Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 23/04/2021
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  • Offese rivolte a un docente durante un corso di formazione online: accesso agli atti e procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Accesso atti: indagini e investigazioni difensive

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    #pbb #procedimento #formatore #docente #avvocato #scrivere #ruggine #accesso #istigare #offendere #epiteto

    Domanda

    Un docente (A) ne ha offeso (senza esser stato minimamente istigato) un altro (B) pubblicamente durante un corso di formazione online su xxx, continuando con epiteti del tipo "xxx" per qualche minuto ad audio e telecamere aperte (il tutto sulla base di "ruggini" antecedenti di sei mesi….. Il DS non era presente in nessuna delle due occasioni).
    Il docente B mi chiede per iscritto di fare qualcosa come DS e si riserva vie legali (anche se mi ha detto di persona che preferirebbe non adire in tal senso).
    Il DS chiede relazione sui fatti al formatore che teneva il corso ed al docente A con posta certificata e numero di protocollo (testo: xxxxxxxxxxx).
    Il docente A, resosi probabilmente conto di aver ecceduto, va dal suo avvocato, che gli fa chiedere accesso agli atti per sapere cosa ha scritto il docente B e premette che risponderà al sottoscritto solo dopo aver ricevuto quanto richiesto e averlo sottoposto al suo avvocato.
    a- Devo garantire accesso anche in questa fase in cui non ho ancora iniziato alcun procedimento ?
    b- E’ mio diritto come datore di lavoro, e visto che il fatto si è svolto durante l’orario di servizio, avere comunque una relazione scritta sui fatti da parte del docente A, indipendentemente da quanto mi ha scritto o mi dovesse scrivere il docente B?
    c- Cosa potrei scrivergli e a quali normative potrei appellarmi per ottenere comunque quanto al punto b) senza del quale ogni mia iniziativa sarebbe inibita o quasi?

    Risposta

    Per quanto riguarda il quesito sub a): in base all’art. 22, c. 1, lettera d), legge n. 241/1990, per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
    La richiesta rivolta dal docente B costituisce dunque documento ai sensi della disposizione citata: anche se in questo momento non fa parte di uno specifico procedimento, essa concerne un’attività di pubblico interesse poiché – a quanto si evince – segnala comportamenti di un collega potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare.
    Si consiglia dunque di consentire l’accesso agli atti richiesto dal docente A. Del resto, la giurisprudenza sostiene che si possa procedere all’oscuramento del nominativo del “segnalante” quando vi è il pericolo di comportamenti ritorsivi da parte del segnalato: in questo caso, una simile cautela sembra inutile, posto che il docente A pare già conoscere l’esistenza di un documento redatto dal docente B e chiede l’accesso proprio ad esso.
    Per quanto riguarda i quesiti sub b) e c): a fronte della possibilità di ottenere elementi istruttori – in vista dell’avvio di un procedimento disciplinare – sia da parte del docente B che del formatore presente nel momento in cui si è verificato l’episodio oggetto del quesito, non pare opportuno pretendere chiarimenti scritti dal dipendente. Quest’ultimo infatti si trova in qualche modo a “difendersi” da addebiti non definiti (perché non puntualmente contestati) senza le garanzie del procedimento disciplinare (l’audizione con l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale).
    In altri termini, a fronte degli elementi già acquisiti (richiesta del docente B) e di quelli che lo possono essere (relazione del formatore), il dirigente scolastico avrebbe potuto operare una valutazione circa la necessità di avviare un procedimento disciplinare oppure no. Nel primo caso, il docente A avrebbe conosciuto con esattezza quali fatti gli venivano addebitati e avrebbe potuto difendersi pienamente, nel corso di un’audizione convocata con almeno 20 giorni di preavviso e con l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale. Così, invece, il dipendente non sa cosa aspettarsi poiché si è al di fuori dell’alveo segnato dall’art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001 e, rispondendo alla richiesta di chiarimenti scritti, potrebbe vedere pregiudicato il proprio diritto di difesa in un successivo eventuale procedimento disciplinare. Rispondendo alla richiesta del dirigente scolastico al di fuori di questo infatti, “cristallizzerebbe” una ricostruzione dei fatti che poi potrebbe risultare difficile superare nel successivo procedimento.
    Il datore di lavoro può chiedere chiarimenti ai propri dipendenti, i quali sono tenuti a prestargli la loro collaborazione (obbligo insito, questo, secondo la giurisprudenza nell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2104 c.c.). Nel caso in questione, tuttavia, si sconsiglia di imporlo, magari a mezzo di ordine di servizio, per i motivi sopra illustrati. Si suggerisce anzi, se se ne ravvisano gli estremi, di avviare tempestivamente un procedimento disciplinare. Se invece detti estremi non sono rinvenibili, si consiglia comunque di non insistere nella richiesta di chiarimenti al docente A, là dove questi non adempia volontariamente.
    Non è vero, infatti, che in loro assenza, il dirigente non può intraprendere alcuna iniziativa. Si ripete che bastano gli elementi rinvenibili nelle relazioni dei presenti (in particolare il docente offeso e il formatore) per comprendere se è necessario esercitare l’azione disciplinare oppure no. Sarà all'interno del procedimento disciplinare, eventualmente avviato, che il docente coinvolto darà i suoi chiarimenti.

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    Approfondimenti

    Sentenza 17/02/2025 n° 4077
    Area: Giurisprudenza

  • E' legittimo il licenziamento del docente in caso di assenza ingiustificate continuative - Corte di Cassazione - Lavoro
  • E' legittimo, ai sensi dell'art. 55-quater comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 165/2001, il licenziamento di un docente per i seguenti comportamenti: a) assenza ingiustificata dal servizio per 55 giornate consecutive; b) assenza ingiustificata dal servizio nei giorni degli scrutini (2 giorni di assenza ingiustificata); c) assenza ingiustificata dagli esami di Stato, quale membro interno di commissione (7 giorni di assenza ingiustificata); d) assenza ingiustificata dal collegio dei docenti con modalità online. ( Nel caso di specie la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva escluso che il ritardo della Dirigente Scolastica nel segnalare l'assenza ingiustificata della docente all'Ufficio Scolastico Regionale avesse invalidato il procedimento disciplinare. In assenza di dati idonei ad attribuire al temporaneo silenzio della Dirigente Scolastica il significato di manifestazione implicita della volontà di ritenere legittima la mancata partecipazione della docente alle attività dell'Istituto cui era assegnata, il giudice di appello ha in particolare rilevato che difettava il riscontro sul piano fattuale del legittimo affidamento della docente sull'irrilevanza disciplinare della sua condotta o sulla scarsa gravità della medesima; ha per contro evidenziato che risultavano provato che erano rimasti senza esito i numerosi contatti telefonici tra la Dirigente e la Segreteria amministrativa della Scuola e la docente più volte sollecitata ad attivarsi per poter svolgere l'attività didattica a favore degli studenti e partecipare alle altre attività istituzionali dovute o almeno a giustificare la sua assenza).

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    #personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro

    Sentenza 08/12/2025 n° 219
    Area: Giurisprudenza

  • L'irrogazione dell'avvertimento scritto a un docente spetta all'U.P.D. - Tribunale TRIESTE - Lavoro
  • L’irrogazione della sanzione dell’avvertimento scritto nei confronti di un docente rientra nelle attribuzioni dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (La decisione non sembra condivisibile in quanto motiva con riferimento al vigente CCNL- applicabile al personale A.T.A.- e non considera il disposto del comma 9-quater del D.Lgs n.165/2001. L’amministrazione ha proposto appello).

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    #personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente

    01/12/2025 n° 63113
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR LOMBARDIA - Nota - D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
  • Ministero dell’istruzione e del merito
    Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
    Direzione Generale
    Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

    Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
    attività educative e didattiche di scuola
    secondaria di primo e secondo grado
    loro e-mail istituzionali
    p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
    loro e-mail istituzionali
    Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
    Lombardia
    loro e-mail istituzionali

    Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.

    Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
    In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
    In particolare:
    - resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
    - non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
    - non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
    - permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
    - resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
    Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
    Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.

    ▪ SANZIONI DISPIPLINARI

    Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
    - per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
    - per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
    di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
    - per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
    nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).

    ▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI

    In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
    - le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
    - le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
    alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
    - le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
    - è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
    - in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
    - nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
    Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).

    ▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

    Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
    In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
    - nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
    di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
    - è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
    - si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
    del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
    Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).

    Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.


    IL DIRETTORE GENERALE
    Luciana VOLTA

    (Firmato digitalmente)

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    #studenti: azione disciplinare

    10/07/2025 n° 387
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Garante per la protezione dei dati personali - Ordinanza - Pubblicare in chiaro i dati delle istanze di accesso agli atti integra illecito trattamento di dati
  • [doc. web n. 10167956]

    Provvedimento del 10 luglio 2025

    Registro dei provvedimenti
    n. 387 del 10 luglio 2025

    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;

    VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);

    VISTO il d. lgs. 30/6/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);

    VISTO il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);

    VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

    VISTA la documentazione in atti;

    VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

    Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

    PREMESSO

    1. Introduzione

    Questa Autorità ha aperto un’istruttoria nei confronti del Comune di Langhirano a seguito di una segnalazione in ordine a una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali derivante dalla diffusione di dati personali sul sito web istituzionale del predetto Comune. 

    Nello specifico, dalla verifica preliminare effettuata dall’Ufficio, è emerso che sul sito istituzionale del Comune di Langhirano, nella sezione «Amministrazione trasparente», nell’area «Altri contenuti»/«Accesso civico», era possibile accedere a una pagina web (https://...) in cui erano presenti i seguenti file intitolati:

    1.  «Esito accesso atti XX - XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 148 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);

    2. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 258 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);

    3. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 359 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https:...);

    4. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 213 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);

    5. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 216 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);

    6. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 194 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);

    7. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 67 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...).

    I citati documenti contenevano nel campo oggetto e mittente dati e informazioni personali, con specifica indicazione del nominativo del soggetto che ha effettuato la richiesta di accesso e della descrizione di quanto domandato con indicazione in molti casi dei dati personali dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti. Solo per fare alcuni esempi, al riguardo, è emerso che nel campo oggetto era riportato: «richiesta diritto di accesso ai documenti relativi all’immobile posto XX di proprietà XX»; «accesso pratiche edilizie: XX e nominativo dell’intestatario della pratica XX»; ecc.). 

    2. La normativa in materia di protezione dei dati personali

    Ai sensi della disciplina in materia, «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).

    I soggetti pubblici, come il Comune, possono diffondere «dati personali» nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice) e – in ogni caso – del principio di «minimizzazione», in base al quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD). 

    Quanto al registro degli accessi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – nelle proprie Linee guida adottate d’intesa con il Garante – ha indicato la possibilità che venga istituito il predetto registro presso gli enti, specificando al contempo che il «registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale» (par. 9, Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 recante le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1. Del medesimo tenore anche il par. 8.2.b. della Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 2019, recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)», in http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_FOIA_n_1_2019.pdf).

    Peraltro, occorre tenere in considerazione che la stessa disciplina statale in materia di trasparenza prevede espressamente che «Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti» (art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013).

    3. Valutazioni preliminari dell’Ufficio sul trattamento di dati personali effettuato.

    Dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, l’Ufficio con nota prot. n. XX del XX ha accertato che il Comune di Langhirano – diffondendo i dati e le informazioni personali prima descritti inseriti nei registri degli accessi pubblicati online – ha tenuto una condotta non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD. Pertanto, con la medesima nota sono state notificate al predetto Comune le violazioni effettuate (ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice), comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del RGPD e invitando l’amministrazione a far pervenire al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentita da questa Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981). 

    4. Memorie difensive.

    Il Comune di Langhirano, con la nota prot. n. XX del XX, ha inviato al Garante i propri scritti difensivi in relazione alle violazioni notificate.

    Al riguardo, si ricorda che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice, intitolato «Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante».

    Nello specifico, quanto alla condotta tenuta, l’amministrazione ha evidenziato, fra l’altro che:

    - «Lo schema del registro accessi è stato predisposto nel XX dall’Amministrazione Comunale in ottemperanza agli adempimenti normativi in materia. L’ente pertanto si considera in perfetta buona fede ritenendo che detta predisposizione rappresentasse un congruo bilanciamento di interessi tra esigenze di pubblicità e riservatezza»

    - «Si evidenzia pertanto che la pubblicazione del dato sia esclusivamente frutto di un’interpretazione ampia del principio di trasparenza anche il relazione al dibattito politico-culturale sul tema di quegli anni»;

    - «Si evidenzia inoltre che non sono comunque in generale presenti dati ulteriori quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo, data di nascita o comunque elementi che possano identificare la persona fisica in maniera certa ed incontrovertibile»;

    - «i dati pubblicati nella sezione di amministrazione trasparente afferenti il registro degli accessi, sono stati immediatamente rimossi dal gestionale in attesa degli sviluppi del caso»;

    - non «sono mai pervenute segnalazioni, reclami o doglianze in generale» e non «risulta che da parte degli interessati siano mai state esercitate azioni volte alla tutela dei loro diritti […]»;

    - «tutti i dati sono da ritenersi comuni eccezion fatta per un solo accesso afferente l’anno XX protocollo n.XX nel quale sono presenti categorie particolari di dati anche se, stante la casella “oggetto” e “mittente” si può addivenire solo in via indiretta a desumere una condizione relativa allo stato di salute di un soggetto. Cionondimeno per tutti i dati inseriti nelle tabelle non sono comunque presenti dati ulteriori come codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo e data di nascita. Non c’è altresì in generale coincidenza tra mittente ed oggetto e la mera indicazione di nome e cognome, non pare di per sé sufficiente ad identificare in maniera univoca il soggetto».

    5. Valutazioni del Garante

    La questione oggetto del caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la diffusione di dati e informazioni personali, contenuti nei registri delle richieste accesso agli atti (anni XX) pubblicati online (di cui ai file identificati supra ai nn. 1-7 del par. 1).

    I citati documenti contenevano nel campo oggetto e mittente dati e informazioni personali di centinaia di istanze con specifica indicazione di: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito. In particolare, è stata lasciato in chiaro il nominativo del soggetto che ha effettuato la richiesta di accesso e la descrizione di quanto domandato con indicazione in molti casi dei dati personali dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti (es: «richiesta diritto di accesso ai documenti relativi all’immobile posto in XX di proprietà XX»; «accesso pratiche edilizie: XX e nominativo dell’intestatario della pratica XX»; ecc.). 

    Al riguardo, occorre evidenziare in via preliminare che la pubblicazione online nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (con conseguente indicizzazione nei motori di ricerca generalisti come Google) della circostanza di avere effettuato una richiesta di accesso presso un ente pubblico oppure quella riguardante il fatto che un soggetto abbia richiesto dati e informazioni riguardanti un terzo comporta la conoscenza generalizzata (tramite la diffusione) di informazioni di natura personale, che i soggetti interessati, per i motivi più vari, potrebbero non volere portare a conoscenza di soggetti estranei alla propria sfera personale e familiare, determinando una un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei relativi diritti e libertà. 

    Nell’ambito dell’istruttoria aperta al riguardo da questa Autorità, il Comune ha confermato, nelle proprie memorie difensive, l’avvenuta diffusione online dei dati personali descritti in assenza di una idonea base giuridica, riconducendo la propria condotta a «un’interpretazione ampia del principio di trasparenza anche il relazione al dibattito politico-culturale sul tema […]». 

    La ricostruzione offerta dall’ente chiarisce alcuni punti della questione ed è sicuramente utile ai fini della valutazione della condotta, ma non appare idonea a superare i rilievi critici mossi dall’Ufficio. 

    Si ricorda infatti che – per il rispetto del principio di trasparenza amministrativa delle pp.aa. di cui all’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013 – nessuna norma di settore prevede un obbligo di pubblicazione dei dati personali di coloro che hanno effettuato accessi ad atti e documenti oppure dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti. A ciò si aggiunge che l’istituzione presso ogni amministrazione del registro delle richieste di accesso, oltre a essere solo raccomandato nelle Linee guida di ANAC e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione prima citate (cfr. supra par. 2), non implica come necessaria e proporzionata anche l’operazione di diffusione online dei dati personali/nominativi di coloro che hanno effettuato le richieste di accesso e dei soggetti a cui i documenti si riferiscono. Nelle citate Linee guida di ANAC è, infatti, specificamente riportato che è sufficiente inserire «l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione», avendo cura – in sede di pubblicazione – di «oscura[re] i dati personali eventualmente presenti». Molto chiara, in tal senso, è anche la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, laddove – sempre con riferimento alla compilazione del registro degli accessi – è analogamente raccomandato che «ciascuna amministrazione indicherà gli estremi delle richieste ricevute e il relativo esito, omettendo la pubblicazione di dati personali eventualmente presenti» (par. 8.2.b).

    L’ampia interpretazione del principio di trasparenza sostenuta dal Comune non può quindi giustificare la diffusione di dati personali online, in quanto non soddisfa nessuno dei presupposti di liceità previsti dall’art. 2-ter del Codice. La condotta posta in essere risulta peraltro in contrasto con quanto previsto dall’art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, che prevede effettivamente la possibilità che le pp.aa. possano pubblicare sul sito web istituzionale dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, ma sempre «procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti». La diffusione dei dati personali descritti e oggetto di contestazione non è, inoltre, conforme alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, che indicano chiaramente la necessità di procedere all’oscuramento dei dati personali presenti nel Registro degli accessi, fra cui sono compresi anche i nominativi dei soggetti istanti e di coloro cui si riferiscono i documenti richiesti. 

    Analogamente, non può essere accolta l’eccezione sollevata dal Comune secondo la quale non vi sarebbe stata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in quanto – tenendo conto della circostanza che non sono stati diffusi accanto al nominativo dei soggetti interessati anche «dati ulteriori quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo, data di nascita» – non sarebbero stati diffusi «elementi che possano identificare la persona fisica in maniera certa ed incontrovertibile». Tale tesi è in contrasto con la disciplina europea in materia secondo la quale «dato personale» è, come detto, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come, fra l’altro, proprio il «nome» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD). Nel caso in esame, dall’istruttoria è emerso che il Comune ha pubblicato online proprio i nomi e cognomi dei soggetti interessati (soggetti che hanno effettuato l’accesso e talvolta anche soggetti a cui i documenti si riferiscono) contenuti nei registri degli accessi, ossia dati che identificano direttamente persone fisiche e rientrano, pertanto, sicuramente nella ricordata definizione di «dato personale» (indipendentemente dalla circostanza che siano accompagnati da ulteriori informazioni come codice fiscale, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita).

    Per altro verso, si rileva che, per stessa ammissione del Comune in almeno un procedimento i dati personali diffusi erano idonei a rivelare indirettamente anche la condizione di salute del soggetto interessato (art. 9 del RGPD), come nel caso della richiesta di accesso anno XX protocollo n. XX, avente a oggetto lo «stato pratica devoluzione contributo per rimozione barriere architettoniche - domanda presentata dalla sig.ra XX», con la conseguente violazione anche del divieto di diffusione di dati relativi alla salute previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice.

    6. Esito dell’istruttoria relativa al reclamo presentato

    Le circostanze evidenziate negli scritti difensivi del Comune, esaminate nel loro complesso, anche se sicuramente meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta, non risultano sufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento. Ciò in quanto, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019. 

    In tale quadro, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio con la nota prot. n. XX del XX e si rileva – conformemente ai precedenti di questa Autorità in materia (provv. n. XX del XX, in www.gpdp.it, doc. web n. 9784482; n. 281 del 22/7/2021, ivi, doc. web n. 9696645) – che il trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Langhirano non è conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, in quanto la diffusione dei dati personali prima descritti contenuti nei registri delle richieste accesso agli atti (anni XX) pubblicati online (di cui ai file identificati supra ai nn. 1-7 del par. 1) è avvenuta in violazione:

    1)  delle disposizioni contenute dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice; dell’art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013; dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD; nonché delle indicazioni contenute al riguardo nelle Linee guida dell’ANAC e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione (sopra richiamate al par. 2);

    2) del principio di «minimizzazione» dei dati, che non sono risultati «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (ossia la trasparenza amministrativa), previsto dall’art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD;

    3) del divieto di diffusione dei dati sulla salute dei soggetti interessati, previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche l’art. 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD).

    Considerato, tuttavia, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto il titolare del trattamento ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere i dati personali oggetto di contestazione dell’Ufficio dal sito web istituzionale, fermo restando quanto si dirà sull’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del RGPD.

    7. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 58, par. 2, lett. i; 83 del RGPD) 

    Il Comune di Langhirano risulta aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4 del RGPD nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche artt. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

    Al riguardo, l’art. 83, par. 3, del RGPD, prevede che «Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave». 

    Nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, che si applica pertanto al caso in esame. 

    Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del RGPD, nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere correttivo di «infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso». In tale quadro, «il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice» (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

    La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare, tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del RGPD.

    In tal senso, quanto all’illecita diffusione online di dati personali si tiene conto del fatto che la stessa ha avuto a oggetto la diffusione online di dati personali in un caso anche idonei a rivelare lo stato di salute (art. 9 del RGPD), riferiti a diverse centinaia di persone (soggetti che hanno effettuato l’accesso e talvolta anche soggetti a cui i documenti si riferiscono, contenuti nei registri nei registri degli accessi anni XX) mantenuti sul sito web istituzionale almeno fino data dell’invio delle memorie difensive del Comune (aprile XX). Tale condotta deriva in ogni caso – secondo quanto dichiarato dal Comune – da un’ampia interpretazione del principio di trasparenza e risulta quindi essere di natura evidentemente colposa. 

    Si ritiene pertanto che, nel caso di specie, il livello di gravità della condotta tenuta dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR” del 23/5/2023, punto 60).

    Ciò premesso, oltre a tener conto della circostanza che il Comune di Langhirano è un ente di medie dimensioni (con poco più di 10.000 abitanti), si prendono in considerazione anche le seguenti circostanze attenuanti:

    - il titolare del trattamento, a seguito della richiesta dell’Ufficio è intervenuto tempestivamente, collaborando con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alle violazioni, attenuandone i possibili effetti negativi, dichiarando, a tal fine, che la condotta è cessata avendo provveduto a rimuovere i dati dal sito web istituzionale;

    - il titolare del trattamento ha dichiarato di non aver in ogni caso ricevuto segnalazioni, reclami o richieste di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati;

    - non risultano precedenti violazioni del RGPD pertinenti commesse dall’ente.

    In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di dover determinare ai sensi dell’art. 83, parr. 2 e 3, del RGPD l’ammontare della sanzione pecuniarie, prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4; del RGPD; nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche artt. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013), quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva sensi dell’art. 83, par. 1, del medesimo RGPD.

    In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, riguardanti la diffusione di dati personali online, anche relativi alla salute, in assenza di una idonea base normativa (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), si ritiene altresì che debba essere applicata la sanzione accessoria della pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019.

    Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

    TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

    rilevata l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Langhirano nei termini indicati in motivazione ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del RGPD, e dell’art. 144 del Codice, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4; del RGPD, nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice;

    ORDINA 

    al Comune di Langhirano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.zza Giacomo Ferrari, 1 - 43013 Langhirano (PR) – C.F. 00183800341 di pagare la somma di € 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui in motivazione; 

    INGIUNGE

    al medesimo Comune di pagare la somma di euro € 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981.

    Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice).

    DISPONE

    - la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019; 

    - l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell’art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

    Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

    Roma, 10 luglio 2025

    IL PRESIDENTE
    Stanzione

    IL RELATORE
    Ghiglia

    IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
    Filippi

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    Data di pubblicazione: 23/04/2021
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  • Offese rivolte a un docente durante un corso di formazione online: accesso agli atti e procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Accesso atti: indagini e investigazioni difensive

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