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Data di pubblicazione: 11/01/2021
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  • Attività alternative alla religione cattolica: organizzazione e valutazione nella scuola primaria e secondaria...
  • Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
    Argomenti: Alunni: religione cattolica

    KEYWORDS

    #pbb #religione #opzione #ricerca #avvalentisi #scelta #riflessione #circolare #organizzare #sole #prot

    Domanda

    Il quesito riguarda le attività alternative alla religione cattolica e la loro valutazione alla scuola primaria e secondaria.
    Nell'ambito dell'autonomia formativa di ogni singola istituzione scolastica, fatto salvo che la scuola è tenuta a garantire le attività alternative alla religione cattolica, è possibile in ragione dell'età degli alunni e considerato che non è possibile proporre all'interno delle attività di studio e di ricerca individuali argomenti attinenti alle discipline in quanto questa scelta potrebbe essere considerata concorrenziale all'IRC:
    a) unificare le due modalità previste per l'attività alternativa prevedendo che una parte delle attività didattiche e formative sia svolta come attività di studio e/o di ricerca individuale su temi proposti dagli alunni con l'assistenza di personale docente e che tali attività vengano valutate?
    In molte classi infatti ci sono alunni che scelgono la prima opzione e altri la seconda.
    In questo caso si risolverebbe anche il problema valutativo, in quanto sia gli uni (attività didattiche e formative) sia gli altri verrebbero valutati sia in corso d'anno, sia all'esame di stato.
    Ringrazio in anticipo per la risposta.

    Risposta

    La scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica è prevista dal Concordato del 1984 e dalle norme di esecuzione emanate con DPR n. 751/1985.
    L’amministrazione, ogni anno, detta istruzioni per esercitare tale facoltà, confermate – per il corrente anno scolastico – dalla circolare MIUR sulle iscrizioni (prot. n. 22994 del 13/11/2019), secondo cui: “La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
    • attività didattiche e formative;
    • attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
    • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
    • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica […]”.
    Dalle circolari emanate nel corso degli anni (cfr. nn. 129 e 130/1986) e, in particolare dalla circolare n. 316/1987, si evince che spetta alle istituzioni scolastiche raccogliere tempestivamente le scelte formulate dalle famiglie ed organizzare le attività in base ad esse, assicurando il pieno esercizio delle diverse opzioni indicate nel sopra richiamato modulo C allegato al modello di iscrizione.
    Come sostiene la circolare ministeriale n. 316/1987, “Gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.
    Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi. A tal fine, quale contributo di indirizzo alla programmazione didattica di competenza dei docenti e in attesa che si completi l'iter parlamentare del disegno di legge preannunciato, mirato anche a definire i contenuti delle attività didattiche e formative, si allega un documento di lavoro che rappresenta una riflessione e sistemazione critica sul tema: "I diritti dell'uomo".
    Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica.
    L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.
    Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola”.
    La stessa circolare distingue, poi, tra attività alternativa e assistenza allo studio o alle attività individuali anche ai fini delle “modalità di utilizzazione del personale”.
    Una distinzione tra le diverse opzioni esprimibili dalle famiglie emerge anche sotto il profilo della valutazione, visto che il D.Lgs. n. 62/2017 – come già affermato dalla nota ministeriale prot. n. 695/2012 – prevede per i soli docenti di attività alternativa la partecipazione alla valutazione degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento (cfr. art. 2, comma 7). Agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo partecipano poi i soli docenti che fanno parte del consiglio di classe e, dunque, quelli che impartiscono l’attività alternativa.
    Alla luce del quadro normativo sopra illustrato, pare evidente che le opzioni esprimibili siano distinte e non rientri nelle competenze del collegio dei docenti limitarle o sovrapporle, potendo soltanto progettare ed organizzare le attività in base alle richieste delle famiglie. Là dove vi siano più docenti che impartiscono l’IRC, per ovviare alle difficoltà organizzative segnalate nel quesito si consiglia di valutare la possibilità di porre in parallelo le ore di IRC e raggruppare gli alunni che non se ne avvalgano in due gruppi, corrispondenti a chi chiede di fruire di attività alternative e chi invece dello studio assistito.

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    Approfondimenti

    Ordinanza 10/01/2018 n° 343
    Area: Giurisprudenza

  • Accesso ai ruoli per l'insegnamento della religione cattolica: all'Ordinario Diocesano compete solo la valutazione dell'idoneità del docente all'insegnamento - Corte di Cassazione - Lavoro
  • La Legge n. 198 del 18 luglio 2003, all'articolo 2, comma 3, prevede che le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna Regione. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato é disposta dal Dirigente Regionale, d'intesa con l'Ordinario Diocesano competente per territorio, Il concetto di "intesa" trova fondamento nell'art. 5, lett. a) del Protocollo addizionale all'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e verte sulle modalità attraverso le quali l'Ordinario Diocesano propone i nominativi delle persone ritenute idonee per l'insegnamento della religione, di modo che la nomina riguardi solo insegnanti riconosciuti tali dall'autorità ecclesiastica e disposti a svolgere l'incarico. Pertanto, secondo il procedimento dettato dalla Legge n. 198 del 2003 per l'accesso ai ruoli, il Dirigente Regionale approva l'elenco di coloro che hanno superato il concorso e invia all'Ordinario Diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche. L'indicazione dell'Ordinario Diocesano è determinante per quanto concerne la valutazione dell'idoneità, del docente indicato dal Dirigente Regionale, all'insegnamento della religione cattolica, mentre non rileva ai fini dell'individuazione delle dotazioni organiche, compito che esula dalle competenze dell'autorità ecclesiastica per essere devoluto, in via esclusiva, al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, a norma dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 198 del 2003, provvede con contratti di lavoro a tempo indeterminato alla copertura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna Diocesi. (La Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la Sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato il diritto di una docente ad essere immessa nel ruolo scolastico per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e, per l'effetto, condannato il MIUR a risarcire alla medesima docente il danno subito in conseguenza del diniego di ammissione in ruolo, mediante corresponsione di una somma pari alle retribuzioni maturate ai sensi del D.M. n. 61/2007 e del Decreto Regionale n. 19058 del 30.7.2007).

    KEYWORDS

    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#ordinario #religione #diocesi #insegnamento #intesa #dotazione #vallo #territorio #dirigente #idoneità

    Sentenza 12/03/2003 n° 967
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda
  • Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie, degli studenti (art. 3 comma 3 del D.P.R. n.275 del 1999). Il Piano dell’offerta formativa, sulla base della programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza del Collegio dei docenti dall’art.7 comma 2 del D.Lgs. n.297 del 1994, determina la quota del curricolo attribuita alla specifica istituzione scolastica, quota che integra la quota nazionale del curricolo obbligatorio e comprende le discipline e le attività liberamente scelte dalla specifica scuola. Nell’ambito dei curricoli, cioè della quota nazionale del curricolo, ogni istituzione scolastica può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell’offerta formativa, i propri percorsi didattici, secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento; la determinazione del curricolo deve tener conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio; il piano dell’offerta formativa, infine, è adottato dal Consiglio di circolo o d’istituto. Il coinvolgimento dei genitori degli alunni nella formazione del Piano dell’Offerta Formativa è idoneamente realizzato attraverso l’invito rivolto agli stessi a partecipare ad una riunione per discutere “proposte e suggerimenti da inserire eventualmente nel POF”. La decisione di consegnare alle famiglie il documento contenente il POF al momento dell’iscrizione degli alunni è qualificabile come forma di collaborazione tra la scuola e le famiglie e non certo come un obbligo giuridico corredato da sanzione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999).

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    #atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#stilo #progressività #continuum

    n° 444
    Area: Normativa

  • Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

    2.  I posti orario di cui all'art. 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

    3.  Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

     

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    #istruzione secondaria di secondo grado#organici#personale dipendente: orario di lavoro#frazione

    n° 309
    Area: Normativa

  • Insegnamento della religione cattolica - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
    2.  Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
    3.  I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
    4.  Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

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    #insegnamento della religione cattolica e attività alternative#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#ordinario #ritrarre #pagella #profitto #ratificare
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 30

    Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado

    U.S.R. per la Liguria - Nota 10 ottobre 2012, n. 5731

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    #religione #attività #insegnamento #orario #scuola #docente #nomina #cattedra #infanzia

    Pagina: 72

    Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

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    #deliberazione #raccomandazione #ospedale #presiedere #parlamento #manifestare #statuto #dirittodovere #profitto #verbalizzare
    Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente: gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. del DPCM sul pagamento delle supplenze brevi.
    Pubblicato il DPCM 31/08/2016, con il quale sono state disciplinate le procedure per l'assegnazione delle risorse alle Istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale supplente breve

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    #carattere #news #fontface
    Piano Nazionale Scuola Digitale: avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche di Biblioteche scolastiche innovative

    Comunicazione MIUR inerente la realizzazione di Biblioteche scolastiche nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
    Il MIUR ha indetto una procedura selettiva volta all’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione o l’adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative

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    #carattere #biblioteca #news
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 11/01/2021
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    Argomenti: Alunni: religione cattolica

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    #pbb #religione #opzione #ricerca #avvalentisi #scelta #riflessione #circolare #organizzare #sole #prot

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