
Area Tematica: Personale docente
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Personale: ferie
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Una docente di scuola primaria richiede con modulistica dell'istituzione scolastica "6 gg. di ferie" indicando i giorni specifici di fruizione, (scuola su tempo pieno dal lunedì al venerdì), per un totale di 10 gg. Non firma il documento di richiesta e non allega autocertificazione.
Nel corpo della email indica genericamente di dover andare all'estero per cure xxxxx, in struttura privata. Ho richiesto firma, autocertificazione e specifica dello Stato estero nel quale si recherà. Informalmente ho appreso che la possibile destinazione rientra nella lista (lettera F ) dei Paesi dai quali non è possibile accedere all'Italia per l'emergenza Covid-19.
Potrei negare permesso? su quali basi? Se la docente fruisse del periodo di ferie ma venisse poi bloccata, posta in quarantena/isolata, che oneri sarebbero legittimi per la scuola? (es. Nomina supplente)
Intanto una premessa sui giorni di ferie richiesti durante le lezioni.
Infatti, in merito ai sei giorni di ferie durante l'anno in giorni in cui il docente è impegnato in lezioni, a nostro avviso, la condizione prevista dalla legge (Legge di Stabilità 2013) è la sostituzione senza oneri.
Secondo la nostra interpretazione, per i docenti la possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi familiari o personali ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 2007 (non modificato dal CCNL 2018) è esclusa dalla nuova previsione introdotta dalla Legge di Stabilità nell'ipotesi in cui comporti oneri per la scuola.
Ad ogni modo in caso di richiesta di ferie il dipendente non deve indicare il motivo dell'assenza (cioè perchè sta chiedendo le ferie).
Ad ogni modo anche se la scuola aderisse alla tesi che i sei giorni di ferie durante le lezioni possono essere ancora ricondotti a motivi personali, per evitare l'ostacolo della sostituzione senza oneri, il controllo del DS è solo di tipo formale e non può entrare nel merito del "motivo personale" in riferimento alle correlate esigenze di servizio ( in tal senso si esprime la prevalente giurisprudenza di merito - da ultimo cfr Tribunale di Milano Sentenza 8 ottobre 2019 n. 4234).
Allorchè la docente venisse poi successivamente posta in periodo di quarantena, si ricorda che il M.I., con la Nota n. 1934 del 26 ottobre 2020, ha fornito le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.
Il docente in quarantena svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.
Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare.
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Sentenza 17/05/2019 n° 106
Area: Giurisprudenza

L’art. 15 co. 2 del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali, documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 13 co. 9 dello stesso CCNL del 2007, ossia dalla possibilità di sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è stato abrogato dall’art. 1 co. 54 l. n. 228/12. Tale norma, infatti, non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche e subordina, in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie di cui al successivo co. 56), la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La presente sentenza ha confermato la decisione del Tribunale del lavoro di Terni n. 232/17
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#finanza #terno #fruizione #permesso #avvalere #subordinare #dedicare #panariello #angeleri #fruire
Sentenza 03/06/2020 n° 15
Area: Giurisprudenza

I docenti possono fruire per motivi personali o familiari , oltre ai tre giorni di permesso indicati, anche dei sei giorni di ferie, goduti però a titolo di permessi retribuiti e con le stesse modalità previste per la fruizione dei suddetti tre giorni espressamente previsti dall’art. 15 del CCNL 2007. Tale disciplina si desume dal chiaro disposto dell’art. 15 comma 2 e dallo stesso art. 13 comma 9, il quale non estende il proprio ambito applicativo alla fruizione dei giorni di ferie a titolo di permesso retribuito per motivi personali e familiari, posto che tale disposizione fa espressamente salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 2. Pertanto, il personale docente ha diritto, a domanda, alla fruizione dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari, documentati anche a mezzo di autocertificazione, nonché alla fruizione degli ulteriori sei giorni, sempre a titolo di permesso retribuito per gli stessi motivi personali e familiari, i quali, una volta richiesti a tale titolo, non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti e dunque non soggiacciono alle condizioni previste per il godimento delle ferie. Dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, si evince, quindi, che se i sei giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi tre giorni espressamente previsti come permessi retribuiti), tali giorni non solo devono essere attribuiti, e quindi sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo né di reperire docenti in servizio in sostituzione, né di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. ( La Sentenza in commento si inserisce all'interno del filone giurisprudenziale ai sensi del quale la disciplina del CCNL 2007 non sarebbe stata modificata a seguito dell’entrata in vigore della L. 228 del 2012 -art. 1 co. 54, 55 e 56. In senso contrario si segnala la sentenza 17/05/2019 n° 106 della Corte di Appello di Perugia##1498L - che ha confermato la decisione del Tribunale del lavoro di Terni n. 232/17 - con la quale è stato affermato che l’art. 15 co. 2 del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali, documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire -oltre che di tre giorni di permesso- fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 13 co. 9 dello stesso CCNL del 2007, ossia dalla possibilità di sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è stato abrogato dall’art. 1 co. 54 l. n. 228/12. Tale norma, infatti, non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche e subordina, in ogni caso -con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie di cui al successivo co. 56-, la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 09/07/2025 n° 2193
Area: Giurisprudenza

Il giudizio numerico non deve essere associato ad una enunciazione discorsiva delle ragioni di attribuzioni dei singoli voti: esso, infatti, costituisce una formula sintetica, ma al contempo efficacemente esplicativa, della valutazione tecnica effettuata dai docenti sul grado di preparazione raggiunto dall'alunno, valutazione che rappresenta la sintesi di un percorso didattico annuale di cui lo studente è pienamente consapevole, rivelandosi perciò superfluo che il consiglio di classe si dilunghi nel motivare perché ritenga insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell'alunno. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio o negli oneri di informazione alla famiglia circa l’andamento scolastico non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Nella specie, comunque, la scuola aveva predisposto nel corso dell’anno scolastico attività di supporto e sostegno extracurriculari cui, però, lo studente non ha mai partecipato e tutte le informazioni sul rendimento scolastico dello studente erano pienamente conoscibili attraverso l’accesso al sistema informatizzato (registro elettronico) di cui la scuola è dotata e che consente di verificare in tempo reale l'andamento didattico e disciplinare degli alunni; inoltre la famiglia già con il documento di valutazione intermedia – visualizzato e scaricato – era venuta a conoscenza delle gravi carenze del ragazzo. (Nel caso di specie uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso all’esame di Stato avendo riportato 4 in Italiano e 5 in Inglese e Scienze. Il TAR ricorda che la valutazione sul percorso scolastico dello studente è espressione di discrezionalità tecnica che il GA può sindacare solo per vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e che la non ammissione si basa esclusivamente sulla constatazione della insufficiente preparazione e incompleta maturazione personale dello studente e sebbene percepita dal destinatario come un provvedimento afflittivo ha in realtà finalità educative e formative. Da ultimo il TAR evidenzia che nessun valore può avere la “media complessiva” invocata dal ricorrente, la quale non ha alcuna rilevanza nel giudizio di ammissione.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 31/10/2025 n° 1959
Area: Giurisprudenza

È illegittima la deliberazione del Consiglio di classe che, nel non ammettere un alunno alla classe successiva per mancato superamento delle prove di recupero, non tenga conto del lutto familiare (morte del padre) subìto dallo studente nel pieno dell’anno scolastico. La fissazione delle prove di recupero nei primi giorni di luglio, poco dopo la fine dell’anno scolastico, non consente allo studente di consolidare le proprie conoscenze nelle materie oggetto delle prove. Nella valutazione del Consiglio di classe, inoltre, deve essere dato conto di tutte le circostanze fattuali del caso, come il raggiungimento di una sufficienza piena in due materie su tre oggetto di recupero e il numero di assenze durante il semestre successivo al lutto riconducibili a quest’ultimo (quindi da considerare eccezionali). (Nel caso di specie, il T.A.R. di Venezia ha annullato la decisione di un Consiglio di classe di scuola superiore di non ammettere uno studente alla classe successiva dopo il mancato raggiungimento della sufficienza in una delle tre materie oggetto di prova di recupero, che si era tenuta nei primi giorni di luglio. Lo studente aveva perso il padre a metà dell’anno scolastico e, per questo motivo, si era assentato più spesso del solito, ma il Consiglio di classe non aveva tenuto conto di nessuna delle circostanze riferibili al lutto nella scelta di non ammetterlo alla classe successiva.)
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#esami di stato#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
Sentenza 23/01/2023
Area: Giurisprudenza

La legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012), all’art. 1, detta disposizioni specifiche che consentono di ritenere superato il meccanismo di fruizione – nel periodo di svolgimento delle attività didattiche – delle ferie “convertibili” in permessi disciplinato dal contratto collettivo. Ed infatti: A) il comma 54 dell’art. 1 cit. stabilisce: «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli de-stinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»; B) il successivo comma 56, a sua volta, prevede: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013». Orbene, tra le “clausole contrastanti” suscettibili di disapplicazione ex lege rientra indubbiamente quella contenuta nell’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 15 dello stesso contratto, ossia a indipendentemente dalla possibilità di sostituzione del docente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo della citata legge di stabilità per il 2013, la quale non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche, ma subordina in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie) la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Del resto, se così non fosse, la disciplina di cui ai commi 54 e 56 dell’art. 1 della l. n. 228 del 2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui all’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, non avrebbe avuto alcun senso, dato che già quest’ultima norma contrattuale – come visto – subordina la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata; tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura dei fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 21/07/2025 n° 20455
Area: Giurisprudenza

Il CCNL del comparto scuola differenzia la competenza disciplinare per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso ha infatti rinviato, per i docenti, all'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994. Quest’ultimo prevede, tra le sanzioni applicabili ai docenti e al personale direttivo, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese come sanzione successiva, in ordine di afflittività, alla censura. La competenza disciplinare in tal caso spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico. Non va invece applicata la disciplina del CCNL relativa alla competenza disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che dopo la censura prevede la sospensione fino a dieci giorni irrogabile dal Dirigente Scolastico. Poiché la competenza disciplinare nei confronti del personale docente, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, si basa sul massimo della sanzione applicabile e non sulla misura concreta della sanzione che la scuola intenda irrogare, in caso di sospensione di due giorni spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico, sanzionare il comportamento del docente. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Roma che individuava la competenza disciplinare nei confronti di un docente che era stato sospeso dall’insegnamento per due giorni in capo al Dirigente Scolastico, applicando erroneamente la normativa disciplinare applicabile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario anziché quella prevista per il personale docente e direttivo. Il docente aveva contestato animatamente una decisione del Dirigente Scolastico in modo aggressivo e offensivo davanti agli alunni.)
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#contrattazione collettiva
Ordinanza 11/08/2025 n° 23084
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la formazione in materia di sicurezza e di salute, dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione va qualificata quale diritto/dovere del lavoratore rispetto al quale la legge prescrive soltanto che l'offerta di formazione avvenga durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore. Ciò posto, rientra nell'orario di lavoro delle 18 ore settimanali di cui all'art. 29 CCNL 2007 ( ora art 44 del CCNL 2024), quale unico vincolo orario stabilito per i docenti, essendo sospesa l'attività didattica nel mese di giugno, l'impegno di partecipazione al corso sulla formazione in tale mese, dovendo ritenersi esigibile tale impegno entro il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. D'altra parte, un eventuale riconoscimento di ore aggiuntive ex art 30 CCNL 2007 ( ora art. 45 CCNL 2024) si porrebbe in aperto contrasto con la predetta norma primaria di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 che stabilisce che la formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro. ( La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello con cui era stato affermato che la partecipazione al corso in materia di salute e sicurezza doveva avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore, per cui la scelta della dirigenza scolastica di far svolgere il corso nel mese di giugno, essendo sospesa l'attività didattica, era compatibile con il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. La Corte di Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha altresì osservato che era onere del lavoratore allegare e provare di aver già completato, nell’unità temporale in questione - mese di giugno -, il monte di ore lavorative previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, cosa che il predetto docente non ha fatto, essendo assolutamente verosimile che non ci sia stato alcun superamento di tale limite orario, avuto riguardo alla sospensione delle lezioni coincidente con la chiusura dell’anno scolastico all’inizio del mese di giugno, la quale tuttavia non comporta affatto la cessazione degli obblighi lavorativi del docente, a differenza di quanto avviene durante la fruizione delle ferie. In senso contrario si ricorda che la Corte di Appello di Bologna con la Sentenza 25/05/2016 n° 376, aveva affermato che la frequenza del corso di formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce attività ricompresa nell'ampia dizione di cui all'art. 29 del C.c.n.l. della Scuola 2006 / 2009 quale "attività funzionale all'insegnamento" che comprende, fra le altre le attività di "aggiornamento e formazione" e, pertanto, non deve essere separatamente remunerata come attività aggiuntiva).
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#personale docente#sicurezza sul lavoro: formazione
Sentenza 22/07/2025 n° 1332
Area: Giurisprudenza

Lo studente destinatario di una sanzione disciplinare è legittimato ad accedere ai verbali e alle convocazioni dei Consigli di classe relativi agli altri due studenti coinvolti nei fatti in quanto documenti strumentali all’esercizio del suo diritto di difesa rispetto al provvedimento sanzionatorio irrogato, non potendo ritenersi valida motivazione di rigetto dell’istanza la diversità dei soggetti e delle condotte tenute dagli altri studenti trattandosi di una vicenda unitaria. Invece, il diniego di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, motivato sulla loro “non esistenza”, non è censurabile in quanto al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di tale atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data. (Nel caso di specie uno studente destinatario di una sanzione disciplinare – cinque giorni di sospensione con divieto di partecipazione al viaggio di istruzione e abbassamento del voto di condotta - per avere portato a scuola una pistola giocattolo che, poi, un compagno aveva usato per sparare un gommino contro un terzo studente, aveva presentato istanza di accesso relativamente agli atti riguardanti gli altri due studenti coinvolti e agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, il tutto al fine di verificare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione nei suoi confronti. Il TAR ha riconosciuto all’invocato diritto di accesso un carattere “difensivo”, siccome strumentale alla cura alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, a fronte del quale la motivazione di rigetto addotta – la diversità dei soggetti e delle condotte tenute – non è stata ritenuta sufficiente anche considerato che la vicenda sottesa ai documenti richiesti di ostensione doveva considerarsi unitaria. Diversamente, non è censurabile il rigetto di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti in quanto documenti non esistenti trattandosi di normali compiti d’ufficio.)
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#accesso agli atti amministrativi#studenti: azione disciplinare#trasparenza amministrativa
Ordinanza 11/09/2025 n° 25038
Area: Giurisprudenza

I dipendenti possono usufruire dei permessi per motivi di studio soltanto per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio e non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari. Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa. Dunque, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente. In altri termini, il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore. ( Si ricorda che per il personale scolastico l'art. 37 comma 6 del CCNL 2024 prevede che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 21/10/2025 n° 3348
Area: Giurisprudenza

Il mancato accesso ad alcuni documenti non comporta automaticamente l’illegittimità del giudizio di non ammissione, essendo previsti mezzi di tutela specifici per il riconoscimento del diritto di accesso. E’ legittima la bocciatura determinata da cinque insufficienze riportate da una studentessa di scuola secondaria di secondo grado, nonostante il sistema di supporto (lezioni individuali, lezioni di recupero) a suo favore predisposto dalla scuola per il recupero delle stesse. In punto di attuazione del PDP, premesso che non è rinvenibile una norma che implichi l’obbligo di specificare nel verbale dello scrutinio le singole misure previste dal Piano applicate a ciascuna verifica effettuata, dalle copie delle verifiche eseguite risultano annotate di volta in volta le misure dispensative e compensative previste dal piano e applicate. Va comunque sottolineato che le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Infatti, anche per gli alunni affetti da DSA è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. (Il TAR Lombardia ricorda che per gli alunni con DSA la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva, ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 26/05/2025 n° 920
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la bocciatura della studentessa che nelle prove scritte degli esami di riparazione riporti voti insufficienti e non si presenti alle prove orali adducendo di non essere stata previamente avvisata delle date e di essere impegnata in un’attività lavorativa. Contrariamente a quanto sostenuto, la scuola aveva comunicato alla famiglia, tramite il registro elettronico, il calendario delle prove, che aveva provveduto a pubblicare anche sul sito istituzionale, ed aveva tentato di comunicare con i genitori e con la ragazza il giorno dell’orale. Né sulla legittimità della bocciatura incide la mancata attivazione di attività di recupero da parte della scuola. Infatti, tenuto conto che tale giudizio si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l'ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo, l'eventuale omessa attivazione dei corsi di recupero ad opera dell'Istituto scolastico non costituisce circostanza ex se idonea a determinare l'illegittimità di un provvedimento di non ammissione di uno studente, potendo al più rilevare sotto un profilo risarcitorio. (Fattispecie nella quale una studentessa di scuola secondaria di secondo grado riportava due insufficienze – in Lingua Inglese e Chimica dei materiali - e a seguito della sospensione del giudizio, veniva chiamata a sostenere una prova scritta, che risultava insufficiente, e una prova orale, che doveva tenersi lo stesso giorno degli scritti, alla quale però non si presentava.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 13/06/2025 n° 1122
Area: Giurisprudenza

Ove l’alunno riporti numerose assenze e non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità - e con aprioristici rigorismi - dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. (Nel caso di specie un alunno di una scuola secondaria di primo grado aveva riportato n. 272 ore di assenza – al netto delle deroghe – superiori al tetto massimo, pari a n. 248 ore, stabilito dal Collegio dei docenti in base al monte ore personalizzato. Sebbene tali assenze non avessero impedito al ragazzo di sottoporsi alle verifiche, scritte e orali, riportando sia nel primo che nel secondo quadrimestre giudizi positivi nelle singole materie, egli non veniva ammesso alla classe successiva. In sede cautelare il TAR ordinava alla scuola di riesaminare la posizione dell’alunno e, all’esito, quest’ultimo veniva ammesso alla classe successiva. Il GA, preso atto della definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse, rileva come il ricorso avrebbe comunque meritato accoglimento poiché, al di là del dato formale del numero di assenze – peraltro di poco superiore al limite stabilito dal Collegio dei docenti – l’Amministrazione non ha reso intellegibili le ragioni che, in concreto, impedivano di procedere alla valutazione di merito pur in presenza di giudizi positivi nelle singole materie sia nel primo che nel secondo quadrimestre.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 08/12/2025 n° 219
Area: Giurisprudenza

L’irrogazione della sanzione dell’avvertimento scritto nei confronti di un docente rientra nelle attribuzioni dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (La decisione non sembra condivisibile in quanto motiva con riferimento al vigente CCNL- applicabile al personale A.T.A.- e non considera il disposto del comma 9-quater del D.Lgs n.165/2001. L’amministrazione ha proposto appello).
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente
Sentenza 10/09/2025 n° 1292
Area: Giurisprudenza

La non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico deve essere assistita da una più pregnante motivazione che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dato che quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico. Anche la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, nonostante le numerose assenze riportate, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Nel caso di specie la non ammissione dell’alunna è dunque illegittima, per carenza di motivazione, nella parte in cui si limita ad evidenziare le numerose assenze della minore e a precisare, con motivazione astratta e meramente formale, che “le pochissime valutazioni presenti risentono fortemente della mancata frequenza della studentessa e corrispondono a parziali e limitatissimi momenti in cui è stato possibile valutarla”, senza minimamente considerare la natura positiva delle stesse, ed omette di formulare, in maniera espressa e intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per la minore di recuperare eventuali deficit, colmandoli eventualmente nel corso del successivo anno scolastico. (Fattispecie nella quale un’alunna di scuola secondaria di primo grado, con problemi di salute e destinataria di un PDP, veniva bocciata per avere riportato durante l’anno scolastico 90 giorni di assenza, oltre alle ore di assenza per ritardata entrata e uscita anticipata, nonostante un rendimento accettabile in quanto in pochi casi aveva conseguito voti inferiori alla sufficienza e un comportamento in classe sempre adeguato.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 03/09/2025 n° 16133
Area: Giurisprudenza

Il limite orario di assenze annuali ex art. 14 d.P.R. 122/2009 è valicabile in presenza di due requisiti: 1) straordinarie e documentate giustificazioni delle assenze ultronee; 2) possibilità, anche in presenza del superamento del limite, di valutazione del rendimento scolastico. La non ammissione alla classe successiva, infatti, non può basarsi sul mero superamento del limite di assenze quando sussistano elementi sufficienti per procedere alla valutazione dell'alunno e questi abbia comunque conseguito risultati positivi nelle prove di verifica, dimostrando il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi il Consiglio di classe è tenuto a considerare la possibilità di una deroga individualizzata al limite massimo di assenze consentito, ulteriore rispetto alle deroghe generali già previste non sussistendo un limite minimo legale e invalicabile di frequenza ma dovendo lo stesso adattarsi sempre al singolo caso di specie. Pertanto, è illegittima la non ammissione alla classe successiva della studentessa ricorrente, destinataria di un PDP, in quanto la patologia riscontrata ed il piano terapeutico-riabilitativo predisposto rientrano certamente tra la cause giustificative della deroga prevista dall’art. 14 del citato d.P.R.. La studentessa, inoltre, aveva comunque partecipato con profitto alle giornate scolastiche escluse dagli impegni terapeutici, conseguendo un numero ordinario di valutazioni e un rendimento complessivo più che sufficiente. (Nel caso di specie una studentessa di scuola secondaria di secondo grado per seguire il piano terapeutico-riabilitativo definito dal locale dipartimento di salute mentale era costretta ad assentarsi da scuola nei giorni di martedì e giovedì e ad anticipare l’uscita nella giornata di lunedì, mentre nelle altre giornate partecipava con profitto all’attività didattica. Le assenze programmate erano quindi puntualmente giustificate né la scuola inviava alcuna comunicazione alla famiglia nel corso del secondo quadrimestre. In sede di scrutinio finale, la scuola non ammetteva l’alunna alla classe successiva con la motivazione “mancata frequenza” per l’intero secondo quadrimestre. Alla luce del principio espresso il TAR ha annullato la non ammissione alla classe quarta, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di rivalutazione, ad opera del Consiglio di classe, della posizione della minore.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 05/09/2025 n° 674
Area: Giurisprudenza

La non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa principalmente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. Quindi, la non ammissione alla classe superiore ha finalità educative e formative, sostanziandosi nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe frequentata e nella conseguente opportunità di disporre la ripetizione dell’anno scolastico per colmare le lacune. Pertanto, considerato che tale giudizio va posto in essere esclusivamente alla stregua della sufficienza o insufficienza della preparazione e della maturazione personale e culturale, le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente che presenta carenze o difficoltà di apprendimento non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello stesso alla classe successiva. (Nel caso di specie un alunno di scuola secondaria di primo grado, al quale venivano diagnosticati DSA dopo lo scrutinio finale, veniva bocciato avendo riportato cinque insufficienze. Il GA ritiene corretto l’operato della scuola sia con riguardo alla comunicazione con la famiglia – tempestivamente informata tramite il Registro elettronico ed i colloqui personali delle difficoltà del ragazzo - sia con riguardo alle misure adottate per ripianare il deficit di apprendimento dell’alunno.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Legge di stabilità affiancata dall’anno - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).
Area: Normativa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(commi da 1 a 43 omissis)
44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
(commi da 45 a 53 omissis)
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
(commi da 57 a 561 omissis)
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale #fruire #bilancio #lezione #formazione #periodo #fruizione #giornata #disapplicare
Sentenza 07/11/2025 n° 1709
Area: Giurisprudenza

Ai fini della tempestività di una contestazione disciplinare è necessaria una notizia 'circostanziata' dell'illecito ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso. In tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una 'notizia di infrazione' di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Pertanto, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (cfr. Cass. n. 14896/2024 in parte motiva). Il legislatore ha, pertanto, inteso istituire con la c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015, una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative (obbligazione di scopo); rappresenta un abuso dell’istituto l’utilizzo da parte del docente dell’importo stanziato (euro 500,00) per l’acquisto di un bene del tutto estraneo alle esigenze di formazione e aggiornamento, ma – all’evidenza – destinato ad un utilizzo abusivo di carattere personale.) ( Nel caso di specie è stata confermata la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della sospensione, con privazione della retribuzione, per giorni quattro irrogata ad un docente per aver utilizzato l’importo dell’incentivo per l’aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 dell’art. 1 della L.107/2015, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica, per l’acquisto diretto di beni non consentiti. Nello specifico, di aver acquistato una smart tv lg 55"uhd” ed estensione garanzia "care" tutti. Il Tribunale ha osservato che soltanto con la ricezione della documentazione in possesso della Guardia di Finanza e, segnatamente di n. 87 cartelle contenenti la descrizione dell’attività svolta per ogni singolo docente nonché i relativi allegati, l’UPD ha avuto notizia dell’infrazione relativa al docente, avendo ricevuto dalla GDF la relazione sulla condotta dello stesso e la relativa documentazione a supporto probatorio).
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente
Sentenza 26/06/2017 n° 232
Area: Giurisprudenza

E' corretto il provvedimento del DS che rigetta la richiesta di un giorno di ferie da usufruire al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche stabilito dal calendario scolastico sul presupposto che ciò avrebbe comportato un maggior onere economico per la scuola, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 56 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che aveva subordinato la fruizione delle ferie al di fuori dei periodi di sospensione delle lezioni alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalesse senza che venissero a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La presente sentenza è stata confermata dalla decisione della Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro n. 106/19
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#terno #finanza #permesso #lorenzini #fruizione #fratino #fruire #sanzione #avvalere #presenziare
Sentenza 01/08/2025 n° 6851
Area: Giurisprudenza

La frequenza delle lezioni da parte degli alunni costituisce un requisito essenziale per il mantenimento della parità scolastica, traendone il corollario che elevati tassi di assenteismo dai corsi di studio possono costituire motivo di revoca della parità scolastica. Nel caso di specie, a seguito dell’elevatissimo tasso di assenza degli alunni riscontrato in occasione delle due visite ispettive, l’istituto, in sede di osservazioni in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ha fornito giustificazioni assolutamente insufficienti, perché ha addotto ragioni (studenti fuori sede, studenti atleti, studenti con disabilità ecc.) che non spiegano in alcun modo il fenomeno emerso e che non trovano riscontro in idonea documentazione. Ulteriore sufficiente motivo di revoca è stato rinvenuto nelle numerose irregolarità rilevate nella tenuta dei registri e nella registrazione delle presenze. La sola circostanza che, per avere il quadro effettivo delle presenze e delle assenze nella scuola, l’amministrazione debba integrare massicciamente le risultanze dei registri di classe con dati in essi mai annotati e contenuti in altre fonti, rende evidente che i registri di classe (ossia un atto pubblico destinato a far fede sin a querela di falso) sono totalmente inattendibili per l’incompleta registrazione in essa di dati rilevanti. (Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, conclude per la legittimità del provvedimento di revoca della parità scolastica assunto nei confronti di un istituto per gravi irregolarità riscontrate durante due visite ispettive e rispetto alle quali la scuola non aveva mai avviato un processo di regolarizzazione. Tra le diverse criticità rilevate, il Consiglio di Stato valorizza due dati che, in quanto non giustificati, da soli sono sufficienti a motivare il provvedimento di revoca: l’elevato tasso di assenteismo degli alunni - circa l’80% - e la irregolare tenuta dei registri. Rispetto al primo punto, la scuola aveva addotto che gli alunni assenti erano alunni atleti agonisti - ma non aveva fornito giustificazione della loro assenza per la partecipazione a gare nelle giornate di ispezione – alunni con patologie psichiche, in particolare con disturbi dell’apprendimento – ma non aveva spiegato perché tale condizioni doveva comportare un maggior tasso di assenze – e alunni affidati dall’autorità giudiziaria – in realtà in numero così esiguo da essere inidoneo a fornire un dato statistico. Non è risultata convincente nemmeno la dedotta attivazione della DAD – che in realtà era esclusivamente la messa a disposizione di lezioni registrate e di dispense – in quanto i fruitori di tale modalità erano un numero ridotto rispetto agli assenti. Gli ispettori avevano inoltre rilevato la non corrispondenza dei dati fra registri elettronici e cartacei, modificati a posteriori per renderli conforme alla situazione osservata durante le visite.)
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#parità scolastica
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare
n° 192
Area: Normativa

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
(2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
23/10/2025 n° 1
Area: Normativa

Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
obbligatorio.
Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
In particolare, i genitori devono dichiarare:
- “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
“d’accordo con tale attività”;
- “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
persone con disabilità.
Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
dell’alunno con disabilità.
La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
raccomandazione:
- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il Collegio
Maurizio Borgo
Francesco Vaia
Antonio Pelagatti
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute
25/09/2025 n° 529
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10184924]
Provvedimento del 25 settembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 529 del 25 settembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;
- “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;
- “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;
- “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.
Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”
Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).
Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.
Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.
Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;
- la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali
23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
n° 399
Area: Normativa

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)
3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)
3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concors (3).
3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. (3)
(1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(3) Comma aggiunto dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo
n° 360
Area: Normativa

[1. (1)]
[2. (1)]
[3. (1)]
[4. (1)]
[5. (1)]
6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate. (2)
[7. (1)]
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo del medesimo art. 1-bis, D.L. 250/2005.
(2) Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, le disposizioni del presente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti.
KEYWORDS
#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#personale docente#statizzazione #progressione
n° 4-ter 2
Area: Normativa

1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)
(1) Articolo inserito dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24, e così modificato con la legge di conversione numero 52/2022 con effetto a decorrere dal 24 maggio 2022.
KEYWORDS
#vaccinare #vaccinazione #comma #obbligare #articolo #obbligo #presentazione #soggetto #aprile #istruzione
16/12/2021 n° 437
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 9737156]
Provvedimento del 16 dicembre 2021
Registro dei provvedimenti
n. 437 del 16 dicembre 2021
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo del XX il sig. XX ha lamentato di aver presentato, in data XX, all’Istituto Comprensivo Statale “Via Renato Fucini”, una istanza di accesso ai dati personali propri e relativi a XX, ai sensi dell’art 15 del Regolamento e di non avere ottenuto alcun riscontro dall’Istituto.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX, l’Autorità ha invitato l’Istituto scolastico ad aderire, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della nota, alla richiesta del reclamante di esercizio del diritto di accesso ai dati personali, procedendo a informare lo stesso e l’Autorità circa le determinazioni adottate.
Con nota del XX, l’Istituto scolastico ha dato seguito all’invito del Dipartimento a fornire riscontro all’istanza di accesso ai dati personali formulata dal sig. XX ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e ha inviato all’Ufficio il riscontro fornito al reclamante, specificando, in particolare:
- “mi scuso per non aver risposto nei tempi previsti alla (…) richiesta del XX; evidentemente, a causa dell’intenso lavoro di quei giorni in questo anno scolastico così difficile, la (…) richiesta è per errore rimasta inevasa”;
- è possibile ottenere “Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico (…) autonomamente attraverso la procedura indicata nell’apposito avviso pubblicato sul sito della scuola in data XX; ad ogni buon (saranno inviate), con altra comunicazione via email, tali credenziali”;
- “Le pagelle della classe 4^ primaria sono consultabili nel Registro Elettronico, una volta effettuato l’accesso; ad ogni buon conto (saranno inviate), con altra comunicazione via email, via email le pagelle richieste;
- “È in corso trattamento di dati personali relativi al (reclamante), in quanto genitore, e a quella (…) XX, in quanto XX regolarmente iscrittX a questa istituzione scolastica”;
- “Relativamente a tali dati, ad aggiornamento di quanto (…) già comunicato e trasmesso, via email da questa istituzione scolastica in data XX e in data XX a seguito della (…) richiesta del XX, (nonché) in data XX a seguito della (…) richiesta del XX, si comunica che è presente agli atti” ulteriore documentazione di cui è già stata predisposta copia;
- “Le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell’art. 15, paragrafo 1 del Regolamento sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali pubblicata sul sito della scuola e già inviata via email”;
L’Ufficio, sulla base dalle verifiche compiute e degli elementi acquisiti, anche attraverso la documentazione inviata dall’Istituto scolastico, e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, ha accertato che l’Istituto ha fornito riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali del reclamante, solo a seguito dell’invito formulato dal Dipartimento nell’ambito del procedimento relativo al reclamo presentato dal sig. XX ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, ciò in violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4 del Regolamento.
Si è proceduto pertanto alla notifica delle violazioni, prevista dall’art. 166, comma 5, del Codice, all’Università, comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, invitando l’Istituto a produrre scritti difensivi o documenti e, eventualmente, a chiedere di essere sentita dall’Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
L’Istituto scolastico ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX rappresentando, in particolare che:
- “In data XX, il sig. XX inviava a questa istituzione scolastica una email di posta ordinaria (…), con la quale chiedeva di accedere ai dati personali suoi propri e XX. Nell’intestazione della missiva, si legge che l’invio è stato effettuato, dal sig. XX, a due diversi indirizzi email di posta ordinaria: XX e XX. (…) dei due indirizzi email, il primo (…) risulta errato, (…) Il secondo (…) è quello corretto di posta ordinaria dell’istituzione scolastica, e l’email del sig. XX risulta pervenuta, ma, con ogni probabilità, nel primo mese dell’anno scolastico, in considerazione della grande mole di lavoro connessa agli adempimenti legati all’organizzazione delle attività per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria, deve essere involontariamente sfuggita.”;
- “il sig. XX aveva già in altre occasioni formulato analoghe richieste di accesso ai dati personali suoi e XX (…), e questa istituzione scolastica ha sempre fornito risposta nei tempi previsti, non essendo assolutamente nelle nostre intenzioni non rispondere positivamente a richieste di accesso che reputiamo assolutamente legittime”;
- “i documenti e i dati richiesti dal sig. XX, in gran parte risultano già accessibili allo stesso, come agli altri genitori della comunità scolastica, attraverso canali che questa istituzione scolastica, a livello organizzativo, mette a disposizione dell’utenza, con adeguata comunicazione alla stessa”;
- “lo stesso non ha effettuato alcuna comunicazione a questa istituzione scolastica circa eventuali difficoltà ad ottenere le credenziali secondo il percorso indicato, come fanno ordinariamente altri genitori, che questa istituzione scolastica interviene prontamente a supportare”;
3. Esito dell’attività istruttoria.
L’art. 12 del Regolamento prevede che il titolare del trattamento debba fornire all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa (par. 3). Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento deve informare l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale (par. 4).
Nel caso oggetto di reclamo, l’Istituto scolastico ha fornito riscontro alla richiesta di esercizio del diritto di accesso ai dati personali, presentata dal reclamante in data XX, soltanto in data XX e, dunque, ben oltre il termine di un mese previsto dall’art. 12 del Regolamento, senza, peraltro, aver informato il reclamante dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale entro il medesimo termine.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano pertanto le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto scolastico per non avere tempestivamente fornito riscontro alla richiesta di esercizio del diritto di accesso ai dati personali presentata dal reclamante e per non aver tempestivamente informato lo stesso dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale, in violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4, del Regolamento.
Ciò premesso, tenuto conto che si tratta dell’unico caso noto all’Autorità nel quale si è determinato da parte dell’Istituto scolastico in questione un mancato riscontro a una richiesta di esercizio del diritto di accesso ai dati personali e che tale mancato riscontro è stato determinato anche dal notevole aumento di lavoro e dalle difficoltà organizzative e operative che l’istituto scolastico ha dovuto affrontare nel contesto emergenziale, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare il caso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, che, relativamente al caso in esame sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per aver violato l’art. 12, parr. 3 e 4 del Regolamento, e che non vi siano i presupposti per l’adozione di ulteriori provvedimenti correttivi da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. a) e f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo "Via Renato Fucini 265”, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4 del Regolamento;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo “Via Renato Fucini 265”, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato l’art. 12, parr. 3 e 4 del Regolamento, non avendo fornito riscontro alla richiesta del reclamante se non a seguito dell’invito ad aderire alle richieste di quest’ultimo formulato dal Garante e per non aver informato lo stesso dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale entro il medesimo termine;
c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 16 dicembre 2021
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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n° 92
Area: Normativa

1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.
2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o d'idoneità previsti dalla normativa vigente agli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole dell'infanzia e che intendono spostarsi ad un altro grado d'istruzione è riconosciuto, alla riapertura delle graduatorie provinciali, un punteggio per la continuità educativo-didattica e per il servizio prestato;
[b) ](1)
c) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato;
d) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività d'insegnamento, nelle scuole che offrono servizio pubblico, sia provinciali che paritarie, secondo i criteri di valutazione definiti dal regolamento;
e) per il servizio effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali il servizio è prestato con continuità;
e bis) utilizzo di elenchi per i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
f) nella formazione e nell'utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore di quest'articolo, assicurando ad essi precedenza assoluta nell'assunzione; inoltre sono assicurate le precedenze assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione;
g) sono stabiliti i casi, i tempi e le modalità per l'inserimento del personale docente statale nelle graduatorie provinciali.
2-bis. A partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall' articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal D.P.P. 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg, concernente "Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento ( articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ). (2)
2 ter. Le graduatorie provinciali per titoli vigenti alla data del 31 dicembre 2012 e formate secondo quanto previsto dal comma 2 hanno durata indeterminata e non sono più integrate e aggiornate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 quater e 2 quinquies.
2 quater. Con il regolamento previsto dal comma 2, nelle graduatorie previste dal comma 2 ter è istituita un'ulteriore fascia, nella quale sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti docenti che, negli anni accademici dal 2009-2010 al 2013-2014, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato:
a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico;
b) il secondo e il terzo anno di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
c) i corsi di laurea in scienza della formazione primaria.
2 quinquies. Entro l'anno scolastico 2013-2014 è aggiornato il punteggio dei titoli dei docenti già inseriti nelle graduatorie previste dal comma 2 ter.
2 sexies. Entro l'anno scolastico 2014-2015 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal comma 2 quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno 2013. Entro l'anno scolastico 2015-2016 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal comma 2 quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno 2014; in questo caso i titoli di cultura e di servizio sono quelli maturati e posseduti entro l'anno scolastico 2012-2013. L'inserimento nell'ulteriore fascia non pregiudica la posizione di coloro che sono già inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli alla data del 31 dicembre 2012.
(1) Lettera abrogata dall'articolo 44 della L.P. n. 25 del 27 dicembre 2012.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 25 luglio 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
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09/11/2020 n° 2002
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c.,
al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Oggetto: Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative.
Gentilissimi, le istituzioni scolastiche hanno duramente lavorato, durante i mesi estivi, per garantire il diritto costituzionale all’istruzione, attraverso l’applicazione delle disposizioni dei protocolli di sicurezza, finalizzati a garantire la didattica in presenza e in sicurezza, e la predisposizione del Piano per la didattica digitale integrata (Piano DDI).
Le disposizioni normative vigenti rendono cogente ed effettiva, nei casi e nei modi specificamente individuati, l’attivazione della DDI, che dunque rappresenta un dovere, definito per legge, sia per le istituzioni scolastiche sia per i lavoratori coinvolti. Un dovere che è correlato strettamente alla missione di ogni comunità educante: quella di garantire, a tutti, l’istruzione.
In base all’articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali FLC - CGIL, CISL Scuola e ANIEF hanno definito e sottoscritto la prevista ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che si allega, concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19. La presente Nota, i cui contenuti sono stati condivisi con le predette OO.SS., dunque, aggiorna le precedenti.
L’ipotesi di contratto diviene strumento attuativo della normativa vigente: l’articolo 2, comma 3 del citato DL 22/2020, dispone infatti che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l’acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; ma l’ipotesi di contratto è altresì funzionale rispetto all’attuazione dei Piani DDI predisposti dalle istituzioni scolastiche in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89. Detti Piani DDI diventano immediatamente operativi, per ogni grado scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, ogni qualvolta ne ricorra la necessità, come ribadito all’articolo 1, comma 1 del CCNI DDI, al fine di garantire il diritto allo studio di ogni alunno.
Orario di servizio
Sulla base dell’articolo 2 il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico (art. 5). Il docente mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza (art. 8). Per quanto concerne le attività funzionali all’insegnamento, è da rimarcare come esse si svolgano secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni, ma che è strumento organizzativo atto alla garanzia della funzionalità dell’istituzione, nei suoi adempimenti collegiali, da un lato; dall’altro garanzia della programmazione dei tempi di vita dei lavoratori. Si rammenta la necessità, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020, di svolgere le riunioni degli organi collegiali in modalità a distanza, fermo restando quanto disposto all’articolo 22, comma 4, punto c8 del CCNL 2016/18.
Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.
Luogo e strumenti di lavoro
La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata. Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU. Come già più volte ribadito, in subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive ed eventuali necessità motivate del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere anche attraverso lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 1.
Particolare attenzione è dedicata, secondo quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 1, agli alunni con disabilità e più in generale agli alunni con bisogni educativi speciali, dizione entro la quale, giuridicamente, sono compresi non solo gli alunni con disabilità o con disturbo specifico degli apprendimento, ma tutti quegli alunni, anche non certificati, per i quali il diritto all’istruzione passa attraverso l’adozione di particolari misure, volte a superare ostacoli oggettivi all’apprendimento, su cui ha dato indicazioni la Nota Dipartimentale 1990/2020.
Personale docente in quarantena ovvero in isolamento fiduciario (QSA). Specificazioni.
Anche in virtù di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa. Per ogni diversa ipotesi, il decreto richiamato e, in particolare, l’ipotesi di CCNI, all’articolo 1, comma 3, disciplinano la prestazione lavorativa a distanza, sempre da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive. Il dirigente scolastico, in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento anche attraverso la concessione in comodato d’uso della necessaria strumentazione tecnologica.
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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20/03/2023 n° 706
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico per
la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per
la Scuola località ladine di Bolzano
Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle D’Aosta
e p.c.
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Oggetto: Riscontro alle richieste di supporto in merito alla valutazione di conformità al GDPR del trattamento e trasferimento extra UE di dati personali degli utenti delle Istituzioni scolastiche attraverso determinati servizi PEO e piattaforme ICT
Tenuto conto delle criticità segnalate dalle istituzioni scolastiche, anche per il tramite di alcuni Uffici Scolastici Regionali, relativamente alla valutazione di conformità al GDPR del trattamento e trasferimento transfrontaliero verso Paesi terzi (in particolare, tra gli altri, gli Stati Uniti) di dati personali degli utenti delle Istituzioni Scolastiche Autonome e dei loro corrispondenti mediante determinati servizi PEO e piattaforme ICT, e considerato il carattere nazionale e rilevanza della citata tematica, si ritiene utile fornire un supporto per discernere la questione, trasmettendo unitamente alla presente, a tali fini alcuni approfondimenti tecnici a cura della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica.
Considerato il carattere tecnico della documentazione allegata, è importante invitare le istituzioni scolastiche a prenderne visione coinvolgendo i propri referenti informatici e i DPO, eventualmente supportati dai fornitori dei servizi ICT delle Scuole.
Distinti saluti
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Jacopo Greco
(firmato digitalmente)
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n° 3-sexies
Area: Normativa

[1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:
1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) della medesima lettera a) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.
7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.] (1)
(1) Articolo inserito dalla Legge 4 marzo 2022, n. 18, in sede di conversione del D.L. 1/2022 e successivamente abrogato dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 52/2022 con effetto a decorrere dal 24 maggio 2022.
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05/11/2020 n° 1990
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
Oggetto: DPCM 3 novembre 2020.
Gentilissimi,
in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con il DPCM 3 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, graduate altresì anche sulla base del livello di incidenza del contagio su alcuni territori, particolarmente colpiti dall’epidemia.
L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”. In via ordinaria, dunque, a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
Tenuto conto che l’Amministrazione è a più riprese intervenuta in argomento DDI, richiamo in questa sede unicamente il principio guida della garanzia del diritto allo studio a favore di tutti gli alunni della scuola italiana, le cui modalità attuative specifiche sono affidate alle comunità educanti, in grado di modulare le azioni in base alla peculiarità delle situazioni.
L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”.
L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.
Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.
Le attività convittuali proseguono nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, lettera oo) del DPCM per le attività ricettive, cioè “a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”. I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. Infatti, in questa circostanza l’eventuale passaggio alla didattica a distanza non recherebbe alcun beneficio alla salute pubblica, giacché gli studenti risiedono a pochi metri di distanza dalle aule. I semi-convittori e le semi-convittrici, invece, frequenteranno a distanza la scuola secondaria di secondo grado.
Vanno altresì preservate le realtà relative alla scuola in ospedale e i progetti di istruzione domiciliare, per i quali è auspicabile il proseguimento della didattica in presenza ove sia possibile garantirla, nello stretto rapporto con i medici e con le famiglie che caratterizza questa esperienza.
Per le attività presso le scuole con sedi carcerarie, in particolare con riferimento alle sezioni minorili, va garantito il diritto all’istruzione, secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari, tenendo conto della peculiarità dell’utenza e del più generale compito rieducativo affidato dal nostro ordinamento all’istituzione carceraria.
Un caso particolare è rappresentato dall’istruzione degli adulti, realizzata attraverso i Centri provinciali di istruzione, la cui offerta formativa rientra nell'istruzione del primo ciclo e come tale ne segue le prescrizioni. Va precisato che i percorsi formativi che vi si possono seguire prevedono già da ordinamento la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico (DPR 263/2012), disposizione quanto mai da utilizzare in questo periodo di emergenza e che può essere implementata, tenendo conto delle particolari situazioni dell’utenza.
Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi.
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.
Il DPCM prevede, inoltre, che siano adottate ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd “zone rosse”) e da un livello di rischio alto. Nelle aree individuate ad oggi dalle ordinanze del Ministro della Salute (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria) è necessario disporre l’applicazione delle ulteriori misure in argomento, tra le quali rientra l’estensione della modalità didattica digitale in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola, anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado.
Con particolare riferimento agli allievi frequentanti queste ultime, si evidenzia che in ogni modo andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.
In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”. I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse.
Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.
Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza..
Dovrà essere garantito comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Nulla è innovato a riguardo dell’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, la quale continua a svolgersi in presenza, salvo la situazione delle “zone rosse” di cui si è trattato in precedenza.
Con l’occasione, e al fine di rispondere ad alcuni quesiti pervenuti al Dipartimento, ricordo la necessità di garantire il diritto all’istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione famigliare, l’autorità sanitaria abbia disposto l’isolamento comunitario.
I dirigente scolastico ha il compito di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo. La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio.
Pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata. Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”.
Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.
Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: “le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”.
Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.
In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001.
I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.
L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone, inoltre, che “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”. Rispetto al precedente DPCM, viene meno la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni in presenza. L’unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 dicembre è, dunque, quella a distanza.
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
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26/10/2020 n° 1934
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c.,
al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca e della dirigenza scolastica
Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.
Gentilissimi, in base all’articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, l’Amministrazione ha avviato un intenso confronto con le Organizzazioni sindacali, al fine di definire e sottoscrivere il previsto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19.
L’ipotesi di contratto allegata, già sottoscritta da CISL e ANIEF, è a tutt’oggi in via di perfezionamento per quanto concerne le sottoscrizioni di quelle OO.SS. che, in sede di contrattazione, hanno dichiarato di condividerne nel merito i contenuti, fermo restando il completamento dell'iter previsto dalla normativa vigente.
In considerazione delle sopravvenute disposizioni normative nazionali, l’Amministrazione ritiene improrogabile comunque la trasmissione dell’ipotesi, nell’interesse esclusivo di regolare la materia in parola a vantaggio delle istituzioni scolastiche, e dare alcune indicazioni che non si discostano da quanto ad ora pattuito. Vi è un diritto costituzionale da garantire, del quale la comunità educante saprà continuare a farsi carico, perché risponde alla missione stessa di ogni lavoratore della scuola.
L’articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. L’ipotesi contrattuale non potrebbe comunque prescindere dai contenuti del comma 3 nonché dall’assenza, anche indiretta, di oneri, confermando peraltro il sinallagma tra prestazione lavorativa come effettivamente resa e orario di servizio.
La decisione dell’Amministrazione, pertanto, è di dare indicazioni alle istituzioni scolastiche sulla base dell’ipotesi contrattuale nel testo ampiamente condiviso e già sottoscritto da due sigle, CISL e ANIEF, che si ringrazia per l’altissima comprensione del momento dimostrata.
1. L’attivazione della DDI
Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione. Si ricorda che nulla cambia per quanto concerne la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, la cui attività è da garantire in presenza.
La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all’istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2.
Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018.
Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L’istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. Il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.
La prestazione di lavoro è svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e, nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori medesimi, è assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.
Quanto agli strumenti di lavoro, resta fermo quanto già previsto dalle citate Linee guida. E’ doveroso, comunque, richiamare tutti all’esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal punto di vista della comunicazione “scuola famiglia” e, laddove necessario, stabilendo i contatti con le singole famiglie, sia dal punto di vista dei device e della connettività.
Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative. In subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere attraverso lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza. L'Amministrazione è costantemente impegnata al fine di proseguire l'incremento della dotazione di strumentazioni tecnologiche e connettività, a favore del personale e degli studenti, attraverso una specifica disposizione contenuta nel decreto-legge 104/2020, che prevede un ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro, a valere su risorse PON, nonché delle istituzioni scolastiche che ancora ne ravvisassero la necessità, anche attraverso ulteriori bandi PON in via di emanazione.
2. Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione. Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario.
Attraverso il decreto 19 ottobre 2020, il Ministro per la pubblica Amministrazione ha inteso fornire un quadro ricognitivo organico concernente la disciplina sul lavoro agile nell’emergenza, al fine di individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni.
Le indicazioni impartite si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti modificativi successivi, fermo restando che, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell’autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l’appunto nel caso “di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”.
Il decreto, all’articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile”.
Per quanto attiene lo status del personale collocato in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA), il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone, all’articolo 87, che “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, […] il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni […]”.
Anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena “non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore.
Ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.
Il contesto scolastico ha una propria specificità che richiede di declinare le modalità organizzative proposte dal Decreto, distintamente per quanto concerne il personale ATA e il personale docente, sul quale ultimo interverrà una apposita sequenza contrattuale, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di assicurare la massima operatività delle istituzioni scolastiche e il più ampio assolvimento del diritto all’istruzione. Non sussistono particolari criteri applicativi per quanto concerne i dirigenti scolastici, per i quali si applica quanto generalmente previsto per la dirigenza pubblica.
Appare utile ribadire che la misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l’eventuale insorgenza dei sintomi della malattia. Il periodo di quarantena ha la durata di dieci giorni effettivi, dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone.
Occorre precisare, in ultimo, che la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.
a. Personale ATA
Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche.
Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo e tecnico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi propone al dirigente scolastico, che le adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.
Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.
b. Personale docente
Più complessa la casistica concernente la condizione del personale docente collocato in QSA a seguito di formale provvedimento dell’autorità sanitaria, o posto in isolamento fiduciario, nei casi in cui siano stati rilevati, nelle sezioni o nelle classi, casi di bambini, alunni o studenti positivi al virus COVID-19. Le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si sostanziano nelle attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di malattia certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.
Per il docente l’eventuale prestazione lavorativa a distanza è da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive, con la possibilità di completare l’orario di servizio in attività di potenziamento o di supporto alla didattica.
Se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.
Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.
Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare.
Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.
Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.
Ulteriore misura di intervento potrà essere individuata nella previsione di cui agli artt. 4 e 5 del dPR 275/1999, nel caso in cui sia ancora possibile, nel presente momento dell’anno scolastico, operare l’aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari, ovvero la rimodulazione di alcune discipline in prospettiva plurisettimanale attraverso una diversa aggregazione oraria.
In ultima analisi, solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all’istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il dirigente scolastico, ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell’infanzia, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, o a vario titolo presente a scuola.
Il dirigente scolastico, in piena adesione agli obiettivi di garanzia del diritto allo studio individuati costituzionalmente, organizza le prestazioni rese in DDI tenendo conto della natura delle attività svolte dal docente, in coerenza con la programmazione delle attività didattiche declinata a suo tempo dai competenti dipartimenti in seno al Collegio dei docenti, con gli orari delle lezioni settimanali e con gli impegni stabiliti in sede di approvazione del piano delle attività scolastiche per tutto il personale, intervenendo, ove necessario, al fine di offrire strumenti, motivazione, supporto organizzativo e metodologico ai docenti, impegnati in una nuova forma di erogazione dell’attività lavorativa.
Nulla è innovato per quanto attiene la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in QSA, la quale potrà correttamente risultare a mezzo delle ordinarie applicazioni di registro elettronico di cui le istituzioni scolastiche sono dotate, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza.
All’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.
c. Personale educativo
Per quanto attiene il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle attività di semiconvitto, si ritiene che esso – qualora posto in quarantena – possa continuare ad erogare in modalità agile le attività educative pomeridiane, programmate all’interno del Progetto educativo annuale, solo qualora sia possibile affidare il gruppo di semiconvittori, in presenza, ad altro personale educativo a disposizione dell’istituzione convittuale. Resta ferma, per il rettore/dirigente scolastico, la facoltà di operare ad ulteriori forme di organizzazione dei gruppi di semiconvittori, in special modo se la numerosità ne sia ridotta in conseguenza dello sviluppo del contagio, sempre garantendo il rispetto delle misure di contenimento del virus.
Qualora il personale operi sul convitto, qualora non si possa garantire la sorveglianza notturna dei convittori e delle convittrici, il rettore/dirigente scolastico procederà alla nomina di personale supplente solo al fine di garantire il rapporto numerico adeguato tra personale in servizio e numero di convittori effettivamente residenti.
Ω
Ci auguriamo, tutti, che queste indicazioni possano aiutare il lavoro quotidiano che le scuole, l’amministrazione, l’intera comunità educante stanno svolgendo per garantire il diritto all’istruzione in uno dei momenti più drammatici nella vita del Paese. Per ora, e come sempre, grazie.
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
(FIRMATO DIGITALMENTE)
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#quarantena #ddi #docente #personale #classe #attività #istituzione #prestazione #presenza #garantire
n° 4
Area: Normativa

1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis. (1)
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. (2)
1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo. (2)
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. (2)
1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. (2)
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. (2)
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. (2) (3)
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (2)
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (2)
(1) Comma modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 e successivamente così modificato dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 e così modificato dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019.
(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il D.M. 17 ottobre 2018.
(4) Rubrica così sostituita dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019.
KEYWORDS
#titolo #posto #graduatoria #docente #concorso #comma #quater #sostegno #lettera #conseguire
n° 87
Area: Normativa

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. (1)
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. (1)
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (1)
3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. (2)
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. (2)
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva. (2)
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (1)
6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19 in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (1) (3)
7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell’accordo sindacale integrativo, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. (1) (3)
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni dei commi 6 e 7, possono provvedere i competenti servizi sanitari. (1) (2)
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, con effetto a decorrere dal 30 aprile 2020.
(2) Comma così ulteriormente modificato dal dl 125/2020, con effetto a decorrere dal 7 ottobre 2020.
(3) I termini previsti dalla presente disposizione legislativa sono prorogati fino al 31 luglio 2021 ex art 11 DL 52/2021##2449L.
KEYWORDS
#forza #fuoco #vigile #corpo #assenza #esenzione #malattia #mensa #esclusione #indennità
05/07/2024 n° 403
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10039592]
Provvedimento del 4 luglio 2024
Registro dei provvedimenti
n. 403 del 4 luglio 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
1. Il reclamo.
L’Autorità ha ricevuto un reclamo con il quale il sig. XX ha lamentato che, facendo seguito al risultato di positività al Covid-19 riportato dal proprio figlio a seguito del tampone effettuato presso la “ULSS2 Marca Trevigiana”, una docente del Liceo Statale “Duca degli Abruzzi” di Treviso (di seguito, l’Istituto), avrebbe inviato ai compagni di classe del ragazzo e ai relativi genitori, una comunicazione contenente il provvedimento emesso al riguardo dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, con il quale si rendeva noto alla classe lo stato di positività al Covid-19 del minore stesso.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX l’Istituto ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità (nota del XX, prot. n. XX), rappresentando, in particolare che:
- "non era a conoscenza dell’operato del docente che avrebbe divulgato dati personali secondo quanto esposto nel reclamo del sig. XX”;
- “dopo indagine interna, ha identificato nella Prof.ssa (…), la docente che, unitamente al provvedimento emesso dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, ha identificato nel figlio del Sig. XX la persona affetta da COVID-19”;
- “il protocollo adottato dalla scuola, d’intesa con il SISP della ASL prevede che il provvedimento (anonimo) venga trasmesso ai membri della classe ed ai genitori”;
- “la Prof.ssa ha ricevuto ad inizio anno adeguata informativa sulla normativa relativa alla privacy”;
- “prontamente, a seguito della (…) segnalazione è stata emessa nei confronti della Prof.ssa (…) una contestazione di addebito per l’avvio di un procedimento disciplinare”;
- “quanto accaduto è dovuto esclusivamente ad un mero errore materiale per un refuso”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX, (prot. n. XX) all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto l’invio, ai genitori dei compagni di classe dell’interessato, del messaggio di posta elettronica tramite registro elettronico contenente il provvedimento riguardante la “positività” dell’interessato emesso dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, ha dato luogo a una “comunicazione” illecita di dati personali, anche relativi alla salute, in assenza di un idoneo presupposto di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento e 2-ter e 2- sexies del Codice.
L’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX, rappresentando che:
- “Come noto a Codesta Autorità, nel caso di specie l’insegnante della classe 4CA ha rivolto una comunicazione a mezzo registro elettronico inviata esclusivamente ai genitori del gruppo classe nella componente di studenti della stessa”;
- “Il fine della comunicazione voleva presumibilmente essere una legata alla comunicazione di positività di uno compagno di classe positivo al covid, tale comunicazione era stata indicata dal collega Prof. (…) il quale a sua volta comunicava il nome e cognome dello studente positivo al covid, tale comunicazione riguardava anche l’organizzazione della gita programmata già da tempo a cui il ragazzo avrebbe voluto partecipare dopo più di un anno di isolamento”;
- “tale comunicazione è stata cancellata e il suo contenuto non è stato oggetto né di circolari, né di delibere, né di altro documento indirizzato a non specifici destinatari”;
- “a conoscenza del Dirigente o del personale scolastico non è mai giunta notizia che tale comunicazione avesse, successivamente, creato situazioni imbarazzanti o offensive per lo studente”;
- “la comunicazione, che viene allagata alla presente, come si potrà ben comprendere, frutto di un errore legato alla fretta di comunicare agli studenti il caso di positività, all’interno del gruppo classe e non certamente un’azione volontaria da parte della docente. Si può supporre che la situazione di stress psicologico che in quei giorni, era molto presente e sicuramente tale situazione ha contribuito ad abbassare l’attenzione della docente”;
- “ogni anno, per decisione dei vari Dirigenti Scolastici, sono state emanate diverse circolari riguardanti il rispetto della privacy dei soggetti interessati per continuare a sensibilizzare nei docenti lo spirito di osservanza e rispetto della stessa. Si ritiene infatti il caso isolato e soprattutto determinato dalla situazione di stress psicologico a cui tutto il personale scolastico era sottoposto nella situazione emergenziale”;
- “la comunicazione in esame ha avuto natura istantanea e ha già trovato conclusione, aveva finalità organizzative e come indicato dal Decreto Legge 4 febbraio 2022,5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)” in linea con l’esercizio della funzione docente ed è stata condivisa con un numero molto contenuto di destinatari”;
- “la comunicazione in esame ha avuto carattere certamente colposo, non risultando alcun elemento a sostegno del dolo della docente, anche dal tenore letterale della comunicazione”;
- “nel caso di specie, nessuna misura tecnica avrebbe potuto attenuare il rischio. In termini generali, si è provveduto ad informare, tramite circolare d’Istituto, che allego al presente documento, per sensibilizzare l’attenzione che ogni docente deve porre nel trattare i dati dei soggetti interessati nello special modo degli studenti”;
- “il Dirigente pro tempore ha richiamato la docente ad una maggiore attenzione al trattamento dei dati esortandola a prendere maggiormente in considerazione, oltre che le regole di trattamento, anche le conseguenze che può avere sugli interessati una comunicazione condivisa con tutti i genitori quand’anche concordata”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data XX, l’Istituto ha dichiarato che:
- “ad integrazione di quanto già in atti, rappresento che dal punto di vista dell’interessato non c’è stato alcun impatto negativo registrato successivamente all’evento né si è verificato altro evento simile o uguale. Abbiamo posto in essere le misure dichiarate già nelle memorie difensive, per attutire possibili effetti negativi, quali l’invio a tutti gli interessati di una comunicazione contenente la richiesta di cancellazione delle informazioni riguardanti l’interessato ricevute erroneamente, monitorando, tramite i docenti, l’avvenuta effettiva cancellazione. In termini generali si è provveduto a sensibilizzare tramite circolare d’Istituto, l’attenzione dei docenti nel trattamento dei dati degli studenti; c’è stato un richiamo scritto nei confronti della docente autrice dell’evento. L’evento è avvenuto in pieno Covid, in una situazione complessa anche dal punto di vista organizzativo. Come già evidenziato, il caso è totalmente isolato”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali. (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati (art. 5, del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, è stato accertato che, a seguito del risultato di positività al Covid-19 riportato dal figlio del reclamante a mezzo del tampone effettuato presso la “ULSS2 Marca Trevigiana”, una docente dell’Istituto ha inviato, ai genitori dei compagni di classe dell’interessato, un messaggio di posta elettronica tramite registro elettronico contenente il provvedimento emesso al riguardo dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL e informando altresì i predetti soggetti “della positività” dell’interessato.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 15 del Regolamento, sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”. Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che lo stato di positività al Covid-19 rappresenti una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno al quale tale informazione viene riferita.
Sebbene, dunque, l’invio della comunicazione in questione, contenente informazioni relative allo stato di salute dell’interessato non abbia riguardato soggetti esterni alla comunità scolastica e non abbia determinato una diffusione di dati personali - la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta comunque in favore di un novero, determinato o determinabile, di soggetti, ossia tutti i genitori della classe (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice), dando luogo ad una “comunicazione” dei dati personali dell’interessato.
Per tali ragioni l’Istituto ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, in violazione dell’art. 5, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento e in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 6 e 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- la condotta illecita ha riguardato un solo interessato facente parte della comunità scolastica;
- si è trattato di un caso isolato;
- l’Istituto, a seguito dell’episodio verificatosi, ha sensibilizzato nuovamente la docente coinvolta nel caso in esame e tutto il personale docente e di segreteria in relazione alla disciplina sulla protezione dei dati personali;
- l’evento si è verificato nel contesto epidemico che ha comportato anche difficoltà organizzative per l’Istituto;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
- le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Statale “Duca degli Abruzzi” con sede in Via Caccianiga, n. 5, 31100, Treviso - Codice Fiscale 80011400266 descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Statale “Duca degli Abruzzi” quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 4 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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#privacy e trattamento dei dati personali#emergenza sanitaria covid-19
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Area Tematica: Personale docente
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