Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 12/11/2020
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  • Emergenza sanitaria: in quali casi di infezioni da Covid-19 è necessario fare denuncia di infortunio all'INAIL?
  • Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
    Argomenti: Personale: infortuni

    KEYWORDS

    #pbb #inail #infortunio #denuncia #infezione #contagio #certificato #coronavirus #lavoro #datore #certificatore

    Domanda

    Buongiorno, in riferimento a quanto indicato nella circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020, si chiede se e in quali specifici casi di riscontrata infezione da Covid-19 sul personale della scuola e sugli studenti, si debba provvedere a fare denuncia di infortunio all'INAIL.
    Se la risposta è positiva, si chiede quale documentazione debba pervenire alla scuola per avviare il procedimento di denuncia: apposito certificato INAIL rilasciato dal medico curante, oppure dal Dipartimento di prevenzione, oppure dal Pronto soccorso.

    Ringrazio per l'attenzione.
    Il DSGA

    Risposta

    In merito al quesito posto, fermo restando che non sono state fornite indicazioni specifiche per le scuole da parte dell'INAIL, occorre preliminarmente ricordare cosa prevede la normativa vigente in materia di denuncia di infortunio.
    L'art. 53 del DPR n. 1124 del 1965, come riformato da ultimo dal D.Lgs. n. 151 del 2015, prevede che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
    L’INAIL, con la circolare n. 10 del 21 marzo 2016, ha illustrato le novità in tema di infortuni introdotte a seguito della modifica del DPR n. 1124 del 1965 da parte del D.Lgs. 151/2015.
    L’articolo 53 del DPR 1124/1965, come modificato dall’articolo 21, comma 1), lettera b) del D.Lgs. 151/2015 dispone che qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
    Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
    A tale riguardo, il Ministero della Salute con circolare n. 7348 del 17 marzo 2016, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati medici ha chiarito che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.
    È stato altresì precisato che, in merito al termine dell’invio della certificazione medica, l’obbligo si considera correttamente assolto ogni qualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza nei termini su specificati.
    Le modifiche all’art. 53 citato prevedono, inoltre, che il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL, è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.
    Resta a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto assicuratore.

    Pertanto, la Scuola:
    - è esonerata dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza;
    - deve continuare a trasmettere la denuncia di infortunio all’INAIL per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di Legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia;
    - resta a carico della scuola l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’INAIL;
    - è esonerata dall’obbligo di trasmettere la denuncia all’Autorità di P.S. alla quale provvede ora l’INAIL con riferimento alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale;
    - in attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell’applicativo delle denunce.

    L’art. 42, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge n. 24/2020 prevede che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

    La tutela INAIL riguarda tutti i lavoratori assicurati con l’Istituto che abbiano contratto il contagio in occasione di lavoro.

    L’INAIL, con la Circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito indicazioni in merito alla gestione degli infortuni a seguito di infezione da Coronavirus contratta in occasione del lavoro.

    Successivamente, con Avviso del 10 aprile 2020, è stato precisato che, per quanto riguarda la compilazione del certificato di infortunio, il medico, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della redazione del certificato, non deve inserire l’ora ma la sola data dell’evento che, in mancanza di altri elementi, coincide con la data di inizio dell’astensione dal lavoro indicatagli dal lavoratore.

    L’assenza per infortunio, come già precisato nella citata Circolare n. 13/2020, ricorre solo per i contagi da COVID-19 che si sono verificati in occasione di lavoro o in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La mancanza dell’origine professionale fa rientrare i casi di infezione all’interno della assenza per malattia.

    Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.


    Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

    L’articolo 42, comma 2, citato stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

    Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL.

    Come detto sopra, il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’INAIL, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

    Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

    Resta fermo l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio. I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’INAIL, debbono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11247(7) e successive modificazioni.

    Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l’adempimento dell’obbligo correlato al predetto articolo 53.

    Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.

    Per i datori di lavoro assicurati all’INAIL l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio.

    Pertanto è dal momento in cui la scuola riceve il certificato di infortunio che dovrà assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dell’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, e successive modificazioni.

    La scuola non deve procedere alcun modo a fare qualsivoglia valutazione circa l’effettiva riconducibilità del coronavirus al lavoro. ma deve denunciare l’infortunio nelle note forme telematiche.

    Quanto a tali termini, si ribadisce che la circolare Inail n. 13/2020 prevede che “solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto”.

    È, pertanto, dalla ricezione del già citato certificato medico che iniziano a decorrere i termini di cui all’articolo 53, T.U., e, pertanto, nella denuncia di infortunio tale dato andrà bene evidenziato.

    Pertanto, qualora la scuola riceve un certificato di infortunio, è obbligatoria la denuncia di infortunio entro i termini previsti dalla norma.
    Sarà poi l’INAIL a valutare la pratica e confermare o disconoscere la riconducibilità ad infortunio sul lavoro.

    Alla stessa stregua, qualora all’Istituzione Scolastica pervenga da parte di uno di uno studente un certificato medico di infortunio INAIL è obbligatoria la denuncia di infortunio in forma telematica entro i termini previsti dalla norma.
    Anche in questo caso, sarà l’INAIL ad effettuare gli accertamenti dovuti.

    Un'ultima chiosa ad ulteriore precisazione.
    L’assicurazione obbligatoria INAIL nella scuola non si estende a tutti gli insegnanti, né a tutte le attività svolte dal personale e dagli alunni.
    Come già detto in precedenti risposte sull’argomento, indipendentemente dall’applicazione o meno della tutela INAIL, la scuola dovrà comunque trasmettere all’INAIL la denuncia di infortunio allorché questo abbia una prognosi superiore ai tre giorni.
    Infatti, a nostro avviso, il datore di lavoro é tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti e gli alunni, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
    Pertanto, in caso di infortunio sul lavoro la scuola deve limitarsi ad acquisire la documentazione necessaria e trasmettere la denuncia all’Inail; la valutazione circa la rilevanza assicurativa del fatto non spetta al datore di lavoro, ma all’istituto che deve gestire la pratica.
    L'infortunio è qualificabile come tale, in modo oggettivo, una volta che il Dirigente abbia acquisito tutta la documentazione e che abbia valutato che rientra tra gli infortuni che in linea astratta possono rientrare tra quelli legati all'attività lavorativa.

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    Approfondimenti

    Sentenza 07/10/2025 n° 26956
    Area: Giurisprudenza

  • Sono escluse dal periodo di comporto esclusivamente le assenze correlate ad una grave patologia che richiede terapia salvavita - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Le "malattie particolarmente gravi” ricevono una disciplina in parte diversa in relazione al computo dei giorni di assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Le patologie che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze sono le terapie salvavita ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (tra le quali va senz'altro inclusa la terapia di emodialisi). Il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita. Non va applicato il regime più favorevole previsto, ai fini del comporto, per le gravi patologie allorchè tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza per malattia era priva della indicazione "patologia grave che richiede terapia salvavita", ed in considerazione che nessun valore di carattere medico-legale può essere attribuito allo scambio di messaggi whatsapp tra il lavoratore e il Responsabile di filiale con cui si comunicava l'andamento e la natura della malattia. ( La Sentenza in esame concerne una fattispecie di impiego privato. Per quanto concerne il personale scolastico l’art. 17 comma 9 del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del comporto oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Si ricorda, altresì, che il certificato telematico permette di spuntare la fattispecie relativa alla grave patologia che richiede terapia salvavita)

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    Sentenza 16/09/2025 n° 523
    Area: Giurisprudenza

  • Il covid contratto in ambito lavorativo è riconducibile ad infortunio sul lavoro? - Tribunale PARMA - Lavoro
  • Mansioni caratterizzate dal contatto diretto con gli alunni a una distanza ravvicinata in un ambiente chiuso, peraltro prolungato anche nell’arco di ore, costituiscono una situazione lavorativa pacificamente idonea alla trasmissione del SARS-CoV2, soprattutto nel momento in cui il lavoratore non indossi un idoneo dispositivo di protezione respiratoria individuale. Il danno causato comporta il diritto all’indennizzo in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell’assicurato in misura pari o superiore al 6%. (Nel caso di specie dall’istruttoria è emerso che con l’insorgenza della pandemia da Covid 19, tra le mansioni della dipendente, collaboratrice scolastica, vi fosse anche quella di assistere gli alunni che manifestavano i sintomi dell’infezione da SARS-COV2 durante lo svolgimento delle lezioni, in attesa dell’arrivo dei genitori, nonché quella, ulteriore, di provvedere a consegnare loro l’alunno malato dopo averlo accompagnato di persona all’ingresso della scuola; incombenza che la esponeva, dunque, ad un elevato rischio di contagio. La domanda è stata, dunque, accolta, con conseguente condanna al pagamento dell’indennizzo in capitale, per i postumi della malattia professionale riconosciuta, nella misura complessiva accertata in sede peritale del 13%.).

    KEYWORDS

    #personale ata#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#emergenza sanitaria covid-19

    05/05/2021 n° 688
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Ministero dell’Istruzione - Nota - Denuncia di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19 - Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza - Chiarimenti Inail.
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

    Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

    Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

    LORO SEDI

    Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma

    TRENTO

    Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

    BOLZANO

    All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

    BOLZANO

    All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine

    BOLZANO

    Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

    AOSTA

    E, p.c.

    All’Ufficio di Gabinetto

    OGGETTO: Denuncia di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19 - Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza - Chiarimenti Inail.

    A riscontro della richiesta di questo Dipartimento, l’Inail ha fornito chiarimenti di interesse per le istituzioni scolastiche che, con la presente, si condividono riassuntivamente con codesti Uffici. A seguire, le due questioni oggetto di precisazione:

    a) la prima riguarda gli obblighi di denuncia cui - stante la sostanziale equiparazione dell’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro all’infortunio sul luogo di lavoro - sono tenuti i dirigenti scolastici in ipotesi di contagio da COVID-19 del personale scolastico, pertanto assoggettato agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, recante “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”,

    b) la seconda riguarda la copertura assicurativa di studenti ed insegnanti in ipotesi di infortunio accaduto durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza.

    a.1) Responsabilità del datore di lavoro

    Con provvedimento legislativo (art.42, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27), l’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro è stata equiparata all’infortunio sul luogo di lavoro. Ad esplicitazione di quanto riportato nella propria circolare n. 13/2020, confermata la riconducibilità alle situazioni di elevato rischio di contagio di tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza, l’Inail ha chiarito che insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, educatori ed altri, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza - quindi a presupposto contatto con studenti ed altri soggetti - sono da intendersi esposti ad elevato rischio di contagio.

    La responsabilità del datore di lavoro per contagio del personale in occasione di lavoro, tuttavia, è “limitata” alle sole ipotesi di violazione della legge o degli obblighi derivanti dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. L’eventuale responsabilità del datore di lavoro, pertanto, non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, potendo questa derivare - articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/2020 - soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, primo fra tutti, quello sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali o dall’inosservanza dei protocolli e delle prescrizioni regionali.

    a.2) Attività lavorative ad elevato rischio di contagio. Criterio della “presunzione semplice”

    Altra questione oggetto di chiarimento riguarda l’eventuale obbligo di denuncia/comunicazione, a carico dei dirigenti scolastici, ogni qual volta i dipendenti o gli studenti (quando rientranti nella copertura Inail - laboratori/stage/palestra) risultino positivi al Covid-19.

    Sul punto, l’Inail ha precisato che il criterio della c.d. “presunzione semplice” - propria circolare 13/2020 - adottato al fine di superare l’indeterminatezza del momento di contagio, non comporta che tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio siano automaticamente tutelati e indennizzati dall’Inail, unico Istituto peraltro preposto alla gestione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    Oltre ogni automatismo dunque, tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 debbono essere oggetto di rigorosa istruttoria medico-legale, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. Cionondimeno, l’Inail è sempre tenuto a verificare, caso per caso, le circostanze dell’infortunio denunciato, anche in ragione dell’ammissibilità della prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).

    Il datore di lavoro, in conseguenza, non deve effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail. In tal senso, l’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce chiaramente che il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

    a.3) Obblighi di denuncia

    Per quanto riguarda la denuncia di infortunio, l’assicurazione Inail si basa su regole che tutti i datori di lavoro, dunque anche i dirigenti scolastici, sono tenuti a rispettare. Nello specifico, l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.

    La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell’infezione. Il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore - ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Se trattasi di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale (v. circolare Inail 21 marzo 2016, n.10).

    La violazione dell’obbligo di presentare denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in presenza di un certificato medico di infortunio è oggetto di sanzione amministrativa. Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) e dell’articolo 55, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 81/2008 e, per espressa previsione del comma 6 del medesimo articolo 55, “L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

    L’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Il termine di due giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC.

    Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

    a.4) Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19

    L’Istituto ha chiarito che l’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista - articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:

    a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

    b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

    c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

    d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

    Sono quindi esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge, così come l’infortunio in itinere - articolo 1, comma 9, e articolo 2, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

    L’Inail ha quindi specificato che esiste una limitazione della tutela assicurativa che non consente, ad oggi, di includervi gli studenti per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, per ipotesi, un certificato medico di infortunio. Resta fermo che, anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio e l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail.

    b) Infortuni docenti e studenti durante la didattica a distanza

    Come noto, la normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia da SARSCoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi. A fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, è stata successivamente introdotta la didattica digitale integrata, che prevede l’erogazione a distanza di parte della didattica, tranne nei casi di sospensione dell’attività in presenza.

    La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail (Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79 Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi). L’Istituto ha precisato che la copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.

    Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Circolare Inail 21 novembre 2016, n. 44 Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi).

    Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista (Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28 Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi):

    a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento della attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.

    b) come dettato dalle ipotesi particolari previste dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.

    Si consideri pure che, a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione - articolo 7, commi 27-32, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 - nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

    In ragione di quanto innanzi, allo stato, l’Inail ritiene dunque che per tutti gli insegnanti, in via generalizzata, operi l’obbligo assicurativo - ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

    Le materie qui richiamate rivestono indubbia complessità e, tuttavia, contengono elementi conoscitivi utili, per quanto possibile, a “rassicurare” il personale della scuola chiamato ad operare nelle condizioni imposte dall’emergenza pandemica. Si invitano pertanto codesti Uffici a tenere informate le istituzioni scolastiche in merito ai suindicati puntuali ed utili chiarimenti Inail.

    IL CAPO DIPARTIMENTO

    Stefano Versari

    (firmato digitalmente)

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    n° 42
    Area: Normativa

  • Disposizioni INAIL - Legge di conversione 24/04/2020 n° 27
  • 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020,  il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL e' sospeso di  diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresi' sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo periodo del presente comma, i termini di prescrizione.
    Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche' su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che  scadano  nel  periodo indicato al primo  periodo  del  presente comma.  Detti  termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. (1)

    2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia  telematicamente  all'INAIL  che assicura, ai sensi delle vigenti  disposizioni, la relativa  tutela dell'infortunato. Le  prestazioni INAIL nei  casi  accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza  domiciliare  fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non  sono computati ai fini della determinazione  dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato  2  al  decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del  27  febbraio  2019, recante "Modalita' per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. (1)

    (1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, con effetto a decorrere dal 30 aprile 2020.

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    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 35

    Tutela assicurativa per gli studenti e il personale del sistema di istruzione e formazione: cosa cambia nella gestione degli infortuni di alunni e dipendenti

    Circolare 9 gennaio 2026 n. 1

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    Pagina: 1163

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    Infortuni a scuola: diventa strutturale la tutela assicurativa

    Comunicazione sull'estensione della tutela assicurativa per alunni e per il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione
    L’art. 2 ter del Decreto-Legge 90 del 2025 ha reso strutturale dall’A.S. 2025/2026 l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione

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    Tutela assicurativa per gli studenti e il personale del sistema di istruzione e formazione: le indicazioni operative dell’INAIL sulle novità normative

    Comunicazione dell'INAIL relativa alla tutela assicurativa per gli studenti e il personale del sistema di istruzione e formazione
    L’INAIL, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, ha fornito un quadro riepilogativo della disciplina assicurativa degli studenti e del personale scolastico anche alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198

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    Nuove misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: cosa cambia nelle tutele infortunistiche degli studenti?

    Comunicazione relativa alle nuove tutele in materia di sicurezza sul lavoro e di infortuni degli studenti.
    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, con misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 12/11/2020
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  • Emergenza sanitaria: in quali casi di infezioni da Covid-19 è necessario fare denuncia di infortunio all'INAIL?
  • Area Tematica: Sicurezza sul lavoro, assicurazioni e servizi di prevenzione
    Argomenti: Personale: infortuni

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