Area Tematica: Personale docente
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Accesso atti: indagini e investigazioni difensive
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Un docente (A) ne ha offeso (senza esser stato minimamente istigato) un altro (B) pubblicamente durante un corso di formazione online su xxx, continuando con epiteti del tipo "xxx" per qualche minuto ad audio e telecamere aperte (il tutto sulla base di "ruggini" antecedenti di sei mesi….. Il DS non era presente in nessuna delle due occasioni).
Il docente B mi chiede per iscritto di fare qualcosa come DS e si riserva vie legali (anche se mi ha detto di persona che preferirebbe non adire in tal senso).
Il DS chiede relazione sui fatti al formatore che teneva il corso ed al docente A con posta certificata e numero di protocollo (testo: xxxxxxxxxxx).
Il docente A, resosi probabilmente conto di aver ecceduto, va dal suo avvocato, che gli fa chiedere accesso agli atti per sapere cosa ha scritto il docente B e premette che risponderà al sottoscritto solo dopo aver ricevuto quanto richiesto e averlo sottoposto al suo avvocato.
a- Devo garantire accesso anche in questa fase in cui non ho ancora iniziato alcun procedimento ?
b- E’ mio diritto come datore di lavoro, e visto che il fatto si è svolto durante l’orario di servizio, avere comunque una relazione scritta sui fatti da parte del docente A, indipendentemente da quanto mi ha scritto o mi dovesse scrivere il docente B?
c- Cosa potrei scrivergli e a quali normative potrei appellarmi per ottenere comunque quanto al punto b) senza del quale ogni mia iniziativa sarebbe inibita o quasi?
Per quanto riguarda il quesito sub a): in base all’art. 22, c. 1, lettera d), legge n. 241/1990, per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
La richiesta rivolta dal docente B costituisce dunque documento ai sensi della disposizione citata: anche se in questo momento non fa parte di uno specifico procedimento, essa concerne un’attività di pubblico interesse poiché – a quanto si evince – segnala comportamenti di un collega potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare.
Si consiglia dunque di consentire l’accesso agli atti richiesto dal docente A. Del resto, la giurisprudenza sostiene che si possa procedere all’oscuramento del nominativo del “segnalante” quando vi è il pericolo di comportamenti ritorsivi da parte del segnalato: in questo caso, una simile cautela sembra inutile, posto che il docente A pare già conoscere l’esistenza di un documento redatto dal docente B e chiede l’accesso proprio ad esso.
Per quanto riguarda i quesiti sub b) e c): a fronte della possibilità di ottenere elementi istruttori – in vista dell’avvio di un procedimento disciplinare – sia da parte del docente B che del formatore presente nel momento in cui si è verificato l’episodio oggetto del quesito, non pare opportuno pretendere chiarimenti scritti dal dipendente. Quest’ultimo infatti si trova in qualche modo a “difendersi” da addebiti non definiti (perché non puntualmente contestati) senza le garanzie del procedimento disciplinare (l’audizione con l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale).
In altri termini, a fronte degli elementi già acquisiti (richiesta del docente B) e di quelli che lo possono essere (relazione del formatore), il dirigente scolastico avrebbe potuto operare una valutazione circa la necessità di avviare un procedimento disciplinare oppure no. Nel primo caso, il docente A avrebbe conosciuto con esattezza quali fatti gli venivano addebitati e avrebbe potuto difendersi pienamente, nel corso di un’audizione convocata con almeno 20 giorni di preavviso e con l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale. Così, invece, il dipendente non sa cosa aspettarsi poiché si è al di fuori dell’alveo segnato dall’art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001 e, rispondendo alla richiesta di chiarimenti scritti, potrebbe vedere pregiudicato il proprio diritto di difesa in un successivo eventuale procedimento disciplinare. Rispondendo alla richiesta del dirigente scolastico al di fuori di questo infatti, “cristallizzerebbe” una ricostruzione dei fatti che poi potrebbe risultare difficile superare nel successivo procedimento.
Il datore di lavoro può chiedere chiarimenti ai propri dipendenti, i quali sono tenuti a prestargli la loro collaborazione (obbligo insito, questo, secondo la giurisprudenza nell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2104 c.c.). Nel caso in questione, tuttavia, si sconsiglia di imporlo, magari a mezzo di ordine di servizio, per i motivi sopra illustrati. Si suggerisce anzi, se se ne ravvisano gli estremi, di avviare tempestivamente un procedimento disciplinare. Se invece detti estremi non sono rinvenibili, si consiglia comunque di non insistere nella richiesta di chiarimenti al docente A, là dove questi non adempia volontariamente.
Non è vero, infatti, che in loro assenza, il dirigente non può intraprendere alcuna iniziativa. Si ripete che bastano gli elementi rinvenibili nelle relazioni dei presenti (in particolare il docente offeso e il formatore) per comprendere se è necessario esercitare l’azione disciplinare oppure no. Sarà all'interno del procedimento disciplinare, eventualmente avviato, che il docente coinvolto darà i suoi chiarimenti.
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Sentenza 13/06/2018 n° 1494
Area: Giurisprudenza
Nella irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico degli studenti, la scuola deve rispettare l’art. 4, terzo comma, del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) che stabilisce espressamente che "Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni". E' pertanto illegittima l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta irrogata senza avere la scuola previamente inviato all’interessata alcuna contestazione degli addebiti e non avendo, a maggior ragione, provveduto ad acquisire, nel corso del procedimento, le ragioni dell’incolpata. (Nel caso di specie, si trattava di ammonizione scritta correlata nel Regolamento di disciplina della scuola all'uso di telefoni cellulari, registratori e riproduttori audio-video o attrezzature informatiche in assenza di autorizzazione del docente. Evidenzia il T.A.R: "Va poi osservato, da un punto di vista sostanziale, che la sanzione è stata applicata in quanto l’alunna è risultata essere protagonista di un breve filmato, poi postato sui social network. Come osservato in sede cautelare, l’Amministrazione ha però omesso di accertare se la ricorrente fosse consenziente all’effettuazione delle riprese ed alla successiva pubblicazione del video. Elementi questi che avrebbero dovuto e potuto essere accertati acquisendo innanzitutto, in sede procedimentale, una ricostruzione dei fatti dalla diretta interessata. E’ pertanto opinione del Collegio che l’omessa attivazione delle garanzia partecipative non sia risolta in una violazione meramente formale, ma abbia anche determinato una insufficiente ricostruzione fattuale della vicenda, ciò che costituisce una ulteriore causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio avversato". La sentenza, come la coeva sentenza del T.A.R. Lazio n. 6557/2018##798L, consente di confermare che i principi generali del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 - obbligo di contraddittorio procedimentale e obbligo di motivazione- valgono anche per l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, in quanto azione di natura amministrativa).
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#procedimento amministrativo#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#sanzione #alunna #ammonizione #telefono #audiovideo #ragione #cozzo #studentessa #avversare #autorizzazione
Sentenza 29/09/2010 n° 334
Area: Giurisprudenza
La normativa applicabile alla sanzione della censura, irrogata nel 2007 nei confronti di un docente di diritto iscritto all’albo degli avvocati, per avere assunto la difesa in giudizio di una insegnante in un procedimento penale in cui l’amministrazione scolastica era parte offesa (ancorchè non costituita), va rintracciata negli articoli da 492 a 508 del d.lgs. 297/1994 e, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 507, negli articoli da 78 a 123 del d.P.R. 3/1957. Tale conclusione è evincibile dal testo dell’articolo 55 d.lgs. 165/2001, vigente prima della modifica ad esso apportata dal d.lgs. 150/2009, e dall’articolo 91 del CCNL Scuola 2007. Inoltre, occorre considerare che le norme contenute nel d.P.R. 3/1957 hanno cessato di avere efficacia a seguito della sottoscrizione del CCNL Scuola 1994-1997 limitatamente al personale ATA e, dunque, con esclusione dei docenti. La tempestività dell’avvio dell’iter disciplinare rispetto alla notizia del fatto va intesa in senso relativo, dovendo aversi riguardo alla complessità della struttura organizzativa dell’Amministrazione datrice di lavoro e alla esigenza di pervenire ad una più completa ed esauriente conoscenza dei fatti possibile. Stante l’inapplicabilità dell’art. 55 d.lgs. 165/2001 e l’operatività, invece, dell’art. 101 del d.p.r. 3/1957, nel caso di specie non doveva farsi luogo alla convocazione del dipendente, ma, come correttamente accaduto, ad un procedimento semplificato in cui il contraddittorio è scritto. La ratio dell’art. 1 comma 56-bis l. 662/1996 è quella di evitare il formarsi di situazioni di conflitto, in particolare, con riguardo all’attività forense, tra l’esigenza di difesa della parte privata, da un lato, e gli obblighi di lealtà e fedeltà gravanti sui dipendenti pubblici, dall’altro. La norma in questione va interpretata nel senso che, dovendo prevalere l’interesse pubblico alla lealtà dei dipendenti della PA, sono vietate le situazioni di conflitto anche solo potenziali, nelle quali l’assunzione della difesa può pregiudicare l’interesse di cui la PA è portatrice. (In applicazione dei principi sopra esposti è stata ritenuta tempestiva la contestazione a distanza di circa tre mesi da quando la PA ebbe formale comunicazione che il dipendente aveva assunto la difesa dell’insegnante imputato. Inoltre, per quanto sopra riferito, il termine finale per la conclusione del procedimento è stato individuato in quello indicato dall’art. 120 del d.P.R. 3/1957, vale a dire “novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”. In senso conforme Corte d'Appello di Bologna sentenza 648/2014##399L334)
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Sentenza 28/10/2010 n° 4459
Area: Giurisprudenza
Ferma la discrezionalità dell’amministrazione scolastica nel valutare l’opportunità di irrogare una certa sanzione, il cinque in condotta assegnato nello scrutinio finale è motivato dal fondato giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento dello studente. Né su tale valutazione può incidere la circostanza che, all’epoca della commissione dei fatti, nessun adulto fosse presente, in quanto ciò non può comportare un trasferimento di responsabilità in capo alla scuola per un’eventuale omessa vigilanza e, comunque, non esclude che la responsabilità del discente sia stata accertata mediante un’adeguata istruttoria. Peraltro, a tale ultimo proposito, lo studente ricorrente nei propri scritti non ha mai negato la propria partecipazione ai fatti addebitatigli, con ciò affievolendo l’onere probatorio della scuola, che, dunque, può ritenersi soddisfatto pur in mancanza di una testimonianza di una persona adulta. (I fatti di causa riguardano un episodio di danneggiamento avvenuto all’interno della scuola durante l’ultimo giorno di lezioni. Il Giudice amministrativo sottolinea tale circostanza per affermare che il provvedimento in questione è stato emanato anche in considerazione dell’impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità prima del termine dell’anno scolastico e sottolinea che, nel caso di specie, il giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento dello studente si fonda sulla eloquente documentazione fotografica, sulla mancata smentita della partecipazione ai fatti dello studente, già reo confesso di precedenti atti di danneggiamento, e sul comportamento complessivo tenuto dallo studente stesso, più volte destinatario di richiami nel corso dell’anno scolastico.)
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Sentenza 20/04/2006 n° 7
Area: Giurisprudenza
Sussiste la legittimazione attiva dell’autore di un esposto, da cui sia nato un procedimento disciplinare, a richiedere l’accesso agli atti di tale procedimento ex art. 22 L n. 241 in presenza della concomitante circostanza che lo stesso istante abbia dato corso a un giudizio civile avente ad oggetto i medesimi fatti. La decisione dell’amministrazione sull'istanza di accesso deve essere impugnata in caso di diniego entro il termine perentorio di trenta giorni, pena l’inammissibilità della reiterazione dell’istanza con uguale contenuto a quella oggetto del primo diniego. La reiterazione dell’istanza di accesso è legittima e meritevole di riscontro solo laddove l’istante ponga nuovi fatti all’amministrazione o una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. La mancanza di elementi di novità nella seconda istanza di accesso comporta che l’amministrazione possa reiterare il proprio diniego.
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#accesso agli atti amministrativi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#procedimento amministrativo#ingegnere #quell #immaginare
Sentenza 20/04/2018 n° 17913
Area: Giurisprudenza
In un collegio perfetto tutti debbono poter esprimere le proprie valutazioni, senza che nessuno si assenti. In sede di consiglio di docenti l'esigenza della partecipazione riguarda il contributo specifico del singolo professore nella disciplina di competenza, che altrimenti verrebbe a mancare. Pertanto, un conto è l'impossibilità di omettere il voto di matematica o italiano, laddove l'unico a poterlo esprimere è l'insegnante di quella materia; ben altro è il voto concernente la condotta dello studente, su cui tutti possono interloquire senza pretese di esclusività. Ne consegue, in ordine alla configurabilità del delitto di abuso d'ufficio, l'obbligo di astensione di un docente allorchè il medesimo non rilevi semplicemente come membro di un organo collegiale perfetto, tale da poter assumere atti formali alla necessaria presenza di tutti i suoi componenti, ma anche come membro che sapeva di essere sottoposto a procedimenti disciplinari, od almeno immaginava a ragion veduta che ciò sarebbe inevitabilmente accaduto di lì a poco. (La fattispecie oggetto della Sentenza concerne il procedimento inerente un docente di disegno di liceo artistico aduso a comportamenti con allusioni sessuali nei confronti delle alunne, fino ad avere egli stesso tratteggiato il profilo di un fallo a mo' di commento sul disegno di una ragazza Il suddetto episodio aveva portato non solo alla denuncia penale, ma anche all'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del docente il quale, successivamente, aveva omesso di astenersi in occasione degli scrutini del primo quadrimestre proponendo nella circostanza di assegnare la votazione di "6" in condotta a una diversa allieva che, sul foglio del suddetto disegno, aveva scritto l'epiteto di "pervertito" rivolto a lui. All'esito della discussione, tuttavia, alla studentessa il Consiglio dava la votazione di 7 in condotta. Ad avviso della Cassazione si configura il reato di tentativo di abuso d'ufficio nella condotta del docente non già perchè, quale protagonista di un episodio suscettibile di valutazione nei riguardi di una studentessa, egli non potesse dire la propria, al limite per riferirne doverosamente ai colleghi; ma, appunto in relazione alla specifica iniziativa da lui intrapresa in occasione degli scrutini con tanto di proposta di un inusitato e certamente rarissimo "6" in condotta, perchè l'obiettivo era quello di strumentalizzare l'operato del consiglio, al fine di ottenere un deliberato utile alle sue ragioni; tentativo poi non riuscito perche il Collegio si è espresso in maniera difforme rispetto alla sua proposta).
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#organi collegiali#personale docente#reato#pagina #voto #ragazza #disegno #studentessa #imputato #condotta #classe #abuso #omissis
Sentenza 31/01/2018 n° 209
Area: Giurisprudenza
L'art. 2 della Legge del 13 agosto 1984 n. 476 prevede che il collocamento in congedo straordinario, per il dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è subordinato all’esistenza delle condizioni richieste dalla stessa normativa. Nel contempo, l’art. 74 del DPR 11 luglio 1980 n.382 sancisce che la valutazione di equipollenza del titolo costituisce un presupposto ineludibile. Detta procedura di riconoscimento costituisce un adeguato contemperamento, anche all'interno dell'Unione Europea, tra l'esigenza di non limitare i benefici dell'aspettativa ai soli casi di dottorato italiano penalizzando ingiustificatamente la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri di riconosciuto valore scientifico e quella equivalente di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche in ordine a corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo. In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 21276 del 15 ottobre 2010. Pertanto, l’art. 74 del Dpr 380/1982 ammette esclusivamente una valutazione riferita al solo procedimento di equipollenza del titolo e, ciò, pur sempre laddove l’Amministrazione ritenga sussistenti i presupposti per il riconoscimento. (Nel caso di specie il TAR ha rigettato il ricorso con cui era stato chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal MIUR in relazione ad una istanza presentata e volta ad ottenere la conclusione del procedimento relativo ad una valutazione preventiva del riconoscimento del corso indetto dalla Pegaso International di Malta, titolo quest’ultimo che sarebbe stato conseguito al termine dello stesso corso e in relazione al quale il ricorrente aveva formulato istanza di congedo straordinario al dirigente scolastico della sua scuola di servizio. Il TAR ha osservato che non solo l’istanza del ricorrente era diretta ad ottenere una valutazione non prevista dall’art. 74 del DPR 382/1980, ma in relazione a quest’ultima l’Amministrazione si era comunque espressa, pronunciandosi con riferimento all’equipollenza del titolo e ritenendo insussistenti i presupposti per l’equiparazione del corso dell’Istituto estero ad un corso tenuto da un’Università italiana. Osserva il TAR che "dalla licenza ad operare nel sistema maltese di cui è titolare l’Istituto di cui si tratta è possibile desumere che a quest’ultimo è stato inibito l’utilizzo del termine “Università”, circostanza quest’ultima che si pone in contrasto con quanto previsto dal DM n. 214 del 26 aprile 2004, laddove prevede la necessità che l’istituto di cui si chiede il riconoscimento sia inserito nel “sistema di istruzione superiore del proprio Paese”).
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Sentenza 02/03/2017 n° 5317
Area: Giurisprudenza
Nel procedimento disciplinare, la comunicazione al dipendente dell'atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento medesimo, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario della sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto dell'anzidetto termine di decadenza. Infatti, la normativa sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, di cui agli artt. 55 bis e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001, non prevede che la sanzione debba essere portata a conoscenza dell'interessato entro il termine di decadenza, per cui l'effetto impeditivo si produce con la formazione dell'atto, a prescindere dalla sua successiva comunicazione. Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, ivi comprese le intercettazioni telefoniche, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacchè la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti acquisiti in sede penale. (Nel caso di specie la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte di Appello, ha ritenuto tempestiva l' adozione della sanzione disciplinare, rilevando che l'UPD aveva acquisito la notizia il 27 aprile 2012 ed aveva irrogato il licenziamento il 23 agosto 2012, nel rispetto, quindi, del termine perentorio di legge, non avendo a tal fine rilievo la data della successiva comunicazione all'interessato).
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Sentenza 15/05/2014 n° 648
Area: Giurisprudenza
Alla sanzione disciplinare della censura applicata nel 2007 nei confronti di un docente, non si applica l’art. 55 del d.lgs. 165/2001 stante il disposto dell’art. 72 del medesimo decreto, che fa decorrere l’effetto disapplicativo degli articoli da 100 a 123 del DPR 3/57 dalla stipulazione dei Contratti Collettivi di settore, e dell’art. 91 del CCNL, all’epoca dei fatti vigente, che prevede la perdurante applicazione al personale educativo e docente del titolo I capo IV parte III del d.lgs. 297/94. La tempestività dell’avvio dell’iter disciplinare rispetto alla notizia del fatto va intesa in senso relativo, dovendo aversi riguardo alla complessità della struttura organizzativa dell’Amministrazione datrice di lavoro e alla esigenza di pervenire ad una più completa ed esauriente conoscenza dei fatti possibile. Il divieto per i dipendenti pubblici iscritti in albi professionali di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una PA non viene meno nell’ipotesi in cui la PA non si costituisca nel relativo giudizio, essendo sufficiente un interesse che possa legittimare la presenza della PA stessa nel procedimento patrocinato dal dipendente. (Trattasi di fattispecie risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 150/2009 e concernente un docente di diritto iscritto all’albo degli avvocati, che aveva assunto la difesa in giudizio di una dirigente scolastica per fatti riguardanti l’esercizio delle pubbliche funzioni presso una scuola pubblica.)
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Sentenza 13/07/2018 n° 525
Area: Giurisprudenza
Va dichiarata inammissibile l’impugnazione autonoma degli atti atti di contestazione di addebito disciplinare, di sospensione dello stesso in ragione della connessione con il procedimento penale e di riattivazione del procedimento disciplinare dopo la conclusione del procedimento penale in quanto si tratta di atti interni del procedimento disciplinare che assumono rilevanza solo con l’atto conclusivo, suscettibile questo solo di essere impugnato. I predetti atti non sono immediatamente lesivi in quanto costituiscono soltanto tappe di uno specifico procedimento, regolamentato dalla legge con precise cadenze anche a garanzia degli interessi coinvolti, e destinato a concludersi con un provvedimento finale, suscettibile questo di essere impugnato. Il provvedimento di sospensione cautelare non costituisce esercizio del potere disciplinare e non è un provvedimento di natura disciplinare, ma una misura di carattere provvisorio e strumentale all'accertamento dei fatti relativi alle violazioni contestate in via disciplinare, che rientra ed è espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, potere che è esercitabile anche in assenza una specifica disposizione di legge e/o contrattuale.
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Sentenza 17/01/2018 n° 14
Area: Giurisprudenza
Non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di responsabilità amministrativa innanzi la Corte dei Conti e quello in sede civile inerente la legittimità dei provvedimenti disciplinari interessanti il medesimo dipendente. Infatti, i due procedimenti sono caratterizzati da reciproca autonomia e indipendenza quand’anche i fatti che danno luogo a responsabilità erariale siano spesso idonei a fondare, nel contempo, un addebito di responsabilità disciplinare. L’oggetto dei due procedimenti, pur interessato da reciproche interferenze, non é sovrapponibile per essere, il processo amministrativo – contabile, finalizzato ad accertare l’illecita condotta del dipendete per l’indebita percezione di retribuzioni (c.d. danno diretto), quale conseguenza della rottura del sinallagma contrattuale dovuto ad ingiustificate assenze dal servizio, e la causa civile, volta a valutare la legittimità delle sanzioni disciplinari comminate, a ragione dei vizi procedurali denunciati. Ciò premesso, va affermata la responsabilità erariale di un docente che si è assentato dal servizio ingiustificatamente, percependo indebitamente la corrispondente retribuzione, e senza ottemperare, tra l’altro, alle intimazioni rivoltegli dal Dirigente scolastico, di rientrare in servizio. Infatti, le modalità esecutive della condotta del docente danno conto della cosciente volontà di sottrarsi agli obblighi di servizio e, quindi, della consapevolezza di arrecare un danno ingiusto all’Amministrazione scolastica, atteso che l’illecita ingiustificata assenza è causa di interruzione del sinallagma contrattuale e di indebita percezione di retribuzioni, inverandosi in tal modo gli estremi del dolo erariale quale stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell’azione od omissione contra legem (assenza ingiustificata dal servizio), e delle conseguenze dannose per le pubbliche finanze (indebita percezione di retribuzioni per il congelamento del sinallagma contrattuale).
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Sentenza 19/01/2015 n° 252
Area: Giurisprudenza
La mancata attivazione delle attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva tenuto conto che il giudizio in questione si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. La censura della mancata informazione alla famiglia risulta priva di pregio in considerazione della sussistenza delle documentate valutazioni intermedie, degli incontri scuola-famiglia e dello specifico obbligo di diligenza posto in capo ai genitori di istruire i figli e, quindi, di seguirli attivamente nel corso degli studi. La violazione delle norme sull'avviso dell'invio del procedimento non è riscontrabile in fattispecie quale quella della non ammissione alla classe successiva in quanto non solo il soggetto destinatario del provvedimento finale, ossia l’alunno, è costantemente informato della propria situazione scolastica mediante i voti numerici attribuiti alle prove orali e scritte (nelle diverse materie) cui è sottoposto durante tutto l'anno scolastico, ma i genitori sono a loro volta informati nei colloqui ordinari e settimanali, nonché nelle valutazioni quadrimestrali, sull'andamento scolastico dei figli con la conseguenza dell'assoluta irrilevanza ed ininfluenza della comunicazione di avvio del procedimento, atteso che lo scopo partecipativo previsto dalla l. n. 241 del 1990 è raggiunto tramite altre modalità. In ogni caso, il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico.
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Sentenza 10/06/2005 n° 12323
Area: Giurisprudenza
La volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto " ad substantiam", e pertanto nei confronti di essa non è configurabile il rinnovo tacito del contratto né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni. Tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola e sia subordinata al mancato invio della disdetta del contratto entro un termine prestabilito, la rinnovazione tacita a mezzo dell'omesso invio della disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della P.A. di considerare l'opportunità di disdire o meno nel termine contrattuale il contratto stesso. Massima ufficiale (Nella specie, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse invocarsi a sostegno della pattuizione della rinnovazione tacita una clausola della convenzione stipulata tra il privato e la p.a. nella quale si prevedeva la possibilità di disdire la convenzione con effetto immediato a giudizio insindacabile dell'ente pubblico competente per territorio, in quanto tale clausola non prevedeva il tacito rinnovo ma, al contrario, la facolta della p.a. di sciogliersi unilateralmente dal contratto anche prima della scadenza concordata).
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Sentenza 09/08/2017 n° 234
Area: Giurisprudenza
L’iscrizione del docente in una graduatoria ad esaurimento ai sensi dell’art.399 D.Lgs 297/1994 conferisce all’interessato l’aspettativa di essere convocato per altri incarichi temporanei di supplenza e di essere considerato ai fini dell’inserimento in ruolo, con la conseguenza di attribuire a detto docente una posizione definibile come “attiva” e di aspettativa, come palesato dalla creazione, anche in questi casi, del fascicolo personale ex art.24 D.P.R. 686/1957. Non può dunque negarsi la sussistenza del potere disciplinare dell’amministrazione scolastica per fatti occorsi in vigenza di contratto, potere che deve potersi esplicare fino alla chiusura del procedimento e ciò ancorché l’irrogazione della sanzione intervenga dopo la scadenza naturale del contratto. (Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto legittima la sanzione irrogata dal dirigente scolastico nel mese di maggio a un docente a tempo determinato con contratto di lavoro scadente nel precedente mese di aprile a seguito di una contestazione di addebiti effettuata in costanza di rapporto. Secondo la Corte, negare ogni potere disciplinare solo “ratione temporis” in questi casi risulta illogico e iniquo; il solo fatto casuale della breve durata di un incarico esenterebbe da sanzione un dipendente, a differenza di un collega che avesse un incarico di più lunga durata, il che confligge con il canone di ragionevolezza).
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#vergare #ricopiare #piangere #lavagna #pancia #attiva #dolore #decina #dunque #pacificare
Sentenza 10/10/2016 n° 42771
Area: Giurisprudenza
La missiva a contenuto diffamatorio diretta ad una pluralità di destinatari non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ma quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa. Non è invocabile l’esimente di cui all’art. 598 c.p. nell’ipotesi in cui le espressioni denigratorie, rivolte nei confronti di una docente a seguito di un sinistro stradale causato dall’imputata, siano contenute in una lettera, indirizzata dall’imputata stessa all’istituto scolastico e alla compagnia assicuratrice nell’ambito della procedura di risarcimento danni, al fine di offrire la propria ricostruzione dei fatti. Tale esimente, applicazione del più generale principio di cui all’art. 51 c.p. e riconducibile al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., secondo la quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria, non è applicabile al caso di specie in quanto l’istituto scolastico è intervenuto quale parte in causa, e non come autorità amministrativa, così come parte in causa è la compagnia assicuratrice, la quale, società di diritto privato, è certamente priva di qualsivoglia funzione amministrativa.
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Sentenza 29/04/2016 n° 343
Area: Giurisprudenza
La sospensione cautelare dal servizio, strumentale all’esercizio del potere disciplinare, costituisce una naturale espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, cosicché l’eventuale assenza di una specifica disposizione di legge o contrattuale non inibisce alla pubblica amministrazione di esercitare il relativo potere ricorrendovi i presupposti. Per quanto riguarda il personale docente, l’art.91 del CCNL Comparto Scuola 2007, nel richiamare le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III dei D.L.vo n. 297 del 1994, rende evidente la volontà delle parli sociali di mantenere in vita, recependola, la legge previgente la c.d. privatizzazione del pubblico impiego. L’adozione del provvedimento di sospensione cautelare del personale docente non è pertanto condizionata dall’ulteriore requisito dell’esercizio dell’azione penale (rinvio a giudizio) richiesto per il personale ATA. Non osta a tale conclusione il fatto che l’art. 91 rinvii alle norme disciplinari, posto che la sospensione cautelare è strumentale all’esercizio del potere disciplinare. (Nel caso di specie la Corte, riformando la sentenza del Tribunale di Ferrara -che aveva ritenuto applicabile all’istituto della sospensione cautelare del docente la sola disciplina rinvenuta nella contrattazione collettiva con riferimento al personale ATA- ha confermato la legittimità della sospensione cautelare dal servizio di un docente disposta sulla base della mera apertura di un procedimento penale).
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Sentenza 25/08/2010 n° 31634
Area: Giurisprudenza
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mentre il singolo docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in relazione alla propria materia, le competenze relative alla valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti degli alunni spettano al Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Pertanto, i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Pertanto, qualora un docente sia impedito a partecipare per giustificati motivi, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'organo) e deve essere inserita a verbale. Nella fattispecie concreta, è stato dichiarato illegittimo, e annullato, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe senza la presenza dei due docenti di spagnolo e di informatica, presenza necessaria pur trattandosi di materie extracurricolari essendo tali materie inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#ginnasio #quorum #scoliosi
Sentenza 21/05/2015 n° 7350
Area: Giurisprudenza
E’ legittima la motivazione per relationem di un provvedimento disciplinare, purchè l’atto richiamato sia esattamente indicato negli estremi e reso disponibile, ossia accessibile, all’interessato attraverso il diritto di accesso documentale ex art. 22 e segg. l. 241/1990. Quanto ai presupposti della sanzione, sebbene il regolamento di istituto risulti lacunoso quanto alla specifica indicazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti e delle relative sanzioni, nel piano dell’offerta formativa dell’istituto per l’a.s. di riferimento vi è una parte dedicata alle “infrazioni e sanzioni” in cui sono indicate le condotte censurabili, fra le quali sono riconducibili anche gli episodi verificatisi. La gravità della sanzione appare, peraltro, commisurata alla gravità dei fatti, consistiti in condotte configurabili come reati. La misura della partecipazione ad attività di volontariato applicata in concomitanza con l’allontanamento dalla scuola è misura accessiva che non ha natura di sanzione disciplinare, ma mira a realizzare il recupero dello studente attraverso attività di natura sociale in ossequio al disposto dell’art. 4 comma 2 d.P.R, 249/1998. (La presente pronuncia va collegata alla sentenza del Tar Lazio n. 4506/2015 in quanto resa a seguito dell’impugnazione del nuovo provvedimento emesso dall’amministrazione a seguito dell’annullamento della precedente sanzione disciplinare appunto per effetto della sentenza del Tar Lazio 4506/2015. Il Giudice Amministrativo rileva che, nel caso di specie, non assume rilievo né il mancato esperimento di interventi di reinserimento del responsabile nella comunità scolastica, in quanto il comportamento del ricorrente successivo ai fatti di causa denotava una impossibilità di reinserimento proficuo nell’anno scolastico in corso, posto che lo stesso si è sempre sottratto anche semplicemente alla presentazione delle proprie scuse per l’accaduto alla D.S. e al docente ferito, né il mancato coinvolgimento della famiglia in quanto, in ragione dell’atteggiamento di rivalsa assunto dalla stessa in seguito ai fatti contestati, non era effettivamente ipotizzabile una collaborazione con l’istituto.)
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Ordinanza 21/06/2017 n° 3008
Area: Giurisprudenza
Con la presente ordinanza, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato aderisce all’istanza delle ricorrenti e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, cc. 87-90 della l. 107/2015 e dell’«intero intervento legislativo in questione» per presunta violazione degli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, c. 4 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme in questione disciplinano il regime del reclutamento dei dirigenti scolastici, stabilendo le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale e le due categorie di soggetti destinatari, da una parte i già vincitori ovvero coloro i quali risultino utilmente collocati nelle graduatorie (a) e, dall’altra, coloro i quali abbiano avuto una sentenza favorevole ovvero non abbiano avuto una sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge in esame (cc. 87, 88) (b). Il c. 89 invece disciplina le graduatorie regionali: queste restano aperte sino alla conclusione della procedura straordinaria ovvero restano aperte le graduatorie ex art. 17, c. 1-bis del d.l. 104/2013 convertito con l. 128/2013 nelle Regioni in cui sono in atto contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Infine, il c. 90 predispone una sessione speciale di esame per una specifica categoria di soggetti. Per il Collegio, tali disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 3, 51, c. 1 prima parte, 97, ult. comma per la disparità di trattamento che viene a crearsi. Inoltre, si tratta di una legge provvedimento che, sebbene in via generale non contraria alla Costituzione, richiede comunque un attento scrutinio di legittimità alla luce del principio di eguaglianza. La normativa in esame si pone in contrasto con l’art. 97, c. 4 Cost perché non rispetta il principio del pubblico concorso, poiché si determina una limitazione irragionevole della possibilità di accesso esterno. Infine, tali disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell’equo processo, ex art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore interviene in via interpretativa su un processo giurisdizionale in corso, senza motivi di interesse pubblico. In via subordinata, il Collegio solleva questione di legittimità del solo c. 88 dell’art. 1 della l. 107/2015 per presunta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. in relazione al differente trattamento dei soggetti di cui al punto a) e b).
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Sentenza 23/03/2018 n° 7305
Area: Giurisprudenza
L'art. 96, comma 5, CCNL Scuola del 29.11.2007 prevede che l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. Pertanto, la sanzione deve essere irrogata a seguito di procedimento disciplinare e non quale effetto automatico della condanna penale. Ciò premesso, è legittimo il licenziamento di un dipendente in applicazione dell'art. 95, comma 8, lett. c) del CCNL Scuola, a seguito della condanna riportata in sede penale alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per i reati di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. Quanto al giudizio di gravità, i seguenti elementi di fatto: a) il trattarsi di collaboratore scolastico presso un istituto comprensivo, svolgente mansioni correlate, in quanto strumentali, a quelle propriamente educative nei confronti di minori di età; b) l'idoneità della condotta a destare allarme sociale, atteso che l'arma era detenuta senza autorizzazione ed era stata portata dal ricorrente all'esterno della propria abitazione, con la consapevolezza della possibilità di utilizzarla, come poi era avvenuto, rappresentano una lesione irreparabile del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. (La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, quanto all'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, è nulla della notifica del ricorso eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato; a fronte di tale nullità, è ammissibile la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.c. -ex plurimis, Cass.. S.U. n. 608 del 2015, nonché Cass. nn. 19702 e 9411 del 2011, n.22767 del 2013, n. 22079 del 2014, n. 710 del 2016-. Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di ricorso per cassazione palesemente infondato, la Corte ha ritenuto superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti).
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#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#questioni processuali: notificazione e comunicazione di atti#arma #ccnl #notifica #cassazione #procedimento #irrogare #licenziamento #gravità #condanna #applicazione
Sentenza 10/09/2014 n° 4865
Area: Giurisprudenza
E’ legittima la sanzione della sospensione per 3 giorni irrogata allo studente che, durante l’orario di lezioni, si era recato nell’aula magna, per assistere ad un convegno con un’altra classe e vi era rimasto nonostante gli inviti a fare ritorno nella propria classe, in quanto risulta rispettato nel procedimento sanzionatorio il principio del contraddittorio con l’interessato, essendo stato quest’ultimo sentito ed ammesso a presentare deduzioni scritte. (Il Tribunale campano rileva, oltre all’infondatezza nel merito, che il gravame è comunque inammissibile per la cessata efficacia della sospensione – originariamente di 3 giorni poi ridotti a 2 a seguito del ricorso all’Organo di garanzia – e per la sopravvenuta ammissione dello studente alla classe successiva.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#alois
n° 492
Area: Normativa
Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#sospensione #sanzione #mese #insegnamento #ufficio #personale #destituzione #riordinamento #trascorrere #irrogazione
n° 422
Area: Normativa
1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale (2) .
2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:
a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;
b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli (3) .
[3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.] (4)
[4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia ed primaria, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)
[5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)
6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
[8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.] (4)
(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(2) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(3) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(4) Comma abrogato D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#discussone
n° 420
Area: Normativa
1. L'accesso alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, [distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419] (3).
2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni (4) .
2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore (5) .
[3. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.] (6)
[4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.] (6)
[5. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.] (6)
6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero dell'istruzione, nei limiti dei posti vacanti e disponibili [nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento] (7) .
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;
b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;
c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
d) la valutazione della eventuale preselezione;
e) la valutazione delle prove e dei titoli;
f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;
g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430 (8) .
7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte (9) .
7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione (10) .
(1) Rubrica modificata dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(2) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(3) Comma così modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(4) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(5) Comma inserito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(6) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(7) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(8) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021. e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(9) Comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.
(10) Comma aggiunto dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione del personale#istitutore #istitutrice
n° 477
Area: Normativa
Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie:
a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;
b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie può essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di più di una partecipazione, con il punteggio più favorevole, cui è aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneità conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso è rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b), nonché la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie.
Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si dà luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico è conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si dà luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilità ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#graduatoria #presidenza #aspirante #incarico #concorso #preside #posto #aspirare #tipo #istituto
n° 315
Area: Normativa
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
[3. (1)]
4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 40 , comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
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#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#contitolarità #socializzazione #intersezione #interclasse #handicappare
n° 396
Area: Normativa
1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
2. In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
g) coordinare il calendario delle assemblee di circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico.
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#economato
n° 497
Area: Normativa
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'art. 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'art. 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#sospensione #ritardo #insegnamento #stipendio #aumento #ufficio #mese #sanzione #irrogare #anno
n° 449
Area: Normativa
Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di cui all'art. 447, rimane fermo il diritto del personale direttivo, docente ed educativo a trenta giorni lavorativi di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il diritto al congedo ordinario è irrinunciabile. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione del congedo medesimo è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario. Al personale della scuola è attribuito, in aggiunta ai periodi di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;
b) quattro giornate a richiesta degli interessati, tenendo conto dell'esigenza di servizio.
Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#congedo #lezione #patrono #ricorrenza
n° 427
Area: Normativa
1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli istituti d'arte e licei artistici con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della Provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.
2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
3. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'art. 401 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.
4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della Provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana della Provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione secondaria superiore in lingua italiana della Provincia di Bolzano, possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai soli fini dell'insegnamento.
5. Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della Provincia di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.
6. Per l'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in lingua italiana, è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.
7. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle località ladine della Provincia di Trento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#italiana #tedesco
17/07/2017 n° 1684
Area: Prassi, Circolari, Note
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017
NUMERO AFFARE 01056/2017
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso e considerato:
1.- L’articolo 29 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel disciplinare il reclutamento dei dirigenti scolastici conferma il carattere di specialità di questa dirigenza nel contesto della dirigenza pubblica; specialità ribadita nell’articolo 11, lettera b), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 124/2017, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici (sul relativo schema di decreto legislativo, recante “Disciplina della dirigenza della Repubblica” questo Consiglio di Stato ha espresso il parere 14 ottobre 2016, n. 2113), e prevedendo l’esclusione della dirigenza scolastica dai ruoli unici della dirigenza statale ne fa salva la disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento.
Il citato articolo 29 del decreto-legislativo n. 165/2001 (già articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dall’art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59), più volte modificato, prevede nel testo vigente:
“1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in n. superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso”.
Lo schema di regolamento attua questa normativa primaria.
– Si osserva preliminarmente che il presente schema fa seguito a uno schema di Regolamento trasmesso a questo Consiglio di Stato con relazione ministeriale datata 16 settembre 2016 e sul quale è stato espresso il parere n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016); e che il nuovo schema ha recepito per la quasi totalità le indicazioni di quel parere n. 2190/2016.
Ciò premesso, si rileva quanto segue.
3.1 – La relazione tecnica esamina e indica, ove esistenti, gli effetti finanziari di ciascun articolo del decreto; e quantifica il totale degli oneri del provvedimento in € 5.174.812,00 e la relativa sommatoria delle disponibilità in € 5.454.210,00. Ciò in aumento rispetto al precedente schema (la relazione tecnica sul precedente schema indicava il totale degli oneri del provvedimento in € 3.271.200,00 e la relativa sommatoria delle disponibilità in € 3.300.000,00).
3.2 – L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ribadisce i rilievi e i punti caratterizzanti della riforma già esposti nell’AIR del precedente schema oggetto del citato parere n. 2190/2016.
3.3.1 – Relativamente alle premesse del nuovo schema esse danno atto che per quest’ultimo (diversamente dal precedente) sono state acquisite previamente (n.d.r.: su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri) le osservazioni formulate dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze (in prosieguo, per brevità anche “MEF”) ; e che il Ministero redigente ha ritenuto “di poter accogliere alcune proposte modificative indicate nelle su richiamate note”.
La locuzione non reca altre indicazioni. Si ritiene che invece le premesse dell’emanando Regolamento, con adeguata motivazione, debbano farsi carico dei rilievi di cui sopra, specie se disattesi nell’articolato.
3.3.2 – Si osserva altresì che le premesse recano cenno al citato precedente parere di questo Consiglio di Stato n. 2190/2016, ma lo fanno – diversamente dal riferimento pure fatto al precedente parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (in prosieguo, per brevità, anche “CSPI”) del 13 luglio 2016, citato ampiamente nelle premesse – in modo insufficiente e senza recarne gli estremi (indicati soltanto nella parte finale delle premesse: “RITENUTO altresì di acquisire nuovamente il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri”), a discapito della chiarezza. Si ritiene pertanto che le premesse siano da integrare sul punto.
Si segnala che la rilevanza costituzionale di questo Istituto richiede che nei testi normativi esso sia citato prima e non dopo il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
3.3.3 – Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha dunque nuovamente espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2017, formulando, come pure indicato nelle premesse del decreto, richieste di modifica. Sulle richieste di modifica non recepite le premesse dell’attuale articolato, recependo le indicazioni del citato precedente parere n. 2190/2016, si sono soffermate motivando la mancata recezione.
– Relativamente ai singoli articoli si rileva quanto segue.
4.1 – Sull’articolo 1 (“Oggetto”) non si hanno osservazioni: esso riproduce l’articolo 1 dello schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016.
Sul presente articolo 1 sono stati formulati rilievi dal Ragioniere generale dello Stato (“Andrebbe specificato l’anno scolastico di decorrenza del regolamento in questione, specie per i riflessi potenziali, in termini di posti da riservarvi, su disposizioni di legislazione vigente comportanti procedure semplificate e successiva immissione in ruolo a beneficio di altri soggetti destinatari di norme in materia di dirigenza scolastica, evidentemente controinteressati al regolamento di che trattasi”), i quali sono stati recepiti nelle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 25 dello schema e nelle successive disposizioni sulla entrata in vigore, di cui all’articolo 26 (v. i successivi capi 4.25 e 4.26).
4.2 – L’articolo 2 (“Definizioni”) ha recepito i rilievi del parere n. 2190/2016 sull’articolo 2 del precedente schema, finalizzati a una migliore intellegibilità dei testi normativi citati.
L’articolo inoltre aggiunge la definizione dell’acronimo della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane («CRUI»), organo poi citato nel successivo articolo 17 (“Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”) dell’attuale schema, già articolo 18 dello schema precedente (v. anche in proposito il successivo capo 4.17 del presente parere).
4.3 – Sull’articolo 3 (“Articolazione in fasi del corso-concorso”) non si hanno osservazioni: esso riproduce l’articolo 3 dello schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016.
4.4 – Nella redazione dell’articolo 4 (“Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione”) e dei successivi articoli 14 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”; già articolo 15 del precedente schema: v. il successivo capo 4.14) e 25 (“Disposizioni transitorie”; articolo di nuova stesura: v. il successivo capo 4.25) l’Amministrazione redigente ha tenuto conto dei rilievi espressi nel parere n. 2190/2016, e relativi alla intellegibilità dei richiami normativi con riferimento alle definizione di situazioni pregresse, e alla opportunità che le relative disposizioni fossero inserite in una apposita partizione del nuovo Regolamento, dedicata alle norme transitorie, che ricomprendesse anche la disciplina transitoria pure contenuta nei successivi articoli 14 e 15, comma 2, dello schema precedente (v. infra il citato capo 4.25).
Il nuovo articolo 4, pertanto, non reca più quei richiami normativi e quella disciplina di situazioni pregresse, ora inseriti e meglio esposti nel nuovo articolo 25.
È stata invece mantenuta la disposizione del precedente comma 7, ora comma 5 (“Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nella percentuale del venti per cento in più. L’eventuale frazione di posto è arrotondata all’unità intera superiore”) relativamente alla quale il parere n. 2190/2016 aveva condiviso l’opzione ministeriale di non recepire la diversa proposta del CSPI (v. il capo 4.4 del precedente parere n. 2190/2016).
Relativamente al comma 2 del presente articolo 4 la citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016, a firma del Ragioniere generale dello Stato ha espresso rilievi critici; e su di essi si espressa diffusamente, con rilievi che appaiono condivisibili, la Relazione illustrativa allo schema. Ma si ritiene che di quei rilievi MEF le premesse dello schema debbano farsi carico, motivando (v. il precedente capo 3.3.1).
4.5 – L’articolo 5 (“Bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale”) riproduce l’articolo 5 dello schema precedente, dal quale però, conformemente ai rilievi del parere n. 2190/2016, è stata espunta, e trasferita nel comma 2 del successivo articolo 25, la disposizione di natura transitoria sulla riserva di posti per il primo corso-concorso da bandire ai sensi del nuovo regolamento (“Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, il Bando indica altresì il numero di posti riservati ai sensi dell’articolo 14”).
Su questo articolo 5 non si hanno osservazioni, tranne il rilievo che anche su di esso le premesse dello schema dovrebbero farsi carico di pronunciarsi sul relativo rilievo formulato dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (v. il precedente capo 3.3.1).
4.6 – Analogo invito a farsi carico del relativo rilievo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione va fatto relativamente all’articolo 6 (“Requisiti di ammissione”).
Per il resto non si hanno osservazioni sull’articolo, che riproduce l’articolo 6 dello schema precedente, sul quale pure il precedente parere n. 2190/2016 ha solo preso atto, condividendo, che la disposizione, come precisato nelle premesse del decreto in itinere, ha interpretato la fonte primaria – laddove quell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 nel testo vigente prevede, al terzo periodo “al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente […] che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni” – in senso conforme alla interpretazione data alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE – sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE (Unione delle industrie della Comunità europea), dal CEEP (Centre européen de l’entreprise publique) e dal CES (Confederazione europea dei sindacati) – dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (con le pronunce 8 settembre 2011, n. C 177/10 e 18 ottobre 2012) e dalla sentenza di questo Consiglio di Stato – Sezione VI 18 settembre 2014, n. 4724 (di conferma dell’illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo); vale a dire nel senso che il requisito dell’anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all’entrata in ruolo, ferma restando la necessità della conferma in ruolo.
4.7 – Sull’articolo 7 (“Istanza di partecipazione al concorso”) non si hanno osservazioni, tranne il prendere atto che rispetto all’analogo articolo 7 del precedente schema è stata espunta la previsione (pur possibile nel Bando in base ai principi generali) che l’istanza di partecipazione al concorso dovesse indicare, a pena di esclusione, “l’ordine di preferenza tra tutte le regioni, nessuna esclusa, ai soli fini dell’individuazione della sede del corso di formazione dirigenziale e dell’istituzione scolastica nella quale svolgere il tirocinio”; espunzione sulla quale pure non si hanno osservazioni da formulare.
4.8 – L’articolo 8 (“Prova preselettiva”) riproduce l’articolo 8 dello schema precedente, sostituendo però al precedente comma 6 (“Nel caso in cui la prova preselettiva dovesse essere suddivisa in più sessioni, sono predisposti, ai sensi del successivo articolo 13 ed antecedentemente all’inizio della prima sessione, un numero di test pari al numero delle sessioni previste per la convocazione dei candidati incrementato di due. Prima di ciascuna sessione sono estratti i test da somministrare, tra quelli così predisposti. I test estratti non sono disponibili per le estrazioni pertinenti le sessioni successive”) una disposizione che non prevede l’ipotesi di più sessioni e disciplina invece una banca dati dei quesiti e la sua pubblicità prima dell’avvio della prova (“6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova”).
Sulla modifica in sé, non evidenziata nella Relazione illustrativa, non si hanno rilievi da formulare.
Si osserva però che:
– mentre le premesse dell’emanando Regolamento hanno – con adeguata motivazione – rilevato di non poter accogliere la richiesta, espressa dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017, di modificare il citato comma 6 (“Si fa notare che la scelta di una prova con quesiti tratti da una banca dati di migliaia ha determinato una lunga serie di contenziosi. Pertanto, proprio alla luce della negativa pregressa esperienza in relazione al concorso per dirigente scolastico, si propone di adottare la soluzione dei 1 00 quesiti proposti contemporaneamente a tutti i candidati”), allegando ragioni organizzative (“in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneità della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l’espletamento della prova medesima”);
– per contro le stesse premesse non si fanno carico di pronunciarsi (come invero fatto nella Relazione tecnica nella esposizione sull’articolo 8) sui rilievi che sul presente comma 6 ha espresso il Ministero dell’economia e delle finanze nella citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016 (v. il precedente capo 3.3.1).
4.9. – L’articolo 9 (“Prove di esame”) riproduce il testo dell’articolo 9 dello schema precedente (“Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta e una prova orale.”), aggiungendovi l’inciso che la prova scritta è “computer based”, così uniformandosi alla prassi, diffusa nella tecnica normativa dell’ordinamento italiano, di utilizzare termini in lingua inglese.
Su questo articolo non si hanno osservazioni.
4.10 – L’articolo 10 (“Prova scritta”) modifica parzialmente l’articolo 10 del precedente schema quanto alla conoscenza linguistica, che viene valorizzata: eliminando la previsione del precedente comma 2 (“Delle cinque domande a risposta aperta, una, relativa alle materie di cui al comma 1, lettere d) o i), è formulata ed è svolta nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, al fine della verifica della conoscenza al livello B2 del CEF.”); introducendo al comma 1 la previsione che “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3” e al suddetto comma 3 la previsione “Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.”.
In proposito non si hanno osservazioni.
4.11. – Relativamente all’articolo 11 (“Prova orale”), identico all’articolo 11 del schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016, non si hanno osservazioni.
4.12 – Relativamente all’articolo 12 (“Valutazione delle prove e dei titoli”), comma 3, primo periodo (“Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12”) l’Amministrazione, modificando il testo precedente (“Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 84, 4 e 12”) ha per un verso disatteso la proposta CSPI di correggere il peso di quei punteggi massimi e di suddividerne i 100 punti complessivi, disponibili ai sensi del comma 1, come segue: conoscenza delle materie d’esame 84 punti; conoscenza dell’informatica 8 punti; conoscenza della lingua straniera 8 punti; ma per altro verso ha sia pur parzialmente recepito il citato parere di questo Consiglio di Stato n. 2190/2016, il quale aveva suggerito– alla luce dell’attuale contesto di aumento esponenziale della informatizzazione e della globalizzazione – di non penalizzare troppo, rispetto all’elevato punteggio massimo sulla conoscenza delle materie d’esame, il punteggio massimo sulla conoscenza informatica e sulla lingua straniera, invitando l’Amministrazione redigente a valutare una sia pur moderata modifica dei punteggi massimi che tenesse conto di quanto testé rilevato, conferendo maggiore importanza relativa anche alla conoscenza informatica.
Il successivo comma 4 (“La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento”) è stato riformulato conformemente ai rilievi del parere n. 2190/2016.
Le premesse del parere si fanno carico di precisare che l’Amministrazione redigente ha ritenuto di non poter accogliere due richieste di modifica del presente articolo 12 formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017.
Segnatamente le premesse all’articolato precisano, senza vizi logici, che:
– la richiesta di modifica dell’articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilità di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera non è stata accolta in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso;
– la richiesta di modificare l’articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, non è stata accolta perché si è ritenuto il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell’informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento.
Invece le premesse dello schema nulla dicono con riferimento al rilievo formulato dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo il quale la valutazione delle prove e dei titoli disciplinata dall’articolo 12 in esame sarebbe in contrasto con l’articolo 8 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e con i principi ivi declinati, che secondo quel Ministero imporrebbero anche nella presente fattispecie la predeterminazione, a partire dal Bando, dei titoli e del punteggio complessivo che a questi si può attribuire. Si rinvia in proposito a quanto rilevato nel precedente capo 3.3.1.
4.13 – L’articolo 13 (“Predisposizione delle prove”) ha recepito le indicazioni del citato parere n. 2190/2016, il quale aveva rilevato la mancanza di maggiori dati sul Comitato tecnico scientifico da istituire per la predisposizione delle prove; e reca ora pertanto, al comma 2, una disciplina della composizione e della nomina di quel Collegio: “Il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1 è nominato per ogni tornata concorsuale ed è composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua”.
Il nuovo testo dell’articolo 13 reca anche l’ulteriore comma 4, il quale recependo una delle citate osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze ha, condivisibilmente, escluso per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico “compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati”.
Su questo nuovo articolo 13 non si hanno rilievi da formulare.
4.14 – L’articolo 14 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”), interrompe la serie di articoli aventi identica rubricazione dei corrispondenti articoli da 1 a 13 del precedente schema oggetto del parere n. 2190/2016.
Ciò in quanto, come già rilevato nel precedente capo, le disposizioni di natura transitoria contenute nell’articolo 14 (“Riserva”) e in disposizioni interne agli articoli 4 (“Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione”) e 15 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”) del precedente schema, sono state inserite, recependo indicazioni del parere n. 2190/2016, nell’articolo 25 (“Disposizioni transitorie”) dell’attuale schema (v. il precedente capo 4.4 e il successivo capo 4.25).
L’attuale articolo 14 recepisce, emendato della disposizione transitoria (“tenuto conto della riserva di cui all’articolo 14”) ora collocata in altra sede, il testo dell’articolo 15 dello schema precedente.
Non si hanno, sul presente articolo 14, osservazioni da formulare.
4.15 – L’articolo 15 (“Commissione del concorso”) riproduce, con alcune integrazioni, il testo dell’articolo 16 dello schema precedente.
Le integrazioni al testo del precedente articolo 16 – le quali hanno tenuto conto anche dei rilievi espressi nel parere n. 2190/2016 – sono le seguenti:
– il precedente comma 3, primo periodo (“Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali o equiparate.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali”. In proposito non si hanno rilievi da formulare.
– al medesimo comma 3 è nel presente articolo 15 aggiunto il seguente periodo: “In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all’amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.” In proposito parrebbe opportuna nel testo la seguente modifica iniziale: in luogo di “In carenza di personale nelle qualifiche citate” parrebbe più adeguata la locuzione “Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate” (ipotesi che peraltro appare difficile da concretarsi); ciò al fine di evitare per quanto possibile che la delicata e imparziale funzione di presidente della Commissione del concorso possa essere rivestita da un soggetto già inserito nell’amministrazione scolastica centrale e periferica o da un dirigente scolastico, con possibile discapito della necessaria imparzialità;
– il precedente comma 5 (“I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso A-24 o A-25 della relativa lingua, in quest’ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest’ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.” In proposito non si hanno rilievi da formulare, essendo le modifiche finalizzate, con opzione che appare priva di vizi logici, ad ampliare la platea di scelta dei possibili componenti aggregati esperti di lingua straniera;
– il precedente comma 6 (“I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.”. Anche in questo caso non si hanno rilievi da formulare, essendo le modifiche finalizzate, con opzione che appare priva di vizi logici, ad ampliare la platea di scelta dei possibili componenti aggregati esperti di informatica, tenuto conto, quanto alla classe di concorso, del più ristretto ambito relativo;
– il precedente comma 8 (“Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ad ogni sottocommissione è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.”, così sostituendo alla precedente locuzione “Ad ogni sottocommissione è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto” la locuzione “Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto”. Sulla modifica, correttamente disposta, non si hanno rilievi da formulare.
Relativamente al comma 11 del presente articolo 15 (“Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122”), che ripropone il testo del precedente articolo 16, comma 11 (con la migliore indicazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 indicata da questo Consiglio di Stato nel parere n. 2190/2016) il Ministero dell’economia e delle finanze, nella citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016, ha rilevato che la Relazione tecnica reca una quantificazione sottostimata, poiché i compensi vengono indicati come comprensivi degli oneri a carico dello Stato (costo unitario lordo Stato) mentre, invece, gli importi riportati sia nel DPCM 23 marzo 1995 che nel D.I. 12 marzo 2012 devono intendersi come importi “lordo dipendente'” a cui, pertanto, dovranno essere aggiunti gli oneri a carico dello Stato.
In proposito né dalla Relazione tecnica né dalle premesse al presente schema è dato di evincere, come necessario ai fini di chiarezza sui costi del provvedimento, la valutazione e le determinazioni dell’Amministrazione redigente, che si invita pertanto a provvedere in proposito.
4.16 – L’articolo 16 dello schema (“Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”), già articolo 17 dello schema precedente, recepisce integralmente, anche quanto alla rubrica dell’articolo, i rilievi e le indicazioni fatti da questa Sezione nel parere n. 2190/2016. Pertanto non si hanno in proposito osservazioni da formulare.
4.17 – L’articolo 17 dello schema (“Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”), già articolo 18 dello schema precedente, ridisegna il corso di formazione dirigenziale e tirocinio, tenendo conto anche del parere n. 2190/2016, che tra l’altro aveva ritenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto meglio soffermarsi sulle indicazioni espresse dal CSPI nella seduta del 13 luglio 2016; e tenendo conto altresì delle indicazioni espresse dal CSPI nella ulteriore seduta del 10 maggio 2017.
Relativamente ad entrambe le serie di indicazioni CSPI il nuovo schema, laddove ha ritenuto di discostarsi, ha adeguatamente motivato.
Nel redigere il presente articolo 17 lo schema ha anche tenuto conto, come affermato nella Relazione illustrativa, dei rilievi espressi, con riferimento all’articolo 18, comma 7, del precedente schema (“Con decreto del Ministro sono determinati le modalità organizzative e i criteri di valutazione del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, i soggetti pubblici deputati ad erogare la formazione e i posti disponibili presso ciascuno di essi, i criteri di valutazione del colloquio finale, i criteri di ammissione al tirocinio e di formazione della graduatoria finale a seguito del colloquio finale, nonché le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali e i piani di studio. Sono altresì stabilite le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi”) delle citate osservazioni formulate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, le quali manifestavano perplessità su una ulteriore delega a un decreto ministeriale per la materia.
In considerazione di quelle osservazioni l’articolo 17, comma 7, è stato così riformulato “Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo, allo scopo di assicurare l’unitarietà del progetto formativo anche nel caso di coinvolgimento di più Università, individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa”.
La nuova configurazione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio, confermata la possibilità, già prevista nel precedente articolo 18, che la stessa sia organizzata a livello regionale vede, tra l’altro:
– due mesi di formazione generale in presenza e quattro mesi di tirocinio integrati da momenti di formazione erogabili anche a distanza (comma 2);
– l’articolazione in quattro moduli formativi su altrettante materie ivi descritte (comma 3);
– l’ammissione al tirocinio di tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale (comma 4);
– i termini e le modalità di svolgimento del tirocinio, della durata di quattro mesi (comma 5);
– la previsione che al termine del tirocinio i candidati sono ammessi al colloquio finale, il cui superamento consente l’inserimento nella graduatoria generale di merito di cui al successivo articolo 19 (comma 6);
– la citata previsione che il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione;
– la previsione che le Università si avvalgano, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attività formative di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi, di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell’amministrazione scolastica, dirigenti scolastici ed esperti esterni; che il corso di formazione comprenda anche attività volte all’esame di casi pratici, sia attraverso l’esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing; che per dette attività, le Università si avvalgano anche della collaborazione di dirigenti dell’amministrazione scolastica e di dirigenti scolastici individuati d’intesa con gli Uffici scolastici regionali (comma 8);
– la previsione che le Università, dandone tempestiva informazione agli interessati, individuino le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attività formative; e che un successivo decreto del Direttore generale stabilisca le norme che i candidati dovranno osservare durante la frequenza del corso e la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi (comma 9);
– l’eliminazione del vincolo temporale (15 giugno – 10 settembre) indicato nel precedente articolo 18 per lo svolgimento del corso e prevedere che durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficino del semiesonero dal servizio (comma 10).
Relativamente al comma 6 (“Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno effettuato il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i ¾ dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21. I candidati presentano alla Commissione di cui all’articolo 18 una relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all’articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all’articolo 19”) la Sezione esprime il parere che l’affidare la graduatoria generale di merito e l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (v. i successivi articolo 19, comma 1, e 20, comma 1) – quasi totalmente a prove orali può minare le garanzie di imparzialità; e suggerisce pertanto di valutare l’opportunità di prevedere a tal fine anche una prova di carattere teorico-pratico, che per sua natura meglio si presta a garantire trasparenza di valutazione.
Si osserva poi che sebbene si evinca dall’articolo 17 nel suo complesso, e segnatamente dai citati commi 7 e 8, che il corso di formazione dirigenziale è svolto da una o più Università individuate dalla CRUI, la connotazione universitaria del corso non è espressamente affermata. Valuti il Ministero se, per chiarezza normativa, quella espressamente affermazione della connotazione universitaria debba essere esplicitata nell’articolato, ad esempio nella parte iniziale del comma 3, dedicato ai moduli formativi.
Si osserva altresì che il nuovo comma 10 non reca più la previsione, contenuta nell’articolo 18, comma 10, del precedente schema, “Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti”.
Sulla soppressione non risultano dati né nella Relazione tecnica né nelle premesse all’articolato né nello stesso parere MEF, mentre in proposito sarebbero utili chiarimenti.
4.18 – L’articolo 18 (“Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”), recependo le indicazioni del parere n. 2190/2016, esplicita con adeguata chiarezza la composizione della Commissione del corso di formazione, cui è demandata la graduatoria generale di merito; e prevede che la Commissione abbia composizione analoga a quella della Commissione del concorso, disciplinata dall’articolo 15, ma composta da soggetti differenti rispetto a quella.
Si ribadiscono in proposito i rilievi già fatto per il citato articolo 15, ai quali si rinvia.
4.19 – L’articolo 19 (“Graduatoria generale di merito”), nei suoi tre commi, riproduce quasi integralmente i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 19 (“Commissione del corso e graduatoria generale”) dello schema precedente.
In proposito non si hanno rilievi da formulare
4.20 – L’articolo 20 (“Vincitori”) riproduce quasi integralmente l’articolo 20 dello schema precedente, cui aggiunge il seguente comma 5: “Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
In proposito non si hanno rilievi da formulare
4.21 – L’articolo 21 (“Riammissione al corso successivo”) riproduce quasi integralmente l’articolo 21 dello schema precedente.
In proposito non si hanno rilievi da formulare.
4.22 – L’articolo 22 (“Disposizioni finanziare”) riproduce quasi integralmente l’articolo 22 dello schema precedente, introducendovi la precisazione (“ai sensi dell’articolo 5 […] del presente decreto”) di cui il parere n. 2190/2016 aveva indicato la necessità.
L’articolo reca anche la indicazione, rilevata nella citata nota MEF prot. 95968 del 14 dicembre 2016, che quanto indicato in questo articolo 22 è da intendere come “limite di spesa”.
Anche sul presente articolo 22 non si hanno rilievi da formulare
4.23 – Sull’articolo 23 (“Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano”), che riproduce l’articolo 23 dello schema precedente, non si hanno osservazioni.
4.24 – Sull’articolo 24 (“Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano”), che riproduce l’articolo 24 dello schema precedente, non si hanno osservazioni
4.25. – L’articolo 25 reca in unico contesto, recependo le indicazioni del parere n. 2190/2016, le disposizioni transitorie già contenute negli articoli 4, 5, 14 e 15 del precedente schema.
In proposito non si hanno rilievi da formulare.
4.26. – Sull’articolo 26 (“Entrata in vigore”), che riproduce l’articolo 25 dello schema precedente (“Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana”), opportunamente aggiungendo che l’applicazione del decreto avverrà a decorrere dall’anno scolastico su ccessivo, non si hanno osservazioni.
4.27 – Sulla Tabella A allegata al Regolamento – ridefinita, conformemente alle indicazioni del parere n. 2190/2016, “Tabella di valutazione dei titoli del corso-concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”, e relativamente alla quale le premesse all’emanando Regolamento precisano “RITENUTO di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali più strettamente riconducibili alla funzione docente” – non si hanno rilievi da formulare.
P.Q.M.
Nel senso indicato è il parere, favorevole con osservazioni, della Sezione.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Giuseppe Carmine Rainone
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19/04/2018
Area: Contratti e Accordi
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e struttura del contratto
Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il presente CCNL si articola in:
a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:
- Istituzioni scolastiche ed educative;
- Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Università e Aziende ospedaliero-universitarie;
- Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
3. Con la locuzione “Istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
4. Con il termine “Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica” o “AFAM”, si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.
5. Con il termine “Università” e con il termine “Aziende ospedaliero-universitarie” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL dell’Università.
6. Con il termine “Enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni destinatarie dei procedenti CCNL della Ricerca. Tra questi viene ricompresa l’Agenzia Spaziale italiana (ASI), che precedentemente era destinataria del relativo CCNL ai sensi
dell’art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. Nel presente CCNL con il termine “Amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 3, 4, 5 e 6.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette
disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web
dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’articolo 47 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 165 del 2001.
Art. 3
Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale
1. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
2. L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
3 L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all’art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le
relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.
Art. 5
Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da
adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
Art. 6
Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si
incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
Art. 7
Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette
giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine
minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del d. lgs.
165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano, congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di
richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi
contratti collettivi integrativi.
11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7,
corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
12. E' istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
13. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.
Art. 8
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
Art. 9
Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, sia per il settore scuola sia per l’AFAM, entrambi presso il MIUR, nonché per gli enti pubblici di ricerca a livello nazionale, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle
organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. Per il settore scuola e per il settore AFAM, l’organismo di cui al presente articolo affronta anche le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
4. L’organismo paritetico per l’innovazione:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla
componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione;
d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).
5. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4, lett. a). In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 4, lett. c).
6 Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 21 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza).
TITOLO III
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 10
Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”
Art. 11
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di
comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, quest’ultimo si
identifica con il DSGA;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone
le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stessa in locali non
aperti al pubblico;
n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità
scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
Art. 12
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam.
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 13
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso
negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 11 e
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 14
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando
la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del
procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto
corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 16
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1.Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in
altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il
dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.
Art. 17
Determinazione concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa
eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 18
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 -con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario
medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della
lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata
dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la
concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.
Art. 19
Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Art. 20
Differenziazione premi individuali
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una maggiorazione dei premi individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell’AFAM nonché per i ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto previsto dall’art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009.
Art. 21
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 9, le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità individuale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Università inviano i dati di cui al comma 1 alla competente Direzione Generale del MIUR. Tali dati sono analizzati congiuntamente, presso il MIUR, da rappresentanti del Ministero, nonché di CRUI, CUN e CODAU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
SEZIONE SCUOLA
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 22
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola
1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
3. E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni
dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente; la contrattazione dovrà tener conto del vincolo dei posti vacanti e disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia e dei posti da
rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti (ATA) nonché dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell’ambito della relativa programmazione pluriennale;
a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
a3)i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA;
a4) i criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 30 del CCNQ 4/12/2017;
a5) i criteri di riparto del fondo di cui all’art. 40 sulla base dei parametri indicati al comma 7 di tale articolo.
b) a livello regionale:
b1) le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell’art. 23;
b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;
c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai
progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
5. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1, a2, a3, a4, b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9.
6. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3, c4
7. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;
a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell’efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
a3) sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non può superare i cinque giorni;
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di burn-out.
9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 8, punto a2);
a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 5, punti a3) e b2);
a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari;
a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti,
relativi ai servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
Art. 23
Assemblee sindacali
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio
possibile per gli alunni.
6. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione
integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni
staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora
concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e
disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva
affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24
Comunità educante
1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento.
Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. I
docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno orario.
TITOLO III
I DOCENTI
Art. 25
Area docenti
1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e
degli educandati femminili.
Art. 26
Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia
1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.
Art. 27
Profilo professionale docente
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,organizzativorelazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.
Art. 28
Attività dei docenti
1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
3. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
Art. 29
Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo
1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative
sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure
indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui
sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
TITOLO IV
PERSONALE ATA
Art. 30
Periodo di prova
1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili.
2. In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo
di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o
categoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza.
Art. 31
Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari
1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce, 15, comma 2 del CCNL del 29 /11/2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
Art. 32
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende
assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in
cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007.
Art. 33
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al
comma 11, lett. b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.
Art. 34
Commissione per l’ordinamento professionale personale ATA
1. Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo
ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed educative e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità del suddetto personale.
2. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria che consenta di analizzare l’attuale sistema di classificazione professionale al fine di verificare le possibilità di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze professionali e assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN e con la partecipazione di una
rappresentanza del MIUR, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
a) analisi delle caratteristiche dell’attuale sistema di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre istituzioni scolastiche ed educative dei Paesi europei;
b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tale sistema, con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle istituzioni scolastiche;
c) verifica delle declaratorie di area, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle
competenze professionali;
d) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure professionale, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
e) verifica del sistema di progressione economica all’interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l’esperienza professionale maturata.
4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA
Art. 35
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B1.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.
Art. 36
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 37
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D1 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1/3/2018 - 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1/3/2018-31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione, nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.
Art. 38
Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.1;
b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata tabella E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL Scuola del 29/11/2007, è incrementato con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.3.
Art. 39
Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche
1. In attuazione dell'art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL sono prorogati fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale
è adottato l'accordo in sede di conferenza unificata di cui all'art. 19, comma 5-ter del D.L. 6-7-2011, n. 98.
Art. 40
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
1. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:
a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:
a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.
3. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente di cui all’art. 38, il Fondo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto stabilmente, per l’anno 2018 di 80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro,
anche a valere sulle disponibilità dell’art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.
4. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;
b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;
h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.
5. Il fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse finalità di cui al comma 4, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 22, nei limiti e con le specificazioni di seguito indicate:
a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo;
b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;
c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse residue dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;
d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.
6. Il contratto collettivo di cui al comma 5 è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.
7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di punti di erogazione del servizio;
b) dotazione organica;
c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);
d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 41
Disposizioni speciali per la Sezione Scuola
1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
2. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge
e delle relative disposizioni applicative.”
3. Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007( Modalità di prestazione dell’orario) , il primo capoverso è così sostituito: “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.
(OMISSIS)
KEYWORDS
#contrattazione collettiva#comma #ccnl #personale #dipendente #giorno #prevedere #assemblea #amministrazione #servizio #permesso
15/06/2016
Area: Prassi, Circolari, Note
DGUEe - FAQ (Documento di gara unico europeo in formato elettronico)
Indice I. Principi di base del DGUE....................................................................................................................... 2
1. Cosa sono il DGUE e il DGUEe? ....................................................................................................................... 2
2. Quali possibilità di usare il DGUEe esistono? ..................................................................................................... 2
3. Quali sono le funzionalità fornite dal servizio DGUEe? ........................................................................................ 2
II. Aspetti generali dell'utilizzo del servizio DGUEe ................................................................................................ 2
4. È necessario fornire (come impresa) la prova originale? .................................................................................... 2
5. Il servizio DGUEe può essere utilizzato in un processo a due fasi? ...................................................................... 3
6. Il DGUE può essere utilizzato anche per gli appalti al di sotto della soglia e per le concessioni? .............................. 3
7. Anche i subcontraenti devono presentare un DGUE? .......................................................................................... 3
8. Le centrali di committenza sono tenute ad utilizzare il DGUEe in caso di accordi quadro? In che modo? .................. 3
9. La Commissione conserva i dati comunicati tramite il servizio DGUEe? ................................................................ 3
III. Consigli per l'uso del servizio DGUEe ............................................................................................................. 3
10. Esistono esempi di moduli DGUE precompilati in formato XML? ......................................................................... 3
11. Come si crea / importa un DGUEe?................................................................................................................. 3
12. Come si esporta il DGUEe e cosa si deve fare con il file? .................................................................................. 4
13. Come si stampa un DGUEe? .......................................................................................................................... 4
14. Come si firma un DGUEe? ............................................................................................................................. 4
15. L'acquirente deve inserire i dati relativi alla procedura nella parte I. del DGUEe? ................................................ 4
16. È possibile riutilizzare il DGUEe? .................................................................................................................... 5
IV. Aspetti tecnici relativi al DGUEe ...................................................................................................................... 5
17. Si può accedere al DGUEe utilizzando qualsiasi browser Internet? ..................................................................... 5
18. Il DGUEe avrà un codice sorgente aperto (open source)? ................................................................................. 5
19. È possibile integrare il DGUEe in un sistema di appalti in formato elettronico? ..................................................... 5
I. Principi di base del DGUE
1. Cosa sono il DGUE e il DGUEe?
Il DGUE è uno strumento che agevola la partecipazione agli appalti pubblici. Si tratta di un'autodichiarazione relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le competenze delle imprese che funge da prova documentale preliminare in tutte le procedure di appalto pubblico al di sopra della soglia UE.
L'autodichiarazione consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici di attestare che essi:
- non si trovano in una delle situazioni che comportano o potrebbero comportare l'esclusione dalla procedura;
- rispettano i pertinenti criteri di esclusione e di selezione.
Solo l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare i certificati normalmente richiesti agli acquirenti pubblici a titolo di prova. In caso di dubbi potrebbero comunque essere richiesti anche ad altri partecipanti alcuni o tutti i documenti. Qualora la società fornisca i link ai rispettivi registri contenenti la documentazione, gli acquirenti devono potervi accedere direttamente. Ciò permetterà di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi connessi alla dimostrazione dell'ammissibilità dei partecipanti.
Le specifiche tecniche non fanno parte del DGUE. Quest'ultimo è riferito esclusivamente alle condizioni di partecipazione (bando di preselezione) in termini di criteri di esclusione e di selezione.
Il DGUEe è la versione elettronica di tale autodichiarazione, messa a disposizione dalla Commissione europea sotto forma di modulo online (cfr. la prossima domanda).
2. Quali possibilità di usare il DGUEe esistono?
Le nuove direttive sugli appalti pubblici prevedono che il DGUE sia fornito esclusivamente in formato elettronico. Per consentire il passaggio all'uso obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronica in tutti gli Stati membri, le versioni elettroniche e cartacee (1) del DGUE possono coesistere nel periodo transitorio fino al 18 aprile 2018. Esistono quattro possibili usi del DGUEe:
a. Il servizio DGUEe fornito dalla Commissione europea;
b. Il modello dei dati DGUE, che permette l'integrazione del servizio DGUEe nei servizi nazionali per gli appalti elettronici e i bandi di preselezione;
c. Versione Open source della prima opzione, ovvero del servizio DGUEe. La versione open source è compatibile con il modello dei dati DGUE e alcuni elementi possono essere modificati per rispondere alle necessità dei diversi paesi.
d. Fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company Dossier; VCD).
3. Quali sono le funzionalità fornite dal servizio DGUEe?
Ilservizio DGUEe permette:
- all'acquirente di compilare e riutilizzare un modello DGUE e determinare i criteri di esclusione e di selezione;
- all'impresa partecipante di compilare, riutilizzare, scaricare e stampare il DGUE per una data procedura.
In futuro sarà inoltre possibile:
- per l'impresa partecipante, vedere direttamente nel DGUEe quali prove possono essere usate per dimostrare di soddisfare uno specifico criterio senza dover controllare la prova corrispondente in e-Certis;
- per l'acquirente, caricare tutti i DGUEe ricevuti dalle imprese partecipanti al fine di visualizzare un unico quadro generale delle autodichiarazioni presentate.
II. Aspetti generali dell'utilizzo del servizio DGUEe
4. È necessario fornire (come impresa) la prova originale?
Secondo il principio "winner-only" solo l'aggiudicatario dell'appalto sarà tenuto a presentare la prova originale. L'acquirente si riserva tuttavia il diritto di richiedere alle altre imprese partecipanti, in qualsiasi fase del procedimento, di presentare delle prove al fine di garantire un corretto svolgimento della procedura.
Laddove le prove siano gratuitamente disponibili (anche solo parzialmente) presso una banca dati nazionale pertinente, l'impresa partecipante può indicare il luogo dove reperire le prove richieste (ossia la denominazione del deposito, l'indirizzo del sito Internet, la denominazione del file, ecc.). In tal caso, l'acquirente è tenuto ad acquisirlo direttamente alla fonte indicata. Indicando tale informazione, l'impresa partecipante (o la persona in questione) acconsente che l'acquirente acquisisca tale documentazione (nel rispetto delle norme pertinenti sul trattamento dei dati personali).
5. Il servizio DGUEe può essere utilizzato in un processo a due fasi?
Sì. Il DGUE deve essere presentato da tutte le imprese partecipanti alla prima fase.
6. Il DGUE può essere utilizzato anche per gli appalti al di sotto della soglia e per le concessioni?
Laddove la legislazione nazionale lo permetta, il DGUE può anche essere usato per gli appalti al di sotto della soglia e per le concessioni (al di sotto e al di sopra della soglia) ogniqualvolta sia possibile una semplificazione. Anche il modello di dati è adatto a tale scopo.
7. Anche i subcontraenti devono presentare un DGUE?
I subcontraenti sulle cui capacità la società partecipante fa affidamento devono utilizzare il DGUE (per le parti pertinenti). Altri subcontraenti non devono compilare il DGUE salvo nei casi in cui il DGUE per un dato appalto indichi che occorrefornire informazioni anche per "subcontraenti ordinari" (2).
8. Le centrali di committenza sono tenute ad utilizzare il DGUEe in caso di accordi quadro? In che modo?
Sì. Il DGUE deve necessariamente essere parte della documentazione di gara. La centrale di committenza in qualità di acquirente dovrà compilare la prima parte del modulo (collegato a TED) e scegliere i criteri di selezione.
9. La Commissione conserva i dati comunicati tramite il servizio DGUEe?
No. Il servizio DGUEe è un'applicazione online che agevola il processo di generazione del modulo DGUE senza usare una banca dati. Esso quindi non conserva alcun dato (perché non ha la possibilità di farlo). Il DGUEe deve essere sempre salvato in formato XML o PDF e conservato localmente sul computer dell’utente.
III. Consigli per l'uso del servizio DGUEe
10. Esistono esempi di moduli DGUE precompilati in formato XML?
Sì, possono essere scaricati al seguente indirizzo. Un esempio simula una richiesta inviata dall’acquirente alla società partecipante (espd request). L’altro simula una risposta inviata dalla società all'acquirente (espd response).
11. Come si crea / importa un DGUEe?
Il servizio online DGUE permette agli acquirenti di creare un modello DGUE (o riutilizzarne uno già usato nell’ambito di una precedente procedura), il quale sarà quindi reso disponibile in formato elettronico insieme ad altri documenti di gara. L'impresa partecipante potrà importare questo modello, compilarlo inserendo i dati necessari (anche importandoli tramite il rispettivo strumento per gli appalti elettronici in uso), scaricarlo e stamparlo se necessario e quindi presentare il DGUE insieme agli altri documenti di gara.
12. Come si esporta il DGUEe e cosa si deve fare con il file?
Il vantaggio di esportare il DGUEe come file elaborabile è che gli acquirenti e le imprese possono riutilizzarlo per altre procedure in futuro (cfr. anche la domanda relativa al riutilizzo del DGUE qui di seguito).
Il file XML esportato dagli acquirenti è denominato "espd-request.xml". Il file XML esportato dalle imprese partecipanti è denominato "espd-response.xml". Gli acquirenti potranno utilizzare la funzione di controllo per visualizzare i file XML di risposta inoltrati dalle società.
Per gli acquirenti
Cliccando sul tasto "Esporta", gli acquirenti esportano un file elaborabile (denominato "espd-request.xml"), che poi pubblicheranno assieme agli altri documenti di gara. Nei documenti di gara dovrà essere indicato il link al servizio DGUEe per garantire che le imprese partecipanti sappiano dove compilare la richiesta DGUE. Successivamente, le società partecipanti avranno la possibilità di rinviare all'acquirente il DGUEe come file elaborabile. L'acquirente potrà inoltre utilizzare il servizio DGUEe per visualizzare il contenuto dei file "espd-response.xml". Per informazioni su come stampare il DGUEe, cfr. la domanda successiva.
Per le imprese
Le imprese che hanno ricevuto un DGUEe dall'acquirente dovranno utilizzare il servizio DGUEe per compilarlo. Una volta compilato, il DGUEe dovrà essere rinviato all'acquirente insieme all'offerta. Le imprese che non hanno ricevuto un DGUE possono comunque utilizzare il servizio DGUEe e compilare un DGUE di conseguenza. È inoltre possibile stampare il DGUE e presentarlo insieme all’offerta (per ulteriori informazioni sulla stampa, cfr. la domanda successiva).
13. Come si stampa un DGUEe?
L'impresa partecipante e l'acquirente possono stampare il DGUEe dall'ultima pagina del servizio online. Cliccando sul tasto "Stampa"compare il modulo DGUEe (in formato PDF). In ambiente Microsoft Windows il DGUEe può essere scaricato in formato PDF utilizzando il browser Chrome (che ha una funzionalità integrata di stampa di PDF). Altrimenti è possibile utilizzare qualsiasi programma di creazione di file PDF liberamente disponibile in rete. In ambiente Mac OSX o Linux il DGUEe può essere stampato con qualsiasi browser.
L'acquirente deve ricordarsi di creare (e pubblicare insieme agli altri documenti di gara) il DGUEe non solo in versione PDF ma anche XML. Ciò agevolerà le imprese, le quali avranno quindi la possibilità di scegliere il formato da utilizzare per la loro offerta. Le imprese hanno la possibilità di riutilizzare i dati solo con la versione XML.
Il file XML esportato dagli acquirenti è denominato "espd-request.xml". Il file XML esportato dalle imprese partecipanti è denominato "espd-response.xml". Gli acquirenti potranno utilizzare la funzione di controllo per visualizzare i file XML di risposta inoltrati dalle società.
14. Come si firma un DGUEe?
Se richiesto dall'acquirente, il DGUEe deve essere firmato. In tal caso l'impresa partecipante deve scaricare il file XML e quindi utilizzare il proprio strumento di firma elettronica per firmarlo. Qualora ciò non fosse possibile, il DGUE deve essere stampato in formato PDF e firmato a mano.
15. L'acquirente deve inserire i dati relativi alla procedura nella parte I. del DGUEe?
No, se è stato utilizzato il servizio DGUEe ciò non è necessario. Il modulo online DGUEe fornito dalla Commissione europea può reperire automaticamente tali informazioni. A tale scopo è necessario seguire le fasi di seguito descritte:
a. quando l'acquirente inoltra l'avviso a TED (Tenders Electronic Daily)
b. riceve un’e-mail (subito dopo la fase a) contenente un numero di identificazione temporaneo (non un numero di GU);
c. tale numero di identificazione è inserito nel servizio online DGUEe;
d. poiché l'avviso non è (probabilmente) ancora stato pubblicato, nella parte I. del rispettivo DGUEe saranno inseriti automaticamente tutti i dati tranne il numero di GU. Anche il numero di identificazione temporaneo sarà salvato nel file XML;
e. Successivamente alla pubblicazione del bando di gara, le società apriranno il file XML nel modulo online DGUEe. Poiché a quel punto il numero di GU sarà disponibile, il modulo online DGUEe lo reperirà automaticamente insieme al link dell'avviso pubblicato.
16. È possibile riutilizzare il DGUEe?
Sì. Il modulo online DGUEe permette sia agli acquirenti sia alle imprese partecipanti di riutilizzare il DGUEe usato in una precedente procedura se entrambe le parti utilizzano la versione XML. Il modulo può essere riutilizzato fintanto che i dati rimangono esatti e pertinenti.
IV. Aspetti tecnici relativi al DGUEe
17. Si può accedere al DGUEe utilizzando qualsiasi browser Internet?
Sì. Il DGUEe funziona con l'ultima versione di tutti i browser più comuni come Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari e Opera. Per evitare problemi si raccomanda di utilizzare la versione più recente di questi browser. Si prega di notare che alcune funzionalità, come lo scaricamento di file, non sono compatibili con smartphone e tablet.
18. Il DGUEe avrà un codice sorgente aperto (open source)?
Sì. Una versione open source del servizio DGUEe è già disponibile. Il codice è pubblicato su Joinup e su GitHub.
19. È possibile integrare il DGUEe in un sistema di appalti in formato elettronico?
Sì. Il modello dei dati del DGUEe è disponibile per tutti i fornitori di servizi di appalti in formato elettronico.
(1) Allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016; GU L 3 del 6 gennaio 2016, pag. 16.
(2) Cfr. parte II, sezione D, del DGUE e art. 71, paragrafo 5.
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#dgue #acquirente #file #fila #impresa #xml #utilizzare #stampare #esportare #versione
27/10/2017
Area: Prassi, Circolari, Note
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Aggiornamento
LINEE DI ORIENTAMENTO
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
Ottobre 2017
Indice
Premessa
1. Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
1.1 L’iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali
2. Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio
3. Governance: una nuova organizzazione
3.1 Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del Dirigente scolastico e del docente referente
4. Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento
Premessa
Il presente testo ha lo scopo di dare continuità alle Linee di orientamento emanate nell’aprile del 2015, apportando le integrazioni e le modifiche necessarie in linea con i recenti interventi normativi1, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte con l’emanazione della L. 71/2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Lo stesso è, quindi, da intendersi quale strumento flessibile e suscettibile di periodici aggiornamenti2, tale da rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie.
La Legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all’art.3 l’istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia.
Tale piano sarà integrato con un codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo a cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e tutti gli altri operatori della rete Internet; con il predetto codice sarà istituito un comitato di monitoraggio con il compito di definire gli standard per l'istanza di oscuramento di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 71/2017.
Il Piano dovrà stabilire, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del cyberbullismo con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, in sinergia con le scuole, anche attraverso periodiche campagne informative, di prevenzione e di sensibilizzazione avvalendosi dei media, degli organi di comunicazione, di stampa e di enti privati.
Il dettato normativo attribuisce, quindi, a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni in un’ottica di governance diretta dal MIUR che includano “la formazione del personale, la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti”.3 Sentito il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), il MIUR adotta le presenti linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
Centrale risulta la figura del docente referente che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad avviare un percorso di formazione specifico.
Il referente diventa, così, l’interfaccia con le forze di Polizia, con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.
Nelle more, quindi, della costituzione e dell’operatività del Tavolo inter-istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le presenti linee di orientamento rappresentano un primo strumento che potrà essere utile a orientare le azioni che le scuole vorranno autonomamente intraprendere, e che saranno successivamente integrate in un complessivo Piano di Azione nazionale.
1. Interventi per la prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
La Legge 107 del 20154 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.5
Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in agorà non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza. Compito della Scuola è anche quello di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi. Tale principio è alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti6 che sottolinea la finalità educativa anche quando si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque tesi a rispristinare comportamenti corretti all’interno dell’istituto “attraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.
Nel corso degli ultimi anni, inoltre, il MIUR ha siglato Protocolli di Intesa e avviato collaborazioni con le più importanti Istituzioni e Associazioni che, a vario titolo, si occupano di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo al fine di creare un’alleanza e una convergenza di strumenti e risorse atti a rispondere alla crescente richiesta di aiuto da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie7.
1.1. L’iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali.
Per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole, il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni Connesse”, sostenuta dalla Commissione Europea8, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:
- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato;
- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.
Le scuole che intendano partecipare all’iniziativa possono collegarsi all’indirizzo www.generazioniconnesse.it e seguire le istruzioni riportate per effettuare l’iscrizione al progetto.
Attraverso un iter guidato e materiali specifici di lavoro, le scuole iscritte a Generazioni connesse, intraprendono un percorso per far emergere i punti di forza e di debolezza dell’istituto stesso, sulle tematiche connesse al Progetto, mediante la compilazione di un questionario di autovalutazione disponibile sul sito www.generazioniconnesse.it. Il questionario è uno strumento che consente all’istituto di identificare i propri bisogni, le aree di miglioramento e le azioni da intraprendere per giungere all’elaborazione di un progetto personalizzato denominato “Piano d’azione”.
Tale Piano9 consentirà alle istituzioni scolastiche di focalizzare il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa al fine di definire:
- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;
- le misure per la prevenzione;
- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse a un uso non consapevole delle tecnologie digitali;
Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
Per la realizzazione del “Piano d’azione”, l’istituto scolastico è affiancato da un servizio di “supporto scuole” (supportoscuole@generazioniconnesse.it) e da personale qualificato del Safer Internet Centre italiano.
Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del fenomeno è “iGloss@ 1.110, l’Abc dei comportamenti devianti online”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Il glossario, nella ricognizione dei termini specialistici sui comportamenti online a rischio, offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici.
L’obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, ma favorire, altresì, l’acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni.
Il glossario, disponibile online in lingua italiana e inglese sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), è rivolto a operatori dei servizi sociali, sanitari, giudiziari, giovani e loro genitori.
2. Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio
La Legge 71/2017 indica per la prima volta tempi e modalità per richiedere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. L’art.2, infatti, prevede che il minore di quattordici anni, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete:
✓ al titolare del trattamento ✓ al gestore del sito internet ✓ al gestore del social media
Infatti, se entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'istanza i soggetti responsabili non abbiano comunicato di avere preso in carico la segnalazione, e entro quarantotto ore provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante11 per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.
Le scuole possono, altresì. segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico on line al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype -strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio-e alla Hotline “Stop-It" di Save the Children, all’indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico12 online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.
3 Governance: una nuova organizzazione.
In linea con quanto previsto dalla Legge 71/2017, il MIUR ha intrapreso una riorganizzazione della struttura amministrativa centrale e periferica che opera per la prevenzione del cyberbullismo, nella convinzione che la migliore modalità di intervento passi attraverso l’istituzione di un efficace sistema di governance che coinvolga le istituzioni, la società civile, gli adulti e gli stessi minori.
È stato introdotto un nuovo sistema di governance che parte dalla costituzione di un Tavolo tecnico centrale, previsto dall’art. 3 della L. 71/2017 e di prossima costituzione, di cui faranno parte istituzioni, associazioni, operatori di social networking e della rete internet, fino a giungere alla richiesta dell’individuazione, nel rispetto dell’autonomia, di un docente referente per ogni istituzione scolastica.
Nelle more della costituzione di detto Tavolo di coordinamento nazionale, rimane e rimarrà fondamentale l’importante azione di coordinamento territoriale esercitata degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Osservatori Regionali all’uopo istituiti e al supporto della rete locale dei Centri Territoriali. La Legge richiama, infine, ad un’ulteriore azione di raccordo con ulteriori figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo quali assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile.
3.1 Azioni mirate delle scuole e rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il ruolo del dirigente scolastico e del docente referente
La L. 71/2017 all’art. 5 prevede che, nell’ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo13.
Le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l’insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione.
Sarà cura del dirigente assicurare la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola, che potrà rimandare al sito del MIUR www.generazioniconnesse.it per tutte le altre informazioni di carattere generale.
Parimenti è auspicabile che il dirigente scolastico attivi specifiche intese con i servizi territoriali (servizi della salute, servizi sociali, forze dell’ordine, servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia) in grado di fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti ove la scuola non disponga di adeguate risorse.
Secondo la stessa logica, la L. 71/2017 prevede che presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.14
Nell’ambito dell’istituzione scolastica il docente referente potrà, quindi, svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e- policy d’istituto.
Tuttavia, al fine assicurare a tutti i soggetti coinvolti in azioni di prevenzione del cyberbullismo strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno, il MIUR elaborerà una piattaforma per la formazione dei docenti referenti. Tale azione sarà rafforzata dalle iniziative che saranno previste dal Piano Integrato di cui all’art. 3 della L. 71/2017 nonché dalle iniziative intraprese sia dagli Uffici Scolastici Regionali che dalle istituzioni medesime.
5. Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento
Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d’intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (stalking), ovvero l’ammonimento del Questore.
Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo.
Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.
E’ bene sottolineare che l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.
Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.
La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.
Pur non prevedendo un’aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.
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1 Art.1, commi 7, 57,58 della Legge n.107del 15 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 2 L’ articolo 4, comma 1 della Legge 71 del 29 maggio 2017 prevede che l’aggiornamento delle Linee di orientamento avvenga con cadenza biennale.
3 Art. 4, comma. 2 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.
4 Art. 1, commi 57, 58.
5.http://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-digitale 6 Art. 4, comma 2,. D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
7 Nell’ottica della collaborazione inter-istituzionale che deve caratterizzare le attività dell’amministrazione centrale e periferica e delle stesse istituzioni scolastiche, si auspica un’azione sinergica con le strutture centrali e territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che ha previsto, nella propria riorganizzazione, uno specifico ufficio per la prevenzione della devianza e per la giustizia riparativa.
8 L’iniziativa è coordinata dal MIUR e realizzata in partenariato con: Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia Onlus, Sos Il Telefono Azzurro, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, la Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino e l’Agenzia Dire.
9 http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-scuole/ /
10 Le informazioni sono reperibili al sito: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page
11 Il Garante ha predisposto il modello per la segnalazione di casi di cyberbullismo che si trova sul sito http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo. 12 Per la legislazione corrente, anche il materiale prodotto attraverso la pratica del sexting, che abbiamo visto essere molto diffusa tra i giovani, è da considerarsi pedopornografico.
13 Il comma 1 dell’art. 5 prevede che il dirigente scolastico, “salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”.
14 Art. 4 , comma 3 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017.
Firmato digitalmente da VALERIA FEDELI
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15/05/2014 n° 243
Area: Prassi, Circolari, Note
"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)
Registro dei provvedimenti
n. 243 del 15 maggio 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
CONSIDERATO il "Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a." del 7 febbraio 2013 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2243168);
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80);
VISTE le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" del 2 marzo 2011 (in G.U. 19 marzo 2011, n. 64, p. 32; in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203);
ESAMINATE le segnalazioni e i quesiti pervenuti in ordine al trattamento dei dati personali derivante dagli obblighi di pubblicazione di atti e informazioni nel web contenuti nel citato d. lgs. n. 33/2013;
RITENUTA l'opportunità di individuare un quadro organico e unitario di garanzie finalizzato a indicare apposite cautele in relazione alle ipotesi di diffusione di dati personali mediante la pubblicazione sui siti web da parte di organismi pubblici e in particolare di quelli chiamati a dare attuazione al d. lgs. n. 33/2013 attraverso l'adozione di nuove "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
CONSIDERATO che tali nuove Linee guida sono state elaborate come opportuno supporto fornito a tutti i soggetti pubblici e altri enti obbligati per favorire l'implementazione, sotto il profilo della protezione dei dati personali, delle numerose e complesse disposizioni normative che si sono succedute negli ultimi anni in materia di pubblicazione e di diffusione dei dati, specie con riguardo al conseguimento della finalità di trasparenza;
RILEVATO che il quadro legislativo e regolamentare incidente su tale materia andrà soggetto a ulteriori modificazioni, segnatamente in relazione alla necessità di recepire nell'ordinamento nazionale la nuova direttiva 2013/37/UE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, e che pertanto potranno essere adottate altre linee guida e provvedimenti anche sulla base di una leale collaborazione con le altre autorità competenti;
TENUTO CONTO delle osservazioni e dei riscontri ricevuti dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (già CIVIT e ora ANAC) e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
DELIBERA
1) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" contenute nel documento allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;
2) che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2014
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
______________________________________________
"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
(Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014)
SOMMARIO
INTRODUZIONE
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
PARTE PRIMA
PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA
1. Principi e oggetto del "decreto trasparenza" (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013)
2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)
3. Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)
4. Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013)
5. Modalità di pubblicazione online dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013)
6. Limiti al "riutilizzo" di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013)
7. Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013)
7.a. Le sezioni di "archivio" dei siti web istituzionali (art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013)
8. Indicizzazione tramite motori di ricerca (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013)
9. Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione
9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)
9.b. Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013)
9.c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013)
9.d. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (es. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 del d. lgs. n. 33/2013)
9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)
9.e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118)
PARTE SECONDA
PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A.
1. Limiti alla diffusione di dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul web per finalità diverse dalla trasparenza
2. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
2.a. Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti
2.b. Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel web
2.c. Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
2.d. Dati personali esatti e aggiornati
3. Fattispecie esemplificative
3.a. Albo pretorio online degli enti locali
3.b. Graduatorie
INTRODUZIONE
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione (cfr. da ultimo il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33) hanno reso necessario un intervento del Garante diretto ad assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web previsti dalle disposizioni di riferimento.
Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. Pertanto, il presente provvedimento sostituisce le precedenti "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" del 2 marzo 2011 (doc. web n. 1793203).
In via preliminare, vanno distinte, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (es.: pubblicità legale).
In particolare, gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di "trasparenza" sono quelli indicati nel d. lgs. n. 33/2013 e nella normativa vigente in materia avente a oggetto le "informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". A tali obblighi si applicano le indicazioni contenute nella parte prima delle presenti Linee guida.
Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a. – contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza – come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia). Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato, alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online degli enti locali (oppure su analoghi albi di altri enti, come ad esempio le Asl), alle pubblicazioni matrimoniali, alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, alla pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili, ai casi di pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica, alla pubblicazione dell'elenco dei giudici popolari di corte d'assise, etc. A tali obblighi si riferiscono le indicazioni contenute nella parte seconda delle presenti Linee guida.
In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice).
In tale quadro, è opportuno evidenziare che le decisioni, assunte dalle amministrazioni pubbliche o dagli altri soggetti onerati, in ordine all'attuazione degli obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali di informazioni, atti e documenti contenenti dati personali sono oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati personali.
Si fa presente, altresì, che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli artt. 162, comma 2-bis, e 167 del Codice.
Inoltre, l'interessato che ritenga di aver subito un danno – anche non patrimoniale – in particolare per effetto della diffusione di dati personali, può far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice).
PARTE PRIMA
PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA
1. Principi e oggetto del "decreto trasparenza" (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013)
Con il d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 intitolato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il legislatore – in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (art. 1, commi 35 e 36) – ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati.
A tal fine, nel capo I dedicato ai "principi generali", la trasparenza è definita come "l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1, comma 1).
Nel medesimo capo I è precisato che "oggetto del decreto" è l'individuazione degli obblighi di trasparenza "concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" e che "tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7" (art. 2, comma 1, e art. 3).
Si evidenzia, in proposito, che lo stesso legislatore, ai soli fini del campo di applicazione del decreto, definisce la "pubblicazione" come l'inserimento nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche previste nell'allegato al decreto stesso, dei documenti, delle informazioni e dei dati "concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" (art. 2, comma 2).
Da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel decreto legislativo n. 33/2013 è utilizzata la locuzione "pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente" – cfr. artt. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 43, 45, 46 e 48 – il riferimento è limitato agli "obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" contenuti oltre che nel d. lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse.
La tipologia dei predetti obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni è schematicamente riassunta nell'allegato al d. lgs. n. 33/2013 che individua la "struttura delle informazioni sui siti istituzionali"(1) e che precisa come la sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto (art. 48 e allegato al d. lgs.).
Uno schema più particolareggiato degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente per finalità di trasparenza sopra descritti è contenuto poi nell'allegato n. 1 della delibera della CIVIT n. 50/2013 recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016") cui si rimanda.(2)
Per tale motivo, come si è detto, devono ritenersi estranei all'oggetto del citato decreto legislativo tutti gli obblighi di pubblicazione previsti da altre disposizioni per finalità diverse da quelle di trasparenza, quali gli obblighi di pubblicazione a fini di pubblicità legale(3), pubblicità integrativa dell'efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia (già illustrati in forma esemplificativa nell'"Introduzione" (pag. 4) e presi in considerazione nella parte seconda delle presenti Linee guida.
Si pensi, ad esempio – tra i diversi casi indicati – alle pubblicazioni matrimoniali, la cui affissione alla porta della casa comunale (e oggi sui siti web istituzionali dei comuni) è prevista per otto giorni (cfr. art. 55 del d.P.R. n. 396 del 3/11/2000). La pubblicazione dei dati personali dei nubendi assolve a una funzione che evidentemente esula dalle finalità di trasparenza previste dal d. lgs. n. 33/2013 e che è pienamente assolta con la semplice pubblicazione per la durata temporale prevista. Infatti, sarebbe irragionevole applicare a essi il regime di conoscibilità previsto dalla normativa sulla trasparenza (limiti temporali di permanenza sul web, indicizzazione, accesso civico, riutilizzo etc.)
Di conseguenza, tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di trasparenza (cfr. gli esempi forniti nell'"Introduzione" alle presenti Linee guida), qualora comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall'oggetto del d. lgs. n. 33/2013 e dall'ambito di applicazione delle relative previsioni fra cui, in particolare, quelle relative all'accesso civico (art. 5), all'indicizzazione (art. 4 e 9), al riutilizzo (art. 7), alla durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8) e alla trasposizione dei dati in archivio (art. 9).
2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)
I principi e la disciplina di protezione dei dati personali – come peraltro previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013 (v. altresì art. 8, comma 3) – devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.
In merito, si rappresenta che "dato personale" è "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice).
Inoltre, la "diffusione" di dati personali – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m) – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3). Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice).
Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.
I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi(4) ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere […] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).
È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.
È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8, del Codice) e "la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).
In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici(5) (art. 22, comma 8, del Codice).
Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili online deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ("dati sensibili"), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("dati giudiziari") (art. 4, comma 1, lett. d ed e, del Codice).
I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, del Codice).
Pertanto, come rappresentato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013 (doc. web 2243168), gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili. In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere citato).
Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare "la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo" (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7, del d. lgs. n. 33/2013, nonché le precisazioni fornite infra nei parr. 6 e 8 delle presente parte ai quali si rimanda).
Per esigenze di chiarezza espositiva, i limiti alla trasparenza sopradescritti sono sinteticamente rappresentati nello schema 1 sotto riportato.
VEDI PDF ALLEGATO
3. Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)
Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere "dati personali" ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice).
L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti" (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).
In proposito, si evidenzia che la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).
In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad esempio, per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione online anche solo di alcuni dati – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc.– è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.
Per rendere effettivamente "anonimi"(6) i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori (7)
4. Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 6 del d. lgs. n. 33/2013 sancisce che "Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7" e che "L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".
Tale previsione deve essere interpretata anche alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, per cui le pubbliche amministrazioni sono, altresì, tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art. 11, comma 1, lett. c, del Codice).
Le pubbliche amministrazioni titolari del trattamento devono, quindi, non solo controllare l'attualità delle informazioni pubblicate, ma anche modificarle o aggiornarle opportunamente, quando sia necessario all'esito di tale controllo e ogni volta che l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia interesse, l'integrazione (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice).
5. Modalità di pubblicazione online dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 prevede che "I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".
La disposizione citata persegue, peraltro, lo scopo di non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per la fruizione – e, quindi, per la visualizzazione – dei file contenenti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Infatti, il "formato di tipo aperto" è "un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi" (art. 68, comma 3, lett. a, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale-CAD) .(8)
Con riferimento ai dati personali (dal novero dei quali sono esclusi i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni non riconosciute, nonché i dati anonimi o aggregati; cfr. la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b, del Codice), si rappresenta, quindi, che l'obbligo di pubblicazione in "formato di tipo aperto" non comporta che tali dati, pubblicati sui siti web istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche "dati di tipo aperto" nei termini definiti dal CAD .(9)
Occorre, infatti, tenere distinto il concetto di "formato di tipo aperto" avente il significato sopra descritto, da quello di "dato di tipo aperto" che attiene, invece, più propriamente alla disponibilità unita alla riutilizzabilità del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato (art. 52, comma 2, e art. 68, comma 3, lett. b, del CAD).
Da ciò consegue che i dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria non sono liberamente riutilizzabili da chiunque per qualsiasi ulteriore finalità, come meglio specificato nel paragrafo seguente.
6. Limiti al "riutilizzo" di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013)
Gli artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013 stabiliscono che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del d. lgs. del 24 gennaio 2006 n. 36 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico(10). Tale direttiva è stata oggetto di recente revisione (v. direttiva 2013/37/UE entrata in vigore dopo l'approvazione del decreto legislativo sulla trasparenza(11)).
Con la modifica della predetta direttiva, l'Unione europea conferma il principio, da ritenersi ormai consolidato in ambito europeo(12), in base al quale il riutilizzo di tali documenti non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia(13). In particolare, le nuove disposizioni della direttiva introducono specifiche eccezioni al riutilizzo fondate sui principi di protezione dei dati, prevedendo che una serie di documenti del settore pubblico contenenti tale tipologia di informazioni siano sottratti al riuso anche qualora siano liberamente accessibili online.(14)
Ciò significa che il principio generale del libero riutilizzo di docu-menti contenenti dati pubblici(15), stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi(16) .
In altri termini, il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di determinare – qualora intenda rendere i dati riutilizzabili – se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del "principio di finalità" e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali.(17)
In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del Codice, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque sulla base delle previsioni del d. lgs. n. 33/2013 non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, art. 6, comma 1, lett. b, direttiva 95/46/CE; art. 11, comma 1, lett. b, del Codice).(18)
Pertanto, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, è quindi in primo luogo opportuno che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti chiamati a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013 inseriscano nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali un Alert generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali".
Al riguardo, si rappresenta che una volta effettuata la pubblicazione online dei dati personali prevista dalla normativa in materia di trasparenza, il soggetto pubblico può rendere riutilizzabili tali dati o accogliere eventuali richieste di riutilizzo degli stessi da parte di terzi, solamente dopo avere effettuato una rigorosa valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati, al fine di ridurre il rischio di perdere il controllo sulle medesime informazioni o di dover far fronte a richieste di risarcimento del danno da parte degli interessati(19). Tale valutazione deve essere volta a:
a) stabilire se è lecito, alla luce dell'esistenza di un presupposto normativo idoneo, che i dati personali pubblicamente accessibili sui siti web istituzionali possano essere riutilizzati da terzi e per scopi ulteriori (art. 11, comma 1, lett. a e b del Codice)(20) ;
b) in caso di valutazione positiva, occorre poi verificare se l'utilizzo ulteriore di questi dati possa essere consentito:
- limitatamente ai dati rielaborati in forma anonima e aggregata, individuando il livello appropriato di aggregazione e la specifica tecnica di anonimizzazione da utilizzare sulla base di una ponderata valutazione del rischio di re-identificazione degli interessati oppure rispetto a tutti o soltanto ad alcuni dei dati personali resi pubblici (cfr. artt. 3 e 11, lett. d, del Codice)(21);
- per qualsiasi scopo ulteriore o solo per taluni scopi determinati (art. 11, comma 1, lett. b, del Codice)(22);
- secondo modalità di messa a disposizione online conformi ai principi di necessità, proporzionalità e pertinenza (artt. 3 e 11 del Codice)(23);
- a condizione che gli utilizzatori adottino modalità tecniche e ri-spettino specifici vincoli giuridici definiti in apposite licenze predisposte al fine di individuare idonee cautele per tutelare i diritti degli interessati nei successivi trattamenti di dati a fini di riutilizzo(24).
All'interno del quadro generale delineato, è illecito, ad esempio, riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale della p.a. oggetto di pubblicazione obbligatoria, in quanto tale ulteriore trattamento deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati sono resi pubblicamente disponibili. Lo scopo perseguito dalle disposizioni che impongono la pubblicazione dei dati del personale, infatti, seppure non espressamente indicato, è quello di aiutare i consociati a individuare i soggetti e i recapiti da contattare per presentare istanze o ottenere informazioni relative a procedimenti di competenza delle pubbliche amministrazioni (es. art. 35, d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, il personale interessato, tenuto conto del contesto in cui i dati che lo riguardano sono stati raccolti, non potrebbe ragionevolmente prevedere che questi possano essere utilizzati per scopi non collegati alle proprie attività lavorative(25).
In ogni caso, nella valutazione d'impatto sopra delineata, è necessario tener conto che, anche alla luce di un'intepretazione sistematica delle disposizioni del decreto sulla trasparenza, i dati personali sensibili e giudiziari sono espressamente esclusi dal riutilizzo (art. 4, comma 1, e art. 7 del d. lgs. n. 33/2013).
Va tenuto presente, inoltre, che non è ammesso l'incondizionato riutilizzo di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sulla base di mere licenze aperte che non pongano alcuna limitazione all'ulteriore trattamento dei dati(26). Laddove, infatti, il soggetto che ha assolto gli obblighi di pubblicazione dei dati personali online voglia rendere gli stessi – dopo avere effettuato la predetta valutazione d'impatto privacy – anche riutilizzabili, è invece indispensabile che lo stesso predisponga sul proprio sito istituzionale licenze standard(27), in formato elettronico e rese facilmente conoscibili ai potenziali utilizzatori, le quali stabiliscano chiaramente le modalità di carattere giuridico e tecnico che presiedono al corretto riutilizzo di tali dati(28).
In proposito, per garantire il rispetto dei diritti degli interessati da parte degli utilizzatori, i termini delle licenze per il riutilizzo dovrebbero contenere una clausola di protezione dei dati sia quando il riuso riguardi dati personali, sia quando riguardi dati anonimi derivati da dati personali(29). Nel primo caso, le condizioni di licenza dovrebbero indicare chiaramente le finalità e le modalità degli ulteriori trattamenti consentiti. Nel secondo caso tali condizioni dovrebbero, invece, vietare ai titolari delle licenze di re-identificare gli interessati e di assumere qualsiasi decisione o provvedimento che possa riguardarli individualmente sulla base dei dati personali così ottenuti, nonché prevedere in capo ai medesimi titolari l'obbligo di informare l'organismo pubblico nel caso in cui venisse rilevato che gli individui interessati possano essere o siano stati re-identificati.(30)
Infine, dal punto vista tecnico, è importante considerare con attenzione quali accorgimenti tecnologici possono essere messi in atto per ridurre i rischi di usi impropri dei dati personali resi disponibili online e delle conseguenze negative che possono derivarne agli interessati. In questo quadro devono essere privilegiate modalità tecniche di messa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo che consentano di controllare gli accessi a tali dati da parte degli utilizzatori e che impediscano la possibilità di scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili, nonché l'indiscriminato utilizzo di software o programmi automatici(31).
7. Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 88/2013 prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione "sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4".
Ai sensi di tale disposizione, dunque, il periodo di mantenimento di dati, informazioni e documenti sul web coincide in linea di massima con il termine di cinque anni.
Sono tuttavia espressamente previste deroghe alla predetta durata temporale quinquennale:
a) nel caso in cui gli atti producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, con la conseguenza che gli stessi devono rimanere pubblicati fino alla cessazione della produzione degli effetti;
b) per alcuni dati e informazioni riguardanti i "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale" (art. 14, comma 2) e i "titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza" che devono rimanere pubblicati online per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico (art. 15, comma 4);
c) nel caso in cui siano previsti "diversi termini" dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. In merito, si evidenzia come il Codice – che non prevede termini espliciti (come già evidenziato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013(32)), – richiede espressamente che i dati personali devono essere "conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati" e che l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali "di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati" (artt. 11, comma 1, lett. e, e 7, comma 3, lett. b, del Codice). Tali articoli recepiscono, peraltro, le identiche disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali(33) le quali, in quanto tali, non possono essere derogate dalla disciplina nazionale in virtù del primato del diritto europeo. Da tale principio, inoltre, discende l'obbligo di interpretare il diritto nazionale in maniera conforme al diritto europeo(34)e, nello specifico, alle disposizioni direttamente applicabili che impongono il rispetto dei principi di pertinenza, necessità e proporzionalità, in base alle quali la pubblicazione di dati personali è consentita soltanto quando è al contempo necessaria e appropriata rispetto all'obiettivo perseguito e, in particolare, quando l'obiettivo perseguito non può essere realizzato in modo ugualmente efficace con modalità meno pregiudizievoli per la riservatezza degli interessati.(35)
Per tale motivo, il Garante ritiene che laddove atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di cinque anni, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti.
7.a. Le sezioni di "archivio" dei siti web istituzionali (art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 prevede che "Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3".
La disposizione richiamata richiede ai soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione di conservare e mettere a disposizione i documenti, le informazioni e i dati all'interno della sezione di archivio dei siti web, eventualmente anche prima che sia terminato il periodo di pubblicazione.
Con riferimento alla documentazione contenente dati personali, si precisa che la predetta ipotesi di "messa a disposizione" della documentazione nella sezione di archivio non comporta l'accesso e la conoscenza indiscriminata degli stessi una volta scaduti i diversi periodi di pubblicazione previsti dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013. Ciò perché, in caso contrario, si determinerebbe una diffusione sine die di dati personali online in violazione dei principi contenuti nella normativa europea come quello di proporzionalità descritto nel paragrafo precedente(36). Inoltre, sempre ragionando a contrario, la formazione della sezione archivio si trasformerebbe in un mero trasferimento di documenti, informazioni e dati da una parte all'altra dello stesso sito web e all'interno, peraltro, della stessa sezione "Amministrazione trasparente".
Di conseguenza, per attuare le esigenze sottese alla prevista ipotesi di consultabilità di atti e documenti contenuti nella sezione archivio, non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l'accesso online libero e incondizionato alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile, senza applicare criteri selettivi.
In tale quadro, bisogna, quindi, rendere disponibile la documentazione contenuta nelle sezioni di archivio secondo le regole sull'accessibilità degli "archivi"(37), individuando le condizioni di accesso e selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei singoli atti e documenti, le informazioni da rendere consultabili. In tale prospettiva, si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti possano essere reperibili nelle sezioni di archivio, mediante modalità che ne garantiscano tra l'altro la "semplicità di consultazione" e la "facile accessibilità" (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013) (38), attraverso, ad esempio, l'attribuzione alle persone che ne hanno fatto richiesta, nel rispetto delle predette regole, di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal Codice dell'amministrazione digitale.
In alternativa, il Garante ritiene che è comunque possibile la libera consultazione da parte di chiunque della sezione di archivio a condizione che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza adottino opportune misure a tutela degli interessati avendo cura di rendere anonimi i dati personali contenuti nella documentazione inserita in archivio, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative sulla tenuta degli "archivi" sopra richiamate. Sulle misure e sugli accorgimenti necessari per l'anonimizzazione dei dati si rimanda alle indicazioni contenute supra in par. 3.
Per espressa previsione normativa, infine, i dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di cui al citato art. 14, non devono essere trasferiti nelle sezioni di archivio dei siti web istituzionali alla scadenza del termine di pubblicazione (art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013).
8. Indicizzazione tramite motori di ricerca (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 9 del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce che "Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"".
Si evidenzia che l'obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza da collocarsi nella "sezione "Amministrazione trasparente"", con esclusione di altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di "trasparenza", come esposto nell'"Introduzione" e nella parte seconda delle presenti Linee guida.
Sono, fra l'altro, espressamente sottratti all'indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari (art. 4, comma 1, d. lgs. n. 33/2013). Pertanto, i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 devono provvedere alla relativa deindicizzazione tramite – ad esempio – l'inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste)(39).
9. Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione
9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)
La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. d).
Le ipotesi previste riguardano, ad esempio, i curricula professionali dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art. 14), dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1, lett. b), nonché delle posizioni dirigenziali attribuite a persone – anche esterne alle pubbliche amministrazioni – individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 15, comma 5), dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (art. 10, comma 8, lett. c), nonché dei dirigenti in ambito sanitario come individuati dall'art. 41, commi 2 e 3.
Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.
Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.(40)
Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento.(41)
9.b. Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 14 del d. lgs. n 33/2013 prevede la pubblicazione delle "dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano"(42).
Con riferimento all'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la predetta disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni dello stesso d. lgs. n. 33/2013 (art. 4, comma 4), con i principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché con le previsioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).
Pertanto, ai fini dell'adempimento del previsto obbligo di pubblicazione, risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi – dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado – previo però oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l'altro, le indicazioni relative a:
- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;
- scelta per la destinazione dell'otto per mille;
- scelta per la destinazione del cinque per mille.
Si ricorda che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013.
9.c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013)
La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l'entità di corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti formino oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono annoverati, ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (cfr. artt. 15 e 41, commi 2 e 3), nonché i dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o autorizzati incarichi (art. 18).
Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore(43) come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).
Non risulta inoltre giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013).
9.d. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (ad es. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. In attuazione di tale disposizione, di questi provvedimenti devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, indicati nel comma 2, quali il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano salve altre forme di conoscibilità previste dall'ordinamento: v. in merito, con riguardo alle forme di pubblicità delle graduatorie e degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera, le indicazioni contenute nel par. 3.b. della seconda parte delle presenti Linee guida).
9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro". Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".
Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).
In tale quadro, lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.
Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:
a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario(44) ;
b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice);
c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).
Si ribadisce, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, che è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. supra par. 2). Si pensi, ad esempio, all'indicazione:
- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");
- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana")(45) ;
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria").
Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).
Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Si pensi, fra l'altro alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.). Alla luce delle considerazioni sopra espresse, spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione online contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione. Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte del Garante che assicura il rispetto dei predetti principi in materia di protezione dei dati personali.
In ogni modo, si evidenzia che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d. lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice), pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).
Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.
Si evidenzia, inoltre, che il riutilizzo dei dati personali pubblicati ai sensi dei predetti artt. 26 e 27, non è libero, ma subordinato – come stabilito dallo stesso art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 – alle specifiche disposizioni di cui alla direttiva comunitaria 2003/98/CE e al d. lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006 di recepimento della stessa, che non pregiudicano in alcun modo il livello di tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (sul punto si rimanda alle indicazioni fornite supra nel par. 6).
9.e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118)
L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).
Per tale motivo – alla luce di un'interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla recente novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione – deve ritenersi che l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni descritte nel paragrafo precedente, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118(46) .
Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni(47) parimenti tenuti alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi del d.P.R. n. 118/2000 devono comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27 descritte nel paragrafo precedente (es.: divieto di pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, di dati eccedenti o non pertinenti).
PARTE SECONDA
PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A.
1. Limiti alla diffusione di dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul web per finalità diverse dalla trasparenza
Come illustrato nell'"Introduzione" alle presenti Linee guida, esistono casi e obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a., contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle previste in materia di trasparenza, come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli necessari a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia).
Per un'elencazione non esaustiva degli obblighi di pubblicità che ricadono in tale categoria si rinvia agli esempi già illustrati nell'"Introduzione" alle presenti Linee guida.
Anche per tali fattispecie occorre – come già indicato per gli obblighi di pubblicità di dati personali per finalità di "trasparenza" – che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo (art. 4, comma 1, lett. m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).
Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.
Ciò pure in considerazione del fatto che, anche in tale ipotesi, i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (art. 4, comma 1, lett c, del Codice), ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice).
Pertanto, anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto (c.d. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice).
Il procedimento di selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale ("dati sensibili"), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("dati giudiziari") (art. 4, comma 1, lett. d ed e, del Codice).
I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per svolgere l'attività istituzionale che non può essere adempiuta, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (artt. 22, in particolare commi 3, 5 e 11 e 68, comma 3, del Codice).
Resta, invece, del tutto vietata la diffusione di "dati idonei a rivelare lo stato di salute" (art. 22, comma 8, del Codice).
Ciò significa, di conseguenza, che è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (48).
A tale scopo, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non dovrebbero essere inseriti dati personali "eccedenti", "non pertinenti", "non indispensabili" (e, tantomeno, "vietati"). In caso contrario, occorre provvedere, comunque, al relativo oscuramento(49) .
Si pensi oltre al caso dei dati sensibili e giudiziari, a quelle informazioni delicate (come ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio). Specie in tali casi – come già evidenziato con riferimento alla trasparenza (nel par. 2 della parte prima delle presenti Linee guida) – può risultare utile menzionare i predetti dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure fare riferimento a delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici(50).
Per esigenze di chiarezza espositiva, i limiti alla diffusione di dati personali sopradescritti sono sinteticamente rappresentati nello schema 1 riportato in calce al par. 2 della parte prima delle presenti Linee guida.
2. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
A fronte della messa a disposizione online di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali per finalità di pubblicità dell'azione amministrativa, occorre assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni. A tal fine, è necessario impedire la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet e garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati, delimitando la durata della loro disponibilità online.
2.a. Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti
Occorre evitare, ove possibile, la reperibilità dei dati personali da parte dei motori di ricerca esterni (es. Google), stante il pericolo di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni restituite dal motore di ricerca secondo una logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta, non conoscibile e non modificabile dall'utente.
Pertanto, è opportuno privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito web, poiché in tal modo si assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione, garantendo, al contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione(51) .
A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità online tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet.
Come già visto (cfr. parte prima, par. 8), si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all'inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste)(52) .
2.b. Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel web
I soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali, rendendoli accessibili sul proprio sito web solo per l'ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati (es.: art. 124, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la pubblicazione di deliberazioni sull'albo pretorio degli enti locali per quindici giorni consecutivi, su cui infra par. 3.a.).
Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati – a cura delle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento – congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli online(53) . Tale lasso di tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici(54).
Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati dalla normativa di settore o, in mancanza, dall'amministrazione, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal sito web oppure devono essere privati degli elementi identificativi degli interessati e delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione.
Resta salva la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite una rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, laddove esistano i presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241.
2.c. Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, mediante l'utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti.
A tale scopo si può fare ricorso ad accorgimenti consistenti, ad esempio, nell'uso di strumenti tecnologici in grado di riconoscere accessi che risultino anomali per la loro frequenza o perché realizzati tramite l'azione di strumenti automatizzati e non da persone: si può ricorrere in tal caso a sistemi di verifica ‘captcha'(55).
Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, garantendo in particolare l'accessibilità alle informazioni riprodotte online anche alle persone disabili(56) .
2.d. Dati personali esatti e aggiornati
Per garantire la qualità dei dati personali trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere alla divulgazione online nei casi previsti dalla disciplina di settore di dati e informazioni, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti e aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c, del Codice).
A tale fine, occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite il proprio sito web istituzionale. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, nell'indicazione, tra i dati di contesto riportati all'interno del contenuto informativo dei documenti(57), delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento, anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con firma digitale(58) o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità.
Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale sono accessibili mediante l'utilizzo di motori di ricerca esterni, oppure sono reperibili attraverso la consultazione di siti web dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi.
Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell'albo).
3. Fattispecie esemplificative
3.a. Albo pretorio online degli enti locali
La disposizione di ordine generale sulla tenuta dell'albo pretorio negli enti locali è contenuta nel "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale sancisce che "Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge" e che "Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni" (art. 124, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 267/2000).
Va aggiunto che, accanto a tale regola, nel corso del tempo si sono susseguite molteplici disposizioni di natura statale, regionale e locale che sanciscono a carico degli enti locali ulteriori obblighi di pubblicazione di atti e documenti nella bacheca dell'albo pretorio per periodi di tempo differenziati, producendo una frammentazione della disciplina in materia(59).
A seguito dell'entrata in vigore della riforma contenuta nella l. 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", gli enti locali hanno provveduto all'istituzione dell'albo pretorio online al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità legale dei propri atti.
La disciplina appena richiamata, infatti, senza abrogare le precedenti disposizioni in materia di tenuta dell'albo pretorio, ha sancito espressamente che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" e che "a decorrere dal 1 gennaio 2011 […] le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale" (art. 32, commi 1 e 5). Dal 1° gennaio 2011, dunque, gli obblighi di pubblicità legale che gli enti locali assolvevano attraverso l'affissione all'albo pretorio sono sostituiti dalla pubblicazione della medesima documentazione nei rispettivi siti web istituzionali(60).
Pertanto, l'amministrazione locale che ha intenzione di pubblicare sull'albo pretorio online un atto contenente dati personali (cfr. la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b, del Codice) è tenuta a verificare, preliminarmente, per i dati comuni, l'esistenza di una norma di legge o di regolamento (ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice) oppure, per i dati sensibili e giudiziari, di una norma di legge (ai sensi degli artt. 20, 21 e art. 22, comma 11, del Codice) che le prescriva l'affissione di quell'atto all'albo pretorio.
Inoltre, anche alle pubblicazioni nell'albo pretorio online si applicano tutti i limiti previsti supra nel par. 1, della parte seconda, delle presenti Linee Guida (cfr. divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e cautele per gli altri dati sensibili e giudiziari; nonché divieto di diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti).
Con specifico riferimento, inoltre, ai dati sensibili e giudiziari, gli enti locali devono agire nel rispetto del proprio regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato in conformità agli schemi tipo Anci, Upi e Uncem su cui il Garante ha già espresso parere favorevole, rispettivamente, il 21 settembre 2005, il 7 settembre 2005 e il 19 ottobre 2005 (v. doc. web n. 1174532, doc. web n. 1175684, doc. web n. 1182195).
Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice). Ciò, salvo che gli stessi atti e documenti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza (cfr. parte prima delle presenti Linee guida).
A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice, laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione(61) .
Nell'ipotesi in cui, invece, la normativa di riferimento non indichi la durata temporale dell'affissione all'albo, l'amministrazione deve comunque individuare un congruo periodo di tempo – non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati stessi sono stati resi pubblici – entro il quale i dati personali devono rimanere disponibili. Per i motivi esposti nell'"Introduzione" e nel par. 1 della parte prima delle presenti Linee guida alle pubblicazioni nell'albo pretorio online non si applica l'arco temporale dei cinque anni previsto per la pubblicità di dati e informazioni sui siti web istituzionali per finalità di trasparenza di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 33/2013.
Pertanto – una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto dalle singole discipline di riferimento oppure, in mancanza, decorso il periodo di tempo individuato dalla stessa amministrazione – se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati.
Poiché, inoltre, la finalità perseguita mediante gli obblighi di pubblicazione nell'albo pretorio online riguarda atti e provvedimenti concernenti questioni rilevanti essenzialmente nell'ambito della collettività locale di riferimento, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità di pubblicità, consentire l'indiscriminata reperibilità in rete dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi tramite i comuni motori di ricerca generalisti (es. Google). Pertanto, si consiglia alle amministrazioni pubbliche responsabili dell'inserzione degli atti nell'albo pretorio online, di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti della documentazione contenente dati personali e pubblicata sull'albo pretorio online dei siti istituzionali degli enti locali (sulle tecniche per deindicizzare si rinvia alle indicazioni contenute supra nel par. 2.a. della presente parte seconda).
3.b. Graduatorie
Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione o, per gli enti locali, all'albo pretorio)(62). Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante(63), assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.
Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati(64). Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica(65) , il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici(66).
Come già rilevato in passato dal Garante(67), al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).
________________________________________
NOTE
1. Ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, l'allegato al decreto costituisce parte integrante dello stesso e può essere modificato solo con un d.P.C.M. sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT (art. 48, comma 2).
2. Documento reperibile in http://www.civit.it/?p=8953.
3. Nello stesso d. lgs. n. 33/2013 si fa riferimento più volte a ipotesi di pubblicità legale per finalità diverse da quelle di trasparenza (cfr. artt. 19, comma 1, e 37, comma 1).
4. Dati identificativi sono i "dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" (cfr. art. 4, comma 1, lett. c, del Codice).
5. Sulla nozione di dato relativo alle condizioni di salute cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809, punto 6.3; nonché, ex pluribus, i provvedimenti del Garante 27 giugno 2013, doc. web n. 2576686; 4 aprile 2013, doc. web n. 2460997; 4 aprile 2013, doc. web n. 2473879; 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 3 febbraio 2009, doc. web 1597590; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 7 luglio 2004, doc. web nn. 1068839 e 1068917, 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639. Nella giurisprudenza di legittimità v. Cass. civ., sez. I, 8/8/2013, n. 18980.
6. Ai sensi del Codice "dato anonimo" è "il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile" (art. 4, comma 1, lett n).
7. In proposito, va considerato che ottenere dati effettivamente ‘anonimi' è sempre più difficile stante l'avanzare delle tecnologie informatiche e la crescente e diffusa mole di informazioni disponibili online e offline che aumenta progressivamente il rischio per gli interessati di essere re-identificati. Per un esame delle tecniche con cui anonimizzare i dati si rimanda al Parere del Gruppo Art. 29 n. 6/2013 su dati aperti e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, sez. VI (http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2133805/WP207). Sul tema v. anche il codice di condotta "Anonymisation: Managing data protection risk code of practice" pubblicato dall'Information Commissioner's Office del Regno Unito nel novembre 2012 (http://ico.org.uk/for_organisations/data_prot
ection/topic_guides/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/anonymisation-codev2.pdf) e le Linee guida "Gestion des risques vie privée" della Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) del giugno 2012 (in http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/
article/les-guides-de-gestion-des-risques-sur-la-vie-privee-sont-disponibles-en-anglais/?tx_ttnews%5Bb
ackPid%5D=91&cHash=fadc2817230d10784c18391f8fbc6082). La questione relativa alle diverse tecniche di anonimizzazione disponibili è peraltro ancora all'attenzione del Gruppo Art. 29 il quale è in procinto di fornire specifiche indicazioni al riguardo.
8. A mero titolo esemplificativo sono considerati file in formato aperto, fra gli altri, quelli dei file che nei sistemi personal computer sono usualmente registrati con estensione txt, pdf, xml. Sulla tipologia dei diversi "formati di tipo aperto" si rinvia alle citate "Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico", par. 6.2, pagg. 51 ss.
9. Ai sensi dell'art. 68, comma 3, lett b), del CAD sono "dati di tipo aperto" quei dati che presentano le seguenti tre caratteristiche:
"1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36".
10. Direttiva 17 novembre 2003, 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
11. Direttiva 26 giugno 2013, 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
12. Cfr., ad esempio, le indicazioni contenute nel documento "Open Data Handbook" dell'Open Knowledge Foundation (http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf), una fondazione non governativa che ha lo scopo di promuovere l'apertura dei contenuti e i dati aperti attraverso gruppi di lavoro internazionali (pag. 6).
13. Art. 1, par. 4, dir. 2003/98/CE, come modificato dall'art. 1, par. 1, lett. c), dir. 2013/37/UE; cfr. art. 4, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2006.
14. Art. 1, par. 2, lett. c-quater) dir. 2003/98/CE, come modificato dall'art. 1, par. 1, lett. a), punto iii), dir. 2013/37/UE. V. anche Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sez. V.
15. Per dati pubblici si intendono dati conoscibili da chiunque (art. 1, comma 1, lett. n, del CAD), ma come, peraltro, specificato anche nelle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dell'AgID, cit., par. 3.3, pag. 28 "Il concetto di dato pubblico esclude, in linea generale, i dati personali per i quali trovano applicazione le norme del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (i.e., D. lgs. n. 196/2003 e deliberazione del 88/2011 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). Laddove, in un contesto informativo, il dato pubblico contiene riferimenti o è collegato a dati personali trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2 del CAD "Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato" o altre norme specifiche che consentono la pubblicazione di certe tipologie di informazioni, come ad esempio le norme sulla trasparenza come prima descritto (D. lgs. n. 33/2013)".
16. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sez. VI e Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dell'AgID, cit., par. 3.3, pag. 28.
17. Cfr. Parere del Garante del 7 febbraio 2013, doc. web. n. 2243168, par. 6; v. anche considerando n. 21 dir. 2003/98/CE e considerando n. 11 e n. 34, dir. 2013/37/UE; Corte di Giustizia UE, 16/12/2008, C-73/07, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, punto. 48; Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. IV.
18. Per valutare se i dati personali pubblicamente disponibili online possono essere utilizzati per ulteriori scopi in termini compatibili con quelli originari, si vedano gli elementi condivisi in ambito europeo ed elaborati dal Gruppo Art. 29 nel Parere n. 3/2013 sul principio di limitazione della finalità (http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2133805/WP203).
19. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. IV e VII.; v. anche i commenti del Garante europeo per la protezione dei dati in risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida riguardanti le licenze standard raccomandate, i set di dati e l'imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo, in attuazione del considerando n. 36 della dir. 2013/37/UE cit. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2013/13-11- 22_Comments_public_sector_EN.pdf).
20. Al riguardo, il mero rinvio alla disciplina generale sul riutilizzo dei dati pubblici (d. lgs. n. 36/2006 e dir. 2003/98/CE) non può costituire una base giuridica idonea a consentire il riutilizzo dei dati personali contenuti nei documenti degli organismi pubblici, essendo, invece, necessario verificare non solo se esiste una norma di settore che preveda specificamente la diffusione al pubblico di tali informazioni, ma anche se e in quali termini in base a tale previsione sia consentito qualsiasi ulteriore trattamento (v. art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 e cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., specie sez. IV e par. 7.5, Parere n. 3/2013, cit., specie sez. III.2, e All. n. 2).
21. Come detto, il tema della difficoltà di ottenere dati personali effettivamente ‘anonimi' che impediscano la re-identificazione degli interessati è stato oggetto degli interventi di alcune autorità nazionali di protezione dei dati ed è attualmente all'attenzione del Gruppo ex Art. 29 (v. supra nota 7 e Parere del Gruppo Art. 29 n. 6/2013 cit., sez. VI).
22. Ad esempio, per fini commerciali e/o non commerciali.
23. Ciò sulla base di una rigorosa ponderazione dei rischi di utilizzi impropri e degli effetti negativi che possono derivare agli interessati, tenuto conto delle tipologie di informazioni oggetto di successivo trattamento, delle finalità per le quali esso può essere effettuato, delle categorie di potenziali utilizzatori e degli strumenti utilizzabili. Si fa riferimento in particolare all'adozione di accorgimenti tecnici e giuridici di messa a disposizione dei dati che garantiscano, fra l'altro, l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni rese disponibili, l'ulteriore utilizzo dei dati per finalità e con modalità compatibili con lo scopo iniziale della pubblicazione, la messa a disposizione dei dati per un periodo di tempo limitato e la loro tempestiva cancellazione una volta trascorso tale periodo, nonché l'esercizio dei diritti dell'interessato (compreso il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione) riguardo ai dati personali resi disponibili per il riutilizzo (art. 6 della direttiva 95/46/CE; artt. 3 e 11, del Codice. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. VII).
24. Le condizioni di riutilizzo cui si fa riferimento dovrebbero riguardare in particolare le questioni relative alle responsabilità in capo agli utilizzatori e alle modalità che garantiscono un uso corretto dei dati sotto il profilo del rispetto dei diritti delle persone cui questi si riferiscono. Cfr. art. 8, comma 2, d. lgs. n. 36/2006; v. anche art. 8 dir. 2003/98/CE così come modificato dall'art. 1, par. 8 della dir. 2013/37/UE e Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sezz. VII e X.
25. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., par. 7.6.
26. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., par. 10.4.
27. Sulle licenze standard si rinvia agli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, comma 1, e 8, comma 1, del d. lgs. n. 36/2006; v. anche art. 8, della dir. 2003/98/CE così come modificato dall'art. 1, par. 8, della dir. 2013/37/UE.
28. Tale esigenza è peraltro imprescindibile al fine di non ingenerare equivoci sulla legittimità del riutilizzo dei dati personali pubblicati online, stante la disposizione del Codice dell'amministrazione digitale in base alla quale, nel rispetto dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali (art. 2, comma 5, d. lgs. n. 82/2005), qualunque informazione o documento pubblicato dall'amministrazione con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intende rilasciato come "dato di tipo aperto", disponibile al riutilizzo gratuito da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, e in formato aperto e disaggregato (artt. 52, comma 2, e 68, comma 3, ivi).
29. Tali accorgimenti sono volti, nel primo caso, a evitare che i dati personali accessibili online siano riutilizzati in termini incompatibili con gli scopi originari e, nel secondo, a garantire che questi siano effettivamente utilizzati in forma anonima e aggregata.
30. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. X. Cfr. anche i sopra citati commenti del Garante europeo per la protezione dei dati in risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida previste dal considerando n. 36 della dir. 2013/37/UE.
31. A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di verifica ‘captcha' o interfacce personalizzate con funzionalità di accesso ai dati limitato (ad esempio, previa registrazione dell'utente oppure limitando le interrogazioni eseguibili sui data base accessibili online o la quantità e il tipo di dati ottenibili); oppure sistemi di web publishing e Cms (Content management systems) in grado di associare ai dati resi pubblici, anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (meta-dati), regole di accesso e di utilizzo dei dati che consentono di regolarne la permanenza all'interno del sito istituzionale, consentendone anche la loro agevole rimozione, anche in forma automatica, al verificarsi di determinati eventi quali intervalli temporali o soglie di accessi online. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza dei dati sul sito istituzionale, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni, da programmare con cadenza periodica o in seguito a un aggiornamento dell'informazioni.
32. Cfr. in particolare par. 7.
33. Cfr. art. 6, par. 1, lett. e), e art. 12, par. 1, lett. b), dir. 95/46/CE.
34. Cfr., in particolare, ex pluribus, le sentenze della Corte di Giustizia CE, 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, punto 26; 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing, punto 8; 16 dicembre 1993, causa C- 334/92, Wagner Miret, punto 20; 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari, punto 48; 5 ottobre 2004, C-397/01, Pfeiffer, punto 114; Corte di Giustizia CE, 29/1/2008, C-275/06, Productores de Música de España-Promusicae, punto 70.
35. Cfr. art. 6, par. 1, lett. c), e art. 7, par.1, lett. c) e d), dir. 95/46/CE; artt. 3 e 11 del Codice. V. inoltre, Corte di Giustizia CE, 20/5/2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01 e Corte Costituzionale austriaca 28 novembre 2003, KR 1/00-33 (in http://www.vfgh.at/cms/vfgh-site/attachments/3/8/6/CH0006/CMS1108403943433/kr1-33 -00.pdf). Si ricorda che i principi di deriva-zione comunitaria richiamati soddisfano i requisiti dell'immediata applicabilità (cfr. la già citata sentenza della Corte di Giustizia CE, 20/5/2003, punti 98-100), con la conseguenza di obbligare, come già ricordato, non solo i giudici nazionali ma anche gli organi amministrativi a disapplicare la legislazione nazionale contrastante con la normativa comunitaria senza doverne attendere la rimozione in sede legislativa o per il tramite di impugnazioni di incostituzionalità (Corte cost. 11/7/1989, n 389; cfr. anche Corte di Giustizia 9 marzo 1978 causa C-106/77).
36. Cfr. artt. 6, 7 e 12 dir. 95/46/CE cit. Sul punto, peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. 9/11/2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09) ha dichiarato l'invalidità di un regolamento comunitario nella parte in cui imponeva la pubblicazione di dati personali di beneficiari di finanziamenti di fondi strutturali senza prevedere, fra l'altro, un limite temporale per la durata della stessa, commisurato ai periodi nel corso dei quali gli interessati hanno percepito gli aiuti.
37. Cfr. artt. 124 ss., del d. lgs. 22/1/2004 n. 42. Al riguardo, vedi anche il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (all. A.2 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Provv. n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80).
38. Articolo espressamente richiamato dall'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013
39. Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, l'indirizzo web: http://www.robotstxt.org/.
40. V. Provv. del Garante del 16 luglio 2009 in materia di "Pubblica amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del personale" (doc. web n. 1639950), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2009.
41. Ivi.
42. In relazione all'ambito soggettivo di applicazione di tale articolo si rimanda alle indicazioni con-tenute nella Delibera CIVIT n. 65/2013 in tema di "Applicazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" del 31 luglio 2013, in http://www.civit.it/?p=9381.
43. V. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007.
44. Cfr. sul punto la Delibera CIVIT n. 59/2013 in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)" (in http://www.civit.it/?p=9059) che in proposito ha indicato: "L'art. 26, c. 2, del d. lgs. n. 33/20013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro. In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi ma che nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all'art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia".
45. C.d. scala Adl o di Katz.
46. Cfr. Delibera Civit n. 59/2013 in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)", cit.
47. Cfr. la definizione contenuta nell'art. 11 del d. lgs. n. 33/2013 che richiama l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.
48. Cfr. i provvedimenti del Garante citati supra in nota 5.
49. In tal senso v. già il parere del Garante del 26 ottobre 1998, doc. web n. 30951; Provv.ti 17 aprile 2003, doc. web n. 1054640; 12 gennaio 2004, doc. web n. 1053395; 25 gennaio 2007, doc. web n. 1386836; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1669620; 12 aprile 2012, doc. web n. 1896533; 1 agosto 2013, doc. web n. 2578588. Nella giurisprudenza di legittimità, in senso analogo, cfr. Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2012, n. 12726, che ha confermato il Provv. Garante 9 dicembre 2003, doc. web n. 1054649; sulla necessità dell'osservanza del principio di proporzionalità (in occasione alla diffusione sull'albo pretorio di dati riferiti alle condizioni di salute dell'interessato) v. altresì Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18980; Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2012, n. 2034.
50. Cfr. par. 2 del citato parere del Garante del 7 febbraio 2013, doc. web. n. 2243168.
51. V. Provvedimento riguardante "Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio"" del 10 novembre 2004 (doc. web n. 1116068).
52. Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, l'indirizzo web: http://www.robotstxt.org/.
53. A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di web publishing e Cms (Content management systems) in grado di attribuire, anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (meta-dati), un intervallo temporale di permanenza della documentazione all'interno del sito istituzionale, con-sentendone una sua agevole rimozione, anche in forma automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza della medesima documentazione, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare con cadenza periodica o in seguito a un aggiornamento dell'informazione. Cfr. anche le Linee guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione redatte dall'allora DigitPa (ora AgID) ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009 (in http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx).
54. Cfr. Provv. 6 dicembre 2012, n. 384, doc. web n. 2223278.
55. Sul punto, si rimanda alle precisazioni contenute supra in nota 31.
56. V., al riguardo, art. 53 del CAD; v. anche d.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 "Regolamento di attuazio-ne della l. 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e d.m. 30 aprile 2008 "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili".
57. V. la Delibera n. 105/2010 della CIVIT recante le "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)", in http://www.civit.it/wp- content/uploads/Delibera-n.105.20102.pdf.
58. Si rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale dettate da DigitPA (ora AgID) reperibili sul sito istituzionale dell'ente: http://www.digitpa.gov.it/.
59. Cfr., a titolo esemplificativo, ex pluribus, l'affissione nell'albo del comune dell'avviso di deposito dell'atto da notificare a persona irreperibile in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 60, comma 1, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); l'affissione all'albo comunale o provinciale della notizia dell'inadempienza alla diffida ad adempiere l'obbligo di pubblicità della situazione patrimoniale da parte degli amministratori locali (art. 14, comma 1, della legge 5 luglio 1982, n. 441); l'affissione nell'albo comunale da parte del segretario comunale dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione (art. 31, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); l'affissione dell'avviso del sindaco contenente l'invito ai cittadini a presentare eventualmente ricorso contro le decisioni della Commissione elettorale comunale relative l'iscrizione nelle liste elettorali e dell'avviso del deposito presso la segreteria del comune dell'elenco revisionato degli elettori iscritti alle liste elettorali (art. 18, comma 1, e art. 32, comma 6, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223); l'affissione all'albo pretorio del comune di una copia dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età redatta dalla commissione elettorale comunale (art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 223/1967 cit.); l'affissione all'albo pretorio del comune dell'elenco dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello (artt. 17 ss. della legge 10 aprile 1951, n. 287).
60. Per una specifica delle caratteristiche dell'albo pretorio si rimanda alle indicazioni contenute nel Vademecum elaborato da DigitPA (ora AgID) del luglio 2011 intitolato "Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online", in http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/VADEMECUM%202011_
Modalita_pubblicazione_documenti_Albo_online.pdf.
61. Cfr. Provv. del 23 febbraio 2012, doc. web n. 1876679.
62. V. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007, cit., punto 6.1. Cfr. art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare commi 5, 6 e 6 bis e, più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, art. 35, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
63. Cfr. parr. 6.B.1 e 6.B.2, delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, 2 marzo 2011 (già par. 6.1 delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, 14 giugno 2007 e par. 10.2 delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, doc. web n. 1407101).
64. Cfr. Provv. 6 dicembre 2012, n. 384, doc. web n. 2223278.
65. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, del 14 giugno 2007, cit., par. 6.1; Provv.ti 6 giugno 2013, n. 274, doc. web n. 2535862; del 6 giugno 2013, n. 275, doc. web n. 2536184; 6 giugno 2013, n. 276, doc. web n. 2536409.
66. Cfr. già Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011, e doc. web n. 1793203; v. altresì, per fattispecie individuali, Provv.ti del 6 giugno 2013, n. 277, doc. web n. 2554965; 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639.
67. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, del 14 giugno 2007, cit., par. 6.1.
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Comunicazione MIUR inerente la formazione dei docenti specializzati sul sostegno.
Il MIUR ha fornito indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità
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#settemila #corsista
Comunicazione MIUR inerente le cessazioni dal servizio del personale docente, ATA e Dirigente Scolastico destinatario di comunicazioni relative al riconoscimento dell'APE sociale.
Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale certificati e riconosciuti dall'INPS tramite l'invio delle suddette comunicazioni
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#carattere #ape #news
Comunicazione in merito all' interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n.6 del 4 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti sull' interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012
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#gratuità
Comunicazione MIUR inerente il potenziamento delle caselle di posta elettronica dei DS e DSGA.
Il MIUR ha comunicato che è stato effettuato un intervento sulle caselle di posta elettronica ordinaria in dotazione ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA, al fine di migliorare il servizio ampliandone le caratteristiche tecniche
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#carattere #news #fontface
Comunicazione MIUR inerente il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti.
Il MIUR ha fornito indicazioni sul periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti nelle fasi B e C del Piano assunzioni straordinario di cui alla Legge 107/2015
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#carattere #neoassunto #news
Chiarimento DFP inerente il regime pensionistico dei pubblici dipendenti.
Il DFP ha fornito un parere in merito al collocamento a riposo al compimento del limite ordinamentale dei dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione prima del 31/12/2011
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#char
Ulteriori chiarimenti MIUR sull'utilizzo del Bonus Formazione.
Sul sito istituzionale del MIUR sono state pubblicate ulteriori FAQ sull'utilizzo del bonus da parte degli insegnanti
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#assemblare #hardware
Comunicazione MEF in merito a chiarimenti sulla indennità di reggenza per i dirigenti scolastici
Il MEF - NoiPa a seguito nota di rettifica del Miur n. 7525 del 25 luglio 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla indennità di reggenza per i dirigenti scolastici
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#remunerare
Ulteriori chiarimenti della Funzione Pubblica in merito alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
La Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione anticipata entro il 31/12/2017
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#mincho #msofontalt
Chiarimenti MIUR inerenti la disciplina delle assenze dal servizio per visite specialistiche.
Il MIUR ha fornito indicazioni sull'applicazione della sentenza n. 5714/2015 del TAR Lazio con la quale è stata annullata la circolare n. 2/2014 del Dipartimento Funzione Pubblica, relativa alle assenze per visite mediche
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Modifica della trattazione presente alle pagine 717 e seguenti del Bergantini 2012.
L'INPS ha fornito le prime istruzioni operative in tema di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici
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D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
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#procedimento #dipendente #sanzione #infrazione #licenziamento #sospensione #comma #addebito #amministrazione #contestazionePagina: 2
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Ulteriori indicazioni e riferimenti inerenti la tematica trattata alle pagine 717 e seguenti del Bergantini 2012.
È in vigore dal 31-10-2012, il DL n. 185/2012 con il quale è stata ripristinata la disciplina del TFS nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del 2012
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Messaggio 29 marzo 2018, n. 1399
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#visita #lavoratore #malattia #datore #lavoro #polo #dipendente #assenza #controllo #reperibilitàPagina: 681
Sanzioni disciplinari (Art. 55 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; CCNL 2018; D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297...
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#procedimento #dipendente #sanzione #infrazione #sospensione #licenziamento #addebito #contestazione #prevedere #giornoPagina: 59
Comunicato 8 ottobre 2018
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PAG 665 LA RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI I dipendenti pubblici possono incorrere in resp...
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U.S.R. per il Piemonte - Circolare Regionale 8 marzo 2012, n. 138
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PAG 666 Sanzioni disciplinari (Art. 55 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; CCNL 2018; D.Lgs. 16 aprile 19...
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Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Accesso atti: indagini e investigazioni difensive
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