
Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Accesso atti: indagini e investigazioni difensive
KEYWORDS
Un docente (A) ne ha offeso (senza esser stato minimamente istigato) un altro (B) pubblicamente durante un corso di formazione online su xxx, continuando con epiteti del tipo "xxx" per qualche minuto ad audio e telecamere aperte (il tutto sulla base di "ruggini" antecedenti di sei mesi….. Il DS non era presente in nessuna delle due occasioni).
Il docente B mi chiede per iscritto di fare qualcosa come DS e si riserva vie legali (anche se mi ha detto di persona che preferirebbe non adire in tal senso).
Il DS chiede relazione sui fatti al formatore che teneva il corso ed al docente A con posta certificata e numero di protocollo (testo: xxxxxxxxxxx).
Il docente A, resosi probabilmente conto di aver ecceduto, va dal suo avvocato, che gli fa chiedere accesso agli atti per sapere cosa ha scritto il docente B e premette che risponderà al sottoscritto solo dopo aver ricevuto quanto richiesto e averlo sottoposto al suo avvocato.
a- Devo garantire accesso anche in questa fase in cui non ho ancora iniziato alcun procedimento ?
b- E’ mio diritto come datore di lavoro, e visto che il fatto si è svolto durante l’orario di servizio, avere comunque una relazione scritta sui fatti da parte del docente A, indipendentemente da quanto mi ha scritto o mi dovesse scrivere il docente B?
c- Cosa potrei scrivergli e a quali normative potrei appellarmi per ottenere comunque quanto al punto b) senza del quale ogni mia iniziativa sarebbe inibita o quasi?
Per quanto riguarda il quesito sub a): in base all’art. 22, c. 1, lettera d), legge n. 241/1990, per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
La richiesta rivolta dal docente B costituisce dunque documento ai sensi della disposizione citata: anche se in questo momento non fa parte di uno specifico procedimento, essa concerne un’attività di pubblico interesse poiché – a quanto si evince – segnala comportamenti di un collega potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare.
Si consiglia dunque di consentire l’accesso agli atti richiesto dal docente A. Del resto, la giurisprudenza sostiene che si possa procedere all’oscuramento del nominativo del “segnalante” quando vi è il pericolo di comportamenti ritorsivi da parte del segnalato: in questo caso, una simile cautela sembra inutile, posto che il docente A pare già conoscere l’esistenza di un documento redatto dal docente B e chiede l’accesso proprio ad esso.
Per quanto riguarda i quesiti sub b) e c): a fronte della possibilità di ottenere elementi istruttori – in vista dell’avvio di un procedimento disciplinare – sia da parte del docente B che del formatore presente nel momento in cui si è verificato l’episodio oggetto del quesito, non pare opportuno pretendere chiarimenti scritti dal dipendente. Quest’ultimo infatti si trova in qualche modo a “difendersi” da addebiti non definiti (perché non puntualmente contestati) senza le garanzie del procedimento disciplinare (l’audizione con l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale).
In altri termini, a fronte degli elementi già acquisiti (richiesta del docente B) e di quelli che lo possono essere (relazione del formatore), il dirigente scolastico avrebbe potuto operare una valutazione circa la necessità di avviare un procedimento disciplinare oppure no. Nel primo caso, il docente A avrebbe conosciuto con esattezza quali fatti gli venivano addebitati e avrebbe potuto difendersi pienamente, nel corso di un’audizione convocata con almeno 20 giorni di preavviso e con l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale. Così, invece, il dipendente non sa cosa aspettarsi poiché si è al di fuori dell’alveo segnato dall’art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001 e, rispondendo alla richiesta di chiarimenti scritti, potrebbe vedere pregiudicato il proprio diritto di difesa in un successivo eventuale procedimento disciplinare. Rispondendo alla richiesta del dirigente scolastico al di fuori di questo infatti, “cristallizzerebbe” una ricostruzione dei fatti che poi potrebbe risultare difficile superare nel successivo procedimento.
Il datore di lavoro può chiedere chiarimenti ai propri dipendenti, i quali sono tenuti a prestargli la loro collaborazione (obbligo insito, questo, secondo la giurisprudenza nell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2104 c.c.). Nel caso in questione, tuttavia, si sconsiglia di imporlo, magari a mezzo di ordine di servizio, per i motivi sopra illustrati. Si suggerisce anzi, se se ne ravvisano gli estremi, di avviare tempestivamente un procedimento disciplinare. Se invece detti estremi non sono rinvenibili, si consiglia comunque di non insistere nella richiesta di chiarimenti al docente A, là dove questi non adempia volontariamente.
Non è vero, infatti, che in loro assenza, il dirigente non può intraprendere alcuna iniziativa. Si ripete che bastano gli elementi rinvenibili nelle relazioni dei presenti (in particolare il docente offeso e il formatore) per comprendere se è necessario esercitare l’azione disciplinare oppure no. Sarà all'interno del procedimento disciplinare, eventualmente avviato, che il docente coinvolto darà i suoi chiarimenti.
I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

Sentenza 08/12/2025 n° 219
Area: Giurisprudenza

L’irrogazione della sanzione dell’avvertimento scritto nei confronti di un docente rientra nelle attribuzioni dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (La decisione non sembra condivisibile in quanto motiva con riferimento al vigente CCNL- applicabile al personale A.T.A.- e non considera il disposto del comma 9-quater del D.Lgs n.165/2001. L’amministrazione ha proposto appello).
KEYWORDS
#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente
Ordinanza 16/09/2025 n° 25414
Area: Giurisprudenza

Nel caso in cui un docente insulti gravemente il Dirigente Scolastico nel corso del collegio docenti, è possibile che sia chiamato a rispondere dei danni causati per la lesione del diritto fondamentale all’onore e alla reputazione anche se il fatto commesso non integra gli estremi del reato di diffamazione (perché il Dirigente Scolastico era presente). L’offesa alla reputazione, infatti, è sufficiente a giustificare il risarcimento del danno in quanto costituisce comunque, a prescindere dalla commissione del reato di diffamazione, un illecito civile se esula dal diritto di critica. Se l’offesa si è mantenuta nell’ambito dell’ambiente scolastico, non è irragionevole fissare il danno risarcibile in 2.500€. Trattandosi di un danno non patrimoniale, la valutazione equitativa è legittima purché il giudice, sulla base di un percorso logico verificabile, individui un parametro quantitativo (monetario) collegato alla natura degli interessi coinvolti (nel caso in questione, il diritto di critica e il diritto all’onore) adeguato alle circostanze fattuali. (In questo caso, la Corte di cassazione ha confermato una sentenza che condannava un docente al risarcimento del danno a favore del Dirigente Scolastico, che egli aveva insultato nel corso di un collegio docenti. Il Dirigente Scolastico aveva avviato un procedimento disciplinare durante il quale il docente aveva inviato all’Ufficio Scolastico Regionale, incaricato di verificare la legittimità del procedimento, delle lettere in cui lamentava con termini ingiuriosi l’operato del Dirigente Scolastico.)
KEYWORDS
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 21/07/2025 n° 20455
Area: Giurisprudenza

Il CCNL del comparto scuola differenzia la competenza disciplinare per docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso ha infatti rinviato, per i docenti, all'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994. Quest’ultimo prevede, tra le sanzioni applicabili ai docenti e al personale direttivo, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese come sanzione successiva, in ordine di afflittività, alla censura. La competenza disciplinare in tal caso spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico. Non va invece applicata la disciplina del CCNL relativa alla competenza disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che dopo la censura prevede la sospensione fino a dieci giorni irrogabile dal Dirigente Scolastico. Poiché la competenza disciplinare nei confronti del personale docente, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, si basa sul massimo della sanzione applicabile e non sulla misura concreta della sanzione che la scuola intenda irrogare, in caso di sospensione di due giorni spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non al Dirigente Scolastico, sanzionare il comportamento del docente. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Roma che individuava la competenza disciplinare nei confronti di un docente che era stato sospeso dall’insegnamento per due giorni in capo al Dirigente Scolastico, applicando erroneamente la normativa disciplinare applicabile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario anziché quella prevista per il personale docente e direttivo. Il docente aveva contestato animatamente una decisione del Dirigente Scolastico in modo aggressivo e offensivo davanti agli alunni.)
KEYWORDS
#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#contrattazione collettiva
Sentenza 07/11/2025 n° 1709
Area: Giurisprudenza

Ai fini della tempestività di una contestazione disciplinare è necessaria una notizia 'circostanziata' dell'illecito ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso. In tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una 'notizia di infrazione' di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Pertanto, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (cfr. Cass. n. 14896/2024 in parte motiva). Il legislatore ha, pertanto, inteso istituire con la c.d. carta docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015, una prestazione pecuniaria oggetto di un'obbligazione sui generis, perché condizionata dalla destinazione dell'importo monetario solo a specifiche tipologie di acquisti idonee a soddisfare esigenze formative (obbligazione di scopo); rappresenta un abuso dell’istituto l’utilizzo da parte del docente dell’importo stanziato (euro 500,00) per l’acquisto di un bene del tutto estraneo alle esigenze di formazione e aggiornamento, ma – all’evidenza – destinato ad un utilizzo abusivo di carattere personale.) ( Nel caso di specie è stata confermata la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della sospensione, con privazione della retribuzione, per giorni quattro irrogata ad un docente per aver utilizzato l’importo dell’incentivo per l’aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 dell’art. 1 della L.107/2015, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica, per l’acquisto diretto di beni non consentiti. Nello specifico, di aver acquistato una smart tv lg 55"uhd” ed estensione garanzia "care" tutti. Il Tribunale ha osservato che soltanto con la ricezione della documentazione in possesso della Guardia di Finanza e, segnatamente di n. 87 cartelle contenenti la descrizione dell’attività svolta per ogni singolo docente nonché i relativi allegati, l’UPD ha avuto notizia dell’infrazione relativa al docente, avendo ricevuto dalla GDF la relazione sulla condotta dello stesso e la relativa documentazione a supporto probatorio).
KEYWORDS
#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente
Sentenza 02/09/2025 n° 652
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti nei pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti. 2. I concorrenti di pubblici concorsi alla cui documentazione si chiede di accedere non assumono, normalmente, neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, L. n. 241/1990##1173T; di talché l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti fatti oggetto della richiesta ostensiva non arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi opporsi all'ostensione dei documenti richiesti (si veda Tar Campania Napoli ord. 24 febbraio 2025 n. 1523). 3. Nel caso di specie, il TAR non ha ritenuto condivisibile la tesi dall’Amministrazione per cui le istanze, ove richiedono “ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall’Allegato al bando di concorso…al fine dell’attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione”, sarebbero eccessivamente generiche ed esplorative. Infatti, parte ricorrente ha individuato la documentazione da richiedere sulla base delle informazioni a sua disposizione, documentazione identificabile peraltro, almeno in parte, con la medesima già rilasciata limitatamente alle prove del ricorrente. 4. L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Tar Marche 26 aprile 2024 n. 409, Tar Sicilia Catania 30 gennaio 2023, n. 284 ). 5. Nel caso di specie, gli atti sono stati ritenuti sufficientemente individuati mediante la loro attinenza ai criteri di valutazione delle prove scritte e orali. Il partecipante di un concorso non può essere a conoscenza degli atti adottati dalla Commissione per orientare la propria attività. 6. In merito alla verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei, vale la regola per cui l’accesso deve essere limitato alla documentazione effettivamente esistente agli atti della procedura. Nel caso in esame le istanze sembrano richiedere all’Amministrazione un’attività di verifica ex novo senza indicare i documenti esistenti. 7. La domanda di accesso alle certificazioni presentate da idonei e vincitori e alle date di validità delle stesse per le categorie di riserva è specifica e non impone un’attività alla PA. L’accesso a tali documenti è consentito se finalizzata a difendere i propri interessi giuridici. La tutela della riservatezza non può ritenersi tout court ostativa al cd. “accesso difensivo”, ed anzi, salvo il giusto contrappeso con gli interessi cd. “sensibilissimi”, l’accesso difensivo è ritenuto ad essa prevalente. 8. L’art. 24, della L. n. 241 del 1990##1172T consente l’accesso agli atti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici anche laddove essi riguardino dati sensibili, salva l’applicazione dei principi di cui all’art. 60, D. Lgs. n. 196 del 2003##2277T, nel qual caso, il trattamento di atti contenenti dati idonei a rivelare, tra gli altri, lo stato di salute è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (tra le tante Tar Lazio Roma 6 febbraio 2024, n. 2288) Nel caso in esame, vista la non contestata appartenenza del ricorrente alle categorie di riserva, la documentazione richiesta rientra certamente tra gli atti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici anche laddove essi riguardino dati sensibili. 9. Con riguardo ai limiti all’accesso, negli atti richiesti (con particolare riguardo alle certificazioni eventualmente acquisite dalla PA), sono potenzialmente contenuti anche dati previsti dall'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003##2277T, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 101 del 2018##3705T, il quale prevede che "quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale". Tali dati dovranno essere oscurati dall’Amministrazione. 11. La graduatoria degli idonei, essendo esclusa la sua pubblicazione per legge, si presenta come un documento non esistente, che deve essere formato dall’Amministrazione in risposta all’istanza e, quindi, non accessibile. 12. L’accesso non potrà riguardare tutte le domande e la documentazione dei vincitori e degli idonei, ma solo i vincitori e gli idonei con un punteggio uguale o superiore al ricorrente, non essendo individuabile un interesse del ricorrente medesimo ad accedere alle domande dei soggetti idonei con un punteggio inferiore.
KEYWORDS
#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 21/11/2025 n° 20822
Area: Giurisprudenza

La motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione in sede di esame di Stato risulta idoneamente esplicitata attraverso le griglie adottate – conformi ai modelli Ministeriali - le quali, mediante indicatori e descrittori riferiti a specifici livelli di competenza, offrono una chiara rappresentazione del giudizio attribuito. In assenza di allegazioni specifiche in ordine a travisamenti o incoerenze nella compilazione, il punteggio numerico espresso all’esito della valutazione sintetizza in modo legittimo e sufficiente il giudizio tecnico discrezionale della Commissione. Né la mancata verbalizzazione dettagliata del dibattito interno equivale a difetto di collegialità della deliberazione. Parimenti, quanto al colloquio orale e alla presunta omissione delle competenze maturante nei PCTO e in educazione civica, l’assenza di una verbalizzazione separata delle singole componenti non equivale, di per sé, a omessa trattazione, nè parte ricorrente ha allegato elementi oggettivi idonei a provare che i temi indicati non siano stati affrontati. Infondata è altresì la doglianza sulla presunta brevità del tempo dedicato alla correzione delle prove scritte posto che non è prevista una durata minima o predeterminata, ma è rimessa alla sottocommissione la determinazione del tempo ritenuto congruo e il ricorrente non ha offerto elementi idonei a dimostrare una carenza nell’iter valutativo. Infine, l’eventuale scostamento tra il rendimento scolastico annuale e l’esito finale dell’esame di Stato non integra, di per sé, vizio del procedimento, poiché l’esame di Stato ha natura autonoma rispetto alla valutazione periodica, avendo finalità certificative e non solo confermative e i voti riportati nel corso dell’anno non vincolano la valutazione delle prove d’esame, ma concorrono esclusivamente alla determinazione del credito scolastico. (Il Tar Lazio ricorda che le valutazioni espresse in sede di esame di Stato rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica qualificata, affidata in via esclusiva alla competenza della Commissione esaminatrice, e, pur se soggette al rispetto delle regole procedimentali, sono insindacabili nel merito salvo che nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento o dell’evidente violazione delle norme regolatrici del procedimento. Nel caso di specie, valutate tutte le censure mosse, il giudizio finale appare il risultato coerente di un processo valutativo conforme ai criteri normativi e amministrativi vigenti, correttamente documentato e privo di elementi sintomatici di irregolarità sostanziale.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 30/07/2025 n° 630
Area: Giurisprudenza

Il provvedimento che irroga alla studentessa sorpresa ad utilizzare un telefono cellulare durante la prima prova scritta l’esclusione definitiva da tutte le prove dell’esame di Stato è compatibile con la vigente normativa – in specie l’art. 95, comma 3, R.D. 653/1925, l’art. 12 comma 4 del d.lgs. 62/2017 e l’art. 13 del d.P.R. 487/1994, ritenuto applicabile anche agli esami di Stato – e tale sanzione risulta giustificata e proporzionata. Dal punto di vista fattuale è integrata la fattispecie concreta prevista dalla norma sanzionatoria, che si limita a punire l’utilizzo dello smartphone, sicuramente integrato anche dal maneggiamento di tale dispositivo. Dal verbale risulta, inoltre, che la presidente della commissione, prima dell’avvio delle prove, aveva avvisato gli studenti dell’assoluto divieto di utilizzo dei cellulari e di qualsiasi altro dispositivo elettronico, pena l’esclusione da tutte le prove, tanto che tutti i candidati, compresa la ricorrente, avevano consegnato ciascuno il proprio cellulare. Né possono scriminare in senso favorevole alla studentessa le considerazioni circa il suo brillante curriculum, perché diversamente opinando si finirebbe nella sostanza per giustificare l’utilizzo dei dispositivi elettronici esclusivamente da parte dei candidati più preparati. Inoltre, configurandosi la sanzione dell’esclusione quale atto del tutto vincolato, eventuali vizi puramente formali non potrebbero comportare ex art. 21-octies comma 2 l. 241/1990 l’annullamento di un atto che, comunque, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato. Infine, non ha pregio la censura in ordine alla mancata valutazione della patologia ansiosa di cui soffrirebbe la studentessa, ma mai portata a conoscenza della scuola, in tempo utile per predisporre misure compensative, né della commissione d’esame ai fini dell’irrogazione della sanzione. Se infatti le difficoltà emotive della studentessa non venivano segnalate in tempo per predisporre eventuali misure compensative, non possono giustificare a posteriori una grave infrazione disciplinare al cui rispetto tutti gli studenti erano stati più volte richiamati, costituendo il senso di responsabilità e il rispetto delle regole una componente importante della maturità personale anche di uno studente. (Nel caso di specie, la studentessa prima dell’avvio della prima prova scritta aveva consegnato il proprio cellulare alla commissione, ma aveva introdotto in aula un secondo telefono che aveva poi utilizzato nel corso della prova. In via cautelare la candidata veniva ammessa con riserva alla sessione di prove scritte suppletive dell’esame di Stato, esame poi superato con la votazione di 81/100. Tuttavia, la circostanza che la ricorrente abbia potuto svolgere le prove in base alla favorevole misura cautelare, spiega il TAR Umbria, non costituisce una diversa e successiva determinazione dell’Amministrazione idonea a superare l’originario provvedimento lesivo, ma rende i successivi provvedimenti – inscindibilmente connessi al con decisione cautelare - soggetti a seguire la sorte della sentenza definitiva. Sentenza confermata da Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 7341/2025##3459L.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare
Sentenza 26/08/2025 n° 176
Area: Giurisprudenza

Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, il fatto che alcune condotte possano assumere rilievo disciplinare non ne esclude un’ulteriore valutazione al diverso fine di accertare l’idoneità del lavoratore alle mansioni, trattandosi di profili del tutto diversi. L’art. 55-octies d.lgs. 165/2001 non pone alcun limite temporale all’accertamento di idoneità psico-fisica del dipendente, accertamento che l’amministrazione può disporre in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova sussistendo i presupposti di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 171/2011. Nel caso di specie, a fronte di un precedente accertamento, seppure provvisorio, conclusosi con la declaratoria di inidoneità assoluta del docente, nelle cui more erano stati avviati due procedimenti disciplinari che avevano portato, il primo, alla sospensione dal servizio per sei mesi e, il secondo, alla destituzione (sanzioni poi annullate dal Tribunale per tardività delle contestazioni), l’amministrazione non solo avrebbe potuto, ma alla luce dei suoi doveri di protezione della salute e della sicurezza del personale scolastico e degli studenti, avrebbe dovuto disporre un nuovo accertamento di idoneità prima di consentire al docente la ripresa dell’attività lavorativa, comandata dalla sentenza di reintegrazione. L’esito del nuovo giudizio di idoneità così disposto poteva essere confutato solo con un’indagine medico-legale, che dichiarasse l’idoneità del lavoratore alle mansioni di docente, ma il rifiuto del dipendente di sottoporsi alla CTU disposta dal giudice di prime cure rende impossibile la confutazione di tale accertamento, che conserva la sua validità e preclude l'accoglimento della domanda di reintegrazione nelle mansioni per le quali è stata accertata l'inidoneità permanente. (Nel caso di specie un docente di scuola secondaria di secondo grado, dopo essere stato sospeso in via cautelare dal DS a norma dell’art. 6 DPR 171/2011 per presunta inidoneità psichica e aver subito due sanzioni disciplinari - poi annullate dal Tribunale per tardività di entrambe le contestazioni - , viene reintegrato nel dicembre 2020. L'amministrazione scolastica dispone contestualmente un nuovo accertamento sanitario di idoneità, che si conclude con giudizio di permanente inidoneità alle mansioni di insegnante e parziale idoneità a mansioni di tipo amministrativo. Il docente rifiuta l'assegnazione a mansioni amministrative ed il rapporto di impiego viene dichiarato risolto per decadenza a norma dell’art. 511 d.lgs. 297/1994. Il docente impugna il licenziamento sostenendo l'illegittimità del nuovo accertamento sanitario e nel giudizio rifiuta di sottoporsi alla CTU medico-legale disposta dal giudice. La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del docente sulla base della legittimità del nuovo accertamento di idoneità disposto dall’Amministrazione.)
KEYWORDS
#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente
Sentenza 18/10/2025 n° 501
Area: Giurisprudenza

E’ disciplinarmente rilevante la condotta del Dirigente Scolastico che ha trasmesso all'esterno (prima rispondendo alla specifica richiesta dei genitori di un allievo della Scuola e poi rilasciando delle dichiarazioni alla stampa) un'informazione solo in apparenza completa e veritiera, ma in realtà parziale e fuorviante, perchè idonea a suggerire ai destinatari che la mancata nomina di alcuni insegnanti, necessaria per garantire la piena funzionalità dell'Istituto da lui diretto, era conseguenza di un colpevole ritardo dell'Amministrazione, imputabile in particolare ad un'omissione o comunque alla scarsa diligenza e tempestività dell'Ufficio di Ambito Territoriale. E' vero che il Dirigente Scolastico ha il dovere di trasparenza e informazione verso gli utenti del servizio e i cittadini in generale, e nell'adempierlo può anche esprimere delle critiche nei confronti dell'Amministrazione, ma deve contemperare l'esercizio di questo potere/dovere con il rispetto degli altri obblighi posti a suo carico: correttezza e collaborazione con i Dirigenti di altri Uffici; verità, obiettività, chiarezza e semplicità nella comunicazione; tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione. E’ legittima quindi la sanzione disciplinare irrogata al Dirigente Scolastico che non si è uniformato a queste regole e principi in quanto: ha fornito (ai genitori ed ai cittadini) una descrizione parziale, generica e troppo semplificata della situazione e quindi ha dato un'informazione non veritiera, chiara ed obiettiva e perciò tutt'altro che trasparente; si è preoccupato solo di tutelare la sua posizione, imputando in modo implicito ma chiaro ogni responsabilità della mancata nomina degli insegnanti alla ingiustificata e quindi colpevole inerzia di un altro Ufficio in contrasto con il dovere di correttezza e collaborazione con i colleghi; ha trasmesso all'esterno l'immagine di un'Amministrazione ritardataria e inefficiente contribuendo in questo modo a rafforzare nel pubblico la sfiducia verso il sistema scolastico). La violazione dei doveri previsti dal codice di comportamento di cui al DPR 62 del 2013 costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art.54 del d.lgs.165/2001; e, nel caso di specie, può essere ricondotta - per le sue caratteristiche oggettive e soggettive - alla previsione dell'art.28 comma 3 lettera b) del CCNL, che punisce con la sanzione pecuniaria da 200,00 a 500,00 Euro la "condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza".
KEYWORDS
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 09/07/2025 n° 2193
Area: Giurisprudenza

Il giudizio numerico non deve essere associato ad una enunciazione discorsiva delle ragioni di attribuzioni dei singoli voti: esso, infatti, costituisce una formula sintetica, ma al contempo efficacemente esplicativa, della valutazione tecnica effettuata dai docenti sul grado di preparazione raggiunto dall'alunno, valutazione che rappresenta la sintesi di un percorso didattico annuale di cui lo studente è pienamente consapevole, rivelandosi perciò superfluo che il consiglio di classe si dilunghi nel motivare perché ritenga insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell'alunno. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio o negli oneri di informazione alla famiglia circa l’andamento scolastico non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Nella specie, comunque, la scuola aveva predisposto nel corso dell’anno scolastico attività di supporto e sostegno extracurriculari cui, però, lo studente non ha mai partecipato e tutte le informazioni sul rendimento scolastico dello studente erano pienamente conoscibili attraverso l’accesso al sistema informatizzato (registro elettronico) di cui la scuola è dotata e che consente di verificare in tempo reale l'andamento didattico e disciplinare degli alunni; inoltre la famiglia già con il documento di valutazione intermedia – visualizzato e scaricato – era venuta a conoscenza delle gravi carenze del ragazzo. (Nel caso di specie uno studente di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammesso all’esame di Stato avendo riportato 4 in Italiano e 5 in Inglese e Scienze. Il TAR ricorda che la valutazione sul percorso scolastico dello studente è espressione di discrezionalità tecnica che il GA può sindacare solo per vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e che la non ammissione si basa esclusivamente sulla constatazione della insufficiente preparazione e incompleta maturazione personale dello studente e sebbene percepita dal destinatario come un provvedimento afflittivo ha in realtà finalità educative e formative. Da ultimo il TAR evidenzia che nessun valore può avere la “media complessiva” invocata dal ricorrente, la quale non ha alcuna rilevanza nel giudizio di ammissione.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 22/04/2008 n° 3960
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti, le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – come enunciato dall’art. 22 della citata legge n. 241/90##1170T – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”…che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 cit., comma 1, lettera c)##1170T; il successivo articolo 24 della medesima legge##1172T, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al primo e al sesto comma casi di possibile sottrazione all’accesso e fra questi – al primo comma, punto d) – quelli relativi a “procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi”; al terzo comma, inoltre, si dispone l’inammissibilità delle istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. A norma del medesimo art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990##1172T, “deve…essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”; nel caso di “documenti contenenti dati sensibili e giudiziari”, però, la medesima norma precisa che l’accesso è consentito solo “nei limiti in cui sia strettamente indispensabile” (in esito ad un sostanziale bilanciamento di interessi, operato già a livello legislativo come regola di massima, ma da integrare con ogni evidenza – caso per caso – in considerazione delle specifiche esigenze da soddisfare). 2. Le esigenze di tutela, cui rispondono le prescrizioni dei primi sei commi del medesimo art. 24 L. n. 241/90##1172T, nonché dei conseguenti regolamenti attuativi, sono recessive rispetto al diritto di difesa (anche previa disapplicazione delle norme regolamentari contrastanti), ma non in modo assoluto: il tenore letterale e la ratio della disposizione legislativa in questione impongono infatti di volta in volta un’attenta valutazione, circa la stretta funzionalità dell’accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa. Nel caso di specie, una candidata all’esame di maturità aveva chiesto copia delle schede personali di tutti gli altri candidati esaminati dalla commissione, dei giudizi di ammissione all’esame di Stato di ciascuno di essi, di tutti gli elaborati presentati nelle prove scritte di esame degli altri candidati, dei giudizi completi espressi in relazione a tutte le prove degli altri candidati, oltre che di tutti i verbali della commissione esaminatrice. L’Amministrazione scolastica rendeva disponibili gli atti inerenti le prove di esame sostenute dalla presentatrice dell’istanza, nonché parte dei verbali attestanti i lavori della Commissione esaminatrice, mentre dichiarava non consentito l’accesso ai documenti inerenti agli “altri candidati”, non essendo stato dimostrato uno specifico interesse della ricorrente alla conoscenza degli atti relativi agli altri candidati, tenuto conto del carattere non concorsuale degli esami di maturità. Secondo il Consiglio di Stato, nella fattispecie, esisteva un interesse ancora non formalizzato dell’istante a contestare l’esito sfavorevole del proprio esame di maturità; tale interesse presupponeva l’immediata esigenza difensiva di accedere agli atti, concernenti le prove sostenute dall’istante stessa e tale esigenza è stata soddisfatta dall’Amministrazione; non altrettanto giustificata, tuttavia, appariva fin dall’origine una richiesta di generalizzato controllo dell’intera procedura di esame, per tutti i candidati ammessi alle medesime prove nell’anno in questione: quanto sopra, dovendo ritenersi precluso un controllo generalizzato dell’attività amministrativa e non essendo dimostrabile che le esigenze difensive della candidata, giudicata sfavorevolmente, fossero pregiudicate dalla omessa conoscenza di tutti i dati relativi agli altri candidati, il cui diritto alla riservatezza avrebbe potuto, in tale ipotesi, essere sacrificato. Un allargamento di prospettiva dell’accesso sarebbe stato nella fattispecie configurabile solo in rapporto ad argomentazioni concrete, prospettate dall’interessata dopo una prima valutazione della documentazione in proprio possesso.
KEYWORDS
#accesso agli atti amministrativi#esami di stato#accesso civico
Sentenza 17/10/2025 n° 315
Area: Giurisprudenza

Il Dirigente scolastico di un istituto superiore è stato citato dalla Corte dei Conti per sentirlo condannare al risarcimento del danno pari a circa euro 22.000, per aver consentito, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2014/15, la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola degli elenchi con la composizione delle classi in violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e delle direttive del Garante della Privacy in assenza di esplicito consenso espresso dagli alunni e dai genitori esercenti la potestà. Una docente della scuola aveva segnalato la situazione all’autorità di vigilanza e in tal modo aveva avvio un procedimento sanzionatorio, poi conclusosi con l’irrogazione di una sanzione pari a euro 20.000. Poiché il Dirigente scolastico non aveva provveduto al pagamento della sanzione nei termini assegnati dall’autorità, la somma era stata iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate con conseguente notifica al Dirigente della cartella esattoriale per un importo maggiorato a oltre euro 22.000. Una volta divenuta inopponibile la contestazione per decorso del termine, l’Istituto procedeva al pagamento della cartella, con rateizzazione. A quel punto, la Procura della Corte dei Conti notificava l’atto di citazione al Dirigente, individuato come unico responsabile dell’avvenuta contestazione e del conseguente pagamento della sanzione amministrativa. In particolare la Procura rilevava che il Dirigente aveva omesso di realizzare un corretto sistema di gestione di tutte le tematiche afferenti alla tutela dei dati personali, non aveva nominato un responsabile del trattamento, né aveva predisposto circolari, direttive, note d’indirizzo ai sottoposti, e, più in generale, di un sistema di controlli adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell’Istituto gestito. Il Dirigente, con colpevole superficialità e negligenza, ometteva, anche, per un prolungato periodo di tempo, i necessari riscontri in ordine all’effettiva osservanza della normativa. Una volta ricevuta la notifica della citazione a giudizio della Procura ma prima dell’udienza di trattazione, il Dirigente provvedeva al pagamento integrale della somma e chiedeva alla Corte di voler dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. I giudici, hanno innanzitutto sottolineato che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti dimostrato che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, allorché sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, dunque, dell'interesse al ricorso. La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#responsabilità amministrativa
Sentenza 10/09/2025 n° 679
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la mancata ammissione all’esame di Stato dell’alunno che abbia riportato nello scrutinio finale tre insufficienze, votazioni che risultano essere il frutto di valutazioni correttamente operate nel corso del pentamestre. Lo studente, infatti, ha ricevuto nel pentamestre un numero sufficiente di valutazioni (tre) in due nelle materie in questione, mentre nella terza ha effettuato soltanto due verifiche a causa delle assenze prolungate, per motivi di salute. Né può avere rilievo il fatto che una valutazione sia scaturita dalle osservazioni sistematiche durante il pentamestre, posto che, accanto alle modalità di verifica tradizionali, il ricorso alle osservazioni sistematiche è modalità legittima di valutazione del profitto dello studente espressamente prevista dal PTOF. Parimenti, non induce a diverse conclusioni la circostanza che il giudizio finale sia stato formulato a maggioranza e non all’unanimità, né che le insufficienze siano state registrate in materie non caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane - mentre i docenti delle discipline fondamentali di tale indirizzo si erano espressi in senso favorevole all’ammissione - e nemmeno che due delle insufficienze riportate fossero lievi e attestassero comunque un miglioramento rispetto al trimestre, rimasto tuttavia sotto la soglia della sufficienza. La previsione di legge, infatti, non richiede che la decisione in ordine all’ammissione all’esame sia assunta all’unanimità, né contempla l’attribuzione di un peso diverso alle varie discipline, nè distingue in base al carattere più o meno grave delle insufficienze riportate; non è consentito neppure assumere che un voto relativamente prossimo alla sufficienza debba essere necessariamente arrotondato a sei, non esistendo alcun obbligo in tal senso e costituendo la votazione da attribuire allo studente espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito. I problemi di salute sofferti dallo studente sono stati debitamente considerati dalla scuola tanto che le assenze documentate e continuative per malattia non sono state computate ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Tuttavia, nessuna previsione normativa consente al Consiglio di classe di prescindere dal profitto, che nella specie è risultato insufficiente, non costituendo le assenze per malattia una ragione di esonero dal necessario conseguimento del risultato minimo di profitto richiesto. La comunicazione tra l’Istituto e la famiglia risulta essere stata complessivamente idonea ad assicurare la conoscenza, tempo per tempo, della situazione scolastica del discente, sia tramite il registro elettronico, dal quale erano evincibili le votazioni e le annotazioni riguardanti il discente, sia attraverso i colloqui avuti dai genitori con una docente e con il Dirigente. Va altresì considerato che il ricorrente era maggiorenne sin dall’inizio dell’anno scolastico. A fronte di tale circostanza, anche una eventuale inadeguata soddisfazione delle esigenze informative dei genitori non potrebbe infirmare, di per sé, il giudizio di non ammissione dello studente all’esame di Stato. Tale giudizio riguarda, infatti, un individuo adulto, in grado di acquisire autonomamente ogni elemento utile ad autodeterminarsi, anche attraverso il contatto diretto con gli insegnanti. (Fattispecie nella quale uno studente dell’indirizzo di scienze umane, maggiorenne dall’inizio dell’a.s., aveva riportato nello scrutinio finale il voto di 4/10 in fisica, 5/10 in storia dell’arte e 5/10 in scienze naturali ed un voto di 6/10 in comportamento. Il TAR rileva come, ferma la legittimità delle valutazioni espresse, il caso di specie esuli dalla previsione – eccezionale - di cui all’art. 13, comma 2 lett. d) del d.lgs. 62/2017 che consente al Consiglio di classe, con adeguata motivazione, di ammettere all’esame conclusivo anche lo studente che presenti un voto inferiore a 6/10 in una disciplina o gruppo di discipline.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 14/08/2025 n° 99
Area: Giurisprudenza

L’azione di responsabilità ha ad oggetto il caso di un docente di scuola superiore, già colpito per i medesimi fatti dalla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un mese, il quale ha esercitato attività imprenditoriale incompatibile con l’insegnamento, essendo risultato amministratore delegato e amministratore unico di tre distinte società di capitali (due delle quali in ambito della formazione e dei corsi di istruzione). Lo stesso era risultato altresì essere socio di tali società e aver ceduto alcune quote di una scuola paritaria alla propria compagna convivente, conservando tuttavia la gestione di fatto della scuola, facendosi parte attiva nella selezione dei docenti, nella stipula dei contratti e nella cura dei rapporti durante l’anno scolastico. La Guardia di Finanza, inoltre, nel corso delle indagini aveva accertato anche gravi irregolarità nel versamento dei contributi (con assunzioni c.d. “in nero” o “in grigio”) e fiscali. D’altro canto, era altresì emerso che il docente non aveva percepito alcun compenso per lo svolgimento di tali attività extraistituzionali. e che lo stesso aveva annualmente chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista. La Corte dei Conti ha ritenuto l’insegnante responsabile per danno erariale, per aver esercitato attività incompatibile con il servizio pubblico alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. La giurisprudenza ha sinora distinto tra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa del pubblico dipendente allo svolgimento di attività esterne di tipo privatistico, e il caso in esame rientra nella prima ipotesi, di assoluta incompatibilità, in quanto essa è sancita a monte, senza alcuna possibilità di una valutazione in concreto della fattispecie da parte dell’amministrazione. Infatti, l’esercizio da parte del docente di attività di impresa, nella forma dell’amministrazione di varie società, costituisce attività non autorizzabile in senso assoluto, a nulla rilevando che annualmente lo stesso abbia chiesto e ottenuto dal Dirigente scolastico l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista (generale divieto originariamente previsto all’art. 60, del d.P.R. n. 3/1957, Testo unico impiegati civili dello Stato, è confermato dal menzionato art. 53 del d. lgs. n. 165/2001##15L e ulteriormente rimarcato, per il personale scolastico, dall’art. 508, del d. lgs. n. 297/94). Nel merito, la Corte dei Conti della Toscana, andando di contrario avviso rispetto alla pronuncia n. 1/2025 del 25.1.2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha ritenuto che in entrambe le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa indistintamente, debbano riconoscersi sussistenti, cumulativamente, sia il danno da mancata entrata per omesso riversamento alle casse dell’amministrazione di appartenenza dei proventi dell’attività vietata (ex art. 53, comma 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 165/2001##15L), sia il danno da violazione del sinallagma contrattuale per violazione dell’obbligo di esclusiva del pubblico dipendente. Quanto al primo obbligo, a nulla rileva il titolo formalmente gratuito dell’attività di amministratore di società svolta dal docente, in quanto il dipendente è sempre tenuto a tale riversamento, dal momento che alcune attività, pur formalmente gratuite, determinano in modo indiretto la percezione di un lucro, quali sono quelle gestionali di società in cui si sia, al contempo, soci e, in quanto tali, percettori degli utili che si è contribuito a produrre con il proprio impegno lavorativo nell’amministrazione; ciò in quanto i proventi della società vengono prodotti proprio grazie all’attività di amministrazione posta in essere dal socio amministratore. Analogo discorso vale per la scuola paritaria le cui quote di partecipazione il docente aveva ceduto alla propria convivente, rimanendo comunque amministratore di fatto e co-gestore, poiché le situazioni di incompatibilità non possono essere superate dalla cessione delle quote sociali al coniuge o al convivente more uxorio, rimanendo ferma la presunzione di “comunità di intenti” tra i conviventi che fa presumere, appunto, che simili operazioni siano fittizie e volte all’elusione dei divieti normativi. Quanto al danno da violazione del sinallagma contrattuale, si osserva che il principio di esclusiva non si fonda unicamente sull’esigenza di garantire che le energie fisiche ed intellettuali del dipendente pubblico siano dedicate appieno al pubblico servizio (art. 98, comma 1, Cost.); ma anche che la prestazione di lavoro pubblico avvenga senza i condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività incompatibili, in modo da evitare ogni possibile contiguità dell’interesse privato incompatibile del dipendente con quelli pubblici di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne discende che, accanto al danno da ridotto rendimento del dipendente, sarebbe configurabile anche un diverso e ulteriore danno, da violazione dell’obbligo della “fedeltà”, fondato, peraltro, su un principio di fonte costituzionale (art. 98 Cost.), che, con l’assunzione, va a costituire una delle obbligazioni che il dipendente assume nei confronti dell’amministrazione – datore di lavoro. In altri termini – nell’ambito del sinallagma contrattuale - la remunerazione riconosciuta al dipendente pubblico si pone come corrispettivo non solo della prestazione pattuita, corrispondente al ruolo e all’inquadramento e alle conseguenti funzioni da svolgere, ma anche della “fedeltà”, intesa come strumento necessario al perseguimento dei fini della neutralità e dell’indipendenza dell’azione amministrativa e quindi di quel buon andamento della PA, cui i pubblici dipendenti concorrono con il proprio lavoro (artt. 97, comma 2, e 98 Cost.). Ritenuto esistente il nesso causale, quanto all’elemento psicologico, è stato ritenuto sussistente nella forma del dolo desumibile sia dalla qualifica professionale del convenuto, professore di economia aziendale e commercialista libero professionista, rispetto alla quale non può ragionevolmente sostenersi una ignoranza del divieto del doppio lavoro e, nello specifico, dello svolgimento dell’attività di impresa; sia dall’avere questi evitato di farsi corrispondere una retribuzione in chiaro per l’esercizio della funzione di amministratore delegato nelle diverse società; sia dall’avere questi ceduto le quote sociali dell’istituto parificato alla compagna convivente, con modalità elusive, poco prima dell’assunzione nel pubblico impiego. Del resto, non è neppure ipotizzabile che il docente fosse stato indotto in errore in ordine alla possibilità o meno di svolgere l’attività di impresa contestatagli dalla procura erariale, dato che era addirittura sopravvenuta una circolare del dirigente scolastico diretta a tutto il personale docente, volta a dissipare incertezze applicative della disciplina, senza che il professore citato avesse ritenuto di dare esito, anche solo sollevando dubbi o quesiti al riguardo. Nella decisione, la Corte dei Conti ha condannato il docente a risarcire la somma di circa euro 42.000,00, soltanto per il mancato riversamento ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del T.U.P.I., in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo la Procura chiesto soltanto il danno da mancato riversamento dei proventi da attività incompatibile, e non anche il danno da violazione dell’obbligo di fedeltà. Nel concreto i giudici sono ricorsi alla valutazione equitativa, considerando il reddito d’impresa parametrato alla quota di partecipazione sociale del docente nelle varie società, tenuto conto che la partecipazione come socio agli utili di impresa costituisce un arricchimento conseguente all’impegno profuso nell’esercizio dell’attività di amministrazione e gestione incompatibili con il pubblico impiego e, quindi, una forma di ritorno economico validamente configurabile alla stregua di una retribuzione.
KEYWORDS
#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#responsabilità amministrativa
Sentenza 19/02/2025 n° 15256
Area: Giurisprudenza

Ai fini della configurabilità del reato di molestie di cui all'art. 660 c.p., ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere ii destinatario e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita, sicché integra la contravvenzione in esame anche l'invio di messaggi telematici che nel caso di specie è stato effettuato tramite le applicazioni per PC WhatsApp e Instagram. (La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha confermato la sentenza di appello che aveva condannato per il reato di cui all’art. 660 c.p. – così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 609-undecies c.p. – l’imputato che, tramite le applicazioni Instagram e WhatsApp, aveva inviato a ragazze minorenni foto e video di natura pornografica. In particolare, la Corte interpreta la locuzione "col mezzo del telefono" contenuta nell'art. 660 cod. pen., nel senso che essa deve essere Ietta come riferita all'utilizzo delle linee telefoniche e non del telefono quale dispositivo elettronico in quanto tale. Ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo utilizzato per raggiungere il destinatario e l’idoneità dello stesso a trasmettere la molestia tale da turbare la tranquillità personale di chi la riceve, non assumendo decisività la natura sincrona o asincrona della comunicazione, né la immediatezza della interazione. Né può assumere rilievo la circostanza che il destinatario possa evitare agevolmente la ricezione, eventualmente "bloccando" il mittente, come peraltro accaduto nel caso di specie, atteso che la condotta per essere molesta deve essere prima avvertita come tale, con la conseguenza che la possibilità di interrompere l'azione perturbatrice sorge dopo che la molestia si è già realizzata.)
KEYWORDS
#reato
Sentenza 29/08/2025 n° 7132
Area: Giurisprudenza

La libertà di espressione non è senza limiti ma, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposta dall'autorità pubblica anche a formalità, condizioni ovvero restrizioni, le quali, proprio in una società democratica, funzionali a proteggere l'interesse pubblico superiore e la reputazione ovvero i diritti altrui. L'esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero - in specie quella che si avvale del mezzo pubblicitario, idoneo a raggiungere numerosi ed indifferenziati destinatari di una determinata comunità territoriale - incontra i limiti della continenza espressiva dei contenuti, nonché dei principi di prudenza e precauzione volti ad evitare impatti sulla sensibilità dei fruitori del messaggio. I limiti di esercizio del potere restrittivo dell'amministrazione sono sindacabili per il tramite della motivazione dei relativi provvedimenti, che deve essere tale da evidenziare, con argomentazioni complete e ragionevoli, i motivi per i quali determinati contenuti o le loro modalità espressive risultano potenzialmente pregiudizievoli anche solo per una parte dei possibili fruitori del messaggio pubblicitario, e per i relativi diritti di pari rango costituzionale (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego opposto dall'Amministrazione comunale di Roma alla richiesta di affissione di un manifesto dell'Associazione appellante, predisposto in relazione a una campagna di raccolta di firme per la presentazione di una petizione sul tema del "gender nelle scuole". Il manifesto riporta una immagine di un bambino in età adolescenziale al quale sono proposti da mani terze un fiocchetto rosso e un rossetto, e sul quale in alto è riportata la seguente dicitura: "Basta confondere l' identità sessuale dei bambini stop gender nelle scuole". In basso è poi presente l'invito a firmare, sul sito dell'Associazione P.V. e F., la correlata petizione "Stop Gender nelle scuole”).
KEYWORDS

Sentenza 04/09/2025
Area: Giurisprudenza

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzione degli insegnanti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell’ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza dello Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini della determinazione della loro anzianità e della loro retribuzione.
KEYWORDS
#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale docente
Sentenza 23/09/2025 n° 30779
Area: Giurisprudenza

In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l’illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 (quale modificato dall’art. 47, co. 9, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, e poi dall’art. 20, co. 6, del d.l. n. 75 del 2023, conv. con mod. in l. n. 112 del 2023), poi attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all’uso didattico delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli. Costituiscono invece misure riparatorie le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l’automatismo dell’immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, necessari per l’attribuzione del posto. Ne consegue che, in presenza di abuso, permane il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi senza applicazione della riduzione alla metà dei massimi indennitari, non ricorrendo i presupposti previsti. Il termine di prescrizione del diritto è decennale ed avendo il diritto natura unitaria decorre dall’ultimo contratto a termine.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#insegnamento della religione cattolica e attività alternative#personale docente
Sentenza 24/09/2025 n° 26049
Area: Giurisprudenza

E’ legittimo il licenziamento disciplinare di una dipendente che, in occasione della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con una Università, già docente di ruolo presso la scuola pubblica sin dal 2015, ha espressamente dichiarato di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e che con la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa proprio ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 445/2000 ha ribadito, a riprova dell'intenzionalità del comportamento, di non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche eludendo peraltro la successiva opzione presente nel prestampato contenente la dichiarazione di prestare servizio presso altra amministrazione. E’ corretta, quindi, la qualificazione della condotta della dipendente come grave ed intenzionale attesa l'infedele dichiarazione resa ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro che ha consentito alla stessa di beneficiare della procedura di stabilizzazione destinata ai soli lavoratori precari. Il licenziamento per giusta causa si fonda, esclusivamente, sull'accertamento della "falsità dichiarativa commessa all'atto dell'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato", essendo conseguentemente del tutto irrilevante la verifica della insussistenza, nel caso di specie, di ipotesi di incompatibilità passibili di sanzione espulsiva essendo assorbente il fatto che, contrariamente al vero, la docente ha affermato, all'atto della stipula, "di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato" ed ha ribadito, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di "non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche".
KEYWORDS
#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro
Sentenza 21/10/2025 n° 3348
Area: Giurisprudenza

Il mancato accesso ad alcuni documenti non comporta automaticamente l’illegittimità del giudizio di non ammissione, essendo previsti mezzi di tutela specifici per il riconoscimento del diritto di accesso. E’ legittima la bocciatura determinata da cinque insufficienze riportate da una studentessa di scuola secondaria di secondo grado, nonostante il sistema di supporto (lezioni individuali, lezioni di recupero) a suo favore predisposto dalla scuola per il recupero delle stesse. In punto di attuazione del PDP, premesso che non è rinvenibile una norma che implichi l’obbligo di specificare nel verbale dello scrutinio le singole misure previste dal Piano applicate a ciascuna verifica effettuata, dalle copie delle verifiche eseguite risultano annotate di volta in volta le misure dispensative e compensative previste dal piano e applicate. Va comunque sottolineato che le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Infatti, anche per gli alunni affetti da DSA è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. (Il TAR Lombardia ricorda che per gli alunni con DSA la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva, ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare
13/11/2025 n° 667
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10209462]
Provvedimento del 13 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 667 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità dalla sig.ra XX è stato rappresentato che, in data XX, la figlia, frequentante la Scuola Secondaria di I grado “Martiri della Libertà” dell’Istituto "A. Brofferio" di Asti (AT) – ora denominato Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT) - (di seguito, l’Istituto), avrebbe partecipato, durante l’orario scolastico, al progetto “Obiettivo Orientamento”, indetto dalla Regione Piemonte “per lo sviluppo di competenze orientative e per aiutare adolescenti e giovani a scegliere il proprio percorso nei vari cicli di studio e nelle prime fasi della vita professionale”.
In base a quanto rappresentato il citato Istituto avrebbe fornito a soggetti esterni alla scuola “nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi, codici fiscali e numeri di telefono di ogni ragazzo” e personale esterno all’Istituto, avrebbe somministrato ai ragazzi, nel corso del primo incontro di formazione, un questionario individuale, recante l’indicazione del nome e del cognome di ciascun alunno e contenente talune domande “volte a identificare nonché a profilare […] specifiche caratteristiche mentali, emotive e personali dei ragazzi”. Ciò senza che le famiglie fossero state “opportunamente e preventivamente” informate in merito alla somministrazione del questionario e avessero ricevuto “l’informativa specifica per il progetto Obiettivo Orientamento”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) e del XX(prot. n. XX), rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “La Sig.ra XX, soggetto che ha presentato reclamo a codesta Autorità Garante, aveva già sottoposto via email allo scrivente istituto, in data XX, richiesta di chiarimenti circa il progetto "Obiettivo Orientamento", lamentando, in particolare, la mancanza di informativa rispetto al trattamento dei dati e, soprattutto, la mancata richiesta di preventivo consenso da parte dei genitori al trattamento dei dati personali […]”;
- “l'Istituto, sentito il proprio DPO, rispondeva […] evidenziando, in particolare, i seguenti punti: il Titolare del trattamento, relativamente ai dati personali raccolti tramite questionario somministrato agli alunni, è la Regione Piemonte; la base giuridica del trattamento non è il consenso dell'interessato come indicato dalla
Sig.ra XX bensì l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Piemonte che ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di orientamento degli studenti; la scuola, tramite pubblicazione sul proprio sito, alla pagina [...] ha messo a disposizione degli interessati l'informativa prodotta dalla Regione Piemonte circa il trattamento in esame”;
- “il ruolo svolto dallo scrivente Istituto è stato quello, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali educative e formative, di comunicare le informazioni richieste dalla Regione Piemonte, limitatamente ai dati indispensabili per l'erogazione del servizio, ad un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'informativa circa il trattamento in esame è stata pubblicata sul sito istituzionale della Scuola […] Si evidenzia, inoltre, che la scuola, sempre sul proprio sito istituzionale, alla pagina genitori/tutori nella quale, in particolare, si evidenziano tra i possibili destinatari dei dati acquisiti dalla scuola, anche soggetti pubblici o privati finalità di orientamento”.
- “Il ruolo svolto dallo scrivente Istituto nell'ambito del progetto “Obiettivo Orientamento” è quello di Titolare del Trattamento esclusivamente con riferimento al trattamento dati consistente nella comunicazione dei dati ad altro titolare del Trattamento (la Regione Piemonte) ai sensi di quanto disposto dall’art. 2-ter, comma 2, del d.lgs 196 del 2003 (Codice Privacy) e nel limite dei dati indispensabili per l'erogazione del servizio, da parte di un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'articolo 2-ter Codice Privacy regolamenta la comunicazione di dati comuni fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie e di quelli relativi a condanne penali e reati, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e la ammette se prevista da una legge o di regolamento o da atti amministrativi generali; inoltre, anche se manca una precisa norma a monte, la comunicazione può avvenire se necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “la scuola non ha alcun ruolo nelle attività di trattamento di dati connesse alle finalità del progetto di orientamento (ad es. raccolta, consultazione, archiviazione, etc.)”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett a) e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “il decreto del Ministero della Pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “nella scheda n° 5 allegata al decreto, indica tra le operazioni sui dati eseguibili “la comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: … b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio””;
- “si indicano, inoltre, quali riferimenti normativi l'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990, che detta le regole della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici e l’art. 50 del CAD che afferma che: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,”;
- “si evidenzia, inoltre, che l'articolo 2-ter del d.lgs 196 del 2003 (codice privacy) al commi 1-bis e 2 ammette la comunicazione dei dati tra titolari, anche se non previsto da una specifica legge o regolamento o da atti amministrativi generali, qualora lo stesso sia necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “in tale ottica, si precisa che la Regione, in tema di orientamento, svolge un ruolo fondamentale in quanto ha come proprio compito l'attivazione di servizi di orientamento rientranti nelle finalità istituzionali e pertanto è legittimata al trattamento dei dati degli alunni finalizzato alla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico”;
- la “attività di orientamento [svolta dalla Regione] può essere […] considerata come di supporto all'attività didattica secondo le disposizioni delle leggi regionali e pertanto la scuola sarebbe legittimata a comunicare tali dati alla regione”;
- “in particolare, la legge regionale del Piemonte 24 novembre 2023, n. 32 “, all’art. 1, comma 1, afferma infatti che “La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
- “diversamente opinando, gli Istituti scolastici non potrebbero, in alcun modo, comunicare alla Regione i dati degli alunni destinatari dei sevizi di orientamento promossi dalla Regione stessa, non potendosi applicare, quale base giuridica, il consenso degli interessati, per la sua evidente ed intrinseca inadeguatezza nell'ambito della pubblica amministrazione”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
Deve essere, in ogni caso, garantito il rispetto dei principi di base in materia di protezione dei dati, tra cui, in particolare, i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Con riguardo al trattamento dei dati personali dei minori, si evidenzia inoltre, che, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, gli stessi meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento nonché sulla base delle dichiarazioni effettuate da codesto Istituto nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità il titolare risponde ai sensi 168 del Codice, risulta che codesto Istituto ha comunicato alla regione Piemonte - ferme restando le valutazioni in ordine alla liceità del trattamento svolto da quest’ultima, che saranno oggetto di un autonomo procedimento - taluni dati personali degli studenti in modo non conforme al Regolamento e al Codice.
Al riguardo, come sopra ricordato, si rappresenta che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del “Codice”).
La disciplina nazionale ha previsto che le operazioni di trattamento di dati personali sono ammesse solo se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
La comunicazione tra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 2-ter del Codice (ovvero se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali) o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.
Al riguardo si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 2-ter, comma 1-bis del Codice sono esercitate nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, che prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati personali deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.
Il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e par. 3 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice, impone quindi una base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che agiscono nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Al riguardo, si osserva che codesto Istituto, allo stato degli atti, non ha fornito al Garante alcuna base giuridica, contenente i requisiti di cui al richiamato art. 6 del Regolamento, idonea, per rango e qualità, a legittimare la comunicazione dei dati personali degli alunni alla Regione Piemonte.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- l’Istituto ha agito nella convinzione che la comunicazione dei dati degli alunni alla Regione citata in esame fosse legittimata dalla finalità di interesse pubblico perseguita dalla Regione;
- l’Istituto non ha effettuato ulteriori trattamenti nell’ambito della somministrazione e raccolta dei questionari in esame;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), con sede in Corso XXV Aprile, 2 - 14100 Asti (AT) - Codice Fiscale: 92082070050, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS

25/09/2025 n° 529
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10184924]
Provvedimento del 25 settembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 529 del 25 settembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;
- “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;
- “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;
- “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.
Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”
Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).
Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.
Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.
Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;
- la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali
04/08/2025 n° 454
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10162698]
Parere sullo schema di decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione e del Merito concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” - 4 agosto 2025
Registro dei provvedimenti
n. 454 del 4 agosto 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (di seguito, anche «Intelligenza Artificiale» o «IA») e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (di seguito, anche «Regolamento sull’IA»);
VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, MIM) promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della «Piattaforma Famiglie e Studenti», anche denominata «Unica» (di seguito, anche «Piattaforma» o «Unica»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali offerti dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 21, comma 4-quinquies, del suddetto Decreto-Legge n. 75/2023, il MIM ha adottato il Decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto “la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito della Piattaforma” e per il tramite del quale sono stati attivati specifici servizi digitali quali, in particolare, E-Portfolio, Docente Tutor e Gite Scolastiche, su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 468 del 10 ottobre 2023 (disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web n. 9953443);
VISTO in particolare, l’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 192/23, secondo cui «Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà, come previsto all’articolo 5, comma 6, del presente Decreto, a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione»;
VISTO altresì, il Decreto Ministeriale del 18 giugno 2024, n. 124, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dell’abilitazione di nuove utenze ai fini dell’accesso all’area privata della Piattaforma e del servizio digitale «Knowledge Area», su cui il Garante ha reso il parere con provv. n. 334 del 6 giugno 2024 (doc. web n. 10036855);
VISTA la nota del 28 luglio 2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” a cui sono allegate le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” (di seguito, Linee guida);
RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare:
- che nell’ambito della Piattaforma Unica è implementato un Servizio Digitale mediante il quale, il Ministero, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e governo generale del sistema nazionale di istruzione e formazione, rende disponibili specifici contenuti e documenti informativi sull’IA, tra i quali apposite Linee Guida in materia di Intelligenza Artificiale, nonché una mappa delle sperimentazioni avviate dalle singole Istituzioni Scolastiche in materia, al fine di supportare le stesse nei possibili impieghi dell’IA e favorire l’acquisizione, da parte di studenti, studentesse e genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, delle necessarie conoscenze digitali, al fine di poter godere dei benefici offerti dall’IA e orientare le nuove generazioni verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie (articolo 1);
- le modalità di accesso al Servizio Digitale (articoli 2 e 3);
- le Sezioni di cui si compone il Servizio Digitale e le relative funzionalità (articoli 4, 5, 6);
- i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali e il ruolo svolto, prevedendo che il MIM è titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti trattati nell’ambito della procedura di identificazione e autenticazione informatica nell’area privata della Piattaforma, restando ferma la responsabilità delle Istituzioni Scolastiche in merito alle informazioni di propria competenza che sono inserite nell’ambito della Sezione «Progetti IA», nonché la responsabilità per la loro esattezza, correttezza e aggiornamento (articolo 7);
- il MIM promuove un uso etico e trasparente dell’IA, garantendo il rispetto dei principi in materia di IA indicati all’interno degli «Orientamenti etici per un’IA affidabile» dell’8 aprile 2019 e richiamati dal Regolamento (UE) 2024/1689 citato. In ogni caso, sono oggetto di trattamento i soli dati personali comuni degli Utenti, acquisiti in fase di autenticazione all’area privata della Piattaforma e indicati all’interno dell’Allegato Tecnico al D.M. n. 192/2023 (articolo 8);
- il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e misure di sicurezza (articolo 9);
- con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM provvederà a disciplinare nel dettaglio le modalità con le quali le Istituzioni Scolastiche dovranno progettare e realizzare le singole iniziative di IA, in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e di IA, le iniziative di formazione che saranno attivate a favore delle Istituzioni Scolastiche in materia di IA, al fine di garantire un uso consapevole e responsabile dei sistemi di IA in ambito scolastico, gli ulteriori elementi volti a garantire che l’implementazione dei sistemi di IA da parte delle Istituzioni Scolastiche avvenga nel pieno rispetto dei diritti e dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’aggiornamento delle Linee Guida adottate con il Decreto in esame, nonché i modelli documentali alle medesime allegati (articolo 10);
RILEVATO, inoltre, che le linee guida allegate allo schema di decreto in esame, prevedono, in sintesi:
- gli obiettivi che il MIM intende perseguire con l’introduzione delle tecnologie di IA in ambito scolastico affinché diventino uno strumento per rafforzare la competitività del sistema educativo, preservandone la qualità, promuovendo l’equità e invitando studenti e Istituzioni scolastiche a sfruttare le potenzialità dell’IA con la giusta consapevolezza (paragrafo 1);
- i principi a sostegno dell’introduzione dell’IA, tra cui la “centralità della persona”, la “tutela dei diritti e delle libertà fondamentali” e la “sicurezza dei sistemi e modelli di IA” (paragrafo 2);
- i requisiti etici, tecnici e normativi necessari per assicurare un’adozione responsabile e sicura delle tecnologie di IA (paragrafo 3);
- le istruzioni operative e gli strumenti di accompagnamento per introdurre l’IA negli Istituti scolastici (paragrafo 4);
CONSIDERATO, in primo luogo, che i trattamenti di dati personali per compiti di interesse pubblico devono essere effettuati esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali dei rispettivi titolari del trattamento nel quadro della normativa di settore applicabile, che ne costituisce la base giuridica definendo presupposti, condizioni, modalità, limiti e misure a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, anche tenuto conto della natura dei dati trattati, del contesto, degli specifici strumenti che si intende utilizzare nonché dei rischi per gli interessati, nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelli di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (cfr. art. 5, par. 1, lett. a) e b), e art. 6, parr. 1, lett. e), e 3 del Regolamento, nonché art. 2-ter del Codice; inoltre, laddove il trattamento abbia a oggetto categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali o reati, cfr. artt. 9 e 10 del Regolamento e artt. 2-sexies e 2-octies del Codice);
CONSIDERATO, inoltre, che, laddove tale trattamento comporti l’utilizzo di sistemi di IA, come pure prefigurato, occorre che siano altresì assicurati una piena trasparenza nei confronti degli interessati nonché il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (cfr. spec. art. 5, par. 1, lett. a), e artt. 12, 13, 14 e 22 del Regolamento);
CONSIDERATO, in ogni caso, che la versione dello schema di decreto in esame, con particolare riferimento ai principi di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), tiene conto anche delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse, che hanno riguardato, in particolare:
- la rigorosa osservanza dei divieti concernenti le pratiche vietate di cui all’art. 5 del Regolamento sull’IA (come quelle preordinate al riconoscimento delle emozioni, c.d. strumenti di sentiment analysis, con particolare riferimento al contesto scolastico o lavorativo: cfr. spec. le Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act) del 4 febbraio 2025);
- il rispetto delle misure previste dal Regolamento sull’IA in relazione all’impiego di sistemi di IA ad alto rischio, con particolare riferimento a quelli, richiamati dall’art. 6, par. 2, indicati nell’Allegato III al n. 3;
- le garanzie di trasparenza che gli Istituti medesimi sono tenuti ad assicurare nei confronti degli interessati, anche nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore in materia di IA;
- la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dei sistemi di IA, anche in qualità di titolari del trattamento ai fini della contestuale applicazione della disciplina di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- la previsione di utilizzare solamente laddove strettamente indispensabili, i dati personali riferibili a studenti e docenti ricorrendo ove possibile all’utilizzo di dati sintetici, prevedendo l’impiego di configurazioni che impediscano la conservazione dei prompt, la profilazione o il tracciamento degli studenti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);
- la necessità di assicurare la trasparenza dei trattamenti di dati personali effettuati da parte degli Istituti scolastici mediante sistemi di IA, con particolare riguardo all'impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);
- la necessità di prevedere attività formativa adeguata, audit o valutazioni periodiche volti a verificare l’affidabilità, la trasparenza e la correttezza del funzionamento dei sistemi utilizzati, nonché di valutare l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al contesto senza contemplare aprioristicamente un elenco predefinito e limitato di misure, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento);
RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, che reca in allegato le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche”;
RITENUTO, inoltre, che spetta ai soggetti che svolgono attività di trattamento dei dati personali, nel rispetto della cornice di liceità sopra richiamata, adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi per gli interessati nel delicato contesto scolastico ed educativo, a valle della valutazione d’impatto svolta anche alla luce delle valutazioni formulate dai soggetti a vario titolo coinvolti (art. 35 del Regolamento), in ossequio al principio di accountability (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento);
RITENUTO, infine, che, impregiudicati gli specifici requisiti e garanzie che derivano dall’applicazione del quadro normativo in materia di IA, quando l’utilizzo di sistemi di IA comporta il trattamento di dati personali, occorre garantire, anche alla luce della previsione contenuta nell’art. 2, par. 7 del Regolamento UE 2024/1689, il contestuale rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e l’applicazione delle garanzie ivi previste a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la cui osservanza è assicurata dal Garante per la protezione dei dati personali nell’esercizio dei compiti e poteri attribuitigli dal Regolamento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE l’avv. Guido Scorza;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione e del Merito, adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente “l’implementazione di un servizio digitale in materia di Intelligenza Artificiale nell’ambito della Piattaforma Unica di cui all’articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112” e le “Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche” allegate.
Roma, 4 agosto 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#IA - Intelligenza Artificiale#privacy e trattamento dei dati personali
23/10/2025 n° 626
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10195414]
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 626 del 23 ottobre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, i sig.ri XX e XX, per il tramite del proprio legale, hanno rappresentato che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Statista Aldo Moro” di Fara Sabina (di seguito “l’Istituto”) avrebbe pubblicato, sul sito web istituzionale, “la nota protocollo […]” relativa alla convocazione di un consiglio di classe straordinario riferito al “procedimento disciplinare” previsto nei confronti del proprio figlio.
È stato inoltre rappresentato che il legale dei reclamanti, con nota trasmessa via PEC il XX, “diffidava l’Istituto scolastico dalla rimozione della citata nota pubblicata sul sito web il XX e ancora presente alla data del XX” e che a “tale missiva non veniva fornito riscontro alcuno”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) e nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità in data XX (prot. n. XX) e in data XX (prot. n. XX), alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “la nota protocollo […]" per la convocazione di un Consiglio di classe riferito al "procedimento disciplinare" previsto nei confronti del figlio dei sigg. XX e XX è stata effettivamente pubblicata sul sito della scuola recando nell'intestazione il nome dello studente”;
- “la pubblicazione del nome è stato un grave errore commesso dalla scuola. Che si tratti di un errore è dimostrato dal fatto che la circolare alla quale l'intestazione col nome si riferisce non contiene al suo interno alcun elemento identificativo dello studente. Sarebbe assurdo evitare di scrivere nella circolare il nome dello studente e poi usarlo nell'intestazione”;
- “in sostanza, il sottoscritto è venuto a sapere della presenza di un file che violava il diritto alla riservatezza di uno studente il giorno stesso dell'arrivo della diffida presentata dall'avvocato”;
- “nessun riscontro è stato fornito alla missiva solo perché pochi minuti dopo il suo ricevimento da parte dell'Istituto, la circolare con l'intestazione del nome dello studente è stata rimossa;
- “la nota è rimasta visibile per l'arco temporale che va dal XX al XX”;
- “quando viene convocato un consiglio di classe disciplinare, la convocazione avviene in forma assolutamente anonima: nessun dato identificativo è collocato nel testo o nel nome del file. Inoltre, la convocazione viene resa visibile esclusivamente al consiglio di classe interessato”;
- “dagli Atti risulta che il personale sia stato istruito attraverso formazione specifica ed abbia ricevuto le lettere di incarico e le relative istruzioni;
- “analoga formazione, […] è prevista anche per questo anno scolastico per il personale di nuova nomina, dando sempre risalto al Regolamento in essere a far data dal XX”;
- “non risulta agli Atti documentazione in merito alle azioni intraprese dall’IIS Statista Aldo Moro relativamente alla designazione di un DPO precedentemente alla data del XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto l’Istituto ha pubblicato sul sito web istituzionale, una nota relativa alla convocazione di un consiglio di classe straordinario riferito al “procedimento disciplinare” previsto nei confronti del figlio dei reclamanti, recante nella denominazione del file, il cognome dello studente, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice; non avendo l’Istituto fornito riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti formulata dagli interessati, in violazione dell’art. 12 del Regolamento e non avendo l’Istituto provveduto a designare un DPO fino alla data del XX, in violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7 del Regolamento.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con note del XX e XX (prot. n. XX e XX) la dirigente scolastica dell’Istituto ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare:
- di “essere in servizio presso l'IIS STATISTA ALDO MORO dal XX, dopo ben tre Dirigenti Scolastici susseguitisi dopo l'evento oggetto di reclamo”;
- di aver preso visione della documentazione “agli atti della SCUOLA relativ[a] al Reclamo” e di aver contattato il DPO e ascoltato i referenti del sito;
- che “La circolare […] oggetto di contestazione non presenta il nome dello studente, […] presente solo nel nome del file PDF;
- che “dopo la segnalazione/diffida si è ritirato il file immediatamente dal sito e si è cercata una piattaforma che NON avesse l'inserimento automatico dei file, ma che permettesse agli operatori autorizzati all'inserimento dei dati sulla piattaforma di inserirli manualmente e con modalità più semplici.
Nel corso dell’audizione tenutasi in data XX (v. verbale prot. n. XX della medesima data, in atti), l’Istituto ha dichiarato, in particolare, che:
- “la dirigente scolastica è in servizio da XX, è stato quindi ricostruito il fascicolo e la vicenda in esame seppur avvenuta precedentemente l’incarico e si è verificato che nel file, contenente la circolare di convocazione del consiglio di classe straordinario per motivi disciplinari, compariva solo nell’oggetto del file (non nella circolare) il cognome ma non il nome di battesimo dell’interessato. Per quanto concerne la pubblicazione sul sito istituzionale del documento in esame, all’epoca si usava una piattaforma che compilava in automatico i campi della pubblicazione, dopo il reclamo la piattaforma è stata cambiata ed attualmente è previsto l’inserimento manuale del campo relativo alla pubblicazione;
- “la scuola è venuta a conoscenza della pubblicazione solo dopo aver ricevuto la lettera dell’avvocato nominato dall’interessato e ha rimosso immediatamente il file”;
- “in un momento successivo al reclamo si è provveduto a nominare il RPD, probabilmente la mancata nomina è dipesa dalla scarsezza dei fondi a disposizione dell’Istituto”;
- “l’Istituto gestisce molti studenti (circa 700) e un gran numero di personale (circa 200), il dirigente all’epoca dei fatti aveva la reggenza di due Istituti, questo ha potuto indurre a una disattenzione”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il quadro normativo in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento dispone che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito se necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), paragrafi 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice.
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Con riguardo alla figura del RPD, il Regolamento prevede che “Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Il titolare del trattamento è, altresì, tenuto a pubblicare i dati di contatto del RPD e a comunicare gli stessi all'autorità di controllo (art. 37, par. 7, del Regolamento; cfr. il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico” allegato al provv. 29 aprile 2021, n. 186, doc. web n. 9589104, nonché le “Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico”, del 15 dicembre 2017, doc. web n. 7322110).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dagli elementi acquisiti e dai fatti emersi nel corso dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni in relazione alla vicenda oggetto di reclamo, risulta che l’Istituto ha pubblicato, sul sito web istituzionale, una circolare relativa alla convocazione di un consiglio di classe straordinario riguardante il procedimento disciplinare previsto nei confronti del figlio dei reclamanti.
Tale circolare, pur non riportando all’interno del documento l’indicazione del nominativo dell’interessato, recava nella denominazione del documento, consultabile online, nella pagina “Elenco Circolari di Istituto A.S. XX” recante i titoli delle circolari stesse, il cognome dell’alunno stesso.
Nell’ambito dell’istruttoria, l’Istituto ha confermato che tale pubblicazione si è protratta dal XX al XX, data in cui l’Istituto, a seguito della segnalazione del legale dei reclamanti, ha provveduto alla rimozione del documento pubblicato online.
Ciò premesso, si osserva che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
In particolare, con riferimento al caso di specie, si osserva che, sebbene all’interno della circolare non fosse riportato il nominativo dell’interessato, l’indicazione dello stesso nella denominazione del documento ha, di fatto, determinato, ancorché per effetto di un mero errore materiale, la diffusione di informazioni personali relative al procedimento disciplinare previsto nei confronti dell’alunno, in assenza di un idoneo presupposto normativo.
A tal riguardo, si rammenta, inoltre, che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Per tali ragioni l’Istituto ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una diffusione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice (con riferimento alla pubblicazione di dati personali relativi ad alunni da parte di istituti scolastici cfr. Provvedimento 9 luglio 2020, n. 140, doc. web n. 9451734; Provvedimento 13 aprile 2023, n. 185, doc. web n. 9902516; Provvedimento 6 luglio 2023, n. 288, doc. web n. 9920274; Provvedimento 13 marzo 2025, n. 134, doc. web n. 10127792; Provvedimento 10 luglio 2025, n. 410 doc. web n. 10162731).
3.3 La nomina del responsabile della protezione dei dati
Dagli elementi acquisiti e dai fatti emersi nel corso dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni in relazione alla vicenda oggetto di reclamo, risulta che l’Istituto, fino al mese di XX, non aveva provveduto a nominare il RPD e quindi a comunicare i dati di contatto all’Autorità.
Al riguardo, si rammenta che il Regolamento prevede che il RPD deve essere obbligatoriamente designato dal titolare del trattamento “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico” (art. 37, par. 1, del Regolamento).
Inoltre, nelle Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD), adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 ed emendate il data 5 aprile 2017, si aggiunge che “Nel regolamento non si rinviene alcuna definizione di “autorità pubblica” o “organismo pubblico”. Il WP29 ritiene che tale definizione debba essere conforme al diritto nazionale; conseguentemente, sono autorità pubbliche o organismi pubblici le autorità nazionali, regionali e locali ma, a seconda del diritto nazionale applicabile, la nozione ricomprende anche tutta una serie di altri organismi di diritto pubblico.12 In questi casi la nomina di un RPD è obbligatoria” (par. 2.1.1), e che “L’articolo 37, settimo paragrafo, del RGPD impone al titolare o al responsabile del trattamento di pubblicare i dati di contatto del RPD, e di comunicare i dati di contatto del RPD alle pertinenti autorità di controllo. Queste disposizioni mirano a garantire che tanto gli interessati (all’interno o all’esterno dell’ente/organismo titolare o responsabile) quanto le autorità di controllo possano contattare il RPD in modo facile e diretto senza doversi rivolgere a un’altra struttura operante presso il titolare/responsabile” (par. 2.6).
Anche il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, adottato dal Garante il 29 aprile 2021 con provvedimento n. 186 (doc. web n. 9589104), precisa che “sussiste l’obbligo di designazione per tutti i soggetti pubblici, ai sensi della lett. a) dell’art. 37, par. 1, del Regolamento, quali, ad esempio: le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresi gli istituti scolastici; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Regioni e gli enti locali; le Università; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le Aziende del Servizio sanitario nazionale; le Autorità indipendenti (cfr., a valenza meramente indicativa e non esaustiva, l’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)” (par. 3), che “Per quanto concerne la pubblicazione, questa dovrà essere effettuata sul sito web dell’amministrazione, all’interno di una sezione facilmente riconoscibile dall’utente e accessibile già dalla homepage, oltre che nell’ambito della sezione dedicata all’organigramma dell’ente ed ai relativi contatti”, e che “Per quanto concerne la comunicazione all’Autorità, si evidenzia che il Garante ha reso disponibile un’apposita procedura online non solo per la comunicazione, ma anche per la variazione e la revoca del nominativo del RPD designato. Tale procedura rappresenta l’unico canale di contatto utilizzabile a questo specifico fine ed è reperibile alla pagina https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/, ove sono riportate anche le apposite istruzioni e le relative FAQ: peraltro, si richiama l’attenzione degli enti a inserire correttamente i dati richiesti, come l’individuazione del titolare del trattamento (l’ente complessivamente inteso, e non il legale rappresentante) e la compilazione del codice fiscale dell’amministrazione (e non della partita IVA, ovvero del codice fiscale di altro soggetto)” (par. 7).
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’Istituto, ha provveduto a nominare il RPD e ad effettuare la comunicazione all’Autorità dei dati di contatto dello stesso in data XX, successivamente all’avvio del procedimento, agendo pertanto in violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, del Regolamento (cfr. Provvedimento n. 697 del 14 novembre 2024, doc. web n. 10085757; Provvedimento n. 698 del 14 novembre 2024, doc. web n. 10085732; Provvedimento n. 5 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10110910; Provvedimento n. 6 del 16 gennaio 2025, doc. web n. 10110989; Provvedimento n. 318 del 4 giugno 2025, doc. web n. 10163000, Provvedimento n. 384 del 10 luglio 2025, doc. web n. 10161611).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento consentono solo in parte di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento, potendo procedere con l’archiviazione del presente procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 14 del regolamento del Garante n. 1/2019, solamente con riferimento alla violazione dell’art. 12 del Regolamento, in relazione al mancato riscontro alla diffida relativa alla rimozione della circolare in esame, presentata dai reclamanti.
Ciò in ragione del fatto che l’Istituto, in buona fede, avendo provveduto tempestivamente alla rimozione richiesta, non ha ritenuto di dover fornire riscontro formale agli interessati, anche tenuto conto che la diffida non era formalmente qualificata come “esercizio dei diritti” presentata ai sensi dell’art. 12 del Regolamento.
Quanto al resto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, per la pubblicazione della circolare oggetto di reclamo in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice e per la mancata nomina del RPD fino al mese di XX, in violazione dell’art. 37, par. 1 del Regolamento e mancata comunicazione dei dati di contatto dello stesso all’Autorità in violazione dell’art. 37, par. 7 del Regolamento.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, avendo l’Istituto scolastico provveduto a rimuovere la richiamata circolare sul sito web istituzionale e avendo provveduto a nominare il RPD e comunicare i dati di contatto dello stesso all’Autorità, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Nel caso di specie, l’Istituto ha posto in essere due distinte condotte, che devono essere considerate separatamente ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa da applicarsi.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
5.1 La condotta che attiene al trattamento dei dati personali effettuato dall’Istituto.
La violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni relative agli degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
Osservato che:
la circolare oggetto del reclamo è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto per un periodo di tempo limitato dal XX al XX (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
l’indicazione, nella denominazione della circolare, del cognome dell’interessato è dovuta ad un mero errore materiale, dimostrato dal fatto che la circolare non contiene al suo interno il nominativo dello studente (cfr. art. 83, par. 2, lett. a) e b), del Regolamento);
il trattamento non ha riguardato dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento);
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel considerare che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni pertanto, dotato di limitate risorse economiche si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze:
il titolare del trattamento ha provveduto a rimuovere la circolare appena avuto contezza dell’erronea pubblicazione (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento).
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000 (duemila) per la violazione violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione del fatto che la pubblicazione ha ad oggetto dati personali relativi ad un minore e pertanto ad un soggetto particolarmente vulnerabile.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
5.2 La condotta che attiene alla tardiva nomina del responsabile della protezione dei dati
La violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7 del Regolamento è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 4, del Regolamento, e, pertanto, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 10.000.000.
Osservato che:
- l’Istituto ha nominato il RPD e ha comunicato i relativi dati di contatto all’Autorità solo a seguito dell’intervento del Garante. La mancata comunicazione dei dati di contatto del RPD all’Autorità ha inciso negativamente sulla possibilità che l’Autorità contattasse il medesimo RPD in modo facile e diretto (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- il carattere colposo della violazione (cfr. art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Di contro, si osserva che l’Istituto è un soggetto di ridotte dimensioni dotato, pertanto, di limitate risorse economiche. Si tiene conto, altresì, che:
l’Istituto si è attivato al fine di porre rimedio alla violazione (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
non risultano a carico della stessa precedenti violazioni pertinenti commesse o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000 (duemila) per la violazione dell’art. 37, commi 1 e 7 del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019, trattandosi del ritardato assolvimento ad adempimenti divenuti obbligatori fin dal 2018.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Statista Aldo Moro” di Fara Sabina (RI)), nei termini di cui in motivazione, degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, 37, parr. 1 e 7 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Statista Aldo Moro” di Fara Sabina (RI) con sede in Viale della Gioventù, 30 02032, Fara in Sabina (RI) - Codice Fiscale: 90021480570, di pagare la complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto d’Istruzione Superiore “Statista Aldo Moro” di Fara Sabina:
- di pagare la complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#studenti: azione disciplinare
04/02/2020 n° 1298
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
DIREZIONE GENERALE
Ai dirigenti scolatici delle
Istituzioni scolastiche della Toscana e,
p.c. Ai dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
Oggetto: Procedimenti disciplinari nei confronti del personale docenteed educativo.Competenza e aspetti procedurali. Fattispecie disciplinare della “Sospensione dall’insegnamento fino ad un mese” art. 494 D.L. vo n. 297 /1994 - PRECISAZIONE -
Anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali (Ordinanza n.28111/2019 del 31 ottobre 2019 e Ordinanza n.30226/2019 del 20/11/2019 emesse dalla Corte di Cassazione), si fa presente che la competenza all’applicazione della specifica sanzione disciplinare di cui all’oggetto è in capo agli Uffici per i Procedimenti Disciplinari costituiti presso ciascun ambito territoriale e non di competenza della dirigenza scolastica.
Pertanto, qualora ricorrano le condizioni per l’avvio di un procedimento disciplinare, per cui sarebbe applicabile la fattispecie disciplinare in oggetto, le SS.LL sono tenute a trasmettere, entro 10 giorni, al competente Ufficio procedimenti disciplinari il relativo fascicolo, ai sensi del comma 4, primo periodo, dell’articolo 55bis D.Lgs. 165/2001.
Per gli eventuali procedimenti disciplinari ancora in corso, relativi alla suddetta fattispecie disciplinare, si prega segnalare i relativi casi all’Ufficio I di questa Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto PELLECCHIA
Firmato digitalmente da
PELLECCHIA ERNESTO
KEYWORDS
#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#procedimento #fattispecie #pellecchia #precisazione #ufficio #sospensione #competenza #aspetto #mese #insegnamento
15/03/2007 n° 30
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Prot. n. 30/dip./segr.
Ai Direttori Generali Regionali Loro Sedi Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali Loro Sedi
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola Localit Ladine Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta Aosta
Per conoscenza: Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome
OGGETTO: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante lattivit didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilit dei genitori e dei docenti.
I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libert dei singoli debba trovare un limite nella libert degli altri.
Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l'esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità.
Al raggiungimento di tali finalità concorre l'autonomia scolastica, costituzionalmente riconosciuta che, avendo superato limpostazione esclusivamente centralistica dell'educazione e della formazione del cittadino, consente alla singola istituzione scolastica di concertare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona.
Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sullefficacia del processo formativo.
Di conseguenza tutte le componenti scolastiche nelle quali si esprime l'autonomia delle scuole, in particolare il dirigente scolastico, che ne costituisce l'elemento di sintesi, devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche oggetto della presente direttiva, fino a promuovere tutte le iniziative utili, inclusa la revisione del regolamento di disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dellarticolo 14 del D.P.R. 275/99.
In tale prospettiva, si intendono fornire, nel rispetto dellautonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi, sollecitando opportune iniziative di carattere operativo.
Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.
In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, uninfrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dellistituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.
Dall'elenco dei doveri generali enunciati dallarticolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:
- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonchè corretti e coerenti con i principi di cui allart. 1 (comma 3);
- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).
La violazione di tale dovere comporta, quindi, lirrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nellambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.
E' dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.
Laddove se ne ravvisi l'opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.
Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento - apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare allinterno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
Per le ragioni sopra esposte, si segnala la necessità per ciascuna istituzione scolastica autonoma di dotarsi di un regolamento di istituto che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base alle specifiche esigenze della comunità scolastica, prestando particolare attenzione all'individuazione di un repertorio di sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l'effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile.
Il Ministero metterà a disposizione delle scuole, mediante pubblicazione sul sito internet www.pubblica.istruzione.it, alcuni esempi di regolamento di istituto che perverranno su iniziativa delle stesse istituzioni scolastiche.
Le sanzioni disciplinari verso gli studenti
Con l'entrata in vigore dello Statuto delle studentesse e degli studenti si è segnato il passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su un'impostazione esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa, in virtù di quanto previsto dalla specifica regolamentazione di istituto e in ossequio al principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività riparatorie, di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nellambito della comunità scolastica, ...).
La sanzione disciplinare, seppur inserita in una nuova logica, continua a svolgere anche la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace ad un illecito, nonchè di prevenzione verso il compimento di eventuali infrazioni disciplinari.
Come già chiarito nella direttiva n. 16/2007, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dallart. 4, comma 7 del d.p.r. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 9 dello stesso decreto).
In queste due situazioni la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
Si ritiene opportuno che i citati regolamenti di disciplina, nel momento in cui individuano le fattispecie di cui sopra, prevedano sanzioni severe, commisurate alla particolare gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti.
In quest'ottica, il Ministero ha avviato la procedura di revisione degli articoli 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti allo scopo di consentire da un lato la semplificazione e lo snellimento delle procedure di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari e, dallaltro, la possibile applicazione di sanzioni particolarmente incisive, secondo un principio di progressività e di proporzionalità, nei casi eccezionali che presentino connotazioni di estrema gravità.
In particolare, la nuova disciplina prevederà che in tali ultimi casi, tassativamente individuati dal regolamento di istituto, la sanzione potrà comportare lesclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione allesame di Stato conclusivo del corso di studi.
Il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti
Con riferimento alla componente dei genitori, si informa che, nellambito delle modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, è prevista la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai genitori, all'atto di iscrizione, o comunque all'inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere un patto sociale di corresponsabilità al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.
Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo.
Con questo strumento le famiglie, nellambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei diritti e doveri dei genitori verso la scuola, si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.
Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
IL MINISTRO
F.to Giuseppe Fioroni
KEYWORDS
#studenti: valutazione del comportamento#sanzione #studente #telefono #genitore #scuola #docente #comunità #istituto #studentessa #comportamento
28/09/2023 n° 421
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 9946323]
Provvedimento del 28 settembre 2023
Registro dei provvedimenti
n. 421 del 28 settembre 2023
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Il reclamo.
L’Autorità ha ricevuto un reclamo con il quale i sig.ri XX e XX, hanno lamentato che, in data XX, l’insegnate XX della classe 4 C “Garzoni Montessori”, dell’Istituto Comprensivo Udine II (di seguito “Istituto”) ha inviato una e-mail - contenente informazioni relative al comportamento “non consono” tenuto in classe e nei confronti dell’insegnante stessa e dell’insegnate supplente, dal figlio dei reclamanti e da un altro alunno - oltre che ai reclamanti, anche agli insegnanti della classe e alla dirigente scolastica, nonché “alla famiglia dell’altro bambino menzionato, (…) e a tutti i genitori degli altri alunni” mediante inserimento “dei relativi indirizzi nel campo denominato “copia conoscenza nascosta””. Con tale e-mail la docente comunicava il comportamento tenuto dai due ragazzi chiarendo che non avevano avuto nessun rispetto per la supplente e l’insegnante XX “con vociare continuo e (…) un interagire fatto di frasi volgari di cui neanche conoscono fino in fondo il significato” e comunicava altresì l’intenzione di incontrare il dirigente scolastico a tal proposito.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, il dirigente scolastico dell’Istituto, ha rappresentato, in particolare, che:
- “Ogni accadimento che abbia impatto sul clima della classe, sulle sue dinamiche e/o sull’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali è oggetto di comune riflessione tant’è che ai sensi del D.P.R 416 del 31/05/1947 è facoltà della dirigente convocare, su richiesta di un docente o su propria iniziativa, un consiglio di classe straordinario alla presenza della rappresentanza dei genitori per analizzare comportamenti scorretti o anomali e adottare conseguenti provvedimenti correttivi o sanzioni disciplinari, come è più volte avvenuto”;
- “è impensabile garantire la riservatezza, rispetto agli altri componenti, di alcune informazioni che si palesano all’intera classe durante l’ora di lezione. Per tale motivo (…) il perimetro di riservatezza è da intendersi delimitato dal gruppo classe in tutte le sue componenti”;
- “Il fine della comunicazione voleva presumibilmente essere una richiesta di aiuto a tutti nella gestione di una classe già particolarmente problematica e in un momento in cui la gestione dello stato d’emergenza COVID e delle assenze di molti docenti contagiati ha creato forti disagi e tensioni nel personale docente che si è dovuto far carico dell’emergenza ed è stato sottoposto ad un carico di stress maggiore”;
- “La comunicazione a tutti i genitori è assolutamente in linea con quanto concordato nelle varie assemblee fatte con tutti i genitori della classe e con riunioni collegiali dedicate proprio alle criticità di gestione di alcuni studenti particolarmente “esuberanti” (…) in cui si è discusso dell’impatto sulla classe del comportamento vivace di un gruppo di minori identificati anche in tale occasione e a cui hanno partecipato tutti i genitori degli alunni della classe. Proprio in tali occasioni si è ribadita e concordata la necessità di condividere gli episodi che possono destabilizzare il clima di apprendimento, al fine di trovare soluzioni, e si è chiesta la collaborazione di tutte le famiglie”;
- “Pur ritenendo comprensibile il comportamento effettuato dalla docente, nella consapevolezza che il rapporto con i genitori presenta spesso delle criticità (…) e che in ogni caso la gestione del percorso educativo dei minori pretende ogni attenzione che va oltre le regole di trattamento dati, la (...) Dirigente ha richiamato la docente ad una maggiore attenzione al trattamento dei dati esortandola a prendere maggiormente in considerazione, oltre che le regole di trattamento, anche le conseguenze che può avere sugli interessati una comunicazione condivisa con tutti i genitori quand’anche concordata”;
- “Al fine di fugare ogni dubbio sulle regole di trattamento che il personale dell’Istituzione scolastica può avere anche in virtù del turnover al quale è sottoposto, è stato pianificato un aggiornamento formativo (…). In tale occasione si darà particolarmente enfasi alle modalità di comunicazione con le famiglie e alla gestione delle dinamiche di classe nel rispetto della Privacy”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX, all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto l’invio, a tutti i soggetti sopraindicati della e-mail recante informazioni personali relative al figlio del reclamante e ad un altro interessato, ha dato luogo a una “comunicazione” illecita di dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del Codice.
L’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX, rappresentando che:
- “nel XX si era nel pieno della campagna vaccinale COVID-19 (…). In particolare, (…) i due Istituti - e, in particolare, l’IC Udine II - registravano un elevato tasso di assenza del personale docente e di segreteria o per contagio o per mancata sottoposizione alla campagna vaccinale, pari ad oltre il 25% del personale in servizio e di ruolo”;
- “La classe 4C, sin dall’inizio del ciclo della primaria, è risultata una classe di difficile gestione, con un piccolo gruppo di bambini non coeso con gli altri alunni; in tale gruppo spiccavano - purtroppo - le personalità dei due bambini richiamati nella mail inviata dalla docente supplente. I comportamenti di tali alunni sono sempre stati senza controllo, offensivi, violenti e pericolosi per gli altri e per loro stessi e preoccupavano notevolmente i genitori del gruppo classe (che scrivevamo continuamente alla dirigente) e il gruppo docente”;
- “la complessa situazione della classe era (ed è tutt’ora) nota a tutti i componenti del “gruppo classe”, intesi come alunni, genitori e docenti”;
- “L’evento verificatosi è, pertanto, isolato, unico ed eccezionale e, peraltro, giustificato espressamente dalle richieste dei genitori delle due famiglie alla dirigente, che in svariate occasioni hanno domandato di essere prontamente informati delle condotte della “coppia” di ragazzini”;
- “la comunicazione è stata condivisa con un numero molto contenuto di destinatari, già a conoscenza dei dati personali oggetto di comunicazione”;
- “Il docente XX ha agito in totale buona fede e per il solo ed esclusivo superiore interesse degli alunni (minori) che avevano tenuto comportamenti non adeguati alla convivenza in classe e che, pertanto, come anche richiesto dalle stesse famiglie, necessitavano di essere adeguatamente richiamati al rispetto delle regole di Istituto;
- “Il personale docente dell’Istituto Comprensivo Udine II è sempre stato sensibilizzato, informato e formato al corretto e conforme trattamento dei dati personali, come dimostrano le attività di formazione specialistica erogata e i costanti richiami alla materia da parte della dirigente scolastica durante i Collegi dei docenti e le riunioni con gli altri dipendenti (Collegio docenti del XX, delXX, del XX, del XX);
- “È senz’altro meritevole di positiva valutazione la condotta della docente che, dopo aver trasmesso la comunicazione di cui al presente procedimento, riacquistando la lucidità e la serenità per analizzare e gestire la situazione in classe, si è altresì resa conto della possibile violazione. Nell’immediatezza, la docente provvedeva ad informare la D.S. (…) che, in data XX trasmetteva formali comunicazioni alle due famiglie contenenti le scuse dell’Istituto e del corpo docente per la comunicazione effettuata, informando altresì che sarebbero state - da lì a breve
- assunte specifiche misure per la repressione e il contenimento delle condotte non appropriate (…) Contemporaneamente, la DS (…) formulava un richiamo alla docente per la comunicazione inviata”;
- “All’interno e all’esterno della scuola non sono state diffuse informazioni su quanto avvenuto in classe il XX, i docenti della classe hanno mantenuto il massimo riserbo. Inoltre, nessuna informazione è trapelata in relazione alle riunioni svoltesi successivamente tra docenti e tra docenti e genitori degli alunni coinvolti, proprio in virtù della protezione che si era deciso di garantire, sia lata privacy che sotto altri profili, ai due alunni minori in questione”;
- “Ricevuta la comunicazione di Codesta Autorità sulla segnalazione da parte della famiglia, la dirigente ha richiesto prontamente l’intervento del Responsabile della Protezione dati in servizio in quel momento e sino al XX (…). Ha inoltre richiesto, come previsto dal contratto, l'aggiornamento della formazione a tutto il personale scolastico, per promuovere nuovamente la cultura della privacy esistente a scuola e sensibilizzare e formare in modo più approfondito tutti i nuovi dipendenti arrivati nel corso dell’ultima fase pandemica. La dirigente ha ricordato, come già aveva scritto in circolari ad inizio anno, le modalità di comunicazione ufficiali da seguire con le famiglie, i canali di comunicazione da utilizzare (esclusivamente account istituzionale), i principi di minimizzazione del dato. La dirigente ha inoltre ricordato al personale di segreteria e ai docenti l’utilizzo dell’invio delle comunicazioni a mezzo posta elettronica inviate da parte dell’Istituto ricorrendo allo strumento della “copia nascosta” (ccn), per garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali in relazione agli indirizzi di posta elettronica. La stessa dirigente si raccomandava altresì di verificare che il contenuto delle comunicazioni fosse adeguato e riservato in considerazione dei destinatari, nel rispetto dei principi di liceità, adeguatezza e minimizzazione del trattamento”;
- “L’attenzione al rispetto delle norme rileva internamente, nella gestione dei processi interni, ma anche nei rapporti e negli accordi che intercorrono con i fornitori di servizi, con le associazioni e con le cooperative nominati responsabili del trattamento. I dati personali dei soggetti interessati sono sempre trattati secondo i principi di minimizzazione del dato, non eccedenza, pertinenza e funzionalità, rispettando quanto previsto dal regolamento europeo GDPR. (…) Sono già stati effettuati i corsi di formazione privacy per tutto il personale scolastico, in modo che anche i nuovi arrivati possano essere allineati sulle privacy policy della scuola. Tutti i dipendenti sono stati formati in relazione a corsi strutturati differentemente in relazione al ruolo rivestito e alle relative responsabilità sul trattamento dei dati personali”;
- “Presso l’Istituto sono altresì adottate (diverse) misure (tecniche) e organizzative”;
- “Il Titolare, già dalla prima comunicazione ricevuta da Codesta Autorità, ha implementato il suo sistema di gestione privacy, modificando alcune procedure, come descritto in relazione all’art. 83, par. 2, lett. c). Il personale docente e di segreteria è stato nuovamente sottoposto ad un nuovo percorso di formazione in relazione alle modalità di trattamento dei dati personali. Come sopra descritto numerose circolari e appositi avvisi sono stati inviati alle famiglie, ai docenti, apposti nei vari plessi”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il Regolamento prevede che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” di dati personali e nella “comunicazione” sono ammesse solo quando previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento).
Con specifico riferimento alla questione prospettata con il reclamo, si evidenzia inoltre che questa Autorità ha espressamente chiarito che “nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate” (cfr. le FAQ Scuola e Privacy – domande più frequenti disponibili sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.gpdp.it all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy (gpdp.it), e, in particolare, FAQ n. 7, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023.pdf, cfr. in part. la voce “Comunicazioni Scolastiche”, p. 28).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento, nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, l’insegnante XX della classe ha inviato, tramite e-mail, una comunicazione contenente informazioni relative al comportamento tenuto in classe dal figlio dei reclamanti e da un altro interessato, ai reclamanti stessi, agli insegnanti della classe, alla dirigente scolastica, ai genitori dell’altro alunno interessato, nonché a tutte le famiglie degli alunni della classe.
Preliminarmente si osserva che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Come chiarito in precedenza, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter del Codice.
In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, regolamento o di atti amministrativi generali che legittimino la comunicazione dei dati personali degli interessati.
Al riguardo si rappresenta che l’Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la comunicazione dei dati personali oggetto del presente reclamo.
Né risulta sufficiente a giustificare la condotta tenuta dall’Istituto il fatto che, come asserito dall’Istituto scolastico, tutti i genitori fossero a conoscenza delle dinamiche interne alla classe e che “la comunicazione a tutti i genitori (fosse) assolutamente in linea con quanto concordato nelle varie assemblee fatte con tutti i genitori della classe e con riunioni collegiali dedicate proprio alle criticità di gestione di alcuni studenti particolarmente “esuberanti” né, che “proprio in tali occasioni (fosse stata) ribadita e concordata la necessità di condividere gli episodi che possono destabilizzare il clima di apprendimento, al fine di trovare soluzioni, e (fosse stata) chiesta la collaborazione di tutte le famiglie”;
Come sopra ricordato inoltre, l’Autorità aveva già fornito specifiche indicazioni alla comunità scolastica in ordine alla circostanza che “nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate”.
Sebbene dunque l’invio della comunicazione in questione, contenente informazioni relative al comportamento tenuto in classe dal figlio del reclamante e da un altro interessato non abbia riguardato soggetti esterni alla comunità scolastica e non abbia determinato una diffusione di dati personali - la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta comunque in favore di un novero, determinato o determinabile, di soggetti, ossia tutti i genitori della classe e non, invece, esclusivamente a vantaggio del solo personale autorizzato (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice), dando luogo ad una “comunicazione” dei dati personali degli interessati.
Per tali ragioni l’Istituto ha reso edotti, in modo ingiustificato, tutti i genitori della classe in merito alle specifiche informazioni riguardanti le vicende personali relative agli interessati, nei termini illustrati nel reclamo in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’invio, da parte dell’Istituto scolastico, secondo le suddette modalità, della comunicazione in esame ha di fatto reso conoscibili informazioni riguardanti i suddetti alunni anche da parte di soggetti terzi non tenuti ad averne conoscenza; in altri termini, tutti i genitori destinatari della comunicazione avvenuta via posta elettronica sono stati resi edotti in ordine alle informazioni riguardanti il comportamento tenuto in classe dal figlio dei reclamanti e da un altro alunno, dando in tal modo luogo a una “comunicazione” di dati personali in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a, e 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento e 2-ter e del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico pubblico;
- la condotta illecita ha riguardato un ristretto numero di soggetti facenti parti della comunità scolastica;
- la condotta illecita è stata determinata dall’erronea convinzione che tutti i soggetti appartenenti alla classe (comprese quindi tutte le famiglie degli alunni) fossero tenuti a conoscere gli accadimenti avvenuti all’interno della classe stessa anche per l’“esclusivo superiore interesse degli alunni (minori) che avevano tenuto comportamenti non adeguati alla convivenza in classe e che, pertanto, come anche richiesto dalle stesse famiglie, necessitavano di essere adeguatamente richiamati al rispetto delle regole di Istituto”;
- si è trattato di un caso isolato;
- l’Istituto, a seguito dell’episodio verificatosi, ha effettuato un nuovo corso di formazione destinato al personale docente e di segreteria e ha implementate le misure tecniche e organizzative in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
- le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. artt. 5 e 6 del Regolamento nonché l’art. 2- ter del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo Udine II di Udine (UD) descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo Udine II di Udine (UD) quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5 e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice, come sopra descritto;
c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 28 settembre 2023
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
10/07/2013 n° 3186
Area: Prassi, Circolari, Note

Numero 03186/2013 e data 10/07/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 17 aprile 2013
NUMERO AFFARE 04518/2011
OGGETTO:
Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca Dipartimento Istruzione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai Signori OMISSIS, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore OMISSIS, nato il 24.10.1995, per l'annullamento, previa sospensiva: 1) del decreto n. 20 del 03.02.2011 (notificato in data 11.02.2011) del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con il quale è stato respinto il reclamo del 27.12.2010; 2) del collegato parere di cui al verbale di riunione dell'Organo di garanzia presso U.S.R. Lazio del 28.01.2011, notificato in pari data; 3) del foglio prot. n. 3330 della stessa Direzione U.S.R. Lazio del 08.02.2011 con il quale sono stati comunicati gli atti di cui ai punti che precedono e notificato in pari data e in uno con gli stessi; nonché degli atti inerenti ai precedenti ricorsi confluiti come allegati nel reclamo del 27.12.2010, ossia: 4) della deliberazione, e del relativo verbale, con la quale l'Organo di garanzia dell'Istituto Omnicomprensivo OMISSIS di OMISSIS (VT), ha determinato, all'unanimità, di "confermare gli atti impugnati e la sanzione comminata" all'alunno minore OMISSIS, emessa in data 25.10.2010 e comunicata in data 30.11.2010; 5) della "notifica decisione Organo di garanzia" del 25.10.2010 rimessa a mezzo posta in data 27.10.2010; nonché degli atti inerenti al precedente ricorso presentato all'Organo di garanzia dell'Istituto confluiti come allegati nel reclamo del 27.12.2010, ossia: 6) della comunicazione del provvedimento disciplinare del Consiglio di classe del 24.09.2010; 7) del verbale del Consiglio straordinario della classe 2^ A del 21.09.2010; 8) della relazione della professoressa OMISSIS del 16.09.2010; 9) del verbale di sintesi dell'audizione di OMISSIS e OMISSIS del 16.10.2010, protocollato in entrata al n. 38B del protocollo riservato del Dirigente in data 16.09.2010; 10) dell'estratto verbale n. 1 del Commissario straordinario del 10.09.2010 conosciuto in data 30.11.2010.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. 6655 del 6 ottobre 2011, con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato la propria relazione, con la quale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
visto il parere reso dalla Sezione in data 6 giugno 2012;
Vista la nota prot. n. 7816 del 29 novembre 2012, con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato la propria relazione integrativa;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;
Premesso:
Con provvedimento prot. n. 4596/FP, datato 24 settembre 2010 (che i ricorrenti affermano essere stato a loro comunicato il successivo 29 settembre), il dirigente scolastico dell'Istituto omnicomprensivo " OMISSIS" di OMISSIS ha reso edotti i genitori dell'alunno OMISSIS che in data 21 settembre 2010 il Consiglio di classe ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dalla frequenza delle lezioni per giorni tre, per i seguenti motivi: il OMISSIS "si è reso protagonista di un episodio violento, caratterizzato da pesanti offese, sputi, insulti e morsi nei confronti di un compagno, nell'area cortiva dell'edificio scolastico. Tale episodio è stato valutato dal consiglio di classe come appartenente alla tipologia B classe IV delle sanzioni disciplinari".
Contro il provvedimento disciplinare i ricorrenti, con atto datato 13 ottobre 2010, proponevano ricorso all'Organo di garanzia di Istituto.
Il prefato Organo con determinazione prot. n. 5289 del 25 ottobre 2010 ha disposto "di confermare la sanzione comminata dal competente consiglio di classe straordinario".
I ricorrenti hanno, pertanto, presentato reclamo ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, al direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento con il quale è stata comunicata la sanzione disciplinare adottata dal consiglio di classe e della determinazione n. 5289 appena citata.
Il Direttore generale del citato ufficio periferico con decreto 3 febbraio 2011, n. 20 ha respinto detto reclamo, richiamando il parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale (previsto ai sensi del citato art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 235/2007), che nella seduta tenutasi in data 28 gennaio 2011 si era espresso all'unanimità in accordo con la determinazione sanzionatoria assunta dall'Istituto scolastico.
In merito a quanto accaduto il 15 settembre 2010, i ricorrenti evocano testualmente i fatti riportati in narrativa del ricorso proposto all'Organo di garanzia di istituto e del reclamo proposto al Direttore scolastico Periferico. In particolare, secondo la ricostruzione operata dagli interessati il OMISSIS avrebbe reagito alle ripetute sollecitazioni, anche violente, poste in essere dal compagno di classe OMISSIS, il quale, durante le ore di lezione, lo avrebbe dapprima colpito con un elastico all'occhio destro e, in seguito all'intervento della docente, minacciato di picchiarlo all'uscita. All'esterno della scuola il OMISSIS sarebbe stato aggredito violentemente dal OMISSIS e in quell'occasione, per difendersi, avrebbe morso il braccio del OMISSIS che lo bloccava contro l'albero. Una volta divisi, il OMISSIS sfogava la sua rabbia sulla cartella del OMISSIS che gettava nel cassonetto dell'immondizia. Lo stesso avrebbe sputato solo per liberarsi del sangue fuoriuscito da piccole lesioni che erano state provocate in bocca dai colpi ricevuti e, comunque, verso il terreno. Il giorno successivo, ossia il 16 settembre 2010, il OMISSIS veniva convocato, insieme al OMISSIS, davanti alla Preside, la quale chiedeva di essere informata dell'episodio da entrambi, insieme, nel suo Ufficio.
I ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi di diritto:
A) per quanto attiene all'originario ricorso all'Organo di garanzia di istituto.
I. omessa pronuncia dell'Organo di garanzia di istituto su singoli profili di illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato.
Il suddetto Organo, nel verbale dell'adunanza del 25.10.2010, si sarebbe limitato ad affrontare unicamente il primo motivo dell'originario ricorso, omettendo del tutto di vagliare gli altri profili di legittimità espressi nei restanti dieci motivi.
I ricorrenti ripercorrono, pertanto, i seguenti motivi di diritto già dedotti in detto ricorso.
1.1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 Regolamento d'Istituto: ragione prima di istruttoria carente.
Secondo i ricorrenti, sarebbe stato violato l'art. l, comma 2, del Regolamento d'Istituto laddove il Consiglio di Classe Straordinario risulta convocato senza il rispetto del preavviso minimo di almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta (lo svolgimento del Consiglio è infatti avvenuto in data 21 settembre nonostante gli episodi del 15 settembre 2010 fossero stati contestati in data 16.09.2010). Gli stessi ricorrenti evidenziano che, solo con riferimento a tale doglianza, l'Organo di garanzia di Istituto si sarebbe espresso, sostenendo che il mancato rispetto del termine dei 5 giorni per la convocazione era dovuto al fatto che si trattasse di un Consiglio di Classe "Straordinario". Circostanza che, comunque, viene contestata nell'odierno gravame in quanto il verbale del Consiglio di Classe non accenna ad alcun "motivo di urgenza".
1.2. violazione ed erronea applicazione del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 3 e comma 9 ter D.P.R. 249/98 e all'art. 1 app. B Regolamento d'Istituto: istruttoria carente e mancata audizione individuale dell'incolpato.
La Preside, il giorno 16 settembre 2010, avrebbe proceduto ad una audizione congiunta degli alunni senza dar loro la possibilità di essere ascoltati esaurientemente in ordine alle "proprie ragioni" e, soprattutto, di ricostruire "esattamente" la vicenda. I ricorrenti asseriscono che, dalla "presentazione" effettuata dalla Dirigente Scolastica, durante il Consiglio straordinario del 21 settembre 2010, non sarebbe dato distinguere la ricostruzione operata dai singoli alunni. Peraltro, non risulterebbe alcun verbale di audizione o, quantomeno, di riassunto della singola audizione di ciascuno degli alunni incolpati. Né i genitori sarebbero stati avvisati dell'intenzione di aprire un procedimento a carico del proprio figlio.
1.3. Istruttoria carente, illogica e contraddittoria sotto ulteriori diversi profili: violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, lett. b (rectius art. 3) app. B Regolamento d'Istituto.
Al verbale del Consiglio Straordinario risulta che la Dirigente scolastica, prima di audire gli interessati, è stata informata dell'accaduto dai rappresentanti degli alunni. I ricorrenti si dolgono della mancata allegazione al predetto verbale di alcun riferimento formale alla "messa al corrente" della Dirigente scolastica da parte del Rappresentante degli Alunni.
1.4. violazione ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 4 (rectius art. 3) e 2 app. B Regolamento d'Istituto: illogicità e contraddittorietà manifesta.
Nel predetto verbale si fa riferimento alla "relazione" della professoressa OMISSIS, che descrive quanto accaduto fra i due alunni durante la sua ora di lezione. I ricorrenti affermano che di tale relazione, comunque non allegata nonostante richiamata nel verbale, non ve ne sarebbe stata la necessità, in quanto l'episodio, "in classe", si sarebbe chiuso con il rimprovero di entrambi gli alunni coinvolti. Infatti, l'art. 4 (rectius art. 3) dell'appendice B al Regolamento d'istituto afferma che "l'insegnante o gli insegnanti che rilevano o vengono a conoscenza di infrazioni di entità superiore a quelle di cui al comma 1, ricostruiscono i fatti, ascoltano le ragioni degli alunni coinvolti e valutano la gravità e le relative responsabilità". L'insegnante OMISSIS, tuttavia, non risulta aver presenziato all'episodio avvenuto nell'area "cortiva", ovvero nel cortile della scuola, né risulta aver ascoltato le ragioni degli alunni, né risulta essere stato il docente "messo al corrente dell'accaduto dai rappresentanti degli alunni al Consiglio di Istituto".
Peraltro, non sarebbe comprensibile, secondo i ricorrenti, la valutazione operata dalla citata insegnante dell'episodio occorso in classe e, soprattutto, della condotta del OMISSIS che, secondo i criteri per le valutazioni della gravità delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del citato regolamento, avrebbe dovuto essere sanzionata disciplinarmente in maniera più pesante.
1.5. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 app. B Regolamento d'istituto; incertezza manifesta della procedura e inosservanza dei criteri posti dal regolamento.
Sempre con riferimento alla relazione della citata insegnante, i ricorrenti evidenziano come non risulti operato alcun richiamo, neanche nel verbale del Consiglio, "agli altri elementi previsti dall'art. 2 dell'appendice B al Regolamento e, in particolare, con riferimento alla lettera b, "gravità degli esiti", quantomeno classificabili nella categoria "media" se non addirittura "alta" con riferimento alla oggettiva lesione riportata all'occhio dal OMISSIS ..., né agli "elementi o circostanze aggravanti"". Peraltro, le minacce proferite in classe dal OMISSIS, successivamente all'intervento della docente, e l'aggressione fuori dalla scuola rientrerebbero tra le "minacce ed azioni di bullismo" che nella tabella A della tipologia n. 2 sono considerate più gravi delle lesioni a carattere involontario.
Da ciò discende che il Consiglio di classe non sarebbe stato posto in grado di valutare le attenuanti oggettive a carico del OMISSIS, proprio a causa della mancata formalizzazione di quanto occorso innanzi alla OMISSIS.
1.6. Violazione ed erronea applicazione art. 2 app. B del Regolamento d'istituto, sotto altro profilo: disparità di trattamento.
I ricorrenti contestano, richiamando quanto già dedotto in precedenza, i motivi posti a base della maggiore sanzione irrogata al OMISSIS rispetto al OMISSIS, ossia il fatto che l'alunno era recidivo nel ricorso ai morsi, che lo stesso aveva raccontato "in modo molto personale l'intervento della docente in classe", e che ai genitori non aveva parlato di morso "ma di aver tentato di mordere il compagno per la difesa".
Con riferimento all'ultima circostanza, i ricorrenti evidenziano come il Consiglio di classe non poteva essere a conoscenza di quanto riferito agli stessi dal proprio figlio. Né avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il fatto che, a differenza del OMISSIS, il OMISSIS abbia riferito di aver tenuto un atteggiamento omertoso non raccontando ai propri genitori quanto accaduto.
1.7. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4 (rectius art. 3) app. B del Regolamento d'istituto: illogicità manifesta, duplicità di votazione.
L'istruttoria sarebbe illegittima in quanto, come si rileva dal citato verbale, il Consiglio di Classe, dopo aver deliberato l'irrogazione della sanzione disciplinare, avrebbe operato un supplemento di istruttoria, dopo l'arrivo dei rappresentanti dei genitori e la rappresentante degli studenti, procedendo all'audizione di quest'ultima.
1.8. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4 (rectius art. 3) e art. 1 tabella B app. B del Regolamento d'Istituto sotto altro profilo: illogicità manifesta.
I ricorrenti contestano la circostanza che nella predetta seduta si sia proceduto ad una prima votazione da parte del Consiglio di classe limitato alla componente Docenti, che hanno "deliberato" all'unanimità di adottare le richiamate sanzioni disciplinari, ed a una seconda votazione del Consiglio di classe allargato anche alla componente rappresentanti, nell'ambito della quale la sanzione disciplinare è stata "assunta" all'unanimità.
1.9. Violazione del combinato disposto dell'art. 4, comma 9 ter D.P.R. 249/98 e art. 4, comma 2 (rectius art. 3, comma 2) app. B del Regolamento d'Istituto: incertezza assoluta della contestazione dell'addebito.
Secondo i ricorrenti emergerebbe un assoluto difetto o, comunque, una carenza di indicazione e contestazione degli addebiti. Né sarebbe stata operata una valutazione ponderata sul grado di gravità dell'episodio e né sarebbero state prese in considerazioni le attenuanti.
1.10. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 9 (rectius art. 3, comma 9) app. B del Regolamento d'Istituto: discordanza tra decisione e comunicazione.
La comunicazione del provvedimento disciplinare usa dei termini che non trovano alcun riscontro nel verbale del Consiglio di classe. Peraltro, mentre il verbale del Consiglio non reca alcun richiamo idoneo ad indicare la condotta contestata al OMISSIS, "è solo la comunicazione del provvedimento che, addirittura, procede alla contestazione, o meglio alla comunicazione di sospensione del OMISSIS "per aver violato le norme di comportamento di cui al capo 6 art. 22 del Regolamento d'Istituto commi 1 e 14".
1.11. violazione ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 26 del Regolamento d'Istituto: violazione norme antibullismo.
Il richiamo all'art. 22, comma 14, del Regolamento d'Istituto, nella citata comunicazione, mentre non chiarirebbe quali siano "gli episodi di violenza" addebitabili al OMISSIS (che si sarebbe solo difeso), apparirebbe contraddittorio in quanto la seconda alinea dello stesso comma stabilisce che "tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri". La stessa disposizione evocata nella comunicazione della sanzione disciplinare, in altri termini, giustificherebbe il comportamento difensivo del OMISSIS rispetto all'aggressione da parte del OMISSIS, il cui comportamento, viceversa, ricadrebbe tra quelli di cui al successivo art. 26, comma 1, secondo il quale "gli atti di bullismo sono atti di violenza, fisica o psicologica, perpetrati da alunni nei confronti di altri alunni, quasi sempre coperti dall'omertà e dalla paura dei soggetti coinvolti e dei compagni".
B) per quanto attiene all'iter innanzi all'Organo di garanzia di Istituto ed alla decisione dello stesso.
II. Irritualità della formazione dell'Organo di garanzia di Istituto e incompatibilità di alcuni membri dello stesso.
I ricorrenti evidenziano profili di incompatibilità, con riferimento ai singoli membri che hanno partecipato alla specifica riunione dell'Organo di Garanzia sul primo ricorso presentato. In particolare, viene dedotta l'incompatibilità della rappresentante dei genitori, Sig.ra OMISSIS, in quanto facente parte del personale ATA dello stesso Istituto, con vincolo di subordinazione diretta nei confronti del Dirigente Scolastico; l'incompatibilità del rappresentante degli studenti, Sig. Ciotti Fabrizio, in quanto dal verbale di sintesi del 16.10.2010 (redatto dalla Dirigente scolastica), lo stesso è stato audito in qualità di testimone.
Peraltro, la stessa costituzione dell'Organo di garanzia di Istituto, che ha deciso il ricorso originario, da parte del Commissario Straordinario sarebbe viziata, in quanto esulerebbe dalle funzioni di quest'ultimo cui sono affidati compiti meramente amministrativi.
III. Nullità dell'istruttoria dell'Organo di garanzia di istituto anche per evidente "non veridicità" di almeno uno dei documenti presi in esame.
Secondo i ricorrenti, l'istruttoria appare essere stata svolta solo ed esclusivamente "ex post", proprio a seguito del ricorso e in occasione della convocazione dell'Organo di Garanzia. Solo dal verbale dell'Organo di Garanzia, impugnato in questa sede, del 25 ottobre 2010, sarebbe possibile evincere l'esistenza di documenti che nel verbale del Consiglio Straordinario del 21 settembre 2010 non risultavano allegati (come la relazione della professoressa OMISSIS) o addirittura apparivano ancora non esistenti come il verbale di sintesi del 16 ottobre 2010. Detto verbale fa, infatti, riferimento all'audizione dei due alunni da parte della Dirigente scolastica tenutasi in data 16 settembre 2010. Nonostante lo stesso sia stato materialmente redatto un mese dopo ossia in data 16 ottobre 2010, risulta essere stato protocollato al n. 38 B del 16.09.2010 del registro protocollo riservato del Dirigente. Peraltro, lo stesso sarebbe stato firmato solo dal predetto dirigente e da un professore presente all'audizione e non anche dal rappresentante degli studenti anch'egli presente.
Sul punto, i ricorrenti evidenziano l'incongruenza dovuta al fatto che se il verbale in commento fosse stato già realmente esistente alla data del 16 settembre 2010, come attestato dal protocollo, lo stesso avrebbe dovuto essere allegato al verbale del Consiglio Straordinario del 21 settembre 2010.
In quest'ultimo verbale non vi sarebbe, inoltre, traccia della testimonianza del Vice Preside, professor OMISSIS, invece ammessa nel verbale del 25 ottobre 2010 redatto dal citato Organo di garanzia dell'Istituto. "E' singolare", affermano i ricorrenti, "che proprio la successiva testimonianza del Prof. OMISSIS ... sembra tentare di legittimare, ex post, alcune delle critiche e censure espresse nell'originario ricorso e sopra richiamate".
IV. Illegittimità della decisione dell'Organo di garanzia di Istituto.
Il provvedimento dell'Organo di garanzia di Istituto sarebbe, quindi, illegittimo in quanto non avrebbe in alcun modo affrontato i motivi dedotti nel ricorso originario.
C) per quanto attiene all'iter innanzi all'Organo di garanzia regionale del Lazio e alla decisione dello stesso.
V. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 della Legge 241/90: difetto assoluto di motivazione.
Anche l'Organo di garanzia regionale del Lazio avrebbe ignorato i diversi profili di illegittimità (come sopra riportati), limitandosi a concludere che "dall'analisi della documentazione" si evincerebbe "un sostanziale rispetto delle norme": formula con la quale si sarebbe inteso liquidare ogni singolo profilo invece sollevato nei precedenti gravami (ricorso e reclamo).
La motivazione apparirebbe oltretutto erronea, contraddittoria e comunque apodittica, laddove, in ordine ai profili di audizione degli allievi, ed in particolare del OMISSIS, i Membri dell'Organo regionale di garanzia, nel parere rilasciato, rilevano che "i due allievi sono stati ascoltati con un 'audizione congiunta in quanto ... era auspicabile una loro riappacificazione e, dunque, tale procedura è stata dettata da una linea educativa degli allievi", lasciando intendere che, ove vi fosse stata una "riappacificazione", l'Istituto avrebbe potuto omettere di procedere oltre.
Vengono, quindi, contestate le dichiarazioni, dei singoli membri dell'Organo di garanzia, giudicate per lo più tautologiche e ridondanti.
VI. Eccesso di potere derivante da carenza di istruttoria: omessa considerazione di circostanze di fatto e di diritto.
Appare singolare, affermano i ricorrenti, che l'Organo di garanzia regionale che ha espresso il parere in cui si sostanzia la decisione principalmente impugnata in questa sede di rigetto del reclamo, compia il medesimo errore commesso dall'Organo di garanzia dell'Istituto, soffermandosi sulla reiterazione nel ricorso ai morsi da parte del OMISSIS. Si tratterebbe, infatti, "di una sorta di presupposto che viene dato per assodato da entrambi gli Organi che si sono occupati della vicenda ma che, in realtà, non risulta formalizzato in alcun provvedimento disciplinare assunto a carico del OMISSIS".
Nessuno dei predetti organi si sarebbe soffermato sulla particolare situazione soggettiva del OMISSIS, affetto da dislessia riconosciuta, nonostante lo stesso Ministero di appartenenza, con proprie circolari, abbia posto particolare attenzione su tale disturbo richiamando gli istituti ad una maggiore collaborazione con le famiglie.
I ricorrenti, come evidenziato, articolano diverse censure indirizzando le proprie doglianze avverso tre specifici momenti di cui si compone l’intera vicenda, ossia il procedimento che ha condotto all’irrogazione della sanzione, quello istruito dall'Organo di garanzia di Istituto, che ha respinto il ricorso prodotto dagli interessati, nonché quello istruito dall'Organo di garanzia regionale del Lazio, che ha respinto il reclamo.
Il Ministero riferente, nella prima relazione, si è limitato a prendere posizione unicamente in ordine al comportamento “recidivante del minore”, senza peraltro argomentare in ordine a circostanze di tempo e luogo riferite a pregresse ed analoghe condotte tenute dal OMISSIS, in primo luogo, in quanto siffatto aspetto attiene esclusivamente ad una circostanza aggravante rispetto alla condotta sanzionata dal Consiglio di classe, ed in secondo luogo in quanto i ricorrenti lamentano, fra l’altro, una carenza di istruttoria proprio in ordine alla mancata allegazione di atti da cui possa evincersi una siffatta evidenza.
Per questi motivi, la Sezione con parere reso il 6 giugno 2012 ha chiesto al Ministero riferente una relazione integrativa, invitando lo stesso ad assumere posizione in merito alle considerazioni (in fatto ed in diritto) e alle singole doglianze formulate dai ricorrenti con il proprio ricorso straordinario.
Il Ministero ha adempiuto inviando una nuova relazione, nella quale procede preliminarmente ad un riepilogo in ordine allo svolgimento dei fatti, che non sempre trova conferma nella versione offerta dai ricorrenti. In particolare, afferma quanto di seguito, in sintesi, evidenziato:
- l'insegnate OMISSIS, a fronte dell'iniziale criticità emersa durante la lezione di Scienze, dopo aver sentito entrambi gli alunni, ha rivolto un rimprovero al solo studente OMISSIS e sequestrato l'elastico;
- il Dirigente Scolastico, il giorno successivo, appena venuto a conoscenza di ciò che era accaduto alla fine delle lezioni nel cortile della scuola e del previo episodio verificatosi in classe, ha immediatamente ascoltato gli alunni facendoli reciprocamente confrontare anche al fine di pervenire ad una riappacificazione. Detto incontro avveniva alle ore 13 del 16 settembre 2010 con la partecipazione del Prof. OMISSIS e del rappresentate degli studenti dell'Istituto. Nell'occasione venivano constatati i segni del morso sul braccio del OMISSIS (vds. testimonianza resa dal Prof. OMISSIS di fronte all'Organo di Garanzia dell'Istituto);
- la stessa mattina del 16 settembre il vicepreside Prof. OMISSIS riferiva al Dirigente Scolastico il contenuto del colloquio avvenuto poco prima con la madre del OMISSIS, la quale aveva affermato di essere venuta a conoscenza dell’episodio dal figlio, ma in maniera diversa rispetto a quanto descritto dallo stesso OMISSIS nel predetto incontro delle ore 13 (le avrebbe, infatti, parlato solo di un tentativo di mordere il compagno). Il Prof. OMISSIS ha, inoltre, rammentato al Dirigente Scolastico di un precedente episodio occorso l’anno precedente, nel quale il OMISSIS, coinvolto in uno scontro con altro suo compagno, aveva già reagito con un morso; episodio, per il quale si era optato per un rimprovero verbale e successivo colloquio con un genitore;
- sulla base dei sopradescritti elementi di valutazione, il Dirigente Scolastico convocava in data 18 settembre 2010 il Consiglio di Classe Straordinario, che si riuniva in data 21 settembre 2010. In tale occasione, dopo l’illustrazione degli accadimenti da parte della Prof.ssa OMISSIS e del Dirigente Scolastico, veniva deliberata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di entrambi gli studenti coinvolti, diversificandone la durata: 2 giorni per il OMISSIS; 3 giorni per il OMISSIS. A carico di quest'ultimo veniva considerato:
1) il riferimento alla medesima reazione (morso), già contestata all'allievo nell'anno precedente seppur solo verbalmente;
2) la circostanza di aver il medesimo riferito i fatti in occasione della sua audizione del 16 settembre 2010, in modo diverso da quello che è poi risultato accertato (aveva sostenuto, infatti, che, al tiro dell'elastico in classe, la Prof.ssa OMISSIS non era intervenuta);
3) la circostanza di aver rappresentato alla madre, diversamente da quanto da esso stesso riferito in occasione del confronto con il OMISSIS del 16 settembre 2010, di non aver inferto il morso e invece di aver solo tentato di farlo.
- la decisione veniva comunicata ai genitori del minore OMISSIS e da questi impugnata dinanzi all'Organo di Garanzia dell'Istituto che si riuniva il 25 ottobre 2010. In tale occasione venivano auditi il Prof. OMISSIS ed il Prof. OMISSIS.
- la sanzione disciplinare e la delibera dell'Organo di Garanzia dell'Istituto venivano impugnate dai genitori del OMISSIS, con ricorso dinanzi all'Organo di Garanzia Regionale che respingeva il ricorso.
Il Ministero, quindi, dopo aver esposto la posizione del Dirigente scolastico, chiamato a fornire chiarimenti in ordine alle singole censure mosse nel ricorso straordinario, procede ad analizzare le medesime doglianze evidenziando quanto segue:
- con riferimento al punto 1.1, il Regolamento d'istituto, all'art. 1, comma 2, afferma che nel caso di riunioni d'urgenza il preavviso minimo sia ridotto ad almeno 24 ore prima della convocazione;
- in ordine al punto 1.2, l'audizione del OMISSIS e del OMISSIS è stata disposta dal Dirigente Scolastico con grande sollecitudine, a seguito della conoscenza dei fatti oggetto di sanzione. Dal verbale della predetta audizione emerge l'evidente possibilità per entrambi i minori di raccontare i fatti ed esporre le proprie ragioni. Il diritto all'audizione individuale dei minori non risulta disposto da alcuna norma del Regolamento d'Istituto, né tantomeno risulta normato il supposto diritto della famiglia di partecipare all'audizione medesima;
- per quanto concerne il punto 1.3, i ricorrenti rivendicano l'esistenza di procedure non previste dal Regolamento d'Istituto. Occorre sottolineare che l’art. 3 dell'appendice B, al comma 2, dispone che l'obbligo di relazionare in modo scritto circa i fatti che possano costituire oggetto di sanzioni di una gravità pari a quella contestata al OMISSIS, incombe sui soli insegnanti. Ovviamente, non essendo possibile una qualsivoglia formalizzazione da parte degli studenti che erano intervenuti a sedare la lite, il Dirigente Scolastico ha provveduto ad acquisire preliminarmente gli elementi di valutazione necessari ad investire della questione l'organo collegiale competente, ovvero il Consiglio Straordinario di Classe. Il riferimento alla relazione della Prof.ssa OMISSIS risulta essere inconferente, in quanto connesso all'episodio avvenuto in classe e terminato con l’intervento della docente;
- in riferimento al punto 1.4, la conoscenza degli eventi del mattino, avvenuti in classe, ha consentito al Dirigente Scolastico di compiere, ai sensi dell'art. 3 comma 2 appendice B, una corretta valutazione preliminare dei fatti accaduti poi all'uscita della scuola. Rientra nelle attribuzioni del Dirigente Scolastico quella di acquisire, ove necessario, ulteriori elementi di valutazione oltre quelli già di sua conoscenza;
- in relazione al punto 1.5, il provvedimento sanzionatorio adottato dal Consiglio di Classe appare esente da inesattezze. La doglianza dei ricorrenti relativa alla mancata considerazione di elementi o circostanze attenuanti a favore del OMISSIS appare anch'essa priva di riscontro: sia nel verbale del Consiglio di Classe del 21 settembre 2010, sia in quello dell'Organo di Garanzia d'Istituto del 25 ottobre 2010, viene dato atto della provocazione del OMISSIS a danno del OMISSIS. Per altro verso, emerge la ricorrenza del comportamento del OMISSIS, il quale aveva già reagito, nel passato, con morsi nei confronti di altri allievi;
- in merito al punto 1.6, i ricorrenti lamentano una disparità di trattamento tra i due alunni, limitandosi a considerazioni personali e non fornendo elementi di valutazione sulla supposta disparità. Invero, è proprio il verbale dell'audizione dei minori che rende evidente la gravità dei comportamenti tenuti da entrambi gli allievi. In particolare, nella sua esposizione dei fatti è lo stesso OMISSIS a confermare di aver insultato il OMISSIS al mattino con l'epiteto di "obeso", nonché di aver morso il compagno e reagito con sputi al medesimo. Il OMISSIS confermava, altresì, di aver gettato lo zaino del OMISSIS nel cassonetto della spazzatura. Quanto riferito, inoltre, dal OMISSIS circa il mancato intervento della Prof.ssa OMISSIS, relativamente all'episodio verificatosi in classe, è in aperta contraddizione con quanto affermato dalla docente stessa nella sua relazione e con quanto dichiarato dall'alunna OMISSIS, nel verbale del Consiglio di Classe del 21 settembre 2010;
- con riferimento al punto 1.7, sull'illegittimità della deliberazione del Consiglio Straordinario di Classe del 21 settembre 2010 per una supposta doppia votazione, non può non rilevarsi l'assenza di qualsivoglia riapertura del verbale del Consiglio di Classe. Il fatto che la componente alunni genitori del predetto Consiglio sia intervenuta in un secondo momento rispetto alla componente tecnica non testimonia una duplicità di istruttoria quanto, al contrario, la corretta investitura di tutte le componenti del Consiglio di Classe nella decisione da prendersi in merito alle sanzioni disciplinari. Per espressa disposizione legislativa (DPR 416 del 31 maggio 1974), il Consiglio di Classe è convocato, in relazione alle materia trattate, in seduta plenaria o con la sola presenza dei docenti. Si tratterebbe, pertanto, di una doglianza puramente formalistica;
- con riferimento al punto 1.8, inconferente sarebbe il richiamo delle norme citate rispetto a quanto esposto dai ricorrenti sull'iter di formazione della decisione collegiale;
- in merito al punto 1.9, nel verbale del Consiglio di Classe del 21 settembre 2010 si individuano chiaramente, come oggetto di contestazione, i fatti avvenuti nel cortile della scuola. Il richiamo agli avvenimenti della mattina sanzionati dalla Prof.ssa OMISSIS sarebbero il frutto di una formulazione lessicalmente non chiarissima. La puntigliosa formalizzazione dei criteri di irrogazione delle sanzioni disciplinari pretesa dai ricorrenti appare risolversi in un puro rilevo formalistico. In relazione, invece, alla recidività del OMISSIS, la contestata mancata formalizzazione del precedente sarebbe pretestuosa in quanto il rimprovero verbale non è da irrogarsi per iscritto e, dunque, evidentemente non può essere indicato con assoluta precisione dagli operatori scolastici;
- avuto riguardo al punto 1.10, la comunicazione del provvedimento, esponendo in premessa l'iter del procedimento sanzionatorio, riporta pedissequamente quanto deciso dal Consiglio di classe, salvo aggiungere il riferimento all'art. 22 commi 1 e 14 del Regolamento d'Istituto. Tale specificazione, contestata dai ricorrenti come una discordanza fra i due atti, non aggiunge nulla a quanto deciso dal Consiglio di Classe il 21 settembre 2010, limitandosi ad inquadrare la narrazione dei fatti in una norma di portata generale del Regolamento d'Istituto;
- con riferimento al punto 1.11, il riferimento a norme antibullismo è, nel caso di specie, del tutto inconferente, sia in riferimento alla normativa vigente sia per quella che concerne l'art. 26 del Regolamento d'Istituto. La condotta violenta e non rispettosa delle disposizioni dell'art. 22 del regolamento d'Istituto è stata, come emerge dai documenti acquisiti, posta in essere da entrambi gli studenti, sia dal OMISSIS sia dal OMISSIS;
- in relazione alla censura relativa all'incompatibilità di alcuni membri dell'Organo di Garanzia, se ne deve rilevare l'inconsistenza, in quanto le norme di composizione dello stesso, ed in particolare l'art. 6 dell'Appendice B del Regolamento d'Istituto, sono state pienamente rispettate;
- per quanto concerne la costituzione dell'Organo di Garanzia, viene rammentato che l'ordinanza ministeriale 277 del 17 giugno 1998, dispone che negli istituti risultanti dalla confluenza di scuole del primo ciclo di istruzione con istituti del secondo ciclo di istruzione in cui era in carica il Consiglio di Istituto, quest'ultimo decade, e si insedia un commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, sino all'elezione di un nuovo Consiglio di Istituto. L'Istituto Omnicomprensivo " OMISSIS " di OMISSIS risulta essere stato oggetto di provvedimento di dimensionamento nell'a.s. 2009/2010 e, dunque, è sottoposto alla disciplina sostanziale della norma predetta. La costituzione dell'organo di garanzia e la nomina dei suoi membri rientra senza dubbio nelle funzioni deliberative del commissario straordinario, così come previsto dall'art. 12 del Regolamento d'Istituto, il quale sostituisce, negli istituti che si trovino nelle condizioni predette, il Consiglio d'Istituto;
- per quanto attiene alla "nullità dell'istruttoria dell'organo di garanzia di istituto anche per evidente non veridicità di almeno uno dei documenti presi in esame", si tratterebbe di un errore materiale nel verbale di audizione, laddove riporta la data del 16 ottobre 2010, anziché quella del 16 settembre 2010. Per quanto, invece, concerne l'asserita produzione postuma della relazione della Prof.ssa OMISSIS, sia tale documento sia il registro di protocollo del Dirigente Scolastico riportano inequivocabilmente la data del 16 settembre 2010. Per quanto, invece, concerne l'intervento dei Professori OMISSIS e OMISSIS, la partecipazione dei medesimi ai lavori dell'Organo di Garanzia deve ritenersi consentita, ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Appendice B del Regolamento d'Istituto, in quanto soggetti in grado di riferire ulteriori elementi di valutazione non acquisiti precedentemente;
- per quanto attiene alla presunta "illegittimità della decisione dell'organo di garanzia d'istituto", si osserva che, ai sensi dell'art. 6 dell'Appendice B del Regolamento d'Istituto, l'organo di garanzia emette una decisione che può essere di conferma, modifica totale o parziale, di annullamento, di remissione al medesimo o ad altro organo irrogante per una nuova valutazione. Nel caso di specie, l'Organo di Garanzia ha specificatamente affermato nella parte dispositiva della sua decisione di confermare la sanzione adottata nei confronti del OMISSIS;
- per quanto riguarda la lamentata "violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 L. 241/1990", relativa alla mancata motivazione del parere espresso dall'Organo di Garanzia Regionale, risultano essere stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla decisione dell'Amministrazione;
- la dislessia del OMISSIS, infine, risulta essere stata ampiamente presa in considerazione dagli organi coinvolti nei vari gradi del procedimento impugnatorio in esame, che per precedenti comportamenti violenti del OMISSIS si sono comportati in maniera tollerante.
Considerato:
Fondate ed assorbenti appaiono talune censure mosse dai ricorrenti.
Emerge chiaramente il difetto di istruttoria, oltre che la carenza motivazionale: vizi puntualmente dedotti dai ricorrenti e che meritano, quindi, accoglimento. Del resto, da una lettura del tenore della relazione predisposta, in seconda istanza, dal Ministero appare evidente che, a posteriori, l’Amministrazione tenti di dare giustificazione ad una serie di doglianze riproposte nel ricorso straordinario che, semmai, avrebbero dovuto trovare ingresso nei provvedimenti adottati in esito alle impugnazioni innanzi all'Organo di garanzia di Istituto e all'Organo di garanzia regionale del Lazio, che, al contrario, si mostrano gravemente carenti proprio sotto il profilo motivazionale. In altri termini, si assiste, nel caso di specie, ad una sorta di motivazione postuma rispetto all’adozione degli atti impugnati, che, invece, rinvengono il loro fondamento in una istruttoria carente ed in una motivazione palesemente incongrua. I provvedimenti gravati risultano evidentemente viziati nei loro presupposti, a prescindere dalla eventuale coerenza e giustizia sostanziale della scelta, su cui si sofferma diffusamente la relazione ministeriale.
E proprio con riferimento al provvedimento adottato dall'Organo di garanzia di Istituto si registra la grave carenza motivazionale, reiterata nel successivo parere dell'Organo di garanzia presso U.S.R. Lazio del 28.01.2011, posto a base del definitivo provvedimento adottato dal Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con il quale è stato respinto il reclamo.
Come dedotto dai ricorrenti, l'Organo di garanzia di istituto non si sarebbe pronunciato sui singoli profili di illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato, limitandosi ad affrontare unicamente il primo motivo dell'originario ricorso, relativo alla convocazione d'urgenza del Consiglio di classe straordinario. La circostanza che l'art. 6 dell'Appendice B del Regolamento d'Istituto stabilisca (come evidenzia il Ministero) che l'organo di garanzia emette una decisione che può essere di conferma, modifica totale o parziale, di annullamento, di remissione al medesimo o ad altro organo irrogante per una nuova valutazione, non esime quest'ultimo dall'esaminare i singoli motivi di impugnazione.
Peraltro, la determinazione dell'Organo di garanzia dell'Istituto, lungi dal vagliare in maniera compiuta le singole censure dedotte dai ricorrenti, pone in evidenza una serie di carenze istruttorie del presupposto procedimento disciplinare, cui cerca ex post di porre rimedio. Di particolare rilevanza assume, in tale ambito, la testimonianza del Vice Preside, professor OMISSIS, che trova ingresso solo nel verbale del 25 ottobre 2010 redatto dal citato Organo di garanzia dell'Istituto. Ora, si deve considerare che proprio sulla base di tale testimonianza, che pone in evidenza il pregresso e recidivo comportamento del OMISSIS, si fonda l'aggravante che ha indotto il Consiglio di Classe a sanzione in maniera più grave il OMISSIS rispetto al OMISSIS.
Tale testimonianza, come quella del professor OMISSIS, che, nell'incontro del 16 settembre 2010, aveva constatato i segni del morso sul braccio del OMISSIS, sono state rese solo di fronte all'Organo di Garanzia dell'Istituto. Anche tale testimonianza assume una certa rilevanza, considerato che con la stessa si dà atto della constatazione della lesione occorsa sul braccio del OMISSIS e della mancanza di segni di lesioni sul volto del OMISSIS, che lo stesso aveva lamentato aver subito in classe prima dell'evento sanzionato. La testimonianza del professor OMISSIS, come detto, dà conto di ciò. Tuttavia, tale evidenza non è presente nel verbale di sintesi del 16 settembre firmato dal Dirigente scolastico e dallo stesso professor OMISSIS. In altri termini, non solo tale testimonianza non risulta verbalizzata il giorno 16 settembre 2010 all'incontro nell'ufficio di presidenza con i due allievi, ma neanche in occasione del successivo consiglio di classe del 21 settembre, ove è stata adottata la sanzione, mentre trova ingresso solo nel verbale del 25 ottobre, che ha deciso del ricorso prodotto dai genitori.
Peraltro, del verbale del 16 settembre, a prescindere da ogni considerazione in ordine agli errori di formale redazione dello stesso, che pongono in dubbio la circostanza che lo stesso fosse effettivamente in esistenza alla data in cui si è svolto il consiglio di classe, non è stata data formale lettura in tale occasione, come diversamente avviene successivamente di fronte all'Organo di Garanzia dell'Istituto. Né appare una mera irregolarità formale il fatto che nel verbale del Consiglio di Classe l'irrogazione della sanzione disciplinare risulta essere stata deliberata prima dell'arrivo dei rappresentanti dei genitori, che hanno concordato con la posizione assunta in precedenza dal consiglio tecnico.
In altri termini ed alla luce di quanto sopra, appare di tutta evidenza che la completa ed esauriente ricostruzione dei fatti e valutazione degli stessi non si sia cristallizzata con l'istruttoria posta in essere nell'ambito del procedimento di irrogazione della sanzione, ma nel corso di tutti e tre i procedimenti, venendo così compromesso anche il diritto di difesa dell'incolpato.
Non sfugge a questo Consiglio di Stato che i provvedimenti disciplinari, in ambito scolastico, hanno finalità prettamente educativa, in quanto mirano al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La cura di tali interessi non può, tuttavia, comportare una qualsivoglia deroga o affievolimento del diritto alla difesa, che nel procedimento amministrativo è assicurato attraverso la scansione di una serie di atti che assicurano la pienezza del contraddittorio. E ciò vale, a maggior ragione, nel particolare e delicato contesto scolastico, atteso che la finalità pedagogica dell’azione disciplinare in tale ambito deve mirare a condurre gli studenti, che hanno violato i propri doveri, ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, attraverso un rapporto dialettico e costruttivo con i docenti e l’intera comunità scolastica. Non è, pertanto, ammissibile che agli studenti incolpati venga limitato il diritto alla difesa, precludendogli la possibilità di esporre responsabilmente le proprie ragioni di fronte a contestazioni specifiche. Non è un caso che l'articolo art. 4 del DPR n. 249/1998 testualmente affermi che “nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”.
Nel caso di specie, il Dirigente scolastico, avuto notizia di episodi che configuravano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari, pertanto, avrebbe dovuto, innanzitutto, notificare comunicazione scritta dell’avvio del procedimento agli esercenti la potestà genitoriale, e poi convocare il Consiglio di Istituto completo di tutte le sue componenti, compreso lo studente, il quale avrebbe dovuto essere invitato ad esporre le proprie ragioni, previa contestazione degli addebiti.
Ed invece, il Dirigente scolastico, il 16 settembre 2010, nell'imminenza dell'accaduto (come tiene a sottolineare l'amministrazione resistente), ha convocato il OMISSIS insieme al OMISSIS per essere informato dell'episodio da entrambi. In tale occasione, è emersa una versione dei fatti (quella, cioè, esposta dal OMISSIS), successivamente, in parte contraddetta ed in parte arricchita di altri particolari, compreso l'episodio del morso accaduto l'anno precedente. Si tratta di circostanze che hanno indotto il Consiglio di Classe a graduare la sanzione tra i due alunni, comminando quella più grave al OMISSIS, e rispetto alle quali sarebbe stato necessario instaurare preventivamente il contraddittorio con lo studente, specie con riferimento alla contestata "personale" ricostruzione dell'evento e del pregresso episodio, di cui, peraltro, non v'era documentazione che ne dimostrasse l'accaduto.
Sarebbe stata, inoltre, necessaria la presenza degli esercenti la potestà genitoriale, come dagli stessi censurato, dal momento che i medesimi risultano più volti evocati proprio in quanto testimoni di circostanze che appaiono essere poste a fondamento del provvedimento sanzionatorio: al OMISSIS, infatti, risulta essere stato anche contestato il fatto di aver rappresentato alla madre l'episodio in modo diverso rispetto a quanto da lui stesso riferito in occasione del confronto con il OMISSIS del 16 settembre 2010 (circostanza che sarebbe stata riferita informalmente dalla madre stessa al vicepreside Prof. OMISSIS); la contestata recidiva, ossia il morso inferto dal OMISSIS ad altro studente l'anno precedente, sanzionata solo con un rimprovero verbale e di cui, conseguentemente, non v'è memoria documentale, risulta essere stata oggetto di un colloquio tra il padre e lo stesso Dirigente Scolastico.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento della sospensiva e con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
L'ESTENSORE Nicolo' Pollari
IL PRESIDENTE F/F Roberto Garofoli
IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#omissis #istituto #garanzia #organo #classe #ricorrente #verbale #consiglio #settembre #episodio
n° 2
Area: Normativa

01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. (1)
02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, e' distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, e' articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti: a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonche' della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese; b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilita', nonche' finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita', oltre che la capacita' di comprensione del testo in lingua inglese. (1)
03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e' svolta interamente in inglese ed e' composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese. (1)
04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed e' integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonche' per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. (1)
05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, da adottare ». (1)
06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, e' riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. (1)
07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. (1)
08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte. (1)
1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 20 settembre 2020, nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili; (3)
b-bis) a prevedere, nelle stesse modalita' e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti; (2)
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alle suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico; (3)
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d-bis) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. (2)
2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.(1)
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettivita' delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono svolgersi nelle modalita' del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio. (4)
3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonche' di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (1)
3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalita' e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalita' a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)
4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
b) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo».(4)
4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati. (1)
4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 , 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e' adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti. (5)
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
(1) Comma inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(2) Lettera inserita dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020.
(5) Comma inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, con effetto a decorrere dal 7 giugno 2020 e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18.
KEYWORDS
#posto #lingua #concorso #classe #capacitare #ordinanza #valutazione #milione #supplenza #avvio
17/07/2017 n° 1684
Area: Prassi, Circolari, Note

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017
NUMERO AFFARE 01056/2017
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso e considerato:
1.- L’articolo 29 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel disciplinare il reclutamento dei dirigenti scolastici conferma il carattere di specialità di questa dirigenza nel contesto della dirigenza pubblica; specialità ribadita nell’articolo 11, lettera b), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 124/2017, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici (sul relativo schema di decreto legislativo, recante “Disciplina della dirigenza della Repubblica” questo Consiglio di Stato ha espresso il parere 14 ottobre 2016, n. 2113), e prevedendo l’esclusione della dirigenza scolastica dai ruoli unici della dirigenza statale ne fa salva la disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento.
Il citato articolo 29 del decreto-legislativo n. 165/2001 (già articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dall’art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59), più volte modificato, prevede nel testo vigente:
“1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in n. superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso”.
Lo schema di regolamento attua questa normativa primaria.
– Si osserva preliminarmente che il presente schema fa seguito a uno schema di Regolamento trasmesso a questo Consiglio di Stato con relazione ministeriale datata 16 settembre 2016 e sul quale è stato espresso il parere n. 2190/2016 (affare n. 1738/2016); e che il nuovo schema ha recepito per la quasi totalità le indicazioni di quel parere n. 2190/2016.
Ciò premesso, si rileva quanto segue.
3.1 – La relazione tecnica esamina e indica, ove esistenti, gli effetti finanziari di ciascun articolo del decreto; e quantifica il totale degli oneri del provvedimento in € 5.174.812,00 e la relativa sommatoria delle disponibilità in € 5.454.210,00. Ciò in aumento rispetto al precedente schema (la relazione tecnica sul precedente schema indicava il totale degli oneri del provvedimento in € 3.271.200,00 e la relativa sommatoria delle disponibilità in € 3.300.000,00).
3.2 – L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ribadisce i rilievi e i punti caratterizzanti della riforma già esposti nell’AIR del precedente schema oggetto del citato parere n. 2190/2016.
3.3.1 – Relativamente alle premesse del nuovo schema esse danno atto che per quest’ultimo (diversamente dal precedente) sono state acquisite previamente (n.d.r.: su invito, in data 2 dicembre 2016, del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri) le osservazioni formulate dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze (in prosieguo, per brevità anche “MEF”) ; e che il Ministero redigente ha ritenuto “di poter accogliere alcune proposte modificative indicate nelle su richiamate note”.
La locuzione non reca altre indicazioni. Si ritiene che invece le premesse dell’emanando Regolamento, con adeguata motivazione, debbano farsi carico dei rilievi di cui sopra, specie se disattesi nell’articolato.
3.3.2 – Si osserva altresì che le premesse recano cenno al citato precedente parere di questo Consiglio di Stato n. 2190/2016, ma lo fanno – diversamente dal riferimento pure fatto al precedente parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (in prosieguo, per brevità, anche “CSPI”) del 13 luglio 2016, citato ampiamente nelle premesse – in modo insufficiente e senza recarne gli estremi (indicati soltanto nella parte finale delle premesse: “RITENUTO altresì di acquisire nuovamente il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato, in considerazione delle modifiche introdotte successivamente al rilascio dei rispettivi pareri”), a discapito della chiarezza. Si ritiene pertanto che le premesse siano da integrare sul punto.
Si segnala che la rilevanza costituzionale di questo Istituto richiede che nei testi normativi esso sia citato prima e non dopo il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
3.3.3 – Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha dunque nuovamente espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2017, formulando, come pure indicato nelle premesse del decreto, richieste di modifica. Sulle richieste di modifica non recepite le premesse dell’attuale articolato, recependo le indicazioni del citato precedente parere n. 2190/2016, si sono soffermate motivando la mancata recezione.
– Relativamente ai singoli articoli si rileva quanto segue.
4.1 – Sull’articolo 1 (“Oggetto”) non si hanno osservazioni: esso riproduce l’articolo 1 dello schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016.
Sul presente articolo 1 sono stati formulati rilievi dal Ragioniere generale dello Stato (“Andrebbe specificato l’anno scolastico di decorrenza del regolamento in questione, specie per i riflessi potenziali, in termini di posti da riservarvi, su disposizioni di legislazione vigente comportanti procedure semplificate e successiva immissione in ruolo a beneficio di altri soggetti destinatari di norme in materia di dirigenza scolastica, evidentemente controinteressati al regolamento di che trattasi”), i quali sono stati recepiti nelle disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 25 dello schema e nelle successive disposizioni sulla entrata in vigore, di cui all’articolo 26 (v. i successivi capi 4.25 e 4.26).
4.2 – L’articolo 2 (“Definizioni”) ha recepito i rilievi del parere n. 2190/2016 sull’articolo 2 del precedente schema, finalizzati a una migliore intellegibilità dei testi normativi citati.
L’articolo inoltre aggiunge la definizione dell’acronimo della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane («CRUI»), organo poi citato nel successivo articolo 17 (“Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”) dell’attuale schema, già articolo 18 dello schema precedente (v. anche in proposito il successivo capo 4.17 del presente parere).
4.3 – Sull’articolo 3 (“Articolazione in fasi del corso-concorso”) non si hanno osservazioni: esso riproduce l’articolo 3 dello schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016.
4.4 – Nella redazione dell’articolo 4 (“Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione”) e dei successivi articoli 14 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”; già articolo 15 del precedente schema: v. il successivo capo 4.14) e 25 (“Disposizioni transitorie”; articolo di nuova stesura: v. il successivo capo 4.25) l’Amministrazione redigente ha tenuto conto dei rilievi espressi nel parere n. 2190/2016, e relativi alla intellegibilità dei richiami normativi con riferimento alle definizione di situazioni pregresse, e alla opportunità che le relative disposizioni fossero inserite in una apposita partizione del nuovo Regolamento, dedicata alle norme transitorie, che ricomprendesse anche la disciplina transitoria pure contenuta nei successivi articoli 14 e 15, comma 2, dello schema precedente (v. infra il citato capo 4.25).
Il nuovo articolo 4, pertanto, non reca più quei richiami normativi e quella disciplina di situazioni pregresse, ora inseriti e meglio esposti nel nuovo articolo 25.
È stata invece mantenuta la disposizione del precedente comma 7, ora comma 5 (“Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nella percentuale del venti per cento in più. L’eventuale frazione di posto è arrotondata all’unità intera superiore”) relativamente alla quale il parere n. 2190/2016 aveva condiviso l’opzione ministeriale di non recepire la diversa proposta del CSPI (v. il capo 4.4 del precedente parere n. 2190/2016).
Relativamente al comma 2 del presente articolo 4 la citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016, a firma del Ragioniere generale dello Stato ha espresso rilievi critici; e su di essi si espressa diffusamente, con rilievi che appaiono condivisibili, la Relazione illustrativa allo schema. Ma si ritiene che di quei rilievi MEF le premesse dello schema debbano farsi carico, motivando (v. il precedente capo 3.3.1).
4.5 – L’articolo 5 (“Bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale”) riproduce l’articolo 5 dello schema precedente, dal quale però, conformemente ai rilievi del parere n. 2190/2016, è stata espunta, e trasferita nel comma 2 del successivo articolo 25, la disposizione di natura transitoria sulla riserva di posti per il primo corso-concorso da bandire ai sensi del nuovo regolamento (“Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, il Bando indica altresì il numero di posti riservati ai sensi dell’articolo 14”).
Su questo articolo 5 non si hanno osservazioni, tranne il rilievo che anche su di esso le premesse dello schema dovrebbero farsi carico di pronunciarsi sul relativo rilievo formulato dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (v. il precedente capo 3.3.1).
4.6 – Analogo invito a farsi carico del relativo rilievo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione va fatto relativamente all’articolo 6 (“Requisiti di ammissione”).
Per il resto non si hanno osservazioni sull’articolo, che riproduce l’articolo 6 dello schema precedente, sul quale pure il precedente parere n. 2190/2016 ha solo preso atto, condividendo, che la disposizione, come precisato nelle premesse del decreto in itinere, ha interpretato la fonte primaria – laddove quell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 nel testo vigente prevede, al terzo periodo “al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente […] che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni” – in senso conforme alla interpretazione data alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE – sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE (Unione delle industrie della Comunità europea), dal CEEP (Centre européen de l’entreprise publique) e dal CES (Confederazione europea dei sindacati) – dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (con le pronunce 8 settembre 2011, n. C 177/10 e 18 ottobre 2012) e dalla sentenza di questo Consiglio di Stato – Sezione VI 18 settembre 2014, n. 4724 (di conferma dell’illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo); vale a dire nel senso che il requisito dell’anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all’entrata in ruolo, ferma restando la necessità della conferma in ruolo.
4.7 – Sull’articolo 7 (“Istanza di partecipazione al concorso”) non si hanno osservazioni, tranne il prendere atto che rispetto all’analogo articolo 7 del precedente schema è stata espunta la previsione (pur possibile nel Bando in base ai principi generali) che l’istanza di partecipazione al concorso dovesse indicare, a pena di esclusione, “l’ordine di preferenza tra tutte le regioni, nessuna esclusa, ai soli fini dell’individuazione della sede del corso di formazione dirigenziale e dell’istituzione scolastica nella quale svolgere il tirocinio”; espunzione sulla quale pure non si hanno osservazioni da formulare.
4.8 – L’articolo 8 (“Prova preselettiva”) riproduce l’articolo 8 dello schema precedente, sostituendo però al precedente comma 6 (“Nel caso in cui la prova preselettiva dovesse essere suddivisa in più sessioni, sono predisposti, ai sensi del successivo articolo 13 ed antecedentemente all’inizio della prima sessione, un numero di test pari al numero delle sessioni previste per la convocazione dei candidati incrementato di due. Prima di ciascuna sessione sono estratti i test da somministrare, tra quelli così predisposti. I test estratti non sono disponibili per le estrazioni pertinenti le sessioni successive”) una disposizione che non prevede l’ipotesi di più sessioni e disciplina invece una banca dati dei quesiti e la sua pubblicità prima dell’avvio della prova (“6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova”).
Sulla modifica in sé, non evidenziata nella Relazione illustrativa, non si hanno rilievi da formulare.
Si osserva però che:
– mentre le premesse dell’emanando Regolamento hanno – con adeguata motivazione – rilevato di non poter accogliere la richiesta, espressa dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017, di modificare il citato comma 6 (“Si fa notare che la scelta di una prova con quesiti tratti da una banca dati di migliaia ha determinato una lunga serie di contenziosi. Pertanto, proprio alla luce della negativa pregressa esperienza in relazione al concorso per dirigente scolastico, si propone di adottare la soluzione dei 1 00 quesiti proposti contemporaneamente a tutti i candidati”), allegando ragioni organizzative (“in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneità della prova in caso di un numero di candidati superiore alle postazioni disponibili per l’espletamento della prova medesima”);
– per contro le stesse premesse non si fanno carico di pronunciarsi (come invero fatto nella Relazione tecnica nella esposizione sull’articolo 8) sui rilievi che sul presente comma 6 ha espresso il Ministero dell’economia e delle finanze nella citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016 (v. il precedente capo 3.3.1).
4.9. – L’articolo 9 (“Prove di esame”) riproduce il testo dell’articolo 9 dello schema precedente (“Le prove di esame del concorso pubblico per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta e una prova orale.”), aggiungendovi l’inciso che la prova scritta è “computer based”, così uniformandosi alla prassi, diffusa nella tecnica normativa dell’ordinamento italiano, di utilizzare termini in lingua inglese.
Su questo articolo non si hanno osservazioni.
4.10 – L’articolo 10 (“Prova scritta”) modifica parzialmente l’articolo 10 del precedente schema quanto alla conoscenza linguistica, che viene valorizzata: eliminando la previsione del precedente comma 2 (“Delle cinque domande a risposta aperta, una, relativa alle materie di cui al comma 1, lettere d) o i), è formulata ed è svolta nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, al fine della verifica della conoscenza al livello B2 del CEF.”); introducendo al comma 1 la previsione che “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3” e al suddetto comma 3 la previsione “Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.”.
In proposito non si hanno osservazioni.
4.11. – Relativamente all’articolo 11 (“Prova orale”), identico all’articolo 11 del schema oggetto del precedente parere n. 2190/2016, non si hanno osservazioni.
4.12 – Relativamente all’articolo 12 (“Valutazione delle prove e dei titoli”), comma 3, primo periodo (“Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12”) l’Amministrazione, modificando il testo precedente (“Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 84, 4 e 12”) ha per un verso disatteso la proposta CSPI di correggere il peso di quei punteggi massimi e di suddividerne i 100 punti complessivi, disponibili ai sensi del comma 1, come segue: conoscenza delle materie d’esame 84 punti; conoscenza dell’informatica 8 punti; conoscenza della lingua straniera 8 punti; ma per altro verso ha sia pur parzialmente recepito il citato parere di questo Consiglio di Stato n. 2190/2016, il quale aveva suggerito– alla luce dell’attuale contesto di aumento esponenziale della informatizzazione e della globalizzazione – di non penalizzare troppo, rispetto all’elevato punteggio massimo sulla conoscenza delle materie d’esame, il punteggio massimo sulla conoscenza informatica e sulla lingua straniera, invitando l’Amministrazione redigente a valutare una sia pur moderata modifica dei punteggi massimi che tenesse conto di quanto testé rilevato, conferendo maggiore importanza relativa anche alla conoscenza informatica.
Il successivo comma 4 (“La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento”) è stato riformulato conformemente ai rilievi del parere n. 2190/2016.
Le premesse del parere si fanno carico di precisare che l’Amministrazione redigente ha ritenuto di non poter accogliere due richieste di modifica del presente articolo 12 formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del 10 maggio 2017.
Segnatamente le premesse all’articolato precisano, senza vizi logici, che:
– la richiesta di modifica dell’articolo 12, comma 2, con riferimento alla possibilità di assegnare un punteggio negativo alle risposte errate ai quesiti formulati in lingua straniera non è stata accolta in quanto detta valutazione negativa sarebbe a diminuzione di quella effettivamente conseguita da ciascun candidato nelle materie disciplinari del concorso;
– la richiesta di modificare l’articolo 12, comma 3, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio, non è stata accolta perché si è ritenuto il diverso peso attribuito alla valutazione della conoscenza della lingua straniera rispetto a quella dell’informatica congruo e coerente con le esigenze di reclutamento di cui al presente regolamento.
Invece le premesse dello schema nulla dicono con riferimento al rilievo formulato dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo il quale la valutazione delle prove e dei titoli disciplinata dall’articolo 12 in esame sarebbe in contrasto con l’articolo 8 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e con i principi ivi declinati, che secondo quel Ministero imporrebbero anche nella presente fattispecie la predeterminazione, a partire dal Bando, dei titoli e del punteggio complessivo che a questi si può attribuire. Si rinvia in proposito a quanto rilevato nel precedente capo 3.3.1.
4.13 – L’articolo 13 (“Predisposizione delle prove”) ha recepito le indicazioni del citato parere n. 2190/2016, il quale aveva rilevato la mancanza di maggiori dati sul Comitato tecnico scientifico da istituire per la predisposizione delle prove; e reca ora pertanto, al comma 2, una disciplina della composizione e della nomina di quel Collegio: “Il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 1 è nominato per ogni tornata concorsuale ed è composto da soggetti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Il Comitato può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando. Al Comitato sono aggregati componenti esperti per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, designati tra docenti universitari, docenti di ruolo abilitati all’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua”.
Il nuovo testo dell’articolo 13 reca anche l’ulteriore comma 4, il quale recependo una delle citate osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze ha, condivisibilmente, escluso per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico “compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati”.
Su questo nuovo articolo 13 non si hanno rilievi da formulare.
4.14 – L’articolo 14 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”), interrompe la serie di articoli aventi identica rubricazione dei corrispondenti articoli da 1 a 13 del precedente schema oggetto del parere n. 2190/2016.
Ciò in quanto, come già rilevato nel precedente capo, le disposizioni di natura transitoria contenute nell’articolo 14 (“Riserva”) e in disposizioni interne agli articoli 4 (“Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione”) e 15 (“Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale”) del precedente schema, sono state inserite, recependo indicazioni del parere n. 2190/2016, nell’articolo 25 (“Disposizioni transitorie”) dell’attuale schema (v. il precedente capo 4.4 e il successivo capo 4.25).
L’attuale articolo 14 recepisce, emendato della disposizione transitoria (“tenuto conto della riserva di cui all’articolo 14”) ora collocata in altra sede, il testo dell’articolo 15 dello schema precedente.
Non si hanno, sul presente articolo 14, osservazioni da formulare.
4.15 – L’articolo 15 (“Commissione del concorso”) riproduce, con alcune integrazioni, il testo dell’articolo 16 dello schema precedente.
Le integrazioni al testo del precedente articolo 16 – le quali hanno tenuto conto anche dei rilievi espressi nel parere n. 2190/2016 – sono le seguenti:
– il precedente comma 3, primo periodo (“Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali o equiparate.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali”. In proposito non si hanno rilievi da formulare.
– al medesimo comma 3 è nel presente articolo 15 aggiunto il seguente periodo: “In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all’amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.” In proposito parrebbe opportuna nel testo la seguente modifica iniziale: in luogo di “In carenza di personale nelle qualifiche citate” parrebbe più adeguata la locuzione “Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate” (ipotesi che peraltro appare difficile da concretarsi); ciò al fine di evitare per quanto possibile che la delicata e imparziale funzione di presidente della Commissione del concorso possa essere rivestita da un soggetto già inserito nell’amministrazione scolastica centrale e periferica o da un dirigente scolastico, con possibile discapito della necessaria imparzialità;
– il precedente comma 5 (“I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso A-24 o A-25 della relativa lingua, in quest’ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua, in quest’ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.” In proposito non si hanno rilievi da formulare, essendo le modifiche finalizzate, con opzione che appare priva di vizi logici, ad ampliare la platea di scelta dei possibili componenti aggregati esperti di lingua straniera;
– il precedente comma 6 (“I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.”. Anche in questo caso non si hanno rilievi da formulare, essendo le modifiche finalizzate, con opzione che appare priva di vizi logici, ad ampliare la platea di scelta dei possibili componenti aggregati esperti di informatica, tenuto conto, quanto alla classe di concorso, del più ristretto ambito relativo;
– il precedente comma 8 (“Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ad ogni sottocommissione è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.”) è nel presente articolo 15 così sostituto: “Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 7. Il presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.”, così sostituendo alla precedente locuzione “Ad ogni sottocommissione è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto” la locuzione “Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto”. Sulla modifica, correttamente disposta, non si hanno rilievi da formulare.
Relativamente al comma 11 del presente articolo 15 (“Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e il decreto interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122”), che ripropone il testo del precedente articolo 16, comma 11 (con la migliore indicazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 indicata da questo Consiglio di Stato nel parere n. 2190/2016) il Ministero dell’economia e delle finanze, nella citata nota prot. 95968 del 14 dicembre 2016, ha rilevato che la Relazione tecnica reca una quantificazione sottostimata, poiché i compensi vengono indicati come comprensivi degli oneri a carico dello Stato (costo unitario lordo Stato) mentre, invece, gli importi riportati sia nel DPCM 23 marzo 1995 che nel D.I. 12 marzo 2012 devono intendersi come importi “lordo dipendente'” a cui, pertanto, dovranno essere aggiunti gli oneri a carico dello Stato.
In proposito né dalla Relazione tecnica né dalle premesse al presente schema è dato di evincere, come necessario ai fini di chiarezza sui costi del provvedimento, la valutazione e le determinazioni dell’Amministrazione redigente, che si invita pertanto a provvedere in proposito.
4.16 – L’articolo 16 dello schema (“Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”), già articolo 17 dello schema precedente, recepisce integralmente, anche quanto alla rubrica dell’articolo, i rilievi e le indicazioni fatti da questa Sezione nel parere n. 2190/2016. Pertanto non si hanno in proposito osservazioni da formulare.
4.17 – L’articolo 17 dello schema (“Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”), già articolo 18 dello schema precedente, ridisegna il corso di formazione dirigenziale e tirocinio, tenendo conto anche del parere n. 2190/2016, che tra l’altro aveva ritenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto meglio soffermarsi sulle indicazioni espresse dal CSPI nella seduta del 13 luglio 2016; e tenendo conto altresì delle indicazioni espresse dal CSPI nella ulteriore seduta del 10 maggio 2017.
Relativamente ad entrambe le serie di indicazioni CSPI il nuovo schema, laddove ha ritenuto di discostarsi, ha adeguatamente motivato.
Nel redigere il presente articolo 17 lo schema ha anche tenuto conto, come affermato nella Relazione illustrativa, dei rilievi espressi, con riferimento all’articolo 18, comma 7, del precedente schema (“Con decreto del Ministro sono determinati le modalità organizzative e i criteri di valutazione del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, i soggetti pubblici deputati ad erogare la formazione e i posti disponibili presso ciascuno di essi, i criteri di valutazione del colloquio finale, i criteri di ammissione al tirocinio e di formazione della graduatoria finale a seguito del colloquio finale, nonché le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali e i piani di studio. Sono altresì stabilite le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi”) delle citate osservazioni formulate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con nota prot. 422/1G/UL/P del 5 dicembre 2016, le quali manifestavano perplessità su una ulteriore delega a un decreto ministeriale per la materia.
In considerazione di quelle osservazioni l’articolo 17, comma 7, è stato così riformulato “Il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione, di cui al comma 3 del presente articolo, allo scopo di assicurare l’unitarietà del progetto formativo anche nel caso di coinvolgimento di più Università, individuate dalla CRUI, una delle quali designata quale sede amministrativa”.
La nuova configurazione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio, confermata la possibilità, già prevista nel precedente articolo 18, che la stessa sia organizzata a livello regionale vede, tra l’altro:
– due mesi di formazione generale in presenza e quattro mesi di tirocinio integrati da momenti di formazione erogabili anche a distanza (comma 2);
– l’articolazione in quattro moduli formativi su altrettante materie ivi descritte (comma 3);
– l’ammissione al tirocinio di tutti i candidati che abbiano frequentato almeno 180 ore delle 240 previste per il corso di formazione dirigenziale (comma 4);
– i termini e le modalità di svolgimento del tirocinio, della durata di quattro mesi (comma 5);
– la previsione che al termine del tirocinio i candidati sono ammessi al colloquio finale, il cui superamento consente l’inserimento nella graduatoria generale di merito di cui al successivo articolo 19 (comma 6);
– la citata previsione che il MIUR, sentita la CRUI, provvede a declinare i contenuti didattici e le modalità di realizzazione dei singoli moduli formativi del corso di formazione;
– la previsione che le Università si avvalgano, per lo svolgimento degli specifici insegnamenti e delle attività formative di personale in possesso di qualificata e documentata competenza nelle materie oggetto dei moduli formativi, di cui al comma 3, scelto tra docenti universitari, dirigenti dell’amministrazione scolastica, dirigenti scolastici ed esperti esterni; che il corso di formazione comprenda anche attività volte all’esame di casi pratici, sia attraverso l’esposizione di esperienze che mediante le tecniche della simulazione e del role-playing; che per dette attività, le Università si avvalgano anche della collaborazione di dirigenti dell’amministrazione scolastica e di dirigenti scolastici individuati d’intesa con gli Uffici scolastici regionali (comma 8);
– la previsione che le Università, dandone tempestiva informazione agli interessati, individuino le sedi di svolgimento del corso di formazione e il calendario delle relative attività formative; e che un successivo decreto del Direttore generale stabilisca le norme che i candidati dovranno osservare durante la frequenza del corso e la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi (comma 9);
– l’eliminazione del vincolo temporale (15 giugno – 10 settembre) indicato nel precedente articolo 18 per lo svolgimento del corso e prevedere che durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficino del semiesonero dal servizio (comma 10).
Relativamente al comma 6 (“Sono ammessi al colloquio finale i candidati che hanno effettuato il tirocinio. A tal fine il Dirigente scolastico della scuola individuata ai sensi del comma 5 certifica la frequenza del candidato per almeno i ¾ dei giorni di effettivo funzionamento della scuola secondo il calendario scolastico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21. I candidati presentano alla Commissione di cui all’articolo 18 una relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio e sostengono il colloquio finale. Il colloquio finale consiste in quattro domande, una per ognuno dei moduli formativi previsti dal comma 3, estratte dal candidato, nonché in una domanda di carattere tecnico pratico relativa al tirocinio svolto. A ciascuna delle cinque domande viene attribuito un punteggio nel limite massimo di venti punti. Il colloquio è valutato, in centesimi, dalla Commissione di cui all’articolo 18. Superano il colloquio coloro che conseguono una votazione almeno pari a 70 centesimi. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all’articolo 19”) la Sezione esprime il parere che l’affidare la graduatoria generale di merito e l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (v. i successivi articolo 19, comma 1, e 20, comma 1) – quasi totalmente a prove orali può minare le garanzie di imparzialità; e suggerisce pertanto di valutare l’opportunità di prevedere a tal fine anche una prova di carattere teorico-pratico, che per sua natura meglio si presta a garantire trasparenza di valutazione.
Si osserva poi che sebbene si evinca dall’articolo 17 nel suo complesso, e segnatamente dai citati commi 7 e 8, che il corso di formazione dirigenziale è svolto da una o più Università individuate dalla CRUI, la connotazione universitaria del corso non è espressamente affermata. Valuti il Ministero se, per chiarezza normativa, quella espressamente affermazione della connotazione universitaria debba essere esplicitata nell’articolato, ad esempio nella parte iniziale del comma 3, dedicato ai moduli formativi.
Si osserva altresì che il nuovo comma 10 non reca più la previsione, contenuta nell’articolo 18, comma 10, del precedente schema, “Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti”.
Sulla soppressione non risultano dati né nella Relazione tecnica né nelle premesse all’articolato né nello stesso parere MEF, mentre in proposito sarebbero utili chiarimenti.
4.18 – L’articolo 18 (“Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio”), recependo le indicazioni del parere n. 2190/2016, esplicita con adeguata chiarezza la composizione della Commissione del corso di formazione, cui è demandata la graduatoria generale di merito; e prevede che la Commissione abbia composizione analoga a quella della Commissione del concorso, disciplinata dall’articolo 15, ma composta da soggetti differenti rispetto a quella.
Si ribadiscono in proposito i rilievi già fatto per il citato articolo 15, ai quali si rinvia.
4.19 – L’articolo 19 (“Graduatoria generale di merito”), nei suoi tre commi, riproduce quasi integralmente i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 19 (“Commissione del corso e graduatoria generale”) dello schema precedente.
In proposito non si hanno rilievi da formulare
4.20 – L’articolo 20 (“Vincitori”) riproduce quasi integralmente l’articolo 20 dello schema precedente, cui aggiunge il seguente comma 5: “Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
In proposito non si hanno rilievi da formulare
4.21 – L’articolo 21 (“Riammissione al corso successivo”) riproduce quasi integralmente l’articolo 21 dello schema precedente.
In proposito non si hanno rilievi da formulare.
4.22 – L’articolo 22 (“Disposizioni finanziare”) riproduce quasi integralmente l’articolo 22 dello schema precedente, introducendovi la precisazione (“ai sensi dell’articolo 5 […] del presente decreto”) di cui il parere n. 2190/2016 aveva indicato la necessità.
L’articolo reca anche la indicazione, rilevata nella citata nota MEF prot. 95968 del 14 dicembre 2016, che quanto indicato in questo articolo 22 è da intendere come “limite di spesa”.
Anche sul presente articolo 22 non si hanno rilievi da formulare
4.23 – Sull’articolo 23 (“Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano”), che riproduce l’articolo 23 dello schema precedente, non si hanno osservazioni.
4.24 – Sull’articolo 24 (“Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano”), che riproduce l’articolo 24 dello schema precedente, non si hanno osservazioni
4.25. – L’articolo 25 reca in unico contesto, recependo le indicazioni del parere n. 2190/2016, le disposizioni transitorie già contenute negli articoli 4, 5, 14 e 15 del precedente schema.
In proposito non si hanno rilievi da formulare.
4.26. – Sull’articolo 26 (“Entrata in vigore”), che riproduce l’articolo 25 dello schema precedente (“Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana”), opportunamente aggiungendo che l’applicazione del decreto avverrà a decorrere dall’anno scolastico su ccessivo, non si hanno osservazioni.
4.27 – Sulla Tabella A allegata al Regolamento – ridefinita, conformemente alle indicazioni del parere n. 2190/2016, “Tabella di valutazione dei titoli del corso-concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”, e relativamente alla quale le premesse all’emanando Regolamento precisano “RITENUTO di poter accogliere quasi integralmente le proposte di modifica alla Tabella di valutazione dei titoli richieste dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – tendenti, principalmente, ad attribuire diverso e maggior peso alle esperienze professionali rispetto a titoli culturali, pur in considerazione della prioritaria esigenza di garantire prevalenza alla valutazione dei titoli culturali specifici inerenti la funzione dirigenziale scolastica rispetto a titoli di servizio ed esperienze professionali più strettamente riconducibili alla funzione docente” – non si hanno rilievi da formulare.
P.Q.M.
Nel senso indicato è il parere, favorevole con osservazioni, della Sezione.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Giuseppe Carmine Rainone
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#dirigente scolastico: incarico#tirocinio #cspi #crui #sessione #reclutamento #sostituto #locuzione #citata #peso #informatica
16/09/2021 n° 317
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 9703988]
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Università Commerciale “OMISSIS” di Milano - 16 settembre 2021
Registro dei provvedimenti n. 317 del 16 settembre 2021
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo del XX, come successivamente integrato in data XX, uno studente dell’Università Commerciale “OMISSIS” di Milano (di seguito, l’”Università” o l’”Ateneo”) ha lamentato possibili violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali in relazione all’impiego di un sistema di supervisione (proctoring) nell’ambito dello svolgimento delle prove scritte d’esame degli studenti, al fine di identificare questi ultimi e/o di verificarne il corretto comportamento durante lo svolgimento della prova d’esame. In particolare è stato rappresentato che l’Ateneo avrebbe richiesto il consenso degli studenti al trattamento “delle categorie particolari di dati personali (dati biometrici […]), [in mancanza del quale gli studenti] non sarebbero in grado di svolgere esami online” con ciò comportando un “pregiudizio estremo […]”.
Con lo stesso reclamo, è stato evidenziato che il responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo, in risposta alla richiesta di chiarimenti dell’interessato, ha chiarito che, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, è stata individuata una modalità alternativa di svolgimento degli esami universitari a distanza, che l’obiettivo di assicurare le medesime garanzie previste per gli esami in presenza poteva essere raggiunto attraverso il trattamento di categorie particolari di dati, come i dati biometrici e che, dopo un’attenta analisi, l’Ateneo ha individuato nell’azienda Respondus il migliore fornitore per rispondere alle proprie esigenze, anche tenuto conto della necessità di effettuare circa 60.000/70.000 prove scritte, dovendo assicurare la parità delle condizioni di accesso alle prove per tutti gli studenti.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. del Garante n. XX del XX), in risposta alla richiesta d’informazioni del Garante, l’Ateneo ha dichiarato, in particolare, che:
- “l’Università OMISSIS è un’università internazionale, non statale, legalmente riconosciuta e autorizzata al rilascio di titoli di studio d’istruzione superiore, aventi valore legale”;
- “il recente orientamento del Consiglio di Stato nella controversia tra ANAC/università non statali (per OMISSIS sentenza CdS n. 3041/2016; n. 3042/2016; n. 3040/2016) che qualifica quest’ultime come soggetti di diritto privato, […] ritiene che la sola facoltà riconosciuta alle università libere di rilasciare titoli aventi valore legale non è di per sé sufficiente a determinarne l’appartenenza alla categoria degli enti pubblici. […]” e, su tali basi, l’Ateneo avrebbe individuato i presupposti di liceità del trattamento in questione tenuto conto della propria “qualificazione di soggetto di natura privatistica”;
- nell’ambito della situazione di emergenza causata dall’epidemia da SARS-CoV-2, “al fine di assicurare il normale svolgimento delle sessioni d’esame, stante l’impossibilità di sostenere le prove come di consueto dal vivo e in presenza, la OMISSIS ha deciso di dotarsi di un software ([…] “Respondus”) fornito dalla società Respondus Inc. ([…] il “Fornitore”) - debitamente nominato responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del [Regolamento] […] che consentisse al docente di poter verificare la genuinità della prova scritta resa dagli Studenti, senza che la stessa potesse esser alterata, attraverso sostituzioni di persona e/o contraffazioni, o altri interventi distorsivi della misura e valutazione dell’apprendimento personale”;
- “l’Università ha l’onere di prevedere tutte le misure idonee per poter considerare pienamente validi gli esami sostenuti dai propri studenti […], al fine di garantire il pieno valore legale del titolo di studio dagli stessi conseguito”;
- “la OMISSIS ha inteso adottare il sistema di proctoring unicamente per i corsi di studi “core”, finalizzati al conseguimento di un titolo con valore legale, quale metodo per garantire terzietà, imparzialità ed eguale trattamento. Per tutti gli altri programmi formativi, invece, l’Università ha preferito sostenere prove a distanza utilizzando sistemi differenti”;
- “l’impossibilità di svolgere le sessioni d’esame secondo la consueta procedura, ha portato l’Università […] a strutturare un processo che, nel rispetto del [Regolamento] e del Codice Privacy, unicamente per le prove d’esame scritte, fosse in grado di identificare gli Studenti attraverso l’utilizzo temporaneo del loro dato biometrico e, dunque, elaborando automaticamente le immagini digitali che raffigurano il volto degli stessi a fini di identificazione, autenticazione e verifica” in particolare la “fotografia del tesserino” e “l’immagine fotografica scattata da Respondus;
- con riguardo alle basi giuridiche del trattamento, l’Università ha dichiarato che “per i dati comuni il fondamento giuridico è stato individuato nell’art. 6 lett. b) del [Regolamento]; per i dati biometrici il fondamento giuridico è stato individuato nell’art. 9 lett. a) del [Regolamento]”;
- nonostante “il provvedimento del Garante del 26 marzo 2020 e il d.p.c.m. del 27.4.2020 art. 1 lett. n)”, l’Ateneo, “ha scelto di considerare per i propri Studenti l’opzione dell’esame scritto online e da remoto tramite sistema di proctoring come strada preferita, per ragioni di coerenza con il modello didattico adottato, basandosi sul consenso. Ciò risulta anche in linea con la natura privatistica dell’Università”;
- il sistema di proctoring è stato impiegato per la prima volta nella sessione estiva “che […] è cominciata dopo la promulgazione del d.p.c.m. del 27.4.2020 ed in particolare, per tutti gli ordinamenti di studio attivi, nel periodo compreso tra il 13.5.2020 e il 21.7.2020”;
- l’Ateneo, “al fine di garantire il diritto allo studio dello Studente, tutelandone la libera autodeterminazione, ha posto in essere immediatamente misure organizzative idonee per consentire agli esaminandi, che avessero eventualmente deciso di non concedere il consenso al trattamento del dato biometrico, di avvalersi di modalità alternative da concordarsi con l’unità Academic Services che gestisce il calendario delle prove d’esame”, senza subire “alcun nocumento né ritardo nella carriera universitaria”;
- è stata resa agli studenti l’informativa “ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del [Regolamento]”;
- “il dato biometrico dello Studente non viene trattato direttamente dall’Università, ma solo dal Fornitore che lo tratta temporaneamente per la durata della sessione d’esame per poi cancellarlo senza conservarlo”;
- “il Trattamento non importa un processo decisionale automatizzato. Infatti, nell’ipotesi in cui Respondus rilevi un evento anomalo potenzialmente idoneo ad invalidare la prova d’esame, il software segnala al docente l’anomalia […] che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di valutazione, deciderà sull’eventuale annullamento”;
- "il Trattamento comporta un trasferimento dei dati extra UE da parte del Fornitore” che ha dichiarato di essere “conforme al Privacy Shield Framework EU -U.S.”;
- “l’Università, ai sensi dell’art 35 par. 11 del [Regolamento], in considerazione della sentenza resa il 16.7.2020 e alla conseguente decisione della Corte di Giustizia Europea di invalidare la Decisione 2016/1250 sull’adeguatezza della tutela approntata per i diritti e le libertà degli interessati dal Privacy Shield, ha ritenuto necessario rivedere l’Accordo di nomina sottoscritto da Respondus”.
Con successiva nota del XX, l’Ateneo ha integrato il proprio riscontro, fornendo, in particolare, copia di un atto aggiuntivo, datato XX, all’accordo sul trattamento dei dati personali stipulato con Respondus, Inc. ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, che reca in allegato le clausole contrattuali tipo, di cui alla Decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, stipulate tra l’Ateneo e Respondus, Inc..
Con nota del XX (prot. n. XX, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato all’Ateneo, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni:
degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, nonché 2-sexies del Codice, per aver trattato i dati biometrici degli studenti, nonché per aver effettuato un trattamento automatizzato finalizzato a consentire l’analisi di determinati aspetti del comportamento degli studenti, danno quindi luogo alla loro “profilazione”, in assenza di un’inidonea base giuridica;
degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento), per non aver fornito agli interessati una completa informativa sul trattamento;
dell’art. 5, par. 1, lett. c) ed e), e 25 del Regolamento, per aver trattato i dati personali degli studenti in maniera non conforme ai principi di minimizzazione, limitazione della conservazione e protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;
degli artt. 44 e 46 del Regolamento, per aver trasferito dati personali verso un Paese terzo, ovvero gli Stati Uniti d’America, senza aver comprovato di aver verificato e assicurato che il trasferimento in questione fosse posto in essere nell’effettivo rispetto delle condizioni di cui al Capo V del Regolamento;
dell’art. 35 del Regolamento, per non aver effettuato un’adeguata valutazione di impatto sulla protezione dei dati con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati mediante “Respondus”.
Con la medesima nota, l’Ateneo è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota dell’XX (prot. n. XX), l’Ateneo ha presentato la propria memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:
l’Ateneo ha deciso di “dotarsi di sistemi di proctoring”, così come altri “atenei che, durante il periodo pandemico correlato all’emergenza causata dal Covid 19, si sono avvalsi del sistema in discussione (o similari) […,] nell’intento di poter garantire complessivamente i diritti degli [studenti che] hanno avuto la possibilità di proseguire – senza danno alcuno – gli studi intrapresi, nonostante l’emergenza in essere”;
“il particolare contesto emergenziale […] nonché i tempi strettissimi nei quali occorreva trovare una soluzione efficace ed efficiente […] hanno portato la OMISSIS a ritenere che solo un sistema di proctoring avrebbe potuto soddisfare le reali esigenze dei propri studenti - per la maggior parte fuori sede e per il 19% di nazionalità non italiana - e dei circa 2.000 studenti incoming in scambio che ogni anno raggiungono la OMISSIS da ogni parte del mondo”;
“la stessa Università non ha mai smesso di interrogarsi sulla sostituibilità del software implementato, magari anche attraverso altri sistemi che fossero parimenti in grado di garantire la serietà della prova. […] Inoltre, l’Università ha continuato a intrattenere rapporti con Respondus per valutare in maniera sempre più approfondita il funzionamento del software implementato [, fermo restando che] né la OMISSIS né Respondus, infatti, trattano il dato biometrico degli studenti”;
“Respondus blocca l’utilizzabilità del browser, inibendo di fatto la possibilità che lo studente durante il periodo della prova d’esame possa avvalersi di strumenti d’ausilio presenti sul proprio dispositivo informatico – per tali intendendo tanto le ricerche effettuabili direttamente sul web quanto le consultazioni di appunti e/o dispense salvati sul dispositivo stesso sotto forma di file di diverso tipo – al fine di sostenere la prova. In altri termini, Respondus Monitor non tiene traccia dell’attività compiuta sulla rete dallo studente, delle applicazioni in uso, dei tasti digitati e dei movimenti del mouse, ma, più semplicemente, blocca lo schermo del computer e impedisce allo studente tutte quelle interazioni con il dispositivo che non siano strettamente correlate allo svolgimento della prova d’esame”;
“è […] del tutto improbabile che attraverso il sistema possano essere desunti dati personali o informazioni ulteriori attinenti agli aspetti relativi alla vita privata dello studente”;
“[…] in ogni caso, il descritto sistema opera solo ed esclusivamente per il tempo corrispondente alla durata della prova d’esame […]”;
per quanto concerne la presunta “profilazione degli interessati […] l’identificazione e la valutazione della prova sostenuta dallo studente e, dunque, il giudizio e il correlato esito dell’esame, sono rimessi completamente al docente di riferimento, al quale spetta la valutazione del comportamento tenuto dallo studente in concreto: ne consegue che il sistema si limita meramente a segnalare, non potendo certamente essere allo stesso attribuita una funzione decisoria. […] L’unico ausilio fornito dal software in esame è l’estratto di alcuni fotogrammi dalla registrazione audiovisiva, che potrebbero esser indicatori di anomalie durante la prova […]”;
in merito ai tempi di conservazione dei dati, “è vero che, in astratto, la registrazione video della prova d’esame potrebbe restare nelle disponibilità dei sistemi informativi del fornitore per […] un anno sul sistema AWS S3 bucket cui si aggiungono quattro anni, di long term storage, sul sistema AWS Glacier. Tuttavia, la DPIA deve essere letta in combinato disposto con tutte le previsioni dell’accordo di nomina a responsabile [, in base alle quali] […] [a] semplice richiesta dell’Università […] il fornitore [procede] tanto alla cancellazione dei dati, quanto alla notifica dell’intervenuta cancellazione. […] La OMISSIS, infatti, chiede che venga effettuata le descritta cancellazione non decorsi cinque anni dalla data di espletamento della prova, bensì una volta che si è formalmente chiusa la sessione d’esame e si è perfezionato […] il procedimento di valutazione delle prove sostenute dagli studenti”. […] [in ogni caso,] “la registrazione video non viene archiviata in chiaro sui sistemi informativi dell’Università, tanto che il docente non ha la possibilità di scaricare detto video, senza previa autorizzazione espressa del Titolare. Infatti il video è, fino alla sua cancellazione, conservato in maniera completamente crittografata sui server del fornitore; solo le persone autorizzate all’interno dell’Università, per ciascuna singola prova, detengono la chiave privata per renderlo leggibile. […] Con specifico riferimento alla conservazione delle registrazioni video, la OMISSIS ha ritenuto opportuno conservare le stesse, nelle modalità sopra dettagliate, per un tempo corrispondente a 12 mesi decorrenti [dalla data di comunicazione dei risultati della prova agli studenti], salvo che sulla singola prova non siano pendenti dei procedimenti disciplinari o contenziosi di fronte alle Autorità giudiziarie competenti. […] Decorsi, quindi, i richiamati termini, l’Università distrugge l’unica chiave privata di accesso ai dati crittografati e chiede, come descritto, la cancellazione delle registrazioni anche al fornitore.”;
oltre alla possibilità dello svolgimento in presenza in caso di mancato consenso dello studente, “l’Università ha anche concretamente valutato […] di prevedere, per casi particolari, quali gli studenti all’estero, il sostenimento dell’esame orale in modalità online”;
inoltre, “si ritiene non corretto affermare che dare la possibilità di sostenere gli esami presenza avrebbe esposto i docenti e gli studenti a un più elevato rischio per la salute degli stessi [, stante quanto previsto dal] […] d.p.c.m. del 27.4.2020 art. 1 lett. n) […] [, essendo evidente] […] che, con le opportune cautele […] fosse astrattamente già possibile sostenere gli esami in presenza, ovviamente per chi non avesse voluto prestare il consenso”;
l’Ateneo “ha un continuo dialogo con il proprio corpo studentesco che […] non può essere considerato al pari di un contraente debole, la cui posizione sperequata legittimerebbe meccanismi di più forte tutela. Né certo la condizione di presunta ansia in cui versa lo studente chiamato a sostenere le prove d’esame, ovvero il metus nei confronti del docente, possono in alcun modo essere considerati come situazioni idonee a condizionare il consenso eventualmente prestato. […] Specie quando, come nel caso [di specie], l’eventuale rifiuto non sarebbe stato nemmeno manifestato nei riguardi del professore di riferimento, ma unicamente avvalendosi dei canali indicati dall’Università che prevedevano una specifica richiesta all’Academic Services. Ed infine […] nell’ipotesi in cui il docente ponga in essere “ripercussioni negative”, lo stesso non andrà esente da responsabilità disciplinari per propria condotta professionale […]”;
l’Università si è impegnata a “mutare le basi giuridiche indicate all’interno dell’informativa, lasciando impregiudicata quella individuata per il trattamento dei dati comuni e modificando quella per il trattamento dei dati biometrici, individuandola nel perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dell’art. 9 lett g) del GDPR e degli artt. 2 ter e 2 sexies lett. bb del Codice Privacy”;
“tuttavia, con riferimento al dato biometrico […] [che] il poco tempo a disposizione per l’implementazione del processo […] ha portato l’Università a fare affidamento su un’affermazione di Respondus successivamente dimostratasi non corrispondente alla realtà dei fatti […] a seguito di ulteriori approfondimenti […] la OMISSIS ha appreso [che] l’identificazione dello studente avveniva e avviene a posteriori per il tramite di un operatore umano, senza l’utilizzo del dato biometrico per finalità identificative […] Di conseguenza, a seguito di formale richiesta da parte dell’Università […], Respondus […] ha dichiarato che il proctoring implementato non comporta alcun trattamento di categorie particolari di dati […]”;
“[…] il sistema non è in grado di confrontare in maniera univoca il volto dello studente e la fotografia del documento mostrato. In altri termini non si ha in nessun caso, per finalità identificative, la creazione di un modello biometrico del singolo studente dal quale verrà estratto successivamente un campione biometrico da conservare per le successive operazioni di confronto (c.d. match)”;“[…] anche in fase di controllo del comportamento dello studente, nessun dato biometrico viene trattato da parte dei sistemi. Il fatto che si utilizzi la locuzione “riconoscimento facciale” non implica necessariamente che i sistemi approntati per il monitoraggio del comportamento dello studente trattino il dato biometrico dello stesso”;
con riguardo alla contestazione relativa all’incompletezza dell’informativa resa agli studenti, l’Ateneo evidenzia che “lo stesso documento contestato fa rinvio all’informativa completa […] attraverso specifico link ipertestuale […]”;
“la OMISSIS riconosce che l’informativa potrebbe potenzialmente difettare di trasparenza, non essendo indicato un periodo di conservazione specifico”;
“[…] tenuto conto della previsione dell’art. 13 del GDPR […] gli studenti […hanno] ricevuto, per tempo, diverse istruzioni e chiarimenti ben prima dell’avvio del trattamento, con informazioni multilayer […]”;
tenuto della formula ampia della lett. f) dell’art. 13 del Regolamento “l’Università nell’informativa individua l’articolo del Regolamento che consente il trasferimento extra UE dei dati personali degli studenti, facendo specifico riferimento all’art. 46, e lascia in ogni caso la possibilità all’interessato di “richiedere maggiori dettagli al Titolare del Trattamento richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate”;
l’Ateneo ha precisato di aver stipulato “con Respondus, in data XX un primo accordo di nomina a responsabile, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, con il quale, per ciò che attiene al trasferimento dei dati personali extra UE, faceva riferimento, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, al Privacy Shield e, dunque, all’allora vigente Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020, provvedeva a modificare l’accordo di nomina e a sottoscrivere le clausole contrattuali standard già il 10 agosto 2020”;
“[…] l’Università [è] ben consapevole delle misure approntate dal fornitore, considerato che proprio le stesse, sebbene soltanto richiamate nell’appendix 2 delle clausole contrattuali tipo sottoscritte, sono state oggetto di opportune valutazioni analitiche […]. L’Università già prima della sentenza Schrems aveva posto in essere “l’adozione di misure supplementari da parte del titolare del trattamento al fine di garantire il rispetto di tale livello di protezione” (par. 133 della sentenza Schrems). Le misure di sicurezza […] sono state allegate alla stessa DPIA […]. Tutta la valutazione d’impatto è stata proprio condotta tenendo in considerazione il documento Respondus Checklist […] da dove risulta evidente che […] dati personali oggetto di trattamento sono tutti crittografati con l’algoritmo Advance Encryption Standard 256 bit29 e la chiave privata è detenuta esclusivamente dalla OMISSIS, sì da esser impossibile, anche per il governo americano, accedere agli stessi. A ciò si aggiunga anche che Respondus Monitor tra l’altro i) soddisfa i requisiti di sicurezza di FERPA, GDPR, CCPA, Privacy Shield, SOC 2 ed i suoi ingegneri sono anche AWS Certified30; ii) tutti i dati sono crittografati dall’inizio alla fine del processo che vede coinvolto Respondus. Tale circostanza determina di per sé la conformità con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nonché l’accountability dell’Università. Il fatto che si rinvii alle misure, senza allegarle a quanto sottoscritto, non implica automaticamente che la valutazione condotta dalla OMISSIS, quale titolare del trattamento, sia insufficiente […] La stessa clausola tipo […] prevede proprio che l’esportatore si assuma l’obbligo di valutare – dichiarando e garantendo – che l’importatore fornisca sufficienti misure tecniche e organizzative di sicurezza, nulla prevedendo in merito alle modalità con cui tale obbligo debba essere espletato. Detto altrimenti non è normativamente previsto che il contratto indichi le misure di sicurezza per iscritto […] ad substantiam […]”;
“[…] le Raccomandazioni 01/2020 del Comitato europeo per la protezione dei dati personali - inidonee peraltro ad assumere la natura di fonte del diritto, trattandosi di soft regulation, e come tali assolutamente non vincolanti – sono successive alle violazioni oggi contestate. […] In ogni caso, [occorre] osservare che, considerate le tipologie di dati personali e le attività di trattamento concretamente poste in essere da Respondus, le misure predisposte sono da considerarsi sufficienti, ed idonee, anche e soprattutto alla luce dell’uso di sistemi di crittografia dei dati personali e alla concreta inaccessibilità degli stessi da parte di soggetti terzi, ivi compreso il responsabile e l’autorità statunitensi”;
“al tempo in cui sono state effettuate le scelte d’implementazione dei processi, si è ritenuto che non vi fossero altri sistemi che ragionevolmente potessero essere in grado di garantire, in forma digitale, la serietà di processi che fino a quel momento erano stati costruiti in modalità analogica. È apparso, quindi, che il trattamento secondo le descritte modalità fosse indispensabile, perché sistemi digitali diversi sarebbero stati inevitabilmente insoddisfacenti per almeno due ragioni: a) da un lato, perché sono troppi gli interessati che costituiscono il corpo studentesco dell’Università (oltre 14.000 studenti) […]; dall’altro, il tipo di prova – esame scritto – rende impossibile il raggiungimento delle prescritte finalità senza l’ausilio di sistemi di proctoring […]. Anche il Tribunale di Amsterdam si è recentemente pronunciato sul sistema di proctoring analogo al presente [, ritenendolo conforme alla normativa in materia di protezione dei dati]”;
“la legittimità di ciò è stato recentemente ribadita anche dal Garante spagnolo secondo cui “La situazione generata come conseguenza di Covid-19 e la dichiarazione dello stato di allarme potrebbe avere un’incidenza speciale, in cui la prevalenza del riconoscimento facciale potrebbe essere valutata rispetto ad altre misure […] [, dovendosi limitare tale opzione] a quei corsi e materie specifiche che, a causa della loro importanza, complessità o altre circostanze di particolare incidenza, non rendono consigliabile il ricorso ad altre opzioni […] o renderebbero l’adozione di altri mezzi come il controllo con videocamera o gli esami orali eccessivamente onerosi”;
quanto all’ “affidabilità della tecnologia impiegata […] l’Università ha effettuato una serie di approfondimenti tecnici in merito alle misure di sicurezza utilizzate dalla società Respondus Inc. – leader di mercato scelto da oltre mille Università - che sono illustrate nella relazione tecnica [prodotta dall’Ateneo]”.
In occasione dell’audizione, richiesta ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice e tenutasi in data XX (verbale prot. n. XX del XX), l’Ateneo, discostandosi con riguardo a taluni profili dalle dichiarazioni rese nelle precedenti comunicazioni, ha dichiarato, in particolare, che:
“prima dell’emergenza pandemica le prove si svolgevano in aule con un rapporto 1 a 3, ovvero convocando uno studente ogni tre posti in aula, per garantire l’efficacia dei controlli effettuati dai “proctor” fisici, i quali verificavano l’identità dello studente chiedendo di esibire il tesserino, nonché vigilavano sulla correttezza della prova. […] In tale contesto, con un solo docente si riusciva a seguire l’esame effettuato da 50 persone. L’Università si è pertanto trovata, nello stato emergenziale, nella condizione di dover effettuare le medesime prove ma a distanza […] L’alternativa di utilizzare un sistema di mera videoconferenza con supervisione di un proctor fisico avrebbe, probabilmente, richiesto un proctor ogni cinque studenti da verificare. Tale alternativa non sarebbe stata percorribile, richiedendo l’impiego di personale dieci volte superiore a quello disponibile”;
“solo una decina, tra tutti gli studenti a cui è stata sottoposta la liberatoria, hanno scritto all’Università e solo un paio tra questi si sono detti contrari a questa modalità di svolgimento della prova; tuttavia, questi studenti non hanno poi dato seguito alle comunicazioni dell’Università, la quale si era resa disponibile a trovare delle alternative, e quindi non c’è stata l’esigenza di organizzare delle prove per questi due studenti con modalità diverse che non prevedessero il proctoring”;
“a partire da marzo 2020 l’Università ha cominciato a raccogliere documentazione dal fornitore e tale documentazione è risultata essere stata redatta in maniera esaustiva e conforme agli standard internazionali. Il fornitore in tale documentazione e sul suo sito citava l’utilizzo di tecnologie biometriche. Tuttavia, nel contesto dell’emergenza, l’Università non ha potuto tempestivamente verificare in cosa consistesse l’asserito trattamento di dati biometrici. L’Università ha, quindi, cautelativamente assunto che per dati biometrici si intendesse la tipologia di dati di cui alla definizione fornita nel Regolamento UE 2016/679. In realtà, è poi successivamente emerso che Respondus acquisisce l’immagine dello studente e verifica che questo volto rimanga lo stesso durante la prova, ma non mette il volto in relazione con l’identificativo della persona. Questa identificazione è effettuata dal docente solo successivamente: il docente, quando riceve il report con il filmato della prova, confronta una fotografia scattata dal sistema all’inizio della prova con la fotografia, presente negli archivi dell’Università, dello studente che avrebbe dovuto sostenere la stessa. Quindi, solo a posteriori, si è potuto concludere che non vi era l’utilizzo di un dato biometrico a norma del Regolamento UE 2016/679. Si precisa che, per quanto sopra, non si effettua alcuna estrazione del campione biometrico relativo al volto dello studente”;
“il software Respondus ha due componenti: Respondus lockdown browser e Respondus monitor. Lockdown browser si comporta come un browser web perché visualizza le pagine che vengono caricate e proibisce di aprire altre pagine o finestre; impedisce, ad esempio, che si possa fare l’operazione di copia e incolla. Inoltre, impedisce l’esecuzione della prova se prima non vengono chiuse tutte le altre applicazioni. Pertanto, quando inizia la prova d’esame è garantito che sia in esecuzione solo lockdown browser e che lo studente visualizzi solo la pagina relativa alla prova d’esame. A questo punto la prova parte: durante la prova lo studente non può fare null’altro che non sia consentito dal sistema. Le altre funzioni del PC sono precluse e non viene tenuta traccia dei tentativi di effettuare attività precluse. In nessun caso viene tenuta traccia dei siti web eventualmente visitati. È possibile, peraltro, impostare il sistema in maniera tale da consentire di visitare determinati siti o usare determinate applicazioni utili ai soli fini del sostenimento della prova d’esame”;
“Respondus monitor si attiva solo dopo che Lockdown browser ha garantito le condizioni necessarie per l’avvio della prova e rileva e analizza, ai fini della definizione dell’indice di correttezza della prova, dati come, ad esempio, il filmato, le modifiche del volto oggetto di ripresa o l’assenza dello stesso, il tempo di compilazione della prova e di risposta a ciascun quesito, i tasti digitati sulla tastiera, i movimenti del mouse, le applicazioni in esecuzione (al fine di eventualmente consentire talune applicazioni necessarie ai fini dell’esecuzione della prova, fermo restando che nell’esperienza dell’Ateneo non è mai stato dato accesso a siti esterni; pertanto, questa funzionalità non è stata utilizzata). Quanto all’attività della rete internet, viene misurato il traffico di rete e se questo traffico ha un quantitativo di byte anomalo, tale da far presumere un calo della banda di rete dello studente. Poiché non ci possono essere altre applicazioni in esecuzione, il sistema acquisisce solo i dati che sono necessari per determinare la correttezza della prova. Al termine della prova l’applicazione si chiude e non viene raccolta più nessuna informazione. Dopo l’elaborazione dei dati raccolti, il docente riceve un report che riporta l’immagine dello studente ai fini dell’identificazione e gli indici di eventuali anomalie, con il dettaglio della specifica motivazione dell’anomalia. La decisione sulla correttezza della prova d’esame è sempre responsabilità del docente. Il video che viene registrato non si può scaricare; il docente accede con le proprie credenziali e non può vedere i filmati di studenti che non sono propri. I dati sono cifrati in transito. Inoltre, terminata l’elaborazione da parte del fornitore, i dati vengono cifrati dal fornitore, fermo restando che la chiave di cifratura privata è nella disponibilità della sola Università”.
Con successiva nota del XX, l’Ateneo ha fatto pervenire una nota inviata dalla società “Respondus” all’Ateneo, nella quale si afferma, in particolare, che (testo tradotto dal Garante dall’originale in inglese): non vengono generate segnalazioni basate sui dati relativi alla tempistica di svolgimento della prova nonché sui dati relativi alla pressione dei tasti sulla tastiera, al movimento del mouse e del trackpad (salvo che non siano utilizzati per passare da un'applicazione all'altra (per esempio, trascinamento con tre dita) o per uscire dal sistema, questo può comportare la generazione di un’allerta); il numero delle interruzioni e la durata di ciascuna interruzione della connessione internet hanno impatto sulla c.d. Priorità della Review.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 presupposti di liceità dei trattamenti di dati personali in ambito universitario.
In via preliminare, si osserva che la libertà di insegnamento (cfr. artt. 33 Cost. e 1 della l. 30 dicembre 2010, n. 240), anche a livello universitario, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati, indipendentemente dalla forma giuridica degli stessi (enti pubblici, fondazioni, società di capitali). La normativa vigente, infatti, non prevede espressamente quale sia la natura giuridica delle Università non statali (o anche "università libere" o "università private"), limitandosi a disciplinarne singoli aspetti di analogia o differenza rispetto a quanto disposto per le università statali. Tra i profili di analogia rispetto alla disciplina delle università statali (pubbliche), ricorre, anzitutto, il perseguimento di finalità di interesse pubblico (cfr. art. 1, comma 1, della legge n. 240 del 2010, riferito sia alle università statali sia alle università non statali). Inoltre, analogamente alle università pubbliche, anche quelle private:
a) sono assoggettate alle medesime modalità di istituzione e di soppressione (disposte con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della programmazione triennale del sistema universitario ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25);
b) sono soggette alle medesime disposizioni, in ordine alle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari (disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19);
c) hanno il potere di attribuire il medesimo valore legale ai titoli di studio rilasciati (art. 167 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592; art. 4, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 e art. 7, comma 1, del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328);
d) utilizzano le medesime modalità di reclutamento del personale docente e ricercatore, come da ultimo normate dagli artt. 18 e 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (v. anche art. 3 del d.lgs. 165/2001);
e) riconoscono al personale docente, in servizio presso le Università statali e non statali, il medesimo status giuridico, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l. 30 dicembre 2010, n. 240;
f) rientrano nell’ambito di applicazione del decreto del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, il quale prevede che "nel caso di soppressione di ateneo è garantito [...] al personale docente e ricercatore il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria";
g) sono sottoposte ai poteri di indirizzo e coordinamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi della l. 9 maggio 1989, n. 168, poteri tra cui rientra, fra l'altro, il controllo di legittimità e di merito dello statuto e dei regolamenti di ateneo (tra cui quello generale, quello didattico e quello di amministrazione e contabilità), ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della medesima l. n. 168 del 1989;
h) applicano la medesima normativa in materia di diritto allo studio, di cui al d.lgs. n. 68 del 2012.
In merito a tali profili si è di recente espresso il Consiglio di Stato, riconoscendo “il rilevantissimo interesse generale naturalmente rivestito da siffatte attività e finalità”, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica del soggetto che le persegue (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 9 maggio 2019, n. 1433/2019, che fa seguito a Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 31 gennaio 2019, n. 370/2019).
Tanto premesso, considerato che il quadro normativo in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento, che non prevede un diverso regime applicabile ai soggetti pubblici e a quelli privati, tiene conto del solo profilo funzionale nel trattamento dei dati, si ritiene che, stante il perseguimento di un medesimo interesse pubblico, da parte delle università pubbliche e private, i relativi trattamenti di dati personali siano leciti se necessari “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e, con riguardo alle categorie particolari di dati, art. 9, lett. g), del Regolamento).
Per tali ragioni si ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto originariamente dall’Ateneo, i trattamenti dei dati degli studenti finalizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale o quelli connessi allo svolgimento di attività soggette alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca non possano trovare fondamento in altre basi giuridiche quali, il consenso e/o il contratto.
In tale quadro, il titolare del trattamento è comunque tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati (art. 5 del Regolamento) e, nell’ambito della necessaria individuazione delle misure tecniche e organizzative per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento, tenuto altresì conto degli specifici rischi derivanti dal trattamento e in conformità ai principi della “protezione dei dati fin dalla progettazione” e della “protezione per impostazione predefinita”(artt. 24 e 25 del Regolamento), può ricorrere a un responsabile per lo svolgimento di alcune attività di trattamento cui impartisce specifiche istruzioni (cons. 81, artt. 4, punto 8), e 28 del Regolamento).
3.2 I trattamenti dei dati degli studenti effettuati mediante “Respondus” per la regolarità delle prove d’esame a distanza. Considerazioni generali.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’Università si avvale di un sistema di supervisione a distanza delle prove d’esame scritte, denominato “Respondus” e fornito dalla società Respondus Inc. (stabilita negli Stati Uniti d’America), strutturato nelle componenti “LockDown Browser” e “Respondus Monitor” per consentire, nel contesto dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, lo svolgimento degli esami universitari a distanza con l’obiettivo di assicurare garanzie il più possibile equivalenti a quelle previste per gli esami in presenza.
Il software Respondus Monitor cattura le immagini video e lo schermo dello studente identificando e contrassegnando con un flag i momenti in cui sono rilevati comportamenti insoliti e/o sospetti mediante registrazione video e istantanee scattate a intervalli casuali per tenere traccia di comportamenti anomali quali: sguardo non rivolto verso il monitor, volto parzialmente assente dalla foto, volto mancante.
Al termine della prova, il sistema elabora il video, inserendo segnali di allerta in merito a possibili indici di comportamenti scorretti (c.d. “flag”) e attribuendo, fra l’altro, una c.d. “Review Priority”, affinché il docente (utente supervisore) possa poi valutare se effettivamente sia stata commessa un’azione non consentita nel corso della prova.
A tal riguardo, si osserva, in via preliminare, che l’esigenza di verificare il corretto svolgimento delle prove d’esame ha assunto una maggiore rilevanza nel contesto dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, in quanto, al fine di assicurare la continuità dell’attività didattica con modalità compatibili con le esigenze di salute pubblica, sono state privilegiate modalità “a distanza” per lo svolgimento di attività formativa e prove d’esame.
Con riguardo ai rischi per gli interessati derivanti, sotto il profilo della protezione dei dati, dall’impiego di sistemi di supervisione del comportamento degli studenti durante le prove d’esame a distanza, il Garante ha di recente evidenziato che tali sistemi “non devono essere indebitamente invasivi e comportare un monitoraggio dello studente eccedente le effettive necessità”, in quanto, sebbene il necessario rispetto delle regole di svolgimento delle prove vada garantito anche online, non possono considerarsi accettabili sistemi che comportano “una sorveglianza elettronica priva dei necessari limiti e garanzie” (cfr., Memoria del Presidente del Garante del 27 aprile 2021 presso le Commissioni riunite 7a e 12a del Senato in tema di “Impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti”, doc. web n. 9581498, spec. par. 2).
In tale quadro, pertanto, le università, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, che implicano anche la verifica sul corretto svolgimento delle prove d’esame, anche quando siano svolte a distanza, devono rispettare i principi di protezione dei dati, verificando, in primo luogo, la sussistenza dei presupposti di liceità con riguardo agli specifici trattamenti derivanti dall’impiego dai sistemi di supervisione e assolvendo, prima dell’inizio del trattamento agli obblighi di correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati. Ciò anche in considerazione della particolare invasività che l’impiego di tali soluzioni tecnologiche può, in taluni casi, comportare (trattamento di categorie particolari di dati; profilazione; trasferimenti internazionali dei dati).
3.3 La correttezza e la trasparenza del trattamento: l’informativa.
Nel rispetto del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all'interessato, prima di iniziare il trattamento, tutte le informazioni richieste dal Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 del Regolamento).
Dall’esame della documentazione in atti risulta che l’informativa sul trattamento dei dati personali fornita agli studenti (cfr. all. 5 alla nota del XX), non riporta tutte le informazioni richieste dal Regolamento per assicurare un trattamento corretto e trasparente. Il documento, che fa riferimento al trattamento dei dati biometrici e di alcuni altri dati degli studenti (nome, cognome e data di nascita), solo “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, non menziona invece gli ulteriori specifici trattamenti posti in essere mediante il sistema “Respondus”, quali il tracciamento del comportamento dello studente durante la prova (posizione del viso; disconnessioni dalla rete Internet; tentativi di utilizzare il mouse o il trackpad per passare da un’applicazione all'altra o per uscire dal sistema; applicazioni in uso), le successive elaborazioni mediante profilazione, la registrazione audio-video della prova. Né vi è menzione della fotografia scattata dal sistema all’inizio della prova allo studente, cui viene chiesto di esibire un documento di identità e di effettuare una ripresa panoramica dell’ambiente circostante (cfr. all. n. 16 alla memoria difensiva, riportante la relazione tecnica del sistema).
Sul punto l’Ateneo ha dichiarato che l’informativa originariamente resa agli studenti conteneva un rinvio “attraverso specifico link ipertestuale” al testo della “informativa completa sul trattamento dei dati degli studenti” (cfr., memoria difensiva), non fornendone tuttavia evidenza nel corso dell’istruttoria.
Da verifiche puntuali (cfr. relazione di servizio dell’XX, in atti) è emerso tuttavia che il predetto collegamento ipertestuale rinvia a pagine web (https://www.uniOMISSIS.it/privacy, che a sua volta reca un collegamento alla pagina “Informativa Studenti, Partecipanti, Alumni e Donor”) che in realtà recano informazioni generiche ai trattamenti dell’Università legati alla “esperienza scolastica, accademica o professionale, al titolo della tesi, al titolo del progetto finale, alla durata degli studi e ai risultati degli esami [, nonché alla] documentazione sulla valutazione del vostro lavoro, […]”, senza alcuno specifico riferimento ai trattamenti effettuati mediante il sistema “Respondus”. Peraltro, anche l’informativa aggiornata in data 7 ottobre 2020, a seguito delle interlocuzioni con l’Ufficio (cfr. all. 10 alla memoria difensiva), non contiene comunque tutti gli elementi necessari per rappresentare compiutamente il trattamento.
Il testo dell’informativa originariamente resa agli interessati non indica, inoltre, gli specifici tempi di conservazione dei dati personali, limitandosi a prevedere, in modo generico, che “i dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate […e] per un periodo ulteriore in caso emergano necessità di gestire eventuali contestazioni o contenziosi” (v. informativa del XX sub all. 5 alla nota del XX). Analoga generica formulazione è contenuta anche nella versione dell’informativa del XX, sebbene contenga qualche precisazione in merito al fatto che “i […] dati personali biometrici, che non sono trattati e conservati dall'università, saranno cancellati immediatamente da Respondus Inc al termine di ogni prova di esame” (v. all. 10 alla memoria difensiva).
A tal riguardo, si evidenzia che "non è sufficiente che il titolare del trattamento affermi in maniera generica che i dati personali saranno conservati finché sarà necessario per le finalità legittime del trattamento”, dovendosi fissare “periodi di conservazione diversi per le diverse categorie di dati personali e/o finalità del trattamento, inclusi, se del caso, i periodi di archiviazione” (“Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679” dell’11 aprile 2018, WP260 rev.01, fatte successivamente proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati). Sul punto il titolare del trattamento ha, infatti, dichiarato che “per ciò che attiene al periodo di conservazione, in effetti, la OMISSIS riconosce che l’informativa potrebbe potenzialmente difettare di trasparenza, non essendo indicato un periodo di conservazione specifico” (cfr. memoria difensiva in atti).
Sempre sotto il profilo della correttezza e trasparenza del trattamento, l’informativa non menziona che i dati personali sono oggetto di trasferimento negli Stati Uniti d’America, limitandosi genericamente a prevedere che “i […] dati personali saranno trattati dal Titolare all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione Europea”, né è specificato il presupposto del trasferimento, ovvero – al tempo – la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy (Privacy Shield), non essendo gli studenti edotti né dello specifico Paese terzo di destinazione dei dati né delle particolari garanzie adottate per tale trasferimento, essendo tali garanzie elencate solo a tiolo esemplificativo. Peraltro anche nella successiva versione dell’informativa del XX (cfr. all. 10 alla memoria difensiva), non viene indicato lo specifico Paese terzo di destinazione dei dati (gli Stati Uniti d’America). A tal riguardo, le Linee guida sopra citate chiariscono che “dovrebbe essere specificato l’articolo del regolamento che consente il trasferimento e il meccanismo corrispondente […] [, anche fornendo] informazioni su dove e come accedere al documento pertinente od ottenerlo, ad es. fornendo un collegamento al meccanismo utilizzato. Conformemente al principio di correttezza, le informazioni fornite sui trasferimenti a paesi terzi dovrebbero essere il più pregnanti possibile per gli interessati. In genere, ciò significa indicare il nome dei paesi terzi”.
Si rileva, inoltre, che, sebbene il trattamento in questione non si risolva in un processo decisionale interamente automatizzato (cfr. art. 22 del Regolamento), l’informativa resa agli interessati non esplicita la logica su cui si basa il funzionamento del sistema di supervisione (cfr. art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento). non essendo chiarite le diverse funzionalità del sistema e i meccanismi che comportano la generazione dei segnali di allarme/anomalia, né sono rese note l’importanza e le conseguenze per l'interessato nel caso in cui vengano posti in essere determinati comportamenti nel corso dello svolgimento della prova.
La necessità di assicurare la correttezza e la trasparenza del trattamento impone che l’interessato sia “informato della esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa” (cons. 60 del Regolamento) e che, indipendentemente dagli specifici obblighi di trasparenza applicabili al processo decisionale automatizzato (artt. 13, par. 2, lett. f), e 14, par. 2, lett. g) del Regolamento), “l’importanza d’informare gli interessati delle conseguenze del trattamento […] e il principio generale secondo cui questo trattamento non dovrebbe cogliere di sorpresa l’interessato si applicano parimenti alla profilazione in generale, non solo a quella descritta all’articolo 22” (v., “Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679” dell’11 aprile 2018, WP260 rev.01; in generale, sulla necessità che gli interessati vengano debitamente informati in merito allo “schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone”, v. Cass. civ. Sez. I, Ord., 25 maggio 2021, n. 14381, che ha confermato un precedente provvedimento del Garante).
Né può ritenersi sufficiente che “i rappresentati degli Studenti […], già prima dell’implementazione di Respondus, [fossero stati] informati del nuovo processo e delle funzionalità dello stesso” (par. 3.3 della memoria difensiva), atteso che le informazioni sul trattamento dei dati personali devono essere “fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici” individualmente a ciascun interessato. L’aver illustrato le funzionalità del sistema ai soli rappresentati degli studenti non risulta, invece, idoneo a rendere edotti individualmente gli interessati con riguardo a tutte le operazioni di trattamento effettuate. Peraltro, l’informativa può essere resa oralmente solo se richiesto dall’interessato (cfr. art. 12 del Regolamento). Anche la “procedura interna per lo svolgimento delle prove d’esame online, diffusa tra gli Studenti e il corpo docente” (par. 3.3 della memoria difensiva e all. 13 denominato “Linee guida esami online scritti” che, peraltro, nella versione in atti, riporta la data del XX), comunque non idonea ad assolvere l’obbligo di informare gli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, si limita a illustrare aspetti tecnici e procedurali relativi allo svolgimento delle prove ad esame a distanza, senza illustrare la logica su cui si basa il sistema di supervisione “Respondus”.
In ogni caso, in relazione all’affermazione che gli studenti avrebbero “ricevuto, per tempo, diverse istruzioni e chiarimenti ben prima dell’avvio del trattamento, con informazioni multilayer”, si osserva che l’approccio di fornire agli interessati informative stratificate è utile ai fini del rispetto del principio di trasparenza solo se le informazioni di primo e di secondo livello sono presentate tra loro in maniera coerente e strutturata, consentendo agli interessati di conoscere gli elementi essenziali del trattamento nella prima informativa di primo livello, potendo poi scegliere di approfondire determinati aspetti nelle informative di dettaglio (sul punto, “Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/67” adottate l’11 aprile 2018, WP260 rev.01, par. 35, successivamente fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con “Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018: “le dichiarazioni/informative sulla privacy non sono mere pagine annidiate in altre che richiedono diversi clic per arrivare all’informazione voluta: il design e il layout del primo strato della dichiarazione/informativa sulla privacy dovrebbe essere tale da offrire all’interessato una panoramica chiara delle informazioni a sua disposizione sul trattamento dei dati personali e del luogo e del modo in cui può trovarle fra i diversi strati”). Nel caso di specie, invece, le diverse informazioni agli studenti - che sono in ogni caso carenti con riguardo alla logica sottostante allo strumento utilizzato - sono state presentate in maniera frammentaria e disorganica (e talvolta, come nel caso delle indicazioni impartite oralmente, non documentabile), senza coerenti rimandi tra i diversi documenti (ad esempio, l’informativa sul trattamento dei dati personali non menziona affatto la procedura “Linee guida esami online scritti”).
Per tutte le ragioni sopra rappresentate, il trattamento posto in essere dall’Ateneo non può ritenersi conforme al principio di liceità, trasparenza e correttezza non essendo stati forniti tutti gli elementi informativi previsti dal Regolamento (art. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento).
3.4 L’assenza di base giuridica per il trattamento di dati biometrici degli studenti.
In risposta all’iniziale richiesta d’informazioni del Garante, l’Ateneo ha dichiarato di aver strutturato “un processo che […] unicamente per le prove d’esame scritte, fosse in grado di identificare gli Studenti attraverso l’utilizzo temporaneo del loro dato biometrico e, dunque, elaborando automaticamente le immagini digitali che raffigurano il volto degli stessi a fini di identificazione, autenticazione e verifica”, con ciò, pertanto, confermando che l’utilizzo del sistema implicasse il trattamento di “dati biometrici” (art. 4, par. 1, n. 14), del Regolamento).
In seguito, l’Ateneo ha rettificato le proprie dichiarazioni, affermando, nella memoria difensiva, nonché in sede di audizione, che a seguito di approfondimenti con il fornitore il sistema non comporta il trattamento di dati biometrici degli interessati. Nella relazione tecnica allegata alla memoria difensiva (all. 16), inoltre, si afferma che “il video della webcam viene analizzato utilizzando la tecnologia di Respondus, senza estrazione di campione biometrico” e che “diversi eventi segnalati dipendono in larga misura dalla tecnologia di rilevamento facciale, che non comporta in alcun caso l’estrazione di un campione biometrico”.
Si rileva, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ateneo, Respondus, Inc. ha affermato che un template biometrico viene comunque generato, avendo precisato che “non c'è corrispondenza del template biometrico temporaneo con nessuna persona identificata in nessun database interno o esterno” (cfr. nota di Respondus all’Ateneo del XX, sub all. 12 alla memoria difensiva).
Da quanto emerge dagli atti, in merito al funzionamento dell’applicativo, è possibile affermare che il software Respondus Monitor effettua un trattamento tecnico specifico di una caratteristica fisica degli interessati per confermare la presenza e la coincidenza dell’interessato per tutta la durata della prova. Seppur il sistema non comporta l’identificazione del candidato – nonostante fra le azioni preliminari di LockDown Browser sia previsto che lo studente scatti una propria foto con le funzionalità interne a LockDown Browser ed esibisca un documento identificativo (cfr. relazione tecnica sub all. 16 alla memoria difensiva) – e non confronti l’immagine del volto con altre immagini presenti in propri database e in database esterni, ovvero non effettui una identificazione (1 a molti) o verifica biometrica (uno a uno), il sistema effettua comunque un trattamento di dati biometrici che consiste nella raccolta, elaborazione e analisi del video prodotto dal software tramite un algoritmo di intelligenza artificiale al fine di produrre i “flag”.
Per tale motivo, tenuto anche conto di quanto già affermato dall’Autorità in casi analoghi, “nel caso del riconoscimento facciale, il presupposto perché il trattamento delle immagini possa essere qualificato come trattamento biometrico è che i confronti finalizzati al riconoscimento dell’individuo (verifica dell’identità, nel caso in esame) siano automatizzati mediante l’ausilio di appositi strumenti software o hardware” (provv. 26 luglio 2017, n. 345, doc. web n. 6826368). Per tali ragioni, stante la definizione di dati biometrici (art. 4, par. 1, n. 14, del Regolamento: “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici”), si ritiene che l’utilizzo effettuato dall’Università OMISSIS tramite il software Respondus comporti il trattamento di dati biometrici relativi all’immagine del volto degli studenti. Tale circostanza trova conferma dell’informativa sul trattamento dei dati personali, nella versione del XX (v. all. 10 alla memoria difensiva “i […] dati personali biometrici, che non sono trattati e conservati dall'università, saranno cancellati immediatamente da Respondus Inc al termine di ogni prova di esame”).
Ciò chiarito, il rafforzamento delle tutele dei dati biometrici previste dal Regolamento e dal Codice, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 - in ragione della loro delicatezza, derivante dalla stretta e stabile relazione con l’individuo e la sua identità - mediante l’inclusione degli stessi nelle categorie di dati particolari e, al pari dei dati sulla salute e genetici, tra quelle assistite da un più elevato livello di garanzie (art. 9, par. 1, 2 e 4, del Regolamento; l’art. 2-septies del Codice), ha riguardato anzitutto i presupposti giuridici che rendono leciti i trattamenti di tali categorie di dati (cfr. provv. n. 16 del 14 gennaio 2021, doc. web n. 9542071). In tale quadro il trattamento dei dati biometrici è di regola vietato, salvo che sussista una delle condizioni di cui all’art. 9 del Regolamento “ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante”.
Nel caso di specie, l’Ateneo aveva identificato nel consenso dello studente la base giuridica del trattamento dei dati biometrici trattati mediante il sistema “Respondus”. Tuttavia, come già precisato al precedente par. 3.1, considerato che il trattamento è stato effettuato dall’Ateneo ai fini del rilascio di titoli di studio aventi valore legale, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ateneo (cfr. parere del RPD e punto 2.4., 3.1 e 5.1 della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, in atti), il consenso non costituisce la base giuridica del trattamento né può ritenersi una “manifestazione di volontà libera” (art. 4, par. 1, n. 11) del Regolamento), in ragione dello squilibrio della posizione degli studenti rispetto al titolare del trattamento (cfr. considerando n. 43 del Regolamento).
Sebbene, infatti, solo in sede di audizione, l’Ateneo abbia dichiarato che“la direzione Academic Services, consultato il docente, ha […] trovato delle soluzioni alternative [allo svolgimento della prova mediante il sistema in questione] pur in costanza dello stato di emergenza (orale o scritto con videoconferenza e proctoring individuale)”, con il comunicato del XX, allegato al reclamo, gli studenti sono stati avvertiti che “in assenza del rilascio del […] consenso, non sarà possibile sostenere le prove d'esame online”, prospettando come unica alternativa l’effettuazione dell’esame in presenza con modalità da concordare con il docente (v anche par. 5 dell’informativa del 24 aprile 2020: “l'eventuale rifiuto di prestare il consenso per il trattamento dei dai biometrici […] comporterà l'impossibilità di sostenere l'esame in modalità online e a distanza. Potrai, pertanto, sostenere la prova d'esame unicamente dal vivo, alla presenza reale e non virtuale del docente di riferimento, presso le sedi dell'Università”). Ciò, tenuto conto del contesto emergenziale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 può, da un lato, esporre docenti e studenti a un più elevato rischio per la salute nel contesto epidemiologico e, dell’altro, può ingenerare nello studente il timore di subire ripercussioni negative, anche indirette, da parte dei docenti come conseguenza del rifiuto (cfr. punto 3.1 delle “Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento(UE) 2016/679” adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 4 maggio 2020).
Stante l’impossibilità di far ricorso al consenso, il trattamento dei dati biometrici effettuati dall’Ateneo, riconducibili allo svolgimento di compiti di interesse pubblico, è consentito solo nella misura in cui sia “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento; art. 2-sexies, comma 2, lett. bb) del Codice ha definito “rilevante” l’interesse pubblico per il trattamento effettuato per finalità di “istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario”). Nel margine di flessibilità concesso al legislatore nazionale, l'art. 2-sexies del Codice ha specificato le condizioni, richieste dall'art. 9, par. 1, lett. g), del Regolamento, delimitando i presupposti di legittimità del trattamento, quando sono necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, alla sussistenza di una previsione normativa che deve specificare, oltre al motivo di interesse pubblico rilevante, tra l’altro, i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate per tutelare i diritti degli interessati.
In tale quadro, quindi, affinché uno specifico trattamento avente a oggetto dati biometrici possa essere lecitamente iniziato è necessario che lo stesso trovi il proprio fondamento in una disposizione normativa che abbia le caratteristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati in termini di qualità della fonte, contenuti necessari e rispetto del principio di proporzionalità (art. 6, par. 3, del Regolamento; sul punto, ancorché con riguardo a un diverso contesto di trattamento cfr. provv. n. 16 del 14 gennaio 2021, doc. web n. 9542071). Tali elementi, allo stato, non sono stati individuati da alcuna legge o regolamento di settore né dalle diposizioni dell’emergenza.
Per tali ragioni, atteso che nell’ordinamento vigente non si rinviene – né l’Ateneo ha, invero, individuato - una disposizione normativa che espressamente autorizzi il trattamento dei dati biometrici per le finalità di verifica della regolarità delle prove d’esame, il trattamento dei dati biometrici in questione risulta avvenuto in assenza di idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e dell’art. 2-sexies, comma 1, del Codice.
3.5 L’analisi del comportamento degli studenti nel corso della prova d’esame.
Come risulta dall’esame della documentazione in atti, il sistema di supervisione “Respondus”, nella componente denominata “Respondus Monitor”, è dotato di funzionalità e meccanismi che comportano la generazione di segnali di allarme (c.d. “flag”) al fine di rilevare anomalie del comportamento dello studente durante la prova per verificarne la correttezza e la conseguente regolarità. In particolare, il documento denominato “RespondusFeedback” (cfr. all. alla nota del XX, cit.) illustra taluni esempi di reportistica restituita dal software sulla base dell’analisi del comportamento dello studente durante della prova (es. posizione dello studente rispetto alla web cam, disconnessioni dalla rete Internet, applicazioni in uso, e movimenti del mouse per passare da un'applicazione all'altra o per uscire dal sistema), consentendo al docente di visualizzare i fotogrammi rispetto ai quali il sistema abbia evidenziato una presunta anomalia (v. documento “Additional Privacy Information – Respondus Monitor”, pubblicato sul sito web di Respondus, all. 11 alla memoria difensiva, nella versione dell’XX, ove si legge, in particolare, che “Respondus Monitor traccia continuamente le applicazioni e i processi che sono in esecuzione sul dispositivo informatico durante una sessione di esame”; relazione tecnica sub. all. 16 alla memoria difensiva; nota di Respondus del XX, allegata alla nota dell’Ateneo del XX, con la quale sono stati precisate le tipologie di eventi anomali rilevati dal sistema).
Nel riepilogo mostrato al docente figura l’indice “Review Priority”, “che indica se la sessione d’esame di uno studente richiede attenzione maggiore da parte del docente. I risultati vengono rappresentati nelle categorie Basso (LOW), Medio (MEDIUM) e Alto (HIGH) con un grafico a barre da verde a rosso che indica il livello di rischio”; il valore “Review Priority deriva da tre fonti di dati: il video della webcam dello studente; il dispositivo informatico e la rete utilizzati per la prova; l’interazione dello studente con la prova […]” tenendo conto di vari indici di anomalia quali, ad esempio, le interruzioni del video, il riavvio automatico di una sessione della webcam, i tentativi di cambiare applicazione; diverse anomalie, inoltre, “dipendono in larga misura dalla tecnologia di rilevamento facciale” che è in grado di segnalare l’assenza del candidato o la sostituzione di persona (v. relazione tecnica cit.).
Alla luce del complesso degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria e pur tenendo conto delle rettifiche e delle precisazioni dell’Ateneo, si ritiene che le funzionalità della componente “Respondus Monitor”, che determinano un trattamento parzialmente automatizzato per l’analisi del comportamento degli interessati, in funzione della successiva valutazione del docente, diano comunque luogo a una “profilazione” degli studenti (art. 4, par. 1, n. 4, del Regolamento), intesa come l’operazione di trattamento automatizzato di dati personali “per valutare aspetti personali relativi a una persona fisica” e, in particolare, come nel caso in esame, per analizzare aspetti riguardanti il comportamento o l’affidabilità dell’interessato (art. 4, n. 4, del Regolamento).
Specialmente nel contesto dell’esercizio di compiti di interesse pubblico, come nel caso in esame, occorre tenere conto degli specifici rischi derivanti dalla profilazione, che, generando informazioni nuove e ulteriori da quelle fornite dall’interessato o altrove acquisite, può talvolta comportare conseguenze pregiudizievoli per l’interessato, quali, in generale, l’esclusione da benefici, il mancato accesso a beni e servizi o, come in questo caso, l’annullamento di una prova d’esame, in violazione del principio di non discriminazione. Pertanto, il trattamento in questione, per essere lecito, oltre a dover essere chiaramente rappresentato agli interessati, deve essere, in questo contesto, necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e deve quindi essere previsto da una norma di legge o di regolamento (art. 6, par. 1, lett. e), e par. 3, e cons. 72 del Regolamento, art. 2-ter del Codice) che, nel caso di specie però non sussiste.
Per tali ragioni, si ritiene che i descritti trattamenti consistenti nell’analisi del comportamento degli studenti nel corso della prova d’esame il trattamento dei dati personali degli studenti è stato effettuato in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.
3.6 Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, minimizzazione e limitazione della conservazione.
In disparte dal rilevo dell’assenza della base giuridica del trattamento, dalla documentazione in atti si evince che il sistema di supervisione “Respondus” non si limita a inibire specifiche funzionalità dei dispositivi in uso agli studenti nel corso dello svolgimento dell’esame (mediante l’utilizzo della sola funzione c.d. “LockDown Browser”). Attraverso l’estensione “Respondus Monitor”, il sistema tiene traccia del comportamento dello studente durante la prova (disconnessioni dalla rete Internet; tentativi di utilizzare il mouse o il trackpad per passare da un'applicazione all'altra o per uscire dal sistema; applicazioni in uso; posizione del viso dello studente), generando una pluralità di informazioni e dati personali relativi allo studente e alla sua condotta, il cui trattamento non risulta strettamente necessario per assicurare il regolare svolgimento e la validità della prova. Peraltro, talune di tali informazioni, come nel caso delle applicazioni in uso sul terminale dello studente, sono potenzialmente idonee a rivelare aspetti relativi alla sua vita privata.
Anche in considerazione del rischio che incombe sui diritti e le libertà degli interessati, il titolare del trattamento, anche avvalendosi del supporto del responsabile della protezione dei dati, deve ”fin dalla progettazione” e “per impostazione predefinita” (art. 25 del Regolamento) adottare misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare i principi di protezione dei dati (art. 5 del Regolamento), quali i principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c) e e), del Regolamento) e integrando nel trattamento le necessarie garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti e le libertà degli interessati (cfr. “Linee guida 4/2019 sull’articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita”, adottate il 20 ottobre 2020 dal Comitato europeo per la protezione dei dati, spec. punti 42, 44 e 49). Ciò anche quando il titolare del trattamento utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, impartendo se del caso le necessarie istruzioni al fornitore del servizio e assicurandosi che siano, ad esempio, disattivate le funzioni che non abbiano una base giuridica ovvero non siano compatibili con le finalità del trattamento (cfr., in particolare, con riguardo al trattamento di dati di utenti e dipendenti mediante un sistema di prenotazione di servizi allo sportello, provv. 17 dicembre 2020, n. 282, doc. web n. 9525337, ma già provv. 7 marzo 2019, n. 81, doc. web n. 9121890).
Considerato inoltre che i dati personali devono essere “conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento), si osserva che, con riguardo ai tempi di conservazione delle registrazioni audio-video delle prove d’esame (ovvero cinque anni dalla data della prova - cfr. par. 3.5 della valutazione d’impatto sub all. 3 alla nota del XX –, poi riformulati dall’Ateneo in dodici mesi successivamente alla contestazione amministrativa - cfr. memoria difensiva), il titolare non ha fornito le specifiche motivazioni sulla cui base si renderebbe necessaria la conservazione dei dati per un così esteso lasso temporale. Sul punto si fa presente, in ogni caso, che tale periodo di conservazione non risulta proporzionato rispetto alla finalità di assicurare la regolarità delle prove d’esame. Né tale ampio arco temporale può essere giustificato per l’ulteriore finalità legata all’utilizzo dei medesimi dati in caso di eventuali contestazioni da parte degli interessati, considerati i termini previsti dalla legge per impugnare l’esito della prova (reclamo alla commissione esaminatrice ovvero ricorso al TAR).
Come tradizionalmente affermato dal Garante, il trattamento di dati effettuato per finalità di tutela dei propri diritti, anche in giudizio, come si afferma nell’informativa resa agli studenti, deve, infatti, riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose, e non ad astratte e indeterminate ipotesi di possibile difesa o tutela dei diritti (tale principio generale è stato, da ultimo, ribadito dal Garante, sebbene in un contesto diverso, nel “Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101”, all. 1, par. 1.3, lett. d), doc. web n. 9124510; v. anche provv. 8 marzo 2018, n. 139, doc. web n. 8163433, par. 4.1). Anche sul piano europeo, sebbene in materia di trasferimenti internazionali di dati personali, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha affermato che “non è ammesso il ricorso alla deroga [al generale divieto di trasferimento] per giustificare il trasferimento di dati personali sulla base della mera possibilità di eventuali procedimenti giudiziari o procedure formali in futuro” (“Linee guida 2/2018 sulle deroghe di cui all’articolo 49 del regolamento 2016/679” adottate il 25 maggio 2018), così confermando che il trattamento dei dati per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio non può dipendere dalla possibilità di un contenzioso meramente eventuale.
Quanto alla circostanza che, come dichiarato dall’Ateneo, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali, ove è indicato il periodo di conservazione di cinque anni, debba essere letta congiuntamente con le previsioni dell’accordo sul trattamento dei dati stipulato con il fornitore, ai sensi del quale il titolare del trattamento può chiedere in qualsiasi momento al fornitore di cancellare i dati, e che, sulla base di dette previsioni, “la OMISSIS, infatti, chiede che venga effettuata le descritta cancellazione non decorsi cinque anni dalla data di espletamento della prova, bensì una volta che si è formalmente chiusa la sessione d’esame e si è perfezionato […] il procedimento di valutazione delle prove sostenute dagli studenti” (cfr. memoria difensiva), si osserva che, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, i tempi di conservazione dei dati devono essere fissati ex ante dal titolare del trattamento in maniera certa e documentabile (cfr. art. 5, par. 2, 24 e 25 del Regolamento). Diversamente, il titolare del trattamento non potrebbe informare gli interessati in merito ai tempi di conservazione dei dati prima di dar luogo al trattamento (cfr. artt. 13, par. 2, lett. a) e 14, par. 2, lett. a) del Regolamento) e, nell’ambito della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, come nel caso di specie, non potrebbe effettuare una compiuta “valutazione delle necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità” (art. 35, par. 7, lett. b) del Regolamento), anche con riguardo alla “limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e))” (“Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679” del Gruppo di lavoro art. 29, adottate il 4 ottobre 2017, WP 248 rev.01, fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con “Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018).
Con riguardo all’affermazione dell’Ateneo per cui “la registrazione video non viene archiviata in chiaro sui sistemi informativi dell’Università […] [, essendo il] video […], fino alla sua cancellazione, conservato in maniera completamente crittografata sui server del fornitore” (cfr. memoria difensiva), si rileva che, seppure i dati in questione risiedano sui sistemi informatici del fornitore, che quindi tratta i dati per conto e nell’interesse del titolare (cfr. cons. 81, artt. 4, punto 8), e 28 del Regolamento ), è comunque su quest’ultimo che grava la “responsabilità generale” (cons. 74 del Regolamento) connessa al trattamento (cfr. artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento), anche per quanto concerne la definizione certa dei tempi di conservazione dei dati (cfr. art. 5, par. 2, del Regolamento, ai sensi del quale “il titolare del trattamento è competete per il rispetto del paragrafo 1”, ovvero dei principi applicabili al trattamento di dati personali, tra i quali il principio di limitazione della conservazione).
Per le ragioni rappresentate, il trattamento dei dati personali degli studenti risulta effettuato in maniera non conforme ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, minimizzazione e limitazione della conservazione, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. c) ed e) e 25 del Regolamento.
3.7 Trasferimenti internazionali di dati personali
Come emerso dall’istruttoria, il sistema di supervisione utilizzato dall’Ateneo è fornito da Respondus, Inc., società stabilita negli Stati Uniti d’America, che tratta i dati personali in qualità di responsabile del trattamento, sulla base di un accordo sul trattamento dei dati personali (“Appointment of an External Data Processor under Regulation (EU) 2016/679”), stipulato tra le parti in data XX ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
A tal proposito, in generale, si osserva che i trasferimenti di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo sono consentiti a condizione che l’adeguatezza del Paese terzo sia stata riconosciuta da una decisione della Commissione europea (cfr. artt. 44 e 45 del Regolamento). In assenza di una tale decisione, il trasferimento è consentito a condizione che il titolare del trattamento fornisca garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati (art. 46 del Regolamento). Al riguardo, possono costituire garanzie adeguate, tra le altre, le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione europea (art. 46, par. 2, lett. c), del Regolamento).
In assenza di ogni altro presupposto, è possibile trasferire i dati personali in base ad alcune deroghe che si verificano in talune specifiche ipotesi (art. 49 del Regolamento), che devono essere interpretate restrittivamente e che possono applicarsi solo in caso di trasferimenti occasionali e non ripetitivi (cfr. le “Linee guida 2/2018 sulle deroghe di cui all’articolo 49 del regolamento 2016/679”, adottate il 25 maggio 2018 dal Comitato europeo per la protezione dei dati).
Con riferimento al trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti d’America, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 16 luglio 2020 (Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems, Causa C-311/18), ha dichiarato invalida la decisione relativa al c.d. scudo per la privacy (Privacy Shield) (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy), in considerazione del fatto che il diritto interno degli Stati Uniti d’America (in particolare l'art. 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act - FISA e l'Executive Order 12333) – consentendo alle autorità pubbliche, nel quadro di determinati programmi di sicurezza nazionale, di accedere senza adeguate limitazioni ai dati personali oggetto di trasferimento ai fini della sicurezza nazionale - non garantisce un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello riconosciuto dal diritto europeo e non accorda, ai soggetti interessati, diritti azionabili in sede giudiziaria nei confronti delle autorità statunitensi.
La Corte ha, altresì, esaminato la validità della Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi, e ne ha ritenuto la validità, sul presupposto che tali clausole mirano unicamente a fornire garanzie contrattuali che si applicano in modo uniforme in tutti i paesi terzi, indipendentemente dal livello di protezione garantito in ciascuno di essi. Tuttavia, poiché tali clausole, tenuto conto della loro natura, non forniscono garanzie che vadano al di là di un obbligo contrattuale di rispettare il livello di protezione richiesto dal diritto dell’Unione europea, “esse possono richiedere, in funzione della situazione esistente nell’uno o nell’altro paese terzo, l’adozione di misure supplementari da parte del titolare del trattamento al fine di garantire il rispetto di tale livello di protezione” (par. 133 della sentenza). Incombe pertanto sul titolare del trattamento l’obbligo di verificare, caso per caso, ed eventualmente in collaborazione con il destinatario del trasferimento, se il diritto del Paese terzo di destinazione garantisce una protezione adeguata, alla luce del diritto dell’Unione europea, dei dati personali che sono oggetto di trasferimento fornendo, se necessario, garanzie supplementari rispetto a quelle offerte dalle clausole tipo. Qualora non sia possibile adottare tali misure supplementari, è necessario “sospendere o mettere fine al trasferimento di dati personali verso il paese terzo interessato” (par. 135 della sentenza). Tale ipotesi ricorre, in particolare, “nel caso in cui il diritto di tale paese terzo imponga al destinatario di un trasferimento di dati personali proveniente dall’Unione obblighi in contrasto con dette clausole e, pertanto, atti a rimettere in discussione la garanzia contrattuale di un livello di protezione adeguato contro l’accesso delle autorità pubbliche di detto paese terzo a tali dati” (ibidem).
L’art. 8.2 dell’accordo sulla protezione dei dati stipulato tra l’Ateneo e Respondus, Inc. prevede che “il Titolare del Trattamento autorizza il Responsabile del Trattamento a trattare o trasferire i dati fuori dall’Unione europea, a condizione che il Responsabile del Trattamento garantisca che sussistano dei meccanismi che possano assicurare un adeguato livello di protezione e che gli interessati dispongano di diritti azionabili ed effettivi mezzi di impugnazione”.
Il trasferimento dei dati personali, relativi agli studenti e al personale dell’Ateneo, a Respondus, Inc. è stato effettuato sul presupposto che, come affermato nella nota dell’Ateneo del XX, Respondus, Inc. “dichiara e garantisce, per mezzo della propria privacy policy pubblicata al seguente indirizzo telematico https://web.respondus.com/gdpr-privacy-shield/, di aderire al Privacy Shield”, secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione europea, del 12 luglio 2016 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy.
In conseguenza della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 luglio 2020 (Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems, Causa C-311/18), con la quale è stata invalidata la predetta Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250, l’Ateneo ha stipulato con Respondus, Inc., in data 18 agosto 2020, un atto aggiuntivo all’accordo sulla protezione dei dati, denominato “Amendment to Appointment of an External Data Processor under Regulation (EU) 2016/679”. Tale atto riporta, in allegato, le clausole tipo di protezione dei dati di cui alla Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi, recanti la data del 20 agosto 2020.
L’Appendice n. 2 alle clausole contrattuali tipo (Appendix 2) prevede che “l’importatore dei dati dovrà mettere in atto misure amministrative, fisiche e tecniche per la protezione della sicurezza, la confidenzialità e l’integrità dei Dati Personali caricati per l’utilizzo dei prodotti concessi in licenza” e che “i dettagli relativi a tali misure sono disponibili sul modulo Monitor Hecvat di Respondus, che è consultabile su richiesta al seguente indirizzo: https://web.respondus.com/hecvat/” (“details regarding these safeguards are available on the Respondus Monitor HECVAT form, which is available upon request via URL: https://web.respondus.com/hecvat”).
Al riguardo, si osserva che la descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza, effettuata con tali modalità, non risulta tuttavia idonea a soddisfare quanto previsto dall’art. 4, par. 1, lett. c) delle clausole contrattuali tipo, ai sensi del quale, “l’esportatore dichiara e garantisce […] che l’importatore fornirà sufficienti garanzie per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell’appendice 2”, specificandosi, alla successiva lett. d), che “alla luce della normativa sulla protezione dei dati, le misure di sicurezza sono atte a garantire la protezione dei dati personali […]” (specularmente, l’art. 5, lett. c), delle clausole standard prevede che “l’importatore dichiara e garantisce quanto segue: […] c) di aver applicato le misure tecniche e organizzative di sicurezza indicate nell’appendice 2 prima di procedere al trattamento dei dati personali trasferiti”). Ciò in particolare tenuto conto che tali misure tecniche e organizzative non risultano allegate al contratto sottoscritto, essendo rese disponibili, solo su richiesta attraverso un modulo di richiesta online, e non essendovi alcuna certezza in merito a quali misure siano effettivamente adottate dall’importatore, con riguardo allo specifico trasferimento, potendo le stesse variare nel tempo (peraltro senza che l’esportatore ne abbia necessariamente contezza), e non essendo chiaramente individuato l’obbligo contrattualmente assunto dall’importatore in materia di sicurezza.
Non può, peraltro, accogliersi la tesi difensiva dell’Ateneo, secondo la quale l’Università era comunque “ben consapevole delle misure approntate dal fornitore” e che tali misure erano “allegate alla stessa DPIA [ovvero alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati]”, sussistendo una “relatio solo formale […] perché la determinazione delle misure fa riferimento ad un elemento che, seppur esterno all’accordo, è noto ad entrambe le parti”. Deve, infatti, considerarsi che gli artt. 4, par. 1, lett. c) e 5, lett. c) delle clausole standard, sopra richiamati, prevedono espressamente che le misure di sicurezza debbano essere “indicate nell’appendice 2” e che nella stessa appendice 2 si specifica che essa “costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti”, contemplando una specifica sezione, denominata “Descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza attuate dall’importatore in conformità della clausola 4, lettera d), e della clausola 5, lettera c) (o del documento/atto legislativo all.)”.
Nella documentazione fornita, invece, le misure tecniche e organizzative non stato state specificamente descritte, essendo soltanto indicato che esse possono essere ottenute dal titolare su richiesta. Occorre, altresì, considerare che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, delle clausole contrattuali tipo allegate alla decisione della Commissione Europea 2010/87/UE, “l’interessato può far valere, nei confronti dell’esportatore, […] la clausola 4, lettere da b) a i), la clausola 5, lettere da a) ad e) […] in qualità di terzo beneficiario”, inclusi, dunque, gli artt. art. 4, par. 1, lett. c) e 5, lett. c) sopra richiamati.
È pertanto evidente che, non avendo le parti indicato con certezza, nell’appendice 2 alle clausole standard, le specifiche misure di sicurezza da adottare, gli interessati, in quanto terzi beneficiari, non possono far valere gli impegni assunti contrattualmente in materia di sicurezza nei confronti dell’esportatore, in violazione di quanto previsto dall’art. 3, par. 1, sopra richiamato, essendo a tal fine irrilevante che le misure di sicurezza da adottare fossero comunque note alle parti stipulanti le clausole standard.
Sotto altro profilo, con riferimento a quanto considerato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza del 16 luglio 2020, non risulta dalla documentazione in atti che l’esportatore abbia effettuato una valutazione circa l’effettiva capacità delle misure adottate a garantire il rispetto degli obblighi assunti dall’importatore con la sottoscrizione delle predette clausole, alla luce della legislazione del paese terzo in cui i dati devono essere trasferiti.
In particolare, considerato che i dati personali sono oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti d’America, un Paese terzo il cui diritto interno, come stabilito nella predetta sentenza della Corte di Giustizia, non garantisce un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello riconosciuto dal diritto europeo e non accorda ai soggetti interessati diritti azionabili, in sede giudiziaria nei confronti delle autorità statunitensi, l’Ateneo, nell’ambito della stipula delle clausole contrattuali tipo, avrebbe dovuto espressamente valutare e prevedere, se del caso, “l’adozione di misure supplementari da parte del titolare del trattamento al fine di garantire il rispetto di tale livello di protezione” (par. 133 della sentenza), valutazione di cui non vi è alcuna evidenza nella documentazione contrattuale stipulata con Respondus, Inc. e fornita al Garante.
Al riguardo si rappresenta che, come chiarito nelle “Raccomandazioni 01/2020 sulle misure che integrano gli strumenti di trasferimento per assicurare il rispetto con il livello di protezione dei dati personali dell’Unione europea”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali in data 10 novembre 2020, nel caso in cui il diritto interno del Paese in cui è stabilito l’importatore (nel caso di specie gli Stati Uniti d’America) imponga a quest’ultimo degli obblighi che sono in contrasto con quelli previsti a suo carico dalle clausole contrattuali tipo( e non sia possibile porre in essere misure supplementari capaci di assicurare il rispetto di tali obblighi), il titolare è tenuto a sospendere il trasferimento dei dati personali in questione verso il Paese terzo in questione e/o risolvere le clausole contrattuali tipo stipulate con l’importatore, così come previsto dall’art. 5, lett. a) e b), delle clausole contrattuali stesse.
Le medesime considerazioni valgono anche per quanto concerne il trasferimento dei dati personali in questione al sub-responsabile del trattamento, indicato nell’Appendice n. 2 alle clausole contrattuali tipo, ovvero Amazon Web Services Inc., anch’essa stabilita negli Stati Uniti d’America.
Non trova, infatti, riscontro nella documentazione quanto dichiarato dall’Ateneo nelle proprie memorie, in relazione alla circostanza che “le misure predisposte sono da considerarsi sufficienti, ed idonee, anche e soprattutto alla luce dell’uso di sistemi di crittografia dei dati personali e alla concreta inaccessibilità degli stessi da parte di soggetti terzi, ivi compreso il responsabile e l’autorità statunitensi”. Come precisato dall’Ateneo in sede di audizione, infatti, i dati personali “sono cifrati in transito” e poi, “terminata l’elaborazione da parte del fornitore”, essi “vengono cifrati dal fornitore, fermo restando che la chiave di cifratura privata è nella disponibilità della sola Università”. Ne consegue che la cifratura dei dati con la chiave dell’Università avviene soltanto dopo l’elaborazione degli stessi da parte del fornitore, il quale, al fine di poter esaminare i video relativi agli esami e determinarne l’indice di rischio (anche mediante il trattamento di dati biometrici degli interessati), deve quindi necessariamente accedere ai dati in chiaro, essendo gli stessi cifrati solo al termine di detto processo. Ciò trova conferma anche nella a relazione tecnica prodotta dall’Ateneo in allegato alla memoria difensiva (“il sistema sotteso al funzionamento di Respondus Monitor impiega circa 8/12 ore per predisporre il video alla visione del docente, perché l’algoritmo che elabora il video è molto accurato. Terminata l’elaborazione dei video relativi all’esame sostenuto dagli studenti, nella dashboard di Respondus Monitor verrà abilitata la funzione “Class Results”, dove i docenti potranno accedere alle informazioni sulle sessioni d’esame”).
Né può essere ritenuta sufficiente la mera pseudonimizzazione dei dati oggetto di trasferimento all’estero (cfr. la relazione tecnica allegata: “i file video, relativi alla prova di ciascuno studente, vengono veicolati dalle API connesse all’LMS al sistema in SaaS che Respondus detiene su AWS” e che “vengono quindi generati degli identificativi di sessione contenenti dati pseudonimizzati e che non contengono dati personali”), in quanto, anche ipotizzando che la pseudonimizzazione potesse essere efficacemente realizzata nel caso di specie, tenuto conto degli specifici dati trattati (es. registrazione delle prove d’esame), essa è, in ogni caso, da considerarsi “un trattamento dei dati personali” (art. 4, n. 5, del Regolamento) volto ad assicurare la sicurezza del trattamento (cfr. art. 32, par. 1, lett. a) del Codice, ove si cita la “pseudonimizzazione” tra le possibili misure tecniche adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio). La pseudonimizzazione non equivale all’anonimizzazione dei dati.
In considerazione di quanto sopra, l’Ateneo ha dunque trasferito dati personali verso un Paese terzo, ovvero gli Stati Uniti d’America, senza aver comprovato di aver verificato e assicurato che il trasferimento in questione fosse posto in essere nell’effettivo rispetto delle condizioni di cui al Capo V del Regolamento, in violazione degli artt. 44 e 46 del Regolamento. Tale circostanza assume particolare rilevanza tenuto conto che, tra i dati oggetto di trasferimento internazionale, figurano anche dati relativi a categorie particolari, quali i dati biometrici.
3.8 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati
In attuazione del principio di responsabilizzazione (cfr. art. 5, par. 2, e 24 del Regolamento), spetta al titolare valutare se i trattamenti che si intendono realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche - in ragione delle tecnologie impiegate e considerata la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità perseguite - che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (cfr. cons. 90 e art. 35 del Regolamento).
Dall’esame della documentazione in atti è risultato che la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, sebbene effettuata dall’Ateneo, non è stata condotta in maniera del tutto adeguata, limitandosi a illustrare le caratteristiche del sistema di supervisione utilizzato, rappresentandolo come conforme al quadro normativo in materia di protezione dei dati, senza però una puntuale valutazione “della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alla finalità” e “dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati” (art. 35, par. 7, lett. b) e c)), anche in termini di possibile condizionamento o pressioni indirette nei confronti degli studenti, riportando giudizi di adeguatezza estremamente sintetici, privi di idonea motivazione (cfr., in particolare, parr. 3 e 4 della valutazione di impatto in atti), non essendo state, pertanto, individuate, in relazione a taluni profili, appropriate misure “per affrontare i rischi” e per attenuare gli stessi (art. 35, par. 7, lett. d) del Regolamento). In particolare, nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati redatta dall’Ateneo:
al par. 3.3, relativo al rispetto del principio di minimizzazione, si dà conto genericamente che “l’Università ritiene che i dati trattati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite, non raccogliendo dati ultronei a quelli necessari per lo svolgimento della prova d’esame scritta. valutazione di conformità: positiva”, non riportando una puntuale valutazione in merito all’adeguatezza, alla pertinenza e alla proporzionalità di ciascuna categoria di dati oggetto di trattamento mediante il sistema di supervisione, con particolare riguardo ai dati relativi all’analisi del comportamento dello studente durante la prova, e, dunque, senza fornire idonea giustificazione in merito al giudizio di positività;
al par. 3.4, relativo al rispetto del principio di esattezza, si afferma genericamente che “i dati personali – comuni e biometrici – dello Studente devono essere esatti altrimenti non potrebbero essere perseguite le finalità indicate. valutazione di conformità: positiva”, non dettagliando un’adeguata valutazione in merito all’effettiva affidabilità dello strumento di supervisione, con riguardo sia alle funzioni di riconoscimento facciale (ad esempio per appurare che non si verifichino malfunzionamenti in ragione del colore della pelle o di tratti somatici legati all’origine etnica degli interessati), sia ai meccanismi con i quali vengono definiti gli indici di rischio, non essendo state, pertanto, valutate le possibili ripercussioni per gli interessati in caso di errori o falsi positivi/negativi. Peraltro, al par. 7 della valutazione d’impatto, il rischio relativo alla discriminazione è stato valutato come “poco probabile”, con potenziale danno “medio”, in quanto “non si potrebbe determinare discriminazione alcuna”, senza, tuttavia, una previa valutazione sull’affidabilità degli algoritmi utilizzati dal sistema di supervisione. Vengono, peraltro, indicate misure inconferenti per la mitigazione del rischio di discriminazione (“il sistema è costruito in modo da non permettere la conservazione del dato biometrico. Protezione da intrusioni tramite firewall, assenza di esposizione sulla rete e crittografia sul traffico di transito”).
Per quanto riguarda l’”affidabilità in tema di protezione dei dati personali”, l’Ateneo ha dichiarato, nella propria memoria difensiva, che “l’Università ha effettuato una serie di approfondimenti tecnici in merito alle misure di sicurezza utilizzate dalla società Respondus Inc. – leader di mercato scelto da oltre mille Università - che sono illustrate nella relazione tecnica [allegata alle memorie]”; tale relazione tecnica, che è priva di data, è stata, in ogni caso, fornita dall’Ateneo successivamente alla data di notifica della violazione, in ciò trovando implicita conferma il fatto che la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati non avesse affrontato adeguatamente tale aspetto.
Sebbene nella relazione tecnica sia previsto che “anche se la sessione d’esame di uno studente riceve una “High Review Priority”, non significa che si sia realizzata un’azione illecita. Molti dati contribuiscono ad una classificazione di priorità e alcuni, come un’interruzione del servizio Internet o video di bassa qualità, non sono necessariamente indicatori di un comportamento vietato. A causa dell’elevato traffico sulla rete, specialmente in questo periodo storico, è probabile che gli studenti possano subire questo tipo di interruzioni”, con ciò confermando che è previsto l’intervento umano per assumere decisioni nei confronti dell’interessato, non risulta, tuttavia, che l’Ateneo abbia individuato i criteri in base ai quali i docenti, rivedendo il video della prova d’esame, possano valutare e decidere in concreto se l’interruzione o la degradazione del video sia dipesa da un problema tecnico o da un comportamento scorretto dello studente. Né risulta che siano state fornite specifiche istruzioni sul punto ai docenti, al fine di assicurare la parità di trattamento degli studenti, nonché l’esattezza e l’omogeneità delle valutazioni degli eventi segnalati, con possibili ricadute sulla validità della prova.
In relazione al rispetto del principio di limitazione della conservazione, l’Ateneo si è limitato a riportare i tempi di conservazione dei dati dichiarati dal fornitore nel “nella scheda presente nel Privacy Shield Framework” e nella “Checklist Respondus”, senza alcuna puntuale valutazione, dalla prospettiva del titolare, in merito alla congruità di tali tempi di conservazione rispetto alle finalità del trattamento perseguite;
al par. 4, relativo alla “necessità e proporzionalità del trattamento”, si riporta genericamente che “il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità enucleate. I dati raccolti sono, infatti, adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati”, senza illustrare le valutazioni effettuate dal titolare in merito alle ragioni per le quali si è reso necessario adottare uno strumento di supervisione degli esami a distanza dotato di funzioni di riconoscimento facciale e in grado di profilare il comportamento degli studenti durante la prova, nonché i motivi per i quali non fosse possibile fare ricorso a strumenti di supervisione alternativi, ma meno invasivi per i diritti e le libertà degli stessi;
al par. 7, con riguardo ai potenziali “danni fisici o psichici”, l’analisi dell’Ateneo si è concentrata unicamente sui possibili danni psichici derivanti dalla “divulgazione delle registrazioni degli esami”, valutando il rischio come “improbabile” e il potenziale danno come “medio”, senza, tuttavia, considerare che, indipendentemente da un’eventuale divulgazione delle registrazioni, l’impatto sulla sfera emotiva e psicologica degli interessati può derivare anche dalle specifiche funzionalità del sistema di supervisione, quali, nel caso di specie, il riconoscimento facciale e la profilazione del comportamento, con possibili ripercussioni sull’esattezza delle anomalie rilevate dall’algoritmo e quindi, indirettamente, anche sul complessivo esito della prova.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Ateneo, per aver, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), 6, 9, 13, 25, 35, 44 e 46 del Regolamento, nonché 2-sexies del Codice.
La violazione delle predette disposizioni comporta, ai sensi dell’art. 2-decies del Codice e “salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis”, l’inutilizzabilità dei dati personali trattati. La violazione delle predette disposizioni rende, altresì, applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice.
5. Misure correttive (art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento).
L’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento prevede che il Garante ha i poteri correttivi di “imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento”.
Prendendo atto di quanto emerso in fase di istruttoria e tenendo conto della circostanza che il sistema “Respondus” non risulta dismesso dall’Ateneo, si rende necessario, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, disporre la limitazione del trattamento, vietando all’Università ogni ulteriore operazione di trattamento, con riguardo ai dati biometrici degli studenti e ai dati sulla cui base viene effettuata la profilazione degli interessati mediante il sistema “Respondus”, e vietare il trasferimento dei dati personali degli interessati negli Stati Uniti d’America, in assenza di adeguate garanzie per gli stessi.
Ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e 157 del Codice, l’Ateneo dovrà, inoltre, provvedere a comunicare a questa Autorità, fornendo un riscontro adeguatamente documentato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto sopra ordinato ai sensi del citato art. 58, par. 2, lett. f), nonché le eventuali misure poste in essere per assicurare la conformità del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento
In relazione ai predetti elementi è stato considerato che il trattamento ha avuto ad oggetto anche dati appartenenti a categorie particolari, rispetto ai quali il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali prevede un livello più alto di tutela, e ha riguardato un numero elevato di interessati, in considerazione del fatto che l’Ateneo conta, stando a quanto dichiarato, “oltre 14.000 studenti”
Di contro, è stato considerato che l’Ateneo, nel fronteggiare inedite problematiche derivanti dal contesto emergenziale determinato dalla pandemia da Sar-Cov-2, ha dovuto operare scelte e adottare misure tecniche e organizzative in tempi rapidi al fine di assicurare la continuità dell’attività didattica e lo svolgimento delle sessioni d’esame. Inoltre, con riguardo alla violazione degli artt. 44 e 46 del Regolamento, si è considerato che la sentenza del 16 luglio 2020 della Corte di Giustizia Europea (Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems, Causa C-311/18) è stata emessa quando i trattamenti in questione erano già in essere, che le conseguenze dei principi di diritto in essa formalizzati possono, in taluni casi, essere di complessa attuazione, nonché, più in generale, che il quadro giuridico in materia di trasferimenti internazionali è ancora in evoluzione (v. le “Raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell’UE” del Comitato europeo per la protezione dei dati del 10 novembre 2020, che al tempo in cui è stato posta in essere la condotta non erano state definitivamente adottate; v. anche la recente decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione europea del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, efficace a partire dal 27 giugno 2021). Infine, si è preso favorevolmente atto che, nonostante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese su taluni profili, l’Ateneo si è sostanzialmente dimostrato collaborativo e ben disposto a recepire i rilievi dell’Autorità.
Non risultano, inoltre, precedenti violazioni commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), 6, 9, 13, 25, 35, 44 e 46 del Regolamento, nonché 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, paragrafo 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Tenuto conto della particolare delicatezza dei dati trattati, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Università Commerciale “OMISSIS” di Milano per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), 6, 9, 13, 25, 35, 44 e 46 del Regolamento, nonché 2-sexies del Codice, nei termini di cui in motivazione, e dichiara, ai sensi dell'art. 2-decies del Codice, l’inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, salvo quanto previsto dall’art. 160-bis del Codice;
ORDINA
all’Università Commerciale “OMISSIS” di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via OMISSIS- 20136 Milano (MI), C.F. OMISSIS, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento, di pagare la somma di euro 200.000,00 (duecentomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione; si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
alla predetta Università:
a) di pagare la somma di euro 200.000,00 (duecentomila) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la limitazione del trattamento, vietando all’Università ogni ulteriore operazione di trattamento con riguardo ai dati biometrici degli studenti e ai dati sulla cui base viene effettuata la profilazione degli interessati mediante il sistema “Respondus”, nonché vietando il trasferimento dei dati personali degli interessati negli Stati Uniti d’America in assenza di adeguate garanzie per gli stessi;
c) ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e 157 del Codice, di comunicare a questa Autorità, fornendo un riscontro adeguatamente documentato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto sopra ordinato ai sensi del citato art. 58, par. 2, lett. f), nonché le eventuali misure poste in essere per assicurare la conformità del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
DISPONE
ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, ritenendo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019;
l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 16 settembre 2021
IL PRESIDENTE Stanzione
IL RELATORE Ginevra Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
Pagina: 36
KEYWORDS

Pagina: 30
Nota 30 settembre 2026 n. 19661
KEYWORDS

Pagina: 2
Nota 14 settembre 2026, n. 4712
KEYWORDS

Pagina: 2
Circolare 24 settembre 2026, n. 24818 – D.M. 23 settembre 2026 n. 193
KEYWORDS

Comunicazione del MIM relativa alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027
Il MIM, con la Circolare n. 24818 del 24 settembre 2026, ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2027.
KEYWORDS

Pagina: 22
Circolare 18 settembre 2026, n. 100
KEYWORDS

Pagina: 13
Nota 15 settembre 2026, n. 3964
KEYWORDS

Comunicazione della Funzione Pubblica relativa alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità da parte delle dipendenti neoassunte che abbiano partorito prima dell’assunzione.
La Funzione Pubblica, con il Parere prot. n. 12377 del 17 febbraio 2026, chiarisce che il congedo obbligatorio di maternità non può essere riferito a periodi antecedenti all’inizio del rapporto di lavoro della dipendente neoassunta che abbia partorito prima dell’assunzione.
KEYWORDS

Pagina: 678
Responsabilità dei pubblici dipendenti Responsabilità civile degli insegnanti per omi...
KEYWORDS

Pagina: 28
FAQ istituzionali del Ministero del Lavoro
KEYWORDS

Pagina: 2
O.M. 26 marzo 2026, n. 54
KEYWORDS

Pagina: 27
Documento 2 luglio 2026 Doc-Web10266612
KEYWORDS

Pagina: 34
Nota 25 marzo 2026, n. 90455
KEYWORDS

Pagina: 21
Delibera 15 aprile 2026, n. 168
KEYWORDS

Pagina: 24
Vademecum 12 novembre 2025 (Doc. web n. 10190259)
KEYWORDS

Pagina: 2
Nota 17 dicembre 2025, n. 6640
KEYWORDS

Pagina: 325
apicale e il contesto organizzativo non lo consentono, l‘aspettativa può essere rifiutata o,...
KEYWORDS

Pagina: 684
Valutazione dei servizi ai fini pensionistici Nel richiamare quanto già esposto in pre...
KEYWORDS

Pagina: 941
Impianto contabile e gestione finanziaria Premesse Sulla G.U. Serie Generale n. 267 d...
KEYWORDS

Pagina: 44
Circolare 19 giugno 2026, n. 16067
KEYWORDS

Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Accesso atti: indagini e investigazioni difensive
KEYWORDS
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!

