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Data di pubblicazione: 19/02/2021
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  • Una docente effettua assenze cicliche usufruendo di vari congedi: come considerare i giorni di chiusura della scuola per seggio elettorale e il giorno di sciopero?
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    #pbb #congedo #domenica #sabato #lunedì #venerdì #periodo #assenza #computo #ricadere #figlio

    Domanda

    Una docente di scuola primaria ha effettuato nel periodo x settembre/xx dicembre 2020 un’assenza di tipo ciclico. La docente, senza mai rientrare in servizio, ha richiesto vari congedi, iniziando con un congedo parentale per un figlio e terminando con un congedo parentale per un altro figlio. All’interno ha avuto altre assenze quali malattia figli, sciopero e quarantena per isolamento domiciliare di figlio infra 14 anni. Inoltre vi sono anche stati due periodi diversi di chiusura della scuola in quanto è stata sede di seggio elettorale. Supposto che i sabati e le domeniche ricadenti all’interno del periodo debbano essere considerati d’ufficio come congedo parentale, si chiede di sapere se tale computo valga anche nel caso dei giorni di chiusura per seggio elettorale.
    Si chiede inoltre di sapere se lo sciopero debba essere considerato come rientro in servizio (facendo partire quindi il conteggio del congedo parentale) oppure è a tutti gli effetti comparato ad un’assenza normale.

    Risposta

    Relativamente al congedo parentale e congedo per malattia del bambino, il comma 6, dell’art. 12, del CCNL Scuola 2007 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che ai sensi del quale i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e congedo per malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

    Pertanto, alla luce della suddetta disposizione contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale e/o congedo per malattia non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati o come congedo parentale o come congedo malattia anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.

    A supporto si riporta l'orientamento SCUOLA 060 del 23/05/2013.

    "Nel caso di assenza di un dipendente di tipo ciclica, cioè che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, le giornate del sabato e della domenica come devono essere computate?

    Si fa presente che ai sensi dell'art. 12, comma 6, del CCNL 29/11/2007 (congedi parentali) "6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice."

    In relazione alla nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, da voi citata, sembra chiaro, dall’esempio relativo al caso 2 , che nel quesito da voi esposto ci si trovi di fronte ad un’assenza di tipo ciclica che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, in quanto le assenze per L. 104 ricadono all’interno di due differenti frazioni di congedo parentale senza nessuna ripresa del servizio".


    Il citato Messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, fornisce una serie di esempi e modalità di computo del congedo.

    Nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo:

    1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

    Sabato e domenica

    2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo

    Sabato e domenica

    3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo

    Sabato e domenica

    4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale

    il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell’attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all’interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse).

    Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.

    Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo:

    dal martedì al giovedì = congedo parentale

    venerdì = ferie

    sabato e domenica

    lunedì= ferie

    dal martedì a giovedì = congedo parentale.

    Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).

    A chiarimento di quanto sopra esposto l'INPS fornisce ancora due possibili casi:

    Caso 1

    da lunedì a venerdì = congedo parentale

    sabato e domenica

    da lunedì a mercoledì = ferie

    giovedì = ripresa del lavoro

    Caso 2

    da lunedì a venerdì = congedo parentale

    sabato e domenica

    da lunedì a mercoledì = ferie

    giovedì = congedo parentale

    venerdì = ripresa del lavoro

    Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l’attività lavorativa).

    Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale.

    I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un’altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto.

    Nel quesito viene detto che i due congedi iniziali e finali erano per figli diversi.

    Sull'argomento si registra il recente Orientamento Applicativo ARAN 31 marzo 2020 SCU_112 che andiamo a riportare in integrale

    "Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, devono essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola?

    Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.

    Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi.

    L’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica NON rientrano nel computo del congedo parentale.

    A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”, sia il messaggio INPS 18 ottobre 2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo".


    Pertanto, a nostro avviso, a meno che all'interno del periodo di assenza ciclica non vi erano situazioni in cui il sabato e la domenica erano tra due assenze delle stesso tipo (es malattia ed in questa ipotesi sabato e domenica sarebbero da considerare per l'appunto malattia), trattandosi di assenza ciclica che inizia e finisce con congedo parentale richiesto per figli diversi i sabati e le domeniche ricadenti all’interno del periodo non devono essere considerati d’ufficio come congedo parentale.

    Lo sciopero è considerata assenza specifica per sciopero con il relativo trattamento economico.

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    Approfondimenti

    Sentenza 04/04/2018 n° 8372
    Area: Giurisprudenza

  • Interruzione del comporto: il dipendente deve produrre formale domanda di ferie - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il lavoratore che, assente per malattia ed impossibilitato a riprendere servizio, intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell'esaurimento del periodo di comporto, deve comunque investire il datore della richiesta di fruizione delle ferie, affinchè questi possa concedere al medesimo di fruire delle ferie durante il periodo di malattia, valutando il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro. Le condizioni di confusione mentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessità di una espressa domanda di fruizione delle ferie, indispensabile a superare il principio di incompatibilità (sia pur non assoluta), tra godimento delle ferie e malattia. Pertanto, non vi è obbligo, a carico della parte datoriale, di considerare il lavoratore in ferie, perdurante lo stato di malattia, ed in assenza di una specifica domanda dell'interessato. (La sentenza, pur non riferita all'impiego pubblico, afferma principi generali applicabili anche ad esso e quindi anche in ambito scolastico).

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#comporto #malattia #periodo #lavoratore #fruizione #lavoro #assenza #cass #domanda #datore

    Sentenza 24/03/2017 n° 7675
    Area: Giurisprudenza

  • Indennità di maternità fuori nomina - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 24, comma 2, prevede che le lavoratici che si trovino all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Con riguardo alla suddetta indennità, l'espressione "senza retribuzione" deve intendersi nel senso che la lavoratrice non ha diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza e non già quale mero fatto da cui deriva l'esclusione del beneficio E', quindi, necessario che la situazione di mancanza di diritto alla retribuzione in dipendenza dell'assenza, sia stata accertata in maniera definitiva per effetto di un accordo tra le parti del rapporto di lavoro. Pertanto, i periodi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo o permesso senza retribuzione, giustificati da motivi di famiglia o altre ragioni personali, non sono esclusi dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti al congedo di maternità di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, in quanto le ipotesi di deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo (assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale) hanno un contenuto limitato.

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    #personale dipendente: maternità (tutela della) e congedi parentali#disoccupata #lavoratici #gestante #calafiore #contiguità #mammone #coretto

    n° 382
    Area: Normativa

  • Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.
    2.  A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel comma 1 ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'art. 366 rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.
    3.  La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al comma 2, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

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    #parità scolastica#risiedere

    n° 450
    Area: Normativa

  • Congedi straordinari e aspettative - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

    2.  Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario è computato per anno scolastico.

    3.  Resta salvo quanto previsto dall'art. 454 in materia di congedi straordinari per attività artistiche e sportive.

    4.  Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola di titolarità per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per aspettativa è ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.

     

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    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 394

    PARTE SECONDA

    Congedi di maternità  (D.Lgs. n. 151/2001 - CCNL 29/11/2007) La normativ...

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    #neonato #gestazione #partum #allattamento #gestante #ssn #riposare #complicanza #aborto #dtl

    Pagina: 56

    Rinnovo delle RSU

    Circolare 22 dicembre 2011, n. 4

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    #anteporre #reviviscenza #fissità #cugino #sovvenire #pronunciamento
    Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità

    Chiarimento dei correlati argomenti trattati nel libro.
    Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dettato le linee operative correlate alle novità introdotte dal D.L.vo n. 119/2011 in materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari portatori di handicap

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    #contatore #intervallare
    Fruizione del congedo parentale in modalità oraria: le indicazioni operative dell'INPS

    Chiarimenti INPS relativi alla fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
    L'INPS ha fornito chiarimenti in merito al decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, con il quale è stato introdotto un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria

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    #integrabilità #gratifica #frazionare
    Indicazioni sul cumulo tra il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro ed il riscatto del corso legale di laurea

    Comunicazione INPS inerente il riscato del corso di laurea e dei periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro.
    L'INPS ha fornito indicazioni sull'abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità tra la facoltà di riscatto del corso di laurea e dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro

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    #incumulabilità #alternatività #cumulabilità #converso #riscattare
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    Data di pubblicazione: 19/02/2021
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