Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 05/11/2020
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  • Un docente chiede sei giorni di ferie per recarsi in un paese estero con limitazioni per Covid: possiamo negare il permesso?
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale: ferie

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    #pbb #quarantena #ddi #estero #onere #docente #porre #giorno #modulistica #stabilità #paese

    Domanda

    Una docente di scuola primaria richiede con modulistica dell'istituzione scolastica "6 gg. di ferie" indicando i giorni specifici di fruizione, (scuola su tempo pieno dal lunedì al venerdì), per un totale di 10 gg. Non firma il documento di richiesta e non allega autocertificazione.
    Nel corpo della email indica genericamente di dover andare all'estero per cure xxxxx, in struttura privata. Ho richiesto firma, autocertificazione e specifica dello Stato estero nel quale si recherà. Informalmente ho appreso che la possibile destinazione rientra nella lista (lettera F ) dei Paesi dai quali non è possibile accedere all'Italia per l'emergenza Covid-19.
    Potrei negare permesso? su quali basi? Se la docente fruisse del periodo di ferie ma venisse poi bloccata, posta in quarantena/isolata, che oneri sarebbero legittimi per la scuola? (es. Nomina supplente)

    Risposta

    Intanto una premessa sui giorni di ferie richiesti durante le lezioni.

    Infatti, in merito ai sei giorni di ferie durante l'anno in giorni in cui il docente è impegnato in lezioni, a nostro avviso, la condizione prevista dalla legge (Legge di Stabilità 2013) è la sostituzione senza oneri.
    Secondo la nostra interpretazione, per i docenti la possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi familiari o personali ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 2007 (non modificato dal CCNL 2018) è esclusa dalla nuova previsione introdotta dalla Legge di Stabilità nell'ipotesi in cui comporti oneri per la scuola.
    Ad ogni modo in caso di richiesta di ferie il dipendente non deve indicare il motivo dell'assenza (cioè perchè sta chiedendo le ferie).
    Ad ogni modo anche se la scuola aderisse alla tesi che i sei giorni di ferie durante le lezioni possono essere ancora ricondotti a motivi personali, per evitare l'ostacolo della sostituzione senza oneri, il controllo del DS è solo di tipo formale e non può entrare nel merito del "motivo personale" in riferimento alle correlate esigenze di servizio ( in tal senso si esprime la prevalente giurisprudenza di merito - da ultimo cfr Tribunale di Milano Sentenza 8 ottobre 2019 n. 4234).
    Allorchè la docente venisse poi successivamente posta in periodo di quarantena, si ricorda che il M.I., con la Nota n. 1934 del 26 ottobre 2020, ha fornito le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.

    Il docente in quarantena svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.

    Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare.

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    Approfondimenti

    Sentenza 29/01/2018 n° 385
    Area: Giurisprudenza

  • Il dipendente pubblico non è libero di decidere quando e se fruire delle ferie - Corte di Appello TRIESTE - Lavoro
  • Deve escludersi l'esistenza in capo al lavoratore della facoltà di decidere discrezionalmente quando, e addirittura se godere o meno, delle ferie maturate (e pertanto di scegliere di usufruirne oppure di "accantonarle" per farsele retribuire alla fine del rapporto). L'art.1 comma 55 della legge 228/2012 ha permesso la monetizzazione (fino al 31/8/2013) solo dei giorni di ferie di cui il dipendente abbia fatto richiesta (non necessariamente nei periodi indicati dall'art.1 comma 54 della legge 228 del 2012, poiché, per questo aspetto, opera il rinvio all'1/9/2013 contenuto nel comma 56) e che il datore di lavoro non gli abbia consentito di utilizzare. (Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato l’impugnata sentenza n.123/2017 del Tribunale di Trieste che aveva respinto la richiesta di una docente a tempo determinato volta ad accertare il proprio preteso diritto a non essere collocata in ferie d’ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni con condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il Tribunale aveva accertato che l’interessata, pur essendo stata espressamente invitata dal dirigente a presentare istanza di ferie, aveva omesso di richiederle prima della scadenza naturale del contratto; peraltro, detraendo dal numero di giorni di ferie maturato durante l’anno scolastico 2012/2013 i giorni di sospensione delle attività didattiche in cui la docente era stata collocata in ferie d’ufficio, costei aveva beneficiato di un periodo di ferie addirittura superiore al dovuto).

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    #personale dipendente: orario di lavoro#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#godere #monetizzazione #maturare #lezione #periodo #lavorare #attività #sospensione #collocare #anno

    Sentenza 24/06/2013 n° 530
    Area: Giurisprudenza

  • Autorizzazione dello studente minorenne al ritorno a casa in autonomia - Tribunale TRIESTE - Civile
  • La richiesta dei genitori a che il figlio minorenne possa ritornare a casa “in autonomia”, versando costoro “nell’impossibilità per motivi di lavoro di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne” deve ritenersi legittima; parimenti legittima è la conseguente decisione genitoriale di non recarsi mai, nei corso dell’anno scolastico, a prelevare il figlio minorenne. La richiesta genitoriale e il successivo provvedimento autorizzativo del dirigente scolastico fanno venire meno il nesso causale tra l’infortunio occorso al minore nel tragitto dalla scuola alla propria abitazione e la pretesa culpa in vigilando dell’amministrazione scolastica. Il nesso causale è insussistente anche nell’ipotesi di uscita anticipata da scuola non preventivamente comunicata ai genitori, quando, alla luce di un ragionevole giudizio prognostico, si debba escludere che gli stessi, ove informati, si sarebbero recati a prelevare da scuola il figlio. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria intentata dai genitori nei confronti dell’amministrazione scolastica in relazione al decesso di uno studente di quindici anni che, al termine delle lezioni, si era allontanato dalla scuola “in autonomia” sulla base di una preventiva autorizzazione resa dal dirigente scolastico e sollecitata dai genitori medesimi, che avevano, tra le altre cose, dichiarato di ritenere lo studente sufficientemente maturo per affrontare il tragitto -già percorso in andata senza accompagnatore- e di averlo preventivamente istruito allo scopo. I genitori avevano altresì lamentato di non essere stati preventivamente informati che, nel giorno in questione, le lezioni sarebbero terminate in anticipo rispetto all’orario ordinario. Il Tribunale ha respinto tale rilievo accertando in fatto che l’informativa era effettivamente stata resa e osservando in diritto che, nell’inconcessa ipotesi, sarebbe comunque mancato il nesso causale tra la pretesa violazione della scuola e l’evento. La sentenza è stata successivamente confermata con la sentenza 25 novembre 2014, n.678, della Corte d’Appello di Trieste, definitiva per mancata impugnazione).

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    #infortunio scolastico#responsabilità civile#genitore #libretto #prof #lezione #uscita #lunedì #alunno #scuola #circolare

    n° 399
    Area: Normativa

  • Accesso ai ruoli - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

    2.  Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

    3.  Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)

    3-bis.  Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)

    3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concors (3).

    3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. (3)

    (1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (3) Comma aggiunto dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo

    n° 12
    Area: Normativa

  • Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 66
  • 1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con disabilità certificata nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

    2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

    a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;

    b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

    c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

    d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.

    3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, possono essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione.

    4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

    5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

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    #credito #laurea #infanzia #didattica #pedagogia #tirocinio #insegnamento #laureato #disabilita #aspirante
    SCOPRILI TUTTI
    Monitoraggio sulla valorizzazione del merito del personale docente

    Comunicazione MIUR inerente il monitoraggio sulla valorizzazione del merito dei docenti.
    Il MIUR ha comunicato di aver avviato un primo monitoraggio intorno ad alcuni passaggi essenziali della valorizzazione del merito del personale docente ai sensi della Legge 107/2015

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    #rimodulato

    Pagina: 784

    PARTE SECONDA

    Ferie - Permessi e assenze del personale a tempo determinato (CCNL 29/11/2007) ...

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    #monetizzazione #ferie #monetizzare #inidoneità #dipart #pubbl #funz #graduatorie #esercito #contestualità
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Scuola digitale: esonero dal servizio per i docenti delle equipe formative territoriali

    Comunicazione MIUR inerente l'esonero dal servizio per i docenti delle equipe formative territoriali.
    Sono state approvate le graduatorie regionali di merito per l’individuazione di un numero massimo di 120 docenti costituenti le équipe formative territoriali, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale

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    #esonero #equipe #docente #avviso #prot #regione #scuola #prevedere #marca #dicembre
    Valorizzazione del merito del personale docente: nuovi chiarimenti del MIUR

    Ulteriori chiarimenti MIUR inerenti la valorizzazione del merito del personale docente.
    Il MIUR ha pubblicato una nuova serie di FAQ inerenti il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, istituito dalla Legge 107/2015, e la costituzione del Comitato di Valutazione

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    #vincolo #carica #intervenire #assemblea #sorta #indicatore #convocare #rinnovare #milione #deliberazione
    Supplenze fino all'avente titolo personale A.T.A. ex art. 40 Legge n. 449/97

    Chiarimento MIUR inerente le supplenze fino all'avente titolo personale A.T.A.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alle supplenze con contratti fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 449/97

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    #char
    Periodo di formazione e prova del personale docente: emanato il Decreto sulle modalità di valutazione

    Comunicazione MIUR inerente l'emanazione del Decreto sulla valutazione del servizio di prova.
    Il MIUR, con il D.M. n. 850/2015, ha individuato gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

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    #peer #adeguatezza #preordinare #gravidanza #riunire #criticità
    A.F. 2018: chiarimenti sul fondo per la valorizzazione del merito del personale docente

    Chiarimenti MIUR inerenti l'assegnazione delle risorse finanziare per la valorizzazione del merito del personale docente.
    Il MIUR ha comunicato che le risorse finanziarie riguardanti “Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente” saranno rese disponibili non appena il MEF completerà l’iter di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio

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    #valorizzazione #fondo #riguardare #merito #dicastero #personale #risorsa #chiarimento #iter #capitolo
    Personale docente ed educativo - Ulteriori chiarimenti in merito alle graduatorie di istituto

    Comunicazione MIUR in merito ai chiarimenti sulla valutazione dei titoli inerenti la II e la III fascia delle graduatorie di istituto.
    Il MIUR ha fornito ulteriori chiarimenti sulla valutazione dei titoli inerenti la II e la III fascia delle graduatorie di istituto

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    #ddg #bandire #laurea #analogia #punteggio #diplomare #reclamo #rettificare #scienza #condurre
    Periodo di formazione e prova per i docenti neo assunti: indicazioni sulle attività formative per l'A.S. 2019/2020

    Comunicazione MIUR inerente l'attività formativa dei docenti neo-assunti per l'A.S. 2019/2020.
    Il percorso è articolato nelle fasi di: incontri in presenza, laboratori formativi, osservazione in classe (peer review), attività sulla piattaforma on line, connessione con il periodo di prova

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    #tutor #docente #assunto #prova #neoassunto #periodo #formazione #attività #guidata #visiting
    La Buona Scuola - individuazione docenti con proposta di nomina in ruolo in fase B con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2015-16

    Comunicazione MIUR inerente l'individuazione dei docenti con proposta di nomina in fase B.
    Disponibile agli uffici provinciali e alle scuole, nella figura del DSGA, la funzione per individuare i docenti con proposta di nomina nella fase B e con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche

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    #destinazione #prot #porre #scorrimento #citata #tempestività #convocazione #convocare #fascicolo #provenienza
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 05/11/2020
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  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale: ferie

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    #pbb #quarantena #ddi #estero #onere #docente #porre #giorno #modulistica #stabilità #paese

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