Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 19/11/2020
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  • Il verbale del Pronto Soccorso è sufficiente come giustificativo dell'assenza?
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Personale/assenze: visita medica e certificati

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    #pbb #prognosi #soccorso #certificato #malattia #ricovero #malato #incapacità #inps #struttura #messaggio

    Domanda

    Una docente ha presentato come giustificativo dell'assenza per salute, giorni 7, il verbale del Pronto Soccorso.
    Il nostro dubbio è se sia sufficiente il verbale presentato oppure serve la certificazione del medico di base.
    Questo dubbio è emerso in quanto abbiamo letto che in un messaggio dell'INPS è sottolineato che in caso di certificato cartaceo la dicitura "prognosi clinica" deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di "prognosi riferita all'incapacità lavorativa".
    A parte il caso specifico si chiede un chiarimento sulla concessione dei giorni di assenza per motivi di salute concessi dal Pronto Soccorso, quando possono essere considerati.

    Grazie per la risposta.

    Risposta

    Il Messaggio cui si fa riferimento nel quesito è il numero 1074 del 9 marzo 2018 con il quale l'INPS ha fornito precisazioni sulle assenze dei dipendenti in caso di permanenza presso le unità operative di Pronto Soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni).

    L’Istituto ha precisato che nei suddetti casi, la permanenza di un paziente presso il Pronto Soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini dell’assenza per malattia e della correlata certificazione medica da produrre.

    Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di Pronto Soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.

    Per i dipendenti della Scuola il riferimento è all’art. 17 comma 8 del CCNL 2007: il ricovero ed il successivo periodo di convalescenza non sono soggetti alle decurtazioni economiche ma sono computabili ai fini del superamento del periodo di comporto (cfr anche per il trattamento del periodo di post ricovero il Parere n. 53 del 2008 della Funzione Pubblica).

    Più specificamente, l’INPS ha precisato quanto segue:

    1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;

    2. situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.

    Le indicazioni sono utili anche per le scuole ma quelle dove si fa riferimento alla tutela indennitaria della malattia da parte dell'Istituto riguardano esclusivamente il settore privato.

    Nel Messaggio si legge "Con l’occasione, si ribadisce che nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. In proposito, si ricorda che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini. Pertanto, mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo - sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale - l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”. Tuttavia, per non generare un eventuale disagio ai lavoratori, è opportuno che queste fattispecie siano valutate sotto il profilo medico legale dell’integrazione del rischio assicurativo dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che può eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale. Solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (di cui alla circolare n. 99/1996) il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo per anomalia insanabile".
    E' evidente quindi che trattasi comunque di indicazioni in merito al riconoscimento dell'indennizzabilità delle malattia da parte dell'INPS per i dipendenti privati.
    Successivamente, l’INPS, con una Guida pubblicata in data 26 luglio 2018, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti in caso di assenza per malattia con specifico riferimento alla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo.
    Viene precisato che nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, il dipendente deve richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia.
    Qualora la Struttura Ospedaliera sia impossibilitata al rilascio del certificato telematico e consegni un certificato cartaceo, il dipendente deve accertarsi che siano presenti tutti i dati fondamentali (dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore, diagnosi in chiaro, data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia, se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta, visita ambulatoriale o domiciliare, residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia.
    Ciò premesso, a nostro avviso, nel caso di specie, essendo comunque presente la prognosi iniziale, non è necessario il certificato del medico curante dal momento che vi è comunque una certificazione con prognosi rilasciato da struttura pubblica.

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    Approfondimenti

    Sentenza 07/10/2025 n° 26956
    Area: Giurisprudenza

  • Sono escluse dal periodo di comporto esclusivamente le assenze correlate ad una grave patologia che richiede terapia salvavita - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Le "malattie particolarmente gravi” ricevono una disciplina in parte diversa in relazione al computo dei giorni di assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Le patologie che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze sono le terapie salvavita ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (tra le quali va senz'altro inclusa la terapia di emodialisi). Il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita. Non va applicato il regime più favorevole previsto, ai fini del comporto, per le gravi patologie allorchè tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza per malattia era priva della indicazione "patologia grave che richiede terapia salvavita", ed in considerazione che nessun valore di carattere medico-legale può essere attribuito allo scambio di messaggi whatsapp tra il lavoratore e il Responsabile di filiale con cui si comunicava l'andamento e la natura della malattia. ( La Sentenza in esame concerne una fattispecie di impiego privato. Per quanto concerne il personale scolastico l’art. 17 comma 9 del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del comporto oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Si ricorda, altresì, che il certificato telematico permette di spuntare la fattispecie relativa alla grave patologia che richiede terapia salvavita)

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    Sentenza 15/07/2025 n° 785
    Area: Giurisprudenza

  • La domanda di risarcimento per infortunio a sé causato da un allievo durante l’orario scolastico è infondata se non contiene la prova che l’evento-danno si è verificato mentre l’alunno di trovava affidato alla scuola. - Tribunale PESCARA
  • I genitori di un alunno di dieci anni promuovevano un giudizio affermando che lo stesso avrebbe subito un infortunio a scuola, mentre giocava a calcio nel campetto dell’istituto. Precisamente i genitori hanno dichiarato che il proprio figlio, durante la partita di pallone (svoltasi di venerdì alle 14), sarebbe stato colpito alla mano destra dal pallone, scagliato violentemente da un compagno e che il giorno dopo, persistendo il dolore e il gonfiore alla mano destra, era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso, dove gli era stata diagnosticata la “frattura angolata metadiafisaria del V metacarpo”, con prognosi di giorni 20 e con applicazione di apparecchio gessato. In fase istruttoria è stata sentita come testimone la tutor del dopo scuola, che accompagna i ragazzi a mensa e poi in cortile, unica responsabile della sorveglianza in quel momento, la quale ha dichiarato che l’incidente non era stato segnalato da nessuno e di aver appreso del fatto soltanto il lunedì successivo vedendo l’alunno con la mano ingessata. Nel giudizio è altresì emerso che i genitori non avevano segnalato alcunché alla scuola nei giorni di venerdì e sabato, pur trattandosi di un istituto di religiose le quali sono raggiungibili anche di domenica, vivendo presso l’istituto. Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che, in presenza di danno riportato dall’alunno in orario scolastico, la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno promosse nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante. Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda proposta dai genitori dell’allievo, non essendo stati in grado di provare che le lesioni riportate dal minore si erano verificate mentre lo stesso si trovava affidato all’istituto.

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    #infortunio scolastico#responsabilità civile

    17/02/2025 n° 33082
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • A.R.A.N. - Parere - Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?
  • Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?

    Con riferimento al caso in esame l’articolo 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che : “In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto”. La formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate.

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    #contrattazione collettiva#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    10/11/2020
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • A.R.A.N. - Parere - Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?
  • Ai fini della compilazione della Denuncia\comunicazione di infortunio il datore di lavoro deve essere in possesso del primo certificato medico completo diagnosi?

    Sì.  Il  certificato,  inviato  in  modalità  on\off  line  dal  medico  esterno,  è  consultabile  interamente  dal Datore   di   Lavoro   attraverso   il   servizio   "Ricerca   certificati   medici",   disponibile   all'interno dell'applicativo Denuncia\comunicazione di infortunio.Nel  caso  in  cui  il  medico  non  provveda  all'inoltro  telematico,  ma  utilizzi  il  modello  cartaceo,il lavoratore\infortunato  dovrà  consegnare  il  certificato  al  suo  datore  di  lavoro. 

    Il  certificato  dovrà essere completo della diagnosi, oltre che della prognosi, per poter permettere al datore di lavoro la corretta compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della denuncia di infortunio e degli adempimenti connessi obbligatori per legge.

    La  modulistica  conforme  (mod.  1  SS -Certificato  medico  di  infortunio),  limitatamente  alla  prima pag.,  per  l'inoltro  prevede  l'invio  al  datore  di  lavoro  di  tutti  i  daticompresa  la  diagnosi  che,  pur essendo  un  dato  "sensibile",  è  tra  quelli  che  possono  essere  comunicati  al  datore  di  lavoro  come previsto espressamente nel paragrafo 6.3 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per  finalità  di  gestionedel  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro  privati" (Provvedimento del 23 novembre 2006 -Pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 -Serie generale) redatte dal Garante della privacy.

    In detto paragrafo, infatti, viene precisato che la possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest'ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di comunicazione   legislativamente   previsti.   Tra questi   rientra   la   presentazione   all'Inail   della denuncia/comunicazione di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.

    Sono un medico generico e sto redigendo un certificato di infortunio. Il modulo, reperibile sul sito Inail, è predisposto in tre copie (Inail, assicurato, datore di lavoro). La diagnosi, essendo un dato riservato, non dovrebbe essere esclusa dalla copia per il datore di lavoro?

    No.  Il  certificato  medico  di  infortunio  (mod.  1  SS),  limitatamente  alla  prima  pag.,  deve  essere completo di tutti i dati, compresa la diagnosi  che, pur essendo un dato "sensibile", è tra quelli che possono essere comunicati al datore di lavoro come previsto espressamente nel paragrafo 6.3 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati" (Provvedimento del 23 novembre 2006 –Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 -Serie generale) redatte dal Garante della privacy.

    In detto paragrafo, infatti, viene precisato che la possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest'ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di comunicazione legislativamente previsti. Tra questi rientra la presentazione all'Inail della denuncia di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.

    Inoltre,  come  stabilito  dall'art.  41  (Sorveglianza  sanitaria)  del  D.lgs.  n.  81/2008  che  prevede l'effettuazione di una "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di  salute  di  durata  superiore  ai  sessanta  giorni  continuativi,  al  fine  di  verificare  l'idoneità  alla mansione", è consentito al medico, che redige un certificato definitivo, di segnalare lanecessità di procedere al suddetto controllo da parte del Medico Competente.

    La  certificazione  sanitaria  per  l'infortunio  (certificato  primo,  continuativo,  definitivo)  come può essere effettuata? Il medico curante ha dei moduli predisposti, il certificato è a pagamento? Se la certificazione viene effettuata all'INAIL, il certificato è a titolo gratuito?

    Tutti  i  certificati  redatti  all'interno  degli  ambulatori  di  una  sede  territoriale  INAIL  sono  a  titolo gratuito.

    I  certificati  di  infortunio  o  malattia  professionale  rilasciati  fino  al  31  dicembre  2018  dal  medico curante  (medico  esterno)  -  che  abbia  aderito  all'Accordo  INAIL  e  rappresentanze  sindacali  -  sono rimborsati  dall'Inail  a  fronte  della  verifica  dei  requisiti  previsti  dal  predetto  Accordo.  Qualora  il medico,  anche  nell'esercizio  della  propria  attività  di  libero  professionista,  abbia  rilasciato  un certificato  contenente  tutte  le  informazioni  richieste  dall'Istituto  a  fronte  di  un  pagamento  di  un corrispettivo  da  parte  dell'assicurato,  l'Istituto  procederà  al  rimborso  direttamente  a  favore  del lavoratore,  nei  limiti  dell'importo  di  euro  27,50  e  per  un  massimo  di  tre  certificati  per  infortunio (incluso  il  primo  certificato  di  pronto  soccorso),  previa  acquisizione  di  copia  della  ricevuta  fiscale attestante l'avvenuto pagamento.

    Con  decorrenza  1  gennaio  2019,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla  Legge  di  Bilancio  2019,  nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

    Il certificato deve essere trasmesso - a cura del medico esterno o ospedaliero - esclusivamente con modalità telematica (circolare Inail n. 10/2016 in applicazione del D. Lgs 151/2015).

    A partire dal 22 marzo 2016 (giorno di entrata in vigore del D. Lgs 151/2015), il medico o la struttura sanitaria   che   presta   la   prima   assistenza   ad   un   lavoratore   infortunato   o   affetto   da   malattia professionale, ha l'obbligo di trasmettere per via telematica all'Inail, il certificato medico.

    Nell'accezione  di  struttura  sanitaria  e  medico  rientra  qualunque  medico,  ossia  medico  del  lavoro,pronto  soccorso,  ospedale,  medico  di  famiglia,  etc.  che  presti  la  prima  assistenza  intesa  quale "prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate perfornire assistenza medica, anche solamente di base, ad un lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale.

    Nel caso in cui, a causa di problemi tecnici organizzativi o altre cause oggettive, non sia possibile la trasmissione on line, il medico esterno o la struttura sanitaria, devono provvedere all'invio del certificato via PEC alla sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore e rilasciare il certificato all'assistito che deve poi inoltrarlo al datore di lavoro (ai fini della compilazione della Denuncia/comunicazione di Infortunio).

    La modulistica sanitaria (certificato medico di infortunio e certificato di MP è reperibile in versione download sul sito www.inail.it alla sezione ATTI E DOCUMENTI - moduli e modelli.

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    #emergenza sanitaria covid-19#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#certificato #infortunio #inail #medico #datore #lavoro #denuncia #diagnosi #lavoratore #dato
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    Data di pubblicazione: 19/11/2020
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