
Area Tematica: Alunni
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Accesso atti: valutazioni/registri/elaborati/altri atti alunni
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Un alunno che non ha superato l’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione ha formulato, tramite il suo avvocato, un’istanza di accesso agli atti, finalizzata ad acquisire tutti gli atti della procedura d’esame.
1) L’intenzione dello scrivente è quella di procedere, con la collaborazione della segreteria, all’apertura del “plico” contenente i verbali della commissione e di redigere un verbale delle operazioni. Una procedura ampiamente consolidata nelle scuole, però, prevede l’apertura che il "plico" venga aperto alla presenza del presidente di commissione, all’uopo convocato. Si chiede se tale procedura sia una semplice prassi e se sia supportata da qualche riscontro normativo.
2) L’avvocato richiede, oltre alla documentazione relativa al proprio assistito, anche la documentazione di altri tre studenti, da lui individuati. Questo per “operare un raffronto finalizzato all’accertamento della legittimità del giudizio" formulato sul proprio assistito. Si chiede quali delle seguenti strategie sia la migliore:
a) soddisfare la richiesta, previa informativa ai controinteressati;
b) soddisfare solo parzialmente la richiesta, trasmettendo la documentazione relativa a tre studenti scelti dalla scuola e oscurandone i nominativi (anche se i punteggi li renderebbero, di fatto, ugualmente riconoscibili);
c) negare l’accesso agli atti relativi ad altri candidati.
3) Nell’ipotesi (b) di cui al precedente punto (2), i tre studenti i cui dati vengono "oscurati" sono da considerare comunque controinteressati e quindi devono essere informati?
Oltre alla normativa di rango legislativo (legge n.241/1990) e regolamentare (DPR 184/2006), deve trovare applicazione l’art.28 dell’O.M. n.10 del 2020 che recita:
“Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al dirigente scolastico o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo”.
Da quanto precede, quindi, non è indispensabile la presenza del presidente della Commissione.
Tuttavia, si osserva che molto probabilmente all’accesso potrà seguire il ricorso al Tribunale Amministrativo volto ad ottenere l’annullamento del giudizio negativo. Come da prassi, inoltre, il ricorso giurisdizionale recherà anche un’istanza cautelare e urgente, con fissazione dell’udienza di discussione in tempi estremamente ravvicinati. In questa prospettiva, può dunque essere opportuno allertare il presidente della commissione, affinché questi faccia in modo di predisporre in tempo utile una relazione sui fatti da inviare alla competente Avvocatura dello Stato che ne farà richiesta.
Per quanto attiene alla richiesta di estrarre copia dei documenti che riguardano altri studenti, le opzioni indicate nel quesito non appaiono del tutto soddisfacenti.
Invero, l’ipotesi sub a) (soddisfare la richiesta dandone notizia ai controinteressati) è manifestamente illegittima: i controinteressati devono poter interloquire PRIMA della decisione finale dell’amministrazione. Si rinvia al DPR 184/2006 (in particolare l’art.3).
L’ipotesi b) non risolve nulla: non soddisfa l’istanza e, comunque, espone all’invasione della propria sfera privata altri soggetti senza che questi ne abbiano notizia, nemmeno successiva.
La terza ipotesi sembra preferibile, ma con alcune doverose precisazioni.
Occorre anzitutto rammentare che un diniego parziale espone l’amministrazione al rischio di un contenzioso, cosicché è fondamentale che il rifiuto sia sorretto da adeguata motivazione e preceduto da una procedura corretta. In tal senso, si suggerisce di concedere subito gli atti del richiedente e di differire provvisoriamente l’accesso agli atti relativi ai tre studenti. Il differimento conterrà una richiesta di chiarimenti così formulata: “poiché l’esame di stato attiene a una procedura di natura non competitiva e l’art.24, comma 3, della legge n.241/1990 non prevede istanze finalizzate a un controllo generalizzato dell’operato della p.a., si prega di meglio esplicitare l’interesse alla conoscenza degli atti relativi agli esami sostenuti da …. . Si resta in attesa di tempestivo riscontro, riservando all’esito ogni determinazione al riguardo”.
Una volta ottenuto il chiarimento, il dirigente potrà, alternativamente: respingere motivatamente l’istanza, oppure, notificare l’istanza “in parte qua” ai controinteressati, acquisire le loro osservazioni (e la loro eventuale opposizione) e quindi decidere definitivamente alla luce di quanto emerso nell’istruttoria.
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Sentenza 02/09/2025 n° 652
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti nei pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti. 2. I concorrenti di pubblici concorsi alla cui documentazione si chiede di accedere non assumono, normalmente, neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, L. n. 241/1990##1173T; di talché l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti fatti oggetto della richiesta ostensiva non arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi opporsi all'ostensione dei documenti richiesti (si veda Tar Campania Napoli ord. 24 febbraio 2025 n. 1523). 3. Nel caso di specie, il TAR non ha ritenuto condivisibile la tesi dall’Amministrazione per cui le istanze, ove richiedono “ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall’Allegato al bando di concorso…al fine dell’attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione”, sarebbero eccessivamente generiche ed esplorative. Infatti, parte ricorrente ha individuato la documentazione da richiedere sulla base delle informazioni a sua disposizione, documentazione identificabile peraltro, almeno in parte, con la medesima già rilasciata limitatamente alle prove del ricorrente. 4. L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Tar Marche 26 aprile 2024 n. 409, Tar Sicilia Catania 30 gennaio 2023, n. 284 ). 5. Nel caso di specie, gli atti sono stati ritenuti sufficientemente individuati mediante la loro attinenza ai criteri di valutazione delle prove scritte e orali. Il partecipante di un concorso non può essere a conoscenza degli atti adottati dalla Commissione per orientare la propria attività. 6. In merito alla verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei, vale la regola per cui l’accesso deve essere limitato alla documentazione effettivamente esistente agli atti della procedura. Nel caso in esame le istanze sembrano richiedere all’Amministrazione un’attività di verifica ex novo senza indicare i documenti esistenti. 7. La domanda di accesso alle certificazioni presentate da idonei e vincitori e alle date di validità delle stesse per le categorie di riserva è specifica e non impone un’attività alla PA. L’accesso a tali documenti è consentito se finalizzata a difendere i propri interessi giuridici. La tutela della riservatezza non può ritenersi tout court ostativa al cd. “accesso difensivo”, ed anzi, salvo il giusto contrappeso con gli interessi cd. “sensibilissimi”, l’accesso difensivo è ritenuto ad essa prevalente. 8. L’art. 24, della L. n. 241 del 1990##1172T consente l’accesso agli atti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici anche laddove essi riguardino dati sensibili, salva l’applicazione dei principi di cui all’art. 60, D. Lgs. n. 196 del 2003##2277T, nel qual caso, il trattamento di atti contenenti dati idonei a rivelare, tra gli altri, lo stato di salute è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (tra le tante Tar Lazio Roma 6 febbraio 2024, n. 2288) Nel caso in esame, vista la non contestata appartenenza del ricorrente alle categorie di riserva, la documentazione richiesta rientra certamente tra gli atti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici anche laddove essi riguardino dati sensibili. 9. Con riguardo ai limiti all’accesso, negli atti richiesti (con particolare riguardo alle certificazioni eventualmente acquisite dalla PA), sono potenzialmente contenuti anche dati previsti dall'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003##2277T, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 101 del 2018##3705T, il quale prevede che "quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale". Tali dati dovranno essere oscurati dall’Amministrazione. 11. La graduatoria degli idonei, essendo esclusa la sua pubblicazione per legge, si presenta come un documento non esistente, che deve essere formato dall’Amministrazione in risposta all’istanza e, quindi, non accessibile. 12. L’accesso non potrà riguardare tutte le domande e la documentazione dei vincitori e degli idonei, ma solo i vincitori e gli idonei con un punteggio uguale o superiore al ricorrente, non essendo individuabile un interesse del ricorrente medesimo ad accedere alle domande dei soggetti idonei con un punteggio inferiore.
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#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 22/09/2025 n° 1487
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti, chi partecipa alla gara ha diritto di accedere agli atti della procedura anche se non li ha impugnati o non è più in termini per farlo. 2. Se la stazione appaltante omette di ostendere l’offerta dell’aggiudicatario contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 del Codice e poi, a seguito di istanza di accesso dell’altra concorrente, la invita presso gli uffici della Stazione Appaltante, ma nega l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario per la presenza di “segreti tecnico o commerciali”, il ricorso va proposto, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del Codice, entro 10 giorni dalla data di quest’ultimo diniego implicito.
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#accesso agli atti amministrativi#appalti e contratti pubblici (in generale)#trasparenza amministrativa#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#accesso civico
Sentenza 04/09/2025 n° 7201
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso civico generalizzato, laddove l’interesse alla conoscenza, protetto dall’art. 5, comma 2##1136T, fronteggi gli interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis##1187T del medesimo decreto, questo confronto è oggetto di una valutazione dell’amministrazione ad “alto tasso di discrezionalità” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10 del 2020; Cons Stato, V, n. 1817 del 2019). 2. L’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023##6028T, nonostante l’identità della rubrica con l’art. 53 del d.lgs. n.50/2016##1625T, ha codificato l’applicazione dell’accesso civico generalizzato al settore dei contratti pubblici, normativizzando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 attraverso il riconoscimento a tutti i cittadini della “possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’art. 5-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33##1187T”. 3. Se è vero che l’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023##6028T ha codificato l’accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno l’operatività dei c.d. interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013##1187T. 4. Spetta all’amministrazione operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell’aggiudicatario e falsare la concorrenza futura. 5. La stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, con ordinanza del 10 giugno 2025, C- 686-24, ha affermato che l’art. 39 della direttiva 2014/25/UE deve essere interpretato nel senso che “osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”. 6. Se la Corte di Giustizia dell’Unione europea esclude l’accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura e richiede il bilanciamento caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali, a maggior ragione tale bilanciamento deve essere operato rispetto ad un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, pena la possibilità per quest’ultimo di ottenere una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know – how aziendale. 7. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente messo a confronto e ritenuto prevalente l’opposizione della controinteressata, motivata sul contenuto riservato dell’offerta tecnica “composta da elementi e dati, sia di natura tecnica che commerciale, acquisiti sulla base del proprio know-how, derivante dalla pluriennale esperienza nella gestione di strutture analoghe a quella oggetto di gara”.
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#accesso agli atti amministrativi#trasparenza amministrativa#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#accesso civico
Sentenza 10/09/2025 n° 679
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la mancata ammissione all’esame di Stato dell’alunno che abbia riportato nello scrutinio finale tre insufficienze, votazioni che risultano essere il frutto di valutazioni correttamente operate nel corso del pentamestre. Lo studente, infatti, ha ricevuto nel pentamestre un numero sufficiente di valutazioni (tre) in due nelle materie in questione, mentre nella terza ha effettuato soltanto due verifiche a causa delle assenze prolungate, per motivi di salute. Né può avere rilievo il fatto che una valutazione sia scaturita dalle osservazioni sistematiche durante il pentamestre, posto che, accanto alle modalità di verifica tradizionali, il ricorso alle osservazioni sistematiche è modalità legittima di valutazione del profitto dello studente espressamente prevista dal PTOF. Parimenti, non induce a diverse conclusioni la circostanza che il giudizio finale sia stato formulato a maggioranza e non all’unanimità, né che le insufficienze siano state registrate in materie non caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane - mentre i docenti delle discipline fondamentali di tale indirizzo si erano espressi in senso favorevole all’ammissione - e nemmeno che due delle insufficienze riportate fossero lievi e attestassero comunque un miglioramento rispetto al trimestre, rimasto tuttavia sotto la soglia della sufficienza. La previsione di legge, infatti, non richiede che la decisione in ordine all’ammissione all’esame sia assunta all’unanimità, né contempla l’attribuzione di un peso diverso alle varie discipline, nè distingue in base al carattere più o meno grave delle insufficienze riportate; non è consentito neppure assumere che un voto relativamente prossimo alla sufficienza debba essere necessariamente arrotondato a sei, non esistendo alcun obbligo in tal senso e costituendo la votazione da attribuire allo studente espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito. I problemi di salute sofferti dallo studente sono stati debitamente considerati dalla scuola tanto che le assenze documentate e continuative per malattia non sono state computate ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Tuttavia, nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente, non costituendo le assenze per malattia una ragione di esonero dal necessario conseguimento del risultato minimo di profitto richiesto. La comunicazione tra l’Istituto e la famiglia risulta essere stata complessivamente idonea ad assicurare la conoscenza, tempo per tempo, della situazione scolastica del discente, sia tramite il registro elettronico, dal quale erano evincibili le votazioni e le annotazioni riguardanti il discente, sia attraverso i colloqui avuti dai genitori con una docente e con il Dirigente. Va altresì considerato che il ricorrente era maggiorenne sin dall’inizio dell’anno scolastico. A fronte di tale circostanza, anche una eventuale inadeguata soddisfazione delle esigenze informative dei genitori non potrebbe infirmare, di per sé, il giudizio di non ammissione dello studente all’esame di Stato. Tale giudizio riguarda, infatti, un individuo adulto, in grado di acquisire autonomamente ogni elemento utile ad autodeterminarsi, anche attraverso il contatto diretto con gli insegnanti. (Fattispecie nella quale uno studente dell’indirizzo di scienze umane, maggiorenne dall’inizio dell’a.s., aveva riportato nello scrutinio finale il voto di 4/10 in fisica, 5/10 in storia dell’arte e 5/10 in scienze naturali ed un voto di 6/10 in comportamento. Il TAR rileva come, ferma la legittimità delle valutazioni espresse, il caso di specie esuli dalla previsione – eccezionale - di cui all’art. 13, comma 2 lett. d) del d.lgs. 62/2017 che consente al Consiglio di classe, con adeguata motivazione, di ammettere all’esame conclusivo anche lo studente che presenti un voto inferiore a 6/10 in una disciplina o gruppo di discipline.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 22/04/2008 n° 3960
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti, le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – come enunciato dall’art. 22 della citata legge n. 241/90##1170T – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”…che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 cit., comma 1, lettera c)##1170T; il successivo articolo 24 della medesima legge##1172T, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al primo e al sesto comma casi di possibile sottrazione all’accesso e fra questi – al primo comma, punto d) – quelli relativi a “procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”; al terzo comma, inoltre, si dispone l’inammissibilità delle istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. A norma del medesimo art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990##1172T, “deve…essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”; nel caso di “documenti contenenti dati sensibili e giudiziari”, però, la medesima norma precisa che l’accesso è consentito solo “nei limiti in cui sia strettamente indispensabile” (in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi, operato già a livello legislativo come regola di massima, ma da integrare con ogni evidenza – caso per caso – in considerazione delle specifiche esigenze da soddisfare). 2. Le esigenze di tutela, cui rispondono le prescrizioni dei primi sei commi del medesimo art. 24 L. n. 241/90##1172T, nonché dei conseguenti regolamenti attuativi, sono recessive rispetto al diritto di difesa (anche previa disapplicazione delle norme regolamentari contrastanti), ma non in modo assoluto: il tenore letterale e la ratio della disposizione legislativa in questione impongono infatti di volta in volta un’attenta valutazione, circa la stretta funzionalità dell’accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa. Nel caso di specie, una candidata all’esame di maturità aveva chiesto copia delle schede personali di tutti gli altri candidati esaminati dalla commissione, dei giudizi di ammissione all’esame di Stato di ciascuno di essi, di tutti gli elaborati presentati nelle prove scritte di esame degli altri candidati, dei giudizi completi espressi in relazione a tutte le prove degli altri candidati, oltre che di tutti i verbali della commissione esaminatrice. L’Amministrazione scolastica rendeva disponibili gli atti inerenti le prove di esame sostenute dalla presentatrice dell’istanza, nonché parte dei verbali attestanti i lavori della Commissione esaminatrice, mentre dichiarava non consentito l’accesso ai documenti inerenti agli “altri candidati”, non essendo stato dimostrato uno specifico interesse della ricorrente alla conoscenza degli atti relativi agli altri candidati, tenuto conto del carattere non concorsuale degli esami di maturità. Secondo il Consiglio di Stato, nella fattispecie, esisteva un interesse ancora non formalizzato dell’istante a contestare l’esito sfavorevole del proprio esame di maturità; tale interesse presupponeva l’immediata esigenza difensiva di accedere agli atti, concernenti le prove sostenute dall’istante stessa e tale esigenza è stata soddisfatta dall’Amministrazione; non altrettanto giustificata, tuttavia, appariva fin dall’origine una richiesta di generalizzato controllo dell’intera procedura di esame, per tutti i candidati ammessi alle medesime prove nell’anno in questione: quanto sopra, dovendo ritenersi precluso un controllo generalizzato dell’attività amministrativa e non essendo dimostrabile che le esigenze difensive della candidata, giudicata sfavorevolmente, fossero pregiudicate dalla omessa conoscenza di tutti i dati relativi agli altri candidati, il cui diritto alla riservatezza avrebbe potuto, in tale ipotesi, essere sacrificato. Un allargamento di prospettiva dell’accesso sarebbe stato nella fattispecie configurabile solo in rapporto ad argomentazioni concrete, prospettate dall’interessata dopo una prima valutazione della documentazione in proprio possesso.
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#accesso agli atti amministrativi#esami di stato#accesso civico
Ordinanza 18/01/2026 n° 1005
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 17/07/2025 n° 610
Area: Giurisprudenza

La giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento al contenzioso relativo al pubblico impiego c. p. è limitata agli atti cosiddetti di macro organizzazione e alle procedure concorsuali in quanto espressione ambedue di una potestà pubblica rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo. Gli atti di macro organizzazione concernano concernono l'organizzazione della struttura amministrativa definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici i modi di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica complessiva. Le procedure concorsuali terminano con l'approvazione della graduatoria gli atti successivi infatti concernono il diritto soggettivo all'assunzione e pertanto sono censurabili dinanzi al giudice ordinario.
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#personale docente#questioni processuali: giurisdizione
Sentenza 10/09/2025 n° 682
Area: Giurisprudenza

Le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e, quindi, non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi. La giurisdizione spetta, rispettivamente, al giudice ordinario o al giudice amministrativo, a seconda che: a) la controversia concreta involga un atto di mera gestione delle graduatorie, riguardante in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria (giurisdizione ordinaria); b) l’oggetto del giudizio sia l’accertamento della legittimità della regolamentazione generale delle graduatorie, quale adottata con atto ministeriale (giurisdizione amministrativa generale di legittimità). Nel secondo caso, infatti, seppure l’interesse mediato del ricorrente è quello di ottenere, all’esito, una posizione utile nella graduatoria dei docenti, la domanda proposta si appunta sulla contestazione della legittimità dell’atto organizzativo adottato dall’amministrazione ( Nel caso di specie il ricorrente non ha fatto oggetto di impugnazione la regolamentazione generale delle graduatorie, quale adottata con atti ministeriali, primo fra tutti il decreto n. 26 del 2025. La controversia si risolve, perciò, nella contestazione dell’operato dell’Ufficio scolastico regionale nella gestione della graduatoria e non ha ad oggetto l’annullamento dei precedenti atti organizzativi emanati dall’Amministrazione con conseguente giurisdizione del g.o.).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#questioni processuali: giurisdizione
Sentenza 26/11/2024 n° 43092
Area: Giurisprudenza

Non è violato il dovere di vigilanza ex art. 2048 del codice civile da parte degli insegnanti qualora, durante un viaggio d’istruzione, gli studenti maggiorenni o quasi maggiorenni commettano atti violenti nei confronti di altre persone in piena notte. Una simile condotta non è infatti prevedibile dagli insegnanti, che non potrebbero prevenirla se non sorvegliando i corridoi dell’hotel per tutta la notte. Il raggiungimento della maggiore età da parte dello studente non esclude automaticamente la responsabilità dell’insegnante, ma incide sulla prova che quest’ultimo è tenuto a fornire sulla sorveglianza posta in essere (c.d. prova liberatoria). La maggiore età è ordinariamente considerata sufficiente a integrare un caso fortuito, cioè un evento che l’insegnante incaricato del dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti non è in grado di prevedere né di prevenire. Essa postula, infatti, che lo studente sia dotato di capacità di discernimento e non necessiti di particolare vigilanza. È sempre ammessa, però, la prova contraria da parte della persona aggredita, ad esempio dimostrando che l’evento era in realtà prevedibile per via dell’usuale atteggiamento violento nei suoi confronti da parte dell’aggressore maggiorenne. (Nel caso di specie, la V sezione penale della Corte di cassazione ha confermato una sentenza della Corte di appello di Roma che aveva escluso la responsabilità degli insegnanti in viaggio d’istruzione per l’aggressione di uno studente nei confronti di un compagno di scuola che aveva causato la frattura del naso e un’ecchimosi periorbitaria che avevano richiesto un intervento chirurgico.)
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#responsabilità civile
Sentenza 09/12/2025 n° 189
Area: Giurisprudenza

Il soggetto convenuto in giudizio avanti alla Corte dei Conti aveva ottenuto numerosi incarichi di supplenze presso diversi istituti scolastici, dichiarando di possedere una laurea Specialistica in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”, preceduta da laurea triennale in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”. Le supplenze venivano ottenute a volte presentando dichiarazioni sostitutive di atto notorio indicanti il possesso della laurea, oppure indicando di essere laureando in “Ingegneria delle automazioni”. Gli incarichi ricevuti consistevano nella docenza di Matematica e Fisica o di Scienze e tecnologie Informatiche presso un Liceo Scientifico e presso un Istituto Superiore, oltre a posti di “sostegno psicofisico” presso Istituti comprensivi, fino a Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche presso un Istituto superiore. Dai controlli effettuati, era dunque emerso che i titoli dichiarati dal convenuto non erano veritieri, né era mai stato “laureando” nel corso di laurea in Ingegneria delle automazioni, al quale non risultava neppure iscritto, in quanto lo stesso era in realtà munito del solo diploma di “perito in elettrotecnica e automazione”. Il convenuto si è difeso sostenendo di non aver agito con un intento fraudolento, ma per la necessità di trovare un’occupazione e con la convinzione di poter comunque svolgere con competenza e dedizione le mansioni richieste, aggiungendo di aver svolto le proprie mansioni con la massima dedizione, professionalità e passione, senza mai ricevere alcuna nota di demerito o lamentela da parte di dirigenti, colleghi, studenti o famiglie. La Corte dei Conti ha, in primo luogo, ritenuto pacifica la condotta, essendo stata ammessa dallo stesso convenuto e comunque chiaramente accertata dalle indagini svolte, così come ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta e il danno, e il rapporto di servizio (presupposto indefettibile perché possa sussistere la responsabilità erariale), essendosi esso instaurato di fatto, alla luce dell’illegittimità della costituzione del rapporto. Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto trattarsi di dolo, non essendo ragionevolmente possibile interpretare la condotta del convenuto se non come mossa dal chiaro intento di ingannare l’amministrazione al fine di ottenere incarichi di insegnamento in assenza del titolo abilitante. Per quanto concerne il danno, la giurisprudenza ritiene che una prestazione lavorativa resa da un soggetto privo del titolo di studio abilitante è, in linea di principio, priva di utilità per l’amministrazione, salvo che si tratti di attività meramente esecutive, nelle quali il contenuto professionalmente qualificato della prestazione attesa non è coinvolto, sicché si ammette una limitata utilità del lavoro svolto. Ciò non riguarda tuttavia il caso in esame, poiché l’attività di insegnamento è caratterizzata esclusivamente da un contenuto professionale elevato, tanto più pregnante per quei casi in cui l’ordinamento prevede, quale titolo di accesso, la laurea. In casi siffatti non può ragionarsi di un’utilità della prestazione, in quanto resa, appunto, da un soggetto radicalmente privo della professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico. L’affermazione resta valida anche per quegli incarichi relativi alle classi di concorso A40 e A41, per i quali la difesa sostiene che il convenuto fosse comunque in possesso effettivo di un titolo di studio abilitante diverso da quelli falsamente dichiarati. La tesi è però palesemente contraddetta dalla semplice constatazione che il diploma posseduto sarebbe stato titolo abilitante per una classe di concorso (B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, profilo di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) diversa da quelle alle quali il convenuto ha avuto accesso illecito, in cui, viceversa, il titolo richiesto era il diploma di laurea. Sull’importo del danno, la Corte ha osservato che, di regola, la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati; tuttavia nel caso in esame ha deciso di discostarsi da tale orientamento, ritenendo che le ritenute fiscali subite dal dipendente costituiscano comunque un vantaggio per l’Amministrazione, da considerare nella quantificazione del danno complessivo.
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#responsabilità amministrativa
Ordinanza 18/01/2026 n° 1006
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Ordinanza 07/12/2025 n° 31903
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 09/03/2021 n° 33
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, la pratica della surrogazione di maternità è vietata dall’art. 12 della legge n. 40/2004 per ragioni di ordine pubblico internazionale. Tali ragioni impediscono che atti stranieri in contrasto con i valori considerati alla base dell’ordinamento giuridico, specie in materia di diritti umani, producano effetti in Italia. È per questa ragione, legata alla dignità della donna e alla necessità di impedire che si sfruttino situazioni di fragilità, che è impossibile trascrivere nei registri di stato civile italiani l’atto di nascita straniero che indica come genitori di un bambino i componenti della coppia (eterosessuale o omosessuale) che abbia fatto ricorso alla gestazione per altri all’estero. Ciò non toglie, però, che il minore in situazioni come questa cresca di norma con la coppia committente, che ha dato vita al processo che ha portato al suo concepimento. Per questo motivo, è necessario individuare una soluzione che assicuri che il bambino veda riconosciuto giuridicamente il proprio legame con chi se ne prende cura, e in particolar modo con il genitore che non abbia fornito il proprio apporto genetico alla fecondazione in vitro (c.d. genitore d’intenzione). Tutte le decisioni delle autorità relative ai minori devono infatti essere guidate dal principio del miglior interesse di quest’ultimo in relazione alla sua situazione concreta. Attualmente, l’unico strumento che consente di riconoscere giuridicamente il rapporto di filiazione che lega il bambino al genitore d’intenzione è l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184/1983. Si tratta di una forma di tutela che, però, non risulta del tutto adeguata rispetto alla necessità di garantire i diritti del minore perché presenta diverse criticità ed è subordinata ad un atto di volontà del genitore d’intenzione, che potrebbe sottrarsi alla propria responsabilità genitoriale e non procedere mai alla richiesta di adozione (in caso, ad esempio, di separazione della coppia). Spetta però al legislatore individuare forme di tutela più efficaci, restando invece fermo il divieto di trascrivere l’atto di nascita del minore che indichi anche il genitore d’intenzione dopo il ricorso alla maternità surrogata. Il vuoto di tutela non può infatti essere risolto con una declaratoria d’illegittimità costituzionale. (Nel caso in questione, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure dell’art. 12, comma 6 della legge n. 40/2004, dell’art. 64, comma 1, lettera g) della legge n. 218/1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 396/2000 perché la materia appartiene alla discrezionalità del legislatore. Tali norme non consentono, secondo l’interpretazione consolidata, che possa essere riconosciuto in Italia il provvedimento giudiziario straniero che inserisce il genitore d’intenzione nell’atto di nascita del bambino nato a seguito di gestazione per altri all’estero con l’apporto biologico di un solo membro della coppia.)
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#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitori: responsabilità genitoriale
Sentenza 14/10/2025 n° 2235
Area: Giurisprudenza

L’individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali è di competenza esclusiva del Consiglio di classe (o del team dei docenti nella scuole primarie), il quale rimane autonomo, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, nel decidere se formulare o meno un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Se, dunque, grava sul Consiglio di classe l’onere di individuare gli alunni con BES, gli alunni che presentano tali bisogni, però, non devono necessariamente essere promossi, ma possono esserlo qualora abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati. La rilevata tardività e lacunosità degli interventi facilitatori posti in essere non può far diventare idoneo alla classe superiore uno studente che non ha raggiunto risultati accettabili sul piano del profitto. Sebbene sia possibile che, ove la scuola avesse adottato con maggiore tempestività le misure più idonee a favorire l’apprendimento del figlio del ricorrente, questo ultimo avrebbe potuto raggiungere la sufficienza in un numero accettabile di materie, ma nel momento in cui ciò non si è verificato la soluzione non può essere la sua promozione ope iudicis. (Il Giudice Amministrativo, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di alunni con DSA e BES, respinge il ricorso presentato dal genitore di un alunno della classe prima di un Liceo scientifico non ammesso alla classe successiva all’esito degli esami di riparazione. Il genitore, in particolare, lamentava la tardiva attivazione e l’inadeguatezza del PDP, predisposto per il figlio solo nel mese di marzo dopo una sua formale istanza, nonostante il ragazzo fin dall’inizio dell’a.s. avesse palesato difficoltà nell’apprendimento. Successivamente al ragazzo veniva diagnosticato e certificato un funzionamento cognitivo inferiore alla norma, ma nessuna modifica veniva apportata al Piano, e al termine dell’a.s., riportate tre gravi insufficienze, l’alunno veniva sottoposto agli esami di riparazione con esito negativo. In applicazione del principio sopra esposto il GA ha osservato che il ricorrente non può pretendere che il figlio acceda alla classe superiore in ragione dell’insufficiente supporto ricevuto dall’istituzione scolastica, anche perché l’alunno si troverebbe ad affrontare non solo le difficoltà che nascono dall’esistenza dei suoi bisogni educativi speciali, ma anche gli ovvi problemi derivanti dalla preparazione lacunosa dell’anno precedente.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 21/10/2025 n° 9466
Area: Giurisprudenza

Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, nelle controversie che coinvolgono l’amministrazione statale scolastica, il soggetto coinvolto nel giudizio (legittimato passivo) per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il Ministero dell’Istruzione, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al Ministero, gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso. La giurisprudenza è altresì concorde nel ricondurre i danni auto-procurati dagli alunni a responsabilità della scuola di tipo contrattuale (cosiddette autolesioni). L’iscrizione del discente presso il relativo plesso scolastico determina, infatti, l’istaurazione di un vincolo negoziale che importa l’emersione di obbligazioni in capo all’istituto, quali l’obbligo di vigilanza, tese ad evitare che l’iscritto sia esposto a un possibile nocumento, anche derivante da sé stesso. In altre parole, la responsabilità si regola come se sussistesse un contratto non scritto, sorto per effetto dell’iscrizione, tra la scuola e la famiglia. Da ciò discende conseguentemente che, qualora la pretesa risarcitoria si fondi sui danni conseguenza delle autolesioni auto-prodotte dall’alunno, il regime probatorio deve necessariamente piegarsi su quello previsto dall’art. 1218 c.c., nel senso che, mentre il danneggiato ha l’onere di provare la verificazione del pregiudizio nell’ambito dell’attività scolastica, l’istituto può andare esente da responsabilità solo dimostrando che l’evento pregiudizievole è derivato da causa a sé non imputabile. (Nel caso di specie, uno studente di 14 anni era inciampato durante l’ora di ginnastica, scivolando su un punto disconnesso del suolo, mentre l’insegnate era distratto. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte dello studente infortunato e ha negato, invece, che tale onere fosse stato adempiuto da parte del Ministero. L’Amministrazione è stata condannata, dunque, per non aver offerto la prova volta a dimostrare che il danno si fosse verificato per cause non imputabili).
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#responsabilità civile
Sentenza 13/09/2025 n° 683
Area: Giurisprudenza

1. In materia di procedure selettive, la presenza nell’avviso di selezione di un requisito a pena di esclusione (nel caso di specie, il possesso di una laurea magistrale) deve essere letto in combinato disposto con i titoli che costituisco presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività oggetto della selezione (nel caso di specie, i titoli idonei per l’erogazione dell’attività prevedevano “l’iscrizione ad albi professionali attinenti alla tematica”). Occorre dare una lettura sistematica della lex specialis per comprendere la natura escludente del mancato possesso di un requisito (i.e. l’iscrizione all’albo degli psicologi). 2. Gli “elementi di valutazione” sono parametri a cui è assegnato uno specifico punteggio, diversamente dai requisiti di ammissione, cui non è abbinato alcun punteggio. Nel caso di speice, tra le voci indicate tra i criteri di valutazione non figurava l’iscrizione all’albo degli psicologi, requisito di ammissione che non garantiva l’attribuzione di alcun punteggio, ma condizionava “l’erogazione dell’attività”, e quindi la partecipazione alla procedura. Gli incarichi posti a selezione dovevano essere necessariamente svolti da uno psicologo iscritto all’albo, quindi con specifica esperienza nella gestione di soggetti con problematiche, in grado di elaborare strategie personalizzate efficaci per contrastare la dispersione scolastica degli studenti più fragili). 3. Il provvedimento di esclusione disposto dal RUP non costituisce indebita ingerenza del medesimo nelle prerogative della Commissione esaminatrice, specie se la lex specialis opera una chiara distinzione tra le due figure ed i rispettivi compiti: nel caso di specie, la Dirigente scolastica svolgeva la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, che ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 241/90##1137T ha il potere di accertare “le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di un provvedimento”; la Commissione esaminatrice a norma della lex specialis esamina le domande di partecipazione utilmente pervenute e i relativi curricula, conformemente alle previsioni di cui all’Avviso in premessa. Trattasi quindi di organo tecnico composto di professionisti esperti delle materie oggetto di selezione, abilitate a comparare i profili dei candidati. Nel caso in esame la Commissione ha attribuito i punteggi di cui ai criteri valutativi e sulla base di essi ha redatto la graduatoria provvisoria, così esaurendo le sue funzioni, senza rilevare la mancanza in capo al ricorrente di un requisito di ammissione; a quel punto, la Dirigente Scolastica, avvedutasi della carenza in capo al candidato di un titolo di studio idoneo all’iscrizione all’albo degli psicologi, lo ha legittimamente escluso dalla procedura senza spendita di alcun potere discrezionale, dato che l’esclusione derivante dall’accertamento della mancanza di un requisito di carattere oggettivo (la presenza o meno dell’iscrizione all’albo dello psicologo, che discende automaticamente dalla carenza di un diploma di laurea in psicologia) ha carattere vincolato.
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#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#accesso civico
Sentenza 19/09/2025 n° 378
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti, nel caso in cui la domanda di accesso agli atti provenga da un soggetto che si dichiara investito di potere rappresentativo, l’art. 5, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184##156L, al fine di dimostrare la sussistenza di tale potere, non richiede il ricorso a particolari formalità, purché siano rispettate modalità atte a garantire la provenienza del mandato rappresentativo e l’effettività del suo conferimento. 2. L'effettività del conferimento del mandato si ravvisa quando all’istanza di accesso è allegato il documento di riconoscimento del titolare dell’interesse ostensivo e lo stesso è espressamente richiamato nel contesto dell’istanza, giacché tale elemento documentale si rivela sufficiente ad attestare la riconducibilità della domanda di accesso alla volontà del soggetto indicato, costituendo ciò un valido mezzo di “appropriazione” dell’istanza da parte di colui nel cui interesse è stata presentata.
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#accesso agli atti amministrativi#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 24/10/2025 n° 2957
Area: Giurisprudenza

Il giudizio di ammissione o non ammissione all’anno scolastico successivo si basa sulla idoneità o non idoneità dell’alunno ad affrontare con profitto la classe successiva. Tale assunto vale anche per gli studenti affetti da disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, così come da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), il cui interesse preminente non è quello di conseguire - in ogni caso - la promozione alla classe successiva quanto, piuttosto, di ottenere dal percorso scolastico un’adeguata preparazione che permetta loro di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Lo scopo della normativa a salvaguardia degli alunni con disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento, quindi, non è di garantire l’accesso alle classi successive indipendentemente dal livello di apprendimento e preparazione raggiunti, bensì quello, ontologicamente diverso, di mettere l’alunno nelle condizioni di frequentare con successo formativo la scuola. Corollario del suesposto principio è le eventuali omissioni, a carattere informativo o procedimentale, da parte dell’Amministrazione scolastica, così come la mancata o parziale attuazione di misure compensative o iniziative di sostegno non costituiscono circostanze da sole idonee ad incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione di un determinato soggetto alla classe successiva. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado, portatore di BES e destinatario di un PDP, riportava sette insufficienze al termine dell’anno scolastico e non veniva quindi ammesso alla classe successiva. Il TAR rileva peraltro che i genitori ricorrenti non avevano dato prova delle asserita mancanze nell’applicazione del PDP per tutte le materie nelle quali lo studente era risultato insufficiente, mentre evidenzia come la scuola aveva in tempo utile effettuato tutte le comunicazioni alla famiglia, tramite il Registro elettronico, email e colloqui.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 26/08/2025 n° 176
Area: Giurisprudenza

Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, il fatto che alcune condotte possano assumere rilievo disciplinare non ne esclude un’ulteriore valutazione al diverso fine di accertare l’idoneità del lavoratore alle mansioni, trattandosi di profili del tutto diversi. L’art. 55-octies d.lgs. 165/2001 non pone alcun limite temporale all’accertamento di idoneità psico-fisica del dipendente, accertamento che l’amministrazione può disporre in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova sussistendo i presupposti di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 171/2011. Nel caso di specie, a fronte di un precedente accertamento, seppure provvisorio, conclusosi con la declaratoria di inidoneità assoluta del docente, nelle cui more erano stati avviati due procedimenti disciplinari che avevano portato, il primo, alla sospensione dal servizio per sei mesi e, il secondo, alla destituzione (sanzioni poi annullate dal Tribunale per tardività delle contestazioni), l’amministrazione non solo avrebbe potuto, ma alla luce dei suoi doveri di protezione della salute e della sicurezza del personale scolastico e degli studenti, avrebbe dovuto disporre un nuovo accertamento di idoneità prima di consentire al docente la ripresa dell’attività lavorativa, comandata dalla sentenza di reintegrazione. L’esito del nuovo giudizio di idoneità così disposto poteva essere confutato solo con un’indagine medico-legale, che dichiarasse l’idoneità del lavoratore alle mansioni di docente, ma il rifiuto del dipendente di sottoporsi alla CTU disposta dal giudice di prime cure rende impossibile la confutazione di tale accertamento, che conserva la sua validità e preclude l'accoglimento della domanda di reintegrazione nelle mansioni per le quali è stata accertata l'inidoneità permanente. (Nel caso di specie un docente di scuola secondaria di secondo grado, dopo essere stato sospeso in via cautelare dal DS a norma dell’art. 6 DPR 171/2011 per presunta inidoneità psichica e aver subito due sanzioni disciplinari - poi annullate dal Tribunale per tardività di entrambe le contestazioni - , viene reintegrato nel dicembre 2020. L'amministrazione scolastica dispone contestualmente un nuovo accertamento sanitario di idoneità, che si conclude con giudizio di permanente inidoneità alle mansioni di insegnante e parziale idoneità a mansioni di tipo amministrativo. Il docente rifiuta l'assegnazione a mansioni amministrative ed il rapporto di impiego viene dichiarato risolto per decadenza a norma dell’art. 511 d.lgs. 297/1994. Il docente impugna il licenziamento sostenendo l'illegittimità del nuovo accertamento sanitario e nel giudizio rifiuta di sottoporsi alla CTU medico-legale disposta dal giudice. La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del docente sulla base della legittimità del nuovo accertamento di idoneità disposto dall’Amministrazione.)
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente
Ordinanza 05/09/2025 n° 271
Area: Giurisprudenza

Va accolta l’istanza cautelare avanzata avverso il mancato superamento dell’esame di Stato risultando, prima facie, fondate le censure – peraltro non specificamente contestate dall’Amministrazione resistente – circa le modalità di svolgimento dell’esame e di correzione delle prove, con particolare riguardo agli strumenti e alle misure stabilite nel PDP e nel PFI tenuto conto del Bisogno Educativo Speciale dello studente per le sue difficoltà nella comprensione della lingua italiana. A conferma del fumus boni iuris vi è l’ulteriore circostanza che lo studente nei cinque anni è sempre stato promosso senza un debito e nell’ultimo triennio la promozione è sempre stata deliberata all’unanimità del Consiglio di classe così come all’unanimità il ricorrente è stato ammesso all’esame di Stato, emergendo dagli atti un suo costante impegno nel frequentare la scuola. (Nel caso di specie, uno studente straniero, destinatario di un PDP per le difficoltà nella comprensione della lingua italiana, veniva bocciato all’esame di maturità avendo conseguito una votazione finale complessiva di 50/100 – in particolare, 6/20 nella prima prova, 8/20 nella seconda prova e 8/20 nel colloquio. Il TAR accoglie la domanda cautelare e rinvia ad una Commissione in diversa composizione per la rivalutazione dei risultati delle prove scritte dell’esame di Stato già eseguite dallo studente e, solo ove a seguito di tale rivalutazione non venga raggiunta la sufficienze di 60/100, per la ripetizione e nuova valutazione della prova orale.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
04/08/2025 n° 454
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10162698]
Parere sullo schema di decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione e del Merito concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” - 4 agosto 2025
Registro dei provvedimenti
n. 454 del 4 agosto 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (di seguito, anche «Intelligenza Artificiale» o «IA») e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (di seguito, anche «Regolamento sull’IA»);
VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, MIM) promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della «Piattaforma Famiglie e Studenti», anche denominata «Unica» (di seguito, anche «Piattaforma» o «Unica»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali offerti dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 21, comma 4-quinquies, del suddetto Decreto-Legge n. 75/2023, il MIM ha adottato il Decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto “la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito della Piattaforma” e per il tramite del quale sono stati attivati specifici servizi digitali quali, in particolare, E-Portfolio, Docente Tutor e Gite Scolastiche, su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 468 del 10 ottobre 2023 (disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web n. 9953443);
VISTO in particolare, l’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 192/23, secondo cui «Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà, come previsto all’articolo 5, comma 6, del presente Decreto, a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione»;
VISTO altresì, il Decreto Ministeriale del 18 giugno 2024, n. 124, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dell’abilitazione di nuove utenze ai fini dell’accesso all’area privata della Piattaforma e del servizio digitale «Knowledge Area», su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 334 del 6 giugno 2024 (doc. web n. 10036855);
VISTA la nota del 28 luglio 2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” a cui sono allegate le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” (di seguito, Linee guida);
RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare:
- che nell’ambito della Piattaforma Unica è implementato un Servizio Digitale mediante il quale, il Ministero, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e governo generale del sistema nazionale di istruzione e formazione, rende disponibili specifici contenuti e documenti informativi sull’IA, tra i quali apposite Linee Guida in materia di Intelligenza Artificiale, nonché una mappa delle sperimentazioni avviate dalle singole Istituzioni Scolastiche in materia, al fine di supportare le stesse nei possibili impieghi dell’IA e favorire l’acquisizione, da parte di studenti, studentesse e genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, delle necessarie conoscenze digitali, al fine di poter godere dei benefici offerti dall’IA e orientare le nuove generazioni verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie (articolo 1);
- le modalità di accesso al Servizio Digitale (articoli 2 e 3);
- le Sezioni di cui si compone il Servizio Digitale e le relative funzionalità (articoli 4, 5, 6);
- i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali e il ruolo svolto, prevedendo che il MIM è titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti trattati nell’ambito della procedura di identificazione e autenticazione informatica nell’area privata della Piattaforma, restando ferma la responsabilità delle Istituzioni Scolastiche in merito alle informazioni di propria competenza che sono inserite nell’ambito della Sezione «Progetti IA», nonché la responsabilità per la loro esattezza, correttezza e aggiornamento (articolo 7);
- il MIM promuove un uso etico e trasparente dell’IA, garantendo il rispetto dei principi in materia di IA indicati all’interno degli «Orientamenti etici per un’IA affidabile» dell’8 aprile 2019 e richiamati dal Regolamento (UE) 2024/1689 citato. In ogni caso, sono oggetto di trattamento i soli dati personali comuni degli Utenti, acquisiti in fase di autenticazione all’area privata della Piattaforma e indicati all’interno dell’Allegato Tecnico al D.M. n. 192/2023 (articolo 8);
- il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e misure di sicurezza (articolo 9);
- con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM provvederà a disciplinare nel dettaglio le modalità con le quali le Istituzioni Scolastiche dovranno progettare e realizzare le singole iniziative di IA, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e di IA, le iniziative di formazione che saranno attivate a favore delle Istituzioni Scolastiche in materia di IA, al fine di garantire un uso consapevole e responsabile dei sistemi di IA in ambito scolastico, gli ulteriori elementi volti a garantire che l’implementazione dei sistemi di IA da parte delle Istituzioni Scolastiche avvenga nel pieno rispetto dei diritti e dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’aggiornamento delle Linee Guida adottate con il Decreto in esame, nonché i modelli documentali alle medesime allegati (articolo 10);
RILEVATO, inoltre, che le linee guida allegate allo schema di decreto in esame, prevedono, in sintesi:
- gli obiettivi che il MIM intende perseguire con l’introduzione delle tecnologie di IA in ambito scolastico affinché diventino uno strumento per rafforzare la competitività del sistema educativo, preservandone la qualità, promuovendo l’equità e invitando studenti e Istituzioni scolastiche a sfruttare le potenzialità dell’IA con la giusta consapevolezza (paragrafo 1);
- i principi a sostegno dell’introduzione dell’IA, tra cui la “centralità della persona”, la “tutela dei diritti e delle libertà fondamentali” e la “sicurezza dei sistemi e modelli di IA” (paragrafo 2);
- i requisiti etici, tecnici e normativi necessari per assicurare un’adozione responsabile e sicura delle tecnologie di IA (paragrafo 3);
- le istruzioni operative e gli strumenti di accompagnamento per introdurre l’IA negli Istituti scolastici (paragrafo 4);
CONSIDERATO, in primo luogo, che i trattamenti di dati personali per compiti di interesse pubblico devono essere effettuati esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali dei rispettivi titolari del trattamento nel quadro della normativa di settore applicabile, che ne costituisce la base giuridica definendo presupposti, condizioni, modalità, limiti e misure a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, anche tenuto conto della natura dei dati trattati, del contesto, degli specifici strumenti che si intende utilizzare nonché dei rischi per gli interessati, nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelli di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (cfr. art. 5, par. 1, lett. a) e b), e art. 6, parr. 1, lett. e), e 3 del Regolamento, nonché art. 2-ter del Codice; inoltre, laddove il trattamento abbia a oggetto categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali o reati, cfr. artt. 9 e 10 del Regolamento e artt. 2-sexies e 2-octies del Codice);
CONSIDERATO, inoltre, che, laddove tale trattamento comporti l’utilizzo di sistemi di IA, come pure prefigurato, occorre che siano altresì assicurati una piena trasparenza nei confronti degli interessati nonché il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (cfr. spec. art. 5, par. 1, lett. a), e artt. 12, 13, 14 e 22 del Regolamento);
CONSIDERATO, in ogni caso, che la versione dello schema di decreto in esame, con particolare riferimento ai principi di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), tiene conto anche delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse, che hanno riguardato, in particolare:
- la rigorosa osservanza dei divieti concernenti le pratiche vietate di cui all’art. 5 del Regolamento sull’IA (come quelle preordinate al riconoscimento delle emozioni, c.d. strumenti di sentiment analysis, con particolare riferimento al contesto scolastico o lavorativo: cfr. spec. le Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) del 4 febbraio 2025);
- il rispetto delle misure previste dal Regolamento sull’IA in relazione all’impiego di sistemi di IA ad alto rischio, con particolare riferimento a quelli, richiamati dall’art. 6, par. 2, indicati nell’Allegato III al n. 3;
- le garanzie di trasparenza che gli Istituti medesimi sono tenuti ad assicurare nei confronti degli interessati, anche nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore in materia di IA;
- la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei sistemi di IA, anche in qualità di titolari del trattamento ai fini della contestuale applicazione della disciplina di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- la previsione di utilizzare solamente laddove strettamente indispensabili, i dati personali riferibili a studenti e docenti ricorrendo ove possibile all’utilizzo di dati sintetici, prevedendo l’impiego di configurazioni che impediscano la conservazione dei prompt, la profilazione o il tracciamento degli studenti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);
- la necessità di assicurare la trasparenza dei trattamenti di dati personali effettuati da parte degli Istituti scolastici mediante sistemi di IA, con particolare riguardo all'impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- la necessità di prevedere attività formativa adeguata, audit o valutazioni periodiche volti a verificare l’affidabilità, la trasparenza e la correttezza del funzionamento dei sistemi utilizzati, nonché di valutare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al contesto senza contemplare aprioristicamente un elenco predefinito e limitato di misure, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento);
RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, che reca in allegato le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche”;
RITENUTO, inoltre, che spetta ai soggetti che svolgono attività di trattamento dei dati personali, nel rispetto della cornice di liceità sopra richiamata, adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi per gli interessati nel delicato contesto scolastico ed educativo, a valle della valutazione d’impatto svolta anche alla luce delle valutazioni formulate dai soggetti a vario titolo coinvolti (art. 35 del Regolamento), in ossequio al principio di accountability (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento);
RITENUTO, infine, che, impregiudicati gli specifici requisiti e garanzie che derivano dall’applicazione del quadro normativo in materia di IA, quando l’utilizzo di sistemi di IA comporta il trattamento di dati personali, occorre garantire, anche alla luce della previsione contenuta nell’art. 2, par. 7 del Regolamento UE 2024/1689, il contestuale rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e l’applicazione delle garanzie ivi previste a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la cui osservanza è assicurata dal Garante per la protezione dei dati personali nell’esercizio dei compiti e poteri attribuitigli dal Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione e del Merito, adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” allegate.
Roma, 4 agosto 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#IA - Intelligenza Artificiale#privacy e trattamento dei dati personali
23/10/2025 n° 1
Area: Prassi, Circolari, Note

Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
obbligatorio.
Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
In particolare, i genitori devono dichiarare:
- “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
“d’accordo con tale attività”;
- “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
persone con disabilità.
Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
dell’alunno con disabilità.
La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
raccomandazione:
- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il Collegio
Maurizio Borgo
Francesco Vaia
Antonio Pelagatti
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare
21/01/2026 n° 56
Area: Prassi, Circolari, Note

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
…..OMISSIS….. – contratti misti di concessione - art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 - richiesta di parere.
UPREC-CONS-0260-2025
FUNZ CONS 56/2025
In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 2 ottobre 2025 acquisita al prot. Aut. n. 128537, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 gennaio 2026, ha approvato le seguenti considerazioni.
Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente
parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
Con la nota sopra indicata l’Amministrazione regionale comunica di aver avviato, in data 5 settembre 2025, sulla piattaforma MePa di Consip Spa, una trattativa diretta ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del “Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti e di erogatori d’acqua presso le sedi del …..OMISSIS…..” per un importo complessivo inferiore a euro 140.000. La stessa rappresenta al riguardo che l’oggetto dell’affidamento si articola nelle seguenti prestazioni: (i) installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti e (ii) installazione e gestione di erogatori d’acqua, inclusa la fornitura di bombole di CO2. Specifica, inoltre, che il valore economico della parte relativa ai distributori automatici è pari ad euro 18.602,90 annui, mentre quella relativa
agli erogatori, è pari ad euro 1.470,00 annui.
Il suindicato servizio è stato qualificato dalla stazione appaltante come “contratto misto”, avendo ad oggetto sia elementi riferibili alla concessione (installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti), sia elementi riferibili all’appalto (installazione e gestione di erogatori d’acqua, comprensivo della fornitura di bombole di CO2). Pertanto, in
applicazione dell’articolo 180, comma 3, del Codice, ritenendo di dover qualificare l’affidamento come “appalto”, la stazione appaltante ha indetto una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023.
In data 25 settembre 2025, è pervenuta all’Amministrazione richiedente una comunicazione da parte di un operatore economico che, qualificato l’oggetto della procedura come concessione, ha contestato l’applicazione delle norme in materia di affidamento diretto, rappresentando la necessità di applicare, nella fattispecie, la procedura negoziata prevista dall’art. 187 del Codice.
Pertanto, la stazione appaltante ha sospeso la procedura di affidamento per i dovuti approfondimenti.
La richiedente ha quindi sottoposto all’attenzione dell’Autorità un quesito relativo alle disposizioni dell’art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023, al fine di chiarire se la norma, laddove stabilisce che “I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”, contenga una clausola di prevalenza quale metodo di individuazione del regime giuridico applicabile e se, dovendosi applicare la disciplina degli appalti, sia corretto ricorrere alla procedura di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023, in tutti i casi in cui il valore complessivo del contratto sia inferiore ad euro140.000.
Al fine di esprimere avviso in ordine al quesito posto, si richiama l’art. 180 (Contratti misti di concessione) del Codice, ai sensi del quale «1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l’oggetto principale delle concessioni stesse. 2. Nel caso di concessioni miste che consistono in
parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 3. I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti. 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 5. I contratti misti che contengono elementi delle concessioni
di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte».
La disposizione, dettata in recepimento dell’art. 20 della direttiva 2014/23/UE - con riguardo ai profili di interesse ai fini del parere - stabilisce al comma 3 che i contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico “sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”.
La ratio di una tale previsione è indicata nella Relazione Illustrativa del Codice, secondo la quale «[…] la norma precisa, in via di principio, che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto (comma 1). L'articolo chiarisce quali disposizioni applicare nel caso
dei contratti misti, secondo metodologie analoghe a quelle previste nei contratti misti di appalto (comma 2). In dettaglio, si chiariscono due punti rilevanti. In primo luogo, si stabilisce – sempre in termini di principio - che nel caso di contratti misti contenenti elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici, il contratto misto è aggiudicato in conformità alla disciplina degli appalti (comma 3), al fine di garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme.
In secondo luogo, si stabilisce – analogamente in termini di principio – che se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione; nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (comma 4). La norma si fonda anche su quanto già emerso dai principi espressi in giurisprudenza sul vecchio testo, alla luce della disciplina europea di riferimento. In generale, la distinzione tra concessione e appalto di servizi si fonda sul criterio dell'assunzione del rischio operativo e delle modalità di remunerazione degli investimenti del contraente privato. La concessione di servizi instaura infatti un rapporto a titolo oneroso che prevede, quale corrispettivo per le prestazioni rese dal privato, il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Nel caso dell'appalto di servizi, invece, non vi è trasferimento del rischio operativo al contraente privato, che ottiene la remunerazione delle prestazioni rese mediante il corrispettivo versato dalla stazione appaltante. Inoltre, qualora l'affidamento contempli l'esecuzione dei lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i
diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia servente rispetto alla costruzione delle opere è configurabile l'ipotesi della concessione di lavori pubblici; viceversa, l'inserimento dei lavori all'interno di un programma complesso rivolto alla gestione dei servizi volti a soddisfare esigenze primarie di rilievo sociale induce a ritenere che siano i lavori a porsi in termini obiettivamente accessori o secondari rispetto alla gestione delle strutture (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4186). Tali indicazioni di principio si muovono altresì nel perseguimento degli obiettivi indicati dalla lettera aa) della legge delega, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori
del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. […]». Sulla base delle indicazioni contenute nel documento sopra richiamato e ferma la distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, nei termini ivi indicati, può quindi osservarsi che l’art. 180, comma 3, del Codice stabilisce l’applicazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici nel caso di contratto misto di concessione/appalto pubblico, perseguendo la finalità – secondo quanto evidenziato nella Relazione Illustrativa - di “garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme”.
L’art. 180 dispone, altresì, al comma 4, che ove le parti del contratto misto siano “oggettivamente non separabili”, il regime giuridico applicabile, sarà determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione, fermo restando quanto previsto ulteriormente dal comma 4 medesimo, secondo il quale «Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una
concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture».
L’art. 180, comma 3, del Codice – applicabile quindi quando le parti del contratto misto sono oggettivamente separabili (norma sulla quale verte il quesito in esame) - deve essere letta congiuntamente con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale «I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni
sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente».
La lettura congiunta e coordinata delle disposizioni dell’art. 14, comma 21, sopra riportato con quelle dell’art.180, comma 3 del Codice, porta a ritenere che in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia pari o
superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, quindi ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore alle soglie di riferimento, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023.
Una simile ricostruzione appare in linea con la ratio del citato art. 180, comma 3 che, come sottolineato nella Relazione Illustrativa, mira “a garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio” delle norme in tema di appalti pubblici.
Appare evidente al riguardo che tale finalità può essere perseguita esclusivamente nel caso in cui trovi applicazione, per l’affidamento della concessione mista, la disciplina dettata per gli appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie, essendo quella dettata per gli appalti di valore inferiore a tali soglie, maggiormente semplificata e più snella rispetto alla prima,
consentendo (tra l’altro) l’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 50 del Codice.
Affidamento diretto che, invece, la disciplina dettata per i contratti di concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie, non contempla, avendo il legislatore dettato, per tali fattispecie, specifiche previsioni all’art. 187 (“Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea”) del d.lgs. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «1. Per l’affidamento dei contratti di
concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte».
Pertanto, secondo le disposizioni sopra richiamate, le concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie devono essere affidate con la procedura indicata dal citato art. 187 del Codice, con esclusione dell’affidamento diretto, previsto e disciplinato per gli appalti pubblici di valore inferiore a tali soglie, all’art. 50 del d.lgs. 36/2023.
Sembra utile richiamare al riguardo l’avviso espresso dal giudice amministrativo, secondo il quale «(…) la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043). (…) nella specie ricorre un rapporto di concessione di un servizio pubblico rispetto al quale non è possibile l’affidamento
diretto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220) neanche per importi inferiori alla soglia europea, mentre la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36» (TAR Sicilia, Palermo, n. 1165/2025).
La disposizione di cui all’art. 187 citato, infatti, «risponde, da un lato, alle stesse finalità di flessibilità e semplificazione cui è ispirato l’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (peraltro ulteriormente ribadite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); dall’altro sembra valorizzare in maniera più spiccatamente garantista le esigenze pro-concorrenziali, intendendo
coinvolgere il maggior numero possibile degli operatori economici (dieci), anche con evidenti asimmetrie rispetto a quanto previsto dall’art. 50 (…)» (TAR Emilia-Romagna, n. 155/2024).
Pertanto, anche sulla base dell’avviso giurisprudenziale richiamato, in risposta al quesito sollevato nell’istanza di parere, può osservarsi che ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 3, con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia di valore pari o superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore a tali soglie, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023, applicando quindi per il relativo affidamento – in caso di valore inferiore alle soglie – l’art. 187 del Codice, nei termini in precedenza indicati.
Per quanto sopra, si rimette all’Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale illustrato.
Avv. Giuseppe Busia
(Firmato digitalmente)
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#appalti e contratti pubblici (in generale)
13/11/2025 n° 667
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10209462]
Provvedimento del 13 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 667 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità dalla sig.ra XX è stato rappresentato che, in data XX, la figlia, frequentante la Scuola Secondaria di I grado “Martiri della Libertà” dell’Istituto "A. Brofferio" di Asti (AT) – ora denominato Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT) - (di seguito, l’Istituto), avrebbe partecipato, durante l’orario scolastico, al progetto “Obiettivo Orientamento”, indetto dalla Regione Piemonte “per lo sviluppo di competenze orientative e per aiutare adolescenti e giovani a scegliere il proprio percorso nei vari cicli di studio e nelle prime fasi della vita professionale”.
In base a quanto rappresentato il citato Istituto avrebbe fornito a soggetti esterni alla scuola “nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi, codici fiscali e numeri di telefono di ogni ragazzo” e personale esterno all’Istituto, avrebbe somministrato ai ragazzi, nel corso del primo incontro di formazione, un questionario individuale, recante l’indicazione del nome e del cognome di ciascun alunno e contenente talune domande “volte a identificare nonché a profilare […] specifiche caratteristiche mentali, emotive e personali dei ragazzi”. Ciò senza che le famiglie fossero state “opportunamente e preventivamente” informate in merito alla somministrazione del questionario e avessero ricevuto “l’informativa specifica per il progetto Obiettivo Orientamento”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) e del XX(prot. n. XX), rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “La Sig.ra XX, soggetto che ha presentato reclamo a codesta Autorità Garante, aveva già sottoposto via email allo scrivente istituto, in data XX, richiesta di chiarimenti circa il progetto "Obiettivo Orientamento", lamentando, in particolare, la mancanza di informativa rispetto al trattamento dei dati e, soprattutto, la mancata richiesta di preventivo consenso da parte dei genitori al trattamento dei dati personali […]”;
- “l'Istituto, sentito il proprio DPO, rispondeva […] evidenziando, in particolare, i seguenti punti: il Titolare del trattamento, relativamente ai dati personali raccolti tramite questionario somministrato agli alunni, è la Regione Piemonte; la base giuridica del trattamento non è il consenso dell'interessato come indicato dalla
Sig.ra XX bensì l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Piemonte che ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di orientamento degli studenti; la scuola, tramite pubblicazione sul proprio sito, alla pagina [...] ha messo a disposizione degli interessati l'informativa prodotta dalla Regione Piemonte circa il trattamento in esame”;
- “il ruolo svolto dallo scrivente Istituto è stato quello, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali educative e formative, di comunicare le informazioni richieste dalla Regione Piemonte, limitatamente ai dati indispensabili per l'erogazione del servizio, ad un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'informativa circa il trattamento in esame è stata pubblicata sul sito istituzionale della Scuola […] Si evidenzia, inoltre, che la scuola, sempre sul proprio sito istituzionale, alla pagina genitori/tutori nella quale, in particolare, si evidenziano tra i possibili destinatari dei dati acquisiti dalla scuola, anche soggetti pubblici o privati finalità di orientamento”.
- “Il ruolo svolto dallo scrivente Istituto nell'ambito del progetto “Obiettivo Orientamento” è quello di Titolare del Trattamento esclusivamente con riferimento al trattamento dati consistente nella comunicazione dei dati ad altro titolare del Trattamento (la Regione Piemonte) ai sensi di quanto disposto dall’art. 2-ter, comma 2, del d.lgs 196 del 2003 (Codice Privacy) e nel limite dei dati indispensabili per l'erogazione del servizio, da parte di un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'articolo 2-ter Codice Privacy regolamenta la comunicazione di dati comuni fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie e di quelli relativi a condanne penali e reati, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e la ammette se prevista da una legge o di regolamento o da atti amministrativi generali; inoltre, anche se manca una precisa norma a monte, la comunicazione può avvenire se necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “la scuola non ha alcun ruolo nelle attività di trattamento di dati connesse alle finalità del progetto di orientamento (ad es. raccolta, consultazione, archiviazione, etc.)”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett a) e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “il decreto del Ministero della Pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “nella scheda n° 5 allegata al decreto, indica tra le operazioni sui dati eseguibili “la comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: … b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio””;
- “si indicano, inoltre, quali riferimenti normativi l'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990, che detta le regole della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici e l’art. 50 del CAD che afferma che: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,”;
- “si evidenzia, inoltre, che l'articolo 2-ter del d.lgs 196 del 2003 (codice privacy) al commi 1-bis e 2 ammette la comunicazione dei dati tra titolari, anche se non previsto da una specifica legge o regolamento o da atti amministrativi generali, qualora lo stesso sia necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “in tale ottica, si precisa che la Regione, in tema di orientamento, svolge un ruolo fondamentale in quanto ha come proprio compito l'attivazione di servizi di orientamento rientranti nelle finalità istituzionali e pertanto è legittimata al trattamento dei dati degli alunni finalizzato alla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico”;
- la “attività di orientamento [svolta dalla Regione] può essere […] considerata come di supporto all'attività didattica secondo le disposizioni delle leggi regionali e pertanto la scuola sarebbe legittimata a comunicare tali dati alla regione”;
- “in particolare, la legge regionale del Piemonte 24 novembre 2023, n. 32 “, all’art. 1, comma 1, afferma infatti che “La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
- “diversamente opinando, gli Istituti scolastici non potrebbero, in alcun modo, comunicare alla Regione i dati degli alunni destinatari dei sevizi di orientamento promossi dalla Regione stessa, non potendosi applicare, quale base giuridica, il consenso degli interessati, per la sua evidente ed intrinseca inadeguatezza nell'ambito della pubblica amministrazione”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
Deve essere, in ogni caso, garantito il rispetto dei principi di base in materia di protezione dei dati, tra cui, in particolare, i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Con riguardo al trattamento dei dati personali dei minori, si evidenzia inoltre, che, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, gli stessi meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento nonché sulla base delle dichiarazioni effettuate da codesto Istituto nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità il titolare risponde ai sensi 168 del Codice, risulta che codesto Istituto ha comunicato alla regione Piemonte - ferme restando le valutazioni in ordine alla liceità del trattamento svolto da quest’ultima, che saranno oggetto di un autonomo procedimento - taluni dati personali degli studenti in modo non conforme al Regolamento e al Codice.
Al riguardo, come sopra ricordato, si rappresenta che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del “Codice”).
La disciplina nazionale ha previsto che le operazioni di trattamento di dati personali sono ammesse solo se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
La comunicazione tra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 2-ter del Codice (ovvero se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali) o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.
Al riguardo si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 2-ter, comma 1-bis del Codice sono esercitate nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, che prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati personali deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.
Il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e par. 3 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice, impone quindi una base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che agiscono nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Al riguardo, si osserva che codesto Istituto, allo stato degli atti, non ha fornito al Garante alcuna base giuridica, contenente i requisiti di cui al richiamato art. 6 del Regolamento, idonea, per rango e qualità, a legittimare la comunicazione dei dati personali degli alunni alla Regione Piemonte.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- l’Istituto ha agito nella convinzione che la comunicazione dei dati degli alunni alla Regione citata in esame fosse legittimata dalla finalità di interesse pubblico perseguita dalla Regione;
- l’Istituto non ha effettuato ulteriori trattamenti nell’ambito della somministrazione e raccolta dei questionari in esame;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), con sede in Corso XXV Aprile, 2 - 14100 Asti (AT) - Codice Fiscale: 92082070050, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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29/09/2025 n° 1
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POTICHE SOCIALI
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Interpello n. 1/2025
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni “percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università”. Seduta della Commissione del 18 settembre 2025.
L’Università degli Studi di Udine ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai: “percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore (Accordi Stato Regioni 21.12.2011 G.U. Serie Generale n.8 del 11.01.2012 e 07.07.2016 – G.U. 193 del 19.08.2016)”.
In particolare, viene chiesto di chiarire se “il personale docente che svolge mansioni che non li espongano ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”.
Al riguardo, premesso che:
- L’articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 sancisce che “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
- l’accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, nelle “Disposizioni finali” ha previsto l’abrogazione dell’ accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR) e dell’accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR);
- il citato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1 “Corso per lavoratori” prevede che: “La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve (omissis) avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi
al I costituiscono oggetto della formazione” e che la durata minima fa riferimento “alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007)”;
- la suddetta tabella codici ATECO 2007 classifica il settore Istruzione (sezione P, codice 85) come attività a rischio medio, per il quale la formazione specifica è dunque della durata di almeno 8 ore;
- il menzionato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - prevede nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1.1 “Condizioni particolari” che “I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione (omissis). Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”;
- il citato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - prevede nella Parte IV, rubricata “Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi”, Punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto” che “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro, laddove necessario normalmente analizza e definisce (omissis)”;
- l’allegato A dell’accordo 25 luglio 2012 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012) prevedeva che: «L'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata "Condizioni particolari", il principio per il quale: "I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso". In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i
lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzi l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto")»;
- l’interpello n. 11 del 24 ottobre 2013 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel quale veniva esplicitato: «la formazione - che deve essere “sufficiente ed adeguata” - va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda» la Commissione ritiene che, in considerazione delle premesse sopra citate, il personale docente
che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci
(firmato digitalmente)
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#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: formazione
23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
25/09/2025 n° 529
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10184924]
Provvedimento del 25 settembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 529 del 25 settembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;
- “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;
- “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;
- “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.
Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”
Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).
Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.
Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.
Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;
- la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali
24/05/2017 n° 5754
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
Struttura Tecnica Esami di Stato
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli UU.SS.RR.
Al Sovrintendente Scol. per la scuola di lingua italiana-Bolzano
All’Intendente Scol. Per la scuola di lingua tedesca - Bolzano
All’Intendente Scol. per la scuola delle località ladine - Bolzano
Al Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI
Al Coordinatore della Struttura Tecni ca Esami di Stato
S E D E
e p.c. Al Capo di Gabinetto dell’On. Ministro
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Direttore Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Al Direttore Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie
Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
S E D E
All’Ufficio Stampa
S E D E
OGGETTO: Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi all’esame di Stato. Anno scolastico 2016-2017.
Con l’approssimarsi dei tempi d’inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nello spirito della consueta collaborazione, si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. su tutti gli adempimenti di carattere tecnico-operativo ed organizzativo finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni di esame dei quali le SS.LL. medesime e i Dirigenti scolastici dovranno farsi carico per la parte di rispettiva competenza con la sperimentata cura e tempestività.
INVIO DEL PLICO TELEMATICO
Particolare riguardo merita la scrupolosa osservanza delle disposizioni relative alle modalità di invio tramite il plico telematico delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado anche sulla base della circolare prot. n.1382 del 21 aprile 2015 della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
UTILIZZO DI LOCALI IDONEI, SICURI E ATTREZZATI
I locali individuati nelle scuole dovranno essere pienamente idonei allo svolgimento degli esami, sotto il profilo della sicurezza, dell’agibilità e dell’igiene, nonché dignitosi e accoglienti in modo da offrire un’immagine della Scuola decorosa e consona alla particolare circostanza.
Nel caso in cui i locali dovessero risultare insufficienti o inidonei in relazione al numero di candidati o per altri fatti e situazioni di carattere straordinario, si dovrà procedere in tempo utile al reperimento di altri ambienti, anche appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, che abbiano i requisiti sopra indicati.
Per quel che concerne la sicurezza esterna dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di esame, i relativi accessi, in particolare, dovranno essere muniti di serrature e chiavi perfettamente funzionanti e ciascuna Commissione dovrà poter disporre di un armadio metallico, adatto a custodire la documentazione relativa ai candidati, gli atti, gli elaborati, i registri e gli stampati.
I locali stessi dovranno essere attrezzati con fotocopiatrici perfettamente funzionanti, in modo da garantire che le tracce delle prove scritte siano riprodotte in un numero di esemplari esattamente corrispondente al fabbisogno dei candidati assegnati a ciascuna Commissione.
STRUTTURE, STRUMENTI E PERSONALE PER LE COMMISSIONI DI ESAME
Le Commissioni, per poter svolgere nella maniera più agevole i propri compiti (elaborazione di verbali e di atti, esame di testi e documenti, formulazione della terza prova, correzione degli elaborati e conservazione di atti e fascicoli, ecc.), utilizzando di norma le funzioni dell’applicativo “Commissione web”, dovranno essere messe in condizione di servirsi di computer collegati alla rete Internet e delle stampanti in uso nelle rispettive scuole.
Inoltre, dovranno essere messi a disposizione delle Commissioni, per le varie esigenze operative, il telefono, il fax, le attrezzature e i mezzi di comunicazione in dotazione.
Dovrà, inoltre, essere assicurata un’attività continua e puntuale di assistenza e di supporto alle Commissioni, garantendo, con un’adeguata preventiva programmazione, la presenza e la collaborazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario presente in ciascuna istituzione scolastica nell’assolvimento, per la parte di rispettiva competenza, degli specifici e delicati compiti connessi allo svolgimento delle operazioni di esame.
In particolare, gli uffici di segreteria dovranno provvedere a caricare tutti i dati degli studenti necessari per l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web”.
Dovranno, poi, essere preparati, con ragionevole anticipo, gli atti, i documenti, gli stampati e il materiale di cancelleria occorrenti alle Commissioni per l’espletamento del loro mandato; a tal fine può rivelarsi utile il riferimento al modello di “verbale di consegna al Presidente della commissione di esame dei registri, degli stampati, delle chiavi dei locali e della documentazione relativa ai candidati interni ed esterni”, facente parte dei modelli di verbali allegati all’annuale Ordinanza Ministeriale recante istruzioni, modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio del secondo Ciclo nelle scuole statali e paritarie.
UTILIZZO DI CELLULARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE
I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati:
- che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;
- che è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;
- che nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame.
Le SS.LL vorranno ricordare tale divieto anche ai Presidenti ed ai Commissari, che hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso, al fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.
Analoga cura dovrà essere rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio.
UTILIZZO RISTRETTO DELLA RETE INTERNET NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE
Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle tracce delle prove scritte, inviate con la modalità del plico telematico, in ognuno dei giorni dedicati a tali prove, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente, alla prima prova scritta, alla seconda prova scritta e, eventualmente, alla quarta prova scritta, il collegamento con la rete INTERNET esclusivamente da parte dei computer utilizzati:
1) dal Dirigente scolastico o di chi ne fa le veci;
2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci;
3) dal Referente o dai Referenti di sede.
Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà essere disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte.
Saranno, altresì, resi inaccessibili aule e laboratori di informatica.
Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura Informatica del Ministero vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete INTERNET da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile.
CASI SPECIFICI
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nella nota prot.n.1018 del 2 maggio 2013 relativa alle modalità di invio mediante plico telematico delle prove per candidati con disabilità visive e per candidati che svolgono l’esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere.
Eventuali esigenze speciali, ivi comprese le richieste di “plico cartaceo”, per candidati con disabilità visive, dovranno essere indirizzate alla Struttura Tecnica Esami di Stato dalle Istituzioni scolastiche o dalle Commissioni e saranno esaminate caso per caso, previo puntuale approfondimento tecnico con i richiedenti.
Per quanto riguarda i candidati che svolgono l’esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere (ovvero presso il proprio domicilio), eventuali richieste di “plico cartaceo” saranno indirizzate, in via eccezionale, dai competenti Uffici scolastici territoriali o dalle loro Articolazioni territoriali alla Struttura Tecnica Esami di Stato.
Le prove in formato Braille e le altre che non sarà comunque possibile inviare con la modalità del “plico telematico” dovranno essere ritirate nei locali dell’Amministrazione Centrale con modalità che saranno successivamente rese note.
COLLEGAMENTO CON GLI UFFICI TERRITORIALI
Le SS.LL. vorranno dare alle Istituzioni scolastiche interessate tutte le indicazioni e le informazioni atte a garantire i necessari collegamenti con i rispettivi Uffici territoriali, con particolare riferimento alle modalità di invio delle tracce delle prove d’esame che prevedono specifiche forme di intervento dei Nuclei tecnici di supporto ai Dirigenti scolastici e ai Referenti di sede, nel caso in cui i Presidenti di Commissione, coadiuvati dai rispettivi Referenti di sede, non fossero in grado di estrarre e stampare le tracce delle prove contenute nel “plico telematico”.
Tenuto conto dei numerosi e complessi impegni connessi con lo svolgimento dell’esame, le SS.LL., per tutta la durata delle relative operazioni, vorranno garantire la più ampia funzionalità dei citati Uffici territoriali, assicurando, in particolare, che durante detto periodo le SS.LL. medesime e i Dirigenti dei sopra indicati Uffici o Funzionari appositamente delegati siano presenti nell’Ufficio e comunque reperibili anche nelle ore pomeridiane e serali.
A tal fine si prega di comunicare i rispettivi recapiti alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e alla Struttura Tecnica Esami di Stato, secondo i riferimenti sotto riportati.
SUPPORTO A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Struttura Tecnica Esami di Stato
Aspetti organizzativi e gestionali concernenti le prove scritte
06/58492116
E-mail segr.servizioisp@istruzione.it alla quale si dovrà fare riferimento
Ufficio III della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
Profili amministrativi e organizzativi riguardanti lo svolgimento degli esami di stato:
06/58492221
E-mail esamidistato@istruzione.it
VIGILANZA
Le SS.LL. sono pregate di vigilare sulla osservanza, da parte dei Dirigenti scolastici interessati, delle disposizioni contenute nella presente nota.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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22/02/2024 n° 124
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 9995366]
Parere su istanza di accesso civico - 22 febbraio 2024
Registro dei provvedimenti
n. 124 del 22 febbraio 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Siena ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a due provvedimenti di diniego di istanze di accesso civico.
Dall’istruttoria è emerso che un’Associazione identificata in atti ha presentato due istanze di accesso civico al citato Comune, aventi a oggetto documenti afferenti a procedure relative ad avvisi pubblici di selezione per alcune cariche istituzionali e precisamente:
- i curricula e l’elenco delle domande presentate per la partecipazione al bando per la selezione del Presidente e del consiglio di amministrazione della Biblioteca comunale degli Intronati-Istituzione del Comune di Siena;
- i curricula dei concorrenti al bando per il rinnovo degli organi dell’ASP (Azienda servizi alla persona).
L’amministrazione, richiamando alcuni orientamenti del Garante, ha rifiutato l’accesso per motivi inerenti alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Avverso i provvedimenti di diniego il richiedente l’accesso civico ha presentato ricorso al RPCT, ritenendo il rifiuto non corretto e insistendo nelle proprie richieste.
OSSERVA
La questione sottoposta all’attenzione del Garante riguarda la possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato, dati e informazioni personali riguardanti le procedure per le selezioni bandite dal Comune per la nomina dei vertici di alcuni enti pubblici. Nello specifico, è stato chiesto di ricevere i curricula e l’elenco delle domande di coloro che hanno partecipato alla selezione del Presidente e del consiglio di amministrazione della Biblioteca comunale degli Intronati-Istituzione del Comune di Siena nonché degli organi dell’ASP (Azienda servizi alla persona).
Al riguardo, si evidenzia in via preliminare che la normativa statale in materia di trasparenza prevede degli specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e informazioni riguardanti i soggetti titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, ossia senza «corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza (cfr. ANAC, Determinazione n. 241 dell’8/3/2017 recante le «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come specificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016”»).
In particolare, per i soggetti sopraindicati è previsto l’obbligo di pubblicazione online, fra l’altro, del curriculum vitae (art. 14, commi 1, lett. b e 1-bis, del d. lgs. n. 33/2013).
Per tali informazioni, considerando il regime di trasparenza previsto dal legislatore statale, non è possibile richiamare esigenze di riservatezza dei soggetti controinteressati, a eccezione dei limiti derivanti dal principio di minimizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD, come indicato nella parte prima, par. 9.a. del provvedimento del Garante n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436).
Quanto, invece alla richiesta di accesso civico all’elenco dei partecipanti e ai curricula di coloro che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati, si rileva che – a differenza dei soggetti nominati – la normativa in materia di trasparenza non prevede obblighi di pubblicità dei dati personali riferiti ai singoli partecipanti a una selezione pubblica. In diverse occasioni, il Garante è intervenuto su reclamo dei soggetti interessati, sanzionando gli enti locali che, ad esempio, avevano diffuso anche i nomi di partecipanti a concorsi pubblici non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati dal concorso, in assenza di idonei presupposti normativi e, dunque, in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice e dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD (vd. provv. n. 154 del 3/9/2020, in www.gpdp.it, doc. web n. 9468523).
In tale quadro, si ricorda che la disciplina di settore in materia di accesso civico generalizzato prevede in ogni caso che «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).
In relazione ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia, come il citato art. 5-bis prevede però che l’accesso civico generalizzato è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD) e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, RGPD).
Ciò premesso, occorre inoltre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
In tale contesto – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico (cfr. per i dati dei partecipanti a selezioni pubbliche, parere n. 237 del 10/6/2021, in www.gpdp.it, doc. web n. 9681122; per i curricula, pareri n. 2 del 7/1/2022, ivi, doc. web n. 9742743; n. 156 del 17/9/2020, ivi, doc. web n. 9464939; n. 200 del 7/11/2019, ivi, doc. web n. 9196072; n. 162 del 30/3/2017, ivi, doc. web n. 6393422) – si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, l’amministrazione abbia correttamente respinto l’accesso civico all’elenco dei partecipanti e ai curricula di coloro che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati.
La generale conoscenza della partecipazione a una selezione pubblica e la volontà quindi anche di voler cambiare lavoro, ruolo, datore di lavoro pubblico o privato – pensando anche a possibili ripercussioni su occasioni di carriera o a eventuali impieghi futuri in contesti diversi – può determinare conseguenze sul piano relazionale e professionale dei controinteressati, soprattutto considerando che nel caso in esame si tratta di soggetti che non hanno superato la selezione.
In relazione, inoltre, ai curricula dei soggetti che hanno solo presentato la candidatura, ma non sono stati selezionati per gli incarichi banditi, si evidenzia che, in generale, i dati e le informazioni personali contenuti nel curriculum vitae sono molteplici e la relativa ostensione può consentire l’accesso, a seconda di come è redatto il cv, a numerosi dati (es.: nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono, e-mail, pec, nazionalità) e informazioni di carattere personale (es.: studi e esperienze professionali; competenze possedute; lavori svolti; istruzione e formazione ricevuta; cariche e incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi; competenze linguistiche; competenze relazionali e organizzative, ecc.), che non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei.
Si ritiene che un eventuale riconoscimento di un accesso civico all’elenco dei partecipanti non selezionati e al relativo curriculum, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può effettivamente arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Ciò in quanto la relativa ostensione, tenendo conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenuti nei dati e documenti oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD). Occorre, inoltre, rispettare le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall’amministrazione, avendo presente la non prevedibilità, al momento della raccolta dei dati, delle conseguenze derivanti ai candidati non selezionati dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite l’accesso civico (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
Le predette considerazioni, nel caso in esame, impediscono di accordare anche un accesso civico parziale (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013), fornendo la copia dei documenti richiesti con dati oscurati. Tale accorgimento, infatti, considerando il contesto e le informazioni di dettaglio contenute nei documenti oggetto di accesso civico, consentirebbe agevolmente di re-identificare i controinteressati non selezionati sia all’interno che all’esterno del proprio contesto lavorativo. Si ricorda, al riguardo, che – come evidenziato anche a livello europeo – per identificazione «non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione» (Gruppo di Lavoro Art. 29, Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, adottato il 10/4/2014WP216; cfr. anche provv. n. 65 del 2/3/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9874480; provv. n. 68 del 25/2/2021, ivi, doc. web n. 9567429; provv. 2/7/2020, n. 119, ivi, doc. web n. 9440042; provv. n. 118 del 2/7/2020, ivi, doc. web n. 9440025).
Resta, in ogni caso, salva la possibilità per l’istante di eventualmente accedere ai dati e documenti richiesti, laddove – utilizzando il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 – dimostri di essere titolare di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Siena, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 22 febbraio 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#privacy e trattamento dei dati personali#accesso civico
02/11/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

FOIA A CHI SPETTA E COME SI ESERCITA
Un soggetto non residente può usufruire del diritto di accesso generalizzato?
Sì, il diritto di accesso generalizzato spetta a “chiunque”, a prescindere dalla qualità o condizione (es. cittadino o residente) del richiedente: nessuna differenziazione o disparità di trattamento è ammissibile ai fini del godimento del diritto in questione.
E' ammissibile una istanza presentata direttamente tramite email, senza utilizzare il modulo messo a disposizione dall'amministrazione?
Sì, l’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata in qualsiasi forma e, quindi, anche tramite email e senza utilizzo del modulo, a patto che rispetti i requisiti di ammissibilità (es. corretta identificazione del richiedente).
E' necessario motivare una richiesta di accesso generalizzato?
No, è una facoltà rimessa al richiedente ma non un obbligo. La pubblica amministrazione non può sindacare le ragioni della richiesta, né la loro coincidenza con finalità di interesse pubblico.
Che cosa deve indicare il richiedete nell'istanza di accesso?
In base all’art. 5, comma 3, del decreto trasparenza, basta che la richiesta “identifichi” i dati o i documenti di interesse in modo da consentire all’amministrazione di individuarli.
E' ammissibile una richiesta generica?
La richiesta generica – ovvero caratterizzata da assoluta indeterminatezza e ambiguità dell’oggetto tale da non consentire all’amministrazione di individuare i dati e/o i documenti richiesti – è inammissibile. Tuttavia, prima di dichiararne l’inammissibilità, è opportuno che l’amministrazione attivi un dialogo con il richiedente, al fine di assisterlo nell’individuazione degli elementi idonei a identificare i dati e/o i documenti richiesti. Solo qualora l’esito di tale dialogo dovesse risultare infruttuoso, l’amministrazione potrà dichiarare inammissibile l’istanza, comunicandolo per iscritto al richiedente.
E' ammissibile una richiesta esplorativa?
La richiesta esplorativa – volta a conoscere le intenzioni o le valutazioni della pubblica amministrazione in merito ad attività o eventi futuri ipotetici o anche ad accertare il possesso o meno da parte dell’amministrazione di alcuni dati e/o documenti – è inammissibile qualora sia anche generica nella determinazione del suo oggetto. In tal caso, è necessario che l’amministrazione contatti il richiedente al fine di giungere all’esatta individuazione dei dati e/o dei documenti necessari a soddisfare l’interesse conoscitivo. Soltanto qualora il richiedente non fornisca le indicazioni necessarie a identificare l’oggetto della richiesta, questa può essere dichiarata inammissibile per indeterminatezza dell’oggetto.
E' possibile presentare una richiesta di accesso cumulativa, ovvero vertente sui medesimi dati e/o documenti ma ai sensi di discipline diverse?
Si, una richiesta può essere formulata contestualmente con riferimento a più tipologie di accesso (ad esempio accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013). In tal caso, l’amministrazione non può considerare inammissibile l’istanza, ma dovrà esaminarla in base alle diverse discipline, applicando e valutando regole e limiti differenti.
A quali uffici va inoltrata la richiesta di accesso generalizzato?
La richiesta può essere inviata a uno dei seguenti uffici: l’ufficio che detiene i dati o i documenti; l’Ufficio relazioni con il pubblico; altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
È possibile formulare una istanza di accesso civico generalizzato in modo informale (in forma orale)?
Se le informazioni richieste possono essere rese anch’esse in forma orale, non è necessario formalizzare l’istanza. Qualora, invece, le richieste richiedano l’ostensione di dati o documenti, è necessario che siano formulate in forma scritta.
Nel caso in cui il richiedente presenti una richiesta al dirigente dell'ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti, e quest'ultimo coincida con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che cosa accade?
In questo caso, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde alla prima richiesta e, ai fini del riesame, indica al richiedente l’ufficio/soggetto competente (preventivamente individuato dall’amministrazione come titolare del potere sostitutivo).
Che cosa succede se il richiedente invii erroneamente un'istanza a un'amminstrazione diversa da quella che detiene i dati o documenti richiesti?
In tal caso l’amministrazione intimata dovrebbe assistere il cittadino nella individuazione dell’amministrazione competente, ovvero quella che detiene i dati o i documenti richiesti, a cui l’istanza va inviata nuovamente. Il termine per provvedere decorre dalla ricezione della richiesta da parte dell’amministrazione competente.
Che cosa accade se il richiedente invii la richiesta all'amminstrazione che detiene i dati o documenti richiesti ma a un ufficio non competente della stessa?
In tale ipotesi l’ufficio che ha ricevuto l’istanza deve tempestivamente inoltrarla all’ufficio competente a decidere sulla stessa all’interno della medesima amministrazione. Il termine per provvedere decorre comunque dalla data dell’invio al primo ufficio.
Che cosa accade nel caso in cui il richiedente invii la stessa istanza contestualmente ad una pluralità di amministrazioni detentrici dei documenti?
Se il richiedente invia la stessa istanza contestualmente a più amministrazioni detentrici dei medesimi documenti, in linea di principio tutte hanno l’obbligo rispondere, a meno che non sia palese che, tra queste, vi sia un’amministrazione competente con riguardo alla materia a cui si riferiscono i documenti richiesti. In tal caso, al fine di evitare una duplicazione dei procedimenti, le altre amministrazioni – dopo aver accertato che l’amministrazione competente per materia si occuperà della trattazione dell’istanza – rispondono al richiedente, informandolo della avvenuta presa in carico dell’istanza da parte di un’altra amministrazione.
PROFILI ORGANIZZATIVI
Per dare attuazione alla disciplina in tema di accesso civico generalizzato, è necessario che ciascuna pubblica amministrazione adotti un proprio regolamento?
No, le amministrazioni non sono tenute ad adottare un regolamento interno in materia di accesso civico generalizzato. Per disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali collegati all’attuazione della normativa FOIA, è sufficiente l’adozione di circolari o altri atti interni.
L’eventuale regolamento o atto organizzativo interno può individuare le categorie di atti per le quali il cittadino non può richiedere l’accesso civico generalizzato?
No, un regolamento o altro atto dell’amministrazione può regolare esclusivamente i profili di rilevanza interna, ad esempio, di carattere organizzativo e procedurale. Non può, invece, determinare le categorie di atti sottratti all’accesso generalizzato, in quanto i limiti sono tassativamente previsti dal decreto trasparenza e vanno applicati caso per caso sulla base delle indicazioni fornite nelle apposite Linee guida adottate dall’ANAC.
Qual è il ruolo svolto dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in materia di accesso civico?
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si occupa, oltre che di ricevere le richieste di accesso civico semplice, anche di rispondere alle richieste di riesame delle domande di accesso civico generalizzato, in caso di diniego totale o parziale da parte dell’ufficio amministrativo che detiene i dati e documenti richiesti.
Che cosa sono gli help desk FOIA?
Gli help desk FOIA non sono organi o uffici autonomi ma “centri di competenza”, cioè gruppi di lavoro costituiti presso ciascuna pubblica amministrazione con unità di personale adeguatamente formate, con compiti di supporto agli uffici che ricevono le istanze di accesso e di dialogo con il “Centro di competenza nazionale” (o Help desk nazionale FOIA), istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Quali sono i compiti degli help desk?
Il compito prioritario degli help desk è assistere le strutture della medesima amministrazione nella trattazione delle singole domande, al fine di assicurare l’utilizzo di buone pratiche e l’uniformità delle risposte. Ove istituiti presso le province e le città metropolitane, gli help desk possono avere compiti di supporto anche nei confronti dei comuni dei rispettivi territori, qualora ciò sia previsto sulla base di apposite convenzioni concluse a livello locale.
A che cosa serve il registro degli accessi?
Il registro degli accessi è uno strumento informatico che, da un lato, consente alle amministrazioni di monitorare la trattazione delle richieste di accesso ricevute e di armonizzare le decisioni su istanze simili; dall’altro, agevola i cittadini nella consultazione di richieste di accesso già presentate e dei documenti già rilasciati. Il registro dovrebbe essere pubblico e contenere almeno l’elenco delle richieste e il relativo esito. Le istruzioni tecniche sul registro degli accessi sono contenute nell’allegato alla Circolare n. 1/2019.
Nel caso di amministrazione con uffici periferici, è opportuno tenere un unico registro degli accessi o è preferibile che ciascun ufficio periferico ne crei uno proprio?
L’opzione preferibile sarebbe quella di avere un unico registro centrale, così da favorire l’armonizzazione delle risposte su casi assimilabili e concentrare in un unico registro le informazioni rilevanti per i cittadini.
Il registro degli accessi può contenere, oltre alle richieste di accesso civico generalizzato, anche quelle di accesso civico semplice e di accesso procedimentale?
Sebbene sia preferibile dotarsi di un registro diverso per ciascuna tipologia di accesso, le amministrazioni possono anche implementare un registro unico, ma è necessario che le richieste siano chiaramente distinte, anche dal punto di vista grafico e della collocazione sistematica (es. in diverse pagine del file Excel), in base alla tipologia di accesso.
FOIA. Il RIESAME E ALTRE TUTELE
Cosa può fare il richiedente nel caso in cui non abbia ricevuto una risposta nel termine di 30 giorni?
Può presentare una domanda di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di riesame.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, là dove istituito.
Vi è un termine per proporre il riesame al Responsabile della trasparenza?
Nonostante il legislatore non abbia espressamente individuato un termine, il riesame dovrebbe essere proposto entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza, in quanto tale termine corrisponde al termine di decadenza previsto per l’attivazione del ricorso giurisdizionale o del ricorso al difensore civico. Decorso tale termine, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza potrebbe dichiarare irricevibile l’istanza, fatti salvi i casi in cui la tardività sia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle motivazioni addotte dall’istante.
Che cosa può fare il richiedente nei casi di rigetto o nel caso in cui non abbia ricevuto una risposta in sede di riesame nel termine di 20 giorni?
Nel caso di silenzio o avverso la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in sede di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente secondo quanto previsto dal Codice del processo amministrativo.
Può l’amministrazione, d’ufficio o su istanza di parte, convertire in sede di riesame il titolo giuridico della richiesta di accesso?
No, in sede di riesame il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non può modificare d’ufficio il titolo giuridico dell’istanza di accesso (ad esempio, da accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990 ad accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e viceversa). Tuttavia, è possibile operare una riqualificazione dell’istanza alla luce di un diverso titolo giuridico quando, in prima istanza, l’amministrazione abbia erroneamente interpretato l’istanza, presentata in base a più titoli giuridici o priva di riferimenti a una specifica forma di accesso.
Nel caso in cui l’amministrazione non risponda alla richiesta di accesso civico generalizzato nel termine di 30 giorni (c.d. silenzio) o nel caso di diniego totale o parziale, il ricorso al giudice amministrativo è soggetto al pagamento del contributo unificato?
Sì: in applicazione dei criteri generali fissati dalla legge in materia di ricorso alla giustizia amministrativa, il ricorrente è tenuto al pagamento del contributo unificato.
Nel caso in cui l’amministrazione non risponda alla richiesta di accesso civico generalizzato nel termine di 30 giorni (c.d. silenzio) o nel caso di diniego totale o parziale, quali rimedi ha a disposizione il richiedente?
Il richiedente può anzitutto proporre istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione intimata. Nel caso di amministrazioni regionali o locali, è possibile presentare altresì ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Infine, avverso alle decisioni di questi due soggetti o del provvedimento emanato in prima istanza, il richiedente può proporre ricorso in via giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale.
FOIA. COME SI DECIDE SU UNA RICHIESTA DI ACCESSO
Come deve comportarsi l'amministrazione a fronte di istanze di accesso in cui non sia specificato il titolo giuridico?
Nel caso in cui l’istanza non faccia espresso ed esclusivo riferimento a una specifica forma di accesso, l’amministrazione deve verificare l’applicabilità e i presupposti di ciascuna (ad esempio, dell’accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990 e dell’accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013), in modo da favorire la soddisfazione dell’interesse conoscitivo del richiedente, evitando formalismi.
Può l'amministrazione riqualificare il titolo giuridico della richiesta di accesso?
No, l’amministrazione deve esaminare l’istanza in base alla specifica tipologia di accesso richiesta, ferma restando la possibilità di segnalare al richiedente l’utilità di una riformulazione, qualora da ciò dipenda la possibilità di soddisfare la richiesta medesima.
L'utilizzo di un modulo dedicato a una specifica tipologia di accesso è determinante ai fini della qualificazione della richiesta?
L’utilizzo di un determinato modulo ha un valore meramente indicativo, non dirimente ai fini della qualificazione dell’istanza.
Chi decide su una richiesta di accesso civico generalizzato?
La competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso civico generalizzato spetta, salvo che l’amministrazione abbia disposto diversamente, all’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti.
Come ed entro quale termine l'amministrazione deve rispondere a una richiesta di accesso generalizzato?
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine è derogabile soltanto quando la richiesta è comunicata a uno o più controinteressati: in questa ipotesi, la decorrenza del termine è sospesa fino a dieci giorni.
Da quando decorre il termine di trenta giorni?
Dalla data di presentazione della richiesta di accesso generalizzato, cioè dal giorno in cui la pubblica amministrazione riceve la domanda. Solo nel caso in cui questa data non sia determinabile, si considera come data di decorrenza del termine la data di acquisizione della domanda al protocollo.
Nel caso in cui una richiesta di accesso civico generalizzato sia incompleta o manchi di un requisito di ammissibilità (ad es. non sia possibile identificare il richiedente o l’oggetto della richiesta), da quando decorre il termine di trenta giorni entro il quale l’amministrazione deve provvedere?
Il termine di conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il richiedente invia l’istanza all’amministrazione, che deve protocollarla tempestivamente. Ciò se l’identificazione non è in discussione e salva l’integrazione con documento di identità in pendenza di termine.
I termini di conclusione del procedimento (30 giorni) sono da intendersi espressi in giorni lavorativi o in giorni effettivi di calendario?
I termini previsti dal decreto trasparenza sono espressi in giorni effettivi di calendario.
Come opera il termine di conclusione del procedimento nel caso in cui l'amministrazione attivi un dialogo cooperativo con il richiedente?
Nel caso in cui si attivi un dialogo cooperativo con il richiedente, l’amministrazione può decidere di sospendere il termine di conclusione del procedimento per il tempo strettamente necessario ad ottenere il chiarimento o l’integrazione da parte dell’istante (non meno di 5 ma non più di 10 giorni). Decorso tale termine, l’amministrazione adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di conclusione del procedimento.
E' possibile applicare la disciplina del silenzio rispetto a una richiesta di accesso civico generalizzato?
No, il procedimento di trattazione di una istanza di accesso civico generalizzato deve sempre concludersi con un provvedimento espresso e motivato.
Che cosa accade quando non viene rispettato il termine per la conclusione del procedimento o quando l'accesso viene negato, limitato o differito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (in particolare dall'art. 5-bis del decreto trasparenza)?
Tali casi costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
L'amministrazione che riceva un'istanza di accesso civico generalizzato è tenuta a comunicare al richiedente che sono stati individuati controinteressati? In tal caso, può comunicare il nome del controinteressato, salvo che ciò non sia vietato dalla normativa vigente in materia di privacy?
Qualora individui controinteressati, poiché la notifica a questi ultimi della richiesta di accesso determina una interruzione del termine per provvedere che può arrivare a dieci giorni, l’amministrazione deve comunicarlo al richiedente, senza necessità di indicare i nominativi dei controinteressati.
E' possibile rigettare una istanza di accesso civico generalizzato sulla abse del diniego motivato da parte del controinteressato?
No, l’opposizione motivata costituisce solo uno degli elementi di valutazione che l’amministrazione deve considerare. Ad essa spetta in ogni caso la decisione finale, che può anche essere di accoglimento nonostante l’opposizione del controinteressato. In tal caso, è opportuno però attendere quindici giorni prima di rilasciare i dati o i documenti al richiedente, al fine di consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti.
Nel provvedimento di diniego dell'accesso l'amministrazione è tenuta a indicare quale sia stata la risposta degli eventuali controinteressati interpellati?
No, l’amministrazione è tenuta a motivare le ragioni del diniego in relazione al pregiudizio concreto agli interessi di cui all’art. 5-bis del decreto trasparenza, ma non a specificare la ragioni avanzate da ciascun controinteressato.
E' possibile negare l'accesso sul presupposto che l'istanza ha un carattere "egoistico"?
No, la circostanza che la richiesta sia reputata dall’amministrazione come “egoistica” non può rappresentare di per sé un limite, in quanto non previsto dal legislatore come tale. Anche richieste con finalità “egoistiche”, purché non emulative o di mera curiosità, possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione e la conoscenza delle scelte effettuate, così da promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi democratici e al dibattito pubblico.
FOIA. QUALI DOCUMENTI SI POSSONO OTTENERE
Il cittadino può richiedere documenti che risalgono ad una data anteriore all'istituzione dell'accesso civico generalizzato?
Sì, la pubblica amministrazione non può rifiutarsi di dare accesso ai documenti richiesti con la motivazione che questi risalgono a una data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016. Un eventuale rifiuto motivato dalla pubblicazione amministrazione sulla base di un limite temporale non è previsto dalla legge ed è quindi illegittimo.
Qual è la nozione di documento ai fini dell'accesso civico generalizzato?
Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di accesso generalizzato deve essere interpretato in chiave estensiva il concetto di “documento” a cui fa riferimento il decreto trasparenza. All’interno di tale nozione rientrano, anche alla luce del preminente interesse conoscitivo della collettività, tutti i documenti in possesso dell’amministrazione, compresi quelli a formazione privata che siano stati protocollati in quanto ricevuti o spediti dalla pubblica amministrazione.
E' possibile consentire l'accesso agli atti endoprocedimentali?
Si, le istanze di accesso civico generalizzato possono avere ad oggetto anche gli atti endoprocedimentali (ossia quegli atti preparatori e propedeutici alla emanazione del provvedimento finale). La distinzione tra questi ultimi e i documenti di altro tipo – tradizionalmente utilizzata ai fini dell’accesso procedimentale – non trova applicazione nell’ambito del FOIA. Nel caso in cui l’accesso abbia ad oggetto un atto riferito a un procedimento ancora in corso, le amministrazioni possono ricorrere al potere di differimento previsto dall’art. 5-bis, comma 5, del decreto trasparenza, motivando in ordine alla gravità del pregiudizio al buon andamento dell’azione amministrativa che potrebbe derivare dal rilascio.
Gli atti interni sono sottratti all'accesso civico generalizzato?
No, tali atti non sono sottratti all’accesso civico generalizzato. La disciplina in materia impone di considerare, in linea di principio, come pubblici tutti i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. Spetta all’amministrazione destinataria dell’istanza valutare, caso per caso, se ricorra un’ipotesi di esclusione (tra quelle previste dall’art. 5-bis del decreto trasparenza) che possa giustificare il diniego, ovvero se l’ostensione possa recare pregiudizio al buon andamento della propria attività, motivando, in tal caso, in ordine alla gravità, effettività, concretezza e ragionevole prevedibilità dello stesso.
L'accesso civico generalizzato si applica alla materia dei contratti pubblici?
Sì: fermi restando i limiti, anche temporanei, previsti dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, l’accesso civico generalizzato è applicabile ai documenti inerenti ai contratti pubblici, inclusi quelli relativi all’esecuzione dei medesimi. Le eccezioni assolute (art. 5-bis, comma 3, decreto trasparenza) devono, infatti, essere interpretate restrittivamente e non consentono di sottrarre intere materie dall’applicazione dell’accesso civico generalizzato, tanto più che in tale materia tale forma di accesso è essenziale per garantire il controllo diffuso in quegli ambiti nei quali non sono previsti obblighi di pubblicazione.
L’accesso civico generalizzato garantisce, nel caso di accoglimento della richiesta, soltanto la trasmissione di copia dei documenti richiesti o consente anche la presa visione degli stessi?
L’accesso civico generalizzato avviene, di regola, mediante il rilascio di dati e documenti su richiesta. Tuttavia, anche al fine di preservare le esigenze di buon andamento dell’amministrazione, il diritto può esplicarsi tramite la visione in loco dei documenti (es. tutte le deliberazioni assunte da un dato organo in un determinato lasso di tempo), così da permettere al privato di selezionare gli atti di suo interesse e richiedere un’ostensione limitata questi ultimi.
QUALI SONO I COSTI DEL FOIA
Quali costi è possibile addebitare a fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato?
La disciplina consente alle amministrazioni e agli enti interessati di addebitare i costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione dei dati e/o documenti su supporti materiali. Nel costo di riproduzione è possibile includere le spese per le fotoriproduzioni, per le scansioni di documenti disponibili soltanto in formato cartaceo, per la copia su supporti materiali, nonché per la spedizione qualora sia richiesta al posto dell’invio tramite posta elettronica. Inoltre, come avviene per l’accesso procedimentale alla documentazione urbanistica e/o edilizia, è possibile cumulare gli oneri in materia di bolli e i diritti di visura e di ricerca.
E' possibile far riferimento, per il rimborso dei costi, alle tariffe praticate per l'accesso procedimentale disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990?
Sì, ferma restando la necessità di verificare la proporzionalità e la corrispondenza delle tariffe al costo effettivamente sostenuto e documentato dalla pubblica amministrazione. Nel caso in cui un’amministrazione non si sia dotata di un tariffario in materia di accesso, occorre far riferimento ai prezzi medi praticati nel mercato di riferimento.
Qualora sia richiesta la corresponsione di un importo (es. bollo, costi di visura) per l'invio dei documenti in formato elettronico (via e-mail o PEC), l'amministrazione dei indicare, anche a prescindere dalla richiesta dell'interessato, in base a quale disposizione siano richiesti tali pagamenti?
Si, qualora l’amministrazione richieda la corresponsione di un importo per l’invio dei documenti richiesti, deve indicare i riferimenti normativi in base a quali è richiesto il pagamento, fermi restando i limiti previsti dalla legislazione vigente (per i quali si rinvia al § 4. della Circolare n. 1/2019).
QUALI SONO I LIMITI AL FOIA
Quali limiti incontra una richiesta di accesso civico generalizzato?
L’accesso civico generalizzato può essere limitato solo per i motivi e nei casi indicati dall’art. 5-bis del decreto trasparenza. In particolare, in riferimento alle ipotesi indicate dai commi 1 e 2 di tale disposizione (eccezioni relative), è necessario che l’amministrazione motivi adeguatamente il diniego, dando conto della natura seria, concreta e ragionevolmente prevedibile del pregiudizio che l’ostensione causerebbe all’interesse protetto dall’esclusione. In riferimento, invece, alle ipotesi indicate dal comma 3 dell’art. 5-bis (eccezioni assolute), l’amministrazione non è tenuta a motivare il diniego in termini di pregiudizio concreto, ma deve in ogni caso dimostrare di aver verificato che i dati o i documenti richiesti ricadano nell’ipotesi di esclusione.
Come utilizzare i limiti in tema di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 contenuti nei regolamenti delle amministrazioni?
I limiti in tema di accesso ai sensi della l. n. 241/1990, contenuti nei regolamenti delle singole amministrazioni, non valgono come limiti all’accesso civico generalizzato. Le disposizioni regolamentari esistenti possono essere utilizzate come ausilio interpretativo al fine di valutare l’applicabilità dei limiti all’accesso civico generalizzato indicati dall’art. 5-bis del decreto trasparenza, dovendosi comunque accertare caso per caso se l’ostensione possa arrecare un pregiudizio concreto agli interessi di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2.
Come svolgere correttamente l'attività di bilanciamento fra interessi confliggenti nei casi di applicazione delle eccezioni relative?
Nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi dati o documenti che toccano gli interessi-limite protetti dalle eccezioni relative previste dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, decreto trasparenza, l’amministrazione deve effettuare una valutazione pro e contro dell’ostensione utilizzando la tecnica del bilanciamento. In particolare, l’amministrazione dovrà prima valutare se l’ostensione possa arrecare un pregiudizio concreto e ragionevolmente prevedibile agli interessi-limite (c.d. test del danno). Qualora sia così, deve altresì verificare se esista un interesse pubblico in senso opposto, valutando se il beneficio derivante dalla ostensione delle informazioni debba prevalere sul sacrificio causato agli interessi-limite (c.d. test dell’interesse pubblico).
In base a quali criteri va effettuato il test dell'interesse pubblico nell'attività di bilanciamento, posto che il richiedente non è tenuto a motivare l'istanza di accesso generalizzato?
Al fine di verificare i benefici in termini di interesse pubblico alla conoscenza che si otterrebbero con l’accesso (c.d. test dell’interesse pubblico), possono essere assunti i seguenti criteri: una migliore comprensione del dibattito pubblico e delle scelte effettuate dalle amministrazioni; una maggiore partecipazione alla formazione della decisione e alla vita politico-amministrativa; la valorizzazione del controllo diffuso sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, a fini di responsabilizzazione (accountability) degli apparati pubblici.
Se l’accesso ai documenti può pregiudicare un interesse pubblico o privato indicato dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto trasparenza, ma il pregiudizio ha carattere temporaneo, l’accesso può comunque essere negato?
No, in questo caso è preferibile che la pubblica amministrazione utilizzi il potere di differimento dell’accesso. I documenti diventeranno accessibili nel momento in cui terminerà il pregiudizio all’interesse pubblico o privato in questione.
È possibile negare l’accesso in virtù della mancata rispondenza della richiesta del privato ad una finalità di pubblico interesse?
No, l’amministrazione non può respingere una domanda di accesso civico generalizzato sul solo presupposto della non coincidenza – desunta, ad esempio, da un esame della domanda di accesso o dalla natura dei dati e documenti richiesti – tra l’interesse che sorregge l’istanza (e che, peraltro, la legge non richiede di esplicitare) e le finalità di controllo diffuso e di partecipazione al dibattito pubblico indicate dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.
Come ci si deve comportare nei casi di dubbio sull’applicazione di una eccezione?
Nei casi di dubbio, le eccezioni devono essere interpretate in maniera restrittiva in modo da non frustare l’interesse conoscitivo del richiedente, fermo restando il rispetto delle norme che tutelano gli interessi-limite e, in particolare, la protezione dei dati personali.
Come tutelare la riservatezza dei segreti tecnici o commerciali (c.d. know-how) nell’applicazione dell’accesso civico generalizzato alla documentazione inerente ai contratti pubblici?
L’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) prevede limiti, anche temporanei, all’accesso, fra cui rientra la riservatezza delle informazioni che nell’ambito dell’offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali (c.d. know-how) dell’aggiudicatario e di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara. Fermi restando i predetti divieti, e venuti meno quelli temporanei, l’accesso civico generalizzato opera di diritto. L’amministrazione è perciò tenuta, a fronte di una richiesta di documenti contenenti segreti tecnici o commerciali, a contemperare la tutela del know-how industriale e commerciale con l’interesse pubblico a esercitare un controllo diffuso sulle procedure di affidamento e sulla esecuzione dei contratti. Il bilanciamento può anche giustificare una ostensione parziale, con l’oscuramento dei dati sensibili.
FOIA E BUON ANDAMENTO DELLA PA
Cosa si intende per istanze massive?
Sono definite massive le richieste volte a ottenere un numero cospicuo di dati e/o documenti (c.d. massiva unica). A tale ipotesi può essere equiparata quella in cui la medesima amministrazione riceva più istanze relative a diversi oggetti in un arco temporale limitato da parte del medesimo richiedente o di più richiedenti riconducibili a uno stesso centro di interessi (c.d. massive plurime). Il carattere massivo dell’istanza, tuttavia, non è sufficiente a giustificare il diniego da parte dell’amministrazione, che è chiamata comunque a consentire l’accesso a un numero elevato di documenti e/o dati, salvo che la richiesta assuma un carattere manifestamente oneroso o sproporzionato.
Esiste un numero massimo di dati o documenti che il cittadino può richiedere con una richiesta di accesso?
No, non esiste un limite basato sul numero di documenti, né sulla loro dimensione. L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso anche quando riguardi un numero cospicuo di dati e documenti, salvo che la richiesta risulti eccessivamente onerosa, e cioè comporti un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione.
Cosa accade nel caso in cui la richiesta di accesso sia eccessivamente onerosa e pregiudichi il buon andamento dell’attività amministrativa?
L’amministrazione, prima di decidere sull’istanza, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di circoscrivere l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con il buon andamento. Soltanto qualora questo tentativo dovesse rivelarsi infruttuoso, l’amministrazione può opporre un diniego, preferibilmente motivando in relazione a tre aspetti: la natura dell’attività di analisi o elaborazione dei dati e documenti richiesti (es. oscuramento dati personali); la quantificazione, anche in rapporto al numero di ore, delle risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta; la serietà del pregiudizio che la trattazione della richiesta arrecherebbe al buon funzionamento dell’ufficio e/o della pubblica amministrazione nel suo complesso.
Un singolo soggetto può proporre più di una richiesta di accesso alla stessa pubblica amministrazione in un periodo di tempo limitato?
Sì, tuttavia l’amministrazione può valutare l’impatto cumulativo delle predette domande sul buon andamento della sua azione e, nel caso di manifesta sproporzione dell’onere complessivo che complessivamente ne deriva all’interno di un determinato arco temporale, negare l’accesso al richiedente, preferibilmente dopo aver definito apposite “soglie di sostenibilità”.
Che cosa sono le “soglie di sostenibilità”?
Per identificare una richiesta eccessivamente onerosa, ciascuna amministrazione può indicare una soglia corrispondente al carico di lavoro massimo che essa ritiene sostenibile in relazione a una richiesta di accesso civico generalizzato. La predeterminazione di tale soglia può essere effettuata, con circolare o regolamento, indicando il numero massimo di ore di lavoro che l’amministrazione è in grado di dedicare alla trattazione di una singola richiesta (o di un insieme di richieste provenienti da uno stesso soggetto in un determinato arco temporale, pari, ad esempio, a sei mesi). Nel Regno Unito, ad esempio, la soglia di sostenibilità prevista per le amministrazioni centrali corrisponde a 24 ore di lavoro, mentre quella prevista per le amministrazioni territoriali è pari a 18 ore di lavoro.
Nel caso in cui l’amministrazione riceva più volte dal medesimo soggetto una richiesta identica, che cosa deve fare?
Se lo stesso richiedente ha già formulato una richiesta identica o sostanzialmente coincidente, l’amministrazione ha la facoltà di non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integralmente soddisfatta, ancorché in maniera non favorevole all’istante.
Che cosa si intende per richiesta vessatoria?
La richiesta vessatoria è una richiesta qualificabile come pretestuosa o irragionevole in base a parametri oggettivi. Il carattere vessatorio della richiesta può desumersi dalle sue caratteristiche e sulla base di parametri oggettivi, quali l’oggetto, la veste formale, il tono o il grado di ripetitività in un periodo limitato di tempo. Non si può invece fare riferimento a criteri concernenti l’identità del richiedente o al fatto che più richieste provengano da uno stesso soggetto. Nei casi di incertezza sul carattere vessatorio della richiesta, l’amministrazione dovrebbe contattare il richiedente e supportarlo per verificare la presenza di un effettivo interesse conoscitivo ed individuare i dati e/o documenti richiesti. Se il dialogo non dovesse rivelarsi infruttuoso, o comunque nel caso di vessatorietà manifesta, l’amministrazione può rigettare l’istanza dandone comunicazione al richiedente.
Come comportarsi nel caso di numero elevato di controinteressati?
Le pubbliche amministrazioni devono rispettare le forme indicate dal decreto trasparenza (invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica), anche quando il numero dei controinteressati sia elevato. In tale caso, le amministrazioni utilizzano preferibilmente la PEC dei soggetti interessati, ove fornita per le comunicazioni come proprio domicilio speciale.
Se non è possibile procedere in tal senso e il numero dei controinteressati è talmente elevato da arrecare un pregiudizio serio al buon andamento a causa della onerosità dell’attività di notifica, l’amministrazione può consentire un accesso parziale, oscurando le parti dei documenti la cui ostensione possa comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all’art. 5-bis del decreto trasparenza.
LA TUTELA PER I CONTROINTERESSATI
Se una richiesta riguarda un documento che contiene dati di soggetti terzi, questi devono essere considerati sempre come controinteressati?
No, il mero riferimento nel testo dei documenti richiesti non è una condizione sufficiente per considerare un soggetto come controinteressato. Occorre invece considerare il pregiudizio che l’ostensione di quei dati potrebbe arrecare al soggetto terzo, limitatamente a quegli interessi privati (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali) che sono indicati nell’articolo 5-bis, comma 2, del decreto trasparenza. Se le informazioni contenute nei documenti richiesti pregiudicano uno di quegli interessi, il soggetto terzo si definisce controinteressato, anche qualora non sia nominativamente indicato nel documento richiesto.
Come fa un soggetto a sapere di avere un contro-interesse all’accesso di documenti da parte di un altro soggetto?
l controinteressato è identificato e contattato dalla pubblica amministrazione che, ricevuta la richiesta di accesso, ne dà tempestiva comunicazione allo stesso, oscurando il nome del richiedente (ad es. giornalista) qualora l’accesso sia finalizzato allo svolgimento di attività (ad es. di inchiesta) che potrebbe esporlo al rischio di un pregiudizio a suo carico.
In che modo il controinteressato può opporsi all’accesso?
Il controinteressato può presentare un’opposizione motivata all’accesso ai dati o documenti richiesti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della pubblica amministrazione.
I 10 giorni entro i quali il controinteressato può presentare opposizione motivata all’ostensione dei dati e/o documenti richiesti, decorrono dall’invio della comunicazione prevista dall’art. 5, comma 5, del decreto trasparenza o dalla ricezione della stessa?
I 10 giorni concessi al controinteressato per far pervenire l’eventuale opposizione motivata decorrono dall’invio della comunicazione, che è preferibile effettuare contestualmente nel caso di più controinteressati.
Il controinteressato può partecipare alla fase di riesame?
Nonostante il legislatore non abbia espressamente previsto la partecipazione del controinteressato nel procedimento di riesame, il responsabile della trasparenza può consentirne la partecipazione, in base al principio generale previsto dall’art. 7, comma 1, l. n. 241/1990. La partecipazione del controinteressato è necessaria, in particolare, quando sia stata pretermessa in prima istanza per una erronea valutazione della sua posizione. In tale ipotesi, al controinteressato va riconosciuta la possibilità di presentare una motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) può essere sospeso, ove necessario, fino all’eventuale opposizione dei controinteressati e, comunque, per non più di dieci giorni.
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17/08/2020 n° 153
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 9477865]
Parere su istanza di accesso civico - 17 agosto 2020
Registro dei provvedimenti
n. 153 del 17 agosto 2020
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero dell’Istruzione, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Istruzione ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.
Il predetto accesso civico, presentato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, aveva a oggetto «copia della documentazione riguardante i titoli di accesso alla procedura concorsuale [per docenti nella classe di concorso AF56 “Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado”] posseduti [da un docente identificato in atti], nonché eventuali provvedimenti giurisdizionali che abbiano riconosciuto come abilitante per l’insegnamento i titoli di cui era in possesso quest’ultimo».
Nella richiesta di accesso, i soggetti istanti hanno rappresentato di essere anch’essi docenti di strumento musicale, ma che non hanno presentato la domanda al predetto concorso avendo ritenuto di non possedere i titoli necessari (in quanto il loro diploma musicale era titolo non abilitante per l’insegnamento). Quando poi hanno appreso che il controinteressato, che a loro parere versava nelle medesime condizioni, aveva invece presentato la domanda ed era stato anche immesso in ruolo, hanno deciso di presentare una richiesta di accesso civico volta a controllare la tipologia di titolo dichiarato.
L’amministrazione però ha negato l’accesso civico, rappresentando di avere ricevuto formale opposizione del soggetto controinteressato che, oltre al limite della protezione dei dati personali, ha eccepito che la richiesta sarebbe «ingiustificata e immotivata in quanto i docenti interessati, non avendo partecipato al concorso indicato in oggetto, non [erano] portatori di un interesse diretto e concreto che legittima l’accesso agli atti richiesti».
I soggetti istanti hanno quindi presentato istanza di riesame al RPCT ritenendo infondate le motivazioni dell’amministrazione, in quanto l’accesso civico non richiede motivazione e il problema del limite della protezione dei dati personali non si pone visto che nell’istanza di accesso avevano chiesto alla p.a. di «privilegi[are] l’ostensione di documenti con l’omissione dei “dati personali” in esso presenti, laddove l’esigenza informativa, alla base dell’accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali».
OSSERVA
La questione sottoposta all’attenzione del Garante riguarda la possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico, dati e informazioni personali di un docente, immesso in ruolo (controinteressato nel procedimento di accesso), contenuti nei documenti e titoli da esso presentati per partecipare a una procedura concorsuale per una specifica classe di concorso (“Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado”).
La normativa statale di settore (art 5, commi 1 e 2, del d. lgs n. 33/2013) prevede che il diritto di accesso civico ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, possa essere esercitato da chiunque senza motivazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5-bis del citato decreto.
Al riguardo, deve essere ricordato che il predetto diritto va in ogni caso rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).
Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) deve essere tenuto in considerazione che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso alle informazioni e ai documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).
Con particolare riferimento al caso in esame, si ricorda altresì che la normativa statale in materia di trasparenza già prevede specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e informazioni inerenti ai concorsi pubblici, prevedendo che «le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori» (cfr. art. 19, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).
In tale quadro, si ritiene che, fermo restando i predetti obblighi di pubblicazione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità in materia di accesso civico ai dati dei lavoratori o di curriculum di candidati presentati per selezioni pubbliche – abbia correttamente respinto, seppure con una sintetica motivazione, l’accesso civico ai dati e alle informazioni del docente controinteressato, contenuti nei documenti e titoli da esso presentati per partecipare alla procedura concorsuale per la classe di concorso “Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado” (cfr., fra gli altri, i pareri contenuti nei seguenti provvedimenti: n. 115 del 23 maggio 2019, in particolare par. 2, in www.gpdp.it, doc. web n. 9124946; n. 200 del 7 novembre 2019, ivi, doc. web n. 9196072).
Ciò in quanto la relativa ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni che si ricevono tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), potrebbe determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del docente controinteressato, arrecando a quest’ultimo proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Infatti, tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, contenuti nei documenti richiesti (titoli di accesso presentati per la partecipazione alla procedura concorsuale ed eventuali provvedimenti giurisdizionali di equiparazione dei titoli posseduti con quelli richiesti dal bando), l’accoglimento dell’accesso civico potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo, del docente.
La presenza nella documentazione richiesta di dati e informazioni dettagliati del docente controinteressato impedisce di poter accordare anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013; oscurando, ad esempio, i relativi dati identificativi (nome e cognome). Ciò considerando che l’identità del docente controinteressato è già nota ai soggetti istanti e, in ogni caso, tale accorgimento non eliminerebbe la possibilità che il soggetto controinteressato possa essere identificato indirettamente anche da terzi tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta. A tale riguardo, occorre infatti ricordare che – ai sensi del RGPD – «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1).
Per completezza, si evidenzia ancora che, come indicato anche nelle citate Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (cfr. par. 8.1), l’accesso “generalizzato” è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013).
Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante, invece, dall’istanza si evince che le ragioni che hanno condotto alla richiesta di accesso civico riguardano vicende strettamente personali, legate alla volontà di confrontare i titoli posseduti dai docenti istanti (che non hanno presentato domanda al concorso) con quelli presentati dal collega docente che ha presentato la domanda concorsuale ed è stato immesso in ruolo. Per soddisfare le esigenze conoscitive dei docenti istanti, risulta pienamente soddisfacente l’ostensione dei criteri e dei parametri utilizzati dall’amministrazione per la loro valutazione.
Laddove invece esistano dei margini di dubbio circa la validità dei titoli presentati dal soggetto controinteressato, rimangono impregiudicati i poteri di sorveglianza dell’amministrazione scolastica destinataria della richiesta di accesso e del Ministero dell’Istruzione coinvolto nel procedimento – notiziati di tale possibilità anche attraverso la richiesta di accesso civico ricevuta – ai quali spetta l’effettuazione dei dovuti controlli sulla correttezza dello svolgimento della procedura concorsuale in esame e sulla validità dei titoli presentati o auto dichiarati dai candidati ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000, compreso il docente controinteressato,
Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove i docenti istanti, riformulando eventualmente l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivino nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” e l’amministrazione ritenga sussistere, alla luce di quanto riportato dai soggetti istanti, «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» che possa per altro verso consentire l’ostensione della documentazione richiesta.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 17 agosto 2020
IL PRESIDENTE
Stanzione
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30/05/2017 n° 2
Area: Prassi, Circolari, Note

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165
Alle Autorità indipendenti
Circolare n. 2 /2017
Oggetto: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)
1. Premessa
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”. Questo documento fornisce una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato disciplinati dall’art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. n. 33/2013.
Tuttavia, la successiva pratica applicativa ha evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il rapporto con i cittadini e la dimensione organizzativa e procedurale interna. Pertanto, al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la presente circolare.
Le raccomandazioni operative qui contenute riguardano i seguenti profili:
- le modalità di presentazione della richiesta (§ 3);
- gli uffici competenti (§ 4);
- i tempi di decisione (§5);
- i controinteressati (§6);
- i rifiuti non consentiti (§ 7);
- il dialogo con i richiedenti (§ 8);
- il Registro degli accessi (§ 9).
Prima di esaminare i profili indicati, è utile fornire alcune precisazioni terminologiche e segnalare alcune implicazioni di carattere generale che derivano dall’introduzione del diritto di accesso civico generalizzato (§ 2).
2. Indicazioni preliminari
2.1. Definizioni
Di seguito, si forniscono alcune precisazioni terminologiche utili ai fini della presente Circolare. Queste precisazioni corrispondono a quelle già indicate nelle richiamate Linee Guida A.N.AC. (§ 1):
a) il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, è di seguito indicato come “decreto trasparenza”;
b) l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990 è di seguito indicato come “accesso procedimentale” o “accesso documentale”;
c) l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, è di seguito indicato come “accesso civico” o “accesso civico semplice”;
d) l'accesso ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza è di seguito indicato come “accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato”;
e) le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico” adottate ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, sono di seguito indicate come “Linee guida A.N.AC.”.
2.2. Criteri applicativi di carattere generale
Con il d.lgs. n. 97/2016, l’ordinamento italiano ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Come chiarito nelle Linee guida A.N.AC. (§ 2), l’accesso generalizzato mira a rafforzare il carattere democratico dell’ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativa (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Come noto, il nuovo istituto differisce dalle altre due tipologie di accesso previste dalla legge. A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, il diritto di accesso generalizzato garantisce il bene “conoscenza” in via autonoma, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato. A differenza del diritto di accesso civico “semplice”, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis. Conseguentemente è inammissibile il rifiuto fondato su altre ragioni.
Pertanto, il diritto di accesso generalizzato:
- dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013);
- dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art. 5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida A.N.AC.
Dal carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato e dal principio di pubblicità e conoscibilità delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni derivano alcune implicazioni di carattere generale che è opportuno richiamare, in quanto utili come criteri guida nell’applicazione della normativa in esame.
i) Il principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo
Nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere. Pertanto, nei casi di dubbio circa l’applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare (v. anche Linee guida A.N.AC., § 2.1.). In base a questo principio, dato che l’istituto dell’accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all’interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall’amministrazione come richiesta di accesso generalizzato.
ii) Il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto
Sul piano procedimentale, il principio appena richiamato dovrebbe indurre le pubbliche amministrazioni a privilegiare il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto di accesso generalizzato. In particolare, in assenza di una espressa previsione legislativa che le autorizzi, le amministrazioni non possono pretendere dal richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità della domanda di accesso. Salvo quanto specificato più avanti (§ 3), si deve ritenere in linea di principio contraria alle finalità della disciplina legislativa in tema di accesso generalizzato la possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali.
iii) I limiti all’adozione di regolamenti interni
Qualora una pubblica amministrazione decida di adottare un regolamento interno in materia di accesso, come suggerito nelle suddette Linee guida dell’A.N.AC. (§ 3.1), occorre tener conto della riserva di legge prevista dall’art. 10 della CEDU, che copre il diritto di accesso generalizzato in esame (Linee guida A.N.AC., § 2.1). Di conseguenza, ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno. Al contrario, i profili di rilevanza esterna, che incidono sull’estensione del diritto (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell’accessibilità), sono coperti dalla suddetta riserva di legge.
In particolare, diversamente da quanto previsto dall’art. 24, c. 6, l. n. 241/1990 in tema di accesso procedimentale, non è possibile individuare (con regolamento, circolare o altro atto interno) le categorie di atti sottratti all’accesso generalizzato. Ciascuna amministrazione è chiamata ad applicare le previsioni legislative rilevanti (art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013), tenendo nella dovuta considerazione le richiamate Linee guida dell’A.N.AC., oggetto di periodico aggiornamento in base all’evoluzione della prassi (§ 9).
3. Le modalità di presentazione della richiesta
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta di accesso generalizzato, ad integrazione di quanto raccomandato nelle Linee guida A.N.AC. (Allegato, §§ 6 ss.), si osserva quanto segue. In base all’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, “L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (…)”. Come si evince da tale previsione, per la presentazione delle richieste di accesso generalizzato la legge non prevede nessun requisito come condizione di ammissibilità.
Pertanto, in conformità al criterio del minor aggravio possibile sopra enunciato (§ 2.1, ii), in linea di principio è preclusa la possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali, salvo quanto specificato di seguito riguardo alla identificazione dell’oggetto della richiesta (§ 3.1) e del richiedente (§ 3.2).
3.1. L’identificazione dell’oggetto della richiesta
In base all’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33 del 2013, è sufficiente che la richiesta “identifichi” i dati o i documenti che si vogliono ottenere. Nel valutare l’adeguatezza di tale identificazione, le pubbliche amministrazioni devono tener conto della difficoltà che il richiedente può incontrare nell’individuare con precisione i dati o i documenti di suo interesse.
Per questa ragione, conformemente al parere formulato dal Consiglio di Stato (parere del 18 febbraio 2016, punto 11.3), nella versione finale dell’art. 5, c. 3, non compare più l’obbligo per il richiedente di identificare “chiaramente” i dati o documenti che si vogliono ottenere. Ne deriva che, nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l’oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell’amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), l’amministrazione dovrebbe assistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata definizione dell’oggetto della domanda.
Nell’ipotesi di richiesta generica o meramente esplorativa, nelle Linee guida A.N.AC si ammette la possibilità di dichiarare la domanda inammissibile, ma si chiarisce che, prima di dichiarare l’inammissibilità, “l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta” (Allegato, § 4). Pertanto, questa ipotesi di inammissibilità deve essere intesa in senso restrittivo: l’amministrazione dovrebbe ritenere inammissibile una richiesta formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse, e il richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti.
3.2. L’identificazione del richiedente
In base all’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, il diritto di accesso generalizzato spetta a “chiunque”, a prescindere dalla qualità o condizione (ad esempio, di cittadino o residente) del richiedente: nessuna differenziazione o disparità di trattamento è ammissibile ai fini del godimento del diritto in questione. Inoltre, l’art. 5, c. 3 stabilisce che l’esercizio del diritto di accesso “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” e che la domanda “non richiede motivazione” (v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 3).
Ne deriva che, in linea di principio, l’identificazione del richiedente non è necessaria ai fini dell’esercizio del diritto. Tuttavia, l’identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto. Pertanto l’identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta. In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l’amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di identificarsi secondo una delle modalità di seguito indicate (§ 3.3).
3.3. Le modalità di invio della richiesta
L’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che “L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (…)”, senza escludere altre possibilità. Pertanto, qualsiasi modalità di presentazione della domanda (anche per fax o a mano, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) si deve ritenere ammissibile, come già chiarito nelle Linee guida A.N.AC. (Allegato, § 7).
Nei casi di trasmissione per via telematica della domanda – indicata come modalità ordinaria dall’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 – si applica l’art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD). In base a questa disposizione, le domande presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono “valide” ed “equivalenti” alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;
b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) se sono sottoscritte con firma digitale;
d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
- che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
- che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.
3.4. Istruzioni per l’uso: modulistica, indirizzo di posta elettronica dedicato
Al solo fine di agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e senza che ne derivino limitazioni riguardo alle modalità di presentazione delle domande, è opportuno che ciascuna pubblica amministrazione renda disponibili sul proprio sito istituzionale, nella pagina sull’“Accesso generalizzato” della sezione “Amministrazione trasparente” (v. Linee Guida A.N.AC., § 3.1.) e con link nella home page, quanto segue:
- informazioni generali su:
la procedura da seguire per presentare una domanda di accesso generalizzato;
i rimedi disponibili (procedura di riesame e ricorso in via giurisdizionale), ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, in caso di mancata risposta dell’amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell’accesso;
nome e i contatti dell’ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso;
- due indirizzi di posta elettronica dedicati alla presentazione delle domande:
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) collegato al sistema di protocollo;
un indirizzo di posta ordinaria, con il quale deve essere sempre consentito l’invio di domande da parte dei richiedenti che non dispongano a loro volta di un indirizzo PEC per l’invio;
- due moduli standard utilizzabili, rispettivamente, per proporre:
una domanda di accesso generalizzato (allegato n. 1);
una domanda di riesame (allegato n. 2).
In ogni caso, l’uso di un formato o modulo diverso da quello reso disponibile online sul sito istituzionale dell’amministrazione non può comportare l’inammissibilità o il rifiuto della richiesta.
4. Gli uffici competenti
Per quanto riguarda l’organizzazione interna, ad integrazione di quanto raccomandato nelle Linee guida A.N.AC. (§ 3.2), si osserva quanto segue.
La disciplina dettata dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 presuppone la distinzione tra diverse tipologie di competenze: a ricevere le richieste, a decidere su di esse, e a decidere sulle richieste di riesame. Di seguito, sono illustrate le implicazioni organizzative di questa distinzione.
4.1. La competenza a ricevere le richieste
Per quanto riguarda gli uffici competenti a ricevere la domanda, l’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che la richiesta può essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:
- all’ufficio che detiene i dati o i documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico;
- ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Tutti gli uffici sopra indicati sono competenti a ricevere le domande di accesso generalizzato e, nel caso in cui non coincidano con l’ufficio competente a decidere sulle medesime (§ 4.2), devono trasmetterle a quest’ultimo tempestivamente.
Nel caso in cui sia palese che la domanda è stata erroneamente indirizzata a un’amministrazione diversa da quella che detiene i dati o documenti richiesti, l’ufficio ricevente deve inoltrare tempestivamente la domanda all’amministrazione competente e darne comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio competente. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può ricevere soltanto le domande di accesso civico semplice, riguardanti “dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria” (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013). Nel caso in cui una domanda di accesso generalizzato sia stata erroneamente inviata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quest’ultimo provvede a inoltrare tempestivamente la stessa all’ufficio competente a decidere sulla domanda (§ 4.2).
4.2. La competenza a decidere sulla domanda
Di regola, la competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso generalizzato è attribuita all’ufficio che detiene i dati o i documenti richiesti. In linea di principio, questo ufficio dovrebbe coincidere con l’ufficio competente nella materia a cui si riferisce la richiesta (competenza ratione materiae). Nei casi dubbi, si deve privilegiare il criterio fattuale del possesso dei dati o documenti richiesti. A rigore, l’ufficio che è in possesso dei dati o documenti richiesti non può respingere la domanda di accesso per difetto di competenza nella materia oggetto della richiesta.
4.3. La competenza a decidere in sede di riesame
Ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, “nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine (…), il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Nel caso in cui i dati o documenti richiesti siano detenuti dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che dunque è competente a decidere in sede di prima istanza, è necessario che l’amministrazione individui preventivamente un diverso ufficio (sovraordinato o, in mancanza, di livello apicale), eccezionalmente competente a decidere sulle domande di riesame. L’Ufficio competente per il riesame deve essere indicato al richiedente in caso di rifiuto totale o parziale della richiesta.
4.4. La individuazione di “centri di competenza” (c.d. help desk)
Nelle Linee guida A.N.AC. (§ 3.2) si raccomanda alle amministrazioni, “Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso (…) ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative”, in particolare individuando “risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo” e “che, ai fini istruttori, dialog[hino] con gli uffici che detengono i dati richiesti”.
Dunque, ciascuna amministrazione è invitata a individuare le unità di personale, adeguatamente formate, che assicurino le funzioni di “centro di competenza” o “help desk”, al fine di assistere gli uffici della medesima amministrazione nella trattazione delle singole domande (v. anche A.N.AC. del. n. 1309/2016). Oltre a fornire indicazioni di carattere generale o assistenza in merito a specifiche domande, il personale dell’help desk dovrebbe assicurare:
- la capillare diffusione interna delle informazioni riguardanti gli strumenti (procedurali, organizzativi o di altro tipo) impiegati dall’amministrazione per attuare la normativa sull’accesso generalizzato;
- la disseminazione di buone pratiche e di indicazioni operative provenienti dalle autorità centrali che monitorano e orientano l’attuazione del d.lgs. n. 97/2016 (Dipartimento della funzione pubblica e A.N.AC.).
5. Il rispetto dei tempi di decisione
In base all’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013, il procedimento di accesso generalizzato si deve concludere con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Nello svolgimento della sua attività di monitoraggio, il Dipartimento della funzione pubblica ha constatato che spesso le amministrazioni vìolano questa disposizione, ignorando il termine di conclusione del procedimento o l’obbligo di adottare un provvedimento espresso adeguatamente motivato. Al fine di arginare pratiche contrarie al dettato legislativo, occorre richiamare tutte le amministrazioni al rigoroso rispetto del termine di legge sopra indicato.
In proposito, si ribadisce quanto segue:
- il termine di trenta (30) giorni entro il quale concludere il procedimento non è derogabile, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013);
- la conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con un provvedimento espresso: non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento;
- l’inosservanza del termine sopra indicato costituisce “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” ed è comunque valutata “ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili” (art. 46 del d.lgs. n. 33/2013).
5.1. La decorrenza del termine
Il termine di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento di accesso decorre “dalla presentazione dell’istanza” (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, ai fini della esatta determinazione della data di avvio del procedimento, il termine decorre non dalla data di acquisizione al protocollo, ma dalla data di presentazione della domanda, da intendersi come data in cui la pubblica amministrazione riceve la domanda. Per promuovere la tempestività delle operazioni di registrazione e smistamento, quando possibile, si suggerisce il ricorso a soluzioni informatiche che consentano la protocollazione automatica.
Soltanto qualora sorgano dubbi sulla data di presentazione della domanda e non vi siano modalità di accertamento attendibili (attendibile deve considerarsi, ad esempio, la data di inoltro del messaggio di posta elettronica, anche non certificata), la data di decorrenza del termine per provvedere decorre dalla data di acquisizione della domanda al protocollo.
5.2. Le conseguenze dell’inosservanza del termine
Nel caso in cui l’amministrazione non risponda entro il termine previsto dalla legge, si ricorda che la normativa prevede due conseguenze.
Sul versante esterno, l’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013 consente di attivare la procedura di riesame e di proporre ricorso al giudice amministrativo. La trattazione della richiesta, inoltrata con qualunque modalità, spetta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti (20) giorni, che decorrono dalla presentazione della domanda di riesame. Sul versante interno, il già richiamato art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 assegna all’inosservanza del termine una triplice valenza, qualificandolo come:
- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione;
- elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Poiché i dirigenti con funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza “controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto” (art. 43, c. 4, d.lgs. n. 33/2013), ne deriva, in analogia con quanto previsto per le ipotesi di inadempimento agli obblighi di pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5), che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a segnalare i casi di inosservanza del termine, in relazione alla gravità e alla reiterazione dei medesimi:
- sia all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- sia al vertice politico dell’amministrazione e agli organi cui compete la valutazione della dirigenza e delle performance individuali, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
6. I controinteressati nell’accesso generalizzato
L’art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l’amministrazione debba verificare l’eventuale esistenza di controinteressati. Invece, questa verifica non è necessaria quando la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.
6.1. L’individuazione dei controinteressati
Devono ritenersi “controinteressati” tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non indicati nel documento cui si vuole accedere, potrebbero vedere pregiudicati loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell’art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, come chiarito nelle Linee guida A.N.AC., Allegato, § 9). La circostanza che i dati o documenti richiesti facciano riferimento a soggetti terzi, di per sé, non implica che questi debbano essere qualificati come controinteressati. Occorre comunque valutare il pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2, che i controinteressati potrebbero subire come conseguenza dell’accesso. Al fine di identificare i controinteressati in modo corretto, è indispensabile procedere a questa valutazione soltanto dopo un puntuale esame di tutti i dati e i documenti oggetto della domanda di accesso generalizzato.
6.2. La comunicazione ai controinteressati
Una volta individuati eventuali controinteressati, l’amministrazione deve comunicare loro di aver ricevuto la domanda di accesso generalizzato, concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di opposizione motivata. La comunicazione deve essere effettuata “mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione” (art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 9). In questo modo, è possibile stabilire con certezza la decorrenza del termine di dieci giorni previsto per la presentazione delle opposizioni. Per agevolare la tutela degli interessi privati sopra richiamati e di velocizzare la procedura, è opportuno che l’amministrazione indichi nella comunicazione ai contro-interessati le modalità (anche telematiche) di presentazione dell’eventuale opposizione all’accesso.
6.3. L’accoglimento della richiesta di accesso in caso di opposizione
In caso di opposizione, l’amministrazione non può assumere come unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato. L’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 espressamente prevede l’ipotesi di “accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato”. Dunque, la normativa rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta il potere di decidere sull’accesso. Questa deve valutare, da un lato, la probabilità e serietà del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, dall’altro, la rilevanza dell’interesse conoscitivo della collettività (e, se esplicitato, del richiedente) che la richiesta mira a soddisfare.
La medesima disposizione stabilisce che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione al controinteressato e al richiedente senza procedere alla contestuale trasmissione dei documenti a quest’ultimo. Per consentire al controinteressato di attivare gli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta, i dati e documenti non possono essere inviati prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di accesso da parte del controinteressato (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013; v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 12).
Anche al fine di evitare contestazioni, è opportuno che la comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso contenga l’espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati o documenti avviene qualora, decorsi quindici giorni, non siano stati notificati all’amministrazione ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso.
7. I dinieghi non consentiti
Dato che, nei primi mesi di applicazione dell’istituto dell’accesso generalizzato, sono emersi casi di rifiuto fondati su motivazioni non riconducibili ai commi da 1 a 3 dell’art. 5-bis, oggetto delle Linee guida A.N.AC. (si vedano, in particolare, §§ 5-8), è opportuno richiamare le amministrazioni al rigoroso rispetto delle previsioni normative esistenti a riguardo e a fornire i seguenti chiarimenti.
Innanzitutto, è necessario ricordare che, data la natura fondamentale del diritto di accesso generalizzato (supra, § 2.1), non tutti gli interessi pubblici e privati possono giustificarne una limitazione: l’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 ammette il rifiuto dell’accesso ai dati o documenti richiesti soltanto quando ciò sia “necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela” degli interessi espressamente individuati dallo stesso articolo, ai commi da 1 a 3. Nell’applicare questi limiti, le amministrazioni possono tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti all’accesso previsti dall’art. 4 del regolamento CE n. 1049/2001, in larga parte coincidenti con quelli indicati dai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis (v. anche Linee guida A.N.AC., § 7).
Inoltre, poiché le amministrazioni possono fondare i dinieghi esclusivamente sulle base dei limiti posti dall’art. 5-bis, ne deriva, come già evidenziato (supra, § 2.2, punto iii), che le amministrazioni non possono precisare la portata delle eccezioni legislativamente previste, né tantomeno aggiungerne altre, mediante atti giuridicamente vincolanti, ad esempio di natura regolamentare. La riserva di legge, in questa materia, va intesa come assoluta.
Le amministrazioni devono tener conto anche delle seguenti indicazioni e raccomandazioni operative.
a) Risposte parziali
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispondere a ciascuna richiesta nella sua interezza. Quando con un’unica domanda si chiede l’accesso a una pluralità di dati o documenti, è necessario che la risposta sia esaustiva e che, nel caso di diniego parziale, sia fornita adeguata motivazione in relazione a ciascun gruppo di dati o documenti. Una risposta parziale che non indichi le ragioni dell’omessa trasmissione di una parte dei dati o documenti richiesti equivale a un diniego parzialmente illegittimo.
b) Risposte differite
Il differimento dell’accesso – previsto dall’art. 5-bis, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 – è ammesso soltanto quando ricorrano cumulativamente due condizioni:
- che l’accesso possa comportare un pregiudizio concreto a uno degli interessi pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis;
- che quel pregiudizio abbia carattere transitorio, in quanto i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis si applicano “unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato”.
Nel caso in cui ricorrano queste condizioni, l’accesso non deve essere negato: per soddisfare l’interesse conoscitivo è “sufficiente fare ricorso al potere di differimento” (art. 5-bis, c. 5) e, quindi, il differimento dell’accesso è imposto dal principio di proporzionalità (v. anche Linee guida A.N.AC., §§ 5.1, 6.3 e 7.7). L’inutilizzabilità del potere di differimento ad altri fini è confermata dall’art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013, secondo cui il differimento dell’accesso deve essere motivato, appunto, “con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis”. Pertanto, tale potere non può essere utilizzato per rimediare alla tardiva trattazione della domanda e alla conseguente violazione del termine per provvedere. Vi si può ricorrere, invece, a titolo esemplificativo, per differire l’accesso a dati o documenti rilevanti per la conduzione di indagini sui reati o per il regolare svolgimento di attività ispettive (art. 5- bis, c. 1, lett. f e g), fino a quando tali indagini e attività siano in corso. Una volta conclusi questi procedimenti, quei dati o documenti diverranno accessibili, qualora non vi si oppongano altri interessi pubblici o privati indicati dall’art. 5-bis.
c) Altre ipotesi di rifiuto non consentite
Come ribadito nelle Linee guida A.N.AC. (§ 5), sono impropri e, quindi, illegittimi i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti indicati dall’art. 5-bis.
Ad esempio, non è legittimo un diniego di accesso in base all’argomento che i dati o documenti richiesti risalirebbero a una data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 o del d.lgs. n. 97/2016: ferme restando le norme sulla conservazione dei documenti amministrativi, la portata generale del principio di conoscibilità dei dati o documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni non ammette limitazioni temporali, del resto, non previste da nessuna previsione legislativa.
Per le stesse ragioni, l’accesso non può essere negato – come invece è accaduto qualche volta– perché la conoscibilità del dato o documento potrebbe provocare un generico danno all’amministrazione o alla professionalità delle persone coinvolte; oppure per generiche ragioni di confidenzialità delle informazioni; o ancora per ragioni di opportunità, derivanti dalla (insussistente) opportunità o necessità di consultare gli organi di indirizzo politico.
d) Richieste “massive o manifestamente irragionevoli”
Come precisato a riguardo nelle Linee guida A.N.AC. (Allegato, § 5), “L’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione”.
Sulla base dei primi riscontri applicativi, è opportuno chiarire che la ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri:
- l’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti;
- le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale;
- la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.
L’irragionevolezza della richiesta è manifesta soltanto quando è evidente che un’accurata trattazione della stessa comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione. Il carattere palese del pregiudizio serio e immediato al buon funzionamento dell’amministrazione va motivato in relazione ai criteri sopra indicati.
Qualora tale pregiudizio sia riscontrabile, l’amministrazione, prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità. Soltanto qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta entro i predetti limiti, il diniego potrebbe considerarsi fondato, ma nella motivazione del diniego l’amministrazione non dovrebbe limitarsi ad asserire genericamente la manifesta irragionevolezza della richiesta, bensì fornire una adeguata prova, in relazione agli elementi sopra richiamati, circa la manifesta irragionevolezza dell’onere che una accurata trattazione della domanda comporterebbe. I medesimi principi sono applicabili all’ipotesi in cui uno stesso soggetto (o una pluralità di soggetti riconducibili a un medesimo ente) proponga più domande entro un periodo di tempo limitato. In questo caso, l’amministrazione potrebbe valutare l’impatto cumulativo delle predette domande sul buon andamento della sua azione e, nel caso di manifesta irragionevolezza dell’onere complessivo che ne deriva, motivare il diniego nei termini sopra indicati. Se il medesimo richiedente ha già formulato una richiesta identica o sostanzialmente coincidente, l’amministrazione ha la facoltà di non rispondere alla nuova richiesta, a condizione che la precedente sia stata integralmente soddisfatta.
8. Il dialogo con i richiedenti
Il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, pone a carico delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di erogare un servizio conoscitivo, che consiste nel condividere con la collettività il proprio patrimonio di informazioni secondo le modalità indicate dalla legge.
Per realizzare questo obiettivo e, più in generale, le finalità di partecipazione e accountability proprie del c.d. modello FOIA, è auspicabile che le amministrazioni si adoperino per soddisfare l’interesse conoscitivo su cui si fondano le domande di accesso, evitando atteggiamenti ostruzionistici.
Nel trattare una richiesta, è necessario che l’amministrazione instauri un “dialogo cooperativo” con il richiedente. L’amministrazione dovrebbe comunicare con il richiedente, in particolare, nei seguenti momenti:
- tempestivamente, subito dopo la presentazione della domanda, al fine di:
rilasciare una ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta e indichi il numero di protocollo assegnato e il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a rispondere; chiedere a chi formula la richiesta di identificarsi, nel caso in cui non lo abbia fatto;
chiedere eventuali chiarimenti circa l’oggetto della richiesta o, in caso di manifesta irragionevolezza (supra, § 7, lett. d), una sua ridefinizione;
confermare che l’invio dei dati o documenti richiesti avverrà in formato digitale, salvo che una diversa modalità di trasmissione sia stata indicata dal richiedente e non risulti eccessivamente onerosa per l’amministrazione;
indicare gli eventuali costi di riproduzione derivanti dalle diverse modalità di accesso, nel rispetto del criterio di effettività indicato dall’art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013;
- entro il termine di conclusione del procedimento, al fine di:
comunicare al richiedente la decisione motivata relativa alla sua domanda;
in caso di accoglimento della richiesta, trasmettere la documentazione richiesta contestualmente (salvo il diverso termine previsto dall’art. 5, c. 6, nel caso di opposizione di uno o più controinteressati);
in caso di rifiuto della richiesta, comunicare le ragioni del diniego e contestualmente indicare i mezzi di riesame e di ricorso giurisdizionale esperibili.
8.1. Rapporti con i media e le organizzazioni della società civile
Ferma restando la necessità di istruire in modo completo e accurato ogni singola richiesta di accesso a prescindere dall’identità del richiedente, nel più rigoroso rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, occorre tener conto della particolare rilevanza, ai fini della promozione di un dibattito pubblico informato, delle domande di accesso provenienti da giornalisti e organi di stampa o da organizzazioni non governative, cioè da soggetti riconducibili alla categoria dei “social watchdogs” cui fa riferimento anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (da ultimo, caso Magyar c. Ungheria, 8 novembre 2016, § 165). Nel caso in cui la richiesta di accesso provenga da soggetti riconducibili a tale categoria, si raccomanda alle amministrazioni di verificare con la massima cura la veridicità e la attualità dei dati e dei documenti rilasciati, per evitare che il dibattito pubblico si fondi su informazioni non affidabili o non aggiornate.
8.2. Pubblicazione proattiva
Per accrescere la fruibilità delle informazioni di interesse generale e l’efficienza nella gestione delle domande, si raccomanda alle amministrazioni di valorizzare la possibilità di pubblicare informazioni anche diverse da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria, fermo restando il rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall’art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. n. 33/2013. In particolare, la pubblicazione proattiva sui siti istituzionali delle amministrazioni è fortemente auspicabile quando si tratti di informazioni di interesse generale o che siano oggetto di richieste ricorrenti: ad esempio, quando si tratti di dati o documenti richiesti, nell’arco di un anno, più di tre volte da soggetti diversi.
Per gli stessi motivi, le pubbliche amministrazioni sono invitate a valorizzare il dialogo con le comunità di utenti dei social media (Facebook, Twitter, ecc.). I richiedenti spesso rendono pubbliche su questi mezzi di comunicazione le domande di accesso generalizzato da essi presentate. In questi casi, e comunque quando si tratti di informazioni di interesse generale, è opportuno che anche le amministrazioni utilizzino i medesimi canali a fini di comunicazione.
9. Il registro degli accessi
Tra le soluzioni tecnico-organizzative che le amministrazioni potrebbero adottare per agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e, al contempo, gestire in modo efficiente le richieste di accesso, la principale è la realizzazione di un registro degli accessi, come indicato anche nelle Linee guida A.N.AC. (del. n. 1309/2016).
Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste e il relativo esito, essere pubblico e perseguire una pluralità di scopi:
- semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
- favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;
- agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;
- monitorare l’andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.
Per promuovere la realizzazione del registro, le attività di registrazione, gestione e trattamento della richiesta dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, di cui le amministrazioni sono da tempo dotate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e delle relative regole tecniche (D.P.C.M. 3 dicembre 2013). I dati da inserire nei sistemi di protocollo sono desumibili dalla domanda di accesso o dall’esito della richiesta. Ai fini della pubblicazione periodica del registro (preferibilmente con cadenza trimestrale), le amministrazioni potrebbero ricavare i dati rilevanti attraverso estrazioni periodiche dai sistemi di protocollo informatico, ferma restando la necessità di non pubblicare i dati personali eventualmente presenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, c. 3, d.lgs. 30 giugno 2013, n. 196. L’obiettivo finale è la realizzazione di un registro degli accessi che consenta di “tracciare” tutte le domande e la relativa trattazione in modalità automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti. Realizzare tale obiettivo richiede opportune configurazioni dei sistemi di gestione del protocollo informatico, per le quali si rinvia all’allegato 3.
Roma, 30 maggio 2017
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
On. dott.ssa Maria Anna Madia
ALLEGATI ALLA CIRCOLARE
ALLEGATO 1: PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
Ai fini di una corretta gestione della richiesta di accesso sarebbe opportuno prevedere – all’interno della modulistica o del servizio on-line previsto per il FOIA – il set minimo di informazioni descritto nei seguenti paragrafi.
1. Informazioni online per la presentazione della richiesta
È opportuno che l’Amministrazione fornisca le informazioni per la corretta presentazione della richiesta con la modulistica resa disponibile nella pagina del sito istituzionale dedicata all’”Accesso generalizzato”. Tra le informazioni, è sufficiente indicare le seguenti: indicazione degli Uffici competenti al ricevimento delle richieste, rispettivi indirizzi fisici e di posta elettronica (certificata e non certificata), recapiti telefonici, orari di accesso e ufficio competente per la presentazione diretta della domanda.
2. Dati da includere nella modulistica per la presentazione della richiesta
a) Dati anagrafici del richiedente
- Nome
- Cognome
- Luogo di nascita
- Data di nascita
b) Residenza del richiedente
- Indirizzo
- CAP
- Comune
- Provincia o Stato estero
c) Informazioni di contatto (recapiti del richiedente)
- Indirizzo di posta elettronica (certificata o non certificata)
- Domicilio (se diverso da residenza)
Queste informazioni possono essere utili sia per instaurare un dialogo con il richiedente (§ 8 della circolare),
sia per trasmettere i dati e i documenti richiesti. Con il consenso del richiedente, è opportuno privilegiare la comunicazione in forma elettronica.
d) Oggetto della richiesta
Per una migliore identificazione dei dati o documenti ai quali si chiede di accedere, si potrebbe segnalare al richiedente l’opportunità di indicare, oltre all’oggetto del dato o documento richiesto, anche, se noti, gli estremi del documento o la fonte del dato, una descrizione del loro contenuto e l’ufficio competente. Potrebbe, inoltre, essere utile classificare e rendere disponibili – nella modulistica o nella pagina web dedicata all’accesso generalizzato – i principali settori o ambiti di competenza di ciascuna amministrazione e delle sue articolazioni, in modo che il richiedente possa specificare il settore o ambito che ritiene rilevante ai fini della trattazione della domanda. Sarebbe, così, favorito il corretto instradamento della richiesta, anche a beneficio dell’amministrazione, che sarebbe facilitata nella corretta assegnazione della domanda all’ufficio interno competente.
e) Modalità di risposta e trasmissione dei dati o documenti
Ferma restando l’opportunità di privilegiare la via telematica per tutte le comunicazioni, è opportuno acquisire il consenso del richiedente sulle modalità di trasmissione:
o all’indirizzo di posta elettronica fornito nelle informazioni di contatto (opzione preferibile);
o con servizio postale all’indirizzo fornito nelle informazioni di contatto;
o personalmente presso gli uffici presso gli uffici (avendo cura di fornire al richiedente indirizzo e orari di apertura).
L’amministrazione tiene conto della preferenza espressa dal richiedente, nel caso in cui questa sia diversa dalla trasmissione della documentazione in forma digitale per via telematica, sempre che questa preferenza non comporti un onere eccessivo per l’amministrazione o rischi di pregiudicarne il buon andamento.
f) Finalità della richiesta (informazione facoltativa)
Fermo restando che il richiedente non è tenuto a indicare i motivi della domanda (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013), l’amministrazione potrebbe chiedere al richiedente di precisare le finalità della domanda, chiarendo che questa informazione è facoltativa e potrebbe essere utilizzata a fini statistici, e/o per precisare ulteriormente l’oggetto della richiesta e/o per adottare una decisione che tenga conto della natura dell’interesse conoscitivo del richiedente.
Nel precisare che l’indicazione delle finalità della richiesta non è obbligatoria, la modulistica potrebbe prevedere, ad esempio, le seguenti opzioni:
- A titolo personale
- Per attività di ricerca o studio
- Per finalità giornalistiche
- Per conto di un’organizzazione non governativa
- Per conto di un'associazione di categoria
- Per finalità commerciali
-
ALLEGATO 2: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIESAME
Nel caso di rifiuto totale o parziale della richiesta di accesso, è auspicabile che le amministrazioni agevolino l’esercizio del diritto di chiedere il riesame della decisione, previsto dall’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013. A tal fine, è auspicabile che ciascuna amministrazione fornisca, contestualmente o all’interno del provvedimento di conclusione del procedimento relativo alla domanda di accesso, tutte le informazioni necessarie per presentare la richiesta di riesame, oltre che per utilizzare i rimedi giurisdizionali previsti dal medesimo art. 5, c. 7.
Le amministrazioni sono invitate, in particolare, a predisporre un modulo di riesame già compilato e pronto per l’invio o soluzioni digitali equivalenti. Nel modulo dovrebbero essere inseriti i seguenti elementi:
- dati anagrafici, residenza e contatti del richiedente (v. anche Allegato 1, § 1.2, sub a, b e c);
- gli estremi della decisione amministrativa oggetto della domanda di riesame;
- il numero di protocollo della domanda originaria;
- i recapiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale inviare la domanda;
- l’indicazione dei rimedi giurisdizionali utilizzabili ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti della decisione di riesame.
ALLEGATO 3: MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI
Per gestire correttamente le domande di accesso generalizzato presentate, nonché per realizzare il registro delle degli accessi, indicata anche nelle Linee guida A.N.AC. (del. n. 1309/2016), è fortemente auspicabile che le amministrazioni utilizzino i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.
In vista di questo utilizzo, si possono ipotizzare tre possibili scenari o situazioni di partenza:
- scenario I: amministrazione dotata di un sistema che gestisce, oltre alla registrazione di protocollo, anche la gestione di fascicoli procedimentali con un profilo di metadati estendibile e configurabile, con o senza un motore di workflow di ausilio alla esecuzione automatica delle attività previste dalle procedure; (1)
- scenario II: amministrazione dotata di sistemi di protocollo che, pur non disponendo di funzionalità per configurare il profilo esteso di fascicoli procedimentali, offrano almeno la possibilità di definire un profilo di metadati esteso per le classi documentali;
- scenario III: amministrazione dotata di un sistema che realizzi la sola funzionalità minima di registrazione di protocollo.
1. Scenario I: il sistema di protocollo e la gestione dei fascicoli
Nel primo scenario, per ogni richiesta di accesso, l’amministrazione deve definire un fascicolo procedimentale di una specifica tipologia, opportunamente configurata per accogliere tutti i dati che possono essere generati durante l’esecuzione del procedimento, compresi il repertorio del fascicolo, lo stato della richiesta (accolta/respinta/sospesa), una sintesi della richiesta stessa e una sintesi delle motivazioni della decisione, in caso di diniego.
La valorizzazione dei metadati attinenti a ciascuna tipologia di fascicolo procedimentale configurata per l’accesso è effettuata dagli addetti al procedimento secondo modalità operative che possono variare a seconda della presenza o meno di sistemi di automazione del flusso di lavoro. Nel fascicolo confluiscono tutti i documenti del procedimento relativo alla domanda di accesso, compresa la richiesta stessa. Le informazioni rilevanti per il registro degli accessi sono oggetto di una estrazione automatica, effettuata attraverso una interrogazione avente ad oggetto i fascicoli procedimentali delle tipologie configurate per le varie modalità di accesso. Questo report dovrebbe essere elaborato e approvato prima della pubblicazione al fine di verificare la presenza di riferimenti a nomi di persone o altri dati coperti da riservatezza (da rimuovere prima della pubblicazione del registro).
Le attività a carico delle amministrazioni sarebbero, dunque, le seguenti:
configurazione delle tipologie di fascicolo procedimentale corrispondenti ai vari tipi di accesso (con tutti i metadati previsti);
definizione del flusso di lavoro (manuale o automatico);
configurazione del report corrispondente alle informazioni rilevanti per il registro degli accessi;
elaborazione ed approvazione del report stesso prima della pubblicazione secondo la cadenza (trimestrale) prevista.
2. Scenario II: il sistema di protocollo con metadati
Nel secondo scenario, la produzione automatica del Registro degli accessi come particolare tipo di report è possibile se il sistema di protocollo consente almeno la configurazione di un profilo esteso dei metadati associati alle classi documentali.
La domanda di accesso protocollata nel sistema identifica il relativo procedimento amministrativo e può essere dotata di tutti i campi generabili durante la sua esecuzione, anche quando tali informazioni vengono raccolte in momenti diversi durante la lavorazione di documenti collegati. In tal caso, venendo a mancare l’elemento aggregante del fascicolo procedimentale, sarebbe consigliabile prevedere, oltre alla registrazione di protocollo, anche la registrazione della domanda su uno dei repertori dedicati alle richieste di accesso e differenziati per tipologia.
Anche in questo scenario, le attività in carico alle amministrazioni sono limitate alla configurazione dei sistemi esistenti. Rispetto allo scenario precedente (I), però, la configurazione è effettuata sulle classi documentali dedicate alla rappresentazione delle domande di accesso e dei relativi procedimenti.
3. Scenario III: il sistema di protocollo con solo funzionalità minime
Nel terzo scenario – riguardante l’ipotesi in cui l’amministrazione sia dotata di un sistema di protocollo informatico che realizzi la sola funzionalità minima – si può definire uno specifico repertorio di registrazione particolare per ogni tipologia di accesso dove tenere traccia delle domande. Le informazioni sullo stato del relativo procedimento e sul suo esito devono essere gestite manualmente, su un diverso sistema informativo (ad esempio, un foglio elettronico condiviso).
4. Campi del Registro degli accessi
Il Registro degli accessi, da pubblicare con cadenza trimestrale, dovrebbe comprendere i dati utili a gestire in modo efficiente le richieste di accesso ricevute, ad agevolare l’esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini e a monitorare l’attuazione della disciplina in materia. Segue un elenco esemplificativo dei dati rilevanti:
- Domanda di accesso
o Data di presentazione
o Oggetto della richiesta
o Presenza di controinteressati
o Esito: Accoglimento (accesso consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto totale
o Data del provvedimento
o Sintesi della motivazione (ragioni del rifiuto totale o parziale)
- Domanda di riesame
o Data di presentazione
o Esito: Accoglimento (accesso consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto totale
o Data del provvedimento
o Sintesi della motivazione
- Ricorso al giudice amministrativo
o Data di comunicazione del provvedimento all’amministrazione
o Esito: Accoglimento (accesso consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto totale.
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(1). Per fascicolo procedimentale si intende una unità archivistica atta ad aggregare documenti e metadati specifici raccolti o generati durante la trattazione di un’istanza di qualunque procedimento amministrativo.
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa#accesso civico#scenario #metadati #report #modulistica #dialogo #desk #pluralità #aggravio #deriva #repertorio
08/05/2018 n° 8202
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I
Funzioni vicarie, affari generali, ufficio legale e disciplinare, esami, personale e servizi della Direzione Regionale
Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria
di I e II grado statali e paritari della TOSCANA
p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la TOSCANA
Ai Dirigenti Tecnici
– SEDE
OGGETTO: reclami e contenzioso relativi agli esiti degli scrutini e degli esami di Stato. Buona gestione dei processi e produzione della relativa documentazione.
Considerato il numero delle richieste di intervento e degli esposti pervenuti a questo ufficio da parte dei genitori degli alunni per contestare le decisioni adottate dagli organi delle istituzioni scolastiche preposti alle valutazioni (Consigli di classe e Commissioni d’esame) si ritiene opportuno chiarire il quadro normativo entro cui si inscrivono i reclami e i ricorsi avverso le procedure di valutazione degli istituti scolastici nonché le richieste di accesso agli atti, spesso preliminari rispetto alle contestazioni.
ACCESSO AGLI ATTI
Ove la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell’istituto depositario degli atti consentire l’accesso, previa verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 241/90 e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n. 184/06. Ferma restando la verifica dei suddetti presupposti, per gli atti relativi solo all’interessato (o minore rappresentato) l’accesso può avvenire anche informalmente; nel caso sia individuabile un controinteressato, l’accesso – come noto – può avvenire solo formalmente.
RECLAMI E RICORSI
I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi, pertanto impugnabili in via giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Tali termini, in entrambi i casi, decorrono dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami.
Il ricorso gerarchico, previsto in via generale dalla legge per gli atti amministrativi non definitivi, in questi casi non è esperibile, non solo perché detti atti sono definitivi, ma anche perché non esiste un organo gerarchicamente superiore alle Commissioni d’esame e ai Consigli di classe.
Pertanto, eventuali “reclami” avverso le procedure di scrutinio e di esame, devono essere proposti non all’Ufficio scolastico regionale, ma al dirigente scolastico in qualità di responsabile dell’istituzionale scolastica di riferimento, presso la quale il Consiglio di classe e/o la Commissione d’esame operano.
In materia di esercizio del potere di autotutela da parte della P.A., secondo costante giurisprudenza, è rimessa in ogni caso alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta sul se e sul come intervenire. Non vi è obbligo di aprire un procedimento di riesame per ogni esposto/reclamo ricevuto dall’istituzione scolastica e, anche quando l’attivazione del procedimento è sollecitata dal privato che ha interesse alla modifica o alla rimozione dell’atto, si darà corso all’avvio del procedimento di autotutela solo nei casi in cui l’amministrazione avrà valutato la sussistenza dei presupposti e delle ragioni di pubblico interesse alla sua attivazione e non perché, di per sé, sussista un obbligo giuridico di avviarlo.
Il dirigente scolastico, ricevuto l’esposto/reclamo avverso la procedura di scrutinio, effettua una preliminare valutazione sui motivi alla base del reclamo e valuta se dare seguito o meno allo stesso e in caso affermativo convoca il Consiglio di Classe competente.
Nel caso in cui il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato, e quindi alla valutazione operata dalla Commissione d’esame, appare opportuno che il dirigente scolastico destinatario del reclamo sottoponga lo stesso al presidente della commissione per una preliminare lettura dei motivi del reclamo sulla cui base viene sollecitato l’esercizio del potere di autotutela. Nel caso in cui dovesse apparire necessario valutare la possibilità di annullamento o revoca di un atto o di correzione di un errore materiale, sarà necessario procedere alla riconvocazione della Commissione, qualora la stessa abbia già concluso le operazioni d’esame.
In quest’ultima ipotesi, nel caso di esami di stato nelle secondarie di primo grado il Dirigente scolastico procederà direttamente alla riconvocazione della commissione; nel caso di esami di stato nelle secondarie di secondo grado, il dirigente scolastico, su indicazione del presidente, inoltrerà apposita richiesta motivata di riconvocazione all’USR.
Come innanzi chiarito, non vi è obbligo di aprire un procedimento di riesame per ogni esposto/reclamo ricevuto ma, ove si ritenga motivatamente di esercitare il potere di autotutela, ciò implica l’apertura di un procedimento di secondo grado, soggetto alle regole generali della Legge 241/90, e che la conclusione del medesimo procedimento deve comunque essere definita con atto espresso (cfr. art. 2, comma 1, L. 241/90).
In caso di contenzioso, non appena l’Avvocatura dello Stato invii all’istituzione scolastica la richiesta di deduzioni e di atti, il dirigente scolastico trasmetterà all’organo di patrocinio tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento della difesa. I documenti dovranno essere accompagnati da una specifica relazione del Dirigente scolastico o del Presidente della Commissione d’esame contenente puntuali considerazioni sulle contestazioni oggetto del ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.
Per agevolare il lavoro di difesa dell’Avvocatura si raccomanda di inoltrare, via e-mail, la suddetta relazione agli indirizzi di posta elettronica che la stessa Avvocatura dello Stato ha indicato nella propria richiesta. Si raccomanda inoltre di precisare, nella nota di accompagnamento alla documentazione, sia il nominativo dell’Avvocato dello Stato designato, sia il numero di contenzioso (ct.) assegnato dalla difesa erariale alla causa in questione.
Nella tabella sottostante si riassumono, a titolo esemplificativo, i principali documenti che devono essere particolarmente curati per una buona gestione dei relativi processi e che devono essere trasmessi all’Avvocatura dello Stato nel caso venga proposto ricorso al TAR.
TIPO DI DOCUMENTO
1 i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno (con gli omissis su tutti gli altri alunni);
2 le parti del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell’anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);
3 i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto);
4 gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni del mancato svolgimento;
5 le comunicazioni alla famiglia;
6 i criteri precedentemente adottati dal Collegio da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale (c. 1 art. 6 dell’O.M. 92/2007);
7 le proposte di voto e giudizi motivati della proposta di voto dei singoli docenti (c. 2 art. 6 dell’O.M. 92/2007);
8 i criteri preventivamente stabiliti in base ai quali il Consiglio di Classe ha proceduto alla valutazione delle possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero;
9 per la secondaria di secondo grado (3°, 4° e 5° anno) gli elementi aggiuntivi (già previsti dall all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998 s.m.i.) effettivamente individuati per lo studente in oggetto, che, in caso di ammissione alla classe successiva, avrebbero concorso all'interno della fascia di oscillazione stabilita dalla media dei voti, alla determinazione del credito scolastico;
10 il monte ore annuo effettivamente svolto dallo studente, il suo piano annuo personalizzato, le deroghe alla frequenza minima stabilite dal collegio dei docenti;
11 (solo in caso di non promozione agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione di esame o in ogni caso stabiliti e verbalizzati prima dell’inizio delle correzioni;
12 (solo in caso di non promozione agli esami) i verbali delle correzioni e delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio;
13 (solo in caso di non promozione agli esami) il documento dell’esito dello scrutinio pubblicato all’albo;
14 ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell’impugnazione.
Si prega di dare la massima diffusione interna alla presente nota, in particolare tra il personale docente, e si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Domenico Petruzzo
Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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07/03/2024 n° 135
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10008526]
Provvedimento del 7 marzo 2024
Registro dei provvedimenti
n. 135 del 7 marzo 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Il reclamo
Con reclamo presentato dall’avv. XX, in nome e per conto dei genitori di diciotto alunni frequentanti la classe 3°, sez. A, della scuola primaria OMISSIS, dell’Istituto comprensivo di OMISSIS (di seguito anche solo “Istituto” o “scuola”), è stata lamentata la presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nell’ambito della realizzazione di un progetto di ricerca scientifica, denominato “le competenze sociali in età scolare: correlati cognitivi, emotivi e comportamentali” e volto “a studiare i correlati sottostanti lo sviluppo di competenze relazionali in età scolare”, condotto dalla Cattedra di psicologia dello sviluppo e dell’educazione della Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (di seguito “Università”), presso il predetto Istituto scolastico.
In particolare, è stato segnalato che in data XX, sono stati somministrati ai predetti alunni tre questionari, seguiti da un colloquio personale con la maestra XX (definita nel reclamo come “incaricata della ricerca da parte della scuola”) e con la dottoressa XX, ricercatrice dell’Università La Sapienza di Roma, volti ad effettuare uno screening sull’età evolutiva. In tale ambito sono state altresì raccolte informazioni relative alla vita sessuale dei giovani partecipanti (di età compresa tra i 7 e gli 8 anni), alcuni dei quali sarebbero stati anche turbati dell’invasività delle domande ricevute. Ci si riferisce, in particolare, al colloquio e al terzo test di nome “Erickson TSCC formato da 54 moduli di risposta a scelta multipla (…) volto ad evidenziare possibili situazioni di abusi sessuali o fisici subiti dai bambini”.
Nella documentazione trasmessa è stato, altresì, rappresentato che, a fronte dell’asserito (da parte della Preside dell’Istituto) anonimato dei dati trattati, sono state sottoposte agli studenti delle “schede dati” per la raccolta di: “sigla (inziali, cognome e nome); età e sesso del bambino; professione, titolo di studio ed età del padre; professione, titolo di studio ed età della madre; numero di fratelli e sorelle ed età degli stessi” e che “i test riportavano, in alto a sinistra, un codice identificativo scritto a matita (formato da un numero e due o tre lettere) riportato anche nella scheda dati”.
Le circostanze sopra descritte hanno determinato la preoccupazione e il risentimento dei genitori degli alunni arruolati nel richiamato progetto di ricerca che, a seguito di svariate interlocuzioni con l’Istituto, hanno richiesto la restituzione dei test.
Successivamente, d’accordo i genitori istanti, i moduli recanti i test degli studenti sono stati messi -alla presenza di quattro genitori- “in busta chiusa” e depositati nella cassaforte dell’Istituto “fino al ritorno della Preside”, assente per motivi istituzionali.
In seguito all’ottenimento di ulteriori chiarimenti in merito alla tipologia di test sottoposti agli studenti e alle modalità di compilazione degli stessi, “ciascun genitore produceva (…) una formale richiesta di restituzione del test del proprio figlio ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, indicando il codice identificativo personale. Tutte le istanze venivano protocollate con lo stesso numero di protocollo (prot. n. XX)”.
A tale istanza hanno fatto seguito quelle del XX (prot. XX) e del XX (prot. n. XX) presentate dalla rappresentante di classe, al fine, rispettivamente, di avere un incontro con la Preside e di ottenere che l’apertura del pacco sigillato contenente i test del progetto di ricerca fosse effettuata in presenza “delle persone che avevano firmato il pacco”.
Al termine di una reiterata serie di istanze volte ad ottenere copia del verbale di riapertura dei plichi, di colloqui personali e/o di gruppo con i responsabili del progetto e di restituzione dei test, in data XX, la dirigente scolastica ha denegato l’istanza di accesso e di restituzione dei test in ragione del presunto anonimato delle informazioni raccolte (nota prot. n. XX).
È stato, infine, evidenziato che a seguito degli esposti presentanti ai competenti uffici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “in data XX alcuni ispettori del Miur si sono recati presso la Scuola [...] questi abbiano ritirato dalla preside XX il plico dei questionari, trattenendolo in custodia”.
2. L’attività istruttoria
L’Ufficio ha avviato una specifica istruttoria in relazione al richiamato reclamo, nell’ambito della quale sono state formulate due richieste di informazioni all’Università e all’Istituto Scolastico, ai sensi dell’art. 157 del Codice, volte ad ottenere ulteriori elementi di valutazione rispetto alla doglianza pervenuta (note del XX, prot. n. XX e del XX, prot. n. XX).
Merita in questa sede richiamare in primo luogo i riscontri dell’Università che, con nota del XX (prot. n. XX), ha rappresentato, ai sensi dell’art. 168 del Codice, in particolare che la dott.ssa XX oltre ad essere una ricercatrice dell’Ateneo era anche il responsabile del progetto di ricerca e, riportando le dichiarazioni della stessa, ha evidenziato che:
- previa adesione da parte dell’Istituto comprensivo di OMISSIS e approvazione del Collegio dei docenti, “così come previsto dalla procedura per i rapporti di collaborazione ai fini di ricerca, è stata fatta richiesta di consenso ai genitori a garanzia del trattamento dei dati in modo assolutamente anonimo e per esclusivi fini di ricerca”;
- sono stati, pertanto, acquisiti i “consensi” dei genitori degli alunni coinvolti nella ricerca;
- la ricerca, accanto alla somministrazione di test, si completava con “una scheda anamnestica anch’essa anonima” attraverso la quale “è stato richiesto di indicare età e genere degli alunni, età, titolo di studio e professione dei genitori”;
- “ogni test è stato esclusivamente siglato in modo da garantire la non riconoscibilità dei bambini”;
- “il separation anxiety test (...) è stato somministrato individualmente e associato in egual modo in via anonima alle altre scale self report per mezzo della medesima sigla”;
- “al termine della somministrazione sono stati creati pacchetti di test con la stessa sigla, che li rende del tutto anonimi e che fa sì che le risposte non possano essere associate ai singoli bambini.
In altri termini le sigle presenti sui test hanno avuto lo scopo di fare abbinare, sempre in modo anonimo, le diverse batterie di test tra loro, senza tuttavia alcun tipo di riconducibilità al soggetto minore”;
- “nessuno pertanto, tanto meno la dott.ssa XX, ha mai preso visione delle risposte fornite dagli alunni (...) i cui plichi sono rimasti per tutto il tempo sigillati e custoditi presso la presidenza dell’Istituto per impedirne l’accesso a terzi. I plichi, inoltre, non potevano essere restituiti ai genitori poiché le sigle erano associate solo alle tipologie dei test e giammai al nome e cognome degli alunni”;
- “i test sono stati resi in formato del tutto anonimo e che nessuno ha potuto estrapolarne i risultati, né tanto meno è possibile ricondurre un test ad un singolo alunno, trattandosi di indagine anonima di valutazione collettiva”;
- “i test, ovviamente, non sono stati utilizzati da parte dell’allora laureanda insegnate (ndr. prof. XX) presso la scuola di Frascati essendo stato cambiato subito l’argomento della propria tesi”;
Successivamente l’Università, con nota del XX (prot. n. XX), oltre a quanto già rappresentato, ha precisato che:
- “la vicenda (…) trae origine dalla richiesta della laureanda XX, insegnante presso l’Istituto (…), di svolgimento di una tesi di laurea triennale sperimentale in Sociologia con la dott.ssa XX. (…) La somministrazione dei test, (…) è avvenuta da parte degli insegnanti della scuola”;
- “in ragione del venir meno del consenso da parte dei genitori, i risultati dei test non sono mai stati consegnati all’Università e alla laureanda né utilizzati dalla stessa”;
- “i test consegnati dalla dott.ssa XX alla laureanda sono stati somministrati in formato anonimo agli alunni della Scuola. (…) In altri termini, per il personale di Ateneo e, in particolare, per la dott.ssa XX e per la laureanda, le informazioni raccolte presso l’Istituto, attraverso la somministrazione dei test agli alunni della scuola non erano associabili ad alcun interessato. Per il personale dell’Università, pur presente alla somministrazione dei test, non sarebbe stato in alcun modo possibile identificare i soggetti interessati, neanche attraverso una successiva operazione di collegamento ad eventuali ulteriori informazioni disponibili, in quanto l’elenco degli studenti e il registro di classe non sono mai entrati nella materiale disponibilità della dott.ssa XX e della laureanda. È importante precisare, tra l’altro, che le stesse non hanno mai conosciuto l’identità dei bambini;
- (...) il criterio per la numerazione dei questionari è stato definito dall’insegnante che ha somministrato i test alla classe. Tale criterio non avrebbe in alcun modo permesso al personale dell’Ateneo di avere contezza dell’identità degli alunni. I 4 test sopra specificati sono stati somministrati agli alunni separatamente, ciò significa che il test numero 1 è stato somministrato in gruppo all’intera classe e solo successivamente, al ritiro del test n. 1, è stato somministrato il test n. 2 e così via. Pertanto, il criterio utilizzato dall’insegnante per la numerazione dei test ovvero l’attribuzione di un numero progressivo unitamente alla prima lettera del nome e del cognome di ciascun alunno, comunque non apposti dal personale dell’Università, ha avuto il solo e unico fine di permettere il corretto abbinamento, sempre in modo anonimo, delle diverse batterie di test tra loro (abbinamento delle batterie nn. 1, 2, 3 e 4), senza alcun tipo di riconducibilità al soggetto minore (…)”;
- “(...) la Sapienza non è a conoscenza delle istruzioni fornite da parte dell’Istituto comprensivo di Frascati Scuola Primaria Villa Sciarra al personale autorizzato alla somministrazione dei test e ai relativi trattamenti dei dati”;
- il personale dell’Ateneo non ha potuto effettuare il trattamento dei dati raccolti tramite la somministrazione dei test e che, in ogni caso, nell’attività di ricerca è sempre stata rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e le vigenti regole deontologiche. Come già rappresentato, infatti, le previsioni delle regole deontologiche sono state sostanzialmente rispettate (…). Preme, inoltre, rilevare che le richiamate “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” (doc. web n. 9069637) sono state implementate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019 (registro dei provvedimenti n. 515 del 19 dicembre 2018) e, quindi, in data successiva agli avvenimenti in argomento risalenti al XX, fermo restando il rispetto delle regole precedentemente vigenti. Infine, nella denegata ipotesi in cui codesta Autorità non dovesse condividere le motivazioni sopra illustrate, è doveroso precisare che, ai sensi dell’art. 22, comma 13, del D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice privacy al Regolamento europeo 2016/679, “per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione di dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative […] della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie”. La circostanza in esame, essendosi verificata in data XX rientrerebbe, pertanto, nella fase di moratoria di cui alla citata disposizione normativa.
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, ha rappresentato, anche secondo quanto emerge dalla documentazione allegata, in particolare, che:
- il Collegio dei docenti del XX ha approvato la partecipazione al richiamato progetto di ricerca “senza nessuna analisi approfondita” dello stesso;
- la prof.ssa XX, non docente della classe coinvolta nella ricerca, è stata nominata dall’Istituto referente interna del progetto, occupandosi dell’”apposizione, in cima ad ogni test della sigla e del numero progressivo, lo stesso riportato sulle schede di osservazione del comportamento dei bambini redatto” dalla prof.ssa XX, supervisionando alla somministrazione dei test il giorno XX;
- i test sono stati compilati con la supervisione e il supporto, altresì, delle prof.sse XX e XX;
- ai test, per un’ulteriore analisi, sono seguiti colloqui individuali, alla presenza della prof.ssa XX e della dott.ssa XX, con la proiezione di immagini stampate raffiguranti la famiglia;
- conclusasi la fase di rilevazione dei dati, i test sono stati imbustati, sigillati e conservati presso i locali dell’Istituto scolastico;
- a seguito della richiesta di sospensione della somministrazione dei test, avanzata tramite la rappresentante di classe dei genitori degli alunni arruolati, la ricerca è stata interrotta;
- in riscontro alle svariate istanze di restituzione dei test avanzate da alcuni dei genitori coinvolti, l’Istituto scolastico ha rappresento che, trattandosi di test somministrati in forma anonima, non era possibile consegnare quanto richiesto (cfr. ad esempio, nota del XX, prot. XX);
- in data XX il plico è stato consegnato al collegio ispettivo del Miur (allegato n. XX verbale di consegna)
- “sono stati rispettati tutti gli articoli previsti per la condizione di liceità della legge 679/2016 e sono state acquisite le liberatorie (…);
- “in merito alla limitazione della conservazione, il plico successivamente in data XX è stato consegnato al collegio ispettivo (…)”;
- “gli interessati hanno espresso il consenso al trattamento dei propri dati per la specifica finalità”;
- “in merito alle informazioni da fornire all’interessato si precisa che tali informazioni sono state acquisite secondo le finalità specifiche del progetto di ricerca scientifica condotto” dall’Università”;
- “il titolare del trattamento dei dati dell’IC di OMISSIS non ha mai avuto intenzione alcuna di trattare i dati acquisiti per finalità diverse da quelle del progetto presentato dall’Università”.
L’Istituto scolastico, inoltre, con nota del XX (Prot. XX), ha evidenziato inoltre di aver proceduto a fare richiesta alla responsabile del progetto che ha riconfermato che le “rilevazioni su base di anonimato avevano una sigla alfanumerica progressiva che non dava nessun tipo di indicazione certa per la restituzione”. È stato, inoltre, confermato che “essendo stato tutto secretato e preso in carico dal collegio ispettivo” risulta impossibile “collegare i test a i diversi soggetti”.
3. L’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori, ai sensi dell’art. 166, comma 5 del Codice
Sulla base degli elementi acquisiti l’Ufficio ha notificato all’Istituto, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto l’Istituto scolastico ha trattato dati personali, seppur in parte codificati, in assenza di un idoneo presupposto giuridico in quanto privo di nomina a responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, in violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza” (artt. 5, par. 1, lett. a) e. 6, 9 e 28 del Regolamento) e non ha consentito ai genitori istanti l’esercizio dei diritti di accesso ai dati personali dei propri figli sull’erroneo presupposto di disporre di informazioni anonime, in violazione degli artt. 15 e seguenti del Regolamento.
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive rappresentando, in particolare, che:
- “in data XX veniva inviata dalla Dott.ssa XX, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", una richiesta di autorizzazione ad accedere ai locali dell'Istituto per poter effettuare una rilevazione dati "finalizzata allo svolgimento del progetto di ricerca [...] nella quale veniva allegato in calce il modulo del consenso dei genitori al rilevamento dei dati. La richiesta avanzata dall'Università veniva comunicata a tutti i docenti ed approvata dal Collegio con delibera n. XX del XX”;
- A seguito della delibera, i docenti si sono adoperati al fine di raccogliere le adesioni dei genitori, che hanno prestato il loro consenso alla somministrazione del test attraverso i moduli di consenso alla rilevazione dei dati resi dalla referente dell'Università”;
- “In data XX la docente XX, in qualità di referente interna del progetto, comunicava che il giorno successivo la Prof.ssa XX dell'Università "La Sapienza", avrebbe effettuato la ricerca autorizzata dai genitori nei locali della Scuola, dalle ore 9.00 alle 16.30”;
- “Nei giorni successivi alla somministrazione del test la (dirigente scolastica), la quale era fuori sede in quanto accompagnatrice di un'altra classe in campo scuola, veniva informata di una situazione di agitazione in corso, causata dai test somministrati ai bambini, sulla base di quanto questi ultimi avrebbero riferito in famiglia”;
- “Stante la delicatezza nonché criticità della situazione, il plico contenente i test somministrati ai bambini veniva sigillato e custodito all'interno della cassaforte della Segreteria”;
- “Al suo ritorno nell'Istituto Scolastico, la Dirigente rilevava: - Che i genitori della classe III A avevano richiesto la restituzione del test del proprio figlio; - Che la rappresentante della classe IV B chiedeva la sospensione della somministrazione del test alla classe”;
- “In data XX, dinanzi a tali numerose sollecitazioni la Dirigente, alla presenza del DSGA e del proprio collaboratore, provvedeva all'apertura del plico ed a verbalizzare il contenuto, dando atto della presenza di "18 fascicoli in buste trasparenti. (...) Detti fascicoli riportano a matita in alto a sinistra un numero (1 2 3 4 6 7 9 15 16 13 10 11 14 5 8 17 18 19 ...) che fascicolate risultano da 1 a 19 risultante mancante il n. 12 e due o più lettere; risulta altresì altro fascicolo in bustina trasparente contenente 18 schede di osservazione del comportamento effettuato dal docente (non identificato). Non vi è altro all'interno del plico che potrebbe far condurre e risalire con assoluta certezza a chi possano appartenere";
- “La Dirigente prendeva a campione un fascicolo, al fine di verificare il contenuto delle domande, nelle quali rilevava che "i 3 fogli spillati con pinzatrice "test TSCC" ha contenuto riguardanti la sfera sessuale";
- “La Dott.ssa XX disponeva dunque la sospensione, all'interno dell'Istituto, della ricerca (…) e relativa somministrazione nelle classi IV V in attesa di chiarimenti da parte dell'Università La Sapienza Dipartimenti Scienza Sociali ed Economiche nella persona della dott.ssa XX"”;
- “La Dott.ssa XX, con nota prot. n. XX del XX, comunicava alla Dirigente la disponibilità per un incontro in data XX, che si è svolto alla presenza del DSGA e del docente referente”;
- “In tale sede, l'assistita provvedeva a formulare una serie di domande a chiarimento esponendo in particolare che, in base ad una successiva ricerca effettuata dalla medesima, tale progetto si sarebbe rivelato utile in ambito forense e clinico in bambini che avevano subito abusi e che nessuna informazione del genere era stata comunicata alla Dirigente precedentemente la somministrazione dei test”;
- “In data XX la Dott.ssa XX avviava un procedimento disciplinare a carico della docente XX che, in qualità di referente del progetto, avrebbe dovuto quantomeno verificare i contenuti dei test somministrati ai bambini, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto oggetto della ricerca”;
- “In data XX la Dirigente comunicava di non poter procedere alla restituzione dei test, in quanto "somministrati in forma anonima" nonché "sigillati, secretati e conservati nella cassaforte" dell'Istituto Scolastico”;
- In data XX veniva presentato dai genitori degli alunni un esposto al MIUR, che chiedeva in data XX alla Dott.ssa XX di trasmettere una relazione in merito alla ricerca condotta dalla cattedra di Psicologia dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza";
- “In relazione a quanto contestato dall'Autorità GPDP con riferimento alla mancata stipula di un "contratto o altro atto giuridico" si rappresenta che, come confortato dalla medesima Dott.ssa XX, è stata seguita la prassi prevista per i rapporti di collaborazione, a fini di ricerca, che vengono solitamente stipulati dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"”;
- “L'Istituto Scolastico ha dunque agito nel pieno rispetto delle proprie funzioni, non essendo prevista la stipula di un contratto, a differenza di tutte quelle prestazioni per le quali la Scuola è tenuta al pagamento di un corrispettivo, quali ad esempio servizi e forniture”;
- “Nel caso di specie, la sperimentazione e la ricerca sono state effettuate nei termini di cui all'art. 7 del d. Igs. n. 297/94, comma 1 lettere a) e f) laddove è previsto, tra le funzioni del Collegio docenti che: "a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; (…) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti"”;
- “È dunque evidente che l'attività di ricerca condotta dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si colloca nell'ambito di un progetto di ricerca e sperimentazione, per il quale non è prevista la stipula di alcun contratto, conformemente a quanto sancito nel Testo Unico Scuola”;
- “In particolare, alla Dott.ssa XX è stato chiesto il previo consenso allo svolgimento di un test diretto a rilevare "le competenze sociali in età scolare: correlati cognitivi, emotivi e comportamentali", la cui programmazione prevedeva il rilascio di una autorizzazione di consenso da parte dei genitori degli alunni, ai sensi del d. Igs. n.169/03. Ciò a garanzia del trattamento dei dati in modo del tutto anonimo e per esclusive finalità di ricerca”;
- “L'anonimato nel trattamento dei dati personali è stato quindi garantito dalle medesime autorizzazioni fornite dai genitori degli alunni”;
- “In riferimento alla natura e all'oggetto della finalità del trattamento, occorre precisare che la somministrazione dei test era stata presentata dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" come un progetto concernente "le competenze sociali in età scolari correlati cognitivi, emotivi e comportamentali". La Dirigente non era stata pertanto resa edotta dell'oggetto delle domande da sottoporre agli alunni, in particolare nella richiesta di rilevamento dati avanzata dall'Università non vi era traccia alcuna della somministrazione di quesiti a sfondo sessuale come quelle sottoposte agli alunni”;
- “In relazione alle contestazioni sollevate nei confronti della assistita, avuto riguardo alla gravità della presunta violazione, si precisa che nel caso di specie non vi è stata alcuna diffusione dei dati degli alunni in quanto, a seguito della prima somministrazione dei questionari alla classe III A, la Dirigente ha prontamente sospeso lo svolgimento dei test nelle altre classi, al fine di ricevere chiarimenti da parte dell'Università, come emerge dal verbale di apertura del plico test”;
- “l'Istituto Scolastico, nella persona del Dirigente, ha agito nell'esercizio delle proprie funzioni, con l'approvazione dei genitori degli alunni e sulla base della delibera del Collegio dei docenti”;
- “Non è pertanto ravvisabile in capo alla Dott.ssa XX alcuna forma di responsabilità, né colposa e tantomeno dolosa, non essendo la stessa a conoscenza del reale contenuto dei test somministrati agli alunni ed avendo agito in buona fede, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dai genitori degli alunni”;
- “A ciò deve aggiungersi che l'assistita, a seguito delle segnalazioni ricevute, ha concretamente posto in essere una serie di misure al fine di attenuare il presunto danno lamentato dai genitori degli alunni”;
- “In ogni caso l'assistita, pur non essendo presente all'interno dell'Istituto per gli indicati fini istituzionali, si è attivata disponendo telefonicamente l'immediata secretazione del plico sigillato e la sua custodia all'interno della cassaforte della Scuola, a firma del docente coordinatore, del rappresentante dei genitori […] e di due insegnanti di classe, al fine specifico di evitare la divulgazione dei dati oggetto dei questionari”;
- “La Dirigente ha pertanto posto in essere tutte le misure idonee ad evitare la divulgazione dei dati degli alunni che, nel caso di specie, non si è in alcun modo concretizzata”;
- “Quanto contestato alla assistita con riferimento ad una presunta violazione degli articoli 15 e 17 del Regolamento europeo per la Protezione dei dati personali, è privo di fondamento in quanto i dati contenuti all'interno dei questionari non sono stati oggetto di divulgazione alcuna da parte della Scuola”;
- “Nella vicenda che ci occupa, non è stato divulgato alcun dato contenuto all'interno dei predetti test che, si ripete, sono stati immediatamente sigillati e custoditi all'interno della cassaforte dell'Istituto Scolastico, non ravvisandosi pertanto i presupposti della contestata violazione”;
- “L'art. 6 del Regolamento, in tema di "Liceità del trattamento' dispone espressamente che: "1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"”;
- “I genitori degli alunni, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui medesimi, hanno specificamente autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss. la rilevazione dei dati oggetto del test somministrato agli alunni, con la conseguenza che non si riscontrano estremi di illiceità, avendo l'Istituto Scolastico, nella persona del Dirigente p.t., agito conformemente ad un consenso espressamente prestato”;
- “I genitori degli alunni hanno difatti autorizzato il trattamento dei dati personali per le finalità proprie dei questionari, che sono stati svolti in maniera del tutto anonima e non identificabile”;
- “La Dirigente ha agito nel pieno rispetto della riservatezza dei dati oggetto dei questionari, avendo prontamente sospeso lo svolgimento dei medesimi e procedendo alla immediata custodia di quelli già svolti nella classe III A, al fine di evitare qualsiasi possibile forma di divulgazione che sarebbe conseguita anche dalla esibizione dei test ai genitori degli alunni”;
- “L'art. 83 comma 2 lett. k) contempla, tra le "Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie" la rilevanza di "eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione". Con riferimento specifico a tale punto, si precisa che la Dott.ssa XX svolge le funzioni di Dirigente Scolastico in un Istituto costituito da cinque plessi sul territorio di Frascati, con una utenza che supera i 1000 alunni e circa 150 dipendenti, tra docenti e collaboratori scolastici”;
- “La Dirigente, che da sempre vanta una fama ed un'attività conformi ai propri doveri deontologici, per effetto della contestata violazione si è resa suo malgrado protagonista di una serie critiche che hanno arrecato un vero e proprio danno alla sua immagine professionale e di quella dello stesso Istituto scolastico”.
4. Esito dell’attività istruttoria
4.1 Normativa applicabile
Ai sensi del Regolamento europeo, divenuto applicabile dal 25 maggio 2018, per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”. Inoltre, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1), del Regolamento).
Ineriscono alle particolari categorie di dati, tra gli altri, quelli relativi alla salute, alla vita sessuale e all’orientamento sessuale (art. 9, par. 1 del Regolamento).
Si considerano dati personali anche quelli oggetto di una “procedura di pseudonimizzazione ossia di un trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile” (art. 4, par. 1. n. 5 del Regolamento).
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” in base ai quali i dati personali devono essere trattati “in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” (artt. 5, par. 1, lett. a) 6 e 9 del Regolamento).
In tale quadro, il trattamento dei dati relativi alla salute, alla vita sessuale e all’orientamento sessuale è, in via generale, vietato a meno che non ricorra una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2 del Regolamento.
In base al Regolamento, inoltre, “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del (...) Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”. “I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”. (...) “se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione” (art. 28, par. 1, 3, 10).
La normativa comunitaria prevede, infine, che “Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri” (art. 29 del Regolamento).
Si rappresenta, inoltre, che il Regolamento, agli artt. 12 e seguenti, disponendo in materia di “diritti dell’interessato”, prevede il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare il riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti presentata ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento, ciò, a meno che non ricorra uno dei casi di limitazione dei diritti dell’interessato tassativamente indicati all’art. 23 del Regolamento e all’art. 2-undecies del Codice.
In particolare l’art. 15 del Regolamento prevede che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali.
Al riguardo occorre evidenziare che il diritto di accesso è attribuito all’interessato “per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità” (Cons. n. 63 del Regolamento).
Il dato anonimizzato, al quale non si applica la disciplina in materia di protezione dei dati personali, è tale solo se non consente l’identificazione diretta o indiretta di una persona tenuto conto di tutti i mezzi ragionevoli (economici, informazioni, risorse tecnologiche, competenze, tempo) nella disponibilità di chi (titolare o altro soggetto) provi a utilizzare tali mezzi per identificare un interessato. Il descritto processo, qualificato come anonimizzazione, deve pertanto impedire che si possa:
1. isolare una persona in un gruppo (single-out);
2. collegare un dato anonimizzato a dati riferibili a una persona presente in un distinto insieme di dati (linkability);
3. dedurre nuove informazioni riferibili a una persona da un dato anonimizzato (inference).
La non identificabilità degli interessati deve essere correlata pertanto all’assenza di univocità all’interno della banca dati considerata e non semplicemente alla non intellegibilità dei dati identificativi.
4.2 Valutazione in ordine al trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta che, in data XX, presso l’Istituto Comprensivo di OMISSIS, sono stati somministrati, per conto dalla Cattedra di psicologia dello sviluppo e dell’educazione della facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione dell’Università di Roma Sapienza taluni test agli alunni della classe 3°, sez. A, della scuola primaria OMISSIS, nell’ambito del progetto di ricerca scientifica promosso dal predetto Ateneo e denominato “le competenze sociali in età scolare: correlati cognitivi, emotivi e comportamentali” che gli alunni hanno compilato.
In via preliminare, si osserva che la realizzazione della richiamata iniziativa di ricerca scientifica, da parte dell’Istituto sia avvenuta senza la necessaria consapevolezza in ordine ai correlati aspetti e adempimenti di protezione dei dati personali.
Al riguardo, non può non evidenziarsi tuttavia come i fatti siano accaduti in estrema prossimità dell’entrata in vigore del Regolamento e nel contesto di una scuola elementare, sebbene specifici adempimenti fossero già richiesti dalla disciplina di settore di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ciò premesso, come emerso nel corso dell’istruttoria, il trattamento dei dati in esame è stato svolto dall’istituto scolastico non per il perseguimento di finalità proprie inerenti alle funzioni istituzionali della scuola ma per conto dell’Università, tuttavia senza che il ruolo della scuola fosse disciplinato ai sensi dell’art. 28, non essendo stata fornita all’istituto scolastico alcuna indicazione in ordine al ruolo di responsabile del trattamento dei dati degli alunni né le istruzioni per il trattamento di tali dati.
Sul punto, si evidenzia che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, il titolare può affidare un trattamento anche a terzi soggetti che presentino garanzie sufficienti a mettere in atto di misure tecniche e organizzative idonee a garantire che il trattamento sia conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (“responsabili del trattamento”). In questo caso, “i trattamenti da parte di un responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile al titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare” (art. 28, par. 1 e 3, del Regolamento).
L’assenza di ogni tipo di accordo formale tra l’Università e l’Istituto in ordine alla realizzazione del progetto di ricerca scientifica, nonché le stesse dichiarazioni dell’Istituto scolastico -che conferma di avere agito nel “pieno del rispetto delle proprie funzioni”- e la circostanza che “il criterio per la numerazione dei questionari è stato definito dall’insegnante che ha somministrato i test alla classe”, sono tali da far ritenere che anche l’Istituto (come l’Università) abbia inteso in tale ambito agire in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento, in particolare ponendosi in tale veste nei confronti degli interessati. Ciò atteso anche il coinvolgimento diretto del personale docente nella realizzazione del progetto non preceduto da specifiche istruzioni da parte dell’Università.
Cionondimeno le operazioni di trattamento poste in essere da parte della scuola in veste di autonomo titolare (benché in concreto circoscrivibili solo alla raccolta e archiviazione dei test compilati) sono state effettuate in assenza delle condizioni di liceità previste dal Regolamento e dal Codice, come già in precedenza chiarito dal Garante con riguardo ad analoghe fattispecie (cfr. Linee guida “sui concetti di titolare e responsabile del trattamento nel GDPR” n. 07/2020, in particolare nota 35).
L’Istituto scolastico può infatti trattare dati di carattere personale, anche inerenti alle particolari categorie, solo se necessari “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”, in presenza di una specifica base normativa che, tra le altre cose, deve indicare le specifiche finalità del trattamento, inerenti alle competenze istituzionali del titolare (cfr. art. 6, par. 1, lett. e) e 9, par. 2 lett. g) del Regolamento).
A tale riguardo, si osserva che è risultato inconferente rispetto all’attività in concreto svolta dalla scuola il riferimento all’art. 7 del d. lgs. n. 297/94, comma 1 lettere a) e f) “laddove è previsto, tra le funzioni del Collegio docenti che: "a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; (…) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti, ciò in quanto le operazioni di raccolta e archiviazione dei test compilati sono risultate funzionali all’attività di ricerca di competenza dell’Ateneo. Pertanto, in assenza della designazione della scuola quale responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento), e di una idonea base normativa che ne legittimasse il ruolo di autonomo titolare in concreto svolto, il trattamento di dati personali anche relativi alle particolari categorie, riferiti ai 18 alunni della classe III A della scuola primaria OMISSIS posto in essere dall’istituto scolastico per la realizzazione dell’iniziativa di ricerca scientifica, risulta essere stato effettuato in assenza di idonea base giuridica e quindi in violazione degli artt. 6 e 9 del Regolamento.
Si osserva, inoltre, anche alla luce del quadro normativo sopra richiamato, che contrariamente a quanto sostenuto dall’Istituto scolastico, i dati trattati, seppur oggetto di una qualche forma di pseudonimizzazione o codifica (tenuto conto della definizione di tale operazione di trattamento sopra richiamata), non possono essere considerati anonimi e quindi conservano la natura di dato personale. Ciò, in particolare, in base a quanto emerso dalla documentazione in atti, secondo cui “il criterio utilizzato dall’insegnante per la numerazione dei test ovvero l’attribuzione di un numero progressivo unitamente alla prima lettera del nome e del cognome di ciascun alunno, comunque non apposti dal personale dell’Università”. Si aggiunga, inoltre, da un lato, che il numero progressivo attributo a ciascun test sembrerebbe coincidere con la posizione dell’alunno nell’elenco della classe, conferendo allo stesso un ulteriore elemento semantico correlabile all’interessato, e, dall’altro, che i nominativi degli studenti sono comunque disponibili nei moduli di consenso firmati dai genitori e consegnati all’Istituto. Si evidenzia, inoltre, che i genitori stessi, nell’istanza di restituzione dei test compilati da ciascun minore, sono stati in grado di indicare il codice ad essi assegnato composto dal numero progressivo corrispondente alla posizione dell’alunno nell’elenco della classe e dalle iniziali del nome e del cognome.
Atteso che la codifica dei test non era tale da escludere la re-identificabilità degli-interessati, e che materialmente i test erano detenuti alla scuola, si rileva quindi che l’Istituto ha erroneamente negato la restituzione dei test contenenti dati personali, seppur pseudonimizzati, relativi ai minori coinvolti nell’iniziativa, sul falso presupposto dalla natura anonima degli stessi, in violazione dell’art. 15 del Regolamento. Gli interessati godono del diritto di accesso anche in relazione alle informazioni che li riguardano detenute in forma pseudonimizzata (cfr. Linee guida 01/2022 sul diritto di accesso del Comitato europeo per la protezione dei dati del 28 marzo 2023).
Con riferimento alle richiamate violazioni va tuttavia evidenziato, in primo luogo, che le operazioni di trattamento svolte in assenza di idoneo presupposto giuridico, relative ad un numero estremamente esiguo di interessati, sono consistite unicamente nella raccolta e conservazione, dei dati senza che nessuno del personale scolastico vi abbia avuto accesso diretto (salvo l’accesso da parte del dirigente scolastico limitatamente ai dati codificati per verificarne in termini empirici l’attitudine a re-indentificare gli interessati) e, in secondo luogo, che le informazioni trattate risultavano oggetto di una misura di pseudonimizzazione.
5 Conclusioni
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dall’istituto scolastico nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare totalmente i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio nella parte in cui si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’istituto scolastico in assenza di idonea condizione di liceità e l’illiceità del denegato accesso ai dati personali contenuti nei test somministrati agli alunni della classe 3°, sez. A, in violazione degli artt. 6, 9 e 15 del Regolamento.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il soggetto coinvolto è un istituto scolastico pubblico (scuola elementare);
- il trattamento è consistito unicamente nella raccolta e conservazione dei test senza accesso diretto al loro contenuto;
- la mancata restituzione dei test ai genitori degli alunni che ne hanno fatto richiesta è stata determinata da un errore da parte dell’Istituto scolastico, dovuto alla convinzione che i test fossero anonimi;
- la violazione ha riguardato un esiguo numero di alunni e risulta essere stato un caso isolato;
- l’Istituto ha disposto prontamente la secretazione del plico e la sua custodia all'interno della cassaforte della Scuola ritenendo in buona fede di porre in essere misure idonee ad evitare la divulgazione dei dati trattati nei questionari;
- il plico contenente i test somministrati agli alunni è stato sequestrato dagli ispettori del Ministero dell’istruzione;
- l’istituto scolastico ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento che siano analoghe rispetto al caso di specie;
- la vicenda ha avuto luogo pochi mesi dopo l’entrata in vigore della rinnovata disciplina prevista dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali;
- le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’”Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, e dei termini complessivi della vicenda in esame, si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento per la violazione delle disposizioni sopraindicate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento (cfr. anche cons. 148 del Regolamento).
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto il trattamento non è allo stato in corso e i dati personali contenuti nella modulistica somministrata agli alunni sono stati acquisiti in custodia dal Ministero in data. XX, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dall’Istituto Comprensivo di OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via OMISSIS - CF OMISSIS per violazione degli artt. 6, 9 e 15 del Regolamento;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 6, 9 e 15 del Regolamento;
c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 7 marzo 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
Vedi anche (1) Provvedimento del 7 marzo 2024
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#privacy e trattamento dei dati personali
25/01/2018 n° 42
Area: Prassi, Circolari, Note

Parere su una istanza di accesso civico - 25 gennaio 2018
Registro dei provvedimenti
n. 42 del 25 gennaio 2018
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto l'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");
Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d'intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito "Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico");
Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Partanna ha chiesto al Garante il parere previsto dall'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell'ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un'istanza di accesso civico.
Nello specifico, il predetto accesso civico aveva a oggetto «copia delle sentenze e dei provvedimenti portanti condanna al pagamento di somme in favore [del] Comune e di conoscere lo stato attuale di riscossione», con riferimento a «tutti i provvedimenti giudiziari emessi negli ultimi cinque anni, anche se regolarmente adempiuti, e [agli] eventuali altri provvedimenti giudiziari anche antecedenti ai cinque anni, qualora non interamente adempiuti».
Il Comune ha accolto parzialmente la richiesta di accesso civico, rappresentando che:
- «La massiva richiesta formulata ha portato a individuare ben 59 controinteressati, con la conseguenza che lo scrivente Ufficio, tenuto conto della mole di lavoro necessario ad ottemperare preventivamente a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 33/2013 (comunicazione a tutti contro interessati), anche in relazione al periodo in cui è intervenuta la richiesta della quale trattasi (fine esercizio finanziario che prevede sempre innumerevoli adempimenti irripetibili) e che la stessa ha quasi paralizzato per circa un mese l'attività dei servizi legali, ha ritenuto di non effettuare comunicazioni ai predetti soggetti, ma di contemperare l'interesse a conoscere di codesta associazione e l'interesse dei privati cittadini e/o soggetti giuridici alla tutela dei loro dati personali e/o sensibili».
- «A tal fine, si è ritenuto di procedere al rilascio di un elenco anonimo, contenente gli elementi oggetto dell'interesse pubblico alla trasparenza posto alla base della richiesta e della normativa che la legittima, riportante il numero di sentenza con anno di emanazione, l'autorità giudiziaria, l'oggetto della lite, lo stato attuale dell'azione esecutiva intrapresa dall'Amministrazione e l'eventuale riscossione».
A fronte del riscontro del Comune il richiedente l'accesso civico ha chiesto il riesame del predetto provvedimento evidenziando, con riferimento alla protezione dei dati personali, che:
- l'ufficio ha errato «nell'individuare sic et simpliciter tutti i debitori come controinteressati»;
- «alla richiesta di copia di una sentenza i pubblici uffici non possono mai opporre problematiche di tutela di protezione di dati personali (peraltro inesistenti nei casi di specie) trattandosi di atto pubblico, come tale universalmente accessibile, ad eccezione del caso in cui alla stessa sentenza sia stata apposta in calce, con decreto, la apposita annotazione interdittiva a tutela della privacy prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 196/2003»;
- «Vista peraltro la prevalenza dell'art. 22 del citato D.Lgs. sull'art. 52 del medesimo decreto, come da ultimo affermata dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. sent. n. 10510 del 20/5/2016), [si] potrebbe accettare un rilascio di copia con opportuni omissis su sentenze che possano rilevare lo stato di salute di soggetti».
Nella richiesta di parere al Garante è stato evidenziato che:
- «Recentemente il TAR Lombardia, con sentenza della sezione III n. 1951/2017, ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale un Ente locale ha espresso un formale diniego in merito ad una istanza, avanzata da un cittadino nei confronti del Comune, di accesso generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto tutte le determinazioni dirigenziali, con relativi allegati, adottate da tutti i responsabili dei servizi in un determinato anno. Trattasi, infatti, per come proposta, di una richiesta sovrabbondante, "massiva", pervasiva, contraria alla buona fede insita nell'istituto dell'accesso generalizzato e configurante un'ipotesi di abuso del diritto»;
- «l'accesso civico generalizzato è stato consentito, previo bilanciamento dei diversi interessi in gioco, nel rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali, attraverso la trasmissione all'istante di una scheda contenente i seguenti dati: numero di sentenza con anno di emanazione, l'autorità giudiziaria emanante la sentenza, l'oggetto della lite, lo stato attuale dell'azione esecutiva intrapresa dall'Amministrazione e l'eventuale riscossione»;
- «la scelta operata, coerentemente con le stesse linee guida ANAC, ha consentito di accogliere l'istanza, seppur parzialmente, senza attivare l'onerosa procedura di preventiva informazione ai controinteressati, nella fattispecie più di cinquantanove (il numero dei controinteressati è molto probabilmente superiore, in quanto i soggetti condannati a pagare al comune potrebbero essere più di uno per ogni sentenza»;
- «l'accoglimento integrale dell'istanza di accesso civico generalizzato, con rilascio di copia di tutte le sentenze in possesso dell'amministrazione, sarebbe effettivamente pregiudizievole per i soggetti interessati che vedrebbero diffusi i dati personali che li riguardano, contenuti nelle sentenze, in maniera non controllata, in considerazione del particolare regime di pubblicità cui sono soggetti i dati e i documenti ricevuti a seguito di una istanza di accesso civico generalizzato, essendo previsto che "Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7».
OSSERVA
1. Introduzione
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l'altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L'esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3).
La medesima normativa sancisce che l'accesso civico «è escluso nei casi […] di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti […]» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013) e va rifiutato, fra l'altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).
In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).
Con riferimento al procedimento relativo all'accesso civico, il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame, laddove l'accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).
Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, è previsto che «l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).
In proposito, l'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d'intesa con il Garante, ha approvato le citate «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013».
2. Sulla specifica questione sottoposta all'esame del Garante e sulla valutazione dell'esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali
Nel caso sottoposto all'attenzione del Garante, oggetto dell'accesso civico era la copia di tutte le sentenze e provvedimenti, emessi negli ultimi cinque anni, detenute dal Comune con cui l'autorità giudiziaria ha condannato al pagamento di somme in favore dell'amministrazione, indicando lo stato attuale di riscossione (ossia se adempiuti o meno), nonché degli ulteriori analoghi provvedimenti giudiziari antecedenti i cinque anni, laddove non interamente adempiuti.
Si tratta di documentazione che, contrariamente a quanto rappresentato dall'istante nella richiesta di riesame, contiene dati e informazioni personali di diversa natura e specie, che coinvolge un gran numero di controinteressati (secondo le stime "in difetto" effettuate dal Comune più di 59), non coinvolti nel procedimento.
Al riguardo, non si condivide quanto eccepito dall'istante – laddove afferma che su una richiesta di accesso civico alla «copia di una sentenza i pubblici uffici non possono mai opporre problematiche di tutela di protezione di dati personali (peraltro inesistenti nei casi di specie) trattandosi di atto pubblico, come tale universalmente accessibile […]» – per i seguenti motivi.
La modalità di rilascio degli atti giudiziali da parte di cancellieri e depositari di pubblici registri, è soggetta a precise regole, che peraltro prevedono anche il pagamento di appositi diritti, contenute nelle pertinenti disposizioni processuali (cfr. art. 51 del Codice) – fra cui l'art. 744 c.p.c. e l'art. 76 delle Disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie – che, anche alla luce dell'art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, non si ritiene possano essere derogate dalla disciplina in materia di accesso civico.
La fattispecie oggetto di riesame sottoposta all'attenzione del Garante si caratterizza per la particolare circostanza che la richiesta di accesso civico alla copia di sentenze e atti giudiziari non è stata presentata al soggetto/ufficio addetto alla relativa conservazione o al rilascio delle relative copie (cancelleria del Tribunale), ma a un soggetto, ossia il Comune, che, nel caso di specie, deteneva gli atti richiesti, in qualità di parte del procedimento giudiziario.
Ciò chiarito, con particolare riferimento alle sentenze e ai provvedimenti giudiziari oggetto dell'accesso, deve essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico che va valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati (parti del procedimento o semplicemente citati nelle sentenze oggetto dell'accesso civico), in base al quale decidere se rifiutare o meno l'accesso integrale ai documenti richiesti, oppure fornire un accesso parziale.
Sul punto, si rinvia in primo luogo al contenuto delle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, laddove è precisato, in particolare (par. 8.1), che:
- «La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato – deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale […]", ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza europea in materia»;
- «Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come "pubblici", sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati. Analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente»;
- «Nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati»;
- «Per verificare l'impatto sfavorevole che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati»;
- «va considerato altresì che la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali può verificarsi con più probabilità per talune particolari informazioni – come ad esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali – di persone fisiche destinatarie dell'attività amministrativa o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non ricoprono necessariamente un ruolo nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Ciò anche pensando, come già visto, alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati riguardo a talune informazioni in possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso generalizzato o la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati. Tale ragionevole aspettativa di confidenzialità è un elemento che va valutato in ordine a richieste di accesso generalizzato che possono coinvolgere dati personali riferiti a lavoratori o a altri soggetti impiegati a vario titolo presso l'ente destinatario della predetta istanza».
Si ricorda, inoltre, che questa Autorità è intervenuta già in passato sulla questione della pubblicità delle sentenze, anche se relativamente alla diversa questione della «Pubblicazione integrale sul web delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione», per evidenziare che la natura pubblica della sentenza e del processo non implica che siano perciò solo conoscibili da chiunque le generalità degli interessati con tutti i dettagli delle loro personali vicende, spesso delicati anche quando non si riferiscano a minori, ovvero a dati giudiziari o sensibili.
In tale quadro, deve essere considerato che dagli atti dell'istruttoria emerge che negli atti giudiziari integrali sono in ogni caso contenute informazioni di carattere personale, quali ad esempio la qualità di debitore, l'impossibilità di restituire le somme a causa di un ISEE basso, l'esistenza di un pignoramento o di un decreto ingiuntivo in corso (peraltro in alcuni casi anche oggetto di impugnazione), la concessione della rateizzazione del pagamento, l'esistenza di vertenze in materia di lavoro, la conclusione di accordi transattivi, etc.
Come evidente, si tratta di informazioni delicate la cui generale (e decontestualizzata) conoscenza, considerando la natura dei dati personali coinvolti e il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico, potrebbe determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, effettivamente un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
3. Sull'accoglimento parziale e sul mancato coinvolgimento dei soggetti controinteressati
Alla luce di quanto considerato, si ricorda che la disciplina in materia di accesso civico prevede che «Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti» (art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Cfr. anche Linee guida dell'Anac, cit., par. 5.2).
Per tutto quanto osservato, si ritiene che è possibile in generale – considerando che «La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale» (Provvedimento recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica » del 2/12/2010, in G.U. n. 2 del 4/1/2011 e in www.gpdp.it, doc. web n. 1774813) – concedere l'accesso civico a sentenze civili, oscurando i dati personali ivi presenti, laddove possa derivare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, sentito il soggetto controinteressato.
Nel caso di specie, tuttavia, dagli atti è emerso che il Comune ha parzialmente respinto l'accesso civico a tutte le sentenze e provvedimenti giudiziari richiesti, trasmettendo al richiedente una scheda riassuntiva anonima contenente gli elementi oggetto dell'interesse pubblico alla trasparenza posto alla base della richiesta e della normativa che la legittima, riportante il numero di sentenza con anno di emanazione, l'autorità giudiziaria, l'oggetto della lite, lo stato attuale dell'azione esecutiva intrapresa dall'Amministrazione e l'eventuale riscossione. Ciò in quanto ha ritenuto che la richiesta fosse «massiva» e «paralizzante» l'attività amministrativa, considerando l'onerosa attivazione della procedura di comunicazione a tutti i soggetti controinteressati citati nelle sentenze, i quali avrebbero potuto ricevere un pregiudizio alla tutela dei propri dati personali.
Al riguardo, si evidenzia che le osservazioni di competenza di questa Autorità sono limitate ai soli profili inerenti alla protezione dei dati personali, escludendo qualsiasi altra valutazione relativa alla qualificazione di una richiesta di accesso civico come massiva o meno che rimane di esclusiva competenza dell'amministrazione destinataria dell'istanza (cfr. Linee guida dell'ANAC, par. 4.2, nonché punto n. 5 del relativo Allegato recante la «Guida operativa all'accesso generalizzato»; TAR Lombardia, sent. n. 1951/2017; Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, par. 7, lett. d)).
Sul punto, si ricorda come, sempre nelle Linee guida dell'Anac in materia di accesso civico, sia precisato che «In attuazione dei [principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza], il soggetto destinatario dell'istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato, privilegiando l'ostensione di documenti con l'omissione dei "dati personali" in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l'altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l'istanza senza dover attivare l'onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto "controinteressato" (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013). Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l'accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l'accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti» (par. 8.1.).
Ciò considerato, si ritiene che – ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico – il Comune abbia in ogni caso riscontrato la richiesta di accesso civico in una modalità che risulta conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Partanna, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 25 gennaio 2018
IL PRESIDENTE Soro
IL RELATORE Bianchi Clerici
IL SEGRETARIO GENERALE Busia
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#privacy e trattamento dei dati personali#accesso civico#accesso #dato #sentenza #lgs #richiesta #protezione #istanza #provvedimento #comune #guida
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Nota 30 settembre 2026 n. 19661
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Pagina: 36
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Circolare 24 settembre 2026, n. 24818 – D.M. 23 settembre 2026 n. 193
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Documento 2 luglio 2026 Doc-Web10266612
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Pagina: 13
Nota 15 settembre 2026, n. 3964
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Pagina: 35
DPCM 10 settembre 2026
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Pagina: 41
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O.M. 26 marzo 2026, n. 54
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Comunicazione del MIM relativa alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e attrezzature nell’ambito dell’Avviso PNRR sui laboratori innovativi
La Nota MIM n. 206159 del 26 novembre 2025 richiama l’obbligo di procedura di gara per forniture superiori a 139.999,99 euro e il divieto di frazionamento artificioso degli acquisti
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Comunicazione del MIM relativa alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e attrezzature nell’ambito dell’Avviso PNRR sui laboratori innovativi
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Pagina: 34
Nota 25 marzo 2026, n. 90455
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Delibera 25 maggio 2026, n. 210
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Nota 19 settembre 2025, n. 42616
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Vademecum 12 novembre 2025 (Doc. web n. 10190259)
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Nota 29 aprile 2026, n. 2902
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Nota 10 novembre 2025, n. 74346
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D.M. 23 luglio 2026, n. 148 - Circolare 4 settembre 2026, n. 157712
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