Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 16/04/2021
Condividi
  • Integrazione del credito: spetta solo agli studenti con media insufficiente?
  • Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi

    KEYWORDS

    #pbb #decimo #media #credito #studente #insufficienza #integrazione #possibilità #tempistica #profitto #anno

    Domanda

    Chiedo come deve essere interpretato il comma 4 dell'art. 4 dell'OM n. 11/2020 che testualmente prevede: "Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti".
    Mi è chiaro che la possibilità di integrazione di un solo punto (nota MI n. 8464 2020) sia riconosciuta per gli studenti la cui media in sede di scrutinio sia inferiore a sei decimi, ma vorrei conoscere la portata dell'affermazione "La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi", ossia a quali studenti ci si riferisce? A coloro che pur non avendo una media inferiore a sei decimi hanno in una o più discipline una insufficienza? Oppure in generale tale possibilità è riconosciuta a tutti gli studenti considerati meritevoli per l'iter condotto nel presente anno scolastico di un punto in più di credito, anche in totale assenza di insufficienze nel loro profitto?
    Vi chiedo una risposta in tempi stetti poiché è importante fornire al collegio un atto di indirizzo da parte mia.
    Grazie.

    Risposta

    La formulazione dell'art. 4, comma 4 dell'OM n. 11/2020, citato nel quesito, lascia spazio ad un'applicazione non limitata ai soli studenti con media insufficiente o che abbiano comunque conseguito una o più insufficienze.
    Si ritiene, quindi, che l'integrazione del credito, nei limiti di un solo punto, possa essere prevista, secondo precisi criteri stabiliti dal collegio dei docenti, anche per gli studenti che abbiano significativamente migliorato il proprio profitto nell'anno scolastico corrente. La "ratio" di tale integrazione va evidentemente ricercata nella possibilità di valorizzare un percorso scolastico che può essere stato condizionato dall'improvvisa interruzione della didattica in presenza, che l'anno scorso ha costretto le scuole e gli studenti ad un imprevedibile e non programmato adattamento alla nuova situazione emergenziale.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 09/05/2016 n° 9337
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Prima
  • In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

    KEYWORDS

    #infortunio scolastico#responsabilità civile#locare #sbucare #dislocare #visibilità #valitutti #presenti #costituita #sfociante #impugnata #verificarsi

    Sentenza 22/01/2018 n° 98
    Area: Giurisprudenza

  • Scuola paritaria e “bocciatura”: no alla legittimazione in giudizio del MIUR - T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Sezione Seconda
  • L’Amministrazione statale non ha legittimazione passiva nel giudizio avverso la mancata ammissione alla classe successiva di uno studente frequentante una scuola media paritaria, in quanto il ricorso non è azionato contro atti emanati dalla PA stessa, ma contro atti relativi alla gestione dell’offerta formativa, rispetto ai quali il MIUR non esercita alcuna funzione di controllo. E’ legittima la bocciatura di uno studente di seconda media, affetto da DSA, che aveva riportato quattro insufficienze, in quanto la valutazione negativa trova giustificazione esclusivamente nel mancato impegno profuso dal discente nello studio. I DSA, infatti, incidono sulle modalità di apprendimento, che devono essere, pertanto, facilitate attraverso strumenti alternativi, senza, però, che questo significhi un’esenzione dall’impegno nello studio. La ratio delle misure dispensative/compensative risiede proprio nel facilitare l’apprendimento, colmando le abilità ridotte a causa del disturbo, ma non nell’escluderlo. Nel caso di specie, peraltro, è dimostrato che la scuola ha adempiuto gli oneri su di essa gravanti, avendo tempestivamente adottato tutti gli strumenti necessari per favorire l’apprendimento, con la conseguenza che la bocciatura è da ascrivere al mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dello studente. In un simile quadro, quindi, la scelta di ripetere l’anno scolastico si mostra opportuna, oltre che legittima, posto che consentirà al discente di colmare le lacune, che altrimenti sarebbe per lui ancora più gravoso recuperare.

    KEYWORDS

    #studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#apprendimento #classe #disturbo #alunno #dsa #obiettivo #misura #scuola #ricorso #impegno

    n° 47
    Area: Normativa

  • Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

    2.  Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

    3.  La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

    3-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

    4.  La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

    5.  Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

    6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

    KEYWORDS

    #malattia #genitore #congedo #ministro #figlio #comma #certificazione #astenere #lavoro #decreto

    n° 73
    Area: Normativa

  • Indennità in caso di interruzione della gravidanza (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4) - Decreto legislativo 26/03/2001 n° 151
  • 1.  In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.

    2.  La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

    KEYWORDS

    #mensilità
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 72

    Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

    KEYWORDS

    #deliberazione #raccomandazione #ospedale #presiedere #parlamento #manifestare #statuto #dirittodovere #profitto #verbalizzare

    Pagina: 23

    Istruzioni e modalità organizzative Esami di Stato A.S. 2017/2018

    Ordinanza Ministeriale 2 maggio 2018, n. 350

    KEYWORDS

    #riunione #banda #oscillazione #europass #deliberazione #dsa #supplemento #terzultimo #dicitura #differenziare
    Iscrizioni online anno scolastico 2019/2020: indicazioni sulla fase di avvio

    Chiarimenti MIUR sulla fase di avvio delle iscrizioni online per l'A.S. 2019/2020.
    Il MIUR ha fornito indicazioni sulle principali attività relative alla fase di avvio delle iscrizioni che le Istituzioni scolastiche dovranno eseguire

    KEYWORDS

    #iscrizione #pubblicazione #modulo #avvio #fase #famiglia #registrazione #portale #credenziale #inoltro
    MEF-SPT - Messaggio n. 134 del 6/9/2012 - Variazione modalità pagamento stipendi

    Comunicazione MEF-SPT riguardante la modalità di riscossione degli emolumenti.
    È disponibile sul portale Stipendi PA un nuovo servizio self-service, indirizzato a tutti gli Amministrati SPT, che permette di comunicare la variazione della modalità di riscossione degli emolumenti, senza più recarsi presso gli uffici competenti

    KEYWORDS

    #riscossione #emolumento #libretto #autenticare #amministrare #accredito #elencare #funzionalità #permettere
    Integrazione graduatorie di Istituto del personale docente in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326

    Comunicazione MIUR inerente l'integrazione delle graduatorie di Istituto del personale docente.
    Il MIUR ha trasmesso, per la successiva pubblicazione sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, il D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680

    KEYWORDS

    #carattere #graduatoria #inserimento
    Avvio Anno Scolastico 2013/2014: aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti.

    Comunicazione MIUR relativa all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti.
    Il MIUR con la Nota n. 2235 del 13/9/2013, ha comunicato che a partire dal 16/9/2013 saranno disponibili sul SIDI, per le scuole statali e non statali primarie, secondarie di I e II grado, le funzioni di aggiornamento da completare entro il 21 ottobre

    KEYWORDS

    #char
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 16/04/2021
    Condividi
  • Integrazione del credito: spetta solo agli studenti con media insufficiente?
  • Area Tematica: Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi

    KEYWORDS

    #pbb #decimo #media #credito #studente #insufficienza #integrazione #possibilità #tempistica #profitto #anno

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!