Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 08/04/2021
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  • I docenti che votano nel Consiglio d'Istituto sono vincolati alle decisioni del Collegio Docenti?
  • Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
    Argomenti: Organi collegiali: collegio dei docenti Organi collegiali: consiglio d'istituto

    KEYWORDS

    #pbb #collegio #consigliere #eleggere #parlamento #ambasciatore #mandato #interesse #opposto #contrasto #nazione

    Domanda

    Durante il Collegio Docenti un'insegnante ha contestato l'espressione di voto di alcuni docenti che, in quanto consiglieri di istituto, hanno espresso in contrasto con quanto indicato dal Collegio Docenti.
    La docente sostiene che i consiglieri eletti devono attenersi a quanto specificato dal Collegio - come ad esempio nel caso dell'indicazione dei giorni di sospensione delle attività didattiche spettanti alla scuola per la definizione del calendario scolastico - in quanto rappresentanti del Collegio.
    Ne deriva che in caso contrario - secondo la docente - i consiglieri "rappresentino solo se stessi".
    Il quesito che vi sottopongo è se ciò non sia in contrasto con il divieto di mandato imperativo come previsto dall'art. 67 della Costituzione Italiana.
    Del resto Edmund Burke, nel Discorso agli elettori di Bristol, 3 novembre 1774, aveva ben precisato che «Il parlamento non è un congresso di ambasciatori di opposti e ostili interessi, interessi che ciascuno deve tutelare come agente o avvocato; il parlamento è assemblea deliberante di una nazione, con un solo interesse, quello dell'intero, dove non dovrebbero essere di guida interessi e pregiudizi locali, ma il bene generale».

    Risposta

    La pretesa dell'insegnante circa l’obbligo per i docenti, che fanno parte del consiglio di istituto, di conformarsi nella votazioni consiliari alle precedenti deliberazioni del collegio non ha fondamento.

    Infatti, anche se la formulazione dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 297/1994 (“I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno”) può ingenerare qualche confusione, il successivo art. 31 secondo comma, regolamentando in via generale la procedura elettorale, afferma chiaramente che “le lezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo e di istituto …….omissis…… hanno luogo col sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente”.

    I docenti eletti nel consiglio non rispondono quindi al collegio, di cui fanno parte di diritto ma che non è intervenuto in alcun modo nella loro elezione e nella indicazione di un programma, ma operano con autonomia di valutazione e di voto; semmai, per ragioni morali e, in senso lato, politiche potrebbero essere legati al programma elettorale della lista in cui sono stati eletti: ma anche qui senza vincolo di mandato.

    Il fatto che nel D.Lgs. 297/1994 e nelle disposizioni applicative (in particolare nell’O.M. 215/1991) non sia esplicitato, come invece nell’articolo 67 della Costituzione per i parlamentari, l’assenza del vincolo di mandato per i docenti non significa quindi che siano obbligati a sostenere in consiglio le determinazioni del collegio.

    Sarà il dirigente che, quando il consiglio deve esprimersi su questioni (come quella dell’adattamento del calendario scolastico) in cui è necessario il parere del collegio, ne darà informazione al consiglio.

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    Approfondimenti

    Sentenza 16/06/2009 n° 288
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. UMBRIA - Sezione Prima
  • Sono carenti di interesse a impugnare gli atti di accorpamento degli istituti solastici sia gli alunni (o gli esercenti la potestà genitoriale) poiché i contestati accorpamenti non comportano (comunque non come effetto diretto e tipico) il trasferimento delle scuole dalle rispettive sedi (intese queste ultime come città e anche come edifici), sia il personale scolastico docente e non docente che non perda il posto o che non sia trasferito d'ufficio in altre città, sia i Sindacati, quanto meno al di fuori dei casi in cui agiscano a sostegno degli impiegati che avrebbero interesse a ricorrere e che, comunque, non possono sostituirsi rocessualmente ai titolari delle posizioni giuridiche sostanziali, sia i docenti collaboratori del dirigente scolastico ed i vicari di questo, perché titolari di mere attribuzioni operative temporanee e non di posizioni organiche. Sono titolari di interesse a ricorrere avverso gli atti di accorpamento degli istituti scolastici i membri degli Organi Collegiali delle scuole, a tutela del proprio "munus" in quanto gli accorpamenti comportano la cessazione del loro mandato. Le istituzioni scolastiche, in quanto articolazioni periferiche (sia pure dotate di personalità giuridica) dell'Amministrazione scolastica statale, non hanno interesse a impugnare gli atti dell'amministrazione statale interni al procedimento di accorpamento degli istitui scolastici o perchè privi di contenuto provvedimentale e configurati quali meri atti d'impulso procedimentale (note di convocazione dei Presidenti dei Distretti Scolastici e dei Dirigenti Scolastici) ovvero perchè meramente esecutivi (Decreto di attuazione del piano regionale e correlate note d'accompagnamento ed attribuzione dei nuovi codici meccanografici). E' nulla la procura alle liti conferita dal dirigente dell'Istituzione scolastica a un avvocato del libero foro per violazione dell'art. 14, comma 7 bis, DPR n. 275/99 (norma imperativa) che conferma il patrocinio obbligatorio delle istituzioni scolastiche da parte dell'Avvocatura dello Stato, con conseguente carenza dello ius postulandi in capo agli avvocati del Libero Foro. Il termine del 31 dicembre previsto dall'art. 64, comma 4 quater della l. n. 133/08 per l'adozione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica non ha natura perentoria, in carenza di una norma che come tale lo qualifichi o che connetta alla sua violazione una sanzione qualsivoglia. L'invito a partecipare alla procedura di razionalizzazione della rete scolastica inviato ai Dirigenti Scolastici della Regione, quali legali rappresentanti degli istituti d'istruzione, spiega effetti anche nei confronti di tutte le componenti degli istituti stessi, e segnatamente degli organi collegiali cui la legge non attribuisce personalità giuridica distinta da quella degli istituti: il dirigente scolatico è, infatti, il Presidente del Collegio dei Docenti (art. 7 T.U. n. 297/1994), e della giunta esecutiva (art. 8 T.U. n. 297/1994) che ha le funzioni operative del Consiglio d'Istituto, con il potere anche di obbligare il Presidente del Consiglio d'Istituto a disporne la convocazione (art. 11, Circ. Min. Pubblica Istruzione n. 105/1975). Ne segue che non vi è violazione della regolarità del procedimento quando gli organi interessati, la cui individuazione è stata condivisa, siano stati messi in condizione, sul piano sostanziale, di esprimere la loro opinione, al di là delle formalità di interpello.

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    #avvocatura dello stato#enti locali#procedimento amministrativo#questioni processuali: rappresentanza e difesa in giudizio#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#sofisma #riconferma #disinteresse #pregiare #trentanove

    Sentenza 09/11/1994 n° 1584
    Area: Giurisprudenza

  • Consiglio di Stato - Sezione Sesta
  • In osservanza del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, l’assegnazione alle classi del personale docente deve essere effettuata in base alla disposizione contenuta nell’art. 3, lett. d), e quindi “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. Ciò significa che l’assegnazione alle classi deve tenere conto non soltanto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto, ma anche della previa proposta del Collegio dei docenti. E’ comunque fatta salva la possibilità per il dirigente scolastico di discostarsi da essi, con specifica motivazione. La stessa proposta del Collegio dei docenti non può immotivatamente discostarsi dai criteri di carattere generale indicati dal Consiglio di circolo o di istituto. (Il principio è applicabile con riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 297/1994)

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    #personale docente#organi collegiali#procedimento amministrativo#atto e documento amministrativo#rimessa #riempire #correttivo #elisione #particolarismo #venula

    n° 396
    Area: Normativa

  • Funzione direttiva - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
    2.  In particolare, al personale direttivo spetta:
    a)  la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
    b)  presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
    c)  curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
    d)  procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
    e)  promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
    f)  adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
    g)  coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
    h)  tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
    i)  curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
    l)  curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
    3.  Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
    4.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
    5.  In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.

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    #dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato

    n° 297
    Area: Normativa

  • Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Ai sensi dell'art. 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.
    2.  L'istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
    3.  Il consiglio direttivo dell'istituto è nominato dalla regione.
    4.  I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea, dell'art. 289, comma 1, sono eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
    5.  I tre membri, di cui al terzo alinea dell'art. 289, comma 1, sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
    6.  I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'art. 289, comma 1, sono scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale.
    7.  Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale.
    8.  La Regione nomina il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'art. 294, comma 1.
    9.  La Regione provvede all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'art. 294, commi 2 e seguenti. L'assegnazione di tale personale è comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.
    10.  Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle scuole del territorio regionale, la Regione inoltra la richiesta di assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta il provvedimento di comando.
    11.  I contributi di cui all'art. 295, comma 1, lettera a), e comma 2, nonché gli oneri per il personale comandato, sono a carico del bilancio della regione.
    12.  Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

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    #personale dipendente: formazione#reciprocare
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 3

    Gli Organi Collegiali: elezioni, composizione, funzionamento, competenze e responsabilità

    (Approfondimento a cura di Mario Paladini)

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    #astenuto #min #telex #cnpi #surrogazione #ostinare #preside #cdi #provveditore

    Pagina: 17

    Elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: indicazioni operative

    O.M. 9 marzo 2015, n. 7 - Note 10 marzo 2015, n. 2066 e 20 marzo 2015, n. 2366

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    #elettore #elettorato #cec #scrutinatore #eletto #proclamazione #ata #surrogare #riassunzione #reg
    Procedura per la copertura di posti vacanti di Dirigente Scolastico

    Comunicazione MIUR inerente la copertura di posti vacanti di Dirigente Scolastico.
    Il MIUR, con il D.M. n. 635 del 27 agosto 2015, ha indetto la procedura annuale relativa alla copertura dei posti vacanti di Dirigente Scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107

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    #carattere #posto #news
    Procedimento di valutazione dei Dirigenti Scolastici A.S. 2017/2018: disponibilità provvedimento di valutazione

    Comunicazione MIUR inerente la consultazione del provvedimento di valutazione dei Dirigenti Scolastici per l'A.S. 2017/2018.
    Il MIUR ha comunicato che, a partire dal 20 febbraio 2019, ogni Dirigente Scolastico potrà consultare e/o scaricare il provvedimento di valutazione adottato nei suoi confronti da parte del Direttore dell’USR

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    #valutazione #provvedimento #dirigente #procedimento #disponibilità #credenziale #consultare #scaricare #parte #conclusione
    Obblighi di pubblicazione per i Dirigenti scolastici: le nuove Linee Guida ANAC

    Comunicazione ANAC inerente gli obblighi di pubblicazione per i Dirigenti scolastici di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
    L'ANAC ha fornito indicazioni sugli obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

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    #anac #obblighi
    Linee guida sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

    Comunicazione ANAC sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.
    L’ANAC ha emanato Linee guida sul ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

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    #carattere #news #negoziare
    Dirigenti Scolastici - Aggiornate le procedure informatiche SIDI relative all'immissione in ruolo

    Comunicazione MIUR in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici.
    Il MIUR ha fornito indicazioni in merito all'aggiornamento delle procedure informatiche SIDI per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici

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    #immissione #ruolo #dirigente #procedura #aggiornare #operazione #luglio #nota #chiusura #mobilità
    Ape sociale: indicazioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei Dirigenti Scolastici

    Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
    Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni

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    #carattere #ape #news
    Comandi dei Dirigenti Scolastici e del personale docente per l'A.S. 2017/2018

    Comunicazione MIUR relativa alla disciplina dei comandi del personale scolastico.
    Il MIUR ha comunicato che con l'avvio dell'anno scolastico 2017/18 trova definitiva applicazione la nuova disciplina dei comandi del personale scolastico prevista dai recenti interventi normativi in materia

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    #carattere #comando #news
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 08/04/2021
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  • Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
    Argomenti: Organi collegiali: collegio dei docenti Organi collegiali: consiglio d'istituto

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    #pbb #collegio #consigliere #eleggere #parlamento #ambasciatore #mandato #interesse #opposto #contrasto #nazione

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