
Area Tematica: Sicurezza
Argomenti:
Personale: infortuni
KEYWORDS
Spett.le Italia Scuola
scrivo in merito ad una richiesta di risarcimento danni per infortunio occorso durante le votazioni per il Referendum.
Preciso che per scelta del Comune le votazioni si sono svolte presso le palestre dei plessi di scuola primaria del nostro Istituto.
Riguardo all'infortunio la Sig.ra coinvolta lamenta, nello specifico, l'assenza di segnalazione del gradino da cui è caduta. Premetto che tali gradini, che mettono in comunicazione le due palestre, sono stati segnalati lo scorso anno scolastico mediante cartello, su indicazione del nostro RSPP. Nel sopralluogo di fine ottobre ci siamo resi conto che il cartello era mancante e lo abbiamo nuovamente ripristinato (peraltro fino a quella data gli allievi non hanno utilizzato i locali della palestra perché le lezioni di motoria sono state svolte all'aperto).
Come rispondere alla richiesta di risarcimento? In questo caso non è l'Ente proprietario che ha organizzato le elezioni a doverne rispondere?
Ringrazio per la cortese attenzione.
Allego alla presente la lettera ricevuta dall'Avvocato.
Premesso che la risposta alla controparte che si appresta a farci causa non è mai un obbligo, in questa particolare fattispecie può essere opportuno replicare con una nota che, senza entrare troppo nel dettaglio, evidenzi l’insussistenza di profili di responsabilità a carico dell’amministrazione scolastica.
Si potrà pertanto rispondere con una lettera del tipo:
Egregio Avvocato,
con riferimento alla sua lettera … corre l’obbligo di evidenziare come l’evento dalla S.V. descritto è occorso nell’ambito dello svolgimento di un’attività rispetto alla quale l’amministrazione scolastica è del tutto estranea e che, pertanto, non ha né gestito né concorso a organizzare.
Si ricorda, al riguardo, che l’edificio dove si sarebbe verificato il sinistro è di proprietà del Comune di …., istituzionalmente tenuto ad assicurare l’ordinato svolgimento delle votazioni, cosicché, nel caso di specie, questa amministrazione non può essere tenuta a rispondere dell’evento a nessun titolo, essendo priva di qualunque signoria sull’immobile in questione e/o del dovere vigilanza sulle operazioni elettorali.
Un tanto esime da ogni ulteriore considerazione al riguardo, ferma restando ogni tuzioristica contestazione circa la dinamica dei fatti e l’evento infortunistico dalla S.V. narrati nella lettera che si riscontra.
Confidando di aver chiarito la questione, si porgono distinti saluti.
I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

Sentenza 14/02/2025 n° 676
Area: Giurisprudenza

Un alunno minorenne frequentante una scuola superiore veniva colpito con un violentissimo calcio diretto agli organi genitali da un compagno di classe, subendo serie lesioni personali che rendevano necessario anche un intervento chirurgico. Il Tribunale ha, in primo luogo, ribadito che la legittimazione passiva sussiste soltanto in capo all’Amministrazione centrale, essendo i singoli istituti scolastici, pur dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, legati da un rapporto organico con il Ministero che pertanto, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, è l’unico legittimato a resistere alle controversie. In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda di manleva nei confronti dell’assicurazione per l’avvenuto decorso del termine prescrizionale di due anni, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, avendo l’istituto scolastico formulato la chiamata in causa dell’assicurazione due anni e mezzo dopo la costituzione in mora della stessa. Nel merito, il Tribunale ha ribadito che, in caso di azione risarcitoria per danni causati all'alunno da terzi, l'attore danneggiato deve dimostrare che il fatto si è verificato durante l'orario scolastico, mentre sulla parte convenuta incombe l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di controllo e di vigilanza e di aver predisposto tutte le misure per evitare il verificarsi dell'evento, quindi che il danno è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato; ne deriva che, rispetto a tali fattispecie di danno, l'art. 2048 c.c. introduce una presunzione di responsabilità di culpa in vigilando a carico dell'insegnante cui gli alunni sono affidati, fatta salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo. L'operatività della presunzione - con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito - postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato tra l’evento e il danno, mentre la scuola, per liberarsi della presunzione, è tenuta a fornire dimostrazione positiva del caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè, di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità. Nella fattispecie in esame, che l’evento si sia verificato con le modalità descritte è risultato confermato anche dai testimoni sentiti, i quali, presenti sul luogo, hanno assistito alla scena e dichiarato di aver visto il calcio ricevuto dal danneggiato, all’interno dell’aula scolastica, mentre l’insegnante si era allontanata dall’aula per rispondere ad una telefonata. Avendo il danneggiato adempiuto al proprio onere della prova anche per quanto riguarda la dimostrazione del nesso causale tra il calcio ricevuto e i danni subiti e documentati, emerge chiaramente che l’istituto scolastico non ha fornito la prova del caso fortuito, che avrebbe comportato l’esonero da responsabilità. La circostanza dell’allontanamento dell’insegnante dall’aula per rispondere ad una telefonata, rende del resto l’evento non imprevedibile, e quindi comporta la responsabilità dell’Istituto, e dunque del Ministero.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Ordinanza 16/09/2025 n° 25414
Area: Giurisprudenza

Nel caso in cui un docente insulti gravemente il Dirigente Scolastico nel corso del collegio docenti, è possibile che sia chiamato a rispondere dei danni causati per la lesione del diritto fondamentale all’onore e alla reputazione anche se il fatto commesso non integra gli estremi del reato di diffamazione (perché il Dirigente Scolastico era presente). L’offesa alla reputazione, infatti, è sufficiente a giustificare il risarcimento del danno in quanto costituisce comunque, a prescindere dalla commissione del reato di diffamazione, un illecito civile se esula dal diritto di critica. Se l’offesa si è mantenuta nell’ambito dell’ambiente scolastico, non è irragionevole fissare il danno risarcibile in 2.500€. Trattandosi di un danno non patrimoniale, la valutazione equitativa è legittima purché il giudice, sulla base di un percorso logico verificabile, individui un parametro quantitativo (monetario) collegato alla natura degli interessi coinvolti (nel caso in questione, il diritto di critica e il diritto all’onore) adeguato alle circostanze fattuali. (In questo caso, la Corte di cassazione ha confermato una sentenza che condannava un docente al risarcimento del danno a favore del Dirigente Scolastico, che egli aveva insultato nel corso di un collegio docenti. Il Dirigente Scolastico aveva avviato un procedimento disciplinare durante il quale il docente aveva inviato all’Ufficio Scolastico Regionale, incaricato di verificare la legittimità del procedimento, delle lettere in cui lamentava con termini ingiuriosi l’operato del Dirigente Scolastico.)
KEYWORDS
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 29/08/2025 n° 3511
Area: Giurisprudenza

In caso di infortunio occorso all’alunno durante l’orario scolastico, la scuola per andare esente da responsabilità ha l’onere di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, che comprende la prova di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa, mentre lo studente ha il solo onere di provare il fatto costitutivo della domanda di risarcimento. Nel caso di specie, riguardante il danno riportato da un alunno di scuola dell’infanzia durante l’orario scolastico per essere caduto mentre l’insegnante, di spalle, riordinava l’aula, non può dirsi superata la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando gravante sulla docente anche in ragione della giovanissima età degli alunni. L’insegnante, infatti, ammettendo di essere stata di spalle nel momento della caduta dell’alunno, e quindi di non avere avuto la vigilanza diretta ed attenta sul minore infortunatosi, non può invocare la imprevedibilità e repentinità dell’azione, mentre deve ravvisarsi l’esistenza del nesso causale tra la dichiarata disattenzione e la caduta (e quindi le lesioni) del minore. (La pronuncia in analisi ricorda che, per giurisprudenza costante, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, con l’effetto che la scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche.)
KEYWORDS
#infortunio scolastico#istruzione dell’infanzia#personale docente#responsabilità civile
Sentenza 19/09/2025 n° 3266
Area: Giurisprudenza

In tema di infortunio in itinere, l’evento è indennizzabile ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 38/2000 quando sia provato che il sinistro sia avvenuto durante il normale percorso casa-lavoro e che l’uso del mezzo privato fosse necessitato dall’assenza di collegamenti pubblici idonei a rispettare l’orario di servizio. La mancata effettuazione, da parte della struttura sanitaria, dei test alcolemici o tossicologici non può essere imputata al lavoratore né può costituire ragione ostativa al riconoscimento dell’indennizzabilità dell’evento in mancanza di elementi probatori contrari. Accertato, tramite CTU, il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate, spetta al lavoratore il riconoscimento della rendita per danno biologico ex art. 13, co. 2, D.Lgs. 38/2000. Non sono invece rimborsabili le spese mediche ove non sia dimostrato che l’INAIL avrebbe dovuto sostenerle secondo la disciplina delle prestazioni sanitarie a suo carico.
KEYWORDS
#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali#sicurezza sul lavoro (in generale)#assicurazione (contratto, polizza) per infortuni o RC
Sentenza 03/06/2025 n° 676
Area: Giurisprudenza

Durante l’ora di ricreazione, nei giardini di una scuola primaria, un allievo frequentante il quinto anno si procurava una distorsione al IV dito della mano destra. Nell’immediatezza, allertati i genitori, veniva apposto del ghiaccio sulla mano del bambino ma due giorni dopo, persistendo dolore e gonfiore alla mano, il bambino veniva condotto al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticata una frattura della falange prossimale IV dito mano destra con apposizione del guanto gessato con stecca, riportando danni da invalidità temporanea e permanente. I genitori dunque agivano in giudizio per chiedere l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico nella causazione del danno e la conseguente condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto applicabile la disciplina della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 cod. civ., escludendo la responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2048 cod. civ. il quale, avendo ad oggetto la presunzione di responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato a un terzo da un fatto illecito dell’allievo, non può trovare applicazione nel caso in esame caratterizzato da un’ipotesi di c.d. autolesione dell’alunno. Pertanto, il danno cagionato dall’alunno verso sé determina la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante di natura contrattuale, in virtù del vincolo “negoziale” che sorge al momento dell’accoglimento della domanda di iscrizione e della conseguente ammissione dell’allievo alla scuola. Da tale vincolo discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso. Ne consegue che, per i danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione (enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore (l’alunno) del rapporto obbligatorio, sicché, nell’ipotesi di un minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (ad esempio quando all’uscita il docente consegna il minore al genitore). Tale responsabilità può essere superata solo se i soggetti tenuti alla vigilanza dimostrano di non aver potuto impedire il fatto, allorché l’evento, per la sua estrema occasionalità, fulmineità ed eccezionalità, risulti tale da non poter essere previsto, né tanto meno evitato, nonostante l’adozione di ogni forma di cautela ed iniziativa volte alla sicurezza degli allievi. In tali ipotesi, emerge la c.d. culpa in vigilando, la quale consiste in un particolare comportamento o in un’omissione del docente (e, comunque, del personale scolastico tenuto alla vigilanza) nell’adozione, o meno, delle misure più idonee ed atte a prevenire ed evitare la verificazione del fatto lesivo. Il Tribunale ha poi ribadito che il danneggiato-creditore ha l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta o l’omissione del docente-inadempiente e il danno di cui si chiede il risarcimento; solo in presenza di tale prova, infatti, l’istituto scolastico potrà dirsi gravato dall’onere di fornire la prova di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione o dell'impossibilità di adempiere per causa ad esso non imputabile. Nella fattispecie concreta, il minore si è fatto male nell’ora della ricreazione mentre rincorreva alcuni compagni e dalla prova testimoniale è emerso che durante l’ora della ricreazione non vi era un numero di insegnanti o collaboratori sufficiente a poter prevenire eventi dannosi per gli alunni, d’altro canto prevedibili visto che gli allievi, durante la ricreazione, sono inclini a comportamenti maggiormente attivi rispetto a quelli normalmente tenuti in classe durante le lezioni. Essendovi dunque presente una sola insegnante nel giardino della scuola, non può ritenersi provata l’adozione di un comportamento idoneo a evitare l’evento dannoso. In sostanza, nel giudizio in esame i genitori-attori hanno adempiuto all’onere di provare il nesso causale tra l’inadempimento della scuola e il danno, mentre la scuola non è riuscita a dimostrare che l’evento si fosse verificato per caso fortuito. Il Tribunale ha così affermato la responsabilità della scuola, condannando il Ministero, con manleva da parte dell’assicurazione, al risarcimento del danno pari a circa 4.500, 00 euro, come quantificato dal consulente tecnico d’ufficio.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Ordinanza 16/09/2025 n° 25337
Area: Giurisprudenza

In tema di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico ex art. 1218 c.c., l’autonomo inciampo e la conseguente caduta dell’alunno all’interno dei locali scolastici, in assenza di specifiche carenze strutturali od organizzative e a fronte di un’adeguata vigilanza, integrano il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità della scuola, trattandosi di evento imprevedibile e non prevenibile neppure mediante la presenza del personale scolastico. La vigilanza può ritenersi adeguata anche se effettuata da un collaboratore scolastico nelle more del breve ritardo della maestra titolare della classe. (Nel caso di specie, un alunno era inciampato in classe durante un cambio d’ora, in un momento di temporanea assenza dell'insegnante, durante il quale la vigilanza era stata comunque assicurata dalla presenza della collaboratrice scolastica. La Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei genitori ritenendo che le modalità dell'accaduto rendessero l’evento tale da non poter essere scongiurato neppure dalla presenza della collaboratrice scolastica e -ove vi fosse stata- dell'insegnante titolare, andando, pertanto, a integrare il caso fortuito).
KEYWORDS
#responsabilità civile
Sentenza 28/10/2025 n° 18754
Area: Giurisprudenza

La richiesta di risarcimento del danno da illegittima attività provvedimentale (nella specie il danno patito in ragione dell’illegittima adozione dei d.p.c.m. 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021 concernente l’obbligo per gli alunni delle scuole – statali e non – di indossare la mascherina protettiva su naso e bocca durante la frequenza scolastica) ha natura extra-contrattuale e necessita dunque, per trovare accoglimento, che venga provato il danno ingiusto, il nesso di causalità tra l’atto amministrativo e il danno stesso, nonché la presenza dell’elemento soggettivo dell’illecito. (Nel caso di specie la prescrizione di cui all’art. 1, comma 9, lett. s, era stata ritenuta illegittima per eccesso di potere, stante la carenza di motivazione ed il difetto d’istruttoria con precedenti sentenze passate in giudicato in quanto non appellate. Ciononostante il ricorso avente ad oggetto il risarcimento del danno veniva respinto dal TAR LAZIO in considerazione dell’assenza della prova del danno-evento, della generica e astratta argomentazione in merito ad altri eventuali danni come quello alla vita di relazione o alla salute e dell’assenza della prova delle paventate derivazioni nocive dell’impiego delle mascherine. Mancanze queste che non consentono di dimostrare la sussistenza del danno ingiusto così come non consentono di dimostrare l’esistenza del nesso causale, difettando uno dei due elementi del rapporto eziologico. Assente è anche la prova del terzo presupposto per la riconoscibilità del diritto al risarcimento ossia l’elemento soggettivo).
KEYWORDS
#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 15/07/2025 n° 785
Area: Giurisprudenza

I genitori di un alunno di dieci anni promuovevano un giudizio affermando che lo stesso avrebbe subito un infortunio a scuola, mentre giocava a calcio nel campetto dell’istituto. Precisamente i genitori hanno dichiarato che il proprio figlio, durante la partita di pallone (svoltasi di venerdì alle 14), sarebbe stato colpito alla mano destra dal pallone, scagliato violentemente da un compagno e che il giorno dopo, persistendo il dolore e il gonfiore alla mano destra, era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso, dove gli era stata diagnosticata la “frattura angolata metadiafisaria del V metacarpo”, con prognosi di giorni 20 e con applicazione di apparecchio gessato. In fase istruttoria è stata sentita come testimone la tutor del dopo scuola, che accompagna i ragazzi a mensa e poi in cortile, unica responsabile della sorveglianza in quel momento, la quale ha dichiarato che l’incidente non era stato segnalato da nessuno e di aver appreso del fatto soltanto il lunedì successivo vedendo l’alunno con la mano ingessata. Nel giudizio è altresì emerso che i genitori non avevano segnalato alcunché alla scuola nei giorni di venerdì e sabato, pur trattandosi di un istituto di religiose le quali sono raggiungibili anche di domenica, vivendo presso l’istituto. Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che, in presenza di danno riportato dall’alunno in orario scolastico, la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno promosse nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante. Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda proposta dai genitori dell’allievo, non essendo stati in grado di provare che le lesioni riportate dal minore si erano verificate mentre lo stesso si trovava affidato all’istituto.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 08/05/2025 n° 547
Area: Giurisprudenza

In una scuola elementare, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, un minore cadeva rovinosamente riportando la frattura dei due denti incisivi superiori. Il padre del minore promuoveva un giudizio civile diretto a chiedere il rimborso delle spese mediche e il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il Tribunale ha innanzitutto ribadito che la legittimazione passiva spetta al Ministero, ai sensi dell’art. 28 Cost., e non all’Istituto scolastico, in virtù della giurisprudenza consolidata, in base alla quale gli istituti scolastici hanno personalità giuridica e autonomia gestionale e amministrativa, ma restano organi dello Stato. Sotto il profilo della prescrizione, le azioni di responsabilità per i danni subiti dall’allievo, sia auto-cagionati che etero-cagionati, è di tipo contrattuale (rectius, da contatto sociale), con la conseguenza che la prescrizione è decennale ordinaria e non quinquennale. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso (autolesione), la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) poiché, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona. Dall’inquadramento di tali azioni nel novero della responsabilità contrattuale derivano importanti conseguenze in ordine all’onere della prova gravante, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sul genitore attore. La scuola deve dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile ovvero al di fuori della sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione. Essendo la caduta avvenuta in classe, la responsabilità della scuola è, in linea astratta, evidente. Pur tuttavia, in tema di onere probatorio incombente alla parte attrice, il Tribunale ha precisato che il genitore avrebbe dovuto non semplicemente allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di assistenza gravante sulla scuola, bensì dimostrare il nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui chiedeva il risarcimento. In sostanza, è applicabile il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. ma con un atteggiamento particolare dell’onere della prova incombente sulla parte attrice, rispetto alla regola dettata per l’inadempimento in generale. Se per un verso, la responsabilità dedotta dall’attore ricade nell’alveo della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), per altro verso, la distribuzione dell'onere della prova fa sì che non possa dirsi sufficiente, al fine di vedere accolta la domanda risarcitoria, la mera allegazione dell'inadempimento. E’ pertanto necessaria la prova che il danno occorso all’alunno sia legato dal nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha, dunque, l'onere di dimostrare in concreto l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. Ciò premesso, nel caso in esame, l’alunno era caduto in aula alla presenza di due insegnanti, ma il genitore, nel proporre la domanda risarcitoria, non ha fornito precise allegazioni dirette ad individuare la causa dell’evento dannoso nella mancanza di cautele da parte della scuola o comunque nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi. Inoltre, in fase di prova testimoniale, era emerso che le insegnanti avevano impartito adeguate regole di comportamento agli alunni, che la caduta era stata improvvisa e che non risultavano elementi probatori atti a dimostrare distrazioni, sbadataggini o sventatezze. In altri termini, la repentinità della caduta dette luogo al caso fortuito, nonostante la sorveglianza di ben due insegnanti, di cui una risultata trovarsi ad un metro di distanza dall’alunno. La caduta si verificò, dunque, per causa fortuita e, in quanto tale, essa si sottrasse all’intervento delle docenti presenti in classe, con conseguente infondatezza nel merito della domanda di risarcimento proposta dal genitore, per aver questi omesso di dimostrare, in concreto, la dinamica della caduta ed il nesso eziologico di tipo materiale. L’effetto di tale omessa dimostrazione si riverbera sull’onere probatorio posto a carico dell’Amministrazione, la quale, per tale ragione, non può dirsi onerata di fornire la prova liberatoria.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 20/10/2025 n° 5108
Area: Giurisprudenza

La fattispecie in esame riguarda la lesione subita da un’allieva minorenne la quale, terminato il doposcuola, mentre usciva dall’edificio scolastico autonomamente, senza essere accompagnata da insegnanti o personale scolastico, dirigendosi verso la madre, che era appena sopraggiunta sul piazzale antistante la scuola, sbatteva violentemente su uno dei muretti antistanti l’uscita dall’istituto, urtando violentemente il viso e svenendo a seguito del trauma facciale riportato. Il Tribunale ha ribadito l’orientamento prevalente della giurisprudenza civile, in base al quale qualora un alunno subisca delle lesioni nel corso dell’attività scolastica o nei locali dell’istituto, la scuola, laddove ne sussistano i presupposti, risponde, sia in via contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., che extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2048 c.c. per culpa in vigilando; risponde altresì ex art. 2051 c.c. quale custode dei luoghi e ex art. 2043 c.c. per omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia. Ebbene, ferma restando la diversa intensità dell’onere probatorio gravante sull’alunno – minore nell’ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., maggiore nel caso di responsabilità extracontrattuale – l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni riportati dall’alunno all’interno dell’istituto presuppone, innanzitutto, la prova del fatto, ovvero del verificarsi dell’evento dannoso nel tempo in cui lo stesso era sottoposto alle cure ed alla vigilanza del personale scolastico. Come è noto, tale obbligo inizia con l’ingresso degli studenti a scuola e termina solo con l’uscita effettiva, indipendentemente dagli orari delle lezioni, e perdura fino al momento della consegna dell’alunno ai genitori su cui ritornano a gravare gli obblighi di vigilanza. In secondo luogo, è indispensabile che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omissione da parte della scuola e l’evento-danno cagionatosi. Nel caso in esame, in realtà, la fase istruttoria del giudizio ha dimostrato che l’infortunio non è avvenuto mentre la minore usciva dall’istituto da sola e si muoveva in direzione del piazzale ove la madre la stava attendendo, bensì soltanto dopo che la minore era già stata riconsegnata alla madre ossia allorquando la stessa era già sotto la vigilanza dell’esercente la responsabilità genitoriale. Né i genitori dell’alunna hanno fornito alcun elemento probatorio circa la dinamica dei fatti e l’efficienza causale della cosa (muretto) che, in quanto tale, essendo un oggetto statico e inerte, privo di un dinamismo interno, richiede che l’agire umano si unisca alla cosa per cagionare l’evento. Senonché, appunto, è mancata qualsiasi allegazione e dimostrazione sia circa la pericolosità obiettiva del muretto, sia circa la dinamica dell’interazione della minore con tale muretto (ben noto alla stessa, che frequentava i luoghi da anni). Il Tribunale ha pertanto rigettato la pretesa di risarcimento del danno.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 25/08/2025 n° 254
Area: Giurisprudenza

In un caso di pubblicazione sulla piattaforma Youtube di un video diffamatorio girato da un ragazzo di undici anni e avente ad oggetto un compagno di classe, la prova liberatoria di cui all’art. 2048 c.c. non può essere integrata da circostanze generiche rispetto alla vicenda concreta, come ad esempio il fatto che il minore aveva una buona scolarità, era rispettoso dei compagni di classe e degli insegnanti, non aveva manifestato segni di aggressività, era costantemente seguito dai genitori nelle sue vicende scolastiche. Nessuna delle circostanze articolate riguarda l’educazione impartita dai genitori al figlio sull’uso dello smartphone e, in particolare, sulla possibilità di condividere in rete il materiale (foto/video) con esso prodotto. Non rileva nemmeno che la consegna di uno smartphone a bambini sempre più piccoli sia o meno espressione di un costume sociale diffuso ai fini della esclusione della responsabilità dei genitori, i quali sono tenuti a porre limiti sul suo uso o, in caso di un uso indiscriminato, a istruire concretamente sugli effetti che la condivisione del materiale sensibile determina. (Fattispecie nella quale un alunno di anni 11, durante il trasporto scolastico, girava un video, postato poi nella piattaforma Youtube, nel quale riprendeva un compagno e aggiungeva la didascalia “bambino handicappato”. La Corte di appello, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto non raggiunta la prova liberatoria da parte dei genitori chiamati a rispondere per il fatto del figlio ai sensi dell’art. 2048 c.c. in quanto le circostanze addotte appaiono generiche rispetto alla vicenda lesiva concreta.)
KEYWORDS
#genitori: responsabilità genitoriale#istruzione secondaria di primo grado#responsabilità civile
Sentenza 04/09/2025 n° 1831
Area: Giurisprudenza

Durante la lezione di educazione motoria, un alunno maggiorenne cadeva accidentalmente riportando lesioni del legamento crociato del ginocchio sinistro, con prescrizione di sottoposizione ad intervento chirurgico. Lo studente proponeva domanda giudiziale diretta ad ottenere la condanna la risarcimento del danno per un importo di oltre 36.000 euro, quantificato attraverso una perizia di parte. Il giudice, dopo aver inquadrato la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale, ha respinto la domanda giudiziale ritenendola infondata. L’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a se stesso rientra, quindi, nell’applicabilità dell’art. 1218 cod. civ. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha più volte affermato che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, poiché, quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto all’insegnante dipendente dell'istituto scolastico, tra quest’ultimo e l’allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante. Il Tribunale ha poi esaminato gli specifici oneri probatori gravanti sulle parti in giudizio: in caso di danno da c.d. autolesione, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il danneggiato-creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere dell’istituto scolastico-debitore dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Si tratta, dunque, di una una presunzione di colpa che può essere vinta mediante la prova, anche indiziaria, della non imputabilità alla scuola e agli insegnanti dell'evento dannoso, fermo restando che grava sull’istante l'onere di allegare e provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente ed il danno lamentato. Non va, inoltre, dimenticato che il contenuto del dovere di vigilanza non è astratto e assoluto, bensì dipende dall'età e dal normale grado di maturazione degli alunni, di modo che che esso va parametrato alle circostanze del caso concreto. Orbene, nel caso specifico, l’infortunio si è verificato durante l’ora di educazione fisica, nel corso della quale si svolgeva una partita di calcio a cinque. E’ risultato pacifico, nella fase istruttoria del giudizio, che il sinistro si è verificato alla presenza dell'insegnante il quale, al momento del fatto, vigilava su tutti gli alunni riuscendo pertanto a soccorrere tempestivamente il ragazzo. Un testimone ha riferito che la lesione al menisco non si è verificata per uno scontro tra alunni, bensì per uno scatto repentino posto in essere dal ragazzo, mentre correva sul campo di gioco; dinamica che lui stesso ha riferito nell’immediatezza dell’evento, tanto da essere stata trascritta in una relazione di servizio depositata in giudizio dalla scuola. Nell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia, il danneggiato non ritenendo necessario ricostruire con esattezza la dinamica della caduta, non ha precisato le modalità con cui si è verificato l'infortunio, deducendo semplicemente di essere caduto a terra, durante lo svolgimento della lezione, procurandosi delle lesioni a carico dell’arto inferiore sinistro, limitandosi in tal modo ad affermare automaticamente la responsabilità in capo all’istituto scolastico. Ciò premesso, è evidente che l’insegnante, presente al momento del sinistro, nulla avrebbe in concreto potuto fare per tentare di evitare il danno, non potendosi esigere, né tanto meno individuare una condotta alternativa che potesse prevenire l’evento. Il dovere di vigilanza, infine, deve essere commisurato in modo inversamente proporzionale all'età ed al grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento degli stessi alla maggiore età, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. Ebbene, poiché al momento dell’evento l'alunno aveva 18 anni, il Tribunale ha ritenuto che l'ordinaria vigilanza prestata sugli alunni dall'insegnante dell'istituto ove si è verificato il sinistro fosse quella richiesta dalle circostanze del caso concreto, non potendosi, di certo, affermare la necessità di un'assistenza e controllo speciale nei confronti di un alunno maggiorenne che si esercitava nel gioco del calcio. Né il ragazzo ha dedotto alcun inadempimento da parte della scuola, né ha allegato ad esempio che lo stato dei luoghi fosse tale da richiedere particolari accortezze da parte dell’istituto, elementi neppure emersi nella fase istruttoria del giudizio. Così come non è emerso che l'insegnante si fosse allontanato o che avesse indicato agli alunni il compimento di attività anomale o pericolose. In definitiva, alla luce degli atti di causa, il Tribunale ha respinto la domanda del danneggiato, escludendo che vi sia stata alcuna negligenza od omissione di vigilanza sugli allievi da parte dell'insegnante, il quale nulla poteva fare rispetto all'improvviso cambio direzione operato dall’alunno e a seguito del quale quest'ultimo riportava lesioni personali.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Ordinanza 03/05/2025 n° 11614
Area: Giurisprudenza

L'art. 2049 c.c. stabilisce la responsabilità del datore di lavoro per danni commessi dai suoi dipendenti nel corso dell’attività lavorativa. La norma configura una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Affinchè insorga tale forma di responsabilità deve esistere il nesso di occasionalità necessaria; il nesso sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. La responsabilità ex art. 2049 cc è subordinata, però, alla condizione che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze. Nel caso di molestie verificatesi a scuola a danno di un alunno, per verificare se sussista una responsabilità della scuola (datore di lavoro), occorre allora domandarsi se rientrasse nell'ambito dell'attività di quest’ultima (e, per essa, del MIUR, ora MIM) l'affidamento al personale scolastico della cura e della vigilanza sui minori e se, ragionevolmente, non fosse imprevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguate misure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio. Occorre premettere che alla scuola - e, quindi, al personale scolastico del Ministero - spetta l'obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Il "contratto scolastico" comprende, infatti, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito. A carico della scuola (id est, del Ministero) si configura, perciò, un vero e proprio affidamento che impone la predisposizione, da parte del personale scolastico (in primis, della dirigenza, ma tale dovere incombe su tutti gli addetti, docenti e non), di ogni accorgimento necessario (da valutare in base alle concrete circostanze, tra le quali, in primo luogo, l'età anagrafica degli allievi) a prevenire potenziali pericoli derivanti da cose o da persone nel corso delle attività. Per quanto riguarda le molestie sui minori, dalla normativa (nazionale e sovranazionale) si evince che la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina; questa, difatti, esplicitamente si incentra sulle situazioni normalmente esistenti tra i minorenni e le persone che svolgono le predette funzioni come occasioni di un potenziale e pregiudizievole abuso del rapporto di fiducia che consente loro di controllare, punire o ricompensare i minori a livello emotivo, economico o persino fisico. Sotto il profilo statistico, poi, non è infrequente che a rivolgere a minorenni morbose attenzioni (e pure atti) di natura sessuale siano le persone alle quali è affidata la loro cura, proprio perché l'assunzione di compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia dei minori crea una situazione maggiormente favorevole ai predatori sessuali. Pertanto, le molestie perpetrate in danno di alunni minori, pur costituendo condotte opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall'ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un'anomalia imprevedibile - e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste - tale da esentare la Pubblica Amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa. Ricorre allora il nesso di occasionalità necessaria e, quindi, la responsabilità della scuola per le molestie attuate dal dipendente nei confronti dell’alunno ogni qual volta la condotta del primo non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi.
KEYWORDS
#reato#responsabilità civile
Sentenza 10/09/2025 n° 679
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la mancata ammissione all’esame di Stato dell’alunno che abbia riportato nello scrutinio finale tre insufficienze, votazioni che risultano essere il frutto di valutazioni correttamente operate nel corso del pentamestre. Lo studente, infatti, ha ricevuto nel pentamestre un numero sufficiente di valutazioni (tre) in due nelle materie in questione, mentre nella terza ha effettuato soltanto due verifiche a causa delle assenze prolungate, per motivi di salute. Né può avere rilievo il fatto che una valutazione sia scaturita dalle osservazioni sistematiche durante il pentamestre, posto che, accanto alle modalità di verifica tradizionali, il ricorso alle osservazioni sistematiche è modalità legittima di valutazione del profitto dello studente espressamente prevista dal PTOF. Parimenti, non induce a diverse conclusioni la circostanza che il giudizio finale sia stato formulato a maggioranza e non all’unanimità, né che le insufficienze siano state registrate in materie non caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane - mentre i docenti delle discipline fondamentali di tale indirizzo si erano espressi in senso favorevole all’ammissione - e nemmeno che due delle insufficienze riportate fossero lievi e attestassero comunque un miglioramento rispetto al trimestre, rimasto tuttavia sotto la soglia della sufficienza. La previsione di legge, infatti, non richiede che la decisione in ordine all’ammissione all’esame sia assunta all’unanimità, né contempla l’attribuzione di un peso diverso alle varie discipline, nè distingue in base al carattere più o meno grave delle insufficienze riportate; non è consentito neppure assumere che un voto relativamente prossimo alla sufficienza debba essere necessariamente arrotondato a sei, non esistendo alcun obbligo in tal senso e costituendo la votazione da attribuire allo studente espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito. I problemi di salute sofferti dallo studente sono stati debitamente considerati dalla scuola tanto che le assenze documentate e continuative per malattia non sono state computate ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Tuttavia, nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente, non costituendo le assenze per malattia una ragione di esonero dal necessario conseguimento del risultato minimo di profitto richiesto. La comunicazione tra l’Istituto e la famiglia risulta essere stata complessivamente idonea ad assicurare la conoscenza, tempo per tempo, della situazione scolastica del discente, sia tramite il registro elettronico, dal quale erano evincibili le votazioni e le annotazioni riguardanti il discente, sia attraverso i colloqui avuti dai genitori con una docente e con il Dirigente. Va altresì considerato che il ricorrente era maggiorenne sin dall’inizio dell’anno scolastico. A fronte di tale circostanza, anche una eventuale inadeguata soddisfazione delle esigenze informative dei genitori non potrebbe infirmare, di per sé, il giudizio di non ammissione dello studente all’esame di Stato. Tale giudizio riguarda, infatti, un individuo adulto, in grado di acquisire autonomamente ogni elemento utile ad autodeterminarsi, anche attraverso il contatto diretto con gli insegnanti. (Fattispecie nella quale uno studente dell’indirizzo di scienze umane, maggiorenne dall’inizio dell’a.s., aveva riportato nello scrutinio finale il voto di 4/10 in fisica, 5/10 in storia dell’arte e 5/10 in scienze naturali ed un voto di 6/10 in comportamento. Il TAR rileva come, ferma la legittimità delle valutazioni espresse, il caso di specie esuli dalla previsione – eccezionale - di cui all’art. 13, comma 2 lett. d) del d.lgs. 62/2017 che consente al Consiglio di classe, con adeguata motivazione, di ammettere all’esame conclusivo anche lo studente che presenti un voto inferiore a 6/10 in una disciplina o gruppo di discipline.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/02/2025 n° 149
Area: Giurisprudenza

Va rigettata la domanda di annullamento della bocciatura all’esame di Stato essendo infondati tutti i motivi di ricorso. Infondate sono le censure relative ai tempi di correzione, posto che manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti ed in ogni caso non è possibile, di norma, stabilire quali candidati abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, essendo la media temporale determinata in base a un computo meramente presuntivo. Priva di fondamento è la censura secondo la quale sulla griglia di valutazione della prima prova scritta svolta dal ricorrente, nonché sulla griglia di valutazione del colloquio, non sarebbe stata indicata nessuna data, in quanto le griglie di valutazione risultano parti integranti dei rispettivi verbali e ne seguono la datazione. Sull’adeguatezza della motivazione va ribadito che il voto numerico, anche con riguardo all'esame di maturità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Non costituisce difetto di motivazione nemmeno la mancata considerazione nel giudizio finale delle difficoltà specifiche dell’esaminato legate al periodo pandemico e riferite a un generico disagio psicologico non direttamente afferente alla sfera cognitiva, a fronte delle quali la commissione avrebbe potuto tutt’al più adottare comportamenti volti a rendere sereno il colloquio orale, ma non era tenuta ad adottare particolari misure (nella maggior parte più adatte a un’utilizzazione nel corso dell’anno scolastico che non in sede di valutazione finale) compensative e dispensative. Non c’è contraddizione tra il giudizio finale dell’esame ed i giudizi espressi nel triennio e in sede di ammissione all’esame. Occorre infatti distinguere tra il percorso scolastico, che si conclude con un giudizio di ammissione all'esame, e l’esame di Stato vero e proprio. Sussiste diversità del giudizio reso in sede di scrutinio preliminare all’esame di Stato rispetto alla valutazione della prova, posto che il primo accede al percorso dell’alunno in vista dell’esame, attribuendo un peso specifico (in termini di punteggio concorrente alla determinazione del voto finale) alla sua carriera, la seconda afferisce ad un momento specifico e ben circoscritto di tale iter, (quello finale) e rimane vincolata a quanto il candidato, a prescindere dalla preparazione in passato acquisita, dimostri di conoscere in relazione alla specifica prova (quesiti) cui è sottoposto in sede di esame, quando entra in gioco, a tacer d’altro, anche la capacità di gestione della prova sotto il profilo dell’emotività e della complessiva maturità. Infine, per giurisprudenza costante il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata. (Fattispecie nella quale uno studente – unico caso della sua scuola - veniva bocciato all’esame di maturità con la votazione di 56/100 ed impugnava il provvedimento con plurimi motivi di ricorso per l’annullamento dello stesso e per il risarcimento del danno. Il GA, dopo avere ricostruito la disciplina dell’azione risarcitoria in caso di danno da provvedimento conclude per il rigetto della domanda per carenza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliano nella quale si inscrive la pretesa azionata.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 22/05/2025 n° 58
Area: Giurisprudenza

Nella fattispecie in esame, un’insegnante di sostegno, mentre era in attesa di partecipare all’incontro per la programmazione settimanale unitamente alle altre docenti in una scuola elementare, momentaneamente si allontanava dalla sala riunioni, spostandosi nell’area attigua all’edificio scolastico, al fine di rispondere ad una telefonata: non appena si appoggiava ad un parapetto in muratura, dando le spalle allo stesso, precipitava nel terreno sottostante, dopo aver fatto un volo di 2,50 mt. circa, a causa dell’improvviso cedimento del manufatto, riportando lesioni gravissime che portavano ad una invalidità permanente dell’85%. La Corte di Appello in sede penale dichiarava estinto il giudizio per prescrizione dei reati posti a carico del Dirigente scolastico, confermando tuttavia la responsabilità civile dello stesso e del Ministero, la quale conduceva al pagamento di somme ingenti, di modo che la Procura della Corte dei Conti promuoveva l’azione per danno erariale nei confronti del Dirigente ponendo a carico dello stesso un danno pari a circa euro 270.000. I giudici hanno in primo luogo respinto l’eccezione sollevata dal convenuto di avvenuta prescrizione dell’azione di danno, ribadendo che il termine decorre dalla data in cui è avvenuto il pagamento risarcitorio in favore della parte danneggiata, essendo necessaria la compresenza di due presupposti giuridico-fattuali: il giudicato di condanna e l’emissione del mandato di pagamento in favore del danneggiato. Quanto al merito, la Corte dei Conti ha innanzitutto chiarito l’indipendenza del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quelli penale e civile, essendo il primo basato su diversi presupposti giuridici, affermando che le risultanze del processo penale (in cui era stata evidenziata una responsabilità penale del dirigente scolastico) non possono essere automaticamente trasposte nel giudizio amministrativo per farne derivare la responsabilità amministrativa che, appunto, è di tutt’altra natura. Il Collegio è dunque giunto a respingere la domanda proposta dalla Procura nei confronti del Dirigente scolastico, ritenendo insussistente la colpa grave a carico dello stesso. Precisamente, dopo aver accertato che l’area in cui è avvenuto l’incidente non era utilizzata regolarmente in quanto di proprietà di una Asl, ha ritenuto corretta la condotta del Dirigente il quale ha interdetto l’accesso alla stessa con un apposito cartellone e non ha incluso tale area nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), riponendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di agibilità rilasciata dal Comune dopo il terremoto del 2009. In sostanza, il convenuto inibendo l’accesso all’area con adeguata cartellonistica, aveva dimostrato, comunque, una condotta orientata ad evitare eventi quali quello che, in concreto si è verificato, nonostante fosse consapevole che l’area non era adibita ad attività didattiche e non era pertinenza della scuola. Inoltre, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, aveva nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che aveva redatto il DVR dell’edificio scolastico, escludendo l’area in cui è avvenuto il sinistro. Tra l’altro, nella redazione del piano di evacuazione il Dirigente Scolastico, proprio in considerazione del fatto che lo spazio non era di proprietà/disponibilità della scuola, aveva escluso la suddetta area come possibile via di fuga. Dagli accertamenti svolti nel corso del giudizio, infine, era emerso che il crollo del parapetto era stato causato da vizi occulti strutturali, accertati solo a seguito di prove di carico e analisi dei materiali. Tali vizi non erano accertabili né prevedibili, neanche con un DVR completo, contenente l’area dove è avvenuto l’incidente. Il C.T.U., interpellato nel corso del procedimento penale, ha accertato, infatti, che i parapetti erano stati costruiti senza le caratteristiche di resistenza adeguate. Nel respingere la domanda della Procura, i giudici hanno dunque ricordato che, l’elemento soggettivo della colpa grave sia delineabile unicamente quale “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” o “superficialità inescusabile” rispetto ai propri doveri di servizio, per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso, caratterizzata da un errore tale che nessun agente di normale coscienziosità avrebbe commesso, in quanto derivante da una condotta inopinata e del tutto sconsiderata. In definitiva, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio di tipo prognostico, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere, elemento inerente al profilo oggettivo della colpa, considerando evidentemente pure le capacità proprie e le peculiari circostanze del caso concreto, oltre al parametro dell’agente modello nel senso sopra tratteggiato, fattori che invece identificano il profilo soggettivo o personalistico della colpa. Alla luce delle suddette valutazioni, ad avviso della Sezione, pertanto, non ricorre una grave colpevole inerzia del Dirigente, che, anzi, ha dimostrato di essersi, a più riprese, occupato del tema della sicurezza sul luogo del lavoro durante il suo periodo di dirigenza didattica.
KEYWORDS
#responsabilità amministrativa#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#sicurezza sul lavoro: documento di valutazione dei rischi (dvr)
Sentenza 17/10/2025 n° 315
Area: Giurisprudenza

Il Dirigente scolastico di un istituto superiore è stato citato dalla Corte dei Conti per sentirlo condannare al risarcimento del danno pari a circa euro 22.000, per aver consentito, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2014/15, la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola degli elenchi con la composizione delle classi in violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e delle direttive del Garante della Privacy in assenza di esplicito consenso espresso dagli alunni e dai genitori esercenti la potestà. Una docente della scuola aveva segnalato la situazione all’autorità di vigilanza e in tal modo aveva avvio un procedimento sanzionatorio, poi conclusosi con l’irrogazione di una sanzione pari a euro 20.000. Poiché il Dirigente scolastico non aveva provveduto al pagamento della sanzione nei termini assegnati dall’autorità, la somma era stata iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate con conseguente notifica al Dirigente della cartella esattoriale per un importo maggiorato a oltre euro 22.000. Una volta divenuta inopponibile la contestazione per decorso del termine, l’Istituto procedeva al pagamento della cartella, con rateizzazione. A quel punto, la Procura della Corte dei Conti notificava l’atto di citazione al Dirigente, individuato come unico responsabile dell’avvenuta contestazione e del conseguente pagamento della sanzione amministrativa. In particolare la Procura rilevava che il Dirigente aveva omesso di realizzare un corretto sistema di gestione di tutte le tematiche afferenti alla tutela dei dati personali, non aveva nominato un responsabile del trattamento, né aveva predisposto circolari, direttive, note d’indirizzo ai sottoposti, e, più in generale, di un sistema di controlli adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell’Istituto gestito. Il Dirigente, con colpevole superficialità e negligenza, ometteva, anche, per un prolungato periodo di tempo, i necessari riscontri in ordine all’effettiva osservanza della normativa. Una volta ricevuta la notifica della citazione a giudizio della Procura ma prima dell’udienza di trattazione, il Dirigente provvedeva al pagamento integrale della somma e chiedeva alla Corte di voler dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. I giudici, hanno innanzitutto sottolineato che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti dimostrato che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, allorché sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, dunque, dell'interesse al ricorso. La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#responsabilità amministrativa
Sentenza 23/10/2025 n° 2155
Area: Giurisprudenza

Nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la responsabilità civile della scuola, la prova liberatoria dei precettori ha ad oggetto il dovere di vigilanza. Il contenuto del dovere di vigilanza non è assoluto, ma relativo all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni, in relazione alle circostanze del caso concreto. Nel caso in cui, nel corso di una lite fra due studenti delle scuole superiori, uno di essi riporti una ferita, l’età degli alunni, la repentinità dei gesti e la condotta corresponsabile della vittima possono costituire elementi sufficienti a escludere la responsabilità della scuola, laddove venga dimostrato che l’evento dannoso si è verificato per caso fortuito, nonostante le misure organizzative messe in atto.
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#responsabilità civile#studenti: azione disciplinare
Sentenza 13/11/2015 n° 23202
Area: Giurisprudenza

Nel caso in cui uno studente subisca un infortunio a causa della condotta di un altro alunno, la scuola può essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2048 c.c., per aver omesso di porre in essere adeguata vigilanza e tutte le cautele necessarie a evitare il verificarsi dell’evento dannoso. Nel valutare l’eventuale responsabilità della scuola, il giudice di merito non può limitarsi a rilevare che la dinamica dell’incidente sia rimasta ignota per concludere che l’evento dannoso sia stato il frutto di un’azione repentina e imprevedibile: piuttosto, egli deve verificare che il personale scolastico abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitare situazioni di pericolo degli studenti. Rispetto a quest’ultimo accertamento, la dinamica dell’infortunio in sé potrebbe essere irrilevante. La dinamica dell’incidente può al massimo rilevare per stabilire se non vi sia altresì responsabilità dei genitori dell’alunno che abbia causato un danno ad altro. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha annullato una sentenza che escludeva la responsabilità della scuola per un infortunio al coccige subito da un alunno cui era stata sottratta la sedia mentre si accingeva a sedersi, durante la decorazione delle pareti dell’aula con gli altri studenti. Nel corso del giudizio di merito era rimasto ignoto se l’alunno fosse caduto per via dell’improvvisa sottrazione della sedia ad opera di una compagna oppure a seguito di una contesa con quest’ultima su chi dovesse sedersi; pertanto, i giudici di prime cure avevano ritenuto l’evento il frutto di un caso fortuito che la Corte di cassazione ha ritenuto non necessariamente sussistente.)
KEYWORDS
#infortunio scolastico
Sentenza 14/02/2025 n° 6
Area: Giurisprudenza

Nel caso in esame, la Corte dei Conti ha convenuto in giudizio i DSGA e i dirigenti scolastici succedutisi dal 2019 al 2023 per diversi addebiti, il principale dei quali è costituito dall’aver cagionato una maggiore spesa a carico dello Stato per l’aumento di alcune professionalità derivante dalla comunicazione di un numero di iscritti convittori e semiconvittori sovradimensionato rispetto alla realtà. Precisamente, per la formazione degli organici, determinata sulla base del numero degli alunni, viene utilizzata l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), istituita dall’art. 3 del d.l. 76/2015 e riordinata con il D.M. 692/2017. La disciplina prevede che, tenendo conto del numero degli iscritti, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, venga determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicati dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Viene dapprima individuato l’organico di diritto, costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso e sulla base della previsione di transito all’anno successivo. L’organico di fatto, corrispondente alla situazione reale, è naturalmente destinato a divergere da quello di diritto a causa di diversi fattori, in parte inevitabili. Innanzitutto, infatti, va considerato che le previsioni sono effettuate nel corso dell’anno precedente, quando non è ancora noto con esattezza il numero degli alunni che transiteranno all’anno successivo e non tiene conto di ulteriori fattori che possono subentrare successivamente: trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, nuove iscrizioni e, nel caso degli alunni con disabilità, nuove certificazioni ai sensi della legge 104/1992 o richieste di insegnanti di sostegno in deroga al numero fissato nell’organico di diritto. Il procedimento relativo all’organico di fatto aggiorna la pianta organica tenendo conto delle situazioni concretizzatesi successivamente alla fase previsionale. Le attività previste per l'organico di fatto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. Analogo procedimento è adottato per il calcolo del personale ATA, sulla base di tabelle predefinite che tengono conto degli alunni e delle caratteristiche della scuola. Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico l’Ufficio scolastico territoriale attribuisce tuttavia a ciascuna scuola i posti di potenziamento che, insieme ai posti dell’organico di diritto, costituiscono l’organico dell’autonomia, ai sensi dell’art. 1 comma 68, legge n. 107/2015. Nel decreto interministeriale adottato dal MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo Stato definisce il contingente massimo di posti che si possono istituire in ciascuna regione per l'anno scolastico di riferimento. Successivamente all’attribuzione dell’organico da parte dell’U.S.R., il dirigente scolastico può eventualmente disporre incrementi del numero delle classi solo in caso di straordinarie e inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni, non prevedibile in fase di proposta, previa autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. La Corte ha riepilogato poi, ritenendola molto rilevante ai fini della determinazione della responsabilità, la tempistica relativa alle attività previste per l'organico di fatto, che, come detto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. La comunicazione dei dati avviene in vari momenti nel corso dell’anno scolastico: a settembre vengono comunicati i frequentanti dell’anno scolastico in corso, a gennaio - febbraio vengono acquisite le nuove iscrizioni attraverso la procedura delle Iscrizioni OnLine tramite il sistema SIDI, nel corso dell’anno scolastico lo stato dell’alunno viene aggiornato in caso di trasferimento o interruzione di frequenza e tra giugno e settembre vengono comunicati i dati relativi agli esiti finali (scrutini ed esami). Orbene, nel caso in esame, risultava che la dirigente scolastica aveva comunicato all’Ufficio scolastico regionale un numero di convittori o semiconvittori maggiore di circa 30 unità per ciascun anno, con l’indicazione spesso tra gli iscritti di studenti già diplomati; tale comunicazione inveritiera aveva comportato l’assegnazione all’istituto scolastico di un numero eccessivo di assistenti amministrativi e di collaboratori scolastici. Ciò premesso, la Corte dei Conti ha individuato la responsabilità nella comunicazione dei dati dell’Anagrafe in capo al dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.m. 692/2017 “I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe”. L’art. 2, c. 6, del d.p.r. 81/2009 prevede, inoltre, che “I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi”. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento della colpa grave, in relazione alla macroscopica trascuratezza della dirigente scolastica nell’effettuare comunicazioni all’Ufficio Scolastico Regionale di dati falsati, utilizzando, per le quantificazioni, circostanze e valutazioni che, in base alla normativa, erano del tutto ininfluenti e senza aver verificato i dati effettivi. Pur accertando in capo alla dirigente scolastica l’elemento psicologico della colpa grave, la Corte ha tuttavia chiarito che la responsabilità deve ritenersi sussistente esclusivamente per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 21 del d.l. 76/2020, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza contabile. Infatti, l’innovazione normativa introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020 che limita la punibilità alle sole ipotesi di dolo, non trova applicazione rispetto agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Per la quantificazione del danno cagionato, la Corte ha effettuato il raffronto tra l’organico spettante e quello effettivo, in relazione alle varie figure professionali, conteggiando gli stipendi corrisposti sulla base dei dati inveritieri: determinata la somma di circa 66.000 euro per ciascun anno scolastico (dei due contestati), la Corte ha ritenuto di esercitare il proprio potere riduttivo in considerazione del vantaggio tratto dall’amministrazione e dalla collettività dall’attività lavorativa del personale assegnato in eccesso al convitto, quantificando il danno in euro 15.000 per ciascun anno e dunque in complessivi euro 30.000, al loro delle ritenute fiscali Irpef. ----------------------------------------------------------------------- Fermo restando tale profilo di responsabilità, il giudizio ha avuto ad oggetto altri addebiti, tra cui gravi irregolarità nella gestione economica per quanto riguarda l’approvvigionamento di derrate alimentari per il convitto e i laboratori; l’istituto infatti aveva effettuato numerosi affidamenti diretti sotto la soglia di € 40.000,00 (e successivamente sotto le soglie incrementate dai decreti-legge n. 76/2020 e n. 77/2021), senza previa acquisizione di preventivi, reiterando altresì gli affidamenti nei confronti delle medesime ditte fornitrici, senza rispettare il principio di rotazione. La Corte, tuttavia, sotto tale profilo ha ritenuto l’insussistenza di ipotesi di responsabilità, ritenendo non provato, da parte della Procura, il danno da mancata concorrenza (quale lesione del patrimonio pubblico derivante da un maggiore esborso ingiustificato rispetto a quanto sarebbe stato speso se fosse stata seguita una procedura regolare di gara).
KEYWORDS
#responsabilità amministrativa
05/05/2021 n° 688
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
E, p.c.
All’Ufficio di Gabinetto
OGGETTO: Denuncia di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19 - Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza - Chiarimenti Inail.
A riscontro della richiesta di questo Dipartimento, l’Inail ha fornito chiarimenti di interesse per le istituzioni scolastiche che, con la presente, si condividono riassuntivamente con codesti Uffici. A seguire, le due questioni oggetto di precisazione:
a) la prima riguarda gli obblighi di denuncia cui - stante la sostanziale equiparazione dell’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro all’infortunio sul luogo di lavoro - sono tenuti i dirigenti scolastici in ipotesi di contagio da COVID-19 del personale scolastico, pertanto assoggettato agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, recante “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”,
b) la seconda riguarda la copertura assicurativa di studenti ed insegnanti in ipotesi di infortunio accaduto durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza.
a.1) Responsabilità del datore di lavoro
Con provvedimento legislativo (art.42, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27), l’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro è stata equiparata all’infortunio sul luogo di lavoro. Ad esplicitazione di quanto riportato nella propria circolare n. 13/2020, confermata la riconducibilità alle situazioni di elevato rischio di contagio di tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza, l’Inail ha chiarito che insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, educatori ed altri, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza - quindi a presupposto contatto con studenti ed altri soggetti - sono da intendersi esposti ad elevato rischio di contagio.
La responsabilità del datore di lavoro per contagio del personale in occasione di lavoro, tuttavia, è “limitata” alle sole ipotesi di violazione della legge o degli obblighi derivanti dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33. L’eventuale responsabilità del datore di lavoro, pertanto, non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro, potendo questa derivare - articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/2020 - soltanto dall’accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, primo fra tutti, quello sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali o dall’inosservanza dei protocolli e delle prescrizioni regionali.
a.2) Attività lavorative ad elevato rischio di contagio. Criterio della “presunzione semplice”
Altra questione oggetto di chiarimento riguarda l’eventuale obbligo di denuncia/comunicazione, a carico dei dirigenti scolastici, ogni qual volta i dipendenti o gli studenti (quando rientranti nella copertura Inail - laboratori/stage/palestra) risultino positivi al Covid-19.
Sul punto, l’Inail ha precisato che il criterio della c.d. “presunzione semplice” - propria circolare 13/2020 - adottato al fine di superare l’indeterminatezza del momento di contagio, non comporta che tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio siano automaticamente tutelati e indennizzati dall’Inail, unico Istituto peraltro preposto alla gestione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Oltre ogni automatismo dunque, tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 debbono essere oggetto di rigorosa istruttoria medico-legale, diretta a verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. Cionondimeno, l’Inail è sempre tenuto a verificare, caso per caso, le circostanze dell’infortunio denunciato, anche in ragione dell’ammissibilità della prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).
Il datore di lavoro, in conseguenza, non deve effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail. In tal senso, l’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce chiaramente che il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
a.3) Obblighi di denuncia
Per quanto riguarda la denuncia di infortunio, l’assicurazione Inail si basa su regole che tutti i datori di lavoro, dunque anche i dirigenti scolastici, sono tenuti a rispettare. Nello specifico, l’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.
La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto notizia dell’infezione. Il giorno iniziale da considerare è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore - ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Se trattasi di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale (v. circolare Inail 21 marzo 2016, n.10).
La violazione dell’obbligo di presentare denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in presenza di un certificato medico di infortunio è oggetto di sanzione amministrativa. Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) e dell’articolo 55, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 81/2008 e, per espressa previsione del comma 6 del medesimo articolo 55, “L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
L’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Il termine di due giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tale ipotesi decorre dalla data di ricezione della richiesta, sempre trasmessa via PEC.
Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.
a.4) Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19
L’Istituto ha chiarito che l’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista - articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:
a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Sono quindi esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge, così come l’infortunio in itinere - articolo 1, comma 9, e articolo 2, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
L’Inail ha quindi specificato che esiste una limitazione della tutela assicurativa che non consente, ad oggi, di includervi gli studenti per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, per ipotesi, un certificato medico di infortunio. Resta fermo che, anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio e l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail.
b) Infortuni docenti e studenti durante la didattica a distanza
Come noto, la normativa emergenziale emanata per il contenimento dell’epidemia da SARSCoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi. A fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, è stata successivamente introdotta la didattica digitale integrata, che prevede l’erogazione a distanza di parte della didattica, tranne nei casi di sospensione dell’attività in presenza.
La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta l’utilizzazione diretta da parte dello studente e dell’insegnante di dispositivi elettronici e elettrici che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l’ausilio di macchine elettriche, già coperte dall’assicurazione Inail (Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79 Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi). L’Istituto ha precisato che la copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.
Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Circolare Inail 21 novembre 2016, n. 44 Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi).
Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista (Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28 Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi):
a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento della attività, facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.
b) come dettato dalle ipotesi particolari previste dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.
Si consideri pure che, a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione - articolo 7, commi 27-32, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 - nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.
In ragione di quanto innanzi, allo stato, l’Inail ritiene dunque che per tutti gli insegnanti, in via generalizzata, operi l’obbligo assicurativo - ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.
Le materie qui richiamate rivestono indubbia complessità e, tuttavia, contengono elementi conoscitivi utili, per quanto possibile, a “rassicurare” il personale della scuola chiamato ad operare nelle condizioni imposte dall’emergenza pandemica. Si invitano pertanto codesti Uffici a tenere informate le istituzioni scolastiche in merito ai suindicati puntuali ed utili chiarimenti Inail.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Stefano Versari
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: datore di lavoro#sicurezza sul lavoro: laboratori#sicurezza sul lavoro: studente lavoratore#emergenza sanitaria covid-19#infortunio #inail #denuncia #lavoro #contagio #studente #caso #distanza #didattica #dad
20/03/2023 n° 706
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico per
la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per
la Scuola località ladine di Bolzano
Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle D’Aosta
e p.c.
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Oggetto: Riscontro alle richieste di supporto in merito alla valutazione di conformità al GDPR del trattamento e trasferimento extra UE di dati personali degli utenti delle Istituzioni scolastiche attraverso determinati servizi PEO e piattaforme ICT
Tenuto conto delle criticità segnalate dalle istituzioni scolastiche, anche per il tramite di alcuni Uffici Scolastici Regionali, relativamente alla valutazione di conformità al GDPR del trattamento e trasferimento transfrontaliero verso Paesi terzi (in particolare, tra gli altri, gli Stati Uniti) di dati personali degli utenti delle Istituzioni Scolastiche Autonome e dei loro corrispondenti mediante determinati servizi PEO e piattaforme ICT, e considerato il carattere nazionale e rilevanza della citata tematica, si ritiene utile fornire un supporto per discernere la questione, trasmettendo unitamente alla presente, a tali fini alcuni approfondimenti tecnici a cura della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica.
Considerato il carattere tecnico della documentazione allegata, è importante invitare le istituzioni scolastiche a prenderne visione coinvolgendo i propri referenti informatici e i DPO, eventualmente supportati dai fornitori dei servizi ICT delle Scuole.
Distinti saluti
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Jacopo Greco
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#ict #piattaforma #utente #peo #istituzione #trasferimento #supporto #gdpr #conformità #dipartimento
21/11/2016 n° 44
Area: Prassi, Circolari, Note

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale prevenzione
Circolare n. 44
Roma, 21 novembre 2016
Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali
e p.c. a:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali
Oggetto Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
Quadro Normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articoli 1 e 4;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, articolo 4;
- Circolare Inail 28 aprile 2003, n.28: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”;
- Circolare Inail 17 novembre 2004, n.79: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77: “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, art. 1;
- Circolare Inail 4 aprile 2006, n.19: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”;
- Legge 13 luglio 2015, n.107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Premessa
Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente.
Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (1).
L’alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d’aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono. Con legge 13 luglio 2015, n.107 (2), l’alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione (3), al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (4).
Ciò premesso, stante l’evoluzione normativa che ha coinvolto il mondo della scuola, si rende necessario, anche all’esito delle interlocuzioni intercorse sul tema con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fornire istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
Obbligo assicurativo per gli studenti. Aspetti generali Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall’art. 1, n. 28 e dall’art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono (5):
• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Resta, in particolare, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (6).
Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario (7), ai sensi dell’art.42 del T.U..
Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola -lavoro Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U..
La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato (8), per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online “Regolazione Alunni” del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all’andamento infortunistico.
Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro Con riferimento all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.
Per quanto riguarda i primi, si conferma (9) che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall’art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:
• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (10).
Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.
Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.
Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.
Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.
Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell’art. 37 del citato decreto.
In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.
Al riguardo, l’Istituto ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, di carattere generale e specifico, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti stessi saranno adibiti.
I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità “in presenza” o in modalità e-learning in attuazione, in particolare, dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione “a cascata”, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.
Prestazioni L’Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:
• prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
• prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
• prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
• prestazioni riabilitative.
Gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta (11), a meno che non siano studenti lavoratori.
La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale (12).
Denuncia dell’evento L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.
Conseguentemente, l’assicurato è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto.
Nel caso in cui l’assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge (13).
Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello
_____________
1 Cfr art.1 d.lgs. 15 aprile 2005, n.77.
2 Cfr art.3, commi da 33 a 43 legge 13 luglio 2015, n.107.
3 L’articolo di cui alla precedente nota stabilisce un monte ore obbligatorio da attivare in alternanza scuola lavoro che, dall’anno scolastico 2015/2016, coinvolge a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, prevedendo almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali. L’alternanza può essere svolta sia all’interno del monte ore annuale delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all’estero, secondo le modalità organizzative affidate all’autonomia delle istituzioni scolastiche.
4 Cfr art. 3, comma 33, legge 13 luglio 2015, n.107.
5 Gli studenti sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati.
6 Cfr circolare Inail 28/2003.
7 Il premio speciale annuale a persona varia proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Istituto.
8 Cfr artt.127 e 190 T.U. e decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l’obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all’Inail gli importi delle prestazioni erogate dall’Istituto alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.
9 Cfr circolari Inail nn. 28/2003, 79/2004, 19/2006.
10 Cfr circolare Inail 28/2003.
11 Cfr art.30, ultimo comma, d.p.r 1124/1965
12 Cfr circolare Inail 38/2015
13 Cfr circolare Inail 10/2016 “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965.”
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: studente lavoratore#apprendistato, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro#studente #alternanza #infortunio #scuolalavoro #lavoro #inail #occorrere #scuola #attività #impegnare
n° 90
Area: Normativa

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’ articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
KEYWORDS
#uominigiorno #xvii #denuncia #privare #coincidenza #concedente #artigianato #fascicolo #camera
n° 17
Area: Normativa

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024 (1) .
2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1) .
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 1[,] della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti (2) :
«784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione (3) .
784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti.» (3) .
5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e all'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» (4) ;
b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:
«41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»
(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 4 luglio 2023.
(2) Alinea così modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 4 luglio 2023.
(3) Capoverso così modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 4 luglio 2023.
(4) Lettera così modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85, in sede di conversione, con effetto a decorrere dal 4 luglio 2023.
KEYWORDS

10/07/2013 n° 3186
Area: Prassi, Circolari, Note

Numero 03186/2013 e data 10/07/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 17 aprile 2013
NUMERO AFFARE 04518/2011
OGGETTO:
Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca Dipartimento Istruzione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai Signori OMISSIS, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore OMISSIS, nato il 24.10.1995, per l'annullamento, previa sospensiva: 1) del decreto n. 20 del 03.02.2011 (notificato in data 11.02.2011) del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con il quale è stato respinto il reclamo del 27.12.2010; 2) del collegato parere di cui al verbale di riunione dell'Organo di garanzia presso U.S.R. Lazio del 28.01.2011, notificato in pari data; 3) del foglio prot. n. 3330 della stessa Direzione U.S.R. Lazio del 08.02.2011 con il quale sono stati comunicati gli atti di cui ai punti che precedono e notificato in pari data e in uno con gli stessi; nonché degli atti inerenti ai precedenti ricorsi confluiti come allegati nel reclamo del 27.12.2010, ossia: 4) della deliberazione, e del relativo verbale, con la quale l'Organo di garanzia dell'Istituto Omnicomprensivo OMISSIS di OMISSIS (VT), ha determinato, all'unanimità, di "confermare gli atti impugnati e la sanzione comminata" all'alunno minore OMISSIS, emessa in data 25.10.2010 e comunicata in data 30.11.2010; 5) della "notifica decisione Organo di garanzia" del 25.10.2010 rimessa a mezzo posta in data 27.10.2010; nonché degli atti inerenti al precedente ricorso presentato all'Organo di garanzia dell'Istituto confluiti come allegati nel reclamo del 27.12.2010, ossia: 6) della comunicazione del provvedimento disciplinare del Consiglio di classe del 24.09.2010; 7) del verbale del Consiglio straordinario della classe 2^ A del 21.09.2010; 8) della relazione della professoressa OMISSIS del 16.09.2010; 9) del verbale di sintesi dell'audizione di OMISSIS e OMISSIS del 16.10.2010, protocollato in entrata al n. 38B del protocollo riservato del Dirigente in data 16.09.2010; 10) dell'estratto verbale n. 1 del Commissario straordinario del 10.09.2010 conosciuto in data 30.11.2010.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. 6655 del 6 ottobre 2011, con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato la propria relazione, con la quale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il parere reso dalla Sezione in data 6 giugno 2012;
Vista la nota prot. n. 7816 del 29 novembre 2012, con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato la propria relazione integrativa;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
Con provvedimento prot. n. 4596/FP, datato 24 settembre 2010 (che i ricorrenti affermano essere stato a loro comunicato il successivo 29 settembre), il dirigente scolastico dell'Istituto omnicomprensivo " OMISSIS" di OMISSIS ha reso edotti i genitori dell'alunno OMISSIS che in data 21 settembre 2010 il Consiglio di classe ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dalla frequenza delle lezioni per giorni tre, per i seguenti motivi: il OMISSIS "si è reso protagonista di un episodio violento, caratterizzato da pesanti offese, sputi, insulti e morsi nei confronti di un compagno, nell'area cortiva dell'edificio scolastico. Tale episodio è stato valutato dal consiglio di classe come appartenente alla tipologia B classe IV delle sanzioni disciplinari".
Contro il provvedimento disciplinare i ricorrenti, con atto datato 13 ottobre 2010, proponevano ricorso all'Organo di garanzia di Istituto.
Il prefato Organo con determinazione prot. n. 5289 del 25 ottobre 2010 ha disposto "di confermare la sanzione comminata dal competente consiglio di classe straordinario".
I ricorrenti hanno, pertanto, presentato reclamo ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, al direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento con il quale è stata comunicata la sanzione disciplinare adottata dal consiglio di classe e della determinazione n. 5289 appena citata.
Il Direttore generale del citato ufficio periferico con decreto 3 febbraio 2011, n. 20 ha respinto detto reclamo, richiamando il parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale (previsto ai sensi del citato art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 235/2007), che nella seduta tenutasi in data 28 gennaio 2011 si era espresso all'unanimità in accordo con la determinazione sanzionatoria assunta dall'Istituto scolastico.
In merito a quanto accaduto il 15 settembre 2010, i ricorrenti evocano testualmente i fatti riportati in narrativa del ricorso proposto all'Organo di garanzia di istituto e del reclamo proposto al Direttore scolastico Periferico. In particolare, secondo la ricostruzione operata dagli interessati il OMISSIS avrebbe reagito alle ripetute sollecitazioni, anche violente, poste in essere dal compagno di classe OMISSIS, il quale, durante le ore di lezione, lo avrebbe dapprima colpito con un elastico all'occhio destro e, in seguito all'intervento della docente, minacciato di picchiarlo all'uscita. All'esterno della scuola il OMISSIS sarebbe stato aggredito violentemente dal OMISSIS e in quell'occasione, per difendersi, avrebbe morso il braccio del OMISSIS che lo bloccava contro l'albero. Una volta divisi, il OMISSIS sfogava la sua rabbia sulla cartella del OMISSIS che gettava nel cassonetto dell'immondizia. Lo stesso avrebbe sputato solo per liberarsi del sangue fuoriuscito da piccole lesioni che erano state provocate in bocca dai colpi ricevuti e, comunque, verso il terreno. Il giorno successivo, ossia il 16 settembre 2010, il OMISSIS veniva convocato, insieme al OMISSIS, davanti alla Preside, la quale chiedeva di essere informata dell'episodio da entrambi, insieme, nel suo Ufficio.
I ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi di diritto:
A) per quanto attiene all'originario ricorso all'Organo di garanzia di istituto.
I. omessa pronuncia dell'Organo di garanzia di istituto su singoli profili di illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato.
Il suddetto Organo, nel verbale dell'adunanza del 25.10.2010, si sarebbe limitato ad affrontare unicamente il primo motivo dell'originario ricorso, omettendo del tutto di vagliare gli altri profili di legittimità espressi nei restanti dieci motivi.
I ricorrenti ripercorrono, pertanto, i seguenti motivi di diritto già dedotti in detto ricorso.
1.1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 Regolamento d'Istituto: ragione prima di istruttoria carente.
Secondo i ricorrenti, sarebbe stato violato l'art. l, comma 2, del Regolamento d'Istituto laddove il Consiglio di Classe Straordinario risulta convocato senza il rispetto del preavviso minimo di almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta (lo svolgimento del Consiglio è infatti avvenuto in data 21 settembre nonostante gli episodi del 15 settembre 2010 fossero stati contestati in data 16.09.2010). Gli stessi ricorrenti evidenziano che, solo con riferimento a tale doglianza, l'Organo di garanzia di Istituto si sarebbe espresso, sostenendo che il mancato rispetto del termine dei 5 giorni per la convocazione era dovuto al fatto che si trattasse di un Consiglio di Classe "Straordinario". Circostanza che, comunque, viene contestata nell'odierno gravame in quanto il verbale del Consiglio di Classe non accenna ad alcun "motivo di urgenza".
1.2. violazione ed erronea applicazione del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 3 e comma 9 ter D.P.R. 249/98 e all'art. 1 app. B Regolamento d'Istituto: istruttoria carente e mancata audizione individuale dell'incolpato.
La Preside, il giorno 16 settembre 2010, avrebbe proceduto ad una audizione congiunta degli alunni senza dar loro la possibilità di essere ascoltati esaurientemente in ordine alle "proprie ragioni" e, soprattutto, di ricostruire "esattamente" la vicenda. I ricorrenti asseriscono che, dalla "presentazione" effettuata dalla Dirigente Scolastica, durante il Consiglio straordinario del 21 settembre 2010, non sarebbe dato distinguere la ricostruzione operata dai singoli alunni. Peraltro, non risulterebbe alcun verbale di audizione o, quantomeno, di riassunto della singola audizione di ciascuno degli alunni incolpati. Né i genitori sarebbero stati avvisati dell'intenzione di aprire un procedimento a carico del proprio figlio.
1.3. Istruttoria carente, illogica e contraddittoria sotto ulteriori diversi profili: violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, lett. b (rectius art. 3) app. B Regolamento d'Istituto.
Al verbale del Consiglio Straordinario risulta che la Dirigente scolastica, prima di audire gli interessati, è stata informata dell'accaduto dai rappresentanti degli alunni. I ricorrenti si dolgono della mancata allegazione al predetto verbale di alcun riferimento formale alla "messa al corrente" della Dirigente scolastica da parte del Rappresentante degli Alunni.
1.4. violazione ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 4 (rectius art. 3) e 2 app. B Regolamento d'Istituto: illogicità e contraddittorietà manifesta.
Nel predetto verbale si fa riferimento alla "relazione" della professoressa OMISSIS, che descrive quanto accaduto fra i due alunni durante la sua ora di lezione. I ricorrenti affermano che di tale relazione, comunque non allegata nonostante richiamata nel verbale, non ve ne sarebbe stata la necessità, in quanto l'episodio, "in classe", si sarebbe chiuso con il rimprovero di entrambi gli alunni coinvolti. Infatti, l'art. 4 (rectius art. 3) dell'appendice B al Regolamento d'istituto afferma che "l'insegnante o gli insegnanti che rilevano o vengono a conoscenza di infrazioni di entità superiore a quelle di cui al comma 1, ricostruiscono i fatti, ascoltano le ragioni degli alunni coinvolti e valutano la gravità e le relative responsabilità". L'insegnante OMISSIS, tuttavia, non risulta aver presenziato all'episodio avvenuto nell'area "cortiva", ovvero nel cortile della scuola, né risulta aver ascoltato le ragioni degli alunni, né risulta essere stato il docente "messo al corrente dell'accaduto dai rappresentanti degli alunni al Consiglio di Istituto".
Peraltro, non sarebbe comprensibile, secondo i ricorrenti, la valutazione operata dalla citata insegnante dell'episodio occorso in classe e, soprattutto, della condotta del OMISSIS che, secondo i criteri per le valutazioni della gravità delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del citato regolamento, avrebbe dovuto essere sanzionata disciplinarmente in maniera più pesante.
1.5. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 app. B Regolamento d'istituto; incertezza manifesta della procedura e inosservanza dei criteri posti dal regolamento.
Sempre con riferimento alla relazione della citata insegnante, i ricorrenti evidenziano come non risulti operato alcun richiamo, neanche nel verbale del Consiglio, "agli altri elementi previsti dall'art. 2 dell'appendice B al Regolamento e, in particolare, con riferimento alla lettera b, "gravità degli esiti", quantomeno classificabili nella categoria "media" se non addirittura "alta" con riferimento alla oggettiva lesione riportata all'occhio dal OMISSIS ..., né agli "elementi o circostanze aggravanti"". Peraltro, le minacce proferite in classe dal OMISSIS, successivamente all'intervento della docente, e l'aggressione fuori dalla scuola rientrerebbero tra le "minacce ed azioni di bullismo" che nella tabella A della tipologia n. 2 sono considerate più gravi delle lesioni a carattere involontario.
Da ciò discende che il Consiglio di classe non sarebbe stato posto in grado di valutare le attenuanti oggettive a carico del OMISSIS, proprio a causa della mancata formalizzazione di quanto occorso innanzi alla OMISSIS.
1.6. Violazione ed erronea applicazione art. 2 app. B del Regolamento d'istituto, sotto altro profilo: disparità di trattamento.
I ricorrenti contestano, richiamando quanto già dedotto in precedenza, i motivi posti a base della maggiore sanzione irrogata al OMISSIS rispetto al OMISSIS, ossia il fatto che l'alunno era recidivo nel ricorso ai morsi, che lo stesso aveva raccontato "in modo molto personale l'intervento della docente in classe", e che ai genitori non aveva parlato di morso "ma di aver tentato di mordere il compagno per la difesa".
Con riferimento all'ultima circostanza, i ricorrenti evidenziano come il Consiglio di classe non poteva essere a conoscenza di quanto riferito agli stessi dal proprio figlio. Né avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il fatto che, a differenza del OMISSIS, il OMISSIS abbia riferito di aver tenuto un atteggiamento omertoso non raccontando ai propri genitori quanto accaduto.
1.7. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4 (rectius art. 3) app. B del Regolamento d'istituto: illogicità manifesta, duplicità di votazione.
L'istruttoria sarebbe illegittima in quanto, come si rileva dal citato verbale, il Consiglio di Classe, dopo aver deliberato l'irrogazione della sanzione disciplinare, avrebbe operato un supplemento di istruttoria, dopo l'arrivo dei rappresentanti dei genitori e la rappresentante degli studenti, procedendo all'audizione di quest'ultima.
1.8. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4 (rectius art. 3) e art. 1 tabella B app. B del Regolamento d'Istituto sotto altro profilo: illogicità manifesta.
I ricorrenti contestano la circostanza che nella predetta seduta si sia proceduto ad una prima votazione da parte del Consiglio di classe limitato alla componente Docenti, che hanno "deliberato" all'unanimità di adottare le richiamate sanzioni disciplinari, ed a una seconda votazione del Consiglio di classe allargato anche alla componente rappresentanti, nell'ambito della quale la sanzione disciplinare è stata "assunta" all'unanimità.
1.9. Violazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 9 ter D.P.R. 249/98 e art. 4, comma 2 (rectius art. 3, comma 2) app. B del Regolamento d'Istituto: incertezza assoluta della contestazione dell'addebito.
Secondo i ricorrenti emergerebbe un assoluto difetto o, comunque, una carenza di indicazione e contestazione degli addebiti. Né sarebbe stata operata una valutazione ponderata sul grado di gravità dell'episodio e né sarebbero state prese in considerazioni le attenuanti.
1.10. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 9 (rectius art. 3, comma 9) app. B del Regolamento d'Istituto: discordanza tra decisione e comunicazione.
La comunicazione del provvedimento disciplinare usa dei termini che non trovano alcun riscontro nel verbale del Consiglio di classe. Peraltro, mentre il verbale del Consiglio non reca alcun richiamo idoneo ad indicare la condotta contestata al OMISSIS, "è solo la comunicazione del provvedimento che, addirittura, procede alla contestazione, o meglio alla comunicazione di sospensione del OMISSIS "per aver violato le norme di comportamento di cui al capo 6 art. 22 del Regolamento d'Istituto commi 1 e 14".
1.11. violazione ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 26 del Regolamento d'Istituto: violazione norme antibullismo.
Il richiamo all'art. 22, comma 14, del Regolamento d'Istituto, nella citata comunicazione, mentre non chiarirebbe quali siano "gli episodi di violenza" addebitabili al OMISSIS (che si sarebbe solo difeso), apparirebbe contraddittorio in quanto la seconda alinea dello stesso comma stabilisce che "tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri". La stessa disposizione evocata nella comunicazione della sanzione disciplinare, in altri termini, giustificherebbe il comportamento difensivo del OMISSIS rispetto all'aggressione da parte del OMISSIS, il cui comportamento, viceversa, ricadrebbe tra quelli di cui al successivo art. 26, comma 1, secondo il quale "gli atti di bullismo sono atti di violenza, fisica o psicologica, perpetrati da alunni nei confronti di altri alunni, quasi sempre coperti dall'omertà e dalla paura dei soggetti coinvolti e dei compagni".
B) per quanto attiene all'iter innanzi all'Organo di garanzia di Istituto ed alla decisione dello stesso.
II. Irritualità della formazione dell'Organo di garanzia di Istituto e incompatibilità di alcuni membri dello stesso.
I ricorrenti evidenziano profili di incompatibilità, con riferimento ai singoli membri che hanno partecipato alla specifica riunione dell'Organo di Garanzia sul primo ricorso presentato. In particolare, viene dedotta l'incompatibilità della rappresentante dei genitori, Sig.ra OMISSIS, in quanto facente parte del personale ATA dello stesso Istituto, con vincolo di subordinazione diretta nei confronti del Dirigente Scolastico; l'incompatibilità del rappresentante degli studenti, Sig. Ciotti Fabrizio, in quanto dal verbale di sintesi del 16.10.2010 (redatto dalla Dirigente scolastica), lo stesso è stato audito in qualità di testimone.
Peraltro, la stessa costituzione dell'Organo di garanzia di Istituto, che ha deciso il ricorso originario, da parte del Commissario Straordinario sarebbe viziata, in quanto esulerebbe dalle funzioni di quest'ultimo cui sono affidati compiti meramente amministrativi.
III. Nullità dell'istruttoria dell'Organo di garanzia di istituto anche per evidente "non veridicità" di almeno uno dei documenti presi in esame.
Secondo i ricorrenti, l'istruttoria appare essere stata svolta solo ed esclusivamente "ex post", proprio a seguito del ricorso e in occasione della convocazione dell'Organo di Garanzia. Solo dal verbale dell'Organo di Garanzia, impugnato in questa sede, del 25 ottobre 2010, sarebbe possibile evincere l'esistenza di documenti che nel verbale del Consiglio Straordinario del 21 settembre 2010 non risultavano allegati (come la relazione della professoressa OMISSIS) o addirittura apparivano ancora non esistenti come il verbale di sintesi del 16 ottobre 2010. Detto verbale fa, infatti, riferimento all'audizione dei due alunni da parte della Dirigente scolastica tenutasi in data 16 settembre 2010. Nonostante lo stesso sia stato materialmente redatto un mese dopo ossia in data 16 ottobre 2010, risulta essere stato protocollato al n. 38 B del 16.09.2010 del registro protocollo riservato del Dirigente. Peraltro, lo stesso sarebbe stato firmato solo dal predetto dirigente e da un professore presente all'audizione e non anche dal rappresentante degli studenti anch'egli presente.
Sul punto, i ricorrenti evidenziano l'incongruenza dovuta al fatto che se il verbale in commento fosse stato già realmente esistente alla data del 16 settembre 2010, come attestato dal protocollo, lo stesso avrebbe dovuto essere allegato al verbale del Consiglio Straordinario del 21 settembre 2010.
In quest'ultimo verbale non vi sarebbe, inoltre, traccia della testimonianza del Vice Preside, professor OMISSIS, invece ammessa nel verbale del 25 ottobre 2010 redatto dal citato Organo di garanzia dell'Istituto. "E' singolare", affermano i ricorrenti, "che proprio la successiva testimonianza del Prof. OMISSIS ... sembra tentare di legittimare, ex post, alcune delle critiche e censure espresse nell'originario ricorso e sopra richiamate".
IV. Illegittimità della decisione dell'Organo di garanzia di Istituto.
Il provvedimento dell'Organo di garanzia di Istituto sarebbe, quindi, illegittimo in quanto non avrebbe in alcun modo affrontato i motivi dedotti nel ricorso originario.
C) per quanto attiene all'iter innanzi all'Organo di garanzia regionale del Lazio e alla decisione dello stesso.
V. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 della Legge 241/90: difetto assoluto di motivazione.
Anche l'Organo di garanzia regionale del Lazio avrebbe ignorato i diversi profili di illegittimità (come sopra riportati), limitandosi a concludere che "dall'analisi della documentazione" si evincerebbe "un sostanziale rispetto delle norme": formula con la quale si sarebbe inteso liquidare ogni singolo profilo invece sollevato nei precedenti gravami (ricorso e reclamo).
La motivazione apparirebbe oltretutto erronea, contraddittoria e comunque apodittica, laddove, in ordine ai profili di audizione degli allievi, ed in particolare del OMISSIS, i Membri dell'Organo regionale di garanzia, nel parere rilasciato, rilevano che "i due allievi sono stati ascoltati con un 'audizione congiunta in quanto ... era auspicabile una loro riappacificazione e, dunque, tale procedura è stata dettata da una linea educativa degli allievi", lasciando intendere che, ove vi fosse stata una "riappacificazione", l'Istituto avrebbe potuto omettere di procedere oltre.
Vengono, quindi, contestate le dichiarazioni, dei singoli membri dell'Organo di garanzia, giudicate per lo più tautologiche e ridondanti.
VI. Eccesso di potere derivante da carenza di istruttoria: omessa considerazione di circostanze di fatto e di diritto.
Appare singolare, affermano i ricorrenti, che l'Organo di garanzia regionale che ha espresso il parere in cui si sostanzia la decisione principalmente impugnata in questa sede di rigetto del reclamo, compia il medesimo errore commesso dall'Organo di garanzia dell'Istituto, soffermandosi sulla reiterazione nel ricorso ai morsi da parte del OMISSIS. Si tratterebbe, infatti, "di una sorta di presupposto che viene dato per assodato da entrambi gli Organi che si sono occupati della vicenda ma che, in realtà, non risulta formalizzato in alcun provvedimento disciplinare assunto a carico del OMISSIS".
Nessuno dei predetti organi si sarebbe soffermato sulla particolare situazione soggettiva del OMISSIS, affetto da dislessia riconosciuta, nonostante lo stesso Ministero di appartenenza, con proprie circolari, abbia posto particolare attenzione su tale disturbo richiamando gli istituti ad una maggiore collaborazione con le famiglie.
I ricorrenti, come evidenziato, articolano diverse censure indirizzando le proprie doglianze avverso tre specifici momenti di cui si compone l’intera vicenda, ossia il procedimento che ha condotto all’irrogazione della sanzione, quello istruito dall'Organo di garanzia di Istituto, che ha respinto il ricorso prodotto dagli interessati, nonché quello istruito dall'Organo di garanzia regionale del Lazio, che ha respinto il reclamo.
Il Ministero riferente, nella prima relazione, si è limitato a prendere posizione unicamente in ordine al comportamento “recidivante del minore”, senza peraltro argomentare in ordine a circostanze di tempo e luogo riferite a pregresse ed analoghe condotte tenute dal OMISSIS, in primo luogo, in quanto siffatto aspetto attiene esclusivamente ad una circostanza aggravante rispetto alla condotta sanzionata dal Consiglio di classe, ed in secondo luogo in quanto i ricorrenti lamentano, fra l’altro, una carenza di istruttoria proprio in ordine alla mancata allegazione di atti da cui possa evincersi una siffatta evidenza.
Per questi motivi, la Sezione con parere reso il 6 giugno 2012 ha chiesto al Ministero riferente una relazione integrativa, invitando lo stesso ad assumere posizione in merito alle considerazioni (in fatto ed in diritto) e alle singole doglianze formulate dai ricorrenti con il proprio ricorso straordinario.
Il Ministero ha adempiuto inviando una nuova relazione, nella quale procede preliminarmente ad un riepilogo in ordine allo svolgimento dei fatti, che non sempre trova conferma nella versione offerta dai ricorrenti. In particolare, afferma quanto di seguito, in sintesi, evidenziato:
- l'insegnate OMISSIS, a fronte dell'iniziale criticità emersa durante la lezione di Scienze, dopo aver sentito entrambi gli alunni, ha rivolto un rimprovero al solo studente OMISSIS e sequestrato l'elastico;
- il Dirigente Scolastico, il giorno successivo, appena venuto a conoscenza di ciò che era accaduto alla fine delle lezioni nel cortile della scuola e del previo episodio verificatosi in classe, ha immediatamente ascoltato gli alunni facendoli reciprocamente confrontare anche al fine di pervenire ad una riappacificazione. Detto incontro avveniva alle ore 13 del 16 settembre 2010 con la partecipazione del Prof. OMISSIS e del rappresentate degli studenti dell'Istituto. Nell'occasione venivano constatati i segni del morso sul braccio del OMISSIS (vds. testimonianza resa dal Prof. OMISSIS di fronte all'Organo di Garanzia dell'Istituto);
- la stessa mattina del 16 settembre il vicepreside Prof. OMISSIS riferiva al Dirigente Scolastico il contenuto del colloquio avvenuto poco prima con la madre del OMISSIS, la quale aveva affermato di essere venuta a conoscenza dell’episodio dal figlio, ma in maniera diversa rispetto a quanto descritto dallo stesso OMISSIS nel predetto incontro delle ore 13 (le avrebbe, infatti, parlato solo di un tentativo di mordere il compagno). Il Prof. OMISSIS ha, inoltre, rammentato al Dirigente Scolastico di un precedente episodio occorso l’anno precedente, nel quale il OMISSIS, coinvolto in uno scontro con altro suo compagno, aveva già reagito con un morso; episodio, per il quale si era optato per un rimprovero verbale e successivo colloquio con un genitore;
- sulla base dei sopradescritti elementi di valutazione, il Dirigente Scolastico convocava in data 18 settembre 2010 il Consiglio di Classe Straordinario, che si riuniva in data 21 settembre 2010. In tale occasione, dopo l’illustrazione degli accadimenti da parte della Prof.ssa OMISSIS e del Dirigente Scolastico, veniva deliberata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di entrambi gli studenti coinvolti, diversificandone la durata: 2 giorni per il OMISSIS; 3 giorni per il OMISSIS. A carico di quest'ultimo veniva considerato:
1) il riferimento alla medesima reazione (morso), già contestata all'allievo nell'anno precedente seppur solo verbalmente;
2) la circostanza di aver il medesimo riferito i fatti in occasione della sua audizione del 16 settembre 2010, in modo diverso da quello che è poi risultato accertato (aveva sostenuto, infatti, che, al tiro dell'elastico in classe, la Prof.ssa OMISSIS non era intervenuta);
3) la circostanza di aver rappresentato alla madre, diversamente da quanto da esso stesso riferito in occasione del confronto con il OMISSIS del 16 settembre 2010, di non aver inferto il morso e invece di aver solo tentato di farlo.
- la decisione veniva comunicata ai genitori del minore OMISSIS e da questi impugnata dinanzi all'Organo di Garanzia dell'Istituto che si riuniva il 25 ottobre 2010. In tale occasione venivano auditi il Prof. OMISSIS ed il Prof. OMISSIS.
- la sanzione disciplinare e la delibera dell'Organo di Garanzia dell'Istituto venivano impugnate dai genitori del OMISSIS, con ricorso dinanzi all'Organo di Garanzia Regionale che respingeva il ricorso.
Il Ministero, quindi, dopo aver esposto la posizione del Dirigente scolastico, chiamato a fornire chiarimenti in ordine alle singole censure mosse nel ricorso straordinario, procede ad analizzare le medesime doglianze evidenziando quanto segue:
- con riferimento al punto 1.1, il Regolamento d'istituto, all'art. 1, comma 2, afferma che nel caso di riunioni d'urgenza il preavviso minimo sia ridotto ad almeno 24 ore prima della convocazione;
- in ordine al punto 1.2, l'audizione del OMISSIS e del OMISSIS è stata disposta dal Dirigente Scolastico con grande sollecitudine, a seguito della conoscenza dei fatti oggetto di sanzione. Dal verbale della predetta audizione emerge l'evidente possibilità per entrambi i minori di raccontare i fatti ed esporre le proprie ragioni. Il diritto all'audizione individuale dei minori non risulta disposto da alcuna norma del Regolamento d'Istituto, né tantomeno risulta normato il supposto diritto della famiglia di partecipare all'audizione medesima;
- per quanto concerne il punto 1.3, i ricorrenti rivendicano l'esistenza di procedure non previste dal Regolamento d'Istituto. Occorre sottolineare che l’art. 3 dell'appendice B, al comma 2, dispone che l'obbligo di relazionare in modo scritto circa i fatti che possano costituire oggetto di sanzioni di una gravità pari a quella contestata al OMISSIS, incombe sui soli insegnanti. Ovviamente, non essendo possibile una qualsivoglia formalizzazione da parte degli studenti che erano intervenuti a sedare la lite, il Dirigente Scolastico ha provveduto ad acquisire preliminarmente gli elementi di valutazione necessari ad investire della questione l'organo collegiale competente, ovvero il Consiglio Straordinario di Classe. Il riferimento alla relazione della Prof.ssa OMISSIS risulta essere inconferente, in quanto connesso all'episodio avvenuto in classe e terminato con l’intervento della docente;
- in riferimento al punto 1.4, la conoscenza degli eventi del mattino, avvenuti in classe, ha consentito al Dirigente Scolastico di compiere, ai sensi dell'art. 3 comma 2 appendice B, una corretta valutazione preliminare dei fatti accaduti poi all'uscita della scuola. Rientra nelle attribuzioni del Dirigente Scolastico quella di acquisire, ove necessario, ulteriori elementi di valutazione oltre quelli già di sua conoscenza;
- in relazione al punto 1.5, il provvedimento sanzionatorio adottato dal Consiglio di Classe appare esente da inesattezze. La doglianza dei ricorrenti relativa alla mancata considerazione di elementi o circostanze attenuanti a favore del OMISSIS appare anch'essa priva di riscontro: sia nel verbale del Consiglio di Classe del 21 settembre 2010, sia in quello dell'Organo di Garanzia d'Istituto del 25 ottobre 2010, viene dato atto della provocazione del OMISSIS a danno del OMISSIS. Per altro verso, emerge la ricorrenza del comportamento del OMISSIS, il quale aveva già reagito, nel passato, con morsi nei confronti di altri allievi;
- in merito al punto 1.6, i ricorrenti lamentano una disparità di trattamento tra i due alunni, limitandosi a considerazioni personali e non fornendo elementi di valutazione sulla supposta disparità. Invero, è proprio il verbale dell'audizione dei minori che rende evidente la gravità dei comportamenti tenuti da entrambi gli allievi. In particolare, nella sua esposizione dei fatti è lo stesso OMISSIS a confermare di aver insultato il OMISSIS al mattino con l'epiteto di "obeso", nonché di aver morso il compagno e reagito con sputi al medesimo. Il OMISSIS confermava, altresì, di aver gettato lo zaino del OMISSIS nel cassonetto della spazzatura. Quanto riferito, inoltre, dal OMISSIS circa il mancato intervento della Prof.ssa OMISSIS, relativamente all'episodio verificatosi in classe, è in aperta contraddizione con quanto affermato dalla docente stessa nella sua relazione e con quanto dichiarato dall'alunna OMISSIS, nel verbale del Consiglio di Classe del 21 settembre 2010;
- con riferimento al punto 1.7, sull'illegittimità della deliberazione del Consiglio Straordinario di Classe del 21 settembre 2010 per una supposta doppia votazione, non può non rilevarsi l'assenza di qualsivoglia riapertura del verbale del Consiglio di Classe. Il fatto che la componente alunni genitori del predetto Consiglio sia intervenuta in un secondo momento rispetto alla componente tecnica non testimonia una duplicità di istruttoria quanto, al contrario, la corretta investitura di tutte le componenti del Consiglio di Classe nella decisione da prendersi in merito alle sanzioni disciplinari. Per espressa disposizione legislativa (DPR 416 del 31 maggio 1974), il Consiglio di Classe è convocato, in relazione alle materia trattate, in seduta plenaria o con la sola presenza dei docenti. Si tratterebbe, pertanto, di una doglianza puramente formalistica;
- con riferimento al punto 1.8, inconferente sarebbe il richiamo delle norme citate rispetto a quanto esposto dai ricorrenti sull'iter di formazione della decisione collegiale;
- in merito al punto 1.9, nel verbale del Consiglio di Classe del 21 settembre 2010 si individuano chiaramente, come oggetto di contestazione, i fatti avvenuti nel cortile della scuola. Il richiamo agli avvenimenti della mattina sanzionati dalla Prof.ssa OMISSIS sarebbero il frutto di una formulazione lessicalmente non chiarissima. La puntigliosa formalizzazione dei criteri di irrogazione delle sanzioni disciplinari pretesa dai ricorrenti appare risolversi in un puro rilevo formalistico. In relazione, invece, alla recidività del OMISSIS, la contestata mancata formalizzazione del precedente sarebbe pretestuosa in quanto il rimprovero verbale non è da irrogarsi per iscritto e, dunque, evidentemente non può essere indicato con assoluta precisione dagli operatori scolastici;
- avuto riguardo al punto 1.10, la comunicazione del provvedimento, esponendo in premessa l'iter del procedimento sanzionatorio, riporta pedissequamente quanto deciso dal Consiglio di classe, salvo aggiungere il riferimento all'art. 22 commi 1 e 14 del Regolamento d'Istituto. Tale specificazione, contestata dai ricorrenti come una discordanza fra i due atti, non aggiunge nulla a quanto deciso dal Consiglio di Classe il 21 settembre 2010, limitandosi ad inquadrare la narrazione dei fatti in una norma di portata generale del Regolamento d'Istituto;
- con riferimento al punto 1.11, il riferimento a norme antibullismo è, nel caso di specie, del tutto inconferente, sia in riferimento alla normativa vigente sia per quella che concerne l'art. 26 del Regolamento d'Istituto. La condotta violenta e non rispettosa delle disposizioni dell'art. 22 del regolamento d'Istituto è stata, come emerge dai documenti acquisiti, posta in essere da entrambi gli studenti, sia dal OMISSIS sia dal OMISSIS;
- in relazione alla censura relativa all'incompatibilità di alcuni membri dell'Organo di Garanzia, se ne deve rilevare l'inconsistenza, in quanto le norme di composizione dello stesso, ed in particolare l'art. 6 dell'Appendice B del Regolamento d'Istituto, sono state pienamente rispettate;
- per quanto concerne la costituzione dell'Organo di Garanzia, viene rammentato che l'ordinanza ministeriale 277 del 17 giugno 1998, dispone che negli istituti risultanti dalla confluenza di scuole del primo ciclo di istruzione con istituti del secondo ciclo di istruzione in cui era in carica il Consiglio di Istituto, quest'ultimo decade, e si insedia un commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, sino all'elezione di un nuovo Consiglio di Istituto. L'Istituto Omnicomprensivo " OMISSIS " di OMISSIS risulta essere stato oggetto di provvedimento di dimensionamento nell'a.s. 2009/2010 e, dunque, è sottoposto alla disciplina sostanziale della norma predetta. La costituzione dell'organo di garanzia e la nomina dei suoi membri rientra senza dubbio nelle funzioni deliberative del commissario straordinario, così come previsto dall'art. 12 del Regolamento d'Istituto, il quale sostituisce, negli istituti che si trovino nelle condizioni predette, il Consiglio d'Istituto;
- per quanto attiene alla "nullità dell'istruttoria dell'organo di garanzia di istituto anche per evidente non veridicità di almeno uno dei documenti presi in esame", si tratterebbe di un errore materiale nel verbale di audizione, laddove riporta la data del 16 ottobre 2010, anziché quella del 16 settembre 2010. Per quanto, invece, concerne l'asserita produzione postuma della relazione della Prof.ssa OMISSIS, sia tale documento sia il registro di protocollo del Dirigente Scolastico riportano inequivocabilmente la data del 16 settembre 2010. Per quanto, invece, concerne l'intervento dei Professori OMISSIS e OMISSIS, la partecipazione dei medesimi ai lavori dell'Organo di Garanzia deve ritenersi consentita, ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Appendice B del Regolamento d'Istituto, in quanto soggetti in grado di riferire ulteriori elementi di valutazione non acquisiti precedentemente;
- per quanto attiene alla presunta "illegittimità della decisione dell'organo di garanzia d'istituto", si osserva che, ai sensi dell'art. 6 dell'Appendice B del Regolamento d'Istituto, l'organo di garanzia emette una decisione che può essere di conferma, modifica totale o parziale, di annullamento, di remissione al medesimo o ad altro organo irrogante per una nuova valutazione. Nel caso di specie, l'Organo di Garanzia ha specificatamente affermato nella parte dispositiva della sua decisione di confermare la sanzione adottata nei confronti del OMISSIS;
- per quanto riguarda la lamentata "violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 L. 241/1990", relativa alla mancata motivazione del parere espresso dall'Organo di Garanzia Regionale, risultano essere stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla decisione dell'Amministrazione;
- la dislessia del OMISSIS, infine, risulta essere stata ampiamente presa in considerazione dagli organi coinvolti nei vari gradi del procedimento impugnatorio in esame, che per precedenti comportamenti violenti del OMISSIS si sono comportati in maniera tollerante.
Considerato:
Fondate ed assorbenti appaiono talune censure mosse dai ricorrenti.
Emerge chiaramente il difetto di istruttoria, oltre che la carenza motivazionale: vizi puntualmente dedotti dai ricorrenti e che meritano, quindi, accoglimento. Del resto, da una lettura del tenore della relazione predisposta, in seconda istanza, dal Ministero appare evidente che, a posteriori, l’Amministrazione tenti di dare giustificazione ad una serie di doglianze riproposte nel ricorso straordinario che, semmai, avrebbero dovuto trovare ingresso nei provvedimenti adottati in esito alle impugnazioni innanzi all'Organo di garanzia di Istituto e all'Organo di garanzia regionale del Lazio, che, al contrario, si mostrano gravemente carenti proprio sotto il profilo motivazionale. In altri termini, si assiste, nel caso di specie, ad una sorta di motivazione postuma rispetto all’adozione degli atti impugnati, che, invece, rinvengono il loro fondamento in una istruttoria carente ed in una motivazione palesemente incongrua. I provvedimenti gravati risultano evidentemente viziati nei loro presupposti, a prescindere dalla eventuale coerenza e giustizia sostanziale della scelta, su cui si sofferma diffusamente la relazione ministeriale.
E proprio con riferimento al provvedimento adottato dall'Organo di garanzia di Istituto si registra la grave carenza motivazionale, reiterata nel successivo parere dell'Organo di garanzia presso U.S.R. Lazio del 28.01.2011, posto a base del definitivo provvedimento adottato dal Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con il quale è stato respinto il reclamo.
Come dedotto dai ricorrenti, l'Organo di garanzia di istituto non si sarebbe pronunciato sui singoli profili di illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato, limitandosi ad affrontare unicamente il primo motivo dell'originario ricorso, relativo alla convocazione d'urgenza del Consiglio di classe straordinario. La circostanza che l'art. 6 dell'Appendice B del Regolamento d'Istituto stabilisca (come evidenzia il Ministero) che l'organo di garanzia emette una decisione che può essere di conferma, modifica totale o parziale, di annullamento, di remissione al medesimo o ad altro organo irrogante per una nuova valutazione, non esime quest'ultimo dall'esaminare i singoli motivi di impugnazione.
Peraltro, la determinazione dell'Organo di garanzia dell'Istituto, lungi dal vagliare in maniera compiuta le singole censure dedotte dai ricorrenti, pone in evidenza una serie di carenze istruttorie del presupposto procedimento disciplinare, cui cerca ex post di porre rimedio. Di particolare rilevanza assume, in tale ambito, la testimonianza del Vice Preside, professor OMISSIS, che trova ingresso solo nel verbale del 25 ottobre 2010 redatto dal citato Organo di garanzia dell'Istituto. Ora, si deve considerare che proprio sulla base di tale testimonianza, che pone in evidenza il pregresso e recidivo comportamento del OMISSIS, si fonda l'aggravante che ha indotto il Consiglio di Classe a sanzione in maniera più grave il OMISSIS rispetto al OMISSIS.
Tale testimonianza, come quella del professor OMISSIS, che, nell'incontro del 16 settembre 2010, aveva constatato i segni del morso sul braccio del OMISSIS, sono state rese solo di fronte all'Organo di Garanzia dell'Istituto. Anche tale testimonianza assume una certa rilevanza, considerato che con la stessa si dà atto della constatazione della lesione occorsa sul braccio del OMISSIS e della mancanza di segni di lesioni sul volto del OMISSIS, che lo stesso aveva lamentato aver subito in classe prima dell'evento sanzionato. La testimonianza del professor OMISSIS, come detto, dà conto di ciò. Tuttavia, tale evidenza non è presente nel verbale di sintesi del 16 settembre firmato dal Dirigente scolastico e dallo stesso professor OMISSIS. In altri termini, non solo tale testimonianza non risulta verbalizzata il giorno 16 settembre 2010 all'incontro nell'ufficio di presidenza con i due allievi, ma neanche in occasione del successivo consiglio di classe del 21 settembre, ove è stata adottata la sanzione, mentre trova ingresso solo nel verbale del 25 ottobre, che ha deciso del ricorso prodotto dai genitori.
Peraltro, del verbale del 16 settembre, a prescindere da ogni considerazione in ordine agli errori di formale redazione dello stesso, che pongono in dubbio la circostanza che lo stesso fosse effettivamente in esistenza alla data in cui si è svolto il consiglio di classe, non è stata data formale lettura in tale occasione, come diversamente avviene successivamente di fronte all'Organo di Garanzia dell'Istituto. Né appare una mera irregolarità formale il fatto che nel verbale del Consiglio di Classe l'irrogazione della sanzione disciplinare risulta essere stata deliberata prima dell'arrivo dei rappresentanti dei genitori, che hanno concordato con la posizione assunta in precedenza dal consiglio tecnico.
In altri termini ed alla luce di quanto sopra, appare di tutta evidenza che la completa ed esauriente ricostruzione dei fatti e valutazione degli stessi non si sia cristallizzata con l'istruttoria posta in essere nell'ambito del procedimento di irrogazione della sanzione, ma nel corso di tutti e tre i procedimenti, venendo così compromesso anche il diritto di difesa dell'incolpato.
Non sfugge a questo Consiglio di Stato che i provvedimenti disciplinari, in ambito scolastico, hanno finalità prettamente educativa, in quanto mirano al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La cura di tali interessi non può, tuttavia, comportare una qualsivoglia deroga o affievolimento del diritto alla difesa, che nel procedimento amministrativo è assicurato attraverso la scansione di una serie di atti che assicurano la pienezza del contraddittorio. E ciò vale, a maggior ragione, nel particolare e delicato contesto scolastico, atteso che la finalità pedagogica dell’azione disciplinare in tale ambito deve mirare a condurre gli studenti, che hanno violato i propri doveri, ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, attraverso un rapporto dialettico e costruttivo con i docenti e l’intera comunità scolastica. Non è, pertanto, ammissibile che agli studenti incolpati venga limitato il diritto alla difesa, precludendogli la possibilità di esporre responsabilmente le proprie ragioni di fronte a contestazioni specifiche. Non è un caso che l'articolo art. 4 del DPR n. 249/1998 testualmente affermi che “nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”.
Nel caso di specie, il Dirigente scolastico, avuto notizia di episodi che configuravano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari, pertanto, avrebbe dovuto, innanzitutto, notificare comunicazione scritta dell’avvio del procedimento agli esercenti la potestà genitoriale, e poi convocare il Consiglio di Istituto completo di tutte le sue componenti, compreso lo studente, il quale avrebbe dovuto essere invitato ad esporre le proprie ragioni, previa contestazione degli addebiti.
Ed invece, il Dirigente scolastico, il 16 settembre 2010, nell'imminenza dell'accaduto (come tiene a sottolineare l'amministrazione resistente), ha convocato il OMISSIS insieme al OMISSIS per essere informato dell'episodio da entrambi. In tale occasione, è emersa una versione dei fatti (quella, cioè, esposta dal OMISSIS), successivamente, in parte contraddetta ed in parte arricchita di altri particolari, compreso l'episodio del morso accaduto l'anno precedente. Si tratta di circostanze che hanno indotto il Consiglio di Classe a graduare la sanzione tra i due alunni, comminando quella più grave al OMISSIS, e rispetto alle quali sarebbe stato necessario instaurare preventivamente il contraddittorio con lo studente, specie con riferimento alla contestata "personale" ricostruzione dell'evento e del pregresso episodio, di cui, peraltro, non v'era documentazione che ne dimostrasse l'accaduto.
Sarebbe stata, inoltre, necessaria la presenza degli esercenti la potestà genitoriale, come dagli stessi censurato, dal momento che i medesimi risultano più volti evocati proprio in quanto testimoni di circostanze che appaiono essere poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio: al OMISSIS, infatti, risulta essere stato anche contestato il fatto di aver rappresentato alla madre l'episodio in modo diverso rispetto a quanto da lui stesso riferito in occasione del confronto con il OMISSIS del 16 settembre 2010 (circostanza che sarebbe stata riferita informalmente dalla madre stessa al vicepreside Prof. OMISSIS); la contestata recidiva, ossia il morso inferto dal OMISSIS ad altro studente l'anno precedente, sanzionata solo con un rimprovero verbale e di cui, conseguentemente, non v'è memoria documentale, risulta essere stata oggetto di un colloquio tra il padre e lo stesso Dirigente Scolastico.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento della sospensiva e con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
L'ESTENSORE Nicolo' Pollari
IL PRESIDENTE F/F Roberto Garofoli
IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#omissis #istituto #garanzia #organo #classe #ricorrente #verbale #consiglio #settembre #episodio
11/03/2021 n° 90
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 9582791]
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Università degli Studi di OMISSIS - 11 marzo 2021
Registro dei provvedimenti n. 90 dell'11 marzo 2021
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato a questa Autorità in data XX da un dipendente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito, ”INFN”), è stato lamentato che il Dipartimento di Fisica “OMISSIS” dell’Università degli Studi di OMISSIS (di seguito, l’”Ateneo” o l’”Università”), presso la cui sede è ospitata la Sezione di OMISSIS dell'INFN, avrebbe “provveduto ad installare e mettere in funzione 35 telecamere, collegate ad un sistema di registrazione delle immagini tramite rete telematica”, che “effettuano una ripresa continua di tutte le aree di passaggio interne dell'edificio (corridoi, spazi comuni)”. Il reclamante ha rappresentato che “negli uffici e nei laboratori del Dipartimento di Fisica vengono svolte stabilmente attività lavorative [anche] da parte dei dipendenti […] [dell’] Istituto CNR SPIN […] [nonché] di aziende private appaltate per il servizio di pulizia e per il servizio di vigilanza” e che, pertanto, dall’“attuale disposizione delle telecamere nei corridoi dell'edificio […] può derivare […] la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori […]; il mancato rispetto del principio di necessità in quanto l'edificio è già presidiato da un servizio di vigilanza e molte telecamere risultano installate in zone non esposte a rischi concreti; il mancato rispetto del principio di proporzionalità in quanto è stata effettuata la copertura capillare dell'edificio con telecamere per fini di “sicurezza delle persone e dei beni” […] senza aver effettuato una valutazione di strumenti alternativi”.
Inoltre, secondo quanto riferito dal reclamante, “in più di un caso, il campo di ripresa delle telecamere è relativo ad aree adibite alla sosta di lavoratori e studenti per l'acquisto di generi alimentari e bevande tramite l'utilizzo di distributori automatici […], ad aree adibite al ritiro di stampati […] e in prossimità dei servizi igienici, nel mancato rispetto del principio di necessità”.
Il reclamante ha, altresì, lamentato che “sia l'installazione che la messa in funzione del sistema di videosorveglianza sono state effettuate in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali dell'ente che ha effettuato l'installazione, degli enti ospitati e delle aziende appaltate”, non risultando “prove documentali che, in considerazione dell'assenza di accordo sindacale, dimostrino la presentazione dell'istanza presso l'Ispettorato del Lavoro da parte dell'ente che ha effettuato l'installazione”. Inoltre, ai lavoratori “non [sarebbe] stata fornita alcuna indicazione […] riguardo i responsabili e gli incaricati del trattamento”, anche in considerazione del fatto che “allo stato attuale […] tale trattamento [sarebbe] effettuato, sia durante le ore diurne che in quelle notturne, dagli addetti dell'azienda di vigilanza tramite la consultazione dei 35 flussi video su 3 schermi ubicati in un locale situato in prossimità dell'ingresso dell'edificio”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ateneo, rispondendo a una richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio, ha dichiarato che:
“titolare del trattamento è l’Università”;
a seguito del reclamo, l’Università ha provveduto “ad attivare gli Uffici competenti per la convocazione sindacale finalizzata allo specifico accordo di cui alla L. n. 300/70 […] in quanto non esistente”;
“le ‘immagini’ sono visionate in tempo reale dalla Ditta affidataria del servizio di portierato […]”, con la quale è stato stipulato un accordo sul trattamento dei dati personali;
“il sistema di videosorveglianza del Dipartimento di Fisica costituto da n. 37 telecamere è entrato in funzione in data 01.03.2016 e allo stato, sono ancora attive n. 34 telecamere”;
“nel corso del 2015, a seguito di numerosi furti, occorsi durante l’orario di apertura, nonché a tutela del patrimonio e per ragioni di sicurezza relativa alla prevenzione dei reati, è stato installato un sistema di videosorveglianza nei locali dell’edificio del Dipartimento di Fisica, nel quale è presente un patrimonio strumentale tecnico-scientifico di altissimo valore tecnologico-scientifico ed economico”;
“nell’installazione dell’impianto sono stati rispettati i principi di pertinenza e di non eccedenza. Il sistema nel suo complesso consta di n. 37 telecamere e n. 1 registratore di immagini. Le telecamere sono allocate solo nei corridoi del Dipartimento, mai nelle stanze o in zone destinate all’attività lavorativa (es. laboratori), coprendo dove si è ritenuto più probabile l’accesso da parte di malintenzionati. La visuale di ripresa delle singole telecamere è limitata attualmente a un angolo di circa 60 gradi. Le telecamere non sono mai direzionate su schermi di terminali o personal computer. […] le telecamere (n. 37) coprono complessivamente circa 1.500 m[q] di superficie, circa solo il 5% della dimensione del Dipartimento (oltre 30.000 m[q] di superficie)”;
“il sistema di videosorveglianza del Dipartimento è dotato di un solo registratore che è situato nel locale “centro di calcolo”, chiuso a chiave e accessibile al Direttore del Dipartimento di Fisica, nonché al Direttore della sezione di Napoli dell’INFN […] in quanto nel locale sono allocate le loro apparecchiature. L'indirizzo IP del registratore non è un indirizzo “pubblico” e non è quindi accessibile dall’esterno del Dipartimento. Il locale è anche provvisto di un adeguato impianto antincendio”;
“il periodo di conservazione delle immagini è pari a 7 giorni. Le registrazioni più vecchie degli ultimi 7 giorni vengono cancellate in automatico”;
“in concomitanza all’attivazione del sistema di videosorveglianza furono collocati gli appositi cartelli informativi prima del raggio d’azione della telecamera e nelle sue immediate vicinanze. Gli appositi cartelli, numerosi e ben visibili, indicano la denominazione del Dipartimento e la finalità perseguita. Attualmente è in corso l’aggiornamento della cartellonistica con riferimento alla normativa più recente. […] L’informativa completa in conformità a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali è pubblicata sul sito web dell'Ateneo alla pagina privacy […]”.
Con nota dell’XX (prot. n. XX), l’Università ha inviato all’Autorità copia conforme dell’accordo sottoscritto in data 8 novembre 2019 con le organizzazioni sindacali, avente ad oggetto il sistema di videosorveglianza utilizzato presso i locali del Dipartimento di Fisica “OMISSIS”, sito nel complesso universitario di OMISSIS.
A seguito di un’ulteriore richiesta di informazioni, cui è stato dato riscontro con nota prot. n. XX del XX, l’Ateneo ha precisato che l’informativa estesa sul trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza “è stata pubblicata […] sul sito web dell’Ateneo, in data 01/08/2019”.
L’Ufficio, con nota del XX (prot. n. XX), sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato all’Ateneo, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 13 e 88 del Regolamento, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300.
L’Ateneo ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX (prot. n. XX, rappresentando, in particolare, che:
- la violazione è durata “dal 1° marzo 2016 all’8 novembre 2019”;
- “gli interessati sono i frequentatori del Dipartimento di Fisica “OMISSIS”: circa 140 docenti e ricercatori, circa 100 assegnisti di ricerca, borsisti e dottorandi, 24 tecnici e amministrativi e il personale ricercatore, tecnico e amministrativo degli Enti di ricerca ospitati in convenzione, 80 unità dell’INFN (Istituto nazionale di Fisica Nucleare), 20 del CNR Istituto SPIN, 4 del CNR Istituto ISASI […,] il personale della Ditta per il servizio di pulizia e il servizio di vigilanza”;
- “l’installazione delle telecamere è avvenuta per ragioni di sicurezza […] in particolare come deterrente dei numerosi furti, occorsi durante l’orario di apertura, sia negli uffici, sia nelle aule del Dipartimento, a tutela del patrimonio strumentale tecnico-scientifico presente nei locali del Dipartimento di Fisica. Il Direttore del Dipartimento ha fatto presente che a seguito dell’installazione delle telecamere i furti sono cessati”;
- “all’atto dell’attivazione del sistema di videosorveglianza furono contestualmente collocati appositi cartelli informativi, prima del raggio d’azione della telecamera e nelle sue immediate vicinanze. La cartellonistica è stata poi prontamente modificata a seguito delle specifiche indicazioni fornite [dall’] Autorità […]. Per il periodo 1.03.2016 fino al 24.07.2019 alcun interessato ha fatto osservazioni relative all’installazione della videosorveglianza. Appena giunta la segnalazione, il Titolare si è prontamente attivato per la regolarizzazione del sistema”;
- “si è proceduto a predisporre l’informativa completa sul trattamento dei dati personali […], resa disponibile sul sito web di Ateneo […] in data 01.08.2019 e poi modificata secondo l’indicazione fornita [dall’] Autorità […]”;
- “il Titolare appena accertata l’esistenza di un sistema di videosorveglianza presso il Dipartimento di Fisica in assenza di alcuni presupposti di legge si è attivato, prima di ricevere la comunicazione del Garante, al fine di regolarizzare la questione mediante, in particolare: la ricognizione della situazione di fatto esistente presso il Dipartimento; l’acquisizione degli elementi tecnico-informativi a supporto dell’istruttoria (informative, screenshot, planimetrie); l’aggiornamento della cartellonistica esistente e la pubblicazione dell’informativa completa sul sito di Ateneo; la conclusione dell’accordo sindacale con esito favorevole”;
- “il Titolare è venuto a conoscenza della presunta violazione in data 24.07.2019 a seguito della segnalazione a mezzo mail, da parte di un dipendente dell'INFN […], Ente di ricerca ospitato dal Dipartimento di Fisica di questa Università e sito nel Complesso Universitario di OMISSIS. Il dipendente dell’INFN comunicava infatti l’esistenza di un sistema di videosorveglianza all’interno del Dipartimento, lamentando irregolarità. Il Titolare ha prontamente notificato quanto sopra all’Autorità Garante nei termini previsti e precisamente a mezzo PEC il XX9”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Il quadro normativo applicabile
La disciplina in materia di trattamento dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2-ter del Codice).
Con specifico riferimento all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici, già nel “Provvedimento in materia di videosorveglianza” (provv. dell’8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680) il Garante aveva chiarito che tali soggetti, “in qualità di titolari del trattamento […], possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi […] per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali” (par. 5) (cfr. par. 3.2 delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati del 29 gennaio 2020).
Inoltre, atteso che il sistema di videosorveglianza oggetto del reclamo è idoneo a riprendere anche il personale dell’Università che transita o sosta nelle aree interessate, si rileva che il trattamento dei dati personali dei lavoratori può essere effettuato, dal datore di lavoro, se è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi (artt. 6, par. 1, lett. c), e 88 del Regolamento).
Il datore di lavoro deve, altresì, rispettare le norme nazionali, che “includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana […] degli interessati in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento […] e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro” (artt. 6, par. 2 e 88, par. 2 del Regolamento). In tale quadro, per effetto del rinvio contenuto nel Codice alle disposizioni nazionali di settore che tutelano la dignità delle persone sul luogo di lavoro, con particolare riferimento ai possibili controlli da parte del datore di lavoro (art. 114 “Garanzie in materia di controllo a distanza”), l’osservanza dell’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300 costituisce una condizione di liceità del trattamento (cfr. par. 4.1 del citato “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell’8 aprile 2010, doc. web n. 1712680; v., da ultimo, la recente FAQ del Garante n. 9 in materia di videosorveglianza, doc. web 9496574). L’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce, infatti, che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali […]. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, […] della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro”.
Il titolare del trattamento è poi, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento).
Nel rispetto del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (artt. 12 del Regolamento).
3.2 L’informativa agli interessati
Allorquando siano impiegati sistemi di videosorveglianza, il titolare del trattamento, oltre a rendere l’informativa di primo livello mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle “informazioni di secondo livello”, che devono “contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’articolo 13 del [Regolamento]” ed “essere facilmente accessibili per l’interessato, ad esempio attraverso un pagina informativa completa messa a disposizione in uno snodo centrale (sportello informazioni, reception, cassa, ecc.) o affissa in un luogo di facile accesso” (“Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati, adottate il 29 gennaio 2020, in particolare par. 7; ma si veda già il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” del Garante dell’8 aprile 2010, doc. web n. 1712680, in particolare par. 3.1; v., da ultimo, la recente FAQ del Garante n. 4 in materia di videosorveglianza, doc. web 9496574).
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, è emerso invece che l’informativa completa sul trattamento dei dati personali è stata resa disponibile agli interessati, sul sito web dell’Ateneo, solo in data 1° agosto 2019 ed è stata aggiornata, anche alla luce delle indicazioni formulate dall’Autorità nel corso dell’istruttoria, solo in data XX (cfr. quanto dichiarato nella nota dell’Ateneo prot. n. XX del XX).
È stato, inoltre, accertato che alcuni dei cartelli informativi apposti dall’Ateneo nei luoghi interessati dalla videosorveglianza non menzionavano taluni degli elementi richiesti dall’art. 13 del Regolamento. In particolare, non erano menzionati il titolare del trattamento (come emerge dalle fotografie n. 15 e n. 16, allegate al reclamo) e, in un caso, la finalità del trattamento perseguita dal titolare (fotografia n. 15) (cfr. le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati, adottate il 29 gennaio 2020, par. 114, ove si afferma che “generalmente, le informazioni di primo livello (segnale di avvertimento) dovrebbero comunicare i dati più importanti, ad esempio le finalità del trattamento, l’identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento”).
Per tali ragioni, fino all’aggiornamento del testo delle informative da parte dell’Ateneo, il trattamento dei dati personali degli interessati mediante il sistema di videosorveglianza è stato effettuato in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento.
3.3 La disciplina in materia di controlli a distanza
L’attività istruttoria ha, altresì, consentito di accertare che, come confermato dall’Università, la stessa ha utilizzato, dal 1° marzo 2016 e fino all’8 novembre 2019, un sistema di videosorveglianza, installato nei corridoi dell’edificio che ospita il Dipartimento di Fisica “OMISSIS”, a fini di tutela del proprio patrimonio e per ragioni di sicurezza, in assenza di un previo accordo con le rappresentanze sindacali o di un’autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
A tal riguardo, si evidenzia che le esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio, pure invocate dall’Ateneo, non possono di per sé sole, in base al quadro normativo sopra delineato, legittimare il trattamento dei dati personali mediante strumenti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, come quello utilizzato dall’Ateneo, in assenza delle garanzie previste dall’art. 4, comma 1, l. n. 300/1970. Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Antovic e Mirković v. Montenegro (Application n. 70838/13 del 28.11.2017), ha stabilito che il rispetto della “vita privata” deve essere esteso anche ai luoghi di lavoro pubblici (nel caso di specie, le aule universitarie), evidenziando che la videosorveglianza sul posto di lavoro pubblico può essere giustificata solo nel rispetto delle garanzie previste dalla legge nazionale applicabile, in mancanza delle quali costituisce un'interferenza illecita nella vita privata del dipendente, ai sensi dell'articolo 8, par. 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Pertanto, il rispetto del citato art. 4, comma 1, anche per effetto del rinvio ad esso contenuto nell’art. 114 del Codice, costituisce condizione di liceità del trattamento dei dati personali (cfr., da ultimo, con riguardo al ricorso alla videosorveglianza sui luoghi di lavoro, provv. 5 marzo 2020. n. 53, doc. web n. 9433080, provv. 19 settembre 2019, n. 167, doc. web n. 9147290, in particolare punto 4.2; v., a livello europeo, le indicazioni contenute nelle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati del 29 gennaio 2020, spec. par. 11, nonché le precedenti indicazioni del Gruppo di Lavoro Articolo 29 nel “Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro”, WP 249; in giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. 3, 17 dicembre 2019, n. 50919; Cass. civ., sez. 1, 19 settembre 2016, n. 18302).
In ragione delle considerazioni che precedono, il trattamento dei dati personali dei lavoratori, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell’Ateneo, risulta essere avvenuto in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), 6 e 88 del Regolamento, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si rappresenta, altresì, che per la determinazione della norma applicabile, sotto il profilo temporale, deve essere richiamato in particolare il principio di legalità di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 689/1981 che sancisce come «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati». Ciò determina l’obbligo di prendere in considerazione le disposizioni vigenti al momento della commessa violazione, che nel caso in esame – data la natura permanente dell’illecito contestato – deve essere individuato all’atto di cessazione della condotta illecita. Dagli atti dell’istruttoria è, infatti, sebbene l’istallazione del sistema di videosorveglianza sia avvenuta nel 2016, l’accordo con le organizzazioni sindacali è stato concluso in data 8 novembre 2019, mentre l’informativa completa agli interessati è stata resa disponibile sul sito web dell’Ateneo solo in data 1° agosto 2019 ed è stata successivamente aggiornata in data 9 luglio 2020, allorquando il Regolamento e il Codice, come modificato d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, erano in vigore.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Ateneo, per aver trattato i dati personali dei lavoratori in assenza di idonei presupposti normativi e per non aver reso agli interessati le necessarie informazioni sul trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza, in violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 13 e 88 del Regolamento, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che l’Ateneo ha concluso uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali e ha assolto agli obblighi informativi nei confronti degli interessati, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
In relazione ai predetti elementi, sono stati considerati l’ampio arco temporale durante il quale i trattamenti in questione sono stati posti in essere in assenza dei richiamati presupposti di liceità, nonché la circostanza che il rispetto delle garanzie previste dalla citata disciplina di settore, quale condizione di liceità dei conseguenti trattamenti, sia stata affermata in modo costante dal Garante in numerosi provvedimenti (v. “Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy” del 29 novembre 2000, doc. web n. 31019; cfr. anche il provv. generale in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004, doc. web n. 1003482 e il successivo provv. generale del 2010, sopra richiamato, punto 4.1; da ultimo, v. FAQ del Garante n. 9 in materia di videosorveglianza, doc. web 9496574; cfr. provv. 9 maggio 2018, n. 277, doc. web n. 8998303; provv. 18 aprile 2013, n. 200 doc. web n. 2483269; provv. 18 aprile 2013, n. 199, doc. web 2476068), così come dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata. Inoltre, è stato considerato che gli interessati sono stati sottoposti a videosorveglianza in tempo reale, mediante visualizzazione da parte degli addetti dell’azienda affidataria del servizio di portierato, ovvero con una modalità “più intrusiv[a] rispetto alla conservazione e alla cancellazione automatica delle registrazioni dopo un lasso di tempo limitato” (“Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato europeo per la protezione dei dati, adottate il 29 gennaio 2020, par. 29).
Di contro, si è tenuto favorevolmente atto che l’Ateneo si è attivato per concludere la procedura concertativa con le organizzazioni sindacali, anche prima dell’avvio formale dell’istruttoria del Garante, dando conto dell’adozione di misure tecniche e organizzative atte a garantire che il trattamento avvenga in conformità alla normativa vigente (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento), nonché cooperando attivamente con l’Autorità nel corso della istruttoria. Non risultano, inoltre, precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 13 e 88 del Regolamento, nonché dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4, comma 1, della l. 20 maggio 1970, n. 300, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Tenuto conto dell’esteso lasso temporale durante il quale i predetti dati sono stati trattati, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dall’Università degli Studi di OMISSIS, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 del Regolamento, nonché, con specifico riferimento ai dati personali dei lavoratori, anche dell’art. 88 del Regolamento e dell’art. 114 del Codice, in relazione all’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
all’Università degli Studi di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in OMISSIS, C.F. 00876220633, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento e 166, comma 2, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;
INGIUNGE
al predetto Ateneo di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981. Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 dell’1/9/2011);
DISPONE
ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, ritenendo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 11 marzo 2021
IL PRESIDENTE Stanzione
IL RELATORE Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#par #ateneo #regolamento #trattamento #dato #telecamera #web #garante #doc #dipartimento
Pagina: 1182
INFORTUNIO IN ITINERE Con l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 è stata introdotta, sulla scorta di un...
KEYWORDS

Pagina: 1163
Infortuni Gestione degli infortuni negli Istituti scolastici Nell'ip...
KEYWORDS

Pagina: 19
Decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159
KEYWORDS

Pagina: 35
Circolare 9 gennaio 2026 n. 1
KEYWORDS

Pagina: 2
Legge 30 luglio 2025 n. 105 di conversione del D.L. 24 giugno 2025, n. 90
KEYWORDS

Pagina: 784
Infortunio in itinere Con l'art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 è stata introdotta, sulla ...
KEYWORDS

Comunicazione dell'INAIL relativa alla tutela assicurativa per gli studenti e il personale del sistema di istruzione e formazione
L’INAIL, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, ha fornito un quadro riepilogativo della disciplina assicurativa degli studenti e del personale scolastico anche alla luce delle novità introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198
KEYWORDS

Pagina: 25
KEYWORDS

Pagina: 40
Orientamenti applicativi 12 giugno 2025
KEYWORDS

Pagina: 103
Competenze accessorie Personale a tempo indeterminato e a tempo determinato Ore...
KEYWORDS

Pagina: 2
Linee guida agosto 2025
KEYWORDS

Pagina: 572
Assenze per malattia ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO ...
KEYWORDS

Pagina: 652
Visite medico-fiscali (CCNL 29/11/2007) Le assenze per malattia ed i consegue...
KEYWORDS

Pagina: 1131
Tasse scolastiche Le tasse scolastiche sono previste unicamente per gli istituti di istruzio...
KEYWORDS

Pagina: 1090
OPERAZIONI INVENTARIALI Premessa A decorrere dal 1 settembre 2000 tutte le Istituzioni Scolastich...
KEYWORDS

Pagina: 935
Impianto contabile e gestione finanziaria Premesse Sulla G.U. Serie Gen...
KEYWORDS

Pagina: 683
Trattamento di quiescenza del personale (D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 - Legge 8/8/1995, n. 335...
KEYWORDS

Pagina: 22
Nota 30 aprile 2024, n. 7025
KEYWORDS

Comunicazione Corte di Cassazione inerente la responsabilità della scuola in caso di infortunio.
La Corte di Cassazione ha affermato che la scuola deve predisporre tutte le misure organizzative per evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, all'interno dell'edificio e nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia
KEYWORDS
#seminterrato #muretto #tibia #piazzale #cancello #caldaia #char #spaziatura
Pagina: 672
LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in responsabilit...
KEYWORDS

Area Tematica: Sicurezza
Argomenti:
Personale: infortuni
KEYWORDS
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!

