Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 08/04/2021
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  • I docenti che votano nel Consiglio d'Istituto sono vincolati alle decisioni del Collegio Docenti?
  • Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
    Argomenti: Organi collegiali: collegio dei docenti Organi collegiali: consiglio d'istituto

    KEYWORDS

    #pbb #collegio #consigliere #eleggere #parlamento #ambasciatore #mandato #interesse #opposto #contrasto #nazione

    Domanda

    Durante il Collegio Docenti un'insegnante ha contestato l'espressione di voto di alcuni docenti che, in quanto consiglieri di istituto, hanno espresso in contrasto con quanto indicato dal Collegio Docenti.
    La docente sostiene che i consiglieri eletti devono attenersi a quanto specificato dal Collegio - come ad esempio nel caso dell'indicazione dei giorni di sospensione delle attività didattiche spettanti alla scuola per la definizione del calendario scolastico - in quanto rappresentanti del Collegio.
    Ne deriva che in caso contrario - secondo la docente - i consiglieri "rappresentino solo se stessi".
    Il quesito che vi sottopongo è se ciò non sia in contrasto con il divieto di mandato imperativo come previsto dall'art. 67 della Costituzione Italiana.
    Del resto Edmund Burke, nel Discorso agli elettori di Bristol, 3 novembre 1774, aveva ben precisato che «Il parlamento non è un congresso di ambasciatori di opposti e ostili interessi, interessi che ciascuno deve tutelare come agente o avvocato; il parlamento è assemblea deliberante di una nazione, con un solo interesse, quello dell'intero, dove non dovrebbero essere di guida interessi e pregiudizi locali, ma il bene generale».

    Risposta

    La pretesa dell'insegnante circa l’obbligo per i docenti, che fanno parte del consiglio di istituto, di conformarsi nella votazioni consiliari alle precedenti deliberazioni del collegio non ha fondamento.

    Infatti, anche se la formulazione dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 297/1994 (“I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno”) può ingenerare qualche confusione, il successivo art. 31 secondo comma, regolamentando in via generale la procedura elettorale, afferma chiaramente che “le lezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo e di istituto …….omissis…… hanno luogo col sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente”.

    I docenti eletti nel consiglio non rispondono quindi al collegio, di cui fanno parte di diritto ma che non è intervenuto in alcun modo nella loro elezione e nella indicazione di un programma, ma operano con autonomia di valutazione e di voto; semmai, per ragioni morali e, in senso lato, politiche potrebbero essere legati al programma elettorale della lista in cui sono stati eletti: ma anche qui senza vincolo di mandato.

    Il fatto che nel D.Lgs. 297/1994 e nelle disposizioni applicative (in particolare nell’O.M. 215/1991) non sia esplicitato, come invece nell’articolo 67 della Costituzione per i parlamentari, l’assenza del vincolo di mandato per i docenti non significa quindi che siano obbligati a sostenere in consiglio le determinazioni del collegio.

    Sarà il dirigente che, quando il consiglio deve esprimersi su questioni (come quella dell’adattamento del calendario scolastico) in cui è necessario il parere del collegio, ne darà informazione al consiglio.

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    Approfondimenti

    Sentenza 16/06/2009 n° 288
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. UMBRIA - Sezione Prima
  • Sono carenti di interesse a impugnare gli atti di accorpamento degli istituti solastici sia gli alunni (o gli esercenti la potestà genitoriale) poiché i contestati accorpamenti non comportano (comunque non come effetto diretto e tipico) il trasferimento delle scuole dalle rispettive sedi (intese queste ultime come città e anche come edifici), sia il personale scolastico docente e non docente che non perda il posto o che non sia trasferito d'ufficio in altre città, sia i Sindacati, quanto meno al di fuori dei casi in cui agiscano a sostegno degli impiegati che avrebbero interesse a ricorrere e che, comunque, non possono sostituirsi rocessualmente ai titolari delle posizioni giuridiche sostanziali, sia i docenti collaboratori del dirigente scolastico ed i vicari di questo, perché titolari di mere attribuzioni operative temporanee e non di posizioni organiche. Sono titolari di interesse a ricorrere avverso gli atti di accorpamento degli istituti scolastici i membri degli Organi Collegiali delle scuole, a tutela del proprio "munus" in quanto gli accorpamenti comportano la cessazione del loro mandato. Le istituzioni scolastiche, in quanto articolazioni periferiche (sia pure dotate di personalità giuridica) dell'Amministrazione scolastica statale, non hanno interesse a impugnare gli atti dell'amministrazione statale interni al procedimento di accorpamento degli istitui scolastici o perchè privi di contenuto provvedimentale e configurati quali meri atti d'impulso procedimentale (note di convocazione dei Presidenti dei Distretti Scolastici e dei Dirigenti Scolastici) ovvero perchè meramente esecutivi (Decreto di attuazione del piano regionale e correlate note d'accompagnamento ed attribuzione dei nuovi codici meccanografici). E' nulla la procura alle liti conferita dal dirigente dell'Istituzione scolastica a un avvocato del libero foro per violazione dell'art. 14, comma 7 bis, DPR n. 275/99 (norma imperativa) che conferma il patrocinio obbligatorio delle istituzioni scolastiche da parte dell'Avvocatura dello Stato, con conseguente carenza dello ius postulandi in capo agli avvocati del Libero Foro. Il termine del 31 dicembre previsto dall'art. 64, comma 4 quater della l. n. 133/08 per l'adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica non ha natura perentoria, in carenza di una norma che come tale lo qualifichi o che connetta alla sua violazione una sanzione qualsivoglia. L'invito a partecipare alla procedura di razionalizzazione della rete scolastica inviato ai Dirigenti Scolastici della Regione, quali legali rappresentanti degli istituti d'istruzione, spiega effetti anche nei confronti di tutte le componenti degli istituti stessi, e segnatamente degli organi collegiali cui la legge non attribuisce personalità giuridica distinta da quella degli istituti: il dirigente scolatico è, infatti, il Presidente del Collegio dei Docenti (art. 7 T.U. n. 297/1994), e della giunta esecutiva (art. 8 T.U. n. 297/1994) che ha le funzioni operative del Consiglio d'Istituto, con il potere anche di obbligare il Presidente del Consiglio d'Istituto a disporne la convocazione (art. 11, Circ. Min. Pubblica Istruzione n. 105/1975). Ne segue che non vi è violazione della regolarità del procedimento quando gli organi interessati, la cui individuazione è stata condivisa, siano stati messi in condizione, sul piano sostanziale, di esprimere la loro opinione, al di là delle formalità di interpello.

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    #avvocatura dello stato#enti locali#procedimento amministrativo#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#sofisma #riconferma #disinteresse #pregiare #trentanove

    Sentenza 09/11/1994 n° 1584
    Area: Giurisprudenza

  • Consiglio di Stato - Sezione Sesta
  • In osservanza del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, l’assegnazione alle classi del personale docente deve essere effettuata in base alla disposizione contenuta nell’art. 3, lett. d), e quindi “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. Ciò significa che l’assegnazione alle classi deve tenere conto non soltanto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto, ma anche della previa proposta del Collegio dei docenti. E’ comunque fatta salva la possibilità per il dirigente scolastico di discostarsi da essi, con specifica motivazione. La stessa proposta del Collegio dei docenti non può immotivatamente discostarsi dai criteri di carattere generale indicati dal Consiglio di circolo o di istituto. (Il principio è applicabile con riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 297/1994)

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    #personale docente#organi collegiali#procedimento amministrativo#atto e documento amministrativo#rimessa #riempire #correttivo #elisione #particolarismo #venula

    n° 33
    Area: Normativa

  • Svolgimento delle elezioni - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:
    a)  la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
    b)  l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
    c)  la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
    d)  lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
    e)  la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
    e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
    f)  lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
    g)  la proclamazione degli eletti;
    h)  la convocazione dell'organo;
    i)  la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
    2.  Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
    3.  Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.

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    #istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#scrutatore

    n° 5
    Area: Normativa

  • Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
    1-bis.   Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
    2.  Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
    a)  nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
    b)  nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
    c)  nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
    [d) (1)]
    3.  Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
    4.  Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
    5.  Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
    6.  Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
    7.  Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
    8.  I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
    [9.  (2)]
    [10. (2) ]
    [11. (2)]
    (1) Lettera abrogata dall'art. 11, comma 4, D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, a decorrere dal 26 febbraio 2013, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del medesimo D.P.R. 263/2012.
    (2)  Comma abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.

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    #genitori: organi collegiali#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#insegnante #plesso #coadiutore #pienezza #coadiuvare
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 3

    Gli Organi Collegiali: elezioni, composizione, funzionamento, competenze e responsabilità

    (Approfondimento a cura di Mario Paladini)

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    #astenuto #min #telex #cnpi #surrogazione #ostinare #preside #cdi #provveditore

    Pagina: 28

    Indicazioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica - A.S. 2018/2019

    Circolare 2 ottobre 2018, n. 2

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    #circolo #elezione #consiglio #seggio #lista #istituto #rappresentante #elettore #scuola #elettorato
    Procedura per la copertura di posti vacanti di Dirigente Scolastico

    Comunicazione MIUR inerente la copertura di posti vacanti di Dirigente Scolastico.
    Il MIUR, con il D.M. n. 635 del 27 agosto 2015, ha indetto la procedura annuale relativa alla copertura dei posti vacanti di Dirigente Scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107

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    #carattere #posto #news
    Procedimento di valutazione dei Dirigenti Scolastici A.S. 2017/2018: disponibilità provvedimento di valutazione

    Comunicazione MIUR inerente la consultazione del provvedimento di valutazione dei Dirigenti Scolastici per l'A.S. 2017/2018.
    Il MIUR ha comunicato che, a partire dal 20 febbraio 2019, ogni Dirigente Scolastico potrà consultare e/o scaricare il provvedimento di valutazione adottato nei suoi confronti da parte del Direttore dell’USR

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    #valutazione #provvedimento #dirigente #procedimento #disponibilità #credenziale #consultare #scaricare #parte #conclusione
    Obblighi di pubblicazione per i Dirigenti scolastici: le nuove Linee Guida ANAC

    Comunicazione ANAC inerente gli obblighi di pubblicazione per i Dirigenti scolastici di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
    L'ANAC ha fornito indicazioni sugli obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

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    #anac #obblighi
    Linee guida sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

    Comunicazione ANAC sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.
    L’ANAC ha emanato Linee guida sul ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

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    #carattere #news #negoziare
    Dirigenti Scolastici - Aggiornate le procedure informatiche SIDI relative all'immissione in ruolo

    Comunicazione MIUR in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici

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    #immissione #ruolo #dirigente #procedura #aggiornare #operazione #luglio #nota #chiusura #mobilità
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 08/04/2021
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    #pbb #collegio #consigliere #eleggere #parlamento #ambasciatore #mandato #interesse #opposto #contrasto #nazione

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