Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 27/05/2021
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  • Chiarimenti sull'attribuzione del credito scolastico agli studenti privatisti...
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Ordinamenti/didattica/esami secondo ciclo: crediti scolastici e crediti formativi

    KEYWORDS

    #pbb #credito #classe #ordinanza #privatista #prova #media #attribuzione #tabella #candidato #diploma

    Domanda

    Attribuzione credito scolastico a studenti privatisti

    Si chiede come procedere all'attribuzione per il credito scolastico per lo studente privatista per la classe terza, quarta e quinta.
    Lo studente è già in possesso di altro diploma conseguito nel 200x per differente corso di studi.
    Svolgerà gli esami preliminari, in tutte le discipline, dalla prima alla quinta classe, che nel suo il piano di studi del previgente ordinamento e del precedente corso di studi non sono state svolte.
    Il candidato ha deposito le pagelle ottenute durante gli anni di studio per il conseguimento del primo diploma.
    Come si procede al calcolo del credito scolastico per la classe terza quarta e quinta sulla base dell'OM 53/2021?


    Si chiede, ove possibile, un cortese urgente riscontro.

    Risposta

    La recente Ordinanza 53/2021, confermando nella sostanza le indicazioni contenute nelle precedenti, chiarisce, all’articolo 11, comma 7, che l’attribuzione del credito scolastico ai candidati esterni viene deliberata tenendo conto dei risultati degli esami preliminari, secondo la seguente procedura:
    ...Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c)...
    Nella pratica il consiglio di classe, che funge da commissione d’esame, dovrà:
    - svolgere le prove riferite alla terza e quarta classe, e, in caso di superamento (almeno sei decimi in tutte le discipline), calcolare la media e attribuire il credito utilizzando la tabella D allegata all’Ordinanza (si tratta, infatti, di candidato che non “possiede” credito per la terza e la quarta per l’indirizzo per il quale partecipa);
    - svolgere le prove relative alla quinta classe attribuendo le valutazioni; nel caso di superamento delle prove, calcolerà la media e attribuirà il credito, nell’ambito della fascia di merito, utilizzando la tabella C allegata all’Ordinanza;
    - all’interno delle fasce di merito e dei punteggi massimo e minimo previsti (senza "uscire" dalla fascia), il consiglio potrà tenere conto, in tali operazioni, oltre che dei risultati delle prove, del curriculum pregresso.
    Da quanto sopra detto, si deduce che è necessario distinguere le valutazioni relative a ciascun anno di corso (terza-quarta-quinta) per poter applicare correttamente le tabelle. Non è detto che tale accertamento debba essere svolto con prove differenziate, ma è opportuno che, anche in caso di prova unica, il consiglio sia in grado di distinguere, se del caso, le valutazioni per ciascun anno. Non è comunque da escludere che il consiglio decida di attribuire la stessa valutazione per tutti e tre gli anni, ottenendo quindi la stessa media dei voti; indispensabile, però, è che tale media venga correttamente computata nelle diverse tabelle, separatamente per ciascuna classe.
    Infine, e per completezza, si sottolinea che il comma 8 dello stesso articolo 11 dell’Ordinanza regolamenta alcuni casi particolari, ma non si ritiene, visto quanto illustrato nel quesito, che il caso in oggetto possa essere riferito a tale comma.

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    Approfondimenti

    Sentenza 06/10/2025 n° 1723
    Area: Giurisprudenza

  • E’ legittima la bocciatura della studentessa di scuola secondaria di secondo grado adottata a seguito delle insufficienze riportate all’esito delle prove di recupero - T.A.R. VENETO - Sezione Quarta
  • Premesso che la valutazione del percorso scolastico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal GA nei soli casi di illogicità e contraddittorietà manifeste, e che ai fini dell’ammissione alla classe successiva rileva soltanto il livello di preparazione oggettivamente raggiunto, mentre eventuali carenze nella predisposizione di strumenti di ausilio o nella comunicazione con la famiglia non viziano il giudizio di non ammissione, l’operato della scuola nel caso di specie appare immune da censure. La scuola ha tempestivamente e più volte segnalato alla famiglia la situazione critica della studentessa, sia attraverso l’inserimento dei voti nel registro elettronico – modalità già di per sé sufficiente ad adempiere l’obbligo di comunicazione verso la famiglia – sia attraverso le comunicazioni della coordinatrice di classe, ed ha attivato corsi di recupero curriculare, frequentati dalla studentessa. Inoltre, i progressi della studentessa sono stati adeguatamente valorizzati in quanto in tre materie (Storia, Matematica e Diritto ed Economia politica), nonostante una media insufficiente, la ragazza è stata presentata allo scrutinio finale con il voto di sei, mentre sono state disposte le prove di recupero per Italiano e Inglese, poi giudicate insufficienti. Anche la correzione delle prove di recupero è immune da vizi in quanto si è svolta collegialmente da parte dei docenti incaricati e in coerenza con le griglie di valutazione predefinite. (Nel caso di specie una studentessa di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammessa alla classe quarta per avere riportato una valutazione insufficiente in Italiano – cinque – e in Inglese – quattro – all’esito delle prove di recupero. Il GA ripercorre la normativa e la giurisprudenza in tema di non ammissione alla classe successiva ed evidenzia alla luce dei parametri normativi e giurisprudenziali la correttezza dell’operato della scuola ed il corretto impiego della discrezionalità tecnica.)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    Sentenza 04/07/2025 n° 2537
    Area: Giurisprudenza

  • Legittima la bocciatura di un alunno di scuola secondaria di primo grado, affetto da DSA, per aver superato la soglia massima di assenze, come quantificata, in deroga al limite normativo, dal Collegio dei docenti - T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Quinta
  • E’ legittima la bocciatura di uno studente di scuola secondaria di primo grado per il superamento della soglia massima di assenze in quanto il computo, come assenze rilevanti ai fini del raggiungimento della ridetta soglia, delle numerose ore di insegnamento perse dall’alunno a causa di ingressi posticipati o uscite anticipate non denota alcuna illegittimità alla luce della normativa primaria che valorizza come base di riferimento per la determinazione della soglia de qua il monte ore annuale delle lezioni. Nel caso di specie, l’alunno risulta aver superato la soglia massima di assenze, come innalzata dalla scuola in deroga alla soglia legale dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato, e la circostanza che lo stesso nel Documento di valutazione abbia ricevuto valutazioni sufficienti su alcune discipline non esclude affatto che, nel complesso, gli elementi da queste ritraibili siano, a causa della limitata frequenza scolastica, insufficienti per la valutazione dei livelli di apprendimento da parte del Consiglio di classe. Le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico. Anche per gli alunni affetti da D.S.A. è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. Per questi alunni, infatti, la legge n. 170 del 2010 non prevede un trattamento differenziato riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva (anche per loro la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie), ma prevede esclusivamente, all'art. 7, l'obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, nonché di attuare misure compensative o dispensative aventi la funzione di elidere le condizioni di svantaggio in cui essi si trovano e consentire loro, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto. (Nel caso di specie un alunno di scuola secondaria di primo grado, affetto da patologia di ansia sociale, non veniva ammesso alla classe terza in ragione del numero di assenze riportate – 59 giorni – superiore al numero di giorni massimo previsto dal Collegio dei docenti – 50 giorni – in deroga alla soglia dei tre quarti del monte ore annuale pari, previa conversione, a 42 giorni. Il TAR ricorda che la non ammissione, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento.)

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    #istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    n° 192
    Area: Normativa

  • Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
    2.  Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
    3.  Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
    4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
    5.  È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
    6.  L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
    7.  Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
    8.  A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
    9.  Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
    10.  I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
    11.  La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

    (1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."  

    (2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto

    n° 1
    Area: Normativa

  • Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione - Decreto legge 09/09/2025 n° 127
  • 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 12:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;

    b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

    c) all'articolo 17:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;

    3) al comma 9:

    3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

    «A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;

    d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;

    e) all'articolo 21:

    1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».

    3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».

    4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

    «a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».

    5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

    «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».

    6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:

    «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».

    7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

    8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.

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    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 49

    Iscrizioni on Line anno scolastico 2026/2027: adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni on line

    Nota 18 febbraio 2026, n. 1115

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    Pagina: 2

    Aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo: tutti gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche

    O.M. 16 febbraio 2026, n. 27

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    Data di pubblicazione: 27/05/2021
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