Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 03/09/2020
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  • Dipendente in attesa di effettuare il tampone: come considerare l'assenza?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/assenze: malattia

    KEYWORDS

    #pbb #tampone #quarantena #orofaringeo #esito #periodo #ricovero #test #equiparare #consigliare #contagio

    Domanda

    Buongiorno,
    in data odierna un assistente tecnico mi comunica che "il giorno xx/8 ho fatto rientro da xxx, dove ho trascorso parte delle mie vacanze.
    Come xxxxx consigliato dall’Autorità Sanitaria, in quanto zona ad alto rischio di contagio, ho fatto richiesta di un tampone orofaringeo per la diagnosi del COVID 19.
    Sono attualmente in attesa di appuntamento (che spero avverrà in tempi brevi) e di relativo risultato."

    Il signore dovrebbe riprendere servizio lunedì 31. Come mi devo comportare? Come considerare i giorni di assenza fino all'esito del tampone?

    Vi ringrazio in anticipo per la risposta che, data l'urgenza, mi auguro sia tempestiva.




    Risposta

    La situazione descritta nel quesito ad oggi non risulta ancora disciplinata in modo puntuale dalla normativa.
    Nel caso di specie non si è in presenza del periodo che intercorre tra l’esito positivo dell’esame sierologico e l’esito del test molecolare ma delle diversa situazione in cui il dipendente è in attesa della effettuazione del tampone, adempimento consigliato dalla Autorità Sanitaria (si ricorda, infatti, che il rientro dalla Sardegna non impone obbligatoriamente il tampone).
    L’ordinanza 18/2020 adottata il 28 luglio 2020 dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 individua, nelle more di un intervento normativo di prossima adozione, il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’INPS quali soggetti, ognuno per le rispettive competenze, per l’adozione di ogni atto idoneo a chiarire che per il personale della scuola il periodo di assenza dal luogo di lavoro per il tempo intercorrente tra l’esito positivo dell’analisi sierologica per il virus COVID-19 e l’acquisizione del risultato del test molecolare sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico, al periodo di quarantena ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa vigente rimandando all’art. 87 c. 1 del D.L. 18/2020 (convertito dalla Legge 27/2020).
    L’art. 87 c. 1 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, per quello che qui interessa, equipara il periodo di quarantena al periodo di ricovero ospedaliero.
    Più specificamente viene previsto che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
    In questo momento il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’INPS non hanno ancora adottato l’atto in questione ( che comunque riguarderebbe una situazione un pò diversa da quella di cui al quesito). Pertanto si consiglia al dirigente di imputare il periodo di assenza del dipendente valorizzando quanto riportato nella certificazione medica prodotta dal dipendente stesso: se dalla certificazione si evincono le condizioni dell’art. 87 c. 1 del D.L. 18/2020, l’assenza sarà imputata a ricovero ospedaliero; negli altri casi a malattia oppure, in caso di assenza di un certificato, a diverso istituto richiesto ( es ferie).
    Questo, a nostro avviso, almeno fino a quando non vi sarà un intervento formale sul punto da parte delle Amministrazioni competenti, intervento assolutamente necessario in tempi brevi vista l'imminenza dell'inizio della scuola.

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    Approfondimenti

    Sentenza 12/02/2015 n° 2795
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Lavoro
  • Anche nel rapporto di impiego pubblico privatizzato l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Tuttavia, nel sistema scolastico, tale principio va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell'attività scolastica e di razionalizzazione del servizio, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell'art. 10 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, ne individuano la decorrenza dal 1° settembre di ogni anno. (Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto inefficaci le dimissioni di un collaboratore scolastico, presentate in data 26 marzo 2006 e a decorrere dal giorno successivo, essendo tardive con riferimento ai termini previsti dal D.M. 18 novembre 2005, n. 87 per poter essere accettate dalla data richiesta dal dimissionario e per l'A.S. 2006-2007, restando suscettibili di efficacia per la prima successiva data utile del 1° settembre 2007).

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    #personale dipendente: cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza#dimissionario #cavarzere #ghinoy #riunito

    Codice privacy (D.Lgs 196/2003) - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (1)
    Area: Normativa

  • Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

    Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

    Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

    Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; (2)

    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; (2)

    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); (2)

    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

    Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

    Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

    Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

    Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

    Emana

    il seguente decreto legislativo: (3)

    (2) Capoverso inserito dal d.lgs. 101/2018 con effetto a decorrere dal 19 settembre 2018.

    (3) Nel presente provvedimento la parola «abbonato», ovunque ricorrente, è stata sostituita dalla parola «contraente» stante il disposto dell'art. 1, comma 12, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, con decorrenza dal 1° giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 69/2012.

     

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    #privacy e trattamento dei dati personali#abbonare

    n° 420
    Area: Normativa

  • Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive (1) (2) - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, [distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419] (3).

    2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

    a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

    b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni  (4) .

    2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

    a) laurea magistrale;

    b) laurea specialistica;

    c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

    d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

    e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore (5) .

    [3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.] (6)

    [4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.] (6)

    [5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.] (6)

    6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento] (7) .

    7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

    a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

    b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

    c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

    d) la valutazione della eventuale preselezione;

    e) la valutazione delle prove e dei titoli;

    f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

    g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 (8) .

    7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte (9) .

    7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione (10) .

    (1) Rubrica modificata dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (2) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (3) Comma così modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (4) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (5) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (6) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (7) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

    (8) Comma sostituito  dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (9) Comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.

    (10) Comma aggiunto dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione del personale#istitutore #istitutrice

    n° 57
    Area: Normativa

  • Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.

    2.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.

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    #giugno #amministrazione #lavoro #rapporto #lavoratrice #congedo #legge #convertire #testo #lavoratore
    SCOPRILI TUTTI
    Incarichi vietati ai dipendenti in pensione: i chiarimenti della Funzione Pubblica

    Comunicazione in merito all' interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012
    Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n.6 del 4 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti sull' interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012

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    #gratuità
    Pubblici dipendenti: differimento al 2020 del termine per l’esercizio dell’opzione TFR

    Comunicazione INPS inerente la proroga per l'esercizio dell'opzione del TFR per i dipendenti pubblici.
    L’INPS ha comunicato che è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale Quadro, in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici

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    #carattere #news #fontface
    PON “Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020: apertura della funzione “Area modifiche” del sistema GPU

    Comunicazione MIUR inerente l'apertura della funzione “Area modifiche” del sistema GPU.
    Il MIUR ha comunicato che sono disponibili nuove funzioni di modifica presenti nella Gestione degli Interventi (GPU 2020) per la predisposizione di Reti Lan/Wlan e/o Ambienti digitali

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    #carattere #news #fontface
    Prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributivo. Indicazioni della Funzione Pubblica

    Chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributivo.
    Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 15888 del 4 aprile 2013, si è pronunciato sulla possibilità di prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributivo

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    #ricongiunzione
    Certificati e dichiarazioni sostitutive - I nuovi chiarimenti della Funzione Pubblica

    Integrazione della trattativa inerente i certificati amministrativi e le dichiarazioni sostitutive presente alle pagine 1163 – 1175 del libro.
    Con la Circolare n. 5 del 23 maggio 2012 - il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito ulteriori precisazioni sul nuovo regime dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive

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    #annoverabili #consolato #legalizzare #ambire
    Chiarimenti del MIUR sull'annullamento della Circolare n. 2 del 2014 della Funzione Pubblica sulle visite specialistiche

    Chiarimenti MIUR inerenti la disciplina delle assenze dal servizio per visite specialistiche.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sull'applicazione della sentenza n. 5714/2015 del TAR Lazio con la quale è stata annullata la circolare n. 2/2014 del Dipartimento Funzione Pubblica, relativa alle assenze per visite mediche

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    #tar #mincho
    Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche: differimento al 1° gennaio 2020

    Comunicazione INPS inerente il differimento della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche.
    L’INPS ha differito dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 il termine di decorrenza delle indicazioni della circolare n. 169/2017 sulla prescrizione dei contributi pensionistici

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    #gennaio #differimento #prescrizione #circolare #inps #contributo #cassa #rendita #prescritto #gestione
    Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020

    Comunicazione INPS inerente i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.
    L'INPS ha trasmesso le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari

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    #nucleo #livello #assegno #giugno #luglio #importo #tabella #prestazione #periodo #scaricare
    Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020

    Comunicazione INPS inerente i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.
    L'INPS ha trasmesso le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari

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    #nucleo #livello #assegno #giugno #luglio #importo #tabella #prestazione #periodo #scaricare
    Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici: il Governo con il Decreto-Legge n. 185/2012 ripristina il T.F.S.

    Ulteriori indicazioni e riferimenti inerenti la tematica trattata alle pagine 717 e seguenti del Bergantini 2012.
    È in vigore dal 31-10-2012, il DL n. 185/2012 con il quale è stata ripristinata la disciplina del TFS nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del 2012

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    #tfr #dipendente #ripristinare #tfs #trattenuta #retribuzione #fine #governo #trattamento #lavoratore
    PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II FESR: nuove funzioni sulla gestione documenti

    Comunicazione MIUR inerente la possibilità di associare anche documenti di spesa diversi da fattura e altri documenti non di spesa.
    Il MIUR ha comunicato che dal 21 settembre è disponibile sul SIDI, all'interno della piattaforma SIF 2020, un aggiornamento della funzione “Gestione documenti”

    KEYWORDS

    #carattere #news #fontface
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    Data di pubblicazione: 03/09/2020
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  • Dipendente in attesa di effettuare il tampone: come considerare l'assenza?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/assenze: malattia

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    #pbb #tampone #quarantena #orofaringeo #esito #periodo #ricovero #test #equiparare #consigliare #contagio

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