Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 17/12/2020
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  • Infortunio occorso durante le votazioni per il Referendum nei locali scolastici: chi ne risponde?
  • Area Tematica: Sicurezza
    Argomenti: Personale: infortuni

    KEYWORDS

    #pbb #gradino #palestra #cartello #votazione #referendum #risarcimento #rispondere #infortunio #avvocato #evento

    Domanda

    Spett.le Italia Scuola
    scrivo in merito ad una richiesta di risarcimento danni per infortunio occorso durante le votazioni per il Referendum.
    Preciso che per scelta del Comune le votazioni si sono svolte presso le palestre dei plessi di scuola primaria del nostro Istituto.
    Riguardo all'infortunio la Sig.ra coinvolta lamenta, nello specifico, l'assenza di segnalazione del gradino da cui è caduta. Premetto che tali gradini, che mettono in comunicazione le due palestre, sono stati segnalati lo scorso anno scolastico mediante cartello, su indicazione del nostro RSPP. Nel sopralluogo di fine ottobre ci siamo resi conto che il cartello era mancante e lo abbiamo nuovamente ripristinato (peraltro fino a quella data gli allievi non hanno utilizzato i locali della palestra perché le lezioni di motoria sono state svolte all'aperto).
    Come rispondere alla richiesta di risarcimento? In questo caso non è l'Ente proprietario che ha organizzato le elezioni a doverne rispondere?
    Ringrazio per la cortese attenzione.

    Allego alla presente la lettera ricevuta dall'Avvocato.

    Risposta

    Premesso che la risposta alla controparte che si appresta a farci causa non è mai un obbligo, in questa particolare fattispecie può essere opportuno replicare con una nota che, senza entrare troppo nel dettaglio, evidenzi l’insussistenza di profili di responsabilità a carico dell’amministrazione scolastica.
    Si potrà pertanto rispondere con una lettera del tipo:

    Egregio Avvocato,
    con riferimento alla sua lettera … corre l’obbligo di evidenziare come l’evento dalla S.V. descritto è occorso nell’ambito dello svolgimento di un’attività rispetto alla quale l’amministrazione scolastica è del tutto estranea e che, pertanto, non ha né gestito né concorso a organizzare.
    Si ricorda, al riguardo, che l’edificio dove si sarebbe verificato il sinistro è di proprietà del Comune di …., istituzionalmente tenuto ad assicurare l’ordinato svolgimento delle votazioni, cosicché, nel caso di specie, questa amministrazione non può essere tenuta a rispondere dell’evento a nessun titolo, essendo priva di qualunque signoria sull’immobile in questione e/o del dovere vigilanza sulle operazioni elettorali.
    Un tanto esime da ogni ulteriore considerazione al riguardo, ferma restando ogni tuzioristica contestazione circa la dinamica dei fatti e l’evento infortunistico dalla S.V. narrati nella lettera che si riscontra.
    Confidando di aver chiarito la questione, si porgono distinti saluti.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 14/02/2025 n° 676
    Area: Giurisprudenza

  • Il danno cagionato da un alunno a un altro in assenza di vigilanza, per essere l’insegnante uscita per telefonare, comporta la responsabilità ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. - Tribunale SALERNO - Sezione Seconda
  • Un alunno minorenne frequentante una scuola superiore veniva colpito con un violentissimo calcio diretto agli organi genitali da un compagno di classe, subendo serie lesioni personali che rendevano necessario anche un intervento chirurgico. Il Tribunale ha, in primo luogo, ribadito che la legittimazione passiva sussiste soltanto in capo all’Amministrazione centrale, essendo i singoli istituti scolastici, pur dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, legati da un rapporto organico con il Ministero che pertanto, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, è l’unico legittimato a resistere alle controversie. In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda di manleva nei confronti dell’assicurazione per l’avvenuto decorso del termine prescrizionale di due anni, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, avendo l’istituto scolastico formulato la chiamata in causa dell’assicurazione due anni e mezzo dopo la costituzione in mora della stessa. Nel merito, il Tribunale ha ribadito che, in caso di azione risarcitoria per danni causati all'alunno da terzi, l'attore danneggiato deve dimostrare che il fatto si è verificato durante l'orario scolastico, mentre sulla parte convenuta incombe l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di controllo e di vigilanza e di aver predisposto tutte le misure per evitare il verificarsi dell'evento, quindi che il danno è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato; ne deriva che, rispetto a tali fattispecie di danno, l'art. 2048 c.c. introduce una presunzione di responsabilità di culpa in vigilando a carico dell'insegnante cui gli alunni sono affidati, fatta salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo. L'operatività della presunzione - con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito - postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato tra l’evento e il danno, mentre la scuola, per liberarsi della presunzione, è tenuta a fornire dimostrazione positiva del caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè, di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità. Nella fattispecie in esame, che l’evento si sia verificato con le modalità descritte è risultato confermato anche dai testimoni sentiti, i quali, presenti sul luogo, hanno assistito alla scena e dichiarato di aver visto il calcio ricevuto dal danneggiato, all’interno dell’aula scolastica, mentre l’insegnante si era allontanata dall’aula per rispondere ad una telefonata. Avendo il danneggiato adempiuto al proprio onere della prova anche per quanto riguarda la dimostrazione del nesso causale tra il calcio ricevuto e i danni subiti e documentati, emerge chiaramente che l’istituto scolastico non ha fornito la prova del caso fortuito, che avrebbe comportato l’esonero da responsabilità. La circostanza dell’allontanamento dell’insegnante dall’aula per rispondere ad una telefonata, rende del resto l’evento non imprevedibile, e quindi comporta la responsabilità dell’Istituto, e dunque del Ministero.

    KEYWORDS

    #infortunio scolastico#responsabilità civile

    Ordinanza 16/09/2025 n° 25337
    Area: Giurisprudenza

  • La caduta dell’alunno durante il cambio d’ora è un evento imprevedibile e inevitabile se verificatosi sotto la vigilanza del personale ausiliario - Corte di Cassazione - Sezione Terza
  • In tema di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico ex art. 1218 c.c., l’autonomo inciampo e la conseguente caduta dell’alunno all’interno dei locali scolastici, in assenza di specifiche carenze strutturali od organizzative e a fronte di un’adeguata vigilanza, integrano il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità della scuola, trattandosi di evento imprevedibile e non prevenibile neppure mediante la presenza del personale scolastico. La vigilanza può ritenersi adeguata anche se effettuata da un collaboratore scolastico nelle more del breve ritardo della maestra titolare della classe. (Nel caso di specie, un alunno era inciampato in classe durante un cambio d’ora, in un momento di temporanea assenza dell'insegnante, durante il quale la vigilanza era stata comunque assicurata dalla presenza della collaboratrice scolastica. La Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei genitori ritenendo che le modalità dell'accaduto rendessero l’evento tale da non poter essere scongiurato neppure dalla presenza della collaboratrice scolastica e -ove vi fosse stata- dell'insegnante titolare, andando, pertanto, a integrare il caso fortuito).

    KEYWORDS

    #responsabilità civile

    05/05/2021 n° 688
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Ministero dell’Istruzione - Nota - Denuncia di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19 - Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza - Chiarimenti Inail.
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

    Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

    Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

    LORO SEDI

    Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma

    TRENTO

    Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana

    BOLZANO

    All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

    BOLZANO

    All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine

    BOLZANO

    Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

    AOSTA

    E, p.c.

    All’Ufficio di Gabinetto

    OGGETTO: Denuncia di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19 - Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza - Chiarimenti Inail.

    A riscontro della richiesta di questo Dipartimento, l’Inail ha fornito chiarimenti di interesse per le istituzioni scolastiche che, con la presente, si condividono riassuntivamente con codesti Uffici. A seguire, le due questioni oggetto di precisazione:

    a) la prima riguarda gli obblighi di denuncia cui - stante la sostanziale equiparazione dell’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro all’infortunio sul luogo di lavoro - sono tenuti i dirigenti scolastici in ipotesi di contagio da COVID-19 del personale scolastico, pertanto assoggettato agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, recante “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”,

    b) la seconda riguarda la copertura assicurativa di studenti ed insegnanti in ipotesi di infortunio accaduto durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza.

    a.1) Responsabilità del datore di lavoro

    Con provvedimento legislativo (art.42, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27), l’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro è stata equiparata all’infortunio sul luogo di lavoro. Ad esplicitazione di quanto riportato nella propria circolare n. 13/2020, confermata la riconducibilità alle situazioni di elevato rischio di contagio di tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza, l’Inail ha chiarito che insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, educatori ed altri, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza - quindi a presupposto contatto con studenti ed altri soggetti - sono da intendersi esposti ad elevato rischio di contagio.

    La responsabilità del datore di lavoro per contagio del personale in occasione di lavoro, tuttavia, è “limitata” alle sole ipotesi di violazione della legge o degli obblighi derivanti dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. L’eventuale responsabilità del datore di lavoro, pertanto, non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, potendo questa derivare - articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/2020 - soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, primo fra tutti, quello sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali o dall’inosservanza dei protocolli e delle prescrizioni regionali.

    a.2) Attività lavorative ad elevato rischio di contagio. Criterio della “presunzione semplice”

    Altra questione oggetto di chiarimento riguarda l’eventuale obbligo di denuncia/comunicazione, a carico dei dirigenti scolastici, ogni qual volta i dipendenti o gli studenti (quando rientranti nella copertura Inail - laboratori/stage/palestra) risultino positivi al Covid-19.

    Sul punto, l’Inail ha precisato che il criterio della c.d. “presunzione semplice” - propria circolare 13/2020 - adottato al fine di superare l’indeterminatezza del momento di contagio, non comporta che tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio siano automaticamente tutelati e indennizzati dall’Inail, unico Istituto peraltro preposto alla gestione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    Oltre ogni automatismo dunque, tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 debbono essere oggetto di rigorosa istruttoria medico-legale, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. Cionondimeno, l’Inail è sempre tenuto a verificare, caso per caso, le circostanze dell’infortunio denunciato, anche in ragione dell’ammissibilità della prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).

    Il datore di lavoro, in conseguenza, non deve effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail. In tal senso, l’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce chiaramente che il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

    a.3) Obblighi di denuncia

    Per quanto riguarda la denuncia di infortunio, l’assicurazione Inail si basa su regole che tutti i datori di lavoro, dunque anche i dirigenti scolastici, sono tenuti a rispettare. Nello specifico, l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.

    La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell’infezione. Il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore - ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Se trattasi di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale (v. circolare Inail 21 marzo 2016, n.10).

    La violazione dell’obbligo di presentare denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in presenza di un certificato medico di infortunio è oggetto di sanzione amministrativa. Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) e dell’articolo 55, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 81/2008 e, per espressa previsione del comma 6 del medesimo articolo 55, “L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

    L’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Il termine di due giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC.

    Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

    a.4) Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19

    L’Istituto ha chiarito che l’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista - articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:

    a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

    b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

    c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

    d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

    Sono quindi esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge, così come l’infortunio in itinere - articolo 1, comma 9, e articolo 2, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

    L’Inail ha quindi specificato che esiste una limitazione della tutela assicurativa che non consente, ad oggi, di includervi gli studenti per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, per ipotesi, un certificato medico di infortunio. Resta fermo che, anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio e l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail.

    b) Infortuni docenti e studenti durante la didattica a distanza

    Come noto, la normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia da SARSCoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi. A fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, è stata successivamente introdotta la didattica digitale integrata, che prevede l’erogazione a distanza di parte della didattica, tranne nei casi di sospensione dell’attività in presenza.

    La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail (Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79 Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi). L’Istituto ha precisato che la copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.

    Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Circolare Inail 21 novembre 2016, n. 44 Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi).

    Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista (Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28 Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi):

    a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento della attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.

    b) come dettato dalle ipotesi particolari previste dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.

    Si consideri pure che, a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione - articolo 7, commi 27-32, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 - nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

    In ragione di quanto innanzi, allo stato, l’Inail ritiene dunque che per tutti gli insegnanti, in via generalizzata, operi l’obbligo assicurativo - ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

    Le materie qui richiamate rivestono indubbia complessità e, tuttavia, contengono elementi conoscitivi utili, per quanto possibile, a “rassicurare” il personale della scuola chiamato ad operare nelle condizioni imposte dall’emergenza pandemica. Si invitano pertanto codesti Uffici a tenere informate le istituzioni scolastiche in merito ai suindicati puntuali ed utili chiarimenti Inail.

    IL CAPO DIPARTIMENTO

    Stefano Versari

    (firmato digitalmente)

    KEYWORDS

    #sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#sicurezza sul lavoro: laboratori#sicurezza sul lavoro: studente lavoratore#emergenza sanitaria covid-19#infortunio #inail #denuncia #lavoro #contagio #studente #caso #distanza #didattica #dad

    20/03/2023 n° 706
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Ministero dell’Istruzione e del Merito - Nota - Riscontro alle richieste di supporto in merito alla valutazione di conformità al GDPR del trattamento e trasferimento extra UE di dati personali degli utenti delle Istituzioni scolastiche attraverso determinati servizi PEO e piattaforme ICT
  • Ministero dell’istruzione e del merito
    Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

    Agli Uffici Scolastici Regionali
    LORO SEDI

    Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
    della Provincia Autonoma di Trento

    Al Sovrintendente Scolastico
    per la Provincia di Bolzano

    All’Intendente Scolastico per
    la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

    All’Intendente Scolastico per
    la Scuola località ladine di Bolzano

    Al Sovrintendente agli studi
    della Regione Autonoma della Valle D’Aosta

    e p.c.
    Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

    Oggetto: Riscontro alle richieste di supporto in merito alla valutazione di conformità al GDPR del trattamento e trasferimento extra UE di dati personali degli utenti delle Istituzioni scolastiche attraverso determinati servizi PEO e piattaforme ICT

    Tenuto conto delle criticità segnalate dalle istituzioni scolastiche, anche per il tramite di alcuni Uffici Scolastici Regionali, relativamente alla valutazione di conformità al GDPR del trattamento e trasferimento transfrontaliero verso Paesi terzi (in particolare, tra gli altri, gli Stati Uniti) di dati personali degli utenti delle Istituzioni Scolastiche Autonome e dei loro corrispondenti mediante determinati servizi PEO e piattaforme ICT, e considerato il carattere nazionale e rilevanza della citata tematica, si ritiene utile fornire un supporto per discernere la questione, trasmettendo unitamente alla presente, a tali fini alcuni approfondimenti tecnici a cura della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica.
    Considerato il carattere tecnico della documentazione allegata, è importante invitare le istituzioni scolastiche a prenderne visione coinvolgendo i propri referenti informatici e i DPO, eventualmente supportati dai fornitori dei servizi ICT delle Scuole.

    Distinti saluti

    IL CAPO DIPARTIMENTO
    Dott. Jacopo Greco

    (firmato digitalmente)

    KEYWORDS

    #privacy e trattamento dei dati personali#ict #piattaforma #utente #peo #istituzione #trasferimento #supporto #gdpr #conformità #dipartimento
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 1163

    PARTE QUARTA

    Infortuni   Gestione degli infortuni negli Istituti scolastici Nell'ip...

    KEYWORDS

    Pagina: 19

    Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: cosa cambia in tema di infortuni degli alunni e sorveglianza sanitaria del MC

    Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159

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    Tutela assicurativa per gli studenti e il personale del sistema di istruzione e formazione: le indicazioni operative dell’INAIL sulle novità normative

    Comunicazione dell'INAIL relativa alla tutela assicurativa per gli studenti e il personale del sistema di istruzione e formazione
    L’INAIL, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, ha fornito un quadro riepilogativo della disciplina assicurativa degli studenti e del personale scolastico anche alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198

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    Responsabilità della scuola in caso di infortunio nel cortile antistante l'edificio scolastico

    Comunicazione Corte di Cassazione inerente la responsabilità della scuola in caso di infortunio.
    La Corte di Cassazione ha affermato che la scuola deve predisporre tutte le misure organizzative per evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, all'interno dell'edificio e nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia

    KEYWORDS

    #seminterrato #muretto #tibia #piazzale #cancello #caldaia #char #spaziatura
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 17/12/2020
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  • Infortunio occorso durante le votazioni per il Referendum nei locali scolastici: chi ne risponde?
  • Area Tematica: Sicurezza
    Argomenti: Personale: infortuni

    KEYWORDS

    #pbb #gradino #palestra #cartello #votazione #referendum #risarcimento #rispondere #infortunio #avvocato #evento

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