Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 11/01/2021
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  • Attività alternative alla religione cattolica: organizzazione e valutazione nella scuola primaria e secondaria...
  • Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
    Argomenti: Alunni: religione cattolica

    KEYWORDS

    #pbb #religione #opzione #ricerca #avvalentisi #scelta #riflessione #circolare #organizzare #sole #prot

    Domanda

    Il quesito riguarda le attività alternative alla religione cattolica e la loro valutazione alla scuola primaria e secondaria.
    Nell'ambito dell'autonomia formativa di ogni singola istituzione scolastica, fatto salvo che la scuola è tenuta a garantire le attività alternative alla religione cattolica, è possibile in ragione dell'età degli alunni e considerato che non è possibile proporre all'interno delle attività di studio e di ricerca individuali argomenti attinenti alle discipline in quanto questa scelta potrebbe essere considerata concorrenziale all'IRC:
    a) unificare le due modalità previste per l'attività alternativa prevedendo che una parte delle attività didattiche e formative sia svolta come attività di studio e/o di ricerca individuale su temi proposti dagli alunni con l'assistenza di personale docente e che tali attività vengano valutate?
    In molte classi infatti ci sono alunni che scelgono la prima opzione e altri la seconda.
    In questo caso si risolverebbe anche il problema valutativo, in quanto sia gli uni (attività didattiche e formative) sia gli altri verrebbero valutati sia in corso d'anno, sia all'esame di stato.
    Ringrazio in anticipo per la risposta.

    Risposta

    La scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica è prevista dal Concordato del 1984 e dalle norme di esecuzione emanate con DPR n. 751/1985.
    L’amministrazione, ogni anno, detta istruzioni per esercitare tale facoltà, confermate – per il corrente anno scolastico – dalla circolare MIUR sulle iscrizioni (prot. n. 22994 del 13/11/2019), secondo cui: “La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
    • attività didattiche e formative;
    • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
    • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
    • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica […]”.
    Dalle circolari emanate nel corso degli anni (cfr. nn. 129 e 130/1986) e, in particolare dalla circolare n. 316/1987, si evince che spetta alle istituzioni scolastiche raccogliere tempestivamente le scelte formulate dalle famiglie ed organizzare le attività in base ad esse, assicurando il pieno esercizio delle diverse opzioni indicate nel sopra richiamato modulo C allegato al modello di iscrizione.
    Come sostiene la circolare ministeriale n. 316/1987, “Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.
    Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi. A tal fine, quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti e in attesa che si completi l'iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche a definire i contenuti delle attività didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: "I diritti dell'uomo".
    Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica.
    L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.
    Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola”.
    La stessa circolare distingue, poi, tra attività alternativa e assistenza allo studio o alle attività individuali anche ai fini delle “modalità di utilizzazione del personale”.
    Una distinzione tra le diverse opzioni esprimibili dalle famiglie emerge anche sotto il profilo della valutazione, visto che il D.Lgs. n. 62/2017 – come già affermato dalla nota ministeriale prot. n. 695/2012 – prevede per i soli docenti di attività alternativa la partecipazione alla valutazione degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento (cfr. art. 2, comma 7). Agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo partecipano poi i soli docenti che fanno parte del consiglio di classe e, dunque, quelli che impartiscono l’attività alternativa.
    Alla luce del quadro normativo sopra illustrato, pare evidente che le opzioni esprimibili siano distinte e non rientri nelle competenze del collegio dei docenti limitarle o sovrapporle, potendo soltanto progettare ed organizzare le attività in base alle richieste delle famiglie. Là dove vi siano più docenti che impartiscono l’IRC, per ovviare alle difficoltà organizzative segnalate nel quesito si consiglia di valutare la possibilità di porre in parallelo le ore di IRC e raggruppare gli alunni che non se ne avvalgano in due gruppi, corrispondenti a chi chiede di fruire di attività alternative e chi invece dello studio assistito.

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    Approfondimenti

    Sentenza 21/06/2016 n° 1049
    Area: Giurisprudenza

  • I genitori hanno diritto di optare per il pasto domestico a scuola - Corte di Appello TORINO - Sezione Prima
  • I genitori hanno diritto di scegliere per i propri figli, iscritti a scuole comunali elementari e medie, tra la refezione scolastica ed il pasto domestico da consumarsi nell’ambito delle singole scuole e nell’orario destinato alla refezione; in particolare sussiste il diritto per gli alunni di consumare il pasto domestico all’interno dei locali adibiti a mensa della scuola durante l’orario destinato alla refezione. Ciò in quanto, il concetto di diritto all’istruzione obbligatoria, per almeno otto anni e gratuita, riconosciuto dall’art. 34 della Costituzione si è modificato nel corso degli anni, partendo da una originaria concezione di “istruzione” , nel senso “dell’insegnamento inteso quale attività del docente diretta ad impartire cognizioni” che si è poi evoluta al di là di tale ristretto ambito. Tale evoluzione si coglie chiaramente dalle indicazioni e dall’interpretazione contenute nella Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 29 del 5 marzo 2004, nella quale si parla infatti di “tempo scuola”, che non comprende soltanto le attività strettamente didattiche. Da tale premessa, discende che il diritto all’istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma in modo più ampio al diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell’ambito del “tempo scuola” in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico. Avuto, in particolare, riguardo alla funzione del “tempo mensa” deve, dunque, ritenersi che il permanere presso la scuola nell’orario della mensa costituisca un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all’istruzione nel significato appena delineato. Se, quindi, la permanenza a scuola in tale segmento orario risponde ad un diritto soggettivo, se la refezione scolastica non può diventare obbligatoria e se deve comunque aver luogo il consumo di un pasto, ne consegue necessariamente che ciò debba avvenire presso la scuola, seppure al di fuori della refezione scolastica. Del resto, se venisse imposto al genitore di scegliere tra l’usufruire del servizio mensa e il prelevare il minore e riaccompagnarlo successivamente, verrebbe ad essere leso il diritto di partecipare al “tempo mensa” quale segmento del complessivo progetto educativo ovvero – fruendo della refezione scolastica per necessità ed in assenza di alternativa - si trasformerebbe, illegittimamente, il relativo servizio in servizio obbligatorio. La Corte di Appello ha pertanto riconosciuto il diritto a consumare il pasto domestico all’interno dei locali scolastici adibiti a mensa e nell’orario destinato alla refezione. (È pendente ricorso per Cassazione avverso la sentenza)

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    #enti locali#genitori: responsabilità genitoriale#refezione #mensa #pasto #servizio #scuola #diritto #consumare #tempo #appellante #appello

    Sentenza 09/03/2016 n° 1363
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - Sezione Quarta
  • Per il caso degli alunni con D.S.A. (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) che siano in possesso «di una diagnosi (…) rilasciata da una struttura privata», la circolare ministeriale n. 8 del 6.3.2013 raccomanda agli istituti nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Ciò in considerazione dei tempi lunghi in cui, solitamente, pervengono le certificazioni pubbliche in merito a simili status patologici. Nei casi diversi dai D.S.A., invece, le istruzioni ministeriali non contemplano la necessità di una certificazione, prevedendo espressamente la tutela dei alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) anche se sforniti di qualsivoglia diagnosi o certificazione. In particolare, attraverso il Piano Didattico Personalizzato. Inoltre, è espressamente posto a carico del Consiglio di classe di rendere un’espressa motivazione in merito all’adozione (o alla mancata adozione) degli strumenti previsti per personalizzare l’offerta formativa in ragione dei B.E.S. eventualmente manifestati dagli allievi a prescindere dal possesso della relativa certificazione. La successiva circolare ministeriale n. 2563 del 22.11.2013, ha stabilito che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di D.S.A., il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione, avendo tale organo collegiale la facoltà di individuare casi specifici per i quali si renda utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati. Pertanto, anche in mancanza di qualsivoglia richiesta, certificazione o diagnosi la scuola ha comunque il compito di individuare i casi di bisogni educativi speciali (pur non dovendo certificarli) e la competenza è individuata in capo al Collegio dei docenti che ha facoltà di attivare le opportune misure. Nel caso in esame, era stata impugnata la non ammissione alla classe seconda della scuola primaria per un minore, con richiesta di riformulazione della motivazione della bocciatura, in quanto, nel giudizio conclusivo non si era dato conto delle ragioni patologiche alla base dei comportamenti e dello scarso rendimento che hanno condotto alla non ammissione alla classe successiva. Ciò anche poiché la scuola era stata messa tempestivamente a conoscenza dei referti dei medici privati, e del percorso terapeutico intrapreso dal bambino, al quale tuttavia, visti i tempi lunghi per la diagnosi, non era stato possibile ottenere una certificazione pubblica della patologia. I Giudici, dunque, hanno accolto il ricorso dei genitori stabilendo che il Consiglio di classe avrebbe dovuto valutare immediatamente se attivare le procedure per sopperire ai B.E.S., essendo la scuola a conoscenza del fatto che ne sussistevano i presupposti, senza richiedere una certificazione pubblica, ritenuta non necessaria dalla normativa di settore.

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    #atto e documento amministrativo#genitori: organi collegiali#istruzione secondaria di primo grado#procedimento amministrativo#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#team #prod #riformulazione #iperattività #inclusività #disortografia #discriminante #anello #tipizzazione #deformazione

    25/05/2018 n° 1389
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Consiglio di Stato - Parere - Storia della musica quale insegnamento alternativo alla religione Cattolica: gli IRC non hanno interesse alla contestazione
  • Numero 01389/2018 e data 25/05/2018 Spedizione

    REPUBBLICA ITALIANA

    Consiglio di Stato

    Sezione Seconda

    Adunanza di Sezione del 9 maggio 2018

    NUMERO AFFARE 02190/2016

    OGGETTO:

    Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dai prof. (OMISSIS), per l'annullamento del piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) per gli anni 2016/2019 del liceo ginnasio statale "OMISSIS" di Roma.

    LA SEZIONE

    Vista la relazione pervenuta alla Segreteria della Sezione il 24 novembre 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

    Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione;

    Premesso e considerato:

    I ricorrenti sono insegnanti di religione presso il liceo ginnasio ‘OMISSIS’ di Roma. In tale veste, impugnano il piano triennale dell’offerta formativa di quell’Istituto, relativo al triennio 2016/2019, approvato definitivamente dal collegio dei docenti in data 21 gennaio 2016. Lamentano violazione della circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, in quanto l’attività culturale alternativa all’insegnamento della religione sarebbe stata individuata in una disciplina – educazione musicale- non attinente ai <<documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali e della convivenza civile >>, e rientrerebbe tra quelle curriculari. In particolare, essa sarebbe da ascrivere alle attività del potenziamento dell’autonomia didattica –potenziamento delle competenze nella pratica e cultura musicale- previste nel medesimo piano. In tal modo si sarebbe attuata una discriminazione nei confronti degli studenti che, avendo optato per l’insegnamento della religione cattolica, si sarebbero visti privati della possibilità di aderire a tale modulo alternativo; peraltro la strutturazione dello stesso in relazione a vari periodi storici, così da abbracciare l’intero quadriennio di insegnamento, vincolerebbe illegittimamente i contenuti del piano dell’offerta formativa anche per il 2019.

    Il Ministero, nella relazione citata in epigrafe, preliminarmente eccepisce la inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, ritenendo tali i genitori degli studenti minorenni che hanno aderito al modulo alternativo, con ciò appalesando il proprio interesse al suo mantenimento. Nel merito, di fatto avallando le considerazioni del Dirigente scolastico del liceo, versate in atti, insiste per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

    La Sezione rileva preliminarmente come nel caso di specie si possa prescindere dalla valutazione della eccepita inammissibilità, tanto più che in via istruttoria essa risulta sanata con la partecipazione al contraddittorio di un gruppo di 43 genitori di studenti che hanno aderito al modulo alternativo mediante deposito di una propria memoria di replica: gli stessi ricorrenti, infatti, in un’ottica di trasparente esternazione delle proprie posizioni, hanno informato sia il Presidente del Consiglio d’Istituto che il Presidente del comitato genitori dell’avvenuta proposizione del ricorso con comunicazione mail del 30 giugno 2016.

    La Sezione ritiene il ricorso inammissibile per carenza di interesse dei ricorrenti, così come peraltro prospettato nella memoria di replica poc’anzi citata.

    I ricorrente asseriscono di agire in forza di un interesse qualificato in quanto docenti di religione cattolica presso l’Istituto in questione, ma non specificano in alcun modo in che misura l’eventuale annullamento del piano per l’offerta formativa arrechi loro un concreto vantaggio, ovvero, al contrario, come il suo mantenimento leda un bene della vita di cui rivendicano tutela con l’odierno gravame. Tale infatti non può essere l’asserita lesione della libertà di coscienza degli alunni nello scegliere l’insegnamento della religione cattolica, di cui peraltro sarebbero al più titolari gli stessi studenti o i loro rappresentanti legali, in quanto la mera prospettazione di scelte alternative di apprezzabile livello culturale non può in alcun modo incidere sulla consapevole e responsabile opzione per l’insegnamento della stessa. Ipotizzare al contrario che solo ponendo lo stesso in un’alternativa ‘non concorrenziale’ se ne agevoli la scelta –rectius, più propriamente, non la si indebolisca – equivale ex se a sminuirne il rilievo individuale ed etico.

    Né d’altro canto risulta in alcun modo provato, ovvero semplicemente affermato, come l’offerta formativa alternativa abbia in concreto inciso sulle scelte degli studenti, condizionandole, fermo restando che il numero dei partecipanti alle lezioni di religione cattolica non ha rilievo ai fini della titolarità della cattedra e dunque non arreca alcun pregiudizio concreto ai titolari della stessa. Nessuno degli studenti o dei genitori degli stessi astrattamente pregiudicato dalla impossibilità di aderire al modulo alternativo in conseguenza della propria consapevole opzione per l’insegnamento della religione cattolica, per quanto consta in atti, risulta infatti aver recriminato, essendo la relativa doglianza esternata solo dai professori odierni ricorrenti.

    In linea generale, come è noto, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità.

    L’annullamento del P.T.O.F., non finalizzato ad ottenere un vantaggio per i ricorrenti, ma fondato sulla sola contestazione della –asserita- correttezza delle scelte didattiche effettuate, dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le l’offerta fosse stata diversa, i ricorrenti ne avrebbero tratto un qualche beneficio (cfr. ex multis Cons Stato Sez. V, 26 aprile 2018, n. 2534).

    Conclusivamente pertanto la Sezione ritiene il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

    P.Q.M.

    Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con assorbimento dell’istanza sospensiva. 

    L'ESTENSORE Antonella Manzione

    IL PRESIDENTE Gianpiero Paolo Cirillo

    IL SEGRETARIO Roberto Mustafà

     

    KEYWORDS

    #insegnamento della religione cattolica e attività alternative#religione #ricorrente #carenza #insegnamento #sezione #ricorso #studente #interesse #offerta #inammissibilità

    25/05/2018 n° 1392
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Consiglio di Stato - Parere - PTOF: è legittimo individuare storia della musica quale materia alternativa all'insegnamento della religione cattolica

  • Numero 01392/2018 e data 25/05/2018 Spedizione

    REPUBBLICA ITALIANA

    Consiglio di Stato

    Sezione Seconda

    Adunanza di Sezione del 9 maggio 2018


    NUMERO AFFARE 00584/2018

    OGGETTO:

    Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dai signori (omissis), nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori, contro il liceo (omissis) di Roma, dagli stessi frequentato, per l’annullamento del piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) relativo agli anni 2016/2019. 

    LA SEZIONE

    Vista la relazione acquisita in atti il 23 marzo 2018 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

    Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella Manzione;

    Premesso e considerato:

    I ricorrenti sono genitori di studenti che, almeno al momento della proposizione dell’odierno gravame, frequentavano il liceo (omissis) di Roma. Impugnano il piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) approvato definitivamente dal collegio dei docenti in data 21 gennaio 2016, pubblicato sul portale unico della scuola in data 1° febbraio 2016.

    Lamentano violazione della circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986, dell’art.1, comma 7, della l. n. 107/2015; del punto 2.1 dell’Intesa Stato-Chiesa recepita dal d. P.R. n. 751/1985; nonché del protocollo addizionale n. 5 relativo all’art. 9 della l. n. 121/1985 e della circolare ministeriale n. 188 del 25 maggio 1989. In sintesi, l’avvenuta individuazione della storia della musica quale materia alternativa, si appaleserebbe discriminatoria nei confronti di quegli studenti che, come i figli dei ricorrenti, avendo optato per la religione cattolica, si vedrebbero privati della possibilità di presenziare a lezioni su ambiti comunque attinenti l’offerta formativa, ancorché di potenziamento. Inoltre, l’aver esplicitato l’offerta alternativa prima dell’avvenuta opzione da parte degli studenti per la religione cattolica, ne violerebbe la libertà di coscienza, condizionandone le scelte. Infine, lo sviluppo del programma di storia della musica lungo l’intero arco di un quadriennio, oltre a vincolare le future scelte del prossimo P.T.O.F., imporrebbe la frequenza spalmata per tutti gli anni di riferimento senza soluzione di continuità, salvo volerne pregiudicare l’efficacia. 

    Il Ministero, nella relazione citata in epigrafe, eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad almeno un controinteressato, ritenendo tale il genitore di un qualsiasi studente che abbia aderito all’offerta formativa alternativa all’insegnamento della religione cattolica. Nel merito, si riporta alla relazione del Dirigente scolastico, del quale condivide le valutazioni di infondatezza. 

    La Sezione ritiene che la eccepita inammissibilità possa essere assorbita nel merito, prescindendo pertanto dallo scrutinare la posizione di tali genitori quali portatori di un interesse contrapposto giuridicamente rilevante. 

    I ricorrenti affidano le proprie doglianze a tre distinti motivi di gravame, strettamente connessi tra di loro. Le prime due eccezioni attengono al contenuto della materia offerta come alternativa all’insegnamento della religione: esso non risponderebbe ai criteri di cui alla circolare ministeriale n. 131/1986, perché non contiguo con l’insegnamento della religionecattolica; inoltre ne violerebbe le indicazioni, laddove, attingendo ad un àmbito oggetto, per esplicita scelta del medesimo P.T.O.F., di offerta di potenziamento, finirebbe per pregiudicarne indebitamente la fruizione a chi opti per la religione cattolica. 

    Rileva la Sezione come la circolare del 3 maggio 1986 ‘raccomandi’ di inserire come alternativo all’insegnamento della religionecattolica <<l’approfondimento di quelle parti del programma, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita>>. Entrare nel merito dei contenuti della storia della musica per escluderne aprioristicamente l’affinità ontologica con i ‘i valori fondamentali della vita’ non appare ex se condivisibile. A ciò si aggiunga che proprio la formulazione letterale della circolare, laddove, nell’esemplificare gli approfondimenti ritenuti ‘eticamente’ compatibili, cita la storia e la filosofia, ha ammesso che gli insegnamenti alternativi possano anche riguardare materie curriculari, purché parametrabili –rectius, ‘contigue’- in termini di valore morale. A fortioripertanto, ritiene la Sezione, potrà trattarsi, come avvenuto nel caso di specie, di ambiti opzionati dall’istituto scolastico -anche- in sede di potenziamento. Quanto detto, ovviamente, a prescindere dalle modalità organizzative delle lezioni, come giustamente rilevato dai ricorrenti, ovvero dalla scelta delle docenze anche in termini di piano assunzionale, in quanto ciò che rileva è il contenuto dell’insegnamento ex se e non le modalità del suo insegnamento. 

    Sostengono infine i ricorrenti che l’avvenuta esplicitazione delle offerte alternative nel P.T.O.F. condizionerebbe la scelta dello studente che, al contrario, dovrebbe essere effettuata “al buio”, senza conoscerle preventivamente. 

    Ciò deriverebbe a loro avviso dal dettato del protocollo addizionale n.5 relativo ‘art. 9 della L. n. 121/1985 nonché alla circolare ministeriale n. 188 del 25 maggio 1999 e ai commi 12 e seguenti dell’art. 1 della l. n. 107/2015. 

    Rileva la Sezione come in realtà nessuna delle disposizioni citate deponga nel senso prospettato. In particolare, l’invocato art. 9, comma 2, della l. n. 121/1985, si limita ad affermare che <<nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento>>. 

    La programmazione annuale delle attività alternative alla religione cui fa riferimento la circolare ministeriale n. 131 del 1986 non impedisce che essa venga inserita anche nel P.T.O.F., che diversamente dovrebbe omettere di occuparsi proprio di tale importante insegnamento. Del resto, il comma 12 dell’art. 1 della l. n. 107/2015 prevede espressamente la sua revisione annuale entro il mese di ottobre. Tanto più che tale tipo di programmazione e la relativa cadenza temporale è stata introdotta, o comunque ridisciplinata, in epoca ben successiva all’emanazione della ricordata circolare. 

    La programmazione, dunque, non può che riferirsi anche all’insegnamento alternativo e in quanto tale essere inserita all’interno del P.T.O.F. .previsto dalla l. n. 107/2015, in coerenza con quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1 che definisce detto Piano come il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, dove viene esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Dunque, alle singole scuole spetta attivarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico per raccogliere i dati di quanti hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e sottoporre all’attenzione dei genitori o degli alunni (per le scuole secondarie di secondo grado) il modulo integrativo per la scelta delle attività alternative, in modo che non vi siano periodi, sia pur brevi, di inattività dovuti a motivi organizzativi. Viene invece rimandata all’inizio di ogni anno scolastico la scelta di avvalersi dell’insegnamento alternativo alla religione cattolica o di optare per altre attività progettuali. Prevedere l’offerta alternativa, al pari di quella di potenziamento, all’interno della programmazione triennale, non si appalesa neutra rispetto alla gestione in concreto della stessa e appare addirittura opportuna nell’ottica di una corretta pianificazione delle risorse, anche umane, necessarie allo scopo. Per contro, pretendere di fondare la libertà di scelta della religione cattolica sulla minore attrattività dell’alternativa offerta, finirebbe per sminuire indebitamente la valenza programmatoria del P.T.O.F. , rivitalizzato per contenuti e cadenza temporale proprio dalla l. n. 107/2015 rispetto al precedente P.O.F. di cui di cui all’art. 3 del d. P.R. n. 275/1999. 

    Per contro, proprio l’importanza attribuita al valore intrinseco della scelta dell’insegnamento della religione cattolica ne implica la sua non comparabilità con alternative che, ove non pregiudizievoli del percorso scolastico di tutti gli studenti, del tutto legittimamente possono consistere in docenze ricche di interesse per coloro che intendano aderirvi. 

    Lo sviluppo, infine, della storia della musica per periodi – al pari, del resto, di quanto avviene per altre discipline curriculari, quali la storia in genere- non appare affatto ulteriormente impattante sulla libertà di scelta dello studente: ove lo stesso, motivatamente e responsabilmente, opti per la religione cattolica, si avvarrà del relativo insegnamento; cambi idea e aderisca all’insegnamento alternativo, ne fruirà in relazione al periodo di riferimento, senza che la mancata partecipazione alle lezioni inerenti quelli precedenti lo renda ex se meno efficace ovvero meno completo.

    Conclusivamente pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto perché infondato. 

    P.Q.M.

    Esprime il parere che il ricorso sia respinto nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento della istanza sospensiva. 

                       L'ESTENSORE                  IL PRESIDENTE

                   Antonella Manzione           Gianpiero Paolo Cirillo    

                                       IL SEGRETARIO

                                      Roberto Mustafà

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    #insegnamento della religione cattolica e attività alternative#religione #insegnamento #ptof #storia #scelta #circolare #offerta #musica #studente #sezione
    SCOPRILI TUTTI
    Pagamento attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e proroghe contratti. Implementazioni alle funzionalità SPTweb

    Ulteriori informazioni MEF-SPT riguardanti la retribuzione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.
    Il MEF-SPT, con Messaggio n. 87 del 07/06/2012 ha comunicato l'implementazione delle funzioni SPTweb e fornito nuove indicazioni in merito al pagamento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e proroghe contratti.

    KEYWORDS

    #ore #sptweb #temporaneo #supplenze #entrambe #attivo

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    Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado

    U.S.R. per la Liguria - Nota 10 ottobre 2012, n. 5731

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    #religione #attività #insegnamento #orario #scuola #docente #nomina #cattedra #infanzia
    Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente: gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. del DPCM sul pagamento delle supplenze brevi.
    Pubblicato il DPCM 31/08/2016, con il quale sono state disciplinate le procedure per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale supplente breve

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    #carattere #news #fontface
    Piano Nazionale Scuola Digitale: avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche di Biblioteche scolastiche innovative

    Comunicazione MIUR inerente la realizzazione di Biblioteche scolastiche nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
    Il MIUR ha indetto una procedura selettiva volta all’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione o l’adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative

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    #carattere #biblioteca #news
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    Data di pubblicazione: 11/01/2021
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  • Attività alternative alla religione cattolica: organizzazione e valutazione nella scuola primaria e secondaria...
  • Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
    Argomenti: Alunni: religione cattolica

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    #pbb #religione #opzione #ricerca #avvalentisi #scelta #riflessione #circolare #organizzare #sole #prot

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