Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 05/11/2020
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  • Il DS può nominare dalle MAD persone legate da parentela?
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Dirigente scolastico: incompatibilità

    KEYWORDS

    #pbb #mad #parentela #incompatibilità #coniugio #decisioni #fase #messe #pubblicistica #privatistica #astenere

    Domanda

    Gent.mi,
    ho un quesito da porre in merito ad una eventuale incompatibilità per la stesura dei contratti da parte del dirigente scolastico. Può un dirigente scolastico, dalle MAD, nominare persone legate da parentela? La legge 107 impediva la nomina attraverso il comma 81 per la chiamata diretta: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.” Questo comma è esteso anche per le messe a disposizione o in altri casi, visto anche il codice di comportamento dei dipendenti pubblici?
    Distinti saluti

    Risposta

    Per affrontare il caso di cui al quesito, il riferimento non è tanto al comma 81 della Legge 107, che si attiene ad una fattispecie specifica, quanto al quadro generale delineato dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici cui si ispira anche il vigente CCNl dei dirigenti scolastici.
    Infatti, tra i doveri del dirigenti scolastici, l’art. 26, comma 4, lettera e, del contratto 2016-2018 prevede:
    • astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado

    La formulazione è piuttosto ampia poiché concerne l’adozione di “decisioni o attività” che possano essere considerate fonte di potenziale incompatibiltà.

    Vi è però da considerare che l’individuazione del destinatario di un contratto di docenza a tempo determinato, seppur effettuata tramite MAD, deve rispondere a criteri di trasparenza e correttezza, da stabilire a priori; quindi, anche nel caso delle MAD, vi è necessità di stabilire criteri e parametri valutativi per l’individuazione del soggetto da contrattualizzare, distinguendo una fase “pubblicistica” (consistente nell’individuazione del destinatario) da una fase “privatistica” (stipula e applicazione del contratto).

    Pur essendo una situazione delicata, si ritiene che il dirigente scolastico, nel caso si verifichi una potenziale incompatibilità, debba assolutamente astenersi dal partecipare alla prima fase, affidando ad una commissione appositamente costituita la valutazione dei titoli posseduti, sulla base di espliciti criteri quantitativi, e l’elaborazione di un elenco graduato. Si ritiene altresì che possa partecipare alla seconda fase, non dovendo esercitare alcuna discrezionalità nella successiva contrattualizzazione.


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    Approfondimenti

    Sentenza 04/05/2017 n° 10833
    Area: Giurisprudenza

  • Trasferimento per incompatibilità ambientale dei docenti - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede (cd. trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale), che non ha finalità sanzionatorie, non è annoverabile tra i provvedimenti disciplinari atteso che la situazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell'attività lavorativa. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale rientra nell’esercizio dei poteri propri degli organi scolastici, amministrativi di carattere gestionale, e mantiene una propria autonomia funzionale e procedimentale, anche quando si interseca con il distinto esercizio della funzione disciplinare in senso proprio Il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale è disciplinato dagli artt. 468 e 469 del D.Igs. n. 297 del 1994, ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall'art. 2103 cod. civ., ha natura cautelare e non disciplinare. Con riguardo ai profili procedurali, l'art. 21 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, prevede, con disposizione applicabile a tutto il personale della scuola, che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso, e che il dipendente che è proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta. Non essendo previsto alcun termine perentorio, né alcunché in ordine al diritto di difesa, il termine per l'adozione del provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze d'urgenza del provvedimento ed il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l'interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell'emanazione dell'atto. (Con riferimento alla natura non disciplinare del trasferimento d’ufficio per ragioni di incompatibilità ambientale, la sentenza conferma principi già affermati dalla stessa Corte di Cassazione: sentenze n. 28282 del 2009 e n. 11589 del 2003. Sotto il profilo del procedimento, la sentenza è in linea con i principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione n. 15775 del 2011. L’art. 21 del D.P.R. n. 399 del 1998 “sopravvive” alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico per effetto dell’art 146 del CCNL Scuola 2007, che include questa disposizione fra quelle che continuano ad applicarsi al personale della scuola. In quanto atto non più amministrativo, ma di gestione, ad esso non si applicano i principi posti dalla L. n. 241/1990 come affermato dalla stessa sent. n. 11589 del 2003. La competenza all’adozione dell’atto è dell’Ufficio scolastico regionale che la esercita attraverso gli uffici di ambito territoriale, in quanto atto “legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione” scolastica ex art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999)

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    #personale dipendente: trasferimento#personale docente#annoverabile #controdedurre #mod #alternatività #sopravvive #strutturazione #alunni #inagibilità #relata #interlinea

    Sentenza 07/11/2016 n° 247
    Area: Giurisprudenza

  • Tribunale COMO - Lavoro
  • Nel caso di aggregazione di scuole, non costituisce trasferimento l’assegnazione disposta dal dirigente scolastico di un docente da una classe dell’istituto professionale ad una del liceo scientifico, nel rispetto della classe di concorso. Trattandosi di unica istituzione scolastica, la fattispecie va inquadrata nell’organico dell’autonomia istituito dal comma 5 dell’art. 1 della L. n. 107/2015, riferito all’istituzione scolastica nel suo complesso. (La sentenza costituisce una delle prime applicazioni giurisprudenziali del principio di flessibilità nella gestione dell’organico affermato dalla L. n. 107/2015 attraverso l’introduzione dell’organico dell’autonomia. Nel caso di specie, si trattava di "passaggio" nell'assegnazione del docente da una classe nel liceo ad una classe nell'istituto professionale. Nel definire l’organico dell’autonomia, il comma 5 dell’art. 1 della L. n. 107/20015 fa riferimento alla “intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo" e a "tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia”)

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    #dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organici#resist #intera #rilanciare #beneficiato #rodare

    n° 399
    Area: Normativa

  • Accesso ai ruoli - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

    2.  Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

    3.  Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)

    3-bis.  Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)

    3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concors (3).

    3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. (3)

    (1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (3) Comma aggiunto dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

    KEYWORDS

    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo

    n° 1 COMMA 81
    Area: Normativa

  • Legge statale 13/07/2015 n° 107
  • 81.  Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

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    #dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#coniugio
    SCOPRILI TUTTI
    Nuovo Codice dei Contratti: prime precisazioni da parte dell'ANAC

    Comunicazione ANAC inerenti il nuovo Codice dei Contratti.
    Sul S.O. n. 10 alla G.U. n. 91 del 19/04/2016, è stato pubblicato il D.Lgs n. 50/2016 con il quale sono state disciplinate le materie relative al nuovo Codice dei contratti pubblici

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    #graziare
    Legge 107/2015: funzioni Polis per l'accettazione dei contratti di nomina

    Comunicazione MIUR relativa all'accettazione dei contratti di nomina del piano assunzionale di cui alla L. 107/15.
    Il MIUR ha comunicato che dal 13 ottobre 2015 sono disponibili, nell'area Polis delle istanze on line, le funzioni per l'accettazione del contratto di nomina, da parte del personale docente

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    #accettazione #fascicolo
    Decentramento delle attività di iscrizione e gestione degli Istituti scolastici statali ai fini degli adempimenti relativi alla gestione dipendenti pubblici

    Comunicazione INPS relativa alle modalità di variazione dei dati anagrafici degli Istituti scolastici.
    L'INPS ha fornito indicazioni agli Istituti scolastici statali per le richieste di censimento o di variazione dei dati anagrafici relativi all'Istituto medesimo

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    #decentramento #censimento #incorporare
    Conversione in legge del Decreto Semplificazioni: le novità per il Concorso Dirigenti Scolastici

    Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135.
    I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei D.S., sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili

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    #conversione #concorrere #corso #decreto #legge #semplificazione #dirigente #semiesonero #novità #bandito
    Personale docente: nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20

    Comunicazione MIUR inerente le nomine in ruolo del personale docente per l’A.S. 2019/20.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alle nomine in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20

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    #nomina #ruolo #prospetto #disponibilità #luglio #esubero #contingente #anno #operazione #mobilità
    Attività di rilevazione degli indirizzi, articolazioni ed opzioni con i relativi quadri orari dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per l'A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR inerente i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per l'A.S. 2015/16.
    Il MIUR ha comunicato che l'attività di rilevazione degli indirizzi, articolazioni ed opzioni con i relativi quadri orari dei percorsi di istruzione secondaria di II° per l'A.S. 2015/16 inizia il 5 novembre e termina il 24 novembre p.v.

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    #rilevazione #articolazione #monte #iniziare #spunta #attivare #ciclo #pacchetto #segno #abbinamento
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 05/11/2020
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    Argomenti: Dirigente scolastico: incompatibilità

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