
Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
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Personale: esperti esterni
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Nella selezione di un esperto esterno si è verificato un errore materiale che ha portato a sottoscrivere il contratto con il candidato che, in base alla griglia di valutazione, non aveva il punteggio più alto.
Quali sono le azioni più opportune da compiere per riassegnare il contratto in modo corretto minimizzando il rischio di avere dei contenziosi?
Nel caso di specie la scuola ha posto in essere una procedura comparativa per la selezione di un esperto esterno.
Trattandosi di esperti esterni non si applicano le norme del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 ma l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L'art. 7 comma 6 bis prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Allorchè la scuola abbia proceduto all'individuazione dell'esperto potrà procedere al relativo annullamento se si rende conto che detta selezione è stata viziata da errori (nel caso di specie trattasi di errore materiale nell'attribuzione del punteggio).
Atteso che non si è in presenza di un procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 non si tratterà tecnicamente di un annullamento in autotutela; ad ogni modo resta fermo che se l'Amministrazione rileva vizi ed errori nella formazione della graduatoria rispetto alle previsioni contenute nel bando potrà procedere al relativo annullamento con provvedimento adeguatamente motivato (si dovrà quindi fare riferimento all'erroneo calcolo e valutazione dei punteggi).
Una volta annullata la procedura di selezione si dovrà conseguentemente risolvere il contratto con l'esperto erroneamente individuato richiamando nelle premesse dell'atto l'annullamento della procedura.
Si osserva che la scuola nel valutare le opportune azioni da compiere dovrà, a nostro avviso, ponderare l'utilità o meno di procedere all'annullamento; infatti, se l'esperto avesse già svolto quasi integralmente l'attività oggetto dell'incarico, e non vi sono stati reclami da parte degli esperti pretermessi, avrebbe poca utilità procedere all'annullamento.
Diverso è il caso se, pur essendo stato stipulato il contratto, l'attività deve essere ancora scolta; ovviamente, non si può escludere, che, a seguito dell'annullamento, l'esperto originariamente individuato possa aprire un contenzioso con l'istituzione scolastica.
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Sentenza 30/05/2016 n° 22786
Area: Giurisprudenza

Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del collaboratore scolastico che, tenuto in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro a prestare assistenza agli alunni con disabilità per le loro esigenze igieniche e più volte sollecitato dal dirigente scolastico all'espletamento di tali funzioni, abbia omesso di procedere al cambio dei pannolini di un minore disabile. La doverosità dell'intervento richiesto al personale ausiliario risiede nell'art. 47 del CCNL e nella tabella che si riferisce alle competenze dei collaboratori scolastici (tabella A), ove è previsto che i suddetti collaboratori sono tenuti a "prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse, nonchè nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47".
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#personale ata#reato#pannolino #alfiere #petruzziello #cnnl #iva #marcare #punibilità #condannata #indifferibilità #decadimento
Sentenza 05/04/2018 n° 478
Area: Giurisprudenza

Prima dell’istituzione dell’Albo di cui all'articolo 78 del Dlgs 50/2016, le stazioni appaltanti non avevano alcun obbligo di attingervi per procedere al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice come prescritto dall’art. 128, comma 1, lettera d, del D.lgs. n. 56/2017, che ha novellato l’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016. La brevità dei tempi impiegati per l’esame delle offerte non costituisce motivo di invalidità della procedura, quando derivi dall’adeguatezza della organizzazione dei lavori della commissione ovvero quando i progetti presentati risultino ictu oculi facilmente apprezzabili, tenuto anche conto della ripetitività delle valutazioni in relazione ai singoli parametri, come predeterminati nella lex specialis. L’operato della commissione di gara è caratterizzato dalla discrezionalità tecnica e si fonda su giudizi tecnici connotati da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare i quali non è sufficiente evidenziare la loro mera non condivisibilità, ma occorre piuttosto dimostrare la loro palese inattendibilità, ossia una manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. La formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica, può essere scelta discrezionalmente dalla Pubblica amministrazione sia nella definizione dei criteri sia nella individuazione delle formule matematiche da usare per l'attribuzione del punteggio e, in ogni caso la formula proporzionale inversa ha pari dignità logico - giuridica di quella diretta, pure per le offerte tecniche, ai fini della ripartizione dei punteggi, e non lede né la par condicio, né la trasparenza e il buon andamento dell'azione amministrativa.
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#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#offerta #gara #sez #punteggio #illogicità #formula #capitolato #appaltare #dlgs
Area: Modulistica

Il primo modulo che inseriamo in questa nuova esperienza di LexForSchool riguarda un tema molto sentito, vale a dire la regolamentazione delle procedure di conferimento degli incarichi agli esperti esterni e più in generale alle persone fisiche esterne all'Istituzione scolastica. Il regolamento, in particolare, disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile. Vi rientrano anche i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44.
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#esperto #incarico #rientrare #arricchimento #sperimentazione #modulo #pubblicità #programma #esperienza #conferire
Sentenza 23/01/2018 n° 468
Area: Giurisprudenza

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti di macro-organizzazione; hanno tale natura gli atti regolamentari e gli atti generali, che - in applicazione di norme primarie o secondarie - incidono sui diritti e sugli obblighi dei dipendenti e in generale sul loro status, anche rispetto a promozioni e trasferimenti. Per contro, sussiste la giurisdizione del giudice civile, in funzione di giudice del lavoro, se gli atti impugnati sono concretamente attuativi del CCNL in materia di mobilità e sono stati emanati sulla base dei punteggi conseguiti dai ricorrenti e delle graduatorie redatte secondo i criteri previsti dal medesimo contratto e dalle tabelle allegate. Se, pertanto, le censure proposte avverso gli atti impugnati concernono i criteri di formazione delle graduatorie previsti dal CCNL sulla mobilità, ossia i criteri generali per la mobilità del personale docente ed educativo, tale contratto non può essere sindacato dal giudice amministrativo atteso che, per l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001, i contratti collettivi di per sé riguardano i "rapporti individuali di lavoro" e non possono essere assimilati agli "atti di macro-organizzazione". (Nel caso di specie, erano stati oggetto di impugnazione l’O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 nonché il relativo Allegato 1, contenente la tabella riferita alla valutazione dell'anzianità di servizio oltre che, con ricorso recante motivi aggiunti, gli atti di approvazione delle relative graduatorie ed i conseguenziali provvedimenti di assegnazione a nuovo "ambito" di conclusione della procedura di mobilità. Il Consiglio di Stato ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto il giudice amministrativo, così come non può occuparsi del contenuto di un contratto collettivo incidente sui "rapporti individuali di lavoro", non può occuparsi dell'atto che - nel dare attuazione ad una previsione del contratto collettivo - similmente incide sui "rapporti individuali di lavoro”).
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#personale dipendente: trasferimento#questioni processuali: giurisdizione#usp #usr #mobilità #giurisdizione #atto #contratto #giudice #lavoro #graduatoria #criterio
Sentenza 12/06/2017 n° 816
Area: Giurisprudenza

Il principio di rotazione è strumentale al principio di concorrenza e va applicato nei limiti di quest’ultimo. Ne consegue che, quando alla manifestazione di interesse abbiano risposto solo due operatori, di cui uno era il gestore uscente, l’esclusione di quest’ultimo, in forza dell’invocato principio di rotazione, non avrebbe aumentato ma diminuito la concorrenza. Alle concessioni sono applicabili le norme previste per gli appalti “per quanto compatibili”. Ne deriva che i casi di obbligatorietà della verifica dell’anomalia dell’offerta di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 97, D.lgs. 50/2016, non sono applicabili alle concessioni ove non è dato ravvisare alcuna media aritmetica di ribassi percentuali (comma 2 dell’art. 97), né una combinazione di punteggi relativi alla qualità dell’offerta e al “prezzo” proposto dal concorrente il quale ultimo è altra cosa rispetto al canone di concessione. Il concedente ha la facoltà, e non già l’obbligo, di procedere alla verifica di anomalia sulle offerte che in base a specifici indizi appaiono anormalmente basse a norma del sesto comma dell’art. 97, D.lgs. 50/2016. (Fattispecie precedente le modifiche apportate al Codice dei contratti dal D.lgs n. 56/2017. Come noto, il nuovo testo del primo comma dell'art. 36 per le procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria impone la "rotazione degli inviti e degli affidamenti")
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#appalti e contratti pubblici: concessione di servizi#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#concedente #rialzo #bassa #ricavo #specialis #discapito #esplorazione #levare #montepulciano #rialzare
Sentenza 03/04/2018 n° 2034
Area: Giurisprudenza

La materia della mobilità del personale della scuola, pur essendo riservata dal legislatore alla contrattazione collettiva, è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo quando è impugnata l’ordinanza ministeriale che reca le modalità attuative del piano di mobilità dei dipendenti del comparto scolastico. Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie in materia di impiego alle dipendenze dell’Amministrazione e concernenti le procedure di mobilità (o di inserimento in graduatorie), occorre avere riguardo al criterio del petitum sostanziale dedotto in giudizio. Pertanto, nel caso in cui oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo e, solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo al soddisfacimento della pretesa del docente ad un determinato trasferimento, al mantenimento della sede o all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento della correlativa pretesa del ricorrente, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, risultando proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo autoritativo. Al contrario, nel caso in cui l’istanza rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente a un determinato trasferimento, al mantenimento di una determinata sede o all’inserimento nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che potrebbe precludere la sua pretesa, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Nel caso in esame, è stata impugnata l’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, che reca le modalità attuative del piano di mobilità dei dipendenti del comparto scolastico e tale ordinanza deve ritenersi un atto di macro-organizzazione, in quanto attiene alla organizzazione degli uffici, ha efficacia generale ed è applicabile all’intero territorio nazionale. In definitiva, contenendo essa la regola ordinatoria che disciplina in concreto la procedura di mobilità, la sua cognizione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2000, è devoluta al giudice amministrativo. L’ordinanza ministeriale, infatti, costituisce un atto organizzativo che fissa le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, con particolare riferimento alle modalità di dislocazione del personale docente sulle scuole della Penisola. La valenza non autonoma ma meramente attuativa delle disposizioni del contratto collettivo consente, pertanto, di ritenere il contenuto regolatorio dell’ordinanza ministeriale avente carattere autoritativo e macro-organizzatorio. Ciò in quanto la concreta regola da applicare discende dalla legge e non anche dal mero adattamento di scelte pattizie, frutto di autonome determinazioni consensuali, operate in sede di contrattazione. L’ordinanza, invero, attua anch’essa l’ordine di priorità ricavabile dalla legge e, costituendone applicazione, ne mutua il carattere autoritativo, configurandosi quale atto di macro-organizzazione a fronte del quale sussistono, in capo al privato, posizioni giuridico-soggettive di interesse legittimo. In altri termini, pur se in linea di principio sussiste la giurisdizione del giudice civile quando la controversia sulla mobilità riguardi una previsione di un contratto collettivo poi recepito nel decreto ministeriale previsto dalla norma primaria, tale regola non si applica quando in sede di contrattazione collettiva (e, conseguentemente, nell’atto conclusivo del procedimento) si riproduca una disposizione di legge.
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#personale dipendente: trasferimento#questioni processuali: giurisdizione#mobilità #giurisdizione #giudice #ufficio #ordinanza #contrattazione #sede #pretesa #contratto #regola
Ordinanza 23/12/2017
Area: Giurisprudenza

Va inibita alla madre la diffusione sui social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali del figlio minore e alla vicenda giudiziaria inerente lo stesso e va ordinata alla medesima la cancellazione del materiale già pubblicato, al fine di evitare, a tutela del minore, il diffondersi di informazioni riguardanti lo stesso nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo. A garanzia dell’osservanza di tali obblighi, si dispone che, in caso di mancata ottemperanza della madre all’ordine impartito, la stessa corrisponda al minore e al tutore, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., la somma di denaro stabilita nel dispositivo per ogni violazione commessa. (La pronuncia in questione si inquadra in una situazione di grave conflittualità familiare, giunta fino alla sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, che ha portato il figlio sedicenne – tramite il tutore nominato – a richiedere al Giudice, da un lato, l’autorizzazione ad iscriversi ad un College americano per sfuggire al pesante clima creatosi intorno a sé e, dall’altro, la cessazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre. Costei, infatti, era solita pubblicare sui social network immagini e frasi riguardanti il figlio, il suo stato di salute e la vicenda giudiziaria della famiglia che, diffusesi inevitabilmente tra i coetanei, avevano generato un profondo stato di disagio nel figlio. In considerazione di ciò, il Tribunale, supportato delle relazioni dello psicoterapeuta e delle figure di riferimento affidatarie del minore, valorizzando la teoria del “grande minore,” riconosce in capo al sedicenne idonea capacità di autodeterminazione ed accoglie le sue richieste di iscrizione in una scuola americana e di far cessare i comportamenti lesivi della madre. Inoltre, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio, il Giudice, per assicurare reale efficacia al provvedimento assunto, pone a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi sanciti il pagamento di una somma di denaro che la madre dovrà corrispondere al minore e al tutore per ogni violazione commessa ed assegna, altresì, al tutore il potere di richiedere la deindicizzazione dai motori di ricerca e di diffidare terzi dalla diffusione di ogni dato relativo al minore.)
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#genitori: responsabilità genitoriale#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali#minore #tutore #madre #ragazzo #network #figlio #college #relazione #immagine #iscrizione
Sentenza 08/05/2018 n° 10948
Area: Giurisprudenza

Solo il MIUR è compente ad indire o annullare le "procedure di reclutamento" dei docenti, che sono procedure non individuali, ma di carattere collettivo. Per la realizzazione delle suddette procedure per l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato possono utilizzarsi le GAE (graduatorie ad esaurimento) oppure il pubblico concorso per titoli ed esami. Ne consegue che la dicitura "procedura di reclutamento" - contemplata nell'art. 25, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009 - che costituisce il presupposto del contratto di assunzione ed il cui annullamento è causa di risoluzione del contratto stesso, non può che essere riferita alla procedura complessiva di reclutamento indetta dal Ministero. Pertanto, l'Amministrazione periferica - provinciale o regionale - non ha alcuna competenza per modificare o annullare di propria iniziativa una procedura di reclutamento, sia pure con esclusivo riferimento all'ambito territoriale di rispettiva competenza o a parte di esso, in quanto ha comunque il modo di fare eventuali osservazioni sulla consistenza delle vacanze e/o delle quote di riserva prima della definizione della procedura stessa da parte del MIUR e, in ipotesi, potrebbe anche chiedere dopo la pubblicazione del decreto ministeriale una rettifica sul punto da parte del Ministero, ma certo non dopo aver proceduto alla regolare assunzione dei docenti. Pertanto, l' Amministrazione periferica non può, motu proprio, modificare la parte della procedura di reclutamento relativa alle quote di riserva per i docenti disabili per i quali con la definizione delle quote era sorto l'obbligo di assunzione. (Nel caso di specie la Cassazione ha riformato la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda proposta da una docente al fine di ottenere la reintegra nell'incarico di una docente di sostegno, conferitole in base a determina dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Provinciale seguita da contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il medesimo USP, che dopo alcuni mesi di esecuzione è stato successivamente annullato per effetto di d.d. dello stesso USP. La Corte ha osservato che il d.d. con cui è stato annullato il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla docente è privo di una qualsiasi base giuridica, stante che la procedura di reclutamento al termine della quale la ricorrente era stata assunta non è mai stata annullata, si è svolta regolarmente e non sono mai stati messi in discussione il punteggio spettante all'interessata all'interno della graduatoria di appartenenza ed il suo titolo di riservista invalida civile, nè la docente è stata mai stata esclusa dalla graduatoria stessa. Il caso deciso è particolare e sembra lasciare spazio comunque alla applicazione dell'art. 25, quinto comma, riferito al personale docente, e dell'art. 44, settimo comma, riferito al personale ATA, del CCNL 2007, peraltro ancora vigenti rispetto al CCNL 2018, nelle ipotesi in cui, invece, vi sia un evento che riguardi soggettivamente il singolo dipendente, influente sulla graduatoria, come ad es. l'accertamento del mancato possesso del titolo di studio o degli altri requisiti di accesso all'impiego).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente#reclutamento #quota #assunzione #procedura #riservista #contratto #docente #miur #professoressa #usp
Sentenza 08/08/2017 n° 9268
Area: Giurisprudenza

Nell’attribuzione dei punteggi, in sede concorsuale, va tenuto conto del servizio svolto negli anni di insegnamento prestati a tempo indeterminato presso un Istituto parificato. E’ pertanto illegittima la decisione dell’Ufficio Scolastico regionale di non valutare tale servizio di insegnamento svolto nella specifica classe di concorso. La disposizione normativa di riferimento in materia va individuata nell'articolo 1 comma 114 della legge n. 107/2015, con cui si prevede che "... il Ministero dell’Istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il l° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29Z come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i post che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami: sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; h) il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado ...". Sussiste dunque disparità di trattamento laddove l’amministrazione, valutando soltanto il servizio prestato dai “precari”, opera una discriminazione in danno dei docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole paritarie e non valorizza l’esperienza professionale acquisita. La normativa va pertanto interpretata interpretata in senso costituzionalmente orientato, nonché alla luce dell’art. 400, commi 1, 14 e 15 del D.Lgs. n. 297/1994 con cui si prevede la valutazione del servizio di insegnamento prestato, senza che sia escluso espressamente quello svolto a tempo indeterminato. La Corte Costituzionale del resto si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 110 della legge n. 107/2015 e del D.G. del MIUR del 26 febbraio 2016 che applica la suddetta norma escludendo dalla partecipazione alla procedura in questione i docenti già immessi nei ruoli della P.A., ritenendo la questione non manifestamente infondata (e in seguito, abrogando il comma 110 della legge 107/2015: è quindi venuta meno la disposizione in base era statuito che “ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”; con la sentenza citata quindi la Corte ha eliminato dall’ordinamento proprio la norma che limitava la partecipazione al concorso di coloro che sono già docenti di ruolo, n.d.r.). Coerentemente, nel caso in esame è possibile un’interpretazione delle norme, da parte dell’amministrazione, che consenta la valutazione della professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie, al fine di evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni delle norme sopra indicate in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), con l’ordine all’amministrazione di attribuire al ricorrente il corretto punteggio spettante.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#punteggio #prestare #tempo #servizio #titolo #concorso #articolo #comma #scuola #decreto
Sentenza 14/01/2009 n° 36
Area: Giurisprudenza

Nell'ambito della procedura di valutazione del punteggio per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie d'istituto, la previsione contenuta nel bando di cui al d.m. 21 luglio 2007, n. 53, all’allegato A (tabella di valutazione dei titoli), punto D, n. 3 (che considera , fra i titoli di servizio relativi a particolari attività d’insegnamento svolte presso svariate strutture, anche i corsi “presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati”, attribuendo “per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni” punti 0,50, “fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico”) e la successiva nota 19 dello stesso allegato A, (secondo cui “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività d’insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”) rendono legittima la vautazione, da parte dell'amministrazione scolastica, nella classe di concorso C500 (tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina) di un periodo di servizio annuale, superiore ai tre mesi, per attività didattiche (anche se eterogenee, spaziando, nel tempo, dagli elementi di anatomia alla tecnica alberghiera) prestate nell’ambito di progetti formativi per figure professionali, nei settori turistico, alberghiero e del benessere personale, di durata anche variabile, ma ricompresa tra gli otto ed i dieci mesi, per un numero di ore tra le 200 e le 600 (2005), con un impegno che non è mai sceso sotto la media delle sette ore settimanali.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#spaziare #giorni #fino #presso #impossibile #coordinato #cardare
Area: Modulistica

Autocertificazione e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese sono azioni frequenti nella scuola: come preannunciato vi proponiamo due atti che il dirigente scolastico potrebbe trovarsi a dovere porre in essere. Si tratta nel caso della “gestione” delle graduatorie di istituto in relazione al reclutamento del personale supplente: cosa fare quando il casellario giudiziale attesta la presenza di condanne penali non dichiarate? Il primo atto è costituito da un decreto di depennamento dalla graduatoria ed il secondo dal conseguente atto di risoluzione del contratto di lavoro. Attenzione ad usarli quando i presupposti ricorrono! In proposito, può essere utile la fruizione del video "Il controllo delle dichiarazioni sostitutive e le conseguenze delle false dichiarazioni in sede assuntiva” dell’avv. Capaldo, di prossima pubblicazione. Ecco quindi una bozza di decreto di risoluzione del contratto di lavoro.
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#preannunciare
Area: Modulistica

Come noto, il D.Lvo n. 56/2017 (cd decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici) ha modificato, semplificandola, la procedura di individuazione del contraente per i contratti di valore inferiore ai 40.000 euro: si ammette infatti l’”affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” (art. 36, secondo comma, lett. a). Il medesimo decreto ha poi, con riferimento al criterio di aggiudicazione, introdotto una deroga all’obbligatorio ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: per i servizi e le forniture di importo fino ai 40.000 euro può essere utilizzato il criterio del minor prezzo (art. 95, quarto comma, lett. c). Il combinato disposto di queste disposizioni semplifica le procedure di affidamento in questione, pur non essendo certamente vietato ricorrere a forme comparative di selezione. In ogni caso, dovrà applicarsi il “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti” (art. 36, primo comma).
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#affidamento #lettera #preventivo #letteratura #invito #contratto #comma #semplificare #assicurazione
Sentenza 27/05/2015 n° 10955
Area: Giurisprudenza

Il potere di controllo del datore di lavoro deve trovare un contemperamento nel diritto alla riservatezza del dipendente, ed anche l'esigenza, pur meritevole di tutela, del datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. L' esigenza di tutela della riservatezza del lavoratore sussiste anche con riferimento ai cosiddetti "controlli difensivi" ossia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro. Diversamente, ove il controllo sia diretto non già a verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, si è fuori dallo schema normativo della dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Sono, pertanto, ammissibili i controlli difensivi occulti in quanto diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive, rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti e, in ogni caso, secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale. Ne consegue che la creazione da parte del datore di lavoro di un falso profilo "facebook" attraverso il quale chattare con il lavoratore al fine di verificare l'uso da parte dello stesso del telefono cellulare durante l'orario di lavoro, esula dal campo di applicazione del suddetto art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, trattandosi di un'attività di controllo che non ha ad oggetto l'attività lavorativa ed il suo esatto adempimento ma l'eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente, idonei a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti. Nè può dirsi che la creazione del falso profilo facebook costituisca, di per sè, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento dell'illecito commesso dal lavoratore, non invasiva nè induttiva all'infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecitazione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito. (Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore sorpreso al telefono lontano dalla pressa cui era addetto, che era così rimasta incustodita per oltre dieci minuti e si era bloccata; inoltre era stata scoperta la sua detenzione in azienda di un dispositivo elettronico utile per conversazioni via internet ed in particolare, tramite la creazione di un falso profilo facebook da parte dell'azienda, era stato accertato che durante l'orario di lavoro il dipendente aveva fatto accesso al social network.).
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#privacy e trattamento dei dati personali#lavoratore #controllo #cass #lavoro #datore #profilo #dipendente #comportamento #perpetrazione
Sentenza 15/01/2018 n° 334
Area: Giurisprudenza

Il comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che negli istituti di istruzione il datore di lavoro (dirigente scolastico), che non abbia optato per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designa l'RSPP individuandolo tra le due seguenti categorie: a) personale interno all'unità scolastica, in possesso dei requisiti specifici di cui al medesimo articolo 32, che si dichiari disponibile; b) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei medesimi requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. Solo in assenza del predetto personale, il comma 9 dell’art. 32 consente che gruppi di istituti possano avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. Pertanto, il suddetto comma 8 disegna una posizione di favore per gli incaricati interni alla sicurezza, con la conseguenza che, nella selezione dell'RSPP, il personale interno ad altra unità scolastica, ha titolo di precedenza nell'assegnazione dell' incarico rispetto ad un esperto esterno all'Amministrazione
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Sentenza 19/09/2016 n° 18302
Area: Giurisprudenza

E’ fatto divieto al datore di lavoro, anche di natura pubblica, di utilizzare “impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori (L. 20.5.1970, n. 300). Tali impianti, infatti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”. In materia, si deve operare un contemperamento tra i diritti del datore di lavoro, in particolare, alla libera iniziativa economica e alla protezione dei beni aziendali, e la tutela dei diritti dei lavoratori, in primo luogo alla riservatezza. Questo bilanciamento è previsto proprio dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori il quale è rivolto ad assicurare al lavoratore che il controllo a distanza, anche solo potenziale, della sua attività lavorativa sia protetto da garanzie, qualunque sia la finalità per la quale il datore di lavoro predispone i controlli. Per tale ragione, quando l’attività di vigilanza a distanza, attivata dal datore di lavoro per qualsiasi finalità, permetta anche la mera “possibilità di controllo dell’attività lavorativa” fornita dal prestatore di lavoro, l’attività non è consentita se non a seguito del positivo esperimento delle procedure di garanzia di cui all’art. 4 dello Statuto. Pertanto, anche i controlli c.d difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando comportino la possibilità del controllo a distanza della prestazione lavorativa dei dipendenti, sono soggetti alla disciplina dell’art. 4, e risultano pertanto illegittimi ove non concordati con le rappresentanze sindacali o autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro. In sostanza, l’esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. Nella fattispecie concreta esaminata, un istituto pubblico aveva predisposto un servizio di navigazione in Internet il quale, non si limitava a rifiutare la connessione dei lavoratori ai siti Web non inerenti l’attività lavorativa dell’Istituto, ma memorizzava ogni accesso e anche ogni tentativo di accesso, generando la possibilità di ricostruire la navigazione di ogni singolo lavoratore e conservando tali dati nel sistema per mesi. Parimenti è stato ritenuto illegittimo il sistema di conservazione sul server aziendale dei messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti dai dipendenti dell’Istituto, così come il controllo del traffico telefonico mediante il sistema VoIP poiché entrambi prevedevano la prolungata conservazione dei dati. Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, è vietato al datore di lavoro “di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore”; acquisire e conservare dati che contengono, o possono contenere, simili informazioni comporta già l’integrazione della condotta vietata, poiché si risolve in un’indagine non consentita sulle opinioni e condotte del lavoratore, e ciò anche se i dati non vengono successivamente utilizzati. Pertanto, non è necessario sottoporre i dati raccolti ad alcun particolare trattamento per incorrere nell’illecito, poiché la mera acquisizione e conservazione della disponibilità di essi comporta la violazione della prescrizione legislativa.
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Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Area: Normativa

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;
Visto l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ove si dispone che lo stesso si realizzi mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso;
Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti scolastici;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-ter riguardante il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2-ter riguardante la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'articolo 6 concernente il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 92, concernenti interventi di selezione, conferma e immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo restando quello previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 prevede che, in sede di prima applicazione, il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una quota dei posti ai soggetti «già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva [...] contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»
Dato atto che il citato articolo 1, commi da 87 a 92, della legge n. 107 del 2015 prevede che i soggetti già vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie, ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, nonché i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano destinatari di un corso intensivo di formazione e successiva prova finale volta all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;
Dato atto che il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si è svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo;
Dato atto che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 e che l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, comma 1-ter, qualificano il corso-concorso quale nazionale;
Ritenuto che la circostanza che il corso-concorso sia nazionale comporta la necessità che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali;
Considerata l'interpretazione della clausola 4 della citata direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;
Ritenuto pertanto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 217, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;
Dato atto che la materia disciplinata dal presente regolamento non rientra tra quelle per le quali è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999;
Ritenuto comunque opportuno acquisire detto parere, al fine di avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 13 luglio 2016;
Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate;
Considerata non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 4, comma 7, relativamente all'aumento della percentuale del numero di candidati ammissibili al corso di formazione rispetto ai posti determinati, in quanto vincolata dal limite posto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Considerata altresì non accoglibile la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di modifica dell'articolo 8, comma 2, riferita all'aumento della percentuale del numero dei candidati ammissibili alla prova scritta sulla base delle risultanze delle prove preselettive, in ragione dell'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale;
Ritenuto di poter aderire alla proposta di modifica dell'articolo 12, comma 3, tesa a riconoscere, nell'ambito della prova orale di cui all'articolo 11, comma 1, un maggior punteggio massimo attribuibile dalla Commissione nell'accertamento della conoscenza dell'informatica, incrementando il punteggio massimo riconoscibile da 4 a 6 punti;
Ritenuto di confermare tra le cause ostative all'incarico di Presidente e componente della Commissione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), l'aver ricoperto la carica di rappresentante sindacale unitario, attesa la disposizione di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Ritenuto di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali più strettamente riconducibili alla funzione docente;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;
Considerate le osservazioni formulate dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di poter accogliere le proposte indicate nella su richiamata nota, relative agli articoli 6, 17 e 18;
Ritenuto che la deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi per titoli ed esami in relazione all'articolo 12, possa ritenersi superata sulla base del parere n. 3183/2015 reso dal Consiglio di Stato su analoga disposizione, in quanto nella valutazione dei titoli culturali nonché di quelli di servizio e professionali, non è riservato all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità, come si evince dalla Tabella di valutazione dei titoli, nella cui nuova formulazione è stata eliminata la valutazione di libri ed articoli, unica caratterizzata da profili di discrezionalità;
Ritenuta di conseguenza superata anche l'osservazione formulata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in merito all'articolo 5 in quanto i titoli utili da presentare, i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire sono analiticamente enunciati nella Tabella di valutazione dei titoli;
Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con note prot. 3273 del 14 dicembre 2016 e prot. 95968 del 14 dicembre 2016, acquisite su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di poter accogliere le osservazioni indicate nella su richiamata nota relative agli articoli 1, 15, 18, 21 e 24;
Ritenuto altresì di accogliere le osservazioni relative all'articolo 8, specificando al comma 7 che anche la valutazione della prova preselettiva avviene mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e inserendo all'articolo 13 l'ulteriore comma 4;
Ritenuto invece, in relazione all'articolo 4, comma 2, di non dover richiamare l'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in conformità all'osservazione del Consiglio di Stato di cui al punto 4.4 del parere n. 1684 reso nell'adunanza del 22 giugno 2017, trattandosi di disposizioni riferite a bienni scolastici ormai decorsi ma delle quali verrà garantita comunque l'applicazione, ai fini dell'individuazione dei posti da mettere a bando, sino a che non sarà adottato il decreto interministeriale MIUR-MEF, previo concerto in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 19, comma 5-ter, del medesimo decreto-legge;
Ritenuto altresì di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri;
Acquisito il nuovo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017;
Ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 8, comma 6, per ragioni organizzative, in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneità della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l'espletamento della prova medesima;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilità di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera, in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, ritenendo il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell'informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento;
Ritenuta accolta la richiesta di adozione di linee guida nazionali con l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 17, comma 8;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 17, comma 5, con riferimento all'esclusione della possibilità che il tirocinio possa essere effettuato in scuole affidate in reggenza al dirigente scolastico tutor, in quanto l'attività di reggenza del Dirigente scolastico assicura il necessario affiancamento e osservazione delle attività svolte dal tirocinante;
Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 17, comma 9 con riferimento alla richiesta di limitare la selezione da parte delle Università, individuate per la realizzazione del corso di formazione, di dirigenti scolastici e dell'amministrazione scolastica per l'espletamento della formazione di tipo pratico o laboratoriale, apparendo ciò possibilmente lesivo dell'autonomia didattico-organizzativa delle Università medesime, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo;
Ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica della tabella di valutazione dei titoli, formulate con il secondo parere, in quanto si ritiene opportuno valorizzare adeguatamente il titolo di dottore di ricerca e le attività di ricerca svolte;
Sentite le organizzazioni sindacali il 23 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 1684/2017 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8626 del 1° agosto 2017;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Parte I
Disposizioni comuni
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento.
e) «Testo Unico», il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
f) «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
g) «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
h) «CEF», il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo;
i) «Commissione del concorso», la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
l) «Sotto-commissione del concorso», ciascuna delle Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
m) «Commissione del corso», ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
n) «Direttore generale», il Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;
o) «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
p) «Semiesonero», esenzione al cinquanta percento dai normali obblighi di servizio, ferma restando la validità a tutti gli effetti della quota di servizio non prestato come servizio di istituto nella scuola.
Art. 3. Articolazione in fasi del corso-concorso
1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi:
a) eventuale prova pre-selettiva;
b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio;
Art. 4. Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione
Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in più. L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore.
Parte II
Concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale
Art. 5. Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale
1. Il Bando specifica:
a) i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 6;
b) i termini, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 7;
c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nonché dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
d) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12;
e) le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell'articolo 17;
f) le modalità di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;
g) le modalità di informazione e di comunicazione ai candidati;
h) i documenti richiesti per l'assunzione.
Art. 6. Requisiti di ammissione
Al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Art. 7. Istanza di partecipazione al concorso
I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza è comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 3 e dell'articolo 11, comma 2.
Art. 8. Prova preselettiva
Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 è restituito al termine della stessa. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito internet del Ministero.
Art. 9. Prove di esame
Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.
Art. 10. Prova scritta
1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.
2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:
a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.
3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo.
Art. 11. Prova orale
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. La prova orale verifica altresì la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonché la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. La prova orale è superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo.
Art. 12. Valutazione delle prove e dei titoli
Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. I candidati che superano le prove scritta ed orale sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 13. Predisposizione delle prove
1. Con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione:
a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;
b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta;
c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.
2. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 è nominato per ogni tornata concorsuale ed è composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua.
3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.
4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
Art. 14. Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale
All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 15. Commissione del concorso
La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale è nominata con decreto del direttore generale. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. La commissione è integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione è aggregato un ulteriore componente esperto in informatica. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest'ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilità. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 16. Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:
a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;
c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
Parte III
Corso di formazione dirigenziale e tirocinio
Art. 17. Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio
1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo è finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.
2. Il corso di formazione dirigenziale può essere organizzato a livello regionale e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza.
3. Il corso di formazione dirigenziale, che è parte integrante della procedura concorsuale ed è svolto presso le Università, si compone di quattro moduli formativi che vertono sulle seguenti materie:
MODULO FORMATIVO A) Gestione unitaria delle istituzioni scolastiche: l'autonomia scolastica. Organizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all'inclusione scolastica e alla progettazione. Innovazione digitale e metodologica. Alternanza scuola-lavoro: attori e progetti. Reti tra scuole e rapporto con il territorio.
MODULO FORMATIVO B) Organizzazione del lavoro, gestione e valorizzazione del personale scolastico, con particolare attenzione alla formazione in servizio. La programmazione e la gestione dell'organico dell'autonomia. Leadership per l'apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle tematiche relative all'inclusione scolastica e all'orientamento. Management e relazione con gli stakeholders esterni ed interni. La rendicontazione sociale al servizio dell'autonomia scolastica e dei processi di valutazione.
MODULO FORMATIVO C) La responsabilità civile, penale ed erariale del dirigente scolastico. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale dell'offerta formativa. Gestione contenzioso scolastico e procedimenti disciplinari. Diritto di accesso e trasparenza. Sicurezza sui luoghi di lavoro. La disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni scolastiche. Relazioni sindacali.
MODULO FORMATIVO D) Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche. Progettazione e rendicontazione di attività finanziate con fondi nazionali ed europei.
4. Sono ammessi al tirocinio tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La relativa certificazione è rilasciata dall'Università presso la quale si svolge il corso di formazione.
5. Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso istituzioni scolastiche che abbiano presentato candidature e appositamente individuate dagli USR prima dell'inizio del corso di formazione e tirocinio. Il tirocinio deve essere svolto in scuole dimensionate ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-ter del decreto-legge n. 98/2011, e le funzioni di tutor vanno affidate al dirigente titolare. Il tirocinio può anche essere effettuato nelle scuole affidate in reggenza al dirigente tutor.
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno effettuato il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i tre quarti dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. La prova scritta consiste in un elaborato di carattere teorico-pratico, sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal comma 3 ed è valutata in centesimi dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano la prova coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi.
7. Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno superato la prova di cui al comma 6. I candidati presentano alla commissione di cui all'articolo 18 una relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all'articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all'articolo 19.
8. Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo.
9. Allo scopo di assicurare l'unitarietà del progetto formativo, anche nel caso di coinvolgimento di più Università, individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa, le Università si avvalgono, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attività formative, ivi comprese quelle volte all'esame di casi pratici, sia attraverso l'esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing, di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell'amministrazione scolastica, dirigenti scolastici individuati d'intesa con gli Uffici scolastici regionali ed esperti esterni.
10. Le Università, dandone tempestiva informazione agli interessati, individuano le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attività formative. Con decreto del direttore generale sono stabilite le modalità di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.
11. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Art. 18. Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio
La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 15, è nominata dal direttore generale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo 15, comma 10, ed è costituita da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. I restanti due componenti sono designati fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del corso, in tutti i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell'articolo 15. La composizione della commissione iniziale può essere integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi precedenti. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 19. Graduatoria generale di merito
La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso è nazionale ed è formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all'articolo 17, commi 6 e 7. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del direttore generale ed è pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria generale di merito ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva.
Art. 20. Vincitori
Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 21. Riammissione al corso successivo
I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale o del tirocinio per maternità o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale e tirocinio di cui all'articolo 17 relativo alla procedura immediatamente successiva.
Parte IV
Disposizioni finali
Art. 22. Disposizioni finanziarie
Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei corsi-concorsi a posti da dirigente scolastico, ivi comprese quelle successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del presente decreto, nonché dell'articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della numerosità dei posti.
Art. 23. Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, del decreto-legge, contestualmente al corso-concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il corso-concorso è bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo della dirigenza scolastica. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il corso-concorso prevede lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena ed è integrato con contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, ove hanno luogo le attività di tirocinio. Il numero di posti messi a concorso è stabilito, ed accantonato, col Bando ai sensi dell'articolo 4. Il bando del corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli nonché la sede di svolgimento delle prove di ammissione. Parte della prova scritta e delle prove orali è svolta in lingua slovena. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento. Nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
Art. 24. Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano
Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Art. 25. Disposizioni transitorie
Ai posti determinati ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge, nonché per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della legge. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale è riservata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge. La quota di riserva di cui al comma 2 è determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4. La riserva opera ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1.
Art. 26. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è finalizzato alla copertura dei posti a decorrere dall'anno scolastico successivo.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Sentenza 18/01/2018 n° 4
Area: Giurisprudenza

Il regime pubblicistico di esclusività con la P.A. ed il conseguente regime autorizzatorio dell’art.53, co.7 segg. d. lgs. n. 165 del 2001 (o ex art.508, d.lgs. n.297/1994 per i docenti non universitari) opera anche per il personale in part-time. La normativa prevede tuttavia una eccezione: difatti, per il personale in part-time c.d. ridotto (con prestazione non superiore al 50% della prestazione lavoristica a tempo pieno), in base all’art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit. ed all’art.1, co.56, l.23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui all'art.53, co.7 segg. d. lgs. cit., nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano. Pertanto, i limiti normativi all’espletamento di incarichi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. L’inosservanza della previa doverosa autorizzazione comporta dunque sanzioni disciplinari oltre alla sanzione pecuniaria per tutti i dipendenti, compresi quelli in part-time, ma non per quelli in part-time c.d. ridotto, che possono invece liberamente svolgere attività libero-professionale purché, ovviamente, non in conflitto di interesse con la P.A.-datore ex l. n.190 del 2012 ed ex art.7, d.P.R. n.62 del 2013; norma, quest’ultima, di portata assolutamente generale anche per dipendenti in part-time c.d. ridotto, sottoposti però non ad una autorizzazione previa per lo svolgimento dell’incarico esterno, ma solo ad un successivo obbligo di astensione ove trattassero “pratiche” per la P.A. in conflitto di interesse con il pregresso già espletato libero incarico professionale. Ciò premesso, stante la peculiarità del regime del personale docente a tempo determinato delle Istituzioni scolastiche autonome, un docente che non goda di contratto di lavoro a tempo indeterminato non può sapere ex ante il numero di ore (talvolta rinnovate in corso d’opera) che potrà svolgere per ciascuna delle varie Istituzioni scolastiche per le quali lavorerà, essendo evenienza frutto di molte variabili (posizione nelle graduatorie, tasso di assenze del personale docente , scoperture di organico etc.). Difatti, in capo al docente a tempo determinato, non vi è alcuna aprioristica certezza, come invece per un docente a tempo indeterminato, circa le ore che gli potrebbero essere assegnate da ciascun Istituto scolastico. ( La Corte dei Conti ha assolto un docente cui la Procura aveva richiesto la condanna al pagamento delle somme percepite per aver esercitato, in costanza di rapporti di lavoro a t.d., attività extralavorativa di consulenza aziendale svolta senza la prescritta autorizzazione, e quindi in asserita violazione dell’art.53, co.7, d.lgs. n.165/2001 e dell’art.508, co.10-15, d.lgs. 297/1994) La Corte ha escluso la sussistenza della colpa grave nella condotta del docente che non poteva essere onerato di presentare presso ogni Istituto scolastico una richiesta di autorizzazione “al buio” ed eventuale, qualora le espletabili ore di insegnamento superassero, per ogni Istituto,il tetto delle 9 ore settimanali. Conferma ulteriore della assenza di colpa grave, ad avviso della Corte, si trae sia dallo svolgimento delle attività da parte del docente prevalentemente in periodo estivo, in cui l’incarico didattico part-time non operava, che dal fatto che il docente medesimo ha correttamente inserito in dichiarazione dei redditi gli introiti extralavorativi, senza intento alcuno di occultamento, nella verosimile consapevolezza di svolgere attività non intralciante l’insegnamento part-time).
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#incarico #docente #attività #autorizzazione #parttime #tempo #svolgere #procura #dlgs
Sentenza 26/05/2017 n° 519
Area: Giurisprudenza

La difformità dell’offerta rispetto alla lex specialis di gara comporta l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 quando si tratti di irregolarità attinente ad un elemento essenziale dell’offerta, tra cui rientra l’arco temporale di inizio della esecuzione della prestazione contrattuale. L’irregolarità di un elemento essenziale dell’offerta non è mai sanabile attraverso il cd. soccorso istruttorio ponendosi inesorabilmente in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta, teso a garantire da un lato la par condicio fra i concorrenti, e dall’altro l’affidabilità del contraente ed attinente non ad ogni aspetto dell’offerta, bensì a profili economici e tecnici essenziali della medesima.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#pef #cauzione #quindici #intuire #avanzata #spalmare #grossolanità #moltiplicazione
Sentenza 14/07/2017 n° 912
Area: Giurisprudenza

Laddove la Stazione appaltante decida di vincolarsi nella lex specialis alla disciplina relativa al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa - che impone la valutazione anche degli aspetti attinenti all’offerta tecnica - il provvedimento di aggiudicazione è illegittimo in mancanza della valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta da parte della commissione di gara. (Nella specie è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di aggiudicazione dell’affidamento della concessione del servizio bar da parte di un Istituto scolastico emesso in mancanza della valutazione qualitativa dei prodotti offerti in una gara improntata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
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#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#bandita #regolarizzare #produttore #snaturare #sorteggio #incompletezza
Sentenza 24/11/2016 n° 11777
Area: Giurisprudenza

Sussiste interesse all'accesso di chi ha partecipato ad una procedura selettiva limitatamente a quanto concerne gli atti della commissione giudicatrice della procedura. Quanto ai restanti atti diversi da quelli della procedura e riguardanti un vasto ambito di attività amministrativa, la domanda di accesso è inammissibile, in quanto preordinata a un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, vietato dall'art. 24, comma 3, della L. n. 241 del 1990. L'accesso agli atti amministrativi non può tradursi in un onere di ricerca e di elaborazione da parte dell'Amministrazione, che contrasterebbe con l'esigenza di non pregiudicare, attraverso l'esercizio del relativo diritto, il buon andamento dell'Amministrazione, riversando sulla stessa l'onere di reperire documentazione inerente un determinato segmento di attività. Costituisce invero, in materia di diritto di accesso, principio fondamentale quello per cui l'accesso non può ridondare in attività di ricerca ed elaborazione dati, sicché la richiesta di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, ovvero riferita ad una pluralità di atti della cui ricerca deve farsi carico l'Amministrazione, seppur sulla base di criteri indicati dal richiedente (da ultimo, Tar Lazio, Roma, II, 10 settembre 2015, n. 11180).
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#accesso agli atti amministrativi#atto e documento amministrativo#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dsg #pcm #autocertificare #silenziodiniego #preannunziare #sbarramento
n° 20
Area: Normativa

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
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#verifica #consiglio #preporre #presidenza #giustizia #polizia #difesa #operazione
n° 9
Area: Normativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.
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#istituto
n° 47
Area: Normativa

Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.
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#contrattazione collettiva#trattativa #sabato #riaprire #attendibilità #inefficacia
n° 21
Area: Normativa

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
[2. (1)]
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145 a decorrere dal 8 agosto 2002
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#trasparenza amministrativa#valutazione del personale#ottimizzazione #ottanta #decurtare
n° 42
Area: Normativa

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
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#contrattazione collettiva#trattativa #prorogabilità
n° 72
Area: Normativa

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'art. 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo D.P.R. n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da 2 a 15,da 17 a 21, 22 a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254:
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'art. 55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'art. 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
KEYWORDS
#quadriennio #fruizione #aspettativa #carriera #impiegato
n° 66
Area: Normativa

[1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. (1)]
(1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 31, comma 9, L. 4 novembre 2010, n. 183 a decorrere dal 24 novembre 2010.
KEYWORDS
#aggiungere #collegio
n° 49
Area: Normativa

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
KEYWORDS
#contrattazione collettiva#sottoscritto #divergenza #vigenza
n° 24
Area: Normativa

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti (104).
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
[9. (1) ]
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1-ter, comma 1, lett. b), D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186.
KEYWORDS
#perequazione #incentivazione #confluire #determinatisi #graduazione #riequilibrio #remunerare #assorbire #ottimizzazione #supplenza
n° 69
Area: Normativa

1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli art. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'art. 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'art. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'art. 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'art. 46, comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini od albi professionali. Il personale di cui all'art. 6 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
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16/11/2016 n° 1190
Area: Prassi, Circolari, Note

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), con le presenti linee guida vengono definiti i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di
comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Con successivo Regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo.
Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice.
Premessa
1. Ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della
commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato
l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.
2. L’Albo è composto da:
a) una sezione ordinaria contenente l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3;
b) una sezione speciale, prevista dall’art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.
3. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’art. 55 del Codice dei contratti pubblici, le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un
punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.
4. Nel caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca e sviluppo, in considerazione della specificità dei profili, la stazione appaltante, quando ritiene che ricorrano le ragioni di cui all’art. 77, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, invia entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta dell’elenco di candidati, una richiesta motivata all’Autorità per la selezione di componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante. Nella richiesta, la stazione appaltante deve indicare i motivi per cui ritiene che non si possa far ricorso a esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni dell’Albo.
L’Autorità, può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l’Autorità non concordi su tutti o parte dei profili proposti procede con i criteri ordinari di estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare nella richiesta.
5. L’elenco degli esperti iscritti all’Albo è pubblicato sul sito dell’Autorità. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l’Albo.
1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici
1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. La stazione appaltante deve indicare:
1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5;
2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere iscritti nelle sottosezioni che individuano le professionalità possedute. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la alutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
1) contratti misti di appalto;
2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.
3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici. Con l’eccezione degli affidamenti di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo di cui all’art. 77, c. 3, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, può essere effettuata solo quando nell’Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all’art. 77, comma 7 del Codice dei contratti pubblici) e della rotazione delle nomine (di cui all’art. 77, comma 3 del Codice dei contratti pubblici). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli
interni iscritti all’albo, nei limiti delle disponibilità in organico.
4) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Inoltre, per quanto riguarda i componenti esterni, l’art. 77 stabilisce che:
a) l’Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante;
b) la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati;
c) i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell’accettazione dell’incarico, in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.
Ferma restando la libertà della stazione appaltante di scegliere il momento d’invio della richiesta all’Autorità della lista di candidati, purché successiva al momento di presentazione delle offerte, è opportuno che questa avvenga in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte tecniche, almeno 15 giorni prima. Contestualmente all’invio della richiesta, la stazione appaltante rende nota la data e le modalità del sorteggio. Procedure analoghe devono essere seguite dalla stazione appaltante per la nomina dei componenti interni;
5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. Il Codice dei contratti pubblici prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;
6) criteri per la scelta del Presidente. Tra i criteri possono essere previsti quello della competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio;
7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche o riservate, previste per la commissione e i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni;
8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
1.2 L’Autorità con ulteriori Linee Guida disciplina:
a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;
b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo;
c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati;
d) le comunicazioni che devono intercorrere tra l’Autorità, stazioni appaltanti e i commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo;
e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.
1.3 Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti. A tal fine esse dovranno indicare sul profilo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all’esercizio di altre funzioni, in cui svolgerà il sorteggio.
1.4 Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui riceve l’elenco dei candidati, comunica a questi ultimi l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l’accettazione dell’incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l’esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico, nonché, nel caso dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, attivare le procedure per la richiesta dell’autorizzazione di cui al punto 3.7. In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell’autorizzazione, il candidato ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.
1.5 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo,
sostenuto dall’amministrazione, per la procedura di nomina. La stazione appaltante dà comunicazione all’Autorità dell’avvenuta pubblicazione entro 3 giorni dalla stessa.
1.6 Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti assicurano gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non
determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.
1.7 Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all’Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.
1.8 In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti proposti dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richiede all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati.
2. Comprovata esperienza e professionalità
Sezione ordinaria
2.1 La sezione ordinaria dell’Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’elenco delle sottosezioni è contenuto nell’Allegato. L’Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell’Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:
a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell’Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d) regolarità degli obblighi previdenziali;
e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
f) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
2.4 I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge
14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da
almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di
abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo
svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo
precedente;
b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge
14 gennaio 2013, n. 4;
c) in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) regolarità degli obblighi previdenziali;
f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica
pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
d) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L’assenza di un’idonea copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria amministrazione;
e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto
funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4 o 2.5. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto
funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l’iscrizione.
2.7 Il personale in quiescenza può essere iscritto all’Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 o 2.6, secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come
modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.
2.8 In caso di passaggio tra le categorie di cui al punto 2.2, l’esperto per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti può cumulare i requisiti posseduti.
2.9 Sono considerati di particolare complessità, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:
a) procedure di project financing;
b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)
e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;
f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;
g) forniture di dispositivi medici.
Sezione speciale
2.10 Possono iscriversi nella Sezione speciale dell’Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, nonché gli esperti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni.
2.11 Possono essere, altresì, iscritti alla Sezione speciale i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici, i primari ospedalieri e le posizioni assimilate.
2.12 Per essere iscritti alla Sezione speciale i soggetti di cui ai punti 2.10 e 2.11 devono essere in possesso dei medesimi requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.
2.13 La Sezione speciale si articola nelle medesime sottosezioni di cui al punto 2.1.
3. Requisiti di moralità e compatibilità
Condizioni di iscrizione
3.1 Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:
a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all’Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
La riabilitazione
3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1
3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.
La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione
3.6 Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:
a) le cause di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.
3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull’insussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle presenti Linee guida e di impedimento all’incarico, anche
l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.
4. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo
L’iscrizione all’Albo
4.1 I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all’Albo, secondo le modalità e i tempi previsti dall’Autorità nel proprio regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avviene compilando formulari predisposti dall’Autorità.
4.2 I candidati fanno domanda di iscrizione accedendo direttamente al sito dell’ANAC, all’indirizzo comunicato con successivo atto, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi e caricando la documentazione richiesta, inclusa copia di un documento di riconoscimento.
Alla domanda deve essere allegato un indirizzo PEC per le successive comunicazioni.
4.3 I candidati possono, in alternativa alla documentazione a comprova dei requisiti di esperienza e professionalità, presentare al momento della registrazione una certificazione del proprio stato rilasciata, su domanda, dall’ordine, collegio, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti di cui al punto 2. Tale certificazione rileva ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
4.4 L’iscrizione all’Albo sarà possibile nelle date indicate dall’Autorità, con apposita comunicazione. A cadenze prestabilite sarà possibile procedere con nuove iscrizioni.
4.5 Fino alla piena interazione dell’Albo con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, la verifica dei requisiti dei commissari estratti è effettuata con le modalità di cui all’art. 216, comma 12 del Codice dei contratti pubblici. Successivamente alla piena interazione le stazioni appaltanti verificano i requisiti di cui all’art. 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, mentre l’Autorità verifica gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 3.1.
L’aggiornamento dell’Albo
4.6 L’Autorità procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l’iscrizione, anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
4.7 Periodicamente sono inviate richieste agli esperti presenti nell’elenco per verificare il permanere dei requisiti d’iscrizione. Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30 giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un modello
predisposto dall’Autorità, del permanere dei requisiti.
4.8 Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un’immediata segnalazione al fine dell’aggiornamento dell’Albo. Ciò per permettere al sistema di funzionare; si ricorda, ad esempio, che le comunicazioni con gli esperti avvengono esclusivamente via PEC.
4.9 La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo 3, incidendo su un elemento fondamentale per svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata all’Autorità da parte del soggetto interessato e/o della stazione appaltante in sede di verifica del permanere dei requisiti del commissario. Le stazioni appaltanti devono comunicare, ai sensi degli artt. 216, comma 12 e 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati; le stazioni appaltanti segnalano, altresì, i casi in cui i commissari di gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno concorso all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa.
4.10 Determinano, altresì, il venir meno dei requisiti di moralità comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara, segnalate all’Autorità dalla stazione appaltante, nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell’attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara.
4.11 A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall’Autorità che incidono sulla moralità dell’esperto, l’Autorità può procedere alla cancellazione dello stesso dall’Albo. A tal fine provvede all’invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l’invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell’Albo è sospesa l’attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara.
4.12L’esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l’impossibilità di iscrizione all’Albo), richiedere all’Autorità di rivedere i motivi di esclusione dall’Albo.
Sanzioni
4.13 La mancata dichiarazione dell’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui ai punti 3.6 e 3.7, determina l’impossibilità di procedere alla nomina dell’esperto nella commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante. La reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la cancellazione dell’esperto dall’Albo da parte dell’Autorità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all’Albo.
4.14Al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall’Albo quell’esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dall’incompatibilità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può ripresentare una nuova domanda di iscrizione all’Albo.
4.15 Il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nelle presenti linee guida, nel regolamento di attuazione delle stesse o a seguito di specifiche richieste da parte dell’ANAC di informazioni comporta, le conseguenze di cui all’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.
4.16 Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità ai fini dell’iscrizione all’Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui al punto 3.6, oltre alla sanzione di cui all’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, nei casi di particolare gravità possono essere cancellati dall’Albo.
5. Periodo transitorio
5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno emanato entro tre mesi dalla pubblicazione del DM di cui al comma 10 dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici.
5.2 Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
Approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 10 gennaio 2018 con Deliberazione n. 4
Il Presidente Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 gennaio 2018
Il Segretario, Maria Esposito
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: controlli#appaltare #stazione #albo #commissario #gara #iscrizione #sottosezione #commissione #contratto #esperto
n° 35
Area: Normativa

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; (1)
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. (1)
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando. (2)
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. (2)
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. (2)
5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125. (3)
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. (3)
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
(1) Lettera inserita dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.
(2) Comma così modificato dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.
(3) Comma inserito dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#formez #chiamata #decedere #bandito #preselezione #terrorismo #avviamento #dottore #decentramento #vincitore
n° 17
Area: Normativa

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi. (1)
(1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si veda il D.M. 12 luglio 2007.
KEYWORDS
#astensione #lavoro #lavoratrice #gravidanza #comma #divieto #articolo #direzione #disporre #asl
20/12/2017 n° 6
Area: Prassi, Circolari, Note

Il presente documento è stato elaborato dall'ANAC nella sua qualità di soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa con il compito, tra l'altro, di riferire al Parlamento sull'efficacia delle norme vigenti in materia (art. 1, comma 2, lett. f) e g) l.n. 190/2012). Esso, pertanto, opera una ricognizione sul tema dell'accesso civico e degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle PA, affrontando le criticità ed i dubbi emersi nella normativa di riferimento, tentando di darne una lettura coerente con il sistema, ma anche sollecitando, in diversi punti, un intervento chiarificatore del legislatore. L’Autorità ha, dunque, tentato di offrire agli operatori maggiori coordinate per orientarsi nella normativa sulla trasparenza delle PA e sull’accesso civico (d.lgs. 33/2013) tentando di chiarire “chi deve pubblicare cosa e come”.
*****
Premessa
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - tenuto conto che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», all’art. 1, co. 2, lett. f), individua l’ANAC quale soggetto preposto alla vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa e all’art. 1, co. 2, lett. g), prevede, tra l’altro, il compito di riferire al Parlamento sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia - intende formulare delle osservazioni in merito ad alcune disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ad integrazione di quelle già espresse negli atti di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016, nell’ Atto di segnalazione al Governo e Parlamento di cui alla Delibera n. 1388 del 14 dicembre 2016 e nella determinazione n. 241 dell’ 8 marzo 2017.
Benché, infatti, l’ANAC abbia emanato linee guida ad hoc contenute negli atti di determinazione nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016, n. 241 dell’8 marzo 2017, n. 1134 dell’8 novembre 2017 volte a fornire alle pubbliche amministrazioni e alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici indirizzi interpretativi ed applicativi, permangono alcune questioni aperte e lacune normative che meritano di essere segnalate al Governo e al Parlamento, anche al fine di adottare dei correttivi che rendano più efficaci le disposizioni normative vigenti.
Nella predisposizione di tali atti l’Autorità ha infatti rilevato alcune criticità delle norme di riferimento, che potrebbero condurre anche ad un’applicazione distorta della relativa disciplina, in ordine alle quali si propongono le modifiche di seguito illustrate.
Art. 4-bis – Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche
L’art. 4-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), d’intesa con il Ministero dell’economica e delle finanze, gestisca il sito internet denominato “Soldi pubblici”, tramite il quale è possibile accedere ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia della spesa sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento (comma 1).
Come precisato nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”, si tratta di un portale web, che raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema informativo sulle operazione degli enti pubblici (SIOPE) e li pubblica previa rielaborazione nella forma.
E’ inoltre previsto, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, l’obbligo per ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente” i dati relativi ai propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. La disposizione riveste un particolare rilievo, posto anche che attualmente l’omessa pubblicazione dei dati comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 47, co. 1 e 1-bis, del d.lgs. 33/2013.
Le citate disposizioni hanno destato incertezze applicative con riferimento all’ambito soggettivo e all’ambito oggettivo degli obblighi di trasparenza ivi contemplati.
Occorre, infatti, considerare che il sito “Soldi pubblici” attualmente riporta i dati relativi ai pagamenti delle regioni, comuni, province, città metropolitane e ministeri e che il sistema SIOPE, dopo una fase sperimentale, è entrato a regime per le regioni, province, comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le università (il sistema SIOPE è stato progressivamente esteso ad altre tipologie di amministrazioni ed enti ed è destinato a coinvolgere tutte le amministrazioni ricomprese nell’elenco dell’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge 196/2009; cfr. da ultimo il decreto 25 settembre 2017 del Ministero dell’economia e finanze).
In base al comma 1, le amministrazioni sopra indicate sono tenute a comunicare i dati al sito “soldi pubblici”. In base al comma 2, invece, tutte le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito nella sezione Amministrazione trasparente i dati specificati nella disposizione.
La formulazione delle norme soffre, innanzitutto, di un difetto di coordinamento circa l’ambito soggettivo di applicazione laddove non risulta chiaro quali siano le amministrazioni tenute agli adempimenti di cui al co. 2, rispetto a quelle di cui l co. 1. Da tale difetto di coordinamento deriva, inoltre, il rischio di riportare i medesimi dati su siti differenti, in difformità al principio di semplificazione degli oneri a carico dei destinatari delle misure di trasparenza, affermato nel d.lgs. 33/2013.
Altro disallineamento tra il co. 1 e il co. 2 riguarda i dati da pubblicare in quanto non vi è totale coincidenza tra i dati disponibili nel sito “Soldi pubblici” e quelli che devono essere pubblicati sui siti istituzionali. Tale discrasia determina dubbi in merito alla corretta modalità di attuazione della disposizione, che dovrebbe consentire, fra l’altro, un agevole raffronto tra gli elementi informativi oggetto della norma di trasparenza disciplinata all’art. 4-bis co. 1 e 2.
Si ritiene pertanto opportuno l’intervento del legislatore, auspicato nella predetta delibera n. 1310/2016, per superare le perplessità scaturite in merito all’applicazione dell’art. 4-bis, anche nell’ottica di evitare duplicazioni di obblighi di pubblicazione.
Ferma restando la formulazione del comma 1, il comma 2 andrebbe modificato per specificare, innanzitutto, che il set di dati da pubblicare sul sito istituzionale è lo stesso che deve essere comunicato a “Soldi pubblici”. Occorrerebbe, inoltre, chiarire al medesimo comma 2 che i soggetti di cui all’art. 2-bis, per i quali i dati relativi ai pagamenti confluiscono nel sito “Soldi pubblici”, assicurano nel proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il collegamento ipertestuale al predetto sito, in coerenza con quanto previsto all’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013. La disposizione dovrebbe anche precisare che le sole amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, non tenuti a inviare i dati al sito “Soldi pubblici”, pubblicano direttamente i medesimi dati sul proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 9-bis - Pubblicazione delle banche dati
Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo art. 9-bis “Pubblicazione delle banche dati”.
Il comma 1 dispone che le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B, pubblicano i dati presenti nelle banche dati, i cui contenuti coincidano con i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, anche in termini di qualità delle informazioni previste dall’articolo 6.
Il comma 2 dispone che, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati, tutti i soggetti cui si applica il decreto legislativo possano assolvere agli obblighi di pubblicazione, attraverso l’indicazione sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati. Resta ferma la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
Al comma 3 si specifica che qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.
Ai sensi del comma 4 laddove, invece, l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione.
L’Allegato B, cui si riferisce il comma 1, contiene l’elenco in forma di tabella delle Banche dati e delle Amministrazioni che le detengono, delle norme che le hanno istituite nonché dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 che dovrebbero essere coincidenti con quelli contenuti nelle stesse banche dati.
La disposizione assolve a un triplice scopo meritevole di particolare apprezzamento:
introdurre modalità semplificate di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni nel senso che le stesse invece di pubblicare nuovamente dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013, già comunicati alle amministrazioni che detengono Banche dati, potranno limitarsi ad inserire nell’apposita sezione o sottosezione di “Amministrazione trasparente” il link opportuno; evitare duplicazioni e impedire che su siti diversi siano pubblicati dati discordanti; avviare un processo di apertura delle banche detenute dalle pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda l’apertura delle banche dati, il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto all’art. 42, co. 2, che entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. 97/2016, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, «verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati». Pertanto lo scorso 23 giugno sono decorsi i termini assegnati per l’adeguamento dei dati e l’apertura delle banche dati.
Come visto sopra, l’intento primario del legislatore è stato quello di semplificare l’attuazione della normativa sulla trasparenza. Tuttavia la disposizione di cui all’art. 9-bis si è rilevata, in realtà, di difficile attuazione. La ragione principale risiede nel fatto che le banche dati cui si riferisce la norma sono state istituite e realizzate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 per scopi diversi da quelli che si prefigge l’art. 9-bis.
Da subito, pertanto, si è riscontrato un disallineamento o solo una parziale coincidenza tra dati acquisiti nelle banche dati e gli atti o documenti che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013. Inoltre, la discrasia attiene anche ai contenuti degli obblighi, in quanto le banche dati contengono spesso solo dati, mentre il d.lgs. 33/2013 si riferisce anche a “documenti e informazioni”.
Per allineare i contenuti delle banche dati agli obblighi di pubblicazione si renderebbe, perciò, necessario un investimento per la revisione delle banche dati elencate nell’Allegato B) volto a consentire una corretta attuazione della disposizione. Allo stato attuale, il rischio è quello di avere interpretazioni volte ad adempimenti formali con la pubblicazione parcellizzata dei dati attinenti ad un medesimo set considerato unitariamente da diverse norme del d.lgs. 33/2013, in parte sui siti delle amministrazioni detentrici delle banche dati e in parte - per i dati non conferiti alle banche dati- sui siti delle amministrazioni. Con la conseguenza di perdere l’unitarietà dell’informazione voluta dal legislatore in ordine ad un medesimo profilo organizzativo o funzionale e di costringere gli interessati a consultare due diversi siti, quello della banca dati e quello dell’amministrazione, per ottenere un’informazione completa.
Fermo restando l’apprezzamento dell’Autorità sugli obiettivi di fondo perseguiti dal legislatore, ed, in particolare, circa l’apertura delle banche dati pubbliche e la loro interoperabilità, si ritiene tuttavia opportuno un intervento correttivo che consenta di superare le difficoltà applicative sopra esposte.
La modifica dell’art. 9-bis potrebbe volgere nella direzione di prevedere sicuramente l’apertura delle banche dati dell’Allegato B), stabilendo però che la sostituzione dell’obbligo di pubblicazione per le amministrazioni sui propri siti possa realizzarsi solo quando vi sia una totale coincidenza tra i dati contenuti nelle banche dati e quelli previsti dal d.lgs. 33/2013.
Ai fini dell’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs 33/2013, qualora nelle banche dati sia stata omessa la pubblicazione di dati effettivamente coincidenti con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico dovrebbe essere esercitata nei confronti dell’amministrazione titolare della banca dati.
Nell’ipotesi, invece, in cui non vi sia la totale coincidenza tra i dati, la richiesta di accesso civico andrebbe esercitata nei confronti delle amministrazioni tenute alla pubblicazione dei dati, restando fermo, in tali casi, come anticipato, l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sul proprio sito tutti i dati previsti dal d.lgs. 33/2013.
Art. 14- Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
Con l’introduzione del co. 1-bis all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1, del medesimo articolo - lett. da a) ad f) – sono stati estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali. Gli obblighi previsti alle lettere c) ed f), ovvero compensi connessi all’assunzione della carica, importi dei viaggi di servizio e missioni, dichiarazioni dei dati patrimoniali e reddituali, sono stati oggetto di impugnativa e al momento verte sugli stessi un giudizio di legittimità costituzionale (vedi infra).
Nell’ampliare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 14, il d.lgs. 97/2016 ha inciso sulla sua sistematica e, come l’Autorità ha potuto rilevare nel corso dell’attività di vigilanza e nei numerosi quesiti ricevuti, la nuova formulazione si è prestata a dubbi interpretativi e applicativi.
Gli obblighi previsti al co. 1 dell’art. 14 trovano, infatti, uguale applicazione nei confronti di tre distinte categorie di soggetti: titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale; titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito; titolari di incarichi dirigenziali.
Con riguardo ai soggetti, si è ravvisata, in particolare, la necessità di meglio individuare “i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati” distinguendoli dagli organi espressione di rappresentanza politica. La definizione adottata all’art. 14 risulta, infatti, non allineata con quella contenuta all’articolo 4 del d.lgs. 165/2001 che distingue tra organi di indirizzo “espressione di rappresentanza politica” e organi che non lo siano.
Nella delibera n. 241/2017, e precedentemente nella delibera n. 144/2014, l’Autorità ha chiarito che gli obblighi dell’art. 14 trovano applicazione non solo con riferimento ai componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica ma anche “ai componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione cui sono preposti”.
In linea quindi con gli orientamenti interpretativi formulati da questa Autorità, sarebbe utile distinguere meglio, all’interno dell’articolo 14, i titolari degli organi a carattere politico - direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica nello Stato, nelle regioni e negli enti locali - e i titolari degli organi di indirizzo non a carattere politico, individuando per questi ultimi le posizioni cui la norma si applica. Questi ultimi dovrebbero essere i titolari di organi di governo, di amministrazione o di direzione comunque denominati, salvo che il mandato o l’incarico sia attribuito a titolo gratuito, negli enti pubblici, economici e non, e nelle società e negli altri enti di diritto privato a controllo pubblico, come definiti dall’art. 2-bis del medesimo d.lgs. 33/2013.
Si ritiene, invece, che la disciplina per i titolari di incarichi dirigenziali debba essere espunta dall’art. 14 e considerata in un distinto articolo (art. 14-bis).
Giova inoltre evidenziare che la formulazione sia del precedente sia del nuovo articolo 14 del d.lgs. 33/2013 ha originato, anche con riguardo ai titolari di incarichi politici e di amministrazione, perplessità e problemi interpretativi con riferimento alla tutela della riservatezza derivanti dall’obbligo vigente di indicizzare e rendere rintracciabili tramite i motori di ricerca web anche i dati riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale (art. 7 bis del d.lgs. 33/2013). È indubbio che la decontestualizzazione che ne deriva, in particolare per tale specifica tipologia di dati, comporti un elevato rischio di alterazione, manipolazione e riproduzione degli stessi per scopi diversi rispetto alle finalità di trasparenza.
Si ritiene opportuno, pertanto, in primo luogo che per le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni patrimoniali, reddituali e concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale) non sia consentita l’indicizzazione e la rintracciabilità attraverso i motori di ricerca generalisti; e che sia, in secondo luogo, previsto che l’ANAC, con proprie Linee guida, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possa disciplinarne la pubblicazione in forma aggregata, fermo restando l’obbligo di comunicare le dichiarazioni nella loro integrità e il diritto del cittadino di accedere, ai sensi dell’articolo 5, a tali dati e documenti, con l’esclusione di dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di trasparenza.
Con riguardo agli obblighi di pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, co. 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soggetti ai limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove previsti dai rispettivi ordinamenti, si ritiene che anche per i soggetti richiamati sussista l’obbligo di comunicare all’amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e per l’amministrazione di pubblicarli nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali
Come già precisato, il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza indicati all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli attribuiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Per detti soggetti si ritiene che la disciplina debba essere contenuta in un nuovo articolo - art. 14-bis- da inserire nel corpo del d.lgs. 33/2013.
Con riguardo all’inclusione dei dirigenti tra i soggetti tenuti a osservare gli obblighi previsti dall’art. 14, l’ANAC ha da subito espresso le proprie perplessità, in ragione, in particolare, del carattere indifferenziato dell’estensione a tutti i dirigenti prescindendo dalla funzione svolta. Già con l’Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 «Decreto legislativo di cui all’art. 7 della legge n. 124 del 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016» l’Autorità sottolineava che l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado avrebbe reso «più gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile tenuto conto che viene anche previsto l’obbligo per ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica» (art. 14, co. 1-ter). Analoghe perplessità venivano manifestate nella Delibera 241/2017, “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013”, laddove, richiamando il citato atto di segnalazione, si evidenziava che la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall’art. 14 dovesse avvenire con opportuni adeguamenti, collegati in particolare alla posizione e alle responsabilità all’interno dell’amministrazione, e si prevedevano alcune semplificazioni per la pubblicazione dei dati.
Anche le criticità segnalate a questa Autorità nell’applicazione della nuova disciplina evidenziano, soprattutto per i dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale di taluni soggetti, possibili rischi di alterazione, manipolazione e riproduzione per fini diversi dalla trasparenza, che potrebbero determinare, in alcuni casi, limitazioni della riservatezza.
Sull’applicazione dell’art. 14 ai dirigenti, come noto, con ordinanza del 28 febbraio 2017, n. 1030, il TAR Lazio, Sezione I-quater, ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione di provvedimenti adottati dal Segretario generale del Garante della protezione dei dati personali relativi all’attuazione della pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 14, co. 1 lett. c) ed f). Si tratta dei dati sui compensi connessi all’assunzione della carica e sugli importi dei viaggi di servizio e missioni e le dichiarazioni dei dati patrimoniali e reddituali del titolare dell’incarico.
Nell’ordinanza richiamata, il TAR Lazio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della sospensione cautelare, rilevata la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati di cui all’art. 14.
A seguito dell’ordinanza TAR Lazio, l’ANAC con delibera numero 382 del 12 aprile 2017 ha disposto la sospensione dell’efficacia della propria Delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del Servizio sanitario nazionale.
Successivamente, con l’ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828, il TAR Lazio, Sez. I quater ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 relativamente alla pubblicazione dei dati stipendiali, di missione, reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici (art. 14 co. 1 lett. c ) e f)). Giova evidenziare che nell’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale, il TAR, oltre a rimettere alla Corte le questioni individuate dai ricorrenti con l’originario ricorso, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1 ter, che prevede la pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica dei dirigenti. Ciò in ragione della circostanza che «l’oggetto della pubblicazione prevista all’ultimo periodo dal predetto comma 1-ter costituisce un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e può anzi corrispondere del tutto a quest’ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento se non quello corrispondente alla retribuzione per l’incarico assegnato».
In attesa della decisione della Corte Costituzionale, l’Autorità ritiene comunque di segnalare, con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, la necessità di prevedere misure di trasparenza che, a differenza di quelle previste per i titolari di organi politici e di indirizzo, tengano conto di una graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti, fermo restando l’obbligo, per tutti, di pubblicare gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
Si propone, quindi, di prevedere un regime di trasparenza più incisivo per i soggetti titolari di incarichi dirigenziali di vertice di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e posizioni equiparate, tra cui i Segretari e i direttori generali di Comuni, Province e Regioni e per i soggetti titolari di incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione, nelle amministrazioni pubbliche e negli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, commi 1 e 2, ritenendo che gli stessi, in ragione del ruolo svolto, possano essere pienamente sottoposti agli obblighi di trasparenza contenuti nell’articolo 14, co. 1.
Diversamente, per gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale conferiti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di cui all’articolo 2-bis, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, per quelli conferiti all’interno degli uffici di diretta collaborazione, per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali, si ritiene opportuno che la norma disponga la pubblicazione integrale dei solo dati di cui all’art. 14, co. 1, lettere da a) ad e). Per i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f) dovrebbe essere disposta la comunicazione e la pubblicazione solo in forma aggregata, secondo disposizioni dettate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con proprie linee guida.
Si ritiene, invece che un differente regime di trasparenza debba essere considerato per i dirigenti non titolari di incarico ai quali siano attribuite solo funzioni di consulenza, studio e ricerca, ad esclusione di quelle ispettive. Per tali soggetti dovrebbero essere pubblicati i dati di cui all’articolo 14, co. 1, con l’esclusione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f).
Anche per i dati sui dirigenti, inoltre, sarebbe, a maggior ragione, opportuno prevedere l’esclusione della loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Ciò al fine di evitare la diffusione di dati non adeguatamente contestualizzati e le eventuali conseguenze pregiudizievoli sul diritto alla riservatezza. In questo modo si possono contemperare le finalità di accountability, di prevenzione della corruzione e di trasparenza con la salvaguardia della riservatezza individuale.
Resterebbe, comunque, fermo l’obbligo per ciascun dirigente di comunicare all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Da ciò discenderebbe anche l’obbligo per l’amministrazione pubblica di continuare a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
Art. 37–bis Forze di polizia, forze armate e amministrazione penitenziaria
Si segnala inoltre la problematica manifestata più volte all’Autorità dal comparto difesa-sicurezza con riferimento all’applicazione al personale del medesimo comparto di talune disposizioni del d.lgs. 33/2013.
In particolare, è stato evidenziato che la pubblicazione dei dati di cui all’art.14, comma 1, con riferimento ai dirigenti che svolgono funzioni più strettamente operative sul territorio, potrebbe rivelare informazioni in grado di incidere sullo svolgimento delle attività del predetto personale, accentuandone l’esposizione al rischio, nonché pregiudicare il perseguimento di finalità istituzionali di sicurezza pubblica.
Si ritiene, quindi, opportuno inserire nel corpo del decreto un nuovo articolo 37- bis, rubricato “Forze di polizia, forze armate e amministrazione penitenziaria” al fine di modulare l’applicazione di alcune disposizioni del d.lgs. 33/2013 relative alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale dell’amministrazione di pubblica sicurezza, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria.
La disposizione dovrebbe prevedere che le amministrazioni competenti del comparto individuino annualmente con propri atti, da un lato, sotto il profilo soggettivo, i dirigenti per i quali, in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti, non sono pubblicati i dati di cui all’art.14, comma 1. Dall’altro, definiscano, sotto il profilo oggettivo, i dati attinenti alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale dalla cui pubblicazione possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica e, per questo da sottoporre ad un regime di riservatezza per un periodo determinato.
Si propone che la disposizione preveda che gli atti di cui sopra siano adottati previo parere dell’ANAC, nel rispetto di criteri generali stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, con i quali siano definiti gli ambiti soggettivi, oggettivi e la durata dell’esclusione, anche ai fini dell’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.
Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
L’art. 41 del d.lgs. 33/2013 chiarisce che la normativa vigente in materia di trasparenza si applica anche alle amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, le agenzie e gli altri enti e organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari (co. 1).
L’art. 41, co. 2, individua, inoltre, le figure dirigenziali del servizio sanitario nazionale ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina sulla trasparenza, per le quali devono essere pubblicati dati e informazioni sulle procedure di conferimento degli incarichi, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione e gli atti di conferimento. In particolare, si precisa che per “dirigenza sanitaria” si intendono i dirigenti che ricoprono le posizioni di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento, di strutture complesse e di strutture semplice.
Al co. 3 si prevede che (solo) i dirigenti indicati al co. 2 sono tenuti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 e che, per attività professionale ai sensi del co. 1, lett. c) dell’art. 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario. Sono, pertanto, esclusi i dirigenti del SSN che non rivestano le predette posizioni.
Dalla lettura complessiva del testo, si ravvisa un difetto di coordinamento poiché il riferimento all’art. 15 sembrerebbe essere un refuso derivante dalla previgente formulazione dell’art. 41. Si fa presente al riguardo che, nel testo originario del d.lgs. 33/2013, l’art. 15 disciplinava gli “obblighi di trasparenza concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza”.
Il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1 dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali e reddituali, anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. Conseguentemente dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013 è stato espunto il riferimento agli incarichi dirigenziali, come si evince dalla stessa rubrica “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”.
Le misure di trasparenza ora previste all’art. 15 sono dunque rivolte a tipologie di incarichi, del tutto diverse dagli incarichi dirigenziali specificati all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013. Si segnala, per completezza, che le informazioni da pubblicare per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza comprendono: gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; il curriculm vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
È opportuno richiamare le considerazioni svolte sullo specifico punto dall’Autorità nella delibera n. 241 dell’8 marzo 2017 recante le Linee guida per l’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013. In particolare, è stato rilevato che «un’interpretazione letterale dell’art. 41, co. 3, comporterebbe, nell’attuale assetto normativo della trasparenza, ingiustificate disparità di trattamento tra la dirigenza del SSN, come definita dall’art. 41, co. 2, che si troverebbe assoggettata agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, e gli altri dirigenti pubblici tenuti, invece, agli obblighi più penetranti previsti all’art. 14». L’Autorità, come peraltro già prospettato nel PNA 2016 (delibera n. 831/2016), ha pertanto ritenuto applicabili alle figure dirigenziali del SSN sopra specificate gli obblighi di trasparenza disposti all’art. 14, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme.
La discrasia riscontrata richiede comunque un intervento del legislatore per le notevoli criticità che ne scaturiscono in sede applicativa anche sotto il profilo della possibile violazione del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003). Il Garante per la protezione dei dati personali ha, infatti, in più occasioni rilevato che qualora gli enti del SSN si conformassero alle indicazioni dell’ANAC pubblicando sui propri siti i dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti in assenza di un’idonea base normativa, porrebbero in essere un’illecita diffusione di dati personali e sarebbero perciò destinatari dei provvedimenti sanzionatori e inibitori del Garante.
Si segnala pertanto l’esigenza di modificare l’art. 41, co. 3, come già rappresentato dall’Autorità con l’atto di segnalazione al Governo e Parlamento del 14 dicembre 2016, ove si evidenziava la non proporzionalità degli obblighi di trasparenza previsti per i dirigenti amministrativi, tenuti a rendere le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale, rispetto a quelli meno incisivi stabiliti per la dirigenza sanitaria, per effetto del rinvio all’art. 15 del d.lgs. 33/2013.
Al riguardo, si riterrebbe opportuno riformulare l’art. 41, co. 3, eliminando il riferimento all’art. 15 e inserendo il richiamo agli obblighi di trasparenza previsti per tutti i dirigenti.
In coerenza con il principio di proporzionalità e di graduazione degli obblighi secondo quanto sopra rappresentato con riferimento alle proposte di modifica all’art. 14, per le tre figure apicali degli enti del SSN, ovvero per i titolari di incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo, sarebbero applicabili gli obblighi di trasparenza, ivi compresi quelli relativi ai dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f). Diversamente, per i dirigenti che rivestono gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, l’art. 41, co. 3, dovrebbe rinviare agli obblighi di pubblicazione che prevedono per i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f), la comunicazione e la pubblicazione solo in forma aggregata.
Anche per i dati della dirigenza sanitaria, definita all’art. 41, co.2, resterebbe ferma l’esclusione della loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca come proposto per tutti i dirigenti (v. supra art. 14 bis).
Si propone, infine, di specificare che, con riferimento ai dirigenti sanitari individuati all’art. 41, co. 2, sono pubblicati i dati relativi alle prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
Art. 47 – Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
L’art. 47 del d.lgs. 33/2013 contiene norme sanzionatorie per violazioni degli obblighi di trasparenza. In particolare, sono previste sanzioni pecuniarie, da 500 a 10.000 euro, per mancata comunicazione, da parte dei titolari di incarichi, di dati o informazioni concernenti la propria situazione patrimoniale complessiva al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (co. 1).
Le medesime sanzioni si applicano anche in caso di omessa comunicazione, da parte dei dirigenti, degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica, di cui all’art. 14, co. 1-ter, e nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. È sottoposto alle stesse sanzioni anche il responsabile che abbia omesso di pubblicare i dati relativi ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 4-bis (co. 1-bis).
Il legislatore ha poi attribuito rilievo alla violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati riguardanti gli enti pubblici e privati, vigilati, finanziati e controllati e le società partecipate anche in misura minoritaria, che ciascuna pubblica amministrazione deve rendere conoscibili sul proprio sito, secondo quanto stabilito all’art. 22, co. 1 e 2. La sanzione, nella stessa misura di quella prevista al comma 1, è comminata nei confronti del responsabile della violazione (comma 2). Ulteriore fattispecie considerata rilevante è la mancata comunicazione, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso nel termine di trenta giorni dal conferimento o dal percepimento dell’indennità di risultato, per la quale si applica la medesima sanzione.
Il soggetto competente all’irrogazione delle sanzioni “di cui al comma 1” è l’Autorità nazionale anticorruzione (art. 47, co. 3).
Un primo problema riguarda l’individuazione del soggetto che può irrogare le sanzioni nelle fattispecie contemplate all’art. 47, diverse da quella prevista dal co. 1 e, in particolare, per la violazione dell’obbligo di pubblicazione dei dati riguardanti gli enti controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, previsto all’art. 47, co.2. Ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 689/1981, è necessario che sia chiaramente identificata l’autorità cui lo stesso è attribuito, per non incorrere nel vizio di illegittimità dell’atto.
L’Autorità ha, inoltre, riscontrato difficoltà applicative, laddove non sembrano chiaramente specificate le diverse fattispecie di violazione previste dal co. 1 bis, che riguardano da un lato la mancata comunicazione dei dati a carico dei titolari degli organi e degli incarichi dirigenziali, dall’altro, la violazione di obblighi di pubblicazione posti in capo ai funzionari responsabili dell’amministrazione/ente.
Si propone, pertanto, di riformulare l’art. 47, distinguendo i diversi soggetti che possono incorrere nelle sanzioni in relazione alla specifica violazione degli obblighi di comunicazione dei dati o di pubblicazione. Sarebbe anche opportuno ridefinire le fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio speciale che comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
In via preliminare, occorre coordinare la disposizione del co. 1 con quelle relative ai titolari di incarichi politici, di governo, di amministrazione, di direzione di cui all’art. 14 e ai titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 14-bis, in conformità alla proposta di modifica sopra illustrata. Ciò al fine di chiarire che tutti i titolari di incarichi tenuti a comunicare dati reddituali e patrimoniali possono incorrere nella violazione di tale obbligo e nella conseguente sanzione. Si ritiene, altresì, opportuno chiarire che si tratta di dati sia reddituali sia patrimoniali, per eliminare i dubbi interpretativi sorti al riguardo.
Nel comma successivo sarebbe opportuno prendere in esame la diversa violazione che si configura nel caso in cui il responsabile della pubblicazione, nell’amministrazione/ente, dei dati reddituali e patrimoniali - correttamente trasmessi dai titolari di incarichi - non provveda alla pubblicazione. In tale ipotesi, al fine di rendere coerente il sistema della trasparenza, si propone di prevedere una specifica sanzione pecuniaria, in misura ridotta rispetto a quella fissata per omessa comunicazione (ad esempio da 250 a 5.000 euro), nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione.
Per quanto riguarda la violazione dell’art. 22, si propone di chiarire che la sanzione pecuniaria, sempre in misura ridotta, è a carico del responsabile della mancata pubblicazione. Si ritiene inoltre di eliminare il riferimento alle violazioni degli obblighi di comunicazione al socio pubblico, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e dei relativi compensi, in quanto è già prevista la sanzione nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione ai sensi del co. 1 dell’art. 47.
Sarebbe inoltre opportuno prevedere un potere sanzionatorio dell’Autorità nel caso di mancato rispetto del provvedimento di ordine adottato dall’ANAC nell’ambito delle funzioni di vigilanza esercitate ai sensi dell’art. 45, co.1, del d.lgs. 33/2013 (“L’Autorità …controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto…”). La disposizione, da inserire in un comma aggiuntivo, consentirebbe di rendere più efficace il controllo sul rispetto della disciplina sulla trasparenza, scoraggiando l’inerzia delle amministrazioni/enti.
Alla luce della nuova fattispecie sanzionatoria per la mancata ottemperanza al provvedimento di ordine dell’ANAC, si potrebbero eliminare le sanzioni previste all’art. 47, co. 1-bis, del testo vigente per omessa pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi (art. 14, co. 1-ter) e sui pagamenti (art. 4-bis).
Occorre, infine, prevedere che tutte le sanzioni disciplinate all’art. 47, non solo quelle di cui al co.1, sono irrogate dall’Autorità. Resterebbe fermo il rinvio all’apposito regolamento dell’ANAC per la disciplina del procedimento sanzionatorio, nel rispetto della legge n. 689/1981.
Approvato dal Consiglio nella seduta del 20 dicembre 2017.
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 dicembre 2017
Il Segretario, Valentina Angelucci
Il Presidente
Raffaele Cantone
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n° 82
Area: Normativa

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.
1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi previsti ai commi 1 e 1-bis, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.
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n° 106
Area: Normativa

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto inizia‐le, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto
previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. (1)
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1 , senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sollo di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. (1)
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all’articolo 72 per i settori ordinari e all’articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale. (1)
6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1,
lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 13. (1)
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
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Comunicazione MIUR inerente l'aggiornamento delle istruzioni di carattere generale sull'applicazione dei Codice dei Contatti Pubblici.
Il MIUR ha comunicato che si è proceduto all’aggiornamento del "Quaderno n. 1" relativo all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
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Guida per le Istituzioni Scolastiche per la corretta gestione degli incarichi ad esperti esterni alla P.A.
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Comunicazione MIUR inerente l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
Il MIUR ha trasmesso le Linee Guida elaborate con lo scopo di supportare ed orientare le Istituzioni scolastiche nell’ideazione strategica, nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
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Comunicazione MIUR inerente le attività di rilevazione degli esami di Stato del secondo ciclo per l'A.S. 2017/2018.
Il MIUR ha fornito indicazioni sulle attività di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
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Ulteriori indicazioni MIUR inerenti l'Esame di Stato A.S. 2012/2013.
Il MIUR ha fornito sia un quadro riepilogativo delle attività riguardanti il processo di rilevazione, sia le prime indicazioni operative per l'utilizzo della procedura informatizzata da parte delle segreterie scolastiche e delle commissioni d'esame
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Note 13 febbraio 2014, n. 1407 e n. 1406 e allegati
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Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015 rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza
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Contratti di prestazione d’opera per la realizzazione dell’offerta formativa (D.Lgs. n. ...
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Nota 25 luglio 2017, n. 31732
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Quesiti ricorrenti sull’attuazione dei progetti LAN/WLAN
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Corte Conti - sez. I - Sent. 27 dicembre 2011, n. 577
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Nota 7 giugno 2012, n. 3472
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Linee Guida n. 5 del 2016 - Delibera 16 novembre 2016, n. 1190
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Contratti e appalti pubblici Sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Uffic...
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Personale: esperti esterni
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