Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 11/06/2021
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  • Graduatorie ATA: la mancata iscrizione alle liste elettorali è causa di esclusione?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: graduatorie

    KEYWORDS

    #pbb #cittadino #elettore #elettorato #lista #candidato #età #dichiarazione #graduatoria #esclusione #requisito

    Domanda

    Dovendo procedere alla corretta valutazione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia ATA per il triennio 2021/22, 22/23, 23/24 si chiede come valutare la dichiarazione dell'aspirante che attesta nella altre dichiarazioni: "di non essere iscritto alle liste elettorali per il seguente motivo: non interessata". Si segnala che questo Istituto ha ricevuto due domande con tale dichiarazione e in un caso si tratta di cittadino straniero. Si chiede nello specifico se sulla base della dichiarazione di cui sopra lo scrivente debba procedere a esclusione per mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione (art. 3) oppure procedere a convalida e sarà poi la prima scuola di assunzione a effettuare la verifica.

    Risposta

    Gentile utente,
    nel caso sottoposto la scuola deve procedere all’esclusione del candidato per mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione alle graduatorie di III fascia del personale ata, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato.
    L’art. 3 del D.M. 50/2021 prevede tra gli altri i seguenti requisiti generali:
    “età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;
    c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
    d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato; Ministero dell’Istruzione 8 e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla quale il candidato sia stato eventualmente chiamato; e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
    2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento: a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo”.
    L'elettorato attivo è formato da tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967.
    Per essere elettore occorre:
    • essere cittadino italiano;
    • avere compiuto il 18° anno di età;
    • non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.
    Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole consultazioni, elettorali o referendarie.
    La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce: "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". “
    L’esclusione deve essere disposta in fase di valutazione delle domande, se si evince la mancanza di un requisito, affinchè la graduatoria definitiva sia corretta. La successiva fase di controllo dei dati è prevista all’atto del primo rapporto di lavoro, qualora emergano ancora situazioni illegittime nella stessa graduatoria. Il controllo non può essere rimandato solo a quest’ultima fase, poiché si rischia che nelle more delle verifiche, siano stipulati contratti nei confronti di candidati che non ne hanno diritto.

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    Approfondimenti

    Sentenza 23/09/2016 n° 18719
    Area: Giurisprudenza

  • La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici conseguiti, indipendentemente da ogni indagine circa l'elemento soggettivo del dichiarante - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il bando di concorso, che costituisce la lex specialis della procedura assuntiva, vincola l'operato successivo dell'Amministrazione scolastica, che è quindi obbligata a disporre l’esclusione dell’interessato una volta riscontrata la non veridicità dell'autodichiarazione resa da costui in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione. E’ condivisibile l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, in base all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione comporta la decadenza, de iure, dai benefici eventualmente conseguiti, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione in merito all'elemento soggettivo del dichiarante. La disposizione di cui all'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 non ha natura sanzionatoria, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso. L'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) non rileva per le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, a sua volta, aveva ritenuto la legittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria di un dipendente A.T.A. a seguito della verifica della non veridicità delle dichiarazioni sostitutive dal medesimo rilasciate in merito ai propri precedenti penali e del conseguente atto di risoluzione del rapporto, atto di natura non disciplinare, nel frattempo instaurato dal Ministero con l’interessato. La fattispecie non ha per oggetto un licenziamento per fatti relativi alla fase funzionale del rapporto di lavoro, ma integra un'ipotesi di decadenza dall'impiego per vizio genetico, cioè nella fase di instaurazione, stante l'assenza in capo al lavoratore del diritto all'inserimento in graduatoria e del correlativo diritto ad essere assunto). La presente sentenza ha confermato quanto statuito dalla Corte d'Appello di Brescia, Sezione lavoro n. 457/13

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    #atto e documento amministrativo#controllo sulle autocertificazioni#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#rilasciata #decisum #trascorso #incensurato #ricognitivo #immutabilità

    Sentenza 24/01/2018 n° 89
    Area: Giurisprudenza

  • Ha diritto di accesso agli atti l'assistente amministrativo escluso dalla procedura per la sostituzione del DSGA - T.A.R. PUGLIA - Sezione Terza
  • Il diritto di accesso documentale ex art. 22 L. n. 241/1990 presuppone che l'istante sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale. L'essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l'interesse rivendicato possa considerarsi "diretto, concreto e attuale", essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento. Sussiste il diritto di un candidato che ha partecipato ad una procedura selettiva e che è stato dalla stessa escluso, di accedere agli atti attinenti alla situazione giuridicamente rilevante relativa alla sua posizione di concorrente alla stessa. (Nel caso di specie il TAR accoglie il ricorso di un assistente amministrativo a tempo indeterminato avverso il diniego opposto dall’USR di accesso agli atti relativi alla procedura di sostituzione del DSGA. Affermando il principio di cui alla massima, il TAR evidenzia che l’istanza di ostensione azionata dal ricorrente sia accoglibile, attesa, da un lato, la partecipazione del dipendente al procedimento per la formazione della graduatoria provinciale per le assegnazioni provvisorie del personale ATA per l’anno scolastico 2016/17 e, dall’altro, l’evidente rapporto di pregiudizialità rispetto all’aspettativa di ricoprire un incarico della conoscenza delle modalità di individuazione dei soggetti idonei all’assegnazione).

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    #accesso agli atti amministrativi#accesso #assistente #atto #accedere #diritto #interesse #tar #istanza #posizione #usr

    n° 423
    Area: Normativa

  • Graduatorie - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1. Le graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono approvate con decreto del dirigente generale competente (1) .

    2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame [ed il colloquio con la valutazione prescritta], sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove [anzidette] e dei punti assegnati per i titoli [, nel limite dei posti messi a concorso] (1) .

    [3. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.] (2)

    [4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.] (2)

    (1) Comma modificato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021 e successivamente dall'articolo dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (2) Comma abrogato dal D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#valutazione delle istituzioni scolastiche#graduatoria #rinunziare #surrogare #decadere #vincitore #colloquio #ispettore

    n° 399
    Area: Normativa

  • Accesso ai ruoli - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

    2.  Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

    3.  Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)

    3-bis.  Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)

    3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concors (3).

    3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. (3)

    (1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.

    (3) Comma aggiunto dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

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    #concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 18

    Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica per l’A.S. 2019/2020

    Nota 1 ottobre 2019, n. 20399

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    #circolo #elezione #consiglio #seggio #lista #istituto #rappresentante #elettore #scuola #elettorato

    Pagina: 15

    Indicazioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica per l’A.S. 2017/2018

    C.M. 26 settembre 2017, n. 11642

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    #circolo #elezione #consiglio #lista #seggio #istituto #rappresentante #elettore #elettorato #scuola
    Chiarimenti sulla terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA

    Chiarimenti MIUR sulla procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.
    Analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio scolastico 2014/16 potranno essere conferite supplenze fino a nomina dell’avente titolo

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    #carattere #news #fontface
    Proroga della validità delle graduatorie di istituto del personale ATA di terza fascia

    Comunicazione MIUR inerente la proroga di validità delle graduatorie del personale ATA.
    Il MIUR ha comunicato che è stata disposta la validità e l’efficacia delle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio 2014/17 fino alla fine del corrente anno scolastico 2017/18

    KEYWORDS

    #carattere #news #graduatoria
    Graduatorie di Istituto - Personale ATA: requisiti generali di ammissione

    Comunicazione MIUR inerente i requisiti generali di ammissione alle graduatorie di istituto del personale ATA.
    Indicazioni MIUR inerenti i requisiti generali di ammissione alle graduatorie di istituto di III del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola per il triennio scolastico di validità 2014/2017

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    #soggiornante
    Graduatorie III fascia Personale ATA: disponibili i modelli per il triennio 2017/2020

    Comunicazione MIUR inerente i modelli di domanda (D1, D2 e D4) per le graduatorie di terza fascia ATA 2017-2020.
    Le domande potranno essere presentate in modalità cartacea dal 30 settembre al 30 ottobre 2017

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    #carattere #news #modello
    Aggiornamento sedi graduatorie di istituto II fascia Personale ATA

    Ulteriori informazioni MIUR riguardanti le graduatorie di istituto II fascia Personale ATA.
    Il MIUR ha diffuso le modalità per l'aggiornamento delle sedi da parte del personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia con scadenza per le domande fissata al 31 luglio 2012

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    #riattivare #cellulare #allestire
    Graduatorie di istituto di terza fascia del Personale ATA: istanza POLIS per la scelta delle sedi

    Comunicazione MIUR inerente l'istanza POLIS per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia.
    Il MIUR ha comunicato che sarà disponibile fino alle ore 14.00 del 5 novembre p.v. l'istanza (Allegato D3) per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia

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    Cancellazione personale docente di ruolo da graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia

    Chiarimenti MIUR inerenti le graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia.
    Il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alla cancellazione dalle graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia di personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali

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    #char #depennamento #spaziatura
    Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di 1a fascia All. G


    Il MIUR ha comunicato l'apertura delle funzioni per l'inserimento on line delle istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti, già inclusi nelle graduatorie permanenti, vogliono essere iscritti nella graduatoria di istituto di prima fascia

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    #trenta
    Integrazione graduatorie d'Istituto di II fascia del personale docente

    Comunicazione MIUR inerente l'integrazione graduatorie d'Istituto di II fascia del personale docente e l'attribuzione di incarichi di supplenza.
    Il MIUR ha trasmesso il D.M. n. 248 del 4 maggio 2015, concernente l'integrazione delle graduatorie di II fascia del personale docente

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    #aggiornamento #integrazione #vigenza #mora #inclusione #validità #punteggio #precedenza #includere
    Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia del Personale ATA: scelta delle sedi

    Comunicazione MIUR inerente le graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia del personale ATA.
    Il MIUR ha comunicato che coloro che figurano negli elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali del Personale ATA possono essere inclusi anche nelle graduatorie di istituto di seconda fascia della medesima provincia

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    #graduazione
    Graduatorie di istituto: trasmissione delle tabelle di valutazione titoli

    Comunicazione MIUR riguardante la trasmissione delle tabelle di valutazione dei titoli.
    Il MIUR ha trasmesso le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni

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    #carattere #news #tabella
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 11/06/2021
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  • Graduatorie ATA: la mancata iscrizione alle liste elettorali è causa di esclusione?
  • Area Tematica: Personale a.t.a.
    Argomenti: Personale/ATA: graduatorie

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    #pbb #cittadino #elettore #elettorato #lista #candidato #età #dichiarazione #graduatoria #esclusione #requisito

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