
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
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Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi
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Attribuzione credito scolastico a studenti privatisti
Si chiede come procedere all'attribuzione per il credito scolastico per lo studente privatista per la classe terza, quarta e quinta.
Lo studente è già in possesso di altro diploma conseguito nel 200x per differente corso di studi.
Svolgerà gli esami preliminari, in tutte le discipline, dalla prima alla quinta classe, che nel suo il piano di studi del previgente ordinamento e del precedente corso di studi non sono state svolte.
Il candidato ha deposito le pagelle ottenute durante gli anni di studio per il conseguimento del primo diploma.
Come si procede al calcolo del credito scolastico per la classe terza quarta e quinta sulla base dell'OM 53/2021?
Si chiede, ove possibile, un cortese urgente riscontro.
La recente Ordinanza 53/2021, confermando nella sostanza le indicazioni contenute nelle precedenti, chiarisce, all’articolo 11, comma 7, che l’attribuzione del credito scolastico ai candidati esterni viene deliberata tenendo conto dei risultati degli esami preliminari, secondo la seguente procedura:
...Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c)...
Nella pratica il consiglio di classe, che funge da commissione d’esame, dovrà:
- svolgere le prove riferite alla terza e quarta classe, e, in caso di superamento (almeno sei decimi in tutte le discipline), calcolare la media e attribuire il credito utilizzando la tabella D allegata all’Ordinanza (si tratta, infatti, di candidato che non “possiede” credito per la terza e la quarta per l’indirizzo per il quale partecipa);
- svolgere le prove relative alla quinta classe attribuendo le valutazioni; nel caso di superamento delle prove, calcolerà la media e attribuirà il credito, nell’ambito della fascia di merito, utilizzando la tabella C allegata all’Ordinanza;
- all’interno delle fasce di merito e dei punteggi massimo e minimo previsti (senza "uscire" dalla fascia), il consiglio potrà tenere conto, in tali operazioni, oltre che dei risultati delle prove, del curriculum pregresso.
Da quanto sopra detto, si deduce che è necessario distinguere le valutazioni relative a ciascun anno di corso (terza-quarta-quinta) per poter applicare correttamente le tabelle. Non è detto che tale accertamento debba essere svolto con prove differenziate, ma è opportuno che, anche in caso di prova unica, il consiglio sia in grado di distinguere, se del caso, le valutazioni per ciascun anno. Non è comunque da escludere che il consiglio decida di attribuire la stessa valutazione per tutti e tre gli anni, ottenendo quindi la stessa media dei voti; indispensabile, però, è che tale media venga correttamente computata nelle diverse tabelle, separatamente per ciascuna classe.
Infine, e per completezza, si sottolinea che il comma 8 dello stesso articolo 11 dell’Ordinanza regolamenta alcuni casi particolari, ma non si ritiene, visto quanto illustrato nel quesito, che il caso in oggetto possa essere riferito a tale comma.
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Sentenza 09/05/2016 n° 9337
Area: Giurisprudenza

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Tali misure devono, peraltro, essere commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa quando si tratti di fanciulli in tenera età. Non costituiscono idonee misure organizzative, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione", se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.
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Sentenza 31/07/2007 n° 3030
Area: Giurisprudenza

Il giudizio espresso dal Consiglio di Classe è sindacabile dal giudice amministrativo solo in relazione alla manifesta illogicità o alla falsità o alla contraddittorietà con la documentazione inerente il curriculum scolastico dello studente. Con riferimento alla seduta del Consiglio di classe per gli scrutini finali, l’art. 5, comma 8, del T.U. n. 297/1994 non subordina la validità della delega di funzioni da parte del dirigente scolastico alla prova di un impedimento a presiedere il Consiglio stesso. Inoltre, nessuna norma impone che il verbale sia sottoscritto da tutti i membri del Consiglio, essendo sufficiente a dare veste giuridica al verbale la sottoscrizione del segretario verbalizzante. Fuoriesce dal sindacato giurisdizionale ogni indagine circa l’eccessiva brevità dei tempi dedicati da un organo collegiale alle operazioni di valutazione di candidati; e ciò specialmente quando tali tempi siano calcolati, per ogni candidato, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta collegiale per il numero dei concorrenti valutati o degli elaborati, prove o lavori esaminati; in siffatta ipotesi - che è quella che ricorre nella valutazione degli alunni - non è possibile, infatti, stabilire, di norma, quale sia il tempo dedicato in concreto al singolo candidato o quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, dunque, il vizio dedotto infici effettivamente il giudizio contestato. E’ del resto logico che le posizioni meno problematiche richiedono certamente tempi più ristretti, mentre maggiore spazio (non quantificabile esattamente, essendo ovvio che i docenti si presentano allo scrutinio finale avendo già ben chiaro il quadro valutativo di studenti che hanno seguito per un anno intero) viene di regola riservato all’esame dei casi critici.
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Sentenza 26/01/2018 n° 223
Area: Giurisprudenza

Va respinto il ricorso dei genitori i quali censurano l’assegnazione al proprio figli del punteggio di 9/10, piuttosto che 10/10, all’esito degli esami di terza media. La scuola infatti, nel valutare la preparazione degli alunni, non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio nei casi di accertamento dell’altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. Nella specie, il figlio dei ricorrenti era stato ammesso agli esami con il voto di 9/10, e aveva conseguito i seguenti punteggi: 10/10 nella prova d’italiano; 10/10 nella prova di matematica; 8/10 nella prova di francese; 8/10 nella prova d’inglese; 9/10 nel colloquio pluridisciplinare. Il voto finale di 9/10 si presenta, pertanto, coerente con quelli di ammissione e con quelli conseguiti nelle prove d’esame, tanto più che il voto di 10/10 presuppone il raggiungimento dell’eccellenza in tutte le prove.
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Sentenza 21/05/2015 n° 477
Area: Giurisprudenza

La gravità di un singolo episodio può risultare sufficiente ad incidere negativamente sul giudizio circa la condotta dello studente abbassandone sensibilmente il voto, ma non può consentire di prescindere da una valutazione complessiva della maturità della persona e delle sue capacità di interazione con l’ambiente. L’assegnazione di un voto-standard a tutti gli studenti coinvolti nella medesima deplorevole vicenda denota, invece, l’assenza di ponderazione e di approfondimento dei tratti di ciascuno di essi e del comportamento tenuto nel corso dell’intero anno scolastico. E’ illogico e contraddittorio affermare che l’assunzione di alcoolici sia elemento non determinante ai fini della valutazione della gravità della condotta, in quanto è ben noto, al contrario, come tale sostanza alteri la capacità di contratto delle proprie azioni e di ciò avrebbe dovuto tenere conto il Consiglio di classe nella valutazione globale dei fatti. (La vicenda ha alla base un grave episodio, a sfondo sessuale, verificatosi durante un viaggio di istruzione. Il Giudice Amministrativo ha annullato l’assegnazione del voto di 6/10 in condotta per contrasto con l’art. 2 d.l. 137/2008)
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Sentenza 02/08/2010 n° 3320
Area: Giurisprudenza

La nota ministeriale n. 3614 dell’11 maggio 2010, in materia di adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato conclusivo dell’A.S. 2009/2010, stabilisce il divieto assoluto per i candidati di portare con se, tra l’altro, telefoni cellulari di ogni tipo e sanziona con l’esclusione dalle prove d’esame “coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli”. Ne consegue che il provvedimento di allontanamento dalla sede degli esami e l’esclusione dagli esami stessi inflitto ad uno studente per aver trattenuto con se un telefono cellulare durante la prima prova scritta va annullato, in quanto il presupposto per l’applicazione della sanzione in questione, ai sensi della richiamata nota, è l’utilizzo dell’apparecchio per trasmettere all’esterno informazioni sulle prove o per ricevere dall’esterno aiuti per lo svolgimento delle prove stesse, presupposto che, però, non risulta integrato nel caso di specie. (In senso conforme anche Consiglio di Stato sez. VI, sentenza 19 marzo 2008 n. 1214. Tale pronuncia è stata riformata in sede di appello da Consiglio di Stato sez. VI sentenza 27 gennaio 2012 n. 391##217L)
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Sentenza 22/01/2018 n° 57
Area: Giurisprudenza

Quando il dirigente scolastico abbia avuto cura di informare gli studenti circa il divieto di uso dei cellulari durante le prove scritte degli esami di Stato e circa le sanzioni previste in caso di violazione, è corretto, in virtù delle istruzioni MIUR n. 5754/2017, escludere dalle ulteriori prove d’esame uno studente al quale sia stata annullata la prova scritta di matematica per violazione di tali disposizioni. (Nel caso concreto, uno studente del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado veniva sorpreso, durante la prova scritta di matematica dell’esame di Stato, ad utilizzare un telefono cellulare, sul quale erano attive, attraverso l’applicazione "whatsapp", delle schermate che contenevano la trattazione di alcuni problemi e quesiti, riguardanti la prova in questione, verosimilmente svolti da un soggetto mittente con cui il telefono era collegato. La prova veniva quindi annullata e il ricorrente escluso dalle prove successive in applicazione delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con atto 24.5.2017 n. 5754. In sede cautelare, il T.A.R. Marche rilevava che il ricorso e i motivi aggiunti apparivano “prima facie fondati solo con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 95 del R.D. n. 653/1925 nella parte in cui si prevede l’annullamento della singola prova e non l’esclusione dall’esame del candidato sorpreso ad utilizzare dispositivi tecnologici durante lo svolgimento delle prove”. Di conseguenza l’amministrazione provvedeva, in via cautelativa, ad ammettere il ricorrente alla sessione straordinaria di settembre per lo svolgimento della terza prova scritta e della prova orale, disponendo altresì che, per la prova di matematica, comunque da considerarsi annullata, avrebbe dovuto essere attribuito il voto corrispondente alla “prova non svolta/consegna in bianco”. All’esito delle ulteriori prove e sotto riserva in pendenza di giudizio, il ricorrente conseguiva il punteggio complessivo di 60/100. In sede di decisione sul merito, tuttavia, il T.A.R. Marche ha respinto il ricorso ritenendo preminente il fatto che i divieti e le sanzioni per l’utilizzo dei cellulari durante le prove d’esame in oggetto erano stati riportati nel calendario delle prove scritte firmato dal dirigente scolastico del Liceo, in ossequio all’adempimento prescritto dal MIUR, secondo cui “I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati….”, e che dei medesimi divieti e sanzioni era stato dato altresì avviso orale prima dell’inizio delle prove. Ciò premesso, l’art. 95, comma 3, del R.D. n. 653/1925, disciplina esclusivamente la competenza ad annullare singole prove “durante la sessione” (attribuendo la stessa alla commissione) oppure “dopo la chiusura della sessione” (attribuendo la stessa al Preside o al Ministro). Nulla tuttavia stabilisce circa le conseguenze di tale annullamento in punto di legittimazione del candidato a partecipare alle prove successive. Questo profilo è disciplinato invece dalle norme integrative ministeriali contenute nelle istruzioni MIUR n. 5754/2017. L’annullamento della prova di matematica e la conseguente esclusione dalle ulteriori prove sono quindi da ritenersi legittimi in virtù delle istruzioni MIUR in esame, secondo cui “nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame”; formula che non lascia all’autorità scolastica margini per valutazioni discrezionali).
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Sentenza 04/04/2017 n° 515
Area: Giurisprudenza

Le condizioni di salute di uno studente sorpreso ad utilizzare un telefono cellulare durante la terza prova dell’esame di Stato non possono avere incidenza sulla legittimità del provvedimento di sospensione della prova della candidata, del suo allontanamento dalla sede scolastica, della sua esclusione dalle restanti prove (colloquio) e del conseguente esito negativo dell’esame di Stato. L’amministrazione era, infatti, a conoscenza della patologia sofferta dallo studente sulla quale era fondato l'esonero dalle lezioni pratiche di educazione fisica e l'autorizzazione a un frequente accesso ai servizi igienici. La documentazione medica non certificava, però, una sintomatologia tale da giustificare il comportamento dello studente. Tale elemento non poteva, pertanto, essere noto all’amministrazione e, comunque, le modalità di svolgimento dei fatti denotano una condotta lucidamente preordinata e connotata da intento ingannatorio che, dunque, non consente di ricondurre l’evento a causa forza maggiore e, in particolare, all’asserito stato d’ansia patologico. Il provvedimento in questione non appare viziato da irragionevolezza, in quanto i buoni risultati scolastici ottenuti dalla studentessa negli anni passati e la condotta normalmente dalla stessa tenuta non possono rappresentare una giustificazione per sottrarsi al rispetto delle regole fondamentali e alle relative sanzioni. Peraltro, pur nella considerazione che l’evento contestato rappresenti un episodio isolato e dissonante rispetto al percorso scolastico complessivo della studentessa e al suo curriculum, la preordinazione lo rende un evento di particolare gravità, comunque in alcun modo riconducibile alla precarie condizioni di salute della protagonista. (Nel caso di specie lo studente sanzionato, prima dell’inizio della terza prova, aveva consegnato il proprio telefono cellulare, ma aveva trattenuto con se un secondo telefono cellulare che, nel corso della prova, è stata sorpreso ad utilizzare per reperire su internet le risposte del test. L’evidente preordinazione, ad avviso del collegio, risulta elemento insuperabile e comunque incompatibile con l’asserito stato di forte stress patito dallo studente peraltro certificato dal medico solo successivamente ai fatti ci causa.)
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Sentenza 27/01/2012 n° 391
Area: Giurisprudenza

La sanzione dell’allontanamento dalla sede degli esami di Stato e di esclusione dagli stessi inflitta allo studente che aveva trattenuto con se un telefono cellulare durante la prova scritta è legittima, in quanto il Presidente di Commissione, prima dell’inizio della prova, aveva invitato i candidati a consegnare obbligatoriamente qualsiasi strumento atto alla comunicazione con l’esterno, informandoli delle sanzioni conseguenti alla mancata ottemperanza all’invito. (La presente pronuncia ha riformato la sentenza di primo grado del TAR Lombardia n. 3320/2010, la quale, invece, aveva dichiarato l’illegittimità della sanzione de qua sul presupposto che la normativa di riferimento punisce esclusivamente l’utilizzo dei telefoni cellulari durante le prove d’esame e non anche la mera detenzione di tali apparecchi. Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo la non univocità della formulazione della norma di riferimento, e pur ammettendo la legittimità dell’interpretazione offerta dal TAR lombardo, incentra la propria motivazione sulla violazione dell’ordine impartito dal Presidente della Commissione d’esame. Aderisce alla tesi della punibilità dell’utilizzo, in sede di esami, e non della semplice detenzione di apparecchi di telecomunicazione anche Consiglio di Stato sentenza n. 1214/2008. Afferma la legittimità dell’esclusione del candidato a pubblico concorso sorpreso con appunti scritti sul palmo della mano, prescindendo dalla effettiva consultazione degli stessi e dalla loro idoneità a suggerire la soluzione corretta, anche Consiglio di Stato sentenza n. 980/2012)
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Sentenza 19/03/2008 n° 1214
Area: Giurisprudenza

La circolare del MPI 801/Dip. del 28 maggio 2007 in materia di adempimenti ed operazioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore vieta ai candidati di portare con se a scuola, durante i giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo e commina la sanzione dell’esclusione dalla prova in caso di utilizzo di detti dispositivi. Il presupposto dell’illecito disciplinare è, dunque, l’utilizzo del sistema di telecomunicazione per il contatto con soggetti, che renderebbe la prova inidonea a dimostrare il livello di preparazione del candidato. Ne consegue che è illegittima l’espulsione di uno studente dalla prova d’esame di Stato nel caso in cui non risulti l’effettivo utilizzo dell’apparecchio. (In senso conforme anche TAR Lombardia - Milano SEZ III 2 agosto 2010 n. 3320. In senso contrario: Consiglio di Stato sez. VI sentenza 27 gennaio 2012 n. 391)
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Sentenza 01/04/2014 n° 629
Area: Giurisprudenza

La mancata attivazione di iniziative di recupero da parte della scuola non incide sulla legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore espresso dal Consiglio di classe. Eventuali disfunzioni organizzative, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare l’esito negativo delle prove, in quanto il giudizio di non ammissione si fonda esclusivamente sulla valutazione della insufficiente preparazione e incompleta maturazione personale dello studente, ritenute elementi necessari per l’accesso al successivo anno di studi.
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Sentenza 27/03/2018 n° 62
Area: Giurisprudenza

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento alla parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore. Il d.l. n. 97 del 2004, come convertito, ha introdotto alcune disposizioni di carattere speciale per consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, attraverso percorsi agevolati, l'abilitazione all'insegnamento, necessaria per l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego. La selezione operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario. Essa si rivolge, dunque, ad un numero limitato di destinatari individuati (anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche compiute in precedenza. Da tale connotazione di specialità discendono la mancata estensione dei criteri selettivi espressamente stabiliti ai fini dell'ammissione al corso abilitante e la non equiparazione del servizio rispettivamente prestato in due differenti classi di concorso. Pertanto, non è né irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi. Il trattamento riservato dalla normativa in questione agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare - in modo efficiente e con la dovuta tempestività - i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore.
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Sentenza 08/09/2016 n° 800
Area: Giurisprudenza

In materia di sanzioni disciplinari, il Regolamento d’Istituto deve essere interpretato alla luce ed in coerenza con la normativa gerarchicamente sovraordinata. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 235/2007, le sanzioni disciplinari che, in base alla valutazione prognostica compiuta dall’Autorità scolastica procedente, comportino l’allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni, devono essere adottate dal Consiglio di classe. Nella riunione del consiglio di classe chiamato a pronunciarsi sulla sanzione disciplinare non può essere convocato il genitore dell’alunno incolpato pur se rappresentante di classe, stante l'evidente conflitto di interessi in cui costui versa.
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#studenti: azione disciplinare#delucca #sovraordinate
Sentenza 29/05/2017 n° 747
Area: Giurisprudenza

Il principio del cd "assorbimento" trova applicazione anche nel caso di mancata ammissione all’esame di maturità quando quest’ultimo sia stato superato dal candidato, con la conseguenza che il superamento dell’esame di stato, cui lo studente abbia partecipato a seguito di ammissione con riserva grazie ad un provvedimento cautelare, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe. (Il giudice amministrativo toscano, animato dal rispetto dei principi di stabilità e prevedibilità delle decisioni giurisdizionali, aderisce alla posizione adottata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare nella vicenda de qua, ma evidenzia che il tema in analisi è particolarmente controverso e che, accanto alla posizione accolta nel caso in questione, si registra una posizione opposta, per la quale il principio dell’assorbimento non può operare con riguardo al procedimento progressivo e necessariamente consequenziale di valutazione degli studenti.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#pozzo
Sentenza 05/03/2018 n° 70
Area: Giurisprudenza

E’ infondato il ricorso proposto avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva poiché, secondo giurisprudenza consolidata in tema di pubblica istruzione, i giudizi espressi dai docenti di non promozione alla classe successiva sono connotati da discrezionalità tecnica, poiché il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione rimessa dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette le specifiche competenze da esso possedute: pertanto, al giudice amministrativo spetta esclusivamente di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Qualora il ricorrente deduca, a sostegno del ricorso, la mancata attivazione dei corsi di recupero in tutte le materie in cui lo studente risultava deficitario, si osserva che, come già affermato in giurisprudenza, sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva non possono in alcun modo incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantesi in appositi corsi di recupero, che non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l'esito negativo delle prove, poiché il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione professionale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi. Non risulta fondata l’eccezione relativa al mancato coinvolgimento dei genitori, considerato che, grazie alla possibilità di accesso al registro elettronico, questi ultimi, se interessati, sono in condizione di monitorare costantemente il rendimento del proprio figlio.
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Sentenza 12/09/2012 n° 4834
Area: Giurisprudenza

Diversamente da quanto previsto per i concorsi pubblici, ove l’immediata ed automatica esclusione dalle prove a seguito di condotte fraudolente è posta a tutela della “par condicio” dei candidati, la sanzione dell’esclusione dalla prosecuzione degli esami di Stato, applicata ad una studentessa sorpresa a copiare da un telefono cellulare palmare durante la prova di italiano, non ha carattere vincolante e va applicata motivatamente, tenendo conto del contesto valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico della discente, in ossequio ai principi che regolano le norme sul cd esame di maturità. (La presente pronuncia riforma la sentenza di primo grado resa da TAR Campania - Napoli n. 3726/2012, la quale, invece, aveva concluso per l’estensione delle norme in materia di concorsi pubblici anche all’esame di Stato, mancando in tale ambito un'espressa previsione normativa sul punto e ritenendo, quindi, l’esclusione dagli esami dello studente sorpreso a copiare quale atto del tutto vincolato per la commissione.)
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Sentenza 04/06/2014 n° 1418
Area: Giurisprudenza

Nel procedimento disciplinare il diritto partecipativo assume i caratteri del diritto di difesa, che deve essere concretamente garantito, con la conseguenza che il soggetto interessato deve poter conoscere le contestazioni addebitate prima dell’adozione della sanzione e l’addebito deve essere formulato in modo preciso e puntuale con riguardo al fatto commesso e al precetto violato. Nel caso di specie va annullata la sanzione disciplinare di due giorni di allontanamento dalle lezioni irrogata ad uno studente di prima media inferiore poiché disposta dal Consiglio di classe prima della convocazione della famiglia dello studente e con un generico riferimento al comportamento tenuto dallo studente sanzionato. Il provvedimento risulta carente anche sotto il profilo della motivazione della scelta della sanzione irrogata in quanto, nel campo delle sanzioni disciplinari, oltre a dover indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che, sulla base dell’istruttoria, hanno condotto alla decisione, la motivazione del provvedimento ha l’ulteriore funzione di dimostrare al destinatario la finalità educativa e non meramente afflittiva della misura adottata, tanto più se si consideri la giovanissima età del destinatario stesso.
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Sentenza 26/09/2016 n° 923
Area: Giurisprudenza

L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola ed anche la non tempestiva informazione ai genitori sull’andamento scolastico dei propri figli non incidono sulla legittimità del giudizio di non ammissione dello studente agli esami di stato o alla classe successiva, in quanto il giudizio di non ammissione si fonda esclusivamente sul mancato raggiungimento da parte dell’alunno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità per poter affrontare senza traumi i più impegnativi studi della classe superiore.
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Sentenza 06/08/2012 n° 3726
Area: Giurisprudenza

Stante l’assenza, nelle norme che disciplinano l’esame di stato, di un'espressa previsione circa le sanzioni da applicare in caso di violazione delle stesse, è ragionevole applicare le norme dettate sul tema in materia di concorsi pubblici. La circostanza che non risulti la verbalizzazione dell’avviso ai candidati sulle conseguenze a cui andavano incontro in caso di violazione delle regole di svolgimento della prova, non costituisce vizio del procedimento in quanto non prova che l’avviso sia stato, invece, effettivamente dato. L’esclusione dalle prove d’esame del candidato sorpreso a copiare da un telefono palmare è un atto del tutto vincolato rispetto al quale la commissione non gode di alcuna discrezionalità, con la conseguenza che eventuali vizi di forma non possono condurre all’annullamento ex art. 21-octies l. 241/90 dell’atto, poiché lo stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso. (La presente pronuncia è stata riformata in sede di appello da parte di Consiglio di Stato sentenza n. 4834/2012, la quale ha operato una diversificazione tra l’esclusione dagli esami di Stato e l’esclusione dai pubblici concorsi statuendo che, nel primo caso, la sanzione non ha carattere vincolante e va applicata motivatamente, tenendo conto del contesto valutativo dell’intera personalità e del curriculum del discente. Sulla esclusione dagli esami di stato dello studente per la mera detenzione di un telefono cellulare si veda Consiglio di Stato sentenza n. 391/2012##217L)
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#esami di stato#studenti: azione disciplinare#plagio
Sentenza 29/06/2011 n° 3480
Area: Giurisprudenza

in base al combinato disposto degli artt. 2 comma 3 del DL 137/2008 e 5 comma 7 del D.lgs. 297/1994, l ’assegnazione del voto in condotta è materia di competenza esclusiva del Consiglio di Classe in composizione ristretta ai soli docenti. Il voto in condotta può essere il frutto di una valutazione collettiva, che riguardi, cioè, una pluralità di alunni per uno o più episodi espressione di uno scarso senso del rispetto delle regole del vivere civile e può riguardare anche il comportamento assunto dagli alunni durante attività ed interventi educativi realizzati dalla scuola anche fuori dalla propria sede. A differenza del voto delle singole materie che, esprimendo un giudizio didattico, sul processo di apprendimento, deve essere giustificato e sorretto da una motivazione riferibile all’avvenuta acquisizione delle nozioni prevista dai programmi, il voto in condotta è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio di Classe ed esprime un giudizio più ampio, che investe la maturità personale complessiva della persona, intesa come capacità di interazione con l’ambiente e come inserimento nel sistema di valori fonanti la società ed il vivere civile. Non sono invocabili le norme riguardanti i procedimenti disciplinari poiché l’assegnazione del voto di sette in condotta non rappresenta una sanzione disciplinare, ma una valutazione del comportamento. (Fattispecie nella quale il Consiglio di Classe aveva deciso di attribuire il voto di sette in condotta esclusivamente agli studenti che avevano partecipato al viaggio di istruzione, a causa del comportamento irresponsabile e gravemente indisciplinato tenuto durante il viaggio, e di confermare il voto del secondo trimestre per gli studenti che non avevano partecipato al viaggio in questione.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: azione disciplinare#viaggi di istruzione#studenti: valutazione del comportamento#setta #pasanisi #assiduità #riviera #rileggere
Sentenza 25/08/2010 n° 31634
Area: Giurisprudenza

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, mentre il singolo docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in relazione alla propria materia, le competenze relative alla valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti degli alunni spettano al Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente nella sua interezza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Pertanto, i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Pertanto, qualora un docente sia impedito a partecipare per giustificati motivi, il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un docente che faccia parte dello stesso organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'organo) e deve essere inserita a verbale. Nella fattispecie concreta, è stato dichiarato illegittimo, e annullato, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di classe senza la presenza dei due docenti di spagnolo e di informatica, presenza necessaria pur trattandosi di materie extracurricolari essendo tali materie inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media.
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#atto e documento amministrativo#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#procedimento amministrativo#ginnasio #quorum #scoliosi
n° 422
Area: Normativa

1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale (2) .
2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:
a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;
b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli (3) .
[3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.] (4)
[4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola dell'infanzia ed primaria, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)
[5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola secondaria di primo grado e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.] (4)
6. La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.
7. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
[8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.] (4)
(1) Articolo abrogato dal D.L. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, con la decorrenza di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del medesimo D.L. 1/2020. Successivamente tale articolo è stato sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(2) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
(3) Comma sostituito dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(4) Comma abrogato D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#discussone
n° 400
Area: Normativa

01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
[17. (2)]
[18. (1)]
19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
(1) Comma abrogato per effetto dell'art 1, comma 5, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(2) Comma abrogato per effetto dell’ art. 1, comma 113, lett. h), L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#quarantesimo #grafica #accorpare
n° 379
Area: Normativa

1. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall’Italia un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti in uno Stato diverso dall’Italia dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall’Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta da 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.
5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dell'interessato.
6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
7. Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.
8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti in uno Stato diverso dall’Italia da cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
[9. (1)]
(1) Comma abrogato per effetto dell'art. 13, comma 1, lett. a), n. 3), L. 25 gennaio 2006, n. 29.
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#parità scolastica#classificata
n° 316
Area: Normativa

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'art. 455, comma 12.
4. Gli accordi di programma di cui all'art. 315, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'art. 479, comma 10.
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#studenti: integrazione e disabilità#personale dipendente: formazione#handicappare #flessibilità
n° 15
Area: Normativa

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
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#credito #religione #insegnamento #abbreviazione #curriculum #punteggio #conversione
n° 10
Area: Normativa

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
4. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.
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#privatista #alunna #ottavo #nono #undicesimo #settimo
n° 20
Area: Normativa

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.
2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.
4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
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#studenti: integrazione e disabilità#dsa #lingua #disturbo #personalizzare #apprendimento #diploma #dispensa #differenziare #credito #insegnamento
06/12/2012 n° 383
Area: Prassi, Circolari, Note

Diffusione sul sito web istituzionale di una scuola di dati personali relativi agli studenti - 6 dicembre 2012
Registro dei provvedimenti
n. 383 del 6 dicembre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali", d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);
VISTA la nota con la quale la sig.ra R. d A. ha rappresentato una presunta violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte del Liceo Statale (omissis) di Roma (di seguito Liceo), che avrebbe diffuso sul proprio sito Internet istituzionale, alla sezione "classi prime 2012-2013", l'elenco degli studenti distinti per classe, evidenziando "con un carattere più chiaro" i nomi e cognomi di quelli ripetenti (nota del 18 settembre 2012);
CONSIDERATO che l'Ufficio ha richiesto chiarimenti al Liceo in relazione alla predetta segnalazione, con particolare riferimento ai presupposti normativi che avrebbero legittimato la diffusione dei predetti dati personali (nota del 1° ottobre 2012, prot. 24247/82497);
VISTE, in particolare, le dichiarazioni rese dal Dirigente Scolastico del Liceo -ai sensi dell'art. 168 del Codice- in base alle quali "la pubblicazione degli elenchi degli iscritti alle prime classi di questo Liceo (…) rientra nella finalità di trasparenza e pubblicità amministrative, atte ad indicare ufficialmente l'elenco degli studenti iscritti, la consistenza numerica delle classi e la divulgazione precoce degli inserimenti, anche in applicazione degli OO.CC. di questo Liceo che specificano i criteri di composizione delle classi, al fine di snellire le procedure necessarie all'avvio dell'anno scolastico ed agevolarne il rispetto (acquisto libri di testo, conoscenza sede di allocazione delle classi, eventuale verifica di richiesta di desiderata ecc.), considerato il numero dei destinatari, l'onerosità, la tempistica e la possibile inefficienza di una comunicazione personale" (nota del 16 ottobre 2012, prot. n. 6272);
VISTE, inoltre, le dichiarazioni rese dal medesimo Dirigente Scolastico in relazione alle modalità di redazione della lista dei predetti dati personali, con le quali è stato precisato, in primo luogo, che "i nominativi degli studenti ripetenti all'interno delle nuove classi prime non sono «bene evidenziati» né rappresentati «in colore diverso»" ma che vi sarebbe stato un assembramento di dati provenienti da diversi files che potrebbe avere causato la presenza di alcuni nominativi riportati con caratteri differenti ed, in secondo luogo, che in ogni caso "la lista è stata prontamente corretta";
CONSIDERATO, inoltre, che l'Ufficio, accedendo al sito Internet istituzionale del Liceo, alla pagina http://www.liceofarnesina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=539:classi-prime-2012-13&catid=38:news&Itemid=251, ha potuto verificare che i dati personali degli studenti frequentanti le diverse classi del Liceo sono ancora pubblicati sul relativo sito Internet, ancorché senza alcun elemento che consenta di individuare gli studenti ripetenti;
CONSIDERATO che la diffusione da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice);
EVIDENZIATO che il Garante con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (adottate con provvedimento generale del 02 marzo 2011, doc. web 1793203) ha fornito un quadro unitario di misure e accorgimenti che le pubbliche amministrazioni devono adottare nei casi in cui effettuano, in attuazione delle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza dell'attività amministrativa, di pubblicità degli atti o di consultazione da parte di singoli soggetti (cfr. punto 1 delle citate linee guida);
EVIDENZIATO, altresì, che con le predette Linee guida il Garante, dopo avere ribadito, in relazione alla diffusione, che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale operazione di trattamento (cfr. punto 2.1. delle citate linee guida), ha fornito specifiche indicazioni in relazione alla diffusione effettuata, in particolare, per finalità di trasparenza ovvero di pubblicità amministrativa. Sul punto, l'Autorità ha precisato che si tratta di finalità differenti, rispetto alle quali, quindi, le pubbliche amministrazioni devono effettuare specifiche e differenziate valutazioni sia in relazione al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), sia sugli strumenti e sui mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati (cfr. punto 4 delle citate linee guida);
RILEVATA, pertanto, l'illiceità della diffusione di dati personali in esame, in quanto effettuata dal Liceo in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta (art. 19, comma 3, del Codice);
VISTO che il Garante ha il compito di vietare ai titolari, anche d'ufficio, il trattamento illecito di dati personali (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice);
RITENUTO, pertanto, necessario vietare al Liceo, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale, in assenza di una norma di legge o di regolamento che ammetta tale operazione di trattamento;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dal Liceo Statale (omissis) di Roma nei termini indicati in premessa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta al Liceo Statale (omissis) di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale, in assenza di una norma di legge o diregolamento che ammetta tale operazione di trattamento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 6 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa#liceo #classe #dato #diffusione #studente #codice #internet #web #garante
n° 8
Area: Normativa

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.
3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.
7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.
11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
KEYWORDS
#decimo #lingua #padronanza #alunna #studiare #lode #reggenza #privatista #unanimità #frazione
n° 14
Area: Normativa

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema dell'istruzione e formazione professionale. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. All'attuazione del presente comma le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, ivi compresi gli oneri delle Commissioni nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(omissis)
Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Allegato B - Quadri orari nuovi istituti professionali
Allegato C - Tabella di confluenza percorsi istituti professionali ex d.p.r. 87/2010 nei nuovi ordinamenti degli istituti professionali di cui alla delega art. 1, commi 180 e 181 lett. d), Legge 107/2015
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#quinta #allegare #terza #quarta #confluenza #seconda #diploma #lingua #insegnamento
n° 18
Area: Normativa

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.
2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.
5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.
6. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.
7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
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#punteggio #lode #credito #centesimo #diplomare #unanimità
n° 3
Area: Normativa

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale.
2. Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel terzo e nel quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso:
a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari;
b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
c) posti di sostegno.
5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5.
6. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti per i relativi componenti; i criteri generali e oggettivi di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici, ferma restando la valutazione dei titoli per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; i requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 e con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, sono individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli, di cui agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri di valutazione; le modalità di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di tirocinio, di cui all'articolo 12, nonché di assegnazione dei tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e il loro punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta a quelli previsti all'articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame.
8. Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 comprendono esperti provenienti dalle scuole, dalle università e dalle istituzioni AFAM.
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#punteggio #fit #contingentare #separato #finale #tirocinante #scaglione #dottore #traccia #pedagogia
n° 17
Area: Normativa

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.
2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.
10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.
11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.
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#elaborato #griglia #lingua #abilità #padronanza #uniformare #riflessione #coreutica #punteggio #alternanza
24/05/2017 n° 5754
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
Struttura Tecnica Esami di Stato
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli UU.SS.RR.
Al Sovrintendente Scol. per la scuola di lingua italiana-Bolzano
All’Intendente Scol. Per la scuola di lingua tedesca - Bolzano
All’Intendente Scol. per la scuola delle località ladine - Bolzano
Al Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
LORO SEDI
Al Coordinatore della Struttura Tecni ca Esami di Stato
S E D E
e p.c. Al Capo di Gabinetto dell’On. Ministro
Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Direttore Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Al Direttore Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie
Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
S E D E
All’Ufficio Stampa
S E D E
OGGETTO: Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi all’esame di Stato. Anno scolastico 2016-2017.
Con l’approssimarsi dei tempi d’inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nello spirito della consueta collaborazione, si ritiene opportuno richiamare la particolare attenzione delle SS.LL. su tutti gli adempimenti di carattere tecnico-operativo ed organizzativo finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni di esame dei quali le SS.LL. medesime e i Dirigenti scolastici dovranno farsi carico per la parte di rispettiva competenza con la sperimentata cura e tempestività.
INVIO DEL PLICO TELEMATICO
Particolare riguardo merita la scrupolosa osservanza delle disposizioni relative alle modalità di invio tramite il plico telematico delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado anche sulla base della circolare prot. n.1382 del 21 aprile 2015 della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.
UTILIZZO DI LOCALI IDONEI, SICURI E ATTREZZATI
I locali individuati nelle scuole dovranno essere pienamente idonei allo svolgimento degli esami, sotto il profilo della sicurezza, dell’agibilità e dell’igiene, nonché dignitosi e accoglienti in modo da offrire un’immagine della Scuola decorosa e consona alla particolare circostanza.
Nel caso in cui i locali dovessero risultare insufficienti o inidonei in relazione al numero di candidati o per altri fatti e situazioni di carattere straordinario, si dovrà procedere in tempo utile al reperimento di altri ambienti, anche appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, che abbiano i requisiti sopra indicati.
Per quel che concerne la sicurezza esterna dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di esame, i relativi accessi, in particolare, dovranno essere muniti di serrature e chiavi perfettamente funzionanti e ciascuna Commissione dovrà poter disporre di un armadio metallico, adatto a custodire la documentazione relativa ai candidati, gli atti, gli elaborati, i registri e gli stampati.
I locali stessi dovranno essere attrezzati con fotocopiatrici perfettamente funzionanti, in modo da garantire che le tracce delle prove scritte siano riprodotte in un numero di esemplari esattamente corrispondente al fabbisogno dei candidati assegnati a ciascuna Commissione.
STRUTTURE, STRUMENTI E PERSONALE PER LE COMMISSIONI DI ESAME
Le Commissioni, per poter svolgere nella maniera più agevole i propri compiti (elaborazione di verbali e di atti, esame di testi e documenti, formulazione della terza prova, correzione degli elaborati e conservazione di atti e fascicoli, ecc.), utilizzando di norma le funzioni dell’applicativo “Commissione web”, dovranno essere messe in condizione di servirsi di computer collegati alla rete Internet e delle stampanti in uso nelle rispettive scuole.
Inoltre, dovranno essere messi a disposizione delle Commissioni, per le varie esigenze operative, il telefono, il fax, le attrezzature e i mezzi di comunicazione in dotazione.
Dovrà, inoltre, essere assicurata un’attività continua e puntuale di assistenza e di supporto alle Commissioni, garantendo, con un’adeguata preventiva programmazione, la presenza e la collaborazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario presente in ciascuna istituzione scolastica nell’assolvimento, per la parte di rispettiva competenza, degli specifici e delicati compiti connessi allo svolgimento delle operazioni di esame.
In particolare, gli uffici di segreteria dovranno provvedere a caricare tutti i dati degli studenti necessari per l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web”.
Dovranno, poi, essere preparati, con ragionevole anticipo, gli atti, i documenti, gli stampati e il materiale di cancelleria occorrenti alle Commissioni per l’espletamento del loro mandato; a tal fine può rivelarsi utile il riferimento al modello di “verbale di consegna al Presidente della commissione di esame dei registri, degli stampati, delle chiavi dei locali e della documentazione relativa ai candidati interni ed esterni”, facente parte dei modelli di verbali allegati all’annuale Ordinanza Ministeriale recante istruzioni, modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio del secondo Ciclo nelle scuole statali e paritarie.
UTILIZZO DI CELLULARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE
I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati:
- che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;
- che è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;
- che nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame.
Le SS.LL vorranno ricordare tale divieto anche ai Presidenti ed ai Commissari, che hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso, al fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.
Analoga cura dovrà essere rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio.
UTILIZZO RISTRETTO DELLA RETE INTERNET NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE
Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle tracce delle prove scritte, inviate con la modalità del plico telematico, in ognuno dei giorni dedicati a tali prove, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente, alla prima prova scritta, alla seconda prova scritta e, eventualmente, alla quarta prova scritta, il collegamento con la rete INTERNET esclusivamente da parte dei computer utilizzati:
1) dal Dirigente scolastico o di chi ne fa le veci;
2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci;
3) dal Referente o dai Referenti di sede.
Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà essere disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte.
Saranno, altresì, resi inaccessibili aule e laboratori di informatica.
Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura Informatica del Ministero vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete INTERNET da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile.
CASI SPECIFICI
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nella nota prot.n.1018 del 2 maggio 2013 relativa alle modalità di invio mediante plico telematico delle prove per candidati con disabilità visive e per candidati che svolgono l’esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere.
Eventuali esigenze speciali, ivi comprese le richieste di “plico cartaceo”, per candidati con disabilità visive, dovranno essere indirizzate alla Struttura Tecnica Esami di Stato dalle Istituzioni scolastiche o dalle Commissioni e saranno esaminate caso per caso, previo puntuale approfondimento tecnico con i richiedenti.
Per quanto riguarda i candidati che svolgono l’esame presso sezioni carcerarie od ospedaliere (ovvero presso il proprio domicilio), eventuali richieste di “plico cartaceo” saranno indirizzate, in via eccezionale, dai competenti Uffici scolastici territoriali o dalle loro Articolazioni territoriali alla Struttura Tecnica Esami di Stato.
Le prove in formato Braille e le altre che non sarà comunque possibile inviare con la modalità del “plico telematico” dovranno essere ritirate nei locali dell’Amministrazione Centrale con modalità che saranno successivamente rese note.
COLLEGAMENTO CON GLI UFFICI TERRITORIALI
Le SS.LL. vorranno dare alle Istituzioni scolastiche interessate tutte le indicazioni e le informazioni atte a garantire i necessari collegamenti con i rispettivi Uffici territoriali, con particolare riferimento alle modalità di invio delle tracce delle prove d’esame che prevedono specifiche forme di intervento dei Nuclei tecnici di supporto ai Dirigenti scolastici e ai Referenti di sede, nel caso in cui i Presidenti di Commissione, coadiuvati dai rispettivi Referenti di sede, non fossero in grado di estrarre e stampare le tracce delle prove contenute nel “plico telematico”.
Tenuto conto dei numerosi e complessi impegni connessi con lo svolgimento dell’esame, le SS.LL., per tutta la durata delle relative operazioni, vorranno garantire la più ampia funzionalità dei citati Uffici territoriali, assicurando, in particolare, che durante detto periodo le SS.LL. medesime e i Dirigenti dei sopra indicati Uffici o Funzionari appositamente delegati siano presenti nell’Ufficio e comunque reperibili anche nelle ore pomeridiane e serali.
A tal fine si prega di comunicare i rispettivi recapiti alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e alla Struttura Tecnica Esami di Stato, secondo i riferimenti sotto riportati.
SUPPORTO A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Struttura Tecnica Esami di Stato
Aspetti organizzativi e gestionali concernenti le prove scritte
06/58492116
E-mail segr.servizioisp@istruzione.it alla quale si dovrà fare riferimento
Ufficio III della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione
Profili amministrativi e organizzativi riguardanti lo svolgimento degli esami di stato:
06/58492221
E-mail esamidistato@istruzione.it
VIGILANZA
Le SS.LL. sono pregate di vigilare sulla osservanza, da parte dei Dirigenti scolastici interessati, delle disposizioni contenute nella presente nota.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
KEYWORDS
#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#esami di stato#prova #esame #plico #ssll #candidato #commissione #svolgimento #traccia #stato #istruzione
n° 14
Area: Normativa

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.
KEYWORDS
#diploma #scrutinare #distribuire #trentacinque #decimo #tecnico #punteggio #alternanza
n° 11
Area: Normativa

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#alunna #apprendimento #disturbo #dsa #lingua #personalizzare #diploma #credito #insegnamento #dispensa
n° 13
Area: Normativa

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
KEYWORDS
#decimo #religione #penultimo #scuolalavoro #insegnamento #alternanza #alunna #quarto #incorrere #personalizzare
n° 97
Area: Normativa

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8;
0,9. (1)
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3‐bis. Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. (2)
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10 rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16. (1)
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. La stazione appaltante qualora accerti che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l’aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un’offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.
(1) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
(2) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017 con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#arrotondare #offerente #cifra #bassa #virgola #anomalia #dieci #scarto #vento #anormalmente
13/11/2017 n° 14659
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.
Premessa
Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
Nell’ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare e/o trasformare le istituzioni scolastiche, provvedono ad arricchire l’offerta formativa, attivando nuovi indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.
Nel quadro di tale procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici scolastici regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, tutelano il diritto all’apprendimento attraverso un’azione tendente a realizzare un’offerta formativa razionale e omogenea.
Pertanto, gli Uffici scolastici regionali vorranno porre la consueta attenzione a che tale processo si svolga nei tempi normativamente previsti e vorranno in particolare fornire il proprio qualificato contributo alla distribuzione complessiva sul territorio dell’offerta formativa, che contempla istituzioni scolastiche statali e paritarie.
Ambito di applicazione
La presente circolare disciplina, per l’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 20181.
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è cenno nel paragrafo 11 della presente circolare, si rinvia a una successiva nota, nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.
1 - Iscrizioni on line
Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
1. alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano;
3. alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
6. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento ai corrispondenti paragrafi della presente circolare e/o alle disposizioni dettate dagli uffici competenti e/o alla istituzione scolastica presso la quale si chiede l’iscrizione.
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”.
Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. Sul processo delle iscrizioni on line (dalla personalizzazione del modello alla sua validazione e pubblicazione), viene fornita una dettagliata spiegazione dalla competente Direzione generale, attraverso la pubblicazione di una nota riassuntiva del processo stesso e l’aggiornamento della pagina dedicata sul portale SIDI, che contiene smart guide, FAQ e ogni utile materiale.
In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. L’Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.
Un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.
Come già precisato, la presente circolare disciplina le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le iscrizioni di alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, si effettuano d’ufficio.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, pongono in essere il relativo procedimento utilizzando i documenti in loro possesso. Si evidenzia che le eccezionali, motivate richieste di ulteriori informazioni da parte delle scuole devono essere effettuate nel rispetto, tra l’altro, del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, Codice) e del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305) e si rinvia in proposito alle disposizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente circolare.
Si ricorda che tutta la documentazione dovrà essere acquisita ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Si rammenta, infine, che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero2. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.
In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.
Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.
Si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Si ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.
In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio
Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, si raccomanda alle istituzioni scolastiche la scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice, e, con specifico riguardo al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell’ambito delle predette operazioni, del “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305), in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2006.
Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono prevalentemente a soggetti minori di età.
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.
In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale dell’offerta formativa (cfr. art. 11 del Codice). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. art. 3 del Codice).
A tale proposito, si richiama la nota della scrivente Direzione generale dell’ 1 aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori di alunni/studenti.
Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, ovvero per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, sono definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi, in modo da rendere comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità perseguita.
Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice, con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice, secondo le seguenti modalità:
- per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare, e un flag ne deve registrare la presa visione;
- per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (a esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, a esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.
Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 11 del Codice).
3 - Adempimenti dei genitori
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, attraverso la compilazione della scheda che sarà allegata a successiva nota.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Ai sensi dell’art. 2 (4) del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambine e bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Devono essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2004.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. I genitori5:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018;
- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2019, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambine e bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.
Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte , in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, gli alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionale, ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite, tramite la procedura delle iscrizioni on line, nell’Anagrafe nazionale degli alunni.
A riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici di alunni e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:
- i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
- le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
- l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno/studente e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell’attività didattica.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici di cui rispettivamente al d.P.R. n. 89 del 2010 e al
d.P.R. n. 88 del 2010, nonché degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017, riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente circolare.
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori degli alunni al termine del primo trimestre/quadrimestre e, comunque, in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Per offrire un consiglio di orientamento efficace e puntuale, si suggerisce di individuare non più di tre possibili opzioni.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
6.2.1 - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, che subordina l’iscrizione di studentesse e studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non può superare, per l’a. s. 2018/2019, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche, come previsto dal d.P.R. 89 del 2010, in tempi utili a consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.
Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’a. s. 2018/2019, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
Con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017 è stata prevista l’attuazione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato a cento classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali e paritarie i cui progetti di sperimentazione ordinamentale saranno approvati a conclusione della procedura di avviso pubblico di cui al decreto dipartimentale del 18 ottobre 2017, prot. n. 820.
Le scuole paritarie devono chiedere entro il 31 marzo 2018 al competente Ufficio scolastico regionale il riconoscimento della parità scolastica relativamente all’attivazione anche del percorso sperimentale, secondo le modalità previste dalla legge n. 62/2000.
Si evidenzia che sarà consentita l’attivazione di una sola classe prima per un solo indirizzo di studio fra quelli già presenti nell’offerta formativa della scuola.
Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.
Deve essere presentata apposita domanda per:
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Sono disposte d’ufficio, a titolo esemplificativo, le iscrizioni di studentesse e studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:
- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si èiscritti;
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61 del 2017, è in via di definizione il regolamento che determinerà i profili di uscita degli indirizzi di studio di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT.
Il regolamento fornirà altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali, nonché la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, n. 166.
Resta inteso che le iscrizioni potranno essere effettuate ai percorsi di istruzione professionale che saranno compresi nell’ambito del piano di dimensionamento regionale, a seguito di confluenza dei vecchi indirizzi (tabella C del d.lgs 61/2017) o di nuova attivazione.
Le studentesse e gli studenti iscritti, per l’a.s. 2018/2019, alle classi seconda, terza, quarta e quinta degli indirizzi degli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 87 del 2010, ovvero al secondo o terzo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da tali istituti in regime di sussidiarietà, continuano nel loro percorso di studio fino al conseguimento del diploma quinquennale o della qualifica triennale.
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti professionali, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, le studentesse e gli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni di studentesse e studenti degli istituti professionali frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Servizi socio sanitari” nonché delle relative articolazioni : “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”, “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, a esempio:
- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione del medesimo indirizzo, non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti professionali sono escluse dalla procedura delle iscrizioni online.
L’art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.
È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 6 febbraio 2018, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali aderiscono al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai Centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente alle studentesse e agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s.2018/2019 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione6.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Gli Uffici scolastici territoriali competenti supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. ipotesi di diniego di iscrizione da parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi).
Si segnala che taluni allievi, a esempio i figli di genitori che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on-line, ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda che sarà allegata a successiva nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati, come noto, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:
- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al d. m. 22 agosto 2007, n. 139.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
- Percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’art. 4, co. 6, del d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R. 263 del 2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Con successiva nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO
(firmato digitalmente)
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie Ai Presidenti delle Regioni
Ai Presidenti delle Province
Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di TRENTO
e, p.c., al Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali al Gabinetto dell’On. Ministro
all’Ufficio legislativo
all'Ufficio Stampa SEDE
al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni Via Parigi ROMA
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1Dopo la scadenza del termine finale del 6 febbraio 2018, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica.
2 Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione n. 312 del 20/3/2012 e n. 593 del 7/3/2013.
3 Art. 316 co. 1 c.c.
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
4 Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009.
5 Cfr. artt. 337 ter, co. 3, e 337quater, co.3, c.c.
6 In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
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Ordinanza Ministeriale 2 maggio 2018, n. 350
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Nota 10 ottobre 2017, n. 1865 - D.M. 3 ottobre 2017, n. 741 - D.M. 3 ottobre 2017, n. 742 - Lettera Invalsi 6 ottobre 2017
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Ordinanza Ministeriale 24 aprile 2013, n. 13
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Chiarimenti Min. Lav. inerenti la disciplina relativa all'interdizione delle lavoratrici madri.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina relativa all'interdizione delle lavoratrici madri
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D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
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Ordinanza Ministeriale 19 maggio 2014, n. 37
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Ordinanza Ministeriale 11 marzo 2019, n. 205
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Nota 4 ottobre 2018, n. 3050
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Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
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Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi
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