
Area Tematica: Dirigenti scolastici
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Dirigente scolastico: incompatibilità
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Gent.mi,
ho un quesito da porre in merito ad una eventuale incompatibilità per la stesura dei contratti da parte del dirigente scolastico. Può un dirigente scolastico, dalle MAD, nominare persone legate da parentela? La legge 107 impediva la nomina attraverso il comma 81 per la chiamata diretta: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.” Questo comma è esteso anche per le messe a disposizione o in altri casi, visto anche il codice di comportamento dei dipendenti pubblici?
Distinti saluti
Per affrontare il caso di cui al quesito, il riferimento non è tanto al comma 81 della Legge 107, che si attiene ad una fattispecie specifica, quanto al quadro generale delineato dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici cui si ispira anche il vigente CCNl dei dirigenti scolastici.
Infatti, tra i doveri del dirigenti scolastici, l’art. 26, comma 4, lettera e, del contratto 2016-2018 prevede:
• astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado
La formulazione è piuttosto ampia poiché concerne l’adozione di “decisioni o attività” che possano essere considerate fonte di potenziale incompatibiltà.
Vi è però da considerare che l’individuazione del destinatario di un contratto di docenza a tempo determinato, seppur effettuata tramite MAD, deve rispondere a criteri di trasparenza e correttezza, da stabilire a priori; quindi, anche nel caso delle MAD, vi è necessità di stabilire criteri e parametri valutativi per l’individuazione del soggetto da contrattualizzare, distinguendo una fase “pubblicistica” (consistente nell’individuazione del destinatario) da una fase “privatistica” (stipula e applicazione del contratto).
Pur essendo una situazione delicata, si ritiene che il dirigente scolastico, nel caso si verifichi una potenziale incompatibilità, debba assolutamente astenersi dal partecipare alla prima fase, affidando ad una commissione appositamente costituita la valutazione dei titoli posseduti, sulla base di espliciti criteri quantitativi, e l’elaborazione di un elenco graduato. Si ritiene altresì che possa partecipare alla seconda fase, non dovendo esercitare alcuna discrezionalità nella successiva contrattualizzazione.
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Sentenza 20/03/2025 n° 7483
Area: Giurisprudenza

La certificazione verde (o “green pass”) è stata una modalità alternativa alla vaccinazione ispirata dall’intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino, cosicché non può essere assimilata alle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, sopportandone i relativi costi, per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal d.lgs. n. 81/2008. La risposta data dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 160 del 30 marzo 2022, oltre a non essere manifestazione di attività normativa, integra un mero parere non conforme a diritto laddove assimila il tampone alle misure di sicurezza imposte dal d.lgs. n. 81/2008. In tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui esula dall’ambito del giudizio di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, pur in presenza delle condizioni alla cui ricorrenza il legislatore ha subordinato la deroga al principio di soccombenza. (Nel caso di specie, un docente, aveva lamentanto di essere stato costretto nel periodo pandemico al cd. test del tampone, al fine di ottenere la certificazione verde necessaria, ai sensi dell’allora vigente art. 9-ter DL 52/2021, per l’accesso ai locali scolastici. Ritenendo che fosse il Ministero a doversi accollare i costi connessi alla sottoposizione al test antigenico, il docente aveva richiesto al Dirigente Scolastico il rimborso delle spese da lui sostenute per l’acquisto dei tamponi antigenici. Entrambi i giudici del merito avevano respinto la sua domanda e la Cassazione ha confermato la legittimità del diniego opposto dal dirigente scolastico).
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#personale docente#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#scuola e salute#green pass
Ordinanza 05/09/2025 n° 24653
Area: Giurisprudenza

La disciplina normativa risulta chiara nell'individuare nella dirigenza scolastica un ruolo ed una posizione a sé stante, come è reso evidente dall'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001, istitutivo di ruoli da regolare su base regionale e dall'autonomo sistema di reclutamento di cui al successivo art. 29; Pertanto, in tema di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura e regole di reclutamento i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 del medesimo D.Lgs.) e pertanto ad una selezione svolta ai sensi dell'art. 19, co. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza amministrativa non può partecipare il dirigente scolastico, che è invece legittimato a partecipare alle selezioni svolte ai sensi dell'art. 19, co. 5-bis, non potendo egli non essere parificato almeno ai dirigenti di altro ente pubblico non economico, in quanto entrambi dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 cit. della P.A. di riferimento. Sempre in tema di pubblico impiego e nello specifico di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze "di lavoro" purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura".
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico
Sentenza 14/08/2025 n° 99
Area: Giurisprudenza

L’azione di responsabilità ha ad oggetto il caso di un docente di scuola superiore, già colpito per i medesimi fatti dalla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un mese, il quale ha esercitato attività imprenditoriale incompatibile con l’insegnamento, essendo risultato amministratore delegato e amministratore unico di tre distinte società di capitali (due delle quali in ambito della formazione e dei corsi di istruzione). Lo stesso era risultato altresì essere socio di tali società e aver ceduto alcune quote di una scuola paritaria alla propria compagna convivente, conservando tuttavia la gestione di fatto della scuola, facendosi parte attiva nella selezione dei docenti, nella stipula dei contratti e nella cura dei rapporti durante l’anno scolastico. La Guardia di Finanza, inoltre, nel corso delle indagini aveva accertato anche gravi irregolarità nel versamento dei contributi (con assunzioni c.d. “in nero” o “in grigio”) e fiscali. D’altro canto, era altresì emerso che il docente non aveva percepito alcun compenso per lo svolgimento di tali attività extraistituzionali. e che lo stesso aveva annualmente chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista. La Corte dei Conti ha ritenuto l’insegnante responsabile per danno erariale, per aver esercitato attività incompatibile con il servizio pubblico alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. La giurisprudenza ha sinora distinto tra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa del pubblico dipendente allo svolgimento di attività esterne di tipo privatistico, e il caso in esame rientra nella prima ipotesi, di assoluta incompatibilità, in quanto essa è sancita a monte, senza alcuna possibilità di una valutazione in concreto della fattispecie da parte dell’amministrazione. Infatti, l’esercizio da parte del docente di attività di impresa, nella forma dell’amministrazione di varie società, costituisce attività non autorizzabile in senso assoluto, a nulla rilevando che annualmente lo stesso abbia chiesto e ottenuto dal Dirigente scolastico l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista (generale divieto originariamente previsto all’art. 60, del d.P.R. n. 3/1957, Testo unico impiegati civili dello Stato, è confermato dal menzionato art. 53 del d. lgs. n. 165/2001##15L e ulteriormente rimarcato, per il personale scolastico, dall’art. 508, del d. lgs. n. 297/94). Nel merito, la Corte dei Conti della Toscana, andando di contrario avviso rispetto alla pronuncia n. 1/2025 del 25.1.2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha ritenuto che in entrambe le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa indistintamente, debbano riconoscersi sussistenti, cumulativamente, sia il danno da mancata entrata per omesso riversamento alle casse dell’amministrazione di appartenenza dei proventi dell’attività vietata (ex art. 53, comma 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 165/2001##15L), sia il danno da violazione del sinallagma contrattuale per violazione dell’obbligo di esclusiva del pubblico dipendente. Quanto al primo obbligo, a nulla rileva il titolo formalmente gratuito dell’attività di amministratore di società svolta dal docente, in quanto il dipendente è sempre tenuto a tale riversamento, dal momento che alcune attività, pur formalmente gratuite, determinano in modo indiretto la percezione di un lucro, quali sono quelle gestionali di società in cui si sia, al contempo, soci e, in quanto tali, percettori degli utili che si è contribuito a produrre con il proprio impegno lavorativo nell’amministrazione; ciò in quanto i proventi della società vengono prodotti proprio grazie all’attività di amministrazione posta in essere dal socio amministratore. Analogo discorso vale per la scuola paritaria le cui quote di partecipazione il docente aveva ceduto alla propria convivente, rimanendo comunque amministratore di fatto e co-gestore, poiché le situazioni di incompatibilità non possono essere superate dalla cessione delle quote sociali al coniuge o al convivente more uxorio, rimanendo ferma la presunzione di “comunità di intenti” tra i conviventi che fa presumere, appunto, che simili operazioni siano fittizie e volte all’elusione dei divieti normativi. Quanto al danno da violazione del sinallagma contrattuale, si osserva che il principio di esclusiva non si fonda unicamente sull’esigenza di garantire che le energie fisiche ed intellettuali del dipendente pubblico siano dedicate appieno al pubblico servizio (art. 98, comma 1, Cost.); ma anche che la prestazione di lavoro pubblico avvenga senza i condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività incompatibili, in modo da evitare ogni possibile contiguità dell’interesse privato incompatibile del dipendente con quelli pubblici di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne discende che, accanto al danno da ridotto rendimento del dipendente, sarebbe configurabile anche un diverso e ulteriore danno, da violazione dell’obbligo della “fedeltà”, fondato, peraltro, su un principio di fonte costituzionale (art. 98 Cost.), che, con l’assunzione, va a costituire una delle obbligazioni che il dipendente assume nei confronti dell’amministrazione – datore di lavoro. In altri termini – nell’ambito del sinallagma contrattuale - la remunerazione riconosciuta al dipendente pubblico si pone come corrispettivo non solo della prestazione pattuita, corrispondente al ruolo e all’inquadramento e alle conseguenti funzioni da svolgere, ma anche della “fedeltà”, intesa come strumento necessario al perseguimento dei fini della neutralità e dell’indipendenza dell’azione amministrativa e quindi di quel buon andamento della PA, cui i pubblici dipendenti concorrono con il proprio lavoro (artt. 97, comma 2, e 98 Cost.). Ritenuto esistente il nesso causale, quanto all’elemento psicologico, è stato ritenuto sussistente nella forma del dolo desumibile sia dalla qualifica professionale del convenuto, professore di economia aziendale e commercialista libero professionista, rispetto alla quale non può ragionevolmente sostenersi una ignoranza del divieto del doppio lavoro e, nello specifico, dello svolgimento dell’attività di impresa; sia dall’avere questi evitato di farsi corrispondere una retribuzione in chiaro per l’esercizio della funzione di amministratore delegato nelle diverse società; sia dall’avere questi ceduto le quote sociali dell’istituto parificato alla compagna convivente, con modalità elusive, poco prima dell’assunzione nel pubblico impiego. Del resto, non è neppure ipotizzabile che il docente fosse stato indotto in errore in ordine alla possibilità o meno di svolgere l’attività di impresa contestatagli dalla procura erariale, dato che era addirittura sopravvenuta una circolare del dirigente scolastico diretta a tutto il personale docente, volta a dissipare incertezze applicative della disciplina, senza che il professore citato avesse ritenuto di dare esito, anche solo sollevando dubbi o quesiti al riguardo. Nella decisione, la Corte dei Conti ha condannato il docente a risarcire la somma di circa euro 42.000,00, soltanto per il mancato riversamento ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del T.U.P.I., in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo la Procura chiesto soltanto il danno da mancato riversamento dei proventi da attività incompatibile, e non anche il danno da violazione dell’obbligo di fedeltà. Nel concreto i giudici sono ricorsi alla valutazione equitativa, considerando il reddito d’impresa parametrato alla quota di partecipazione sociale del docente nelle varie società, tenuto conto che la partecipazione come socio agli utili di impresa costituisce un arricchimento conseguente all’impegno profuso nell’esercizio dell’attività di amministrazione e gestione incompatibili con il pubblico impiego e, quindi, una forma di ritorno economico validamente configurabile alla stregua di una retribuzione.
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#responsabilità amministrativa
Sentenza 17/02/2025 n° 4077
Area: Giurisprudenza

E' legittimo, ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 165/2001, il licenziamento di un docente per i seguenti comportamenti: a) assenza ingiustificata dal servizio per 55 giornate consecutive; b) assenza ingiustificata dal servizio nei giorni degli scrutini (2 giorni di assenza ingiustificata); c) assenza ingiustificata dagli esami di Stato, quale membro interno di commissione (7 giorni di assenza ingiustificata); d) assenza ingiustificata dal collegio dei docenti con modalità online. ( Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva escluso che il ritardo della Dirigente Scolastica nel segnalare l'assenza ingiustificata della docente all'Ufficio Scolastico Regionale avesse invalidato il procedimento disciplinare. In assenza di dati idonei ad attribuire al temporaneo silenzio della Dirigente Scolastica il significato di manifestazione implicita della volontà di ritenere legittima la mancata partecipazione della docente alle attività dell'Istituto cui era assegnata, il giudice di appello ha in particolare rilevato che difettava il riscontro sul piano fattuale del legittimo affidamento della docente sull'irrilevanza disciplinare della sua condotta o sulla scarsa gravità della medesima; ha per contro evidenziato che risultavano provato che erano rimasti senza esito i numerosi contatti telefonici tra la Dirigente e la Segreteria amministrativa della Scuola e la docente più volte sollecitata ad attivarsi per poter svolgere l'attività didattica a favore degli studenti e partecipare alle altre attività istituzionali dovute o almeno a giustificare la sua assenza).
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 20/02/2024 n° 72
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 06/06/2024 n° 228
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 17/04/2024 n° 366
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 16/11/2023 n° 303
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 14/02/2025 n° 6
Area: Giurisprudenza

Nel caso in esame, la Corte dei Conti ha convenuto in giudizio i DSGA e i dirigenti scolastici succedutisi dal 2019 al 2023 per diversi addebiti, il principale dei quali è costituito dall’aver cagionato una maggiore spesa a carico dello Stato per l’aumento di alcune professionalità derivante dalla comunicazione di un numero di iscritti convittori e semiconvittori sovradimensionato rispetto alla realtà. Precisamente, per la formazione degli organici, determinata sulla base del numero degli alunni, viene utilizzata l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), istituita dall’art. 3 del d.l. 76/2015 e riordinata con il D.M. 692/2017. La disciplina prevede che, tenendo conto del numero degli iscritti, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, venga determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicati dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Viene dapprima individuato l’organico di diritto, costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso e sulla base della previsione di transito all’anno successivo. L’organico di fatto, corrispondente alla situazione reale, è naturalmente destinato a divergere da quello di diritto a causa di diversi fattori, in parte inevitabili. Innanzitutto, infatti, va considerato che le previsioni sono effettuate nel corso dell’anno precedente, quando non è ancora noto con esattezza il numero degli alunni che transiteranno all’anno successivo e non tiene conto di ulteriori fattori che possono subentrare successivamente: trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, nuove iscrizioni e, nel caso degli alunni con disabilità, nuove certificazioni ai sensi della legge 104/1992 o richieste di insegnanti di sostegno in deroga al numero fissato nell’organico di diritto. Il procedimento relativo all’organico di fatto aggiorna la pianta organica tenendo conto delle situazioni concretizzatesi successivamente alla fase previsionale. Le attività previste per l'organico di fatto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. Analogo procedimento è adottato per il calcolo del personale ATA, sulla base di tabelle predefinite che tengono conto degli alunni e delle caratteristiche della scuola. Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico l’Ufficio scolastico territoriale attribuisce tuttavia a ciascuna scuola i posti di potenziamento che, insieme ai posti dell’organico di diritto, costituiscono l’organico dell’autonomia, ai sensi dell’art. 1 comma 68, legge n. 107/2015. Nel decreto interministeriale adottato dal MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo Stato definisce il contingente massimo di posti che si possono istituire in ciascuna regione per l'anno scolastico di riferimento. Successivamente all’attribuzione dell’organico da parte dell’U.S.R., il dirigente scolastico può eventualmente disporre incrementi del numero delle classi solo in caso di straordinarie e inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni, non prevedibile in fase di proposta, previa autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. La Corte ha riepilogato poi, ritenendola molto rilevante ai fini della determinazione della responsabilità, la tempistica relativa alle attività previste per l'organico di fatto, che, come detto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. La comunicazione dei dati avviene in vari momenti nel corso dell’anno scolastico: a settembre vengono comunicati i frequentanti dell’anno scolastico in corso, a gennaio - febbraio vengono acquisite le nuove iscrizioni attraverso la procedura delle Iscrizioni OnLine tramite il sistema SIDI, nel corso dell’anno scolastico lo stato dell’alunno viene aggiornato in caso di trasferimento o interruzione di frequenza e tra giugno e settembre vengono comunicati i dati relativi agli esiti finali (scrutini ed esami). Orbene, nel caso in esame, risultava che la dirigente scolastica aveva comunicato all’Ufficio scolastico regionale un numero di convittori o semiconvittori maggiore di circa 30 unità per ciascun anno, con l’indicazione spesso tra gli iscritti di studenti già diplomati; tale comunicazione inveritiera aveva comportato l’assegnazione all’istituto scolastico di un numero eccessivo di assistenti amministrativi e di collaboratori scolastici. Ciò premesso, la Corte dei Conti ha individuato la responsabilità nella comunicazione dei dati dell’Anagrafe in capo al dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.m. 692/2017 “I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe”. L’art. 2, c. 6, del d.p.r. 81/2009 prevede, inoltre, che “I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi”. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento della colpa grave, in relazione alla macroscopica trascuratezza della dirigente scolastica nell’effettuare comunicazioni all’Ufficio Scolastico Regionale di dati falsati, utilizzando, per le quantificazioni, circostanze e valutazioni che, in base alla normativa, erano del tutto ininfluenti e senza aver verificato i dati effettivi. Pur accertando in capo alla dirigente scolastica l’elemento psicologico della colpa grave, la Corte ha tuttavia chiarito che la responsabilità deve ritenersi sussistente esclusivamente per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 21 del d.l. 76/2020, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza contabile. Infatti, l’innovazione normativa introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020 che limita la punibilità alle sole ipotesi di dolo, non trova applicazione rispetto agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Per la quantificazione del danno cagionato, la Corte ha effettuato il raffronto tra l’organico spettante e quello effettivo, in relazione alle varie figure professionali, conteggiando gli stipendi corrisposti sulla base dei dati inveritieri: determinata la somma di circa 66.000 euro per ciascun anno scolastico (dei due contestati), la Corte ha ritenuto di esercitare il proprio potere riduttivo in considerazione del vantaggio tratto dall’amministrazione e dalla collettività dall’attività lavorativa del personale assegnato in eccesso al convitto, quantificando il danno in euro 15.000 per ciascun anno e dunque in complessivi euro 30.000, al loro delle ritenute fiscali Irpef. ----------------------------------------------------------------------- Fermo restando tale profilo di responsabilità, il giudizio ha avuto ad oggetto altri addebiti, tra cui gravi irregolarità nella gestione economica per quanto riguarda l’approvvigionamento di derrate alimentari per il convitto e i laboratori; l’istituto infatti aveva effettuato numerosi affidamenti diretti sotto la soglia di € 40.000,00 (e successivamente sotto le soglie incrementate dai decreti-legge n. 76/2020 e n. 77/2021), senza previa acquisizione di preventivi, reiterando altresì gli affidamenti nei confronti delle medesime ditte fornitrici, senza rispettare il principio di rotazione. La Corte, tuttavia, sotto tale profilo ha ritenuto l’insussistenza di ipotesi di responsabilità, ritenendo non provato, da parte della Procura, il danno da mancata concorrenza (quale lesione del patrimonio pubblico derivante da un maggiore esborso ingiustificato rispetto a quanto sarebbe stato speso se fosse stata seguita una procedura regolare di gara).
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#responsabilità amministrativa
Sentenza 02/05/2023 n° 242
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta. L’adempimento dell’obbligo vaccinale non è esigibile nei confronti del lavoratore in stato di malattia. Infatti, se il termine per procedere alla vaccinazione o alla richiesta di vaccinazione (e alla trasmissione della relativa documentazione) ricade interamente nel periodo di malattia, non può esigersi l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte della docente. Inoltre, in tale situazione non è neppure configurabile una temporanea impossibilità di esecuzione del rapporto in ragione del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (rispetto al quale la vaccinazione costituisce idonea misura di sicurezza), essendo tale rischio escluso in radice per il fatto di essere la lavoratrice assente dal lavoro ad altro titolo. La sospensione in tal caso deve essere, pertanto, dichiarata illegittima con la conseguenza che spetta la retribuzione.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 17/07/2025 n° 19857
Area: Giurisprudenza

Il diritto del disabile di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di disabilità intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di disabilità. Deve dunque ritenersi che, sia nel caso di scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione sia nel caso di successivo trasferimento a domanda, la limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dall'art. 97 e dall'art. 41 Cost. (quest'ultimo nei limiti della sua applicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato), comporta che l'inciso "ove possibile" valga a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro. Come già precisato (Cass. 28 marzo 2023, n. 8743, Cass. n. 22885 del 2021), la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica. ( Nel caso di specie un DS vincitore del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, siccome utilmente collocato in graduatoria con posizione n. 2.674 e punti 156.75, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -ora Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accertamento del suo diritto di precedenza, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992 (in quanto invalido al 67%), nella scelta della sede di assegnazione e del diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro nella Regione Puglia anziché in Molise ove era stato illegittimamente destinato. In particolare, lamentava la violazione della citata disciplina che, se applicata in fase di assegnazione del personale vincitore del concorso ai singoli uffici scolastici regionali e non solo nella fase di assegnazione all'interno della singola Regione, gli avrebbe consentito di ottenere una sede ben più prossima al luogo di residenza. La Cassazione ha confermato la Sentenza di appello che, nel confermare a sua volta la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso. E’ stato affermato che il candidato vincitore del concorso per dirigente scolastico di cui al DDG del 23 novembre 2017, in base alle disposizioni del bando concorsuale , può far valere il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 104 del 1992, non già nell'ambito dell'assegnazione presso una determinata Regione ma solamente in sede intraregionale, quindi dopo che sia stata stabilita la Regione di prima nomina in base al suo collocamento in graduatoria).
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#dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: trasferimento
Ordinanza 11/09/2025 n° 25038
Area: Giurisprudenza

I dipendenti possono usufruire dei permessi per motivi di studio soltanto per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio e non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari. Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa. Dunque, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente. In altri termini, il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore. ( Si ricorda che per il personale scolastico l'art. 37 comma 6 del CCNL 2024 prevede che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 03/02/2025 n° 1146
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 24/08/2025 n° 826
Area: Giurisprudenza

Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare da applicare al caso concreto è un criterio fondamentale per garantire equità e correttezza nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente, esso richiede che la misura adottata sia adeguata alla gravità dell’infrazione commessa dal lavoratore, considerando sia gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi. Il Giudice di merito, nella sentenza in commento, ha ravvisato la proporzionalità della sanzione adottata in considerazione della gravità dei fatti oggetto di contestazione e della condotta complessiva tenuta dal dipendente tenuto conto, anche, dell’età degli studenti e dell’esposizione dell’istituto scolastico al rischio di danno all’immagine. Porre in essere, in più occasioni, comportamenti estranei agli scopi didattici, non utilizzare la diligenza e la prudenza richiesta dal ruolo rivestito nello svolgimento dell’attività di docenza, non svolgere l’attività didattica nei modi e nelle forme idonee a garantire il corretto dispiegarsi del rapporto insegnante/alunno, sia per quel che concerne la trattazione delle materie di competenza che la vigilanza offerta durante l’orario scolastico, costituiscono comportamenti gravi che giustificano la sanzione espulsiva prevista dall'art. 498 D.Lgs. n. 297/1994 lett.a) - destituzione per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione. Per il Giudice la correttezza del procedimento disciplinare non è stata scalfita dalle varie eccezioni procedurali sollevate dalla parte ricorrente così come non è stata scalfita la gravità delle condotte contestate dalla circostanza, sempre addotta da parte ricorrente, che il Dirigente Scolastico avesse concesso al dipendente una proroga della supplenza, sia perché tale proroga è stata concessa prima dell’avvio del procedimento disciplinare, sia, soprattutto, perché il rapporto di lavoro oggetto di causa, seppure veicolato per il tramite dell’Istituto Scolastico, è intercorso tra il MIM e l’odierno ricorrente e la volontà della parte datoriale non può essere desunta dalla sola iniziativa intrapresa dal Dirigente scolastico; iniziativa alla quale peraltro non è attribuibile un valore univoco. Per completezza si rammenta che la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui nonché le gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, è anche sanzionata con il licenziamento dall'art. 55 quater comma 1 lett. e) e f-bis) D.Lgs. n. 165/2001. (Nel caso di specie è stato ritenuto legittimo e proporzionato il provvedimento sanzionatorio della destituzione di un docente con contratto a tempo determinato che ha posto in essere una condotta complessiva non idonea al ruolo svolto: durante la ricreazione, mentre tre alunni si alternavano a massaggiargli il collo, ometteva di vigilare sugli altri studenti che nel frattempo venivano alle mani riportando, uno di essi, la lesione del labbro; ha condotto in cortile i ragazzi dove ha fumato una sigaretta e ha affrontato con alcuni di essi argomenti riguardanti la sua vita privata ed intima; allo stesso inoltre era stato contestato il mancato svolgimento del programma; l’aver colpito un alunno con la bacchetta del monitor interattivo; l’omessa vigilanza sugli alunni e la difficoltà a gestire la classe)
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 13/09/2025 n° 683
Area: Giurisprudenza

1. In materia di procedure selettive, la presenza nell’avviso di selezione di un requisito a pena di esclusione (nel caso di specie, il possesso di una laurea magistrale) deve essere letto in combinato disposto con i titoli che costituisco presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività oggetto della selezione (nel caso di specie, i titoli idonei per l’erogazione dell’attività prevedevano “l’iscrizione ad albi professionali attinenti alla tematica”). Occorre dare una lettura sistematica della lex specialis per comprendere la natura escludente del mancato possesso di un requisito (i.e. l’iscrizione all’albo degli psicologi). 2. Gli “elementi di valutazione” sono parametri a cui è assegnato uno specifico punteggio, diversamente dai requisiti di ammissione, cui non è abbinato alcun punteggio. Nel caso di speice, tra le voci indicate tra i criteri di valutazione non figurava l’iscrizione all’albo degli psicologi, requisito di ammissione che non garantiva l’attribuzione di alcun punteggio, ma condizionava “l’erogazione dell’attività”, e quindi la partecipazione alla procedura. Gli incarichi posti a selezione dovevano essere necessariamente svolti da uno psicologo iscritto all’albo, quindi con specifica esperienza nella gestione di soggetti con problematiche, in grado di elaborare strategie personalizzate efficaci per contrastare la dispersione scolastica degli studenti più fragili). 3. Il provvedimento di esclusione disposto dal RUP non costituisce indebita ingerenza del medesimo nelle prerogative della Commissione esaminatrice, specie se la lex specialis opera una chiara distinzione tra le due figure ed i rispettivi compiti: nel caso di specie, la Dirigente scolastica svolgeva la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, che ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 241/90##1137T ha il potere di accertare “le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di un provvedimento”; la Commissione esaminatrice a norma della lex specialis esamina le domande di partecipazione utilmente pervenute e i relativi curricula, conformemente alle previsioni di cui all’Avviso in premessa. Trattasi quindi di organo tecnico composto di professionisti esperti delle materie oggetto di selezione, abilitate a comparare i profili dei candidati. Nel caso in esame la Commissione ha attribuito i punteggi di cui ai criteri valutativi e sulla base di essi ha redatto la graduatoria provvisoria, così esaurendo le sue funzioni, senza rilevare la mancanza in capo al ricorrente di un requisito di ammissione; a quel punto, la Dirigente Scolastica, avvedutasi della carenza in capo al candidato di un titolo di studio idoneo all’iscrizione all’albo degli psicologi, lo ha legittimamente escluso dalla procedura senza spendita di alcun potere discrezionale, dato che l’esclusione derivante dall’accertamento della mancanza di un requisito di carattere oggettivo (la presenza o meno dell’iscrizione all’albo dello psicologo, che discende automaticamente dalla carenza di un diploma di laurea in psicologia) ha carattere vincolato.
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#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#accesso civico
Sentenza 22/05/2025 n° 58
Area: Giurisprudenza

Nella fattispecie in esame, un’insegnante di sostegno, mentre era in attesa di partecipare all’incontro per la programmazione settimanale unitamente alle altre docenti in una scuola elementare, momentaneamente si allontanava dalla sala riunioni, spostandosi nell’area attigua all’edificio scolastico, al fine di rispondere ad una telefonata: non appena si appoggiava ad un parapetto in muratura, dando le spalle allo stesso, precipitava nel terreno sottostante, dopo aver fatto un volo di 2,50 mt. circa, a causa dell’improvviso cedimento del manufatto, riportando lesioni gravissime che portavano ad una invalidità permanente dell’85%. La Corte di Appello in sede penale dichiarava estinto il giudizio per prescrizione dei reati posti a carico del Dirigente scolastico, confermando tuttavia la responsabilità civile dello stesso e del Ministero, la quale conduceva al pagamento di somme ingenti, di modo che la Procura della Corte dei Conti promuoveva l’azione per danno erariale nei confronti del Dirigente ponendo a carico dello stesso un danno pari a circa euro 270.000. I giudici hanno in primo luogo respinto l’eccezione sollevata dal convenuto di avvenuta prescrizione dell’azione di danno, ribadendo che il termine decorre dalla data in cui è avvenuto il pagamento risarcitorio in favore della parte danneggiata, essendo necessaria la compresenza di due presupposti giuridico-fattuali: il giudicato di condanna e l’emissione del mandato di pagamento in favore del danneggiato. Quanto al merito, la Corte dei Conti ha innanzitutto chiarito l’indipendenza del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quelli penale e civile, essendo il primo basato su diversi presupposti giuridici, affermando che le risultanze del processo penale (in cui era stata evidenziata una responsabilità penale del dirigente scolastico) non possono essere automaticamente trasposte nel giudizio amministrativo per farne derivare la responsabilità amministrativa che, appunto, è di tutt’altra natura. Il Collegio è dunque giunto a respingere la domanda proposta dalla Procura nei confronti del Dirigente scolastico, ritenendo insussistente la colpa grave a carico dello stesso. Precisamente, dopo aver accertato che l’area in cui è avvenuto l’incidente non era utilizzata regolarmente in quanto di proprietà di una Asl, ha ritenuto corretta la condotta del Dirigente il quale ha interdetto l’accesso alla stessa con un apposito cartellone e non ha incluso tale area nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), riponendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di agibilità rilasciata dal Comune dopo il terremoto del 2009. In sostanza, il convenuto inibendo l’accesso all’area con adeguata cartellonistica, aveva dimostrato, comunque, una condotta orientata ad evitare eventi quali quello che, in concreto si è verificato, nonostante fosse consapevole che l’area non era adibita ad attività didattiche e non era pertinenza della scuola. Inoltre, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, aveva nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che aveva redatto il DVR dell’edificio scolastico, escludendo l’area in cui è avvenuto il sinistro. Tra l’altro, nella redazione del piano di evacuazione il Dirigente Scolastico, proprio in considerazione del fatto che lo spazio non era di proprietà/disponibilità della scuola, aveva escluso la suddetta area come possibile via di fuga. Dagli accertamenti svolti nel corso del giudizio, infine, era emerso che il crollo del parapetto era stato causato da vizi occulti strutturali, accertati solo a seguito di prove di carico e analisi dei materiali. Tali vizi non erano accertabili né prevedibili, neanche con un DVR completo, contenente l’area dove è avvenuto l’incidente. Il C.T.U., interpellato nel corso del procedimento penale, ha accertato, infatti, che i parapetti erano stati costruiti senza le caratteristiche di resistenza adeguate. Nel respingere la domanda della Procura, i giudici hanno dunque ricordato che, l’elemento soggettivo della colpa grave sia delineabile unicamente quale “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” o “superficialità inescusabile” rispetto ai propri doveri di servizio, per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso, caratterizzata da un errore tale che nessun agente di normale coscienziosità avrebbe commesso, in quanto derivante da una condotta inopinata e del tutto sconsiderata. In definitiva, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio di tipo prognostico, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere, elemento inerente al profilo oggettivo della colpa, considerando evidentemente pure le capacità proprie e le peculiari circostanze del caso concreto, oltre al parametro dell’agente modello nel senso sopra tratteggiato, fattori che invece identificano il profilo soggettivo o personalistico della colpa. Alla luce delle suddette valutazioni, ad avviso della Sezione, pertanto, non ricorre una grave colpevole inerzia del Dirigente, che, anzi, ha dimostrato di essersi, a più riprese, occupato del tema della sicurezza sul luogo del lavoro durante il suo periodo di dirigenza didattica.
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#responsabilità amministrativa#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#sicurezza sul lavoro: documento di valutazione dei rischi (dvr)
Sentenza 18/06/2025 n° 1926
Area: Giurisprudenza

1. Nel vigore del vecchio codice dei contratti pubblici, con argomenti utilizzabili anche nell’attuale quadro normativo, “è ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate. L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici##6029T, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36##6029T); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016##1793T, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22.2.2021, n. 1515; cfr., inoltre, T.A.R. per il Lazio, Sez. II, 9.12.2020, n. 13184). 2. Secondo le richiamate Linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206##1793T, “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”. 3. La non operatività del principio in caso di procedure ordinarie o, comunque, di procedure sostanzialmente aperte trova spiegazione nella circostanza che il principio in esame “costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755##1437L). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943##1457L; 5 marzo 2019, n. 1524##1214L; 13 dicembre 2017, n. 5854##578L)” (Cons. Stato, Sez. V, 15.12.2020, n. 8030). 4. Il principio di rotazione non opera laddove “il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (T.A.R. per il Veneto, Sez. I, 26.3.2021, n. 389##2409L) Infatti, laddove la stazione appaltante “apra al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (arg. ex T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493)” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 aprile 2021, n.881##980L; T.A.R. Veneto, Sez. I, 23.9.2019, n. 1021, confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 27.11.2020, n. 7462)”. 5. Lo spazio di applicazione del principio di rotazione risulta circoscritto: “i) sul piano oggettivo agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate nelle quali attraverso gli “inviti” la S.A. limiti la partecipazione alla procedura, scegliendo come partecipanti solo alcuni dei potenziali operatori economici con conseguente non operatività nelle diverse ipotesi in cui la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa; in tal caso, infatti, l’ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsione del gioco della concorrenza; ii) sul piano soggettivo ai soli affidamenti diretti o alle procedure effettivamente negoziate in cui si operi una selezione preventiva degli operatori precludendo, quindi, a tutti i soggetti operanti in un mercato o in un determinato ambito di partecipare al confronto per la migliore offerta e la conseguente aggiudicazione. 6. Tale soluzione è stata recepita dall’art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023##6042T, che – come ricordato dal Consiglio di Stato nella relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici – prevede il principio della rotazione quale “principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78”. Il comma 5 dell’art. 49##6042T, in particolare, stabilisce che il principio di rotazione non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata; tale previsione si giustifica “in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all’esito dell’indagine di mercato” (cfr. relazione del Consiglio di Stato).
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara
Sentenza 23/01/2023
Area: Giurisprudenza

La legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012), all’art. 1, detta disposizioni specifiche che consentono di ritenere superato il meccanismo di fruizione – nel periodo di svolgimento delle attività didattiche – delle ferie “convertibili” in permessi disciplinato dal contratto collettivo. Ed infatti: A) il comma 54 dell’art. 1 cit. stabilisce: «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli de-stinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»; B) il successivo comma 56, a sua volta, prevede: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013». Orbene, tra le “clausole contrastanti” suscettibili di disapplicazione ex lege rientra indubbiamente quella contenuta nell’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 15 dello stesso contratto, ossia a indipendentemente dalla possibilità di sostituzione del docente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo della citata legge di stabilità per il 2013, la quale non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche, ma subordina in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie) la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Del resto, se così non fosse, la disciplina di cui ai commi 54 e 56 dell’art. 1 della l. n. 228 del 2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui all’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, non avrebbe avuto alcun senso, dato che già quest’ultima norma contrattuale – come visto – subordina la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata; tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura dei fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 02/05/2025 n° 8534
Area: Giurisprudenza

La scelta dell’Amministrazione scolastica di escludere la ricorrente dalla procedura per il reperimento della figura di psicologo scolastico in quanto madre di due allievi frequentanti l’istituto non risulta manifestamente irragionevole, considerando la reciproca interazione che inevitabilmente sussiste tra gli alunni di una scuola e dunque anche tra i figli della ricorrente e gli altri studenti. In tale scenario, la concentrazione nella medesima persona della funzione genitoriale e di quella terapeutica può generare una perdita di autonomia ed indipendenza della seconda funzione e comunque un servizio non genuino e non efficace. Nel caso di specie si è in presenza di un conflitto di interessi strutturale, sia per quanto detto sopra sia perché si dovrebbe ricorrere ad altro professionista in caso richiedessero il servizio i figli della ricorrente, senza considerare che quest’ultima verrebbe facilmente a conoscenza della circostanza. Lo stesso parere dell’Ordine degli psicologi su cui si basano i provvedimenti impugnati chiarisce che solo in caso di istituti scolastici particolarmente grandi o di avviso diretto a due o più professionisti potrebbe essere ridimensionato il pericolo multiforme sopra evocato. La decisione assunta, inoltre, è coerente con l’avviso che fa chiaramente riferimento a vincoli di parentela “all’interno” della istituzione scolastica, e quindi si riferisce all’intera comunità scolastica, richiedendo la totale estraneità dello psicologo alla stessa, per le ragioni non illogiche sopra viste.
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#contratto di prestazione d’opera ed esperti esterni
Ordinanza 07/01/2025 n° 170
Area: Giurisprudenza

In tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione particolare svantaggio. La conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore - o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza - da parte del datore di lavoro fa sorgere l'onere datoriale - a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore - di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento in questione. In particolare, si è sostenuta l'esigenza che la contrattazione collettiva, in modo esplicito, disciplini la questione del comporto per i lavoratori disabili avendo riguardo alla condizione soggettiva, non risultando di per sé sufficiente il rilievo dato alle ipotesi di assenze determinate da particolari patologie o connotate da una certa gravità. ( Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato che la società era a conoscenza della condizione di disabilità del lavoratore ed ha intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto - il medesimo previsto anche per le persone prive di disabilità - senza procedere ad acquisire informazioni circa la correlazione tra assenze per malattia del dipendente e stato personale di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli onde evitare il recesso, non essendo sufficienti le previsioni della contrattazione collettiva riferite ai portatori delle gravi patologie ivi indicate. La sentenza è riferita ad una fattispecie di impiego privato; vedremo se ci saranno applicazioni anche al personale scolastico in riferimento al quale, si ricorda, il CCNL 2007 art. 17 prevede che il comporto è di diciotto mesi in un triennio e da detto periodo sono escluse le assenze per gravi patologie secondo le previsioni del comma 9 del medesimo art. 17).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
04/04/2025 n° 2773
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali e Paritarie
Ai Direttori generali/Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell’istruzione e del merito
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di Trento
Oggetto: Indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alle modalità di gestione del registro elettronico
Con la presente nota, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (a seguire, anche «Ministero») intende fornire alle Istituzioni scolastiche ed educative statali (a seguire, anche «Istituzioni Scolastiche» o «Istituzioni») indicazioni operative (a seguire, anche «Indicazioni Operative» o «Indicazioni») in merito alle modalità di gestione dei registri scolastici online di cui all’art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012 (a seguire, anche «Registro/i») e degli eventuali rapporti di fornitura con operatori economici (a seguire, anche «Fornitori»).
In via preliminare, si evidenzia che il Registro presenta particolari profili di delicatezza, essendo strettamente connesso all’espletamento di funzioni pubbliche essenziali proprie delle Istituzioni Scolastiche, con conseguente coinvolgimento di molteplici dati personali di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico, come anche precisato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali all’interno del Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023 (1). I Registri in questione, pertanto, devono essere esclusivamente orientati al soddisfacimento delle finalità di organizzazione e gestione delle attività educative nel pieno rispetto della normativa vigente.
Ferma restando l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, si riportano a seguire alcuni aspetti di particolare rilevanza, previsti dalla normativa e dalle buone prassi di settore, dei quali se ne raccomanda la puntuale adozione.
L’utilizzo del Registro è previsto dal citato art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico».
In particolare, il Registro consente:
(i) la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (i.e., assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
(ii) la presa visione dell’attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (i.e., compiti, lezioni, assenze, voti);
(iii) la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, anche alla luce della Nota MIM n. 788 del 31 gennaio 2025.
Il Registro non deve, pertanto, contenere servizi o attività non aderenti rispetto alla finalità di cui sopra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) svolgimento di iniziative commerciali o di marketing, (ii) trasferimento di dati a soggetti terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (i.e., servizi cloud), (iii) messa a disposizione di contenuti non essenziali (i.e., mini-games, oroscopo, chat), (iv) esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (i.e. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.).
Si coglie questa occasione per fornire nuovamente alcune importanti istruzioni e indicazioni, di pronta consultazione, in merito alle modalità di identificazione e di autenticazione, di integrazione, di interoperabilità, di data-protection, di sicurezza dei dati e di trasferibilità dei dati contenuti nel Registro (Allegato 1).
Le indicazioni operative fornite potranno essere periodicamente aggiornate dal Ministero alla luce delle evoluzioni normative e tecnologiche rilevanti per le questioni trattate.
Con riferimento all’uso del Registro, si ricorda, infine, la nota 11 luglio 2024, prot. n. 5274, avente ad oggetto “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione”, e le raccomandazioni in merito alla necessità “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali”, in modo tale che “ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all’utilizzo del registro elettronico”.
In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo al supporto «Help Desk Amministrativo Contabile» (HDAC), accedendo al seguente link: istruzione.it/hdac.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
(Firmato digitalmente da Carmela Palumbo)
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE
(Firmato digitalmente da Nando Minnella)
(1) Il Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023, è reperibile al seguente link Scuola - Garante Privacy. Con riferimento al trattamento dei dati personali nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, si riporta a seguire il link delle FAQ elaborate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy.
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ALLEGATO 1
VADEMECUM REGISTRO ELETTRONICO
1) Procedura di identificazione e autenticazione
In coerenza con quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dall’art. 64 del CAD, l’accesso al Registro deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di identità digitali (i.e., SPID, CIE, eIDAS).
Tali modalità di accesso, infatti, consentono di garantire un adeguato livello di sicurezza, impedendo o limitando l’accesso al Registro medesimo a soggetti non autorizzati. A tal fine è importante che, progressivamente, l’identità digitale diventi la preponderante modalità di accesso al registro.
Si ricorda inoltre che, al fine di semplificare gli adempimenti tecnico-amministrativi, il Ministero ha messo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche e dei Fornitori che implementano pacchetti software una piattaforma di autenticazione c.d. «Gateway delle identità» o «eID Gateway», che agevola l’integrazione con i sistemi «Entra con SPID», «Entra con CIE» e «Login with eIDAS», facilitando l’accesso alle applicazioni con cui le Istituzioni medesime erogano servizi a studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico.
Ai fini di cui sopra, il suddetto «Gateway delle identità» supporta anche l’utilizzo dello SPID Minori, consentendo agli alunni e agli studenti minorenni di poter utilizzare i servizi sia tramite SPID che CIE.
2) Interoperabilità e integrazione con gli ulteriori servizi resi disponibili dal Ministero
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e 64-bis del CAD, il Registro deve essere interoperabile con le applicazioni digitali del Ministero, al fine di assicurare la qualità, la continuità e la condivisione dei servizi offerti dal Ministero medesimo nei confronti di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico.
In particolare, il Registro deve consentire l’interoperabilità con il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), utilizzato per monitorare, gestire e fornire servizi legati al mondo della scuola e con le principali applicazioni in uso quali ad esempio, l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), la Piattaforma Unica, il servizio Pago In Rete.
3) Accessibilità
Il Registro deve garantire il rispetto delle previsioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili per le persone con disabilità, al fine di erogare Servizi fruibili, senza discriminazioni, nei confronti dell’intera platea di utenti (i.e., Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»; D.Lgs. n. 106/2018, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;
Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, da ultimo aggiornate il 29 maggio 2023, che definiscono i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili).
4) Data Protection
Le Istituzioni Scolastiche, in relazione ai trattamenti effettuati per il tramite del Registro, ricoprono la funzione di Titolari del trattamento dei dati personali, in quanto, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7, del GDPR, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Per tale motivo, devono garantire che i Servizi affidati siano rispettosi dei principi in materia di protezione dei dati personali come riportati all’interno dell’art. 5 del GDPR ossia:
(i) liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali dell’interessato, (ii) limitazione della finalità;
(iii) minimizzazione dei dati, (iv) esattezza dei dati, (v) limitazione della conservazione, (vi) integrità e riservatezza nel trattamento dei dati e (vii) responsabilizzazione.
Tra i principali adempimenti che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, sono tenute ad eseguire in qualità di Titolari, si segnalano i seguenti:
(i) esecuzione di una valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali (DPIA), al fine di individuare i rischi connessi al trattamento eseguito (artt. 35 e ss. del GDPR);
(ii) rilascio agli interessati di un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
(iii) nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (art. 29 del GDPR e art. 2–quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003).
Per adempiere a tali attività, le Istituzioni Scolastiche possono opportunamente coinvolgere anche i rispettivi «Data Protection Officer».
Le Istituzioni Scolastiche nominano, inoltre, all’interno di uno specifico contratto o altro atto giuridico, i Fornitori quali Responsabili del trattamento dei dati, che ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a titolo esemplificativo, provvedono
a:
(a) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
(b) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto: (i) si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti a un obbligo legale appropriato di segretezza, (ii) ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali e (iii) trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare;
(c) informare il Titolare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach), ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.
5) Sicurezza dei dati trattati
Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, gli atti con i quali si procede all’affidamento del Registro devono prevedere che l’operatore economico adotti, in qualità di Responsabile, tutte le opportune misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del GDPR) quali, ad esempio:
(a) misure di «Business continuity», che hanno lo scopo di mantenere la continuità delle operazioni essenziali, qualora si verifichino situazioni di crisi o incidenti di sicurezza che causino l’indisponibilità dei sistemi per un certo lasso di tempo;
(b) misure di «Disaster Recovery», che garantiscono la capacità di ripristinare i sistemi compromessi nel modo più rapido e sicuro possibile;
(c) adozione di soluzioni cloud rispondenti alla specifica normativa di settore, ivi compresa la disciplina contenuta all’interno del «Regolamento per le Infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 211», adottato con Decreto Direttoriale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale n. 21007 del 27 giugno 2024.
6) Trasferibilità dei dati contenuti nel Registro
I dati contenuti nel Registro devono essere pienamente e facilmente trasferibili ad altri Registri e/o applicazioni rispetto a specifiche esigenze delle Istituzioni scolastiche.
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#amministrazione digitale#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa
n° 399
Area: Normativa

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)
3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)
3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concors (3).
3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. (3)
(1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(3) Comma aggiunto dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare
n° 2
Area: Normativa

1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono istituiti, in forma sperimentale, i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 4, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 4.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball.
5. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
6. Al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 5.
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27/02/2025 n° 115
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10126123]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 115 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità da un avvocato, in nome e per conto della sig.ra XX e del sig.XX, è stata lamentata la pubblicazione, ad opera di una docente della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio (di seguito, l’Istituto), sul registro elettronico, del Piano educativo individualizzato (PEI) del figlio dei reclamanti.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto, ha rappresentato, in particolare:
- “in data XX ricevo comunicazione da parte dell’avvocato […] di "segnalazione violazione regolamento privacy per illegittima diffusione dati sanitari del minore […]";
- “il legale afferma che “in data XX si è verificato un grave episodio di diffusione di dati sensibili giacché nella chat di classe, l’insegnante […] ha postato il Piano Educativo Individuale del figlio dei miei assistiti diffondendo dati sensibili che dovevano rimanere riservati in quanto afferenti allo stato di salute psicofisica del minore ed alle sue problematiche”;
- “venuta solo allora a conoscenza dell’episodio, avvio procedura interna di indagine con prot. ris. N. XX del XX, notando però che lo screenshot finito sulla chat ed allegato dall’Avvocato, è relativo alla pagina di accesso sul registro del genitore dell’alunno”;
- “alla richiesta di chiarimenti, la Docente prontamente produce relazione acquisita con prot. ris. n.XX del XX. Di seguito i fatti accertati. In data XX, durante l’incontro di programmazione settimanale, la […], docente di sostegno di […] della classe IIIE, inseriva all’interno del registro elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore (…). Dalla tendina richiamava la voce alunni e docenti, inseriva il nome dell’alunno interessato ed erroneamente anche la classe (…), di conseguenza il PEI, è risultato visibile a tutti i genitori della IIIE. Questo avveniva intorno alle ore 18.00. Subito dopo la docente incontra la collega di classe che aveva già ricevuto la telefonata della [… reclamante] e si rende conto di aver commesso un errore; pertanto, alle 18.22 corregge la visualizzazione (…). In quel lasso di tempo, il genitore di […] ha visionato il registro, avvisato la signora […] e postato lo screenshot della pagina sulla chat di classe. (…). Nessuno, compreso la docente, ha ritenuto opportuno avvisare la scrivente o i miei collaboratori”;
- “è accertato che la docente […] ha commesso l’errore nella gestione della visualizzazione del documento, la diffusione dei dati è avvenuta dentro il registro, nell’ambito della classe del minore, non sulla chat dove l’informazione è stata divulgata dal citato genitore della classe. Avendo avuto notizia dell’infrazione 90 giorni dopo l’evento, la richiesta del file delle visualizzazioni al gestore del Registro elettronico comportava un esborso consistente in quanto istanza proveniente dall’Istituto e non da Autorità preposta; pertanto, non è stato possibile verificare se il documento fosse stato scaricato da qualche genitore. I dati personali violati erano costituiti dai codici della disabilità riportati in una sezione del PEI”;
- “la condivisione del PEI, con il genitore avviene nell’ambito della normativa a tutela della disabilità in particolare del XX del XX. La scelta del registro, come strumento rapido di condivisione, è relativa al processo di digitalizzazione dell’Amministrazione, la visibilità dei singoli documenti, è riservata esclusivamente ai docenti e ai genitori degli alunni interessati. Al Gestore del Registro, in occasione del rinnovo del contratto, viene dato l’incarico del trattamento dati”;
- “nessuna certificazione relativa a dati sanitari è stata e viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei codici i format dei PEI e PDP e a vietare la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale”;
- “nel merito dell’illegittima diffusione dei dati avvenuta in data XX, è stato già coinvolto il Responsabile della Protezione dei dati designato dell’Istituto, […], con il quale sono state concordate le misure correttive”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione del PEI del figlio dei reclamanti e quello predisposto per un altro alunno, contenenti dati personali, anche relativi alla salute degli interessati, seppure avvenuta in un’area riservata del registro elettronico non accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX, (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “In data XX giunge reclamo da parte dell’Avvocato […] in merito alla diffusione di dati sensibili, il PEI, dell’alunno […] della classe IIIE primaria, nella chat di classe da parte dell’insegnante di sostegno […] avvenuta il giorno XX. Da indagini interne, avviate con prot. n. XX del XX, risulta che la diffusione dei dati da parte della docente non è avvenuta sulla chat di classe, ma all’interno del Registro in un’area riservata. La violazione contestata è durata un breve lasso di tempo, circa 22 minuti. Non si ha la prova che il documento sia stato scaricato in quanto lo screenshot allegato dall’Avvocato, prova soltanto la visibilità del documento nel Registro, ma non rivela il contenuto. Non è possibile, a distanza di così tanto tempo, ottenere il file log dal gestore del registro per verificare se e chi ha scaricato il PEI. Poiché il documento si trovava all’interno di un’area riservata del Registro, la visibilità era possibile solo ai genitori della classe IIIE, formata da 21 alunni. È impossibile determinare se in quei 22 minuti tutti abbiano fatto accesso al registro. Poiché non si ha prova riguardo l’apertura del documento da parte di soggetti terzi, la diffusione dei dati certa riguarda l’informazione che l’alunno […] ha un PEI, informazione nota a tutta la classe in quanto allo stesso era stata assegnata la docente di sostegno”;
- “la docente, per mero errore materiale, inserendo all’interno del Registro Elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore […], fleggava non solo il nome dell’alunno interessato, ma anche la classe, di conseguenza il PEI, contrariamente alle intenzioni della docente, risultava visibile a tutti i genitori della IIIE. Dalla condotta della docente, supplente temporanea, non emerge nessuna intenzionalità di diffondere i dati del proprio alunno, ma solo un’imprudenza dovuta all’inesperienza e alla scarsa conoscenza del mezzo informatico. Supportata dai colleghi, ha immediatamente posto rimedio all’errore tanto che dopo solo 22 minuti la visualizzazione è stata corretta senza provocare nessun danno altrui”;
- è stata effettuata la “correzione immediata della visualizzazione sul Registro togliendo il flag alla classe. Contatto contestuale con la famiglia da parte della docente per scusarsi dell’accaduto. Disponibilità dell’Istituto ad incontrare la famiglia che ha sempre disdetto gli appuntamenti senza giustificare i motivi. Si osserva altresì che la discrasia è avvenuta il XX e, inspiegabilmente, la contestazione è stata effettuata il XX (oltre due mesi dopo l’accaduto). Appare evidente il carattere pretestuoso della richiesta che, a mente dell’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, avrebbe potuto comportare l’archiviazione del reclamo”;
- “Nessuna certificazione relativa a dati particolari viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei dati riconducibili alla salute i format dei PEI al fine di minimizzare l’uso dei dati particolari. Viene vietata la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale. Il PEI viene consegnato brevi manu al genitore interessato. Essendoci all’Interno dell’Istituto un continuo movimento di personale temporaneo, si è programmato di reiterare la formazione sul trattamento dei dati personali”;
- “L’Istituto si è dotato, da tempo, del Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e del Registro dei trattamenti predisposti insieme al DPO”;
- “innanzi tutto ribadire quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 in riferimento all’evidente carattere pretestuoso del reclamo: infatti, la violazione lamentata è accaduta il XX, la segnalazione alla scuola viene effettuata il XX – dopo due mesi dall’accaduto! -, quando la discrasia lamentata era stata sanata immediatamente (dopo 22 minuti) senza che nessun danno fosse stato arrecato all’alunno titolare del PEI. Si deve, inoltre, evidenziare che la diffusione dei dati, (di cui oltretutto non si ha certezza!) sarebbe avvenuta interessando soltanto gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI che erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione. In secondo luogo, giova qui ricordare che l’art. 83 del Regolamento (UE) 2016/679 correlato con il Codice in materia di protezione dei dati personali vigente, al comma 2, detta le condizioni generali per infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie e così rappresenta la necessità che per ogni singolo caso si debba tener conto dei seguenti elementi:
a. “…Si osserva che vi è stata solo una presunta parte lesa ed il livello del danno subito è da ritenersi inesistente per l’immediato intervento da parte della docente che inopinatamente aveva creato il problema.
b. È evidente il carattere colposo della violazione, oltretutto commessa da una docente.
c. Come più volte detto, immediatamente sono state adottate misure che hanno reso inesistente qualsivoglia danno potesse derivare dalla discrasia commessa
d. Le misure tecniche e organizzative messe in atto da tempo fino ad ora hanno evitato il ripetersi di infrazioni equivalenti
e. Non si sono verificate precedenti violazioni commesse dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati
f. Non vi è stato bisogno di richiedere la cooperazione dell’Autorità di controllo in quanto, in modo autonomo, l’Istituzione aveva già posto rimedio alla discrasia (il problema è stato risolto dopo 22 minuti dall’accaduto e non si è più ripetuto)
h. Si presume che l’Autorità di controllo abbia preso conoscenza della violazione dai genitori dell’alunno interessato al Pei. Dalla Nota GPDP.Ufficio.Protocollo.XX, pervenuta all’istituzione ad XX, si evince che l’Autorità ha preso conoscenza mesi dopo di una violazione commessa diversi mesi prima.
i. Non sono stati mai disposti provvedimenti di cui all’art. 58 paragrafo 2 Regolamento del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in quanto, non si sono mai in precedenza evidenziati violazioni di qualsivoglia tipo
j. L’Istituto è dotato di Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e di Registro dei trattamenti”.
Nel corso dell’audizione tenutasi in data XX la dirigente scolastica dell’Istituto ha, altresì, dichiarato:
- “sono in servizio dal XX e ho condiviso con l’allora dirigente in servizio e il dpo gli elementi da fornire;
- l’evento si è verificato il XX, la dirigente è avvenuta a conoscenza dell’accaduto solo il XX quando ha ricevuto la nota del legale della famiglia dell’interessato, si è attivata subito consultando il dpo e verificando le conseguenze della pubblicazione; altresì ha sentito la docente interessata che ha relazione per iscritto le circostanze dell’evento verificatosi;
- Il documento è stato erroneamente pubblicato dalla docente che ha inserito la spunta di flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori;
- La visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo circa 20 minuti;
- L’unico genitore che ha letto la comunicazione ha condiviso uno screenshot dell’avviso di pubblicazione del documento a tutti gli altri genitori nella chat di classe senza tuttavia scaricarlo;
- In seguito un genitore dell’interessato ha avvisato le docenti dell’accaduto e pertanto la docente di sostegno ha provveduto subito a rimuovere l’avviso inserito;
- Ricevuta la nota del legale la dirigente ha invitato il legale e la famiglia ad incontrarsi per parlare delle conseguenze di tale comunicazione errata, ma tale incontro non è mai avvenuto perché la famiglia non ha mai aderito a tale invito;
- Insieme al dpo l’allora dirigente ha rivisto e modificato la modulistica e la modalità di condivisione del PEI con le famiglie coinvolte che non avviene più mediante RE ma esclusivamente in modalità cartacea;
- Nel mese di XX la dirigente è venuta a conoscenza che la famiglia dell’interessato ha proposto reclamo al Garante, dopo cioè circa 9 mesi dal verificarsi dell’evento;
- Non risulta che qualcuno abbia avuto modo di visualizzare o scaricare il documento, non è giunta nessuna segnalazione al riguardo;
- Era noto a tutta la classe che era stata nominata un’insegnate di sostegno per affiancare un alunno con disabilità”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Da quanto emerge dal reclamo in oggetto, nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta che un’insegnante dell’Istituto ha reso disponibile, nella sezione del registro elettronico accessibile a tutti i genitori della classe 3, sez. F della scuola primaria dell’Istituto, il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità (PEI) elaborato per il figlio dei reclamanti.
Tale documento sarebbe stato visibile sul registro elettronico per circa ventidue minuti, in quanto successivamente l’insegnate avrebbe modificato le modalità di visualizzazione e avrebbe limitato la visibilità dello stesso ai soli genitori dell’alunno interessato.
L’immagine/screenshot dell’avviso di visibilità del Pei sul registro sarebbe stato, inoltre, pubblicata dal genitore di un alunno della 3 sez. F sulla chat di classe senza tuttavia scaricare e condividere il documento nella chat.
Con riguardo al profilo relativo alla messa a disposizione sulla chat di classe del richiamato documento, si evidenzia che la creazione, da parte di alunni, genitori o rappresentanti di classe, di chat di cui fanno parte i genitori degli studenti e l’utilizzo di tali strumenti come canali di comunicazione di notizie riguardanti i diversi aspetti della vita scolastica, non risulta riconducibile alle attività istituzionali o didattiche poste in essere dall’Istituto scolastico come titolare del trattamento. La creazione di chat di classe o gruppi whatsapp è infatti riconducibile ad autonomi comportamenti posti in essere da privati, dei quali la scuola non è tenuta a rispondere.
Con riguardo al diverso profilo relativo alla messa a disposizione dei due PEI sul registro elettronico da parte dell’insegnante si osserva quanto segue.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Al riguardo si rappresenta che il PEI ossia il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, “è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione” (cfr. art. 5, comma 1 d.p.r. 24 febbraio 1994) e comprende una pluralità di informazioni relative alla condizione di disabilità del ragazzo per il quale tale documento è predisposto tra cui una apposita sezione dedicata ai dati relativi alla Diagnosi funzionale.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
In particolare, si osserva che, sebbene la pubblicazione del PEI in questione sia avvenuta in un’area riservata del registro elettronico, non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali, la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato o determinabile di soggetti, essendo tale area riservata accessibile a tutti i genitori della classe di riferimento (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice), dando luogo ad una comunicazione di dati personali anche relativi alla salute degli interessati.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali, anche relativi alla salute, del figlio dei reclamanti. Né può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del titolare del trattamento quanto dichiarato in merito al fatto che “gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI (…) erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione”.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha posto in essere un trattamento di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato in quanto la docente per un mero errore materiale ha inserito la spunta di un flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori della classe;
- la visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo appena 22 minuti;
- i genitori della classe, mediante pubblicazione nella chat dello screenshot inerente alla pubblicazione del PEI, sono venuti a conoscenza della disponibilità del PEI sul registro elettronico ma non risulta invece comprovato che i genitori abbiano effettivamente preso visione del contenuto del PEI stesso, pertanto, la comunicazione dei dati riguarda l’informazione che il reclamante ha un PEI, senza conoscere il contenuto dello stesso;
- la dirigente scolastica ha invitato la famiglia ad incontrarsi per parlare di quanto accaduto ma la famiglia non ha mai aderito all’invito;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019. con conseguente annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio, con sede in via Marco Aurelio, 2 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma) - Codice Fiscale: 86003270583, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
05/11/2025
Area: Prassi, Circolari, Note

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC
COMUNICATO DEL PRESIDENTE
del 5 novembre 2025
La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
Con il presente Comunicato l’Autorità intende fornire specifiche indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alla possibilità di affidare appalti di servizi in assenza di qualificazione, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e dall’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023.
In particolare, le numerose richieste pervenute in ordine alla disciplina applicabile agli affidamenti relativi ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche rendono opportuno fornire un chiarimento in merito alle soglie che consentono alle istituzioni scolastiche di procedere autonomamente ai relativi affidamenti anche in assenza di qualificazione, con ciò assicurando la regolare organizzazione dei viaggi d’istruzione, anche in considerazione dell’importanza rivestita da quest’ultimi nell’offerta formativa ed educativa scolastica.
1. Classificazione delle istituzioni scolastiche ai fini dell’applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 36/2023
L’allegato I.1 del d.lgs. 36/2023, all’articolo 1, lett. c), indica in maniera puntuale le “Amministrazioni centrali”, comprensive delle rispettive articolazioni territoriali, rilevanti ai fini dell’applicazione del Codice.
Il medesimo articolo, alla lettera d), definisce invece, in via residuale, le “Amministrazioni sub centrali”, qualificandole come tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c).
L’Articolo 14, comma 1, lett. b) e lett. c) stabilisce due differenti soglie di rilevanza europea per gli appalti di servizi e forniture attualmente pari, rispettivamente, a 143.000 e 221.000 euro a seconda che gli appalti siano aggiudicati da stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'Allegato I alla direttiva 2014/24/UE, ovvero da stazioni appaltanti sub-centrali. Dal 1 gennaio 2026, per effetto dei Regolamenti comunitari pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025, saranno invece in vigore
nuove soglie, rispettivamente pari a 140.000 e 216.000 euro.
Non essendo incluse tra le amministrazioni centrali elencate all’articolo 1, lett. c), dell’Allegato I.1, le istituzioni scolastiche devono essere qualificate come “amministrazioni sub-centrali” per le quali la soglia di rilevanza europea per gli appalti di forniture, servizi e concorsi di progettazione è quella prevista dall’art. 14, lettera c), del Codice, pari a 221.000 euro (216.000 euro a partire
dal 1° gennaio 2026).
2. La gestione autonoma degli appalti da parte delle Istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell’Allegato II.4 del Dlgs 36/2023
Ferma la classificazione delle istituzioni scolastiche come autorità sub-centrali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro) a prescindere dalla natura di autorità centrale o sub-centrale della stazione appaltante affidante.
Pertanto, le procedure di affidamento superiori alle suddette soglie devono essere svolte da stazioni appaltanti qualificate.
L’art. 62, comma 6, prevede tuttavia alcune specifiche ipotesi derogatorie che consentono alla stazione appaltante non qualificata di effettuare comunque acquisti per importi superiori alle soglie di qualificazione sopra indicate.
In particolare, il comma 6, lett. c), prevede che le stazioni appaltanti non qualificate “procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.
Dal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, lett. c) e lett. d), e 62, comma 6, lett. c), discende che le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni sub centrali, possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ad affidare appalti:
o di servizi fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 221.000 euro (216.000 euro dal 1° gennaio 2026);
o di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE fino alla soglia comunitaria pari a 750.000 euro.
Si precisa che le Istituzioni scolastiche che procedono all’acquisto di servizi, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), possono gestire in via autonoma anche la fase di esecuzione del contratto.
3. Gli effetti della scadenza della deroga prevista da ANAC per le istituzioni scolastiche
Al fine di evitare che l’introduzione del sistema di qualificazione potesse compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione e delle correlate attività educative, l’Autorità aveva disposto una deroga temporanea all’obbligo di qualificazione, consentendo alle istituzioni scolastiche, fino al 31 maggio 2025, in attesa del complemento della riforma prevista dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti relativi a servizi di
programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti e dunque anche per quelli di importo superiore a 140.000 euro.
Si precisa che la suddetta deroga, riferita alla possibilità di affidare esclusivamente servizi di organizzazione di viaggi d’istruzione sopra la soglia di qualificazione (140.000 euro), non ha mai inciso sulla possibilità riconosciuta dal Codice a tutte le stazioni appaltanti di:
− svolgere autonomamente affidamenti inferiori alle soglie previste dall’art. 62, comma 1 (140.000 euro per servizi e forniture ed euro 500.000 euro per lavori);
− acquisire i suddetti servizi mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), come illustrato nel paragrafo 2 del presente atto.
In sintesi, secondo la disciplina vigente, le istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice possono procedere:
1. autonomamente ad affidamenti inferiori alle soglie di cui all’art. 62, comma 1, del Codice (140.000 euro per servizi e forniture e 500.000 euro per lavori);
2. mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate, ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), entro le soglie di cui all’art. 14 del Codice, ossia 221.000 euro per servizi e forniture (216.000 euro dal 1° gennaio 2026) o 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
Per gli affidamenti di importo superiore alle suddette soglie le istituzioni scolastiche dovranno invece ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza in possesso di adeguata qualificazione per il relativo settore.
Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 7 novembre 2025
Il Segretario Laura Mascali
Firmato digitalmente
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#trasparenza amministrativa#viaggi di istruzione
10/11/2025 n° 85811
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali
LORO SEDI
E. p.c. All’ Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito
SEDE
All’Ufficio di Gabinetto del Ministero del Turismo
SEDE
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Oggetto: Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026 - chiarimenti
In data 24 settembre u.s., il Ministero dell’istruzione e del merito ha inviato alle Istituzioni scolastiche e educative statali e, p.c., agli Uffici Scolastici Regionali, la nota - prot. n. 7254, avente ad oggetto “Viaggi d’istruzione - Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026”, con la quale sono state fornite utili informazioni e indicazioni operative in relazione ad alcune novità introdotte dal D. lgs. 36 del 2023, come integrato e corretto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 in materia di progettazione e affidamento delle procedure superiori alle soglie previste dall’articolo 62, comma 1, per gli appalti di servizi e forniture.
Sulla medesima questione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota del 7 ottobre u.s., ha fornito, su richiesta della Federazione Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo (Fiavet), chiarimenti circa l’interpretazione dell’art 14, commi 1 e 6 del D.lgs. 36/2023, inerente alle “Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti”, con riferimento agli appalti del turismo scolastico.
Tanto premesso, tenuto conto di quanto rappresentato da ANAC, si ritiene opportuno fornire alle Istituzioni Scolastiche ulteriori indicazioni operative, condivise con il Ministero del Turismo, finalizzate ad assicurare uniformità di comportamento e piena aderenza alla normativa recata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 36/2023, e successive integrazioni
introdotte dal D.lgs. 209/2024.
Si rammenta che, a partire dal 1° luglio 2023, è divenuto operativo l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione e all’affidamento degli appalti, qualora l’importo dell’intervento superi le soglie di cui all’art. 62, comma 1, del citato D.lgs. 36/2023, pari a € 140.000 per servizi e forniture e pari a € 500.000 per appalti di lavori.
Tale obbligo, come previsto dal D.lgs. 209/2024, è stato esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Al riguardo, si rappresenta, anzitutto, che le Istituzioni scolastiche possono procedere - previa “decisione di contrarre” ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 - con affidamento diretto del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione per importi inferiori alla soglia di 140 mila euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ciò “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.
In proposito, si rammenta che è buona prassi acquisire più preventivi in ossequio ai principi di concorrenza e trasparenza.
Inoltre, in considerazione della specificità delle istituzioni scolastiche, inquadrate nel parere dell’ANAC “come amministrazioni sub-centrali”, e della loro missione educativa, si evidenzia che l’art. 62, comma 6, del D.lgs. 36/2023, consente agli “enti non qualificati ai sensi del comma 2 dell’art. 63”, quali possono essere considerate le Istituzioni Scolastiche che non abbiano conseguito una qualificazione superiore, di procedere all’affidamento - mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate - attraverso una procedura negoziata senza bando:
• di servizi e forniture, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), attualmente pari a 221 mila euro (in virtù della recente modifica delle soglie ad opera dei Regolamenti UE (1),
• di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE, nel cui ambito rientrano i corsi di lingua organizzati dalle istituzioni scolastiche, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma
1, lett. d), pari a 750 mila euro.
Per le soglie superiori a 221 mila euro (per i viaggi di istruzione) e a 750 mila euro (per i soggiorni linguistici) si procede all’affidamento con gara aperta.
Si precisa, in definitiva, che le Istituzioni scolastiche, in quanto enti non qualificati, possono procedere in autonomia soltanto in relazione agli affidamenti diretti, mentre sono tenute ad avvalersi di una centrale di committenza qualificata per la gestione delle altre procedure sopra indicate.
Ciò chiarito, con riferimento alla connessa questione della possibilità di ricorrere - per l’affidamento del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione - a procedure autonome distinte tra loro ovvero ad una gara unica articolata in lotti, l’ANAC ha precisato che la suddivisione in gare autonome è ammissibile - non integrando quindi un artificioso frazionamento - qualora “i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse”, indicando al riguardo, a titolo esemplificativo, le seguenti distinte categorie di viaggi di istruzione: “corsi di lingua; viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo; (…)”.
Ebbene, in coerenza con il richiamato parere dell’ANAC, appare opportuno chiarire ulteriormente che, non trattandosi di un elenco tassativo – oltre alle predette categorie – può configurarsi quale lotto funzionale autonomo ciascun viaggio d’istruzione “a carattere culturale” che presenti natura e finalità intrinsecamente diverse rispetto agli altri viaggi programmati dall’istituto scolastico.
Nell’ambito dei viaggi d’istruzione, possono essere ricompresi, tra i viaggi con “natura e finalità intrinsecamente diverse”, ad esempio, quelli finalizzati:
• all’attività didattica e educativa;
• quelli con finalità di orientamento, rientranti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
In considerazione della natura eterogena dei viaggi d’istruzione, resta, in ogni caso, rimessa lla discrezionalità delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, la facoltà di individuare ulteriori finalità, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023 e successive integrazioni introdotte dal D.lgs. 209/2024, che consentano l’indizione di procedure autonome e distinte, in luogo dell’accorpamento in un’unica procedura di gara suddivisa in lotti.
Si invita, pertanto, ciascuna Istituzione scolastica a: effettuare un’attenta ricognizione dei fabbisogni e dei relativi importi; valutare con accuratezza la natura e le finalità dei servizi da affidare;
operare, ove necessario, mediante le piattaforme telematiche delle centrali di committenza qualificate; documentare adeguatamente le scelte adottate in sede di programmazione e affidamento.
Si ribadisce, inoltre, che nella richiamata nota del 24 settembre u.s. cui si fa seguito è stato comunicato che gli Uffici Scolastici Regionali hanno provveduto a individuare le stazioni appaltanti qualificate alle quali le Istituzioni scolastiche, in caso di necessità, potranno rivolgersi e delegare lo svolgimento delle procedure di affidamento, nei limiti e secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Infine, si segnala che, in data 29 settembre u.s., CONSIP Spa ha bandito una gara per fornire alle scuole un nuovo modello di procurement digitale, che consentirà, a partire dal 2026, di acquistare servizi “chiavi in mano” sopra soglia, direttamente da imprese qualificate, senza dover bandire gare autonome, con significativi risparmi di tempo e semplificazione delle procedure. Si rimanda al link www.consip.it/bandi/aq-viaggi-di-istruzione-id-2919 e ai “chiarimenti”, presenti all’interno della sezione “Documenti di gara”, per eventuali approfondimenti.
Con l’auspicio che le presenti indicazioni possano aiutare l’operato delle Istituzioni scolastiche in un’ottica di corretta applicazione delle norme e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, il Ministero, attraverso i propri Uffici Scolastici Regionali, garantirà tutto il supporto necessario.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Nando Minnella
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#viaggi di istruzione
27/03/2025 n° 167
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10138981]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 167 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l'avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, i Sig.ri XX, XX e XX hanno lamentato, per il tramite del proprio difensore, una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riguardo all’impiego, presso le sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea, di un sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente amministrativo che, richiedendo l’utilizzo delle impronte digitali dei lavoratori, implicherebbe il trattamento dei relativi dati biometrici al fine di identificarli in modo univoco.
2. L’attività istruttoria.
Al riguardo, nell’ambito dell’istruttoria, con nota del XX, l’Istituto ha dichiarato, in particolare, che:
“nelle diverse sedi dell’IIS di Tropea il personale ATA attesta la propria presenza in servizio per mezzo di rilevatore con badge acquisito nell’anno scolastico XX […] Nel corso del tempo, tuttavia, [… l’Istituto] ha rilevato situazioni che hanno generato il dubbio sul corretto utilizzo del badge e sulla effettiva presenza in servizio di titolari del badge, oltre ad episodi di manomissioni, danneggiamenti e atti vandalici. Per fare fronte alle azioni suddette e accertarsi della effettiva presenza in servizio dei dipendenti nelle ore previste, la Dirigenza della Scuola ha proposto al personale, a sua esclusiva tutela, l’integrazione del sistema di rilevazione con l’utilizzo dell’impronta digitale in abbinamento al badge, accolto con favore dallo stesso”;
“il sistema adottato è stato scelto sulla base della garanzia in ordine alla correttezza del trattamento dati ed alla conformità al GDPR rilasciate dall’azienda fornitrice”;
“non si è pensato di dover informare e coinvolgere il DPO, ritenendo sufficienti le indicazioni tecniche e le garanzie fornite dall’azienda oltre al consenso prestato dal personale ATA coinvolto ed anzi alla sollecitazione, da parte dello stesso, circa l’adozione di tale sistema a garanzia di tutti”;
“al personale coinvolto, per consentire di esprimere un consenso libero, è stata garantita la possibilità di usare alternativamente il sistema di rilevazione delle presenze con badge senza associazione dell’impronta. […] Tranne i due Signori [… tra i reclamanti], tutto il personale ATA (34 unità), in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea, ha prestato il consenso all’integrazione del sistema di rilevazione delle presenze […] Agli atti della scuola sono conservati i consensi sottoscritti dal personale ATA interessato”;
“a seguito della ricezione del reclamo [ossia in data XX, giorno in cui l’Autorità ha trasmesso all’Istituto una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 Codice], [… l’Istituto] ha nell’immediatezza sospeso la rilevazione delle presenze con badge abbinato all’impronta digitale. Ad oggi, nonostante le richieste di tutto il personale ATA (tranne le due unità che hanno presentato reclamo) di riattivazione del sistema badge con impronta, sollevate e sollecitate dallo stesso durante le riunioni di avvio anno XX, con la disponibilità di tutto il personale suddetto a prestare richiesta scritta e ulteriore consenso alla riattivazione del sistema, la rilevazione delle presenze in servizio è attestata con il SOLO uso del badge SENZA impronta”.
Quanto, più nello specifico, al funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze precedentemente in uso presso l’Istituto, dalla documentazione tecnica trasmessa in allegato alla predetta nota del XX si evince, in particolare, che:
“il funzionamento del lettore di impronte digitali, quale strumento di verifica biometrica comprende 2 fasi principali: A. Registrazione (enrolment): le caratteristiche dell'impronta digitale sono acquisite tramite il lettore del terminale, digitalizzate, elaborate e compresse mediante un algoritmo matematica irreversibile (da non confondersi con il processo di criptografia o crittografia) fino ad ottenerne un modello matematico (template) che, associato al codice identificativo della persona, diviene la base dei successivi confronti o verifiche; B. Verifica (matching): le caratteristiche dell'impronta digitale sono acquisite, digitalizzate, elaborate e compresse in modo identico a quello della fase di registrazione fino ad ottenere un analogo modello matematico. Il confronto tra il modello (template) archiviato relativo al codice di riferimento ed il risultato della lettura determina, in base allo scostamento, il risultato della verifica”;
“nel [predetto] modello […] vengono memorizzati solo dei numeri di riferimento […] e non la caratteristica biometrica vera e propria. Questo rende impossibile risalire dal template all'impronta stessa, rendendo così sicura, in materia di privacy, l'identità dei soggetti registrati”;
“il [predetto] template può essere memorizzato direttamente nella memoria del lettore oppure può essere memorizzato su un badge in dotazione all'utente, in entrambi i casi sono archiviati solo i seguenti dati: codice utente; è un puro codice di riferimento, assimilabile al numero di matricola; modello (template) è un puro numero, assimilabile al codice presente in una banda magnetica di un badge […;] elenco eventi: data/ora, codice utente, indirizzo del terminale ed eventuale codice causale (giustificativo) sono gli unici risultati memorizzati dopo le verifiche operate dal lettore biometrico, dati equivalenti ai dati "classici" di un terminale di gestione presenze”;
“nel lettore biometrico del terminale […] non sono quindi presenti: dati anagrafici dell'utente; immagine dell'impronta digitale dell'utente; dati fisici diretti o deducibili dell'impronta digitale”.
Con nota del XX, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato all’Istituto, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per aver trattato i dati personali biometrici dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.) al fine di identificarli in modo univoco per rilevarne la presenza in servizio, in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.
Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota del XX, l’Istituto, che non ha richiesto di essere audito, ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:
- “il sistema di rilevazione delle presenze tramite badge abbinato all’impronta digitale, è stato avviato [… dall’Istituto] nel XX”
- “contestualmente [alla sospensione dell’impiego del predetto sistema nel XX], sono state effettuate le operazioni di cancellazione di tutti i dati biometrici acquisiti dal sistema e impostato lo stesso per il funzionamento con il solo badge senza associazione dell’impronta”.
- “ad oggi […] la rilevazione delle presenze in servizio è attestata con il solo uso del badge senza impronta”.
3. Il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.
Con riferimento alla questione prospettata nel reclamo si evidenzia, in via preliminare, che i dati biometrici sono definiti dal Regolamento come “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici” (art. 4, punto 14), del Regolamento) e, laddove intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, sono ricompresi tra le categorie “particolari” di dati personali (art. 9 del Regolamento) in ragione della loro delicatezza, derivante dalla stretta e stabile relazione con l’individuo e la sua identità.
Il trattamento di dati biometrici, di regola vietato per effetto del disposto di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento, è consentito esclusivamente al ricorrere di una delle condizioni indicate dell’art. 9, par. 2 del Regolamento e, in ambito lavorativo, solo quando sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento; v. pure, art. 88, par. 1 e cons. 51-53 del Regolamento).
Il quadro normativo vigente prevede inoltre che il trattamento di dati biometrici, per poter essere lecitamente posto in essere, avvenga nel rispetto di “ulteriori condizioni, comprese limitazioni” (cfr. art. 9, par. 4, del Regolamento); a tale disposizione è stata data attuazione, nell’ordinamento nazionale, con l’art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute) del Codice (come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento). La norma prevede che è lecito il trattamento di tali categorie di dati al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2, del Regolamento “ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante”, in relazione a ciascuna categoria dei dati.
Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi di protezione dei dati personali, tra cui in particolare quelli di “liceità, correttezza e trasparenza”, “minimizzazione” e protezione dei dati “fin dalla progettazione” e “per impostazione predefinita” (artt. 5 e 25 del Regolamento).
4. Esito dell’attività istruttoria.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi all’esito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni dell’Autorità, risulta accertato che, a partire dal XX e sino alla data del XX, l’Istituto ha fatto uso, presso le proprie sedi, di un sistema di rilevazione delle presenze del personale A.T.A. che richiedeva l’utilizzo delle impronte digitali dei lavoratori che avessero rilasciato il proprio consenso, con ciò dando luogo ad un trattamento dei relativi dati biometrici inteso ad identificare in modo univoco i singoli dipendenti al fine di rilevarne la presenza in servizio nonché nell’ottica di prevenire “episodi di manomissioni, danneggiamenti e atti vandalici” (cfr. nota del XX).
In particolare, è stato accertato che il predetto sistema, elaborando le caratteristiche dell'impronta digitale acquisita, permette di creare un modello matematico che, venendo associato al codice identificativo del singolo interessato, costituisce il termine di raffronto delle successive verifiche all’atto della timbratura dei dipendenti.
Ancorché lo stesso non mantenga traccia dei dati anagrafici dei dipendenti, dell’immagine o di “dati fisici diretti o deducibili” delle relative impronte digitali e, per altro verso, “la "ricostruzione dell'impronta digitale" partendo dal modello non [… sia] possibile, nemmeno conoscendo l'algoritmo di elaborazione” (cfr. nota del XX), si osserva quanto segue.
Le informazioni trattate per il tramite di tale sistema risultano comunque riconducibili ad un codice direttamente identificativo del singolo dipendente, ne consentono o confermano l’identificazione univoca e costituiscono pertanto dati personali biometrici (cfr. art. 4, nn. 1) e 14), del Regolamento).
Ciò premesso, si fa presente che la finalità di rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti, funzionale all’attestazione dell’osservanza dell’orario di lavoro alla sua contabilizzazione, che, in generale, nell’ambito del pubblico impiego, è prevista da un quadro normativo stratificatosi nel tempo (v. ad esempio, art. 22, comma 3 della l. 23.12.1994, n. 724; art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244; art. 7 del d.P.R. 1.02.1986, n. 13), è riconducibile nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 par. 2, lett. b) del Regolamento poiché implica un trattamento “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro […]” (v. pure art. 88, par. 1, Regolamento). Tuttavia, l’impiego di sistemi di rilevazione delle presenze che comportano anche il trattamento di dati biometrici richiede, nel sistema del Regolamento e del Codice, un’espressa previsione normativa e specifiche garanzie per i diritti degli interessati (il trattamento è infatti consentito “nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri […] in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”, art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento e cons. 51-53, e “nel rispetto delle misure di garanzia” individuate dal Garante ai sensi dell’art. 9, par. 4, del Regolamento e dell’art. 2-septies del Codice).
Nel contesto lavorativo il trattamento avente a oggetto dati biometrici può essere lecitamente posto in essere solo ove lo stesso trovi il proprio fondamento in una disposizione normativa che possa essere ritenuta base giuridica del trattamento “idonea” anche alla luce dell’assetto delle fonti dell’“ordinamento costituzionale” dello Stato membro (v. considerando 41 del Regolamento e v. anche Corte Cost. sent. n. 271/2005, in base alla quale la disciplina di protezione dei dati personali rientra fra la materia di competenza esclusiva statale riferita all’“ordinamento civile”). Tale disposizione deve, infatti, avere le caratteristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati e soddisfare specifici requisiti, sia in termini di qualità della fonte, contenuti necessari e misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, sia in termini di proporzionalità dell’intervento regolatorio rispetto alle finalità che si intendono perseguire (art. 6, parr. 2 e 3, lett. b), del Regolamento). Ciò in quanto, la base giuridica del trattamento, per poter essere considerata una valida condizione di liceità del trattamento, deve, tra l’altro, “persegu[ire] un obiettivo di interesse pubblico ed [essere] proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito” (art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento).
Al riguardo, si fa presente inoltre che l’art. 2 della l. 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, aveva previsto una generalizzata sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze con sistemi di rilevazione di dati biometrici unitamente all’impiego di sistemi di videosorveglianza prevedendo che, “ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro”, le amministrazioni pubbliche - individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ad esclusione del “personale in regime di diritto pubblico” (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - “introducono sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso” ma prevede anche che le “modalità attuative” della norma – nel rispetto dell’art. 9 del Regolamento e delle misure di garanzia definite dal Garante ai sensi dell’art. 2-septies del Codice – siano individuate con d.P.C.M., su proposta del Ministro della funzione pubblica, previa intesa con la conferenza unificata (stato regioni e autonomie locali) e “previo parere del Garante ai sensi dell’art. 154 del Codice sulle modalità del trattamento dei dati biometrici”.
Nell’esercizio dei propri poteri consultivi sugli atti normativi (artt. 36, par. 4 e 58, par. 3 del Regolamento nonché art. 154 del Codice), il Garante aveva, a suo tempo, segnalato al legislatore nazionale le criticità della norma evidenziando, in particolare, “l’eccedenza rispetto alle finalità che si intendono perseguire, anche sotto il profilo della gradualità delle misure limitative che possono essere adottate nei confronti dei lavoratori” (cfr. provv. 11 ottobre 2018, n. 464, doc. web n. 9051774) e - confermando quanto già rilevato nel corso delle audizioni dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti (audizioni presso le Commissioni riunite I e XI, Affari Costituzionali e Lavoro, della Camera dei Deputati il 6 febbraio 2019, doc. web n. 9080870) -, ha ribadito, anche in relazione allo schema di regolamento di attuazione, peraltro mai adottato, che “non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità- come declinato dalla giurisprudenza europea e interna– l’ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo sul punto, a motivo dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato” (provv. 19 settembre 2019, n. 167, doc. web n. 9147290).
Le disposizioni che prevedevano l’introduzione di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ambito pubblico, contenute nei commi da 1 a 4 dell’art. 2 della l. 19 giugno 2019, n. 56, sono state da ultimo abrogate dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 958).
Per tali ragioni, si evidenzia che, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano il trattamento dei dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze e delle relative garanzie, il relativo trattamento non può essere lecitamente effettuato, non sussistendo base giuridica.
In tale quadro, il Garante in numerosi casi ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per la finalità di rilevazione delle presenze posto in essere da soggetti pubblici e privati in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, adottando i conseguenti provvedimenti correttivi e sanzionatori (provv. 15 dicembre 2022, n. 422, doc. web n. 9852776; provv. 15 dicembre 2022, n. 423, doc. web n. 9852800; provv. 14 gennaio 2021, n. 16, doc. web n. 9542071; per analoghe considerazioni in ambito privato, cfr. provv. 22 febbraio 2024, n. 105, 106, 107, 108 e 109, doc. web nn. 9995680, 9995701, 9995741, 9995762, 9995785; provv. 10 novembre 2022, n. 369, doc. web n. 9832838).
Nei menzionati provvedimenti, il Garante ha altresì avuto modo di chiarire come il difetto di base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non possa essere colmato neppure dal consenso dei dipendenti, che l’Istituto ha dichiarato di aver acquisito nel caso di specie, assicurando altresì ai dipendenti che non lo avessero rilasciato la possibilità di attestare la propria presenza in servizio senza conferire a tal fine dati biometrici. Ciò in quanto, alla luce della asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro e la conseguente, eventuale, necessità di accertare, di volta in volta e in concreto, l’effettiva libertà della manifestazione di volontà del dipendente, il consenso non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro (cons. n. 43; art. 4, punto 11), e art. 7, par. 3 e 4, del Regolamento; v., l’orientamento consolidato in sede europea, Gruppo di lavoro "Articolo 29", Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro, WP 249, p. 7 e 26 e Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679- WP 259- del 4 maggio 2020).
Per le ragioni che precedono, deve concludersi che il trattamento dei dati personali biometrici dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.), effettuato dall’Istituto al fine di identificarli in modo univoco per rilevarne la presenza in servizio, è stato posto in essere in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento
5. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, per aver effettuato il predetto trattamento in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti - atteso che l’Istituto ha dichiarato di aver sospeso l’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica delle presenze dei dipendenti A.T.A. nel XX nonché di aver cancellato i dati biometrici precedentemente raccolti - non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
6. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto, in particolare, che:
il trattamento, che ha riguardato unicamente i dipendenti A.T.A. (34 persone), ai quali era comunque riconosciuta la possibilità di registrare la propria presenza in servizio attraverso modalità tradizionali che non comportavano il trattamento di dati biometrici (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
il titolare, nel fare affidamento sulle informazioni rese dalla società fornitrice del sistema, ha ritenuto di non consultare il proprio responsabile della protezione dei dati, iniziativa che avrebbe invece consentito allo stesso di avvedersi degli specifici ed elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti e di orientare le proprie scelte al riguardo in maniera maggiormente consapevole e, se del caso, diversa (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
il trattamento ha avuto ad oggetto dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco gli interessati di cui agli artt. 4, n. 14), del Regolamento, dati che, analogamente a quelli sulla salute e genetici, sono tutelati in maniera particolarmente stringente dal Regolamento e dal Codice (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia alto (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel tenere presente che, comunque, il titolare è costituito da un istituto scolastico, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze attenuanti:
il titolare ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria, avendo, peraltro, fornito tempestiva comunicazione delle iniziative intraprese per porre rimedio alla violazione (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dall’Istituto (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione della particolare natura dei dati personali oggetto di trattamento e dei connessi rischi per gli interessati nel contesto lavorativo.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea per violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
all’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in viale Coniugi Crigna snc - 89861 Tropea (VV), C.F. 96012510796, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
al predetto Istituto, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
24/02/2021 n° CIRS77
Area: Prassi, Circolari, Note

In caso di prolungata assenza per malattia del dirigente scolastico lo stesso può delegare la conduzione della contrattazione e la firma del contratto d’istituto al proprio collaboratore o è necessaria la presenza del dirigente dell’ambito territoriale?
Per quanto riguarda la sostituzione del dirigente scolastico, il Consiglio di Stato con il parere n. 1021 della sezione II del 26 luglio 2000 ha sancito che “la soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell’affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente a uno dei suoi collaboratori ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l’affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo”.
Pertanto, a parere di questa Agenzia ne consegue che se il dirigente si dovesse assentare per un lungo periodo, la Direzione scolastica regionale dovrà nominare un reggente o un sostituto autorizzato a condurre la trattativa.
KEYWORDS
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#prolungare #assenza #trattativa #condurre #malattia #impedimento #firmare #assentare #reggenza #parere
21/02/2025 n° 44825
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli UUSSRR
e p.c. Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
LORO SEDI
Oggetto: Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici
Come noto, il CCNL per l’Area della dirigenza scolastica relativo al triennio 2019/21, sottoscritto il 07-08-2024, ha incluso i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile tra le materie oggetto di confronto a livello nazionale in sede MIM per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative [art. 5, comma 3, lettera h) e comma 4, lettera a)].
All’esito del previsto confronto sono stati, pertanto, individuati i criteri, come di seguito specificati.
Inquadramento del Lavoro Agile
Ai sensi dell’art. 11 del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019/2021, il lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.
Il lavoro agile è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. I Dirigenti scolastici che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità né limitazione nella fruizione degli istituti giuridici previsti dai
contratti collettivi o dalle norme di legge.
Obiettivi da raggiungere
- miglioramento della qualità dei servizi della scuola e rinnovamento dell’organizzazione del lavoro, anche al fine di aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa garantendo comunque l’invarianza del livello precedentemente raggiunto;
- migliore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro al fine di ottimizzare le performance professionali incrementando il benessere organizzativo della scuola di servizio;
- sviluppo di modelli organizzativi centrati sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati connessi all’incarico;
- stabilità e continuità delle funzioni dirigenziali, per esempio in considerazione di sede di servizio lontana dalla residenza e della opportunità di promuovere la mobilità sostenibile;
- inclusione lavorativa di lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
Profili principali dell’accordo individuale di lavoro agile
I profili principali dell’accordo individuale di lavoro agile, così come delineati dall’art. 11 del CCNL di area, sono da rinvenirsi in:
- Destinatari e requisiti d’accesso
La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa, su base consensuale e volontaria (articolo 11, comma 4, del CCNL di Area istruzione e Ricerca 2019-2021), da coloro che hanno concluso il periodo di formazione e prova completando il primo anno di assunzione come dirigente scolastico.
L’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile è disciplinata da un accordo individuale stipulato tra il dirigente scolastico e il Direttore Generale dell’USR competente per territorio, secondo i criteri generali di attuazione definiti in sede di confronto nazionale (articolo 5, lettera h) CCNL IR 2019-2021).
Il dirigente scolastico ha l’obbligo di accertare la presenza delle condizioni che garantiscano la tutela e la sicurezza del luogo in cui svolge l’attività lavorativa in modalità agile nonché la piena operatività della dotazione informatica.
Il dirigente scolastico si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati trattati e sulle informazioni in possesso dell’amministrazione.
L’USR competente per territorio consegna al lavoratore una specifica informativa in materia di tutela della salute e sicurezza e in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 11, c. 2 del CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021.
Fermo restando quanto previsto in materia dalle richiamate disposizioni del CCNL Area istruzione e Ricerca 2019-2021, non sono previste indennità e/o altri emolumenti a copertura delle spese sostenute dal dirigente scolastico in modalità agile per consumi elettrici, di connessione alla rete internet e per le comunicazioni telefoniche con l’ufficio.
L’accesso al lavoro agile per i dirigenti scolastici non è regolato da criteri di priorità essendo il dirigente figura unica nell’istituzione scolastica.
- Attività che possono svolgersi da remoto
Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019-2021 possono essere effettuate in lavoro agile tutte le attività che non richiedano la presenza fisica del dirigente scolastico nella sede di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo si elencano le seguenti attività, che possono essere integrate anche a seconda del contesto territoriale e delle specifiche condizioni organizzative della/delle scuola/scuole di servizio (di titolarità e/o di reggenza):
▪ attività che possono essere svolte al di fuori della sede di lavoro mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche e/o con accesso a piattaforme digitali;
▪ predisposizione di provvedimenti e atti amministrativi e datoriali;
▪ attività connesse alla partecipazione a riunioni a distanza degli organi collegiali della scuola che non abbiano carattere deliberativo nelle more della conclusione del confronto previsto dall'articolo 44, comma 6, del CCNL comparto IR 2019/2021;
▪ partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro organizzati a distanza;
▪ attività di studio, analisi e stesura di relazioni e progetti;
▪ attività di approfondimento normativo e di elaborazione dati;
▪ predisposizione di attività negoziale;
▪ ogni altra attività che non richieda la costante presenza fisica nella sede di lavoro.
Restano in ogni caso esclusi dallo svolgimento in modalità agile gli scrutini, gli esami conclusivi dei percorsi scolastici, i sopralluoghi ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che il dirigente scolastico nell’esercizio delle sue funzioni effettua in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Durata dell’accordo e modalità di svolgimento
Il primo accordo tra USR e dirigente scolastico è a termine, con durata corrispondente all’anno scolastico, indipendentemente dal momento della sottoscrizione che può avvenire sia ad inizio dell’anno scolastico sia nel corso dello stesso.
In ogni caso, l’eventuale mutamento di incarico in corso di anno scolastico determina la decadenza automatica dell’accordo, pertanto le parti procedono a sottoscriverne uno nuovo.
La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro in presenza, sia svolte presso la sede scolastica sia all’esterno, con giornate di lavoro in modalità agile. La programmazione delle giornate di lavoro in modalità agile può essere stabilita nell’accordo sia su base mensile sia su base plurimensile, fino ad un massimo di 4 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 4 settimane, e fino ad un massimo di 5 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 5 settimane, e comunque garantendo nel complesso alla scuola di titolarità ed alle eventuali sedi assegnate in reggenza, non meno di tre giorni a
settimana da svolgersi in presenza. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, invece, i giorni di lavoro in modalità agile possono essere fruiti continuativamente dal Dirigente scolastico con comunicazione al Direttore generale dell’USR con cui ha sottoscritto l’accordo.
In caso di specifica richiesta del dirigente scolastico, ritenuta accoglibile dal Direttore generale dell’USR competente per territorio, è possibile sottoscrivere l’accordo per un massimo di 7 giornate lavorative mensili. In caso di eventuali reggenze, l’articolazione delle giornate lavorative in presenza tra la sede di titolarità e le sedi in reggenza rientra nell’autonoma gestione organizzativa del Dirigente scolastico, nel limite delle giornate lavorative in modalità agile accordate. In caso di sopraggiunte esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi, resta ferma la possibilità da parte del dirigente scolastico di adeguare la calendarizzazione accordata, dandone tempestiva comunicazione al Direttore generale dell’USR con cui ha sottoscritto l’accordo.
Ferme restando le previsioni già contenute nella Direttiva 29 dicembre 2023 “Lavoro agile” del Ministro per la Pubblica Amministrazione, per la salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute, l’accordo individuale può derogare al limite delle giornate di lavoro agile stabilite mensilmente anche per i dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
- Fasce di contattabilità e tempi di riposo
Il dirigente scolastico è contattabile per la durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica di titolarità, fatta salva l’esigenza di contattabilità in casi di emergenza non preventivabili.
Modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo
Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo non subiscono variazioni nel caso di lavoro agile, dati i caratteri propri dell’attività lavorativa svolta dal dirigente scolastico.
Modalità di recesso e relative ipotesi di giustificato recesso
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 81/2017 il recesso può avvenire in caso di esigenze organizzative con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del Direttore generale dell’USR competente per territorio non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
******
Stante il carattere consensuale e volontario dell’adesione al lavoro agile, i Direttori generali e i Dirigenti titolari di ciascun Ufficio scolastico regionale procedono alla eventuale sottoscrizione degli accordi individuali con i dirigenti scolastici che ne facciano richiesta nel rispetto dei criteri trasmessi con la presente nota.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#dirigente scolastico: incarico
28/12/2023
Area: Prassi, Circolari, Note

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
e con il
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) e lettera c), n. 2, che delegano il Governo all'adozione di un decreto legislativo concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», come modificato in ultimo dall'art. 44, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 7, ai sensi del quale «Alle attivita' di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le universita' e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;
Tenuto conto che l'art. 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dispone che: «Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, «Regolamento concernente:
Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 novembre 2011, recante «Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'art. 11, comma 5 del decreto l0 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante «Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonche', degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59» e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come «d.p.c.m.»);
Ritenuto necessario, in attuazione dell'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, determinare su base regionale il contingente di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare nello svolgimento dei compiti di tutor coordinatore presso i centri multidisciplinari individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (di seguito indicati come «centri»), nonche' di provvedere alla determinazione dei criteri di selezione dei docenti che aspirano alle funzioni di tutor coordinatore e dei tirocinanti;
Considerato che, per l'attuazione delle suindicate finalita', in base a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dall'art. 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3815 del 9 agosto 2023, concernente la comunicazione del fabbisogno dei docenti per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n. 4545 del 17 ottobre 2023, concernente l'avvio dei percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
Vista la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Ritenuto in particolare, di non poter accogliere le seguenti osservazioni e proposte del CSPI contenute nel parere n. 112 del 25 ottobre 2023: (i) prevedere diverse tempistiche di attivazione degli esoneri e semiesoneri per l'a.s. 2023/24, richiesta non accoglibile in quanto dette tempistiche sono attuazione dalle previsioni di legge; (ii) indicare nell'art. 1 il numero minimo di tutor coordinatori, richiesta non accoglibile in quanto si e' preso atto che il rapporto tutor coordinatore/n. corsisti puo' oscillare nel corso degli anni e consegue alle disponibilita' finanziarie autorizzate; (iii) non attribuire al comitato di valutazione l'esame dei candidati per l'assegnazione dei compiti di tutor tirocinanti, richiesta non accoglibile in quanto si ritiene che il predetto comitato sia l'organismo che a livello di istituzione scolastica meglio possa, attraverso il colloquio, valutare le spinte motivazionali dei docenti sulla base dei titoli presentati e verificando il progetto di lavoro degli aspiranti;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, nota prot. MEF-GAB 50451 del 27 novembre 2023;
Acquisito il concerto del Ministero dell'universita' e della ricerca, nota prot. GAB-MUR 12202 del 1° dicembre 2023;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, definisce:
a) i criteri e le modalita' di determinazione annuale del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore previsto nel percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;
b) i criteri di selezione dei docenti che aspirano alle funzioni di tutor coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti
nelle istituzioni scolastiche.
Art. 2
Determinazione e ripartizione del contingente dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con compiti di tutor coordinatore
1. Per le finalita' di cui all'art. 2-bis, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' determinato ai sensi dei commi seguenti, su base regionale, il contingente massimo complessivo di utilizzazioni del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore presso i centri.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei posti disponibili per la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, tenuto conto dell'offerta formativa attivata su base regionale, e' stabilito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il contingente, suddiviso tra gli uffici scolastici regionali (di seguito, USR), del personale docente delle istituzioni scolastiche statali da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore presso i centri nel rispetto del limite di spesa previsto al citato art. 2-bis.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce la data, comunque antecedente il 1° agosto di ogni anno, entro la quale i centri dovranno aver completato le procedure di selezione e/o di conferma o di revoca del personale cui affidare gli incarichi di tutor coordinatori di cui all'art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. I dirigenti preposti agli USR procedono, sentiti in apposita conferenza di servizio, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, i centri che hanno istituito i percorsi, alla distribuzione del contingente tra le sedi e tra le classi di concorso.
5. L'attivita' svolta presso i centri per le finalita' di cui al comma 1 e' valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella
scuola.
6. Il contingente complessivo di utilizzazioni di cui al comma 1 e' determinato in un massimo di 1.588 unita' di esoneri totali o in un massimo di 3.176 unita' di semiesoneri fino al 50% dall'insegnamento.
7. Esclusivamente per l'anno accademico 2023/2024, riferito all'a.s. 2023/24, il contingente di cui al comma 6 e' ripartito tra gli USR, come indicato nell'allegato B al presente decreto, sulla base delle esigenze formative individuate a livello regionale dalla rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi degli articoli 6 e 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul fabbisogno di docenti. E' possibile conferire l'incarico di docente tutor a partire dal mese di gennaio 2024. I dirigenti preposti agli USR procedono ai sensi del comma 4 del presente articolo. Per l'anno scolastico 2023/2024 non si procede in ogni caso al collocamento in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo
del 50% dall'insegnamento del personale docente selezionato a svolgere le funzioni tutoriali in caso di mancata attivazione dell'offerta formativa accreditata da parte dei centri.
Art. 3
Requisiti e titoli per lo svolgimento delle funzioni di tutor
1. Per l'esercizio dei relativi compiti e' richiesto il possesso di requisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare i
compiti tutoriali. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i compiti di tutor dei
tirocinanti, da quelli richiesti per i tutor coordinatori. Il collocamento in posizione di esonero o semiesonero dal servizio e' consentito solo ai docenti che svolgono le funzioni di tutor coordinatori.
2. I tutor dei tirocinanti, le cui funzioni sono declinate all'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi istituiti e aggiornati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i docenti confermati in ruolo o, per le istituzioni paritarie, con contratto a tempo indeterminato. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovra' tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento nonche' dei requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato A.
3. I tutor coordinatori, le cui funzioni sono declinate all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono selezionati dai centri con appositi e distinti bandi. A tal finesono definiti dalla tabella 2 dell'allegato A:
a) i requisiti di ammissione alle procedure di assegnazione degli incarichi;
b) i titoli valutabili;
c) l'articolazione del colloquio di valutazione.
4. Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione per i compiti di cui al comma 3 invia la domanda al centro a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione, i centri comunicheranno le conseguenti graduatorie agli ambiti territoriali degli uffici scolastici interessati per il collocamento fuori ruolo dei docenti in posizione di esonero e al fine della modifica del contratto individuale di lavoro per i docenti in posizione di semiesonero.
5. L'incarico di tutor coordinatore e' incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.
Art. 4
Utilizzazione dei tutor
1. L'utilizzazione dei tutor coordinatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'art. 10, commi 3 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del centro, ha durata quadriennale, e' prorogabile per non piu' di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente.
2. In caso di revoca dell'incarico di cui all'art. 10, commi 3, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il personale revocato non puo' partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.
3. In caso di mancata attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, il personale in esonero o semiesonero eventualmente gia' selezionato e collocato in posizione di esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarita', secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.
Art. 5
Articolazione dell'orario di servizio e sostituzione del personale destinato a compiti tutoriali in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento
1. L'orario di servizio svolto dai tutor presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, con riferimento ai soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento, e' organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicita' del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe.
2. L'orario di servizio dei soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento presso i centri, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, e' di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attivita' alle quali lo stesso e' tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nei centri non potra' comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.
3. L'orario di servizio da effettuare dai soggetti posti in posizione di esonero presso i centri e' quello stabilito per il
personale amministrativo dei centri, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici.
4. Sono fatti salvi dal limite massimo eventuali incarichi di insegnamento attribuiti dai centri in ragione di specifici bandi.
5. Per la sostituzione del personale utilizzato presso i centri si provvede con supplenze fino al termine delle attivita' didattiche da conferire per il periodo di durata dell'esonero o del semiesonero secondo i criteri, le modalita' e le procedure previste dalla normativa vigente. Limitatamente all'a.s. 2023/24, per la sostituzione del personale utilizzato presso i centri a decorrere dal mese di gennaio 2024 si provvede con supplenze attribuite in base all'art. 2, comma 4, lettera c), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112.
Art. 6
Stato giuridico ed economico del personale docente impegnato in compiti di tutor coordinatore
1. Al personale docente utilizzato in compiti di tutor coordinatore presso i centri si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'istituzione scolastica di titolarita' mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed
economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio effettuate presso i centri, e percio' dai medesimi autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dagli uffici amministrativi dei centri competenti alla istituzione scolastica di titolarita' del docente.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse autorizzate sulla base dell'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, tenuto conto dell'art. 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
2. Per l'a.s. 2023/24, per le mensilita' da gennaio a giugno 2024 e a partire dall'a.s. 2024/2025 gli oneri per spese di supplenza per la sostituzione dei docenti con compiti di tutor, relative ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, gravano sui cap. 2155 - pg. 03 e 04, cap. 2149 - pg. 03 e 4, cap. 2128 - pg. 1 e cap. 2145 - pg. 1.
Art. 8
Disposizioni per la Regione Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano
1. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le universita' e le istituzioni dell'AFAM del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3 agosto 1998, n. 315.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, ai sensi della normativa vigente.
Roma, 28 dicembre 2023
Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 214
KEYWORDS
#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente
n° 1 COMMA 81
Area: Normativa

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
KEYWORDS
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#coniugio
05/01/2019 n° 74
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX
Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (a seguire, anche il "Ministero" o il "MIUR"), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (a seguire, anche il "MEF"), ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
In fase di redazione del testo normativo, in considerazione della molteplicità di modifiche e di integrazioni da apportare, si è ravvisata la necessità di effettuare un intervento di revisione organica del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 e non con singoli e specifici emendamenti allo stesso. Tale revisione integrale è stata ritenuta imprescindibile sia in considerazione della necessità di coordinare e armonizzare il nuovo regolamento rispetto al quadro normativo attualmente vigente, sia dell'intervenuto mutamento delle caratteristiche organizzative, dimensionali e socio-culturali che informano il settore dell'istruzione scolastica e che caratterizzano la gestione delle singole istituzioni scolastiche. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si è proceduto a rivedere nel complesso l'articolato normativo, intervenendo sia sulla struttura del documento, che sui relativi contenuti.
Il regolamento - come espressamente sancito dall'articolo 55 del medesimo e con le modalità ivi indicate - sostituisce dunque il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
Il nuovo regolamento si compone di otto Titoli, che si delineano a seguire:
• Titolo I - Gestione finanziaria: disciplina la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, dettando norme di recepimento e attuazione dei principi contenuti nella legge 107/2015, nonché di coordinamento rispetto alla normativa primaria;
• Titolo II - Gestioni economiche separate: reca una puntuale disciplina delle gestioni economiche separate e, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 143, della legge 107/2015, armonizza i sistemi contabili e le modalità di controllo dei convitti e degli educandati;
• Titolo III - Gestione patrimoniale - Beni e inventari: delinea una disciplina organica relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni scolastiche, onde assicurare uniformità di comportamento e di procedimento in materia, rendere omogenee le risultanze inventariali e, in ultima analisi, rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di amministrazione dei beni stessi;
• Titolo IV - Scritture contabili e contabilità informatizzata: semplifica la contabilità delle istituzioni scolastiche, anche mediante la standardizzazione della modulistica e l'utilizzo di tecnologie digitali;
• Titolo V - Attività negoziale: reca previsioni in merito all'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, recependo le novità legislative in materia di contratti pubblici, anche per ciò che concerne gli acquisti in forma aggregata;
• Titolo VI - Controllo di regolarità amministrativa e contabile: disciplina i criteri generali per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti presso le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'efficacia delle verifiche;
• Titolo VII - Consulenza contabile: recependo la previsione di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 107/2015, attribuisce al MIUR il compito di fornire assistenza e supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso un canale permanente di comunicazione e informazione;
• Titolo VIII - Disposizione transitorie e finali: detta disposizioni transitorie e finali, nonché definisce la data di entrata in vigore del regolamento.
A seguire sono prese in esame le principali novità rispetto al precedente D.I. 44/2001 ed esposti orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo regolamento.
Titolo I - Gestione finanziaria
Il Titolo I è composto da 5 Capi: il Capo I delinea i principi generali che informano la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; il Capo II detta disposizioni relative al programma annuale; il Capo III disciplina la realizzazione del programma annuale; il Capo IV definisce le modalità di affidamento del servizio di cassa e di gestione del fondo per le minute spese; il Capo V detta disposizioni relative al conto consuntivo.
Il Capo I - "Disposizioni generali e principi" (articoli 1, 2 e 3) reca indicazioni programmatiche ed introduttive ai principi ispiratori del nuovo regolamento.
In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento, costituito dai principi e dalle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, cui è stata attribuita personalità giuridica (ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/1997, del D.P.R 275/1999, nonché ai sensi della riforma del sistema d'Istruzione di cui alla legge 107/2015).
L'articolo 2 delinea, in continuità a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, i principi ai quali si informa la gestione finanziaria e amministrativo - contabile, contemplando, tuttavia, in aggiunta a quanto già previsto, anche i principi di armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio, nonché i principi contabili generali, comuni a tutte le amministrazioni pubbliche centrali, di cui all'allegato I del D.Lgs. 91/2011 (i.e. annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, degli equilibri di bilancio, della competenza finanziaria ed economica, della prevalenza della sostanza sulla forma). Inoltre, tale articolo specifica che la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie (cd. "entrate da autofinanziamento") e precisa quanto segue:
• le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);
• le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.
Infine, sempre all'articolo 2, con riferimento all'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107, va invece evidenziato che questa è stata demandata, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad apposito provvedimento interministeriale, così come previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del D.I. n. 129/2018.
Tale scelta è stata effettuata in considerazione degli obiettivi di semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili a carico delle scuole nonché della necessità di individuare soluzioni che possano garantire una riconduzione delle rilevazioni delle istituzioni scolastiche alle logiche che guidano i sistemi contabili del MIUR, cercando di contenerne la complessità e senza generare disfunzioni organizzative e gestionali.
L'articolo 3 reca misure necessarie al coordinamento della disciplina contenuta nell'articolo 25 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e nell'articolo 1, comma 78, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, in particolare, individua i soggetti responsabili della gestione delle istituzioni scolastiche, delineandone compiti e funzioni. Tale previsione, che rappresenta una novità rispetto al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, armonizza le prescrizioni contenute nella normativa primaria in materia di responsabilità gestorie nelle istituzioni scolastiche, rispondendo altresì all'esigenza di una migliore organicità espositiva del testo del regolamento.
Le disposizioni del Capo II - "Programma annuale" (artt. 4-10) descrivono i contenuti e le modalità di formazione del programma annuale.
In particolare, l'articolo 4 prevede che il programma annuale debba essere coerente con le previsioni del P.T.O.F. e redatto in termini di competenza: assume pertanto rilevanza il tempo in cui avviene l'accertamento di un'entrata o l'assunzione di un impegno di spesa, a prescindere dall'effettiva movimentazione monetaria. Tale articolo precisa altresì che l'unità temporale di gestione coincide con l'anno finanziario (1° gennaio - 31 dicembre), circostanza questa che produce un disallineamento temporale fra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) e quello che connota l'esercizio finanziario. Tale divergenza risulta non sanabile, in quanto l'unità di temporale di gestione, che è la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere allineata, per motivi di consolidamento di bilancio, con quella del bilancio dello Stato.
Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo. Ne discende che è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le eccezioni delineate agli articoli 25, 26, 27 del regolamento (recanti rispettivamente "Aziende agrarie e aziende speciali", "Attività per conto terzi" e "Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche"), che disciplinano, inter alia, le modalità di allineamento dei bilanci scolastici con quelle delle gestioni economiche separate.
L'articolo 4 prevede che della gestione finanziaria debba essere fornita una rappresentazione anche in termini di cassa: assume pertanto rilevanza, ai fini delle registrazioni contabili, il tempo in cui si verificano gli incassi ed i pagamenti, a prescindere dal periodo di effettiva competenza. Al riguardo, si precisa che tale rappresentazione troverà piena attuazione a valle della definizione del provvedimento di armonizzazione dei sistemi contabili.
L'articolo 5 descrive la struttura del programma annuale e disciplina regole, modalità e tempistiche da rispettare nell'ambito del processo di predisposizione e approvazione del programma medesimo. In particolare, il programma annuale è strutturato in due sezioni, denominate rispettivamente "entrate" e "spese":
• le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
• le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Tale disposizione costituisce una novità rispetto alle previsioni contenute nel D.I. 44/2001 e mira ad evitare una possibile commistione tra destinazione e natura della spesa;
• le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
A ciascuna destinazione di spesa (attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate) prevista nel programma annuale, deve essere allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale occorre indicare l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Al programma annuale deve essere allegata una relazione illustrativa, predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA, nella quale devono essere evidenziati:
• gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
• i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, con evidenza dei risultati raggiunti per ogni singola scheda illustrativa finanziaria;
• le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo;
• nel caso di gestioni economiche separate:
- per le aziende agrarie e speciali: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali e le superfici dell'azienda con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica, necessarie per conseguirlo;
- per le attività per conto terzi: il tipo di attività che si intende realizzare; i criteri di amministrazione e le modalità della gestione; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime; le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere;
- per i convitti annessi alle istituzioni scolastiche: il tipo di attività che si intende realizzare; i criteri di amministrazione e le modalità della gestione; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere.
L'articolo 5, inoltre, precisa che il programma annuale deve essere predisposto e approvato nel rispetto dell'iter di seguito delineato (1):
• il DS, con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria, predispone il programma annuale e la relazione illustrativa;
• entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Giunta esecutiva sottopone il programma annuale e la relazione illustrativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione; entro la medesima data tali documenti sono sottoposti altresì all'esame dei revisori dei conti che sono tenuti ad esprimere un parere non vincolante di regolarità amministrativo-contabile;
• entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, i revisori dei conti rendono il suddetto parere; tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile;
• entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il Consiglio d'istituto, con apposita delibera, provvede all'approvazione del programma annuale, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. Si precisa che nel caso in cui i revisori dei conti rilevino irregolarità contabili e rendano, pertanto, un parere non favorevole, l'istituzione scolastica deve tener conto delle osservazioni ivi formulate e, in caso di mancato recepimento, deve fornirne adeguata motivazione, anche qualora il predetto parere sia stato acquisito in un momento successivo alla deliberazione del Consiglio d'istituto;
• entro quindici giorni dall'approvazione, il programma annuale è pubblicato sul sito internet di ciascuna istituzione scolastica, nella sezione "amministrazione trasparente", nonché sul Portale unico dei dati della scuola (http://dati.istruzione.it/opendata/). Si precisa che verranno fornite specifiche indicazioni in merito alle modalità di pubblicazione su detto Portale.
L'articolo 5, inoltre, descrive i meccanismi e i tempi di comunicazione ed erogazione dei finanziamenti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. In particolare, il MIUR, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 107/2015, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede a:
• erogare il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
• comunicare, in via preventiva, l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento; tali risorse devono essere erogate, nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente, entro il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.
L'introduzione di tale disposizione, consente alle istituzioni scolastiche di:
• avere a disposizione, entro limiti temporali fissati, un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente;
• poter programmare puntualmente ed in maniera veritiera le attività da porre in essere durante l'anno e recepirle tempestivamente nel programma annuale.
L'articolo 6 disciplina la cosiddetta "gestione provvisoria", ovvero la fattispecie nella quale il programma annuale non è approvato dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma medesimo. Al verificarsi di tale situazione:
• il DS, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all'Ufficio scolastico regionale (USR) competente l'avvio della gestione provvisoria;
• l'USR entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, nomina un commissario ad acta. Si evidenzia che è prevista la possibilità, in casistiche particolari valutate caso per caso da parte dell'USR territorialmente competente, di nominare come commissario ad acta il DS dell'istituzione scolastica che non ha provveduto all'approvazione del programma annuale entro i termini stabiliti dal regolamento;
• il commissario ad acta, entro quindici giorni dalla nomina, provvede all'approvazione del programma annuale.
Si rappresenta che il Consiglio d'istituto, nelle more della nomina da parte dell'USR territorialmente competente del commissario ad acta, può procedere autonomamente all'approvazione del programma annuale. Resta inteso che dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre le istituzioni scolastiche provvedono alla gestione provvisoria fino alla data di approvazione del programma annuale (da parte del Consiglio d'istituto o del commissario ad acta).
In particolare, durante la gestione provvisoria - necessaria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali - sono autorizzati gli stanziamenti di spesa nel limite di 1/12 degli stanziamenti definiti nel programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio finanziario. Pertanto le istituzioni scolastiche potranno procedere a registrare eventuali impegni, nel rispetto dei limiti suindicati.
Inoltre, nel corso della gestione provvisoria, l'istituzione scolastica può disporre pagamenti anche oltre il suddetto limite di 1/12 per l'assolvimento:
• delle obbligazioni già assunte (residui passivi);
• delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
• di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
• delle spese di personale, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla scuola (come, ad esempio, nel caso di ritardo nel pagamento di fatture che comporta la maturazione di interessi), nonché delle ulteriori spese a carattere continuativo volte a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
In ogni caso, la gestione provvisoria non può eccedere i limiti temporali stabiliti per l'approvazione del programma annuale da parte del commissario ad acta.
L'articolo 7 dettaglia le modalità di rappresentazione, all'interno del programma annuale, dell'avanzo o disavanzo di amministrazione. Nello specifico, l'avanzo/disavanzo di amministrazione è rappresentato dal saldo tra fondo di cassa esistente in un determinato momento, più residui attivi, meno residui passivi. Il saldo di segno positivo costituisce un avanzo di amministrazione; quello di segno negativo costituisce invece un disavanzo di amministrazione. Tali elementi indicano rispettivamente se l'istituzione scolastica sia, o meno, in una situazione di equilibrio finanziario. Essi rappresentano, pertanto, la sussistenza o meno della capacità di far fronte alla liquidazione e al pagamento dei debiti di bilancio accumulati nelle gestioni passate e tendenzialmente destinati a scadere a breve termine.
L'avanzo, o disavanzo, di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce, è iscritto nel programma annuale come posta a sé stante, rispettivamente delle entrate e delle spese in termini di competenza. Al programma annuale, inoltre, deve essere allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Resta ferma la possibilità, in caso di progettualità finanziate in itinere, ovvero a seguito della realizzazione di determinate attività (ad esempio, progetti finanziati dall'Unione Europea o progetti finanziati a valere sulla ex legge 440/1997), di impegnare i relativi stanziamenti anche prima dell'effettiva disponibilità finanziaria. In tali casistiche, risulta tuttavia necessario che l'istituzione scolastica sia in possesso di una formale attestazione che certifichi il diritto della stessa a ricevere, da parte dell'ente finanziatore, la somma in esame.
Nella formulazione del programma annuale deve tenersi altresì conto dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto al fine di pervenire al suo assorbimento. Si precisa che suddetto disavanzo potrebbe generarsi solo in seguito ad eventi eccezionali (quali ad esempio la radiazione di residui attivi nel corso dell'esercizio finanziario, in quanto ritenuti inesigibili). L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere assorbito, di norma, nell'esercizio finanziario di riferimento del programma annuale, fatte salve specifiche indicazioni fornite, caso per caso, dal Ministero.
Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento del disavanzo medesimo.
A tal fine, il Consiglio d'istituto deve definire un piano di rientro dell'eventuale disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
In altri termini, la presenza di un eventuale disavanzo di amministrazione diminuisce le facoltà di spesa delle istituzioni scolastiche poiché obbliga, in via prioritaria, a riassorbire nel corso dell'esercizio l'intera consistenza del disavanzo registrato a chiusura dell'esercizio finanziario precedente.
All'articolo 8 vengono delineate le modalità di costituzione e di utilizzo del cosiddetto "fondo di riserva". Nello specifico, il fondo di riserva, che deve essere iscritto fra le spese del programma annuale, rappresenta un accantonamento di risorse, da determinarsi nella misura massima del dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria, per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, nonché per spese impreviste o per eventuali maggiori spese.
In merito alla modalità di movimentazione delle risorse accantonate si rappresenta che:
• non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva;
• i prelievi dal fondo sono disposti con provvedimento del DS e sono comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale;
• nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il DS può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria del progetto.
Infine, all'articolo 10 sono delineate le modalità attraverso le quali verificare, modificare e porre in essere l'assestamento del programma annuale in corso di gestione. In particolare, il Consiglio d'istituto deve verificare, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma. Si precisa che il DS, qualora lo reputi necessario, può disporre ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio finanziario.
Il Capo III - "Realizzazione del programma annuale" (artt. 11-19) - disciplina le modalità di realizzazione del programma annuale, recependo le novità normative in materia di tesoreria unica e di ordinativo informatico locale, nonché quelle relative all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per gli incassi e i pagamenti.
In particolare, è stata recepita la normativa in materia di tesoreria unica, a seguito dell'inserimento delle istituzioni scolastiche nel novero degli enti tenuti all'applicazione della suddetta disciplina, per effetto dell'articolo 7, commi 33 e 34, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, nonché della successiva circolare interministeriale del 31 ottobre 2012, n. 32, contenente le indicazioni operative dirette alle istituzioni scolastiche ed ai loro cassieri.
L'articolo 11 delinea le modalità di gestione durante l'esercizio finanziario. In particolare, la realizzazione del programma annuale spetta al DS, nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 165/2001. Il DSGA, in coerenza con quanto specificato all'articolo 3, comma 2, imputa le spese in funzione della specifica natura delle stesse ed in relazione alle diverse finalità di utilizzo delle risorse.
L'articolo 12 detta disposizioni relative all'accertamento delle entrate e sancisce che tale fase rientra nelle competenze del DSGA, al quale spetta verificare, sulla base di idonea documentazione, la ragione del credito e l'identità del soggetto debitore. Compete, altresì, al DSGA effettuare le necessarie annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento.
L'articolo 13 disciplina le fasi di riscossione e di versamento delle entrate ed è finalizzato a garantire l'omogeneità e il buon andamento della gestione contabile delle istituzioni scolastiche, nonché il coordinamento con le disposizioni normative di rango primario. In tale articolo, viene specificato che le somme incassate dall'istituto scolastico sul conto corrente postale, sul quale non è possibile disporre pagamenti di alcun tipo, devono essere trasferite sul conto corrente aperto presso l'istituto cassiere, con una frequenza non superiore a quindici giorni. Al riguardo, si evidenzia che il trasferimento di risorse può essere effettuato tramite i diversi strumenti disponibili (ad esempio, bonifico, ecc.).
La disposizione in oggetto prevede che, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, le entrate debbano essere ricosse tramite ordinativo informatico e che l'istituto cassiere, all'atto del versamento sulla contabilità speciale intestata alla istituzione scolastica presso la Banca d'Italia, debba provvedere alla corretta imputazione delle entrate al pertinente sotto-conto fruttifero o infruttifero.
Inoltre, è specificato che la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni possa essere effettuata anche tramite ulteriori strumenti di incasso quali, a titolo esemplificativo: il servizio di pagamento mediante avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA, l'incasso domiciliato, il bollettino ed altri strumenti di acquisizione di somme (POS fisico o virtuale).
L'ampliamento del ventaglio di strumenti di pagamento messi a disposizione può determinare una evidente semplificazione non solo a favore degli istituti scolastici, ma anche dei soggetti privati con cui questi interagiscono, ovvero delle aziende e delle famiglie.
Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 recano norme relative alle fasi di gestione della spesa e prevedono puntuali disposizioni relative agli impegni sugli stanziamenti di competenza, sulla liquidazione delle spese e sull'ordinazione dei pagamenti, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.
Si precisa che nel caso di acquisto di beni soggetti ad inventario, è richiesto che sulle fatture sia annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati (articolo 17, comma 3). A tal proposito, si ritiene utile sottolineare che, in ragione del formato elettronico delle fatture, si dovrà esclusivamente creare un collegamento univoco fra il numero di fattura ed il numero d'ordine del relativo bene. Al riguardo, sarà sufficiente annotare tale collegamento in un apposito file.
Medesima considerazione vale per le dichiarazioni di accreditamento che devono risultare sui mandati di pagamento (articolo 18, comma 2).
L'articolo 19, al fine di semplificare le procedure di pagamento delle istituzioni scolastiche, amplia le ipotesi di impiego della carta di credito (che nel D.I. 44/2001 era limitato alle sole spese relative all'organizzazione di viaggi di istruzione, alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero, all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni), fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'utilizzo di tale strumento da parte delle Pubbliche Amministrazioni e il divieto di adoperare la carta di credito per prelievi di contante.
Con riferimento all'applicazione della disciplina del c.d. split payment, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015 prevede l'esenzione, inter alia, per le "[...] operazioni (ad es, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Nella predetta ipotesi devono ricondursi anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972. L'esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell'IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente l'operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale".
Il Capo IV - "Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese" (artt. 20-21) - contiene previsioni volte a semplificare e razionalizzare l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, relativamente all'affidamento del servizio di cassa e alla costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese.
L'articolo 20 prevede che le istituzioni scolastiche debbano acquisire il servizio di cassa, in via prioritaria, ricorrendo agli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente messi a disposizione da Consip S.p.A., d'intesa con il MIUR, anche sulla base di schemi tipo predisposti dal medesimo Ministero, d'intesa con il MEF.
In subordine, in assenza dei predetti strumenti di acquisto e di negoziazione, le Istituzioni Scolastiche devono espletare procedure di affidamento ad evidenza pubblica, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, in forma singola o aggregata (previa stipula di un apposito accordo di rete).
Per garantire uniformità nella gestione delle procedure di gara per l'individuazione dell'istituto cassiere e per semplificare l'attività delle istituzioni scolastiche, in attuazione al comma 5 dell'articolo 20, il MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio IX, d'intesa con il MEF, con nota n. 24078 del 30 novembre 2018, ha messo a disposizione delle istituzioni scolastiche uno Schema di convenzione e Schemi di atti di gara. Le istituzioni scolastiche devono pertanto effettuare le proprie procedure nel rispetto dei suddetti schemi, salva la facoltà di discostarsene, indicando espressamente - nell'ambito della determinazione a contrarre - le motivazioni sottese a tale scelta.
Come evidenziato anche nella succitata nota n. 24078 del 30 novembre 2018, si raccomanda alle istituzioni scolastiche di espletare procedure di affidamento in forma aggregata, mediante la costituzione o l'adesione ad una rete di scuole, al fine di incrementare l'interesse degli operatori economici del settore nei confronti della procedura in esame, ridurre la spesa in ragione delle economie di scala e perseguire una maggiore efficienza nella gestione della gara.
In merito alla tipologia di procedure con le quali è possibile affidare il servizio in questione, si precisa che il riferimento, contenuto all'articolo 20, comma 3, allo svolgimento di "procedure ad evidenza pubblica" non può essere inteso nel senso che le istituzioni debbano necessariamente esperire procedure che prevedano pubblicità legale di un bando di gara (ad es., aperte o ristrette), in quanto la suddetta disposizione deve necessariamente essere oggetto di interpretazione sistematica e dunque letta congiuntamente alle previsioni del D.Lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), che, al ricorrere di determinati presupposti, consente di effettuare affidamenti mediante procedure che non implicano forme di pubblicità legale.
In particolare, il D.Lgs. 50/2016 prevede che:
- per acquisizioni di importo inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, è possibile procedere mediante affidamento diretto (articolo 36, comma 2, lett. a));
- per acquisizioni di importo pari o superiore a euro 40.000,00, IVA esclusa e inferiori a 144.000,00, IVA esclusa, è possibile espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (articolo 36, comma 2, lett. b)).
L'articolo 20, comma 3 deve dunque essere opportunamente inteso nel senso che le istituzioni scolastiche, qualora intendano effettuare un affidamento diretto o una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, debbano pubblicare preventivamente sul proprio sito internet un avviso di indagine di mercato, con le forme e i contenuti indicati dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" , approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.
L'articolo 21, rispetto a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, detta una disciplina maggiormente specifica in merito alle modalità di costituzione e di gestione del fondo economale per le minute spese, recependo altresì la normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come interpretata dall'A.N.AC. con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (da ultimo aggiornata con Delibera A.N.AC. n. 556 del 31 maggio 2017).
Nell'ambito della suddetta Determinazione, con riferimento agli acquisti di piccolo importo, è riportato inter alia che: "Per le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro, quali a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni, si richiama quanto stabilito al citato comma 3 dell'art. 3 in ordine alla possibilità di utilizzo di sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti".
L'articolo 21 individua, inoltre, le tipologie di spese che possono essere effettuate con il predetto fondo (i.e. acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività) e stabilisce che il Consiglio d'istituto, in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera, deve determinare la consistenza massima del fondo, nonché l'importo massimo di ogni spesa minuta.
Si precisa che l'importo della singola spesa minuta non può, in ogni caso, superare il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante (D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.).
Tale articolo vieta inoltre, l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.
Con riferimento al funzionamento del fondo economale, si precisa che lo stesso è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal DS al DSGA.
Qualora il DS anticipi al DSGA solo parte del suddetto fondo, ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il DSGA presenta le note documentate delle spese sostenute, che gli vengono rimborsate attraverso mandati a suo favore emessi dal DS. Il rimborso deve essere in ogni caso chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora in seguito all'esaurimento della somma anticipata, fosse necessario il ricorso ad ulteriori somme, nel limite della consistenza massima stabilita dal Consiglio d'istituto, il DS provvede al reintegro del fondo.
A conclusione dell'esercizio finanziario, il DSGA provvede alla chiusura del fondo, provvedendo alla restituzione delle somme eventualmente ancora disponibili.
In merito ai soggetti incaricati di sostituire il DSGA nella gestione del fondo economale, in caso di assenza o impedimento dello stesso, si precisa che valgono le disposizioni previste nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
Il Capo V - "Conto consuntivo" (artt. 22-24) - reca disposizioni finalizzate a supportare e semplificare l'attività delle istituzioni scolastiche, al contempo assicurando l'omogeneità nella redazione di tale documento.
In particolare, l'articolo 22 descrive la struttura del conto consuntivo, che si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, che indicano, rispettivamente, le entrate (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese (impegnate, pagate o rimaste da pagare) di competenza dell'anno e la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni.
L'articolo 23 specifica i contenuti della relazione illustrativa della gestione, prevedendo, inter alia, in aggiunta a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, la necessità di evidenziare nella stessa anche i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie o derivanti da erogazioni liberali (anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107). Inoltre la norma in esame, al fine di conformare l'attività delle istituzioni scolastiche ai canoni di trasparenza e di pubblicità, specifica che, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il conto consuntivo è soggetto a pubblicazione nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente, nonché nel Portale unico dei dati della scuola.
L'articolo 23 disciplina, inoltre, regole, modalità e tempistiche da rispettare nell'ambito del processo di predisposizione e approvazione del conto consuntivo. In particolare:
• entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce, il DSGA predispone il conto consuntivo;
• entro la stessa data del 15 marzo, il DS sottopone il conto consuntivo, corredato da relativa relazione illustrativa, all'esame dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere di regolarità contabile;
• entro il 15 aprile i revisori esprimono il proprio parere con apposita relazione, da allegarsi al conto consuntivo al momento della trasmissione dello stesso al Consiglio d'istituto per l'approvazione;
• entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, il Consiglio d'istituto approva il conto consuntivo. Occorre precisare che:
- qualora il Consiglio d'istituto disponga l'approvazione del conto consuntivo in difformità dal parere dei revisori dei conti, il DS trasmette all'Ufficio scolastico regionale, entro il 10 giugno, il conto consuntivo unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere e ad una relazione nella quale si dà conto dei motivi dell'approvazione in difformità dal parere dei revisori, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
- qualora il Consiglio d'istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 30 aprile, il DS ne dà immediata comunicazione ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale che nomina, entro dieci giorni, un commissario ad acta, il quale provvede all'approvazione entro quindici giorni dalla nomina;
- qualora i revisori dei conti non rendano il parere di regolarità entro la data suindicata, il Consiglio d'istituto provvede ugualmente all'approvazione, fornendo comunicazione all'Ufficio scolastico regionale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
• entro quindici giorni dall'approvazione, il conto consuntivo è pubblicato sul sito dell'Istituzione, nella sezione "amministrazione trasparente", e nel Portale unico dei dati della scuola.
L'articolo 24, relativo all'armonizzazione dei flussi informativi, prevede, in aggiunta a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, la possibilità di utilizzare tali dati anche per la valutazione dell'istituzione scolastica e del DS.
Titolo II - Gestioni economiche separate
Il Titolo II - "Gestioni economiche separate" (artt. 25-28) - reca la disciplina delle gestioni economiche separate.
In particolare, gli articoli 25, 26 e 27, relativi rispettivamente alle aziende agrarie o speciali annesse alle istituzioni scolastiche, alle attività per conto terzi e ai convitti annessi alle istituzioni scolastiche, individuano le tipologie di gestioni quali specifici aggregati di destinazione del programma annuale, e, in aggiunta a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, prevedono disposizioni volte ad adeguare le specificità delle "gestioni separate" alla disciplina in materia di servizi di cassa, tesoreria unica e gestione degli inventari.
Tra le principali novità introdotte, si segnalano le seguenti:
• con riferimento alle aziende agrarie speciali:
- obbligo per il Consiglio d'istituto di disporne la chiusura qualora un'eventuale perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili entro tre esercizi finanziari e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda medesima. In tali casi, il direttore dell'azienda (di norma il DS) provvede alla liquidazione del patrimonio, destinando le attività eventualmente residuate a finalità didattiche e formative;
- possibilità per il DS, nel caso in cui ricorrano speciali circostanze, di affidare la direzione dell'azienda a un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica e finanziaria. In tali casi, il DS conferirà al docente designato un'apposita delega scritta, che dovrà: i) definire in maniera specifica i compiti attribuiti al docente; ii) indicare il periodo di durata della delega; iii) ove necessario, attribuire al docente risorse economiche e/o supporto tecnico-operativo; iv) essere sottoscritta per accettazione dal docente;
• con riferimento all'attività per conto terzi:
- obbligo per il Consiglio d'istituto di disporne l'immediata cessazione, qualora i proventi non coprano tutte le spese previste;
• con riferimento ai convitti annessi alle istituzioni scolastiche:
- obbligo per l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'Ente Locale di riferimento e con delibera del Consiglio d'istituto, di disporre la cessazione dell'attività, qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste. In tali casi le strutture devono essere destinate a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso ai compiti formativi ed educativi dell'istituzione medesima.
L'articolo 28 introduce la normativa relativa ai convitti e agli educandati con istituzioni scolastiche annesse, non normati nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 e la cui disciplina è contenuta, inter alia, nel D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, nel R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 e nel R.D. 1° settembre 1925, n. 2009. Tale articolo, oltre a ribadire che la gestione amministrativo - contabile dei convitti e degli educandati debba essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, garantendo l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori, stabilisce che le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati sono dotate di autonomia, e quindi equiparate a tutte le istituzioni scolastiche statali. La norma in esame, inoltre, prevede che tali gestioni economiche separate siano disciplinate dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, e altresì da apposito regolamento interno, che deve essere adottato con delibera del consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del MIUR.
Titolo III - Gestione patrimoniale - Beni e inventari
Il Titolo III - "Gestione patrimoniale - Beni e inventari" (artt. 29-39) - ha lo scopo di delineare una disciplina organica in merito alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni scolastiche, onde assicurare uniformità di comportamento e di procedimento in materia, semplificare e rendere omogenee le risultanze inventariali e, in ultima analisi, rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di amministrazione dei beni stessi.
Con riferimento al Titolo, tra le molteplici novità introdotte rispetto al D.I. 44/2001, si ritiene in questa sede opportuno soffermarsi sulle seguenti:
• è stata ridefinita la disciplina relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni scolastiche, volta a garantire maggiore omogeneità nelle procedure di inventariazione (artt. 29 - 35). Al fine di valorizzare l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, e recependo peraltro una prassi già diffusa e in precedenza non cristallizzata dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, è stata peraltro demandata ad appositi regolamenti del Consiglio d'istituto l'adozione di una disciplina interna relativa alla gestione del patrimonio e degli inventari. Tali regolamenti devono contenere disposizioni per la gestione dei beni non soggetti ad iscrizione negli inventari, secondo linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. L'obbligo per le istituzioni scolastiche di adottare i regolamenti in merito alla gestione del patrimonio e degli inventari è da intendersi vigente anche antecedentemente all'adozione delle linee guida di cui sopra.
L'articolo 31 detta indicazioni in merito all'iscrizione dei beni in inventario. In tale articolo, oltre ad essere specificate le diverse tipologie di inventari, nonché i dati da annotare nei relativi registri, si precisa che non sono soggetti ad iscrizione:
• gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente (tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, oggetti di cancelleria e di pulizia, oggetti di modico valore utilizzati quotidianamente nell'attività istituzionale come timbri, stampati, portapenne ed altri beni simili) e i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. A tal proposito, si ritiene utile precisare che, ai sensi dell'articolo 816 del codice civile, "È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria", configurando dunque come universalità di mobili una pluralità di cose, le quali abbiano una propria autonomia materiale e giuridica, mantenendo dunque una individualità, e nel contempo attengano tutte insieme ad una funzione comune;
• le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri desinati alle biblioteche di classe, i quali ad ogni modo devono essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell'Istituzione.
L'articolo 30 individua il consegnatario, il sostituto consegnatario e l'eventuale sub-consegnatario quali soggetti incaricati a diverso titolo della gestione di beni e inventari, delineandone le modalità di nomina e le relative funzioni. In merito ai soggetti incaricati di sostituire il consegnatario (DSGA) in caso di assenza o impedimento, si precisa che valgono le disposizioni previste nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
Gli articoli 32, 33 e 34 dettano indicazioni e criteri per la redazione e la gestione omogenea degli inventari, al fine di fornire alle istituzioni scolastiche uno strumento normativo che sia di ausilio all'attività di gestione patrimoniale, garantendo al contempo una maggiore esaustività ed omogeneità dei dati raccolti nei registri inventariali.
L'articolo 39 disciplina la delicata materia della "Manutenzione degli edifici scolastici". La disposizione di nuovo conio, dopo aver rammentato al comma 1, in linea di continuità con il previgente testo normativo, che le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e relative pertinenze previa delega dell'Ente Locale competente, contempla, al successivo comma 2, la possibilità per le scuole di affidare autonomamente a terzi, anche in assenza di specifiche e preventive intese con gli Enti territoriali competenti, interventi relativi agli immobili e alle loro pertinenze nel caso in cui gli stessi appaiano indifferibili e urgenti.
L'esercizio di tale facoltà è, anzitutto, espressamente circoscritto ai soli interventi di "piccola manutenzione e riparazione" ed è attuabile nei limiti della misura "strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche".
Ne consegue, pertanto, che l'opzione dell'affidamento autonomo a terzi, da parte delle istituzioni scolastiche, di piccoli interventi manutentivi e/o di riparazione, necessari ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti degli edifici scolastici o relative pertinenze che possano pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica, deve considerarsi praticabile unicamente laddove ricorrano in concreto i presupposti indicati dalla norma (indifferibilità, urgenza e necessità dell'intervento finalizzato a garantire le attività didattiche).
La previsione restringe, quindi, fortemente la possibilità per l'istituzione scolastica di espletare autonomamente lavori rispetto al previgente articolo 46, comma 2, del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, il quale prevedeva l'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili da parte delle scuole a prescindere dall'importo e per qualsiasi finalità ("L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso").
Il nuovo regolamento determina, dunque, una semplificazione degli adempimenti delle istituzioni scolastiche, permettendo a queste ultime di affidare autonomamente interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle relative pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, rapportandoli alle loro realistiche e concrete possibilità d'azione, sia sul piano tecnico che su quello economico.
A fronte di eventuali guasti o danneggiamenti degli immobili o delle relative pertinenze, che possano ripercuotersi negativamente sul regolare svolgimento delle attività didattiche, spetterà al DS verificare se ricorrano, in concreto, le condizioni per procedere, anche in assenza di convenzioni preventivamente stipulate con l'Ente Locale, all'affidamento autonomo di piccoli lavori di manutenzione e riparazione.
A seconda dell'entità del danno rilevato, del grado di incidenza dello stesso sullo svolgimento delle attività didattiche della scuola, nonché dell'urgenza e del costo approssimativo del lavoro manutentivo e/o di riparazione da effettuare, l'istituzione scolastica dovrà, quindi, valutare se sia indispensabile attendere l'intervento dell'Ente territoriale competente, ovvero se, trattandosi di situazioni contingenti di modesta entità, sia economica che di competenza specifica, sia possibile e legittimo, previa comunicazione all'ente locale, fronteggiare direttamente l'emergenza, interdicendo il luogo a rischio con appositi indicatori, oppure contattando i competenti servizi di soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco), nonché, infine, laddove tali misure non appaiano sufficienti ad assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, procedendo all'espletamento autonomo di piccoli lavori di manutenzione/riparazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 39.
Al fine di agevolare le scuole nello svolgimento di dette valutazioni appare utile fornire alcune indicazioni interpretative ed operative di ordine generale, che consentano di cogliere, con maggiore precisione, la portata applicativa delle previsioni recate dal comma 2 della disposizione in esame.
A tale proposito deve rammentarsi come nella nozione di "piccola manutenzione e riparazione" debbano, in generale, farsi rientrare i soli interventi di portata minore per invasività e per esborso economico.
A titolo esemplificativo, possono considerarsi ricompresi, tra gli interventi di piccola manutenzione e riparazione effettuabili, i lavori di seguito indicati:
• piccole riparazioni di falegnameria (porte, persiane, finestre, sostituzione di vetri rotti, maniglie e serrature, cerniere avvolgibili, cardini ecc.);
• piccole riparazioni edili e affini, che non richiedano interventi specialistici o che non implichino la produzione di specifiche certificazioni (fissaggio di arredi alle pareti, ripristino di piccole porzioni di pavimenti, piastrellature, ecc.);
• piccole riparazioni idrauliche (sostituzione guarnizioni, rubinetti, ecc.);
• manutenzione arredi scolastici danneggiati (banchi, sedie ecc.);
• riparazione/sostituzione di apparecchi ed impianti igienico-sanitari;
• sostituzione di lampade, lampadari o parti di corpi illuminanti, reattori, neon e diffusori, che, di norma, non implichino la produzione di certificazioni di conformità dell'impianto;
• servizi vari (rimozione di muffe o infiltrazione dalle pareti, disinfestazioni, derattizzazioni ecc.).
Le spese per tali interventi sono da imputare al fondo di funzionamento dell'istituzione scolastica.
Con riferimento agli affidamenti dei lavori relativi agli impianti (elettrico, termico, idraulico ecc.), è opportuno che le istituzioni scolastiche si limitino ad effettuare interventi aventi finalità conservative, quali manutenzione, riparazione e/o sostituzione delle strutture, tali da non comportare modifiche dei suddetti impianti.
Qualora, invece, sia necessario svolgere dei lavori che comportino modifiche agli impianti, è consigliabile rivolgersi all'Ente Locale.
In ogni caso, l'impresa incaricata ad effettuare l'intervento richiesto (i) deve essere in possesso dei requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente secondo quanto stabilito dall'articolo 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, (ii) nonché abilitata al rilascio delle apposite dichiarazioni e/o certificazioni richiesti dalla normativa.
Come chiarito nel citato comma 2, poi, quando in considerazione della modica entità economica ed incidenza dei lavori da effettuare, nonché dell'urgenza, dell'indifferibilità e dell'indispensabilità degli stessi per continuare a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, le scuole valutino di poter procedere autonomamente all'affidamento a terzi degli interventi manutentivi e/o di riparazione, ai fini di poter legittimamente ottenere rimborso dei fondi anticipati, devono, altresì, provvedere a darne immediata comunicazione agli Enti territoriali competenti, adottando ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento con gli stessi.
L'attivazione di una preventiva interlocuzione con l'Ente Locale competente appare necessaria non soltanto per il rimborso delle spese da anticipare, ma anche per consentire all'Ente medesimo di valutare, in relazione al tipo di contingenza emersa ed alla tipologia di intervento da effettuare, se lo stesso ritenga preferibile e possibile intervenire direttamente e con la tempestività dettata dall'urgenza del caso.
È, pertanto, consigliabile che, prima di procedere all'affidamento a terzi del lavoro, le scuole contattino (formalmente tramite PEC o email) l'Ente competente, informandolo delle emergenze rilevate.
Nell'eventualità in cui, dopo aver rappresentato all'Ente Locale, in una prima interlocuzione formale, la situazione di emergenza ed aver comunicato la propria disponibilità ad affidare autonomamente i lavori a terzi, gli istituti scolastici non ricevano alcun tipo di riscontro, entro una tempistica parametrata al caso di specie e sulla base dell'urgenza dell'intervento da porre in essere, potranno procedere con la realizzazione degli interventi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39. In tal caso, le istituzioni scolastiche invieranno, contestualmente all'avvio dei lavori affidati a terzi, una seconda comunicazione, diretta a segnalare l'attivazione dell'intervento e ad anticipare il successivo inoltro della richiesta di rimborso.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, le istituzioni scolastiche possono svolgere attività di manutenzione degli edifici scolastici nei soli casi in cui gli immobili siano stati acquisiti in proprietà dalle stesse - con fondi derivanti da attività proprie ovvero per effetto eredità, legati e donazioni - , secondo quanto stabilito dall'articolo 39, comma 3, ovvero nei casi in cui l'Ente Locale competente conferisca, tramite atto convenzionale, un'apposita delega, secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1 (per la manutenzione ordinaria) e dall'articolo 39, comma 4 (per la manutenzione straordinaria). Tale delega che, come espressamente sancito dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, richiamato dal comma 1 dell'articolo 39, viene conferita su richiesta delle scuole ove ufficialmente accolta dall'ente locale e formalizzata in una intesa o, meglio, in una convenzione tra i due soggetti che, ai fini della relativa validità, dovrà essere sottoscritta con modalità elettroniche, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e dovrà: i) definire in maniera dettagliata gli specifici gli interventi oggetto di delega; ii) indicare il lasso di tempo nell'ambito del quale gli interventi devono essere effettuati; iii) ove necessario, attribuire al DS risorse economiche e/o supporto tecnico-operativo; iv) essere sottoscritta dall'istituzione scolastica delegata, sempre con modalità elettroniche, previa delibera da parte del Consiglio d'istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 lett. h); v) indicare ogni altro aspetto che i due enti intendano ricomprendere nell'intesa/convenzione, specificando chiaramente che per quanto non espressamente delegato con l'atto di cui trattasi rimangono ferme le competenze per come definite dalla normativa vigente.
Titolo IV - Scritture contabili e contabilità informatizzata
Il Titolo IV - "Scritture contabili e contabilità informatizzata" (artt. 40-42) - è finalizzato a semplificare la contabilità delle istituzioni scolastiche, anche mediante la standardizzazione della modulistica (e delle relative codifiche) e l'utilizzo di tecnologie digitali.
L'articolo 40, definisce i documenti contabili obbligatori che devono essere predisposti dalle istituzioni scolastiche. Rispetto ai documenti contabili previsti nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, viene eliminato l'obbligo di tenuta del registro dei contratti stipulati, fermo restando gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Inoltre, viene specificato che il DSGA è responsabile della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali. Si evidenzia che qualora un'istituzione scolastica non abbia un conto corrente postale attivo, la stessa sarà esente dall'obbligo previsto all'articolo 40, comma 1, lett. g) e, pertanto, non dovrà necessariamente tenere il relativo registro.
Con particolare riferimento alla modalità di rappresentazione dei nuovi schemi contabili, si precisa che sarà cura dello scrivente Ministero fornire, con successiva comunicazione, tutti gli elementi necessari per il loro corretto utilizzo.
L'articolo 41 prevede, in aggiunta a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, che il MIUR predisponga, aggiorni e implementi linee guida per la corretta gestione della contabilità delle istituzioni scolastiche. Tale disposizione è finalizzata a semplificare e ad assicurare una regolazione più flessibile delle modalità attuative del precetto normativo.
L'articolo 42 disciplina, in attuazione e in conformità alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la dematerializzazione dei flussi documentali delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle procedure di formazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione amministrativo - contabile. Tali previsioni, in precedenza non contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, conformemente a quanto previsto dalla normativa primaria, sono finalizzate a perseguire una maggiore efficienza gestionale e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in termini di risparmio di tempi e di costi, nonché, a medio termine, una ottimizzazione degli spazi logistici per la conservazione fisica della documentazione.
Titolo V - Attività negoziale
Il Titolo V - "Attività negoziale" (artt. 43-48) - regolamenta l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, recependo le novità legislative in materia di contratti pubblici apportate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dalla normativa in materia di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza (i.e. articolo 1, commi 449 e 450 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296).
L'articolo 43, comma 2, prevede che nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti "[...] con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015".
Il sopra riportato divieto di stipulare contratti aleatori non deve intendersi riferito anche alla stipula di contratti assicurativi, espressamente contemplati al comma 7 dell'articolo 43 tra gli affidamenti delle istituzioni scolastiche.
Con riferimento a quanto sopra, al fine di semplificare le attività di acquisto delle istituzioni scolastiche, è infatti prevista l'adozione da parte del MIUR di linee guida e di schemi di atti di gara riguardanti le procedure di affidamento particolarmente complesse, quali quelle aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi assicurativi, ferma la facoltà di deroga per l'istituzione scolastica che indichi nel provvedimento di indizione le ragioni di tale scelta (articolo 43, commi 6 e 7).
L'articolo 45, comma 1, elenca le fattispecie in cui il singolo provvedimento inerente all'attività negoziale è di competenza del Consiglio d'istituto, con l'unica eccezione della lettera i), riguardante gli affidamenti di rilevanza comunitaria, per i quali il relativo provvedimento di indizione è di competenza del DS, ma diviene efficace solo dopo che il Consiglio d'istituto abbia adottato una delibera volta a verificarne la coerenza rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale. Tale deliberazione deve essere successiva alla determinazione a contrarre del DS e antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito.
Il comma 2 elenca invece attività negoziali che, sebbene di competenza del DS, devono essere esercitate nel rispetto della regolamentazione contenuta in una delibera del Consiglio d'istituto, che ne sancisce criteri e limiti. Con riferimento al comma 2, è rimessa al Consiglio d'istituto della singola istituzione scolastica la scelta di adottare più delibere distinte o un'unica delibera che congiuntamente regolamenti tutti i profili di cui al comma 2, o ancora di modificare/integrare regolamenti già esistenti.
Il comma 3 dell'articolo 45 prevede che, "Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto".
Alla luce di tale previsione, l'attività negoziale del DS necessita di una previa delibera del Consiglio d'istituto che, nei casi di cui al comma 1, dovrà riguardare la singola operazione, mentre, nei casi di cui al comma 2, potrà avere natura regolatoria e carattere generale.
Nelle more dell'adozione delle nuove delibere di cui al comma 2 dell'articolo 45, continueranno a trovare applicazione, in via transitoria, i provvedimenti regolatori del Consiglio d'istituto adottati sotto la vigenza del D.I. 44/2001. In mancanza di delibere regolatorie del Consiglio d'istituto o, per il regime transitorio, di delibere adottate sotto la vigenza del D.I. 44/2001, le attività di cui al comma 2 potranno essere realizzate dal DS a condizione che siano autorizzate o ratificate dal Consiglio d'istituto.
Tra le fattispecie elencate al comma 2 dell'articolo 45 del regolamento, si segnala quella di cui alla lett. a), che prevede l'adozione di una delibera di autoregolamentazione da parte del Consiglio d'istituto per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa); in particolare, tale delibera dovrà essere adottata per regolamentare gli affidamenti diretti, aventi importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa).
Ne segue che il nuovo regolamento, prendendo in considerazione il peculiare contesto di riferimento delle istituzioni scolastiche, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 euro come precedentemente previsto dal D.I. 44/2001, la soglia entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d'istituto, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative vigenti.
Anche per le istituzioni scolastiche resta ferma la possibilità di effettuare affidamenti diretti al di sopra di 10.000 euro sino alla più elevata soglia di 40.000 euro, individuata dalla normativa primaria attualmente vigente. Tale facoltà tuttavia può essere esercitata soltanto sulla base di una preventiva delibera del Consiglio d'istituto che deve definire i criteri ed i limiti delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante affidamento diretto secondo quanto di seguito viene chiarito.
Si ravvisa, inoltre, l'opportunità, in ottemperanza rispetto alle buone prassi indicate dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4 (punto 5.1.1), che le deliberazioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) del regolamento dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, non limitandosi, pertanto, ai soli affidamenti diretti, ma inserendo previsioni anche in merito alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (esperibili per importi inferiori a euro 144.000,00, IVA esclusa).
Con riferimento agli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa), al fine di semplificare le attività di acquisto, le istituzioni scolastiche potranno dunque ricorrere a procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, salva la necessità per il DS di rispettare le prescrizioni della delibera del Consiglio d'istituto nel caso in cui l'importo superi i 10.000,00 euro (IVA esclusa).
Sul punto occorre premettere che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, il provvedimento a contrarre relativo ad affidamenti diretti deve inter alia riportare, oltre all'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo, e dell'affidatario prescelto, anche la specificazione delle ragioni della scelta dell'affidatario.
Le ragioni relative alla scelta dell'affidatario potrebbero esemplificativamente sostanziarsi in considerazioni circa la rispondenza tecnica ed economica di quanto offerto dall'affidatario rispetto all'interesse pubblico che l'istituzione intende soddisfare, circa la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché circa il rispetto del principio di rotazione. A tal fine, le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, contengono specifiche previsioni in merito alle modalità di comparazione tra Operatori del mercato.
Con riferimento agli affidamenti diretti, le Linee Guida n. 4 prevedono che "[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione" (punto 4.3.1).
Specifiche previsioni in merito alle indagini di mercato nelle procedure negoziate senza bando sono poi contenute nel paragrafo 5.1 delle Linee Guida in parola, alle quali si rinvia.
Giova ricordare che le Linee Guida n. 4, pur avendo natura di atto amministrativo generale non vincolante, potranno essere derogate dalle stazioni appaltanti solo nel caso in cui le stesse adottino "[...] un atto, preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull'esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dall'ordinamento eurounitario e da quello nazionale" (Parere Consiglio di Stato n. 361 del 12 febbraio 2018).
I criteri e i limiti di cui alla delibera del Consiglio d'istituto di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) dovranno dunque essere definiti nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e dovranno altresì tenere in considerazione le previsioni contenute nelle succitate Linee Guida A.N.AC. n. 4, con particolare riferimento ai paragrafi 3, 4 (per gli affidamenti diretti), 5 (per le procedure negoziate di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) e 6 (per le procedure negoziate di cui all'articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016).
L'introduzione, nell'ambito del nuovo regolamento, della necessità di tale delibera di autoregolamentazione, oltre a rispondere alle buone prassi di settore dettate dall'A.N.AC. per tutte le stazioni appaltanti, è espressione di potestà regolatoria di carattere speciale, prevista in capo al MIUR, di concerto con il MEF, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 275/1999 e dell'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 59/1997.
In tal senso, le deliberazioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) potranno inter alia definire:
- le modalità con le quali, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al punto 3.1 delle Linee Guida n. 4, l'istituzione scolastica procederà ad analizzare le soluzioni offerte dal mercato per soddisfare i propri fabbisogni e: (i) negli affidamenti diretti, ad individuare l'operatore affidatario, anche eventualmente distinguendo a seconda dei differenti importi e/o categorie merceologiche (punti 4.1.1 e 4.3.1 delle Linee Guida n. 4); (ii) nelle procedure negoziate senza bando, ad individuare gli operatori da invitare a presentare offerta (paragrafo 5.1 e punto 6.1 delle Linee Guida n. 4);
- le misure mediante le quali l'istituzione scolastica garantirà il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, in ottemperanza a quanto previsto dai punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4;
- con riferimento alle verifiche campionarie in merito al possesso dei requisiti di capacità generale previste per gli affidamenti fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa (punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4) e di importo superiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa e non superiore a 20.000,00, IVA esclusa (punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4), la quota significativa minima di controlli a campione, da effettuarsi in ciascun anno solare da parte dell'istituzione scolastica, le modalità di individuazione del campione da verificare e di svolgimento controllo medesimo.
Alla luce di quanto sopra esposto si ravvisa l'opportunità di evidenziare che laddove il Consiglio d'istituto intenda elevare la soglia degli affidamenti diretti al di sopra dell'importo di 10.000 euro (sino al limite massimo di 40.000 euro) dovrà avere cura, nel fissare specifici criteri e limiti delle procedure di acquisto di beni e servizi, di fornire una congrua e ragionevole motivazione alla base di tale scelta. Ciò potrà avvenire anzitutto partendo da un'analisi del fabbisogno specifico dell'istituzione scolastica.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è stato previsto quanto segue: "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro". In tali casi, evidentemente residuali per quanto concerne il contesto scolastico, qualora le istituzioni scolastiche intendano avvalersi della facoltà di cui alla disposizione appena riportata, dovranno provvedere tramite deliberazione del Consiglio d'istituto ad autoregolamentare le modalità di espletamento delle indagini di mercato relative alle procedure di cui sopra.
Si specifica che la disciplina delle verifiche finali sull'esecuzione dei contratti, precedentemente oggetto di regolamentazione specifica per le istituzioni scolastiche (v. articolo 36 del D.I. 44/2001), è oggi da rinvenirsi nella normativa generale, e dunque nell'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e nelle previsioni ivi richiamate.
L'articolo 47 recepisce la disciplina degli accordi di rete tra istituzioni scolastiche, già prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dall'articolo 1, commi 70 e 71, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quale forma di collaborazione interistituzionale per la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo contabili, o di procedure di affidamento di contratti pubblici. Viene in tal senso ribadita la possibilità di effettuare una delega di funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale "capofila" (ferme restando le specifiche responsabilità di ciascun dirigente, derivanti dall'inosservanza della normativa vigente o dalla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza). La disposizione mira a raggiungere migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa in ragione delle economie di scala.
Più in particolare, tale disposizione prevede che le scritture contabili delle istituzioni scolastiche restino autonome e separate anche in caso di stipula o adesione ad un accordo di rete.
La stipula di un accordo di rete non dà luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma determina il conferimento al DS dell'istituzione scolastica «capofila» di poteri di rappresentanza, sostanziale e processuale, ai fini dello svolgimento delle attività e funzioni amministrative oggetto dell'accordo, e ai fini della stipula dei contratti o convenzioni inerenti.
Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990, gli atti di delega debbano essere predisposti con modalità elettroniche.
Titolo VI - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Il Titolo VI - "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" (artt. 49-53) - disciplina i criteri generali per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti presso le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'efficacia delle verifiche.
In particolare, l'articolo 49 prevede, in conformità alle disposizioni primarie, che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile, ovvero l'insieme delle attività atte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia effettuato non più dal Collegio dei revisori dei conti, come era invece previsto dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, bensì da due revisori dei conti, che operano in posizione paritetica e rappresentano, rispettivamente, il MIUR e il MEF. Inoltre, in attuazione e in conformità alle disposizioni dettate all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si prevede un ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dei controlli, specificando che, onde garantire omogeneità e uniformità di disciplina, questi debbano essere posti in essere non solo relativamente alle istituzioni scolastiche, bensì anche con riguardo alle attività in conto terzi, alle aziende agrarie e speciali, ed ai convitti annessi alle scuole incluse nell'ambito territoriale. La disposizione in esame stabilisce altresì che la nomina di tali revisori debba avvenire con le modalità di cui all'articolo 1, comma 616 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che spetti al MIUR e MEF disporre in ordine alla cessazione e revoca dell'incarico dei revisori dei conti da ciascuno nominati.
L'incarico di revisori dei conti è conferito per tutte le istituzioni scolastiche incluse nel medesimo ambito territoriale di revisione. Tale incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale. Nel caso di dimissioni o revoca dall'incarico di uno dei revisori dei conti, la durata dell'incarico del sostituto non può eccedere quella del revisore in carica.
Vengono inoltre definite le modalità di nomina dei revisori in rappresentanza del MIUR. In particolare, possono essere nominati i seguenti soggetti che, a domanda, vengono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero medesimo:
• dipendenti in possesso di requisiti stabiliti con apposita direttiva del Ministro ed appartenenti all'area terza del CCNL relativo al comparto dei ministeri del 14 settembre 2007, per il quadriennio 2006-2009;
• dipendenti appartenenti all'area seconda del medesimo CCNL, che siano iscritti nel registro dei revisori legali;
• revisori legali esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi residuati dopo la nomina di tutti i dipendenti aventi titolo (inscritti in un'apposita area dell'elenco).
L'articolo 50 delinea gli ambiti territoriali di revisione, enucleando, rispetto alle previsioni di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, un ulteriore criterio di aggregazione delle istituzioni scolastiche, in aggiunta a quelli già contemplati nella previgente formulazione dell'articolo 57: in particolare la norma prevede che l'aggregazione sia operata anche tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di limiti al numero degli ambiti e al numero delle istituzioni scolastiche per ciascun ambito.
L'articolo 51, rispetto alle previsioni di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, esplicita la natura obbligatoria del parere formulato dai revisori e prescrive l'utilizzo, ove possibile, di strumenti tecnologici per l'espletamento di procedure di verifica. In particolare, il D.I. 129/2018, nel definire i compiti dei revisori dei conti, recepisce sia le previsioni già contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, sia gli ulteriori compiti già attribuiti ai revisori dall'articolo 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196". Inoltre, tale disposizione prevede espressamente la possibilità che i revisori svolgano su specifico incarico delle rispettive amministrazioni di appartenenza gli altri controlli e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica.
Con particolare riferimento all'articolo 51, comma 2, lettera b), che dispone che i revisori dei conti procedono "alla verifica della coerenza nell'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma annuale e nelle relative variazioni", si precisa che tale attività di revisione debba essere svolta dai richiamati professionisti senza interferire nelle valutazioni, di competenza di altri organi dell'istituzione scolastica, inerenti alle attività didattiche.
L'articolo 52, relativo all'esercizio delle funzioni dei revisori dei conti, contiene profili innovativi rispetto alle previsioni di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44. In particolare, tale norma delinea i principi di programmazione, continuità e campionamento a cui si conforma l'attività dei revisori, prevede la possibilità che le visite periodiche possano anche essere espletate individualmente, essendo venuto meno il vincolo della collegialità, e specifica che la relativa programmazione debba essere connotata da elasticità, potendo essere soggetta a modifiche dettate da particolari necessità.
L'articolo 53 detta la disciplina relativa ai verbali in cui viene trascritta l'attività dei revisori. In particolare, è prescritto che i revisori trasmettano alle Ragionerie territoriali dello Stato territorialmente competenti, con modalità telematiche, tutti i verbali concernenti l'attività di revisione amministrativo-contabile. È altresì previsto che gli stessi inoltrino all'Ufficio scolastico regionale, con le medesime modalità, soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di competenza. Tale documentazione, relativa ai verbali contenenti rilievi, deve essere altresì tramessa alle Ragionerie territoriali dello Stato.
Titolo VII - Consulenza contabile
Il Titolo VII - "Consulenza contabile" - costituito dall'articolo 54, recependo la previsione di cui all'articolo 1 comma 142 della legge 13 luglio 2015, n. 107, attribuisce al MIUR il compito di fornire assistenza e supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso un canale permanente di comunicazione e informazione e tramite l'attivazione di specifici interventi formativi. Al riguardo, il Ministero ha attivato il servizio di assistenza e consulenza su tematiche amministrativo contabili, denominato "Help Desk Amministrativo Contabile" (HDAC). Tale servizio, erogato tramite la messa a disposizione di un'apposita piattaforma web, accessibile dal SIDI, consente alle istituzioni scolastiche di:
• richiedere informazioni e supporto su eventuali problematiche di natura operativa;
• confrontarsi su specifici argomenti e condividere soluzioni già sperimentate localmente;
• consultare e reperire documentazione aggiornata in funzione delle ultime novità normative e procedurali.
Il comma 1 del medesimo articolo, stabilisce che gli Uffici scolastici regionali devono fornire alle istituzioni scolastiche, per i territori di propria competenza, assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base indicazioni fornite dal MIUR.
Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali
Il Titolo VIII - "Disposizione finali e transitorie" (artt. 55-56) detta disposizioni transitorie e finali, nonché definisce le tempistiche di entrata in vigore del regolamento.
In particolare, ai sensi dell'articolo 56 il regolamento è entrato in vigore il 17 novembre 2018, ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione G.U.; ai sensi dell'articolo 55, comma 2, le disposizioni ivi previste si applicano a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore, ovvero a partire dal 1° gennaio 2019, con l'eccezione di quanto disciplinato dall'articolo 55, comma 3:
• procedure e contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano pubblicati in data successiva al 17 novembre 2018,
• contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, procedure e contratti per i quali non siano stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte al 17 novembre 2018,
per i quali le disposizioni del nuovo regolamento si applicano a far data dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione in G.U., ovvero dal 17 novembre 2018.
L'articolo 55 inoltre dispone che:
• il D.I. 129/2018 sostituisce il regolamento di cui al decreto del MIUR 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2018 (ad eccezione di quanto previsto all'articolo 55, comma 3);
• con successivo decreto, adottato d'intesa con il MEF, si provvederà alla definizione delle modalità di rappresentazione dei dati di bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e nello specifico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. 91/2011.
KEYWORDS
#bilancio e contabilità#istituzione #gestione #articolo #programma #spesa #revisore #affidamento #istituto #attività #comma
28/08/2019 n° 3798
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Edilizia Scolastica
Ufficio II
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la lingua italiana
BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendenza scolastica per la lingua ladina
BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di
TRENTO
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
e p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai referenti regionali per le attività di contrasto del bullismo e del cyberbullismo
(individuati sulla base della legge 71/2017)
OGGETTO: Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione ad un uso corretto e consapevole della rete e delle nuove tecnologie. Avvio progetto Generazioni Connesse www.generazioniconnesse.it a.s. 2019-20
Il progetto Generazioni Connesse www.generazioniconnesse.it si colloca tra le iniziative più significative del MIUR per l'educazione alla sicurezza in rete e la promozione di un uso consapevole di internet e delle nuove tecnologie, il progetto è giunto alla sua quarta edizione.
Il MIUR-Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Edilizia Scolastica coordina le attività del Safer Internet Centre dal 2012, in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Save the Children Italia Onlus, S.O.S. II Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I., Skuola.net, Agenzia di stampa DIRE e l’Ente Autonomo Giffoni Experience.
Il Safer Internet Centre (noto anche come SIC), giunto alla quarta edizione in Italia, è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) - Telecom, nell’ambito del quale contribuisce alla rete dei SIC dei paesi membri, anche partecipando alla piattaforma online “Better Internet for Kids”, con l’obiettivo di diffondere campagne di sensibilizzazione e promuovere azioni, risorse e servizi, per un uso consapevole responsabile delle tecnologie digitali e per la segnalazione delle problematiche connesse. Come indicato nelle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto delle attività di bullismo e cyberbullismo (Ottobre 2017), il SIC si è rivelato un valido strumento anche nelle prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (come prevede la l. 71/2017). Tra le diverse azioni previste dal progetto vi sono:
a) Supporto alle scuole nello sviluppo di una E-policy interna attraverso una nuova piattaforma per la formazione dei docenti;
b) Campagne di comunicazione e sensibilizzazione sull’uso positivo e responsabile di Internet;
c) Celebrazione del Safer Internet Day – giornata europea annuale sulla sicurezza in rete;
d) Campagna “Una vita da Social” a cura della Polizia Postale e tour teatrali;
e) Seminari per professionisti dell’Infanzia;
f) Attività di valutazione e monitoraggio;
g) Youth Panel (il coinvolgimento diretto dei giovani nella creazione di piccole redazioni giornalistiche);
h) Servizio di Helpline (1.96.96) in grado di fornire supporto in merito a esperienze negative e/o problematiche inerenti l’utilizzo di Internet e tecnologie digitali.
i) Due servizi di Hotline (www.azzurro.it e www.stop-it.it) che consentano agli utenti di segnalare la presenza di materiale illegale, in particolare pedopornografico, trovato online;
j) Coordinamento tavolo di consultazione “Advisory Board”
I vantaggi per gli Istituti che aderiscono al percorso di E-policy
La quarta edizione del Progetto propone agli Istituti che si iscriveranno un rinnovato ambiente di apprendimento online. I docenti potranno seguire percorsi di formazione e proposte di attività didattiche nell’ambito di un processo guidato di autovalutazione, identificazione di bisogni e dotazione progressiva di strumenti. Invitati a riflettere sul loro approccio alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica e nell’ambiente scolastico, gli Istituti identificano i propri punti di forza e debolezza, nonché gli ambiti di miglioramento e le azioni da adottare.
Al termine del percorso ogni Istituto potrà dotarsi di una E-policy interna (o aggiornarla nel caso diIstituto già iscritti al Progetto) che preveda:
1. Misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all’uso di Internet e delle tecnologie digitali;
2. Assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle TIC nella didattica.
La piattaforma supporta i docenti in ogni fase del percorso condiviso, fino alla restituzione della E-policy, un documento fondamentale per programmare e/o aggiornare attività di educazione digitale, oltre che utile ad individuare azioni di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo da prevedere nel PTOF, come richiede il dettato normativo.
A chi si rivolge il percorso e-policy e come si svolge:
Il percorso è dedicato alle Scuole Primarie, Secondarie Di Primo Grado e, novità di quest’anno, agli Istituti Secondari di Secondo Grado.
Fasi delle attività per la stesura dell’E-policy:
Registrazione e Autenticazione. L’Istituto si autentica sul nuovo portale di Generazioni Connesse nell’inedita sezione E-policy del sito www.generazioniconnesse.it, in seguito è chiamato a compilare un profilo conoscitivo.
Autovalutazione e analisi dei punti di forza. L’Istituto forma un gruppo di lavoro composto dai docenti di ogni plesso dell'Istituto iscritto, che ha come primo compito la compilazione di un nuovo questionario di autovalutazione. La compilazione consente di ottenere una relazione descrittiva sullo stato dell'arte dell’Istituto sui temi del Progetto, evidenziando punti di forza e di debolezza su cui lavorare. All’Istituto viene attribuita una fascia di competenza che potrà migliorare grazie al percorso formativo seguito dai propri docenti.
Formazione e implementazione Piani di Azione. Il gruppo di lavoro si impegna nella realizzazione del documento di E-policy. I docenti verranno guidati tramite il percorso di formazione alla redazione delle singole parti del documento e dei relativi Piani di Azione, acquisendo le competenze necessarie. Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza con indicazione delle ore formative previste.
Redazione finale del documento.
Il progressivo completamento delle attività formative, genera automaticamente anche le sezioni del documento di E-policy e i Piani di Azioni relativi. Ultimato il percorso formativo il documento sarà completo e potrà essere ulteriormente adeguato alle esigenze dell’Istituto prima della sua forma definitiva.
Durante l’intero progetto, l’Istituto coinvolto, sarà affiancato da un helpdesk, denominato “supporto scuole”.
L’Istituto che completa l’iter per la stesura dell’E-policy sarà incluso in una Rete di scuole riconosciute come “virtuose” in relazione al rapporto tra scuola, giovani e tecnologie digitali, con relativo attestato.
Per partecipare al progetto sarà sufficiente collegarsi al sito web www.generazioniconnesse.it, e accedere nell’apposita sezione, dove si avranno a disposizione tutte le informazioni utili per la registrazione e l’avvio del percorso. Le iscrizioni saranno attive a partire dal 2 Ottobre 2019. Sono invitate a iscriversi anche le scuole già dotate di E-policy per aggiornare la stessa secondo nuovi strumenti e richieste di adeguamento normativo.
Tenuto conto dell’importanza del progetto e della valenza culturale e didattica dei materiali prodotti, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione, presso le scuole interessate di rispettiva competenza, al fine di favorire la diffusione degli stessi tra i docenti e gli studenti. Per informazioni e assistenza nella fase di compilazione del questionario, è possibile contattare lo staff di progetto scrivendo all’indirizzo: supportoscuole@generazioniconnesse.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
KEYWORDS
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05/01/2021 n° 7
Area: Prassi, Circolari, Note

AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 7
OGGETTO: imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il Comune interpellante, riferisce che "Nell'ambito delle procedure di gara gestite(...) è stata affrontata la problematica riferita all'applicazione dell'imposta di bollo inrapporto sia all'istanza di partecipazione alla gara, sia all'offerta economica".
In particolare, ritenendo di non aver dubbi riguardo l'applicazione dell'imposta dibollo sull'istanza di partecipazione alla procedura di gara cosiddetta "aperta", l'istante manifesta dubbi con riferimento alle procedure negoziate e nei casi in cuil'amministrazione decida di utilizzare lo strumento dell'indagine di mercato per individuare le imprese da invitare ad una procedura negoziata o da consultare ai fini di un affidamento diretto.
L'interpellante riferisce che, attualmente, sia per le procedure negoziate che per quelle ad evidenza pubblica, gli acquisti di beni e servizi sono gestiti in modalità elettronica attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche in cui, al momento della richiesta da parte di un operatore a partecipare a una procedura, aperta, ristretta o negoziata, viene generato automaticamente un documento individuato come"domanda di partecipazione".
A tale riguardo, l'interpellante chiede, di conoscere se anche la domanda dipartecipazione a gare con procedura negoziata sia soggetta all'imposta di bollo.
Come sopra menzionato, l'interpellante ritiene, inoltre, "di dubbio inquadramento (...) anche il caso in cui l'amministrazione decide di ricorrere adindagini di mercato al fine di individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad unaprocedura negoziata".
Chiede, pertanto, di conoscere anche in questa ultima ipotesi le determinazioni della scrivente in merito all'applicazione dell'imposta di bollo.
Inoltre, l'interpellante nutre perplessità anche in relazione alla corresponsione del tributo in argomento relativamente all'offerta economica e, pertanto, chiede "se è corretto richiedere l'apposizione del bollo sull'istanza di partecipazione solo in caso di procedura aperta/ristretta e nessun bollo sull'offerta economica a prescindere dalla procedura utilizzata".
Infine, chiede di conoscere le "modalità di calcolo dell'imposta di bollo sugli allegati ai contratti conclusi mediante scrittura privata", con riferimento a quelli redatti in formato word diverso dall' "uso bollo", che spesso risultano essere, a detta dell'interpellante, "corposi e non omogenei nel contenuto, che presentano, cioè, oltre a pagine di diversa lunghezza (...) anche inserimenti grafici, tabelle, elenchi ed altro".
In particolare, chiede se sia possibile considerare "aderente alla normativa vigente anche un'applicazione dell'imposta di bollo esclusivamente per foglio e che prescinda dal dato delle linee effettive".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante, premettendo di ritenere "di assoggettare a bollo la domanda di partecipazione presentata nell'ambito di una procedura aperta", relativamente allagara con procedura negoziata è del parere che la stessa "... si distingua dalle normali procedure di affidamento per essere l'amministrazione ad avviare il dialogo con ilsingolo operatore economico attraverso la lettera di invito a presentare la sua offerta e non, come normalmente accade, l'operatore economico a proporsi con la domanda di partecipazione in adesione al bando di gara. L'adesione ad una proceduranegoziata non necessiterebbe, dunque, di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare ladocumentazione amministrativa (...) richiesta".
Stante quanto sopra, l'interpellante sarebbe orientato "a non richiedere alcunbollo sulla domanda di partecipazione dell'impresa nelle procedure negoziate".
Qualora, inoltre, l'Amministrazione decida di ricorrere a indagini di mercato alfine di individuare le imprese da consultare per l'eventuale affidamento diretto o da invitare, successivamente ad una procedura negoziata, ritiene che "l'atto con cui il soggetto manifesta la propria disponibilità a formulare un'offerta se, per certi versi, partecipa alla natura della 'domanda di partecipazione' in una procedura aperta (trattandosi di una risposta di un privato ad un avviso pubblico), sotto altri aspetti, sene distingue, posto che l'operatore non presenta un'istanza, ma si limita a manifestare il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare ad una procedura, o a presentare un'offerta e che alla disponibilità del privato non necessariamente consegue la partecipazione dello stesso ad una procedura di affidamento".
Per tale motivo, l'interpellante ritiene di "...non assoggettare a bollo l'atto concui l'operatore economico manifesta la propria disponibilità nei confronti dell'Amministrazione a formulare un'offerta a seguito di indagine di mercato".
Con riferimento all'offerta economica, il Comune istante "è orientato a ritenere non dovuta l'imposta di bollo".
Infine, relativamente alle modalità di calcolo dell'imposta in questione sugli allegati ai contratti conclusi mediante scrittura privata, trattandosi in alcuni casi di"atti corposi e non omogenei nel contenuto" , per ovviare a problemi pratici diconteggio, l'istante ritiene che "...potrebbe considerarsi aderente alla normativa vigente (...) un'applicazione dell'imposta di bollo esclusivamente per foglio e che prescinda dal dato delle linee effettive".
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che "Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa".
L'articolo 2, comma 1 stabilisce che "L'imposta di bollo è dovuta findall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda". Il comma 2 dello stesso articolo specifica che "Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registrisono presentati all'ufficio del registro per la registrazione".
Al riguardo, con riferimento al quesito relativo alla procedura di gara negoziata, e in particolare alla "domanda di partecipazione" si concorda con la tesi del Comune istante in ordine alla circostanza che tale documento non rientra tra quelli previstidall'art. 3 della Tariffa. Ciò in quanto, l'adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.
Con riferimento all'indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, e cheè finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, oda invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata, dall'esame della documentazione inviata alla scrivente si desume che la stessa è "svolta in modalità telematica, finalizzata all'individuazione di idonei operatorieconomici, da invitare alla successiva procedura negoziata".. Alla stessa dovràseguire la presentazione delle manifestazioni di interesse tramite apposito modello e, come precisato nell'articolo 15 della bozza trasmessa alla scrivente, si tratta di un avviso, finalizzatoad una ricerca di mercato, non (...) impegnativo per il Comune", che "non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico" e che "non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura inessere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse (...) possano vantare alcuna pretesa" .
Per le suesposte caratteristiche, si concorda con l'istante che il documento denominato manifestazione di interesse (cfr. art. 6 della bozza di avviso pubblico) non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non sia da assoggettare ad imposta di bollo.
Relativamente al quesito concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sulleofferte economiche non seguite dall'accettazione da parte della pubblica amministrazione, si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16dicembre 2013 secondo cui "le offerte economiche presentate dagli operatori che nonsono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.
Con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta di bollo, sugli allegati ai contratti si fa presente che il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante (Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all'articolo 32 del d.lgs n. 50 del 2016.
In particolare, l'articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14- bis al richiamato articolo 32 che stabilisce "I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".
Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai capitolati oggetto del presente quesito, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi dalla scrivente con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#imposte, tasse e tributi#bollo #imposta #interpellante #procedura #partecipazione #gara #tariffa #offerta #istanza #domanda
11/09/2020 n° 1585
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molisee,
p.c.,
al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trentoal Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
e, per loro tramite,
ai Dirigenti Scolasticidelle istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione
Oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020,n.13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragilicon contratto a tempo indeterminatoe determinato.
Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici “fragili”,nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.A tale fine, è stata condotta un’opera di approfondimento degli strumenti a disposizione ai sensi della normativa e dei contratti vigenti, ai fini della massima tutela della comunità educante. L’Amministrazione si riserva di adottare strumenti di verifica e monitoraggio, atti a valutare l’adeguatezza degli strumenti e a prevenire ogni forma di abuso, a garanziadei lavoratori che vantano un effettivo diritto.
La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, che costituisce il necessario presupposto della presente nota, richiamando il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavorodel 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratoree l’eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando chela condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica. La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento all’opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, delinea un approccio integrato che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di cui all’articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.
La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore
L’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020). Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:
- l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore
Il concetto di fragilità va individuato “ in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di inf ezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico ” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).
Profili procedurali
1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.
Personale docente/educativo
Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova: a. Idoneità; b. Idoneità con prescrizioni c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio
Idoneità
Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.
Idoneità con prescrizioni
Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela –ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc.–è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere aogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.Qualora il giudizio di idoneità non rechichiaramentegli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.
Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio
Il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L’inidoneità può essere intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.
In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008(CCNI Utilizzazioniinidonei), stabilisce, all’articolo2, comma 4 che“il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”.Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale inparola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settorescuola, tenendo conto dellapreparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata.
L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire soloa domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.
Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.
Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno dell’Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamentela volontàdel lavoratoredi essere utilizzato in altri compiti nonchéle funzioni cui è possibile adibirlonel rispetto di quanto indicato nella certificazione medicaeallegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui trattasi.
Il competente Direttore dell’Ufficio scolastico regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 oresettimanali, come previsto dall’articolo8 del CCNI Utilizzazioniinidonei.
Si richiamano, sinteticamentee a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui:
-servizio di biblioteca e documentazione;
-organizzazione di laboratori;
-supporti didattici ed educativi;
-supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
-attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.
Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di salvaguardare l’incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l’inidoneità temporanea.
In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto dall’articolo3, comma 3 del richiamato CCNIUtilizzazioni inidonei, fermo restando che l’utilizzazione medesima potrà essere disposta –sempre su base volontaria –anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovveropresso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesacon i soggetti interessati.
Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato, ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l’interessato lorichieda esplicitamente e che da parte della scuola o dell’Ufficio di destinazione vi sia l’effettiva necessità di utilizzazione.
Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l’articolo 42 del Dlgs. 81/2008prevede che “il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, finalizzata all’utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente scolastico avrà cura di evidenziare l’impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l’Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, all’articolo3, commi 2 e 3.
Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l’incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medicarichiestapotrà assumere le misure cautelari di cui all’articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7del dPR171/2011.
Si rappresenta in ultimo che il posto resosi disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3 del citato CCNI Utilizzazioniinidonei,in merito alla utilizzazione fuori ruolo del personale dichiarato temporaneamente inidoneo.
Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficiofino alla scadenzadelperiodoindicatodal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.
Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compitio temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.
Personale ATA
Fermo restando che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali citate e della norma a corredo delle considerazioni suesposte, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l’Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l’Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativaalla mansione a distanza.Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa(ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell’apertura degli uffici e dell’attività didattica)e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.
Nel merito, l’articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazionirecitainoltre: “Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenzache siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola”.
Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitariarechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l’utilizzazione presso l’Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall’interessato. Qualora l’utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile,il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.
Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo,puòapplicarsi il disposto dell’articolo6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell’Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia.In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.
Personale a tempo determinato
Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso dall’applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioniinidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all’articolo6, comma 3.
Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.
Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all’interno del profilo professionale di cui trattasi.
Si allega, per una più agile predisposizione degli atti correlati all’avvio del procedimento, un modello per la richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria ad uso dei Dirigenti scolastici.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#lavoratore #inidoneità #mansione #medico #utilizzazione #dirigente #giudizio #sorveglianza #idoneità #fragilità
n° 77
Area: Normativa

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. (2)
2. La commissione e' costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. (4)
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante. (2)
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. (2)
5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35‐bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all’articolo 35‐bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto. (2)
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economi‐co dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
12. (3)
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.
(1) Rubrica così modificata dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(2) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(3) Comma abrogato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(4) Comma così modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, con effetto a decorrere dal 31 luglio 2021.
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#anac #invitalia #riconvocare #afferisce #attrazione #sorteggio
n° 23
Area: Normativa

1. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Spettano al dirigente autonomi poteri di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il dirigente dell'istituzione:
a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento;
c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24;
e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente dell'istituzione può avvalersi di docenti, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.
4. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.
4 bis. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica e formativa provinciale il dirigente dell'istituzione propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti e nel rispetto della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
4 ter. Prima di proporre gli incarichi il dirigente dell'istituzione definisce i criteri volti a orientarlo, ove possibile in relazione alle caratteristiche professionali dei docenti disponibili nell'ambito di appartenenza, nel conferimento degli incarichi medesimi. Il dirigente riferisce al consiglio dell'istituzione relativamente ai criteri che intende adottare. I criteri hanno ad oggetto, tra l'altro, la specificazione di competenze professionali utili alla realizzazione di progetti e attività che connotano in modo specifico e peculiare il progetto d'istituto e di abilità personali, quali la flessibilità, la capacità di lavorare in gruppo, di coordinare, di organizzare e di pianificare.
4 quater. Il dirigente dell'istituzione formula la proposta d'incarico in coerenza con il progetto d'istituto previsto dall'articolo 18, tenuto conto dei criteri definiti ai sensi del comma 4 ter. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il progetto d'istituto. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, con particolare attenzione per quelle specificate nei criteri previsti dal comma 4 ter, e possono essere svolti colloqui. I colloqui sono svolti anche al fine di valutare l'aderenza delle competenze professionali possedute a quelle specificate dai criteri anche in attuazione di quanto previsto dal progetto di istituto. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curriculum dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica e formativa.
4 quinquies. Nel conferire gli incarichi ai docenti il dirigente dell'istituzione dichiara l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.
4 sexies. L'incarico è assegnato dal dirigente dell'istituzione e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte d'incarico opta tra quelle ricevute. La Provincia conferisce gli incarichi ai docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente dell'istituzione.
4 septies. Relativamente ai posti individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 86, comma 2 bis, possono essere conferiti incarichi triennali ai docenti assunti a tempo indeterminato da parte di dirigenti di due istituzioni scolastiche rientranti nel medesimo ambito territoriale. Questa facoltà è riconosciuta ai dirigenti delle istituzioni formative provinciali.
4 octies. La Provincia, sentite le organizzazioni sindacali, definisce le procedure gestionali e le modalità organizzative e di coordinamento per l'assegnazione degli incarichi e dei relativi rinnovi.
KEYWORDS
#specificare #coniugio #ricevere #aderenza #sovrintendere #pianificare #candidatura #affinità #parentela #coadiuvare
22/02/2021 n° 507
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L'INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Ai Dirigenti Scolastici e
ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura – Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per la Regione Valle D’Aosta
Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva
LORO EMAIL
Oggetto: Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curricolare ed extra-curricolare. Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile.
Nel dar seguito alla nota dipartimentale n. 1994 del 9 novembre 2020 ed al fine di offrire una corretta interpretazione alle disposizioni governative emanate in materia di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 nell’ambito delle attività scolastiche in oggetto, sono stati proposti specifici quesiti al Comitato tecnico scientifico (CTS).
Il CTS, nel corrispondere alle richieste di chiarimento, ha affrontato le tematiche nella seduta n. 144 del 12 gennaio 2021 (della quale si è acquisito uno stralcio del verbale lo scorso 18 febbraio) rappresentando preliminarmente “la preoccupazione del riscontro potenziale di aggregazione tra persone all'interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati in questa fase dell'epidemia sostenuta da SARS-CoV-2 e dalle sue varianti virali” prima di procedere alla trattazione delle principali questioni poste all’attenzione.
Com’è noto, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal DPCM 03 novembre 2020, che, all'articolo 1 comma 9 lettera d), prevede: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”
Tali disposizioni sono state novellate dal DPCM 14 gennaio 2021, e in particolare, dall'articolo 1 comma 10 lettera
d) che recita: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Relativamente ai quesiti posti, il CTS si è espresso formulando il seguente parere, riconducibile sostanzialmente ai tre aspetti a fianco evidenziati:
Estratto del verbale CTS -Seduta n. 144 del 12 gennaio 2021
Estensibilità al settore scolastico delle deroghe previste agli obblighi di uso DPI: “Il CTS ritiene che le misure previste dall'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) del DPCM 03/11/2020, novellato dal DPCM 14/01/2020, siano riferibili anche all'ambito scolastico.”
Attività di educazione fisica svolte al chiuso: “Il CTS ribadisce quanto approvato nella seduta n. 82 del 28/05/2020 relativamente al "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", poi richiamato nel DM Istruzione n. 39 del 26/06/2020 concernente il "Piano Scuola 2020-2021", nel quale, in riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso, richiama il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali.”
Attività di educazione fisica svolte all’aperto: “Il CTS, in riferimento alle attività didattiche di educazione fisica organizzate all'aperto, ritiene sufficiente quanto già previsto dall'art. 1 co. 9 lett. d) del DPCM 03/11/2020, cosi come novellato dall'art. 1 co. 10 lett. d) del DPCM 14/01/2021 relativamente alle attività sportive o motorie all'aperto, ribadendo, per queste ultime – a differenza delle attività sportive in cui non sono previsti obblighi di impiego delle protezioni delle vie respiratorie - l'obbligo di utilizzo delle mascherine.”
Dalla lettura sistematica del quadro normativo e da quanto espresso dal CTS nel citato parere, emerge la regola generale del distanziamento interpersonale dell’obbligo all’uso dei dispositivi di protezione individuale in luoghi al chiuso salvo le deroghe previste per chi stia svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità (citato articolo 1 comma 1 lettere a), b), c) del DPCM 03 novembre 2020, come successivamente novellato), deroghe da intendersi riferite anche all'ambito scolastico.
Inoltre, con riferimento alle attività di educazione fisica svolte al chiuso il CTS ha ribadito quanto già approvato nella seduta n. 82 del 28 maggio 2020 relativamente al "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", poi richiamato nel decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 concernente il "Piano Scuola 2020- 2021". In tale Documento tecnico si precisava che “Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. (omissis) Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione , fatte salve le dovute eccezioni ( ad es. attività fisica, pausa pasto);…”
Con riferimento alle attività didattiche di educazione fisica organizzate all'aperto, il CTS ritiene sufficiente quanto già previsto dall'articolo. 1 comma 9 lettera d) del DPCM 03 novembre 2020, cosi come richiamato dall'articolo 1 comma 10 lettera d) del DPCM 14 gennaio 2021, sopra riportato.
Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle situazioni epidemiologiche dei rispettivi territori, porranno particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, alle misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto già esposto e qui di seguito riassunto:
- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;
- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri con adeguata aerazione, prediligendo lo svolgimento le attività fisiche sportive individuali;
- obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Si invitano, infine, le Istituzioni scolastiche ad osservare le predette disposizioni oltre che nell’ambito delle attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive svolte al loro interno anche per le medesime attività curricolari ed extracurricolari organizzate all’esterno presso impianti sportivi, parchi o spazi alternativi, analogamente a quanto già precisato con la nota dipartimentale n. 1870 del 14 ottobre 2020, in quanto attività aventi carattere di ordinaria organizzazione didattica.
IL DIRETTORE GENERALE - DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
Maria Assunta Palermo
(Firmato digitalmente)
IL DIRETTORE GENERALE - DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L’INCLUSIONE E L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Antimo Ponticello
(Firmato digitalmente)
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30/07/2019 n° 2214
Area: Prassi, Circolari, Note

Numero 02214/2019 e data 30/07/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 24 luglio 2019
NUMERO AFFARE 00953/2019
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio legislativo.
Richiesta di parere in merito alla disciplina applicabile agli educandati femminili dello Stato e ai convitti nazionali;
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. prot. 0003587 del 14 giugno 2019, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;
Premesso:
1. Premette il Ministero richiedente che il quesito interpretativo, vertente sulla disciplina applicabile agli educandati femminili e ai convitti, con specifico riferimento al riparto di competenze tra il consiglio di amministrazione dei predetti istituti e il dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche ad essi annesse, ha assunto rilevanza atteso che l’Educandato statale “Emanuele Setti Carraro Dalla Chiesa” di Milano ha chiesto (nota prot. 1860 del 12 marzo 2019) un chiarimento in merito all’interpretazione delle norme attualmente vigenti in materia, anche alla luce del parere già reso dal Ministero in occasione di analoga questione sorta con riguardo ad un altro educandato statale e del contrasto interpretativo rispetto a un precedente parere reso dall’Avvocatura dello Stato (nota prot. n. 1107 del 2 febbraio 2015).
2. il Ministero richiedente espone e illustra il quadro normativo di riferimento, soffermandosi soprattutto sulle disposizioni contenute negli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, nella parte in cui - nel comma 7 dell’articolo 204 - definisce i compiti e le funzioni del consiglio di amministrazione degli educandati femminili dello Stato e dei convitti nazionali, ai quali è riconosciuta la personalità giuridica pubblica (“Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti”), in raffronto con la disposizione dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina le attribuzioni del consiglio di istituto, il quale, come organo incardinato nelle istituzioni scolastiche, “elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento” e, tra i vari compiti riconosciutigli, ha anche la competenza di deliberare atti negoziali (articolo 10, comma 3, lettera b): “acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni”).
3. Alla ora riferita disciplina speciale del 1994 – afferma il Ministero – si sarebbe sovrapposta quella generale concernente il pubblico impiego e, in particolare, la nuova normativa che ha rafforzato e meglio definito il ruolo della dirigenza, ivi inclusa quella scolastica, nella logica della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione (dagli artt. 25-bis e 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successivamente confluiti nell’articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che hanno attribuito la qualifica dirigenziale ai capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative, alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il cui art. 21 ha riconosciuto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, precisando che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali”, fino all’articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 165 cit., che definisce il ruolo del dirigente scolastico e le competenze ad esso attribuite, in linea con il principio della separazione tra competenze ed organi di indirizzo politico-amministrativo e competenze ed organi di gestione e che prevede che “Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa”).
4. Il Ministero sembra dunque porre l’attenzione sul fatto che si potrebbe ravvisare una discrasia tra la disciplina speciale del 1994 – che demanda taluni compiti di gestione, soprattutto per quanto concerne la contrattualistica e le determine a contrattare, al consiglio di amministrazione degli educandati – e la disciplina generale sopravvenuta, che attribuirebbe, invece, tali compiti di gestione, in linea con i principi che reggono il sistema riformato, ai capi d’istituto (recando, peraltro, il comma 4 del già citato art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, l’espressa previsione secondo la quale i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati rientrano nel ruolo della dirigenza scolastica); discrasia che sarebbe accentuata dal testo dell’articolo 70, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in forza del quale “A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.
5. Il Ministero riferisce dunque di un contrasto interpretativo che si sarebbe delineato sui temi ora esposti, atteso che, da un lato, la Corte dei conti, sez. prima giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 736/2013 del 27 settembre 2013, ha rilevato che la normativa applicabile agli Istituti di educazione resterebbe quella speciale contenuta nell’articolo 204 del d.lgs n. 297 del 1994 (giudicando non condivisibile “la tesi . . . secondo cui tale ricostruzione normativa sarebbe superata dall’intervenire della disposizione dell’art. 25 T.U. n. 165/2001 e dalla rinnovata impostazione delle funzioni dirigenziali in esso contenuta”, poiché “i principi di cui all’art. 204 del D.Lgs. n. 297 del 1994 non sono stati, per quel che rileva nel presente giudizio, incisi dalla successiva normativa ed, in particolare, dal T.U. di cui al D.lgs. n. 165 del 2001”), dall’altro lato, invece, l’Avvocatura dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti trasmessa dal citato Educandato statale “Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa”, si è espressa (nota prot. n. 1107 del 2 febbraio 2015) osservando che “l’articolo 25 del d.lgs n. 165/2001, nel dettare le competenze del dirigente scolastico, attribuisce ad esso le competenze gestionali, oltre che quelle direttive, essendo innegabile che l’attività negoziale appartenga alla funzione gestoria e non a quella di indirizzo” e che “la clausola interpretativa generale di cui all’art. 70 citato - che in realtà ha portata ed efficacia innovativa delle previgenti disposizioni, si legislative, che statutarie e regolamentari- assicura l’obbligatoria devoluzione alla sfera di competenza dirigenziale di tutti gli atti e i provvedimenti che non attengono all’ambito di indirizzo politico-amministrativo, e, a fortiori, di quelli direttamente riconducibili all’ambito gestorio come individuato dall’art. 25 D.lgs n. 165”, ed aggiungendo che il principio di separazione tra funzione d’indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione sarebbe reso rigido dalla riserva di legge prevista dal citato articolo 4, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 “ed è applicabile a tutti gli enti pubblici, anche quello i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica (art. 4, u.c., D.lgs n. 165) e, dunque, anche le istituzioni scolastiche ed educative”.
6. Lo stesso Ministero, con nota del 26 ottobre 2018, nel rendere un parere in occasione delle criticità emerse nell’Educandato SS. Annunziata di Firenze, ha avanzato l’ipotesi di perdurante vigenza delle disposizioni di cui al d.lgs n. 297 del 1994.
7. Infine, a giudizio del Ministero, potrebbe rilevare ai fini della soluzione del quesito un non recente parere reso da questo Consiglio (parere n. 1603/1999), relativo a questione analoga concernente il rapporto tra i poteri dei Capi di istituto e quelli del dirigente scolastico e, quindi, del coordinamento tra il citato articolo 10 del d.lgs n. 297 del 1994 e l’articolo 25-bis del d.lgs. n. 29 del 1993 (poi confluito, come detto, nell’articolo 25 del d.lgs n. 165 del 2001): in quella occasione questo Consiglio avrebbe ritenuto prevalente quest’ultima disposizione in base al principio della spettanza dei poteri di gestione al dirigente scolastico e all’abrogazione implicita, per incompatibilità, della legge anteriore ad opera della successiva.
8. Il Ministero conclude dunque la sua esposizione ponendo a raffronto le due seguenti opzioni interpretative: a) la prima, che fa leva sulla prevalenza dello ius superveniens rappresentato dalle disposizioni sopra illustrate di cui al d.lgs n. 165 del 2001, e, in particolare, dall’articolo 25, rispetto alla disciplina, tutt’ora vigente, recata dagli articoli 203 e 204 del d.lgs n. 297 del 1994 (e che sosterrebbe l’intervenuta abrogazione implicita delle norme antecedenti rispetto a quelle intervenute successivamente, ai sensi dell’articolo 15 delle preleggi, che troverebbe un aggancio, oltre che nella ratio generale del processo di riforma delle pubbliche amministrazioni, applicabile anche alle istituzioni scolastiche ed educative, improntato al principio della separazione tra competenze politico-amministrative e competenze gestionali, anche nel dato letterale delle norme sopravvenute, nelle quali si fa riferimento espressamente anche alle istituzioni educative, oltre che a quelle scolastiche); b) la seconda opzione interpretativa, che riconosce invece prevalenza alla normativa speciale recata dai suddetti articoli 203 e 204 rispetto a quella sopravvenuta, di cui all’articolo 25 del d.lgs. n. 165 del 2001 e alle altre disposizioni sopra evidenziate.
9. Il Ministero segnala infine che il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, sul quale questo Consiglio ha espresso parere favorevole (parere n. 2697 del 22 dicembre 2017), prevede che la disciplina in esso contenuta non si applichi ai convitti e agli educandati ai quali continua ad applicarsi il regime speciale (in particolare l’articolo 28 di tale decreto – rubricato Gestione dei convitti e degli educandati con istituzioni scolastiche annesse – stabilisce che “1. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati è autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi. 2. Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le disposizioni del presente regolamento. 3. La gestione dei convitti e degli educandati è condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. 4. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca. Essa si conforma, altresì, alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari”).
Considerato:
1. Occorre preliminarmente definire l’esatto perimetro della questione interpretativa sottoposta dal Ministero richiedente all’esame di questo Consiglio. Dagli atti allegati alla relazione illustrativa sembra che la questione si risolva nel riparto delle competenze gestionali tra il consiglio di amministrazione degli educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile e il dirigente scolastico preposto all’annesso istituto d’istruzione (con speciale riguardo alle competenze nel campo negoziale, che parrebbero essere quelle che danno adito a maggiori frizioni e potenziali conflitti sull’uso e sulla gestione dei beni). Nella relazione illustrativa si pone tuttavia anche la questione – diversa e ulteriore – del rapporto tra le competenze del consiglio di amministrazione dell’educandato femminile dello Stato e dell’istituto pubblico di educazione femminile (art. 204, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994) e quelle, che parrebbero in parte analoghe, del consiglio d’istituto (organo collegiale dell’istituto scolastico annesso), come previste dall’art. 10 stesso decreto.
Le due questioni, a giudizio della Sezione, sono in definitiva cumulabili e risolvibili alla stregua del medesimo criterio interpretativo della specialità bilanciata, che appare idoneo a dirimere la questione sottoposta al parere di questo Consiglio, e che dovrebbe coerentemente condurre alla medesima soluzione per entrambi i profili suddetti.
2. Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), reca nella Parte II (Ordinamento scolastico), Titolo V (Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore), un Capo VI, rubricato Istituzioni educative, che contiene due articoli (203 e 204) che disciplinano, rispettivamente, i Convitti nazionali e gli Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile. L’art. 204, in particolare, stabilisce che agli educandati femminili dello Stato è attribuita personalità giuridica pubblica (già riconosciuta dal regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 di Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile), che sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi e che l’amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione. Il comma 8 prevede che Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi. Il comma 7 dell’art. 204, già richiamato sopra, in Premessa, definisce le competenze del consiglio di amministrazione, annoverando, in particolare, tra di esse, le deliberazioni “sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura” nonché le funzioni inerenti “la conservazione e l'incremento del patrimonio”. Tuttavia l’art. 10 del medesimo decreto legislativo del 1994, in tema di Organi collegiali a livello di circolo e di istituto, nel disciplinare le Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva, prevede, al comma 3, che il consiglio di circolo o di istituto ha potere deliberante nelle seguenti materie: . . . “b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni”.
3. Il comma 5 dell’art. 205 del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede che 5. Con uno o più regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché per la definizione delle modalità con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attività formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa. Tale regolamento non risulta essere stato adottato. Il Ministero riferisce del recente decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che però per espressa previsione di esclusione non si applica ai convitti e agli educandati, ai quali continua ad applicarsi il regime speciale (in particolare l’articolo 28 di tale decreto – rubricato Gestione dei convitti e degli educandati con istituzioni scolastiche annesse – stabilisce che “1. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati è autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi. 2. Le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati sono dotate di autonomia e sono gestite secondo le disposizioni del presente regolamento. 3. La gestione dei convitti e degli educandati è condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità e deve garantire l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori. 4. La gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica e da apposito regolamento, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca. Essa si conforma, altresì, alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari”).
4. La Sezione rileva – prima di entrare nel merito della soluzione del quesito proposto – che a ben vedere non risulta adeguatamente definito, nella prospettazione del tema emergente dagli atti ministeriali, il rapporto cronologico intercorrente tra le norme poste a raffronto: nelle sue linee portanti il disegno riformatore imperniato sulla distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, affidate alla dirigenza, era già contenuto nel testo originario degli artt. 14 e 15 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 di Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, che è anteriore rispetto al testo unico in materia di istruzione di cui al d.lgs. n. 297 del 1994. Le disposizioni e norme, dunque, che hanno separato e distinto, all’interno delle funzioni amministrative, quelle così dette di gestione, e che le hanno assegnate alla dirigenza, sembrerebbero essere, pertanto, anteriori rispetto alle disposizioni e norme del 1994 che hanno invece confermato le attribuzioni competenziali del consiglio di amministrazione degli educandati femminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile. Nel caso in esame, invero, come si dirà più avanti, viene in rilievo un problema di (così detta) abrogazione tacita (che si ha, ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale anteposte al codice civile, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti) e non di abrogazione così detta implicita (che si ha quando la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore), sicché il raffronto dovrà essere operato tra norma e norma e non tra legge e legge, sicché il richiamo al conclusivo testo unico n. 165 del 2001 sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche non parrebbe essere sotto questo punto di vista risolutivo ai fini di stabilire il corretto rapporto cronologico tra i testi normativi asseritamente antinomici che si sono posti a confronto nel quesito in esame. È tuttavia vero, come rilevato nella relazione, che è solo con l'art. 45, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (disposizione poi confluita nell'art. 70, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001) che è stata introdotta nell’ordinamento giuridico una clausola di valenza generale in base alla quale a decorrere dall'entrata in vigore del decreto n. 80 le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
5. Ritiene peraltro la Sezione che il rilievo ora svolto riguardo alla corretta ricostruzione cronologica della successione nel tempo delle norme (e non dei testi di legge), pur rilevante e meritevole di esame, possa essere accantonato ove si opti, come è invero opinione di questo Consiglio, per una soluzione intermedia tra quelle, opposte, prospettate in atti, ossia per una soluzione di “specialità bilanciata”, idonea a coniugare (da un lato) la volontà del legislatore di confermare e mantenere la peculiare fisionomia speciale degli educandati femminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile, con (dall’altro lato) la razionalità complessiva del sistema, che riconosce ormai una comune e ricorrente suddivisione di funzioni tra gli organi collegiali di governo e di indirizzo e la dirigenza degli enti pubblici (oltre che con l’esigenza di garantire una ragionevole funzionalità agli apparti amministrativi, evitando inutili duplicazioni di competenze).
6. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento – e qui richiamate le diverse opzioni interpretative che si sono confrontate sul tema, come riassunte in Premessa - ritiene la Sezione che il quesito formulato dal Ministero possa rinvenire un’adeguata soluzione muovendo dalla ratio sottesa alla scelta legislativa – a quel che consta, non revocata in dubbio e non oggetto di discussione - di mantenere, nell’ordinamento giuridico, la speciale autonomia e configurazione giuridica degli educandatifemminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile (ai quali, come si è visto, il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione del 1994 dedica un apposito Capo VI, nel Titolo V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore della Parte II - Ordinamento scolastico, con la fondamentale previsione - art. 204 - secondo la quale questi istituti speciali hanno personalità giuridica pubblica e sono amministrati da un consiglio di amministrazione).
Se questa è stata la scelta del legislatore, e non pare che ciò sia revocabile in dubbio, tra le diverse ipotesi interpretative possibili riguardo al tema del riparto delle competenze tra i diversi organi, quelli propri e speciali di tali educandati femminili e quelli (di tipo generale) incardinati nella dirigenza degli annessi istituti scolastici, deve evidentemente optarsi per quella che consente di conservare un senso compiuto e una residua utilità pratica alla suddetta scelta del legislatore di conservare la specialità dei suddetti istituti, piuttosto che per la scelta alternativa, che condurrebbe a un sostanziale svuotamento di ogni pratica utilità degli organi speciali conservati in quegli istituti, che finirebbero per essere ridotti a inutili duplicazioni (in contrasto, peraltro, con i principi di economia dei mezzi giuridici).
7. Il testé descritto criterio di soluzione dell’apparente antinomia che si è venuta a creare – e che ha generato il dubbio interpretativo di cui si discute – tra la sopra richiamata disciplina speciale degli educandati femminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile e la disciplina generale sopravvenuta sulla dirigenza pubblica, deve peraltro essere integrato e in parte bilanciato con il convergente criterio che fa leva sulla ratio dell’istituto del consiglio di amministrazione, quale organo collegiale di direzione dell’ente pubblico, le cui funzioni, in linea generale, si sono via via affinate (e in parte ridimensionate) anche in ragione delle sopravvenute riforme della dirigenza, che hanno spostato numerose competenze di gestione dall’organo collegiale di vertice all’organo monocratico dirigenziale.
8. Il “combinato disposto” dei due criteri ermeneutici sopra indicati consente, ad avviso della Sezione, di raggiungere un ragionevole punto di equilibrio tra le opposte esigenze, quella, da un lato, di non negare di fatto ogni residua ragion d’essere della speciale configurazione degli educandati femminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile, e quella, dall’altro lato, di adeguare il funzionamento di tali enti al sistema, ormai di comune e generale applicazione, che vede taluni affari prettamente gestionali e operativi demandati alla competenza del dirigente, anche per la speditezza e maggiore snellezza dei relativi procedimenti e provvedimenti.
9. Alla domanda se le sopravvenute norme sulle competenze dirigenziali abbiano determinato un’abrogazione inespressa (ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale anteposte al codice civile, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti) la risposta dovrà dunque essere articolata e bilanciata, nel senso che appare percorribile, ad avviso della Sezione, una soluzione intermedia, che possa distinguere, all’interno delle plurime attribuzioni funzionali del consiglio di amministrazione degli educandati femminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile, tra quelle di indirizzo – che possono conservarsi in capo all’organo collegiale in quanto non incompatibili con la nuova dislocazione delle funzioni volute dal d.lgs. 165 del 2001 – e quelle di gestione – che dovrebbero, invece, essere sottratte al consiglio di amministrazione per abrogazione tacita e riferite, ex d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente scolastico preposto all’istituzione educativa annessa.
10. Ed invero, in base al ricordato comma 7 dell’art. 204 del d.lgs. n. 297 del 1994 “il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti”. Ora, è agevole rilevare che, tra le elencate funzioni, appaiono propriamente e tipicamente riferibili all’organo collegiale quelle, di indirizzo strategico e di sorveglianza, relative alla deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, alla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, all'incremento del patrimonio, alla vigilanza sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, mentre andrebbero esclusi dalla competenza del consiglio di amministrazione, per appartenere tipicamente alla competenza dirigenziale, le attribuzioni relative ai contratti e convenzioni di qualsiasi natura, alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, alla cura della conservazione del patrimonio (intesa come attività gestionale e negoziale preordinata alla conservazione, manutenzione, pulizia, custodia e sorveglianza, climatizzazione, etc. dei beni in dotazione).
11. Ritiene dunque la Sezione che entrambe le opposte soluzioni ricostruttive che si sono confrontate sul tema, come riferite nella relazione ministeriale, pecchino per così dire “per eccesso”, poiché entrambe postulano una sorta di unitaria inscindibilità dell’elenco delle competenze contenute nel ripetuto comma 7 dell’art. 204 del testo unico sull’istruzione del 1994 e sembrano rifiutare a priori la possibilità di distinguere, all’interno di quell’elenco, le singole attribuzioni per loro natura oggi in contrasto con il comune e normale criterio di riserva alla dirigenza dei compiti di gestione.
Dovendosi, invece, operare, come chiarito supra nel par. 4, un raffronto tra norma e norma – come è tipico della valutazione di abrogazione “tacita” - e non tra i due testi normativi nel loro complesso – come è invece tipico e proprio della valutazione di abrogazione “implicita” – nulla vieta di procedere, essendo anzi doverosa questa impostazione, di selezionare, all’interno della complessa disposizione contenuta nel richiamato comma 7 dell’art. 204 del d.lgs. n. 297 del 1994, tra le diverse e distinguibili norme attributive delle singole competenze dell’organo collegiale, quelle compatibili con il nuovo assetto del sistema e quelle che, invece, risultano ormai con esso incompatibili, così evitando soluzioni “manichee” dirette l’una a negare qualsiasi incidenza sul vecchio assetto delle competenze da parte del mutato quadro giuridico della dirigenza pubblica, l’altra a negare una residua utilità concreta della sopravvivenza, ancorché voluta dal legislatore, del consiglio di amministrazione degli educandati femminili dello Stato e degli istituti pubblici di educazione femminile.
12. La soluzione ora prospettata – mette conto di rilevare per completezza di esame dell’affare – è coerente con quanto previsto dal citato decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
13. La soluzione qui prospettata, inoltre, consente di superare gli inconvenienti pratici pure segnalati nella relazione e negli atti ad essa allegati. Si è in particolare segnalato, non senza fondamento, che conseguenza dell’opinione puramente conservativa delle attribuzioni contemplate nel comma 7 dell’art. 204 del testo unico del 1994 sarebbe che al dirigente scolastico verrebbe affidata la sola parte didattica (ed amministrativa per quanto riguarda la gestione del personale) della scuola e delle attività degli alunni, mentre al consiglio di amministrazione risulterebbe attribuita la gestione del patrimonio (l’immobile demaniale e le pertinenze, giardini, opere, arredi, suppellettili, il tutto di notevole valore storico – artistico, configurando quasi un museo), compresi gli acquisti di beni e gli appalti di lavori e servizi, con evidenti rischi di conflitti per le inevitabili interferenze nella prassi operativa (ad es., per l’uso dei locali per eventi, per l’uso della mensa, per la disciplina degli ingressi, delle uscite, dei parcheggi, dell’ammissione di estranei, etc.).
Alla stregua del criterio di soluzione del conflitto qui fornito, sarà dunque possibile attribuire al dirigente scolastico, nel quadro delle sue proprie competenze gestionali, in coerenza con l’art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, le funzioni relative alle attività negoziali, oltre che le responsabilità proprie del datore di lavoro a termini del d.lgs. n. 81 del 2008.
14. Più nello specifico, operando in base ai suesposti criteri ermeneutici la necessaria distinzione nell’ambito delle competenze del consiglio di amministrazione degli educandati femminili dello Stato e dei convitti nazionali elencate nel comma 7 dell’art. 204, devono ritenersi intestate al predetto organo collegiale quelle relative alla delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo, alla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, alla cura della conservazione e incremento del patrimonio, alla vigilanza sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole (ed eventuali altre attribuzioni affidate al suddetto collegio dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti che siano proprie delle funzioni eminentemente di indirizzo normalmente afferenti al tipo di organo), mentre devono ritenersi attribuite all’organo dirigenziale le competenze relative ai contratti e convenzioni di qualsiasi natura e alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio.
15. La soluzione qui indicata riguardo al rapporto tra consiglio di amministrazione e dirigente scolastico risolve a un tempo anche l’apparente conflitto tra le funzioni di quest’ultimo organo collegiale e il consiglio dell’istituto annesso, come previste in generale dall’art. 10 del d.lgs. n. 297 del 1994 (fermo restando che non è tema dell’attuale decisione e rimane rimesso alle valutazioni, alle circolari e agli atti generali di disciplina eventualmente emanati o emanandi in proposito dal Ministero la diversa questione di come si debbano combinare tra le loro con le competenze dirigenziali in materia di contratti le funzioni riconosciute al del consiglio di istituto dal comma 3, lettera b) del predetto art. 10 riguardo all’“acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni”).
16. Naturalmente occorrerà che il Ministero richiedente, vuoi mettendo finalmente mano allo speciale regolamento previsto dagli artt. 204 e 205 del d.lgs. n. 297 del 1994, vuoi ricorrendo a più semplici e ordinari strumenti amministrativi (e non normativi) di indirizzo e coordinamento delle attività degli istituti vigilati, quali circolari e altri atti generali, potrà e dovrà dettare appositi criteri di ordine e razionalità nell’amministrazione degli tali da risolvere e appianare ogni altro dubbio applicativo di dettaglio che dovesse emergere nella pratica.
P.Q.M.
Nei suesposti termini è il parere della Sezione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Paolo Carpentieri Vincenzo Neri
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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