Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 23/04/2021
Condividi
  • Offese rivolte a un docente durante un corso di formazione online: accesso agli atti e procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Accesso atti: indagini e investigazioni difensive

    KEYWORDS

    #pbb #procedimento #formatore #docente #avvocato #scrivere #ruggine #accesso #istigare #offendere #epiteto

    Domanda

    Un docente (A) ne ha offeso (senza esser stato minimamente istigato) un altro (B) pubblicamente durante un corso di formazione online su xxx, continuando con epiteti del tipo "xxx" per qualche minuto ad audio e telecamere aperte (il tutto sulla base di "ruggini" antecedenti di sei mesi….. Il DS non era presente in nessuna delle due occasioni).
    Il docente B mi chiede per iscritto di fare qualcosa come DS e si riserva vie legali (anche se mi ha detto di persona che preferirebbe non adire in tal senso).
    Il DS chiede relazione sui fatti al formatore che teneva il corso ed al docente A con posta certificata e numero di protocollo (testo: xxxxxxxxxxx).
    Il docente A, resosi probabilmente conto di aver ecceduto, va dal suo avvocato, che gli fa chiedere accesso agli atti per sapere cosa ha scritto il docente B e premette che risponderà al sottoscritto solo dopo aver ricevuto quanto richiesto e averlo sottoposto al suo avvocato.
    a- Devo garantire accesso anche in questa fase in cui non ho ancora iniziato alcun procedimento ?
    b- E’ mio diritto come datore di lavoro, e visto che il fatto si è svolto durante l’orario di servizio, avere comunque una relazione scritta sui fatti da parte del docente A, indipendentemente da quanto mi ha scritto o mi dovesse scrivere il docente B?
    c- Cosa potrei scrivergli e a quali normative potrei appellarmi per ottenere comunque quanto al punto b) senza del quale ogni mia iniziativa sarebbe inibita o quasi?

    Risposta

    Per quanto riguarda il quesito sub a): in base all’art. 22, c. 1, lettera d), legge n. 241/1990, per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
    La richiesta rivolta dal docente B costituisce dunque documento ai sensi della disposizione citata: anche se in questo momento non fa parte di uno specifico procedimento, essa concerne un’attività di pubblico interesse poiché – a quanto si evince – segnala comportamenti di un collega potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare.
    Si consiglia dunque di consentire l’accesso agli atti richiesto dal docente A. Del resto, la giurisprudenza sostiene che si possa procedere all’oscuramento del nominativo del “segnalante” quando vi è il pericolo di comportamenti ritorsivi da parte del segnalato: in questo caso, una simile cautela sembra inutile, posto che il docente A pare già conoscere l’esistenza di un documento redatto dal docente B e chiede l’accesso proprio ad esso.
    Per quanto riguarda i quesiti sub b) e c): a fronte della possibilità di ottenere elementi istruttori – in vista dell’avvio di un procedimento disciplinare – sia da parte del docente B che del formatore presente nel momento in cui si è verificato l’episodio oggetto del quesito, non pare opportuno pretendere chiarimenti scritti dal dipendente. Quest’ultimo infatti si trova in qualche modo a “difendersi” da addebiti non definiti (perché non puntualmente contestati) senza le garanzie del procedimento disciplinare (l’audizione con l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale).
    In altri termini, a fronte degli elementi già acquisiti (richiesta del docente B) e di quelli che lo possono essere (relazione del formatore), il dirigente scolastico avrebbe potuto operare una valutazione circa la necessità di avviare un procedimento disciplinare oppure no. Nel primo caso, il docente A avrebbe conosciuto con esattezza quali fatti gli venivano addebitati e avrebbe potuto difendersi pienamente, nel corso di un’audizione convocata con almeno 20 giorni di preavviso e con l’assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale. Così, invece, il dipendente non sa cosa aspettarsi poiché si è al di fuori dell’alveo segnato dall’art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001 e, rispondendo alla richiesta di chiarimenti scritti, potrebbe vedere pregiudicato il proprio diritto di difesa in un successivo eventuale procedimento disciplinare. Rispondendo alla richiesta del dirigente scolastico al di fuori di questo infatti, “cristallizzerebbe” una ricostruzione dei fatti che poi potrebbe risultare difficile superare nel successivo procedimento.
    Il datore di lavoro può chiedere chiarimenti ai propri dipendenti, i quali sono tenuti a prestargli la loro collaborazione (obbligo insito, questo, secondo la giurisprudenza nell’obbligo di diligenza di cui all’art. 2104 c.c.). Nel caso in questione, tuttavia, si sconsiglia di imporlo, magari a mezzo di ordine di servizio, per i motivi sopra illustrati. Si suggerisce anzi, se se ne ravvisano gli estremi, di avviare tempestivamente un procedimento disciplinare. Se invece detti estremi non sono rinvenibili, si consiglia comunque di non insistere nella richiesta di chiarimenti al docente A, là dove questi non adempia volontariamente.
    Non è vero, infatti, che in loro assenza, il dirigente non può intraprendere alcuna iniziativa. Si ripete che bastano gli elementi rinvenibili nelle relazioni dei presenti (in particolare il docente offeso e il formatore) per comprendere se è necessario esercitare l’azione disciplinare oppure no. Sarà all'interno del procedimento disciplinare, eventualmente avviato, che il docente coinvolto darà i suoi chiarimenti.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 08/12/2025 n° 219
    Area: Giurisprudenza

  • L'irrogazione dell'avvertimento scritto a un docente spetta all'U.P.D. - Tribunale TRIESTE - Lavoro
  • L’irrogazione della sanzione dell’avvertimento scritto nei confronti di un docente rientra nelle attribuzioni dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (La decisione non sembra condivisibile in quanto motiva con riferimento al vigente CCNL- applicabile al personale A.T.A.- e non considera il disposto del comma 9-quater del D.Lgs n.165/2001. L’amministrazione ha proposto appello).

    KEYWORDS

    #personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#personale docente

    Ordinanza 16/09/2025 n° 25414
    Area: Giurisprudenza

  • Offese al Dirigente Scolastico: legittimo il risarcimento del danno anche se non si è trattato di diffamazione - Corte di Cassazione - Sezione Terza
  • Nel caso in cui un docente insulti gravemente il Dirigente Scolastico nel corso del collegio docenti, è possibile che sia chiamato a rispondere dei danni causati per la lesione del diritto fondamentale all’onore e alla reputazione anche se il fatto commesso non integra gli estremi del reato di diffamazione (perché il Dirigente Scolastico era presente). L’offesa alla reputazione, infatti, è sufficiente a giustificare il risarcimento del danno in quanto costituisce comunque, a prescindere dalla commissione del reato di diffamazione, un illecito civile se esula dal diritto di critica. Se l’offesa si è mantenuta nell’ambito dell’ambiente scolastico, non è irragionevole fissare il danno risarcibile in 2.500€. Trattandosi di un danno non patrimoniale, la valutazione equitativa è legittima purché il giudice, sulla base di un percorso logico verificabile, individui un parametro quantitativo (monetario) collegato alla natura degli interessi coinvolti (nel caso in questione, il diritto di critica e il diritto all’onore) adeguato alle circostanze fattuali. (In questo caso, la Corte di cassazione ha confermato una sentenza che condannava un docente al risarcimento del danno a favore del Dirigente Scolastico, che egli aveva insultato nel corso di un collegio docenti. Il Dirigente Scolastico aveva avviato un procedimento disciplinare durante il quale il docente aveva inviato all’Ufficio Scolastico Regionale, incaricato di verificare la legittimità del procedimento, delle lettere in cui lamentava con termini ingiuriosi l’operato del Dirigente Scolastico.)

    KEYWORDS

    #dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari

    01/12/2025 n° 63113
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • USR LOMBARDIA - Nota - D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
  • Ministero dell’istruzione e del merito
    Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
    Direzione Generale
    Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

    Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
    attività educative e didattiche di scuola
    secondaria di primo e secondo grado
    loro e-mail istituzionali
    p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
    loro e-mail istituzionali
    Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
    Lombardia
    loro e-mail istituzionali

    Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.

    Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
    In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
    In particolare:
    - resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
    - non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
    - non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
    - permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
    - resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
    Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
    Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.

    ▪ SANZIONI DISPIPLINARI

    Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
    - per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
    - per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
    di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
    - per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
    nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).

    ▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI

    In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
    - le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
    - le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
    alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
    - le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
    - è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
    - in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
    - nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
    Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).

    ▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

    Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
    In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
    - nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
    di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
    - è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
    - si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
    del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
    Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).

    Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.


    IL DIRETTORE GENERALE
    Luciana VOLTA

    (Firmato digitalmente)

    KEYWORDS

    #studenti: azione disciplinare

    13/11/2025 n° 667
    Area: Prassi, Circolari, Note

  • Garante per la protezione dei dati personali - Ordinanza - E’ illecita la condotta della scuola che, nell’ambito di un progetto indetto dalla Regione, fornisca a soggetti esterni alla scuola dati degli studenti
  • [doc. web n. 10209462]

    Provvedimento del 13 novembre 2025

    Registro dei provvedimenti
    n. 667 del 13 novembre 2025

    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;

    VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

    VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

    VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

    Vista la documentazione in atti;

    Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

    Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

    PREMESSO

    1. Il reclamo.

    Con reclamo presentato all’Autorità dalla sig.ra XX è stato rappresentato che, in data XX, la figlia, frequentante la Scuola Secondaria di I grado “Martiri della Libertà” dell’Istituto "A. Brofferio" di Asti (AT) – ora denominato Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT) - (di seguito, l’Istituto), avrebbe partecipato, durante l’orario scolastico, al progetto “Obiettivo Orientamento”, indetto dalla Regione Piemonte “per lo sviluppo di competenze orientative e per aiutare adolescenti e giovani a scegliere il proprio percorso nei vari cicli di studio e nelle prime fasi della vita professionale”.

    In base a quanto rappresentato il citato Istituto avrebbe fornito a soggetti esterni alla scuola “nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi, codici fiscali e numeri di telefono di ogni ragazzo” e personale esterno all’Istituto, avrebbe somministrato ai ragazzi, nel corso del primo incontro di formazione, un questionario individuale, recante l’indicazione del nome e del cognome di ciascun alunno e contenente talune domande “volte a identificare nonché a profilare […] specifiche caratteristiche mentali, emotive e personali dei ragazzi”. Ciò senza che le famiglie fossero state “opportunamente e preventivamente” informate in merito alla somministrazione del questionario e avessero ricevuto “l’informativa specifica per il progetto Obiettivo Orientamento”.

    2. L’attività istruttoria.

    Con nota del XX (prot. n. XX) e del XX(prot. n. XX), rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:

    - “La Sig.ra XX, soggetto che ha presentato reclamo a codesta Autorità Garante, aveva già sottoposto via email allo scrivente istituto, in data XX, richiesta di chiarimenti circa il progetto "Obiettivo Orientamento", lamentando, in particolare, la mancanza di informativa rispetto al trattamento dei dati e, soprattutto, la mancata richiesta di preventivo consenso da parte dei genitori al trattamento dei dati personali […]”;

    - “l'Istituto, sentito il proprio DPO, rispondeva […] evidenziando, in particolare, i seguenti punti: il Titolare del trattamento, relativamente ai dati personali raccolti tramite questionario somministrato agli alunni, è la Regione Piemonte; la base giuridica del trattamento non è il consenso dell'interessato come indicato dalla

    Sig.ra XX bensì l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Piemonte che ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di orientamento degli studenti; la scuola, tramite pubblicazione sul proprio sito, alla pagina  [...] ha messo a disposizione degli interessati l'informativa prodotta dalla Regione Piemonte circa il trattamento in esame”;

    - “il ruolo svolto dallo scrivente Istituto è stato quello, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali educative e formative, di comunicare le informazioni richieste dalla Regione Piemonte, limitatamente ai dati indispensabili per l'erogazione del servizio, ad un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;

    - “l'informativa circa il trattamento in esame è stata pubblicata sul sito istituzionale della Scuola […] Si evidenzia, inoltre, che la scuola, sempre sul proprio sito istituzionale, alla pagina genitori/tutori nella quale, in particolare, si evidenziano tra i possibili destinatari dei dati acquisiti dalla scuola, anche soggetti pubblici o privati finalità di orientamento”.

    - “Il ruolo svolto dallo scrivente Istituto nell'ambito del progetto “Obiettivo Orientamento” è quello di Titolare del Trattamento esclusivamente con riferimento al trattamento dati consistente nella comunicazione dei dati ad altro titolare del Trattamento (la Regione Piemonte) ai sensi di quanto disposto dall’art. 2-ter, comma 2, del d.lgs 196 del 2003 (Codice Privacy) e nel limite dei dati indispensabili per l'erogazione del servizio, da parte di un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;

    - “l'articolo 2-ter Codice Privacy regolamenta la comunicazione di dati comuni fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie e di quelli relativi a condanne penali e reati, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e la ammette se prevista da una legge o di regolamento o da atti amministrativi generali; inoltre, anche se manca una precisa norma a monte, la comunicazione può avvenire se necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;

    - “la scuola non ha alcun ruolo nelle attività di trattamento di dati connesse alle finalità del progetto di orientamento (ad es. raccolta, consultazione, archiviazione, etc.)”.

    Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett a) e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

    L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:

    - “il decreto del Ministero della Pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “nella scheda n° 5 allegata al decreto, indica tra le operazioni sui dati eseguibili “la comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: … b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio””;

    - “si indicano, inoltre, quali riferimenti normativi l'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990, che detta le regole della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici e l’art. 50 del CAD che afferma che: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,”;

    - “si evidenzia, inoltre, che l'articolo 2-ter del d.lgs 196 del 2003 (codice privacy) al commi 1-bis e 2 ammette la comunicazione dei dati tra titolari, anche se non previsto da una specifica legge o regolamento o da atti amministrativi generali, qualora lo stesso sia necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;

    - “in tale ottica, si precisa che la Regione, in tema di orientamento, svolge un ruolo fondamentale in quanto ha come proprio compito l'attivazione di servizi di orientamento rientranti nelle finalità istituzionali e pertanto è legittimata al trattamento dei dati degli alunni finalizzato alla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico”;

    - la “attività di orientamento [svolta dalla Regione] può essere  […]  considerata come di supporto all'attività didattica secondo le disposizioni delle leggi regionali e pertanto la scuola sarebbe legittimata a comunicare tali dati alla regione”;

    - “in particolare, la legge regionale del Piemonte 24 novembre 2023, n. 32 “, all’art. 1, comma 1, afferma infatti che “La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;

    - “diversamente opinando, gli Istituti scolastici non potrebbero, in alcun modo, comunicare alla Regione i dati degli alunni destinatari dei sevizi di orientamento promossi dalla Regione stessa, non potendosi applicare, quale base giuridica, il consenso degli interessati, per la sua evidente ed intrinseca inadeguatezza nell'ambito della pubblica amministrazione”.

    3. Normativa applicabile.

    3.1 Il quadro normativo.

    Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).

    In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).

    La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).

    In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).

    Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).

    Deve essere, in ogni caso, garantito il rispetto dei principi di base in materia di protezione dei dati, tra cui, in particolare, i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

    Con riguardo al trattamento dei dati personali dei minori, si evidenzia inoltre, che, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, gli stessi meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).

    3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.

    Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento nonché sulla base delle dichiarazioni effettuate da codesto Istituto nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità il titolare risponde ai sensi 168 del Codice, risulta che codesto Istituto ha comunicato alla regione Piemonte - ferme restando le valutazioni in ordine alla liceità del trattamento svolto da quest’ultima, che saranno oggetto di un autonomo procedimento - taluni dati personali degli studenti in modo non conforme al Regolamento e al Codice.

    Al riguardo, come sopra ricordato, si rappresenta che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del “Codice”).

    La disciplina nazionale ha previsto che le operazioni di trattamento di dati personali sono ammesse solo se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).

    La comunicazione tra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 2-ter del Codice (ovvero se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali) o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.

    Al riguardo si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 2-ter, comma 1-bis del Codice sono esercitate nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, che prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati personali deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

    Il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e par. 3 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice, impone quindi una base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che agiscono nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.

    Al riguardo, si osserva che codesto Istituto, allo stato degli atti, non ha fornito al Garante alcuna base giuridica, contenente i requisiti di cui al richiamato art. 6 del Regolamento, idonea, per rango e qualità, a legittimare la comunicazione dei dati personali degli alunni alla Regione Piemonte.

    4. Conclusioni.

    Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

    Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, del Codice.

    Ciò premesso, tenuto conto che:

    - l’Istituto ha agito nella convinzione che la comunicazione dei dati degli alunni alla Regione citata in esame fosse legittimata dalla finalità di interesse pubblico perseguita dalla Regione;

    - l’Istituto non ha effettuato ulteriori trattamenti nell’ambito della somministrazione e raccolta dei questionari in esame;

    - non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;

    le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.

    Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter del Codice.

    Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

    Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

    TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

    - ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), con sede in Corso XXV Aprile, 2 - 14100 Asti (AT) - Codice Fiscale: 92082070050, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;

    -    ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;

    DISPONE

    - ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;

    - ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

    Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

    Roma, 13 novembre 2025

    IL PRESIDENTE
    Stanzione

    IL RELATORE
    Cerrina Feroni

    IL SEGRETARIO GENERALE
    Fanizza

    KEYWORDS

    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 36

    Allegato - O.M. 15 luglio 1991, n. 215

    KEYWORDS

    Pagina: 30

    Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica: scadenze e adempimenti per l’A.S. 2026/2027

    Nota 30 settembre 2026 n. 19661

    KEYWORDS

    Indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027

    Comunicazione del MIM relativa alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027
    Il MIM, con la Circolare n. 24818 del 24 settembre 2026, ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2027.

    KEYWORDS

    Chiarimenti in merito alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità da parte di dipendenti neoassunte in servizio che abbiano partorito antecedentemente all’assunzione

    Comunicazione della Funzione Pubblica relativa alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità da parte delle dipendenti neoassunte che abbiano partorito prima dell’assunzione.
    La Funzione Pubblica, con il Parere prot. n. 12377 del 17 febbraio 2026, chiarisce che il congedo obbligatorio di maternità non può essere riferito a periodi antecedenti all’inizio del rapporto di lavoro della dipendente neoassunta che abbia partorito prima dell’assunzione.

    KEYWORDS

    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 23/04/2021
    Condividi
  • Offese rivolte a un docente durante un corso di formazione online: accesso agli atti e procedimento disciplinare...
  • Area Tematica: Personale docente
    Argomenti: Accesso atti: indagini e investigazioni difensive

    KEYWORDS

    #pbb #procedimento #formatore #docente #avvocato #scrivere #ruggine #accesso #istigare #offendere #epiteto

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!