
Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
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Organi collegiali: consiglio di classe
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Consigli di classe straordinari: rientrano nelle 40 ore?
Se la risposta è affermativa, per i docenti che superano le 40 ore devo prevedere un eventuale pagamento da fondo di Istituto?
Grazie.
La norma contrattuale di riferimento è l’art. 29, comma 3, del CCNL di comparto del 2007. Al punto a) è previsto che le attività di carattere collegiale dei docenti comprendono: “[la] partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Al punto b) si aggiunge: “la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”.
Va tenuto presente che: “lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono computabili né all’interno della lettera a) né della lettera b).
Quindi ogni consiglio di classe, sia ordinario che straordinario, rientra nella lettera b). Nel Piano annuale delle attività del personale docente, che il dirigente scolastico adotta dopo essersi confrontato con il collegio docenti, è necessario introdurre la programmazione annuale dei consigli di classe in numero e quantificazione della durata tali da rispettare il tetto delle 40 ore. Nei casi in cui alcuni docenti, soprattutto quelli che operano su più classi, dovessero sforare il tetto è opportuno che sia inserita nel Piano la possibilità di essere esonerati da uno o più consigli di classe, d’intesa con il dirigente scolastico (escludendo ovviamente i consigli nei quali si debbano adottare decisioni di particolare importanza).
La mancanza di questa clausola potrebbe indurre alcuni docenti, fortunatamente non tutti, a tenere il conteggio di tutte le ore impegnate e di avanzare la richiesta del pagamento della quota oraria che supera il tetto delle 40 ore. In questo caso il dirigente scolastico potrebbe essere costretto a riconoscere le ore come straordinarie, ovviamente in presenza di una specifica rivendicazione.
Considerando la possibilità di consigli straordinari, prevalentemente destinati a valutare situazioni disciplinari, si raccomanda da un lato di contenerne la durata dei consigli al minimo indispensabile e di prevedere nella programmazione dei consigli di classe un margine temporale che consenta di fare fronte a tali situazioni senza eccedere il limite delle 40 ore.
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Sentenza 08/02/2008 n° 322/07
Area: Giurisprudenza

L'adempimento della prestazione lavorativa del docente comprende anche lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento ex art. 42 del CCNL comparto scuola del 1995 (poi art. 24 CCNL del 1999, art. 26 CCNL del 2003 e art. 29 CCNL del 2006), che consistono nella partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (comma 3 lett. a) e a quelle ai consigli di classe e assimilati (comma 3 lett. b) partecipazioni richieste, senza esclusione, a tutti i docenti, nei limiti del massimo di 40 ore per ciascuna tipologia di attività; tale limite, per il docente con rapporto di part time, va ridotto in misura proporzionale alla riduzione dell'impegno orario settimanale, rispetto al docente con cattedra completa (art. 7 comma 7 O.M. 22 luglio 1997 n. 446). Il docente con rapporto di part time, nel rispetto del limite orario riproporzionato, è comunque tenuto alla partecipazione a tali riunioni, anche ove tenute in giorni e orari diversi e ulteriori rispetto a quelli su cui è articolata la sua prestazione lavorativa, in ragione del carattere supplementare dell'istituto delle attività funzionali all'insegnamento.
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#personale dipendente: orario di lavoro#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#ccnl #part #prestazione #partecipazione #insegnamento #orario #rapporto #ris #polo #giustificazione
Sentenza 11/02/2014 n° 288
Area: Giurisprudenza

Spetta all'Ufficio scolastico regionale e non alla singola Istituzione scolastica la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti il personale della scuola, che, nonostante il conferimento a tutte le istituzioni scolastiche della personalità giuridica, è tuttora incardinato nei ruoli dell'amministrazione statale, di cui l'Ufficio scolastico costituisce un organo periferico. Nella causa promossa da un dipendente della scuola con cui si chiede al giudice di emettere l'ordine di astenersi da comportamenti vessatori e di cessare quelli asseritamente in atto è' ammissibile l'intervento in giudizio del dirigente scolastico di quella istituzione scolastica, il quale ha titolo per sostenere le ragioni dell'amministrazione, da cui discendeva la liceità della sua stessa condotta. I docenti a tempo parziale sono esclusi dalle attività aggiuntive d'insegnamento aventi carattere continuativo, mentre è applicabile nei loro confronti la disciplina dettata per i docenti a tempo pieno, in tutti i casi non specificamente disciplinati dalle norme sul contratto a tempo parziale. Ne segue che per tutte le attività funzionali all'insegnamento, eccettuati i consigli di classe, la condizione del docente full time non differisce da quelle del docente con orario parziale che ha, pertanto, il dovere di partecipare al collegio dei docenti e di tenere i colloqui con le famiglie degli alunni, anche se fissati in giorni nei quali non è tenuto a svolgere l'attività d'insegnamento. Quanto ai consigli di classe, secondo l'art. 7, comma 7 dell'ordinanza ministeriale 23 luglio 1997, n. 446, l'unica deroga per i docenti a tempo parziale riguarda il numero complessivo di ore annue, da ridurre rispetto alle quaranta ore stabilite per gli insegnanti a tempo pieno, in proporzione all'orario settimanale svolto, ma senza che ciò comporti, neppure per quest'attività funzionale, il diritto a vedersi convocati solo nei giorni in cui doveva essere svolta l'attività didattica. I richiami all'adempimento dei doveri, rivolti dal dirigente scolastico all'insegnante costituiscano il doveroso esercizio, da parte del capo d'istituto, dei suoi poteri organizzativi e gerarchici, soggetto all'unico limite della correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, e non possono essere considerati indice di un atteggiamento vessatorio od ostile del superiore gerarchico, se non sono protratti per un tempo significativo e non sono diretti all'emarginazione del lavoratore E' inammissibile, perchè non prevista dall'ordinamento, la domanda di accertamento del mobbing finalizzata a ottenere non il risarcimento degli eventuali danni subiti, bensì l'emissione di un ordine, nei confronti del dirigente scolastico di cessare dalle presunte condotte vessatorie.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#mobbing#personale dipendente: orario di lavoro#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#attività #insegnamento #docente #tempo #lavoro #giudice #part #sentenza #appello #contratto
n° 316
Area: Normativa

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'art. 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'art. 315, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'art. 479, comma 10.
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#studenti: integrazione e disabilità#personale dipendente: formazione#handicappare #flessibilità
n° 315
Area: Normativa

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
[3. (1)]
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 40 , comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
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#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#contitolarità #socializzazione #intersezione #interclasse #handicappare
Comunicazione inerente la pubblicazione in G.U. del D.D. 9 novembre 2018, con cui è indetto il concorso straordinario docenti.
L'istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS deve essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 12 novembre 2018 fino alle ore 23,59 del 12 dicembre 2018
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#concorso #istanza #candidato #dicembre #presentare #bando #polis #partecipazione #indire #novembre
Comunicazione MIUR inerente le proposte di assunzione del persoanle docente relative alla fase B del piano straordinario.
Il MIUR ha comunicato che le proposte di assunzione relative alla fase B del piano straordinario previsto dalla Buona Scuola verranno effettuate alle ore 00.01 del giorno 2 settembre 2015 attraverso il sistema informativo Istanze OnLine
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#espungere #accettazione #esaurimento #serie #avvalersi #partecipare
Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
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Organi collegiali: consiglio di classe
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