Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 05/11/2020
Condividi
  • Il DS può nominare dalle MAD persone legate da parentela?
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Dirigente scolastico: incompatibilità

    KEYWORDS

    #pbb #mad #parentela #incompatibilità #coniugio #decisioni #fase #messe #pubblicistica #privatistica #astenere

    Domanda

    Gent.mi,
    ho un quesito da porre in merito ad una eventuale incompatibilità per la stesura dei contratti da parte del dirigente scolastico. Può un dirigente scolastico, dalle MAD, nominare persone legate da parentela? La legge 107 impediva la nomina attraverso il comma 81 per la chiamata diretta: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.” Questo comma è esteso anche per le messe a disposizione o in altri casi, visto anche il codice di comportamento dei dipendenti pubblici?
    Distinti saluti

    Risposta

    Per affrontare il caso di cui al quesito, il riferimento non è tanto al comma 81 della Legge 107, che si attiene ad una fattispecie specifica, quanto al quadro generale delineato dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici cui si ispira anche il vigente CCNl dei dirigenti scolastici.
    Infatti, tra i doveri del dirigenti scolastici, l’art. 26, comma 4, lettera e, del contratto 2016-2018 prevede:
    • astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado

    La formulazione è piuttosto ampia poiché concerne l’adozione di “decisioni o attività” che possano essere considerate fonte di potenziale incompatibiltà.

    Vi è però da considerare che l’individuazione del destinatario di un contratto di docenza a tempo determinato, seppur effettuata tramite MAD, deve rispondere a criteri di trasparenza e correttezza, da stabilire a priori; quindi, anche nel caso delle MAD, vi è necessità di stabilire criteri e parametri valutativi per l’individuazione del soggetto da contrattualizzare, distinguendo una fase “pubblicistica” (consistente nell’individuazione del destinatario) da una fase “privatistica” (stipula e applicazione del contratto).

    Pur essendo una situazione delicata, si ritiene che il dirigente scolastico, nel caso si verifichi una potenziale incompatibilità, debba assolutamente astenersi dal partecipare alla prima fase, affidando ad una commissione appositamente costituita la valutazione dei titoli posseduti, sulla base di espliciti criteri quantitativi, e l’elaborazione di un elenco graduato. Si ritiene altresì che possa partecipare alla seconda fase, non dovendo esercitare alcuna discrezionalità nella successiva contrattualizzazione.


    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Ordinanza 05/09/2025 n° 24653
    Area: Giurisprudenza

  • Il dirigente scolastico non può partecipare ad una selezione svolta ai sensi dell'art. 19, co. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza amministrativa - Corte di Cassazione - Lavoro
  • La disciplina normativa risulta chiara nell'individuare nella dirigenza scolastica un ruolo ed una posizione a sé stante, come è reso evidente dall'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001, istitutivo di ruoli da regolare su base regionale e dall'autonomo sistema di reclutamento di cui al successivo art. 29; Pertanto, in tema di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura e regole di reclutamento i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 del medesimo D.Lgs.) e pertanto ad una selezione svolta ai sensi dell'art. 19, co. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza amministrativa non può partecipare il dirigente scolastico, che è invece legittimato a partecipare alle selezioni svolte ai sensi dell'art. 19, co. 5-bis, non potendo egli non essere parificato almeno ai dirigenti di altro ente pubblico non economico, in quanto entrambi dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 cit. della P.A. di riferimento. Sempre in tema di pubblico impiego e nello specifico di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze "di lavoro" purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura".

    KEYWORDS

    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico

    Sentenza 14/08/2025 n° 99
    Area: Giurisprudenza

  • In caso di attività extraistituzionale non autorizzabile, il docente è responsabile sia per il mancato riversamento all’amministrazione dei proventi dell’attività vietata, sia per la violazione dell’obbligo di fedeltà al datore pubblico - Corte dei Conti TOSCANA
  • L’azione di responsabilità ha ad oggetto il caso di un docente di scuola superiore, già colpito per i medesimi fatti dalla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un mese, il quale ha esercitato attività imprenditoriale incompatibile con l’insegnamento, essendo risultato amministratore delegato e amministratore unico di tre distinte società di capitali (due delle quali in ambito della formazione e dei corsi di istruzione). Lo stesso era risultato altresì essere socio di tali società e aver ceduto alcune quote di una scuola paritaria alla propria compagna convivente, conservando tuttavia la gestione di fatto della scuola, facendosi parte attiva nella selezione dei docenti, nella stipula dei contratti e nella cura dei rapporti durante l’anno scolastico. La Guardia di Finanza, inoltre, nel corso delle indagini aveva accertato anche gravi irregolarità nel versamento dei contributi (con assunzioni c.d. “in nero” o “in grigio”) e fiscali. D’altro canto, era altresì emerso che il docente non aveva percepito alcun compenso per lo svolgimento di tali attività extraistituzionali. e che lo stesso aveva annualmente chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista. La Corte dei Conti ha ritenuto l’insegnante responsabile per danno erariale, per aver esercitato attività incompatibile con il servizio pubblico alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. La giurisprudenza ha sinora distinto tra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa del pubblico dipendente allo svolgimento di attività esterne di tipo privatistico, e il caso in esame rientra nella prima ipotesi, di assoluta incompatibilità, in quanto essa è sancita a monte, senza alcuna possibilità di una valutazione in concreto della fattispecie da parte dell’amministrazione. Infatti, l’esercizio da parte del docente di attività di impresa, nella forma dell’amministrazione di varie società, costituisce attività non autorizzabile in senso assoluto, a nulla rilevando che annualmente lo stesso abbia chiesto e ottenuto dal Dirigente scolastico l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista (generale divieto originariamente previsto all’art. 60, del d.P.R. n. 3/1957, Testo unico impiegati civili dello Stato, è confermato dal menzionato art. 53 del d. lgs. n. 165/2001##15L e ulteriormente rimarcato, per il personale scolastico, dall’art. 508, del d. lgs. n. 297/94). Nel merito, la Corte dei Conti della Toscana, andando di contrario avviso rispetto alla pronuncia n. 1/2025 del 25.1.2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha ritenuto che in entrambe le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa indistintamente, debbano riconoscersi sussistenti, cumulativamente, sia il danno da mancata entrata per omesso riversamento alle casse dell’amministrazione di appartenenza dei proventi dell’attività vietata (ex art. 53, comma 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 165/2001##15L), sia il danno da violazione del sinallagma contrattuale per violazione dell’obbligo di esclusiva del pubblico dipendente. Quanto al primo obbligo, a nulla rileva il titolo formalmente gratuito dell’attività di amministratore di società svolta dal docente, in quanto il dipendente è sempre tenuto a tale riversamento, dal momento che alcune attività, pur formalmente gratuite, determinano in modo indiretto la percezione di un lucro, quali sono quelle gestionali di società in cui si sia, al contempo, soci e, in quanto tali, percettori degli utili che si è contribuito a produrre con il proprio impegno lavorativo nell’amministrazione; ciò in quanto i proventi della società vengono prodotti proprio grazie all’attività di amministrazione posta in essere dal socio amministratore. Analogo discorso vale per la scuola paritaria le cui quote di partecipazione il docente aveva ceduto alla propria convivente, rimanendo comunque amministratore di fatto e co-gestore, poiché le situazioni di incompatibilità non possono essere superate dalla cessione delle quote sociali al coniuge o al convivente more uxorio, rimanendo ferma la presunzione di “comunità di intenti” tra i conviventi che fa presumere, appunto, che simili operazioni siano fittizie e volte all’elusione dei divieti normativi. Quanto al danno da violazione del sinallagma contrattuale, si osserva che il principio di esclusiva non si fonda unicamente sull’esigenza di garantire che le energie fisiche ed intellettuali del dipendente pubblico siano dedicate appieno al pubblico servizio (art. 98, comma 1, Cost.); ma anche che la prestazione di lavoro pubblico avvenga senza i condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività incompatibili, in modo da evitare ogni possibile contiguità dell’interesse privato incompatibile del dipendente con quelli pubblici di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne discende che, accanto al danno da ridotto rendimento del dipendente, sarebbe configurabile anche un diverso e ulteriore danno, da violazione dell’obbligo della “fedeltà”, fondato, peraltro, su un principio di fonte costituzionale (art. 98 Cost.), che, con l’assunzione, va a costituire una delle obbligazioni che il dipendente assume nei confronti dell’amministrazione – datore di lavoro. In altri termini – nell’ambito del sinallagma contrattuale - la remunerazione riconosciuta al dipendente pubblico si pone come corrispettivo non solo della prestazione pattuita, corrispondente al ruolo e all’inquadramento e alle conseguenti funzioni da svolgere, ma anche della “fedeltà”, intesa come strumento necessario al perseguimento dei fini della neutralità e dell’indipendenza dell’azione amministrativa e quindi di quel buon andamento della PA, cui i pubblici dipendenti concorrono con il proprio lavoro (artt. 97, comma 2, e 98 Cost.). Ritenuto esistente il nesso causale, quanto all’elemento psicologico, è stato ritenuto sussistente nella forma del dolo desumibile sia dalla qualifica professionale del convenuto, professore di economia aziendale e commercialista libero professionista, rispetto alla quale non può ragionevolmente sostenersi una ignoranza del divieto del doppio lavoro e, nello specifico, dello svolgimento dell’attività di impresa; sia dall’avere questi evitato di farsi corrispondere una retribuzione in chiaro per l’esercizio della funzione di amministratore delegato nelle diverse società; sia dall’avere questi ceduto le quote sociali dell’istituto parificato alla compagna convivente, con modalità elusive, poco prima dell’assunzione nel pubblico impiego. Del resto, non è neppure ipotizzabile che il docente fosse stato indotto in errore in ordine alla possibilità o meno di svolgere l’attività di impresa contestatagli dalla procura erariale, dato che era addirittura sopravvenuta una circolare del dirigente scolastico diretta a tutto il personale docente, volta a dissipare incertezze applicative della disciplina, senza che il professore citato avesse ritenuto di dare esito, anche solo sollevando dubbi o quesiti al riguardo. Nella decisione, la Corte dei Conti ha condannato il docente a risarcire la somma di circa euro 42.000,00, soltanto per il mancato riversamento ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del T.U.P.I., in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo la Procura chiesto soltanto il danno da mancato riversamento dei proventi da attività incompatibile, e non anche il danno da violazione dell’obbligo di fedeltà. Nel concreto i giudici sono ricorsi alla valutazione equitativa, considerando il reddito d’impresa parametrato alla quota di partecipazione sociale del docente nelle varie società, tenuto conto che la partecipazione come socio agli utili di impresa costituisce un arricchimento conseguente all’impegno profuso nell’esercizio dell’attività di amministrazione e gestione incompatibili con il pubblico impiego e, quindi, una forma di ritorno economico validamente configurabile alla stregua di una retribuzione.

    KEYWORDS

    #personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#responsabilità amministrativa

    n° 399
    Area: Normativa

  • Accesso ai ruoli - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

    2.  Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

    3.  Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)

    3-bis.  Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)

    3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concors (3).

    3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. (3)

    (1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (3) Comma aggiunto dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

    KEYWORDS

    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo

    01/12/2025 n° 63113
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR LOMBARDIA - Nota - D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
  • Ministero dell’istruzione e del merito
    Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
    Direzione Generale
    Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

    Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
    attività educative e didattiche di scuola
    secondaria di primo e secondo grado
    loro e-mail istituzionali
    p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
    loro e-mail istituzionali
    Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
    Lombardia
    loro e-mail istituzionali

    Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.

    Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
    In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
    In particolare:
    - resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
    - non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
    - non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
    - permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
    - resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
    Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
    Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.

    ▪ SANZIONI DISPIPLINARI

    Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
    - per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
    - per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
    di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
    - per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
    nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).

    ▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI

    In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
    - le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
    - le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
    alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
    - le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
    - è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
    - in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
    - nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
    Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).

    ▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

    Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
    In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
    - nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
    di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
    - è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
    - si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
    del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
    Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).

    Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.


    IL DIRETTORE GENERALE
    Luciana VOLTA

    (Firmato digitalmente)

    KEYWORDS

    #studenti: azione disciplinare
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 21

    Attestazioni dei revisori sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025: chiarimenti sulle tempistiche e sui dati da pubblicare

    Delibera 15 aprile 2026, n. 168

    KEYWORDS

    Pagina: 2

    Indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/2027

    Nota 6 maggio 2026, n. 11814

    KEYWORDS

    Attestazioni dei revisori sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025: chiarimenti sulle tempistiche e sui dati da pubblicare

    Comunicazione dell'ANAC relativa alle attestazioni dei revisori sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025
    L’ANAC, con la Delibera n. 168 del 15 aprile 2026 ha fornito indicazioni sull’ attività di attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

    KEYWORDS

    Proroghe dei contratti di supplenze del personale ATA

    Comunicazione del MIM relativa alla proroga dei contratti di supplenze del personale ATA
    Il MIM, con la Nota 7 maggio 2026, n. 12049, ha fornito indicazioni in merito alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico

    KEYWORDS

    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 05/11/2020
    Condividi
  • Il DS può nominare dalle MAD persone legate da parentela?
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Dirigente scolastico: incompatibilità

    KEYWORDS

    #pbb #mad #parentela #incompatibilità #coniugio #decisioni #fase #messe #pubblicistica #privatistica #astenere

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!