Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 27/04/2021
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  • Consigli di classe straordinari: rientrano nelle 40 ore?
  • Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
    Argomenti: Organi collegiali: consiglio di classe

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    #pbb #consiglio #classe #tetto #programmazione #docente #sforare #attività #collegio #superare #rivendicazione

    Domanda

    Consigli di classe straordinari: rientrano nelle 40 ore?
    Se la risposta è affermativa, per i docenti che superano le 40 ore devo prevedere un eventuale pagamento da fondo di Istituto?
    Grazie.

    Risposta

    La norma contrattuale di riferimento è l’art. 29, comma 3, del CCNL di comparto del 2007. Al punto a) è previsto che le attività di carattere collegiale dei docenti comprendono: “[la] partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”. Al punto b) si aggiunge: “la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”.
    Va tenuto presente che: “lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”. Non sono computabili né all’interno della lettera a) né della lettera b).
    Quindi ogni consiglio di classe, sia ordinario che straordinario, rientra nella lettera b). Nel Piano annuale delle attività del personale docente, che il dirigente scolastico adotta dopo essersi confrontato con il collegio docenti, è necessario introdurre la programmazione annuale dei consigli di classe in numero e quantificazione della durata tali da rispettare il tetto delle 40 ore. Nei casi in cui alcuni docenti, soprattutto quelli che operano su più classi, dovessero sforare il tetto è opportuno che sia inserita nel Piano la possibilità di essere esonerati da uno o più consigli di classe, d’intesa con il dirigente scolastico (escludendo ovviamente i consigli nei quali si debbano adottare decisioni di particolare importanza).
    La mancanza di questa clausola potrebbe indurre alcuni docenti, fortunatamente non tutti, a tenere il conteggio di tutte le ore impegnate e di avanzare la richiesta del pagamento della quota oraria che supera il tetto delle 40 ore. In questo caso il dirigente scolastico potrebbe essere costretto a riconoscere le ore come straordinarie, ovviamente in presenza di una specifica rivendicazione.
    Considerando la possibilità di consigli straordinari, prevalentemente destinati a valutare situazioni disciplinari, si raccomanda da un lato di contenerne la durata dei consigli al minimo indispensabile e di prevedere nella programmazione dei consigli di classe un margine temporale che consenta di fare fronte a tali situazioni senza eccedere il limite delle 40 ore.

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    Approfondimenti

    Sentenza 10/07/2025 n° 25509
    Area: Giurisprudenza

  • Docente che firma per un collega in sede di consiglio di classe: quando si configura il reato di falso? - Corte di Cassazione - Sezione Quinta
  • E’ configurabile il delitto di falso in atti pubblici quando la falsità ricade, oltre che su contenuti alla prova dei quali l'atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell'atto, asseverati dal pubblico ufficiale. Il verbale della seduta di un consiglio di classe costituisce atto pubblico, dotato di fede privilegiata poiché idoneo a documentare le attività e gli adempimenti necessari per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'organo collegiale previsto per legge in ambito scolastico ed a produrre effetti nei confronti dei terzi. Il reato di falso ideologico pacificamente si configura come ipotesi necessariamente dolosa, ancorché a dolo generico costituito dalla consapevolezza della falsità dell'attestazione. Si deve escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente oppure da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo. In particolare, va conferito rilievo, per quanto concerne il tema dell'esclusione del dolo del reato, all'esistenza di prassi amministrative di enti od organismi collegiali proprio riguardo alla redazione di atti quali i verbali, concludendo per la configurabilità di comportamenti negligenti, per non aver compiutamente accertato il pubblico ufficiale le condizioni di redazione formalmente necessarie dell'atto, che, tuttavia, escludono la sussistenza di un atteggiamento doloso e, dunque, del reato di falso, che non è possibile strutturare come fattispecie colposa (Nel caso di specie una docente, in qualità di segretario, aveva firmato per altro docente presente senza però indicare che la firma non è autografa e addirittura in un'occasione aveva sottoscritto il documento al posto del docente quando questi era assente giustificato. Nell’annullare con rinvio la Cassazione ha rilevato che i giudici di merito non avevano preso in considerazione le giustificazioni della docente imputata. Il fatto che l'imputata abbia creduto di poter attestare la presenza, in sedute del consiglio di classe, di una docente effettivamente intervenuta, come pacificamente risulta dalle sentenze di merito, mediante la sigla della firma "per conto di lei", è circostanza che potrebbe rilevare e che la Corte d'Appello non ha tenuto in considerazione, quantomeno per far comprendere le ragioni della sua irrilevanza ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, irrilevanza certamente possibile. La peculiare circostanza che la docente risulta assente giustificata e, contemporaneamente, falsamente firmataria di un verbale relativo, unita agli incarichi scolastici conferiti alla ricorrente in quell'anno scolastico, contribuiscono a colorare un profilo di eventuale mera negligenza o leggerezza da parte di quest'ultima, date le specifiche circostanze del caso concreto, caratterizzato anche dall'inspiegabilità del falso. Per quanto concerne la posizione della Dirigente Scolastica, la Corte d'Appello, ribaltando la decisione su impugnazione della parte civile, ha condannato agli effetti civili la DS, ritenendo che l'autorità giudiziaria non fosse già a conoscenza dei reati di falso in atto pubblico commessi nella scuola dell'imputata, quando ella ne ha avuto notizia e ha deciso di non sporgere denuncia; d'altra parte, secondo la Corte territoriale, è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato ex art. 361 cod. pen., che ella abbia riposto affidamento nel fatto che le due più dirette interessate alla vicenda avrebbero sporto denuncia. La Cassazione ha annullato con rinvio in quanto la Corte di Appello non ha svolto la doverosa attività di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva - si tratta di tre testimoni fondamentali, escusse in primo grado - prima di riformare la sentenza di assoluzione del Tribunale e di condannare la DS ricorrente agli effetti civili)

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    #organi collegiali#reato

    Sentenza 03/09/2025 n° 16133
    Area: Giurisprudenza

  • Illegittima la bocciatura fondata sul mero numero di assenze - T.A.R. LAZIO - ROMA - Sezione Quarta Bis
  • Il limite orario di assenze annuali ex art. 14 d.P.R. 122/2009 è valicabile in presenza di due requisiti: 1) straordinarie e documentate giustificazioni delle assenze ultronee; 2) possibilità, anche in presenza del superamento del limite, di valutazione del rendimento scolastico. La non ammissione alla classe successiva, infatti, non può basarsi sul mero superamento del limite di assenze quando sussistano elementi sufficienti per procedere alla valutazione dell'alunno e questi abbia comunque conseguito risultati positivi nelle prove di verifica, dimostrando il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi il Consiglio di classe è tenuto a considerare la possibilità di una deroga individualizzata al limite massimo di assenze consentito, ulteriore rispetto alle deroghe generali già previste non sussistendo un limite minimo legale e invalicabile di frequenza ma dovendo lo stesso adattarsi sempre al singolo caso di specie. Pertanto, è illegittima la non ammissione alla classe successiva della studentessa ricorrente, destinataria di un PDP, in quanto la patologia riscontrata ed il piano terapeutico-riabilitativo predisposto rientrano certamente tra la cause giustificative della deroga prevista dall’art. 14 del citato d.P.R.. La studentessa, inoltre, aveva comunque partecipato con profitto alle giornate scolastiche escluse dagli impegni terapeutici, conseguendo un numero ordinario di valutazioni e un rendimento complessivo più che sufficiente. (Nel caso di specie una studentessa di scuola secondaria di secondo grado per seguire il piano terapeutico-riabilitativo definito dal locale dipartimento di salute mentale era costretta ad assentarsi da scuola nei giorni di martedì e giovedì e ad anticipare l’uscita nella giornata di lunedì, mentre nelle altre giornate partecipava con profitto all’attività didattica. Le assenze programmate erano quindi puntualmente giustificate né la scuola inviava alcuna comunicazione alla famiglia nel corso del secondo quadrimestre. In sede di scrutinio finale, la scuola non ammetteva l’alunna alla classe successiva con la motivazione “mancata frequenza” per l’intero secondo quadrimestre. Alla luce del principio espresso il TAR ha annullato la non ammissione alla classe quarta, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di rivalutazione, ad opera del Consiglio di classe, della posizione della minore.)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    n° 1
    Area: Normativa

  • Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano - Decreto legge 15/09/2023 n° 123
  • 1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del predetto comune, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso (1).

    2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle [relative] misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4 (1).

    3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.  Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo (1).

    4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della società Sport e Salute Spa, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma (1).

    4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023(2).

    4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio(2).

    5. Il Commissario straordinario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (1).

    6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione Campania. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo (1).

    7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

    7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare “Legalità” 2014-2020(2).

    8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale (1).

    9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

    10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale(2).

    10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici(2).

    10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM(2).

    10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

    a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

    b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234(2).

    10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente(2).

    (1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.

    (2) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.

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    n° 192
    Area: Normativa

  • Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
    2.  Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
    3.  Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
    4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
    5.  È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
    6.  L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
    7.  Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
    8.  A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
    9.  Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
    10.  I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
    11.  La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

    (1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."  

    (2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
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    Iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti A.S. 2026/2027

    Nota 18 maggio 2026, n. 1212

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    Attestazioni dei revisori sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025: chiarimenti sulle tempistiche e sui dati da pubblicare

    Delibera 15 aprile 2026, n. 168

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    Esami Maturità A.S. 2025/2026: nomina dei Referenti di sede e funzionamento del Plico telematico

    Comunicazione del MIM relativa alla nomina dei Referenti di sede e al funzionamento del Plico telematico per gli Esami di Maturità A.S. 2025/2026
    Il MIM, con la Nota prot. n. 2902 del 29 aprile 2026, ha ricordato la scadenza del 6 giugno 2026 per la nomina dei referenti tramite la funzione dedicata del portale SIDI, nonché sull’attivazione delle credenziali necessarie per l’accesso alla piattaforma.

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    Esame di Maturità A.S. 2025/2026: chiarimenti sulla Formazione scuola-lavoro (FSL)

    Comunicazione del MIM relativa alla FSL in correlazione all’Esame di Maturità del corrente anno scolastico.
    Il MIM, con le FAQ istituzionali pubblicate nella Sezione dedicata agli Esami ( PCTO) ha fornito chiarimenti sulla Formazione Scuola Lavoro in correlazione all’Esame di Maturità del corrente anno scolastico.

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    Chiarimenti sulla formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del RSPP

    Comunicazione del Ministero del Lavoro relativa alla formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del RSPP
    La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1 del 16 aprile 2026, con il quale ha fornito, al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, una risposta in merito alla formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del RSPP

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    Indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/2027

    Comunicazione del MIM relativa alle supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/2027
    Il MIM, con la Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, ha fornito le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/2027.

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    Indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/2027

    Comunicazione del MIM relativa alle supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/2027
    Il MIM, con la Circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, ha fornito le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/2027.

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    Fondi Strutturali Europei: chiarimenti sulle delibere degli Organi Collegiali

    Comunicazione del MIM relativa alle delibere degli Organi Collegiali sui Fondi Strutturali Europei
    Il MIM, in riferimento esclusivamente all’Avviso pubblico AOOGABMI-95165 del 24/04/2026 – “Formazione docenti”, ha precisato che le delibere degli Organi Collegiali potranno essere inserite nel sistema informativo SIF2127 anche successivamente all’adesione all’avviso pubblico, purché entro la data di avvio del progetto.

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    Data di pubblicazione: 27/04/2021
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  • Consigli di classe straordinari: rientrano nelle 40 ore?
  • Area Tematica: Organi collegiali e assemblee
    Argomenti: Organi collegiali: consiglio di classe

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    #pbb #consiglio #classe #tetto #programmazione #docente #sforare #attività #collegio #superare #rivendicazione

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