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Data di pubblicazione: 19/02/2021
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  • Una docente effettua assenze cicliche usufruendo di vari congedi: come considerare i giorni di chiusura della scuola per seggio elettorale e il giorno di sciopero?
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    #pbb #congedo #domenica #sabato #lunedì #venerdì #periodo #assenza #computo #ricadere #figlio

    Domanda

    Una docente di scuola primaria ha effettuato nel periodo x settembre/xx dicembre 2020 un’assenza di tipo ciclico. La docente, senza mai rientrare in servizio, ha richiesto vari congedi, iniziando con un congedo parentale per un figlio e terminando con un congedo parentale per un altro figlio. All’interno ha avuto altre assenze quali malattia figli, sciopero e quarantena per isolamento domiciliare di figlio infra 14 anni. Inoltre vi sono anche stati due periodi diversi di chiusura della scuola in quanto è stata sede di seggio elettorale. Supposto che i sabati e le domeniche ricadenti all’interno del periodo debbano essere considerati d’ufficio come congedo parentale, si chiede di sapere se tale computo valga anche nel caso dei giorni di chiusura per seggio elettorale.
    Si chiede inoltre di sapere se lo sciopero debba essere considerato come rientro in servizio (facendo partire quindi il conteggio del congedo parentale) oppure è a tutti gli effetti comparato ad un’assenza normale.

    Risposta

    Relativamente al congedo parentale e congedo per malattia del bambino, il comma 6, dell’art. 12, del CCNL Scuola 2007 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che ai sensi del quale i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e congedo per malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

    Pertanto, alla luce della suddetta disposizione contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale e/o congedo per malattia non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati o come congedo parentale o come congedo malattia anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.

    A supporto si riporta l'orientamento SCUOLA 060 del 23/05/2013.

    "Nel caso di assenza di un dipendente di tipo ciclica, cioè che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, le giornate del sabato e della domenica come devono essere computate?

    Si fa presente che ai sensi dell'art. 12, comma 6, del CCNL 29/11/2007 (congedi parentali) "6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice."

    In relazione alla nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, da voi citata, sembra chiaro, dall’esempio relativo al caso 2 , che nel quesito da voi esposto ci si trovi di fronte ad un’assenza di tipo ciclica che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, in quanto le assenze per L. 104 ricadono all’interno di due differenti frazioni di congedo parentale senza nessuna ripresa del servizio".


    Il citato Messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, fornisce una serie di esempi e modalità di computo del congedo.

    Nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo:

    1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

    Sabato e domenica

    2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo

    Sabato e domenica

    3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo

    Sabato e domenica

    4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

    il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse).

    Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.

    Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo:

    dal martedì al giovedì = congedo parentale

    venerdì = ferie

    sabato e domenica

    lunedì= ferie

    dal martedì a giovedì = congedo parentale.

    Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).

    A chiarimento di quanto sopra esposto l'INPS fornisce ancora due possibili casi:

    Caso 1

    da lunedì a venerdì = congedo parentale

    sabato e domenica

    da lunedì a mercoledì = ferie

    giovedì = ripresa del lavoro

    Caso 2

    da lunedì a venerdì = congedo parentale

    sabato e domenica

    da lunedì a mercoledì = ferie

    giovedì = congedo parentale

    venerdì = ripresa del lavoro

    Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa).

    Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale.

    I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto.

    Nel quesito viene detto che i due congedi iniziali e finali erano per figli diversi.

    Sull'argomento si registra il recente Orientamento Applicativo ARAN 31 marzo 2020 SCU_112 che andiamo a riportare in integrale

    "Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, devono essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola?

    Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.

    Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi.

    L’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica NON rientrano nel computo del congedo parentale.

    A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”, sia il messaggio INPS 18 ottobre 2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo".


    Pertanto, a nostro avviso, a meno che all'interno del periodo di assenza ciclica non vi erano situazioni in cui il sabato e la domenica erano tra due assenze delle stesso tipo (es malattia ed in questa ipotesi sabato e domenica sarebbero da considerare per l'appunto malattia), trattandosi di assenza ciclica che inizia e finisce con congedo parentale richiesto per figli diversi i sabati e le domeniche ricadenti all’interno del periodo non devono essere considerati d’ufficio come congedo parentale.

    Lo sciopero è considerata assenza specifica per sciopero con il relativo trattamento economico.

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    Approfondimenti

    Ordinanza 16/08/2025 n° 23393
    Area: Giurisprudenza

  • Congedo biennale per assistenza a familiare disabile: si computano i giorni festivi? - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il comma 5 bis dell'art. 42 (introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 2011) prevede che il congedo biennale fruito ai sensi del comma 5 "non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa". Con riferimento al calcolo dei due anni di cui sopra, va precisato che i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo straordinario vanno computati nell'ambito dei giorni di congedo. Viceversa, non vanno computati i giorni festivi ove compresi tra il giorno di ripresa del lavoro e quello di inizio di un nuovo periodo di congedo. Per evitare il computo nel periodo di congedo dei giorni festivi (e quindi anche delle domeniche e dei sabati, nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessaria la ripresa del lavoro e quindi, un'interruzione del congedo; solo in questo caso, infatti, i giorni festivi compresi tra la ripresa del lavoro e il successivo congedo non sono computabili ai fini del calcolo del periodo massimo previsto dalla legge.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    Sentenza 07/10/2025 n° 26956
    Area: Giurisprudenza

  • Sono escluse dal periodo di comporto esclusivamente le assenze correlate ad una grave patologia che richiede terapia salvavita - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Le "malattie particolarmente gravi” ricevono una disciplina in parte diversa in relazione al computo dei giorni di assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Le patologie che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze sono le terapie salvavita ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (tra le quali va senz'altro inclusa la terapia di emodialisi). Il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita. Non va applicato il regime più favorevole previsto, ai fini del comporto, per le gravi patologie allorchè tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza per malattia era priva della indicazione "patologia grave che richiede terapia salvavita", ed in considerazione che nessun valore di carattere medico-legale può essere attribuito allo scambio di messaggi whatsapp tra il lavoratore e il Responsabile di filiale con cui si comunicava l'andamento e la natura della malattia. ( La Sentenza in esame concerne una fattispecie di impiego privato. Per quanto concerne il personale scolastico l’art. 17 comma 9 del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del comporto oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Si ricorda, altresì, che il certificato telematico permette di spuntare la fattispecie relativa alla grave patologia che richiede terapia salvavita)

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    24/02/2021 n° CIRS77
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • A.R.A.N. - Parere - In caso di prolungata assenza per malattia del Dirigente scolastico chi può condurre la trattativa e firmare il contratto d'istituto?
  • In caso di prolungata assenza per malattia del dirigente scolastico lo stesso può delegare la conduzione della contrattazione e la firma del contratto d’istituto al proprio collaboratore o è necessaria la presenza del dirigente dell’ambito territoriale?

    Per quanto riguarda la sostituzione del dirigente scolastico, il Consiglio di Stato con il parere n. 1021 della sezione II del 26 luglio 2000 ha sancito che “la soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell’affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente a uno dei suoi collaboratori ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l’affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo”.

    Pertanto, a parere di questa Agenzia ne consegue che se il dirigente si dovesse assentare per un lungo periodo, la Direzione scolastica regionale dovrà nominare un reggente o un sostituto autorizzato a condurre la trattativa.

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    #dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#prolungare #assenza #trattativa #condurre #malattia #impedimento #firmare #assentare #reggenza #parere

    17/02/2025 n° 33082
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • A.R.A.N. - Parere - Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?
  • Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?

    Con riferimento al caso in esame l’articolo 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che : “In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto”. La formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate.

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    #contrattazione collettiva#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
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    CCNL triennio 2022-2024: le novità per i Dirigenti scolastici su assenze, trattamento economico, responsabilità disciplinare e periodo di prova

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    Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia: chiarimenti sulla decorrenza dell’assenza

    Circolare 4 settembre 2026, n. 92

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    Legge di Bilancio 2026: le novità su congedo parentale e malattia del bambino

    Comunicazione del MEF relativa alle modifiche alla disciplina del congedo parentale e della malattia del bambino introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
    La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026), all’art. 1 commi 219 e 220, ha apportato modifiche alla disciplina del congedo parentale (artt. 32-34 del D.Lgs. n. 151 del 2001) e della malattia del bambino (art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001).

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    Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia: le indicazioni dell’INPS per la gestione dell’assenza per malattia

    Comunicazione dell'INPS relativa alla gestione dell’assenza per malattia
    L’INPS, con la Circolare numero 92 del 04-09-2026, ha precisato che per il riconoscimento della assenza per malattia il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell’evento e attestante l’incapacità temporanea al lavoro.

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    Pubblicato il calendario delle Prove INVALSI 2026

    Comunicazione del MIM relativa alla pubblicazione del calendario delle Prove INVALSI 2026
    Le Prove INVALSI 2026 si svolgeranno da marzo a maggio: inizierà il grado 13, seguiranno poi i gradi 8, 10 e la Primaria.

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    Data di pubblicazione: 19/02/2021
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