
Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomenti:
Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi
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Chiedo come deve essere interpretato il comma 4 dell'art. 4 dell'OM n. 11/2020 che testualmente prevede: "Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti".
Mi è chiaro che la possibilità di integrazione di un solo punto (nota MI n. 8464 2020) sia riconosciuta per gli studenti la cui media in sede di scrutinio sia inferiore a sei decimi, ma vorrei conoscere la portata dell'affermazione "La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi", ossia a quali studenti ci si riferisce? A coloro che pur non avendo una media inferiore a sei decimi hanno in una o più discipline una insufficienza? Oppure in generale tale possibilità è riconosciuta a tutti gli studenti considerati meritevoli per l'iter condotto nel presente anno scolastico di un punto in più di credito, anche in totale assenza di insufficienze nel loro profitto?
Vi chiedo una risposta in tempi stetti poiché è importante fornire al collegio un atto di indirizzo da parte mia.
Grazie.
La formulazione dell'art. 4, comma 4 dell'OM n. 11/2020, citato nel quesito, lascia spazio ad un'applicazione non limitata ai soli studenti con media insufficiente o che abbiano comunque conseguito una o più insufficienze.
Si ritiene, quindi, che l'integrazione del credito, nei limiti di un solo punto, possa essere prevista, secondo precisi criteri stabiliti dal collegio dei docenti, anche per gli studenti che abbiano significativamente migliorato il proprio profitto nell'anno scolastico corrente. La "ratio" di tale integrazione va evidentemente ricercata nella possibilità di valorizzare un percorso scolastico che può essere stato condizionato dall'improvvisa interruzione della didattica in presenza, che l'anno scorso ha costretto le scuole e gli studenti ad un imprevedibile e non programmato adattamento alla nuova situazione emergenziale.
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Sentenza 26/03/2025 n° 139
Area: Giurisprudenza

Il giudizio di non ammissione alla classe superiore è espressione di discrezionalità tecnica anche per quanto attiene alla votazione conseguita per la condotta, che esprime un giudizio ampio sulla maturità personale complessiva della persona, sulla sua capacità di interazione con l'ambiente, nonché sul grado di inserimento in quel sistema di valori che, in base della Costituzione, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Il sindacato del giudice è, dunque, limitato ai soli profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti, profili che devono ritenersi sussistenti nel caso di specie dal momento che la valutazione resa sulla condotta dell’alunno – che ha portato alla sua bocciatura in quanto inferiore a sei decimi - non è stata preceduta da un necessario approfondimento istruttorio, che avrebbe verosimilmente portato all’adozione delle più opportune misure per poter supportare i deficit psicologico-comportamentali mostrati dall’alunno e che il Consiglio di classe non ignorava. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso alla classe successiva non per mancata acquisizione di sufficienti livelli di apprendimento in una o più discipline – avendo riportato una media complessiva pari a 7,37 – ma per la valutazione della “condotta” in relazione alla quale egli aveva conseguito la votazione di 5/10 a seguito di numerose sanzioni disciplinari riportate nel corso dell’anno. Il GA rileva come la scuola, pur consapevole del disturbo neurologico del minore - certificato da un centro medico privato in termini di iperattività – anziché avviare il percorso per l’adozione del piano didattico personalizzato e fornire allo studente gli ausili necessari per affrontare le alterazioni comportamentali, si era limitata ad adottare provvedimenti di natura sanzionatoria e, ad esito dello scrutinio finale, a non ammettere lo studente alla classe successiva in ragione del voto di cinque decimi attribuito per la condotta. Una simile valutazione appare però manifestamente illogica in quanto la votazione insufficiente, per essere logica e coerente, deve presupporre il libero e consapevole dominio delle proprie azioni da parte dello studente che, quindi, volontariamente e coscientemente sceglie di “rispettare” oppure “trasgredire” le regole, aspetto che, però, manca nel caso di specie in cui il comportamento dell’alunno è il risultato di un verosimile deficit neurologico-comportamentale dello stesso.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione del comportamento
Ordinanza 11/09/2025 n° 442
Area: Giurisprudenza

Va accolta l’istanza cautelare proposta avverso la non ammissione alla classe successiva di un’alunna di scuola secondaria di primo grado tenuto conto che la succinta motivazione dell’impugnata deliberazione, (incentrata sulla necessità di colmare le lacune dovute alla mancanza costante di impegno), pur suffragata dalle insufficienze riportate dall’alunna in numerose materie, non sembra esauriente considerato che nella scuola media la bocciatura è un'eccezione e non è automatica nemmeno in presenza di insufficienti livelli di apprendimento, ma può essere deliberata con adeguata motivazione. La motivazione addotta, inoltre, non specifica la natura delle lacune riscontrate nè reca un’argomentata valutazione prognostica sulle possibilità di recupero dell’alunna ed avrebbe meritato un maggior grado di approfondimento anche tenuto conto che la delibera era stata adottata a maggioranza e non all’unanimità.
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 10/09/2025 n° 1292
Area: Giurisprudenza

La non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico deve essere assistita da una più pregnante motivazione che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dato che quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico. Anche la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, nonostante le numerose assenze riportate, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Nel caso di specie la non ammissione dell’alunna è dunque illegittima, per carenza di motivazione, nella parte in cui si limita ad evidenziare le numerose assenze della minore e a precisare, con motivazione astratta e meramente formale, che “le pochissime valutazioni presenti risentono fortemente della mancata frequenza della studentessa e corrispondono a parziali e limitatissimi momenti in cui è stato possibile valutarla”, senza minimamente considerare la natura positiva delle stesse, ed omette di formulare, in maniera espressa e intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per la minore di recuperare eventuali deficit, colmandoli eventualmente nel corso del successivo anno scolastico. (Fattispecie nella quale un’alunna di scuola secondaria di primo grado, con problemi di salute e destinataria di un PDP, veniva bocciata per avere riportato durante l’anno scolastico 90 giorni di assenza, oltre alle ore di assenza per ritardata entrata e uscita anticipata, nonostante un rendimento accettabile in quanto in pochi casi aveva conseguito voti inferiori alla sufficienza e un comportamento in classe sempre adeguato.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 10/09/2025 n° 679
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la mancata ammissione all’esame di Stato dell’alunno che abbia riportato nello scrutinio finale tre insufficienze, votazioni che risultano essere il frutto di valutazioni correttamente operate nel corso del pentamestre. Lo studente, infatti, ha ricevuto nel pentamestre un numero sufficiente di valutazioni (tre) in due nelle materie in questione, mentre nella terza ha effettuato soltanto due verifiche a causa delle assenze prolungate, per motivi di salute. Né può avere rilievo il fatto che una valutazione sia scaturita dalle osservazioni sistematiche durante il pentamestre, posto che, accanto alle modalità di verifica tradizionali, il ricorso alle osservazioni sistematiche è modalità legittima di valutazione del profitto dello studente espressamente prevista dal PTOF. Parimenti, non induce a diverse conclusioni la circostanza che il giudizio finale sia stato formulato a maggioranza e non all’unanimità, né che le insufficienze siano state registrate in materie non caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane - mentre i docenti delle discipline fondamentali di tale indirizzo si erano espressi in senso favorevole all’ammissione - e nemmeno che due delle insufficienze riportate fossero lievi e attestassero comunque un miglioramento rispetto al trimestre, rimasto tuttavia sotto la soglia della sufficienza. La previsione di legge, infatti, non richiede che la decisione in ordine all’ammissione all’esame sia assunta all’unanimità, né contempla l’attribuzione di un peso diverso alle varie discipline, nè distingue in base al carattere più o meno grave delle insufficienze riportate; non è consentito neppure assumere che un voto relativamente prossimo alla sufficienza debba essere necessariamente arrotondato a sei, non esistendo alcun obbligo in tal senso e costituendo la votazione da attribuire allo studente espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito. I problemi di salute sofferti dallo studente sono stati debitamente considerati dalla scuola tanto che le assenze documentate e continuative per malattia non sono state computate ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Tuttavia, nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente, non costituendo le assenze per malattia una ragione di esonero dal necessario conseguimento del risultato minimo di profitto richiesto. La comunicazione tra l’Istituto e la famiglia risulta essere stata complessivamente idonea ad assicurare la conoscenza, tempo per tempo, della situazione scolastica del discente, sia tramite il registro elettronico, dal quale erano evincibili le votazioni e le annotazioni riguardanti il discente, sia attraverso i colloqui avuti dai genitori con una docente e con il Dirigente. Va altresì considerato che il ricorrente era maggiorenne sin dall’inizio dell’anno scolastico. A fronte di tale circostanza, anche una eventuale inadeguata soddisfazione delle esigenze informative dei genitori non potrebbe infirmare, di per sé, il giudizio di non ammissione dello studente all’esame di Stato. Tale giudizio riguarda, infatti, un individuo adulto, in grado di acquisire autonomamente ogni elemento utile ad autodeterminarsi, anche attraverso il contatto diretto con gli insegnanti. (Fattispecie nella quale uno studente dell’indirizzo di scienze umane, maggiorenne dall’inizio dell’a.s., aveva riportato nello scrutinio finale il voto di 4/10 in fisica, 5/10 in storia dell’arte e 5/10 in scienze naturali ed un voto di 6/10 in comportamento. Il TAR rileva come, ferma la legittimità delle valutazioni espresse, il caso di specie esuli dalla previsione – eccezionale - di cui all’art. 13, comma 2 lett. d) del d.lgs. 62/2017 che consente al Consiglio di classe, con adeguata motivazione, di ammettere all’esame conclusivo anche lo studente che presenti un voto inferiore a 6/10 in una disciplina o gruppo di discipline.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 21/10/2025 n° 3348
Area: Giurisprudenza

Il mancato accesso ad alcuni documenti non comporta automaticamente l’illegittimità del giudizio di non ammissione, essendo previsti mezzi di tutela specifici per il riconoscimento del diritto di accesso. E’ legittima la bocciatura determinata da cinque insufficienze riportate da una studentessa di scuola secondaria di secondo grado, nonostante il sistema di supporto (lezioni individuali, lezioni di recupero) a suo favore predisposto dalla scuola per il recupero delle stesse. In punto di attuazione del PDP, premesso che non è rinvenibile una norma che implichi l’obbligo di specificare nel verbale dello scrutinio le singole misure previste dal Piano applicate a ciascuna verifica effettuata, dalle copie delle verifiche eseguite risultano annotate di volta in volta le misure dispensative e compensative previste dal piano e applicate. Va comunque sottolineato che le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Infatti, anche per gli alunni affetti da DSA è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. (Il TAR Lombardia ricorda che per gli alunni con DSA la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva, ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 09/07/2025 n° 2193
Area: Giurisprudenza

Il giudizio numerico non deve essere associato ad una enunciazione discorsiva delle ragioni di attribuzioni dei singoli voti: esso, infatti, costituisce una formula sintetica, ma al contempo efficacemente esplicativa, della valutazione tecnica effettuata dai docenti sul grado di preparazione raggiunto dall'alunno, valutazione che rappresenta la sintesi di un percorso didattico annuale di cui lo studente è pienamente consapevole, rivelandosi perciò superfluo che il consiglio di classe si dilunghi nel motivare perché ritenga insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell'alunno. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio o negli oneri di informazione alla famiglia circa l’andamento scolastico non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Nella specie, comunque, la scuola aveva predisposto nel corso dell’anno scolastico attività di supporto e sostegno extracurriculari cui, però, lo studente non ha mai partecipato e tutte le informazioni sul rendimento scolastico dello studente erano pienamente conoscibili attraverso l’accesso al sistema informatizzato (registro elettronico) di cui la scuola è dotata e che consente di verificare in tempo reale l'andamento didattico e disciplinare degli alunni; inoltre la famiglia già con il documento di valutazione intermedia – visualizzato e scaricato – era venuta a conoscenza delle gravi carenze del ragazzo. (Nel caso di specie uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso all’esame di Stato avendo riportato 4 in Italiano e 5 in Inglese e Scienze. Il TAR ricorda che la valutazione sul percorso scolastico dello studente è espressione di discrezionalità tecnica che il GA può sindacare solo per vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e che la non ammissione si basa esclusivamente sulla constatazione della insufficiente preparazione e incompleta maturazione personale dello studente e sebbene percepita dal destinatario come un provvedimento afflittivo ha in realtà finalità educative e formative. Da ultimo il TAR evidenzia che nessun valore può avere la “media complessiva” invocata dal ricorrente, la quale non ha alcuna rilevanza nel giudizio di ammissione.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 06/10/2025 n° 1723
Area: Giurisprudenza

Premesso che la valutazione del percorso scolastico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal GA nei soli casi di illogicità e contraddittorietà manifeste, e che ai fini dell’ammissione alla classe successiva rileva soltanto il livello di preparazione oggettivamente raggiunto, mentre eventuali carenze nella predisposizione di strumenti di ausilio o nella comunicazione con la famiglia non viziano il giudizio di non ammissione, l’operato della scuola nel caso di specie appare immune da censure. La scuola ha tempestivamente e più volte segnalato alla famiglia la situazione critica della studentessa, sia attraverso l’inserimento dei voti nel registro elettronico – modalità già di per sé sufficiente ad adempiere l’obbligo di comunicazione verso la famiglia – sia attraverso le comunicazioni della coordinatrice di classe, ed ha attivato corsi di recupero curriculare, frequentati dalla studentessa. Inoltre, i progressi della studentessa sono stati adeguatamente valorizzati in quanto in tre materie (Storia, Matematica e Diritto ed Economia politica), nonostante una media insufficiente, la ragazza è stata presentata allo scrutinio finale con il voto di sei, mentre sono state disposte le prove di recupero per Italiano e Inglese, poi giudicate insufficienti. Anche la correzione delle prove di recupero è immune da vizi in quanto si è svolta collegialmente da parte dei docenti incaricati e in coerenza con le griglie di valutazione predefinite. (Nel caso di specie una studentessa di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammessa alla classe quarta per avere riportato una valutazione insufficiente in Italiano – cinque – e in Inglese – quattro – all’esito delle prove di recupero. Il GA ripercorre la normativa e la giurisprudenza in tema di non ammissione alla classe successiva ed evidenzia alla luce dei parametri normativi e giurisprudenziali la correttezza dell’operato della scuola ed il corretto impiego della discrezionalità tecnica.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 04/09/2025 n° 7201
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso civico generalizzato, laddove l’interesse alla conoscenza, protetto dall’art. 5, comma 2##1136T, fronteggi gli interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis##1187T del medesimo decreto, questo confronto è oggetto di una valutazione dell’amministrazione ad “alto tasso di discrezionalità” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10 del 2020; Cons Stato, V, n. 1817 del 2019). 2. L’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023##6028T, nonostante l’identità della rubrica con l’art. 53 del d.lgs. n.50/2016##1625T, ha codificato l’applicazione dell’accesso civico generalizzato al settore dei contratti pubblici, normativizzando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 attraverso il riconoscimento a tutti i cittadini della “possibilità di richiedere, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato, la documentazione di gara nei limiti consentiti e disciplinati dall’art. 5-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33##1187T”. 3. Se è vero che l’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023##6028T ha codificato l’accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno l’operatività dei c.d. interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013##1187T. 4. Spetta all’amministrazione operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell’aggiudicatario e falsare la concorrenza futura. 5. La stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, con ordinanza del 10 giugno 2025, C- 686-24, ha affermato che l’art. 39 della direttiva 2014/25/UE deve essere interpretato nel senso che “osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”. 6. Se la Corte di Giustizia dell’Unione europea esclude l’accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura e richiede il bilanciamento caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali, a maggior ragione tale bilanciamento deve essere operato rispetto ad un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, pena la possibilità per quest’ultimo di ottenere una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know – how aziendale. 7. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente messo a confronto e ritenuto prevalente l’opposizione della controinteressata, motivata sul contenuto riservato dell’offerta tecnica “composta da elementi e dati, sia di natura tecnica che commerciale, acquisiti sulla base del proprio know-how, derivante dalla pluriennale esperienza nella gestione di strutture analoghe a quella oggetto di gara”.
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#accesso agli atti amministrativi#trasparenza amministrativa#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#accesso civico
Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione (1)
Area: Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33,87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1 e 13;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
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Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione. (2) (3)
(2) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(3) Articolo sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione (5)
[1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.] (4)
(4) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(5) Articolo abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione (7)
[1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.] (6)
(6) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(7) Articolo abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 4. Valutazione degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria di secondo grado (8)
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora uno studente o una studentessa con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno studente e da ciascuna studentessa (9).
1-bis. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione (10).
2. La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio(9).
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica (11).
5. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa e' riferita a ciascun anno scolastico (9).
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti e delle studentesse che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla studentessa o dallo studente e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico(9).
(8) Rubrica modificata dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(9) Comma modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(10) Comma inserito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(11) Comma sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione (12)
1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
(12) Articolo sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione (13)
[1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.] (12)
(12) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
(13) Articolo abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 7. Valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse nelle scuole secondarie [di primo e] di secondo grado[, di cui all'articolo 2 del decreto-legge,] si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni(15).
1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studi (16).
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti (17).
2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato (16).
2-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva (16).
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale (15).
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti e delle studentesse, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli studenti e alle studentesse che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana (15). (14)
(14) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.
(15) Comma modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(16) Comma inserito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(17) Comma sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 8. Certificazione delle competenze (18)
1. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
(18) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 9. Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità(19)
1. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
(19) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 10. Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (20)
1. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.
(20) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 11. Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale (21)
1. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
(21) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 7, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 12. Province di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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Art. 13. Scuole italiane all'estero
1. Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. (22)
(22) Comma modificato dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, con effetto a partire dal 1° settembre 2017 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
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Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni
[1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.] (23) (24)
[2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.] (23) (24)
[3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.] (25) (24)
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(23) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(24) Comma abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(25) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
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Art. 15. Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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#esami di stato#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#dirittodovere #privatista #penultimo
Sentenza 20/11/2025 n° 7502
Area: Giurisprudenza

Nella scuola secondaria di primo grado la non ammissione alla classe successiva necessita di un’adeguata motivazione che dia conto delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall’istituto scolastico una volta rilevate le carenze dell’alunno in una o più discipline, dell’esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall’istituto scolastico e dell’impossibilità di recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento organizzabili dall’istituto procedente anche successivamente alla valutazione negativa all’uopo espressa. Nel caso di specie la scuola ha dato conto, con completezza ed esaustività, delle ragioni della non ammissione della studentessa alla classe successiva, fondate non solo sulla insufficiente preparazione in 8 discipline su 13, ma anche sull’incompleta maturazione personale, espressa dalla discente con un atteggiamento superficiale di “apatia e disinteresse” generalizzati nei confronti dei doveri scolastici e delle attivate strategie di recupero. (Il TAR Campania dichiara l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravenuta carenza di interesse avendo la discente, a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare, frequentato nuovamente il secondo anno della scuola media e successivamente il terzo conseguendo la licenza, ma valuta la legittimità del provvedimento ai fini della domanda risarcitoria. Nel ritenere legittimo il provvedimento alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene prive di pregio le ulteriori censure relative alla errata attribuzione della media in una materia, alla mancata somministrazione di verifiche nella parte finale dell’a.s. e ai tempi eccessivamente ridotti della valutazione – indicata dalla ricorrente in 3 minuti ad alunno.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 21/11/2025 n° 20822
Area: Giurisprudenza

La motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione in sede di esame di Stato risulta idoneamente esplicitata attraverso le griglie adottate – conformi ai modelli Ministeriali - le quali, mediante indicatori e descrittori riferiti a specifici livelli di competenza, offrono una chiara rappresentazione del giudizio attribuito. In assenza di allegazioni specifiche in ordine a travisamenti o incoerenze nella compilazione, il punteggio numerico espresso all’esito della valutazione sintetizza in modo legittimo e sufficiente il giudizio tecnico discrezionale della Commissione. Né la mancata verbalizzazione dettagliata del dibattito interno equivale a difetto di collegialità della deliberazione. Parimenti, quanto al colloquio orale e alla presunta omissione delle competenze maturante nei PCTO e in educazione civica, l’assenza di una verbalizzazione separata delle singole componenti non equivale, di per sé, a omessa trattazione, nè parte ricorrente ha allegato elementi oggettivi idonei a provare che i temi indicati non siano stati affrontati. Infondata è altresì la doglianza sulla presunta brevità del tempo dedicato alla correzione delle prove scritte posto che non è prevista una durata minima o predeterminata, ma è rimessa alla sottocommissione la determinazione del tempo ritenuto congruo e il ricorrente non ha offerto elementi idonei a dimostrare una carenza nell’iter valutativo. Infine, l’eventuale scostamento tra il rendimento scolastico annuale e l’esito finale dell’esame di Stato non integra, di per sé, vizio del procedimento, poiché l’esame di Stato ha natura autonoma rispetto alla valutazione periodica, avendo finalità certificative e non solo confermative e i voti riportati nel corso dell’anno non vincolano la valutazione delle prove d’esame, ma concorrono esclusivamente alla determinazione del credito scolastico. (Il Tar Lazio ricorda che le valutazioni espresse in sede di esame di Stato rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica qualificata, affidata in via esclusiva alla competenza della Commissione esaminatrice, e, pur se soggette al rispetto delle regole procedimentali, sono insindacabili nel merito salvo che nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento o dell’evidente violazione delle norme regolatrici del procedimento. Nel caso di specie, valutate tutte le censure mosse, il giudizio finale appare il risultato coerente di un processo valutativo conforme ai criteri normativi e amministrativi vigenti, correttamente documentato e privo di elementi sintomatici di irregolarità sostanziale.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 11/09/2025 n° 441
Area: Giurisprudenza

La non ammissione alla classe successiva di un alunno di scuola secondaria di primo grado in ragion delle cinque insufficienze riportate e della impossibilità di colmare le lacune nel breve periodo estivo, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, presenta difetto di istruttoria e motivazione in punto di mancata approfondita valutazione dell’intero percorso scolastico dell’alunno. (Il GA accoglie l’istanza cautelare avanzata dai genitori di un alunno portatore di DSA – seppure non certificati dalla struttura sanitaria pubblica – e beneficiario di un PDP, bocciato in seconda media per avere riportato la votazione di 5/10 in Italiano, Matematica, arte e 4/10 nella seconda lingua e in musica. La scuola, quindi, dovrà riesaminare il provvedimento per approfondire la valutazione sul recupero delle lacune in un arco temporale riferito al complessivo percorso scolastico dell’alunno.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 02/09/2025 n° 652
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti nei pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti. 2. I concorrenti di pubblici concorsi alla cui documentazione si chiede di accedere non assumono, normalmente, neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, L. n. 241/1990##1173T; di talché l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti fatti oggetto della richiesta ostensiva non arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi opporsi all'ostensione dei documenti richiesti (si veda Tar Campania Napoli ord. 24 febbraio 2025 n. 1523). 3. Nel caso di specie, il TAR non ha ritenuto condivisibile la tesi dall’Amministrazione per cui le istanze, ove richiedono “ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall’Allegato al bando di concorso…al fine dell’attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione”, sarebbero eccessivamente generiche ed esplorative. Infatti, parte ricorrente ha individuato la documentazione da richiedere sulla base delle informazioni a sua disposizione, documentazione identificabile peraltro, almeno in parte, con la medesima già rilasciata limitatamente alle prove del ricorrente. 4. L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Tar Marche 26 aprile 2024 n. 409, Tar Sicilia Catania 30 gennaio 2023, n. 284 ). 5. Nel caso di specie, gli atti sono stati ritenuti sufficientemente individuati mediante la loro attinenza ai criteri di valutazione delle prove scritte e orali. Il partecipante di un concorso non può essere a conoscenza degli atti adottati dalla Commissione per orientare la propria attività. 6. In merito alla verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei, vale la regola per cui l’accesso deve essere limitato alla documentazione effettivamente esistente agli atti della procedura. Nel caso in esame le istanze sembrano richiedere all’Amministrazione un’attività di verifica ex novo senza indicare i documenti esistenti. 7. La domanda di accesso alle certificazioni presentate da idonei e vincitori e alle date di validità delle stesse per le categorie di riserva è specifica e non impone un’attività alla PA. L’accesso a tali documenti è consentito se finalizzata a difendere i propri interessi giuridici. La tutela della riservatezza non può ritenersi tout court ostativa al cd. “accesso difensivo”, ed anzi, salvo il giusto contrappeso con gli interessi cd. “sensibilissimi”, l’accesso difensivo è ritenuto ad essa prevalente. 8. L’art. 24, della L. n. 241 del 1990##1172T consente l’accesso agli atti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici anche laddove essi riguardino dati sensibili, salva l’applicazione dei principi di cui all’art. 60, D. Lgs. n. 196 del 2003##2277T, nel qual caso, il trattamento di atti contenenti dati idonei a rivelare, tra gli altri, lo stato di salute è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (tra le tante Tar Lazio Roma 6 febbraio 2024, n. 2288) Nel caso in esame, vista la non contestata appartenenza del ricorrente alle categorie di riserva, la documentazione richiesta rientra certamente tra gli atti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici anche laddove essi riguardino dati sensibili. 9. Con riguardo ai limiti all’accesso, negli atti richiesti (con particolare riguardo alle certificazioni eventualmente acquisite dalla PA), sono potenzialmente contenuti anche dati previsti dall'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003##2277T, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 101 del 2018##3705T, il quale prevede che "quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale". Tali dati dovranno essere oscurati dall’Amministrazione. 11. La graduatoria degli idonei, essendo esclusa la sua pubblicazione per legge, si presenta come un documento non esistente, che deve essere formato dall’Amministrazione in risposta all’istanza e, quindi, non accessibile. 12. L’accesso non potrà riguardare tutte le domande e la documentazione dei vincitori e degli idonei, ma solo i vincitori e gli idonei con un punteggio uguale o superiore al ricorrente, non essendo individuabile un interesse del ricorrente medesimo ad accedere alle domande dei soggetti idonei con un punteggio inferiore.
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#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 14/11/2025 n° 7425
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, le persone con disabilità hanno diritto alle prestazioni stabilite in loro favore in relazione alle rispettive necessità di sostegno o sostegno intensivo. Quest’ultimo è determinato, ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, dalla compromissione “dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Tale condizione correlata a disabilità grave determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Tra le prestazioni stabilite in favore dei soggetti che versino in tali condizioni rientra l’insegnante di sostegno, la cui assistenza rappresenta un diritto che non può essere subordinato alle disponibilità finanziarie o organizzative della pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’istruzione scolastica, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) indica gli interventi necessari a realizzare il diritto all’educazione e all’integrazione dell’alunno disabile, tra cui l’assistenza di un docente di sostegno, secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.). Esso non può dunque contenere un numero di ore di sostegno a favore dello studente disabile inferiore a quelle previste dal G.L.O., e in ogni caso, qualora non dovesse coprire l’intero orario scolastico settimanale anche in caso di disabilità correlata a sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, occorre una motivazione individualizzata sulle ore di sostegno assegnate allo studente disabile. Se tale motivazione manca, non è possibile ridurre il monte ore di sostegno che il G.L.O. abbia individuato come necessario. Anche qualora la scuola dovesse avere carenze di organico a fronte delle esigenze degli alunni con disabilità iscritti, d’altro canto, è possibile richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale dei c.d. posti in deroga, per ottenere le risorse necessarie per la copertura delle ore di sostegno a favore degli studenti che ne abbiano necessità ai sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 66/2017. Nella prassi, tuttavia, solo gli alunni le cui famiglie abbiano fatto ricorso alla giustizia amministrativa risultano beneficiari di insegnanti di sostegno “in deroga”. Si tratta di una condotta che attiva il sostegno in deroga solo “ex post” e non prima dell’inizio dell’anno scolastico, e che quindi è contraria allo spirito del sistema normativo che intende assistere gli studenti disabili per garantire loro un pieno diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica (rispettivamente artt. 12 e 13 della l. 104/1992). Ciò comporta anche che la pubblica amministrazione sia tenuta a pagare le spese processuali e talvolta il risarcimento del danno a seguito della condanna da parte del giudice amministrativo per mancata richiesta tempestiva all’Ufficio Scolastico Regionale di posti in deroga da parte del Dirigente Scolastico. Pertanto, la redazione di un P.E.I. che non tenga conto della valutazione espressa dal G.L.O. a fronte di una giurisprudenza costante che censura tale prassi illegittima è viziata da eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, nonché degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992. (Nel caso in esame, il TAR Campania ha dichiarato viziata da eccesso di potere la condotta dell’amministrazione scolastica che aveva redatto un P.E.I. che prevedeva un monte ore inferiore rispetto a quello indicato da G.L.O. in conseguenza alla mancata richiesta di attivazione di posti in deroga all’Ufficio Scolastico Regionale.)
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#studenti: integrazione e disabilità#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione
Sentenza 05/09/2025 n° 674
Area: Giurisprudenza

La non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa principalmente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. Quindi, la non ammissione alla classe superiore ha finalità educative e formative, sostanziandosi nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe frequentata e nella conseguente opportunità di disporre la ripetizione dell’anno scolastico per colmare le lacune. Pertanto, considerato che tale giudizio va posto in essere esclusivamente alla stregua della sufficienza o insufficienza della preparazione e della maturazione personale e culturale, le mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente che presenta carenze o difficoltà di apprendimento non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello stesso alla classe successiva. (Nel caso di specie un alunno di scuola secondaria di primo grado, al quale venivano diagnosticati DSA dopo lo scrutinio finale, veniva bocciato avendo riportato cinque insufficienze. Il GA ritiene corretto l’operato della scuola sia con riguardo alla comunicazione con la famiglia – tempestivamente informata tramite il Registro elettronico ed i colloqui personali delle difficoltà del ragazzo - sia con riguardo alle misure adottate per ripianare il deficit di apprendimento dell’alunno.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 24/10/2025 n° 2957
Area: Giurisprudenza

Il giudizio di ammissione o non ammissione all’anno scolastico successivo si basa sulla idoneità o non idoneità dell’alunno ad affrontare con profitto la classe successiva. Tale assunto vale anche per gli studenti affetti da disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, così come da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), il cui interesse preminente non è quello di conseguire - in ogni caso - la promozione alla classe successiva quanto, piuttosto, di ottenere dal percorso scolastico un’adeguata preparazione che permetta loro di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Lo scopo della normativa a salvaguardia degli alunni con disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento, quindi, non è di garantire l’accesso alle classi successive indipendentemente dal livello di apprendimento e preparazione raggiunti, bensì quello, ontologicamente diverso, di mettere l’alunno nelle condizioni di frequentare con successo formativo la scuola. Corollario del suesposto principio è le eventuali omissioni, a carattere informativo o procedimentale, da parte dell’Amministrazione scolastica, così come la mancata o parziale attuazione di misure compensative o iniziative di sostegno non costituiscono circostanze da sole idonee ad incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione di un determinato soggetto alla classe successiva. (Fattispecie nella quale uno studente di scuola secondaria di secondo grado, portatore di BES e destinatario di un PDP, riportava sette insufficienze al termine dell’anno scolastico e non veniva quindi ammesso alla classe successiva. Il TAR rileva peraltro che i genitori ricorrenti non avevano dato prova delle asserita mancanze nell’applicazione del PDP per tutte le materie nelle quali lo studente era risultato insufficiente, mentre evidenzia come la scuola aveva in tempo utile effettuato tutte le comunicazioni alla famiglia, tramite il Registro elettronico, email e colloqui.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 10/09/2025 n° 1538
Area: Giurisprudenza

Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, di talché esso contiene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. La motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato. Peraltro la motivazione espressa numericamente consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato specie quando la Commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove e abbia attribuito il punteggio sulla base di una griglia predeterminata. La predisposizione di tale griglia valutativa, puntuale e pertinente, ben consente la ricostruzione dell'iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione del punteggio e sintetizza in modo sufficientemente chiaro, adeguato e comprensibile le valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla Commissione esaminatrice, rispetto alle quali non può muoversi, nel caso di specie, alcuna censura. L’operato della scuola è inoltre immune da vizi per l’ulteriore motivo che ella ha accompagnato il ricorrente con misure personalizzate connesse alla sua condizioni di “studente atleta” offrendo opportunità migliorative e/o di recupero delle lacune. (Nella specie, il ricorrente era stato ammesso all’esame di Stato con un credito scolastico di 27 punti complessivi e riportava i voti di 9/20 e di 10/20, nelle due prove scritte, e di 7/20 nella prova ora, conseguendo così la votazione complessiva di 53/100.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 25/07/2025 n° 6630
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria in quanto, a fronte dell’accertamento di una serie di irregolarità e carenze, tra cui l’insufficienza delle aule e il superamento della capienza massima consentita delle aule (comunque non essendo risolutiva la suddivisione in turni), l’indebito uso dei laboratori come aule, l’elevato tasso di assenteismo degli studenti, la mancata compilazione del registro elettronico in più classi e le irregolarità negli esami di idoneità e integrativi, l’istituto scolastico nel contraddittorio procedimentale non ha fornito adeguati riscontri, essendosi limitato a smentire i fatti accertati dagli ispettori o a controdedurre in modo generico gli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento e che l’adozione del provvedimento di revoca costituiva atto dovuto in relazione alla sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla carenza dei requisiti per ottenere la parità.
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#parità scolastica
Sentenza 24/11/2025 n° 20939
Area: Giurisprudenza

La valutazione di un alunno con DSA, al quale sono state applicate le misure compensative e/o dispensative previste dal PDP, non è dissimile da quella dello studente che non necessita di misure di sostegno, dovendo l’istituto scolastico verificare, in entrambi i casi, se siano stati raggiunti gli obiettivi generali. Il Consiglio di Classe, pertanto, nel caso di specie non era tenuto a valutare se il mancato superamento dell’esame di riparazione fosse o meno riconducibile al particolare disturbo specifico dell’apprendimento dell’alunna che, va ricordato, non è una patologia. Al contrario, un’eventuale promozione dell’alunna, motivata in ragione del disturbo di cui è portatrice, sarebbe stata irragionevole e per certi versi dannosa per la medesima interessata, che in tal modo verrebbe “premiata” pur non avendo raggiunto quell’adeguata preparazione che dovrebbe rappresentare l’obiettivo primario del percorso scolastico anche in caso di applicazione di un PDP. (Il TAR Lazio rigetta il ricorso proposto da una studentessa di scuola secondaria di secondo grado, affetta da DSA e destinataria di un PDP, avverso la non ammissione alla classe successiva a seguito del mancato superamento dell’esame di riparazione sostenuto in Latino, Greco e Scienze naturali-biology, giudizio ritenuto illegittimo per la mancata applicazione in sede di esame delle misure previste dal PDP. Il Collegio, nel ricordare che il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile da GA solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti, ha osservato che l’eventuale inadempimento a talune prestazioni previste dal PDP non vizia il giudizio, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso a fronte dei quali l’ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo. L’operato della scuola è risultato inoltre legittimo sia con riguardo alla tempestiva adozione del PDP, avvenuta entro il primo trimestre come previsto dalle Linee guida ministeriali, e alla sua condivisione con la famiglia, sia quanto alla sua applicazione in sede di esame come emerso dai verbali.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 26/10/2025 n° 651
Area: Giurisprudenza

La invocata continuità didattica non individua e non costituisce alcun diritto nella disponibilità dei docenti e, pertanto, la sua eventuale limitazione o non corretta applicazione non può dare origine ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dei docenti che non sono titolari rispetto alla attuazione di tale principio di alcun interesse processualmente e giuridicamente tutelabile. Le scelte organizzative dei DS nell’assegnazione dei docenti alle classi devono essere finalizzate a garantire agli allievi i medesimi docenti che li hanno seguiti nelle classi precedenti al fine di assicurare loro un apprendimento uniformato a criteri di omogeneità ed un percorso formativo di crescita che rappresenti un “continuum” . Il mutamento di insegnante da un anno all’altro è infatti circostanza in ipotesi dannosa per gli studenti ma indifferente per il docente. (Nel caso di specie la Corte di Appello, oltre a confermare la sentenza di rigetto emessa dal Giudice di primo grado in forza del principio contenuto nella massima ritenuto assorbente, si esprime anche sull’infondatezza delle numerose eccezioni di parte ricorrente quali ad esempio: la non rilevanza, in termini di importanza, della diversa materia di insegnamento rientrante nella medesima classe di concorso; l’assenza dell’ asserita compromissione della possibilità di partecipare agli esami di maturità; l’assenza di prove circa i pregiudizi che il docente avrebbe subito).
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#personale docente
23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
n° 192
Area: Normativa

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
(2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
23/10/2025 n° 1
Area: Normativa

Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
obbligatorio.
Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
In particolare, i genitori devono dichiarare:
- “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
“d’accordo con tale attività”;
- “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
persone con disabilità.
Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
dell’alunno con disabilità.
La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
raccomandazione:
- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il Collegio
Maurizio Borgo
Francesco Vaia
Antonio Pelagatti
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute
10/11/2025 n° 85811
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali
LORO SEDI
E. p.c. All’ Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito
SEDE
All’Ufficio di Gabinetto del Ministero del Turismo
SEDE
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Oggetto: Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026 - chiarimenti
In data 24 settembre u.s., il Ministero dell’istruzione e del merito ha inviato alle Istituzioni scolastiche e educative statali e, p.c., agli Uffici Scolastici Regionali, la nota - prot. n. 7254, avente ad oggetto “Viaggi d’istruzione - Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026”, con la quale sono state fornite utili informazioni e indicazioni operative in relazione ad alcune novità introdotte dal D. lgs. 36 del 2023, come integrato e corretto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 in materia di progettazione e affidamento delle procedure superiori alle soglie previste dall’articolo 62, comma 1, per gli appalti di servizi e forniture.
Sulla medesima questione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota del 7 ottobre u.s., ha fornito, su richiesta della Federazione Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo (Fiavet), chiarimenti circa l’interpretazione dell’art 14, commi 1 e 6 del D.lgs. 36/2023, inerente alle “Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti”, con riferimento agli appalti del turismo scolastico.
Tanto premesso, tenuto conto di quanto rappresentato da ANAC, si ritiene opportuno fornire alle Istituzioni Scolastiche ulteriori indicazioni operative, condivise con il Ministero del Turismo, finalizzate ad assicurare uniformità di comportamento e piena aderenza alla normativa recata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 36/2023, e successive integrazioni
introdotte dal D.lgs. 209/2024.
Si rammenta che, a partire dal 1° luglio 2023, è divenuto operativo l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione e all’affidamento degli appalti, qualora l’importo dell’intervento superi le soglie di cui all’art. 62, comma 1, del citato D.lgs. 36/2023, pari a € 140.000 per servizi e forniture e pari a € 500.000 per appalti di lavori.
Tale obbligo, come previsto dal D.lgs. 209/2024, è stato esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Al riguardo, si rappresenta, anzitutto, che le Istituzioni scolastiche possono procedere - previa “decisione di contrarre” ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 - con affidamento diretto del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione per importi inferiori alla soglia di 140 mila euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ciò “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.
In proposito, si rammenta che è buona prassi acquisire più preventivi in ossequio ai principi di concorrenza e trasparenza.
Inoltre, in considerazione della specificità delle istituzioni scolastiche, inquadrate nel parere dell’ANAC “come amministrazioni sub-centrali”, e della loro missione educativa, si evidenzia che l’art. 62, comma 6, del D.lgs. 36/2023, consente agli “enti non qualificati ai sensi del comma 2 dell’art. 63”, quali possono essere considerate le Istituzioni Scolastiche che non abbiano conseguito una qualificazione superiore, di procedere all’affidamento - mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate - attraverso una procedura negoziata senza bando:
• di servizi e forniture, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), attualmente pari a 221 mila euro (in virtù della recente modifica delle soglie ad opera dei Regolamenti UE (1),
• di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE, nel cui ambito rientrano i corsi di lingua organizzati dalle istituzioni scolastiche, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma
1, lett. d), pari a 750 mila euro.
Per le soglie superiori a 221 mila euro (per i viaggi di istruzione) e a 750 mila euro (per i soggiorni linguistici) si procede all’affidamento con gara aperta.
Si precisa, in definitiva, che le Istituzioni scolastiche, in quanto enti non qualificati, possono procedere in autonomia soltanto in relazione agli affidamenti diretti, mentre sono tenute ad avvalersi di una centrale di committenza qualificata per la gestione delle altre procedure sopra indicate.
Ciò chiarito, con riferimento alla connessa questione della possibilità di ricorrere - per l’affidamento del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione - a procedure autonome distinte tra loro ovvero ad una gara unica articolata in lotti, l’ANAC ha precisato che la suddivisione in gare autonome è ammissibile - non integrando quindi un artificioso frazionamento - qualora “i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse”, indicando al riguardo, a titolo esemplificativo, le seguenti distinte categorie di viaggi di istruzione: “corsi di lingua; viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo; (…)”.
Ebbene, in coerenza con il richiamato parere dell’ANAC, appare opportuno chiarire ulteriormente che, non trattandosi di un elenco tassativo – oltre alle predette categorie – può configurarsi quale lotto funzionale autonomo ciascun viaggio d’istruzione “a carattere culturale” che presenti natura e finalità intrinsecamente diverse rispetto agli altri viaggi programmati dall’istituto scolastico.
Nell’ambito dei viaggi d’istruzione, possono essere ricompresi, tra i viaggi con “natura e finalità intrinsecamente diverse”, ad esempio, quelli finalizzati:
• all’attività didattica e educativa;
• quelli con finalità di orientamento, rientranti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
In considerazione della natura eterogena dei viaggi d’istruzione, resta, in ogni caso, rimessa lla discrezionalità delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, la facoltà di individuare ulteriori finalità, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023 e successive integrazioni introdotte dal D.lgs. 209/2024, che consentano l’indizione di procedure autonome e distinte, in luogo dell’accorpamento in un’unica procedura di gara suddivisa in lotti.
Si invita, pertanto, ciascuna Istituzione scolastica a: effettuare un’attenta ricognizione dei fabbisogni e dei relativi importi; valutare con accuratezza la natura e le finalità dei servizi da affidare;
operare, ove necessario, mediante le piattaforme telematiche delle centrali di committenza qualificate; documentare adeguatamente le scelte adottate in sede di programmazione e affidamento.
Si ribadisce, inoltre, che nella richiamata nota del 24 settembre u.s. cui si fa seguito è stato comunicato che gli Uffici Scolastici Regionali hanno provveduto a individuare le stazioni appaltanti qualificate alle quali le Istituzioni scolastiche, in caso di necessità, potranno rivolgersi e delegare lo svolgimento delle procedure di affidamento, nei limiti e secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Infine, si segnala che, in data 29 settembre u.s., CONSIP Spa ha bandito una gara per fornire alle scuole un nuovo modello di procurement digitale, che consentirà, a partire dal 2026, di acquistare servizi “chiavi in mano” sopra soglia, direttamente da imprese qualificate, senza dover bandire gare autonome, con significativi risparmi di tempo e semplificazione delle procedure. Si rimanda al link www.consip.it/bandi/aq-viaggi-di-istruzione-id-2919 e ai “chiarimenti”, presenti all’interno della sezione “Documenti di gara”, per eventuali approfondimenti.
Con l’auspicio che le presenti indicazioni possano aiutare l’operato delle Istituzioni scolastiche in un’ottica di corretta applicazione delle norme e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, il Ministero, attraverso i propri Uffici Scolastici Regionali, garantirà tutto il supporto necessario.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Nando Minnella
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#viaggi di istruzione
09/06/2020 n° 9168
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Regione Autonoma Valle di Aosta
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
AOSTA
Provincia Autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione italiana
Direzione istruzione e formazione tedesca
Direzione istruzione, formazione e cultura ladina
BOLZANO
Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento istruzione e cultura
TRENTO
e, p.c.,
Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione
SEDE
Oggetto: Ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.
A seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche e con riferimento alla nota di questa Direzione generale prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, si forniscono di seguito ulteriori precisazioni.
Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado
Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni. In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni.
Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli stessi criteri di conoscibilità indicati nel paragrafo precedente. In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico. Il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti, che comunque non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali. In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stat, dell’attribuzione del credito scolastico e degli esiti finali non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali
Come è noto, i nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al decreto legislativo 61/2017, sono caratterizzati da forti innovazioni didattiche e organizzative e dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che rappresentano l’asse portante del nuovo ordinamento. Uno degli elementi distintivi risiede nella progettazione interdisciplinare, che da un lato fa riferimento ai risultati di apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze comuni a più discipline e insegnamenti e, dall’altro, si fonda sulle Unità di Apprendimento (UdA) confluenti nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.), documento che accompagna l’alunno durante l’intero quinquennio, basato su un bilancio personale dello studente, redatto nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale e aggiornato per tutta la sua durata.
In relazione al necessario raccordo tra le disposizioni dell’OM n. 11/2020 e quanto delineato in merito al suddetto nuovo assetto didattico e organizzativo degli istituti professionali, si precisa quanto segue:
- i consigli delle classi in cui sono attivi i nuovi percorsi di istruzione professionale individuano i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento e li inseriscono nel Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.), nel rispetto del carattere interdisciplinare della progettazione e dei connessi risultati di apprendimento tipici del nuovo ordinamento, rispetto ai quali ciascun insegnamento offre il proprio contributo specifico;
- con riguardo al Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) - destinato agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi – analogamente a quanto considerato per il P.I.A., l’indicazione degli obiettivi di apprendimento e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento tiene conto della dimensione interdisciplinare della progettazione didattica cui concorre ciascun insegnamento con il relativo specifico contributo. Possedendo caratteristiche analoghe per funzioni, obiettivi e contenuti, al Progetto formativo individuale (P.F.I.), esso può costituire, a scelta dell’istituzione scolastica, parte sostanziale di quest’ultimo, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni; in tal caso un estratto del P.F.I., per la parte contenente le informazioni afferenti al P.A.I., è allegato al documento di valutazione finale.
Con riguardo alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, si applicano le indicazioni contenute nella nota prot. 11981 del 4 giugno 2019 di questa Direzione generale, opportunamente coordinate con l’O.M. 11/2020. Pertanto, nei casi di ammissione alla classe successiva, si procede all’adeguamento, ovvero alla revisione del P.F.I., mentre nei casi di non ammissione, che per l’a. s. 2019/2020 ricorrono esclusivamente nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 6 dell’O.M. in oggetto, si procede alla rimodulazione del suddetto documento. Per le classi del secondo biennio del previgente ordinamento degli istituti professionali, le indicazioni dell’O.M. n. 11/2020 trovano piena ed integrale applicazione senza necessità di specifici adattamenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
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16/05/2020 n° 11
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per ilrecupero degli apprendimenti
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma1e l’articolo 2, comma 3;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-tere l’articolo 73, comma 2-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89,“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87,“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica5 marzo 2013, n. 52, “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”;
VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’art. 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;
VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di“Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsidegli Istituti Tecnici a norma dell’articolo8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 -Secondo biennio e quinto anno”;
VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di“Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionalia norma dell’articolo8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87-Secondo biennio e quinto anno”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca23 agosto 2019, n. 766 che adotta le “Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92”;
VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sulla valutazione degli alunni, nonché le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attività didattica ordinaria;
VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:
a.in merito all’articolo 3, comma 3 e 5, si accoglie l’invito a basare la valutazione su criteri e modalità deliberate dal collegio dei docenti, mentre non appare congruo prevedere la valutazione attraverso un giudizio articolatoe non attraverso l’attribuzione del voto, in quanto sicompirebbe, sia pure pro tempore,una modifica ordinamentale non giustificatané adeguatamente meditata.Il “giudizio articolato”, per essere davvero fondato e condiviso, implicherebbe una attività di studio e confronto da parte degli organi collegiali che non potrebbe che richiedere tempi distesi, in ragione della necessità di individuare criteri, livelli, indicatori e descrittori per ciascuna delle discipline, di illustrarli compiutamente alle famiglie, nonché di predisporre eventuali traduzioni nelle lingue delle famiglie non italofone, al fine di garantire l’indispensabile trasparenza delle valutazioni stesse. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe sono comunque chiamati a tenere conto degli ampi criteri previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 e a svolgere, nell’ambito delle proprie prerogative, una valutazione correlata all’attività svolta e ai singoli alunni;
b.in merito alla proposta di inserimento all’articolo 5 del comma 5, non si accoglie la proposta in quanto si creerebbeuna situazione discriminatoria nei confronti degli alunni con disabilità e si inserirebbeuna forma di consultazione esterna,non congruarispetto all’attività di valutazione. Nell’ambito dei processi di individualizzazione e personalizzazione consustanziali alla progettazione del PEI, nonché dei piani di apprendimento individualizzati, i gruppi di lavoro per l’inclusione hanno,di fatto e a ordinamento,gli strumenti per consentire un superamento delle difficoltà didattiche incontrate dagli alunni con disabilità anche nel corso del presente anno scolastico;
c.in merito all’articolo 6, si accoglie la modifica al comma 1 e si modifica, per coordinamento, il comma 6, primo eultimo periodo. In merito alle altre richieste, non si ritiene di accoglierle in quanto i commi dell’ordinanzadei quali si richiede l’abrogazioneattuano quanto disposto all’articolo 1, comma 2, del DL 22/2020, il quale, proprio in ragione della situazione straordinaria e al fine di garantire il diritto costituzionale all’istruzionesulla base di indicazioni omogenee, demanda alla presente ordinanza “le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”, attività da non confondersi, peraltro, con l’inizio delle lezioni previste dagli ordinamenti didattici.La norma speciale sopravvenutacomunque non lede la progettualità delle istituzioni scolastiche, da esercitarsi, attraverso gli organi collegiali, nella concretezza delle specifiche situazioni;
d.non si accoglie la modifica all’articolo 7, comma 1, in quanto il patto formativo individuale rappresenta una specificità ordinamentale dei CPIA e non una eventualità;
e.si accoglie parzialmente la modifica all’articolo 8, comma 2, in maniera tale da garantire alle istituzioni scolastiche il più ampio margine di programmazione delle attività concernenti gli esami di idoneità e integrativi.
ORDINA
Articolo 1
(Finalitàe definizioni)
1.La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazionedegli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020,n.22.
2.L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale,ai sensi della presente ordinanza,trova il suofondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, inmodalità a distanza.
3.Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a.Ministro: Ministrodell’istruzione;
b.Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
c.Regolamento sull’autonomia:decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
d.Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
e.Decreto legislativo:il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
f.Statuto delle studentessee degli studenti: ildecreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Articolo 2
(Progettazioni e criteri di valutazione)
1.I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario,le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionalee individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentalie gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6.
2.Ilcollegiodei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario,i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativae ne dàcomunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa.
Articolo 3
(Valutazione nelprimo ciclo di istruzione)
1.La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo.
2.Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi2, 3 e4 del Decreto legislativo.
3.I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanzasulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
4.Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
5.Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimio comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongonoilpiano di apprendimentoindividualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidarenonché le specifiche strategie per il raggiungimentodei relativi livelli di apprendimento.
6.Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenzee si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.
7.Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
8.Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentessee degli studenti.
Articolo 4
(Scuola secondaria di secondo grado -Valutazione delle classi non terminali)
1.La valutazionedegli alunniè condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
2.Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunnisulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazionein decimi.
3.Gli alunnidella scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo4, commi 5 e 6,e all’articolo 14,comma 7 del Regolamento.
4.Nel verbale di scrutinio finalesono espresse per ciascun alunnole eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.Per l’attribuzione del creditorestano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo.Nel caso di media inferiore a seidecimi per il terzo oil quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo,con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020,nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1.La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5.Per gli alunniammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predisponeil piano di apprendimentoindividualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6.Neicasi in cui i docenti del consiglio di classe non sianoin possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alledifficoltà legate alla disponibilitàdi apparecchiature tecnologicheovveroalla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico,il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterloalla classe successiva.
7.Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutiniemanati ai sensi dello Statuto delle studentessee degli studenti.
Articolo 5
(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)
1.Per gli alunni con disabilità certificataai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, siprocede alla valutazionesulla base del piano educativo individualizzato,come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.Il piano di apprendimentoindividualizzatodi cui all’articolo 6,ove necessario, integra ilpredetto piano educativo individualizzato.
2.Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
3.Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto alcomma2.
4.Il piano di apprendimentoindividualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzatoper gli alunni di cui ai commi 2 e 3.
Articolo 6
(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimentoindividualizzato)
1.Per gli alunni ammessi alla classe successivatranne chenel passaggio alla prima classe dellascuola secondaria di primo gradoovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativoi docenti contitolari della classe oil consiglio di classe predispongonoun piano di apprendimentoindividualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimentoindividualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2.I docenti contitolari della classeo il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlatiobiettivi di apprendimento e liinserisconoin una nuova progettazione finalizzataalla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3.Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché alpiano di apprendimentoindividualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4.Le attività di cui al comma 3integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre)e comunque proseguono, se necessarie, perl’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.
5.Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolosono realizzateattraverso l’organico dell’autonomia,adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativae facendo convergere sulprioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6.Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche,il piano di integrazionedegli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.
Articolo 7
(Percorsi di istruzione per gli adulti)
1.Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all’artico 4, comma 1, letteraa), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti èeffettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.
2.Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in una sola annualità dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, gli scrutini finalisi svolgonoanchein modalitàtelematica e comunque entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.
3.Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in due annualità dei percorsi di cuial comma 2, gli scrutini relativi alla valutazione intermedia si svolgono anche in modalità telematica al termine dell’emergenza epidemiologica e entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.
Articolo 8
(Situazioni particolari)
1.Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all’istituzione scolastica di iscrizioneil ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l’anno scolastico2019/2020.
2.Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo,nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenzaentro il 1° settembre 2020, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11del Decreto legislativo.
3.Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell’alunnocon quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell’esperienza all’estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutandola possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzatoper l’eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.
4.Gli alunni che, nell’anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve lenorme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 a un’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe operano secondo quanto previsto al comma 3.
5.Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante, tenuto contodi quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.
6.Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all’estero, si applica l’articolo 1, comma 8 del Decreto legge.
Articolo 9
(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)
1.Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo10
(Disposizioni finali)
1.Gli scrutini finali concernenti le classi terza della scuola secondaria di primo grado e le classi terminali dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinati da una o più ordinanze del Ministro concernenti gli esami di Stato relativial primo e al secondo ciclo di istruzione, fermo restando le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili.
1.Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.
Il Ministro dell’Istruzione
On. dott.ssa Lucia Azzolina
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#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#classe #apprendimento #articolo #decreto #alunno #istruzione #comma #valutazione #recare #anno
n° 1
Area: Normativa

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «nel primo ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola secondaria di primo grado» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;
c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;
d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale».
4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;
b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
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n° 15
Area: Normativa

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. (1)
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
(1) Comma inserito dalla l. 150/2024 in vigore dal 31 ottobre 2024.
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09/10/2020 n° 134
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
IL MINISTRO DELL’ ISTRUZIONE
VISTO il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera d – bis il quale prevede che “con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte […] a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l’articolo 12;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’articolo 16;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;
VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 giugno 2019, n. 461, con il quale sono state adottate le “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Linee guida sulla didattica digitale integrata”;
VISTI i verbali n. 82 e n. 90 delle riunioni del Comitato Tecnico scientifico tenutesi presso il Dipartimento della Protezione Civile rispettivamente il giorno 28 maggio e il giorno 22 giugno 2020, aventi ad oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”;
VISTO il protocollo d’Intesa del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 87 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19;
VISTO il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
ATTESA l’esigenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, di adottare misure che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica digitale integrata;
VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 7 settembre 2020;
VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n.47 del 15 settembre 2020;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti le procedure e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali. In particolare, all’articolo 3, comma 2 lett. a) si fa riferimento alla condizione dell’alunno così come certificata e descritta nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020; si recepisce la definizione normativa degli studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e pertanto compatibile con il dettato dell’articolo 3, comma 2, lett. b) e c) in cui si richiama per quanto compatibile la normativa già vigente per l’istruzione domiciliare e la scuola in ospedale; l’articolo 3, comma 2, lett. h) è stato riformulato tenuto conto delle indicazioni fornite, non assimilando la particolare condizione di salute degli studenti ai BES e alla disabilità; si è riformulato l’articolo 4 richiamando la sola normativa vigente considerando le valutazioni già in corso di svolgimento o periodiche di prossima attuazione;
SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. MEF - GAB 16008 del 08 ottobre 2020;
SENTITO il Ministro per la pubblica amministrazione con nota n. ULM_FP 0001524 del 18 settembre 2020;
ORDINA
Articolo 1 (Finalità e definizioni)
1. La presente ordinanza intende garantire, per l’anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.
Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a) alunni e studenti: studenti
b) Didattica Digitale Integrata: DDI
c) Pediatra di Libera Scelta: PLS
d) Dipartimento di Prevenzione: DdP
e) Medico di Medicina Generale: MMG
Articolo 2 (Ambito di applicazione)
1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati all’articolo 3.
Articolo 3 (Svolgimento dell’attività didattica)
1. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell’articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
2. A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:
a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;
b) consentono agli studenti di cui all’articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;
c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all’articolo 2, comma 1;
d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche;
e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d’istituto;
f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI;
g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;
h) ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;
i) valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.
Articolo 4 (Valutazione)
1. La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l’adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell’attività didattica.
Articolo 5 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono integrate e aggiornate, tenuto conto delle eventuali indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, delle disposizioni normative sopravvenienti e dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.
2. All’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
IL MINISTRO
On. Dott.ssa Lucia Azzolina
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n° 185
Area: Normativa

[1. (1)]
[2. (1)]
[3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza è composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione è nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento.] (2)
[4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.] (2)
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 17, comma 1, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dal 1° settembre 2000.
(2) Comma abrogato per effetto dell'art. 26, comma 3, d.lgs. 62/2017##295L a decorrere dal 1° settembre 2017.
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#esami di stato#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#privatista #traguardo
n° 193
Area: Normativa

1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'art. 192, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.
3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.
4. Gli esami di idoneità di cui all'art. 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.
5. Gli esami integrativi, di cui all'art. 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. (1)
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente, però, il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#ventun
n° 200
Area: Normativa

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
KEYWORDS
#imposte, tasse e tributi#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#arrotondamento
n° 253
Area: Normativa

1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti:
A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
tassa di esame di ammissione;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascun anno;
tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:
tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
tassa di immatricolazione;
tassa di frequenza di ciascun anno;
tassa di diploma.
2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalità dell'art. 7, comma 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazione, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturità;
gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.
7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#orfano #disperso #mutilare #prigioniero #nudo #caduto #ripetente #cieco
21/05/2001 n° 90
Area: Prassi, Circolari, Note

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852,contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;
Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni suglialunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137;
Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;
Visto il R.D.11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati fissatigli orari ed i programmi dei conservatori musicali;
Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;
Visto il D.P.R. 12/2/1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;
Vista la legge 24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;
Visto il D.M. 9.2.1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;
Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione;
Vista la legge 8.8.1995, n. 352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;
Vista la legge 10.12.1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato Regolamento;
Visto il D.P.R. 24.6.1998, n. 249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;
Visto il D.P.R. 9.8.1999, n. 323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto il D.M. 13 marzo 2000, n. 70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Vista l'O.M. 2 maggio 2000, n. 134 concernente il calendario scolastico per l'anno 2000-2001;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lvo 25.7.1998, n. 286;
Vista l'O.M. 13 febbraio 2000, n. 29, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 2000-2001.
Vista la lettera circolare n. 2357 del 20 aprile 2001 concernente gli esami di idoneità e di licenza elementare nelle scuole elementari paritarie;
Ordina
1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi.
2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.
3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.
4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236 e dalla circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996, la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con il documento di valutazione.
5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo articolo 6.
6. I docenti di classe, ivi compreso il docente di sostegno, il docente di religione, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art. 145 - comma 2 - del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 297, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.
A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.
7. Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione modulare di cui all'art. 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le operazioni di scrutinio previste dal commi precedenti vengono svolte dall'insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.
1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.
2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall'art. 128 del D.L.vo n. 297/1994 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.
Le due prove riguardano, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logicomatematica. Il colloquio, che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico ed è inteso ad accertare il livello di maturità raggiunto.
3. L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui alla circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996.
1. Le commissioni degli esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole riconosciute paritarie sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.
2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte interessate.
3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.
4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico della scuola statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. Della commissione fanno parte anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno e quello di lingua straniera, ove tale insegnamento sia incluso nelle discipline impartite nella scuola elementare parificata.
5. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.
6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 395, lettera e), del D.L.vo 297/1994.
1. Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.
Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.
2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria del circolo didattico nell'ambito del quale si trova la scuola privata.
3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale o paritaria.
4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre insegnanti della scuola statale e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola paritaria, nominati dai rispettivi dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.
Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
5. Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.
6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d'istituto delle scuole statali o paritarie competenti per zona entro la data indicata dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni.
7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal programma dell'attività svolta.
8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l'iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado dell'istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età.
1. La direzione della scuola privata autorizzata che presenti agli esami di idoneità e/o licenza non meno di 50 alunni complessivi può chiedere al dirigente scolastico competente che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata.
In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o licenza, che si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria, partecipa anche l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processò educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.
2. Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti, da parte delle scuole private, unicamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti disposizioni.
1. Agli alunni, che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.
2. I commissari d'esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.
3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi 1°, 2°, 3° e 4° per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio finale.
Tali prove sono sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati.
È da tenere presente, anche in questa sede, l'eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.
1. Il giudizio finale riportato sull'apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline, esso non va motivato e consiste nella indicazione "ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe successiva" o b) "al successivo grado dell'istruzione obbligatoria".
2. Il giudizio degli esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.
1. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media i docenti del corso, costituiti con il dirigente scolastico in Consiglio di classe, procedono alle operazioni di scrutinio degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza.
2. La sessione degli esami di idoneità alla seconda e alla terza classe di scuola media è unica.
3. Gli esami di idoneità hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
4. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
5. L'esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell'art.3 della legge 16 giugno 1977, n. 348.
6. Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità.
7. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline "storia" ed "educazione civica".
8. Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d'età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
9. I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda.
10. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro vicino. 11. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma.
12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.
13. Per i candidati agli esami di idoneità che sono stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
14. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura, oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
15. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.
16. Le disposizioni di cui al successivo art. 18, comma 6, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media.
1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali, paritarie e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19.1.1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
2. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.
3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.
4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.
5. I candidati privatisti, che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro i termini previsti dalla C.M. sulle iscrizioni, al dirigente scolastico della scuola media statale, paritaria o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.
6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale, paritaria o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino.
7. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma 12 del presente articolo.
8. Nelle città sedi di più scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua.
9. Per quanto riguarda le domande di ammissione all'esame, controfirmate dall'esercente la potestà parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n. 349 del 7-8-1998, in materia di autocertificazione.
10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovano applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento degli esami di licenza.
11. I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il 14o anno di età e che abbiano seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo dei documenti previsti di cui dalla precedente lettera b), una attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.
12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al sesto comma. Il Provveditore agli Studi, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati.
13. In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell'art. 7 delle legge 4 agosto 1977. Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del Provveditore agli Studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:
a) dirigenti scolastici di scuola media statale o pareggiata e dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media;
b) professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.
14. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto D.M. 6 agosto 1999, la commissione d'esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale.
15. I dirigenti scolastici e i docenti incaricati della presidenza devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.
16. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il Provveditore agli Studi sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, 3° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.
17. Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile, sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
18. I dirigenti scolastici, prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione di esame di idoneità, i dirigenti scolastici potranno concordare con il presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai dirigenti scolastici medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.
19. I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.
20. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media l'ammissione o la non ammissione agli esami viene deliberata - con le modalità previste dai precedenti commi 2, 3 e 4 - dai docenti del corso, costituiti con il Preside in Consiglio di classe.
21. I candidati provenienti dai predetti corsi sostengono l'esame di licenza media nella sede ove gli stessi si sono svolti; i docenti del relativo corso fanno parte della commissione d'esame della scuola di aggregazione e ne costituiscono apposita sottocommissione.
22. Gli esami di licenza hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:
- italiano
- lingua straniera
- matematica.
24. I Provveditori agli Studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma. L'eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74 dovrà svolgersi in giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al precedente comma.
25. Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione.
26. La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.
27. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.
28. Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.
29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al Decreto Ministeriale 26.8.1981.
30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 85 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.
31. È data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.
32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma 34 è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.
33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione di "non licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.
34. La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini della iscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.
35. La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.
36. Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.
37. A coloro i quali conseguono la licenza media deve essere rilasciato, a firma del presidente della commissione, il diploma di licenza. 38. Nel diploma viene scritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 33.
39. Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore agli Studi l'elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.
40. Ciascun presidente di commissione deve redigere, in duplice copia, al termine della sessione, la scheda informativa di cui alla C.M. 20 maggio 1999, n. 127. Tale scheda informativa deve essere inviata entro il 15 luglio alle Direzioni generali regionali, che faranno pervenire entro il 30 novembre un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli ispettori regionali al Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione - Direzione Generale degli ordinamenti scolastici.
La seconda copia della scheda deve essere trasmessa al Provveditorato secondo tempi e modalità che ogni Provveditore fisserà autonomamente.
41. Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.
42. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della circolare ministeriale n. 304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati in collaborazione con soggetti esterni, per l'insegnamento di una seconda lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 335 del 28 maggio 1997.
1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico è rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20-1-1999, n. 9 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale. n. 70 del 13 marzo 2000.
1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del 3.12.1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".
2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.
3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.
4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.
5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.
6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.
7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.
8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.
9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicate avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.
10. I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119
11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
12. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.
13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.
2. le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal D.M. 9.2.1979.
3. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica, derivanti dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31.12.1962, n. 1859, per la composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, quanto stabilito dall'O.M. n. 201 del 19 giugno 1993, confermata con C.M. n. 163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni che ne determinarono l'emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento degli esami si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II della presente ordinanza.
1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art. 4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.
2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art. 78 e dell'art. 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R. n. 249/1998, citato nel preambolo.
5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.
6. Nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.
7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sè preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
8. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate.
9. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l'anno scolastico 2000-2001, il credito scolastico viene attribuito agli allievi sulla base della tabella A, allegata al Regolamento e delle note in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.
4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.
5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest'ultima deve essere, altresì, indicata l'eventuale promozione con debito formativo.
6. Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 323 del 23.7.98.
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D.Lvo n. 297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo ai rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, dell'O.M. n. 29/2001.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 318 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste ai comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 29/2001.
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 318 del D.Lvo n. 297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art. 317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94.
1. A norma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").
3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
1. Relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto.
2. A ciascun allievo che è prosciolto dall'obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, è rilasciata certificazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n.70 del 13 marzo 2000.
1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.
2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.
3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il dirigente scolastico dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro grave motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita, i documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al dirigente scolastico della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata agli atti la domanda di trasferimento.
5. Qualora per comprovate necessità il candidato esterno sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
6. Qualora ricorrano gravi ed ecccezionali motivi, connessi procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.
7. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti.
8. Ferma restando l'unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
4. Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 21.
5. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.
6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.
9. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
1. In relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, è consentito sostenere esami di idoneità ed integrativi anche alle classi IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con sezione aeronautica. Le relative prove - scritte, orali e pratiche - come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare, ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle specifiche conoscenze, competenze e capacità necessarie per la prosecuzione degli studi nel particolare percorso formativo.
2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal Capo dell'Istituto che, in caso di superamento dell'esame e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle attività di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi inerenti dette attività, la cui valutazione, a tal fine, è rimessa alla commissione d'esame. La certificazione rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale eventuale limitazione. L'ammissione alle attività di volo resta, comunque, subordinata all'esito positivo delle prove selettive di cui all'art. 2 del menzionato decreto ministeriale.
3. Gli esami di idoneità alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell'indirizzo programmatori, vertono unicamente sui programmi dell'indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di promozione o idoneità relative agli indirizzi del precedente ordinamento "amministrativo", "mercantile", "commercio con l'estero" e "amministrazione industriale" non sostengono esami integrativi per l'accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell'autonomia loro propria, definiscono e adottano criteri e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da attività di autoformazione, da realizzare, nel corso dell'anno scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano di fattibilità adottato dal consiglio d'istituto.
4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneità, dei candidati in possesso di promozione od idoneità relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi.
1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.
2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18o anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri, delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.
3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell' istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presenta ordinanza.
5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98.
1. Per l'ammissione agli esami di idoneità alla quinta classe dell'istituto d'Arte, corso di ordinamento, è richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d'Arte della sezione per la quale si richiede l'ammissione agli esami.
1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art. 198, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica debba far parte un docente già designato quale commissario interno in una commissione di esami di Stato e i tempi di svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili con quelli di effettuazione degli esami di Stato, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:
a) con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;
c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
3. Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i dirigenti scolastici per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami, si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. A norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.
5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.
6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.
1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentito il Collegio dei docenti.
2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.
3. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, ai sensi dell'art. 2 della legge 10.12.1997, n. 425.
1. Le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.
2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.
3. In caso di impedimento del dirigente scolastico, la commissione è presieduta da un docente designato dal dirigente scolastico e facente parte della commissione medesima.
4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il dirigente scolastico deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.
5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del dirigente scolastico, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.
6. Alla nomina dell'esperto provvede il dirigente scolastico, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell' istituto, con l'avvertenza che l'esperto può essere nominato anche per più di una commissione.
7. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.
1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.
A - Prove strutturate e scrutinio.
2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singola discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica. Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove.
3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.
4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.
5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. È altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.
6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.
7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.
B - Prove d'esame.
1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.
2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.
3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.
4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.
5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.
6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:
a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;
b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.
7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.
8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che può modificare, in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica.
9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.
10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove:
11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 28, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell'ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell'ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti.
C. Certificazioni
1. Su richiesta del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline.
2. L'attività svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.
3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.
1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. Per comprovare l'attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 5.
2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.
4. Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo.
5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studio. In alternativa i candidati privatisti devono dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell'attività lavorativa indicata.
6. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo Istituto.
7. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
8. La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove. 9. La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
10. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato, paritari o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 362, comma 3, del D.Lvo 16.4.1994, n. 267, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.
2. Bienni terminali integrati.
Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalità acquisita è di competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.
3. Corsi surrogatori.
a) Soggetti preposti alla valutazione.
Posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo.
b) Modalità della valutazione - Attestazione.
Per l'area di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività professionale e all'apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.
Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.
In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento dimostrati. In sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento della abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.
La valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto.
Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno la riprovazione.
Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico.
Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma.
In tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.
L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.
c) Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.
1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti.
2. I candidati esterni che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.
3. Le domande di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte debbono essere state presentate dai candidati esterni entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni ad un solo istituto.
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 276 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, con le seguenti modifiche e integrazioni.
2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.
3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.
4. È consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento.
5. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi d'insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale.
6. Non è consentito sostenere esami di idoneità nei corsi sperimentali di progetto Sirio dell'ordine tecnico, salvo che trattisi di studenti che abbiano frequentato, nel corrente anno scolastico, tali corsi e che abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per effetto di scrutinio finale. Gli studenti in possesso di ammissione a classi precedenti l'ultima di corsi del citato progetto, in posizione diversa da quella menzionata, sostengono l'esame di idoneità per i rispettivi corsi di ordinamento corrispondenti, con esonero da prove integrative e facoltà di successiva iscrizione a corsi Sirio.
1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente Consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.
2. Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.
4. Le relative domande devono essere inoltrate al dirigente scolastico dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere del consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.
5. La determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del curriculum di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già studiate dagli interessati.
6. L'iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.
7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.
1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.
2. Parimenti, è consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.
3. Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20.
1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 24.
1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.
2. Gli alunni dichiarati non promossi agli esami di Stato nei corsi sperimentali i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti:
a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con un titolo di studio corrispondente a quello non conseguito nell'anno precedente;
b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.
3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.
4. I candidati esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati corrispondenti alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento, e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:
a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;
b) a classi di liceo linguistico presso istituti paritari e legalmente riconosciuti.
Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera a), l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.
Nel caso in cui i suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 20.
1. Per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si fa rinvio all'O.M. n. 29 del 13-2-2001, richiamata in premessa.
1. Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
2. Per tutti gli esami disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendono sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario sono ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. È data facoltà alle commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.
3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 e, relativamente agli esami di idoneità, le disposizioni dell'art. 7 della legge 10.12.1997, n. 425.
4. Le domande di ammissione agli esami dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia. In tali casi il Provveditore agli Studi può prendere in considerazione anche domande pervenute oltre i termini previsti per i diversi tipi di esame. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.
5. Il Provveditore agli Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.
6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami.
7. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 394/1999, citato nelle premesse, il consiglio di classe procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado.
1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice a) rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.
4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.
2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.
3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, nè trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria del 25-11-1996.
4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: £. 500 da 1 a 2 copie, £. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datano a cura dell'istituto.
5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.
6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.
7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.
La presente ordinanza è inviata alla Code dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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n° 74
Area: Normativa

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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16/05/2020 n° 10
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine egrado”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l’articolo 12;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante “Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione” e in particolare l’articolo 7, comma 2;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”; VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, concernente le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, col quale sono state adottate le “Linee guida” per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP;
VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno”;
VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95 recante “Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)”;
VISTA la nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952, concernente il “Supplemento Europass al certificato”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, recante “Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto «Esabac Techno» (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell’Esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalaureat tecnologico”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
VISTA la nota direttoriale 28 ottobre 2019, n 22110 avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2019/2020 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 marzo 2020, n. 197, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”;
VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
VISTO l’estratto del verbale n. 59 del Comitato tecnico scientifico del 24 e 25 aprile, concernente l’istanza del Ministero dell’istruzione sul tema dello “svolgimento dell’esame orale di maturità in presenza”, nel quale in CTS “esprime parere favorevole allo svolgimento degli esami di maturità conclusivi del secondo ciclo di istruzione come esame orale in presenza con la modalità in “unico colloquio” purché sia possibile garantire, in idonei ambienti, il distanziamento fisico tra tutti gli attori (membri della commissione, studente), siano rispettate le misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché relativamente alla sanificazione degli ambienti e alla tipologia di pulizia facendo riferimento alle figure dell’ambito;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, e in particolare l’articolo 2, comma 11, il quale prevede che le Regioni monitorino, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica nei territori di competenza. Ove dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione proporrà l’adozione delle misure restrittive necessarie e urgenti per le aree del territorio regionale interessate dall’aggravamento;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”;
VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:
a.di non accogliere le proposte di modifica all’articolo 17, in quanto la presentazione di un elaborato, relativamente alle discipline di indirizzo, consente al candidato di dimostrare maggiormente e in maniera più strutturata il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PECUP, in coerenza con le finalità dell’esame di Stato. Si è comunque meglio specificata la definizione degli eventuali argomenti da assegnare, ai fini della “valorizzazione delle discipline di indirizzo”, con riferimento alla loro diversa natura. Per quanto concerne la strutturazione della prova per i licei musicali e coreutici, la stessa è stata redatta recependo le istanze della cabina nazionale di regia e appare congrua la differenziazione delle situazioni, in ragione delle specifiche pratiche performative, che nel caso delle discipline coreutiche non possono non tenere conto delle condizioni di sicurezza e delle condizioni fisiche dei candidati. Per quanto riguarda la scansione delle parti dell’orale concernenti il PCTO e Cittadinanza e Costituzione, la stessa è specificamente prevista dal d.lgs 62/2017 (articolo 17, commi 9 e 10). Si ritiene che l’indicazione del tempo di svolgimento sia congruo con la strutturazione della prova orale. Quanto alla griglia di valutazione, la stessa si ritiene essenziale per garantire l’omogeneità dei criteri di valutazione, tenuto conto della natura dell’esame di Stato. La griglia, peraltro, adotta indicatori e descrittori di natura trasversale, atti per l’appunto a rendere l’attività valutativa delle commissioni “coerente alla situazione descritta” nel documento del consiglio di classe. In assenza delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, le commissioni sarebbero, in mancanza della griglia di valutazione dell’orale, del tutto prive di criteri oggettivi nazionali, rischiando in tal modo di snaturare le caratteristiche peculiari dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo;
b.di non accogliere, conseguentemente, le modifiche dell’articolo 19, comma 6 (ora comma 5 a seguito della rinumerazione) e dell’articolo 20 comma 3.
ORDINA
Articolo 1
(Finalità e definizioni)
1.La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
2.Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a)Ministro: Ministro dell’istruzione;
b)Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c)Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
d)Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
e)Decreto legislativo secondo ciclo: decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
f)Regolamento sull’autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
g)Statuto delle studentesse e degli studenti: decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
h)Decreto materie: decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28;
i)Decreto EsaBac: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95;
j)Decreto EsaBac Techno: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614;
k)Ordinanza commissioni: ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 aprile 2020, n. 197;
l)USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
m)PCTO: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
n)IeFP: Istruzione e Formazione professionale.
Articolo 2
(Inizio della sessione d’esame)
1.La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.
Articolo 3
(Candidati interni)
1.Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
a)ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
b)a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;
c)ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo,
i.nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Decreto legislativo secondo ciclo e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato articolo 15, coerente con il percorso seguito. Il Direttore generale dell’USR, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come “articolata”;
ii.nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo secondo ciclo, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e presentano domanda di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale. 2.In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
3.Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4.Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti,
a)nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell’istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame;
b)nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.
Articolo 4
(Candidati esterni)
1.Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato Decreto legislativo, sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza.
2.La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalla presente ordinanza.
3.Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo, sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che
a)compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b)sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c)sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo;
d)hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.
4.Gli studenti delle classi antecedenti all’ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 3, lettere a) o b) e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2020.
5.Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Decreto legge l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Decreto legislativo.
6.I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: a)nell’ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 non ancora regolamentati; b)nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno;c)nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Decreto legislativo secondo ciclo, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette Province autonome.
7.Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.
Articolo 5
(Sedi dell’esame)
1.Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo sono sedi dell’esame per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l’esame di Stato.
2.Per i candidati esterni, sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l’esame in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
3.Il procedimento di assegnazione dei candidati esterni alle sedi d’esame segue le modalità di cui all’articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo e al paragrafo 3 della nota direttoriale 28 ottobre 2019, n. 22110.
Articolo 6
(Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)
1.Il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame verifica le domande e i relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente all’USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
2.Dopo il perfezionamento della procedura di assegnazione di cui all’art. 5 comma 3, il dirigente scolastico assegna i candidati esterni, assegnati all’istituto statale o paritario dall’USR, tra le diverse sottocommissioni dell’istituto. A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati.
3.Negli indirizzi di studio nei quali, ai sensi del Decreto materie, la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.
4.Negli indirizzi di studio nei quali sono stati individuati commissari della classe di concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui vengono abbinati.
Articolo 7
(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)
1.I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
2.La modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzata anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
Articolo 8
(Presentazione delle domande)
1.I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all’esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota del MIUR 28 ottobre 2019, n. 22110.
Articolo 9
(Documento del consiglio di classe)
1.Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre:
a)le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;
b)i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1;
c)per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2.Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3.Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
4.Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.
5.Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.
6.Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.
Articolo 10
(Credito scolastico)
1.Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2.Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.
3.I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.
4.I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
5.Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
6.Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.
7.Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a)nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza;
b)nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti;
c)per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di Stato;
d)agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta;
e)in Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, è attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta in base al punteggio del titolo di Diploma professionale, per la classe quinta in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4 e sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso;
f)nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii. secondo le modalità di cui al Protocollo d’intesa tra il MIUR e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella D di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. Il consiglio di classe dell’istituzione formativa delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell’esame di qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. In particolare, ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:
i.ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella D di cui all’Allegato A alla presente ordinanza, relativa ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico;
ii.i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;
iii.i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;
iv.i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l’esame di Stato.
8.Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,
a)in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.
b)il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti.
c)il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti;
9.Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 7, lettera c) e d). In particolare:
a)per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:
i.sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
ii.nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;
iii.nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.
b)per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.
Articolo 11
(Commissioni d’esame)
1.Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza commissioni, le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
2.I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell’articolo 5 dell’Ordinanza commissioni.
3.Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la commissione si avvale, ove già non presenti in commissione, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all’albo dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.
4.Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite dall’USR, su segnalazione del dirigente scolastico, commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura, eventualmente integrate con docenti dell’istituzione scolastica di iscrizione.
5.Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub i., i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari designati dal consiglio di classe di associazione dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
6.Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii. sono nominate dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel protocollo di intesa.
Articolo 12
(Sostituzione dei componenti delle commissioni)
1.La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
2.Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3.Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti.
4.Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020.
5.In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità:
a)individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
b)individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
c)individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
d)individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
e)nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
i.docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
ii.docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;
iii.docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.
6.Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
7.In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
8.Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
9.L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.
Articolo 13
(Riunione territoriale di coordinamento)
1.Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il dirigente preposto all’USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull’esame di Stato. La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi in modalità telematica in relazione all’evolversi della presente situazione epidemiologica – costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.
Articolo 14
(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)
1.Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.
2.Il presidente o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all’USR, se l’assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.
3.Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.
4.Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti.
5.Nelle sottocommissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d’istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse.
6.Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto sede d’esame il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.
Articolo 15
(Riunione preliminare della sottocommissione)
1.Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.
2.Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.
3.Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni:
a)se nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
b)se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile.
4.Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente comunica le situazioni al dirigente scolastico il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri di cui all’articolo 13, comma 4, e le trasmette all’USR. L’USR provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3 lettera b). Le sostituzioni sono disposte immediatamente nei casi concernenti i candidati interni; prima della sessione straordinaria nei casi concernenti i candidati esterni ammessi all’esame.
5.I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare l’incarico rilasciano le dichiarazioni di cui al comma 3.
6.Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni. In particolare esamina:
a)l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
b)le domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell’abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l’attestazione in cui si indichi l’assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
c)la copia dei verbali delle operazioni di cui all’articolo 10, relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
d)il documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;
e)il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 19, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Decreto legislativo;
f)l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Decreto legislativo;
g)per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.
7.Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
a)qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d’esame con riserva;
b)qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituto sede d’esame, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;
c)qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
8.In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:
a)le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17;
b)i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;
c)i criteri per l’attribuzione della lode.
9.Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.
Articolo 16
(Prova d’esame)
1.Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
2.Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a)di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b)di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c)di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.
3.La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida
Articolo 17
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
1.L’esame è così articolato e scandito:
a)discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;
b)discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;
c)analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;
d)esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e)accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
2.Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.
3.La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.
4.Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
a)i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
b)per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno.
5.Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto.
6.La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B.
Articolo 18
(Progetto Esabac e Esabac-techno. Percorsi a opzione internazionale )
1.Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
2.Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove di cui al decreto EsaBac Techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
3.Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del colloquio.
4.Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac o EsaBac Techno risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.
5.Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.
6.L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac o EsaBac Techno, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dicitura esito negativo nel caso di mancato superamento.
7.I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.
8.La prova di cui al comma 7 accerta le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di Lingua e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera.
9.Della valutazione della prova orale di cui al comma 7 si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del colloquio.
10.Ai fini dell’espletamento delle prove di cui ai commi 3 e 7, ogni sottocommissione può assegnare ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all’articolo 17, comma 3, ove necessario.
11.Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale consente l’accesso agli istituti di istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.
Articolo 19
(Esame dei candidati con disabilità)
1.Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
2.Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7,qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
3.La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.
4.Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.
5.Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
6.Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.
7.Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
8.Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Articolo 20
(Esame dei candidati con DSA)
1.Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2.La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3.Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
4.I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
5.I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Articolo 21
(Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)
1.Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
2.Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.
3.La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
4.Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei comma 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 22
(Verbalizzazione)
1.La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame, nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2.La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.
3.Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l’applicativo “Commissione web”, salvo motivata impossibilità.
Articolo 23
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
1.Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione.
2.Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.
3.Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.
4.Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b).
5.La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: a)abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b)abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
6.I presidenti di commissione possono trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.
7.Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti dai Dirigenti tecnici che hanno svolto l’attività di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull’andamento generale dell’esame di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competente USR, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.
8.I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dei diplomi; nel caso in cui gli stessi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi.
9.I certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Tale dicitura non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.
10.Per i candidati che hanno superato l’esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.
11.Al termine dell’esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame. Per l’esame EsaBac ed EsaBac techno, il diploma di Baccalauréat è consegnato in tempi successivi.
Articolo 24
(Supplemento Europass al certificato)
1.Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma, il Supplemento Europass al certificato.
2.I Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell’apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali.
3.Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati dell’istituzione scolastica, del diplomato e con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Le istituzioni scolastiche non apportano modifiche al certificato e lo consegnano allo studente diplomato, come da nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952.
4.Il Supplemento Europass al certificato tiene luogo, per il corrente anno scolastico, del curriculum dello studente di cui all’articolo 21, comma 2, del Decreto legislativo.
Articolo 25
(Pubblicazione dei risultati)
1.L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
2.Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.
3.L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac ed EsaBac techno, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti...” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.
4.Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.
Articolo 26
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
1.Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,
a)nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;
b)qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
c)nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
2.Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.
Articolo 27
(Versamento tassa erariale e contributo)
1.Il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto dell’iscrizione all’esame.
2.Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Articolo 28
(Accesso ai documenti scolastici e trasparenza)
1.Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al dirigente scolastico o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.
Articolo 29
(Termini)
1.I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.
Articolo 30
(Esame nella Regione autonoma Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano)
1.Per la Regione autonoma Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché le disposizioni normative regionali.
2.Per la Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché le disposizioni normative provinciali.
3.Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza. La parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) è relativa alla lingua slovena. Una parte del colloquio è riservata all’accertamento della padronanza dell’italiano – seconda lingua.
Articolo 31
(Disposizioni organizzative)
1.Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Dirigenti preposti agli USR valutano l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli USR o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
2.Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e condivise con le OO.SS.
3.I Dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, sulla base dei monitoraggi svolti dalle Regioni e dalle Province autonome e dei correlati provvedimenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e dal decreto del Ministro della sanità, 30 aprile 2020.
Il Ministro dell’Istruzione
On. dott.ssa Lucia Azzolina
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n° 13
Area: Normativa

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; (1)
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; (2)
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. (3)
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
(1) Ai sensi dell'art. 6 comma 3-septies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019."
(2) Ai sensi dell'art. 6 comma 3-octies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al l° settembre 2019."
(3) Lettera così modificata dalla l. 150/2024 in vigore dal 31 ottobre 2024.
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Risposta 1° settembre 2026, n. 167
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D.M. 23 luglio 2026, n. 148 - Circolare 4 settembre 2026, n. 157712
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Comunicazione del MIM relativa alla mobilità per il personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/27
L’O.M. n. 43 del 12 marzo 2026 ha avviato le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.
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USR per il Piemonte - Nota 29 settembre 2025, n. 17764
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O.M. 26 marzo 2026, n. 54
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Circolare 30 settembre 2025, n. 130
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IVA e imposta di bollo (DPR 26/10/1972, n. 633 - DPR 26/10/72, n. 642 - Legge n. 662/96 - D.L. n...
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Nota 10 novembre 2025, n. 74346
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