
Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: fattura elettronica
Acquisti/forniture/contratti: gara per le assicurazioni
KEYWORDS
Ho stipulato la polizza assicurativa della scuola per il nuovo anno con e al momento del pagamento ho chiesto la fattura elettronica, ma mi è stato risposto dall'Agenzia della Compagnia Assicuratrice che la polizza è già un titolo con inoltre anche le tasse esposte e che quindi non serve la fattura elettronica.
Il mio Dsga mi dice invece che la fattura elettronica è assolutamente necessaria per il pagamento anche per le polizze assicurative.
Vorrei sapere se è obbligatorio avere la fattura elettronica e se è obbligatoria a chi richiederla; all'agenzia a cui verso il premio o alla Compagnia di Assicurazione che emette il contratto?
Le società di assicurazione hanno un regime Iva particolare e consistente nel fatto che le operazioni tipiche, quelle assicurative, usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all’articolo 10, n. 2 del DPR n. 633/72.
Le operazioni esenti non comportano l’applicazione dell’iva ma fanno sorgere obblighi formali (fatturazione, dichiarazione, etc). L’Art. 36-bis D.P.R. 633/72, tuttavia, rubricato “Dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (ex art.10 decreto Iva)” prevede, fra l’altro, l’esonero degli obblighi di fatturazione e la possibilità, prevista dal medesimo articolo, di richiedere l’emissione della fattura da parte del cliente (in questo caso la scuola). Per cui resta l’obbligo di rilasciare fattura a richiesta del cliente. Tale documento, qualora sia relativo ad operazioni esenti, assume rilevanza soltanto per il soggetto richiedente e, conseguentemente, il soggetto che lo ha rilasciato è dispensato dai conseguenti adempimenti e formalità (CM Finanze 10 Luglio 1979 n. 19).
La normativa di riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, fra cui la scuola, è la Legge Finanziaria 2008, che fissa l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, e il DM n. 55/2013, che fissa i termini di decorrenza di tale obbligo. Tale normativa non prevede esoneri né per i regimi semplificati né per gli operatori assicurativi.
In particolare, quest’ultimi, in un’ottica di collaborazione dovranno essere informati, fin dalla fase procedimentale, della richiesta di emissione della fatturazione elettronica per la liquidazione dei compensi di loro spettanza, quindi anche quando la compagnia assicurativa ritenga di essere esonerata sarà obbligata ad emettere la fattura elettronica perché richiesta dal cliente/scuola che spesso esprime la richiesta già dall’ordine. Le scuole, dovranno prevedere la fatturazione elettronica, per i premi, già nella fase precedente all’assegnazione del servizio, inserendo quest’aspetto, quindi, già nella Lettera d’invito alla presentazione delle offerte.
Per cui in risposta al quesito posto la compagnia assicurativa deve rilasciare la fattura elettronica nei confronti della Istituzione scolastica che deve richiederla già in fase di lettera di invito alla presentazione dell’offerta.
I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

Sentenza 18/07/2025 n° 1260
Area: Giurisprudenza

Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva non può ritenersi viziato a causa della mancata attivazione delle attività di recupero, o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico; deve, infatti, considerarsi che tale giudizio si basa esclusivamente sull'accertamento dell'insufficiente preparazione dello studente, senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento punitivo, sicché l'incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, in violazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2004, nella parte in cui è previsto che, sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti, non incidono sulla legittimità e sull'autonomia del giudizio finale di non ammissione di un alunno, che si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla non adeguata preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi. Al fine di ottemperare all'obbligo di comunicazione ai genitori dello studente l'andamento scolastico di quest'ultimo, è sufficiente il semplice inserimento dei voti nel c.d. registro elettronico, al quale i genitori hanno accesso tramite username e password. Invero, il d.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 prescrive l'esplicito obbligo per l'istituzione scolastica di tenere informati i genitori del rendimento scolastico del proprio figlio, ma nel caso in cui la scuola si avvalga del registro elettronico e consegni ai genitori le chiavi informatiche di accesso per la consultazione dello stesso, l'obbligo informativo deve ritenersi assolto. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso alla classe successiva avendo riportato due insufficienze all’esito delle prove di recupero – cinque e mezzo in Francese e quattro in Scienze naturali. I genitori lamentavano in particolare la mancata attivazione del piano formativo personalizzato per studenti atleti, con il quale la scuola si era impegnata a consentire al minore di conciliare lo studio con gli impegni sportivi attraverso la previsione di misure metodologiche/didattiche per ciascuna materia. Il GA rileva, però, sul punto che i ricorrenti non hanno offerto la prova di avere costantemente e tempestivamente comunicato alla scuola il calendario degli impegni sportivi del figli in modo da attivare una proficua collaborazione con l’istituto scolastico, né hanno dimostrato che le prove di Scienze naturali si sono svolte, contrariamente a quanto previsto dal piano, a ridosso di una delle gare sportive del ragazzo.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 03/06/2025 n° 661
Area: Giurisprudenza

Se un alunno si ferisce, la scuola potrebbe essere chiamata a rispondere in sede civile per i danni subiti, in via contrattuale o extracontrattuale. L’art. 2048 c.c. configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui (extracontrattuale), attribuendo ai precettori la responsabilità per i fatti illeciti commessi dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La norma prevede una clausola liberatoria, consentendo ai precettori di andare esenti da responsabilità ove provino di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che la presunzione di culpa in vigilando, in forza della quale è addossata al precettore la responsabilità per la condotta illecita del suo allievo, ammette la prova contraria. In questo caso, l’onere probatorio del danneggiato si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola (precettore), bastando questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e, cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere. Ricorre, invece, una responsabilità contrattuale tutte le volte in cui il danno, autocagionato o eterocagionato, sia imputato in forza del vincolo negoziale che sorge per effetto dell’accoglimento della domanda di iscrizione scolastica e, dunque, deducendo l’inadempimento dell’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. Il regime probatorio, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., impone all'attore di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale; lascia invece in capo all’amministrazione scolastica debitrice l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla prestazione di vigilanza ossia di aver adottato, anche in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo e di aver supervisionato l’attività dei minori, mantenendone il controllo e assicurando tempestivi interventi correttivi. Spetta poi all’attore provare l’esistenza del nesso di causalità tra danno e inadempimento, sicché andrà certamente esente da responsabilità il debitore laddove si acquisisca prova che l’evento è imputabile al caso fortuito, ossia che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina e dunque inevitabile anche con l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili. Nel caso in esame, il Tribunale di Perugia ha escluso la responsabilità in capo alla scuola sulla base delle allegazioni e delle prove raccolte. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, la scuola ha raggiunto la prova liberatoria, dimostrando di aver posto in essere tutte le misure organizzative necessarie e di non aver potuto evitare le conseguenze dannose della caduta dello studente danneggiato. Le modalità di vigilanza, le circostanze del caso concreto, l’età degli studenti coinvolti (13 anni) e l’imprevedibilità dell’incidente valgono infatti a ricondurre il sinistro al caso fortuito di cui all’art. 2048 c.c. Analogamente, il Tribunale ha ritenuto che le considerazioni svolte in merito all’adeguatezza delle misure organizzative assunte dalla scuola e alla rapidità e imprevedibilità dell’azione dannosa posta in essere dall’alunno che ha colpito l’altro valgono a escludere anche la responsabilità contrattuale della scuola.
KEYWORDS
#responsabilità civile#studenti: azione disciplinare
Sentenza 21/10/2025 n° 9466
Area: Giurisprudenza

Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, nelle controversie che coinvolgono l’amministrazione statale scolastica, il soggetto coinvolto nel giudizio (legittimato passivo) per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il Ministero dell’Istruzione, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al Ministero, gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso. La giurisprudenza è altresì concorde nel ricondurre i danni auto-procurati dagli alunni a responsabilità della scuola di tipo contrattuale (cosiddette autolesioni). L’iscrizione del discente presso il relativo plesso scolastico determina, infatti, l’istaurazione di un vincolo negoziale che importa l’emersione di obbligazioni in capo all’istituto, quali l’obbligo di vigilanza, tese ad evitare che l’iscritto sia esposto a un possibile nocumento, anche derivante da sé stesso. In altre parole, la responsabilità si regola come se sussistesse un contratto non scritto, sorto per effetto dell’iscrizione, tra la scuola e la famiglia. Da ciò discende conseguentemente che, qualora la pretesa risarcitoria si fondi sui danni conseguenza delle autolesioni auto-prodotte dall’alunno, il regime probatorio deve necessariamente piegarsi su quello previsto dall’art. 1218 c.c., nel senso che, mentre il danneggiato ha l’onere di provare la verificazione del pregiudizio nell’ambito dell’attività scolastica, l’istituto può andare esente da responsabilità solo dimostrando che l’evento pregiudizievole è derivato da causa a sé non imputabile. (Nel caso di specie, uno studente di 14 anni era inciampato durante l’ora di ginnastica, scivolando su un punto disconnesso del suolo, mentre l’insegnate era distratto. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte dello studente infortunato e ha negato, invece, che tale onere fosse stato adempiuto da parte del Ministero. L’Amministrazione è stata condannata, dunque, per non aver offerto la prova volta a dimostrare che il danno si fosse verificato per cause non imputabili).
KEYWORDS
#responsabilità civile
Sentenza 01/08/2025 n° 6851
Area: Giurisprudenza

La frequenza delle lezioni da parte degli alunni costituisce un requisito essenziale per il mantenimento della parità scolastica, traendone il corollario che elevati tassi di assenteismo dai corsi di studio possono costituire motivo di revoca della parità scolastica. Nel caso di specie, a seguito dell’elevatissimo tasso di assenza degli alunni riscontrato in occasione delle due visite ispettive, l’istituto, in sede di osservazioni in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ha fornito giustificazioni assolutamente insufficienti, perché ha addotto ragioni (studenti fuori sede, studenti atleti, studenti con disabilità ecc.) che non spiegano in alcun modo il fenomeno emerso e che non trovano riscontro in idonea documentazione. Ulteriore sufficiente motivo di revoca è stato rinvenuto nelle numerose irregolarità rilevate nella tenuta dei registri e nella registrazione delle presenze. La sola circostanza che, per avere il quadro effettivo delle presenze e delle assenze nella scuola, l’amministrazione debba integrare massicciamente le risultanze dei registri di classe con dati in essi mai annotati e contenuti in altre fonti, rende evidente che i registri di classe (ossia un atto pubblico destinato a far fede sin a querela di falso) sono totalmente inattendibili per l’incompleta registrazione in essa di dati rilevanti. (Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, conclude per la legittimità del provvedimento di revoca della parità scolastica assunto nei confronti di un istituto per gravi irregolarità riscontrate durante due visite ispettive e rispetto alle quali la scuola non aveva mai avviato un processo di regolarizzazione. Tra le diverse criticità rilevate, il Consiglio di Stato valorizza due dati che, in quanto non giustificati, da soli sono sufficienti a motivare il provvedimento di revoca: l’elevato tasso di assenteismo degli alunni - circa l’80% - e la irregolare tenuta dei registri. Rispetto al primo punto, la scuola aveva addotto che gli alunni assenti erano alunni atleti agonisti - ma non aveva fornito giustificazione della loro assenza per la partecipazione a gare nelle giornate di ispezione – alunni con patologie psichiche, in particolare con disturbi dell’apprendimento – ma non aveva spiegato perché tale condizioni doveva comportare un maggior tasso di assenze – e alunni affidati dall’autorità giudiziaria – in realtà in numero così esiguo da essere inidoneo a fornire un dato statistico. Non è risultata convincente nemmeno la dedotta attivazione della DAD – che in realtà era esclusivamente la messa a disposizione di lezioni registrate e di dispense – in quanto i fruitori di tale modalità erano un numero ridotto rispetto agli assenti. Gli ispettori avevano inoltre rilevato la non corrispondenza dei dati fra registri elettronici e cartacei, modificati a posteriori per renderli conforme alla situazione osservata durante le visite.)
KEYWORDS
#parità scolastica
Sentenza 06/10/2025 n° 1723
Area: Giurisprudenza

Premesso che la valutazione del percorso scolastico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal GA nei soli casi di illogicità e contraddittorietà manifeste, e che ai fini dell’ammissione alla classe successiva rileva soltanto il livello di preparazione oggettivamente raggiunto, mentre eventuali carenze nella predisposizione di strumenti di ausilio o nella comunicazione con la famiglia non viziano il giudizio di non ammissione, l’operato della scuola nel caso di specie appare immune da censure. La scuola ha tempestivamente e più volte segnalato alla famiglia la situazione critica della studentessa, sia attraverso l’inserimento dei voti nel registro elettronico – modalità già di per sé sufficiente ad adempiere l’obbligo di comunicazione verso la famiglia – sia attraverso le comunicazioni della coordinatrice di classe, ed ha attivato corsi di recupero curriculare, frequentati dalla studentessa. Inoltre, i progressi della studentessa sono stati adeguatamente valorizzati in quanto in tre materie (Storia, Matematica e Diritto ed Economia politica), nonostante una media insufficiente, la ragazza è stata presentata allo scrutinio finale con il voto di sei, mentre sono state disposte le prove di recupero per Italiano e Inglese, poi giudicate insufficienti. Anche la correzione delle prove di recupero è immune da vizi in quanto si è svolta collegialmente da parte dei docenti incaricati e in coerenza con le griglie di valutazione predefinite. (Nel caso di specie una studentessa di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammessa alla classe quarta per avere riportato una valutazione insufficiente in Italiano – cinque – e in Inglese – quattro – all’esito delle prove di recupero. Il GA ripercorre la normativa e la giurisprudenza in tema di non ammissione alla classe successiva ed evidenzia alla luce dei parametri normativi e giurisprudenziali la correttezza dell’operato della scuola ed il corretto impiego della discrezionalità tecnica.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 04/09/2025 n° 1831
Area: Giurisprudenza

Durante la lezione di educazione motoria, un alunno maggiorenne cadeva accidentalmente riportando lesioni del legamento crociato del ginocchio sinistro, con prescrizione di sottoposizione ad intervento chirurgico. Lo studente proponeva domanda giudiziale diretta ad ottenere la condanna la risarcimento del danno per un importo di oltre 36.000 euro, quantificato attraverso una perizia di parte. Il giudice, dopo aver inquadrato la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale, ha respinto la domanda giudiziale ritenendola infondata. L’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a se stesso rientra, quindi, nell’applicabilità dell’art. 1218 cod. civ. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha più volte affermato che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, poiché, quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Quanto all’insegnante dipendente dell'istituto scolastico, tra quest’ultimo e l’allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola, nè all'insegnante. Il Tribunale ha poi esaminato gli specifici oneri probatori gravanti sulle parti in giudizio: in caso di danno da c.d. autolesione, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il danneggiato-creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere dell’istituto scolastico-debitore dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Si tratta, dunque, di una una presunzione di colpa che può essere vinta mediante la prova, anche indiziaria, della non imputabilità alla scuola e agli insegnanti dell'evento dannoso, fermo restando che grava sull’istante l'onere di allegare e provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente ed il danno lamentato. Non va, inoltre, dimenticato che il contenuto del dovere di vigilanza non è astratto e assoluto, bensì dipende dall'età e dal normale grado di maturazione degli alunni, di modo che che esso va parametrato alle circostanze del caso concreto. Orbene, nel caso specifico, l’infortunio si è verificato durante l’ora di educazione fisica, nel corso della quale si svolgeva una partita di calcio a cinque. E’ risultato pacifico, nella fase istruttoria del giudizio, che il sinistro si è verificato alla presenza dell'insegnante il quale, al momento del fatto, vigilava su tutti gli alunni riuscendo pertanto a soccorrere tempestivamente il ragazzo. Un testimone ha riferito che la lesione al menisco non si è verificata per uno scontro tra alunni, bensì per uno scatto repentino posto in essere dal ragazzo, mentre correva sul campo di gioco; dinamica che lui stesso ha riferito nell’immediatezza dell’evento, tanto da essere stata trascritta in una relazione di servizio depositata in giudizio dalla scuola. Nell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia, il danneggiato non ritenendo necessario ricostruire con esattezza la dinamica della caduta, non ha precisato le modalità con cui si è verificato l'infortunio, deducendo semplicemente di essere caduto a terra, durante lo svolgimento della lezione, procurandosi delle lesioni a carico dell’arto inferiore sinistro, limitandosi in tal modo ad affermare automaticamente la responsabilità in capo all’istituto scolastico. Ciò premesso, è evidente che l’insegnante, presente al momento del sinistro, nulla avrebbe in concreto potuto fare per tentare di evitare il danno, non potendosi esigere, né tanto meno individuare una condotta alternativa che potesse prevenire l’evento. Il dovere di vigilanza, infine, deve essere commisurato in modo inversamente proporzionale all'età ed al grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento degli stessi alla maggiore età, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. Ebbene, poiché al momento dell’evento l'alunno aveva 18 anni, il Tribunale ha ritenuto che l'ordinaria vigilanza prestata sugli alunni dall'insegnante dell'istituto ove si è verificato il sinistro fosse quella richiesta dalle circostanze del caso concreto, non potendosi, di certo, affermare la necessità di un'assistenza e controllo speciale nei confronti di un alunno maggiorenne che si esercitava nel gioco del calcio. Né il ragazzo ha dedotto alcun inadempimento da parte della scuola, né ha allegato ad esempio che lo stato dei luoghi fosse tale da richiedere particolari accortezze da parte dell’istituto, elementi neppure emersi nella fase istruttoria del giudizio. Così come non è emerso che l'insegnante si fosse allontanato o che avesse indicato agli alunni il compimento di attività anomale o pericolose. In definitiva, alla luce degli atti di causa, il Tribunale ha respinto la domanda del danneggiato, escludendo che vi sia stata alcuna negligenza od omissione di vigilanza sugli allievi da parte dell'insegnante, il quale nulla poteva fare rispetto all'improvviso cambio direzione operato dall’alunno e a seguito del quale quest'ultimo riportava lesioni personali.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 15/07/2025 n° 785
Area: Giurisprudenza

I genitori di un alunno di dieci anni promuovevano un giudizio affermando che lo stesso avrebbe subito un infortunio a scuola, mentre giocava a calcio nel campetto dell’istituto. Precisamente i genitori hanno dichiarato che il proprio figlio, durante la partita di pallone (svoltasi di venerdì alle 14), sarebbe stato colpito alla mano destra dal pallone, scagliato violentemente da un compagno e che il giorno dopo, persistendo il dolore e il gonfiore alla mano destra, era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso, dove gli era stata diagnosticata la “frattura angolata metadiafisaria del V metacarpo”, con prognosi di giorni 20 e con applicazione di apparecchio gessato. In fase istruttoria è stata sentita come testimone la tutor del dopo scuola, che accompagna i ragazzi a mensa e poi in cortile, unica responsabile della sorveglianza in quel momento, la quale ha dichiarato che l’incidente non era stato segnalato da nessuno e di aver appreso del fatto soltanto il lunedì successivo vedendo l’alunno con la mano ingessata. Nel giudizio è altresì emerso che i genitori non avevano segnalato alcunché alla scuola nei giorni di venerdì e sabato, pur trattandosi di un istituto di religiose le quali sono raggiungibili anche di domenica, vivendo presso l’istituto. Il Tribunale ha innanzitutto chiarito che, in presenza di danno riportato dall’alunno in orario scolastico, la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno promosse nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante. Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda proposta dai genitori dell’allievo, non essendo stati in grado di provare che le lesioni riportate dal minore si erano verificate mentre lo stesso si trovava affidato all’istituto.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 09/07/2025 n° 2193
Area: Giurisprudenza

Il giudizio numerico non deve essere associato ad una enunciazione discorsiva delle ragioni di attribuzioni dei singoli voti: esso, infatti, costituisce una formula sintetica, ma al contempo efficacemente esplicativa, della valutazione tecnica effettuata dai docenti sul grado di preparazione raggiunto dall'alunno, valutazione che rappresenta la sintesi di un percorso didattico annuale di cui lo studente è pienamente consapevole, rivelandosi perciò superfluo che il consiglio di classe si dilunghi nel motivare perché ritenga insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell'alunno. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio o negli oneri di informazione alla famiglia circa l’andamento scolastico non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Nella specie, comunque, la scuola aveva predisposto nel corso dell’anno scolastico attività di supporto e sostegno extracurriculari cui, però, lo studente non ha mai partecipato e tutte le informazioni sul rendimento scolastico dello studente erano pienamente conoscibili attraverso l’accesso al sistema informatizzato (registro elettronico) di cui la scuola è dotata e che consente di verificare in tempo reale l'andamento didattico e disciplinare degli alunni; inoltre la famiglia già con il documento di valutazione intermedia – visualizzato e scaricato – era venuta a conoscenza delle gravi carenze del ragazzo. (Nel caso di specie uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso all’esame di Stato avendo riportato 4 in Italiano e 5 in Inglese e Scienze. Il TAR ricorda che la valutazione sul percorso scolastico dello studente è espressione di discrezionalità tecnica che il GA può sindacare solo per vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e che la non ammissione si basa esclusivamente sulla constatazione della insufficiente preparazione e incompleta maturazione personale dello studente e sebbene percepita dal destinatario come un provvedimento afflittivo ha in realtà finalità educative e formative. Da ultimo il TAR evidenzia che nessun valore può avere la “media complessiva” invocata dal ricorrente, la quale non ha alcuna rilevanza nel giudizio di ammissione.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 26/03/2025 n° 2354
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il provvedimento con il quale la scuola, in adempimento del decreto cautelare del giudice di prime cure, ha rivalutato i risultati delle prove scritte e orali dell’esame di Stato con applicazione delle indicazioni del PDP ed ha confermato il mancato superamento dell’esame da parte del ricorrente. Emerge, infatti, con chiarezza dagli atti che la scuola ha concesso allo studente idonee misure compensative e dispensative ed ha applicato il PDP dello studente, riesaminando gli schemi redatti dallo studente e approvandoli per essere utilizzati in sede di esame. Non risulta inoltre alcuna violazione dell’O.M. 55/2024 atteso che tale ordinanza non indica al suo interno particolari griglie di valutazione per gli studenti affetti da DSA, ma consente soltanto di ‘adattare’, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A. Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza citata impone l’obbligo di menzionare nel verbale se la deliberazione sia stata assunta a maggioranza o all’unanimità. In ogni caso il verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione dà atto della regolarità delle operazioni svolte e delle valutazioni condivise dalla commissione nella sua interezza. (In primo grado, il TAR aveva dichiarato l’infondatezza del ricorso ritenendo che non vi fossero violazioni del PDP, né vizi nell’attività valutativa dell’Amministrazione che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è insindacabile per il GA salvo che per illogicità e contraddittorietà manifeste. Inoltre, per gli alunni affetti da DSA è interesse preminente non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico un’adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/11/2025 n° 3704
Area: Giurisprudenza

E’ illegittima la mancata ammissione alla classe successiva di uno studente di scuola secondaria di secondo grado nei cui confronti la scuola, ricevuta la diagnosi di DSA nel mese di marzo, non abbia predisposto il doveroso PDP in violazione di quanto previsto dalla l. 170/2010 e dal D.M. 5669/2011. L’Amministrazione scolastica ha omesso di attivare il necessario percorso personalizzato, che avrebbe richiesto l’adozione di un PDP, e ha sottoposto l’alunno a una valutazione fondata su criteri ordinari, in violazione delle finalità normative del PDP che, tra l’altro, ricomprendono anche quella di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti” affetti da DSA. Al riguardo, non può costituire una esimente la circostanza che l’anno scolastico fosse già in fase avanzata, in quanto il piano avrebbe potuto essere predisposto anche per gli ultimi mesi dell’anno in questione. Detta omissione, accompagnata dalla mancata adozione, quantomeno, di forme di valutazione adeguate alle necessità formative dello studente, ha determinato, nello specifico caso concreto, una lesione diretta della posizione giuridica soggettiva pretensiva dell’alunno, incidendo sul suo grado di preparazione e compromettendo le sue concrete possibilità di raggiungimento degli obiettivi formativi. (Il GA ricorda che, per costante giurisprudenza, la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l’anno scolastico da parte dell'istituto, non costituiscono di per sé sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore. Tuttavia, precisa che detti principi non appaiono applicabili nel caso di specie che presenta la peculiarità della totale assenza del PDP. Invero, l’Amministrazione scolastica ha omesso di esercitare un potere che avrebbe dovuto costituire il presupposto logico e funzionale della valutazione dell’alunno, secondo criteri adeguati alla sua situazione soggettiva presa in considerazione dal legislatore proprio attribuendo il potere/dovere di adozione del PDP.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 14/11/2025 n° 7425
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, le persone con disabilità hanno diritto alle prestazioni stabilite in loro favore in relazione alle rispettive necessità di sostegno o sostegno intensivo. Quest’ultimo è determinato, ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, dalla compromissione “dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Tale condizione correlata a disabilità grave determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Tra le prestazioni stabilite in favore dei soggetti che versino in tali condizioni rientra l’insegnante di sostegno, la cui assistenza rappresenta un diritto che non può essere subordinato alle disponibilità finanziarie o organizzative della pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’istruzione scolastica, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) indica gli interventi necessari a realizzare il diritto all’educazione e all’integrazione dell’alunno disabile, tra cui l’assistenza di un docente di sostegno, secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.). Esso non può dunque contenere un numero di ore di sostegno a favore dello studente disabile inferiore a quelle previste dal G.L.O., e in ogni caso, qualora non dovesse coprire l’intero orario scolastico settimanale anche in caso di disabilità correlata a sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, occorre una motivazione individualizzata sulle ore di sostegno assegnate allo studente disabile. Se tale motivazione manca, non è possibile ridurre il monte ore di sostegno che il G.L.O. abbia individuato come necessario. Anche qualora la scuola dovesse avere carenze di organico a fronte delle esigenze degli alunni con disabilità iscritti, d’altro canto, è possibile richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale dei c.d. posti in deroga, per ottenere le risorse necessarie per la copertura delle ore di sostegno a favore degli studenti che ne abbiano necessità ai sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 66/2017. Nella prassi, tuttavia, solo gli alunni le cui famiglie abbiano fatto ricorso alla giustizia amministrativa risultano beneficiari di insegnanti di sostegno “in deroga”. Si tratta di una condotta che attiva il sostegno in deroga solo “ex post” e non prima dell’inizio dell’anno scolastico, e che quindi è contraria allo spirito del sistema normativo che intende assistere gli studenti disabili per garantire loro un pieno diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica (rispettivamente artt. 12 e 13 della l. 104/1992). Ciò comporta anche che la pubblica amministrazione sia tenuta a pagare le spese processuali e talvolta il risarcimento del danno a seguito della condanna da parte del giudice amministrativo per mancata richiesta tempestiva all’Ufficio Scolastico Regionale di posti in deroga da parte del Dirigente Scolastico. Pertanto, la redazione di un P.E.I. che non tenga conto della valutazione espressa dal G.L.O. a fronte di una giurisprudenza costante che censura tale prassi illegittima è viziata da eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, nonché degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992. (Nel caso in esame, il TAR Campania ha dichiarato viziata da eccesso di potere la condotta dell’amministrazione scolastica che aveva redatto un P.E.I. che prevedeva un monte ore inferiore rispetto a quello indicato da G.L.O. in conseguenza alla mancata richiesta di attivazione di posti in deroga all’Ufficio Scolastico Regionale.)
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione
Sentenza 08/05/2025 n° 547
Area: Giurisprudenza

In una scuola elementare, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, un minore cadeva rovinosamente riportando la frattura dei due denti incisivi superiori. Il padre del minore promuoveva un giudizio civile diretto a chiedere il rimborso delle spese mediche e il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il Tribunale ha innanzitutto ribadito che la legittimazione passiva spetta al Ministero, ai sensi dell’art. 28 Cost., e non all’Istituto scolastico, in virtù della giurisprudenza consolidata, in base alla quale gli istituti scolastici hanno personalità giuridica e autonomia gestionale e amministrativa, ma restano organi dello Stato. Sotto il profilo della prescrizione, le azioni di responsabilità per i danni subiti dall’allievo, sia auto-cagionati che etero-cagionati, è di tipo contrattuale (rectius, da contatto sociale), con la conseguenza che la prescrizione è decennale ordinaria e non quinquennale. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso (autolesione), la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) poiché, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona. Dall’inquadramento di tali azioni nel novero della responsabilità contrattuale derivano importanti conseguenze in ordine all’onere della prova gravante, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sul genitore attore. La scuola deve dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile ovvero al di fuori della sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione. Essendo la caduta avvenuta in classe, la responsabilità della scuola è, in linea astratta, evidente. Pur tuttavia, in tema di onere probatorio incombente alla parte attrice, il Tribunale ha precisato che il genitore avrebbe dovuto non semplicemente allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di assistenza gravante sulla scuola, bensì dimostrare il nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui chiedeva il risarcimento. In sostanza, è applicabile il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. ma con un atteggiamento particolare dell’onere della prova incombente sulla parte attrice, rispetto alla regola dettata per l’inadempimento in generale. Se per un verso, la responsabilità dedotta dall’attore ricade nell’alveo della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), per altro verso, la distribuzione dell'onere della prova fa sì che non possa dirsi sufficiente, al fine di vedere accolta la domanda risarcitoria, la mera allegazione dell'inadempimento. E’ pertanto necessaria la prova che il danno occorso all’alunno sia legato dal nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha, dunque, l'onere di dimostrare in concreto l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. Ciò premesso, nel caso in esame, l’alunno era caduto in aula alla presenza di due insegnanti, ma il genitore, nel proporre la domanda risarcitoria, non ha fornito precise allegazioni dirette ad individuare la causa dell’evento dannoso nella mancanza di cautele da parte della scuola o comunque nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi. Inoltre, in fase di prova testimoniale, era emerso che le insegnanti avevano impartito adeguate regole di comportamento agli alunni, che la caduta era stata improvvisa e che non risultavano elementi probatori atti a dimostrare distrazioni, sbadataggini o sventatezze. In altri termini, la repentinità della caduta dette luogo al caso fortuito, nonostante la sorveglianza di ben due insegnanti, di cui una risultata trovarsi ad un metro di distanza dall’alunno. La caduta si verificò, dunque, per causa fortuita e, in quanto tale, essa si sottrasse all’intervento delle docenti presenti in classe, con conseguente infondatezza nel merito della domanda di risarcimento proposta dal genitore, per aver questi omesso di dimostrare, in concreto, la dinamica della caduta ed il nesso eziologico di tipo materiale. L’effetto di tale omessa dimostrazione si riverbera sull’onere probatorio posto a carico dell’Amministrazione, la quale, per tale ragione, non può dirsi onerata di fornire la prova liberatoria.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 14/08/2025 n° 99
Area: Giurisprudenza

L’azione di responsabilità ha ad oggetto il caso di un docente di scuola superiore, già colpito per i medesimi fatti dalla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un mese, il quale ha esercitato attività imprenditoriale incompatibile con l’insegnamento, essendo risultato amministratore delegato e amministratore unico di tre distinte società di capitali (due delle quali in ambito della formazione e dei corsi di istruzione). Lo stesso era risultato altresì essere socio di tali società e aver ceduto alcune quote di una scuola paritaria alla propria compagna convivente, conservando tuttavia la gestione di fatto della scuola, facendosi parte attiva nella selezione dei docenti, nella stipula dei contratti e nella cura dei rapporti durante l’anno scolastico. La Guardia di Finanza, inoltre, nel corso delle indagini aveva accertato anche gravi irregolarità nel versamento dei contributi (con assunzioni c.d. “in nero” o “in grigio”) e fiscali. D’altro canto, era altresì emerso che il docente non aveva percepito alcun compenso per lo svolgimento di tali attività extraistituzionali. e che lo stesso aveva annualmente chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista. La Corte dei Conti ha ritenuto l’insegnante responsabile per danno erariale, per aver esercitato attività incompatibile con il servizio pubblico alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. La giurisprudenza ha sinora distinto tra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa del pubblico dipendente allo svolgimento di attività esterne di tipo privatistico, e il caso in esame rientra nella prima ipotesi, di assoluta incompatibilità, in quanto essa è sancita a monte, senza alcuna possibilità di una valutazione in concreto della fattispecie da parte dell’amministrazione. Infatti, l’esercizio da parte del docente di attività di impresa, nella forma dell’amministrazione di varie società, costituisce attività non autorizzabile in senso assoluto, a nulla rilevando che annualmente lo stesso abbia chiesto e ottenuto dal Dirigente scolastico l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista (generale divieto originariamente previsto all’art. 60, del d.P.R. n. 3/1957, Testo unico impiegati civili dello Stato, è confermato dal menzionato art. 53 del d. lgs. n. 165/2001##15L e ulteriormente rimarcato, per il personale scolastico, dall’art. 508, del d. lgs. n. 297/94). Nel merito, la Corte dei Conti della Toscana, andando di contrario avviso rispetto alla pronuncia n. 1/2025 del 25.1.2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha ritenuto che in entrambe le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa indistintamente, debbano riconoscersi sussistenti, cumulativamente, sia il danno da mancata entrata per omesso riversamento alle casse dell’amministrazione di appartenenza dei proventi dell’attività vietata (ex art. 53, comma 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 165/2001##15L), sia il danno da violazione del sinallagma contrattuale per violazione dell’obbligo di esclusiva del pubblico dipendente. Quanto al primo obbligo, a nulla rileva il titolo formalmente gratuito dell’attività di amministratore di società svolta dal docente, in quanto il dipendente è sempre tenuto a tale riversamento, dal momento che alcune attività, pur formalmente gratuite, determinano in modo indiretto la percezione di un lucro, quali sono quelle gestionali di società in cui si sia, al contempo, soci e, in quanto tali, percettori degli utili che si è contribuito a produrre con il proprio impegno lavorativo nell’amministrazione; ciò in quanto i proventi della società vengono prodotti proprio grazie all’attività di amministrazione posta in essere dal socio amministratore. Analogo discorso vale per la scuola paritaria le cui quote di partecipazione il docente aveva ceduto alla propria convivente, rimanendo comunque amministratore di fatto e co-gestore, poiché le situazioni di incompatibilità non possono essere superate dalla cessione delle quote sociali al coniuge o al convivente more uxorio, rimanendo ferma la presunzione di “comunità di intenti” tra i conviventi che fa presumere, appunto, che simili operazioni siano fittizie e volte all’elusione dei divieti normativi. Quanto al danno da violazione del sinallagma contrattuale, si osserva che il principio di esclusiva non si fonda unicamente sull’esigenza di garantire che le energie fisiche ed intellettuali del dipendente pubblico siano dedicate appieno al pubblico servizio (art. 98, comma 1, Cost.); ma anche che la prestazione di lavoro pubblico avvenga senza i condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività incompatibili, in modo da evitare ogni possibile contiguità dell’interesse privato incompatibile del dipendente con quelli pubblici di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne discende che, accanto al danno da ridotto rendimento del dipendente, sarebbe configurabile anche un diverso e ulteriore danno, da violazione dell’obbligo della “fedeltà”, fondato, peraltro, su un principio di fonte costituzionale (art. 98 Cost.), che, con l’assunzione, va a costituire una delle obbligazioni che il dipendente assume nei confronti dell’amministrazione – datore di lavoro. In altri termini – nell’ambito del sinallagma contrattuale - la remunerazione riconosciuta al dipendente pubblico si pone come corrispettivo non solo della prestazione pattuita, corrispondente al ruolo e all’inquadramento e alle conseguenti funzioni da svolgere, ma anche della “fedeltà”, intesa come strumento necessario al perseguimento dei fini della neutralità e dell’indipendenza dell’azione amministrativa e quindi di quel buon andamento della PA, cui i pubblici dipendenti concorrono con il proprio lavoro (artt. 97, comma 2, e 98 Cost.). Ritenuto esistente il nesso causale, quanto all’elemento psicologico, è stato ritenuto sussistente nella forma del dolo desumibile sia dalla qualifica professionale del convenuto, professore di economia aziendale e commercialista libero professionista, rispetto alla quale non può ragionevolmente sostenersi una ignoranza del divieto del doppio lavoro e, nello specifico, dello svolgimento dell’attività di impresa; sia dall’avere questi evitato di farsi corrispondere una retribuzione in chiaro per l’esercizio della funzione di amministratore delegato nelle diverse società; sia dall’avere questi ceduto le quote sociali dell’istituto parificato alla compagna convivente, con modalità elusive, poco prima dell’assunzione nel pubblico impiego. Del resto, non è neppure ipotizzabile che il docente fosse stato indotto in errore in ordine alla possibilità o meno di svolgere l’attività di impresa contestatagli dalla procura erariale, dato che era addirittura sopravvenuta una circolare del dirigente scolastico diretta a tutto il personale docente, volta a dissipare incertezze applicative della disciplina, senza che il professore citato avesse ritenuto di dare esito, anche solo sollevando dubbi o quesiti al riguardo. Nella decisione, la Corte dei Conti ha condannato il docente a risarcire la somma di circa euro 42.000,00, soltanto per il mancato riversamento ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del T.U.P.I., in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo la Procura chiesto soltanto il danno da mancato riversamento dei proventi da attività incompatibile, e non anche il danno da violazione dell’obbligo di fedeltà. Nel concreto i giudici sono ricorsi alla valutazione equitativa, considerando il reddito d’impresa parametrato alla quota di partecipazione sociale del docente nelle varie società, tenuto conto che la partecipazione come socio agli utili di impresa costituisce un arricchimento conseguente all’impegno profuso nell’esercizio dell’attività di amministrazione e gestione incompatibili con il pubblico impiego e, quindi, una forma di ritorno economico validamente configurabile alla stregua di una retribuzione.
KEYWORDS
#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#responsabilità amministrativa
Sentenza 03/06/2025 n° 676
Area: Giurisprudenza

Durante l’ora di ricreazione, nei giardini di una scuola primaria, un allievo frequentante il quinto anno si procurava una distorsione al IV dito della mano destra. Nell’immediatezza, allertati i genitori, veniva apposto del ghiaccio sulla mano del bambino ma due giorni dopo, persistendo dolore e gonfiore alla mano, il bambino veniva condotto al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticata una frattura della falange prossimale IV dito mano destra con apposizione del guanto gessato con stecca, riportando danni da invalidità temporanea e permanente. I genitori dunque agivano in giudizio per chiedere l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico nella causazione del danno e la conseguente condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto applicabile la disciplina della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 cod. civ., escludendo la responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2048 cod. civ. il quale, avendo ad oggetto la presunzione di responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato a un terzo da un fatto illecito dell’allievo, non può trovare applicazione nel caso in esame caratterizzato da un’ipotesi di c.d. autolesione dell’alunno. Pertanto, il danno cagionato dall’alunno verso sé determina la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante di natura contrattuale, in virtù del vincolo “negoziale” che sorge al momento dell’accoglimento della domanda di iscrizione e della conseguente ammissione dell’allievo alla scuola. Da tale vincolo discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso. Ne consegue che, per i danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione (enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore (l’alunno) del rapporto obbligatorio, sicché, nell’ipotesi di un minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (ad esempio quando all’uscita il docente consegna il minore al genitore). Tale responsabilità può essere superata solo se i soggetti tenuti alla vigilanza dimostrano di non aver potuto impedire il fatto, allorché l’evento, per la sua estrema occasionalità, fulmineità ed eccezionalità, risulti tale da non poter essere previsto, né tanto meno evitato, nonostante l’adozione di ogni forma di cautela ed iniziativa volte alla sicurezza degli allievi. In tali ipotesi, emerge la c.d. culpa in vigilando, la quale consiste in un particolare comportamento o in un’omissione del docente (e, comunque, del personale scolastico tenuto alla vigilanza) nell’adozione, o meno, delle misure più idonee ed atte a prevenire ed evitare la verificazione del fatto lesivo. Il Tribunale ha poi ribadito che il danneggiato-creditore ha l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta o l’omissione del docente-inadempiente e il danno di cui si chiede il risarcimento; solo in presenza di tale prova, infatti, l’istituto scolastico potrà dirsi gravato dall’onere di fornire la prova di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione o dell'impossibilità di adempiere per causa ad esso non imputabile. Nella fattispecie concreta, il minore si è fatto male nell’ora della ricreazione mentre rincorreva alcuni compagni e dalla prova testimoniale è emerso che durante l’ora della ricreazione non vi era un numero di insegnanti o collaboratori sufficiente a poter prevenire eventi dannosi per gli alunni, d’altro canto prevedibili visto che gli allievi, durante la ricreazione, sono inclini a comportamenti maggiormente attivi rispetto a quelli normalmente tenuti in classe durante le lezioni. Essendovi dunque presente una sola insegnante nel giardino della scuola, non può ritenersi provata l’adozione di un comportamento idoneo a evitare l’evento dannoso. In sostanza, nel giudizio in esame i genitori-attori hanno adempiuto all’onere di provare il nesso causale tra l’inadempimento della scuola e il danno, mentre la scuola non è riuscita a dimostrare che l’evento si fosse verificato per caso fortuito. Il Tribunale ha così affermato la responsabilità della scuola, condannando il Ministero, con manleva da parte dell’assicurazione, al risarcimento del danno pari a circa 4.500, 00 euro, come quantificato dal consulente tecnico d’ufficio.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 08/05/2025 n° 3671
Area: Giurisprudenza

1. In materia di appalti pubblici, il comma quinto dell’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023##6042T dispone che per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)##6043T, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Tale norma circoscrive tassativamente la deroga al principio di rotazione solo alle procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice##6043T (nel caso di specie, l’avviso pubblicato da S.A. era una procedura di affidamento diretto rientrante nelle ipotesi considerate dall’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023##6043T, non soggette alla deroga dal principio di rotazione di cui all’art. 49##6042T). 2. Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, la norma non richiede la perfetta identità di servizi del precedente e del nuovo affidamento, essendo sufficiente la mera identità di settore merceologico. 3. Non può essere invocata la diversità soggettiva tra stazioni appaltanti se il secondo affidamento è stato disposto da una società strumentale della P.A. medesima a cui è stato attribuito il ruolo di centrale acquisti e che è soggetta al controllo analogo da parte della stessa amministrazione. In tale caso vi è la sostanziale identicità tra i due enti.
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara
Sentenza 20/10/2025 n° 5108
Area: Giurisprudenza

La fattispecie in esame riguarda la lesione subita da un’allieva minorenne la quale, terminato il doposcuola, mentre usciva dall’edificio scolastico autonomamente, senza essere accompagnata da insegnanti o personale scolastico, dirigendosi verso la madre, che era appena sopraggiunta sul piazzale antistante la scuola, sbatteva violentemente su uno dei muretti antistanti l’uscita dall’istituto, urtando violentemente il viso e svenendo a seguito del trauma facciale riportato. Il Tribunale ha ribadito l’orientamento prevalente della giurisprudenza civile, in base al quale qualora un alunno subisca delle lesioni nel corso dell’attività scolastica o nei locali dell’istituto, la scuola, laddove ne sussistano i presupposti, risponde, sia in via contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., che extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2048 c.c. per culpa in vigilando; risponde altresì ex art. 2051 c.c. quale custode dei luoghi e ex art. 2043 c.c. per omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia. Ebbene, ferma restando la diversa intensità dell’onere probatorio gravante sull’alunno – minore nell’ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., maggiore nel caso di responsabilità extracontrattuale – l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni riportati dall’alunno all’interno dell’istituto presuppone, innanzitutto, la prova del fatto, ovvero del verificarsi dell’evento dannoso nel tempo in cui lo stesso era sottoposto alle cure ed alla vigilanza del personale scolastico. Come è noto, tale obbligo inizia con l’ingresso degli studenti a scuola e termina solo con l’uscita effettiva, indipendentemente dagli orari delle lezioni, e perdura fino al momento della consegna dell’alunno ai genitori su cui ritornano a gravare gli obblighi di vigilanza. In secondo luogo, è indispensabile che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omissione da parte della scuola e l’evento-danno cagionatosi. Nel caso in esame, in realtà, la fase istruttoria del giudizio ha dimostrato che l’infortunio non è avvenuto mentre la minore usciva dall’istituto da sola e si muoveva in direzione del piazzale ove la madre la stava attendendo, bensì soltanto dopo che la minore era già stata riconsegnata alla madre ossia allorquando la stessa era già sotto la vigilanza dell’esercente la responsabilità genitoriale. Né i genitori dell’alunna hanno fornito alcun elemento probatorio circa la dinamica dei fatti e l’efficienza causale della cosa (muretto) che, in quanto tale, essendo un oggetto statico e inerte, privo di un dinamismo interno, richiede che l’agire umano si unisca alla cosa per cagionare l’evento. Senonché, appunto, è mancata qualsiasi allegazione e dimostrazione sia circa la pericolosità obiettiva del muretto, sia circa la dinamica dell’interazione della minore con tale muretto (ben noto alla stessa, che frequentava i luoghi da anni). Il Tribunale ha pertanto rigettato la pretesa di risarcimento del danno.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 02/07/2025 n° 841
Area: Giurisprudenza

Con avviso pubblico il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuoveva “La realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali mediante interventi finanziati con i fondi resi disponibili dal Reg. UE 23.12.20 n. 2020/2221 nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (art. 1) per un massimo di € 75.000. Un Istituto scolastico della provincia di Perugia presentava un progetto, che veniva ammesso al finanziamento per l’importo di € 75.000 e di conseguenza, con provvedimento in data 10.01.23, determinava l’affidamento diretto ad una società per la fornitura di beni mobili, attingendo al predetto finanziamento, per un importo totale di € 34.750,03 IVA inclusa; veniva concluso il contratto di acquisto con la detta società, inoltrando l’ordine attraverso la piattaforma informatica “acquistinretepa” (il MEPA) con tempo di consegna di 45 giorni lavorativi e scadenza, quindi, il 24.2.23. Gli organi centrali dell’amministrazione indicavano il termine per la chiusura dei progetti al 31.07.23, successivamente prorogato, infine, al 20.10.23. A giugno 2023 la società faceva presente che non sarebbe riuscita a consegnare la merce ordinata entro il termine di chiusura del PON INFANZIA, fissato per il 31.7.2023. La scuola rispondeva segnalando che la mancata esecuzione del contratto entro il termine di chiusura del PON avrebbe determinato la perdita del finanziamento e si riservava la risoluzione del contratto, ma il termine veniva ulteriormente prorogato e il contratto non veniva risolto; tuttavia, perdurando l’inadempimento, dopo ulteriori contatti telefonici, a ottobre 2023 l’Istituzione scolastica sollecitava nuovamente la consegna di quanto pattuito, rappresentando il nuovo termine ultimo di chiusura del PON, senza riuscire comunque ad ottenere la consegna dei beni promessi. A quel punto, la società proponeva una consegna parziale della fornitura con montaggio successivo ad ottobre ma, poiché era necessaria la rendicontazione entro il 20.10.2023, la scuola comunicava alla società la risoluzione del contratto in danno per il mancato rispetto del termine di consegna e montaggio più volte spostato, ma non prorogabile oltre la data del 13.10.2023 e l’escussione della polizza fideiussoria, cui provvedeva in data 19.10.23 per € 1.424,18. L’Istituto scolastico, dunque, promuoveva un giudizio civile chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della società fornitrice, e il risarcimento del danno, causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (cioè € 34.750,03, detratto l’importo della fideiussione escussa di € 1.424,18). Precisamente, la scuola lamentava di aver subito un rilevante danno economico poiché, non ricevendo la fornitura ordinata e non potendola rendicontare, non aveva potuto riscuotere i finanziamenti ai quali era stata ammessa per €. 34.750,03 e non aveva potuto acquisire i beni che aveva ordinato e che avrebbe pagato con tali somme, perdendo definitivamente il finanziamento pubblico concesso. La società resistente in giudizio sosteneva di aver agito correttamente e secondo buona fede, e di aver adottato tutte le misure per soddisfare i tantissimi ordini di fornitura di arredi scolastici, ma si era vista impotente dinanzi al rifiuto dei fornitori di consegnare il materiale, con largo anticipo ordinato, dovuto all’embargo su materiali provenienti dai paesi dell’Est Europa per la crisi Russia/Ucraina, difficoltà a reperire betulla e compensati, materiali usati al 50% per la produzione di arredi per le scuole dell’infanzia. Pertanto la società sosteneva l’infondatezza della domanda attorea con conseguente domanda di restituzione della fideiussione escussa e, in subordine, che il contratto doveva intendersi risolto per impossibilità della propria prestazione per causa a sé non imputabile, sempre con richiesta di restituzione della somma suddetta. Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato che la società soltanto nel presente giudizio ha addotto, ma non dimostrato con argomentazioni e fatti concreti, che il suo inadempimento era conseguente a problematiche riferibili alla situazione internazionale di mancata fornitura di materiali da Paesi dell’Est Europa. L’offerta di una fornitura parziale non costituisce prestazione parziale rifiutata dal creditore, bensì un vero inadempimento, e la mancanza di prova dell’incidenza delle sopra citate circostanze sull’adempimento di parte resistente, che era precipuo onere della stessa fornire, non costituisce impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il Giudice ha pertanto dichiarato la società inadempiente, con risoluzione del contratto di fornitura e conseguente condanna della società al risarcimento del danno causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (€. 34.750,03, detratto l’importo della fideiussione escussa di € 1.424,18).
KEYWORDS
#responsabilità civile
Sentenza 09/10/2025 n° 4831
Area: Giurisprudenza

La Corte di Appello di Napoli ha esaminato il caso di una alunna minorenne frequentante la scuola elementare che, nella sala teatro della scuola, si era ferita alla mano sinistra, rimasta incastrata nella sedia basculante, nel tentativo di liberarsi, riportando una profonda ferita con copiosa perdita di sangue e conseguente applicazione di quattro punti di sutura, oltre a frattura dell’apice del quarto dito della mano sinistra. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dai genitori, mentre la Corte di Appello ha ritenuto fondata la domanda e l’ha conseguentemente accolta, condannando l’Amministrazione al risarcimento di circa euro 6.000,00. Profilo interessante è costituito dal fatto che la Corte di Appello ha escluso la manleva della compagnia assicuratrice ritenendo tardiva la chiamata in causa della stessa, effettuata dall’Avvocatura di Stato, costituitasi in giudizio a difesa della scuola oltre il termine. Inoltre, la Corte di Appello ha rilevato che i genitori, correttamente, avevano chiesto di poter articolare i mezzi istruttori diretti a dimostrare specificamente le circostanze di fatto dell’evento e la verosimile non conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza dei sediolini pieghevoli (basculanti) del teatro scolastico, essendo essi pericolosi in quanto vecchi e costituiti da legno con parti in ferro; senonché il Tribunale aveva respinto tali richieste istruttorie. Sotto il profilo strettamente giuridico, la Corte di Appello ha ritenuto che i genitori avessero correttamente chiesto di poter dimostrare gli elementi concreti del fatto, la colpa della scuola e il relativo nesso causale, ma il Tribunale, respingendo le istanze istruttorie, ha in sostanza impedito la formazione del materiale probatorio, ritenendo in tal modo l’evento imprevedibile. Nel merito, invece, la sentenza ha affermato che è necessario verificare l’adempimento degli obblighi sia di vigilanza degli alunni, in base alla loro età, sia di sicurezza e incolumità degli stessi. L’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli studenti nel tempo in cui essi fruiscono della prestazione scolastica implica l’adozione degli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e dalle persone anche estranee alla scuola. In sostanza si è trattato di un evento “normale”, su cui non ha interferito alcuna causa di forza maggiore, e da ciò deriva la responsabilità della scuola per un evento-danno derivato dall’uso ordinario di un bene destinato al servizio scolastico, risultato non conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza ed edilizia scolastica.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 14/02/2025 n° 676
Area: Giurisprudenza

Un alunno minorenne frequentante una scuola superiore veniva colpito con un violentissimo calcio diretto agli organi genitali da un compagno di classe, subendo serie lesioni personali che rendevano necessario anche un intervento chirurgico. Il Tribunale ha, in primo luogo, ribadito che la legittimazione passiva sussiste soltanto in capo all’Amministrazione centrale, essendo i singoli istituti scolastici, pur dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, legati da un rapporto organico con il Ministero che pertanto, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, è l’unico legittimato a resistere alle controversie. In secondo luogo, il Tribunale ha respinto la domanda di manleva nei confronti dell’assicurazione per l’avvenuto decorso del termine prescrizionale di due anni, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, avendo l’istituto scolastico formulato la chiamata in causa dell’assicurazione due anni e mezzo dopo la costituzione in mora della stessa. Nel merito, il Tribunale ha ribadito che, in caso di azione risarcitoria per danni causati all'alunno da terzi, l'attore danneggiato deve dimostrare che il fatto si è verificato durante l'orario scolastico, mentre sulla parte convenuta incombe l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di controllo e di vigilanza e di aver predisposto tutte le misure per evitare il verificarsi dell'evento, quindi che il danno è stato determinato da causa non imputabile all'obbligato; ne deriva che, rispetto a tali fattispecie di danno, l'art. 2048 c.c. introduce una presunzione di responsabilità di culpa in vigilando a carico dell'insegnante cui gli alunni sono affidati, fatta salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure disciplinari idonee ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo. L'operatività della presunzione - con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito - postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato tra l’evento e il danno, mentre la scuola, per liberarsi della presunzione, è tenuta a fornire dimostrazione positiva del caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè, di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità. Nella fattispecie in esame, che l’evento si sia verificato con le modalità descritte è risultato confermato anche dai testimoni sentiti, i quali, presenti sul luogo, hanno assistito alla scena e dichiarato di aver visto il calcio ricevuto dal danneggiato, all’interno dell’aula scolastica, mentre l’insegnante si era allontanata dall’aula per rispondere ad una telefonata. Avendo il danneggiato adempiuto al proprio onere della prova anche per quanto riguarda la dimostrazione del nesso causale tra il calcio ricevuto e i danni subiti e documentati, emerge chiaramente che l’istituto scolastico non ha fornito la prova del caso fortuito, che avrebbe comportato l’esonero da responsabilità. La circostanza dell’allontanamento dell’insegnante dall’aula per rispondere ad una telefonata, rende del resto l’evento non imprevedibile, e quindi comporta la responsabilità dell’Istituto, e dunque del Ministero.
KEYWORDS
#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 07/11/2025 n° 1709
Area: Giurisprudenza

Ai fini della tempestività di una contestazione disciplinare è necessaria una notizia 'circostanziata' dell'illecito ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso. In tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una 'notizia di infrazione' di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Pertanto, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (cfr. Cass. n. 14896/2024 in parte motiva). Il legislatore ha, pertanto, inteso istituire con la c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015, una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative (obbligazione di scopo); rappresenta un abuso dell’istituto l’utilizzo da parte del docente dell’importo stanziato (euro 500,00) per l’acquisto di un bene del tutto estraneo alle esigenze di formazione e aggiornamento, ma – all’evidenza – destinato ad un utilizzo abusivo di carattere personale.) ( Nel caso di specie è stata confermata la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della sospensione, con privazione della retribuzione, per giorni quattro irrogata ad un docente per aver utilizzato l’importo dell’incentivo per l’aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 dell’art. 1 della L.107/2015, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica, per l’acquisto diretto di beni non consentiti. Nello specifico, di aver acquistato una smart tv lg 55"uhd” ed estensione garanzia "care" tutti. Il Tribunale ha osservato che soltanto con la ricezione della documentazione in possesso della Guardia di Finanza e, segnatamente di n. 87 cartelle contenenti la descrizione dell’attività svolta per ogni singolo docente nonché i relativi allegati, l’UPD ha avuto notizia dell’infrazione relativa al docente, avendo ricevuto dalla GDF la relazione sulla condotta dello stesso e la relativa documentazione a supporto probatorio).
KEYWORDS
#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente
08/03/2024 n° 63
Area: Prassi, Circolari, Note

AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commercial
Risposta n. 63/2024
OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile al docente part–time che svolge con abitualità lezioni private o ripetizioni
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante rappresenta di aver impartito lezioni private di lingua straniera con apertura di partita Iva e che dal 1° settembre 2023 è titolare di cattedra presso una scuola statale avendo vinto il ''concorso ordinario docenti''. Al riguardo, fa presente che è sua intenzione lavorare in parttime , per «impartire lezioni private nell'ottica di 5/6 lezioni a settimana, previa autorizzazione del dirigente scolastico».
In sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante ha rappresentato di essere stato autorizzato dalla propria dirigente scolastica all'esercizio della libera professione, per l'anno scolastico 2023/2024, ed ha prodotto copia di alcune fatture antecedenti l'assunzione sulle quali è riportato: «operazioni in franchigia da IVA, effettuata ai sensi dell´art. 1, commi da 54 ad 89 della Legge n.190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015 Regime forfettario» e «il compenso non è soggetto a ritenute d´acconto ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67».
Intenzionato a chiudere la partita Iva, l'Istante chiede chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alle quali è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento
sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra; più in particolare, chiede se, per l'esercizio di tale attività sia dovuta solo la tassazione diretta del 15 per cento sui compensi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Considerato che il richiamato articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del 2018 non specifica nulla in merito all'abitualità o meno dell'attività esercitata, l'Istante ritiene che «per i docenti titolari di cattedra che impartiscono lezioni private non è necessario aprire partita iva e nemmeno è necessario il pagamento dei contributi previdenziali su tali lezioni private, ma solamente un'imposta del 15 per cento».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dispone che:
«13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
14. I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
15. L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad
essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 13».
In merito all'applicazione di tale regime agevolativo sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.8, nella quale è stato precisato che le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del
reddito complessivo, né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. I redditi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE). È possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
Come enunciato chiaramente nel testo legislativo, tali disposizioni prevedono un regime ''speciale'' di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito, basato sulla applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni in luogo di quella ordinaria.
Detta normativa, dunque, non dispone in ordine ai presupposti e agli obblighi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale restano applicabili le regole ordinarie. Al riguardo, si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'imposta
occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale recati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale l'Iva «si applica alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni».
Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 costituiscono «prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da
obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».
Lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo, pertanto, integra il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta. Più precisamente, l'articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono esenti da Iva «le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale».
Assunti il presupposto territoriale e quello oggettivo, ai fini che qui rilevano, si evidenzia che quanto al presupposto soggettivo l'articolo 5 del medesimo d.P.R. prevede che per «esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche [...]».
L'abitualità presuppone che il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle sole ipotesi in cui gli stessi siano posti in essere in via meramente occasionale; la sussistenza di tale requisito presuppone una valutazione di fatto, da effettuare in relazione al caso concreto, non esperibile in sede di interpello.
Si precisa, inoltre, che il regime ''speciale'' di cui all'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del 2018 e quello ''forfetario'' di cui all'articolo 1, commi dal 54 all'89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non sono tra loro compatibili.
L'articolo 1, comma 57, infatti, dispone che non «possono avvalersi del regime forfetario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito».
Ciò posto, nella fattispecie rappresentata, appare rilevante la circostanza che l'Istante abbia operato nello svolgimento della propria attività di docenza ''abitualmente'' con apertura di partita Iva e dichiari che è sua intenzione, anche dopo l'assunzione come docente statale, continuare a farlo con ''regolarità'' svolgendo ''5/6 lezioni a settimana''.
Pertanto, realizzandosi il requisito della ''abitualità'', l'Istante dovrà mantenere la partita Iva e valutare se:
continuare ad applicare il regime ''forfetario'' di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione, in alternativa, applicare il regime ''speciale'' di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36 bis del d.P.R. n. 633 del 1972).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, fermi restando gli ordinari poteri esercitabili dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#imposte, tasse e tributi#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale docente
n° 124
Area: Normativa

1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#fatturazione #conversazione #fornitore #scatto #terminale #numerazione #cifra
n° 33
Area: Normativa

1. Ai fini del presente Capo s'intende per:
a) “servizio turistico”:
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) “servizio turistico integrativo”: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) “pacchetto”: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
d) “contratto di pacchetto turistico”: il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
e) “inizio del pacchetto”: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
f) “servizio turistico collegato”: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
g) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo;
h) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
i) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);
l) “venditore”: il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
m) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
n) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
o) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
p) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
q) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
r) “punto vendita”: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
s) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).
3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.
4. Non costituisce un servizio turistico collegato l'acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.
KEYWORDS
#combinare #concludere #pubblicizzare #dettaglio #selezione #stabilimento #rappresentare #struttura #visita #spiaggia
05/01/2019 n° 74
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX
Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (a seguire, anche il "Ministero" o il "MIUR"), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (a seguire, anche il "MEF"), ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
In fase di redazione del testo normativo, in considerazione della molteplicità di modifiche e di integrazioni da apportare, si è ravvisata la necessità di effettuare un intervento di revisione organica del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 e non con singoli e specifici emendamenti allo stesso. Tale revisione integrale è stata ritenuta imprescindibile sia in considerazione della necessità di coordinare e armonizzare il nuovo regolamento rispetto al quadro normativo attualmente vigente, sia dell'intervenuto mutamento delle caratteristiche organizzative, dimensionali e socio-culturali che informano il settore dell'istruzione scolastica e che caratterizzano la gestione delle singole istituzioni scolastiche. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si è proceduto a rivedere nel complesso l'articolato normativo, intervenendo sia sulla struttura del documento, che sui relativi contenuti.
Il regolamento - come espressamente sancito dall'articolo 55 del medesimo e con le modalità ivi indicate - sostituisce dunque il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
Il nuovo regolamento si compone di otto Titoli, che si delineano a seguire:
• Titolo I - Gestione finanziaria: disciplina la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, dettando norme di recepimento e attuazione dei principi contenuti nella legge 107/2015, nonché di coordinamento rispetto alla normativa primaria;
• Titolo II - Gestioni economiche separate: reca una puntuale disciplina delle gestioni economiche separate e, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 143, della legge 107/2015, armonizza i sistemi contabili e le modalità di controllo dei convitti e degli educandati;
• Titolo III - Gestione patrimoniale - Beni e inventari: delinea una disciplina organica relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni scolastiche, onde assicurare uniformità di comportamento e di procedimento in materia, rendere omogenee le risultanze inventariali e, in ultima analisi, rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di amministrazione dei beni stessi;
• Titolo IV - Scritture contabili e contabilità informatizzata: semplifica la contabilità delle istituzioni scolastiche, anche mediante la standardizzazione della modulistica e l'utilizzo di tecnologie digitali;
• Titolo V - Attività negoziale: reca previsioni in merito all'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, recependo le novità legislative in materia di contratti pubblici, anche per ciò che concerne gli acquisti in forma aggregata;
• Titolo VI - Controllo di regolarità amministrativa e contabile: disciplina i criteri generali per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti presso le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'efficacia delle verifiche;
• Titolo VII - Consulenza contabile: recependo la previsione di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 107/2015, attribuisce al MIUR il compito di fornire assistenza e supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso un canale permanente di comunicazione e informazione;
• Titolo VIII - Disposizione transitorie e finali: detta disposizioni transitorie e finali, nonché definisce la data di entrata in vigore del regolamento.
A seguire sono prese in esame le principali novità rispetto al precedente D.I. 44/2001 ed esposti orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo regolamento.
Titolo I - Gestione finanziaria
Il Titolo I è composto da 5 Capi: il Capo I delinea i principi generali che informano la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; il Capo II detta disposizioni relative al programma annuale; il Capo III disciplina la realizzazione del programma annuale; il Capo IV definisce le modalità di affidamento del servizio di cassa e di gestione del fondo per le minute spese; il Capo V detta disposizioni relative al conto consuntivo.
Il Capo I - "Disposizioni generali e principi" (articoli 1, 2 e 3) reca indicazioni programmatiche ed introduttive ai principi ispiratori del nuovo regolamento.
In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento, costituito dai principi e dalle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, cui è stata attribuita personalità giuridica (ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/1997, del D.P.R 275/1999, nonché ai sensi della riforma del sistema d'Istruzione di cui alla legge 107/2015).
L'articolo 2 delinea, in continuità a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, i principi ai quali si informa la gestione finanziaria e amministrativo - contabile, contemplando, tuttavia, in aggiunta a quanto già previsto, anche i principi di armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio, nonché i principi contabili generali, comuni a tutte le amministrazioni pubbliche centrali, di cui all'allegato I del D.Lgs. 91/2011 (i.e. annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, degli equilibri di bilancio, della competenza finanziaria ed economica, della prevalenza della sostanza sulla forma). Inoltre, tale articolo specifica che la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie (cd. "entrate da autofinanziamento") e precisa quanto segue:
• le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);
• le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.
Infine, sempre all'articolo 2, con riferimento all'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107, va invece evidenziato che questa è stata demandata, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad apposito provvedimento interministeriale, così come previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del D.I. n. 129/2018.
Tale scelta è stata effettuata in considerazione degli obiettivi di semplificazione degli adempimenti amministrativo-contabili a carico delle scuole nonché della necessità di individuare soluzioni che possano garantire una riconduzione delle rilevazioni delle istituzioni scolastiche alle logiche che guidano i sistemi contabili del MIUR, cercando di contenerne la complessità e senza generare disfunzioni organizzative e gestionali.
L'articolo 3 reca misure necessarie al coordinamento della disciplina contenuta nell'articolo 25 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e nell'articolo 1, comma 78, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, in particolare, individua i soggetti responsabili della gestione delle istituzioni scolastiche, delineandone compiti e funzioni. Tale previsione, che rappresenta una novità rispetto al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, armonizza le prescrizioni contenute nella normativa primaria in materia di responsabilità gestorie nelle istituzioni scolastiche, rispondendo altresì all'esigenza di una migliore organicità espositiva del testo del regolamento.
Le disposizioni del Capo II - "Programma annuale" (artt. 4-10) descrivono i contenuti e le modalità di formazione del programma annuale.
In particolare, l'articolo 4 prevede che il programma annuale debba essere coerente con le previsioni del P.T.O.F. e redatto in termini di competenza: assume pertanto rilevanza il tempo in cui avviene l'accertamento di un'entrata o l'assunzione di un impegno di spesa, a prescindere dall'effettiva movimentazione monetaria. Tale articolo precisa altresì che l'unità temporale di gestione coincide con l'anno finanziario (1° gennaio - 31 dicembre), circostanza questa che produce un disallineamento temporale fra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) e quello che connota l'esercizio finanziario. Tale divergenza risulta non sanabile, in quanto l'unità di temporale di gestione, che è la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere allineata, per motivi di consolidamento di bilancio, con quella del bilancio dello Stato.
Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo. Ne discende che è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le eccezioni delineate agli articoli 25, 26, 27 del regolamento (recanti rispettivamente "Aziende agrarie e aziende speciali", "Attività per conto terzi" e "Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche"), che disciplinano, inter alia, le modalità di allineamento dei bilanci scolastici con quelle delle gestioni economiche separate.
L'articolo 4 prevede che della gestione finanziaria debba essere fornita una rappresentazione anche in termini di cassa: assume pertanto rilevanza, ai fini delle registrazioni contabili, il tempo in cui si verificano gli incassi ed i pagamenti, a prescindere dal periodo di effettiva competenza. Al riguardo, si precisa che tale rappresentazione troverà piena attuazione a valle della definizione del provvedimento di armonizzazione dei sistemi contabili.
L'articolo 5 descrive la struttura del programma annuale e disciplina regole, modalità e tempistiche da rispettare nell'ambito del processo di predisposizione e approvazione del programma medesimo. In particolare, il programma annuale è strutturato in due sezioni, denominate rispettivamente "entrate" e "spese":
• le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
• le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Tale disposizione costituisce una novità rispetto alle previsioni contenute nel D.I. 44/2001 e mira ad evitare una possibile commistione tra destinazione e natura della spesa;
• le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
A ciascuna destinazione di spesa (attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate) prevista nel programma annuale, deve essere allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale occorre indicare l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Al programma annuale deve essere allegata una relazione illustrativa, predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA, nella quale devono essere evidenziati:
• gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
• i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, con evidenza dei risultati raggiunti per ogni singola scheda illustrativa finanziaria;
• le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo;
• nel caso di gestioni economiche separate:
- per le aziende agrarie e speciali: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali e le superfici dell'azienda con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica, necessarie per conseguirlo;
- per le attività per conto terzi: il tipo di attività che si intende realizzare; i criteri di amministrazione e le modalità della gestione; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime; le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere;
- per i convitti annessi alle istituzioni scolastiche: il tipo di attività che si intende realizzare; i criteri di amministrazione e le modalità della gestione; gli obiettivi che si intendono perseguire; le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere.
L'articolo 5, inoltre, precisa che il programma annuale deve essere predisposto e approvato nel rispetto dell'iter di seguito delineato (1):
• il DS, con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria, predispone il programma annuale e la relazione illustrativa;
• entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Giunta esecutiva sottopone il programma annuale e la relazione illustrativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione; entro la medesima data tali documenti sono sottoposti altresì all'esame dei revisori dei conti che sono tenuti ad esprimere un parere non vincolante di regolarità amministrativo-contabile;
• entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, i revisori dei conti rendono il suddetto parere; tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile;
• entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il Consiglio d'istituto, con apposita delibera, provvede all'approvazione del programma annuale, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. Si precisa che nel caso in cui i revisori dei conti rilevino irregolarità contabili e rendano, pertanto, un parere non favorevole, l'istituzione scolastica deve tener conto delle osservazioni ivi formulate e, in caso di mancato recepimento, deve fornirne adeguata motivazione, anche qualora il predetto parere sia stato acquisito in un momento successivo alla deliberazione del Consiglio d'istituto;
• entro quindici giorni dall'approvazione, il programma annuale è pubblicato sul sito internet di ciascuna istituzione scolastica, nella sezione "amministrazione trasparente", nonché sul Portale unico dei dati della scuola (http://dati.istruzione.it/opendata/). Si precisa che verranno fornite specifiche indicazioni in merito alle modalità di pubblicazione su detto Portale.
L'articolo 5, inoltre, descrive i meccanismi e i tempi di comunicazione ed erogazione dei finanziamenti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. In particolare, il MIUR, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 107/2015, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede a:
• erogare il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
• comunicare, in via preventiva, l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento; tali risorse devono essere erogate, nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente, entro il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.
L'introduzione di tale disposizione, consente alle istituzioni scolastiche di:
• avere a disposizione, entro limiti temporali fissati, un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente;
• poter programmare puntualmente ed in maniera veritiera le attività da porre in essere durante l'anno e recepirle tempestivamente nel programma annuale.
L'articolo 6 disciplina la cosiddetta "gestione provvisoria", ovvero la fattispecie nella quale il programma annuale non è approvato dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma medesimo. Al verificarsi di tale situazione:
• il DS, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all'Ufficio scolastico regionale (USR) competente l'avvio della gestione provvisoria;
• l'USR entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, nomina un commissario ad acta. Si evidenzia che è prevista la possibilità, in casistiche particolari valutate caso per caso da parte dell'USR territorialmente competente, di nominare come commissario ad acta il DS dell'istituzione scolastica che non ha provveduto all'approvazione del programma annuale entro i termini stabiliti dal regolamento;
• il commissario ad acta, entro quindici giorni dalla nomina, provvede all'approvazione del programma annuale.
Si rappresenta che il Consiglio d'istituto, nelle more della nomina da parte dell'USR territorialmente competente del commissario ad acta, può procedere autonomamente all'approvazione del programma annuale. Resta inteso che dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre le istituzioni scolastiche provvedono alla gestione provvisoria fino alla data di approvazione del programma annuale (da parte del Consiglio d'istituto o del commissario ad acta).
In particolare, durante la gestione provvisoria - necessaria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali - sono autorizzati gli stanziamenti di spesa nel limite di 1/12 degli stanziamenti definiti nel programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio finanziario. Pertanto le istituzioni scolastiche potranno procedere a registrare eventuali impegni, nel rispetto dei limiti suindicati.
Inoltre, nel corso della gestione provvisoria, l'istituzione scolastica può disporre pagamenti anche oltre il suddetto limite di 1/12 per l'assolvimento:
• delle obbligazioni già assunte (residui passivi);
• delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
• di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
• delle spese di personale, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla scuola (come, ad esempio, nel caso di ritardo nel pagamento di fatture che comporta la maturazione di interessi), nonché delle ulteriori spese a carattere continuativo volte a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
In ogni caso, la gestione provvisoria non può eccedere i limiti temporali stabiliti per l'approvazione del programma annuale da parte del commissario ad acta.
L'articolo 7 dettaglia le modalità di rappresentazione, all'interno del programma annuale, dell'avanzo o disavanzo di amministrazione. Nello specifico, l'avanzo/disavanzo di amministrazione è rappresentato dal saldo tra fondo di cassa esistente in un determinato momento, più residui attivi, meno residui passivi. Il saldo di segno positivo costituisce un avanzo di amministrazione; quello di segno negativo costituisce invece un disavanzo di amministrazione. Tali elementi indicano rispettivamente se l'istituzione scolastica sia, o meno, in una situazione di equilibrio finanziario. Essi rappresentano, pertanto, la sussistenza o meno della capacità di far fronte alla liquidazione e al pagamento dei debiti di bilancio accumulati nelle gestioni passate e tendenzialmente destinati a scadere a breve termine.
L'avanzo, o disavanzo, di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce, è iscritto nel programma annuale come posta a sé stante, rispettivamente delle entrate e delle spese in termini di competenza. Al programma annuale, inoltre, deve essere allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Resta ferma la possibilità, in caso di progettualità finanziate in itinere, ovvero a seguito della realizzazione di determinate attività (ad esempio, progetti finanziati dall'Unione Europea o progetti finanziati a valere sulla ex legge 440/1997), di impegnare i relativi stanziamenti anche prima dell'effettiva disponibilità finanziaria. In tali casistiche, risulta tuttavia necessario che l'istituzione scolastica sia in possesso di una formale attestazione che certifichi il diritto della stessa a ricevere, da parte dell'ente finanziatore, la somma in esame.
Nella formulazione del programma annuale deve tenersi altresì conto dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto al fine di pervenire al suo assorbimento. Si precisa che suddetto disavanzo potrebbe generarsi solo in seguito ad eventi eccezionali (quali ad esempio la radiazione di residui attivi nel corso dell'esercizio finanziario, in quanto ritenuti inesigibili). L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere assorbito, di norma, nell'esercizio finanziario di riferimento del programma annuale, fatte salve specifiche indicazioni fornite, caso per caso, dal Ministero.
Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento del disavanzo medesimo.
A tal fine, il Consiglio d'istituto deve definire un piano di rientro dell'eventuale disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
In altri termini, la presenza di un eventuale disavanzo di amministrazione diminuisce le facoltà di spesa delle istituzioni scolastiche poiché obbliga, in via prioritaria, a riassorbire nel corso dell'esercizio l'intera consistenza del disavanzo registrato a chiusura dell'esercizio finanziario precedente.
All'articolo 8 vengono delineate le modalità di costituzione e di utilizzo del cosiddetto "fondo di riserva". Nello specifico, il fondo di riserva, che deve essere iscritto fra le spese del programma annuale, rappresenta un accantonamento di risorse, da determinarsi nella misura massima del dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria, per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, nonché per spese impreviste o per eventuali maggiori spese.
In merito alla modalità di movimentazione delle risorse accantonate si rappresenta che:
• non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva;
• i prelievi dal fondo sono disposti con provvedimento del DS e sono comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale;
• nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il DS può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria del progetto.
Infine, all'articolo 10 sono delineate le modalità attraverso le quali verificare, modificare e porre in essere l'assestamento del programma annuale in corso di gestione. In particolare, il Consiglio d'istituto deve verificare, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma. Si precisa che il DS, qualora lo reputi necessario, può disporre ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio finanziario.
Il Capo III - "Realizzazione del programma annuale" (artt. 11-19) - disciplina le modalità di realizzazione del programma annuale, recependo le novità normative in materia di tesoreria unica e di ordinativo informatico locale, nonché quelle relative all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per gli incassi e i pagamenti.
In particolare, è stata recepita la normativa in materia di tesoreria unica, a seguito dell'inserimento delle istituzioni scolastiche nel novero degli enti tenuti all'applicazione della suddetta disciplina, per effetto dell'articolo 7, commi 33 e 34, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, nonché della successiva circolare interministeriale del 31 ottobre 2012, n. 32, contenente le indicazioni operative dirette alle istituzioni scolastiche ed ai loro cassieri.
L'articolo 11 delinea le modalità di gestione durante l'esercizio finanziario. In particolare, la realizzazione del programma annuale spetta al DS, nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 165/2001. Il DSGA, in coerenza con quanto specificato all'articolo 3, comma 2, imputa le spese in funzione della specifica natura delle stesse ed in relazione alle diverse finalità di utilizzo delle risorse.
L'articolo 12 detta disposizioni relative all'accertamento delle entrate e sancisce che tale fase rientra nelle competenze del DSGA, al quale spetta verificare, sulla base di idonea documentazione, la ragione del credito e l'identità del soggetto debitore. Compete, altresì, al DSGA effettuare le necessarie annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento.
L'articolo 13 disciplina le fasi di riscossione e di versamento delle entrate ed è finalizzato a garantire l'omogeneità e il buon andamento della gestione contabile delle istituzioni scolastiche, nonché il coordinamento con le disposizioni normative di rango primario. In tale articolo, viene specificato che le somme incassate dall'istituto scolastico sul conto corrente postale, sul quale non è possibile disporre pagamenti di alcun tipo, devono essere trasferite sul conto corrente aperto presso l'istituto cassiere, con una frequenza non superiore a quindici giorni. Al riguardo, si evidenzia che il trasferimento di risorse può essere effettuato tramite i diversi strumenti disponibili (ad esempio, bonifico, ecc.).
La disposizione in oggetto prevede che, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, le entrate debbano essere ricosse tramite ordinativo informatico e che l'istituto cassiere, all'atto del versamento sulla contabilità speciale intestata alla istituzione scolastica presso la Banca d'Italia, debba provvedere alla corretta imputazione delle entrate al pertinente sotto-conto fruttifero o infruttifero.
Inoltre, è specificato che la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni possa essere effettuata anche tramite ulteriori strumenti di incasso quali, a titolo esemplificativo: il servizio di pagamento mediante avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA, l'incasso domiciliato, il bollettino ed altri strumenti di acquisizione di somme (POS fisico o virtuale).
L'ampliamento del ventaglio di strumenti di pagamento messi a disposizione può determinare una evidente semplificazione non solo a favore degli istituti scolastici, ma anche dei soggetti privati con cui questi interagiscono, ovvero delle aziende e delle famiglie.
Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 recano norme relative alle fasi di gestione della spesa e prevedono puntuali disposizioni relative agli impegni sugli stanziamenti di competenza, sulla liquidazione delle spese e sull'ordinazione dei pagamenti, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.
Si precisa che nel caso di acquisto di beni soggetti ad inventario, è richiesto che sulle fatture sia annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati (articolo 17, comma 3). A tal proposito, si ritiene utile sottolineare che, in ragione del formato elettronico delle fatture, si dovrà esclusivamente creare un collegamento univoco fra il numero di fattura ed il numero d'ordine del relativo bene. Al riguardo, sarà sufficiente annotare tale collegamento in un apposito file.
Medesima considerazione vale per le dichiarazioni di accreditamento che devono risultare sui mandati di pagamento (articolo 18, comma 2).
L'articolo 19, al fine di semplificare le procedure di pagamento delle istituzioni scolastiche, amplia le ipotesi di impiego della carta di credito (che nel D.I. 44/2001 era limitato alle sole spese relative all'organizzazione di viaggi di istruzione, alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero, all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni), fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'utilizzo di tale strumento da parte delle Pubbliche Amministrazioni e il divieto di adoperare la carta di credito per prelievi di contante.
Con riferimento all'applicazione della disciplina del c.d. split payment, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015 prevede l'esenzione, inter alia, per le "[...] operazioni (ad es, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Nella predetta ipotesi devono ricondursi anche le operazioni certificate mediante fattura semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972. L'esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le modalità semplificate di cui sopra, sia emessa comunque una fattura funzionale alla sola documentazione del costo e dell'IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato. Diversamente l'operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale".
Il Capo IV - "Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese" (artt. 20-21) - contiene previsioni volte a semplificare e razionalizzare l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, relativamente all'affidamento del servizio di cassa e alla costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese.
L'articolo 20 prevede che le istituzioni scolastiche debbano acquisire il servizio di cassa, in via prioritaria, ricorrendo agli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente messi a disposizione da Consip S.p.A., d'intesa con il MIUR, anche sulla base di schemi tipo predisposti dal medesimo Ministero, d'intesa con il MEF.
In subordine, in assenza dei predetti strumenti di acquisto e di negoziazione, le Istituzioni Scolastiche devono espletare procedure di affidamento ad evidenza pubblica, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, in forma singola o aggregata (previa stipula di un apposito accordo di rete).
Per garantire uniformità nella gestione delle procedure di gara per l'individuazione dell'istituto cassiere e per semplificare l'attività delle istituzioni scolastiche, in attuazione al comma 5 dell'articolo 20, il MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio IX, d'intesa con il MEF, con nota n. 24078 del 30 novembre 2018, ha messo a disposizione delle istituzioni scolastiche uno Schema di convenzione e Schemi di atti di gara. Le istituzioni scolastiche devono pertanto effettuare le proprie procedure nel rispetto dei suddetti schemi, salva la facoltà di discostarsene, indicando espressamente - nell'ambito della determinazione a contrarre - le motivazioni sottese a tale scelta.
Come evidenziato anche nella succitata nota n. 24078 del 30 novembre 2018, si raccomanda alle istituzioni scolastiche di espletare procedure di affidamento in forma aggregata, mediante la costituzione o l'adesione ad una rete di scuole, al fine di incrementare l'interesse degli operatori economici del settore nei confronti della procedura in esame, ridurre la spesa in ragione delle economie di scala e perseguire una maggiore efficienza nella gestione della gara.
In merito alla tipologia di procedure con le quali è possibile affidare il servizio in questione, si precisa che il riferimento, contenuto all'articolo 20, comma 3, allo svolgimento di "procedure ad evidenza pubblica" non può essere inteso nel senso che le istituzioni debbano necessariamente esperire procedure che prevedano pubblicità legale di un bando di gara (ad es., aperte o ristrette), in quanto la suddetta disposizione deve necessariamente essere oggetto di interpretazione sistematica e dunque letta congiuntamente alle previsioni del D.Lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), che, al ricorrere di determinati presupposti, consente di effettuare affidamenti mediante procedure che non implicano forme di pubblicità legale.
In particolare, il D.Lgs. 50/2016 prevede che:
- per acquisizioni di importo inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, è possibile procedere mediante affidamento diretto (articolo 36, comma 2, lett. a));
- per acquisizioni di importo pari o superiore a euro 40.000,00, IVA esclusa e inferiori a 144.000,00, IVA esclusa, è possibile espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (articolo 36, comma 2, lett. b)).
L'articolo 20, comma 3 deve dunque essere opportunamente inteso nel senso che le istituzioni scolastiche, qualora intendano effettuare un affidamento diretto o una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, debbano pubblicare preventivamente sul proprio sito internet un avviso di indagine di mercato, con le forme e i contenuti indicati dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" , approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.
L'articolo 21, rispetto a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, detta una disciplina maggiormente specifica in merito alle modalità di costituzione e di gestione del fondo economale per le minute spese, recependo altresì la normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come interpretata dall'A.N.AC. con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (da ultimo aggiornata con Delibera A.N.AC. n. 556 del 31 maggio 2017).
Nell'ambito della suddetta Determinazione, con riferimento agli acquisti di piccolo importo, è riportato inter alia che: "Per le spese giornaliere di importo inferiore a 1.500 euro, quali a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni, si richiama quanto stabilito al citato comma 3 dell'art. 3 in ordine alla possibilità di utilizzo di sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti".
L'articolo 21 individua, inoltre, le tipologie di spese che possono essere effettuate con il predetto fondo (i.e. acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività) e stabilisce che il Consiglio d'istituto, in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera, deve determinare la consistenza massima del fondo, nonché l'importo massimo di ogni spesa minuta.
Si precisa che l'importo della singola spesa minuta non può, in ogni caso, superare il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante (D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.).
Tale articolo vieta inoltre, l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.
Con riferimento al funzionamento del fondo economale, si precisa che lo stesso è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal DS al DSGA.
Qualora il DS anticipi al DSGA solo parte del suddetto fondo, ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il DSGA presenta le note documentate delle spese sostenute, che gli vengono rimborsate attraverso mandati a suo favore emessi dal DS. Il rimborso deve essere in ogni caso chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora in seguito all'esaurimento della somma anticipata, fosse necessario il ricorso ad ulteriori somme, nel limite della consistenza massima stabilita dal Consiglio d'istituto, il DS provvede al reintegro del fondo.
A conclusione dell'esercizio finanziario, il DSGA provvede alla chiusura del fondo, provvedendo alla restituzione delle somme eventualmente ancora disponibili.
In merito ai soggetti incaricati di sostituire il DSGA nella gestione del fondo economale, in caso di assenza o impedimento dello stesso, si precisa che valgono le disposizioni previste nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
Il Capo V - "Conto consuntivo" (artt. 22-24) - reca disposizioni finalizzate a supportare e semplificare l'attività delle istituzioni scolastiche, al contempo assicurando l'omogeneità nella redazione di tale documento.
In particolare, l'articolo 22 descrive la struttura del conto consuntivo, che si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, che indicano, rispettivamente, le entrate (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese (impegnate, pagate o rimaste da pagare) di competenza dell'anno e la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni.
L'articolo 23 specifica i contenuti della relazione illustrativa della gestione, prevedendo, inter alia, in aggiunta a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, la necessità di evidenziare nella stessa anche i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie o derivanti da erogazioni liberali (anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107). Inoltre la norma in esame, al fine di conformare l'attività delle istituzioni scolastiche ai canoni di trasparenza e di pubblicità, specifica che, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il conto consuntivo è soggetto a pubblicazione nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente, nonché nel Portale unico dei dati della scuola.
L'articolo 23 disciplina, inoltre, regole, modalità e tempistiche da rispettare nell'ambito del processo di predisposizione e approvazione del conto consuntivo. In particolare:
• entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce, il DSGA predispone il conto consuntivo;
• entro la stessa data del 15 marzo, il DS sottopone il conto consuntivo, corredato da relativa relazione illustrativa, all'esame dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere di regolarità contabile;
• entro il 15 aprile i revisori esprimono il proprio parere con apposita relazione, da allegarsi al conto consuntivo al momento della trasmissione dello stesso al Consiglio d'istituto per l'approvazione;
• entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, il Consiglio d'istituto approva il conto consuntivo. Occorre precisare che:
- qualora il Consiglio d'istituto disponga l'approvazione del conto consuntivo in difformità dal parere dei revisori dei conti, il DS trasmette all'Ufficio scolastico regionale, entro il 10 giugno, il conto consuntivo unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere e ad una relazione nella quale si dà conto dei motivi dell'approvazione in difformità dal parere dei revisori, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
- qualora il Consiglio d'istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 30 aprile, il DS ne dà immediata comunicazione ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale che nomina, entro dieci giorni, un commissario ad acta, il quale provvede all'approvazione entro quindici giorni dalla nomina;
- qualora i revisori dei conti non rendano il parere di regolarità entro la data suindicata, il Consiglio d'istituto provvede ugualmente all'approvazione, fornendo comunicazione all'Ufficio scolastico regionale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
• entro quindici giorni dall'approvazione, il conto consuntivo è pubblicato sul sito dell'Istituzione, nella sezione "amministrazione trasparente", e nel Portale unico dei dati della scuola.
L'articolo 24, relativo all'armonizzazione dei flussi informativi, prevede, in aggiunta a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, la possibilità di utilizzare tali dati anche per la valutazione dell'istituzione scolastica e del DS.
Titolo II - Gestioni economiche separate
Il Titolo II - "Gestioni economiche separate" (artt. 25-28) - reca la disciplina delle gestioni economiche separate.
In particolare, gli articoli 25, 26 e 27, relativi rispettivamente alle aziende agrarie o speciali annesse alle istituzioni scolastiche, alle attività per conto terzi e ai convitti annessi alle istituzioni scolastiche, individuano le tipologie di gestioni quali specifici aggregati di destinazione del programma annuale, e, in aggiunta a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, prevedono disposizioni volte ad adeguare le specificità delle "gestioni separate" alla disciplina in materia di servizi di cassa, tesoreria unica e gestione degli inventari.
Tra le principali novità introdotte, si segnalano le seguenti:
• con riferimento alle aziende agrarie speciali:
- obbligo per il Consiglio d'istituto di disporne la chiusura qualora un'eventuale perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili entro tre esercizi finanziari e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda medesima. In tali casi, il direttore dell'azienda (di norma il DS) provvede alla liquidazione del patrimonio, destinando le attività eventualmente residuate a finalità didattiche e formative;
- possibilità per il DS, nel caso in cui ricorrano speciali circostanze, di affidare la direzione dell'azienda a un docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica e finanziaria. In tali casi, il DS conferirà al docente designato un'apposita delega scritta, che dovrà: i) definire in maniera specifica i compiti attribuiti al docente; ii) indicare il periodo di durata della delega; iii) ove necessario, attribuire al docente risorse economiche e/o supporto tecnico-operativo; iv) essere sottoscritta per accettazione dal docente;
• con riferimento all'attività per conto terzi:
- obbligo per il Consiglio d'istituto di disporne l'immediata cessazione, qualora i proventi non coprano tutte le spese previste;
• con riferimento ai convitti annessi alle istituzioni scolastiche:
- obbligo per l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'Ente Locale di riferimento e con delibera del Consiglio d'istituto, di disporre la cessazione dell'attività, qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste. In tali casi le strutture devono essere destinate a un utilizzo economico produttivo, comunque connesso ai compiti formativi ed educativi dell'istituzione medesima.
L'articolo 28 introduce la normativa relativa ai convitti e agli educandati con istituzioni scolastiche annesse, non normati nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 e la cui disciplina è contenuta, inter alia, nel D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, nel R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 e nel R.D. 1° settembre 1925, n. 2009. Tale articolo, oltre a ribadire che la gestione amministrativo - contabile dei convitti e degli educandati debba essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità, garantendo l'utilizzo ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori, stabilisce che le istituzioni scolastiche annesse ai convitti e agli educandati sono dotate di autonomia, e quindi equiparate a tutte le istituzioni scolastiche statali. La norma in esame, inoltre, prevede che tali gestioni economiche separate siano disciplinate dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, e altresì da apposito regolamento interno, che deve essere adottato con delibera del consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del MIUR.
Titolo III - Gestione patrimoniale - Beni e inventari
Il Titolo III - "Gestione patrimoniale - Beni e inventari" (artt. 29-39) - ha lo scopo di delineare una disciplina organica in merito alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni scolastiche, onde assicurare uniformità di comportamento e di procedimento in materia, semplificare e rendere omogenee le risultanze inventariali e, in ultima analisi, rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di amministrazione dei beni stessi.
Con riferimento al Titolo, tra le molteplici novità introdotte rispetto al D.I. 44/2001, si ritiene in questa sede opportuno soffermarsi sulle seguenti:
• è stata ridefinita la disciplina relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle istituzioni scolastiche, volta a garantire maggiore omogeneità nelle procedure di inventariazione (artt. 29 - 35). Al fine di valorizzare l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, e recependo peraltro una prassi già diffusa e in precedenza non cristallizzata dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, è stata peraltro demandata ad appositi regolamenti del Consiglio d'istituto l'adozione di una disciplina interna relativa alla gestione del patrimonio e degli inventari. Tali regolamenti devono contenere disposizioni per la gestione dei beni non soggetti ad iscrizione negli inventari, secondo linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. L'obbligo per le istituzioni scolastiche di adottare i regolamenti in merito alla gestione del patrimonio e degli inventari è da intendersi vigente anche antecedentemente all'adozione delle linee guida di cui sopra.
L'articolo 31 detta indicazioni in merito all'iscrizione dei beni in inventario. In tale articolo, oltre ad essere specificate le diverse tipologie di inventari, nonché i dati da annotare nei relativi registri, si precisa che non sono soggetti ad iscrizione:
• gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente (tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, oggetti di cancelleria e di pulizia, oggetti di modico valore utilizzati quotidianamente nell'attività istituzionale come timbri, stampati, portapenne ed altri beni simili) e i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. A tal proposito, si ritiene utile precisare che, ai sensi dell'articolo 816 del codice civile, "È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria", configurando dunque come universalità di mobili una pluralità di cose, le quali abbiano una propria autonomia materiale e giuridica, mantenendo dunque una individualità, e nel contempo attengano tutte insieme ad una funzione comune;
• le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri desinati alle biblioteche di classe, i quali ad ogni modo devono essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento dell'Istituzione.
L'articolo 30 individua il consegnatario, il sostituto consegnatario e l'eventuale sub-consegnatario quali soggetti incaricati a diverso titolo della gestione di beni e inventari, delineandone le modalità di nomina e le relative funzioni. In merito ai soggetti incaricati di sostituire il consegnatario (DSGA) in caso di assenza o impedimento, si precisa che valgono le disposizioni previste nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
Gli articoli 32, 33 e 34 dettano indicazioni e criteri per la redazione e la gestione omogenea degli inventari, al fine di fornire alle istituzioni scolastiche uno strumento normativo che sia di ausilio all'attività di gestione patrimoniale, garantendo al contempo una maggiore esaustività ed omogeneità dei dati raccolti nei registri inventariali.
L'articolo 39 disciplina la delicata materia della "Manutenzione degli edifici scolastici". La disposizione di nuovo conio, dopo aver rammentato al comma 1, in linea di continuità con il previgente testo normativo, che le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e relative pertinenze previa delega dell'Ente Locale competente, contempla, al successivo comma 2, la possibilità per le scuole di affidare autonomamente a terzi, anche in assenza di specifiche e preventive intese con gli Enti territoriali competenti, interventi relativi agli immobili e alle loro pertinenze nel caso in cui gli stessi appaiano indifferibili e urgenti.
L'esercizio di tale facoltà è, anzitutto, espressamente circoscritto ai soli interventi di "piccola manutenzione e riparazione" ed è attuabile nei limiti della misura "strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche".
Ne consegue, pertanto, che l'opzione dell'affidamento autonomo a terzi, da parte delle istituzioni scolastiche, di piccoli interventi manutentivi e/o di riparazione, necessari ad eliminare difetti, guasti e danneggiamenti degli edifici scolastici o relative pertinenze che possano pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica, deve considerarsi praticabile unicamente laddove ricorrano in concreto i presupposti indicati dalla norma (indifferibilità, urgenza e necessità dell'intervento finalizzato a garantire le attività didattiche).
La previsione restringe, quindi, fortemente la possibilità per l'istituzione scolastica di espletare autonomamente lavori rispetto al previgente articolo 46, comma 2, del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, il quale prevedeva l'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili da parte delle scuole a prescindere dall'importo e per qualsiasi finalità ("L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso").
Il nuovo regolamento determina, dunque, una semplificazione degli adempimenti delle istituzioni scolastiche, permettendo a queste ultime di affidare autonomamente interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle relative pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, rapportandoli alle loro realistiche e concrete possibilità d'azione, sia sul piano tecnico che su quello economico.
A fronte di eventuali guasti o danneggiamenti degli immobili o delle relative pertinenze, che possano ripercuotersi negativamente sul regolare svolgimento delle attività didattiche, spetterà al DS verificare se ricorrano, in concreto, le condizioni per procedere, anche in assenza di convenzioni preventivamente stipulate con l'Ente Locale, all'affidamento autonomo di piccoli lavori di manutenzione e riparazione.
A seconda dell'entità del danno rilevato, del grado di incidenza dello stesso sullo svolgimento delle attività didattiche della scuola, nonché dell'urgenza e del costo approssimativo del lavoro manutentivo e/o di riparazione da effettuare, l'istituzione scolastica dovrà, quindi, valutare se sia indispensabile attendere l'intervento dell'Ente territoriale competente, ovvero se, trattandosi di situazioni contingenti di modesta entità, sia economica che di competenza specifica, sia possibile e legittimo, previa comunicazione all'ente locale, fronteggiare direttamente l'emergenza, interdicendo il luogo a rischio con appositi indicatori, oppure contattando i competenti servizi di soccorso tecnico urgente (Vigili del Fuoco), nonché, infine, laddove tali misure non appaiano sufficienti ad assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, procedendo all'espletamento autonomo di piccoli lavori di manutenzione/riparazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 39.
Al fine di agevolare le scuole nello svolgimento di dette valutazioni appare utile fornire alcune indicazioni interpretative ed operative di ordine generale, che consentano di cogliere, con maggiore precisione, la portata applicativa delle previsioni recate dal comma 2 della disposizione in esame.
A tale proposito deve rammentarsi come nella nozione di "piccola manutenzione e riparazione" debbano, in generale, farsi rientrare i soli interventi di portata minore per invasività e per esborso economico.
A titolo esemplificativo, possono considerarsi ricompresi, tra gli interventi di piccola manutenzione e riparazione effettuabili, i lavori di seguito indicati:
• piccole riparazioni di falegnameria (porte, persiane, finestre, sostituzione di vetri rotti, maniglie e serrature, cerniere avvolgibili, cardini ecc.);
• piccole riparazioni edili e affini, che non richiedano interventi specialistici o che non implichino la produzione di specifiche certificazioni (fissaggio di arredi alle pareti, ripristino di piccole porzioni di pavimenti, piastrellature, ecc.);
• piccole riparazioni idrauliche (sostituzione guarnizioni, rubinetti, ecc.);
• manutenzione arredi scolastici danneggiati (banchi, sedie ecc.);
• riparazione/sostituzione di apparecchi ed impianti igienico-sanitari;
• sostituzione di lampade, lampadari o parti di corpi illuminanti, reattori, neon e diffusori, che, di norma, non implichino la produzione di certificazioni di conformità dell'impianto;
• servizi vari (rimozione di muffe o infiltrazione dalle pareti, disinfestazioni, derattizzazioni ecc.).
Le spese per tali interventi sono da imputare al fondo di funzionamento dell'istituzione scolastica.
Con riferimento agli affidamenti dei lavori relativi agli impianti (elettrico, termico, idraulico ecc.), è opportuno che le istituzioni scolastiche si limitino ad effettuare interventi aventi finalità conservative, quali manutenzione, riparazione e/o sostituzione delle strutture, tali da non comportare modifiche dei suddetti impianti.
Qualora, invece, sia necessario svolgere dei lavori che comportino modifiche agli impianti, è consigliabile rivolgersi all'Ente Locale.
In ogni caso, l'impresa incaricata ad effettuare l'intervento richiesto (i) deve essere in possesso dei requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente secondo quanto stabilito dall'articolo 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, (ii) nonché abilitata al rilascio delle apposite dichiarazioni e/o certificazioni richiesti dalla normativa.
Come chiarito nel citato comma 2, poi, quando in considerazione della modica entità economica ed incidenza dei lavori da effettuare, nonché dell'urgenza, dell'indifferibilità e dell'indispensabilità degli stessi per continuare a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, le scuole valutino di poter procedere autonomamente all'affidamento a terzi degli interventi manutentivi e/o di riparazione, ai fini di poter legittimamente ottenere rimborso dei fondi anticipati, devono, altresì, provvedere a darne immediata comunicazione agli Enti territoriali competenti, adottando ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento con gli stessi.
L'attivazione di una preventiva interlocuzione con l'Ente Locale competente appare necessaria non soltanto per il rimborso delle spese da anticipare, ma anche per consentire all'Ente medesimo di valutare, in relazione al tipo di contingenza emersa ed alla tipologia di intervento da effettuare, se lo stesso ritenga preferibile e possibile intervenire direttamente e con la tempestività dettata dall'urgenza del caso.
È, pertanto, consigliabile che, prima di procedere all'affidamento a terzi del lavoro, le scuole contattino (formalmente tramite PEC o email) l'Ente competente, informandolo delle emergenze rilevate.
Nell'eventualità in cui, dopo aver rappresentato all'Ente Locale, in una prima interlocuzione formale, la situazione di emergenza ed aver comunicato la propria disponibilità ad affidare autonomamente i lavori a terzi, gli istituti scolastici non ricevano alcun tipo di riscontro, entro una tempistica parametrata al caso di specie e sulla base dell'urgenza dell'intervento da porre in essere, potranno procedere con la realizzazione degli interventi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39. In tal caso, le istituzioni scolastiche invieranno, contestualmente all'avvio dei lavori affidati a terzi, una seconda comunicazione, diretta a segnalare l'attivazione dell'intervento e ad anticipare il successivo inoltro della richiesta di rimborso.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, le istituzioni scolastiche possono svolgere attività di manutenzione degli edifici scolastici nei soli casi in cui gli immobili siano stati acquisiti in proprietà dalle stesse - con fondi derivanti da attività proprie ovvero per effetto eredità, legati e donazioni - , secondo quanto stabilito dall'articolo 39, comma 3, ovvero nei casi in cui l'Ente Locale competente conferisca, tramite atto convenzionale, un'apposita delega, secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1 (per la manutenzione ordinaria) e dall'articolo 39, comma 4 (per la manutenzione straordinaria). Tale delega che, come espressamente sancito dall'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, richiamato dal comma 1 dell'articolo 39, viene conferita su richiesta delle scuole ove ufficialmente accolta dall'ente locale e formalizzata in una intesa o, meglio, in una convenzione tra i due soggetti che, ai fini della relativa validità, dovrà essere sottoscritta con modalità elettroniche, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e dovrà: i) definire in maniera dettagliata gli specifici gli interventi oggetto di delega; ii) indicare il lasso di tempo nell'ambito del quale gli interventi devono essere effettuati; iii) ove necessario, attribuire al DS risorse economiche e/o supporto tecnico-operativo; iv) essere sottoscritta dall'istituzione scolastica delegata, sempre con modalità elettroniche, previa delibera da parte del Consiglio d'istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 lett. h); v) indicare ogni altro aspetto che i due enti intendano ricomprendere nell'intesa/convenzione, specificando chiaramente che per quanto non espressamente delegato con l'atto di cui trattasi rimangono ferme le competenze per come definite dalla normativa vigente.
Titolo IV - Scritture contabili e contabilità informatizzata
Il Titolo IV - "Scritture contabili e contabilità informatizzata" (artt. 40-42) - è finalizzato a semplificare la contabilità delle istituzioni scolastiche, anche mediante la standardizzazione della modulistica (e delle relative codifiche) e l'utilizzo di tecnologie digitali.
L'articolo 40, definisce i documenti contabili obbligatori che devono essere predisposti dalle istituzioni scolastiche. Rispetto ai documenti contabili previsti nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, viene eliminato l'obbligo di tenuta del registro dei contratti stipulati, fermo restando gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Inoltre, viene specificato che il DSGA è responsabile della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali. Si evidenzia che qualora un'istituzione scolastica non abbia un conto corrente postale attivo, la stessa sarà esente dall'obbligo previsto all'articolo 40, comma 1, lett. g) e, pertanto, non dovrà necessariamente tenere il relativo registro.
Con particolare riferimento alla modalità di rappresentazione dei nuovi schemi contabili, si precisa che sarà cura dello scrivente Ministero fornire, con successiva comunicazione, tutti gli elementi necessari per il loro corretto utilizzo.
L'articolo 41 prevede, in aggiunta a quanto già previsto nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, che il MIUR predisponga, aggiorni e implementi linee guida per la corretta gestione della contabilità delle istituzioni scolastiche. Tale disposizione è finalizzata a semplificare e ad assicurare una regolazione più flessibile delle modalità attuative del precetto normativo.
L'articolo 42 disciplina, in attuazione e in conformità alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la dematerializzazione dei flussi documentali delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle procedure di formazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione amministrativo - contabile. Tali previsioni, in precedenza non contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, conformemente a quanto previsto dalla normativa primaria, sono finalizzate a perseguire una maggiore efficienza gestionale e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in termini di risparmio di tempi e di costi, nonché, a medio termine, una ottimizzazione degli spazi logistici per la conservazione fisica della documentazione.
Titolo V - Attività negoziale
Il Titolo V - "Attività negoziale" (artt. 43-48) - regolamenta l'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, recependo le novità legislative in materia di contratti pubblici apportate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dalla normativa in materia di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza (i.e. articolo 1, commi 449 e 450 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296).
L'articolo 43, comma 2, prevede che nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti "[...] con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015".
Il sopra riportato divieto di stipulare contratti aleatori non deve intendersi riferito anche alla stipula di contratti assicurativi, espressamente contemplati al comma 7 dell'articolo 43 tra gli affidamenti delle istituzioni scolastiche.
Con riferimento a quanto sopra, al fine di semplificare le attività di acquisto delle istituzioni scolastiche, è infatti prevista l'adozione da parte del MIUR di linee guida e di schemi di atti di gara riguardanti le procedure di affidamento particolarmente complesse, quali quelle aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi assicurativi, ferma la facoltà di deroga per l'istituzione scolastica che indichi nel provvedimento di indizione le ragioni di tale scelta (articolo 43, commi 6 e 7).
L'articolo 45, comma 1, elenca le fattispecie in cui il singolo provvedimento inerente all'attività negoziale è di competenza del Consiglio d'istituto, con l'unica eccezione della lettera i), riguardante gli affidamenti di rilevanza comunitaria, per i quali il relativo provvedimento di indizione è di competenza del DS, ma diviene efficace solo dopo che il Consiglio d'istituto abbia adottato una delibera volta a verificarne la coerenza rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale. Tale deliberazione deve essere successiva alla determinazione a contrarre del DS e antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito.
Il comma 2 elenca invece attività negoziali che, sebbene di competenza del DS, devono essere esercitate nel rispetto della regolamentazione contenuta in una delibera del Consiglio d'istituto, che ne sancisce criteri e limiti. Con riferimento al comma 2, è rimessa al Consiglio d'istituto della singola istituzione scolastica la scelta di adottare più delibere distinte o un'unica delibera che congiuntamente regolamenti tutti i profili di cui al comma 2, o ancora di modificare/integrare regolamenti già esistenti.
Il comma 3 dell'articolo 45 prevede che, "Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto".
Alla luce di tale previsione, l'attività negoziale del DS necessita di una previa delibera del Consiglio d'istituto che, nei casi di cui al comma 1, dovrà riguardare la singola operazione, mentre, nei casi di cui al comma 2, potrà avere natura regolatoria e carattere generale.
Nelle more dell'adozione delle nuove delibere di cui al comma 2 dell'articolo 45, continueranno a trovare applicazione, in via transitoria, i provvedimenti regolatori del Consiglio d'istituto adottati sotto la vigenza del D.I. 44/2001. In mancanza di delibere regolatorie del Consiglio d'istituto o, per il regime transitorio, di delibere adottate sotto la vigenza del D.I. 44/2001, le attività di cui al comma 2 potranno essere realizzate dal DS a condizione che siano autorizzate o ratificate dal Consiglio d'istituto.
Tra le fattispecie elencate al comma 2 dell'articolo 45 del regolamento, si segnala quella di cui alla lett. a), che prevede l'adozione di una delibera di autoregolamentazione da parte del Consiglio d'istituto per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro (IVA esclusa); in particolare, tale delibera dovrà essere adottata per regolamentare gli affidamenti diretti, aventi importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa).
Ne segue che il nuovo regolamento, prendendo in considerazione il peculiare contesto di riferimento delle istituzioni scolastiche, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 euro come precedentemente previsto dal D.I. 44/2001, la soglia entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d'istituto, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative vigenti.
Anche per le istituzioni scolastiche resta ferma la possibilità di effettuare affidamenti diretti al di sopra di 10.000 euro sino alla più elevata soglia di 40.000 euro, individuata dalla normativa primaria attualmente vigente. Tale facoltà tuttavia può essere esercitata soltanto sulla base di una preventiva delibera del Consiglio d'istituto che deve definire i criteri ed i limiti delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante affidamento diretto secondo quanto di seguito viene chiarito.
Si ravvisa, inoltre, l'opportunità, in ottemperanza rispetto alle buone prassi indicate dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4 (punto 5.1.1), che le deliberazioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) del regolamento dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, non limitandosi, pertanto, ai soli affidamenti diretti, ma inserendo previsioni anche in merito alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (esperibili per importi inferiori a euro 144.000,00, IVA esclusa).
Con riferimento agli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa), al fine di semplificare le attività di acquisto, le istituzioni scolastiche potranno dunque ricorrere a procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, salva la necessità per il DS di rispettare le prescrizioni della delibera del Consiglio d'istituto nel caso in cui l'importo superi i 10.000,00 euro (IVA esclusa).
Sul punto occorre premettere che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, il provvedimento a contrarre relativo ad affidamenti diretti deve inter alia riportare, oltre all'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo, e dell'affidatario prescelto, anche la specificazione delle ragioni della scelta dell'affidatario.
Le ragioni relative alla scelta dell'affidatario potrebbero esemplificativamente sostanziarsi in considerazioni circa la rispondenza tecnica ed economica di quanto offerto dall'affidatario rispetto all'interesse pubblico che l'istituzione intende soddisfare, circa la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché circa il rispetto del principio di rotazione. A tal fine, le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, contengono specifiche previsioni in merito alle modalità di comparazione tra Operatori del mercato.
Con riferimento agli affidamenti diretti, le Linee Guida n. 4 prevedono che "[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione" (punto 4.3.1).
Specifiche previsioni in merito alle indagini di mercato nelle procedure negoziate senza bando sono poi contenute nel paragrafo 5.1 delle Linee Guida in parola, alle quali si rinvia.
Giova ricordare che le Linee Guida n. 4, pur avendo natura di atto amministrativo generale non vincolante, potranno essere derogate dalle stazioni appaltanti solo nel caso in cui le stesse adottino "[...] un atto, preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull'esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dall'ordinamento eurounitario e da quello nazionale" (Parere Consiglio di Stato n. 361 del 12 febbraio 2018).
I criteri e i limiti di cui alla delibera del Consiglio d'istituto di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) dovranno dunque essere definiti nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e dovranno altresì tenere in considerazione le previsioni contenute nelle succitate Linee Guida A.N.AC. n. 4, con particolare riferimento ai paragrafi 3, 4 (per gli affidamenti diretti), 5 (per le procedure negoziate di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) e 6 (per le procedure negoziate di cui all'articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016).
L'introduzione, nell'ambito del nuovo regolamento, della necessità di tale delibera di autoregolamentazione, oltre a rispondere alle buone prassi di settore dettate dall'A.N.AC. per tutte le stazioni appaltanti, è espressione di potestà regolatoria di carattere speciale, prevista in capo al MIUR, di concerto con il MEF, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.P.R. 275/1999 e dell'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 59/1997.
In tal senso, le deliberazioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a) potranno inter alia definire:
- le modalità con le quali, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al punto 3.1 delle Linee Guida n. 4, l'istituzione scolastica procederà ad analizzare le soluzioni offerte dal mercato per soddisfare i propri fabbisogni e: (i) negli affidamenti diretti, ad individuare l'operatore affidatario, anche eventualmente distinguendo a seconda dei differenti importi e/o categorie merceologiche (punti 4.1.1 e 4.3.1 delle Linee Guida n. 4); (ii) nelle procedure negoziate senza bando, ad individuare gli operatori da invitare a presentare offerta (paragrafo 5.1 e punto 6.1 delle Linee Guida n. 4);
- le misure mediante le quali l'istituzione scolastica garantirà il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, in ottemperanza a quanto previsto dai punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4;
- con riferimento alle verifiche campionarie in merito al possesso dei requisiti di capacità generale previste per gli affidamenti fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa (punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4) e di importo superiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa e non superiore a 20.000,00, IVA esclusa (punto 4.2.3 delle Linee Guida n. 4), la quota significativa minima di controlli a campione, da effettuarsi in ciascun anno solare da parte dell'istituzione scolastica, le modalità di individuazione del campione da verificare e di svolgimento controllo medesimo.
Alla luce di quanto sopra esposto si ravvisa l'opportunità di evidenziare che laddove il Consiglio d'istituto intenda elevare la soglia degli affidamenti diretti al di sopra dell'importo di 10.000 euro (sino al limite massimo di 40.000 euro) dovrà avere cura, nel fissare specifici criteri e limiti delle procedure di acquisto di beni e servizi, di fornire una congrua e ragionevole motivazione alla base di tale scelta. Ciò potrà avvenire anzitutto partendo da un'analisi del fabbisogno specifico dell'istituzione scolastica.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è stato previsto quanto segue: "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro". In tali casi, evidentemente residuali per quanto concerne il contesto scolastico, qualora le istituzioni scolastiche intendano avvalersi della facoltà di cui alla disposizione appena riportata, dovranno provvedere tramite deliberazione del Consiglio d'istituto ad autoregolamentare le modalità di espletamento delle indagini di mercato relative alle procedure di cui sopra.
Si specifica che la disciplina delle verifiche finali sull'esecuzione dei contratti, precedentemente oggetto di regolamentazione specifica per le istituzioni scolastiche (v. articolo 36 del D.I. 44/2001), è oggi da rinvenirsi nella normativa generale, e dunque nell'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e nelle previsioni ivi richiamate.
L'articolo 47 recepisce la disciplina degli accordi di rete tra istituzioni scolastiche, già prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dall'articolo 1, commi 70 e 71, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quale forma di collaborazione interistituzionale per la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo contabili, o di procedure di affidamento di contratti pubblici. Viene in tal senso ribadita la possibilità di effettuare una delega di funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale "capofila" (ferme restando le specifiche responsabilità di ciascun dirigente, derivanti dall'inosservanza della normativa vigente o dalla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza). La disposizione mira a raggiungere migliori risultati in termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa in ragione delle economie di scala.
Più in particolare, tale disposizione prevede che le scritture contabili delle istituzioni scolastiche restino autonome e separate anche in caso di stipula o adesione ad un accordo di rete.
La stipula di un accordo di rete non dà luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma determina il conferimento al DS dell'istituzione scolastica «capofila» di poteri di rappresentanza, sostanziale e processuale, ai fini dello svolgimento delle attività e funzioni amministrative oggetto dell'accordo, e ai fini della stipula dei contratti o convenzioni inerenti.
Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990, gli atti di delega debbano essere predisposti con modalità elettroniche.
Titolo VI - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Il Titolo VI - "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" (artt. 49-53) - disciplina i criteri generali per l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti presso le istituzioni scolastiche, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'efficacia delle verifiche.
In particolare, l'articolo 49 prevede, in conformità alle disposizioni primarie, che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile, ovvero l'insieme delle attività atte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia effettuato non più dal Collegio dei revisori dei conti, come era invece previsto dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, bensì da due revisori dei conti, che operano in posizione paritetica e rappresentano, rispettivamente, il MIUR e il MEF. Inoltre, in attuazione e in conformità alle disposizioni dettate all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si prevede un ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dei controlli, specificando che, onde garantire omogeneità e uniformità di disciplina, questi debbano essere posti in essere non solo relativamente alle istituzioni scolastiche, bensì anche con riguardo alle attività in conto terzi, alle aziende agrarie e speciali, ed ai convitti annessi alle scuole incluse nell'ambito territoriale. La disposizione in esame stabilisce altresì che la nomina di tali revisori debba avvenire con le modalità di cui all'articolo 1, comma 616 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che spetti al MIUR e MEF disporre in ordine alla cessazione e revoca dell'incarico dei revisori dei conti da ciascuno nominati.
L'incarico di revisori dei conti è conferito per tutte le istituzioni scolastiche incluse nel medesimo ambito territoriale di revisione. Tale incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale. Nel caso di dimissioni o revoca dall'incarico di uno dei revisori dei conti, la durata dell'incarico del sostituto non può eccedere quella del revisore in carica.
Vengono inoltre definite le modalità di nomina dei revisori in rappresentanza del MIUR. In particolare, possono essere nominati i seguenti soggetti che, a domanda, vengono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero medesimo:
• dipendenti in possesso di requisiti stabiliti con apposita direttiva del Ministro ed appartenenti all'area terza del CCNL relativo al comparto dei ministeri del 14 settembre 2007, per il quadriennio 2006-2009;
• dipendenti appartenenti all'area seconda del medesimo CCNL, che siano iscritti nel registro dei revisori legali;
• revisori legali esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi residuati dopo la nomina di tutti i dipendenti aventi titolo (inscritti in un'apposita area dell'elenco).
L'articolo 50 delinea gli ambiti territoriali di revisione, enucleando, rispetto alle previsioni di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, un ulteriore criterio di aggregazione delle istituzioni scolastiche, in aggiunta a quelli già contemplati nella previgente formulazione dell'articolo 57: in particolare la norma prevede che l'aggregazione sia operata anche tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di limiti al numero degli ambiti e al numero delle istituzioni scolastiche per ciascun ambito.
L'articolo 51, rispetto alle previsioni di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, esplicita la natura obbligatoria del parere formulato dai revisori e prescrive l'utilizzo, ove possibile, di strumenti tecnologici per l'espletamento di procedure di verifica. In particolare, il D.I. 129/2018, nel definire i compiti dei revisori dei conti, recepisce sia le previsioni già contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, sia gli ulteriori compiti già attribuiti ai revisori dall'articolo 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196". Inoltre, tale disposizione prevede espressamente la possibilità che i revisori svolgano su specifico incarico delle rispettive amministrazioni di appartenenza gli altri controlli e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica.
Con particolare riferimento all'articolo 51, comma 2, lettera b), che dispone che i revisori dei conti procedono "alla verifica della coerenza nell'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma annuale e nelle relative variazioni", si precisa che tale attività di revisione debba essere svolta dai richiamati professionisti senza interferire nelle valutazioni, di competenza di altri organi dell'istituzione scolastica, inerenti alle attività didattiche.
L'articolo 52, relativo all'esercizio delle funzioni dei revisori dei conti, contiene profili innovativi rispetto alle previsioni di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44. In particolare, tale norma delinea i principi di programmazione, continuità e campionamento a cui si conforma l'attività dei revisori, prevede la possibilità che le visite periodiche possano anche essere espletate individualmente, essendo venuto meno il vincolo della collegialità, e specifica che la relativa programmazione debba essere connotata da elasticità, potendo essere soggetta a modifiche dettate da particolari necessità.
L'articolo 53 detta la disciplina relativa ai verbali in cui viene trascritta l'attività dei revisori. In particolare, è prescritto che i revisori trasmettano alle Ragionerie territoriali dello Stato territorialmente competenti, con modalità telematiche, tutti i verbali concernenti l'attività di revisione amministrativo-contabile. È altresì previsto che gli stessi inoltrino all'Ufficio scolastico regionale, con le medesime modalità, soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di competenza. Tale documentazione, relativa ai verbali contenenti rilievi, deve essere altresì tramessa alle Ragionerie territoriali dello Stato.
Titolo VII - Consulenza contabile
Il Titolo VII - "Consulenza contabile" - costituito dall'articolo 54, recependo la previsione di cui all'articolo 1 comma 142 della legge 13 luglio 2015, n. 107, attribuisce al MIUR il compito di fornire assistenza e supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso un canale permanente di comunicazione e informazione e tramite l'attivazione di specifici interventi formativi. Al riguardo, il Ministero ha attivato il servizio di assistenza e consulenza su tematiche amministrativo contabili, denominato "Help Desk Amministrativo Contabile" (HDAC). Tale servizio, erogato tramite la messa a disposizione di un'apposita piattaforma web, accessibile dal SIDI, consente alle istituzioni scolastiche di:
• richiedere informazioni e supporto su eventuali problematiche di natura operativa;
• confrontarsi su specifici argomenti e condividere soluzioni già sperimentate localmente;
• consultare e reperire documentazione aggiornata in funzione delle ultime novità normative e procedurali.
Il comma 1 del medesimo articolo, stabilisce che gli Uffici scolastici regionali devono fornire alle istituzioni scolastiche, per i territori di propria competenza, assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base indicazioni fornite dal MIUR.
Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali
Il Titolo VIII - "Disposizione finali e transitorie" (artt. 55-56) detta disposizioni transitorie e finali, nonché definisce le tempistiche di entrata in vigore del regolamento.
In particolare, ai sensi dell'articolo 56 il regolamento è entrato in vigore il 17 novembre 2018, ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione G.U.; ai sensi dell'articolo 55, comma 2, le disposizioni ivi previste si applicano a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore, ovvero a partire dal 1° gennaio 2019, con l'eccezione di quanto disciplinato dall'articolo 55, comma 3:
• procedure e contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano pubblicati in data successiva al 17 novembre 2018,
• contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, procedure e contratti per i quali non siano stati inoltrati gli inviti a presentare le offerte al 17 novembre 2018,
per i quali le disposizioni del nuovo regolamento si applicano a far data dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione in G.U., ovvero dal 17 novembre 2018.
L'articolo 55 inoltre dispone che:
• il D.I. 129/2018 sostituisce il regolamento di cui al decreto del MIUR 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2018 (ad eccezione di quanto previsto all'articolo 55, comma 3);
• con successivo decreto, adottato d'intesa con il MEF, si provvederà alla definizione delle modalità di rappresentazione dei dati di bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e nello specifico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. 91/2011.
KEYWORDS
#bilancio e contabilità#istituzione #gestione #articolo #programma #spesa #revisore #affidamento #istituto #attività #comma
n° 123
Area: Normativa

1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3. (1)
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata. (1)
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 101/2018 con effetto a decorrere dal 19 settembre 2018.
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#fornitore #fatturazione #frode
08/11/2024 n° 36
Area: Prassi, Circolari, Note

CIRCOLARE N. 36
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZA
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE
Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n.196
LORO SEDI
e p.c.:
Al Gabinetto del Ministro
All’ Ufficio del coordinamento legislativo
All’ Ufficio legislativo economia
All’ Ufficio legislativo finanze
Agli Uffici centrali del bilancio
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
Ai collegi dei revisori dei conti o
sindacali presso gli enti o organismi
pubblici di cui all’art. 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n.196
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le Politiche
Europee – Struttura di missione per le
procedure di infrazione
LORO SEDI
OGGETTO: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002.
1. Premessa
Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare, è prevista la Riforma n. 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate al PNRR ed approvate con decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, è stata introdotta la milestone M1C1-72bis, che prevede una serie di interventi volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.
Al riguardo, tenuto conto che alcuni dei predetti interventi sono volti qualificare ed illustrare profili applicativi della disciplina vigente, anche a seguito delle recenti interlocuzioni con la Commissione europea, si ritiene opportuno fornire le necessarie linee guida per l’individuazione delle fatture di natura commerciale, per il corretto utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché per gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in ordine al corretto utilizzo della predetta facoltà.
2. La nozione di transazione commerciale
Con riferimento al profilo oggettivo e soggettivo della nozione di transazione commerciale, pare opportuno richiamare, preliminarmente, i principali riferimenti normativi in materia.
Si tratta, in particolare, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, emanato al fine di dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, successivamente modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.”
Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 231 del 2002 stabilisce che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" e l'articolo 2, comma 1, lett. a), qualifica come transazioni commerciali "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".
Si tratta di una nozione che ricalcando il dettato della normativa europea appare ampia e volutamente priva di un riferimento specifico a una o più tipologie contrattuali del diritto nazionale.
Peraltro, successivamente all’emanazione del citato decreto, il legislatore ha precisato, con norma interpretativa, che rientrano in tale definizione anche gli appalti pubblici.
Nello specifico, l’articolo 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha interpretato la lettera a) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2002, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 192 del 2012, “nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, ossia “i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori”.
Recenti sentenze (Corte di Cassazione, sentenza n. 5803 del 2019, che richiama il precedente costituito da Consiglio di Stato, 11 febbraio 2014, n. 657, inerente alla fattispecie di un contratto di locazione relativo “ad un immobile concesso in locazione alla Provincia appellante e destinato ad uso scolastico”) hanno espressamente chiarito che “la nozione di “transazione commerciale”, di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio, e pertanto anche i contratti di
utilizzazione di beni collegati o connessi ad un rapporto commerciale, ivi ricompresi i contratti di locazione (e di affitto)”.
Pertanto, sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il decreto legislativo n. 231 del 2002 precisa che la norma si riferisce alle “transazioni commerciali” intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione.
Al riguardo, lo stesso decreto legislativo n. 231 del 2002, all’articolo 2, comma 1, lett. c), definisce l’imprenditore come “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione”.
Viene, quindi, fornita una nozione più ampia di quella contenuta nell’articolo 2082 del codice civile, ricomprendendo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
A tale ultimo proposito, si fa, altresì, presente che l’articolo 2 (rubricato “Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali”), comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 ha stabilito che “Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta
salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli”.
Ciò posto, le singole pubbliche amministrazioni avranno cura di valutare la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra richiamati per definire le fattispecie di spesa che, pur correlate con l’emissione di una fattura elettronica, potrebbero non rientrare nell’alveo delle transazioni commerciali. In particolare, va rammentato come, tra gli elementi più rilevanti ai fini di tale valutazione, siano da ricomprendere:
a) la presenza di un contratto, comunque denominato, il quale dia luogo ad un rapporto di tipo commerciale fra la pubblica amministrazione e il soggetto fornitore del bene o servizio. Così, ad esempio, non sarebbero riferibili a
transazioni commerciali le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie, o a rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa, anziché per l’effettiva prestazione di un servizio;
b) la necessità che la controparte della pubblica amministrazione sia un’impresa, intesa nell’accezione più ampia, che ricomprende anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. In tal senso, ad esempio, non rientrerebbero nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, in ultima analisi, la controprestazione è svolta a favore del cittadino/contribuente.
Ai fini del pagamento, ogni transazione commerciale, rispondente ai requisiti sopra indicati, viene accompagnata dall’emissione di fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione committente, obbligata al pagamento del corrispettivo. La stessa fattura elettronica è automaticamente registrata sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).
Esistono, tuttavia, casistiche di fatturazione elettronica nei confronti di pubbliche amministrazioni, anch’esse registrate in PCC, riferite a transazioni per le quali non sussistono gli elementi sopra richiamati, che ne qualificano la natura commerciale.
Al riguardo, occorre segnalare come i criteri sopra esposti non fanno alcun riferimento all’oggetto della transazione. La natura del bene acquistato dalla pubblica amministrazione, infatti, risulta del tutto irrilevante ai fini della individuazione della natura commerciale di una transazione.
Ciò che rileva, invece, è che i beni o servizi, oggetto della transazione, siano acquisiti dalla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto negoziale e che il fornitore sia un soggetto che esercita un’attività di impresa o professionale.
Conseguentemente, non esiste alcuna esclusione legata al contenuto della prestazione, fatta eccezione per deroghe espressamente previste dalla Direttiva 2011/7/UE (considerando 8, paragrafi 2 e 3), e recepite all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002. In particolare, non costituiscono transazioni commerciali:
a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
b) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore.
Con riferimento al primo elemento qualificante la natura commerciale di una transazione, ossia la presenza di un contratto che dia luogo a un rapporto di tipo commerciale, come detto, restano escluse dall’alveo delle transazioni commerciali le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o di rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa, anziché come controprestazione per l’effettiva fornitura di beni e servizi.
Ciò può concretizzarsi sulla base di una previsione normativa, in assenza di un qualsiasi rapporto negoziale. A tale fattispecie, sono ascrivibili le seguenti principali casistiche, emerse nell’ambito dell’attività di monitoraggio:
a) i contributi versati dallo Stato a soggetti privati come supporto finanziario per lo svolgimento di funzioni di assistenza a favore dei cittadini, per funzioni meritevoli di tutela, al fine di assicurare costi più contenuti rispetto a quelli di mercato (a titolo esplicativo il finanziamento agli istituti di patronato e assistenza sociale previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152);
b) le sovvenzioni, erogate a vario titolo, a soggetti privati o pubblici per iniziative sportive o culturali (quali i pagamenti dei premi delle gare ippiche e delle sovvenzioni agli ippodromi).
Di contro, rientrano nell’ambito delle transazioni commerciali le forniture di beni e servizi erogate da imprese o professionisti a fronte delle quali l’amministrazione si è assunta l’obbligo di pagare il relativo corrispettivo in virtù di disposizioni normative o accordi contrattuali, anche quando il beneficiario diretto della prestazione è un soggetto privato.
È il caso, ad esempio, delle erogazioni di prestazioni sanitare a favore dei cittadini da parte delle strutture accreditate della sanità. In merito, la sentenza della Corte di cassazione (Sezioni unite civili, Sentenza 14 dicembre 2023, n. 35092) ricorda che, già da alcuni anni, la stessa Corte si è orientata a ricondurre le prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato nell'ambito della nozione di "transazione commerciale" di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, affermando che le strutture private accreditate hanno diritto, in caso di ritardo nei pagamenti, di vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal medesimo decreto legislativo. n. 231 del 2002 (Cass. n. 14349 del 2016; Cass. n. 20391 del 2016; Cass. n. 17665 del 2019; Cass. n. 7019 del 2020).
Con riferimento al requisito soggettivo, è stato chiarito che non rientrano nel monitoraggio delle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni quelle fattispecie dove, in ultima analisi, la controprestazione monetaria, a fronte di una fornitura di beni e servizi, è svolta a favore del cittadino o del contribuente oppure a favore di un soggetto non qualificabile come imprenditore o professionista.
Pertanto, non costituiscono transazioni commerciali i rimborsi, nei casi previsti per legge, a favore dei cittadini per spese da questi direttamente sostenute e soggette a rimborso da parte delle pubbliche amministrazioni (ad esempio, il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, e il rimborso delle spese per assistenza sanitaria all’estero di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618).
Tuttavia, occorre precisare che il rimborso, accompagnato da fattura, mantiene la qualifica di transazione commerciale allorquando la fattura è emessa dall’impresa nei confronti di una pubblica amministrazione, a fronte dell’acquisto di un bene o servizio da parte di un soggetto privato sulla base di un programma pubblico di sussidi o di sovvenzioni. Rientrano in questa casistica, a titolo esemplificativo, i programmi “Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”, in quanto il bene, seppure acquistato dal soggetto beneficiario dell’intervento, è pagato dall’amministrazione pubblica, a fronte dell’emissione della fattura da parte dell’impresa venditrice.
3. Utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231
La direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, stabilisce che il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione è, in generale, pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. Il periodo di
scadenza è da intendersi riferito ai giorni di calendario, come desumibile dai “considerando” 13 e 23 della citata direttiva europea 2011/7/UE.
In particolare, l’articolo 4, paragrafo 4, della predetta direttiva stabilisce, innanzitutto, che: “Gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3, lettera a), fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario per: a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune
imprese; b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine”.
Inoltre, il successivo paragrafo 6 del medesimo articolo stabilisce, in via aggiuntiva, che:
“Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui al paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario”.
Il testo del suddetto articolo 4, paragrafo 6, della direttiva è stato integralmente recepito nella normativa nazionale, laddove l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, prevede che : “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per
iscritto”.
In considerazione del fatto che la scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in 30 giorni, fatta eccezione per gli enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 (comparti per i quali il termine è raddoppiato), l’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”, come
prescritto dalla normativa di riferimento sopra citata. In ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.
Considerato che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della M1C1-Riforma 1.11 del PNRR sarà effettuata sia con riferimento all’indicatore del tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni), che all’indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero), le pubbliche amministrazioni avranno cura, nel confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002.
Dall’analisi delle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell’anno 2023, sono emerse casistiche di non corretta applicazione del termine di pagamento. In taluni casi, infatti, le pubbliche amministrazioni hanno indicato termini di scadenza che superano il periodo stabilito dalla direttiva europea e dalla legislazione nazionale di recepimento, con evidenze in cui la data di scadenza della fattura superiore ai 30 giorni deriva presumibilmente da errori commessi dall’Amministrazione in fase di registrazione dei documenti contabili.
In considerazione del fatto che le fatture ricevute nel 2024 saranno oggetto di rendicontazione del target del primo trimestre 2025 della M1C1-Riforma 1.11 del PNRR, si invitano codeste Amministrazioni a voler verificare la sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2002 qualora i termini di scadenza indicati siano superiori a 30 giorni. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla situazione delle eventuali fatture che
riportano termini di scadenza superiori a 60 giorni, non consentiti dalla normativa vigente. Al riguardo, occorre rammentare che anche laddove l’impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni.
Inoltre, appare opportuno ricordare che, in ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni. Pertanto, la fissazione di una scadenza superiore a tale termine risulterebbe illegittima, in quanto contraria al quadro normativo vigente.
Per quanto attiene, poi, alle concrete modalità di conteggio delle scadenze, l’attività di monitoraggio ha evidenziato la presenza di fatture per le quali è possibile presumere che il calcolo sia avvenuto in modo errato. Al riguardo, si rammenta che la data di scadenza deve essere fissata conteggiando i giorni di calendario, senza alcuna esclusione, e a prescindere dal numero di giornate delle mensilità coinvolte. In particolare, non devono essere in alcun modo scomputati i giorni festivi, ovvero i giorni non lavorativi.
Analoga attenzione va posta per tutti quei casi in cui il termine di pagamento viene fissato dall’Amministrazione in misura inferiore ai 30 giorni, soprattutto qualora il pagamento dovesse essere effettuato successivamente a tale termine.
Inoltre, appare opportuno rammentare che in nessun caso il termine di scadenza può essere utilizzato per compensare le fasi, legittimamente previste, di sospensione della fattura. In tali circostanze, è necessario che l’amministrazione proceda alla corretta registrazione della eventuale fase di sospensione delle fatture secondo le modalità di seguito rappresentate. Infatti, considerato che la tempestiva disponibilità e correttezza delle informazioni riguardanti la contabilizzazione dei documenti nei sistemi informativi sono essenziali per consentire
al sistema PCC l’elaborazione di indicatori attendibili per la valutazione del livello e della dinamica dei tempi di pagamento e dello stock di debiti commerciali, è necessario che le amministrazioni pubbliche procedano ad una corretta registrazione della eventuale fase di sospensione delle fatture.
In tal senso, si rammenta che, in fase di utilizzo di tale funzionalità, sarà cura della singola Amministrazione individuare la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della fattura selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:
1. sospeso per contenzioso,
2. sospeso per contestazione (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell’esigibilità del credito);
3. adempimenti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,5 per cento prevista dell’articolo 11 del nuovo codice dei contratti pubblici);
4. verifica di conformità (volta a conseguire l’attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l’ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene);
In ordine a quanto sopra, è utile rammentare che, con riferimento alle situazioni di "contenzioso" o "contestazione", che giustificano la sospensione dei termini di pagamento – come desumibile dall'articolo 9, comma 5, del DPCM 22 settembre 2014, recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” – “sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso”.
Al riguardo, appare opportuno precisare che la suddetta inesigibilità, per ragioni di certezza giuridica e conformemente al dettato normativo sopra richiamato, deve ricollegarsi esclusivamente alla sussistenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico contenzioso in sede giudiziaria in relazione alle singole fatture o richieste di pagamento che si intende escludere dal calcolo dell'indicatore, non ritenendosi, invece, sufficiente che sia dedotta una generica, anche se complessiva, situazione di conflittualità tra il soggetto debitore (o presunto tale) e la società creditrice, emittente la fattura.
Per quanto concerne, poi, la sospensione del pagamento nelle more della verifica di conformità della merce o dei servizi al contratto, non si tralascia di ricordare che l’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2002, prevede espressamente che: “Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e
previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto”.
Pertanto, la procedura di accertamento della conformità, ove prevista, deve avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni, a meno che le parti non concordino un diverso termine espressamente nel contratto e nella documentazione di gara e sempreché ciò non sia gravemente iniquo ai sensi del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 231 del 2022.
Si ritiene che non rientrino nelle legittime cause di sospensione delle fatture tutte quelle condizioni in cui il ritardo di pagamento dell’Amministrazione dipenda da motivazioni interne alle procedure amministrative-contabili della pubblica amministrazione, comprese quelle derivanti dal ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo.
Si rende opportuno, inoltre, sottolineare che la Commissione europea, ai fini di ogni eventuale verifica, potrà accedere a un database, alimentato con i dati della PCC, contenente le informazioni elementari necessarie e sufficienti per il calcolo degli indicatori sui tempi di pagamento, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla privacy.
Con riferimento all’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che, dal 6 novembre 2020, è in vigore il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132, che definisce le motivazioni consentite per poter rifiutare fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l’esito del rifiuto riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal decreto:
1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della pubblica amministrazione destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Da ultimo, nel richiamare le amministrazioni a vigilare sulla corretta applicazione dei termini di scadenza da parte dei funzionari responsabili, si segnala che è in corso un’analisi circa la possibilità di un ulteriore potenziamento delle procedure di controllo, anche attraverso l’individuazione di soluzioni tecnologiche, per escludere scadenze superiori a 60 giorni e subordinare l’indicazione di scadenze superiori a 30 giorni ad un atto esplicito di assenso, da parte del funzionario responsabile, con l’obbligo di indicazione della motivazione.
4. Adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile
Affinché sia assicurato che il ricorso all’utilizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002 (che recepisce l’articolo 4, paragrafo 6, della Direttiva n. 2011/7/UE) e illustrata nel paragrafo 3 , avvenga nei limiti dei presupposti fissati dalla legge, si sottolinea la necessità che siano svolti in merito adeguati controlli a presidio del pieno rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa unionale.
Pertanto, gli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, nell’ambito dei rispettivi contesti di applicazione, sono tenuti a verificare, nei pagamenti delle fatture, la corretta applicazione delle disposizioni recate dal citato articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, tenendo presente, in particolare, che:
a) le scadenze di fatture superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento non sono, in alcun caso, ammissibili;
5. il calcolo della data di scadenza deve essere basato sui giorni di calendario effettivi, senza alcuna esclusione (ad es. giorni festivi);
6. eventuali scadenze superiori a 30 giorni (e comunque non superiori a 60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura sono consentite esclusivamente – fatta eccezione per i pagamenti degli enti del comparto sanitario – in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, i quali devono essere chiaramente documentati e riscontrabili;
7. anche qualora l’impresa indicasse in fattura un termine di pagamento superiore a 30 giorni, in assenza dei presupposti di legge indicati dalla Direttiva n. 2011/7/UE (articolo 4, paragrafo 6) e dalla normativa nazionale di recepimento (articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002), l’Amministrazione dovrà necessariamente ricondurre il termine di scadenza della fattura a 30 giorni dalla data di ricevimento.
Il Ragioniere Generale dello Stato
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)
Pagina: 1100
IVA e imposta di bollo (DPR 26/10/1972, n. 633 - DPR 26/10/72, n. 642 - Legge n. 662/96 - D.L. n...
KEYWORDS

Pagina: 1137
Tasse scolastiche Le tasse scolastiche sono previste unicamente per gli istituti di istruzione s...
KEYWORDS

Comunicazione della Corte di Cassazione relativa al pagamento delle ferie dei docenti a t.d.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16530 del 27/05/2026, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c disposto dalla Corte d'appello di Torino, ha affermato nuovi principi di diritto in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute dal personale docente a tempo determinato.
KEYWORDS

Pagina: 1016
Attività Negoziale (Artt. 43-48, D.I. 28/08/2018, n. 129) L‘attività negoziale del...
KEYWORDS

Pagina: 10
Nota 1° giugno 2026, n. 5762
KEYWORDS

Pagina: 171
Indennità di missione (Legge n. 836 del 18 dicembre 1973, DPR 395/88 e successivi aggiornamenti, ...
KEYWORDS

Pagina: 1067
Contratti di prestazione d‘opera per la realizzazione dell‘offerta formativa (D.Lgs. ...
KEYWORDS

Pagina: 42
Comunicazione 18 luglio 2025
KEYWORDS

Pagina: 1098
La fatturazione elettronica (D.M. 3/4/2013 n. 55) Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ...
KEYWORDS

Pagina: 1041
Contratti e appalti pubblici Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell‘U...
KEYWORDS

Pagina: 1173
Infortuni Gestione degli infortuni negli Istituti scolastici L‘art. 2-ter del...
KEYWORDS

Pagina: 2
Legge 30 luglio 2025 n. 105 di conversione del D.L. 24 giugno 2025, n. 90
KEYWORDS

Pagina: 941
Impianto contabile e gestione finanziaria Premesse Sulla G.U. Serie Generale n. 267 d...
KEYWORDS

Pagina: 24
Vademecum 12 novembre 2025 (Doc. web n. 10190259)
KEYWORDS

Pagina: 2
Linee guida agosto 2025
KEYWORDS

Pagina: 858
Assicurazioni sociali obbligatorie (INPS) (Legge 03/05/1975, n. 160 - D.L. 06/07/1978, n. 352 - L...
KEYWORDS

Pagina: 194
Indennità di esami (D.I. n. 41/1999 - C.M. n. 104/99 - D.M. n. 6/2007 - C.M. n. 29/2014) La part...
KEYWORDS

Pagina: 96
Competenze accessorie Personale a tempo indeterminato e a tempo determinato Ore eccedenti(...
KEYWORDS

Pagina: 872
IRPEF - Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (DPR 22/12/1986, n. 917, e successive modifica...
KEYWORDS

Pagina: 28
FAQ istituzionali del Ministero del Lavoro
KEYWORDS

Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria
Argomenti:
Acquisti/forniture/contratti: fattura elettronica
Acquisti/forniture/contratti: gara per le assicurazioni
KEYWORDS
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!

