Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 29/04/2021
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  • Chiarimenti sulla procedura di archiviazione di un procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Personale: procedimenti disciplinari

    KEYWORDS

    #pbb #sanzione #archiviazione #fascicolo #conciliazione #dpr #impiegato #provvedimento #approvare #infrazione #gennaio

    Domanda

    Avrei deciso per un'archiviazione in un procedimento disciplinare.
    Stante la normativa attuale questa decisione va motivata con atto specifico?
    Deve per legge essere inserita nel fascicolo personale del dipendente oppure è facoltà del DS anche non inserirla?
    L'inserimento nel fascicolo personale di un'archiviazione può eventualmente essere elemento di ricorso al giudice del lavoro ?

    Esiste ancora l'istituto della conciliazione nei procedimenti disciplinari della Pubblica Amministrazione verso i dipendenti ?

    Risposta

    Il provvedimento di archiviazione consiste nella determinazione del datore di lavoro di non irrogare la sanzione. In quanto tale, l’atto non esige una particolare motivazione (del resto non si applica l’art.3 della legge n.241/1990) essendo sufficiente allo scopo indicare l’accertamento dell’insussistenza degli addebiti contestati. Al riguardo è bene precisare che non devono essere contenute né raccomandazioni né rimproveri di sorta, altrimenti il dipendente potrebbe lamentare che l’archiviazione contiene una sanzione innominata e atipica.
    Poiché l’archiviazione è la determinazione di non sanzionare, il lavoratore non deve esserne pregiudicato in alcun modo. Quindi, l’atto di archiviazione non deve essere inserito nel fascicolo personale. Ciò si ricava in via interpretativa dagli artt.24 e 25 del D.P.R. 686/1957.
    Per quanto riguarda il contenuto del fascicolo personale si rinvia al vigente art. 24 del D.P.R. 03/05/1957, n. 686:
    “Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dall'art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di un indice, deve contenere:
    1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
    2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;
    3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato;
    4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze;
    5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio;
    6) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art. 93 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall'art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ;
    7) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione e verso i terzi, previsti dal Capo II del Titolo II del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
    8) ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato;
    9) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza”.
    Per quanto riguarda gli atti che devono essere eliminati dal fascicolo personale, si fa rinvio all’art.25 dello stesso decreto:
    “Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:
    a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi dell'art. 88 del decreto citato;
    b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'art. 92, comma secondo e dell'art. 97, comma primo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell'articolo 97 e del terzo comma dell'art. 120 del T.U. citato;
    c) i provvedimenti d'esclusione dell'impiegato da esami o scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 94 e 95 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
    d) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di ufficio o su ricorso degli interessati”.

    Infine, quanto alle procedure conciliative, l’art.55, comma 3, del D.Lgs n.165/2001 prevede: “La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione”.
    Un significativo elemento di novità è offerto dalla sostanziale re-introduzione del “patteggiamento disciplinare” ad opera del medesimo comma 3 dell’art. 55, secondo cui, fuori dalle ipotesi di licenziamento, la contrattazione è abilitata a configurare procedure di conciliazione non obbligatoria, da instaurarsi e concludersi nel termine di trenta giorni dalla contestazione degli addebiti e prima dell’irrogazione della sanzione, durante la cui pendenza i termini del procedimento disciplinare restano sospesi. La sanzione disciplinare eventualmente concordata all’esito della conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
    Successivamente, in data 19 aprile 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, valido per il triennio 2016-2018.
    Il Titolo III del nuovo contratto introduce le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare destinate ad applicarsi al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle Istituzioni Scolastiche e educative, al personale degli enti ed istituzioni di ricerca, delle università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM (art. 10 CCNL).
    Per quanto riguarda il personale docente, invece, l’art. 29 del CCNL 2018 ha stabilito, ancora una volta, di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale (che avrebbe dovuto concludersi entro il mese di luglio 2018) la definizione, per il personale docente e educativo delle Istituzioni Scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria.
    L’art. 17 del CCNL vigente (intitolato “Determinazione concordata della sanzione”) si occupa di disciplinare la procedura conciliativa di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. La disposizione, per il momento applicabile al solo personale ATA, configura una sorta di patteggiamento in forza del quale datore di lavoro e dipendente si accordano sull’entità della sanzione da applicare in concreto.
    Tale determinazione concordata della sanzione è assoggettata ad alcuni vincoli:
    - non è ammessa nelle ipotesi in cui la legge o il contratto collettivo prevedano la punibilità dell’infrazione con la sanzione del licenziamento;
    - la sanzione patteggiata non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede;
    - la sanzione concordata non può essere impugnata.

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    Approfondimenti

    Sentenza 21/07/2025 n° 20455
    Area: Giurisprudenza

  • Sospensione del docente per due giorni: spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari la competenza sanzionatoria - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il CCNL del comparto scuola differenzia la competenza disciplinare per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso ha infatti rinviato, per i docenti, all'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994. Quest’ultimo prevede, tra le sanzioni applicabili ai docenti e al personale direttivo, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese come sanzione successiva, in ordine di afflittività, alla censura. La competenza disciplinare in tal caso spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico. Non va invece applicata la disciplina del CCNL relativa alla competenza disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che dopo la censura prevede la sospensione fino a dieci giorni irrogabile dal Dirigente Scolastico. Poiché la competenza disciplinare nei confronti del personale docente, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, si basa sul massimo della sanzione applicabile e non sulla misura concreta della sanzione che la scuola intenda irrogare, in caso di sospensione di due giorni spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico, sanzionare il comportamento del docente. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Roma che individuava la competenza disciplinare nei confronti di un docente che era stato sospeso dall’insegnamento per due giorni in capo al Dirigente Scolastico, applicando erroneamente la normativa disciplinare applicabile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario anziché quella prevista per il personale docente e direttivo. Il docente aveva contestato animatamente una decisione del Dirigente Scolastico in modo aggressivo e offensivo davanti agli alunni.)

    KEYWORDS

    #personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#contrattazione collettiva

    Ordinanza 19/04/2025 n° 10375
    Area: Giurisprudenza

  • L'incompetenza disciplinare del D.S. non è rilevabile d'ufficio - Corte di Cassazione - Lavoro
  • E’ inammissibile, in quanto “nuova”, l’eccezione d’incompetenza del dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione a un docente non tempestivamente sollevata nel ricorso introduttivo di primo grado (Nel caso di specie, l’ordinanza della Corte non contiene alcun ripensamento rispetto al proprio consolidato orientamento in tema di riparto delle competenze disciplinari tra dirigente scolastico e UPD. Com’è noto, la materia è attualmente regolata dall'art. 55-bis, comma 9 quater, del D.Lgs n. 165/2001, secondo cui, per il personale docente, educativo e A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative statali, la competenza per i procedimenti disciplinari che prevedono sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni spetta al dirigente. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, il procedimento disciplinare è di competenza dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD). Per il personale ATA, l'applicazione del comma 9 quater non presenta problemi, in quanto il codice disciplinare prevede la sanzione della sospensione fino a dieci giorni. La situazione si complica per il personale docente. Prima e dopo l'entrata in vigore del menzionato comma 9 quater la giurisprudenza ha sempre negato che l'art. 55 bis del D.Lgs n.165/2001 attribuisse al Dirigente Scolastico la competenza di sospendere il docente fino a 10 giorni. Secondo la Suprema Corte, per determinare il riparto di competenza tra le autorità disciplinari occorre attenersi esclusivamente al “massimo edittale” previsto da ciascuna infrazione. Poiché per i docenti non esiste alcuna infrazione punibile nel massimo fino a dieci giorni di sospensione, tale potere non può essere esercitato dal dirigente, ma spetta all’UPD. La violazione del riparto di competenza comporta l'invalidità della sanzione. Il caso affrontato nell’ordinanza in commento ha riguardato un docente che aveva impugnato una sanzione di sospensione dal servizio per sei giorni. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte d'Appello di Bari aveva respinto l'appello del docente, ritenendo inammissibile l'eccezione di incompetenza dell'organo che aveva adottato la sanzione disciplinare, in quanto tardivamente proposta. La Corte d'Appello aveva comunque ritenuto infondata l'eccezione nel merito, considerando la competenza del dirigente scolastico in forza della norma in esame. Il ricorso per Cassazione del lavoratore denunciava l’invasione delle competenze dell’UPD da parte del dirigente e ciò in quanto la pena massima prevista dagli artt.492 e 494 del D.Lgs. 297/94, è la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese, mentre non esiste una disposizione che preveda la sospensione per un periodo inferiore. Sennonché l’ordinanza in commento, pur avendo confermato la legittimità della sanzione comminata dal dirigente, si è pronunciata “in rito” (dichiarando inammissibile il ricorso per ragioni processuali) senza esprimersi nel merito sulla questione della competenza del dirigente scolastico ad irrogare la sanzione della sospensione al personale docente. Pertanto, non vi sono ragioni per concludere che la Corte avrebbe mutato indirizzo se il ricorso fosse stato correttamente proposto).

    KEYWORDS

    #dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente

    23/12/2025 n° 51745
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR EMILIA ROMAGNA - Nota - Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150
  • Ministero dell'Istruzione e del Merito

    Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna

    Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

    Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

    Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
    delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
    statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
    per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale

    Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
    dell’Emilia-Romagna

    Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
    Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

    Al sito internet a mezzo pubblicazione su
    http://istruzioneer.gov.it

    Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.

    1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

    Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
    degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
    Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
    della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti  scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
    Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
    - 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
    - 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
    scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
    previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.

    2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.

    Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
    comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:

    -co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;

    -co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
    legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
    dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
    Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:

    -co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
    personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;

    -co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
    della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
    del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
    con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;

    -co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
    comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;

    -co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
    -co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
    Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
    Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.

    Il Direttore Generale,
    Bruno E. Di Palma

    (Firmato digitalmente)

    KEYWORDS

    #studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento

    01/12/2025 n° 63113
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR LOMBARDIA - Nota - D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
  • Ministero dell’istruzione e del merito
    Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
    Direzione Generale
    Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

    Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
    attività educative e didattiche di scuola
    secondaria di primo e secondo grado
    loro e-mail istituzionali
    p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
    loro e-mail istituzionali
    Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
    Lombardia
    loro e-mail istituzionali

    Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.

    Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
    In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
    In particolare:
    - resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
    - non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
    - non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
    - permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
    - resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
    Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
    Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.

    ▪ SANZIONI DISPIPLINARI

    Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
    - per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
    - per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
    di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
    - per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
    nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).

    ▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI

    In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
    - le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
    - le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
    alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
    - le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
    - è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
    - in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
    - nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
    Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).

    ▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

    Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
    In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
    - nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
    di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
    - è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
    - si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
    del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
    Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).

    Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.


    IL DIRETTORE GENERALE
    Luciana VOLTA

    (Firmato digitalmente)

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    #studenti: azione disciplinare
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    Pagina: 2

    Indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2026/2027

    Nota 6 maggio 2026, n. 11814

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    Pagina: 21

    Attestazioni dei revisori sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025: chiarimenti sulle tempistiche e sui dati da pubblicare

    Delibera 15 aprile 2026, n. 168

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    Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo

    Comunicazione del MIM relativa alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo
    Definite le modalità di aggiornamento e rinnovo delle GPS e delle graduatorie di istituto per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, nonché i criteri per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo

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    Avviso pubblico prot. n. 88927 del 03/06/2025 "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio": indicazioni sulle procedure negoziali e sul divieto di frazionamento artificioso

    Comunicazione del MIM relativa alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e attrezzature nell’ambito dell’Avviso PNRR sui laboratori innovativi
    La Nota MIM n. 206159 del 26 novembre 2025 richiama l’obbligo di procedura di gara per forniture superiori a 139.999,99 euro e il divieto di frazionamento artificioso degli acquisti

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    Avviso pubblico prot. n. 88927 del 03/06/2025 "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio": indicazioni sulle procedure negoziali e sul divieto di frazionamento artificioso

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    Data di pubblicazione: 29/04/2021
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  • Chiarimenti sulla procedura di archiviazione di un procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Personale: procedimenti disciplinari

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    #pbb #sanzione #archiviazione #fascicolo #conciliazione #dpr #impiegato #provvedimento #approvare #infrazione #gennaio

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