Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 15/02/2021
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  • Pagamento relativo alle polizze assicurative: è necessario il rilascio della fattura elettronica...
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    #pbb #fattura #fatturazione #compagnia #polizza #cliente #operazione #premio #agenzia #assicurazione #regime

    Domanda

    Ho stipulato la polizza assicurativa della scuola per il nuovo anno con e al momento del pagamento ho chiesto la fattura elettronica, ma mi è stato risposto dall'Agenzia della Compagnia Assicuratrice che la polizza è già un titolo con inoltre anche le tasse esposte e che quindi non serve la fattura elettronica.

    Il mio Dsga mi dice invece che la fattura elettronica è assolutamente necessaria per il pagamento anche per le polizze assicurative.

    Vorrei sapere se è obbligatorio avere la fattura elettronica e se è obbligatoria a chi richiederla; all'agenzia a cui verso il premio o alla Compagnia di Assicurazione che emette il contratto?

    Risposta

    Le società di assicurazione hanno un regime Iva particolare e consistente nel fatto che le operazioni tipiche, quelle assicurative, usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all’articolo 10, n. 2 del DPR n. 633/72.
    Le operazioni esenti non comportano l’applicazione dell’iva ma fanno sorgere obblighi formali (fatturazione, dichiarazione, etc). L’Art. 36-bis D.P.R. 633/72, tuttavia, rubricato “Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (ex art.10 decreto Iva)” prevede, fra l’altro, l’esonero degli obblighi di fatturazione e la possibilità, prevista dal medesimo articolo, di richiedere l’emissione della fattura da parte del cliente (in questo caso la scuola). Per cui resta l’obbligo di rilasciare fattura a richiesta del cliente. Tale documento, qualora sia relativo ad operazioni esenti, assume rilevanza soltanto per il soggetto richiedente e, conseguentemente, il soggetto che lo ha rilasciato è dispensato dai conseguenti adempimenti e formalità (CM Finanze 10 Luglio 1979 n. 19).
    La normativa di riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, fra cui la scuola, è la Legge Finanziaria 2008, che fissa l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, e il DM n. 55/2013, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. Tale normativa non prevede esoneri né per i regimi semplificati né per gli operatori assicurativi.
    In particolare, quest’ultimi, in un’ottica di collaborazione dovranno essere informati, fin dalla fase procedimentale, della richiesta di emissione della fatturazione elettronica per la liquidazione dei compensi di loro spettanza, quindi anche quando la compagnia assicurativa ritenga di essere esonerata sarà obbligata ad emettere la fattura elettronica perché richiesta dal cliente/scuola che spesso esprime la richiesta già dall’ordine. Le scuole, dovranno prevedere la fatturazione elettronica, per i premi, già nella fase precedente all’assegnazione del servizio, inserendo quest’aspetto, quindi, già nella Lettera d’invito alla presentazione delle offerte.
    Per cui in risposta al quesito posto la compagnia assicurativa deve rilasciare la fattura elettronica nei confronti della Istituzione scolastica che deve richiederla già in fase di lettera di invito alla presentazione dell’offerta.

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    Approfondimenti

    Sentenza 17/12/2024 n° 22856
    Area: Giurisprudenza

  • Accesso agli atti e supplenze: non si tratta di rigetto all'istanza di accesso se il richiedente già dispone degli atti oggetto della richiesta relativi ai punteggi del personale ATA - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Terza
  • 1. In materia di accesso agli atti, non vi è alcuna violazione del diritto di access quando la documentazione richiesta è già stata trasmessa o è comunque conoscibile dall’interessato. 2. Quando i documenti richiesti sono già nella disponibilità del richiedente, l’Amministrazione può legittimamente negare l’accesso, non essendo tenuta a fornire nuovamente atti già noti al destinatario. Nel caso di specie, un docente si vede privato di una supplenza perché non gli viene riconosciuto il punteggio di un titolo e chiede accesso agli atti per ottenere la documentazione utile per dimostrare l’illegittima decurtazione del punteggio nelle graduatorie ATA, che gli aveva impedito la stipula di un contratto, tuttavia la scuola rigetta l'istanza di accesso. Il TAR ha evidenziato che la procedura di valutazione del punteggio del ricorrente era stata condotta sulla base della documentazione già in suo possesso pertanto l’Amministrazione non era rimasta inerte, avendo invece fornito risposta prima della presentazione del ricorso.

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    #accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#accesso civico

    Sentenza 18/07/2025 n° 1260
    Area: Giurisprudenza

  • Bocciatura dello studente-atleta: non c’è stata violazione del piano formativo personalizzato e la bocciatura è legittima alla luce delle due insufficienze riportate nelle prove di recupero. L’obbligo informativo della scuola verso la famiglia è assolto dalle comunicazioni tramite registro elettronico. - T.A.R. VENETO - Sezione Quarta
  • Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva non può ritenersi viziato a causa della mancata attivazione delle attività di recupero, o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico; deve, infatti, considerarsi che tale giudizio si basa esclusivamente sull'accertamento dell'insufficiente preparazione dello studente, senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento punitivo, sicché l'incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, in violazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2004, nella parte in cui è previsto che, sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti, non incidono sulla legittimità e sull'autonomia del giudizio finale di non ammissione di un alunno, che si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla non adeguata preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi. Al fine di ottemperare all'obbligo di comunicazione ai genitori dello studente l'andamento scolastico di quest'ultimo, è sufficiente il semplice inserimento dei voti nel c.d. registro elettronico, al quale i genitori hanno accesso tramite username e password. Invero, il d.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 prescrive l'esplicito obbligo per l'istituzione scolastica di tenere informati i genitori del rendimento scolastico del proprio figlio, ma nel caso in cui la scuola si avvalga del registro elettronico e consegni ai genitori le chiavi informatiche di accesso per la consultazione dello stesso, l'obbligo informativo deve ritenersi assolto. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso alla classe successiva avendo riportato due insufficienze all’esito delle prove di recupero – cinque e mezzo in Francese e quattro in Scienze naturali. I genitori lamentavano in particolare la mancata attivazione del piano formativo personalizzato per studenti atleti, con il quale la scuola si era impegnata a consentire al minore di conciliare lo studio con gli impegni sportivi attraverso la previsione di misure metodologiche/didattiche per ciascuna materia. Il GA rileva, però, sul punto che i ricorrenti non hanno offerto la prova di avere costantemente e tempestivamente comunicato alla scuola il calendario degli impegni sportivi del figli in modo da attivare una proficua collaborazione con l’istituto scolastico, né hanno dimostrato che le prove di Scienze naturali si sono svolte, contrariamente a quanto previsto dal piano, a ridosso di una delle gare sportive del ragazzo.)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    12/12/2024 n° 767
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Garante per la protezione dei dati personali - Ordinanza - Il Garante privacy sanziona l’istituto scolastico per aver trasmesso con più email i PEI riferiti a taluni alunni della scuola, ad un soggetto che non aveva con l’Istituto alcun tipo di rapporto o collaborazione a causa di un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica commesso dall’Assistente amministrativa.
  • [doc. web n. 10099052]

    Provvedimento del 12 dicembre 2024

    Registro dei provvedimenti
    n. 767 del 12 dicembre 2024

    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;

    VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

    VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

    VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

    Vista la documentazione in atti;

    Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

    Relatore l’avv. Guido Scorza;

    PREMESSO

    1. Il reclamo.

    Con segnalazione presentata all’Autorità, la sig.ra XX, ha lamentato che l’Istituto Comprensivo Statale Calenzano (di seguito, l’Istituto) avrebbe inviato in più occasioni, e precisamente, in data 3 novembre 2021, 4 aprile 2022 e 8 maggio 2023 al proprio indirizzo e-mail (…) i “Programmi educativi individualizzati” riguardanti i ragazzi con disabilità (PEI) riferiti a taluni alunni della scuola, pur non avendo con l’Istituto alcun tipo di rapporto o collaborazione. Tali e-mail recherebbero in chiaro gli indirizzi e-mail dei destinatari, compreso quello della segnalante e i nominativi degli alunni interessati. La segnalante ha, inoltre, rappresentato che l’Istituto avrebbe fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata, rappresentando che l’invio della predetta documentazione era dovuto ad un caso di omonimia con una docente.

    2. L’attività istruttoria.

    Con nota del 31 maggio 2023 (prot. n. 86406) fornendo riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:

    “il trattamento dei dati personali, anche sanitari o particolari, necessari alla Scuola per perfezionare un percorso di personalizzazione individuale a favore degli alunni disabili denominato PEI (Piano Educativo Individualizzato) ovvero PDP (Piano Didattico Personalizzato) avviene in base alla L. 104/92, DPR 24/2/94, L. 170/10. Il trattamento è effettuato quindi sulla base di una norma di legge, ovvero è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”;

    “le comunicazioni via email oggetto di erroneo invio erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;

    “l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;

    “il mittente delle email (…) risulta Autorizzato al Trattamento ed opportunamente formato sul trattamento dei dati e sulle corrette procedure da adottare”.

    Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del 6 novembre 2023 (prot. n. 149693), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

    L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del 6 dicembre 2023, rappresentando, in particolare, che:

    - “L’Assistente Amministrativa, incaricata del trattamento dei dati personali per l’area Didattica, inviava erroneamente ad altro destinatario, comunicazione di convocazione del PEI di un alunno”;

    - “le comunicazioni via email, oggetto di erroneo invio, erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;

    - “quanto descritto è un errore di carattere soggettivo commesso da persona comunque formata. L’informazione trasmessa al destinatario errato non riporta il tipo di difficoltà dell’alunno, ma se ne deduce solo che presenta necessità individuali nel piano di studi”;

    - “l’Assistente Amministrativa ha riferito che l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;

    - “dal client di posta elettronica è stata disattivata la funzione di autocompletamento e sono state impartite specifiche istruzioni agli autorizzati per tutte gli invii, da effettuare in Ccn”;

    - “nel corpo di tutte le mail inviate è presente l’avviso "Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente”;

    - “ciascuna unità di personale, relativamente alle proprie funzioni, è assegnato formale incarico del trattamento dei dati”;

    -  “il personale ha ricevuto apposita formazione nell’ultimo triennio”.

    Nel corso dell’audizione, tenutasi in data 15 novembre 2024, l’Istituto scolastico ha altresì dichiarato:

    - “si è trattato di un errore di una comunicazione ad un indirizzo mail di un destinatario diverso dal corretto destinatario per un errore dovuto all’auto completamento del sistema gestionale utilizzato all’epoca dei fatti, di cui la scrivente non era a conoscenza in quanto all’epoca dei fatti la posta era affidata al DSGA e quindi ad un assistente amministrativo; non ero a conoscenza nemmeno del reclamo”;

    - “dopo la notifica della violazione ho cercato insieme al DPO di allora e al DPO di recente nomina di mettere in atto misure per evitare violazioni simili e consolidare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”;

    - “insieme al DPO stiamo cercando di gestire alcune comunicazioni mediante registro elettronico ed inviare comunicazioni cifrate con password oltre ad un’attività di formazione per i docenti ed i collaboratori scolastici anche nell’ambito del PNRR; abbiamo aggiornato la modulistica in materia di protezione dei dati personali rinvenibile anche sul sito e abbiamo aggiornato le informative, è prevista un’attività di formazione per il prossimo 6 dicembre p.v. per gli assistenti amministrativi proprio per evitare che il ricambio del personale comporti maggiori rischi per la privacy; abbiamo inviato il Vademecum del garante in ambito scolastico al personale e alle famiglie”;

    - “sono rammaricata per la violazione verificata”;

    - “stiamo facendo tutto il possibile per portare il rischio di violazione vicino allo zero %”;

    - “al momento stiamo trasmettendo e acquisendo solo in modalità cartacea alcuni documenti contenenti dati particolarmente delicati fino a quando non saranno definite le modalità di trasmissione cifrata”.

    3. Normativa applicabile.

    3.1 Il quadro normativo.

    Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).

    A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).

    Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).

    La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).

    Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).

    Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

    3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.

    Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato alla segnalante, in data 3 novembre 2021, una e-mail contenente un file denominato “XX”, in data 4 aprile 2022 una e-mail contenente il riferimento ad una “proposta di data per il Pei” riferito all’alunna XX e in data 8 maggio 2023 una e-mail contenente un file denominato “XX”.

    Tali comunicazioni sono state inviate alla segnalante a causa di un erroneo invio dovuto “probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quello (della segnalante)”.

    In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.

    Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che il riferimento al PEI, ossia al documento recante il “Programma educativo individualizzato” riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno al quale tale documento viene riferito.

    Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).

    Risulta inoltre accertato che le richiamate e-mail, inviate dall’Istituto, recavano in chiaro gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari, compreso quello della segnalante.

    Al riguardo si evidenzia che il Garante, anche se con riferimento all’utilizzo di liste per l’invio di più e-mail o sms per finalità promozionali, ha avuto modo di chiarire che l’invio di messaggi di posta elettronica “con mailing list in chiaro costituisce di fatto una comunicazione di dati personali (quelli relativi agli altri indirizzi di posta) a terzi, ossia ai molteplici destinatari” della e-mail. Risulta necessario pertanto mantenere riservati, magari utilizzando la funzione "ccn" (ossia l'inoltro per conoscenza in "copia conoscenza nascosta"), gli indirizzi di posta utilizzati per l'invio” di e-mail (Cfr. punto 5 delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013, consultabili sul sito internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2542348).

    Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto scolastico, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti dati personali relativi alla salute degli alunni ivi riportati e l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari delle note stesse e della segnalante, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali e di categorie particolari di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).

    4. Conclusioni.

    Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dall’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.

    Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.

    La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.

    Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

    5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

    Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle (altre) misure (correttive) di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio (del Garante) adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

    Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).

    La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

    Tenuto conto che:

    - con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che la comunicazione di dati ha riguardato un numero ristretto di alunni (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

    - con specifico riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta per un errore di autocompletamento degli indirizzi e-mail, essendo stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

    - riguardo alle categorie di dati personali comunicati sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).

    Alla luce di tale specifica circostanza, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).

    Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze attenuanti:

    - non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);

    -  il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);

    - l’evento si è verificato per un mero errore materiale di autocompletamento dell’indirizzo e-mail, in quanto è stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento).

    In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

    In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.

    Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la comunicazione alle famiglie degli interessati, il corpo docente e alcuni professionisti sanitari di informazioni relative allo stato di salute di molteplici alunni.

    Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

    TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

    dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Comprensivo Statale Calenzano nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;

    ORDINA

    ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano con sede in via P. Mascagni, 15 - 50041 Calenzano (FI), Codice fiscale 94081300488, di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

    INGIUNGE

    all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano di Calenzano (FI):

    - di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;

    DISPONE

    - ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;

    - ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;

    - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

    Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

    Roma, 12 dicembre 2024

    IL PRESIDENTE
    Stanzione

    IL RELATORE
    Scorza

    IL VICE SEGRETARIO GENERALE
    Filippi

    KEYWORDS

    #privacy e trattamento dei dati personali#studenti: integrazione e disabilità

    08/03/2024 n° 63
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Agenzie delle Entrate - Parere - Trattamento fiscale applicabile al docente part–time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni
  • AGENZIA DELLE ENTRATE

    Divisione Contribuenti
    Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
    autonomi ed enti non commercial

    Risposta n. 63/2024


    OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile al docente part–time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni

    Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

    QUESITO

    L'Istante rappresenta di aver impartito lezioni private di lingua straniera con apertura di partita Iva e che dal 1° settembre 2023 è titolare di cattedra presso una scuola statale avendo vinto il ''concorso ordinario docenti''. Al riguardo, fa presente che è sua intenzione lavorare in parttime , per «impartire lezioni private nell'ottica di 5/6 lezioni a settimana, previa autorizzazione del dirigente scolastico».
    In sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante ha rappresentato di essere stato autorizzato dalla propria dirigente scolastica all'esercizio della libera professione, per l'anno scolastico 2023/2024, ed ha prodotto copia di alcune fatture antecedenti l'assunzione sulle quali è riportato: «operazioni in franchigia da IVA, effettuata ai sensi dell´art. 1, commi da 54 ad 89 della Legge n.190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015 Regime forfettario» e «il compenso non è soggetto a ritenute d´acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67».
    Intenzionato a chiudere la partita Iva, l'Istante chiede chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alle quali è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento
    sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra; più in particolare, chiede se, per l'esercizio di tale attività sia dovuta solo la tassazione diretta del 15 per cento sui compensi.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

    Considerato che il richiamato articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del 2018 non specifica nulla in merito all'abitualità o meno dell'attività esercitata, l'Istante ritiene che «per i docenti titolari di cattedra che impartiscono lezioni private non è necessario aprire partita iva e nemmeno è necessario il pagamento dei contributi previdenziali su tali lezioni private, ma solamente un'imposta del 15 per cento».

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dispone che:
    «13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
    14. I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
    15. L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad
    essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
    16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo
    dell'imposta sostitutiva di cui al comma 13».
    In merito all'applicazione di tale regime agevolativo sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.8, nella quale è stato precisato che le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del
    reddito complessivo, né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE). È possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

    Come enunciato chiaramente nel testo legislativo, tali disposizioni prevedono un regime ''speciale'' di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito, basato sulla applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni in luogo di quella ordinaria.
    Detta normativa, dunque, non dispone in ordine ai presupposti e agli obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale restano applicabili le regole ordinarie. Al riguardo, si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'imposta
    occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale recati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale l'Iva «si applica alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni».
    Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono «prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da
    obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».

    Lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo, pertanto, integra il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta. Più precisamente, l'articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono esenti da Iva «le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale».
    Assunti il presupposto territoriale e quello oggettivo, ai fini che qui rilevano, si evidenzia che quanto al presupposto soggettivo l'articolo 5 del medesimo d.P.R. prevede che per «esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche [...]».
    L'abitualità presuppone che il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti in essere in via meramente occasionale; la sussistenza di tale requisito presuppone una valutazione di fatto, da effettuare in relazione al caso concreto, non esperibile in sede di interpello.
    Si precisa, inoltre, che il regime ''speciale'' di cui all'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del 2018 e quello ''forfetario'' di cui all'articolo 1, commi dal 54 all'89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non sono tra loro compatibili.
    L'articolo 1, comma 57, infatti, dispone che non «possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito».
    Ciò posto, nella fattispecie rappresentata, appare rilevante la circostanza che l'Istante abbia operato nello svolgimento della propria attività di docenza ''abitualmente'' con apertura di partita Iva e dichiari che è sua intenzione, anche dopo l'assunzione come docente statale, continuare a farlo con ''regolarità'' svolgendo ''5/6 lezioni a settimana''.
    Pertanto, realizzandosi il requisito della ''abitualità'', l'Istante dovrà mantenere la partita Iva e valutare se:
    continuare ad applicare il regime ''forfetario'' di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione, in alternativa, applicare il regime ''speciale'' di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36 bis del d.P.R. n. 633 del 1972).
    Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, fermi restando gli ordinari poteri esercitabili dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

    LA DIRETTRICE CENTRALE
    (firmato digitalmente)

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    #imposte, tasse e tributi#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 1095

    PARTE QUARTA

    IVA e bollo su fatture e ricevute (DPR 26/10/1972, n. 633 - DPR 26/10/72, n. 642 - Legge n...

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    Pagina: 1123

    Imposta di bollo

    IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI L imposta di bollo un imposta indiretta detta anche imposta indire...

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    Data di pubblicazione: 15/02/2021
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  • Pagamento relativo alle polizze assicurative: è necessario il rilascio della fattura elettronica...
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