
Area Tematica: Personale docente
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Personale/assenze: visita medica e certificati
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Una docente ha presentato come giustificativo dell'assenza per salute, giorni 7, il verbale del Pronto Soccorso.
Il nostro dubbio è se sia sufficiente il verbale presentato oppure serve la certificazione del medico di base.
Questo dubbio è emerso in quanto abbiamo letto che in un messaggio dell'INPS è sottolineato che in caso di certificato cartaceo la dicitura "prognosi clinica" deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di "prognosi riferita all'incapacità lavorativa".
A parte il caso specifico si chiede un chiarimento sulla concessione dei giorni di assenza per motivi di salute concessi dal Pronto Soccorso, quando possono essere considerati.
Grazie per la risposta.
Il Messaggio cui si fa riferimento nel quesito è il numero 1074 del 9 marzo 2018 con il quale l'INPS ha fornito precisazioni sulle assenze dei dipendenti in caso di permanenza presso le unità operative di Pronto Soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni).
L’Istituto ha precisato che nei suddetti casi, la permanenza di un paziente presso il Pronto Soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini dell’assenza per malattia e della correlata certificazione medica da produrre.
Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di Pronto Soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.
Per i dipendenti della Scuola il riferimento è all’art. 17 comma 8 del CCNL 2007: il ricovero ed il successivo periodo di convalescenza non sono soggetti alle decurtazioni economiche ma sono computabili ai fini del superamento del periodo di comporto (cfr anche per il trattamento del periodo di post ricovero il Parere n. 53 del 2008 della Funzione Pubblica).
Più specificamente, l’INPS ha precisato quanto segue:
1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;
2. situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.
Le indicazioni sono utili anche per le scuole ma quelle dove si fa riferimento alla tutela indennitaria della malattia da parte dell'Istituto riguardano esclusivamente il settore privato.
Nel Messaggio si legge "Con l’occasione, si ribadisce che nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. In proposito, si ricorda che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini. Pertanto, mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale - l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”. Tuttavia, per non generare un eventuale disagio ai lavoratori, è opportuno che queste fattispecie siano valutate sotto il profilo medico legale dell’integrazione del rischio assicurativo dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che può eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale. Solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (di cui alla circolare n. 99/1996) il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo per anomalia insanabile".
E' evidente quindi che trattasi comunque di indicazioni in merito al riconoscimento dell'indennizzabilità delle malattia da parte dell'INPS per i dipendenti privati.
Successivamente, l’INPS, con una Guida pubblicata in data 26 luglio 2018, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti in caso di assenza per malattia con specifico riferimento alla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo.
Viene precisato che nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, il dipendente deve richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia.
Qualora la Struttura Ospedaliera sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e consegni un certificato cartaceo, il dipendente deve accertarsi che siano presenti tutti i dati fondamentali (dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia, se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta, visita ambulatoriale o domiciliare, residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia.
Ciò premesso, a nostro avviso, nel caso di specie, essendo comunque presente la prognosi iniziale, non è necessario il certificato del medico curante dal momento che vi è comunque una certificazione con prognosi rilasciato da struttura pubblica.
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Sentenza 07/10/2025 n° 26956
Area: Giurisprudenza

Le "malattie particolarmente gravi” ricevono una disciplina in parte diversa in relazione al computo dei giorni di assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Le patologie che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze sono le terapie salvavita ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (tra le quali va senz'altro inclusa la terapia di emodialisi). Il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita. Non va applicato il regime più favorevole previsto, ai fini del comporto, per le gravi patologie allorchè tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza per malattia era priva della indicazione "patologia grave che richiede terapia salvavita", ed in considerazione che nessun valore di carattere medico-legale può essere attribuito allo scambio di messaggi whatsapp tra il lavoratore e il Responsabile di filiale con cui si comunicava l'andamento e la natura della malattia. ( La Sentenza in esame concerne una fattispecie di impiego privato. Per quanto concerne il personale scolastico l’art. 17 comma 9 del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del comporto oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Si ricorda, altresì, che il certificato telematico permette di spuntare la fattispecie relativa alla grave patologia che richiede terapia salvavita)
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 15/07/2025 n° 785
Area: Giurisprudenza

I genitori di un alunno di dieci anni promuovevano un giudizio affermando che lo stesso avrebbe subito un infortunio a scuola, mentre giocava a calcio nel campetto dell’istituto. Precisamente i genitori hanno dichiarato che il proprio figlio, durante la partita di pallone (svoltasi di venerdì alle 14), sarebbe stato colpito alla mano destra dal pallone, scagliato violentemente da un compagno e che il giorno dopo, persistendo il dolore e il gonfiore alla mano destra, era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso, dove gli era stata diagnosticata la “frattura angolata metadiafisaria del V metacarpo”, con prognosi di giorni 20 e con applicazione di apparecchio gessato. In fase istruttoria è stata sentita come testimone la tutor del dopo scuola, che accompagna i ragazzi a mensa e poi in cortile, unica responsabile della sorveglianza in quel momento, la quale ha dichiarato che l’incidente non era stato segnalato da nessuno e di aver appreso del fatto soltanto il lunedì successivo vedendo l’alunno con la mano ingessata. Nel giudizio è altresì emerso che i genitori non avevano segnalato alcunché alla scuola nei giorni di venerdì e sabato, pur trattandosi di un istituto di religiose le quali sono raggiungibili anche di domenica, vivendo presso l’istituto. Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che, in presenza di danno riportato dall’alunno in orario scolastico, la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno promosse nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante. Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda proposta dai genitori dell’allievo, non essendo stati in grado di provare che le lesioni riportate dal minore si erano verificate mentre lo stesso si trovava affidato all’istituto.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 04/02/2015 n° 2023
Area: Giurisprudenza

Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore che si assenta dal servizio per malattia abbia l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'inizio della malattia, la omessa comunicazione vale ad integrare un'infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, restando irrilevante che il lavoratore abbia comunque inviato il certificato medico giustificativo dell'assenza (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico. Infatti, l'art. 17, comma 10, del CCNL 2007 - non modificato dal CCNL 2018 - prevede che l 'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. Ovviamente il riferimento, contenuto nella sentenza, all'invio del certificato medico da parte del lavoratore è ora da intendersi al certificato inviato per via telematica dal medico all'INPS, e dall'Istituto reso disponibile alle scuole, ai sensi dell'art. 55 septies comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001)
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#arbitrato #irrogare #turno #invio #assentire #servizio #prosecuzione #mammone #affermazione #salvare
Sentenza 12/07/2011 n° 4208
Area: Giurisprudenza

Non può essere riconosciuta la parità scolastica a classi successive alla prima in specie, laddove ciò comporti una scissione fra la prima classe – da istituirsi ex novo secondo il nuovo ordinamento – e le classi successive – da istituirsi parimenti ex novo, ma sulla base del vecchio ordinamento. Infatti, presupposto indefettibile per il riconoscimento della parità scolastica a corsi di nuova istituzione è che ciò avvenga secondo un principio di organicità. Si tratta di un principio che, evidentemente, verrebbe vulnerato laddove si ammettesse, nello stesso momento storico, la inorganica costituzione: a) di una nuova classe prima sulla base del nuovo ordinamento e, allo stesso tempo, b) di nuove classi successive alla prima sulla base del vecchio ordinamento. L’ordinamento postula il principio generale della costituzione di ‘corsi completi’ e ciò non deve essere inteso di guisa tale da ammettere la indiscriminata possibilità di istituire ex novo classi successive alla prima relative a indirizzi che la stessa normativa scolastica primaria e secondaria ha ritenuto di voler superare attraverso l’istituzione di nuovi ordinamenti di studi. Al contrario, il generale riferimento alla nozione di ‘corsi completi’ deve essere letto in relazione alla necessità di escludere in via di principio la riconoscibilità della parità in relazione a singole classi, fatta salva l’ipotesi (che nel caso di specie ricorre) di istituzione ex novo di nuovi corsi completi. La normativa di riferimento inoltre manifesta un evidente favor per il superamento graduale (ma allo stesso tempo, organico) dei vecchi ordinamenti, i quali sono destinati a far posto ai nuovi secondo una logica ispirata ai princìpi di gradualità ed organicità. Ebbene, se per un verso il principio di gradualità giustifica la previsione secondo cui l’introduzione del nuovo corso di studi debba avvenire a partire dalla prima classe; per altro verso, il principio di organicità induce a respingere (in quanto obiettivamente antisistemica) l’istituzione ex novo (ad es.) di classi quarte o quinte relative a ordinamenti di studi che la stessa normativa nazionale ha inteso superare. Quindi in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la parità (e che siano allo stesso tempo interessati da interventi di riordino normativo), la parità scolastica non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe.
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#parità scolastica
Sentenza 29/01/2025 n° 138
Area: Giurisprudenza

1. In materia di appalti pubblici, l’art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023, stabilisce espressamente che “In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di beni, oppure nello stesso settore di servizi”. 2. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030), che potrebbero consentirgli di formulare un’offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292). 3. La ratio sottesa al principio di rotazione risiede nella necessità di assicurare un’effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della concorrenza; tale principio si pone, dunque, quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici. 4. Pertanto, anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale (così Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019, n. 1524). 5. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento ”immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655) e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; id., 2 luglio 2020, n. 4252; id., n. 2655/2020 cit.). 6. L’art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 espressamente chiarisce che il principio di rotazione non è regola preclusiva, senza eccezione, all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta “con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto” (v., nel vigore del D. Lgs. n. 50/2016, Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; Id., 31 marzo 2020, n. 2182; Id., 3 aprile 2018, n. 2079). c) Il comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 prevede una disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023, ossia per le procedure negoziate senza bando, relative, rispettivamente, ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 (lett. c), ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea (lett. d) e, infine, ad appalti di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza (lett. e). Nel caso di specie, riguardante l’affidamento di un servizio avente come importo a base di gara la somma di € 120.000,00, ovvero assoggettato alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 la Corte ha ritenuto non applicabile l’ipotesi derogatoria dell’art. 49 comma 5 del d.lgs. 36/2023 (in senso conforme, cfr. TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738).
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara
Sentenza 19/09/2025 n° 3266
Area: Giurisprudenza

In tema di infortunio in itinere, l’evento è indennizzabile ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 38/2000 quando sia provato che il sinistro sia avvenuto durante il normale percorso casa-lavoro e che l’uso del mezzo privato fosse necessitato dall’assenza di collegamenti pubblici idonei a rispettare l’orario di servizio. La mancata effettuazione, da parte della struttura sanitaria, dei test alcolemici o tossicologici non può essere imputata al lavoratore né può costituire ragione ostativa al riconoscimento dell’indennizzabilità dell’evento in mancanza di elementi probatori contrari. Accertato, tramite CTU, il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate, spetta al lavoratore il riconoscimento della rendita per danno biologico ex art. 13, co. 2, D.Lgs. 38/2000. Non sono invece rimborsabili le spese mediche ove non sia dimostrato che l’INAIL avrebbe dovuto sostenerle secondo la disciplina delle prestazioni sanitarie a suo carico.
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#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#sicurezza sul lavoro (in generale)#assicurazione (contratto, polizza) per infortuni o RC
Sentenza 26/11/2024 n° 43092
Area: Giurisprudenza

Non è violato il dovere di vigilanza ex art. 2048 del codice civile da parte degli insegnanti qualora, durante un viaggio d’istruzione, gli studenti maggiorenni o quasi maggiorenni commettano atti violenti nei confronti di altre persone in piena notte. Una simile condotta non è infatti prevedibile dagli insegnanti, che non potrebbero prevenirla se non sorvegliando i corridoi dell’hotel per tutta la notte. Il raggiungimento della maggiore età da parte dello studente non esclude automaticamente la responsabilità dell’insegnante, ma incide sulla prova che quest’ultimo è tenuto a fornire sulla sorveglianza posta in essere (c.d. prova liberatoria). La maggiore età è ordinariamente considerata sufficiente a integrare un caso fortuito, cioè un evento che l’insegnante incaricato del dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti non è in grado di prevedere né di prevenire. Essa postula, infatti, che lo studente sia dotato di capacità di discernimento e non necessiti di particolare vigilanza. È sempre ammessa, però, la prova contraria da parte della persona aggredita, ad esempio dimostrando che l’evento era in realtà prevedibile per via dell’usuale atteggiamento violento nei suoi confronti da parte dell’aggressore maggiorenne. (Nel caso di specie, la V sezione penale della Corte di cassazione ha confermato una sentenza della Corte di appello di Roma che aveva escluso la responsabilità degli insegnanti in viaggio d’istruzione per l’aggressione di uno studente nei confronti di un compagno di scuola che aveva causato la frattura del naso e un’ecchimosi periorbitaria che avevano richiesto un intervento chirurgico.)
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#responsabilità civile
Sentenza 03/06/2025 n° 676
Area: Giurisprudenza

Durante l’ora di ricreazione, nei giardini di una scuola primaria, un allievo frequentante il quinto anno si procurava una distorsione al IV dito della mano destra. Nell’immediatezza, allertati i genitori, veniva apposto del ghiaccio sulla mano del bambino ma due giorni dopo, persistendo dolore e gonfiore alla mano, il bambino veniva condotto al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticata una frattura della falange prossimale IV dito mano destra con apposizione del guanto gessato con stecca, riportando danni da invalidità temporanea e permanente. I genitori dunque agivano in giudizio per chiedere l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico nella causazione del danno e la conseguente condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto applicabile la disciplina della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 cod. civ., escludendo la responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2048 cod. civ. il quale, avendo ad oggetto la presunzione di responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato a un terzo da un fatto illecito dell’allievo, non può trovare applicazione nel caso in esame caratterizzato da un’ipotesi di c.d. autolesione dell’alunno. Pertanto, il danno cagionato dall’alunno verso sé determina la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante di natura contrattuale, in virtù del vincolo “negoziale” che sorge al momento dell’accoglimento della domanda di iscrizione e della conseguente ammissione dell’allievo alla scuola. Da tale vincolo discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso. Ne consegue che, per i danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione (enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore (l’alunno) del rapporto obbligatorio, sicché, nell’ipotesi di un minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (ad esempio quando all’uscita il docente consegna il minore al genitore). Tale responsabilità può essere superata solo se i soggetti tenuti alla vigilanza dimostrano di non aver potuto impedire il fatto, allorché l’evento, per la sua estrema occasionalità, fulmineità ed eccezionalità, risulti tale da non poter essere previsto, né tanto meno evitato, nonostante l’adozione di ogni forma di cautela ed iniziativa volte alla sicurezza degli allievi. In tali ipotesi, emerge la c.d. culpa in vigilando, la quale consiste in un particolare comportamento o in un’omissione del docente (e, comunque, del personale scolastico tenuto alla vigilanza) nell’adozione, o meno, delle misure più idonee ed atte a prevenire ed evitare la verificazione del fatto lesivo. Il Tribunale ha poi ribadito che il danneggiato-creditore ha l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta o l’omissione del docente-inadempiente e il danno di cui si chiede il risarcimento; solo in presenza di tale prova, infatti, l’istituto scolastico potrà dirsi gravato dall’onere di fornire la prova di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione o dell'impossibilità di adempiere per causa ad esso non imputabile. Nella fattispecie concreta, il minore si è fatto male nell’ora della ricreazione mentre rincorreva alcuni compagni e dalla prova testimoniale è emerso che durante l’ora della ricreazione non vi era un numero di insegnanti o collaboratori sufficiente a poter prevenire eventi dannosi per gli alunni, d’altro canto prevedibili visto che gli allievi, durante la ricreazione, sono inclini a comportamenti maggiormente attivi rispetto a quelli normalmente tenuti in classe durante le lezioni. Essendovi dunque presente una sola insegnante nel giardino della scuola, non può ritenersi provata l’adozione di un comportamento idoneo a evitare l’evento dannoso. In sostanza, nel giudizio in esame i genitori-attori hanno adempiuto all’onere di provare il nesso causale tra l’inadempimento della scuola e il danno, mentre la scuola non è riuscita a dimostrare che l’evento si fosse verificato per caso fortuito. Il Tribunale ha così affermato la responsabilità della scuola, condannando il Ministero, con manleva da parte dell’assicurazione, al risarcimento del danno pari a circa 4.500, 00 euro, come quantificato dal consulente tecnico d’ufficio.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 03/04/2025 n° 443
Area: Giurisprudenza

Nella fattispecie, all’uscita di scuola, un alunno minorenne, in procinto di essere ripreso dallo zio e dunque affidato ad un adulto, scivolava sulla rampa del piazzale antistante l’ingresso e, cadendo rovinosamente a terra, si procurava la rottura della caviglia. Il ragazzo era seguito da un insegnante di sostegno ai sensi della legge n. 104/1992, ma non risultava aver mai lamentato difficoltà di deambulazione relative alla propria condizione, né i genitori avevano mai richiesto ausilii per problemi nella deambulazione autonoma dell’alunno. Ciò premesso quanto ai fatti, il Tribunale ha dato applicazione all’orientamento della Suprema Corte in base al quale in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso (autolesione), la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale (ex art. 1218 cod. civ.##191L), poiché l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligo della scuola di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell’alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona. Se è vero che di regola la scuola deve dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile ovvero al di fuori della sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione, pur tuttavia va considerato che l’art. 1218 cod. civ.##191L in materia di responsabilità contrattuale, in casi siffatti, non pone l’intero onere probatorio a carico dell’Amministrazione. Infatti, non è sufficiente per l’attore che richieda il risarcimento del danno allegare di aver subito un pregiudizio, bensì è necessario che egli dimostri altresì il nesso causale che lega la condotta del soggetto asseritamente inadempiente al danno di cui chiede il risarcimento. Nel caso di specie tale prova è mancata, poiché i genitori attori hanno unicamente dedotto il danno subito dal proprio figlio, senza fornire precise allegazioni dirette a individuare la causa dell’evento dannoso nella mancata osservanza di cautele da parte della scuola. In sostanza, gli attori hanno violato l’art. 2697 cod. civ. per avere omesso la dimostrazione, in concreto, circa la dinamica del fatto ed il nesso eziologico di tipo materiale. Ciò ha dato luogo ad un consequenziale effetto anche in ordine all’onere incombente alla Amministrazione convenuta: in mancanza del prioritario assolvimento della prova posta a carico degli attori non è mai sorto il relativo consequenziale onere per l’Amministrazione afferente alla prova liberatoria. In base, infatti, al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, l’onere probatorio del convenuto, di contenuto contrario a quello dell’attore, sorge in concreto solo quando quest’ultimo abbia fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che l’insufficienza della prova con cui il convenuto abbia inteso confortare le contestazioni delle pretese dell’attore non vale a dispensare quest’ultimo dell’onere probatorio a suo carico salvo, peraltro, il principio di generale applicazione per cui i fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici si da potere essere posti a base della decisione -non solo quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte- ma anche quando questa non li contesti specificamente ed imposti altrimenti il proprio sistema difensivo. Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda degli attori, con condanna degli stessi alle spese processuali.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 14/02/2025 n° 676
Area: Giurisprudenza

Un alunno minorenne frequentante una scuola superiore veniva colpito con un violentissimo calcio diretto agli organi genitali da un compagno di classe, subendo serie lesioni personali che rendevano necessario anche un intervento chirurgico. Il Tribunale ha, in primo luogo, ribadito che la legittimazione passiva sussiste soltanto in capo all’Amministrazione centrale, essendo i singoli istituti scolastici, pur dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, legati da un rapporto organico con il Ministero che pertanto, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, è l’unico legittimato a resistere alle controversie. In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda di manleva nei confronti dell’assicurazione per l’avvenuto decorso del termine prescrizionale di due anni, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, avendo l’istituto scolastico formulato la chiamata in causa dell’assicurazione due anni e mezzo dopo la costituzione in mora della stessa. Nel merito, il Tribunale ha ribadito che, in caso di azione risarcitoria per danni causati all'alunno da terzi, l'attore danneggiato deve dimostrare che il fatto si è verificato durante l'orario scolastico, mentre sulla parte convenuta incombe l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di controllo e di vigilanza e di aver predisposto tutte le misure per evitare il verificarsi dell'evento, quindi che il danno è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato; ne deriva che, rispetto a tali fattispecie di danno, l'art. 2048 c.c. introduce una presunzione di responsabilità di culpa in vigilando a carico dell'insegnante cui gli alunni sono affidati, fatta salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo. L'operatività della presunzione - con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito - postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato tra l’evento e il danno, mentre la scuola, per liberarsi della presunzione, è tenuta a fornire dimostrazione positiva del caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè, di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità. Nella fattispecie in esame, che l’evento si sia verificato con le modalità descritte è risultato confermato anche dai testimoni sentiti, i quali, presenti sul luogo, hanno assistito alla scena e dichiarato di aver visto il calcio ricevuto dal danneggiato, all’interno dell’aula scolastica, mentre l’insegnante si era allontanata dall’aula per rispondere ad una telefonata. Avendo il danneggiato adempiuto al proprio onere della prova anche per quanto riguarda la dimostrazione del nesso causale tra il calcio ricevuto e i danni subiti e documentati, emerge chiaramente che l’istituto scolastico non ha fornito la prova del caso fortuito, che avrebbe comportato l’esonero da responsabilità. La circostanza dell’allontanamento dell’insegnante dall’aula per rispondere ad una telefonata, rende del resto l’evento non imprevedibile, e quindi comporta la responsabilità dell’Istituto, e dunque del Ministero.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 16/09/2025 n° 523
Area: Giurisprudenza

Mansioni caratterizzate dal contatto diretto con gli alunni a una distanza ravvicinata in un ambiente chiuso, peraltro prolungato anche nell’arco di ore, costituiscono una situazione lavorativa pacificamente idonea alla trasmissione del SARS-CoV2, soprattutto nel momento in cui il lavoratore non indossi un idoneo dispositivo di protezione respiratoria individuale. Il danno causato comporta il diritto all’indennizzo in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell’assicurato in misura pari o superiore al 6%. (Nel caso di specie dall’istruttoria è emerso che con l’insorgenza della pandemia da Covid 19, tra le mansioni della dipendente, collaboratrice scolastica, vi fosse anche quella di assistere gli alunni che manifestavano i sintomi dell’infezione da SARS-COV2 durante lo svolgimento delle lezioni, in attesa dell’arrivo dei genitori, nonché quella, ulteriore, di provvedere a consegnare loro l’alunno malato dopo averlo accompagnato di persona all’ingresso della scuola; incombenza che la esponeva, dunque, ad un elevato rischio di contagio. La domanda è stata, dunque, accolta, con conseguente condanna al pagamento dell’indennizzo in capitale, per i postumi della malattia professionale riconosciuta, nella misura complessiva accertata in sede peritale del 13%.).
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#personale ata#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 09/10/2025 n° 4831
Area: Giurisprudenza

La Corte di Appello di Napoli ha esaminato il caso di una alunna minorenne frequentante la scuola elementare che, nella sala teatro della scuola, si era ferita alla mano sinistra, rimasta incastrata nella sedia basculante, nel tentativo di liberarsi, riportando una profonda ferita con copiosa perdita di sangue e conseguente applicazione di quattro punti di sutura, oltre a frattura dell’apice del quarto dito della mano sinistra. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dai genitori, mentre la Corte di Appello ha ritenuto fondata la domanda e l’ha conseguentemente accolta, condannando l’Amministrazione al risarcimento di circa euro 6.000,00. Profilo interessante è costituito dal fatto che la Corte di Appello ha escluso la manleva della compagnia assicuratrice ritenendo tardiva la chiamata in causa della stessa, effettuata dall’Avvocatura di Stato, costituitasi in giudizio a difesa della scuola oltre il termine. Inoltre, la Corte di Appello ha rilevato che i genitori, correttamente, avevano chiesto di poter articolare i mezzi istruttori diretti a dimostrare specificamente le circostanze di fatto dell’evento e la verosimile non conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza dei sediolini pieghevoli (basculanti) del teatro scolastico, essendo essi pericolosi in quanto vecchi e costituiti da legno con parti in ferro; senonché il Tribunale aveva respinto tali richieste istruttorie. Sotto il profilo strettamente giuridico, la Corte di Appello ha ritenuto che i genitori avessero correttamente chiesto di poter dimostrare gli elementi concreti del fatto, la colpa della scuola e il relativo nesso causale, ma il Tribunale, respingendo le istanze istruttorie, ha in sostanza impedito la formazione del materiale probatorio, ritenendo in tal modo l’evento imprevedibile. Nel merito, invece, la sentenza ha affermato che è necessario verificare l’adempimento degli obblighi sia di vigilanza degli alunni, in base alla loro età, sia di sicurezza e incolumità degli stessi. L’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli studenti nel tempo in cui essi fruiscono della prestazione scolastica implica l’adozione degli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e dalle persone anche estranee alla scuola. In sostanza si è trattato di un evento “normale”, su cui non ha interferito alcuna causa di forza maggiore, e da ciò deriva la responsabilità della scuola per un evento-danno derivato dall’uso ordinario di un bene destinato al servizio scolastico, risultato non conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza ed edilizia scolastica.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 21/10/2025 n° 9466
Area: Giurisprudenza

Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, nelle controversie che coinvolgono l’amministrazione statale scolastica, il soggetto coinvolto nel giudizio (legittimato passivo) per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il Ministero dell’Istruzione, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al Ministero, gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso. La giurisprudenza è altresì concorde nel ricondurre i danni auto-procurati dagli alunni a responsabilità della scuola di tipo contrattuale (cosiddette autolesioni). L’iscrizione del discente presso il relativo plesso scolastico determina, infatti, l’istaurazione di un vincolo negoziale che importa l’emersione di obbligazioni in capo all’istituto, quali l’obbligo di vigilanza, tese ad evitare che l’iscritto sia esposto a un possibile nocumento, anche derivante da sé stesso. In altre parole, la responsabilità si regola come se sussistesse un contratto non scritto, sorto per effetto dell’iscrizione, tra la scuola e la famiglia. Da ciò discende conseguentemente che, qualora la pretesa risarcitoria si fondi sui danni conseguenza delle autolesioni auto-prodotte dall’alunno, il regime probatorio deve necessariamente piegarsi su quello previsto dall’art. 1218 c.c., nel senso che, mentre il danneggiato ha l’onere di provare la verificazione del pregiudizio nell’ambito dell’attività scolastica, l’istituto può andare esente da responsabilità solo dimostrando che l’evento pregiudizievole è derivato da causa a sé non imputabile. (Nel caso di specie, uno studente di 14 anni era inciampato durante l’ora di ginnastica, scivolando su un punto disconnesso del suolo, mentre l’insegnate era distratto. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte dello studente infortunato e ha negato, invece, che tale onere fosse stato adempiuto da parte del Ministero. L’Amministrazione è stata condannata, dunque, per non aver offerto la prova volta a dimostrare che il danno si fosse verificato per cause non imputabili).
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#responsabilità civile
Sentenza 01/08/2025 n° 6851
Area: Giurisprudenza

La frequenza delle lezioni da parte degli alunni costituisce un requisito essenziale per il mantenimento della parità scolastica, traendone il corollario che elevati tassi di assenteismo dai corsi di studio possono costituire motivo di revoca della parità scolastica. Nel caso di specie, a seguito dell’elevatissimo tasso di assenza degli alunni riscontrato in occasione delle due visite ispettive, l’istituto, in sede di osservazioni in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ha fornito giustificazioni assolutamente insufficienti, perché ha addotto ragioni (studenti fuori sede, studenti atleti, studenti con disabilità ecc.) che non spiegano in alcun modo il fenomeno emerso e che non trovano riscontro in idonea documentazione. Ulteriore sufficiente motivo di revoca è stato rinvenuto nelle numerose irregolarità rilevate nella tenuta dei registri e nella registrazione delle presenze. La sola circostanza che, per avere il quadro effettivo delle presenze e delle assenze nella scuola, l’amministrazione debba integrare massicciamente le risultanze dei registri di classe con dati in essi mai annotati e contenuti in altre fonti, rende evidente che i registri di classe (ossia un atto pubblico destinato a far fede sin a querela di falso) sono totalmente inattendibili per l’incompleta registrazione in essa di dati rilevanti. (Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, conclude per la legittimità del provvedimento di revoca della parità scolastica assunto nei confronti di un istituto per gravi irregolarità riscontrate durante due visite ispettive e rispetto alle quali la scuola non aveva mai avviato un processo di regolarizzazione. Tra le diverse criticità rilevate, il Consiglio di Stato valorizza due dati che, in quanto non giustificati, da soli sono sufficienti a motivare il provvedimento di revoca: l’elevato tasso di assenteismo degli alunni - circa l’80% - e la irregolare tenuta dei registri. Rispetto al primo punto, la scuola aveva addotto che gli alunni assenti erano alunni atleti agonisti - ma non aveva fornito giustificazione della loro assenza per la partecipazione a gare nelle giornate di ispezione – alunni con patologie psichiche, in particolare con disturbi dell’apprendimento – ma non aveva spiegato perché tale condizioni doveva comportare un maggior tasso di assenze – e alunni affidati dall’autorità giudiziaria – in realtà in numero così esiguo da essere inidoneo a fornire un dato statistico. Non è risultata convincente nemmeno la dedotta attivazione della DAD – che in realtà era esclusivamente la messa a disposizione di lezioni registrate e di dispense – in quanto i fruitori di tale modalità erano un numero ridotto rispetto agli assenti. Gli ispettori avevano inoltre rilevato la non corrispondenza dei dati fra registri elettronici e cartacei, modificati a posteriori per renderli conforme alla situazione osservata durante le visite.)
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#parità scolastica
Sentenza 12/11/2019 n° 1277
Area: Giurisprudenza

In tema di assenze dal lavoro ingiustificate, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non se è solo "esistente od è anche comunicata ma quando è "giustificata" nelle forme, inderogabili, previste dall'art. 55 septies, comma 1, sicché solo se sia stata attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 02/05/2023 n° 242
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta. L’adempimento dell’obbligo vaccinale non è esigibile nei confronti del lavoratore in stato di malattia. Infatti, se il termine per procedere alla vaccinazione o alla richiesta di vaccinazione (e alla trasmissione della relativa documentazione) ricade interamente nel periodo di malattia, non può esigersi l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte della docente. Inoltre, in tale situazione non è neppure configurabile una temporanea impossibilità di esecuzione del rapporto in ragione del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (rispetto al quale la vaccinazione costituisce idonea misura di sicurezza), essendo tale rischio escluso in radice per il fatto di essere la lavoratrice assente dal lavoro ad altro titolo. La sospensione in tal caso deve essere, pertanto, dichiarata illegittima con la conseguenza che spetta la retribuzione.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 03/02/2025 n° 1146
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Ordinanza 09/05/2025 n° 12293
Area: Giurisprudenza

Il superamento del periodo di comporto costituisce un'autonoma fattispecie di recesso, regolata dall'art. 2110, secondo comma, cod. civ., che conferisce all'imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro "a norma dell'art. 2118 c.c." quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo ( cfr per il personale scolastico l’art. 17 del CCNL 2007) o dagli usi. Tale previsione prevale, quale disposizione speciale, sulla generale disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro (legge n. 604 del 1966) nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256 e 1464 cod. civ.) e persegue la ratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione). In assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva ( e nulla prevede sul punto il CCNL Scuola del 2007), il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa; invero, non rileva, in tali casi, la mancata conoscenza, da parte del lavoratore, del limite c.d. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, posto che tali principi operano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 27/06/2025
Area: Giurisprudenza

In tema di nullità del licenziamento del lavoratore disabile (, per discriminazione indiretta, in ragione del superamento del periodo di comporto causato dal mancato scomputo delle assenze collegate alle proprie patologie, va recepita una nozione di disabilità svincolata dal solo diritto interno e di origine eurounitaria, ricostruita sulla scorta della giurisprudenza della CGUE . Pertanto, se è vero che la nozione di handicap/disabilità non è coincidente con lo stato di malattia, oggetto della regolazione contrattuale collettiva applicata al rapporto ai fini del computo del periodo di comporto rilevante ai sensi dell'art. 2110 c.c., ciò non significa che essa sia contrapposta a tale stato, che può esserne tanto causa quanto effetto, e le cui interazioni devono essere tenute in considerazione nella gestione del rapporto di lavoro. In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da una condizione di handicap, ai fini dell'accertamento dell'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, della verifica della possibilità di adottare adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, il lavoratore deve allegare e provare la limitazione risultante dalle proprie menomazioni fisiche, mentali e psichiche durature e il fatto che tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, si traduca in un ostacolo alla propria partecipazione, piena ed effettiva, alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, posto che non ogni situazione di infermità fisica che renda il lavoratore inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta ex se riconducibile alla nozione di disabilità di cui alla disposizione suddetta. Venendo meno il presupposto della condizione di disabilità, non sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre gli “accomodamenti ragionevoli” tra cui l'applicazione di un periodo differenziato di comporto per il lavoratore, superiore a quello previsto dal CCNL di riferimento. ( Nel caso di specie il ricorrente si era limitato ad allegare la sussistenza della propria condizione di disabilità identificandola con la condizione patologica che lo affliggeva, senza nulla dedurre od offrire alcun elemento conoscitivo sulle ragioni per cui la patologia in parola - di obiettivamente scarsa gravità, se comparata con le patologie - morbo di Parkinson, malattie oncologiche, sclerosi multipla, invalidità derivanti da infortunio- che la giurisprudenza di merito ha valorizzato al fine di riconoscere la condizione di disabilità in ambito lavorativo - dovrebbe, in interazione con barriere di diversa natura, ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 17/04/2024 n° 366
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
17/02/2025 n° 33082
Area: Prassi, Circolari, Note

Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?
Con riferimento al caso in esame l’articolo 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che : “In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto”. La formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate.
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#contrattazione collettiva#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
05/06/2025 n° 34469
Area: Prassi, Circolari, Note

Ai fini dell’attribuzione dei differenziali stipendiali, qualora un dipendente non abbia conseguito la valutazione a seguito di una assenza per malattia protratta per un anno, la media delle valutazioni richiesta nell’ambito dei criteri stabiliti dalla fonte contrattuale deve essere calcolata su due anni oppure su tre anni di cui uno con valutazione pari a zero?
In materia di progressioni economiche all’interno delle Aree, il comma 2 dell’art. 86 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 stabilisce che l’attribuzione dei differenziali stipendiali avviene mediante procedura selettiva nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi stabiliti, prevedendo alla lett. d) che gli stessi siano attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla prova selettiva definita in base a criteri ben definiti. Rientra, nell’ambito dei criteri stabiliti, la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite dal dipendente nell’Area di appartenenza al momento della partecipazione alle selezioni o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (primo alinea).
Riguardo a tale ultimo aspetto, la locuzione “media delle tre ultime valutazioni individuali annuali” utilizzata dal dettato normativo non implica il rispetto di uno stringente e rigido vincolo cronologico riguardo all’annualità di riferimento.
Invero, considerato il tenore della espressa previsione contrattuale e tenuto conto che l’attribuzione dei differenziali stipendiali è precipuamente finalizzata a “remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Area e del settore professionale di appartenenza” (comma 1), ai fini che qui interessano concorrono le ultime tre valutazioni annuali temporalmente utili conseguite dal dipendente anche se non strettamente contigue cronologicamente.
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#contrattazione collettiva#personale dipendente: questioni retributive
10/11/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

Ai fini della compilazione della Denuncia\comunicazione di infortunio il datore di lavoro deve essere in possesso del primo certificato medico completo diagnosi?
Sì. Il certificato, inviato in modalità on\off line dal medico esterno, è consultabile interamente dal Datore di Lavoro attraverso il servizio "Ricerca certificati medici", disponibile all'interno dell'applicativo Denuncia\comunicazione di infortunio.Nel caso in cui il medico non provveda all'inoltro telematico, ma utilizzi il modello cartaceo,il lavoratore\infortunato dovrà consegnare il certificato al suo datore di lavoro.
Il certificato dovrà essere completo della diagnosi, oltre che della prognosi, per poter permettere al datore di lavoro la corretta compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della denuncia di infortunio e degli adempimenti connessi obbligatori per legge.
La modulistica conforme (mod. 1 SS -Certificato medico di infortunio), limitatamente alla prima pag., per l'inoltro prevede l'invio al datore di lavoro di tutti i daticompresa la diagnosi che, pur essendo un dato "sensibile", è tra quelli che possono essere comunicati al datore di lavoro come previsto espressamente nel paragrafo 6.3 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestionedel rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati" (Provvedimento del 23 novembre 2006 -Pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 -Serie generale) redatte dal Garante della privacy.
In detto paragrafo, infatti, viene precisato che la possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest'ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di comunicazione legislativamente previsti. Tra questi rientra la presentazione all'Inail della denuncia/comunicazione di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.
Sono un medico generico e sto redigendo un certificato di infortunio. Il modulo, reperibile sul sito Inail, è predisposto in tre copie (Inail, assicurato, datore di lavoro). La diagnosi, essendo un dato riservato, non dovrebbe essere esclusa dalla copia per il datore di lavoro?
No. Il certificato medico di infortunio (mod. 1 SS), limitatamente alla prima pag., deve essere completo di tutti i dati, compresa la diagnosi che, pur essendo un dato "sensibile", è tra quelli che possono essere comunicati al datore di lavoro come previsto espressamente nel paragrafo 6.3 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati" (Provvedimento del 23 novembre 2006 –Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 -Serie generale) redatte dal Garante della privacy.
In detto paragrafo, infatti, viene precisato che la possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest'ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di comunicazione legislativamente previsti. Tra questi rientra la presentazione all'Inail della denuncia di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.
Inoltre, come stabilito dall'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.lgs. n. 81/2008 che prevede l'effettuazione di una "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione", è consentito al medico, che redige un certificato definitivo, di segnalare lanecessità di procedere al suddetto controllo da parte del Medico Competente.
La certificazione sanitaria per l'infortunio (certificato primo, continuativo, definitivo) come può essere effettuata? Il medico curante ha dei moduli predisposti, il certificato è a pagamento? Se la certificazione viene effettuata all'INAIL, il certificato è a titolo gratuito?
Tutti i certificati redatti all'interno degli ambulatori di una sede territoriale INAIL sono a titolo gratuito.
I certificati di infortunio o malattia professionale rilasciati fino al 31 dicembre 2018 dal medico curante (medico esterno) - che abbia aderito all'Accordo INAIL e rappresentanze sindacali - sono rimborsati dall'Inail a fronte della verifica dei requisiti previsti dal predetto Accordo. Qualora il medico, anche nell'esercizio della propria attività di libero professionista, abbia rilasciato un certificato contenente tutte le informazioni richieste dall'Istituto a fronte di un pagamento di un corrispettivo da parte dell'assicurato, l'Istituto procederà al rimborso direttamente a favore del lavoratore, nei limiti dell'importo di euro 27,50 e per un massimo di tre certificati per infortunio (incluso il primo certificato di pronto soccorso), previa acquisizione di copia della ricevuta fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
Con decorrenza 1 gennaio 2019, in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.
Il certificato deve essere trasmesso - a cura del medico esterno o ospedaliero - esclusivamente con modalità telematica (circolare Inail n. 10/2016 in applicazione del D. Lgs 151/2015).
A partire dal 22 marzo 2016 (giorno di entrata in vigore del D. Lgs 151/2015), il medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale, ha l'obbligo di trasmettere per via telematica all'Inail, il certificato medico.
Nell'accezione di struttura sanitaria e medico rientra qualunque medico, ossia medico del lavoro,pronto soccorso, ospedale, medico di famiglia, etc. che presti la prima assistenza intesa quale "prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate perfornire assistenza medica, anche solamente di base, ad un lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale.
Nel caso in cui, a causa di problemi tecnici organizzativi o altre cause oggettive, non sia possibile la trasmissione on line, il medico esterno o la struttura sanitaria, devono provvedere all'invio del certificato via PEC alla sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore e rilasciare il certificato all'assistito che deve poi inoltrarlo al datore di lavoro (ai fini della compilazione della Denuncia/comunicazione di Infortunio).
La modulistica sanitaria (certificato medico di infortunio e certificato di MP è reperibile in versione download sul sito www.inail.it alla sezione ATTI E DOCUMENTI - moduli e modelli.
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#emergenza sanitaria covid-19#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#certificato #infortunio #inail #medico #datore #lavoro #denuncia #diagnosi #lavoratore #dato
n° 94
Area: Normativa

Le Amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia immediatamente, e comunque entro due giorni, del ricovero all'Istituto assicuratore, anche ai fini del pagamento delle spese di spedalita' da parte dell'Istituto stesso, quando si tratti di infortunio indennizzabile ai termini del presente titolo ed il ricovero sia stato disposto o approvato dall'Istituto assicuratore.
L'Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia gli infortunati degenti in ospedali.
I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art. 88.
Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi. Analogo obbligo spetta, nei confronti dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto assicuratore.
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#ospedale #rilasciare #ricoverare #visitare #fiducia #colpire #compenso #attestare #ricevere #spettare
n° 47
Area: Normativa

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
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01/03/2020
Area: Normativa

MINISTERO DELLA SALUTE
FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19
(OMISSIS)
Viaggi e ritorno in Italia
1. Cosa è raccomandato ai viaggiatori?
Si raccomanda di posticipare i viaggi non necessari in Cina e di evitare tutti i viaggi nella provincia di Hubei. Si raccomanda anche di evitare viaggi e spostamenti non necessari nelle città di Daegu e Cheongdo (provincia del Gyeongsang) in Corea del Sud, a causa dell’incremento dei casi di COVID-19 in queste aree. Coloro che si trovassero già in queste città devono seguire le indicazioni delle autorità locali.
Le aree a rischio della Cina e della Corea sono consultabili nelle pagine web dell'OMS.
Se ci si reca nelle aree a rischio, si raccomanda di:
- vaccinarsi contro l’influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio.Vaccinarsi contro l’influenza almeno due settimane prima della partenza serve a rendere più semplice la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra coronavirus e influenza, a evitare la coesistenza dei due virus in uno stesso organismo e a ridurre l'accesso al pronto soccorso per le complicanze da influenza.
- evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi, evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori e lavare frequentemente le mani.
- qualora una persona sviluppi sintomi respiratori (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie) mentre si trova nelle aree a rischio, dovrebbe rivolgersi immediatamente a un medico.
Al ritorno, se non si è cittadini che vivono in Italia, per qualsiasi necessità contattare l’Ambasciata o il Consolato del proprio Paese.
Per tutte le persone che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si applica l'ordinanza del ministro della Salute del 21 febbraio:
- l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.
- vige l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette.
- Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza.
Se nelle due settimane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero presentare sintomi respiratori (febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie):
- rimani in casa, non recarti al pronto soccorso ma chiama al telefono il medico di famiglia o il pediatra. Oppure chiama il numero verde regionale o il numero 1500. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.
- indossare una mascherina chirurgica se si è in contatto con altre persone
- utilizzare fazzoletti usa e getta
- lavarsi le mani regolarmente.
2. Che fare se si è soggiornato di recente nelle aree a rischio?
In relazione alle evidenze scientifiche emergenti, per rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per contenere e mitigare la diffusione del COVID-19, è stata emanata la seguente Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19’, emanata il 21 febbraio 2020.
Tale Ordinanza prevede che le persone rientrate in Italia, dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, negli ultimi quattordici giorni, sono tenute a comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Quest’ultima, provvederà a far applicare la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In caso di rifiuto, saranno adottate misure alternative di pari efficacia.
3. Come gestire l'arrivo degli atleti provenienti da aree affette da nuovo coronavirus?
In base all’ordinanza del 21 febbraio 2020, gli atleti provenienti da aree endemiche devono essere sottoposti a isolamento fiduciario con sorveglianza attiva, per 14 giorni.
4. Quali sono le raccomandazioni dell'OMS per i Paesi?
L'OMS prevede che possano essere segnalati ulteriori casi nel mondo, pertanto incoraggia tutti i Paesi a rafforzare le misure preventive, la sorveglianza attiva, l’individuazione precoce dei casi, il loro isolamento seguendo adeguate procedure gestionali e di contenimento, e il rintraccio accurato dei contatti per prevenire l’ulteriore diffusione.
I Paesi sono incoraggiati a continuare a migliorare la loro preparazione alle emergenze sanitarie in linea con il Regolamento sanitario internazionale (2005) e a condividere le informazioni sui casi e sulle misure implementate.
5. Dove si stanno verificando i casi di COVID-19?
Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all'OMS un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.
Il 9 gennaio 2020, il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (CDC) cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (chiamato inizialmente 2019- nCoV ed ora denominato SARS-CoV-2) come agente causale ed è stata resa pubblica la sequenza genomica.
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa epidemia rappresenta un’emergenza internazionale di salute pubblica.
La situazione epidemiologica è in costante evoluzione. L’OMS pubblica ogni giorno un aggiornamento epidemiologico.
Vedi anche link utili e informazioni nella pagina Situazione nel mondo e Situazione in Italia.
6. Cosa sta facendo la Cina per fermare questo focolaio? Tali misure sono efficaci?
Per limitare la diffusione del virus, le autorità cinesi hanno implementato una serie di misure di controllo straordinarie in tutto il paese, inclusa la provincia di Hubei, dove è iniziata l'epidemia. Tali misure, volte a garantire l'allontanamento sociale tra le persone, includono la chiusura di cinema e parchi a tema e l’annullamento delle celebrazioni del capodanno lunare. Inoltre, per ridurre il movimento delle persone, sono stati sospesi i trasporti pubblici ed è stato chiuso l'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe.
Per il monitoraggio dell'epidemia in Cina è stato migliorato il sistema di sorveglianza.
La portata di queste misure non ha precedenti e i costi economici di tali misure per l'economia cinese sono considerevoli. Sebbene l'efficacia e gli effetti collaterali di queste misure siano difficili da prevedere, si prevede che limiteranno la probabilità di un'ulteriore diffusione del virus attraverso i viaggiatori che tornano dalla provincia di Hubei e dalla Cina in generale.
7. Quanto durerà questo focolaio?
Non è al momento possibile prevedere per quanto tempo durerà l'epidemia e come si evolverà.
Abbiamo a che fare con un nuovo virus e quindi rimangono molte incertezze. Ad esempio, non è noto se la trasmissione diminuirà durante l'estate, come osservato per l'influenza stagionale.
8. Quali sono i rischi di propagazione in Europa?
Il rischio è considerato molto alto a livello globale dall'OMS dal 28 febbraio.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie valuta:
- il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei paesi UE/EEA e UK è attualmente considerato moderato.
- la probabilità che si verifichino ulteriori focolai in Europa, simili a quelli in Italia, è considerata medio-alta.
- il rischio di infezione da SARS-CoV-2 per coloro che viaggiano/risiedono nei paesi UE/EEA e UK con presunta trasmissione comunitaria è attualmente considerato alto.
9. Quale dispositivo di monitoraggio è stato introdotto per questo virus a livello nazionale?
In Italia, è stata attivata una sorveglianza specifica per questo virus a livello nazionale.
La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto con l’OMS, l’ECDC, la Commissione Europea e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento nel Portale www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.
In considerazione della dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte della OMS, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus.
10. Quale misura sanitaria specifica per i viaggiatori è stata avviata nel nostro Paese?
Dopo la notifica dell’epidemia da parte della Cina, l’Italia ha immediatamente raccomandato di posticipare i voli non necessari verso Wuhan e, successivamente, con l’estendersi dell’epidemia, verso tutta la Cina.
La Cina ha cancellato tutti i voli da Wuhan.
Il ministro della Salute, con propria ordinanza, il 30 gennaio, ha disposto la sospensione del traffico aereo con la Repubblica Popolare Cinese, incluse le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Il provvedimento si applica anche a Taiwan.
Nel caso in cui sia presente un caso sospetto di nuovo Coronavirus (in base ai sintomi clinici e alle informazioni epidemiologiche), a bordo di un volo di qualsiasi provenienza, viene immediatamente adottata una procedura di emergenza che prevede il trasferimento del paziente in isolamento presso una struttura ospedaliera designata e la tracciatura dei contatti stretti.
Negli aeroporti è presente materiale informativo per i viaggiatori internazionali, in italiano, inglese e cinese.
Tutti i viaggiatori da aree a rischio sono tenuti alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte della autorità sanitaria e a comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree a rischio (Ordinanza 21 febbraio 2020).
11. Quali sono le indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina?
Il dirigente scolastico che viene a conoscenza dalla famiglia del rientro a scuola di un bambino/studente proveniente dalle aree a rischio della Cina, informa il Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento. In presenza di un caso che rientra in tale categoria viene messa in atto una sorveglianza attiva, quotidiana, per la valutazione della eventuale febbre ed altri sintomi, nei 14 giorni successivi all'uscita dalle aree a rischio, oppure ogni altro protocollo sanitario ritenuto opportuno ai sensi della normativa vigente. In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell'OMS viene avviato il percorso sanitario previsto per i casi sospetti. In tutti i casi viene proposta e favorita l'adozione della permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni.
(OMISSIS)
KEYWORDS
#scuola e salute#viaggi di istruzione#emergenza sanitaria covid-19#cina #oms #epidemia #area #coronavirus #rischio #sintomo #wuhan #virus #sorveglianza
27/03/2020 n° 7942
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della programmazione Sanitaria
A
PROTEZIONE CIVILE VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Via Molise 2 - 00187 Roma
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma
MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE ROMA
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ROMA
MINISTERO DELL’INTERNO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ASSESSORATI ALLA SANITA'
REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE LORO SEDI
ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO LORO SEDI
U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA LORO SEDI
FEDERAZIONE DELLE SOCIETA’ MEDICOSCIENTIFICHE ITALIANE (FISM)
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI LORO SEDI
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE ROMA
AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO MILANO
COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – NAS SEDE CENTRALE
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ ROMA
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI”
CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) ROMA
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA’(INMP) ROMA
e, p.c.,
CAPO DI GABINETTO SEGRETARIO GENERALE LORO SEDI
REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE francesca.russo@regione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it ROMA
OGGETTO: Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19
Si trasmette in allegato il documento concernente “Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19”, redatte su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. Con il documento citato, si forniscono ulteriori indicazioni operative, fermo restando le indicazioni già emanate.
IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Andrea URBANI
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19
Le presenti raccomandazioni sono redatte, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, nell'ambito della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2.
E' noto da numerose evidenze di letteratura medica pubblicata sull'argomento che i pazienti immunodepressi (es. soggetti affetti da immunodeficienze congenite o secondarie, riceventi un trapianto di organo solido o cellule staminali emopoietiche, affetti da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva), così come quelli affetti da patologie oncologiche o onco-ematologiche (si vedano in proposito le apposite raccomandazioni emanate dal CTS) sono soggetti particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità (sviluppo di quadri d'infezione alle basse vie aeree, inclusa la polmonite, rischio di insufficienza respiratoria) che la mortalità, in caso d'infezione da virus respiratori [1-4). In questa categoria di pazienti i virus respiratori più frequentemente causa di infezione sono il virus dell'influenza, i virus parainfluenzali, il virus respiratorio sinciziale, il metapneumovlrus, il rhinovirus e, ovviamente, i coronavirus (5). Per quanto riguarda questi ultimi, in uno studio condotto su adulti sottoposti a lavaggio broncoalveolare per qualsiasi indicazione, uno dei 4 coronavirus non-SARS è stato identificato nel 5,4% dei pazienti [6]; di questi, il 72% aveva un certo grado di immunosoppressione (dal trapianto di organo solido o di cellule staminali emopoietiche, ad altre condizioni richiedenti trattamenti farmacologici immunosoppressivi).
Da queste informazioni, così come dalle raccomandazioni già presenti per altre patologie infettive in questo gruppo di pazienti a rischio [7-8], nonché dalle conoscenze cliniche e biologiche in campo immunologico e infettivologico, possono essere formulate le indicazioni che seguono.
Non esistendo in letteratura, né nella pratica clinica, una definizione operativa di immunosoppressione, le raccomandazioni elencate di seguito vanno considerate per le seguenti classi di pazienti:
a) Pazienti sottoposti a trapianto di organo solido o a trapianto di cellule staminali emopoietiche (TCSE);
b) Pazienti con immunodeficienza primitiva (compresi immunodeficienza comune variabile, CVID);
c) Pazienti con infezione connatale o acquisita da HIV;
d) Pazienti che per qualsiasi condizione (es. patologie autoimmuni o, più in generale, immunomediate) stiano assumendo cronicamente trattamenti immunosoppressivi [es. farmaci inibitori della calcineurina, micofenolato, azatioprina, ciclofosfamide, methotrexate, steroidi a dose ≥1 mg/Kg, modificatori della risposta biologica (es. anticorpi monoclonali inducenti alterazioni di numero e funzione delle cellule dell'immunità innata o adattiva)].
Raccomandazioni di carattere generale
A. Per tutti i pazienti:
1) Non esistendo al momento vaccini o farmaci antivirali specifici per l'infezione da SARS-CoV-2 si raccomandano le seguenti norme igieniche:
a) evitare la presenza-frequenza in luoghi affollati;
b) indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori dal domicilio, in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti;
c) eseguire un'accurata e frequente igiene delle mani (si vedano anche le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sul lavaggio delle mani);
d) Evitare di toccarsi con le mani il viso, gli occhi, il naso e la bocca;
e) Evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori e/o provenienti da aree a rischio;
f) Contattare il medico curante non appena compaiono sintomi ascrivibili a infezione delle vie respiratorie (febbre, tosse, rinite);
g) Attivare, ogni qualvolta possibile, visite in telemedicina per evitare il più possibile, salvo necessità cliniche e/o terapeutiche, gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali;
h) Non sospendere la terapia immunosoppressiva in atto, salvo diversa indicazione formulata da parte del medico curante;
i) Monitorare i livelli sierici d'immunoglobuline e praticare terapia sostitutiva in caso di valori di lgG ridotti rispetto ai range di normalità;
j) Al fine di evitare contagi in ambito lavorativo si raccomanda di attivare quanto più possibile procedure di smart working e di evitare assolutamente attività lavorative in ambienti affollati;
k) In caso di situazioni per le quali è, imprescindibilmente, necessario partecipare di persona a incontri di lavoro mantenere una distanza di almeno un metro (meglio due) dai colleghi, invitandoli a indossare una mascherina e a eseguire le corrette norme igieniche prima del contatto, compresa la sanificazione degli ambienti.
B. Categorie speciali:
1) Particolari precauzioni devono inoltre essere considerate per i pazienti con malattie neuromuscolari immunodepressi: recenti evidenze documentano il potenziale neuro-invasivo del SARS-CoV-2, che potrebbe peggiorare i sintomi pre-esistenti [9]. E', inoltre, noto che, alcuni farmaci (quali la clorochina) sono proibiti in pazienti affetti da alcune malattie neuromuscolari (es. miastenia gravis).
Dal punto di vista organizzativo/logistico:
2) si raccomanda fortemente alle strutture sanitarie presenti nel Paese di identificare e istituire percorsi e spazi (es. sale di attesa) dedicati ai pazienti in oggetto e preordinare gli accessi attraverso contatto telefonico e prenotazioni.
3) Si raccomanda a tutto il personale sanitario adibito alla cura di questi pazienti d'indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) (es. mascherine chirurgiche o quelle specificamente indicate per procedure speciali).
4) Si raccomanda di posticipare, laddove possibile e in accordo con gli specialisti del settore che hanno in carico il paziente, i controlli di follow-up per i pazienti: sottoposti a TCSE da più di 1 anno in assenza di complicanze, con HIV in trattamento e conta CD4+>500/mcl e, più in generale, per tutti i pazienti con stabilità del quadro clinico da >6 mesi, in modo da limitare al massimo la frequentazione delle strutture sanitarie (sia per limitare il rischio di esposizione a SARS-CoV-2, sia per ridurre la mole di lavoro di strutture già in parte sovraccariche).
Dal punto di vista terapeutico:
5) Considerare precocemente, per i pazienti sintomatici, l'utilizzo di farmaci antivirali in studio (es. lopinavir/ritonavir; remdesivir).
6) Pur ribadendo l'incertezza attualmente esistente del beneficio clinico derivante da questo approccio, nei pazienti con deficit dell'immunità umorale che sviluppino un quadro di COVID-19 si può prendere in considerazione (ottimalmente nell'ambito di triaI clinici autorizzati) la possibilità di procedere all'infusione di plasma di soggetti convalescenti che abbiano superato l'infezione da SARS-CoV-2. Ovviamente, il soggetto donatore dovrà compiutamente rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente per la donazione di emocomponenti
Bibliografia
1. Corti M, Palmero D, Eiguchi K. Respiratory infections in immunocompromised patients. Curr Opin Pulm Med. 2009;15(3):209-217.
2. Englund J, Feuchtinger T, Ljungman P. Virai infections in immunocompromised patients. Biol Blood Marrow Transplant. 2011;17(1 Suppl):52-55.
3. Protheroe RE, Kirkland KE, Pearce RM. The clinica! features and outcome of 2009 HlNl influenza infection in allo-SCT patients: a British Society of Blood and Marrow Transplantation study. Bone Marrow Transplant. 2012;47:88-94.
4. Gainer SM, Patel SJ, Seethamraju H, et al. lncreased mortality of solid organ transplant recipients with HlNl infection: a single center experience. ClinTransplant.2012;26:229-237.
5. Shahani F, Ariza-Heredia EJ and Chemaly RF. Antiviral therapy for respiratory virai infections in immunocompromised patients. Expert Rev Anti lnfect Ther. 2017 Apr;15(4):401-415.
6 . Garbino J, Crespo S, Aubert JD, et al. A prospective hospital-based study of the clinica I impact of non-severe acute respiratory syndrome (Non-SARS)-related human coronavirus infection. Clin lnfect Dis. 2006 Oct 15;43(8):1009-15.
7. https://primaryimmune.org/ Ultimo access oil 16/03/2020
8. https://www.cdc.gov/coronavirus/ Ultimo access oil 16/03/2020
9. Li YC, Bai WZ, Hashikawa T. The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 may be at least partially responsible for the respiratory failure of COVID-19 patients. J Med Viro I. 2020 Feb 27. doi: 10.1002/jmv.25728
KEYWORDS
#emergenza sanitaria covid-19#scuola e salute#sicurezza sul lavoro (in generale)#paziente #raccomandazione #immunodepresso #infezione #roma #federazione #sedare #virus #cellula #trapianto
26/10/2020 n° 1934
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c.,
al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
ai Coordinatori Didattici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca e della dirigenza scolastica
Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.
Gentilissimi, in base all’articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, l’Amministrazione ha avviato un intenso confronto con le Organizzazioni sindacali, al fine di definire e sottoscrivere il previsto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19.
L’ipotesi di contratto allegata, già sottoscritta da CISL e ANIEF, è a tutt’oggi in via di perfezionamento per quanto concerne le sottoscrizioni di quelle OO.SS. che, in sede di contrattazione, hanno dichiarato di condividerne nel merito i contenuti, fermo restando il completamento dell'iter previsto dalla normativa vigente.
In considerazione delle sopravvenute disposizioni normative nazionali, l’Amministrazione ritiene improrogabile comunque la trasmissione dell’ipotesi, nell’interesse esclusivo di regolare la materia in parola a vantaggio delle istituzioni scolastiche, e dare alcune indicazioni che non si discostano da quanto ad ora pattuito. Vi è un diritto costituzionale da garantire, del quale la comunità educante saprà continuare a farsi carico, perché risponde alla missione stessa di ogni lavoratore della scuola.
L’articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. L’ipotesi contrattuale non potrebbe comunque prescindere dai contenuti del comma 3 nonché dall’assenza, anche indiretta, di oneri, confermando peraltro il sinallagma tra prestazione lavorativa come effettivamente resa e orario di servizio.
La decisione dell’Amministrazione, pertanto, è di dare indicazioni alle istituzioni scolastiche sulla base dell’ipotesi contrattuale nel testo ampiamente condiviso e già sottoscritto da due sigle, CISL e ANIEF, che si ringrazia per l’altissima comprensione del momento dimostrata.
1. L’attivazione della DDI
Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione. Si ricorda che nulla cambia per quanto concerne la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, la cui attività è da garantire in presenza.
La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all’istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2.
Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018.
Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L’istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. Il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.
La prestazione di lavoro è svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e, nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori medesimi, è assicurato uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.
Quanto agli strumenti di lavoro, resta fermo quanto già previsto dalle citate Linee guida. E’ doveroso, comunque, richiamare tutti all’esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal punto di vista della comunicazione “scuola famiglia” e, laddove necessario, stabilendo i contatti con le singole famiglie, sia dal punto di vista dei device e della connettività.
Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative. In subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere attraverso lo strumento del comodato d’uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza. L'Amministrazione è costantemente impegnata al fine di proseguire l'incremento della dotazione di strumentazioni tecnologiche e connettività, a favore del personale e degli studenti, attraverso una specifica disposizione contenuta nel decreto-legge 104/2020, che prevede un ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro, a valere su risorse PON, nonché delle istituzioni scolastiche che ancora ne ravvisassero la necessità, anche attraverso ulteriori bandi PON in via di emanazione.
2. Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione. Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario.
Attraverso il decreto 19 ottobre 2020, il Ministro per la pubblica Amministrazione ha inteso fornire un quadro ricognitivo organico concernente la disciplina sul lavoro agile nell’emergenza, al fine di individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni.
Le indicazioni impartite si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti modificativi successivi, fermo restando che, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell’autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l’appunto nel caso “di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario”.
Il decreto, all’articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che “nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile”.
Per quanto attiene lo status del personale collocato in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA), il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone, all’articolo 87, che “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, […] il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni […]”.
Anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena “non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore.
Ne deriva che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.
Il contesto scolastico ha una propria specificità che richiede di declinare le modalità organizzative proposte dal Decreto, distintamente per quanto concerne il personale ATA e il personale docente, sul quale ultimo interverrà una apposita sequenza contrattuale, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di assicurare la massima operatività delle istituzioni scolastiche e il più ampio assolvimento del diritto all’istruzione. Non sussistono particolari criteri applicativi per quanto concerne i dirigenti scolastici, per i quali si applica quanto generalmente previsto per la dirigenza pubblica.
Appare utile ribadire che la misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l’eventuale insorgenza dei sintomi della malattia. Il periodo di quarantena ha la durata di dieci giorni effettivi, dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone.
Occorre precisare, in ultimo, che la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.
a. Personale ATA
Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche.
Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo e tecnico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi propone al dirigente scolastico, che le adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.
Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.
b. Personale docente
Più complessa la casistica concernente la condizione del personale docente collocato in QSA a seguito di formale provvedimento dell’autorità sanitaria, o posto in isolamento fiduciario, nei casi in cui siano stati rilevati, nelle sezioni o nelle classi, casi di bambini, alunni o studenti positivi al virus COVID-19. Le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si sostanziano nelle attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire – in assenza di un effettivo stato di malattia certificata – la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.
Per il docente l’eventuale prestazione lavorativa a distanza è da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive, con la possibilità di completare l’orario di servizio in attività di potenziamento o di supporto alla didattica.
Se l’intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell’Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.
Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.
Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell’organico dell’autonomia in servizio presso l’istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l’attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all’insegnamento curricolare.
Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l’alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.
Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.
Ulteriore misura di intervento potrà essere individuata nella previsione di cui agli artt. 4 e 5 del dPR 275/1999, nel caso in cui sia ancora possibile, nel presente momento dell’anno scolastico, operare l’aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari, ovvero la rimodulazione di alcune discipline in prospettiva plurisettimanale attraverso una diversa aggregazione oraria.
In ultima analisi, solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all’istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il dirigente scolastico, ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell’infanzia, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, o a vario titolo presente a scuola.
Il dirigente scolastico, in piena adesione agli obiettivi di garanzia del diritto allo studio individuati costituzionalmente, organizza le prestazioni rese in DDI tenendo conto della natura delle attività svolte dal docente, in coerenza con la programmazione delle attività didattiche declinata a suo tempo dai competenti dipartimenti in seno al Collegio dei docenti, con gli orari delle lezioni settimanali e con gli impegni stabiliti in sede di approvazione del piano delle attività scolastiche per tutto il personale, intervenendo, ove necessario, al fine di offrire strumenti, motivazione, supporto organizzativo e metodologico ai docenti, impegnati in una nuova forma di erogazione dell’attività lavorativa.
Nulla è innovato per quanto attiene la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in QSA, la quale potrà correttamente risultare a mezzo delle ordinarie applicazioni di registro elettronico di cui le istituzioni scolastiche sono dotate, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza.
All’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.
c. Personale educativo
Per quanto attiene il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle attività di semiconvitto, si ritiene che esso – qualora posto in quarantena – possa continuare ad erogare in modalità agile le attività educative pomeridiane, programmate all’interno del Progetto educativo annuale, solo qualora sia possibile affidare il gruppo di semiconvittori, in presenza, ad altro personale educativo a disposizione dell’istituzione convittuale. Resta ferma, per il rettore/dirigente scolastico, la facoltà di operare ad ulteriori forme di organizzazione dei gruppi di semiconvittori, in special modo se la numerosità ne sia ridotta in conseguenza dello sviluppo del contagio, sempre garantendo il rispetto delle misure di contenimento del virus.
Qualora il personale operi sul convitto, qualora non si possa garantire la sorveglianza notturna dei convittori e delle convittrici, il rettore/dirigente scolastico procederà alla nomina di personale supplente solo al fine di garantire il rapporto numerico adeguato tra personale in servizio e numero di convittori effettivamente residenti.
Ω
Ci auguriamo, tutti, che queste indicazioni possano aiutare il lavoro quotidiano che le scuole, l’amministrazione, l’intera comunità educante stanno svolgendo per garantire il diritto all’istruzione in uno dei momenti più drammatici nella vita del Paese. Per ora, e come sempre, grazie.
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI
(FIRMATO DIGITALMENTE)
KEYWORDS
#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#quarantena #ddi #docente #personale #classe #attività #istituzione #prestazione #presenza #garantire
03/06/2016
Area: Prassi, Circolari, Note

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
KEYWORDS
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #intervento #protocollo #alunno #dirigente #asl #studente #genitore #patologia #scuola
30/03/2009
Area: Prassi, Circolari, Note

KEYWORDS
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #studente #ausl #protocollo #orario #intesa #somministrare #scuola #toscano #salute
20/11/2024 n° 11322
Area: Prassi, Circolari, Note

INAIL
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO ASSICURATIVO
Ufficio politiche assicurative
tariffe e contenzioso
Alle Strutture centrali e territoriali
Oggetto: tutela assicurativa degli studenti. Erogazione prestazioni sanitarie.
Pervengono quesiti in ordine alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.
In via preliminare si osserva che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche è stata codificata dall’articolo 4, comma 1, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dall’articolo 1, comma 3, n. 28), pertanto la questione delle prestazioni sanitarie erogabili a questa categoria di assicurati non riveste esattamente carattere di novità.
L’estensione dell’ambito operativo della tutela stabilita per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 dall’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e per l'anno scolastico/accademico 2024-2025 dall’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, ha riguardato l’ambito operativo della tutela assicurativa con riferimento all’occasione di lavoro e non le prestazioni.
In merito ai quesiti, d’intesa con la Direzione centrale Prestazioni socio-sanitarie e la Sovrintendenza Sanitaria centrale, si precisa che le prestazioni che l’Inail deve riconoscere agli infortunati sono quelle previste e disciplinate dal testo unico di cui al citato DPR, in particolare le cure mediche sono disciplinate dall’articolo 86, comma
primo, che stabilisce:
L'Istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 (riguardante la facoltà dell’Inail di ridurre di 1/3 l'indennità per inabilità temporanea in caso di ricovero in un istituto di cura, esclusi gli assicurati con coniuge o figli) e 88 (riguardante la facoltà dell’Inail di disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura), le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto
occorrono al recupero della capacità lavorativa.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha disposto che Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
Pertanto, agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’Inail ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.
Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha introdotto con l’articolo 41, comma 3, il sistema duale con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea). Peraltro, l’eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.
Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola
KEYWORDS
#apprendistato, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro#infortunio scolastico#sicurezza sul lavoro: studente lavoratore
28/02/2020
Area: Prassi, Circolari, Note

1. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?
Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche. La sospensione vale fino al 15 marzo 2020.
2. La disposizione su viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche riguarda le Istituzioni Scolastiche dell’intero sistema nazionale di istruzione?
La disposizione riguarda tutte le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
3. Il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)?
Sì, perché queste attività sono assimilate alle uscite didattiche. Anche in questo caso, la sospensione vale fino al 15 marzo.
4. Le scuole come devono regolarsi con gli scambi all’estero Erasmus+?
Per quanto riguarda il programma Erasmus +, vale quanto indicato sul sito dell’Agenzia Erasmus+ Indire: “Nell’ambito del programma Erasmus+ potrà applicarsi il principio di causa di forza maggiore. Pertanto sarà possibile richiedere all’Agenza Nazionale, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare la clausola di forza maggiore relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità”.
5. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?
Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all'articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.
6. Per sospendere i viaggi di istruzione occorre il parere degli organi collegiali o un provvedimento del dirigente scolastico?
La disposizione di sospensione è disciplinata dall’articolo 1, lettera b, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020.
7. Per le classi che si trovavano già in viaggio in zone indicate come focolai del virus sono previste misure precauzionali al rientro?
Le Istituzioni Scolastiche devono attenersi alle disposizioni del Ministero della Salute. Qui le indicazioni##4570T
8. Chi si assenta da scuola perché malato deve portare il certificato medico?
Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.
9. Cosa faccio se nella mia Regione non c'è l'obbligo di portare il certificato medico oltre i cinque giorni di assenza?
L'obbligo è stato ripristinato per tutti, su tutto il territorio nazionale, in deroga a qualsiasi altra disposizione.
10. C'è differenza - e se sì, quale - tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?
La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.
11. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità dell'anno scolastico e sul conteggio delle assenze degli alunni?
Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.
12. I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?
I periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.
13. Per attivare la didattica a distanza le scuole devono aspettare indicazioni dal Ministero?
Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
14. Il Ministero come supporterà la didattica a distanza?
Il Ministero sta integrando l’offerta di strumenti, community, chat e classi virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, per assicurare a tutte le scuole che ne facciano richiesta la possibilità di avere gratuitamente strumenti e mezzi, garantendo il diritto allo studio a tutti.
KEYWORDS
#scuola e salute#viaggi di istruzione#emergenza sanitaria covid-19#sospensione #viaggio #scuola #assenza #gemellaggio #istruzione #attività #distanza #chiusura #didattica
n° 87
Area: Normativa

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. (1)
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. (1)
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (1)
3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. (2)
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. (2)
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva. (2)
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (1)
6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19 in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (1) (3)
7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell’accordo sindacale integrativo, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. (1) (3)
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni dei commi 6 e 7, possono provvedere i competenti servizi sanitari. (1) (2)
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, con effetto a decorrere dal 30 aprile 2020.
(2) Comma così ulteriormente modificato dal dl 125/2020, con effetto a decorrere dal 7 ottobre 2020.
(3) I termini previsti dalla presente disposizione legislativa sono prorogati fino al 31 luglio 2021 ex art 11 DL 52/2021##2449L.
KEYWORDS
#forza #fuoco #vigile #corpo #assenza #esenzione #malattia #mensa #esclusione #indennità
05/05/2021 n° 688
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
E, p.c.
All’Ufficio di Gabinetto
OGGETTO: Denuncia di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19 - Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza - Chiarimenti Inail.
A riscontro della richiesta di questo Dipartimento, l’Inail ha fornito chiarimenti di interesse per le istituzioni scolastiche che, con la presente, si condividono riassuntivamente con codesti Uffici. A seguire, le due questioni oggetto di precisazione:
a) la prima riguarda gli obblighi di denuncia cui - stante la sostanziale equiparazione dell’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro all’infortunio sul luogo di lavoro - sono tenuti i dirigenti scolastici in ipotesi di contagio da COVID-19 del personale scolastico, pertanto assoggettato agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, recante “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”,
b) la seconda riguarda la copertura assicurativa di studenti ed insegnanti in ipotesi di infortunio accaduto durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza.
a.1) Responsabilità del datore di lavoro
Con provvedimento legislativo (art.42, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27), l’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro è stata equiparata all’infortunio sul luogo di lavoro. Ad esplicitazione di quanto riportato nella propria circolare n. 13/2020, confermata la riconducibilità alle situazioni di elevato rischio di contagio di tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza, l’Inail ha chiarito che insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, educatori ed altri, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza - quindi a presupposto contatto con studenti ed altri soggetti - sono da intendersi esposti ad elevato rischio di contagio.
La responsabilità del datore di lavoro per contagio del personale in occasione di lavoro, tuttavia, è “limitata” alle sole ipotesi di violazione della legge o degli obblighi derivanti dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. L’eventuale responsabilità del datore di lavoro, pertanto, non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, potendo questa derivare - articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/2020 - soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, primo fra tutti, quello sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali o dall’inosservanza dei protocolli e delle prescrizioni regionali.
a.2) Attività lavorative ad elevato rischio di contagio. Criterio della “presunzione semplice”
Altra questione oggetto di chiarimento riguarda l’eventuale obbligo di denuncia/comunicazione, a carico dei dirigenti scolastici, ogni qual volta i dipendenti o gli studenti (quando rientranti nella copertura Inail - laboratori/stage/palestra) risultino positivi al Covid-19.
Sul punto, l’Inail ha precisato che il criterio della c.d. “presunzione semplice” - propria circolare 13/2020 - adottato al fine di superare l’indeterminatezza del momento di contagio, non comporta che tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio siano automaticamente tutelati e indennizzati dall’Inail, unico Istituto peraltro preposto alla gestione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Oltre ogni automatismo dunque, tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 debbono essere oggetto di rigorosa istruttoria medico-legale, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. Cionondimeno, l’Inail è sempre tenuto a verificare, caso per caso, le circostanze dell’infortunio denunciato, anche in ragione dell’ammissibilità della prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).
Il datore di lavoro, in conseguenza, non deve effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail. In tal senso, l’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce chiaramente che il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
a.3) Obblighi di denuncia
Per quanto riguarda la denuncia di infortunio, l’assicurazione Inail si basa su regole che tutti i datori di lavoro, dunque anche i dirigenti scolastici, sono tenuti a rispettare. Nello specifico, l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.
La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell’infezione. Il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore - ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Se trattasi di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale (v. circolare Inail 21 marzo 2016, n.10).
La violazione dell’obbligo di presentare denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in presenza di un certificato medico di infortunio è oggetto di sanzione amministrativa. Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) e dell’articolo 55, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 81/2008 e, per espressa previsione del comma 6 del medesimo articolo 55, “L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
L’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Il termine di due giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC.
Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.
a.4) Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19
L’Istituto ha chiarito che l’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista - articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:
a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Sono quindi esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge, così come l’infortunio in itinere - articolo 1, comma 9, e articolo 2, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
L’Inail ha quindi specificato che esiste una limitazione della tutela assicurativa che non consente, ad oggi, di includervi gli studenti per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, per ipotesi, un certificato medico di infortunio. Resta fermo che, anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio e l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail.
b) Infortuni docenti e studenti durante la didattica a distanza
Come noto, la normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia da SARSCoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi. A fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, è stata successivamente introdotta la didattica digitale integrata, che prevede l’erogazione a distanza di parte della didattica, tranne nei casi di sospensione dell’attività in presenza.
La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail (Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79 Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi). L’Istituto ha precisato che la copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.
Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Circolare Inail 21 novembre 2016, n. 44 Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi).
Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista (Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28 Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi):
a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento della attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.
b) come dettato dalle ipotesi particolari previste dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.
Si consideri pure che, a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione - articolo 7, commi 27-32, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 - nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.
In ragione di quanto innanzi, allo stato, l’Inail ritiene dunque che per tutti gli insegnanti, in via generalizzata, operi l’obbligo assicurativo - ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.
Le materie qui richiamate rivestono indubbia complessità e, tuttavia, contengono elementi conoscitivi utili, per quanto possibile, a “rassicurare” il personale della scuola chiamato ad operare nelle condizioni imposte dall’emergenza pandemica. Si invitano pertanto codesti Uffici a tenere informate le istituzioni scolastiche in merito ai suindicati puntuali ed utili chiarimenti Inail.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Stefano Versari
(firmato digitalmente)
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31/01/2018
Area: Prassi, Circolari, Note

PROTOCOLLO D'INTESA TRA MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO E REGIONE LAZIO
Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci
in ambito ed orario scolastico
Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con sede legale in Roma via Giorgio Ribotta, 41 00144 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gildo De Angelis, di seguito indicato come USR Lazio
e
la Regione Lazio, C.F. 80143490581, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, rappresentata ai fini del presente Protocollo d’Intesa dal:
Segretario Generale della Giunta Regionale pro tempore, con il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi
inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Dott. Andrea Tardiola, Direttore della Direzione Regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio della Regione Lazio, Dott.ssa Elisabetta Longo
VISTO il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;
VISTO il provvedimento del 25 novembre 2005 "Atto di Raccomandazioni contenente le Linee - Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la DGR n. 71/2012 "Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete. Approvazione delle Linee di indirizzo”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 16.02.2017, n. 65 concernente la costituzione per l’anno 2017 del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per l’Integrazione Scolastica (GLIR);
VISTA la richiesta, avanzata dal Presidente del suddetto GLIR, di definire un percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico;
CONSIDERATO CHE l’essere affetti da una specifica patologia non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
CONSIDERATO CHE l’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura generalmente
come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
CONSIDERATO CHE tale attività di assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci rientra nel protocollo terapeutico stabilito dal Medico curante, la cui omissione può causare danni alla persona;
CONSIDERATO CHE, nei casi in cui l’assistenza all’alunno debba essere prestata da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, il Distretto sanitario territorialmente competente individuerà le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico, predisponendo il Piano di Assistenza Individuale, di concerto con il medico curante dell’alunno, la sua famiglia e la scuola o istituzioni scolastiche e formative;
CONSIDERATO CHE, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui in
ambito ed orario scolastico si registri la necessità di somministrazione di farmaci;
VISTA infine, la Deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2017, n. 649 “Approvazione della proposta di Protocollo d’Intesa “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico” tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio”;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto del Protocollo d’intesa
Nel presente Protocollo sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli alunni con p atologie croniche o assimilabili (1) che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, comprese le agenzie formative accreditate presso la Regione Lazio, a tutela della salute e della sicurezza in orario scolastico o formativo (2) e della regolare frequenza.
Il presente Protocollo costituisce il quadro di riferimento a livello regionale cui si attengono tutti gli attori coinvolti, ferme restando le procedure già in essere per la somministrazione dei farmaci in caso di malattia diabetica (3).
La premessa e gli allegati n. 1,2,3,4 costituiscono parte essenziale e integrante del presente Protocollo.
Art. 2-Condizioni generali per la somministrazione dei farmaci a scuola
I farmaci a scuola devono essere somministrati soltanto su richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale sostenuta da prescrizione del Medico curante, in caso di assoluta necessità della somministrazione durante l’orario
scolastico e in assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione.
Qualora la somministrazione dei farmaci sia effettuata da personale scolastico o educativo, è necessario che non sia
richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario (4).
Art. 3-Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola
A seguito della richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, il Dirigente scolastico verifica le condizioni e i soggetti per la somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, che può essere effettuata:
(a) dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, se da loro richiesto;
(b) dall’alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minore;
(c) dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne identificate dalla famiglia o personale delle istituzioni scolastiche e formative che abbia e spresso per iscritto la propria disponibilità, e
che sia stato informato sul singolo caso specifico;
(d) dal personale sanitario del SSR, su richiesta d’intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell’alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario.
Art. 4-Carenza delle condizioni per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
Nel caso in cui non si rilevino le condizioni per la somministrazione dei farmaci (disponibilità del personale scolastico o educativo, locali,...), il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa ne dà comunicazione ai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale nonché alle strutture territoriali di riferimento (Distretto sanitario della ASL ed Ente locale)
per la definizione concordata di un programma d’intervento atto a superare la criticità.
Art.5-Informazione e Formazione
Al personale scolastico o formativo sono rivolti momenti Informativi e Formativi secondo piani di intervento concordati tra ASL territorialmente competenti e Istituzioni scolastiche e formative, anche in rete.
Le iniziative informative e formative generali sono finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico o educativo o formativo e a promuovere la cultura dell’accoglienza nonché a consentire l’acquisizione di conoscenze utili a garantire la sicurezza dell’alunno con determinate condizioni cliniche in relazione ai suoi bisogni.
Alle suddette iniziative partecipano anche le associazioni di tutela (familiari di alunni con specifiche patologie) per garantire l’apporto di contenuti operativi e di corretta relazione con gli alunni.
La formazione in situazione si connota, invece, come formazione rivolta al personale scolastico o educativo individuato per la gestione del singolo caso, quotidiana e/o al bisogno (manifestazioni specifiche della patologia, attenzioni particolari, aspetti
psicologici e relazionali, ecc.); essa è realizzata dal Distretto sanitario, di concerto con il medico curante dell’alunno, su richiesta del Dirigente scolastico o Responsabile struttura formativa e in accordo con i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Art.6-Ruolo e Azioni dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale
I G enitori o Esercenti la potestà genitoriale sono i primi responsabili della salute e del benessere del proprio figlio nell’assunzione di tutte le decisioni.
Essi possono chiedere al Dirigente scolastico o Responsabile della struttura formativa:
-di individuare, tra il personale scolastico o formativo, gli incaricati ad effettuare la somministrazione del farmaco;
-di accedere direttamente alle sedi scolastiche per somministrare il farmaco al proprio figlio/a;
-di consentire l’accesso di altri soggetti esterni alla scuola appositamente delegati alla somministrazione del farmaco.
L’azione di delega dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale, nei confronti di altri soggetti presuppone sempre un rapporto di fiducia delegato
- delegante e non esclude, comunque la responsabilità dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale stessi, nella realizzazione degli interventi concordati.
I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale:
(a) forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana del minore con patologia cronica necessitante di somministrazione di farmaci, in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia;
(b) depositano presso la scuola uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza;
(c) comunicano tempestivamente ai servizi coinvolti e alla scuola qualsiasi notizia possa riflettersi, in termini di appropriatezza della somministrazione e di ricadute organizzative, producendo le relativa documentazione (es.modifiche del piano terapeutico, assenze del bambino, riduzione dell’orario scolastico o formativo, eventuali cambiamenti di residenza,domicilio,recapiti telefonici,ecc.);
(d) assicurano, concordandola, la loro presenza nella formazione in situazione del personale scolastico o formativo cui è affidata la somministrazione del farmaco al proprio figlio/a;
(e) trasmettono alla scuola, nel caso si rendesse necessario effettuare variazioni estemporanee della terapia somministrata dal personale scolastico o formativo, dichiarazione medica dalla quale si evince l’idoneità dei genitori stessi a variare o
adeguare la terapia, in considerazione del grado di competenza e addestramento raggiunto;
(f) garantiscono la fornitura dei presidi sanitari e/o dei farmaci necessari -in confezione integra e in corso di validità -
nonché la sostituzione tempestiva degli stessi alla data di scadenza;
(g) assicurano direttamente, o attraverso una persona appositamente delegata, la somministrazione nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale scolastico o formativo cui è affidato l’intervento).
Art. 7 - Procedura per la somministrazione di farmaci in orario scolastico
7.1. I Genitori o Esercenti la potestà genitoriale di alunni affetti da patologi e croniche o assimilabili presentano al Dirigente scolastico o al Responsabile delle strutture formative la richiesta di accedere direttamente alla sede scolastica per la somministrazione dei farmaci oppure di far accedere persona da loro delegata oppure di individuare ilpersonale scolastico o
formativo per l’effettuazione della prestazione, autorizzandone l’operato e sollevandolo da qualsiasi responsabilità (Allegato 1); la richiesta è sempre accompagnata dalla prescrizione del Medico curante;
7.2. I medici curanti nel rilascio della prescrizione hanno cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
nella prescrizione essi si attengono ai seguenti criteri:
- assoluta necessità,
- indispensabilità della somministrazione in orario scolastico,
- non discrezionalità di chi somministra il farmaco né in relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi e modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- somministrabilità da parte di personale non sanitario.
Il modulo di prescrizione (Allegato 2) deve contenere esplicitati, in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci
e/o errori:
- nome e cognome dell’alunno
- patologia dell’alunno
- nome commerciale del farmaco
- dose da somministrare e modalità di somministrazione
- modalità di conservazione del farmaco
- durata della terapia
- effetti collaterali
- indicazioni operative per interventi ed eventuali specifiche somministrazioni per la prima gestione delle urgenze prevedibili per le singole patologie croniche
- capacità o meno dell’alunno ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco.
7.3. Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa verifica la disponibilità del personale (docente e non docente), preferenzialmente quel o individuato ai sensi del D.M. 388/2003 e s.m.i., ad effettuare la somministrazione di farmaci preventivamente consegnati dai Genitori o Esercenti la potestà genitoriale e custoditi a scuola come richiesto dalla famiglia, previa opportuna formazione specifica, effettuata dal Distretto sanitario coinvolgendo anche il Medico curante e la famiglia.
La disponibilità del personale, dichiarata in forma scritta al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa, è
portata a conoscenza dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa si fa garante dell’organizzazione di quanto previsto per la corretta esecuzione ed attuazione della procedura per la somministrazione del farmaco, compresa la tenuta del “registro di somministrazione” relativo alla somministrazione dei farmaci per ciascun alunno ove sia attestata ogni somministrazione e il nome dell’adulto che ha provveduto alla somministrazione o assistito alla medesima.
7.4. Gli Enti Locali, proprietari degli immobili in cui hanno sede le istituzioni scolastiche e formative, individuano di concerto con i rispettivi Dirigenti o Responsabili, in ciascun plesso uno spazio adeguato per consentire la somministrazione dei farmaci in modo riservato e per garantire l’adeguata conservazione degli stessi.
Gli Enti Locali, d’intesa con le Istituzioni scolastiche e formative, valutano con il capitale sociale del territorio, la possibilità di fornire collaborazione in materia di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico (es. organizzazioni di volontariato, personale sanitario in pensione, ecc.).
7.5. Il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa invia la documentazione al direttore del Distretto della
ASL di riferimento territoriale, includendo le informazioni circa:
-la presenza di un locale per l’effettuazione dell’intervento;
- la destinazione di un locale e/o di appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci e delle attrezzature necessari per l’intervento e della documentazione contenente dati sensibili dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente;
- la presenza dell’attrezzatura necessaria (armadietto, frigorifero, ecc.) per la conservazione dei farmaci;
- la richiesta di formazione in situazione del personale scolastico e formativo individuato.
7.6. Il Direttore del Distretto sanitario di competenza territoriale, avvalendosi del personale e delle strutture aziendali competenti in materia, prende accordi con il Dirigente scolastico o con il Responsabile della struttura formativa per la realizzazione della formazione in situazione, nel corso della quale viene compilata e sottoscritta dai vari attori un’apposita scheda (Allegato3).
Il personale delegato è tenuto ad annotare gli interventi eseguiti secondo le specifiche prescrizioni mediche sul “registro di somministrazione” di cui al punto 7.3.
7.7. Il Distretto sanitario di competenza territoriale, di concerto con l’Istituzione scolastica o formativa e l’Ente locale territorialmente competente, definisce e partecipa all’attuazione del Piano di Assistenza Individuale, in caso di alunni con
particolari condizioni cliniche per le quali è opportuno prevedere specifici percorsi di pronto soccorso (ad es. informazione preventiva agli operatori del 118 e del triage).
Art.8-Auto-somministrazione
Qualora l’alunno minorenne abbia raggiunto una parziale autonomia nella gestione della propria terapia farmacologica, i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale segnalano la necessità che il personale scolastico o formativo effettui “vigilanza” o
“affiancamento”(5) al minore.
Se viene richiesto l’affiancamento, si applicano le specifiche di cui agli artt. 3, 5 e 7.
Qualora l’alunno minorenne abbia raggiunto una completa autonomia (6) nella gestione della propria terapia farmacologica, i
Genitori o Esercenti la potestà genitoriale ne trasmettono apposita dichiarazione al dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa.
Lo studente maggiorenne comunica al Dirigente scolastico o al Responsabile della struttura formativa l’auto-somministrazione del farmaco onde consentire la gestione di eventuali situazioni di emergenza (Allegato 4).
Art.9-Gestione dell’emergenza
Nei casi in cui si presenti una situazione di emergenza, resta prescritto il ricorso al Pronto Soccorso. Pertanto l’istituzione scolastica o formativa:
-ricorre al Servizio Emergenza (118)
- informa i Genitori o Esercenti la potestà genitoriale.
Quanto sopra, fatti salvi gli interventi di primo soccorso e quelli per la somministrazione dei farmaci come da protocollo
terapeutico autorizzato dal Medico curante.
Art.10-Integrazione tra diritto alla salute e diritto alla riservatezza
Nell’applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali e sensibili e tutte le azioni connesse alla somministrazione dei farmaci sono eseguiti nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Art. 11-Passaggio dell’alunno ad altro Istituto
In caso di passaggio o trasferimento dell’alunno ad altro Istituto o ad altro Comune, il Dirigente scolastico o il Responsabile
della struttura formativa “inviante” comunica alla famiglia che è compito della stessa:
- informare il Dirigente scolastico o il Responsabile della struttura formativa ricevente e il Distretto sanitario del territorio di riferimento;
- fornire la necessaria documentazione.
Art. 12-Monitoraggio
Per verificare la corretta attuazione a livello locale del presente Protocollo d’intesa e l’eventuale necessità di aggiornamento
in relazione a specifiche necessità o in conseguenza di modifiche normative, è prevista un’azione di monitoraggio per valutare:
- entità del fenomeno (quantitativo e qualitativo);
- età degli alunni;
- tipologia di scuole;
- tipologia di formazione erogata al personale scolastico;
- segnalazione di eventuali criticità.
Il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del presente protocollo è in capo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Art. 13- Durata del Protocollo
Il presente Protocollo ha validità tre anni a partire dalla data della firma.
Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del primo triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del Protocollo
e a ridefinire eventualmente i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.
Roma,
_________________
REGIONE LAZIO
Il Segretario Generale
Della Giunta Regionale
Dott. Andrea Tardiola
REGIONE LAZIO
Il Direttore Regionale
Formazione, ricerca e innovazione,
scuola e università, diritto allo studio
Dott.ssa Elisabetta Longo
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE
Il Direttore Generale
Dott. Gildo De Angelis
(1) Patologie croniche o assimilabili = patologie che non guariscono e che richiedono terapie di mantenimento o che, se non trattate, possono comportare manifestazioni acute non prevedibili (ad esempio: asma, allergie, epilessia, fibrosi cistica).
(2) Per orario scolastico s’intende la frequenza scolastica complessiva, comprendente l’orario di lezione come stabilito dagli
ordinamenti scolastici e tutte le attività opzionali/aggiuntive o di ampliamento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola o dall’agenzia formativa, che si svolgono sia all’interno che all’esterno degli edifici scolastici (es.: gite scolastiche).
(3) DGR n. 71/2012 “Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete". Approvazione delle Linee di indirizzo” e s.m.i.
(4) Cfr. raccomandazioni Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del 25.11.2005.
(5) Per vigilanza si intende la sorveglianza generica sull’avvenuta auto-somministrazione da parte dell’alunno, l’affiancamento comprende, invece, anche il controllo delle modalità della sua esecuzione.
(6) Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell’auto-somministrazione del farmaco deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia, del medico curante e/o specialista di riferimento.
KEYWORDS
#studenti: somministrazione farmaci#scuola e salute#farmaco #alunno #esercente #orario #genitore #protocollo #potestà #personale #struttura #dirigente
01/04/2020 n° 2
Area: Prassi, Circolari, Note

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE N. 2/2020
Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
Oggetto: misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa.
1. PremessaKEYWORDS
#amministrazione digitale#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#lavoratore #congedo #permesso #disabilità #servizio #dipendente #genitore #working #fase #fruizione
Pagina: 572
Assenze per malattia ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO ...
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Pagina: 1182
INFORTUNIO IN ITINERE Con l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 è stata introdotta, sulla scorta di un...
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Pagina: 652
Visite medico-fiscali (CCNL 29/11/2007) Le assenze per malattia ed i consegue...
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Pagina: 1163
Infortuni Gestione degli infortuni negli Istituti scolastici Nell'ip...
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Pagina: 502
Tutela della disabilità La normativa di riferimento è rappresentata d...
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Pagina: 494
Permessi e congedi per gravi motivi familiari (Art. 4 Legge n. 53/2000 e D.I. n. 278/200...
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Pagina: 409
Tutela della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001 - CCNL 29/11/2007) ...
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Pagina: 543
Congedo straordinario retribuito di due anni Il D.Lgs. 30/6/20...
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Pagina: 48
Messaggio 15 maggio 2025, n. 1505
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Pagina: 326
Permessi e aspettative del personale a tempo indeterminato (CCNL Scuola 29/11/2007; CCNL 18...
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Comunicazione dell'INPS in merito alle novità sulle procedure e le competenze relative alla riforma della disabilità
L’INPS ha pubblicato la brochure che illustra la riforma della disabilità e il ruolo centrale dell’Istituto nei processi di accertamento sanitario.
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Pagina: 790
Stato giuridico del personale a tempo determinato Con l'O.M. n. 88 del 16 m...
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Pagina: 156
Trattamento accessorio personale ATA (CCNL 29/11/2007 - CCNL 19/4/2018 ? CCNL 6/12/2022 ? CCNL ...
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Pagina: 784
Infortunio in itinere Con l'art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 è stata introdotta, sulla ...
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Pagina: 41
Parere 4 marzo 2025, n. 17776, pubblicato il 15 dicembre 2025
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Pagina: 59
Messaggio 9 marzo 2018, n. 1074
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#ricovero #soccorso #malattia #struttura #permanenza #malato #paziente #certificato #ospitalità #unità
Pagina: 40
Orientamenti applicativi 12 giugno 2025
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Pagina: 811
Ferie, permessi e assenze del personale a tempo determinato (CCNL 29/11/2007; CCNL 18/01/202...
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Pagina: 19
Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159
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Pagina: 305
Ferie e festività - Personale a tempo indeterminato (CCNL 29/11/2007 - CCNL 18/01/2024) ...
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Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/assenze: visita medica e certificati
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