Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 04/06/2021
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  • I beni di modico valore possono essere eliminati dall'inventario in caso di rinnovo decennale?
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Gestione dei beni: inventario

    KEYWORDS

    #pbb #bene #inventario #inventariare #discarico #valore #smaltimento #cessione #commissione #rinnovo #eliminazione

    Domanda

    RINNOVO DECENNALE INVENTARIO SCUOLE

    L'art. 31, comma 5, del DI 129/2018 recita:
    "Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa"

    QUESITO

    I beni in inventario che ormai, a causa degli ammortamenti, hanno raggiunto un valore inferiore a 200 € possono essere tolti dall'inventario in caso di rinnovo decennale? E' una operazione lecita o una forzatura della norma?
    Grazie

    Risposta

    Le Linee Guida del M.I. per la gestione del patrimonio e degli inventari delle Istituzioni Scolastiche, ricordando che il procedimento di eliminazione dei beni dall’inventario è disciplinato dall’art. 33 del Regolamento D.I. 129/2018, operano un approfondimento utilissimo alle Scuole in relazione alle varie modalità per il discarico di detti beni.
    Di seguito si ripropone lo schema delle Linee Guida con qualche precisazione che si ritiene utile alla trattazione.

    Procedimento per il discarico inventariale
    Di seguito si sintetizza il procedimento operativo per procedere al discarico inventariale dei:
    – materiali di risulta e beni fuori uso;
    – beni obsoleti o non più funzionali;
    Atti e azioni per procedere al discarico dei "Materiali di risulta e Beni fuori uso"
    1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto sull'esistenza di materiali di risulta o beni fuori uso. Tale relazione deve indicare le circostanze che hanno determinato la situazione dei beni in oggetto e deve essere corredata dal relativo elenco completo dei riferimenti inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla "Commissione per il rinnovo inventariale" possono sostituire la relazione del D.S.G.A.
    2. Verbale della Commissione per la verifica e la contestuale valutazione dei materiali di risulta e dei beni fuori uso. Si precisa che il valore dei suddetti beni va calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, così come individuato dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento.
    3. Provvedimento del D.S. per la cessione o l'eliminazione dei beni dichiarati dismissibili dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento.
    4. Onere, a carico del D.S., di accertare eventuali responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza o di custodia dei soggetti affidatari dei suddetti beni e consequenziale esperimento delle necessarie azioni volte al reintegro patrimoniale.
    5. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti e alle loro famiglie, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. Il provvedimento di discarico di cui all'art. 33, comma 1, del Regolamento, oltre all'elenco dei beni, dovrà dare atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione. Eventuali spese, di natura tributaria e per il trasporto, sono a carico dell'acquirente, salvo diversa previsione di legge.
    6. In caso di mancata aggiudicazione, anche per gara andata deserta, i beni possono essere ceduti a trattativa privata a titolo oneroso. In tal caso, per il discarico inventariale si osservano le medesime modalità descritte in caso di aggiudicazione. In alternativa alla cessione privata, con provvedimento motivato del D.S., i beni possono essere ceduti a titolo gratuito a favore di enti pubblici non economici o, in subordine, a enti non profit (Onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc.). Nel caso di cessione a titolo gratuito il discarico va documento anche con il verbale di consegna dei beni trasferiti, sottoscritto dal rappresentante dell'ente trasferitario.
    7. In estremo subordine, nell'ipotesi in cui né la cessione a titolo oneroso né la cessione a titolo gratuito abbiano dato esito, con provvedimento motivato del D.S. è disposta la destinazione dei beni allo smaltimento (c.d. "avvio alla discarica pubblica"). Il ricorso allo smaltimento deve avvenire nel rispetto delle norme di tutela ambientale. In tal caso, il discarico inventariale va documentato anche con il verbale attestante lo smaltimento dei beni. Grande attenzione va riservata allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

    Ad ogni buon conto, fermo restando l'iter procedimentale sopra delineato valevole a carattere generale, si ritiene che, sotto la propria responsabilità, il D.S. nell'osservanza dei principi di economicità, efficacia e trasparenza che sorreggono l'azione amministrativa, avrà cura di valutare a monte, esclusivamente per i beni assolutamente inservibili e privi di alcun valore, la maggior proficuità di un diretto avvio alla discarica pubblica o allo smaltimento.

    Atti e azioni per procedere al discarico dei "Beni obsoleti e Beni non più funzionali"
    1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto sull'esistenza di beni obsoleti o non più utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle esigenze dell'istituzione scolastica. La suddetta relazione deve essere corredata dall'elenco dei beni con l'indicazione dei riferimenti inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla "Commissione per il rinnovo inventariale" possono sostituire la relazione del D.S.G.A.
    2. Verbale della Commissione interna per la verifica sulle condizioni dei materiali obsoleti e non più utilizzabili e la determinazione del relativo valore. Si precisa che il valore dei suddetti beni va calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato dalla citata Commissione, di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento
    3. Provvedimento del D.S. per la cessione dei beni dichiarati dismissibili dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento.
    4. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti e alle loro famiglie, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. La vendita può avvenire anche mediante trattativa privata ad altri enti pubblici non economici. In ogni caso, il prezzo base di vendita, salvo ipotesi assolutamente eccezionali e da motivare dettagliatamente, non potrà essere inferiore al valore determinato dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento. Eventuali spese, salvo diversa previsione di legge, sono a carico dell'acquirente. Il provvedimento di discarico di cui all'art. 33, comma 1, del Regolamento, dovrà dare atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo.
    5. In caso di aggiudicazione non andata a buon fine, con provvedimento motivato del D.S., i soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti a titolo gratuito solamente ad altra istituzione scolastica. In tal caso il discarico dall'inventario dovrà essere documentato anche con il verbale di consegna dei beni all'istituzione scolastica trasferitaria.
    6. Nel caso in cui la cessione a titolo gratuito non dovesse andare a buon fine, si può ricorrere alla dismissione dei beni fuori uso mediante l'invio alle discariche pubbliche, nonché attraverso la distruzione o l'eliminazione nel rispetto delle norme di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In tal caso, il discarico dalle scritture contabili dei beni oggetto di dismissione può essere effettuato solo a fronte della relativa documentazione giustificativa, non essendo sufficiente la semplice declaratoria di bene non più utilizzabile.
    Pertanto venendo al quesito posto si ritiene di rispondere come segue:
    In primis bisogna ribadire che neanche il valore 0 determina di fatto l’eliminazione dei beni dall’inventario che avviene solo quando il bene assume le forme sopra descritte e cioè di bene obsoleto, inservibile ecc. Il DS deve sempre nominare all’inizio dell’anno scolastico la Commissione di cui all’art. 34, c 1, del Regolamento D.I. 129/2018 che supporterà il DSGA nelle operazioni di proposta di eliminazione dei beni dall’inventario e sarà l’organismo competente a valutare tutti quei beni che non possono essere valutati attraverso la documentazione in possesso della scuola (donazioni e materiali e attrezzature per cui non sono rinvenibili fatture per l’acquisto. La Commissione deve essere costituita da personale docente e ata in numero di tre o comunque dispari. Tutti i lavori della Commissione terminano con un verbale sottoscritto dai membri e redatto dal Segretario nominato in seno alla stessa commissione. Quindi i beni rivalutati per procedere alle operazioni di rinnovo inventariale, che hanno un valore di 200 euro iva compresa e inferiore, saranno eliminati dall’inventario, come sopra analiticamente riportato, solo quando avranno terminato l’utilità per la scuola e il loro uso. Si ricordi che il DS potrà procedere a una eliminazione dei beni diretta se saranno individuati come assolutamente inservibili e privi di valore.




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    Approfondimenti

    Sentenza 05/04/2016 n° 122
    Area: Giurisprudenza

  • T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO - Sezione Prima
  • La legittimazione passiva nei giudizi promossi averso i giudizi di non ammissione alla classe successiva, espressi dalle Commissioni interne alle singole istituzioni scolastiche, spetta esclusivamente alle dette Istituzioni, in persona dei rispettivi dirigenti, posto che con l'attribuzione della personalità giuridica e il riconoscimento della piena autonomia didattica e amministrativa, il MIUR ha perso la legittimazione passiva in ordine all'impugnazione di atti ad esso non più riconducibili ma che possono ricondursi unicamente all'istituto scolastico cui appartiene l'organo che li ha adottati. La previsione, contenuta nel regolamento interno di un'istituzione scolastica, di specifiche modalità e di termini entro i quali i genitori e i discenti devono essere informati sullo scarso rendimento e il rischio di non ammissione, vincola la scuola ad adempiere a quel dovere di informazione con quelle modalità, o con modalità equivalenti. Le comunicazioni scritte, con cui la scuola rappresenta alla famiglia, il negativo andamento scolastico del discente non possono essere surrogate dalla produzione della verbalizzazione di colloqui, ove tali verbali siano privi di riconducibilità certa di tempo, di luogo e di persona e siano pertanto inidonei a dimostrare il contenuto dei colloqui intercorsi tra la scuola e i genitori. E' illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di allievo affetto da disturbo A.D.H.D., qualora, nonostante la presenza di di chiari segnali del disturbo, l'Istituto abbia omesso di attivarsi per farlo diagnosticare tempestivamente, tramite il competente Servizio sanitario, negando così la conseguente predisposizione di un piano educativo individualizzato (P.E.I), in special modo se detto giudizio negativo è stato motivato proprio con il riferimento a quei disturbi di attenzione che, se diagnosticati tempestivamente, avrebbero consentito all'alunno di essere valutato esclusivamente in base al raggiungimento degli obiettivi individuali, contenuti nel PEI.

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    #studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#questioni processuali: legittimazione delle scuole e degli altri organi#profumo #lerjefors #monocratiche

    Sentenza 21/09/2000 n° 12501
    Area: Giurisprudenza

  • Corte di Cassazione - Sezione Terza
  • Nel procedimento di responsabilità civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati dall'allievo minorenne ad un compagno nel corso di una lezione, possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell'autore del danno, a titolo di "culpa in educando" ai sensi dell’art. 2048, comma 1, cod. civ., sia il Ministero dell’istruzione per il fatto dannoso del dipendente responsabile a titolo di "culpa in vigilando" ai sensi dell’art. 2048, comma 2, cod. civ. Ai sensi dell’art. 61, Legge 11 luglio 1980 n. 312, è invece esclusa la legittimazione passiva degli insegnanti statali (tenuti alla vigilanza al momento in cui si è verificato l’infortunio) i quali pertanto non possono essere convenuti in giudizio in tali casi, essendo il Ministero dell’istruzione l’unico soggetto legittimato passivo. I convenuti rispondono in via solidale ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. del fatto illecito del minore; pertanto, una volta accertata la responsabilità dei genitori, è irrilevante, rispetto all’azione risarcitoria esercitata dai danneggiati, l’accertamento dell’eventuale concorrente responsabilità dell’insegnante (e quindi del Ministero), che assume rilievo soltanto nei rapporti interni tra i convenuti, ai fini dell'azione di regresso (nel caso concreto il genitore, convenuto in giudizio dai danneggiati, non ha esercitato l’azione di regresso nei confronti del Ministero dell’istruzione).

    KEYWORDS

    #infortunio scolastico#responsabilità civile#scagliare #sconsideratezza #impartitagli #abituale #chiesta #tenda

    n° 21
    Area: Normativa

  • Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (1) - Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
  • 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico‐ finanziaria degli enti. (2)
    2.  Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
    3.  Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5. (2)
    4.  Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
    5.  Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
    6.  Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    7.  Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
    8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
    a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
    b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
    c) i criteri e le modalità per favorire il
    completamento delle opere incompiute;
    d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
    e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
    f) le modalità di raccordo con la pianificazione
    dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. (2)
    8‐bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. (3)
    9.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

    (1) Rubrica così modificata dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

    (2) Comma così modificato dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

    (3) Comma aggiunto dal d.lgs. 56/2017, con effetto a decorrere dal 20 maggio 2017.

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    #programma #acquisto #programmazione #bene #lavoro #aggiornamento #amministrazione #comma #importo #euro

    13/02/2001
    Area: Contratti e Accordi

  • Contratto quadro - ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ ART. 1 COMMA 3 – PARTE SECONDA – DELL’ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.
  • A seguito del parere favorevole espresso in data 10 ottobre 2000 dall’Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell’accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell’ art. 1 comma 3 –parte seconda –dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione

    del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998

    nonché della positiva certificazione della Corte dei Conti, in data 5 febbraio 2001 sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo

    accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:

    L’ARAN :

    Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI quale Presidente f.f.

    Ed I rappresentanti del

    le seguenti Confederazioni sindacali:

    CISL_______________________

    CGIL_______________________

    UIL________________________

    CONFSAL__________________

    CISAL______________________

    RDB CUB___________________

    Al termine della riunione le parti sopraindicate hanno sottoscritto l’ accordo collettivo quadro per la integrazione e modifica dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.

    ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ ART. 1 COMMA 3 – PARTE SECONDA – DELL’ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE

    PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.

    ART. 1

    (Clausola di interpretazione autentica)

    1. Con riguardo all’art. 1, comma 3, parte seconda dell’Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell’art. 7 parte prima dell’accordo medesimo,

    anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima.

    2. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle

    RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.

     

    KEYWORDS

    #relazioni sindacali#accordo #quadro #rsu #stipulare #interpretazione #comparto #rappresentanza #definizione #costituzione #agosto
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 27

    Gestione dei beni delle scuole. Ulteriori chiarimenti ed indicazioni operative

    Nota 2 aprile 2012, n. 2233

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    #ammmortamento #categoriavalore #dismissibili #deteriorare #soggiungere #proficuità #acquirente #parimenti #climatizzatore #rinvenimento

    Pagina: 1067

    PARTE QUARTA

      Operazioni inventariali (D.I. n. 129 del 28/8/2018) A decorrere dal 1° s...

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    #consegnatario #bene #consegna #inventario #passaggio #sez #asta #responsabilità #dirigente #direttore
    Esame di Stato anno scolastico 2017-2018: guida per le commissioni

    Comunicazione inerente la pubblicazione di una guida pratica per l'adempimento di tutte le operazioni legate allo svolgimento degli esami di Stato.
    Nella sezione "Integrazioni" del Sistema Bergantini 2018 è stato inserito un approfondimento che completa la trattazione inerente l'esame di Stato

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    #esame #guida #commissione #integrazioni #rassegna #stato #legare #completare #scuola #anno
    Applicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Modalità operative relative all'anno 2015 per adempiere agli obblighi previsti

    Comunicazione ANAC inerente gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32.
    L'ANAC ha comunicato che per adempiere agli obblighi previsti dell'art.1 comma 32 Legge 190/2012 per l'anno 2015 rimangono invariate le indicazioni operative date in precedenza

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    #url #anac
    Adempimenti di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190: le scuole non ne sono esonerate

    Conferma del MIUR sull'applicabilità, anche alle istituzioni scolastiche, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190.
    Il MIUR ha confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche della pubblicazione sui propri siti internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

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    #contraente #applicabilità
    Decentramento delle attività di iscrizione e gestione degli Istituti scolastici statali ai fini degli adempimenti relativi alla gestione dipendenti pubblici

    Comunicazione INPS relativa alle modalità di variazione dei dati anagrafici degli Istituti scolastici.
    L'INPS ha fornito indicazioni agli Istituti scolastici statali per le richieste di censimento o di variazione dei dati anagrafici relativi all'Istituto medesimo

    KEYWORDS

    #decentramento #censimento #incorporare
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 04/06/2021
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  • I beni di modico valore possono essere eliminati dall'inventario in caso di rinnovo decennale?
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Gestione dei beni: inventario

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    #pbb #bene #inventario #inventariare #discarico #valore #smaltimento #cessione #commissione #rinnovo #eliminazione

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