
Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
Argomenti:
Organi collegiali: collegio dei docenti
Organi collegiali: consiglio d'istituto
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Durante il Collegio Docenti un'insegnante ha contestato l'espressione di voto di alcuni docenti che, in quanto consiglieri di istituto, hanno espresso in contrasto con quanto indicato dal Collegio Docenti.
La docente sostiene che i consiglieri eletti devono attenersi a quanto specificato dal Collegio - come ad esempio nel caso dell'indicazione dei giorni di sospensione delle attività didattiche spettanti alla scuola per la definizione del calendario scolastico - in quanto rappresentanti del Collegio.
Ne deriva che in caso contrario - secondo la docente - i consiglieri "rappresentino solo se stessi".
Il quesito che vi sottopongo è se ciò non sia in contrasto con il divieto di mandato imperativo come previsto dall'art. 67 della Costituzione Italiana.
Del resto Edmund Burke, nel Discorso agli elettori di Bristol, 3 novembre 1774, aveva ben precisato che «Il parlamento non è un congresso di ambasciatori di opposti e ostili interessi, interessi che ciascuno deve tutelare come agente o avvocato; il parlamento è assemblea deliberante di una nazione, con un solo interesse, quello dell'intero, dove non dovrebbero essere di guida interessi e pregiudizi locali, ma il bene generale».
La pretesa dell'insegnante circa l’obbligo per i docenti, che fanno parte del consiglio di istituto, di conformarsi nella votazioni consiliari alle precedenti deliberazioni del collegio non ha fondamento.
Infatti, anche se la formulazione dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 297/1994 (“I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno”) può ingenerare qualche confusione, il successivo art. 31 secondo comma, regolamentando in via generale la procedura elettorale, afferma chiaramente che “le lezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo e di istituto …….omissis…… hanno luogo col sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente”.
I docenti eletti nel consiglio non rispondono quindi al collegio, di cui fanno parte di diritto ma che non è intervenuto in alcun modo nella loro elezione e nella indicazione di un programma, ma operano con autonomia di valutazione e di voto; semmai, per ragioni morali e, in senso lato, politiche potrebbero essere legati al programma elettorale della lista in cui sono stati eletti: ma anche qui senza vincolo di mandato.
Il fatto che nel D.Lgs. 297/1994 e nelle disposizioni applicative (in particolare nell’O.M. 215/1991) non sia esplicitato, come invece nell’articolo 67 della Costituzione per i parlamentari, l’assenza del vincolo di mandato per i docenti non significa quindi che siano obbligati a sostenere in consiglio le determinazioni del collegio.
Sarà il dirigente che, quando il consiglio deve esprimersi su questioni (come quella dell’adattamento del calendario scolastico) in cui è necessario il parere del collegio, ne darà informazione al consiglio.
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Sentenza 16/06/2009 n° 288
Area: Giurisprudenza

Sono carenti di interesse a impugnare gli atti di accorpamento degli istituti solastici sia gli alunni (o gli esercenti la potestà genitoriale) poiché i contestati accorpamenti non comportano (comunque non come effetto diretto e tipico) il trasferimento delle scuole dalle rispettive sedi (intese queste ultime come città e anche come edifici), sia il personale scolastico docente e non docente che non perda il posto o che non sia trasferito d'ufficio in altre città, sia i Sindacati, quanto meno al di fuori dei casi in cui agiscano a sostegno degli impiegati che avrebbero interesse a ricorrere e che, comunque, non possono sostituirsi rocessualmente ai titolari delle posizioni giuridiche sostanziali, sia i docenti collaboratori del dirigente scolastico ed i vicari di questo, perché titolari di mere attribuzioni operative temporanee e non di posizioni organiche. Sono titolari di interesse a ricorrere avverso gli atti di accorpamento degli istituti scolastici i membri degli Organi Collegiali delle scuole, a tutela del proprio "munus" in quanto gli accorpamenti comportano la cessazione del loro mandato. Le istituzioni scolastiche, in quanto articolazioni periferiche (sia pure dotate di personalità giuridica) dell'Amministrazione scolastica statale, non hanno interesse a impugnare gli atti dell'amministrazione statale interni al procedimento di accorpamento degli istitui scolastici o perchè privi di contenuto provvedimentale e configurati quali meri atti d'impulso procedimentale (note di convocazione dei Presidenti dei Distretti Scolastici e dei Dirigenti Scolastici) ovvero perchè meramente esecutivi (Decreto di attuazione del piano regionale e correlate note d'accompagnamento ed attribuzione dei nuovi codici meccanografici). E' nulla la procura alle liti conferita dal dirigente dell'Istituzione scolastica a un avvocato del libero foro per violazione dell'art. 14, comma 7 bis, DPR n. 275/99 (norma imperativa) che conferma il patrocinio obbligatorio delle istituzioni scolastiche da parte dell'Avvocatura dello Stato, con conseguente carenza dello ius postulandi in capo agli avvocati del Libero Foro. Il termine del 31 dicembre previsto dall'art. 64, comma 4 quater della l. n. 133/08 per l'adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica non ha natura perentoria, in carenza di una norma che come tale lo qualifichi o che connetta alla sua violazione una sanzione qualsivoglia. L'invito a partecipare alla procedura di razionalizzazione della rete scolastica inviato ai Dirigenti Scolastici della Regione, quali legali rappresentanti degli istituti d'istruzione, spiega effetti anche nei confronti di tutte le componenti degli istituti stessi, e segnatamente degli organi collegiali cui la legge non attribuisce personalità giuridica distinta da quella degli istituti: il dirigente scolatico è, infatti, il Presidente del Collegio dei Docenti (art. 7 T.U. n. 297/1994), e della giunta esecutiva (art. 8 T.U. n. 297/1994) che ha le funzioni operative del Consiglio d'Istituto, con il potere anche di obbligare il Presidente del Consiglio d'Istituto a disporne la convocazione (art. 11, Circ. Min. Pubblica Istruzione n. 105/1975). Ne segue che non vi è violazione della regolarità del procedimento quando gli organi interessati, la cui individuazione è stata condivisa, siano stati messi in condizione, sul piano sostanziale, di esprimere la loro opinione, al di là delle formalità di interpello.
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#avvocatura dello stato#enti locali#procedimento amministrativo#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#sofisma #riconferma #disinteresse #pregiare #trentanove
Sentenza 09/11/1994 n° 1584
Area: Giurisprudenza

In osservanza del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, l’assegnazione alle classi del personale docente deve essere effettuata in base alla disposizione contenuta nell’art. 3, lett. d), e quindi “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. Ciò significa che l’assegnazione alle classi deve tenere conto non soltanto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto, ma anche della previa proposta del Collegio dei docenti. E’ comunque fatta salva la possibilità per il dirigente scolastico di discostarsi da essi, con specifica motivazione. La stessa proposta del Collegio dei docenti non può immotivatamente discostarsi dai criteri di carattere generale indicati dal Consiglio di circolo o di istituto. (Il principio è applicabile con riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 297/1994)
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Sentenza 08/05/2017 n° 11154
Area: Giurisprudenza

In tema di progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa nelle istituzioni scolastiche, il "piano di offerta formativa" (ora P.T.O.F. a seguito della riforma dell'art. 3 del d.P.R., n. 275 del 1999 ad opera Legge 13 luglio 2015, n. 107 ) è il frutto di un complesso "iter" procedimentale. La fase della elaborazione (che anche dopo la riforma rimane di competenza del collegio docenti, n.d.r.), pur non potendo essere definita meramente esecutiva, è condizionata dalle scelte operate a monte che, a loro volta, sono il frutto delle consultazioni svolte con le istituzioni operanti nel territorio e con gli organismi rappresentativi dei genitori e degli alunni. Va, quindi, escluso che il collegio dei docenti possa, in sede di elaborazione, rimettere in discussione gli atti di indirizzo che precedono la predisposizione del piano. Inoltre, dato il ruolo fondamentale che il POF (ora PTOF) svolge nella vita della istituzione scolastica, si deve ritenere che la mancata formazione di una maggioranza in seno al collegio dei docenti, una volta che il documento sia stato materialmente elaborato e predisposto, non possa determinare l'arresto dell'iter procedimentale previsto dal legislatore, soprattutto ove il dissenso riguardi non il piano nel suo complesso, ma un singolo aspetto dell'offerta formativa. (La sentenza in commento ha ad oggetto una fattispecie cui era ratione temporis applicabile l'art. 3 d.P.R. n. 275 del 1999 ante riforma ex L. n. 107/2015. Premesso che nell'elaborazione del POF veniva riservato un ruolo particolare al consiglio di istituto, cui spettavano sia la iniziale scelta degli indirizzi generali e dei criteri di gestione e di amministrazione sia l’approvazione definitiva del piano, ha affermato la Corte che in caso di dissenso in seno al collegio docenti su un singolo aspetto dell'offerta formativa, spettasse comunque al consiglio di istituto la scelta fra le due opzioni a confronto. Ora, alla luce del nuovo art. 3 DPR n. 275/99, il piano triennale vede la competenza dei tre organi della scuola con la valorizzazione della competenza del DS nella definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione. L'attualità del principio affermato dalla Corte dì Cassazione può essere confermata nel senso che all'interno di un procedimento amministrativo nel quale è prevista la competenza di organi diversi, ciascuno deve rispettare il limite della propria e, in caso di contrasto che impedisca il raggiungimento di una maggioranza utile alla adozione della delibera di competenza di uno degli organi della sequenza procedimentale, ciò non può provocare la paralisi del procedimento, ma semmai la riattivazione della competenza dell'organo che precede nella predetta sequenza).
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Sentenza 09/03/2004 n° 4438
Area: Giurisprudenza

L’esistenza di un clima di difficoltà e disagio tra docente e discenti giustifica la deroga al principio della continuità didattica nell’assegnazione dei docenti alle classi, essendo peraltro normale la discontinuità didattica in un liceo classico tra biennio e triennio. Correttamente dunque il Dirigente scolastico, nell’esercizio del proprio potere di procedere alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (ai sensi dell’art. 396, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297), procede in tali casi ad assegnare un docente ad altra classe, per rimuovere le cause che hanno determinato il reclamo da parte di alcuni genitori circa la condotta dell’insegnante. E’ ben possibile e legittimo che i genitori o i loro rappresentanti, rivolgano al Preside segnalazioni o esposti in relazione alla vita scolastica, sentendosi prima fra loro in via informale, e ciò al fine di tenerlo informato sulla via amministrativa della scuola. Nessuna norma impone lo svolgimento di assemblee dei genitori o degli studenti nella quale possa svolgersi un contraddittorio con la docente, prima della decisione relativa all’assegnazione dei docenti alle classi. Nel procedimento diretto all’assegnazione dei docenti alle classi spetta al Dirigente scolastico adottare la relativa decisione sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti, senza che sia previsto alcun intervento obbligatorio dell’assemblea dei genitori o degli studenti.
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Sentenza 20/08/1999 n° 348
Area: Giurisprudenza

In materia di funzionamento e deliberazioni degli organi collegiali, il numero degli astenuti deve essere computato ai fini della verifica del raggiungimento della maggioranza assoluta. Infatti, i componenti di un organo collegiale i quali, di fronte ad una proposta sottoposta a votazione, dichiarano di astenersi, non possono essere considerati soggetti che, essendo indifferenti rispetto all’esito della votazione, si rimettono alla decisione degli altri senza inserirsi nella procedura di votazione. Essi vanno, al contrario, considerati soggetti che, nella sostanza, non aderiscono alla proposta da votare, in quanto se l’approvassero, voterebbero a suo favore. Da ciò consegue che, in caso di deliberazione da approvare a maggioranza assoluta, i membri astenuti devono essere computati al fine di verificare se tale maggioranza sia stata raggiunta o meno. Nella fattispecie concreta presa in esame dalla sentenza, dei quattro componenti la Commissione due componenti del collegio hanno espresso voto favorevole all’approvazione della proposta, uno contrario e uno si è astenuto; di conseguenza, su tale proposta, non si è formata la maggioranza richiesta. Pur non essendo la sentenza relativa agli organi collegiali della scuola, il principio enunciato in tema di calcolo degli astenuti risulta coerente con la previsione del terzo comma dell’art. 37 D.Lgs. n. 297/1994 e quindi estensibile a tale ambito, con la precisazione che, nel settore scolastico, la parte finale del terzo comma sopra citato prevede espressamente la prevalenza del voto del Presidente, in caso di parità.
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Sentenza 12/12/2013 n° 870
Area: Giurisprudenza

Spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro decidere sulla contestazione dell'ordine di servizio con cui il dirigente scolastico, nonostante la delibera in senso contrario del collegio dei docenti, afferma l'obbligo per i singoli docenti di somministrare le cc.dd. prove INVALSI e di vigilare sulla loro regolarità, perchè l'oggetto della causa non è costituito direttamente dalla verifica delle modalità di svolgimento di un pubblico servizio ma dalla contestazione dell'esistenza e dall'ampiezza di obblighi esistenti in capo ai ricorrenti e derivanti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, non venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica attuativi di disposizioni di carattere generale adottati nell'esercizio del potere amministrativo autoritativo. E' legittima la circolare del dirigente scolastico di disciplina delle modalità di svolgimento delel prove INVALSI il cui svolgimento è obbligatorio nell'istituzione scolastica e per il singolo docente, senza che il Collegio dei docenti abbia alcuna competenza in merito, posto che INVALSI è un ente pubblico che si affianca al MIUR nell'adempimento del dovere dello Stato di impartire l'istruzione, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, la cui competenza allo svolgimento di verifiche periodiche in merito alle conoscenze degli studenti deriva direttamente dall'art. 17 del d.lgs. n. 213/09 e dall'art. 3 della legge n. 53/2003. Ne segue che, per un verso, tale competenza non può essere esclusa da disposizioni di contratto collettivo o di legge precedenti, e, per altro verso, che spettando le decisioni in materia al MIUR e non ai singoli istituti scolastici, l'effettuazione delle prove non può essere condizionata né dal piano di offerta formativa del singolo istituto scolastico, né da una apposita delibera del Collegio dei docenti le cui competenze previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 297/94 non comprendono le decisioni in materia di prove INVALSI L'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI ben può farsi rientrare tra le attività previste dall'art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente, essendo l'attività relativa alla loro correzione inquadrabile fra le attività funzionali all'insegnamento e l'attività relativa alla somministrazione in orario di servizio inquadrabile come attività di vigilanza sugli studenti, entrambe doverose ai sensi dell'art. 29 comma 5 CCNL, annoverate espressamente tra gli "impegni aggiuntivi dei docenti", senza che alcuna argomentazione relativa alla loro natura facoltativa possa trarsi dall'affermazione dell'eventuale riconoscimento economico in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente CCNL.
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Sentenza 15/07/2011 n° 15618
Area: Giurisprudenza

L'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti della scuola rientra nel potere gestorio dell'amministrazione di individuazione delle mansioni lavorative del dipendente. In mancanza di un diritto soggettivo del dipendente a vedersi assegnate determinate mansioni piuttosto che altre, l'unica posizione soggettiva tutelata consiste nella pretesa del dipendente alla conformazione dell'Amministrazione pubblica all'obbligo di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto. La contrattazione collettiva di comparto e integrativa (nel caso, artt. 28 del CCNL Comparto Scuola del 26.5.1999 e 37 del CCNL Integrativo del 31.8.1999) disciplina il procedimento di formazione della scelta di assegnazione di queste particolari mansioni, ossia dell'esercizio delle funzioni obiettivo, ed attribuisce la scelta al collegio dei docenti, in particolare dettando precise regole procedimentali per la scelta dei docenti cui assegnare queste mansioni. Nella specie è pacifico che la scelta del collegio dei docenti sia stata operata sulla base di una votazione segreta e quindi la motivazione della scelta riferibile all'amministrazione scolastica è consistita esclusivamente nel risultato di questa votazione. È mancata quindi del tutto la motivazione in ordine alle ragioni per cui dei tre docenti, aspiranti all'affidamento delle funzioni obiettivo, due fossero da preferire alla ricorrente. Il criterio della votazione segreta è di per sé incompatibile con un obbligo contrattuale di adeguata motivazione della scelta datoriale. (A ben vedere, distinguendo le motivazioni di voto, imputabili al singolo componente dell’organo collegiale, dalle motivazioni della delibera collegiale, il contemporaneo rispetto dell’obbligo di segretezza del voto su persone e dell’obbligo di motivazione della decisione appare contemperabile, posto che le motivazioni di voto del componente del collegio non sono obbligatorie e che la motivazione della deliberazione collegiale ben può essere inserita nella mozione da porre ai voti che appartiene alle competenze del presidente dell’organo collegiale).
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Sentenza 31/01/2006 n° 339
Area: Giurisprudenza

Il voto segreto come modalità di espressione del voto stesso è di norma oggetto di specifica previsione normativa. Di norma, infatti, per la tutela del principio di trasparenza amministrativa, il voto è palese. Sul piano generale le deliberazioni degli organi collegiali concernenti persone debbono essere di norma adottate a voti segreti: il principio generale della segretezza del voto nelle questioni concernenti persone, preordinato al fine della obiettività ed imparzialità dell'amministrazione con particolare riguardo a materie in cui la riservatezza è garanzia di indipendenza funzionale dei singoli componenti degli organi collegiali, non richiede però che la votazione debba necessariamente avvenire mediante scheda segreta (segretezza c.d. interna), essendo sufficiente che dal verbale delle operazioni dell'organo collegiale non risultino i voti espressi dai singoli componenti, né il modo né l'ordine con cui il presidente abbia posto in votazione i vari quesiti (segretezza c.d. esterna). Tali principi aiutano nell’interpretazione dell’art. 37, quarto comma, D.Lgs 297 del 1994 che prevede che “La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone”.
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Sentenza 12/11/2008 n° 330
Area: Giurisprudenza

Spetta alla giurisdizione del giudice amminsitrativo la decisione sull'impugnazione, da parte della Regione, della determinazione dell'Istituzione scolastica di modificare, per quanto attiene all'ambito della scuola, il calendario scolatico regionale, essendo fatta valere, dalla Regione, l'incompetenza realtiva dell'Istituzione scolastica e non il difetto assoluto di attribuzione e vertendosi, così, in fattispecie di annullabilità del provvedimento e non di nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 21 septies l. n. 241/90. La Regione è titolare di un interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio, per ristabilire la propria competenza nella cura degli interessi pubblici, che le è demandata dal legislatore, proponendo un’azione d’annullamento a tutela della propria sfera d’attribuzioni, incisa dall’emanazione, da parte dell'Istituzione scolastica, di un provvedimento di modifica del calendario regionale, che la Regione assuma rientrare nella sua esclusiva competenza. Le istituzioni scolastiche sono rigorosamente vincolate a rispettare i giorni d’attività didattica annuale previsti dalla legge e la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali; per il resto, le previsioni del calendario regionale sono suscettibili di adattamenti che ciascuna istituzione scolastica adotterà legittimamente se –come stabilisce, l'art. 21 al comma 8 della l. n. 59/97- siano finalizzati alla realizzazione “della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale”. Il potere di adattamento del calendario scolastico (se non intacca il minimo di 200 giorni di effettiva attività d’aula) correalto all’autonomia organizzativa riconosciuta alle Istituzioni scolastiche dall’art. 5 del D.P.R. 275/1999, è funzionale alla migliore attuazione del piano dell’offerta formativa, e si può manifestare anche con una mera trasposizione (scambio) delle giornate di vacanza, giustificata da specifiche situazioni di carattere locale rilevanti sull’attività didattica, quale la festività locale: il carattere vincolante del calendario regionale riguarda ciò che l'art. 138 d. lgs. n. 112/98 prescrive inderogabilmente (come il numero minimo annuo di lezioni di 200 giorni), ma non quanto costituisca legittimo adattamento alle puntuali esigenze dei singoli Istituti scolastici nel regime dell'autonomia. L’assegnazione, sulla base del calendario regionale di un dato numero di giorni liberamente utilizzabili da ciascuna istituzione scolastica impone alle scuole di effettuare i propri adattamenti tenendo tale circostanza in costante considerazione, ma non permette di affermare che un adattamento sia illegittimo solo perché non ne usufruisca, totalmente o parzialmente, se ciò risponda, nel caso specifico, a logicità e ragionevolezza, e sia adeguatamente motivato. Non si realizza violazione dell’art. 138 d. lgs. 112/98, da parte di un Istituto scolastico che eserciti il proprio potere d’adattamento del calendario regionale nell'ambito delle finalità stabilite dall’art. 21 l. n. 89/97, e, comunque, nel rispetto dei comuni principi di logicità e ragionevolezza, in relazione alla situazione di fatto esistente, ove sia fornita una adeguata motivazione della circostanza che deve essere tanto più approfondita, quanto più ci si discosti dalle disposizioni del calendario scolastico regionale, che si presumere rappresenti le normali esigenze delle istituzioni scolastiche, anche per le svariate interconnessioni esistenti tra le stesse e gli altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la legittimità della deliberazione del Consiglio d'Istituto di Istituzione scolatica che, in deroga alle prevsione del calendario regionale, aveva stabilito che l’Istituto non avrebbe svolto attività scolastica il venerdì e il sabato nel periodo di carnevale -poiché l’ultimo venerdì di Carnevale si tenevano nella località sede della scuola numerosi festeggiamenti pubblici e privati-, e, nello stesso tempo, temendo di non raggiungere il limite minimo di 200 giorni d’attività didattica, a causa d’avvenimenti imprevisti -in particolare, una consultazione elettorale, che fu poi effettivamente indetta– aveva disposto, per uno dei due giorni festivi appena stabiliti, di impiegare uno dei tre riconosciuti dal calendario scolastico, e, per compensare la seconda festività, di svolgere attività scolastica il mercoledì successivo -le ceneri-, in contrasto con quanto disposto dal calendario regionale).
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Sentenza 21/01/2016 n° 59
Area: Giurisprudenza

E' illegittima la deliberazione del Consiglio provinciale avente per oggetto disposizioni in merito alla chiusura degli istituti scolastici della provincia nella giornata del sabato, con cui si stabilisce che l’apertura dei plessi scolastici di competenza provinciale, per tutti gli Istituti scolastici superiori, si deve articolare su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, perchè impone autoritativamente, alle istituzioni scolastiche, l’adozione di un calendario e di una modalità di orario in violazione dell’autonomia alle stesse riconosciuta. Il sistema normativo attribuisce alla Regione la determinazione del calendario scolastico, nei limiti di cui all’art. 74 d.lgs. n. 297/1994, e attribuisce la facoltà di operare adattamenti dello stesso, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, alle singole istituzioni scolastiche, riservando loro, su tale base, la possibilità di articolare il proprio calendario scolastico su cinque ovvero su sei giorni settimanali, nel rispetto dei limiti di legge e del calendario adottato dalla Regione, senza altre limitazioni, ed escludendo, in particolare, che la Provincia possa autoritativamente imporre un orario piuttosto che un altro, nell'esercizio di un potere non contemplato da alcuna norma: le esigenze di risparmio di spesa, certamente meritevoli di considerazione nell’attuale momento storico, non possono assurgere a giustificare l’adozione di provvedimenti autoritativi in assenza di basi normative, in speciale modo per la scuola che gode di una autonomia costituzionalmente garantita. L’art. 3 l. n. 23/1996 pone a carico delle Province le spese varie di ufficio e per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti, senza contemplare in alcun modo qualsiasi modalità di interferenza con il calendario scolastico, l’orario scolastico ovvero l’offerta formativa, assegnando un ruolo meramente servente alle Province, le quali devono limitarsi a provvedere alle spese.
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#calendario scolastico#enti locali#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#verbo
Sentenza 03/02/1995 n° 145
Area: Giurisprudenza

In osservanza del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, l’assegnazione alle classi del personale docente deve essere effettuata in base alla disposizione contenuta nell’art. 3, lett. d), e quindi “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. E’ comunque fatta salva la possibilità per il dirigente scolastico di discostarsi da essi, motivatamente. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima per eccesso di potere l’assegnazione effettuata poiché la direttrice didattica avrebbe tenuto in considerazione il solo criterio dell’anzianità di servizio, trascurando altri criteri altrettanto rilevanti ai fini di un approfondito e corretto esercizio del potere discrezionale, quali la disponibilità dei docenti, la situazione di famiglia degli stessi, l’anzianità di servizio nella sede e la distanza dall’abitazione. Inoltre avrebbe errato nel pretermettere, senza attribuirle alcuna considerazione, l’indicazione, proveniente da alcuni docenti, di disporre un avvicendamento tra tutti gli insegnanti.
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Sentenza 03/08/2017 n° 585
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il provvedimento con cui un dirigente scolastico ha negato l’accesso agli atti della distribuzione del bonus premiale di cui ai commi 126 e ss della L. n. 107 del 2015 limitatamente alla identità dei docenti percettori di tale bonus sull’istanza di un docente cui lo stesso non era stato invece erogato. Nel caso di specie la conoscenza delle generalità dei colleghi beneficiari del premio non ha alcuna utilità per le finalità che legittimano l’istante all’accesso (nel caso, accesso difensivo) ed i documenti già forniti (tra i quali i provvedimenti di conferimento ai colleghi anonimizzati) consentono di fare tutte le valutazioni per la tutela dei suoi interessi. Non vi sono infatti nel caso controinteressati poiché l’eventuale giudizio per ottenere il premio di produttività da cui fosse stato ingiustamente escluso il docente istante non comporta la necessità di coinvolgere gli insegnanti che hanno fruito del premio. Quest’ultimo infatti non costituisce l’esito di un concorso con un numero prefissato di vincitori; laddove fosse riconosciuta valida la pretesa dell’istante di ottenere il premio, ciò non comporterebbe la decurtazione pro-quota dell’identico emolumento dato agli altri colleghi. (In senso conforme, con particolare riferimento alla insussistenza di un diritto di conoscenza all’identità dei percettori del bonus in capo all’Organizzazione Sindacale, si veda anche T.A.R. VENETO - Sezione Prima - Sentenza 10/05/2017 n° 463##258L; sullo stesso tema, T.A.R. PUGLIA BARI - Sezione Terza – Sentenza 16/06/2017, n. 664##365L)
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Sentenza 04/08/2015 n° 10664
Area: Giurisprudenza

E’ illegittima la sanzione disciplinare della espulsione dalla scuola sine die, in quanto irrogata in violazione del diritto di difesa per non aver contestato l’addebito allo studente e per non avergli consentito di far valere le proprie ragioni in occasione delle seduta del Consiglio di istituto che ha poi deliberato la sanzione stessa. (Il Tribunale Amministrativo ha, invece, rigettato la domanda risarcitoria in quanto la tutela cautelare immediatamente concessa al ricorrente esclude che questi abbia patito danni significativi.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#sine
Sentenza 20/04/2018 n° 17913
Area: Giurisprudenza

In un collegio perfetto tutti debbono poter esprimere le proprie valutazioni, senza che nessuno si assenti. In sede di consiglio di docenti l'esigenza della partecipazione riguarda il contributo specifico del singolo professore nella disciplina di competenza, che altrimenti verrebbe a mancare. Pertanto, un conto è l'impossibilità di omettere il voto di matematica o italiano, laddove l'unico a poterlo esprimere è l'insegnante di quella materia; ben altro è il voto concernente la condotta dello studente, su cui tutti possono interloquire senza pretese di esclusività. Ne consegue, in ordine alla configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, l'obbligo di astensione di un docente allorchè il medesimo non rilevi semplicemente come membro di un organo collegiale perfetto, tale da poter assumere atti formali alla necessaria presenza di tutti i suoi componenti, ma anche come membro che sapeva di essere sottoposto a procedimenti disciplinari, od almeno immaginava a ragion veduta che ciò sarebbe inevitabilmente accaduto di lì a poco. (La fattispecie oggetto della Sentenza concerne il procedimento inerente un docente di disegno di liceo artistico aduso a comportamenti con allusioni sessuali nei confronti delle alunne, fino ad avere egli stesso tratteggiato il profilo di un fallo a mo' di commento sul disegno di una ragazza Il suddetto episodio aveva portato non solo alla denuncia penale, ma anche all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del docente il quale, successivamente, aveva omesso di astenersi in occasione degli scrutini del primo quadrimestre proponendo nella circostanza di assegnare la votazione di "6" in condotta a una diversa allieva che, sul foglio del suddetto disegno, aveva scritto l'epiteto di "pervertito" rivolto a lui. All'esito della discussione, tuttavia, alla studentessa il Consiglio dava la votazione di 7 in condotta. Ad avviso della Cassazione si configura il reato di tentativo di abuso d'ufficio nella condotta del docente non già perchè, quale protagonista di un episodio suscettibile di valutazione nei riguardi di una studentessa, egli non potesse dire la propria, al limite per riferirne doverosamente ai colleghi; ma, appunto in relazione alla specifica iniziativa da lui intrapresa in occasione degli scrutini con tanto di proposta di un inusitato e certamente rarissimo "6" in condotta, perchè l'obiettivo era quello di strumentalizzare l'operato del consiglio, al fine di ottenere un deliberato utile alle sue ragioni; tentativo poi non riuscito perche il Collegio si è espresso in maniera difforme rispetto alla sua proposta).
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#organi collegiali#personale docente#reato#pagina #voto #ragazza #disegno #studentessa #imputato #condotta #classe #abuso #omissis
Sentenza 02/11/2016 n° 304
Area: Giurisprudenza

La giurisprudenza ha riscontrato la sussistenza del conflitto d’interessi, che obbliga all’astensione e all’abbandono dell’aula, ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra l’interesse personale del membro dell’organo collegiale decidente, o di un suo parente o affine, e l’oggetto trattato dall’organo medesimo, laddove l’interesse personale deve porsi come conflittuale o anche semplicemente come divergente rispetto a quello dell’Ente cui il collegio appartiene. L’obbligo di astensione che ne discende, in quanto finalizzato ad assicurare la serenità della scelta amministrativa discrezionale, costituisce regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni. Esso sorge per il solo fatto che il membro dell’organo collegiale rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto d’interessi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno poi in concreto perseguito o che si sia prodotto un concreto pregiudizio per la P.A. La violazione dell’obbligo d’astensione e di abbandono della sala non attiene al contenuto intrinseco dell’atto ma si risolve in un vizio procedurale che coinvolge il funzionamento dell’organo collegiale e la sua composizione, interferendo con la regolarità della dialettica interna all’organo e, di conseguenza, sulla corretta applicazione delle prerogative dei suoi membri legittimati a partecipare alla discussione e al voto. Il vizio procedurale, dunque discende dalla mera presenza in assemblea del membro in conflitto d’interessi, di per sé potenzialmente idonea a interferire nel processo di libera formazione e manifestazione del giudizio e della volontà da parte degli altri membri. L’atto adottato in presenza e/o con il voto di un membro del collegio in conflitto d’interesse è dunque illegittimo a prescindere dal fatto che la decisione assunta sia in concreto la più opportuna o la più utile per l’interesse pubblico, o dal fatto che il membro in conflitto abbia votato contro il proprio interesse e in favore di quello dell’Amministrazione o ancora dalla così detta prova di resistenza. È dunque principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il dovere da parte degli amministratori pubblici e dei componenti degli organi collegiali di astenersi dal partecipare alle deliberazioni in presenza di un personale conflitto di interessi discende, innanzitutto, dai principi di ordine costituzionale di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), oltre che dalle norme ricomprese nei numerosi codici etici dei quali si sono dotate le pubbliche amministrazioni. E ciò anche nelle situazioni in cui la deliberazione sia in concreto quella più utile per il perseguimento del pubblico interesse. Essendo l’obbligo di astensione emblema di una regola generale e inderogabile di ordine pubblico, essa è applicabile a tutte le ipotesi di deliberazione assunta da un organo collegiale, e pertanto trova logica applicazione anche nel settore scolastico.
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#permuta #cognato #ppff #permutare #dialettica #ped #elettorato #emblema #alda #confinante
Sentenza 23/05/2017 n° 1009
Area: Giurisprudenza

Alla luce dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 i poteri del dirigente scolastico sono molto ampi e trovano un limite soltanto nella necessità di rispettare le competenze degli organi collegiali scolastici e le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche. In materia di formazione delle classi e di assegnazione dei docenti alle classi, ai sensi dell’art.10, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti. Per il Collegio dei docenti si deve, invece, fare riferimento all’art.7, comma 2, dello stesso D.Lgs. 297/94 ai sensi del quale il Collegio formula proposte al Dirigente per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto. Ciò premesso, in assenza di delibere da parte degli organi collegiali che dovrebbero assumerle, il dirigente scolastico ė comunque tenuto a fare uso dei poteri riservatigli dall’art.25 del D.Lgs. 165/01 e deve quindi adottare i provvedimenti di “gestione delle risorse e del personale”: se così non fosse, si verrebbe a bloccare l’attività scolastica a causa dell’inerzia degli organi collegiali. E', pertanto, legittima la decisione del dirigente scolastico di utilizzare in un progetto un docente, titolare negli anni precedenti di insegnamento curricolare nella stessa istituzione scolastica, laddove detta utilizzazione non è in violazione dei criteri stabiliti dal Collegio docenti che rappresentano, comunque, soltanto delle “proposte” che il dirigente scolastico è libero di disattendere. (Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la legittimità del provvedimento con cui una docente, che aveva sempre insegnato storia e filosofia, è stata collocata “a disposizione” per essere utilizzata in un progetto inerente la biblioteca scolastica. Nel caso di specie il C.d.I. non aveva adottato alcuna delibera sui criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi, ma tali criteri erano stati stabiliti dal Collegio dei docenti. Il Tribunale, in riferimento ai suddetti criteri, ha precisato che il criterio della continuità didattica non aveva carattere assoluto mentre la necessità di dare attuazione al progetto biblioteca costituiva di per sé un valido motivo per derogare all’applicazione del criterio in questione. Ad ogni modo la decisione di affidare alla docente il progetto biblioteca era stata comunicata dalla dirigente scolastica al Collegio dei docenti e non era stata formulata alcuna osservazione con la conseguenza che il Collegio medesimo, pur non avendo fatto alcuna “proposta”, aveva comunque preso atto della decisione della dirigente approvandola implicitamente).
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#organi collegiali#organici#docente #biblioteca #dirigente #criterio #classe #collegio #assegnazione #progetto #organo #dlgs
Sentenza 19/11/2004 n° 18/2005
Area: Giurisprudenza

Compete al Collegio dei docenti e non al Consiglio di istituto l’istituzione di una nuova classe ad indirizzo didattico montessoriano. Ciò ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 297/1994 (secondo cui “il collegio dei docenti … ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”), e degli artt. 3, comma 3, e 16, comma 3, del d.P.R. n. 275/1999 (secondo cui, rispettivamente, “il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti”, e “i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento”). L’art. 142, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 demanda alla convenzione tra il Ministero della pubblica e istruzione e l’Opera nazionale Montessori le modalità di attuazione del metodo Montessori: detta convenzione, tuttavia, non può modificare il sistema delle competenze degli organi scolastici definito dalla legge. Del resto, tale convenzione in data 11.12.2000 richiede all’art. 1, che il funzionamento di sezioni e classi venga autorizzato (da parte del dirigente scolastico) pur sempre sulla base di un apposito progetto operativo “Montessori” da inserire nel POF della scuola, elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio di Circolo.
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#studenti
Sentenza 29/08/2003 n° 981
Area: Giurisprudenza

L’istituzione di una classe prima elementare ad indirizzo scolastico montessoriano compete al Collegio dei docenti e non al Consiglio di istituto. Il Collegio dei docenti, infatti, è l’organo al quale competono le funzioni di amministrazione attiva in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. Ciò si evince dal combinato disposto dell’art. 7, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, a norma del quale il suddetto Collegio ha potere deliberante (e non soltanto propositivo) in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto; dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a norma del quale il piano dell'offerta formativa (c.d. P.O.F.) è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti; infine, dalla “norma di chiusura” contenuta nell’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 275 del 1999, secondo la quale, pur nel nuovo assetto ordinamentale conseguente all’autonomia delle istituzioni scolastiche, i docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
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#atto e documento amministrativo#organi collegiali#procedimento amministrativo#montessoriano #aluigi #cioccolanti #leopardo #tacco #montessoriana #liana #firmatario #aggiungasi
Sentenza 25/08/2010 n° 31634
Area: Giurisprudenza

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mentre il singolo docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in relazione alla propria materia, le competenze relative alla valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti degli alunni spettano al Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Pertanto, i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Pertanto, qualora un docente sia impedito a partecipare per giustificati motivi, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'organo) e deve essere inserita a verbale. Nella fattispecie concreta, è stato dichiarato illegittimo, e annullato, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe senza la presenza dei due docenti di spagnolo e di informatica, presenza necessaria pur trattandosi di materie extracurricolari essendo tali materie inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#ginnasio #quorum #scoliosi
Sentenza 20/09/2007 n° 2227
Area: Giurisprudenza

Il D.P.R. 249/98##195L fissa gli indirizzi per l’organizzazione scolastica nei rapporti con gli studenti e non incide sulla legittimità degli atti. Ad ogni modo, risulta che la scuola ha adottato gli interventi di recupero e gli ordinari strumenti di colloquio con i genitori per coinvolgere gli stessi nel percorso educativo del figlio. Stante quanto previsto dall’art. 193 comma 1 d.lgs. 297/94, la non ammissione alla classe superiore non è un evento straordinario tale da richiede un impegno motivazionale rafforzato, con la conseguenza che le ragioni della non ammissione possono desumersi dai verbali del Consiglio di classe, dai registri e pagelle dell’intero anno scolastico. Nel presupposto che non vige una regola che impone ai docenti un arrotondamento dei voti per eccesso, a fronte di un quadro con sei insufficienze tale situazione non poteva consentire l’attribuzione di sei debiti formativi, prima di tutto per ragioni logiche e, in secondo luogo, per ragioni giuridiche, avendo il Collegio dei docenti fissato il limite di quattro debiti formativi. (In senso conforme Tar Puglia sentenza 20 settembre 2007 n. 2222.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#arrotondamento #lagnanza #assurdo #orale
n° 33
Area: Normativa

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.
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#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#scrutatore
n° 5
Area: Normativa

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
[d) (1)]
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
[9. (2)]
[10. (2) ]
[11. (2)]
(1) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 4, D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, a decorrere dal 26 febbraio 2013, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del medesimo D.P.R. 263/2012.
(2) Comma abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.
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#genitori: organi collegiali#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#insegnante #plesso #coadiutore #pienezza #coadiuvare
n° 65
Area: Normativa

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
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#privacy e trattamento dei dati personali#organo #finalità #dato #attività #pubblicità #consentire #regolarità #particolare #commissione #mandato
n° 8
Area: Normativa

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'art. 10.
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
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#genitori: organi collegiali#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#perdonare #vece #primo
24/01/2001 n° 29
Area: Prassi, Circolari, Note

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II - PARERE 24/01/2001 N. 29
Adunanza di Sezione del 24 gennaio 2001
N. Sezione 29/2001
OGGETTO
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Prof.ssa V.F. - ricorso straordinario avverso il provvedimento del Collegio dei docenti del 21.10.1999 relativo all’assegnazione delle funzioni obiettivo dell’area 3.
(Omissis)
PREMESSO
La relazione ministeriale riferisce che la Prof.ssa V. ha chiesto, con il ricorso in epigrafe l’annullamento delle designazioni dei docenti incaricati delle funzioni obiettivo per l’area 3, deliberate in data 21.10.1999 dal Collegio dei Docenti del Liceo (omissis), deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione artt. 28 e 37 CCNL 1998/2001; omessa motivazione; eccesso e straripamento di potere.
In particolare la ricorrente lamenta che, contrariamente alle disposizioni contrattuali, alla designazione si è proceduto non in base ad una motivata valutazione comparativa dei profili professionali dei vari docenti e degli incarichi svolti, ma a seguito di un’illecita elezione priva di riscontri valutativi, non tenendosi conto delle prestigiose, dettagliate e specifiche partecipazioni ad iniziative di formazione e degli incarichi vantati dalla ricorrente e ben più cospicui rispetto al curriculum posseduto dall’insegnante di educazione fisica designata, prof. A.V.
Con lo stesso ricorso la ricorrente deduce altresì l’illegittimità del rifiuto di rilascio di copia della documentazione.
CONSIDERATO
Come esposto nella relazione ministeriale e come risulta dalla documentazione versata in atti, in data 1.9.1999 il Collegio dei docenti del Liceo (omissis) si riuniva per nominare una Commissione incaricata di predisporre la bozza di criteri per la designazione dei docenti incaricati delle funzioni obiettivo, le cui proposte lo stesso Collegio esaminava ed approvava all’unanimità in data 5.10.1999.
Nella stessa seduta del 5 ottobre veniva approvata all’unanimità, compresa la ricorrente, la seguente decisione: “Nel caso si debba ricorrere al voto il collegio esprimerà il proprio deliberato con voto segreto. La proposta s’intende approvata ove ottenga la metà più uno dei voti validamente espressi”.
Alla luce dei criteri precedentemente approvati, lo stesso Collegio nella riunione del 21.10.1999 dopo interventi e valutazione tra i docenti ha deciso a maggioranza di dare il proprio assenso all’utilizzo della procedura a scrutinio segreto.
Per la funzione obiettivo dell’Area n. 3 hanno presentato la propria candidatura le Prof.sse A.V., F.V. e A.P.; quest’ultima ritiratasi prima di procedere al voto.
Dopo aver valutato i titoli presentati ed il possesso del requisiti delle Prof.sse A.V. e F.V., il Collegio dei docenti ha proceduto alla votazione a scrutinio segreto, al termine della quale si è ottenuto il seguente risultato: presenti 36, votanti 34, voti 20 alla Prof.ssa A.V., voti 11 alla Prof.ssa F.V., schede bianche 3; pertanto alla funzione obiettivo dell’area n. 3 risulta designata la Prof.ssa A.V..
Con la seguente motivazione successiva alla votazione:
“Perché in presenza delle competenze professionali necessarie per il conseguimento degli obiettivi assegnati alla funzione, consolidate da anni di servizio, esperienze, progetti e dalla frequenza di corsi di aggiornamento, le vengono riconosciute capacità di coordinare attività di orientamento e tutoraggio, doti comunicative e relazionali, capacità di organizzare e pianificare attività, pluralità di interessi. Possiede inoltre una forte motivazione per il sostegno degli studenti e per la collaborazione dei colleghi”.
Tale quadro procedimentale e provvedimentale dev’essere confrontato con le disposizioni contrattuali che governano la fattispecie in esame.
L’art. 28 del CCNL comparto scuola 1998 – 2001 dispone che per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola occorre provvedere all’espletamento di specifiche funzioni-obiettivo riferite a 4 aree di intervento: la gestione del piano dell’offerta formativa, sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, il quale determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni-obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico.
Lo stesso Collegio designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla sua vigilanza.
Le modalità di concreta attuazione della citata disposizione contrattuale sono state specificate con l’art. 37 del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001, il quale, al comma 5, ha stabilito che il collegio docenti entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, con motivata deliberazione, designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell’attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l’incarico da attribuire.
Specifica, ancora, il predetto art. 37 che l’istruttoria e le decisioni del collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l’assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
Dalle riportate disposizioni contrattuali emerge che il procedimento di designazione dei docenti responsabili delle funzioni obiettivo si caratterizza per una fase di valutazione comparativa dei diversi aspiranti, fondata su due tipologie di titoli concorrenti: esperienze professionali e culturali comunque acquisite e specifici corsi di formazione organizzati o vigilati dall’amministrazione.
Titoli che naturalmente debbono essere correlati e “coerenti” (come recita l’art. 37 del contratto integrativo) anche alle quattro tipologie delle aree di intervento, come individuate dal citato art. 28.
La norma del contratto collettivo esclude espressamente che la procedura di designazione scaturisca in una graduatoria di merito ma al contempo impone che la scelta del Collegio docenti debba fondarsi su un’adeguata motivazione, cioè sull’esposizione logica ed esaustiva delle ragioni che hanno portato alla designazione di un docente in luogo di altro aspirante. Dal combinato disposto delle due riportate normative contrattuali emerge che la motivazione adeguata deve riferirsi all’avvenuta valutazione comparativa e, quindi, all’esposizione dei titoli da ciascuno posseduti e dei motivi della preferenza accordata.
Il procedimento seguito in concreto dal Collegio docenti del Liceo (omissis) non appare rispettoso di tale modello procedimentale. In primo luogo non si comprende come possa conciliarsi con il principio di motivata valutazione comparativa un procedimento di elezione segreta del candidato da designare, per sua natura ermetico ed immotivato, nel quale non può darsi evidentemente conto del processo logico valutativo in base al quale si è pervenuti all’elezione di un soggetto invece che di un altro.
La inconciliabilità del procedimento elettivo segreto con la necessaria valutazione comparativa emerge anche dal verbale del 5.10.1999, nel quale si dice che in caso di ricorso a votazione segreta (cioè in caso di pluralità di candidati) “la proposta s’intende approvata ove ottenga la metà più uno dei voti validamente espressi”: meccanismo che presuppone evidentemente la proposta di un solo candidato senza alcuna comparazione, altrimenti logica avrebbe imposto che si sarebbe dovuto designare il candidato con maggior numero di voti.
In ogni caso, anche a volersi per assurdo ammettere il ricorso a tale procedimento elettivo in luogo di quello valutativo, esso avrebbe dovuto comunque essere preceduto dall’esposizione analitica dei titoli dei candidati, sui quali far comporre la maggioranza del corpo elettorale.
In ogni caso, anche a voler superare tali assorbenti rilievi e ritenere che una motivazione per la designazione della sola docente votata vi sia stata, essa appare del tutto generica ed apodittica, in quanto riferita a imprecisate “competenze professionali necessarie per il conseguimento degli obiettivi...e dalla frequenza di corsi di aggiornamenti” per i quali “le vengono riconosciute capacità di coordinare attività di orientamento e tutoraggio, doti comunicative e relazionali”.
Tali affermazioni appaiono del tutto tautologiche, generiche e insufficienti per correlare i singoli titoli concretamente posseduti con quelli astratti indicati non solo dalle norme contrattuali, ma dallo stesso Collegio docenti nella seduta del 5 ottobre 1999.
In tale occasione lo stesso organo aveva individuato tre specifiche finalità di intervento nell’ambito dell’area 3, relativa a “interventi e servizi per studenti” e cioè:
1 - coordinamento delle attività extracurricolari;
2 - coordinamento e gestione delle attività di continuità;
3 - coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero.
Per converso, il difetto di motivazione appare tanto più evidente a fronte dei numerosi titoli elencati dalla ricorrente nella sua domanda di partecipazione, consistenti in ben sedici tra seminari e corsi di formazione, quasi tutti organizzati dall’amministrazione, nonché da dodici incarichi, molti dei quali (coordinatrice di classe, accompagnatrice in viaggi di istruzione, attività di orientamento, etc.) coerenti con l’area tre relativa ai servizi per gli studenti.
Il ricorso appare pertanto fondato nel merito, non essendo condivisibili le eccezioni di inammissibilità in relazione al fatto che la stessa ricorrente votò favorevolmente al procedimento di votazione segreta nella riunione del 5 ottobre 1999. Al riguardo è sufficiente dire che la stessa procedura venne rinnovata e sottoposta all’ulteriore vaglio del medesimo Collegio nella successiva riunione del 21 ottobre, nel corso della quale vennero manifestate da taluni docenti forti perplessità sulla legittimità del procedimento, per il quale si espressero in senso contrario 4 votanti, con due astenuti.
P. Q. M.
La sezione esprime il parere che il ricorso vada accolto.
KEYWORDS
#organi collegiali#personale dipendente: mansioni#personale docente#collegio #motivazione #docente #voto #designazione #funzione #ricorrente #area #apparire #candidato
13/02/2001
Area: Contratti e Accordi

A seguito del parere favorevole espresso in data 10 ottobre 2000 dall’Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell’accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell’ art. 1 comma 3 –parte seconda –dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione
del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998
nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 5 febbraio 2001 sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN :
Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI quale Presidente f.f.
Ed I rappresentanti del
le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL_______________________
CGIL_______________________
UIL________________________
CONFSAL__________________
CISAL______________________
RDB CUB___________________
Al termine della riunione le parti sopraindicate hanno sottoscritto l’ accordo collettivo quadro per la integrazione e modifica dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ ART. 1 COMMA 3 – PARTE SECONDA – DELL’ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.
ART. 1
(Clausola di interpretazione autentica)
1. Con riguardo all’art. 1, comma 3, parte seconda dell’Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell’art. 7 parte prima dell’accordo medesimo,
anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima.
2. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle
RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.
KEYWORDS
#relazioni sindacali#accordo #quadro #rsu #stipulare #interpretazione #comparto #rappresentanza #definizione #costituzione #agosto
n° 42
Area: Normativa

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.
KEYWORDS
#contrattazione collettiva#trattativa #prorogabilità
n° 10
Area: Normativa

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art. 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#provinciale #preparare
n° 68
Area: Normativa

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3
KEYWORDS
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#aspettativa #eletto #proclamazione #optare #quiescenza #assegno #anzianità #collocamento #camera
n° 18
Area: Normativa

1. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.
2. Esso è composto come segue:
a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;
c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui uno designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri due, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;
h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentati vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;
l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.
3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte sette rappresentanti del comune, di cui due riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.
4. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a undici, di cui due riservati alla minoranza.
5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
6. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.
7. Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c), vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla lettera d) ultima parte.
8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
9. Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g), nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.
14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.
15. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
KEYWORDS
#organi collegiali#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#assessore
n° 120
Area: Normativa

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all'articolo 8 non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo.
2. Ai fini del presente codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
1) servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta;
2) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#peso #pacco #periodico #giornale
n° 122
Area: Normativa

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
KEYWORDS
#giunta #eleggere #componente #presidente #consigliere #consiglio #parlamento #ineleggibilità #suffragio #stabilire
07/08/1998
Area: Contratti e Accordi

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998,
dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi
dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato
ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto
legislativo n. 80/1998, sul testo dell'Accordo collettivo quadro
relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per
la definizione del relativo regolamento elettorale nonche' della
certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi
quantificati per il medesimo C.C.N.L. - Quadro e sulla loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 7 agosto 1998, alle ore 9 ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), ed i rappresentanti delle seguenti
confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB,
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALE
ART. 1
OBIETTIVI E FINALITA'
1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione
all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 - recante
norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di
rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo e' strutturato in due parti: la
prima diretta a regolare le modalita' di costituzione e funzionamento
dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i
luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze
sindacali unitarie, dopo l'art. 1 sara' sostituita dal termine
"amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime
individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli
decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art. 1
con la dizione "strutture amministrative interessate". Le
"associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993" sono indicate come "associazioni
sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del
decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, essi sono quelli
modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396
e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993
e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Pertanto
la dizione "d.lgs. 29/1993" e' riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate
come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione
degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali
stipulato contestualmente il ....., nel testo e' indicato come "CCNL
quadro del ......
PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
ART. 2
AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto
o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere
la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle
Amministrazioni che occupino piu' di 15 dipendenti. Nel caso di
amministrazioni con pluralita' di sedi o strutture periferiche, i
predetti organismi possono, altresi', essere promossi dalle stesse
associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi
collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono
presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni
sindacali, purche' costituite in associazione con proprio statuto e
aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve
essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle
Associazioni sindacali dei comuni precedenti, entro il 30/9/1998, la
presentazione delle liste deve avvenire entro il 20/10/1998 e la
commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i
successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel
regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire
contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel
calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che
particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento
delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima
applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle
associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle
confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed
e' comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le
associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il
presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al
comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni
sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti
fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo
all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione
per conoscenza all'ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso
aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le
altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono
chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per
regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e
modifiche sugli aspetti indicati nel comma 5 al fine di facilitare la
costituzione del RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia
autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia
Giulia, il presente accordo puo' essere integrato con un accordo
stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai
sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli
accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che
assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza
sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica
rappresentanza per i dipendenti di diverse unita', nel caso di
amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le
RSU;
c) le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza negli
organismi alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche
mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto
della quantita' dei rappresentanti nonche' delle sedi ove eleggere le
RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.
626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla
legge 300/1970.
ART. 3
COSTITUZIONE DELLE RSU
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a
suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale
tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguira' una adeguata
rappresentanza di genere nonche' una puntuale applicazione delle
norme antidiscriminatorie.
ART. 4
NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti le RSU non potra' essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200
dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle
amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200
e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui al precedente lett. a),
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle
amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui
alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 3000.
ART. 5
COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali
esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarita'
dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle
competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs.
29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalita' con le
quali la RSU puo' esercitare in via esclusiva i diritti di
informazione e partecipazione alle rappresentanze sindacali dall'art.
10 del d.lgs. 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del relativo CCNL di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i
seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL
quadro del ......;
c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 6
DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive
intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il
contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1,
lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni
sindacali ed alle RSU ed e' tra di loro ripartito, a decorrere dal 1
gennaio 1999, ai sensi dell'art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e
permessi stipulato il ......
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono,
pertanto, fatti salvi, complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro
del ......;
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro;
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7
DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente con esclusione della
prorogabilita'.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sara'
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non
possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la
decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo, secondo le modalita' previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU
e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del
personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai
lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni
intercorse con le medesime.
ART. 8
DECISIONI
1. Le decisioni relative all'attivita' della RSU sono assunte a
maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attivita' negoziale sono assunte dalla
RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del
relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti
collettivi nazionali di comparto.
ART. 9
INCOMPATIBILITA'
1. La carica di componente della RSU e' incompatibile con qualsiasi
altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti
e/o movimenti politici. Per altre incompatibilita' valgono quelle
previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il
verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilita'
determina la decadenza della carica di componente della RSU.
ART. 10
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si
impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando
formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19
della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare
o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di
cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I
componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle
associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei
dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito
al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali
ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro
ART. 11
NORMA TRANSITORIA
1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano
comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.
ART. 12
ADEMPIMENTI DELL'ARAN
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN
fornira' alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee
istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste
(locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le
elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento
delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali
necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentativita' a
livello nazionale delle associazioni sindacali, nonche' per ottenere
una omogenea documentazione e' allegato al presente accordo il fac
simile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovra' essere
compilato in modo da soddisfare le esigenze informatiche della
rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il
verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal
ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con
nota scritta.
ART. 13
NORMA FINALE
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla
materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo
alle nuove disposizioni.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
ART. 1
MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni
sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono
l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando
con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito
calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione
al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo
dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione.
Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione
della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al
comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste e'
coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla
ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su
iniziative delle associazioni sindacali rappresentative nei termini
concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in
carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.
ART. 2
QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
regolamento nonche' le pubbliche amministrazioni favoriranno la piu'
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu'
della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato
raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute
entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle
seconde elezioni, l'intera procedura sara' attivabile nei successivi
90 giorni.
ART. 3
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla
data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre
amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e
fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare
i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui
all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato sia tempo pieno che parziale.
ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali
presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nelle tabelle
allegate dal n. 2 al n. 9 al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma 7
che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio
statuto ed atto costitutivo, purche' abbiano aderito al presente
accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui
alle legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma
1 e' richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti
nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti
nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% o comunque
non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni
lavoratore, puo' firmare una sola lista a pena di nullita' della
firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali
affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lettera a). Non
possono essere, altresi', presentate liste congiunte da parte di piu'
organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo
il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo
costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista
ne' i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato puo' presentarsi in una sola lista. Ove,
nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in piu' di
una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di
procedere all'affissione delle stesse, invitera' il lavoratore
interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della
competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non puo' superare di
oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate
dal responsabile della gestione del personale della struttura
amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono
sull'autenticita' delle firme ivi apposte dai lavoratori.
ART. 5
COMMISSIONE ELETTORALE
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene
costituita una commissione elettorale entro dieci giorni
dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui
all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un
lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto
dell'accettazione dichiarera' di non volersi candidare. I componenti
sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente
tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un
numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2
designano un componente aggiuntivo.
ART. 6
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti
adempimenti indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco
generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione
circa l'ammissibilita' delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilita' di liste e
candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle
elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per
ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo
dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e
alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la
debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione
nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data
fissata per le elezioni.
ART. 7
SCRUTATORI
1. E' in facolta' dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori
elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatoti deve essere effettuata non oltre
le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle
operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla
votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, e' equiparata
a tutti gli effetti al servizio prestato.
ART. 8
SEGRETEZZA DEL VOTO
1. Nelle elezioni il voto e' segreto e diretto e non puo' essere
espresso per lettera ne' per interposta persona.
ART. 9
SCHEDE ELETTORALI
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte
le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa
2. In caso di contemporaneita' della presentazione, l'ordine di
precedenza sara' estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del
seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono
avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio
5. Il voto di lista sara' espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
6. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
ART. 10
PREFERENZE
1. L'elettore puo' manifestare la preferenza solo per un candidato
della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con piu' di 200
dipendenti, e' consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sara' espresso dall'elettore scrivendo il
nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per
le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un
numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse
all'entrata del seggio. L'indicazione di piu' preferenze date a
candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della
lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto
apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze di
candidati appartenenti a liste differenti, rende nella la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di
lista e nulli i voti di preferenza.
ART. 11
MODALITA' DELLA VOTAZIONE
1. Il luogo della votazione sara' stabilito dalla Commissione
elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo
tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti
lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti piu' luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo,
di norma la contestualita' delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di
cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni
prima del giorno fissato per le votazioni.
ART. 12
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un
presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui
sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede
d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
ART. 13
ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sara' munito di
una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio
dello scrutinio.
2. IL seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo
degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
ART. 14
RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel
verbale concernente le operazioni elettorali.
ART. 15
CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
1. Nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, a fianco del nome
dell'elettore, sara' apposta la firma dell'elettore stesso a conferma
della partecipazione al voto.
ART. 16
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio
dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un
giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art.
1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio
consegnera' il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovra'
essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al
residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che,
in caso di piu' seggi, procedera' alle operazioni riepilogative di
calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e
controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al
comma 2, provvedera' a sigillare in un unico plico tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sara' conservato secondo accordi tra
la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne
la integrita' per almeno tre mesi. Il verbale finale dovra' essere
redatto in conformita' del fac-simile di cui all'art. 12 - parte I
del presente accordo.
4. Successivamente sara' distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I
verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
ART. 17
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1. Il numero dei seggi sara' ripartito secondo il criterio
proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi
saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai
singoli candidati. In caso di parita' di voti di preferenza vale
l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale,
prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il
numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente
fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla
concorrenza dei seggi previsti.
ART. 18
RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale
sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i
componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli
scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei
soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi
e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la
Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel
verbale la conclusione alla quale e' pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovra'
essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni
sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonche'
all'amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimo punto.
ART. 19
COMITATO DEI GARANTI
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale e' ammesso
ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato e' composto, a livello provinciale, da un componente
designato da ciascuna della associazioni presentatrici di liste
interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove
si e' svolta la votazione ed e' presieduto dal Direttore dell'ULPMO o
da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncera' entro il termine perentorio di 10
ART. 20
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente
sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due
scrutatori, sara' trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai
fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento
della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs 29/1993.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei
voti per l'accertamento della rappresentativita' nel caso in cui le
associazioni sindacali rappresentative siano costituite da
federazioni di piu' sigle, la lista deve essere intestata unicamente
alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la
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26/07/2000 n° 1021
Area: Prassi, Circolari, Note

CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II - PARERE 26/07/2000 N. 1021
Adunanza di Sezione del 26 luglio 2000
N. Sezione 1021/2000
Oggetto: MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
Richiesta di parere sulla permanenza, nel contesto dell'autonomia scolastica e dell'assetto della dirigenza scolastica delle norme di cui all'art. 7, comma 2, lettera h, art. 396, comma 5 e art.459, comma 1 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/94
Vista la relazione in data 21/7/2000 pervenuta il 21/7/2000 con cui il Ministero Pubblica Istruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto .
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Armando Pozzi;
PREMESSO:
riferisce l'amministrazione che dal 1 settembre 2000 verrà concretamente avviata la riforma del sistema scolastico, con il riconoscimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia e della personalità giuridica e il contestuale inquadramento dei capi di istituto nel ruolo dirigenziale previsto dall'art.25 bis del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Nel nuovo assetto dell'autonomia scolastica secondo l'amministrazione i dirigenti scolastici assumono un ruolo di risorsa strategica, secondo la previsione dell'art.25 bis, comma 2, del dlgs 29/93.
L'esercizio delle nuove competenze dirigenziali dal 1° settembre 2000 si colloca tuttavia in un contesto normativo che non è stato completamente adeguato al nuovo profilo professionale e alle connesse responsabilità con particolare riferimento al funzionamento e alle competenze degli organi collegiali a livello di istituto, il cui riordino, previsto da apposito disegno di legge è tuttora all'esame del Parlamento.
La non completa definizione degli assetti organizzativi delle istituzioni scolastiche fa sorgere la questione della compatibilità di alcune norme preesistenti e quindi della loro sopravvivenza rispetto al nuovo quadro normativo che scaturisce dall'art.21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e degli articoli 25 bis, 25 ter e 28 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.
Le questioni che l'amministrazione sottopone al parere di codesto alto Consesso riguardano la sopravvivenza delle seguenti norme del dlgs 16 aprile 1994, n.297:
- articoli 7, comma 2, lettera h e 396, comma 5, che attribuiscono al collegio dei docenti la competenza ad eleggere i docenti incaricati di collaborare con il capo d'istituto sceglie il collaboratore vicario;
- articolo 459 che consente, ricorrendone determinate condizioni, di disporre il semiesonero o l'esonero dall'insegnamento del collaboratore investito delle funzioni vicarie.
La collocazione del dirigente scolastico nel sistema dell'autonomia definito dall'art. 21 della legge n. 59/97 e l'assetto della dirigenza scolastica che scaturisce dalla specifica normativa contenuta nel decreto legislativo n.29/93 e successive modificazioni e integrazioni, pongono la questione delle compatibilità delle citate norme del Testo Unico con il nuovo quadro normativo e, quindi, se esse sopravvivano nel nuovo sistema , oppure se debbano ritenersi implicitamente abrogate: ciò soprattutto in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 25 bis, comma 5 del più volte citato d.lgs. n. 29/93 che recita: “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
Nel porre a confronto le varie disposizioni normative, l'amministrazione rileva che nell'assetto definito dal Testo Unico n. 297/94 le scuole dispongono di una limitata autonomia didattica, che riguarda esclusivamente le innovazioni di tipo metodologico, mentre ogni innovazione degli ordinamenti e delle strutture è soggetta alla preventiva autorizzazione ministeriale (art.278).
In tale quadro normativo, il capo di istituto si pone essenzialmente come il soggetto che promuove e “coordina” le attività dell'istituzione scolastica, quasi “primus inter pares”, come risulta dallo stesso articolo 396 che definisce la funzione direttiva.
La legge 15 marzo 1997 n. 59 all'art. 21 definisce un nuovo e diverso assetto delle istituzioni scolastiche dettando norme in materia di autonomia amministrativa, didattica organizzativa di ricerca e sviluppo delle stesse.
Il comma 16 del citato art.21 prevede in particolare il conferimento ai capi di istituto della qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità giuridica da parte delle istituzioni scolastiche, ponendo la qualifica dirigenziale in funzione dell'effettivo esercizio dell'autonomia.
L'art.25 bis del d.lgs. n. 29/93, così come integrato dal dlgs 6 marzo 1998 n. 59, affida al dirigente scolastico la gestione unitaria dell'istituzione, la gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Il dirigente scolastico ha il compito di organizzare l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa e risponde in ordine ai risultati.
Coerentemente con tale nuovo contesto, il comma 5 dell'art. 25 bis attribuisce al dirigente la facoltà di avvalersi della collaborazione di docenti, da lui individuati, ai quali può “delegare” compiti specifici.
Tale ultima disposizione appare tuttavia incompatibile con quella dell'art.7, comma 2, lettera h del d.lgs. n. 297/94 che, come si è detto, attribuisce al collegio dei docenti la competenza ad eleggere i collaboratori del capo d'istituto. Poiché le due disposizioni disciplinano la stessa materia in modo differente, l'amministrazione ritiene prevalente la disposizione successiva nel tempo.
Peraltro tale conclusione appare anche l'unica possibile sul piano logico e sistematico poiché il comma 5 dell'art. 25 bis, non può che presupporre l'esistenza di un rapporto fiduciario tra delegante e delegato, presupposto che sarebbe frustrato dalla scelta del soggetto delegato compiuta da organo diverso dal dirigente scolastico delegante.
Relativamente alla figura del collaboratore vicario,poi, prevista per il capo di istituto dall'art. 396 d.lgs. n. 297/94, essa non sembra trovare spazio nel sistema della dirigenza scolastica, non essendo prevista espressamente: le considerazioni da ultimo espresse, infatti, fanno sembrare, a fortiori, tenuto conto delle funzioni spettanti al vicario, ancor meno ipotizzabile la figura di un vicario del dirigente che sia eletto da un organo collegiale.
La soluzione al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell'affidamento temporaneo di funzioni da parte del dirigente ad uno dei suoi collaboratori, ove si tratti di impedimenti di breve durata, o attraverso l'affidamento della reggenza da parte del competente dirigente generale per assenze protratte nel tempo.
Sulla base delle suesposte considerazioni l'Amministrazione ritiene che sul piano interpretativo la normativa introdotta con il comma 5 del più volte citato art.25 bis d.lgs. 29/93 debba ritenersi prevalente su quella di cui al comma 2 dell'art. 7 del Testo Unico.
La seconda questione sottoposta a questo Consiglio riguarda la sopravvivenza, nel sistema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della dirigenza scolastica, della norma contenuta nell'art. 459 del d.lgs. n.297/94 secondo cui il docente incaricato di sostituire il capo di istituto in caso di assenza o impedimento può essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento con provvedimento del Provveditore agli Studi, al verificarsi di determinate condizioni (numero delle classi, esistenza di sezioni staccate o succursali).
Ferme restando le considerazioni svolte in ordine alla permanenza della figura del collaboratore vicario, si ritiene tuttavia che la norma in esame non sia in contraddizione con il nuovo quadro normativo: al contrario, l'eliminazione di una risorsa già prevista nel sistema precedente sarebbe in contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti delle istituzioni scolastiche.
A parere di questo Ministero, la norma deve essere interpretata in modo coerente con il nuovo sistema nel quale va a inserirsi, per cui:
- occorre prescindere dalle modalità di individuazione del beneficiario (non “eletto” dal collegio dei docenti, ma individuato dal dirigente scolastico);
- la prevista autorizzazione del Provveditore agli Studi (art. 459,comma 1, d.lgs. n. 297/94) peraltro non discrezionale, ma legata al solo accertamento dell'esistenza delle condizioni richieste,è abolita per effetto dell'art. 14 del DPR n. 275/99.
Si ritiene, pertanto, che il dirigente, nell'individuare i docenti di cui intende avvalersi nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative, possa indicare quello incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento di breve durata e che per questo docente, ricorrendone le condizioni di fatto, previste dal citato art.459 T.U. n. 297/94, lo stesso dirigente possa disporre l'esonero o il semiesonero, dandone comunicazione all'ufficio scolastico periferico per gli adempimenti relativi alla copertura del posto di insegnamento.
CONSIDERATO
L'art. 7, comma 2, del T. U. in materia di istruzione scolastica emanato con il d. l.vo 16.4.1994 n. 297, nell'individuare le competenze del collegio dei docenti, stabilisce che esso, tra gli altri compiti, assolve a quello di (lett. h) eleggere, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside, prevedendo, altresì, che uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento.
L'articolo 459 dello stesso T. U., nel disciplinare la materia degli esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie, stabilisce, al comma 1, che i docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, innanzi citato, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi commi.
Con il quesito in oggetto l'amministrazione si chiede e chiede a questo Consiglio se le due riportate disposizioni siano tuttora compatibili con il nuovo assetto della dirigenza scolastica e con i connessi principi di autonomia delle istituzioni scolastiche.
In particolare il Ministero dubita della compatibilità della permanenza, in capo al collegio docenti, dei poteri di elezione dei docenti collaboratori del preside, una volta che questi è stato investito della qualifica dirigenziale ed è divenuto attributario di tutti i poteri di gestione unitaria della scuola, contestualmente all'acquisto dell'autonomia e della personalità giuridica dell'istituzione scolastica.
I dubbi sollevati dall'amministrazione appaiono pienamente legittimi.
Invero, vale ricordare che l'art. 25-bis del d. l.vo n. 29/1993, aggiunto dall'art. 1 del d.l. vo. 6 marzo 1998, n. 59, ha creato la nuova figura del dirigente delle istituzioni scolastiche, trasformando e modificando le “funzioni direttive” di cui all'art. 396 del T. U. del 1994 in funzioni dirigenziali e disponendo, al comma 1, che nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge n. 59/1997, i quali sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20 dello stesso decreto 29, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce, poi, che il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. In particolare, aggiunge la norma che nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al capo di istituto autonomi poteri di direzione, di coordinamento di valorizzazione delle risorse umane, con specifici poteri di organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
I commi 4 e 5 prevedono, ancora, che nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale e che nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
Il comma 6 conclude stabilendo che il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
Come si vede il nuovo assetto della dirigenza scolastica vale a rendere operativo il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche individuando un referente tendenzialmente unico per la realizzazione dei fini di gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni scolastiche e di realizzazione della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, individuati dall'art. 21, commi 4 ed 8, come elementi qualificanti del predetto principio.
Di qui la necessità di evitare, per quanto possibile, duplicazioni, dispersioni o frammentazioni di competenze fra i vari organi della scuola, che vanificherebbero, attraverso un assetto fluttuante ed incerto delle funzioni, le finalità di autonomia, efficienza ed efficacia dell'azione delle istituzioni scolastiche correlate alla tendenziale concentrazione di compiti nella figura del dirigente scolastico.
Tale necessità traspare, d'altronde, con specifico riferimento al settore scolastico, dall'art. 21 comma 15 della legge n. 59/1997, che, nel fissare i principi e criteri direttivi delle norme delegate per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione a qualsiasi livello, individua specificamente quello della eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo il precetto generale dell'art. 12, comma 1, lett. g) della stessa legge.
Tale scelta appare coerente con il principio di tendenziale concentrazione delle funzioni amministrative in capo ai dirigenti, principio che trova formalizzazione nell'art. 45 comma 1 del d. l.vo n. 80/1998, secondo cui “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di ati di gestione e di atti e provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”. Disposizione, questa, che trova espressa applicazione anche la personale della scuola per effetto dell'esplicita previsione del comma 7 dello stesso art. 45.
Sul piano sistematico, poi, la soluzione di affidare al capo di istituto la competenza a nominare i propri collaboratori nell'ambito del corpo docente, che trova preciso riscontro letterale nel ricordato art. 25 bis comma 5 del decreto n. 29 (“il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati”), appare conseguenza del nuovo ruolo della dirigenza anche sul piano funzionale e della connessa nuova disciplina della responsabilità dirigenziale (cfr. artt. 19 comma 7 e 21 del d. l.vo 29/1993; art. 5 del d. l.vo 30.7.1999 n. 286), la quale ricollega le speciali misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti alle valutazioni negative non solo delle complessive prestazioni a loro richieste, ma anche dei comportamenti relativi alla gestione ed allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative), tenendo conto particolarmente dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione e del mancato raggiungimento degli obiettivi.
In tale contesto, gestione del personale assegnato all'ufficio dirigenziale e responsabilità del suo titolare per cattiva gestione di tutte le risorse assegnate rappresentano aspetti connessi di un unico ruolo dinamico affidato al dirigente, il quale in tanto può ritenersi responsabile dei risultati negativi e del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in quanto abbia la facoltà di scelta dei propri collaboratori.
Non a caso l'art. 19, comma 5, del più volte citato decreto 29 assegna al dirigente preposto alla struttura di livello più complesso la competenza a conferire gli incarichi di direzione degli altri uffici dirigenziali in cui si articola la struttura medesima.
La soluzione sin qui prospettata sembrerebbe tuttavia trovare un ostacolo nella dizione, peraltro non perspicua, contenuta negli artt. 25 bis comma 2 secondo periodo del decreto 29 e 16 comma 2 del DPR n. 275/1999 (Regolamento attuativo delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59) secondo cui, rispettivamente, gli autonomi poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del dirigente scolastico spettano “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici” e “il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo n. 59/1998 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”.
Le predette norme, nella loro portata apparentemente conservativa delle precedenti competenze degli organi collegiali vanno lette ed interpretate secondo il principio di non contraddizione, di utilità semantica e di coerenza sistematica. Principi che sarebbero violati secondo una lettura pedissequa e frammentata, che non tenga conto del chiaro disposto del più volte citato art. 25 bis comma 5 del decreto 29 (potestà di avvalersi della collaborazione di “docenti individuati” dal dirigente scolastico) e dei nuovi principi in materia di attribuzioni e responsabilità dirigenziali.
La clausola di “rispetto” per le attribuzioni degli organismi collegiali, contenuta in quelle norme, va dunque letta alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà, nel senso che le vecchie attribuzioni vanno verificate e limitate con le nuove, le quali sono recessive solo in presenza di competenze che non impingano nelle specifiche funzioni e responsabilità di gestione ed organizzazione spettanti in via esclusiva al dirigente scolastico, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a pagare anche per l'operato di collaboratori scelti da altri soggetti irresponsabili per i cattivi risultati dell'attività gestoria ed amministrativa.
In conclusione, l'esame complessivo della normativa di settore non porta ad individuare nelle previgenti competenze degli organi collegiali un limite alle nuove attribuzioni della dirigenza, in via di principio onnicomprensive [cfr., sul punto, Ad. Gen., par. 10.6.1999 n. 9/99, sub punto 1 delle considerazioni di diritto].
D'altra parte, le conclusioni cui si è innanzi pervenuti trovano uno specifico referente nel parere di questa stessa Sezione n. 1603/99 del 27.10.1999, emesso su analogo quesito dello stesso Ministero P.I. in merito alla permanenza delle competenze che l'art. 10 del ricordato T. U. n. 297 del 1994 affida al consiglio di circolo o di istituto, nonché alla giunta esecutiva in materia di provvedimenti contabili e di gestione (lett. b): acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; comma 10: la giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; etc.)
In quel parere si è stabilito, in coerenza con le esposte considerazioni, che “il problema del coordinamento tra l'art. 10 citato e l'art. 25 bis del decreto 29 è risolto sul piano interpretativo considerando prevalente la nuova normativa ex art. 15 disp. Prel. cod. civ.”, con la conseguenza che “risultano superate ex lege le competenze” di quegli organi collegiali, che invadano le nuove attribuzioni della dirigenza, ferme restando dunque solo quelle inerenti agli altri aspetti dell'organizzazione e gestione dell'attività didattica.
In base alle esposte considerazioni deve ritenersi, con riferimento al secondo quesito posto dall'amministrazione, che la disposizione di cui all'articolo 459 dello stesso T. U., che affidava al provveditore agli studi l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento del collaboratore vicario del capo di istituto vada oggi letta in connessione con le nuove disposizioni in tema di competenze dirigenziali e, in particolare, con l'art. 14 del citato regolamento n. 275 del 1999, in materia di attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche. La norma, infatti, dispone che a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica.
Ora, poiché tra le funzioni riservate non c'è (né vi sarebbe potuta essere) quella relativa alla posizione giuridica del docente vicario e poiché la designazione di quest'ultimo spetta al capo di istituto, come aspetto specifico della gestione del personale, ne deriva come corollario che allo stesso dirigente spetti la determinazione della posizione giuridica del suo principale collaboratore.
Nel concludere l'espressione del parere, la Sezione non può che ribadire quanto già segnalato nel precedente parere n. 1603/99 in merito alla necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame. Infatti, il recente d. l.vo n. 233 del 30.6.1999 ha provveduto soltanto alla riforma degli organi collegiali della scuola a livello territoriale centrale, regionale e locale, individuandoli, peraltro con compiti prevalentemente consultivi e propositivi, nel consiglio superiore della pubblica istruzione; nei consigli regionali dell'istruzione e nei consigli scolastici locali, mentre risulta ancora pendente il disegno di riforma degli organi scolastici.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni viene reso il richiesto parere.
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I riferimenti all'art. 25 bis D.Lgs n. 29 del 1993, dopo l'emanazione del D.Lgs n. 165 del 2001 vanno letti come riferiti all'art. 25 di tale D.Lgs.
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n° 23
Area: Normativa

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
4. Il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del testo unificato dei D.P.R. 20 giugno 1973, n. 116 e D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.
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Pagina: 3
(Approfondimento a cura di Mario Paladini)
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Pagina: 28
Circolare 2 ottobre 2018, n. 2
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O.M. 9 marzo 2015, n. 7 - Note 10 marzo 2015, n. 2066 e 20 marzo 2015, n. 2366
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Pagina: 18
Nota 1 ottobre 2019, n. 20399
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C.M. 21 settembre 2016, n. 7
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Pagina: 4
C.M. 21 luglio 2014, n. 42
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Comunicazione MIUR inerente la copertura di posti vacanti di Dirigente Scolastico.
Il MIUR, con il D.M. n. 635 del 27 agosto 2015, ha indetto la procedura annuale relativa alla copertura dei posti vacanti di Dirigente Scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107
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Comunicazione MIUR inerente la consultazione del provvedimento di valutazione dei Dirigenti Scolastici per l'A.S. 2017/2018.
Il MIUR ha comunicato che, a partire dal 20 febbraio 2019, ogni Dirigente Scolastico potrà consultare e/o scaricare il provvedimento di valutazione adottato nei suoi confronti da parte del Direttore dell’USR
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Circolare 26 gennaio 2018, n. 1
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Pagina: 15
C.M. 26 settembre 2017, n. 11642
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Circolare 23 maggio 2018, n. 72
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Comunicazione ANAC inerente gli obblighi di pubblicazione per i Dirigenti scolastici di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
L'ANAC ha fornito indicazioni sugli obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
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Circolare 13 maggio 2019, n. 28
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Comunicazione ANAC sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.
L’ANAC ha emanato Linee guida sul ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
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Comunicazione MIUR in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici
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Trattamento economico dipendenti statali eletti Parlamentari o pubblici amministratori (D.Lg...
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Permessi retribuiti al personale a tempo indeterminato (CCNL Scuola 29/11/2007) ...
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Nota 1 ottobre 2019, n. 4262
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Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
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Organi collegiali: collegio dei docenti
Organi collegiali: consiglio d'istituto
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