
Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: esami di stato
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In merito agli esami preliminari per i candidati esterni all'esame di stato secondo ciclo, costituita la commissione dell'esame preliminare per le discipline del V anno, è possibile che a presiederla sia un delegato del DS in sua vece, ad es. coordinatore di classe?
Nell'O.M recente non si menziona tale possibilità.
si segnala l'urgenza del quesito
L’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ripreso peraltro dal comma 7 dell’art. 5 dell’OM 53/2021, prevede che l’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; tale consiglio di classe può essere integrato, ove necessario, da altri docenti per discipline che non sono inserite nel piano di studi di tale classe.
Si ritiene, pertanto che debbano essere applicate le stesse disposizioni valide per la presidenza dei consigli di classe di ammissione agli esami di Stato, che, come è noto, può essere delegata ad un docente, esercitando la competenza prevista dall’art. 25 del D.Lgs 165/2001: vedi, a tal proposito, il comma 2 dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo 62/2017, che, in merito all’ammissione agli esami, recita testualmente:
...L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato…
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Sentenza 22/04/2008 n° 3960
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti, le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – come enunciato dall’art. 22 della citata legge n. 241/90##1170T – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”…che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 cit., comma 1, lettera c)##1170T; il successivo articolo 24 della medesima legge##1172T, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al primo e al sesto comma casi di possibile sottrazione all’accesso e fra questi – al primo comma, punto d) – quelli relativi a “procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”; al terzo comma, inoltre, si dispone l’inammissibilità delle istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. A norma del medesimo art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990##1172T, “deve…essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”; nel caso di “documenti contenenti dati sensibili e giudiziari”, però, la medesima norma precisa che l’accesso è consentito solo “nei limiti in cui sia strettamente indispensabile” (in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi, operato già a livello legislativo come regola di massima, ma da integrare con ogni evidenza – caso per caso – in considerazione delle specifiche esigenze da soddisfare). 2. Le esigenze di tutela, cui rispondono le prescrizioni dei primi sei commi del medesimo art. 24 L. n. 241/90##1172T, nonché dei conseguenti regolamenti attuativi, sono recessive rispetto al diritto di difesa (anche previa disapplicazione delle norme regolamentari contrastanti), ma non in modo assoluto: il tenore letterale e la ratio della disposizione legislativa in questione impongono infatti di volta in volta un’attenta valutazione, circa la stretta funzionalità dell’accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa. Nel caso di specie, una candidata all’esame di maturità aveva chiesto copia delle schede personali di tutti gli altri candidati esaminati dalla commissione, dei giudizi di ammissione all’esame di Stato di ciascuno di essi, di tutti gli elaborati presentati nelle prove scritte di esame degli altri candidati, dei giudizi completi espressi in relazione a tutte le prove degli altri candidati, oltre che di tutti i verbali della commissione esaminatrice. L’Amministrazione scolastica rendeva disponibili gli atti inerenti le prove di esame sostenute dalla presentatrice dell’istanza, nonché parte dei verbali attestanti i lavori della Commissione esaminatrice, mentre dichiarava non consentito l’accesso ai documenti inerenti agli “altri candidati”, non essendo stato dimostrato uno specifico interesse della ricorrente alla conoscenza degli atti relativi agli altri candidati, tenuto conto del carattere non concorsuale degli esami di maturità. Secondo il Consiglio di Stato, nella fattispecie, esisteva un interesse ancora non formalizzato dell’istante a contestare l’esito sfavorevole del proprio esame di maturità; tale interesse presupponeva l’immediata esigenza difensiva di accedere agli atti, concernenti le prove sostenute dall’istante stessa e tale esigenza è stata soddisfatta dall’Amministrazione; non altrettanto giustificata, tuttavia, appariva fin dall’origine una richiesta di generalizzato controllo dell’intera procedura di esame, per tutti i candidati ammessi alle medesime prove nell’anno in questione: quanto sopra, dovendo ritenersi precluso un controllo generalizzato dell’attività amministrativa e non essendo dimostrabile che le esigenze difensive della candidata, giudicata sfavorevolmente, fossero pregiudicate dalla omessa conoscenza di tutti i dati relativi agli altri candidati, il cui diritto alla riservatezza avrebbe potuto, in tale ipotesi, essere sacrificato. Un allargamento di prospettiva dell’accesso sarebbe stato nella fattispecie configurabile solo in rapporto ad argomentazioni concrete, prospettate dall’interessata dopo una prima valutazione della documentazione in proprio possesso.
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#accesso agli atti amministrativi#esami di stato#accesso civico
Sentenza 05/09/2025 n° 16048
Area: Giurisprudenza

E’ illegittimo l’operato della Commissione d’esame che, edotta dei disturbi di cui soffre la candidata, inibisce a quest’ultima l’utilizzo degli strumenti (nella specie mappe concettuali) garantiti dalla legge al fine di, espressamente, ridurre i disagi relazionali ed emozionali. Pertanto, vanno annullati gli atti impugnati e va ordinata al Ministero resistente la ripetizione dell’esame, secondo le misure compensative previste dalla legge 170/2010. (Nel caso di specie una studentessa, affetta da DSA, era stata autorizzata dall’USR a sostenere l’esame di Stato quale candidato esterno presso un Liceo di scienze umane economico sociale, al quale veniva trasmessa la certificazione medica della ragazza attestante, tra l’altro, l’uso in ambito scolastico di strumenti compensativi e dispensativi da applicarsi in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale e degli esami. In sede di esame orale il Presidente della Commissione inibiva alla candidata l’utilizzo dello strumento compensativo delle mappe concettuali dopo che la stessa aveva fatto esplicita richiesta di poterne usufruire durante il colloquio. Colta da un grave blocco emotivo, la ricorrente – che si presentava al colloquio con una votazione parziale di 48/100 - non superava la prova orale e veniva bocciata.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 30/07/2025 n° 630
Area: Giurisprudenza

Il provvedimento che irroga alla studentessa sorpresa ad utilizzare un telefono cellulare durante la prima prova scritta l’esclusione definitiva da tutte le prove dell’esame di Stato è compatibile con la vigente normativa – in specie l’art. 95, comma 3, R.D. 653/1925, l’art. 12 comma 4 del d.lgs. 62/2017 e l’art. 13 del d.P.R. 487/1994, ritenuto applicabile anche agli esami di Stato – e tale sanzione risulta giustificata e proporzionata. Dal punto di vista fattuale è integrata la fattispecie concreta prevista dalla norma sanzionatoria, che si limita a punire l’utilizzo dello smartphone, sicuramente integrato anche dal maneggiamento di tale dispositivo. Dal verbale risulta, inoltre, che la presidente della commissione, prima dell’avvio delle prove, aveva avvisato gli studenti dell’assoluto divieto di utilizzo dei cellulari e di qualsiasi altro dispositivo elettronico, pena l’esclusione da tutte le prove, tanto che tutti i candidati, compresa la ricorrente, avevano consegnato ciascuno il proprio cellulare. Né possono scriminare in senso favorevole alla studentessa le considerazioni circa il suo brillante curriculum, perché diversamente opinando si finirebbe nella sostanza per giustificare l’utilizzo dei dispositivi elettronici esclusivamente da parte dei candidati più preparati. Inoltre, configurandosi la sanzione dell’esclusione quale atto del tutto vincolato, eventuali vizi puramente formali non potrebbero comportare ex art. 21-octies comma 2 l. 241/1990 l’annullamento di un atto che, comunque, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato. Infine, non ha pregio la censura in ordine alla mancata valutazione della patologia ansiosa di cui soffrirebbe la studentessa, ma mai portata a conoscenza della scuola, in tempo utile per predisporre misure compensative, né della commissione d’esame ai fini dell’irrogazione della sanzione. Se infatti le difficoltà emotive della studentessa non venivano segnalate in tempo per predisporre eventuali misure compensative, non possono giustificare a posteriori una grave infrazione disciplinare al cui rispetto tutti gli studenti erano stati più volte richiamati, costituendo il senso di responsabilità e il rispetto delle regole una componente importante della maturità personale anche di uno studente. (Nel caso di specie, la studentessa prima dell’avvio della prima prova scritta aveva consegnato il proprio cellulare alla commissione, ma aveva introdotto in aula un secondo telefono che aveva poi utilizzato nel corso della prova. In via cautelare la candidata veniva ammessa con riserva alla sessione di prove scritte suppletive dell’esame di Stato, esame poi superato con la votazione di 81/100. Tuttavia, la circostanza che la ricorrente abbia potuto svolgere le prove in base alla favorevole misura cautelare, spiega il TAR Umbria, non costituisce una diversa e successiva determinazione dell’Amministrazione idonea a superare l’originario provvedimento lesivo, ma rende i successivi provvedimenti – inscindibilmente connessi al con decisione cautelare - soggetti a seguire la sorte della sentenza definitiva. Sentenza confermata da Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 7341/2025##3459L.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare
Sentenza 06/03/2025 n° 658
Area: Giurisprudenza

Non appare affatto contraddittorio o illogico il fatto che uno studente, i cui risultati scolastici curriculari e di ammissione agli esami di maturità siano stati sufficienti, sia risultato poi talmente carente nella prova orale da non superare l’esame di Stato; al contrario, sarebbe illogico negare alla commissione d’esame il potere di emettere un giudizio di insufficienza frutto della sommatoria dei voti relativi alle varie voci di valutazione. Tale apprezzamento è frutto di un’ampia discrezionalità tecnica – insindacabile in sede giurisdizionale salvo i casi di illogicità e contraddittorietà manifeste – che si sostanzia in giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale valutazione del livello di apprendimento e preparazione dell’alunno. Non è illegittimo neppure il diniego frapposto dall’Amministrazione alla richiesta della ricorrente, avanzata il giorno dopo l’orale, di ripetere la prova andata male a causa di un attacco di panico, come attestato dalla certificazione medica allegata. Tale diniego, infatti, appare atto rigidamente vincolato ed adottato dalla commissione in conformità alle disposizioni regolamentari in ordine all’organizzazione e alle modalità di svolgimento dell’esame di Stato nonché ad elementari esigenze di uniformità di trattamento di tutti i candidati. (Fattispecie nella quale una studentessa veniva ammessa all’esame di Stato con un credito scolastico di 28 punti, otteneva 9 punti nella prova scritta di italiano e 11 in quella specifica di indirizzo, presentandosi così al colloquio con un punteggio complessivo di 48 punti. In sede di esame orale, a causa di un forte stato di ansia – non superato nemmeno dopo una temporanea sospensione dell’esame concessa dalla commissione – la candidata non riusciva a rispondere ad alcuna domanda e conseguiva un punteggio di 3/20 che portava alla formalizzazione della sua bocciatura. Il GA ha ritenuto che la commissione ha debitamente motivato la propria decisione e ha legittimamente esercitato la propria attività tecnico-discrezionale di valutazione, ricordando che la finalità di formazione dei giovani, propria dell’istruzione pubblica, può configurare l’esito sfavorevole di una prova d’esame non come soccombenza rispetto ad altri, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità per alcuni di rafforzare le proprie cognizioni di base per affrontare senza sofferenza l’ulteriore corso di studi o l’ingresso nel mondo del lavoro.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/02/2025 n° 149
Area: Giurisprudenza

Va rigettata la domanda di annullamento della bocciatura all’esame di Stato essendo infondati tutti i motivi di ricorso. Infondate sono le censure relative ai tempi di correzione, posto che manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti ed in ogni caso non è possibile, di norma, stabilire quali candidati abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, essendo la media temporale determinata in base a un computo meramente presuntivo. Priva di fondamento è la censura secondo la quale sulla griglia di valutazione della prima prova scritta svolta dal ricorrente, nonché sulla griglia di valutazione del colloquio, non sarebbe stata indicata nessuna data, in quanto le griglie di valutazione risultano parti integranti dei rispettivi verbali e ne seguono la datazione. Sull’adeguatezza della motivazione va ribadito che il voto numerico, anche con riguardo all'esame di maturità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Non costituisce difetto di motivazione nemmeno la mancata considerazione nel giudizio finale delle difficoltà specifiche dell’esaminato legate al periodo pandemico e riferite a un generico disagio psicologico non direttamente afferente alla sfera cognitiva, a fronte delle quali la commissione avrebbe potuto tutt’al più adottare comportamenti volti a rendere sereno il colloquio orale, ma non era tenuta ad adottare particolari misure (nella maggior parte più adatte a un’utilizzazione nel corso dell’anno scolastico che non in sede di valutazione finale) compensative e dispensative. Non c’è contraddizione tra il giudizio finale dell’esame ed i giudizi espressi nel triennio e in sede di ammissione all’esame. Occorre infatti distinguere tra il percorso scolastico, che si conclude con un giudizio di ammissione all'esame, e l’esame di Stato vero e proprio. Sussiste diversità del giudizio reso in sede di scrutinio preliminare all’esame di Stato rispetto alla valutazione della prova, posto che il primo accede al percorso dell’alunno in vista dell’esame, attribuendo un peso specifico (in termini di punteggio concorrente alla determinazione del voto finale) alla sua carriera, la seconda afferisce ad un momento specifico e ben circoscritto di tale iter, (quello finale) e rimane vincolata a quanto il candidato, a prescindere dalla preparazione in passato acquisita, dimostri di conoscere in relazione alla specifica prova (quesiti) cui è sottoposto in sede di esame, quando entra in gioco, a tacer d’altro, anche la capacità di gestione della prova sotto il profilo dell’emotività e della complessiva maturità. Infine, per giurisprudenza costante il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l’interessato deve dare la prova rigorosa, dell’identità assoluta della situazione considerata. (Fattispecie nella quale uno studente – unico caso della sua scuola - veniva bocciato all’esame di maturità con la votazione di 56/100 ed impugnava il provvedimento con plurimi motivi di ricorso per l’annullamento dello stesso e per il risarcimento del danno. Il GA, dopo avere ricostruito la disciplina dell’azione risarcitoria in caso di danno da provvedimento conclude per il rigetto della domanda per carenza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliano nella quale si inscrive la pretesa azionata.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 16/09/2025 n° 7341
Area: Giurisprudenza

E’ legittima l’esclusione dalle prove scritte ed orali dell’esame di Stato disposta dalla commissione nei confronti di una alunna sorpresa ad utilizzare, nel corso della prima prova scritta, un secondo telefono cellulare indebitamente introdotto in aula dalla candidata la quale, prima dell’inizio della prova, aveva consegnato il primo telefono cellulare, come da regole di svolgimento dell’esame. La misura espulsiva adottata, che trova la sua base legale sia nell’art. 12 comma 4 del d.lgs. 62/2017 sia nell’art. 13 del d.P.R. 487/1994 – applicabile, per concorde giurisprudenza anche agli esami di Stato oltre che ai pubblici concorsi – non appare lesiva del principio di proporzionalità ove si consideri, da un lato, il fatto che la condotta complessivamente tenuta dalla candidata disvela un evidente animus decipiendi e, dall’altro lato, il fatto che l’esclusione dall’esame appare essere l’unica possibile conseguenza sanzionatoria (realmente dissuasiva e rieducativa) che possa essere adottata a fronte di un illecito di tal fatta realizzato il giorno stesso dell’esame (e non durante l’anno scolastico). Inoltre, non possono essere ritenute attendibili le attestazioni dei riferiti stati d’ansia della candidata e del nesso di causalità tra tali stati e il riscontrato possesso del secondo cellulare, posto che l’attendibilità di tale allegazione è irrimediabilmente pregiudicata dal fatto che la famiglia della ricorrente non aveva mai comunicato all’istituto (né nel corso dell’anno scolastico, né prima dell’inizio della prova di esame) l’esistenza di tale grave patologia psichica. (La presente sentenza conferma la decisione assunta dal TAR in primo grado, rigettando tutte le censure mosse dalla ricorrente ed evidenziando che gli atti amministrativi adottati a valle del decreto cautelare in primo grado – con il quale la studentessa veniva ammessa con riserva alla sessione di prove scritte suppletive dell’esame di Stato, esame poi superato con la votazione di 81/100 – disvelano la mera intenzione dell’Amministrazione di eseguire il dictum cautelare e non anche la volontà di ritirare definitivamente la misura espulsiva.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare
Sentenza 10/07/2025 n° 25509
Area: Giurisprudenza

E’ configurabile il delitto di falso in atti pubblici quando la falsità ricade, oltre che su contenuti alla prova dei quali l'atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell'atto, asseverati dal pubblico ufficiale. Il verbale della seduta di un consiglio di classe costituisce atto pubblico, dotato di fede privilegiata poiché idoneo a documentare le attività e gli adempimenti necessari per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'organo collegiale previsto per legge in ambito scolastico ed a produrre effetti nei confronti dei terzi. Il reato di falso ideologico pacificamente si configura come ipotesi necessariamente dolosa, ancorché a dolo generico costituito dalla consapevolezza della falsità dell'attestazione. Si deve escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente oppure da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo. In particolare, va conferito rilievo, per quanto concerne il tema dell'esclusione del dolo del reato, all'esistenza di prassi amministrative di enti od organismi collegiali proprio riguardo alla redazione di atti quali i verbali, concludendo per la configurabilità di comportamenti negligenti, per non aver compiutamente accertato il pubblico ufficiale le condizioni di redazione formalmente necessarie dell'atto, che, tuttavia, escludono la sussistenza di un atteggiamento doloso e, dunque, del reato di falso, che non è possibile strutturare come fattispecie colposa (Nel caso di specie una docente, in qualità di segretario, aveva firmato per altro docente presente senza però indicare che la firma non è autografa e addirittura in un'occasione aveva sottoscritto il documento al posto del docente quando questi era assente giustificato. Nell’annullare con rinvio la Cassazione ha rilevato che i giudici di merito non avevano preso in considerazione le giustificazioni della docente imputata. Il fatto che l'imputata abbia creduto di poter attestare la presenza, in sedute del consiglio di classe, di una docente effettivamente intervenuta, come pacificamente risulta dalle sentenze di merito, mediante la sigla della firma "per conto di lei", è circostanza che potrebbe rilevare e che la Corte d'Appello non ha tenuto in considerazione, quantomeno per far comprendere le ragioni della sua irrilevanza ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, irrilevanza certamente possibile. La peculiare circostanza che la docente risulta assente giustificata e, contemporaneamente, falsamente firmataria di un verbale relativo, unita agli incarichi scolastici conferiti alla ricorrente in quell'anno scolastico, contribuiscono a colorare un profilo di eventuale mera negligenza o leggerezza da parte di quest'ultima, date le specifiche circostanze del caso concreto, caratterizzato anche dall'inspiegabilità del falso. Per quanto concerne la posizione della Dirigente Scolastica, la Corte d'Appello, ribaltando la decisione su impugnazione della parte civile, ha condannato agli effetti civili la DS, ritenendo che l'autorità giudiziaria non fosse già a conoscenza dei reati di falso in atto pubblico commessi nella scuola dell'imputata, quando ella ne ha avuto notizia e ha deciso di non sporgere denuncia; d'altra parte, secondo la Corte territoriale, è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato ex art. 361 cod. pen., che ella abbia riposto affidamento nel fatto che le due più dirette interessate alla vicenda avrebbero sporto denuncia. La Cassazione ha annullato con rinvio in quanto la Corte di Appello non ha svolto la doverosa attività di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva - si tratta di tre testimoni fondamentali, escusse in primo grado - prima di riformare la sentenza di assoluzione del Tribunale e di condannare la DS ricorrente agli effetti civili)
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#organi collegiali#reato
Sentenza 12/03/2025 n° 57
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e il depennamento dalle graduatorie di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico per mancanza di titolo idoneo, in quanto il presupposto di inserimento nella graduatoria era il conseguimento del diploma di qualifica professionale triennale operatore di servizi di Sala bar, conseguito presso l'istituto paritario Voltaire di Napoli in data 19 luglio 2011. Tuttavia, l’Istituto Voltaire per anno scolastico 2010-2011 aveva ottenuto la parità scolastica con riferimento alla sola prima classe con la conseguenza che non si possono considerare valide le qualifiche conseguite presso l'istituto con riferimento agli anni successivi. La mancanza di titolarità del titolo fatto valere, per mancanza in capo all’Istituto Voltaire nell’aa.ss. 2011/2012 dello stato di scuola paritaria, si fonda sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4208/11 pronunciata in vicenda relativa proprio all’istituto ove in ragione della domanda di ottenimento della parità scolastica per il corso di nuova istituzione conseguente al riordino dell’ordinamento scolastico professionale disposto dal legislatore con DM 15.3.2010, i giudici amministrativi hanno stabilito che il riconoscimento della parità poteva avere effetto soltanto per la classe prima, non la terza all’esito della quale la ricorrente avrebbe conseguito il diploma. Negli anni 2010/2011 e 2011/2012 non potevano essere sostenuti quindi esami di qualifica in regime di parità.
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#parità scolastica#personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova
Parere 13/06/2025 n° 581
Area: Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione», regolamento redatto in attuazione della legge 150/2024, evidenziando la necessità di apportare modifiche allo stesso prima della emanazione definitiva per evitare difetti di coordinamento e conseguenti potenziali contraddizioni tra le norme.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione del comportamento
Sentenza 10/09/2025 n° 679
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la mancata ammissione all’esame di Stato dell’alunno che abbia riportato nello scrutinio finale tre insufficienze, votazioni che risultano essere il frutto di valutazioni correttamente operate nel corso del pentamestre. Lo studente, infatti, ha ricevuto nel pentamestre un numero sufficiente di valutazioni (tre) in due nelle materie in questione, mentre nella terza ha effettuato soltanto due verifiche a causa delle assenze prolungate, per motivi di salute. Né può avere rilievo il fatto che una valutazione sia scaturita dalle osservazioni sistematiche durante il pentamestre, posto che, accanto alle modalità di verifica tradizionali, il ricorso alle osservazioni sistematiche è modalità legittima di valutazione del profitto dello studente espressamente prevista dal PTOF. Parimenti, non induce a diverse conclusioni la circostanza che il giudizio finale sia stato formulato a maggioranza e non all’unanimità, né che le insufficienze siano state registrate in materie non caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane - mentre i docenti delle discipline fondamentali di tale indirizzo si erano espressi in senso favorevole all’ammissione - e nemmeno che due delle insufficienze riportate fossero lievi e attestassero comunque un miglioramento rispetto al trimestre, rimasto tuttavia sotto la soglia della sufficienza. La previsione di legge, infatti, non richiede che la decisione in ordine all’ammissione all’esame sia assunta all’unanimità, né contempla l’attribuzione di un peso diverso alle varie discipline, nè distingue in base al carattere più o meno grave delle insufficienze riportate; non è consentito neppure assumere che un voto relativamente prossimo alla sufficienza debba essere necessariamente arrotondato a sei, non esistendo alcun obbligo in tal senso e costituendo la votazione da attribuire allo studente espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito. I problemi di salute sofferti dallo studente sono stati debitamente considerati dalla scuola tanto che le assenze documentate e continuative per malattia non sono state computate ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Tuttavia, nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente, non costituendo le assenze per malattia una ragione di esonero dal necessario conseguimento del risultato minimo di profitto richiesto. La comunicazione tra l’Istituto e la famiglia risulta essere stata complessivamente idonea ad assicurare la conoscenza, tempo per tempo, della situazione scolastica del discente, sia tramite il registro elettronico, dal quale erano evincibili le votazioni e le annotazioni riguardanti il discente, sia attraverso i colloqui avuti dai genitori con una docente e con il Dirigente. Va altresì considerato che il ricorrente era maggiorenne sin dall’inizio dell’anno scolastico. A fronte di tale circostanza, anche una eventuale inadeguata soddisfazione delle esigenze informative dei genitori non potrebbe infirmare, di per sé, il giudizio di non ammissione dello studente all’esame di Stato. Tale giudizio riguarda, infatti, un individuo adulto, in grado di acquisire autonomamente ogni elemento utile ad autodeterminarsi, anche attraverso il contatto diretto con gli insegnanti. (Fattispecie nella quale uno studente dell’indirizzo di scienze umane, maggiorenne dall’inizio dell’a.s., aveva riportato nello scrutinio finale il voto di 4/10 in fisica, 5/10 in storia dell’arte e 5/10 in scienze naturali ed un voto di 6/10 in comportamento. Il TAR rileva come, ferma la legittimità delle valutazioni espresse, il caso di specie esuli dalla previsione – eccezionale - di cui all’art. 13, comma 2 lett. d) del d.lgs. 62/2017 che consente al Consiglio di classe, con adeguata motivazione, di ammettere all’esame conclusivo anche lo studente che presenti un voto inferiore a 6/10 in una disciplina o gruppo di discipline.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 12/03/2025 n° 57
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e il depennamento dalle graduatorie di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico per mancanza di titolo idoneo, in quanto il presupposto di inserimento nella graduatoria era il conseguimento del diploma di qualifica professionale triennale operatore di servizi di Sala bar, conseguito presso l'istituto paritario Voltaire di Napoli in data 19 luglio 2011. Tuttavia, l’Istituto Voltaire per anno scolastico 2010-2011 aveva ottenuto la parità scolastica con riferimento alla sola prima classe con la conseguenza che non si possono considerare valide le qualifiche conseguite presso l'istituto con riferimento agli anni successivi. La mancanza di titolarità del titolo fatto valere, per mancanza in capo all’Istituto Voltaire nell’aa.ss. 2011/2012 dello stato di scuola paritaria, si fonda sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4208/11 pronunciata in vicenda relativa proprio all’istituto ove in ragione della domanda di ottenimento della parità scolastica per il corso di nuova istituzione conseguente al riordino dell’ordinamento scolastico professionale disposto dal legislatore con DM 15.3.2010, i giudici amministrativi hanno stabilito che il riconoscimento della parità poteva avere effetto soltanto per la classe prima, non la terza all’esito della quale la ricorrente avrebbe conseguito il diploma. Negli anni 2010/2011 e 2011/2012 non potevano essere sostenuti quindi esami di qualifica in regime di parità.
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#parità scolastica#personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova
Sentenza 24/07/2025 n° 14735
Area: Giurisprudenza

L’errata indicazione della data del colloquio nel verbale di predisposizione dei materiali, dovuta ad un evidente errore materiale, assume una rilevanza meramente formale tale da non comportare alcuna alterazione dell’esito della prova in un’ottica sostanzialistica legata al principio della strumentalità delle forme. Del resto, il principio di strumentalità delle forme esclude che qualsivoglia violazione di carattere formale possa incidere sulla legittimità del provvedimento, essedo la forma funzionalizzata alla sostanza della decisione. Inoltre, il gravato verbale costituisce atto pubblico che fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento e delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti con la conseguenza che è riservata al giudizio di querela di falso – non promosso dalla ricorrente - la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. La contestazione del verbale relativo allo svolgimento del colloquio è inammissibile in quanto si risolve in un tentativo di sindacare il merito del giudizio riservato alla commissione d’esame, che è precluso al GA. L’attività compiuta dalla sottocommissione è contrassegnata da apprezzamenti effettuati sulla base di discipline scientifiche e di regole di valutazione didattica implicanti il riscontro del grado di maturità e delle conoscenze acquisite dall’allievo. Questa attività di giudizio, caratterizzata da margini di discrezionalità particolarmente ampi rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza del personale docente che procede all’esame finale, in assenza di un qualsiasi effettivo principio di prova in senso contrario, non è suscettibile di far intravvedere ipotetici aspetti di sviamento e cioè di deviazione da una funzione di verifica e controllo che al contrario, nella specie, appare essere stata condotta con modalità congrue e adeguate. (Nel caso di specie la ricorrente censurava la votazione conseguita all’esito dell’esame di Stato pari a 76/100, in quanto non coerente con il proprio curriculum scolastico – media di voto tra l’8 e il 9 e un totale di crediti pari a 54/60 - ed impugnava il verbale di predisposizione dei materiali per il colloquio ed il verbale relativo allo svolgimento del colloquio. Nel rigettare tutte le censure mosse per i motivi sopra esposti, il TAR osserva che la tesi della ricorrente per cui vi sarebbe una contraddizione tra il curriculum scolastico e l’esito delle prove conduce non solo a svilire il valore dell’esame di Stato, che viceversa è tenuto nel debito conto dal Legislatore tanto da rappresentare il 60% del voto finale, ma porta finanche al paradossale esito di privare la Commissione d’esame del potere di emettere un eventuale giudizio di insufficienza frutto della sommatoria dei voti relativi ai vari indici di valutazione della prova orale del candidato.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 11/06/2025 n° 2113
Area: Giurisprudenza

Nel caso in cui, durante lo svolgimento della prova scritta di un concorso, una postazione informatica si blocchi, il candidato che non ha potuto fruire dell’intero tempo previsto per l’espletamento della prova concorsuale per cause a lui non imputabili ha diritto a fruire di un tempo aggiuntivo in seguito al non contestato blocco del computer. Se il tempo aggiuntivo gli viene negato, è fondata la domanda cautelare ai soli fini della ripetizione della prova concorsuale, da svolgersi secondo modalità da individuare da parte dell’amministrazione appellata idonee a garantire la par condicio dei candidati. (Nella fase iniziale della prova scritta del concorso da DS, la postazione informatica di un candidato si era bloccata per 6 minuti. Nonostante l’intervento dell’esperto informatico presente in aula avesse ripristinato il funzionamento, il tempo perduto non era stato recuperato alla fine della prova. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto del candidato a ripetere la prova, ribaltando la decisione in primo grado del TAR ##3397L).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale
Ordinanza 11/04/2025 n° 171
Area: Giurisprudenza

In assenza di una pronta richiesta di garantire un tempo aggiuntivo per la conclusione delle prove, deve ritenersi prevalente la necessità di garantire il buon andamento e la celerità del concorso. In mancanza di tale tempestiva richiesta, la domanda di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di non ammissione all’orale del candidato la cui prova scritta si era interrotta per malfunzionamenti tecnici deve essere respinta. La domanda cautelare deve essere corredata dall’allegazione, in maniera specifica, dell’incidenza che la mancata concessione del tempo aggiuntivo ha avuto sulla prova svolta. A tal fine, non è sufficiente riferire di presunti stati personali che, di fatto, avrebbero inciso sulla capacità di portare a termine la prova con successo, senza aggiungere ulteriori elementi dal punto di vista causale circa l’accadimento e l’esito della prova. (La domanda cautelare del candidato, rigettata col presente provvedimento, è stata poi accolta in appello dal Consiglio di Stato).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale
Sentenza 14/10/2025 n° 2235
Area: Giurisprudenza

L’individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali è di competenza esclusiva del Consiglio di classe (o del team dei docenti nella scuole primarie), il quale rimane autonomo, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, nel decidere se formulare o meno un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Se, dunque, grava sul Consiglio di classe l’onere di individuare gli alunni con BES, gli alunni che presentano tali bisogni, però, non devono necessariamente essere promossi, ma possono esserlo qualora abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati. La rilevata tardività e lacunosità degli interventi facilitatori posti in essere non può far diventare idoneo alla classe superiore uno studente che non ha raggiunto risultati accettabili sul piano del profitto. Sebbene sia possibile che, ove la scuola avesse adottato con maggiore tempestività le misure più idonee a favorire l’apprendimento del figlio del ricorrente, questo ultimo avrebbe potuto raggiungere la sufficienza in un numero accettabile di materie, ma nel momento in cui ciò non si è verificato la soluzione non può essere la sua promozione ope iudicis. (Il Giudice Amministrativo, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di alunni con DSA e BES, respinge il ricorso presentato dal genitore di un alunno della classe prima di un Liceo scientifico non ammesso alla classe successiva all’esito degli esami di riparazione. Il genitore, in particolare, lamentava la tardiva attivazione e l’inadeguatezza del PDP, predisposto per il figlio solo nel mese di marzo dopo una sua formale istanza, nonostante il ragazzo fin dall’inizio dell’a.s. avesse palesato difficoltà nell’apprendimento. Successivamente al ragazzo veniva diagnosticato e certificato un funzionamento cognitivo inferiore alla norma, ma nessuna modifica veniva apportata al Piano, e al termine dell’a.s., riportate tre gravi insufficienze, l’alunno veniva sottoposto agli esami di riparazione con esito negativo. In applicazione del principio sopra esposto il GA ha osservato che il ricorrente non può pretendere che il figlio acceda alla classe superiore in ragione dell’insufficiente supporto ricevuto dall’istituzione scolastica, anche perché l’alunno si troverebbe ad affrontare non solo le difficoltà che nascono dall’esistenza dei suoi bisogni educativi speciali, ma anche gli ovvi problemi derivanti dalla preparazione lacunosa dell’anno precedente.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 10/06/2025 n° 1064
Area: Giurisprudenza

Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi: il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dallo studente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale, di modo che la presenza di comprensibili difficoltà correlate allo stato di salute dello studente non può di per sé giustificare il passaggio alla classe successiva in presenza di un rendimento scolastico insufficiente e dell'insuccesso delle prove di recupero. La mancata promozione alla classe scolastica successiva non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento. Siffatte valutazioni sono connotate da un'ampia discrezionalità tecnica insindacabili in sede giurisdizionale, con l'ovvia eccezione dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste, vizi non ravvisabili nel caso di specie. Parimenti non ravvisabile è l’invocata disparità di trattamento rispetto agli altri alunni sottoposti ad esami di riparazione, difettando l’identità delle situazioni, né risulta sproporzionato o eccessivamente ridotto il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove. L’eventuale mancata attivazione di misure idonee a far fronte al precario stato di salute dello studente non vizia il giudizio di non ammissione che, come rammentato, si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l'ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo. L'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente. Il che ben si comprende, ove si consideri che, costituisce interesse prevalente dell’alunno raggiungere obiettivi di apprendimento ed istruzione che non lo collochino, poi, in una situazione di disparità e di inferiorità nella società che si troverà ad affrontare in futuro. Da guisa che le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che lo scrutinio è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi. (Fattispecie nella quale una studentessa di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammessa alla classe quinta avendo riportato due insufficienze non gravi - voto 5 - in matematica ed educazione civica, mentre in sei materie – storia, filosofia, fisica, scienze umane, scienze naturali e religione – riportava “non classificato” a causa delle numerose assenze dovute alla patologia invalidante da cui era affetta. Inizialmente il TAR, con ordinanza cautelare, ordinava al Consiglio di classe di rivalutare l’alunna ritenendo che una bocciatura basata sul solo numero di assenze potesse ingiustificatamente compromettere il suo sviluppo personale ed educativo, ma anche dopo il nuovo scrutinio la decisione rimaneva immutata. Con una seconda ordinanza cautelare il TAR concedeva alla ricorrente la possibilità di sostenere – all’esito di corsi di recupero organizzati dalla scuola in modalità online per venire incontro alle condizioni di salute dell’alunna - esami di recupero nelle materie insufficienti. All’esito delle prove, scritte e orali, la studentessa riportava la sufficienza solo in storia, mentre riportava il voto 4 in scienze umane, filosofia, fisica, scienze naturali e religione.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 03/03/2025 n° 4546
Area: Giurisprudenza

1. In materia di contratti pubblici, la Commissione giudicatrice può sempre valutare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale previsto nell’offerta tecnica di un concorrente, quale parte migliorativa. 3. Di contro, confutare la valutazione della Commissione, caratterizzata da discrezionalità tecnica, mediante l'interrogazione di “ChatGPT” (“Chat Generative Pre-trained Transformer”), al fine di contestare la fattibilità di quanto proposto dall’aggiudicatario, non può essere argomento da solo valido per dimostrare l'illegittimità della valutazione della commissione. 3. L'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, già prevede che "Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia". Inoltre, in forza del successivo comma 3, "Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici". 4. L’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice: in tal senso, fatta eccezione per il carattere abnorme della scelta tecnica operata eventualmente risultante dagli atti di gara e di causa, "sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazione per loro natura opinabili" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 16 giugno 2022, n. 4949). Nel caso di specie, una stazione appaltante aveva indetto una gara per la stipula di un accordo quadro. Un operatore economico ha presentato un’offerta tecnica che prevedeva l’impiego dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, volta a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti. Le società seconda in graduatoria ha impugnato l’esito della gara sostenendo una macroscopica anomalia delle offerte formulate dalle aggiudicatarie. Ad avviso del Tar, i rilievi dedotti dalla società ricorrente non sono in grado di evidenziare alcuna macroscopica irragionevolezza nelle operazioni svolte dalla Commissione. Il Tar non ha dunque ravvisato alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità dello strumento di ausilio dell’intelligenza artificiale offerto dall'aggiudicataria e non si sarebbe potuto concludere che la Commissione avrebbe dovuto giungere a valutazioni diverse.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara
Sentenza 09/04/2024 n° 3250
Area: Giurisprudenza

L’istituto degli esami integrativi previsti in occasione di un passaggio orizzontale – istituto eccezionale nel panorama ordinamentale in quanto la Costituzione contempla la necessità di esami scolastici nei soli passaggi verticali– è definitivamente scomparso per effetto dell’abrogazione dell’ 192 d.lgs, 297/1994 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 226/2005, con il quale il legislatore ha previsto la possibilità di passaggi di studenti tra classi corrispondenti dei diversi corsi di studio, senza espressamente prevedere la necessità di appositi esami, nella considerazione che ogni scuola è dotata di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e può perciò valutare quali siano le modalità con le quali uno studente può passare da un orientamento scolastico ad un altro. E’ dunque illegittimo il decreto ministeriale impugnato che impropriamente ha fatto rivivere un istituto coperto da riserva di legge ed abrogato per espressa previsione di legge, così contraddicendo una chiara volontà del legislatore, per di più in una materia nella quale va garantita la libertà di insegnamento, sotto il profilo della tutela dell’autonomia didattica dei singoli istituti scolastici, pubblici o privati che siano. Va, inoltre, osservato che con la scelta adottata il legislatore ha inteso promuovere la dinamicità e duttilità dell’ordinamento scolastico, nell’intento di evitare la cristallizzazione delle scelte fatte dallo studente al chiaro scopo di consentire la rimeditazione di una preferenza indicata in una fase – quella adolescenziale - nella quale è altamente verosimile che egli non abbia ancora raggiunto piena maturità ed adeguata consapevolezza culturale, assegnando alla scuola originariamente scelta il compito di orientare lo studente ed accompagnarlo nella fase di passaggio. (Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado del TAR Lazio n. 5847/2022##2719L ed accoglie il ricorso di una società gestrice di istituti paritari di secondo grado, osservando che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la tesi accolta non è smentita nemmeno dalla previsione dell’art. 12 comma 5 d.lgs. 62/2017 che, disciplinando il controllo ispettivo ministeriale sugli istituti parificati, lo estende testualmente, oltre che all’esame di idoneità, anche a quelli “integrativi”. Infatti, rimane l’esigenza che il potere ispettivo ministeriale possa essere esercitato anche in occasione dei suddetti passaggi di istituto, a sua volta dovuta alla necessità di assicurare, anche in questo frangente, la coerenza sistematica dell’ordinamento dell’istruzione, in ossequio al comma 3 dell’art. 33 della Costituzione. Tuttavia essa può essere adeguatamente salvaguardata leggendo nella suddetta previsione, nella parte in cui prevede un controllo sugli esami integrativi, un rinvio dinamico, e non statico né letterale, a quegli strumenti che il singolo istituto deve approntare onde verificare e, allo stesso tempo, orientare le scelte dello studente che abbia manifestato l’intenzione di transitare in una scuola di orientamento diverso.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione (1)
Area: Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33,87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1 e 13;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
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Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione. (2) (3)
(2) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(3) Articolo sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione (5)
[1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.] (4)
(4) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(5) Articolo abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione (7)
[1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.] (6)
(6) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(7) Articolo abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 4. Valutazione degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria di secondo grado (8)
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora uno studente o una studentessa con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno studente e da ciascuna studentessa (9).
1-bis. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione (10).
2. La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio(9).
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica (11).
5. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa e' riferita a ciascun anno scolastico (9).
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti e delle studentesse che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla studentessa o dallo studente e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico(9).
(8) Rubrica modificata dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(9) Comma modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(10) Comma inserito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(11) Comma sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione (12)
1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
(12) Articolo sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione (13)
[1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.] (12)
(12) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
(13) Articolo abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 7. Valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse nelle scuole secondarie [di primo e] di secondo grado[, di cui all'articolo 2 del decreto-legge,] si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni(15).
1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studi (16).
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti (17).
2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato (16).
2-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva (16).
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale (15).
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti e delle studentesse, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli studenti e alle studentesse che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana (15). (14)
(14) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.
(15) Comma modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(16) Comma inserito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(17) Comma sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 8. Certificazione delle competenze (18)
1. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
(18) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 9. Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità(19)
1. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
(19) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 10. Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (20)
1. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.
(20) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 11. Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale (21)
1. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
(21) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 7, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 12. Province di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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Art. 13. Scuole italiane all'estero
1. Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. (22)
(22) Comma modificato dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, con effetto a partire dal 1° settembre 2017 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni
[1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.] (23) (24)
[2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.] (23) (24)
[3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.] (25) (24)
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(23) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(24) Comma abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(25) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 15. Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Ordinanza 05/09/2025 n° 271
Area: Giurisprudenza

Va accolta l’istanza cautelare avanzata avverso il mancato superamento dell’esame di Stato risultando, prima facie, fondate le censure – peraltro non specificamente contestate dall’Amministrazione resistente – circa le modalità di svolgimento dell’esame e di correzione delle prove, con particolare riguardo agli strumenti e alle misure stabilite nel PDP e nel PFI tenuto conto del Bisogno Educativo Speciale dello studente per le sue difficoltà nella comprensione della lingua italiana. A conferma del fumus boni iuris vi è l’ulteriore circostanza che lo studente nei cinque anni è sempre stato promosso senza un debito e nell’ultimo triennio la promozione è sempre stata deliberata all’unanimità del Consiglio di classe così come all’unanimità il ricorrente è stato ammesso all’esame di Stato, emergendo dagli atti un suo costante impegno nel frequentare la scuola. (Nel caso di specie, uno studente straniero, destinatario di un PDP per le difficoltà nella comprensione della lingua italiana, veniva bocciato all’esame di maturità avendo conseguito una votazione finale complessiva di 50/100 – in particolare, 6/20 nella prima prova, 8/20 nella seconda prova e 8/20 nel colloquio. Il TAR accoglie la domanda cautelare e rinvia ad una Commissione in diversa composizione per la rivalutazione dei risultati delle prove scritte dell’esame di Stato già eseguite dallo studente e, solo ove a seguito di tale rivalutazione non venga raggiunta la sufficienze di 60/100, per la ripetizione e nuova valutazione della prova orale.)
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n° 1
Area: Normativa

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;
b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
c) all'articolo 17:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;
3) al comma 9:
3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;
d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».
4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».
5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.
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n° 192
Area: Normativa

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
(2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
n° 3
Area: Normativa

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.
2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.
3. La Commissione, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
5. La società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
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n° 2
Area: Normativa

1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono istituiti, in forma sperimentale, i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).
2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 4, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 4.
3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball.
5. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.
6. Al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 5.
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23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare
25/09/2025 n° 529
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10184924]
Provvedimento del 25 settembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 529 del 25 settembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;
- “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;
- “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;
- “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.
Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”
Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).
Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.
Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.
Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;
- la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali
n° 10
Area: Normativa

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
4. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.
KEYWORDS
#privatista #alunna #ottavo #nono #undicesimo #settimo
16/05/2020 n° 10
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine egrado”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l’articolo 12;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante “Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione” e in particolare l’articolo 7, comma 2;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”; VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, concernente le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, col quale sono state adottate le “Linee guida” per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP;
VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno”;
VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95 recante “Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)”;
VISTA la nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952, concernente il “Supplemento Europass al certificato”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, recante “Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto «Esabac Techno» (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell’Esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalaureat tecnologico”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
VISTA la nota direttoriale 28 ottobre 2019, n 22110 avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2019/2020 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 marzo 2020, n. 197, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”;
VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
VISTO l’estratto del verbale n. 59 del Comitato tecnico scientifico del 24 e 25 aprile, concernente l’istanza del Ministero dell’istruzione sul tema dello “svolgimento dell’esame orale di maturità in presenza”, nel quale in CTS “esprime parere favorevole allo svolgimento degli esami di maturità conclusivi del secondo ciclo di istruzione come esame orale in presenza con la modalità in “unico colloquio” purché sia possibile garantire, in idonei ambienti, il distanziamento fisico tra tutti gli attori (membri della commissione, studente), siano rispettate le misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché relativamente alla sanificazione degli ambienti e alla tipologia di pulizia facendo riferimento alle figure dell’ambito;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, e in particolare l’articolo 2, comma 11, il quale prevede che le Regioni monitorino, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica nei territori di competenza. Ove dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione proporrà l’adozione delle misure restrittive necessarie e urgenti per le aree del territorio regionale interessate dall’aggravamento;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”;
VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:
a.di non accogliere le proposte di modifica all’articolo 17, in quanto la presentazione di un elaborato, relativamente alle discipline di indirizzo, consente al candidato di dimostrare maggiormente e in maniera più strutturata il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PECUP, in coerenza con le finalità dell’esame di Stato. Si è comunque meglio specificata la definizione degli eventuali argomenti da assegnare, ai fini della “valorizzazione delle discipline di indirizzo”, con riferimento alla loro diversa natura. Per quanto concerne la strutturazione della prova per i licei musicali e coreutici, la stessa è stata redatta recependo le istanze della cabina nazionale di regia e appare congrua la differenziazione delle situazioni, in ragione delle specifiche pratiche performative, che nel caso delle discipline coreutiche non possono non tenere conto delle condizioni di sicurezza e delle condizioni fisiche dei candidati. Per quanto riguarda la scansione delle parti dell’orale concernenti il PCTO e Cittadinanza e Costituzione, la stessa è specificamente prevista dal d.lgs 62/2017 (articolo 17, commi 9 e 10). Si ritiene che l’indicazione del tempo di svolgimento sia congruo con la strutturazione della prova orale. Quanto alla griglia di valutazione, la stessa si ritiene essenziale per garantire l’omogeneità dei criteri di valutazione, tenuto conto della natura dell’esame di Stato. La griglia, peraltro, adotta indicatori e descrittori di natura trasversale, atti per l’appunto a rendere l’attività valutativa delle commissioni “coerente alla situazione descritta” nel documento del consiglio di classe. In assenza delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, le commissioni sarebbero, in mancanza della griglia di valutazione dell’orale, del tutto prive di criteri oggettivi nazionali, rischiando in tal modo di snaturare le caratteristiche peculiari dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo;
b.di non accogliere, conseguentemente, le modifiche dell’articolo 19, comma 6 (ora comma 5 a seguito della rinumerazione) e dell’articolo 20 comma 3.
ORDINA
Articolo 1
(Finalità e definizioni)
1.La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
2.Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a)Ministro: Ministro dell’istruzione;
b)Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c)Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
d)Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
e)Decreto legislativo secondo ciclo: decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
f)Regolamento sull’autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
g)Statuto delle studentesse e degli studenti: decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
h)Decreto materie: decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28;
i)Decreto EsaBac: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95;
j)Decreto EsaBac Techno: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614;
k)Ordinanza commissioni: ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 aprile 2020, n. 197;
l)USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
m)PCTO: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
n)IeFP: Istruzione e Formazione professionale.
Articolo 2
(Inizio della sessione d’esame)
1.La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.
Articolo 3
(Candidati interni)
1.Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
a)ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
b)a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;
c)ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo,
i.nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Decreto legislativo secondo ciclo e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato articolo 15, coerente con il percorso seguito. Il Direttore generale dell’USR, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come “articolata”;
ii.nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo secondo ciclo, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e presentano domanda di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale. 2.In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
3.Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4.Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti,
a)nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell’istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame;
b)nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.
Articolo 4
(Candidati esterni)
1.Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato Decreto legislativo, sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza.
2.La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalla presente ordinanza.
3.Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo, sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che
a)compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b)sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c)sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo;
d)hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.
4.Gli studenti delle classi antecedenti all’ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 3, lettere a) o b) e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2020.
5.Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Decreto legge l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Decreto legislativo.
6.I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: a)nell’ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 non ancora regolamentati; b)nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno;c)nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Decreto legislativo secondo ciclo, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette Province autonome.
7.Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.
Articolo 5
(Sedi dell’esame)
1.Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo sono sedi dell’esame per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l’esame di Stato.
2.Per i candidati esterni, sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l’esame in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
3.Il procedimento di assegnazione dei candidati esterni alle sedi d’esame segue le modalità di cui all’articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo e al paragrafo 3 della nota direttoriale 28 ottobre 2019, n. 22110.
Articolo 6
(Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)
1.Il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame verifica le domande e i relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente all’USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
2.Dopo il perfezionamento della procedura di assegnazione di cui all’art. 5 comma 3, il dirigente scolastico assegna i candidati esterni, assegnati all’istituto statale o paritario dall’USR, tra le diverse sottocommissioni dell’istituto. A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati.
3.Negli indirizzi di studio nei quali, ai sensi del Decreto materie, la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.
4.Negli indirizzi di studio nei quali sono stati individuati commissari della classe di concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui vengono abbinati.
Articolo 7
(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)
1.I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
2.La modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzata anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
Articolo 8
(Presentazione delle domande)
1.I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all’esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota del MIUR 28 ottobre 2019, n. 22110.
Articolo 9
(Documento del consiglio di classe)
1.Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre:
a)le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;
b)i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1;
c)per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2.Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3.Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
4.Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.
5.Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.
6.Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.
Articolo 10
(Credito scolastico)
1.Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2.Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.
3.I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.
4.I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
5.Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
6.Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.
7.Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a)nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza;
b)nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti;
c)per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di Stato;
d)agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta;
e)in Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, è attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta in base al punteggio del titolo di Diploma professionale, per la classe quinta in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4 e sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso;
f)nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii. secondo le modalità di cui al Protocollo d’intesa tra il MIUR e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella D di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. Il consiglio di classe dell’istituzione formativa delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell’esame di qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. In particolare, ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:
i.ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella D di cui all’Allegato A alla presente ordinanza, relativa ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico;
ii.i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;
iii.i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;
iv.i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l’esame di Stato.
8.Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,
a)in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.
b)il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti.
c)il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti;
9.Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 7, lettera c) e d). In particolare:
a)per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:
i.sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
ii.nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;
iii.nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.
b)per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.
Articolo 11
(Commissioni d’esame)
1.Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza commissioni, le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
2.I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell’articolo 5 dell’Ordinanza commissioni.
3.Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la commissione si avvale, ove già non presenti in commissione, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all’albo dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.
4.Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite dall’USR, su segnalazione del dirigente scolastico, commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura, eventualmente integrate con docenti dell’istituzione scolastica di iscrizione.
5.Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub i., i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari designati dal consiglio di classe di associazione dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
6.Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii. sono nominate dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel protocollo di intesa.
Articolo 12
(Sostituzione dei componenti delle commissioni)
1.La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
2.Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3.Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti.
4.Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020.
5.In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità:
a)individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
b)individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
c)individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
d)individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
e)nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
i.docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
ii.docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;
iii.docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.
6.Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
7.In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
8.Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
9.L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.
Articolo 13
(Riunione territoriale di coordinamento)
1.Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il dirigente preposto all’USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull’esame di Stato. La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi in modalità telematica in relazione all’evolversi della presente situazione epidemiologica – costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.
Articolo 14
(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)
1.Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.
2.Il presidente o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all’USR, se l’assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.
3.Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.
4.Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti.
5.Nelle sottocommissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d’istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse.
6.Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto sede d’esame il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.
Articolo 15
(Riunione preliminare della sottocommissione)
1.Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.
2.Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.
3.Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni:
a)se nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
b)se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile.
4.Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente comunica le situazioni al dirigente scolastico il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri di cui all’articolo 13, comma 4, e le trasmette all’USR. L’USR provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3 lettera b). Le sostituzioni sono disposte immediatamente nei casi concernenti i candidati interni; prima della sessione straordinaria nei casi concernenti i candidati esterni ammessi all’esame.
5.I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare l’incarico rilasciano le dichiarazioni di cui al comma 3.
6.Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni. In particolare esamina:
a)l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
b)le domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell’abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l’attestazione in cui si indichi l’assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
c)la copia dei verbali delle operazioni di cui all’articolo 10, relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
d)il documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;
e)il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 19, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Decreto legislativo;
f)l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Decreto legislativo;
g)per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.
7.Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
a)qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d’esame con riserva;
b)qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituto sede d’esame, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;
c)qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
8.In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:
a)le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17;
b)i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;
c)i criteri per l’attribuzione della lode.
9.Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.
Articolo 16
(Prova d’esame)
1.Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
2.Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a)di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b)di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c)di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.
3.La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida
Articolo 17
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
1.L’esame è così articolato e scandito:
a)discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;
b)discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;
c)analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;
d)esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e)accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
2.Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.
3.La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.
4.Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
a)i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
b)per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno.
5.Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto.
6.La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B.
Articolo 18
(Progetto Esabac e Esabac-techno. Percorsi a opzione internazionale )
1.Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
2.Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove di cui al decreto EsaBac Techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
3.Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del colloquio.
4.Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac o EsaBac Techno risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.
5.Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.
6.L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac o EsaBac Techno, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dicitura esito negativo nel caso di mancato superamento.
7.I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.
8.La prova di cui al comma 7 accerta le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di Lingua e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera.
9.Della valutazione della prova orale di cui al comma 7 si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del colloquio.
10.Ai fini dell’espletamento delle prove di cui ai commi 3 e 7, ogni sottocommissione può assegnare ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all’articolo 17, comma 3, ove necessario.
11.Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale consente l’accesso agli istituti di istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.
Articolo 19
(Esame dei candidati con disabilità)
1.Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
2.Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7,qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
3.La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.
4.Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.
5.Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
6.Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.
7.Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
8.Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Articolo 20
(Esame dei candidati con DSA)
1.Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2.La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3.Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
4.I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
5.I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Articolo 21
(Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)
1.Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
2.Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.
3.La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
4.Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei comma 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 22
(Verbalizzazione)
1.La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame, nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2.La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.
3.Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l’applicativo “Commissione web”, salvo motivata impossibilità.
Articolo 23
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
1.Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione.
2.Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.
3.Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.
4.Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b).
5.La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: a)abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b)abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
6.I presidenti di commissione possono trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.
7.Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti dai Dirigenti tecnici che hanno svolto l’attività di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull’andamento generale dell’esame di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competente USR, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.
8.I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dei diplomi; nel caso in cui gli stessi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi.
9.I certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Tale dicitura non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.
10.Per i candidati che hanno superato l’esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.
11.Al termine dell’esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame. Per l’esame EsaBac ed EsaBac techno, il diploma di Baccalauréat è consegnato in tempi successivi.
Articolo 24
(Supplemento Europass al certificato)
1.Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma, il Supplemento Europass al certificato.
2.I Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell’apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali.
3.Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati dell’istituzione scolastica, del diplomato e con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Le istituzioni scolastiche non apportano modifiche al certificato e lo consegnano allo studente diplomato, come da nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952.
4.Il Supplemento Europass al certificato tiene luogo, per il corrente anno scolastico, del curriculum dello studente di cui all’articolo 21, comma 2, del Decreto legislativo.
Articolo 25
(Pubblicazione dei risultati)
1.L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
2.Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.
3.L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac ed EsaBac techno, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti...” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.
4.Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.
Articolo 26
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
1.Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,
a)nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;
b)qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
c)nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
2.Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.
Articolo 27
(Versamento tassa erariale e contributo)
1.Il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto dell’iscrizione all’esame.
2.Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Articolo 28
(Accesso ai documenti scolastici e trasparenza)
1.Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al dirigente scolastico o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.
Articolo 29
(Termini)
1.I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.
Articolo 30
(Esame nella Regione autonoma Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano)
1.Per la Regione autonoma Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché le disposizioni normative regionali.
2.Per la Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché le disposizioni normative provinciali.
3.Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza. La parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) è relativa alla lingua slovena. Una parte del colloquio è riservata all’accertamento della padronanza dell’italiano – seconda lingua.
Articolo 31
(Disposizioni organizzative)
1.Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Dirigenti preposti agli USR valutano l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli USR o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
2.Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e condivise con le OO.SS.
3.I Dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, sulla base dei monitoraggi svolti dalle Regioni e dalle Province autonome e dei correlati provvedimenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e dal decreto del Ministro della sanità, 30 aprile 2020.
Il Ministro dell’Istruzione
On. dott.ssa Lucia Azzolina
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16/05/2020 n° 9
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami diStato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 4;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTAla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e inparticolare l’articolo 12;
VISTAla legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione eformazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunnicon disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;
VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante “linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzatica e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Sato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:
a. quanto all’articolo 7, si dispone una riformulazione che tiene conto delle osservazioni, pur non potendo accogliere la proposta di attribuire un peso specifico all’elaborato, stante anche il criterio previsto dal d.l.22/2020, che indica ai consigli di classe di “tenere conto” dello stesso. La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie;
b. la modifica proposta all’articolo 9 non terrebbe compiutamente conto della necessità di accertamento della L2, perché non si comprende come un elaborato “redatto e illustrato in lingua slovena” possa prevedere l’accertamento della padronanza della lingua italiana.
ORDINA
Articolo 1
(Finalità e definizioni)
1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a) Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
b) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
c) Decreto esami primo ciclo: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
d) Decreto competenze: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
e) Decreto CPIA: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;
f) Ordinanza valutazione: Ordinanza del Ministro dell’istruzione.
Articolo 2
(Espletamentodell’esame di Stato tramitela valutazione del consiglio di classe)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7.
3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.
Articolo 3
(Criteri per la realizzazione degli elaborati)
1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe,in modalità telematicao in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisadall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.
2. La tematica di cui al comma 1:
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso;
b) consentel’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
3. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-praticao strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.
Articolo 4
(Modalità di presentazionedegli elaborati)
1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.
2. Nel caso in cui l’alunnoabbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, la presentazione è effettuata davanti ai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito l’alunno durante il periodo di degenza o cura, congiuntamente ai docenti dell’istituzione scolastica di iscrizione.
3. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendariostabilitodal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.
4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematicasincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.
5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.
Articolo 5
(Candidati privatisti)
1. I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classeed effettuano la presentazione orale di cui all’articolo 4, secondo modalità ecalendario individuatie comunicati dall’istituzione scolasticasede d’esame.
2. L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.
3. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.
4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni di cui al presente articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020.
Articolo 6
(Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato)
1. L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5sonovalutatidal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.
Articolo 7
(Modalità per l’attribuzione della valutazione finale)
1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni,della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.
3. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.
5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.
6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.
Articolo 8
(Certificazione delle competenze)
1.In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze.
Articolo 9
(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)
1.Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle scuole di lingua slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso l’elaborato di cui all’articolo 3.
Articolo 10
(Esame di Stato per le scuole italiane all’estero)
1. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all’estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del Decreto legge.
Articolo 11
(Esame di stato per i percorsi di istruzione degli adulti)
1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello –primo periodo didattico -di cui all’articolo 4,comma 2, lettera a) del Decreto CPIA, coincide con la valutazione finale effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
2. All’esito dello scrutinio èattribuito all’adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cui all’allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro, assegnato dai docenti del gruppo di livello,nonchédella partecipazione dall’adultoalle attività didattiche svolte.
3. Lo scrutinio finale si effettua in via ordinaria entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazionedell’elaborato, tenendo a riferimento, ove compatibile, quanto previsto dall’articolo 3.
4. All’adultoche ottieneun voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
5. Per l’adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di stato conclusivo del percorso di studio all’articolo 4, comma 2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2021.
Il Ministro dell’Istruzione
On. dott.ssa Lucia Azzolina
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#esami di stato#istruzione secondaria di primo grado#classe #istruzione #ciclo #articolo #esame #decreto #valutazione #consiglio #alunno #elaborare
n° 14
Area: Normativa

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (1)
4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.
(1) Ai sensi dell'art. 6 commi 3-septies e 3-octies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019."
KEYWORDS
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n° 1
Area: Normativa

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le strategie e le modalita' di attuazione delle predette attivita' sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. (1)
2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo e' espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalita' definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione. (2) (6)
3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18
maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e agli articoli 4, commi 5
e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; (3)
a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza ne' sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione; (4)
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017; (3)
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017, comunque garantendo alle studentesse e agli studenti con
disabilita' quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato. (3)
4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, in sede di scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; (3)
b) la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; (3)
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017, comunque tenendo conto, per le studentesse e gli studenti con disabilita', delle previsioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili; (3)
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3 del presente articolo. (3)
4-bis. E' garantita la possibilita', fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente. (2) (5)
4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilita', sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunita' di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato. (2)
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (1)
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, commi 2, 3, 4 e 5, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.(1) (7)
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonche' ad altre prove previste dalle universita', dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresi' partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.(1)
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalita' definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti alla commissione d'esame loro assegnata, secondo le modalita' definite dalle ordinanze di cui al comma 1. (2)
7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneita' previsti al termine di ogni classe con modalita' definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. (2)
7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attivita' di istruzione domiciliare in presenza puo' essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con
l'impiego del personale gia' in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. (2)
7-quinquies. L'attivita' di cui al comma 7-quater non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo' emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati per la meta' al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante meta' al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le
istituzioni scolastiche,nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)
(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(2) Comma inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(4) Lettera inserita dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.ù
(5) I termini previsti dalla presente disposizione legislativa sono prorogati fino al 31 luglio 2021 ex art 11 DL 52/2021##2449L. Da ultimo, a norma dell'articolo 5, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il termine di cui al presente comma, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022, ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
(6) Comma così modificato dal D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020 e da ultimo abrogato dallla Legge n. 150/2024 in vigore dal 31 ottobre 2024.
(7) A norma dell'articolo 5, comma 11, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dall'articolo 5, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, la previsione di cui al presente comma, limitatamente agli articoli 13, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
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17/04/2020 n° 197
Area: Prassi, Circolari, Note

Il Ministro dell’istruzione
Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c);
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” e, in particolare, l’articolo 4, comma 10;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certifìcazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, recante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n.425” e, in particolare, l’articolo 9, comma 8;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante “Disposizioni per la nomina dei componenti le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
ASSUNTA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID - 19, disposizioni concernenti le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 201
ORDINA
Articolo 1
Configurazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
1. Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, costituiscono le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri indicati nella presente ordinanza.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, sono costituite, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.
2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
Articolo 3
Abbinamenti delle classi/commissioni: adempimenti delle istituzioni scolastiche
1. Il dirigente scolastico dell’istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (con eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o il coordinatore delle attività educative e didattiche dell’istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado (in seguito, dirigente scolastico/coordinatore), dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi/commissioni, avvalendosi dell’allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI, sulla base dei seguenti criteri:
a. ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;
b. l’istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;
c. l’abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari possano operare su entrambe le classi;
d. l’abbinamento deve essere effettuato nell’ordine:
i. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
ii. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso;
iii. tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l’abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della/e disciplina/e oggetto di seconda prova scritta, già individuata dal d.m. n. 28 del 2020;
iv. qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali);
v. in via residuale, tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l’abbinamento è consentito anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.
2. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettera d) sub iii., iv., v., il commissario o i commissari non coincidenti operano, in sede d’esame, limitatamente all’indirizzo per il quale sono stati nominati.
3. Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti scolastici/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati on line nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale competente secondo la tempistica prevista nell’allegato.
4. La compilazione telematica dei modelli ES-0 ed ES-C compete sia agli istituti statali che agli istituti paritari. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.
5. Il modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all’Anagrafe nazionale degli studenti. In relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stesse istituzioni scolastiche possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.
Articolo 4
Abbinamenti delle classi/commissioni: adempimenti degli Uffici scolastici regionali
1. L’Ufficio scolastico regionale, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C compilati telematicamente dalle scuole, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici/coordinatori e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri sopraindicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.
2. Con riferimento a tale attività, si evidenzia che:
a. la commissione deve essere costituita sulla base dell’indirizzo d’esame, come individuato nelle tabelle allegate al d.m. n. 28 del 2020;
b. l’Ufficio scolastico regionale procede, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell’istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari, comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti. In caso di impossibilità di procedere all’abbinamento, in via eccezionale, l’Ufficio scolastico regionale provvede a costituire una commissione a sé stante;
c. non è consentito procedere all’abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell’abbinamento di classi/commissioni in caso di classi articolate.
3. Dopo l’attività di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti scolastici/coordinatori, gli Uffici scolastici regionali, anche avvalendosi degli Ambiti territoriali provinciali, all’uopo delegati, provvedono all’ acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame utilizzando i dati presenti come inseriti dagli istituti statali e paritari nella fase di proposta con il modello ES-0.
4. I dati relativi alla configurazione delle commissioni della Regione autonoma Valle d’Aosta, ai fini dell’acquisizione al sistema informativo, sono indirizzati al MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio terzo, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgosv@postacert.istruzione.it.
5. Si sottolinea, altresì, la responsabilità degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici/coordinatori in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati trasmessi, rispettivamente, dai dirigenti scolastici/coordinatori e dal personale preposto delle scuole interessate.
Articolo 5
Designazione dei commissari
1. Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.
2. Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all’Ufficio scolastico regionale per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale.
3. Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri:
a. i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’art. 10, co. 1, lettera c), del d.P.R. n. 89 del 2010, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’ offerta formativa di cui all’ art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 87 del 2010, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. n. 88 del 2010;
b. i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
c. il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
d. per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
e. i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
f. è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
4. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.
Articolo 6
Criteri particolari
1. Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari sono designati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale correlazione, si procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati.
2. Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale alle quali sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di “tecnico” che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall’art. 15, co. 6, del citato d.lgs. n. 226 del 2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari designati dal consiglio di classe dell’istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati.
3. Per le classi degli studenti che sostengono l’esame del progetto EsaBac, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina “Lingua e letteratura francese” e del commissario per la disciplina di storia; nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli studenti degli istituti tecnici in cui è attivato il progetto EsaBac techno, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina “Lingua, cultura e comunicazione” francese e del commissario per la disciplina di storia.
4. Nelle sezioni con opzione internazionale cinese, è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura cinese e del commissario della disciplina veicolata nella lingua cinese (storia). Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese (storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, un commissario di altra disciplina; il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l’esame anche nella disciplina veicolata in lingua cinese. Ove l’insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari di lingua e letteratura cinese.
5. Nelle sezioni con opzione internazionale spagnola, è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura spagnola e del commissario della disciplina veicolata nella lingua spagnola.
6. Nelle sezioni con opzione internazionale tedesca, è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura tedesca e del commissario della disciplina veicolata nella lingua tedesca.
Articolo 7
Elenco dei presidenti di commissione e istanze di nomina
1. Ai sensi dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell’art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l’Ufficio scolastico regionale è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
2. Ai sensi degli artt. 3, co. 3, e 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
3. Ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
a. i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
b. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali;
c. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
d. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
e. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
f. i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
g. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
h. i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
i. i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
j. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
4. Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c, d, e, f, g, j:
a. ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
b. i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
c. i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
d. i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e. i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
5. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.
6. Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E,, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS, secondo la tempistica riportata nell’allegato alla presente ordinanza. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1). Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di conclusione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze.
7. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.
8. A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.
Articolo 8
Nomina dei componenti le commissioni di esame di Stato
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
2. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Articolo 9
Modalità di partecipazione alle operazioni di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato
1. Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.
2. Le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono presentate attraverso il modello ES-1. Si precisa che la presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.
3. Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari; in ogni caso, le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono validate dalle istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro competenza.
4. I presidenti delle commissioni sono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l’ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui agli artt. 4 e 7 del d.m. n. 183 del 2019. Si precisa che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame di Stato, in caso di esaurimento dell’elenco regionale, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all’art. 4, co. 2, del citato d.m.
5. Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di presidenti delle commissioni dell’esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente on line nel portale POLIS.
6. Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.
7. Il personale della scuola della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia di Bolzano e delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno - italiano del Friuli Venezia Giulia trasmette il modello ES -1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 avviene secondo la tempistica di cui all’allegato alla presente ordinanza.
8. Il personale collocato a riposo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente ordinanza ai fini del conferimento della nomina.
Articolo 10
Procedimento di controllo dei modelli ES-1
1. I dirigenti scolastici/coordinatori e i dirigenti degli Uffici scolastici periferici, per quanto di rispettiva competenza, effettuano in ordine cronologico:
a. la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina con particolare riguardo all’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati da parte degli aspiranti;
b. la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l’espletamento dell’attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;
c. l’eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti. E’ consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.
2. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di controllo dei modelli ES-1, i dirigenti riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti conseguenti. Pertanto, qualora le modifiche sul modello ES1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.
3. Il sistema informativo tratta, per la nomina delle commissioni d’esame, esclusivamente le domande convalidate dai soggetti responsabili. Non hanno alcun rilievo ai fini della nomina le domande revocate.
4. Gli uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici/coordinatori possono richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.
Articolo 11
Procedimento di nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato
1. I presidenti delle commissioni dell’esame di Stato sono nominati:
a. secondo le fasi territoriali di nomina di cui all’art. 7 del d.m. n. 183 del 2019;
b. all’interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui all’art. 4 del citato d.m.;
c. in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all’art. 9 del predetto d.m.
2. Le nomine sono subordinate all’inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali ostative all’incarico di cui agli artt. 13 e 14 del suindicato d.m.
3. I presidenti sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell’ordine procedimentale di cui sopra. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d’ufficio.
Articolo 12
Preclusioni alla nomina in qualità di presidente
1. Ai sensi dell’art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:
a. nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
b. nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall’art. 18;
c. nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno;
d. nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).
Articolo 13
Condizioni personali ostative all’incarico di presidente
1. Ai sensi dell’art. 14 del d.m. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all’incarico di presidente:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari;
c. essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d. essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
e. essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
f. essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
g. essere in aspettativa o distacco sindacale.
2. È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente a:
a. docenti designati commissari;
b. docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
c. personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
d. personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2019;
e. personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.
Articolo 14
Personale da esonerare
1. I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.
Articolo 15
Personale non utilizzato nelle operazioni di esame
1. Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2020.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l’effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
Articolo 16
Nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato. Nomina su preferenza e d’ufficio dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell’istanza
1. Ai sensi dell’art. 4, cc. 1 e 4, del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall’elenco regionale dei presidenti; al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame di Stato, in caso di esaurimento dell’elenco regionale, l’Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui all’art. 4, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019.
2. Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado ovvero a istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, tenuti alla presentazione della istanza di nomina in qualità di presidente, attraverso il modello ES-1, sono disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune e alla provincia di servizio o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono indicate nella scheda di partecipazione.
3. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola nella quale si presta servizio, nonché i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale.
4. Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, si procede alla nomina d’ufficio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell’ambito del comune, e, poi, della provincia. L’assegnazione d’ufficio è effettuata tenendo conto dell’eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza, nell’ordine indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell’opzione, si procede a partire dal comune di servizio.
Articolo 17
Nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato. Nomina su preferenza e d’ufficio delle altre categorie di personale avente titolo
1. Successivamente alle nomine d’ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell’istanza, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES-1. Anche in questo caso è data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.
2. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, nonché i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale.
3. A seguire, si procede alla nomina d’ufficio, nell’ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti. L’assegnazione d’ufficio è effettuata considerando l’eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell’ordine indicato nella tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell’opzione, si procede a partire dal comune di servizio.
4. Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorietà utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.
Articolo 18
Nomine residuali dei presidenti in ambito regionale - Province con non più di quattro distretti
1. Ai sensi dell’art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – nominare i presidenti di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame di Stato, si procede alla nomina d’ufficio dei presidenti delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell’ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. n. 183 del 2019, di seguito specificate:
a. divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
b. divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;
c. divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o commissario esterno.
2. Nel caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale può nominare d’ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorietà tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.
3. Posti ancora non coperti attraverso il procedimento sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente.
4. Ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 183 del 2019, la preferenza nella nomina dei presidenti, nell’ambito della categorie di personale di cui all’art. 4 del succitato decreto ministeriale, a parità di situazione e nell’ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall’anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti.
5. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall’anzianità anagrafica.
6. L’assegnazione a una delle commissioni operanti nelle sedi d’esame disponibili alla nomina, a domanda o d’ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell’alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale del MIUR, integrato con l’elenco delle scuole paritarie.
7. Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, sono esaminate, ai fini dell’assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest’ultimo caso sono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.
Articolo 19
Fase finale di nomina delle commissioni di esame
1. Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1 il sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti.
2. I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l’invio di un’email alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell’aspirante al portale POLIS. L’email rimanda l’aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del provvedimento di nomina definitiva presente all’interno del portale POLIS.
3. Nel caso di segnalazione di problemi di funzionamento del procedimento da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali possono fare ricorso alle ordinarie modalità di notifica.
4. I restanti provvedimenti di nomina, relativi agli aspiranti nominati non tenuti a utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS, sono notificati ai diretti interessati dagli Uffici scolastici regionali attraverso le ordinarie modalità, anche per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, avendo comunque a disposizione i provvedimenti di nomina, come sopra precisato.
5. Gli Uffici scolastici regionali adottano e notificano il provvedimento di nomina delle commissioni d’esame estrapolando i dati del presidente dai risultati del procedimento informatizzato e allegando modelli ES-C.
6. Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima informazione attraverso la pubblicazione della nomina dei presidenti nell’ambito territoriale e nella scuola stessa.
7. Eventuali reclami da parte degli aspiranti in relazione al procedimento di nomina, indirizzati agli Uffici scolastici regionali, devono essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.
Articolo 20
Impedimento a espletare l’incarico
1. L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.
2. L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.
3. La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico/coordinatore, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.
Articolo 21
Commissioni nelle scuole italiane all’estero
1. Le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all’estero sono diramate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
IL MINISTRO
On. Dott.ssa Lucia Azzolina
FIRMATO DIGITALMENTE
KEYWORDS
#esami di stato#scuola e salute#emergenza sanitaria covid-19#commissario #nomina #commissione #esame #classe #modello #presidente #dirigente #ufficio #istruzione
n° 11
Area: Normativa

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#alunna #apprendimento #disturbo #dsa #lingua #personalizzare #diploma #credito #insegnamento #dispensa
n° 13
Area: Normativa

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; (1)
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; (2)
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. (3)
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
(1) Ai sensi dell'art. 6 comma 3-septies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019."
(2) Ai sensi dell'art. 6 comma 3-octies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al l° settembre 2019."
(3) Lettera così modificata dalla l. 150/2024 in vigore dal 31 ottobre 2024.
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#decimo #religione #penultimo #scuolalavoro #insegnamento #alternanza #alunna #quarto #incorrere #personalizzare
n° 1
Area: Normativa

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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#ciclo #sostituzione #privatista #eccellenza #limite #omogeneità #eliminazione #risparmio #integrazione #alunno
n° 20
Area: Normativa

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.
2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.
4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
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#studenti: integrazione e disabilità#dsa #lingua #disturbo #personalizzare #apprendimento #diploma #dispensa #differenziare #credito #insegnamento
n° 8
Area: Normativa

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.
3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.
7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.
11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
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#decimo #lingua #padronanza #alunna #studiare #lode #reggenza #privatista #unanimità #frazione
21/05/2001 n° 90
Area: Prassi, Circolari, Note

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852,contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;
Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni suglialunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137;
Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;
Visto il R.D.11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati fissatigli orari ed i programmi dei conservatori musicali;
Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;
Visto il D.P.R. 12/2/1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;
Vista la legge 24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;
Visto il D.M. 9.2.1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;
Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione;
Vista la legge 8.8.1995, n. 352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;
Vista la legge 10.12.1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato Regolamento;
Visto il D.P.R. 24.6.1998, n. 249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;
Visto il D.P.R. 9.8.1999, n. 323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto il D.M. 13 marzo 2000, n. 70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Vista l'O.M. 2 maggio 2000, n. 134 concernente il calendario scolastico per l'anno 2000-2001;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lvo 25.7.1998, n. 286;
Vista l'O.M. 13 febbraio 2000, n. 29, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 2000-2001.
Vista la lettera circolare n. 2357 del 20 aprile 2001 concernente gli esami di idoneità e di licenza elementare nelle scuole elementari paritarie;
Ordina
1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi.
2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.
3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.
4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236 e dalla circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996, la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con il documento di valutazione.
5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo articolo 6.
6. I docenti di classe, ivi compreso il docente di sostegno, il docente di religione, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art. 145 - comma 2 - del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 297, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.
A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.
7. Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione modulare di cui all'art. 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le operazioni di scrutinio previste dal commi precedenti vengono svolte dall'insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.
1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.
2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall'art. 128 del D.L.vo n. 297/1994 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.
Le due prove riguardano, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logicomatematica. Il colloquio, che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico ed è inteso ad accertare il livello di maturità raggiunto.
3. L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui alla circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996.
1. Le commissioni degli esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole riconosciute paritarie sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.
2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte interessate.
3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.
4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico della scuola statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. Della commissione fanno parte anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno e quello di lingua straniera, ove tale insegnamento sia incluso nelle discipline impartite nella scuola elementare parificata.
5. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.
6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 395, lettera e), del D.L.vo 297/1994.
1. Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.
Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.
2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria del circolo didattico nell'ambito del quale si trova la scuola privata.
3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale o paritaria.
4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre insegnanti della scuola statale e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola paritaria, nominati dai rispettivi dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.
Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
5. Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.
6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d'istituto delle scuole statali o paritarie competenti per zona entro la data indicata dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni.
7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal programma dell'attività svolta.
8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l'iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado dell'istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età.
1. La direzione della scuola privata autorizzata che presenti agli esami di idoneità e/o licenza non meno di 50 alunni complessivi può chiedere al dirigente scolastico competente che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata.
In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o licenza, che si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria, partecipa anche l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processò educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.
2. Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti, da parte delle scuole private, unicamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti disposizioni.
1. Agli alunni, che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.
2. I commissari d'esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.
3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi 1°, 2°, 3° e 4° per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio finale.
Tali prove sono sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati.
È da tenere presente, anche in questa sede, l'eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.
1. Il giudizio finale riportato sull'apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline, esso non va motivato e consiste nella indicazione "ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe successiva" o b) "al successivo grado dell'istruzione obbligatoria".
2. Il giudizio degli esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.
1. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media i docenti del corso, costituiti con il dirigente scolastico in Consiglio di classe, procedono alle operazioni di scrutinio degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza.
2. La sessione degli esami di idoneità alla seconda e alla terza classe di scuola media è unica.
3. Gli esami di idoneità hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
4. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
5. L'esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell'art.3 della legge 16 giugno 1977, n. 348.
6. Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità.
7. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline "storia" ed "educazione civica".
8. Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d'età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
9. I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda.
10. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro vicino. 11. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma.
12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.
13. Per i candidati agli esami di idoneità che sono stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
14. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura, oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
15. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.
16. Le disposizioni di cui al successivo art. 18, comma 6, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media.
1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali, paritarie e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19.1.1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
2. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.
3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.
4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.
5. I candidati privatisti, che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro i termini previsti dalla C.M. sulle iscrizioni, al dirigente scolastico della scuola media statale, paritaria o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.
6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale, paritaria o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino.
7. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma 12 del presente articolo.
8. Nelle città sedi di più scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua.
9. Per quanto riguarda le domande di ammissione all'esame, controfirmate dall'esercente la potestà parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n. 349 del 7-8-1998, in materia di autocertificazione.
10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovano applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento degli esami di licenza.
11. I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il 14o anno di età e che abbiano seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo dei documenti previsti di cui dalla precedente lettera b), una attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.
12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al sesto comma. Il Provveditore agli Studi, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati.
13. In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell'art. 7 delle legge 4 agosto 1977. Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del Provveditore agli Studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:
a) dirigenti scolastici di scuola media statale o pareggiata e dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media;
b) professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.
14. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto D.M. 6 agosto 1999, la commissione d'esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale.
15. I dirigenti scolastici e i docenti incaricati della presidenza devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.
16. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il Provveditore agli Studi sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, 3° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.
17. Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile, sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
18. I dirigenti scolastici, prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione di esame di idoneità, i dirigenti scolastici potranno concordare con il presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai dirigenti scolastici medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.
19. I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.
20. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media l'ammissione o la non ammissione agli esami viene deliberata - con le modalità previste dai precedenti commi 2, 3 e 4 - dai docenti del corso, costituiti con il Preside in Consiglio di classe.
21. I candidati provenienti dai predetti corsi sostengono l'esame di licenza media nella sede ove gli stessi si sono svolti; i docenti del relativo corso fanno parte della commissione d'esame della scuola di aggregazione e ne costituiscono apposita sottocommissione.
22. Gli esami di licenza hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:
- italiano
- lingua straniera
- matematica.
24. I Provveditori agli Studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma. L'eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74 dovrà svolgersi in giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al precedente comma.
25. Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione.
26. La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.
27. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.
28. Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.
29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al Decreto Ministeriale 26.8.1981.
30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 85 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.
31. È data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.
32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma 34 è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.
33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione di "non licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.
34. La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini della iscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.
35. La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.
36. Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.
37. A coloro i quali conseguono la licenza media deve essere rilasciato, a firma del presidente della commissione, il diploma di licenza. 38. Nel diploma viene scritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 33.
39. Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore agli Studi l'elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.
40. Ciascun presidente di commissione deve redigere, in duplice copia, al termine della sessione, la scheda informativa di cui alla C.M. 20 maggio 1999, n. 127. Tale scheda informativa deve essere inviata entro il 15 luglio alle Direzioni generali regionali, che faranno pervenire entro il 30 novembre un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli ispettori regionali al Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione - Direzione Generale degli ordinamenti scolastici.
La seconda copia della scheda deve essere trasmessa al Provveditorato secondo tempi e modalità che ogni Provveditore fisserà autonomamente.
41. Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.
42. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della circolare ministeriale n. 304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati in collaborazione con soggetti esterni, per l'insegnamento di una seconda lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 335 del 28 maggio 1997.
1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico è rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20-1-1999, n. 9 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale. n. 70 del 13 marzo 2000.
1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del 3.12.1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".
2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.
3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.
4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.
5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.
6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.
7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.
8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.
9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicate avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.
10. I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119
11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
12. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.
13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.
2. le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal D.M. 9.2.1979.
3. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica, derivanti dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31.12.1962, n. 1859, per la composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, quanto stabilito dall'O.M. n. 201 del 19 giugno 1993, confermata con C.M. n. 163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni che ne determinarono l'emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento degli esami si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II della presente ordinanza.
1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art. 4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.
2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art. 78 e dell'art. 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R. n. 249/1998, citato nel preambolo.
5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.
6. Nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.
7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sè preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
8. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate.
9. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l'anno scolastico 2000-2001, il credito scolastico viene attribuito agli allievi sulla base della tabella A, allegata al Regolamento e delle note in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.
4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.
5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest'ultima deve essere, altresì, indicata l'eventuale promozione con debito formativo.
6. Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 323 del 23.7.98.
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D.Lvo n. 297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo ai rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, dell'O.M. n. 29/2001.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 318 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste ai comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 29/2001.
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 318 del D.Lvo n. 297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art. 317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94.
1. A norma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").
3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
1. Relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto.
2. A ciascun allievo che è prosciolto dall'obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, è rilasciata certificazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n.70 del 13 marzo 2000.
1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.
2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.
3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il dirigente scolastico dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro grave motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita, i documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al dirigente scolastico della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata agli atti la domanda di trasferimento.
5. Qualora per comprovate necessità il candidato esterno sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
6. Qualora ricorrano gravi ed ecccezionali motivi, connessi procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.
7. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti.
8. Ferma restando l'unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
4. Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 21.
5. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.
6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.
9. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
1. In relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, è consentito sostenere esami di idoneità ed integrativi anche alle classi IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con sezione aeronautica. Le relative prove - scritte, orali e pratiche - come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare, ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle specifiche conoscenze, competenze e capacità necessarie per la prosecuzione degli studi nel particolare percorso formativo.
2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal Capo dell'Istituto che, in caso di superamento dell'esame e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle attività di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi inerenti dette attività, la cui valutazione, a tal fine, è rimessa alla commissione d'esame. La certificazione rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale eventuale limitazione. L'ammissione alle attività di volo resta, comunque, subordinata all'esito positivo delle prove selettive di cui all'art. 2 del menzionato decreto ministeriale.
3. Gli esami di idoneità alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell'indirizzo programmatori, vertono unicamente sui programmi dell'indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di promozione o idoneità relative agli indirizzi del precedente ordinamento "amministrativo", "mercantile", "commercio con l'estero" e "amministrazione industriale" non sostengono esami integrativi per l'accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell'autonomia loro propria, definiscono e adottano criteri e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da attività di autoformazione, da realizzare, nel corso dell'anno scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano di fattibilità adottato dal consiglio d'istituto.
4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneità, dei candidati in possesso di promozione od idoneità relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi.
1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.
2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18o anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri, delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.
3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell' istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presenta ordinanza.
5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98.
1. Per l'ammissione agli esami di idoneità alla quinta classe dell'istituto d'Arte, corso di ordinamento, è richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d'Arte della sezione per la quale si richiede l'ammissione agli esami.
1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art. 198, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica debba far parte un docente già designato quale commissario interno in una commissione di esami di Stato e i tempi di svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili con quelli di effettuazione degli esami di Stato, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:
a) con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;
c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
3. Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i dirigenti scolastici per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami, si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. A norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.
5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.
6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.
1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentito il Collegio dei docenti.
2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.
3. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, ai sensi dell'art. 2 della legge 10.12.1997, n. 425.
1. Le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.
2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.
3. In caso di impedimento del dirigente scolastico, la commissione è presieduta da un docente designato dal dirigente scolastico e facente parte della commissione medesima.
4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il dirigente scolastico deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.
5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del dirigente scolastico, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.
6. Alla nomina dell'esperto provvede il dirigente scolastico, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell' istituto, con l'avvertenza che l'esperto può essere nominato anche per più di una commissione.
7. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.
1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.
A - Prove strutturate e scrutinio.
2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singola discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica. Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove.
3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.
4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.
5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. È altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.
6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.
7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.
B - Prove d'esame.
1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.
2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.
3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.
4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.
5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.
6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:
a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;
b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.
7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.
8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che può modificare, in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica.
9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.
10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove:
11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 28, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell'ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell'ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti.
C. Certificazioni
1. Su richiesta del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline.
2. L'attività svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.
3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.
1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. Per comprovare l'attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 5.
2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.
4. Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo.
5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studio. In alternativa i candidati privatisti devono dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell'attività lavorativa indicata.
6. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo Istituto.
7. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
8. La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove. 9. La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
10. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato, paritari o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 362, comma 3, del D.Lvo 16.4.1994, n. 267, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.
2. Bienni terminali integrati.
Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalità acquisita è di competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.
3. Corsi surrogatori.
a) Soggetti preposti alla valutazione.
Posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo.
b) Modalità della valutazione - Attestazione.
Per l'area di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività professionale e all'apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.
Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.
In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento dimostrati. In sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento della abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.
La valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto.
Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno la riprovazione.
Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico.
Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma.
In tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.
L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.
c) Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.
1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti.
2. I candidati esterni che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.
3. Le domande di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte debbono essere state presentate dai candidati esterni entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni ad un solo istituto.
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 276 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, con le seguenti modifiche e integrazioni.
2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.
3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.
4. È consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento.
5. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi d'insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale.
6. Non è consentito sostenere esami di idoneità nei corsi sperimentali di progetto Sirio dell'ordine tecnico, salvo che trattisi di studenti che abbiano frequentato, nel corrente anno scolastico, tali corsi e che abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per effetto di scrutinio finale. Gli studenti in possesso di ammissione a classi precedenti l'ultima di corsi del citato progetto, in posizione diversa da quella menzionata, sostengono l'esame di idoneità per i rispettivi corsi di ordinamento corrispondenti, con esonero da prove integrative e facoltà di successiva iscrizione a corsi Sirio.
1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente Consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.
2. Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.
4. Le relative domande devono essere inoltrate al dirigente scolastico dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere del consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.
5. La determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del curriculum di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già studiate dagli interessati.
6. L'iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.
7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.
1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.
2. Parimenti, è consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.
3. Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20.
1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 24.
1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.
2. Gli alunni dichiarati non promossi agli esami di Stato nei corsi sperimentali i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti:
a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con un titolo di studio corrispondente a quello non conseguito nell'anno precedente;
b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.
3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.
4. I candidati esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati corrispondenti alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento, e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:
a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;
b) a classi di liceo linguistico presso istituti paritari e legalmente riconosciuti.
Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera a), l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.
Nel caso in cui i suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 20.
1. Per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si fa rinvio all'O.M. n. 29 del 13-2-2001, richiamata in premessa.
1. Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
2. Per tutti gli esami disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendono sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario sono ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. È data facoltà alle commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.
3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 e, relativamente agli esami di idoneità, le disposizioni dell'art. 7 della legge 10.12.1997, n. 425.
4. Le domande di ammissione agli esami dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia. In tali casi il Provveditore agli Studi può prendere in considerazione anche domande pervenute oltre i termini previsti per i diversi tipi di esame. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.
5. Il Provveditore agli Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.
6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami.
7. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 394/1999, citato nelle premesse, il consiglio di classe procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado.
1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice a) rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.
4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.
2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.
3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, nè trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria del 25-11-1996.
4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: £. 500 da 1 a 2 copie, £. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datano a cura dell'istituto.
5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.
6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.
7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.
La presente ordinanza è inviata alla Code dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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Nota 17 dicembre 2025, n. 6640
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Comunicazione del MIM in merito al divieto di utilizzo del telefono cellulare per gli studenti del secondo ciclo di istruzione
Il MIM ha disposto anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica
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Comunicazione del MIM sulle attività di comunicazione degli esiti finali degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo
Il MIM ha comunicato che dal 5 giugno p.v. le scuole dovranno eseguire tutte le attività finalizzate alla comunicazione degli esiti finali degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo
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Comunicazione del MIM sui requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione
Il MIM, con la Nota del 3 aprile 2025 n. 13946, ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti di ammissione dei candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione...
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Decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164
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O.M. 16 febbraio 2026, n. 27
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Indennità di esami (D.I. n. 41/1999 - C.M. n. 104/99 - D.M. n. 6/2007 - C.M. n. 29/2014) La ...
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Comunicazione del MIM sugli adempimenti operativi e organizzativi per il regolare svolgimento delle operazioni d'esame
Il MIM ha fornito indicazioni sugli adempimenti di carattere tecnico-operativo e organizzativo finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni di esame
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Nota 10 novembre 2025, n. 74346
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Circolare 24 marzo 2025, n. 11942
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O.M. 31 marzo 2025, n. 67
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Nota 4 luglio 2025, n. 25637
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Nota 12 maggio 2025, n. 19040
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Pagina: 42
USR per il Piemonte - Nota 29 settembre 2025, n. 17764
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Nota 3 aprile 2025, n. 13946
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Nota 30 aprile 2025, n. 3065
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Impianto contabile e gestione finanziaria Premesse Sulla G.U. Serie Gen...
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Pagina: 45
Nota 14 maggio 2025 n. 985
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Nota 19 settembre 2025, n. 42616
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Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: esami di stato
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