
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilitĂ
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Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: esami di stato
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Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento in merito alle ore di PCTO.
Nella normativa, in merito alle ore minime necessarie per l’ammissione all’esame di Stato, si parla di ore svolte nel triennio finale (classe terza, quarta e quinta)… eventuali ore svolte nel biennio (classe prima e seconda) possono essere legittimamente computate al fine dell’ammissione o sono solo parte del curriculum dello studente?
Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti
L’articolo 13, comma 2 c, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recita testualmente:
……….E' ammesso all'esame di Stato, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: omissis c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
Rispetto a tale previsione normativa, si sottolinea che la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n.145) ha apportato modifiche alla previsione della legge 107/2015, ridenominando l’alternanza scuola-lavoro in PCTO e prevedendo una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Tanto premesso, si ritiene che una interpretazione stringente delle fonti normative sopra citate faccia dedurre che sia necessario un computo riferito alle ore svolte negli ultimi tre anni di corso.
Tutte le altre attivitĂ programmate ed attuate dalla scuola saranno, come correttamente indicato nel quesito, inserite nel curriculum dello studente.
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Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53
Area: Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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#apprendistato, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro#istruzione secondaria di secondo grado#vistare #ministro #decreto #marzo #alternanza #norma #articolo #definizione #riunione #deliberazione
Sentenza 17/02/2025 n° 149
Area: Giurisprudenza

Va rigettata la domanda di annullamento della bocciatura all’esame di Stato essendo infondati tutti i motivi di ricorso. Infondate sono le censure relative ai tempi di correzione, posto che manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti ed in ogni caso non è possibile, di norma, stabilire quali candidati abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, essendo la media temporale determinata in base a un computo meramente presuntivo. Priva di fondamento è la censura secondo la quale sulla griglia di valutazione della prima prova scritta svolta dal ricorrente, nonché sulla griglia di valutazione del colloquio, non sarebbe stata indicata nessuna data, in quanto le griglie di valutazione risultano parti integranti dei rispettivi verbali e ne seguono la datazione. Sull’adeguatezza della motivazione va ribadito che il voto numerico, anche con riguardo all'esame di maturità , esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Non costituisce difetto di motivazione nemmeno la mancata considerazione nel giudizio finale delle difficoltà specifiche dell’esaminato legate al periodo pandemico e riferite a un generico disagio psicologico non direttamente afferente alla sfera cognitiva, a fronte delle quali la commissione avrebbe potuto tutt’al più adottare comportamenti volti a rendere sereno il colloquio orale, ma non era tenuta ad adottare particolari misure (nella maggior parte più adatte a un’utilizzazione nel corso dell’anno scolastico che non in sede di valutazione finale) compensative e dispensative. Non c’è contraddizione tra il giudizio finale dell’esame ed i giudizi espressi nel triennio e in sede di ammissione all’esame. Occorre infatti distinguere tra il percorso scolastico, che si conclude con un giudizio di ammissione all'esame, e l’esame di Stato vero e proprio. Sussiste diversità del giudizio reso in sede di scrutinio preliminare all’esame di Stato rispetto alla valutazione della prova, posto che il primo accede al percorso dell’alunno in vista dell’esame, attribuendo un peso specifico (in termini di punteggio concorrente alla determinazione del voto finale) alla sua carriera, la seconda afferisce ad un momento specifico e ben circoscritto di tale iter, (quello finale) e rimane vincolata a quanto il candidato, a prescindere dalla preparazione in passato acquisita, dimostri di conoscere in relazione alla specifica prova (quesiti) cui è sottoposto in sede di esame, quando entra in gioco, a tacer d’altro, anche la capacità di gestione della prova sotto il profilo dell’emotività e della complessiva maturità . Infine, per giurisprudenza costante il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata. (Fattispecie nella quale uno studente – unico caso della sua scuola - veniva bocciato all’esame di maturità con la votazione di 56/100 ed impugnava il provvedimento con plurimi motivi di ricorso per l’annullamento dello stesso e per il risarcimento del danno. Il GA, dopo avere ricostruito la disciplina dell’azione risarcitoria in caso di danno da provvedimento conclude per il rigetto della domanda per carenza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliano nella quale si inscrive la pretesa azionata.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 22/04/2025 n° 3324
Area: Giurisprudenza

Non possono ostare al riconoscimento in favore degli alunni disabili del sostegno, di base o intensivo, del quale essi necessitano ragioni di tipo finanziario o legate a carenze di organico o al mancato adeguamento degli organici di diritto alle esigenze di fatto, poichĂ© il diritto alla assegnazione delle ore di sostegno è un diritto costituzionalmente garantito dello studente disabile. Inoltre, tenuto conto della disabilitĂ grave dello studente e, quindi, del suo bisogno di un sostegno intensivo, l’attribuzione al minore di un numero di ore di sostegno inferiori all’orario scolastico appare inadeguata rispetto alla diagnosi versata in atti ed è inoltre arbitraria in quanto assunta senza la previa redazione del PEI, che rappresenta lo strumento per esplicitare le modalitĂ di sostegno, compreso il numero di ore di sostegno. Va dunque dichiarata l’illegittimitĂ dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non è stato redatto il PEI nei termini di legge ed è stato assegnato al minore, per l’anno in corso, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiori all’orario scolastico, in contraddizione con la documentazione attestante il livello grave di disabilitĂ e la necessitĂ di “ sostegno intensivo”. (Fattispecie nella quale la scuola, senza avere adottato il PEI nei termini di legge, aveva attribuito ad un alunno giĂ riconosciuto portatore di handicap grave un insegnante di sostegno per 12,5 ore settimanali motivando tale decisione “in considerazione delle risorse in organico e garantite alla istituzione scolastica”. Il TAR Campania, dopo avere ripercorso la normativa in materia di sostegno scolastico anche alla luce delle recenti modifiche apportate alla legge n. 104/1992, dichiara l’illegittimitĂ del provvedimento ed accerta il diritto del minore alla redazione del PEI e ad essere assistito da insegnanti di sostegno secondo quanto stabilito dal PEI medesimo. Al fine di assicurare l’effettivitĂ della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessitĂ di provvedere rapidamente alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate, in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, dell’utilitĂ â€primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento, il TAR assegna 15 giorni all’Amministrazione per dare esecuzione alla presente sentenza, decorsi inutilmente i quali procede alla nomina di un Commissario ad acta che dovrĂ provvedere nei successivi 30 giorni e, in attesa della redazione del PEI, condanna l’Amministrazione alla attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per un numero di ore che coprano l’intero orario scolastico.)
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#studenti: integrazione e disabilitĂ
Sentenza 14/01/2025 n° 1025
Area: Giurisprudenza

L’art. 4 ter2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, introdotto dall’art. 8 comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha previsto in maniera chiara una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone ai dirigenti scolastici di utilizzare il docente inadempiente all’obbligo vaccinale in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore. La legge di conversione 19 maggio 2022 n. 52 ha inoltre aggiunto al predetto art. 4 ter2 la seguente disposizione interpretativa “Il quinto periodo [cioè l’utilizzo del docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica] si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni”. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa ha efficacia retroattiva. Il dirigente scolastico, applicando la normativa vigente, in ossequio all’art. 4 ter, co. 3, d.l. n. 44/2021, ha disposto la cessazione del provvedimento di sospensione e la contestuale ripresa dell’attività lavorativa da parte della docente con la specificazione che, continuando a persistere l’assenza dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la stessa non avrebbe ripreso l’attività didattica a contatto con gli studenti ma avrebbe svolto attività propria del personale ATA per 36 ore settimanali. Considerato poi che il personale ATA di regola svolge attività lavorativa anche durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, non sussisteva alcun obbligo in capo alla dirigente di comunicare alla docente il dovere di prestare attività lavorativa anche durante la sospensione delle attività didattiche. Non può parlarsi di raddoppio dell’orario di lavoro, da 18 a 36 ore settimanali, in quanto l’orario di lavoro dei docenti, oltre alle 18 ore settimanali di svolgimento dell’attività di insegnamento (art. 28 CCNL), comprende ulteriori ore per le restanti attività relative allo specifico profilo professionale ossia, le cd. attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL). Assodata la legittimità dei provvedimenti della dirigenza scolastica, del tutto pacifica è l’assenza ingiustificata nei giorni lavorativi da parte della docente. In ogni caso, anche ove fosse stato illegittimo l’incremento dell’orario di lavoro settimanale disposto dal dirigente scolastico, la docente non poteva rifiutarsi, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestale, essendo ella tenuta ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dal datore di lavoro, e potendo ella invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o di inadempimento di quest’ultimo tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore (cfr. Cass. n. 12696/2012). Nel caso in esame non vi è stato alcun inadempimento da parte del Ministero né tantomeno un inadempimento tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della lavoratrice.
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#personale ata#personale dipendente: mansioni#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 28/02/2025 n° 218
Area: Giurisprudenza

Non spetta il beneficio della carta docente al dipendente che, pur essendo destinatario di un contratto di supplenza annuale, ha un contratto con orario ridotto, inferiore al 50% rispetto all’orario normale di cattedra Il principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tra le “condizioni d’impiego” è compreso il beneficio della carta del docente, la cui finalità è “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (così art.1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107). Occorre, dunque, verificare se, tenuto presente l’impegno lavorativo assunto dal docente nell’anno scolastico in esame, la sua esclusione dalla fruizione della carta del docente contrasti con la disposizione della clausola 4, ovverosia, se codesta esclusione comporti un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato a un lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Il risultato dell’accertamento è negativo in quanto non esiste, in realtà , un docente di ruolo comparabile. Al riguardo, pur a voler considerare gli insegnanti di ruolo in regime di part time, la comparazione deve riguardare un orario d’insegnamento non inferiore al 50% dell’orario normale di cattedra, che è pari a 24 ore per i docenti di scuola primaria e a 18 ore per quelli di scuola secondaria, da svolgersi per l’intero anno scolastico.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente
Sentenza 28/02/2025 n° 215
Area: Giurisprudenza

Non spetta il beneficio della carta docente al dipendente che, pur essendo destinatario di un contratto di supplenza annuale, ha un contratto con orario ridotto, inferiore al 50% rispetto all’orario normale di cattedra Il principio di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tra le “condizioni d’impiego” è compreso il beneficio della carta del docente, la cui finalità è “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (così art.1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107). Occorre, dunque, verificare se, tenuto presente l’impegno lavorativo assunto dal docente nell’anno scolastico in esame, la sua esclusione dalla fruizione della carta del docente contrasti con la disposizione della clausola 4, ovverosia, se codesta esclusione comporti un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato a un lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Il risultato dell’accertamento è negativo in quanto non esiste, in realtà , un docente di ruolo comparabile. Al riguardo, pur a voler considerare gli insegnanti di ruolo in regime di part time, la comparazione deve riguardare un orario d’insegnamento non inferiore al 50% dell’orario normale di cattedra, che è pari a 24 ore per i docenti di scuola primaria e a 18 ore per quelli di scuola secondaria, da svolgersi per l’intero anno scolastico.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente
Sentenza 14/11/2025 n° 7425
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, le persone con disabilità hanno diritto alle prestazioni stabilite in loro favore in relazione alle rispettive necessità di sostegno o sostegno intensivo. Quest’ultimo è determinato, ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, dalla compromissione “dell'autonomia personale, correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Tale condizione correlata a disabilità grave determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Tra le prestazioni stabilite in favore dei soggetti che versino in tali condizioni rientra l’insegnante di sostegno, la cui assistenza rappresenta un diritto che non può essere subordinato alle disponibilità finanziarie o organizzative della pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’istruzione scolastica, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) indica gli interventi necessari a realizzare il diritto all’educazione e all’integrazione dell’alunno disabile, tra cui l’assistenza di un docente di sostegno, secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.). Esso non può dunque contenere un numero di ore di sostegno a favore dello studente disabile inferiore a quelle previste dal G.L.O., e in ogni caso, qualora non dovesse coprire l’intero orario scolastico settimanale anche in caso di disabilità correlata a sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, occorre una motivazione individualizzata sulle ore di sostegno assegnate allo studente disabile. Se tale motivazione manca, non è possibile ridurre il monte ore di sostegno che il G.L.O. abbia individuato come necessario. Anche qualora la scuola dovesse avere carenze di organico a fronte delle esigenze degli alunni con disabilità iscritti, d’altro canto, è possibile richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale dei c.d. posti in deroga, per ottenere le risorse necessarie per la copertura delle ore di sostegno a favore degli studenti che ne abbiano necessità ai sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 66/2017. Nella prassi, tuttavia, solo gli alunni le cui famiglie abbiano fatto ricorso alla giustizia amministrativa risultano beneficiari di insegnanti di sostegno “in deroga”. Si tratta di una condotta che attiva il sostegno in deroga solo “ex post” e non prima dell’inizio dell’anno scolastico, e che quindi è contraria allo spirito del sistema normativo che intende assistere gli studenti disabili per garantire loro un pieno diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica (rispettivamente artt. 12 e 13 della l. 104/1992). Ciò comporta anche che la pubblica amministrazione sia tenuta a pagare le spese processuali e talvolta il risarcimento del danno a seguito della condanna da parte del giudice amministrativo per mancata richiesta tempestiva all’Ufficio Scolastico Regionale di posti in deroga da parte del Dirigente Scolastico. Pertanto, la redazione di un P.E.I. che non tenga conto della valutazione espressa dal G.L.O. a fronte di una giurisprudenza costante che censura tale prassi illegittima è viziata da eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, nonché degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992. (Nel caso in esame, il TAR Campania ha dichiarato viziata da eccesso di potere la condotta dell’amministrazione scolastica che aveva redatto un P.E.I. che prevedeva un monte ore inferiore rispetto a quello indicato da G.L.O. in conseguenza alla mancata richiesta di attivazione di posti in deroga all’Ufficio Scolastico Regionale.)
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#studenti: integrazione e disabilitĂ #dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione
Sentenza 26/05/2025 n° 10022
Area: Giurisprudenza

Nell’impugnazione della bocciatura all’esame di Stato, vanno rigettate le censure mosse alla modifica intervenuta con la normativa in epoca pandemica sulla incidenza dei crediti formativi sul voto finale dell’esame in quanto la ricorrente non prova che applicando le norme previgenti ella avrebbe ottenuto, o quantomeno, avrebbe potuto ottenere, una valutazione positiva. Inoltre, la paventata obliterazione del contesto emergenziale e delle condizioni di salute della ricorrente risulta essere smentita dal verbale degli scrutini finali, dal quale si evince che la stessa è stata ammessa a sostenere l’esame di Stato nonostante una grave insufficienza in una materia caratterizzante il corso di studi, proprio in virtù della peculiare situazione riferibile al contesto pandemico ed al suo impatto sull’istruzione pubblica, ed emerge, altresì, dai verbali depositati che la stessa studentessa aveva rinunciato alla facoltà di utilizzare strumenti compensativi previsti per il suo BES. La mancanza della data sulla griglia di valutazione della studentessa può essere superata, tenuto conto che la stessa è stata allegata al verbale redatto dalla Commissione il giorno della prova di esame, del quale costituisce parte integrante, così come devono essere disattese, in quanto infondate, le censure sulla pretesa insufficienza del voto numerico ai fini della motivazione del mancato superamento dell’esame di stato e per l’asserita mancata predisposizione dei materiali necessari per lo svolgimento della prova. Anche la mera mancanza di attività didattica svolta dall’Istituto al fine di sostenere e migliorare il percorso scolastico dell’alunno, il suo apprendimento ed il conseguente miglioramento del rendimento, di per sé non è sufficiente ai fini dell’annullamento del giudizio espresso nei confronti della ricorrente, posto che il giudizio di superamento dell’esame di Stato si fonda, nella scuola secondaria di secondo grado, sul rendimento dell’alunno, nel senso che il parametro della prognosi non può che essere il rendimento scolastico.
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/11/2025 n° 3704
Area: Giurisprudenza

E’ illegittima la mancata ammissione alla classe successiva di uno studente di scuola secondaria di secondo grado nei cui confronti la scuola, ricevuta la diagnosi di DSA nel mese di marzo, non abbia predisposto il doveroso PDP in violazione di quanto previsto dalla l. 170/2010 e dal D.M. 5669/2011. L’Amministrazione scolastica ha omesso di attivare il necessario percorso personalizzato, che avrebbe richiesto l’adozione di un PDP, e ha sottoposto l’alunno a una valutazione fondata su criteri ordinari, in violazione delle finalità normative del PDP che, tra l’altro, ricomprendono anche quella di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti” affetti da DSA. Al riguardo, non può costituire una esimente la circostanza che l’anno scolastico fosse già in fase avanzata, in quanto il piano avrebbe potuto essere predisposto anche per gli ultimi mesi dell’anno in questione. Detta omissione, accompagnata dalla mancata adozione, quantomeno, di forme di valutazione adeguate alle necessità formative dello studente, ha determinato, nello specifico caso concreto, una lesione diretta della posizione giuridica soggettiva pretensiva dell’alunno, incidendo sul suo grado di preparazione e compromettendo le sue concrete possibilità di raggiungimento degli obiettivi formativi. (Il GA ricorda che, per costante giurisprudenza, la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l’anno scolastico da parte dell'istituto, non costituiscono di per sé sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore. Tuttavia, precisa che detti principi non appaiono applicabili nel caso di specie che presenta la peculiarità della totale assenza del PDP. Invero, l’Amministrazione scolastica ha omesso di esercitare un potere che avrebbe dovuto costituire il presupposto logico e funzionale della valutazione dell’alunno, secondo criteri adeguati alla sua situazione soggettiva presa in considerazione dal legislatore proprio attribuendo il potere/dovere di adozione del PDP.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilitĂ #studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 10/09/2025 n° 1292
Area: Giurisprudenza

La non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico deve essere assistita da una più pregnante motivazione che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dato che quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico. Anche la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, nonostante le numerose assenze riportate, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità , dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Nel caso di specie la non ammissione dell’alunna è dunque illegittima, per carenza di motivazione, nella parte in cui si limita ad evidenziare le numerose assenze della minore e a precisare, con motivazione astratta e meramente formale, che “le pochissime valutazioni presenti risentono fortemente della mancata frequenza della studentessa e corrispondono a parziali e limitatissimi momenti in cui è stato possibile valutarla”, senza minimamente considerare la natura positiva delle stesse, ed omette di formulare, in maniera espressa e intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per la minore di recuperare eventuali deficit, colmandoli eventualmente nel corso del successivo anno scolastico. (Fattispecie nella quale un’alunna di scuola secondaria di primo grado, con problemi di salute e destinataria di un PDP, veniva bocciata per avere riportato durante l’anno scolastico 90 giorni di assenza, oltre alle ore di assenza per ritardata entrata e uscita anticipata, nonostante un rendimento accettabile in quanto in pochi casi aveva conseguito voti inferiori alla sufficienza e un comportamento in classe sempre adeguato.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 02/07/2025 n° 17861
Area: Giurisprudenza

In materia di valutazione del servizio civile e del servizio militare di leva ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico, è legittima e non contrasta con i principi costituzionali la distinzione tra il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego e quello prestato non in costanza di rapporto. E’ pertanto ragionevole e non discriminatoria l’equiparazione del primo al servizio effettivo reso nella medesima qualifica con conseguente diritto al riconoscimento pieno del punteggio corrispondente a tale qualifica e l’assimilazione del secondo al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali con diritto all’ottenimento di una valutazione inferiore. Tale diversa valutazione, da un lato, è coerente con l'articolo 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, che non esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa pubblica amministrazione limitandosi a garantire il principio dell'attribuzione non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici per i servizi non in costanza di rapporto, dall’altro, risponde all’esigenza di tutelare la posizione differenziata di chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva, nell’osservanza dell’articolo 52, secondo comma, della Costituzione.
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#valutazione del personale
Sentenza 13/06/2025 n° 1122
Area: Giurisprudenza

Ove l’alunno riporti numerose assenze e non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità - e con aprioristici rigorismi - dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. (Nel caso di specie un alunno di una scuola secondaria di primo grado aveva riportato n. 272 ore di assenza – al netto delle deroghe – superiori al tetto massimo, pari a n. 248 ore, stabilito dal Collegio dei docenti in base al monte ore personalizzato. Sebbene tali assenze non avessero impedito al ragazzo di sottoporsi alle verifiche, scritte e orali, riportando sia nel primo che nel secondo quadrimestre giudizi positivi nelle singole materie, egli non veniva ammesso alla classe successiva. In sede cautelare il TAR ordinava alla scuola di riesaminare la posizione dell’alunno e, all’esito, quest’ultimo veniva ammesso alla classe successiva. Il GA, preso atto della definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse, rileva come il ricorso avrebbe comunque meritato accoglimento poiché, al di là del dato formale del numero di assenze – peraltro di poco superiore al limite stabilito dal Collegio dei docenti – l’Amministrazione non ha reso intellegibili le ragioni che, in concreto, impedivano di procedere alla valutazione di merito pur in presenza di giudizi positivi nelle singole materie sia nel primo che nel secondo quadrimestre.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 08/03/2025 n° 6194
Area: Giurisprudenza

Con la presente ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro rispetto al ricorso proposto da un docente che aveva chiesto il pagamento delle ore di inattività fra una lezione e l'altra (c.d. "ore buco") e aveva domandato il risarcimento del danno non patrimoniale patito per essere stato utilizzato anche in una sede distaccata della scuola. Secondo il docente, tale assegnazione sarebbe in contrasto con l'art. 33 della legge n. 104/1992, che prevede particolari tutele nel caso di trasferimento del lavoratore che assiste una persona con disabilità . Dall’ordinanza si possono ricavare i seguenti principi: - Lo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede distaccata non integra trasferimento, in quanto l’istituto scolastico è unico, anche se suddiviso in due plessi (peraltro vicini l’uno all’altro); - l'art. 28 del CCNL 2006/2009 che stabilisce solo il limite massimo orario lavorabile e non fa divieto di eccedere le 4 ore giornaliere; - le ore di inattività previste dal quadro orario della scuola (cosiddette ore “buche”) non sono retribuibili in sé e per sé, anche se, per la loro durata, non consentono degli spostamenti extra moenia; - perché queste vengano valorizzate economicamente, occorre dimostrare che si è effettivamente svolta la prestazione lavorativa; - la Corte di Cassazione valuta solo i profili di legittimità della causa e non il merito, quindi queste dimostrazioni non possono essere rese in questo grado di giudizio.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale dipendente: trasferimento#personale docente
Sentenza 20/11/2025 n° 7502
Area: Giurisprudenza

Nella scuola secondaria di primo grado la non ammissione alla classe successiva necessita di un’adeguata motivazione che dia conto delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall’istituto scolastico una volta rilevate le carenze dell’alunno in una o più discipline, dell’esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall’istituto scolastico e dell’impossibilità di recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento organizzabili dall’istituto procedente anche successivamente alla valutazione negativa all’uopo espressa. Nel caso di specie la scuola ha dato conto, con completezza ed esaustività , delle ragioni della non ammissione della studentessa alla classe successiva, fondate non solo sulla insufficiente preparazione in 8 discipline su 13, ma anche sull’incompleta maturazione personale, espressa dalla discente con un atteggiamento superficiale di “apatia e disinteresse” generalizzati nei confronti dei doveri scolastici e delle attivate strategie di recupero. (Il TAR Campania dichiara l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravenuta carenza di interesse avendo la discente, a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare, frequentato nuovamente il secondo anno della scuola media e successivamente il terzo conseguendo la licenza, ma valuta la legittimità del provvedimento ai fini della domanda risarcitoria. Nel ritenere legittimo il provvedimento alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene prive di pregio le ulteriori censure relative alla errata attribuzione della media in una materia, alla mancata somministrazione di verifiche nella parte finale dell’a.s. e ai tempi eccessivamente ridotti della valutazione – indicata dalla ricorrente in 3 minuti ad alunno.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 09/12/2025 n° 189
Area: Giurisprudenza

Il soggetto convenuto in giudizio avanti alla Corte dei Conti aveva ottenuto numerosi incarichi di supplenze presso diversi istituti scolastici, dichiarando di possedere una laurea Specialistica in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”, preceduta da laurea triennale in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”. Le supplenze venivano ottenute a volte presentando dichiarazioni sostitutive di atto notorio indicanti il possesso della laurea, oppure indicando di essere laureando in “Ingegneria delle automazioni”. Gli incarichi ricevuti consistevano nella docenza di Matematica e Fisica o di Scienze e tecnologie Informatiche presso un Liceo Scientifico e presso un Istituto Superiore, oltre a posti di “sostegno psicofisico” presso Istituti comprensivi, fino a Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche presso un Istituto superiore. Dai controlli effettuati, era dunque emerso che i titoli dichiarati dal convenuto non erano veritieri, né era mai stato “laureando” nel corso di laurea in Ingegneria delle automazioni, al quale non risultava neppure iscritto, in quanto lo stesso era in realtà munito del solo diploma di “perito in elettrotecnica e automazione”. Il convenuto si è difeso sostenendo di non aver agito con un intento fraudolento, ma per la necessità di trovare un’occupazione e con la convinzione di poter comunque svolgere con competenza e dedizione le mansioni richieste, aggiungendo di aver svolto le proprie mansioni con la massima dedizione, professionalità e passione, senza mai ricevere alcuna nota di demerito o lamentela da parte di dirigenti, colleghi, studenti o famiglie. La Corte dei Conti ha, in primo luogo, ritenuto pacifica la condotta, essendo stata ammessa dallo stesso convenuto e comunque chiaramente accertata dalle indagini svolte, così come ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta e il danno, e il rapporto di servizio (presupposto indefettibile perché possa sussistere la responsabilità erariale), essendosi esso instaurato di fatto, alla luce dell’illegittimità della costituzione del rapporto. Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto trattarsi di dolo, non essendo ragionevolmente possibile interpretare la condotta del convenuto se non come mossa dal chiaro intento di ingannare l’amministrazione al fine di ottenere incarichi di insegnamento in assenza del titolo abilitante. Per quanto concerne il danno, la giurisprudenza ritiene che una prestazione lavorativa resa da un soggetto privo del titolo di studio abilitante è, in linea di principio, priva di utilità per l’amministrazione, salvo che si tratti di attività meramente esecutive, nelle quali il contenuto professionalmente qualificato della prestazione attesa non è coinvolto, sicché si ammette una limitata utilità del lavoro svolto. Ciò non riguarda tuttavia il caso in esame, poiché l’attività di insegnamento è caratterizzata esclusivamente da un contenuto professionale elevato, tanto più pregnante per quei casi in cui l’ordinamento prevede, quale titolo di accesso, la laurea. In casi siffatti non può ragionarsi di un’utilità della prestazione, in quanto resa, appunto, da un soggetto radicalmente privo della professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico. L’affermazione resta valida anche per quegli incarichi relativi alle classi di concorso A40 e A41, per i quali la difesa sostiene che il convenuto fosse comunque in possesso effettivo di un titolo di studio abilitante diverso da quelli falsamente dichiarati. La tesi è però palesemente contraddetta dalla semplice constatazione che il diploma posseduto sarebbe stato titolo abilitante per una classe di concorso (B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, profilo di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) diversa da quelle alle quali il convenuto ha avuto accesso illecito, in cui, viceversa, il titolo richiesto era il diploma di laurea. Sull’importo del danno, la Corte ha osservato che, di regola, la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati; tuttavia nel caso in esame ha deciso di discostarsi da tale orientamento, ritenendo che le ritenute fiscali subite dal dipendente costituiscano comunque un vantaggio per l’Amministrazione, da considerare nella quantificazione del danno complessivo.
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#responsabilitĂ amministrativa
Ordinanza 20/10/2025 n° 27923
Area: Giurisprudenza

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso). Al fine di determinare se sussiste o meno una responsabilità in capo alla scuola per omessa vigilanza, dev’essere considerata anche l’età dello studente coinvolto nel sinistro, in quanto la maggiore età anagrafica impone una vigilanza via via decrescente. In particolare, è stato ribadito in giurisprudenza il principio secondo cui il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza, e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è "tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere". Inoltre, la valutazione relativa alla sussistenza della prova esonerativa della responsabilità deve essere sempre strettamente legata alle circostanze del caso concreto.
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#responsabilitĂ civile
Sentenza 20/05/2025 n° 452
Area: Giurisprudenza

La valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente alla classe successiva è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico. Pertanto, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento finale di non ammissione solo in presenza di una irragionevolezza manifesta o di una palese illogicità , o di una motivazione carente o di un travisamento di fatti decisivi, elementi non riscontrabili nel caso di specie ove l’alunno ha riportato l’insufficienza in quattro materie, di cui due particolarmente gravi. Neppure la circostanza che lo studente fosse destinatario di un PDP può avere rilievo, poiché anche in questi casi l’ammissione alla classe successiva presuppone, in sede di scrutinio finale, un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Infatti, anche per gli studenti dotati di PDP non può prescindersi, in alcun modo, dal raggiungimento degli obiettivi minimi necessari richiesti per il passaggio alla classe successiva tanto più se si tratta di ragazzi il cui diritto di usufruire del PDP derivi dai c.d. bisogni educativi speciali, in quanto soggetti dotati di competenze intellettive nella norma, ma che presentino problemi particolari, anche di natura transitoria. Le doglianze in termini di tardiva predisposizione del PDP, di mancanze del corpo docente e di inadeguatezza della modalità didattica con cui sono state affrontate le difficoltà del ragazzo determinate dal suo particolare stato di salute, non sono meritevoli di accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti che la scuola si è prontamente attivata nella predisposizione del PDP non appena le condizioni di salute dell’alunno sono state tali da renderla necessaria e che lo stesso, adeguato alle condizioni del minore e approvato dalla famiglia, è stato applicato con la massima disponibilità da parte del corpo docente a venire incontro alle esigenze del ragazzo. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso alla classe terza, nonostante una media complessiva di 6,28, avendo riportato 4 insufficienze - voto 3 in Matematica e Storia, voto 4 in Filosofia e voto 5 in Fisica. Per lo studente, dotato di competenze intellettive nella norma, ma con problemi di salute cronici che lo costringevano spesso ad assentarsi da scuola, veniva ritenuto necessario predisporre un PDP, che prevedeva la possibilità di programmare verifiche e interrogazioni e di riprogrammarle in caso di assenza per malattia.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilitĂ #studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 07/10/2025 n° 26956
Area: Giurisprudenza

Le "malattie particolarmente gravi” ricevono una disciplina in parte diversa in relazione al computo dei giorni di assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Le patologie che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze sono le terapie salvavita ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (tra le quali va senz'altro inclusa la terapia di emodialisi). Il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita. Non va applicato il regime più favorevole previsto, ai fini del comporto, per le gravi patologie allorchè tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza per malattia era priva della indicazione "patologia grave che richiede terapia salvavita", ed in considerazione che nessun valore di carattere medico-legale può essere attribuito allo scambio di messaggi whatsapp tra il lavoratore e il Responsabile di filiale con cui si comunicava l'andamento e la natura della malattia. ( La Sentenza in esame concerne una fattispecie di impiego privato. Per quanto concerne il personale scolastico l’art. 17 comma 9 del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del comporto oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Si ricorda, altresì, che il certificato telematico permette di spuntare la fattispecie relativa alla grave patologia che richiede terapia salvavita)
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Ordinanza 08/12/2025 n° 31920
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 12/07/2011 n° 4208
Area: Giurisprudenza

Non può essere riconosciuta la paritĂ scolastica a classi successive alla prima in specie, laddove ciò comporti una scissione fra la prima classe – da istituirsi ex novo secondo il nuovo ordinamento – e le classi successive – da istituirsi parimenti ex novo, ma sulla base del vecchio ordinamento. Infatti, presupposto indefettibile per il riconoscimento della paritĂ scolastica a corsi di nuova istituzione è che ciò avvenga secondo un principio di organicitĂ . Si tratta di un principio che, evidentemente, verrebbe vulnerato laddove si ammettesse, nello stesso momento storico, la inorganica costituzione: a) di una nuova classe prima sulla base del nuovo ordinamento e, allo stesso tempo, b) di nuove classi successive alla prima sulla base del vecchio ordinamento. L’ordinamento postula il principio generale della costituzione di â€corsi completi’ e ciò non deve essere inteso di guisa tale da ammettere la indiscriminata possibilitĂ di istituire ex novo classi successive alla prima relative a indirizzi che la stessa normativa scolastica primaria e secondaria ha ritenuto di voler superare attraverso l’istituzione di nuovi ordinamenti di studi. Al contrario, il generale riferimento alla nozione di â€corsi completi’ deve essere letto in relazione alla necessitĂ di escludere in via di principio la riconoscibilitĂ della paritĂ in relazione a singole classi, fatta salva l’ipotesi (che nel caso di specie ricorre) di istituzione ex novo di nuovi corsi completi. La normativa di riferimento inoltre manifesta un evidente favor per il superamento graduale (ma allo stesso tempo, organico) dei vecchi ordinamenti, i quali sono destinati a far posto ai nuovi secondo una logica ispirata ai princìpi di gradualitĂ ed organicitĂ . Ebbene, se per un verso il principio di gradualitĂ giustifica la previsione secondo cui l’introduzione del nuovo corso di studi debba avvenire a partire dalla prima classe; per altro verso, il principio di organicitĂ induce a respingere (in quanto obiettivamente antisistemica) l’istituzione ex novo (ad es.) di classi quarte o quinte relative a ordinamenti di studi che la stessa normativa nazionale ha inteso superare. Quindi in caso di istituzione di nuovi corsi completi per i quali sia richiesta per la prima volta la paritĂ (e che siano allo stesso tempo interessati da interventi di riordino normativo), la paritĂ scolastica non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe.
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#paritĂ scolastica
n° 1
Area: Normativa

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;
b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
c) all'articolo 17:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;
3) al comma 9:
3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;
d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».
4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».
5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.
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21/02/2025 n° 44825
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli UUSSRR
e p.c. Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
LORO SEDI
Oggetto: Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici
Come noto, il CCNL per l’Area della dirigenza scolastica relativo al triennio 2019/21, sottoscritto il 07-08-2024, ha incluso i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile tra le materie oggetto di confronto a livello nazionale in sede MIM per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative [art. 5, comma 3, lettera h) e comma 4, lettera a)].
All’esito del previsto confronto sono stati, pertanto, individuati i criteri, come di seguito specificati.
Inquadramento del Lavoro Agile
Ai sensi dell’art. 11 del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019/2021, il lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.
Il lavoro agile è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. I Dirigenti scolastici che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità né limitazione nella fruizione degli istituti giuridici previsti dai
contratti collettivi o dalle norme di legge.
Obiettivi da raggiungere
- miglioramento della qualità dei servizi della scuola e rinnovamento dell’organizzazione del lavoro, anche al fine di aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa garantendo comunque l’invarianza del livello precedentemente raggiunto;
- migliore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro al fine di ottimizzare le performance professionali incrementando il benessere organizzativo della scuola di servizio;
- sviluppo di modelli organizzativi centrati sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati connessi all’incarico;
- stabilità e continuità delle funzioni dirigenziali, per esempio in considerazione di sede di servizio lontana dalla residenza e della opportunità di promuovere la mobilità sostenibile;
- inclusione lavorativa di lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
Profili principali dell’accordo individuale di lavoro agile
I profili principali dell’accordo individuale di lavoro agile, così come delineati dall’art. 11 del CCNL di area, sono da rinvenirsi in:
- Destinatari e requisiti d’accesso
La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa, su base consensuale e volontaria (articolo 11, comma 4, del CCNL di Area istruzione e Ricerca 2019-2021), da coloro che hanno concluso il periodo di formazione e prova completando il primo anno di assunzione come dirigente scolastico.
L’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile è disciplinata da un accordo individuale stipulato tra il dirigente scolastico e il Direttore Generale dell’USR competente per territorio, secondo i criteri generali di attuazione definiti in sede di confronto nazionale (articolo 5, lettera h) CCNL IR 2019-2021).
Il dirigente scolastico ha l’obbligo di accertare la presenza delle condizioni che garantiscano la tutela e la sicurezza del luogo in cui svolge l’attività lavorativa in modalità agile nonché la piena operatività della dotazione informatica.
Il dirigente scolastico si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati trattati e sulle informazioni in possesso dell’amministrazione.
L’USR competente per territorio consegna al lavoratore una specifica informativa in materia di tutela della salute e sicurezza e in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 11, c. 2 del CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021.
Fermo restando quanto previsto in materia dalle richiamate disposizioni del CCNL Area istruzione e Ricerca 2019-2021, non sono previste indennità e/o altri emolumenti a copertura delle spese sostenute dal dirigente scolastico in modalità agile per consumi elettrici, di connessione alla rete internet e per le comunicazioni telefoniche con l’ufficio.
L’accesso al lavoro agile per i dirigenti scolastici non è regolato da criteri di priorità essendo il dirigente figura unica nell’istituzione scolastica.
- Attività che possono svolgersi da remoto
Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019-2021 possono essere effettuate in lavoro agile tutte le attività che non richiedano la presenza fisica del dirigente scolastico nella sede di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo si elencano le seguenti attività, che possono essere integrate anche a seconda del contesto territoriale e delle specifiche condizioni organizzative della/delle scuola/scuole di servizio (di titolarità e/o di reggenza):
â–Ş attività che possono essere svolte al di fuori della sede di lavoro mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche e/o con accesso a piattaforme digitali;
â–Ş predisposizione di provvedimenti e atti amministrativi e datoriali;
â–Ş attività connesse alla partecipazione a riunioni a distanza degli organi collegiali della scuola che non abbiano carattere deliberativo nelle more della conclusione del confronto previsto dall'articolo 44, comma 6, del CCNL comparto IR 2019/2021;
â–Ş partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro organizzati a distanza;
â–Ş attività di studio, analisi e stesura di relazioni e progetti;
â–Ş attività di approfondimento normativo e di elaborazione dati;
â–Ş predisposizione di attività negoziale;
â–Ş ogni altra attività che non richieda la costante presenza fisica nella sede di lavoro.
Restano in ogni caso esclusi dallo svolgimento in modalità agile gli scrutini, gli esami conclusivi dei percorsi scolastici, i sopralluoghi ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che il dirigente scolastico nell’esercizio delle sue funzioni effettua in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Durata dell’accordo e modalità di svolgimento
Il primo accordo tra USR e dirigente scolastico è a termine, con durata corrispondente all’anno scolastico, indipendentemente dal momento della sottoscrizione che può avvenire sia ad inizio dell’anno scolastico sia nel corso dello stesso.
In ogni caso, l’eventuale mutamento di incarico in corso di anno scolastico determina la decadenza automatica dell’accordo, pertanto le parti procedono a sottoscriverne uno nuovo.
La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro in presenza, sia svolte presso la sede scolastica sia all’esterno, con giornate di lavoro in modalità agile. La programmazione delle giornate di lavoro in modalità agile può essere stabilita nell’accordo sia su base mensile sia su base plurimensile, fino ad un massimo di 4 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 4 settimane, e fino ad un massimo di 5 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 5 settimane, e comunque garantendo nel complesso alla scuola di titolarità ed alle eventuali sedi assegnate in reggenza, non meno di tre giorni a
settimana da svolgersi in presenza. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, invece, i giorni di lavoro in modalità agile possono essere fruiti continuativamente dal Dirigente scolastico con comunicazione al Direttore generale dell’USR con cui ha sottoscritto l’accordo.
In caso di specifica richiesta del dirigente scolastico, ritenuta accoglibile dal Direttore generale dell’USR competente per territorio, è possibile sottoscrivere l’accordo per un massimo di 7 giornate lavorative mensili. In caso di eventuali reggenze, l’articolazione delle giornate lavorative in presenza tra la sede di titolarità e le sedi in reggenza rientra nell’autonoma gestione organizzativa del Dirigente scolastico, nel limite delle giornate lavorative in modalità agile accordate. In caso di sopraggiunte esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi, resta ferma la possibilità da parte del dirigente scolastico di adeguare la calendarizzazione accordata, dandone tempestiva comunicazione al Direttore generale dell’USR con cui ha sottoscritto l’accordo.
Ferme restando le previsioni già contenute nella Direttiva 29 dicembre 2023 “Lavoro agile” del Ministro per la Pubblica Amministrazione, per la salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute, l’accordo individuale può derogare al limite delle giornate di lavoro agile stabilite mensilmente anche per i dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
- Fasce di contattabilità e tempi di riposo
Il dirigente scolastico è contattabile per la durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica di titolarità, fatta salva l’esigenza di contattabilità in casi di emergenza non preventivabili.
Modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo
Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo non subiscono variazioni nel caso di lavoro agile, dati i caratteri propri dell’attività lavorativa svolta dal dirigente scolastico.
Modalità di recesso e relative ipotesi di giustificato recesso
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 81/2017 il recesso può avvenire in caso di esigenze organizzative con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del Direttore generale dell’USR competente per territorio non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
******
Stante il carattere consensuale e volontario dell’adesione al lavoro agile, i Direttori generali e i Dirigenti titolari di ciascun Ufficio scolastico regionale procedono alla eventuale sottoscrizione degli accordi individuali con i dirigenti scolastici che ne facciano richiesta nel rispetto dei criteri trasmessi con la presente nota.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#dirigente scolastico: incarico
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
â–Ş SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
â–Ş ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
â–Ş REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare
23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
n° 1
Area: Normativa

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del predetto comune, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso (1).
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle [relative] misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4 (1).
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo (1).
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della società Sport e Salute Spa, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma (1).
4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023(2).
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio(2).
5. Il Commissario straordinario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (1).
6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione Campania. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo (1).
7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.
7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare “Legalità” 2014-2020(2).
8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale (1).
9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale(2).
10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici(2).
10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM(2).
10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234(2).
10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente(2).
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.
(2) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.
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n° 1 Comma 784
Area: Normativa

784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
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#percorso #biennio #anno #studio #istituto #alternanza #triennio #orientamento #liceo #attuare
n° 1 COMMA 28
Area: Normativa

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
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#mappatura
n° 4
Area: Normativa

1. L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.
2. Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale, possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Nel biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del presente comma si realizzano nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa vigente.
3. Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:
4. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.
5. Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonché di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.
6. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
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#insegnamento #percorrere #laboratorio #scuolalavoro #alternanza #diploma #asso #rimodulazione #asse #consolidare
n° 1 COMMA 33
Area: Normativa

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.
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#apprendistato, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro#alternanza
n° 15
Area: Normativa

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. (1)
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
(1) Comma inserito dalla l. 150/2024 in vigore dal 31 ottobre 2024.
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#credito #religione #insegnamento #abbreviazione #curriculum #punteggio #conversione
07/03/2018 n° 564
Area: Prassi, Circolari, Note

Numero 00564/2018 e data 07/03/2018 Spedizione
NUMERO AFFARE 00192/2018
OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo. decreto recante disciplina dei percorsi di istruzione professionale, a norma dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 61/2017;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 02/02/2018 con la quale il Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;
Premesso.
Lo schema di regolamento sottoposto al parere della Sezione viene adottato ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, e trova fondamento normativo nell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
L’articolo 3, comma 3, citato così dispone: “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8”.
I successivi commi 4 e 5 del citato articolo 3 completano il quadro normativo che si pone alla base dello schema di regolamento. Il comma 4 infatti prevede che: “Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166” e il comma 5 che: “Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall’ISTAT. L’utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale”.
Lo schema di decreto consta di 9 articoli e 4 corposi allegati, di seguito sinteticamente descritti.
Articolo 1 (Oggetto)
Il comma 1 descrive l’oggetto del regolamento con rinvio ai profili definiti dettagliatamente negli allegati. In particolare:
- l’Allegato 1 indica i risultati di apprendimento delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale nell’ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi di istruzione professionale nel biennio e nel triennio;
- l’Allegato 2 indica i profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento nonché, per ciascun profilo di indirizzo, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT e la correlazione ai settori economico-professionali indicati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- l’Allegato 3 reca la specifica articolazione dei quadri orari degli indirizzi di cui all’Allegato B) del decreto legislativo n.61 del 2017, distinti per biennio e triennio;
- l’Allegato 4 reca una tabella di correlazione fra ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale e le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il comma 2 richiama le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento.
Articolo 2 (Definizioni)
L’articolo contiene un elenco di definizioni relative a termini ricorrenti nello schema di regolamento, solo alcune delle quali costituiscono nuove definizioni normative, mentre altre hanno un valore meramente ricognitivo di termini già presenti nell’ordinamento.
Articolo 3 (Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento)
L’articolo, al comma 1, riprende l’inquadramento, già previsto normativamente, dei percorsi dell’istruzione professionale nell’istruzione secondaria superiore, quale articolazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Precisa, tuttavia, che essi hanno una specifica identità culturale, metodologica e organizzativa, riassumibile nel Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.C.U.P) del diplomato dell’istruzione professionale.
Il comma 2 riporta l’individuazione degli undici indirizzi di studio dei predetti percorsi, come peraltro già prevista all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61 del 2017.
Il comma 3 prevede che i profili di uscita collegati ai suddetti indirizzi di studio, associati agli specifici risultati di apprendimento, integrano il P.E.C.U.P. e realizzano il raccordo dei percorsi dell’istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.
Il comma 4 mira a rendere spendibile in ambito sanitario il titolo di studio conseguito in esito al percorso di studi dell’indirizzo denominato “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.
Il comma 5 prevede la strutturazione degli indirizzi di studio nelle attività e negli insegnamenti di istruzione generale e nelle attività ed insegnamenti di indirizzo, come definiti, rispettivamente, agli Allegati 1 e 2.
Il comma 5 rimanda all’Allegato 3, il quale prevede l’articolazione dei quadri orari, basata, nel biennio, sull’aggregazione delle discipline all’interno degli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione e, nel triennio, delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale. Stabilisce, inoltre, che i quadri orari sono articolati in una parte comune, che riguarda tutti gli indirizzi e comprende le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Nell’ambito della cornice dei quadri orari così fissata, si ribadisce che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possono costruire i percorsi formativi utilizzando gli strumenti dell’autonomia, nei limiti di quanto stabilito all’articolo 5.
Articolo 4 (Passaggio al nuovo ordinamento)
I commi 1 e 2 riprendono quanto stabilito all’articolo 11 del decreto legislativo n. 61 del 2017 in merito al passaggio al nuovo ordinamento. Si prevede, infatti, che esso inizierà ad essere attuato a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019 e che gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscano nei nuovi indirizzi, secondo quanto stabilito nella “Tabella di confluenza” (Allegato C al decreto legislativo n. 61), a partire dalle classi prime funzionanti nello stesso anno scolastico 2018/2019.
Il comma 3 disciplina l’attivazione dell’indirizzo relativo alla “Gestione delle acque e risanamento ambientale”.
Il comma 4 rimanda a Linee guida, da adottare con decreto ministeriale, la fissazione di criteri e indicazioni per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale.
Il comma 5 stabilisce che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale si dovranno dotare di un ufficio tecnico, oppure potranno riorganizzare quello già esistente e ne indica i compiti.
Il comma 6 stabilisce che la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resti regolata dalle disposizioni normative vigenti in tema di valutazione degli studenti. Tale valutazione, nonché la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, anche ai fini del passaggio ad altri percorsi di istruzione e formazione, saranno parametrati sulle unità di apprendimento (UDA) nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale (P.F.I.).
Il comma 7 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale effettuino, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inseriti nel P.F.I. In presenza di carenze eventualmente riscontrate, possono essere stabilite misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento.
I commi 8 e 10 prevedono:
- che il diploma finale, rilasciato all’esito dello svolgimento dell’esame di Stato, attesti, oltre all’indirizzo, alla durata del corso e al punteggio complessivo ottenuto, anche l’indicazione del codice ATECO attribuito all’indirizzo in base all’Allegato 2;
- che il diploma finale, oltre ad aver il valore di titolo legale produttivo degli effetti previsti dall’ordinamento giuridico, costituisca anche titolo valido ai fini dell’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Il comma 9 prevede che al diploma finale sia allegato il curriculum della studentessa e dello studente e che, ricorrendone le condizioni, il curriculum indichi il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT, nonché i crediti maturati per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
Il comma 11 prevede che, con decreto ministeriale sia definito l’adattamento dei quadri orari ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti.
Articolo 5 (Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell’offerta formativa)
L’articolo contiene le indicazioni per la definizione del piani triennali dell’offerta formativa
da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nel rispetto dei principi e delle finalità fissati dalla legge n. 107 del 2017 e dal decreto legislativo n. 61 del 2017.
In tale ottica, i commi da 2 a 4 prevedono che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano utilizzare, per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell’offerta formativa, la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio e dell’orario complessivo del triennio, nonché gli spazi di flessibilità, entro il 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno. Le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’utilizzo delle suddette quote di autonomia, dovranno garantire il perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento. A tal fine, si prevede che, con riguardo agli insegnamenti e alle attività dell’area generale, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi all’Allegato 3. Con riguardo agli insegnamenti e alle attività dell’area di indirizzo, si stabilisce che le suddette istituzioni scolastiche debbano assicurare l’inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto, per ciascuno di essi, nello stesso Allegato 3.
Inoltre, si prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano utilizzare gli spazi di flessibilità del 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare esuberi di personale a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 61 del 2017, e garantendo comunque l’inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto, per ciascun insegnamento e attività, nel suddetto Allegato 3.
Il comma 5 prevede che le Regioni indichino, nell’ambito delle linee guida per la programmazione regionale dell’offerta formativa, le priorità di cui le istituzioni scolastiche di istruzione professionale debbono tener conto per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio.
Il comma 6 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’esercizio della propria autonomia, possano strutturare il quinto anno dei percorsi in modo da consentire, oltre al conseguimento del diploma di istruzione professionale, anche l’acquisizione di crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tale strutturazione, sempreché prevista dalla programmazione dell’offerta formativa delle singole Regioni, deve essere coerente con l’indirizzo di studio seguito dallo studentessa e dallo studente.
Il comma 7 prevede che i piani triennali dell’offerta formativa possano comprendere attività e progetti di orientamento scolastico. A tal fine, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possono attivare, tra gli altri strumenti, anche partenariati territoriali e ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.
Il comma 8 impone un obbligo di trasparenza, prevedendo che nei piani triennali dell’offerta formativa sia resa trasparente e leggibile la declinazione degli indirizzi di studio nei percorsi richiesti dal territorio con l’indicazione delle attività economiche di riferimento.
Il comma 9 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’esercizio della propria autonomia, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possano:
a) stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di competenze specialistiche non presenti nell’istituto;
b) dotarsi di dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il comma 10 disciplina la possibilità di prevedere nei piani triennali dell’offerta formativa, l’attivazione (in via sussidiaria) di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (si tratta del d. lgs che detta le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione), previo accreditamento regionale secondo modalità da definire con appositi accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale.
Si precisa, inoltre, in linea con il riparto delle competenze legislative fissate costituzionalmente, che tali percorsi devono essere realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione e secondo i criteri generali e le modalità che verranno definiti con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61.
Il comma 11 fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche per l’utilizzo delle dotazioni organiche, al fine di progettare e realizzare i piani triennali dell’offerta formativa.
Il comma 12 prevede che il dirigente dell’istituzione scolastica di istruzione professionale, nei limiti della consistenza complessiva dell’organico dell’autonomia del personale docente, determini l’articolazione delle cattedre.
Articolo 6 (Indicazioni per l’attivazione dei percorsi)
L’articolo contiene indicazioni per l’attivazione dei percorsi di istruzione professionale. A tal fine, il comma 2 prevede che ciascun consiglio di classe rediga, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il progetto formativo individuale (P.F.I), aggiornandolo durante l’intero percorso scolastico, e ne indica le finalità.
Il comma 3 si occupa del figura dei tutor, già prevista nel decreto legislativo n. 61 del 2017, che il
Dirigente scolastico individua, sentito il consiglio di classe, all’interno di quest’ultimo.
La funzione del tutor è quella sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del P.F.I. e consiste nell’accompagnamento di ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato, finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze.
Il comma 4 fornisce indicazioni su caratteri e articolazione dei percorsi didattici.
Articolo 7 (Indicazioni sulle misure nazionali di sistema)
Il comma 1 prevede che il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione professionale sia accompagnato da misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale sul nuovo assetto organizzativo e didattico.
Il comma 2 prevede che il suddetto passaggio al nuovo ordinamento sia accompagnato da un programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie sulle opportunità offerte dallo stesso anche in relazione alle scelte degli indirizzi di studio.
Articolo 8 (Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi)
L’ articolo, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, contiene le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale.
In tal senso, al comma 1, prevede che tale correlazione sia effettuata in relazione:
a) ai profili degli indirizzi di studio, di cui all’articolo 3 del regolamento;
b) alle figure di riferimento previste dal “Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale”, di cui ai decreti ministeriali 11 novembre 2011 e 23 aprile 2012. La descritta correlazione costituisce il riferimento essenziale per realizzare i passaggi tra i due diversi sistemi formativi.
Al comma 2 specifica le modalità attraverso le quali è effettuata la correlazione di cui al comma 1. Stabilisce, inoltre, che la correlazione tiene conto dei riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015.
Il comma 3 prevede la modifica e l’integrazione dell’Allegato 4 (da effettuare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di adeguarlo all’aggiornamento del “Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale” sopra ricordato.
Il comma 4, in coerenza con l’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 61 del 2017, stabilisce che i diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, insieme alle qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sono titoli di studio tra loro correlati nel “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Articolo 9 (Disposizioni finali)
La norma disciplina l’applicabilità del regolamento alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle competenze riconosciute a tali soggetti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché in coerenza con i relativi ordinamenti e con le norme di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 14 del d. lgs. n.
61del 2017. Si stabilisce, inoltre, che le disposizioni del regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
Lo schema di regolamento è corredato da:
1) relazione illustrativa;
2) relazione tecnica;
3) analisi di impatto della regolamentazione;
4) analisi tecnico-normativa;
5) concerto del Ministero della salute;
6) concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
7) intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
8) parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Rispetto al percorso procedurale disegnato dal d. lgs. 61 per l’adozione del regolamento, sono presenti tutti gli adempimenti prescritti, cui si è aggiunto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organo di alta consulenza tecnico-scientifica del Ministero.
Considerato.
Come ricordato anche nella relazione illustrativa, la materia dell’istruzione professionale trova esplicito richiamo nella Costituzione, fin dalla formulazione originaria dell’art. 117 (che attribuiva alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia “istruzione artigiana e professionale”), mentre il fondamento costituzionale della odierna disciplina viene rinvenuta nel testo vigente del suddetto articolo, che al secondo comma riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lettera m) e le “norme generali sull'istruzione” (lettera n), mentre al terzo comma rimette alle legislazione concorrente la materia “istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”. Né può prescindersi – nel valutare i termini in cui le indicazioni costituzionali sono state declinate dall’ordinamento - dalla considerazione che l’istruzione professionale di ambito statale rappresenta una corposa e radicata realtà che storicamente preesiste alla stessa Costituzione repubblicana.
Lo schema di regolamento in esame rappresenta un elemento fondamentale nella riforma dell’istruzione professionale, avviata dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (cd. “Buona scuola”), che all’art. 1, comma 180, ha conferito ampie deleghe al Governo per “provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. Per quanto qui specificamente rileva, il comma 181, lettera d), di tale legge ha delegato il Governo a provvedere alla “revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio”.
Tale delega è stata esercitata con il già ricordato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che ha disegnato le grandi linee dell’intervento riformatore e, come sopra illustrato, demandato a un regolamento (lo schema ora in esame) le ulteriori indicazioni necessarie ad avviare concretamente la riforma. Lo stesso legislatore delegato ha dettato, all’art. 11, l’ambizioso obiettivo di avviare l’attuazione della riforma a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019, e ha conseguentemente disposto, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, l’abrogazione del regolamento attualmente vigente sugli istituti professionali (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87). In tale prospettiva, il legislatore delegato ha assegnato un termine particolarmente stringente (ancorché da intendersi come ordinatorio) per l’emanazione del regolamento (90 giorni dall’entrata in vigore del d. lgs. stesso, che è stato pubblicato nel S.O. alla GU 16 maggio 2017, n. 112), il che peraltro contrasta da un lato con la complessità dell’iter formativo dettato dalla stessa fonte primaria per il regolamento, e dall’altro con l’ampiezza, la delicatezza e la complessità tecnica dei contenuti che esso è chiamato a disciplinare, sì da legittimare più che qualche dubbio sulla congruità della tempistica dettata dalla fonte primaria.
Dunque, il fatto che l’Amministrazione abbia predisposto lo schema di regolamento in esame in forte ritardo rispetto al termine formalmente assegnatole, se può apparire comprensibile per le ragioni ora dette, dall’altro le impone un oneroso tour de force al fine di effettuare sollecitamente gli ulteriori adempimenti e di assicurare che, per l’inizio dell’anno scolastico 2018/19, ormai incombente, siano compiutamente assicurate tutte le condizioni – normative, organizzative, di risorse, di aggiornamento del personale docente e non docente, di informazione delle famiglie, eccetera – necessarie al concreto avvio della riforma.
Non a caso, del resto, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha affermato, nel parere reso sullo schema in esame, che “appare oggettivamente difficile realizzare in tempo utile le necessarie attività di formazione del personale connesse all’attuazione del riordino” e sottolineato l’esigenza di un forte investimento in: - organici; formazione e valorizzazione professionale del personale; risorse e investimento in laboratori e strutture di contesto; implementazione delle risorse. Di conseguenza ha dichiarato di ritenere opportuno un rinvio dell’attuazione del provvedimento, rinvio che peraltro – come fa notare l’Amministrazione nella sua relazione – richiederebbe di modificare una norma di rango primario.
Per ciò che attiene ai contenuti, lo schema reca una nuova e organica disciplina della materia trattata, destinata a sostituire progressivamente, anno scolastico dopo anno scolastico, quella attualmente vigente e di cui, come detto sopra, il d. lgs. n. 61 ha disposto l’abrogazione esplicita a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 (l’anno cioè in cui le classi prime dell’a.s. 2018/2019, primo della riforma, giungeranno al quinto anno del ciclo).
Lo schema in esame appare nel suo complesso rispettoso delle indicazioni della fonte primaria, cui dà coerente e puntuale sviluppo, con particolare riferimento ai due cruciali nodi del passaggio progressivo dal vecchio al nuovo ordinamento della istruzione professionale e dei meccanismi di raccordo fra percorsi di istruzione e di formazione professionale, laddove si devono coniugare i rispettivi ruoli e competenze dello Stato e delle Regioni.
Per ciò che attiene alla tecnica redazionale, lo schema appare correttamente redatto in conformità alle regole dettate dalla Circolare congiunta “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, adottata dalla Presidenza di Camera e Senato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (aprile del 2001) e ulteriormente dettagliate nella circolare della Presidenza del Consiglio 2 maggio 2001, “Guida alla redazione dei testi normativi” (S. O. alla “Gazzetta Ufficiale” n. 101 del 3 maggio 2001).
La relazione di AIR, della quale merita apprezzamento la schietta enunciazione dei problemi da risolvere e delle criticità presenti nell’attuale sistema che la riforma intende affrontare, appare ancora non sufficientemente adeguata sul piano della offerta degli elementi quantitativi che consentano, secondo la logica propria del “ciclo della regolamentazione” che dall’AIR conduce alla VIR, di valutare – a muovere da una situazione di partenza nota – gli effetti prodotti dalla nuova disciplina introdotta, rapportarli agli obiettivi perseguiti e valutare eventuali aggiustamenti da apportare alla disciplina stessa. Sia consentito ricordare che: “Il Consiglio di Stato ha ribadito in molti pareri che, nella predisposizione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari, si deve tener conto soprattutto di ciò che accadrà dopo la loro entrata in vigore; si deve cioè compiere lo sforzo di analizzare la prevedibile (ex ante) e la reale (ex post) attuazione delle regole come percepita dai destinatari di esse e come “rilevata” sulla base di verifiche quantitative nell’ambito di periodici, programmati monitoraggi” (parere n. 1458 del 19 giugno 2017).
In tale prospettiva, anche nello spirito del disegno delineato dal recentissimo d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, “Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione” (la cui entrata in vigore è peraltro subordinata all’emanazione di una direttiva volta a dettagliarne il contenuto), la relazione AIR e lo stesso schema di regolamento appaiono – pur nella consapevolezza della particolare complessità della materia trattata e della parzialità di un approccio meramente quantitativo ai temi dell’istruzione e della formazione - non pienamente appaganti sul piano della indicazione degli indicatori quantitativi e delle procedure volte al monitoraggio degli effetti prodotti e alla “manutenzione” della nuova disciplina. E’ ben vero che il tema generale del monitoraggio sulla efficacia e l’efficienza del sistema nazionale di istruzione è non da ora centrale nell’azione del Ministero e che il d. P.R. 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, ha strutturato il “Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo” e riordinato gli Istituti che concorrono a formarlo. Tuttavia l’importanza strategica della riforma del sistema di istruzione e formazione, affermata dallo stesso Ministero, la sua specificità nel quadro del sistema dell’istruzione statale e la centralità, in tale ambito, dello schema in esame, inducono la Sezione a prospettare l’opportunità che l’Amministrazione lo integri con specifiche previsioni in ordine ai processi di valutazione degli effetti prodotti, in funzione della “manutenzione” della normativa stessa e dell’aggiornamento degli obiettivi da essa perseguiti.
Con riferimento ai singoli articoli, appare particolarmente opportuno l’articolo 2, recante le definizioni utilizzate nel testo, stante il tecnicismo della materia. Eventualmente i singoli lemmi potrebbero essere disposti in ordine alfabetico.
All’art. 4 suscitano perplessità le previsioni di cui ai commi 4 e 11, che paiono demandare una integrazione della disciplina regolamentare a strumenti sottordinati quali due decreti ministeriali, con formulazioni che appaiono di problematica legittimità. In ogni caso, valuti l’Amministrazione se i termini temporali indicati per l’adozione dei suddetti atti (120 giorni) non siano eccessivi, alla luce della sopra illustrata problematica sui tempi di attuazione della riforma.
Valuti l’Amministrazione se conservare l’art. 7 nella attuale formulazione, che appare priva di sostanziale contenuto normativo, dal momento che prospetta una vasta e indeterminata gamma di azioni, certamente in astratto opportune e anzi necessarie e urgenti per dare attuazione alla riforma (“misure nazionali di sistema”, “programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie”), ma delle quali non sono indicati contenuti, forme, procedure di adozione e soprattutto risorse (tema che ricorre con toni preoccupati nel parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione). In ogni caso, preso atto che l’Amministrazione ritiene di adeguarsi a recenti tendenze evolutive della lingua italiana in ordine ai generi (art. 2, comma 1: “ciascuna studentessa e ciascuno studente”; cfr. anche art. 4, commi 7, 9, ecc.), anche l’art. 7 dovrebbe conformarvisi (non “dei dirigenti”, ma “delle dirigenti e dei dirigenti”, ecc.).
P.Q.M.
Nei termini esposti è il parere favorevole, con le riportate osservazioni, della Sezione.
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n° 13
Area: Normativa

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; (1)
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; (2)
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. (3)
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
(1) Ai sensi dell'art. 6 comma 3-septies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019."
(2) Ai sensi dell'art. 6 comma 3-octies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al l° settembre 2019."
(3) Lettera così modificata dalla l. 150/2024 in vigore dal 31 ottobre 2024.
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26/10/2023 n° 45
Area: Prassi, Circolari, Note

INAIL
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Avvocatura generale
Circolare n. 45
Roma, 26 ottobre 2023
Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e
territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali
Oggetto
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Articolo 1, commi 128 e 129.
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
- Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”. Articolo 18.
- Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969:
“Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali”.
- Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 luglio 1987:
“Premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2012:
"Approvazione della determina n. 23 del 6 dicembre 2011 adottata dal Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL".
- Delibera del Commissario straordinario 26 settembre 2023, n. 66:
“Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e
delle università non statali per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023/2024. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”.
- Circolare Inail 26 febbraio 1990, n. 12: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli alunni e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, statali e non statali, partecipanti alle esercitazioni di ginnastica nonché degli
istruttori sportivi in genere”.
- Circolare Inail 23 aprile 2003, n. 28: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
- Circolare Inail 17 novembre 2004, n. 79: “Alunni di scuole pubbliche e private.
Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
- Circolare Inail 4 aprile 2006, n. 19: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”.
- Circolare Inail 26 giugno 2012, n. 31: “Scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. Insegnanti: passaggio da premio speciale unitario a premio assicurativo ordinario Alunni e studenti: premio speciale unitario”.
- Circolare Inail 23 febbraio 2016, n. 4: “Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del
14/09/2015”.
- Circolare Inail 21 novembre 2016, n. 44: “Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
- Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9: “Premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Finanziamento stabilito dall’articolo 1, comma 110, lettera e), legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dall’anno 2018”.
Premessa
L’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).
L’estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali (1), ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie.
Con la presente circolare, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2), si forniscono le conseguenti istruzioni.
A. Tutela assicurativa dei docenti e degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado
Si espongono di seguito le differenze tra la tutela assicurativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e quella prevista dall’articolo 18 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
1. Tutela assicurativa precedente all’art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
a. Docenti
Il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce con gli articoli 1 e 4 i requisiti oggettivi e soggettivi (3) in presenza dei quali opera l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i docenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati.
In particolare, l’assicurazione trova applicazione in caso di:
1) uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico (4), ecc.) o svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche (cd. rischio ambientale);
2) svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l’attività di sostegno (5) e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa.
Per lo svolgimento delle suddette attività è assicurato il personale docente di tutte le scuole e gli istituti di istruzione e formazione, statali e non statali, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Sono ricompresi nella copertura assicurativa gli insegnanti della scuola dell’infanzia che svolgono attività assimilabili alle esercitazioni pratiche (6).
La tutela assicurativa dei docenti, al pari degli altri lavoratori dipendenti assicurati all’Inail, opera per gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative (7), anche se non collegati con il rischio specifico delle attività per le quali sussiste l’obbligo, con il solo limite del rischio elettivo (8). Nella copertura assicurativa è incluso l’infortunio in itinere.
b. Alunni e studenti
La copertura assicurativa Inail degli alunni e studenti, così come disciplinata dal testo unico, è prevista a partire dalla scuola primaria e trova applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d’esame (9).
Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa.
Sono esclusi gli infortuni in itinere.
In merito all’assicurazione dei docenti, alunni e studenti, infine, si rinvia a quanto più ampiamente illustrato con le circolari Inail 23 aprile 2003, n. 28, 17 novembre 2004, n. 79, 4 aprile 2006, n. 19, 21 novembre 2016, n. 44.
2. Tutela assicurativa in base all’art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, dispone che:
Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
L’articolo 18, comma 2, elenca analiticamente i soggetti tutelati, come segue:
Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
Per effetto della suddetta disposizione, le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell’articolo 18 rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità.
Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024.
Si illustra la disciplina assicurativa attualmente circoscritta esclusivamente all’anno scolastico e accademico 2023-2024.
a. Docenti
La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) del citato articolo 18, comprende tutte le attività di
insegnamento.
Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca10 finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-
scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative (11), incluso l’infortunio in itinere (12), anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata (13), con il solo limite del rischio elettivo.
I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
a. Alunni e studenti
La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n.
145, art.1, comma 78414, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).
Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela. L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.
La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).
Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).
Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56715 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro16.
B. Prestazioni assicurative
In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.
Le prestazioni economiche Inail, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.
Nel far rinvio alla disciplina vigente17, di seguito si riportano le principali prestazioni corrisposte, al pari degli altri soggetti assicurati dall’Inail, agli infortunati e tecnopatici del sistema nazionale di istruzione e formazione:
1) prestazioni economiche: l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti;
assegno una tantum in caso di morte; assegno per l’assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
2) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);
3) prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.
In base al principio dell’automaticità delle prestazioni, previsto dall’articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, la tutela assicurativa opera anche se gli istituti scolastici e formativi non abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal citato decreto.
Ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è erogata l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea18 in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all’erogazione del trattamento economico spettante.
L’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione19 corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori20.
C. Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
L’assicurazione Inail esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.
D. Modalità di assicurazione
Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti
oppure le altre figure di istruttori e allievi.
1. Docenti e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali
Le scuole e gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 127 e 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112421, secondo cui per i dipendenti dello Stato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni. In attuazione di queste norme, il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 ha
previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato”.
La tutela si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, tra cui anche i docenti e gli studenti.
Questa particolare forma di assicurazione non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per
accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.
I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare alcun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
2. Docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali
Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli insegnanti è attuata, dal 1° novembre 201222, mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non
paritarie) determinato, ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario, approvata con il decreto ministeriale 27 febbraio 2019, e
sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte. Alla medesima voce 0611 è assicurato il personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del comparto scuola che svolge attività necessarie e connesse all'insegnamento.
I soggetti assicuranti in argomento già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2023 sarà versato il premio di rata dell’anno 2024.
3. Studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali
Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, ai sensi dell’articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n.1124, stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 196923.
La misura del premio speciale unitario, a seguito dell’estensione della tutela operata dall’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale dell’1%, prevista
dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126, in corso di registrazione24.
Al suddetto premio non si applica la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in quanto oggetto di revisione con la citata determina.
Alle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali già titolari di codice ditta e polizza speciale alunni e studenti, l’Inail invierà la richiesta di premio anticipato per l’anno scolastico formativo 2023/2024 con l’indicazione dei relativi elementi di calcolo, dei termini e delle modalità di pagamento.
Il suddetto premio è determinato moltiplicando il numero degli alunni assicurati nel precedente anno scolastico formativo 2022/2023 per l’importo di 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui si aggiunge l’addizionale dell’1%. Il termine di scadenza per il pagamento del premio è il 16 novembre 2023.
Si ricorda che, come ogni anno, entro il 30 novembre 2023, le scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali devono, inoltre, comunicare il numero degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell’anno
scolastico/accademico precedente 2022/202325, ai fini della determinazione del premio di regolazione.
Per il suddetto anno scolastico formativo 2022/2023, la misura del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro, risulta uguale a 2,92 euro26.
L’Inail, sulla base della comunicazione effettuata entro il 30 novembre, invierà la richiesta del premio di regolazione calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti per l’importo di 2,92 euro e detraendo da tale importo quanto già versato a
titolo di anticipo per il medesimo anno.
Si evidenzia che le scuole dell’infanzia non statali già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la denuncia di variazione tramite l’apposito servizio online (27).
In assenza di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, le suddette scuole devono presentare la denuncia di iscrizione tramite l’apposito servizio online (28).
Esclusivamente per l’anno scolastico e accademico 2023-2024, le denunce di iscrizione (29) e variazione (30) in argomento saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.
4. Allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale è attuata mediante lo specifico premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo le previsioni dell’articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e dell’articolo 1, comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (31).
Dall’anno formativo 2023/2024, per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022 (32), è stato revisionato sia il premio speciale unitario in argomento che l’onere a carico dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.
I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare nessun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
5. Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori
L’assicurazione degli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione determinato, ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta, e sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte.
In particolare, agli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, sono applicate le voci 0611 (per le attività svolte all’interno degli ambienti degli istituti formativi) e 0616
(per la partecipazione alle lavorazione aziendali o comunque per le attività svolte al di fuori dei locali degli istituti formativi), delle gestioni tariffarie Terziario e Altre Attività, a seconda della classificazione operata dall’Inps.
Ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento, a seconda della classificazione operata dall’Inps, è applicata nella gestione Industria la voce di rischio 0630, nella gestione Altre Attività la voce 0613.
I soggetti assicuranti in argomento già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione per il periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611.
E. Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni
Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca 25 settembre 2023(33), sono definiti i requisiti e le modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché la quantificazione del sostegno economico erogato in attuazione del citato articolo.
Al riguardo, con separata circolare saranno fornite le istruzioni per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto e per la lavorazione delle stesse da parte delle Sedi dell’Istituto, a seguito della pubblicazione del citato decreto.
Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola
_______________________
1 La distinzione tra scuole statali e non statali rileva ai fini assicurativi Inail sulla base di quanto disposto dai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124:
- articolo 127 Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni”;
- articolo 41 Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie), in base al tasso di premio previsto dalla tariffa (…) e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione. I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.
2 Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0010432.25-10-2023.
3 L’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce la tutela assicurativa per tutte le persone addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L’articolo 1, comma 3, n. 28 del medesimo decreto stabilisce che L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: (…) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.
Con specifico riferimento alle scuole e agli istituti di istruzione, l’articolo 4, comma 1, n. 5, del predetto d.p.r. stabilisce che Sono compresi nell’assicurazione (…) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche, e che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.
4 L’articolo 7, commi 27-32, del decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la dematerializzazione delle procedure amministrative, delle comunicazioni e registrazioni nella scuola, nonché l’utilizzazione da parte degli insegnanti di strumenti informatici per la compilazione di registri e la digitazione di voti e pagelle.
5 Cfr circolare 23 aprile 2023, n. 28: Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno.
6 Nelle esercitazioni pratiche che caratterizzano la didattica nelle scuole materne sono incluse le attività ludiche, come illustrato nella circolare 23 aprile 2003, n. 28. Al riguardo, secondo la giurisprudenza consolidata non sono esclusi dalla copertura assicurativa gli insegnati di scuola materna (pubblica e privata) che svolgono attività assimilabili alle esperienze tecnico scientifiche (quali pittura, scultura, cosiddetti "lavoretti" in genere), alle esercitazioni pratiche (la totalità dei giochi attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche), ai lavori (quali la pulizia delle spiagge), atteso che l'infortunio occorso all'insegnante a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa suddetta, dipendendo dal rischio inerente a quella prestazione, è strettamente correlato alla medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica, con la conseguenza che l'infortunio deve essere indennizzato proprio in quanto rischio particolare al quale l'insegnante si trova esposto quando l'attività didattica si sostanzia in attività pratiche svolte con il requisito della manualità e l'uso eventuale di materiale vario e attrezzature (Cassazione civile sez. lav. - 10/04/2015, n. 7277) 7 L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.p.r. n.
1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante un'operazione strumentale alle mansioni assegnate all'operatore, quale quella di salire su una scala per prelevare documentazione da una scaffalatura (Cassazione civile sez. lav., 14/10/2015, n. 20718).
8 Secondo la giurisprudenza, Il concetto di rischio elettivo che delimita l'ambito della tutela assicurativa è riferito al comportamento del lavoratore e risulta inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (v. da ultimo Cass. n. 17917 del 20/7/2017). (…) questa Corte ha delineato gli elementi che, concorrendo simultaneamente, configurano il rischio elettivo, che sono: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2019, n. 7649).
9 Delibera del Consiglio di amministrazione 7 maggio 1969, approvata con il decreto ministeriale 1° agosto 1969.
10 Istruzione operativa Inail 20 febbraio 2001 avente a oggetto titolari borse di studio frequenza corsi dottorato di ricerca. Destinatari assegni di ricerca. Tutela assicurativa.
11 Nota della Direzione centrale Prestazioni 8 luglio 1999, prot. 2.0.2, “Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato”.
12 Nota della Direzione centrale Prestazioni 4 maggio 1998 “Linee guida per l trattazione dei casi di infortunio in itinere”; circolare 18 dicembre 2014, n. 62 “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali”.
13 Rientrano nella copertura assicurativa dell’Inail anche gli infortuni derivanti da caso fortuito o cause estranee al lavoro purché verificatisi in lavoro. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.p.r. n. 1124/1965, sono oggetto della tutela assicurativa tutti gli infortuni comunque verificatisi in occasione del lavoro, compresi quelli derivanti da caso fortuito ed, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto (Cassazione civile sez. lav., 3.4.2017, n. 8597). La nozione di occasione di lavoro di cui al d.p.r. n. 1124/1965, art. 2, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda (Cassazione civile sez. lav., 13.5.2016, n. 9913).
L'indennizzabilità dell'infortunio subìto dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto; conseguentemente, l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno
del luogo di lavoro (Cassazione civile , sez. VI, 17.6.2021, n. 17336).
14 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Articolo 1, commi 784, 785 e 786. 784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e, a decorrere dall'anno
scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
785. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 784.
15 Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, articolo 1, comma 1-bis:
1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.
16 Circolare 21 novembre 2016, n.44 “Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
17 Cfr decreto del Presidente delle Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 66; decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13; Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”, allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione 14.12.2021, prot. 404.
18 Circolare 1° aprile 1987, n. 20 “D.M. 10.10.1985. Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL”.
19 Per tutte, Cassazione, sezione lavoro, n.15939 del 2011.
20 Circolare 11 aprile 1978, n. 22 “Assicurazione infortuni studenti-lavoratori. Prestazioni economiche”;
circolare 21 novembre 2016, n. 44 “Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
21 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
articolo 127, comma 2 Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità. Vedi decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità 10 ottobre 1985 (GU Serie Generale n.46 del 25-02-1986) Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL.
articolo 190 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, nonché ai detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 127. 2. Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono emanate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.
22 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2012 di approvazione della determina del Commissario Straordinario n. 23 del 6 dicembre 2011. Vedi circolare 26 giugno 2012, n. 31. In precedenza gli insegnanti in discorso erano assicurati con il premio speciale unitario.
23 Decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969 di approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali.
24 Decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126, recante “Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l’anno scolastico e per l’anno accademici 2023-2024”, di approvazione della determina del Commissario Straordinario 26 settembre 2023, n. 66.
25 La comunicazione del numero di alunni e studenti deve essere effettuata tramite l’apposito servizio online Polizze scuole> Regolazione premio alunni.
26 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 17 agosto 2023, numero repertorio 136/2023.
27 L’utente accede a Servizi online e seleziona Denunce > Denunce di variazione. Dopo aver compilato i relativi campi seleziona Nuova PAT e successivamente Polizza scuole.
28 L’utente accede a Servizi online e seleziona Denunce > Denunce di iscrizione. Dopo aver compilato i relativi campi seleziona Nuova PAT e successivamente Polizza scuole.
29 In deroga all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che stabilisce che la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell’attività che deve essere assicurata.
30 In deroga all’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che stabilisce che le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione devono essere denunciate all’Inail non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le medesime modificazioni o variazioni si sono verificate.
31 Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, articolo 32, comma 8: Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 110, lettera e):
A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: (…) e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti
scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
32 Circolare 16 dicembre 2022, n. 45 “Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d’arte”. In precedenza gli allievi in discorso erano assicurati con il premio di assicurazione ordinario.
33 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.247 del 21 ottobre 2023.
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#infortunio scolastico#personale dipendente: infortunio sul lavoro e malattie professionali
n° 47
Area: Normativa

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7 è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile​.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo​ 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo​ 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 .
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili , con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
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#consigliera #opportunitĂ #paritĂ #occupazione #assunzione #inclusione #premiare #donna #rappresentanza #obbligo
n° 5
Area: Normativa

1. L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:
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#apprendimento #asso #asse #aggregazione #sapere #potenzialitĂ #alternanza #abilitĂ #costruzione #diploma
04/06/2019 n° 11981
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e al valutazione del sistema nazionale di istruzione
A tutti gli Istituti professionali
per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali
OGGETTO: Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio - Indicazioni per gli scrutini dall'anno scolastico 2018/2019
Alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e delle richieste di chiarimento avanzate da parte delle istituzioni scolastiche, nelle more della pubblicazione del decreto recante le Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei nuovi percorsi di istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell' economia e delle finanze e il Ministro della salute del 24 maggio 2018, n. 92 (di seguito Regolamento), si forniscono le seguenti indicazioni operative per la conduzione dello scrutinio relativo alla prima annualità del biennio unitario dei nuovi percorsi che si sta avviando a conclusione.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del citato Regolamento, nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale "effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento" inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).
Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.
In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti, riportati nel Sistema informativo SIDI:
a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.!. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.!. è confermato.
b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.O. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.
c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
I. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
II. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.
Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I.
d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.
Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe "comunica alla studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio".
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta palermo
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#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#pfi #studente #classe #biennio #valutazione #maturare #apprendimento #istruzione #percorso #anno
10/04/2014 n° 36
Area: Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Al Sovrintendente scolastico per la regione valle d'aosta
Aosta
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana
Bolzano
All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
Bolzano
All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
Bolzano
Al Dirigente del dipartimento istruzione per la provincia
Trento
Loro sedi
e, p.c.:
Al Gabinetto del ministro
Sede
All'Ufficio legislativo
Sede
Al Capo del dipartimento per l'istruzione
Sede
Al Capo del dipartimento per la programmazione
Sede
Ai Presidenti delle regioni
Loro sedi
Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della conferenza delle regioni
Via Parigi
Roma
Come è noto, il 26 febbraio 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Pertanto, a partire dall'a.s. 2014-2015, saranno attivati i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito denominati CPIA) ed i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, saranno riorganizzati nei seguenti percorsi: percorsi di istruzione di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, nonché percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Con la presente nota si intendono fornire istruzioni per l'attivazione dei CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti, di primo livello [art. 4, co. 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art. 4, co. 1, lett. c)] e di secondo livello [art. 4, co. 1, lett. b)], cui al D.P.R. n. 263 del 2012.
A) Attivazione dei cpia.
Si fa riferimento alla nota n. 130 del 30 gennaio 2014 con la quale la Scrivente ha fornito prime indicazioni in merito all'attivazione dei CPIA e , nel confermare quanto ivi espresso, si invitano le SS.LL ad adottare gli adempimenti di competenza in attuazione dei piani di dimensionamento approvati dalle Regioni, conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 263 del 2012 a partire dal 1° settembre 2014.
In primo luogo, si richiama l'attenzione delle SS. LL. affinché le Regioni e gli Enti locali, qualora non vi abbiano già compiutamente provveduto, nei rispettivi piani di dimensionamento, procedano all'adozione degli atti necessari alla completa definizione degli stessi, come a seguito indicato.
Infatti, il dimensionamento, l'attribuzione delle personalità giuridica e dell' autonomia ai CPIA costituiscono presupposti di fondamentale importanza per la loro attivazione e la gestione delle operazioni e delle fasi relative alla determinazione dei relativi organici. In tale contesto le SS.LL renderanno le previste informative alle OO.SS. del comparto scuola.
A tal fine, si precisa che a partire dall'a.s. 2014 /2015, la personalità giuridica e l'autonomia, di cui all'art. 21 della L. n. 59 del 1997, potranno essere attribuite, con conseguente assegnazione del relativo Dirigente scolastico e Direttore dei servizi generali amministrativi, solo a quei CPIA - istituiti con delibera della Regione nel relativo piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2014/2015 - per i quali si provveda a:
- Identificare i CTP e le scuole carcerarie di primo livello ad essi associate (con le relative istituzioni scolastiche di riferimento) che, a seguito del suddetto dimensionamento, sono ricondotti nel CPIA; pertanto, fermo restando che non è possibile attribuire personalità giuridica e autonomia ai CPIA dei quali non siano stati individuati i relativi CTP (e scuole carcerarie di primo livello ad essi associate) in essi riorganizzati, si invitano le SS.LL a verificare l'avvenuta "riorganizzazione" e a perfezionare gli atti ad essa conseguenti, anche al fine di fornire le indicazioni operative per il corretto espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili in capo alle istituzioni scolastiche oggetto della predetta riorganizzazione.
- Individuare la sede principale e le sedi associate ad essa collegate (punti di erogazione dei percorsi di primo livello e dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana), con l'indicazione dell'indirizzo e, laddove già rilasciato, del relativo codice meccanografico. Pertanto, fermo restando che non è possibile attribuire personalità giuridica e autonomia ai CPIA di cui non è stata definita la relativa rete territoriale di servizio (sede principale e sedi associate), si invitano le SS.LL a verificare l'avvenuta individuazione della rete, a perfezionare l'acquisizione dei relativi codici meccanografici e ad acquisire, per quanto di competenza, le informazioni - da parte degli Enti locali competenti - circa l'utilizzo degli edifici destinati ad ospitare le sedi suddette, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3della L. n. 23 del 1996 e alle responsabilità derivanti in materia di sicurezza.
- Accertare che l'effettiva consistenza della popolazione scolastica non sia inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, atteso il permanere anche per l'anno scolastico 2014/2015 delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art.19 della L. 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 69 e 70; a tal fine, si richiama quanto espresso con la nota in parola, specificando che il computo degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana deve tener conto unicamente di quelli iscritti ai corsi finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. In ogni caso, fermo restando che non è possibile assegnare il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali amministrativi con una popolazione scolastica inferiore alla misura prevista dalla normativa vigente (400 e/o 600), è rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. ogni valutazione di eventuali ulteriori elementi utili all'accertamento della popolazione scolastica necessaria ai fini dell'attribuzione dell'autonomia ai CPIA.
Nell'ambito degli indici, minimo e massimo, stabiliti dalla normativa vigente, la dimensione ottimale di ciascun CPIA deve tener conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
1) Incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18 anni) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione;
2) incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza;
3) incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai NEET e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornati nell'area territoriale di pertinenza;
4) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza.
Da ultimo, si rammenta che "Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica" (art. 7, co. 2, D.P.R. n. 263 del 2012).
Nelle realtà territoriali nelle quali, nell'a.s. 2014/2015, non è possibile attivare i CPIA in base alle condizioni sopra riportate, le SS.LL valuteranno la possibilità di favorire la realizzazione dei progetti assisiti a livello nazionale, di cui alla nota MIUR n. 4241/DGIFTS del 31 luglio 2013.
B) Dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di cui al D.P.R. n. 263 del 2012.
A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art. 4, comma 1, lett. a)] e ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana [art. 4, comma 1, lett. c)] realizzati dai Centri per l'istruzione degli adulti, ai percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello [art. 4, comma 1, lett. b)], realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui allo schema di Decreto Interministeriale delle Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2014/2015, trasmesso con Circ. 1° aprile 2014, n. 34.
Tali disposizioni, si applicano, altresì, ai percorsi di istruzione degli adulti realizzati dai CTP e dai Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. n. 263 del 2012.
L'applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai Regolamenti emanati con il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 e il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 è definita dalle linee guida di cui allo schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, allegato. Tali linee guida sono state elaborate sulla base dei documenti approvati dal Gruppo tecnico nazionale per l'istruzione degli adulti, costituito con Decreto Dipartimentale n. 6 del 5 marzo 2013 e successive integrazioni e modificazioni.
B.1 Dotazioni provinciali
Le dotazioni organiche di istituto dei CPIA, per i percorsi di primo livello e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e delle istituzioni scolastiche (art. 4, comma 6, D.P.R. n. 263 del 2012) per i percorsi di secondo livello, nonché dei CTP e dei Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. n. 263 del 2012, sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa in modo che, in base alla serie storica degli studenti iscritti ai CTP ricondotti nei CPIA e/o ai CTP non ancora ricondotti e alla serie storica degli studenti iscritti ai corsi serali, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze, fermo restando che la dotazione di organico non superi complessivamente quella dell'anno scolastico precedente, salvo un giustificabile incremento del numero delle iscrizioni.
I Direttori generali degli UU.SS.RR. una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
B.2 Percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, hanno un orario complessivo di 400 ore, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi di scuola secondaria di primo grado.
II quadro orario di riferimento è riportato nella Tabella 1 che fa parte integrante della presente circolare.
In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo è incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c) del citato D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263.
I percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale.
Il quadro orario di riferimento è riportato nella Tabella 1 che fa parte integrante della presente circolare.
I docenti in servizio nell'a.s. 2013/2014 presso i Centri Territoriali Permanenti che nell'a.s. 2014/2015 sono ricondotti nei CPIA, permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti medesimi, e le dotazioni organiche per l'istruzione degli adulti rimangono confermate nelle quantità previste nell'a.s. 2013/2014.
B.3 Percorsi di secondo livello.
I percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b), c), del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
I quadri orari di riferimento sono riportati nelle tabelle di seguito elencate che fanno parte integrante della presente circolare:
- Tabella 2 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico - settore Economico.
- Tabella 3 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico - settore Tecnologico.
- Tabella 4 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Tecnici - settore Tecnologico.
- Tabella 5 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali - settore Servizi.
- Tabella 6 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali - settore Industria e Artigianato.
- Tabella 7 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali - settore Servizi.
- Tabella 8 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali - settore Industria e Artigianato.
- Tabella 9 - Quadri orari degli indirizzi Licei Artistici.
I percorsi di secondo livello di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati. Tali istituzioni scolastiche sono individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'art. 64 del D.L. n. 112 del 2008 e dell'art. 19, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
In attesa del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso, previsto dall'art. 64 della L. n. 133 del 2008, si rende necessario, per la definizione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, fare riferimento alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi ai nuovi ordinamenti degli Istituti tecnici, professionali e dei Licei artistici.
Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del precedente ordinamento devono essere considerati insegnamenti "atipici" la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nei corsi serali e nell'istituzione scolastica nella quale sono incardinati, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.
In presenza, nei percorsi di secondo livello, di più di un titolare di classi di concorso "atipiche", si darà la precedenza a coloro che risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria dei corsi serali unificata incrociando le varie graduatorie, dell'istituto nel quale sono incardinati, nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. Resta inteso che sono da salvaguardare comunque i docenti che impartiscono l'insegnamento o il laboratorio presente nell'indirizzo rispetto al titolare di altro insegnamento o laboratorio non pertinente con l'indirizzo, articolazione, opzione, nonché nel curricolo attivato.
In assenza di titolari del corso serale da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, sui titolari da salvaguardare dei corsi diurni e, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale. In assenza delle citate situazioni, la classe di concorso dovrà essere attribuita in coerenza con il POF, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre.
Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello (ex-corsi serali), che rimangono incardinati presso gli istituti di secondo grado, la prevista riduzione dei quadri orari, il cui monte ore sarà pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni, non comporterà riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo dei percorsi di secondo livello e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.
Al fine di assicurare agli alunni che nell'anno scolastico 2014/15 frequenteranno il quinto anno di corsi degli Indirizzi, Articolazioni e Opzioni degli Istituti Tecnici, Professionali e dei Licei Artistici e che, nel 2013/14, hanno frequentato corsi con i quadri orari del precedente ordinamento, è data la possibilità di mantenere, per il solo quinto anno, il quadro orario del precedente ordinamento con il relativo esame di stato.
B.4 Percorsi di secondo livello - assetti didattico - organizzativi
I percorsi di secondo livello di Istruzione tecnica, di Istruzione professionale e di Liceo artistico di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, art. 4, comma 1, lettera b) sono articolati in tre percorsi didattici strutturati come indicato all'art. 4, comma 3.
Come previsto dalla Circ. 1° aprile 2014, n. 34, il primo e il secondo periodo didattico possono essere attivati con almeno 25 studenti; il terzo periodo didattico che si identifica con la classe terminale, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, può essere costituito con un numero pari ai secondi periodi didattici purché comprendano almeno 10 studenti.
Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), in particolare, l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero di 25 alunni, purché si adottino assetti didattico - organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane mediante:
a. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: "Lingua e letteratura italiana", "Lingua inglese", "Storia", "Matematica" per il primo, secondo e terzo periodo didattico e altre eventuali discipline comuni;
b. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione tecnica per "Diritto ed economia", "Scienze integrate (Fisica)", "Scienze integrate (Chimica)", "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica", "Tecnologie informatiche" per il primo periodo didattico;
c. l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;
d. l'aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell'ultimo anno;
e. l'aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.
Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di diversi moduli organizzativi, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali; comunque, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della L. n. 133 del 2008, i docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.
Nei percorsi di secondo livello gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica, dopo aver soddisfatto le esigenze dei titolari dei corsi diurni.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle scuole, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo periodo didattico e del complesso del secondo e del terzo periodo didattico, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per i percorsi di Liceo artistico tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo periodo didattico, al 30% nel secondo periodo didattico e al 20% nel terzo periodo didattico, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei tre periodi didattici e che non possono essere soppresse le discipline previste nel terzo periodo didattico nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.
Atteso che il primo periodo didattico dei percorsi di secondo livello è funzionale all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al D.M. n. 139 del 2007, I Direttori generali degli UU.SS.RR, valuteranno l'opportunità di favorirne l'attivazione in modo da rispondere adeguatamente alla domanda degli studenti tenuti a detto assolvimento.
Gli ambiti territoriali provinciali provvederanno ad inserire i dati, comunicati dai dirigenti scolastici, relativi al primo, secondo e terzo periodo didattico, dopo le opportune verifiche in base alle indicazioni degli uffici scolastici regionali, nelle maschere predisposte per le maxi sperimentazioni.
B.5 Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena
Il Regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, all'art. 1, comma 2, riconduce, nelle norme generali per la graduale ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i Corsi serali, i Corsi della scuola dell'obbligo e di Istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa previgente. Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), sono ricondotti ai Centri di istruzione degli adulti, mentre i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), sono ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi.
Tenuto conto che, l'istruzione del primo ciclo costituisce il presupposto per la promozione delle crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria al suo eventuale accesso ai successivi gradi dell'istruzione e alla sua formazione professionale, tecnica e culturale, i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello sono attivati in presenza di un numero di detenuti da 5 a 12 (nel caso di pluriclassi il numero massimo rimane fissato a 10). Il numero dei docenti, in tal caso, è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado per i percorsi di primo livello, relativi al primo e al secondo periodo didattico, e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti, sentito l'Istituto di prevenzione e di pena.
Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quella di favorire l'esercizio del diritto allo studio, anche assolvendo l'obbligo di istruzione, e di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nelle ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l'Istituto di prevenzione e di pena il numero di allievi detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito ordinariamente per i corsi di secondo livello, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.
C) Dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario
A partire dall'anno scolastico 2014 - 2015, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 - Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
La Tabella "1", prevista dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, alla nota e) prescrive che ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CIPIA), è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA; la dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di istruzione degli adulti.
Ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita dal regolamento, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo di assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni plurime.
D) Disposizioni transitorie.
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano anche ai CTP e ai Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti previsti dal D.P.R. n. 263 del 2012.
Resta fermo che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 263 del 2012, tutti i CTP e i Corsi serali cessano di funzionare il 31 agosto 2015.
E) Modalità di comunicazione dell'organico al sistema informativo
I dati relativi ai CPIA, che non sono elaborati dal sistema informativo, devono essere comunicati, a livello di cattedre, sulla base dell'allegata Tabella 1), ai relativi Ambiti territoriali provinciali che, dopo opportune verifiche e controlli, sulla base delle indicazioni dei Direttori generali regionali, provvederanno ad inserirli nel sistema informativo tramite la procedura di organico di diritto della scuola di primo grado, nella sezione istruzione e formazione in età adulta.
I dati relativi all'organico dei percorsi di secondo livello (ex corsi serali), che non sono elaborati dal sistema informativo, devono essere comunicati, a livello di cattedre e ore residue, sulla base dei quadri orari relativi ai percorsi di secondo livello, ai relativi Ambiti territoriali provinciali che, dopo opportune verifiche e controlli, sulla base delle indicazioni dei Direttori generali regionali, provvederanno ad inserirli nel sistema informativo secondo le procedure previste per le ex maxisperimentazioni.
Il Capo dipatimento
Luciano Chappetta
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n° 5
Area: Normativa

1. I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue:
a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;
b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.
3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi:
a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;
b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;
c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.
4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:
a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;
b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;
c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;
f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.
5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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04/12/2017
Area: Contratti e Accordi

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
In data 4 dicembre 2017 alle ore 15.00, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:
L’A.Ra.N.: nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparrini _______FIRMATO
Le Confederazioni Sindacali:
CGIL ___________FIRMATO
CISL ___________FIRMATO
UIL ____________FIRMATO
CONFSAL _______FIRMATO
CSE ___________FIRMATO
CGS ___________FIRMATO
USAE __________FIRMATO
USB _______NON FIRMATO
CISAL* _____NON FIRMATO
CODIRP _________FIRMATO
CIDA ___________FIRMATO
COSMED ________FIRMATO
CONFEDIR* ______FIRMATO
[*ammessa con riserva ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 del CCNQ 13 luglio 2016]
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali:
SOMMARIO
SOMMARIO.............................................................................................................................................................. 3
TITOLO I NORME GENERALI....................................................................................................................................... 5
Art. 1 Campo di applicazione ..................................................................................................................................... 5
Art. 2 Definizioni ...................................................................................................................................................... 5
Art. 3 Dirigenti sindacali ............................................................................................................................................ 6
TITOLO II DISCIPLINA DELLE PREROGATIVE SINDACALI ............................................................................................... 7
CAPO I ATTIVITÀ SINDACALI ..................................................................................................................................... 7
Art. 4 Diritto di assemblea ......................................................................................................................................... 7
Art. 5 Diritto di affissione .......................................................................................................................................... 7
Art. 6 Locali ............................................................................................................................................................. 7
CAPO II DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI ........................................................................................... 9
Art. 7 Distacchi sindacali ........................................................................................................................................... 9
Art. 8 Flessibilità in tema di distacchi sindacali.............................................................................................................. 9
Art. 9 Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi .............................................................................................. 10
Art. 10 Permessi sindacali per l’espletamento del mandato ........................................................................................... 11
Art. 11 Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato ........................................................ 12
Art. 12 Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure ......................................... 12
Art. 13 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari ...................................................................................... 13
Art. 14 Criteri di ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari ................................................... 13
Art. 15 Aspettative e permessi sindacali non retribuiti ................................................................................................. 14
Art. 16 Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali ................................................................................. 14
Art. 17 Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU ....................................................................................................... 15
Art. 18 Norme speciali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione........................................................... 16
CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO ........................................................................................................................ 18
Art. 19 Trattamento economico ................................................................................................................................. 18
CAPO IV TUTELE ..................................................................................................................................................... 19
Art. 20 Tutela del dirigente sindacale ......................................................................................................................... 19
CAPO V PROCEDURE E ADEMPIMENTI ........................................................................................................................ 20
Art. 21 Procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi ed aspettative sindacali ............................................... 20
Art. 22 Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali ........................................................ 20
Art. 23 Modalità di recupero delle prerogative sindacali ................................................................................................ 22
Art. 24 Mutamenti associativi.................................................................................................................................... 23
Art. 25 Accertamento rappresentativita’ ..................................................................................................................... 23
Art. 26 Titolarita’ prerogative sindacali ....................................................................................................................... 24
TITOLO III RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI tra LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2016-2018 .............................................................................................................................................. 25
Art. 27 Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione ........................................................................ 25
Art. 28 Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione .......................... 25
Art. 29 Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione....................... 26
Art. 30 Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – personale comparto ................ 26
Art. 31 Norme finali – comparti di contrattazione ........................................................................................................ 27
TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE ................................................................................................................ 29
TITOLO IV RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI tra LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2016-2018 ................................................................................................................. 35
Art. 32 Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali .................................................................................. 35
Art. 33 Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali .................................... 35
Art. 34 Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali ................................ 36
Art. 35 Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – AREE DIRIGENZIALI .............. 37
Art. 36 Norme transitorie – aree dirigenziali .............................................................................................................. 37
Art. 37 Norme finali – aree dirigenziali ..................................................................................................................... 38
TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA........................................................................................................................... 40
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.............................................................................................................................. 46
Art. 38 Disposizioni transitorie ................................................................................................................................ 46
Art. 39 Disposizioni finali ........................................................................................................................................ 46
Art. 40 Disapplicazioni ........................................................................................................................................... 46
TITOLO I NORME GENERALI
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.
2. Il presente contratto si applica, inoltre, al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero assunto con contratto regolato dalla legge locale esclusivamente per i fini di cui all’art. 28, comma 4 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione).
3. Il Titolo III del presente contratto si riferisce ai soli dipendenti del comparto, mentre il Titolo IV si applica al personale delle aree della dirigenza.
4. Nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, per gli istituti non disciplinati dal presente contratto o dai contratti collettivi nazionali di comparto o di area, si applicano le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
ART. 2 DEFINIZIONI
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:
a) “d.lgs. 165/2001”: si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
b) “DM 23 febbraio 2009”: si intende il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) “D.L. 90/2014”: si intende il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114;
d) “ACQ 7 agosto 1998”: si intende l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998, e s.m.i.;
e) “comparti”: si intendono i “comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego”;
f) “CCNQ 13 luglio 2016”: si intende il contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018, stipulato il 13 luglio 2016;
g) “aree”: si intendono “le autonome aree di contrattazione della dirigenza”
h) "comparti ed aree": si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome aree di contrattazione della dirigenza;
i) “organizzazioni sindacali rappresentative”: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
j) “confederazioni rappresentative”: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
k) "associazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs. 165/2001;
l) “amministrazione” o “ente”: indica genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate;
m) “RSU”: si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 165/2001, disciplinate, per il personale del comparto, dall’ACQ 7 agosto 1998;
n) con il termine “dirigenti” si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree dirigenziali;
o) “istituzioni scolastiche educative e di alta formazione” si intendono:
I. le “istituzioni scolastiche ed educative” che sono: le scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
II. le “istituzioni di alta formazione”, che sono: le accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.
ART. 3 DIRIGENTI SINDACALI
1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali:
a) i componenti delle RSU;
b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998;
d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’ACQ 7 agosto 1998;
e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell’art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.
2. Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano tempestivamente all’amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, che siano dipendenti dell’amministrazione stessa. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
TITOLO II DISCIPLINA DELLE PREROGATIVE SINDACALI
CAPO I ATTIVITÀ SINDACALI
ART. 4 DIRITTO DI ASSEMBLEA
1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa.
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all’ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l’assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.
ART. 5 DIRITTO DI AFFISSIONE
1. I soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.
ART. 6 LOCALI
1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), l’uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti i soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall’amministrazione nell’ambito della struttura.
CAPO II DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI
ART. 7 DISTACCHI SINDACALI
1. I dipendenti ed i dirigenti indicati nell’art. 1 comma 1 (Campo di applicazione), in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comparti e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti dagli art. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione del distacchi sindacali nelle aree dirigenziali) - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all’art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale.
2. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.
3. In tutti i casi di cessazione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l’associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
ART. 8 FLESSIBILITÀ IN TEMA DI DISTACCHI SINDACALI
1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno. L’arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi.
2. I distacchi frazionati di cui al comma 1 possono proseguire mediante l’utilizzo, in forma cumulata, di permessi per l’espletamento del mandato.
3. Entro il medesimo limite complessivo di cui al comma 1, i distacchi attivati in favore di dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta. In tal caso la prestazione lavorativa minima è quella prevista per il part-time dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la prestazione lavorativa massima è pari al 75% di quella prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. La prestazione lavorativa, nei casi di cui al comma 3, deve essere definita previo accordo tra l’amministrazione ed il dipendente e può articolarsi:
a) in tutti i giorni lavorativi, in misura ridotta;
b) in alcuni giorni della settimana, del mese o di predeterminati periodi dell’anno, in modo da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell’arco temporale preso in considerazione.
5. Il trattamento economico del lavoratore in distacco sindacale part-time ai sensi del comma 3 è quello previsto all’art. 19, comma 3 (Trattamento economico). Per il diritto alle ferie e per lo svolgimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 4. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part-time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.
6. Al personale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dal comma 5 prendendo quale riferimento contrattuale il CCNL del comparto di contrattazione corrispondente all’area dirigenziale cui lo stesso appartiene.
7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), fatta salva la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell’arco dello stesso mese.
8. Con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, i distacchi sindacali con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale.
9. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 3, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità superiore.
ART. 9 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI
1. Il contingente massimo dei distacchi sindacali fruibili dai dipendenti e dai dirigenti pubblici in tutti i comparti e le aree di contrattazione è quantificato agli artt. 27 (Ripartizione dei distacchi nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione dei distacchi nelle aree dirigenziali) del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure).
2. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere, nell’ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei distacchi attribuiti al comparto o all’area.
3. All’interno di ciascun comparto ed area, ogni contingente è attribuito:
- per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;
- per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, garantendo comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni. Ai sensi dell’art. 43, comma 13 del d.lgs. 165/2001 per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 3 – viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività accertata dall’ARAN, nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree.
5. Le associazioni sindacali rappresentative sono titolari, in via esclusiva, dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto.
ART. 10 PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO
1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato.
2. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (Ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).
3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle organizzazioni sindacali rappresentative.
4. I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b), ad e) utilizzano i permessi assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative.
5. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
6. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione e ricerca e Funzioni centrali e delle relative aree dirigenziali operanti all’estero.
7. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.
8. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l’espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
9. I permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e), possono essere utilizzati in forma cumulata. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale ai sensi dell’art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 (Distacchi sindacali) e si applica la procedura prevista, per la richiesta dei distacchi, dall'art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali).
10. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
ART. 11 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO
1. In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.
2. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
3. Prima di procedere all’assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l’amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all’eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).
ART. 12 DISTACCHI DA CUMULO DI PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO – PROCEDURE
1. I permessi sindacali per l’espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima definita agli artt. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali)
2. Entro 45 giorni dalla firma dell’ipotesi di accordo sulla ripartizione delle prerogative le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all’Aran, a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, la percentuale di permessi che, ai sensi dell’art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), commi 6, 7 e 8 e dell’art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), commi 6, 7 e 8, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all’utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
3. L’Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute, al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui all’art. 11, comma 3 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato).
4. La quantificazione dei permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall’Aran tenendo conto:
- della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 2;
- dell’accertamento della rappresentatività relativo al triennio contrattuale di riferimento;
- del numero dei dipendenti risultanti dal Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento per la rilevazione delle deleghe sindacali. Il numero di tali dipendenti verrà pubblicato, per gli aspetti inerenti la presente procedura, anche nel sito istituzionale dell’Aran, a seguito della firma della ipotesi di accordo.
5. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 4, si continua a tener conto anche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
6. L’ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - la quantità di permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi.
7. Ai distacchi ottenuti per cumulo di permessi si applica la normativa relativa ai distacchi sindacali.
ART. 13 PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri per consentire ai dirigenti sindacali indicati all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere e), f) e g), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.
2. Le associazioni sindacali rappresentative comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi.
3. I permessi di cui al presente articolo sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Agli stessi si applica l’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), comma 7.
4. I permessi di cui al presente articolo non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti al comma 1, specificatamente indicate.
ART. 14 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
1. Il contingente delle ore di permesso di cui all’art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) è costituito da n. 218.378 ore all’anno. Di queste:
- n. 20.208 ore è suddiviso in parti uguali tra le confederazioni rappresentative nei comparti e/o nelle aree dirigenziali;
- le restanti n. 198.170 ore sono distribuite tra i comparti e le aree e, successivamente attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 2.
2. Il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative, come indicato agli artt. 29 (Ripartizione dei permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione) e 34 (ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali).
3. Ciascuna associazione sindacale non può superare il contingente delle ore alla stessa assegnate.
ART. 15 ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
1. I dirigenti sindacali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, che ricoprono cariche in organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
2. Le aspettative non retribuite di cui al comma 1 possono essere fruite in modo frazionato o con prestazione lavorativa ridotta, con le modalità previste dall’art. 8, (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), nel limite massimo del 50% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale e comunque in misura non inferiore a uno.
3. In tutti i casi di cessazione dell’aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l’associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
4. I dirigenti sindacali indicati nell’art. 3 comma 1 (Dirigenti sindacali) lettere da a) ad f) hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.
5. I dirigenti di cui al comma 4 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
ART. 16 FORME DI UTILIZZO COMPENSATIVO DELLE PREROGATIVE SINDACALI
1. Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola associazione sindacale rappresentativa può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa area dirigenziale — le quote di distacchi alla stessa assegnati. Tale possibilità riguarda anche le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative alla stessa aderenti purché la compensazione avvenga:
- nello stesso comparto o area;
- tra comparto e relativa area dirigenziale.
2. I distacchi assegnati alle confederazioni, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare i permessi sindacali per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all’art. 13 (Permessi per le riunioni degli organismi statutari) in forma compensativa fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.
4. Le confederazioni rappresentative possono far utilizzare i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all’art. 13 (Permessi per le riunioni degli organismi statutari) alle proprie organizzazioni di categoria anche nei comparti e aree ove queste non siano rappresentative.
5. Le confederazioni rappresentative possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti e le aree.
6. Le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione possono trasformare uno o più distacchi ottenuti da cumulo di permessi sindacali, nel limite massimo del 15% del totale di tali distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno, in permessi sindacali per l’espletamento del mandato o per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari. Tali permessi, assegnati alle confederazioni, possono essere da queste attivati in tutti i comparti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse, ivi incluse quelle che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali.
7. Le richieste di compensazione di cui ai commi precedenti devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell’utilizzo delle prerogative per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente. Dell’utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data anche notizia all’amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini della verifica dei contingenti, degli adempimenti istruttori di cui all’art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali) nonché per la trasmissione dei dati previsti dall’art. 22, comma 3 (Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali).
ART. 17 RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI SINDACALI ED RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali di cui agli artt. 7 (Distacchi sindacali) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti);
b) diritto ai permessi retribuiti per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), riservati alle sole organizzazioni sindacali rappresentative;
c) diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statutari di cui all’art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari);
d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).
2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli artt. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).
3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra organizzazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell’ACQ 7 agosto 1998.
ART. 18 NORME SPECIALI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE
1. Per i dipendenti e dirigenti delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione le norme del presente contratto si applicano con le specificazioni o integrazioni contenute nel presente articolo.
2. Art. 8, commi 1 e 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali):
- il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico o accademico;
- i dirigenti scolastici e i direttori nonché i direttori dei servizi generali e amministrativi ed i responsabili di amministrazione possono fruire solo del distacco frazionato. In tal caso, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno scolastico o accademico;
- nei casi in cui sia possibile l’attivazione di un distacco part-time per il personale docente, il distacco stesso deve essere fruito con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi, con la proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate o con eventuali differenti modalità definite per tale personale dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i. ;
- la disciplina da prendere a riferimento per l’applicazione del distacco part time è quella prevista dalla citata ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i.. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part-time dalla citata ordinanza.
3. Art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato):
- per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico o accademico. Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, i permessi sindacali per l’espletamento del mandato, assegnati alle organizzazioni sindacali, possono essere fruiti in forma cumulata, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione. Nella singola Istituzione scolastica, educativa e di alta formazione, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità didattica, il cumulo dei permessi (cinque giorni lavorativi a bimestre), può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti. Resta fermo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico o accademico.
4. Art. 21, comma 1, 3, 6 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali):
- con riferimento alle procedure di cui ai commi 1 e 6, le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e la comunicazione di conferma annuale degli stessi devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico ed entro il 31 luglio di ciascun anno accademico. Le stesse date devono essere rispettate per le richieste di revoca del distacco o dell’aspettativa, le quali non possono avvenire nel corso dell’anno scolastico o accademico, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tale ipotesi è possibile che un dirigente, già collocato in aspettativa sindacale non retribuita, possa subentrare nella fruizione di un distacco retribuito, resosi nel frattempo disponibile. Le richieste di distacco o di aspettativa per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, possono essere presentate anche oltre termine del 30 giugno di ciascun anno scolastico e del 31 luglio di ciascun anno accademico, qualora l’accoglimento delle stesse non arrechi alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
- con riferimento al comma 3, la procedura d’urgenza per il distacco o per l’aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.
5. La ripartizione del contingente dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU nelle Istituzioni scolastiche ed educative è effettuata - con le modalità e procedure previste dall’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato) - dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati, il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi uffici scolastici regionali per gli adempimenti successivi.
6. Sono fatti salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.
CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 19 TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando i prossimi contratti collettivi nazionali non avranno stabilito una diversa disciplina, rimangono ferme tutte le norme previste dai CCNL vigenti, nonché, per gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore, dall’art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.
3. In caso di distacco ai sensi dell’art. 8, comma 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), al dirigente sindacale è garantito:
− il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
− i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.
4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all’art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
CAPO IV TUTELE
ART. 20 TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE
1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione collocata in diverso comune ovvero in altra amministrazione dello stesso o di diverso comparto o area, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate. Lo stesso conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione di un assegno "ad personam" riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la posizione giuridica ed economica attribuita nella nuova amministrazione.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive associazioni sindacali di appartenenza o della RSU qualora il dirigente ne sia componente.
5. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all’individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell’organico dell’istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l’assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.
6. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. In caso di cessazione dalla carica di componente RSU, il nulla osta viene rilasciato dalla RSU operante al momento della richiesta.
7. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
CAPO V PROCEDURE E ADEMPIMENTI
ART. 21 PROCEDURE PER LA RICHIESTA, REVOCA E CONFERMA DEI DISTACCHI ED ASPETTATIVE SINDACALI
1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 7 (Distacchi sindacali), 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti) sono presentate dalle associazioni sindacali rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap, nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato. Queste ultime amministrazioni - accertati i requisiti soggettivi previsti dall’art. 7, comma 1 (Distacchi sindacali) - provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Entro due giorni dall’avvenuta concessione, le amministrazioni stesse ne danno comunicazione, attraverso il sito web GEDAP, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dall’art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.
2. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle associazioni sindacali rappresentative - è consentito l’utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
3. Se la procedura d’urgenza di cui al comma 2 viene richiesta per la prosecuzione o l’attivazione di un distacco o un’aspettativa in favore di un dipendente che stia svolgendo il periodo di prova, quest’ultimo viene sospeso per tutta la durata del distacco o dell’aspettativa.
4. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l’eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).
5. Le associazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti. Se, in ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Le variazioni dei distacchi e delle aspettative devono essere, invece, comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della durata, modifica dell’articolazione temporale (da tempo pieno a part-time o viceversa) è necessario emanare un provvedimento, i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell’art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web Gedap.
ART. 22 ADEMPIMENTI E PROCEDURE CONNESSE ALLA FRUIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato) e dell’art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari). Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l’indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi per l’espletamento del mandato assegnato all’organizzazione sindacale o alla RSU, l’amministrazione provvede immediatamente a darne notizia alle stesse.
3. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
- il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali;
- gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in distacco, anche derivante da cumulo dei permessi, o in aspettativa per motivi sindacali.
Tali dati vengono trasmessi mediante la compilazione di un apposito prospetto all’interno dell’applicativo web GEDAP, da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica la verifica del rispetto dei contingenti. Il prospetto di rilevazione, di cui l’amministrazione trattiene copia, deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite di cui agli artt. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato) e 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) fruite sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali. Lo stesso deve essere controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di diniego che sarà segnalato e motivato. I modelli, compilati on-line, sulla base del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione dell’eventuale diniego.
4. I dati a consuntivo di cui al precedente comma 3, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall’applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono soggetti a variazioni successivamente all’avvio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell’art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali).
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell’invio dei dati di cui al presente articolo.
6. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce, in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.
7. I dirigenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell’utilizzazione delle prerogative sindacali - distacchi, aspettative e permessi sindacali - in violazione della normativa vigente.
8. L’associazione sindacale o la RSU che, nell’anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
9. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali o della RSU, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 4.
ART. 23 MODALITÀ DI RECUPERO DELLE PREROGATIVE SINDACALI
1. Nel caso in cui, comunque, la RSU o le organizzazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi per l’espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell’anno, l’amministrazione compensa l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l’eventuale differenza si darà, comunque, luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.
2. Analogamente, in caso di superamento dei contingenti delle altre prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l’eccedenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica applica quanto previsto dal comma 1. Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell’associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di compensare eventuali eccedenze nella fruizione di permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari mediante proporzionale riduzione dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi, di spettanza dell’associazione medesima, tenuto presente che 1 distacco da cumulo equivale a n. 1.572 ore di permesso.
3. Le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
4. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 3 siano comunque rappresentative in altri comparti o aree, o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, anche negli anni successivi.
5. Il piano di cui al comma 4 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari.
6. La restituzione di cui al comma 4 può essere ripartita per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. Qualora l’entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a 5 anni.
7. Al fine di non comprimere eccessivamente l’esercizio delle prerogative sindacali, nella definizione del piano di cui al comma 6, a ciascuna associazione sindacale dovrà essere garantito un contingente minimo del 30% dei permessi e dei distacchi di cui al comma 5 a disposizione in ciascun anno, ferma restando la possibilità, per le singole associazioni sindacali, di concordare percentuali inferiori.
8. Ove l’applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l’ammissione con riserva, per la parte residua si darà comunque luogo al recupero del corrispettivo economico delle prerogative fruite e non spettanti. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività.
9. Alle associazioni sindacali aventi titolo devono essere riassegnati i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari che sarebbero stati attribuiti alle stesse se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale. In ogni caso, le prerogative fruite e non spettanti vengono assegnate pro-quota, nei limiti del piano di restituzione previsto ai commi 4 e 5.
ART. 24 MUTAMENTI ASSOCIATIVI
1. Ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.
2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante. Diversa è l’ipotesi di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.
3. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le associazioni sindacali interessate devono fornire all’amministrazione e all’Aran idonea documentazione, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa all’amministrazione e all’Aran, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo PEC. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l’imputazione a quest’ultimo delle stesse.
4. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell’ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto dal successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dall’art. 25 (Accertamento rappresentatività).
ART. 25 ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA’
1. L’ARAN procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle organizzazioni sindacali esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.
2. Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine, non si tiene conto del numero dei lavoratori associati al sindacato, ma del numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga, tramite delega di cui è titolare il sindacato. Di conseguenza, il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore, in quanto la delega diviene effettiva solo a seguito del versamento del relativo contributo. Al fine di tener conto anche delle deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, il dato viene rilevato nella busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni, è finalizzata ad evitare di tener conto, ai fini della rappresentatività, delle deleghe fittizie e cioè di quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili del mese di dicembre, siano revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. La risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni è demandata alle deliberazioni del Comitato Paritetico, previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001.
3. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l’accertamento delle associazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno contenere l’indicazione dell’importo del contributo sindacale. Le stesse devono essere controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di diniego che sarà segnalato contestualmente all’invio.
4. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.
5. L’accertamento produce effetti - con le medesime cadenze del comma 1 - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
6. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali nonché all’ammissione di nuovi soggetti, l’ARAN convoca immediatamente le Confederazioni rappresentative per valutare le iniziative conseguenti.
ART. 26 TITOLARITA’ PREROGATIVE SINDACALI
1. Le prerogative sindacali sono assegnate all’associazione sindacale rappresentativa. I poteri e le competenze contrattuali relativi alla contrattazione integrativa - riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie dei CCNL di comparto o di area - sono esercitati dai rappresentanti dei suddetti soggetti, in nome e per conto degli stessi. Conseguentemente, anche la sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale avente titolo.
TITOLO III RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2016-2018
ART. 27 RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
1. Il contingente dei distacchi sindacali è pari a n. 1.137 unità. Lo stesso si ottiene:
- dalla decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013 operata sulla base del disposto dell’art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014;
- dalla riduzione di ulteriori 2 distacchi, che vengono ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area, a seguito del passaggio dei Segretari comunali e provinciali nell’Area delle Funzioni Locali previsto nel CCNQ del 13 luglio 2016.
2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure).
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell’ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all’art. 9 comma 3. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.
4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 28 RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
1. Il contingente dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall’art. 7 del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013.
2. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6.
3. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8
4. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall’accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 3, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 3.
5. I permessi di cui al comma 2, lett. b) ed al comma 3 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalità indicate nell’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato).
6. Nei comparti Sanità e Funzioni locali, i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.
7. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 3, lett. b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
8. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 7 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 29 RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, a seguito della decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ del 17 ottobre 2013, operata sulla base dell’art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, è pari a n. 192.300 ore di permesso di cui:
a) n. 13.986 ore ripartite, sulla base della tavola n. 8, tra le confederazioni rappresentative nei comparti;
b) n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.
2. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.
3. In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 30 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – PERSONALE COMPARTO
1. Per l’applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2017-2018. A tal fine:
a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2017, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca le richieste di attivazione dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l’espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall’art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione);
b) le variazioni dei distacchi previsti dalla presente Ipotesi di contratto rispetto al vigente CCNQ del 17 ottobre 2013, come modificato dal D.L. 90/2014, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione, ma definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 28, comma 8 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l’espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all’art. 28, comma 3, lett. b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l’Aran comunica tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un’ulteriore quota correlata all’utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.
ART. 31 NORME FINALI – COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 17 ottobre 2013 come successivamente modificato dal D.L. 90/2014 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.
2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dalla n. 1 alla n. 7, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016.
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e dei permessi, di cui agli artt. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione), 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 29 (Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione), entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno validità sino al nuovo accordo successivo all’accertamento della rappresentatività, salvo quanto previsto dal comma 7.
4. L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all’art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione).
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l’espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
6. Resta fermo che nell’anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante.
7. Qualora per le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non venga effettuata entro il 31 dicembre 2017 la ratifica prevista dall’art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le tavole n. 1, 3, 6, 8, 10 e 13 vengono automaticamente sostituite dall’Aran. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure).
8. Laddove, a seguito della mancata ratifica di cui all’art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le organizzazioni sindacali ammesse con riserva perdano il requisito della rappresentatività sindacale oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall’art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all’art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno. Con riguardo alle prerogative assegnate con riserva ed eventualmente non fruite, l’ARAN, entro il 30 giugno 2018 e, comunque, non appena il Dipartimento della funzione pubblica renderà disponibili i dati necessari, predispone ulteriori tavole in cui attribuisce, sulla base dei criteri vigenti, alle associazioni sindacali rappresentative del medesimo comparto, le suddette prerogative sotto forma di ore di permesso, da utilizzare anche in modo cumulato.
9. La medesima procedura di recupero si applica anche nei confronti delle Confederazioni cui le organizzazioni sindacali indicate al comma 8 aderiscono.
TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 31, comma 7 (Norme finali – comparti di contrattazione), se entro il 31 dicembre 2017 le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non effettueranno la ratifica prevista dall’art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, sarà necessario apportare delle modifiche alle tavole n. 1, 3, 6, 8, 10 e 13 sia con riguardo alle associazioni sindacali ivi indicate, sia con riguardo alla quantificazione delle prerogative attribuite alle singole organizzazioni sindacali ed alle corrispondenti confederazioni. In tale caso le suddette tavole verranno automaticamente sostituite dall’Aran.
TAVOLA 1 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001
(OMISSIS)
TAVOLA 2 RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI
(OMISSIS)
TAVOLA 3 - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - DISTACCHI
(OMISSIS)
TAVOLA 4 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI
(OMISSIS)
TAVOLA 5 - COMPARTO SANITA' - DISTACCHI
(OMISSIS)
TAVOLA 6 - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - DISTACCHI
(OMISSIS)
TAVOLA 7 - COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI
(OMISSIS)
TAVOLA 8 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE
(OMISSIS)
TAVOLA 9 TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TAVOLA 10 COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TAVOLA 11 COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TAVOLA 12 COMPARTO SANITA' PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TAVOLA 13 COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TAVOLA 14 COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TITOLO IV RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2016-2018
ART. 32 RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NELLE AREE DIRIGENZIALI
1. Il contingente dei distacchi sindacali è pari a 86 unità. Lo stesso si ottiene:
- dalla decurtazione operata dall’art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014;
- dall’incremento di n. 2 distacchi ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area a seguito della definizione del CCNQ del 13 luglio 2016, con il quale i Segretari comunali e provinciali sono confluiti nell’Area delle Funzioni Locali.
2. I distacchi che costituivano il contingente assegnato alla precedente Area III vengono ripartiti tra le aree Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CCNQ 13 luglio 2016.
3. Per le aree della dirigenza, ad ogni confederazione sindacale rappresentativa viene garantito almeno un distacco. Conseguentemente, il contingente di 86 distacchi viene così distribuito:
a) n. 8 distacchi ripartiti tra le confederazioni rappresentative nelle aree come stabilito nella tavola n. 16;
b) n. 78 distacchi ripartiti tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l’espletamento del mandato - Procedure).
4. Il contingente dei distacchi di cui al comma 3 lett. b) è ripartito nell’ambito di ciascuna Area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all’art. 9, comma 3 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.
5. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all’area Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 33 RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELLE AREE DIRIGENZIALI
1. Il contingente dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è quello risultante dalla decurtazione operata dall’art. 7 del D.L. 90/2014 ai contingenti definiti dal CCNQ del 5 maggio 2014.
2. Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell’Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
3. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell’Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
4. I permessi di cui al comma 2, lett. a) ed al comma 3, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest’ultima, a seguito degli accordi di cui all’art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), verrà eletta.
5. Il contingente di cui al comma 2, lett. b) ed al comma 3 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’art. 37 comma 5 (Disposizioni finali). A parziale modifica delle modalità indicate nell’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all’art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato).
6. Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
7. Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 3 lett. b) possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.
8. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 7 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell’area Istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 34 RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI NELLE AREE DIRIGENZIALI
1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, a seguito della decurtazione dei contingenti definiti dal CCNQ 5 maggio 2014 operata sulla base del disposto dell’art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, è pari a n. 26.078 ore di permesso.
2. Il contingente dei permessi di cui al comma 1, che con il CCNQ del 5 maggio 2014 era stato assegnato alla precedente Area III, viene ripartito tra le aree Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CCNQ 13 luglio 2016.
3. In applicazione dei commi 1 e 2 le n. 26.078 ore di permessi sono così distribuite:
a) n. 6.222 ore ripartite, sulla base della tavola n. 23, tra le confederazioni rappresentative nelle aree. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione;
b) n. 19.856 ore suddivise tra le aree come da tavola n. 24.
4. Il contingente di cui al comma 3, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.
5. I permessi indicati nella tavola 28, relativa all’area Istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
ART. 35 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE – AREE DIRIGENZIALI
1. Per l’applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2017-2018. A tal fine:
a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2017, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure) sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall’art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);
b) le variazioni dei distacchi previsti dalla presente Ipotesi di contratto rispetto al vigente CCNQ 5 maggio 2014, come modificato dal D.L. 90/2014, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione, ma definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, la cessazione decorrerà dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni scolastiche ed educative, l’Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.
ART. 36 NORME TRANSITORIE – AREE DIRIGENZIALI
1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.
ART. 37 NORME FINALI – AREE DIRIGENZIALI
1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 5 maggio 2014, come successivamente modificato dal D.L. 90/2014, ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative.
2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dalla n. 15 alla n. 22 tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016.
3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali), 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) e 34 (Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali) entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno validità sino al nuovo accordo successivo all’accertamento della rappresentatività, salvo quanto previsto dal comma 7.
4. L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all’art. 35 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – aree dirigenziali).
5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l’espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
6. Resta fermo che nell’anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 5 maggio 2014 e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018.
7. Qualora per le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non venga effettuata entro il 31 dicembre 2017 la ratifica prevista dall’art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le tavole n. 15, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 vengono automaticamente sostituite dall’Aran. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato - Procedure).
8. Laddove, a seguito della mancata ratifica di cui all’art. 9, commi 5 e 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, le organizzazioni sindacali ammesse con riserva perdano il requisito della rappresentatività sindacale oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall’art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all’art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno. Con riguardo alle prerogative assegnate con riserva ed eventualmente non fruite, l’ARAN, entro il 30 giugno 2018 e, comunque, non appena il Dipartimento della funzione pubblica renderà disponibili i dati necessari, predispone ulteriori tavole in cui attribuisce, sulla base dei criteri vigenti, alle associazioni sindacali rappresentative della medesima area, le suddette prerogative sotto forma di ore di permesso, da utilizzare anche in modo cumulato.
9. La medesima procedura di recupero si applica anche nei confronti delle Confederazioni cui le organizzazioni sindacali indicate al comma 8 aderiscono.
10. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l’attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall’art. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50%.
TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 (Norme finali – aree dirigenziali), se entro il 31 dicembre 2017 le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non effettueranno la ratifica prevista dall’art. 9, comma 10, del CCNQ del 13 luglio 2016, sarà necessario apportare delle modifiche alle tavole n. 15, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 sia con riguardo alle associazioni sindacali ivi indicate, sia con riguardo alla quantificazione delle prerogative attribuite alle singole organizzazioni sindacali ed alle corrispondenti confederazioni. In tale caso le suddette tavole verranno automaticamente sostituite dall’Aran.
TAVOLA 15 AREE DIRIGENZIALI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001
(OMISSIS)
TAVOLA 16 AREE DIRIGENZIALI DISTACCHI PER LE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001
(OMISSIS)
TAVOLA 17 RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA LE AREE
(OMISSIS)
TAVOLA 18 - AREA FUNZIONI CENTRALI
(OMISSIS)
TAVOLA 19 - AREA FUNZIONI LOCALI
(OMISSIS)
TAVOLA 20 - AREA SANITA'
(OMISSIS)
TAVOLA 21 - AREA ISTRUZIONE E RICERCA
(OMISSIS)
TAVOLA 22 - AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
(OMISSIS)
TAVOLA 23 AREE DIRIGENZIALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE
(OMISSIS)
TAVOLA 24 TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TAVOLA 25 AREA FUNZIONI CENTRALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TAVOLA 26 AREA FUNZIONI LOCALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TAVOLA 27 AREA SANITA' PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TAVOLA 28 AREA ISTRUZIONE E RICERCA PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TAVOLA 29 AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
(OMISSIS)
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
ART. 38 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Resta fermo, esclusivamente per gli effetti ancora in essere, quanto previsto dal CCNQ del 3 novembre 2011, dal CCNQ del 14 luglio 2015, dall’art. 8 del CCNQ 17 ottobre 2013 e dall’art. 8 del CCNQ 5 maggio 2014. Con riguardo a tali ultimi due articoli, il comma 6 dell’art. 8 del CCNQ del 17 ottobre 2013 ed il comma 6 dell’art. 8 del CCNQ del 5 maggio 2014 vanno intesi nel senso che alle associazioni sindacali aventi titolo devono essere riassegnate tutte le prerogative, che sarebbero state attribuite alle stesse se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale, fermo restando che quelle fruite e non spettanti, vengono assegnate nei limiti del piano di restituzione ivi previsto.
ART. 39 DISPOSIZIONI FINALI
1. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall’art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.
2. Le organizzazioni sindacali che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali, in via eccezionale e limitatamente al triennio 2016-2018, hanno titolo ai diritti sindacali di cui agli artt. 4, 5 e 6 (4 - Diritto di assemblea – 5 - Diritto di affissione – 6 - Locali).
3. Qualora, a seguito di riorganizzazioni strutturali, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni di cui all’art. 2 del d. lgs. 165/2001 dai comparti di contrattazione collettiva e/o dalle relative aree dirigenziali, sino all’applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni viene garantito l’esercizio delle libertà sindacali.
4. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, CCNQ 7 agosto 1998.
ART. 40 DISAPPLICAZIONI
1. Dall’entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati:
a) CCNQ transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, sottoscritto il 26 maggio 1997, fatto salvo, per gli ambiti ove è ancora in vigore, l’art. 7, comma 2;
b) CCN transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l’area della dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 27 maggio 1997;
c) CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, fatto salvo l’art. 14, comma 2;
d) CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 25 novembre 1998;
e) CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, sottoscritto il 27 gennaio 1999;
f) CCNQ integrativo e correttivo del CCNQ sulla ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 27 gennaio 1999;
g) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000;
h) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 27 febbraio 2001;
i) CCNQ per la ripartizione dei distacchi nell’area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 21 marzo 2001;
j) CCNQ per la revisione transitoria del CCNQ del 9 agosto 2000 relativamente alla ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola, sottoscritto il 19 giugno 2002;
k) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002-2003, sottoscritto il 18 dicembre 2002;
l) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 agosto 2004;
m) Contratto di interpretazione autentica dell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 sull’utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali, sottoscritto il 23 settembre 2004;
n) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005;
o) CCNQ per la modifica del CCNQ del 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2005;
p) CCNQ d’integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 settembre 2007;
q) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007, sottoscritto il 31 ottobre 2007;
r) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, sottoscritto il 26 settembre 2008;
s) CCNQ di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, del 26 settembre 2008, sottoscritto il 9 ottobre 2009;
t) CCNQ di integrazione e modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 3 novembre 2011;
u) CCNQ di modifica del CCNQ 9 ottobre 2009, sottoscritto il 19 luglio 2012;
v) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 17 ottobre 2013, fatto salvo, per gli effetti ancora in essere, l’art. 8;
w) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel triennio 2013-2015, sottoscritto il 5 maggio 2014, fatto salvo, per gli effetti ancora in essere, l’art. 8.
2. Gli articoli da 4 a 6 (4 - Diritto di assemblea – 5 - Diritto di affissione – 6 - Locali) costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree. Conseguentemente restano in vigore le norme relative a detti istituti già previste nei CCNL stipulati a decorrere dal quadriennio 1998 – 2001.
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#contrattazione collettiva#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#relazioni sindacali#distacco #permesso #comparto #area #ccnq #ripartizione #tavola #contingente #mandato #espletamento
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Nota 17 dicembre 2025, n. 6640
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O.M. 31 marzo 2025, n. 67
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Nota 17 novembre 2025, n. 6013
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Decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164
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Competenze accessorie Personale a tempo indeterminato e a tempo determinato Ore...
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Nota 12 maggio 2025, n. 19040
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Legge 30 luglio 2025 n. 105 di conversione del D.L. 24 giugno 2025, n. 90
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Note 17 dicembre 2025, n. 100847 e 18 dicembre 2025, n. 8069
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Imposta Regionale AttivitĂ Produttive (IRAP) (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446) Il D.Lgs. 15 d...
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Nota 17 aprile 2025, n. 93862
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Circolare 11 settembre 2025 n. 125
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Circolare 24 marzo 2025, n. 11942
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Circolare 9 gennaio 2026 n. 1
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Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici (L. 23/12/1996, n. 662, art. 1, commi 12...
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C.M. 8 aprile 2025, n. 14536
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Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilitĂ
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: esami di stato
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