
Area Tematica: Forniture
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Gestione dei beni: inventario
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RINNOVO DECENNALE INVENTARIO SCUOLE
L'art. 31, comma 5, del DI 129/2018 recita:
"Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa"
QUESITO
I beni in inventario che ormai, a causa degli ammortamenti, hanno raggiunto un valore inferiore a 200 € possono essere tolti dall'inventario in caso di rinnovo decennale? E' una operazione lecita o una forzatura della norma?
Grazie
Le Linee Guida del M.I. per la gestione del patrimonio e degli inventari delle Istituzioni Scolastiche, ricordando che il procedimento di eliminazione dei beni dall’inventario è disciplinato dall’art. 33 del Regolamento D.I. 129/2018, operano un approfondimento utilissimo alle Scuole in relazione alle varie modalità per il discarico di detti beni.
Di seguito si ripropone lo schema delle Linee Guida con qualche precisazione che si ritiene utile alla trattazione.
Procedimento per il discarico inventariale
Di seguito si sintetizza il procedimento operativo per procedere al discarico inventariale dei:
– materiali di risulta e beni fuori uso;
– beni obsoleti o non più funzionali;
Atti e azioni per procedere al discarico dei "Materiali di risulta e Beni fuori uso"
1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto sull'esistenza di materiali di risulta o beni fuori uso. Tale relazione deve indicare le circostanze che hanno determinato la situazione dei beni in oggetto e deve essere corredata dal relativo elenco completo dei riferimenti inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla "Commissione per il rinnovo inventariale" possono sostituire la relazione del D.S.G.A.
2. Verbale della Commissione per la verifica e la contestuale valutazione dei materiali di risulta e dei beni fuori uso. Si precisa che il valore dei suddetti beni va calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, così come individuato dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento.
3. Provvedimento del D.S. per la cessione o l'eliminazione dei beni dichiarati dismissibili dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento.
4. Onere, a carico del D.S., di accertare eventuali responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza o di custodia dei soggetti affidatari dei suddetti beni e consequenziale esperimento delle necessarie azioni volte al reintegro patrimoniale.
5. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti e alle loro famiglie, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. Il provvedimento di discarico di cui all'art. 33, comma 1, del Regolamento, oltre all'elenco dei beni, dovrà dare atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione. Eventuali spese, di natura tributaria e per il trasporto, sono a carico dell'acquirente, salvo diversa previsione di legge.
6. In caso di mancata aggiudicazione, anche per gara andata deserta, i beni possono essere ceduti a trattativa privata a titolo oneroso. In tal caso, per il discarico inventariale si osservano le medesime modalità descritte in caso di aggiudicazione. In alternativa alla cessione privata, con provvedimento motivato del D.S., i beni possono essere ceduti a titolo gratuito a favore di enti pubblici non economici o, in subordine, a enti non profit (Onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc.). Nel caso di cessione a titolo gratuito il discarico va documento anche con il verbale di consegna dei beni trasferiti, sottoscritto dal rappresentante dell'ente trasferitario.
7. In estremo subordine, nell'ipotesi in cui né la cessione a titolo oneroso né la cessione a titolo gratuito abbiano dato esito, con provvedimento motivato del D.S. è disposta la destinazione dei beni allo smaltimento (c.d. "avvio alla discarica pubblica"). Il ricorso allo smaltimento deve avvenire nel rispetto delle norme di tutela ambientale. In tal caso, il discarico inventariale va documentato anche con il verbale attestante lo smaltimento dei beni. Grande attenzione va riservata allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)
Ad ogni buon conto, fermo restando l'iter procedimentale sopra delineato valevole a carattere generale, si ritiene che, sotto la propria responsabilità, il D.S. nell'osservanza dei principi di economicità, efficacia e trasparenza che sorreggono l'azione amministrativa, avrà cura di valutare a monte, esclusivamente per i beni assolutamente inservibili e privi di alcun valore, la maggior proficuità di un diretto avvio alla discarica pubblica o allo smaltimento.
Atti e azioni per procedere al discarico dei "Beni obsoleti e Beni non più funzionali"
1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto sull'esistenza di beni obsoleti o non più utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle esigenze dell'istituzione scolastica. La suddetta relazione deve essere corredata dall'elenco dei beni con l'indicazione dei riferimenti inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla "Commissione per il rinnovo inventariale" possono sostituire la relazione del D.S.G.A.
2. Verbale della Commissione interna per la verifica sulle condizioni dei materiali obsoleti e non più utilizzabili e la determinazione del relativo valore. Si precisa che il valore dei suddetti beni va calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato dalla citata Commissione, di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento
3. Provvedimento del D.S. per la cessione dei beni dichiarati dismissibili dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento.
4. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti e alle loro famiglie, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. La vendita può avvenire anche mediante trattativa privata ad altri enti pubblici non economici. In ogni caso, il prezzo base di vendita, salvo ipotesi assolutamente eccezionali e da motivare dettagliatamente, non potrà essere inferiore al valore determinato dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento. Eventuali spese, salvo diversa previsione di legge, sono a carico dell'acquirente. Il provvedimento di discarico di cui all'art. 33, comma 1, del Regolamento, dovrà dare atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo.
5. In caso di aggiudicazione non andata a buon fine, con provvedimento motivato del D.S., i soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti a titolo gratuito solamente ad altra istituzione scolastica. In tal caso il discarico dall'inventario dovrà essere documentato anche con il verbale di consegna dei beni all'istituzione scolastica trasferitaria.
6. Nel caso in cui la cessione a titolo gratuito non dovesse andare a buon fine, si può ricorrere alla dismissione dei beni fuori uso mediante l'invio alle discariche pubbliche, nonché attraverso la distruzione o l'eliminazione nel rispetto delle norme di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In tal caso, il discarico dalle scritture contabili dei beni oggetto di dismissione può essere effettuato solo a fronte della relativa documentazione giustificativa, non essendo sufficiente la semplice declaratoria di bene non più utilizzabile.
Pertanto venendo al quesito posto si ritiene di rispondere come segue:
In primis bisogna ribadire che neanche il valore 0 determina di fatto l’eliminazione dei beni dall’inventario che avviene solo quando il bene assume le forme sopra descritte e cioè di bene obsoleto, inservibile ecc. Il DS deve sempre nominare all’inizio dell’anno scolastico la Commissione di cui all’art. 34, c 1, del Regolamento D.I. 129/2018 che supporterà il DSGA nelle operazioni di proposta di eliminazione dei beni dall’inventario e sarà l’organismo competente a valutare tutti quei beni che non possono essere valutati attraverso la documentazione in possesso della scuola (donazioni e materiali e attrezzature per cui non sono rinvenibili fatture per l’acquisto. La Commissione deve essere costituita da personale docente e ata in numero di tre o comunque dispari. Tutti i lavori della Commissione terminano con un verbale sottoscritto dai membri e redatto dal Segretario nominato in seno alla stessa commissione. Quindi i beni rivalutati per procedere alle operazioni di rinnovo inventariale, che hanno un valore di 200 euro iva compresa e inferiore, saranno eliminati dall’inventario, come sopra analiticamente riportato, solo quando avranno terminato l’utilità per la scuola e il loro uso. Si ricordi che il DS potrà procedere a una eliminazione dei beni diretta se saranno individuati come assolutamente inservibili e privi di valore.
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Sentenza 24/07/2025 n° 14735
Area: Giurisprudenza

L’errata indicazione della data del colloquio nel verbale di predisposizione dei materiali, dovuta ad un evidente errore materiale, assume una rilevanza meramente formale tale da non comportare alcuna alterazione dell’esito della prova in un’ottica sostanzialistica legata al principio della strumentalità delle forme. Del resto, il principio di strumentalità delle forme esclude che qualsivoglia violazione di carattere formale possa incidere sulla legittimità del provvedimento, essedo la forma funzionalizzata alla sostanza della decisione. Inoltre, il gravato verbale costituisce atto pubblico che fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento e delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti con la conseguenza che è riservata al giudizio di querela di falso – non promosso dalla ricorrente - la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. La contestazione del verbale relativo allo svolgimento del colloquio è inammissibile in quanto si risolve in un tentativo di sindacare il merito del giudizio riservato alla commissione d’esame, che è precluso al GA. L’attività compiuta dalla sottocommissione è contrassegnata da apprezzamenti effettuati sulla base di discipline scientifiche e di regole di valutazione didattica implicanti il riscontro del grado di maturità e delle conoscenze acquisite dall’allievo. Questa attività di giudizio, caratterizzata da margini di discrezionalità particolarmente ampi rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza del personale docente che procede all’esame finale, in assenza di un qualsiasi effettivo principio di prova in senso contrario, non è suscettibile di far intravvedere ipotetici aspetti di sviamento e cioè di deviazione da una funzione di verifica e controllo che al contrario, nella specie, appare essere stata condotta con modalità congrue e adeguate. (Nel caso di specie la ricorrente censurava la votazione conseguita all’esito dell’esame di Stato pari a 76/100, in quanto non coerente con il proprio curriculum scolastico – media di voto tra l’8 e il 9 e un totale di crediti pari a 54/60 - ed impugnava il verbale di predisposizione dei materiali per il colloquio ed il verbale relativo allo svolgimento del colloquio. Nel rigettare tutte le censure mosse per i motivi sopra esposti, il TAR osserva che la tesi della ricorrente per cui vi sarebbe una contraddizione tra il curriculum scolastico e l’esito delle prove conduce non solo a svilire il valore dell’esame di Stato, che viceversa è tenuto nel debito conto dal Legislatore tanto da rappresentare il 60% del voto finale, ma porta finanche al paradossale esito di privare la Commissione d’esame del potere di emettere un eventuale giudizio di insufficienza frutto della sommatoria dei voti relativi ai vari indici di valutazione della prova orale del candidato.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 30/04/2024 n° 57
Area: Giurisprudenza

Dirigente Scolastica e D.S.G.A. di un istituto superiore sono state condannate a risarcire allo Stato euro 30.000,00 oltre interessi a titolo di danno erariale, cagionato per diverse irregolarità gestionali e contabili relative ad alcune sedute didattiche di tipo innovativo (c.d. banchi a rotelle), a numerosi flaconi di gel igienizzante e un’ingente quantità di mascherine chirurgiche, e per l’ingiustificata dismissione di tali beni. Nei fatti, a seguito di un’indagine conoscitiva per la rilevazione dei fabbisogni delle scuole in materia di arredi scolastici, la dirigente reggente dell’epoca aveva dichiarato la necessità di 40 sedute didattiche di tipo innovativo, che venivano regolarmente consegnate alla fine del 2020. La consegna avveniva alla presenza della successiva dirigente, citata in giudizio, e della D.S.G.A., le quali curavano le relative operazioni e la ricezione del Documento di Trasporto (DDT). Tale documento, tuttavia, non veniva registrato nel protocollo dell’Istituto e la D.S.G.A. non provvedeva all’inventariazione dei beni secondo le indicazioni del Decreto interministeriale 28.8.2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”##1032L; veniva poi protocollato e inviato “il certificato di regolare fornitura e verbale di collaudo”, anche se in realtà nessun collaudo o verifica sugli arredi era stata eseguita e, nel corso dell’istruttoria, emergeva che i banchi ricevuti erano stati dapprima collocati nell’aula magna,e poi nella biblioteca e non erano stati utilizzati. Nel 2021 l’istituto scolastico, in occasione del discarico inventariale di altri beni dichiarati fuori uso (gestito con regolari buoni di discarico dall’inventario), disponeva altresì lo smaltimento delle sedute innovative e di numerosi scatoloni di mascherine chirurgiche e di gel igienizzante, senza che il decreto dirigenziale facesse riferimento alcuno a tali beni, che venivano smaltiti con un decreto d’urgenza, in forma cartacea e privo di firma digitale, attraverso una ditta incaricata con affidamento diretto e verbale. In sostanza, tutte le 40 sedute didattiche venivano dismesse e smaltite in discarica, unitamente alle mascherine chirurgiche e al gel igienizzante (beni di facile consumo e perciò non inventariati), oltre che senza alcuna reale ragione d’urgenza, in assenza di tutti gli atti presupposti previsti dall’art. 34 del D.I. n. 129/2018##1032L e dalle Linee guida per addivenire allo smaltimento (decreto con il quale il Dirigente scolastico cede i beni non più utilizzabili previa determinazione del loro valore; proposta del DSGA di discarico dei beni dall’Inventario; provvedimento del Dirigente scolastico per il discarico dei beni; provvedimento del Dirigente scolastico di nomina della Commissione incaricata di assegnare i valori di vendita per i beni dismessi; provvedimento di avviso di vendita; eventuale provvedimento del Dirigente scolastico, una volta esperite con insuccesso le procedure per la vendita, di avviso di cessione a titolo gratuito ovvero ancora di smaltimento). La Corte dei Conti, pertanto, ha condannato la dirigente scolastica e la D.S.G.A. per l’ingiustificata ed irrazionale scelta di dismettere i beni sopra descritti, senza aver proceduto ad inventariarli all’atto dell’acquisizione e dopo averli lasciati inutilizzati per lungo tempo, senza tentare nemmeno un loro, anche parziale, utilizzo. I giudici hanno affermato che la gestione dei beni, patrimoniali e non, di pertinenza delle istituzioni scolastiche è stata oggetto di regolamentazione con il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129##1032L (“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”), il quale all’art. 31, comma 2 prevede che i beni mobili “si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita”, ad eccezione (comma 5) degli “oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi...” Tutti i beni soggetti ad iscrizione inventariale “sono eliminati dall'inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione” (art. 33, comma 1), seguendo distinte procedure, una per il caso in cui i beni siano nel possesso dell’istituzione (beni non più servibili o, comunque, non più utili per le funzioni istituzionali) ed una per l’opposto caso in cui non lo siano più (perdita, distruzione o sottrazione). Per i primi, l’art. 34 del Regolamento prevede che vengano “ceduti dall'istituzione scolastica, con provvedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna” (comma 1) mediante vendita con “avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato” (comma 2) e, “nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti” (comma 3), mentre “i soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici” (comma 4). Alla luce di tale quadro normativo, non vi è dubbio che le sedute scolastiche a rotelle, per natura e valore, avrebbero dovuto essere oggetto di iscrizione nell’inventario dei beni mobili della scuola, costituendo cespiti patrimoniali (art. 29 del Regolamento) da includere nel conto del patrimonio del conto consuntivo (art. 22 del Regolamento, comma 1: “Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio” e comma 3: “Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonchè il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio”). L’omissione di un atto giuridicamente obbligatorio quale, appunto, l’iscrizione ad inventario di un bene di natura patrimoniale costituisce evidentemente un illecito che dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile sotto più profili. Infatti, il mancato inserimento dei beni in esame nel conto del patrimonio ha evidentemente costituito una violazione dei principi di efficienza, trasparenza e veridicità a cui deve essere improntata, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (e, in particolare, le scritture contabili), impedendo di avere un quadro fedele e corretto della gestione economica dell’istituto scolastico. Anche la conservazione ed il corretto utilizzo dei beni patrimoniali costituiscono importanti obblighi di tutela connessi alla complessiva gestione dell’istituto, la cui responsabilità, nel caso in esame, è ripartita tra il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DGSA). Secondo l’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 165/2001##15L, infatti, “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio” e, ai sensi dell’art. 1, comma 78, della legge n. 107/2015, deve garantire “(…) un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Per quanto riguarda poi la posizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DGSA), questi, oltre a sovraintendere “con autonomia organizzativa” all’attuazione delle direttive assunte dal Dirigente Scolastico nell’ambito delle proprie competenze (art. 25, comma 5, D.Lgs. 165/2001##15L, art. 3, comma 2 Regolamento), svolge ex lege la funzione di consegnatario (art. 30, comma 1 del Regolamento), tra i cui obblighi rientra, “ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in materia”, la conservazione e gestione dei beni dell’istituzione scolastica (art. 30, comma 1, lett. a), Regolamento) e, conseguentemente, la tenuta delle relative scritture contabili (art. 31, comma 8, Regolamento: “L'inventario è tenuto e curato dal D.S.G.A., che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35” per il materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine, affidati ai relativi responsabili). E’ pertanto evidente lo stretto legame esistente, nell’ambito della gestione dei beni pubblici, tra la necessaria tenuta delle scritture contabili obbligatorie (e, come si dirà di seguito, anche non obbligatorie, ma aventi la medesima, imprescindibile, finalità di offrire la rappresentazione contabile tempestivamente aggiornata della consistenza dei beni delle istituzioni scolastiche) e la redazione del conto consuntivo che, della complessiva gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali deve dare completa, veridica, attendibile e corretta rappresentazione. Il rispetto delle disposizioni contabili e procedurali è dunque fondamentale non solo nella fase iniziale e della conservazione del bene, ma anche al momento della dismissione dello stesso. In relazione ai beni non inventariabili (nel caso specifico, le mascherine chirurgiche ed il gel igienizzante), in assenza del regolamento di Istituto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del D.I. n. 129/2018, le Linee guida consigliano comunque “di adottare un registro (o più registri in funzione delle diverse tipologie di beni non inventariabili) – separatamente dall’inventario – nel quale annotare, a titolo esemplificativo, la descrizione del bene, il valore, la quantità, le variazioni in aumento e in diminuzione, informazioni relative al processo d’acquisto, ecc..” al fine di agevolare “gli adempimenti facenti capo al consegnatario”, tra cui, nel caso di specie, deve annoverarsi anche la compilazione del conto giudiziale, essendo i beni di facile consumo “ a magazzino” tipicamente soggetti all’obbligo di custodia, escluso solo nei limiti dei beni consegnati agli utilizzatori che ne detengano una “scorta operativa”. Sebbene tali beni non siano soggetti all’obbligo di inventariazione, pertanto, il DSGA non è esonerato dall’obbligo di tutela dei beni e di tenuta di idonee scritture contabili. Ciò premesso la Corte dei Conti ha ritenuto che l’omessa iscrizione delle sedute innovative nell’inventario dei beni mobili della scuola e il loro conferimento in discarica, unitamente alla dismissione di ingenti quantità di beni di facile consumo (mascherine e gel igienizzante) al di fuori delle disposizioni vigenti in materia costituisca un gravissimo illecito dal quale è derivato un danno erariale. Sono state respinte tutte le eccezioni delle due difese relative alla presunta inidoneità delle sedute innovative, al contesto emergenziale del Covid e allo svolgimento dello smart working da parte del D.S.G.A. Il profilo psicologico accertato dalla Corte dei Conti è quello del dolo, che pertanto rende inapplicabile la causa di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 21 del d.l. 76/2020##2121L (che ha stabilito la “limitazione della responsabilità per danno erariale ai casi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto che ha agito, ad esclusione dei danni cagionati da omissione o inerzia”). In particolare i giudici hanno affermato che la DSGA, che era in servizio già al momento dell’ordine delle sedute innovative e aveva lunga esperienza nella propria qualifica, ha deliberatamente abdicato ai propri doveri, pur essendo responsabile della gestione dei beni e ha mostrato la pervicace volontà di non regolarizzare nel tempo la situazione. D’altro canto, la Dirigente non era affatto estranea alla illegittima gestione dei beni, poiché, se è vero che l’obbligo di provvedere all’iscrizione in inventario e di tenere le scritture contabili strumentali incombe sulla DGSA che ne è anche consegnataria, è altrettanto vero che il Dirigente Scolastico ha la responsabilità dell’attuazione del programma e della redazione del conto consuntivo da sottoporre prima all’organo di revisione e poi all’approvazione del Consiglio di Istituto. Il danno derivato dalla condotta delle due responsabili è consistito nella perdita patrimoniale dei beni, nonché nei costi sostenuti per lo smaltimento ed è stato ritenuto pari a euro 30.000,00 oltre interessi, con condanna di ciascuna nella misura del 50%.
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#beni pubblici#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#responsabilità amministrativa
02/08/2024 n° 30669
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
(Ex Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali)
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII
Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali
LORO E-MAIL
Agli Uffici scolastici regionali
LORO E-MAIL
Ai Revisori dei conti per il tramite della scuola
Oggetto: Indicazioni amministrativo-contabili per le istituzioni scolastiche statali coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica a decorrere dal 1° settembre.
Come noto, il dimensionamento della rete scolastica implica, per le istituzioni coinvolte, una serie di attività necessarie per la chiusura e/o apertura dell’anno scolastico, che possono essere riportate alle seguenti casistiche:
I. la cessazione di un’istituzione scolastica;
II. la creazione di una nuova istituzione scolastica;
III. la modifica di una istituzione scolastica preesistente a seguito di acquisizione/cessione di plessi/sezioni staccate.
Pertanto, si ritiene necessario riassumere di seguito gli adempimenti amministrativo-contabili che devono
essere espletati nei diversi casi sopra indicati.
I. ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE CESSANO
Entro il 31 agosto le istituzioni scolastiche interessate dovranno procedere alle operazioni di seguito dettagliate.
1. Chiusura dei documenti contabili obbligatori di cui all’art. 40 del D.I. 129/2018:
a. il conto consuntivo. A tal riguardo, occorre precisare che è necessario predisporre il conto consuntivo afferente al periodo 1° gennaio - 31 agosto, da sottoporre all’iter di approvazione previsto dall’art. 23 del DI 129/2018 (Redazione del conto consuntivo).
Il conto consuntivo - riferito al 31 agosto- delle istituzioni soppresse deve essere sottoposto al parere dei revisori dei conti in carica alla data di cessazione della scuola, anche se questi cessano dall’incarico. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche soppresse abbiano conti consuntivi degli anni precedenti sui quali non sia stato espresso il parere da parte dei revisori, questi ultimi sono tenuti ad esaminarli entro il più breve tempo possibile. L’istituzione scolastica capofila dell’ambito presso cui era inserita la scuola cessata corrisponde il rimborso delle sole spese sostenute dai revisori dei conti. Nel caso in cui la scuola capofila sia anche essa cessata, il rimborso verrà garantito dalla scuola aggregante la scuola capofila cessata. Appare utile ricordare che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza Ufficio IV – ha fatto presente, con nota Prot. n. 103473 del 13 ottobre 2009, che “l’acquisizione del parere da parte dei revisori è imprescindibile” (art. 23 comma 2 e art. 51 comma 1 del D.I. n. 129/2018) e che “al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa della Scuola, la mancata pronuncia sul conto consuntivo da parte di un revisore dei conti impossibilitato a
procedere all’esame dello stesso non costituisce causa ostativa all’approvazione del documento contabile da parte del Consiglio di Istituto ove sia stato acquisito il parere dell’altro revisore”.
b. il giornale di cassa, aggiornato alla data del 31 agosto (termine dell’anno scolastico e data di cessazione della scuola);
c. i registri dei partitari delle entrate e delle spese, aggiornati alla data del 31 agosto (termine dell’anno scolastico e data di cessazione della scuola);
d. gli inventari. A tal riguardo, si precisa che è necessario effettuare una ricognizione dei beni, quindi bisogna procedere alle rivalutazioni ed alle eventuali dismissioni patrimoniali. Pertanto, il dirigente scolastico dovrà vigilare affinché, precedentemente alla chiusura, si ottemperi alle disposizioni impartite dal MIM, in merito alla gestione degli inventari appartenenti alle Istituzioni
scolastiche statali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del D.I. 129/2018;
e. il registro delle minute spese. A tal riguardo, si precisa che è necessario provvedere alla sua chiusura mediante versamento dell’ammontare dell’anticipazione del fondo economale, con estinzione della relativa partita di giro.
f. il registro del conto corrente postale, se presente. A tal riguardo, si precisa che è necessario provvedere alla sua estinzione mediante versamento della disponibilità residua sul conto di tesoreria unica della scuola.
2. Comunicazione e chiusura delle posizioni fiscali, previdenziali e tributarie, presso gli Enti esterni
interessati. Si precisa che i codici fiscali e/o partita IVA (ove prevista) appartenenti alle scuole cessate dovranno essere, definitivamente chiusi, mediante il competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
A tal riguardo si ricorda che le Istituzioni Scolastiche alle quali viene comunicata la cessazione, devono farsi carico di comunicare l’estinzione tramite il Modello AA5/6 indicando il numero di codice fiscale e la data di estinzione, secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Codice+fiscale+modello+AA5_6/?page=schedeistanze.
3. Richiamo dall’Istituto cassiere dei mandati non estinti e delle reversali non incassate, alla data del 31 agosto, per il loro annullamento con contestuale riversamento- sul nuovo conto di tesoreria unica dell’istituzione scolastica di confluenza - della disponibilità finanziaria complessivamente presente al 31 agosto. Di tale operazione deve essere data apposita comunicazione ai rispettivi creditori e debitori con l’indicazione dell’istituzione scolastica subentrante, a cui dovranno essere comunicate le
operazioni da dover riemettere. Inoltre, l’Istituto cassiere in essere al 31 agosto dovrà ricevere l’ordine di trasferire i fondi giacenti sul c/c bancario della scuola che accorpa l’Istituzione cessante, con conseguente chiusura del rapporto di conto corrente.
4. Pagamenti di tutti i compensi accessori dovuti al personale attraverso il portale Noi PA del MEF – Applicazione SPT, avvalendosi del cedolino unico. Nel caso non fosse possibile completare tutti i pagamenti entro il 31 agosto e l’istituzione scolastica che cessa confluisce in più scuole, è necessario comunicare la ripartizione delle risorse del MOF tramite PEC indirizzata a dgruf@postacert.istruzione.it.
5. Cessione, alla istituenda o accorpante Istituzione scolastica, di eventuali contratti in essere.
6. Autorizzazione e gestione definitiva dei contratti afferenti ai supplenti brevi e saltuari e/o all’eventuale organico aggiuntivo PNRR/AgendaSUD entro il 31 agosto.
In merito ai contratti di supplenza breve e saltuaria, si precisa che gli Istituti Scolastici di nuova istituzione ereditano le posizioni giuridiche ed economiche attive e passive delle Istituzioni Scolastiche cessate. Di conseguenza anche i contratti e le relative VSG non inseriti entro il 31 agosto dalla scuola cessata, dovranno essere acquisiti e gestiti dall’Istituto Scolastico subentrante. Le somme utili al pagamento di detti contratti verranno assegnate sui POS delle nuove Istituzioni Scolastiche. Nel caso in cui entro il 31 agosto siano rimaste delle rate non autorizzate da parte del DSGA e del DS delle Istituzioni Scolastiche dimensionate, queste verranno imputate al POS del nuovo Istituto Scolastico.
7. Pagamento dei compensi alle commissioni degli esami di Stato, compilando, ove necessario, l’apposita rilevazione e segnalando alla scuola subentrante il dettaglio dei pagamenti non riusciti.
8. Passaggio di consegne dei beni patrimoniali tra i D.S.G.A. delle scuole coinvolte attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del D.I. 129/2018: “quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall’ufficio”. Il passaggio di consegne deve essere effettuato concordemente entro una data prefissata, secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del D.I.129/2018.
9. Con riferimento alle iniziative in corso nella scuola, finanziati con fondi comunitari e nazionali (PON, PNRR. etc), le scuole cessanti vorranno chiudere le rendicontazioni ove possibile entro il 31 agosto, o, con la massima sollecitudine, fornire le necessarie informazioni alle scuole nelle quali confluiranno;
10. Restituzione dei timbri ufficiali (timbri metallici) all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, n°1 cap. 00198 ROMA.
II. ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI NUOVA ISTITUZIONE
Nel caso in cui, per effetto del dimensionamento, nasca una nuova istituzione scolastica derivante dall’unificazione di più scuole preesistenti, ovvero quando la scuola assuma una nuova configurazione giuridica, con relativa modifica del codice meccanografico, gli adempimenti da attuare, a decorrere dal 1° settembre, sono i seguenti:
1. al fine di evitare interruzioni nel servizio di cassa la nuova scuola, ancorché derivante da una scuola preesistente, deve attivare, presso l’Istituto Cassiere, un nuovo conto corrente sul quale devono confluire le disponibilità finanziarie della scuola o delle scuole cessate.
Inoltre, si ricorda che, ai fini dell’assegnazione da parte del MEF del codice POS alla nuova istituzione scolastica, in modo da permetterne la normale operatività dopo il 31 agosto, l’Istituzione di nuova costituzione dovrà inserire in SIDI il relativo codice fiscale utilizzando le specifiche funzioni di anagrafe scuole, in modo che il flusso di comunicazione delle nuove anagrafiche tra MIM e MEF possa essere trasmesso entro i primi quindici giorni del mese di agosto. Una volta ricevuto il flusso, il MEF procederà all’assegnazione del codice POS.
2. sul sistema contabile deve essere inizializzato l’esercizio finanziario, al fine di attivare ex novo tutte le scritture contabili.
3. il Programma annuale dell’anno in corso, per il periodo 1° settembre - 31 dicembre, deve essere predisposto tenendo conto che i versamenti delle Istituzioni Scolastiche soppresse costituiranno entrate di competenza nei pertinenti aggregati secondo la destinazione di derivazione. Relativamente all’approvazione del Programma Annuale 1° settembre - 31 dicembre dell’esercizio finanziario corrente, Consigli di Istituto in carica nelle scuole coinvolte nei processi di dimensionamento decadono alla data del 31 agosto. Nelle more dell’elezione dei nuovi organi collegiali, nelle scuole di nuova istituzione, viene nominato un Commissario Straordinario, il cui incarico verrà conferito, su segnalazione del Dirigente dell’Istituzione scolastica, dall’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale Provinciale competente. Si precisa che il Commissario straordinario ha poteri in materia amministrativo-contabile spettanti all’organo decaduto, e sono circoscritti agli atti improrogabili, con esclusione quindi, degli atti che possono essere rinviati al momento della ricostituzione dell’organo collegiale, senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell’istituzione. Per tale incarico allo stesso non compete alcun compenso.
4. Procedere all’adeguamento delle eventuali obbligazioni contrattuali, trasferite dalle scuole cessate.
5. Iscrivere in bilancio:
• il fondo cassa proveniente dalle scuole cessate tra le entrate, emettendo una reversale.
• i crediti (residui attivi delle scuole cessate) nelle attinenti voci di entrata (finanziamenti MIM, finanziamenti Enti locali, finanziamenti privati, ecc.) in conto competenza, avendo cura di indicare per memoria, nella relazione illustrativa al bilancio i riferimenti e gli importi originali dei singoli residui;
• i debiti (residui passivi delle scuole cessate) nei pertinenti aggregati di spesa, associandoli alle attività da A01 ad A06 ed ai progetti in base alla finalità della spesa, avendo cura di indicare per memoria, nella relazione illustrativa al bilancio i riferimenti e gli importi originali dei singoli residui;
• nell’aggregato Z “disponibilità finanziaria da programmare”, la differenza attiva non distribuita nelle attività e progetti avendo cura di indicare per memoria, nella relazione illustrativa al bilancio i riferimenti dei e singoli importi originali;
6. Prendere in carico tutti i beni patrimoniali ceduti dalle scuole soppresse, mediante ricognizione degli stessi in contraddittorio tra cedente e subentrante e conseguente stesura di un apposito verbale di passaggio di consegna tra i DD.SS.GG.AA. interessati, secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del D.I.129/2018.
7. Predisporre un nuovo registro degli inventari, così come tutti i documenti obbligatori previsti dall’art. 40 del DI 129/2018.
8. Chiedere i timbri ufficiali (timbri metallici) indicando il codice fiscale e la dicitura da incidere all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
III. ISTITUZIONI SCOLASTICHE PREESISTENTI CHE ACQUISISCONO/CEDONO PLESSI
Nel caso in cui l’istituzione scolastica modifichi il proprio assetto per incremento o per diminuzione di plessi o sezioni, ma conservi la propria configurazione giuridica, gli adempimenti da attuare, a decorrere dal 1° settembre, sono i seguenti.
In caso di cessione di sezioni staccate o plessi a scuole diverse, l’istituto che cede i plessi dovrà:
1. Ripartire l’ammontare delle risorse finanziarie relative al personale in base alla consistenza dell’organico di diritto del personale docente ed ATA delle sedi cedute e comunicare la ripartizione delle risorse del MOF tramite PEC indirizzata a dgruf@postacert.istruzione.it.
2. Ripartire i fondi relativi al funzionamento in base alla consistenza degli alunni dell’organico di diritto presenti nelle sedi cedute.
3. Ripartire i residui passivi con i medesimi criteri utilizzati per le risorse finanziarie, o sulla base della competenza attribuita a residui passivi derivanti da specifiche progettualità.
4. Ripartire i beni patrimoniali in base alla dislocazione fisica dei beni stessi, salvaguardando la specificità degli indirizzi di studio di ciascuna scuola. L’operazione di trasferimento dei beni dovrà avvenire previo contraddittorio con la scuola subentrante e con apposito verbale di passaggio di consegna tra i D.S.G.A. interessati. Circa il passaggio di consegne dei beni tra i DSGA, esso avverrà secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del D.I.129/2018.
In caso di cessione di sezioni staccate o plessi a scuole diverse, l’istituto che acquisisce i plessi dovrà:
1. Modificare il Programma annuale dell’anno in corso, formalizzando le variazioni ai sensi dell’art.10 del D.I. 129/2018 tenendo conto che i versamenti delle scuole cedenti costituiranno entrate nei pertinenti aggregati secondo la destinazione di derivazione e pertanto saranno iscritti nel programma annuale:
• il fondo cassa proveniente dalle scuole cessate tra le entrate, emettendo una reversale.
• i crediti (residui attivi delle scuole cessate) nelle attinenti voci di entrata (finanziamenti MI, finanziamenti Enti locali, finanziamenti privati, ecc.) in conto competenza, avendo cura di indicare per memoria, nella relazione illustrativa al bilancio i riferimenti e gli importi originali dei singoli residui;
• i debiti (residui passivi delle scuole cessate) nei pertinenti aggregati di spesa, associandoli alle attività da A01 ad A06 ed ai progetti in base alla finalità della spesa, avendo cura di indicare per memoria, nella relazione illustrativa al bilancio i riferimenti e gli importi originali dei singoli residui;
• nell’aggregato Z “disponibilità finanziaria da programmare”, la differenza attiva non distribuita nelle attività e progetti avendo cura di indicare per memoria, nella relazione illustrativa al bilancio i riferimenti dei e singoli importi originali;
2. Prendere in carico tutti i beni patrimoniali delle scuole cedenti, mediante ricognizione degli stessi in contraddittorio tra cedente e subentrante e conseguente stesura di apposito verbale di passaggio di consegna tra i D.S.G.A. interessati, secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del D.I.129/2018 e le disposizioni impartite dal MIUR Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio, con la nota prot.2233 del 2/4/2012 punti 3 e 4.
3. Procedere all’adeguamento delle eventuali obbligazioni contrattuali, trasferite dalle scuole cessate.
4. Aggiornare il registro degli inventari.
IL DIRIGENTE
Francesca Busceti
(Documento firmato digitalmente)
KEYWORDS
#bilancio e contabilità#rete scolastica (organizzazione – dimensionamento)
26/03/2020 n° 28
Area: Prassi, Circolari, Note

Corte dei Conti Puglia Sez. contr., Delib., (ud. 23/03/2020) 26-03-2020, n. 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA
La Sezione, composta dai magistrati:
Maurizio Stanco - Presidente
Carlo Picuno - Consigliere relatore
Pierpaolo Grasso - Consigliere
Michela Muti - Primo referendario
Giovanni Natali - Referendario
Nunzio Mario Tritto - Referendario
ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE
vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Barletta (BT) con nota prot. (...) del 10.02.2020, assunta al protocollo della Sezione n.(...) del 11 marzo 2020;
udito il relatore dott. Carlo Picuno nella camera di consiglio del 23/03/2020, convocata in video conferenza mediante collegamenti da remoto ex D.P.C.M. 8 marzo 2020 e D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 con ordinanza n.26/2020.
Premesso in
Svolgimento del processo
Con la citata nota il Sindaco del Comune di Barletta ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131 diretto a conoscere se la spesa necessaria per sostenere l'onere dello smaltimento di arredi scolastici non più utilizzabili delle scuole di I grado debba gravare sul bilancio comunale, richiamando normativa al riguardo e giurisprudenza intervenuta sul riparto spese tra enti locali e amministrazione scolastica.
Considerato in
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).
L'art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica". In linea con le conclusioni da tempo raggiunte dalla Sezione delle Autonomie (cfr. "Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva" deliberati nell'adunanza del 27.4.2004, poi integrati dalle Delib. n. 5/AUT del 2006, Delib. n. 13/AUT del 2007 e Delib. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni Riunite (Delib. n. 54/CONTR del 2010) deve concludersi per:
- l'ammissibilità soggettiva, provenendo il quesito da uno dei soggetti istituzionali (Comune) tassativamente legittimati all'attivazione della funzione consultiva in esame ed essendo stato lo stesso formulato dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente (art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL);
- l'ammissibilità oggettiva, in quanto il quesito: i) presuppone l'interpretazione di disposizioni rilevanti sotto il profilo contabile, tali certamente essendo quelle relative alla gestione della spesa pubblica locale; ii) è suscettibile di essere ricondotto su un piano di generalità e astrattezza; iii) non interferisce, per quanto consta, con le funzioni giurisdizionali del giudice contabile né con quelle di altre magistrature.
2. Nel merito, il Collegio osserva che l'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" prevede che "La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature" ed il successivo art. 159 dispone che "1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell'art. 139. 2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l'arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria".
Peraltro, l'art. 3, comma 2, della L. 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica", prevede che nella realizzazione di interventi di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, "...provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento ...".
L'art. 826 c.c., rubricato "Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni", al comma 3 statuisce che: "Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio".
Il comma 2 dell'art. 828 c.c. precisa che: "I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano".
Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) contiene una disciplina sul patrimonio degli enti locali e indicazioni sugli inventari (artt. 229, 230 e 233), con rinvio al D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e succ. mod. e ai relativi principi contabili.
Va aggiunto che l'art. 31, comma 4, del D.I. n. 129 del 1928 agosto 2018 -"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107" - ha previsto che: "I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti" ed il successivo art. 34 riferito a "Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili" prevede, al comma 3, che "Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti".
In relazione al breve excursus normativo descritto, premesso che gli arredi scolastici acquistati ai sensi della richiamata disciplina entrano a far parte del patrimonio comunale quali beni mobili di natura indisponibile per la loro destinazione al servizio scolastico pubblico, può concludersi che l'ente locale proprietario debba curare anche la fase della loro dismissione, e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri.
La scuola, invece, provvederà per i propri beni in conformità con quanto previsto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.
P.Q.M.
la Sezione regionale di controllo per la Puglia rende il parere nei termini suindicati.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.
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Area Tematica: Forniture
Argomenti:
Gestione dei beni: inventario
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