Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 11/12/2020
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  • Offese poste in una chat di classe: la presentazione della chat può essere utilizzata a fini sanzionatori?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web

    KEYWORDS

    #pbb #chat #cyberbullismo #bullismo #allieva #offendere #network #vittima #minaccia #commettere #classe

    Domanda

    Siamo un IIS.

    In una classe prima, ancora prima dell'attuale lockdown, due allieve hanno pesantemente offeso altre compagne nella chat di classe, unitamente all'uso di parole volgari e paventate minacce per farsi passare i compiti già eseguiti. Queste offese, verificatesi anche talora in ricreazione, un giorno, in durante una lezione in classe con una docente totalmente inesperta, sono arrivate al parossismo, con successive minacce via chat, nemmeno tanto velate, via chat, di non riferire nulla a nessuno, pena passare dei guai, tanto che una mamma è venuta a ritirare per paura sua figlia un giorno prima della fine delle lezioni perchè non si sentiva sicura ed altre hanno scritto lamentando forti difficoltà da parte delle figlie per questa situazione. Le due erano già state riprese a più mandate da coordinatore, docenti e vicepreside.
    Nel frattempo sono arrivati screeshot e registrazioni varie da parte di genitori e compagni di classe su tutto questo.
    Interrogate tutte le allieve è emerso che le due avevano anche effettuato filmati in classe inserendoli in chat (Tik Tok, Istagram).
    Sono state sentite anche le due "incriminate" che a loro dire non avevano fatto nulla. Nè si sono mai scusate, nè prima nè dopo.
    Sono stati sentiti anche i loro i genitori (che non hanno compreso la gravità dei fatti).
    Il consiglio di classe, sentite le varie testimonianze, allieve vittime e loro genitori e allieve accusate e loro genitori ha optato per una sanzione comprensiva di sospensione consistente (12 gg.) e lavori di studio e riflessione su bullismo e cyberbullismo da riferire in classe, con contatti (ora online) durante la sospensione da parte del coordinatore di classe. Una docente ha anche iniziato in classe un percorso specifico di discussione sull'accaduto e su queste tematiche, senza tuttavia ottenere alcunchè.

    La sospensione è stata presa sulla base del Regolamento Generale e del Regolamento di disciplina che comprendono anche "atteggiamenti continuativi di presa in giro (più o meno sottile) e/o pressione psicologica, ancor più se accompagnata da minacce, fisiche e non, nei confronti di compagni più remissivi (bullismo). La gravità è aumentata dalla diffusione via social network di simili atteggiamenti (cyber bullismo), ancor più se accompagnati da foto/video ed espressioni persecutori e lesivi della dignità personale e/o del clima di relazioni positive e collaborative su cui la convivenza scolastica si basa ed alla cui costruzione è finalizzata", “comportamenti (sia durante le attività/lezioni in presenza che durante quelle a distanza che in ambienti esterni alla scuola) che turbino l'ordine e la convivenza scolastici” e le conseguenti fattispecie di comportamenti sanzionabili raccolte nel medesimo Regolamento (“Mancanza di rispetto verso le persone… L’alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolasti-che (in presenza o a distanza), in particolare quelle didattiche; L’alunno utilizza un linguaggio volgare; L’alunno invia e divulga, attraverso smartphone o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all’interno dei locali della scuola senza autorizzazione; L’alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti .....dei compagni e/o delle istituzioni; Come al capo precedente più la diffusione via social network ; L’alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/ o persone ed elevato allarme sociale nella comunità scolastica, compresi gli atti perpetrati anche all’esterno; L’alunno commette azioni che violano in modo particolare la dignità e il rispetto della persona umana comprese condotte (all’interno e/o all’esterno della scuola) identificabili anche come bullismo e/o cyberbullismo.)

    Ora le madri hanno presentato ricorso contro la durata della sospensione a loro dire troppo severa.
    Una delle due insiste che la scuola non può centrare nulla con una chat privata, nè tantomeno prenderne visione, anche se trasmessa da altri, i quali a loro volta avrebbero commesso reato di violazione della privacy.

    E' corretta questa affermazione?

    Queste chat, consegnate da allievi offesi e minacciati e loro genitori sono utilizzabili oppure no come prove?

    Grazie e cordiali saluti

    Risposta

    Se si è ben compreso, la linea difensiva dei genitori consiste nell’affermazione del diritto di offendere e minacciare terzi all’interno di una chat privata, senza che la vittima abbia la possibilità di dolersene e nemmeno di chiedere aiuto sul presupposto che, altrimenti, violerebbe la privacy dell’aggressore. Tale assunto sembra difficilmente sostenibile. Del resto, in tal modo opinando, il cyberbullismo non sarebbe quasi mai né intercettabile né punibile, posto che esso si manifesta proprio (anche) all’interno di conversazioni pseudo private. Al riguardo si ricorda che la legge n.71/2017, all’art.1, reca la seguente definizione del cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
    Le considerazioni che precedono consentono di affrontare l’ulteriore quesito avente ad oggetto la rilevanza disciplinare di fatti commessi sui social, fuori dal tempo scuola e dagli spazi scolastici. Sull’argomento, oltre a richiamare le precedenti consultazioni redazionali rinvenibili nella banca dati, si osserva che, laddove si optasse per circoscrivere la rilevanza disciplinare dei soli fatti occorsi a scuola durante l’orario scolastico, molte –se non tutte- delle finalità della legge n.71/ 2017 resterebbero lettera morta. Con questo, non si vuole certo sostenere che la scuola possa e debba controllare (e punire) qualunque condotta extra scolastica; al contrario, la redazione ritiene che (previa espressa considerazione nell’ambito del codice disciplinare), la scuola possa e debba considerare come rilevanti le condotte (anche se realizzate nei social network) che presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica in senso ampio (ossia offensiva di allievi, docenti e personale amministrativo). E ciò anche se i fatti siano commessi in altra sede e fuori dall’orario scolastico.
    In questa prospettiva, affinché le sanzioni siano legittime (e possano quindi resistere all’impugnazione innanzi al giudice amministrativo) è necessario che il codice di disciplina descriva in modo adeguato le infrazioni punibili prima che i fatti siano commessi. Fatta questa premessa, è evidente che la legittimità della sanzione dipende dalla corretta individuazione della condotta illecita alla luce del regolamento di disciplina e della scrupolosa osservanza della procedura, a partire dalla contestazione degli addebiti (rappresentata dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990).
    In ogni caso, nulla impedisce di raccogliere dichiarazioni testimoniali scritte delle vittime che descrivono le offese e le prevaricazioni subite, anche in via telematica.
    Alla luce di quanto precede, la redazione ritiene che il materiale probatorio acquisito dalla scuola, formalmente presentato dalle vittime delle condotte prevaricatorie, ben possa essere utilizzato a fini disciplinari e ciò anche in ragione della natura educativa dell’azione svolta dalla scuola. Ancorché, come sempre, l’apprezzamento del giudice amministrativo non possa darsi per scontato, si tratta comunque di una battaglia meritevole di essere combattuta.
    Ad ogni buon conto, i fatti rappresentati non si esauriscono all’interno dei social media, ma sono anche state perpetrate “in presenza”, il che appare più che sufficiente per procedere.

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    Approfondimenti

    Sentenza 09/05/2016 n° 9337
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

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    #infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi

    Sentenza 22/06/2017 n° 1955
    Area: Giurisprudenza

  • Video offensivi girati a scuola e pubblicati su Facebook - Tribunale BRESCIA - Sezione Prima
  • Sussiste la responsabilità della scuola per omessa vigilanza ex art. 2048 c.c. per il danno causato ad un allievo, all’epoca quattordicenne, a seguito della pubblicazione su Facebook di video, girati con il cellulare da alcuni compagni di classe all’interno della scuola e commentati sul social network con frasi di scherno, nei quali la vittima era ritratta in situazioni di disagio e al centro di “scherzi” finalizzati a metterla in ridicolo per le sue caratteristiche fisiche e il suo carattere. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non fornita la prova liberatoria da parte della Amministrazione, per non avere dimostrato l’esistenza di un’attività di vigilanza nei momenti precedenti l’inizio delle lezioni e tra una lezione e l’altra allorquando i video erano stati realizzati né che i ragazzi fossero stati adeguatamente ammoniti circa i comportamenti da non assumere reciprocamente all’interno della scuola, nella considerazione, peraltro, che condotte del tipo di quelle realizzate erano assolutamente prevedibili ed era notorio che la diffusione tra i ragazzi in età pre-adolescenziale di strumenti atti alla ripresa visiva e sonora potesse produrre comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei coetanei).

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    #responsabilità civile#studenti: bullismo e cyberbullismo#responsabilità #attore #ragazzo #danno #filmato #video #vigilanza #ministero #fatto #cass

    n° 314
    Area: Normativa

  • Diritto all'educazione ed all'istruzione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
    2.  L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
    3.  L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
    4.  All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
    5.  Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
    6.  I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    7.  Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
    8.  Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
    9.  Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

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    #scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#nosocomio #clinica #staccare #convenzionare

    n° 612-bis
    Area: Normativa

  • Atti persecutori. - Codice penale
  • Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

    La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

    La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

    Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

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    #molestare #remissione #grave #ansia #congiunto #minacciare #gravidanza
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 21

    Responsabilità di docenti e genitori per culpa in vigilando e culpa in educando

    U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 9 settembre 2011, n. 233

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    #culpa #cod #precettore #educando #trib #vigilando #lontananza #indole #gomitata #terzi

    Pagina: 680

    La responsabilità dei dipendenti pubblici

    LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in responsabilit...

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    #responsabilità #danno #vigilanza #allievo #alunno #minore #fatto #colpa #culpa #sez
    Risorse finanziarie per i Comuni relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA

    Comunicazione MIUR relativa al pagamento della mensa scolastica e della TARSU/TIA.
    Il MIUR ha comunicato gli importi determinati per ciascun Comune relativi ai pagamenti della mensa scolastica da parte del personale della scuola e della TARSU/TIA

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    #smaltimento
    Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Buona Scuola"

    Comunicazione MIUR inerente le procedure di assunzione del personale docente in attuazione della Buona Scuola.
    Il MIUR ha indetto le procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

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    #carattere #assunzione #news
    Esclusione dei lavoratori della scuola dalla modalità di presentazione telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 104 del 1992

    Chiarimenti INPS riguardanti la fruizione dei permessi di cui alla Legge 104 del 1992.
    L'INPS ha precisato che l'obbligo di presentazione in via telematica delle domande per la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della Legge 104 del 1992 riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato

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    #carattere #news #lavoratore #permesso #corpo
    Ulteriori precisazioni sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

    Ulteriori indicazioni MIUR inerenti le iscrizioni scolastiche.
    Il MIUR ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

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    #carattere #iscrizione #scuola #line #news
    Adempimenti di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190: le scuole non ne sono esonerate

    Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
    Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

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    #contraente #applicabilità
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 11/12/2020
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  • Offese poste in una chat di classe: la presentazione della chat può essere utilizzata a fini sanzionatori?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web

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    #pbb #chat #cyberbullismo #bullismo #allieva #offendere #network #vittima #minaccia #commettere #classe

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