Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 14/10/2020
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  • Emergenza sanitaria: possiamo richiedere ai docenti l'utilizzo di mascherine trasparenti per la didattica con alunni affetti da ipoacusia?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/salute: alunni disabili

    KEYWORDS

    #pbb #mascherina #indossare #visiera #metro #volto #cts #distanziamento #protezione #dpi #omologare

    Domanda

    Nella mia scuola, in alcune classi, si riscontra la presenza di alunni sordi.

    Questi ultimi necessitano di vedere il volto degli insegnanti, mentre spiegano, per comprendere il cosiddetto labiale. Abbiamo accertato che esistono delle mascherine trasparenti, omologate, equivalenti alle "chirurgiche", che consentono di osservare, seppur non nitidamente, il volto dei docenti. Abbiamo provveduto, come scuola, all'ordine di acquisto e siamo in attesa della consegna. Tuttavia, alcuni docenti mi fanno sapere di indossare mascherine FFP2, più protettive per la loro persona. Dal momento che non mi risulta esistano mascherine trasparenti equivalenti a quelle FFP2, che titolo ho di richiedere ai docenti di indossare quelle trasparenti equivalenti alle "chirurgiche"? Come è noto quelle "chirurgiche" sono a norma, ma meno protettive delle altre.

    Faccio presente che la Regione Toscana (a mio parere molto discutibilmente) ha reso obbligatori con la delibera di Giunta dello scorso 9 settembre (n. 1226, all. A) l'uso delle mascherine per i docenti, anche in fase statica e con la distanza di 2 metri dalla cattedra al primo banco. Quindi per la regione le mascherine non debbono essere mai tolte, quando si spiega, neppure in contesti statici.

    Posso richiedere ai docenti di affievolire la loro protezione con mascherine trasparenti di tipo chirurgico, comunque a norma?
    Le cosiddette visiere, quelle che indossano gli insegnanti di sostegno, possono essere una protezione adeguata?
    I docenti che vogliono le FFP2, hanno titolo per rifiutare mascherine di altro tipo, seppur omologate?
    Come ultima ratio, eventualmente, posso pensare di "spostarli" dalle classi in cui vi sono i ragazzi sordi e destinarli ad altre classi?

    Ovviamente si tratta di definire il trade off tra due diritti, quello all'istruzione e quello alla protezione della propria incolumità. Qual è il punto effettivo d'incontro?
    Grazie.

    Risposta

    In merito al quesito occorre innanzitutto precisare che l’All. A del 9 settembre della Regione Toscana in riferimento all’uso delle mascherine evidenzia quanto segue:
    …OMISSIS… “Spazi e distanziamento: Ferme restando le previgenti disposizioni in materia, il distanziamento previsto nelle aule è di 1 metro lineare calcolato fra le rime buccali degli studenti in situazione statica (posizione seduta al banco) e di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle QUALI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO PRESCRITTO (Verbale CTS n. 94 del 07/07/2020)”.
    Successivamente la Regione Toscana è intervenuta con la delibera n. 1256 del 15 settembre 2020 laddove si evidenzia:
    3.4.2 Operatori
    - Utilizzo obbligatorio di mascherine protettive per tutti gli operatori; per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione;
    - Utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici;
    - La scuola garantirà giornalmente al personale i DPI necessari, che dovranno essere indossati con la modalità previste dal dirigente scolastico in accordo con il RSPP.

    Pur tuttavia, fino a nuove disposizioni legislative nazionali in classe, se sussiste uno spazio sufficiente per garantire il distanziamento previsto, secondo quanto previsto dal Verbale del CTS n. 94 del 07/07/2020, non vi è obbligo di indossare la mascherina da parte dei docenti. Il termine operatori utilizzato dalla Regione Toscana, a parere dello scrivente, non si riferisce al personale docente che invece è sempre richiamato in modo chiaro ed evidente nelle altre sezioni dell’allegato A.
    Le mascherine trasparenti sono necessarie per consentire agli studenti ipoacusici di poter vedere il volto dell’insegnante e dei propri compagni di classe. Solo con l’adozione di tale dispositivo, che dovrà comunque rispondere alle caratteristiche di DPI con protezione uguale o superiore alle mascherine chirurgiche, è possibile garantire la lettura labiale e di conseguenza agevolare il canale comunicativo visivo che garantisce allo studente sordo la possibilità di seguire le attività didattiche della classe.
    La Regione Toscana nella propria delibera rimanda alle indicazioni del CTS e alle conseguenti disposizioni nazionali la valutazione in merito alle modalità di utilizzo delle mascherine da parte degli alunni. Si ricorda che non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione. Inoltre l’utilizzo di mascherine FFP2 è previsto “solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici”.
    Pertanto, i docenti sono tenuti a indossare le mascherine chirurgiche o dispositivi analoghi previsti dal CTS e dal RSPP della scuola previa un’analisi ambientale dei rischi connessi alle modalità di interazione all’interno degli spazi scolastici.
    Le visiere hanno lo scopo di ridurre l’esposizione al patogeno che potrebbe diffondersi attraverso le grandi goccioline (droplet), sono quindi dispositivi adatti per i docenti di sostegno o per gli assistenti educatori che devono stare a stretto contatto con studenti che non sono in grado di indossare la mascherina. Oltre alla visiera di norma è consigliabile l’uso contestuale della mascherina, in quanto non è sostitutiva di tale dispositivo.
    Pertanto il dirigente scolastico dovrà richiedere al personale scolastico il rispetto del protocollo sanitario d’Istituto redatto in collaborazione col proprio RSPP, con medico competente e sentito il parere del RLS. In tale documento saranno elencati i DPI necessari da utilizzare nei vari contesti con l’obbligo di utilizzo degli stessi da parte di tutto il personale scolastico e degli studenti. È ovvio che il docente non potrà rifiutarsi di indossare quelli previsti dal protocollo sanitario, soprattutto in questo caso, perché chiamato a garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità.
    La nota 1813 dell’8 ottobre 2020 del Dipartimento dell’Istruzione del M.I. “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che: nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.
    Infine, si consiglia di non procedere a modificare la cattedra del docente in quanto gli studenti potrebbero perdere la continuità didattica e si innescherebbe un delicato precedente in quanto lo spostamento del docente in altra classe avverrebbe per un atteggiamento non costruttivo dello stesso (rifiuto di indossare mascherine trasparenti seppur a norma) e contrario ai principi di una piena inclusione degli studenti con disabilità.

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    Approfondimenti

    Sentenza 29/06/2011 n° 3479
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta
  • Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sussiste la competenza esclusiva del Consiglio di classe a valutare l’assegnazione del voto di condotta, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito in legge 30.10.2008, n. 169, ai sensi del quale la votazione sul comportamento degli studenti viene “attribuita collegialmente dal consiglio di classe”. Tale competenza appartiene al Consiglio di classe nella sua composizione ristretta ai soli docenti, e dunque senza la partecipazione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, come espressamente stabilito dall’art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale fa espresso riferimento alla “sola presenza dei docenti” nel consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale degli alunni. Nel caso in esame, a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato dagli studenti durante il viaggio d’istruzione, il Consiglio di classe aveva attribuito il voto di condotta pari a 7 a tutti gli studenti che avevano partecipato a tale viaggio, mentre agli studenti che non vi avevano preso parte avevano attribuito lo stesso voto di condotta del primo trimestre. Ebbene, la sentenza ha ritenuto corretta tale valutazione, affermando che la valutazione del Consiglio di classe ben può essere rivolta nei confronti di tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio d’istruzione o far riferimento ad un singolo episodio, mediante una valutazione “collettiva” che tenga conto del comportamento di una molteplicità di alunni, il quale denoti scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile. Inoltre, non sussiste uno specifico obbligo motivazionale a carico del Consiglio di classe: infatti, il voto di condotta esprime un giudizio che l’Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l’azione di più agenzie educative (in primo luogo la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata. Per tali ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ovvero relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato in relazione all’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l’ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Pertanto l’assegnazione del voto di condotta costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di classe.

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    #viaggi di istruzione#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#genitori: organi collegiali#sola #attribuita #collettiva

    Sentenza 11/04/2002 n° 1031
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. PIEMONTE - Sezione Prima
  • La continuità didattica, quale criterio per l’assegnazione dei docenti alle classi (nel caso in esame approvato come primo criterio dal Consiglio di circolo), deve essere intesa quale legame pregresso tra docente e discenti e non come scriminante per situazioni future che, in quanto tali, sono suscettibili di continue modifiche (per scelte personali, quiescenza, trasferimenti, malattie, ecc.). Nella fattispecie concreta, il provvedimento del Provveditore agli Studi impugnato aveva trasferito un’insegnante D.O.P. (Dotazione Organica Provinciale) che aveva prestato servizio presso una classe II elementare, assegnando a tale classe un’insegnante “titolare” asseritamente in virtù del principio di continuità, affermando che quest’ultima, essendo titolare, “garantirà la continuità didattica fino al termine del ciclo elementare”. Tale provvedimento, pertanto, è stato ritenuto illegittimo e annullato poiché i citati elementi tenuti presenti dal Provveditore per garantire la continuità didattica, in realtà non sono stati ritenuti idonei a tale scopo, proprio in quanto il principio della continuità didattica va inteso come legame pregresso tra alunni e insegnante.

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    #atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#fianco #augurio #riottenere #cervo #garantirà #flli #assise #disponeva #greppo #risultava

    30/03/2009
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR TOSCANA - Linea Guida - PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA TRA REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’ E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE UFFI CIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
  • PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
    TRA
    REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA’
    E
    MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
    VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dellaRicerca d'intesa con il Ministero della Salute (allegato 1) ;
    VISTA la nota inoltrata, in data 9 ottobre 2006, all'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana dal Dirigente dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la quale richiede la elaborazione di un documento che possa supportare
    le scuole nella regolamentazione di queste esigenze sanitarie;
    CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da porre in Toscana i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizioni di adottare delle prassi uniformi;
    PREMESSO CHE:
    1 L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni (Comuni, Province, Amministrazioni Scolastiche, AUSL competenti) e
    delle Associazioni delle famiglie che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di fattibilità;
    2 La presenza di tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione delle istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone la necessità urgente di predispone un accordo convenzionale, il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso di intervento nelle singole situazioni.
    3 Per regolamentare in modo unitario percorsi d' intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare i farmaci sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio della AUSL, i soggetti istituzionali coinvolti convengono di articolare il presente Protocollo di Intesa.
    VALUTATO CHE:
    1 il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
    2 Tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della AUSL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
    3 La prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione insituazione” riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.
    SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
    Art. l – Protocollo Terapeutico e criteri adottati dalle AUSL della Regione Toscana per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico:
    - i farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
    - l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti stessi se maggiorenni, che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.
    I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:
    - l'assoluta necessità;
    - la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
    - la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
    - la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;
    Il modulo di autorizzazione, allegato al presente Protocollo di cui fa parte integrante deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:
    - nome e cognome dello studente;
    - nome commerciale del farmaco;
    - descrizione dell' evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);
    - dose da somministrare;
    - modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
    - durata della terapia.
    La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta di cui all'art. 2, unitamente al modulo di autorizzazione rilasciato dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o Medici di
    Medicina Generale e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento,
    dando il proprio consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.
    Nei casi previsti dagli specifici protocolli d'intesa l'operatore del SSR informerà tempestivamente l'USR della presenza di un alunno con necessità di assumere farmaci in orario scolastico.
    Art. 2
    - II capo di Istituito, acquisiti la richiesta dalla famiglia, o dallo studente se maggiorenne, e il modulo di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti, valutata la fattibilità organizzativa
    - costruisce, con tempestività, insieme all'AUSL uno specifico Piano di trattamento sanitario, comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la formazione degli operatori scolastici, nonché la tutela della privacy
    - individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) per la somministrazione del farmaco salvavita
    - acquisisce eventuali disponibilità di operatori scolastici, adeguatamente formati, per la somministrazione di farmaci indispensabili in orario scolastico
    - cura l'esecuzione di quanto indicato nel modulo (se nel caso, coinvolgendo anche la famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la necessaria formazione
    - in occasione dei passaggi ad altre scuole, acquisito il consenso della famiglia o dello studente, se maggiorenne, informa il Capo di Istituto della scuola di destinazione e trasmette la documentazione necessa ria;
    Art. 3 – Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione.
    Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'auto somministrazione dei farmaci autorizzati dall'AUSL e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda.
    Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'Intervento in atto potranno essere proseguiti.
    Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con l'USL e la famiglia, si può prevedere nel Progetto d'Intervento l'auto somministrazione.
    Art. 4
    Nei casi in cui si presentassero criticità nella messa in opera del presente protocollo d'intesa, verrà fatto riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute circa la somministrazione di farmaci in orario scolastico (Moratti-Storace, 25/11/2005).
    Art. 5 – Gestione dell'emergenza.
    Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia possibile applicare il Protocollo Terapeutico o questo risulti inefficace.
    Art. 6 – Durata della validità della presente Intesa
    Le Parti convengono di effettuare una verifica dell'efficacia della presente Intesa dopo un anno della sua attuazione,.
    Tale verifica terrà conto delle informazioni statistiche registrate dalle scuole e dalle AUSL in merito a frequenza dei casi, tipologia, soluzioni adottate e problematiche evidenziate.
    Firme dei sottoscriventi:
    Regione Toscana
    Firmato Assessore Enrico Rossi
    Ufficio Scolastico Regionale
    Firmato Direttore Cesare Angotti
    Firenze, 30 marzo 2009

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    #studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #studente #ausl #protocollo #orario #intesa #somministrare #scuola #toscano #salute

    19/04/2018 n° 6964
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR TOSCANA - Nota - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del personale della scuola; un contributo alla riflessione
  • Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
    Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
    Direzione Generale


    Ai dirigenti scolastici della Regione Toscana
     
    E p. c.
     
    Ai Dirigenti dell’USR e degli Ambiti Territoriali della Regione Toscana
     
    Alle OO.SS. Regionali  del comparto scuola


     Oggetto : incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del personale della scuola; un contributo alla riflessione

    Come è noto questo ufficio è intervenuto di recente con specifica nota, in materia di  Incarichi aggiuntivi conferibili ai Dirigenti scolastici. In sostanza una ricognizione normativa, legislativa e contrattuale (D.Lgs. n. 165/2001), ma anche importanti precisazioni sulle forme di comunicazione e richiesta delle autorizzazioni con le connesse indicazioni operative (cfr nota n 000922 del 23-01-2018 – pubblicata sul sito USR – Pareri legali – il 23/1/2018). E’ altresì noto che la disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi al personale docente e non docente della scuola rientra fra le competenze delle SS.LL. Ciò posto, anche a seguito di specifiche richieste in tal senso, si propone una ricognizione tecnico normativa sulla  materia di competenza dei dirigenti scolastici, al fine di fornire un mero strumento di lavoro che non costituisce, ovviamente, disposizione normativa gerarchica rimanendo la disciplina nella sfera di competenza gestionale delle SS.LL. Nel ringraziare  l’estensore del documento (dott Curtolo) ed il suo staff di collaborazione, volentieri trasmettiamo e pubblichiamo.


    IL DIRETTORE GENERALE
    Domenico Petruzzo
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
    Firmato digitalmente da Petruzzo Domenico

    ALLEGATO: documento tecnico

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    #personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#cumulo #incarico #incompatibilità #riflessione #impiego #ssll #dirigente #contributo #scuola #personale
    SCOPRILI TUTTI
    Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/2014

    Comunicazione MIUR riguardante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
    Il MIUR ha inviato ai Direttori Generali USR per l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2011/2014

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    #sanatoria
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d'Istituto personale docente ed educativo

    Comunicazione MIUR inerente l’aggiornamento triennale della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo.
    Saranno aggiornate la II e III fascia delle graduatorie di istituto dal momento che è stato rinviato, all’a.s. 2018/19, per il triennio successivo, l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di prima fascia

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    #carattere #fascia #graduatoria #iii
    Comandi dei Dirigenti Scolastici e del personale docente per l'A.S. 2017/2018

    Comunicazione MIUR relativa alla disciplina dei comandi del personale scolastico.
    Il MIUR ha comunicato che con l'avvio dell'anno scolastico 2017/18 trova definitiva applicazione la nuova disciplina dei comandi del personale scolastico prevista dai recenti interventi normativi in materia

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    #carattere #comando #news
    Finanziamenti per la formazione del personale docente nelle aree ad alto rischio socio-educativo

    Comunicazione MIUR inerente i finanziamenti per la formazione del personale docente nelle aree ad alto rischio socio-educativo.
    Il MIUR ha comunicato il finanziamento di € 100.000,00 destinato a favore di iniziative di formazione del personale docente nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati

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    #immigrato
    Graduatorie di istituto personale docente ed educativo: apertura funzioni POLIS per la scelta delle sedi

    Comunicazione MIUR inerente la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze per il personale docente.
    Il MIUR ha comunicato che dal 25 settembre fino alle ore 14,00 del 14 ottobre 2015 sono aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze

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    #coreutici #dpr #facsimile #coreutico #mutare #casistica #raccomandata #dimensionamento #ricomprendere #ricevuta
    Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente: gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. del DPCM sul pagamento delle supplenze brevi.
    Pubblicato il DPCM 31/08/2016, con il quale sono state disciplinate le procedure per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale supplente breve

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    #carattere #news #fontface
    Piano Nazionale Scuola Digitale: avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche di Biblioteche scolastiche innovative

    Comunicazione MIUR inerente la realizzazione di Biblioteche scolastiche nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
    Il MIUR ha indetto una procedura selettiva volta all’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione o l’adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative

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    #carattere #biblioteca #news
    Proroga mobilità personale docente della scuola primaria

    Comunicazione MIUR inerente la proroga mobilità personale docente della scuola primaria.
    Il MIUR ha informato gli Uffici territorialmente competenti della proroga del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili relativamente al personale docente della scuola primaria

    KEYWORDS

    #carattere #news
    Collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e del personale Docente: disposizioni e modalità di presentazione delle domande

    Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande per il collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e dei docenti.
    Il MIUR ha fornito istruzioni in merito al collocamento fuori ruolo e ai comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente

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    #reinserimento #comandare
    Risorse finanziarie per i Comuni relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA

    Comunicazione MIUR relativa al pagamento della mensa scolastica e della TARSU/TIA.
    Il MIUR ha comunicato gli importi determinati per ciascun Comune relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA

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    #smaltimento
    Personale docente ed educativo: chiarimenti in merito all'utilizzo delle funzionalità del sistema informativo per la diffusione delle graduatorie agli aspiranti interessati

    Chiarimenti MIUR inerenti la pubblicazione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo.
    Il MIUR, con la nota prot. n. 8861 del 5 settembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo delle funzionalità del sistema informativo per la pubblicazione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo.

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    #prenotare #popolare
    Assegnazioni di Dirigenti Scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Anno scolastico 2012/2013

    Comunicazione MIUR riguardante le assegnazioni di DS e docenti.
    Il MIUR ha fornito le istruzioni in merito alle assegnazioni di Dirigenti Scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica per l'a.s. 2012/2013

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    #perdonare #sopravvenuto
    Personale docente: nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20

    Comunicazione MIUR inerente le nomine in ruolo del personale docente per l’A.S. 2019/20.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle nomine in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20

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    #nomina #ruolo #prospetto #disponibilità #luglio #esubero #contingente #anno #operazione #mobilità
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    Data di pubblicazione: 14/10/2020
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  • Emergenza sanitaria: possiamo richiedere ai docenti l'utilizzo di mascherine trasparenti per la didattica con alunni affetti da ipoacusia?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/salute: alunni disabili

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    #pbb #mascherina #indossare #visiera #metro #volto #cts #distanziamento #protezione #dpi #omologare

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