
Area Tematica: Dirigenti scolastici
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Personale: procedimenti disciplinari
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Avrei deciso per un'archiviazione in un procedimento disciplinare.
Stante la normativa attuale questa decisione va motivata con atto specifico?
Deve per legge essere inserita nel fascicolo personale del dipendente oppure è facoltà del DS anche non inserirla?
L'inserimento nel fascicolo personale di un'archiviazione può eventualmente essere elemento di ricorso al giudice del lavoro ?
Esiste ancora l'istituto della conciliazione nei procedimenti disciplinari della Pubblica Amministrazione verso i dipendenti ?
Il provvedimento di archiviazione consiste nella determinazione del datore di lavoro di non irrogare la sanzione. In quanto tale, l’atto non esige una particolare motivazione (del resto non si applica l’art.3 della legge n.241/1990) essendo sufficiente allo scopo indicare l’accertamento dell’insussistenza degli addebiti contestati. Al riguardo è bene precisare che non devono essere contenute né raccomandazioni né rimproveri di sorta, altrimenti il dipendente potrebbe lamentare che l’archiviazione contiene una sanzione innominata e atipica.
Poiché l’archiviazione è la determinazione di non sanzionare, il lavoratore non deve esserne pregiudicato in alcun modo. Quindi, l’atto di archiviazione non deve essere inserito nel fascicolo personale. Ciò si ricava in via interpretativa dagli artt.24 e 25 del D.P.R. 686/1957.
Per quanto riguarda il contenuto del fascicolo personale si rinvia al vigente art. 24 del D.P.R. 03/05/1957, n. 686:
“Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dall'art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di un indice, deve contenere:
1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;
3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato;
4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze;
5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio;
6) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art. 93 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall'art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ;
7) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione e verso i terzi, previsti dal Capo II del Titolo II del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
8) ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato;
9) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza”.
Per quanto riguarda gli atti che devono essere eliminati dal fascicolo personale, si fa rinvio all’art.25 dello stesso decreto:
“Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:
a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi dell'art. 88 del decreto citato;
b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'art. 92, comma secondo e dell'art. 97, comma primo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell'articolo 97 e del terzo comma dell'art. 120 del T.U. citato;
c) i provvedimenti d'esclusione dell'impiegato da esami o scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 94 e 95 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
d) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di ufficio o su ricorso degli interessati”.
Infine, quanto alle procedure conciliative, l’art.55, comma 3, del D.Lgs n.165/2001 prevede: “La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione”.
Un significativo elemento di novità è offerto dalla sostanziale re-introduzione del “patteggiamento disciplinare” ad opera del medesimo comma 3 dell’art. 55, secondo cui, fuori dalle ipotesi di licenziamento, la contrattazione è abilitata a configurare procedure di conciliazione non obbligatoria, da instaurarsi e concludersi nel termine di trenta giorni dalla contestazione degli addebiti e prima dell’irrogazione della sanzione, durante la cui pendenza i termini del procedimento disciplinare restano sospesi. La sanzione disciplinare eventualmente concordata all’esito della conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
Successivamente, in data 19 aprile 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, valido per il triennio 2016-2018.
Il Titolo III del nuovo contratto introduce le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare destinate ad applicarsi al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle Istituzioni Scolastiche e educative, al personale degli enti ed istituzioni di ricerca, delle università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM (art. 10 CCNL).
Per quanto riguarda il personale docente, invece, l’art. 29 del CCNL 2018 ha stabilito, ancora una volta, di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale (che avrebbe dovuto concludersi entro il mese di luglio 2018) la definizione, per il personale docente e educativo delle Istituzioni Scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria.
L’art. 17 del CCNL vigente (intitolato “Determinazione concordata della sanzione”) si occupa di disciplinare la procedura conciliativa di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. La disposizione, per il momento applicabile al solo personale ATA, configura una sorta di patteggiamento in forza del quale datore di lavoro e dipendente si accordano sull’entità della sanzione da applicare in concreto.
Tale determinazione concordata della sanzione è assoggettata ad alcuni vincoli:
- non è ammessa nelle ipotesi in cui la legge o il contratto collettivo prevedano la punibilità dell’infrazione con la sanzione del licenziamento;
- la sanzione patteggiata non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede;
- la sanzione concordata non può essere impugnata.
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Sentenza 21/07/2025 n° 20455
Area: Giurisprudenza

Il CCNL del comparto scuola differenzia la competenza disciplinare per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso ha infatti rinviato, per i docenti, all'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994. Quest’ultimo prevede, tra le sanzioni applicabili ai docenti e al personale direttivo, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese come sanzione successiva, in ordine di afflittività, alla censura. La competenza disciplinare in tal caso spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico. Non va invece applicata la disciplina del CCNL relativa alla competenza disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che dopo la censura prevede la sospensione fino a dieci giorni irrogabile dal Dirigente Scolastico. Poiché la competenza disciplinare nei confronti del personale docente, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, si basa sul massimo della sanzione applicabile e non sulla misura concreta della sanzione che la scuola intenda irrogare, in caso di sospensione di due giorni spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico, sanzionare il comportamento del docente. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Roma che individuava la competenza disciplinare nei confronti di un docente che era stato sospeso dall’insegnamento per due giorni in capo al Dirigente Scolastico, applicando erroneamente la normativa disciplinare applicabile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario anziché quella prevista per il personale docente e direttivo. Il docente aveva contestato animatamente una decisione del Dirigente Scolastico in modo aggressivo e offensivo davanti agli alunni.)
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#contrattazione collettiva
Ordinanza 19/04/2025 n° 10375
Area: Giurisprudenza

E’ inammissibile, in quanto “nuova”, l’eccezione d’incompetenza del dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione a un docente non tempestivamente sollevata nel ricorso introduttivo di primo grado (Nel caso di specie, l’ordinanza della Corte non contiene alcun ripensamento rispetto al proprio consolidato orientamento in tema di riparto delle competenze disciplinari tra dirigente scolastico e UPD. Com’è noto, la materia è attualmente regolata dall'art. 55-bis, comma 9 quater, del D.Lgs n. 165/2001, secondo cui, per il personale docente, educativo e A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative statali, la competenza per i procedimenti disciplinari che prevedono sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni spetta al dirigente. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, il procedimento disciplinare è di competenza dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD). Per il personale ATA, l'applicazione del comma 9 quater non presenta problemi, in quanto il codice disciplinare prevede la sanzione della sospensione fino a dieci giorni. La situazione si complica per il personale docente. Prima e dopo l'entrata in vigore del menzionato comma 9 quater la giurisprudenza ha sempre negato che l'art. 55 bis del D.Lgs n.165/2001 attribuisse al Dirigente Scolastico la competenza di sospendere il docente fino a 10 giorni. Secondo la Suprema Corte, per determinare il riparto di competenza tra le autorità disciplinari occorre attenersi esclusivamente al “massimo edittale” previsto da ciascuna infrazione. Poiché per i docenti non esiste alcuna infrazione punibile nel massimo fino a dieci giorni di sospensione, tale potere non può essere esercitato dal dirigente, ma spetta all’UPD. La violazione del riparto di competenza comporta l'invalidità della sanzione. Il caso affrontato nell’ordinanza in commento ha riguardato un docente che aveva impugnato una sanzione di sospensione dal servizio per sei giorni. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte d'Appello di Bari aveva respinto l'appello del docente, ritenendo inammissibile l'eccezione di incompetenza dell'organo che aveva adottato la sanzione disciplinare, in quanto tardivamente proposta. La Corte d'Appello aveva comunque ritenuto infondata l'eccezione nel merito, considerando la competenza del dirigente scolastico in forza della norma in esame. Il ricorso per Cassazione del lavoratore denunciava l’invasione delle competenze dell’UPD da parte del dirigente e ciò in quanto la pena massima prevista dagli artt.492 e 494 del D.Lgs. 297/94, è la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese, mentre non esiste una disposizione che preveda la sospensione per un periodo inferiore. Sennonché l’ordinanza in commento, pur avendo confermato la legittimità della sanzione comminata dal dirigente, si è pronunciata “in rito” (dichiarando inammissibile il ricorso per ragioni processuali) senza esprimersi nel merito sulla questione della competenza del dirigente scolastico ad irrogare la sanzione della sospensione al personale docente. Pertanto, non vi sono ragioni per concludere che la Corte avrebbe mutato indirizzo se il ricorso fosse stato correttamente proposto).
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente
Sentenza 20/05/2025 n° 3884
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il provvedimento del Consiglio di classe con il quale è stata decisa l’esclusione dal viaggio di istruzione dello studente che nel corso dell’anno scolastico aveva riportato tre note disciplinari, mai contestate né impugnate dallo studente stesso. Il regolamento di istituto, infatti, è chiaro nel ricollegare la sanzione disciplinare dell’esclusione degli alunni dalle visite guidate/viaggi di istruzione alla semplice presenza di tre note disciplinare e ciò a prescindere dal contenuto di tali note o dalle vicende che le hanno determinate. La sanzione non appare sproporzionata, ma correttamente applicata in presenza dei presupposti previsti dal regolamento di istituto. La previsione regolamentare, peraltro, costituisce piena espressione della discrezionalità tecnica della scuola e, ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata. Analogamente, la situazione riferibile ad altri alunni – comunque non provata nel ricorso – non rende di per sé illegittima la sanzione che risulta applicata in piena aderenza alle norme interne di istituto. Né i genitori possono lamentare un difetto di comunicazione circa la decisione assunta, tenuto conto che il Registro elettronico assolve, di per sé, per il tramite della sua consultazione, agli obblighi informativi che gravano sulla Scuola, circa il rendimento scolastico ed il comportamento degli alunni, essendo in esso visibili e consultabili tutte le note disciplinare riportate dagli alunni. I genitori hanno il diritto, ma anche il dovere, di accedere agli atti della scuola, compreso il Regolamento di Istituto, al fine di poter esercitare al meglio le proprie responsabilità nei confronti dei figli. Dal che deriva che era onere dei ricorrenti, secondo un criterio di ordinaria diligenza, non solo prendere visione delle note disciplinari addebitate al figlio nel corso dell’anno, ma anche delle prescrizioni interne della Scuola che, in presenza di tali note, determinavano la non partecipazione del minore alla gita scolastica.
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#studenti: azione disciplinare#viaggi di istruzione#studenti: valutazione del comportamento
Sentenza 22/07/2025 n° 1332
Area: Giurisprudenza

Lo studente destinatario di una sanzione disciplinare è legittimato ad accedere ai verbali e alle convocazioni dei Consigli di classe relativi agli altri due studenti coinvolti nei fatti in quanto documenti strumentali all’esercizio del suo diritto di difesa rispetto al provvedimento sanzionatorio irrogato, non potendo ritenersi valida motivazione di rigetto dell’istanza la diversità dei soggetti e delle condotte tenute dagli altri studenti trattandosi di una vicenda unitaria. Invece, il diniego di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, motivato sulla loro “non esistenza”, non è censurabile in quanto al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di tale atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data. (Nel caso di specie uno studente destinatario di una sanzione disciplinare – cinque giorni di sospensione con divieto di partecipazione al viaggio di istruzione e abbassamento del voto di condotta - per avere portato a scuola una pistola giocattolo che, poi, un compagno aveva usato per sparare un gommino contro un terzo studente, aveva presentato istanza di accesso relativamente agli atti riguardanti gli altri due studenti coinvolti e agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti, il tutto al fine di verificare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione nei suoi confronti. Il TAR ha riconosciuto all’invocato diritto di accesso un carattere “difensivo”, siccome strumentale alla cura alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, a fronte del quale la motivazione di rigetto addotta – la diversità dei soggetti e delle condotte tenute – non è stata ritenuta sufficiente anche considerato che la vicenda sottesa ai documenti richiesti di ostensione doveva considerarsi unitaria. Diversamente, non è censurabile il rigetto di accesso agli ordini di servizio dei docenti e del personale ATA incaricati della vigilanza sugli studenti in quanto documenti non esistenti trattandosi di normali compiti d’ufficio.)
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#accesso agli atti amministrativi#studenti: azione disciplinare#trasparenza amministrativa
Ordinanza 19/07/2025 n° 20225
Area: Giurisprudenza

La riabilitazione non può essere disposta in caso di sanzione definitiva della destituzione. Sebbene l'art. 501 del D.Lgs. n. 297 del 1994 si riferisca in generale alla sanzione disciplinare senza effettuare esplicite esclusioni circa le sanzioni per le quali può essere effettuata l'istanza di riabilitazione, sussistono evidenti ragioni di natura letterale e sistematica per ritenere l'art. 501 applicabile solo alle prime quattro sanzioni, conservative, previste dall'art. 492, comma 2, del testo unico. Si deve considerare, infatti, che la disposizione attribuisce esplicitamente la legittimazione attiva a chiedere la riabilitazione al "dipendente", segno di un rapporto di lavoro persistente idoneo a mantenere la qualifica di dipendente in capo al soggetto colpito dalla sanzione disciplinare. La disposizione stabilisce, poi, che il dipendente possa "chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva", e cioè gli effetti della riabilitazione, ove abbia tenuto una "condotta meritevole" da sottoporsi "al comitato per la valutazione del servizio": per questa vi appare chiaro che deve essere valutato il servizio reso dal dipendente e che sulle modalità di espletamento del servizio deve esprimersi il comitato competente. La disposizione è palesemente non applicabile a chi, avendo subito la destituzione, non sia più in servizio perché la sua condotta, evidentemente extra-lavorativa, non potrebbe essere utilmente ed obiettivamente valutata dal comitato. Pertanto, nell'ambito del sistema sanzionatorio previsto per il personale della scuola dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, relative alle scuole di ogni ordine e grado D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, l'istituto della riabilitazione previsto dall'art. 501 è applicabile alle sole sanzioni conservative previste dall'art. 492, comma 2, lettere a), b), c) e d) del medesimo testo unico e non è applicabile ai dipendenti cessati dal servizio in ragione della applicazione della massima sanzione della destituzione prevista dall'art. 492, comma 2, lettera e).
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente
Ordinanza 17/07/2025 n° 19904
Area: Giurisprudenza

Il combinato disposto degli artt. 60 e 61 del D.P.R. n. 3 del 1957 va interpretato nel senso che l'esclusione della incompatibilità con riguardo alle società cooperative vada riferita all'assunzione della qualità di socio delle stesse e non alla prestazione di lavoro presso le medesime (Cass., Sez. L, n. 18861 del 26 settembre 2016) e analoga conclusione deve ritenersi valida con riferimento all’ art. 508 del D.Lgs. n. 207 del 1994. Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'assunzione, da parte di un'insegnante di scuola primaria, dell'incarico di amministratore unico di una cooperativa a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, dal quale derivi anche il ruolo di coordinatrice per le attività educative e didattiche di una scuola paritaria gestita dalla medesima cooperativa, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 anche in caso di gratuità, trattandosi di un incarico extraistituzionale che non rientra nell'ambito di applicazione del comma 6 del citato art. 53, dovendosi verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, pure con riferimento alla possibile esistenza di conflitti d'interesse.
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità
Sentenza 23/06/2025 n° 755
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso civico, l’Amministrazione non deve effettuare una verifica circa l’assenza, in capo all’istante, di un interesse che lo abiliterebbe ad avanzare una richiesta di accesso documentale. Ciò ingenererebbe un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio dell’istituto. 2. L'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione (Ad. plen. n. 10/2022; Sezione III, 10 giugno 2022, n. 4735; Sezione V, 11 aprile 2022, n. 2670##2700L; 3 agosto 2021, n. 5714; 6 aprile 2020, n. 2309; 2 agosto 2019, n. 5502); non richiede la titolarità in capo all'istante di un interesse specifico (Sez. III, 28 luglio 2022, n. 6639); si tratta, quindi, di una tipologia di accesso che non incontra il limite connaturale all'accesso documentale di cui alla L. n. 241 del 1990, il quale non può essere preordinato a un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni, restando strumentale alla protezione di un interesse individuale, laddove l’accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa; sicché si tratta di un interesse individuale alla conoscenza che è protetto in sé e per sé, purché non sussistano le contrarie ragioni di interesse pubblico o privato e le esclusioni previste dallo stesso art. 5 bis, comma 3 (Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849##3063L; Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60; Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 542). 3. La giurisprudenza ha individuato due categorie di eccezioni all’accesso civico: quelle di cui all’art. 5-bis, co. 3 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ##1187T sono considerate assolute in quanto si tratta di preclusioni delineate direttamente dal legislatore; quelle indicate ai primi due commi sono relative e richiedono una attività valutativa dell’amministrazione, che deve verificare se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore. Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33##1186T, al Dirigente Scolastico richiedendo copia conforme all’originale del proprio elaborato scritto della prima prova dell’esame di maturità. L’Amministrazione scolastica ha negato l’accesso e il TAR ha annullato tale decisione in quanto non era stata prospettata nessuna delle fattispecie ostative da parte della scuola.
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#accesso agli atti amministrativi#trasparenza amministrativa#valutazione delle istituzioni scolastiche#accesso civico
Sentenza 30/07/2025 n° 630
Area: Giurisprudenza

Il provvedimento che irroga alla studentessa sorpresa ad utilizzare un telefono cellulare durante la prima prova scritta l’esclusione definitiva da tutte le prove dell’esame di Stato è compatibile con la vigente normativa – in specie l’art. 95, comma 3, R.D. 653/1925, l’art. 12 comma 4 del d.lgs. 62/2017 e l’art. 13 del d.P.R. 487/1994, ritenuto applicabile anche agli esami di Stato – e tale sanzione risulta giustificata e proporzionata. Dal punto di vista fattuale è integrata la fattispecie concreta prevista dalla norma sanzionatoria, che si limita a punire l’utilizzo dello smartphone, sicuramente integrato anche dal maneggiamento di tale dispositivo. Dal verbale risulta, inoltre, che la presidente della commissione, prima dell’avvio delle prove, aveva avvisato gli studenti dell’assoluto divieto di utilizzo dei cellulari e di qualsiasi altro dispositivo elettronico, pena l’esclusione da tutte le prove, tanto che tutti i candidati, compresa la ricorrente, avevano consegnato ciascuno il proprio cellulare. Né possono scriminare in senso favorevole alla studentessa le considerazioni circa il suo brillante curriculum, perché diversamente opinando si finirebbe nella sostanza per giustificare l’utilizzo dei dispositivi elettronici esclusivamente da parte dei candidati più preparati. Inoltre, configurandosi la sanzione dell’esclusione quale atto del tutto vincolato, eventuali vizi puramente formali non potrebbero comportare ex art. 21-octies comma 2 l. 241/1990 l’annullamento di un atto che, comunque, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato. Infine, non ha pregio la censura in ordine alla mancata valutazione della patologia ansiosa di cui soffrirebbe la studentessa, ma mai portata a conoscenza della scuola, in tempo utile per predisporre misure compensative, né della commissione d’esame ai fini dell’irrogazione della sanzione. Se infatti le difficoltà emotive della studentessa non venivano segnalate in tempo per predisporre eventuali misure compensative, non possono giustificare a posteriori una grave infrazione disciplinare al cui rispetto tutti gli studenti erano stati più volte richiamati, costituendo il senso di responsabilità e il rispetto delle regole una componente importante della maturità personale anche di uno studente. (Nel caso di specie, la studentessa prima dell’avvio della prima prova scritta aveva consegnato il proprio cellulare alla commissione, ma aveva introdotto in aula un secondo telefono che aveva poi utilizzato nel corso della prova. In via cautelare la candidata veniva ammessa con riserva alla sessione di prove scritte suppletive dell’esame di Stato, esame poi superato con la votazione di 81/100. Tuttavia, la circostanza che la ricorrente abbia potuto svolgere le prove in base alla favorevole misura cautelare, spiega il TAR Umbria, non costituisce una diversa e successiva determinazione dell’Amministrazione idonea a superare l’originario provvedimento lesivo, ma rende i successivi provvedimenti – inscindibilmente connessi al con decisione cautelare - soggetti a seguire la sorte della sentenza definitiva. Sentenza confermata da Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 7341/2025##3459L.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare
Sentenza 06/08/2018 n° 20555
Area: Giurisprudenza

Il materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilità prevista dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60, e segg. - applicabile a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, a norma del D.Lgs. n.165 del 2001, art. 53, comma 1, prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico; ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. Pertanto, l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 60 e ss., ed applicabile ai dipendenti di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, commi 2 e 3, attiene alla materia delle incompatibilità ed è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 stesso testo normativo.
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#asp #casa #azienda #ssn #timbro #jus #destituzione #tria #medico #optare
Sentenza 26/08/2025 n° 176
Area: Giurisprudenza

Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, il fatto che alcune condotte possano assumere rilievo disciplinare non ne esclude un’ulteriore valutazione al diverso fine di accertare l’idoneità del lavoratore alle mansioni, trattandosi di profili del tutto diversi. L’art. 55-octies d.lgs. 165/2001 non pone alcun limite temporale all’accertamento di idoneità psico-fisica del dipendente, accertamento che l’amministrazione può disporre in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova sussistendo i presupposti di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 171/2011. Nel caso di specie, a fronte di un precedente accertamento, seppure provvisorio, conclusosi con la declaratoria di inidoneità assoluta del docente, nelle cui more erano stati avviati due procedimenti disciplinari che avevano portato, il primo, alla sospensione dal servizio per sei mesi e, il secondo, alla destituzione (sanzioni poi annullate dal Tribunale per tardività delle contestazioni), l’amministrazione non solo avrebbe potuto, ma alla luce dei suoi doveri di protezione della salute e della sicurezza del personale scolastico e degli studenti, avrebbe dovuto disporre un nuovo accertamento di idoneità prima di consentire al docente la ripresa dell’attività lavorativa, comandata dalla sentenza di reintegrazione. L’esito del nuovo giudizio di idoneità così disposto poteva essere confutato solo con un’indagine medico-legale, che dichiarasse l’idoneità del lavoratore alle mansioni di docente, ma il rifiuto del dipendente di sottoporsi alla CTU disposta dal giudice di prime cure rende impossibile la confutazione di tale accertamento, che conserva la sua validità e preclude l'accoglimento della domanda di reintegrazione nelle mansioni per le quali è stata accertata l'inidoneità permanente. (Nel caso di specie un docente di scuola secondaria di secondo grado, dopo essere stato sospeso in via cautelare dal DS a norma dell’art. 6 DPR 171/2011 per presunta inidoneità psichica e aver subito due sanzioni disciplinari - poi annullate dal Tribunale per tardività di entrambe le contestazioni - , viene reintegrato nel dicembre 2020. L'amministrazione scolastica dispone contestualmente un nuovo accertamento sanitario di idoneità, che si conclude con giudizio di permanente inidoneità alle mansioni di insegnante e parziale idoneità a mansioni di tipo amministrativo. Il docente rifiuta l'assegnazione a mansioni amministrative ed il rapporto di impiego viene dichiarato risolto per decadenza a norma dell’art. 511 d.lgs. 297/1994. Il docente impugna il licenziamento sostenendo l'illegittimità del nuovo accertamento sanitario e nel giudizio rifiuta di sottoporsi alla CTU medico-legale disposta dal giudice. La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del docente sulla base della legittimità del nuovo accertamento di idoneità disposto dall’Amministrazione.)
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente
Sentenza 24/08/2025 n° 826
Area: Giurisprudenza

Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare da applicare al caso concreto è un criterio fondamentale per garantire equità e correttezza nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente, esso richiede che la misura adottata sia adeguata alla gravità dell’infrazione commessa dal lavoratore, considerando sia gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi. Il Giudice di merito, nella sentenza in commento, ha ravvisato la proporzionalità della sanzione adottata in considerazione della gravità dei fatti oggetto di contestazione e della condotta complessiva tenuta dal dipendente tenuto conto, anche, dell’età degli studenti e dell’esposizione dell’istituto scolastico al rischio di danno all’immagine. Porre in essere, in più occasioni, comportamenti estranei agli scopi didattici, non utilizzare la diligenza e la prudenza richiesta dal ruolo rivestito nello svolgimento dell’attività di docenza, non svolgere l’attività didattica nei modi e nelle forme idonee a garantire il corretto dispiegarsi del rapporto insegnante/alunno, sia per quel che concerne la trattazione delle materie di competenza che la vigilanza offerta durante l’orario scolastico, costituiscono comportamenti gravi che giustificano la sanzione espulsiva prevista dall'art. 498 D.Lgs. n. 297/1994 lett.a) - destituzione per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione. Per il Giudice la correttezza del procedimento disciplinare non è stata scalfita dalle varie eccezioni procedurali sollevate dalla parte ricorrente così come non è stata scalfita la gravità delle condotte contestate dalla circostanza, sempre addotta da parte ricorrente, che il Dirigente Scolastico avesse concesso al dipendente una proroga della supplenza, sia perché tale proroga è stata concessa prima dell’avvio del procedimento disciplinare, sia, soprattutto, perché il rapporto di lavoro oggetto di causa, seppure veicolato per il tramite dell’Istituto Scolastico, è intercorso tra il MIM e l’odierno ricorrente e la volontà della parte datoriale non può essere desunta dalla sola iniziativa intrapresa dal Dirigente scolastico; iniziativa alla quale peraltro non è attribuibile un valore univoco. Per completezza si rammenta che la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui nonché le gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, è anche sanzionata con il licenziamento dall'art. 55 quater comma 1 lett. e) e f-bis) D.Lgs. n. 165/2001. (Nel caso di specie è stato ritenuto legittimo e proporzionato il provvedimento sanzionatorio della destituzione di un docente con contratto a tempo determinato che ha posto in essere una condotta complessiva non idonea al ruolo svolto: durante la ricreazione, mentre tre alunni si alternavano a massaggiargli il collo, ometteva di vigilare sugli altri studenti che nel frattempo venivano alle mani riportando, uno di essi, la lesione del labbro; ha condotto in cortile i ragazzi dove ha fumato una sigaretta e ha affrontato con alcuni di essi argomenti riguardanti la sua vita privata ed intima; allo stesso inoltre era stato contestato il mancato svolgimento del programma; l’aver colpito un alunno con la bacchetta del monitor interattivo; l’omessa vigilanza sugli alunni e la difficoltà a gestire la classe)
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 08/12/2025 n° 219
Area: Giurisprudenza

L’irrogazione della sanzione dell’avvertimento scritto nei confronti di un docente rientra nelle attribuzioni dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (La decisione non sembra condivisibile in quanto motiva con riferimento al vigente CCNL- applicabile al personale A.T.A.- e non considera il disposto del comma 9-quater del D.Lgs n.165/2001. L’amministrazione ha proposto appello).
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente
Sentenza 24/09/2025 n° 26049
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il licenziamento disciplinare di una dipendente che, in occasione della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con una Università, già docente di ruolo presso la scuola pubblica sin dal 2015, ha espressamente dichiarato di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e che con la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa proprio ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 445/2000 ha ribadito, a riprova dell'intenzionalità del comportamento, di non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche eludendo peraltro la successiva opzione presente nel prestampato contenente la dichiarazione di prestare servizio presso altra amministrazione. E’ corretta, quindi, la qualificazione della condotta della dipendente come grave ed intenzionale attesa l'infedele dichiarazione resa ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro che ha consentito alla stessa di beneficiare della procedura di stabilizzazione destinata ai soli lavoratori precari. Il licenziamento per giusta causa si fonda, esclusivamente, sull'accertamento della "falsità dichiarativa commessa all'atto dell'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato", essendo conseguentemente del tutto irrilevante la verifica della insussistenza, nel caso di specie, di ipotesi di incompatibilità passibili di sanzione espulsiva essendo assorbente il fatto che, contrariamente al vero, la docente ha affermato, all'atto della stipula, "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato" ed ha ribadito, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di "non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche".
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 22/05/2025 n° 9897
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti, la consegna spontanea da parte dell’Amministrazione dei documenti richiesti dal ricorrente nel corso del giudizio, prima illegittimamente diniegati, rappresenta un’attività amministrativa satisfattiva dell'interesse del ricorrente che determina la cessazione della materia del contendere; con tale pronuncia viene comunque definita la controversia nel merito in quanto viene accertata la pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente mediante la stessa attività satisfattiva posta in essere dalla p.a. (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823). 2. La conseguente palese fondatezza del ricorso determina la soccombenza dell’amministrazione ai fini del regolamento delle spese di lite. Infatti, la consegna dei documenti richiesti mediante istanza di accesso agli atti solamente nel corso del giudizio sull’accesso avviato a seguito del diniego da parte della Pubblica Amministrazione all’ostensione dei documenti è motivo di condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente. 3. Nel caso di specie, un dipendente scolastico ha presentato istanza di accesso alla documentazione completa di un procedimento disciplinare a suo carico. L’Amministrazione scolastica forniva solo una parte dei documenti richiesti, oscurando porzioni significative di altri atti documenti invocando la tutela della riservatezza di soggetti terzi. Il dipendente ha presentato ricorso al TAR e, solo dopo l’avvio del contenzioso, l’amministrazione ha consegnato integralmente tutta la documentazione. Il TAR ha condannato alle spese processuali la scuola.
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#accesso agli atti amministrativi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#accesso civico
Sentenza 29/07/2025 n° 413
Area: Giurisprudenza

Il principio della proporzionalità governa il sistema disciplinare e vincola il datore di lavoro che deve attenersi a criteri generali per l’applicazione proporzionata della sanzione quali ad esempio: l’intenzionalità del comportamento, la rilevanza della violazione, il grado di disservizio o di pericolo provocato, la prevedibilità dell’evento, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, la responsabilità derivante dalla posizione di lavoro occupata, il comportamento complessivo del lavoratore. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la sanzione della destituzione irrogata dal datore di lavoro sia stata sproporzionata alla condotta posta in essere per assenza del connotato sessuale. Cionondimeno, la condotta è stata ritenuta gravemente sconveniente in quanto palesemente lesiva della dignità dell’alunna quindi, nell’annullare la sanzione della destituzione per difetto di proporzionalità, l’ha rideterminata nella sanzione della sospensione dall’insegnamento per 6 mesi, potere questo concessogli dall’art. 63 co. 2 bis del D.lgvo 165/01 ai sensi del quale: “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”. Il potere di rideterminazione compete al giudice a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti (così cassazione ordinanza n. 1818 del 25 gennaio 2025. Un accenno a parte merita l’argomentazione in relazione alla eccezione, sollevata dalla parte ricorrente e non accolta dal Giudice, di nullità delle notifiche degli atti destinati al docente in quanto effettuati nel luogo del domicilio e non della residenza. Al riguardo il giudice precisa che, in assenza di specificazione contenuta nell’art. 55-bis, comma 5, D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che la contestazione di addebito possa essere notificata "tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno”, senza alcuna specificazione circa il luogo di notificazione, di potersi dare applicazione al disposto generale di cui all'art. 1335 c.c. secondo cui la dichiarazione recettizia "si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario”. Tale indirizzo non deve necessariamente coincidere con residenza o domicilio, purché si tratti di "luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequentazione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. 20/01/2003, n. 773; Cass. 23/12/2002, n. 18272). " (da Cass. civ., Sez. III, n. 27412/2021).
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 07/11/2025 n° 1709
Area: Giurisprudenza

Ai fini della tempestività di una contestazione disciplinare è necessaria una notizia 'circostanziata' dell'illecito ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso. In tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una 'notizia di infrazione' di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Pertanto, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (cfr. Cass. n. 14896/2024 in parte motiva). Il legislatore ha, pertanto, inteso istituire con la c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015, una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative (obbligazione di scopo); rappresenta un abuso dell’istituto l’utilizzo da parte del docente dell’importo stanziato (euro 500,00) per l’acquisto di un bene del tutto estraneo alle esigenze di formazione e aggiornamento, ma – all’evidenza – destinato ad un utilizzo abusivo di carattere personale.) ( Nel caso di specie è stata confermata la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della sospensione, con privazione della retribuzione, per giorni quattro irrogata ad un docente per aver utilizzato l’importo dell’incentivo per l’aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 dell’art. 1 della L.107/2015, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica, per l’acquisto diretto di beni non consentiti. Nello specifico, di aver acquistato una smart tv lg 55"uhd” ed estensione garanzia "care" tutti. Il Tribunale ha osservato che soltanto con la ricezione della documentazione in possesso della Guardia di Finanza e, segnatamente di n. 87 cartelle contenenti la descrizione dell’attività svolta per ogni singolo docente nonché i relativi allegati, l’UPD ha avuto notizia dell’infrazione relativa al docente, avendo ricevuto dalla GDF la relazione sulla condotta dello stesso e la relativa documentazione a supporto probatorio).
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente
Sentenza 18/10/2025 n° 501
Area: Giurisprudenza

E’ disciplinarmente rilevante la condotta del Dirigente Scolastico che ha trasmesso all'esterno (prima rispondendo alla specifica richiesta dei genitori di un allievo della Scuola e poi rilasciando delle dichiarazioni alla stampa) un'informazione solo in apparenza completa e veritiera, ma in realtà parziale e fuorviante, perchè idonea a suggerire ai destinatari che la mancata nomina di alcuni insegnanti, necessaria per garantire la piena funzionalità dell'Istituto da lui diretto, era conseguenza di un colpevole ritardo dell'Amministrazione, imputabile in particolare ad un'omissione o comunque alla scarsa diligenza e tempestività dell'Ufficio di Ambito Territoriale. E' vero che il Dirigente Scolastico ha il dovere di trasparenza e informazione verso gli utenti del servizio e i cittadini in generale, e nell'adempierlo può anche esprimere delle critiche nei confronti dell'Amministrazione, ma deve contemperare l'esercizio di questo potere/dovere con il rispetto degli altri obblighi posti a suo carico: correttezza e collaborazione con i Dirigenti di altri Uffici; verità, obiettività, chiarezza e semplicità nella comunicazione; tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione. E’ legittima quindi la sanzione disciplinare irrogata al Dirigente Scolastico che non si è uniformato a queste regole e principi in quanto: ha fornito (ai genitori ed ai cittadini) una descrizione parziale, generica e troppo semplificata della situazione e quindi ha dato un'informazione non veritiera, chiara ed obiettiva e perciò tutt'altro che trasparente; si è preoccupato solo di tutelare la sua posizione, imputando in modo implicito ma chiaro ogni responsabilità della mancata nomina degli insegnanti alla ingiustificata e quindi colpevole inerzia di un altro Ufficio in contrasto con il dovere di correttezza e collaborazione con i colleghi; ha trasmesso all'esterno l'immagine di un'Amministrazione ritardataria e inefficiente contribuendo in questo modo a rafforzare nel pubblico la sfiducia verso il sistema scolastico). La violazione dei doveri previsti dal codice di comportamento di cui al DPR 62 del 2013 costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art.54 del d.lgs.165/2001; e, nel caso di specie, può essere ricondotta - per le sue caratteristiche oggettive e soggettive - alla previsione dell'art.28 comma 3 lettera b) del CCNL, che punisce con la sanzione pecuniaria da 200,00 a 500,00 Euro la "condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza".
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 14/11/2025 n° 7425
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, le persone con disabilità hanno diritto alle prestazioni stabilite in loro favore in relazione alle rispettive necessità di sostegno o sostegno intensivo. Quest’ultimo è determinato, ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, dalla compromissione “dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Tale condizione correlata a disabilità grave determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Tra le prestazioni stabilite in favore dei soggetti che versino in tali condizioni rientra l’insegnante di sostegno, la cui assistenza rappresenta un diritto che non può essere subordinato alle disponibilità finanziarie o organizzative della pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’istruzione scolastica, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) indica gli interventi necessari a realizzare il diritto all’educazione e all’integrazione dell’alunno disabile, tra cui l’assistenza di un docente di sostegno, secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.). Esso non può dunque contenere un numero di ore di sostegno a favore dello studente disabile inferiore a quelle previste dal G.L.O., e in ogni caso, qualora non dovesse coprire l’intero orario scolastico settimanale anche in caso di disabilità correlata a sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, occorre una motivazione individualizzata sulle ore di sostegno assegnate allo studente disabile. Se tale motivazione manca, non è possibile ridurre il monte ore di sostegno che il G.L.O. abbia individuato come necessario. Anche qualora la scuola dovesse avere carenze di organico a fronte delle esigenze degli alunni con disabilità iscritti, d’altro canto, è possibile richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale dei c.d. posti in deroga, per ottenere le risorse necessarie per la copertura delle ore di sostegno a favore degli studenti che ne abbiano necessità ai sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 66/2017. Nella prassi, tuttavia, solo gli alunni le cui famiglie abbiano fatto ricorso alla giustizia amministrativa risultano beneficiari di insegnanti di sostegno “in deroga”. Si tratta di una condotta che attiva il sostegno in deroga solo “ex post” e non prima dell’inizio dell’anno scolastico, e che quindi è contraria allo spirito del sistema normativo che intende assistere gli studenti disabili per garantire loro un pieno diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica (rispettivamente artt. 12 e 13 della l. 104/1992). Ciò comporta anche che la pubblica amministrazione sia tenuta a pagare le spese processuali e talvolta il risarcimento del danno a seguito della condanna da parte del giudice amministrativo per mancata richiesta tempestiva all’Ufficio Scolastico Regionale di posti in deroga da parte del Dirigente Scolastico. Pertanto, la redazione di un P.E.I. che non tenga conto della valutazione espressa dal G.L.O. a fronte di una giurisprudenza costante che censura tale prassi illegittima è viziata da eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, nonché degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992. (Nel caso in esame, il TAR Campania ha dichiarato viziata da eccesso di potere la condotta dell’amministrazione scolastica che aveva redatto un P.E.I. che prevedeva un monte ore inferiore rispetto a quello indicato da G.L.O. in conseguenza alla mancata richiesta di attivazione di posti in deroga all’Ufficio Scolastico Regionale.)
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#studenti: integrazione e disabilità#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione
Sentenza 20/02/2024 n° 72
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 03/02/2025 n° 1146
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
KEYWORDS
#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
23/10/2014 n° 474
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 3674404]
Provvedimento del 23 ottobre 2014
Registro dei provvedimenti
n. 474 del 23 ottobre 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTA l´istanza avanzata in data 20 marzo 2014, ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), nei confronti di XY, Dirigente Scolastico presso il Liceo Statale "KW", con cui XX, in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di seguito DSGA) del medesimo istituto scolastico, si è opposta all´ulteriore trattamento dei dati che la riguardano contenuti in una comunicazione, indirizzata alla medesima e relativa ad un procedimento disciplinare a suo carico, in quanto transitata attraverso il Protocollo ordinario con il titolario "FP", come tale visibile a tutti i soggetti addetti all´unità di cui l´interessata è responsabile, e contestando altresì l´avvenuta trasmissione all´Ufficio scolastico territorialmente competente (U.S.T. di Vicenza) ad istruire il predetto procedimento, seppure attraverso un protocollo riservato, del registro firme personale "nel quale sono presenti (…) una lunga serie di dati personali e sensibili" della medesima; l´interessata ha inoltre chiesto di documentare il consenso eventualmente manifestato in relazione al predetto trattamento, nonché di conoscere le modalità di conservazione e custodia di tale comunicazione ed il nominativo dei soggetti incaricati del relativo trattamento;
VISTA la nota del 9 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste avanzate con il previo interpello, ha rappresentato che le comunicazioni cui si riferisce l´interessata, ovvero quella diretta all´U.S.T. di Vicenza e quella diretta alla medesima, rispondono a finalità diverse in quanto la prima "concerne gli atti e la documentazione indispensabili al Dirigente dell´U.S.T. per opportuna e completa valutazione dei fatti al fine di istruire il procedimento (o, eventualmente, archiviarlo)", mentre "la seconda è una mera comunicazione all´interessata dell´avvenuta detta trasmissione"; il Dirigente dell´istituto scolastico ha inoltre evidenziato che il Protocollo Informatico della scuola è unico e che "la collocazione "RIS" o "FP" o altre risponde alla finalità di classificazione (e conservazione) della corrispondenza che transita attraverso il protocollo", precisando che "il titolario "RIS"" è utilizzato per indicare una particolare modalità di conservazione della documentazione contenente dati sensibili o supersensibili o informazioni che, come nel caso di specie, "prudenza e opportunità valutano come riservati e meritevoli di conservazione separata", mentre "il titolario "FP" si riferisce ad atti conservati nel fascicolo personale del dipendente, in custodia presso la segreteria amministrativa, accessibile, oltre che alla DSGA, al solo personale amministrativo che è tenuto al trattamento dei dati (…) per i soli fini relativi ai procedimenti amministrativi di cui sono incaricati, come individuato nel mansionario di lavoro"; il titolare del trattamento ha infine rilevato di aver provveduto a consegnare personalmente alla ricorrente la comunicazione che la riguardava, "formulata in modo generico e non contenente alcun dato sensibile", e che la medesima, in qualità di responsabile della gestione del protocollo, avrebbe comunque potuto adottare o proporre "modalità di conservazione particolari"; con riferimento alla contestata trasmissione del registro firme dell´interessata all´U.S.T. di Vicenza, il dirigente scolastico ha precisato che tale registro, "nel corso del procedimento disciplinare (…), costituisce documento essenziale per la valutazione del merito dei fatti" da parte dell´organo che, in base alla legge, è titolare del relativo procedimento e al quale deve essere necessariamente inviato a prescindere dal consenso dell´interessata, eccependo che il predetto registro "contiene una mera registrazione di date, orari e descrizione dei motivi di assenza che mai eccedono le usuali denominazioni e forme normalmente presenti negli atti ordinari presso la segreteria della scuola e usualmente utilizzate da tutti i dipendenti";
VISTO il ricorso al Garante presentato in data 4 giugno 2014 nei confronti di XY, nella sua qualità di Dirigente Scolastico presso il Liceo Statale "KW", con cui XX, rappresentata e difesa dall´avv. Gilberto Oliboni, nel contestare l´esaustività del riscontro ottenuto, ha ribadito quanto già rappresentato nell´interpello preventivo invocando la cessazione del contestato trattamento ed eccependo altresì di non aver ancora ricevuto la comunicazione dei nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell´istituto scolastico, conservati presso la segreteria amministrativa e protocollati con la dicitura "FP", né l´esibizione dei "documenti attestanti i relativi formali incarichi"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 9 settembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota trasmessa in data 19 giugno 2014 con cui il prof. XY, nel ribadire quanto già dichiarato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha rappresentato di aver preso servizio presso il Liceo Statale "KW" in data 1° settembre 2012 e di aver comunque richiesto alla ricorrente, in qualità di Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, di produrre "tutta la documentazione già agli atti della scuola a far data dall´entrata in vigore del Codice Privacy, concernente gli incarichi di Responsabile o Incaricato del trattamento dei dati e/o il Documento Programmatico della Sicurezza a suo tempo obbligatoriamente adottato secondo quanto previsto dalle norme allora in vigore, al fine di verificare se tali incarichi, e in particolare quello di responsabile del trattamento, siano stati regolarmente conferiti"; il titolare del trattamento ha inoltre dichiarato di aver comunque provveduto, in via cautelativa, "a conferire (o ad aggiornare, se tale incarico era già esistente) l´incarico di responsabile del trattamento (…) alla sig.ra XX, tra i cui compiti figura anche quello di individuare profili funzionali e mansioni delle varie unità di personale ATA", confermando che la comunicazione trasmessa all´interessata mediante registrazione con titolario "FP" non contiene dati relativi a contestazioni di comportamenti, né di addebiti, ma è una mera nota di informazione;
VISTA la nota del 20 giugno 2014 con cui la ricorrente, nell´eccepire la tardività dell´intervenuto decreto di nomina quale responsabile del trattamento dei dati, nonché l´avvenuto conferimento di tale incarico in assenza di preventivo consenso, ha ribadito le richieste originariamente avanzate con l´atto di ricorso;
VISTA la nota del 20 settembre 2014 cui il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Elisa Maria Arena, ha ribadito la legittimità della condotta del Dirigente Scolastico tenuto conto del fatto che la trasmissione all´U.S.T. dei documenti relativi al procedimento disciplinare, trasmissione peraltro doverosa in quanto corrispondente ad un preciso obbligo di legge, è avvenuta attraverso un protocollo riservato con conservazione del relativo fascicolo "in apposito cassetto chiuso a chiave" nell´ufficio del medesimo, mentre il titolario "FP", utilizzato per la protocollazione della comunicazione indirizzata alla ricorrente, "si riferisce ad atti conservati nel fascicolo personale del dipendente in custodia presso la segreteria amministrativa accessibile, oltre che alla DSGA, al solo personale amministrativo secondo i ruoli individuati (…) dall´odierna ricorrente nel mansionario di lavoro", prodotto in copia, "personale che è stato dotato di apposita password individuale per accedere al protocollo"; il resistente ha altresì rilevato come dall´esame del predetto mansionario risulti che la sig.ra XX, in ragione dei suoi doveri di DSGA, "abbia designato la Segreteria Didattica, nelle persone di (…) quale organo competente, tra le altre attività, al "Protocollo/Archiviazione"" e che quindi, per effetto di quanto previsto dall´art. 30, secondo comma, del Codice "la designazione dell´incaricato al trattamento effettuata per iscritto è equiparata a quella risultante dalla "documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l´ambito del trattamento consentito agli addetti dell´unità medesima""; il titolare del trattamento ha inoltre rappresentato che, da alcuni atti rinvenuti nel corso del procedimento, è emerso che la nomina della ricorrente come responsabile del trattamento risalga al Dirigente Scolastico precedente quello attuale e che pertanto il relativo incarico sarebbe stato solo rinnovato dal decreto di nomina adottato dal prof. XY nel corso del procedimento; il titolare del trattamento ha infine richiamato il Documento programmatico sulla sicurezza, adottato dall´istituto scolastico nel 2005, da cui risulta "l´elencazione dei dati personali effettuati e vi è la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell´ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati", tra cui appunto il protocollo "la cui struttura di rifermento è anche il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ossia la signora XX" la quale, come risultante dal mansionario prodotto dalla medesima, aveva già provveduto all´assegnazione dei diversi incarichi all´interno della struttura di cui era responsabile;
RILEVATO che la ricorrente con il previo interpello, nonché con il successivo atto di ricorso ha lamentato l´avvenuta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alle modalità adottate per la protocollazione di una comunicazione diretta alla medesima e riferita all´avvenuta trasmissione all´Ufficio scolastico territorialmente competente di documenti necessari al fine di valutare la condotta dell´interessata nell´ambito di un procedimento disciplinare avviato a suo carico che, ad oggi, risulta peraltro archiviato; rilevato altresì che in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, nello specifico l´art. 55 bis, terzo comma, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nel caso in cui la condotta contestata al dipendente comporti l´applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, la relativa valutazione compete ad un apposito ufficio che ciascuna amministrazione ha l´obbligo di individuare e al quale deve essere necessariamente trasmessa la documentazione utile alla definizione del procedimento disciplinare, a prescindere dunque dal consenso del soggetto interessato; rilevato inoltre che, alla luce della documentazione in atti, le modalità osservate dal Dirigente Scolastico per il trattamento dei dati in questione non risultano in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto del fatto che il medesimo ha utilizzato un protocollo riservato con riguardo agli atti contenenti dati personali della ricorrente, come il registro presenze personale, trasmessi all´Ufficio territorialmente competente alla valutazione delle condotte contestate all´interessata (l´U.S.T. di Vicenza), utilizzando invece il protocollo ordinario per registrare la comunicazione di avvenuta trasmissione indirizzata a quest´ultima che, come tale, secondo una valutazione effettuata a monte dal titolare del trattamento, non richiedeva l´utilizzo di particolari accorgimenti; rilevato inoltre, con riguardo alla diversa richiesta di conoscere il nominativo dei soggetti incaricati del trattamento dei dati indicati nel ricorso, che il titolare del trattamento, precisando quanto già comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha allegato il mansionario, fornito peraltro dalla stessa ricorrente nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, da cui risulta l´individuazione delle persone che in quanto addette al Servizio cui fanno capo le attività di archiviazione e protocollo possono avere accesso ai documenti che transitano attraverso il protocollo ordinario;
RITENUTO pertanto, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondata l´opposizione al trattamento dei dati indicati nel ricorso attraverso le modalità descritte dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che le suddette, a suo tempo adottate per la trasmissione e la conservazione dei relativi atti, non contrastano con la normativa in materia di protezione dei dati personali;
RITENUTO altresì di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 secondo comma del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili, avendo il titolare del trattamento esplicitato maggiormente nel corso del procedimento quanto già comunicato anteriormente alla proposizione dell´atto introduttivo del presente procedimento;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1) dichiara il ricorso infondato in merito all´opposizione al trattamento manifestato dalla ricorrente;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai restanti profili;
3) dichiara compensate far le parti le spese del procedimento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
Roma, 23 ottobre 2014
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#privacy e trattamento dei dati personali
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare
27/03/2025 n° 167
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10138981]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 167 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l'avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, i Sig.ri XX, XX e XX hanno lamentato, per il tramite del proprio difensore, una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riguardo all’impiego, presso le sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea, di un sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente amministrativo che, richiedendo l’utilizzo delle impronte digitali dei lavoratori, implicherebbe il trattamento dei relativi dati biometrici al fine di identificarli in modo univoco.
2. L’attività istruttoria.
Al riguardo, nell’ambito dell’istruttoria, con nota del XX, l’Istituto ha dichiarato, in particolare, che:
“nelle diverse sedi dell’IIS di Tropea il personale ATA attesta la propria presenza in servizio per mezzo di rilevatore con badge acquisito nell’anno scolastico XX […] Nel corso del tempo, tuttavia, [… l’Istituto] ha rilevato situazioni che hanno generato il dubbio sul corretto utilizzo del badge e sulla effettiva presenza in servizio di titolari del badge, oltre ad episodi di manomissioni, danneggiamenti e atti vandalici. Per fare fronte alle azioni suddette e accertarsi della effettiva presenza in servizio dei dipendenti nelle ore previste, la Dirigenza della Scuola ha proposto al personale, a sua esclusiva tutela, l’integrazione del sistema di rilevazione con l’utilizzo dell’impronta digitale in abbinamento al badge, accolto con favore dallo stesso”;
“il sistema adottato è stato scelto sulla base della garanzia in ordine alla correttezza del trattamento dati ed alla conformità al GDPR rilasciate dall’azienda fornitrice”;
“non si è pensato di dover informare e coinvolgere il DPO, ritenendo sufficienti le indicazioni tecniche e le garanzie fornite dall’azienda oltre al consenso prestato dal personale ATA coinvolto ed anzi alla sollecitazione, da parte dello stesso, circa l’adozione di tale sistema a garanzia di tutti”;
“al personale coinvolto, per consentire di esprimere un consenso libero, è stata garantita la possibilità di usare alternativamente il sistema di rilevazione delle presenze con badge senza associazione dell’impronta. […] Tranne i due Signori [… tra i reclamanti], tutto il personale ATA (34 unità), in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea, ha prestato il consenso all’integrazione del sistema di rilevazione delle presenze […] Agli atti della scuola sono conservati i consensi sottoscritti dal personale ATA interessato”;
“a seguito della ricezione del reclamo [ossia in data XX, giorno in cui l’Autorità ha trasmesso all’Istituto una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 Codice], [… l’Istituto] ha nell’immediatezza sospeso la rilevazione delle presenze con badge abbinato all’impronta digitale. Ad oggi, nonostante le richieste di tutto il personale ATA (tranne le due unità che hanno presentato reclamo) di riattivazione del sistema badge con impronta, sollevate e sollecitate dallo stesso durante le riunioni di avvio anno XX, con la disponibilità di tutto il personale suddetto a prestare richiesta scritta e ulteriore consenso alla riattivazione del sistema, la rilevazione delle presenze in servizio è attestata con il SOLO uso del badge SENZA impronta”.
Quanto, più nello specifico, al funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze precedentemente in uso presso l’Istituto, dalla documentazione tecnica trasmessa in allegato alla predetta nota del XX si evince, in particolare, che:
“il funzionamento del lettore di impronte digitali, quale strumento di verifica biometrica comprende 2 fasi principali: A. Registrazione (enrolment): le caratteristiche dell'impronta digitale sono acquisite tramite il lettore del terminale, digitalizzate, elaborate e compresse mediante un algoritmo matematica irreversibile (da non confondersi con il processo di criptografia o crittografia) fino ad ottenerne un modello matematico (template) che, associato al codice identificativo della persona, diviene la base dei successivi confronti o verifiche; B. Verifica (matching): le caratteristiche dell'impronta digitale sono acquisite, digitalizzate, elaborate e compresse in modo identico a quello della fase di registrazione fino ad ottenere un analogo modello matematico. Il confronto tra il modello (template) archiviato relativo al codice di riferimento ed il risultato della lettura determina, in base allo scostamento, il risultato della verifica”;
“nel [predetto] modello […] vengono memorizzati solo dei numeri di riferimento […] e non la caratteristica biometrica vera e propria. Questo rende impossibile risalire dal template all'impronta stessa, rendendo così sicura, in materia di privacy, l'identità dei soggetti registrati”;
“il [predetto] template può essere memorizzato direttamente nella memoria del lettore oppure può essere memorizzato su un badge in dotazione all'utente, in entrambi i casi sono archiviati solo i seguenti dati: codice utente; è un puro codice di riferimento, assimilabile al numero di matricola; modello (template) è un puro numero, assimilabile al codice presente in una banda magnetica di un badge […;] elenco eventi: data/ora, codice utente, indirizzo del terminale ed eventuale codice causale (giustificativo) sono gli unici risultati memorizzati dopo le verifiche operate dal lettore biometrico, dati equivalenti ai dati "classici" di un terminale di gestione presenze”;
“nel lettore biometrico del terminale […] non sono quindi presenti: dati anagrafici dell'utente; immagine dell'impronta digitale dell'utente; dati fisici diretti o deducibili dell'impronta digitale”.
Con nota del XX, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato all’Istituto, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per aver trattato i dati personali biometrici dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.) al fine di identificarli in modo univoco per rilevarne la presenza in servizio, in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.
Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota del XX, l’Istituto, che non ha richiesto di essere audito, ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:
- “il sistema di rilevazione delle presenze tramite badge abbinato all’impronta digitale, è stato avviato [… dall’Istituto] nel XX”
- “contestualmente [alla sospensione dell’impiego del predetto sistema nel XX], sono state effettuate le operazioni di cancellazione di tutti i dati biometrici acquisiti dal sistema e impostato lo stesso per il funzionamento con il solo badge senza associazione dell’impronta”.
- “ad oggi […] la rilevazione delle presenze in servizio è attestata con il solo uso del badge senza impronta”.
3. Il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.
Con riferimento alla questione prospettata nel reclamo si evidenzia, in via preliminare, che i dati biometrici sono definiti dal Regolamento come “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici” (art. 4, punto 14), del Regolamento) e, laddove intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, sono ricompresi tra le categorie “particolari” di dati personali (art. 9 del Regolamento) in ragione della loro delicatezza, derivante dalla stretta e stabile relazione con l’individuo e la sua identità.
Il trattamento di dati biometrici, di regola vietato per effetto del disposto di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento, è consentito esclusivamente al ricorrere di una delle condizioni indicate dell’art. 9, par. 2 del Regolamento e, in ambito lavorativo, solo quando sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento; v. pure, art. 88, par. 1 e cons. 51-53 del Regolamento).
Il quadro normativo vigente prevede inoltre che il trattamento di dati biometrici, per poter essere lecitamente posto in essere, avvenga nel rispetto di “ulteriori condizioni, comprese limitazioni” (cfr. art. 9, par. 4, del Regolamento); a tale disposizione è stata data attuazione, nell’ordinamento nazionale, con l’art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute) del Codice (come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento). La norma prevede che è lecito il trattamento di tali categorie di dati al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2, del Regolamento “ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante”, in relazione a ciascuna categoria dei dati.
Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi di protezione dei dati personali, tra cui in particolare quelli di “liceità, correttezza e trasparenza”, “minimizzazione” e protezione dei dati “fin dalla progettazione” e “per impostazione predefinita” (artt. 5 e 25 del Regolamento).
4. Esito dell’attività istruttoria.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi all’esito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni dell’Autorità, risulta accertato che, a partire dal XX e sino alla data del XX, l’Istituto ha fatto uso, presso le proprie sedi, di un sistema di rilevazione delle presenze del personale A.T.A. che richiedeva l’utilizzo delle impronte digitali dei lavoratori che avessero rilasciato il proprio consenso, con ciò dando luogo ad un trattamento dei relativi dati biometrici inteso ad identificare in modo univoco i singoli dipendenti al fine di rilevarne la presenza in servizio nonché nell’ottica di prevenire “episodi di manomissioni, danneggiamenti e atti vandalici” (cfr. nota del XX).
In particolare, è stato accertato che il predetto sistema, elaborando le caratteristiche dell'impronta digitale acquisita, permette di creare un modello matematico che, venendo associato al codice identificativo del singolo interessato, costituisce il termine di raffronto delle successive verifiche all’atto della timbratura dei dipendenti.
Ancorché lo stesso non mantenga traccia dei dati anagrafici dei dipendenti, dell’immagine o di “dati fisici diretti o deducibili” delle relative impronte digitali e, per altro verso, “la "ricostruzione dell'impronta digitale" partendo dal modello non [… sia] possibile, nemmeno conoscendo l'algoritmo di elaborazione” (cfr. nota del XX), si osserva quanto segue.
Le informazioni trattate per il tramite di tale sistema risultano comunque riconducibili ad un codice direttamente identificativo del singolo dipendente, ne consentono o confermano l’identificazione univoca e costituiscono pertanto dati personali biometrici (cfr. art. 4, nn. 1) e 14), del Regolamento).
Ciò premesso, si fa presente che la finalità di rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti, funzionale all’attestazione dell’osservanza dell’orario di lavoro alla sua contabilizzazione, che, in generale, nell’ambito del pubblico impiego, è prevista da un quadro normativo stratificatosi nel tempo (v. ad esempio, art. 22, comma 3 della l. 23.12.1994, n. 724; art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244; art. 7 del d.P.R. 1.02.1986, n. 13), è riconducibile nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 par. 2, lett. b) del Regolamento poiché implica un trattamento “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro […]” (v. pure art. 88, par. 1, Regolamento). Tuttavia, l’impiego di sistemi di rilevazione delle presenze che comportano anche il trattamento di dati biometrici richiede, nel sistema del Regolamento e del Codice, un’espressa previsione normativa e specifiche garanzie per i diritti degli interessati (il trattamento è infatti consentito “nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri […] in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”, art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento e cons. 51-53, e “nel rispetto delle misure di garanzia” individuate dal Garante ai sensi dell’art. 9, par. 4, del Regolamento e dell’art. 2-septies del Codice).
Nel contesto lavorativo il trattamento avente a oggetto dati biometrici può essere lecitamente posto in essere solo ove lo stesso trovi il proprio fondamento in una disposizione normativa che possa essere ritenuta base giuridica del trattamento “idonea” anche alla luce dell’assetto delle fonti dell’“ordinamento costituzionale” dello Stato membro (v. considerando 41 del Regolamento e v. anche Corte Cost. sent. n. 271/2005, in base alla quale la disciplina di protezione dei dati personali rientra fra la materia di competenza esclusiva statale riferita all’“ordinamento civile”). Tale disposizione deve, infatti, avere le caratteristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati e soddisfare specifici requisiti, sia in termini di qualità della fonte, contenuti necessari e misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, sia in termini di proporzionalità dell’intervento regolatorio rispetto alle finalità che si intendono perseguire (art. 6, parr. 2 e 3, lett. b), del Regolamento). Ciò in quanto, la base giuridica del trattamento, per poter essere considerata una valida condizione di liceità del trattamento, deve, tra l’altro, “persegu[ire] un obiettivo di interesse pubblico ed [essere] proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito” (art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento).
Al riguardo, si fa presente inoltre che l’art. 2 della l. 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, aveva previsto una generalizzata sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze con sistemi di rilevazione di dati biometrici unitamente all’impiego di sistemi di videosorveglianza prevedendo che, “ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro”, le amministrazioni pubbliche - individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ad esclusione del “personale in regime di diritto pubblico” (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - “introducono sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso” ma prevede anche che le “modalità attuative” della norma – nel rispetto dell’art. 9 del Regolamento e delle misure di garanzia definite dal Garante ai sensi dell’art. 2-septies del Codice – siano individuate con d.P.C.M., su proposta del Ministro della funzione pubblica, previa intesa con la conferenza unificata (stato regioni e autonomie locali) e “previo parere del Garante ai sensi dell’art. 154 del Codice sulle modalità del trattamento dei dati biometrici”.
Nell’esercizio dei propri poteri consultivi sugli atti normativi (artt. 36, par. 4 e 58, par. 3 del Regolamento nonché art. 154 del Codice), il Garante aveva, a suo tempo, segnalato al legislatore nazionale le criticità della norma evidenziando, in particolare, “l’eccedenza rispetto alle finalità che si intendono perseguire, anche sotto il profilo della gradualità delle misure limitative che possono essere adottate nei confronti dei lavoratori” (cfr. provv. 11 ottobre 2018, n. 464, doc. web n. 9051774) e - confermando quanto già rilevato nel corso delle audizioni dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti (audizioni presso le Commissioni riunite I e XI, Affari Costituzionali e Lavoro, della Camera dei Deputati il 6 febbraio 2019, doc. web n. 9080870) -, ha ribadito, anche in relazione allo schema di regolamento di attuazione, peraltro mai adottato, che “non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità- come declinato dalla giurisprudenza europea e interna– l’ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo sul punto, a motivo dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato” (provv. 19 settembre 2019, n. 167, doc. web n. 9147290).
Le disposizioni che prevedevano l’introduzione di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ambito pubblico, contenute nei commi da 1 a 4 dell’art. 2 della l. 19 giugno 2019, n. 56, sono state da ultimo abrogate dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 958).
Per tali ragioni, si evidenzia che, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano il trattamento dei dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze e delle relative garanzie, il relativo trattamento non può essere lecitamente effettuato, non sussistendo base giuridica.
In tale quadro, il Garante in numerosi casi ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per la finalità di rilevazione delle presenze posto in essere da soggetti pubblici e privati in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, adottando i conseguenti provvedimenti correttivi e sanzionatori (provv. 15 dicembre 2022, n. 422, doc. web n. 9852776; provv. 15 dicembre 2022, n. 423, doc. web n. 9852800; provv. 14 gennaio 2021, n. 16, doc. web n. 9542071; per analoghe considerazioni in ambito privato, cfr. provv. 22 febbraio 2024, n. 105, 106, 107, 108 e 109, doc. web nn. 9995680, 9995701, 9995741, 9995762, 9995785; provv. 10 novembre 2022, n. 369, doc. web n. 9832838).
Nei menzionati provvedimenti, il Garante ha altresì avuto modo di chiarire come il difetto di base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non possa essere colmato neppure dal consenso dei dipendenti, che l’Istituto ha dichiarato di aver acquisito nel caso di specie, assicurando altresì ai dipendenti che non lo avessero rilasciato la possibilità di attestare la propria presenza in servizio senza conferire a tal fine dati biometrici. Ciò in quanto, alla luce della asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro e la conseguente, eventuale, necessità di accertare, di volta in volta e in concreto, l’effettiva libertà della manifestazione di volontà del dipendente, il consenso non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro (cons. n. 43; art. 4, punto 11), e art. 7, par. 3 e 4, del Regolamento; v., l’orientamento consolidato in sede europea, Gruppo di lavoro "Articolo 29", Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro, WP 249, p. 7 e 26 e Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679- WP 259- del 4 maggio 2020).
Per le ragioni che precedono, deve concludersi che il trattamento dei dati personali biometrici dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.), effettuato dall’Istituto al fine di identificarli in modo univoco per rilevarne la presenza in servizio, è stato posto in essere in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento
5. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, per aver effettuato il predetto trattamento in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti - atteso che l’Istituto ha dichiarato di aver sospeso l’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica delle presenze dei dipendenti A.T.A. nel XX nonché di aver cancellato i dati biometrici precedentemente raccolti - non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
6. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto, in particolare, che:
il trattamento, che ha riguardato unicamente i dipendenti A.T.A. (34 persone), ai quali era comunque riconosciuta la possibilità di registrare la propria presenza in servizio attraverso modalità tradizionali che non comportavano il trattamento di dati biometrici (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
il titolare, nel fare affidamento sulle informazioni rese dalla società fornitrice del sistema, ha ritenuto di non consultare il proprio responsabile della protezione dei dati, iniziativa che avrebbe invece consentito allo stesso di avvedersi degli specifici ed elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti e di orientare le proprie scelte al riguardo in maniera maggiormente consapevole e, se del caso, diversa (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
il trattamento ha avuto ad oggetto dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco gli interessati di cui agli artt. 4, n. 14), del Regolamento, dati che, analogamente a quelli sulla salute e genetici, sono tutelati in maniera particolarmente stringente dal Regolamento e dal Codice (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia alto (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel tenere presente che, comunque, il titolare è costituito da un istituto scolastico, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze attenuanti:
il titolare ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria, avendo, peraltro, fornito tempestiva comunicazione delle iniziative intraprese per porre rimedio alla violazione (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dall’Istituto (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione della particolare natura dei dati personali oggetto di trattamento e dei connessi rischi per gli interessati nel contesto lavorativo.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea per violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
all’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in viale Coniugi Crigna snc - 89861 Tropea (VV), C.F. 96012510796, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
al predetto Istituto, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
13/03/2025 n° 134
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10127792]
Provvedimento del 13 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 134 del 13 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dalla sig.ra XX è stato lamentato che l’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) (di seguito, “l’Istituto”), avrebbe “pubblicato su YouTube [… un video] riguardante gli auguri di Natale del plesso dove figurava anche la classe” del figlio della reclamante, senza che quest’ultima avesse fornito alcun consenso affinché il figlio comparisse su una piattaforma digitale, e senza che le fosse “stata fatta firmare alcuna richiesta di autorizzazione in merito alla pubblicazione del video in questione (XX)”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “preliminarmente, si rappresenta che la scrivente nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto in intestazione, ha tempestivamente provveduto a far rimuovere il video dal canale youtube della scuola”;
- “il benessere degli alunni è, senza ombra di dubbio, un fattore che influenza non solo il modo di approcciarsi allo studio ma anche l’entusiasmo per i risultati ottenuti; proprio all’interno della classe che ha frequentato il figlio dell’odierna reclamante (frequenza conclusasi in data XX a seguito di richiesta di nulla osta), il clima creatosi tra gli alunni era caratterizzato da profonde tensioni, alimentate anche dal comportamento dell’alunno”;
- “sono state attivate azioni correttive e costruttive, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, esortandoli a manifestare il loro pensiero in ordine alle dinamiche del gruppo-classe, così da favorire oltre che la comprensione anche il riconoscimento delle emozioni positive e/o negative dagli stessi vissute”;
- “appare doveroso evidenziare che, per quanto concerne le doglianze manifestate dalla [… reclamante], in occasione della foto che ritrae il di lei figlio insieme ad un nutrito gruppo di alunni della classe alla quale apparteneva, la docente che si è occupata di tale attività, dopo aver notiziato i ragazzi in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo, che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere il foglio sul volto; è d’uopo evidenziare che la docente, nella scelta degli alunni, ha preferito la presenza di ragazzi che avevano già compiuto i quattordici anni (tanto al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016)”;
- “in tale circostanza, il figlio della [… reclamante] ebbe a riferire alla professoressa di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “a quel punto l’insegnante, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito ai ragazzi tutte le informazioni necessarie, anche quella relativa alla successiva pubblicazione del video oltre che dell'identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno”;
- “l’alunno […] ribadì la volontà di prendere parte al video e di acconsentire alla successiva pubblicazione dello stesso”;
- “a conferma di quanto innanzi detto e, contrariamente a quanto riferito dalla [… reclamante], dalla visione del video si evince in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà dell’alunno, a differenza degli altri compagni di classe, di voler mostrare il suo volto confermando così, fattivamente, la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dall’insegnate in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso”;
- “v’è che, solo a seguito della comunicazione di cui all’oggetto, è emerso che l’alunno, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, allorquando è stato effettuato il video, non aveva ancora compiuto quattordici anni anche se, per amor del vero, ciò è avvenuto a distanza di qualche giorno”;
- “tutto ciò non ha potuto in alcun modo ledere l’immagine e/o il decoro di nessuno dei partecipanti e, meno che mai, esporli a rischi di sorta, il tutto nel pieno rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5 e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “trattasi, nella fattispecie, di dati personali comuni, limitatamente all’immagine e non particolari o giudiziari, considerato che la clip video in discussione, della durata complessiva di soli 8 secondi su una durata totale del video in questione di 11 minuti e 25 secondi, non recava alcuna ulteriore indicazione relativa a nominativo, età, classe frequentata, sede o altro ancora”;
- “l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha provveduto con immediatezza alla rimozione del video in questione dal canale YouTube della scuola, non appena ricevuta la notifica del reclamo della [… reclamante] da parte del GPDP interpretandolo come volontà di diniego all’utilizzo dei dati personali del proprio figlio”;
- “le immagini dell’alunno […] figlio della ricorrente, sono state trattate esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali della scuola, quali orientamento, inclusione, istruzione e formazione degli alunni. Sul punto si richiama l’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e degli esercenti la responsabilità genitoriale, pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale e disponibile ai links riportati in appendice”;
- “nello specifico, il video in questione vede il figlio della ricorrente, insieme ad un nutrito gruppo della sua classe, mai in primo piano o con inquadratura esclusiva, impegnato in momenti «positivi» legati alle attività istituzionali della scuola, con lo scopo di documentare, testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro effettuato e, dunque, per scopi esclusivamente didattici, formativi, culturali e di crescita personale.”;
- “la docente referente dell’attività didattica di produzione del video in questione dopo aver notiziato gli alunni del gruppo classe in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere un foglio sul volto per la dovuta anonimizzazione”;
- “inoltre, nella scelta degli alunni che dovevano comporre il gruppo classe interessato dall’attività didattica di produzione del video in questione, la docente ha individuato alunni che avevano già compiuto i quattordici anni, al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati, così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016”;
- “in tale circostanza, il figlio della ricorrente ebbe a riferire alla docente referente di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “selezionato il gruppo classe partecipante all’attività didattica di produzione del video in questione, nel quale era incluso l’alunno […] figlio della ricorrente, la docente referente, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito agli alunni interessati tutte le informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla successiva pubblicazione del video oltre che dell’identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno e chiedendo conferma del consenso, consenso ribadito dall’alunno […] a conferma della volontà della susseguente pubblicazione del video in produzione”;
- “appare rilevante che, durante le riprese del video in questione, l’alunno […] evidenzi la chiara volontà di mostrare il suo volto, durante gli otto secondi in cui è interessato dalle riprese, abbassando il foglio e confermando in tal modo fattivamente la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dalla docente referente in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso, contrariamente a quanto fatto da tutto il resto dei compagni di classe”;
- “solo a seguito della comunicazione del GPDP del reclamo […] è emerso che l’alunno […] figlio della ricorrente, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato in presenza della docente referente dell’attività didattica di produzione del video e dei suoi stessi compagni di classe in occasione delle riprese avvenute in data XX (video pubblicato in data XX), non aveva ancora compiuto quattordici anni. Invero, l’alunno […] avrebbe compiuto i 14 anni a distanza di soli undici giorni, ovvero il XX”;
- “inoltre, a partire fin dalla prima comunicazione del GPDP, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si è adoperato per aggiornare e rendere più efficaci le proprie misure tecniche e organizzative a garanzia della sicurezza e della compliance del trattamento alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018”;
- “Per quanto attiene il grado di cooperazione con l’Autorità, appare doveroso evidenziare in premessa che non sussistono altre precedenti violazioni in capo all’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo che, peraltro, ha manifestato sin dall’inizio ampia disponibilità a cooperare, oltre ad un atteggiamento proattivo al fine di impedire la permanenza delle immagini in questione ed evitarne l’ulteriore diffusione”;
- “si rileva, inoltre, che dopo aver rimosso il video nell’immediatezza dell’avvenuta conoscenza del reclamo al GDPD, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, prodotto dalla signora M.T., l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha successivamente oscurato il canale YouTube. Per questi motivi non è possibile fornire il dato certo relativamente alle visualizzazioni ottenute dal video in questione, anche se, valutata la serie storica delle visualizzazioni dei video pubblicati sul proprio canale YouTube, è possibile ipotizzare ragionevolmente un dato inferiore a 100 visualizzazioni. Tale indicatore è stato ricavato effettuando il rapporto tra i video cancellati ed il numero totale delle visualizzazioni di tali video”;
- “qualora la ricorrente […] avesse richiesto l’oscuramento delle immagini del proprio figlio, ritirato il consenso, esercitato i propri diritti, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si sarebbe immediatamente adoperato nel rimuovere le immagini, come ha poi prontamente fatto nell’immediatezza della notifica del reclamo in questione da parte del GPDP. Invece, la ricorrente […] ha atteso che si concludessero le procedure di trasferimento ad altra scuola del proprio figlio per poi proporre capziosamente reclamo”;
- “tutte le informazioni necessarie e preventive sono state fornite agli interessati mediante il link alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo. L’informativa, in particolare, è stata redatta con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e contiene, tra l’altro, gli elementi essenziali del trattamento, le finalità perseguite, con l’evidenza che le stesse perseguono esclusivamente le funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’erogazione dell’attività didattica”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre una delle condizioni elencate nell’art. 6 del Regolamento.
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta che l’Istituto ha pubblicato, sul canale YouTube della scuola, un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto, tra cui il figlio della reclamante (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Come ricordato in precedenza, inoltre, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter, c. 1, del Codice.
In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, o di regolamento o di atti amministrativi generali che legittimino la diffusione dei dati personali degli interessati.
Al riguardo si rappresenta che l’Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la diffusione, sul canale YouTube della scuola, delle immagini dei minori ripresi nel video (v. art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Per quanto concerne l’asserito consenso (art. 7 del Regolamento) espresso dal figlio della reclamante e dalla reclamante stessa, considerato da codesto Istituto, in buona fede, quale valido fondamento del trattamento in esame - pur non ritenendo applicabile tale requisito di legittimità ai sensi dell’art. 7 del Regolamento quale base giuridica - si manifestano le seguenti osservazioni, anche al fine di valutare la condotta tenuta da codesto Istituto nel suo complesso.
In primo luogo si rappresenta che il consenso, in linea generale, deve essere espresso da un alunno maggiorenne o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un alunno minorenne; per tale ragione la convinzione, da parte dell’Istituto che l’alunno avesse compiuto quattordici anni è irrilevante.
Si osserva, altresì, che è inconferente anche il richiamo all’art. 2-quinquies del Codice che riguarda la possibilità, per i soggetti che hanno compiuto quattordici anni, di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
Ancora, in merito alla manifestazione di volontà espressa dalla madre dell’alunno ripreso nel video, si rileva che nella richiamata informativa fornita alla reclamante nel modulo di iscrizione del figlio all’Istituto, nella sezione “Autorizzazione trattamento dell’immagine”, viene espressamente indicato che “il genitore/tutore si impegna a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio-video, effettuate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Link istituzionale: […]”. Il trattamento descritto dunque, sembra ricondursi alla pubblicazione eventuale di foto o video sul sito istituzionale dell’Istituto mentre non risulta menzionato il trattamento riguardante la pubblicazione su YouTube che si è verificato nel caso in esame.
Altresì, si osserva che in tale modulo non sembra essere presente un campo/flag attraverso il quale esprimere esplicitamente il consenso al trattamento di immagini e/o video, difformemente da quanto previsto dall’art. 7, par. 2 del Regolamento. Al riguardo, anche le “Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”, adottate il 4 maggio 2020, prevedono che “il titolare del trattamento deve evitare ambiguità e garantire che l’azione con cui viene espresso il consenso possa essere distinta da altre azioni” (par. 84) e che “se spetta al genitore prestare il consenso, può essere necessario fornire un insieme di informazioni che consentano agli adulti di prendere una decisione informata” (par. 126).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la pubblicazione, sul canale YouTube della scuola, di un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto tra cui il figlio della reclamante ha dato luogo ad una diffusione dei dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, non rientrando tale trattamento tra le finalità di interesse pubblico attribuite all’Istituto e non sussistendo alcuna altra condizione di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b)del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Si prende, comunque, favorevolmente atto dell’adozione, da parte dell’Istituto, di adeguate misure quali la cancellazione del video ritraente gli alunni, dal canale YouTube una volta avviata l’istruttoria.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto l’Istituto ha provveduto tempestivamente a rimuovere il video in cui è stato ripreso il figlio della reclamante, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60), tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che diffusione online di dati personali ha riguardato interessati minori di età (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con particolare riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta nell’erroneo convincimento, da parte dell’Istituto di aver acquisito il consenso degli interessati (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati non sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze:
- ha provveduto a cancellare tempestivamente il video riguardante gli alunni una volta venuto a conoscenza del reclamo presentato (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’elevata accessibilità e visibilità dello strumento utilizzato per la descritta diffusione, atteso che il canale YouTube è accessibile anche da chi non conosce e non frequenta l’Istituto e, pertanto, si presta maggiormente al rischio di perdita di controllo dei dati personali degli interessati (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la pubblicazione di un video riguardante gli minori di età sul canale YouTube in assenza di una condizione di liceità.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano, con sede legale in via Chiesa n. 49, 74026, Pulsano (TA), CF: 90264330730, di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA):
- di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
10/07/2025 n° 387
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10167956]
Provvedimento del 10 luglio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 387 del 10 luglio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);
VISTO il d. lgs. 30/6/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);
VISTO il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Introduzione
Questa Autorità ha aperto un’istruttoria nei confronti del Comune di Langhirano a seguito di una segnalazione in ordine a una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali derivante dalla diffusione di dati personali sul sito web istituzionale del predetto Comune.
Nello specifico, dalla verifica preliminare effettuata dall’Ufficio, è emerso che sul sito istituzionale del Comune di Langhirano, nella sezione «Amministrazione trasparente», nell’area «Altri contenuti»/«Accesso civico», era possibile accedere a una pagina web (https://...) in cui erano presenti i seguenti file intitolati:
1. «Esito accesso atti XX - XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 148 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
2. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 258 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
3. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 359 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https:...);
4. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 213 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
5. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 216 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
6. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 194 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
7. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 67 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...).
I citati documenti contenevano nel campo oggetto e mittente dati e informazioni personali, con specifica indicazione del nominativo del soggetto che ha effettuato la richiesta di accesso e della descrizione di quanto domandato con indicazione in molti casi dei dati personali dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti. Solo per fare alcuni esempi, al riguardo, è emerso che nel campo oggetto era riportato: «richiesta diritto di accesso ai documenti relativi all’immobile posto XX di proprietà XX»; «accesso pratiche edilizie: XX e nominativo dell’intestatario della pratica XX»; ecc.).
2. La normativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi della disciplina in materia, «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).
I soggetti pubblici, come il Comune, possono diffondere «dati personali» nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice) e – in ogni caso – del principio di «minimizzazione», in base al quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).
Quanto al registro degli accessi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – nelle proprie Linee guida adottate d’intesa con il Garante – ha indicato la possibilità che venga istituito il predetto registro presso gli enti, specificando al contempo che il «registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale» (par. 9, Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 recante le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1. Del medesimo tenore anche il par. 8.2.b. della Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 2019, recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)», in http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_FOIA_n_1_2019.pdf).
Peraltro, occorre tenere in considerazione che la stessa disciplina statale in materia di trasparenza prevede espressamente che «Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti» (art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013).
3. Valutazioni preliminari dell’Ufficio sul trattamento di dati personali effettuato.
Dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, l’Ufficio con nota prot. n. XX del XX ha accertato che il Comune di Langhirano – diffondendo i dati e le informazioni personali prima descritti inseriti nei registri degli accessi pubblicati online – ha tenuto una condotta non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD. Pertanto, con la medesima nota sono state notificate al predetto Comune le violazioni effettuate (ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice), comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del RGPD e invitando l’amministrazione a far pervenire al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentita da questa Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
4. Memorie difensive.
Il Comune di Langhirano, con la nota prot. n. XX del XX, ha inviato al Garante i propri scritti difensivi in relazione alle violazioni notificate.
Al riguardo, si ricorda che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice, intitolato «Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante».
Nello specifico, quanto alla condotta tenuta, l’amministrazione ha evidenziato, fra l’altro che:
- «Lo schema del registro accessi è stato predisposto nel XX dall’Amministrazione Comunale in ottemperanza agli adempimenti normativi in materia. L’ente pertanto si considera in perfetta buona fede ritenendo che detta predisposizione rappresentasse un congruo bilanciamento di interessi tra esigenze di pubblicità e riservatezza»
- «Si evidenzia pertanto che la pubblicazione del dato sia esclusivamente frutto di un’interpretazione ampia del principio di trasparenza anche il relazione al dibattito politico-culturale sul tema di quegli anni»;
- «Si evidenzia inoltre che non sono comunque in generale presenti dati ulteriori quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo, data di nascita o comunque elementi che possano identificare la persona fisica in maniera certa ed incontrovertibile»;
- «i dati pubblicati nella sezione di amministrazione trasparente afferenti il registro degli accessi, sono stati immediatamente rimossi dal gestionale in attesa degli sviluppi del caso»;
- non «sono mai pervenute segnalazioni, reclami o doglianze in generale» e non «risulta che da parte degli interessati siano mai state esercitate azioni volte alla tutela dei loro diritti […]»;
- «tutti i dati sono da ritenersi comuni eccezion fatta per un solo accesso afferente l’anno XX protocollo n.XX nel quale sono presenti categorie particolari di dati anche se, stante la casella “oggetto” e “mittente” si può addivenire solo in via indiretta a desumere una condizione relativa allo stato di salute di un soggetto. Cionondimeno per tutti i dati inseriti nelle tabelle non sono comunque presenti dati ulteriori come codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo e data di nascita. Non c’è altresì in generale coincidenza tra mittente ed oggetto e la mera indicazione di nome e cognome, non pare di per sé sufficiente ad identificare in maniera univoca il soggetto».
5. Valutazioni del Garante
La questione oggetto del caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la diffusione di dati e informazioni personali, contenuti nei registri delle richieste accesso agli atti (anni XX) pubblicati online (di cui ai file identificati supra ai nn. 1-7 del par. 1).
I citati documenti contenevano nel campo oggetto e mittente dati e informazioni personali di centinaia di istanze con specifica indicazione di: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito. In particolare, è stata lasciato in chiaro il nominativo del soggetto che ha effettuato la richiesta di accesso e la descrizione di quanto domandato con indicazione in molti casi dei dati personali dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti (es: «richiesta diritto di accesso ai documenti relativi all’immobile posto in XX di proprietà XX»; «accesso pratiche edilizie: XX e nominativo dell’intestatario della pratica XX»; ecc.).
Al riguardo, occorre evidenziare in via preliminare che la pubblicazione online nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (con conseguente indicizzazione nei motori di ricerca generalisti come Google) della circostanza di avere effettuato una richiesta di accesso presso un ente pubblico oppure quella riguardante il fatto che un soggetto abbia richiesto dati e informazioni riguardanti un terzo comporta la conoscenza generalizzata (tramite la diffusione) di informazioni di natura personale, che i soggetti interessati, per i motivi più vari, potrebbero non volere portare a conoscenza di soggetti estranei alla propria sfera personale e familiare, determinando una un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei relativi diritti e libertà.
Nell’ambito dell’istruttoria aperta al riguardo da questa Autorità, il Comune ha confermato, nelle proprie memorie difensive, l’avvenuta diffusione online dei dati personali descritti in assenza di una idonea base giuridica, riconducendo la propria condotta a «un’interpretazione ampia del principio di trasparenza anche il relazione al dibattito politico-culturale sul tema […]».
La ricostruzione offerta dall’ente chiarisce alcuni punti della questione ed è sicuramente utile ai fini della valutazione della condotta, ma non appare idonea a superare i rilievi critici mossi dall’Ufficio.
Si ricorda infatti che – per il rispetto del principio di trasparenza amministrativa delle pp.aa. di cui all’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013 – nessuna norma di settore prevede un obbligo di pubblicazione dei dati personali di coloro che hanno effettuato accessi ad atti e documenti oppure dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti. A ciò si aggiunge che l’istituzione presso ogni amministrazione del registro delle richieste di accesso, oltre a essere solo raccomandato nelle Linee guida di ANAC e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione prima citate (cfr. supra par. 2), non implica come necessaria e proporzionata anche l’operazione di diffusione online dei dati personali/nominativi di coloro che hanno effettuato le richieste di accesso e dei soggetti a cui i documenti si riferiscono. Nelle citate Linee guida di ANAC è, infatti, specificamente riportato che è sufficiente inserire «l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione», avendo cura – in sede di pubblicazione – di «oscura[re] i dati personali eventualmente presenti». Molto chiara, in tal senso, è anche la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, laddove – sempre con riferimento alla compilazione del registro degli accessi – è analogamente raccomandato che «ciascuna amministrazione indicherà gli estremi delle richieste ricevute e il relativo esito, omettendo la pubblicazione di dati personali eventualmente presenti» (par. 8.2.b).
L’ampia interpretazione del principio di trasparenza sostenuta dal Comune non può quindi giustificare la diffusione di dati personali online, in quanto non soddisfa nessuno dei presupposti di liceità previsti dall’art. 2-ter del Codice. La condotta posta in essere risulta peraltro in contrasto con quanto previsto dall’art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, che prevede effettivamente la possibilità che le pp.aa. possano pubblicare sul sito web istituzionale dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, ma sempre «procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti». La diffusione dei dati personali descritti e oggetto di contestazione non è, inoltre, conforme alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, che indicano chiaramente la necessità di procedere all’oscuramento dei dati personali presenti nel Registro degli accessi, fra cui sono compresi anche i nominativi dei soggetti istanti e di coloro cui si riferiscono i documenti richiesti.
Analogamente, non può essere accolta l’eccezione sollevata dal Comune secondo la quale non vi sarebbe stata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in quanto – tenendo conto della circostanza che non sono stati diffusi accanto al nominativo dei soggetti interessati anche «dati ulteriori quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo, data di nascita» – non sarebbero stati diffusi «elementi che possano identificare la persona fisica in maniera certa ed incontrovertibile». Tale tesi è in contrasto con la disciplina europea in materia secondo la quale «dato personale» è, come detto, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come, fra l’altro, proprio il «nome» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD). Nel caso in esame, dall’istruttoria è emerso che il Comune ha pubblicato online proprio i nomi e cognomi dei soggetti interessati (soggetti che hanno effettuato l’accesso e talvolta anche soggetti a cui i documenti si riferiscono) contenuti nei registri degli accessi, ossia dati che identificano direttamente persone fisiche e rientrano, pertanto, sicuramente nella ricordata definizione di «dato personale» (indipendentemente dalla circostanza che siano accompagnati da ulteriori informazioni come codice fiscale, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita).
Per altro verso, si rileva che, per stessa ammissione del Comune in almeno un procedimento i dati personali diffusi erano idonei a rivelare indirettamente anche la condizione di salute del soggetto interessato (art. 9 del RGPD), come nel caso della richiesta di accesso anno XX protocollo n. XX, avente a oggetto lo «stato pratica devoluzione contributo per rimozione barriere architettoniche - domanda presentata dalla sig.ra XX», con la conseguente violazione anche del divieto di diffusione di dati relativi alla salute previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice.
6. Esito dell’istruttoria relativa al reclamo presentato
Le circostanze evidenziate negli scritti difensivi del Comune, esaminate nel loro complesso, anche se sicuramente meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta, non risultano sufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento. Ciò in quanto, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
In tale quadro, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio con la nota prot. n. XX del XX e si rileva – conformemente ai precedenti di questa Autorità in materia (provv. n. XX del XX, in www.gpdp.it, doc. web n. 9784482; n. 281 del 22/7/2021, ivi, doc. web n. 9696645) – che il trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Langhirano non è conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, in quanto la diffusione dei dati personali prima descritti contenuti nei registri delle richieste accesso agli atti (anni XX) pubblicati online (di cui ai file identificati supra ai nn. 1-7 del par. 1) è avvenuta in violazione:
1) delle disposizioni contenute dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice; dell’art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013; dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD; nonché delle indicazioni contenute al riguardo nelle Linee guida dell’ANAC e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione (sopra richiamate al par. 2);
2) del principio di «minimizzazione» dei dati, che non sono risultati «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (ossia la trasparenza amministrativa), previsto dall’art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD;
3) del divieto di diffusione dei dati sulla salute dei soggetti interessati, previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche l’art. 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD).
Considerato, tuttavia, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto il titolare del trattamento ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere i dati personali oggetto di contestazione dell’Ufficio dal sito web istituzionale, fermo restando quanto si dirà sull’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del RGPD.
7. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 58, par. 2, lett. i; 83 del RGPD)
Il Comune di Langhirano risulta aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4 del RGPD nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche artt. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).
Al riguardo, l’art. 83, par. 3, del RGPD, prevede che «Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave».
Nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, che si applica pertanto al caso in esame.
Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del RGPD, nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere correttivo di «infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso». In tale quadro, «il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice» (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare, tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del RGPD.
In tal senso, quanto all’illecita diffusione online di dati personali si tiene conto del fatto che la stessa ha avuto a oggetto la diffusione online di dati personali in un caso anche idonei a rivelare lo stato di salute (art. 9 del RGPD), riferiti a diverse centinaia di persone (soggetti che hanno effettuato l’accesso e talvolta anche soggetti a cui i documenti si riferiscono, contenuti nei registri nei registri degli accessi anni XX) mantenuti sul sito web istituzionale almeno fino data dell’invio delle memorie difensive del Comune (aprile XX). Tale condotta deriva in ogni caso – secondo quanto dichiarato dal Comune – da un’ampia interpretazione del principio di trasparenza e risulta quindi essere di natura evidentemente colposa.
Si ritiene pertanto che, nel caso di specie, il livello di gravità della condotta tenuta dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR” del 23/5/2023, punto 60).
Ciò premesso, oltre a tener conto della circostanza che il Comune di Langhirano è un ente di medie dimensioni (con poco più di 10.000 abitanti), si prendono in considerazione anche le seguenti circostanze attenuanti:
- il titolare del trattamento, a seguito della richiesta dell’Ufficio è intervenuto tempestivamente, collaborando con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alle violazioni, attenuandone i possibili effetti negativi, dichiarando, a tal fine, che la condotta è cessata avendo provveduto a rimuovere i dati dal sito web istituzionale;
- il titolare del trattamento ha dichiarato di non aver in ogni caso ricevuto segnalazioni, reclami o richieste di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati;
- non risultano precedenti violazioni del RGPD pertinenti commesse dall’ente.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di dover determinare ai sensi dell’art. 83, parr. 2 e 3, del RGPD l’ammontare della sanzione pecuniarie, prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4; del RGPD; nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche artt. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013), quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva sensi dell’art. 83, par. 1, del medesimo RGPD.
In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, riguardanti la diffusione di dati personali online, anche relativi alla salute, in assenza di una idonea base normativa (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), si ritiene altresì che debba essere applicata la sanzione accessoria della pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
rilevata l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Langhirano nei termini indicati in motivazione ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del RGPD, e dell’art. 144 del Codice, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4; del RGPD, nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice;
ORDINA
al Comune di Langhirano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.zza Giacomo Ferrari, 1 - 43013 Langhirano (PR) – C.F. 00183800341 di pagare la somma di € 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo Comune di pagare la somma di euro € 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981.
Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice).
DISPONE
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;
- l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell’art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 10 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa#accesso civico
25/09/2025 n° 529
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10184924]
Provvedimento del 25 settembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 529 del 25 settembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;
- “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;
- “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;
- “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.
Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”
Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).
Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.
Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.
Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;
- la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali
13/11/2025 n° 667
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10209462]
Provvedimento del 13 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 667 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità dalla sig.ra XX è stato rappresentato che, in data XX, la figlia, frequentante la Scuola Secondaria di I grado “Martiri della Libertà” dell’Istituto "A. Brofferio" di Asti (AT) – ora denominato Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT) - (di seguito, l’Istituto), avrebbe partecipato, durante l’orario scolastico, al progetto “Obiettivo Orientamento”, indetto dalla Regione Piemonte “per lo sviluppo di competenze orientative e per aiutare adolescenti e giovani a scegliere il proprio percorso nei vari cicli di studio e nelle prime fasi della vita professionale”.
In base a quanto rappresentato il citato Istituto avrebbe fornito a soggetti esterni alla scuola “nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi, codici fiscali e numeri di telefono di ogni ragazzo” e personale esterno all’Istituto, avrebbe somministrato ai ragazzi, nel corso del primo incontro di formazione, un questionario individuale, recante l’indicazione del nome e del cognome di ciascun alunno e contenente talune domande “volte a identificare nonché a profilare […] specifiche caratteristiche mentali, emotive e personali dei ragazzi”. Ciò senza che le famiglie fossero state “opportunamente e preventivamente” informate in merito alla somministrazione del questionario e avessero ricevuto “l’informativa specifica per il progetto Obiettivo Orientamento”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) e del XX(prot. n. XX), rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “La Sig.ra XX, soggetto che ha presentato reclamo a codesta Autorità Garante, aveva già sottoposto via email allo scrivente istituto, in data XX, richiesta di chiarimenti circa il progetto "Obiettivo Orientamento", lamentando, in particolare, la mancanza di informativa rispetto al trattamento dei dati e, soprattutto, la mancata richiesta di preventivo consenso da parte dei genitori al trattamento dei dati personali […]”;
- “l'Istituto, sentito il proprio DPO, rispondeva […] evidenziando, in particolare, i seguenti punti: il Titolare del trattamento, relativamente ai dati personali raccolti tramite questionario somministrato agli alunni, è la Regione Piemonte; la base giuridica del trattamento non è il consenso dell'interessato come indicato dalla
Sig.ra XX bensì l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Piemonte che ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di orientamento degli studenti; la scuola, tramite pubblicazione sul proprio sito, alla pagina [...] ha messo a disposizione degli interessati l'informativa prodotta dalla Regione Piemonte circa il trattamento in esame”;
- “il ruolo svolto dallo scrivente Istituto è stato quello, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali educative e formative, di comunicare le informazioni richieste dalla Regione Piemonte, limitatamente ai dati indispensabili per l'erogazione del servizio, ad un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'informativa circa il trattamento in esame è stata pubblicata sul sito istituzionale della Scuola […] Si evidenzia, inoltre, che la scuola, sempre sul proprio sito istituzionale, alla pagina genitori/tutori nella quale, in particolare, si evidenziano tra i possibili destinatari dei dati acquisiti dalla scuola, anche soggetti pubblici o privati finalità di orientamento”.
- “Il ruolo svolto dallo scrivente Istituto nell'ambito del progetto “Obiettivo Orientamento” è quello di Titolare del Trattamento esclusivamente con riferimento al trattamento dati consistente nella comunicazione dei dati ad altro titolare del Trattamento (la Regione Piemonte) ai sensi di quanto disposto dall’art. 2-ter, comma 2, del d.lgs 196 del 2003 (Codice Privacy) e nel limite dei dati indispensabili per l'erogazione del servizio, da parte di un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'articolo 2-ter Codice Privacy regolamenta la comunicazione di dati comuni fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie e di quelli relativi a condanne penali e reati, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e la ammette se prevista da una legge o di regolamento o da atti amministrativi generali; inoltre, anche se manca una precisa norma a monte, la comunicazione può avvenire se necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “la scuola non ha alcun ruolo nelle attività di trattamento di dati connesse alle finalità del progetto di orientamento (ad es. raccolta, consultazione, archiviazione, etc.)”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett a) e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “il decreto del Ministero della Pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “nella scheda n° 5 allegata al decreto, indica tra le operazioni sui dati eseguibili “la comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: … b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio””;
- “si indicano, inoltre, quali riferimenti normativi l'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990, che detta le regole della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici e l’art. 50 del CAD che afferma che: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,”;
- “si evidenzia, inoltre, che l'articolo 2-ter del d.lgs 196 del 2003 (codice privacy) al commi 1-bis e 2 ammette la comunicazione dei dati tra titolari, anche se non previsto da una specifica legge o regolamento o da atti amministrativi generali, qualora lo stesso sia necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “in tale ottica, si precisa che la Regione, in tema di orientamento, svolge un ruolo fondamentale in quanto ha come proprio compito l'attivazione di servizi di orientamento rientranti nelle finalità istituzionali e pertanto è legittimata al trattamento dei dati degli alunni finalizzato alla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico”;
- la “attività di orientamento [svolta dalla Regione] può essere […] considerata come di supporto all'attività didattica secondo le disposizioni delle leggi regionali e pertanto la scuola sarebbe legittimata a comunicare tali dati alla regione”;
- “in particolare, la legge regionale del Piemonte 24 novembre 2023, n. 32 “, all’art. 1, comma 1, afferma infatti che “La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
- “diversamente opinando, gli Istituti scolastici non potrebbero, in alcun modo, comunicare alla Regione i dati degli alunni destinatari dei sevizi di orientamento promossi dalla Regione stessa, non potendosi applicare, quale base giuridica, il consenso degli interessati, per la sua evidente ed intrinseca inadeguatezza nell'ambito della pubblica amministrazione”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
Deve essere, in ogni caso, garantito il rispetto dei principi di base in materia di protezione dei dati, tra cui, in particolare, i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Con riguardo al trattamento dei dati personali dei minori, si evidenzia inoltre, che, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, gli stessi meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento nonché sulla base delle dichiarazioni effettuate da codesto Istituto nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità il titolare risponde ai sensi 168 del Codice, risulta che codesto Istituto ha comunicato alla regione Piemonte - ferme restando le valutazioni in ordine alla liceità del trattamento svolto da quest’ultima, che saranno oggetto di un autonomo procedimento - taluni dati personali degli studenti in modo non conforme al Regolamento e al Codice.
Al riguardo, come sopra ricordato, si rappresenta che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del “Codice”).
La disciplina nazionale ha previsto che le operazioni di trattamento di dati personali sono ammesse solo se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
La comunicazione tra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 2-ter del Codice (ovvero se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali) o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.
Al riguardo si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 2-ter, comma 1-bis del Codice sono esercitate nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, che prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati personali deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.
Il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e par. 3 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice, impone quindi una base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che agiscono nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Al riguardo, si osserva che codesto Istituto, allo stato degli atti, non ha fornito al Garante alcuna base giuridica, contenente i requisiti di cui al richiamato art. 6 del Regolamento, idonea, per rango e qualità, a legittimare la comunicazione dei dati personali degli alunni alla Regione Piemonte.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- l’Istituto ha agito nella convinzione che la comunicazione dei dati degli alunni alla Regione citata in esame fosse legittimata dalla finalità di interesse pubblico perseguita dalla Regione;
- l’Istituto non ha effettuato ulteriori trattamenti nell’ambito della somministrazione e raccolta dei questionari in esame;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), con sede in Corso XXV Aprile, 2 - 14100 Asti (AT) - Codice Fiscale: 92082070050, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
19/04/2018
Area: Contratti e Accordi

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e struttura del contratto
Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il presente CCNL si articola in:
a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:
- Istituzioni scolastiche ed educative;
- Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Università e Aziende ospedaliero-universitarie;
- Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
3. Con la locuzione “Istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
4. Con il termine “Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica” o “AFAM”, si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
5. Con il termine “Università” e con il termine “Aziende ospedaliero-universitarie” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL dell’Università.
6. Con il termine “Enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni destinatarie dei procedenti CCNL della Ricerca. Tra questi viene ricompresa l’Agenzia Spaziale italiana (ASI), che precedentemente era destinataria del relativo CCNL ai sensi
dell’art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. Nel presente CCNL con il termine “Amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette
disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web
dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001.
Art. 3
Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale
1. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
3 L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all’art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le
relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.
Art. 5
Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da
adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
Art. 6
Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si
incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Art. 7
Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette
giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine
minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del d. lgs.
165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di
richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi
contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7,
corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. E' istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
Art. 8
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Art. 9
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, sia per il settore scuola sia per l’AFAM, entrambi presso il MIUR, nonché per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle
organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. Per il settore scuola e per il settore AFAM, l’organismo di cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
4. L’organismo paritetico per l’innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla
componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione;
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).
5. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lett. a). In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 4, lett. c).
6 Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).
TITOLO III
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 10
Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”
Art. 11
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di
comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest’ultimo si
identifica con il DSGA;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone
le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stessa in locali non
aperti al pubblico;
n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità
scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
Art. 12
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam.
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 13
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso
negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 14
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando
la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del
procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto
corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 16
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1.Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in
altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il
dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.
Art. 17
Determinazione concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa
eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 18
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 -con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario
medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della
lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata
dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la
concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.
Art. 19
Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Art. 20
Differenziazione premi individuali
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una maggiorazione dei premi individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell’AFAM nonché per i ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto previsto dall’art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009.
Art. 21
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 9, le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità individuale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Università inviano i dati di cui al comma 1 alla competente Direzione Generale del MIUR. Tali dati sono analizzati congiuntamente, presso il MIUR, da rappresentanti del Ministero, nonché di CRUI, CUN e CODAU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
SEZIONE SCUOLA
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 22
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola
1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
3. E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni
dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente; la contrattazione dovrà tener conto del vincolo dei posti vacanti e disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia e dei posti da
rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti (ATA) nonché dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell’ambito della relativa programmazione pluriennale;
a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
a3)i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA;
a4) i criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 30 del CCNQ 4/12/2017;
a5) i criteri di riparto del fondo di cui all’art. 40 sulla base dei parametri indicati al comma 7 di tale articolo.
b) a livello regionale:
b1) le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell’art. 23;
b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;
c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai
progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
5. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1, a2, a3, a4, b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9.
6. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3, c4
7. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;
a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell’efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
a3) sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non può superare i cinque giorni;
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di burn-out.
9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 8, punto a2);
a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 5, punti a3) e b2);
a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari;
a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti,
relativi ai servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
Art. 23
Assemblee sindacali
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio
possibile per gli alunni.
6. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione
integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni
staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora
concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e
disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva
affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24
Comunità educante
1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento.
Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. I
docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno orario.
TITOLO III
I DOCENTI
Art. 25
Area docenti
1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e
degli educandati femminili.
Art. 26
Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia
1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.
Art. 27
Profilo professionale docente
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,organizzativorelazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
Art. 28
Attività dei docenti
1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
Art. 29
Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo
1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative
sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure
indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui
sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
TITOLO IV
PERSONALE ATA
Art. 30
Periodo di prova
1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili.
2. In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo
di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o
categoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza.
Art. 31
Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce, 15, comma 2 del CCNL del 29 /11/2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
Art. 32
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende
assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in
cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007.
Art. 33
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al
comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.
Art. 34
Commissione per l’ordinamento professionale personale ATA
1. Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo
ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed educative e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità del suddetto personale.
2. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria che consenta di analizzare l’attuale sistema di classificazione professionale al fine di verificare le possibilità di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze professionali e assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN e con la partecipazione di una
rappresentanza del MIUR, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
a) analisi delle caratteristiche dell’attuale sistema di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre istituzioni scolastiche ed educative dei Paesi europei;
b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tale sistema, con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle istituzioni scolastiche;
c) verifica delle declaratorie di area, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle
competenze professionali;
d) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure professionale, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
e) verifica del sistema di progressione economica all’interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l’esperienza professionale maturata.
4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA
Art. 35
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B1.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.
Art. 36
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 37
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D1 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1/3/2018 - 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1/3/2018-31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione, nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.
Art. 38
Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.1;
b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata tabella E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL Scuola del 29/11/2007, è incrementato con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.3.
Art. 39
Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche
1. In attuazione dell'art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL sono prorogati fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale
è adottato l'accordo in sede di conferenza unificata di cui all'art. 19, comma 5-ter del D.L. 6-7-2011, n. 98.
Art. 40
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
1. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:
a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.
3. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente di cui all’art. 38, il Fondo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto stabilmente, per l’anno 2018 di 80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro,
anche a valere sulle disponibilità dell’art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.
4. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;
h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.
5. Il fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse finalità di cui al comma 4, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 22, nei limiti e con le specificazioni di seguito indicate:
a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo;
b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;
c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse residue dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;
d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.
6. Il contratto collettivo di cui al comma 5 è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.
7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di punti di erogazione del servizio;
b) dotazione organica;
c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);
d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 41
Disposizioni speciali per la Sezione Scuola
1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
2. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge
e delle relative disposizioni applicative.”
3. Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007( Modalità di prestazione dell’orario) , il primo capoverso è così sostituito: “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.
(OMISSIS)
KEYWORDS
#contrattazione collettiva#comma #ccnl #personale #dipendente #giorno #prevedere #assemblea #amministrazione #servizio #permesso
n° 68
Area: Normativa

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».
KEYWORDS
#infrazione #procedura #sanzione #conciliazione #articolo #contratto #codice #comma #impugnazione #conclusione
n° 25
Area: Normativa

Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:
a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi dell'art. 88 del decreto citato;
b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'art. 92, comma secondo e dell'art. 97, comma primo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell'articolo 97 e del terzo comma dell'art. 120 del T.U. citato;
c) i provvedimenti d'esclusione dell'impiegato da esami o scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 94 e 95 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
d) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di ufficio o su ricorso degli interessati.
KEYWORDS
#riformare #eliminazione #assoluzione #riapertura #divenire
07/08/1998
Area: Contratti e Accordi

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998,
dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi
dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato
ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto
legislativo n. 80/1998, sul testo dell'Accordo collettivo quadro
relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per
la definizione del relativo regolamento elettorale nonche' della
certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi
quantificati per il medesimo C.C.N.L. - Quadro e sulla loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 7 agosto 1998, alle ore 9 ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), ed i rappresentanti delle seguenti
confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB,
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALE
ART. 1
OBIETTIVI E FINALITA'
1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione
all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 - recante
norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di
rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo e' strutturato in due parti: la
prima diretta a regolare le modalita' di costituzione e funzionamento
dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i
luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze
sindacali unitarie, dopo l'art. 1 sara' sostituita dal termine
"amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime
individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli
decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art. 1
con la dizione "strutture amministrative interessate". Le
"associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993" sono indicate come "associazioni
sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del
decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, essi sono quelli
modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396
e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993
e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Pertanto
la dizione "d.lgs. 29/1993" e' riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate
come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione
degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali
stipulato contestualmente il ....., nel testo e' indicato come "CCNL
quadro del ......
PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
ART. 2
AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto
o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere
la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle
Amministrazioni che occupino piu' di 15 dipendenti. Nel caso di
amministrazioni con pluralita' di sedi o strutture periferiche, i
predetti organismi possono, altresi', essere promossi dalle stesse
associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi
collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono
presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni
sindacali, purche' costituite in associazione con proprio statuto e
aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve
essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle
Associazioni sindacali dei comuni precedenti, entro il 30/9/1998, la
presentazione delle liste deve avvenire entro il 20/10/1998 e la
commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i
successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel
regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire
contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel
calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che
particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento
delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima
applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle
associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle
confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed
e' comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le
associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il
presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al
comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni
sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti
fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo
all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione
per conoscenza all'ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso
aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le
altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono
chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per
regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e
modifiche sugli aspetti indicati nel comma 5 al fine di facilitare la
costituzione del RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia
autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia
Giulia, il presente accordo puo' essere integrato con un accordo
stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai
sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli
accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che
assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza
sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica
rappresentanza per i dipendenti di diverse unita', nel caso di
amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le
RSU;
c) le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza negli
organismi alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche
mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto
della quantita' dei rappresentanti nonche' delle sedi ove eleggere le
RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.
626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla
legge 300/1970.
ART. 3
COSTITUZIONE DELLE RSU
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a
suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale
tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguira' una adeguata
rappresentanza di genere nonche' una puntuale applicazione delle
norme antidiscriminatorie.
ART. 4
NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti le RSU non potra' essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200
dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle
amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200
e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui al precedente lett. a),
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle
amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui
alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 3000.
ART. 5
COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali
esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarita'
dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle
competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs.
29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalita' con le
quali la RSU puo' esercitare in via esclusiva i diritti di
informazione e partecipazione alle rappresentanze sindacali dall'art.
10 del d.lgs. 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del relativo CCNL di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i
seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL
quadro del ......;
c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 6
DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive
intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il
contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1,
lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni
sindacali ed alle RSU ed e' tra di loro ripartito, a decorrere dal 1
gennaio 1999, ai sensi dell'art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e
permessi stipulato il ......
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono,
pertanto, fatti salvi, complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro
del ......;
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro;
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7
DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente con esclusione della
prorogabilita'.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sara'
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non
possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la
decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo, secondo le modalita' previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU
e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del
personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai
lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni
intercorse con le medesime.
ART. 8
DECISIONI
1. Le decisioni relative all'attivita' della RSU sono assunte a
maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attivita' negoziale sono assunte dalla
RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del
relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti
collettivi nazionali di comparto.
ART. 9
INCOMPATIBILITA'
1. La carica di componente della RSU e' incompatibile con qualsiasi
altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti
e/o movimenti politici. Per altre incompatibilita' valgono quelle
previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il
verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilita'
determina la decadenza della carica di componente della RSU.
ART. 10
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si
impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando
formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19
della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare
o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di
cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I
componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle
associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei
dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito
al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali
ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro
ART. 11
NORMA TRANSITORIA
1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano
comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.
ART. 12
ADEMPIMENTI DELL'ARAN
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN
fornira' alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee
istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste
(locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le
elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento
delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali
necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentativita' a
livello nazionale delle associazioni sindacali, nonche' per ottenere
una omogenea documentazione e' allegato al presente accordo il fac
simile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovra' essere
compilato in modo da soddisfare le esigenze informatiche della
rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il
verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal
ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con
nota scritta.
ART. 13
NORMA FINALE
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla
materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo
alle nuove disposizioni.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
ART. 1
MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni
sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono
l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando
con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito
calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione
al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo
dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione.
Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione
della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al
comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste e'
coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla
ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su
iniziative delle associazioni sindacali rappresentative nei termini
concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in
carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.
ART. 2
QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
regolamento nonche' le pubbliche amministrazioni favoriranno la piu'
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu'
della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato
raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute
entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle
seconde elezioni, l'intera procedura sara' attivabile nei successivi
90 giorni.
ART. 3
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla
data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre
amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e
fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare
i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui
all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato sia tempo pieno che parziale.
ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali
presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nelle tabelle
allegate dal n. 2 al n. 9 al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma 7
che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio
statuto ed atto costitutivo, purche' abbiano aderito al presente
accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui
alle legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma
1 e' richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti
nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti
nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% o comunque
non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni
lavoratore, puo' firmare una sola lista a pena di nullita' della
firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali
affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lettera a). Non
possono essere, altresi', presentate liste congiunte da parte di piu'
organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo
il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo
costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista
ne' i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato puo' presentarsi in una sola lista. Ove,
nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in piu' di
una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di
procedere all'affissione delle stesse, invitera' il lavoratore
interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della
competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non puo' superare di
oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate
dal responsabile della gestione del personale della struttura
amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono
sull'autenticita' delle firme ivi apposte dai lavoratori.
ART. 5
COMMISSIONE ELETTORALE
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene
costituita una commissione elettorale entro dieci giorni
dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui
all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un
lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto
dell'accettazione dichiarera' di non volersi candidare. I componenti
sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente
tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un
numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2
designano un componente aggiuntivo.
ART. 6
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti
adempimenti indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco
generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione
circa l'ammissibilita' delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilita' di liste e
candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle
elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per
ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo
dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e
alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la
debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione
nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data
fissata per le elezioni.
ART. 7
SCRUTATORI
1. E' in facolta' dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori
elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatoti deve essere effettuata non oltre
le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle
operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla
votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, e' equiparata
a tutti gli effetti al servizio prestato.
ART. 8
SEGRETEZZA DEL VOTO
1. Nelle elezioni il voto e' segreto e diretto e non puo' essere
espresso per lettera ne' per interposta persona.
ART. 9
SCHEDE ELETTORALI
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte
le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa
2. In caso di contemporaneita' della presentazione, l'ordine di
precedenza sara' estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del
seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono
avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio
5. Il voto di lista sara' espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
6. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
ART. 10
PREFERENZE
1. L'elettore puo' manifestare la preferenza solo per un candidato
della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con piu' di 200
dipendenti, e' consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sara' espresso dall'elettore scrivendo il
nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per
le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un
numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse
all'entrata del seggio. L'indicazione di piu' preferenze date a
candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della
lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto
apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze di
candidati appartenenti a liste differenti, rende nella la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di
lista e nulli i voti di preferenza.
ART. 11
MODALITA' DELLA VOTAZIONE
1. Il luogo della votazione sara' stabilito dalla Commissione
elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo
tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti
lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti piu' luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo,
di norma la contestualita' delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di
cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni
prima del giorno fissato per le votazioni.
ART. 12
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un
presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui
sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede
d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
ART. 13
ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sara' munito di
una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio
dello scrutinio.
2. IL seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo
degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
ART. 14
RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel
verbale concernente le operazioni elettorali.
ART. 15
CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
1. Nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, a fianco del nome
dell'elettore, sara' apposta la firma dell'elettore stesso a conferma
della partecipazione al voto.
ART. 16
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio
dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un
giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art.
1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio
consegnera' il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovra'
essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al
residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che,
in caso di piu' seggi, procedera' alle operazioni riepilogative di
calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e
controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al
comma 2, provvedera' a sigillare in un unico plico tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sara' conservato secondo accordi tra
la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne
la integrita' per almeno tre mesi. Il verbale finale dovra' essere
redatto in conformita' del fac-simile di cui all'art. 12 - parte I
del presente accordo.
4. Successivamente sara' distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I
verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
ART. 17
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1. Il numero dei seggi sara' ripartito secondo il criterio
proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi
saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai
singoli candidati. In caso di parita' di voti di preferenza vale
l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale,
prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il
numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente
fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla
concorrenza dei seggi previsti.
ART. 18
RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale
sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i
componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli
scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei
soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi
e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la
Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel
verbale la conclusione alla quale e' pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovra'
essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni
sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonche'
all'amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimo punto.
ART. 19
COMITATO DEI GARANTI
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale e' ammesso
ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato e' composto, a livello provinciale, da un componente
designato da ciascuna della associazioni presentatrici di liste
interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove
si e' svolta la votazione ed e' presieduto dal Direttore dell'ULPMO o
da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncera' entro il termine perentorio di 10
ART. 20
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente
sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due
scrutatori, sara' trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai
fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento
della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs 29/1993.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei
voti per l'accertamento della rappresentativita' nel caso in cui le
associazioni sindacali rappresentative siano costituite da
federazioni di piu' sigle, la lista deve essere intestata unicamente
alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la
KEYWORDS
#relazioni sindacali#lista #rsu #seggio #voto #accordo #associazione #votazione #amministrazione #elezione
13/02/2001
Area: Contratti e Accordi

A seguito del parere favorevole espresso in data 10 ottobre 2000 dall’Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell’accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell’ art. 1 comma 3 –parte seconda –dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione
del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998
nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 5 febbraio 2001 sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo
accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN :
Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI quale Presidente f.f.
Ed I rappresentanti del
le seguenti Confederazioni sindacali:
CISL_______________________
CGIL_______________________
UIL________________________
CONFSAL__________________
CISAL______________________
RDB CUB___________________
Al termine della riunione le parti sopraindicate hanno sottoscritto l’ accordo collettivo quadro per la integrazione e modifica dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ ART. 1 COMMA 3 – PARTE SECONDA – DELL’ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.
ART. 1
(Clausola di interpretazione autentica)
1. Con riguardo all’art. 1, comma 3, parte seconda dell’Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell’art. 7 parte prima dell’accordo medesimo,
anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima.
2. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle
RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.
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16/09/2021 n° 324
Area: Prassi, Circolari, Note

Registro dei provvedimenti
n. 324 del 16 settembre 2021
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);
VISTO il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);
VISTO il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
1. Introduzione
Questa Autorità ha ricevuto un reclamo del sig. XX (di seguito “reclamante”), con il quale è stata contestata una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte del Comune di Montalbano Jonico.
Nello specifico, come emerso dalla verifica preliminare effettuata dall’Ufficio in data XX, sul sito web istituzionale del predetto Comune nell’area «Documenti e dati»/«Albo pretorio»/«storico» era possibile visualizzare gli atti dell’ente.
Al riguardo, compilando l’apposita maschera di ricerca, era possibile visualizzare e scaricare liberamente la Determinazione di liquidazione n. XX del XX (n. XX di Protocollo Generale; n. d’ord. XX Reg. Pubblicazioni) avente a oggetto «XX».
La citata determinazione era inoltre visualizzabile ai seguenti url:
• http://...;
• http://....
La citata Determinazione di liquidazione n. XX del XX riportava in chiaro, nel testo e nell’oggetto, dati e informazioni personali, quali il nominativo del reclamante e del padre a suo carico con indicazione della relativa situazione di disabilità in quanto portatore di handicap. Nel testo della delibera erano inoltre contenuti la data e il luogo di nascita, la residenza, nonché le informazioni relative alla liquidazione dell’importo del contributo previsto per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche presenti nel proprio alloggio con indicazione dell’indirizzo del soggetto disabile, dei singoli lavori effettuati (compresi i riferimenti dettagliati alle fatture e l’indicazione dell’imprese di lavori a cui ci si è rivolti).
2. La normativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi della disciplina in materia, «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, /genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).
Con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, si ricorda che i soggetti pubblici, come il Comune, possono diffondere «dati personali» solo se tale operazione è prevista «da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), nel rispetto – in ogni caso – dei principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di «minimizzazione», in base ai quali i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).
In tale quadro, si rappresenta che, in ogni caso, è vietata la diffusione di dati relativi alla salute (art. 2-septies, comma 8, del Codice; cfr. anche art. 9, parr. 1, 2, 4, del RGPD), ossia di «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35 del RGPD).
La normativa statale di settore prevede, inoltre, che «Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge» (art. 124, comma 1, d. lgs. n. 267 del 18/8/2000).
Al riguardo, si ricorda che, sin dal 2014, il Garante ha evidenziato che dato idoneo a rivelare lo stato di salute non è solo l’indicazione della patologia, ma qualsiasi informazione «da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici» (cfr. provvedimento n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, parte prima par. 2 e parte seconda, par. 1; nonché provvedimenti ivi citati in nota n. 5).
In ordine alle pubblicazioni degli atti e documenti nell’albo pretorio, nelle Linee guida del Garante sopra citate, è inoltre espressamente indicato che una volta trascorso il periodo temporale previsto per la pubblicazione:
- «gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi […]. A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall´art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice [n.d.r. oggi riprodotto nell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice], laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione […]. [In tale evenienza] se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell’ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati» (parte seconda, par. 3.a).
3. Valutazioni preliminari dell’Ufficio sul trattamento di dati personali effettuato.
A seguito dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, l’Ufficio, con nota prot. n. XX del XX, ha accertato che il Comune di Montalbano Jonico – diffondendo i dati e le informazioni personali contenuti nel documento pubblicato online prima descritto – ha effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD. Pertanto, con la medesima nota sono state notificate al predetto Comune le violazioni effettuate (ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice), comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del RGPD e invitando la predetta amministrazione a far pervenire al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentita da questa Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
4. Memorie difensive.
Il Comune di Montalbano Jonico, con la nota prot. XX del XX, ha inviato al Garante i propri scritti difensivi in relazione alle violazioni notificate.
Al riguardo, si ricorda che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice, intitolato «Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante».
In particolare, quanto alla condotta tenuta, è stato evidenziato dal Comune di Montalbano Jonico, fra l’altro, che:
- «In relazione alla notifica della violazione [contestata] si comunica che questo ente già da tempo ha prontamente provveduto ad oscurare i nominativi della determina di liquidazione n. XX (n. XX Prot. Generale – n. XX Reg. Pubblicazioni), che per mero errore e disguido tra gli uffici era stata pubblicata in forma integrale»;
- «Tanto è stato posto in evidenza anche [dal reclamante], estensore dell’esposto, il quale con nota del XX prot. n. XX […] ha comunicato di essere stato prontamente soddisfatto in quanto gli uffici comunali hanno tenuto un comportamento tempestivo e risolutivo del problema»;
- «Sono state, comunque, ribadite le opportune istruzioni operative al personale sul trattamento dei dati personali affinché le pubblicazioni degli atti vengano sempre effettuate in conformità alle disposizioni vigenti, come tra l’altro questo ente ha sempre effettuato».
5. Valutazioni del Garante
La questione oggetto del caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la diffusione di dati e informazioni personali del reclamante, anche relativi alla salute, contenuti, nel testo e nell’oggetto della citata Determinazione di liquidazione n. XX del XX pubblicata online sul sito web istituzionale del Comune di Montalbano Jonico (quali il nominativo del reclamante e del padre a suo carico con indicazione della relativa situazione di disabilità in quanto portatore di handicap; la data e il luogo di nascita, la residenza, nonché le informazioni relative alla liquidazione dell’importo del contributo previsto per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche presenti nel proprio alloggio con indicazione dell’indirizzo del soggetto disabile, dei singoli lavori effettuati, compresi i riferimenti dettagliati alle fatture e l’indicazione dell’imprese di lavori a cui ci si è rivolti).
Nell’ambito dell’istruttoria aperta al riguardo da questa Autorità, il predetto Comune ha confermato, nelle proprie memorie difensive, l’avvenuta diffusione online dei dati personali descritti, rappresentando di aver pubblicato in forma integrale la Delibera oggetto di contestazione per mero errore e disguido tra gli uffici, nonché di aver provveduto ad oscurare i dati personali presenti.
6. Esito dell’istruttoria relativa al reclamo presentato
Le circostanze evidenziate negli scritti difensivi esaminate nel loro complesso, che attribuiscono la condotta tenuta a un mero errore materiale, sicuramente meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta, non risultano sufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
In tale quadro, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio con la nota prot. n. prot. XX del XX e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Montalbano Jonico, in quanto la diffusione sul sito web istituzionale:
1) dei dati sulla salute del genitore del reclamante, è avvenuta in violazione del divieto previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice e dell’art. 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD;
2) dei dati e delle informazioni personali – quali la data e il luogo di nascita, la residenza, le informazioni relative alla liquidazione dell’importo del contributo previsto per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche presenti nell’alloggio con indicazione dell’indirizzo del soggetto disabile, i singoli lavori effettuati (comprese le fatture e l’indicazione dell’imprese di lavori a cui ci si è rivolti) – è avvenuta in violazione del principio di «minimizzazione» dei dati, considerando che gli stessi non risultano essere stati «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati», di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD;
3) dei dati del reclamante è avvenuta in assenza di idonei presupposti normativi per il periodo eccedente i quindici giorni previsti dall’art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 per la pubblicazione nell’albo pretorio, in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice; nonché dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD.
Considerato, tuttavia, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto il titolare del trattamento ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere i dati personali oggetto di contestazione dell’Ufficio dal sito web istituzionale, fermo restando quanto si dirà sull’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del RGPD.
7. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 58, par. 2, lett. i; 83 del RGPD)
Il Comune Montalbano Jonico risulta aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD; nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3 (cfr. anche art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000); 2-septies, comma 8, del Codice.
Al riguardo, l’art. 83, par. 3, del RGPD, prevede che «Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave».
Nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, che si applica pertanto al caso in esame.
Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del RGPD, nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere correttivo di «infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso». In tale quadro, «il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice» (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto degli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del RGPD.
In tal senso, la rilevata condotta tenuta in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta di natura colposa. La stessa ha avuto a oggetto la diffusione online di dati personali, riferiti due soli soggetti interessati, per circa due anni, anche relativi alla salute (art. 9, del RGPD). Il Comune Montalbano Jonico è in ogni caso un ente di piccole dimensioni (circa 7.000 abitanti), che, a seguito della richiesta dell’Ufficio, è intervenuto tempestivamente, collaborando con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alla violazione, attenuandone i possibili effetti negativi. In ordine alla valutazione della condotta, vanno considerate, inoltre, quali attenuanti la circostanza dichiarata dal Comune in ordine all’accidentalità dell’accaduto frutto di un «mero errore e disguido tra gli uffici», nonché il fatto che lo stesso reclamante ha scritto al Comune per comunicare di essere stato soddisfatto del relativo intervento e che i funzionari comunali «hanno tenuto un comportamento proceduralmente ineccepibile, tempestivo e risolutivo rispetto al problema […] sollevato». Non risultano, in ogni caso, eventuali precedenti violazioni del RGPD pertinenti commesse dall’ente.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di dover determinare ai sensi dell’art. 83, parr. 2 e 3, del RGPD l’ammontare della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD; nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3 (cfr. anche art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000); 2-septies, comma 8, del Codice; quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva sensi dell’art. 83, par. 1, del medesimo RGPD.
In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, relative alla diffusione di dati sulla salute riferiti a soggetto disabile, si ritiene altresì che debba essere applicata la sanzione accessoria della pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
rilevata l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Montalbano Jonico nei termini indicati in motivazione ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del RGPD
ORDINA
al Comune di Montalbano Jonico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Viale Sacro Cuore, 63 - 75023 Montalbano Jonico (MT) – C.F. 81001250778 di pagare la somma di € 5.000,00 (cinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo Comune di pagare la somma di euro € 5.000,00 (cinquemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981.
Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice).
DISPONE
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;
- l'annotazione nel registro interno dell'Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell'art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 16 settembre 2021
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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12/04/2022
Area: Contratti e Accordi

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
In data 12 aprile 2022 alle ore 16: 30 ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra l’A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale:
Per l’A.Ra.N.: il Presidente - Cons. Antonio Naddeo firmato
Per le Confederazioni Sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CISAL firmato
CONFSAL firmato
USB firmato
CGS firmato
CSE firmato
TITOLO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo, che in continuità con l’ACQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni dà attuazione all’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - recante norme sulla elezione
ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale – è strutturato
in due Sezioni: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti
organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:
a) “amministrazioni” si intendono le amministrazioni, aziende ed enti ovvero i luoghi di lavoro
ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie;
b) "sedi o strutture periferiche" si intendono le sedi o strutture periferiche delle amministrazioni
che siano state individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli di contrattazione
collettiva integrativa;
c) “RSU” si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale;
d) “associazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali e le
confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs.
165/2001;
e) “organizzazioni sindacali rappresentative”: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse
alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
f) “confederazioni rappresentative”: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei
contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
g) “istituzioni scolastiche educative e di alta formazione” si intendono:
- le “istituzioni scolastiche ed educative” che sono: le scuole statali dell’infanzia, primarie,
secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola
statale;
- le “istituzioni di alta formazione”, che sono: le accademie di belle arti, l’Accademia nazionale
di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie
artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
h) "CCNQ 4 dicembre 2017” si intende il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 4 dicembre 2017 come
modificato ed integrato dal CCNQ 19 novembre 2019;
i) “d.lgs. n. 165/2001” si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
SEZIONE PRIMA
MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 2
Ambito ed iniziativa per la costituzione
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito
al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle
Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi
o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni
anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di
contrattazione collettiva integrativa.
Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di avviare trattative per regolamentare
mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine
di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.
3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i
seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il
diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza
per i dipendenti di diverse amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti o, in alternativa,
introducendo, in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per poter procedere alla
elezione della RSU;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure
professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche
mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell’organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti
nonché delle sedi ove eleggere le RSU, anche mediante l’istituzione di specifici collegi elettorali,
tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int., in
misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
Art. 3
Costituzione delle RSU
1. La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.
2. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto
con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una
puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Art. 4
Numero dei componenti
1. La RSU dovrà essere così composta:
a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200
dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per
le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500
dipendenti o frazione di 500.
Art. 5
Compiti e funzioni
1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai
loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze
contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 426F, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, i CCNL di comparto
possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di
informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall’art. 7 F9 del d. lgs. n.
165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati
dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo
CCNL di comparto.
4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi sindacali per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 del CCNQ 4 dicembre
2017;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori di cui all’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
d) diritto di affissione di cui all’art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca
elettronica;
e) diritto ai locali di cui all’art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.
Art. 6
Elettorato attivo
1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato in servizio nell’amministrazione alla data di inizio della procedura
elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio
in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà
effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo
giorno della votazione.
2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo
determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l’inizio delle
procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio
senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il
cui numero rimane invariato.
3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l’attività su due
o più istituzioni esercita l’elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede
in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il
contratto.
4. Il diritto di voto si esercita in un’unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali
controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse
amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.
Art. 7
Elettorato passivo
1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 18 (Procedura
per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i dipendenti a
tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto
a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi
ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell’anno in cui si procede al rinnovo della
RSU.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione
oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno
scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l’attività su
due o più istituzioni esercita l’elettorato passivo nella sede di titolarità.
4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di
assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un’altra sede o struttura periferica)
esercitano l’elettorato passivo:
a) presso l’amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo
o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto
all’elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al
termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore
rientra nell’amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
b) presso l’amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera
a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell’amministrazione/sede di provenienza, pena la
decadenza da componente RSU.
5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l’elettorato passivo
nell’amministrazione/sede di appartenenza.
6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell’inizio delle procedure elettorali risulti
in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative
dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l’elettorato passivo nell’amministrazione ove
presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell’amministrazione di provenienza e
quest’ultima rientri tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001
rappresentate dall’Aran.
7. Non sono, in ogni caso, candidabili:
a) i presentatori di lista;
b) i membri della Commissione elettorale;
c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia
stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo
contratto individuale.
Art. 8
Incompatibilità
1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi
istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono
quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il
verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica
di componente della RSU.
Art. 9
Durata e sostituzione nell’incarico
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al
servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione.
4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione
temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra
RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore
a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella
sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4
(Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne dà
comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o
pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione.
5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti
attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del
numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
612F. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all’amministrazione ed ai lavoratori il nominativo
del componente subentrante o, nell’ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza
dell’intera RSU.
7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4,
5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche
dall’amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a
provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo
ad indire nuove elezioni.
8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta
giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all’art. 16 (Modalità
per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest’ultima.
9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali
proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali
di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma
4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione a quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 (Durata e sostituzione nell’incarico), le parti
precisano che la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata
comporti l’impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa
opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario
per il funzionamento della RSU.
Art. 10
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative
1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi
l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove
istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalità e nei
limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui
al comma 1, esiste un’unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1
sarà formata, anche in deroga all’art. 4 (Numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole
coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU
esclusivamente nell’istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun
componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un’unica istituzione scolastica o
educativa.
4. Qualora, a seguito dell’applicazione del comma 3, presso l’istituzione scolastica o educativa il
numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali
rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della
RSU.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni
sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono
anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo
alla sostituzione di cui all’art. 9 (Durata e sostituzione nell’incarico). La RSU decade laddove restino
in carica meno del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tal caso si procede
a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.
Art. 11
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici
1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l’accorpamento di
amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio
mandato la RSU, anche in deroga all’art. 4 (Numero dei componenti), sarà formata da tutti i
componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le
funzioni di componente RSU esclusivamente nell’amministrazione o ufficio dove sono transitati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli
uffici scorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per
essere sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui
ai commi 1 e 2, esiste un’unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di
riordino di cui ai commi 1 e 2, non si dà luogo alla sostituzione di cui all’art. 9 (Durata e sostituzione
nell’incarico).
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti
RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall’art. 4 (Numero dei componenti) la RSU decade
e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla
decadenza.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni
sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che
possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
Art. 12
Modalità di adozione delle decisioni
1. La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli
organismi unitari elettivi di natura collegiale.
2. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti1 3 F.
3. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con
proprio regolamento interno.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta da più di 30 componenti deve dotarsi
di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce, in
seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.
5. Nella composizione del Comitato di coordinamento di cui al comma 4 occorre contemperare il
principio di proporzionalità rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista con quello di
inclusività. A tal fine, deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un
seggio. Il Comitato di coordinamento non può, di norma, essere composto da più di 15 componenti
della RSU.
Art. 13
Clausola di salvaguardia
1. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste
elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed
espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e b) (Soggetti che possono presentare
le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle
amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone
comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle
organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al presente accordo conservano le
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 165/2001, con tutte le loro
prerogative.
4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la tornata elettorale successiva alla firma
del presente accordo.1 4 F
Art. 14
Norme particolari
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 42, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, a tutto il personale
in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di
cultura all’estero è assicurata un’idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell’art. 42,
comma 10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l’uno destinato
al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui
al d.lgs. n. 165/2001, l’altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge
locale. Ferma restando l’unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti
garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.
Art. 15
Norma finale
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti
si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
SEZIONE II
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
Art. 16
Modalità per indire le elezioni
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le
associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l’iniziativa per
indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di
contrattazione. Successivamente all’indizione l’Aran convoca le confederazioni sindacali
rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario
elettorale.
2. Qualora in via eccezionale l’indizione di cui al comma 1 riguardi un singolo comparto, il Protocollo
ivi previsto verrà concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale comparto.
3. Il calendario elettorale dovrà contenere:
a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture
periferiche – di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative
nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;
b) il termine per l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell’amministrazione del
protocollo di cui alla lettera a);
c) il termine per l’invio all’ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle
organizzazioni sindacali rappresentative nell’ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui
alla lettera a);
d) la data dell’annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con
l’avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;
e) la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell’elenco generale
alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente
afferenti il singolo elettore – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano
richiesta;
f) la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle
organizzazioni sindacali;
g) il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere superiore
a 10 giorni dall’annuncio di cui alla lettera d);
h) il termine finale per la presentazione delle liste;
i) il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;
j) la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i
candidati nonché dell’indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari
di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti
la data di inizio delle votazioni;
k) le date di votazione;
l) la data dello scrutinio;
m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
n) le date per l’invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all’Aran;
o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte
dell’Aran.
4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno comunicazione del calendario elettorale al
personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo
nell’intranet dell’amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga
prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi
1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il
prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.
6. La RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle
organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l’amministrazione a
livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi
1 e 2.
Art. 17
Soggetti che possono presentare le liste elettorali
1. Possono presentare le liste elettorali:
a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il
presente accordo;
b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano
formalmente al presente accordo;
c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che
aderiscano formalmente al presente accordo.
2. L’adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 lett. b) e
c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all’Aran che ne
rilascia certificazione.
3. E’ condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al
comma 1 dichiarino formalmente all’Aran – che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui
servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed
integrazioni e di aderire ai relativi accordi.
4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni
rilasciate dall’Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la
dichiarazione di cui al comma 3.
5. Non possono presentare proprie liste:
a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo
soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto
e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe
ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;
c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
d) i dipendenti attraverso proprie liste;
e) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.
6. Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che
nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il pre-
inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse
devono depositare all’ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali
comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia
autenticata dell’atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti
ove necessarie e non ancora rese. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente
trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno
subito modificazioni.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista
l’Aran valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le
singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito
all’ammissione della lista stessa.
8. L’Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l’elenco delle
organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.
Art. 18
Procedura per la presentazione delle liste
1. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali)
acquisiscono le candidature mediante l’utilizzo dell’apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere
allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione
elettorale.
3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato
risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all’art. 19 (Commissione
elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
all’affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine
assegnato, per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione elettorale.
4. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all’organizzazione sindacale nelle
cui liste è presentato.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei
componenti la RSU da eleggere.
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori
dipendenti titolari di elettorato attivo nell’amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme
necessario per la validità della lista viene così determinato:
a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
b) nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più l’1% del numero di dipendenti
che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.
7. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell’amministrazione sede di elezione RSU può anche
essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
9. Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale,
nazionale) dell’organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla
stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all’ufficio dell’amministrazione
che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre,
possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.
11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal
presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista
apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della
struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo
il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull’autenticità delle firme di cui al
comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.
12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di
cui al comma 1, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
dell’amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel
caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC,
l’invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato
alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.
13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma
digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l’autenticità
nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall’amministrazione alla Commissione
elettorale all’indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
14. L’orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l’orario di chiusura degli
uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta
elettronica certificata.
Art. 19
Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole
amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni
organizzazione sindacale di cui all’art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste
elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che
all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare.
2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della
lista, all’ufficio dell’amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti
designati l’avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l’indicazione del locale ove la
stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all’art. 16, comma 3 lett. g) (Modalità per indire
le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione.
3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle
organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della
Commissione stessa.
4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all’amministrazione siano meno di tre, l’amministrazione
tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro 7
giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.
5. A seguito della costituzione, l’amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione
elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di
servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l’orario di lavoro.
Il tempo necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al
servizio prestato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui all’art. 19 è composta di minimo tre
componenti. Tuttavia, laddove sia presentata un’unica lista o nell’ipotesi in cui, malgrado i tentativi
di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre, al fine di consentire in ogni caso
l’esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i
componenti designati.
Art. 20
Compiti della Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine
cronologico:
a) elezione del presidente;
b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori
(titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
e) esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
i) nomina dei presidenti di sezione;
j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all’art. 23 (Scrutatori);
k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
m) compilazione dei verbali;
n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista;
o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
p) trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la
trasmissione telematica all’ARAN.
2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione
elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell’intranet
dell’amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 21
Modalità della votazione
1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con
l’Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno
essere stabilite più sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle
operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante
affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell’intranet
dell’amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 22
Composizione della sezione elettorale
1. La sezione è composta da almeno due scrutatori di cui all’art. 23 (Scrutatori) e da un presidente,
nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni la Commissione
elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell’elettorato
attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l’incarico.
Art. 23
Scrutatori
1. E’ facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale,
scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l’inizio
delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo
interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia
sufficiente, la Commissione nomina, d’ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra
il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.
5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di servizio
e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla
votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l’orario di lavoro. Il tempo
necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio
prestato.
Art. 24
Attrezzatura della sezione elettorale
1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale,
idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio
dello scrutinio.
2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell’elenco completo degli elettori aventi diritto al voto
presso di esso di cui all’art. 20 (Compiti della Commissione elettorale), comma 1, lett. h).
Art. 25
Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di
presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e
la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un
altro componente la sezione elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi
segni di individuazione.
Art. 26
Preferenze
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di
amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto di preferenza sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito
nell’apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le
liste dovranno essere affisse all’entrata della sezione. L’indicazione di più preferenze date a candidati
della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto
della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti
a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera
valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Art. 27
Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento
personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
Art. 28
Certificazione della votazione
1. Nell’elenco di cui all’art. 24, comma 2 (Attrezzatura della sezione elettorale), a fianco del nome
dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.
Art. 29
Segretezza del voto
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta
persona.
Art. 30
Quoziente necessario per la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto
al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio
e le sole elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura dovrà essere
riattivata ex novo e conclusa entro i successivi 90 giorni.
Art. 31
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni
elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal protocollo di cui
all’art. 16, comma 1, (Modalità per indire le elezioni).
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della
Commissione elettorale sul “verbale finale” redatto in conformità del fac - simile di cui all’art. 36 del
presente accordo (Adempimenti dell’Aran) – modello 3 (allegato 3) – e sottoscritto dalla
Commissione elettorale.
3. Nel caso di pluralità di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto
in conformità al modello 4 (allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato
da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla
Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in
apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.
4. Il “verbale finale” (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o
pubblicato nell’intranet dell’amministrazione per almeno 5 giorni.
5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del “verbale finale” senza che siano stati presentati ricorsi
da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne
dà atto nel “verbale delle operazioni elettorali”.
6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, provvederà a sigillare
in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico sigillato, dopo
la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e
l’Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi
pendenti, fino alla conclusione degli stessi.
7. Successivamente il plico di cui al comma 6 sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla
RSU e dalla amministrazione.
Art. 32
Attribuzione dei seggi
1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti
dalle singole liste concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il
quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e
successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi
previsti.
3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere
meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.
4. Nell’ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli
candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa
la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei
componenti della RSU di cui all’art. 9, comma 5, (Durata e sostituzione), fermo restando l’invio dei
risultati elettorali all’Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l’intera procedura
che dovrà concludersi entro 90 giorni.
Art. 33
Ricorsi alla Commissione elettorale
1. Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione del “verbale finale” vengano presentati ricorsi, la
Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel “verbale delle operazioni elettorali”
la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il “verbale finale” che viene
nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell’intranet
dell’amministrazione.
2. Copia del “verbale finale”, del “verbale delle operazioni elettorali” e, in caso di più sezioni, dei
“verbali di sezione” dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali
che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente nonché all’amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. p) (Compiti della
Commissione elettorale).
Art. 34
Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, è
ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza
di un funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in
quanto le stesse si contendono uno o più seggi.
3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato,
costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da
un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario
dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall’organizzazione
sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della
Commissione elettorale sia espressione dell’organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà
sostituito da un altro membro della Commissione stessa.
4. Il Comitato si insedia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine
perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 34 sono quelle assunte dalla
Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.
Art. 35
Trasmissione del verbale elettorale all’Aran
1. Copia del “verbale finale” (modello 3 – allegato 3) sarà trasmesso a cura della Commissione
elettorale all’amministrazione per l’inoltro - ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari
all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.
n. 165/2001 - all'ARAN.
2. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il “verbale finale” (modello 3 –
allegato 3) entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica
con le modalità indicate dall’Agenzia.
Art. 36
Adempimenti dell’ARAN
1. In occasione delle elezioni generali di tutti (o di alcuni) comparti di contrattazione, l’ARAN fornirà
alle pubbliche amministrazioni idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste
(locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile
il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Per consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all’ARAN per l’accertamento
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, nonché per ottenere una
omogenea documentazione, sono allegati al presente accordo i fac-simile del “verbale finale”
(modello 3) e del “verbale delle singole sezioni” (modello 4) nei quali vengono riassunti i dati relativi
alle votazioni.
TITOLO II
Art. 37
Disapplicazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ, sono abrogati:
a) ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale,
sottoscritto il 7 agosto 1998;
b) Accordo d’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 3 – parte seconda dell’ACQ per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il
7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
c) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 8 della parte prima dell’ACQ del 7 agosto 1998
per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto
il 6 aprile 2004;
d) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2 della parte prima dell’ACQ del 7
agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, sottoscritto l’11 giugno 2007;
e) ACQ d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’ACQ per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 24
settembre 2007;
f) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 1 dell’ACQ del 24 settembre 2007, sottoscritto
il 27 marzo 2012;
g) Accordo su integrazione e modificazioni dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto scuola,
sottoscritto il 13 marzo 2013;
h) CCNQ per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.
2. Laddove vengano attivate le procedure di cui all’art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione
delle RSU), fino alla definizione dei relativi CCNL restano in vigore gli accordi integrativi stipulati
ai sensi dell’art. 2, Parte I, ACQ 7 agosto 1998, ovvero:
a) Sanità - Accordo del 16 ottobre 1998;
b) Regioni ed autonomie locali - l’Accordo del 22 ottobre 1998;
c) Enti pubblici non economici – Accordo del 3 novembre 1998;
d) Ministeri, Agenzie fiscali, PCM – Accordo 3 novembre 1998.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Considerato che la sottoscrizione del presente Accordo interviene successivamente alla data di
annuncio della procedura elettorale relativa alla tornata generale Aprile 2022, le parti si danno atto che
il regolamento elettorale nello stesso contenuto avrà effetto a partire dai successivi rinnovi delle RSU.
Si applicano, pertanto, le procedure previgenti anche nell’ipotesi di cui all’art. 2, parte II, ACQ
7/8/1998
KEYWORDS
#contrattazione collettiva#relazioni sindacali
05/06/2019 n° 146
Area: Prassi, Circolari, Note

Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019)
Registro dei provvedimenti n. 146 del 5 giugno 2019
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il "Codice") come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”;
VISTE le autorizzazioni generali adottate ai sensi degli artt. 26 e 40 del Codice;
CONSIDERATO che gli artt. 26 e 40 del Codice sono stati abrogati dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), del citato d.lgs. n. 101/2018;
CONSIDERATO che l’art. 21 del d.lgs. n. 101/2018, in attuazione delle disposizioni del Regolamento, ha demandato al Garante il compito di individuare, con proprio provvedimento di carattere generale, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b) e 4, nonché al Capo IX, del Regolamento, che risultano compatibili con le disposizioni comunitarie e il decreto medesimo che ha novellato il Codice, provvedendo, altresì, al loro aggiornamento ove occorrente;
RITENUTO di dare attuazione al citato art. 21 del d.lgs. n. 101/2018 a mezzo del presente provvedimento, che produce effetti fino all’adozione, per le parti di pertinenza, delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli artt. 2-quater e 2-septies del Codice;
RILEVATO che l’autorizzazione generale al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici n. 7/2016, alla luce della disciplina applicabile ai medesimi dati contenuta nel Regolamento e nel Codice (art. 10 Regolamento; 2-octies del Codice e art. 21 del d.lgs. n. 101/2018), ha cessato di produrre effetti giuridici alla data del 19 settembre u.s., ai sensi del comma 3 della citata disposizione;
CONSIDERATO che a decorrere dal 25 maggio 2018 l’espressione “dati sensibili” si intende riferita alle categorie particolari di dati di cui al citato art. 9 del Regolamento (art. 22, comma 2, del d.lgs. n.101/2018);
VISTO l’art. 9 del Regolamento, che individua i presupposti per il trattamento dei dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dei dati genetici, dei dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dei dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (c.d. “categorie particolari di dati personali”, par. 1) e che consente agli Stati membri di introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute (par. 4);
RILEVATO che restano in ogni caso fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa eurounitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali;
VISTO l´art. 2-decies, del Codice, secondo cui i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’art. 160-bis dello stesso Codice;
CONSIDERATO che, in base all’art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 101/2018, la violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento generale sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, del Regolamento;
VISTO il provvedimento generale del 13 dicembre 2018, n. 497 con il quale il Garante ha individuato le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice;
VISTO che con il medesimo provvedimento il Garante ha deliberato, come richiesto dall’art. 21, comma 1, d. lgs. 101/2018, di avviare una consultazione pubblica volta ad acquisire osservazioni e proposte riguardo alle predette prescrizioni che si è conclusa decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso (G. U. n. 9 dell’11 gennaio 2019);
VISTE le osservazioni e le proposte pervenute al Garante inerenti ai risvolti applicativi del richiamato provvedimento prescrittivo da parte di soggetti interessati, associazioni di categoria e organizzazioni rappresentative dei settori di riferimento;
RITENUTO di apportare specifiche modifiche e integrazioni, alla luce dei contributi maggiormente significativi e pertinenti inviati dai partecipanti alla consultazione, anche al fine di rendere maggiormente chiare e precise le prescrizioni indicate nonché di armonizzarle nel contesto normativo vigente;
VISTO l’art. 170 del Codice come sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 101/2018;
VISTI gli articoli 21, comma 5, del d.lgs. n. 101/2018 e 83, par. 5 del Regolamento;
VISTI gli atti d´ufficio;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, adotta il presente provvedimento recante le prescrizioni relative alle situazioni di trattamento di cui agli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b) e 4, nonché al Capo IX del Regolamento riportate nell’allegato 1 facente parte integrante del provvedimento medesimo, e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 101/2018.
Roma, 5 giugno 2019
IL PRESIDENTE Soro
IL RELATORE Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE Busia
________________
Allegato n. 1
1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016);
2. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut. gen. n. 3/2016);
3. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati (aut. gen. n. 6/2016);
4. Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut. gen. n. 8/2016);
5. Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016).
1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016)
I trattamenti dei dati personali nel contesto lavorativo, alla luce del quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/679, sono considerati se effettuati da datori di lavoro sia pubblici che privati (cfr. art. 88 e 9, par. 2, lett. b), Regolamento UE 2016/679); ciò, diversamente dall’impianto del Codice anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 101/2018.
1.1 Ambito di applicazione
Il presente provvedimento si applica nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo (titolare/responsabile del trattamento), effettuano trattamenti per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, in particolare:
a) agenzie per il lavoro e altri soggetti che, in conformità alla legge, svolgono, nell’interesse di terzi, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale ivi compresi gli enti di formazione accreditati;
b) persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali, enti, associazioni e organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 1.2, lettere c) e d);
c) organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa dell’Unione europea, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;
d) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;
e) soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell’interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;
f) associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro;
g) medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che opera in qualità di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro o di strutture convenzionate.
1.2 Interessati ai quali i dati si riferiscono
Il presente provvedimento si applica ai trattamenti di categorie particolari di dati personali, acquisiti di regola direttamente presso l’interessato, riferiti a:
a) candidati all’instaurazione dei rapporti di lavoro, anche in caso di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 111-bis del Codice);
b) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, di formazione, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro occasionale ovvero praticanti per l’abilitazione professionale, ovvero prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione;
c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari;
d) soggetti che svolgono collaborazioni organizzate dal committente, o altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, con i soggetti indicati nel precedente punto 1.1.;
e) persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi indicati nel precedente punto 1.1.;
f) terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale;
g) terzi (familiari o conviventi dei soggetti di cui alla precedente lett. b) e d) per il rilascio di agevolazioni e permessi.
1.3 Finalità del trattamento
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali è effettuato solo se necessario (art.9, par. 2 Regolamento UE 2016/679):
a) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa dell’Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ai sensi del diritto interno, in particolare ai fini dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro (art. 88 del Regolamento UE 2016/679), nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell’erogazione di contributi, dell’applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia fiscale e sindacale;
b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;
c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica del lavoratore o di un terzo;
d) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa dell’Unione europea, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; il trattamento di dati personali effettuato per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio deve riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose; resta salvo quanto stabilito dall’art. 60 del Codice;
e) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale;
f) per garantire le pari opportunità nel lavoro;
g) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.
1.4 Prescrizioni specifiche relative alle diverse categorie di dati
1.4.1 Trattamenti effettuati nella fase preliminare alle assunzioni
a) le agenzie per il lavoro e agli altri soggetti che, in conformità alla legge, svolgono, nell’interesse proprio o di terzi, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l’origine razziale ed etnica dei candidati all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta sia giustificata da scopi determinati e legittimi e sia necessaria per instaurare tale rapporto;
b) il trattamento effettuato ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro, sia attraverso questionari inviati anche per via telematica sulla base di modelli predefiniti, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l’invio di curricula, deve riguardare, nei limiti stabiliti dalle disposizioni richiamate dall’art. 113 del Codice, le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario a tali finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti;
c) qualora nei curricula inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti rispetto alla finalità perseguita i soggetti di cui alla lettera a) o i datori di lavoro che effettuano la selezione devono astenersi dall’utilizzare tali informazioni;
d) i dati genetici non possono essere trattati al fine di stabilire l’idoneità professionale di un candidato all’impiego, neppure con il consenso dell’interessato.
1.4.2 Trattamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro
a) il datore di lavoro tratta dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per le modalità di erogazione dei servizi di mensa o, nei casi previsti dalla legge, per l’esercizio dell’obiezione di coscienza;
b) il datore di lavoro tratta dati che rivelano le opinioni politiche o l’appartenenza sindacale, o l’esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali esclusivamente ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali nonché per consentire l’esercizio dei diritti sindacali compreso il trattamento dei dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali;
c) il datore di lavoro in caso di partecipazione di dipendenti ad operazioni elettorali in qualità di rappresentanti di lista, in applicazione del principio di necessità, non deve trattare nell’ambito della documentazione da presentare al fine del riconoscimento di benefici di legge, dati che rivelino le opinioni politiche (ad esempio, non deve essere richiesto il documento che designa il rappresentate di lista essendo allo scopo sufficiente la certificazione del presidente di seggio);
d) il datore di lavoro non può trattare dati genetici al fine di stabilire l’idoneità professionale di un dipendente, neppure con il consenso dell’interessato.
1.5 Prescrizioni specifiche relative alle modalità di trattamento
Con riferimento alle modalità di trattamento, si rappresenta quanto segue:
a) i dati devono essere raccolti, di regola, presso l’interessato;
b) in tutte le comunicazioni all’interessato che contengono categorie particolari di dati devono essere utilizzate forme di comunicazione anche elettroniche individualizzate nei confronti di quest’ultimo o di un suo delegato, anche per il tramite di personale autorizzato. Nel caso in cui si proceda alla trasmissione del documento cartaceo, questo dovrà essere trasmesso, di regola, in plico chiuso, salva la necessità di acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione dell’atto;
c) i documenti che contengono categorie particolari di dati, ove debbano essere trasmessi ad altri uffici o funzioni della medesima struttura organizzativa in ragione delle rispettive competenze, devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione senza allegare, ove non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci all’interno del testo. A tal fine dovranno essere selezionate e impiegate modalità di trasmissione della documentazione che ne garantiscano la ricezione e il relativo trattamento da parte dei soli uffici o strutture organizzative competenti e del solo personale autorizzato;
d) quando per ragioni di organizzazione del lavoro, e nell’ambito della predisposizione di turni di servizio, si proceda a mettere a disposizione a soggetti diversi dall’interessato (ad esempio, altri colleghi) dati relativi a presenze ed assenze dal servizio, il datore di lavoro non deve esplicitare, nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell’assenza dalle quali sia possibile evincere la conoscibilità di particolari categorie di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari).
2. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut. gen. n. 3/2016)
2.1 Ambito di applicazione
Le prescrizioni di seguito indicate si applicano:
a) alle associazioni anche non riconosciute, ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato e, più in generale, del terzo settore, nonché alle federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all’atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;
d) agli istituti scolastici, limitatamente al trattamento dei dati che rivelino le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l’applicazione degli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e degli artt. 3 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
e) alle chiese, associazioni o comunità religiose.
2.2 Interessati ai quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare i dati particolari attinenti:
a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità perseguite, ai relativi familiari e conviventi;
b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunità religiose;
c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall’associazione o da enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunità religiose, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all’atto costitutivo, ove esistenti, o comunque a coloro nell’interesse dei quali i soggetti menzionati al punto 2.1. possono operare in base ad una previsione normativa;
e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 2.1 lett. d) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l’adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.
2.3 Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati particolari può essere effettuato per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge, dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell’insegnamento religioso, di formazione, di patrocinio, di tutela dell’ambiente e delle opere d’interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria. Il trattamento dei predetti dati può avere luogo, altresì, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa eurounitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi.
Il medesimo trattamento può inoltre essere effettuato per l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall’art. 60 del Codice, come novellato dal d.lgs. n. 101/2018.
Per i fini predetti, il trattamento dei dati di cui sopra può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa di enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunità religiose nonché per l’adempimento di obblighi fiscali ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.
Qualora i soggetti indicati al punto 2.1 si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro o di liberi professionisti per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, gli stessi possono effettuare il trattamento dei dati in questione.
I soggetti di cui al predetto punto 2.1 possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro sopra indicati (qualora questi ultimi si configurino quali titolari di un autonomo trattamento) i soli dati particolari strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e a indirizzari, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. L’informativa da rendere agli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.
2.4 Prescrizioni specifiche
I dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, a condizione che la predetta comunicazione sia prevista - nell’ambito dell’autonomia privata rimessa a ciascun ente - dall’atto costitutivo o dallo statuto per il perseguimento di scopi determinati e legittimi e che le modalità di utilizzo dei dati siano rese note agli interessati in sede di rilascio dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
In ogni caso, tenendo conto del rispetto dei principi di necessità, finalità e minimizzazione e dell’eventuale regolamentazione interna all’ente, laddove vengano in considerazione profili esclusivamente personali riferiti agli associati/aderenti, devono essere utilizzate forme di consultazione individualizzata con gli stessi, adottando ogni misura opportuna volta a prevenire un’indebita comunicazione di dati personali a soggetti diversi dal destinatario.
La comunicazione dei dati personali relativi agli associati/aderenti all’esterno dell’ente e la loro diffusione possono essere effettuate con il consenso degli interessati, previa informativa agli stessi in ordine alla tipologia di destinatari e alle finalità della trasmissione e purché i dati siano strettamente pertinenti alle finalità ed agli scopi perseguiti.
I dati particolari possono essere comunicati alle autorità competenti per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
3. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati (aut. gen. n. 6/2016).
3.1 Ambito di applicazione
Le presenti prescrizioni sono dirette alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).
3.2 Finalità del trattamento
Il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 può essere effettuato unicamente per l’espletamento dell’incarico ricevuto dai soggetti di cui al punto 3.1 e in particolare:
a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico, di fare accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria che, quando concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).
3.3 Prescrizioni specifiche
Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 3.2.
L’atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
Deve essere fornita all’interessato l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, salvo, nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, che questa rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento.
Il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico devono essere informati periodicamente dell’andamento dell’investigazione.
L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico.
Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l’eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l’attività svolta, ai soli fini dell’eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico possono anche fornire all’investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.
La sola pendenza del procedimento al quale l’investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per sé stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell’investigatore privato.
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l’incarico.
I dati possono essere comunicati ad un altro investigatore privato solo se questi sia stato indicato nominativamente nell’atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico, e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.
I dati genetici, biometrici e relativi alla salute possono essere comunicati alle autorità competenti solo per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice, i dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale non possono essere diffusi.
Resta fermo, per quanto riguarda il trattamento dei dati genetici, quanto previsto dalle relative prescrizioni.
4. Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut. gen. n. 8/2016).
4.1 Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) dati genetici, i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
b) campione biologico, ogni campione di materiale biologico da cui possono essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo;
c) test genetico, l’analisi a scopo clinico di uno specifico gene o del suo prodotto o funzione o di altre parti del Dna o di un cromosoma, volta a effettuare una diagnosi o a confermare un sospetto clinico in un individuo affetto (test diagnostico), oppure a individuare o escludere la presenza di una mutazione associata ad una malattia genetica che possa svilupparsi in un individuo non affetto (test presintomatico) o, ancora, a valutare la maggiore o minore suscettibilità di un individuo a sviluppare malattie multifattoriali (test predittivo o di suscettibilità);
d) test farmacogenetico, il test genetico finalizzato all’identificazione di specifiche variazioni nella sequenza del Dna in grado di predire la risposta “individuale” a farmaci in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi;
e) test farmacogenomico, il test genetico finalizzato allo studio globale delle variazioni del genoma o dei suoi prodotti correlate alla scoperta di nuovi farmaci e all’ulteriore caratterizzazione dei farmaci autorizzati al commercio;
f) test sulla variabilità individuale, i test genetici che comprendono: il test di parentela volto alla definizione dei rapporti di parentela; il test ancestrale volto a stabilire i rapporti di una persona nei confronti di un antenato o di una determinata popolazione o quanto del suo genoma sia stato ereditato dagli antenati appartenenti a una particolare area geografica o gruppo etnico; il test di identificazione genetica volto a determinare la probabilità con la quale un campione o una traccia di DNA recuperato da un oggetto o altro materiale appartenga a una determinata persona;
g) screening genetico, il test genetico effettuato su popolazioni o su gruppi definiti, comprese le analisi familiari finalizzate a identificare - mediante “screening a cascata” - le persone potenzialmente a rischio di sviluppare la malattia genetica, al fine di delinearne le caratteristiche genetiche comuni o di identificare precocemente soggetti affetti o portatori di patologie genetiche o di altre caratteristiche ereditarie;
h) consulenza genetica, le attività di comunicazione volte ad aiutare l’individuo o la famiglia colpita da patologia genetica a comprendere le informazioni mediche che includono la diagnosi e il probabile decorso della malattia, le forme di assistenza disponibili, il contributo dell’ereditarietà al verificarsi della malattia, il rischio di ricorrenza esistente per sé e per altri familiari e l’opportunità di portarne a conoscenza questi ultimi, nonché tutte le opzioni esistenti nell’affrontare il rischio di malattia e l’impatto che tale rischio può avere su scelte procreative; nell’esecuzione di test genetici tale consulenza comprende inoltre informazioni sul significato, i limiti, l’attendibilità e la specificità del test nonché le implicazioni dei risultati; a tale processo partecipano, oltre al medico e/o al biologo specialisti in genetica medica, altre figure professionali competenti nella gestione delle problematiche psicologiche e sociali connesse alla genetica;
i) informazione genetica, le attività volte a fornire informazioni riguardanti le specifiche caratteristiche degli screening genetici.
4.2 Prescrizioni specifiche
Per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici sono adottate, in ogni caso, le seguenti cautele:
a) l’accesso ai locali deve avvenire secondo una documentata procedura prestabilita dal titolare del trattamento, che preveda l’identificazione delle persone, preventivamente autorizzate, che accedono a qualunque titolo dopo l’orario di chiusura. Tali controlli possono essere effettuati anche con strumenti elettronici. È ammesso l’utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle richiamate procedure di accesso fisico, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e dei requisiti specifici del trattamento di cui all’art. 9 del Regolamento;
b) la conservazione, l’utilizzo e il trasporto dei campioni biologici sono posti in essere con modalità volte anche a garantirne la qualità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità;
c) il trasferimento dei dati genetici, con sistemi di messaggistica elettronica ivi compresa la posta, è effettuato con le seguenti cautele: trasmissione dei dati in forma di allegato e non come testo compreso nel corpo del messaggio; cifratura dei dati avendo cura di rendere nota al destinatario la chiave crittografica tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la trasmissione dei dati; ricorso a canali di comunicazione protetti, tenendo conto dello stato dell’arte della tecnologia utilizzata; protezione dell’allegato con modalità idonee a impedire l’illecita o fortuita acquisizione dei dati trasmessi, come una password per l´apertura del file resa nota al destinatario tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la trasmissione dei dati. E’ ammesso il ricorso a canali di comunicazione di tipo “web application” che prevedano l’utilizzo di canali di trasmissione protetti, tenendo conto dello stato dell’arte della tecnologia, e garantiscano, previa verifica, l’identità digitale del server che eroga il servizio e della postazione client da cui si effettua l’accesso ai dati, ricorrendo a certificati digitali emessi in conformità alla legge da un’autorità di certificazione;
d) la consultazione dei dati genetici trattati con strumenti elettronici è consentita previa adozione di sistemi di autenticazione basati sull’uso combinato di informazioni note ai soggetti all’uopo designati e di dispositivi, anche biometrici, in loro possesso;
e) i dati genetici e i campioni biologici contenuti in elenchi, registri o banche di dati, sono trattati con tecniche di cifratura o di pseudonimizzazione o di altre soluzioni che, considerato il volume dei dati e dei campioni trattati, li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità, in modo da ridurre al minimo i rischi di conoscenza accidentale e di accesso abusivo o non autorizzato. Laddove gli elenchi, i registri o le banche di dati siano tenuti con strumenti elettronici e contengano anche dati riguardanti la genealogia o lo stato di salute degli interessati, le predette tecniche devono consentire, altresì, il trattamento disgiunto dei dati genetici e sanitari dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente le persone interessate.
4.3 Informazioni agli interessati
Le informazioni da rendere agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 e anche ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice per il medico di medicina generale e per il pediatra di libera scelta, evidenziano, altresì:
a) i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;
b) la facoltà o meno, per l’interessato, di limitare l’ambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché l’eventuale utilizzo di tali dati per ulteriori scopi.
Dopo il raggiungimento della maggiore età, le informazioni sul trattamento di dati personali sono fornite all’interessato anche ai fini dell’acquisizione di una nuova manifestazione del consenso (con. 38, 58, e artt. 5 e 8 Regolamento (UE) 2016/679 e artt. 82, comma 4, del Codice).
4.4 Consulenza genetica e attività di informazione
In relazione ai trattamenti effettuati mediante test genetici per finalità di tutela della salute o di ricongiungimento familiare è fornita all’interessato una consulenza genetica prima e dopo lo svolgimento dell’analisi. Prima dell’introduzione di screening genetici finalizzati alla tutela della salute da parte di organismi sanitari sono adottate idonee misure per garantire un’attività di informazione al pubblico in merito alla disponibilità e alla volontarietà dei test effettuati, alle specifiche finalità e conseguenze, anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica.
Il consulente genetista aiuta i soggetti interessati a prendere in piena autonomia le decisioni ritenute più adeguate, tenuto conto del rischio genetico, delle aspirazioni familiari e dei loro principi etico-religiosi, aiutandoli ad agire coerentemente con le scelte compiute, nonché a realizzare il miglior adattamento possibile alla malattia e/o al rischio di ricorrenza della malattia stessa.
Nei casi in cui il test sulla variabilità individuale è volto ad accertare la paternità o la maternità gli interessati sono, altresì, informati circa la normativa in materia di filiazione, ponendo in evidenza le eventuali conseguenze psicologiche e sociali dell’esame.
L’attuazione di ricerche scientifiche su isolati di popolazione è preceduta da un’attività di informazione presso le comunità interessate, anche mediante adeguati mezzi di comunicazione e presentazioni pubbliche, volta ad illustrare la natura della ricerca, le finalità perseguite, le modalità di attuazione, le fonti di finanziamento e i rischi o benefici attesi per le popolazioni coinvolte. L’attività di informazione evidenzia anche gli eventuali rischi di discriminazione o stigmatizzazione delle comunità interessate, nonché quelli inerenti alla conoscibilità di inattesi rapporti di consanguineità e le azioni intraprese per ridurre al minimo tali rischi.
4.5 Consenso
Il consenso al trattamento dei dati genetici è necessario per:
1. finalità di tutela della salute di un soggetto terzo secondo quanto previsto al successivo punto 4.7;
2. lo svolgimento di test genetici nell’ambito delle investigazioni difensive o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, salvo che un’espressa disposizione di legge, o un provvedimento dell’autorità giudiziaria in conformità alla legge, disponga altrimenti (cfr. infra punto 4.9);
3. i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, a fini di ricerca o di ricongiungimento familiare. In questi casi, all’interessato è richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno i risultati dell’esame o della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che lo riguardano, qualora queste ultime rappresentino per l’interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive (cfr. infra punto 4.10);
4. finalità di ricerca scientifica e statistica non previste dalla legge o da altro requisito specifico di cui all’art. 9 del Regolamento (cfr. infra punto 4.11).
4.5.1 Modalità di raccolta e revoca del consenso
Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante. Nel caso in cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre, è previamente acquisito anche il consenso di quest’ultimo.
L’opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l’interesse del minore. Negli altri casi di incapacità, il trattamento è consentito se le finalità perseguite comportano un beneficio diretto per l’interessato e la sua opinione è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l’interesse dell’incapace.
In caso di revoca del consenso da parte dell’interessato, i trattamenti devono cessare e i dati devono essere cancellati o resi anonimi anche attraverso la distruzione del campione biologico prelevato.
4.6 Comunicazione e diffusione dei dati
Ferme restando le norme generali che disciplinano la comunicazione e la diffusione delle particolari categorie di dati, ivi compresi i dati genetici, tali operazioni di trattamento possono essere svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni (art. 9, Regolamento UE 2016/679 e art. 2-sexies del Codice).
Fatta eccezione per i dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato, i dati genetici devono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), del Codice da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare.
Il titolare o il responsabile del trattamento possono autorizzare per iscritto gli esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono designati a trattare dati genetici o campioni biologici, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lettera a) del Codice. Nelle istruzioni alle persone autorizzate al trattamento dei dati sono individuate appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
I dati genetici devono essere resi noti, di regola, direttamente all’interessato o a persone diverse dal diretto interessato solo sulla base di una delega scritta di quest’ultimo, adottando ogni mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. La comunicazione nelle mani di un delegato dell’interessato è eseguita in plico chiuso.
Gli esiti di test e di screening genetici, nonché i risultati delle ricerche qualora comportino per l’interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, devono essere comunicati al medesimo interessato anche nel rispetto della sua dichiarazione di volontà di conoscere o meno tali eventi e, ove necessario, unitamente a un’appropriata consulenza genetica.
Gli esiti di test e di screening genetici, nonché i risultati delle ricerche, qualora comportino un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive, anche per gli appartenenti alla stessa linea genetica dell’interessato, possono essere comunicati a questi ultimi, su loro richiesta, qualora l’interessato vi abbia espressamente acconsentito oppure qualora tali risultati siano indispensabili per evitare un pregiudizio per la loro salute, ivi compreso il rischio riproduttivo, e il consenso dell’interessato non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità.
In caso di ricerche condotte su gruppi di popolazione o popolazioni isolate, devono essere resi noti alle comunità interessate e alle autorità locali gli eventuali risultati della ricerca che rivestono un’importanza terapeutica o preventiva per la tutela della salute delle persone appartenenti a tali comunità.
4.7 Tutela della salute di un soggetto terzo
Ferme restando le specifiche condizioni in ambito sanitario previste dall’art. 75 del Codice, il trattamento di dati genetici per finalità di tutela della salute di un soggetto terzo può essere effettuato se questi appartiene alla medesima linea genetica dell’interessato e con il consenso di quest’ultimo.
Nel caso in cui il consenso dell’interessato non sia prestato o non possa essere prestato per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere, nonché per effettiva irreperibilità, il trattamento può essere effettuato limitatamente ai dati genetici disponibili qualora sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla necessità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica. Nel caso in cui l’interessato sia deceduto, il trattamento può comprendere anche dati genetici estrapolati dall’analisi dei campioni biologici della persona deceduta, sempre che sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla necessità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica (cons. 27, Regolamento UE 2016/679).
4.8 Test presintomatici
Il trattamento di dati genetici e l’utilizzo di campioni biologici per l’esecuzione di test presintomatici e di suscettibilità possono essere effettuati esclusivamente per il perseguimento di finalità di tutela della salute, anche per compiere scelte riproduttive consapevoli e per scopi di ricerca finalizzata alla tutela della salute.
I trattamenti di dati connessi all’esecuzione di test genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori non affetti, ma a rischio per patologie genetiche solo nel caso in cui esistano concrete possibilità di terapie o di trattamenti preventivi prima del raggiungimento della maggiore età. I test sulla variabilità individuale non possono essere condotti su minori senza che venga acquisito il consenso di ambedue i genitori, ove esercitano entrambi la potestà sul minore.
4.9 Trattamento di dati genetici per lo svolgimento di investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397
Il trattamento di dati genetici finalizzato allo svolgimento di investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 anche a mezzo di sostituti, di consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, o, comunque, a far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, deve essere effettuato con il consenso dell’interessato solo nel caso in cui presupponga lo svolgimento di test genetici.
Il consenso informato è richiesto alla persona cui appartiene il materiale biologico necessario all’indagine, salvo che un’espressa disposizione di legge, o un provvedimento dell’autorità giudiziaria in conformità alla legge, disponga altrimenti.
Ciò, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 60 del Codice).
4.10 Trattamento di dati genetici per finalità di ricongiungimento familiare e vincoli di consanguineità
Gli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le rappresentanze diplomatiche o consolari ai fini del rilascio delle certificazioni (allo stato disciplinate dall´art. 52 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71) possono trattare dati genetici per consentire il ricongiungimento familiare limitatamente ai casi in cui l’interessato non possa documentare in modo certo i suoi vincoli di consanguineità mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione (cfr. anche d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
In ipotesi di realizzazione di test o screening genetici per finalità di ricongiungimento familiare è necessario acquisire il consenso degli interessati; agli interessati è richiesto di dichiarare se vogliono conoscere o meno i risultati dell’esame, comprese eventuali notizie inattese che li riguardano, qualora queste ultime rappresentino per gli interessati un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive.
I dati genetici raccolti a fini di ricongiungimento familiare possono essere comunicati unicamente alle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti all’esame della documentazione prodotta dall’interessato o all’organismo internazionale ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cui l’interessato si sia rivolto. I campioni biologici prelevati ai medesimi fini possono essere trasferiti unicamente al laboratorio designato per l’effettuazione del test sulla variabilità individuale o all’organismo internazionale ritenuto idoneo dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4.11 Trattamento di dati genetici per finalità di ricerca scientifica e statistica
Il trattamento di dati genetici e campioni biologici per finalità di ricerca scientifica e statistica, è consentito solo se volto alla tutela della salute dell’interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell’ambito della sperimentazione clinica o ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica.
Il trattamento deve essere svolto sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard del pertinente settore disciplinare, anche al fine di documentare che il trattamento dei dati e l’utilizzo dei campioni biologici sia effettuato per idonei ed effettivi scopi scientifici.
Il progetto specifica le misure da adottare nel trattamento dei dati personali per garantire il rispetto del presente provvedimento, nonché della normativa sulla protezione dei dati personali, anche per i profili riguardanti la custodia e la sicurezza dei dati e dei campioni biologici, e individua gli eventuali responsabili del trattamento (art. 28 Regolamento UE 2016/679). In particolare, laddove la ricerca preveda il prelievo e/o l’utilizzo di campioni biologici, il progetto indica l’origine, la natura e le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni, nonché le misure adottate per garantire la volontarietà del conferimento del materiale biologico da parte dell’interessato.
Il progetto è conservato in forma riservata (essendo la consultazione del progetto possibile ai soli fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali) per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca.
Quando le finalità della ricerca possono essere realizzate soltanto tramite l’identificazione anche temporanea degli interessati, il titolare del trattamento adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi dai campioni biologici e dalle informazioni genetiche già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.
4.11.1 Informazioni agli interessati
In relazione ai trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica e statistica nelle informazioni fornite agli interessati si evidenziano, altresì:
a) gli accorgimenti adottati per consentire l’identificazione degli interessati soltanto per il tempo necessario agli scopi della raccolta o del successivo trattamento (art. 25 Regolamento UE 2016/679);
b) le modalità con cui gli interessati, che ne facciano richiesta, possono accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca.
I trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, a fini di ricerca necessitano del consenso degli interessati; in questi casi agli interessati è richiesto di dichiarare se vogliono conoscere o meno i risultati della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che li riguardano, qualora queste ultime rappresentino per gli interessati un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive.
4.11.2 Consenso
Fermo quanto previsto al punto 4.5, i dati genetici e i campioni biologici di persone che non possono fornire il proprio consenso per incapacità, possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica che non comportino un beneficio diretto per i medesimi interessati qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) la ricerca è finalizzata al miglioramento della salute di altre persone appartenenti allo stesso gruppo d’età o che soffrono della stessa patologia o che si trovano nelle stesse condizioni e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale;
b) una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone che possono prestare il proprio consenso;
c) il consenso al trattamento è acquisito da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;
d) la ricerca non comporta rischi significativi per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
In tali casi, resta fermo quanto sopra previsto in ordine all’esigenza di tenere in considerazione, ove possibile, l’opinione del minore o dell’incapace.
Nel caso in cui l’interessato revochi il consenso al trattamento dei dati per scopi di ricerca, è distrutto anche il campione biologico sempre che sia stato prelevato per tali scopi, salvo che, in origine o a seguito di trattamento, il campione non possa più essere riferito ad una persona identificata o identificabile.
4.11.3 Conservazione a fini di ricerca e ulteriore trattamento
In assenza del consenso degli interessati, i campioni biologici prelevati e i dati genetici raccolti per scopi di tutela della salute possono essere conservati e utilizzati per finalità di ricerca scientifica o statistica nei seguenti casi:
a) indagini statistiche o ricerche scientifiche previste dal diritto dell’Unione europea, dalla legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento;
b) limitatamente al perseguimento di ulteriori scopi scientifici e statistici direttamente collegati con quelli per i quali è stato originariamente acquisito il consenso informato degli interessati.
Quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati malgrado sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungerli, la conservazione e l’ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli originari, sono consentiti se una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone dalle quali può essere o è stato acquisito il consenso informato e:
aa) il programma di ricerca comporta l’utilizzo di campioni biologici e di dati genetici che in origine non consentono di identificare gli interessati, ovvero che, a seguito di trattamento, non consentono di identificare i medesimi interessati e non risulta che questi ultimi abbiano in precedenza fornito indicazioni contrarie;
bb) ovvero il programma di ricerca, preventivamente oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, è sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (UE) 2016/679.
4.11.4 Comunicazione e diffusione dei dati
I dati genetici e i campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica e statistica possono essere comunicati o trasferiti a enti e istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, nell’ambito di progetti congiunti e nel rispetto dell’art. 26 del Regolamento.
I dati genetici e i campioni biologici raccolti per scopi di ricerca scientifica e statistica possono essere comunicati o trasferiti ai soggetti sopra indicati, qualora siano autonomi titolari del trattamento, limitatamente alle informazioni prive di dati identificativi, per scopi scientifici direttamente collegati a quelli per i quali sono stati originariamente raccolti e chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati e/o dei campioni. In tal caso, il soggetto richiedente si impegna a non trattare i dati e/o utilizzare i campioni per fini diversi da quelli indicati nella richiesta e a non comunicarli o trasferirli ulteriormente a terzi.
5. Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016).
5.1 Ambito di applicazione
Le presenti prescrizioni concernono il trattamento effettuato da:
a) università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ricercatori che operano nell’ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e ai soci di dette società scientifiche;
b) esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari;
c) persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni e organismi privati, nonché soggetti specificatamente preposti al trattamento quali designati o responsabili del trattamento (ricercatori, commissioni di esperti, organizzazioni di ricerca a contratto, laboratori di analisi, ecc.) (art. 2-quaterdecies del Codice; 28 del Regolamento UE 2016/679).
5.2 Tipologie di ricerche
Le seguenti prescrizioni concernono il trattamento di dati personali per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica effettuati quando:
• il trattamento è necessario per la conduzione di studi effettuati con dati raccolti in precedenza a fini di cura della salute o per l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per finalità di tutela della salute o per l’esecuzione di precedenti progetti di ricerca oppure
• il trattamento è necessario per la conduzione di studi effettuati con dati riferiti a persone che, in ragione della gravità del loro stato clinico, non sono in grado di comprendere le indicazioni rese nell’informativa e di prestare validamente il consenso.
In questi casi la ricerca deve essere effettuata sulla base di un progetto, oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale.
5.3 Consenso
Il consenso dell’interessato non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea.
Negli altri casi, quando non è possibile acquisire il consenso degli interessati, i titolari del trattamento devono documentare, nel progetto di ricerca, la sussistenza delle ragioni, considerate del tutto particolari o eccezionali, per le quali informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, tra le quali in particolare:
1. i motivi etici riconducibili alla circostanza che l’interessato ignora la propria condizione. Rientrano in questa categoria le ricerche per le quali l’informativa sul trattamento dei dati da rendere agli interessati comporterebbe la rivelazione di notizie concernenti la conduzione dello studio la cui conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico agli interessati stessi (possono rientrare in questa ipotesi, ad esempio, gli studi epidemiologici sulla distribuzione di un fattore che predica o possa predire lo sviluppo di uno stato morboso per il quale non esista un trattamento);
2. i motivi di impossibilità organizzativa riconducibili alla circostanza che la mancata considerazione dei dati riferiti al numero stimato di interessati che non è possibile contattare per informarli, rispetto al numero complessivo dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca, produrrebbe conseguenze significative per lo studio in termini di alterazione dei relativi risultati; ciò avuto riguardo, in particolare, ai criteri di inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento, alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché al periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti agli interessati sono stati originariamente raccolti (ad esempio, nei casi in cui lo studio riguarda interessati con patologie ad elevata incidenza di mortalità o in fase terminale della malattia o in età avanzata e in gravi condizioni di salute).
Con riferimento a tali motivi di impossibilità organizzativa, le seguenti prescrizioni concernono anche il trattamento dei dati di coloro i quali, all’esito di ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli (anche attraverso la verifica dello stato in vita, la consultazione dei dati riportati nella documentazione clinica, l’impiego dei recapiti telefonici eventualmente forniti, nonché l’acquisizione dei dati di contatto presso l’anagrafe degli assistiti o della popolazione residente) risultino essere al momento dell’arruolamento nello studio:
- deceduti o
- non contattabili.
Resta fermo l’obbligo di rendere l’informativa agli interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui, nel corso dello studio, ciò sia possibile e, in particolare, laddove questi si rivolgano al centro di cura, anche per visite di controllo, anche al fine di consentire loro di esercitare i diritti previsti dal Regolamento;
3. motivi di salute riconducibili alla gravità dello stato clinico in cui versa l’interessato a causa del quale questi è impossibilitato a comprendere le indicazioni rese nell’informativa e a prestare validamente il consenso. In tali casi, lo studio deve essere volto al miglioramento dello stesso stato clinico in cui versa l’interessato. Inoltre, occorre comprovare che le finalità dello studio non possano essere conseguite mediante il trattamento di dati riferiti a persone in grado di comprendere le indicazioni rese nell’informativa e di prestare validamente il consenso o con altre metodologie di ricerca. Ciò, avuto riguardo, in particolare, ai criteri di inclusione previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento, alla numerosità statistica del campione prescelto, nonché all’attendibilità dei risultati conseguibili in relazione alle specifiche finalità dello studio. Con riferimento a tali motivi, deve essere acquisito il consenso delle persone indicate nell´art. 82, comma 2, lett. a), del Codice come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Ciò, fermo restando che sia resa all’interessato l’informativa sul trattamento dei dati non appena le condizioni di salute glielo consentano, anche al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento.
5.4 Modalità di trattamento
Ove la ricerca non possa raggiungere i suoi scopi senza l’identificazione, anche temporanea, degli interessati, nel trattamento successivo alla raccolta retrospettiva dei dati, sono adottate tecniche di cifratura o di pseudonimizzazione oppure altre soluzioni che, considerato il volume dei dati trattati, la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, li rendono non direttamente riconducibili agli interessati, permettendo di identificare questi ultimi solo in caso di necessità. In questi casi, i codici utilizzati non sono desumibili dai dati personali identificativi degli interessati, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato e sia motivato, altresì, per iscritto, nel progetto di ricerca.
L’abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell’interessato, sempre che sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, è motivato, inoltre, per iscritto.
In applicazione del principio di minimizzazione, il trattamento di dati personali per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico può riguardare i dati relativi alla salute degli interessati e, solo ove indispensabili per il raggiungimento delle finalità della ricerca, congiuntamente anche i dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, nonché all’origine razziale ed etnica (art. 5, par. 1, lett. c), Regolamento UE 2016/679).
5.5 Comunicazione e diffusione
I soggetti che agiscono in qualità di titolari del trattamento per le finalità in esame, anche unitamente ad altri titolari, possono comunicare tra loro i dati personali oggetto della presente autorizzazione nella misura in cui rivestano il ruolo di promotore, di centro coordinatore o di centro partecipante e l’operazione di comunicazione sia indispensabile per la conduzione dello studio.
In aggiunta al divieto di diffusione dei dati relativi alla salute degli interessati (art. 2-septies del Codice), non possono essere diffusi anche quelli relativi alla vita sessuale, all’orientamento sessuale e all’origine razziale ed etnica utilizzati per la conduzione dello studio.
5.6 Conservazione dei dati e dei campioni
I dati e i campioni biologici utilizzati per l’esecuzione della ricerca sono conservati mediante tecniche di cifratura o l’utilizzazione di codici identificativi oppure di altre soluzioni che, considerato il numero dei dati e dei campioni conservati, non li rendono direttamente riconducibili agli interessati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
A tal fine, è indicato nel progetto di ricerca il periodo di conservazione, successivo alla conclusione dello studio, al termine del quale i predetti dati e campioni sono anonimizzati.
5.7 Custodia e sicurezza
Fermo restando l’obbligo di adottare le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, sono impiegati dal/i titolare/i del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza in relazione al ruolo ricoperto nel trattamento dei dati e alle conseguenti responsabilità, specifiche misure e accorgimenti tecnici per incrementare il livello di sicurezza dei dati trattati per l’esecuzione dello studio.
Ciò sia nella fase di memorizzazione o archiviazione dei dati (e, eventualmente, di raccolta e conservazione dei campioni biologici), sia nella fase successiva di elaborazione delle medesime informazioni, nonché nella successiva fase di trasmissione dei dati al promotore o ai soggetti esterni che collaborano con il primo per l’esecuzione dello studio. Sono adottati, in particolare:
a. accorgimenti adeguati a garantire la qualità dei dati e la corretta attribuzione agli interessati;
b. idonei accorgimenti per garantire la protezione dei dati dello studio dai rischi di accesso abusivo ai dati, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l’applicazione parziale o integrale di tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite l’adozione di altre misure che rendano inintelligibili i dati ai soggetti non legittimati) nelle operazioni di registrazione e archiviazione dei dati;
c. canali di trasmissione protetti, tenendo conto dello stato dell’arte della tecnologia, nei casi in cui si renda necessaria la comunicazione dei dati raccolti nell’ambito dello studio a una banca dati centralizzata dove sono memorizzati e archiviati oppure ad un promotore o a soggetti esterni di cui lo stesso promotore si avvale per la conduzione dello studio. Laddove detta trasmissione sia effettuata mediante supporto ottico (CD-ROM) è designato uno specifico incaricato della ricezione presso il promotore ed è utilizzato, per la condivisione della chiave di cifratura dei dati, un canale di trasmissione differente da quello utilizzato per la trasmissione del contenuto;
d. tecniche di etichettatura, nella conservazione e nella trasmissione di campioni biologici, mediante codici identificativi, oppure altre soluzioni che, considerato il numero di campioni utilizzati, li rendono non direttamente riconducibili agli interessati, permettendo di identificare questi ultimi solo in caso di necessità;
e. con specifico riferimento alle operazioni di elaborazione dei dati dello studio memorizzati in una banca dati centralizzata, è necessario adottare:
- idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per il personale preposto al trattamento in funzione dei ruoli ricoperti e delle esigenze di accesso e trattamento, avendo cura di utilizzare credenziali di validità limitata alla durata dello studio e di disattivarle al termine dello stesso;
- procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati ai soggetti designati al trattamento;
- sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.
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#privacy e trattamento dei dati personali#dato #trattamento #ricerca #campione #test #interessato #finalità #consenso #prescrizione #regolamento
03/09/2020 n° 154
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 9468523]
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Casaloldo - 3 settembre 2020
Registro dei provvedimenti
n. 154 del 3 settembre 2020
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e l’avv. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);
VISTO il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);
VISTO il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000
sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Introduzione.
Questa Autorità ha ricevuto un reclamo da parte dell’XX relativo alla diffusione di propri dati personali contenuti in provvedimenti inerenti a una «XX» pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Casaloldo.
Nello specifico, come verificato in base all’accertamento preliminare effettuato dall’Ufficio, è risultato che nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del predetto Comune e, in particolare, nell’area “Bandi di concorso”, all’url https://..., era possibile visualizzare e scaricare i seguenti documenti dal link intitolato «XX»:
1) Determina n. XX del XX avente a oggetto xx
2) Documento intitolato XX
3) Documento intitolato XX
4) Documento intitolato XX
5) Documento intitolato XX
I predetti documenti pubblicati online contenevano dati e informazioni personali dei soggetti partecipanti alla selezione pubblica descritta, compreso il reclamante il cui nominativo compariva nei documenti prima identificati ai nn. XX e XX, in qualità di soggetto ammesso alle prove scritte del concorso e presente alle due prove concorsuali, con indicazione dei punteggi ottenuti alle prove scritte e della non ammissione alla prova orale (cfr. verbali della commissione n. XX contenuti nei documenti citati).
2. Normativa applicabile.
Ai sensi della disciplina in materia, «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato») e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).
Il trattamento dei dati personali deve, inoltre, avvenire nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del RGPD, fra cui quelli di «liceità, correttezza e trasparenza» nonché di «minimizzazione dei dati», secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – «trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (par. 1, lett. a e c).
In tale quadro, il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici (come il Comune) è lecito solo se necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento» oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (art. 6, par. 1, lett. c ed e, del RGPD).
È inoltre previsto che «Gli Stati membri possono mantenere […] disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]» (art 6, par. 2, del RGPD), con la conseguenza che al caso di specie risultano applicabili le disposizioni contenute nell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, laddove è sancito che l’operazione di diffusione di dati personali (come la pubblicazione su Internet), da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.
Al riguardo, si evidenzia che la disciplina di settore applicabile al caso di specie contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), dispone, in primo luogo, che siano pubblicate «nell’albo pretorio del relativo ente» le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso presso gli enti territoriali e non anche, come nella questione sottoposta all’attenzione del Garante, gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati.
3. Valutazioni preliminari dell’Ufficio sul trattamento di dati personali effettuato.
Dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle
successive valutazioni, l’Ufficio con nota prot. n. XX dell’XX ha accertato che il Comune di Casaloldo diffondendo i dati personali dei soggetti concorrenti non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati dal concorso, fra cui il reclamante – contenuti nei documenti sopra identificati pubblicati sul sito web istituzionale – ha effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD. Pertanto, con la medesima nota sono state notificate al Comune le violazioni effettuate (ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice), comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del RGPD e invitando il predetto Comune a inviare al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentito da questa Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
4. Memorie difensive.
Con la nota prot. n. XX del XX il Comune di Casaloldo ha inviato al Garante i propri scritti difensivi in relazione alle violazioni
notificate.
Al riguardo, si ricorda che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice, intitolato «Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante».
Nello specifico, è stato evidenziato, fra l’altro che:
- «In data XX con lettera prot. n. XX è stata richiesta al personale dipendente addetto alla pubblicazione degli atti all’Albo
informatico e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” la rimozione immediata dei documenti pubblicati sul sito istituzionale – SEZ. XX – relativi alle procedure intermedie del concorso pubblico oggetto del reclamo, contenente i riferimenti ai candidati non vincitori, ed in particolare: del link: “XX" sono stati rimossi dal XX i seguenti allegati:
1) XX
2) XX
- «Sono stati lasciati in pubblicazione gli atti relativi alla graduatoria finale del concorso, che non contengono nessun riferimento ai candidati ammessi, non ammessi e non vincitori»;
- «I verbali della procedura concorsuale sono stati pubblicati dal XX fino alla data rimozione del XX»;
- «Il trattamento in questione si riferisce a dati anagrafici (solo nome e cognome) [ed] è da considerarsi di lieve entità, anche in relazione alla durata della pubblicazione che ha coperto il periodo di possibile impugnazione con ricorso straordinario 6 mesi)»;
- «La contestata violazione non è connotata dall’elemento soggettivo della colpa né, tantomeno, dall’elemento soggettivo del dolo»;
- «Entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione del Garante in data XX […] è stata ordinata l’immediata rimozione dal sito web – SEZ. XX – di tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale contenente riferimenti ai candidati ammessi, non ammessi e non vincitori. Gli atti sono stati rimossi nella medesima data»;
- «Il Comune di Casaloldo è un piccolo ente inferiore a 3000 abitanti, con una dotazione organica di personale appena sufficiente all’espletamento delle funzioni di competenza. L’organizzazione interna dell’Ente tiene conto delle limitate risorse finanziari, umane e strumentali».
5. Esito dell’istruttoria relativa al reclamo presentato.
La questione oggetto del caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la diffusione di dati e informazioni personali dei
soggetti partecipanti a una selezione pubblica XX, fra cui il reclamante (quali dati identificativi ed esiti delle prove intermedie riferiti anche a concorrenti non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati).
Il Comune nelle memorie difensive ha confermato l’avvenuta diffusione online dei predetti dati personali compreso quelli riferiti al reclamante, presentando alcune osservazioni che, seppure meritevoli di considerazione, non consentono in ogni caso di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro nessuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019. Ciò anche considerando che sin dal 2014 l’Autorità, nelle Linee guida sopra citate, ha fornito a tutti i soggetti pubblici specifiche indicazioni sulle modalità per contemperare gli obblighi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa con il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.
In tale quadro, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal predetto Comune, in quanto la pubblicazione integrale nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Determina n. XX del XX – avente a oggetto «XX» – con i relativi allegati contenenti tutti i verbali della commissione esaminatrice (documenti prima identificati nel par. XX) ha causato una diffusione di dati personali dei soggetti concorrenti non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati dal concorso, compreso il reclamante (quali dati identificativi ed esiti delle prove intermedie riferiti anche a concorrenti non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati), in assenza di idonei presupposti normativi e, dunque, in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice e dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD (cfr. anche la disposizione contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487).
Considerato, comunque, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto il Comune ha dichiarato di aver provveduto alla
rimozione dal sito web istituzionale dei documenti contestati, fermo restando quanto si dirà sull’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del RGPD.
6. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 58, par. 2, lett. i;
83 RGPD)
Il Comune di Casaloldo risulta aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD; nonché l’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice (cfr. anche la disposizione contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487).
Al riguardo, l’art. 83, par. 3, del RGPD, prevede che «Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave».
Nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, che si applica pertanto al caso di specie.
Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del RGPD nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere correttivo di «infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso». In tale quadro, «il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice» (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata
nell’ammontare, tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del RGPD.
In relazione ai predetti elementi, la rilevata condotta tenuta in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali ha avuto a oggetto la diffusione di dati personali non appartenenti a categorie particolari né a condanne penali o reati (artt. 9 e 10, del RGPD) dei soggetti partecipanti a un concorso (circa 50) e si è protratta per circa sei mesi. Il Comune di Casaloldo, che in ogni caso è un ente di piccole dimensioni (meno di 3.000 abitanti) «con una dotazione organica di personale appena sufficiente all’espletamento delle funzioni di competenza» ha, peraltro, evidenziato il carattere colposo della violazione e si è attivato per rimuovere i dati personali oggetto del reclamo, collaborando con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi. Nel riscontro al Garante sono state, inoltre descritte diverse misure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi degli artt. 25-32 del RGPD. Non risultano eventuali precedenti violazioni del RGPD pertinenti commesse dal Comune di Casaloldo.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di dover determinare ai sensi dell’art. 83, parr. 2 e 3, del RGPD l’ammontare della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD; nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice (cfr. anche la disposizione contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487), quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva sensi dell’art. 83, par. 1, del medesimo RGPD.
In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, relative alla diffusione sul web di dati personali in assenza di una idonea base normativa, si ritiene altresì che debba essere applicata la sanzione accessoria della pubblicazione del presente
provvedimento sul sito Internet del Garante, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
rilevata ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del RGPD l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Casaloldo per la
violazione degli artt. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice e dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett.
a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
al Comune di Casaloldo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Roma 8 - 46040
Casaloldo (MN) – C.F. 81000510206, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del RGPD, nonché 166 del Codice, di pagare
la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo Comune di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30
giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n.
689/1981.
Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo
le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10,
comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8,
del Codice).
DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art.
16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019. Si ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del
Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e
all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è
possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 3 settembre 2020
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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n° 55
Area: Normativa

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione. (1)
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 75/2017, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017. Ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 75/2017, le modifiche introdotte si applicano agli illeciti commessi successivamente al 22 giugno 2017.
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#infrazione #concordemente #addebito #ingresso
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Area Tematica: Dirigenti scolastici
Argomenti:
Personale: procedimenti disciplinari
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