Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 10/02/2021
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  • Esami di Stato e PCTO: vanno calcolate solo le ore svolte nel triennio?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilitĂ 
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: esami di stato

    KEYWORDS

    #pbb #biennio #scuolalavoro #curriculum #triennio #ammissione #alternanza #studente #svolgere #studio #percorso

    Domanda

    Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento in merito alle ore di PCTO.

    Nella normativa, in merito alle ore minime necessarie per l’ammissione all’esame di Stato, si parla di ore svolte nel triennio finale (classe terza, quarta e quinta)… eventuali ore svolte nel biennio (classe prima e seconda) possono essere legittimamente computate al fine dell’ammissione o sono solo parte del curriculum dello studente?

    Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti

    Risposta

    L’articolo 13, comma 2 c, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recita testualmente:
    ……….E' ammesso all'esame di Stato, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: omissis c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

    Rispetto a tale previsione normativa, si sottolinea che la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n.145) ha apportato modifiche alla previsione della legge 107/2015, ridenominando l’alternanza scuola-lavoro in PCTO e prevedendo una durata complessiva:
    a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
    b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
    c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

    Tanto premesso, si ritiene che una interpretazione stringente delle fonti normative sopra citate faccia dedurre che sia necessario un computo riferito alle ore svolte negli ultimi tre anni di corso.
    Tutte le altre attivitĂ  programmate ed attuate dalla scuola saranno, come correttamente indicato nel quesito, inserite nel curriculum dello studente.

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    Approfondimenti

    Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53
    Area: Normativa

  • Decreto legislativo 15/04/2005 n° 77
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;

    Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

    Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;

    Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

    Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;

    Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

    Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

    Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;

    Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

    Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

    Emana il seguente decreto legislativo:

    KEYWORDS

    #apprendistato, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro#istruzione secondaria di secondo grado#vistare #ministro #decreto #marzo #alternanza #norma #articolo #definizione #riunione #deliberazione

    Sentenza 09/05/2016 n° 9337
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • In tema di responsabilitĂ  civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilitĂ  che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'etĂ  ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrĂ  essere tanto piĂą efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera etĂ . Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilitĂ  dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimitĂ  del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

    KEYWORDS

    #infortunio scolastico#responsabilitĂ  civile#locare #sbucare #dislocare #visibilitĂ  #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi

    n° 4
    Area: Normativa

  • Assetto organizzativo - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 61
  • 1. L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.

    2. Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale, possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Nel biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del presente comma si realizzano nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa vigente.

    3. Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:

    a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);
    b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
    c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    d) costruire il curriculum della studentessa e dello studente previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;
    e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall'articolo 8.

    4. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

    5. Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonché di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.

    6. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

    KEYWORDS

    #insegnamento #percorrere #laboratorio #scuolalavoro #alternanza #diploma #asso #rimodulazione #asse #consolidare

    n° 1 COMMA 28
    Area: Normativa

  • Legge statale 13/07/2015 n° 107
  • 28.  Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

    KEYWORDS

    #mappatura
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 2

    Alternanza scuola-lavoro: chiarimenti in merito agli esami di Stato

    C.M. 24 aprile 2018, n. 7194

    KEYWORDS

    #alternanza #scuolalavoro #atleta #candidato #federazione #studentessa #esperienza #lega #attestazione #campionato
    Rilevazione dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro

    Comunicazione MIUR inerente la rendicontazione dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro.
    Il MIUR ha comunicato l'apertura della rilevazione per la rendicontazione dei percorsi di alternanza Scuola - Lavoro delle scuole secondarie di II grado

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    #excel
    AttivitĂ  di alternanza Scuola - Lavoro: guida operativa per la scuola

    Comunicazione MIUR inerente l'invio alle scuole di una guida operativa sulle attivitĂ  di alternanza scuola-lavoro.
    Il MIUR ha trasmesso alle scuole il primo "manuale" per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro

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    #addentrare #ripercorrere
    AttivitĂ  di Alternanza Scuola Lavoro: chiarimenti Interpretativi

    Ulteriori chiarimenti MIUR sulle attivitĂ  di Alternanza Scuola Lavoro.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti in tema di Alternanza Scuola Lavoro, che intendono dare risposta ai piĂą ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza

    KEYWORDS

    #carattere #alternanza #news
    Alternanza scuola-lavoro: on line il Registro Nazionale

    Comunicazione relativa alla pubblicazione del Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
    Unioncamere ha comunicato che è on line il Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, punto d’incontro (virtuale) tra i ragazzi che frequentano il triennio conclusivo di un istituto tecnico e di un liceo e le imprese italiane

    KEYWORDS

    #carattere #alternanza #scuolalavoro #registro
    Monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro - A.S. 2015/2016

    Comunicazione MIUR relativo al monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
    Il MIUR ha comunicato che a partire dal 15 luglio 2016, sul portale SIDI Area Alunni - Gestione Alunni, è disponibile la nuova funzione "Alternanza scuola lavoro" per il monitoraggio dei percorsi attivati

    KEYWORDS

    #carattere #alternanza #news
    Esami di Stato secondo ciclo A.S. 2016/2017: indicazioni in merito alla comunicazione dei dati

    Comunicazione MIUR inerente le attivitĂ  di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alla comunicazione dei dati in Anagrafe degli Studenti e per un corretto utilizzo dell’applicativo “Commissione Web”

    KEYWORDS

    #carattere #news #commissione
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 10/02/2021
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  • Esami di Stato e PCTO: vanno calcolate solo le ore svolte nel triennio?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilitĂ 
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: esami di stato

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    #pbb #biennio #scuolalavoro #curriculum #triennio #ammissione #alternanza #studente #svolgere #studio #percorso

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