Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 19/02/2021
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  • Una docente effettua assenze cicliche usufruendo di vari congedi: come considerare i giorni di chiusura della scuola per seggio elettorale e il giorno di sciopero?
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    #pbb #congedo #domenica #sabato #lunedì #venerdì #periodo #assenza #computo #ricadere #figlio

    Domanda

    Una docente di scuola primaria ha effettuato nel periodo x settembre/xx dicembre 2020 un’assenza di tipo ciclico. La docente, senza mai rientrare in servizio, ha richiesto vari congedi, iniziando con un congedo parentale per un figlio e terminando con un congedo parentale per un altro figlio. All’interno ha avuto altre assenze quali malattia figli, sciopero e quarantena per isolamento domiciliare di figlio infra 14 anni. Inoltre vi sono anche stati due periodi diversi di chiusura della scuola in quanto è stata sede di seggio elettorale. Supposto che i sabati e le domeniche ricadenti all’interno del periodo debbano essere considerati d’ufficio come congedo parentale, si chiede di sapere se tale computo valga anche nel caso dei giorni di chiusura per seggio elettorale.
    Si chiede inoltre di sapere se lo sciopero debba essere considerato come rientro in servizio (facendo partire quindi il conteggio del congedo parentale) oppure è a tutti gli effetti comparato ad un’assenza normale.

    Risposta

    Relativamente al congedo parentale e congedo per malattia del bambino, il comma 6, dell’art. 12, del CCNL Scuola 2007 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che ai sensi del quale i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e congedo per malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

    Pertanto, alla luce della suddetta disposizione contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale e/o congedo per malattia non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati o come congedo parentale o come congedo malattia anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.

    A supporto si riporta l'orientamento SCUOLA 060 del 23/05/2013.

    "Nel caso di assenza di un dipendente di tipo ciclica, cioè che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, le giornate del sabato e della domenica come devono essere computate?

    Si fa presente che ai sensi dell'art. 12, comma 6, del CCNL 29/11/2007 (congedi parentali) "6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice."

    In relazione alla nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, da voi citata, sembra chiaro, dall’esempio relativo al caso 2 , che nel quesito da voi esposto ci si trovi di fronte ad un’assenza di tipo ciclica che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, in quanto le assenze per L. 104 ricadono all’interno di due differenti frazioni di congedo parentale senza nessuna ripresa del servizio".


    Il citato Messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, fornisce una serie di esempi e modalità di computo del congedo.

    Nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo:

    1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

    Sabato e domenica

    2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo

    Sabato e domenica

    3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo

    Sabato e domenica

    4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

    il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse).

    Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.

    Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo:

    dal martedì al giovedì = congedo parentale

    venerdì = ferie

    sabato e domenica

    lunedì= ferie

    dal martedì a giovedì = congedo parentale.

    Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).

    A chiarimento di quanto sopra esposto l'INPS fornisce ancora due possibili casi:

    Caso 1

    da lunedì a venerdì = congedo parentale

    sabato e domenica

    da lunedì a mercoledì = ferie

    giovedì = ripresa del lavoro

    Caso 2

    da lunedì a venerdì = congedo parentale

    sabato e domenica

    da lunedì a mercoledì = ferie

    giovedì = congedo parentale

    venerdì = ripresa del lavoro

    Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa).

    Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale.

    I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto.

    Nel quesito viene detto che i due congedi iniziali e finali erano per figli diversi.

    Sull'argomento si registra il recente Orientamento Applicativo ARAN 31 marzo 2020 SCU_112 che andiamo a riportare in integrale

    "Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, devono essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola?

    Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.

    Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi.

    L’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica NON rientrano nel computo del congedo parentale.

    A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”, sia il messaggio INPS 18 ottobre 2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo".


    Pertanto, a nostro avviso, a meno che all'interno del periodo di assenza ciclica non vi erano situazioni in cui il sabato e la domenica erano tra due assenze delle stesso tipo (es malattia ed in questa ipotesi sabato e domenica sarebbero da considerare per l'appunto malattia), trattandosi di assenza ciclica che inizia e finisce con congedo parentale richiesto per figli diversi i sabati e le domeniche ricadenti all’interno del periodo non devono essere considerati d’ufficio come congedo parentale.

    Lo sciopero è considerata assenza specifica per sciopero con il relativo trattamento economico.

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    Approfondimenti

    Ordinanza 16/08/2025 n° 23393
    Area: Giurisprudenza

  • Congedo biennale per assistenza a familiare disabile: si computano i giorni festivi? - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il comma 5 bis dell'art. 42 (introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 2011) prevede che il congedo biennale fruito ai sensi del comma 5 "non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa". Con riferimento al calcolo dei due anni di cui sopra, va precisato che i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo straordinario vanno computati nell'ambito dei giorni di congedo. Viceversa, non vanno computati i giorni festivi ove compresi tra il giorno di ripresa del lavoro e quello di inizio di un nuovo periodo di congedo. Per evitare il computo nel periodo di congedo dei giorni festivi (e quindi anche delle domeniche e dei sabati, nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessaria la ripresa del lavoro e quindi, un'interruzione del congedo; solo in questo caso, infatti, i giorni festivi compresi tra la ripresa del lavoro e il successivo congedo non sono computabili ai fini del calcolo del periodo massimo previsto dalla legge.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    Sentenza 23/01/2023
    Area: Giurisprudenza

  • I docenti possono fruire delle ferie durante il periodo delle attività didattiche solo se vi è sostituzione senza oneri - Corte di Appello BARI - Lavoro
  • La legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012), all’art. 1, detta disposizioni specifiche che consentono di ritenere superato il meccanismo di fruizione – nel periodo di svolgimento delle attività didattiche – delle ferie “convertibili” in permessi disciplinato dal contratto collettivo. Ed infatti: A) il comma 54 dell’art. 1 cit. stabilisce: «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli de-stinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»; B) il successivo comma 56, a sua volta, prevede: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013». Orbene, tra le “clausole contrastanti” suscettibili di disapplicazione ex lege rientra indubbiamente quella contenuta nell’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 15 dello stesso contratto, ossia a indipendentemente dalla possibilità di sostituzione del docente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo della citata legge di stabilità per il 2013, la quale non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche, ma subordina in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie) la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Del resto, se così non fosse, la disciplina di cui ai commi 54 e 56 dell’art. 1 della l. n. 228 del 2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui all’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, non avrebbe avuto alcun senso, dato che già quest’ultima norma contrattuale – come visto – subordina la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata; tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura dei fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari

    17/02/2025 n° 33082
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • A.R.A.N. - Parere - Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?
  • Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?

    Con riferimento al caso in esame l’articolo 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che : “In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto”. La formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate.

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    #contrattazione collettiva#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    05/06/2025 n° 34469
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • A.R.A.N. - Parere - Ai fini dell’attribuzione dei differenziali stipendiali, qualora un dipendente non abbia conseguito la valutazione a seguito di una assenza per malattia protratta per un anno, la media delle valutazioni richiesta nell’ambito dei criteri stabiliti dalla fonte contrattuale deve essere calcolata su due anni oppure su tre anni di cui uno con valutazione pari a zero?
  • Ai fini dell’attribuzione dei differenziali stipendiali, qualora un dipendente non abbia conseguito la valutazione a seguito di una assenza per malattia protratta per un anno, la media delle valutazioni richiesta nell’ambito dei criteri stabiliti dalla fonte contrattuale deve essere calcolata su due anni oppure su tre anni di cui uno con valutazione pari a zero?

    In materia di progressioni economiche all’interno delle Aree, il comma 2 dell’art. 86 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 stabilisce che l’attribuzione dei differenziali stipendiali avviene mediante procedura selettiva nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi stabiliti, prevedendo alla lett. d) che gli stessi siano attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla prova selettiva definita in base a criteri ben definiti. Rientra, nell’ambito dei criteri stabiliti, la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite dal dipendente nell’Area di appartenenza al momento della partecipazione alle selezioni o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (primo alinea).

    Riguardo a tale ultimo aspetto, la locuzione “media delle tre ultime valutazioni individuali annuali” utilizzata dal dettato normativo non implica il rispetto di uno stringente e rigido vincolo cronologico riguardo all’annualità di riferimento.

    Invero, considerato il tenore della espressa previsione contrattuale e tenuto conto che l’attribuzione dei differenziali stipendiali è precipuamente finalizzata a “remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Area e del settore professionale di appartenenza” (comma 1), ai fini che qui interessano concorrono le ultime tre valutazioni annuali temporalmente utili conseguite dal dipendente anche se non strettamente contigue cronologicamente.

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    #contrattazione collettiva#personale dipendente: questioni retributive
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    9. Orientamenti Applicativi ARAN

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    5. La gestione del personale in part-time: assenze e attività compatibili

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    Legge di Bilancio 2026: le novità su congedo parentale e malattia del bambino

    Comunicazione del MEF relativa alle modifiche alla disciplina del congedo parentale e della malattia del bambino introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
    La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026), all’art. 1 commi 219 e 220, ha apportato modifiche alla disciplina del congedo parentale (artt. 32-34 del D.Lgs. n. 151 del 2001) e della malattia del bambino (art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001).

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    Pubblicato il calendario delle Prove INVALSI 2026

    Comunicazione del MIM relativa alla pubblicazione del calendario delle Prove INVALSI 2026
    Le Prove INVALSI 2026 si svolgeranno da marzo a maggio: inizierà il grado 13, seguiranno poi i gradi 8, 10 e la Primaria.

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    Data di pubblicazione: 19/02/2021
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    #pbb #congedo #domenica #sabato #lunedì #venerdì #periodo #assenza #computo #ricadere #figlio

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