
Area Tematica: Personale docente
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Permessi/congedi/aspettative: congedi parentali (astensione facoltativa)
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Una docente di scuola primaria ha effettuato nel periodo x settembre/xx dicembre 2020 un’assenza di tipo ciclico. La docente, senza mai rientrare in servizio, ha richiesto vari congedi, iniziando con un congedo parentale per un figlio e terminando con un congedo parentale per un altro figlio. All’interno ha avuto altre assenze quali malattia figli, sciopero e quarantena per isolamento domiciliare di figlio infra 14 anni. Inoltre vi sono anche stati due periodi diversi di chiusura della scuola in quanto è stata sede di seggio elettorale. Supposto che i sabati e le domeniche ricadenti all’interno del periodo debbano essere considerati d’ufficio come congedo parentale, si chiede di sapere se tale computo valga anche nel caso dei giorni di chiusura per seggio elettorale.
Si chiede inoltre di sapere se lo sciopero debba essere considerato come rientro in servizio (facendo partire quindi il conteggio del congedo parentale) oppure è a tutti gli effetti comparato ad un’assenza normale.
Relativamente al congedo parentale e congedo per malattia del bambino, il comma 6, dell’art. 12, del CCNL Scuola 2007 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che ai sensi del quale i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e congedo per malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
Pertanto, alla luce della suddetta disposizione contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale e/o congedo per malattia non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati o come congedo parentale o come congedo malattia anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.
A supporto si riporta l'orientamento SCUOLA 060 del 23/05/2013.
"Nel caso di assenza di un dipendente di tipo ciclica, cioè che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, le giornate del sabato e della domenica come devono essere computate?
Si fa presente che ai sensi dell'art. 12, comma 6, del CCNL 29/11/2007 (congedi parentali) "6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice."
In relazione alla nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, da voi citata, sembra chiaro, dall’esempio relativo al caso 2 , che nel quesito da voi esposto ci si trovi di fronte ad un’assenza di tipo ciclica che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, in quanto le assenze per L. 104 ricadono all’interno di due differenti frazioni di congedo parentale senza nessuna ripresa del servizio".
Il citato Messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, fornisce una serie di esempi e modalità di computo del congedo.
Nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo:
1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale
Sabato e domenica
2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo
Sabato e domenica
3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo
Sabato e domenica
4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale
il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse).
Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.
Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo:
dal martedì al giovedì = congedo parentale
venerdì = ferie
sabato e domenica
lunedì= ferie
dal martedì a giovedì = congedo parentale.
Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).
A chiarimento di quanto sopra esposto l'INPS fornisce ancora due possibili casi:
Caso 1
da lunedì a venerdì = congedo parentale
sabato e domenica
da lunedì a mercoledì = ferie
giovedì = ripresa del lavoro
Caso 2
da lunedì a venerdì = congedo parentale
sabato e domenica
da lunedì a mercoledì = ferie
giovedì = congedo parentale
venerdì = ripresa del lavoro
Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa).
Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale.
I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto.
Nel quesito viene detto che i due congedi iniziali e finali erano per figli diversi.
Sull'argomento si registra il recente Orientamento Applicativo ARAN 31 marzo 2020 SCU_112 che andiamo a riportare in integrale
"Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, devono essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola?
Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.
Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi.
L’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica NON rientrano nel computo del congedo parentale.
A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”, sia il messaggio INPS 18 ottobre 2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo".
Pertanto, a nostro avviso, a meno che all'interno del periodo di assenza ciclica non vi erano situazioni in cui il sabato e la domenica erano tra due assenze delle stesso tipo (es malattia ed in questa ipotesi sabato e domenica sarebbero da considerare per l'appunto malattia), trattandosi di assenza ciclica che inizia e finisce con congedo parentale richiesto per figli diversi i sabati e le domeniche ricadenti all’interno del periodo non devono essere considerati d’ufficio come congedo parentale.
Lo sciopero è considerata assenza specifica per sciopero con il relativo trattamento economico.
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Ordinanza 16/08/2025 n° 23393
Area: Giurisprudenza

Il comma 5 bis dell'art. 42 (introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 2011) prevede che il congedo biennale fruito ai sensi del comma 5 "non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa". Con riferimento al calcolo dei due anni di cui sopra, va precisato che i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo straordinario vanno computati nell'ambito dei giorni di congedo. Viceversa, non vanno computati i giorni festivi ove compresi tra il giorno di ripresa del lavoro e quello di inizio di un nuovo periodo di congedo. Per evitare il computo nel periodo di congedo dei giorni festivi (e quindi anche delle domeniche e dei sabati, nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessaria la ripresa del lavoro e quindi, un'interruzione del congedo; solo in questo caso, infatti, i giorni festivi compresi tra la ripresa del lavoro e il successivo congedo non sono computabili ai fini del calcolo del periodo massimo previsto dalla legge.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 23/01/2023
Area: Giurisprudenza

La legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012), all’art. 1, detta disposizioni specifiche che consentono di ritenere superato il meccanismo di fruizione – nel periodo di svolgimento delle attività didattiche – delle ferie “convertibili” in permessi disciplinato dal contratto collettivo. Ed infatti: A) il comma 54 dell’art. 1 cit. stabilisce: «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli de-stinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»; B) il successivo comma 56, a sua volta, prevede: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013». Orbene, tra le “clausole contrastanti” suscettibili di disapplicazione ex lege rientra indubbiamente quella contenuta nell’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 15 dello stesso contratto, ossia a indipendentemente dalla possibilità di sostituzione del docente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo della citata legge di stabilità per il 2013, la quale non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche, ma subordina in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie) la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Del resto, se così non fosse, la disciplina di cui ai commi 54 e 56 dell’art. 1 della l. n. 228 del 2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui all’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, non avrebbe avuto alcun senso, dato che già quest’ultima norma contrattuale – come visto – subordina la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata; tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura dei fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 07/10/2025 n° 26956
Area: Giurisprudenza

Le "malattie particolarmente gravi” ricevono una disciplina in parte diversa in relazione al computo dei giorni di assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Le patologie che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze sono le terapie salvavita ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (tra le quali va senz'altro inclusa la terapia di emodialisi). Il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita. Non va applicato il regime più favorevole previsto, ai fini del comporto, per le gravi patologie allorchè tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza per malattia era priva della indicazione "patologia grave che richiede terapia salvavita", ed in considerazione che nessun valore di carattere medico-legale può essere attribuito allo scambio di messaggi whatsapp tra il lavoratore e il Responsabile di filiale con cui si comunicava l'andamento e la natura della malattia. ( La Sentenza in esame concerne una fattispecie di impiego privato. Per quanto concerne il personale scolastico l’art. 17 comma 9 del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del comporto oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Si ricorda, altresì, che il certificato telematico permette di spuntare la fattispecie relativa alla grave patologia che richiede terapia salvavita)
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 04/02/2025 n° 2618
Area: Giurisprudenza

Il congedo parentale disciplinato dall'art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 si pone, infatti, l'obiettivo di assicurare il diritto del figlio di godere dell'assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori nei primi anni di vita. Si tratta di un diritto potestativo rispetto al quale la posizione del datore di lavoro è di mera soggezione nel senso che a quest'ultimo non è consentito di rifiutare unilateralmente la fruizione del congedo e neppure di dilazionarla in quanto l'art. 32 citato non attribuisce alcuna rilevanza giuridica alle esigenze produttive ed organizzative del datore di lavoro. Ed è proprio la compressione della iniziativa datoriale lato sensu intesa ed il sacrificio imposto alla collettività in relazione ai costi sociali ed economici connessi alla fruizione del congedo parentale a giustificare una valutazione particolarmente rigorosa, sotto il profilo disciplinare, della condotta del lavoratore che si sia sostanziata nello sviamento dalle finalità proprie dell'istituto ed in un utilizzazione strumentale dello stesso per la realizzazione di finalità ad esso del tutto estranee. Pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia. ( Nel caso di specie è stato confermato il licenziamento di un dipendente che, durante il periodo di congedo parentale retribuito ex art. 32 D.Lgs. n 151/2001, aveva svolto attività lavorativa di compravendita di autovetture. Dalle risultanze processuali era emerso lo svolgimento sistematico da parte del dipendente durante il periodo di congedo parentale, di attività lavorativa remunerata consistente nella compravendita di automobili da parte di una società di cui era amministratore unico); lo svolgimento di tale attività, né saltuaria, né episodica, si poneva in contrasto con le finalità del congedo parentale retribuito).
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali
Ordinanza 20/08/2025 n° 23608
Area: Giurisprudenza

La fissazione dei periodi feriali spetta al datore di lavoro, da assumere sulla base se possibile di accordi con il lavoratore e comunque considerando le esigenze di questi e di eventuali vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva. Per quanto concerne il personale ATA il frazionamento delle ferie non è per nulla in contrasto con la contrattazione collettiva. L’ art. 13 del CCNL 2006-2009 prevede infatti che "compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto"; tenuto conto del sopra menzionato assetto dei poteri datoriali, in sé non derogati dalla previsione collettiva, il frazionamento di due sole giornate attua una possibilità insita nel disposto negoziale e la minima incidenza sul monte ferie non è palesemente ostativa al rispetto delle altre regole sulla continuità e dislocazione nel periodo estivo. ( Nel caso di specie, relativo all’assegnazione delle ferie a copertura della chiusura delle giornate prefestive, la Corte d'Appello aveva ritenuto che tale potere fosse stato ben esercitato, anche tenuto conto che il collegamento, in entrambe le occasioni, della giornata di chiusura coperta attraverso una giornata di ferie con la successiva festività realizzava un modo di effettiva idoneità a garantire il riposo ed il recupero di energie. Il piano delle attività ritualmente adottato dal Dirigente Scolastico prevedeva, per le ore non lavorate in caso di chiusura della scuola, la copertura attraverso le ferie, le festività soppresse o il recupero di prestazioni aggiuntive; la Corte distrettuale ha precisato che la formulazione del piano, quanto ai recuperi, aveva avuto riguardo ad un monte ore già acquisito dal lavoratore, che egli poteva scegliere a che titolo imputare - e non quindi in sostanza a prestazioni aggiuntive future - così come lo straordinario non poteva essere autorizzato ex ante rispetto a periodi a venire, per assecondare il recupero di quelle giornate di chiusura, riguardando esso situazioni non programmabili. La Corte del merito aveva anche rilevato che le festività soppresse erano state già godute dal ricorrente e che la collocazione delle ferie rientrava tra le prerogative datoriali, nel caso di specie legittimamente esercitate anche perché le chiusure erano immediatamente antecedenti giorni di festività, sicché era pienamente rispettato il fine di reintegro delle energie lavorative)
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Ordinanza 07/01/2025 n° 170
Area: Giurisprudenza

In tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione particolare svantaggio. La conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore - o la possibilità di conoscerlo secondo l'ordinaria diligenza - da parte del datore di lavoro fa sorgere l'onere datoriale - a cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore - di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l'eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, la cui adozione presuppone l'interlocuzione ed il confronto tra le parti, che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento in questione. In particolare, si è sostenuta l'esigenza che la contrattazione collettiva, in modo esplicito, disciplini la questione del comporto per i lavoratori disabili avendo riguardo alla condizione soggettiva, non risultando di per sé sufficiente il rilievo dato alle ipotesi di assenze determinate da particolari patologie o connotate da una certa gravità. ( Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato che la società era a conoscenza della condizione di disabilità del lavoratore ed ha intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto - il medesimo previsto anche per le persone prive di disabilità - senza procedere ad acquisire informazioni circa la correlazione tra assenze per malattia del dipendente e stato personale di disabilità, al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli onde evitare il recesso, non essendo sufficienti le previsioni della contrattazione collettiva riferite ai portatori delle gravi patologie ivi indicate. La sentenza è riferita ad una fattispecie di impiego privato; vedremo se ci saranno applicazioni anche al personale scolastico in riferimento al quale, si ricorda, il CCNL 2007 art. 17 prevede che il comporto è di diciotto mesi in un triennio e da detto periodo sono escluse le assenze per gravi patologie secondo le previsioni del comma 9 del medesimo art. 17).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 24/03/2017 n° 7675
Area: Giurisprudenza

Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 24, comma 2, prevede che le lavoratici che si trovino all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Con riguardo alla suddetta indennità, l'espressione "senza retribuzione" deve intendersi nel senso che la lavoratrice non ha diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza e non già quale mero fatto da cui deriva l'esclusione del beneficio E', quindi, necessario che la situazione di mancanza di diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza, sia stata accertata in maniera definitiva per effetto di un accordo tra le parti del rapporto di lavoro. Pertanto, i periodi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione, giustificati da motivi di famiglia o altre ragioni personali, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo (assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale) hanno un contenuto limitato.
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#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#disoccupata #lavoratici #gestante #calafiore #contiguità #mammone #coretto
Sentenza 13/07/2018 n° 158
Area: Giurisprudenza

Il D.Lgs. n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) appresta una disciplina articolata delle diverse ipotesi di sospensione e di interruzione dell'attività lavorativa, anteriori all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, e delle fattispecie in cui l'indennità di maternità è concessa anche quando sia trascorso un periodo superiore a sessanta giorni tra l'assenza e la sospensione e l'inizio dell'astensione obbligatoria. In particolare, viene accordata l'indennità giornaliera di maternità anche alle «lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate», purché «tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni» (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001). Sono escluse dal computo dei sessanta giorni le «assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali», il «periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità», il «periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento» e il «periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale». ( cfr art. 24, comma 3, cit.) Ciò premesso, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#maternità #congedo #lavoratrice #indennità #inizio #coniuge #computo #figlio #astensione #assistenza
Sentenza 02/05/2023 n° 242
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta. L’adempimento dell’obbligo vaccinale non è esigibile nei confronti del lavoratore in stato di malattia. Infatti, se il termine per procedere alla vaccinazione o alla richiesta di vaccinazione (e alla trasmissione della relativa documentazione) ricade interamente nel periodo di malattia, non può esigersi l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte della docente. Inoltre, in tale situazione non è neppure configurabile una temporanea impossibilità di esecuzione del rapporto in ragione del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (rispetto al quale la vaccinazione costituisce idonea misura di sicurezza), essendo tale rischio escluso in radice per il fatto di essere la lavoratrice assente dal lavoro ad altro titolo. La sospensione in tal caso deve essere, pertanto, dichiarata illegittima con la conseguenza che spetta la retribuzione.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 27/06/2025
Area: Giurisprudenza

In tema di nullità del licenziamento del lavoratore disabile (, per discriminazione indiretta, in ragione del superamento del periodo di comporto causato dal mancato scomputo delle assenze collegate alle proprie patologie, va recepita una nozione di disabilità svincolata dal solo diritto interno e di origine eurounitaria, ricostruita sulla scorta della giurisprudenza della CGUE . Pertanto, se è vero che la nozione di handicap/disabilità non è coincidente con lo stato di malattia, oggetto della regolazione contrattuale collettiva applicata al rapporto ai fini del computo del periodo di comporto rilevante ai sensi dell'art. 2110 c.c., ciò non significa che essa sia contrapposta a tale stato, che può esserne tanto causa quanto effetto, e le cui interazioni devono essere tenute in considerazione nella gestione del rapporto di lavoro. In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da una condizione di handicap, ai fini dell'accertamento dell'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, della verifica della possibilità di adottare adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, il lavoratore deve allegare e provare la limitazione risultante dalle proprie menomazioni fisiche, mentali e psichiche durature e il fatto che tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, si traduca in un ostacolo alla propria partecipazione, piena ed effettiva, alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, posto che non ogni situazione di infermità fisica che renda il lavoratore inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta ex se riconducibile alla nozione di disabilità di cui alla disposizione suddetta. Venendo meno il presupposto della condizione di disabilità, non sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre gli “accomodamenti ragionevoli” tra cui l'applicazione di un periodo differenziato di comporto per il lavoratore, superiore a quello previsto dal CCNL di riferimento. ( Nel caso di specie il ricorrente si era limitato ad allegare la sussistenza della propria condizione di disabilità identificandola con la condizione patologica che lo affliggeva, senza nulla dedurre od offrire alcun elemento conoscitivo sulle ragioni per cui la patologia in parola - di obiettivamente scarsa gravità, se comparata con le patologie - morbo di Parkinson, malattie oncologiche, sclerosi multipla, invalidità derivanti da infortunio- che la giurisprudenza di merito ha valorizzato al fine di riconoscere la condizione di disabilità in ambito lavorativo - dovrebbe, in interazione con barriere di diversa natura, ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 22/07/2020 n° 15633
Area: Giurisprudenza

In tema di congedo parentale frazionato, il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 32, comma 1, stabilisce che la fruizione del beneficio - che risponde ad un diritto potestativo del lavoratore o della lavoratrice - si interrompe allorchè l'interessato rientri al lavoro, e ricomincia a decorrere dal momento in cui il medesimo riprende il periodo di astensione. Ne consegue che, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi solo nel caso in cui gli stessi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l'interessato rientri al lavoro nel giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, senza che rilevi che, per effetto della libera decisione del lavoratore o della lavoratrice, possa esservi un trattamento differente (e peggiorativo), con fruizione effettiva di un minor numero di giorni di congedo parentale, per effetto della decisione di rientrare al lavoro in un giorno non seguito da una festività, dovendosi ritenere tale soluzione conforme ai principi di cui agli artt. 30 e 31 Cost., che, nel dettare norme a tutela della famiglia e nel fissare il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, impongono una applicazione non restrittiva dell'istituto. Può verificarsi un abuso del diritto potestativo di congedo parentale, allorchè il diritto venga esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere ad altra attività di lavoro, ancorchè incidente positivamente sulla organizzazione economica e sociale della famiglia; ma analogo ragionamento può essere sviluppato anche nel caso in cui il genitore trascuri la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta cura, perchè ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore. ( I principi affermati nella prima parte della massima non sono però di immediata applicazione per il personale scolastico in quanto l'art. 12 comma 6 del CCNL 2007, non modificato dal CCNL 2018, prevede che i periodi di assenza a titolo di congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice).
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#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali
Sentenza 21/07/2025 n° 115
Area: Giurisprudenza

Negare il congedo parentale alla donna che rappresenti il c.d. genitore intenzionale in una coppia di donne che abbiano ricorso alla procreazione medicalmente assistita per avere un figlio è incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. Il congedo di paternità è stato di recente oggetto di un intervento normativo (d.lgs. 105/2022) che inserito nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 151/2001) l’art. 27-bis, che riconosce al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per dieci giorni con un’indennità giornaliera del 100% della retribuzione. Il diritto può essere esercitato nei due mesi precedenti la data (presunta) del parto e nei cinque mesi successivi a quest’ultimo. Si tratta di una misura che cerca di realizzare una più equa ripartizione dei compiti legati alla cura del neonato (nell’ottica di valorizzare l’uguaglianza tra i genitori) e di rafforzare il legame tra padre e figlio; ciò nonostante, come altre previsioni normative, la disciplina del congedo di paternità non tutela solo la donna-madre, ma anche l’interesse del bambino a godere della presenza di entrambi i genitori. L’evoluzione della giurisprudenza ha permesso di riconoscere il legame genitoriale anche nel caso in cui i genitori del bambino siano due persone dello stesso sesso (in particolare, è stato riconosciuto ormai che anche la madre intenzionale in una coppia di donne può essere indicata nei registri di stato civile come genitore di un minore). Ciò garantisce che l’impegno genitoriale sia formalizzato, anche nell’interesse del bambino alla certezza del riconoscimento giuridico dei propri legami familiari e all’assunzione di responsabilità da parte di coloro che abbiano scelto di intraprendere un percorso familiare condiviso dandolo alla luce. Non esistono differenze tra la situazione della madre intenzionale lavoratrice nell’ambito di una coppia di donne e quella di un padre lavoratore nell’ambito di una coppia formata da persone di sesso diverso: in entrambi i casi, anche il genitore che non abbia partorito il figlio è chiamato a provvedere alla cura e al percorso educativo del figlio. Per questo motivo, trattare diversamente le due situazioni (che invece sono uguali sul piano sostanziale) è contrario al principio di uguaglianza-ragionevolezza. Il congedo obbligatorio, pertanto, deve essere esteso anche alla donna lavoratrice che rappresenti la madre intenzionale in una coppia di donne. (Nel caso di specie, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio alla madre intenzionale in una coppia di donne indicate come genitori di un bambino nei registri di stato civile.)
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#genitori: responsabilità genitoriale#genitori: adozione, separazione, divorzio
Ordinanza 14/03/2025 n° 6874
Area: Giurisprudenza

L'inerzia del datore di lavoro nell'esercizio del diritto di recesso per superamento del periodo di comporto per malattia, se non può essere valutata con i criteri dell'immediatezza, propri del recesso per giusta causa, deve tuttavia essere riguardata sotto il profilo della tempestività della decisione di recedere, rapportata allo spatium deliberandi adeguato e proporzionato alle procedure di accertamento del caso: tempestività necessaria - anche in relazione al dovere di correttezza e buona fede - per l'esigenza di certezza del rapporto di lavoro stabile, il quale diversamente verserebbe in uno stato di risolubilità ad nutum per un rilevante ed incontrollabile periodo di tempo, in contrasto con l'assetto stabile che lo ordinamento ha inteso conferirgli. Consegue che, in mancanza del requisito della tempestività, è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore per il superamento del periodo di comporto. A differenza del licenziamento disciplinare, che postula l'immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con quella del datore di lavoro a disporre di un ragionevole "spatium deliberandi", in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che, in tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni circostanza al riguardo significativa. Può dunque affermarsi che il licenziamento per superamento del periodo comporto è nullo per contrasto con l'art. 2110, co. 2, c.c., ove sia posto in essere in una situazione fattuale in cui il rapporto di lavoro si sia protratto oltre il periodo massimo del comporto ed il datore di lavoro abbia posto in essere atti o comportamento (nella specie, un trasferimento e l'assegnazione di nuove mansioni) idonei concretamente a ingenerare nel lavoratore un affidamento circa la rinuncia del datore a far valere il superamento del comporto; ove tale affidamento sia maturato, secondo una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, eventuali giornate di malattia ulteriori rimangono irrilevanti, salvo che un nuovo periodo di comporto decorra integralmente sin dall'origine.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Ordinanza 11/09/2025 n° 25038
Area: Giurisprudenza

I dipendenti possono usufruire dei permessi per motivi di studio soltanto per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio e non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari. Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa. Dunque, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente. In altri termini, il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore. ( Si ricorda che per il personale scolastico l'art. 37 comma 6 del CCNL 2024 prevede che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 04/07/2025 n° 2537
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la bocciatura di uno studente di scuola secondaria di primo grado per il superamento della soglia massima di assenze in quanto il computo, come assenze rilevanti ai fini del raggiungimento della ridetta soglia, delle numerose ore di insegnamento perse dall’alunno a causa di ingressi posticipati o uscite anticipate non denota alcuna illegittimità alla luce della normativa primaria che valorizza come base di riferimento per la determinazione della soglia de qua il monte ore annuale delle lezioni. Nel caso di specie, l’alunno risulta aver superato la soglia massima di assenze, come innalzata dalla scuola in deroga alla soglia legale dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato, e la circostanza che lo stesso nel Documento di valutazione abbia ricevuto valutazioni sufficienti su alcune discipline non esclude affatto che, nel complesso, gli elementi da queste ritraibili siano, a causa della limitata frequenza scolastica, insufficienti per la valutazione dei livelli di apprendimento da parte del Consiglio di classe. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Anche per gli alunni affetti da D.S.A. è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Per questi alunni, infatti, la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva (anche per loro la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie), ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto. (Nel caso di specie un alunno di scuola secondaria di primo grado, affetto da patologia di ansia sociale, non veniva ammesso alla classe terza in ragione del numero di assenze riportate – 59 giorni – superiore al numero di giorni massimo previsto dal Collegio dei docenti – 50 giorni – in deroga alla soglia dei tre quarti del monte ore annuale pari, previa conversione, a 42 giorni. Il TAR ricorda che la non ammissione, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 09/05/2025 n° 12293
Area: Giurisprudenza

Il superamento del periodo di comporto costituisce un'autonoma fattispecie di recesso, regolata dall'art. 2110, secondo comma, cod. civ., che conferisce all'imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro "a norma dell'art. 2118 c.c." quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo ( cfr per il personale scolastico l’art. 17 del CCNL 2007) o dagli usi. Tale previsione prevale, quale disposizione speciale, sulla generale disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro (legge n. 604 del 1966) nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256 e 1464 cod. civ.) e persegue la ratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione). In assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva ( e nulla prevede sul punto il CCNL Scuola del 2007), il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa; invero, non rileva, in tali casi, la mancata conoscenza, da parte del lavoratore, del limite c.d. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, posto che tali principi operano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 17/02/2025 n° 4077
Area: Giurisprudenza

E' legittimo, ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 165/2001, il licenziamento di un docente per i seguenti comportamenti: a) assenza ingiustificata dal servizio per 55 giornate consecutive; b) assenza ingiustificata dal servizio nei giorni degli scrutini (2 giorni di assenza ingiustificata); c) assenza ingiustificata dagli esami di Stato, quale membro interno di commissione (7 giorni di assenza ingiustificata); d) assenza ingiustificata dal collegio dei docenti con modalità online. ( Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva escluso che il ritardo della Dirigente Scolastica nel segnalare l'assenza ingiustificata della docente all'Ufficio Scolastico Regionale avesse invalidato il procedimento disciplinare. In assenza di dati idonei ad attribuire al temporaneo silenzio della Dirigente Scolastica il significato di manifestazione implicita della volontà di ritenere legittima la mancata partecipazione della docente alle attività dell'Istituto cui era assegnata, il giudice di appello ha in particolare rilevato che difettava il riscontro sul piano fattuale del legittimo affidamento della docente sull'irrilevanza disciplinare della sua condotta o sulla scarsa gravità della medesima; ha per contro evidenziato che risultavano provato che erano rimasti senza esito i numerosi contatti telefonici tra la Dirigente e la Segreteria amministrativa della Scuola e la docente più volte sollecitata ad attivarsi per poter svolgere l'attività didattica a favore degli studenti e partecipare alle altre attività istituzionali dovute o almeno a giustificare la sua assenza).
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 15/07/2025 n° 785
Area: Giurisprudenza

I genitori di un alunno di dieci anni promuovevano un giudizio affermando che lo stesso avrebbe subito un infortunio a scuola, mentre giocava a calcio nel campetto dell’istituto. Precisamente i genitori hanno dichiarato che il proprio figlio, durante la partita di pallone (svoltasi di venerdì alle 14), sarebbe stato colpito alla mano destra dal pallone, scagliato violentemente da un compagno e che il giorno dopo, persistendo il dolore e il gonfiore alla mano destra, era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso, dove gli era stata diagnosticata la “frattura angolata metadiafisaria del V metacarpo”, con prognosi di giorni 20 e con applicazione di apparecchio gessato. In fase istruttoria è stata sentita come testimone la tutor del dopo scuola, che accompagna i ragazzi a mensa e poi in cortile, unica responsabile della sorveglianza in quel momento, la quale ha dichiarato che l’incidente non era stato segnalato da nessuno e di aver appreso del fatto soltanto il lunedì successivo vedendo l’alunno con la mano ingessata. Nel giudizio è altresì emerso che i genitori non avevano segnalato alcunché alla scuola nei giorni di venerdì e sabato, pur trattandosi di un istituto di religiose le quali sono raggiungibili anche di domenica, vivendo presso l’istituto. Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che, in presenza di danno riportato dall’alunno in orario scolastico, la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno promosse nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante. Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda proposta dai genitori dell’allievo, non essendo stati in grado di provare che le lesioni riportate dal minore si erano verificate mentre lo stesso si trovava affidato all’istituto.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 30/01/2025 n° 143
Area: Giurisprudenza

Se, da un lato, è indiscutibile la facoltà per ciascuna Amministrazione scolastica di modificare discrezionalmente il proprio Piano di offerta formativa, dall’altro, è comunque necessario che tale rimodulazione avvenga con tempistiche tali da mettere i destinatari di tale offerta - ossia gli alunni e le rispettive famiglie - nelle concrete condizioni di poter valutare e ponderare, proprio tenendo conto delle diverse offerte formative avanzate dai vari Istituti scolastici, la scelta in merito a dove effettuare l’iscrizione dello studente per l’anno scolastico successivo, ossia quando le modifiche saranno operative. Nel caso di specie la scuola, dopo un periodo di sperimentazione, nel mese di dicembre ha posto a regime una radicale modifica del proprio P.T.O.F. - consistente nella adozione della cd settimana corta – con effetto dall’anno scolastico in itinere e non dal successivo, con ciò violando il procedimento di modifica del P.T.O.F. e la disposizione di cui all’art. 1, comma 12 L. 107/2015. (Nel ricordare che in materia scolastica, gli atti di programmazione costituiscono atti con finalità generali e contenuto altamente discrezionale, e come tale non sono sindacabili in sede di legittimità se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali, il TAR Puglia richiama la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla modificabilità del P.T.O.F. secondo cui sebbene il comma 12 dell’art. 1 L. 107/2015 indichi, in proposito, il termine del mese di ottobre, deve ritenersi che la sua violazione non ridondi in illegittimità tutte le volte in cui la modifica viene effettuata in tempi tali da consentire comunque agli interessati la scelta nella cognizione delle modificazioni medesime.)
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#studenti: iscrizioni
Ordinanza 16/09/2025 n° 25337
Area: Giurisprudenza

In tema di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico ex art. 1218 c.c., l’autonomo inciampo e la conseguente caduta dell’alunno all’interno dei locali scolastici, in assenza di specifiche carenze strutturali od organizzative e a fronte di un’adeguata vigilanza, integrano il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità della scuola, trattandosi di evento imprevedibile e non prevenibile neppure mediante la presenza del personale scolastico. La vigilanza può ritenersi adeguata anche se effettuata da un collaboratore scolastico nelle more del breve ritardo della maestra titolare della classe. (Nel caso di specie, un alunno era inciampato in classe durante un cambio d’ora, in un momento di temporanea assenza dell'insegnante, durante il quale la vigilanza era stata comunque assicurata dalla presenza della collaboratrice scolastica. La Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei genitori ritenendo che le modalità dell'accaduto rendessero l’evento tale da non poter essere scongiurato neppure dalla presenza della collaboratrice scolastica e -ove vi fosse stata- dell'insegnante titolare, andando, pertanto, a integrare il caso fortuito).
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#responsabilità civile
17/02/2025 n° 33082
Area: Prassi, Circolari, Note

Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?
Con riferimento al caso in esame l’articolo 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che : “In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto”. La formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate.
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#contrattazione collettiva#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
05/06/2025 n° 34469
Area: Prassi, Circolari, Note

Ai fini dell’attribuzione dei differenziali stipendiali, qualora un dipendente non abbia conseguito la valutazione a seguito di una assenza per malattia protratta per un anno, la media delle valutazioni richiesta nell’ambito dei criteri stabiliti dalla fonte contrattuale deve essere calcolata su due anni oppure su tre anni di cui uno con valutazione pari a zero?
In materia di progressioni economiche all’interno delle Aree, il comma 2 dell’art. 86 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 stabilisce che l’attribuzione dei differenziali stipendiali avviene mediante procedura selettiva nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi stabiliti, prevedendo alla lett. d) che gli stessi siano attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla prova selettiva definita in base a criteri ben definiti. Rientra, nell’ambito dei criteri stabiliti, la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite dal dipendente nell’Area di appartenenza al momento della partecipazione alle selezioni o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (primo alinea).
Riguardo a tale ultimo aspetto, la locuzione “media delle tre ultime valutazioni individuali annuali” utilizzata dal dettato normativo non implica il rispetto di uno stringente e rigido vincolo cronologico riguardo all’annualità di riferimento.
Invero, considerato il tenore della espressa previsione contrattuale e tenuto conto che l’attribuzione dei differenziali stipendiali è precipuamente finalizzata a “remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Area e del settore professionale di appartenenza” (comma 1), ai fini che qui interessano concorrono le ultime tre valutazioni annuali temporalmente utili conseguite dal dipendente anche se non strettamente contigue cronologicamente.
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#contrattazione collettiva#personale dipendente: questioni retributive
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare
24/02/2021 n° CIRS77
Area: Prassi, Circolari, Note

In caso di prolungata assenza per malattia del dirigente scolastico lo stesso può delegare la conduzione della contrattazione e la firma del contratto d’istituto al proprio collaboratore o è necessaria la presenza del dirigente dell’ambito territoriale?
Per quanto riguarda la sostituzione del dirigente scolastico, il Consiglio di Stato con il parere n. 1021 della sezione II del 26 luglio 2000 ha sancito che “la soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell’affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente a uno dei suoi collaboratori ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l’affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo”.
Pertanto, a parere di questa Agenzia ne consegue che se il dirigente si dovesse assentare per un lungo periodo, la Direzione scolastica regionale dovrà nominare un reggente o un sostituto autorizzato a condurre la trattativa.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#prolungare #assenza #trattativa #condurre #malattia #impedimento #firmare #assentare #reggenza #parere
24/02/2021 n° CIRS16
Area: Prassi, Circolari, Note

Al docente supplente va retribuita la sola giornata festiva della domenica o anche quella del sabato, anche se non lavorativa?
L’art. 40, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, disciplinando il rapporto di lavoro a tempo determinato, al comma 3 dispone che “[…]Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”. La norma in esame trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione, il quale riconosce sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo per ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorchè non lavorativa.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#domenica #sabato #giornata #retribuire #docente #diritto #settimanale #lavoratore #festività #coincidenza
n° 34
Area: Normativa

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
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#indennità #congedo #comma #periodo #articolo #reddito #retribuzione #bambino #vita #prevedere
n° 42
Area: Normativa

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
[3. (1)]
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (2)
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
(1) Comma abrogato dall'art. 24, comma 2, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183, con effetto a decorrere dal 24 novembre 2010.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (pubblicata sulla Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, mentre ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario».
KEYWORDS
#congedo #fruire #handicap #comma #figlio #permesso #decesso #invalidare #diritto #gravità
01/04/2020 n° 2
Area: Prassi, Circolari, Note

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE N. 2/2020
Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
Oggetto: misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa.
1. PremessaKEYWORDS
#amministrazione digitale#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#lavoratore #congedo #permesso #disabilità #servizio #dipendente #genitore #working #fase #fruizione
n° 87
Area: Normativa

1.Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non e' computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,il lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: (1)
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; (2)
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. (3)
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. (4)
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. (5)
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva. (4)
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell’accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni dei commi 6 e 7 possono provvedere i competenti servizi sanitari. (6)
(1) Alinea così modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione e successivamente dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
(2) Lettera così modificata dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.
(3) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.
(4) Comma inserito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione.
(5) Comma inserito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, successivamente modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e da ultimo sostituito dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 52/2022 con effetto a decorrere dal 24 maggio 2022.
(6) Comma così sostituito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione e successivamente modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159.
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12/04/2023 n° CIRS109
Area: Prassi, Circolari, Note

Una collaboratrice scolastica assente prima per complicanze in gravidanza, successivamente per astensione obbligatoria ed infine per puerperio può usufruire dei 25 giorni di ferie residue relative all’anno scolastico precedente?
Tale fruizione potrebbe essere posticipata dalla scuola a luglio e ad agosto dell’anno scolastico in corso, durante la sospensione dell’attività didattica, od eventualmente alla fine dell’attività didattica della scuola primaria e secondaria?
La fruizione delle ferie nel comparto scuola viene disciplinata dall’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007, che così sancisce : “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”
Pertanto, ritenuto che il diritto alle ferie costituisce un diritto irrinunciabile per il lavoratore, qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate per una causa indipendente dalla sua volontà, le stesse potranno essere fruite anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 su citato.
In tal caso sarà l’amministrazione a fissare i termini di fruizione delle stesse, in applicazione dell’art. 2109 c.c. sulla base del quale “le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore” e fermo restando che il godimento delle ferie dovrà essere garantito nel più breve tempo possibile.
KEYWORDS
#personale ata#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali
30/03/2021 n° 20896
Area: Prassi, Circolari, Note

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico
Al Ministero della difesa
Direzione generale per il personale civile
persociv@postacert.difesa.ite,
p.c.
All’ARAN
protocollo@pec.aranagenzia.it
Oggetto: Parere in materia di congedo parentale “straordinario” e di maturazione delle ferie.–Articolo 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Si fa riferimento alla nota del 25 febbraio 2021 prot. n. 13626, acquisita in pari data con protocollo DFP n. 12454, con la quale si richiede un parere in merito alla portata applicativa della normativa sui congedi straordinari previsti dall’articolo 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per consentire la cura e/o tutela dei figli a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. In particolare, il quesito posto attiene alla eventuale maturazione delle ferie durante il periodo di assenza dei dipendenti che utilizzino tale congedo.
Come noto, le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono organicamente previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), nel cui ambito viene disciplinato, tra l’altro, il congedo parentale, che è un istituto utilizzabile alternativamente da entrambi i genitori per una durata massima di dieci mesi, ovvero undici qualora sia fruitodal padre per un periodo minimo consecutivo di tre mesi.
L’articolo 25 del decreto di cui in oggettoha poi previsto disposizioni straordinari e in materia di congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, introducendo una nuova forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari), ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dall’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001. Infatti, il bisogno urgente di soluzioni da praticare nellafase emergenziale al fine di ridurre al minimo spostamenti di persone ha condotto alla previsione di un congedo la cui fruizione ha agito con retroattività rispetto all'entrata in vigore della stessa norma emergenziale.
Tale congedo straordinario, retribuito ai sensi dell’articolo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,e recentemente riproposto anche dall’art. 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, rappresenta, quindi, un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. E’, tuttavia, possibile, per i genitori che fruiscano del periodo di congedo parentale ex artt. 32 e 33del citato decreto legislativo n. 151/2001, chiederne la conversione nel congedo straordinario di che trattasi, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione.
Dal quadro regolatorio sopra esposto, si desume che il congedo straordinario in argomento – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% - può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo, dovendosi, quindi, richiamare, anche in questo caso, la disciplina prevista dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 che, in relazione ai periodi di congedo parentale, esclude, in particolare, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.
Il Direttore dell’Ufficio
Riccardo Sisti
(Firmato digitalmente)
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18/01/2024
Area: Contratti e Accordi

A. PARTE COMUNE
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Campo di applicazione e struttura del contratto
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021.
2. Il presente CCNL si articola in:
a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto, fatte salve specifiche eccezioni;
b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono: istituzioni scolastiche ed educative; istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; universita' e aziende ospedaliero-universitarie; istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
3. Con la locuzione «istituzioni scolastiche ed educative» vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonche' ogni altro tipo di scuola statale.
4. Con il termine «istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» o «AFAM» si indicano: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali.
5. Con il termine «universita'» e con il termine «aziende ospedaliero-universitarie» o «AOU» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.
6. Con il termine «enti di ricerca» si intendono gli enti/amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 3 agosto 2021.
7. Con l'acronimo MIM si intende il Ministero dell'istruzione e del merito, mentre con l'acronimo MUR si intende il Ministero dell'universita' e delle ricerca.
8. Nel presente CCNL con il termine «amministrazioni» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6.
9. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono cosi' indicati:
a) CCNL 7 ottobre 1996, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995» sottoscritto il 7 ottobre 1996;
b) CCNL 21 febbraio 2002, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 1998-2001, biennio economico 1998-1999» sottoscritto il 21 febbraio 2002;
c) CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000-2001» sottoscritto il 21 febbraio 2002;
d) CCNL 27 gennaio 2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto Universita' per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 27 gennaio 2005;
e) CCNL 16 febbraio 2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 16 febbraio 2005;
f) CCNL 7 dicembre 2005, con cui si intende il «CCNL per il secondo biennio economico 2004/2005 del personale del comparto scuola» sottoscritto il 7 dicembre 2005;
g) CCNL 28 marzo 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto universita' per il biennio economico 2004-2005» sottoscritto il 28 marzo 2006;
h) CCNL 7 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003» sottoscritto il 7 aprile 2006;
i) CCNL 7 aprile 2006 - biennio economico 2004-2005, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005» sottoscritto il 7 aprile 2006;
j) CCNL 11 aprile 2006, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il biennio economico 2004-2005» sottoscritto l'11 aprile 2006;
k) CCNL 29 novembre 2007, con cui si intente il «CCNL relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 29 novembre 2007;
l) CCNL 25 luglio 2008, con cui si intende la «Sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 relativo al Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007» sottoscritto il 25 luglio 2008;
m) CCNL 16 ottobre 2008, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del comparto universita' per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 16 ottobre 2008;
n) CCNL 13 maggio 2009, con cui si intende il «CCNL relativo al personale non dirigente del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» sottoscritto il 13 maggio 2009;
o) CCNL 4 agosto 2010, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2007-2007» sottoscritto il 4 agosto 2010;
p) CCNL ATA 7 agosto 2014, con cui si intente il «CCNL relativo al riconoscimento al personale ATA del Comparto scuola dell'emolumento una-tantum avente carattere stipendiale di cui all'art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41» sottoscritto il 7 agosto 2014;
q) CCNL Risorse 7 agosto 2014, con cui si intente il «CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalita' di cui all'art. 8, comma 14 del decreto-legge n. 78/2010 e dell'art. 4, comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilita' dell'anno 2012 ai fini dell'anzianita' necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola» sottoscritto il 7 agosto 2014;
r) CCNL 19 aprile 2018, con cui si intende il «CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca - triennio 2016-2018» sottoscritto il 19 aprile 2018;
s) CCNL 6 dicembre 2022, con cui si intende il «CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021» sottoscritto il 6 dicembre 2022.
10. Per quanto concerne il personale scolastico delle Province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24 luglio 1996, nn. 433 e 434, quest'ultimo come integrato dal decreto legislativo n. 354/1997.
11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 151 del 2001.
13. Il riferimento al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 81 del 2015.
14. Il riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come legge n. 107 del 2015.
15. Il riferimento al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 218 del 2016.
16. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.
Art. 2. Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 sia per la parte giuridica che per la parte economica. Esso si compone anche del CCNL 6 dicembre 2022, che ne costituisce parte integrante e che viene riportato - a fini ricognitivi - nel presente CCNL.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 3. Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art 49 del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione.
2. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
3. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
4. Il presente articolo abroga l'art. 3 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 4. Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettivita'; si migliora la qualita' delle decisioni assunte; si sostengono la crescita professionale, la valorizzazione e l'aggiornamento del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa; si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia; b) contrattazione collettiva integrativa, secondo le discipline delle specifiche sezioni, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi, di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa).
4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta, in: a) informazione; b) confronto; c) organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardino obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali, modelli relazionali, livelli, soggetti, materie, tempi, procedure e modalita', nonche' clausole di raffreddamento.
6. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei limiti e con le modalita' dalle stesse previste.
7. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 5. Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa e' resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni - secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi art. 30, art. 81, art. 123 e art. 149 (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali).
3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui al comma 1, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni e nel rispetto dei relativi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. Sono altresi' oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonche' le materie di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.
6. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 e' data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.
8. Il presente articolo abroga l'art. 5 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 6. Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni - di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro puo' anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a dieci giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Il presente articolo abroga l'art. 6 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 7. Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza - per il settore scuola presso il MIM, per il settore AFAM e per il settore Universita' presso il MUR, per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale - una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa nazionale su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione. Le amministrazioni entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornare la composizione.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa nazionale o, per il settore Universita', di singola amministrazione.
3. Per il settore Scuola e per il settore AFAM, l'organismo di cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
4. L'organismo paritetico per l'innovazione:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa nazionale o di singola amministrazione secondo la collocazione stabilita per il predetto organismo, nonche' da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL manifestino un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) puo' svolgere analisi, indagini e studi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale);
f) redige un report annuale delle proprie attivita'.
5. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lettera a). In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 4, lettera c).
6. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 20 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale).
7. Il presente articolo abroga l'art. 9 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica e' di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalita' di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove non gia' prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. Resta fermo quanto previsto nelle singole sezioni in merito ai termini per l'avvio della contrattazione collettiva integrativa presso le singole amministrazioni.
5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque.
8. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilita' economico-finanziaria. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. E' istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165 del 2001. L'Osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
14. Il presente articolo abroga l'art. 7 del CCNL 19 aprile 2018. Dichiarazione congiunta n. 1 In relazione a quanto previsto all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 12, le parti auspicano che l'Osservatorio a composizione paritetica composto dall'Aran e dalle Confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valuti positivamente la possibilita' di organizzarsi in articolazioni di comparto.
Art. 9. Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 (Confronto) le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Il presente articolo abroga l'art. 8 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo III
LAVORO A DISTANZA
Art. 10. Destinatari disciplina del Titolo III
1. Le disposizioni in materia di lavoro a distanza di cui al presente Titolo si applicano, ove compatibili con le attivita' svolte nonche' con le esigenze e l'organizzazione del lavoro, al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli enti di ricerca - tenendo conto di quanto previsto dall'art. 140 (Lavoro a distanza) -, al personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, al personale delle Universita' ad eccezione dei CEL e del personale medico, sanitario ed ausiliario delle A.O.U. che svolge attivita' assistenziali.
Capo I
Lavoro agile
Art. 11. Definizione e principi generali
1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017 e' una delle possibili modalita' di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attivita' di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalita'. Esso e' finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonche' una mobilita' sul territorio piu' sostenibile.
2. Il lavoro agile e' una modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attivita' svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove e' possibile svolgere l'attivita'. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente e' tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonche' la piena operativita' della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la piu' assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017.
3. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
4. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalita' a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo. 5. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunita' rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della qualita' della prestazione e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attivita' lavorativa in presenza.
Art. 12. Accesso al lavoro agile
1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed e' consentito a tutti i lavoratori indicati al comma 1 dell'art. 10 (Destinatari disciplina del Titolo III) - siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 9, lettera b5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), dall'art. 81, comma 6, lettera i) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), dall'art. 123, comma 8, lettera e) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) e dall'art. 149, comma 8, lettera b2) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali, l'amministrazione individua le attivita' che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori effettuati in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilita' dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorita' sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previo confronto ai sensi dell'art. 30, dell'art. 81, dell'art. 123 e dell'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) - avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessita', non coperte da altre misure.
Art. 13. Accordo individuale
1. L'accordo individuale e' stipulato per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della prova. Ai sensi degli articoli 19 e 21 della legge n. 81 del 2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso puo' essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilita' di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi;
c) modalita' di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a trenta giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) indicazione delle fasce di cui all'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione), lettera a) e lettera b);
f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
g) le modalita' di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione;
i) l'eventuale strumentazione che l'amministrazione intenda fornire per la durata dell'accordo individuale.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo' recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Art. 14. Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione
1. La prestazione lavorativa in modalita' agile puo' essere articolata nelle seguenti fasce temporali:
a) fascia di contattabilita' - nella quale il lavoratore e' contattabile sia telefonicamente che tramite posta elettronica o con altre modalita' similari. Tale fascia oraria, indicata nell'accordo individuale, non puo' essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro;
b) fascia di inoperabilita' - nella quale il lavoratore non puo' erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di undici ore di riposo consecutivo di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003 al cui rispetto il lavoratore e' tenuto che include il periodo di lavoro notturno tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del giorno successivo.
2. Nelle fasce di contattabilita', il lavoratore puo' richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, e' sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilita'.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalita' agile non e' possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni ipotesi di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attivita' lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente e' tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, puo' richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore e' tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile puo' essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio puo' anche comportare, nei limiti e con le modalita' concordate con il dirigente responsabile, il recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b) e fatte salve le attivita' funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lettera a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'amministrazione.
Art. 15. Formazione 1.
Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attivita' del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. La formazione di cui al comma 1 dovra' perseguire l'obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalita' agile nonche' di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.
Capo II
Altre forme di lavoro a distanza
Art. 16. Lavoro da remoto
1. Il lavoro a distanza puo' essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione - puo' essere svolto nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l'amministrazione;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore e' soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresi' garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, dall'art. 81, dall'art. 123 e dall'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di attivita', previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove e' richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operativita' ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreche' affidabili controlli obiettivi ed automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.
5. L'amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attivita' lavorativa ed e' tenuta alla verifica della sua idoneita', anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, la stessa concorda con il lavoratore tempi e modalita' di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile dall'art. 13 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lettera e) dello stesso, dall'art. 14 (Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione), commi 4 e 5 e dall'art. 15 (Formazione).
Titolo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 17. Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di centoventi giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la dipendente che intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello previsto per il congedo di maternita', secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla meta' dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale e' nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. Tale richiesta puo' avvenire anche prima del tempo minimo di permanenza previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione che sia presente un posto disponibile.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, indipendentemente dalle normali procedure di mobilita' puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e il personale docente e di ricerca dell'AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.
10. Il presente articolo abroga l'art. 18 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 18. Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76 del 2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonche' le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
2. Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 19. Differenziazione dei trattamenti economici individuali
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni piu' elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'amministrazione, e' attribuita una maggiorazione dei trattamenti economici correlati alla valutazione della prestazione individuale, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di detto trattamento economico attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, non potra' comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione collettiva integrativa definisce altresi', preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato a cui tale maggiorazione puo' essere attribuita. 4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell'AFAM nonche' per i ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto previsto dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 5. Il presente articolo abroga l'art. 20 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 20. Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 7 (Organismo paritetico per l'innovazione), le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui e' piu' elevata la domanda di servizi da parte dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialita' individuale.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le Universita' inviano i dati di cui al comma 1 alla competente Direzione generale del MUR. Tali dati sono analizzati congiuntamente, presso il MUR, da rappresentanti del Ministero, nonche' di CRUI, CUN e CODAU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. Il presente articolo abroga l'art. 21 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 21. Transizione di genere
1. Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignita' umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identita' nell'espressione della propria autodeterminazione di genere, le amministrazioni riconoscono un'identita' alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale. Modalita' di accesso e tempi di richiesta e attivazione dell'alias saranno specificate in apposita regolamentazione interna, la carriera alias restera' inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale. L'identita' alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d'ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonche' divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilita' di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all'identita' di genere del lavoratore.
2. Non si conformano all'identita' alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato.
Titolo V
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Art. 22. Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilita' disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli enti ed istituzioni di ricerca, delle Universita', nonche' al personale amministrativo e tecnico dell'AFAM. Per il personale docente e ricercatore dell'AFAM e per il personale docente della scuola sono previste, nelle sezioni di riferimento, specifiche disposizioni in materia di «Obblighi del dipendente» e di «Codice disciplinare».
2. Il presente articolo abroga l'art. 10 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 23. Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita' e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresi' il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico contesto il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 28 della legge n. 241 del 1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa previste dalla legge n. 241 del 1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di accesso civico, nonche' osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalita' previste per la rilevazione delle presenze; rispettare gli obblighi relativi al Titolo III (Lavoro a distanza); non assentarsi dal luogo della prestazione lavorativa senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest'ultimo si identifica con colui cui e' attribuito l'incarico di DSGA;
f) durante l'orario di lavoro e durante l'effettuazione dell'attivita' lavorativa in modalita' agile, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attivita' che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilita'; j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all'amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, e' tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresi', all'esigenza di coerenza con le specifiche finalita' educative dell'intera comunita' scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignita' degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalita' educative della comunita' scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli allievi, gli studenti e le studentesse anche nell'uso dei canali sociali informatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
f) nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
5. Il presente articolo abroga l'art. 11 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 24. Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 23 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal decreto legislativo n. 165 del 2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorita' disciplinare si identifica, in ogni caso, nell'ufficio per i procedimenti disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Per l'individuazione dell'autorita' disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non puo' tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 154, comma 8, ultimo capoverso (Codice disciplinare), della Sezione AFAM.
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' di ricerca che gli enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia incorso.
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2016 e dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il presente articolo abroga l'art. 12 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 25. Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare attivita' di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001;
h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalita' a distanza - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilita' territoriale o professionale;
e) svolgimento di attivita' che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
g) ove non sussista la gravita' e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita';
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignita' della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravita' e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare la continuita' nell'erogazione di servizi all'utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: I. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lettere b) c) e da f)-bis a f)-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravita' o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilita';
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita';
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita' tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione.
II. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravita';
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: per i delitti gia' indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lettera a del decreto legislativo n. 235 del 2012; quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97; per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 10. Le mancanze anche se non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 (Obblighi del dipendente) e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo dalla data della sua applicazione abroga l'art. 13 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 26. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessita' di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, puo' disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Il presente articolo abroga l'art. 14 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 27. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta' personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi gia' previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il dipendente e' riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunita' ed operativita' dell'amministrazione stessa. In tal caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 28 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilita' dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennita' pari al 50% dello stipendio tabellare, nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennita', verra' conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 28, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonche' i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
11. Il presente articolo abroga l'art. 15 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 28. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 55-ter e quater del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste» o che «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, l'autorita' disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalita' stabilite dall'art. 55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 25, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il «fatto non sussiste» o che «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalita' dell'art. 55-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e' reinquadrato, nella medesima qualifica cui e' confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennita' ed istituti comunque legati alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.
6. Il presente articolo abroga l'art. 16 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 29. Determinazione concordata della sanzione
1. L'autorita' disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo nazionale prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione.
3. L'autorita' disciplinare competente o il dipendente puo' proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. La proposta dell'autorita' disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilita' della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalita' dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorita' disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto e' formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorita' disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione, puo' essere irrogata dall'autorita' disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.
10. Il presente articolo abroga l'art. 17 del CCNL 19 aprile 2018.
B. SEZIONE SCUOLA
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 30. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali
1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo e' finalizzata ad incrementare la qualita' dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte.
2. La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
3. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilita' per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilita' professionale e territoriale, incluse le modalita' di applicazione dell'art. 58 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito in legge n. 106 del 2021, fatte salve le disposizioni di legge;
a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
a3) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA;
a4) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 18 comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
a5) i criteri di riparto del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) sulla base dei parametri indicati al comma 10 di tale articolo;
a6) l'importo dell'indennita' di disagio di cui all'art. 77 (Indennita' di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo);
a7) l'importo dell'indennita' di cui all'art. 54, comma 4, terzo periodo (Incarichi specifici al personale ATA);
a8) l'incremento dell'indennita' di direzione parte variabile di cui all'art. 56, comma 1 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA);
b) a livello regionale:
b1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente regione e da Enti diversi dal MIM, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
b3) i criteri, le modalita' e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell'art. 31 (Assemblee sindacali);
b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3) e a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti; c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalita' definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attivita' scolastica;
c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attivita' indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023. 5. E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalita' ivi previste.
6. Le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1), a2), a3), a4), b1), b3), b4), b5), c1), c5), c6), c7), c8), c9), c10), c11) del comma 4 e al comma 5.
7. Le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5), a6), a7), b2), c2), c3), c4) del comma 4.
8. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa e' avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, nel rispetto dei citati commi 6 o 7, non puo' comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
9. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli obiettivi e le finalita' della formazione del personale;
a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualita' del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
a3) gli organici e il reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non puo' superare i cinque giorni;
a4) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 59 (Norme di prima applicazione);
a5) i criteri per il conferiment
o degli incarichi di DSGA, ivi inclusi gli incarichi ad interim;
a6) i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all'art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) tra le diverse posizioni economiche;
a7) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonche' i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attivita' retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
b4) la promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
b5) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi;
b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma: a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 9, punto a2);
a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 4, punti a3) e b2);
a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari;
a4) operativita' di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all'attivita' scolastica.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
b3) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attivita' retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
11. Il presente articolo abroga l'art. 22 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 31. Assemblee sindacali
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute piu' di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalita' dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o piu' organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attivita' didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalita' stabilite con le procedure di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascun'assemblea puo' avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle assemblee territoriali e' definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta, e-mail o pec, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui e' pervenuta, all'albo fisico o telematico dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purche' ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilita' di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne fara' oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed e' irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale docente sospende le attivita' didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui e' coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione e' totale, stabilira', con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attivita' indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonche' per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attivita' funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui alla Parte comune, Titolo III.
15. Il presente articolo abroga l'art. 23 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 32. Comunita' educante e democratica
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola e' una comunita' educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignita' e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunita' educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunita' nell'ambito degli organi collegiali previsti dal decreto legislativo n. 297 del 1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che e' al centro dell'azione della comunita' educante, e' definita con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della liberta' di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorita' all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attivita' che ne assicurano un incremento, nonche' l'utilizzo integrale delle professionalita' in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attivita' del collegio nell'ambito dell'impegno orario.
4. Il presente articolo abroga l'art. 24 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 33. Categorie professionali
1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado e' collocato nella distinta categoria professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale categoria:
a) i docenti della scuola dell'infanzia;
b) i docenti della scuola primaria;
c) i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
d) gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado;
e) il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
3. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole dell'infanzia, di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attivita' delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
4. Le funzioni di cui al comma 3 sono assolte sulla base dei principi dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell'unita' dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.
5. Il personale di cui al comma 3 e' collocato nella distinta categoria professionale del personale A.T.A.
6. Il presente articolo abroga l'art. 25 del CCNL 19 aprile 2018 e l'art. 44, commi 1, 2 e 3 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 34. Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, con le specificazioni migliorative di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo di maternita' e di paternita', ai sensi degli articoli 16, 17, 27-bis e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8 del CCNL 29 novembre 2007. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo e' da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.
3. Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed e' valutato ai fini dell'anzianita' di servizio. I primi trenta giorni di tale congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
4. Successivamente al congedo di maternita' o di paternita' e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di eta' del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001.
5. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42/bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato decreto legislativo n. 151 del 2001 e' garantita la partecipazione alle procedure di mobilita' volte al ricongiungimento con il figlio di eta' inferiore a dodici anni o, nei casi dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilita' da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9. Il presente articolo abroga l'art. 12 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 35. Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attivita' didattiche (30 giugno), nonche' quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente e' corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalita' di cui al comma 4.
6. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a trenta giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%.
7. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.8. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
9. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
10. I permessi di cui ai commi 8 e 9 sono computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
11. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall'art. 34 (Congedi dei genitori) e le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all'art. 17, comma 9 del CCNL 29 novembre 2007.
12. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attivita' didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalita' di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
13. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art. 15, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007.
14. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono inoltre concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
15. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianita' servizio a tutti gli effetti.
16. Il presente articolo abroga l'art. 19 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 36. Formazione
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione e' tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunita' che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilita' mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del MIM e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lettera a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verra' promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3. Per garantire le attivita' formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonche' le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalita'.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attivita' formative, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa e' considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
6. Il personale puo' partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'universita' o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione allo sviluppo e all'arricchimento della professionalita'. In quest'ultimo caso il numero di ore puo' essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attivita' di formazione.
7. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attivita' di insegnamento di cui all'art. 43 (Attivita' dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 (Attivita' funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78.
8. Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalita', e nel medesimo limite di cinque giorni, hanno diritto a partecipare ad attivita' musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
9. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualita' del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 8.
10. Le stesse opportunita', fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualita' di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunita' di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorita'.
11. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
12. All'interno delle singole istituzioni scolastiche, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilita', alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilita' con la qualita' del servizio, garantisce che siano previste modalita' specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.
13. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all'apprendimento in rete anche in modalita' asincrona, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
14. A livello di singola istituzione scolastica i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 30, comma 9, lettera b3).
15. Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 37. Diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono riconosciuti - in aggiunta alle attivita' formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unita' di personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lettera b4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) sono definiti i criteri di priorita' per la concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui al comma 1 e' tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
6. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all'art. 30, comma 4, lettera b4).
7. Il presente articolo abroga l'art. 146, comma 1) lettera g) punto 1 del CCNL 29 novembre 2007 e disapplica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988.
Art. 38. Ferie
1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29 novembre 2007, e' cosi' sostituito: «15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.».
2. Il presente articolo abroga l'art. 41 del CCNL 19 aprile 2018.
Dichiarazione congiunta n. 2 In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria generale dello Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.
Titolo III
I DOCENTI
Art. 39. Contratto individuale di lavoro
1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova;
g) sede di prima destinazione, ancorche' provvisoria, dell'attivita' lavorativa.
3. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresi', che il rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.
5. I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi e' anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
6. Il presente articolo abroga l'art. 25 del CCNL 29 novembre 2007 e, con riferimento al personale di cui al presente articolo, l'art. 41, comma 1 del CCNL 19 aprile 2018. Dichiarazione congiunta n. 3 Con riferimento all'art. 39 (Contratto individuale di lavoro), le parti auspicano che l'amministrazione proceda all'approvazione delle graduatorie in tempi adeguati a prevenire che la risoluzione dei contratti a tempo determinato per l'individuazione di un nuovo avente titolo possa determinare pregiudizio alla continuita' didattica.
Art. 40. Funzione docente
1. La funzione docente realizza - nel rispetto della Costituzione italiana - il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalita' e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attivita' individuali e collegiali e nella partecipazione alle attivita' di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attivita' collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti piu' utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano triennale dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalita' decise dal collegio dei docenti.
4. Il presente articolo abroga l'art. 26 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 41. Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia
1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all'art. 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attivita' individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.
2. Il presente articolo abroga l'art. 26 del CCNL 19 aprile 2018.
Art. 42. Profilo professionale docente
1. Il profilo professionale dei docenti e' costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attivita' di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.
2. Il presente articolo abroga l'art. 27 del CCNL 19 aprile 2018 e l'art. 27 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 43. Attivita' dei docenti
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalita' organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Nel rispetto della liberta' d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attivita' didattiche nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni - e, in particolare, dell'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica -, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attivita' di insegnamento ed in attivita' funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attivita' e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attivita' aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, e' deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura e' modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano e' data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7.
5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attivita' di insegnamento si svolge in venticinque ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in ventidue ore settimanali nella scuola primaria e in diciotto ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle ventidue ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte due ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle ventidue ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attivita' frontale e di assistenza alla mensa e' destinata, previa programmazione, ad attivita' di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalita' indicate al comma 2, nonche' mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attivita' parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma 8, qualunque riduzione della durata dell'unita' oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attivita' didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera e' assunta dal collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980 nonche' dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera e' assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, puo' essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attivita' e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attivita' rientra a tutti gli effetti nell'orario di attivita' didattica.
11. L'orario di cui al comma 5 puo' anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attivita' per il potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
12. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'art. 44 (Attivita' funzionali all'insegnamento), le attivita' di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015. Le predette attivita' sono retribuite, purche' autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo.
13. Le attivita' organizzative sono quelle di cui all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' quelle di cui all'art. 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
14. Il presente articolo abroga l'art. 28 del CCNL 19 aprile 2018 e l'art. 28 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 44. Attivita' funzionali all'insegnamento
1. L'attivita' funzionale all'insegnamento e' costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attivita', anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attivita' relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attivita' di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attivita' di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attivita' educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a quaranta ore annue;
b) la partecipazione alle attivita' collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attivita' sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrera' tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a quaranta ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attivita' collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lettere a) e b), alle attivita' di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
5. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalita' organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalita' e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilita' al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
6. Con regolamento d'istituto e' possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attivita' dei docenti), comma 5, e di alcune delle attivita' di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento e' possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attivita' di cui al comma 3, lettere a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lettera a).
7. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. 8. Il presente articolo abroga l'art. 29 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 45. Attivita' aggiuntive e ore eccedenti
1. Le attivita' aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all'atto della stipula del presente CCNL.
2. Il presente articolo abroga l'art. 30 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 46. Ricerca e innovazione
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale di cui all'art. 30, comma 2, lettera a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) saranno definite modalita' e criteri di utilizzazione di tutti gli eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al personale impegnato nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e nel sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d'innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d'aula e al miglioramento dei livelli di apprendimento.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale di cui all'art. 30, comma 2, lettera a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) saranno altresi' definite modalita' e criteri di utilizzazione di tutte le eventuali risorse aggiuntive destinate al personale delle scuole che, sulla base di valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all'elevazione degli esiti formativi.
3. Il presente articolo abroga l'art. 31 del CCNL 29 novembre 2007.
Art. 47. Contratti a tempo determinato per il personale in servizio
1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato puo' accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purche' di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarita' della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilito nell'atto di conferimento dello stesso.
4. Il presente articolo abroga l'art. 36 del CCNL 29 novembre 2007.
Dichiarazione congiunta n. 4 Con riferimento a quanto previsto all'art. 47 (Contratti a tempo determinato per il personale docente in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarita'.
Art. 48. Responsabilita' disciplinare per il personale docente ed educativo
1. Le parti convengono sulla opportunita' di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonche' l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la liberta' di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravita' o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilita' territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalita' della comunita' educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni disciplinari del decreto legislativo n. 297 del 1994, incluse le seguenti modificazioni ed integrazioni all'art. 498, comma 1 ove sono aggiunte le seguenti lettere: «g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravita' o la reiterazione; h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilita' territoriale o professionale».
4. Il presente articolo abroga l'art. 29 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo IV
PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO
E AMMINISTRATIVO (ATA)
Capo I
Ordinamento professionale personale ATA
Art. 49. Obiettivi e finalita' 1. Il modello classificatorio del personale ATA persegue la finalita' di realizzare l'equilibrato bilanciamento tra le esigenze ed obiettivi organizzativi delle istituzioni scolastiche ed educative e la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti a cui e' offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalita' e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di crescita professionale. Art. 50. Classificazione personale ATA 1. Il sistema di classificazione del personale ATA e' articolato in quattro aree, cui corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacita', abilita', competenze professionali, responsabilita' e autonomia: Area dei collaboratori Area degli operatori Area degli assistenti Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. 2. Le aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivita' lavorative, secondo quanto previsto nell'allegato A. All'interno dell'area si ha equivalenza e fungibilita' delle mansioni ed esigibilita' delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro sulla base del Piano delle attivita'. 3. In coerenza con i relativi contenuti, nell'area sono individuati i profili professionali indicati nell'allegato A. 4. E' previsto un solo livello di accesso dall'esterno per ogni area. 5. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ogni dipendente e' tenuto a svolgere le mansioni per le quali e' stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali o specifici titoli di studio. Art. 51. Posizioni stipendiali all'interno delle aree 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, nel corso della vita lavorativa, incrementi stabili dello stipendio tabellare. Possono, inoltre, essere attribuite le posizioni economiche di cui all'art. 52 (Posizioni economiche all'interno delle Aree). 2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potra' essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella C1 - Scuola, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potra' essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: a. due anni di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una durata superiore a cinque giorni; b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio fino a cinque giorni. Art. 52. Posizioni economiche all'interno delle aree 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell'Area dei collaboratori, nell'Area degli operatori e nell'Area degli assistenti possono essere attribuite, con le modalita' di cui ai commi seguenti, posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. 2. Il numero e gli importi delle posizioni economiche e' indicato nell'allegata tabella E.1.9. 3. L'attribuzione delle posizioni economiche avviene, previo confronto di cui all'art. 30 (Livelli soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 9, lett. a6), mediante procedura selettiva ed e' attivata dal MIM in relazione alle risorse del fondo per le posizioni economiche del personale ATA di cui all'art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) nel rispetto delle modalita' e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare alla selezione i dipendenti che, all'avvio dell'anno scolastico in cui si bandisce la selezione abbiano maturato nell'Area un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni; b) le posizioni economiche sono attribuite previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva definita in base alla valutazione conseguita dagli stessi al termine di un apposito corso di formazione diretto a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione, integrata, a parita' di punteggio, dall'anzianita' di servizio; c) qualora le risorse destinate alla formazione non siano sufficienti a garantire la formazione a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione, il MIM definira' la percentuale di lavoratori ammessi al corso di formazione, almeno pari al 130% dei posti disponibili, da individuarsi previa somministrazione di un test a risposta multipla. Le posizioni economiche verranno attribuite al termine del periodo di formazione, previa graduatoria dei partecipanti definita in base alla valutazione conseguita dagli stessi al termine del corso, integrata, a parita' di punteggio, dall'anzianita' di servizio. 4. La graduatoria di cui al comma 3 ha validita' triennale. 5. Le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione dal servizio del dipendente o in caso di progressione tra le Aree. In tale ultima ipotesi, qualora il trattamento stipendiale spettante nella nuova area sia inferiore alla somma di posizione economica e trattamento stipendiale in godimento nella precedente Area, il dipendente conserva ad personam - in tutto o in parte - la posizione economica in godimento fino a concorrenza del precedente trattamento economico (stipendio piu' posizione economica). La posizione economica conservata ad personam e' riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale successiva o in caso di acquisizione di una nuova posizione economica nella nuova Area di inquadramento. 6. Il presente articolo abroga l'art. 50 del CCNL 29 novembre 2007 come sostituito dall'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. Art. 53. Mobilita' professionale all'interno delle aree 1. E' possibile, nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine, il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area. Tale passaggio avviene con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio. 2. Il presente articolo abroga l'art. 48 del CCNL 29 novembre 2007. Art. 54. Incarichi specifici al personale ATA 1. Le istituzioni scolastiche ed educative in relazione alle proprie esigenze organizzative e di servizio possono conferire ai dipendenti, non titolari di incarico di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilita' che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilita' ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attivita'. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennita', avente carattere accessorio, il cui valore e' definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) in relazione alle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinate a tale finalita', fatto salvo quanto previsto al comma 4. 3. L'attribuzione degli incarichi e' effettuata dal dirigente scolastico, su proposta del titolare di incarico di DSGA, previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6) (livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 4. Tra le risorse destinate al conferimento di incarichi di cui al comma 2 rientrano quelle di cui all'art. 40, comma 1, lett. d) del CCNL 19 aprile 2018. Esse saranno finalizzate in particolare per l'Area dei collaboratori per remunerare gli incarichi correlati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilita' - e al primo soccorso. Lo specifico incarico di cui al presente comma e' retribuito con un'indennita' il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarita' delle attivita' da svolgere. In tale sede e' possibile prevedere che per il personale titolare di posizione economica l'indennita' correlata all'incarico di cui al presente comma sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento. Il presente comma ha effetti sugli incarichi attribuiti successivamente alla definizione del contratto integrativo di cui al presente comma. 5. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato. Art. 55. Incarichi di elevata qualificazione 1. Nel rispetto delle norme vigenti, presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta eccezione per quelle sottodimensionate, e' istituita una posizione di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) caratterizzata da un elevato grado di responsabilita' ed autonomia gestionale. 2. Ciascuna delle posizioni di cui al comma 1 costituisce oggetto di un incarico a termine di Elevata qualificazione (EQ) attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. 3. La posizione di lavoro di DSGA richiede: conoscenze complete, approfondite e specializzate, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale; responsabilita' amministrativa e di risultato, garantendo la conformita' degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre persone e gruppi, favorendo la gestione corrente e la stabilita' delle condizioni, identificando e programmando interventi di revisione e sviluppo; autonomia esercitata sovrintendendo al processo decisionale ed attuativo e curandone l'organizzazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili. 4. A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il personale cui e' conferito l'incarico di DSGA, nell'ambito di direttive di massima e degli obiettivi assegnati: sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili; cura l'organizzazione ai servizi generali amministrativo-contabili svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attivita' e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA posto alle sue dirette dipendenze; si coordina con il dirigente scolastico per l'autorizzazione delle ferie al personale ATA; organizza autonomamente l'attivita' del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico; individua il personale ATA, nell'ambito del piano delle attivita', da proporre per l'attribuzione di incarichi di natura organizzativa ed autorizza le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario; svolge con autonomia operativa e responsabilita' diretta attivita' di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; e' funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili; 5. L'incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dal responsabile dell'ufficio relativo all'ambito territoriale al personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'Elevata qualificazione, sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). Resta fermo che, fino a quando il personale inquadrato nell'Area dei funzionari e delle Elevate qualificazioni e' pari al numero degli incarichi di DSGA, in fase di attribuzione/rinnovo dell'incarico di DSGA ha titolo di precedenza sugli altri candidati che hanno presentato domanda per la stessa sede il lavoratore che ha ivi svolto l'incarico nel triennio precedente. 6. Ferma restando la durata triennale dei singoli incarichi, ai dipendenti che, sulla base del previgente ordinamento professionale, erano inquadrati nell'Area dei DSGA e' garantito, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, l'incarico di DSGA nonche' il diritto di precedenza laddove presentino domanda per la stessa sede ove hanno svolto l'incarico nel triennio precedente. 7. Il personale titolare di incarico di DSGA puo' partecipare alle operazioni di mobilita' territoriale con le medesime cadenze previste per il restante personale. Art. 56. Trattamento economico del personale con incarico di DSGA 1. Al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, e' corrisposta un'indennita' di direzione che si compone di una parte fissa, pari ad euro 2.764,20 annui lordi e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all'allegato C. L'indennita' di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) comma 2, lett. a) e' possibile incrementare le misure degli importi indicati nell'allegato C - Misure economiche dei parametri per il calcolo dell'indennita' di direzione parte variabile, anche a valere sui fondi previsti dalla legge n. 160 del 2019. 2. La parte fissa dell'indennita' di direzione, di cui al comma 1, riassorbe il compenso individuale accessorio di cui all'art. 74, comma 3 (Ulteriori incrementi concernenti le indennita' fisse) e continua ad essere inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive gia' previste dal comma 1 dell'art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. Al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall'incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, continua ad essere posto annualmente a carico delle disponibilita' complessive del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa un importo pari al 6,91% del valore della parte fissa dell'indennita' di direzione effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo e' annualmente decurtato dell'ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sara' soggetto alla predetta disciplina. 4. Al personale titolare di incarico di DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attivita' e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati - ivi incluso il MIM - da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l'offerta formativa. Art. 57. Sostituzione del titolare di incarico di DSGA 1. Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a quindici giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'Elevata qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli assistenti che, a sua volta, e' sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L'incarico di cui al presente comma non puo' comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe. 2. Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA e' corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennita' di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio. 3. Qualora nella vigenza dell'incarico triennale di cui al comma 5 dell'art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell'incarico di DSGA sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale: a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali); b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, puo' conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA. 4. Al personale che, ai sensi del comma 3, lett. a) viene conferito un incarico temporaneo di DSGA e' corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennita' di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. b), lo svolgimento dell'incarico ad interim e' retribuito con una indennita' pari al 100% dell'indennita' di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui e' conferito l'incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione. Art. 58. Progressioni tra le aree 1. Le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. In caso di passaggio tra le Aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente conserva le eventuali giornate di ferie maturate e non fruite. Art. 59. Norme di prima applicazione 1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno uno del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'allegato B - Tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione. 3. Il personale in servizio che alla data di entrata in vigore del presente Capo risulti titolare della prima o della seconda posizione economica di cui all'art. 50 del CCNL 29 novembre 2007 come sostituito dall'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008, mantiene la posizione economica in godimento. 4. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale gia' in servizio presso l'amministrazione, gia' bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Capo. 5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'allegato D. 6. Il MIM definisce in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 7. Nel passaggio dall'Area degli assistenti all'Area dei funzionari e delle Elevate qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi. Analogamente, nei passaggi dall'Area degli operatori all'Area degli assistenti, costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l'aver svolto a tempo pieno - con contratto a tempo determinato - le mansioni dell'area e profilo per cui si concorre. 8. Le progressioni di cui al comma 5 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente Capo. 9. Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non e' condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10. 10. I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base richiesti per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse. Dichiarazione congiunta n. 5 Con riferimento all'art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all'allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformita' delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validita' all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica. Art. 60. Abrogazioni 1. Dall'entrata in vigore del presente Capo di cui all'art. 59 (Norme di prima applicazione) sono abrogati gli articoli da 46 a 50 del CCNL 29 novembre 2007, l'art. 79 del CCNL 29 novembre 2007 limitatamente al personale ATA, il CCNL 25 luglio 2008. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all'ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente richiamate nel presente CCNL.
Capo II
Rapporto di lavoro
Art. 61. Contratto individuale di lavoro 1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente. 2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale e' specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. 3. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato; d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato; g) sede di prima destinazione, ancorche' provvisoria, dell'attivita' lavorativa. 4. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresi', che il rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 5. I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi e' anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie. 6. L'assunzione a tempo determinato o indeterminato puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 3 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro. 7. Il presente articolo abroga l'art. 44, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del CCNL 29 novembre 2007 e, per il personale di cui al presente articolo, l'art. 41, comma 1, del CCNL 19 aprile 2018. Art. 62. Periodo di prova 1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato - sia a tempo pieno che a tempo parziale - e' soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come segue: a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di collaboratore e di operatore; b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell'Area di assistente; c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell'Area dei funzionari ed Elevate qualificazioni. 2. In base ai criteri predeterminati dall'amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29 novembre 2007. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita' ove maturati. 9. Il periodo di prova puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta. 10. Il dipendente dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato, vincitore di un nuovo concorso presso la stessa o altra amministrazione ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'istituzione scolastica di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area e profilo professionale di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell'amministrazione scolastica di appartenenza. 12. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella di cui all'art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 1, abroga l'art. 30 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 63. Modalita' di articolazione dell'orario di lavoro 1. All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attivita' inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilita', per la sicurezza, nonche' all'elaborazione del PEI ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2017. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le procedure di cui all'art. 30, adotta il piano delle attivita'. La puntuale attuazione dello stesso e' affidata al DSGA. 2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalita' e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto: a) orario di lavoro flessibile; b) orario plurisettimanale; c) turnazioni. 3. L'orario di lavoro degli assistenti tecnici e' articolato nel seguente modo: a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno ventiquattro ore in compresenza del docente; b) le restanti dodici ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonche' per la preparazione del materiale di esercitazione. 4. Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attivita' di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza. 5. Il presente articolo abroga l'art. 53, commi 1, 2 primo periodo, e 3 del CCNL 29 novembre 2007 e l'art. 41, comma 3 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 64. Orario di lavoro flessibile 1. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica o educativa e' possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessita' connesse alle finalita' e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell'offerta formativa, fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.). 2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal decreto legislativo n. 151 del 2001, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall'istituzione scolastica o educativa. 3. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessita' del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in eta' scolare, impegno in attivita' di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale. 4. Il presente articolo abroga l'art. 53, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo del CCNL 29 novembre 2007. Art. 65. Orario plurisettimanale 1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, e' effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di maggior intensita' delle attivita' o particolari necessita' di servizio in determinati settori dell'istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilita' dichiarate dal personale coinvolto. 2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: a) il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di trentasei ore puo' eccedere fino a un massimo di sei ore per un totale di quarantadue ore per non piu' di tre settimane continuative; b) al fine di garantire il rispetto delle trentasei ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le tredici settimane nell'anno scolastico. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. 4. Il presente articolo abroga l'art. 53, comma 2, dal quinto al nono periodo del CCNL 29 novembre 2007. Art. 66. Turnazioni 1. La turnazione e' finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attivita'. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti: a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio; b) la ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; c) l'adozione dei turni puo' prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente; d) all'interno di ogni periodo di ventiquattro ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno undici ore consecutive; e) un turno serale che vada oltre le ore 20,00 potra' essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attivita' didattiche e al funzionamento dell'istituzione scolastica; f) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo', di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non puo' essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno e' sospeso salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilita' del personale; g) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e dalle ore 22,00 del giorno festivo alle ore 6,00 del giorno successivo. 3. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal decreto legislativo n. 151 del 2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001 che vieta adibire le donne al lavoro, dalle ore 24,00 alle ore 6,00, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. 4. Il presente articolo abroga l'art. 53, comma 2 - dal decimo periodo fino alla fine del comma - del CCNL 29 novembre 2007. Art. 67. Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari 1. Il personale ATA ha diritto, a domanda, a diciotto ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e' convenzionalmente pari a sei ore; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 5. Il presente articolo abroga l'art. 31 del CCNL 19 aprile 2018 che a sua volta ha abrogato l'art. 15, comma 2 del CCNL del 29 novembre 2007. Art. 68. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di diciotto ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalita' del servizio e la migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29 novembre 2007. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Il presente articolo abroga l'art. 32 del CCNL 19 aprile 2018 che a sua volta ha abrogato l'art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29 novembre 2007. Art. 69. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b) dalla quale emerga l'incapacita' lavorativa. 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del Comparto scuola. 16. Il presente articolo abroga l'art. 33 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 70. Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio 1. Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato puo' accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o - a parita' di Area - di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarita' della sede. 2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie. 3. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilita nell'atto di conferimento dello stesso. 4. Il presente articolo abroga l'art. 59 del CCNL 29 novembre 2007. Dichiarazione congiunta n. 6 Con riferimento a quanto previsto all'art. 70 (Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarita'.
Titolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO
SEZIONE SCUOLA
Art. 71. Incrementi degli stipendi tabellari (art. 3 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 35 del CCNL 19 aprile 2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1. 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6 dicembre 2022, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 37 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C1. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018. Art. 72. Effetti dei nuovi stipendi (art. 4 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 3 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 3 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. Art. 73. Incrementi delle indennita' fisse (art. 5 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Le indennita' di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29 novembre 2007 e sono state incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lett. a) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D1.1; b) la parte fissa dell'indennita' di direzione dei DSGA di cui all'art. 56, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lett. b) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementata con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata Tabella D1.2; c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all'art. 82 del CCNL 29 novembre 2007, come rideterminato dall'art. 38, comma 1, lett. c) del CCNL 19 aprile 2018, e' stato incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D1.3. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi di cui al comma 1 si provvede come segue: a) gli incrementi di cui al comma 1 lett. a) sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, c. 606, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) in misura pari a 89,4 milioni di euro (lordo oneri riflessi) e corrispondente riduzione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a cui le stesse sono destinate; per la restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale; b) gli incrementi di cui al comma 1 lett. b) e c) sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, c. 604, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio. per il 2022), in misura pari a 14,8 milioni di euro (lordo oneri riflessi); per la restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale. Art. 74. Ulteriori incrementi concernenti le indennita' fisse 1. Le indennita' di cui all'art. 73 (Incrementi delle indennita' fisse) sono ulteriormente incrementate con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata tabella E1.2 e tabella E1.3. 2. La parte fissa dell'indennita' di direzione dei DSGA di cui all'art. 73 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett b) e' ulteriormente incrementata con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata tabella E1.1 3. Il compenso individuale accessorio di cui all'art. 73 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett c) per la nuova Area dei funzionari introdotta dall'art. 50 (Classificazione personale ATA) e' stabilito in misura pari a 98 euro/mese per dodici mensilita'. Detto compenso e' riassorbito dall'indennita' di direzione di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in caso di assegnazione dell'incarico di DSGA ai sensi dell'art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione). 4. In applicazione di quanto previsto ai commi 1 e 3 ed all'art. 73 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett c) i valori del compenso individuale accessorio per le nuove aree del sistema di classificazione professionale sono indicati nell'allegata tabella E1.4. Art. 75. Una tantum 1. Ai docenti ed al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell'attivita' didattica, in servizio nell'anno scolastico 2022-2023 e' corrisposto un emolumento una tantum - non computato agli effetti di cui all'art. 72 (Effetti dei nuovi stipendi) - di euro 63,84 per i docenti e di euro 44,11 per il personale ATA. 2. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l'emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2022 e non sia cessato anticipatamente. 3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time. Art. 76. Indennita' per il titolare di incarico di DSGA con incarico su posizioni di lavoro comuni a piu' istituzioni scolastiche 1. In attuazione dell'art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10 novembre 2014, gli effetti del predetto CCNL, gia' prorogati dall'art. 39 del CCNL 19 aprile 2018, sono ulteriormente prorogati fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato l'accordo in sede di conferenza unificata di cui all'art. 19, comma 5-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Gli stessi si intendono riferiti al personale dell'Area dei funzionari e dell'Elevata qualificazione cui viene conferito un incarico di DSGA. 2. Il presente articolo abroga l'art. 39 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 77. Indennita' di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo 1. All'assistente tecnico del primo ciclo di cui alla legge n. 178 del 2020 utilizzato su piu' sedi e' riconosciuta un'indennita' di disagio il cui importo, che varia da un minimo di 350,00 euro ed un massimo di 800,00 euro annui lordi, e' definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse. L'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta a carico delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Art. 78. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa continua ad essere costituito dalle risorse di cui all'art. 40, comma 1 del CCNL 19 aprile 2018, nei loro valori annuali. 2. Il fondo di cui al comma 1 e', inoltre, alimentato dalle seguenti risorse previste da disposizioni di legge, nei loro valori annuali: a) risorse di cui all'art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b) risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017; c) risorse di cui all'art. 1, comma 770 della legge n. 234 del 2021; d) altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al fondo di cui al presente articolo. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le risorse di cui al comma 2 lett. b) sono stabilmente ridotte di 220 milioni di euro, a copertura degli incrementi riconosciuti ai sensi dell'art. 74 (ulteriori incrementi concernenti le indennita' fisse). 4. Restano confermati gli utilizzi del fondo per l'Istituzione Scolastica di cui agli artt. 56, comma 3, 82, comma 4 e 83, comma 3 del CCNL 29 novembre 2007 a copertura degli effetti derivanti, rispettivamente, dagli artt. 56, comma 2, 82, comma 3 e 83, comma 2 del medesimo CCNL. 5. Resta confermata la decurtazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa gia' effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 3, del CCNL 19/4/2018 e ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CCNL 6/12/2022. 6. Resta confermato l'utilizzo del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa previsto dall'art. 1, comma 83-bis della legge n. 107 del 2015 aggiunto dall'art. 45, comma 2 del decreto-legge n. 36 del 2022. 7. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6, e' finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalita': a) finalita' gia' previste per il fondo per l'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007; b) compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva; c) funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; d) incarichi specifici del personale ATA; e) compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; f) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. a) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019; g) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. b) per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 593, della legge n. 205 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; h) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. c) per le finalita' previste dall'art. 1, comma 770, della legge n. 234 del 2021; i) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. d) per remunerare le prestazioni del personale secondo le finalita' indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell'ambito del fondo di cui al presente articolo; j) altri compensi finanziati a carico del presente fondo sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL. 8. Il fondo di cui al presente articolo e' ripartito tra le diverse finalita' di cui al comma 7, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), nei limiti e con le specificazioni di seguito indicate: a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo; b) un finanziamento delle attivita' di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7 agosto 2014; c) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo. 9. Il contratto collettivo di cui al comma 8 e' stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l'utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalita' diverse da quelle originarie. 10. Il contratto di cui al comma 8 definisce, altresi', i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri: a) numero di punti di erogazione del servizio; b) dotazione organica; c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 7, lettera b); d) aree soggette a maggiore rischio educativo; e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificita' e della complessita' di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative. Art. 79. Fondo per le posizioni economiche del personale ATA 1. A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e' istituito il fondo per le posizioni economiche del personale ATA, nel quale confluiscono, nei loro valori annuali, le seguenti risorse finanziarie, previste da precedenti CCNL, computate al lordo degli oneri riflessi: a) risorse di cui all'art. 7, comma 4, del CCNL 7 dicembre 2005, di importo pari a 33 milioni di euro; b) risorse di cui all'art. 50, comma 5 del CCNL 29 novembre 2007 come modificato dall'art. 2, comma 1 del CCNL 25 luglio 2008, di importo pari a 104,72 milioni di euro. 2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia le posizioni economiche attribuite al personale ATA sulla base della disciplina di cui all'art. 52 (Posizioni economiche all'interno delle aree). 3. Le nuove posizioni economiche sono finanziate nei limiti della parte disponibile del fondo di cui al comma 1, determinata scomputando la quota dello stesso gia' utilizzata per le posizioni in essere, attribuite in anni precedenti, anche sulla base della previgente disciplina in materia, e computando in aumento la quota che torna nuovamente disponibile a seguito della cessazione di personale fermo restando quanto previsto dall'art. 52, comma 5 (Posizioni economiche all'interno delle aree). 4. Le posizioni economiche eventualmente in godimento del personale che risulti in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 59, comma 1 (Norme di prima applicazione), sono rivalutate, a decorrere dalla predetta data, attribuendo i nuovi valori previsti dall'art. 52, comma 2 (Posizioni economiche all'interno delle aree). L'onere per il finanziamento del presente comma e' a carico della parte disponibile del fondo di cui al comma 3, che viene conseguentemente ridotta dell'importo necessario a consentire l'integrale finanziamento del costo delle predette rivalutazioni, computato al lordo degli oneri riflessi. Art. 80. Rideterminazione delle misure di alcuni compensi 1. I compensi al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui alla tabella 5 del CCNL 29 novembre 2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono riconosciuti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo i nuovi valori orari di cui all'allegata tabella E1.6. 2. I compensi al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui alla tabella 6 del CCNL 29 novembre 2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono riconosciuti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo i nuovi valori orari di cui all'allegata tabella E1.7. 3. Le indennita' di lavoro notturno e/o festivo di cui alla tabella 7 del CCNL 29 novembre 2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo i nuovi valori di cui all'allegata tabella E1.8. 4. Le indennita' di bilinguismo e trilinguismo di cui alla tabella 8 del CCNL 29 novembre 2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo i nuovi valori di cui all'allegata tabella E1.7-bis.
C. SEZIONE UNIVERSITÀ E AZIENDE
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 81. Soggetti e materie di relazioni sindacali 1. La contrattazione integrativa per le Universita' si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU. 2. La delegazione di parte datoriale di cui al comma 1 e' nominata dal Consiglio di amministrazione ed e' presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti da loro delegati. Nelle Aziende ospedaliere universitarie la delegazione datoriale e' nominata dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ed e' composta dal titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda o da un suo delegato e dal Rettore dell'Universita' o da un suo delegato, tra i quali e' individuato il presidente. 3. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) tra le diverse modalita' di utilizzo; b) i criteri di utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attivita' in conto terzi o da programmi e progetti nazionali, europei o internazionali; c) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree); d) la quota di risorse di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree); e) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla valutazione della prestazione lavorativa; f) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; g) i criteri per la determinazione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di specifiche responsabilita' di cui all'art. 117 (Indennita' di specifiche responsabilita'); h) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; i) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; j) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; k) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti con disabilita'; l) i criteri generali per la determinazione dei valori retributivi correlati ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, per il personale dell'Area EP, nonche' la quota di cui all'art. 75, comma 9, del CCNL 16 ottobre 2008; m) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, anche con riguardo al lavoro da remoto, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 107 (Rapporto di lavoro a tempo parziale); o) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 27 del CCNL del 16 ottobre 2008; p) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'Ateneo; q) elevazione fino a sei mesi del limite di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2003 nonche' individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, tale limite; r) la determinazione del termine di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) comma 2, lett. a); s) l'elevazione dei limiti massimi previsti per l'indennita' di posizione organizzativa di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali), comma 3; t) i criteri per l'assegnazione al personale del 50% delle risorse di cui all'art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234/2021, in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo. 4. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere j), k), m), n), o), p), q), r). 5. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), s) t). 6. Sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 1: a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' d'ufficio tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della prestazione lavorativa individuale, ivi comprese le relative procedure; d) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001; e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'Area EP; f) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area EP; g) le linee generali dei piani per la formazione del personale; h) i regolamenti per l'attivita' conto terzi; i) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi; j) i criteri generali per la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa e professionale, ai fini dell'attribuzione della relativa indennita'; k) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e professionale; l) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 92 (Norme di prima applicazione). 7. Sono oggetto di sola informazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma: a) i regolamenti di Ateneo, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro; b) i piani triennali dei fabbisogni di personale; c) i dati sugli andamenti occupazionali; d) gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001. 8. L'amministrazione garantisce alle OO.SS., alle RSU e ai RLS l'accesso alla rete telematica per lo svolgimento delle relative attivita'. 9. Il presente articolo abroga l'art. 42 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 82. Diritto di assemblea 1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie della presente Sezione hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali tenute in idonei locali concordati con l'amministrazione, per numero 12 ore annue retribuite pro-capite. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui al Titolo III della Parte comune. 4. Il presente articolo abroga l'art. 43 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 83. Contributi sindacali 1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata. 2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. Il dipendente puo' revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa. 4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate entro il mese successivo alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con l'amministrazione che trasmette, distintamente per ciascuna organizzazione sindacale, dei relativi prospetti. 5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali. 6. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere mensilmente, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato da ciascuna organizzazione sindacale gli elenchi nominativi dei propri iscritti, comprensivi dei dati d'interesse per le OO.SS. medesime. 7. Il presente articolo abroga l'art. 13 del CCNL 16 ottobre 2008.
Titolo II
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Capo I
Norme generali
Art. 84. Obiettivi e finalita' 1. Il modello classificatorio del personale, secondo le linee definite nei seguenti articoli, persegue la finalita' di realizzare il bilanciamento tra la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti - a cui e' offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalita' e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di sviluppo professionale - e le esigenze e obiettivi organizzativi delle amministrazioni, anche alla luce dei processi di cambiamento imposti dal mutato quadro normativo, quali ad esempio: l'adeguamento dei processi lavorativi alle innovazioni di servizio o di processo e alle nuove tecnologie; l'implementazione delle attivita' a sostegno della ricerca, formazione, gestione e trasferimento tecnologico, terza missione e comunicazione; il soddisfacimento delle necessita' funzionali dei dipartimenti di area medica. Art. 85. Classificazione 1. Il sistema di classificazione del personale, improntato alla primaria esigenza delle amministrazioni in termini di perseguimento degli obiettivi di innovazione e di dinamica evolutiva dell'organizzazione del lavoro, e' articolato in quattro Aree professionali che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilita' e competenze professionali: Area degli operatori; Area dei collaboratori; Area dei funzionari; Area delle elevate professionalita'. 2. Le aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'Area medesima. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivita' lavorative, secondo quanto previsto nell'allegato E. All'interno dell'area si ha equivalenza e fungibilita' delle mansioni ed esigibilita' delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro. 3. Ciascuna delle quattro Aree e' articolata in settori professionali, ossia ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze in comune che definiscono il particolare ambito dell'attivita' lavorativa. Nello specifico i settori professionali sono individuati nell'allegato E. 4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ogni dipendente e' tenuto a svolgere le mansioni per le quali e' stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito della Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richiesti il possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specifica abilitazione professionale e/o iscrizione ad albi o ordini professionali. Art. 86. Progressioni economiche all'interno delle aree 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del settore professionale di appartenenza, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o piu' «differenziali stipendiali» di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun «differenziale stipendiale», da corrispondersi mensilmente per tredici mensilita', e' individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nella tabella di cui all'allegato G. La medesima tabella evidenzia altresi' il numero massimo di «differenziali stipendiali» attribuibili a ciascun dipendente per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella stessa area. A tal fine, si considerano i «differenziali stipendiali» conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione qualora il dipendente sia transitato per mobilita'. 2. L'attribuzione dei «differenziali stipendiali» - che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori - avviene mediante procedura selettiva ed e' attivata annualmente dall'amministrazione in relazione alle risorse del fondo risorse decentrate di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate per l'Area EP: costituzione) destinate a tale finalita', nel rispetto delle modalita' e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica nell'area; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche attribuite nell'area di appartenenza o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; in sede di contrattazione collettiva integrativa tale termine puo' essere ridotto a due anni o elevato a quattro. Per la partecipazione alla suddetta procedura, e' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 25 (Codice disciplinare), comma 3, lettera g), al rimprovero scritto; b) il numero di «differenziali stipendiali» attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lettera d) in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi; c) non e' possibile attribuire piu' di un «differenziale stipendiale»/dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) i «differenziali stipendiali» sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri: 1. media delle ultime tre valutazioni individuali annuali nell'area di appartenenza al momento della partecipazione alle selezioni o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, conseguite dal dipendente presso l'unita' operativa o le unita' operative ove ha prestato servizio, secondo il sistema di valutazione adottato dall'amministrazione; 2. esperienza professionale maturata; 3. eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lett. c), correlati alle capacita' professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi; e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) e' effettuata in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lettera c) e puo' essere diversificata in ragione dell'area di appartenenza; in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non puo' essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non puo' essere attribuito un peso superiore al 40% del totale; f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche nell'area di riferimento da piu' di sei anni e' possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lettera c), puo' anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente; g) in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lettera c), possono essere inoltre definiti i criteri di priorita' in caso di parita' dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di non discriminazione. 3. La progressione economica di cui al presente articolo e' finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza e stabilita' del fondo risorse decentrate di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate per l'Area EP: costituzione) ed e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo di cui al comma 2, lettera b). 4. Ai «differenziali stipendiali» di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 118 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione), comma 3. 5. Per il personale appartenente all'Area delle elevate professionalita' la previsione di cui al comma 2, lettera d), punto 1 va intesa come media delle valutazioni conseguite per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 88 (Incarichi al personale dell'Area delle elevate professionalita') ricoperti nell'ultimo triennio. Art. 87. Posizioni organizzative e professionali 1. Nell'ambito del sistema di classificazione di cui al presente Titolo, le amministrazioni, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze organizzative e di servizio, possono conferire ai dipendenti dell'Area dei funzionari effettivamente in servizio, previo avviso interno, incarichi a termine di natura organizzativo-gestionale, specialistica o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni dell'area di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilita' e professionalita', anche implicanti iscrizione ad albi professionali, per i quali e' attribuita una specifica indennita' di posizione organizzativa. 2. Fatti salvi eventuali importi di miglior favore in essere definiti in applicazione dei precedenti CCNL, i valori dell'indennita' di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo di euro 1.033 ed un massimo di euro 7.000 annui lordi per tredici mensilita', di cui un terzo e' corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. 3. Il limite massimo di cui al comma 2 puo' essere elevato in sede di contrattazione integrativa fino ad un massimo di euro 12.000 annui lordi. In caso di elevazione del limite massimo, e' possibile prevedere che l'indennita' di posizione organizzativa assorba lo straordinario e/o altri emolumenti del trattamento economico accessorio, esclusa l'indennita' di Ateneo e l'indennita' mensile di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL 27 gennaio 2005. 4. L'indennita' di cui al presente articolo e' finanziata con le risorse del fondo di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) destinate, previa contrattazione collettiva integrativa, alla remunerazione degli incarichi nonche' alla graduazione degli stessi. 5. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabili, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacita' professionali dei dipendenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati. 6. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato a seguito di: inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento; intervenuti mutamenti organizzativi; valutazione individuale negativa; violazione di obblighi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio. 7. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennita' di posizione organizzativa e professionale. 8. La valutazione dei risultati delle attivita' svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene con cadenza annuale in base a criteri e procedure del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione. Art. 88. Incarichi al personale dell'Area delle elevate professionalita' 1. Le amministrazioni attribuiscono al personale dell'Area delle elevate professionalita' incarichi ad elevata autonomia e responsabilita' che si configurano quale elemento sostanziale dell'appartenenza all'area. 2. Le responsabilita' connesse agli incarichi di cui presente articolo possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali, prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono conferiti su posizioni di elevata responsabilita' e alta qualificazione e specializzazione, con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni, in base alle proprie esigenze organizzative. 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 81, comma 6, lettera e) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, le amministrazioni tengono conto, rispetto alle funzioni ed alle attivita' da svolgere e alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacita' professionali e dell'esperienza acquisita dal dipendente. 4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti al termine del periodo di prova di cui all'art. 94 (Periodo di prova), con atto scritto e motivato, dal direttore generale o da un suo delegato per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Essi sono rinnovabili. 5. La revoca dell'incarico conferito puo' aver luogo, prima della sua scadenza, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi ovvero a seguito di valutazione della prestazione lavorativa individuale, ai sensi del comma 7, che accerti risultati non positivi. 6. In corrispondenza di ciascun incarico, in base ad una preventiva valutazione della rilevanza delle responsabilita' assunte e di altri fattori di complessita' organizzativa e/o professionale, le amministrazioni definiscono un valore annuale lordo di retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilita', compreso tra un minimo di 3.099 euro ed un massimo di 18.000 euro. La retribuzione di posizione e' corrisposta mensilmente ed e' attribuita a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione). 7. Lo svolgimento dell'incarico e' valutato con i criteri e le procedure del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione. 8. Con cadenza annuale, ove l'attivita' sia stata positivamente valutata ai sensi del comma 7, e' inoltre attribuita la retribuzione di risultato, a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), in base al livello di valutazione conseguito. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal vigente contratto collettivo nazionale per il restante personale, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennita' di Ateneo. 9. Alla retribuzione di risultato e' destinato almeno il 15% delle risorse del fondo di cui all'all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), al netto delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale. 10. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, le amministrazioni possono affidare un incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato nell'Area EP. Lo svolgimento dell'incarico ad interim e' retribuito con un importo, attribuito a titolo di retribuzione di risultato, non superiore al 20% del valore economico di posizione dell'incarico conferito ad interim, a valere sulle risorse di cui all'all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione). 11. Resta fermo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008, dall'art. 75, commi 7, 8, 9 e 10, del CCNL 16 ottobre 2008, dall'art. 76, commi 3 e 4, del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 89. Progressioni tra le aree 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio tra le aree, il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianita' (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel fondo risorse decentrate delle aree degli operatori, dei collaboratori e dei funzionari. Si applica, infine, quanto previsto dall'art. 118, comma 3 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione). Art. 90. Attivita' di comunicazione e informazione 1. Al fine di valorizzare e migliorare le attivita' di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, nelle aree e' individuato lo specifico settore professionale «Comunicazione e informazione». 2. In linea con quanto previsto al comma 1, i contenuti professionali del suddetto settore, con riferimento all'Area dei funzionari e all'Area delle elevate professionalita' e nel rispetto delle specifiche professionali indicate all'allegato E, sono cosi' articolati e definiti: gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e informazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'amministrazione; definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale; raccordo dei processi di gestione dei siti internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall'amministrazione e del loro funzionamento; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull'attivita' istituzionale dell'amministrazione; gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche. 3. Gli Atenei, in relazione alla propria organizzazione, possono prevedere un analogo settore anche nell'Area dei collaboratori, tenendo conto delle specifiche professionali previste per tale area. 4. Il presente articolo abroga l'art. 59 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 91. Collaboratori ed esperti linguistici 1. I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 150, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, svolgono attivita' di collaborazione alla didattica delle lingue straniere nell'ambito: i. dell'attivita' didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici nonche' corsi, moduli, seminari, unita' didattiche, esercitazioni ed attivita' di tutorato nell'ambito della programmazione didattica; ii. dell'elaborazione e aggiornamento del materiale didattico, ivi incluso quello necessario per le verifiche iniziali, intermedie e finali del livello di apprendimento, anche con l'eventuale partecipazione alle commissioni d'esame; iii. delle attivita' rivolte agli studenti, quali ad esempio, correzione di elaborati, assistenza per le tesi di laurea, ricevimento; iv. dell'attivita' di programmazione didattica collegiale, partecipando a riunioni di lavoro. 2. I compiti e la programmazione dell'orario sono concordati con responsabili della formazione linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere. 3. Per le attivita' sopra descritte sono tenuti ad assicurare un monte ore annuo pari a cinquecento ore. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle cinquecento ore, comunque non inferiore alle duecentocinquanta ore annue. 4. I giorni di ferie sono fruiti di norma nei periodi di sospensione delle attivita' accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse. 5. Per ogni aspetto relativo al trattamento giuridico non disciplinato specificamente dai precedenti commi, al personale di cui al comma 1 si applica il trattamento normativo previsto dal presente contratto per il restante personale con rapporto a tempo parziale. 6. Al personale di cui al comma 1 e' consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' istituzionali dell'amministrazione stessa. 7. Le amministrazioni possono recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa e per giustificato motivo. In tale ultima ipotesi rientra la riduzione dell'attivita' di formazione linguistica, deliberata dai competenti consigli delle strutture didattiche. 8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, continua ad applicarsi la disciplina contrattuale vigente. Art. 92. Norme di prima applicazione 1. Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo e' inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l'allegato F - tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione. 3. Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti collettivi integrativi gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo. 4. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle categorie di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale gia' in servizio presso l'amministrazione, gia' bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo. 5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegato H - tabella di corrispondenza. 6. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie dei settori professionali di destinazione e previo confronto di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 6, lettera l), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 7. Le progressioni di cui al comma 5 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente Titolo. 8. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali), all'art. 88 (Incarichi al personale dell'Area delle elevate professionalita') e all'art. 117 (Indennita' di specifiche responsabilita') i rispettivi incarichi in essere continuano ad essere retribuiti sulla base delle indennita' definite in applicazione del precedente CCNL.
Capo II
Abrogazioni
Art. 93. Abrogazioni 1. Dall'entrata in vigore del presente Titolo indicata all'art. 92 (Norme di prima applicazione) sono abrogati l'art. 75, commi da 1 a 6 e comma 11, l'art. 76, commi 1, 2, 5 e 6, il Titolo IX e l'art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, l'art. 59 del CCNL 19 aprile 2018. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all'ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente richiamate nel presente CCNL.
Titolo III
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 94. Periodo di prova 1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non e' soggetto il dipendente che venga inquadrato nella area immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ivi incluse quelle espletate ai sensi dell'art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Analogamente, non e' soggetto al periodo di prova il lavoratore vincitore di concorso pubblico gia' dipendente a tempo determinato nella medesima area da almeno due anni. 2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 39 del CCNL 16 ottobre 2008 (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 4. Il periodo di prova resta altresi' sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 7. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'. 10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha gia' superato il periodo di prova presso l'amministrazione di appartenenza e successivamente risulti vincitore di altro concorso presso la stessa amministrazione o amministrazioni dello stesso o altro comparto, durante il nuovo periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'area e settore di provenienza. 11. Durante il periodo di prova, l'amministrazione puo' adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente puo' essere assegnato, in successione di tempo, a piu' servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie dell'area e settore di appartenenza. 12. Il presente articolo abroga l'art. 20 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 95. Ferie, festivita' del Santo patrono e festivita' soppresse 1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio. 2. La durata delle ferie e' di trentadue giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti hanno diritto a trenta giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2. 5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977. E' altresi' considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il dipendente presta servizio, purche' ricadente in giorno lavorativo. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 97 (Permessi retribuiti), all'art. 98 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) e all'art. 99 (Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alla maturazione delle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non da' luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio. 10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente puo' frazionare le ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovra' avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per piu' di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, puo' chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni dell'area e settore professionale di appartenenza. 11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella localita' dalla quale e' stato richiamato, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto. 12. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, nonche' al ricorrere di taluna delle ipotesi di cui al successivo art. 97 (Permessi retribuiti), comma 1. L'amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie e' previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12. 15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 16. Il presente articolo abroga l'art. 28 del CCNL 16 ottobre 2008 e l'art. 45 del CCNL 19 aprile 2018. Dichiarazione congiunta n. 7 In relazione a quanto previsto all'art. 95 (Ferie, festivita' del Santo patrono e festivita' soppresse) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria generale dello Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. Art. 96. Ferie e riposi solidali 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di cui art. 95 (Ferie, festivita' del Santo patrono e festivita' soppresse); c) le ore accantonate nel conto ore individuale di cui all'art. 27 del CCNL 16 ottobre 2008, da fruire in giornate di riposo. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei permessi di cui all'art. 98 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) e dei riposi compensativi eventualmente maturati. 8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali. 9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'. 10. Il presente articolo abroga l'art. 46 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 97. Permessi retribuiti 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76 del 2016: giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione, se non comprende il giorno del matrimonio (o, nell'ipotesi in cui il matrimonio avvenga in giornata non lavorativa, non comprende il primo giorno lavorativo immediatamente precedente al matrimonio) deve iniziare entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potra' concordare con il dipendente un diverso termine per il godimento dello stesso. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennita' di posizione organizzativa o l'indennita' di posizione del personale dell'area EP, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il presente articolo abroga l'art. 47 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 30, comma 1, primo e secondo alinea, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008. E' altresi' abrogato l'art. 30, comma 4, del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 98. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 1. Al dipendente, possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessita' di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e' convenzionalmente pari a sei ore; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennita' di posizione organizzativa o l'indennita' di posizione del personale dell'area EP, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 5. Il presente articolo abroga l'art. 48 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 30, comma 2, del CCNL 16 ottobre 2008. E' altresi' abrogato l'art. 30, commi 4 e 5, del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 99. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 1 predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000 e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 2000, fermo restando che quanto previsto per i permessi per lutto puo' trovare applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 97 (permessi retribuiti), comma 1, lettera b). Le due modalita' di fruizione non possono essere cumulate nell'anno. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legislazione vigente per le attivita' di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attivita' delle associazioni di volontariato anche mediante idonea articolazione degli orari di lavoro. 7. Il presente articolo abroga l'art. 49 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 30, comma 1, terzo alinea, e comma 6, del CCNL 16 ottobre 2008. E' altresi' abrogato l'art. 30, commi 7 e 8, del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 100. Permessi orari a recupero 1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro per brevi periodi previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore annue. 2. Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo i casi di particolare urgenza o necessita' valutati dal responsabile stesso. 3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 4. Il presente articolo abroga l'art. 50 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 34 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 101. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, salva l'ipotesi per cui le ore residue di permesso non siano sufficienti a coprire l'intera durata dell'assenza. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Universita'. 16. Il presente articolo abroga l'art. 51 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato la previsione di cui all'art. 34, comma 1, del CCNL 16 ottobre 2008, III e IV capoverso. Art. 102. Congedi dei genitori 1. All'art. 31 del CCNL 16 ottobre 2008, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, lettera a), e 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.» 2. All'art. 31 del CCNL 16 ottobre 2008, sono aggiunti i seguenti commi: «11. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 12. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 11, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 13. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Tale modalita' di utilizzo non e' cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, sei ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore e' riproporzionato per tenere conto della minore durata media della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.» Art. 103. Aspettativa senza assegni 1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476 del 1984 e successive modificazioni ed integrazioni». 2. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, i dipendenti, a domanda, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attivita' lavorativa. 3. Il presente articolo abroga l'art. 52 del CCNL 19 aprile 2018 e l'art. 37 del CCNL 16 ottobre 2008.
Titolo IV
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 104. Contratto di lavoro a tempo determinato 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonche' dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attivita' stagionali. 3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna amministrazione complessivamente non puo' superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le amministrazioni che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione. 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal decreto legislativo n. 81 del 2015, sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; d) necessita' correlate a progetti di ricerca che beneficiano di finanziamenti esterni, anche per le attivita' di supporto amministrativo. 5. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53 del 2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo di paternita', di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui agli artt. 16, 17, 28, 32, 33, 42 e 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l'amministrazione puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, nel contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma. 9. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 10. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale. 11. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. 12. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attivita' stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area, e' possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non puo' superare i dodici mesi e puo' essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario. 13. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 12, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. 14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del 2015. 16. Il presente articolo abroga l'art. 53 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 22 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 105. Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 95 (Ferie, festivita' del Santo patrono e festivita' soppresse), commi 3 e 5; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque gia' intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di ventotto o trentadue giorni, a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 35 del CCNL 16 ottobre 2008, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti, secondo i criteri di cui al medesimo art. 35, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico e' corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 35 del CCNL 16 ottobre 2008; d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 97 (Permessi retribuiti), comma 2; e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi: permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all'art. 98 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari); permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 97 (Permessi retribuiti), comma 1, lettera a); permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all'art. 101 (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici); permessi per lutto di cui, all'art. 97 (Permessi retribuiti), comma 1, lettera b); f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5; g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi. 2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 94 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dal citato art. 94 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti nell'ambito del medesimo periodo di prova. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'amministrazione deve essere motivato. 3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 19 (Contratto individuale di lavoro) del CCNL 16 ottobre 2008, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 c.c. 4. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 11 dell'art. 104 (Contratto a tempo determinato) e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non puo' superare i trenta giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal computo. 5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 6. Le amministrazioni assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto. 7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni della medesima Area e settore di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali. 8. Il presente articolo abroga l'art. 54 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 22 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 106. Contratto di somministrazione 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015 per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 104 (Contratto di lavoro a tempo determinato), comma 3, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non e' consentito per il personale che esercita attivita' di vigilanza. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L'amministrazione comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. 6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300 del 1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 7 (Organismo paritetico per l'innovazione) del presente CCNL sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui settori interessati. 9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia. 10. Il presente articolo abroga l'art. 55 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 107. Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree e dei settori a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti gia' in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Fermo restando quando previsto al comma 6, nelle domande deve essere indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. Al fine di consentire a tutti i lavoratori di accedere al lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha durata massima di tre anni, ed e' rinnovabile. 4. L'amministrazione puo' concedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l'attivita' di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita'; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione. 5. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, comma 59, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilita' e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternita' o paternita'; d) documentata necessita' di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessita' di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilita' alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015 Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e l'amministrazione da' luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di quindici giorni. Le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7 del presente articolo. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni. 14. Il presente articolo abroga l'art. 56 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 21 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 108. Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 1. La prestazione lavorativa a tempo parziale non puo' essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto, con combinazione delle due modalita' indicati nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Il presente articolo abroga l'art. 57 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato i corrispondenti commi dell'art. 21 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 109. Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento. 2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore settimanali, puo' essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo. n. 81 del 2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare e' pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% e' calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate. 3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. 5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione prevista per le ore di lavoro straordinario, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%. 7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto e' consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalita' di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario. 8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente contratto o dai precedenti CCNL relativi al comparto Universita', ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternita' e paternita' previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternita' o paternita', e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternita', i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale e misto non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area e settore professionale. 11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2015. 14. Il presente articolo abroga l'art. 58 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 21 del CCNL 16 ottobre 2008.
Titolo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 110. Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica 1. Le Universita' disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 81, comma 3, lett. i) (Soggetti e materie di relazioni sindacali), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante l'utilizzo delle disponibilita' gia' previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonche', per la parte non coperta da tali risorse, mediante l'utilizzo di quota parte dei Fondi di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione). 3. E' confermata la disciplina dell'indennita' di Ateneo di cui all'art. 85 del CCNL 16 ottobre 2008. 4. Il presente articolo abroga l'art. 67 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
SEZIONE UNIVERSITÀ
Art. 111. Struttura della retribuzione del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari 1. La struttura della retribuzione del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari si compone delle seguenti voci: I. trattamento fondamentale: a1) stipendio, che si compone di: i. stipendio tabellare corrispondente all'Area di inquadramento; ii. differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno dell'area) e all'art. 118, comma 2 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all'art. 114 (Effetti dei nuovi stipendi); a2) retribuzione individuale di anzianita'; a3) equiparazione stipendiale prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 esclusivamente per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico; II. trattamento accessorio: b1) compensi per lavoro straordinario; b2) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale; b3) altri compensi e indennita' previsti in base al CCNL; b4) altri compensi e indennita' spettanti in base a specifiche disposizioni di legge. 2. Le voci di cui alla lettera a1), punto ii e alla lettera a2) del comma 1 sono corrisposte «ove acquisite», mentre le voci di cui alla lettera a3) e di cui alle lettere da b1) a b4) del comma 1 sono corrisposte «ove spettanti». 3. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo II, abroga l'art. 83 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 112. Struttura della retribuzione del personale dell'Area EP 1. La struttura della retribuzione del personale dell'Area EP si compone delle seguenti voci: I. trattamento fondamentale: a1) stipendio che si compone di: i) stipendio tabellare; ii) differenziale stipendiale; a2) retribuzione individuale di anzianita'; a3) equiparazione stipendiale prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 esclusivamente per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico; II. trattamento accessorio: b1) retribuzione di posizione; b2) retribuzione di risultato; b3) altri compensi e indennita' previsti in base al CCNL; b4) altri compensi e indennita' previsti in base a disposizione di legge. 2. Le voci di cui alla lettera a1), punto ii) e alla lettera a2) del comma 1 sono corrisposte «ove acquisite», mentre le voci di cu alla lettera a3) e dalla lettera b1) alla lettera b4) del comma 1 sono corrisposte «ove spettanti». 3. Il presente articolo, dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo II, abroga l'art. 83 del CCNL 16 ottobre 2008. Art. 113. Incrementi degli stipendi tabellari (art. 6 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 60 del CCNL 19 aprile 2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B2. 3. Al personale docente incaricato esterno di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, sono stati corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2. 4. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6 dicembre 2022, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 62 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C2. 5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018. Art. 114. Effetti dei nuovi stipendi (art. 7 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 6 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 6 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. Art. 115. Incrementi dell'indennita' di Ateneo (art. 8 CCNL 6 dicembre 2022) 1. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28 marzo 2006 come da ultimo rideterminata dall'art. 85 del CCNL 16 ottobre 2008 e' stata incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella D2. Art. 116. Ulteriori incrementi dell'indennita' di Ateneo 1. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 4 del CCNL 28 marzo 2006 come da ultimo rideterminata dall'art. 8 del CCNL 6 dicembre 2022 e' ulteriormente incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella E2.1. 2. Al finanziamento dell'incremento di cui al presente articolo si provvede con il 50% delle risorse di cui art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 75/2023. Per il restante 50% resta fermo quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto-legge n. 75/2023. Art. 117. Indennita' di specifiche responsabilita' 1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalita' istituzionali, possono attribuire al personale dell'Area dei collaboratori e dell'Area degli operatori compiti che, pur rientrando nelle funzioni proprie dell'Area di appartenenza, comportano l'assunzione di specifiche responsabilita'. In tale ipotesi, previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 81 (Soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 3, lett. g), e' possibile riconoscere a tale personale un'indennita' di specifiche responsabilita', accessoria, il cui importo, non superiore a euro 3.000 annui lordi salvo importi di miglior favore in essere stabiliti mediante contrattazione integrativa in base alle precedenti norme contrattuali, viene definito tenendo conto del livello di responsabilita', della complessita' delle competenze attribuite, dalla specializzazione richiesta per l'espletamento dei compiti affidati, delle caratteristiche innovative della professionalita' richiesta. 2. Al finanziamento dell'indennita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione). Art. 118. Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione 1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 92 (Norme di prima applicazione), lo stipendio tabellare e l'indennita' di Ateneo delle nuove Aree di inquadramento e' stabilito negli importi di cui all'allegata tabella E2.2 e tabella E2.3. 2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 111 (Struttura della retribuzione del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari) e all'art. 112 (Struttura della retribuzione del personale EP) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna posizione economica indicati in tabella C2 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 1, indicati in tabella E2.2. Sono inoltre conservati ad personam gli eventuali maggiori valori di indennita' di Ateneo attribuiti al personale con posizione economica EP4 o superiore rispetto a quelli indicati nella tabella E2.3. 3. Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di passaggio ad Area superiore e rientra nella disponibilita' del fondo risorse decentrate di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) e all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza dello stipendio in godimento (stipendio tabellare e differenziale stipendiale), nel caso in cui lo stipendio tabellare della Area di nuovo inquadramento risulti inferiore. La quota eventualmente mantenuta continua ad essere corrisposta a carico del fondo risorse decentrate ed e' riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilita' del fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area. 4. Il «differenziale stipendiale» di cui al comma 2 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori «differenziali stipendiali» di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso. Art. 119. Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: costituzione 1. Dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, il «Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D» assume la denominazione di «Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari» - che per brevita' verra' indicato nel presente testo come «Fondo risorse decentrate aree» - e continua ad essere costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili di cui all'art. 63, comma 1, del CCNL 19 aprile 2018 nonche' dalle seguenti ulteriori risorse stabili non gia' considerate nel predetto unico importo: a) retribuzioni individuali di anzianita' non piu' corrisposte al personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita'; gli importi confluiscono stabilmente, in misura intera in ragione d'anno, nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; b) somme corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, che le amministrazioni, ad invarianza complessiva di spesa, abbiano deciso di destinare al presente fondo; l'importo confluisce, a seguito dell'effettivo accertamento di tali stabili riduzioni, nel fondo dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate; c) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) risorse stanziate dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente fondo, derivanti da stabili incrementi del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari; e) risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) e all'art. 118 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione), dei cessati dal servizio dell'anno precedente nelle Aree operatori, collaboratori e funzionari, o dei dipendenti beneficiari di progressione verticale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 86, comma 4 (Progressioni economiche all'interno delle aree) e all'art. 118, comma 3 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione); f) risorse pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle categorie B, C e D, con destinazione vincolata alle progressioni economiche del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari. 2. Il fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, anche per attivita' in conto terzi; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale; d) delle risorse una tantum corrispondenti ai ratei di RIA di cui al comma 1, lett. a) e ai ratei dei differenziali stipendiali di cui al comma 1, lett. e) calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; e) dei risparmi accertati a consuntivo nell'utilizzo delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario nell'anno precedente, ove gli stessi non siano destinati ed accertati, ai sensi del comma 1, lett. b), quali stabili riduzioni di tali risorse; f) delle risorse autonomamente stanziate dall'amministrazione, nell'ambito della propria capacita' di bilancio, per far fronte a proprie esigenze organizzative e gestionali, anche in correlazione con l'attuazione di piani e programmi nazionali, europei o internazionali; g) delle risorse stanziate dalle amministrazioni, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale delle categorie B, C e D; h) delle eventuali risorse una tantum corrispondenti a residui non utilizzati del fondo dell'anno precedente; in questa voce sono computate, nel primo anno di costituzione del presente fondo, le quote una tantum relative a precedenti annualita' delle risorse di cui alla precedente lett. g). 3. Nella costituzione del fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) si applicano le disposizioni di legge che ne limitano complessivamente la crescita. 4. Il presente articolo abroga l'art. 63 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 120. Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: utilizzo 1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate aree, al netto delle risorse gia' destinate agli incarichi di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali) ed alla indennita' di cui al comma 5. 2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: a) trattamenti economici correlati alla valutazione individuale dell'attivita' svolta, destinati al personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari; b) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa, destinati al personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari; c) indennita' correlate alle condizioni di lavoro del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilita'; d) indennita' di specifiche responsabilita' di cui all'art. 117 (Indennita' di specifiche responsabilita'); e) progressioni economiche del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari, ai sensi dell'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) e conseguente copertura dei relativi differenziali stipendiali con risorse certe e stabili, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione del comma 4; f) indennita' di posizione organizzativa di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali); g) misure di welfare integrativo in favore del personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari secondo la disciplina di cui all'art. 110 (Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica); h) compensi riconosciuti al personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari ai sensi delle diposizioni di legge di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: costituzione), comma 2, lett. c); 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c) e g) del presente articolo la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate personale delle Aree operatori, collaboratori e funzionari: costituzione), comma 2 con esclusione della lettera c), f) e almeno il 30% delle stesse, specificamente, ai trattamenti economici di cui al comma 2, lett. a). 4. Il personale delle Aziende ospedaliere universitarie delle Aree operatori, collaboratori e funzionari che torni a prestare servizio presso le Universita', per effetto di trasferimento d'ufficio disposto da queste ultime, conserva i differenziali stipendiali acquisiti per effetto di progressioni economiche presso l'Azienda, con onere a carico del fondo di cui al presente articolo. 5. Restano confermati i valori della indennita' di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL 27 gennaio 2005 con finanziamento a carico del fondo di cui al presente articolo. 6. Il presente articolo abroga l'art. 64 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 121. Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione 1. Dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, il «Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP» assume la denominazione di «Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP» e continua ad essere costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili di cui all'art. 65, comma 1, del CCNL Comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 nonche' dalle seguenti ulteriori risorse stabili non gia' considerate nel predetto unico importo: a) retribuzioni individuali di anzianita' non piu' corrisposte al personale dell'Area delle elevate professionalita' cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilita'; gli importi confluiscono stabilmente, in misura intera in ragione d'anno, nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; b) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) risorse stanziate dalle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia e capacita' di bilancio, per far fronte ai maggiori oneri per i trattamenti economici a carico del presente fondo, derivanti da stabili incrementi del personale dell'Area delle elevate professionalita'; d) risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali di cui all'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) ed ai valori di indennita' di Ateneo conservati ad personam di cui all'art. 118, comma 2, dei cessati dal servizio dell'anno precedente nell'Area delle elevate professionalita'; e) risorse pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale della categoria EP, con destinazione vincolata alle progressioni economiche del personale dell'Area delle elevate professionalita'. 2. Il fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, anche per attivita' in conto terzi; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale; d) delle risorse una tantum corrispondenti ai ratei di RIA e ai ratei dei differenziali stipendiali di cui al comma 1, lett. d) del personale dell'Area delle elevate professionalita' cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni; e) delle risorse di cui all'art. 75, comma 8 del CCNL 16 ottobre 2008; f) delle risorse autonomamente stanziate dall'amministrazione, nell'ambito della propria capacita' di bilancio, per far fronte a proprie esigenze organizzative e gestionali, anche in correlazione con l'attuazione di piani e programmi UE; g) delle risorse stanziate dalle amministrazioni, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale della categoria EP; h) delle eventuali risorse una tantum corrispondenti a residui non utilizzati del fondo dell'anno precedente; in questa voce sono computate, nel primo anno di costituzione del presente fondo, le quote una tantum relative a precedenti annualita' delle risorse di cui alla precedente lett. g). 3. Nella costituzione del fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui all'art. 119 (Fondo risorse decentrate delle Aree operatori, collaboratori, funzionari: costituzione) si applicano le disposizioni di legge che ne limitano complessivamente la crescita. 4. Il presente articolo abroga l'art. 65 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 122. Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: utilizzo 1. Le risorse del fondo di cui all'art. 121 (Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione) sono destinate ai seguenti utilizzi: a) retribuzione di posizione e di risultato corrisposta al personale dell'Area delle elevate professionalita', secondo la disciplina di cui all'art. 88 (Incarichi al personale dell'Area delle elevate professionalita'); b) progressioni economiche del personale dell'Area delle elevate professionalita', ai sensi dell'art. 86 (Progressioni economiche all'interno delle aree) e conseguente copertura dei relativi differenziali stipendiali con risorse certe e stabili, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione del comma 2; c) misure di welfare integrativo in favore del personale dell'Area delle elevate professionalita' secondo la disciplina di cui all'art. 110 (Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica); d) compensi riconosciuti al personale dell'Area delle elevate professionalita' ai sensi delle diposizioni di legge cui all'art. 121 (fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: costituzione), comma 2, lett. c). 2. Il personale dell'Area delle elevate professionalita' delle Aziende ospedaliere universitarie che torni a prestare servizio presso le Universita', per effetto di trasferimento d'ufficio disposto da queste ultime, conserva le posizioni economiche acquisite per effetto di progressioni economiche presso l'Azienda, con onere a carico del fondo di cui al presente articolo. 3. Il presente articolo abroga l'art. 66 del CCNL 19 aprile 2018.
D. SEZIONE ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 123. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali 1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralita' di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa per gli Enti di ricerca si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione di parte pubblica dell'ente, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o un suo delegato e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL («contrattazione integrativa nazionale»); b) a livello di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, tra il dirigente dell'ufficio o un suo delegato, per la parte datoriale, nonche' dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, per la parte sindacale («contrattazione integrativa di sede locale»). 2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1. 3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge presso un unico livello e sede («contrattazione integrativa di sede unica»), tra la delegazione datoriale costituita dall'amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo; b) i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 7 aprile 2006; c) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla valutazione individuale della prestazione lavorativa; d) i criteri generali per le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002; e) i criteri per la ripartizione del contingente dei permessi per il diritto allo studio; f) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; g) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennita' di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) del CCNL 21 febbraio 2002 - biennio economico 2000-2001; h) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; i) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art. 144; j) le linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; k) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili; l) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, anche con riguardo al lavoro da remoto, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; m) la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49 del CCNL 21 febbraio 2002; n) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'ente; o) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 47 del CCNL 7 ottobre 1996, in merito ai turni effettuabili; p) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di specifiche responsabilita'. 5. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede locale i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere c), j), l) e n). 6. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 4, lettere d), e), j), k), l), m), n) e o). 7. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c), f), g), h), i) e p). 8. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 1, lett. a) ed i soggetti sindacali di cui al comma 3: a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' d'ufficio tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione individuale della prestazione lavorativa; d) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001; e) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi; f) le linee generali di riferimento per la pianificazione dell'attivita' formativa; g) i criteri generali per le progressioni economiche di livello nell'ambito di ciascun profilo di cui all'art. 54 del CCNL 21 febbraio 2002. 9. Sono oggetto di confronto, a livello di sede locale, con i soggetti sindacali di cui al comma 1, lett. b), i criteri di adeguamento di quanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 8, lett. a). 10. Sono oggetto di sola informazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma: a) gli statuti ed i regolamenti di ente o istituzione, limitatamente alle parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro; b) dati sulla consistenza di personale, ivi compresi i contratti di lavoro flessibile; c) il piano dei fabbisogni di personale inseriti nel PIAO - Piano integrato di attivita' e organizzazione di cui al decreto-legge n. 80/2021. 11. Il presente articolo abroga l'art. 68 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo II
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Norme comuni
Art. 124. Periodo di prova 1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non e' soggetto il dipendente che venga inquadrato nel profilo immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva per la progressione tra i profili riservata al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ivi incluse quelle espletate ai sensi dell'art. 22, comma 15 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Analogamente, non e' soggetto al periodo di prova il lavoratore vincitore di concorso pubblico gia' dipendente a tempo determinato nel medesimo profilo da almeno due anni. 2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell'ente, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 3 (Assenze per malattia) del CCNL 21 febbraio 2002. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 18 del CCNL 21 febbraio 2002 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 4. Il periodo di prova resta altresi' sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. 7. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'. 10. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha gia' superato il periodo di prova presso l'ente di appartenenza e successivamente risulti vincitore di altro concorso presso lo stesso ente o amministrazioni dello stesso o altro comparto o altri Stati membri dell'Unione europea che consentano l'accesso a cittadini italiani, o presso le istituzioni dell'Unione europea o presso enti o Organismi internazionali, durante il nuovo periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nel profilo e livello di provenienza. 11. Durante il periodo di prova, l'ente adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente puo' essere assegnato, in successione di tempo, a piu' attivita' o servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie del profilo di appartenenza. 12. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL 7 aprile 2006 e l'art. 18 del CCNL 13 maggio 2009. Art. 125. Ferie 1. L'art. 6, comma 15, del CCNL del 21 febbraio 2002, e' cosi' sostituito: «15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. A tal fine, in prossimita' della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve essere autorizzato alla fruizione delle ferie maturate». 2. Il presente articolo abroga l'art. 70 del CCNL 19 aprile 2018. Dichiarazione congiunta n. 8 In relazione a quanto previsto all'art. 125 (Ferie), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria generale dello Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. Art. 126. Ferie e riposi solidali 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in venti giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse; c) le ore accantonate nel conto ore individuale di cui all'art. 49 del CCNL 21 febbraio 2002, da fruire in giornate di riposo. 2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all'ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. Ricevuta la richiesta, l'ente rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei permessi di cui all'art. 128 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) e dei riposi compensativi eventualmente maturati. 8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali. 9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'. 10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra' essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale. 11. Il presente articolo abroga l'art. 71 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 127. Permessi retribuiti 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76 del 2016: giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso. 2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, la cui fruizione, se non comprende il giorno del matrimonio (o, nell'ipotesi in cui il matrimonio avvenga in giornata non lavorativa, non comprende il primo giorno lavorativo immediatamente precedente al matrimonio) deve iniziare entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potra' concordare con il dipendente un diverso termine per il godimento dello stesso. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il presente articolo abroga l'art. 72 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 8, comma 1, secondo e terzo alinea e comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 128. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessita' di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e' convenzionalmente pari a sei ore; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 5. Il presente articolo abroga l'art. 73 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 8, comma 1, quarto alinea, del CCNL 21 febbraio 2002. E' altresi' abrogato l'art. 8, commi 4 e 5, del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 129. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la migliore organizzazione dell'attivita', il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000 e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 2000, fermo restando che quanto previsto per i permessi per lutto puo' trovare applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 127 (Permessi retribuiti), comma 1, lett. b). Le due modalita' di fruizione non possono essere cumulate nell'anno. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legislazione vigente per le attivita' di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attivita' delle Associazioni di volontariato anche mediante idonea articolazione degli orari di lavoro. 7. Il presente articolo abroga l'art. 74 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 8, comma 1, primo alinea e comma 5, del CCNL 21 febbraio 2002. E' altresi' abrogato l'art. 8, commi 6 e 7, del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 130. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, salva l'ipotesi per cui le ore residue di permesso non siano sufficienti a coprire l'intera durata dell'assenza. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione e' inoltrata all'ente dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'ente secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al Comparto ricerca. 16. Il presente articolo abroga l'art. 76 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 131. Assenze per malattia 1. All'art. 17 del CCNL 21 febbraio 2002, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente comma 9-bis: «9-bis. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.» Art. 132. Congedi dei genitori 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001 con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui agli articoli 16, 17 e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonche' i trattamenti economici correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita', di cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al comma 2. 5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Tale modalita' di utilizzo non e' cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, sei ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore e' riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie. 9. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili con le modalita' definite in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 123, comma 4, lett. l) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 10. Il presente articolo abroga l'art. 9 del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 133. Aspettativa senza assegni 1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n. 476 del 1984 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, i dipendenti, a domanda, possono essere collocati in aspettativa senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attivita' lavorativa. 3. Il presente articolo abroga l'art. 77 del CCNL 19 aprile 2018, l'art. 13 del CCNL 21 febbraio 2002 e l'art. 17 del CCNL 13 maggio 2009. Art. 134. Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilita' del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito dell'ente di appartenenza, quest'ultimo comunica anche a tutte le amministrazioni in ambito nazionale, in aggiunta a quelle regionali gia' previste dal citato comma 5, l'elenco del personale in eccedenza distinto per Area professionale, richiedendo la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. 2. Le amministrazioni destinatarie della richiesta di cui al comma 1, qualora interessate, comunicano, entro il termine di trenta giorni, l'entita' dei posti, per Area professionale, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. 3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, con la specificazione di eventuali priorita'; l'amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 4. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: dipendenti portatori di handicap; dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare; situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico o i dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni che hanno diritto al congedo parentale; maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione; particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili ai sensi degli articoli 36 e 50 della legge n. 76 del 2016; presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. 5. Possono essere previste specifiche iniziative di formazione e riqualificazione: a) da parte delle amministrazioni riceventi, d'intesa con queste ultime, al fine di favorire l'integrazione dei dipendenti trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al sistema di classificazione professionale presso le stesse vigente; b) successivamente al collocamento in disponibilita' ai sensi dell'art. 33, comma 7, al fine di favorire la ricollocazione dei dipendenti, anche in attuazione dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Il presente articolo abroga l'art. 78 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 32-bis del CCNL 21 febbraio 2002.
Capo II
Personale dei livelli IV - VIII
Art. 135. Permessi orari a recupero 1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore annue. 2. Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessita', valutati dal responsabile della struttura. 3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalita' individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 4. Il presente articolo abroga l'art. 75 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 50 del CCNL del Comparto ricerca del 21 febbraio 2002. Art. 136. Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro 1. All'art. 48 del CCNL 21 febbraio 2002, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «6. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attivita' lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro». 2. Il presente articolo abroga l'art. 79 del CCNL 19 aprile 2018.
Capo III
Ricercatori e tecnologi
Art. 137. Ricercatori e tecnologi 1. Le parti, nel confermare il ruolo strategico svolto dai ricercatori a livello nazionale ed europeo, ribadiscono l'importanza dei principi sanciti nel decreto legislativo n. 218 del 2016 e nella Carta europea del ricercatore, in quanto diretti a favorire l'accrescimento dei sistemi di ricerca, ad incentivare i processi di innovazione degli stessi e ad incrementare la loro competitivita' a livello internazionale. 2. In particolare, le parti concordano che l'emanazione del citato decreto n. 218 del 2016 rappresenta un significativo passo avanti nell'ottica del riconoscimento della professionalita' dei ricercatori e dei tecnologi, in quanto fissa i principi e le regole finalizzati alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi che tenga conto del rafforzamento dell'attivita' progettuale e di ricerca e della responsabilita' orientata al risultato e della valorizzazione di competenze professionali elevate e specialistiche, nel quadro della razionalizzazione delle risorse, in coerenza con i vincoli previsti dalle disposizioni legislative vigente. 3. I ricercatori e i tecnologi costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli enti e, in tale ottica, rappresentano figure professionali dotate di autonomia e responsabilita' nell'espletamento della loro attivita' di ricerca, fermo restando il rispetto della potesta' regolamentare degli enti. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) del decreto legislativo n. 218 del 2016, gli enti assicurano ai ricercatori e tecnologi la rappresentanza elettiva nei propri organi scientifici e di governo. 5. In applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non puo' essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attivita' tecnico-scientifiche. 6. Il presente articolo abroga l'art. 80 del CCNL 19 aprile 2018 che a sua volta ha abrogato l'art. 12 del CCNL del 13 maggio 2009. Art. 138. Principi e diritti 1. Gli enti, nella definizione dei propri statuti attuano quanto previsto nell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle ricerche, la condivisione delle conoscenze e l'attuazione delle diverse forme di mobilita', geografica intersettoriale e tra enti di ricerca, allo scopo di facilitare l'interscambio e la cooperazione tra le istituzioni scientifiche, assicurando la sostenibilita' della spesa con gli equilibri di bilancio. 2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo corrispondente al livello e profilo professionale rivestito. Egli puo' usare tale titolo anche nella vita privata. 3. Il ricercatore o tecnologo ha diritto, singolarmente o nell'ambito del gruppo all'uopo costituito, alla titolarita' della ricerca o dei progetti proposti e, se approvati, al loro affidamento, salve diverse motivate esigenze di tipo organizzativo che, comunque, salvaguardino i diritti del proponente. 4. Gli enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con la propria programmazione della ricerca. 5. Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 218 del 2016, gli enti adottano specifiche misure dirette a facilitare la portabilita' dei progetti di ricerca, consentendo che in caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'ente di appartenenza, conservino la titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca. 6. Gli enti favoriscono, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, la collaborazione di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della ricerca. 7. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto autore delle ricerche svolte. Alla pubblicazione dei relativi risultati, di norma, provvedono gli enti di appartenenza sostenendo le relative spese. Qualora l'ente comunichi di non essere interessato alla pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla comunicazione dei risultati della ricerca senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'ente circa il proprio interesse alla pubblicazione stessa, l'autore puo' pubblicare il lavoro come ricerca propria, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza. 8. Il ricercatore o tecnologo ha diritto alla tutela della proprieta' intellettuale e al riconoscimento della paternita' delle invenzioni conseguenti la propria attivita' di ricerca, scientifica e tecnologica. 9. Ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016, gli enti promuovono, nei limiti delle risorse economiche disponibili, adeguati interventi formativi di aggiornamento e di perfezionamento, coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'ente di appartenenza e con il Piano triennale di attivita' dell'ente medesimo, al fine di dare ulteriore impulso all'evoluzione professionale dei ricercatori e tecnologi mediante l'incremento delle loro conoscenze e competenze, secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL 21 febbraio 2002. 10. Gli enti riconoscono il merito e la capacita' professionale dei ricercatori e tecnologi, mediante gli strumenti di valorizzazione delle competenze acquisite e dei risultati raggiunti nell'attivita' di ricerca, previsti dal decreto legislativo n. 218 del 2016. 11. Ai fini del corretto svolgimento della loro attivita', i ricercatori e tecnologi rispettano quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016. 12. Il presente articolo abroga l'art. 81 del CCNL 19 aprile 2018 che a sua volta ha abrogato l'art. 60 del CCNL del 21 febbraio 2002. Art. 139. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 218 del 2016, ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o laboratori esteri, nonche' presso le Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo e' concesso dal Presidente dell'ente di appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'Istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfetario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 2. I congedi di cui al comma 1 sono concessi dall'ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalita' e di collaborazione internazionale, nonche' dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attivita' dell'ente medesimo. 3. All'art. 58, comma 1, del CCNL del 21 febbraio 2002 le parole «nel trimestre» sono sostituite dalle parole «nel quadrimestre». 4. Il presente articolo abroga l'art. 82 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 140. Lavoro a distanza 1. A garanzia dell'autonomia di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i ricercatori e tecnologi, nello svolgimento del lavoro a distanza di cui al Titolo III della Parte comune, conservano l'autonoma determinazione delle attivita' di ricerca nonche' delle modalita' e dei tempi di esecuzione delle stesse. 2. Nell'applicazione delle norme di legge che regolano il lavoro agile e nella definizione dei contenuti dell'accordo individuale si tiene conto delle peculiarita' che caratterizzano il lavoro dei ricercatori e tecnologi, anche in ordine al potere direttivo e di controllo, il cui esercizio deve avvenire nel pieno rispetto dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento nello svolgimento delle attivita' di ricerca. 3. In relazione alle esigenze di una maggiore efficacia e funzionalita' dell'attivita' lavorativa, e' possibile prevedere anche una maggiore flessibilita' nella disciplina delle fasce di contattabilita'.
Titolo III
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 141. Contratto di lavoro a tempo determinato 1. Gli enti di ricerca possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonche' dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attivita' stagionali. 3. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono avere una durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono. 4. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non puo' superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti e' sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione. 5. Il limite percentuale di cui al comma 4 non si applica, inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa. Le ulteriori ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal decreto legislativo n. 81 del 2015, sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; d) necessita' correlate a progetti di ricerca che beneficiano di finanziamenti esterni, anche per le attivita' di supporto amministrativo. 6. Gli enti di ricerca disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 9 del decreto legislativo n. 218 del 2016. 7. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 53 del 2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo di paternita', di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui agli artt. 16, 17, 28, 32, 42 e 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 9. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, nel contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 8. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 10. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale. 11. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. 12. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attivita' stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima Area professionale, e' possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non puo' superare i dodici mesi e puo' essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario. 13. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 12, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. 14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto legislativo n. 218 del 2016. 15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del 2015. 16. Il presente articolo abroga l'art. 83 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 24 del CCNL 13 maggio 2009, l'art. 5 del CCNL 7 aprile 2006 e l'art. 20 del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 142. Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato 1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del CCNL del 21 febbraio 2002; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque gia' intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di ventotto o trentadue giorni, stabilito dall'art. 6 del CCNL del 21 febbraio 2002, a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; b) in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 del CCNL del 21 febbraio 2002, si applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 17 del CCNL del 21 febbraio 2002, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico e' corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall' art. 17 del CCNL del 21 febbraio 2002; d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 127, comma 2 (Permessi retribuiti); e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi: permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all'art. 128 (Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari); permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 127, comma 1, lettera a) (Permessi retribuiti); permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all'art. 130 (Assenze per l'espletamento di visite specialistiche); permessi per lutto di cui, all'art. 127 (Permessi retribuiti), comma 1, lettera b); f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5; g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53 del 2000, anche con riferimento, nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi, ai permessi per lutto ivi inclusi. 2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina dell'art. 124 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 124 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti nel richiamato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato. 3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 3 (Contratto individuale di lavoro) del CCNL 7 aprile 2006, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile. 4. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 11 dell'art. 141 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e al comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non puo' superare i trenta giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal computo. 5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, sono adeguatamente valutati, nell'ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione o ente, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto. 7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente presso il medesimo ente, con mansioni della medesima Area professionale di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali. 8. Il presente articolo abroga l'art. 84 del CCNL 19 aprile 2018 che, a sua volta, ha abrogato l'art. 20 del CCNL 21 febbraio 2002. Art. 143. Contratto di somministrazione 1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 141 (Contratto di lavoro a tempo determinato), comma 4, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 3. Il ricorso al lavoro somministrato non e' consentito per il personale che esercita attivita' di vigilanza. 4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 5. L'ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. 6. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in cui saranno impegnati. 7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300 del 1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 7 (Organismo paritetico per l'innovazione) del presente CCNL sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 9. Il presente articolo abroga l'art. 85 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo IV
WELFARE INTEGRATIVO
Art. 144. Benefici socio-assistenziali per il personale 1. Gli enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 123, comma 4, lett. i) (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' gia' previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonche', per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale. 3. Il presente articolo abroga l'art. 96 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA
Art. 145. Incrementi degli stipendi tabellari (art. 9 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dagli articoli 86 e 91 del CCNL 19/04/2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate Tabelle A3.1 e A3.2, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B3.1 e B3.2. 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6 dicembre 2022, l'elemento perequativo una tantum di cui agli articoli 88 e 93 (Elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C3. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018. Art. 146. Effetti dei nuovi stipendi (art. 10 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 9 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 9 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle A3.1 e A3.2, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di anzianita' o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. Art. 147. Incrementi dell'indennita' di ente e dell'indennita' di Valorizzazione professionale (art. 11 CCNL 6 dicembre 2022) 1. L'indennita' di ente di cui all'art. 44 del CCNL 7 ottobre 1996 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lett. a) del CCNL 19 aprile 2018 e, per l'ASI, dall'art. 94, comma 1, lett. a) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementa con la decorrenza e degli importi annui lordi indicati nell'allegata Tabella D3.1. 2. L'indennita' di Valorizzazione professionale di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002 - biennio 2000-2001 come da ultimo rideterminata dall'art. 89, comma 1, lett. b) del CCNL 19 aprile 2018 e, per l'ASI, dall'art. 94, comma 1, lett. b) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementa con la decorrenza e degli importi mensili lordi per tredici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D3.2. Art. 148. Norme finali 1. E' confermato l'art. 9 del CCNL ASI del 4 agosto 2010.
E. SEZIONE AFAM
Titolo I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 149. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali 1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale. 2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1. 3. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) a livello nazionale: a1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; a2) i criteri generali di ripartizione del fondo di cui all'art. 72 del CCNL 16 febbraio 2005 tra i singoli istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista; a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni di bisogno; a4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalita' definite dall'amministrazione; a5) i criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) a livello di Istituzione: b1) i criteri generali per l'utilizzazione del fondo d'istituto; b2) i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi); b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; b4) le modalita' e i criteri di applicazione dei diritti sindacali - assemblea, affissione all'albo e utilizzo dei locali -, fermi restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e le modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali disciplinate dal medesimo CCNQ; b5) i criteri per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; b6) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); b7) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; b8) gli importi dell'indennita' di specifiche responsabilita' di cui all'art. 161 (indennita' di specifiche responsabilita'). 4. E' inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti e con le modalita' ivi previste. 5. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a1), a3), a4), a5), b4), b5), b6) e b7). 6. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 7 (Contrattazione collettiva integrativa) sono quelle di cui al comma 3, punti a2), b1), b2), b3) e b8). 7. Fermi restando i termini di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa e' avviata entro il 15 novembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 e 7, non puo' comunque protrarsi oltre il 31 gennaio. 8. Sono oggetto di confronto: a) a livello nazionale: a1) l'integrazione dei criteri per la mobilita' del personale docente tra le Istituzioni, nel rispetto dei seguenti principi: adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale; valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento; a2) criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 165 (Norme di prima applicazione); a3) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni; a4) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni; a5) i criteri generali per l'attuazione della didattica a distanza; b) a livello di Istituzione: b1) i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni; b2) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi. 9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 6, a livello di Istituzione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli organici, ai contratti atipici, e lo stato di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni. 10. Il presente articolo abroga l'art. 97 del CCNL 19 aprile 2018.
Dichiarazione congiunta n. 9 Le parti ritengono che, nelle more della definizione della Governance delle Istituzioni, la delegazione trattante di cui all'art. 149 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 1, lett. b) dovrebbe essere presieduta dal direttore.
Titolo II
NORME COMUNI
Art. 150. Congedi dei genitori 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001. 2. Nel periodo di congedo di maternita' e di paternita' di cui agli articoli 16, 17 e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 11, comma 8 del CCNL 16 febbraio 2005. 3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 4. Successivamente al congedo di maternita' e di paternita' di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di eta' del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 3. 5. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo. 7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili con le modalita' definite in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 149, comma 3, lett. b7) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 9. Il presente articolo abroga l'art. 8 del CCNL 16 febbraio 2005.
Titolo III
PERSONALE DOCENTE E DI RICERCA
Capo I
Ricercatori
Art. 151. Ricercatori 1. Ai ricercatori di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 come modificato dall'art. 14, comma 4-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito nella legge 29 giugno 2022, n. 79, si applica, in via generale, la disciplina prevista per il personale docente, fatte salve le specificazioni contenute nel presente articolo ed all'art. 175 (Stipendio tabellare e retribuzione professionale dei ricercatori). 2. L'impegno di lavoro del ricercatore per le attivita' di ricerca e quelle ad essa connesse (ricerca, esercitazioni, attivita' di laboratorio e di produzione) e per attivita' di didattica, in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, e' pari a trecentocinquanta ore annue. Fermo restando che al ricercatore non puo' essere affidata la piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza, alla didattica sono dedicate non piu' di centosettantacinque ore complessive annue.
Capo II
Responsabilità disciplinare
Art. 152. Destinatari 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano solo al personale docente e di ricerca dell'AFAM e riguarda la parte relativa agli obblighi del dipendente e al codice disciplinare. Per gli articoli riguardanti la responsabilita' disciplinare e non disciplinati nella presente Sezione, occorre fare riferimento a quanto previsto nella Parte comune. Tali articoli sono: sanzioni disciplinari (art. 24), sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare (art. 26), sospensione cautelare in caso di procedimento penale (art. 27), rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 28), determinazione concordata della sanzione (art. 29). 2. Il presente articolo abroga l'art. 99 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 153. Obblighi del docente e del ricercatore 1. Oltre agli obblighi indicati all'art. 23, comma 1 (Obblighi del dipendente), della Parte comune, il personale docente e di ricerca dell'AFAM e' tenuto a: a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalita' i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarita'; b) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'istituzione stessa, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; c) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli studenti; d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalita' previste per la rilevazione delle presenze e adempiere ai doveri connessi all'attivita' di insegnamento, di ricerca e a quelle funzionali all'insegnamento; e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresi', all'esigenza di coerenza con le specifiche finalita' educative dell'intera comunita' accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignita' degli altri dipendenti, degli utenti e degli studenti; f) mantenere una condotta coerente con le finalita' educative della comunita' accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti; g) limitare l'interazione a mezzo dei canali sociali informatici con gli studenti e le studentesse alle sole informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento; h) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite; i) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale; j) adempiere agli obblighi correlati all'espletamento delle proprie funzioni e delle attivita' didattiche, anche assicurando la propria partecipazione alle riunioni degli organi delle istituzioni e delle strutture didattiche di cui lo stesso fa parte; k) garantire la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui sia stato nominato componente. 2. Il presente articolo abroga l'art. 100 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 154. Codice disciplinare 1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo tra di loro; g) eventuale coinvolgimento di minori. I docenti non possono essere sanzionati per comportamenti che rientrano nell'esercizio della liberta' di insegnamento. 2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'. 3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) condotte non conformi a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi o comunque nei confronti di genitori e degli studenti; c) condotte negligenti e non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare attivita' di custodia o vigilanza; e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi; f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970; g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del decreto legislativo n. 165 del 2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del lavoratore, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilita' territoriale o professionale; e) svolgimento di attivita' che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Istituzione, salvo che siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; g) ove non sussista la gravita' e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 165 del 2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi, compresi genitori e studenti; h) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti degli allievi e degli studenti affidati; i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita'; j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi. 5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3. 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; c) atti, comportamenti lesivi della dignita' della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravita' e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti; d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale; f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare la continuita' nell'erogazione di servizi all'utenza; g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso; h) compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell'Istituzione e per concorso negli stessi atti. In caso di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di cui al presente comma, il relativo periodo non e' computabile ai fini dell'anzianita' di servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera. 9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 1. con preavviso per: a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)-bis a f)-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravita' o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi e studenti all'interno del contesto accademico; d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal docente al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilita' territoriale o professionale; e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita'; f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013; g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita' tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'Istituzione scolastica ed educativa. 2. senza preavviso per: a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo quanto previsto dell'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale); c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravita'; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna, anche non passata in giudicato: per i delitti gia' indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del decreto legislativo n. 235 del 2012; quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97; per gravi delitti commessi in servizio; f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 (Obblighi del dipendente), e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 13. Il presente articolo dalla data della sua applicazione abroga l'art. 101 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo IV
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
Capo I
Ordinamento professionale personale
tecnico e amministrativo AFAM
Art. 155. Obiettivi e finalita' 1. Il modello classificatorio del personale, secondo le linee definite nei seguenti articoli, persegue la finalita' di realizzare il bilanciamento tra la gestione e valorizzazione delle competenze dei dipendenti - a cui e' offerto, attraverso il riconoscimento delle professionalita' e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di sviluppo professionale - e le esigenze e obiettivi organizzativi delle amministrazioni, anche alla luce dei processi di cambiamento imposti dal mutato quadro normativo, quali ad esempio: l'adeguamento dei processi lavorativi alle innovazioni di servizio o di processo e alle nuove tecnologie; l'implementazione delle attivita' a sostegno della ricerca, formazione, gestione e trasferimento tecnologico, terza missione e comunicazione. Art. 156. Classificazione personale tecnico e amministrativo 1. Il sistema di classificazione del personale tecnico e amministrativo, improntato alla primaria esigenza delle istituzioni in termini di perseguimento degli obiettivi di innovazione e di dinamica evolutiva dell'organizzazione di lavoro, e' articolato in quattro Aree professionali che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, capacita', abilita', competenze professionali, responsabilita' e autonomia: Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei funzionari; Area delle elevate qualificazioni. 2. Le aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'Area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivita' lavorative, secondo quanto previsto nell'allegato I. All'interno dell'area si ha equivalenza e fungibilita' delle mansioni ed esigibilita' delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro. 3. Le aree possono essere articolate in settori professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze in comune che definiscono il particolare ambito dell'attivita' lavorativa che puo' richiedere il possesso di specifici titoli di studio, abilitazioni, esperienze lavorative o professionali. Nello specifico i possibili settori professionali sono individuati nell'allegato I. 4. E' previsto un solo livello di accesso dall'esterno per ogni area. 5. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ogni dipendente e' tenuto a svolgere le mansioni per le quali e' stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Art. 157. Posizioni stipendiali all'interno delle aree 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, agli stessi sono attribuiti, nel corso della vita lavorativa, incrementi stabili dello stipendio tabellare. 2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potra' essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella E3.1 sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. 3. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore e' differito, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e nei termini di seguito indicati: a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale amministrativo e tecnico; b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio fino a cinque giorni per il personale amministrativo e tecnico. Art. 158. Mobilita' professionale all'interno delle aree 1. E' possibile, nei limiti della dotazione organica e dei posti previsti a tal fine, il passaggio dei dipendenti da un settore professionale all'altro all'interno della stessa area. Tale passaggio avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al settore professionale cui si chiede il passaggio. Art. 159. Incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni 1. Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica attribuiscono al personale dell'Area delle elevate qualificazioni incarichi ad elevata autonomia e responsabilita' che si configurano quale elemento sostanziale dell'appartenenza all'area, tra i quali e' ricompreso l'incarico di direttore amministrativo che deve essere previsto presso ogni singola istituzione. 2. Le responsabilita' connesse agli incarichi di cui al presente articolo possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali, prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono conferiti su posizioni di elevata responsabilita' e alta qualificazione e specializzazione, con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle istituzioni in base alle proprie esigenze organizzative. 3. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica tengono conto delle competenze professionali possedute in relazione a quelle richieste nelle posizioni da coprire. 4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti al termine del periodo di prova di cui all'art. 167 (Periodo di prova per il personale tecnico e amministrativo), per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Essi sono rinnovabili. 5. La revoca dell'incarico conferito puo' aver luogo, con atto scritto e motivato, prima della sua scadenza per ragioni organizzative ovvero a seguito di valutazione che accerti risultati non positivi. 6. In corrispondenza di ciascun incarico, in base ad una preventiva valutazione della rilevanza delle responsabilita' assunte e di altri fattori di complessita' organizzativa e/o professionale, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica definiscono un valore annuale lordo di retribuzione di posizione, da erogare per dodici mensilita', compreso tra un minimo di 5.000 euro - che costituisce la parte fissa - ed un massimo di 15.000 euro. La retribuzione di posizione e' corrisposta mensilmente. La retribuzione di posizione - ad eccezione di una quota pari a 2.721,14 euro, corrispondente alla parte della ex indennita' di amministrazione determinata in sede di CCNL, come da ultimo rivalutata ai sensi dell'art. 174 (Ulteriori incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett. b) e' attribuita a valere sulle risorse del fondo d'istituto di cui all'art. 4 del CCNL 4 agosto 2010. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal vigente contratto collettivo nazionale per il restante personale, compreso il compenso per il lavoro straordinario e sostituisce l'indennita' di amministrazione - conservandone natura e caratteristiche, anche ai fini previdenziali - che, conseguentemente, non viene piu' erogata. 7. Lo svolgimento dell'incarico e' valutato con i criteri e le procedure del sistema di valutazione adottato dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Dichiarazione congiunta n. 10 Le parti ritengono che, nelle more della definizione della Governance delle istituzioni, gli incarichi di cui all'art. 159 (Incarichi al personale dell'Area delle elevate qualificazioni), in analogia a quanto previsto dall'art. 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, dovrebbero essere conferiti dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.
Art. 160. Progressioni tra le aree 1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'Area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio tra le aree, il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Art. 161. Indennita' di specifiche responsabilita' 1. Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in relazione alle proprie esigenze organizzative e di servizio, possono conferire, ai dipendenti inquadrati nelle Aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari effettivamente in servizio, incarichi specifici a termine di natura organizzativa o specialistica o di responsabilita' che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilita' ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione delle attivita' accademiche. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennita' il cui valore e' definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 149, comma 3, lett. b8) (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali) in relazione alle risorse destinate a tale finalita'. 3. Gli incarichi sono conferiti dal titolare dell'incarico di direttore amministrativo e possono essere revocati con atto scritto e motivato. Art. 162. Modelli viventi 1. I modelli viventi sono inquadrati nell'Area degli assistenti, settore supporto all'attivita' di produzione. 2. Ai modelli viventi si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale tecnico e amministrativo in quanto compatibili con la particolare attivita' svolta e salvo quanto disciplinato nel presente articolo. 3. L'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alla figura professionale del «modello vivente» e' definita, nel rispetto dell'allegato I, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro dei modelli viventi puo' essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto. 5. L'orario di lavoro dei modelli viventi, che se assunti a tempo pieno e' pari a trentasei ore settimanali, e' funzionale alle attivita' di produzione. 6. I giorni di ferie, proporzionali all'orario di lavoro, sono fruiti di norma nei periodi di sospensione delle attivita' accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse. Art. 163. Tecnici di laboratorio 1. Gli assistenti tecnici di laboratorio sono inquadrati nell'Area dei funzionari, settore di supporto all'attivita' di produzione. 2. L'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alle figure di tecnici di laboratorio e' definita, nel rispetto dell'allegato I, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 3. Al personale di cui al comma 1 si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale tecnico e amministrativo in quanto compatibile con la particolare attivita' svolta e salvo quanto disciplinato nel presente articolo. 4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo puo' essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto. 5. L'orario di lavoro, che per il personale assunto a tempo pieno e' pari a trentasei ore settimanali, e' di norma funzionale alle attivita' di produzione didattica. 6. Le ferie, proporzionali all'orario di lavoro, sono fruite di norma nei periodi di sospensione delle attivita' accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse. Art. 164. Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo 1. Gli accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo sono inquadrati nell'Area dei funzionari, settore di supporto all'attivita' didattica. 2. L'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alle figure di accompagnatori e' definita, nel rispetto dell'allegato I, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). 3. Agli accompagnatori si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale Tecnico e Amministrativo in quanto compatibile con la particolare attivita' svolta e salvo quanto disciplinato nel presente articolo. 4. Sulla base delle esigenze di supporto delle singole Istituzioni, il rapporto di lavoro degli accompagnatori puo' essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto. 5. In caso di assunzione a tempo pieno, l'orario di lavoro degli accompagnatori, funzionale all'attivita' di supporto all'attivita' didattica e pari a trentasei ore settimanali, e' ripartito in ventiquattro ore di accompagnamento e dodici ore di preparazione musicale. 6. In caso di assunzione a tempo parziale, la ripartizione di cui al comma 5 puo' essere diversamente determinata nei contratti individuali, fermo restando che le ore destinate all'accompagnamento non possono essere inferiori ai due terzi dell'orario complessivo e non superiori a ventiquattro ore settimanali. 7. Le ferie, proporzionali all'orario di lavoro, sono fruite di norma nei periodi di sospensione delle attivita' accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse. Art. 165. Norme di prima applicazione 1. Al fine di consentire alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione di cui all'allegato J. 3. Il personale in servizio, che nel precedente sistema di classificazione era inquadrato nell'Area EP2, ovvero il personale vincitore di procedure concorsuali per EP2 inquadrato nel nuovo sistema di classificazione ai sensi del successivo comma 4, confluisce nell'Area delle Elevate qualificazioni e mantiene il diritto al conferimento dell'incarico di direttore amministrativo fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. 4. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle Aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale gia' in servizio presso l'istituzione, gia' bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Titolo. 5. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata di corrispondenza di cui all'allegato K. 6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca definisce in relazione alle caratteristiche proprie delle Aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 149, comma 8, lett. a2) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. Art. 166. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Capo di cui all'art. 165 (Norme di prima applicazione) sono abrogati gli articoli 13 e 14 del CCNL 4 agosto 2010, gli articoli 32, 33 e l'art. 40, comma 1, del CCNL 16 febbraio 2005. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all'ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente richiamate nel presente CCNL.
Capo II
Rapporto di lavoro del personale
tecnico e amministrativo
Art. 167. Periodo di prova per il personale tecnico e amministrativo 1. Il personale tecnico e amministrativo assunto in servizio a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova di tre mesi. In base a criteri predeterminati dall'amministrazione, possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano gia' superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. 2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla normativa contrattuale. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 15 del CCNL 16 febbraio 2005 (Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio). 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 5. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 8. In caso di recesso, la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita' ove maturati. 9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha gia' superato il periodo di prova presso l'Istituzione di provenienza e successivamente risulti vincitore di altro concorso presso la stessa Istituzione o amministrazioni dello stesso o altro comparto, durante il nuovo periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'area e settore di provenienza. 10. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova e' di competenza del responsabile, su conforme parere del direttore amministrativo. 11. Il presente articolo abroga l'art. 11 del CCNL 4 agosto 2010.
Art. 168. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 1. Al personale tecnico e amministrativo, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno accademico, per particolari motivi personali o familiari. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per meno di un'ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e' convenzionalmente pari a sei ore indipendentemente dal fatto che l'orario di lavoro sia articolato su sei o cinque giorni settimanali; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 5. Il presente articolo abroga l'art. 102 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 169. Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. Il personale tecnico e amministrativo dell'AFAM ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di diciotto ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la relativa comunicazione puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 10, comma 1, secondo alinea del CCNL 16 febbraio 2005 come sostituito dall'art. 4 del CCNL 4 agosto 2010. 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso puo' essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Il presente articolo abroga l'art. 103 del CCNL 19 aprile 2018. Art. 170. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 1. Al personale tecnico e amministrativo dell'AFAM sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore nell'anno accademico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, salva l'ipotesi per cui le ore residue di permesso non siano sufficienti a coprire l'intera durata dell'assenza. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate stabilite, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire, in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL. 16. Il presente articolo abroga l'art. 104 del CCNL 19 aprile 2018.
Titolo V
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 171. Incrementi degli stipendi tabellari (art. 12 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 105 del CCNL AFAM 19 aprile 2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A4, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B4. 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6 dicembre 2022, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 107 (elemento perequativo) del CCNL 19 aprile 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C4. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo. n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018. Art. 172. Effetti dei nuovi stipendi (art. 13 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall'art. 12 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 12 del CCNL 6 dicembre 2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono stati computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A4, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonche' del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare. Art. 173. Incrementi delle indennita' fisse (art. 14 CCNL 6 dicembre 2022) 1. Le indennita' di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista dai precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 70 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminata dall'art. 108, comma 1, lett. a) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D4.1; b) l'indennita' di amministrazione dei direttori amministrativi e dei direttori dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 7 del CCNL 11 aprile 2006, come rideterminata dall'art. 108, comma 1, lett. b) del CCNL 19 aprile 2018, e' stata incrementata con la decorrenza e dell'importo annuo lordo indicato nell'allegata Tabella D4.2; c) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 69 del CCNL 16 febbraio 2005, come rideterminato dall'art. 108, comma 1, lett. c) del CCNL 19 aprile 2018, e' stato incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella D4.3. Art. 174. Ulteriori incrementi delle indennita' fisse e del fondo 1. In aggiunta agli incrementi gia' attribuiti ai sensi dell'art. 173 (Incrementi delle indennita' fisse) sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 173 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett. a), e' incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella E3.5; b) l'indennita' di amministrazione dei direttori amministrativi e dei direttori dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 173 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett. b) e' incrementata con la decorrenza e dell'importo annuo lordo indicato nell'allegata Tabella E3.6; c) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 173 (Incrementi delle indennita' fisse), comma 1, lett.c), e' incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilita' indicati nell'allegata Tabella E3.7. 2. Gli incrementi di cui al presente articolo sono riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 309 della legge n. 234 del 2021, come modificato dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge n. 44 del 2023. 3. Il fondo di cui all'art. 17 del CCNL 4 agosto 2010, quadriennio normativo 2006-2009 puo' essere incrementato, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale Afam destinatario del presente CCNL. Art. 175. Stipendio tabellare e retribuzione professionale dei ricercatori 1. Gli importi annui lordi, per dodici mensilita', degli stipendi tabellari dei ricercatori di cui all'art. 151 (Ricercatori) sono indicati nell'allegata Tabella E3.3. 2. Ai ricercatori di cui al presente articolo compete inoltre un compenso accessorio erogato per dodici mensilita', denominato retribuzione professionale ricercatori, avente la medesima natura e caratteristiche della retribuzione professionale dei docenti. 3. Il valore della retribuzione professionale dei ricercatori e' indicato nell'allegata tabella E3.4. Art. 176. Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale 1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 165 (Norme di prima applicazione), comma 1, gli stipendi tabellari delle nuove Aree di inquadramento sono stabiliti negli importi di cui all'allegata tabella E3.1. 2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, al personale di cui all'art. 165 (Norme di prima applicazione), comma 3, e' mantenuta, a titolo di assegno personale non riassorbibile da corrispondersi per tredici mensilita', la differenza tra lo stipendio tabellare corrispondente alla fascia di anzianita' di appartenenza attribuito ai sensi dell'art. 171 (Incrementi degli stipendi tabellari), comma 3 ed il nuovo stipendio tabellare corrispondente alla medesima fascia di anzianita' attribuito ai sensi del comma 1 del presente articolo. Art. 177. Indennita' professionale 1. Al personale di cui all'art. 163 (Tecnici di laboratorio) e all'art. 164 (Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo) e' attribuita una indennita' professionale avente natura accessoria ed erogata su dodici mensilita'. 2. L'importo dell'indennita' di cui al comma 1 e' definito nell'allegata tabella E3.2.
F. NORME FINALI
Art. 178. Sequenze contrattuali 1. In considerazione della particolare complessita' del presente contratto che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unita', le seguenti tematiche sono rinviate ad una o piu' sequenze negoziali: a) la responsabilita' disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all'art. 48; b) la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole italiane all'estero; c) l'adeguamento della disciplina relativa al personale delle A.O.U.; nelle more della definizione di tale disciplina, al personale di cui agli articoli 64, comma 1, e 66 comma 1 del CCNL 16 ottobre 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni contrattuali vigenti. Tenuto conto dell'evoluzione del sistema di classificazione del personale del SSN di cui al Comparto sanita', ai fini dell'equiparazione economica si tiene conto della confluenza dei profili professionali previsti nella tabella di cui all'art. 64, comma 1, del CCNL 16 ottobre 2008; d) disciplina del trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti linguistici; e) la disciplina del rapporto di lavoro del tecnologo a tempo indeterminato di cui all'art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240; f) l'ordinamento professionale del personale degli enti di ricerca, ivi inclusi ricercatori e tecnologi; g) l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79.
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#contrattazione collettiva
n° 32
Area: Normativa

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
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#congedo #genitore #fruizione #frazionare #periodo #mese #comma #astenere #base #modalità
n° 24
Area: Normativa

1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
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#maternità #indennità #congedo #disoccupazione #inizio #periodo #godimento #lavoratrice #assicurazione #giorno
22/02/2011 n° 15
Area: Prassi, Circolari, Note

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
Loro sedi
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana
Bolzano
All' Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
Bolzano
All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta
Aosta
All'Assessore alla pubblica istruzione della Regione autonoma Valle d'Aosta
Aosta
Agli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali
Loro sedi
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
Loro sedi
Al Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario
Sede
e, p.c.:
Al Ministero degli affari esteri
D.G.P.C.C.
Roma
Al Gabinetto del Ministro
Sede
All'Ufficio legislativo
Sede
Al Capo del Dipartimento per l'istruzione
Sede
Ai Direttori generali
Sede
Con circolare 4 novembre 2002, n. 120, in riferimento alla normativa di cui all'art. 52 - comma 57 - della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), sono state impartite istruzioni in merito alle modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
Con la predetta circolare 4 novembre 2002, n. 120, sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti fondamentali discendenti dalla normativa di riferimento e che di seguito si ritiene di dover richiamare:
1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;
3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità;
4. il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge n. 476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione centrale prestazioni previdenziali - con nota n. 1181 del 19 ottobre 1999.
Le indicazioni discendenti da tali precetti non sembra possano dare adito ad interpretazioni difformi da quanto la normativa di riferimento avesse voluto evidenziare, e comunque numerose sono le richieste di chiarimento che da più parti pervengono a questa Direzione generale: in particolare quelle che assumono maggior rilievo riguardano le questioni relative a:
- Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso
- Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere
- Congedo al personale con nomina a tempo determinato
- Ripetizione delle somme percepite (stipendi)
- Dottorati e ricercatori Universitari
- Limiti all'autorizzazione alla frequenza dei dottorati.
Allo scopo di fornire univoche direttive idonee a salvaguardare i diritti dei docenti, nonché gli interessi dell'Amministrazione, si è proceduto di interpellare in merito la Direzione generale per l'istruzione Universitaria, e, per quanto concerne alcune problematiche, anche l'Ufficio legislativo di questo Ministero.
Tanto premesso si ritiene quindi di poter fornire, ad integrazione delle disposizioni a suo tempo impartite con la citata circolare 4 novembre 2002, n. 120, e con riferimento agli argomenti innanzi richiamati, i seguenti chiarimenti.
Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso
Si precisa che l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere l'Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell'aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.
Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l'aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell'art. 18 del CCNL comparto scuola.
Congedo al personale con nomina a tempo determinato
Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti.
In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall'art. 19 del vigente CCNL, riguardante "Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato", intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che «Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui ..............., si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato», e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere
Al riguardo, in relazione a quanto comunicato dall'Ufficio legislativo, si ritiene di potersi concordare con il parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota 2 marzo 2005, n. 30098, sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell'art. 453 del D.Lgs. n. 297/1994, il quale prevede l'applicabilità dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.
Il richiamo al sopraccitato art. 2, legge n. 476/1984, comporta dunque, l'applicabilità a tale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di sostentamento.
Ripetizione delle somme percepite (stipendi)
L'ultimo periodo del comma 57, art. 52 della precitata legge n. 448/2001 prevede che "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
Si è ritenuto in passato che per "Amministrazione pubblica" dovesse intendersi esclusivamente l'Amministrazione pubblica riguardante il comparto di appartenenza del dottorando. In merito si ritiene dover precisare che dopo attenta valutazione del contenuto della norma di riferimento si è convenuto che il termine "Amministrazione pubblica" deve essere riferito alla pubblica Amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l'Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell'ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione).
Dottorati e ricercatori Universitari
La stessa tipologia di problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.
Anche in questo caso, in relazione a quanto innanzi esposto, come indicato nel precedente punto, l'interessato non è tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti.
Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali l'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede esplicitamente la "possibilità" dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.
Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati
Per quanto concerne, infine, la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato ad altro corso, si fa presente che, in materia, è applicabile il disposto di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università", pubblicata in Gazz. Uff. 14.1.2011 - Suppl. ord. n. 11, con particolare riferimento all'art. 19, comma 3, che modifica l'art. 2, primo comma della legge 13 agosto 1984, n. 476. In particolare il punto a) del predetto comma 3 stabilisce che «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, "compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione," in congedo straordinario...», mentre il punto b) aggiunge al predetto art. 2 della legge n. 476/1984 i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».
Dalle predette disposizioni si deduce che, contrariamente a quanto indicato al quarto capoverso del punto 1 della innanzi richiamata circolare 4 novembre 2002, n. 120, il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell'Amministrazione, rendendo pertanto nullo il primo precetto di cui alla circolare 4 novembre 2002, n. 120, riportata peraltro al secondo periodo punto 1 della presente circolare.
Per quanto concerne il contenuto del punto b) si richiama l'attenzione sull'espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca.
Il Direttore generale
Luciano Chiappetta
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: formazione#dottorato #congedo #ricerca #ritenere #corso #personale #ripetizione #circolare #sede
n° 33
Area: Normativa

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.
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n° 35
Area: Normativa

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. (1)
(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 504, L. 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni del presente articolo si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, ai sensi della predetta norma, sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati al primo gennaio 2008, data di entrata in vigore della medesima L. 244/2007.
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n° 87
Area: Normativa

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. (1)
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. (1)
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (1)
3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: "di qualunque durata," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),". Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. (2)
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. (2)
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva. (2)
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (1)
6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19 in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (1) (3)
7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell’accordo sindacale integrativo, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. (1) (3)
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni dei commi 6 e 7, possono provvedere i competenti servizi sanitari. (1) (2)
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, con effetto a decorrere dal 30 aprile 2020.
(2) Comma così ulteriormente modificato dal dl 125/2020, con effetto a decorrere dal 7 ottobre 2020.
(3) I termini previsti dalla presente disposizione legislativa sono prorogati fino al 31 luglio 2021 ex art 11 DL 52/2021##2449L.
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#forza #fuoco #vigile #corpo #assenza #esenzione #malattia #mensa #esclusione #indennità
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O.M. 16 febbraio 2026, n. 27
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Pagina: 409
Tutela della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001 - CCNL 29/11/2007) ...
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Pagina: 543
Congedo straordinario retribuito di due anni Il D.Lgs. 30/6/20...
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Pagina: 305
Ferie e festività - Personale a tempo indeterminato (CCNL 29/11/2007 - CCNL 18/01/2024) ...
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Pagina: 326
Permessi e aspettative del personale a tempo indeterminato (CCNL Scuola 29/11/2007; CCNL 18...
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Comunicazione del MEF relativa alle modifiche alla disciplina del congedo parentale e della malattia del bambino introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026), all’art. 1 commi 219 e 220, ha apportato modifiche alla disciplina del congedo parentale (artt. 32-34 del D.Lgs. n. 151 del 2001) e della malattia del bambino (art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001).
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Calendario scolastico (Legge 9/8/1986 n. 467 - O.M. n. 128 del 20/6/2024) Ri...
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Personale insegnante e ATA - Nomina - Orario di servizio (D.M. n. 417/74 - Legge n. 417/89 -...
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Assenze per malattia ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE CON CONTRATTO ...
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Tutela della disabilità La normativa di riferimento è rappresentata d...
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Ferie, permessi e assenze del personale a tempo determinato (CCNL 29/11/2007; CCNL 18/01/202...
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Trattamento accessorio personale ATA (CCNL 29/11/2007 - CCNL 19/4/2018 ? CCNL 6/12/2022 ? CCNL ...
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Retribuzione personale con contratto a tempo determinato - Norme generali ...
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Riepilogo assenze personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ...
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Pagina: 53
Circolare 5 giugno 2025, n. 98
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Comunicazione del MIM relativa alla pubblicazione del calendario delle Prove INVALSI 2026
Le Prove INVALSI 2026 si svolgeranno da marzo a maggio: inizierà il grado 13, seguiranno poi i gradi 8, 10 e la Primaria.
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Pagina: 40
Orientamenti applicativi 12 giugno 2025
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Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Permessi/congedi/aspettative: congedi parentali (astensione facoltativa)
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