Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 19/11/2020
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  • Il verbale del Pronto Soccorso è sufficiente come giustificativo dell'assenza?
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale/assenze: visita medica e certificati

    KEYWORDS

    #pbb #prognosi #soccorso #certificato #malattia #ricovero #malato #incapacità #inps #struttura #messaggio

    Domanda

    Una docente ha presentato come giustificativo dell'assenza per salute, giorni 7, il verbale del Pronto Soccorso.
    Il nostro dubbio è se sia sufficiente il verbale presentato oppure serve la certificazione del medico di base.
    Questo dubbio è emerso in quanto abbiamo letto che in un messaggio dell'INPS è sottolineato che in caso di certificato cartaceo la dicitura "prognosi clinica" deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di "prognosi riferita all'incapacità lavorativa".
    A parte il caso specifico si chiede un chiarimento sulla concessione dei giorni di assenza per motivi di salute concessi dal Pronto Soccorso, quando possono essere considerati.

    Grazie per la risposta.

    Risposta

    Il Messaggio cui si fa riferimento nel quesito è il numero 1074 del 9 marzo 2018 con il quale l'INPS ha fornito precisazioni sulle assenze dei dipendenti in caso di permanenza presso le unità operative di Pronto Soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni).

    L’Istituto ha precisato che nei suddetti casi, la permanenza di un paziente presso il Pronto Soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini dell’assenza per malattia e della correlata certificazione medica da produrre.

    Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di Pronto Soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.

    Per i dipendenti della Scuola il riferimento è all’art. 17 comma 8 del CCNL 2007: il ricovero ed il successivo periodo di convalescenza non sono soggetti alle decurtazioni economiche ma sono computabili ai fini del superamento del periodo di comporto (cfr anche per il trattamento del periodo di post ricovero il Parere n. 53 del 2008 della Funzione Pubblica).

    Più specificamente, l’INPS ha precisato quanto segue:

    1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;

    2. situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.

    Le indicazioni sono utili anche per le scuole ma quelle dove si fa riferimento alla tutela indennitaria della malattia da parte dell'Istituto riguardano esclusivamente il settore privato.

    Nel Messaggio si legge "Con l’occasione, si ribadisce che nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. In proposito, si ricorda che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini. Pertanto, mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale - l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”. Tuttavia, per non generare un eventuale disagio ai lavoratori, è opportuno che queste fattispecie siano valutate sotto il profilo medico legale dell’integrazione del rischio assicurativo dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che può eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale. Solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (di cui alla circolare n. 99/1996) il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo per anomalia insanabile".
    E' evidente quindi che trattasi comunque di indicazioni in merito al riconoscimento dell'indennizzabilità delle malattia da parte dell'INPS per i dipendenti privati.
    Successivamente, l’INPS, con una Guida pubblicata in data 26 luglio 2018, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti in caso di assenza per malattia con specifico riferimento alla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo.
    Viene precisato che nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, il dipendente deve richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia.
    Qualora la Struttura Ospedaliera sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e consegni un certificato cartaceo, il dipendente deve accertarsi che siano presenti tutti i dati fondamentali (dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia, se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta, visita ambulatoriale o domiciliare, residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia.
    Ciò premesso, a nostro avviso, nel caso di specie, essendo comunque presente la prognosi iniziale, non è necessario il certificato del medico curante dal momento che vi è comunque una certificazione con prognosi rilasciato da struttura pubblica.

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    Approfondimenti

    Sentenza 21/03/2017 n° 220
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. MARCHE - Sezione Prima
  • La circolare del Collegio dei docenti, che circoscrive le deroghe al limite di assenze normativamente previsto, quanto ai motivi di salute, a casi di eccezionale gravità, va interpretata nel senso di ritenere giustificate le assenze per qualsiasi sindrome o patologia che impedisca allo studente di presenziare alle lezioni, ove accompagnata da idonea certificazione medica. L’eccessivo numero di assenze non può essere valutato in maniera troppo rigorosa laddove non abbia inciso sul rendimento dello studente, in quanto una bocciatura motivata solo sul numero di assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un soggetto che dal punto di vista dell’apprendimento sarebbe idoneo al passaggio alla classe successiva. In tale contesto una bocciatura avrebbe richiesto, dunque, una motivazione rafforzata. (Nel caso di specie erano state ritenute non giustificate, con conseguente non ammissione allo scrutinio finale, le assenze di uno studente a seguito di un incidente sportivo, ancorchè la patologia fosse stata certificata dalla struttura medica, in quanto la circolare del Collegio dei docenti limitava le ipotesi di deroga ai periodi di degenza in ospedale e all’eventuale convalescenza documentata, alle cure programmate, alle terapie salva-vita e alle malattie infettive. Il Giudice Amministrativo ha rigettato, invece, la richiesta di risarcimento del ricorrente per mancanza del requisito soggettivo della colpa, avendo il Consiglio di classe pedissequamente e letteralmente applicato la circolare del Collegio dei docenti, e dell’elemento oggettivo, avendo lo studente ottenuto l’iscrizione con riserva alla classe successiva, ancorchè in altro istituto scolastico.)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#convalescenza #presenziare #degenza #sindrome #assentare #fano #severità #rideterminarsi #perseverare #montoneri

    Sentenza 09/03/2016 n° 1363
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta
  • Per il caso degli alunni con D.S.A. (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) che siano in possesso «di una diagnosi (…) rilasciata da una struttura privata», la circolare ministeriale n. 8 del 6.3.2013 raccomanda agli istituti nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Ciò in considerazione dei tempi lunghi in cui, solitamente, pervengono le certificazioni pubbliche in merito a simili status patologici. Nei casi diversi dai D.S.A., invece, le istruzioni ministeriali non contemplano la necessità di una certificazione, prevedendo espressamente la tutela dei alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) anche se sforniti di qualsivoglia diagnosi o certificazione. In particolare, attraverso il Piano Didattico Personalizzato. Inoltre, è espressamente posto a carico del Consiglio di classe di rendere un’espressa motivazione in merito all’adozione (o alla mancata adozione) degli strumenti previsti per personalizzare l’offerta formativa in ragione dei B.E.S. eventualmente manifestati dagli allievi a prescindere dal possesso della relativa certificazione. La successiva circolare ministeriale n. 2563 del 22.11.2013, ha stabilito che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di D.S.A., il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione, avendo tale organo collegiale la facoltà di individuare casi specifici per i quali si renda utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati. Pertanto, anche in mancanza di qualsivoglia richiesta, certificazione o diagnosi la scuola ha comunque il compito di individuare i casi di bisogni educativi speciali (pur non dovendo certificarli) e la competenza è individuata in capo al Collegio dei docenti che ha facoltà di attivare le opportune misure. Nel caso in esame, era stata impugnata la non ammissione alla classe seconda della scuola primaria per un minore, con richiesta di riformulazione della motivazione della bocciatura, in quanto, nel giudizio conclusivo non si era dato conto delle ragioni patologiche alla base dei comportamenti e dello scarso rendimento che hanno condotto alla non ammissione alla classe successiva. Ciò anche poiché la scuola era stata messa tempestivamente a conoscenza dei referti dei medici privati, e del percorso terapeutico intrapreso dal bambino, al quale tuttavia, visti i tempi lunghi per la diagnosi, non era stato possibile ottenere una certificazione pubblica della patologia. I Giudici, dunque, hanno accolto il ricorso dei genitori stabilendo che il Consiglio di classe avrebbe dovuto valutare immediatamente se attivare le procedure per sopperire ai B.E.S., essendo la scuola a conoscenza del fatto che ne sussistevano i presupposti, senza richiedere una certificazione pubblica, ritenuta non necessaria dalla normativa di settore.

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    #atto e documento amministrativo#genitori: organi collegiali#istruzione secondaria di primo grado#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#team #prod #riformulazione #iperattività #inclusività #disortografia #discriminante #anello #tipizzazione #deformazione

    n° 47
    Area: Normativa

  • Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

    2.  Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

    3.  La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

    3-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

    4.  La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

    5.  Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

    6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

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    #malattia #genitore #congedo #ministro #figlio #comma #certificazione #astenere #lavoro #decreto

    03/06/2016
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR BASILICATA - Linea Guida - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
  • PROTOCOLLO DI INTESA
    PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

    Al fine di garantire un approccio omogeneo alla gestione della somministrazione dei farmaci in ambito scolastico la Regione Basilicata con sede a Potenza in Via Vincenzo Verrastro 4, rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona Donato Vincenzo Pafundi, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP, con sede a Potenza in Via Torraca 2, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giovanni Battista Bochicchio, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM, con sede a Matera in Via Montescaglioso 20, rappresentata dal Direttore Generale Pietro Quinto
    E
    l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione generale (nel seguito Ufficio Scolastico Regionale) con sede a Potenza in Piazza delle Regioni snc, rappresentata dalla Dirigente Coordinatrice Claudia Datena concordano di sottoscrivere un percorso a carattere sperimentale condiviso nel rispetto delle reciproche competenze.
    Premesso che:
    • Le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico sono da tempo all’attenzione delle Istituzioni;
    • l’essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
    • gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui manifestazioni acute possono manifestarsi in modo non prevedibile;
    • l’esistenza di tali situazioni richiama l’attenzione delle Istituzioni coinvolte sulla centralità dell’alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone, altresì, la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale, condiviso dalle parti, che individui un percorso d’intervento nelle singole situazioni;
    • con Legge 27 maggio 1991 n. 176 è stata ratificata e data esecuzione alla “Convenzione sui diritti del fanciullo” sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, nella quale viene espressamente indicato che “ gli stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica...” (art. 28 comma 1 lett. e);
    • in data 25 novembre 2005 sono state sottoscritte dai Ministri della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca le  raccomandazioni in tema di somministrazione dei farmaci in orario scolastico;
    • tutti i cittadini sono obbligati dalle disposizioni vigenti ai doveri di primo soccorso;
    • nelle scuole è presente, in attuazione dell’art. 18 del DL 81/2008, personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. adeguatamente formato ai sensi del DM 388 del 15.07.2003;
    Valutato che:
    • l’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci generalmente si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene;
    • tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal Medico Curante (Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista, la cui omissione puo’ causare gravi danni alla persona;
    • l’assistenza specifica viene supportata da una specifica “formazione in situazione“ riguardante le singole patologie, nell’ambito della piu’ generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal Decreto Legislativo 81/2008 e dal D.M. 388/2003;
    Tutto ciò premesso e valutato la Regione Basilicata, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP, l’Azienda Sanitaria Locale di
    Matera - ASM e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di  intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare i farmaci Convengono quanto segue:
    Considerato che i farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati, i genitori o chi ne eserciti la potestà genitoriale (in seguito genitore), in caso di specifiche patologie già riconosciute nell’alunno, che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico o che si manifestano in modo acuto e non prevedibile (eventi occasionali), così come dai successivi articoli, presentano richiesta al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo (allegato 1) corredato della prescrizione alla somministrazione rilasciata dal medico curante (pediatra di libera scelta (PLS), medico di medicina generale (MMG) o specialista Ospedaliero) come da allegato 4/5 (eventi occasionali).
    A fronte di specifica richiesta/autorizzazione dei genitori degli alunni e di prescrizione, certificazione del medico, il Dirigente Scolastico individua il personale della scuola che, avendone dato la disponibilità e che opportunamente formato dalle Aziende ASL territorialmente competenti, interviene, se necessario, anche con la somministrazione di farmaci previamente consegnati dai genitori e custoditi a scuola.
    Articolo 1: Specifiche patologie già riconosciute
    La somministrazione di “farmaci salvavita” a scuola, secondo le modalità previste dal presente protocollo, riguarda i casi di “crisi convulsive”, “asma bronchiale”, “shock anafilattico”, “diabete giovanile”.
    Articolo 2: richiesta/autorizzazione
    I genitori, in caso di bisogno di eventuale somministrazione di farmaci in ambito scolastico:
    1. fanno richiesta di autorizzazione alla somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico, secondo lo schema allegato al numero 1 e 2;
    2. accompagnano la richiesta di somministrazione con la presentazione di una certificazione medica redatta dal PLS, dall’MMG o dallo specialista Ospedaliero, secondo lo schema allegato al numero 4/5 (eventi occasionali);
    3. garantiscono la loro disponibilità a confrontarsi con i soggetti coinvolti e la loro presenza in affiancamento al personale individuato dal dirigente scolastico, durante le fasi di formazione/addestramento del personale cui verrà affidato l’intervento;
    4. forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia (es. assenze del bambino dalla comunità, riduzione dell’orario scolastico/formativo, eventuali cambiamenti di residenza/domicilio/recapiti telefonici, oppure modifiche del piano terapeutico, etc.);
    5. garantiscono la fornitura del farmaco necessario – in confezione integra e in corso di validità – nonché la sostituzione tempestiva dello stesso alla data di scadenza;
    6. forniscono al Dirigente Scolastico uno o piu’ recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza
    ed eventualmente quello del medico prescrittore;
    7. assicurano direttamente l’intervento nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale cui è affidato l’intervento);.
    Articolo 3: prescrizione/certificazione
    La prescrizione/certificazione del MMG, del PLS, dello specialista Ospedaliero deve specificare, in modo chiaramente leggibile e senza possibilità d’equivoci e/o errori:
    1.il nome e cognome dell’alunno,
    2.la patologia dell’alunno,
    3.l’evento che richiede la somministrazione di farmaci,
    4.Il nome commerciale del farmaco,
    5.le modalità di somministrazione del farmaco,
    6.la dose da somministrare,
    7.la modalità di conservazionedel farmaco,
    8.la durata della terapia,
    9.gli eventuali effetti collaterali,
    I criteri a cui si atterranno i medici prescrittori sono:
    •l’assoluta necessità;
    •la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
    • la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco relativamente ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
    • la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.
    Articolo 4: il Dirigente Scolastico
    • Il Dirigente Scolastico, a fronte di richiesta/autorizzazione e di prescrizione/certificazione:
    1.valuta la fattibilità organizzativa;
    2.autorizza l’accesso alla scuola nell’orario previsto per l’intervento al genitore o ai soggetti che agiscono su delega formale dei genitori stessi;
    3.individua, in primis fra il personale già nominato come addetto al Primo Soccorso (che è stato formato ai sensi del D.Lgs.81/08 e DM 388/2003), gli operatori scolastici disponibili (docenti, collaboratori Scolastici, personale educativo/assistenziale) a somministrare i farmaci, e ai quali deve essere garantita prioritariamente l’informazione e la formazione specifica; si fa in ogni caso riferimento alle raccomandazioni ministeriali citate in premessa;
    4.organizza momenti formativi per gli operatori scolastici disponibili, anche con il coinvolgimento del medico proscrittore e della famiglia e/o dello studente; la formazione è garantita dai medici dell’Azienda ASL territorialmente competente;
    5.autorizza la somministrazione del farmaco da parte del personale scolastico;
    6.si fa garante dell’organizzazione dell’esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci, avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati (se nel caso, coinvolgendo anche il medico prescrittore e la famiglia e/o studente);
    7. garantisce, vista la prescrizione/certificazione, d’intesa con la famiglia, la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso (armadietto, frigorifero rispondente ai requisiti di legge etc) e verifica la scadenza dello stesso, così da garantire la validità del prodotto d’uso;
    8.destina un locale e/o appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci, delle attrezzature necessari per l’intervento e della documentazione contenente dati sensibili dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs 196/2003);
    9.organizza le procedure operative (piano di Pronto Soccorso Aziendale) per la gestione dell’emergenza e l’informativa generale sulla patologia dell’alunno/a;
    10. costruisce, con tempestività, insieme all’ASL territorialmente competente, uno specifico “Piano personalizzato d’intervento”, comprensivo dell’attività di formazione in situazione rivolta agli operatori scolastici (garantita dall’ASL territorialmente competente), che descrive i comportamenti da attuare in caso di sintomatologia acuta e non prevedibile;
    11. fornisce al genitore il “piano personalizzato d’intervento”;
    12. invita espressamente, in occasione dei passaggi ad altre scuole, i genitori dello studente, o lo studente se maggiorenne, ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della documentazione neces
    saria per la continuità del progetto;
    13. partecipa ai monitoraggi dell’USR, segnalando le necessità relative ad alunni che necessitano di interventi di cui al presente protocollo.
    Articolo 5: il personale scolastico
    Il personale scolastico (docente e ATA) individuato dal Dirigente Scolastico per la somministrazione del farmaco e resosi disponibile:
    1. partecipa alle attività d’informazione/formazione/a ggiornamento;
    2. provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella prescrizione/certificazione e nel “piano personalizzato d’intervento”;
    3. aggiorna la “scheda riepilogativa sulle situazioni critiche verificatesi e sugli interventi effettuati”.
    Il personale scolastico non disponibile all’effettuazione dell’intervento specifico è comunque tenuto, in relazione al proprio ruolo nell’inserimento scolastico dell’alunno (docente di classe, di plesso, di laboratorio, ecc.) o nella gestione delle emergenze (addetto primo soccorso) ad acquisire le informazioni utili a garantire la necessaria vigilanza sul benessere dell’alunno.
    Articolo 6: l’Azienda ASL
    1.organizza la gestione dei casi attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (familiari, operatori scolastici, ...) dopo la segnalazione del Dirigente scolastico o dell’USR,
    2. esprime pareri su richiesta del Dirigente Scolastico sui casi,
    3. si rende disponibile a organizzare/partecipare a incontri di formazione degli operatori scolastici sulle specifiche patologie presenti fra gli alunni,
    4. fornisce il necessario supporto nella redazione del “piano personalizzato d’intervento”,
    5. partecipa all’aggiornamento periodico del “piano personalizzato d’intervento”.
    Articolo 7: l’Ufficio Scolastico Regionale:
    1. provvede annualmente al monitoraggio e alla raccolta dei dati (suddivisi per ASL e per tipologia di scuola), trasmettendoli – entro il mese di ottobre e giugno dell’anno scolastico - alle Direzioni Sanitarie delle ASL. Al fine di monitorare l’applicazione del protocollo saranno raccolti:
    - il numero di casi segnalati;
    - la tipologia d’intervento messa in atto;
    - le criticità emerse e le soluzioni identificate.
    2. provvede a favorire nelle scuole, attraverso seminari e conferenze di servizio, la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico e garantire una maggiore disponibilità da parte del personale scolastico;
    Articolo 8: Autosomministrazione dei farmaci da parte degli studenti
    Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d’Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d’età tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l’autosomministrazione dei farmaci autorizzati e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d’Intervento che li riguarda.
    Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell’auto somministrazione del farmaco e/o nell’esecuzione dell’intervento specifico deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia e del medico curante e/o specialista.
    È previsto anche in questo caso che il genitore o lo studente maggiorenne dia comunicazione al Dirigente Scolastico in merito al farmaco usato con presa d’atto da parte di quest’ultimo (come da allegato 3).
    Per i casi specifici riguardanti alunni d’età inferiore ai quattordici anni che hanno acquisito autonomia nell’auto-somministrazione, d’intesa con l’ASL e la famiglia, si può prevedere un progetto d’intervento finalizzato all’auto-somministrazione.
    Articolo 9: Gestione dell’Emergenza
    In tutti gli eventi acuti che rivestono i caratteri d’emergenza, relativamente ai casi già noti alla scuola e rientranti nel presente protocollo, è prescritto il ricorso al 118. L’operatore scolastico, interloquendo con un medico della centrale operativa su linea registrata, potrà essere autorizzato alla somministrazione del farmaco - già in possesso della scuola - prescritto dal medico specialista/curante (All.4-5), , in attesa che arrivi il soccorso sanitario.
    È in ogni caso prescritta l’informazione al genitore contestualmente all’evento acuto.
    Articolo 10: durata della validità del presente protocollo d’intesa
    1. Il presente protocollo ha validità di cinque anni, in via sperimentale, a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative, di specifiche necessità o di richiesta da una delle parti firmatarie.
    2. Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del primo triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del protocollo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.
    3. Le aziende ASL territorialmente competenti si impegnano ad informare del presente protocollo i PLS, gli MMG, gli Specialisti che possono aver in cura pazienti scolarizzati.
    Potenza, lì _____________
    Letto, condiviso e sottoscritto
    Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale – D
    irigente Coordinatrice
    (Dott.ssa Claudia Datena)
    ___________________________________________________
    ________
    Regione Basilicata – Dirigente Generale del Diparti
    mento Politiche della Persona
    (Ing. Donato Vincenzo Pafundi )
    ___________________________________________________
    ________
    Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP – Direttore
    Generale
    (Dott. Giovanni Battista Bochicchio)
    ___________________________________________________
    ________
    Azienda Sanitaria Locale di Matera ASM – Direttore
    Generale
    (Dott. Pietro Quinto)
    ___________________________________________________

    KEYWORDS

    #studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #intervento #protocollo #alunno #dirigente #asl #studente #genitore #patologia #scuola
    SCOPRILI TUTTI

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    Permanenza prolungata presso le Unità operative di Pronto Soccorso: come si configura l’assenza?

    Messaggio 9 marzo 2018, n. 1074

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    #ricovero #soccorso #malattia #struttura #permanenza #malato #paziente #certificato #ospitalità #unità

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    PARTE SECONDA

    Assenze per malattia ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E I...

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    #inidoneità #hospital #septies #diagnosi #legalizzazione #ammalare #dayhospital #ssn #legalizzare #sac
    La nuova gestione delle visite fiscali da parte dell'INPS: prime indicazioni operative

    Comunicazione INPS inerente la gestione delle visite fiscali.
    Dal 1° settembre 2017 entrerà in vigore il Polo unico per le visite fiscali, con l’attribuzione all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC)

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    #carattere #visita #news
    Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici: il Governo con il Decreto-Legge n. 185/2012 ripristina il T.F.S.

    Ulteriori indicazioni e riferimenti inerenti la tematica trattata alle pagine 717 e seguenti del Bergantini 2012.
    È in vigore dal 31-10-2012, il DL n. 185/2012 con il quale è stata ripristinata la disciplina del TFS nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del 2012

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    #tfr #dipendente #ripristinare #tfs #trattenuta #retribuzione #fine #governo #trattamento #lavoratore
    Esclusione dei lavoratori della scuola dalla modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 104 del 1992

    Chiarimenti INPS riguardanti la fruizione dei permessi di cui alla Legge 104 del 1992.
    L'INPS ha precisato che l'obbligo di presentazione in via telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 104 del 1992 riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato

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    #carattere #news #lavoratore #permesso #corpo
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 19/11/2020
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  • Il verbale del Pronto Soccorso è sufficiente come giustificativo dell'assenza?
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale/assenze: visita medica e certificati

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    #pbb #prognosi #soccorso #certificato #malattia #ricovero #malato #incapacità #inps #struttura #messaggio

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