Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 25/03/2021
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  • Alunno con disabilità: la sua documentazione può essere trasmessa allo specialista privato che lo segue?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni/salute: alunni disabili

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    #pbb #specialista #glo #famiglia #disabilità #struttura #partecipazione #privacy #autorizzazione #soggetto #autorizzare

    Domanda

    In una classe quarta di scuola primaria abbiamo un alunno con disabilità che ha atteggiamenti aggressivi, pericolosi ed imprevedibili. Ho inviato due relazioni alla struttura pubblica territorialmente competente e mi hanno risposto che il soggetto è seguito da altra struttura e non da loro. Il problema è che tale "altra struttura" è una struttura privata (una ONLUS) ed il medico che segue il bambino è pagato direttamente dalla famiglia.
    Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 182/2020 fa parte del GLO il rappresentante individuato dalla ASL territorialmente competente; al contrario lo specialista privato può intervenire su autorizzazione del DS e ha mera funzione consultiva. Mi chiedo inoltre se, stante così la questione, dal punto di vista del rispetto del rispetto della privacy sono autorizzato a trasmettere relazioni riservate ad uno specialista privato pagato dalla famiglia senza autorizzazione di quest'ultima. La questione non si pone ovviamente nel caso dell'ASL in quanto si tratto di un soggetto che dal punto di vista istituzionale è proposto alla ricezione di informazioni di questo genere.
    Si ringrazia dell'attenzione.

    Risposta

    Occorre premettere che, nel caso specifico, la famiglia ha affidato a un medico specialista che opera in strutture private, il percorso terapeutico del proprio figlio. Pertanto la sua presenza è auspicabile nel gruppo di lavoro operativo, proprio perché la coordinazione e la collaborazione tra la famiglia dell’alunno con disabilità e la scuola sono i presupposti per elaborare una progettazione efficace alla cui definizione, ciascuno dei partecipanti al GLO, è chiamato a dare il proprio contributo in base alle specifiche competenze e al ruolo ricoperto.
    Il D.I. n. 182/2020 all’art. 3, c. 6, afferma che: “Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”. Al c. 9 dello stesso articolo troviamo che: “Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti”.
    Le Linee Guida allegate al D.I. n. 182/2020 specificano maggiormente le modalità operative da seguire: “Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria. La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”.
    Da quanto riportato nelle Linee Guida, il dirigente scolastico può consentire la partecipazione dello specialista esterno alle riunioni del GLOI solo se sono state rispettate le condizioni precedentemente descritte nelle Linee Guida. A tale scopo si consiglia di agevolare la famiglia dell’alunno con disabilità fornendo ad essa un modello precompilato di autorizzazione alla partecipazione dello specialista privato a riunioni del GLO e al contestuale rispetto della normativa sulla privacy in riferimento ai dati che questi potrebbe acquisire durante i suddetti incontri.
    In questo caso, la documentazione che la scuola redige per l’alunno con disabilità (relazioni, PEI, osservazioni ecc.) deve essere consegnata ai genitori dello studente che ne possono fare richiesta e non allo specialista privato.

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    Approfondimenti

    Sentenza 17/07/2025 n° 610
    Area: Giurisprudenza

  • La posizione vantata dal docente destinatario di un provvedimento di rinvio del periodo di formazione e prova è qualificabile quale posizione di diritto soggettivo - T.A.R. UMBRIA - Sezione Prima
  • La giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento al contenzioso relativo al pubblico impiego c. p. è limitata agli atti cosiddetti di macro organizzazione e alle procedure concorsuali in quanto espressione ambedue di una potestà pubblica rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo. Gli atti di macro organizzazione concernano concernono l'organizzazione della struttura amministrativa definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici i modi di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica complessiva. Le procedure concorsuali terminano con l'approvazione della graduatoria gli atti successivi infatti concernono il diritto soggettivo all'assunzione e pertanto sono censurabili dinanzi al giudice ordinario.

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    #personale docente#questioni processuali: giurisdizione

    Sentenza 18/06/2025 n° 1926
    Area: Giurisprudenza

  • Appalti e principio di rotazione: l’ambito di applicazione è circoscritto i) sul piano oggettivo, agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate nelle quali attraverso gli “inviti” la S.A. limiti la partecipazione alla procedura; ii) sul piano soggettivo, ai soli affidamenti diretti o alle procedure effettivamente negoziate in cui si operi una selezione preventiva degli operatori - T.A.R. SICILIA - CATANIA - Sezione Terza
  • 1. Nel vigore del vecchio codice dei contratti pubblici, con argomenti utilizzabili anche nell’attuale quadro normativo, “è ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate. L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici##6029T, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36##6029T); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016##1793T, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22.2.2021, n. 1515; cfr., inoltre, T.A.R. per il Lazio, Sez. II, 9.12.2020, n. 13184). 2. Secondo le richiamate Linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206##1793T, “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”. 3. La non operatività del principio in caso di procedure ordinarie o, comunque, di procedure sostanzialmente aperte trova spiegazione nella circostanza che il principio in esame “costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755##1437L). In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943##1457L; 5 marzo 2019, n. 1524##1214L; 13 dicembre 2017, n. 5854##578L)” (Cons. Stato, Sez. V, 15.12.2020, n. 8030). 4. Il principio di rotazione non opera laddove “il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (T.A.R. per il Veneto, Sez. I, 26.3.2021, n. 389##2409L) Infatti, laddove la stazione appaltante “apra al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (arg. ex T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493)” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 aprile 2021, n.881##980L; T.A.R. Veneto, Sez. I, 23.9.2019, n. 1021, confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 27.11.2020, n. 7462)”. 5. Lo spazio di applicazione del principio di rotazione risulta circoscritto: “i) sul piano oggettivo agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate nelle quali attraverso gli “inviti” la S.A. limiti la partecipazione alla procedura, scegliendo come partecipanti solo alcuni dei potenziali operatori economici con conseguente non operatività nelle diverse ipotesi in cui la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa; in tal caso, infatti, l’ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsione del gioco della concorrenza; ii) sul piano soggettivo ai soli affidamenti diretti o alle procedure effettivamente negoziate in cui si operi una selezione preventiva degli operatori precludendo, quindi, a tutti i soggetti operanti in un mercato o in un determinato ambito di partecipare al confronto per la migliore offerta e la conseguente aggiudicazione. 6. Tale soluzione è stata recepita dall’art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023##6042T, che – come ricordato dal Consiglio di Stato nella relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici – prevede il principio della rotazione quale “principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78”. Il comma 5 dell’art. 49##6042T, in particolare, stabilisce che il principio di rotazione non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata; tale previsione si giustifica “in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all’esito dell’indagine di mercato” (cfr. relazione del Consiglio di Stato).

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    #appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara

    23/10/2025 n° 1
    Area: Giurisprudenza

  • La non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente e le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente non possono incidere sulla valutazione - T.A.R. UMBRIA - Sezione Prima
  • Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

    OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.

    Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
    l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
    dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
    fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
    Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
    dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
    La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
    settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
    obbligatorio.
    Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
    da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
    Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
    fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
    - ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
    esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
    In particolare, i genitori devono dichiarare:
    - “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
    “d’accordo con tale attività”;
    - “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
    diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
    Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
    Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
    chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
    Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
    parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
    Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
    professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
    Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
    completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
    di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
    dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
    Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
    principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
    persone con disabilità.
    Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
    persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
    Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
    studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
    sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
    di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
    predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
    partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
    In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
    partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
    Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
    con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
    In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
    autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
    dell’alunno con disabilità.
    La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
    esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
    incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
    gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
    Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
    raccomandazione:
    - nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
    professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
    e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
    classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
    e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
    Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
    del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
    ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
    Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
    massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.

    Il Collegio
    Maurizio Borgo
    Francesco Vaia
    Antonio Pelagatti

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    #studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute

    17/02/2025 n° 33094
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • A.R.A.N. - Parere - Può essere indetta una assemblea sindacale in orario diverso da quello previsto dalla norma contrattuale, al fine di consentire la partecipazione al personale scolastico con servizio articolato in turni?
  • Può essere indetta una assemblea sindacale in orario diverso da quello previsto dalla norma contrattuale, al fine di consentire la partecipazione al personale scolastico con servizio articolato in turni?

    In merito si osserva che il comma 4 dell’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea….”. Inoltre, il successivo comma 6 afferma che “ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. …”.

    Sotto tale ultimo profilo occorre ricordare che l’individuazione della durata massima dell’assemblea e la sua collocazione all’inizio o alla fine delle attività didattiche è finalizzata ad evitare che l’assemblea stessa possa comportare un’eccessiva interruzione del servizio scolastico con ripercussioni sulle famiglie, sugli alunni e l’organizzazione didattica. Ne consegue che i soggetti legittimati potranno indire nella stessa giornata una sola assemblea – della durata massima di due ore – che potrà tenersi nella fascia oraria iniziale o finale delle attività didattiche giornaliere. Resta fermo che all’assemblea potranno partecipare anche i dipendenti che durante la fascia oraria in cui la stessa si tiene non sono tenuti a svolgere attività lavorativa (ad esempio in quanto il proprio turno di lavoro inizia successivamente). Tale personale, per le ore di assemblea non coincidenti con il proprio orario di lavoro, non dovranno richiedere alcun permesso ex art. 31, comma 1, CCNL 18.01.2024.

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    #contrattazione collettiva
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 502

    PARTE SECONDA

    Permessi e congedi per gravi motivi familiari  (Art. 4 Legge n. 53/2000 e D.I. n. 278/2000) ...

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    Pagina: 547

    PARTE SECONDA

    Congedo straordinario retribuito di due anni         Il D.Lgs. 30/06/2022, n. 105, ...

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 25/03/2021
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  • Alunno con disabilità: la sua documentazione può essere trasmessa allo specialista privato che lo segue?
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    #pbb #specialista #glo #famiglia #disabilità #struttura #partecipazione #privacy #autorizzazione #soggetto #autorizzare

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