Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilitĂ
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Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: esami di stato
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Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento in merito alle ore di PCTO.
Nella normativa, in merito alle ore minime necessarie per l’ammissione all’esame di Stato, si parla di ore svolte nel triennio finale (classe terza, quarta e quinta)… eventuali ore svolte nel biennio (classe prima e seconda) possono essere legittimamente computate al fine dell’ammissione o sono solo parte del curriculum dello studente?
Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti
L’articolo 13, comma 2 c, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, recita testualmente:
……….E' ammesso all'esame di Stato, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: omissis c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
Rispetto a tale previsione normativa, si sottolinea che la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n.145) ha apportato modifiche alla previsione della legge 107/2015, ridenominando l’alternanza scuola-lavoro in PCTO e prevedendo una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Tanto premesso, si ritiene che una interpretazione stringente delle fonti normative sopra citate faccia dedurre che sia necessario un computo riferito alle ore svolte negli ultimi tre anni di corso.
Tutte le altre attivitĂ programmate ed attuate dalla scuola saranno, come correttamente indicato nel quesito, inserite nel curriculum dello studente.
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Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53
Area: Normativa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Sentenza 09/05/2016 n° 9337
Area: Giurisprudenza
In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età . Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.
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Sentenza 13/02/2018 n° 1670
Area: Giurisprudenza
I ricorsi avverso il PEI ed il verbale GLI rientrano nella giurisdizione del GA, in quanto trattasi di controversie concernenti un pubblico servizio (l’istruzione) ex art. 133, coma 1 lett. c) c.p.a. nelle quali sono ravvisabili posizioni di interesse legittimo, poiché tali dell’Amministrazione scolastica sono posti in essere nell’esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale. Come già riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2023/2017, in sede di formulazione del PEI il GLOH elabora proposte finalizzate all’educazione e all’istruzione del disabile, tra le quali rientra la determinazione del numero di ore di sostegno, lasciando a carico degli altri attori istituzionali la fornitura delle risorse necessarie. Il GLOH, quando propone il numero delle ore di sostegno, tiene conto della fascia di gravità dell’handicap, per cui propone per la disabilità grave o gravissima la copertura della totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media circa la metà e per la disabilità lieve poco meno della metà . Tali orari corrispondono a 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali per la scuola primaria e a 18 ore per la scuola secondaria, di primo o di secondo grado. Pertanto, vanno annullati i provvedimenti con i quali si sono riconosciuti a un alunno di scuola prima e a un alunno di scuola secondaria di primo grado, entrambi affetti da handicap grave, un numero di ore inferiore rispettivamente a 22 e 18. La richiesta di ottenere una statuizione in ordine alle ore di sostegno anche per gli anni scolastici successivi non trova generalmente accoglimento, stante la presumibile mutevolezza delle condizioni di salute del discente disabile. Tuttavia, nel caso di specie, in considerazione della situazione di particolare gravità dell’handicap, si ritiene di poter estendere gli effetti della presente pronuncia, riconoscendo il rapporto 1/1 del sostegno anche ai successivi anni scolastici della scuola dell’obbligo, a condizione che continui a permanere lo stato di disabilità grave e che lo studente continui a frequentare il medesimo istituto. (Nell’aderire alle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2023/2017, il TAR Lazio sembra ammettere una sorta di automatismo tra la proposta formulata dal GLOH con riferimento alle numero di ore di sostegno per ciascun alunno disabile ed il relativo provvedimento di assegnazione, per cui lo stesso, sul punto, non potrebbe discostarsi dalla proposta. Inoltre, la presente pronuncia si segnala per aver eccezionalmente esteso l’efficacia della statuizione anche agli anni scolastici successivi. Solitamente la giurisprudenza amministrativa, essendo il quadro clinico soggetto a mutevolezza, ha sempre ritenuto necessaria una valutazione anno per anno delle condizioni dello studente disabile, con conseguente rigetto in parte qua dei ricorsi. Nel caso di specie, però, il Giudice, alla luce della particolare gravità dell’handicap dello studente, ha ritenuto di poter effettuare una sorta di prognosi anticipata sulla irreversibilità della patologia, sì da riconoscere perdurante validità alla sua statuizione anche per gli aa.ss. successivi, pur nei limiti sopra indicati e riconoscendo i genitori e gli organi certificatori responsabili delle dichiarazioni anno per anno rese in ordine allo stato di salute del disabile.)
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Sentenza 17/08/2016 n° 4055
Area: Giurisprudenza
E’ improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso presentato avverso il provvedimento che riconosceva allo studente diversamente abile un numero di ore settimanali di sostegno inferiore a quello indicato all’esito della diagnosi della ASL, essendo ormai terminato l’anno scolastico. Né è possibile accertare il diritto del minore disabile all’insegnante di sostegno per gli anni futuri, in quanto la determinazione delle ore di sostegno spetta all’Amministrazione di anno in anno, in base alle concrete esigenze del disabile e a quanto emergente dal profilo dinamico funzionale e dal PEI. Il diritto del disabile al sostegno, infatti, non può essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, essendo inevitabilmente correlato alle mutevoli esigenze del disabile stesso e alla sua evoluzione.
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Sentenza 14/01/2009 n° 36
Area: Giurisprudenza
Nell'ambito della procedura di valutazione del punteggio per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie d'istituto, la previsione contenuta nel bando di cui al d.m. 21 luglio 2007, n. 53, all’allegato A (tabella di valutazione dei titoli), punto D, n. 3 (che considera , fra i titoli di servizio relativi a particolari attività d’insegnamento svolte presso svariate strutture, anche i corsi “presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati”, attribuendo “per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni” punti 0,50, “fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico”) e la successiva nota 19 dello stesso allegato A, (secondo cui “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curriculari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività d’insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”) rendono legittima la vautazione, da parte dell'amministrazione scolastica, nella classe di concorso C500 (tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina) di un periodo di servizio annuale, superiore ai tre mesi, per attività didattiche (anche se eterogenee, spaziando, nel tempo, dagli elementi di anatomia alla tecnica alberghiera) prestate nell’ambito di progetti formativi per figure professionali, nei settori turistico, alberghiero e del benessere personale, di durata anche variabile, ma ricompresa tra gli otto ed i dieci mesi, per un numero di ore tra le 200 e le 600 (2005), con un impegno che non è mai sceso sotto la media delle sette ore settimanali.
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Sentenza 05/01/2018 n° 67
Area: Giurisprudenza
Il Giudice Amministrativo non può spingersi fino a censurare le scelte compiute nella predisposizione del PDP, in quanto si tratta di scelte di merito della scuola rispetto alle quali il GA non ha sindacato pieno né la normativa di riferimento fissa i contenuti necessari e una modalità di stesura obbligatoria del PDP. E’ legittima la bocciatura di uno studente affetto da DSA che abbia riportato 6 insufficienze e la votazione di 6 in condotta, in quanto è dimostrato che il PDP era stato tempestivamente adottato e condiviso con i genitori, mentre il suo aggiornamento era stato ritardato per mancata disponibilità della famiglia, ed in quanto i genitori non potevano dirsi non informati del rischio di non ammissione alla classe successiva, in considerazione degli esiti già preoccupanti dello scrutinio del I quadrimestre.
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Sentenza 14/03/2018 n° 2915
Area: Giurisprudenza
E’ illegittimo ridurre le ore di strumento previste per il biennio iniziale del liceo musicale, essendo il monte ore previsto espressamente dal legislatore, in considerazione della peculiare finalità di tale liceo. Il “liceo musicale e coreutico” è, infatti, tipicamente indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica, ragione per la quale il piano di studi dello stesso è espressamente definito nell’Allegato E del D.P.R. 15.3.2010, n. 89, avente ad oggetto il “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Tale Allegato E prevede, per il primo biennio della sezione musicale, l’orario annuale di n. 99 ore di “Esecuzione e interpretazione”, mostrando che il legislatore ha inteso attribuire priorità all’apprendimento tecnico-pratico della musica, riconosciuto quale finalità principale della predetta tipologia di liceo. Pertanto, è illegittima la Nota Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017 con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha ridotto le ore di insegnamento della materia “Esecuzione e interpretazione”, assegnando a tale materia soltanto un’ora per il primo strumento e un’ora per il secondo strumento, decurtando espressamente un’ora per il primo strumento, e andando ad aggiungere un’ora di ascolto musicale. In sostanza un’ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata, illegittimamente, sostituita con un’ora di ascolto, sebbene la normativa in materia non preveda alcuna ora di "ascolto" nella disciplina "Esecuzione e interpretazione", né evidentemente l’ascolto possa essere ricondotto comunque all’esecuzione e all’interpretazione dello strumento musicale.
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#ordinamenti scolastici#liceo #ascolto #strumento #musica #coreutico #esecuzione #interpretazione #biennio #prevedere #insegnamento
Sentenza 16/02/2018 n° 1861
Area: Giurisprudenza
Va annullato il provvedimento che assegna ad un alunno di scuola dell’infanzia, con handicap riconosciuto grave ex art. 3 comma 3 l. 104/92, un numero di ore di sostegno inferiore alla totalità dell’orario scolastico. Come già riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2023/2017, in sede di formulazione del PEI, il GLOH elabora proposte finalizzate all’educazione e all’istruzione del disabile, tra le quali rientra la determinazione del numero di ore di sostegno, lasciando a carico degli altri attori istituzionali la fornitura delle risorse necessarie. Il GLOH, quando propone il numero delle ore di sostegno, tiene conto della fascia di gravità dell’handicap, per cui propone per la disabilità grave o gravissima la copertura della totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media circa la metà e per la disabilità lieve poco meno della metà . Tali orari corrispondono a 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali per la scuola primaria e a 18 ore per la scuola secondaria, di primo o di secondo grado. In presenza di un alunno di scuola dell’infanzia con handicap grave, pertanto, non poteva assegnarsi un numero di ore di sostegno inferiore a 25. (Nell’aderire alle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2023/2017, il TAR Lazio sembra ammettere una sorta di automatismo tra la proposta formulata dal GLOH con riferimento alle numero di ore di sostegno per ciascun alunno disabile ed il relativo provvedimento di assegnazione, per cui lo stesso, sul punto, non potrebbe discostarsi dalla proposta.)
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#istruzione dell’infanzia#studenti: integrazione e disabilità #sostegno #gloh #handicap #numero #disabilità #infanzia #totalità #metà #alunno
Sentenza 25/05/2018 n° 899
Area: Giurisprudenza
E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un alunno, motivato con riferimento al fatto che l’interessato è risultato assente per un elevato numero di giorni, nel caso in cui il medesimo alunno abbia comunque riportato un profitto scolastico complessivo e valutazioni intermedie tali da apparire idoneo al passaggio alla classe successiva e l’istituto scolastico non abbia opportunamente informato i genitori dei rischi di una non ammissione alla classe successiva, determinati dalle numerose assenze. Sotto il profilo normativo, l'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009 prevede che, nella scuola secondaria di secondo grado, per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell'orario annuale, fatte salve le ipotesi di deroga (tra cui le assenze dovute a motivi di salute) che spetta ai singoli istituti scolastici prevedere. Nel caso in esame, l’alunno aveva frequentato per 685 ore, e quindi la frequenza aveva avuto ad oggetto un numero di ore inferiore ai ¾ del monte orario curricolare previsto dagli ordinamenti. Ciò nonostante, l’alunno aveva effettuato prove scritte e orali in tutte le materie, conseguendo risultati tali da renderlo idoneo alla promozione alla classe successiva. (Osserva il TAR come la giurisprudenza ha affermato che la presenza scolastica debba essere valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità , dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi. In presenza di tali elementi, quindi, l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell'ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione).
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Sentenza 05/06/2018 n° 6255
Area: Giurisprudenza
Ai sensi dell’art. 10 d.l. 78/2010, in sede di formulazione del PEI, il GLOH elabora proposte finalizzate all’educazione e all’istruzione del disabile, tra le quali rientra la determinazione del numero di ore di sostegno, lasciando a carico degli altri attori istituzionali la fornitura delle risorse necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile. Il GLOH, quando propone il numero delle ore di sostegno, tiene conto della fascia di gravità dell’handicap, per cui propone per la disabilità grave o gravissima la copertura della totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media circa la metà e per la disabilità lieve poco meno della metà . Tali orari corrispondono a 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali per la scuola primaria e a 18 ore per la scuola secondaria, di primo o di secondo grado. Nel caso di specie, riguardante un’alunna di scuola dell’infanzia, pur non avendo individuato il numero di ore di sostegno necessarie, in violazione della normativa di riferimento, il PEI ed il GLOH davano conto dell’insufficienza delle ore accordate all’allieva dalla precedente determinazione, ma ciononostante l’istituto scolastico assegnava un numero di ore inferiore a quelle dovute in considerazione della tipologia di handicap e del contenuto dell’accertamento del GLOH (25 ore). Va quindi annullato il provvedimento dell’istituto scolastico con l’ordine alla scuola di emettere nuovamente un provvedimento volto a garantire la legittima e dovuta copertura dell’insegnante di sostegno all’alunna disabile. (La presente pronuncia ribadisce quanto già affermato da Consiglio di Stato sent. 2023/2017, dando seguito all’orientamento formatosi sulla materia.)
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Sentenza 05/04/2018 n° 3790
Area: Giurisprudenza
In caso di studente con certificato handicap grave, è illegittimo il provvedimento con il quale il dirigente scolastico ponga un limite alle ore di sostegno, assegnando all’alunno un monte ore inferiore al numero di ore frequentate dall’alunno. Tale limitazione, infatti, contrasta con il diritto all’istruzione del disabile grave riconosciuto dall’art. 38, comma 3 della Costituzione, nonché con i principi di diritto internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , e viola la legge-quadro n. 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, nonché il d.lgs. n. 297 del 1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione. Pertanto, in caso di accertata disabilità grave, i principi costituzionali sopra richiamati impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili ed a quelle sull’organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, con conseguente irrilevanza delle giustificazioni in tal senso avanzate dall’amministrazione sotto il profilo economico. Va pertanto riconosciuto il diritto all'insegnante di sostegno per l’intero arco della giornata scolastica, per un numero di ore pari a quello delle ore frequentate, ossia secondo il rapporto 1:1, oltre al risarcimento del danno subito dall’alunno stesso per la mancata attivazione del sostegno nel rapporto 1:1, dovendo ritenersi, secondo l’esperienza della scienza medica, che tale mancata attivazione abbia verosimilmente accresciuto le difficoltà di inserimento e di partecipazione alla vita scolastica e relazionale del minore.
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Sentenza 21/03/2018 n° 1823
Area: Giurisprudenza
Il passaggio orizzontale degli studenti alla classe corrispondente di altro istituto scolastico, attraverso la previsione di “misure idonee” (consistenti in attività integrative, di sostegno, di affiancamento, di indirizzo), è facoltà contemplata dal vigente ordinamento fin dal DPR 275/1999 e ribadita dal d.lgs. 226/2005 e non risulta successivamente abrogata, in via espressa o tacita, dalla normativa sopravvenuta. Né può validamente affermarsi che i passaggi orizzontali fra diversi tipi ed indirizzi di studio implichino esami di promozione e di idoneità , richiesti, invece, per il passaggio da una classe inferiore ad una superiore, stante l’abrogazione in parte qua dell’art. 192 d.lgs. n. 297/1994 . (Con la presente pronuncia, in applicazione del principio sopra enunciato, il Consiglio di Stato conferma le conclusioni già raggiunte in primo grado, annullando i provvedimenti con i quali l’’Amministrazione aveva revocato la parità scolastica agli istituti scolastici ricorrenti)
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Sentenza 03/05/2017 n° 2023
Area: Giurisprudenza
Le “proposte” del GLOH sulla determinazione delle ore di sostegno, che devono avere un seguito anche nei casi di disabilità lieve o medie, non possono essere oggetto di riesame nel merito da parte degli Uffici scolastici, in quanto nessuna norma attribuisce loro un simile potere. L’attività posta in essere da parte degli Uffici scolastici in tale ambito è, dunque, meramente ricognitiva, salva la facoltà di esercitare un potere correttivo sulla base di riscontri oggettivi (quali, ad esempio, errori materiali o il trasferimento di un alunno disabile presso altro istituto); allo stesso modo, il dirigente scolastico non potrà discostarsi dalle risultanze del GLOH e dovrà attribuire a ciascun alunno disabile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello della “proposta” del GLOH. Invero, i principi costituzionali espressi dagli articolo 2, 3, 34 comma 1 e 38 comma 2 ed una lettura costituzionalmente orientata della normativa sulla tutela degli alunni disabili, sull’organizzazione scolastica, sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno e delle “assunzioni in deroga” degli stessi inducono a ritenere che le posizioni degli alunni disabili ed il loro diritto fondamentale all’istruzione devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria. Appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo la controversia nella quale la parte ricorrente si dolga puramente e semplicemente della mancata attribuzione delle ore di sostegno nel numero determinato dal GLOH. (Dopo aver ricostruito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema delle ore di sostegno agli alunni disabili, nonché i passaggi procedimentali per giungere al provvedimento finale di riconoscimento del numero di ore si sostegno, sotto il profilo della giurisdizione la presente pronuncia compie una particolareggiata analisi delle diverse fattispecie e della loro riconducibilità alla giurisdizione ordinaria ovvero amministrativa. Quanto al merito, nel giungere alle conclusioni sopra riportate, la pronuncia assegna prevalenza al diritto fondamentale dell’alunno disabile all’istruzione e, quindi, ad ottenere le ore di sostegno come determinate dal GLOH , assegnando alle relative proposte una forza in qualche modo “vincolante”, anche in considerazione delle competenze tecniche di parte dei suoi membri, rispetto a qualsivoglia considerazione ed esigenza di natura economica.)
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Sentenza 19/10/2017 n° 792
Area: Giurisprudenza
E’ legittimo il verbale dello scrutinio di un Istituto scolastico, nella parte in cui si è deliberata l’ammissione un’alunna alla classe successiva (nella specie, alla seconda elementare), a nulla rilevando che i genitori abbiano chiesto la sua bocciatura sulla base di alcuni pareri di professionisti privati, che avevano in osservazione la bambina da non più di due mesi. Infatti la scuola, in presenza di alunni della scuola primaria con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, attiva, di regola, specifiche strategie di miglioramento nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa riconosciutale, e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti, con decisione presa all’unanimità , possono decidere di non ammettere l’alunno alla classe successiva. (Nel caso in esame, pur in assenza di una certificazione medica proveniente da centri specialistici pubblici o accreditati -che la famiglia aveva ottenuto soltanto al termine delle lezioni e dopo il giudizio di ammissione- la scuola, a fronte delle difficoltà della bambina riscontrate nel corso dell’anno, ha individuato quest’ultima come alunna con bisogni educativi speciali (BES), redigendo un Piano didattico personalizzato (PDP) concordato con la famiglia, in cui sono state individuate misure dispensative e compensative volte a favorire l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi programmati, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (in particolare, DPR n. 275 del 1999, legge n. 244 del 2010 e d.lgs. n. 62 del 2017). Il legislatore, quindi, da un lato, sottolinea la natura discrezionale delle scelte e delle valutazioni operate dalla scuola, anche in merito alle strategie da approntare, dall’altro, evidenzia la mera eventualità , peraltro giustificata dall’eccezionalità del caso e da comprovati motivi, della decisione di non ammissione. Nella fattispecie concreta, si è pertanto affermato che la scuola non è comunque tenuta ad uniformarsi al consiglio degli specialisti, essendo piuttosto vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP, come peraltro stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017; né può dirsi che nella specie il giudizio di ammissione non fosse stato motivato, essendo la motivazione contenuta nel documento di valutazione relativo all’alunna - in cui si fa riferimento al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati (ossia non quelli generali, bensì quelli personali specificamente individuati) e al legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti - oltre che desumibile per relationem dai diversi atti adottati nel corso dell’intero anno scolastico e riguardanti l’alunna in parola (verbali, relazioni, piani, ecc.).
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#istruzione primaria#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#alunna #strategia #bambina #marca #scuola #specialista #pdp #ammissione #datare #piano
Sentenza 02/09/2015 n° 864
Area: Giurisprudenza
L'attività di sostegno non corrisponde ad una specifica ed autonoma classe di concorso ma si abbina alla titolarità di una classe di concorso di abilitazione, la cui titolarità presuppone con la conseguenza che è quest'ultima che rileva in via esclusiva al fine di determinare il trattamento economico. Inoltre, anche in considerazione dell'art. 52 dlgs 165/01, lo svolgimento dell'attività di sostegno non può costituire mansione superiore rispetto alla funzione di docente in base ai contenuti della stessa come descritti nella normativa contrattuale. Infatti, il rilievo che la funzione docente sia inclusa in un'unica area comprensiva di tutto il personale insegnante, avvalora e corrobora la tesi che correla l'inquadramento retributivo e l'attribuzione delle posizioni stipendiali non alle mansioni svolte bensì alla collocazione dell'insegnante nei ruoli cui alla tabella n. 1 allegata al ccnl di Comparto, in base ai diversi ordini di scuola e, a parità di ordine di scuola (come per le scuole secondarie di secondo grado), al titolo di studio di accesso al relativo ruolo. (Nel caso di specie la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di un ITP, qualifica KA06, volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica funzionale KA08 o, in subordino, il pagamento delle differenze retributive maturate . E' stato ribadito che il passaggio su posto di sostegno della scuola secondaria di II grado non ha comportato automaticamente il passaggio al ruolo dei docenti laureati, essendo a tal fine necessario, in base all'art. 3 comma 1 n . 4 del ccnl 12.02.2009 , il possesso del titolo di studio prescritto, cioè la laurea, non in possesso del docente ricorrente)
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#personale docente#studenti: integrazione e disabilitĂ #ponterio #maura #assimilazione
Sentenza 05/03/2018 n° 70
Area: Giurisprudenza
E’ infondato il ricorso proposto avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva poiché, secondo giurisprudenza consolidata in tema di pubblica istruzione, i giudizi espressi dai docenti di non promozione alla classe successiva sono connotati da discrezionalità tecnica, poiché il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione rimessa dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette le specifiche competenze da esso possedute: pertanto, al giudice amministrativo spetta esclusivamente di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità , difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Qualora il ricorrente deduca, a sostegno del ricorso, la mancata attivazione dei corsi di recupero in tutte le materie in cui lo studente risultava deficitario, si osserva che, come già affermato in giurisprudenza, sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva non possono in alcun modo incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantesi in appositi corsi di recupero, che non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l'esito negativo delle prove, poiché il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione professionale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi. Non risulta fondata l’eccezione relativa al mancato coinvolgimento dei genitori, considerato che, grazie alla possibilità di accesso al registro elettronico, questi ultimi, se interessati, sono in condizione di monitorare costantemente il rendimento del proprio figlio.
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#amministrazione digitale#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studente #classe #giudizio #recupero #voto #ammissione #scrutinio #ricorso #lingua #trimestre
Sentenza 08/09/2016 n° 800
Area: Giurisprudenza
In materia di sanzioni disciplinari, il Regolamento d’Istituto deve essere interpretato alla luce ed in coerenza con la normativa gerarchicamente sovraordinata. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 235/2007, le sanzioni disciplinari che, in base alla valutazione prognostica compiuta dall’Autorità scolastica procedente, comportino l’allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni, devono essere adottate dal Consiglio di classe. Nella riunione del consiglio di classe chiamato a pronunciarsi sulla sanzione disciplinare non può essere convocato il genitore dell’alunno incolpato pur se rappresentante di classe, stante l'evidente conflitto di interessi in cui costui versa.
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#studenti: azione disciplinare#delucca #sovraordinate
Sentenza 22/01/2018 n° 57
Area: Giurisprudenza
Quando il dirigente scolastico abbia avuto cura di informare gli studenti circa il divieto di uso dei cellulari durante le prove scritte degli esami di Stato e circa le sanzioni previste in caso di violazione, è corretto, in virtù delle istruzioni MIUR n. 5754/2017, escludere dalle ulteriori prove d’esame uno studente al quale sia stata annullata la prova scritta di matematica per violazione di tali disposizioni. (Nel caso concreto, uno studente del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado veniva sorpreso, durante la prova scritta di matematica dell’esame di Stato, ad utilizzare un telefono cellulare, sul quale erano attive, attraverso l’applicazione "whatsapp", delle schermate che contenevano la trattazione di alcuni problemi e quesiti, riguardanti la prova in questione, verosimilmente svolti da un soggetto mittente con cui il telefono era collegato. La prova veniva quindi annullata e il ricorrente escluso dalle prove successive in applicazione delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con atto 24.5.2017 n. 5754. In sede cautelare, il T.A.R. Marche rilevava che il ricorso e i motivi aggiunti apparivano “prima facie fondati solo con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 95 del R.D. n. 653/1925 nella parte in cui si prevede l’annullamento della singola prova e non l’esclusione dall’esame del candidato sorpreso ad utilizzare dispositivi tecnologici durante lo svolgimento delle prove”. Di conseguenza l’amministrazione provvedeva, in via cautelativa, ad ammettere il ricorrente alla sessione straordinaria di settembre per lo svolgimento della terza prova scritta e della prova orale, disponendo altresì che, per la prova di matematica, comunque da considerarsi annullata, avrebbe dovuto essere attribuito il voto corrispondente alla “prova non svolta/consegna in bianco”. All’esito delle ulteriori prove e sotto riserva in pendenza di giudizio, il ricorrente conseguiva il punteggio complessivo di 60/100. In sede di decisione sul merito, tuttavia, il T.A.R. Marche ha respinto il ricorso ritenendo preminente il fatto che i divieti e le sanzioni per l’utilizzo dei cellulari durante le prove d’esame in oggetto erano stati riportati nel calendario delle prove scritte firmato dal dirigente scolastico del Liceo, in ossequio all’adempimento prescritto dal MIUR, secondo cui “I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati….”, e che dei medesimi divieti e sanzioni era stato dato altresì avviso orale prima dell’inizio delle prove. Ciò premesso, l’art. 95, comma 3, del R.D. n. 653/1925, disciplina esclusivamente la competenza ad annullare singole prove “durante la sessione” (attribuendo la stessa alla commissione) oppure “dopo la chiusura della sessione” (attribuendo la stessa al Preside o al Ministro). Nulla tuttavia stabilisce circa le conseguenze di tale annullamento in punto di legittimazione del candidato a partecipare alle prove successive. Questo profilo è disciplinato invece dalle norme integrative ministeriali contenute nelle istruzioni MIUR n. 5754/2017. L’annullamento della prova di matematica e la conseguente esclusione dalle ulteriori prove sono quindi da ritenersi legittimi in virtù delle istruzioni MIUR in esame, secondo cui “nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame”; formula che non lascia all’autorità scolastica margini per valutazioni discrezionali).
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#esami di stato#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#prova #esame #istruzione #miur #candidato #sessione #telefono #esclusione #matematica #annullare
Sentenza 13/10/2017 n° 24214
Area: Giurisprudenza
L'art. 40 comma 7 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che il personale docente con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale. La norma, tuttavia, non prevede un diritto incondizionato al completamento, o comunque all'elevazione, dell'orario settimanale. Infatti, il docente assunto a tempo determinato può esercitare tale diritto nell'ambito delle disponibilità che gli vengono offerte, senza alcuna facoltà di stabilire la collocazione o la distribuzione del monte ore, nè possibilità di condizionare a propria scelta l'organizzazione e la pianificazione dell'orario dell'Istituto scolastico o addirittura di imporne una modificazione, anche con pregiudizio degli altri docenti in servizio. Il diritto al completamento (o all'elevazione) dell'orario settimanale del docente a tempo determinato esige, pertanto, un coordinamento con le regole che, all'interno dell'ordinamento scolastico e della pianificazione dell'offerta formativa, presiedono all'organizzazione dell'orario delle lezioni. Anche il D.M. n. 131 del 2007, recante il regolamento delle supplenze dei docenti, all'art. 4 conferma che il diritto al completamento dell'orario va esercitato entro le "disponibilità " esistenti presso i diversi istituti scolastici e può essere realizzato anche mediante frazionamento orario, ma nel rispetto dei limiti contemplati dalla stessa norma, ovvero salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità . Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999, l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile in funzione delle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, con la conseguenza che la flessibilità dell'orario è in funzione della programmazione delle varie discipline e non impone alcun adattamento in ragione del completamento dell'orario di un docente supplente. Pertanto, l'art. 40, comma 7, CCNL Comparto Scuola 2006/2009, nel prevedere che il personale docente con rapporto a tempo determinato e con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale, va coordinato con le regole che, all'interno dell'ordinamento scolastico, presiedono alla programmazione dell'offerta formativa e non impone alcun adattamento in ragione del completamento dell'orario di un docente supplente. In definitiva, se la disciplina di riferimento impone al Dirigente scolastico di interpellare anche i docenti che abbiano già accettato una supplenza ad orario ridotto, tuttavia non gli impone di modificare, specie ad anno scolastico già iniziato, l'orario delle lezioni al fine di rendere compatibile lo spezzone di ore assegnabile con la prestazione lavorativa dell'aspirante. (Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la Sentenza con cui la Corte di Appello aveva respinto la domanda proposta da una docente a t.d. avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'assegnazione, dello spezzone di nove ore, costituito dal completamento dell'orario di lavoro di cui all'art. 40, comma 7 CCNL, dalla data di accettazione della proposta fino al termine dell'anno scolastico).
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Sentenza 31/01/2017 n° 4520
Area: Giurisprudenza
E’ penalmente sanzionata con la contravvenzione di cui all’art. 371 cod. pen (“Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori”) soltanto l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla scuola elementare e non anche l’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media o secondaria di primo grado, o la scuola media superiore. Ciò in quanto l’art. 8 della legge 31.12.1962, n. 1859 (“In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo dell'istruzione elementare “), che consentiva di estendere la previsione di cui all’art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore, è stato abrogato dal D.Lgs. 13.12.2010, n. 212. Pertanto, fermo restando, ai sensi dell’art. 2, lett. c) L. 28.3.2003, n. 53, l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare), o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età , nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore. Nel caso concreto esaminato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dagli esercenti la potestà genitoriale contro i quali era stata irrogata la contravvenzione di cui all’art. 731 cod. pen. per aver omesso di vigilare sulle numerose assenze dei figli minori durante tutto l’anno scolastico e per aver così omesso di impartire loro l’istruzione secondaria di primo grado; la Corte di Cassazione pertanto, in accoglimento del ricorso proposto, ha affermato che “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Il principio in esame è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
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n° 4
Area: Normativa
1. L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.
2. Il biennio dei percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al Progetto formativo individuale, possono organizzare le azioni didattiche, formative ed educative in periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Nel biennio le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare le studentesse e gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del presente comma si realizzano nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa vigente.
3. Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente di:
4. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.
5. Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonché di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.
6. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
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#insegnamento #percorrere #laboratorio #scuolalavoro #alternanza #diploma #asso #rimodulazione #asse #consolidare
n° 15
Area: Normativa
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
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#credito #religione #insegnamento #abbreviazione #curriculum #punteggio #conversione
26/07/2017 n° 349
Area: Prassi, Circolari, Note
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto scolastico - 26 luglio 2017
Registro dei provvedimenti
n. 349 del 26 luglio 2017
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che, a seguito di una segnalazione pervenuta all'Autorità in data 23 luglio 2013, con cui veniva lamentato che l'Istituto scolastico "Andrea Mantegna" di Brescia (di seguito "Istituto scolastico"), in occasione della pubblicazione degli esiti degli esami dell'anno scolastico 2012-2013, aveva diffuso la dicitura "non idoneo" nella colonna del tabellone relativa ad una studentessa con Piano educativo individualizzato (cd. P.E.I.) accanto all'indicazione di una votazione di esame superiore a quella prevista per il superamento dell'esame stesso, l'Ufficio avviava un'istruttoria preliminare diretta a verificare i presupposti normativi che avrebbero legittimato la differenziazione nelle modalità di pubblicazione degli esiti scolastici;
RILEVATO, inoltre, che nel corso di un accertamento preliminare condotto dall'Ufficio, è emerso che l'Istituto scolastico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli elenchi nominativi degli alunni, distinti per classe;
VISTO il verbale n. 13096/88019 del 4 maggio 2015, con cui sono state contestate all'Istituto scolastico "A. Mantegna", con sede in Brescia, via Fura n. 96, C.F. 98092990179, in persona del legale rappresentante pro-tempore, due distinte violazioni amministrative ai sensi dell'art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all'art. 22, comma 8, del medesimo Codice, per aver effettuato una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato, e in relazione all'art. 19, comma 3, per aver pubblicato i dati personali degli studenti in assenza di una norma di legge o di regolamento che espressamente la preveda, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
RILEVATO che dal rapporto predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non risulta essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;
VISTI gli scritti difensivi datati 3 giugno 2015, inviati ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui l'Istituto scolastico ha eccepito, in primo luogo, la titolarità del trattamento dei dati personali, in relazione alla pubblicazione degli esiti degli esami da cui si è originata la diffusione dei dati sensibili dell'interessato. Infatti, secondo l'Istituto scolastico poiché l'art. 3 del d.d.s. 19 marzo 2013 n. 2491 "al Presidente della Commissione spetta predisporre la documentazione ai fini dell'esposizione pubblica dei risultati", ne deriva che, nel caso in esame, "l'esposizione pubblica dei risultati è ascrivibile esclusivamente al Presidente della Commissione e, per esso, alla Regione, in nome e per conto della quale ha agito (…)". L'Istituto ha, poi, rilevato che "come si è documentato, i risultati degli esami (…) non riportano in alcun modo la dicitura "PEI" (piano educativo individualizzato) nè accanto al nominativo di alunni, né in calce, né altrove".
Con riguardo, invece, alla violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice, inerente alla pubblicazione, sul proprio sito web, dei nominativi degli studenti distinti per classe, la parte ha rilevato che, "sebbene l'IIS si sia immediatamente uniformato alle indicazioni del Garante, non può non rilevare come la pubblicazione di tale indicazione non abbia avuto alcun carattere lesivo e debba essere ricondotta agli obblighi previsti dall'art. 32 della Legge n. 69/2009", che impone alle amministrazioni e agli enti pubblici la pubblicazione sui propri siti informatici degli atti e dei provvedimenti amministrativi, tra cui rientra l'atto con cui si dispone la suddivisione degli alunni per classi;
LETTO il verbale di audizione, svoltasi in data 11 aprile 2016, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive, precisando che la pubblicazione on line degli elenchi nominativi degli studenti iscritti è avvenuta sulla base di un idoneo presupposto normativo, individuato nell'art. 3 del D.P.R. n. 81/2009;
RITENUTO che le argomentazioni addotte risultano in parte idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. In particolare, con riferimento alla violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice, si osserva che, al di là dell'attribuzione di responsabilità per l'avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato, che deve essere in ogni caso ricondotta all'Istituto scolastico (e non al Presidente della Commissione di esame, come sostenuto dalla parte), il rilievo, oggetto della violazione, consiste nell'aver affisso nella bacheca scolastica la dicitura "non idoneo" accanto a una valutazione di esame superiore a quella richiesta per il superamento dello stesso, e non la dicitura P.E.I., relativa al piano educativo individualizzato, come invece è stato erroneamente riportato nel verbale di contestazione del 4 maggio 2015. Pertanto, sebbene la modalità di pubblicazione degli esiti degli esami adottata dall'Istituto scolastico sia idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati, e quindi illecita, il procedimento sanzionatorio relativo a tale rilievo deve essere archiviato per la suesposta motivazione.
RITENUTO, pertanto, di dover archiviare il procedimento sanzionatorio relativo alla violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice;
CONSIDERATO, inoltre, che l'avvenuta diffusione degli elenchi nominativi degli alunni, distinti per classe, rilevata ex officio dal Garante, è stata già oggetto di esame da parte dell'Autorità, la quale si è espressa nel senso di dichiarare tale operazione di trattamento di dati personali illecita, perché effettuata in assenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice (doc. web n. 2217211, in www.garanteprivacy.it). In particolare, si rileva che la disciplina normativa a cui l'Istituto scolastico fa riferimento nelle proprie memorie difensive (d.P.R. n. 81/2009, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola") stabilisce, tra l'altro, i criteri e i parametri da osservare ai fini della formazione delle classi scolastiche, ma non contiene alcuna disposizione in merito alla pubblicazione degli elenchi così formati. Inoltre, non può essere condivisa l'argomentazione della parte secondo la quale la pubblicazione in questione è stata effettuata per adempiere alle funzioni istituzionali di cui al d.lgs. n. 69/2009. Infatti, tale normativa ha previsto, per la parte che qui interessa, che gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale, siano assolti mediante pubblicazione degli stessi atti nei siti internet degli stessi enti. In ogni caso, nell'adempimento di tale obbligo, le pubbliche amministrazioni devono preliminarmente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità, fermo restando il generale divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice). Peraltro, in proposito l'Autorità ha fornito puntuali indicazioni tramite apposite linee guida (provvedimenti datati 19 aprile 2007, 2 marzo 2011 e, da ultimo, 15 maggio 2014 in www.garanteprivacy.it, doc. web nn.rr 1407101, 1793203 e 3134436). Pertanto, si conferma che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto scolastico degli elenchi nominativi degli studenti è avvenuto in assenza di un idoneo presupposto normativo. Non assume rilievo, infine, ai fini dell'archiviazione del rilievo, la considerazione che tale pubblicazione non abbia avuto carattere lesivo per gli interessati;
RILEVATO, pertanto, che l'Istituto scolastico (omissis) ha effettuato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del Codice;
VISTO l'art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell'art. 167 del medesimo Codice (tra cui l'art. 19) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, l'ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato in euro 4.000,00 (quattromila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
DISPONE
l'archiviazione del procedimento sanzionatorio relativo alla contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all'art. 22, comma 8, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
all'Istituto scolastico (omissis), con sede in Brescia, (omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione, per aver effettuato una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi;
INGIUNGE
al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 26 luglio 2017
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Bianchi Clerici
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#pubblicazione #istituto #violazione #codice #rilevare #esame #classe #diffusione #dato #elenco
n° 1 COMMA 33
Area: Normativa
33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.
KEYWORDS
#apprendistato, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro#alternanza
06/12/2012 n° 383
Area: Prassi, Circolari, Note
Diffusione sul sito web istituzionale di una scuola di dati personali relativi agli studenti - 6 dicembre 2012
Registro dei provvedimenti
n. 383 del 6 dicembre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);
VISTA la nota con la quale la sig.ra R. d A. ha rappresentato una presunta violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte del Liceo Statale (omissis) di Roma (di seguito Liceo), che avrebbe diffuso sul proprio sito Internet istituzionale, alla sezione "classi prime 2012-2013", l'elenco degli studenti distinti per classe, evidenziando "con un carattere più chiaro" i nomi e cognomi di quelli ripetenti (nota del 18 settembre 2012);
CONSIDERATO che l'Ufficio ha richiesto chiarimenti al Liceo in relazione alla predetta segnalazione, con particolare riferimento ai presupposti normativi che avrebbero legittimato la diffusione dei predetti dati personali (nota del 1° ottobre 2012, prot. 24247/82497);
VISTE, in particolare, le dichiarazioni rese dal Dirigente Scolastico del Liceo -ai sensi dell'art. 168 del Codice- in base alle quali "la pubblicazione degli elenchi degli iscritti alle prime classi di questo Liceo (…) rientra nella finalità di trasparenza e pubblicità amministrative, atte ad indicare ufficialmente l'elenco degli studenti iscritti, la consistenza numerica delle classi e la divulgazione precoce degli inserimenti, anche in applicazione degli OO.CC. di questo Liceo che specificano i criteri di composizione delle classi, al fine di snellire le procedure necessarie all'avvio dell'anno scolastico ed agevolarne il rispetto (acquisto libri di testo, conoscenza sede di allocazione delle classi, eventuale verifica di richiesta di desiderata ecc.), considerato il numero dei destinatari, l'onerosità, la tempistica e la possibile inefficienza di una comunicazione personale" (nota del 16 ottobre 2012, prot. n. 6272);
VISTE, inoltre, le dichiarazioni rese dal medesimo Dirigente Scolastico in relazione alle modalità di redazione della lista dei predetti dati personali, con le quali è stato precisato, in primo luogo, che "i nominativi degli studenti ripetenti all'interno delle nuove classi prime non sono «bene evidenziati» né rappresentati «in colore diverso»" ma che vi sarebbe stato un assembramento di dati provenienti da diversi files che potrebbe avere causato la presenza di alcuni nominativi riportati con caratteri differenti ed, in secondo luogo, che in ogni caso "la lista è stata prontamente corretta";
CONSIDERATO, inoltre, che l'Ufficio, accedendo al sito Internet istituzionale del Liceo, alla pagina http://www.liceofarnesina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=539:classi-prime-2012-13&catid=38:news&Itemid=251, ha potuto verificare che i dati personali degli studenti frequentanti le diverse classi del Liceo sono ancora pubblicati sul relativo sito Internet, ancorché senza alcun elemento che consenta di individuare gli studenti ripetenti;
CONSIDERATO che la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice);
EVIDENZIATO che il Garante con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (adottate con provvedimento generale del 02 marzo 2011, doc. web 1793203) ha fornito un quadro unitario di misure e accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare nei casi in cui effettuano, in attuazione delle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza dell'attività amministrativa, di pubblicità degli atti o di consultazione da parte di singoli soggetti (cfr. punto 1 delle citate linee guida);
EVIDENZIATO, altresì, che con le predette Linee guida il Garante, dopo avere ribadito, in relazione alla diffusione, che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale operazione di trattamento (cfr. punto 2.1. delle citate linee guida), ha fornito specifiche indicazioni in relazione alla diffusione effettuata, in particolare, per finalità di trasparenza ovvero di pubblicità amministrativa. Sul punto, l'Autorità ha precisato che si tratta di finalità differenti, rispetto alle quali, quindi, le pubbliche amministrazioni devono effettuare specifiche e differenziate valutazioni sia in relazione al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), sia sugli strumenti e sui mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati (cfr. punto 4 delle citate linee guida);
RILEVATA, pertanto, l'illiceità della diffusione di dati personali in esame, in quanto effettuata dal Liceo in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta (art. 19, comma 3, del Codice);
VISTO che il Garante ha il compito di vietare ai titolari, anche d'ufficio, il trattamento illecito di dati personali (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice);
RITENUTO, pertanto, necessario vietare al Liceo, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale, in assenza di una norma di legge o di regolamento che ammetta tale operazione di trattamento;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dal Liceo Statale (omissis) di Roma nei termini indicati in premessa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta al Liceo Statale (omissis) di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale, in assenza di una norma di legge o diregolamento che ammetta tale operazione di trattamento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 6 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa#liceo #classe #dato #diffusione #studente #codice #internet #web #garante
n° 1 COMMA 28
Area: Normativa
28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
KEYWORDS
#mappatura
n° 13
Area: Normativa
1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
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#decimo #religione #penultimo #scuolalavoro #insegnamento #alternanza #alunna #quarto #incorrere #personalizzare
07/03/2018 n° 564
Area: Prassi, Circolari, Note
Numero 00564/2018 e data 07/03/2018 Spedizione
NUMERO AFFARE 00192/2018
OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo. decreto recante disciplina dei percorsi di istruzione professionale, a norma dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 61/2017;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 02/02/2018 con la quale il Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;
Premesso.
Lo schema di regolamento sottoposto al parere della Sezione viene adottato ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, e trova fondamento normativo nell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
L’articolo 3, comma 3, citato così dispone: “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8”.
I successivi commi 4 e 5 del citato articolo 3 completano il quadro normativo che si pone alla base dello schema di regolamento. Il comma 4 infatti prevede che: “Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166” e il comma 5 che: “Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall’ISTAT. L’utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale”.
Lo schema di decreto consta di 9 articoli e 4 corposi allegati, di seguito sinteticamente descritti.
Articolo 1 (Oggetto)
Il comma 1 descrive l’oggetto del regolamento con rinvio ai profili definiti dettagliatamente negli allegati. In particolare:
- l’Allegato 1 indica i risultati di apprendimento delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale nell’ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi di istruzione professionale nel biennio e nel triennio;
- l’Allegato 2 indica i profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento nonché, per ciascun profilo di indirizzo, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT e la correlazione ai settori economico-professionali indicati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- l’Allegato 3 reca la specifica articolazione dei quadri orari degli indirizzi di cui all’Allegato B) del decreto legislativo n.61 del 2017, distinti per biennio e triennio;
- l’Allegato 4 reca una tabella di correlazione fra ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale e le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il comma 2 richiama le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento.
Articolo 2 (Definizioni)
L’articolo contiene un elenco di definizioni relative a termini ricorrenti nello schema di regolamento, solo alcune delle quali costituiscono nuove definizioni normative, mentre altre hanno un valore meramente ricognitivo di termini già presenti nell’ordinamento.
Articolo 3 (Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento)
L’articolo, al comma 1, riprende l’inquadramento, già previsto normativamente, dei percorsi dell’istruzione professionale nell’istruzione secondaria superiore, quale articolazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Precisa, tuttavia, che essi hanno una specifica identità culturale, metodologica e organizzativa, riassumibile nel Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.C.U.P) del diplomato dell’istruzione professionale.
Il comma 2 riporta l’individuazione degli undici indirizzi di studio dei predetti percorsi, come peraltro già prevista all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61 del 2017.
Il comma 3 prevede che i profili di uscita collegati ai suddetti indirizzi di studio, associati agli specifici risultati di apprendimento, integrano il P.E.C.U.P. e realizzano il raccordo dei percorsi dell’istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.
Il comma 4 mira a rendere spendibile in ambito sanitario il titolo di studio conseguito in esito al percorso di studi dell’indirizzo denominato “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.
Il comma 5 prevede la strutturazione degli indirizzi di studio nelle attività e negli insegnamenti di istruzione generale e nelle attività ed insegnamenti di indirizzo, come definiti, rispettivamente, agli Allegati 1 e 2.
Il comma 5 rimanda all’Allegato 3, il quale prevede l’articolazione dei quadri orari, basata, nel biennio, sull’aggregazione delle discipline all’interno degli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione e, nel triennio, delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale. Stabilisce, inoltre, che i quadri orari sono articolati in una parte comune, che riguarda tutti gli indirizzi e comprende le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Nell’ambito della cornice dei quadri orari così fissata, si ribadisce che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possono costruire i percorsi formativi utilizzando gli strumenti dell’autonomia, nei limiti di quanto stabilito all’articolo 5.
Articolo 4 (Passaggio al nuovo ordinamento)
I commi 1 e 2 riprendono quanto stabilito all’articolo 11 del decreto legislativo n. 61 del 2017 in merito al passaggio al nuovo ordinamento. Si prevede, infatti, che esso inizierà ad essere attuato a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019 e che gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscano nei nuovi indirizzi, secondo quanto stabilito nella “Tabella di confluenza” (Allegato C al decreto legislativo n. 61), a partire dalle classi prime funzionanti nello stesso anno scolastico 2018/2019.
Il comma 3 disciplina l’attivazione dell’indirizzo relativo alla “Gestione delle acque e risanamento ambientale”.
Il comma 4 rimanda a Linee guida, da adottare con decreto ministeriale, la fissazione di criteri e indicazioni per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale.
Il comma 5 stabilisce che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale si dovranno dotare di un ufficio tecnico, oppure potranno riorganizzare quello già esistente e ne indica i compiti.
Il comma 6 stabilisce che la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resti regolata dalle disposizioni normative vigenti in tema di valutazione degli studenti. Tale valutazione, nonché la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, anche ai fini del passaggio ad altri percorsi di istruzione e formazione, saranno parametrati sulle unità di apprendimento (UDA) nelle quali è strutturato il Progetto formativo individuale (P.F.I.).
Il comma 7 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale effettuino, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inseriti nel P.F.I. In presenza di carenze eventualmente riscontrate, possono essere stabilite misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento.
I commi 8 e 10 prevedono:
- che il diploma finale, rilasciato all’esito dello svolgimento dell’esame di Stato, attesti, oltre all’indirizzo, alla durata del corso e al punteggio complessivo ottenuto, anche l’indicazione del codice ATECO attribuito all’indirizzo in base all’Allegato 2;
- che il diploma finale, oltre ad aver il valore di titolo legale produttivo degli effetti previsti dall’ordinamento giuridico, costituisca anche titolo valido ai fini dell’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Il comma 9 prevede che al diploma finale sia allegato il curriculum della studentessa e dello studente e che, ricorrendone le condizioni, il curriculum indichi il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT, nonché i crediti maturati per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
Il comma 11 prevede che, con decreto ministeriale sia definito l’adattamento dei quadri orari ai percorsi di istruzione di secondo livello per adulti.
Articolo 5 (Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell’offerta formativa)
L’articolo contiene le indicazioni per la definizione del piani triennali dell’offerta formativa
da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nel rispetto dei principi e delle finalità fissati dalla legge n. 107 del 2017 e dal decreto legislativo n. 61 del 2017.
In tale ottica, i commi da 2 a 4 prevedono che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano utilizzare, per la progettazione e gestione dei Piani triennali dell’offerta formativa, la quota di autonomia del 20 per cento dell’orario complessivo del biennio e dell’orario complessivo del triennio, nonché gli spazi di flessibilità, entro il 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno. Le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’utilizzo delle suddette quote di autonomia, dovranno garantire il perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento. A tal fine, si prevede che, con riguardo agli insegnamenti e alle attività dell’area generale, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto per ciascuno di essi all’Allegato 3. Con riguardo agli insegnamenti e alle attività dell’area di indirizzo, si stabilisce che le suddette istituzioni scolastiche debbano assicurare l’inserimento, nel percorso formativo, del monte ore minimo previsto, per ciascuno di essi, nello stesso Allegato 3.
Inoltre, si prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possano utilizzare gli spazi di flessibilità del 40 per cento dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare esuberi di personale a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 61 del 2017, e garantendo comunque l’inserimento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto, per ciascun insegnamento e attività, nel suddetto Allegato 3.
Il comma 5 prevede che le Regioni indichino, nell’ambito delle linee guida per la programmazione regionale dell’offerta formativa, le priorità di cui le istituzioni scolastiche di istruzione professionale debbono tener conto per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio.
Il comma 6 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’esercizio della propria autonomia, possano strutturare il quinto anno dei percorsi in modo da consentire, oltre al conseguimento del diploma di istruzione professionale, anche l’acquisizione di crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Tale strutturazione, sempreché prevista dalla programmazione dell’offerta formativa delle singole Regioni, deve essere coerente con l’indirizzo di studio seguito dallo studentessa e dallo studente.
Il comma 7 prevede che i piani triennali dell’offerta formativa possano comprendere attività e progetti di orientamento scolastico. A tal fine, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale possono attivare, tra gli altri strumenti, anche partenariati territoriali e ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.
Il comma 8 impone un obbligo di trasparenza, prevedendo che nei piani triennali dell’offerta formativa sia resa trasparente e leggibile la declinazione degli indirizzi di studio nei percorsi richiesti dal territorio con l’indicazione delle attività economiche di riferimento.
Il comma 9 prevede che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale, nell’esercizio della propria autonomia, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possano:
a) stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di competenze specialistiche non presenti nell’istituto;
b) dotarsi di dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il comma 10 disciplina la possibilità di prevedere nei piani triennali dell’offerta formativa, l’attivazione (in via sussidiaria) di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (si tratta del d. lgs che detta le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione), previo accreditamento regionale secondo modalità da definire con appositi accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale.
Si precisa, inoltre, in linea con il riparto delle competenze legislative fissate costituzionalmente, che tali percorsi devono essere realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna Regione e secondo i criteri generali e le modalità che verranno definiti con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61.
Il comma 11 fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche per l’utilizzo delle dotazioni organiche, al fine di progettare e realizzare i piani triennali dell’offerta formativa.
Il comma 12 prevede che il dirigente dell’istituzione scolastica di istruzione professionale, nei limiti della consistenza complessiva dell’organico dell’autonomia del personale docente, determini l’articolazione delle cattedre.
Articolo 6 (Indicazioni per l’attivazione dei percorsi)
L’articolo contiene indicazioni per l’attivazione dei percorsi di istruzione professionale. A tal fine, il comma 2 prevede che ciascun consiglio di classe rediga, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il progetto formativo individuale (P.F.I), aggiornandolo durante l’intero percorso scolastico, e ne indica le finalità.
Il comma 3 si occupa del figura dei tutor, già prevista nel decreto legislativo n. 61 del 2017, che il
Dirigente scolastico individua, sentito il consiglio di classe, all’interno di quest’ultimo.
La funzione del tutor è quella sostenere gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del P.F.I. e consiste nell’accompagnamento di ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato, finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze.
Il comma 4 fornisce indicazioni su caratteri e articolazione dei percorsi didattici.
Articolo 7 (Indicazioni sulle misure nazionali di sistema)
Il comma 1 prevede che il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione professionale sia accompagnato da misure nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale sul nuovo assetto organizzativo e didattico.
Il comma 2 prevede che il suddetto passaggio al nuovo ordinamento sia accompagnato da un programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie sulle opportunità offerte dallo stesso anche in relazione alle scelte degli indirizzi di studio.
Articolo 8 (Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi)
L’ articolo, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, contiene le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale.
In tal senso, al comma 1, prevede che tale correlazione sia effettuata in relazione:
a) ai profili degli indirizzi di studio, di cui all’articolo 3 del regolamento;
b) alle figure di riferimento previste dal “Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale”, di cui ai decreti ministeriali 11 novembre 2011 e 23 aprile 2012. La descritta correlazione costituisce il riferimento essenziale per realizzare i passaggi tra i due diversi sistemi formativi.
Al comma 2 specifica le modalità attraverso le quali è effettuata la correlazione di cui al comma 1. Stabilisce, inoltre, che la correlazione tiene conto dei riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015.
Il comma 3 prevede la modifica e l’integrazione dell’Allegato 4 (da effettuare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di adeguarlo all’aggiornamento del “Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale” sopra ricordato.
Il comma 4, in coerenza con l’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 61 del 2017, stabilisce che i diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, insieme alle qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, sono titoli di studio tra loro correlati nel “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Articolo 9 (Disposizioni finali)
La norma disciplina l’applicabilità del regolamento alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle competenze riconosciute a tali soggetti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché in coerenza con i relativi ordinamenti e con le norme di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 14 del d. lgs. n.
61del 2017. Si stabilisce, inoltre, che le disposizioni del regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
Lo schema di regolamento è corredato da:
1) relazione illustrativa;
2) relazione tecnica;
3) analisi di impatto della regolamentazione;
4) analisi tecnico-normativa;
5) concerto del Ministero della salute;
6) concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
7) intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
8) parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Rispetto al percorso procedurale disegnato dal d. lgs. 61 per l’adozione del regolamento, sono presenti tutti gli adempimenti prescritti, cui si è aggiunto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organo di alta consulenza tecnico-scientifica del Ministero.
Considerato.
Come ricordato anche nella relazione illustrativa, la materia dell’istruzione professionale trova esplicito richiamo nella Costituzione, fin dalla formulazione originaria dell’art. 117 (che attribuiva alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia “istruzione artigiana e professionale”), mentre il fondamento costituzionale della odierna disciplina viene rinvenuta nel testo vigente del suddetto articolo, che al secondo comma riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lettera m) e le “norme generali sull'istruzione” (lettera n), mentre al terzo comma rimette alle legislazione concorrente la materia “istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”. Né può prescindersi – nel valutare i termini in cui le indicazioni costituzionali sono state declinate dall’ordinamento - dalla considerazione che l’istruzione professionale di ambito statale rappresenta una corposa e radicata realtà che storicamente preesiste alla stessa Costituzione repubblicana.
Lo schema di regolamento in esame rappresenta un elemento fondamentale nella riforma dell’istruzione professionale, avviata dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (cd. “Buona scuola”), che all’art. 1, comma 180, ha conferito ampie deleghe al Governo per “provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione”. Per quanto qui specificamente rileva, il comma 181, lettera d), di tale legge ha delegato il Governo a provvedere alla “revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio”.
Tale delega è stata esercitata con il già ricordato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che ha disegnato le grandi linee dell’intervento riformatore e, come sopra illustrato, demandato a un regolamento (lo schema ora in esame) le ulteriori indicazioni necessarie ad avviare concretamente la riforma. Lo stesso legislatore delegato ha dettato, all’art. 11, l’ambizioso obiettivo di avviare l’attuazione della riforma a partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019, e ha conseguentemente disposto, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, l’abrogazione del regolamento attualmente vigente sugli istituti professionali (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87). In tale prospettiva, il legislatore delegato ha assegnato un termine particolarmente stringente (ancorché da intendersi come ordinatorio) per l’emanazione del regolamento (90 giorni dall’entrata in vigore del d. lgs. stesso, che è stato pubblicato nel S.O. alla GU 16 maggio 2017, n. 112), il che peraltro contrasta da un lato con la complessità dell’iter formativo dettato dalla stessa fonte primaria per il regolamento, e dall’altro con l’ampiezza, la delicatezza e la complessità tecnica dei contenuti che esso è chiamato a disciplinare, sì da legittimare più che qualche dubbio sulla congruità della tempistica dettata dalla fonte primaria.
Dunque, il fatto che l’Amministrazione abbia predisposto lo schema di regolamento in esame in forte ritardo rispetto al termine formalmente assegnatole, se può apparire comprensibile per le ragioni ora dette, dall’altro le impone un oneroso tour de force al fine di effettuare sollecitamente gli ulteriori adempimenti e di assicurare che, per l’inizio dell’anno scolastico 2018/19, ormai incombente, siano compiutamente assicurate tutte le condizioni – normative, organizzative, di risorse, di aggiornamento del personale docente e non docente, di informazione delle famiglie, eccetera – necessarie al concreto avvio della riforma.
Non a caso, del resto, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha affermato, nel parere reso sullo schema in esame, che “appare oggettivamente difficile realizzare in tempo utile le necessarie attività di formazione del personale connesse all’attuazione del riordino” e sottolineato l’esigenza di un forte investimento in: - organici; formazione e valorizzazione professionale del personale; risorse e investimento in laboratori e strutture di contesto; implementazione delle risorse. Di conseguenza ha dichiarato di ritenere opportuno un rinvio dell’attuazione del provvedimento, rinvio che peraltro – come fa notare l’Amministrazione nella sua relazione – richiederebbe di modificare una norma di rango primario.
Per ciò che attiene ai contenuti, lo schema reca una nuova e organica disciplina della materia trattata, destinata a sostituire progressivamente, anno scolastico dopo anno scolastico, quella attualmente vigente e di cui, come detto sopra, il d. lgs. n. 61 ha disposto l’abrogazione esplicita a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 (l’anno cioè in cui le classi prime dell’a.s. 2018/2019, primo della riforma, giungeranno al quinto anno del ciclo).
Lo schema in esame appare nel suo complesso rispettoso delle indicazioni della fonte primaria, cui dà coerente e puntuale sviluppo, con particolare riferimento ai due cruciali nodi del passaggio progressivo dal vecchio al nuovo ordinamento della istruzione professionale e dei meccanismi di raccordo fra percorsi di istruzione e di formazione professionale, laddove si devono coniugare i rispettivi ruoli e competenze dello Stato e delle Regioni.
Per ciò che attiene alla tecnica redazionale, lo schema appare correttamente redatto in conformità alle regole dettate dalla Circolare congiunta “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, adottata dalla Presidenza di Camera e Senato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (aprile del 2001) e ulteriormente dettagliate nella circolare della Presidenza del Consiglio 2 maggio 2001, “Guida alla redazione dei testi normativi” (S. O. alla “Gazzetta Ufficiale” n. 101 del 3 maggio 2001).
La relazione di AIR, della quale merita apprezzamento la schietta enunciazione dei problemi da risolvere e delle criticità presenti nell’attuale sistema che la riforma intende affrontare, appare ancora non sufficientemente adeguata sul piano della offerta degli elementi quantitativi che consentano, secondo la logica propria del “ciclo della regolamentazione” che dall’AIR conduce alla VIR, di valutare – a muovere da una situazione di partenza nota – gli effetti prodotti dalla nuova disciplina introdotta, rapportarli agli obiettivi perseguiti e valutare eventuali aggiustamenti da apportare alla disciplina stessa. Sia consentito ricordare che: “Il Consiglio di Stato ha ribadito in molti pareri che, nella predisposizione degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari, si deve tener conto soprattutto di ciò che accadrà dopo la loro entrata in vigore; si deve cioè compiere lo sforzo di analizzare la prevedibile (ex ante) e la reale (ex post) attuazione delle regole come percepita dai destinatari di esse e come “rilevata” sulla base di verifiche quantitative nell’ambito di periodici, programmati monitoraggi” (parere n. 1458 del 19 giugno 2017).
In tale prospettiva, anche nello spirito del disegno delineato dal recentissimo d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, “Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione” (la cui entrata in vigore è peraltro subordinata all’emanazione di una direttiva volta a dettagliarne il contenuto), la relazione AIR e lo stesso schema di regolamento appaiono – pur nella consapevolezza della particolare complessità della materia trattata e della parzialità di un approccio meramente quantitativo ai temi dell’istruzione e della formazione - non pienamente appaganti sul piano della indicazione degli indicatori quantitativi e delle procedure volte al monitoraggio degli effetti prodotti e alla “manutenzione” della nuova disciplina. E’ ben vero che il tema generale del monitoraggio sulla efficacia e l’efficienza del sistema nazionale di istruzione è non da ora centrale nell’azione del Ministero e che il d. P.R. 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, ha strutturato il “Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo” e riordinato gli Istituti che concorrono a formarlo. Tuttavia l’importanza strategica della riforma del sistema di istruzione e formazione, affermata dallo stesso Ministero, la sua specificità nel quadro del sistema dell’istruzione statale e la centralità, in tale ambito, dello schema in esame, inducono la Sezione a prospettare l’opportunità che l’Amministrazione lo integri con specifiche previsioni in ordine ai processi di valutazione degli effetti prodotti, in funzione della “manutenzione” della normativa stessa e dell’aggiornamento degli obiettivi da essa perseguiti.
Con riferimento ai singoli articoli, appare particolarmente opportuno l’articolo 2, recante le definizioni utilizzate nel testo, stante il tecnicismo della materia. Eventualmente i singoli lemmi potrebbero essere disposti in ordine alfabetico.
All’art. 4 suscitano perplessità le previsioni di cui ai commi 4 e 11, che paiono demandare una integrazione della disciplina regolamentare a strumenti sottordinati quali due decreti ministeriali, con formulazioni che appaiono di problematica legittimità. In ogni caso, valuti l’Amministrazione se i termini temporali indicati per l’adozione dei suddetti atti (120 giorni) non siano eccessivi, alla luce della sopra illustrata problematica sui tempi di attuazione della riforma.
Valuti l’Amministrazione se conservare l’art. 7 nella attuale formulazione, che appare priva di sostanziale contenuto normativo, dal momento che prospetta una vasta e indeterminata gamma di azioni, certamente in astratto opportune e anzi necessarie e urgenti per dare attuazione alla riforma (“misure nazionali di sistema”, “programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie”), ma delle quali non sono indicati contenuti, forme, procedure di adozione e soprattutto risorse (tema che ricorre con toni preoccupati nel parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione). In ogni caso, preso atto che l’Amministrazione ritiene di adeguarsi a recenti tendenze evolutive della lingua italiana in ordine ai generi (art. 2, comma 1: “ciascuna studentessa e ciascuno studente”; cfr. anche art. 4, commi 7, 9, ecc.), anche l’art. 7 dovrebbe conformarvisi (non “dei dirigenti”, ma “delle dirigenti e dei dirigenti”, ecc.).
P.Q.M.
Nei termini esposti è il parere favorevole, con le riportate osservazioni, della Sezione.
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#istruzione #percorso #indirizzo #comma #decreto #formazione #prevedere #schema #indicazione #articolo
n° 9
Area: Normativa
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
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#polizia #appartenente #stato #corpo #devoluti #legge #agosto #marzo #adibire
n° 5
Area: Normativa
1. L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:
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#apprendimento #asso #asse #aggregazione #sapere #potenzialitĂ #alternanza #abilitĂ #costruzione #diploma
n° 14
Area: Normativa
1. I licei musicali, coreutici e artistici possono rimodulare il monte orario complessivo e introdurre insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente e al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.
2. Al fine di pervenire a un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali è progressivamente prevista, per ciascun corso quinquennale, la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti, e di non più di tre insegnamenti dello stesso strumento, con possibilità di derogare a tale limite sino a cinque insegnamenti solo nel caso del pianoforte, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.
3. I licei artistici, anche in rete tra loro, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche e le università possono stipulare accordi con gli enti locali, le istituzioni culturali e le realtà produttive, al fine di valorizzare le creazioni artistiche e artigianali dei diversi territori e di potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nella pratica artistica.
4. Le scuole di cui all'articolo 12, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, possono stipulare accordi di programma, anche con gli enti locali, per regolare forme di collaborazione.
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#coreutici #liceo #insegnamento #rimodulare #pianoforte #generare #esubero #pratica #spazio
n° 21
Area: Normativa
1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.
2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.
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n° 6
Area: Normativa
1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:
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21/11/2016 n° 44
Area: Prassi, Circolari, Note
Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale prevenzione
Circolare n. 44
Roma, 21 novembre 2016
Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali
e p.c. a:
Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali
Oggetto Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
Quadro Normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articoli 1 e 4;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, articolo 4;
- Circolare Inail 28 aprile 2003, n.28: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”;
- Circolare Inail 17 novembre 2004, n.79: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77: “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, art. 1;
- Circolare Inail 4 aprile 2006, n.19: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”;
- Legge 13 luglio 2015, n.107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Premessa
Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente.
Essa consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (1).
L’alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d’aula, e il momento applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si fondono. Con legge 13 luglio 2015, n.107 (2), l’alternanza scuola lavoro è stata organicamente inserita nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di istruzione (3), al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (4).
Ciò premesso, stante l’evoluzione normativa che ha coinvolto il mondo della scuola, si rende necessario, anche all’esito delle interlocuzioni intercorse sul tema con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fornire istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.
Obbligo assicurativo per gli studenti. Aspetti generali Si ribadisce che, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall’art. 1, n. 28 e dall’art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono (5):
• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Resta, in particolare, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (6).
Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario (7), ai sensi dell’art.42 del T.U..
Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola -lavoro Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n.5 del T.U..
La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato (8), per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online “Regolazione Alunni” del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro. Per questi ultimi studenti, sono in corso le verifiche per un aggiornamento del premio, anche in relazione all’andamento infortunistico.
Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro Con riferimento all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro.
Per quanto riguarda i primi, si conferma (9) che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall’art. 4, n.5 del d.p.r. 1124/1965:
• esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
• attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
• attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
• viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Anche in tale ambito resta, quindi, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto (10).
Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.
Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Al riguardo, si precisa che per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65.
Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.
Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.
Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell’art. 37 del citato decreto.
In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.
Al riguardo, l’Istituto ha declinato un modello di riferimento finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di percorsi formativi destinati agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, di carattere generale e specifico, con particolare riguardo ai rischi correlati alle mansioni cui gli studenti stessi saranno adibiti.
I percorsi verranno resi disponibili nella tradizionale modalità “in presenza” o in modalità e-learning in attuazione, in particolare, dell’accordo di partenariato sottoscritto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Tali percorsi potranno poi essere erogati attraverso una formazione “a cascata”, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, del corpo docente e degli stessi studenti.
Prestazioni L’Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:
• prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
• prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
• prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
• prestazioni riabilitative.
Gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta (11), a meno che non siano studenti lavoratori.
La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale (12).
Denuncia dell’evento L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.
Conseguentemente, l’assicurato è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto.
Nel caso in cui l’assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge (13).
Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello
_____________
1 Cfr art.1 d.lgs. 15 aprile 2005, n.77.
2 Cfr art.3, commi da 33 a 43 legge 13 luglio 2015, n.107.
3 L’articolo di cui alla precedente nota stabilisce un monte ore obbligatorio da attivare in alternanza scuola lavoro che, dall’anno scolastico 2015/2016, coinvolge a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, prevedendo almeno 200 ore nei licei e almeno 400 ore negli Istituti tecnici e professionali. L’alternanza può essere svolta sia all’interno del monte ore annuale delle lezioni, sia durante la sospensione delle attività didattiche e si può realizzare anche all’estero, secondo le modalità organizzative affidate all’autonomia delle istituzioni scolastiche.
4 Cfr art. 3, comma 33, legge 13 luglio 2015, n.107.
5 Gli studenti sono assicurati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, in quanto la loro assicurazione, a differenza di quella propria dei lavoratori dipendenti e retribuiti, è limitata allo specifico rischio per il quale sono assicurati.
6 Cfr circolare Inail 28/2003.
7 Il premio speciale annuale a persona varia proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del T.U., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Istituto.
8 Cfr artt.127 e 190 T.U. e decreto ministeriale del 10 ottobre 1985. Per le scuole e gli istituti statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l’obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all’Inail gli importi delle prestazioni erogate dall’Istituto alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.
9 Cfr circolari Inail nn. 28/2003, 79/2004, 19/2006.
10 Cfr circolare Inail 28/2003.
11 Cfr art.30, ultimo comma, d.p.r 1124/1965
12 Cfr circolare Inail 38/2015
13 Cfr circolare Inail 10/2016 “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965.”
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: studente lavoratore#apprendistato, tirocini formativi, alternanza scuola-lavoro#studente #alternanza #infortunio #scuolalavoro #lavoro #inail #occorrere #scuola #attivitĂ #impegnare
n° 8
Area: Normativa
1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463 , da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.
2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli. In prima applicazione l'integrazione delle graduatorie provinciali del personale docente avverrà alla scadenza del primo biennio.
3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.
4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17 comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.
5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell' articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.
6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.
7. La nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenza annuale o temporanea nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti e nelle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è disposta dal Ministro della pubblica istruzione. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.
8. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal Ministro della pubblica istruzione; alle commissioni, costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque una unica sede.
9. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre Conservatori o Accademie presso cui aspira alle supplenze.
10. Il disposto di cui al comma 7 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie attuali.
11. La precedenza assoluta di cui ai commi 3 e 4 si applica anche ai fini del conferimento delle supplenze nei Conservatori e nelle Accademie indicati nella domanda di supplenza.
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n° 55-quater
Area: Normativa
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; (1)
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; (1)
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; (1)
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.(1)
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
[2. (2)]
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. (3)
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia (4).
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.
3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4. (5)
(1) Lettera inserita dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017. Ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 75/2017, le modifiche introdotte si applicano agli illeciti commessi successivamente al 22 giugno 2017.
(2) Comma abrogato dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017. Ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 75/2017, le modifiche introdotte si applicano agli illeciti commessi successivamente al 22 giugno 2017.
(3) Comma così modificato dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017. Ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 75/2017, le modifiche introdotte si applicano agli illeciti commessi successivamente al 22 giugno 2017.
(4) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, a decorrere dal 5 agosto 2017, stante il disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2017.(5) Comma inserito per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, a decorrere dal 5 agosto 2017, stante il disposto dall’ art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2017;
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#flagranza #audizione #addebito #stipendio #grave #rilevamento #omissiva #equitativa #inganno #onore
n° 19
Area: Normativa
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
[7. (1)]
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. h), L. 15 luglio 2002, n. 145 a decorrere dal 8 agosto 2002.
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#stipendio #diminuzione #arrotondare #tecnologo #quoziente #temporaneitĂ #attitudine #senato #demandare #magistratura
02/10/2017 n° 12071
Area: Prassi, Circolari, Note
AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRIGENTI PREPOSTI
AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
STATALI
LORO SEDI
AI COORDINATORI DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E
DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO PARITARI
LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA
DI BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE
PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO
ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA
ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DGSP UFFICIO V
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
P.C, AL GABINETTO DEL MINISTRO -SEDE
AL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI - S E D E
AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Piazza Monte Citorio,121 - 00186 ROMA
OGGETTO: AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Nota del 16-3-2017 prot. U.0010074 . Diffusione di dati personali riferiti ad alunni. Invito a conformarsi.
A seguito di alcune specifiche criticità sorte in relazione alle modalità di pubblicazione da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado (di seguito "scuole") del curriculum dello studente dell'ultimo anno, l'AUTORITA
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ha ritenuto di fornire al MIUR chiarimenti e indicazioni.
A riguardo, nelle more di una opportuna rivisitazione, unitamente al Garante e al Ministero delle Politiche Sociali, della circolare precedentemente emanata dal MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 agosto 2011, e quindi dell'intera materia
concernente le modalità attuative in ambito scolastico dell'attività di intermediazione in relazione alla disciplina concernente la protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pubblicazione dei curricula degli studenti dell'ultimo anno, si trasmettono, in allegato, le "Indicazioni operative dello stesso Garante sull'art. 96 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice) in tema di trattamento dei dati personali degli studenti da parte delle istituzioni scolastiche per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale", con preghiera di garantirne la più ampia diffusione tra le
istituzioni scolastiche.
Tali indicazioni concernono, infatti, una fattispecie (quella, appunto, di cui all'art. 96 del Codice, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) per molti aspetti analoga all'intermediazione e possono, quindi, risultare utili anche al fine di svolgere tale ultima attività garantendo la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli studenti, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Ciò premesso, si precisa che l'intermediazione è l'attività svolta a favorire l'incontro tra la domanda di lavoro, orientamento professionale o attività formative di uno specifico committente e l'offerta disponibile sul mercato.
In particolare, l'intermediazione di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede che gli intermediari autorizzati si limitino - a determinate condizioni - a rendere pubblici e gratuitamente accessibili i curricula degli studenti, per almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.
Ne consegue, in primo luogo, che le scuole non possono disporre ex officio la diffusione dei curricula degli studenti, necessitando piuttosto di un'esplicita richiesta da parte dello studente a che venga favorito l'incontro tra la sua domanda con le possibili
offerte di lavoro.
Pertanto, non risultano adeguati meccanismi di adesione all'iniziativa strutturati con la formula del c.d. "opt-out', in base al quale le scuole rendono noto di procedere alla diffusione dei curricula, salva diversa determinazione dell'interessato.
L'interessato, inoltre, deve essere posto nelle condizioni (e deve esserne pienamente consapevole) di poter, in ogni momento, revocare la sua richiesta con l'effetto di fermare l'ulteriore diffusione, da parte delle scuole, dei suoi dati personali. Ciò, ferma,
ovviamente, restando la legittimità delle operazioni di trattamento effettuate prima della revoca.
La richiesta dell'interessato costituisce una vera e propria manifestazione di volontà. Come tale, in analogia a quanto previsto per il consenso, affinché possa considerarsi valida e consapevole, è necessario che sia preceduta da un'idonea informativa sul trattamento dei dati personali e che sia libera, specifica e, come detto, revocabile (art. 23 del Codice).
Le scuole, quindi, devono - nelle modalità e con gli strumenti più adeguati - fornire idonea informativa in ordine al trattamento di dati personali effettuato nell'esercizio dell'attività di intermediazione, ai sensi dell'art. 13 del Codice.
La diffusione dei dati personali degli studenti può concernere unicamente determinate categorie di informazioni, quelle cioè c.d. curriculari relative, quindi, alla carriera di studio e alle esperienze lavorative dello studente. A tal fine può tenersi conto
dello schema di curriculum vitae predisposto in allegato al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre 2011, recante "Modalità attuative di interconnessione a ClicLavoro di Università ed altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione".
Con riferimento ai tempi di diffusione del curriculum vitae dello studente, si ricorda che costituisce un principio generale della protezione dei dati personali, quello di proporzionalità, in base al quale, tra l'altro, i dati devono essere conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo quanto previsto dall'art.11, comma 1, lett. e) del Codice.
La pubblicazione di dati personali degli studenti è consentita soltanto per il tempo necessario e appropriato rispetto all'obiettivo perseguito. Tale lasso di tempo, nel caso in esame, è espressamente individuato dalla legge in "almeno 12 mesi". Deve ritenersi,
quindi, che gli intermediari possono diffondere i dati per un periodo di tempo superiore solo su esplicita richiesta del soggetto interessato.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
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19/04/2018
Area: Contratti e Accordi
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e struttura del contratto
Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il presente CCNL si articola in:
a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:
- Istituzioni scolastiche ed educative;
- Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Università e Aziende ospedaliero-universitarie;
- Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
3. Con la locuzione “Istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
4. Con il termine “Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica” o “AFAM”, si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
5. Con il termine “Università” e con il termine “Aziende ospedaliero-universitarie” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL dell’Università.
6. Con il termine “Enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni destinatarie dei procedenti CCNL della Ricerca. Tra questi viene ricompresa l’Agenzia Spaziale italiana (ASI), che precedentemente era destinataria del relativo CCNL ai sensi
dell’art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. Nel presente CCNL con il termine “Amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette
disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web
dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001.
Art. 3
Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale
1. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
3 L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all’art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le
relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.
Art. 5
Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da
adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
Art. 6
Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si
incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Art. 7
Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette
giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine
minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del d. lgs.
165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di
richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi
contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7,
corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. E' istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
Art. 8
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Art. 9
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, sia per il settore scuola sia per l’AFAM, entrambi presso il MIUR, nonché per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle
organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. Per il settore scuola e per il settore AFAM, l’organismo di cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
4. L’organismo paritetico per l’innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla
componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione;
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).
5. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lett. a). In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 4, lett. c).
6 Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).
TITOLO III
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 10
Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”
Art. 11
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di
comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest’ultimo si
identifica con il DSGA;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone
le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stessa in locali non
aperti al pubblico;
n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità
scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
Art. 12
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam.
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 13
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso
negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 14
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando
la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del
procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto
corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 16
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1.Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in
altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il
dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.
Art. 17
Determinazione concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa
eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 18
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 -con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario
medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della
lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata
dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la
concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.
Art. 19
Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Art. 20
Differenziazione premi individuali
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una maggiorazione dei premi individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell’AFAM nonché per i ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto previsto dall’art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009.
Art. 21
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 9, le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità individuale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Università inviano i dati di cui al comma 1 alla competente Direzione Generale del MIUR. Tali dati sono analizzati congiuntamente, presso il MIUR, da rappresentanti del Ministero, nonché di CRUI, CUN e CODAU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
SEZIONE SCUOLA
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 22
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola
1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
3. E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni
dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente; la contrattazione dovrà tener conto del vincolo dei posti vacanti e disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia e dei posti da
rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti (ATA) nonché dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell’ambito della relativa programmazione pluriennale;
a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
a3)i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA;
a4) i criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 30 del CCNQ 4/12/2017;
a5) i criteri di riparto del fondo di cui all’art. 40 sulla base dei parametri indicati al comma 7 di tale articolo.
b) a livello regionale:
b1) le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell’art. 23;
b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;
c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai
progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
5. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1, a2, a3, a4, b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9.
6. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3, c4
7. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;
a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell’efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
a3) sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non può superare i cinque giorni;
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di burn-out.
9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 8, punto a2);
a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 5, punti a3) e b2);
a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari;
a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti,
relativi ai servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
Art. 23
Assemblee sindacali
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio
possibile per gli alunni.
6. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione
integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni
staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora
concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e
disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva
affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24
Comunità educante
1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento.
Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. I
docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno orario.
TITOLO III
I DOCENTI
Art. 25
Area docenti
1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e
degli educandati femminili.
Art. 26
Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia
1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.
Art. 27
Profilo professionale docente
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,organizzativorelazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
Art. 28
Attività dei docenti
1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
Art. 29
Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo
1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative
sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure
indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui
sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
TITOLO IV
PERSONALE ATA
Art. 30
Periodo di prova
1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili.
2. In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo
di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o
categoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza.
Art. 31
Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce, 15, comma 2 del CCNL del 29 /11/2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
Art. 32
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende
assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in
cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007.
Art. 33
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al
comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.
Art. 34
Commissione per l’ordinamento professionale personale ATA
1. Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo
ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed educative e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità del suddetto personale.
2. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria che consenta di analizzare l’attuale sistema di classificazione professionale al fine di verificare le possibilità di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze professionali e assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN e con la partecipazione di una
rappresentanza del MIUR, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
a) analisi delle caratteristiche dell’attuale sistema di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre istituzioni scolastiche ed educative dei Paesi europei;
b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tale sistema, con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle istituzioni scolastiche;
c) verifica delle declaratorie di area, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle
competenze professionali;
d) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure professionale, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
e) verifica del sistema di progressione economica all’interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l’esperienza professionale maturata.
4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA
Art. 35
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B1.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.
Art. 36
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 37
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D1 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1/3/2018 - 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1/3/2018-31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione, nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.
Art. 38
Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.1;
b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata tabella E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL Scuola del 29/11/2007, è incrementato con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.3.
Art. 39
Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche
1. In attuazione dell'art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL sono prorogati fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale
è adottato l'accordo in sede di conferenza unificata di cui all'art. 19, comma 5-ter del D.L. 6-7-2011, n. 98.
Art. 40
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
1. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:
a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.
3. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente di cui all’art. 38, il Fondo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto stabilmente, per l’anno 2018 di 80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro,
anche a valere sulle disponibilità dell’art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.
4. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;
h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.
5. Il fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse finalità di cui al comma 4, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 22, nei limiti e con le specificazioni di seguito indicate:
a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo;
b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;
c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse residue dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;
d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.
6. Il contratto collettivo di cui al comma 5 è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.
7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di punti di erogazione del servizio;
b) dotazione organica;
c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);
d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 41
Disposizioni speciali per la Sezione Scuola
1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
2. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge
e delle relative disposizioni applicative.”
3. Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007( Modalità di prestazione dell’orario) , il primo capoverso è così sostituito: “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.
(OMISSIS)
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C.M. 24 aprile 2018, n. 7194
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Comunicazione MIUR inerente la rendicontazione dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro.
Il MIUR ha comunicato l'apertura della rilevazione per la rendicontazione dei percorsi di alternanza Scuola - Lavoro delle scuole secondarie di II grado
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Comunicazione MIUR inerente l'invio alle scuole di una guida operativa sulle attivitĂ di alternanza scuola-lavoro.
Il MIUR ha trasmesso alle scuole il primo "manuale" per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
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Ulteriori chiarimenti MIUR sulle attivitĂ di Alternanza Scuola Lavoro.
Il MIUR ha fornito chiarimenti in tema di Alternanza Scuola Lavoro, che intendono dare risposta ai piĂą ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza
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D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
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Comunicazione relativa alla pubblicazione del Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
Unioncamere ha comunicato che è on line il Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, punto d’incontro (virtuale) tra i ragazzi che frequentano il triennio conclusivo di un istituto tecnico e di un liceo e le imprese italiane
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Comunicazione MIUR relativo al monitoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Il MIUR ha comunicato che a partire dal 15 luglio 2016, sul portale SIDI Area Alunni - Gestione Alunni, è disponibile la nuova funzione "Alternanza scuola lavoro" per il monitoraggio dei percorsi attivati
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#carattere #alternanza #newsPagina: 24
Nota 4 ottobre 2018, n. 3050
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Nota 10 ottobre 2017, n. 1865 - D.M. 3 ottobre 2017, n. 741 - D.M. 3 ottobre 2017, n. 742 - Lettera Invalsi 6 ottobre 2017
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Ordinanza Ministeriale 11 marzo 2019, n. 205
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Nota 4 ottobre 2018, n. 3050
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Comunicazione MIUR inerente le attivitĂ di rilevazione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito alla comunicazione dei dati in Anagrafe degli Studenti e per un corretto utilizzo dell’applicativo “Commissione Web”
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D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
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Ordinanza Ministeriale 4 maggio 2017, n. 257
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Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2011, n. 42
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Ordinanza Ministeriale 2 maggio 2018, n. 350
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Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2012, n. 41
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Legge 10 dicembre 1997, n. 425
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Legge 11 gennaio 2007, n. 1
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Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilitĂ
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: esami di stato
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