Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 17/12/2020
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  • Infortunio occorso durante le votazioni per il Referendum nei locali scolastici: chi ne risponde?
  • Area Tematica: Sicurezza
    Argomenti: Personale: infortuni

    KEYWORDS

    #pbb #gradino #palestra #cartello #votazione #referendum #risarcimento #rispondere #infortunio #avvocato #evento

    Domanda

    Spett.le Italia Scuola
    scrivo in merito ad una richiesta di risarcimento danni per infortunio occorso durante le votazioni per il Referendum.
    Preciso che per scelta del Comune le votazioni si sono svolte presso le palestre dei plessi di scuola primaria del nostro Istituto.
    Riguardo all'infortunio la Sig.ra coinvolta lamenta, nello specifico, l'assenza di segnalazione del gradino da cui è caduta. Premetto che tali gradini, che mettono in comunicazione le due palestre, sono stati segnalati lo scorso anno scolastico mediante cartello, su indicazione del nostro RSPP. Nel sopralluogo di fine ottobre ci siamo resi conto che il cartello era mancante e lo abbiamo nuovamente ripristinato (peraltro fino a quella data gli allievi non hanno utilizzato i locali della palestra perché le lezioni di motoria sono state svolte all'aperto).
    Come rispondere alla richiesta di risarcimento? In questo caso non è l'Ente proprietario che ha organizzato le elezioni a doverne rispondere?
    Ringrazio per la cortese attenzione.

    Allego alla presente la lettera ricevuta dall'Avvocato.

    Risposta

    Premesso che la risposta alla controparte che si appresta a farci causa non è mai un obbligo, in questa particolare fattispecie può essere opportuno replicare con una nota che, senza entrare troppo nel dettaglio, evidenzi l’insussistenza di profili di responsabilità a carico dell’amministrazione scolastica.
    Si potrà pertanto rispondere con una lettera del tipo:

    Egregio Avvocato,
    con riferimento alla sua lettera … corre l’obbligo di evidenziare come l’evento dalla S.V. descritto è occorso nell’ambito dello svolgimento di un’attività rispetto alla quale l’amministrazione scolastica è del tutto estranea e che, pertanto, non ha né gestito né concorso a organizzare.
    Si ricorda, al riguardo, che l’edificio dove si sarebbe verificato il sinistro è di proprietà del Comune di …., istituzionalmente tenuto ad assicurare l’ordinato svolgimento delle votazioni, cosicché, nel caso di specie, questa amministrazione non può essere tenuta a rispondere dell’evento a nessun titolo, essendo priva di qualunque signoria sull’immobile in questione e/o del dovere vigilanza sulle operazioni elettorali.
    Un tanto esime da ogni ulteriore considerazione al riguardo, ferma restando ogni tuzioristica contestazione circa la dinamica dei fatti e l’evento infortunistico dalla S.V. narrati nella lettera che si riscontra.
    Confidando di aver chiarito la questione, si porgono distinti saluti.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 09/05/2016 n° 9337
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

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    #infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi

    Sentenza 20/01/2016 n° 897
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Terza
  • Nel caso di infortunio scolastico occorso durante una partita di pallavolo nell'ora di educazione fisica, a un allievo che era caduto e si era procurato un trauma distorsivo al ginocchio deve essere esclusa la responsabilità civile sia contrattuale, sia extracontrattuale del MIUR e dell'insegnante di educazione fisica, perché non sussiste il nesso causale tra la mancata esecuzione degli esercizi di riscaldamento e la caduta per terra che ha cagionato il danno. Quando, a seguito di infortunio scolastico, l'allievo riporta lesioni da caduta collegate con il trauma rappresentato dalla caduta a terra è da escludere la resonsabilità dell'amministrazione scolastica per il mancato verificarsi degli esercizi di riscaldamento: appare improprio fare derivare una probabilità significativamente maggiore del verificarsi di dette lesioni dal mancato svolgimento degli esercizi di riscaldamento, posto che una caduta durante il gioco può verificarsi in ogni momento e per una serie di ragioni e ciò anche per un giocatore che sia perfettamente riscaldato.

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    #infortunio scolastico#responsabilità civile#pallavolo #riscaldare #freddo #manlevarla #giocatrice

    n° 477
    Area: Normativa

  • Incarichi di presidenza - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:

    a)  sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

    b)  sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.

    Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.

     

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#graduatoria #presidenza #aspirante #incarico #concorso #preside #posto #aspirare #tipo #istituto

    21/11/2016 n° 44
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • INAIL - Circolare - Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
  • Direzione generale 

    Direzione centrale rapporto assicurativo

    Direzione centrale prevenzione
     
     
    Circolare n. 44

    Roma, 21 novembre 2016
     
     
    Al Dirigente Generale Vicario
    Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali   
    e p.c. a:
    Organi istituzionali
    Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
    Organismo indipendente di valutazione della performance
    Comitati consultivi provinciali

    Oggetto Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
     
    Quadro Normativo

    - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articoli 1 e 4; 

    - Legge 28 marzo 2003, n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, articolo 4;

    - Circolare Inail 28 aprile 2003, n.28: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”;

    - Circolare Inail 17 novembre 2004, n.79: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”;

    - Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77: “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

    - Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, art. 1; 

    - Circolare Inail 4 aprile 2006, n.19: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”; 

    - Legge 13 luglio 2015, n.107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

    Premessa

    Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente.
     
    Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (1).
     
    L’alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d’aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono.  Con legge 13 luglio 2015, n.107 (2), l’alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione (3), al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (4).
     
    Ciò premesso, stante l’evoluzione normativa che ha coinvolto il mondo della scuola, si rende necessario, anche all’esito delle interlocuzioni intercorse sul tema con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fornire istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
     
    Obbligo assicurativo per gli studenti. Aspetti generali Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall’art. 1, n. 28 e dall’art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono (5):

    • esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

    • attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

    • attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

    • viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
     
    Resta, in particolare, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (6).
     
    Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario (7), ai sensi dell’art.42 del T.U..  
     
    Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola -lavoro Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U..
     
    La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato (8), per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online “Regolazione Alunni” del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all’andamento infortunistico.
     
    Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro Con riferimento all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.

    Per quanto riguarda i primi, si conferma (9) che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall’art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:

    • esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

    • attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

    • attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

    • viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
     
    Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (10).
     
    Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.
     
    Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.  
     
    Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.
     
    Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.
     
    Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell’art. 37 del citato decreto.
     
    In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.
     
    Al riguardo, l’Istituto ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, di carattere generale e specifico, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti stessi saranno adibiti.
     
    I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità “in presenza” o in modalità e-learning in attuazione, in particolare, dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
     
    Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione “a cascata”, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.
     
    Prestazioni L’Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:

    • prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

    • prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;

    • prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;

    • prestazioni riabilitative.
     
    Gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta (11), a meno che non siano studenti lavoratori.  
     
    La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale (12).
     
    Denuncia dell’evento L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.
     
    Conseguentemente, l’assicurato è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto.
     
    Nel caso in cui l’assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge (13).
     
    Il Direttore generale           

    f.to Giuseppe Lucibello

    _____________

    1 Cfr art.1 d.lgs. 15 aprile 2005, n.77.

    2 Cfr art.3, commi da 33 a 43 legge 13 luglio 2015, n.107.

    3 L’articolo di cui alla precedente nota stabilisce un monte ore obbligatorio da attivare in alternanza scuola lavoro che, dall’anno scolastico 2015/2016, coinvolge a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, prevedendo almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali. L’alternanza può essere svolta sia all’interno del monte ore annuale delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all’estero, secondo le modalità organizzative affidate all’autonomia delle istituzioni scolastiche.

    4 Cfr art. 3, comma 33, legge 13 luglio 2015, n.107.

    5 Gli studenti sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati.

    6 Cfr circolare Inail 28/2003.

    7 Il premio speciale annuale a persona varia proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Istituto.

    8 Cfr artt.127 e 190 T.U. e decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l’obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all’Inail gli importi delle prestazioni erogate dall’Istituto alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.

    9 Cfr circolari Inail nn. 28/2003, 79/2004, 19/2006.

    10 Cfr circolare Inail 28/2003.

    11 Cfr art.30, ultimo comma, d.p.r 1124/1965

    12 Cfr circolare Inail 38/2015

    13 Cfr circolare Inail 10/2016 “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965.” 
     

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    SCOPRILI TUTTI

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    La responsabilità dei dipendenti pubblici

    PAG 665 LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in resp...

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    #responsabilità #danno #vigilanza #allievo #alunno #minore #fatto #colpa #culpa #sez
    Ulteriori chiarimenti in merito al corretto svolgimento delle elezioni del CSPI

    Ulteriori chiarimenti MIUR inerenti lo svolgimento delle elezioni del CSPI.
    Il MIUR ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla procedura elettorale per l'elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che si svolgeranno in tutte le scuole il 28 aprile prossimo

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    #mincho #propaganda
    Responsabilità della scuola in caso di infortunio nel cortile antistante l'edificio scolastico

    Comunicazione Corte di Cassazione inerente la responsabilità della scuola in caso di infortunio.
    La Corte di Cassazione ha affermato che la scuola deve predisporre tutte le misure organizzative per evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, all'interno dell'edificio e nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia

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    #seminterrato #muretto #tibia #piazzale #cancello #caldaia #char #spaziatura
    Graduatorie di istituto personale docente ed educativo: apertura funzioni POLIS per l’inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno e per la scelta delle sedi

    Comunicazione MIUR inerente l'apertura funzioni POLIS nella gestione delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo.
    Il MIUR ha comunicato l'apertura (dal 20 agosto al 10 settembre 2018) delle funzioni POLIS per l’inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno e per la scelta delle sedi (mod. B) per il conferimento delle supplenze

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    #polis #apertura #graduatoria #sostegno #inserimento #scelta #titolo #sede #funzione #istituto
    Assegnazioni di Dirigenti Scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Anno scolastico 2012/2013

    Comunicazione MIUR riguardante le assegnazioni di DS e docenti.
    Il MIUR ha fornito le istruzioni in merito alle assegnazioni di Dirigenti Scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica per l'a.s. 2012/2013

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    #perdonare #sopravvenuto
    Ulteriori precisazioni sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

    Ulteriori indicazioni MIUR inerenti le iscrizioni scolastiche.
    Il MIUR ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2013/2014

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    #carattere #iscrizione #scuola #line #news
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 17/12/2020
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  • Infortunio occorso durante le votazioni per il Referendum nei locali scolastici: chi ne risponde?
  • Area Tematica: Sicurezza
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    #pbb #gradino #palestra #cartello #votazione #referendum #risarcimento #rispondere #infortunio #avvocato #evento

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