
Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
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Organi collegiali: collegio dei docenti
Organi collegiali: consiglio d'istituto
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Durante il Collegio Docenti un'insegnante ha contestato l'espressione di voto di alcuni docenti che, in quanto consiglieri di istituto, hanno espresso in contrasto con quanto indicato dal Collegio Docenti.
La docente sostiene che i consiglieri eletti devono attenersi a quanto specificato dal Collegio - come ad esempio nel caso dell'indicazione dei giorni di sospensione delle attività didattiche spettanti alla scuola per la definizione del calendario scolastico - in quanto rappresentanti del Collegio.
Ne deriva che in caso contrario - secondo la docente - i consiglieri "rappresentino solo se stessi".
Il quesito che vi sottopongo è se ciò non sia in contrasto con il divieto di mandato imperativo come previsto dall'art. 67 della Costituzione Italiana.
Del resto Edmund Burke, nel Discorso agli elettori di Bristol, 3 novembre 1774, aveva ben precisato che «Il parlamento non è un congresso di ambasciatori di opposti e ostili interessi, interessi che ciascuno deve tutelare come agente o avvocato; il parlamento è assemblea deliberante di una nazione, con un solo interesse, quello dell'intero, dove non dovrebbero essere di guida interessi e pregiudizi locali, ma il bene generale».
La pretesa dell'insegnante circa l’obbligo per i docenti, che fanno parte del consiglio di istituto, di conformarsi nella votazioni consiliari alle precedenti deliberazioni del collegio non ha fondamento.
Infatti, anche se la formulazione dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 297/1994 (“I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno”) può ingenerare qualche confusione, il successivo art. 31 secondo comma, regolamentando in via generale la procedura elettorale, afferma chiaramente che “le lezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo e di istituto …….omissis…… hanno luogo col sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente”.
I docenti eletti nel consiglio non rispondono quindi al collegio, di cui fanno parte di diritto ma che non è intervenuto in alcun modo nella loro elezione e nella indicazione di un programma, ma operano con autonomia di valutazione e di voto; semmai, per ragioni morali e, in senso lato, politiche potrebbero essere legati al programma elettorale della lista in cui sono stati eletti: ma anche qui senza vincolo di mandato.
Il fatto che nel D.Lgs. 297/1994 e nelle disposizioni applicative (in particolare nell’O.M. 215/1991) non sia esplicitato, come invece nell’articolo 67 della Costituzione per i parlamentari, l’assenza del vincolo di mandato per i docenti non significa quindi che siano obbligati a sostenere in consiglio le determinazioni del collegio.
Sarà il dirigente che, quando il consiglio deve esprimersi su questioni (come quella dell’adattamento del calendario scolastico) in cui è necessario il parere del collegio, ne darà informazione al consiglio.
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Sentenza 16/06/2025 n° 11776
Area: Giurisprudenza

E’ inammissibile per difetto di interesse il ricorso con il quale viene impugnata esclusivamente la delibera del Collegio dei docenti che si limitava a suggerire l’applicazione del voto di sette in condotta di competenza del Consiglio di classe a seguito di un episodio di occupazione dei locali dell’Istituto. Tale atto è, infatti, un atto di indirizzo che presupponeva l’adozione di un ulteriore provvedimento del Consiglio di classe, tuttavia non impugnato. Pertanto, l’eventuale annullamento della delibera del Collegio dei docenti impugnata non porterebbe ad alcun beneficio alla ricorrente, risultando pienamente vigente lo scrutinio del Consiglio di classe. Peraltro, il sette in condotta è comunque un voto positivo che è stato attribuito solo nel primo semestre, non risultando dimostrato che siano seguiti ulteriori giudizi asseritamente non favorevoli nel prosieguo dell’anno scolastico.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione del comportamento
Sentenza 10/07/2025 n° 25509
Area: Giurisprudenza

E’ configurabile il delitto di falso in atti pubblici quando la falsità ricade, oltre che su contenuti alla prova dei quali l'atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell'atto, asseverati dal pubblico ufficiale. Il verbale della seduta di un consiglio di classe costituisce atto pubblico, dotato di fede privilegiata poiché idoneo a documentare le attività e gli adempimenti necessari per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'organo collegiale previsto per legge in ambito scolastico ed a produrre effetti nei confronti dei terzi. Il reato di falso ideologico pacificamente si configura come ipotesi necessariamente dolosa, ancorché a dolo generico costituito dalla consapevolezza della falsità dell'attestazione. Si deve escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente oppure da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo. In particolare, va conferito rilievo, per quanto concerne il tema dell'esclusione del dolo del reato, all'esistenza di prassi amministrative di enti od organismi collegiali proprio riguardo alla redazione di atti quali i verbali, concludendo per la configurabilità di comportamenti negligenti, per non aver compiutamente accertato il pubblico ufficiale le condizioni di redazione formalmente necessarie dell'atto, che, tuttavia, escludono la sussistenza di un atteggiamento doloso e, dunque, del reato di falso, che non è possibile strutturare come fattispecie colposa (Nel caso di specie una docente, in qualità di segretario, aveva firmato per altro docente presente senza però indicare che la firma non è autografa e addirittura in un'occasione aveva sottoscritto il documento al posto del docente quando questi era assente giustificato. Nell’annullare con rinvio la Cassazione ha rilevato che i giudici di merito non avevano preso in considerazione le giustificazioni della docente imputata. Il fatto che l'imputata abbia creduto di poter attestare la presenza, in sedute del consiglio di classe, di una docente effettivamente intervenuta, come pacificamente risulta dalle sentenze di merito, mediante la sigla della firma "per conto di lei", è circostanza che potrebbe rilevare e che la Corte d'Appello non ha tenuto in considerazione, quantomeno per far comprendere le ragioni della sua irrilevanza ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, irrilevanza certamente possibile. La peculiare circostanza che la docente risulta assente giustificata e, contemporaneamente, falsamente firmataria di un verbale relativo, unita agli incarichi scolastici conferiti alla ricorrente in quell'anno scolastico, contribuiscono a colorare un profilo di eventuale mera negligenza o leggerezza da parte di quest'ultima, date le specifiche circostanze del caso concreto, caratterizzato anche dall'inspiegabilità del falso. Per quanto concerne la posizione della Dirigente Scolastica, la Corte d'Appello, ribaltando la decisione su impugnazione della parte civile, ha condannato agli effetti civili la DS, ritenendo che l'autorità giudiziaria non fosse già a conoscenza dei reati di falso in atto pubblico commessi nella scuola dell'imputata, quando ella ne ha avuto notizia e ha deciso di non sporgere denuncia; d'altra parte, secondo la Corte territoriale, è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato ex art. 361 cod. pen., che ella abbia riposto affidamento nel fatto che le due più dirette interessate alla vicenda avrebbero sporto denuncia. La Cassazione ha annullato con rinvio in quanto la Corte di Appello non ha svolto la doverosa attività di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva - si tratta di tre testimoni fondamentali, escusse in primo grado - prima di riformare la sentenza di assoluzione del Tribunale e di condannare la DS ricorrente agli effetti civili)
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#organi collegiali#reato
Sentenza 19/06/2025 n° 1945
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso al “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)”, alla luce del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. n) e o)##1258T, e 50, comma 4##1290T, del D.lgs. n. 81/2008, la “consegna” di tale documento è prevista esclusivamente in favore del c.d. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Ciò non può escludere, tuttavia, che un dipendente che chieda l’ostensione di tale documento, limitandola esclusivamente alla “presa visione”, possa legittimamente ottenerla ove sussistano i requisiti previsti dalla L. 241/1990 in materia di accesso agli atti. 3. Trattasi, peraltro, di un documento le cui previsioni hanno un chiaro legame con l’attività di natura pubblica dell’immobile, in quanto correlato ai rischi per la sicurezza sul lavoro che possono sussistere nell’esercizio della funzione di pubblico interesse che il personale svolge nei locali. 4. Nel caso di specie, per il Collegio il ricorrente, quale insegnante di eduzione motoria presso l’Istituto scolastico resistente, ha un interesse personale differenziato e qualificato a prendere visione del D.V.R. di tale Ente, tenuto conto, in particolare, della peculiarità dell’attività scolastica svolta dallo stesso all’interno del plesso, a cui si correlano “rischi particolari per la sicurezza” connaturati alla disciplina oggetto del proprio insegnamento.
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#accesso agli atti amministrativi#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: documento di valutazione dei rischi (dvr)#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 20/11/2025 n° 7502
Area: Giurisprudenza

Nella scuola secondaria di primo grado la non ammissione alla classe successiva necessita di un’adeguata motivazione che dia conto delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall’istituto scolastico una volta rilevate le carenze dell’alunno in una o più discipline, dell’esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall’istituto scolastico e dell’impossibilità di recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento organizzabili dall’istituto procedente anche successivamente alla valutazione negativa all’uopo espressa. Nel caso di specie la scuola ha dato conto, con completezza ed esaustività, delle ragioni della non ammissione della studentessa alla classe successiva, fondate non solo sulla insufficiente preparazione in 8 discipline su 13, ma anche sull’incompleta maturazione personale, espressa dalla discente con un atteggiamento superficiale di “apatia e disinteresse” generalizzati nei confronti dei doveri scolastici e delle attivate strategie di recupero. (Il TAR Campania dichiara l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravenuta carenza di interesse avendo la discente, a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare, frequentato nuovamente il secondo anno della scuola media e successivamente il terzo conseguendo la licenza, ma valuta la legittimità del provvedimento ai fini della domanda risarcitoria. Nel ritenere legittimo il provvedimento alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene prive di pregio le ulteriori censure relative alla errata attribuzione della media in una materia, alla mancata somministrazione di verifiche nella parte finale dell’a.s. e ai tempi eccessivamente ridotti della valutazione – indicata dalla ricorrente in 3 minuti ad alunno.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 14/10/2025 n° 2235
Area: Giurisprudenza

L’individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali è di competenza esclusiva del Consiglio di classe (o del team dei docenti nella scuole primarie), il quale rimane autonomo, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, nel decidere se formulare o meno un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Se, dunque, grava sul Consiglio di classe l’onere di individuare gli alunni con BES, gli alunni che presentano tali bisogni, però, non devono necessariamente essere promossi, ma possono esserlo qualora abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati. La rilevata tardività e lacunosità degli interventi facilitatori posti in essere non può far diventare idoneo alla classe superiore uno studente che non ha raggiunto risultati accettabili sul piano del profitto. Sebbene sia possibile che, ove la scuola avesse adottato con maggiore tempestività le misure più idonee a favorire l’apprendimento del figlio del ricorrente, questo ultimo avrebbe potuto raggiungere la sufficienza in un numero accettabile di materie, ma nel momento in cui ciò non si è verificato la soluzione non può essere la sua promozione ope iudicis. (Il Giudice Amministrativo, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di alunni con DSA e BES, respinge il ricorso presentato dal genitore di un alunno della classe prima di un Liceo scientifico non ammesso alla classe successiva all’esito degli esami di riparazione. Il genitore, in particolare, lamentava la tardiva attivazione e l’inadeguatezza del PDP, predisposto per il figlio solo nel mese di marzo dopo una sua formale istanza, nonostante il ragazzo fin dall’inizio dell’a.s. avesse palesato difficoltà nell’apprendimento. Successivamente al ragazzo veniva diagnosticato e certificato un funzionamento cognitivo inferiore alla norma, ma nessuna modifica veniva apportata al Piano, e al termine dell’a.s., riportate tre gravi insufficienze, l’alunno veniva sottoposto agli esami di riparazione con esito negativo. In applicazione del principio sopra esposto il GA ha osservato che il ricorrente non può pretendere che il figlio acceda alla classe superiore in ragione dell’insufficiente supporto ricevuto dall’istituzione scolastica, anche perché l’alunno si troverebbe ad affrontare non solo le difficoltà che nascono dall’esistenza dei suoi bisogni educativi speciali, ma anche gli ovvi problemi derivanti dalla preparazione lacunosa dell’anno precedente.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 07/10/2025 n° 26956
Area: Giurisprudenza

Le "malattie particolarmente gravi” ricevono una disciplina in parte diversa in relazione al computo dei giorni di assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Le patologie che consentono una parziale deviazione dai criteri di computo delle assenze sono le terapie salvavita ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (tra le quali va senz'altro inclusa la terapia di emodialisi). Il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione medica dalla quale risulti la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita. Non va applicato il regime più favorevole previsto, ai fini del comporto, per le gravi patologie allorchè tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza per malattia era priva della indicazione "patologia grave che richiede terapia salvavita", ed in considerazione che nessun valore di carattere medico-legale può essere attribuito allo scambio di messaggi whatsapp tra il lavoratore e il Responsabile di filiale con cui si comunicava l'andamento e la natura della malattia. ( La Sentenza in esame concerne una fattispecie di impiego privato. Per quanto concerne il personale scolastico l’art. 17 comma 9 del CCNL 2007 prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del comporto oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. Si ricorda, altresì, che il certificato telematico permette di spuntare la fattispecie relativa alla grave patologia che richiede terapia salvavita)
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Sentenza 20/05/2025 n° 452
Area: Giurisprudenza

La valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente alla classe successiva è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico. Pertanto, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento finale di non ammissione solo in presenza di una irragionevolezza manifesta o di una palese illogicità, o di una motivazione carente o di un travisamento di fatti decisivi, elementi non riscontrabili nel caso di specie ove l’alunno ha riportato l’insufficienza in quattro materie, di cui due particolarmente gravi. Neppure la circostanza che lo studente fosse destinatario di un PDP può avere rilievo, poiché anche in questi casi l’ammissione alla classe successiva presuppone, in sede di scrutinio finale, un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Infatti, anche per gli studenti dotati di PDP non può prescindersi, in alcun modo, dal raggiungimento degli obiettivi minimi necessari richiesti per il passaggio alla classe successiva tanto più se si tratta di ragazzi il cui diritto di usufruire del PDP derivi dai c.d. bisogni educativi speciali, in quanto soggetti dotati di competenze intellettive nella norma, ma che presentino problemi particolari, anche di natura transitoria. Le doglianze in termini di tardiva predisposizione del PDP, di mancanze del corpo docente e di inadeguatezza della modalità didattica con cui sono state affrontate le difficoltà del ragazzo determinate dal suo particolare stato di salute, non sono meritevoli di accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti che la scuola si è prontamente attivata nella predisposizione del PDP non appena le condizioni di salute dell’alunno sono state tali da renderla necessaria e che lo stesso, adeguato alle condizioni del minore e approvato dalla famiglia, è stato applicato con la massima disponibilità da parte del corpo docente a venire incontro alle esigenze del ragazzo. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso alla classe terza, nonostante una media complessiva di 6,28, avendo riportato 4 insufficienze - voto 3 in Matematica e Storia, voto 4 in Filosofia e voto 5 in Fisica. Per lo studente, dotato di competenze intellettive nella norma, ma con problemi di salute cronici che lo costringevano spesso ad assentarsi da scuola, veniva ritenuto necessario predisporre un PDP, che prevedeva la possibilità di programmare verifiche e interrogazioni e di riprogrammarle in caso di assenza per malattia.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/11/2025 n° 3704
Area: Giurisprudenza

E’ illegittima la mancata ammissione alla classe successiva di uno studente di scuola secondaria di secondo grado nei cui confronti la scuola, ricevuta la diagnosi di DSA nel mese di marzo, non abbia predisposto il doveroso PDP in violazione di quanto previsto dalla l. 170/2010 e dal D.M. 5669/2011. L’Amministrazione scolastica ha omesso di attivare il necessario percorso personalizzato, che avrebbe richiesto l’adozione di un PDP, e ha sottoposto l’alunno a una valutazione fondata su criteri ordinari, in violazione delle finalità normative del PDP che, tra l’altro, ricomprendono anche quella di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti” affetti da DSA. Al riguardo, non può costituire una esimente la circostanza che l’anno scolastico fosse già in fase avanzata, in quanto il piano avrebbe potuto essere predisposto anche per gli ultimi mesi dell’anno in questione. Detta omissione, accompagnata dalla mancata adozione, quantomeno, di forme di valutazione adeguate alle necessità formative dello studente, ha determinato, nello specifico caso concreto, una lesione diretta della posizione giuridica soggettiva pretensiva dell’alunno, incidendo sul suo grado di preparazione e compromettendo le sue concrete possibilità di raggiungimento degli obiettivi formativi. (Il GA ricorda che, per costante giurisprudenza, la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l’anno scolastico da parte dell'istituto, non costituiscono di per sé sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore. Tuttavia, precisa che detti principi non appaiono applicabili nel caso di specie che presenta la peculiarità della totale assenza del PDP. Invero, l’Amministrazione scolastica ha omesso di esercitare un potere che avrebbe dovuto costituire il presupposto logico e funzionale della valutazione dell’alunno, secondo criteri adeguati alla sua situazione soggettiva presa in considerazione dal legislatore proprio attribuendo il potere/dovere di adozione del PDP.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 11/08/2025 n° 23084
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la formazione in materia di sicurezza e di salute, dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione va qualificata quale diritto/dovere del lavoratore rispetto al quale la legge prescrive soltanto che l'offerta di formazione avvenga durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore. Ciò posto, rientra nell'orario di lavoro delle 18 ore settimanali di cui all'art. 29 CCNL 2007 ( ora art 44 del CCNL 2024), quale unico vincolo orario stabilito per i docenti, essendo sospesa l'attività didattica nel mese di giugno, l'impegno di partecipazione al corso sulla formazione in tale mese, dovendo ritenersi esigibile tale impegno entro il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. D'altra parte, un eventuale riconoscimento di ore aggiuntive ex art 30 CCNL 2007 ( ora art. 45 CCNL 2024) si porrebbe in aperto contrasto con la predetta norma primaria di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 che stabilisce che la formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro. ( La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello con cui era stato affermato che la partecipazione al corso in materia di salute e sicurezza doveva avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore, per cui la scelta della dirigenza scolastica di far svolgere il corso nel mese di giugno, essendo sospesa l'attività didattica, era compatibile con il limite orario delle 18 ore settimanali previsto per le attività di insegnamento dalla contrattazione collettiva. La Corte di Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha altresì osservato che era onere del lavoratore allegare e provare di aver già completato, nell’unità temporale in questione - mese di giugno -, il monte di ore lavorative previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, cosa che il predetto docente non ha fatto, essendo assolutamente verosimile che non ci sia stato alcun superamento di tale limite orario, avuto riguardo alla sospensione delle lezioni coincidente con la chiusura dell’anno scolastico all’inizio del mese di giugno, la quale tuttavia non comporta affatto la cessazione degli obblighi lavorativi del docente, a differenza di quanto avviene durante la fruizione delle ferie. In senso contrario si ricorda che la Corte di Appello di Bologna con la Sentenza 25/05/2016 n° 376, aveva affermato che la frequenza del corso di formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce attività ricompresa nell'ampia dizione di cui all'art. 29 del C.c.n.l. della Scuola 2006 / 2009 quale "attività funzionale all'insegnamento" che comprende, fra le altre le attività di "aggiornamento e formazione" e, pertanto, non deve essere separatamente remunerata come attività aggiuntiva).
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#personale docente#sicurezza sul lavoro: formazione
Ordinanza 08/12/2025 n° 31920
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 20/01/2026 n° 1087
Area: Giurisprudenza

1. In materia di appalti pubblici, ai sensi del comma 5 dell’art. 49 del d.lgs. 36/2023, il principio di rotazione degli incarichi non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata. In questa ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente. Questa esigenza non viene in rilievo se la stazione appaltante decide di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all’esito dell’indagine di mercato. Il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve, quindi, trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultima.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti
Ordinanza 18/01/2026 n° 1005
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 21/11/2025 n° 20822
Area: Giurisprudenza

La motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione in sede di esame di Stato risulta idoneamente esplicitata attraverso le griglie adottate – conformi ai modelli Ministeriali - le quali, mediante indicatori e descrittori riferiti a specifici livelli di competenza, offrono una chiara rappresentazione del giudizio attribuito. In assenza di allegazioni specifiche in ordine a travisamenti o incoerenze nella compilazione, il punteggio numerico espresso all’esito della valutazione sintetizza in modo legittimo e sufficiente il giudizio tecnico discrezionale della Commissione. Né la mancata verbalizzazione dettagliata del dibattito interno equivale a difetto di collegialità della deliberazione. Parimenti, quanto al colloquio orale e alla presunta omissione delle competenze maturante nei PCTO e in educazione civica, l’assenza di una verbalizzazione separata delle singole componenti non equivale, di per sé, a omessa trattazione, nè parte ricorrente ha allegato elementi oggettivi idonei a provare che i temi indicati non siano stati affrontati. Infondata è altresì la doglianza sulla presunta brevità del tempo dedicato alla correzione delle prove scritte posto che non è prevista una durata minima o predeterminata, ma è rimessa alla sottocommissione la determinazione del tempo ritenuto congruo e il ricorrente non ha offerto elementi idonei a dimostrare una carenza nell’iter valutativo. Infine, l’eventuale scostamento tra il rendimento scolastico annuale e l’esito finale dell’esame di Stato non integra, di per sé, vizio del procedimento, poiché l’esame di Stato ha natura autonoma rispetto alla valutazione periodica, avendo finalità certificative e non solo confermative e i voti riportati nel corso dell’anno non vincolano la valutazione delle prove d’esame, ma concorrono esclusivamente alla determinazione del credito scolastico. (Il Tar Lazio ricorda che le valutazioni espresse in sede di esame di Stato rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica qualificata, affidata in via esclusiva alla competenza della Commissione esaminatrice, e, pur se soggette al rispetto delle regole procedimentali, sono insindacabili nel merito salvo che nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento o dell’evidente violazione delle norme regolatrici del procedimento. Nel caso di specie, valutate tutte le censure mosse, il giudizio finale appare il risultato coerente di un processo valutativo conforme ai criteri normativi e amministrativi vigenti, correttamente documentato e privo di elementi sintomatici di irregolarità sostanziale.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 16/09/2025 n° 25414
Area: Giurisprudenza

Nel caso in cui un docente insulti gravemente il Dirigente Scolastico nel corso del collegio docenti, è possibile che sia chiamato a rispondere dei danni causati per la lesione del diritto fondamentale all’onore e alla reputazione anche se il fatto commesso non integra gli estremi del reato di diffamazione (perché il Dirigente Scolastico era presente). L’offesa alla reputazione, infatti, è sufficiente a giustificare il risarcimento del danno in quanto costituisce comunque, a prescindere dalla commissione del reato di diffamazione, un illecito civile se esula dal diritto di critica. Se l’offesa si è mantenuta nell’ambito dell’ambiente scolastico, non è irragionevole fissare il danno risarcibile in 2.500€. Trattandosi di un danno non patrimoniale, la valutazione equitativa è legittima purché il giudice, sulla base di un percorso logico verificabile, individui un parametro quantitativo (monetario) collegato alla natura degli interessi coinvolti (nel caso in questione, il diritto di critica e il diritto all’onore) adeguato alle circostanze fattuali. (In questo caso, la Corte di cassazione ha confermato una sentenza che condannava un docente al risarcimento del danno a favore del Dirigente Scolastico, che egli aveva insultato nel corso di un collegio docenti. Il Dirigente Scolastico aveva avviato un procedimento disciplinare durante il quale il docente aveva inviato all’Ufficio Scolastico Regionale, incaricato di verificare la legittimità del procedimento, delle lettere in cui lamentava con termini ingiuriosi l’operato del Dirigente Scolastico.)
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 22/07/2025 n° 1332
Area: Giurisprudenza

Lo studente destinatario di una sanzione disciplinare è legittimato ad accedere ai verbali e alle convocazioni dei Consigli di classe relativi agli altri due studenti coinvolti nei fatti in quanto documenti strumentali all’esercizio del suo diritto di difesa rispetto al provvedimento sanzionatorio irrogato, non potendo ritenersi valida motivazione di rigetto dell’istanza la diversità dei soggetti e delle condotte tenute dagli altri studenti trattandosi di una vicenda unitaria. Invece, il diniego di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, motivato sulla loro “non esistenza”, non è censurabile in quanto al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di tale atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data. (Nel caso di specie uno studente destinatario di una sanzione disciplinare – cinque giorni di sospensione con divieto di partecipazione al viaggio di istruzione e abbassamento del voto di condotta - per avere portato a scuola una pistola giocattolo che, poi, un compagno aveva usato per sparare un gommino contro un terzo studente, aveva presentato istanza di accesso relativamente agli atti riguardanti gli altri due studenti coinvolti e agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, il tutto al fine di verificare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione nei suoi confronti. Il TAR ha riconosciuto all’invocato diritto di accesso un carattere “difensivo”, siccome strumentale alla cura alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, a fronte del quale la motivazione di rigetto addotta – la diversità dei soggetti e delle condotte tenute – non è stata ritenuta sufficiente anche considerato che la vicenda sottesa ai documenti richiesti di ostensione doveva considerarsi unitaria. Diversamente, non è censurabile il rigetto di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti in quanto documenti non esistenti trattandosi di normali compiti d’ufficio.)
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#accesso agli atti amministrativi#studenti: azione disciplinare#trasparenza amministrativa
Sentenza 10/09/2025 n° 679
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la mancata ammissione all’esame di Stato dell’alunno che abbia riportato nello scrutinio finale tre insufficienze, votazioni che risultano essere il frutto di valutazioni correttamente operate nel corso del pentamestre. Lo studente, infatti, ha ricevuto nel pentamestre un numero sufficiente di valutazioni (tre) in due nelle materie in questione, mentre nella terza ha effettuato soltanto due verifiche a causa delle assenze prolungate, per motivi di salute. Né può avere rilievo il fatto che una valutazione sia scaturita dalle osservazioni sistematiche durante il pentamestre, posto che, accanto alle modalità di verifica tradizionali, il ricorso alle osservazioni sistematiche è modalità legittima di valutazione del profitto dello studente espressamente prevista dal PTOF. Parimenti, non induce a diverse conclusioni la circostanza che il giudizio finale sia stato formulato a maggioranza e non all’unanimità, né che le insufficienze siano state registrate in materie non caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane - mentre i docenti delle discipline fondamentali di tale indirizzo si erano espressi in senso favorevole all’ammissione - e nemmeno che due delle insufficienze riportate fossero lievi e attestassero comunque un miglioramento rispetto al trimestre, rimasto tuttavia sotto la soglia della sufficienza. La previsione di legge, infatti, non richiede che la decisione in ordine all’ammissione all’esame sia assunta all’unanimità, né contempla l’attribuzione di un peso diverso alle varie discipline, nè distingue in base al carattere più o meno grave delle insufficienze riportate; non è consentito neppure assumere che un voto relativamente prossimo alla sufficienza debba essere necessariamente arrotondato a sei, non esistendo alcun obbligo in tal senso e costituendo la votazione da attribuire allo studente espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito. I problemi di salute sofferti dallo studente sono stati debitamente considerati dalla scuola tanto che le assenze documentate e continuative per malattia non sono state computate ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Tuttavia, nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente, non costituendo le assenze per malattia una ragione di esonero dal necessario conseguimento del risultato minimo di profitto richiesto. La comunicazione tra l’Istituto e la famiglia risulta essere stata complessivamente idonea ad assicurare la conoscenza, tempo per tempo, della situazione scolastica del discente, sia tramite il registro elettronico, dal quale erano evincibili le votazioni e le annotazioni riguardanti il discente, sia attraverso i colloqui avuti dai genitori con una docente e con il Dirigente. Va altresì considerato che il ricorrente era maggiorenne sin dall’inizio dell’anno scolastico. A fronte di tale circostanza, anche una eventuale inadeguata soddisfazione delle esigenze informative dei genitori non potrebbe infirmare, di per sé, il giudizio di non ammissione dello studente all’esame di Stato. Tale giudizio riguarda, infatti, un individuo adulto, in grado di acquisire autonomamente ogni elemento utile ad autodeterminarsi, anche attraverso il contatto diretto con gli insegnanti. (Fattispecie nella quale uno studente dell’indirizzo di scienze umane, maggiorenne dall’inizio dell’a.s., aveva riportato nello scrutinio finale il voto di 4/10 in fisica, 5/10 in storia dell’arte e 5/10 in scienze naturali ed un voto di 6/10 in comportamento. Il TAR rileva come, ferma la legittimità delle valutazioni espresse, il caso di specie esuli dalla previsione – eccezionale - di cui all’art. 13, comma 2 lett. d) del d.lgs. 62/2017 che consente al Consiglio di classe, con adeguata motivazione, di ammettere all’esame conclusivo anche lo studente che presenti un voto inferiore a 6/10 in una disciplina o gruppo di discipline.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 18/01/2026 n° 1006
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 09/12/2025 n° 189
Area: Giurisprudenza

Il soggetto convenuto in giudizio avanti alla Corte dei Conti aveva ottenuto numerosi incarichi di supplenze presso diversi istituti scolastici, dichiarando di possedere una laurea Specialistica in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”, preceduta da laurea triennale in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”. Le supplenze venivano ottenute a volte presentando dichiarazioni sostitutive di atto notorio indicanti il possesso della laurea, oppure indicando di essere laureando in “Ingegneria delle automazioni”. Gli incarichi ricevuti consistevano nella docenza di Matematica e Fisica o di Scienze e tecnologie Informatiche presso un Liceo Scientifico e presso un Istituto Superiore, oltre a posti di “sostegno psicofisico” presso Istituti comprensivi, fino a Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche presso un Istituto superiore. Dai controlli effettuati, era dunque emerso che i titoli dichiarati dal convenuto non erano veritieri, né era mai stato “laureando” nel corso di laurea in Ingegneria delle automazioni, al quale non risultava neppure iscritto, in quanto lo stesso era in realtà munito del solo diploma di “perito in elettrotecnica e automazione”. Il convenuto si è difeso sostenendo di non aver agito con un intento fraudolento, ma per la necessità di trovare un’occupazione e con la convinzione di poter comunque svolgere con competenza e dedizione le mansioni richieste, aggiungendo di aver svolto le proprie mansioni con la massima dedizione, professionalità e passione, senza mai ricevere alcuna nota di demerito o lamentela da parte di dirigenti, colleghi, studenti o famiglie. La Corte dei Conti ha, in primo luogo, ritenuto pacifica la condotta, essendo stata ammessa dallo stesso convenuto e comunque chiaramente accertata dalle indagini svolte, così come ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta e il danno, e il rapporto di servizio (presupposto indefettibile perché possa sussistere la responsabilità erariale), essendosi esso instaurato di fatto, alla luce dell’illegittimità della costituzione del rapporto. Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto trattarsi di dolo, non essendo ragionevolmente possibile interpretare la condotta del convenuto se non come mossa dal chiaro intento di ingannare l’amministrazione al fine di ottenere incarichi di insegnamento in assenza del titolo abilitante. Per quanto concerne il danno, la giurisprudenza ritiene che una prestazione lavorativa resa da un soggetto privo del titolo di studio abilitante è, in linea di principio, priva di utilità per l’amministrazione, salvo che si tratti di attività meramente esecutive, nelle quali il contenuto professionalmente qualificato della prestazione attesa non è coinvolto, sicché si ammette una limitata utilità del lavoro svolto. Ciò non riguarda tuttavia il caso in esame, poiché l’attività di insegnamento è caratterizzata esclusivamente da un contenuto professionale elevato, tanto più pregnante per quei casi in cui l’ordinamento prevede, quale titolo di accesso, la laurea. In casi siffatti non può ragionarsi di un’utilità della prestazione, in quanto resa, appunto, da un soggetto radicalmente privo della professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico. L’affermazione resta valida anche per quegli incarichi relativi alle classi di concorso A40 e A41, per i quali la difesa sostiene che il convenuto fosse comunque in possesso effettivo di un titolo di studio abilitante diverso da quelli falsamente dichiarati. La tesi è però palesemente contraddetta dalla semplice constatazione che il diploma posseduto sarebbe stato titolo abilitante per una classe di concorso (B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, profilo di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) diversa da quelle alle quali il convenuto ha avuto accesso illecito, in cui, viceversa, il titolo richiesto era il diploma di laurea. Sull’importo del danno, la Corte ha osservato che, di regola, la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati; tuttavia nel caso in esame ha deciso di discostarsi da tale orientamento, ritenendo che le ritenute fiscali subite dal dipendente costituiscano comunque un vantaggio per l’Amministrazione, da considerare nella quantificazione del danno complessivo.
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#responsabilità amministrativa
Sentenza 29/07/2025 n° 2786
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la decisione del Consiglio di Classe che, sulla base delle sei insufficienze riportate e bilanciando altri fattori, quali motivazione, partecipazione, impegno, autonomia, padronanza delle competenze, ha ritenuto che lo studente non presentasse una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi. Né tale decisione può essere censurata per disparità di trattamento con altri studenti posto che siffatta censura è prospettabile solamente in presenza di situazioni identiche, che, non solo parte ricorrente non ha rappresentato, ma che difficilmente possono esistere, stante la peculiarità della situazione di ogni anno scolastico e di ogni studente. Anche il breve tempo dedicato alla valutazione, pari a quattro minuti circa secondo i calcoli – scarsamente significativi – effettuati da parte ricorrente in modo del tutto presuntivo e senza dedurre anomalie, è un profilo non sindacabile in sede di legittimità in quanto manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi o di regolamenti, dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni, né è possibile, di norma, stabilire quali alunni abbiano fruito di maggiore o minore tempo per la valutazione. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado al termine dell’a.s. 2020/2021 non veniva ammesso alla classe successiva avendo riportato l’insufficienza in sei materie, di cui tre fondamentali. Egli lamentava, tra l’altro, che il Collegio dei docenti avrebbe tardivamente adottato - ad anno scolastico quasi terminato - i criteri di valutazione. Il TAR osserva che il Collegio dei docenti si è limitato a confermare i criteri di valutazione già adottati negli anni precedenti, senza introdurre quegli elementi di novità che avrebbe richiesto una preventiva ponderazione. Inoltre i criteri assunti hanno una caratterizzazione "generica", rimettendo ogni valutazione al Consigli di classe, organo quest'ultimo competente ad esprimere un giudizio sull'idoneità dell'ammissione alla classe successiva.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 23/09/2025 n° 542
Area: Giurisprudenza

Appare opportuno che il Consiglio di classe proceda collegialmente ad una complessiva rivalutazione della legittimità della non ammissione, esaminando la possibilità di ammettere la ricorrente alla classe successiva con eventuale recupero in corso di anno di alcune materie, posto che, ad un primo sommario esame, in base ai criteri di valutazione approvati nel Collegio docenti l’alunna, avendo riportato solo due insufficienze gravi (o meglio una insufficienza grave e un non classificato), avrebbe meritato la sospensione del giudizio e non la bocciatura. Inoltre, dal verbale del Consiglio di classe non risulta che sia stata presa in considerazione la particolare condizione di salute certificata dell’allieva, per la quale era stato adottato un PDP, e che potrebbe in tutto o in parte giustificare la mancata piena partecipazione all’attività scolastica stigmatizzata nel verbale di scrutinio finale.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
n° 192
Area: Normativa

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
(2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare
n° 4
Area: Normativa

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, con la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa;
b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;
c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;
d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.
4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni.
6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.
8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
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27/02/2025 n° 115
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10126123]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 115 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità da un avvocato, in nome e per conto della sig.ra XX e del sig.XX, è stata lamentata la pubblicazione, ad opera di una docente della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio (di seguito, l’Istituto), sul registro elettronico, del Piano educativo individualizzato (PEI) del figlio dei reclamanti.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto, ha rappresentato, in particolare:
- “in data XX ricevo comunicazione da parte dell’avvocato […] di "segnalazione violazione regolamento privacy per illegittima diffusione dati sanitari del minore […]";
- “il legale afferma che “in data XX si è verificato un grave episodio di diffusione di dati sensibili giacché nella chat di classe, l’insegnante […] ha postato il Piano Educativo Individuale del figlio dei miei assistiti diffondendo dati sensibili che dovevano rimanere riservati in quanto afferenti allo stato di salute psicofisica del minore ed alle sue problematiche”;
- “venuta solo allora a conoscenza dell’episodio, avvio procedura interna di indagine con prot. ris. N. XX del XX, notando però che lo screenshot finito sulla chat ed allegato dall’Avvocato, è relativo alla pagina di accesso sul registro del genitore dell’alunno”;
- “alla richiesta di chiarimenti, la Docente prontamente produce relazione acquisita con prot. ris. n.XX del XX. Di seguito i fatti accertati. In data XX, durante l’incontro di programmazione settimanale, la […], docente di sostegno di […] della classe IIIE, inseriva all’interno del registro elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore (…). Dalla tendina richiamava la voce alunni e docenti, inseriva il nome dell’alunno interessato ed erroneamente anche la classe (…), di conseguenza il PEI, è risultato visibile a tutti i genitori della IIIE. Questo avveniva intorno alle ore 18.00. Subito dopo la docente incontra la collega di classe che aveva già ricevuto la telefonata della [… reclamante] e si rende conto di aver commesso un errore; pertanto, alle 18.22 corregge la visualizzazione (…). In quel lasso di tempo, il genitore di […] ha visionato il registro, avvisato la signora […] e postato lo screenshot della pagina sulla chat di classe. (…). Nessuno, compreso la docente, ha ritenuto opportuno avvisare la scrivente o i miei collaboratori”;
- “è accertato che la docente […] ha commesso l’errore nella gestione della visualizzazione del documento, la diffusione dei dati è avvenuta dentro il registro, nell’ambito della classe del minore, non sulla chat dove l’informazione è stata divulgata dal citato genitore della classe. Avendo avuto notizia dell’infrazione 90 giorni dopo l’evento, la richiesta del file delle visualizzazioni al gestore del Registro elettronico comportava un esborso consistente in quanto istanza proveniente dall’Istituto e non da Autorità preposta; pertanto, non è stato possibile verificare se il documento fosse stato scaricato da qualche genitore. I dati personali violati erano costituiti dai codici della disabilità riportati in una sezione del PEI”;
- “la condivisione del PEI, con il genitore avviene nell’ambito della normativa a tutela della disabilità in particolare del XX del XX. La scelta del registro, come strumento rapido di condivisione, è relativa al processo di digitalizzazione dell’Amministrazione, la visibilità dei singoli documenti, è riservata esclusivamente ai docenti e ai genitori degli alunni interessati. Al Gestore del Registro, in occasione del rinnovo del contratto, viene dato l’incarico del trattamento dati”;
- “nessuna certificazione relativa a dati sanitari è stata e viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei codici i format dei PEI e PDP e a vietare la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale”;
- “nel merito dell’illegittima diffusione dei dati avvenuta in data XX, è stato già coinvolto il Responsabile della Protezione dei dati designato dell’Istituto, […], con il quale sono state concordate le misure correttive”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione del PEI del figlio dei reclamanti e quello predisposto per un altro alunno, contenenti dati personali, anche relativi alla salute degli interessati, seppure avvenuta in un’area riservata del registro elettronico non accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX, (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “In data XX giunge reclamo da parte dell’Avvocato […] in merito alla diffusione di dati sensibili, il PEI, dell’alunno […] della classe IIIE primaria, nella chat di classe da parte dell’insegnante di sostegno […] avvenuta il giorno XX. Da indagini interne, avviate con prot. n. XX del XX, risulta che la diffusione dei dati da parte della docente non è avvenuta sulla chat di classe, ma all’interno del Registro in un’area riservata. La violazione contestata è durata un breve lasso di tempo, circa 22 minuti. Non si ha la prova che il documento sia stato scaricato in quanto lo screenshot allegato dall’Avvocato, prova soltanto la visibilità del documento nel Registro, ma non rivela il contenuto. Non è possibile, a distanza di così tanto tempo, ottenere il file log dal gestore del registro per verificare se e chi ha scaricato il PEI. Poiché il documento si trovava all’interno di un’area riservata del Registro, la visibilità era possibile solo ai genitori della classe IIIE, formata da 21 alunni. È impossibile determinare se in quei 22 minuti tutti abbiano fatto accesso al registro. Poiché non si ha prova riguardo l’apertura del documento da parte di soggetti terzi, la diffusione dei dati certa riguarda l’informazione che l’alunno […] ha un PEI, informazione nota a tutta la classe in quanto allo stesso era stata assegnata la docente di sostegno”;
- “la docente, per mero errore materiale, inserendo all’interno del Registro Elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore […], fleggava non solo il nome dell’alunno interessato, ma anche la classe, di conseguenza il PEI, contrariamente alle intenzioni della docente, risultava visibile a tutti i genitori della IIIE. Dalla condotta della docente, supplente temporanea, non emerge nessuna intenzionalità di diffondere i dati del proprio alunno, ma solo un’imprudenza dovuta all’inesperienza e alla scarsa conoscenza del mezzo informatico. Supportata dai colleghi, ha immediatamente posto rimedio all’errore tanto che dopo solo 22 minuti la visualizzazione è stata corretta senza provocare nessun danno altrui”;
- è stata effettuata la “correzione immediata della visualizzazione sul Registro togliendo il flag alla classe. Contatto contestuale con la famiglia da parte della docente per scusarsi dell’accaduto. Disponibilità dell’Istituto ad incontrare la famiglia che ha sempre disdetto gli appuntamenti senza giustificare i motivi. Si osserva altresì che la discrasia è avvenuta il XX e, inspiegabilmente, la contestazione è stata effettuata il XX (oltre due mesi dopo l’accaduto). Appare evidente il carattere pretestuoso della richiesta che, a mente dell’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, avrebbe potuto comportare l’archiviazione del reclamo”;
- “Nessuna certificazione relativa a dati particolari viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei dati riconducibili alla salute i format dei PEI al fine di minimizzare l’uso dei dati particolari. Viene vietata la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale. Il PEI viene consegnato brevi manu al genitore interessato. Essendoci all’Interno dell’Istituto un continuo movimento di personale temporaneo, si è programmato di reiterare la formazione sul trattamento dei dati personali”;
- “L’Istituto si è dotato, da tempo, del Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e del Registro dei trattamenti predisposti insieme al DPO”;
- “innanzi tutto ribadire quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 in riferimento all’evidente carattere pretestuoso del reclamo: infatti, la violazione lamentata è accaduta il XX, la segnalazione alla scuola viene effettuata il XX – dopo due mesi dall’accaduto! -, quando la discrasia lamentata era stata sanata immediatamente (dopo 22 minuti) senza che nessun danno fosse stato arrecato all’alunno titolare del PEI. Si deve, inoltre, evidenziare che la diffusione dei dati, (di cui oltretutto non si ha certezza!) sarebbe avvenuta interessando soltanto gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI che erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione. In secondo luogo, giova qui ricordare che l’art. 83 del Regolamento (UE) 2016/679 correlato con il Codice in materia di protezione dei dati personali vigente, al comma 2, detta le condizioni generali per infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie e così rappresenta la necessità che per ogni singolo caso si debba tener conto dei seguenti elementi:
a. “…Si osserva che vi è stata solo una presunta parte lesa ed il livello del danno subito è da ritenersi inesistente per l’immediato intervento da parte della docente che inopinatamente aveva creato il problema.
b. È evidente il carattere colposo della violazione, oltretutto commessa da una docente.
c. Come più volte detto, immediatamente sono state adottate misure che hanno reso inesistente qualsivoglia danno potesse derivare dalla discrasia commessa
d. Le misure tecniche e organizzative messe in atto da tempo fino ad ora hanno evitato il ripetersi di infrazioni equivalenti
e. Non si sono verificate precedenti violazioni commesse dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati
f. Non vi è stato bisogno di richiedere la cooperazione dell’Autorità di controllo in quanto, in modo autonomo, l’Istituzione aveva già posto rimedio alla discrasia (il problema è stato risolto dopo 22 minuti dall’accaduto e non si è più ripetuto)
h. Si presume che l’Autorità di controllo abbia preso conoscenza della violazione dai genitori dell’alunno interessato al Pei. Dalla Nota GPDP.Ufficio.Protocollo.XX, pervenuta all’istituzione ad XX, si evince che l’Autorità ha preso conoscenza mesi dopo di una violazione commessa diversi mesi prima.
i. Non sono stati mai disposti provvedimenti di cui all’art. 58 paragrafo 2 Regolamento del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in quanto, non si sono mai in precedenza evidenziati violazioni di qualsivoglia tipo
j. L’Istituto è dotato di Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e di Registro dei trattamenti”.
Nel corso dell’audizione tenutasi in data XX la dirigente scolastica dell’Istituto ha, altresì, dichiarato:
- “sono in servizio dal XX e ho condiviso con l’allora dirigente in servizio e il dpo gli elementi da fornire;
- l’evento si è verificato il XX, la dirigente è avvenuta a conoscenza dell’accaduto solo il XX quando ha ricevuto la nota del legale della famiglia dell’interessato, si è attivata subito consultando il dpo e verificando le conseguenze della pubblicazione; altresì ha sentito la docente interessata che ha relazione per iscritto le circostanze dell’evento verificatosi;
- Il documento è stato erroneamente pubblicato dalla docente che ha inserito la spunta di flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori;
- La visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo circa 20 minuti;
- L’unico genitore che ha letto la comunicazione ha condiviso uno screenshot dell’avviso di pubblicazione del documento a tutti gli altri genitori nella chat di classe senza tuttavia scaricarlo;
- In seguito un genitore dell’interessato ha avvisato le docenti dell’accaduto e pertanto la docente di sostegno ha provveduto subito a rimuovere l’avviso inserito;
- Ricevuta la nota del legale la dirigente ha invitato il legale e la famiglia ad incontrarsi per parlare delle conseguenze di tale comunicazione errata, ma tale incontro non è mai avvenuto perché la famiglia non ha mai aderito a tale invito;
- Insieme al dpo l’allora dirigente ha rivisto e modificato la modulistica e la modalità di condivisione del PEI con le famiglie coinvolte che non avviene più mediante RE ma esclusivamente in modalità cartacea;
- Nel mese di XX la dirigente è venuta a conoscenza che la famiglia dell’interessato ha proposto reclamo al Garante, dopo cioè circa 9 mesi dal verificarsi dell’evento;
- Non risulta che qualcuno abbia avuto modo di visualizzare o scaricare il documento, non è giunta nessuna segnalazione al riguardo;
- Era noto a tutta la classe che era stata nominata un’insegnate di sostegno per affiancare un alunno con disabilità”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Da quanto emerge dal reclamo in oggetto, nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta che un’insegnante dell’Istituto ha reso disponibile, nella sezione del registro elettronico accessibile a tutti i genitori della classe 3, sez. F della scuola primaria dell’Istituto, il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità (PEI) elaborato per il figlio dei reclamanti.
Tale documento sarebbe stato visibile sul registro elettronico per circa ventidue minuti, in quanto successivamente l’insegnate avrebbe modificato le modalità di visualizzazione e avrebbe limitato la visibilità dello stesso ai soli genitori dell’alunno interessato.
L’immagine/screenshot dell’avviso di visibilità del Pei sul registro sarebbe stato, inoltre, pubblicata dal genitore di un alunno della 3 sez. F sulla chat di classe senza tuttavia scaricare e condividere il documento nella chat.
Con riguardo al profilo relativo alla messa a disposizione sulla chat di classe del richiamato documento, si evidenzia che la creazione, da parte di alunni, genitori o rappresentanti di classe, di chat di cui fanno parte i genitori degli studenti e l’utilizzo di tali strumenti come canali di comunicazione di notizie riguardanti i diversi aspetti della vita scolastica, non risulta riconducibile alle attività istituzionali o didattiche poste in essere dall’Istituto scolastico come titolare del trattamento. La creazione di chat di classe o gruppi whatsapp è infatti riconducibile ad autonomi comportamenti posti in essere da privati, dei quali la scuola non è tenuta a rispondere.
Con riguardo al diverso profilo relativo alla messa a disposizione dei due PEI sul registro elettronico da parte dell’insegnante si osserva quanto segue.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Al riguardo si rappresenta che il PEI ossia il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, “è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione” (cfr. art. 5, comma 1 d.p.r. 24 febbraio 1994) e comprende una pluralità di informazioni relative alla condizione di disabilità del ragazzo per il quale tale documento è predisposto tra cui una apposita sezione dedicata ai dati relativi alla Diagnosi funzionale.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
In particolare, si osserva che, sebbene la pubblicazione del PEI in questione sia avvenuta in un’area riservata del registro elettronico, non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali, la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato o determinabile di soggetti, essendo tale area riservata accessibile a tutti i genitori della classe di riferimento (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice), dando luogo ad una comunicazione di dati personali anche relativi alla salute degli interessati.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali, anche relativi alla salute, del figlio dei reclamanti. Né può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del titolare del trattamento quanto dichiarato in merito al fatto che “gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI (…) erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione”.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha posto in essere un trattamento di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato in quanto la docente per un mero errore materiale ha inserito la spunta di un flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori della classe;
- la visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo appena 22 minuti;
- i genitori della classe, mediante pubblicazione nella chat dello screenshot inerente alla pubblicazione del PEI, sono venuti a conoscenza della disponibilità del PEI sul registro elettronico ma non risulta invece comprovato che i genitori abbiano effettivamente preso visione del contenuto del PEI stesso, pertanto, la comunicazione dei dati riguarda l’informazione che il reclamante ha un PEI, senza conoscere il contenuto dello stesso;
- la dirigente scolastica ha invitato la famiglia ad incontrarsi per parlare di quanto accaduto ma la famiglia non ha mai aderito all’invito;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019. con conseguente annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio, con sede in via Marco Aurelio, 2 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma) - Codice Fiscale: 86003270583, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
13/03/2025 n° 134
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10127792]
Provvedimento del 13 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 134 del 13 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dalla sig.ra XX è stato lamentato che l’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) (di seguito, “l’Istituto”), avrebbe “pubblicato su YouTube [… un video] riguardante gli auguri di Natale del plesso dove figurava anche la classe” del figlio della reclamante, senza che quest’ultima avesse fornito alcun consenso affinché il figlio comparisse su una piattaforma digitale, e senza che le fosse “stata fatta firmare alcuna richiesta di autorizzazione in merito alla pubblicazione del video in questione (XX)”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “preliminarmente, si rappresenta che la scrivente nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto in intestazione, ha tempestivamente provveduto a far rimuovere il video dal canale youtube della scuola”;
- “il benessere degli alunni è, senza ombra di dubbio, un fattore che influenza non solo il modo di approcciarsi allo studio ma anche l’entusiasmo per i risultati ottenuti; proprio all’interno della classe che ha frequentato il figlio dell’odierna reclamante (frequenza conclusasi in data XX a seguito di richiesta di nulla osta), il clima creatosi tra gli alunni era caratterizzato da profonde tensioni, alimentate anche dal comportamento dell’alunno”;
- “sono state attivate azioni correttive e costruttive, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, esortandoli a manifestare il loro pensiero in ordine alle dinamiche del gruppo-classe, così da favorire oltre che la comprensione anche il riconoscimento delle emozioni positive e/o negative dagli stessi vissute”;
- “appare doveroso evidenziare che, per quanto concerne le doglianze manifestate dalla [… reclamante], in occasione della foto che ritrae il di lei figlio insieme ad un nutrito gruppo di alunni della classe alla quale apparteneva, la docente che si è occupata di tale attività, dopo aver notiziato i ragazzi in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo, che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere il foglio sul volto; è d’uopo evidenziare che la docente, nella scelta degli alunni, ha preferito la presenza di ragazzi che avevano già compiuto i quattordici anni (tanto al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016)”;
- “in tale circostanza, il figlio della [… reclamante] ebbe a riferire alla professoressa di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “a quel punto l’insegnante, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito ai ragazzi tutte le informazioni necessarie, anche quella relativa alla successiva pubblicazione del video oltre che dell'identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno”;
- “l’alunno […] ribadì la volontà di prendere parte al video e di acconsentire alla successiva pubblicazione dello stesso”;
- “a conferma di quanto innanzi detto e, contrariamente a quanto riferito dalla [… reclamante], dalla visione del video si evince in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà dell’alunno, a differenza degli altri compagni di classe, di voler mostrare il suo volto confermando così, fattivamente, la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dall’insegnate in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso”;
- “v’è che, solo a seguito della comunicazione di cui all’oggetto, è emerso che l’alunno, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, allorquando è stato effettuato il video, non aveva ancora compiuto quattordici anni anche se, per amor del vero, ciò è avvenuto a distanza di qualche giorno”;
- “tutto ciò non ha potuto in alcun modo ledere l’immagine e/o il decoro di nessuno dei partecipanti e, meno che mai, esporli a rischi di sorta, il tutto nel pieno rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5 e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “trattasi, nella fattispecie, di dati personali comuni, limitatamente all’immagine e non particolari o giudiziari, considerato che la clip video in discussione, della durata complessiva di soli 8 secondi su una durata totale del video in questione di 11 minuti e 25 secondi, non recava alcuna ulteriore indicazione relativa a nominativo, età, classe frequentata, sede o altro ancora”;
- “l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha provveduto con immediatezza alla rimozione del video in questione dal canale YouTube della scuola, non appena ricevuta la notifica del reclamo della [… reclamante] da parte del GPDP interpretandolo come volontà di diniego all’utilizzo dei dati personali del proprio figlio”;
- “le immagini dell’alunno […] figlio della ricorrente, sono state trattate esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali della scuola, quali orientamento, inclusione, istruzione e formazione degli alunni. Sul punto si richiama l’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e degli esercenti la responsabilità genitoriale, pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale e disponibile ai links riportati in appendice”;
- “nello specifico, il video in questione vede il figlio della ricorrente, insieme ad un nutrito gruppo della sua classe, mai in primo piano o con inquadratura esclusiva, impegnato in momenti «positivi» legati alle attività istituzionali della scuola, con lo scopo di documentare, testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro effettuato e, dunque, per scopi esclusivamente didattici, formativi, culturali e di crescita personale.”;
- “la docente referente dell’attività didattica di produzione del video in questione dopo aver notiziato gli alunni del gruppo classe in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere un foglio sul volto per la dovuta anonimizzazione”;
- “inoltre, nella scelta degli alunni che dovevano comporre il gruppo classe interessato dall’attività didattica di produzione del video in questione, la docente ha individuato alunni che avevano già compiuto i quattordici anni, al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati, così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016”;
- “in tale circostanza, il figlio della ricorrente ebbe a riferire alla docente referente di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “selezionato il gruppo classe partecipante all’attività didattica di produzione del video in questione, nel quale era incluso l’alunno […] figlio della ricorrente, la docente referente, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito agli alunni interessati tutte le informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla successiva pubblicazione del video oltre che dell’identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno e chiedendo conferma del consenso, consenso ribadito dall’alunno […] a conferma della volontà della susseguente pubblicazione del video in produzione”;
- “appare rilevante che, durante le riprese del video in questione, l’alunno […] evidenzi la chiara volontà di mostrare il suo volto, durante gli otto secondi in cui è interessato dalle riprese, abbassando il foglio e confermando in tal modo fattivamente la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dalla docente referente in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso, contrariamente a quanto fatto da tutto il resto dei compagni di classe”;
- “solo a seguito della comunicazione del GPDP del reclamo […] è emerso che l’alunno […] figlio della ricorrente, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato in presenza della docente referente dell’attività didattica di produzione del video e dei suoi stessi compagni di classe in occasione delle riprese avvenute in data XX (video pubblicato in data XX), non aveva ancora compiuto quattordici anni. Invero, l’alunno […] avrebbe compiuto i 14 anni a distanza di soli undici giorni, ovvero il XX”;
- “inoltre, a partire fin dalla prima comunicazione del GPDP, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si è adoperato per aggiornare e rendere più efficaci le proprie misure tecniche e organizzative a garanzia della sicurezza e della compliance del trattamento alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018”;
- “Per quanto attiene il grado di cooperazione con l’Autorità, appare doveroso evidenziare in premessa che non sussistono altre precedenti violazioni in capo all’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo che, peraltro, ha manifestato sin dall’inizio ampia disponibilità a cooperare, oltre ad un atteggiamento proattivo al fine di impedire la permanenza delle immagini in questione ed evitarne l’ulteriore diffusione”;
- “si rileva, inoltre, che dopo aver rimosso il video nell’immediatezza dell’avvenuta conoscenza del reclamo al GDPD, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, prodotto dalla signora M.T., l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha successivamente oscurato il canale YouTube. Per questi motivi non è possibile fornire il dato certo relativamente alle visualizzazioni ottenute dal video in questione, anche se, valutata la serie storica delle visualizzazioni dei video pubblicati sul proprio canale YouTube, è possibile ipotizzare ragionevolmente un dato inferiore a 100 visualizzazioni. Tale indicatore è stato ricavato effettuando il rapporto tra i video cancellati ed il numero totale delle visualizzazioni di tali video”;
- “qualora la ricorrente […] avesse richiesto l’oscuramento delle immagini del proprio figlio, ritirato il consenso, esercitato i propri diritti, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si sarebbe immediatamente adoperato nel rimuovere le immagini, come ha poi prontamente fatto nell’immediatezza della notifica del reclamo in questione da parte del GPDP. Invece, la ricorrente […] ha atteso che si concludessero le procedure di trasferimento ad altra scuola del proprio figlio per poi proporre capziosamente reclamo”;
- “tutte le informazioni necessarie e preventive sono state fornite agli interessati mediante il link alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo. L’informativa, in particolare, è stata redatta con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e contiene, tra l’altro, gli elementi essenziali del trattamento, le finalità perseguite, con l’evidenza che le stesse perseguono esclusivamente le funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’erogazione dell’attività didattica”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre una delle condizioni elencate nell’art. 6 del Regolamento.
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta che l’Istituto ha pubblicato, sul canale YouTube della scuola, un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto, tra cui il figlio della reclamante (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Come ricordato in precedenza, inoltre, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter, c. 1, del Codice.
In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, o di regolamento o di atti amministrativi generali che legittimino la diffusione dei dati personali degli interessati.
Al riguardo si rappresenta che l’Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la diffusione, sul canale YouTube della scuola, delle immagini dei minori ripresi nel video (v. art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Per quanto concerne l’asserito consenso (art. 7 del Regolamento) espresso dal figlio della reclamante e dalla reclamante stessa, considerato da codesto Istituto, in buona fede, quale valido fondamento del trattamento in esame - pur non ritenendo applicabile tale requisito di legittimità ai sensi dell’art. 7 del Regolamento quale base giuridica - si manifestano le seguenti osservazioni, anche al fine di valutare la condotta tenuta da codesto Istituto nel suo complesso.
In primo luogo si rappresenta che il consenso, in linea generale, deve essere espresso da un alunno maggiorenne o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un alunno minorenne; per tale ragione la convinzione, da parte dell’Istituto che l’alunno avesse compiuto quattordici anni è irrilevante.
Si osserva, altresì, che è inconferente anche il richiamo all’art. 2-quinquies del Codice che riguarda la possibilità, per i soggetti che hanno compiuto quattordici anni, di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
Ancora, in merito alla manifestazione di volontà espressa dalla madre dell’alunno ripreso nel video, si rileva che nella richiamata informativa fornita alla reclamante nel modulo di iscrizione del figlio all’Istituto, nella sezione “Autorizzazione trattamento dell’immagine”, viene espressamente indicato che “il genitore/tutore si impegna a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio-video, effettuate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Link istituzionale: […]”. Il trattamento descritto dunque, sembra ricondursi alla pubblicazione eventuale di foto o video sul sito istituzionale dell’Istituto mentre non risulta menzionato il trattamento riguardante la pubblicazione su YouTube che si è verificato nel caso in esame.
Altresì, si osserva che in tale modulo non sembra essere presente un campo/flag attraverso il quale esprimere esplicitamente il consenso al trattamento di immagini e/o video, difformemente da quanto previsto dall’art. 7, par. 2 del Regolamento. Al riguardo, anche le “Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”, adottate il 4 maggio 2020, prevedono che “il titolare del trattamento deve evitare ambiguità e garantire che l’azione con cui viene espresso il consenso possa essere distinta da altre azioni” (par. 84) e che “se spetta al genitore prestare il consenso, può essere necessario fornire un insieme di informazioni che consentano agli adulti di prendere una decisione informata” (par. 126).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la pubblicazione, sul canale YouTube della scuola, di un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto tra cui il figlio della reclamante ha dato luogo ad una diffusione dei dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, non rientrando tale trattamento tra le finalità di interesse pubblico attribuite all’Istituto e non sussistendo alcuna altra condizione di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b)del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Si prende, comunque, favorevolmente atto dell’adozione, da parte dell’Istituto, di adeguate misure quali la cancellazione del video ritraente gli alunni, dal canale YouTube una volta avviata l’istruttoria.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto l’Istituto ha provveduto tempestivamente a rimuovere il video in cui è stato ripreso il figlio della reclamante, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60), tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che diffusione online di dati personali ha riguardato interessati minori di età (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con particolare riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta nell’erroneo convincimento, da parte dell’Istituto di aver acquisito il consenso degli interessati (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati non sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze:
- ha provveduto a cancellare tempestivamente il video riguardante gli alunni una volta venuto a conoscenza del reclamo presentato (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’elevata accessibilità e visibilità dello strumento utilizzato per la descritta diffusione, atteso che il canale YouTube è accessibile anche da chi non conosce e non frequenta l’Istituto e, pertanto, si presta maggiormente al rischio di perdita di controllo dei dati personali degli interessati (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la pubblicazione di un video riguardante gli minori di età sul canale YouTube in assenza di una condizione di liceità.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano, con sede legale in via Chiesa n. 49, 74026, Pulsano (TA), CF: 90264330730, di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA):
- di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
12/12/2024 n° 767
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10099052]
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 767 del 12 dicembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con segnalazione presentata all’Autorità, la sig.ra XX, ha lamentato che l’Istituto Comprensivo Statale Calenzano (di seguito, l’Istituto) avrebbe inviato in più occasioni, e precisamente, in data 3 novembre 2021, 4 aprile 2022 e 8 maggio 2023 al proprio indirizzo e-mail (…) i “Programmi educativi individualizzati” riguardanti i ragazzi con disabilità (PEI) riferiti a taluni alunni della scuola, pur non avendo con l’Istituto alcun tipo di rapporto o collaborazione. Tali e-mail recherebbero in chiaro gli indirizzi e-mail dei destinatari, compreso quello della segnalante e i nominativi degli alunni interessati. La segnalante ha, inoltre, rappresentato che l’Istituto avrebbe fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata, rappresentando che l’invio della predetta documentazione era dovuto ad un caso di omonimia con una docente.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del 31 maggio 2023 (prot. n. 86406) fornendo riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
“il trattamento dei dati personali, anche sanitari o particolari, necessari alla Scuola per perfezionare un percorso di personalizzazione individuale a favore degli alunni disabili denominato PEI (Piano Educativo Individualizzato) ovvero PDP (Piano Didattico Personalizzato) avviene in base alla L. 104/92, DPR 24/2/94, L. 170/10. Il trattamento è effettuato quindi sulla base di una norma di legge, ovvero è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”;
“le comunicazioni via email oggetto di erroneo invio erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
“l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
“il mittente delle email (…) risulta Autorizzato al Trattamento ed opportunamente formato sul trattamento dei dati e sulle corrette procedure da adottare”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del 6 novembre 2023 (prot. n. 149693), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del 6 dicembre 2023, rappresentando, in particolare, che:
- “L’Assistente Amministrativa, incaricata del trattamento dei dati personali per l’area Didattica, inviava erroneamente ad altro destinatario, comunicazione di convocazione del PEI di un alunno”;
- “le comunicazioni via email, oggetto di erroneo invio, erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
- “quanto descritto è un errore di carattere soggettivo commesso da persona comunque formata. L’informazione trasmessa al destinatario errato non riporta il tipo di difficoltà dell’alunno, ma se ne deduce solo che presenta necessità individuali nel piano di studi”;
- “l’Assistente Amministrativa ha riferito che l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
- “dal client di posta elettronica è stata disattivata la funzione di autocompletamento e sono state impartite specifiche istruzioni agli autorizzati per tutte gli invii, da effettuare in Ccn”;
- “nel corpo di tutte le mail inviate è presente l’avviso "Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente”;
- “ciascuna unità di personale, relativamente alle proprie funzioni, è assegnato formale incarico del trattamento dei dati”;
- “il personale ha ricevuto apposita formazione nell’ultimo triennio”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data 15 novembre 2024, l’Istituto scolastico ha altresì dichiarato:
- “si è trattato di un errore di una comunicazione ad un indirizzo mail di un destinatario diverso dal corretto destinatario per un errore dovuto all’auto completamento del sistema gestionale utilizzato all’epoca dei fatti, di cui la scrivente non era a conoscenza in quanto all’epoca dei fatti la posta era affidata al DSGA e quindi ad un assistente amministrativo; non ero a conoscenza nemmeno del reclamo”;
- “dopo la notifica della violazione ho cercato insieme al DPO di allora e al DPO di recente nomina di mettere in atto misure per evitare violazioni simili e consolidare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”;
- “insieme al DPO stiamo cercando di gestire alcune comunicazioni mediante registro elettronico ed inviare comunicazioni cifrate con password oltre ad un’attività di formazione per i docenti ed i collaboratori scolastici anche nell’ambito del PNRR; abbiamo aggiornato la modulistica in materia di protezione dei dati personali rinvenibile anche sul sito e abbiamo aggiornato le informative, è prevista un’attività di formazione per il prossimo 6 dicembre p.v. per gli assistenti amministrativi proprio per evitare che il ricambio del personale comporti maggiori rischi per la privacy; abbiamo inviato il Vademecum del garante in ambito scolastico al personale e alle famiglie”;
- “sono rammaricata per la violazione verificata”;
- “stiamo facendo tutto il possibile per portare il rischio di violazione vicino allo zero %”;
- “al momento stiamo trasmettendo e acquisendo solo in modalità cartacea alcuni documenti contenenti dati particolarmente delicati fino a quando non saranno definite le modalità di trasmissione cifrata”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato alla segnalante, in data 3 novembre 2021, una e-mail contenente un file denominato “XX”, in data 4 aprile 2022 una e-mail contenente il riferimento ad una “proposta di data per il Pei” riferito all’alunna XX e in data 8 maggio 2023 una e-mail contenente un file denominato “XX”.
Tali comunicazioni sono state inviate alla segnalante a causa di un erroneo invio dovuto “probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quello (della segnalante)”.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che il riferimento al PEI, ossia al documento recante il “Programma educativo individualizzato” riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno al quale tale documento viene riferito.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Risulta inoltre accertato che le richiamate e-mail, inviate dall’Istituto, recavano in chiaro gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari, compreso quello della segnalante.
Al riguardo si evidenzia che il Garante, anche se con riferimento all’utilizzo di liste per l’invio di più e-mail o sms per finalità promozionali, ha avuto modo di chiarire che l’invio di messaggi di posta elettronica “con mailing list in chiaro costituisce di fatto una comunicazione di dati personali (quelli relativi agli altri indirizzi di posta) a terzi, ossia ai molteplici destinatari” della e-mail. Risulta necessario pertanto mantenere riservati, magari utilizzando la funzione "ccn" (ossia l'inoltro per conoscenza in "copia conoscenza nascosta"), gli indirizzi di posta utilizzati per l'invio” di e-mail (Cfr. punto 5 delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013, consultabili sul sito internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2542348).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto scolastico, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti dati personali relativi alla salute degli alunni ivi riportati e l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari delle note stesse e della segnalante, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali e di categorie particolari di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dall’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle (altre) misure (correttive) di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio (del Garante) adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che la comunicazione di dati ha riguardato un numero ristretto di alunni (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con specifico riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta per un errore di autocompletamento degli indirizzi e-mail, essendo stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Alla luce di tale specifica circostanza, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze attenuanti:
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale di autocompletamento dell’indirizzo e-mail, in quanto è stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.
Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la comunicazione alle famiglie degli interessati, il corpo docente e alcuni professionisti sanitari di informazioni relative allo stato di salute di molteplici alunni.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Comprensivo Statale Calenzano nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano con sede in via P. Mascagni, 15 - 50041 Calenzano (FI), Codice fiscale 94081300488, di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano di Calenzano (FI):
- di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 12 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#studenti: integrazione e disabilità
15/07/1991 n° 215
Area: Prassi, Circolari, Note

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. La presente ordinanza stabilisce le modalità delle elezioni dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli di classe e di interclasse previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dei consigli di intersezione delle scuole materne, istituiti in via amministrativa con la circolare ministeriale del 2 ottobre 1986, n. 270 e detta in materia le ulteriori norme funzionalmente collegate all'elezione dei predetti organi.
2. Restano escluse dalle presenti disposizioni le modalità di elezione della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, del comitato per la valutazione del servizio previsto dall'art. 4, comma 2, lett. i) del citato decreto del Presidente della Repubblica e dei docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside, di cui al richiamato art. 4, comma 2, lett. g), relativamente ai quali la presente ordinanza si limita a dettare disposizioni generali. Le modalità per l'elezione di tali organi restano devolute all'organo collegiale di cui gli stessi sono espressione. Relativamente alla elezione del comitato per la valutazione del servizio e dei docenti collaboratori le elezioni hanno luogo entro il 20º giorno dall'inizio delle lezioni.
3. Le presenti norme disciplinano le elezioni nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche statali; non si applicano, pertanto, alle scuole non statali, anche se gestite da Comuni, Province o Regioni ed anche se parificate, pareggiate o legalmente riconosciute.
Art. 2 - Organo competente a indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal direttore didattico o preside.
2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data delle votazioni.
3. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della presente ordinanza.
Art. 3 - Componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza nel Consiglio di circolo o d'istituto, nei Consigli di interclasse, di classe e nei Consigli di intersezione
1. Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l'Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni. Tali componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo nei modi previsti dai successivi articoli della presente ordinanza.
2. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Art. 4 - Il collegio dei docenti
1. Fanno parte di diritto del collegio dei docenti tutti i docenti di ruolo, i docenti supplenti annuali e - limitatamente alla durata della supplenza - i docenti supplenti temporanei che prestano servizio nel circolo didattico o istituto. Ne fatto parte anche i docenti indicati nell'art. 18.
2. I docenti in assegnazione provvisoria, appartengono al collegio dei docenti del circolo o istituto in cui prestano servizio.
3. I docenti in servizio in più circoli o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli ed istituti in cui prestano servizio.
4. Il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all'elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all'elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie).
Art. 5 - Aggregazione di istituzioni scolastiche
1. Nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quanto sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Ciascuna sezione viene convocata dal preside per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche riferite alla singola sezione, che devono essere coerenti con il piano annuale delle attività formative dell’istituto e con la programmazione didattico-educativa generale predisposti dal collegio dei docenti plenario, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 16/4/1994, n 297.
2. Il collegio dei docenti plenario elegge i collaboratori del preside di cui all’art. 7, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il preside sceglie il vicario, avendo cura che, in caso di aggregazione tra scuole di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente a ordine di scuole diverso dal proprio.
3. Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.
4. Il collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della commissione elettorale fino alla costituzione del consiglio d’istituto di cui al successivo art. 26.
5. In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole.
6. Qualora nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti d’istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio d’istituto, quest’ultimo decade e il provveditore agli studi nomina, fino all’insediamento del nuovo consiglio d’istituto, il commissario per l’amministrazione straordinaria di cui all’art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975.
7. Qualora, invece, a un’istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio d’istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d’istituto. Fino all’insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il consiglio d’istituto uscente.
8. Nel consiglio d’istituto viene riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole comprese nell’aggregazione.
Art. 6 - Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva nel Consiglio di circolo o di istituto, nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e nei Consigli di classe dei corsi di scuola media sperimentale per lavoratori
I - Consiglio di circolo o di istituto
1. Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:
- n. 6 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore didattico o il preside.
2. Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore didattico o preside.
3. Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.
4. Alle riunioni del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del Consiglio, due rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente eletti dai docenti dei predetti corsi funzionanti nella scuola. Non si fa luogo a tale elezione se due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del consiglio. Il numero dei docenti da eleggere appositamente è ridotto a uno nel caso in cui del consiglio di istituto faccia già parte altro docente dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori. Alle stesse riunioni partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi, eletti dai frequentanti dei corsi medesimi.
5. Per le elezioni delle rappresentanze dei docenti e degli studenti previste dal precedente comma si osservano le procedure previste dalla presente ordinanza per l'elezione dei docenti e degli studenti nel consiglio di istituto.
II - Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione
6. Il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole materne e il consiglio di classe negli istituti secondari e artistici sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto nel comma successivo.
7. Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe e sono eletti secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416:
1) nella scuola elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
2) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra;
3) nella scuola secondaria di secondo grado e artistica, due rappresentanti dei genitori, eletti come sopra e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
4) nei corsi per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti. In tali classi non è rappresentata la componente genitori;
5) nei consigli di classe dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori sono chiamati a far parte due rappresentanti dei frequentanti eletti dagli studenti di ciascun corso.
8. Nei casi in cui il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale sia inferiore o pari al numero dei posti da coprire, tutti gli elettori fanno parte di diritto dell'organo collegiale di cui trattasi, ed i posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti.
9. Nei casi in cui il numero degli elettori sia superiore di una sola unità rispetto al numero dei posti da coprire si procede per sorteggio.
10. A norma dell'art. 28 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416, gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni
1. I genitori degli alunni partecipano all'elezione:
- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse dei circoli didattici;
- di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne;
- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media;
- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;
- di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie;
- di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d'istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
2. Nei corsi serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe.
3. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all'elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i genitori di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto.
4. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale.
5. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
6. I rappresentanti legati degli istituti, ai quali sono affidati i minori possono essere sentiti dal consiglio di circolo o istituto sui problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.
7. I direttori didattici o presidi al momento della iscrizione o reiscrizione dell'alunno alle classi successive, promuovono la compilazione da parte degli interessati (genitori per gli alunni minorenni) di una scheda nella quale dovranno essere indicate le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita):
a) dell'alunno iscritto;
b) dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci;
c) di eventuali fratelli dell'alunno iscritto che frequentino altre scuole statali o non statali, con l'indicazione delle relative scuole frequentate.
8. Detta scheda non deve contenere altre notizie relative ai genitori degli alunni e può essere usata esclusivamente per la formazione degli elenchi previsti dal successivo art. 27.
9. La compilazione della scheda non costituisce condizione per l'iscrizione dell'alunno alla scuola.
10. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo degli alunni
1. Gli alunni partecipano all'elezione:
- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;
- di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;
- di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.
2. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; all'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto tutti gli alunni iscritti all'istituto ivi compresi gli alunni che frequentano i corsi integrativi previsti dall'art. 18.
3. L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.
4. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 9 - Procedura semplificata per l'elezione della rappresentanza dei genitori negli organi collegiali di durata annuale e della rappresentanza degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto
1. Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale (genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) si svolgono secondo la procedura semplificata di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale docente
1. Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione di:
- sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;
- due o quattro rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Ai fini della determinazione del numero dei componenti del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto del numero dei docenti che hanno diritto ad esercitare l'elettorato.
3. Ai fini dell'elezione dei componenti del comitato per la valutazione del servizio nei conservatori di musica, nelle Accademie di Belle Arti, nell'Accademia nazionale di danza e nell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, l'elettorato attivo e passivo spetta, oltre che ai docenti, agli assistenti delle Accademie di Belle Arti, agli accompagnatori di pianoforte, ai pianisti accompagnatori e alle assistenti educatrici.
4. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417.
5. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
6. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta, altresì, l'elettorato attivo e passivo:
a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
b) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma degli artt. 5 e 6 della legge n. 1213 del 1967;
c) agli insegnanti di ruolo e non di ruolo chiamati a coprire i posti di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 nei circoli didattici in cui si svolgono le attività integrative;
d) ai docenti di ruolo e non di ruolo impegnati nell'attività di sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
e) agli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano l'elettorato attivo e passivo rispettivamente nell'istituto magistrale e nella scuola magistrale;
f) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata;
g) agli insegnanti di religione;
h) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
i) al personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali con le modalità previste dal successivo art. 17.
7. Il personale docente dipendente degli enti locali e che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
8. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
9. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di tutti gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio.
10. Il docente incaricato di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.
11. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero e ai vincitori di borse di studio presso le Università.
12. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute nei successivi artt. 11, 12, e 13.
Art. 11 - Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato
1. ll personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel comma successivo.
2. Il personale docente che si trova nella situazione di cui al comma precedente e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto.
3. Il disposto dei due commi precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
4. Gli insegnanti comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto. Gli insegnanti psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo alle riunioni dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.
Art. 12 - Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 13 - Personale assunto per le attività di prescuola e di interscuola
1. Il personale docente assunto per le attività di prescuola e di interscuola previste dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 e quello assunto, per le stesse attività, dagli enti locali, elegge uno o due rappresentanti - a seconda che gli appartenenti al personale medesimo siano fino a dieci o più di dieci - con il compito di formulare - in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento - pareri rispettivamente al consiglio di circolo e al consiglio di istituto sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività allo stesso personale affidate. A tal fine il consiglio di circolo o di istituto può chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo.
2. L'elezione dei rappresentanti del personale, di cui al presente articolo, avviene secondo le stesse modalità previste per la elezione dei rappresentanti del personale docente nel consiglio di circolo o di istituto.
3. Il collegio dei docenti ed i consigli di classe, di interclasse e di intersezione possono chiamare a partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo, appartenenti al personale in questione, quando si tratti di problemi attinenti all'attività educativa in generale.
Art. 14 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza
1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.
3. Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
4. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.
5. Il disposto del comma precedente si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
Art. 15 - Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente comma 5° dell'art. 14.
2. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 16 - Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.
2. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
3. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.
4. I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.
5. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.6. In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
Art. 17 - Convitti nazionali ed educandati femminili: Scuole annesse - Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali
1. Negli istituti di educazione (convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato) nei quali funzionino più tipi di scuola, sono costituiti gli organi collegiali distintamente per ciascun tipo di scuola.
2. In detti istituti di educazione l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta esclusivamente alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 che prestano servizio nelle scuole annesse.
3. Le scuole elementari funzionanti presso le predette istituzioni costituiscono circoli didattici a sé stanti.
4. Quando gli insegnanti in servizio nelle scuole medesime siano in numero non superiore a sei, tutti fanno parte di diritto del consiglio di circolo o istituto ed i posti non attribuiti rimangono vacanti. Qualora gli insegnanti siano sette, si procede per sorteggio, negli altri casi l'elezione si svolge secondo le comuni procedure.
5. Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti dei circoli didattici annessi agli istituti di educazione, quando gli insegnanti in servizio siano tre, è regolarmente costituito: l'organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione non debba trattarsi nella seduta; quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l'organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di un vicino circolo didattico indicato dal Provveditore agli studi: detto comitato è, peraltro, presieduto dal rettore del convitto nazionale o dalla direttrice dell'educandato femminile dello Stato. Negli altri casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni procedure.6. ll personale educativo e quello A.T.A. dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato elegge, rispettivamente, uno o due rappresentanti, a seconda che gli appartenenti alla categoria del personale educativo e quello A.T.A. stesso siano fino a dieci o più di dieci. Detti rappresentanti hanno il compito di formulare pareri - in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento - ai consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate dai convittori e semiconvittori sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività affidate alle rispettive categorie di personale in questione. A tal fine i consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate dai convittori e semiconvittori possono chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni a titolo consultivo. I rappresentanti del personale educativo sono eletti dal collegio degli istitutori previsto, in via sperimentale, dalla circolare ministeriale n. 111 del 31 marzo 1989.
Art. 18 - Corsi integrativi degli istituti magistrali e licei artistici
1. I corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici sono da considerare parte integrante delle predette istituzioni scolastiche. Pertanto le componenti interessate ai predetti corsi partecipano alle elezioni degli organi collegiali dell'istituto.
Art. 19 - Istituti d'arte - Conservatori di musica - Accademia nazionale di danza, accademie di belle arti, accademia nazionale di arte drammatica
1. Negli istituti d'arte con annesse scuole medie gli organi collegiali a livello di istituto (consigli di classe, collegio dei docenti, comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e consiglio di istituto) sono costituiti distintamente per l'istituto d'arte e per la scuola media.
Art. 20 - Scuole materne
1. Fino a quando non saranno istituite le direzioni didattiche di scuola materna statale, si osservano le seguenti modalità di applicazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416:
- il numero degli alunni delle scuole materne statali concorre a determinare la popolazione scolastica del circolo didattico in cui esse funzionano;
- ai genitori degli alunni delle scuole materne spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori del consiglio del circolo in cui dette scuole funzionano;
- al personale ausiliario delle scuole materne medesime spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel consiglio di circolo in cui le predette scuole funzionano.
2. Il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono costituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza ed i docenti eleggono i collaboratori del direttore didattico per le scuole materne medesime, ai sensi degli artt. 4 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
3. Gli insegnanti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
4. L'elezione dei rappresentanti degli insegnanti di scuola materna nel consiglio di circolo avviene con le seguenti modalità:
- nel caso di un solo rappresentante, quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, si procede per sorteggio; quando vi sia un solo insegnante in servizio, questi fa parte di diritto del consiglio di circolo;
- nel caso di due rappresentanti, quando vi siano tre insegnanti in servizio, si procede per sorteggio; quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, questi fanno parte di diritto del consiglio di circolo e, se l'insegnante in servizio sia uno solo il posto non attribuibile va in aumento ai posti spettanti ai rappresentanti degli insegnanti elementari del circolo.
5. Negli altri casi i rappresentanti degli insegnanti di scuola materna sono eletti secondo le procedure comuni per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di circolo.
6. Per la costituzione del comitato per la valutazione del servizio si osservano le disposizioni che seguono:
- quando gli insegnanti in servizio siano tre, l'organo è regolarmente costituito e i tre insegnanti ne fanno parte di diritto; l'organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione non debba trattarsi nella seduta;
- quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l'organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari costituito nel circolo didattico al quale le sezioni di scuola materna sono annesse.
7. Negli altri casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni procedure.
8. Per quanto riguarda l'elezione delle rappresentanze dei genitori nel consiglio di intersezione si applica la procedura semplificata di cui ai successivi artt. 21 e 22.
TITOLO II - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE. ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO
Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe - o per ciascuna sezione (scuole materne) - l'assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.
2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche di quella studentesca.
3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.
Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli eletti
1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art. 21 è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea.
3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista dall'art. 21 e, all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti presenti;
b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali predette.
4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.
7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Art. 23 - Inapplicabilità della procedura semplificata
1. La procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 della presente ordinanza, non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.
TITOLO III - PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Art. 24 - Costituzione della commissione elettorale di circolo o d'istituto. Validità delle deliberazioni1. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
3. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
6. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
10. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.
11. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
12. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 25 - Consiglio di circolo o di istituto nei circoli o nelle scuole di nuova istituzione
1. Nei circoli e nelle scuole che incominciano a funzionare per la prima volta in un determinato anno scolastico il Provveditore agli studi nomina, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, sentito il consiglio scolastico provinciale, un commissario straordinario e attiva contemporaneamente le procedure relative alla elezione del consiglio di circolo o di istituto.
2. Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.
Art. 26 - Composizione della commissione elettorale sino alla costituzione del consiglio di circolo o d'istituto nelle scuole di nuova istituzione
1. Fino alla costituzione del consiglio di circolo o d'istituto nelle scuole di nuova istituzione la commissione elettorale di circolo o d'istituto - nominata dal direttore didattico o preside - è presieduta dallo stesso o da un docente da lui scelto tra i docenti eletti ai sensi della lettera g) dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, ed è composta da cinque membri, scelti dal collegio dei docenti: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto designati dal collegio dei docenti, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.3. La commissione elettorale costituita ai sensi del primo comma resta in carica per un biennio. Eventuali sostituzioni di membri devono essere effettuate nel predetto biennio dal collegio dei docenti.
Art. 27 - Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. I direttori didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni: in me rito a quest'ultimi, nell'ipotesi di mancata compilazione della scheda di cui al precedente art. 7, i direttori didattici e presidi invitano gli stessi a fornire le proprie generalità mediante altra forma. E' in ogni caso cura di chi fa le veci dei genitori documentare la propria qualità.
2. La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi n ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
3) elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);
4) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.
3. Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.
4. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all'albo dei predetti circoli o istituti.
5. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
6. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
7. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
8. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine - nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati - la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
Art. 28 - Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi
1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo.
Art. 29 - Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale docente e del personale A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori
1. Il personale docente e il personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede dopo la formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanza di rettifica in carta semplice alla commissione elettorale del circolo o istituto di provenienza.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi gli interessati devono ugualmente presentare istanza alla commissione elettorale che decide entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la commissione elettorale, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso cui lo stesso deve votare, l'elenco degli elettori in cui il predetto è impropriamente inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione elettorale una dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio del certificato di cui al comma 3 al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è impropriamente inserito l'elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
6. L'elettore vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene allegato all'elenco a cui appartiene l'elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.
Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della presente ordinanza.
Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.
Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati1. Ciascuna lista può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Art. 33 - Esposizione delle liste
1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Art. 34 - Verifica della regolarità delle liste1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.
Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
Art. 36 - Predisposizione delle schede
1. Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.
2. I direttori didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto".
4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.".
5. Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
6. I fac-simili di scheda, riprodotti nell'allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.
Art. 37 - Costituzione e sede dei seggi elettorali
1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell'istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo.
2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.
3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
4. Il preside o direttore didattico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all'art. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
Art. 38 - Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.
6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
Art. 39 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto
1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
Art. 40 - Modalità delle votazioni
1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
8. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
13. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.
Art. 41 - Rappresentanti di lista
1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.
Art. 42 - Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 43 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
Art. 44 - Attribuzione dei posti
1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
8. Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
9. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.
10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.
11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.
Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.
Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
TITOLO IV - NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE DISPOSIZIONI VARIE
Art. 47 - Nomina dei consiglieri di classe, di interclasse e di intersezione, di circolo e di istituto - Surrogazione di consiglieri
1. Il direttore didattico o il preside emana i decreti di nomina dei membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione.
2. I Provveditori agli studi emanano i decreti di nomina dei membri del consiglio di circolo e di istituto.
3. E' data facoltà ai Provveditori agli studi di delegare in via permanente, ai direttori didattici o presidi, la competenza ad emanare i decreti di nomina di cui al comma precedente.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche relativamente agli atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
Art. 48 - Prima convocazione del consiglio di circolo o d'istituto
1. La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Direttore didattico o Preside.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
Art. 49 - Presidenza del consiglio di circolo o di istituto
1. Il consiglio di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.
Art. 50 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento
1. Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilita’, sono nel frattempo surrogati.
2. I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.
3. La proroga dei poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.
4. Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.
5. Permane in carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di istituto qualora ottenga una nuova supplenza all'inizio del nuovo anno scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto di servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell'organo stesso secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.P.R. 416/1974. Il supplente continuerà ad esercitare fino alla normale scadenza dell'organo le funzioni elettive precedentemente assunte.
Art. 51 - Decadenza dalle cariche
1. Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
2. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.
3. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.
4. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio.
5. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.
Art. 52 - Circoli e scuole che subiscono modificazione di popolazione scolastica o modificazioni territoriali
1. I consigli di circolo e d’istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell’ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno) della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.
2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il consiglio d’istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e l’adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell’intero consiglio.
3. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.
4. Si procede, invece, all’indizione delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie.
5. Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell’ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.
6. Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5.
Art. 53 - Surrogazione - Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto
1. I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
2. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.
3. Anche per le elezioni suppletive, tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.
Art. 54 - Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano - Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e nelle Province di Trento e di Bolzano i Provveditori agli studi delle province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici indicono le elezioni sulla base delle istruzioni che sono diramate dai competenti Assessori alla Pubblica Istruzione rispettivamente delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle Province di Trento e di Bolzano.
KEYWORDS
#genitori: organi collegiali#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#circolo #istituto #lista #elezione #consiglio #seggio #scuola #rappresentante #elettore #elettorato
12/04/2022
Area: Contratti e Accordi

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
In data 12 aprile 2022 alle ore 16: 30 ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra l’A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale:
Per l’A.Ra.N.: il Presidente - Cons. Antonio Naddeo firmato
Per le Confederazioni Sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CISAL firmato
CONFSAL firmato
USB firmato
CGS firmato
CSE firmato
TITOLO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo, che in continuità con l’ACQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni dà attuazione all’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - recante norme sulla elezione
ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale – è strutturato
in due Sezioni: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti
organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:
a) “amministrazioni” si intendono le amministrazioni, aziende ed enti ovvero i luoghi di lavoro
ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie;
b) "sedi o strutture periferiche" si intendono le sedi o strutture periferiche delle amministrazioni
che siano state individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli di contrattazione
collettiva integrativa;
c) “RSU” si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale;
d) “associazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali e le
confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs.
165/2001;
e) “organizzazioni sindacali rappresentative”: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse
alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
f) “confederazioni rappresentative”: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei
contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
g) “istituzioni scolastiche educative e di alta formazione” si intendono:
- le “istituzioni scolastiche ed educative” che sono: le scuole statali dell’infanzia, primarie,
secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola
statale;
- le “istituzioni di alta formazione”, che sono: le accademie di belle arti, l’Accademia nazionale
di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie
artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
h) "CCNQ 4 dicembre 2017” si intende il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 4 dicembre 2017 come
modificato ed integrato dal CCNQ 19 novembre 2019;
i) “d.lgs. n. 165/2001” si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
SEZIONE PRIMA
MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 2
Ambito ed iniziativa per la costituzione
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito
al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle
Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi
o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni
anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di
contrattazione collettiva integrativa.
Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di avviare trattative per regolamentare
mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine
di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.
3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i
seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il
diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza
per i dipendenti di diverse amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti o, in alternativa,
introducendo, in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per poter procedere alla
elezione della RSU;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure
professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche
mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell’organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti
nonché delle sedi ove eleggere le RSU, anche mediante l’istituzione di specifici collegi elettorali,
tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int., in
misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
Art. 3
Costituzione delle RSU
1. La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.
2. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto
con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una
puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Art. 4
Numero dei componenti
1. La RSU dovrà essere così composta:
a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200
dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per
le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500
dipendenti o frazione di 500.
Art. 5
Compiti e funzioni
1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai
loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze
contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 426F, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, i CCNL di comparto
possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di
informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall’art. 7 F9 del d. lgs. n.
165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati
dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo
CCNL di comparto.
4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi sindacali per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 del CCNQ 4 dicembre
2017;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori di cui all’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
d) diritto di affissione di cui all’art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca
elettronica;
e) diritto ai locali di cui all’art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.
Art. 6
Elettorato attivo
1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato in servizio nell’amministrazione alla data di inizio della procedura
elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio
in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà
effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo
giorno della votazione.
2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo
determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l’inizio delle
procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio
senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il
cui numero rimane invariato.
3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l’attività su due
o più istituzioni esercita l’elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede
in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il
contratto.
4. Il diritto di voto si esercita in un’unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali
controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse
amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.
Art. 7
Elettorato passivo
1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 18 (Procedura
per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i dipendenti a
tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto
a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi
ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell’anno in cui si procede al rinnovo della
RSU.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione
oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno
scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l’attività su
due o più istituzioni esercita l’elettorato passivo nella sede di titolarità.
4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di
assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un’altra sede o struttura periferica)
esercitano l’elettorato passivo:
a) presso l’amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo
o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto
all’elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al
termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore
rientra nell’amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
b) presso l’amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera
a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell’amministrazione/sede di provenienza, pena la
decadenza da componente RSU.
5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l’elettorato passivo
nell’amministrazione/sede di appartenenza.
6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell’inizio delle procedure elettorali risulti
in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative
dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l’elettorato passivo nell’amministrazione ove
presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell’amministrazione di provenienza e
quest’ultima rientri tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001
rappresentate dall’Aran.
7. Non sono, in ogni caso, candidabili:
a) i presentatori di lista;
b) i membri della Commissione elettorale;
c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia
stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo
contratto individuale.
Art. 8
Incompatibilità
1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi
istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono
quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il
verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica
di componente della RSU.
Art. 9
Durata e sostituzione nell’incarico
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al
servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione.
4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione
temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra
RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore
a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella
sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4
(Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne dà
comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o
pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione.
5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti
attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del
numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
612F. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all’amministrazione ed ai lavoratori il nominativo
del componente subentrante o, nell’ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza
dell’intera RSU.
7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4,
5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche
dall’amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a
provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo
ad indire nuove elezioni.
8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta
giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all’art. 16 (Modalità
per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest’ultima.
9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali
proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali
di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma
4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione a quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 (Durata e sostituzione nell’incarico), le parti
precisano che la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata
comporti l’impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa
opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario
per il funzionamento della RSU.
Art. 10
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative
1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi
l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove
istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalità e nei
limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui
al comma 1, esiste un’unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1
sarà formata, anche in deroga all’art. 4 (Numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole
coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU
esclusivamente nell’istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun
componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un’unica istituzione scolastica o
educativa.
4. Qualora, a seguito dell’applicazione del comma 3, presso l’istituzione scolastica o educativa il
numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali
rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della
RSU.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni
sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono
anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo
alla sostituzione di cui all’art. 9 (Durata e sostituzione nell’incarico). La RSU decade laddove restino
in carica meno del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tal caso si procede
a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.
Art. 11
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici
1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l’accorpamento di
amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio
mandato la RSU, anche in deroga all’art. 4 (Numero dei componenti), sarà formata da tutti i
componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le
funzioni di componente RSU esclusivamente nell’amministrazione o ufficio dove sono transitati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli
uffici scorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per
essere sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui
ai commi 1 e 2, esiste un’unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di
riordino di cui ai commi 1 e 2, non si dà luogo alla sostituzione di cui all’art. 9 (Durata e sostituzione
nell’incarico).
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti
RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall’art. 4 (Numero dei componenti) la RSU decade
e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla
decadenza.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni
sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che
possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
Art. 12
Modalità di adozione delle decisioni
1. La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli
organismi unitari elettivi di natura collegiale.
2. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti1 3 F.
3. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con
proprio regolamento interno.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta da più di 30 componenti deve dotarsi
di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce, in
seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.
5. Nella composizione del Comitato di coordinamento di cui al comma 4 occorre contemperare il
principio di proporzionalità rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista con quello di
inclusività. A tal fine, deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un
seggio. Il Comitato di coordinamento non può, di norma, essere composto da più di 15 componenti
della RSU.
Art. 13
Clausola di salvaguardia
1. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste
elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed
espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e b) (Soggetti che possono presentare
le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle
amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone
comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle
organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al presente accordo conservano le
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 165/2001, con tutte le loro
prerogative.
4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la tornata elettorale successiva alla firma
del presente accordo.1 4 F
Art. 14
Norme particolari
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 42, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, a tutto il personale
in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di
cultura all’estero è assicurata un’idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell’art. 42,
comma 10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l’uno destinato
al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui
al d.lgs. n. 165/2001, l’altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge
locale. Ferma restando l’unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti
garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.
Art. 15
Norma finale
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti
si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
SEZIONE II
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
Art. 16
Modalità per indire le elezioni
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le
associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l’iniziativa per
indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di
contrattazione. Successivamente all’indizione l’Aran convoca le confederazioni sindacali
rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario
elettorale.
2. Qualora in via eccezionale l’indizione di cui al comma 1 riguardi un singolo comparto, il Protocollo
ivi previsto verrà concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale comparto.
3. Il calendario elettorale dovrà contenere:
a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture
periferiche – di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative
nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;
b) il termine per l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell’amministrazione del
protocollo di cui alla lettera a);
c) il termine per l’invio all’ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle
organizzazioni sindacali rappresentative nell’ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui
alla lettera a);
d) la data dell’annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con
l’avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;
e) la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell’elenco generale
alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente
afferenti il singolo elettore – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano
richiesta;
f) la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle
organizzazioni sindacali;
g) il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere superiore
a 10 giorni dall’annuncio di cui alla lettera d);
h) il termine finale per la presentazione delle liste;
i) il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;
j) la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i
candidati nonché dell’indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari
di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti
la data di inizio delle votazioni;
k) le date di votazione;
l) la data dello scrutinio;
m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
n) le date per l’invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all’Aran;
o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte
dell’Aran.
4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno comunicazione del calendario elettorale al
personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo
nell’intranet dell’amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga
prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi
1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il
prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.
6. La RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle
organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l’amministrazione a
livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi
1 e 2.
Art. 17
Soggetti che possono presentare le liste elettorali
1. Possono presentare le liste elettorali:
a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il
presente accordo;
b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano
formalmente al presente accordo;
c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che
aderiscano formalmente al presente accordo.
2. L’adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 lett. b) e
c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all’Aran che ne
rilascia certificazione.
3. E’ condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al
comma 1 dichiarino formalmente all’Aran – che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui
servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed
integrazioni e di aderire ai relativi accordi.
4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni
rilasciate dall’Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la
dichiarazione di cui al comma 3.
5. Non possono presentare proprie liste:
a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo
soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto
e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe
ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;
c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
d) i dipendenti attraverso proprie liste;
e) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.
6. Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che
nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il pre-
inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse
devono depositare all’ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali
comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia
autenticata dell’atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti
ove necessarie e non ancora rese. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente
trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno
subito modificazioni.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista
l’Aran valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le
singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito
all’ammissione della lista stessa.
8. L’Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l’elenco delle
organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.
Art. 18
Procedura per la presentazione delle liste
1. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali)
acquisiscono le candidature mediante l’utilizzo dell’apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere
allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione
elettorale.
3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato
risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all’art. 19 (Commissione
elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
all’affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine
assegnato, per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione elettorale.
4. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all’organizzazione sindacale nelle
cui liste è presentato.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei
componenti la RSU da eleggere.
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori
dipendenti titolari di elettorato attivo nell’amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme
necessario per la validità della lista viene così determinato:
a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
b) nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più l’1% del numero di dipendenti
che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.
7. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell’amministrazione sede di elezione RSU può anche
essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
9. Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale,
nazionale) dell’organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla
stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all’ufficio dell’amministrazione
che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre,
possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.
11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal
presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista
apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della
struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo
il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull’autenticità delle firme di cui al
comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.
12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di
cui al comma 1, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
dell’amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel
caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC,
l’invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato
alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.
13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma
digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l’autenticità
nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall’amministrazione alla Commissione
elettorale all’indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
14. L’orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l’orario di chiusura degli
uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta
elettronica certificata.
Art. 19
Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole
amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni
organizzazione sindacale di cui all’art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste
elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che
all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare.
2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della
lista, all’ufficio dell’amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti
designati l’avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l’indicazione del locale ove la
stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all’art. 16, comma 3 lett. g) (Modalità per indire
le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione.
3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle
organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della
Commissione stessa.
4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all’amministrazione siano meno di tre, l’amministrazione
tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro 7
giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.
5. A seguito della costituzione, l’amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione
elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di
servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l’orario di lavoro.
Il tempo necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al
servizio prestato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui all’art. 19 è composta di minimo tre
componenti. Tuttavia, laddove sia presentata un’unica lista o nell’ipotesi in cui, malgrado i tentativi
di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre, al fine di consentire in ogni caso
l’esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i
componenti designati.
Art. 20
Compiti della Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine
cronologico:
a) elezione del presidente;
b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori
(titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
e) esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
i) nomina dei presidenti di sezione;
j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all’art. 23 (Scrutatori);
k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
m) compilazione dei verbali;
n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista;
o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
p) trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la
trasmissione telematica all’ARAN.
2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione
elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell’intranet
dell’amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 21
Modalità della votazione
1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con
l’Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno
essere stabilite più sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle
operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante
affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell’intranet
dell’amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 22
Composizione della sezione elettorale
1. La sezione è composta da almeno due scrutatori di cui all’art. 23 (Scrutatori) e da un presidente,
nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni la Commissione
elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell’elettorato
attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l’incarico.
Art. 23
Scrutatori
1. E’ facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale,
scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l’inizio
delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo
interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia
sufficiente, la Commissione nomina, d’ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra
il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.
5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di servizio
e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla
votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l’orario di lavoro. Il tempo
necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio
prestato.
Art. 24
Attrezzatura della sezione elettorale
1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale,
idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio
dello scrutinio.
2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell’elenco completo degli elettori aventi diritto al voto
presso di esso di cui all’art. 20 (Compiti della Commissione elettorale), comma 1, lett. h).
Art. 25
Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di
presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e
la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un
altro componente la sezione elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi
segni di individuazione.
Art. 26
Preferenze
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di
amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto di preferenza sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito
nell’apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le
liste dovranno essere affisse all’entrata della sezione. L’indicazione di più preferenze date a candidati
della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto
della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti
a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera
valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Art. 27
Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento
personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
Art. 28
Certificazione della votazione
1. Nell’elenco di cui all’art. 24, comma 2 (Attrezzatura della sezione elettorale), a fianco del nome
dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.
Art. 29
Segretezza del voto
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta
persona.
Art. 30
Quoziente necessario per la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto
al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio
e le sole elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura dovrà essere
riattivata ex novo e conclusa entro i successivi 90 giorni.
Art. 31
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni
elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal protocollo di cui
all’art. 16, comma 1, (Modalità per indire le elezioni).
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della
Commissione elettorale sul “verbale finale” redatto in conformità del fac - simile di cui all’art. 36 del
presente accordo (Adempimenti dell’Aran) – modello 3 (allegato 3) – e sottoscritto dalla
Commissione elettorale.
3. Nel caso di pluralità di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto
in conformità al modello 4 (allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato
da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla
Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in
apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.
4. Il “verbale finale” (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o
pubblicato nell’intranet dell’amministrazione per almeno 5 giorni.
5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del “verbale finale” senza che siano stati presentati ricorsi
da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne
dà atto nel “verbale delle operazioni elettorali”.
6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, provvederà a sigillare
in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico sigillato, dopo
la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e
l’Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi
pendenti, fino alla conclusione degli stessi.
7. Successivamente il plico di cui al comma 6 sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla
RSU e dalla amministrazione.
Art. 32
Attribuzione dei seggi
1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti
dalle singole liste concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il
quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e
successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi
previsti.
3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere
meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.
4. Nell’ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli
candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa
la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei
componenti della RSU di cui all’art. 9, comma 5, (Durata e sostituzione), fermo restando l’invio dei
risultati elettorali all’Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l’intera procedura
che dovrà concludersi entro 90 giorni.
Art. 33
Ricorsi alla Commissione elettorale
1. Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione del “verbale finale” vengano presentati ricorsi, la
Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel “verbale delle operazioni elettorali”
la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il “verbale finale” che viene
nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell’intranet
dell’amministrazione.
2. Copia del “verbale finale”, del “verbale delle operazioni elettorali” e, in caso di più sezioni, dei
“verbali di sezione” dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali
che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente nonché all’amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. p) (Compiti della
Commissione elettorale).
Art. 34
Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, è
ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza
di un funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in
quanto le stesse si contendono uno o più seggi.
3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato,
costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da
un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario
dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall’organizzazione
sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della
Commissione elettorale sia espressione dell’organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà
sostituito da un altro membro della Commissione stessa.
4. Il Comitato si insedia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine
perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 34 sono quelle assunte dalla
Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.
Art. 35
Trasmissione del verbale elettorale all’Aran
1. Copia del “verbale finale” (modello 3 – allegato 3) sarà trasmesso a cura della Commissione
elettorale all’amministrazione per l’inoltro - ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari
all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.
n. 165/2001 - all'ARAN.
2. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il “verbale finale” (modello 3 –
allegato 3) entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica
con le modalità indicate dall’Agenzia.
Art. 36
Adempimenti dell’ARAN
1. In occasione delle elezioni generali di tutti (o di alcuni) comparti di contrattazione, l’ARAN fornirà
alle pubbliche amministrazioni idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste
(locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile
il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Per consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all’ARAN per l’accertamento
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, nonché per ottenere una
omogenea documentazione, sono allegati al presente accordo i fac-simile del “verbale finale”
(modello 3) e del “verbale delle singole sezioni” (modello 4) nei quali vengono riassunti i dati relativi
alle votazioni.
TITOLO II
Art. 37
Disapplicazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ, sono abrogati:
a) ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale,
sottoscritto il 7 agosto 1998;
b) Accordo d’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 3 – parte seconda dell’ACQ per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il
7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
c) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 8 della parte prima dell’ACQ del 7 agosto 1998
per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto
il 6 aprile 2004;
d) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2 della parte prima dell’ACQ del 7
agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, sottoscritto l’11 giugno 2007;
e) ACQ d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’ACQ per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 24
settembre 2007;
f) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 1 dell’ACQ del 24 settembre 2007, sottoscritto
il 27 marzo 2012;
g) Accordo su integrazione e modificazioni dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto scuola,
sottoscritto il 13 marzo 2013;
h) CCNQ per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.
2. Laddove vengano attivate le procedure di cui all’art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione
delle RSU), fino alla definizione dei relativi CCNL restano in vigore gli accordi integrativi stipulati
ai sensi dell’art. 2, Parte I, ACQ 7 agosto 1998, ovvero:
a) Sanità - Accordo del 16 ottobre 1998;
b) Regioni ed autonomie locali - l’Accordo del 22 ottobre 1998;
c) Enti pubblici non economici – Accordo del 3 novembre 1998;
d) Ministeri, Agenzie fiscali, PCM – Accordo 3 novembre 1998.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Considerato che la sottoscrizione del presente Accordo interviene successivamente alla data di
annuncio della procedura elettorale relativa alla tornata generale Aprile 2022, le parti si danno atto che
il regolamento elettorale nello stesso contenuto avrà effetto a partire dai successivi rinnovi delle RSU.
Si applicano, pertanto, le procedure previgenti anche nell’ipotesi di cui all’art. 2, parte II, ACQ
7/8/1998
KEYWORDS
#contrattazione collettiva#relazioni sindacali
07/08/1998
Area: Contratti e Accordi

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998,
dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi
dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato
ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto
legislativo n. 80/1998, sul testo dell'Accordo collettivo quadro
relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per
la definizione del relativo regolamento elettorale nonche' della
certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi
quantificati per il medesimo C.C.N.L. - Quadro e sulla loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 7 agosto 1998, alle ore 9 ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), ed i rappresentanti delle seguenti
confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB,
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALE
ART. 1
OBIETTIVI E FINALITA'
1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione
all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 - recante
norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di
rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo e' strutturato in due parti: la
prima diretta a regolare le modalita' di costituzione e funzionamento
dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i
luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze
sindacali unitarie, dopo l'art. 1 sara' sostituita dal termine
"amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime
individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli
decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art. 1
con la dizione "strutture amministrative interessate". Le
"associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993" sono indicate come "associazioni
sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del
decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, essi sono quelli
modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396
e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993
e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Pertanto
la dizione "d.lgs. 29/1993" e' riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate
come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione
degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali
stipulato contestualmente il ....., nel testo e' indicato come "CCNL
quadro del ......
PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
ART. 2
AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto
o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere
la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle
Amministrazioni che occupino piu' di 15 dipendenti. Nel caso di
amministrazioni con pluralita' di sedi o strutture periferiche, i
predetti organismi possono, altresi', essere promossi dalle stesse
associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi
collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono
presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni
sindacali, purche' costituite in associazione con proprio statuto e
aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve
essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle
Associazioni sindacali dei comuni precedenti, entro il 30/9/1998, la
presentazione delle liste deve avvenire entro il 20/10/1998 e la
commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i
successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel
regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire
contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel
calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che
particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento
delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima
applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle
associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle
confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed
e' comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le
associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il
presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al
comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni
sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti
fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo
all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione
per conoscenza all'ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso
aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le
altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono
chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per
regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e
modifiche sugli aspetti indicati nel comma 5 al fine di facilitare la
costituzione del RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia
autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia
Giulia, il presente accordo puo' essere integrato con un accordo
stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai
sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli
accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che
assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza
sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica
rappresentanza per i dipendenti di diverse unita', nel caso di
amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le
RSU;
c) le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza negli
organismi alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche
mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto
della quantita' dei rappresentanti nonche' delle sedi ove eleggere le
RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.
626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla
legge 300/1970.
ART. 3
COSTITUZIONE DELLE RSU
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a
suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale
tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguira' una adeguata
rappresentanza di genere nonche' una puntuale applicazione delle
norme antidiscriminatorie.
ART. 4
NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti le RSU non potra' essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200
dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle
amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200
e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui al precedente lett. a),
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle
amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui
alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 3000.
ART. 5
COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali
esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarita'
dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle
competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs.
29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalita' con le
quali la RSU puo' esercitare in via esclusiva i diritti di
informazione e partecipazione alle rappresentanze sindacali dall'art.
10 del d.lgs. 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del relativo CCNL di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i
seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL
quadro del ......;
c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 6
DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive
intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il
contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1,
lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni
sindacali ed alle RSU ed e' tra di loro ripartito, a decorrere dal 1
gennaio 1999, ai sensi dell'art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e
permessi stipulato il ......
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono,
pertanto, fatti salvi, complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro
del ......;
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro;
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7
DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente con esclusione della
prorogabilita'.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sara'
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non
possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la
decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo, secondo le modalita' previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU
e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del
personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai
lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni
intercorse con le medesime.
ART. 8
DECISIONI
1. Le decisioni relative all'attivita' della RSU sono assunte a
maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attivita' negoziale sono assunte dalla
RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del
relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti
collettivi nazionali di comparto.
ART. 9
INCOMPATIBILITA'
1. La carica di componente della RSU e' incompatibile con qualsiasi
altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti
e/o movimenti politici. Per altre incompatibilita' valgono quelle
previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il
verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilita'
determina la decadenza della carica di componente della RSU.
ART. 10
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si
impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando
formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19
della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare
o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di
cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I
componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle
associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei
dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito
al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali
ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro
ART. 11
NORMA TRANSITORIA
1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano
comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.
ART. 12
ADEMPIMENTI DELL'ARAN
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN
fornira' alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee
istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste
(locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le
elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento
delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali
necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentativita' a
livello nazionale delle associazioni sindacali, nonche' per ottenere
una omogenea documentazione e' allegato al presente accordo il fac
simile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovra' essere
compilato in modo da soddisfare le esigenze informatiche della
rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il
verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal
ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con
nota scritta.
ART. 13
NORMA FINALE
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla
materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo
alle nuove disposizioni.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
ART. 1
MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni
sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono
l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando
con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito
calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione
al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo
dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione.
Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione
della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al
comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste e'
coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla
ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su
iniziative delle associazioni sindacali rappresentative nei termini
concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in
carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.
ART. 2
QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
regolamento nonche' le pubbliche amministrazioni favoriranno la piu'
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu'
della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato
raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute
entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle
seconde elezioni, l'intera procedura sara' attivabile nei successivi
90 giorni.
ART. 3
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla
data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre
amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e
fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare
i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui
all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato sia tempo pieno che parziale.
ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali
presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nelle tabelle
allegate dal n. 2 al n. 9 al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma 7
che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio
statuto ed atto costitutivo, purche' abbiano aderito al presente
accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui
alle legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma
1 e' richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti
nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti
nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% o comunque
non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni
lavoratore, puo' firmare una sola lista a pena di nullita' della
firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali
affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lettera a). Non
possono essere, altresi', presentate liste congiunte da parte di piu'
organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo
il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo
costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista
ne' i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato puo' presentarsi in una sola lista. Ove,
nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in piu' di
una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di
procedere all'affissione delle stesse, invitera' il lavoratore
interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della
competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non puo' superare di
oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate
dal responsabile della gestione del personale della struttura
amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono
sull'autenticita' delle firme ivi apposte dai lavoratori.
ART. 5
COMMISSIONE ELETTORALE
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene
costituita una commissione elettorale entro dieci giorni
dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui
all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un
lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto
dell'accettazione dichiarera' di non volersi candidare. I componenti
sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente
tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un
numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2
designano un componente aggiuntivo.
ART. 6
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti
adempimenti indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco
generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione
circa l'ammissibilita' delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilita' di liste e
candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle
elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per
ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo
dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e
alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la
debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione
nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data
fissata per le elezioni.
ART. 7
SCRUTATORI
1. E' in facolta' dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori
elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatoti deve essere effettuata non oltre
le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle
operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla
votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, e' equiparata
a tutti gli effetti al servizio prestato.
ART. 8
SEGRETEZZA DEL VOTO
1. Nelle elezioni il voto e' segreto e diretto e non puo' essere
espresso per lettera ne' per interposta persona.
ART. 9
SCHEDE ELETTORALI
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte
le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa
2. In caso di contemporaneita' della presentazione, l'ordine di
precedenza sara' estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del
seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono
avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio
5. Il voto di lista sara' espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
6. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
ART. 10
PREFERENZE
1. L'elettore puo' manifestare la preferenza solo per un candidato
della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con piu' di 200
dipendenti, e' consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sara' espresso dall'elettore scrivendo il
nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per
le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un
numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse
all'entrata del seggio. L'indicazione di piu' preferenze date a
candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della
lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto
apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze di
candidati appartenenti a liste differenti, rende nella la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di
lista e nulli i voti di preferenza.
ART. 11
MODALITA' DELLA VOTAZIONE
1. Il luogo della votazione sara' stabilito dalla Commissione
elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo
tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti
lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti piu' luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo,
di norma la contestualita' delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di
cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni
prima del giorno fissato per le votazioni.
ART. 12
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un
presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui
sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede
d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
ART. 13
ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sara' munito di
una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio
dello scrutinio.
2. IL seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo
degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
ART. 14
RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel
verbale concernente le operazioni elettorali.
ART. 15
CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
1. Nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, a fianco del nome
dell'elettore, sara' apposta la firma dell'elettore stesso a conferma
della partecipazione al voto.
ART. 16
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio
dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un
giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art.
1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio
consegnera' il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovra'
essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al
residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che,
in caso di piu' seggi, procedera' alle operazioni riepilogative di
calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e
controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al
comma 2, provvedera' a sigillare in un unico plico tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sara' conservato secondo accordi tra
la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne
la integrita' per almeno tre mesi. Il verbale finale dovra' essere
redatto in conformita' del fac-simile di cui all'art. 12 - parte I
del presente accordo.
4. Successivamente sara' distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I
verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
ART. 17
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1. Il numero dei seggi sara' ripartito secondo il criterio
proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi
saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai
singoli candidati. In caso di parita' di voti di preferenza vale
l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale,
prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il
numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente
fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla
concorrenza dei seggi previsti.
ART. 18
RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale
sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i
componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli
scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei
soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi
e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la
Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel
verbale la conclusione alla quale e' pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovra'
essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni
sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonche'
all'amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimo punto.
ART. 19
COMITATO DEI GARANTI
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale e' ammesso
ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato e' composto, a livello provinciale, da un componente
designato da ciascuna della associazioni presentatrici di liste
interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove
si e' svolta la votazione ed e' presieduto dal Direttore dell'ULPMO o
da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncera' entro il termine perentorio di 10
ART. 20
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente
sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due
scrutatori, sara' trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai
fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento
della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs 29/1993.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei
voti per l'accertamento della rappresentativita' nel caso in cui le
associazioni sindacali rappresentative siano costituite da
federazioni di piu' sigle, la lista deve essere intestata unicamente
alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la
KEYWORDS
#relazioni sindacali#lista #rsu #seggio #voto #accordo #associazione #votazione #amministrazione #elezione
n° 36
Area: Normativa

1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'art. 6, possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
KEYWORDS
#genitori: organi collegiali#elettorato
n° 33
Area: Normativa

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#scrutatore
n° 396
Area: Normativa

1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato
n° 5
Area: Normativa

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
[d) (1)]
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
[9. (2)]
[10. (2) ]
[11. (2)]
(1) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 4, D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, a decorrere dal 26 febbraio 2013, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del medesimo D.P.R. 263/2012.
(2) Comma abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.
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#genitori: organi collegiali#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#insegnante #plesso #coadiutore #pienezza #coadiuvare
n° 7
Area: Normativa

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.
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#emergenza #coreutica #statuto #organo #subentrare #data #incarico #entrata #vigore #formazione
n° 7
Area: Normativa

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalita' anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilita' a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la piu' ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformita' alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. (1)
(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020. A norma dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui al terzo e quarto periodo del presente comma, sono prorogati al 31 dicembre 2020. Successivamente a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, i predetti termini, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
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#proseguire #data #contagio #assicurare #subentrare #incarico #misura #contenimento #ente #emergenza
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Responsabilità dei pubblici dipendenti Responsabilità civile degli inse...
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Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
Argomenti:
Organi collegiali: collegio dei docenti
Organi collegiali: consiglio d'istituto
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