Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 10/02/2021
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  • Esami di Stato e PCTO: vanno calcolate solo le ore svolte nel triennio?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilitĂ 
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: esami di stato

    KEYWORDS

    #pbb #biennio #scuolalavoro #curriculum #triennio #ammissione #alternanza #studente #svolgere #studio #percorso

    Domanda

    Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento in merito alle ore di PCTO.

    Nella normativa, in merito alle ore minime necessarie per l’ammissione all’esame di Stato, si parla di ore svolte nel triennio finale (classe terza, quarta e quinta)… eventuali ore svolte nel biennio (classe prima e seconda) possono essere legittimamente computate al fine dell’ammissione o sono solo parte del curriculum dello studente?

    Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti

    Risposta

    L’articolo 13, comma 2 c, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recita testualmente:
    ……….E' ammesso all'esame di Stato, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: omissis c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

    Rispetto a tale previsione normativa, si sottolinea che la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n.145) ha apportato modifiche alla previsione della legge 107/2015, ridenominando l’alternanza scuola-lavoro in PCTO e prevedendo una durata complessiva:
    a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
    b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
    c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

    Tanto premesso, si ritiene che una interpretazione stringente delle fonti normative sopra citate faccia dedurre che sia necessario un computo riferito alle ore svolte negli ultimi tre anni di corso.
    Tutte le altre attivitĂ  programmate ed attuate dalla scuola saranno, come correttamente indicato nel quesito, inserite nel curriculum dello studente.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53
    Area: Normativa

  • Decreto legislativo 15/04/2005 n° 77
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;

    Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

    Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;

    Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

    Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;

    Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

    Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

    Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;

    Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

    Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

    Emana il seguente decreto legislativo:

    KEYWORDS

    #apprendistato, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro#istruzione secondaria di secondo grado#vistare #ministro #decreto #marzo #alternanza #norma #articolo #definizione #riunione #deliberazione

    Sentenza 17/02/2025 n° 149
    Area: Giurisprudenza

  • Le censure sul tempo troppo breve di correzione delle prove, sulla inadeguatezza motivazione del voto numerico e sulla mancata considerazione delle difficoltĂ  causate allo studente dalla pandemia vanno rigettate e la bocciatura va dichiarata legittima - T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - Sezione Prima
  • Va rigettata la domanda di annullamento della bocciatura all’esame di Stato essendo infondati tutti i motivi di ricorso. Infondate sono le censure relative ai tempi di correzione, posto che manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti ed in ogni caso non è possibile, di norma, stabilire quali candidati abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, essendo la media temporale determinata in base a un computo meramente presuntivo. Priva di fondamento è la censura secondo la quale sulla griglia di valutazione della prima prova scritta svolta dal ricorrente, nonchĂ© sulla griglia di valutazione del colloquio, non sarebbe stata indicata nessuna data, in quanto le griglie di valutazione risultano parti integranti dei rispettivi verbali e ne seguono la datazione. Sull’adeguatezza della motivazione va ribadito che il voto numerico, anche con riguardo all'esame di maturitĂ , esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sĂ© la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Non costituisce difetto di motivazione nemmeno la mancata considerazione nel giudizio finale delle difficoltĂ  specifiche dell’esaminato legate al periodo pandemico e riferite a un generico disagio psicologico non direttamente afferente alla sfera cognitiva, a fronte delle quali la commissione avrebbe potuto tutt’al piĂą adottare comportamenti volti a rendere sereno il colloquio orale, ma non era tenuta ad adottare particolari misure (nella maggior parte piĂą adatte a un’utilizzazione nel corso dell’anno scolastico che non in sede di valutazione finale) compensative e dispensative. Non c’è contraddizione tra il giudizio finale dell’esame ed i giudizi espressi nel triennio e in sede di ammissione all’esame. Occorre infatti distinguere tra il percorso scolastico, che si conclude con un giudizio di ammissione all'esame, e l’esame di Stato vero e proprio. Sussiste diversitĂ  del giudizio reso in sede di scrutinio preliminare all’esame di Stato rispetto alla valutazione della prova, posto che il primo accede al percorso dell’alunno in vista dell’esame, attribuendo un peso specifico (in termini di punteggio concorrente alla determinazione del voto finale) alla sua carriera, la seconda afferisce ad un momento specifico e ben circoscritto di tale iter, (quello finale) e rimane vincolata a quanto il candidato, a prescindere dalla preparazione in passato acquisita, dimostri di conoscere in relazione alla specifica prova (quesiti) cui è sottoposto in sede di esame, quando entra in gioco, a tacer d’altro, anche la capacitĂ  di gestione della prova sotto il profilo dell’emotivitĂ  e della complessiva maturitĂ . Infine, per giurisprudenza costante il vizio di eccesso di potere per disparitĂ  di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identitĂ  assoluta della situazione considerata. (Fattispecie nella quale uno studente – unico caso della sua scuola - veniva bocciato all’esame di maturitĂ  con la votazione di 56/100 ed impugnava il provvedimento con plurimi motivi di ricorso per l’annullamento dello stesso e per il risarcimento del danno. Il GA, dopo avere ricostruito la disciplina dell’azione risarcitoria in caso di danno da provvedimento conclude per il rigetto della domanda per carenza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliano nella quale si inscrive la pretesa azionata.)

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    #esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    n° 1
    Area: Normativa

  • Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione - Decreto legge 09/09/2025 n° 127
  • 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 12:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;

    b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

    c) all'articolo 17:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;

    3) al comma 9:

    3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

    «A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;

    d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;

    e) all'articolo 21:

    1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».

    3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».

    4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

    «a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».

    5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

    «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».

    6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:

    «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».

    7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

    8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.

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    21/02/2025 n° 44825
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Ministero dell’Istruzione e del Merito - Nota - Criteri generali delle modalitĂ  attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici
  • Ministero dell’istruzione e del merito
    Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
    Direzione generale per il personale scolastico


    Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli UUSSRR
    e p.c. Al Capo Dipartimento
    per il sistema educativo di istruzione e formazione
    LORO SEDI

    Oggetto: Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici

    Come noto, il CCNL per l’Area della dirigenza scolastica relativo al triennio 2019/21, sottoscritto il 07-08-2024, ha incluso i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile tra le materie oggetto di confronto a livello nazionale in sede MIM per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative [art. 5, comma 3, lettera h) e comma 4, lettera a)].
    All’esito del previsto confronto sono stati, pertanto, individuati i criteri, come di seguito specificati.

    Inquadramento del Lavoro Agile
    Ai sensi dell’art. 11 del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019/2021, il lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.
    Il lavoro agile è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. I Dirigenti scolastici che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità né limitazione nella fruizione degli istituti giuridici previsti dai
    contratti collettivi o dalle norme di legge.

    Obiettivi da raggiungere
    - miglioramento della qualità dei servizi della scuola e rinnovamento dell’organizzazione del lavoro, anche al fine di aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa garantendo comunque l’invarianza del livello precedentemente raggiunto;
    - migliore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro al fine di ottimizzare le performance professionali incrementando il benessere organizzativo della scuola di servizio;
    - sviluppo di modelli organizzativi centrati sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati connessi all’incarico;
    - stabilità e continuità delle funzioni dirigenziali, per esempio in considerazione di sede di servizio lontana dalla residenza e della opportunità di promuovere la mobilità sostenibile;
    - inclusione lavorativa di lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

    Profili principali dell’accordo individuale di lavoro agile 

    I profili principali dell’accordo individuale di lavoro agile, così come delineati dall’art. 11 del CCNL di area, sono da rinvenirsi in:
    - Destinatari e requisiti d’accesso
    La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa, su base consensuale e volontaria (articolo 11, comma 4, del CCNL di Area istruzione e Ricerca 2019-2021), da coloro che hanno concluso il periodo di formazione e prova completando il primo anno di assunzione come dirigente scolastico.
    L’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile è disciplinata da un accordo individuale stipulato tra il dirigente scolastico e il Direttore Generale dell’USR competente per territorio, secondo i criteri generali di attuazione definiti in sede di confronto nazionale (articolo 5, lettera h) CCNL IR 2019-2021).
    Il dirigente scolastico ha l’obbligo di accertare la presenza delle condizioni che garantiscano la tutela e la sicurezza del luogo in cui svolge l’attività lavorativa in modalità agile nonché la piena operatività della dotazione informatica.
    Il dirigente scolastico si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati trattati e sulle informazioni in possesso dell’amministrazione.
    L’USR competente per territorio consegna al lavoratore una specifica informativa in materia di tutela della salute e sicurezza e in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 11, c. 2 del CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021.
    Fermo restando quanto previsto in materia dalle richiamate disposizioni del CCNL Area istruzione e Ricerca 2019-2021, non sono previste indennità e/o altri emolumenti a copertura delle spese sostenute dal dirigente scolastico in modalità agile per consumi elettrici, di connessione alla rete internet e per le comunicazioni telefoniche con l’ufficio.
    L’accesso al lavoro agile per i dirigenti scolastici non è regolato da criteri di priorità essendo il dirigente figura unica nell’istituzione scolastica.

    - Attività che possono svolgersi da remoto
    Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019-2021 possono essere effettuate in lavoro agile tutte le attività che non richiedano la presenza fisica del dirigente scolastico nella sede di lavoro.
    A titolo meramente esemplificativo si elencano le seguenti attività, che possono essere integrate anche a seconda del contesto territoriale e delle specifiche condizioni organizzative della/delle scuola/scuole di servizio (di titolarità e/o di reggenza):
    â–Ş attività che possono essere svolte al di fuori della sede di lavoro mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche e/o con accesso a piattaforme digitali;
    â–Ş predisposizione di provvedimenti e atti amministrativi e datoriali;
    â–Ş attività connesse alla partecipazione a riunioni a distanza degli organi collegiali della scuola che non abbiano carattere deliberativo nelle more della conclusione del confronto previsto dall'articolo 44, comma 6, del CCNL comparto IR 2019/2021;
    â–Ş partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro organizzati a distanza;
    â–Ş attività di studio, analisi e stesura di relazioni e progetti;
    â–Ş attività di approfondimento normativo e di elaborazione dati;
    â–Ş predisposizione di attività negoziale;
    â–Ş ogni altra attività che non richieda la costante presenza fisica nella sede di lavoro.
    Restano in ogni caso esclusi dallo svolgimento in modalità agile gli scrutini, gli esami conclusivi dei percorsi scolastici, i sopralluoghi ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che il dirigente scolastico nell’esercizio delle sue funzioni effettua in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

    - Durata dell’accordo e modalità di svolgimento
    Il primo accordo tra USR e dirigente scolastico è a termine, con durata corrispondente all’anno scolastico, indipendentemente dal momento della sottoscrizione che può avvenire sia ad inizio dell’anno scolastico sia nel corso dello stesso.
    In ogni caso, l’eventuale mutamento di incarico in corso di anno scolastico determina la decadenza automatica dell’accordo, pertanto le parti procedono a sottoscriverne uno nuovo.
    La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro in presenza, sia svolte presso la sede scolastica sia all’esterno, con giornate di lavoro in modalità agile. La programmazione delle giornate di lavoro in modalità agile può essere stabilita nell’accordo sia su base mensile sia su base plurimensile, fino ad un massimo di 4 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 4 settimane, e fino ad un massimo di 5 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 5 settimane, e comunque garantendo nel complesso alla scuola di titolarità ed alle eventuali sedi assegnate in reggenza, non meno di tre giorni a
    settimana da svolgersi in presenza. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, invece, i giorni di lavoro in modalità agile possono essere fruiti continuativamente dal Dirigente scolastico con comunicazione al Direttore generale dell’USR con cui ha sottoscritto l’accordo.
    In caso di specifica richiesta del dirigente scolastico, ritenuta accoglibile dal Direttore generale dell’USR competente per territorio, è possibile sottoscrivere l’accordo per un massimo di 7 giornate lavorative mensili. In caso di eventuali reggenze, l’articolazione delle giornate lavorative in presenza tra la sede di titolarità e le sedi in reggenza rientra nell’autonoma gestione organizzativa del Dirigente scolastico, nel limite delle giornate lavorative in modalità agile accordate. In caso di sopraggiunte esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi, resta ferma la possibilità da parte del dirigente scolastico di adeguare la calendarizzazione accordata, dandone tempestiva comunicazione al Direttore generale dell’USR con cui ha sottoscritto l’accordo.
    Ferme restando le previsioni già contenute nella Direttiva 29 dicembre 2023 “Lavoro agile” del Ministro per la Pubblica Amministrazione, per la salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute, l’accordo individuale può derogare al limite delle giornate di lavoro agile stabilite mensilmente anche per i dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

    - Fasce di contattabilità e tempi di riposo
    Il dirigente scolastico è contattabile per la durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica di titolarità, fatta salva l’esigenza di contattabilità in casi di emergenza non preventivabili.

    Modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo
    Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo non subiscono variazioni nel caso di lavoro agile, dati i caratteri propri dell’attività lavorativa svolta dal dirigente scolastico.

    Modalità di recesso e relative ipotesi di giustificato recesso
    Ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 81/2017 il recesso può avvenire in caso di esigenze organizzative con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del Direttore generale dell’USR competente per territorio non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

    ******

    Stante il carattere consensuale e volontario dell’adesione al lavoro agile, i Direttori generali e i Dirigenti titolari di ciascun Ufficio scolastico regionale procedono alla eventuale sottoscrizione degli accordi individuali con i dirigenti scolastici che ne facciano richiesta nel rispetto dei criteri trasmessi con la presente nota.

    Si ringrazia per la consueta collaborazione

    IL DIRETTORE GENERALE
    Maria Assunta Palermo
    (firmato digitalmente)

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    #dirigente scolastico: incarico
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 2

    Linee guida per l’istruzione parentale: tutti gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche e delle famiglie

    Nota 17 dicembre 2025, n. 6640

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    Pagina: 2

    Indicazioni sull’organizzazione e sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2024/2025

    O.M. 31 marzo 2025, n. 67

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 10/02/2021
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  • Esami di Stato e PCTO: vanno calcolate solo le ore svolte nel triennio?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilitĂ 
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: esami di stato

    KEYWORDS

    #pbb #biennio #scuolalavoro #curriculum #triennio #ammissione #alternanza #studente #svolgere #studio #percorso

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