
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
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Alunni/salute: alunni disabili
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Nella mia scuola, in alcune classi, si riscontra la presenza di alunni sordi.
Questi ultimi necessitano di vedere il volto degli insegnanti, mentre spiegano, per comprendere il cosiddetto labiale. Abbiamo accertato che esistono delle mascherine trasparenti, omologate, equivalenti alle "chirurgiche", che consentono di osservare, seppur non nitidamente, il volto dei docenti. Abbiamo provveduto, come scuola, all'ordine di acquisto e siamo in attesa della consegna. Tuttavia, alcuni docenti mi fanno sapere di indossare mascherine FFP2, più protettive per la loro persona. Dal momento che non mi risulta esistano mascherine trasparenti equivalenti a quelle FFP2, che titolo ho di richiedere ai docenti di indossare quelle trasparenti equivalenti alle "chirurgiche"? Come è noto quelle "chirurgiche" sono a norma, ma meno protettive delle altre.
Faccio presente che la Regione Toscana (a mio parere molto discutibilmente) ha reso obbligatori con la delibera di Giunta dello scorso 9 settembre (n. 1226, all. A) l'uso delle mascherine per i docenti, anche in fase statica e con la distanza di 2 metri dalla cattedra al primo banco. Quindi per la regione le mascherine non debbono essere mai tolte, quando si spiega, neppure in contesti statici.
Posso richiedere ai docenti di affievolire la loro protezione con mascherine trasparenti di tipo chirurgico, comunque a norma?
Le cosiddette visiere, quelle che indossano gli insegnanti di sostegno, possono essere una protezione adeguata?
I docenti che vogliono le FFP2, hanno titolo per rifiutare mascherine di altro tipo, seppur omologate?
Come ultima ratio, eventualmente, posso pensare di "spostarli" dalle classi in cui vi sono i ragazzi sordi e destinarli ad altre classi?
Ovviamente si tratta di definire il trade off tra due diritti, quello all'istruzione e quello alla protezione della propria incolumità. Qual è il punto effettivo d'incontro?
Grazie.
In merito al quesito occorre innanzitutto precisare che l’All. A del 9 settembre della Regione Toscana in riferimento all’uso delle mascherine evidenzia quanto segue:
…OMISSIS… “Spazi e distanziamento: Ferme restando le previgenti disposizioni in materia, il distanziamento previsto nelle aule è di 1 metro lineare calcolato fra le rime buccali degli studenti in situazione statica (posizione seduta al banco) e di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle QUALI NON SIA POSSIBILE GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO PRESCRITTO (Verbale CTS n. 94 del 07/07/2020)”.
Successivamente la Regione Toscana è intervenuta con la delibera n. 1256 del 15 settembre 2020 laddove si evidenzia:
3.4.2 Operatori
- Utilizzo obbligatorio di mascherine protettive per tutti gli operatori; per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione;
- Utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici;
- La scuola garantirà giornalmente al personale i DPI necessari, che dovranno essere indossati con la modalità previste dal dirigente scolastico in accordo con il RSPP.
Pur tuttavia, fino a nuove disposizioni legislative nazionali in classe, se sussiste uno spazio sufficiente per garantire il distanziamento previsto, secondo quanto previsto dal Verbale del CTS n. 94 del 07/07/2020, non vi è obbligo di indossare la mascherina da parte dei docenti. Il termine operatori utilizzato dalla Regione Toscana, a parere dello scrivente, non si riferisce al personale docente che invece è sempre richiamato in modo chiaro ed evidente nelle altre sezioni dell’allegato A.
Le mascherine trasparenti sono necessarie per consentire agli studenti ipoacusici di poter vedere il volto dell’insegnante e dei propri compagni di classe. Solo con l’adozione di tale dispositivo, che dovrà comunque rispondere alle caratteristiche di DPI con protezione uguale o superiore alle mascherine chirurgiche, è possibile garantire la lettura labiale e di conseguenza agevolare il canale comunicativo visivo che garantisce allo studente sordo la possibilità di seguire le attività didattiche della classe.
La Regione Toscana nella propria delibera rimanda alle indicazioni del CTS e alle conseguenti disposizioni nazionali la valutazione in merito alle modalità di utilizzo delle mascherine da parte degli alunni. Si ricorda che non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per specifiche esigenze educative o didattiche è possibile l’uso di visiere che consentono la visione del volto previa verifica da parte del Dirigente Scolastico e/o RSPP in accordo con il referente del Dipartimento di Prevenzione. Inoltre l’utilizzo di mascherine FFP2 è previsto “solo per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici”.
Pertanto, i docenti sono tenuti a indossare le mascherine chirurgiche o dispositivi analoghi previsti dal CTS e dal RSPP della scuola previa un’analisi ambientale dei rischi connessi alle modalità di interazione all’interno degli spazi scolastici.
Le visiere hanno lo scopo di ridurre l’esposizione al patogeno che potrebbe diffondersi attraverso le grandi goccioline (droplet), sono quindi dispositivi adatti per i docenti di sostegno o per gli assistenti educatori che devono stare a stretto contatto con studenti che non sono in grado di indossare la mascherina. Oltre alla visiera di norma è consigliabile l’uso contestuale della mascherina, in quanto non è sostitutiva di tale dispositivo.
Pertanto il dirigente scolastico dovrà richiedere al personale scolastico il rispetto del protocollo sanitario d’Istituto redatto in collaborazione col proprio RSPP, con medico competente e sentito il parere del RLS. In tale documento saranno elencati i DPI necessari da utilizzare nei vari contesti con l’obbligo di utilizzo degli stessi da parte di tutto il personale scolastico e degli studenti. È ovvio che il docente non potrà rifiutarsi di indossare quelli previsti dal protocollo sanitario, soprattutto in questo caso, perché chiamato a garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità.
La nota 1813 dell’8 ottobre 2020 del Dipartimento dell’Istruzione del M.I. “Rimarcando l’importanza dell’uso di dette mascherine, si specifica che: nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria”.
Infine, si consiglia di non procedere a modificare la cattedra del docente in quanto gli studenti potrebbero perdere la continuità didattica e si innescherebbe un delicato precedente in quanto lo spostamento del docente in altra classe avverrebbe per un atteggiamento non costruttivo dello stesso (rifiuto di indossare mascherine trasparenti seppur a norma) e contrario ai principi di una piena inclusione degli studenti con disabilità.
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Sentenza 29/06/2011 n° 3479
Area: Giurisprudenza

Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sussiste la competenza esclusiva del Consiglio di classe a valutare l’assegnazione del voto di condotta, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito in legge 30.10.2008, n. 169, ai sensi del quale la votazione sul comportamento degli studenti viene “attribuita collegialmente dal consiglio di classe”. Tale competenza appartiene al Consiglio di classe nella sua composizione ristretta ai soli docenti, e dunque senza la partecipazione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, come espressamente stabilito dall’art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale fa espresso riferimento alla “sola presenza dei docenti” nel consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale degli alunni. Nel caso in esame, a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato manifestato dagli studenti durante il viaggio d’istruzione, il Consiglio di classe aveva attribuito il voto di condotta pari a 7 a tutti gli studenti che avevano partecipato a tale viaggio, mentre agli studenti che non vi avevano preso parte avevano attribuito lo stesso voto di condotta del primo trimestre. Ebbene, la sentenza ha ritenuto corretta tale valutazione, affermando che la valutazione del Consiglio di classe ben può essere rivolta nei confronti di tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio d’istruzione o far riferimento ad un singolo episodio, mediante una valutazione “collettiva” che tenga conto del comportamento di una molteplicità di alunni, il quale denoti scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile. Inoltre, non sussiste uno specifico obbligo motivazionale a carico del Consiglio di classe: infatti, il voto di condotta esprime un giudizio che l’Autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l’azione di più agenzie educative (in primo luogo la famiglia, ma anche la scuola stessa) le quali sono chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata. Per tali ragioni, mentre il voto delle singole materie è volto ad esprimere un giudizio didattico, ovvero relativo al processo di apprendimento (e deve essere giustificato in relazione all’avvenuta acquisizione delle nozioni previste dai programmi formativi), il voto in condotta, invece, esprime un giudizio più ampio, che investe sia la maturità personale complessiva della persona, sia la sua capacità di interazione con l’ambiente, nonché il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Pertanto l’assegnazione del voto di condotta costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di classe.
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#viaggi di istruzione#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#genitori: organi collegiali#sola #attribuita #collettiva
Sentenza 20/09/2007 n° 2227
Area: Giurisprudenza

Il D.P.R. 249/98##195L fissa gli indirizzi per l’organizzazione scolastica nei rapporti con gli studenti e non incide sulla legittimità degli atti. Ad ogni modo, risulta che la scuola ha adottato gli interventi di recupero e gli ordinari strumenti di colloquio con i genitori per coinvolgere gli stessi nel percorso educativo del figlio. Stante quanto previsto dall’art. 193 comma 1 d.lgs. 297/94, la non ammissione alla classe superiore non è un evento straordinario tale da richiede un impegno motivazionale rafforzato, con la conseguenza che le ragioni della non ammissione possono desumersi dai verbali del Consiglio di classe, dai registri e pagelle dell’intero anno scolastico. Nel presupposto che non vige una regola che impone ai docenti un arrotondamento dei voti per eccesso, a fronte di un quadro con sei insufficienze tale situazione non poteva consentire l’attribuzione di sei debiti formativi, prima di tutto per ragioni logiche e, in secondo luogo, per ragioni giuridiche, avendo il Collegio dei docenti fissato il limite di quattro debiti formativi. (In senso conforme Tar Puglia sentenza 20 settembre 2007 n. 2222.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#arrotondamento #lagnanza #assurdo #orale
Sentenza 09/03/2004 n° 4438
Area: Giurisprudenza

L’esistenza di un clima di difficoltà e disagio tra docente e discenti giustifica la deroga al principio della continuità didattica nell’assegnazione dei docenti alle classi, essendo peraltro normale la discontinuità didattica in un liceo classico tra biennio e triennio. Correttamente dunque il Dirigente scolastico, nell’esercizio del proprio potere di procedere alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (ai sensi dell’art. 396, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297), procede in tali casi ad assegnare un docente ad altra classe, per rimuovere le cause che hanno determinato il reclamo da parte di alcuni genitori circa la condotta dell’insegnante. E’ ben possibile e legittimo che i genitori o i loro rappresentanti, rivolgano al Preside segnalazioni o esposti in relazione alla vita scolastica, sentendosi prima fra loro in via informale, e ciò al fine di tenerlo informato sulla via amministrativa della scuola. Nessuna norma impone lo svolgimento di assemblee dei genitori o degli studenti nella quale possa svolgersi un contraddittorio con la docente, prima della decisione relativa all’assegnazione dei docenti alle classi. Nel procedimento diretto all’assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente scolastico adottare la relativa decisione sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti, senza che sia previsto alcun intervento obbligatorio dell’assemblea dei genitori o degli studenti.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#personale docente#procedimento amministrativo#inasprire #cma #montedoro #ris #direttivo #comprensibilità #formalizzarsi #defraudare #chinotto #tramutatasi
Sentenza 29/05/2017 n° 747
Area: Giurisprudenza

Il principio del cd "assorbimento" trova applicazione anche nel caso di mancata ammissione all’esame di maturità quando quest’ultimo sia stato superato dal candidato, con la conseguenza che il superamento dell’esame di stato, cui lo studente abbia partecipato a seguito di ammissione con riserva grazie ad un provvedimento cautelare, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe. (Il giudice amministrativo toscano, animato dal rispetto dei principi di stabilità e prevedibilità delle decisioni giurisdizionali, aderisce alla posizione adottata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare nella vicenda de qua, ma evidenzia che il tema in analisi è particolarmente controverso e che, accanto alla posizione accolta nel caso in questione, si registra una posizione opposta, per la quale il principio dell’assorbimento non può operare con riguardo al procedimento progressivo e necessariamente consequenziale di valutazione degli studenti.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#pozzo
Sentenza 03/02/1995 n° 145
Area: Giurisprudenza

In osservanza del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, l’assegnazione alle classi del personale docente deve essere effettuata in base alla disposizione contenuta nell’art. 3, lett. d), e quindi “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. E’ comunque fatta salva la possibilità per il dirigente scolastico di discostarsi da essi, motivatamente. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima per eccesso di potere l’assegnazione effettuata poiché la direttrice didattica avrebbe tenuto in considerazione il solo criterio dell’anzianità di servizio, trascurando altri criteri altrettanto rilevanti ai fini di un approfondito e corretto esercizio del potere discrezionale, quali la disponibilità dei docenti, la situazione di famiglia degli stessi, l’anzianità di servizio nella sede e la distanza dall’abitazione. Inoltre avrebbe errato nel pretermettere, senza attribuirle alcuna considerazione, l’indicazione, proveniente da alcuni docenti, di disporre un avvicendamento tra tutti gli insegnanti.
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Sentenza 28/08/2014 n° 452
Area: Giurisprudenza

La mancata promozione alla classe superiore ovvero la mancata ammissione all’esame di Stato è decisione assunta dal Consiglio di classe nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti. Tale determinazione è, quindi, insindacabile in sede giurisdizionale, se non nei limiti della illogicità e contraddittorietà manifeste. Nella considerazione che l’interesse degli allievi e dei genitori risiede nel corretto esercizio della potestà pubblica finalizzata alla formazione ottimale degli studenti, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore è legittimamente adottato quando sia il frutto della constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale ritenute entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La sanzione disciplinare di 15 giorni di sospensione con allontanamento dalla scuola è legittima in quanto risulta rispettata la comunicazione alla famiglia, alla quale erano state rese note anche le valutazioni intermedie e le problematiche comportamentali dello studente (destinatario di oltre 100 segnalazioni nel registro di classe), le modalità di attuazione della sanzione risultano effettuate per favorire il recupero dell’alunno ed i provvedimenti dell’amministrazione risultano, altresì, sorretti da una adeguata istruttoria e da una congrua motivazione. Nei procedimenti aventi ad oggetto la valutazione del rendimento dei singoli studenti non può trovare spazio la figura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, poiché tale censura è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche, mentre tale identità va tendenzialmente esclusa in simili contesti, in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente.
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: azione disciplinare#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#zuballi #illazione
Sentenza 27/11/2015 n° 1642
Area: Giurisprudenza

I giudici amministrativi hanno ritenuto corretto il giudizio di non ammissione alla classe successiva (con insufficienza in quattro materie) dello studente affetto da disturbi dell’apprendimento (DSA), in favore del quale la scuola aveva approntato gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa vigente. Infatti, i giudizi espressi dai docenti di non promozione alla classe successiva sono connotati da discrezionalità tecnica, poiché il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione rimessa dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette le specifiche competenze da esso possedute: pertanto, al giudice amministrativo spetta esclusivamente di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In caso di studente affetto da disturbi specifici dell’apprendimento la scuola è tenuta ad adottare appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione, in modo da garantire il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti, e deve altresì garantire, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. Tuttavia, tali misure non sono finalizzate a creare percorsi immotivatamente facilitati, che non conducono al reale successo formativo degli studenti con disturbo; esse, inoltre, debbono essere sempre calibrate in vista dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione. Per tali ragioni, la valutazione degli insegnanti deve, correttamente, discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.
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#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#iniquità #ideare #bilinguismo #sensazione #rivolo
Sentenza 14/12/2015 n° 130
Area: Giurisprudenza

Il giudizio instaurato presso la Corte dei conti nei confronti del dipendente è del tutto autonomo rispetto a quello civile tra l'amministrazione ed il terzo danneggiato, non comportando le valutazioni del processo civile efficacia preclusiva o vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa (pur potendo il giudice in tale sede autonomamente valutare le risultanze del processo civile); ciò anche perché nel giudizio di responsabilità amministrativa rileva non la colpa semplice dell'amministrazione ma quella grave del dipendente. Il Giudice della Corte dei conti è libero di valutare il materiale probatorio raccolto in sede civile, ed è anche libero di valutarne l’insufficienza al diverso fine della affermazione della responsabilità amministrativa. Ciò in quanto nel giudizio civile vale il c.d. principio dispositivo, in base al quale il giudice fonda il proprio convincimento sulla base delle allegazioni probatorie delle parti, mentre nel giudizio contabile la Procura ha il potere di colmare eventuali lacune probatorie attraverso la propria autonoma attività d’indagine, al fine di accertare la sussistenza della colpa grave dell’insegnante tenuto alla vigilanza. (Nel caso in esame, un’insegnante era stata ritenuta responsabile in sede civile per l’infortunio occorso ad un alunno di una scuola media, colpito all’occhio dal lancio di una gomma da cancellare da parte di un compagno di classe. In sede di giudizio contabile, tuttavia, la Corte dei conti ha assolto la docente ritenendo insussistente l’elemento psicologico della colpa grave nella condotta della stessa: il lancio della gomma da cancellare era infatti avvenuto mentre l’insegnante stava spiegando alla lavagna, volgendo le spalle agli studenti, che frequentavano l’ultima classe delle medie. Pertanto, in considerazione di tali elementi di fatto, la Corte dei conti ha ritenuto che l’evento, per il suo carattere repentino, fosse imprevedibile ed inevitabile, ed ha valorizzato il fatto che la docente, pur in un contesto di disordine e di indisciplina, fosse pur sempre presente in aula e stesse svolgendo la propria lezione).
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#responsabilità amministrativa#gomma #lancio #disordine #spalla #lavagna #indisciplina #num #cdc #regnare #separatezza
Sentenza 31/07/2007 n° 3030
Area: Giurisprudenza

Il giudizio espresso dal Consiglio di Classe è sindacabile dal giudice amministrativo solo in relazione alla manifesta illogicità o alla falsità o alla contraddittorietà con la documentazione inerente il curriculum scolastico dello studente. Con riferimento alla seduta del Consiglio di classe per gli scrutini finali, l’art. 5, comma 8, del T.U. n. 297/1994 non subordina la validità della delega di funzioni da parte del dirigente scolastico alla prova di un impedimento a presiedere il Consiglio stesso. Inoltre, nessuna norma impone che il verbale sia sottoscritto da tutti i membri del Consiglio, essendo sufficiente a dare veste giuridica al verbale la sottoscrizione del segretario verbalizzante. Fuoriesce dal sindacato giurisdizionale ogni indagine circa l’eccessiva brevità dei tempi dedicati da un organo collegiale alle operazioni di valutazione di candidati; e ciò specialmente quando tali tempi siano calcolati, per ogni candidato, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta collegiale per il numero dei concorrenti valutati o degli elaborati, prove o lavori esaminati; in siffatta ipotesi - che è quella che ricorre nella valutazione degli alunni - non è possibile, infatti, stabilire, di norma, quale sia il tempo dedicato in concreto al singolo candidato o quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, dunque, il vizio dedotto infici effettivamente il giudizio contestato. E’ del resto logico che le posizioni meno problematiche richiedono certamente tempi più ristretti, mentre maggiore spazio (non quantificabile esattamente, essendo ovvio che i docenti si presentano allo scrutinio finale avendo già ben chiaro il quadro valutativo di studenti che hanno seguito per un anno intero) viene di regola riservato all’esame dei casi critici.
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#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#atto e documento amministrativo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#mediocrità #intravedere #leggenda #dividere
Sentenza 03/06/2016 n° 628
Area: Giurisprudenza

I Bisogni educativi speciali (B.E.S.) ricomprendono un ampio spettro di situazioni anomale dell’alunno, più o meno patologiche o gravi, che non necessariamente sfociano in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), ma che, stante la loro natura, da accertarsi di volta in volta, comportano la redazione di un Piano didattico commisurato sulla persona del discente, al fine di consentire la sua piena integrazione nell’ambito della classe e il proficuo svolgimento delle attività didattiche specifiche per il corso di studi. L’individuazione degli alunni con B.E.S. rientra nella competenza esclusiva del Consiglio di classe, anche in ragione del fatto che i bisogni educativi speciali, non integrando necessariamente manifestazione di patologie, non sempre sono certificati a livello medico; infatti, ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso, come previsto dalla circolare ministeriale del 22.11.2013. Nel caso in esame, i Giudici hanno accolto il ricorso dei genitori in quanto il Collegio dei docenti, pur avendo la scuola piena conoscenza delle critiche condizioni di apprendimento dell’alunna, ha omesso di approntare concretamente gli interventi di sostegno a favore della bambina.
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#atto e documento amministrativo#istruzione primaria#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#team #spettro #socializzare #adottabilità #pizzo #iperattività #plebiscito
Sentenza 05/07/2017 n° 137
Area: Giurisprudenza

Non risulta sussistere alcuna competenza decisionale in capo al singolo istituto scolastico ed in particolare al Collegio Docenti in ordine alla scelta di effettuare o di non effettuare le prove INVALSI. La libertà di insegnamento dei docenti non è conculcata da tali prove, in quanto le verifiche periodiche del livello di apprendimento degli studenti si svolgono a valle della trasmissione del sapere e non limitano l’autonomia didattica e la libera espressione culturale del docente. I profili metodologici e contenutistici dell’attività di insegnamento restano inalterati e non subiscono alcuna lesione o limitazione. Il sistema di valutazione in questione non incide sullo status giuridico ed economico del personale docente. L'attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi rientra tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL Scuola vigente per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all'insegnamento (nella prospettiva del miglioramento degli standards del sistema scolastico cui dette rilevazioni mirano), ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza sugli studenti, del pari doverosa ex art. 29, co. 5, CCNL. (Nello stesso senso, si vedano le sentenze del Tribunale del lavoro di Trieste n. 212/2012##57L, di Parma n. 211/2012, di Livorno n. 870/2013##52L, di Terni n. 487/2013##56L, di Prato n. 441/2013##54L)
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#personale dipendente: mansioni#personale docente#invalsi#sabina #guinizelli #conculcare #conta #guinizzelli #doverosita #invalere #snellire #tabacco #eliana
Sentenza 06/10/2017 n° 1903
Area: Giurisprudenza

Va esclusa la legittimazione passiva del MIUR nel giudizio riguardante la non ammissione alla classe successiva di un istituto paritario, in quanto oggetto di contestazione sono esclusivamente gli atti della scuola paritaria, unica legittimata a resistere. L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende problematiche diverse e più vaste dei DSA, che normalmente non vengono o possono non venire certificate ai sensi della l. 104/92 e che quindi non danno diritto alle misure contemplate dalla legge in questione, ma aprono a diversi canali di cura educativa. Come chiarito dal Ministero in plurime circolari e note, in questi casi la scuola può intervenire nella personalizzazione in diversi modi, ma in presenza di difficoltà non meglio specificate va esclusa l’obbligatorietà dell’approvazione di un Piano didattico personalizzato. Solo qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) e del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. (Nel caso di specie i genitori impugnavano la bocciatura del proprio figlio lamentando che la stessa fosse dovuta alla mancata considerazione, da parte dei docenti, dei problemi allo stesso diagnosticati e alla mancata adozione di misure idonee ed efficaci in risposta a tali criticità. La scuola, infatti, aveva adottato un Piano didattico di gruppo che i ricorrenti ritenevano carente di personalizzazione.)
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#istruzione secondaria di primo grado#parità scolastica#studenti: integrazione e disabilità#apprendimento #bes #piano #difficoltà #personalizzare #disturbo #bisogno #omissisalla #strumento #adozione
Sentenza 26/02/2010 n° 80
Area: Giurisprudenza

Sono costituzionalmente illegittimi i commi 413 e 414 dell’art. 2 l. 244/2007 che, rispettivamente, fissano un limite al numero degli insegnanti di sostegno e aboliscono la possibilità di assumere a tempo determinato tali docenti in deroga al rapporto tra docenti e studenti stabilito dalla normativa nazionale in presenza di disabili gravi. Considerato, infatti, che il diritto all’istruzione del disabile si configura nell’ordinamento nazionale e sovranazionale come fondamentale e che la possibilità di assumere a tempo determinato docenti di sostegno è una specifica forma di tutela riconosciuta ai soli casi di particolare gravità una volta esperite tutte le opzioni previste dalla normativa vigente, le disposizioni censurate non trovano giustificazione alcuna, in quanto incidono su uno degli strumenti attraverso i quali tale diritto fondamentale è reso effettivo, vale a dire la possibilità di avvalersi di personale specializzato per assicurare ai disabili gravi un miglioramento della loro situazione in ambito sociale e scolastico, in tal modo menomando il nucleo indefettibile di garanzie degli interessati.
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Sentenza 31/12/2009 n° 28289
Area: Giurisprudenza

Nell'ambito del nuovo assetto istituzionale delle scuole, al dirigente scolastico sono stati conferiti specifici poteri, con ciò individuando un referente tendenzialmente unico per la realizzazione dei fini di gestione di tutte le funzioni amministrative e della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, con ciò rendendo operativo il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. In tale quadro, è ben possibile che il dirigente scolastico, dopo avere accertato che in un plesso si era creata una situazione di forte conflittualità tra un docente e i genitori dei suoi alunni, disponga, come misura organizzativa, la destinazione dello stesso docente in altro plesso, rientrante nella stessa istituzione scolastica. Tale provvedimento è legittimo se congruamente motivato in termini di attuazione dell'esigenza di tutela del buon funzionamento del plesso scolastico e, in particolare, delle "esigenze organizzative e di servizio" che, in base all'accordo sindacale decentrato del 15.5.01 sui criteri per l'assegnazione del personale ai plessi e alle attività della direzione didattica, il dirigente deve considerare prima di effettuare qualsiasi altro spostamento di docenti. Il provvedimento organizzativo di spostamento di un docente fra i plessi di una stessa istituzione scolastica ha natura diversa dal licenziamento disciplinare e dal trasferimento per incompatibilità ambientale di cui agli artt. 468 e 469 del d.lgs. n. 297 del 1994, che ha natura cautelare e strumentale all'esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, da individuare non solo in quelli amministrativi di carattere gestionale ma anche di quelli attinenti all'esercizio della funzione disciplinare, e che con tale provvedimento il dirigente scolastico ha ritenuto di non adottare, atteso che i tempi e le modalità di avvicendamento del luogo di insegnamento gli hanno consentito di far ricorso ai poteri organizzativi a lui riconosciuti dall'ordinamento.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#plesso #decentrare #trasferimento #spostamento #giudice #carattere #direzione #esercizio #gestione #destinazione
Sentenza 24/09/2008 n° 36700
Area: Giurisprudenza

Risponde del reato di cui all’art. 612 c.p., nella forma aggravata, il docente che minacci di ingiusta bocciatura una studentessa. Infatti, l’evento prospettato è ingiusto in quanto minacciato all’esito di una riunione con i genitori, nella quale la madre della ragazza aveva proposto l’interruzione della continuità didattica del docente nel triennio successivo, ed è grave trattandosi di una delle peggiori evenienze per uno studente. Nè rileva che la realizzazione del male minacciato (bocciatura) non dipendesse dalla volontà dell'agente, poiché l’impossibilità di realizzare il male minacciato esclude il reato solo quando è assoluta, non anche quando, come nel caso di specie, sia comunque idonea ad ingenerare forti timori e ad incidere sulla libertà morale della vittima.
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#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#reato#disp #att #penalista #fidelbo #impreparazione #appiglio #assistita #patteggiamento #implicita #oliva
Sentenza 23/12/1986 n° 284
Area: Giurisprudenza

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 6 e 7, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, nella parte in cui consente solo al personale docente, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside (il riferimento è ora al dirigente scolastico), e non agli altri impiegati dello Stato, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio, in riferimento agli art. 3, 97 e 98 cost. Infatti, il legislatore ha attribuito al personale docente la facoltà di esercitare la libera professione sul presupposto dell'influenza positiva che all'attività didattica può derivare dalla pratica professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l'esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un'astratta problematica, ma aderente al continuo divenire della realtà. Peraltro essa è prevista entro precisi limiti, in quanto la norma impugnata non consente l'esercizio professionale se nei singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all'orario di insegnamento e di servizio.
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente#geometra #lgt #deviazione #intuitivamente #limpidezza #van #subalterno #pergola #concettualmente #rassicurare
Sentenza 10/12/2015 n° 5613
Area: Giurisprudenza

Il giudizio espresso dal Consiglio di classe sulla promozione o sul grado di preparazione dello studente è espressione di discrezionalità tecnica non censurabile dal Giudice Amministrativo se non per difetto di motivazione, carenza di istruttoria o illogicità manifesta. L’eventuale incompletezza del verbale di non ammissione alla classe successiva non inficia la legittimità del provvedimento se è chiaramente percepibile l’iter logico perseguito. Allo stesso modo non ha alcuna incidenza la circostanza che i docenti abbiano utilizzato simboli diversi da quelli della “legenda ufficiale” per esprimere il proprio giudizio in quanto nessuna norma impone di usare formule predeterminate. La mancata o carente attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola non incide sulla legittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva, in quanto tale giudizio si basa sulla insufficiente preparazione e maturazione dello studente per accedere alla fase successiva.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#simbolo #incompletezza #progresso #barbone #frammentare #decimo #proliferare #oscurità #imperniare #votare
Sentenza 02/10/2009 n° 399
Area: Giurisprudenza

Nel modulo organizzatorio dell'istruzione pubblica, vige il principio di continuità didattica in forza del quale, nell'interesse della comunità scolastica, e, in primo luogo, degli alunni, per ottenere il miglior rendimento formativo possibile, è necessaria la costante e continuativa presenza del docente nelle ore di servizio. La violazione di tale principio comporta la mancata realizzazione delle finalità proprie del “servizio pubblico istruzione”, determinando un rilevante danno all'erario. In relazione a tale principio, in capo al personale docente grava un particolare dovere di diligenza che impone da un lato, di sottoporsi a pratiche terapeutiche idonee a garantire la continuità della prestazione del servizio e dall'altro, di tenere comportamenti volti ad evitare la recidivazione di patologie già manifestatesi. E' legittimo il trasferimento per incompatibilità di permanenza presso la sede di titolarità qualora l'ulteriore permanenza del docente presso la stessa sede comporti nocumento al prestigio dell'istituzione scolastica, compromettendone pesantemente il regolare funzionamento ed il buon andamento e danneggiando gravemente, altresì, il percorso formativo degli studenti. (Nel caso di specie i giudici contabili respingono l'appello avverso la sentenza di condanna al pagamento del danno erariale conseguente al comportamento del docente che si era ripetutamente assentato dal servizio per brevi periodi - 1 giorno per volta e spesso a cavallo del suo giorno libero o immediatamente dopo i giorni festivi e i ponti - per motivi di salute medicalmente documentati e non contestati, senza tuttavia essersi sottoposto, fra l'uno e l'altro episodio, ad alcun trattamento terapeutico e peraltro recandosi sempre in località che, per ragioni climatiche, si presentavano, con tutta evidenza, idonee a determinare un'alta frequenza di recidivazione dell'artrosi cervicale lamentata. La sentenza conferma la condanna in primo grado, Corte dei Conti, Sez. Giur., Lombardia, sentenza 21 marzo 2008, n. 209##205L
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale docente#responsabilità amministrativa#recidivazione #ultrapetizione #rozera #medicalmente #nocumento #cavallo #terapeutica #artrosi #sinallagmatico #canonizzare
Sentenza 22/09/2011 n° 19365
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, nonché "le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite": qualunque catalogazione di tali dati e qualunque uso se ne intenda fare devono essere autorizzati dalla legge, perchè la protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale, ma è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l'interesse pubblico a un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale. Ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione di debolezza, di disagio, ovvero di una situazione che possa dar luogo a situazioni discriminatorie ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, viene prudenzialmente protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona. Lo stato di salute del figlio, considerato espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del genitore, e, pertanto, dato personale del genirore stesso, appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare una necessità di riservatezza e un disagio nell'ammalato che espone ad un terzo, ovvero ad una p.a., la propria malattia: si tratta di informazioni che appartengono alla persona non tanto perché attinenti la fisicità della stessa ma perché necessitano di una particolare protezione a fronte della consapevolezza sociale dell'esistenza di un peso meritevole di aiuto. Le provvidenze che il sistema giuridico assegna alla famiglia dell'ammalato portatore di handicap riconoscono una protezione correlata a obblighi genitoriali di assistenza che rendono "personale" un dato che nasce "sensibile" nella situazione soggettiva di altra persona, ma che non perde la sua caratteristica di "sensibilità", non diventa dunque meno sensibile, per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa da quella dell'ammalato, ma tenuta al carico, anche sociale, della stessa malattia. Il dato sulla salute, ovvero riguardante una condizione negativa di salute di una persona, che dà luogo a conseguenze giuridiche nel patrimonio di familiari tenuti agli obblighi di assistenza, e che, per tale caratteristica, necessita di ostensione, deve essere assistito dalla protezione del dato sensibile anche quando identifica la persona del familiare predetto, ovvero il suo statuto di diritti: il dato sensibile, letteralmente tale in capo al disabile, caratterizza anche il complessivo statuto dei diritti che fanno capo al genitore lavoratore, ed è, pertanto, dato sensibile riferibile a questi, posto che la richiesta di una provvidenza conduce a una dolorosità e a rischi di discriminazione sociale che riguardano il genitore, in modo tale da imporre che il trattamento di tali dati da parte di una PA risponda alle cautele che la legge ha connesso a quei dati. L'autorizzazione all'uso dell'informazione, e, dunque, al connesso trattamento, prevista dall'art. 20 n. 1 del d. lgs. n. 196/2003, assolve alla specifica funzione di riconoscere che il patrimonio del fornitore dell'informazione è in qualche modo arricchito (a compenso del disagio di una specifica assistenza) da uno specifico diritto, che riguarda il punteggio concorsuale previsto dalla legge. Ne segue che la comunicazione dell'informazione, la quale avviene nell'interesse di chi la trasmette, consente a questi di controllare la relazione tra l'uso che ne viene fatto e la funzione al quale l'uso deve assolvere. Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 196/2003, qualunque dato personale trasmesso dal titolare nel proprio interesse, deve essere trattato in modo che il trattamento stesso non ecceda la funzione, quale la verifica della sussistenza del diritto al beneficio giuridico di cui alla l. n. 104/1992, e, quindi, nel caso di contestazione della legittimità dell'attribuzione del punteggio, di consentire i necessari diritti di difesa a tutti gli interessati. Ne segue che l'affissione in bacheca della richiesta di tentativo di conciliazione proposta da un docente, in cui si lamenti che la graduatoria contestata era stata formulata sul presupposto asseritamente errato della sussistenza, in altri soggetti, dei requisiti capaci di far godere i benefici di cui alla l. n. 104/1992. del 1992 è eccedente rispetto alle finalità del trattamento, perchè consente anche al pubblico non avente interesse giuridicamente rilevante, di conoscere la situazione riservata in questione, laddove, invece, la PA avrebbe potuto assolvere alle essenziali necessità di comunicazione in forme riservate, e osservare eventuali obblighi di pubblicazione indicando semplicemente che vi era stata una richiesta di procedura conciliativa e che essa era conoscibile nei suoi particolari solo dai titolari di interessi giuridicamente differenziati, ovvero avrebbe potuto fare uso del potere di rivolgersi al Garante, ai sensi dell'art. 20 n. 3 del d. lgs. n. 196/2003, e chiedere con quali modalità detto dato dovesse essere trattato perché fosse soddisfatta tanto la riservatezza quanto la trasparenza della attività amministrativa nei confronti dei controinteressati professori. Non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 167 d. lgs. n. 167/2003 la condotta di un docente che formula istanza di conciliazione per contestare la posizione di precedenza di altro docente in una graduatoria scolasatica, fonddata sull'assegnazione, asseritamente non dovuta, di benefici in favore di familiari disabili, perchè animata dall'intento del docente di esercitare una specifica e prevista sua facoltà, peraltro, in concreto svolta rivolgendosi, in modo riservato, alla p.a.
KEYWORDS
#personale docente#privacy e trattamento dei dati personali#reato#fisicità #dolorosità #berruti #disvelamento #rettificazione #stella
Sentenza 31/01/2008 n° 1642
Area: Giurisprudenza

In sede di valutazione finale degli alunni da parte del Consiglio di classe, non è causa di illegittimità la mancata indicazione specifica del quorum (unanimità/maggioranza) dei votanti, qualora dal verbale si evinca, in base all'elencazione contenuta nella premessa, chi e quanti erano i docenti presenti (nella fattispecie tutti i componenti del Consiglio di classe) e le rispettive votazioni individuali, che sono riportate anche negli appositi registri. Pertanto, se il verbale non specifica che la votazione è avvenuta a maggioranza (e non riporta voti contrari) è implicito che la decisione sia stata assunta all'unanimità. D’altra parte, in tal caso, il giudizio è stato reso senza alcun esplicito e registrato dissenso di alcun docente e con chiara imputazione della decisione all’intero Consiglio di classe. Il mancato superamento del debito formativo non è sufficiente ex se a giustificare la non ammissione dello studente alla classe superiore e spetta dunque al Consiglio di classe stabilire se, in presenza di una pluralità di insufficienze e di un debito non superato, la preparazione dello studente sia tale da giustificare un giudizio prognostico favorevole all'ammissione dello stesso alla classe superiore ovvero, ed al contrario, di ripetizione dell'anno scolastico. (Nel caso concreto esaminato nella sentenza, i Giudici hanno ritenuto la valutazione espressa dal Consiglio di classe severa e poco generosa in rapporto ai miglioramenti che l'alunno ha conseguito nella parte finale dell'anno, precisando in ogni caso che essa rappresenta comunque l'espressione di un giudizio valutativo coerente con le sue premesse, non irragionevole e congruamente motivato, insindacabile pertanto in sede di legittimità, non essendo dato riscontrare in esso, né vizi manifesti di travisamento di fatto (ossia elementi relativi al profitto ignorati o travisati in senso sfavorevole e determinante sul giudizio di non ammissione espresso nei confronti dello studente) né vizi logici (manifesta irragionevolezza o incongruenza tra il giudizio e gli elementi logici che lo motivano) tali da inficiarne la legittimità sotto i profili dedotti con il ricorso.)
KEYWORDS
#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#quorum #votante #omologare #illazione
n° 14
Area: Normativa

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. All'attuazione del presente comma le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri delle Commissioni nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(omissis)
Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Allegato B - Quadri orari nuovi istituti professionali
Allegato C - Tabella di confluenza percorsi istituti professionali ex d.p.r. 87/2010 nei nuovi ordinamenti degli istituti professionali di cui alla delega art. 1, commi 180 e 181 lett. d), Legge 107/2015
KEYWORDS
#quinta #allegare #terza #quarta #confluenza #seconda #diploma #lingua #insegnamento
n° 17
Area: Normativa

1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c).
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. [Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria è richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.] (1)
4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonchè da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento.
6. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonchè la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il primo concorso di cui al presente comma è bandito entro il 2018.
8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare ed una orale di natura didattico- metodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente.
9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13.
10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e il decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
(1) Periodo dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale numero 251 del 6 dicembre 2017##563L per contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 Cost.
KEYWORDS
#esaurimento #scorrimento #punteggio #ricercaazione #fit #immettere #tutor #frazione #reclutamento
n° 15
Area: Normativa

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
KEYWORDS
#credito #religione #insegnamento #abbreviazione #curriculum #punteggio #conversione
n° 10
Area: Normativa

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua, anche con modalità a distanza, le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana:
a) interventi per favorire il bilinguismo;
b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali, anche avvalendosi dell'attività degli enti gestori di cui all'articolo 11, per la diffusione della lingua e della cultura italiana;
c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di università italiane.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresì, le seguenti iniziative, svolte anche con modalità a distanza:
a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali;
b) iniziative di formazione, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
a) programmazione dell'attività su base triennale coerentemente con il piano Paese di cui all'articolo 3;
b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa;
c) innalzamento della professionalità dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori;
d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.
KEYWORDS
#lingua #incoraggiamento #bilinguismo #innalzamento #reclutamento #apprendimento
n° 14
Area: Normativa

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.
5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalità di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
KEYWORDS
#infanzia #educatore #educazione #laurea #lingua #insegnamento #primavera #esaurimento #punteggio #credito
30/03/2009
Area: Prassi, Circolari, Note

KEYWORDS
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #studente #ausl #protocollo #orario #intesa #somministrare #scuola #toscano #salute
n° 9
Area: Normativa

1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero delle studentesse e degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza è definita dai piani orari di cui all'allegato B, nell'ambito degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei quali confluiscono i percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l'Allegato C. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell'organico dell'autonomia forniti di specifiche professionalità, nell'ambito degli insegnanti assegnati ai posti di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la flessibilità di cui all'articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell'offerta formativa regionale.
3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.
KEYWORDS
#articolazione #compresenza #esubero #adattare #cattedra
10/10/2008 n° 83
Area: Prassi, Circolari, Note

IL MINISTRO
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”;
VISTO l’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, che prevede l’emanazione di apposite Linee guida di attuazione;
CONSIDERATO che occorre dare esecuzione al citato decreto ministeriale n. 267/2007;
ADOTTA
le seguenti Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento.
1 - IL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
1.1 Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole non paritarie di cui al Regolamento di cui al D.M. n. 263 del 29 novembre 2007 e le scuole straniere operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18 aprile1994, n. 389.
1.2 Ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 fanno parte del sistema nazionale di istruzione le scuole statali e le scuole riconosciute paritarie; entrambe le categorie, pertanto, assolvono ad un servizio pubblico.
1.3 Le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche da enti con o senza personalità giuridica, senza fini di lucro o con fini di lucro (art. 1, comma 636, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
1.4 Il sistema di norme citato (legge n. 62/2000, legge n. 27/2006 e Regolamenti di cui ai DD.MM.n. 263 e n. 267 del 29 novembre 2007) ridefinisce e disciplina l’intera materia e il relativo quadro di riferimento. Di conseguenza debbono intendersi superati e non più operanti gli istituti della presa d’atto, del riconoscimento legale e dell’autorizzazione al funzionamento. La validità e durata - sotto profili non educativi, ad esempio per l’esenzione fiscale - di tali riconoscimenti ancora in essere sono regolati dalle determinazioni degli Uffici Finanziari.
1.5 Le presenti Linee guida definiscono le modalità di presentazione delle richieste di riconoscimento della parità scolastica e le condizioni per il mantenimento di tale status da parte delle scuole già riconosciute quali paritarie. Le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti amministrativi, non incluse nelle presenti Linee guida, devono intendersi sostituite e non più applicabili.
1.6 In materia di parità le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le loro attribuzioni ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.
1.7 Alle scuole paritarie si applicano le norme generali dell’istruzione, oltre alle specifiche norme previste dalle leggi e dai sopra citati regolamenti.
2 - LE SCUOLE PARITARIE
2.1 Sono definite “scuole paritarie” le istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell’infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell’istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.
2.2 Può essere riconosciuta la parità sia a singole istituzioni scolastiche sia a complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti anche a gradi, ordini o tipologie diversi, operanti in un’unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità dei corsi, sempre comunque all’interno della stessa regione, fatta salva l’attribuzione di uno specifico codice meccanografico a ciascuna istituzione scolastica facente parte del complesso scolastico riconosciuto.
2.3 Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
2.4 Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell’identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e dell’Amministrazione.
2.5 Il gestore dell’ente, persona fisica o rappresentante legale, deve essere in possesso della cittadinanza italiana o quella di un Paese membro dell’Unione Europea, nonché del godimento dei diritti politici in Italia o nel proprio Paese.
2.6 Le scuole paritarie, in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, sono tenute a partecipare alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste per il sistema nazionale di istruzione e organizzate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema scolastico (INVALSI).
2.7 Il gestore ha l’obbligo di informare puntualmente gli studenti e i genitori, dal momento dell’iscrizione in poi, dello stato di scuola paritaria, inclusa la eventuale perdita di tale status.
3 - L’ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ
3.1 Ai fini del riconoscimento della parità le scuole devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, commi 4 e 4-bis, dalla legge n. 62/2000. Il gestore, persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, il rappresentante legale, deve documentare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e precisamente: a. di essere cittadino italiano; b. di aver compiuto il trentesimo anno di età; c. di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. È fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione, per quanto concerne l’apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, ai cittadini ed enti italiani dei cittadini ed enti degli Stati membri dell’Unione Europea.
3.2 L’istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente locale o Regione deve recare il relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.
3.3 L’istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata: a. per le scuole già funzionanti come scuole non paritarie; b. per le scuole il cui avvio è previsto all’inizio dell’anno scolastico successivo a quello dell’inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell’istituzione dell’intero corso.
3.4 Con l’istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a. i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
b. l’impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; il bilancio deve indicare chiaramente l’eventuale finanziamento parziale da parte dello Stato;
c. l’impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d. l’impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio;
e. l’impegno ad accogliere l’iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
f. l’impegno a costituire corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell’infanzia;
g. l’impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito;
h. l’impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali indicati nel successivo punto 6.7;
i. l’impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola e a rispettare il limite previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell’ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell’ambito di strutture gestite dalle Diocesi;
j. la qualificazione giuridica del soggetto gestore della scuola paritaria con la precisazione relativa all’essere un soggetto giuridico “con fini di lucro” o “senza fini di lucro”.
3.5 Per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche con l’istanza di cui al punto 3.4 il gestore o il legale rappresentante della gestione si impegna a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto e in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire. Per le scuole dell’infanzia, fatte salve le deroghe previste dalla legge per particolari situazioni territoriali, il numero minimo di otto alunni va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso senza riferimento alle sezioni attivate.
3.6 Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:
a. progetto educativo della scuola elaborato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
b. linee essenziali del Piano dell’Offerta Formativa definito in conformità agli ordinamenti vigenti;
c. disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza , in considerazione del numero degli alunni;
d. numero degli alunni iscritti (o previsti) a ciascuna classe o sezione, inclusi gli alunni con disabilità (con relativa documentazione specifica).
4 - IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ
4.1 L’Ufficio Scolastico Regionale verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi del precedente paragrafo. A seguito degli esiti della verifica, alla quale possono concorrere anche le risultanze di eventuali visite ispettive, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio conclude il procedimento, adottando motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa, entro il 30 giugno.
4.2 Il provvedimento di riconoscimento deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi è riconosciuta la parità ed ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
4.3 Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali o di cessazione di corsi, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale emana apposito decreto modificativo di quello originario.
4.4 In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parità all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e, contestualmente, deve essere inviata comunicazione di cessazione dell’attività della scuola paritaria all’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.
4.5 Il provvedimento di riconoscimento deve contenere l’obbligo del gestore ad inserire e ad aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell’anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni, relativamente alle scuole del primo e secondo ciclo, e ogni altra rilevazione di dati che l’Amministrazione decida di attivare.
4.6 In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l’iscrizione degli alunni, l’estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi.
4.7 Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti.
4.8 Per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti.
5 - IL MANTENIMENTO DELLA PARITÀ
5.1 Gli Uffici Scolastici Regionali accertano, a norma dell’art. 1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, la permanenza dei requisiti prescritti mediante periodiche verifiche.
5.2 Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente Ufficio Scolastico Regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
5.3 La scuola paritaria è tenuta a comunicare, nelle forme che saranno indicate dagli USR entro il termine di cui al precedente comma:
a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche (titoli culturali e professionali e curriculum vitae) e ai docenti (titoli professionali e abilitazioni);
b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
c) l’avvenuta attivazione degli organi collegiali;
d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del POF, che deve essere conservato agli atti della scuola.
Nelle forme e nei tempi definiti dal Ministero le scuole paritarie sono tenute a comunicare, come le scuole statali, i nominativi dei propri studenti al fine della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli studenti.
5.4 In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, ovvero di irregolarità di funzionamento, l’Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l’Ufficio Scolastico Regionale dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente i provvedimenti consequenziali. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate con la carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 62/2000, alle disposizioni del regolamento n. 267/07, nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato. Ai fini di cui all’art. 4 del Regolamento di cui al D.M. 29 novembre 2007, n. 267, a partire dall’a.s. 2008/09, costituisce grave irregolarità di funzionamento la presenza per più di due anni di classi composte da un numero di alunni inferiore ad otto.
5.5 Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all’Ufficio Scolastico Regionale la perdita di uno o più requisiti in base ai quali è stata riconosciuta la parità scolastica.
5.6 Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell’idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.
5.7 L’Ufficio Scolastico Regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all’articolo 1, mediante apposite verifiche ispettive. Gli oneri riferiti all’attività ispettiva posta in essere per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento sono a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale.
5.8 Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l’Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine di norma non superiore a 30 giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l’Ufficio Scolastico Regionale provvede alla revoca della parità.
5.9 Il riconoscimento alle scuole di nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4 lettera f), secondo inciso della legge 10 marzo 2000, n. 62, ad eccezione della scuola dell’infanzia, è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso. Restano, comunque, salvi tutti gli effetti conseguenti al riconoscimento condizionato.
5.10 La revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo ed è disposta, nel rispetto della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio nei seguenti casi:
a) libera determinazione del gestore;
b) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e all’art. 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi del presente articolo;
d) accertata violazione dell’articolo 1-bis, comma 3, della legge 3 febbraio 2006, n. 27;
e) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;
f) mancata attivazione di una stessa classe per più di 2 anni scolastici consecutivi.
Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato. Nei casi di cui alle lettere a) e) ed f) del comma 10, le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso.
5.11 In caso di cessazione dell’attività della scuola, il gestore deve dare comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio entro il 31 marzo con effetto dal successivo 1° settembre. L’Ufficio Scolastico Regionale provvede ad indicare l’istituzione scolastica possibilmente dello stesso ordine e grado per il deposito degli atti.
5.12 Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell’ente gestore, il trasferimento della sede legale dell’ente gestore, la modifica della natura giuridica dell’ente gestore. Devono essere osservati i seguenti adempimenti:
a) l’atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell’avvenuta registrazione presso l’Ufficio delle Entrate e con l’indicazione della decorrenza del passaggio stesso;
b) l’atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;
c) la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore subentrante;
d) lo status di legale rappresentante dell’Ente gestore originario e dell’Ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione;
L’Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti conseguenti, curando che gli atti di modifica di cui trattasi non interrompano la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale ivi operante.
6 - PERSONALE DOCENTE E COORDINAMENTO DIDATTICO
6.1 Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 4- bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.
6.2 Ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell’infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all’insegnamento dei titoli di studio di cui all’articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
6.3 Al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell’educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria.
6.4 Per l’insegnamento nelle scuole paritarie di docenti provenienti da paesi dell’Unione Europea e da Paesi non comunitari è richiesto il riconoscimento formale del titolo professionale di docente adottato ai sensi delle vigenti direttive comunitarie.
6.5 Gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali sono resi accessibili ai gestori delle scuole paritarie al fine esclusivo del reperimento del personale.
6.6 La gestione ed il coordinamento didattico comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona. I certificati rilasciati dal coordinatore didattico non sono soggetti a legalizzazione di firma.
6.7 Per il coordinamento delle attività educative e didattiche la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell’Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di primo e secondo e grado il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente.
7 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
7.1 Le scuole paritarie, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, partecipano ai programmi del Sistema statistico e hanno l’obbligo di fornire e aggiornare tempestivamente le informazioni pertinenti.
7.2 Anche alle scuole paritarie si applica il calendario scolastico definito da ogni Regione nel rispetto delle date fissate dal Ministero per gli esami di Stato a conclusione del secondo ciclo e per le prove standardizzate presenti nell’esame di Stato a conclusione del primo ciclo e del numero minimo di giorni di lezione.
7.3 Le iscrizioni a classi di scuola paritaria e i trasferimenti in corso d’anno sono regolati dalle disposizioni che annualmente il Ministero emana, anche per quanto concerne il passaggio dal primo al secondo ciclo e il nulla osta al trasferimento degli studenti in corso d’anno.
7.4 Per la frequenza (numero minimo di giorni di assenza) gli studenti delle scuole paritarie sono soggetti alle stesse condizioni degli studenti delle scuole statali.
7.5 Ai fini della necessaria documentazione le scuole paritarie, come quelle statali, sono tenute ad organizzare i servizi di segreteria in modo da assicurare l’osservanza delle norme che concernono la tenuta dei registri e dei documenti relativi al funzionamento amministrativo e didattico.
7.6 Le scuole paritarie sono, di norma, sede degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio, anche per i candidati esterni. Non ci sono limiti per le scuole secondarie di primo grado. Per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo le ordinanze ministeriali definiscono annualmente le procedure e le modalità.
7.7 Ai candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. A tal proposito il gestore (o il rappresentante legale) e il coordinatore rilasceranno apposita dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato).
7.8 Per quanto si riferisce agli esami di idoneità per candidati esterni le relative norme sono definite nell’ordinanza annuale sugli scrutini ed esami.
Roma, 10 ottobre 2008
IL MINISTRO Mariastella Gelmini
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#parità scolastica#scuola #parità #gestore #riconoscimento #classe #ufficio #corso #requisito #legge #alunno
19/04/2018 n° 6964
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici della Regione Toscana
E p. c.
Ai Dirigenti dell’USR e degli Ambiti Territoriali della Regione Toscana
Alle OO.SS. Regionali del comparto scuola
Oggetto : incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del personale della scuola; un contributo alla riflessione
Come è noto questo ufficio è intervenuto di recente con specifica nota, in materia di Incarichi aggiuntivi conferibili ai Dirigenti scolastici. In sostanza una ricognizione normativa, legislativa e contrattuale (D.Lgs. n. 165/2001), ma anche importanti precisazioni sulle forme di comunicazione e richiesta delle autorizzazioni con le connesse indicazioni operative (cfr nota n 000922 del 23-01-2018 – pubblicata sul sito USR – Pareri legali – il 23/1/2018). E’ altresì noto che la disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi al personale docente e non docente della scuola rientra fra le competenze delle SS.LL. Ciò posto, anche a seguito di specifiche richieste in tal senso, si propone una ricognizione tecnico normativa sulla materia di competenza dei dirigenti scolastici, al fine di fornire un mero strumento di lavoro che non costituisce, ovviamente, disposizione normativa gerarchica rimanendo la disciplina nella sfera di competenza gestionale delle SS.LL. Nel ringraziare l’estensore del documento (dott Curtolo) ed il suo staff di collaborazione, volentieri trasmettiamo e pubblichiamo.
IL DIRETTORE GENERALE
Domenico Petruzzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
Firmato digitalmente da Petruzzo Domenico
ALLEGATO: documento tecnico
KEYWORDS
#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#cumulo #incarico #incompatibilità #riflessione #impiego #ssll #dirigente #contributo #scuola #personale
n° 12
Area: Normativa

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata (1).
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. (2)
(1) L'art. 2, comma 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 ha disposto che il presente comma “va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno”.
(2) Testo in vigore fino al 31/12/2018. A decorrere dal 01/01/2019, secondo quanto disposto dall'art. 19 del d.lgs. 66/2017, troverà applicazione il seguente nuovo testo come modificato dall'art. 5 comma 2 dello stesso d.lgs. 66/2017:
"1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
[6. ]
[7. ]
[8. ]
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto."
Il Profilo di funzionamento di cui al nuovo comma 5, sempre a decorrere dal 01/01/2019, sarà redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta secondo le indicazioni dell'art. 5 comma 3 d.lgs. 66/2017 e avrà le caratteristiche di cui al comma 4 del medesimo art. 5 d.lgs. 66/2017. Il PEI di cui al medesimo nuovo comma 5 a decorrere dall'AS 2019/2020 avrà le caratteristiche indicate dall'art. 7 d.lgs. 66/2017.
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#sezionare #nosocomio #clinica #divisione #influenza #sollecitare
13/11/2017 n° 14659
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.
Premessa
Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
Nell’ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare e/o trasformare le istituzioni scolastiche, provvedono ad arricchire l’offerta formativa, attivando nuovi indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.
Nel quadro di tale procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici scolastici regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, tutelano il diritto all’apprendimento attraverso un’azione tendente a realizzare un’offerta formativa razionale e omogenea.
Pertanto, gli Uffici scolastici regionali vorranno porre la consueta attenzione a che tale processo si svolga nei tempi normativamente previsti e vorranno in particolare fornire il proprio qualificato contributo alla distribuzione complessiva sul territorio dell’offerta formativa, che contempla istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Ambito di applicazione
La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 20181.
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è cenno nel paragrafo 11 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota, nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.
1 - Iscrizioni on line
Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
1. alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;
3. alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
6. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento ai corrispondenti paragrafi della presente circolare e/o alle disposizioni dettate dagli uffici competenti e/o alla istituzione scolastica presso la quale si chiede l’iscrizione.
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”.
Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. Sul processo delle iscrizioni on line (dalla personalizzazione del modello alla sua validazione e pubblicazione), viene fornita una dettagliata spiegazione dalla competente Direzione generale, attraverso la pubblicazione di una nota riassuntiva del processo stesso e l’aggiornamento della pagina dedicata sul portale SIDI, che contiene smart guide, FAQ e ogni utile materiale.
In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.
Un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.
Come già precisato, la presente circolare disciplina le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le iscrizioni di alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, si effettuano d’ufficio.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, pongono in essere il relativo procedimento utilizzando i documenti in loro possesso. Si evidenzia che le eccezionali, motivate richieste di ulteriori informazioni da parte delle scuole devono essere effettuate nel rispetto, tra l’altro, del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, Codice) e del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305) e si rinvia in proposito alle disposizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente circolare.
Si ricorda che tutta la documentazione dovrà essere acquisita ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Si rammenta, infine, che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero2. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.
In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.
Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.
Si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Si ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.
In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio
Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, e, con specifico riguardo al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell’ambito delle predette operazioni, del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305), in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2006.
Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.
In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa (cfr. art. 11 del Codice). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. art. 3 del Codice).
A tale proposito, si richiama la nota della scrivente Direzione generale dell’ 1 aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori di alunni/studenti.
Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, sono definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi, in modo da rendere comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.
Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice, con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice, secondo le seguenti modalità:
- per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne deve registrare la presa visione;
- per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (a esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, a esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.
Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 11 del Codice).
3 - Adempimenti dei genitori
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, attraverso la compilazione della scheda che sarà allegata a successiva nota.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Ai sensi dell’art. 2 (4) del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Devono essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. I genitori5:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018;
- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2019, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambine e bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.
Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte , in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni.
A riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici di alunni e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:
- i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
- le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
- l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno/studente e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell’attività didattica.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici di cui rispettivamente al d.P.R. n. 89 del 2010 e al
d.P.R. n. 88 del 2010, nonché degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017, riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente circolare.
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Per offrire un consiglio di orientamento efficace e puntuale, si suggerisce di individuare non più di tre possibili opzioni.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
6.2.1 - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, che subordina l’iscrizione di studentesse e studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’a. s. 2018/2019, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche, come previsto dal d.P.R. 89 del 2010, in tempi utili a consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.
Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’a. s. 2018/2019, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
Con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista l’attuazione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato a cento classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali e paritarie i cui progetti di sperimentazione ordinamentale saranno approvati a conclusione della procedura di avviso pubblico di cui al decreto dipartimentale del 18 ottobre 2017, prot. n. 820.
Le scuole paritarie devono chiedere entro il 31 marzo 2018 al competente Ufficio scolastico regionale il riconoscimento della parità scolastica relativamente all’attivazione anche del percorso sperimentale, secondo le modalità previste dalla legge n. 62/2000.
Si evidenzia che sarà consentita l’attivazione di una sola classe prima per un solo indirizzo di studio fra quelli già presenti nell’offerta formativa della scuola.
Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.
Deve essere presentata apposita domanda per:
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Sono disposte d’ufficio, a titolo esemplificativo, le iscrizioni di studentesse e studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:
- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si èiscritti;
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017, è in via di definizione il regolamento che determinerà i profili di uscita degli indirizzi di studio di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT.
Il regolamento fornirà altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali, nonché la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, n. 166.
Resta inteso che le iscrizioni potranno essere effettuate ai percorsi di istruzione professionale che saranno compresi nell’ambito del piano di dimensionamento regionale, a seguito di confluenza dei vecchi indirizzi (tabella C del d.lgs 61/2017) o di nuova attivazione.
Le studentesse e gli studenti iscritti, per l’a.s. 2018/2019, alle classi seconda, terza, quarta e quinta degli indirizzi degli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 87 del 2010, ovvero al secondo o terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da tali istituti in regime di sussidiarietà, continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento del diploma quinquennale o della qualifica triennale.
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti professionali, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni di studentesse e studenti degli istituti professionali frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative articolazioni : “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:
- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione del medesimo indirizzo, non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
L’art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.
È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 6 febbraio 2018, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali aderiscono al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai Centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente alle studentesse e agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s.2018/2019 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione6.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Gli Uffici scolastici territoriali competenti supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. ipotesi di diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi).
Si segnala che taluni allievi, a esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda che sarà allegata a successiva nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:
- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
- Percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO
(firmato digitalmente)
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie Ai Presidenti delle Regioni
Ai Presidenti delle Province
Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di TRENTO
e, p.c., al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali al Gabinetto dell’On. Ministro
all’Ufficio legislativo
all'Ufficio Stampa SEDE
al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni Via Parigi ROMA
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1Dopo la scadenza del termine finale del 6 febbraio 2018, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica.
2 Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione n. 312 del 20/3/2012 e n. 593 del 7/3/2013.
3 Art. 316 co. 1 c.c.
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
4 Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009.
5 Cfr. artt. 337 ter, co. 3, e 337quater, co.3, c.c.
6 In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
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n° 1
Area: Normativa

1. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe ;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore .
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. [(1)].
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefìci e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12 .
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Periodo abrogato per effetto del comma 7 dell'art. 1-bis, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2006, a decorrere dal 5 febbraio 2006.
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Comunicazione MIUR riguardante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
Il MIUR ha inviato ai Direttori Generali USR per l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2011/2014
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#sanatoria
Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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Comunicazione MIUR inerente l’aggiornamento triennale della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo.
Saranno aggiornate la II e III fascia delle graduatorie di istituto dal momento che è stato rinviato, all’a.s. 2018/19, per il triennio successivo, l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di prima fascia
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Comunicazione MIUR relativa alla disciplina dei comandi del personale scolastico.
Il MIUR ha comunicato che con l'avvio dell'anno scolastico 2017/18 trova definitiva applicazione la nuova disciplina dei comandi del personale scolastico prevista dai recenti interventi normativi in materia
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#carattere #comando #news
Comunicazione MIUR inerente i finanziamenti per la formazione del personale docente nelle aree ad alto rischio socio-educativo.
Il MIUR ha comunicato il finanziamento di € 100.000,00 destinato a favore di iniziative di formazione del personale docente nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati
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#immigrato
Comunicazione MIUR inerente la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze per il personale docente.
Il MIUR ha comunicato che dal 25 settembre fino alle ore 14,00 del 14 ottobre 2015 sono aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze
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Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. del DPCM sul pagamento delle supplenze brevi.
Pubblicato il DPCM 31/08/2016, con il quale sono state disciplinate le procedure per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale supplente breve
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Comunicazione MIUR inerente la realizzazione di Biblioteche scolastiche nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Il MIUR ha indetto una procedura selettiva volta all’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione o l’adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative
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Pagina: 2
Nota 28 marzo 2017, n. 3355
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Pagina: 46
Relazione sull’attività 2014 (Doc-Web n. 4059165 del 23 giugno 2015
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Pagina: 23
Relazione presentata in data 23 giugno 2011
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Comunicazione MIUR inerente la proroga mobilità personale docente della scuola primaria.
Il MIUR ha informato gli Uffici territorialmente competenti della proroga del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili relativamente al personale docente della scuola primaria
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#carattere #news
Comunicazione MIUR inerente la presentazione delle domande per il collocamento fuori ruolo e comandi dei Dirigenti Scolastici e dei docenti.
Il MIUR ha fornito istruzioni in merito al collocamento fuori ruolo e ai comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente
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#reinserimento #comandare
Comunicazione MIUR relativa al pagamento della mensa scolastica e della TARSU/TIA.
Il MIUR ha comunicato gli importi determinati per ciascun Comune relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA
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#smaltimento
Chiarimenti MIUR inerenti la pubblicazione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo.
Il MIUR, con la nota prot. n. 8861 del 5 settembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo delle funzionalità del sistema informativo per la pubblicazione delle graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo.
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Relazione annuale del Garante Privacy 11 giugno 2013
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Provvedimento del 7 novembre 2016 (Doc-Web 5601934)
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Comunicazione MIUR inerente le nomine in ruolo del personale docente per l’A.S. 2019/20.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle nomine in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20
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Comunicazione MIUR riguardante le assegnazioni di DS e docenti.
Il MIUR ha fornito le istruzioni in merito alle assegnazioni di Dirigenti Scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica per l'a.s. 2012/2013
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Pagina: 47
Provvedimento 10 luglio 2018 Doc. web. n. 9007915
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Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni/salute: alunni disabili
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