Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 10/09/2020
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  • Progetto che coinvolge tre ditte: possiamo procedere con affidamento diretto per ogni singolo lavoro?
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: procedura di gara

    KEYWORDS

    #pbb #affidamento #euro #appaltare #soglia #stazione #importo #procedere #articolo #decreto #fornitura

    Domanda

    Dovendo procedere alla realizzazione di un campo da gioco esterno all'istituto con i fondi art. 231 DL 34/2020 e dovendo individuare tre ditte per la realizzazione del progetto ognuna con una competenza diversa. Il costo totale supera i 40.000 euro mentre ogni singolo lavoro è inferiore, è possibile procedere all'affidamento diretto per ogni singolo lavoro o si deve fare, in base all'art. 63, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando essendoci il motivo dell'urgenza di esecuzione del lavoro entro un termine.

    Risposta

    È possibile procedere con affidamento diretto anche per gare di valore complessivo superiore a 40.000 euro a fronte nelle nuove disposizioni introdotte a causa dell’emergenza covid.
    In particolare, l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 76/2020 ha previsto che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
    a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
    b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
    Al comma 3 viene poi precisato che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
    Per le modalità di affidamento in oggetto, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

    Ovviamente, nell'ipotesi che non si intenda procedere per affidamento diretto, si potrà utilizzare la procedura negoziata.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 08/05/2025 n° 3671
    Area: Giurisprudenza

  • Appalti pubblici e principio di rotazione: non applicabile per gli affidamenti diretti di cui alla lettera b.) dell’art. 50 comma 1 de codice appalti - T.A.R. CAMPANIA - Sezione Prima
  • 1. In materia di appalti pubblici, il comma quinto dell’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023##6042T dispone che per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)##6043T, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Tale norma circoscrive tassativamente la deroga al principio di rotazione solo alle procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice##6043T (nel caso di specie, l’avviso pubblicato da S.A. era una procedura di affidamento diretto rientrante nelle ipotesi considerate dall’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023##6043T, non soggette alla deroga dal principio di rotazione di cui all’art. 49##6042T). 2. Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, la norma non richiede la perfetta identità di servizi del precedente e del nuovo affidamento, essendo sufficiente la mera identità di settore merceologico. 3. Non può essere invocata la diversità soggettiva tra stazioni appaltanti se il secondo affidamento è stato disposto da una società strumentale della P.A. medesima a cui è stato attribuito il ruolo di centrale acquisti e che è soggetta al controllo analogo da parte della stessa amministrazione. In tale caso vi è la sostanziale identicità tra i due enti.

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara

    Sentenza 17/10/2025 n° 315
    Area: Giurisprudenza

  • Il Dirigente convenuto in giudizio erariale per il danno derivante dal pagamento di una sanzione per omessa osservanza della normativa sulla privacy, può vedersi dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in caso di pagamento integrale della somma contestata. - Corte dei Conti VENETO - Giurisdizionale
  • Il Dirigente scolastico di un istituto superiore è stato citato dalla Corte dei Conti per sentirlo condannare al risarcimento del danno pari a circa euro 22.000, per aver consentito, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2014/15, la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola degli elenchi con la composizione delle classi in violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e delle direttive del Garante della Privacy in assenza di esplicito consenso espresso dagli alunni e dai genitori esercenti la potestà. Una docente della scuola aveva segnalato la situazione all’autorità di vigilanza e in tal modo aveva avvio un procedimento sanzionatorio, poi conclusosi con l’irrogazione di una sanzione pari a euro 20.000. Poiché il Dirigente scolastico non aveva provveduto al pagamento della sanzione nei termini assegnati dall’autorità, la somma era stata iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate con conseguente notifica al Dirigente della cartella esattoriale per un importo maggiorato a oltre euro 22.000. Una volta divenuta inopponibile la contestazione per decorso del termine, l’Istituto procedeva al pagamento della cartella, con rateizzazione. A quel punto, la Procura della Corte dei Conti notificava l’atto di citazione al Dirigente, individuato come unico responsabile dell’avvenuta contestazione e del conseguente pagamento della sanzione amministrativa. In particolare la Procura rilevava che il Dirigente aveva omesso di realizzare un corretto sistema di gestione di tutte le tematiche afferenti alla tutela dei dati personali, non aveva nominato un responsabile del trattamento, né aveva predisposto circolari, direttive, note d’indirizzo ai sottoposti, e, più in generale, di un sistema di controlli adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell’Istituto gestito. Il Dirigente, con colpevole superficialità e negligenza, ometteva, anche, per un prolungato periodo di tempo, i necessari riscontri in ordine all’effettiva osservanza della normativa. Una volta ricevuta la notifica della citazione a giudizio della Procura ma prima dell’udienza di trattazione, il Dirigente provvedeva al pagamento integrale della somma e chiedeva alla Corte di voler dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. I giudici, hanno innanzitutto sottolineato che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti dimostrato che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, allorché sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, dunque, dell'interesse al ricorso. La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.

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    #privacy e trattamento dei dati personali#responsabilità amministrativa

    n° 1
    Area: Normativa

  • Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia - Legge di conversione 11/09/2020 n° 120
  • 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (1).

    2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita':

    a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (2);

    b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati (2).

    3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (1).

    4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (1).

    5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria" (3).

    5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidita' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (3).

    (1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.

    (2) Lettera così modificata in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.

    (3) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.

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    #importo #appaltare #stazione #soglia #operatore #aggiudicazione #ingegneria #architettura #investimento #contratto

    05/11/2025
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Nota - La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023
  • AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

    COMUNICATO DEL PRESIDENTE
    del 5 novembre 2025


    La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
    Con il presente Comunicato l’Autorità intende fornire specifiche indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alla possibilità di affidare appalti di servizi in assenza di qualificazione, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e dall’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
    In particolare, le numerose richieste pervenute in ordine alla disciplina applicabile agli affidamenti relativi ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche rendono opportuno fornire un chiarimento in merito alle soglie che consentono alle istituzioni scolastiche di procedere autonomamente ai relativi affidamenti anche in assenza di qualificazione, con ciò assicurando la regolare organizzazione dei viaggi d’istruzione, anche in considerazione dell’importanza rivestita da quest’ultimi nell’offerta formativa ed educativa scolastica.

    1. Classificazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 36/2023

    L’allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, all’articolo 1, lett. c), indica in maniera puntuale le “Amministrazioni centrali”, comprensive delle rispettive articolazioni territoriali, rilevanti ai fini dell’applicazione del Codice.
    Il medesimo articolo, alla lettera d), definisce invece, in via residuale, le “Amministrazioni sub centrali”, qualificandole come tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c).

    L’Articolo 14, comma 1, lett. b) e lett. c) stabilisce due differenti soglie di rilevanza europea per gli appalti di servizi e forniture attualmente pari, rispettivamente, a 143.000 e 221.000 euro a seconda che gli appalti siano aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'Allegato I alla direttiva 2014/24/UE, ovvero da stazioni appaltanti sub-centrali. Dal 1 gennaio 2026, per effetto dei Regolamenti comunitari pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025, saranno invece in vigore
    nuove soglie, rispettivamente pari a 140.000 e 216.000 euro.

    Non essendo incluse tra le amministrazioni centrali elencate all’articolo 1, lett. c), dell’Allegato I.1, le istituzioni scolastiche devono essere qualificate come “amministrazioni sub-centrali” per le quali la soglia di rilevanza europea per gli appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione è quella prevista dall’art. 14, lettera c), del Codice, pari a 221.000 euro (216.000 euro a partire
    dal 1° gennaio 2026).


    2. La gestione autonoma degli appalti da parte delle Istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del Dlgs 36/2023

    Ferma la classificazione delle istituzioni scolastiche come autorità sub-centrali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro) a prescindere dalla natura di autorità centrale o sub-centrale della stazione appaltante affidante.

    Pertanto, le procedure di affidamento superiori alle suddette soglie devono essere svolte da stazioni appaltanti qualificate.
    L’art. 62, comma 6, prevede tuttavia alcune specifiche ipotesi derogatorie che consentono alla stazione appaltante non qualificata di effettuare comunque acquisti per importi superiori alle soglie di qualificazione sopra indicate.
    In particolare, il comma 6, lett. c), prevede che le stazioni appaltanti non qualificate “procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
    negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.
    Dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, lett. c) e lett. d), e 62, comma 6, lett. c), discende che le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni sub centrali, possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ad affidare appalti:
    o di servizi fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 221.000 euro (216.000 euro dal 1° gennaio 2026);
    o di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE fino alla soglia comunitaria pari a 750.000 euro.

    Si precisa che le Istituzioni scolastiche che procedono all’acquisto di servizi, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), possono gestire in via autonoma anche la fase di esecuzione del contratto.

    3. Gli effetti della scadenza della deroga prevista da ANAC per le istituzioni scolastiche

    Al fine di evitare che l’introduzione del sistema di qualificazione potesse compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione e delle correlate attività educative, l’Autorità aveva disposto una deroga temporanea all’obbligo di qualificazione, consentendo alle istituzioni scolastiche, fino al 31 maggio 2025, in attesa del complemento della riforma prevista dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti relativi a servizi di
    programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti e dunque anche per quelli di importo superiore a 140.000 euro.
    Si precisa che la suddetta deroga, riferita alla possibilità di affidare esclusivamente servizi di organizzazione di viaggi d’istruzione sopra la soglia di qualificazione (140.000 euro), non ha mai inciso sulla possibilità riconosciuta dal Codice a tutte le stazioni appaltanti di:
    − svolgere autonomamente affidamenti inferiori alle soglie previste dall’art. 62, comma 1 (140.000 euro per servizi e forniture ed euro 500.000 euro per lavori);
    − acquisire i suddetti servizi mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), come illustrato nel paragrafo 2 del presente atto.
    In sintesi, secondo la disciplina vigente, le istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice possono procedere:
    1. autonomamente ad affidamenti inferiori alle soglie di cui all’art. 62, comma 1, del Codice (140.000 euro per servizi e forniture e 500.000 euro per lavori);
    2. mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), entro le soglie di cui all’art. 14 del Codice, ossia 221.000 euro per servizi e forniture (216.000 euro dal 1° gennaio 2026) o 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

    Per gli affidamenti di importo superiore alle suddette soglie le istituzioni scolastiche dovranno invece ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza in possesso di adeguata qualificazione per il relativo settore.

    Il Presidente

    Avv. Giuseppe Busia

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 7 novembre 2025
    Il Segretario Laura Mascali
    Firmato digitalmente

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#trasparenza amministrativa#viaggi di istruzione
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 36

    Il nuovo regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in materia di contratti pubblici

    Delibera 25 maggio 2026, n. 210

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    Pagina: 1041

    PARTE QUARTA

    Contratti e appalti pubblici   Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell‘U...

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    Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026

    Comunicazione del MIM relativa alle modalità di affidamento dei viaggi di istruzione e soggiorni linguistici per l’a.s. 2025/2026
    Il MIM, con la Nota n. 8524 del 7 novembre 2025, fornisce indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche in merito alle procedure di affidamento dei viaggi di istruzione alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici.

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    Indicazioni operative sui viaggi di istruzione per l’Anno Scolastico 2025/2026

    Comunicazione del MIM relativa alle indicazioni operative sui viaggi di istruzione per l’Anno Scolastico 2025/2026
    Il MIM, con la Nota n. 7254 del 24/09/2025, fornisce indicazioni operative sulle novità del Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti sopra soglia.

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    Generazione di avvisi di pagamento pagoPA per gare pubblicate da settembre a ottobre 2025

    Comunicazione dell'ANAC relativa agli obblighi di versamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti per le procedure svolte nei mesi di settembre e ottobre 2025.
    Le stazioni appaltanti che hanno effettuato procedure di affidamento nel periodo settembre-ottobre 2025 sono tenute al versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Sul Portale dei pagamenti di ANAC sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo.

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 10/09/2020
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    #pbb #affidamento #euro #appaltare #soglia #stazione #importo #procedere #articolo #decreto #fornitura

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