Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 19/02/2021
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  • Educazione civica: il collegio dei docenti può decidere di utilizzare solo valutazioni formative per le verifiche?
  • Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: valutazione alunni

    KEYWORDS

    #pbb #educazione #verifica #valutazione #collegio #voto #scrutinio #insegnamento #team #abilità #scala

    Domanda

    Gentili esperti,
    vorrei sapere se giuridicamente il Collegio può decidere di utilizzare solo valutazioni formative per le verifiche in educazione civica e solo durante gli scrutini trasformarli in valutazione sommative.
    Si richiede una risposta urgente e si ringrazia per la collaborazione.
    Cordiali saluti.

    Risposta

    Non si condivide l'impostazione metodologica che appare sottesa alla formulazione del quesito. Come puntualmente affermato dal D.Lgs 62/2017 (cfr art. 1, comma 1), tutto il processo di valutazione ha finalità formativa e risulterebbe arduo distinguere con nettezza verifiche definite formative, da verifiche solamente sommative.
    Tanto premesso, i criteri e le modalità di verifica sono affidati alle deliberazioni dei collegi dei docenti, deliberazioni che dovrebbero contenere anche indicazioni sulle tipologie di verifica e sulle modalità di valutazione.
    L'unico obbligo di legge è costituito dal fatto che, in sede di scrutinio periodico e finale, la valutazione, per ogni disciplina del curricolo compresa l'educazione civica, debba essere espressa in scala numerica decimale.
    L'attribuzione del voto numerico al nuovo insegnamento di educazione civica, stante il suo carattere trasversale, implica naturalmente maggiori difficoltà nel tradurre i molteplici elementi che vengono raccolti dai diversi docenti coinvolti in un voto numerico.
    Alcune interessanti indicazioni possono essere tratte dalle linee guida del MIUR che sottolineano che i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
    In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione
    civica.
    Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.
    La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
    Da quest'ultimo passaggio, enucleato dalle Linee guida, si trova la conferma di poter utilizzare molteplici e diverse tipologie di strumenti di verifica, non tutti direttamente correlati a una valutazione numerica distinta.
    In sintesi, si può concludere che:
    - l'attribuzione del voto numerico per l'insegnamento dell'educazione civica negli scrutini intermedi e finali deriva dalla sintesi di molteplici elementi, tutti mirati a verificare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento inseriti nel curriculum di scuola
    - il collegio dei docenti determina i criteri e le modalità per lo svolgimento delle verifiche, con particolare riguardo alla corrispondenza tra i livelli di apprendimento e la scala decimale da utilizzare
    - i diversi consigli di classe, rimanendo naturalmente nell'alveo delle deliberazioni del collegio, determinano le tipologie di verifiche utilizzabili e le modalità di esplicitazione di livelli e voti numerici.

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    Approfondimenti

    Sentenza 03/09/2025 n° 16133
    Area: Giurisprudenza

  • Illegittima la bocciatura fondata sul mero numero di assenze - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Quarta Bis
  • Il limite orario di assenze annuali ex art. 14 d.P.R. 122/2009 è valicabile in presenza di due requisiti: 1) straordinarie e documentate giustificazioni delle assenze ultronee; 2) possibilità, anche in presenza del superamento del limite, di valutazione del rendimento scolastico. La non ammissione alla classe successiva, infatti, non può basarsi sul mero superamento del limite di assenze quando sussistano elementi sufficienti per procedere alla valutazione dell'alunno e questi abbia comunque conseguito risultati positivi nelle prove di verifica, dimostrando il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi il Consiglio di classe è tenuto a considerare la possibilità di una deroga individualizzata al limite massimo di assenze consentito, ulteriore rispetto alle deroghe generali già previste non sussistendo un limite minimo legale e invalicabile di frequenza ma dovendo lo stesso adattarsi sempre al singolo caso di specie. Pertanto, è illegittima la non ammissione alla classe successiva della studentessa ricorrente, destinataria di un PDP, in quanto la patologia riscontrata ed il piano terapeutico-riabilitativo predisposto rientrano certamente tra la cause giustificative della deroga prevista dall’art. 14 del citato d.P.R.. La studentessa, inoltre, aveva comunque partecipato con profitto alle giornate scolastiche escluse dagli impegni terapeutici, conseguendo un numero ordinario di valutazioni e un rendimento complessivo più che sufficiente. (Nel caso di specie una studentessa di scuola secondaria di secondo grado per seguire il piano terapeutico-riabilitativo definito dal locale dipartimento di salute mentale era costretta ad assentarsi da scuola nei giorni di martedì e giovedì e ad anticipare l’uscita nella giornata di lunedì, mentre nelle altre giornate partecipava con profitto all’attività didattica. Le assenze programmate erano quindi puntualmente giustificate né la scuola inviava alcuna comunicazione alla famiglia nel corso del secondo quadrimestre. In sede di scrutinio finale, la scuola non ammetteva l’alunna alla classe successiva con la motivazione “mancata frequenza” per l’intero secondo quadrimestre. Alla luce del principio espresso il TAR ha annullato la non ammissione alla classe quarta, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di rivalutazione, ad opera del Consiglio di classe, della posizione della minore.)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    Sentenza 13/06/2025 n° 1122
    Area: Giurisprudenza

  • Ove l’alunno riporti numerose assenze, ma non evidenzi problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità - T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda
  • Ove l’alunno riporti numerose assenze e non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità - e con aprioristici rigorismi - dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. (Nel caso di specie un alunno di una scuola secondaria di primo grado aveva riportato n. 272 ore di assenza – al netto delle deroghe – superiori al tetto massimo, pari a n. 248 ore, stabilito dal Collegio dei docenti in base al monte ore personalizzato. Sebbene tali assenze non avessero impedito al ragazzo di sottoporsi alle verifiche, scritte e orali, riportando sia nel primo che nel secondo quadrimestre giudizi positivi nelle singole materie, egli non veniva ammesso alla classe successiva. In sede cautelare il TAR ordinava alla scuola di riesaminare la posizione dell’alunno e, all’esito, quest’ultimo veniva ammesso alla classe successiva. Il GA, preso atto della definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse, rileva come il ricorso avrebbe comunque meritato accoglimento poiché, al di là del dato formale del numero di assenze – peraltro di poco superiore al limite stabilito dal Collegio dei docenti – l’Amministrazione non ha reso intellegibili le ragioni che, in concreto, impedivano di procedere alla valutazione di merito pur in presenza di giudizi positivi nelle singole materie sia nel primo che nel secondo quadrimestre.)

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    #istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    23/12/2025 n° 51745
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR EMILIA ROMAGNA - Nota - Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150
  • Ministero dell'Istruzione e del Merito

    Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna

    Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

    Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

    Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
    delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
    statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
    per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale

    Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
    dell’Emilia-Romagna

    Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
    Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

    Al sito internet a mezzo pubblicazione su
    http://istruzioneer.gov.it

    Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.

    1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

    Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
    degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
    Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
    della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti  scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
    Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
    - 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
    - 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
    scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
    previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.

    2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.

    Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
    comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:

    -co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;

    -co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
    legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
    dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
    Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:

    -co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
    personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;

    -co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
    della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
    del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
    con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;

    -co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
    comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;

    -co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
    -co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
    Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
    Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.

    Il Direttore Generale,
    Bruno E. Di Palma

    (Firmato digitalmente)

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    #studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento

    n° 1
    Area: Normativa

  • Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione - Decreto legge 09/09/2025 n° 127
  • 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 12:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;

    b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

    c) all'articolo 17:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;

    3) al comma 9:

    3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

    «A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;

    d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;

    e) all'articolo 21:

    1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».

    3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».

    4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

    «a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».

    5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

    «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».

    6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:

    «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».

    7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

    8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.

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    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 27

    Relazione Garante Privacy anno 2025: i casi e le questioni di interesse per le Istituzioni scolastiche

    Documento 2 luglio 2026 Doc-Web10266612

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    Chiarimenti sui percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole

    Comunicazione del Ministero del Lavoro relativa alla formazione in materia di sicurezza per il personale docente
    Il Ministero del Lavoro chiarisce: il personale docente non esposto a rischi medio-alti può seguire i corsi per il rischio basso previsti dall’art. 37, comma 2, D. Lgs. 81/2008, secondo la valutazione dei rischi del datore di lavoro.

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 19/02/2021
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    #pbb #educazione #verifica #valutazione #collegio #voto #scrutinio #insegnamento #team #abilità #scala

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