
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni/salute: alunni con disabilità
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In una classe quarta di scuola primaria abbiamo un alunno con disabilità che ha atteggiamenti aggressivi, pericolosi ed imprevedibili. Ho inviato due relazioni alla struttura pubblica territorialmente competente e mi hanno risposto che il soggetto è seguito da altra struttura e non da loro. Il problema è che tale "altra struttura" è una struttura privata (una ONLUS) ed il medico che segue il bambino è pagato direttamente dalla famiglia.
Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 182/2020 fa parte del GLO il rappresentante individuato dalla ASL territorialmente competente; al contrario lo specialista privato può intervenire su autorizzazione del DS e ha mera funzione consultiva. Mi chiedo inoltre se, stante così la questione, dal punto di vista del rispetto del rispetto della privacy sono autorizzato a trasmettere relazioni riservate ad uno specialista privato pagato dalla famiglia senza autorizzazione di quest'ultima. La questione non si pone ovviamente nel caso dell'ASL in quanto si tratto di un soggetto che dal punto di vista istituzionale è proposto alla ricezione di informazioni di questo genere.
Si ringrazia dell'attenzione.
Occorre premettere che, nel caso specifico, la famiglia ha affidato a un medico specialista che opera in strutture private, il percorso terapeutico del proprio figlio. Pertanto la sua presenza è auspicabile nel gruppo di lavoro operativo, proprio perché la coordinazione e la collaborazione tra la famiglia dell’alunno con disabilità e la scuola sono i presupposti per elaborare una progettazione efficace alla cui definizione, ciascuno dei partecipanti al GLO, è chiamato a dare il proprio contributo in base alle specifiche competenze e al ruolo ricoperto.
Il D.I. n. 182/2020 all’art. 3, c. 6, afferma che: “Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”. Al c. 9 dello stesso articolo troviamo che: “Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti”.
Le Linee Guida allegate al D.I. n. 182/2020 specificano maggiormente le modalità operative da seguire: “Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria. La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”.
Da quanto riportato nelle Linee Guida, il dirigente scolastico può consentire la partecipazione dello specialista esterno alle riunioni del GLOI solo se sono state rispettate le condizioni precedentemente descritte nelle Linee Guida. A tale scopo si consiglia di agevolare la famiglia dell’alunno con disabilità fornendo ad essa un modello precompilato di autorizzazione alla partecipazione dello specialista privato a riunioni del GLO e al contestuale rispetto della normativa sulla privacy in riferimento ai dati che questi potrebbe acquisire durante i suddetti incontri.
In questo caso, la documentazione che la scuola redige per l’alunno con disabilità (relazioni, PEI, osservazioni ecc.) deve essere consegnata ai genitori dello studente che ne possono fare richiesta e non allo specialista privato.
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Sentenza 17/07/2025 n° 610
Area: Giurisprudenza

La giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento al contenzioso relativo al pubblico impiego c. p. è limitata agli atti cosiddetti di macro organizzazione e alle procedure concorsuali in quanto espressione ambedue di una potestà pubblica rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo. Gli atti di macro organizzazione concernano concernono l'organizzazione della struttura amministrativa definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici i modi di conferimento della titolarità degli uffici e la dotazione organica complessiva. Le procedure concorsuali terminano con l'approvazione della graduatoria gli atti successivi infatti concernono il diritto soggettivo all'assunzione e pertanto sono censurabili dinanzi al giudice ordinario.
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#personale docente#questioni processuali: giurisdizione
Sentenza 24/11/2025 n° 20939
Area: Giurisprudenza

La valutazione di un alunno con DSA, al quale sono state applicate le misure compensative e/o dispensative previste dal PDP, non è dissimile da quella dello studente che non necessita di misure di sostegno, dovendo l’istituto scolastico verificare, in entrambi i casi, se siano stati raggiunti gli obiettivi generali. Il Consiglio di Classe, pertanto, nel caso di specie non era tenuto a valutare se il mancato superamento dell’esame di riparazione fosse o meno riconducibile al particolare disturbo specifico dell’apprendimento dell’alunna che, va ricordato, non è una patologia. Al contrario, un’eventuale promozione dell’alunna, motivata in ragione del disturbo di cui è portatrice, sarebbe stata irragionevole e per certi versi dannosa per la medesima interessata, che in tal modo verrebbe “premiata” pur non avendo raggiunto quell’adeguata preparazione che dovrebbe rappresentare l’obiettivo primario del percorso scolastico anche in caso di applicazione di un PDP. (Il TAR Lazio rigetta il ricorso proposto da una studentessa di scuola secondaria di secondo grado, affetta da DSA e destinataria di un PDP, avverso la non ammissione alla classe successiva a seguito del mancato superamento dell’esame di riparazione sostenuto in Latino, Greco e Scienze naturali-biology, giudizio ritenuto illegittimo per la mancata applicazione in sede di esame delle misure previste dal PDP. Il Collegio, nel ricordare che il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile da GA solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti, ha osservato che l’eventuale inadempimento a talune prestazioni previste dal PDP non vizia il giudizio, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso a fronte dei quali l’ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo. L’operato della scuola è risultato inoltre legittimo sia con riguardo alla tempestiva adozione del PDP, avvenuta entro il primo trimestre come previsto dalle Linee guida ministeriali, e alla sua condivisione con la famiglia, sia quanto alla sua applicazione in sede di esame come emerso dai verbali.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 14/11/2025 n° 7425
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, le persone con disabilità hanno diritto alle prestazioni stabilite in loro favore in relazione alle rispettive necessità di sostegno o sostegno intensivo. Quest’ultimo è determinato, ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, dalla compromissione “dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Tale condizione correlata a disabilità grave determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Tra le prestazioni stabilite in favore dei soggetti che versino in tali condizioni rientra l’insegnante di sostegno, la cui assistenza rappresenta un diritto che non può essere subordinato alle disponibilità finanziarie o organizzative della pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’istruzione scolastica, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) indica gli interventi necessari a realizzare il diritto all’educazione e all’integrazione dell’alunno disabile, tra cui l’assistenza di un docente di sostegno, secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.). Esso non può dunque contenere un numero di ore di sostegno a favore dello studente disabile inferiore a quelle previste dal G.L.O., e in ogni caso, qualora non dovesse coprire l’intero orario scolastico settimanale anche in caso di disabilità correlata a sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, occorre una motivazione individualizzata sulle ore di sostegno assegnate allo studente disabile. Se tale motivazione manca, non è possibile ridurre il monte ore di sostegno che il G.L.O. abbia individuato come necessario. Anche qualora la scuola dovesse avere carenze di organico a fronte delle esigenze degli alunni con disabilità iscritti, d’altro canto, è possibile richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale dei c.d. posti in deroga, per ottenere le risorse necessarie per la copertura delle ore di sostegno a favore degli studenti che ne abbiano necessità ai sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 66/2017. Nella prassi, tuttavia, solo gli alunni le cui famiglie abbiano fatto ricorso alla giustizia amministrativa risultano beneficiari di insegnanti di sostegno “in deroga”. Si tratta di una condotta che attiva il sostegno in deroga solo “ex post” e non prima dell’inizio dell’anno scolastico, e che quindi è contraria allo spirito del sistema normativo che intende assistere gli studenti disabili per garantire loro un pieno diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica (rispettivamente artt. 12 e 13 della l. 104/1992). Ciò comporta anche che la pubblica amministrazione sia tenuta a pagare le spese processuali e talvolta il risarcimento del danno a seguito della condanna da parte del giudice amministrativo per mancata richiesta tempestiva all’Ufficio Scolastico Regionale di posti in deroga da parte del Dirigente Scolastico. Pertanto, la redazione di un P.E.I. che non tenga conto della valutazione espressa dal G.L.O. a fronte di una giurisprudenza costante che censura tale prassi illegittima è viziata da eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, nonché degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992. (Nel caso in esame, il TAR Campania ha dichiarato viziata da eccesso di potere la condotta dell’amministrazione scolastica che aveva redatto un P.E.I. che prevedeva un monte ore inferiore rispetto a quello indicato da G.L.O. in conseguenza alla mancata richiesta di attivazione di posti in deroga all’Ufficio Scolastico Regionale.)
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#studenti: integrazione e disabilità#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione
Sentenza 14/09/2021 n° 9795
Area: Giurisprudenza

Va annullato il decreto interministeriale n. 182/2020 in tema di disciplina per la compilazione dei nuovi modelli di Pei (previsti per ciascun tipo di scuola ed allegati al medesimo decreto), unitamente alle linee guida per la loro compilazione, alle modalità di partecipazione ai GLO e all’individuazione della richiesta di sostegni didattici e per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità. Il decreto impugnato è illegittimo sia per violazione delle norme procedimentali per la sua adozione, in quanto, per i suoi contenuti, esso presenta tutti i caratteri di una fonte secondaria di secondo grado, sub specie di regolamento, con conseguente violazione delle norme procedimentali per la sua adozione (art. 17 della legge n. 400/1988), sia per contrasto con i principi e criteri direttivi promananti dalla legge n. 107/2015, nonché con la delega di cui all’art. 7, co. 2-ter del d.lgs. n. 66/2017 e con altre norme, nazionali ed internazionali, in materia di inclusione di soggetti affetti da disabilità. (Dopo avere rigettato le eccezioni di rito, in punto di tardiva impugnazione e di carenza di legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni ricorrenti, il TAR Lazio ricostruisce il quadro normativo nell’ambito del quale si colloca la genesi del decreto impugnato ed osserva che lo stesso avrebbe dovuto assumere le forme del Regolamento e, quindi, la sua adozione sarebbe dovuta avvenire per il tramite del procedimento di cui all’art. 17 della Legge 400/1988. Il GA osserva, inoltre, che il decreto interministeriale impugnato, ed i suoi allegati, veicolano dei contenuti esorbitanti rispetto alla delega ricevuta, ridisegnando il procedimento di assegnazione delle ore di sostegno in maniera peraltro non rispettosa rispetto alle fonti sopra ordinate. A fronte della precisa delega contenuta nell’art. 7, co. 2-ter del d.lgs. n. 66/2017, le Amministrazioni resistenti, anziché limitare il proprio raggio di intervento alle modalità di individuazione delle misure di sostegno ed ai modelli di PEI da utilizzare, si sono invece spinte fino a dettare una autonoma disciplina del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO). Da ultimo, il Collegio, alla luce norme internazionali in materia di tutela della disabilità, accoglie le censure relative agli interventi restrittivi operati dalle Linee Guida allegate al DL 182/2020 in particolare riguardo alla composizione del GLO e al previsto divieto di partecipazione di più di un professionista segnalato dalle famiglie e al divieto di partecipazione di professionisti retribuiti dalle famiglie, alla previsione di un possibile esonero dallo studio di una disciplina per gli studenti delle scuole superiori con PEI differenziato, come pure alla possibile riduzione di orario per essi, alla norma sull’eventuale responsabilità di danno erariale per i partecipanti al GLO che assegnino risorse eccessive a spese dell’erario, misure che riducono i diritti e le pari opportunità degli studenti con disabilità. La presente sentenza è stata annullata da Consiglio di Stato sent. n. 3196/2022##2821L, con conseguente reviviscenza del D.I. 182/2020.)
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#studenti: integrazione e disabilità
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
Area: Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana il seguente regolamento:
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità (1);
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza (2).
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
(1) Lettera modificata dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
(2) Lettera aggiunta dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i princìpi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati(3).
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.
3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento(3).
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. [Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.](3)
6. Le sanzioni [e i provvedimenti] che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto(3).
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni(3).
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. [Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.](3)
8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo(4).
8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline(4).
8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica(4).
8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5(4).
8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica(4).
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8(5).
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita' tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile(3).
10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni(3).
(3) Comma modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
(4) Comma inserito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
(5) Comma sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza(6).
1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet(6).
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'(7).
(6) Comma inserito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
(7) Comma modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola secondaria di primo grado(9).
1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies(10).
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica(10).
(8) Rubrica sostituita dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
(9) Comma modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
(10) Comma inserito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
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#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#dispersione #ripudio
Sentenza 23/10/2019 n° 221
Area: Giurisprudenza

La limitazione dell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alle coppie di sesso diverso non è incostituzionale. Con la legge dedicata alla PMA (legge n. 40/2004) il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi in una materia delicata, con numerose implicazioni bioetiche e sociali e caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità. Nell’esercizio di questa discrezionalità, il legislatore ha ritenuto di consentire l’accesso alle pratiche di fecondazione assistita a coloro che versino in uno stato di infertilità patologica e che possano riprodurre il modello familiare fondato sulla presenza di un padre e di una madre (cioè quello più vicino alla procreazione naturale). Mentre è possibile che il legislatore estenda il novero di persone che possono accedere alle pratiche di PMA, non è possibile che ciò avvenga tramite declaratoria d’incostituzionalità volta a includere tra i potenziali beneficiari le coppie dello stesso sesso (necessariamente composte da due donne). Ciò non sarebbe coerente con gli obiettivi perseguiti dalla normativa, anche perché si tratterebbe in questo caso di un’infertilità fisiologica e non patologica (non c’è dunque alcuna violazione dell’art. 3 Cost. in materia di uguaglianza). Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, del resto, si è orientata nel senso di ritenere che nelle materie non caratterizzate da un consensus europeo (come quelle relative alla bioetica) siano caratterizzate da ampia discrezionalità legislativa, purché sia garantito il rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Non è in discussione l’idoneità delle coppie dello stesso sesso alla crescita di figli, perché l’orientamento sessuale non incide sulla capacità genitoriale. La tutela delle formazioni sociali ai sensi dell’art. 2 Cost., però, non significa che esista un diritto alla genitorialità da esplicarsi senza limiti, così come il vulnus recato alla salute psicofisica della coppia che desideri dei figli (art. 32 Cost.) non può tradursi in una prevalenza dell’aspirazione alla genitorialità su tutti gli altri interessi coinvolti nella materia in questione. (Nel caso in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40/2004 nella parte in cui, rispettivamente, limitano l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso e sanzionano l’applicazione di tali tecniche a coppie dello stesso sesso.)
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#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitori: responsabilità genitoriale
Sentenza 27/06/2025
Area: Giurisprudenza

In tema di nullità del licenziamento del lavoratore disabile (, per discriminazione indiretta, in ragione del superamento del periodo di comporto causato dal mancato scomputo delle assenze collegate alle proprie patologie, va recepita una nozione di disabilità svincolata dal solo diritto interno e di origine eurounitaria, ricostruita sulla scorta della giurisprudenza della CGUE . Pertanto, se è vero che la nozione di handicap/disabilità non è coincidente con lo stato di malattia, oggetto della regolazione contrattuale collettiva applicata al rapporto ai fini del computo del periodo di comporto rilevante ai sensi dell'art. 2110 c.c., ciò non significa che essa sia contrapposta a tale stato, che può esserne tanto causa quanto effetto, e le cui interazioni devono essere tenute in considerazione nella gestione del rapporto di lavoro. In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da una condizione di handicap, ai fini dell'accertamento dell'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, della verifica della possibilità di adottare adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, il lavoratore deve allegare e provare la limitazione risultante dalle proprie menomazioni fisiche, mentali e psichiche durature e il fatto che tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, si traduca in un ostacolo alla propria partecipazione, piena ed effettiva, alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, posto che non ogni situazione di infermità fisica che renda il lavoratore inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta ex se riconducibile alla nozione di disabilità di cui alla disposizione suddetta. Venendo meno il presupposto della condizione di disabilità, non sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre gli “accomodamenti ragionevoli” tra cui l'applicazione di un periodo differenziato di comporto per il lavoratore, superiore a quello previsto dal CCNL di riferimento. ( Nel caso di specie il ricorrente si era limitato ad allegare la sussistenza della propria condizione di disabilità identificandola con la condizione patologica che lo affliggeva, senza nulla dedurre od offrire alcun elemento conoscitivo sulle ragioni per cui la patologia in parola - di obiettivamente scarsa gravità, se comparata con le patologie - morbo di Parkinson, malattie oncologiche, sclerosi multipla, invalidità derivanti da infortunio- che la giurisprudenza di merito ha valorizzato al fine di riconoscere la condizione di disabilità in ambito lavorativo - dovrebbe, in interazione con barriere di diversa natura, ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori).
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 09/03/2021 n° 33
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, la pratica della surrogazione di maternità è vietata dall’art. 12 della legge n. 40/2004 per ragioni di ordine pubblico internazionale. Tali ragioni impediscono che atti stranieri in contrasto con i valori considerati alla base dell’ordinamento giuridico, specie in materia di diritti umani, producano effetti in Italia. È per questa ragione, legata alla dignità della donna e alla necessità di impedire che si sfruttino situazioni di fragilità, che è impossibile trascrivere nei registri di stato civile italiani l’atto di nascita straniero che indica come genitori di un bambino i componenti della coppia (eterosessuale o omosessuale) che abbia fatto ricorso alla gestazione per altri all’estero. Ciò non toglie, però, che il minore in situazioni come questa cresca di norma con la coppia committente, che ha dato vita al processo che ha portato al suo concepimento. Per questo motivo, è necessario individuare una soluzione che assicuri che il bambino veda riconosciuto giuridicamente il proprio legame con chi se ne prende cura, e in particolar modo con il genitore che non abbia fornito il proprio apporto genetico alla fecondazione in vitro (c.d. genitore d’intenzione). Tutte le decisioni delle autorità relative ai minori devono infatti essere guidate dal principio del miglior interesse di quest’ultimo in relazione alla sua situazione concreta. Attualmente, l’unico strumento che consente di riconoscere giuridicamente il rapporto di filiazione che lega il bambino al genitore d’intenzione è l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184/1983. Si tratta di una forma di tutela che, però, non risulta del tutto adeguata rispetto alla necessità di garantire i diritti del minore perché presenta diverse criticità ed è subordinata ad un atto di volontà del genitore d’intenzione, che potrebbe sottrarsi alla propria responsabilità genitoriale e non procedere mai alla richiesta di adozione (in caso, ad esempio, di separazione della coppia). Spetta però al legislatore individuare forme di tutela più efficaci, restando invece fermo il divieto di trascrivere l’atto di nascita del minore che indichi anche il genitore d’intenzione dopo il ricorso alla maternità surrogata. Il vuoto di tutela non può infatti essere risolto con una declaratoria d’illegittimità costituzionale. (Nel caso in questione, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure dell’art. 12, comma 6 della legge n. 40/2004, dell’art. 64, comma 1, lettera g) della legge n. 218/1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 396/2000 perché la materia appartiene alla discrezionalità del legislatore. Tali norme non consentono, secondo l’interpretazione consolidata, che possa essere riconosciuto in Italia il provvedimento giudiziario straniero che inserisce il genitore d’intenzione nell’atto di nascita del bambino nato a seguito di gestazione per altri all’estero con l’apporto biologico di un solo membro della coppia.)
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#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitori: responsabilità genitoriale
Sentenza 27/11/2024 n° 3941
Area: Giurisprudenza

Come previsto dalla l. 170/2010, nessun obbligo giuridico in senso stretto sussiste in capo alla scuola ai fini della redazione di un Piano personalizzato avuto riguardo agli studenti con BES: rispetto a questi ultimi, la scuola ha la facoltà, non l’obbligo, di attivare le tutele previste per gli studenti con DSA. A tali studenti non risulta applicabile nemmeno la circolare ministeriale n. 8/2013 nella parte in cui raccomanda agli istituti scolastici di attivare dei PDP transitori per studenti affetti da DSA anche in presenza di certificazioni provenienti da specialisti privati e nelle more della diagnosi effettuata da una struttura sanitaria pubblica. Nel caso di specie è, dunque, legittima la mancata ammissione alla classe successiva, conseguita al mancato superamento degli esami di recupero, della studentessa che, quasi al termine dell’a.s., aveva prodotto alla scuola la certificazione di una specialista privato dalla quale emergevano accertamenti sommari che non davano luogo ad una diagnosi certa del disturbo di acalculia. La discente, infatti, per censurare l’asserita illegittimità della bocciatura, non può lamentare che, in tale contesto, la scuola non abbia adottato le misure compensative previste dalla l.170/2010 in quanto sulla base della documentazione presentata la scuola non era obbligata ad adottarle. Peraltro, nell’ultimo mese di scuola l’alunna aveva registrato numerose assenze per cui, anche se la scuola avesse redatto un PDP immediato (mai richiesto formalmente dalla famiglia) lo stesso non avrebbe potuto sortire alcun effetto pratico. La scuola ha comunque dimostrato di tenere in considerazione la peculiare situazione evidenziata dalla famiglia riducendo da quattro a tre il numero delle insufficienze dell’alunna, così consentendo alla stessa di accedere agli esami di recupero, poi, però, non superati. (Il GA, dopo aver brevemente ricostruito la normativa applicabile agli studenti affetti da disabilità, a quelli affetti da DSA e a quelli affetti da BES, evidenzia che nel caso di specie non può essere rimproverata alla scuola alcuna mancanza o ritardo nell’adozione di misure compensative. La famiglia della studentessa, infatti, aveva prodotto la certificazione di uno specialista privato dalla quale non emergeva tuttavia una diagnosi certa di DSA, pur essendo state rilevate difficoltà nella correttezza e velocità di lettura e di calcolo. In tale contesto, quindi, la scuola non era tenuta ad adottare misure compensative ed il ritardo della famiglia nell’attivare i prescritti percorsi per la tutela del diritto all’istruzione della propria figlia non può ricadere sulla scuola. Il GA rimarca, inoltre, che il giudizio di non ammissione alla classe superiore è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in via giurisdizionale solo per ciò che concerne i profili della manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti, vizi non riscontrabili nel caso di specie. Né sulla legittimità della bocciatura incide la mancata attivazione dei corsi di recupero per le materie in cui la studentessa a registrato un’insufficienza, atteso che la valutazione di sospensione del giudizio in alcune materie o il giudizio di non ammissione alla classe successiva si basano esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dell’alunna.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: integrazione e disabilità
Sentenza 29/09/2025 n° 16802
Area: Giurisprudenza

È legittima l’imposizione dell’obbligo vaccinale anti-Covid-19 al personale scolastico, nonché la conseguente sospensione dal servizio e dalla retribuzione per l’inadempimento, trattandosi di misure fondate sul principio di solidarietà, coerenti con le evidenze scientifiche disponibili e proporzionate alla tutela della salute pubblica. Legittime le censure sollevate in merito alla questione della non debenza della retribuzione o di altri compensi o emolumenti comunque denominati anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 del 2023. Sono altresì legittimi i controlli sullo stato vaccinale tramite il SIDI, poiché previsti da norma primaria e frutto di un corretto bilanciamento operato tra tutela della riservatezza di alcuni singoli e tutela della salute generale. Inammissibile infine l’azione sindacale quando volta a tutelare interessi non omogenei all’interno della categoria in quanto l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass
Sentenza 17/04/2024 n° 247
Area: Giurisprudenza

Il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92 sussiste quando il posto “richiesto” dal lavoratore che fa domanda di trasferimento sia non solo vacante ma anche reso disponibile da una decisione di natura organizzativa della P.A., con esclusione di un’equiparazione tra posto vacante e posto disponibile. L’inciso “ove possibile” contenuto nella norma presuppone, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge, la compatibilità con l'interesse comune, nel senso che il diritto all’effettiva tutela della persona disabile non può essere fatto valere quando il relativo esercizio valga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, in un danno per la collettività Tale inciso, pertanto, richiede un bilanciamento con le esigenze organizzative e la continuità del servizio della Pubblica Amministrazione, nell’interesse della collettività. (Sulla base del principio di cui sopra il giudice di Treviso ha rigettato il ricorso di una Dirigente Scolastica che chiedeva il trasferimento interregionale per assistere la suocera disabile grave ai sensi della legge 104/92. Lo stesso ha inoltre ritenuto legittima la determinazione dei posti disponibili operata dall’amministrazione in ragione della necessità di evitare situazioni di esubero di personale e ha ritenuto che i posti assegnati in reggenza non possono essere considerati vacanti e disponibili per i trasferimenti, in quanto spesso riguardano sedi sottodimensionate o con titolari assenti temporaneamente).
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#personale dipendente: trasferimento
Sentenza 14/10/2025 n° 2235
Area: Giurisprudenza

L’individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali è di competenza esclusiva del Consiglio di classe (o del team dei docenti nella scuole primarie), il quale rimane autonomo, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, nel decidere se formulare o meno un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Se, dunque, grava sul Consiglio di classe l’onere di individuare gli alunni con BES, gli alunni che presentano tali bisogni, però, non devono necessariamente essere promossi, ma possono esserlo qualora abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati. La rilevata tardività e lacunosità degli interventi facilitatori posti in essere non può far diventare idoneo alla classe superiore uno studente che non ha raggiunto risultati accettabili sul piano del profitto. Sebbene sia possibile che, ove la scuola avesse adottato con maggiore tempestività le misure più idonee a favorire l’apprendimento del figlio del ricorrente, questo ultimo avrebbe potuto raggiungere la sufficienza in un numero accettabile di materie, ma nel momento in cui ciò non si è verificato la soluzione non può essere la sua promozione ope iudicis. (Il Giudice Amministrativo, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di alunni con DSA e BES, respinge il ricorso presentato dal genitore di un alunno della classe prima di un Liceo scientifico non ammesso alla classe successiva all’esito degli esami di riparazione. Il genitore, in particolare, lamentava la tardiva attivazione e l’inadeguatezza del PDP, predisposto per il figlio solo nel mese di marzo dopo una sua formale istanza, nonostante il ragazzo fin dall’inizio dell’a.s. avesse palesato difficoltà nell’apprendimento. Successivamente al ragazzo veniva diagnosticato e certificato un funzionamento cognitivo inferiore alla norma, ma nessuna modifica veniva apportata al Piano, e al termine dell’a.s., riportate tre gravi insufficienze, l’alunno veniva sottoposto agli esami di riparazione con esito negativo. In applicazione del principio sopra esposto il GA ha osservato che il ricorrente non può pretendere che il figlio acceda alla classe superiore in ragione dell’insufficiente supporto ricevuto dall’istituzione scolastica, anche perché l’alunno si troverebbe ad affrontare non solo le difficoltà che nascono dall’esistenza dei suoi bisogni educativi speciali, ma anche gli ovvi problemi derivanti dalla preparazione lacunosa dell’anno precedente.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/08/2024 n° 351
Area: Giurisprudenza

L’art. 33 co 5 della L. 104/92 non costituisce in capo al dipendente un diritto incondizionato e illimitato al trasferimento. L’inciso “ove possibile” contenuto nella norma presuppone, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge, la compatibilità con l'interesse comune, nel senso che il diritto all’effettiva tutela della persona disabile non può essere fatto valere quando il relativo esercizio valga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, in un danno per la collettività. Se quindi l’art. 33 sopra citato non attribuisce un diritto assoluto al trasferimento, è da considerarsi legittima la disciplina contrattuale (nel caso di specie l’art.13 del CCNI sulla mobilità del 06.03.19 con l’O.M. 106 del 29.03.21) che, nel comparare le esigenze organizzative della pubblica amministrazione e quelle dei lavoratori, regolamenta in modo diverso i trasferimenti provinciali e quelli interprovinciali limitando l’operatività della L. n. 104 alla sola mobilità provinciale. (nel caso di specie, peraltro, viene anche evidenziato il mancato adempimento degli oneri probatori da parte della ricorrente: l’eventuale riconoscimento del diritto di precedenza non implica automaticamente l’ottenimento della sede anelata, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che, ove riconosciuto il diritto di precedenza, ella avrebbe conseguito la movimentazione richiesta).
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#personale dipendente: trasferimento
Sentenza 05/09/2025 n° 674
Area: Giurisprudenza

La non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa principalmente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. Quindi, la non ammissione alla classe superiore ha finalità educative e formative, sostanziandosi nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe frequentata e nella conseguente opportunità di disporre la ripetizione dell’anno scolastico per colmare le lacune. Pertanto, considerato che tale giudizio va posto in essere esclusivamente alla stregua della sufficienza o insufficienza della preparazione e della maturazione personale e culturale, le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente che presenta carenze o difficoltà di apprendimento non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello stesso alla classe successiva. (Nel caso di specie un alunno di scuola secondaria di primo grado, al quale venivano diagnosticati DSA dopo lo scrutinio finale, veniva bocciato avendo riportato cinque insufficienze. Il GA ritiene corretto l’operato della scuola sia con riguardo alla comunicazione con la famiglia – tempestivamente informata tramite il Registro elettronico ed i colloqui personali delle difficoltà del ragazzo - sia con riguardo alle misure adottate per ripianare il deficit di apprendimento dell’alunno.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 19/08/2025
Area: Giurisprudenza

Il vincolo di permanenza triennale nella sede di prima assegnazione previsto dalla normativa dalla contrattazione collettiva prevale sul diritto alla mobilità interregionale e non è derogato dall'articolo 10 bis del decreto legge 45 del 2025 che ha aumentato la percentuale dei posti disponibili ma ha fatto salvo l'obbligo di permanenza. Il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92 sussiste quando il posto “richiesto” dal lavoratore che fa domanda di trasferimento sia non solo vacante ma anche reso disponibile da una decisione di natura organizzativa della P.A., con esclusione di un’equiparazione tra posto vacante e posto disponibile. L’inciso “ove possibile” contenuto nella norma presuppone, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge, la compatibilità con l'interesse comune, nel senso che il diritto all’effettiva tutela della persona disabile non può essere fatto valere quando il relativo esercizio valga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, in un danno per la collettività Tale inciso, pertanto, richiede un bilanciamento con le esigenze organizzative e la continuità del servizio della Pubblica Amministrazione, nell’interesse della collettività. (Sulla base dei principi di cui sopra il giudice di Brescia ha rigettato il ricorso di un Dirigente Scolastico che chiedeva il trasferimento interregionale per assistere la figlia minore e la moglie entrambe con disabilità grave ai sensi della legge 104/92. Lo stesso ha inoltre ritenuto insindacabile dal giudice la scelta dell’amministrazione di coprire le sedi vacanti tramite reggenza, per ragioni di risparmio di spesa e continuità del servizio in quanto scelta discrezionale della P.A. Nel caso di specie, inoltre, il rigetto è ancor più motivato sulla circostanza che il ricorrente era ancora sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella regione di prima assegnazione)
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#personale dipendente: trasferimento
Ordinanza 05/09/2025 n° 24653
Area: Giurisprudenza

La disciplina normativa risulta chiara nell'individuare nella dirigenza scolastica un ruolo ed una posizione a sé stante, come è reso evidente dall'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001, istitutivo di ruoli da regolare su base regionale e dall'autonomo sistema di reclutamento di cui al successivo art. 29; Pertanto, in tema di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura e regole di reclutamento i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001) e quelli dei dirigenti amministrativi (art. 23 del medesimo D.Lgs.) e pertanto ad una selezione svolta ai sensi dell'art. 19, co. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rispetto a posti di dirigenza amministrativa non può partecipare il dirigente scolastico, che è invece legittimato a partecipare alle selezioni svolte ai sensi dell'art. 19, co. 5-bis, non potendo egli non essere parificato almeno ai dirigenti di altro ente pubblico non economico, in quanto entrambi dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 cit. della P.A. di riferimento. Sempre in tema di pubblico impiego e nello specifico di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il requisito delle concrete esperienze maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza non fa riferimento allo svolgimento di pregressi incarichi di rango esclusivamente dirigenziale, ma più in generale ad esperienze "di lavoro" purché qualificanti rispetto alla posizione della quale si proceda alla copertura".
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico
Sentenza 01/08/2025 n° 6851
Area: Giurisprudenza

La frequenza delle lezioni da parte degli alunni costituisce un requisito essenziale per il mantenimento della parità scolastica, traendone il corollario che elevati tassi di assenteismo dai corsi di studio possono costituire motivo di revoca della parità scolastica. Nel caso di specie, a seguito dell’elevatissimo tasso di assenza degli alunni riscontrato in occasione delle due visite ispettive, l’istituto, in sede di osservazioni in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ha fornito giustificazioni assolutamente insufficienti, perché ha addotto ragioni (studenti fuori sede, studenti atleti, studenti con disabilità ecc.) che non spiegano in alcun modo il fenomeno emerso e che non trovano riscontro in idonea documentazione. Ulteriore sufficiente motivo di revoca è stato rinvenuto nelle numerose irregolarità rilevate nella tenuta dei registri e nella registrazione delle presenze. La sola circostanza che, per avere il quadro effettivo delle presenze e delle assenze nella scuola, l’amministrazione debba integrare massicciamente le risultanze dei registri di classe con dati in essi mai annotati e contenuti in altre fonti, rende evidente che i registri di classe (ossia un atto pubblico destinato a far fede sin a querela di falso) sono totalmente inattendibili per l’incompleta registrazione in essa di dati rilevanti. (Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, conclude per la legittimità del provvedimento di revoca della parità scolastica assunto nei confronti di un istituto per gravi irregolarità riscontrate durante due visite ispettive e rispetto alle quali la scuola non aveva mai avviato un processo di regolarizzazione. Tra le diverse criticità rilevate, il Consiglio di Stato valorizza due dati che, in quanto non giustificati, da soli sono sufficienti a motivare il provvedimento di revoca: l’elevato tasso di assenteismo degli alunni - circa l’80% - e la irregolare tenuta dei registri. Rispetto al primo punto, la scuola aveva addotto che gli alunni assenti erano alunni atleti agonisti - ma non aveva fornito giustificazione della loro assenza per la partecipazione a gare nelle giornate di ispezione – alunni con patologie psichiche, in particolare con disturbi dell’apprendimento – ma non aveva spiegato perché tale condizioni doveva comportare un maggior tasso di assenze – e alunni affidati dall’autorità giudiziaria – in realtà in numero così esiguo da essere inidoneo a fornire un dato statistico. Non è risultata convincente nemmeno la dedotta attivazione della DAD – che in realtà era esclusivamente la messa a disposizione di lezioni registrate e di dispense – in quanto i fruitori di tale modalità erano un numero ridotto rispetto agli assenti. Gli ispettori avevano inoltre rilevato la non corrispondenza dei dati fra registri elettronici e cartacei, modificati a posteriori per renderli conforme alla situazione osservata durante le visite.)
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#parità scolastica
Sentenza 13/09/2019 n° 1468
Area: Giurisprudenza

Qualora la funzione di Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) sia svolta da una persona giuridica, è indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica e operante come RPD soddisfi tutti i requisiti applicabili come fissati nella sezione 4 del RGPD, così, implicitamente ma inequivocabilmente, richiedendo che il soggetto (persona fisica) operante come R.P.D. debba essere "appartenente" alla struttura o all' organico della persona giuridica. ( In senso più estensivo le Linee Guida del Garante Privacy ##4469T hanno affermato che il referente persona fisica indicato dalla persona giuridica non deve necessariamente essere un suo dipendente, e quindi non deve obbligatoriamente trovarsi in un rapporto di subordinazione, a nulla rilevando, ai fini dell’applicazione del Regolamento, il tipo di rapporto che lega la persona giuridica designata con il referente persona fisica. Deve, in ogni caso, sussistere un rapporto giuridico che fornisca prova della sussistenza di un legame valido, efficace e stabile e legittimi tale indicazione nei confronti dell’ente pubblico aggiudicante).
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#privacy e trattamento dei dati personali#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti
Sentenza 04/09/2025
Area: Giurisprudenza

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione.
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente
Sentenza 21/07/2025 n° 115
Area: Giurisprudenza

Negare il congedo parentale alla donna che rappresenti il c.d. genitore intenzionale in una coppia di donne che abbiano ricorso alla procreazione medicalmente assistita per avere un figlio è incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. Il congedo di paternità è stato di recente oggetto di un intervento normativo (d.lgs. 105/2022) che inserito nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 151/2001) l’art. 27-bis, che riconosce al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per dieci giorni con un’indennità giornaliera del 100% della retribuzione. Il diritto può essere esercitato nei due mesi precedenti la data (presunta) del parto e nei cinque mesi successivi a quest’ultimo. Si tratta di una misura che cerca di realizzare una più equa ripartizione dei compiti legati alla cura del neonato (nell’ottica di valorizzare l’uguaglianza tra i genitori) e di rafforzare il legame tra padre e figlio; ciò nonostante, come altre previsioni normative, la disciplina del congedo di paternità non tutela solo la donna-madre, ma anche l’interesse del bambino a godere della presenza di entrambi i genitori. L’evoluzione della giurisprudenza ha permesso di riconoscere il legame genitoriale anche nel caso in cui i genitori del bambino siano due persone dello stesso sesso (in particolare, è stato riconosciuto ormai che anche la madre intenzionale in una coppia di donne può essere indicata nei registri di stato civile come genitore di un minore). Ciò garantisce che l’impegno genitoriale sia formalizzato, anche nell’interesse del bambino alla certezza del riconoscimento giuridico dei propri legami familiari e all’assunzione di responsabilità da parte di coloro che abbiano scelto di intraprendere un percorso familiare condiviso dandolo alla luce. Non esistono differenze tra la situazione della madre intenzionale lavoratrice nell’ambito di una coppia di donne e quella di un padre lavoratore nell’ambito di una coppia formata da persone di sesso diverso: in entrambi i casi, anche il genitore che non abbia partorito il figlio è chiamato a provvedere alla cura e al percorso educativo del figlio. Per questo motivo, trattare diversamente le due situazioni (che invece sono uguali sul piano sostanziale) è contrario al principio di uguaglianza-ragionevolezza. Il congedo obbligatorio, pertanto, deve essere esteso anche alla donna lavoratrice che rappresenti la madre intenzionale in una coppia di donne. (Nel caso di specie, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio alla madre intenzionale in una coppia di donne indicate come genitori di un bambino nei registri di stato civile.)
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#genitori: responsabilità genitoriale#genitori: adozione, separazione, divorzio
23/10/2025 n° 1
Area: Giurisprudenza

Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
obbligatorio.
Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
In particolare, i genitori devono dichiarare:
- “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
“d’accordo con tale attività”;
- “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
persone con disabilità.
Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
dell’alunno con disabilità.
La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
raccomandazione:
- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il Collegio
Maurizio Borgo
Francesco Vaia
Antonio Pelagatti
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#studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute
n° 4
Area: Normativa

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;
c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;
f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.
4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.
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04/08/2025 n° 454
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10162698]
Parere sullo schema di decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione e del Merito concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” - 4 agosto 2025
Registro dei provvedimenti
n. 454 del 4 agosto 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (di seguito, anche «Intelligenza Artificiale» o «IA») e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (di seguito, anche «Regolamento sull’IA»);
VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, MIM) promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della «Piattaforma Famiglie e Studenti», anche denominata «Unica» (di seguito, anche «Piattaforma» o «Unica»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali offerti dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 21, comma 4-quinquies, del suddetto Decreto-Legge n. 75/2023, il MIM ha adottato il Decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto “la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito della Piattaforma” e per il tramite del quale sono stati attivati specifici servizi digitali quali, in particolare, E-Portfolio, Docente Tutor e Gite Scolastiche, su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 468 del 10 ottobre 2023 (disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web n. 9953443);
VISTO in particolare, l’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 192/23, secondo cui «Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà, come previsto all’articolo 5, comma 6, del presente Decreto, a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione»;
VISTO altresì, il Decreto Ministeriale del 18 giugno 2024, n. 124, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dell’abilitazione di nuove utenze ai fini dell’accesso all’area privata della Piattaforma e del servizio digitale «Knowledge Area», su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 334 del 6 giugno 2024 (doc. web n. 10036855);
VISTA la nota del 28 luglio 2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” a cui sono allegate le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” (di seguito, Linee guida);
RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare:
- che nell’ambito della Piattaforma Unica è implementato un Servizio Digitale mediante il quale, il Ministero, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e governo generale del sistema nazionale di istruzione e formazione, rende disponibili specifici contenuti e documenti informativi sull’IA, tra i quali apposite Linee Guida in materia di Intelligenza Artificiale, nonché una mappa delle sperimentazioni avviate dalle singole Istituzioni Scolastiche in materia, al fine di supportare le stesse nei possibili impieghi dell’IA e favorire l’acquisizione, da parte di studenti, studentesse e genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, delle necessarie conoscenze digitali, al fine di poter godere dei benefici offerti dall’IA e orientare le nuove generazioni verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie (articolo 1);
- le modalità di accesso al Servizio Digitale (articoli 2 e 3);
- le Sezioni di cui si compone il Servizio Digitale e le relative funzionalità (articoli 4, 5, 6);
- i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali e il ruolo svolto, prevedendo che il MIM è titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti trattati nell’ambito della procedura di identificazione e autenticazione informatica nell’area privata della Piattaforma, restando ferma la responsabilità delle Istituzioni Scolastiche in merito alle informazioni di propria competenza che sono inserite nell’ambito della Sezione «Progetti IA», nonché la responsabilità per la loro esattezza, correttezza e aggiornamento (articolo 7);
- il MIM promuove un uso etico e trasparente dell’IA, garantendo il rispetto dei principi in materia di IA indicati all’interno degli «Orientamenti etici per un’IA affidabile» dell’8 aprile 2019 e richiamati dal Regolamento (UE) 2024/1689 citato. In ogni caso, sono oggetto di trattamento i soli dati personali comuni degli Utenti, acquisiti in fase di autenticazione all’area privata della Piattaforma e indicati all’interno dell’Allegato Tecnico al D.M. n. 192/2023 (articolo 8);
- il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e misure di sicurezza (articolo 9);
- con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM provvederà a disciplinare nel dettaglio le modalità con le quali le Istituzioni Scolastiche dovranno progettare e realizzare le singole iniziative di IA, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e di IA, le iniziative di formazione che saranno attivate a favore delle Istituzioni Scolastiche in materia di IA, al fine di garantire un uso consapevole e responsabile dei sistemi di IA in ambito scolastico, gli ulteriori elementi volti a garantire che l’implementazione dei sistemi di IA da parte delle Istituzioni Scolastiche avvenga nel pieno rispetto dei diritti e dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’aggiornamento delle Linee Guida adottate con il Decreto in esame, nonché i modelli documentali alle medesime allegati (articolo 10);
RILEVATO, inoltre, che le linee guida allegate allo schema di decreto in esame, prevedono, in sintesi:
- gli obiettivi che il MIM intende perseguire con l’introduzione delle tecnologie di IA in ambito scolastico affinché diventino uno strumento per rafforzare la competitività del sistema educativo, preservandone la qualità, promuovendo l’equità e invitando studenti e Istituzioni scolastiche a sfruttare le potenzialità dell’IA con la giusta consapevolezza (paragrafo 1);
- i principi a sostegno dell’introduzione dell’IA, tra cui la “centralità della persona”, la “tutela dei diritti e delle libertà fondamentali” e la “sicurezza dei sistemi e modelli di IA” (paragrafo 2);
- i requisiti etici, tecnici e normativi necessari per assicurare un’adozione responsabile e sicura delle tecnologie di IA (paragrafo 3);
- le istruzioni operative e gli strumenti di accompagnamento per introdurre l’IA negli Istituti scolastici (paragrafo 4);
CONSIDERATO, in primo luogo, che i trattamenti di dati personali per compiti di interesse pubblico devono essere effettuati esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali dei rispettivi titolari del trattamento nel quadro della normativa di settore applicabile, che ne costituisce la base giuridica definendo presupposti, condizioni, modalità, limiti e misure a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, anche tenuto conto della natura dei dati trattati, del contesto, degli specifici strumenti che si intende utilizzare nonché dei rischi per gli interessati, nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelli di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (cfr. art. 5, par. 1, lett. a) e b), e art. 6, parr. 1, lett. e), e 3 del Regolamento, nonché art. 2-ter del Codice; inoltre, laddove il trattamento abbia a oggetto categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali o reati, cfr. artt. 9 e 10 del Regolamento e artt. 2-sexies e 2-octies del Codice);
CONSIDERATO, inoltre, che, laddove tale trattamento comporti l’utilizzo di sistemi di IA, come pure prefigurato, occorre che siano altresì assicurati una piena trasparenza nei confronti degli interessati nonché il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (cfr. spec. art. 5, par. 1, lett. a), e artt. 12, 13, 14 e 22 del Regolamento);
CONSIDERATO, in ogni caso, che la versione dello schema di decreto in esame, con particolare riferimento ai principi di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), tiene conto anche delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse, che hanno riguardato, in particolare:
- la rigorosa osservanza dei divieti concernenti le pratiche vietate di cui all’art. 5 del Regolamento sull’IA (come quelle preordinate al riconoscimento delle emozioni, c.d. strumenti di sentiment analysis, con particolare riferimento al contesto scolastico o lavorativo: cfr. spec. le Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) del 4 febbraio 2025);
- il rispetto delle misure previste dal Regolamento sull’IA in relazione all’impiego di sistemi di IA ad alto rischio, con particolare riferimento a quelli, richiamati dall’art. 6, par. 2, indicati nell’Allegato III al n. 3;
- le garanzie di trasparenza che gli Istituti medesimi sono tenuti ad assicurare nei confronti degli interessati, anche nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore in materia di IA;
- la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei sistemi di IA, anche in qualità di titolari del trattamento ai fini della contestuale applicazione della disciplina di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- la previsione di utilizzare solamente laddove strettamente indispensabili, i dati personali riferibili a studenti e docenti ricorrendo ove possibile all’utilizzo di dati sintetici, prevedendo l’impiego di configurazioni che impediscano la conservazione dei prompt, la profilazione o il tracciamento degli studenti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);
- la necessità di assicurare la trasparenza dei trattamenti di dati personali effettuati da parte degli Istituti scolastici mediante sistemi di IA, con particolare riguardo all'impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- la necessità di prevedere attività formativa adeguata, audit o valutazioni periodiche volti a verificare l’affidabilità, la trasparenza e la correttezza del funzionamento dei sistemi utilizzati, nonché di valutare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al contesto senza contemplare aprioristicamente un elenco predefinito e limitato di misure, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento);
RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, che reca in allegato le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche”;
RITENUTO, inoltre, che spetta ai soggetti che svolgono attività di trattamento dei dati personali, nel rispetto della cornice di liceità sopra richiamata, adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi per gli interessati nel delicato contesto scolastico ed educativo, a valle della valutazione d’impatto svolta anche alla luce delle valutazioni formulate dai soggetti a vario titolo coinvolti (art. 35 del Regolamento), in ossequio al principio di accountability (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento);
RITENUTO, infine, che, impregiudicati gli specifici requisiti e garanzie che derivano dall’applicazione del quadro normativo in materia di IA, quando l’utilizzo di sistemi di IA comporta il trattamento di dati personali, occorre garantire, anche alla luce della previsione contenuta nell’art. 2, par. 7 del Regolamento UE 2024/1689, il contestuale rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e l’applicazione delle garanzie ivi previste a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la cui osservanza è assicurata dal Garante per la protezione dei dati personali nell’esercizio dei compiti e poteri attribuitigli dal Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione e del Merito, adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” allegate.
Roma, 4 agosto 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#IA - Intelligenza Artificiale#privacy e trattamento dei dati personali
21/01/2026 n° 56
Area: Prassi, Circolari, Note

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
…..OMISSIS….. – contratti misti di concessione - art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 - richiesta di parere.
UPREC-CONS-0260-2025
FUNZ CONS 56/2025
In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 2 ottobre 2025 acquisita al prot. Aut. n. 128537, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 gennaio 2026, ha approvato le seguenti considerazioni.
Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente
parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
Con la nota sopra indicata l’Amministrazione regionale comunica di aver avviato, in data 5 settembre 2025, sulla piattaforma MePa di Consip Spa, una trattativa diretta ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del “Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti e di erogatori d’acqua presso le sedi del …..OMISSIS…..” per un importo complessivo inferiore a euro 140.000. La stessa rappresenta al riguardo che l’oggetto dell’affidamento si articola nelle seguenti prestazioni: (i) installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti e (ii) installazione e gestione di erogatori d’acqua, inclusa la fornitura di bombole di CO2. Specifica, inoltre, che il valore economico della parte relativa ai distributori automatici è pari ad euro 18.602,90 annui, mentre quella relativa
agli erogatori, è pari ad euro 1.470,00 annui.
Il suindicato servizio è stato qualificato dalla stazione appaltante come “contratto misto”, avendo ad oggetto sia elementi riferibili alla concessione (installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti), sia elementi riferibili all’appalto (installazione e gestione di erogatori d’acqua, comprensivo della fornitura di bombole di CO2). Pertanto, in
applicazione dell’articolo 180, comma 3, del Codice, ritenendo di dover qualificare l’affidamento come “appalto”, la stazione appaltante ha indetto una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023.
In data 25 settembre 2025, è pervenuta all’Amministrazione richiedente una comunicazione da parte di un operatore economico che, qualificato l’oggetto della procedura come concessione, ha contestato l’applicazione delle norme in materia di affidamento diretto, rappresentando la necessità di applicare, nella fattispecie, la procedura negoziata prevista dall’art. 187 del Codice.
Pertanto, la stazione appaltante ha sospeso la procedura di affidamento per i dovuti approfondimenti.
La richiedente ha quindi sottoposto all’attenzione dell’Autorità un quesito relativo alle disposizioni dell’art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023, al fine di chiarire se la norma, laddove stabilisce che “I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”, contenga una clausola di prevalenza quale metodo di individuazione del regime giuridico applicabile e se, dovendosi applicare la disciplina degli appalti, sia corretto ricorrere alla procedura di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023, in tutti i casi in cui il valore complessivo del contratto sia inferiore ad euro140.000.
Al fine di esprimere avviso in ordine al quesito posto, si richiama l’art. 180 (Contratti misti di concessione) del Codice, ai sensi del quale «1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l’oggetto principale delle concessioni stesse. 2. Nel caso di concessioni miste che consistono in
parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 3. I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti. 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 5. I contratti misti che contengono elementi delle concessioni
di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte».
La disposizione, dettata in recepimento dell’art. 20 della direttiva 2014/23/UE - con riguardo ai profili di interesse ai fini del parere - stabilisce al comma 3 che i contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico “sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”.
La ratio di una tale previsione è indicata nella Relazione Illustrativa del Codice, secondo la quale «[…] la norma precisa, in via di principio, che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto (comma 1). L'articolo chiarisce quali disposizioni applicare nel caso
dei contratti misti, secondo metodologie analoghe a quelle previste nei contratti misti di appalto (comma 2). In dettaglio, si chiariscono due punti rilevanti. In primo luogo, si stabilisce – sempre in termini di principio - che nel caso di contratti misti contenenti elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici, il contratto misto è aggiudicato in conformità alla disciplina degli appalti (comma 3), al fine di garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme.
In secondo luogo, si stabilisce – analogamente in termini di principio – che se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione; nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (comma 4). La norma si fonda anche su quanto già emerso dai principi espressi in giurisprudenza sul vecchio testo, alla luce della disciplina europea di riferimento. In generale, la distinzione tra concessione e appalto di servizi si fonda sul criterio dell'assunzione del rischio operativo e delle modalità di remunerazione degli investimenti del contraente privato. La concessione di servizi instaura infatti un rapporto a titolo oneroso che prevede, quale corrispettivo per le prestazioni rese dal privato, il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Nel caso dell'appalto di servizi, invece, non vi è trasferimento del rischio operativo al contraente privato, che ottiene la remunerazione delle prestazioni rese mediante il corrispettivo versato dalla stazione appaltante. Inoltre, qualora l'affidamento contempli l'esecuzione dei lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i
diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia servente rispetto alla costruzione delle opere è configurabile l'ipotesi della concessione di lavori pubblici; viceversa, l'inserimento dei lavori all'interno di un programma complesso rivolto alla gestione dei servizi volti a soddisfare esigenze primarie di rilievo sociale induce a ritenere che siano i lavori a porsi in termini obiettivamente accessori o secondari rispetto alla gestione delle strutture (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4186). Tali indicazioni di principio si muovono altresì nel perseguimento degli obiettivi indicati dalla lettera aa) della legge delega, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori
del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. […]». Sulla base delle indicazioni contenute nel documento sopra richiamato e ferma la distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, nei termini ivi indicati, può quindi osservarsi che l’art. 180, comma 3, del Codice stabilisce l’applicazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici nel caso di contratto misto di concessione/appalto pubblico, perseguendo la finalità – secondo quanto evidenziato nella Relazione Illustrativa - di “garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme”.
L’art. 180 dispone, altresì, al comma 4, che ove le parti del contratto misto siano “oggettivamente non separabili”, il regime giuridico applicabile, sarà determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione, fermo restando quanto previsto ulteriormente dal comma 4 medesimo, secondo il quale «Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una
concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture».
L’art. 180, comma 3, del Codice – applicabile quindi quando le parti del contratto misto sono oggettivamente separabili (norma sulla quale verte il quesito in esame) - deve essere letta congiuntamente con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale «I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni
sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente».
La lettura congiunta e coordinata delle disposizioni dell’art. 14, comma 21, sopra riportato con quelle dell’art.180, comma 3 del Codice, porta a ritenere che in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia pari o
superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, quindi ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore alle soglie di riferimento, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023.
Una simile ricostruzione appare in linea con la ratio del citato art. 180, comma 3 che, come sottolineato nella Relazione Illustrativa, mira “a garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio” delle norme in tema di appalti pubblici.
Appare evidente al riguardo che tale finalità può essere perseguita esclusivamente nel caso in cui trovi applicazione, per l’affidamento della concessione mista, la disciplina dettata per gli appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie, essendo quella dettata per gli appalti di valore inferiore a tali soglie, maggiormente semplificata e più snella rispetto alla prima,
consentendo (tra l’altro) l’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 50 del Codice.
Affidamento diretto che, invece, la disciplina dettata per i contratti di concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie, non contempla, avendo il legislatore dettato, per tali fattispecie, specifiche previsioni all’art. 187 (“Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea”) del d.lgs. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «1. Per l’affidamento dei contratti di
concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte».
Pertanto, secondo le disposizioni sopra richiamate, le concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie devono essere affidate con la procedura indicata dal citato art. 187 del Codice, con esclusione dell’affidamento diretto, previsto e disciplinato per gli appalti pubblici di valore inferiore a tali soglie, all’art. 50 del d.lgs. 36/2023.
Sembra utile richiamare al riguardo l’avviso espresso dal giudice amministrativo, secondo il quale «(…) la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043). (…) nella specie ricorre un rapporto di concessione di un servizio pubblico rispetto al quale non è possibile l’affidamento
diretto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220) neanche per importi inferiori alla soglia europea, mentre la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36» (TAR Sicilia, Palermo, n. 1165/2025).
La disposizione di cui all’art. 187 citato, infatti, «risponde, da un lato, alle stesse finalità di flessibilità e semplificazione cui è ispirato l’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (peraltro ulteriormente ribadite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); dall’altro sembra valorizzare in maniera più spiccatamente garantista le esigenze pro-concorrenziali, intendendo
coinvolgere il maggior numero possibile degli operatori economici (dieci), anche con evidenti asimmetrie rispetto a quanto previsto dall’art. 50 (…)» (TAR Emilia-Romagna, n. 155/2024).
Pertanto, anche sulla base dell’avviso giurisprudenziale richiamato, in risposta al quesito sollevato nell’istanza di parere, può osservarsi che ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 3, con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia di valore pari o superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore a tali soglie, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023, applicando quindi per il relativo affidamento – in caso di valore inferiore alle soglie – l’art. 187 del Codice, nei termini in precedenza indicati.
Per quanto sopra, si rimette all’Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale illustrato.
Avv. Giuseppe Busia
(Firmato digitalmente)
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#appalti e contratti pubblici (in generale)
n° 9
Area: Normativa

1. In conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero.
3. Nell'ambito delle scuole statali all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.
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#partenariato #lingua
17/02/2025 n° 33094
Area: Prassi, Circolari, Note

Può essere indetta una assemblea sindacale in orario diverso da quello previsto dalla norma contrattuale, al fine di consentire la partecipazione al personale scolastico con servizio articolato in turni?
In merito si osserva che il comma 4 dell’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea….”. Inoltre, il successivo comma 6 afferma che “ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. …”.
Sotto tale ultimo profilo occorre ricordare che l’individuazione della durata massima dell’assemblea e la sua collocazione all’inizio o alla fine delle attività didattiche è finalizzata ad evitare che l’assemblea stessa possa comportare un’eccessiva interruzione del servizio scolastico con ripercussioni sulle famiglie, sugli alunni e l’organizzazione didattica. Ne consegue che i soggetti legittimati potranno indire nella stessa giornata una sola assemblea – della durata massima di due ore – che potrà tenersi nella fascia oraria iniziale o finale delle attività didattiche giornaliere. Resta fermo che all’assemblea potranno partecipare anche i dipendenti che durante la fascia oraria in cui la stessa si tiene non sono tenuti a svolgere attività lavorativa (ad esempio in quanto il proprio turno di lavoro inizia successivamente). Tale personale, per le ore di assemblea non coincidenti con il proprio orario di lavoro, non dovranno richiedere alcun permesso ex art. 31, comma 1, CCNL 18.01.2024.
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#contrattazione collettiva
17/09/2021 n° 2044
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio Quarto
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione
Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D’Aosta
e p.c.
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Generali
LORO SEDI
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Al Direttore generale per il Personale scolastico
SEDE
Oggetto: sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022
Con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1). La sentenza è consultabile sul sito Giustizia Amministrativa al seguente link:
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza
La presente comunicazione intende informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR - a cui ci si dovrà attenere – e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.
Normativa di riferimento
Va anzitutto precisato che, in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:
a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).
Ulteriori disposizioni concernenti le modalità di assegnazione delle misure di sostegno sono contenute in altri articoli del decreto, tuttavia, ciò che si vuole qui sottolineare è l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell’assoluta preminenza del diritto allo studio.
Istruzioni operative
Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione.
In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:
a) Composizione e funzioni del GLO;
b) Possibilità di frequenza con orario ridotto;
c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.
A tal fine, a titolo esemplificativo, si forniscono alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi:
Composizione e funzioni del GLO: si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020);
Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];
Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).
Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).
In conclusione, risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.
Sarà cura della Scrivente Direzione fornire aggiornamenti ed eventuali ulteriori indicazioni alle istituzioni scolastiche e ai competenti uffici territoriali in base all’evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento.
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nel consueto spirito di collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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n° 5
Area: Normativa

1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. (2)
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.»; (3)
3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza. (2)
a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;(3)
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica; (3)c) è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente; (3)
d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto. (2)
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 3 e all’ articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione ICF dell'OMS. (1)
6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale. (4)
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (4)
(1) Comma già modificato dal D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018 n. 97 e successivamente così ulterioremente modificato dal d.lgs. 96/2019, con effetto a decorrere dal 12 settembre 2019.
(2) Comma così modificato dal d.lgs. 96/2019, con effetto a decorrere dal 12 settembre 2019.
(3) Lettera così modificata dal d.lgs. 96/2019, con effetto a decorrere dal 12 settembre 2019.
(4) Comma inserito dal d.lgs. 96/2019, con effetto a decorrere dal 12 settembre 2019.
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27/11/2024 n° 728
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10097324]
Provvedimento del 27 novembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 728 del 27 novembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con il reclamo presentato all’Autorità dalle sig.re XX, XX, XX e XX, per il tramite del loro legale, è stato lamentato che l’Istituto Comprensivo Statale "Corso Matteotti" di Alfonsine (di seguito, l’Istituto) avrebbe inviato con note del XX, XX e XX, il calendario delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione scolastica (GLO) organizzate dall’Istituto, recanti l’indicazione delle iniziali del nome e cognome di tutti gli alunni interessati distinti per classe, a tutti i docenti, genitori, alunni delle classi convocate e al “personale medico sanitario”, “distinguendo solo tra scuola primaria e secondaria allegando un unico documento a firma della Dirigente Scolastica (…), riportante le convocazioni di tutti i bambini certificati dell'Istituto Comprensivo” rendendo “così ogni singolo bambino immediatamente riconoscibile ad ogni famiglia che abbia ricevuto la mail dalla Segreteria dell'Istituto”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “non sono stati forniti nelle circolari n. XXdel XX (Scuola primaria), n. XX del XX (secondaria primo grado), e n. XX del XX (scuola infanzia), inviate all'attenzione dell’Vostro Ufficio GPDR elementi di identificazione degli allievi indicati in circolare, come:
- “il nome: infatti sono state fornite soltanto le iniziali e possono essere identiche in più allievi (ad es. XX, XX, XX ecc.). L’eventuale identificazione presupporrebbe la conoscenza di tutti gli elenchi di tutti gli alunni della scuola. Gli elenchi non sono noti e non sono pubblici”;
- “i “dati relativi alla salute” del singolo allievo o “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. Si ripete che sono stati soltanto convocati dei Consigli di classe (GLO) in forma generica e solo attraverso le iniziali del singolo allievo e che nessun elemento può far definire dati inerenti allo stato fisico del singolo bambino. Infatti non ci sono dati che riguardano l'identificazione del singolo allievo e nessun dato specifico relativo dello stato di salute o di malattia se non le iniziali dello stesso, né servizi di assistenza o medici alla singola persona”;
- “Non sono forniti ai genitori della scuola gli elenchi degli allievi di tutto l’istituto. Questi elenchi non sono noti, né pubblicati da questa istituzione scolastica. Pertanto i genitori di altre classi indicate nella circolare, non conoscendo gli elenchi e gli allievi di tutto l’istituto non avrebbero mai e in ogni modo potuto risalire all’identificazione di alcuno, a meno di non conoscere a memoria tutti gli elenchi e i nomi di n. 949 alunni dell’istituto attraverso le sole iniziali. Non sono presenti gli indirizzi personali tramite gli invii fatti da ARGO”;
- “sebbene nelle circolari nell’intestazione sia stato scritto “a tutti i docenti della scuola primaria”, “a tutti i docenti della scuola primaria”, di fatto la convocazione è arrivata solo ai docenti interessati e solo alle classi interessate all’odg”;
- “i docenti delle classi interessate conoscono la situazione dei loro allievi perché devono stilare i documenti di programmazione didattica comuni relativi ai bambini certificati: Devono stilare il PEI, documento di programmazione didattica che è stilato da tutti i docenti della classe”;
- “la situazione degli alunni certificati potrebbe di fatto essere nota anche ad altri docenti dell’istituto (in modo informale) in quanto gli insegnanti di altre classi sono a contatto con allievi diversi dai propri in molte occasioni”;
- “quando si è di fronte a problematiche gravi quali autismo, paralisi agli arti inferiori, iperattività, sindrome di down, sordomutismo, ecc… è difficile nascondere la patologia e limitarla solo alla propria aula. Pertanto qualora si fosse arrivati, nella lontana e difficile ipotesi, all’identificazione di qualcuno attraverso i dati forniti nelle circolari contestate, comunque questo dato sarebbe potuto essere già noto in forma generica attraverso supposizioni personali dei singoli. Infatti nessun dato specifico relativo alla salute di ciascuno è stato fornito da questa istituzione scolastica ad alcuno se non ai soggetti previsti dalla legge”;
- “la condizione degli allievi potrebbe essere nota in forma generica anche (in modo informale) ai genitori della singola classe, vivendo il quotidiano della classe, la vita scolastica ed extrascolastica (oratorio, attività sportiva ecc) e talvolta condividendo gli stessi medici. Pertanto nella singola classe, qualora si fosse arrivati nella lontana e difficile ipotesi all’identificazione di qualcuno nelle circolari contestate, comunque questo dato sarebbe potuto essere noto in forma generica attraverso supposizioni personali dei singoli. Infatti nessun dato specifico relativo alla salute di ciascuno è stato fornito da questa istituzione scolastica ad alcuno se non ai soggetti previsti dalla legge”;
- “il personale medico sanitario per la peculiarità del lavoro che svolge spesso è a conoscenza della situazione di più allievi condividendo spesso le cure (ad uno stesso medico sono dati in cura più allievi) Il personale medico non conosce gli elenchi dei nominativi dei bambini di tutto l’istituto e pertanto l’identificazione è impossibile. Ad ogni modo, la convocazione è stata inviata solo a medici specifici e non a tutti i medici della ASL di Ravenna”;
- “il comprensivo di Alfonsine è una scuola relativamente piccola. Alfonsine non è una grande città, ma è una piccola cittadina nella quale di fatto si conoscono tutti, genitori, alunni, docenti essendo territorialmente isolata da altri contesti e vivendo di propria autonomia”;
- “quindi pur essendo stato inviato il calendario delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione scolastica (GLO) organizzate dall’Istituto (…), recanti l’indicazione delle iniziali del nome e cognome di tutti gli alunni interessati distinti per classe, a tutti i docenti delle classi interessate, ai genitori delle classi interessate e agli alunni delle classi convocate e al solo personale medico sanitario interessato, distinguendo tra scuola primaria, secondaria, riportante le convocazioni di alcuni bambini certificati dell'Istituto Comprensivo, non è possibile l’identificazione di alcuno come specificato in precedenza e se l’identificazione c’è stata è indipendente dalla circolare perché il dato era in precedenza già noto”;
- “la convocazione dei GLO è un obbligo legale al quale questo istituto deve adempiere ed in particolare quest'anno, perché la normativa relativa allo svolgimento del GLO e alla redazione del PEI è cambiata”;
- “pertanto questa dirigenza si è trovata a dare in un brevissimo arco temporale (XX-XX) indicazioni circa la nota e la nuova normativa ai docenti di sostegno che hanno dovuta farla propria velocemente. In seguito si è trovata costretta ad una convocazione del GLO e a dare informazione ai genitori interessati e ai medici interessati. In pratica ci si è trovati in un arco di tempo ravvicinato XX- XX e per la convocazione di tutti i GLO e l'avvio delle procedure”;
- “si comprende che, visto il numero degli allievi in numero di 52 e la necessità di informare tempestivamente tutti sul nuovo dettato normativo, se non si fosse proceduto in tal modo si sarebbe venuto meno ad un obbligo di legge ed i GLO si sarebbero convocati con tempistiche ben più lunghe. Tra l’altro la mancata condivisione delle nuove disposizioni di legge avrebbe dato luogo a delle procedure non corrette, alla mancata redazione dei documenti di programmazione e al mancato avvio delle attività previste per i bambini certificati nei tempi previsti dalla norma. Si ravvede in tale comportamento da parte del dirigente scolastico, titolare del trattamento, l’esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR: “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto l’invio, in più occasioni, del calendario delle riunioni del GLO organizzate dall’Istituto, recanti l’indicazione delle iniziali del nome e del cognome di tutti gli alunni interessati distinti per classe, a tutti i docenti, alunni e genitori nonché al personale sanitario invitati a partecipare alle riunioni del GLO previste per le giornate indicate dal calendario avrebbe dato luogo a una comunicazione di dati personali in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
Pertanto, l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “nelle circolari in esame non si rilevano dati che riguardano l'identificazione del singolo allievo e non vi è nessun dato specifico relativo dello stato di salute o di malattia se non le iniziali dello stesso, né servizi di assistenza o medici alla singola persona. Va inoltre tenuta ben presente fin d’ora la situazione contingente in cui s’inserisce l’invio delle note sopra indicate concernenti il calendario delle riunioni: la Dirigente si è infatti vista impegnata a far fronte alla peculiare necessità di provvedere all’adozione del nuovo modello nazionale PEI (entro il termine del 31.10), previsto all’art. 7 comma 2 lettera g) D.lgs. 182/20202 attuativo del D.Lgs.66/2017”;
- “al contempo e nell’immediatezza, si è provveduto altresì ad attivare le relative procedure onde illustrare a tutto il personale docente ed alle famiglie i nuovi modelli di programmazione e le differenti modalità di compilazione rispetto alla precedente prassi operativa. In tal senso, è noto che la convocazione dei GLO è un obbligo legale al quale l’istituto deve adempiere ed in particolare nell’anno scolastico XX perché la normativa relativa allo svolgimento del GLO e alla redazione del PEI è stata recentemente modificata. Ne consegue che le prassi utilizzate nell’istituto relative alla convocazione dei GLO sono rispettose della norma, come espresso in precedenza. Infatti, l’invio delle convocazioni avviene di prassi attraverso piattaforma ARGO che applica tutte le necessarie garanzie per il rispetto del codice della privacy. Si è dunque proceduto nel pieno rispetto della tempistica stabilita e ciò al fine di scongiurare l’inosservanza di obblighi imposti dal dettato normativo”;
- “non vi è stata alcuna volontà elusiva nella normativa per la protezione dei dati personali, in quanto la condotta della scrivente è sempre stata improntata al rispetto dei principi di minimizzazione ed esattezza dei dati, integrità e riservatezza, liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della finalità. Tanto è vero in quanto nelle circolari inviate e, precisamente, n. XX del XX (Scuola primaria), n. XX del XX2 (secondaria primo grado), e n. XX del XX (scuola infanzia), i nominativi degli alunni sono stati indicati con le semplici iniziali che non consentono di rivelare l’identità dei discenti; non si rilevano altresì gli estremi per poter configurare una condotta del responsabile del trattamento non conforme ai canoni di liceità, correttezza e trasparenza in ossequio all’art. 5, par. 1, lett. A) del Regolamento. Il principio di diritto impone che i dati sensibili possono essere trattati dai soggetti soltanto mediante modalità organizzative che rendano non identificabile l’interessato, come è avvenuto nel caso di specie: l’adozione nelle circolari delle sole iniziali ha reso di fatto inintellegibile l’identificazione dei discenti, né, in ogni caso, si può desumere un’associazione significativamente probabile tra i dati e la persona fisica. Gli addebiti mossi e qui recisamente contestati in nessun caso possono condurre ad una condotta censurabile in capo al responsabile del trattamento e, con riguardo all’istruttoria finora evasa da Dipartimento, essa non ha tenuto conto di quanto già si è detto e si ribadisce ulteriormente in questa sede, circa le ragioni qui di seguito enunciate”;
- “nelle circolari sopra individuate, i dati “personali e sensibili” sono stati epurati; in particolare, si evidenzia che (…) sono state fornite soltanto le iniziali e possono essere identiche in più allievi (…). L’eventuale identificazione presupporrebbe la conoscenza di tutti gli elenchi di tutti gli alunni della scuola. Gli elenchi non sono noti e non sono pubblici; sul punto si ricorda che Codesta Autorità, in risposta ad alcuni chiarimenti chiesti dall’Ordine dei Giornalisti, ha evidenziato come l’utilizzo delle iniziali, in luogo del nome e cognome, possa essere strumento utile ad anonimizzare il soggetto, si legge infatti: “Quando non si ravvisa tale necessità oppure quando vi siano specifiche limitazioni di legge alla divulgazione di informazioni spesso connesse a determinati fatti di cronaca, il giornalista può comunque riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli interessati (ricorrendo ad esempio all'uso di iniziali, di nomi di fantasia e così via)”;
- “non sono forniti ai genitori della scuola gli elenchi degli allievi di tutto l’istituto. Questi elenchi non sono noti, né pubblicati da questa istituzione scolastica. Pertanto, i genitori di altre classi indicate nella circolare, non conoscendo gli elenchi e gli allievi di tutto l’istituto non avrebbero potuto risalire all’identificazione di alcuno, a meno di non conoscere tutti gli elenchi e i nomi di n. 949 alunni dell’istituto attraverso le sole iniziali. Non sono presenti gli indirizzi personali tramite gli invii fatti da ARGO”;
- “orbene, il dato personale è un concetto dinamico, sul quale ha preponderante rilevanza il contesto sostanziale e le componenti intrinseche dello stesso: nel caso di specie, preme rilevare che il personale docente delle classi interessate ben conosce le esigenze dei loro allievi nonché le circostanze già “fotografate” che ineriscono alle condizioni degli alunni, in quanto essi devono stilare i documenti di programmazione didattica comuni relativi ai bambini certificati. Inoltre, la situazione degli alunni certificati potrebbe di fatto essere nota anche ad altri docenti dell’istituto in quanto gli insegnanti di altre classi sono a contatto con allievi diversi dai propri in molte occasioni”;
- “a ciò aggiungasi che la condizione degli allievi potrebbe concretamente essere già resa edotta in modo informale ed in forma generica anche ai seguenti soggetti: i genitori degli alunni che partecipano attivamente al microsistema scolastico ed extrascolastico; il personale medico-sanitario. Per inciso, il personale medico non conosce gli elenchi dei nominativi dei bambini di tutto l’istituto e pertanto l’identificazione è impossibile. Ad ogni modo, la convocazione è stata inviata solo a medici specifici e non a tutti i medici della ASL di Ravenna”;
- “è prassi dell’Istituto che le informazioni relative alla convocazione del gruppo di lavoro, GLO, recanti l’indicazione del nominativo o delle iniziali del nome e cognome dell’alunno per il quale sono state organizzate, vengano comunicate solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso e che quindi si tratta di un unico episodio per una convocazione di breve durata e a solo a scopo informativo delle mutate condizioni legislative. (…) Per ciascun bambino certificato, di norma, vengono convocati tre GLO annuali, uno iniziale, uno intermedio ed uno finale, come si evince dal piano delle attività docenti per l’anno scolastico XX. (…) Si precisa pertanto che, nello scorso anno scolastico, pur essendo state emanate tre circolari del XX, del XX e del XX, esse si riferiscono ad ordini di scuola differenti e a convocazioni di alunni differenti. E’ dunque un’unica convocazione per singolo bambino (GLO iniziale), come si evince anche dal piano delle attività dei docenti. Con riguardo alle procedure adottate nei GLO intermedi e finali si può rilevare che, anche nello stesso scorso anno scolastico XX, è stata posta la consueta attenzione alle prassi adottate e pertanto le convocazioni sono indirizzate solo ai soggetti previsti dalla norma coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso. Negli allegati sono presenti i GLO intermedi e finali as XX per tutti gli ordini di scuola. (…). Il gruppo operativo di lavoro si riunisce soltanto tre volte all’anno come da piano delle attività dei docenti e già dal piano delle attività si evincono i partecipanti al GLO (…). In siffatto contesto, la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta in favore di un novero determinato e contenuto di soggetti della comunità scolastica (personale docente, genitori, personale medico) i quali sono ben informati e prontamente aggiornati circa le dinamiche della classe ed i dati oggetto della comunicazione, con alta probabilità, sono stati negli anni già resi noti e/o appresi anche in via informale o generica. In definitiva, ne consegue che, allo stato, non trattandosi di una pubblicazione ad un numero illimitato ma ad un numero ristretto che peraltro erano già a conoscenza di tali informazioni, è possibile l’applicazione dell’eccezione di cui all’art. 9 comma 1 e) GDPR che ritiene possibile (e lecito) il trattamento dei dati “riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato”;
- “la conoscenza delle informazioni relative alla convocazione del richiamato gruppo di lavoro, è avvenuta nell’area riservata del registro elettronico, quindi non accessibile a chiunque. Ed infatti, la consultabilità nell’area riservata del registro elettronico è concessa con un identificativo online: non sono stati evidenziati elementi che potessero identificare on line l’allievo in quanto le comunicazioni avvengono attraverso il registro elettronico ARGO che non evidenzia gli indirizzi dei destinatari delle circolari. Non sono state inviate mail dalla Segreteria dell'Istituto a genitori e docenti, ma utilizzato il registro elettronico ARGO, conforme al Codice in materia di protezione dei dati persona (…). Si precisa che, sebbene nell’intestazione delle circolari sia stato scritto “a tutti i docenti della scuola primaria”, di fatto, la convocazione è arrivata solo ai docenti interessati e solo alle classi interessate all’odg” (…)”:
- “è di palmare evidenza che la condotta de qua è stata assolutamente finalizzata ad adempiere i fini ed i compiti istituzionali: ciò posto, non v’è chi non veda in detto comportamento l’esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR (…) Le prassi utilizzate nell’istituto relative alla convocazione dei GLO sono rispettose della norma come espresso in precedenza. Inoltre, il numero di allievi coinvolti nella eventuale divulgazione non è quindi quello di tutto l’istituto, ma deve essere diviso per i tre ordini di scuola ed è molto più limitato (…) Si sottolinea ancora che l’identificazione, come ribadito nella precedente memoria, risulta quasi impossibile e qualora dovesse verificarsi tale rischio risulterebbe davvero bassissimo perché presupporrebbe la conoscenza degli elenchi degli allievi di ciascun ordine di scuola che non sono noti a tutti. Non sarebbe possibile neanche conoscere a memoria i nomi di tutti gli studenti dell’istituto perché non vengono forniti gli elenchi delle classi per poi ricostruirli secondo iniziali che, come riportato non sono definitivamente identificative del singolo, ma possono far capo a più persone”;
- “risulta dunque evidente che il contenuto del reclamo ed i fatti e valutazioni effettuate dal Dipartimento non riescono a descrivere una condotta connotata da offensività e di effettiva violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali, ma solo un timore basato su una mera “verosimiglianza”: fossimo qui nell’ambito di un procedimento penale, verrebbe quasi da parlare di “reato di sospetto” e, sulla base di un mero sospetto, pare francamente eccessivo ed irragionevole - e con ricaduta abnorme – propendere per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 58, paragrafo 2 del Regolamento, tenuto conto, peraltro, che in nessun altra occasione la sottoscritta è risultata destinataria di contestazioni di violazioni della normativa di cui trattasi. Da ciò discende l’irrilevanza e l’infondatezza delle doglianze sollevate, attesa l’inidoneità della condotta di rivelare condizioni di salute, di identità fisica, fisiologica, dati genetici, biometrici, psichici, economici, culturali o sociali, l’origine e l’opinione politica, ecc.”;
- “l’eventuale eccedenza e/o illegittimità del trattamento non può essere riconducibile ad una condotta dolosa della scrivente dirigenza: non si ravvisa la sussistenza di coefficienti psichici reali (l’intenzione, la previsione e la volontà) che caratterizzano l’elemento soggettivo del dolo, inteso quale proiezione della volontà dell’agente verso la produzione dell’evento dannoso. In capo alla scrivente non vi è stata alcuna volontà elusiva della normativa in materia di protezione dei dati personali. L’eventuale natura della violazione è evidentemente colposa in quanto dovuta a mero errore materiale. Si tiene in ogni caso a precisare che l’animus agendi della sottoscritta è sempre stato improntato al massimo riserbo nella diffusione delle informazioni ed ispirato ai noti criteri di cui all’art. 3 che sancisce il principio di minimizzazione dei dati, il quale viene declinato in due direzioni: Principio di necessità: il trattamento dei dati deve essere effettuato solo quando necessario, privilegiando, al massimo, l’uso di dati anonimi; 2. Principio di essenzialità dei dati personali utilizzati: devono essere utilizzati soltanto i dati indispensabili per il perseguimento del fine – lecito e dichiarato – connesso al trattamento”;
- “quanto oggetto di segnalazione/reclamo ha avuto carattere episodico e assolutamente contingente, per tutte le ragioni sopra esposte”;
- “con riguardo all’individuazione e concessione delle circostanze attenuanti si sottolinea nel caso di specie l’unicità della doglianza, non avendo la scrivente dirigenza ricevuto altri riscontri negativi ed essendo stata coinvolta per la prima volta, in tanti anni di integerrima attività, in questo tipo di problematiche. Attesa quindi l’assenza di precedenti sanzioni e segnalazioni con riguardo al trattamento dei dati personali, tenuto altresì conto del ruolo professionale rivestito, la scrivente si è subito messa a disposizione e prestato piena collaborazione al fine di far pervenire alla luce la verità senza nulla nascondere a codesta spettabile Autorità”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data XX, l’Istituto scolastico ha altresì dichiarato: “si precisa che non ci sono state più violazioni, il tutto è riconducibile ad un unico episodio, la comunicazione è stata inviata a tre ordini di scuola differenti, ma comunque ad un numero ristretto di persone che erano già a conoscenza delle informazioni o che erano impossibilitate a risalire alle stesse. L’invio della circolare unica si è verificata per adempiere ad obblighi istituzionali, la normativa relativa ai GLO è stata modificata in corso dell’anno. Non c’era volontà dell’invio, la normativa relativa alla privacy viene rispettata con attenzione dall’Istituto, è stato coinvolto anche il DPO (…). Quando si invia una circolare a tutti si utilizzano indirizzi collettivi (es.@docenti), quindi se avessi voluto inviare la comunicazione a tutti avrei utilizzato questi indirizzi. Nel caso di specie l’invio è stato fatto per errore, per fretta, i tempi erano talmente ristretti rispetto alle disposizioni ricevute che è stato fatto un invio non premeditato e non intenzionale. Non c’era volontà di eludere la normativa in materia di protezione dei dati personali. Le persone alle quali è stata inviata la comunicazione erano già a conoscenza dei dati o impossibilitati ad accedere agli stessi perché non conoscevano tutti gli elementi riconducibili agli interessati (elenchi di nomi e cognomi degli studenti della classe). Nella scuola esistono altri organismi quali il GLI che è un gruppo operativo collettivo di Istituto (composto dai rappresentanti dei genitori disabili, delle Istituzioni, dei medici, dei docenti), è organo apicale che non è stato destinatario delle informazioni in esame. Non ci sono state conseguenze, denunce, o alcun contenzioso. Non sono pervenute segnalazioni ulteriori né dai genitori né dagli organismi apicali sopra menzionati, né c’è stata alcuna conseguenza dell’invio della circolare. Nel documento PAI che viene redatto annualmente non è stata sentita l’esigenza di inserire alcunché rispetto alle prassi utilizzate dalla scuola. Adattare misure di pseudonimizzazione non è semplice per un Istituto scolastico ma l’Istituto si sta già operando in tal senso, ovvero con la sostituzione del nome dello studente con un codice. La chiave di codifica verrebbe consegnata in busta chiusa agli studenti e ai docenti. Spesso l’Istituto organizza corsi sulla protezione dei dati personali rivolti al personale”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che l’ Istituto ha inviato, in diverse occasioni, il calendario delle riunioni del GLO, recanti l’indicazione delle iniziali del nome e del cognome di tutti gli alunni interessati distinti per classe, a tutti i docenti, alunni e genitori nonché al personale sanitario invitati a partecipare alle riunioni del GLO previste per le giornate indicate dal calendario.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che la convocazione di una riunione del GLO per l’inclusione scolastica, prevista dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno per il quale viene convocata.
Si rappresenta inoltre che l’Autorità ha tradizionalmente chiarito che “la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell’interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l’interessato è tanto più probabile quando, fra l’altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l’interessato (…)” (cfr. Provvedimento 15 maggio 2014, n. 243 recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, in part. par. 3).
Le informazioni relative alla convocazione del richiamato gruppo di lavoro, recanti l’indicazione del nominativo o delle iniziali del nome e cognome dell’alunno per il quale sono state organizzate, possono essere comunicate solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. art. 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66; cfr. Provvedimento 28 aprile 2022, n. 148, doc. web 9777156).
Ciò premesso, pur tenendo conto della volontà dell’Istituto, titolare del trattamento, di non rendere identificabili gli alunni sostituendo il nominativo con le iniziali del nome e cognome, si rileva che le informazioni relative alla convocazione del richiamato gruppo di lavoro sono idonee a rendere note informazioni sullo stato di salute dei soggetti interessati (cfr. Provvedimento 12 maggio 2022, n. 175 doc. web n. 9781912). Del resto, “per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l’indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione” (Gruppo di Lavoro Art. 29, Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, WP216; sulla identificabilità delle iniziali cfr. anche Provvedimento 2 marzo 2023, n. 65, doc. web n. 9874480; Provvedimento 25 febbraio 2021, n. 68, doc. web n. 9567429; Provvedimento 2 luglio 2020, n. 118, doc. web n. 9440025; Provvedimento 2 luglio 2020, n. 119, doc. web n. 9440042).
Né può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del titolare del trattamento quanto dichiarato in merito al fatto che i genitori, i docenti e il personale sanitario potessero essere comunque “già resi noti e/o appresi anche in via informale o generica” nella comunità scolastica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto ha reso edotti le famiglie degli interessati, il corpo docente e alcuni professionisti sanitari in merito alle informazioni relative allo stato di salute degli alunni (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a) del Codice).
Per tali ragioni l’Istituto ha posto in essere un trattamento di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dall’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che la comunicazione di dati ha riguardato molteplici alunni (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con specifico riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta per errore, in quanto l’Istituto ha agito nella convinzione di aver reso gli interessati non identificabili (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Alla luce di tale specifica circostanza, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze attenuanti:
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’evento si è verificato per errore in quanto il Dirigente scolastico ha dovuto, in un breve arco temporale, fornire indicazioni ai docenti in merito alla recente modifica della normativa inerente allo svolgimento del GLO e alla redazione del PEI (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.
Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la comunicazione alle famiglie degli interessati, il corpo docente e alcuni professionisti sanitari di informazioni relative allo stato di salute di molteplici alunni.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Comprensivo Statale “Corso Matteotti” nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Comprensivo Statale “Corso Matteotti” di Alfonsine (RA) con sede in via Murri n. 26 - 48011 - Codice Fiscale: 80101290395, di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Comprensivo Statale “Corso Matteotti” di Alfonsine (RA):
- di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 novembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
28/04/2022 n° 148
Area: Prassi, Circolari, Note

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Direzione Didattica Statale 1° Circolo–Eboli - 28 aprile 2022
Registro dei provvedimenti
n. 148 del 28 aprile 2022
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Introduzione
L’Autorità ha ricevuto un reclamo con il quale è stato lamentato che la Direzione didattica Statale “Primo Circolo Eboli”, con note prot. n. XX del XX, n. X del XX, con email del X e con nota prot. n. XX del XX aventi ad oggetto la “Convocazione Gruppo di lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione scolastica” avrebbe inviato il calendario delle riunioni del GLO organizzate dall’Istituto, recanti in chiaro l’indicazione dei nominativi di tutti gli alunni interessati, distinti per classe, a genitori, docenti e altro personale specializzato senza distinguere i destinatari delle comunicazioni in base alle classi di riferimento, consentendo “in tal senso ad altri genitori, ai docenti curriculari e di sostegno non assegnati (ai singoli alunni), nonché a tutti gli specialisti o persone, comunque estranee al trattamento terapeutico, di venire a conoscenza” di informazioni riguardanti i propri figli. È stato inoltre segnalato che talune delle predette comunicazioni recavano l’indirizzo di posta elettronica dei genitori destinatari delle comunicazioni.
2. L’attività istruttoria.
Con note del XX e del XX (Prot. n. XX e XX) l’Istituto ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate da questa Autorità, rappresentando, in particolare, che:
- “Istituzione Scolastica ha il proprio gruppo GLO costituito appunto dai docenti che compongono il Consiglio di Classe, dai docenti di sostegno, dai genitori degli alunni Bes, dalla referente dell'equipe multidisciplinare, dalla referente del Piano di Zona S3, dalla referente del Centro Medico San Luca, dal Presidente o legale rappresentante del Comitato territoriale DPI della Campania”;
- “come previsto dalla normativa vigente, ciascun componente del gruppo GLO è stato invitato a prendere parte alle riunioni prefissate attraverso l'invio, tramite email, del calendario degli incontri. Per l'inoltro di tale Calendario, sono stati utilizzati gli indirizzi di posta elettronica che gli interessati hanno comunicato in Segreteria, consentendo dunque al loro utilizzo al fine di ricevere comunicazioni inerenti all’attività didattica”;
- “L'assistente amministrativo ha provveduto ad inviare le convocazioni a tutti i soggetti coinvolti in quanto tutti, così come prescrive la normativa, costituiscono tale gruppo di lavoro. In tali circostanze non vi è stata alcuna diffusione arbitraria o indiscriminata di dati personali, in quanto i destinatari sono tutti interlocutori ufficiali di un gruppo istituzionale ben definito”;
- “Per mero errore materiale, nella comunicazione dell'XX, l'assistente ha trasmesso il calendario comprensivo dell'indicazione degli indirizzi di posta elettronica e l'indicazione della classe di appartenenza”;
- “Le note (prot. n. XX del XX e n. XX del XX, email del XX e nota prot. n. XX del XX) contenenti il calendario delle convocazioni del GLO sono state inviate al genitore reclamante, ai docenti della classe di appartenenza dell’alunno e alle figure professionali specifiche che interagiscono con il minore”;
- “Per mero errore materiale, l’assistente amministrativo ha inviato la comunicazione anche ed esclusivamente a quei pochi genitori che avrebbero dovuto partecipare alle riunioni del GLO previste per quella giornata, ma non ad altri genitori o a docenti di altre classi”;
- “l’errore è stato commesso anche in virtù del fatto che in un piccolo centro quale Eboli, le famiglie in questione si conoscono bene tra loro, frequentano gli stessi centri riabilitativi, condividono gli stessi terapisti e spesso si incontrano per scambi di consigli e opinioni relative alle problematiche dei loro ragazzi”;
- “I genitori a cui è stata inviata la comunicazione si conoscono perfettamente tra loro e anche durante i precedenti anni scolastici sono stati coinvolti in incontri finalizzati all’inclusione dei loro ragazzi, come avviene in ogni comunità scolastica”;
- “Si tratta di un mero errore materiale commesso in totale buona fede, considerando anche tutte le problematiche che la scuola ha dovuto affrontare durante questo particolare e difficile anno scolastico e che a volte hanno impedito (…) un controllo più attento e puntuale”.
Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria ha notificato alla Direzione didattica, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice (nel testo anteriore alle modifica apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205), invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX prot. n. XX, rappresentando, tra l’altro, che:
- “in data XX e in data XX sono state inviate le convocazioni delle riunioni del GLO organizzate dall’istituto recanti in chiaro l’indicazione dei nominativi degli alunni interessati distinti per classe e indirizzate a tutti i genitori invitati a partecipare ai relativi GLO previsti per le giornate. In particolare la comunicazione inoltrata in data XX contiene l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari della comunicazione”;
- “i dati sono stati inviati esclusivamente ai genitori degli alunni che avrebbero dovuto partecipare alle riunioni del GLO; genitori che, per le pregresse esperienze scolastiche di inclusione dei ragazzi disabili erano perfettamente a conoscenza delle reciproche situazioni condividendo gli stessi terapisti e le medesime problematiche con scambi di consigli e terapie. Essendo dunque verosimilmente i dati resi pubblici dagli stessi interessati, potrebbe venir meno la finalità di protezione della legge”;
- “Si sottolineano (…) la buona fede dell’operatore e le difficoltà legate al contesto emergenziale in atto per l’esplicazione di un controllo puntuale e sistematico da parte del Dirigente scolastico”;
- “L’istituto intende programmare, in termini di un ravvedimento operoso, ulteriori corsi di formazione aventi ad oggetto la normativa sulla privacy da destinare ai docenti e al personale Ata anche con riferimento agli adempimenti legati alla situazione emergenziale in corso”;
- “successivamente alla convocazione del XX risulta che l’istituzione scolastica abbia provveduto ad inviare le convocazioni del gruppo di lavoro dell’inclusione indirizzando le comunicazioni solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso ai sensi dell’art.9 comma 10 D.lvo n. 66/2017”.
3. La normativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, di seguito, il “Codice”).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di Regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di Regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
In ogni caso, i dati relativi alla salute, ossia quelli “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, par. 1, n. 15, del Regolamento; cfr. anche cons. 35 dello stesso), in ragione della loro particolare delicatezza, “non possono essere diffusi” (art. 2-septies, comma 8, e art. 166, comma 2, del Codice e art. 9, parr. 1, 2, 4, del Regolamento).
Il trattamento dei dati personali deve inoltre avvenire nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del Regolamento, fra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” secondo il quale i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5 par. 1, lett. a)).
4. Esito dell’attività istruttoria.
Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti, a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, l’Istituto ha inviato, in diverse occasioni e, in particolare, in data XX, nonché in data XX, il calendario delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica previste per determinate giornate e recanti in chiaro l’elenco di tutti gli alunni interessati distinti per classe, oltre che ai soggetti tenuti ad esserne informati, indistintamente a tutti i genitori invitati a partecipare alle riunioni del GLO previste per le giornate indicate dal calendario, in luogo di specifiche comunicazioni destinate soltanto alle famiglie dei singoli interessati oltreché ai docenti della classe di apparenza e alla specifiche figure professionali che interagiscono con il minore.
Talune delle richiamate comunicazioni riportavano, inoltre, in chiaro, gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari della comunicazione.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), la convocazione di una riunione del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica, prevista dalla normativa di settore in materia di disabilità, recante in chiaro il nominativo dell’alunno, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dello stesso alunno per il quale viene convocata.
Le informazioni relative alla convocazione del richiamato gruppo di lavoro, recanti in chiaro il nominativo dell’alunno per il quale sono state organizzate, in base alla normativa di settore, possono essere comunicate solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. art. 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Con riferimento, infine, agli indirizzi di posta elettronica riportati nelle richiamate comunicazioni, si osserva che non può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del titolare del trattamento, quanto rappresentato dalla Direzione didattica secondo la quale “l'istituzione scolastica è stata autorizzata dall'individuo stesso all’utilizzo (mediante consenso)”. Ciò in quanto il consenso non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito pubblico in ragione dello squilibrio della posizione degli interessati rispetto al titolare del trattamento (cfr. considerando n. 43 del Regolamento). Nel caso di specie, il conferimento degli indirizzi di posta elettronica all’Istituto scolastico non era finalizzato alla divulgazione ma esclusivamente ai fini della convocazione, a cura dell’Istituto stesso, delle riunioni del GLO nei termini previsti dalla normativa di settore sopra richiamata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto scolastico, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti dati personali relativi alla salute degli alunni ivi riportati e l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari delle note stesse, ha di fatto reso conoscibili i dati personali relativi agli indirizzi e-mail dei familiari degli alunni anche da parte di soggetti terzi (altri genitori, docenti, personale specializzato e altri soggetti coinvolti nel trattamento terapeutico dei minori destinatari delle e-mail) e reso nota la condizione di disabilità dei suddetti alunni ad altri soggetti non tenuti ed esserne informati, rendendo tutti i genitori destinatari delle stesse, vicendevolmente edotti delle informazioni relative alla salute dei propri figli, dando in tal modo luogo a una “comunicazione” di dati personali in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
Pertanto, in considerazione delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento negli scritti difensivi ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano, pertanto, insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano pertanto le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto scolastico in violazione degli artt. 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205), nonché dei principi applicabili al trattamento di cui all’art. 5 par. 1, lett. a) e c) del Regolamento.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
In relazione ai predetti elementi è stata considerata la particolare delicatezza dei dati personali illecitamente trattati (dati relativi alla salute di soggetti di minore età, art. 4, par. 1, n. 15 del Regolamento) e che la “comunicazione” illecita dei dati personali anche relativi alla salute degli interessati è stata effettuata in più di una occasione.
È necessario, tuttavia, tenere in considerazione che le suddette convocazioni del GLO, secondo quanto dichiarato, sono state inviate esclusivamente ai genitori che avrebbero dovuto partecipare alle riunioni previste per le specifiche giornate indicate nel calendario e non ad altri genitori o a docenti di altre classi nonché il carattere colposo della violazione in quanto il trattamento illecito dei richiamati dati personali, anche relativi alla salute degli interessati, è stato commesso anche in considerazione del fatto che i genitori destinatari delle comunicazioni “per le pregresse esperienze scolastiche di inclusione dei ragazzi disabili erano perfettamente a conoscenza delle reciproche situazioni condividendo gli stessi terapisti e le medesime problematiche con scambi di consigli e terapie” e che le vicende sono inoltre avvenute nel contesto dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. L’Istituto scolastico inoltre ha collaborato con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento e non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dallo stesso o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205), quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, si ritiene che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara illecita la condotta tenuta dalla Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Eboli, descritta nei termini di cui in motivazione consistente nella violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205)
ORDINA
Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Eboli, con sede legale in Piazza della Repubblica – 84025 Eboli (Sa), CF 82004730659, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
Alla Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Eboli, fermo restando quanto disposto dall’art. 166, comma 8 del Codice, di pagare la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;
DISPONE
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;
- l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 28 aprile 2022
IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#studenti: integrazione e disabilità#regolamento #glo #dato #genitore #codice #trattamento #par #comunicazione #garante #convocazione
n° 12
Area: Normativa

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata (1).
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. (2)
(1) L'art. 2, comma 1, D.L. 27 agosto 1993, n. 324 ha disposto che il presente comma “va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno”.
(2) Testo in vigore fino al 31/12/2018. A decorrere dal 01/01/2019, secondo quanto disposto dall'art. 19 del d.lgs. 66/2017, troverà applicazione il seguente nuovo testo come modificato dall'art. 5 comma 2 dello stesso d.lgs. 66/2017:
"1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento nè da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
[6. ]
[7. ]
[8. ]
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto."
Il Profilo di funzionamento di cui al nuovo comma 5, sempre a decorrere dal 01/01/2019, sarà redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta secondo le indicazioni dell'art. 5 comma 3 d.lgs. 66/2017 e avrà le caratteristiche di cui al comma 4 del medesimo art. 5 d.lgs. 66/2017. Il PEI di cui al medesimo nuovo comma 5 a decorrere dall'AS 2019/2020 avrà le caratteristiche indicate dall'art. 7 d.lgs. 66/2017.
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#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#scuola in ospedale, scuola domiciliare#studenti: integrazione e disabilità#sezionare #nosocomio #clinica #divisione #influenza #sollecitare
27/02/2025 n° 117
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10118264]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 117 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
L’Autorità ha ricevuto una segnalazione con la quale la segnalante ha lamentato di aver ricevuto in più di un’occasione, e precisamente, in data XX e in data XX al proprio indirizzo e-mail la convocazione relativa ad una riunione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO) organizzato dall’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” di Roma (di seguito, l’Istituto), pur non “essendone interessata né come personale dell’Istituzione scolastica, né come parte del Gruppo Lavoro né per qualsiasi altra motivazione”. La richiamata convocazione sarebbe infatti dovuta, secondo quanto segnalato ad un caso di “omonimia con un componente del gruppo di lavoro”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), l’Istituto ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, rappresentando, in particolare, che:
- “la segnalante è soggetto aspirante personale ATA che può ritenersi soggetto affidabile in base a quanto previsto da European Data Protection Board che, nelle sue linee guida sul data breach, afferma: Il fatto che il titolare del trattamento sappia o meno che i dati personali sono nelle mani di persone le cui intenzioni sono sconosciute o potenzialmente dannose può incidere sul livello di rischio potenziale. Prendiamo una violazione della riservatezza nel cui ambito i dati personali vengono comunicati a un terzo di cui all’articolo 4, punto 10, o ad altri destinatari per errore. Una tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui i dati personali vengano inviati accidentalmente all’ufficio sbagliato di un’organizzazione o a un’organizzazione fornitrice utilizzata frequentemente. Il titolare del trattamento può chiedere al destinatario di restituire o distruggere in maniera sicura i dati ricevuti. In entrambi i casi, dato che il titolare del trattamento ha una relazione continuativa con tali soggetti e potrebbe essere a conoscenza delle loro procedure, della loro storia e di altri dettagli pertinenti, il destinatario può essere considerato “affidabile”. In altre parole, il titolare del trattamento può ritenere che il destinatario goda di una certa affidabilità e può ragionevolmente aspettarsi che non leggerà o accederà ai dati inviati per errore e che rispetterà le istruzioni di restituirli. Anche se i dati fossero stati consultati, il titolare del trattamento potrebbe comunque confidare nel fatto che il destinatario non intraprenderà ulteriori azioni in merito agli stessi e restituirà tempestivamente i dati al titolare del trattamento e coopererà per garantirne il recupero. In tali casi, questo aspetto può essere preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata dal titolare del trattamento in seguito alla violazione; il fatto che il destinatario sia affidabile può neutralizzare la gravità delle conseguenze della violazione, anche se questo non significa che non si sia verificata una violazione. Nel caso in esame, è evidente che il soggetto che, per mero errore ha ricevuto i dati è soggetto affidabile risultando pressoché azzerato il livello di rischio”;
- “come emerge in modo evidente dagli allegati uniti alla segnalazione, nessun dato sensibile/particolare è stato diffuso. Si tratta solo di informazioni che possono portare ad assunzioni di carattere molto generico, ma nessuna informazione di dettaglio. Sono difatti presenti i nomi dei docenti, dei terapisti e dell’alunno, ma nulla sulla tipologia di disturbi dello stesso. A tal riguardo, vale la pena di ricordare che, secondo le linee guida di ENISA dal titolo “Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches”, il livello di rischio in simili situazioni è quasi azzerato, proprio per via del fatto che nessun dato personale è presente ma solo assunzioni generali. Nel caso in esame, è chiaro che nessun dato di dettaglio è stato comunicato e, comunque, anche qualora vi fossero dati di dettaglio, il soggetto ricevente ricordiamo essere soggetto “affidabile”, circostanza questa che assieme a quanto appena evidenziato, rende nullo il rischio”;
- “si evidenzia come l’invio sia stato fatto per mero errore materiale da soggetto autorizzato e regolarmente formato. E’ solo per errore che è stata inviata la comunicazione al segnalante. Non di certo per volontà o per iscrizione ad una newsletter. Un errore materiale, purtroppo sempre possibile, ma reso meno grave alla luce delle circostanze sopra evidenziate”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con note del XX (prot. n. XX) e del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “La segnalante ha lamentato di aver ricevuto SOLTANTO n. 2 mail di convocazione al GLO, a lei dalla scuola erroneamente destinate. E’ sin troppo evidente che anche ove tutto ciò venisse accertato, si tratterebbe di un mero errore materiale. Si precisa poi che le convocazioni al GLO non contengono riferimento a dati sensibili ma solo quelle che ENISA ed EDPB chiamano “general assumption”;
- “NESSUN DATO SENSIBILE è presente nelle convocazioni. Vi è solo il riferimento alla convocazione GLO, senza dettaglio alcuno. Pertanto è evidente che la casistica rientra a pieno titolo nella categoria delle “general assumption” indicate come sopra da ENISA”;
- “rispetto all’Art. 83. Par. 2 Lett. b), occorre rilevare come in segreteria il numero di persone in organico di diritto ammonti a cinque unità dal XX ma che le procedure amministrative afferenti alla gestione degli alunni disabili siano diventate più complesse, in particolare negli ultimi tre anni, ciò dovuto tanto all’aumento esponenziale dei casi di alunni con disabilità certificata, quanto all’ammontare di operatori coinvolti e di momenti di confronto necessari a garantire la massima inclusione dei più fragili. Ciononostante, l’asserito errore in esame ha riguardato, si ribadisce, SOLO 2 invii di mail, le quali contenevano NON dati sensibili inerenti la salute, ma “general assumption” così come definite da ENISA”;
- “rispetto all’art. 83, par. 2, lett. c) e d), le misure intraprese da questa istituzione scolastica per attenuare le conseguenze della violazione e le misure tecniche e organizzative specifiche messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32: Indicazione dei soggetti interessati, con particolare riferimento agli alunni con disabilità, mediante le sole iniziali di nome e cognome; Assoluta mancanza di riferimento a codici sanitari in grado di identificare la tipologia di disabilità degli studenti disabili, ma esclusivamente classe e sezione frequentata; Controllo sistematico e periodico della rubrica di riferimento della posta elettronica in uso all’istituzione al fine di azzerare margini di errore dovuti a omonimia; Formazione, informazione e aggiornamento continuativo e periodico del personale e di tutti gli stakeholder dell’istituzione, anche mediante il coinvolgimento del DPO sia digitalmente che in presenza; Controllo dell’uso dei dati presenti su materiale cartaceo riprodotto mediante macchina fotocopiatrice in uso all’istituzione, per una corretta gestione del materiale; La dicitura in calce ad ogni corrispondenza in uscita per come segue: “Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi eventuali allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi GDPR (Regolamento UE 679/16). Se questo messaggio vi è stato inviato per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo (…) o per e- mail: (…)”;
- “rispetto all’art. 83, par. 2 lett. f), l’istituto, nella persona del Titolare del Trattamento dei Dati, garantisce una piena e tempestiva cooperazione con l’Autorità per porre rimedio alla violazione al fine di attenuarne i possibili effetti negativi”;
- “la presenza di dati sanitari non può che ricondurre all’alveo dell’art 9 GDPR. Tuttavia, si ribadisce che la convocazione al GLO non contiene indicazioni di dettaglio, bensì solo dati che indirettamente lasciano presagire che lo studente potrebbe avere un bisogno specifico. Non viene però detto nulla su quali difficoltà egli abbia o su decisioni riguardanti esso”;
- “rispetto all’Art. 83, par. 2, lett. i), si evidenzia come non sia mai intercorsa la necessità di attuare prescrizioni, limitazioni o divieti disposti dal Garante, non essendo stata ad oggi rilevata alcuna violazione del Regolamento; ciò in quanto la scrivente Dirigente Scolastica, dall’a.s. XX, e dapprima la DSGA in servizio fino al XX e i due DSGA in servizio dal XX ad oggi, hanno sempre posto particolare attenzione dapprima alle procedure utili e necessarie a garantire la precisa osservanza delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 196/2003 e successivamente dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e norme attuative correlate, seppur con le esigue risorse umane e finanziarie disponibili, nonostante l’estensione del numero e del tipo di dati ritenuti meritevoli di protezione da parte dell’ordinamento, l’aumento delle competenze delle istituzioni scolastiche in merito tanto agli alunni quanto al personale e dei rapporti tra quelle e gli altri soggetti istituzionali ed operatori privati con cui si garantiscono esperienze formative, lavorative e umane mediante rapporti e collaborazioni sempre più complessi”;
- “sul punto si ricorda che il soggetto segnalante, è da ritenersi “soggetto affidabile”. Tale circostanza è chiaramente determinante nell’identificare il livello di rischio per i dati dei minori presenti nelle DUE convocazioni giunte erroneamente alla segnalante. Sull’importanza dell’affidablità del destinatario nella determinazione del rischio, si riporta EDPB (già WP28) in Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data XX, l’Istituto ha altresì dichiarato:
- “ad integrazione di quanto già in atti, (… si) descrive la presenza di elementi che giocano a favore della riduzione della gravità della comunicazione in esame. Nell’invio della comunicazione dei GLO non sono presenti elementi sensibili, ovvero i motivi per cui la persona è stata inserita in un GLO, vi è solo la convocazione dello stesso. La violazione c’è stata ma la convocazione del GLO è molto generica (patologie possibili, ad es. diabete o schizofrenia) anche sulla base di quanto contenuto nelle linee guida ENISA”;
- “le Linee guida EDPB sostengono che quando il destinatario dell’illecita comunicazione è affidabile, tale affidabilità può neutralizzare le conseguenze della violazione”;
- “nei documenti allegati dalla segnalante, in particolare, nelle mail ricevute (condivise durante la seduta ZOOM), c’erano dei destinatari in CCN, questo testimonia un livello alto di attenzione da parte dell’Istituto. Il personale dell’Istituto è formato e sensibilizzato in materia di protezione dei dati personali”;
- “si è trattato di un errore materiale ma l’Istituto ha fatto tutto ciò che poteva fare in termini di formazione e sensibilizzazione del personale”;
- “l’istituto aveva pensato di minimizzare le comunicazioni in relazioni al GLO (es. iniziali di nome e cognome dell’alunno, ma il numero degli alunni con disabilità e i casi di omonimia avrebbero reso questa misura comunque non risolutiva)”;
- “la Parte (…) aggiunge che l’Istituto ha una media del 10% di alunni con disabilità che necessitano di GLO, questo comporta un lavoro aggiuntivo. Vi è stato, negli ultimi anni, un aumento di casi di disabilità e di procedure più complesse per la gestione delle stesse”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato, in due diverse occasioni, e in particolare in data XX e in data XX all’indirizzo e-mail della segnalante la convocazione relativa ad una riunione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO) contenente l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale il GLO è stato organizzato, pur non essendo la segnalante una docente della classe o uno dei componenti del GLO.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che la convocazione di una riunione del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica, prevista dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno per il quale viene convocata.
Le informazioni relative alla convocazione del richiamato gruppo di lavoro, recanti in chiaro il nominativo dell’alunno per il quale sono state organizzate, possono essere comunicate solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. art. 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale il GLO era stato organizzato, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali anche relativi alla salute, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’istituto versa in difficili condizioni in quanto può disporre di un ristretto numero di personale di segreteria in organico a fronte di procedure riguardanti la gestione degli alunni disabili sempre più complesse e di un notevole aumento dei casi di alunni con disabilità certificata;
- la comunicazione di dati ha riguardato solo un numero ristretto di alunni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale verificatosi al momento dell’invio delle e-mail;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018”.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli”, con sede in via Melizzano 94, 00132 Roma, Codice fiscale 97198130581, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
n° 7
Area: Normativa

1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;
b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;
d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;
e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;
h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.
KEYWORDS
#enti locali#infanzia #educazione #unitarietà #bambina
n° 1 COMMA 181
Area: Normativa

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;
2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;
4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie; (2)
c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (3)
d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio; (4)
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; (1)
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;(5)
f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico; (6)
g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;
6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;(7)
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;(8)
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. (9)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre-21 dicembre 2016, n. 284 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 52 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente numero.
(2) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 59/2017##286L e il D.lgs. 62/2017##295L.
(3) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 66/2017##285L.
(4) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 61/2017##293L.
(5) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 65/2017##283L.
(6) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 63/2017##296L.
(7) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 60/2017##291L.
(8) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 64/2017##282L.
(9) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 62/2017##295L.
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n° 9
Area: Normativa

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.
2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.
3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;
b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.». (1)
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione. (2)
2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 96/2019, con effetto a decorrere dal 12 settembre 2019.
(2) Comma inserito dal d.lgs. 96/2019, con effetto a decorrere dal 12 settembre 2019.
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#git #usr #glir #disabilita #composto #integrato #polo #curricolari #delegato #sperimentazione
Pagina: 27
Documento 2 luglio 2026 Doc-Web10266612
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Pagina: 2
Linee guida agosto 2025
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Pagina: 24
Vademecum 12 novembre 2025 (Doc. web n. 10190259)
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Pagina: 502
Permessi e congedi per gravi motivi familiari (Art. 4 Legge n. 53/2000 e D.I. n. 278/2000) ...
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Pagina: 2
Note 17 dicembre 2025, n. 100847 e 18 dicembre 2025, n. 8069
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Pagina: 547
Congedo straordinario retribuito di due anni Il D.Lgs. 30/06/2022, n. 105, ...
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Pagina: 16
Nota 30 giugno 2026, n. 3803
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Pagina: 8
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Pagina: 325
Permessi e aspettative del personale a tempo indeterminato (CCNL Scuola 29/11/2007; CCNL 18/0...
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Pagina: 1100
IVA e imposta di bollo (DPR 26/10/1972, n. 633 - DPR 26/10/72, n. 642 - Legge n. 662/96 - D.L. n...
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Pagina: 84
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Pagina: 2
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Pagina: 18
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Pagina: 50
Circolare 19 dicembre 2025, n. 152
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Pagina: 509
Tutela della disabilità La normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge n...
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Comunicazione dell'INPS in merito alle novità sulle procedure e le competenze relative alla riforma della disabilità
L’INPS ha pubblicato la brochure che illustra la riforma della disabilità e il ruolo centrale dell’Istituto nei processi di accertamento sanitario.
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Pagina: 2
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Pagina: 414
Tutela della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001 - CCNL 29/11/2007) CONGE...
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Pagina: 10
Nota 1° giugno 2026, n. 5762
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Comunicazione dell'INPS relativa alle nuove tutele in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
L’INPS, con la Circolare numero 152 del 19-12-2025.pdf , ha fornito chiarimenti sui permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche introdotti dalla legge 18 luglio 2025, n. 106.
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Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni/salute: alunni con disabilità
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