
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni/salute: alunni disabili
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Nella mia scuola, in alcune classi, si riscontra la presenza di alunni sordi.
Questi ultimi necessitano di vedere il volto degli insegnanti, mentre spiegano, per comprendere il cosiddetto labiale. Abbiamo accertato che esistono delle mascherine trasparenti, omologate, equivalenti alle "chirurgiche", che consentono di osservare, seppur non nitidamente, il volto dei docenti. Abbiamo provveduto, come scuola, all'ordine di acquisto e siamo in attesa della consegna. Tuttavia, alcuni docenti mi fanno sapere di indossare mascherine FFP2, più protettive per la loro persona. Dal momento che non mi risulta esistano mascherine trasparenti equivalenti a quelle FFP2, che titolo ho di richiedere ai docenti di indossare quelle trasparenti equivalenti alle "chirurgiche"? Come è noto quelle "chirurgiche" sono a norma, ma meno protettive delle altre.
Faccio presente che la Regione Toscana (a mio parere molto discutibilmente) ha reso obbligatori con la delibera di Giunta dello scorso 9 settembre (n. 1226, all. A) l'uso delle mascherine per i docenti, anche in fase statica e con la distanza di 2 metri dalla cattedra al primo banco. Quindi per la regione le mascherine non debbono essere mai tolte, quando si spiega, neppure in contesti statici.
Posso richiedere ai docenti di affievolire la loro protezione con mascherine trasparenti di tipo chirurgico, comunque a norma?
Le cosiddette visiere, quelle che indossano gli insegnanti di sostegno, possono essere una protezione adeguata?
I docenti che vogliono le FFP2, hanno titolo per rifiutare mascherine di altro tipo, seppur omologate?
Come ultima ratio, eventualmente, posso pensare di "spostarli" dalle classi in cui vi sono i ragazzi sordi e destinarli ad altre classi?
Ovviamente si tratta di definire il trade off tra due diritti, quello all'istruzione e quello alla protezione della propria incolumità. Qual è il punto effettivo d'incontro?
Grazie.
In merito al quesito occorre innanzitutto precisare che l’All. A del 9 settembre della Regione Toscana in riferimento all’uso delle mascherine evidenzia quanto segue:
…OMISSIS… “Spazi e distanziamento: Ferme restando le previgenti disposizioni in materia, il distanziamento previsto nelle aule è di 1 metro lineare calcolato fra le rime buccali degli studenti in situazione statica (posizione seduta al banco) e di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle QUALI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO PRESCRITTO (Verbale CTS n. 94 del 07/07/2020)”.
Successivamente la Regione Toscana è intervenuta con la delibera n. 1256 del 15 settembre 2020 laddove si evidenzia:
3.4.2 Operatori
- Utilizzo obbligatorio di mascherine protettive per tutti gli operatori; per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione;
- Utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici;
- La scuola garantirà giornalmente al personale i DPI necessari, che dovranno essere indossati con la modalità previste dal dirigente scolastico in accordo con il RSPP.
Pur tuttavia, fino a nuove disposizioni legislative nazionali in classe, se sussiste uno spazio sufficiente per garantire il distanziamento previsto, secondo quanto previsto dal Verbale del CTS n. 94 del 07/07/2020, non vi è obbligo di indossare la mascherina da parte dei docenti. Il termine operatori utilizzato dalla Regione Toscana, a parere dello scrivente, non si riferisce al personale docente che invece è sempre richiamato in modo chiaro ed evidente nelle altre sezioni dell’allegato A.
Le mascherine trasparenti sono necessarie per consentire agli studenti ipoacusici di poter vedere il volto dell’insegnante e dei propri compagni di classe. Solo con l’adozione di tale dispositivo, che dovrà comunque rispondere alle caratteristiche di DPI con protezione uguale o superiore alle mascherine chirurgiche, è possibile garantire la lettura labiale e di conseguenza agevolare il canale comunicativo visivo che garantisce allo studente sordo la possibilità di seguire le attività didattiche della classe.
La Regione Toscana nella propria delibera rimanda alle indicazioni del CTS e alle conseguenti disposizioni nazionali la valutazione in merito alle modalità di utilizzo delle mascherine da parte degli alunni. Si ricorda che non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione. Inoltre l’utilizzo di mascherine FFP2 è previsto “solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici”.
Pertanto, i docenti sono tenuti a indossare le mascherine chirurgiche o dispositivi analoghi previsti dal CTS e dal RSPP della scuola previa un’analisi ambientale dei rischi connessi alle modalità di interazione all’interno degli spazi scolastici.
Le visiere hanno lo scopo di ridurre l’esposizione al patogeno che potrebbe diffondersi attraverso le grandi goccioline (droplet), sono quindi dispositivi adatti per i docenti di sostegno o per gli assistenti educatori che devono stare a stretto contatto con studenti che non sono in grado di indossare la mascherina. Oltre alla visiera di norma è consigliabile l’uso contestuale della mascherina, in quanto non è sostitutiva di tale dispositivo.
Pertanto il dirigente scolastico dovrà richiedere al personale scolastico il rispetto del protocollo sanitario d’Istituto redatto in collaborazione col proprio RSPP, con medico competente e sentito il parere del RLS. In tale documento saranno elencati i DPI necessari da utilizzare nei vari contesti con l’obbligo di utilizzo degli stessi da parte di tutto il personale scolastico e degli studenti. È ovvio che il docente non potrà rifiutarsi di indossare quelli previsti dal protocollo sanitario, soprattutto in questo caso, perché chiamato a garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità.
La nota 1813 dell’8 ottobre 2020 del Dipartimento dell’Istruzione del M.I. “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che: nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.
Infine, si consiglia di non procedere a modificare la cattedra del docente in quanto gli studenti potrebbero perdere la continuità didattica e si innescherebbe un delicato precedente in quanto lo spostamento del docente in altra classe avverrebbe per un atteggiamento non costruttivo dello stesso (rifiuto di indossare mascherine trasparenti seppur a norma) e contrario ai principi di una piena inclusione degli studenti con disabilità.
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Sentenza 29/06/2011 n° 3479
Area: Giurisprudenza

Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sussiste la competenza esclusiva del Consiglio di classe a valutare l’assegnazione del voto di condotta, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito in legge 30.10.2008, n. 169, ai sensi del quale la votazione sul comportamento degli studenti viene “attribuita collegialmente dal consiglio di classe”. Tale competenza appartiene al Consiglio di classe nella sua composizione ristretta ai soli docenti, e dunque senza la partecipazione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, come espressamente stabilito dall’art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale fa espresso riferimento alla “sola presenza dei docenti” nel consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale degli alunni. Nel caso in esame, a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato dagli studenti durante il viaggio d’istruzione, il Consiglio di classe aveva attribuito il voto di condotta pari a 7 a tutti gli studenti che avevano partecipato a tale viaggio, mentre agli studenti che non vi avevano preso parte avevano attribuito lo stesso voto di condotta del primo trimestre. Ebbene, la sentenza ha ritenuto corretta tale valutazione, affermando che la valutazione del Consiglio di classe ben può essere rivolta nei confronti di tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio d’istruzione o far riferimento ad un singolo episodio, mediante una valutazione “collettiva” che tenga conto del comportamento di una molteplicità di alunni, il quale denoti scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile. Inoltre, non sussiste uno specifico obbligo motivazionale a carico del Consiglio di classe: infatti, il voto di condotta esprime un giudizio che l’Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l’azione di più agenzie educative (in primo luogo la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata. Per tali ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ovvero relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato in relazione all’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l’ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Pertanto l’assegnazione del voto di condotta costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di classe.
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Sentenza 09/03/2004 n° 4438
Area: Giurisprudenza

L’esistenza di un clima di difficoltà e disagio tra docente e discenti giustifica la deroga al principio della continuità didattica nell’assegnazione dei docenti alle classi, essendo peraltro normale la discontinuità didattica in un liceo classico tra biennio e triennio. Correttamente dunque il Dirigente scolastico, nell’esercizio del proprio potere di procedere alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (ai sensi dell’art. 396, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297), procede in tali casi ad assegnare un docente ad altra classe, per rimuovere le cause che hanno determinato il reclamo da parte di alcuni genitori circa la condotta dell’insegnante. E’ ben possibile e legittimo che i genitori o i loro rappresentanti, rivolgano al Preside segnalazioni o esposti in relazione alla vita scolastica, sentendosi prima fra loro in via informale, e ciò al fine di tenerlo informato sulla via amministrativa della scuola. Nessuna norma impone lo svolgimento di assemblee dei genitori o degli studenti nella quale possa svolgersi un contraddittorio con la docente, prima della decisione relativa all’assegnazione dei docenti alle classi. Nel procedimento diretto all’assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente scolastico adottare la relativa decisione sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti, senza che sia previsto alcun intervento obbligatorio dell’assemblea dei genitori o degli studenti.
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n° 14
Area: Normativa

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. All'attuazione del presente comma le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri delle Commissioni nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(omissis)
Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Allegato B - Quadri orari nuovi istituti professionali
Allegato C - Tabella di confluenza percorsi istituti professionali ex d.p.r. 87/2010 nei nuovi ordinamenti degli istituti professionali di cui alla delega art. 1, commi 180 e 181 lett. d), Legge 107/2015
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n° 15
Area: Normativa

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
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#credito #religione #insegnamento #abbreviazione #curriculum #punteggio #conversione
Comunicazione MIUR riguardante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
Il MIUR ha inviato ai Direttori Generali USR per l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2011/2014
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#sanatoria
Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
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Alunni/salute: alunni disabili
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