Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 05/11/2020
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  • Un docente chiede sei giorni di ferie per recarsi in un paese estero con limitazioni per Covid: possiamo negare il permesso?
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale: ferie

    KEYWORDS

    #pbb #quarantena #ddi #estero #onere #docente #porre #giorno #modulistica #stabilità #paese

    Domanda

    Una docente di scuola primaria richiede con modulistica dell'istituzione scolastica "6 gg. di ferie" indicando i giorni specifici di fruizione, (scuola su tempo pieno dal lunedì al venerdì), per un totale di 10 gg. Non firma il documento di richiesta e non allega autocertificazione.
    Nel corpo della email indica genericamente di dover andare all'estero per cure xxxxx, in struttura privata. Ho richiesto firma, autocertificazione e specifica dello Stato estero nel quale si recherà. Informalmente ho appreso che la possibile destinazione rientra nella lista (lettera F ) dei Paesi dai quali non è possibile accedere all'Italia per l'emergenza Covid-19.
    Potrei negare permesso? su quali basi? Se la docente fruisse del periodo di ferie ma venisse poi bloccata, posta in quarantena/isolata, che oneri sarebbero legittimi per la scuola? (es. Nomina supplente)

    Risposta

    Intanto una premessa sui giorni di ferie richiesti durante le lezioni.

    Infatti, in merito ai sei giorni di ferie durante l'anno in giorni in cui il docente è impegnato in lezioni, a nostro avviso, la condizione prevista dalla legge (Legge di Stabilità 2013) è la sostituzione senza oneri.
    Secondo la nostra interpretazione, per i docenti la possibilità di fruire dei sei giorni di ferie facendo ricorso ai motivi familiari o personali ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 2007 (non modificato dal CCNL 2018) è esclusa dalla nuova previsione introdotta dalla Legge di Stabilità nell'ipotesi in cui comporti oneri per la scuola.
    Ad ogni modo in caso di richiesta di ferie il dipendente non deve indicare il motivo dell'assenza (cioè perchè sta chiedendo le ferie).
    Ad ogni modo anche se la scuola aderisse alla tesi che i sei giorni di ferie durante le lezioni possono essere ancora ricondotti a motivi personali, per evitare l'ostacolo della sostituzione senza oneri, il controllo del DS è solo di tipo formale e non può entrare nel merito del "motivo personale" in riferimento alle correlate esigenze di servizio ( in tal senso si esprime la prevalente giurisprudenza di merito - da ultimo cfr Tribunale di Milano Sentenza 8 ottobre 2019 n. 4234).
    Allorchè la docente venisse poi successivamente posta in periodo di quarantena, si ricorda che il M.I., con la Nota n. 1934 del 26 ottobre 2020, ha fornito le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.

    Il docente in quarantena svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.

    Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 29/01/2018 n° 385
    Area: Giurisprudenza

  • Il dipendente pubblico non è libero di decidere quando e se fruire delle ferie - Corte di Appello TRIESTE - Lavoro
  • Deve escludersi l'esistenza in capo al lavoratore della facoltà di decidere discrezionalmente quando, e addirittura se godere o meno, delle ferie maturate (e pertanto di scegliere di usufruirne oppure di "accantonarle" per farsele retribuire alla fine del rapporto). L'art.1 comma 55 della legge 228/2012 ha permesso la monetizzazione (fino al 31/8/2013) solo dei giorni di ferie di cui il dipendente abbia fatto richiesta (non necessariamente nei periodi indicati dall'art.1 comma 54 della legge 228 del 2012, poiché, per questo aspetto, opera il rinvio all'1/9/2013 contenuto nel comma 56) e che il datore di lavoro non gli abbia consentito di utilizzare. (Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato l’impugnata sentenza n.123/2017 del Tribunale di Trieste che aveva respinto la richiesta di una docente a tempo determinato volta ad accertare il proprio preteso diritto a non essere collocata in ferie d’ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni con condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il Tribunale aveva accertato che l’interessata, pur essendo stata espressamente invitata dal dirigente a presentare istanza di ferie, aveva omesso di richiederle prima della scadenza naturale del contratto; peraltro, detraendo dal numero di giorni di ferie maturato durante l’anno scolastico 2012/2013 i giorni di sospensione delle attività didattiche in cui la docente era stata collocata in ferie d’ufficio, costei aveva beneficiato di un periodo di ferie addirittura superiore al dovuto).

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    #personale dipendente: orario di lavoro#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#godere #monetizzazione #maturare #lezione #periodo #lavorare #attività #sospensione #collocare #anno

    Sentenza 27/03/2018 n° 62
    Area: Giurisprudenza

  • E' legittima l'ammissione al corso abilitante per la classe 77/A dei soli docenti che abbiano insegnato nella stessa classe di concorso - Corte Costituzionale
  • Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento alla parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore. Il d.l. n. 97 del 2004, come convertito, ha introdotto alcune disposizioni di carattere speciale per consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, attraverso percorsi agevolati, l'abilitazione all'insegnamento, necessaria per l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego. La selezione operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario. Essa si rivolge, dunque, ad un numero limitato di destinatari individuati (anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche compiute in precedenza. Da tale connotazione di specialità discendono la mancata estensione dei criteri selettivi espressamente stabiliti ai fini dell'ammissione al corso abilitante e la non equiparazione del servizio rispettivamente prestato in due differenti classi di concorso. Pertanto, non è né irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla normativa in questione agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare - in modo efficiente e con la dovuta tempestività - i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#insegnamento #strumento #scuola #prestare #classe #abilitazione #concorso #corso #servizio #grado

    n° 360
    Area: Normativa

  • Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • [1.  (1)]
    [2.  (1)]
    [3.  (1)]
    [4.  (1)]
    [5.  (1)]
    6.  Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate. (2)
    [7.  (1)]
     
    (1) Comma abrogato per effetto dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo del medesimo art. 1-bis, D.L. 250/2005.
    (2) Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, le disposizioni del presente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti.

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    #istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#personale docente#statizzazione #progressione

    06/12/2012 n° 383
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Garante per la protezione dei dati personali - Decreto - Diffusione sul sito web di una scuola di dati personali relativi agli studenti (formazione delle classi)
  • Diffusione sul sito web istituzionale di una scuola di dati personali relativi agli studenti - 6 dicembre 2012

    Registro dei provvedimenti
    n. 383 del 6 dicembre 2012

    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

    VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

    VISTA la nota con la quale la sig.ra R. d A. ha rappresentato una presunta violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte del Liceo Statale (omissis) di Roma (di seguito Liceo), che avrebbe diffuso sul proprio sito Internet istituzionale, alla sezione "classi prime 2012-2013", l'elenco degli studenti distinti per classe, evidenziando "con un carattere più chiaro" i nomi e cognomi di quelli ripetenti (nota del 18 settembre 2012);

    CONSIDERATO che l'Ufficio ha richiesto chiarimenti al Liceo in relazione alla predetta segnalazione, con particolare riferimento ai presupposti normativi che avrebbero legittimato la diffusione dei predetti dati personali (nota del 1° ottobre 2012, prot. 24247/82497);

    VISTE, in particolare, le dichiarazioni rese dal Dirigente Scolastico del Liceo -ai sensi dell'art. 168 del Codice- in base alle quali "la pubblicazione degli elenchi degli iscritti alle prime classi di questo Liceo (…) rientra nella finalità di trasparenza e pubblicità amministrative, atte ad indicare ufficialmente l'elenco degli studenti iscritti, la consistenza numerica delle classi e la divulgazione precoce degli inserimenti, anche in applicazione degli OO.CC. di questo Liceo che specificano i criteri di composizione delle classi, al fine di snellire le procedure necessarie all'avvio dell'anno scolastico ed agevolarne il rispetto (acquisto libri di testo, conoscenza sede di allocazione delle classi, eventuale verifica di richiesta di desiderata ecc.), considerato il numero dei destinatari, l'onerosità, la tempistica e la possibile inefficienza di una comunicazione personale" (nota del 16 ottobre 2012, prot. n. 6272);

    VISTE, inoltre, le dichiarazioni rese dal medesimo Dirigente Scolastico in relazione alle modalità di redazione della lista dei predetti dati personali, con le quali è stato precisato, in primo luogo, che "i nominativi degli studenti ripetenti all'interno delle nuove classi prime non sono «bene evidenziati» né rappresentati «in colore diverso»" ma che vi sarebbe stato un assembramento di dati provenienti da diversi files che potrebbe avere causato la presenza di alcuni nominativi riportati con caratteri differenti ed, in secondo luogo, che in ogni caso "la lista è stata prontamente corretta";

    CONSIDERATO, inoltre, che l'Ufficio, accedendo al sito Internet istituzionale del Liceo, alla pagina http://www.liceofarnesina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=539:classi-prime-2012-13&catid=38:news&Itemid=251, ha potuto verificare che i dati personali degli studenti frequentanti le diverse classi del Liceo sono ancora pubblicati sul relativo sito Internet, ancorché senza alcun elemento che consenta di individuare gli studenti ripetenti;

    CONSIDERATO che la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice);

    EVIDENZIATO che il Garante con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (adottate con provvedimento generale del 02 marzo 2011, doc. web 1793203) ha fornito un quadro unitario di misure e accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare nei casi in cui effettuano, in attuazione delle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza dell'attività amministrativa, di pubblicità degli atti o di consultazione da parte di singoli soggetti (cfr. punto 1 delle citate linee guida);

    EVIDENZIATO, altresì, che con le predette Linee guida il Garante, dopo avere ribadito, in relazione alla diffusione, che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale operazione di trattamento (cfr. punto 2.1. delle citate linee guida), ha fornito specifiche indicazioni in relazione alla diffusione effettuata, in particolare, per finalità di trasparenza ovvero di pubblicità amministrativa. Sul punto, l'Autorità ha precisato che si tratta di finalità differenti, rispetto alle quali, quindi, le pubbliche amministrazioni devono effettuare specifiche e differenziate valutazioni sia in relazione al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), sia sugli strumenti e sui mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati (cfr. punto 4 delle citate linee guida);

    RILEVATA, pertanto, l'illiceità della diffusione di dati personali in esame, in quanto effettuata dal Liceo in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta (art. 19, comma 3, del Codice);

    VISTO che il Garante ha il compito di vietare ai titolari, anche d'ufficio, il trattamento illecito di dati personali (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice);

    RITENUTO, pertanto, necessario vietare al Liceo, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale, in assenza di una norma di legge o di regolamento che ammetta tale operazione di trattamento;

    TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

    VISTA la documentazione in atti;

    VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

    Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

    TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

    ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dal Liceo Statale (omissis) di Roma nei termini indicati in premessa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta al Liceo Statale (omissis) di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale, in assenza di una norma di legge o diregolamento che ammetta tale operazione di trattamento.

    Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

    Roma, 6 dicembre 2012

    IL PRESIDENTE
    Soro

    IL RELATORE
    Iannini

    IL SEGRETARIO GENERALE
    Busia

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    #privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa#liceo #classe #dato #diffusione #studente #codice #internet #web #garante
    SCOPRILI TUTTI
    Monitoraggio sulla valorizzazione del merito del personale docente

    Comunicazione MIUR inerente il monitoraggio sulla valorizzazione del merito dei docenti.
    Il MIUR ha comunicato di aver avviato un primo monitoraggio intorno ad alcuni passaggi essenziali della valorizzazione del merito del personale docente ai sensi della Legge 107/2015

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    #rimodulato

    Pagina: 784

    PARTE SECONDA

    Ferie - Permessi e assenze del personale a tempo determinato (CCNL 29/11/2007) ...

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    #monetizzazione #ferie #monetizzare #inidoneità #dipart #pubbl #funz #graduatorie #esercito #contestualità
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Valorizzazione del merito del personale docente: nuovi chiarimenti del MIUR

    Ulteriori chiarimenti MIUR inerenti la valorizzazione del merito del personale docente.
    Il MIUR ha pubblicato una nuova serie di FAQ inerenti il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, istituito dalla Legge 107/2015, e la costituzione del Comitato di Valutazione

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    #vincolo #carica #intervenire #assemblea #sorta #indicatore #convocare #rinnovare #milione #deliberazione
    Scuola digitale: esonero dal servizio per i docenti delle equipe formative territoriali

    Comunicazione MIUR inerente l'esonero dal servizio per i docenti delle equipe formative territoriali.
    Sono state approvate le graduatorie regionali di merito per l’individuazione di un numero massimo di 120 docenti costituenti le équipe formative territoriali, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale

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    #esonero #equipe #docente #avviso #prot #regione #scuola #prevedere #marca #dicembre
    Periodo di formazione e prova del personale docente: emanato il Decreto sulle modalità di valutazione

    Comunicazione MIUR inerente l'emanazione del Decreto sulla valutazione del servizio di prova.
    Il MIUR, con il D.M. n. 850/2015, ha individuato gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova

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    #peer #adeguatezza #preordinare #gravidanza #riunire #criticità
    Supplenze fino all'avente titolo personale A.T.A. ex art. 40 Legge n. 449/97

    Chiarimento MIUR inerente le supplenze fino all'avente titolo personale A.T.A.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alle supplenze con contratti fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 449/97

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    #char
    Ulteriori precisazioni sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

    Ulteriori indicazioni MIUR inerenti le iscrizioni scolastiche.
    Il MIUR ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

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    #carattere #iscrizione #scuola #line #news
    A.F. 2018: chiarimenti sul fondo per la valorizzazione del merito del personale docente

    Chiarimenti MIUR inerenti l'assegnazione delle risorse finanziare per la valorizzazione del merito del personale docente.
    Il MIUR ha comunicato che le risorse finanziarie riguardanti “Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente” saranno rese disponibili non appena il MEF completerà l’iter di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio

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    #valorizzazione #fondo #riguardare #merito #dicastero #personale #risorsa #chiarimento #iter #capitolo
    Periodo di formazione e prova per i docenti neo assunti: indicazioni sulle attività formative per l'A.S. 2019/2020

    Comunicazione MIUR inerente l'attività formativa dei docenti neo-assunti per l'A.S. 2019/2020.
    Il percorso è articolato nelle fasi di: incontri in presenza, laboratori formativi, osservazione in classe (peer review), attività sulla piattaforma on line, connessione con il periodo di prova

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    #tutor #docente #assunto #prova #neoassunto #periodo #formazione #attività #guidata #visiting
    Personale docente ed educativo - Ulteriori chiarimenti in merito alle graduatorie di istituto

    Comunicazione MIUR in merito ai chiarimenti sulla valutazione dei titoli inerenti la II e la III fascia delle graduatorie di istituto.
    Il MIUR ha fornito ulteriori chiarimenti sulla valutazione dei titoli inerenti la II e la III fascia delle graduatorie di istituto

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    #ddg #bandire #laurea #analogia #punteggio #diplomare #reclamo #rettificare #scienza #condurre
    Presentazione via web delle domande di mobilità per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale A.T.A.

    Comunicazione MIUR inerente le domande di mobilità per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale A.T.A.
    Il MIUR, con la Nota n. 511 del 18 febbraio 2014, ha comunicato che per l'a.s. 2014/15 l'inoltro delle domande di mobilità da parte dei docenti e del personale A.T.A. avverrà esclusivamente mediante l'accesso a POLIS

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    #char
    La Buona Scuola - individuazione docenti con proposta di nomina in ruolo in fase B con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2015-16

    Comunicazione MIUR inerente l'individuazione dei docenti con proposta di nomina in fase B.
    Disponibile agli uffici provinciali e alle scuole, nella figura del DSGA, la funzione per individuare i docenti con proposta di nomina nella fase B e con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche

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    #destinazione #prot #porre #scorrimento #citata #tempestività #convocazione #convocare #fascicolo #provenienza
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    Data di pubblicazione: 05/11/2020
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  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale: ferie

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    #pbb #quarantena #ddi #estero #onere #docente #porre #giorno #modulistica #stabilità #paese

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