
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web
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Siamo un IIS.
In una classe prima, ancora prima dell'attuale lockdown, due allieve hanno pesantemente offeso altre compagne nella chat di classe, unitamente all'uso di parole volgari e paventate minacce per farsi passare i compiti già eseguiti. Queste offese, verificatesi anche talora in ricreazione, un giorno, in durante una lezione in classe con una docente totalmente inesperta, sono arrivate al parossismo, con successive minacce via chat, nemmeno tanto velate, via chat, di non riferire nulla a nessuno, pena passare dei guai, tanto che una mamma è venuta a ritirare per paura sua figlia un giorno prima della fine delle lezioni perchè non si sentiva sicura ed altre hanno scritto lamentando forti difficoltà da parte delle figlie per questa situazione. Le due erano già state riprese a più mandate da coordinatore, docenti e vicepreside.
Nel frattempo sono arrivati screeshot e registrazioni varie da parte di genitori e compagni di classe su tutto questo.
Interrogate tutte le allieve è emerso che le due avevano anche effettuato filmati in classe inserendoli in chat (Tik Tok, Istagram).
Sono state sentite anche le due "incriminate" che a loro dire non avevano fatto nulla. Nè si sono mai scusate, nè prima nè dopo.
Sono stati sentiti anche i loro i genitori (che non hanno compreso la gravità dei fatti).
Il consiglio di classe, sentite le varie testimonianze, allieve vittime e loro genitori e allieve accusate e loro genitori ha optato per una sanzione comprensiva di sospensione consistente (12 gg.) e lavori di studio e riflessione su bullismo e cyberbullismo da riferire in classe, con contatti (ora online) durante la sospensione da parte del coordinatore di classe. Una docente ha anche iniziato in classe un percorso specifico di discussione sull'accaduto e su queste tematiche, senza tuttavia ottenere alcunchè.
La sospensione è stata presa sulla base del Regolamento Generale e del Regolamento di disciplina che comprendono anche "atteggiamenti continuativi di presa in giro (più o meno sottile) e/o pressione psicologica, ancor più se accompagnata da minacce, fisiche e non, nei confronti di compagni più remissivi (bullismo). La gravità è aumentata dalla diffusione via social network di simili atteggiamenti (cyber bullismo), ancor più se accompagnati da foto/video ed espressioni persecutori e lesivi della dignità personale e/o del clima di relazioni positive e collaborative su cui la convivenza scolastica si basa ed alla cui costruzione è finalizzata", “comportamenti (sia durante le attività/lezioni in presenza che durante quelle a distanza che in ambienti esterni alla scuola) che turbino l'ordine e la convivenza scolastici” e le conseguenti fattispecie di comportamenti sanzionabili raccolte nel medesimo Regolamento (“Mancanza di rispetto verso le persone… L’alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolasti-che (in presenza o a distanza), in particolare quelle didattiche; L’alunno utilizza un linguaggio volgare; L’alunno invia e divulga, attraverso smartphone o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all’interno dei locali della scuola senza autorizzazione; L’alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti .....dei compagni e/o delle istituzioni; Come al capo precedente più la diffusione via social network ; L’alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/ o persone ed elevato allarme sociale nella comunità scolastica, compresi gli atti perpetrati anche all’esterno; L’alunno commette azioni che violano in modo particolare la dignità e il rispetto della persona umana comprese condotte (all’interno e/o all’esterno della scuola) identificabili anche come bullismo e/o cyberbullismo.)
Ora le madri hanno presentato ricorso contro la durata della sospensione a loro dire troppo severa.
Una delle due insiste che la scuola non può centrare nulla con una chat privata, nè tantomeno prenderne visione, anche se trasmessa da altri, i quali a loro volta avrebbero commesso reato di violazione della privacy.
E' corretta questa affermazione?
Queste chat, consegnate da allievi offesi e minacciati e loro genitori sono utilizzabili oppure no come prove?
Grazie e cordiali saluti
Se si è ben compreso, la linea difensiva dei genitori consiste nell’affermazione del diritto di offendere e minacciare terzi all’interno di una chat privata, senza che la vittima abbia la possibilità di dolersene e nemmeno di chiedere aiuto sul presupposto che, altrimenti, violerebbe la privacy dell’aggressore. Tale assunto sembra difficilmente sostenibile. Del resto, in tal modo opinando, il cyberbullismo non sarebbe quasi mai né intercettabile né punibile, posto che esso si manifesta proprio (anche) all’interno di conversazioni pseudo private. Al riguardo si ricorda che la legge n.71/2017, all’art.1, reca la seguente definizione del cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Le considerazioni che precedono consentono di affrontare l’ulteriore quesito avente ad oggetto la rilevanza disciplinare di fatti commessi sui social, fuori dal tempo scuola e dagli spazi scolastici. Sull’argomento, oltre a richiamare le precedenti consultazioni redazionali rinvenibili nella banca dati, si osserva che, laddove si optasse per circoscrivere la rilevanza disciplinare dei soli fatti occorsi a scuola durante l’orario scolastico, molte –se non tutte- delle finalità della legge n.71/ 2017 resterebbero lettera morta. Con questo, non si vuole certo sostenere che la scuola possa e debba controllare (e punire) qualunque condotta extra scolastica; al contrario, la redazione ritiene che (previa espressa considerazione nell’ambito del codice disciplinare), la scuola possa e debba considerare come rilevanti le condotte (anche se realizzate nei social network) che presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica in senso ampio (ossia offensiva di allievi, docenti e personale amministrativo). E ciò anche se i fatti siano commessi in altra sede e fuori dall’orario scolastico.
In questa prospettiva, affinché le sanzioni siano legittime (e possano quindi resistere all’impugnazione innanzi al giudice amministrativo) è necessario che il codice di disciplina descriva in modo adeguato le infrazioni punibili prima che i fatti siano commessi. Fatta questa premessa, è evidente che la legittimità della sanzione dipende dalla corretta individuazione della condotta illecita alla luce del regolamento di disciplina e della scrupolosa osservanza della procedura, a partire dalla contestazione degli addebiti (rappresentata dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990).
In ogni caso, nulla impedisce di raccogliere dichiarazioni testimoniali scritte delle vittime che descrivono le offese e le prevaricazioni subite, anche in via telematica.
Alla luce di quanto precede, la redazione ritiene che il materiale probatorio acquisito dalla scuola, formalmente presentato dalle vittime delle condotte prevaricatorie, ben possa essere utilizzato a fini disciplinari e ciò anche in ragione della natura educativa dell’azione svolta dalla scuola. Ancorché, come sempre, l’apprezzamento del giudice amministrativo non possa darsi per scontato, si tratta comunque di una battaglia meritevole di essere combattuta.
Ad ogni buon conto, i fatti rappresentati non si esauriscono all’interno dei social media, ma sono anche state perpetrate “in presenza”, il che appare più che sufficiente per procedere.
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Sentenza 09/05/2016 n° 9337
Area: Giurisprudenza

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi
Sentenza 21/06/2012 n° 20813
Area: Giurisprudenza

La responsabilità del precettore ai sensi dell'art. 2048 c.c. per danni cagionati dai fatti illeciti dei soggetti sotto la sua vigilanza è esclusa solamente se il medesimo provi, ai sensi del comma terzo, di non aver potuto impedire il fatto: mentre all'attore-danneggiato compete di provare solamente la riferibilità del danno alla condotta dei soggetti sottoposti alla vigilanza, l'onere probatorio della parte convenuta, al fine di liberarsi della presunzione della sua responsabilità, non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire quel singolo fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché alla prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa. Ove siano state prese tutte le cautele necessarie per lo svolgimento dell'attività sciistica in sicurezza, non è imputabile a colpa del docente l'infortunio avvenuto a un allievo che (trovandosi in settimana bianca con la scuola, accompagnato dagli insegnanti e insieme ai compagni) incorreva in una caduta mentre sciava, per evitare di scontrarsi con un altro alunno che, troavandosi davanti, aveva rallentato.
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#infortunio scolastico#personale docente#responsabilità civile#viaggi di istruzione#infortunarsi
n° 612-bis
Area: Normativa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
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27/10/2017
Area: Prassi, Circolari, Note

RISPETTA LE DIFFERENZE
PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL RISPETTO
MIUR
INTRODUZIONE
Il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” è finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale.
L’impianto complessivo del Piano è ispirato ai principi espressi dall’art. 3 della Carta Costituzionale.
Il Piano promuoverà azioni specifiche per un uso consapevole del linguaggio e per la diffusione della
cultura del rispetto, con l’obiettivo di arrivare a un reale superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi,
coinvolgendo le studentesse e gli studenti, le e i docenti, le famiglie.
Il Piano nazionale per l’educazione al rispetto rappresenta l’avvio di un percorso di sensibilizzazione attiva e
trasversale in continua crescita e sviluppo con la collaborazione di tutto il mondo della scuola.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana
LE AZIONI DEL PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE EDUCAZIONE AL RISPETTO
IL PORTALE NOISIAMOPARI.IT
In occasione del lancio del Piano nazionale per l’educazione al rispetto partirà il rinnovo e l’ampliamento del portale www.noisiamopari.it, realizzato dal MIUR per raccogliere contributi, materiali didattici e proposte di nuovi percorsi formativi pensati per le insegnanti e gli insegnanti, per le studentesse e gli studenti e per le famiglie, con la finalità di avviare attività di contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni. Il portale sarà anche un utile strumento per la condivisione di buone pratiche proposte dalle istituzioni scolastiche e
dalle associazioni aderenti ai Forum e agli Osservatori istituzionali istituiti presso il MIUR.
LINEE GUIDA NAZIONALI (ART. 1 COMMA 16 L. 107/2015)
Messe a punto da un gruppo di lavoro istituito presso il MIUR, le Linee guida previste dal comma 16 art. 1 della legge 107/2015 per promuovere nelle scuole “l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le altre discriminazioni” sono un documento di indirizzo che fornirà alle scuole spunti di riflessione per approfondire i valori e principi per una corretta “educazione al rispetto” ispirati dall’art. 3 della Costituzione.
Le scuole, nel rispetto della propria autonomia, saranno chiamate, attraverso un percorso di condivisione
interna e a seguito di un aperto confronto con tutta la comunità scolastica, ad integrare il loro Piano Triennale
dell’Offerta Formativa in ragione dei principi guida della parità tra i sessi, del contrasto alla violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, proprio come prevede il comma 16 della legge 107/2015.
LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO
In attuazione della legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il MIUR adotta le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
Il documento ha lo scopo di dare continuità alle Linee Guida già emanate nell’aprile del 2015, apportando
le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi.
Le Linee Guida saranno uno strumento flessibile e aggiornabile per rispondere alle nuove sfide educative e
pedagogiche legate alla costante e veloce evoluzione delle nuove tecnologie.
Al MIUR spetta il coordinamento delle diverse azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole, in sinergia con gli Enti e le Istituzioni previsti dalla legge n.71/2017.
Il portale di riferimento del MIUR per le azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è: www.generazioniconnesse.it. Sul portale saranno pubblicati anche i materiali di supporto per le docenti e i docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyber bullismo individuati presso le singole istituzioni scolastiche.
PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE AL RISPETTO NELLE SCUOLE
Saranno messi a disposizione delle scuole 5,9 milioni di euro. Di questi, 5 milioni saranno risorse a valere sul
PON “Per la Scuola” 2014-2020 per la promozione e la realizzazione di iniziative sull’educazione al rispetto, con il coinvolgimento di almeno 200 scuole che potranno rappresentare una rete permanente di riferimento su questi temi.
Altri 900.000 euro saranno inseriti nel decreto per l’ampliamento dell’offerta formativa (ex legge 440) per
azioni finalizzate al superamento delle disuguaglianze e dei pregiudizi.
Le scuole saranno chiamate a programmare interventi innovativi per l’attuazione delle indicazioni fornite dal
Piano nazionale per l’educazione al rispetto.
CALENDARIO DELLE RELIGIONI
Il 4 Ottobre di ogni anno viene celebrata la “Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”. Inoltre, con la legge n. 110/2015 la Repubblica Italiana ha riconosciuto, nella medesima giornata, il «Giorno del dono», quale momento di riflessione “al fine di offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un’espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa”.
Anche per questa ragione, è stato realizzato “Il calendario del Dialogo e delle feste delle Comunità”, per una scuola aperta e democratica e, come tale, in grado di assicurare la convivenza di culture diverse e di cooperazione per arrivare alla reciproca conoscenza e al senso di comune appartenenza.
Il calendario è disponibile sul sito www.noisiamopari.it.
LOTTA AL DISCORSO D’ODIO
Il 14 settembre 2017 il MIUR ha siglato il Protocollo d’intesa con l’ATS Parole Ostili, per promuovere una
cultura della Rete non ostile, finalizzata a una maggiore consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti digitali per la costruzione di un vero e proprio diritto alla cittadinanza digitale.
L’obiettivo è quello di sviluppare congiuntamente iniziative di sensibilizzazione sui temi della comunicazione non ostile e di promozione di una cittadinanza digitale attiva e consapevole, attraverso la realizzazione di specifici momenti formativi rivolti alle docenti e ai docenti, alle studentesse e agli studenti sul territorio nazionale.
Per favorire il percorso di riflessione sul tema dell’odio online, il MIUR, d’intesa con la Camera dei deputati, ha emanato, per l’anno scolastico 2017/2018, il bando di concorso nazionale “La Camera e i giovani contro i fenomeni d’odio”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.
Dallo scorso anno il MIUR, in collaborazione con la Delegazione italiana presso l’Assemblea del Consiglio
d’Europa, ha avviato un’azione di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’istigazione all’odio online
promuovendo in tutte le scuole secondarie di secondo grado la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti
del Vademecum, sintesi del lavoro edito dal Consiglio d’Europa “No hate speech”.
FORMAZIONE DOCENTI
Il Piano prevede un’azione specifica per la formazione del personale docente sulle tematiche relative al superamento delle diseguaglianze e dei pregiudizi: vengono stanziati 3 milioni di euro per la formazione di almeno una docente o un docente per ciascuna scuola. Le risorse sono a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020.
DISTRIBUZIONE DELLA COSTITUZIONE NELLE SCUOLE
In raccordo con le iniziative per le celebrazioni dei 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana,
al fine di divulgarne e promuoverne i valori fondanti di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, il MIUR, in accordo con il Quirinale e con il Senato della Repubblica, curerà la distribuzione di una copia del testo alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Ma non solo, il MIUR ha sottoscritto molteplici Accordi e Protocolli d’intesa con le principali Istituzioni e gli Enti di riferimento per trasmettere a tutta la comunità scolastica i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale.
Tutti i Protocolli sono disponibili su: www.miur.gov.it e www.noisiamopari.it.
OSSERVATORI NAZIONALI
Al fine di monitorare, integrare e rafforzare il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” con ulteriori
interventi, il MIUR si avvarrà del lavoro di una serie di Osservatori costituiti da rappresentanti di Enti,
Istituzioni e Associazioni impegnati nel promuovere politiche di inclusione.
Gli Osservatori attivati sono: l’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e l’intercultura,
l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica e l’Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la
promozione delle iniziative in ambito educativo e formativo sui temi della parità tra i sessi e della violenza contro le donne.
A questi si aggiunge il costante confronto su tutte le tematiche proposte con il Forum nazionale delle
associazioni degli studenti e dei genitori.
VERSO UN NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
È stato istituito presso il MIUR un gruppo di lavoro con l’obiettivo di potenziare la rappresentanza di studentesse, studenti e famiglie nella vita della scuola.
Inoltre, a 10 anni dall’emanazione del primo Patto di Corresponsabilità, istituito con il DPR 235/2007, il
prossimo 21 novembre sarà presentato il testo di modifica del medesimo DPR e condiviso con tutta la comunità scolastica il nuovo “Patto di Corresponsabilità Educativa” per rinsaldare il rapporto tra la scuola e la famiglia e per assicurare la massima partecipazione alla vita della scuola da parte di tutte le componenti della comunità scolastica.
RISPETTA LE DIFFERENZE
LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
Nell’ambito della presentazione del Piano nazionale per l’educazione al rispetto verrà lanciata la campagna di sensibilizzazione “Rispetta le differenze” che, partendo dall’articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l’uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze.
Alcune delle azioni comunicative della campagna di sensibilizzazione saranno:
• video realizzato con le studentesse e gli studenti dell’IC “Via N.M. Nicolai” di Roma in collaborazione con il laboratorio teatrale integrale Piero Gabrielli;
• contributi video di testimonial;
• campagna social con relativi materiali (cartoline, infografiche, video) che partirà dalla diffusione e dal
rilancio dell’hashtag #rispettaledifferenze;
• utilizzo del portale www.noisiamopari.it come piattaforma di riferimento del Piano.
La campagna di sensibilizzazione verrà diffusa sui canali di comunicazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e su quelli dei partner che aderiranno all’iniziativa.
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#studenti: bullismo e cyberbullismo#miur #educazione #scuola #piano #rispetto #osservatorio #contrasto #studentessa #studente #azione
Pagina: 21
U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 9 settembre 2011, n. 233
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#culpa #cod #precettore #educando #trib #vigilando #lontananza #indole #gomitata #terzi
Pagina: 665
PAG 665 LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in resp...
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#responsabilità #danno #vigilanza #allievo #alunno #minore #fatto #colpa #culpa #sez
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web
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