Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 29/04/2021
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  • Chiarimenti sulla procedura di archiviazione di un procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Personale: procedimenti disciplinari

    KEYWORDS

    #pbb #sanzione #archiviazione #fascicolo #conciliazione #dpr #impiegato #provvedimento #approvare #infrazione #gennaio

    Domanda

    Avrei deciso per un'archiviazione in un procedimento disciplinare.
    Stante la normativa attuale questa decisione va motivata con atto specifico?
    Deve per legge essere inserita nel fascicolo personale del dipendente oppure è facoltà del DS anche non inserirla?
    L'inserimento nel fascicolo personale di un'archiviazione può eventualmente essere elemento di ricorso al giudice del lavoro ?

    Esiste ancora l'istituto della conciliazione nei procedimenti disciplinari della Pubblica Amministrazione verso i dipendenti ?

    Risposta

    Il provvedimento di archiviazione consiste nella determinazione del datore di lavoro di non irrogare la sanzione. In quanto tale, l’atto non esige una particolare motivazione (del resto non si applica l’art.3 della legge n.241/1990) essendo sufficiente allo scopo indicare l’accertamento dell’insussistenza degli addebiti contestati. Al riguardo è bene precisare che non devono essere contenute né raccomandazioni né rimproveri di sorta, altrimenti il dipendente potrebbe lamentare che l’archiviazione contiene una sanzione innominata e atipica.
    Poiché l’archiviazione è la determinazione di non sanzionare, il lavoratore non deve esserne pregiudicato in alcun modo. Quindi, l’atto di archiviazione non deve essere inserito nel fascicolo personale. Ciò si ricava in via interpretativa dagli artt.24 e 25 del D.P.R. 686/1957.
    Per quanto riguarda il contenuto del fascicolo personale si rinvia al vigente art. 24 del D.P.R. 03/05/1957, n. 686:
    “Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dall'art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di un indice, deve contenere:
    1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
    2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;
    3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato;
    4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze;
    5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio;
    6) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art. 93 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall'art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ;
    7) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione e verso i terzi, previsti dal Capo II del Titolo II del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
    8) ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato;
    9) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza”.
    Per quanto riguarda gli atti che devono essere eliminati dal fascicolo personale, si fa rinvio all’art.25 dello stesso decreto:
    “Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:
    a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi dell'art. 88 del decreto citato;
    b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'art. 92, comma secondo e dell'art. 97, comma primo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell'articolo 97 e del terzo comma dell'art. 120 del T.U. citato;
    c) i provvedimenti d'esclusione dell'impiegato da esami o scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 94 e 95 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
    d) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di ufficio o su ricorso degli interessati”.

    Infine, quanto alle procedure conciliative, l’art.55, comma 3, del D.Lgs n.165/2001 prevede: “La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione”.
    Un significativo elemento di novità è offerto dalla sostanziale re-introduzione del “patteggiamento disciplinare” ad opera del medesimo comma 3 dell’art. 55, secondo cui, fuori dalle ipotesi di licenziamento, la contrattazione è abilitata a configurare procedure di conciliazione non obbligatoria, da instaurarsi e concludersi nel termine di trenta giorni dalla contestazione degli addebiti e prima dell’irrogazione della sanzione, durante la cui pendenza i termini del procedimento disciplinare restano sospesi. La sanzione disciplinare eventualmente concordata all’esito della conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
    Successivamente, in data 19 aprile 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, valido per il triennio 2016-2018.
    Il Titolo III del nuovo contratto introduce le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare destinate ad applicarsi al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle Istituzioni Scolastiche e educative, al personale degli enti ed istituzioni di ricerca, delle università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM (art. 10 CCNL).
    Per quanto riguarda il personale docente, invece, l’art. 29 del CCNL 2018 ha stabilito, ancora una volta, di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale (che avrebbe dovuto concludersi entro il mese di luglio 2018) la definizione, per il personale docente e educativo delle Istituzioni Scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria.
    L’art. 17 del CCNL vigente (intitolato “Determinazione concordata della sanzione”) si occupa di disciplinare la procedura conciliativa di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. La disposizione, per il momento applicabile al solo personale ATA, configura una sorta di patteggiamento in forza del quale datore di lavoro e dipendente si accordano sull’entità della sanzione da applicare in concreto.
    Tale determinazione concordata della sanzione è assoggettata ad alcuni vincoli:
    - non è ammessa nelle ipotesi in cui la legge o il contratto collettivo prevedano la punibilità dell’infrazione con la sanzione del licenziamento;
    - la sanzione patteggiata non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede;
    - la sanzione concordata non può essere impugnata.

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    Approfondimenti

    Sentenza 21/07/2025 n° 20455
    Area: Giurisprudenza

  • Sospensione del docente per due giorni: spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari la competenza sanzionatoria - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il CCNL del comparto scuola differenzia la competenza disciplinare per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso ha infatti rinviato, per i docenti, all'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994. Quest’ultimo prevede, tra le sanzioni applicabili ai docenti e al personale direttivo, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese come sanzione successiva, in ordine di afflittività, alla censura. La competenza disciplinare in tal caso spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico. Non va invece applicata la disciplina del CCNL relativa alla competenza disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che dopo la censura prevede la sospensione fino a dieci giorni irrogabile dal Dirigente Scolastico. Poiché la competenza disciplinare nei confronti del personale docente, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, si basa sul massimo della sanzione applicabile e non sulla misura concreta della sanzione che la scuola intenda irrogare, in caso di sospensione di due giorni spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico, sanzionare il comportamento del docente. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Roma che individuava la competenza disciplinare nei confronti di un docente che era stato sospeso dall’insegnamento per due giorni in capo al Dirigente Scolastico, applicando erroneamente la normativa disciplinare applicabile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario anziché quella prevista per il personale docente e direttivo. Il docente aveva contestato animatamente una decisione del Dirigente Scolastico in modo aggressivo e offensivo davanti agli alunni.)

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    #personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#contrattazione collettiva

    Ordinanza 19/04/2025 n° 10375
    Area: Giurisprudenza

  • L'incompetenza disciplinare del D.S. non è rilevabile d'ufficio - Corte di Cassazione - Lavoro
  • E’ inammissibile, in quanto “nuova”, l’eccezione d’incompetenza del dirigente scolastico ad irrogare la sanzione disciplinare della sospensione a un docente non tempestivamente sollevata nel ricorso introduttivo di primo grado (Nel caso di specie, l’ordinanza della Corte non contiene alcun ripensamento rispetto al proprio consolidato orientamento in tema di riparto delle competenze disciplinari tra dirigente scolastico e UPD. Com’è noto, la materia è attualmente regolata dall'art. 55-bis, comma 9 quater, del D.Lgs n. 165/2001, secondo cui, per il personale docente, educativo e A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative statali, la competenza per i procedimenti disciplinari che prevedono sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni spetta al dirigente. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, il procedimento disciplinare è di competenza dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD). Per il personale ATA, l'applicazione del comma 9 quater non presenta problemi, in quanto il codice disciplinare prevede la sanzione della sospensione fino a dieci giorni. La situazione si complica per il personale docente. Prima e dopo l'entrata in vigore del menzionato comma 9 quater la giurisprudenza ha sempre negato che l'art. 55 bis del D.Lgs n.165/2001 attribuisse al Dirigente Scolastico la competenza di sospendere il docente fino a 10 giorni. Secondo la Suprema Corte, per determinare il riparto di competenza tra le autorità disciplinari occorre attenersi esclusivamente al “massimo edittale” previsto da ciascuna infrazione. Poiché per i docenti non esiste alcuna infrazione punibile nel massimo fino a dieci giorni di sospensione, tale potere non può essere esercitato dal dirigente, ma spetta all’UPD. La violazione del riparto di competenza comporta l'invalidità della sanzione. Il caso affrontato nell’ordinanza in commento ha riguardato un docente che aveva impugnato una sanzione di sospensione dal servizio per sei giorni. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte d'Appello di Bari aveva respinto l'appello del docente, ritenendo inammissibile l'eccezione di incompetenza dell'organo che aveva adottato la sanzione disciplinare, in quanto tardivamente proposta. La Corte d'Appello aveva comunque ritenuto infondata l'eccezione nel merito, considerando la competenza del dirigente scolastico in forza della norma in esame. Il ricorso per Cassazione del lavoratore denunciava l’invasione delle competenze dell’UPD da parte del dirigente e ciò in quanto la pena massima prevista dagli artt.492 e 494 del D.Lgs. 297/94, è la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese, mentre non esiste una disposizione che preveda la sospensione per un periodo inferiore. Sennonché l’ordinanza in commento, pur avendo confermato la legittimità della sanzione comminata dal dirigente, si è pronunciata “in rito” (dichiarando inammissibile il ricorso per ragioni processuali) senza esprimersi nel merito sulla questione della competenza del dirigente scolastico ad irrogare la sanzione della sospensione al personale docente. Pertanto, non vi sono ragioni per concludere che la Corte avrebbe mutato indirizzo se il ricorso fosse stato correttamente proposto).

    KEYWORDS

    #dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente

    23/12/2025 n° 51745
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR EMILIA ROMAGNA - Nota - Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150
  • Ministero dell'Istruzione e del Merito

    Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna

    Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

    Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

    Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
    delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
    statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
    per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale

    Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
    dell’Emilia-Romagna

    Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
    Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

    Al sito internet a mezzo pubblicazione su
    http://istruzioneer.gov.it

    Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.

    1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

    Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
    degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
    Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
    della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti  scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
    Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
    - 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
    - 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
    scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
    previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.

    2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.

    Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
    comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:

    -co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;

    -co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
    legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
    dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
    Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:

    -co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
    personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;

    -co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
    della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
    del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
    con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;

    -co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
    comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;

    -co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
    -co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
    Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
    Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.

    Il Direttore Generale,
    Bruno E. Di Palma

    (Firmato digitalmente)

    KEYWORDS

    #studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento

    23/10/2014 n° 474
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Garante per la protezione dei dati personali - Delibera - La trasmissione degli atti di un procedimento disciplinare tramite un protocollo riservato e l’utilizzo di un protocollo ordinario per la comunicazione di avvenuta trasmissione non contrasta con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
  • [doc. web n. 3674404]

    Provvedimento del 23 ottobre 2014

    Registro dei provvedimenti
    n. 474 del 23 ottobre 2014

    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

    VISTA l´istanza avanzata in data 20 marzo 2014, ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), nei confronti di XY, Dirigente Scolastico presso il Liceo Statale "KW", con cui XX, in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di seguito DSGA) del medesimo istituto scolastico, si è opposta all´ulteriore trattamento dei dati che la riguardano contenuti in una comunicazione, indirizzata alla medesima e relativa ad un procedimento disciplinare a suo carico, in quanto transitata attraverso il Protocollo ordinario con il titolario "FP", come tale visibile a tutti i soggetti addetti all´unità di cui l´interessata è responsabile, e contestando altresì l´avvenuta trasmissione all´Ufficio scolastico territorialmente competente (U.S.T. di Vicenza) ad istruire il predetto procedimento, seppure attraverso un protocollo riservato, del registro firme personale "nel quale sono presenti (…) una lunga serie di dati personali e sensibili" della medesima; l´interessata ha inoltre chiesto di documentare il consenso eventualmente manifestato in relazione al predetto trattamento, nonché di conoscere le modalità di conservazione e custodia di tale comunicazione ed il nominativo dei soggetti incaricati del relativo trattamento; 

    VISTA la nota del 9 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste avanzate con il previo interpello, ha rappresentato che le comunicazioni cui si riferisce l´interessata, ovvero quella diretta all´U.S.T. di Vicenza e quella diretta alla medesima, rispondono a finalità diverse in quanto la prima "concerne gli atti e la documentazione indispensabili al Dirigente dell´U.S.T. per opportuna e completa valutazione dei fatti al fine di istruire il procedimento (o, eventualmente, archiviarlo)", mentre "la seconda è una mera comunicazione all´interessata dell´avvenuta detta trasmissione"; il Dirigente dell´istituto scolastico ha inoltre evidenziato che il Protocollo Informatico della scuola è unico e che "la collocazione "RIS" o "FP" o altre risponde alla finalità di classificazione (e conservazione) della corrispondenza che transita attraverso il protocollo", precisando che "il titolario "RIS"" è utilizzato per indicare una particolare modalità di conservazione della documentazione contenente dati sensibili o supersensibili o informazioni che, come nel caso di specie, "prudenza e opportunità valutano come riservati e meritevoli di conservazione separata", mentre "il titolario "FP" si riferisce ad atti conservati nel fascicolo personale del dipendente, in custodia presso la segreteria amministrativa, accessibile, oltre che alla DSGA, al solo personale amministrativo che è tenuto al trattamento dei dati (…) per i soli fini relativi ai procedimenti amministrativi di cui sono incaricati, come individuato nel mansionario di lavoro"; il titolare del trattamento ha infine rilevato di aver provveduto a consegnare personalmente alla ricorrente la comunicazione che la riguardava, "formulata in modo generico e non contenente alcun dato sensibile", e che la medesima, in qualità di responsabile della gestione del protocollo, avrebbe comunque potuto adottare o proporre "modalità di conservazione particolari"; con riferimento alla contestata trasmissione del registro firme dell´interessata all´U.S.T. di Vicenza, il dirigente scolastico ha precisato che tale registro, "nel corso del procedimento disciplinare (…), costituisce documento essenziale per la valutazione del merito dei fatti" da parte dell´organo che, in base alla legge, è titolare del relativo procedimento e al quale deve essere necessariamente inviato a prescindere dal consenso dell´interessata, eccependo che il predetto registro "contiene una mera registrazione di date, orari e descrizione dei motivi di assenza che mai eccedono le usuali denominazioni e forme normalmente presenti negli atti ordinari presso la segreteria della scuola e usualmente utilizzate da tutti i dipendenti";

    VISTO il ricorso al Garante presentato in data 4 giugno 2014 nei confronti di XY, nella sua qualità di Dirigente Scolastico presso il Liceo Statale "KW", con cui XX, rappresentata e difesa dall´avv. Gilberto Oliboni,  nel contestare l´esaustività del riscontro ottenuto, ha ribadito quanto già rappresentato nell´interpello preventivo invocando la cessazione del contestato trattamento ed eccependo altresì di non aver ancora ricevuto la comunicazione dei nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell´istituto scolastico, conservati presso la segreteria amministrativa e protocollati con la dicitura "FP", né l´esibizione dei "documenti attestanti i relativi formali incarichi"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

    VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 9 settembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

    VISTA la nota trasmessa in data 19 giugno 2014 con cui il prof. XY, nel ribadire quanto già dichiarato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha rappresentato di aver preso servizio presso il Liceo Statale "KW" in data 1° settembre 2012 e di aver comunque richiesto alla ricorrente, in qualità di Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, di produrre "tutta la documentazione già agli atti della scuola a far data dall´entrata in vigore del Codice Privacy, concernente gli incarichi di Responsabile o Incaricato del trattamento dei dati e/o il Documento Programmatico della Sicurezza a suo tempo obbligatoriamente adottato secondo quanto previsto dalle norme allora in vigore, al fine di verificare se tali incarichi, e in particolare quello di responsabile del trattamento, siano stati regolarmente conferiti"; il titolare del trattamento ha inoltre dichiarato di aver comunque provveduto, in via cautelativa, "a conferire (o ad aggiornare, se tale incarico era già esistente) l´incarico di responsabile del trattamento (…) alla sig.ra XX, tra i cui compiti figura anche quello di individuare profili funzionali e mansioni delle varie unità di personale ATA", confermando che la comunicazione trasmessa all´interessata mediante registrazione con titolario "FP" non contiene dati relativi a contestazioni di comportamenti, né di addebiti, ma è una mera nota di informazione;

    VISTA la nota del 20 giugno 2014 con cui la ricorrente, nell´eccepire la tardività dell´intervenuto decreto di nomina quale responsabile del trattamento dei dati, nonché l´avvenuto conferimento di tale incarico in assenza di preventivo consenso, ha ribadito le richieste originariamente avanzate con l´atto di ricorso;

    VISTA la nota del 20 settembre 2014 cui il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Elisa Maria Arena, ha ribadito la legittimità della condotta del Dirigente Scolastico tenuto conto del fatto che la trasmissione all´U.S.T. dei documenti relativi al procedimento disciplinare, trasmissione peraltro doverosa in quanto corrispondente ad un preciso obbligo di legge, è avvenuta attraverso un protocollo riservato con conservazione del relativo fascicolo "in apposito cassetto chiuso a chiave" nell´ufficio del medesimo, mentre il titolario "FP", utilizzato per la protocollazione della comunicazione indirizzata alla ricorrente, "si riferisce ad atti conservati nel fascicolo personale del dipendente in custodia presso la segreteria amministrativa accessibile, oltre che alla DSGA, al solo personale amministrativo secondo i ruoli individuati (…) dall´odierna ricorrente nel mansionario di lavoro", prodotto in copia, "personale che è stato dotato di apposita password individuale per accedere al protocollo"; il resistente ha altresì rilevato come dall´esame del predetto mansionario risulti che la sig.ra XX, in ragione dei suoi doveri di DSGA, "abbia designato la Segreteria Didattica, nelle persone di (…) quale organo competente, tra le altre attività, al "Protocollo/Archiviazione"" e che quindi, per effetto di quanto previsto dall´art. 30, secondo comma, del Codice "la designazione dell´incaricato al trattamento effettuata per iscritto è equiparata a quella risultante dalla "documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l´ambito del trattamento consentito agli addetti dell´unità medesima""; il titolare del trattamento ha inoltre rappresentato che, da alcuni atti rinvenuti nel corso del procedimento, è emerso che la nomina della ricorrente come responsabile del trattamento risalga al Dirigente Scolastico precedente quello attuale e che pertanto il relativo incarico sarebbe stato solo rinnovato dal decreto di nomina adottato dal prof. XY nel corso del procedimento; il titolare del trattamento ha infine richiamato il Documento programmatico sulla sicurezza, adottato dall´istituto scolastico nel 2005, da cui risulta "l´elencazione dei dati personali effettuati e vi è la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell´ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati", tra cui appunto il protocollo "la cui struttura di rifermento è anche il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ossia la signora XX" la quale, come risultante dal mansionario prodotto dalla medesima, aveva già provveduto all´assegnazione dei diversi incarichi all´interno della struttura di cui era responsabile;

    RILEVATO che la ricorrente con il previo interpello, nonché con il successivo atto di ricorso ha lamentato l´avvenuta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alle modalità adottate per la protocollazione di una comunicazione diretta alla medesima e riferita all´avvenuta trasmissione all´Ufficio scolastico territorialmente competente di documenti necessari al fine di valutare la condotta dell´interessata nell´ambito di un procedimento disciplinare avviato a suo carico che, ad oggi, risulta peraltro archiviato; rilevato altresì che in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, nello specifico l´art. 55 bis, terzo comma, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nel caso in cui la condotta contestata al dipendente comporti l´applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, la relativa valutazione compete ad un apposito ufficio che ciascuna amministrazione ha l´obbligo di individuare e al quale deve essere necessariamente trasmessa la documentazione utile alla definizione del procedimento disciplinare, a prescindere dunque dal consenso del soggetto interessato; rilevato inoltre che, alla luce della documentazione in atti, le modalità osservate dal Dirigente Scolastico per il trattamento dei dati in questione non risultano in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto del fatto che il medesimo ha utilizzato un protocollo riservato con riguardo agli atti contenenti dati personali della ricorrente, come il registro presenze personale, trasmessi all´Ufficio territorialmente competente alla valutazione delle condotte contestate all´interessata (l´U.S.T. di Vicenza), utilizzando invece il protocollo ordinario per registrare la comunicazione di avvenuta trasmissione indirizzata a quest´ultima che, come tale, secondo una valutazione effettuata a monte dal titolare del trattamento, non richiedeva l´utilizzo di particolari accorgimenti;  rilevato inoltre, con riguardo alla diversa richiesta di conoscere il nominativo dei soggetti incaricati del trattamento dei dati indicati nel ricorso, che il titolare del trattamento, precisando quanto già comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha allegato il mansionario, fornito peraltro dalla stessa ricorrente nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, da cui risulta l´individuazione delle persone che in quanto addette al Servizio cui fanno capo le attività di archiviazione e protocollo possono avere accesso ai documenti che transitano attraverso il protocollo ordinario;

    RITENUTO pertanto, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondata l´opposizione al trattamento dei dati indicati nel ricorso attraverso le modalità descritte dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che le suddette, a suo tempo adottate per la trasmissione e la conservazione dei relativi atti, non contrastano con la normativa in materia di protezione dei dati personali;

    RITENUTO altresì di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 secondo comma del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili, avendo il titolare del trattamento esplicitato maggiormente nel corso del procedimento quanto già comunicato anteriormente alla proposizione dell´atto introduttivo del presente procedimento;

    RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese sostenute per il procedimento;

    VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

    VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

    RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

    TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

    1) dichiara il ricorso infondato in merito all´opposizione al trattamento manifestato dalla ricorrente;

    2) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai restanti profili;

    3) dichiara compensate far le parti le spese del procedimento.

    Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

    Roma, 23 ottobre 2014

    IL PRESIDENTE
    Soro

    IL RELATORE
    Iannini

    IL SEGRETARIO GENERALE
    Busia

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    Data di pubblicazione: 29/04/2021
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  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
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