Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 29/04/2021
Condividi
  • Chiarimenti sulla procedura di archiviazione di un procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Personale: procedimenti disciplinari

    KEYWORDS

    #pbb #sanzione #archiviazione #fascicolo #conciliazione #dpr #impiegato #provvedimento #approvare #infrazione #gennaio

    Domanda

    Avrei deciso per un'archiviazione in un procedimento disciplinare.
    Stante la normativa attuale questa decisione va motivata con atto specifico?
    Deve per legge essere inserita nel fascicolo personale del dipendente oppure è facoltà del DS anche non inserirla?
    L'inserimento nel fascicolo personale di un'archiviazione può eventualmente essere elemento di ricorso al giudice del lavoro ?

    Esiste ancora l'istituto della conciliazione nei procedimenti disciplinari della Pubblica Amministrazione verso i dipendenti ?

    Risposta

    Il provvedimento di archiviazione consiste nella determinazione del datore di lavoro di non irrogare la sanzione. In quanto tale, l’atto non esige una particolare motivazione (del resto non si applica l’art.3 della legge n.241/1990) essendo sufficiente allo scopo indicare l’accertamento dell’insussistenza degli addebiti contestati. Al riguardo è bene precisare che non devono essere contenute né raccomandazioni né rimproveri di sorta, altrimenti il dipendente potrebbe lamentare che l’archiviazione contiene una sanzione innominata e atipica.
    Poiché l’archiviazione è la determinazione di non sanzionare, il lavoratore non deve esserne pregiudicato in alcun modo. Quindi, l’atto di archiviazione non deve essere inserito nel fascicolo personale. Ciò si ricava in via interpretativa dagli artt.24 e 25 del D.P.R. 686/1957.
    Per quanto riguarda il contenuto del fascicolo personale si rinvia al vigente art. 24 del D.P.R. 03/05/1957, n. 686:
    “Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dall'art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di un indice, deve contenere:
    1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
    2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;
    3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato;
    4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze;
    5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio;
    6) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art. 93 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall'art. 87 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ;
    7) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione e verso i terzi, previsti dal Capo II del Titolo II del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
    8) ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato;
    9) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza”.
    Per quanto riguarda gli atti che devono essere eliminati dal fascicolo personale, si fa rinvio all’art.25 dello stesso decreto:
    “Debbono essere eliminati dal fascicolo personale:
    a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi dell'art. 88 del decreto citato;
    b) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'art. 92, comma secondo e dell'art. 97, comma primo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell'articolo 97 e del terzo comma dell'art. 120 del T.U. citato;
    c) i provvedimenti d'esclusione dell'impiegato da esami o scrutini quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 94 e 95 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
    d) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di ufficio o su ricorso degli interessati”.

    Infine, quanto alle procedure conciliative, l’art.55, comma 3, del D.Lgs n.165/2001 prevede: “La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione”.
    Un significativo elemento di novità è offerto dalla sostanziale re-introduzione del “patteggiamento disciplinare” ad opera del medesimo comma 3 dell’art. 55, secondo cui, fuori dalle ipotesi di licenziamento, la contrattazione è abilitata a configurare procedure di conciliazione non obbligatoria, da instaurarsi e concludersi nel termine di trenta giorni dalla contestazione degli addebiti e prima dell’irrogazione della sanzione, durante la cui pendenza i termini del procedimento disciplinare restano sospesi. La sanzione disciplinare eventualmente concordata all’esito della conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.
    Successivamente, in data 19 aprile 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, valido per il triennio 2016-2018.
    Il Titolo III del nuovo contratto introduce le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare destinate ad applicarsi al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle Istituzioni Scolastiche e educative, al personale degli enti ed istituzioni di ricerca, delle università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM (art. 10 CCNL).
    Per quanto riguarda il personale docente, invece, l’art. 29 del CCNL 2018 ha stabilito, ancora una volta, di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale (che avrebbe dovuto concludersi entro il mese di luglio 2018) la definizione, per il personale docente e educativo delle Istituzioni Scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria.
    L’art. 17 del CCNL vigente (intitolato “Determinazione concordata della sanzione”) si occupa di disciplinare la procedura conciliativa di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001. La disposizione, per il momento applicabile al solo personale ATA, configura una sorta di patteggiamento in forza del quale datore di lavoro e dipendente si accordano sull’entità della sanzione da applicare in concreto.
    Tale determinazione concordata della sanzione è assoggettata ad alcuni vincoli:
    - non è ammessa nelle ipotesi in cui la legge o il contratto collettivo prevedano la punibilità dell’infrazione con la sanzione del licenziamento;
    - la sanzione patteggiata non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede;
    - la sanzione concordata non può essere impugnata.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 31/07/2007 n° 3039
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. PUGLIA - LECCE - Sezione Seconda
  • Ai sensi dell’art. 11, comma 3 RD n. 1611/1933, come riletto dalla Corte Costituzionale, le notificazioni dirette alle Amministrazioni statali, che si avvalgono del patrocinio ex lege dell’Avvocatura dello Stato, devono essere effettuate presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio, salvi gli effetti sananti dell’eventuale costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale. In mancanza di un regolamento di disciplina degli studenti, che stabilisca la tipologia e la descrizione dei comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, la tipologia di sanzioni disciplinari, gli organi scolastici competenti all’irrogazione delle sanzioni ed il relativo procedimento, stante l’abrogazione del titolo I capo III del RD n. 653/1925 e dell’art. 328 TU 297/1994, trova applicazione l’articolo 4 del D.P.R. n. 249/1998, secondo il quale la responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni. Ne consegue che, nel caso di specie, la sanzione della sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza debba essere annullata, in quanto l’allievo destinatario della stessa non è stato sentito personalmente dal Consiglio di Classe e, dunque, non ha avuto la possibilità di confutare i fatti a lui addebitati, né è stato messo nella condizione di conoscere preventivamente gli addebiti.

    KEYWORDS

    #avvocatura dello stato#istruzione secondaria di secondo grado#questioni processuali: notificazione e comunicazione di atti#studenti: azione disciplinare#resoconto #rileggere #scontro #suscitare #clamore #linciaggio #frangere #discolpa #supplire

    Sentenza 29/09/2010 n° 334
    Area: Giurisprudenza

  • Tribunale BOLOGNA - Lavoro
  • La normativa applicabile alla sanzione della censura, irrogata nel 2007 nei confronti di un docente di diritto iscritto all’albo degli avvocati, per avere assunto la difesa in giudizio di una insegnante in un procedimento penale in cui l’amministrazione scolastica era parte offesa (ancorchè non costituita), va rintracciata negli articoli da 492 a 508 del d.lgs. 297/1994 e, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 507, negli articoli da 78 a 123 del d.P.R. 3/1957. Tale conclusione è evincibile dal testo dell’articolo 55 d.lgs. 165/2001, vigente prima della modifica ad esso apportata dal d.lgs. 150/2009, e dall’articolo 91 del CCNL Scuola 2007. Inoltre, occorre considerare che le norme contenute nel d.P.R. 3/1957 hanno cessato di avere efficacia a seguito della sottoscrizione del CCNL Scuola 1994-1997 limitatamente al personale ATA e, dunque, con esclusione dei docenti. La tempestività dell’avvio dell’iter disciplinare rispetto alla notizia del fatto va intesa in senso relativo, dovendo aversi riguardo alla complessità della struttura organizzativa dell’Amministrazione datrice di lavoro e alla esigenza di pervenire ad una più completa ed esauriente conoscenza dei fatti possibile. Stante l’inapplicabilità dell’art. 55 d.lgs. 165/2001 e l’operatività, invece, dell’art. 101 del d.p.r. 3/1957, nel caso di specie non doveva farsi luogo alla convocazione del dipendente, ma, come correttamente accaduto, ad un procedimento semplificato in cui il contraddittorio è scritto. La ratio dell’art. 1 comma 56-bis l. 662/1996 è quella di evitare il formarsi di situazioni di conflitto, in particolare, con riguardo all’attività forense, tra l’esigenza di difesa della parte privata, da un lato, e gli obblighi di lealtà e fedeltà gravanti sui dipendenti pubblici, dall’altro. La norma in questione va interpretata nel senso che, dovendo prevalere l’interesse pubblico alla lealtà dei dipendenti della PA, sono vietate le situazioni di conflitto anche solo potenziali, nelle quali l’assunzione della difesa può pregiudicare l’interesse di cui la PA è portatrice. (In applicazione dei principi sopra esposti è stata ritenuta tempestiva la contestazione a distanza di circa tre mesi da quando la PA ebbe formale comunicazione che il dipendente aveva assunto la difesa dell’insegnante imputato. Inoltre, per quanto sopra riferito, il termine finale per la conclusione del procedimento è stato individuato in quello indicato dall’art. 120 del d.P.R. 3/1957, vale a dire “novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”. In senso conforme Corte d'Appello di Bologna sentenza 648/2014##399L334)

    KEYWORDS

    #personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#legs #mgp #novanta #compiuto #rintracciare #ciliegio #artiere #coimputato #patrocinare #rene

    n° 492
    Area: Normativa

  • Sanzioni - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

    a)  la censura;

    b)  la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

    c)  la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

    d)  la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

    e)  la destituzione.

    Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

     

    KEYWORDS

    #personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#sospensione #sanzione #mese #insegnamento #ufficio #personale #destituzione #riordinamento #trascorrere #irrogazione

    n° 418
    Area: Normativa

  • Esclusioni - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Nei limiti del successivo art. 497, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del direttore generale o capo del servizio centrale competente, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

    KEYWORDS

    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#censura #riabilitazione
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 28

    Impugnazione sanzioni disciplinari

    Interpello 10 aprile 2012 n.11

    KEYWORDS

    #esperibilità #congegnare #lite
    Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici: il Governo con il Decreto-Legge n. 185/2012 ripristina il T.F.S.

    Ulteriori indicazioni e riferimenti inerenti la tematica trattata alle pagine 717 e seguenti del Bergantini 2012.
    È in vigore dal 31-10-2012, il DL n. 185/2012 con il quale è stata ripristinata la disciplina del TFS nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del 2012

    KEYWORDS

    #tfr #dipendente #ripristinare #tfs #trattenuta #retribuzione #fine #governo #trattamento #lavoratore
    Adempimenti di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190: le scuole non ne sono esonerate

    Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
    Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

    KEYWORDS

    #contraente #applicabilità
    Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Buona Scuola"

    Comunicazione MIUR inerente le procedure di assunzione del personale docente in attuazione della Buona Scuola.
    Il MIUR ha indetto le procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 comma 95, della legge 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

    KEYWORDS

    #carattere #assunzione #news
    Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative all'anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti

    Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015 rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza

    KEYWORDS

    #url #anac
    Supplenze fino all'avente titolo personale A.T.A. ex art. 40 Legge n. 449/97

    Chiarimento MIUR inerente le supplenze fino all'avente titolo personale A.T.A.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alle supplenze con contratti fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 449/97

    KEYWORDS

    #char
    Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative all'anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti.

    Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015, rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza

    KEYWORDS

    #url #anac
    Nuovi termini di acquisizione delle disponibilità e di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di I grado

    Comunicazione MIUR inerente il personale docente della scuola secondaria di I grado.
    Il MIUR ha comunicato le nuove date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità dei movimenti relativi al personale docente della scuola secondaria di I grado

    KEYWORDS

    #carattere #news #movimento
    Fondi ex Legge n. 440/1997: interventi educativo-didattici ed iniziative di formazione per il personale scolastico per l'A.S. 2016/2017

    Comunicazione MIUR inerente i fondi ex Legge n. 440/1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa.
    Il MIUR ha comunicato che sono stati individuati gli interventi educativo-didattici e di formazione del personale scolastico, finanziati con i fondi della ex Legge n.440/1997

    KEYWORDS

    #carattere #news #fontface
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 29/04/2021
    Condividi
  • Chiarimenti sulla procedura di archiviazione di un procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Dirigenti scolastici
    Argomenti: Personale: procedimenti disciplinari

    KEYWORDS

    #pbb #sanzione #archiviazione #fascicolo #conciliazione #dpr #impiegato #provvedimento #approvare #infrazione #gennaio

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!