
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
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Alunni/salute: alunni disabili
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Nella mia scuola, in alcune classi, si riscontra la presenza di alunni sordi.
Questi ultimi necessitano di vedere il volto degli insegnanti, mentre spiegano, per comprendere il cosiddetto labiale. Abbiamo accertato che esistono delle mascherine trasparenti, omologate, equivalenti alle "chirurgiche", che consentono di osservare, seppur non nitidamente, il volto dei docenti. Abbiamo provveduto, come scuola, all'ordine di acquisto e siamo in attesa della consegna. Tuttavia, alcuni docenti mi fanno sapere di indossare mascherine FFP2, più protettive per la loro persona. Dal momento che non mi risulta esistano mascherine trasparenti equivalenti a quelle FFP2, che titolo ho di richiedere ai docenti di indossare quelle trasparenti equivalenti alle "chirurgiche"? Come è noto quelle "chirurgiche" sono a norma, ma meno protettive delle altre.
Faccio presente che la Regione Toscana (a mio parere molto discutibilmente) ha reso obbligatori con la delibera di Giunta dello scorso 9 settembre (n. 1226, all. A) l'uso delle mascherine per i docenti, anche in fase statica e con la distanza di 2 metri dalla cattedra al primo banco. Quindi per la regione le mascherine non debbono essere mai tolte, quando si spiega, neppure in contesti statici.
Posso richiedere ai docenti di affievolire la loro protezione con mascherine trasparenti di tipo chirurgico, comunque a norma?
Le cosiddette visiere, quelle che indossano gli insegnanti di sostegno, possono essere una protezione adeguata?
I docenti che vogliono le FFP2, hanno titolo per rifiutare mascherine di altro tipo, seppur omologate?
Come ultima ratio, eventualmente, posso pensare di "spostarli" dalle classi in cui vi sono i ragazzi sordi e destinarli ad altre classi?
Ovviamente si tratta di definire il trade off tra due diritti, quello all'istruzione e quello alla protezione della propria incolumità. Qual è il punto effettivo d'incontro?
Grazie.
In merito al quesito occorre innanzitutto precisare che l’All. A del 9 settembre della Regione Toscana in riferimento all’uso delle mascherine evidenzia quanto segue:
…OMISSIS… “Spazi e distanziamento: Ferme restando le previgenti disposizioni in materia, il distanziamento previsto nelle aule è di 1 metro lineare calcolato fra le rime buccali degli studenti in situazione statica (posizione seduta al banco) e di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle QUALI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO PRESCRITTO (Verbale CTS n. 94 del 07/07/2020)”.
Successivamente la Regione Toscana è intervenuta con la delibera n. 1256 del 15 settembre 2020 laddove si evidenzia:
3.4.2 Operatori
- Utilizzo obbligatorio di mascherine protettive per tutti gli operatori; per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione;
- Utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici;
- La scuola garantirà giornalmente al personale i DPI necessari, che dovranno essere indossati con la modalità previste dal dirigente scolastico in accordo con il RSPP.
Pur tuttavia, fino a nuove disposizioni legislative nazionali in classe, se sussiste uno spazio sufficiente per garantire il distanziamento previsto, secondo quanto previsto dal Verbale del CTS n. 94 del 07/07/2020, non vi è obbligo di indossare la mascherina da parte dei docenti. Il termine operatori utilizzato dalla Regione Toscana, a parere dello scrivente, non si riferisce al personale docente che invece è sempre richiamato in modo chiaro ed evidente nelle altre sezioni dell’allegato A.
Le mascherine trasparenti sono necessarie per consentire agli studenti ipoacusici di poter vedere il volto dell’insegnante e dei propri compagni di classe. Solo con l’adozione di tale dispositivo, che dovrà comunque rispondere alle caratteristiche di DPI con protezione uguale o superiore alle mascherine chirurgiche, è possibile garantire la lettura labiale e di conseguenza agevolare il canale comunicativo visivo che garantisce allo studente sordo la possibilità di seguire le attività didattiche della classe.
La Regione Toscana nella propria delibera rimanda alle indicazioni del CTS e alle conseguenti disposizioni nazionali la valutazione in merito alle modalità di utilizzo delle mascherine da parte degli alunni. Si ricorda che non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione. Inoltre l’utilizzo di mascherine FFP2 è previsto “solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici”.
Pertanto, i docenti sono tenuti a indossare le mascherine chirurgiche o dispositivi analoghi previsti dal CTS e dal RSPP della scuola previa un’analisi ambientale dei rischi connessi alle modalità di interazione all’interno degli spazi scolastici.
Le visiere hanno lo scopo di ridurre l’esposizione al patogeno che potrebbe diffondersi attraverso le grandi goccioline (droplet), sono quindi dispositivi adatti per i docenti di sostegno o per gli assistenti educatori che devono stare a stretto contatto con studenti che non sono in grado di indossare la mascherina. Oltre alla visiera di norma è consigliabile l’uso contestuale della mascherina, in quanto non è sostitutiva di tale dispositivo.
Pertanto il dirigente scolastico dovrà richiedere al personale scolastico il rispetto del protocollo sanitario d’Istituto redatto in collaborazione col proprio RSPP, con medico competente e sentito il parere del RLS. In tale documento saranno elencati i DPI necessari da utilizzare nei vari contesti con l’obbligo di utilizzo degli stessi da parte di tutto il personale scolastico e degli studenti. È ovvio che il docente non potrà rifiutarsi di indossare quelli previsti dal protocollo sanitario, soprattutto in questo caso, perché chiamato a garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità.
La nota 1813 dell’8 ottobre 2020 del Dipartimento dell’Istruzione del M.I. “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che: nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.
Infine, si consiglia di non procedere a modificare la cattedra del docente in quanto gli studenti potrebbero perdere la continuità didattica e si innescherebbe un delicato precedente in quanto lo spostamento del docente in altra classe avverrebbe per un atteggiamento non costruttivo dello stesso (rifiuto di indossare mascherine trasparenti seppur a norma) e contrario ai principi di una piena inclusione degli studenti con disabilità.
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Sentenza 14/05/2025 n° 4150
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell’o.m. 92/2007, confermata dalla nota ministeriale di chiarimento n. 7883 del 10/07/2008, la composizione del Consiglio di classe riunito per l’integrazione dello scrutinio di agosto può essere diversa da quella dello scrutinio di giugno, disponendo che “l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe” impone di procedere “alla nomina di altro docente della stessa disciplina”. La motivazione di non idoneità alla classe successiva abbraccia uno spettro ampio di valutazioni complessivamente riferite all’alunno e dunque prescinde dai risultati - comunque gravemente insufficienti – delle prove compensative. In ogni caso, il verbale dello scrutinio del Consiglio di classe rende atto dell’avvenuta adozione, da parte dell’Istituto scolastico, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal P.D.P., che prevedeva un adattamento quantitativo degli esercizi, ma non escludeva la possibilità di assegnare tempi aggiuntivi in linea con la previsione disgiunta ed alternativa delle due misure operata dalle Linee Guida allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011, né la predetta modalità è stata tempestivamente contestata dai familiari una volta informati dalla scuola. Il D.P.R. n.122/2009 non prevede affatto che per gli alunni con D.S.A. si debba usare una griglia di valutazione differenziata, limitandosi ad evidenziare che “la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni”, in linea con la necessità di una valutazione complessiva riferita a ogni singolo studente. La mancata attuazione delle misure previste dal P.D.P. durante l'anno scolastico da parte dell'Istituto non costituisce elemento idoneo a giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe, in particolare ove ampiamente motivato, così come nel caso in esame, da una complessiva storia scolastica attestante la mancanza dei necessari presupposti di diligenza, interesse e partecipazione da parte dello studente pur posto in condizione di svantaggio, in linea con il principio di libertà e quindi di responsabilità che informa un Ordinamento nel quale “i capaci e meritevoli”, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi secondo le previsioni dell’art. 34 della Costituzione, non potendo quindi il giudizio sulla “capacità”, anche qualora integrato per compensare situazioni particolari di svantaggio, operare disgiuntamente da un giudizio sulla “meritevolezza”.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 16/09/2025 n° 523
Area: Giurisprudenza

Mansioni caratterizzate dal contatto diretto con gli alunni a una distanza ravvicinata in un ambiente chiuso, peraltro prolungato anche nell’arco di ore, costituiscono una situazione lavorativa pacificamente idonea alla trasmissione del SARS-CoV2, soprattutto nel momento in cui il lavoratore non indossi un idoneo dispositivo di protezione respiratoria individuale. Il danno causato comporta il diritto all’indennizzo in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell’assicurato in misura pari o superiore al 6%. (Nel caso di specie dall’istruttoria è emerso che con l’insorgenza della pandemia da Covid 19, tra le mansioni della dipendente, collaboratrice scolastica, vi fosse anche quella di assistere gli alunni che manifestavano i sintomi dell’infezione da SARS-COV2 durante lo svolgimento delle lezioni, in attesa dell’arrivo dei genitori, nonché quella, ulteriore, di provvedere a consegnare loro l’alunno malato dopo averlo accompagnato di persona all’ingresso della scuola; incombenza che la esponeva, dunque, ad un elevato rischio di contagio. La domanda è stata, dunque, accolta, con conseguente condanna al pagamento dell’indennizzo in capitale, per i postumi della malattia professionale riconosciuta, nella misura complessiva accertata in sede peritale del 13%.).
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#personale ata#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 17/11/2025 n° 20426
Area: Giurisprudenza

E’ improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto da uno studente di scuola secondaria di secondo grado avverso la bocciatura, allorchè in virtù del provvedimento cautelare di ammissione con riserva alla classe successiva abbia regolarmente frequentato l’ultimo anno superando con esito positivo l’esame di Stato ed iscrivendosi all’Università. (Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente circa il venire meno di ogni interesse concreto e attuale alla decisione e in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo ha conseguentemente dichiarato l’improcedibilità. La questione attiene al c.d. “assorbimento” dell’esito negativo del giudizio di ammissione alla classe successiva in ragione dell’esito del successivo percorso scolastico, al quale lo studente sia stato ammesso con riserva in forza dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo. Come già affermato in giurisprudenza la promozione conseguita dall’alunno ammesso con riserva assorbe il giudizio negativo in precedenza espresso dal consiglio di classe.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 29/07/2025 n° 2786
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la decisione del Consiglio di Classe che, sulla base delle sei insufficienze riportate e bilanciando altri fattori, quali motivazione, partecipazione, impegno, autonomia, padronanza delle competenze, ha ritenuto che lo studente non presentasse una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi. Né tale decisione può essere censurata per disparità di trattamento con altri studenti posto che siffatta censura è prospettabile solamente in presenza di situazioni identiche, che, non solo parte ricorrente non ha rappresentato, ma che difficilmente possono esistere, stante la peculiarità della situazione di ogni anno scolastico e di ogni studente. Anche il breve tempo dedicato alla valutazione, pari a quattro minuti circa secondo i calcoli – scarsamente significativi – effettuati da parte ricorrente in modo del tutto presuntivo e senza dedurre anomalie, è un profilo non sindacabile in sede di legittimità in quanto manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi o di regolamenti, dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni, né è possibile, di norma, stabilire quali alunni abbiano fruito di maggiore o minore tempo per la valutazione. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado al termine dell’a.s. 2020/2021 non veniva ammesso alla classe successiva avendo riportato l’insufficienza in sei materie, di cui tre fondamentali. Egli lamentava, tra l’altro, che il Collegio dei docenti avrebbe tardivamente adottato - ad anno scolastico quasi terminato - i criteri di valutazione. Il TAR osserva che il Collegio dei docenti si è limitato a confermare i criteri di valutazione già adottati negli anni precedenti, senza introdurre quegli elementi di novità che avrebbe richiesto una preventiva ponderazione. Inoltre i criteri assunti hanno una caratterizzazione "generica", rimettendo ogni valutazione al Consigli di classe, organo quest'ultimo competente ad esprimere un giudizio sull'idoneità dell'ammissione alla classe successiva.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/06/2025 n° 558
Area: Giurisprudenza

L’Ente, accreditato dalla Regione, che si occupa della formazione nell’ambito dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) istituiti dalla Regione, non può annoverarsi né tra le scuole statali e neppure tra le scuole paritarie. Ne segue che va dichiara la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito non controvertendosi di provvedimenti ad esso riconducibili ed essendo esso del tutto estraneo alla vicenda. Per gli alunni affetti da D.S.A./BES è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. La bocciatura – che si atteggia solo come una conseguenza di tale mancato profitto – integra una forma di parziale mitigazione del danno formativo verificatosi, in quanto consente all’alunno, nell’anno successivo, di (provare a) rimediare al percorso insufficientemente compiuto nell’anno scolastico precedente: invero, sarebbe la promozione di coloro che siano rimasti privi delle prescritte competenze a integrare un pregiudizio ancora maggiore, perché essa precluderebbe loro definitivamente ogni possibilità di conseguire ciò che (ancora) non hanno appreso, così vanificando il fine dell’istruzione, che è l’apprendimento secondo i programmi. (Nel caso di specie, lo studente, frequentante un corso per operatore informatico, già destinatario di un PDP, veniva ammesso alla prova di esame finale, ma risultava gravemente insufficiente e non idoneo al conseguimento del relativo titolo. Il Consiglio di classe aveva deliberato che gli studenti BES e DSA in sede di prova di esame avrebbero beneficiato di un tempo aggiuntivo per lo svolgimento della stessa – misura non contemplata dal PDP del ricorrente – senza che fosse somministrata una prova equipollente. Il TAR osserva che la mancata attivazione delle misure compensative può rilevare sotto il profilo meramente risarcitorio, ma non incide sulla legittimità dell’esito dell’esame. Inoltre, in disparte la possibilità di predisporre prove equipollenti in sede di esame per studenti con BES, il GA osserva che il ragazzo presentava già alcune insufficienze gravi ed è quindi difficile attribuire il mancato superamento dell’esame alle modalità con cui lo stesso è stato svolto, essendo piuttosto riconducibile alle lacune formative e conoscitive dello studente.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 26/10/2025 n° 651
Area: Giurisprudenza

La invocata continuità didattica non individua e non costituisce alcun diritto nella disponibilità dei docenti e, pertanto, la sua eventuale limitazione o non corretta applicazione non può dare origine ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dei docenti che non sono titolari rispetto alla attuazione di tale principio di alcun interesse processualmente e giuridicamente tutelabile. Le scelte organizzative dei DS nell’assegnazione dei docenti alle classi devono essere finalizzate a garantire agli allievi i medesimi docenti che li hanno seguiti nelle classi precedenti al fine di assicurare loro un apprendimento uniformato a criteri di omogeneità ed un percorso formativo di crescita che rappresenti un “continuum” . Il mutamento di insegnante da un anno all’altro è infatti circostanza in ipotesi dannosa per gli studenti ma indifferente per il docente. (Nel caso di specie la Corte di Appello, oltre a confermare la sentenza di rigetto emessa dal Giudice di primo grado in forza del principio contenuto nella massima ritenuto assorbente, si esprime anche sull’infondatezza delle numerose eccezioni di parte ricorrente quali ad esempio: la non rilevanza, in termini di importanza, della diversa materia di insegnamento rientrante nella medesima classe di concorso; l’assenza dell’ asserita compromissione della possibilità di partecipare agli esami di maturità; l’assenza di prove circa i pregiudizi che il docente avrebbe subito).
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#personale docente
Sentenza 10/06/2025 n° 1064
Area: Giurisprudenza

Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi: il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dallo studente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale, di modo che la presenza di comprensibili difficoltà correlate allo stato di salute dello studente non può di per sé giustificare il passaggio alla classe successiva in presenza di un rendimento scolastico insufficiente e dell'insuccesso delle prove di recupero. La mancata promozione alla classe scolastica successiva non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento. Siffatte valutazioni sono connotate da un'ampia discrezionalità tecnica insindacabili in sede giurisdizionale, con l'ovvia eccezione dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste, vizi non ravvisabili nel caso di specie. Parimenti non ravvisabile è l’invocata disparità di trattamento rispetto agli altri alunni sottoposti ad esami di riparazione, difettando l’identità delle situazioni, né risulta sproporzionato o eccessivamente ridotto il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove. L’eventuale mancata attivazione di misure idonee a far fronte al precario stato di salute dello studente non vizia il giudizio di non ammissione che, come rammentato, si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l'ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo. L'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente. Il che ben si comprende, ove si consideri che, costituisce interesse prevalente dell’alunno raggiungere obiettivi di apprendimento ed istruzione che non lo collochino, poi, in una situazione di disparità e di inferiorità nella società che si troverà ad affrontare in futuro. Da guisa che le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che lo scrutinio è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi. (Fattispecie nella quale una studentessa di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammessa alla classe quinta avendo riportato due insufficienze non gravi - voto 5 - in matematica ed educazione civica, mentre in sei materie – storia, filosofia, fisica, scienze umane, scienze naturali e religione – riportava “non classificato” a causa delle numerose assenze dovute alla patologia invalidante da cui era affetta. Inizialmente il TAR, con ordinanza cautelare, ordinava al Consiglio di classe di rivalutare l’alunna ritenendo che una bocciatura basata sul solo numero di assenze potesse ingiustificatamente compromettere il suo sviluppo personale ed educativo, ma anche dopo il nuovo scrutinio la decisione rimaneva immutata. Con una seconda ordinanza cautelare il TAR concedeva alla ricorrente la possibilità di sostenere – all’esito di corsi di recupero organizzati dalla scuola in modalità online per venire incontro alle condizioni di salute dell’alunna - esami di recupero nelle materie insufficienti. All’esito delle prove, scritte e orali, la studentessa riportava la sufficienza solo in storia, mentre riportava il voto 4 in scienze umane, filosofia, fisica, scienze naturali e religione.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 10/09/2025 n° 679
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la mancata ammissione all’esame di Stato dell’alunno che abbia riportato nello scrutinio finale tre insufficienze, votazioni che risultano essere il frutto di valutazioni correttamente operate nel corso del pentamestre. Lo studente, infatti, ha ricevuto nel pentamestre un numero sufficiente di valutazioni (tre) in due nelle materie in questione, mentre nella terza ha effettuato soltanto due verifiche a causa delle assenze prolungate, per motivi di salute. Né può avere rilievo il fatto che una valutazione sia scaturita dalle osservazioni sistematiche durante il pentamestre, posto che, accanto alle modalità di verifica tradizionali, il ricorso alle osservazioni sistematiche è modalità legittima di valutazione del profitto dello studente espressamente prevista dal PTOF. Parimenti, non induce a diverse conclusioni la circostanza che il giudizio finale sia stato formulato a maggioranza e non all’unanimità, né che le insufficienze siano state registrate in materie non caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane - mentre i docenti delle discipline fondamentali di tale indirizzo si erano espressi in senso favorevole all’ammissione - e nemmeno che due delle insufficienze riportate fossero lievi e attestassero comunque un miglioramento rispetto al trimestre, rimasto tuttavia sotto la soglia della sufficienza. La previsione di legge, infatti, non richiede che la decisione in ordine all’ammissione all’esame sia assunta all’unanimità, né contempla l’attribuzione di un peso diverso alle varie discipline, nè distingue in base al carattere più o meno grave delle insufficienze riportate; non è consentito neppure assumere che un voto relativamente prossimo alla sufficienza debba essere necessariamente arrotondato a sei, non esistendo alcun obbligo in tal senso e costituendo la votazione da attribuire allo studente espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito. I problemi di salute sofferti dallo studente sono stati debitamente considerati dalla scuola tanto che le assenze documentate e continuative per malattia non sono state computate ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Tuttavia, nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente, non costituendo le assenze per malattia una ragione di esonero dal necessario conseguimento del risultato minimo di profitto richiesto. La comunicazione tra l’Istituto e la famiglia risulta essere stata complessivamente idonea ad assicurare la conoscenza, tempo per tempo, della situazione scolastica del discente, sia tramite il registro elettronico, dal quale erano evincibili le votazioni e le annotazioni riguardanti il discente, sia attraverso i colloqui avuti dai genitori con una docente e con il Dirigente. Va altresì considerato che il ricorrente era maggiorenne sin dall’inizio dell’anno scolastico. A fronte di tale circostanza, anche una eventuale inadeguata soddisfazione delle esigenze informative dei genitori non potrebbe infirmare, di per sé, il giudizio di non ammissione dello studente all’esame di Stato. Tale giudizio riguarda, infatti, un individuo adulto, in grado di acquisire autonomamente ogni elemento utile ad autodeterminarsi, anche attraverso il contatto diretto con gli insegnanti. (Fattispecie nella quale uno studente dell’indirizzo di scienze umane, maggiorenne dall’inizio dell’a.s., aveva riportato nello scrutinio finale il voto di 4/10 in fisica, 5/10 in storia dell’arte e 5/10 in scienze naturali ed un voto di 6/10 in comportamento. Il TAR rileva come, ferma la legittimità delle valutazioni espresse, il caso di specie esuli dalla previsione – eccezionale - di cui all’art. 13, comma 2 lett. d) del d.lgs. 62/2017 che consente al Consiglio di classe, con adeguata motivazione, di ammettere all’esame conclusivo anche lo studente che presenti un voto inferiore a 6/10 in una disciplina o gruppo di discipline.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 20/05/2025 n° 452
Area: Giurisprudenza

La valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente alla classe successiva è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico. Pertanto, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento finale di non ammissione solo in presenza di una irragionevolezza manifesta o di una palese illogicità, o di una motivazione carente o di un travisamento di fatti decisivi, elementi non riscontrabili nel caso di specie ove l’alunno ha riportato l’insufficienza in quattro materie, di cui due particolarmente gravi. Neppure la circostanza che lo studente fosse destinatario di un PDP può avere rilievo, poiché anche in questi casi l’ammissione alla classe successiva presuppone, in sede di scrutinio finale, un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Infatti, anche per gli studenti dotati di PDP non può prescindersi, in alcun modo, dal raggiungimento degli obiettivi minimi necessari richiesti per il passaggio alla classe successiva tanto più se si tratta di ragazzi il cui diritto di usufruire del PDP derivi dai c.d. bisogni educativi speciali, in quanto soggetti dotati di competenze intellettive nella norma, ma che presentino problemi particolari, anche di natura transitoria. Le doglianze in termini di tardiva predisposizione del PDP, di mancanze del corpo docente e di inadeguatezza della modalità didattica con cui sono state affrontate le difficoltà del ragazzo determinate dal suo particolare stato di salute, non sono meritevoli di accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti che la scuola si è prontamente attivata nella predisposizione del PDP non appena le condizioni di salute dell’alunno sono state tali da renderla necessaria e che lo stesso, adeguato alle condizioni del minore e approvato dalla famiglia, è stato applicato con la massima disponibilità da parte del corpo docente a venire incontro alle esigenze del ragazzo. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso alla classe terza, nonostante una media complessiva di 6,28, avendo riportato 4 insufficienze - voto 3 in Matematica e Storia, voto 4 in Filosofia e voto 5 in Fisica. Per lo studente, dotato di competenze intellettive nella norma, ma con problemi di salute cronici che lo costringevano spesso ad assentarsi da scuola, veniva ritenuto necessario predisporre un PDP, che prevedeva la possibilità di programmare verifiche e interrogazioni e di riprogrammarle in caso di assenza per malattia.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/04/2025 n° 7658
Area: Giurisprudenza

La responsabilità civile da inadempimento, ex art. 1218 c.c., si basa sull’inesatto adempimento contrattuale da parte del debitore nei confronti del creditore. La responsabilità della Pubblica Amministrazione insorta nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni amministrative (e quindi nel perseguimento dell’interesse pubblico) è di tipo extracontrattuale (ex art. 243 c.c.) e non contrattuale (1218 c.c.). In questi casi, infatti, non vi è la violazione di un obbligo giuridico in capo alla PA (debitore) nei confronti del privato (creditore), bensì la lesione di un interesse legittimo all’esito dell’esercizio di un potere attribuito dalla legge. Nell’ipotesi di violazione da parte della scuola della norma che prevede un limite numerico di studenti per classe, anche con riferimento al numero di ragazzi disabili, si è in presenza, dunque, di un illecito extracontrattuale (anche detto “aquiliano”). Ciò comporta, dal punto di vista probatorio, che il danneggiato dovrà provare, sul piano oggettivo, che il provvedimento dichiarato illegittimo abbia causato un danno ingiusto, con la necessità, a tale ultimo riguardo, di distinguere l’evento dannoso (o c.d. “danno-evento“) derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone (c.d. “danno-conseguenza“), suscettibile di riparazione in via risarcitoria. Sul piano soggettivo, è imprescindibile l’integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che la sola riscontrata ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integra la colpa dell’Amministrazione. Con riguardo al primo profilo, l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l’evento lesivo – c.d. “causalità materiale” – impone di verificare se l’attività illegittima dell’Amministrazione abbia determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento. Il danno lamentato non è, dunque, risarcibile se non si è in grado di dimostrare, oltre all’illegittimità del provvedimento amministrativo, anche che la condotta illegittima abbia cagionato un evento dannoso in concreto. (Nella specie, non vi era dubbio sul fatto che la scuola avesse di fatto violato l’art. 5, comma 2 del DPR 81/2009, che impone un parametro numerico per la composizione delle classi. A tale violazione, tuttavia, non aveva fatto seguito, da parte delle famiglie ricorrenti, la prova dello specifico danno loro derivato; avrebbero dovuto, ad esempio, rendere noto se alcuni di tali studenti fossero stati bocciati, ovvero se gli stessi avessero avuto anche solo una flessione del proprio rendimento scolastico nel corso dell’anno scolastico 2019/2020).
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#responsabilità civile#studenti: integrazione e disabilità
Sentenza 22/07/2025 n° 1332
Area: Giurisprudenza

Lo studente destinatario di una sanzione disciplinare è legittimato ad accedere ai verbali e alle convocazioni dei Consigli di classe relativi agli altri due studenti coinvolti nei fatti in quanto documenti strumentali all’esercizio del suo diritto di difesa rispetto al provvedimento sanzionatorio irrogato, non potendo ritenersi valida motivazione di rigetto dell’istanza la diversità dei soggetti e delle condotte tenute dagli altri studenti trattandosi di una vicenda unitaria. Invece, il diniego di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, motivato sulla loro “non esistenza”, non è censurabile in quanto al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di tale atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data. (Nel caso di specie uno studente destinatario di una sanzione disciplinare – cinque giorni di sospensione con divieto di partecipazione al viaggio di istruzione e abbassamento del voto di condotta - per avere portato a scuola una pistola giocattolo che, poi, un compagno aveva usato per sparare un gommino contro un terzo studente, aveva presentato istanza di accesso relativamente agli atti riguardanti gli altri due studenti coinvolti e agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, il tutto al fine di verificare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione nei suoi confronti. Il TAR ha riconosciuto all’invocato diritto di accesso un carattere “difensivo”, siccome strumentale alla cura alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, a fronte del quale la motivazione di rigetto addotta – la diversità dei soggetti e delle condotte tenute – non è stata ritenuta sufficiente anche considerato che la vicenda sottesa ai documenti richiesti di ostensione doveva considerarsi unitaria. Diversamente, non è censurabile il rigetto di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti in quanto documenti non esistenti trattandosi di normali compiti d’ufficio.)
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#accesso agli atti amministrativi#studenti: azione disciplinare#trasparenza amministrativa
Sentenza 17/11/2025 n° 3704
Area: Giurisprudenza

E’ illegittima la mancata ammissione alla classe successiva di uno studente di scuola secondaria di secondo grado nei cui confronti la scuola, ricevuta la diagnosi di DSA nel mese di marzo, non abbia predisposto il doveroso PDP in violazione di quanto previsto dalla l. 170/2010 e dal D.M. 5669/2011. L’Amministrazione scolastica ha omesso di attivare il necessario percorso personalizzato, che avrebbe richiesto l’adozione di un PDP, e ha sottoposto l’alunno a una valutazione fondata su criteri ordinari, in violazione delle finalità normative del PDP che, tra l’altro, ricomprendono anche quella di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti” affetti da DSA. Al riguardo, non può costituire una esimente la circostanza che l’anno scolastico fosse già in fase avanzata, in quanto il piano avrebbe potuto essere predisposto anche per gli ultimi mesi dell’anno in questione. Detta omissione, accompagnata dalla mancata adozione, quantomeno, di forme di valutazione adeguate alle necessità formative dello studente, ha determinato, nello specifico caso concreto, una lesione diretta della posizione giuridica soggettiva pretensiva dell’alunno, incidendo sul suo grado di preparazione e compromettendo le sue concrete possibilità di raggiungimento degli obiettivi formativi. (Il GA ricorda che, per costante giurisprudenza, la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l’anno scolastico da parte dell'istituto, non costituiscono di per sé sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore. Tuttavia, precisa che detti principi non appaiono applicabili nel caso di specie che presenta la peculiarità della totale assenza del PDP. Invero, l’Amministrazione scolastica ha omesso di esercitare un potere che avrebbe dovuto costituire il presupposto logico e funzionale della valutazione dell’alunno, secondo criteri adeguati alla sua situazione soggettiva presa in considerazione dal legislatore proprio attribuendo il potere/dovere di adozione del PDP.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 25/07/2025 n° 6630
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria in quanto, a fronte dell’accertamento di una serie di irregolarità e carenze, tra cui l’insufficienza delle aule e il superamento della capienza massima consentita delle aule (comunque non essendo risolutiva la suddivisione in turni), l’indebito uso dei laboratori come aule, l’elevato tasso di assenteismo degli studenti, la mancata compilazione del registro elettronico in più classi e le irregolarità negli esami di idoneità e integrativi, l’istituto scolastico nel contraddittorio procedimentale non ha fornito adeguati riscontri, essendosi limitato a smentire i fatti accertati dagli ispettori o a controdedurre in modo generico gli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento e che l’adozione del provvedimento di revoca costituiva atto dovuto in relazione alla sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla carenza dei requisiti per ottenere la parità.
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#parità scolastica
Sentenza 09/07/2025 n° 2193
Area: Giurisprudenza

Il giudizio numerico non deve essere associato ad una enunciazione discorsiva delle ragioni di attribuzioni dei singoli voti: esso, infatti, costituisce una formula sintetica, ma al contempo efficacemente esplicativa, della valutazione tecnica effettuata dai docenti sul grado di preparazione raggiunto dall'alunno, valutazione che rappresenta la sintesi di un percorso didattico annuale di cui lo studente è pienamente consapevole, rivelandosi perciò superfluo che il consiglio di classe si dilunghi nel motivare perché ritenga insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell'alunno. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio o negli oneri di informazione alla famiglia circa l’andamento scolastico non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Nella specie, comunque, la scuola aveva predisposto nel corso dell’anno scolastico attività di supporto e sostegno extracurriculari cui, però, lo studente non ha mai partecipato e tutte le informazioni sul rendimento scolastico dello studente erano pienamente conoscibili attraverso l’accesso al sistema informatizzato (registro elettronico) di cui la scuola è dotata e che consente di verificare in tempo reale l'andamento didattico e disciplinare degli alunni; inoltre la famiglia già con il documento di valutazione intermedia – visualizzato e scaricato – era venuta a conoscenza delle gravi carenze del ragazzo. (Nel caso di specie uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso all’esame di Stato avendo riportato 4 in Italiano e 5 in Inglese e Scienze. Il TAR ricorda che la valutazione sul percorso scolastico dello studente è espressione di discrezionalità tecnica che il GA può sindacare solo per vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e che la non ammissione si basa esclusivamente sulla constatazione della insufficiente preparazione e incompleta maturazione personale dello studente e sebbene percepita dal destinatario come un provvedimento afflittivo ha in realtà finalità educative e formative. Da ultimo il TAR evidenzia che nessun valore può avere la “media complessiva” invocata dal ricorrente, la quale non ha alcuna rilevanza nel giudizio di ammissione.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 26/08/2025 n° 176
Area: Giurisprudenza

Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, il fatto che alcune condotte possano assumere rilievo disciplinare non ne esclude un’ulteriore valutazione al diverso fine di accertare l’idoneità del lavoratore alle mansioni, trattandosi di profili del tutto diversi. L’art. 55-octies d.lgs. 165/2001 non pone alcun limite temporale all’accertamento di idoneità psico-fisica del dipendente, accertamento che l’amministrazione può disporre in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova sussistendo i presupposti di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 171/2011. Nel caso di specie, a fronte di un precedente accertamento, seppure provvisorio, conclusosi con la declaratoria di inidoneità assoluta del docente, nelle cui more erano stati avviati due procedimenti disciplinari che avevano portato, il primo, alla sospensione dal servizio per sei mesi e, il secondo, alla destituzione (sanzioni poi annullate dal Tribunale per tardività delle contestazioni), l’amministrazione non solo avrebbe potuto, ma alla luce dei suoi doveri di protezione della salute e della sicurezza del personale scolastico e degli studenti, avrebbe dovuto disporre un nuovo accertamento di idoneità prima di consentire al docente la ripresa dell’attività lavorativa, comandata dalla sentenza di reintegrazione. L’esito del nuovo giudizio di idoneità così disposto poteva essere confutato solo con un’indagine medico-legale, che dichiarasse l’idoneità del lavoratore alle mansioni di docente, ma il rifiuto del dipendente di sottoporsi alla CTU disposta dal giudice di prime cure rende impossibile la confutazione di tale accertamento, che conserva la sua validità e preclude l'accoglimento della domanda di reintegrazione nelle mansioni per le quali è stata accertata l'inidoneità permanente. (Nel caso di specie un docente di scuola secondaria di secondo grado, dopo essere stato sospeso in via cautelare dal DS a norma dell’art. 6 DPR 171/2011 per presunta inidoneità psichica e aver subito due sanzioni disciplinari - poi annullate dal Tribunale per tardività di entrambe le contestazioni - , viene reintegrato nel dicembre 2020. L'amministrazione scolastica dispone contestualmente un nuovo accertamento sanitario di idoneità, che si conclude con giudizio di permanente inidoneità alle mansioni di insegnante e parziale idoneità a mansioni di tipo amministrativo. Il docente rifiuta l'assegnazione a mansioni amministrative ed il rapporto di impiego viene dichiarato risolto per decadenza a norma dell’art. 511 d.lgs. 297/1994. Il docente impugna il licenziamento sostenendo l'illegittimità del nuovo accertamento sanitario e nel giudizio rifiuta di sottoporsi alla CTU medico-legale disposta dal giudice. La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del docente sulla base della legittimità del nuovo accertamento di idoneità disposto dall’Amministrazione.)
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente
Sentenza 14/11/2025 n° 7425
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, le persone con disabilità hanno diritto alle prestazioni stabilite in loro favore in relazione alle rispettive necessità di sostegno o sostegno intensivo. Quest’ultimo è determinato, ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, dalla compromissione “dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Tale condizione correlata a disabilità grave determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Tra le prestazioni stabilite in favore dei soggetti che versino in tali condizioni rientra l’insegnante di sostegno, la cui assistenza rappresenta un diritto che non può essere subordinato alle disponibilità finanziarie o organizzative della pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’istruzione scolastica, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) indica gli interventi necessari a realizzare il diritto all’educazione e all’integrazione dell’alunno disabile, tra cui l’assistenza di un docente di sostegno, secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.). Esso non può dunque contenere un numero di ore di sostegno a favore dello studente disabile inferiore a quelle previste dal G.L.O., e in ogni caso, qualora non dovesse coprire l’intero orario scolastico settimanale anche in caso di disabilità correlata a sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, occorre una motivazione individualizzata sulle ore di sostegno assegnate allo studente disabile. Se tale motivazione manca, non è possibile ridurre il monte ore di sostegno che il G.L.O. abbia individuato come necessario. Anche qualora la scuola dovesse avere carenze di organico a fronte delle esigenze degli alunni con disabilità iscritti, d’altro canto, è possibile richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale dei c.d. posti in deroga, per ottenere le risorse necessarie per la copertura delle ore di sostegno a favore degli studenti che ne abbiano necessità ai sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 66/2017. Nella prassi, tuttavia, solo gli alunni le cui famiglie abbiano fatto ricorso alla giustizia amministrativa risultano beneficiari di insegnanti di sostegno “in deroga”. Si tratta di una condotta che attiva il sostegno in deroga solo “ex post” e non prima dell’inizio dell’anno scolastico, e che quindi è contraria allo spirito del sistema normativo che intende assistere gli studenti disabili per garantire loro un pieno diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica (rispettivamente artt. 12 e 13 della l. 104/1992). Ciò comporta anche che la pubblica amministrazione sia tenuta a pagare le spese processuali e talvolta il risarcimento del danno a seguito della condanna da parte del giudice amministrativo per mancata richiesta tempestiva all’Ufficio Scolastico Regionale di posti in deroga da parte del Dirigente Scolastico. Pertanto, la redazione di un P.E.I. che non tenga conto della valutazione espressa dal G.L.O. a fronte di una giurisprudenza costante che censura tale prassi illegittima è viziata da eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, nonché degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992. (Nel caso in esame, il TAR Campania ha dichiarato viziata da eccesso di potere la condotta dell’amministrazione scolastica che aveva redatto un P.E.I. che prevedeva un monte ore inferiore rispetto a quello indicato da G.L.O. in conseguenza alla mancata richiesta di attivazione di posti in deroga all’Ufficio Scolastico Regionale.)
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#studenti: integrazione e disabilità#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione
Sentenza 17/03/2025 n° 2191
Area: Giurisprudenza

È da escludersi la responsabilità della scuola ex art. 1218 c.c. in un caso di danno derivato dall'urto con il battente basculante della finestra che l’alunna ha subito in fase di apertura della stessa verificatosi durante l’orario scolastico e in contesto in cui la danneggiata avrebbe dovuto essere sotto la vigilanza e il controllo del personale scolastico se il Ministero dimostra l’inevitabilità dell’evento e dunque la non imputabilità del danno medesimo. Infatti, benchè l’alunna al momento del danno non fosse sotto la vigilanza diretta di alcun professore o del personale scolastico, è emerso dagli atti di causa come l’evento dannoso è stato imprevedibile e repentino, e dunque inevitabile, così assurgendo a causa non imputabile di impossibilità di adempimento delle prestazioni di vigilanza e protezione gravanti sull’istituto scolastico e, di conseguenza, sul Ministero. Ciò in quanto le modalità dell’evento lesivo sono tali per cui anche l’eventuale presenza di personale docente (o scolastico) all’interno dell’aula non avrebbe potuto impedire il verificarsi dello stesso, considerato che qualunque condotta di vigilanza concretamente esigibile da un ipotetico “docente modello”, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, sarebbe stata inutile e inidonea a evitare l’evento. A ben vedere, infatti, l’unica condotta ricostruibile sul piano controfattuale come concretamente idonea ad evitare il danno sarebbe stata la presenza di un insegnante accanto a ciascuno studente ogniqualvolta venisse aperta una finestra; il che è manifestamente inesigibile tenuto conto che si trattava di classi di prima superiore, composte da ragazzi di quattordici/quindici anni, che si presume siano in grado di aprire, con quel minimo di accortezza necessario ad evitare conseguenze dannose, una finestra, sia pur dotata del sopra descritto meccanismo basculante. Per le medesime ragioni, oltreché per le inevitabili conseguenze negative sulla salubrità dell’aria all’interno degli ambienti scolastici, deve considerarsi parimenti inesigibile, da parte dell’istituto scolastico, l’ulteriore condotta alternativa consistente nel vietare l’apertura di ogni finestra da parte degli alunni, affidandone il compito solo a componenti del personale docente o scolastico. Deve dunque escludersi una responsabilità dell’Amministrazione scolastica e, di conseguenza, del Ministero, per inosservanza dell’obbligo di vigilanza sugli alunni. È parimenti da escludersi una responsabilità in capo al Ministero ex art. 2051 c.c. in quanto la finestra non era danneggiata. Peraltro, l’art. 3 della l. 23/1996 pone proprio a carico della Provincia, tra gli altri, l’onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici “da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte...”. Dinanzi a tale quadro normativo, pertanto, non è possibile affermare una responsabilità del Ministero dell’Istruzione ex art. 2051 c.c. difettando, in capo allo stesso, il potere di controllo sulla res, presupposto indefettibile del correlato dovere di custodia, essendo quest’ultimo radicato, esclusivamente, in capo alla Provincia. Parte attrice, che pur era o avrebbe dovuto essere consapevole dei poteri di custodia e manutenzione degli istituti scolastici in capo alle Province, tuttavia, per chiara scelta processuale, non conveniva in giudizio la Provincia di Varese né chiedeva di chiamarla in causa alla prima udienza (celebrata in trattazione scritta), a seguito delle difese formulate dal Ministero convenuto nella comparsa di costituzione, a tacer dell’effettiva ammissibilità di una siffatta eventuale istanza, considerato che il ruolo della Provincia è normativamente ben noto e l’interesse alla chiamata non può dirsi sorto dalle difese del Ministero. Sotto diverso profilo, le segnalazioni effettuate dall’Amministrazione scolastica alla Provincia di Varese in punto adeguamento delle finestre a maggiori standard di sicurezza, valgono ad escludere la responsabilità dell’istituto ex art. 2043 c.c. per omessa segnalazione dei rischi all’ente competente, non potendosi infatti ravvisare profili di colpa nel comportamento assunto dallo stesso nella gestione degli ambienti scolastici. Da ultimo, nemmeno sono stati provati fatti tali da integrare una responsabilità del Ministero ex art. 2043 c.c. per omessa negligente adozione di comportamenti che inibissero l’apertura di qualsivoglia finestra all’interno dell’edificio scolastico, non essendo ipotizzabile ed esigibile una condotta tale da azzerare il ricircolo d’aria all’interno degli ambienti scolastici.
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#infortunio scolastico
Sentenza 06/10/2025 n° 1723
Area: Giurisprudenza

Premesso che la valutazione del percorso scolastico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal GA nei soli casi di illogicità e contraddittorietà manifeste, e che ai fini dell’ammissione alla classe successiva rileva soltanto il livello di preparazione oggettivamente raggiunto, mentre eventuali carenze nella predisposizione di strumenti di ausilio o nella comunicazione con la famiglia non viziano il giudizio di non ammissione, l’operato della scuola nel caso di specie appare immune da censure. La scuola ha tempestivamente e più volte segnalato alla famiglia la situazione critica della studentessa, sia attraverso l’inserimento dei voti nel registro elettronico – modalità già di per sé sufficiente ad adempiere l’obbligo di comunicazione verso la famiglia – sia attraverso le comunicazioni della coordinatrice di classe, ed ha attivato corsi di recupero curriculare, frequentati dalla studentessa. Inoltre, i progressi della studentessa sono stati adeguatamente valorizzati in quanto in tre materie (Storia, Matematica e Diritto ed Economia politica), nonostante una media insufficiente, la ragazza è stata presentata allo scrutinio finale con il voto di sei, mentre sono state disposte le prove di recupero per Italiano e Inglese, poi giudicate insufficienti. Anche la correzione delle prove di recupero è immune da vizi in quanto si è svolta collegialmente da parte dei docenti incaricati e in coerenza con le griglie di valutazione predefinite. (Nel caso di specie una studentessa di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammessa alla classe quarta per avere riportato una valutazione insufficiente in Italiano – cinque – e in Inglese – quattro – all’esito delle prove di recupero. Il GA ripercorre la normativa e la giurisprudenza in tema di non ammissione alla classe successiva ed evidenzia alla luce dei parametri normativi e giurisprudenziali la correttezza dell’operato della scuola ed il corretto impiego della discrezionalità tecnica.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 04/07/2025 n° 2537
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la bocciatura di uno studente di scuola secondaria di primo grado per il superamento della soglia massima di assenze in quanto il computo, come assenze rilevanti ai fini del raggiungimento della ridetta soglia, delle numerose ore di insegnamento perse dall’alunno a causa di ingressi posticipati o uscite anticipate non denota alcuna illegittimità alla luce della normativa primaria che valorizza come base di riferimento per la determinazione della soglia de qua il monte ore annuale delle lezioni. Nel caso di specie, l’alunno risulta aver superato la soglia massima di assenze, come innalzata dalla scuola in deroga alla soglia legale dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato, e la circostanza che lo stesso nel Documento di valutazione abbia ricevuto valutazioni sufficienti su alcune discipline non esclude affatto che, nel complesso, gli elementi da queste ritraibili siano, a causa della limitata frequenza scolastica, insufficienti per la valutazione dei livelli di apprendimento da parte del Consiglio di classe. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Anche per gli alunni affetti da D.S.A. è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Per questi alunni, infatti, la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva (anche per loro la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie), ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto. (Nel caso di specie un alunno di scuola secondaria di primo grado, affetto da patologia di ansia sociale, non veniva ammesso alla classe terza in ragione del numero di assenze riportate – 59 giorni – superiore al numero di giorni massimo previsto dal Collegio dei docenti – 50 giorni – in deroga alla soglia dei tre quarti del monte ore annuale pari, previa conversione, a 42 giorni. Il TAR ricorda che la non ammissione, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 20/05/2025 n° 3884
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il provvedimento del Consiglio di classe con il quale è stata decisa l’esclusione dal viaggio di istruzione dello studente che nel corso dell’anno scolastico aveva riportato tre note disciplinari, mai contestate né impugnate dallo studente stesso. Il regolamento di istituto, infatti, è chiaro nel ricollegare la sanzione disciplinare dell’esclusione degli alunni dalle visite guidate/viaggi di istruzione alla semplice presenza di tre note disciplinare e ciò a prescindere dal contenuto di tali note o dalle vicende che le hanno determinate. La sanzione non appare sproporzionata, ma correttamente applicata in presenza dei presupposti previsti dal regolamento di istituto. La previsione regolamentare, peraltro, costituisce piena espressione della discrezionalità tecnica della scuola e, ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata. Analogamente, la situazione riferibile ad altri alunni – comunque non provata nel ricorso – non rende di per sé illegittima la sanzione che risulta applicata in piena aderenza alle norme interne di istituto. Né i genitori possono lamentare un difetto di comunicazione circa la decisione assunta, tenuto conto che il Registro elettronico assolve, di per sé, per il tramite della sua consultazione, agli obblighi informativi che gravano sulla Scuola, circa il rendimento scolastico ed il comportamento degli alunni, essendo in esso visibili e consultabili tutte le note disciplinare riportate dagli alunni. I genitori hanno il diritto, ma anche il dovere, di accedere agli atti della scuola, compreso il Regolamento di Istituto, al fine di poter esercitare al meglio le proprie responsabilità nei confronti dei figli. Dal che deriva che era onere dei ricorrenti, secondo un criterio di ordinaria diligenza, non solo prendere visione delle note disciplinari addebitate al figlio nel corso dell’anno, ma anche delle prescrizioni interne della Scuola che, in presenza di tali note, determinavano la non partecipazione del minore alla gita scolastica.
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#studenti: azione disciplinare#viaggi di istruzione#studenti: valutazione del comportamento
04/08/2025 n° 454
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10162698]
Parere sullo schema di decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione e del Merito concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” - 4 agosto 2025
Registro dei provvedimenti
n. 454 del 4 agosto 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (di seguito, anche «Intelligenza Artificiale» o «IA») e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (di seguito, anche «Regolamento sull’IA»);
VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, MIM) promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della «Piattaforma Famiglie e Studenti», anche denominata «Unica» (di seguito, anche «Piattaforma» o «Unica»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali offerti dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 21, comma 4-quinquies, del suddetto Decreto-Legge n. 75/2023, il MIM ha adottato il Decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto “la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito della Piattaforma” e per il tramite del quale sono stati attivati specifici servizi digitali quali, in particolare, E-Portfolio, Docente Tutor e Gite Scolastiche, su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 468 del 10 ottobre 2023 (disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web n. 9953443);
VISTO in particolare, l’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 192/23, secondo cui «Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà, come previsto all’articolo 5, comma 6, del presente Decreto, a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione»;
VISTO altresì, il Decreto Ministeriale del 18 giugno 2024, n. 124, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dell’abilitazione di nuove utenze ai fini dell’accesso all’area privata della Piattaforma e del servizio digitale «Knowledge Area», su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 334 del 6 giugno 2024 (doc. web n. 10036855);
VISTA la nota del 28 luglio 2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” a cui sono allegate le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” (di seguito, Linee guida);
RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare:
- che nell’ambito della Piattaforma Unica è implementato un Servizio Digitale mediante il quale, il Ministero, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e governo generale del sistema nazionale di istruzione e formazione, rende disponibili specifici contenuti e documenti informativi sull’IA, tra i quali apposite Linee Guida in materia di Intelligenza Artificiale, nonché una mappa delle sperimentazioni avviate dalle singole Istituzioni Scolastiche in materia, al fine di supportare le stesse nei possibili impieghi dell’IA e favorire l’acquisizione, da parte di studenti, studentesse e genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, delle necessarie conoscenze digitali, al fine di poter godere dei benefici offerti dall’IA e orientare le nuove generazioni verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie (articolo 1);
- le modalità di accesso al Servizio Digitale (articoli 2 e 3);
- le Sezioni di cui si compone il Servizio Digitale e le relative funzionalità (articoli 4, 5, 6);
- i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali e il ruolo svolto, prevedendo che il MIM è titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti trattati nell’ambito della procedura di identificazione e autenticazione informatica nell’area privata della Piattaforma, restando ferma la responsabilità delle Istituzioni Scolastiche in merito alle informazioni di propria competenza che sono inserite nell’ambito della Sezione «Progetti IA», nonché la responsabilità per la loro esattezza, correttezza e aggiornamento (articolo 7);
- il MIM promuove un uso etico e trasparente dell’IA, garantendo il rispetto dei principi in materia di IA indicati all’interno degli «Orientamenti etici per un’IA affidabile» dell’8 aprile 2019 e richiamati dal Regolamento (UE) 2024/1689 citato. In ogni caso, sono oggetto di trattamento i soli dati personali comuni degli Utenti, acquisiti in fase di autenticazione all’area privata della Piattaforma e indicati all’interno dell’Allegato Tecnico al D.M. n. 192/2023 (articolo 8);
- il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e misure di sicurezza (articolo 9);
- con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM provvederà a disciplinare nel dettaglio le modalità con le quali le Istituzioni Scolastiche dovranno progettare e realizzare le singole iniziative di IA, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e di IA, le iniziative di formazione che saranno attivate a favore delle Istituzioni Scolastiche in materia di IA, al fine di garantire un uso consapevole e responsabile dei sistemi di IA in ambito scolastico, gli ulteriori elementi volti a garantire che l’implementazione dei sistemi di IA da parte delle Istituzioni Scolastiche avvenga nel pieno rispetto dei diritti e dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’aggiornamento delle Linee Guida adottate con il Decreto in esame, nonché i modelli documentali alle medesime allegati (articolo 10);
RILEVATO, inoltre, che le linee guida allegate allo schema di decreto in esame, prevedono, in sintesi:
- gli obiettivi che il MIM intende perseguire con l’introduzione delle tecnologie di IA in ambito scolastico affinché diventino uno strumento per rafforzare la competitività del sistema educativo, preservandone la qualità, promuovendo l’equità e invitando studenti e Istituzioni scolastiche a sfruttare le potenzialità dell’IA con la giusta consapevolezza (paragrafo 1);
- i principi a sostegno dell’introduzione dell’IA, tra cui la “centralità della persona”, la “tutela dei diritti e delle libertà fondamentali” e la “sicurezza dei sistemi e modelli di IA” (paragrafo 2);
- i requisiti etici, tecnici e normativi necessari per assicurare un’adozione responsabile e sicura delle tecnologie di IA (paragrafo 3);
- le istruzioni operative e gli strumenti di accompagnamento per introdurre l’IA negli Istituti scolastici (paragrafo 4);
CONSIDERATO, in primo luogo, che i trattamenti di dati personali per compiti di interesse pubblico devono essere effettuati esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali dei rispettivi titolari del trattamento nel quadro della normativa di settore applicabile, che ne costituisce la base giuridica definendo presupposti, condizioni, modalità, limiti e misure a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, anche tenuto conto della natura dei dati trattati, del contesto, degli specifici strumenti che si intende utilizzare nonché dei rischi per gli interessati, nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelli di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (cfr. art. 5, par. 1, lett. a) e b), e art. 6, parr. 1, lett. e), e 3 del Regolamento, nonché art. 2-ter del Codice; inoltre, laddove il trattamento abbia a oggetto categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali o reati, cfr. artt. 9 e 10 del Regolamento e artt. 2-sexies e 2-octies del Codice);
CONSIDERATO, inoltre, che, laddove tale trattamento comporti l’utilizzo di sistemi di IA, come pure prefigurato, occorre che siano altresì assicurati una piena trasparenza nei confronti degli interessati nonché il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (cfr. spec. art. 5, par. 1, lett. a), e artt. 12, 13, 14 e 22 del Regolamento);
CONSIDERATO, in ogni caso, che la versione dello schema di decreto in esame, con particolare riferimento ai principi di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), tiene conto anche delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse, che hanno riguardato, in particolare:
- la rigorosa osservanza dei divieti concernenti le pratiche vietate di cui all’art. 5 del Regolamento sull’IA (come quelle preordinate al riconoscimento delle emozioni, c.d. strumenti di sentiment analysis, con particolare riferimento al contesto scolastico o lavorativo: cfr. spec. le Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) del 4 febbraio 2025);
- il rispetto delle misure previste dal Regolamento sull’IA in relazione all’impiego di sistemi di IA ad alto rischio, con particolare riferimento a quelli, richiamati dall’art. 6, par. 2, indicati nell’Allegato III al n. 3;
- le garanzie di trasparenza che gli Istituti medesimi sono tenuti ad assicurare nei confronti degli interessati, anche nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore in materia di IA;
- la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei sistemi di IA, anche in qualità di titolari del trattamento ai fini della contestuale applicazione della disciplina di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- la previsione di utilizzare solamente laddove strettamente indispensabili, i dati personali riferibili a studenti e docenti ricorrendo ove possibile all’utilizzo di dati sintetici, prevedendo l’impiego di configurazioni che impediscano la conservazione dei prompt, la profilazione o il tracciamento degli studenti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);
- la necessità di assicurare la trasparenza dei trattamenti di dati personali effettuati da parte degli Istituti scolastici mediante sistemi di IA, con particolare riguardo all'impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- la necessità di prevedere attività formativa adeguata, audit o valutazioni periodiche volti a verificare l’affidabilità, la trasparenza e la correttezza del funzionamento dei sistemi utilizzati, nonché di valutare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al contesto senza contemplare aprioristicamente un elenco predefinito e limitato di misure, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento);
RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, che reca in allegato le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche”;
RITENUTO, inoltre, che spetta ai soggetti che svolgono attività di trattamento dei dati personali, nel rispetto della cornice di liceità sopra richiamata, adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi per gli interessati nel delicato contesto scolastico ed educativo, a valle della valutazione d’impatto svolta anche alla luce delle valutazioni formulate dai soggetti a vario titolo coinvolti (art. 35 del Regolamento), in ossequio al principio di accountability (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento);
RITENUTO, infine, che, impregiudicati gli specifici requisiti e garanzie che derivano dall’applicazione del quadro normativo in materia di IA, quando l’utilizzo di sistemi di IA comporta il trattamento di dati personali, occorre garantire, anche alla luce della previsione contenuta nell’art. 2, par. 7 del Regolamento UE 2024/1689, il contestuale rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e l’applicazione delle garanzie ivi previste a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la cui osservanza è assicurata dal Garante per la protezione dei dati personali nell’esercizio dei compiti e poteri attribuitigli dal Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione e del Merito, adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” allegate.
Roma, 4 agosto 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#IA - Intelligenza Artificiale#privacy e trattamento dei dati personali
25/09/2025 n° 529
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10184924]
Provvedimento del 25 settembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 529 del 25 settembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;
- “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;
- “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;
- “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.
Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”
Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).
Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.
Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.
Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;
- la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali
27/02/2025 n° 115
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10126123]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 115 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità da un avvocato, in nome e per conto della sig.ra XX e del sig.XX, è stata lamentata la pubblicazione, ad opera di una docente della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio (di seguito, l’Istituto), sul registro elettronico, del Piano educativo individualizzato (PEI) del figlio dei reclamanti.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto, ha rappresentato, in particolare:
- “in data XX ricevo comunicazione da parte dell’avvocato […] di "segnalazione violazione regolamento privacy per illegittima diffusione dati sanitari del minore […]";
- “il legale afferma che “in data XX si è verificato un grave episodio di diffusione di dati sensibili giacché nella chat di classe, l’insegnante […] ha postato il Piano Educativo Individuale del figlio dei miei assistiti diffondendo dati sensibili che dovevano rimanere riservati in quanto afferenti allo stato di salute psicofisica del minore ed alle sue problematiche”;
- “venuta solo allora a conoscenza dell’episodio, avvio procedura interna di indagine con prot. ris. N. XX del XX, notando però che lo screenshot finito sulla chat ed allegato dall’Avvocato, è relativo alla pagina di accesso sul registro del genitore dell’alunno”;
- “alla richiesta di chiarimenti, la Docente prontamente produce relazione acquisita con prot. ris. n.XX del XX. Di seguito i fatti accertati. In data XX, durante l’incontro di programmazione settimanale, la […], docente di sostegno di […] della classe IIIE, inseriva all’interno del registro elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore (…). Dalla tendina richiamava la voce alunni e docenti, inseriva il nome dell’alunno interessato ed erroneamente anche la classe (…), di conseguenza il PEI, è risultato visibile a tutti i genitori della IIIE. Questo avveniva intorno alle ore 18.00. Subito dopo la docente incontra la collega di classe che aveva già ricevuto la telefonata della [… reclamante] e si rende conto di aver commesso un errore; pertanto, alle 18.22 corregge la visualizzazione (…). In quel lasso di tempo, il genitore di […] ha visionato il registro, avvisato la signora […] e postato lo screenshot della pagina sulla chat di classe. (…). Nessuno, compreso la docente, ha ritenuto opportuno avvisare la scrivente o i miei collaboratori”;
- “è accertato che la docente […] ha commesso l’errore nella gestione della visualizzazione del documento, la diffusione dei dati è avvenuta dentro il registro, nell’ambito della classe del minore, non sulla chat dove l’informazione è stata divulgata dal citato genitore della classe. Avendo avuto notizia dell’infrazione 90 giorni dopo l’evento, la richiesta del file delle visualizzazioni al gestore del Registro elettronico comportava un esborso consistente in quanto istanza proveniente dall’Istituto e non da Autorità preposta; pertanto, non è stato possibile verificare se il documento fosse stato scaricato da qualche genitore. I dati personali violati erano costituiti dai codici della disabilità riportati in una sezione del PEI”;
- “la condivisione del PEI, con il genitore avviene nell’ambito della normativa a tutela della disabilità in particolare del XX del XX. La scelta del registro, come strumento rapido di condivisione, è relativa al processo di digitalizzazione dell’Amministrazione, la visibilità dei singoli documenti, è riservata esclusivamente ai docenti e ai genitori degli alunni interessati. Al Gestore del Registro, in occasione del rinnovo del contratto, viene dato l’incarico del trattamento dati”;
- “nessuna certificazione relativa a dati sanitari è stata e viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei codici i format dei PEI e PDP e a vietare la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale”;
- “nel merito dell’illegittima diffusione dei dati avvenuta in data XX, è stato già coinvolto il Responsabile della Protezione dei dati designato dell’Istituto, […], con il quale sono state concordate le misure correttive”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione del PEI del figlio dei reclamanti e quello predisposto per un altro alunno, contenenti dati personali, anche relativi alla salute degli interessati, seppure avvenuta in un’area riservata del registro elettronico non accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX, (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “In data XX giunge reclamo da parte dell’Avvocato […] in merito alla diffusione di dati sensibili, il PEI, dell’alunno […] della classe IIIE primaria, nella chat di classe da parte dell’insegnante di sostegno […] avvenuta il giorno XX. Da indagini interne, avviate con prot. n. XX del XX, risulta che la diffusione dei dati da parte della docente non è avvenuta sulla chat di classe, ma all’interno del Registro in un’area riservata. La violazione contestata è durata un breve lasso di tempo, circa 22 minuti. Non si ha la prova che il documento sia stato scaricato in quanto lo screenshot allegato dall’Avvocato, prova soltanto la visibilità del documento nel Registro, ma non rivela il contenuto. Non è possibile, a distanza di così tanto tempo, ottenere il file log dal gestore del registro per verificare se e chi ha scaricato il PEI. Poiché il documento si trovava all’interno di un’area riservata del Registro, la visibilità era possibile solo ai genitori della classe IIIE, formata da 21 alunni. È impossibile determinare se in quei 22 minuti tutti abbiano fatto accesso al registro. Poiché non si ha prova riguardo l’apertura del documento da parte di soggetti terzi, la diffusione dei dati certa riguarda l’informazione che l’alunno […] ha un PEI, informazione nota a tutta la classe in quanto allo stesso era stata assegnata la docente di sostegno”;
- “la docente, per mero errore materiale, inserendo all’interno del Registro Elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore […], fleggava non solo il nome dell’alunno interessato, ma anche la classe, di conseguenza il PEI, contrariamente alle intenzioni della docente, risultava visibile a tutti i genitori della IIIE. Dalla condotta della docente, supplente temporanea, non emerge nessuna intenzionalità di diffondere i dati del proprio alunno, ma solo un’imprudenza dovuta all’inesperienza e alla scarsa conoscenza del mezzo informatico. Supportata dai colleghi, ha immediatamente posto rimedio all’errore tanto che dopo solo 22 minuti la visualizzazione è stata corretta senza provocare nessun danno altrui”;
- è stata effettuata la “correzione immediata della visualizzazione sul Registro togliendo il flag alla classe. Contatto contestuale con la famiglia da parte della docente per scusarsi dell’accaduto. Disponibilità dell’Istituto ad incontrare la famiglia che ha sempre disdetto gli appuntamenti senza giustificare i motivi. Si osserva altresì che la discrasia è avvenuta il XX e, inspiegabilmente, la contestazione è stata effettuata il XX (oltre due mesi dopo l’accaduto). Appare evidente il carattere pretestuoso della richiesta che, a mente dell’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, avrebbe potuto comportare l’archiviazione del reclamo”;
- “Nessuna certificazione relativa a dati particolari viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei dati riconducibili alla salute i format dei PEI al fine di minimizzare l’uso dei dati particolari. Viene vietata la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale. Il PEI viene consegnato brevi manu al genitore interessato. Essendoci all’Interno dell’Istituto un continuo movimento di personale temporaneo, si è programmato di reiterare la formazione sul trattamento dei dati personali”;
- “L’Istituto si è dotato, da tempo, del Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e del Registro dei trattamenti predisposti insieme al DPO”;
- “innanzi tutto ribadire quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 in riferimento all’evidente carattere pretestuoso del reclamo: infatti, la violazione lamentata è accaduta il XX, la segnalazione alla scuola viene effettuata il XX – dopo due mesi dall’accaduto! -, quando la discrasia lamentata era stata sanata immediatamente (dopo 22 minuti) senza che nessun danno fosse stato arrecato all’alunno titolare del PEI. Si deve, inoltre, evidenziare che la diffusione dei dati, (di cui oltretutto non si ha certezza!) sarebbe avvenuta interessando soltanto gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI che erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione. In secondo luogo, giova qui ricordare che l’art. 83 del Regolamento (UE) 2016/679 correlato con il Codice in materia di protezione dei dati personali vigente, al comma 2, detta le condizioni generali per infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie e così rappresenta la necessità che per ogni singolo caso si debba tener conto dei seguenti elementi:
a. “…Si osserva che vi è stata solo una presunta parte lesa ed il livello del danno subito è da ritenersi inesistente per l’immediato intervento da parte della docente che inopinatamente aveva creato il problema.
b. È evidente il carattere colposo della violazione, oltretutto commessa da una docente.
c. Come più volte detto, immediatamente sono state adottate misure che hanno reso inesistente qualsivoglia danno potesse derivare dalla discrasia commessa
d. Le misure tecniche e organizzative messe in atto da tempo fino ad ora hanno evitato il ripetersi di infrazioni equivalenti
e. Non si sono verificate precedenti violazioni commesse dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati
f. Non vi è stato bisogno di richiedere la cooperazione dell’Autorità di controllo in quanto, in modo autonomo, l’Istituzione aveva già posto rimedio alla discrasia (il problema è stato risolto dopo 22 minuti dall’accaduto e non si è più ripetuto)
h. Si presume che l’Autorità di controllo abbia preso conoscenza della violazione dai genitori dell’alunno interessato al Pei. Dalla Nota GPDP.Ufficio.Protocollo.XX, pervenuta all’istituzione ad XX, si evince che l’Autorità ha preso conoscenza mesi dopo di una violazione commessa diversi mesi prima.
i. Non sono stati mai disposti provvedimenti di cui all’art. 58 paragrafo 2 Regolamento del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in quanto, non si sono mai in precedenza evidenziati violazioni di qualsivoglia tipo
j. L’Istituto è dotato di Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e di Registro dei trattamenti”.
Nel corso dell’audizione tenutasi in data XX la dirigente scolastica dell’Istituto ha, altresì, dichiarato:
- “sono in servizio dal XX e ho condiviso con l’allora dirigente in servizio e il dpo gli elementi da fornire;
- l’evento si è verificato il XX, la dirigente è avvenuta a conoscenza dell’accaduto solo il XX quando ha ricevuto la nota del legale della famiglia dell’interessato, si è attivata subito consultando il dpo e verificando le conseguenze della pubblicazione; altresì ha sentito la docente interessata che ha relazione per iscritto le circostanze dell’evento verificatosi;
- Il documento è stato erroneamente pubblicato dalla docente che ha inserito la spunta di flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori;
- La visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo circa 20 minuti;
- L’unico genitore che ha letto la comunicazione ha condiviso uno screenshot dell’avviso di pubblicazione del documento a tutti gli altri genitori nella chat di classe senza tuttavia scaricarlo;
- In seguito un genitore dell’interessato ha avvisato le docenti dell’accaduto e pertanto la docente di sostegno ha provveduto subito a rimuovere l’avviso inserito;
- Ricevuta la nota del legale la dirigente ha invitato il legale e la famiglia ad incontrarsi per parlare delle conseguenze di tale comunicazione errata, ma tale incontro non è mai avvenuto perché la famiglia non ha mai aderito a tale invito;
- Insieme al dpo l’allora dirigente ha rivisto e modificato la modulistica e la modalità di condivisione del PEI con le famiglie coinvolte che non avviene più mediante RE ma esclusivamente in modalità cartacea;
- Nel mese di XX la dirigente è venuta a conoscenza che la famiglia dell’interessato ha proposto reclamo al Garante, dopo cioè circa 9 mesi dal verificarsi dell’evento;
- Non risulta che qualcuno abbia avuto modo di visualizzare o scaricare il documento, non è giunta nessuna segnalazione al riguardo;
- Era noto a tutta la classe che era stata nominata un’insegnate di sostegno per affiancare un alunno con disabilità”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Da quanto emerge dal reclamo in oggetto, nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta che un’insegnante dell’Istituto ha reso disponibile, nella sezione del registro elettronico accessibile a tutti i genitori della classe 3, sez. F della scuola primaria dell’Istituto, il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità (PEI) elaborato per il figlio dei reclamanti.
Tale documento sarebbe stato visibile sul registro elettronico per circa ventidue minuti, in quanto successivamente l’insegnate avrebbe modificato le modalità di visualizzazione e avrebbe limitato la visibilità dello stesso ai soli genitori dell’alunno interessato.
L’immagine/screenshot dell’avviso di visibilità del Pei sul registro sarebbe stato, inoltre, pubblicata dal genitore di un alunno della 3 sez. F sulla chat di classe senza tuttavia scaricare e condividere il documento nella chat.
Con riguardo al profilo relativo alla messa a disposizione sulla chat di classe del richiamato documento, si evidenzia che la creazione, da parte di alunni, genitori o rappresentanti di classe, di chat di cui fanno parte i genitori degli studenti e l’utilizzo di tali strumenti come canali di comunicazione di notizie riguardanti i diversi aspetti della vita scolastica, non risulta riconducibile alle attività istituzionali o didattiche poste in essere dall’Istituto scolastico come titolare del trattamento. La creazione di chat di classe o gruppi whatsapp è infatti riconducibile ad autonomi comportamenti posti in essere da privati, dei quali la scuola non è tenuta a rispondere.
Con riguardo al diverso profilo relativo alla messa a disposizione dei due PEI sul registro elettronico da parte dell’insegnante si osserva quanto segue.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Al riguardo si rappresenta che il PEI ossia il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, “è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione” (cfr. art. 5, comma 1 d.p.r. 24 febbraio 1994) e comprende una pluralità di informazioni relative alla condizione di disabilità del ragazzo per il quale tale documento è predisposto tra cui una apposita sezione dedicata ai dati relativi alla Diagnosi funzionale.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
In particolare, si osserva che, sebbene la pubblicazione del PEI in questione sia avvenuta in un’area riservata del registro elettronico, non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali, la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato o determinabile di soggetti, essendo tale area riservata accessibile a tutti i genitori della classe di riferimento (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice), dando luogo ad una comunicazione di dati personali anche relativi alla salute degli interessati.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali, anche relativi alla salute, del figlio dei reclamanti. Né può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del titolare del trattamento quanto dichiarato in merito al fatto che “gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI (…) erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione”.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha posto in essere un trattamento di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato in quanto la docente per un mero errore materiale ha inserito la spunta di un flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori della classe;
- la visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo appena 22 minuti;
- i genitori della classe, mediante pubblicazione nella chat dello screenshot inerente alla pubblicazione del PEI, sono venuti a conoscenza della disponibilità del PEI sul registro elettronico ma non risulta invece comprovato che i genitori abbiano effettivamente preso visione del contenuto del PEI stesso, pertanto, la comunicazione dei dati riguarda l’informazione che il reclamante ha un PEI, senza conoscere il contenuto dello stesso;
- la dirigente scolastica ha invitato la famiglia ad incontrarsi per parlare di quanto accaduto ma la famiglia non ha mai aderito all’invito;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019. con conseguente annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio, con sede in via Marco Aurelio, 2 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma) - Codice Fiscale: 86003270583, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
27/02/2025 n° 117
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10118264]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 117 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
L’Autorità ha ricevuto una segnalazione con la quale la segnalante ha lamentato di aver ricevuto in più di un’occasione, e precisamente, in data XX e in data XX al proprio indirizzo e-mail la convocazione relativa ad una riunione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO) organizzato dall’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” di Roma (di seguito, l’Istituto), pur non “essendone interessata né come personale dell’Istituzione scolastica, né come parte del Gruppo Lavoro né per qualsiasi altra motivazione”. La richiamata convocazione sarebbe infatti dovuta, secondo quanto segnalato ad un caso di “omonimia con un componente del gruppo di lavoro”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), l’Istituto ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, rappresentando, in particolare, che:
- “la segnalante è soggetto aspirante personale ATA che può ritenersi soggetto affidabile in base a quanto previsto da European Data Protection Board che, nelle sue linee guida sul data breach, afferma: Il fatto che il titolare del trattamento sappia o meno che i dati personali sono nelle mani di persone le cui intenzioni sono sconosciute o potenzialmente dannose può incidere sul livello di rischio potenziale. Prendiamo una violazione della riservatezza nel cui ambito i dati personali vengono comunicati a un terzo di cui all’articolo 4, punto 10, o ad altri destinatari per errore. Una tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui i dati personali vengano inviati accidentalmente all’ufficio sbagliato di un’organizzazione o a un’organizzazione fornitrice utilizzata frequentemente. Il titolare del trattamento può chiedere al destinatario di restituire o distruggere in maniera sicura i dati ricevuti. In entrambi i casi, dato che il titolare del trattamento ha una relazione continuativa con tali soggetti e potrebbe essere a conoscenza delle loro procedure, della loro storia e di altri dettagli pertinenti, il destinatario può essere considerato “affidabile”. In altre parole, il titolare del trattamento può ritenere che il destinatario goda di una certa affidabilità e può ragionevolmente aspettarsi che non leggerà o accederà ai dati inviati per errore e che rispetterà le istruzioni di restituirli. Anche se i dati fossero stati consultati, il titolare del trattamento potrebbe comunque confidare nel fatto che il destinatario non intraprenderà ulteriori azioni in merito agli stessi e restituirà tempestivamente i dati al titolare del trattamento e coopererà per garantirne il recupero. In tali casi, questo aspetto può essere preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata dal titolare del trattamento in seguito alla violazione; il fatto che il destinatario sia affidabile può neutralizzare la gravità delle conseguenze della violazione, anche se questo non significa che non si sia verificata una violazione. Nel caso in esame, è evidente che il soggetto che, per mero errore ha ricevuto i dati è soggetto affidabile risultando pressoché azzerato il livello di rischio”;
- “come emerge in modo evidente dagli allegati uniti alla segnalazione, nessun dato sensibile/particolare è stato diffuso. Si tratta solo di informazioni che possono portare ad assunzioni di carattere molto generico, ma nessuna informazione di dettaglio. Sono difatti presenti i nomi dei docenti, dei terapisti e dell’alunno, ma nulla sulla tipologia di disturbi dello stesso. A tal riguardo, vale la pena di ricordare che, secondo le linee guida di ENISA dal titolo “Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches”, il livello di rischio in simili situazioni è quasi azzerato, proprio per via del fatto che nessun dato personale è presente ma solo assunzioni generali. Nel caso in esame, è chiaro che nessun dato di dettaglio è stato comunicato e, comunque, anche qualora vi fossero dati di dettaglio, il soggetto ricevente ricordiamo essere soggetto “affidabile”, circostanza questa che assieme a quanto appena evidenziato, rende nullo il rischio”;
- “si evidenzia come l’invio sia stato fatto per mero errore materiale da soggetto autorizzato e regolarmente formato. E’ solo per errore che è stata inviata la comunicazione al segnalante. Non di certo per volontà o per iscrizione ad una newsletter. Un errore materiale, purtroppo sempre possibile, ma reso meno grave alla luce delle circostanze sopra evidenziate”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con note del XX (prot. n. XX) e del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “La segnalante ha lamentato di aver ricevuto SOLTANTO n. 2 mail di convocazione al GLO, a lei dalla scuola erroneamente destinate. E’ sin troppo evidente che anche ove tutto ciò venisse accertato, si tratterebbe di un mero errore materiale. Si precisa poi che le convocazioni al GLO non contengono riferimento a dati sensibili ma solo quelle che ENISA ed EDPB chiamano “general assumption”;
- “NESSUN DATO SENSIBILE è presente nelle convocazioni. Vi è solo il riferimento alla convocazione GLO, senza dettaglio alcuno. Pertanto è evidente che la casistica rientra a pieno titolo nella categoria delle “general assumption” indicate come sopra da ENISA”;
- “rispetto all’Art. 83. Par. 2 Lett. b), occorre rilevare come in segreteria il numero di persone in organico di diritto ammonti a cinque unità dal XX ma che le procedure amministrative afferenti alla gestione degli alunni disabili siano diventate più complesse, in particolare negli ultimi tre anni, ciò dovuto tanto all’aumento esponenziale dei casi di alunni con disabilità certificata, quanto all’ammontare di operatori coinvolti e di momenti di confronto necessari a garantire la massima inclusione dei più fragili. Ciononostante, l’asserito errore in esame ha riguardato, si ribadisce, SOLO 2 invii di mail, le quali contenevano NON dati sensibili inerenti la salute, ma “general assumption” così come definite da ENISA”;
- “rispetto all’art. 83, par. 2, lett. c) e d), le misure intraprese da questa istituzione scolastica per attenuare le conseguenze della violazione e le misure tecniche e organizzative specifiche messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32: Indicazione dei soggetti interessati, con particolare riferimento agli alunni con disabilità, mediante le sole iniziali di nome e cognome; Assoluta mancanza di riferimento a codici sanitari in grado di identificare la tipologia di disabilità degli studenti disabili, ma esclusivamente classe e sezione frequentata; Controllo sistematico e periodico della rubrica di riferimento della posta elettronica in uso all’istituzione al fine di azzerare margini di errore dovuti a omonimia; Formazione, informazione e aggiornamento continuativo e periodico del personale e di tutti gli stakeholder dell’istituzione, anche mediante il coinvolgimento del DPO sia digitalmente che in presenza; Controllo dell’uso dei dati presenti su materiale cartaceo riprodotto mediante macchina fotocopiatrice in uso all’istituzione, per una corretta gestione del materiale; La dicitura in calce ad ogni corrispondenza in uscita per come segue: “Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi eventuali allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi GDPR (Regolamento UE 679/16). Se questo messaggio vi è stato inviato per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo (…) o per e- mail: (…)”;
- “rispetto all’art. 83, par. 2 lett. f), l’istituto, nella persona del Titolare del Trattamento dei Dati, garantisce una piena e tempestiva cooperazione con l’Autorità per porre rimedio alla violazione al fine di attenuarne i possibili effetti negativi”;
- “la presenza di dati sanitari non può che ricondurre all’alveo dell’art 9 GDPR. Tuttavia, si ribadisce che la convocazione al GLO non contiene indicazioni di dettaglio, bensì solo dati che indirettamente lasciano presagire che lo studente potrebbe avere un bisogno specifico. Non viene però detto nulla su quali difficoltà egli abbia o su decisioni riguardanti esso”;
- “rispetto all’Art. 83, par. 2, lett. i), si evidenzia come non sia mai intercorsa la necessità di attuare prescrizioni, limitazioni o divieti disposti dal Garante, non essendo stata ad oggi rilevata alcuna violazione del Regolamento; ciò in quanto la scrivente Dirigente Scolastica, dall’a.s. XX, e dapprima la DSGA in servizio fino al XX e i due DSGA in servizio dal XX ad oggi, hanno sempre posto particolare attenzione dapprima alle procedure utili e necessarie a garantire la precisa osservanza delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 196/2003 e successivamente dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e norme attuative correlate, seppur con le esigue risorse umane e finanziarie disponibili, nonostante l’estensione del numero e del tipo di dati ritenuti meritevoli di protezione da parte dell’ordinamento, l’aumento delle competenze delle istituzioni scolastiche in merito tanto agli alunni quanto al personale e dei rapporti tra quelle e gli altri soggetti istituzionali ed operatori privati con cui si garantiscono esperienze formative, lavorative e umane mediante rapporti e collaborazioni sempre più complessi”;
- “sul punto si ricorda che il soggetto segnalante, è da ritenersi “soggetto affidabile”. Tale circostanza è chiaramente determinante nell’identificare il livello di rischio per i dati dei minori presenti nelle DUE convocazioni giunte erroneamente alla segnalante. Sull’importanza dell’affidablità del destinatario nella determinazione del rischio, si riporta EDPB (già WP28) in Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data XX, l’Istituto ha altresì dichiarato:
- “ad integrazione di quanto già in atti, (… si) descrive la presenza di elementi che giocano a favore della riduzione della gravità della comunicazione in esame. Nell’invio della comunicazione dei GLO non sono presenti elementi sensibili, ovvero i motivi per cui la persona è stata inserita in un GLO, vi è solo la convocazione dello stesso. La violazione c’è stata ma la convocazione del GLO è molto generica (patologie possibili, ad es. diabete o schizofrenia) anche sulla base di quanto contenuto nelle linee guida ENISA”;
- “le Linee guida EDPB sostengono che quando il destinatario dell’illecita comunicazione è affidabile, tale affidabilità può neutralizzare le conseguenze della violazione”;
- “nei documenti allegati dalla segnalante, in particolare, nelle mail ricevute (condivise durante la seduta ZOOM), c’erano dei destinatari in CCN, questo testimonia un livello alto di attenzione da parte dell’Istituto. Il personale dell’Istituto è formato e sensibilizzato in materia di protezione dei dati personali”;
- “si è trattato di un errore materiale ma l’Istituto ha fatto tutto ciò che poteva fare in termini di formazione e sensibilizzazione del personale”;
- “l’istituto aveva pensato di minimizzare le comunicazioni in relazioni al GLO (es. iniziali di nome e cognome dell’alunno, ma il numero degli alunni con disabilità e i casi di omonimia avrebbero reso questa misura comunque non risolutiva)”;
- “la Parte (…) aggiunge che l’Istituto ha una media del 10% di alunni con disabilità che necessitano di GLO, questo comporta un lavoro aggiuntivo. Vi è stato, negli ultimi anni, un aumento di casi di disabilità e di procedure più complesse per la gestione delle stesse”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato, in due diverse occasioni, e in particolare in data XX e in data XX all’indirizzo e-mail della segnalante la convocazione relativa ad una riunione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO) contenente l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale il GLO è stato organizzato, pur non essendo la segnalante una docente della classe o uno dei componenti del GLO.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che la convocazione di una riunione del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica, prevista dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno per il quale viene convocata.
Le informazioni relative alla convocazione del richiamato gruppo di lavoro, recanti in chiaro il nominativo dell’alunno per il quale sono state organizzate, possono essere comunicate solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. art. 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale il GLO era stato organizzato, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali anche relativi alla salute, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’istituto versa in difficili condizioni in quanto può disporre di un ristretto numero di personale di segreteria in organico a fronte di procedure riguardanti la gestione degli alunni disabili sempre più complesse e di un notevole aumento dei casi di alunni con disabilità certificata;
- la comunicazione di dati ha riguardato solo un numero ristretto di alunni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale verificatosi al momento dell’invio delle e-mail;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018”.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli”, con sede in via Melizzano 94, 00132 Roma, Codice fiscale 97198130581, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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#privacy e trattamento dei dati personali
13/03/2025 n° 134
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10127792]
Provvedimento del 13 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 134 del 13 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dalla sig.ra XX è stato lamentato che l’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) (di seguito, “l’Istituto”), avrebbe “pubblicato su YouTube [… un video] riguardante gli auguri di Natale del plesso dove figurava anche la classe” del figlio della reclamante, senza che quest’ultima avesse fornito alcun consenso affinché il figlio comparisse su una piattaforma digitale, e senza che le fosse “stata fatta firmare alcuna richiesta di autorizzazione in merito alla pubblicazione del video in questione (XX)”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “preliminarmente, si rappresenta che la scrivente nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto in intestazione, ha tempestivamente provveduto a far rimuovere il video dal canale youtube della scuola”;
- “il benessere degli alunni è, senza ombra di dubbio, un fattore che influenza non solo il modo di approcciarsi allo studio ma anche l’entusiasmo per i risultati ottenuti; proprio all’interno della classe che ha frequentato il figlio dell’odierna reclamante (frequenza conclusasi in data XX a seguito di richiesta di nulla osta), il clima creatosi tra gli alunni era caratterizzato da profonde tensioni, alimentate anche dal comportamento dell’alunno”;
- “sono state attivate azioni correttive e costruttive, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, esortandoli a manifestare il loro pensiero in ordine alle dinamiche del gruppo-classe, così da favorire oltre che la comprensione anche il riconoscimento delle emozioni positive e/o negative dagli stessi vissute”;
- “appare doveroso evidenziare che, per quanto concerne le doglianze manifestate dalla [… reclamante], in occasione della foto che ritrae il di lei figlio insieme ad un nutrito gruppo di alunni della classe alla quale apparteneva, la docente che si è occupata di tale attività, dopo aver notiziato i ragazzi in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo, che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere il foglio sul volto; è d’uopo evidenziare che la docente, nella scelta degli alunni, ha preferito la presenza di ragazzi che avevano già compiuto i quattordici anni (tanto al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016)”;
- “in tale circostanza, il figlio della [… reclamante] ebbe a riferire alla professoressa di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “a quel punto l’insegnante, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito ai ragazzi tutte le informazioni necessarie, anche quella relativa alla successiva pubblicazione del video oltre che dell'identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno”;
- “l’alunno […] ribadì la volontà di prendere parte al video e di acconsentire alla successiva pubblicazione dello stesso”;
- “a conferma di quanto innanzi detto e, contrariamente a quanto riferito dalla [… reclamante], dalla visione del video si evince in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà dell’alunno, a differenza degli altri compagni di classe, di voler mostrare il suo volto confermando così, fattivamente, la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dall’insegnate in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso”;
- “v’è che, solo a seguito della comunicazione di cui all’oggetto, è emerso che l’alunno, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, allorquando è stato effettuato il video, non aveva ancora compiuto quattordici anni anche se, per amor del vero, ciò è avvenuto a distanza di qualche giorno”;
- “tutto ciò non ha potuto in alcun modo ledere l’immagine e/o il decoro di nessuno dei partecipanti e, meno che mai, esporli a rischi di sorta, il tutto nel pieno rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5 e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “trattasi, nella fattispecie, di dati personali comuni, limitatamente all’immagine e non particolari o giudiziari, considerato che la clip video in discussione, della durata complessiva di soli 8 secondi su una durata totale del video in questione di 11 minuti e 25 secondi, non recava alcuna ulteriore indicazione relativa a nominativo, età, classe frequentata, sede o altro ancora”;
- “l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha provveduto con immediatezza alla rimozione del video in questione dal canale YouTube della scuola, non appena ricevuta la notifica del reclamo della [… reclamante] da parte del GPDP interpretandolo come volontà di diniego all’utilizzo dei dati personali del proprio figlio”;
- “le immagini dell’alunno […] figlio della ricorrente, sono state trattate esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali della scuola, quali orientamento, inclusione, istruzione e formazione degli alunni. Sul punto si richiama l’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e degli esercenti la responsabilità genitoriale, pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale e disponibile ai links riportati in appendice”;
- “nello specifico, il video in questione vede il figlio della ricorrente, insieme ad un nutrito gruppo della sua classe, mai in primo piano o con inquadratura esclusiva, impegnato in momenti «positivi» legati alle attività istituzionali della scuola, con lo scopo di documentare, testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro effettuato e, dunque, per scopi esclusivamente didattici, formativi, culturali e di crescita personale.”;
- “la docente referente dell’attività didattica di produzione del video in questione dopo aver notiziato gli alunni del gruppo classe in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere un foglio sul volto per la dovuta anonimizzazione”;
- “inoltre, nella scelta degli alunni che dovevano comporre il gruppo classe interessato dall’attività didattica di produzione del video in questione, la docente ha individuato alunni che avevano già compiuto i quattordici anni, al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati, così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016”;
- “in tale circostanza, il figlio della ricorrente ebbe a riferire alla docente referente di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “selezionato il gruppo classe partecipante all’attività didattica di produzione del video in questione, nel quale era incluso l’alunno […] figlio della ricorrente, la docente referente, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito agli alunni interessati tutte le informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla successiva pubblicazione del video oltre che dell’identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno e chiedendo conferma del consenso, consenso ribadito dall’alunno […] a conferma della volontà della susseguente pubblicazione del video in produzione”;
- “appare rilevante che, durante le riprese del video in questione, l’alunno […] evidenzi la chiara volontà di mostrare il suo volto, durante gli otto secondi in cui è interessato dalle riprese, abbassando il foglio e confermando in tal modo fattivamente la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dalla docente referente in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso, contrariamente a quanto fatto da tutto il resto dei compagni di classe”;
- “solo a seguito della comunicazione del GPDP del reclamo […] è emerso che l’alunno […] figlio della ricorrente, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato in presenza della docente referente dell’attività didattica di produzione del video e dei suoi stessi compagni di classe in occasione delle riprese avvenute in data XX (video pubblicato in data XX), non aveva ancora compiuto quattordici anni. Invero, l’alunno […] avrebbe compiuto i 14 anni a distanza di soli undici giorni, ovvero il XX”;
- “inoltre, a partire fin dalla prima comunicazione del GPDP, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si è adoperato per aggiornare e rendere più efficaci le proprie misure tecniche e organizzative a garanzia della sicurezza e della compliance del trattamento alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018”;
- “Per quanto attiene il grado di cooperazione con l’Autorità, appare doveroso evidenziare in premessa che non sussistono altre precedenti violazioni in capo all’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo che, peraltro, ha manifestato sin dall’inizio ampia disponibilità a cooperare, oltre ad un atteggiamento proattivo al fine di impedire la permanenza delle immagini in questione ed evitarne l’ulteriore diffusione”;
- “si rileva, inoltre, che dopo aver rimosso il video nell’immediatezza dell’avvenuta conoscenza del reclamo al GDPD, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, prodotto dalla signora M.T., l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha successivamente oscurato il canale YouTube. Per questi motivi non è possibile fornire il dato certo relativamente alle visualizzazioni ottenute dal video in questione, anche se, valutata la serie storica delle visualizzazioni dei video pubblicati sul proprio canale YouTube, è possibile ipotizzare ragionevolmente un dato inferiore a 100 visualizzazioni. Tale indicatore è stato ricavato effettuando il rapporto tra i video cancellati ed il numero totale delle visualizzazioni di tali video”;
- “qualora la ricorrente […] avesse richiesto l’oscuramento delle immagini del proprio figlio, ritirato il consenso, esercitato i propri diritti, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si sarebbe immediatamente adoperato nel rimuovere le immagini, come ha poi prontamente fatto nell’immediatezza della notifica del reclamo in questione da parte del GPDP. Invece, la ricorrente […] ha atteso che si concludessero le procedure di trasferimento ad altra scuola del proprio figlio per poi proporre capziosamente reclamo”;
- “tutte le informazioni necessarie e preventive sono state fornite agli interessati mediante il link alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo. L’informativa, in particolare, è stata redatta con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e contiene, tra l’altro, gli elementi essenziali del trattamento, le finalità perseguite, con l’evidenza che le stesse perseguono esclusivamente le funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’erogazione dell’attività didattica”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre una delle condizioni elencate nell’art. 6 del Regolamento.
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta che l’Istituto ha pubblicato, sul canale YouTube della scuola, un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto, tra cui il figlio della reclamante (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Come ricordato in precedenza, inoltre, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter, c. 1, del Codice.
In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, o di regolamento o di atti amministrativi generali che legittimino la diffusione dei dati personali degli interessati.
Al riguardo si rappresenta che l’Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la diffusione, sul canale YouTube della scuola, delle immagini dei minori ripresi nel video (v. art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Per quanto concerne l’asserito consenso (art. 7 del Regolamento) espresso dal figlio della reclamante e dalla reclamante stessa, considerato da codesto Istituto, in buona fede, quale valido fondamento del trattamento in esame - pur non ritenendo applicabile tale requisito di legittimità ai sensi dell’art. 7 del Regolamento quale base giuridica - si manifestano le seguenti osservazioni, anche al fine di valutare la condotta tenuta da codesto Istituto nel suo complesso.
In primo luogo si rappresenta che il consenso, in linea generale, deve essere espresso da un alunno maggiorenne o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un alunno minorenne; per tale ragione la convinzione, da parte dell’Istituto che l’alunno avesse compiuto quattordici anni è irrilevante.
Si osserva, altresì, che è inconferente anche il richiamo all’art. 2-quinquies del Codice che riguarda la possibilità, per i soggetti che hanno compiuto quattordici anni, di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
Ancora, in merito alla manifestazione di volontà espressa dalla madre dell’alunno ripreso nel video, si rileva che nella richiamata informativa fornita alla reclamante nel modulo di iscrizione del figlio all’Istituto, nella sezione “Autorizzazione trattamento dell’immagine”, viene espressamente indicato che “il genitore/tutore si impegna a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio-video, effettuate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Link istituzionale: […]”. Il trattamento descritto dunque, sembra ricondursi alla pubblicazione eventuale di foto o video sul sito istituzionale dell’Istituto mentre non risulta menzionato il trattamento riguardante la pubblicazione su YouTube che si è verificato nel caso in esame.
Altresì, si osserva che in tale modulo non sembra essere presente un campo/flag attraverso il quale esprimere esplicitamente il consenso al trattamento di immagini e/o video, difformemente da quanto previsto dall’art. 7, par. 2 del Regolamento. Al riguardo, anche le “Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”, adottate il 4 maggio 2020, prevedono che “il titolare del trattamento deve evitare ambiguità e garantire che l’azione con cui viene espresso il consenso possa essere distinta da altre azioni” (par. 84) e che “se spetta al genitore prestare il consenso, può essere necessario fornire un insieme di informazioni che consentano agli adulti di prendere una decisione informata” (par. 126).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la pubblicazione, sul canale YouTube della scuola, di un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto tra cui il figlio della reclamante ha dato luogo ad una diffusione dei dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, non rientrando tale trattamento tra le finalità di interesse pubblico attribuite all’Istituto e non sussistendo alcuna altra condizione di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b)del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Si prende, comunque, favorevolmente atto dell’adozione, da parte dell’Istituto, di adeguate misure quali la cancellazione del video ritraente gli alunni, dal canale YouTube una volta avviata l’istruttoria.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto l’Istituto ha provveduto tempestivamente a rimuovere il video in cui è stato ripreso il figlio della reclamante, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60), tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che diffusione online di dati personali ha riguardato interessati minori di età (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con particolare riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta nell’erroneo convincimento, da parte dell’Istituto di aver acquisito il consenso degli interessati (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati non sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze:
- ha provveduto a cancellare tempestivamente il video riguardante gli alunni una volta venuto a conoscenza del reclamo presentato (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’elevata accessibilità e visibilità dello strumento utilizzato per la descritta diffusione, atteso che il canale YouTube è accessibile anche da chi non conosce e non frequenta l’Istituto e, pertanto, si presta maggiormente al rischio di perdita di controllo dei dati personali degli interessati (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la pubblicazione di un video riguardante gli minori di età sul canale YouTube in assenza di una condizione di liceità.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano, con sede legale in via Chiesa n. 49, 74026, Pulsano (TA), CF: 90264330730, di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA):
- di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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#privacy e trattamento dei dati personali
12/12/2024 n° 767
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10099052]
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 767 del 12 dicembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con segnalazione presentata all’Autorità, la sig.ra XX, ha lamentato che l’Istituto Comprensivo Statale Calenzano (di seguito, l’Istituto) avrebbe inviato in più occasioni, e precisamente, in data 3 novembre 2021, 4 aprile 2022 e 8 maggio 2023 al proprio indirizzo e-mail (…) i “Programmi educativi individualizzati” riguardanti i ragazzi con disabilità (PEI) riferiti a taluni alunni della scuola, pur non avendo con l’Istituto alcun tipo di rapporto o collaborazione. Tali e-mail recherebbero in chiaro gli indirizzi e-mail dei destinatari, compreso quello della segnalante e i nominativi degli alunni interessati. La segnalante ha, inoltre, rappresentato che l’Istituto avrebbe fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata, rappresentando che l’invio della predetta documentazione era dovuto ad un caso di omonimia con una docente.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del 31 maggio 2023 (prot. n. 86406) fornendo riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
“il trattamento dei dati personali, anche sanitari o particolari, necessari alla Scuola per perfezionare un percorso di personalizzazione individuale a favore degli alunni disabili denominato PEI (Piano Educativo Individualizzato) ovvero PDP (Piano Didattico Personalizzato) avviene in base alla L. 104/92, DPR 24/2/94, L. 170/10. Il trattamento è effettuato quindi sulla base di una norma di legge, ovvero è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”;
“le comunicazioni via email oggetto di erroneo invio erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
“l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
“il mittente delle email (…) risulta Autorizzato al Trattamento ed opportunamente formato sul trattamento dei dati e sulle corrette procedure da adottare”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del 6 novembre 2023 (prot. n. 149693), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del 6 dicembre 2023, rappresentando, in particolare, che:
- “L’Assistente Amministrativa, incaricata del trattamento dei dati personali per l’area Didattica, inviava erroneamente ad altro destinatario, comunicazione di convocazione del PEI di un alunno”;
- “le comunicazioni via email, oggetto di erroneo invio, erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
- “quanto descritto è un errore di carattere soggettivo commesso da persona comunque formata. L’informazione trasmessa al destinatario errato non riporta il tipo di difficoltà dell’alunno, ma se ne deduce solo che presenta necessità individuali nel piano di studi”;
- “l’Assistente Amministrativa ha riferito che l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
- “dal client di posta elettronica è stata disattivata la funzione di autocompletamento e sono state impartite specifiche istruzioni agli autorizzati per tutte gli invii, da effettuare in Ccn”;
- “nel corpo di tutte le mail inviate è presente l’avviso "Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente”;
- “ciascuna unità di personale, relativamente alle proprie funzioni, è assegnato formale incarico del trattamento dei dati”;
- “il personale ha ricevuto apposita formazione nell’ultimo triennio”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data 15 novembre 2024, l’Istituto scolastico ha altresì dichiarato:
- “si è trattato di un errore di una comunicazione ad un indirizzo mail di un destinatario diverso dal corretto destinatario per un errore dovuto all’auto completamento del sistema gestionale utilizzato all’epoca dei fatti, di cui la scrivente non era a conoscenza in quanto all’epoca dei fatti la posta era affidata al DSGA e quindi ad un assistente amministrativo; non ero a conoscenza nemmeno del reclamo”;
- “dopo la notifica della violazione ho cercato insieme al DPO di allora e al DPO di recente nomina di mettere in atto misure per evitare violazioni simili e consolidare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”;
- “insieme al DPO stiamo cercando di gestire alcune comunicazioni mediante registro elettronico ed inviare comunicazioni cifrate con password oltre ad un’attività di formazione per i docenti ed i collaboratori scolastici anche nell’ambito del PNRR; abbiamo aggiornato la modulistica in materia di protezione dei dati personali rinvenibile anche sul sito e abbiamo aggiornato le informative, è prevista un’attività di formazione per il prossimo 6 dicembre p.v. per gli assistenti amministrativi proprio per evitare che il ricambio del personale comporti maggiori rischi per la privacy; abbiamo inviato il Vademecum del garante in ambito scolastico al personale e alle famiglie”;
- “sono rammaricata per la violazione verificata”;
- “stiamo facendo tutto il possibile per portare il rischio di violazione vicino allo zero %”;
- “al momento stiamo trasmettendo e acquisendo solo in modalità cartacea alcuni documenti contenenti dati particolarmente delicati fino a quando non saranno definite le modalità di trasmissione cifrata”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato alla segnalante, in data 3 novembre 2021, una e-mail contenente un file denominato “XX”, in data 4 aprile 2022 una e-mail contenente il riferimento ad una “proposta di data per il Pei” riferito all’alunna XX e in data 8 maggio 2023 una e-mail contenente un file denominato “XX”.
Tali comunicazioni sono state inviate alla segnalante a causa di un erroneo invio dovuto “probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quello (della segnalante)”.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che il riferimento al PEI, ossia al documento recante il “Programma educativo individualizzato” riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno al quale tale documento viene riferito.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Risulta inoltre accertato che le richiamate e-mail, inviate dall’Istituto, recavano in chiaro gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari, compreso quello della segnalante.
Al riguardo si evidenzia che il Garante, anche se con riferimento all’utilizzo di liste per l’invio di più e-mail o sms per finalità promozionali, ha avuto modo di chiarire che l’invio di messaggi di posta elettronica “con mailing list in chiaro costituisce di fatto una comunicazione di dati personali (quelli relativi agli altri indirizzi di posta) a terzi, ossia ai molteplici destinatari” della e-mail. Risulta necessario pertanto mantenere riservati, magari utilizzando la funzione "ccn" (ossia l'inoltro per conoscenza in "copia conoscenza nascosta"), gli indirizzi di posta utilizzati per l'invio” di e-mail (Cfr. punto 5 delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013, consultabili sul sito internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2542348).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto scolastico, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti dati personali relativi alla salute degli alunni ivi riportati e l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari delle note stesse e della segnalante, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali e di categorie particolari di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dall’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle (altre) misure (correttive) di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio (del Garante) adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che la comunicazione di dati ha riguardato un numero ristretto di alunni (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con specifico riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta per un errore di autocompletamento degli indirizzi e-mail, essendo stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Alla luce di tale specifica circostanza, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze attenuanti:
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale di autocompletamento dell’indirizzo e-mail, in quanto è stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.
Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la comunicazione alle famiglie degli interessati, il corpo docente e alcuni professionisti sanitari di informazioni relative allo stato di salute di molteplici alunni.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Comprensivo Statale Calenzano nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano con sede in via P. Mascagni, 15 - 50041 Calenzano (FI), Codice fiscale 94081300488, di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano di Calenzano (FI):
- di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 12 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#studenti: integrazione e disabilità
09/11/2020 n° 1994
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
ai Dirigenti Scolastici e
ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Oggetto: Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990.
Gentilissimi,
il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM 3/11/2020. Il predetto articolo dispone che: “l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. Il CTS precisa che “il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione dell’andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle ‘Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021’ approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020”.
A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.
Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.
Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.
Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica interverrà una specifica nota della DG per lo studente.
Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture.
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#istruzione primaria#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#mascherina #dpcm #scuola #cts #uso #istruzione #novembre #dettaglio #dipartimento #abbassare
06/05/2021 n° 698
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DEL'ISTRUZIONE
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
e, p.c.
All’Ufficio speciale di lingua slovena
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle d'Aosta
Alle Organizzazioni sindacali
Oggetto: Profilassi vaccinale in favore del personale scolastico, docente e non docente. Mascherine FFP2. Piani di sicurezza - Aggiornamenti in tema di emergenza Covid-19.
Con il proposito di continuare ad accompagnare le istituzioni scolastiche nella gestione della perdurante emergenza pandemica, si forniscono con la presente alcuni aggiornamenti di natura sanitaria.
1 - Profilassi vaccinale personale docente e non docente
Alla luce del positivo andamento della campagna vaccinale in favore dei cittadini appartenenti alle categorie prioritarie, con nota 4 maggio 2021 n. 1007477, la Struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid-19 ha comunicato la ripresa della somministrazione vaccinale a favore del personale della scuola, docente e non docente, non ancora sottoposto alla prima somministrazione.
Al fine di assicurare regolarità, rapidità e capillarità delle anzidette vaccinazioni, i Direttori Generali e i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali vorranno tempestivamente assumere diretto accordo con gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e con le ASR/ASL territorialmente competenti, assicurando altresì la diffusione delle conseguenti informazioni alle istituzioni scolastiche e al personale della scuola interessato.
Con l’occasione si evidenzia che, al 30 aprile 2021, risulta avere ricevuto la prima dose di vaccino circa il 74% del personale scolastico. Per detto personale - la profilassi a favore di chi ha ricevuto la prima dose non ha mai subito interruzioni - la somministrazione delle seconde dosi proseguirà secondo i calendari già in precedenza definiti.
2 - Mascherine FFP2
Ferma restando la necessità di utilizzo delle mascherine nei locali scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, il Comitato tecnico scientifico costituito presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellato da questo Ministero, ha espresso (verbale n. 10 del 21 aprile 2021) parere contrario circa l’ipotesi di prescrivere l’impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte degli studenti, considerandone non consigliabile l’uso prolungato.
3 - Protocolli di sicurezza
Il Comitato tecnico scientifico, in occasione della medesima riunione (verbale n.10 del 21 aprile 2021) e nelle more degli approfondimenti che sta in proposito conducendo in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, l’INAIL e il Ministero della Salute, ha altresì suggerito di continuare ad attenersi ai protocolli di sicurezza dallo stesso CTS già in precedenza approvati. Le istituzioni scolastiche seguiteranno pertanto ad applicare le disposizioni attualmente in vigore in merito all’impiego delle mascherine chirurgiche da parte degli studenti, al mantenimento del distanziamento sociale, alla aerazione degli ambienti e all’igiene delle mani.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Stefano Versari
firmato digitalmente
KEYWORDS
#emergenza sanitaria covid-19#scuola e salute#personale docente#personale ata#mascherina #vaccinare #profilare #favore #emergenza #dose #personale #docente #aggiornamento #scuola
01/08/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

In questa sezione sono disponibili le risposte alle vostre domande più frequenti
1) Quando si torna a scuola?
Le lezioni riprenderanno per tutte le studentesse e tutti gli studenti il 14 settembre, come previsto dall’Ordinanza firmata dalla Ministra Lucia Azzolina lo scorso 24 luglio. Un numero marginale di Regioni ha deciso di discostarsi da questa data. Dal 1° settembre partono, invece, le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza e per coloro che i docenti riterranno proficuo coinvolgere, anche in attività di consolidamento o potenziamento degli apprendimenti.
2) Sarà ancora prevista la didattica a distanza?
Si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni in presenza. La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato solo nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 e come ribadito nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata. Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica digitale integrata per tutti gli altri gradi di scuola.
3) Le lezioni in aula si svolgeranno con la mascherina?
Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) si esprimerà nel mese di agosto sull’obbligo di utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni. Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba utilizzarla.
4) È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?
È vero. Come ricordato anche nel precedente quesito e ribadito nelle Linee guida per il settore 0-6, per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.
5) Gli alunni con disabilità dovranno indossare la mascherina?
Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla. Lo ricorda il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020.
Ad ogni modo le scuole e le famiglie sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.
6) Il personale che interagisce con alunni e alunne diversamente abili deve indossare la mascherina?
Per questo personale si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. Indicazioni in merito sono contenute nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre.
7) Se ho la febbre posso andare a scuola?
No. I Protocolli di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.
8) Perché far misurare la temperatura agli alunni a casa e non a scuola?
La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola, o in classe.
9) Se una scuola ha qualche dubbio in merito alle misure di sicurezza da adottare a chi si rivolge?
Il Ministero ha previsto un help desk, un servizio dedicato per richiedere assistenza e un numero verde 800.90.30.80, attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, per raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.
10) Le lezioni dureranno sempre 60 minuti?
L’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell'unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica.
11) È vero che si entrerà a scuola alle 7?
No. A meno che, nel caso dei più piccoli, non sia previsto un servizio di pre-scuola a cui le famiglie decidano di aderire. Nel caso dei più grandi le scuole organizzeranno gli ingressi per evitare assembramenti, ma sempre tenendo conto delle esigenze delle famiglie e degli studenti.
12) È vero che avete obbligato le scuole a comprare una tipologia specifica di banco?
No. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza ha indicato il banco monoposto come una delle misure utili per consentire il distanziamento tra gli alunni. Oltre a garantire la sicurezza, l’acquisto dei nuovi banchi permette di rinnovare arredi spesso molto obsoleti. Per questo lo Stato ha deciso di avviare una gara europea, attraverso il Commissario straordinario di Governo, per un acquisto massivo di banchi monoposto. Le scuole hanno potuto scegliere fra quelli tradizionali e quelli innovativi attraverso una apposita rilevazione. Nessuna tipologia di banco è stata imposta.
13) Perché investire soldi solo nei banchi?
Il Governo, da gennaio ad oggi ha stanziato oltre 6 miliardi per la scuola, di cui 2,9 miliardi per la ripresa di settembre. Si sta investendo su edilizia scolastica, arredi, assunzioni di docenti e ATA, igienizzanti e tutto quello che servirà per la ripresa.
14) Ci saranno insegnanti in più per garantire una ripresa in sicurezza?
Sì. Nel Decreto Rilancio sono stati destinati a questo scopo 977 milioni di euro che consentiranno di avere 50 mila tra docenti e ATA in più per la ripresa di settembre. Ogni Ufficio scolastico regionale, che rappresenta il Ministero sul territorio, avrà un proprio budget da utilizzare per assumere personale e sarà data priorità alle esigenze delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo (in particolare la primaria), insomma, ai più piccoli. La Ministra Azzolina ha già firmato l’ordinanza per distribuirlo. Con lo scostamento di bilancio di agosto arriveranno ulteriori risorse.
15) È vero che alla scuola dell’infanzia e primaria assumerete maestri senza laurea?
Intanto si tratta di supplenze, non di assunzioni a tempo indeterminato. Le cattedre necessarie saranno assegnate in via prioritaria a supplenti abilitati, poi, in caso di esaurimento della graduatoria, saranno chiamati coloro che si stanno laureando in Scienze della formazione primaria. Quindi giovani formati, che hanno svolto un tirocinio e che hanno scelto di fare l’insegnante. Già in passato venivano chiamati attraverso la cosiddetta MAD, la "messa a disposizione", dalle singole scuole.
16) È vero che non ci sarà più la mensa?
Non è vero. La mensa, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto potrà essere consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.
17) Saranno garantiti i servizi di pre e post scuola, laddove esistenti?
Sì, questi servizi resteranno, rispettando le indicazioni organizzative generali, come per esempio la necessità di avere attività strutturate per gruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di riferimento e nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio.
18) Come avverrà la fase dell’accoglienza per i bambini e le bambine di tre anni che iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia?
La scuola, compatibilmente con gli spazi a disposizione, organizzerà l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti e, ove si svolga in ambienti chiusi, curerà la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata dei locali. L’accesso per l’accompagnamento è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola. Le stesse indicazioni saranno valide per l’ambientamento.
19) Come saranno organizzati i gruppi nella scuola dell’infanzia?
Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.
20) Si potranno portare giocattoli da casa?
No, non si potranno portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.
21) Ci sarà più personale che assicuri il regolare svolgimento del tempo scuola alla scuola dell’infanzia?
Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, sono previste dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili.
22) Il personale sarà preparato per affrontare sia la quotidianità sia le emergenze?
Sì, ciascuna scuola organizzerà la formazione/informazione specifica del personale, ma sono previsti anche momenti di formazione dedicati a genitori e alunni per responsabilizzarli sulle regole di comportamento e di igiene da assumere.
23) Verrà misurata la temperatura a tutti?
Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°C. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva. Ci saranno campagne comunicative in tal senso.
24) Come verranno puliti gli spazi scolastici?
Le scuole saranno pulite costantemente in base alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico e saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti, saponi e quanto necessario per assicurare la tutela della salute. Per questo scopo sono già stati erogati finanziamenti appositi alle istituzioni scolastiche. In base al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre si dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato di tutti gli spazi, gli arredi e gli oggetti.
25) Come avverrà la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature in caso di presenza di persona con sintomi o con confermata positività al virus?
In questo secondo caso occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020: i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni. Tutte le scuole interessate da questi casi provvederanno a:
- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari) destinati all'uso degli alunni.
26) Quali misure dovranno essere adottate in caso di sospetto caso di Covid, sia esso studente o personale scolastico?
Presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di un apposito documento operativo, la cui emanazione è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che conterrà indicazioni sulle modalità di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura delle scuole.
Il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione e con il coinvolgimento delle OOSS, fornirà tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche.
27) Chi sono i lavoratori fragili e chi li individua?
Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.
28) Esistono alunni “fragili”?
Sì. Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Lo prevede il Protocollo per la ripresa di settembre.
29) Il personale scolastico verrà sottoposto a test sierologico?
Il personale docente e non docente potrà sottoporsi, su base volontaria e gratuitamente, a uno screening preventivo che prevede due fasi: somministrazione su richiesta del test sierologico;successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro che siano risultati positivi al test sierologico, per escludere un’infezione in atto.
FAQ predisposta in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali
30) Le istituzioni scolastiche possono pubblicare sul proprio sito web istituzionale i nominativi degli studenti distinti per classe?
No, la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto, secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati.
A tal fine i nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado,tramite apposita comunicazione all'indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all'a.s. 2020-2021, mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell'area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato“copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie.
Inoltre, si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer”con cui si evidenzia che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).
Comunque secondo una prassi ormai consolidata è consentita la pubblicazione al tabellone esposto nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe. In relazione all'avvio del prossimo anno scolastico, al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi ai tabelloni dell’istituzione scolastica e ne dà preventiva comunicazione alle famiglie degli alunni.
Tale modalità di pubblicazione del tabellone in relazione al prossimo anno scolastico dovrebbe essere adottata in via residuale solo qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati.
In tutti i casi gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopra indicate,devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es. luogo e data di nascita, ecc.).
Sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni.
KEYWORDS
#scuola e salute#privacy e trattamento dei dati personali#emergenza sanitaria covid-19#scuola #mascherina #alunno #prevedere #temperatura #classe #ripresa #studente #banco #famiglia
n° 5
Area: Normativa

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, è inserito il seguente:
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) fino al 15 giugno 2022, per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.
8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022». (1)
(1) Capoverso così modificato in sede di conversione dalla legge n. 52/2022 con effetto a decorrere dal 24 maggio 2022.
KEYWORDS
#dispositivo #trasporto #protezione #indossare #via #chiuso #adibire #sale #servizio #aprile
27/03/2020 n° 7942
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della programmazione Sanitaria
A
PROTEZIONE CIVILE VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Via Molise 2 - 00187 Roma
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma
MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE ROMA
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ROMA
MINISTERO DELL’INTERNO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ASSESSORATI ALLA SANITA'
REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE LORO SEDI
ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO LORO SEDI
U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA LORO SEDI
FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ MEDICOSCIENTIFICHE ITALIANE (FISM)
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI LORO SEDI
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE ROMA
AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO MILANO
COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – NAS SEDE CENTRALE
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ ROMA
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI”
CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) ROMA
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA’(INMP) ROMA
e, p.c.,
CAPO DI GABINETTO SEGRETARIO GENERALE LORO SEDI
REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE francesca.russo@regione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it ROMA
OGGETTO: Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19
Si trasmette in allegato il documento concernente “Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19”, redatte su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. Con il documento citato, si forniscono ulteriori indicazioni operative, fermo restando le indicazioni già emanate.
IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Andrea URBANI
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19
Le presenti raccomandazioni sono redatte, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, nell'ambito della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2.
E' noto da numerose evidenze di letteratura medica pubblicata sull'argomento che i pazienti immunodepressi (es. soggetti affetti da immunodeficienze congenite o secondarie, riceventi un trapianto di organo solido o cellule staminali emopoietiche, affetti da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva), così come quelli affetti da patologie oncologiche o onco-ematologiche (si vedano in proposito le apposite raccomandazioni emanate dal CTS) sono soggetti particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità (sviluppo di quadri d'infezione alle basse vie aeree, inclusa la polmonite, rischio di insufficienza respiratoria) che la mortalità, in caso d'infezione da virus respiratori [1-4). In questa categoria di pazienti i virus respiratori più frequentemente causa di infezione sono il virus dell'influenza, i virus parainfluenzali, il virus respiratorio sinciziale, il metapneumovlrus, il rhinovirus e, ovviamente, i coronavirus (5). Per quanto riguarda questi ultimi, in uno studio condotto su adulti sottoposti a lavaggio broncoalveolare per qualsiasi indicazione, uno dei 4 coronavirus non-SARS è stato identificato nel 5,4% dei pazienti [6]; di questi, il 72% aveva un certo grado di immunosoppressione (dal trapianto di organo solido o di cellule staminali emopoietiche, ad altre condizioni richiedenti trattamenti farmacologici immunosoppressivi).
Da queste informazioni, così come dalle raccomandazioni già presenti per altre patologie infettive in questo gruppo di pazienti a rischio [7-8], nonché dalle conoscenze cliniche e biologiche in campo immunologico e infettivologico, possono essere formulate le indicazioni che seguono.
Non esistendo in letteratura, né nella pratica clinica, una definizione operativa di immunosoppressione, le raccomandazioni elencate di seguito vanno considerate per le seguenti classi di pazienti:
a) Pazienti sottoposti a trapianto di organo solido o a trapianto di cellule staminali emopoietiche (TCSE);
b) Pazienti con immunodeficienza primitiva (compresi immunodeficienza comune variabile, CVID);
c) Pazienti con infezione connatale o acquisita da HIV;
d) Pazienti che per qualsiasi condizione (es. patologie autoimmuni o, più in generale, immunomediate) stiano assumendo cronicamente trattamenti immunosoppressivi [es. farmaci inibitori della calcineurina, micofenolato, azatioprina, ciclofosfamide, methotrexate, steroidi a dose ≥1 mg/Kg, modificatori della risposta biologica (es. anticorpi monoclonali inducenti alterazioni di numero e funzione delle cellule dell'immunità innata o adattiva)].
Raccomandazioni di carattere generale
A. Per tutti i pazienti:
1) Non esistendo al momento vaccini o farmaci antivirali specifici per l'infezione da SARS-CoV-2 si raccomandano le seguenti norme igieniche:
a) evitare la presenza-frequenza in luoghi affollati;
b) indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori dal domicilio, in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti;
c) eseguire un'accurata e frequente igiene delle mani (si vedano anche le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sul lavaggio delle mani);
d) Evitare di toccarsi con le mani il viso, gli occhi, il naso e la bocca;
e) Evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori e/o provenienti da aree a rischio;
f) Contattare il medico curante non appena compaiono sintomi ascrivibili a infezione delle vie respiratorie (febbre, tosse, rinite);
g) Attivare, ogni qualvolta possibile, visite in telemedicina per evitare il più possibile, salvo necessità cliniche e/o terapeutiche, gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali;
h) Non sospendere la terapia immunosoppressiva in atto, salvo diversa indicazione formulata da parte del medico curante;
i) Monitorare i livelli sierici d'immunoglobuline e praticare terapia sostitutiva in caso di valori di lgG ridotti rispetto ai range di normalità;
j) Al fine di evitare contagi in ambito lavorativo si raccomanda di attivare quanto più possibile procedure di smart working e di evitare assolutamente attività lavorative in ambienti affollati;
k) In caso di situazioni per le quali è, imprescindibilmente, necessario partecipare di persona a incontri di lavoro mantenere una distanza di almeno un metro (meglio due) dai colleghi, invitandoli a indossare una mascherina e a eseguire le corrette norme igieniche prima del contatto, compresa la sanificazione degli ambienti.
B. Categorie speciali:
1) Particolari precauzioni devono inoltre essere considerate per i pazienti con malattie neuromuscolari immunodepressi: recenti evidenze documentano il potenziale neuro-invasivo del SARS-CoV-2, che potrebbe peggiorare i sintomi pre-esistenti [9]. E', inoltre, noto che, alcuni farmaci (quali la clorochina) sono proibiti in pazienti affetti da alcune malattie neuromuscolari (es. miastenia gravis).
Dal punto di vista organizzativo/logistico:
2) si raccomanda fortemente alle strutture sanitarie presenti nel Paese di identificare e istituire percorsi e spazi (es. sale di attesa) dedicati ai pazienti in oggetto e preordinare gli accessi attraverso contatto telefonico e prenotazioni.
3) Si raccomanda a tutto il personale sanitario adibito alla cura di questi pazienti d'indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) (es. mascherine chirurgiche o quelle specificamente indicate per procedure speciali).
4) Si raccomanda di posticipare, laddove possibile e in accordo con gli specialisti del settore che hanno in carico il paziente, i controlli di follow-up per i pazienti: sottoposti a TCSE da più di 1 anno in assenza di complicanze, con HIV in trattamento e conta CD4+>500/mcl e, più in generale, per tutti i pazienti con stabilità del quadro clinico da >6 mesi, in modo da limitare al massimo la frequentazione delle strutture sanitarie (sia per limitare il rischio di esposizione a SARS-CoV-2, sia per ridurre la mole di lavoro di strutture già in parte sovraccariche).
Dal punto di vista terapeutico:
5) Considerare precocemente, per i pazienti sintomatici, l'utilizzo di farmaci antivirali in studio (es. lopinavir/ritonavir; remdesivir).
6) Pur ribadendo l'incertezza attualmente esistente del beneficio clinico derivante da questo approccio, nei pazienti con deficit dell'immunità umorale che sviluppino un quadro di COVID-19 si può prendere in considerazione (ottimalmente nell'ambito di triaI clinici autorizzati) la possibilità di procedere all'infusione di plasma di soggetti convalescenti che abbiano superato l'infezione da SARS-CoV-2. Ovviamente, il soggetto donatore dovrà compiutamente rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente per la donazione di emocomponenti
Bibliografia
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9. Li YC, Bai WZ, Hashikawa T. The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 may be at least partially responsible for the respiratory failure of COVID-19 patients. J Med Viro I. 2020 Feb 27. doi: 10.1002/jmv.25728
KEYWORDS
#emergenza sanitaria covid-19#scuola e salute#sicurezza sul lavoro (in generale)#paziente #raccomandazione #immunodepresso #infezione #roma #federazione #sedare #virus #cellula #trapianto
06/08/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione
PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, tramesso dal CTS -Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020(che si allegano alla presente Intesa);
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS -Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla presente Intesa);
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
VISTO l'art. 231bisdella Legge 77/2020 recante“Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel DM n° 80 del 3 agosto 2020,si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tuttele istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021. Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misurecontenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientificoistituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di competenza.
A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziariee strumentali:
a) un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di help desko tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionalio direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all’art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all’art.5, comma 3, del CCNL dell’Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto ilpersonale scolastico coinvolto;
c) un Tavolo di lavoro permanentepresso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono unafunzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
d) incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all’attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS.
Il Ministero, inoltre, provvederà a:
a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorseassegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità,fornendo apposita informativa in merito alle OO.SS.;
c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI, sui contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizioprevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie,assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria;
e) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute,il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente,in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. A talfine, il Ministero fornisce specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente.Saranno adottati i criteri di:
I.volontarietà di adesione al test;
II.gratuità dello stesso per l’utenza;
III.svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche;
f) richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le indicazioni all’uso vigenti, alla fornituradi mascherineper il personale scolastico e pergli studenti in condizione di lavoratore,di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno;
g) fornire tempestivamente ulteriori approfondimentisugli alunni con disabilità con particolare riferimento allo sviluppo del concetto di “accomodamento ragionevolee sull’utilizzodei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al distanziamento previsto con gli allievi”;
h) richiedere al Ministero della Salute digarantire e dirafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimentocon la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d’Istituti nella gestione dei casi sospetti all’interno delle scuole;
i) prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID-19.A tale riguardo si prende atto che,presso l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di un apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SARS-CoV-2, la cui emanazione è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che contenga le modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura delle scuole. Si prevedono outputdi tipo formativo e informativo;
j) prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competenteche effettui la sorveglianza sanitariadi cui all’art. 41 del D. Lgs.81/2008 nonché la“sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020,n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG);
k) attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure daadottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS;
l) definire e attuareil confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca.
Inoltre, il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di rischio per SARS-CoV-2, convengono:
1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. sull’importanzache venga garantita a tutti i livelli dell’amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
3. sull’esigenza digarantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.
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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermorestando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione,che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Si stabilisce che:
-ogni istituto scolasticodà attuazionedelle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificitàele singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine ditutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
-il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta atutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
-il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
-l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
-il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperaturaoltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalleAutorità sanitarie competenti;
-l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
-la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
-l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunicano comunità scolasticale regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza dellenorme sul distanziamento sociale. Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Va ridottol’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regolepreviste nelRegolamento di istitutoe/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteridi massima:
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale edoperativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi,dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogodi residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONEDI LUOGHI E ATTREZZATURE
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazioneperiodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito,da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
-gli ambienti di lavoro e le aule;
-le palestre;
-le aree comuni;
-le aree ristoro e mensa;
-i servizi igienici e gli spogliatoi;
-le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
-materiale didattico e ludico;
-le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione,occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucidanegli scarichi fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
3. DISPOSIZIONI RELATIVE AnIGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.Il CTSsi esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischioe dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissionedei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, sipotrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzionee protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLAGESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.Pertantoil dirigente scolasticovaluta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule,eventualmentealternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.
L’utilizzo delleaule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispettodel distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensascolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamentofisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitareil rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
5.USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
6. SUPPORTO PSICOLOGICO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per ilpersonale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’IstruzioneeilConsiglio Nazionale Ordine degli Psicologi,si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.A tale scopo si suggerisce:
- il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o adistanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 -Gestione di una persona sintomatica in azienda),ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale -In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio,per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in strettoraccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
Gli esercenti la potestà genitoriale,in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati,si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni,genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficacecontacttracinge di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.
8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs.81/2008,nonché sul ruolo del medico competente,si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nellalegge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a.attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs.81/2008;
b.attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c.attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti,per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze,in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.
9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Gli USR e l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.
***
LE PARTI INOLTRE CONVENGONO:
-sulla necessità che la rimodulazione dell’unità oraria secondo le modalità previste dal Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche come deliberate dagli Organi collegiali non si traduca in una diminuzione del diritto all’istruzione per gli alunni;
-sull’esigenza di avviare, nelle modalità, nei termini e secondo i criteri previsti dal quadro normativo vigente, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell’Istruzione al fine diregolare il rapporto di lavoro svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo tecnico e ausiliario;
-sull’importanza di avviare, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il Ministero dell’Istruzioneal fine di attuare l’articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020,n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
-sull’impegno da parte del Ministero dell’Istruzione a superare, con riferimentoancheall’utilizzo dell’organico aggiuntivo da emergenza COVID, entro l’inizio delle lezioni, i vincoli normativi che ostacolano la sostituzione del personale docente e Ata assente, al fine di evitare lo smembramento delle classi, la mancata assistenza durante le attività laboratoriali e l’insufficiente vigilanza degli spazi;
-sulla necessità di procedere all’approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS, nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020;
-sull’impegno a lavorare ai fini dell’incremento delle risorse destinate al sistema nazionale di istruzione e formazione,con investimenti che consentano di intervenire sul fenomeno del sovraffollamento delle classi e a una revisione ragionata dei parametri del dPR 81/2009;
-garantire, anche in sede di reclutamento, la necessaria continuità didattica, con particolare attenzione all’insegnamento di sostegno.
***
Roma, 6 agosto 2020
Letto, approvato, sottoscritto:
FLC CGIL La Ministra
FSUR CISL
FED UIL SCUOLA RUA
CONFSAL SNALS
ANIEF
ANP –CIDA
DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#ooss #ministero #cts #istituzione #misura #protocollo #prevedere #scuola #sorveglianza #studente
22/02/2021 n° 507
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L'INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Ai Dirigenti Scolastici e
ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura – Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle D’Aosta
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva
LORO EMAIL
Oggetto: Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile.
Nel dar seguito alla nota dipartimentale n. 1994 del 9 novembre 2020 ed al fine di offrire una corretta interpretazione alle disposizioni governative emanate in materia di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 nell’ambito delle attività scolastiche in oggetto, sono stati proposti specifici quesiti al Comitato tecnico scientifico (CTS).
Il CTS, nel corrispondere alle richieste di chiarimento, ha affrontato le tematiche nella seduta n. 144 del 12 gennaio 2021 (della quale si è acquisito uno stralcio del verbale lo scorso 18 febbraio) rappresentando preliminarmente “la preoccupazione del riscontro potenziale di aggregazione tra persone all'interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati in questa fase dell'epidemia sostenuta da SARS-CoV-2 e dalle sue varianti virali” prima di procedere alla trattazione delle principali questioni poste all’attenzione.
Com’è noto, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal DPCM 03 novembre 2020, che, all'articolo 1 comma 9 lettera d), prevede: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”
Tali disposizioni sono state novellate dal DPCM 14 gennaio 2021, e in particolare, dall'articolo 1 comma 10 lettera
d) che recita: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Relativamente ai quesiti posti, il CTS si è espresso formulando il seguente parere, riconducibile sostanzialmente ai tre aspetti a fianco evidenziati:
Estratto del verbale CTS -Seduta n. 144 del 12 gennaio 2021
Estensibilità al settore scolastico delle deroghe previste agli obblighi di uso DPI: “Il CTS ritiene che le misure previste dall'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) del DPCM 03/11/2020, novellato dal DPCM 14/01/2020, siano riferibili anche all'ambito scolastico.”
Attività di educazione fisica svolte al chiuso: “Il CTS ribadisce quanto approvato nella seduta n. 82 del 28/05/2020 relativamente al "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", poi richiamato nel DM Istruzione n. 39 del 26/06/2020 concernente il "Piano Scuola 2020-2021", nel quale, in riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso, richiama il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali.”
Attività di educazione fisica svolte all’aperto: “Il CTS, in riferimento alle attività didattiche di educazione fisica organizzate all'aperto, ritiene sufficiente quanto già previsto dall'art. 1 co. 9 lett. d) del DPCM 03/11/2020, cosi come novellato dall'art. 1 co. 10 lett. d) del DPCM 14/01/2021 relativamente alle attività sportive o motorie all'aperto, ribadendo, per queste ultime – a differenza delle attività sportive in cui non sono previsti obblighi di impiego delle protezioni delle vie respiratorie - l'obbligo di utilizzo delle mascherine.”
Dalla lettura sistematica del quadro normativo e da quanto espresso dal CTS nel citato parere, emerge la regola generale del distanziamento interpersonale dell’obbligo all’uso dei dispositivi di protezione individuale in luoghi al chiuso salvo le deroghe previste per chi stia svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità (citato articolo 1 comma 1 lettere a), b), c) del DPCM 03 novembre 2020, come successivamente novellato), deroghe da intendersi riferite anche all'ambito scolastico.
Inoltre, con riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso il CTS ha ribadito quanto già approvato nella seduta n. 82 del 28 maggio 2020 relativamente al "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", poi richiamato nel decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 concernente il "Piano Scuola 2020- 2021". In tale Documento tecnico si precisava che “Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. (omissis) Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione , fatte salve le dovute eccezioni ( ad es. attività fisica, pausa pasto);…”
Con riferimento alle attività didattiche di educazione fisica organizzate all'aperto, il CTS ritiene sufficiente quanto già previsto dall'articolo. 1 comma 9 lettera d) del DPCM 03 novembre 2020, cosi come richiamato dall'articolo 1 comma 10 lettera d) del DPCM 14 gennaio 2021, sopra riportato.
Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto già esposto e qui di seguito riassunto:
- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;
- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;
- obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Si invitano, infine, le Istituzioni scolastiche ad osservare le predette disposizioni oltre che nell’ambito delle attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive svolte al loro interno anche per le medesime attività curricolari ed extracurricolari organizzate all’esterno presso impianti sportivi, parchi o spazi alternativi, analogamente a quanto già precisato con la nota dipartimentale n. 1870 del 14 ottobre 2020, in quanto attività aventi carattere di ordinaria organizzazione didattica.
IL DIRETTORE GENERALE - DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
Maria Assunta Palermo
(Firmato digitalmente)
IL DIRETTORE GENERALE - DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L’INCLUSIONE E L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Antimo Ponticello
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#attività #cts #educazione #dpcm #chiuso #metro #distanziamento #protezione #obbligo #scienza
08/10/2020 n° 1813
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c.,
al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
e, per loro tramite,
ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
Oggetto: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle “mascherine”.
L’articolo 1 del Decreto legge in oggetto ha previsto che tra le misure dei prossimi dPCM ci potrà essere: “hh-bis) obbligo di avere sempre con sé, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche, produttive e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi dai detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.
L’articolo 5 prescrive, nelle more dell’adozione dei prossimi DPCM, “l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private … e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali”.
Nel richiamare la Nota 20 agosto n. 1466: “In sintesi: il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta l’adozione di specifiche cautele e misure organizzative e protettive previste nei protocolli stipulati dal Governo e organizzazioni sindacali, nonché nei protocolli e linee guida adottati per lo specifico delle istituzioni scolastiche, la cui osservanza è idonea a rappresentare quali assolti gli obblighi richiamati, ex art. 2087 cc, da parte del datore di lavoro (e, nel caso specifico delle istituzioni scolastiche, da parte dei dirigenti scolastici)”, sono confermate le disposizioni impartite con il “Protocollo di sicurezza 0-6”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” e il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 il quale precisa:
“Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che:
- Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. “rima buccale”, ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)”.
- Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.
Ricordo infine la Nota dipartimentale 10 settembre 2020, n. 1529 ove si precisa che “l’utilizzo della mascherina, come riportato nella nota MI prot. DSEIF 1436 del 13 agosto 2020 “rappresenta un equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione”. Nelle more del completamento del rinnovo degli arredi scolastici, nel breve periodo, seguendo le indicazioni del CTS, tramite l’utilizzo della mascherina, strumento di prevenzione cardine da adottare, unitamente alla garanzia di periodici e frequenti ricambi d’aria, insieme con le consuete norme igieniche, potrà essere consentito lo svolgimento dell’attività didattica in presenza (come indicato nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020)”.
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#mascherina #protocollo #istruzione #cts #mascherine #staticità #metro #rima #chiuso #dipartimento
13/08/2021 n° 1237
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione
Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D’Aosta
Alla Conferenza delle Regioni e Province autonome,
ANCI e UPI
e p.c. Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Generali
Alle Organizzazioni sindacali
Area e Comparto Istruzione e ricerca
Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico.
Come noto, con decreto 6 agosto 2021, n. 257 - acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze - questo Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” (1).
Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021, del decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (2).
I due richiamati documenti - e gli allegati tecnici cui rimandano - costituiscono il riferimento per l’organizzazione delle attività educative e scolastiche, “in presenza e in sicurezza”, dell’ormai davvero prossimo anno scolastico 2021/2022.
Scopo della presente nota, che segue e conferma quella redatta da questo Dipartimento - 22 luglio 2021, prot. n. 1107 (3) - ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio u.s., è offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decreto-legge n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede
parlamentare.
Per le autonome determinazioni delle SS.LL., evitando l’interpretazione del richiamato decreto-legge, come pure la ricognizione dell’intero suo contenuto, ci si limita qui a formulare considerazioni in merito ad alcune questioni segnalate a questo Dipartimento.
1) A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021
Il decreto-legge n. 111/2021 (d’ora in poi decreto-legge) definisce “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L’articolo 1, comma 1, precisa che dette “Misure urgenti” sono rivolte “... (ai) servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ... (e all’) attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ...”. Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”.
In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3.
2) Attività educativa e scolastica “in presenza”
Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”.
La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 2021 (4).
Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di
eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.
In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata (5) che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti.
Peraltro, la capitalizzazione delle migliori esperienze didattiche in tempo di pandemia costituisce materia prima per riflettere sulla pratica del fare scuola e per innovare ciò che non “funziona” più.
La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 (6) - sarà anche la risposta all’eventuale quarantena (7) - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.
Impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4).
3) Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza
Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 2021-2022”, cui si fa rimando. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti:
- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:
- bambini di età inferiore a sei anni;
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
- svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).
Per corrispondere a quesiti in merito pervenuti, si esprimono i seguenti pareri.
3a) L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020) (8). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti.
Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere.
3b) Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del “Piano scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.
3c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020 (9): “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.
4) La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” (10) per tutto il personale scolastico.
La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.
La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata (11) nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021(12) - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche (13) che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).
La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“... i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1....”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”
Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.
La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale (14).
A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ) (15).
La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (16)”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di
possesso/esibizione.
6) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze
Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.
La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.
Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).
La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.
7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni
Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato?
Quale durata per il contratto di supplenza?
Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.
8) Stanziamenti per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022
In conclusione di questa nota interamente dedicata al decreto-legge 111/2021, in termini riepilogativi, ci si sofferma sugli stanziamenti destinati all’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022. In particolare:
- Ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati stanziati 422 milioni di euro ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali, ai fini dell’assegnazione alle istituzioni scolastiche, sulla base di tre criteri legati: al numero di studenti nella regione; alla numerosità delle classi; all’indicatore di fragilità INVALSI. Il relativo decreto di riparto è in corso di perfezionamento da parte del Dipartimento competente in materia. Attraverso tali risorse sarà possibile la pianificazione delle attività scolastiche, con l’organizzazione di tempi, spazi, gruppi di pari, atti al recupero in sicurezza degli apprendimenti, mediante attività scolastiche in presenza.
Sono finanziate due linee di reperimento straordinario di personale a tempo determinato (docente e ATA) per il periodo di emergenza sanitaria settembre-dicembre 2021:
- 400 milioni per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, ...) a tempo determinato, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;
- 22 milioni per intervenire, in maniera puntuale, su istituzioni scolastiche che presentano una alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.
- Ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 73/2021, sono stati stanziati, in via straordinaria, 350 milioni di euro destinati all’acquisto di beni e servizi strumentali all’avvio ed alla gestione dell’a.s. 2021/2022 (es. dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti; servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica; servizi medico-sanitari; dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle
attività di inclusione degli studenti con disabilità), nonché al rispetto dei protocolli di sicurezza.
Tali risorse verranno assegnate nei prossimi giorni mediante apposito decreto ministeriale.
Questi stanziamenti di carattere speciale, che vanno ad integrare in misura rilevante il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, si sommano alle risorse recentemente erogate, sempre nell’ambito del fondo di funzionamento, per analoghe finalità (150 milioni di euro assegnati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41).
- In aggiunta alle risorse anzidette, per favorire le attività didattiche in presenza, sono stati previsti appositi stanziamenti per l’adeguamento e l’adattamento delle aule didattiche. A tal fine, sono stati resi disponibili 70 milioni di euro per affitti di immobili e noleggi di strutture modulari temporanee, nonché 200 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e l’ampliamento e adeguamento di aule didattiche.
9) La “ripresa” di comunità scolastiche competenti
Giova in conclusione rimarcare l’obiettivo che ci si è qui prefissi: fornire strumenti per agire in sicurezza in una realtà complessa, nel rispetto del principio di legalità e con metodologie scolari.
La più importante di queste ultime, fonda sulla costruzione di “comunità competenti”, capaci cioè di dare ragione di quanto e come si opera. È la comunità competente che genera le condizioni “per intraprendere attività volte al miglioramento della vita”.
È la “comunità scolastica competente” in quanto tale che, ottemperando agli adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio, saprà riprendere a fare scuola al meglio e in presenza.
Ed è questa comunità ancora una volta che si è impegnati a sostenere. Con tutte le forze.
Il Capo Dipartimento
Stefano Versari
(firmato digitalmente)
(1) https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.0&t=1628260180226;
(2) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf;
(3) https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001107.22-07-2021.pdf/2795aadc-72ea-b7f3-3eba-626faa43132d?version=1.0&t=1626940766021;
(4) https://www.invalsiopen.it/presentazione-risultati-prove-invalsi-2021/;
(5) https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027;
(6) https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/Ipotesi+di+Contratto+sulla+Didattica+digitale+integrata+-+CCNI+firmato.pdf/2c951c80-4884-3042-6ecf-191962c8ca95?version=1.1&t=1605015064409;
(7) https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null;
(8) https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001994.09-11-2020.pdf/0623ed60-ddb3-b2ca-8826-f773c9c10823?version=1.0&t=1604919093741;
(9) https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359;
(10) Articolo 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-21&atto.codiceRedazionale=21A03770&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario;
(11) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, definisce le modalità di emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per gli interessati e gli operatori coinvolti.
(12) https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null;
(13) La circolare del Ministero della Salute indica le condizioni cliniche che - allo stato delle attuali evidenze scientifiche -
determinano precauzioni o controindicazioni alla somministrazione del vaccino e che, pertanto, costituiscono esclusivo
presupposto per il rilascio della certificazione di esenzione vaccinale sostitutiva della certificazione verde. La circolare
indica pure le condizioni (es. gravidanza o allattamento) che non costituiscono, se non in presenza di specifica
certificazione medica, causa di esenzione dalla vaccinazione e chiarisce che “la presenza di un titolo anticorpale non può
di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale”.
(14) https://www.dgc.gov.it/web/app.html
(15) https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid-19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0
(16) La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con
legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle “disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.” Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione “generale” che pone la contestazione della
sanzione in capo “agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, consente di ritenere, nello specifico della presente
nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi
educativi per l’infanzia.
Secondo il tenore letterale del comma 5 del nuovo articolo 9-ter - decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021 - “Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.
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n° 10-quater
Area: Normativa

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, [fino al 30 aprile 2022] è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) fino al 15 giugno 2022, per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.
8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022. (1)
(1) Articolo inserito dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24, e così modificato dalla legge di conversione n. 52/2022 con effetto a decorrere dal 24 maggio 2022.
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23/10/2025 n° 626
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10195414]
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 626 del 23 ottobre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, i sig.ri XX e XX, per il tramite del proprio legale, hanno rappresentato che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Statista Aldo Moro” di Fara Sabina (di seguito “l’Istituto”) avrebbe pubblicato, sul sito web istituzionale, “la nota protocollo […]” relativa alla convocazione di un consiglio di classe straordinario riferito al “procedimento disciplinare” previsto nei confronti del proprio figlio.
È stato inoltre rappresentato che il legale dei reclamanti, con nota trasmessa via PEC il XX, “diffidava l’Istituto scolastico dalla rimozione della citata nota pubblicata sul sito web il XX e ancora presente alla data del XX” e che a “tale missiva non veniva fornito riscontro alcuno”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) e nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità in data XX (prot. n. XX) e in data XX (prot. n. XX), alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “la nota protocollo […]" per la convocazione di un Consiglio di classe riferito al "procedimento disciplinare" previsto nei confronti del figlio dei sigg. XX e XX è stata effettivamente pubblicata sul sito della scuola recando nell'intestazione il nome dello studente”;
- “la pubblicazione del nome è stato un grave errore commesso dalla scuola. Che si tratti di un errore è dimostrato dal fatto che la circolare alla quale l'intestazione col nome si riferisce non contiene al suo interno alcun elemento identificativo dello studente. Sarebbe assurdo evitare di scrivere nella circolare il nome dello studente e poi usarlo nell'intestazione”;
- “in sostanza, il sottoscritto è venuto a sapere della presenza di un file che violava il diritto alla riservatezza di uno studente il giorno stesso dell'arrivo della diffida presentata dall'avvocato”;
- “nessun riscontro è stato fornito alla missiva solo perché pochi minuti dopo il suo ricevimento da parte dell'Istituto, la circolare con l'intestazione del nome dello studente è stata rimossa;
- “la nota è rimasta visibile per l'arco temporale che va dal XX al XX”;
- “quando viene convocato un consiglio di classe disciplinare, la convocazione avviene in forma assolutamente anonima: nessun dato identificativo è collocato nel testo o nel nome del file. Inoltre, la convocazione viene resa visibile esclusivamente al consiglio di classe interessato”;
- “dagli Atti risulta che il personale sia stato istruito attraverso formazione specifica ed abbia ricevuto le lettere di incarico e le relative istruzioni;
- “analoga formazione, […] è prevista anche per questo anno scolastico per il personale di nuova nomina, dando sempre risalto al Regolamento in essere a far data dal XX”;
- “non risulta agli Atti documentazione in merito alle azioni intraprese dall’IIS Statista Aldo Moro relativamente alla designazione di un DPO precedentemente alla data del XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto l’Istituto ha pubblicato sul sito web istituzionale, una nota relativa alla convocazione di un consiglio di classe straordinario riferito al “procedimento disciplinare” previsto nei confronti del figlio dei reclamanti, recante nella denominazione del file, il cognome dello studente, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice; non avendo l’Istituto fornito riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti formulata dagli interessati, in violazione dell’art. 12 del Regolamento e non avendo l’Istituto provveduto a designare un DPO fino alla data del XX, in violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7 del Regolamento.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con note del XX e XX (prot. n. XX e XX) la dirigente scolastica dell’Istituto ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare:
- di “essere in servizio presso l'IIS STATISTA ALDO MORO dal XX, dopo ben tre Dirigenti Scolastici susseguitisi dopo l'evento oggetto di reclamo”;
- di aver preso visione della documentazione “agli atti della SCUOLA relativ[a] al Reclamo” e di aver contattato il DPO e ascoltato i referenti del sito;
- che “La circolare […] oggetto di contestazione non presenta il nome dello studente, […] presente solo nel nome del file PDF;
- che “dopo la segnalazione/diffida si è ritirato il file immediatamente dal sito e si è cercata una piattaforma che NON avesse l'inserimento automatico dei file, ma che permettesse agli operatori autorizzati all'inserimento dei dati sulla piattaforma di inserirli manualmente e con modalità più semplici.
Nel corso dell’audizione tenutasi in data XX (v. verbale prot. n. XX della medesima data, in atti), l’Istituto ha dichiarato, in particolare, che:
- “la dirigente scolastica è in servizio da XX, è stato quindi ricostruito il fascicolo e la vicenda in esame seppur avvenuta precedentemente l’incarico e si è verificato che nel file, contenente la circolare di convocazione del consiglio di classe straordinario per motivi disciplinari, compariva solo nell’oggetto del file (non nella circolare) il cognome ma non il nome di battesimo dell’interessato. Per quanto concerne la pubblicazione sul sito istituzionale del documento in esame, all’epoca si usava una piattaforma che compilava in automatico i campi della pubblicazione, dopo il reclamo la piattaforma è stata cambiata ed attualmente è previsto l’inserimento manuale del campo relativo alla pubblicazione;
- “la scuola è venuta a conoscenza della pubblicazione solo dopo aver ricevuto la lettera dell’avvocato nominato dall’interessato e ha rimosso immediatamente il file”;
- “in un momento successivo al reclamo si è provveduto a nominare il RPD, probabilmente la mancata nomina è dipesa dalla scarsezza dei fondi a disposizione dell’Istituto”;
- “l’Istituto gestisce molti studenti (circa 700) e un gran numero di personale (circa 200), il dirigente all’epoca dei fatti aveva la reggenza di due Istituti, questo ha potuto indurre a una disattenzione”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il quadro normativo in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento dispone che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito se necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), paragrafi 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice.
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Con riguardo alla figura del RPD, il Regolamento prevede che “Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Il titolare del trattamento è, altresì, tenuto a pubblicare i dati di contatto del RPD e a comunicare gli stessi all'autorità di controllo (art. 37, par. 7, del Regolamento; cfr. il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” allegato al provv. 29 aprile 2021, n. 186, doc. web n. 9589104, nonché le “Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico”, del 15 dicembre 2017, doc. web n. 7322110).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dagli elementi acquisiti e dai fatti emersi nel corso dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni in relazione alla vicenda oggetto di reclamo, risulta che l’Istituto ha pubblicato, sul sito web istituzionale, una circolare relativa alla convocazione di un consiglio di classe straordinario riguardante il procedimento disciplinare previsto nei confronti del figlio dei reclamanti.
Tale circolare, pur non riportando all’interno del documento l’indicazione del nominativo dell’interessato, recava nella denominazione del documento, consultabile online, nella pagina “Elenco Circolari di Istituto A.S. XX” recante i titoli delle circolari stesse, il cognome dell’alunno stesso.
Nell’ambito dell’istruttoria, l’Istituto ha confermato che tale pubblicazione si è protratta dal XX al XX, data in cui l’Istituto, a seguito della segnalazione del legale dei reclamanti, ha provveduto alla rimozione del documento pubblicato online.
Ciò premesso, si osserva che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
In particolare, con riferimento al caso di specie, si osserva che, sebbene all’interno della circolare non fosse riportato il nominativo dell’interessato, l’indicazione dello stesso nella denominazione del documento ha, di fatto, determinato, ancorché per effetto di un mero errore materiale, la diffusione di informazioni personali relative al procedimento disciplinare previsto nei confronti dell’alunno, in assenza di un idoneo presupposto normativo.
A tal riguardo, si rammenta, inoltre, che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Per tali ragioni l’Istituto ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una diffusione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice (con riferimento alla pubblicazione di dati personali relativi ad alunni da parte di istituti scolastici cfr. Provvedimento 9 luglio 2020, n. 140, doc. web n. 9451734; Provvedimento 13 aprile 2023, n. 185, doc. web n. 9902516; Provvedimento 6 luglio 2023, n. 288, doc. web n. 9920274; Provvedimento 13 marzo 2025, n. 134, doc. web n. 10127792; Provvedimento 10 luglio 2025, n. 410 doc. web n. 10162731).
3.3 La nomina del responsabile della protezione dei dati
Dagli elementi acquisiti e dai fatti emersi nel corso dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni in relazione alla vicenda oggetto di reclamo, risulta che l’Istituto, fino al mese di XX, non aveva provveduto a nominare il RPD e quindi a comunicare i dati di contatto all’Autorità.
Al riguardo, si rammenta che il Regolamento prevede che il RPD deve essere obbligatoriamente designato dal titolare del trattamento “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico” (art. 37, par. 1, del Regolamento).
Inoltre, nelle Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD), adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 ed emendate il data 5 aprile 2017, si aggiunge che “Nel regolamento non si rinviene alcuna definizione di “autorità pubblica” o “organismo pubblico”. Il WP29 ritiene che tale definizione debba essere conforme al diritto nazionale; conseguentemente, sono autorità pubbliche o organismi pubblici le autorità nazionali, regionali e locali ma, a seconda del diritto nazionale applicabile, la nozione ricomprende anche tutta una serie di altri organismi di diritto pubblico.12 In questi casi la nomina di un RPD è obbligatoria” (par. 2.1.1), e che “L’articolo 37, settimo paragrafo, del RGPD impone al titolare o al responsabile del trattamento di pubblicare i dati di contatto del RPD, e di comunicare i dati di contatto del RPD alle pertinenti autorità di controllo. Queste disposizioni mirano a garantire che tanto gli interessati (all’interno o all’esterno dell’ente/organismo titolare o responsabile) quanto le autorità di controllo possano contattare il RPD in modo facile e diretto senza doversi rivolgere a un’altra struttura operante presso il titolare/responsabile” (par. 2.6).
Anche il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, adottato dal Garante il 29 aprile 2021 con provvedimento n. 186 (doc. web n. 9589104), precisa che “sussiste l’obbligo di designazione per tutti i soggetti pubblici, ai sensi della lett. a) dell’art. 37, par. 1, del Regolamento, quali, ad esempio: le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresi gli istituti scolastici; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Regioni e gli enti locali; le Università; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le Aziende del Servizio sanitario nazionale; le Autorità indipendenti (cfr., a valenza meramente indicativa e non esaustiva, l’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)” (par. 3), che “Per quanto concerne la pubblicazione, questa dovrà essere effettuata sul sito web dell’amministrazione, all’interno di una sezione facilmente riconoscibile dall’utente e accessibile già dalla homepage, oltre che nell’ambito della sezione dedicata all’organigramma dell’ente ed ai relativi contatti”, e che “Per quanto concerne la comunicazione all’Autorità, si evidenzia che il Garante ha reso disponibile un’apposita procedura online non solo per la comunicazione, ma anche per la variazione e la revoca del nominativo del RPD designato. Tale procedura rappresenta l’unico canale di contatto utilizzabile a questo specifico fine ed è reperibile alla pagina https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/, ove sono riportate anche le apposite istruzioni e le relative FAQ: peraltro, si richiama l’attenzione degli enti a inserire correttamente i dati richiesti, come l’individuazione del titolare del trattamento (l’ente complessivamente inteso, e non il legale rappresentante) e la compilazione del codice fiscale dell’amministrazione (e non della partita IVA, ovvero del codice fiscale di altro soggetto)” (par. 7).
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’Istituto, ha provveduto a nominare il RPD e ad effettuare la comunicazione all’Autorità dei dati di contatto dello stesso in data XX, successivamente all’avvio del procedimento, agendo pertanto in violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, del Regolamento (cfr. Provvedimento n. 697 del 14 novembre 2024, doc. web n. 10085757; Provvedimento n. 698 del 14 novembre 2024, doc. web n. 10085732; Provvedimento n. 5 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10110910; Provvedimento n. 6 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10110989; Provvedimento n. 318 del 4 giugno 2025, doc. web n. 10163000, Provvedimento n. 384 del 10 luglio 2025, doc. web n. 10161611).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento consentono solo in parte di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento, potendo procedere con l’archiviazione del presente procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 14 del regolamento del Garante n. 1/2019, solamente con riferimento alla violazione dell’art. 12 del Regolamento, in relazione al mancato riscontro alla diffida relativa alla rimozione della circolare in esame, presentata dai reclamanti.
Ciò in ragione del fatto che l’Istituto, in buona fede, avendo provveduto tempestivamente alla rimozione richiesta, non ha ritenuto di dover fornire riscontro formale agli interessati, anche tenuto conto che la diffida non era formalmente qualificata come “esercizio dei diritti” presentata ai sensi dell’art. 12 del Regolamento.
Quanto al resto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, per la pubblicazione della circolare oggetto di reclamo in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice e per la mancata nomina del RPD fino al mese di XX, in violazione dell’art. 37, par. 1 del Regolamento e mancata comunicazione dei dati di contatto dello stesso all’Autorità in violazione dell’art. 37, par. 7 del Regolamento.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, avendo l’Istituto scolastico provveduto a rimuovere la richiamata circolare sul sito web istituzionale e avendo provveduto a nominare il RPD e comunicare i dati di contatto dello stesso all’Autorità, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Nel caso di specie, l’Istituto ha posto in essere due distinte condotte, che devono essere considerate separatamente ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa da applicarsi.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
5.1 La condotta che attiene al trattamento dei dati personali effettuato dall’Istituto.
La violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni relative agli degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
Osservato che:
la circolare oggetto del reclamo è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto per un periodo di tempo limitato dal XX al XX (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
l’indicazione, nella denominazione della circolare, del cognome dell’interessato è dovuta ad un mero errore materiale, dimostrato dal fatto che la circolare non contiene al suo interno il nominativo dello studente (cfr. art. 83, par. 2, lett. a) e b), del Regolamento);
il trattamento non ha riguardato dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento);
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel considerare che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni pertanto, dotato di limitate risorse economiche si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze:
il titolare del trattamento ha provveduto a rimuovere la circolare appena avuto contezza dell’erronea pubblicazione (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento).
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000 (duemila) per la violazione violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione del fatto che la pubblicazione ha ad oggetto dati personali relativi ad un minore e pertanto ad un soggetto particolarmente vulnerabile.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
5.2 La condotta che attiene alla tardiva nomina del responsabile della protezione dei dati
La violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7 del Regolamento è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 4, del Regolamento, e, pertanto, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 10.000.000.
Osservato che:
- l’Istituto ha nominato il RPD e ha comunicato i relativi dati di contatto all’Autorità solo a seguito dell’intervento del Garante. La mancata comunicazione dei dati di contatto del RPD all’Autorità ha inciso negativamente sulla possibilità che l’Autorità contattasse il medesimo RPD in modo facile e diretto (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- il carattere colposo della violazione (cfr. art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Di contro, si osserva che l’Istituto è un soggetto di ridotte dimensioni dotato, pertanto, di limitate risorse economiche. Si tiene conto, altresì, che:
l’Istituto si è attivato al fine di porre rimedio alla violazione (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
non risultano a carico della stessa precedenti violazioni pertinenti commesse o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000 (duemila) per la violazione dell’art. 37, commi 1 e 7 del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019, trattandosi del ritardato assolvimento ad adempimenti divenuti obbligatori fin dal 2018.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Statista Aldo Moro” di Fara Sabina (RI)), nei termini di cui in motivazione, degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, 37, parr. 1 e 7 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Statista Aldo Moro” di Fara Sabina (RI) con sede in Viale della Gioventù, 30 02032, Fara in Sabina (RI) - Codice Fiscale: 90021480570, di pagare la complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto d’Istruzione Superiore “Statista Aldo Moro” di Fara Sabina:
- di pagare la complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#studenti: azione disciplinare
n° 6
Area: Normativa

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:
1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.
6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.
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23/09/2021
Area: Prassi, Circolari, Note

Scuola: Garante privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti
Lettera al Ministero dell’istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell’istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiama inoltre l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative.
In queste settimane, il Garante Privacy ha ricevuto segnalazioni e richieste di chiarimenti a proposito di specifiche domande dei docenti o comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior parte dei casi minori) sia dei membri delle rispettive famiglie.
L’Autorità ricorda che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici.
A proposito della deroga dall’indossare la mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, il Garante ha confermato piena collaborazione al Ministero dell’istruzione per individuare misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e, allo stesso tempo, assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali.
L’Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.
Roma, 23 settembre 2021
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Contratti e appalti pubblici Le soglie comunitarie utili ai fini dell'af...
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Contratti di prestazione d'opera per la realizzazione dell'offerta formativa (D.Lgs. n. 165...
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Infortuni Gestione degli infortuni negli Istituti scolastici Nell'ip...
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Vademecum giugno 2025
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Decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164
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C.M. 8 aprile 2025, n. 14536
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Nota 29 ottobre 2025 n. 66850
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Note 17 dicembre 2025, n. 100847 e 18 dicembre 2025, n. 8069
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Vademecum 12 novembre 2025 (Doc. web n. 10190259)
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O.M. 31 marzo 2025, n. 67
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FAQ istituzionali aggiornate al 10 settembre 2021
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Assenze per malattia ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO ...
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Calendario scolastico (Legge 9/8/1986 n. 467 - O.M. n. 128 del 20/6/2024) Ri...
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Permessi e aspettative del personale a tempo indeterminato (CCNL Scuola 29/11/2007; CCNL 18...
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Attività Negoziale (Artt. 43-48, D.I. 28/8/2018, n. 129) L'attività negozial...
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Nota 22 luglio 2021, n. 1107
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Decreto 6 agosto 2020, n. 87
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D.L. 24 marzo 2022, n. 24 - Circolari 28 marzo 2022, n. 620; 29 marzo 2022, n. 410; 31 marzo 2022, n. 659; 1° aprile 2022, n. 461; 5 aprile 2022, n. 695
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Comunicazione MIUR inerente la partizione degli studenti con disabilità in Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Il MIUR ha comunicato che sono disponibili, nell’Anagrafe Nazionali degli Studenti, nuove funzionalità dedicate alla creazione della partizione relativa agli studenti con disabilità
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#carattere #news #fontface
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D.L. 6 agosto 2021, n. 111 - Documento trasmesso con il D.M. n. 251 del 6 agosto 2021 - Nota 18 agosto 2021, n. 900 - Protocollo 14 agosto 2021, n. 21 - Nota 13 agosto 2021, n. 1237 - Nota 30 agosto 2021, n. 1260
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Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni/salute: alunni disabili
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