
Area Tematica: Personale a.t.a.
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Personale/ATA: graduatorie
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Dovendo procedere alla corretta valutazione delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia ATA per il triennio 2021/22, 22/23, 23/24 si chiede come valutare la dichiarazione dell'aspirante che attesta nella altre dichiarazioni: "di non essere iscritto alle liste elettorali per il seguente motivo: non interessata". Si segnala che questo Istituto ha ricevuto due domande con tale dichiarazione e in un caso si tratta di cittadino straniero. Si chiede nello specifico se sulla base della dichiarazione di cui sopra lo scrivente debba procedere a esclusione per mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione (art. 3) oppure procedere a convalida e sarà poi la prima scuola di assunzione a effettuare la verifica.
Gentile utente,
nel caso sottoposto la scuola deve procedere all’esclusione del candidato per mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione alle graduatorie di III fascia del personale ata, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato.
L’art. 3 del D.M. 50/2021 prevede tra gli altri i seguenti requisiti generali:
“età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;
c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato; Ministero dell’Istruzione 8 e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla quale il candidato sia stato eventualmente chiamato; e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento: a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo”.
L'elettorato attivo è formato da tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967.
Per essere elettore occorre:
• essere cittadino italiano;
• avere compiuto il 18° anno di età;
• non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.
Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole consultazioni, elettorali o referendarie.
La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce: "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". “
L’esclusione deve essere disposta in fase di valutazione delle domande, se si evince la mancanza di un requisito, affinchè la graduatoria definitiva sia corretta. La successiva fase di controllo dei dati è prevista all’atto del primo rapporto di lavoro, qualora emergano ancora situazioni illegittime nella stessa graduatoria. Il controllo non può essere rimandato solo a quest’ultima fase, poiché si rischia che nelle more delle verifiche, siano stipulati contratti nei confronti di candidati che non ne hanno diritto.
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Sentenza 17/07/2025 n° 19857
Area: Giurisprudenza

Il diritto del disabile di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di disabilità intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di disabilità. Deve dunque ritenersi che, sia nel caso di scelta della sede di lavoro all'atto dell'assunzione sia nel caso di successivo trasferimento a domanda, la limitazione del diritto, in ragione della concomitanza di valori di rilievo costituzionale, quali i principi distintamente espressi dall'art. 97 e dall'art. 41 Cost. (quest'ultimo nei limiti della sua applicabilità al lavoro pubblico contrattualizzato), comporta che l'inciso "ove possibile" valga a configurare una subordinazione del diritto alla condizione che il suo esercizio non comporti una lesione eccessiva delle esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro. Come già precisato (Cass. 28 marzo 2023, n. 8743, Cass. n. 22885 del 2021), la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica. ( Nel caso di specie un DS vincitore del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, siccome utilmente collocato in graduatoria con posizione n. 2.674 e punti 156.75, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca -ora Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accertamento del suo diritto di precedenza, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992 (in quanto invalido al 67%), nella scelta della sede di assegnazione e del diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro nella Regione Puglia anziché in Molise ove era stato illegittimamente destinato. In particolare, lamentava la violazione della citata disciplina che, se applicata in fase di assegnazione del personale vincitore del concorso ai singoli uffici scolastici regionali e non solo nella fase di assegnazione all'interno della singola Regione, gli avrebbe consentito di ottenere una sede ben più prossima al luogo di residenza. La Cassazione ha confermato la Sentenza di appello che, nel confermare a sua volta la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso. E’ stato affermato che il candidato vincitore del concorso per dirigente scolastico di cui al DDG del 23 novembre 2017, in base alle disposizioni del bando concorsuale , può far valere il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 104 del 1992, non già nell'ambito dell'assegnazione presso una determinata Regione ma solamente in sede intraregionale, quindi dopo che sia stata stabilita la Regione di prima nomina in base al suo collocamento in graduatoria).
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#dirigente scolastico: incarico#personale dipendente: trasferimento
Sentenza 11/09/2024 n° 2967
Area: Giurisprudenza

La gestione delle graduatorie Ata, che comprende tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via, non costituisce procedura concorsuale. Le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie e degli elenchi per il conferimento di supplenze al personale Ata, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per l'individuazione di una procedura concorsuale; quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della p.a., tipici del datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro. Più in generale, secondo una posizione consolidata in giurisprudenza, per individuare correttamente il giudice munito di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale richiesto in giudizio. Pertanto, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo immediatamente lesivo della posizione del singolo (atto di macro-organizzazione), e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto alla modifica/inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale attiene un atto di gestione delle graduatorie, in cui viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima (atto di gestione del rapporto di lavoro) sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, il quale potrà eventualmente disapplicare l'atto amministrativo/regolamentare presupposto di cui avrà cognizione in via incidentale. È legittima la previsione contenuta nel DM sull’aggiornamento delle graduatorie ATA che prevede l’attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio civile o di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro rispetto al medesimo servizio svolto prima dell’insorgere del rapporto di lavoro. La distinzione tra servizio in costanza e non in costanza di rapporto di lavoro, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Infatti, colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non dev’essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale ata#questioni processuali: giurisdizione
Sentenza 02/07/2025 n° 107
Area: Giurisprudenza

Il sistema normativo e contrattuale in materia di carta del docente va così riassunto. A. La carta del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell’art. 4, primo comma della legge n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell’art. 4, secondo comma della medesima legge, e non rileva l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda a quel fine diretta al Ministero. B. Ai docenti di cui al punto A, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della carta del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36 legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla sua concreta attribuzione. C. Ai docenti di cui al punto A, cui quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuorusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per la cessazione dal servizio di ruolo o per la cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui, per esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o altro elemento rilevante), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salva l’allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore. D. L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art. 4, primo e secondo comma della legge n. 124/1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per la mancata attribuzione della carta del docente, tenuto conto della natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoruscita dal sistema scolastico.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente
Sentenza 12/02/2025 n° 75
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della pubblica Amministrazione, devono esistere, al contempo, un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa) ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione (“… un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”), fermo rimanendo che l’interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all’ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., da ultimo, Cons. St., Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4##2387L). 2. Il nesso di strumentalità fra l’interesse all’accesso e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio, inoltre, va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. St., sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873 e sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814). 3. L’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale. L’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990##1172T prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Di talché, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l’interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso (cfr. artt. 22, co. 3, e 24 co. 1, 2, 3, 5 e 6##1170T), recedono, determinando la riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti amministrativi. 4. La tutela del diritto di difesa costituisce, in definitiva, baluardo insuperabile, tale da giustificare l’esercizio del diritto di accesso anche in situazioni in cui, ordinariamente, la legge lo esclude, conformemente ai principi generali, anche di valenza sovranazionale, volti a garantire l’equo contemperamento tra le esigenze di conoscenza e di trasparenza (artt. 15 TFUE e 42 Carta UE), quelle di segretezza a protezione dell’esercizio di determinate attività volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico ovvero la protezione dei dati personali, e il diritto di difesa (in tali termini, T.A.R. Lazio, Sez. Terza Quater, sentenza 22 gennaio 2025 n. 1252). 5. L’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241 del 1990 ha ad oggetto i ‘documenti amministrativi’, nelle tipologie indicate dall’art. 22, co. 1, lett. d) ##1170T, a mente del quale per “documento amministrativo” si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Rientrano, dunque, in siffatta nozione gli atti detenuti dall’Amministrazione nella loro materialità che identificano ad esempio statuizioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni, valutazioni degli organi pubblici. 6. Nel caso di specie, un insegnante, durante lo svolgimento delle lezioni, è stato vittima di ripetute aggressioni verbali culminate con il lancio di uno zaino, ad opera di un alunno, per le quali ha presentato atto di denuncia querela. Al fine di tutelare adeguatamente i propri interessi in giudizio, civile e penale, il professore ha presentato istanza di accesso per avere l’ostensione di quanto annotato sul registro di classe elettronico nei giorni in cui si sono verificati gli episodi, nonché la copia dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati a carico dell’alunno. La scuola rigettava l’istanza chiedendo che fosse esplicitato in modo incontrovertibile l’interesse che vanta il professore con l’indicazione dei tempi di trattamento dei dati e delle modalità del trattamento degli stessi dati per i quali si richiede l’accesso, nonché gli eventuali destinatari dei dati stessi. Il TAR ha ritenuto che il ricorrente fosse senza titolare di un interesse qualificato all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b), l. n. 241 del 1990##1170T, afferendo specificamente la documentazione richiesta alla propria prestazione lavorativa alle dipendenze dell’Istituto scolastico. L’interesse alla conoscenza della documentazione richiesta è meritevole di tutela, in quanto qualificabile come interesse strumentale alle dichiarate finalità difensive in relazione alla posizione del ricorrente, che ha sporto denuncia querela nei confronti dell’alunno per la condotta dallo stesso posta in essere, risultando l’accesso alla documentazione funzionale e rilevante ai fini della difesa in giudizio del richiedente l'accesso delle proprie ragioni. La decisione della scuola è illegittima in quanto frappone ostacoli ed oneri al diritto di accesso estranei al perimetro normativo di riferimento, sia nella misura in cui chiede che venga “esplicitato in modo incontrovertibile l’interesse che vanta il professore (essendo tale interesse evidentemente funzionale alla tutela del diritto di difesa) sia perché impone al richiedente “l’indicazione dei tempi di trattamento dei dati e delle modalità del trattamento degli stessi dati per i quali si richiede l’accesso, nonché gli eventuali destinatari dei dati stessi” (trattandosi quest’ultimo di un onere non normativamente previsto in capo al soggetto privato che formula un’istanza ostensiva).
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#accesso agli atti amministrativi#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 09/05/2025 n° 45
Area: Giurisprudenza

La vicenda in esame trae origine da un procedimento penale relativo a numerosi soggetti risultati in possesso di falsi diplomi, di differente grado e natura, emessi da un Istituto campano e utilizzati dagli indagati per l’ammissione o per l’avanzamento nelle graduatorie scolastiche per il personale docente o ATA. Il convenuto nel presente giudizio, in particolare, avrebbe ottenuto numerose supplenze presso istituti scolastici piemontesi accedendo alle graduatorie del personale ausiliario sulla base di un diploma professionale di “Operatore servizi di ristorazione-Settore sala/bar” conseguito presso l’istituto formativo sopra menzionato nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell’agosto 2013. Nel corso delle indagini del procedimento penale, tuttavia, emergeva che il codice identificativo della pergamena del diploma conseguito dal convenuto era falso, essendo tale pergamena già in precedenza legittimamente assegnata dall’Ufficio scolastico della Campania ad altro istituto. L’elemento soggettivo ritenuto sussistente è ovviamente quello del dolo, dal momento che le indagini avevano provato che la sessione straordinaria dell’agosto 2013, nella quale erano stati emessi tutti i diplomi risultati falsi, non si era invero tenuta, tanto che il Presidente e i docenti della commissione d’esame disconoscevano tutti le proprie sottoscrizioni sui verbali delle sedute, presentando denuncia-querela per falso. Il convenuto, del resto, in giudizio rimaneva contumace e in sede istruttoria non era stato in grado di fornire alcuna prova circa la regolarità del titolo. Tutto ciò dimostra la piena consapevolezza della falsità del diploma in capo al convenuto, con conseguente configurazione del dolo. Risultando provato che il convenuto non è mai stato in possesso di nessuno dei diplomi, richiesti ex art. 2, comma 5, lett. g) del D.M. n. 640/2017 (“Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionali, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”), la Corte dei Conti ha chiarito che la condotta posta in essere ha determinato causalmente l’indebito collocamento del convenuto in graduatoria e il conseguente illecito vantaggio economico derivante dalle illegittime assunzioni dallo stesso conseguite. In relazione alla quantificazione del danno, il convenuto ha percepito retribuzioni pari a euro 40.000 circa, ma la Corte dei Conti ha ritenuto di dover adattare al caso concreto il principio giurisprudenziale in base al quale, in tema di falsità del titolo di accesso, “la violazione delle norme imperative o di ordine pubblico espressione di precetti costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento dell’attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt. 97, 33, co. 5, e 36 Cost.) è suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o dell’oggetto (art. 1418 c.c.) che non consente di riconoscere nessuna utilitas derivante dalla prestazione resa in assenza di idoneo titolo di studio” (Corte Conti, II Sezione Centrale di Appello, n. 159/2024). Precisamente la Corte ha affermato che tale orientamento può trovare piena applicazione soltanto nei casi in cui si tratti di prestazioni altamente qualificate, dal momento che “quando l'amministrazione esige una prestazione professionale particolarmente qualificata per l'effettuazione della quale richiede il possesso di un particolare titolo di specializzazione, l'attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre l'utilità che l'amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro” (Corte dei conti, Sez. II App., n. 7/2022). Invece, nei casi come quello in esame, nei quali si è in presenza di mansioni che non possiedano tale grado di qualificazione e competenza (nello specifico, proprie di un collaboratore scolastico e, dunque, limitate alla sorveglianza e pulizia degli spazi dell’istituto scolastico e alla vigilanza sugli alunni e sui locali, in collaborazione con i docenti), il principio generale deve necessariamente essere declinato diversamente, verificando se sussista in concreto una qualche utilità pubblica nella prestazione resa, pur in difetto di diploma. La Corte ha così riconosciuto sussistente una utilità, tenuto conto della natura non particolarmente elevata delle mansioni svolte, che non consente di azzerarne il valore, stimando un danno da minor qualità della prestazione resa, rispetto a quella attesa e rispetto a quella fornibile dai candidati legittimamente qualificati, pari al 75% della retribuzione percepita, e quindi corrispondente a una quantificazione del danno pari a circa euro 30.000.
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#responsabilità amministrativa
Sentenza 25/02/2025 n° 138
Area: Giurisprudenza

1. In materia di appalti pubblici, l’art. 49, comma 2, del d.lgs. 36/2023##6042T, stabilisce espressamente che “In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di beni, oppure nello stesso settore di servizi”. 2. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle asimmetrie informative (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030), che potrebbero consentirgli di formulare un’offerta migliore rispetto ai concorrenti, specie nel contesto di mercati con un non elevato numero di operatori (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292##2408L). 3. La ratio sottesa al principio di rotazione risiede nella necessità di assicurare un’effettiva alternanza tra gli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento, al fine di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuazione degli affidatari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori economici o per eludere le regole della concorrenza; tale principio si pone, dunque, quale presidio fondamentale per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti pubblici. 4. Pertanto, anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale (così Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019, n. 1524##1214L). 5. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento ”immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655) e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata” (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292##2408L; id., 2 luglio 2020, n. 4252; id., n. 2655/2020 cit.). 6. L’art. 49, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023##6042T espressamente chiarisce che il principio di rotazione non è regola preclusiva, senza eccezione, all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta “con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto” (v., nel vigore del D. Lgs. n. 50/2016, Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292##2408L; Id., 31 marzo 2020, n. 2182##2022L; Id., 3 aprile 2018, n. 2079##717L). 7. Il comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 prevede una disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) praticabile esclusivamente “per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)” dello stesso D. Lgs. n. 36/2023##6043T, ossia per le procedure negoziate senza bando, relative, rispettivamente, ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 (lett. c), ad appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza europea (lett. d) e, infine, ad appalti di servizi e/o forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza (lett. e). Nel caso di specie, riguardante l’affidamento di un servizio avente come importo a base di gara la somma di € 120.000,00, ovvero assoggettato alla disciplina degli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023##6043T la Corte ha ritenuto non applicabile l’ipotesi derogatoria dell’art. 49 comma 5 del d.lgs. 36/2023##6042T (in senso conforme, cfr. TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738).
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#personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#reato
Ordinanza 02/07/2025 n° 17861
Area: Giurisprudenza

In materia di valutazione del servizio civile e del servizio militare di leva ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico, è legittima e non contrasta con i principi costituzionali la distinzione tra il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego e quello prestato non in costanza di rapporto. E’ pertanto ragionevole e non discriminatoria l’equiparazione del primo al servizio effettivo reso nella medesima qualifica con conseguente diritto al riconoscimento pieno del punteggio corrispondente a tale qualifica e l’assimilazione del secondo al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali con diritto all’ottenimento di una valutazione inferiore. Tale diversa valutazione, da un lato, è coerente con l'articolo 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, che non esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa pubblica amministrazione limitandosi a garantire il principio dell'attribuzione non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici per i servizi non in costanza di rapporto, dall’altro, risponde all’esigenza di tutelare la posizione differenziata di chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva, nell’osservanza dell’articolo 52, secondo comma, della Costituzione.
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#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#valutazione del personale
Sentenza 10/09/2025 n° 682
Area: Giurisprudenza

Le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e, quindi, non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi. La giurisdizione spetta, rispettivamente, al giudice ordinario o al giudice amministrativo, a seconda che: a) la controversia concreta involga un atto di mera gestione delle graduatorie, riguardante in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria (giurisdizione ordinaria); b) l’oggetto del giudizio sia l’accertamento della legittimità della regolamentazione generale delle graduatorie, quale adottata con atto ministeriale (giurisdizione amministrativa generale di legittimità). Nel secondo caso, infatti, seppure l’interesse mediato del ricorrente è quello di ottenere, all’esito, una posizione utile nella graduatoria dei docenti, la domanda proposta si appunta sulla contestazione della legittimità dell’atto organizzativo adottato dall’amministrazione ( Nel caso di specie il ricorrente non ha fatto oggetto di impugnazione la regolamentazione generale delle graduatorie, quale adottata con atti ministeriali, primo fra tutti il decreto n. 26 del 2025. La controversia si risolve, perciò, nella contestazione dell’operato dell’Ufficio scolastico regionale nella gestione della graduatoria e non ha ad oggetto l’annullamento dei precedenti atti organizzativi emanati dall’Amministrazione con conseguente giurisdizione del g.o.).
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#questioni processuali: giurisdizione
Ordinanza 08/12/2025 n° 31920
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Ordinanza 18/01/2026 n° 1005
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 12/03/2025 n° 57
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e il depennamento dalle graduatorie di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico per mancanza di titolo idoneo, in quanto il presupposto di inserimento nella graduatoria era il conseguimento del diploma di qualifica professionale triennale operatore di servizi di Sala bar, conseguito presso l'istituto paritario Voltaire di Napoli in data 19 luglio 2011. Tuttavia, l’Istituto Voltaire per anno scolastico 2010-2011 aveva ottenuto la parità scolastica con riferimento alla sola prima classe con la conseguenza che non si possono considerare valide le qualifiche conseguite presso l'istituto con riferimento agli anni successivi. La mancanza di titolarità del titolo fatto valere, per mancanza in capo all’Istituto Voltaire nell’aa.ss. 2011/2012 dello stato di scuola paritaria, si fonda sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 4208/11 pronunciata in vicenda relativa proprio all’istituto ove in ragione della domanda di ottenimento della parità scolastica per il corso di nuova istituzione conseguente al riordino dell’ordinamento scolastico professionale disposto dal legislatore con DM 15.3.2010, i giudici amministrativi hanno stabilito che il riconoscimento della parità poteva avere effetto soltanto per la classe prima, non la terza all’esito della quale la ricorrente avrebbe conseguito il diploma. Negli anni 2010/2011 e 2011/2012 non potevano essere sostenuti quindi esami di qualifica in regime di parità.
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#parità scolastica#personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova
Sentenza 24/01/2025 n° 11
Area: Giurisprudenza

E’ legittima l’esclusione dalle graduatorie disposta in conformità con l’art. 7, co. 9, dell’ordinanza del n. 112/2022 dell’aspirante che abbia reso dichiarazioni mendaci anche qualora dette dichiarazioni risultino ininfluenti ai fini dell’attribuzione o della conferma dell’incarico in quanto ad esso non strettamente pertinenti. (La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza del Tribunale di Perugia, ha affermato il principio secondo cui, in base alla lex specialis di cui all’O.M. n.112/2022, il solo fatto di aver reso dichiarazioni non veritiere determina l’esclusione dell’aspirante da tutte le graduatorie nelle quali costui risulti inserito. Tale principio si discosta dall’orientamento della Corte di Cassazione (https://web.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=1540&tipo_prov=leg#:~:text=Corte%20di%20Cassazione%20%2D%20Lavoro%20%2D%20Sentenza%2011/07/2019%20n%C2%B0%2018699; https://web.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=2593&tipo_prov=leg:~:text=Corte%20di%20Cassazione%20%2D%20Lavoro%20%2D%20Sentenza%2008/11/2021%20n%C2%B0%2032574) secondo cui occorrerebbe distinguere tra requisiti che danno titolo ad accedere alla graduatoria (requisiti escludenti) da quelli che, invece, danno titolo solo ad un ulteriore punteggio (requisiti non escludenti). Occorre tuttavia precisare che la Corte si era pronunciata in merito all’interpretazione dell’art.75 del D.P.R. n.445/2000, che, per la verità, non è stato dedotto nella causa scrutinata dalla Corte d’Appello di Perugia. La redazione resta convinta che il richiamato art.75 del D.P.R. n.445/2000 sia la norma di riferimento (e gerarchicamente sovraordinata) laddove si tratti di effettuare i controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In attesa di un ripensamento da parte della Cassazione, si suggerisce pertanto molta prudenza nell’applicare estensivamente il principio affermato nella decisione in commento).
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#controllo sulle autocertificazioni#personale ata#personale dipendente: licenziamento o risoluzione del rapporto di lavoro#personale docente
Sentenza 02/09/2025 n° 652
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti nei pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti. 2. I concorrenti di pubblici concorsi alla cui documentazione si chiede di accedere non assumono, normalmente, neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto ex art. 25, L. n. 241/1990##1173T; di talché l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti fatti oggetto della richiesta ostensiva non arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi opporsi all'ostensione dei documenti richiesti (si veda Tar Campania Napoli ord. 24 febbraio 2025 n. 1523). 3. Nel caso di specie, il TAR non ha ritenuto condivisibile la tesi dall’Amministrazione per cui le istanze, ove richiedono “ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall’Allegato al bando di concorso…al fine dell’attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione”, sarebbero eccessivamente generiche ed esplorative. Infatti, parte ricorrente ha individuato la documentazione da richiedere sulla base delle informazioni a sua disposizione, documentazione identificabile peraltro, almeno in parte, con la medesima già rilasciata limitatamente alle prove del ricorrente. 4. L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Tar Marche 26 aprile 2024 n. 409, Tar Sicilia Catania 30 gennaio 2023, n. 284 ). 5. Nel caso di specie, gli atti sono stati ritenuti sufficientemente individuati mediante la loro attinenza ai criteri di valutazione delle prove scritte e orali. Il partecipante di un concorso non può essere a conoscenza degli atti adottati dalla Commissione per orientare la propria attività. 6. In merito alla verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei, vale la regola per cui l’accesso deve essere limitato alla documentazione effettivamente esistente agli atti della procedura. Nel caso in esame le istanze sembrano richiedere all’Amministrazione un’attività di verifica ex novo senza indicare i documenti esistenti. 7. La domanda di accesso alle certificazioni presentate da idonei e vincitori e alle date di validità delle stesse per le categorie di riserva è specifica e non impone un’attività alla PA. L’accesso a tali documenti è consentito se finalizzata a difendere i propri interessi giuridici. La tutela della riservatezza non può ritenersi tout court ostativa al cd. “accesso difensivo”, ed anzi, salvo il giusto contrappeso con gli interessi cd. “sensibilissimi”, l’accesso difensivo è ritenuto ad essa prevalente. 8. L’art. 24, della L. n. 241 del 1990##1172T consente l’accesso agli atti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici anche laddove essi riguardino dati sensibili, salva l’applicazione dei principi di cui all’art. 60, D. Lgs. n. 196 del 2003##2277T, nel qual caso, il trattamento di atti contenenti dati idonei a rivelare, tra gli altri, lo stato di salute è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (tra le tante Tar Lazio Roma 6 febbraio 2024, n. 2288) Nel caso in esame, vista la non contestata appartenenza del ricorrente alle categorie di riserva, la documentazione richiesta rientra certamente tra gli atti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici anche laddove essi riguardino dati sensibili. 9. Con riguardo ai limiti all’accesso, negli atti richiesti (con particolare riguardo alle certificazioni eventualmente acquisite dalla PA), sono potenzialmente contenuti anche dati previsti dall'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003##2277T, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), del DLgs. n. 101 del 2018##3705T, il quale prevede che "quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale". Tali dati dovranno essere oscurati dall’Amministrazione. 11. La graduatoria degli idonei, essendo esclusa la sua pubblicazione per legge, si presenta come un documento non esistente, che deve essere formato dall’Amministrazione in risposta all’istanza e, quindi, non accessibile. 12. L’accesso non potrà riguardare tutte le domande e la documentazione dei vincitori e degli idonei, ma solo i vincitori e gli idonei con un punteggio uguale o superiore al ricorrente, non essendo individuabile un interesse del ricorrente medesimo ad accedere alle domande dei soggetti idonei con un punteggio inferiore.
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#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 10/03/2025 n° 332
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso agli atti, il diniego di accesso non può essere disposto oltre i casi in cui risulta espressamente previsto, tra i quali non figura l’ipotesi di decadenza della responsabilità genitoriale, soprattutto quando è in gioco il superiore interesse del minore e il diritto di difesa di un genitore in sede giudiziaria. 2. Pertanto, in assenza di una specifica preclusione normativa e in presenza di un documentato diritto di difesa anche connesso al superiore interesse del minore, il genitore ha diritto ad accedere alla documentazione richiesta, con le dovute cautele per la tutela dei dati sensibili. Nel caso di specie, una madre alla quale era stato tolto l’affidamento del figlio ormai da oltre tre anni aveva domandato la copia di tutta la documentazione scolastica relativa al minore. La madre, coinvolta in un procedimento civile per contestare quello un illecito allontanamento coatto, aveva chiesto all’istituto comprensivo frequentato dal figlio pagelle, verifiche, verbali e registro delle assenze degli ultimi tre anni. Tali documenti erano necessari per supportare la propria posizione processuale, sottolineando come il rendimento scolastico e le condizioni psicofisiche del bambino si fossero aggravate dopo l’allontanamento. Il dirigente scolastico aveva respinto la richiesta, motivando il diniego con la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre: la donna non era quindi più legittimata secondo la scuola a ricevere i documenti.
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#accesso agli atti amministrativi#genitori: responsabilità genitoriale#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 06/05/2025 n° 3828
Area: Giurisprudenza

1. Il principio di trasparenza rifiuta soluzioni che impediscano in via generale a un soggetto interessato di conoscere i contenuti di un esposto (cfr. ex multis Cons. Stato, V, 09/05/2024, n.4150). 2. In materia di accesso agli atti, il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha comunque un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza, compresi quindi gli esposti e le denunce che hanno determinato l'attivazione di tale potere. A ciò, non osta neppure il diritto alla riservatezza, che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, giacché al predetto diritto alla riservatezza non può riconoscersi un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l'ordinamento non attribuisce valore giuridico positivo all'anonimato. 3. Non esiste pertanto alcun diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti, salva la dimostrazione che in questo caso difetta del tutto, circa la sussistenza di una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell'autore della segnalazione.
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#accesso agli atti amministrativi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#trasparenza amministrativa#accesso civico
Sentenza 14/02/2025 n° 6
Area: Giurisprudenza

Nel caso in esame, la Corte dei Conti ha convenuto in giudizio i DSGA e i dirigenti scolastici succedutisi dal 2019 al 2023 per diversi addebiti, il principale dei quali è costituito dall’aver cagionato una maggiore spesa a carico dello Stato per l’aumento di alcune professionalità derivante dalla comunicazione di un numero di iscritti convittori e semiconvittori sovradimensionato rispetto alla realtà. Precisamente, per la formazione degli organici, determinata sulla base del numero degli alunni, viene utilizzata l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), istituita dall’art. 3 del d.l. 76/2015 e riordinata con il D.M. 692/2017. La disciplina prevede che, tenendo conto del numero degli iscritti, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, venga determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicati dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Viene dapprima individuato l’organico di diritto, costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso e sulla base della previsione di transito all’anno successivo. L’organico di fatto, corrispondente alla situazione reale, è naturalmente destinato a divergere da quello di diritto a causa di diversi fattori, in parte inevitabili. Innanzitutto, infatti, va considerato che le previsioni sono effettuate nel corso dell’anno precedente, quando non è ancora noto con esattezza il numero degli alunni che transiteranno all’anno successivo e non tiene conto di ulteriori fattori che possono subentrare successivamente: trasferimenti di alunni da una scuola all’altra, nuove iscrizioni e, nel caso degli alunni con disabilità, nuove certificazioni ai sensi della legge 104/1992 o richieste di insegnanti di sostegno in deroga al numero fissato nell’organico di diritto. Il procedimento relativo all’organico di fatto aggiorna la pianta organica tenendo conto delle situazioni concretizzatesi successivamente alla fase previsionale. Le attività previste per l'organico di fatto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. Analogo procedimento è adottato per il calcolo del personale ATA, sulla base di tabelle predefinite che tengono conto degli alunni e delle caratteristiche della scuola. Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico l’Ufficio scolastico territoriale attribuisce tuttavia a ciascuna scuola i posti di potenziamento che, insieme ai posti dell’organico di diritto, costituiscono l’organico dell’autonomia, ai sensi dell’art. 1 comma 68, legge n. 107/2015. Nel decreto interministeriale adottato dal MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo Stato definisce il contingente massimo di posti che si possono istituire in ciascuna regione per l'anno scolastico di riferimento. Successivamente all’attribuzione dell’organico da parte dell’U.S.R., il dirigente scolastico può eventualmente disporre incrementi del numero delle classi solo in caso di straordinarie e inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni, non prevedibile in fase di proposta, previa autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. La Corte ha riepilogato poi, ritenendola molto rilevante ai fini della determinazione della responsabilità, la tempistica relativa alle attività previste per l'organico di fatto, che, come detto, con l'entrata in vigore della legge n. 333 del 20/8/2001, devono concludersi entro luglio di ciascun anno. La comunicazione dei dati avviene in vari momenti nel corso dell’anno scolastico: a settembre vengono comunicati i frequentanti dell’anno scolastico in corso, a gennaio - febbraio vengono acquisite le nuove iscrizioni attraverso la procedura delle Iscrizioni OnLine tramite il sistema SIDI, nel corso dell’anno scolastico lo stato dell’alunno viene aggiornato in caso di trasferimento o interruzione di frequenza e tra giugno e settembre vengono comunicati i dati relativi agli esiti finali (scrutini ed esami). Orbene, nel caso in esame, risultava che la dirigente scolastica aveva comunicato all’Ufficio scolastico regionale un numero di convittori o semiconvittori maggiore di circa 30 unità per ciascun anno, con l’indicazione spesso tra gli iscritti di studenti già diplomati; tale comunicazione inveritiera aveva comportato l’assegnazione all’istituto scolastico di un numero eccessivo di assistenti amministrativi e di collaboratori scolastici. Ciò premesso, la Corte dei Conti ha individuato la responsabilità nella comunicazione dei dati dell’Anagrafe in capo al dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.m. 692/2017 “I dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole paritarie sono responsabili in ordine all'esattezza e all'aggiornamento dei dati comunicati all'Anagrafe”. L’art. 2, c. 6, del d.p.r. 81/2009 prevede, inoltre, che “I dirigenti dell'Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi”. Sotto il profilo dell’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento della colpa grave, in relazione alla macroscopica trascuratezza della dirigente scolastica nell’effettuare comunicazioni all’Ufficio Scolastico Regionale di dati falsati, utilizzando, per le quantificazioni, circostanze e valutazioni che, in base alla normativa, erano del tutto ininfluenti e senza aver verificato i dati effettivi. Pur accertando in capo alla dirigente scolastica l’elemento psicologico della colpa grave, la Corte ha tuttavia chiarito che la responsabilità deve ritenersi sussistente esclusivamente per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 21 del d.l. 76/2020, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza contabile. Infatti, l’innovazione normativa introdotta dall’art. 21 del d.l. n. 76/2020 che limita la punibilità alle sole ipotesi di dolo, non trova applicazione rispetto agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Per la quantificazione del danno cagionato, la Corte ha effettuato il raffronto tra l’organico spettante e quello effettivo, in relazione alle varie figure professionali, conteggiando gli stipendi corrisposti sulla base dei dati inveritieri: determinata la somma di circa 66.000 euro per ciascun anno scolastico (dei due contestati), la Corte ha ritenuto di esercitare il proprio potere riduttivo in considerazione del vantaggio tratto dall’amministrazione e dalla collettività dall’attività lavorativa del personale assegnato in eccesso al convitto, quantificando il danno in euro 15.000 per ciascun anno e dunque in complessivi euro 30.000, al loro delle ritenute fiscali Irpef. ----------------------------------------------------------------------- Fermo restando tale profilo di responsabilità, il giudizio ha avuto ad oggetto altri addebiti, tra cui gravi irregolarità nella gestione economica per quanto riguarda l’approvvigionamento di derrate alimentari per il convitto e i laboratori; l’istituto infatti aveva effettuato numerosi affidamenti diretti sotto la soglia di € 40.000,00 (e successivamente sotto le soglie incrementate dai decreti-legge n. 76/2020 e n. 77/2021), senza previa acquisizione di preventivi, reiterando altresì gli affidamenti nei confronti delle medesime ditte fornitrici, senza rispettare il principio di rotazione. La Corte, tuttavia, sotto tale profilo ha ritenuto l’insussistenza di ipotesi di responsabilità, ritenendo non provato, da parte della Procura, il danno da mancata concorrenza (quale lesione del patrimonio pubblico derivante da un maggiore esborso ingiustificato rispetto a quanto sarebbe stato speso se fosse stata seguita una procedura regolare di gara).
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#responsabilità amministrativa
Sentenza 29/09/2025 n° 16802
Area: Giurisprudenza

È legittima l’imposizione dell’obbligo vaccinale anti-Covid-19 al personale scolastico, nonché la conseguente sospensione dal servizio e dalla retribuzione per l’inadempimento, trattandosi di misure fondate sul principio di solidarietà, coerenti con le evidenze scientifiche disponibili e proporzionate alla tutela della salute pubblica. Legittime le censure sollevate in merito alla questione della non debenza della retribuzione o di altri compensi o emolumenti comunque denominati anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 del 2023. Sono altresì legittimi i controlli sullo stato vaccinale tramite il SIDI, poiché previsti da norma primaria e frutto di un corretto bilanciamento operato tra tutela della riservatezza di alcuni singoli e tutela della salute generale. Inammissibile infine l’azione sindacale quando volta a tutelare interessi non omogenei all’interno della categoria in quanto l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass
Ordinanza 18/01/2026 n° 1006
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 24/07/2025 n° 14735
Area: Giurisprudenza

L’errata indicazione della data del colloquio nel verbale di predisposizione dei materiali, dovuta ad un evidente errore materiale, assume una rilevanza meramente formale tale da non comportare alcuna alterazione dell’esito della prova in un’ottica sostanzialistica legata al principio della strumentalità delle forme. Del resto, il principio di strumentalità delle forme esclude che qualsivoglia violazione di carattere formale possa incidere sulla legittimità del provvedimento, essedo la forma funzionalizzata alla sostanza della decisione. Inoltre, il gravato verbale costituisce atto pubblico che fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento e delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti con la conseguenza che è riservata al giudizio di querela di falso – non promosso dalla ricorrente - la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. La contestazione del verbale relativo allo svolgimento del colloquio è inammissibile in quanto si risolve in un tentativo di sindacare il merito del giudizio riservato alla commissione d’esame, che è precluso al GA. L’attività compiuta dalla sottocommissione è contrassegnata da apprezzamenti effettuati sulla base di discipline scientifiche e di regole di valutazione didattica implicanti il riscontro del grado di maturità e delle conoscenze acquisite dall’allievo. Questa attività di giudizio, caratterizzata da margini di discrezionalità particolarmente ampi rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza del personale docente che procede all’esame finale, in assenza di un qualsiasi effettivo principio di prova in senso contrario, non è suscettibile di far intravvedere ipotetici aspetti di sviamento e cioè di deviazione da una funzione di verifica e controllo che al contrario, nella specie, appare essere stata condotta con modalità congrue e adeguate. (Nel caso di specie la ricorrente censurava la votazione conseguita all’esito dell’esame di Stato pari a 76/100, in quanto non coerente con il proprio curriculum scolastico – media di voto tra l’8 e il 9 e un totale di crediti pari a 54/60 - ed impugnava il verbale di predisposizione dei materiali per il colloquio ed il verbale relativo allo svolgimento del colloquio. Nel rigettare tutte le censure mosse per i motivi sopra esposti, il TAR osserva che la tesi della ricorrente per cui vi sarebbe una contraddizione tra il curriculum scolastico e l’esito delle prove conduce non solo a svilire il valore dell’esame di Stato, che viceversa è tenuto nel debito conto dal Legislatore tanto da rappresentare il 60% del voto finale, ma porta finanche al paradossale esito di privare la Commissione d’esame del potere di emettere un eventuale giudizio di insufficienza frutto della sommatoria dei voti relativi ai vari indici di valutazione della prova orale del candidato.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 18/10/2025 n° 501
Area: Giurisprudenza

E’ disciplinarmente rilevante la condotta del Dirigente Scolastico che ha trasmesso all'esterno (prima rispondendo alla specifica richiesta dei genitori di un allievo della Scuola e poi rilasciando delle dichiarazioni alla stampa) un'informazione solo in apparenza completa e veritiera, ma in realtà parziale e fuorviante, perchè idonea a suggerire ai destinatari che la mancata nomina di alcuni insegnanti, necessaria per garantire la piena funzionalità dell'Istituto da lui diretto, era conseguenza di un colpevole ritardo dell'Amministrazione, imputabile in particolare ad un'omissione o comunque alla scarsa diligenza e tempestività dell'Ufficio di Ambito Territoriale. E' vero che il Dirigente Scolastico ha il dovere di trasparenza e informazione verso gli utenti del servizio e i cittadini in generale, e nell'adempierlo può anche esprimere delle critiche nei confronti dell'Amministrazione, ma deve contemperare l'esercizio di questo potere/dovere con il rispetto degli altri obblighi posti a suo carico: correttezza e collaborazione con i Dirigenti di altri Uffici; verità, obiettività, chiarezza e semplicità nella comunicazione; tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione. E’ legittima quindi la sanzione disciplinare irrogata al Dirigente Scolastico che non si è uniformato a queste regole e principi in quanto: ha fornito (ai genitori ed ai cittadini) una descrizione parziale, generica e troppo semplificata della situazione e quindi ha dato un'informazione non veritiera, chiara ed obiettiva e perciò tutt'altro che trasparente; si è preoccupato solo di tutelare la sua posizione, imputando in modo implicito ma chiaro ogni responsabilità della mancata nomina degli insegnanti alla ingiustificata e quindi colpevole inerzia di un altro Ufficio in contrasto con il dovere di correttezza e collaborazione con i colleghi; ha trasmesso all'esterno l'immagine di un'Amministrazione ritardataria e inefficiente contribuendo in questo modo a rafforzare nel pubblico la sfiducia verso il sistema scolastico). La violazione dei doveri previsti dal codice di comportamento di cui al DPR 62 del 2013 costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art.54 del d.lgs.165/2001; e, nel caso di specie, può essere ricondotta - per le sue caratteristiche oggettive e soggettive - alla previsione dell'art.28 comma 3 lettera b) del CCNL, che punisce con la sanzione pecuniaria da 200,00 a 500,00 Euro la "condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza".
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#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
n° 399
Area: Normativa

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)
3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)
3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concors (3).
3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. (3)
(1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(3) Comma aggiunto dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo
01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare
12/12/2024 n° 767
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10099052]
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 767 del 12 dicembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con segnalazione presentata all’Autorità, la sig.ra XX, ha lamentato che l’Istituto Comprensivo Statale Calenzano (di seguito, l’Istituto) avrebbe inviato in più occasioni, e precisamente, in data 3 novembre 2021, 4 aprile 2022 e 8 maggio 2023 al proprio indirizzo e-mail (…) i “Programmi educativi individualizzati” riguardanti i ragazzi con disabilità (PEI) riferiti a taluni alunni della scuola, pur non avendo con l’Istituto alcun tipo di rapporto o collaborazione. Tali e-mail recherebbero in chiaro gli indirizzi e-mail dei destinatari, compreso quello della segnalante e i nominativi degli alunni interessati. La segnalante ha, inoltre, rappresentato che l’Istituto avrebbe fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata, rappresentando che l’invio della predetta documentazione era dovuto ad un caso di omonimia con una docente.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del 31 maggio 2023 (prot. n. 86406) fornendo riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
“il trattamento dei dati personali, anche sanitari o particolari, necessari alla Scuola per perfezionare un percorso di personalizzazione individuale a favore degli alunni disabili denominato PEI (Piano Educativo Individualizzato) ovvero PDP (Piano Didattico Personalizzato) avviene in base alla L. 104/92, DPR 24/2/94, L. 170/10. Il trattamento è effettuato quindi sulla base di una norma di legge, ovvero è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”;
“le comunicazioni via email oggetto di erroneo invio erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
“l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
“il mittente delle email (…) risulta Autorizzato al Trattamento ed opportunamente formato sul trattamento dei dati e sulle corrette procedure da adottare”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del 6 novembre 2023 (prot. n. 149693), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del 6 dicembre 2023, rappresentando, in particolare, che:
- “L’Assistente Amministrativa, incaricata del trattamento dei dati personali per l’area Didattica, inviava erroneamente ad altro destinatario, comunicazione di convocazione del PEI di un alunno”;
- “le comunicazioni via email, oggetto di erroneo invio, erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
- “quanto descritto è un errore di carattere soggettivo commesso da persona comunque formata. L’informazione trasmessa al destinatario errato non riporta il tipo di difficoltà dell’alunno, ma se ne deduce solo che presenta necessità individuali nel piano di studi”;
- “l’Assistente Amministrativa ha riferito che l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
- “dal client di posta elettronica è stata disattivata la funzione di autocompletamento e sono state impartite specifiche istruzioni agli autorizzati per tutte gli invii, da effettuare in Ccn”;
- “nel corpo di tutte le mail inviate è presente l’avviso "Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente”;
- “ciascuna unità di personale, relativamente alle proprie funzioni, è assegnato formale incarico del trattamento dei dati”;
- “il personale ha ricevuto apposita formazione nell’ultimo triennio”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data 15 novembre 2024, l’Istituto scolastico ha altresì dichiarato:
- “si è trattato di un errore di una comunicazione ad un indirizzo mail di un destinatario diverso dal corretto destinatario per un errore dovuto all’auto completamento del sistema gestionale utilizzato all’epoca dei fatti, di cui la scrivente non era a conoscenza in quanto all’epoca dei fatti la posta era affidata al DSGA e quindi ad un assistente amministrativo; non ero a conoscenza nemmeno del reclamo”;
- “dopo la notifica della violazione ho cercato insieme al DPO di allora e al DPO di recente nomina di mettere in atto misure per evitare violazioni simili e consolidare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”;
- “insieme al DPO stiamo cercando di gestire alcune comunicazioni mediante registro elettronico ed inviare comunicazioni cifrate con password oltre ad un’attività di formazione per i docenti ed i collaboratori scolastici anche nell’ambito del PNRR; abbiamo aggiornato la modulistica in materia di protezione dei dati personali rinvenibile anche sul sito e abbiamo aggiornato le informative, è prevista un’attività di formazione per il prossimo 6 dicembre p.v. per gli assistenti amministrativi proprio per evitare che il ricambio del personale comporti maggiori rischi per la privacy; abbiamo inviato il Vademecum del garante in ambito scolastico al personale e alle famiglie”;
- “sono rammaricata per la violazione verificata”;
- “stiamo facendo tutto il possibile per portare il rischio di violazione vicino allo zero %”;
- “al momento stiamo trasmettendo e acquisendo solo in modalità cartacea alcuni documenti contenenti dati particolarmente delicati fino a quando non saranno definite le modalità di trasmissione cifrata”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato alla segnalante, in data 3 novembre 2021, una e-mail contenente un file denominato “XX”, in data 4 aprile 2022 una e-mail contenente il riferimento ad una “proposta di data per il Pei” riferito all’alunna XX e in data 8 maggio 2023 una e-mail contenente un file denominato “XX”.
Tali comunicazioni sono state inviate alla segnalante a causa di un erroneo invio dovuto “probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quello (della segnalante)”.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che il riferimento al PEI, ossia al documento recante il “Programma educativo individualizzato” riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno al quale tale documento viene riferito.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Risulta inoltre accertato che le richiamate e-mail, inviate dall’Istituto, recavano in chiaro gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari, compreso quello della segnalante.
Al riguardo si evidenzia che il Garante, anche se con riferimento all’utilizzo di liste per l’invio di più e-mail o sms per finalità promozionali, ha avuto modo di chiarire che l’invio di messaggi di posta elettronica “con mailing list in chiaro costituisce di fatto una comunicazione di dati personali (quelli relativi agli altri indirizzi di posta) a terzi, ossia ai molteplici destinatari” della e-mail. Risulta necessario pertanto mantenere riservati, magari utilizzando la funzione "ccn" (ossia l'inoltro per conoscenza in "copia conoscenza nascosta"), gli indirizzi di posta utilizzati per l'invio” di e-mail (Cfr. punto 5 delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013, consultabili sul sito internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2542348).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto scolastico, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti dati personali relativi alla salute degli alunni ivi riportati e l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari delle note stesse e della segnalante, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali e di categorie particolari di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dall’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle (altre) misure (correttive) di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio (del Garante) adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che la comunicazione di dati ha riguardato un numero ristretto di alunni (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con specifico riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta per un errore di autocompletamento degli indirizzi e-mail, essendo stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Alla luce di tale specifica circostanza, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze attenuanti:
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale di autocompletamento dell’indirizzo e-mail, in quanto è stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.
Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la comunicazione alle famiglie degli interessati, il corpo docente e alcuni professionisti sanitari di informazioni relative allo stato di salute di molteplici alunni.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Comprensivo Statale Calenzano nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano con sede in via P. Mascagni, 15 - 50041 Calenzano (FI), Codice fiscale 94081300488, di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano di Calenzano (FI):
- di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 12 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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15/07/1991 n° 215
Area: Prassi, Circolari, Note

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. La presente ordinanza stabilisce le modalità delle elezioni dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli di classe e di interclasse previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dei consigli di intersezione delle scuole materne, istituiti in via amministrativa con la circolare ministeriale del 2 ottobre 1986, n. 270 e detta in materia le ulteriori norme funzionalmente collegate all'elezione dei predetti organi.
2. Restano escluse dalle presenti disposizioni le modalità di elezione della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, del comitato per la valutazione del servizio previsto dall'art. 4, comma 2, lett. i) del citato decreto del Presidente della Repubblica e dei docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside, di cui al richiamato art. 4, comma 2, lett. g), relativamente ai quali la presente ordinanza si limita a dettare disposizioni generali. Le modalità per l'elezione di tali organi restano devolute all'organo collegiale di cui gli stessi sono espressione. Relativamente alla elezione del comitato per la valutazione del servizio e dei docenti collaboratori le elezioni hanno luogo entro il 20º giorno dall'inizio delle lezioni.
3. Le presenti norme disciplinano le elezioni nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche statali; non si applicano, pertanto, alle scuole non statali, anche se gestite da Comuni, Province o Regioni ed anche se parificate, pareggiate o legalmente riconosciute.
Art. 2 - Organo competente a indire le elezioni
1. Le elezioni per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette dal direttore didattico o preside.
2. Il Ministro della pubblica istruzione fissa la data delle votazioni.
3. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della presente ordinanza.
Art. 3 - Componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza nel Consiglio di circolo o d'istituto, nei Consigli di interclasse, di classe e nei Consigli di intersezione
1. Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l'Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni. Tali componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo nei modi previsti dai successivi articoli della presente ordinanza.
2. Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Art. 4 - Il collegio dei docenti
1. Fanno parte di diritto del collegio dei docenti tutti i docenti di ruolo, i docenti supplenti annuali e - limitatamente alla durata della supplenza - i docenti supplenti temporanei che prestano servizio nel circolo didattico o istituto. Ne fatto parte anche i docenti indicati nell'art. 18.
2. I docenti in assegnazione provvisoria, appartengono al collegio dei docenti del circolo o istituto in cui prestano servizio.
3. I docenti in servizio in più circoli o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli ed istituti in cui prestano servizio.
4. Il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all'elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all'elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie).
Art. 5 - Aggregazione di istituzioni scolastiche
1. Nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quanto sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Ciascuna sezione viene convocata dal preside per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche riferite alla singola sezione, che devono essere coerenti con il piano annuale delle attività formative dell’istituto e con la programmazione didattico-educativa generale predisposti dal collegio dei docenti plenario, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 16/4/1994, n 297.
2. Il collegio dei docenti plenario elegge i collaboratori del preside di cui all’art. 7, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il preside sceglie il vicario, avendo cura che, in caso di aggregazione tra scuole di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente a ordine di scuole diverso dal proprio.
3. Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.
4. Il collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la composizione della commissione elettorale fino alla costituzione del consiglio d’istituto di cui al successivo art. 26.
5. In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dell’art. 1, comma 20, della legge 28/12/1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuole.
6. Qualora nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti d’istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il consiglio d’istituto, quest’ultimo decade e il provveditore agli studi nomina, fino all’insediamento del nuovo consiglio d’istituto, il commissario per l’amministrazione straordinaria di cui all’art. 9 del decreto interministeriale 28/5/1975.
7. Qualora, invece, a un’istituzione scolastica, presso la quale sia in funzione il consiglio d’istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d’istituto. Fino all’insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il consiglio d’istituto uscente.
8. Nel consiglio d’istituto viene riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole comprese nell’aggregazione.
Art. 6 - Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva nel Consiglio di circolo o di istituto, nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione e nei Consigli di classe dei corsi di scuola media sperimentale per lavoratori
I - Consiglio di circolo o di istituto
1. Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:
- n. 6 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore didattico o il preside.
2. Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore didattico o preside.
3. Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.
4. Alle riunioni del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del Consiglio, due rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente eletti dai docenti dei predetti corsi funzionanti nella scuola. Non si fa luogo a tale elezione se due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del consiglio. Il numero dei docenti da eleggere appositamente è ridotto a uno nel caso in cui del consiglio di istituto faccia già parte altro docente dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori. Alle stesse riunioni partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi, eletti dai frequentanti dei corsi medesimi.
5. Per le elezioni delle rappresentanze dei docenti e degli studenti previste dal precedente comma si osservano le procedure previste dalla presente ordinanza per l'elezione dei docenti e degli studenti nel consiglio di istituto.
II - Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione
6. Il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole materne e il consiglio di classe negli istituti secondari e artistici sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto nel comma successivo.
7. Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe e sono eletti secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416:
1) nella scuola elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
2) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra;
3) nella scuola secondaria di secondo grado e artistica, due rappresentanti dei genitori, eletti come sopra e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
4) nei corsi per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti. In tali classi non è rappresentata la componente genitori;
5) nei consigli di classe dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori sono chiamati a far parte due rappresentanti dei frequentanti eletti dagli studenti di ciascun corso.
8. Nei casi in cui il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale sia inferiore o pari al numero dei posti da coprire, tutti gli elettori fanno parte di diritto dell'organo collegiale di cui trattasi, ed i posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti.
9. Nei casi in cui il numero degli elettori sia superiore di una sola unità rispetto al numero dei posti da coprire si procede per sorteggio.
10. A norma dell'art. 28 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416, gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni
1. I genitori degli alunni partecipano all'elezione:
- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse dei circoli didattici;
- di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne;
- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media;
- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;
- di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie;
- di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d'istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.
2. Nei corsi serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe.
3. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all'elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i genitori di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto.
4. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale.
5. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
6. I rappresentanti legati degli istituti, ai quali sono affidati i minori possono essere sentiti dal consiglio di circolo o istituto sui problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.
7. I direttori didattici o presidi al momento della iscrizione o reiscrizione dell'alunno alle classi successive, promuovono la compilazione da parte degli interessati (genitori per gli alunni minorenni) di una scheda nella quale dovranno essere indicate le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita):
a) dell'alunno iscritto;
b) dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci;
c) di eventuali fratelli dell'alunno iscritto che frequentino altre scuole statali o non statali, con l'indicazione delle relative scuole frequentate.
8. Detta scheda non deve contenere altre notizie relative ai genitori degli alunni e può essere usata esclusivamente per la formazione degli elenchi previsti dal successivo art. 27.
9. La compilazione della scheda non costituisce condizione per l'iscrizione dell'alunno alla scuola.
10. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 8 - Elettorato attivo e passivo degli alunni
1. Gli alunni partecipano all'elezione:
- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;
- di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;
- di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.
2. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; all'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto tutti gli alunni iscritti all'istituto ivi compresi gli alunni che frequentano i corsi integrativi previsti dall'art. 18.
3. L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.
4. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di istituto si svolgono secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 9 - Procedura semplificata per l'elezione della rappresentanza dei genitori negli organi collegiali di durata annuale e della rappresentanza degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto
1. Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale (genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) si svolgono secondo la procedura semplificata di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23.
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale docente
1. Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione di:
- sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;
- due o quattro rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Ai fini della determinazione del numero dei componenti del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto del numero dei docenti che hanno diritto ad esercitare l'elettorato.
3. Ai fini dell'elezione dei componenti del comitato per la valutazione del servizio nei conservatori di musica, nelle Accademie di Belle Arti, nell'Accademia nazionale di danza e nell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, l'elettorato attivo e passivo spetta, oltre che ai docenti, agli assistenti delle Accademie di Belle Arti, agli accompagnatori di pianoforte, ai pianisti accompagnatori e alle assistenti educatrici.
4. I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417.
5. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
6. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta, altresì, l'elettorato attivo e passivo:
a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
b) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma degli artt. 5 e 6 della legge n. 1213 del 1967;
c) agli insegnanti di ruolo e non di ruolo chiamati a coprire i posti di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 nei circoli didattici in cui si svolgono le attività integrative;
d) ai docenti di ruolo e non di ruolo impegnati nell'attività di sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;
e) agli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano l'elettorato attivo e passivo rispettivamente nell'istituto magistrale e nella scuola magistrale;
f) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata;
g) agli insegnanti di religione;
h) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;
i) al personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali con le modalità previste dal successivo art. 17.
7. Il personale docente dipendente degli enti locali e che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
8. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
9. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di tutti gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio.
10. Il docente incaricato di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.
11. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero e ai vincitori di borse di studio presso le Università.
12. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute nei successivi artt. 11, 12, e 13.
Art. 11 - Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato
1. ll personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel comma successivo.
2. Il personale docente che si trova nella situazione di cui al comma precedente e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto.
3. Il disposto dei due commi precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
4. Gli insegnanti comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto. Gli insegnanti psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo alle riunioni dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.
Art. 12 - Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 13 - Personale assunto per le attività di prescuola e di interscuola
1. Il personale docente assunto per le attività di prescuola e di interscuola previste dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 e quello assunto, per le stesse attività, dagli enti locali, elegge uno o due rappresentanti - a seconda che gli appartenenti al personale medesimo siano fino a dieci o più di dieci - con il compito di formulare - in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento - pareri rispettivamente al consiglio di circolo e al consiglio di istituto sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività allo stesso personale affidate. A tal fine il consiglio di circolo o di istituto può chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo.
2. L'elezione dei rappresentanti del personale, di cui al presente articolo, avviene secondo le stesse modalità previste per la elezione dei rappresentanti del personale docente nel consiglio di circolo o di istituto.
3. Il collegio dei docenti ed i consigli di classe, di interclasse e di intersezione possono chiamare a partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo, appartenenti al personale in questione, quando si tratti di problemi attinenti all'attività educativa in generale.
Art. 14 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza
1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.
3. Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
4. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.
5. Il disposto del comma precedente si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
Art. 15 - Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente comma 5° dell'art. 14.
2. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 16 - Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.
2. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
3. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.
4. I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.
5. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.6. In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
Art. 17 - Convitti nazionali ed educandati femminili: Scuole annesse - Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali
1. Negli istituti di educazione (convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato) nei quali funzionino più tipi di scuola, sono costituiti gli organi collegiali distintamente per ciascun tipo di scuola.
2. In detti istituti di educazione l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta esclusivamente alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 che prestano servizio nelle scuole annesse.
3. Le scuole elementari funzionanti presso le predette istituzioni costituiscono circoli didattici a sé stanti.
4. Quando gli insegnanti in servizio nelle scuole medesime siano in numero non superiore a sei, tutti fanno parte di diritto del consiglio di circolo o istituto ed i posti non attribuiti rimangono vacanti. Qualora gli insegnanti siano sette, si procede per sorteggio, negli altri casi l'elezione si svolge secondo le comuni procedure.
5. Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti dei circoli didattici annessi agli istituti di educazione, quando gli insegnanti in servizio siano tre, è regolarmente costituito: l'organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione non debba trattarsi nella seduta; quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l'organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di un vicino circolo didattico indicato dal Provveditore agli studi: detto comitato è, peraltro, presieduto dal rettore del convitto nazionale o dalla direttrice dell'educandato femminile dello Stato. Negli altri casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni procedure.6. ll personale educativo e quello A.T.A. dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato elegge, rispettivamente, uno o due rappresentanti, a seconda che gli appartenenti alla categoria del personale educativo e quello A.T.A. stesso siano fino a dieci o più di dieci. Detti rappresentanti hanno il compito di formulare pareri - in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 per gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento - ai consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate dai convittori e semiconvittori sui problemi organizzativi ed educativi connessi con le attività affidate alle rispettive categorie di personale in questione. A tal fine i consigli di circolo o di istituto delle istituzioni scolastiche frequentate dai convittori e semiconvittori possono chiamare detti rappresentanti a partecipare alle proprie riunioni a titolo consultivo. I rappresentanti del personale educativo sono eletti dal collegio degli istitutori previsto, in via sperimentale, dalla circolare ministeriale n. 111 del 31 marzo 1989.
Art. 18 - Corsi integrativi degli istituti magistrali e licei artistici
1. I corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici sono da considerare parte integrante delle predette istituzioni scolastiche. Pertanto le componenti interessate ai predetti corsi partecipano alle elezioni degli organi collegiali dell'istituto.
Art. 19 - Istituti d'arte - Conservatori di musica - Accademia nazionale di danza, accademie di belle arti, accademia nazionale di arte drammatica
1. Negli istituti d'arte con annesse scuole medie gli organi collegiali a livello di istituto (consigli di classe, collegio dei docenti, comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e consiglio di istituto) sono costituiti distintamente per l'istituto d'arte e per la scuola media.
Art. 20 - Scuole materne
1. Fino a quando non saranno istituite le direzioni didattiche di scuola materna statale, si osservano le seguenti modalità di applicazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416:
- il numero degli alunni delle scuole materne statali concorre a determinare la popolazione scolastica del circolo didattico in cui esse funzionano;
- ai genitori degli alunni delle scuole materne spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori del consiglio del circolo in cui dette scuole funzionano;
- al personale ausiliario delle scuole materne medesime spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nel consiglio di circolo in cui le predette scuole funzionano.
2. Il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono costituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza ed i docenti eleggono i collaboratori del direttore didattico per le scuole materne medesime, ai sensi degli artt. 4 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
3. Gli insegnanti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
4. L'elezione dei rappresentanti degli insegnanti di scuola materna nel consiglio di circolo avviene con le seguenti modalità:
- nel caso di un solo rappresentante, quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, si procede per sorteggio; quando vi sia un solo insegnante in servizio, questi fa parte di diritto del consiglio di circolo;
- nel caso di due rappresentanti, quando vi siano tre insegnanti in servizio, si procede per sorteggio; quando vi siano non più di due insegnanti in servizio, questi fanno parte di diritto del consiglio di circolo e, se l'insegnante in servizio sia uno solo il posto non attribuibile va in aumento ai posti spettanti ai rappresentanti degli insegnanti elementari del circolo.
5. Negli altri casi i rappresentanti degli insegnanti di scuola materna sono eletti secondo le procedure comuni per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di circolo.
6. Per la costituzione del comitato per la valutazione del servizio si osservano le disposizioni che seguono:
- quando gli insegnanti in servizio siano tre, l'organo è regolarmente costituito e i tre insegnanti ne fanno parte di diritto; l'organo medesimo deve convocarsi, in tal caso, con la partecipazione del presidente e dei due insegnanti della cui valutazione non debba trattarsi nella seduta;
- quando gli insegnanti in servizio siano in numero inferiore a tre, l'organo non si costituisce e la valutazione degli insegnanti è affidata al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti elementari costituito nel circolo didattico al quale le sezioni di scuola materna sono annesse.
7. Negli altri casi il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si costituisce secondo le comuni procedure.
8. Per quanto riguarda l'elezione delle rappresentanze dei genitori nel consiglio di intersezione si applica la procedura semplificata di cui ai successivi artt. 21 e 22.
TITOLO II - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE. ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO
Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe - o per ciascuna sezione (scuole materne) - l'assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.
2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche di quella studentesca.
3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.
Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli eletti
1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art. 21 è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea.
3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista dall'art. 21 e, all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti presenti;
b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali predette.
4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.
7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Art. 23 - Inapplicabilità della procedura semplificata
1. La procedura elettorale semplificata, prevista dagli artt. 21 e 22 della presente ordinanza, non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.
TITOLO III - PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Art. 24 - Costituzione della commissione elettorale di circolo o d'istituto. Validità delle deliberazioni1. Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
3. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
4. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.5. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
6. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
7. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.8. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
10. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.
11. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
12. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.
Art. 25 - Consiglio di circolo o di istituto nei circoli o nelle scuole di nuova istituzione
1. Nei circoli e nelle scuole che incominciano a funzionare per la prima volta in un determinato anno scolastico il Provveditore agli studi nomina, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, sentito il consiglio scolastico provinciale, un commissario straordinario e attiva contemporaneamente le procedure relative alla elezione del consiglio di circolo o di istituto.
2. Le elezioni devono avere luogo alla data fissata dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.
Art. 26 - Composizione della commissione elettorale sino alla costituzione del consiglio di circolo o d'istituto nelle scuole di nuova istituzione
1. Fino alla costituzione del consiglio di circolo o d'istituto nelle scuole di nuova istituzione la commissione elettorale di circolo o d'istituto - nominata dal direttore didattico o preside - è presieduta dallo stesso o da un docente da lui scelto tra i docenti eletti ai sensi della lettera g) dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, ed è composta da cinque membri, scelti dal collegio dei docenti: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto designati dal collegio dei docenti, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.3. La commissione elettorale costituita ai sensi del primo comma resta in carica per un biennio. Eventuali sostituzioni di membri devono essere effettuate nel predetto biennio dal collegio dei docenti.
Art. 27 - Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori
1. I direttori didattici e presidi sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale di circolo o istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni: in me rito a quest'ultimi, nell'ipotesi di mancata compilazione della scheda di cui al precedente art. 7, i direttori didattici e presidi invitano gli stessi a fornire le proprie generalità mediante altra forma. E' in ogni caso cura di chi fa le veci dei genitori documentare la propria qualità.
2. La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi n ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:
1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
3) elenco degli alunni della scuola (nelle scuole secondarie di 2° grado e artistiche e nei corsi serali per lavoratori studenti);
4) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola compreso il corrispondente personale dipendente dagli enti locali.
3. Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.
4. Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all'albo dei predetti circoli o istituti.
5. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
6. Gli elenchi di cui al presente articolo debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte.
7. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.
8. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine - nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati - la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
9. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.
Art. 28 - Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi
1. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo.
Art. 29 - Trasferimento, assegnazione provvisoria del personale docente e del personale A.T.A. successivamente alla formazione degli elenchi degli elettori
1. Il personale docente e il personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede dopo la formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanza di rettifica in carta semplice alla commissione elettorale del circolo o istituto di provenienza.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi gli interessati devono ugualmente presentare istanza alla commissione elettorale che decide entro il giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la commissione elettorale, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e fatti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso cui lo stesso deve votare, l'elenco degli elettori in cui il predetto è impropriamente inserito.
4. L'elettore rilascia sotto la propria responsabilità alla commissione elettorale una dichiarazione scritta di votare esclusivamente nella sede indicata nel certificato.
5. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio del certificato di cui al comma 3 al presidente del seggio della sede nei cui elenchi è impropriamente inserito l'elettore ed al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
6. L'elettore vota nella nuova sede indicata nel certificato dietro presentazione del medesimo che viene allegato all'elenco a cui appartiene l'elettore. Di ciò viene fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.
Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della presente ordinanza.
Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.
Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati1. Ciascuna lista può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Art. 33 - Esposizione delle liste
1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Art. 34 - Verifica della regolarità delle liste1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.
Art. 35 - Presentazione dei candidati e dei programmi
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al direttore didattico o preside entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
5. Il direttore didattico o preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
Art. 36 - Predisposizione delle schede
1. Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.
2. I direttori didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto".
4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.".
5. Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
6. I fac-simili di scheda, riprodotti nell'allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.
Art. 37 - Costituzione e sede dei seggi elettorali
1. Per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell'istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo.
2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.
3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
4. Il preside o direttore didattico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all'art. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
Art. 38 - Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.
6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
Art. 39 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto
1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.
Art. 40 - Modalità delle votazioni
1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
8. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
13. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.
Art. 41 - Rappresentanti di lista
1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.
Art. 42 - Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali
1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 43 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
Art. 44 - Attribuzione dei posti
1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
8. Ai fini dell’attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
9. Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.
10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.
11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.
Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.
Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
TITOLO IV - NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE DISPOSIZIONI VARIE
Art. 47 - Nomina dei consiglieri di classe, di interclasse e di intersezione, di circolo e di istituto - Surrogazione di consiglieri
1. Il direttore didattico o il preside emana i decreti di nomina dei membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione.
2. I Provveditori agli studi emanano i decreti di nomina dei membri del consiglio di circolo e di istituto.
3. E' data facoltà ai Provveditori agli studi di delegare in via permanente, ai direttori didattici o presidi, la competenza ad emanare i decreti di nomina di cui al comma precedente.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche relativamente agli atti di surrogazione di consiglieri che abbiano rinunciato alla nomina o che siano cessati dalla carica per qualsiasi causa.
Art. 48 - Prima convocazione del consiglio di circolo o d'istituto
1. La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Direttore didattico o Preside.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal direttore didattico o dal preside, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
Art. 49 - Presidenza del consiglio di circolo o di istituto
1. Il consiglio di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.
Art. 50 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento
1. Il consiglio di circolo o di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilita’, sono nel frattempo surrogati.
2. I consigli di circolo o di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.
3. La proroga dei poteri si applica, altresì, al comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ed ai docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o il preside, fino alla nomina dei nuovi eletti.
4. Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all'insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.
5. Permane in carica, altresì, il supplente annuale eletto nel consiglio di circolo o di istituto qualora ottenga una nuova supplenza all'inizio del nuovo anno scolastico e comunque prima che a seguito della risoluzione del rapporto di servizio si sia proceduto alla sua sostituzione nell'organo stesso secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.P.R. 416/1974. Il supplente continuerà ad esercitare fino alla normale scadenza dell'organo le funzioni elettive precedentemente assunte.
Art. 51 - Decadenza dalle cariche
1. Decadono dalle cariche elettive i membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione e dei consigli di circolo o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.
2. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli.
3. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.
4. Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio.
5. Gli studenti che, per qualsiasi altra causa non dipendente dal conseguimento del titolo finale di studio cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola.
Art. 52 - Circoli e scuole che subiscono modificazione di popolazione scolastica o modificazioni territoriali
1. I consigli di circolo e d’istituto restano in carica fino alla normale scadenza del triennio anche nell’ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni (in più o in meno) della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.
2. Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il consiglio d’istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e l’adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell’intero consiglio.
3. I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l’autonomia perdono il consiglio d’istituto.
4. Si procede, invece, all’indizione delle elezioni del consiglio d’istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie.
5. Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell’ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.
6. Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d’istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5.
Art. 53 - Surrogazione - Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto
1. I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.
2. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.
3. Anche per le elezioni suppletive, tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte.
4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.
Art. 54 - Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Norme particolari per determinate Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano - Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e nelle Province di Trento e di Bolzano i Provveditori agli studi delle province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici indicono le elezioni sulla base delle istruzioni che sono diramate dai competenti Assessori alla Pubblica Istruzione rispettivamente delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e delle Province di Trento e di Bolzano.
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12/04/2022
Area: Contratti e Accordi

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
In data 12 aprile 2022 alle ore 16: 30 ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra l’A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale:
Per l’A.Ra.N.: il Presidente - Cons. Antonio Naddeo firmato
Per le Confederazioni Sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CISAL firmato
CONFSAL firmato
USB firmato
CGS firmato
CSE firmato
TITOLO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo, che in continuità con l’ACQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni dà attuazione all’art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - recante norme sulla elezione
ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale – è strutturato
in due Sezioni: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti
organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:
a) “amministrazioni” si intendono le amministrazioni, aziende ed enti ovvero i luoghi di lavoro
ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie;
b) "sedi o strutture periferiche" si intendono le sedi o strutture periferiche delle amministrazioni
che siano state individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli di contrattazione
collettiva integrativa;
c) “RSU” si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale;
d) “associazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali e le
confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs.
165/2001;
e) “organizzazioni sindacali rappresentative”: si intendono le organizzazioni sindacali ammesse
alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
f) “confederazioni rappresentative”: si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei
contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
g) “istituzioni scolastiche educative e di alta formazione” si intendono:
- le “istituzioni scolastiche ed educative” che sono: le scuole statali dell’infanzia, primarie,
secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola
statale;
- le “istituzioni di alta formazione”, che sono: le accademie di belle arti, l’Accademia nazionale
di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie
artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
h) "CCNQ 4 dicembre 2017” si intende il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 4 dicembre 2017 come
modificato ed integrato dal CCNQ 19 novembre 2019;
i) “d.lgs. n. 165/2001” si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
SEZIONE PRIMA
MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Art. 2
Ambito ed iniziativa per la costituzione
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito
al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle
Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi
o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni
anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di
contrattazione collettiva integrativa.
Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative possono chiedere per iscritto all’ARAN di avviare trattative per regolamentare
mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine
di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.
3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i
seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il
diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un’unica rappresentanza
per i dipendenti di diverse amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti o, in alternativa,
introducendo, in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per poter procedere alla
elezione della RSU;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure
professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche
mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell’organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti
nonché delle sedi ove eleggere le RSU, anche mediante l’istituzione di specifici collegi elettorali,
tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int., in
misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
Art. 3
Costituzione delle RSU
1. La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.
2. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto
con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una
puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Art. 4
Numero dei componenti
1. La RSU dovrà essere così composta:
a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200
dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per
le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500
dipendenti o frazione di 500.
Art. 5
Compiti e funzioni
1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai
loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze
contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 426F, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, i CCNL di comparto
possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di
informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall’art. 7 F9 del d. lgs. n.
165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati
dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo
CCNL di comparto.
4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai permessi sindacali per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 del CCNQ 4 dicembre
2017;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori di cui all’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
d) diritto di affissione di cui all’art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca
elettronica;
e) diritto ai locali di cui all’art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.
Art. 6
Elettorato attivo
1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato in servizio nell’amministrazione alla data di inizio della procedura
elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio
in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà
effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo
giorno della votazione.
2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo
determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l’inizio delle
procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio
senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il
cui numero rimane invariato.
3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l’attività su due
o più istituzioni esercita l’elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede
in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il
contratto.
4. Il diritto di voto si esercita in un’unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali
controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse
amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.
Art. 7
Elettorato passivo
1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 18 (Procedura
per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i dipendenti a
tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto
a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi
ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell’anno in cui si procede al rinnovo della
RSU.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione
oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno
scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l’attività su
due o più istituzioni esercita l’elettorato passivo nella sede di titolarità.
4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di
assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un’altra sede o struttura periferica)
esercitano l’elettorato passivo:
a) presso l’amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo
o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto
all’elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al
termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore
rientra nell’amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
b) presso l’amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera
a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell’amministrazione/sede di provenienza, pena la
decadenza da componente RSU.
5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l’elettorato passivo
nell’amministrazione/sede di appartenenza.
6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell’inizio delle procedure elettorali risulti
in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative
dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l’elettorato passivo nell’amministrazione ove
presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell’amministrazione di provenienza e
quest’ultima rientri tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001
rappresentate dall’Aran.
7. Non sono, in ogni caso, candidabili:
a) i presentatori di lista;
b) i membri della Commissione elettorale;
c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia
stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo
contratto individuale.
Art. 8
Incompatibilità
1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi
istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono
quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il
verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica
di componente della RSU.
Art. 9
Durata e sostituzione nell’incarico
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest’ultima ne dà comunicazione al
servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti o pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione.
4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all’art. 8 (Incompatibilità), in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione
temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra
RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell’ipotesi di assenza continuativa dall’ufficio superiore
a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella
sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all’art. 4
(Numero dei componenti). In tali casi l’amministrazione informa la RSU la quale ne dà
comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o
pubblicandola nell’intranet dell’amministrazione.
5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti
attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del
numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
612F. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all’amministrazione ed ai lavoratori il nominativo
del componente subentrante o, nell’ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza
dell’intera RSU.
7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4,
5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche
dall’amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a
provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo
ad indire nuove elezioni.
8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta
giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all’art. 16 (Modalità
per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest’ultima.
9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali
proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali
di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma
4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione a quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 (Durata e sostituzione nell’incarico), le parti
precisano che la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata
comporti l’impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa
opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario
per il funzionamento della RSU.
Art. 10
Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative
1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi
l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove
istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalità e nei
limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui
al comma 1, esiste un’unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1
sarà formata, anche in deroga all’art. 4 (Numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole
coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU
esclusivamente nell’istituzione scolastica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun
componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un’unica istituzione scolastica o
educativa.
4. Qualora, a seguito dell’applicazione del comma 3, presso l’istituzione scolastica o educativa il
numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali
rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della
RSU.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni
sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono
anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo
alla sostituzione di cui all’art. 9 (Durata e sostituzione nell’incarico). La RSU decade laddove restino
in carica meno del 50% del numero previsto all’art. 4 (Numero dei componenti). In tal caso si procede
a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.
Art. 11
Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici
1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l’accorpamento di
amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio
mandato la RSU, anche in deroga all’art. 4 (Numero dei componenti), sarà formata da tutti i
componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le
funzioni di componente RSU esclusivamente nell’amministrazione o ufficio dove sono transitati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli
uffici scorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per
essere sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui
ai commi 1 e 2, esiste un’unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di
riordino di cui ai commi 1 e 2, non si dà luogo alla sostituzione di cui all’art. 9 (Durata e sostituzione
nell’incarico).
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti
RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall’art. 4 (Numero dei componenti) la RSU decade
e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla
decadenza.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni
sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che
possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
Art. 12
Modalità di adozione delle decisioni
1. La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli
organismi unitari elettivi di natura collegiale.
2. Le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti1 3 F.
3. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con
proprio regolamento interno.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta da più di 30 componenti deve dotarsi
di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce, in
seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.
5. Nella composizione del Comitato di coordinamento di cui al comma 4 occorre contemperare il
principio di proporzionalità rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista con quello di
inclusività. A tal fine, deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un
seggio. Il Comitato di coordinamento non può, di norma, essere composto da più di 15 componenti
della RSU.
Art. 13
Clausola di salvaguardia
1. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste
elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed
espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e b) (Soggetti che possono presentare
le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle
amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone
comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle
organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al presente accordo conservano le
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 165/2001, con tutte le loro
prerogative.
4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la tornata elettorale successiva alla firma
del presente accordo.1 4 F
Art. 14
Norme particolari
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 42, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, a tutto il personale
in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di
cultura all’estero è assicurata un’idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell’art. 42,
comma 10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l’uno destinato
al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui
al d.lgs. n. 165/2001, l’altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge
locale. Ferma restando l’unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti
garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.
Art. 15
Norma finale
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti
si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
SEZIONE II
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
Art. 16
Modalità per indire le elezioni
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le
associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l’iniziativa per
indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di
contrattazione. Successivamente all’indizione l’Aran convoca le confederazioni sindacali
rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario
elettorale.
2. Qualora in via eccezionale l’indizione di cui al comma 1 riguardi un singolo comparto, il Protocollo
ivi previsto verrà concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale comparto.
3. Il calendario elettorale dovrà contenere:
a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture
periferiche – di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative
nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;
b) il termine per l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell’amministrazione del
protocollo di cui alla lettera a);
c) il termine per l’invio all’ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle
organizzazioni sindacali rappresentative nell’ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui
alla lettera a);
d) la data dell’annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con
l’avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;
e) la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell’elenco generale
alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente
afferenti il singolo elettore – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano
richiesta;
f) la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle
organizzazioni sindacali;
g) il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può essere superiore
a 10 giorni dall’annuncio di cui alla lettera d);
h) il termine finale per la presentazione delle liste;
i) il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;
j) la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i
candidati nonché dell’indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari
di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti
la data di inizio delle votazioni;
k) le date di votazione;
l) la data dello scrutinio;
m) le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
n) le date per l’invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all’Aran;
o) eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte
dell’Aran.
4. Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno comunicazione del calendario elettorale al
personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo
nell’intranet dell’amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga
prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
5. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi
1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il
prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.
6. La RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle
organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l’amministrazione a
livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi
1 e 2.
Art. 17
Soggetti che possono presentare le liste elettorali
1. Possono presentare le liste elettorali:
a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il
presente accordo;
b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano
formalmente al presente accordo;
c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che
aderiscano formalmente al presente accordo.
2. L’adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 lett. b) e
c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all’Aran che ne
rilascia certificazione.
3. E’ condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali di cui al
comma 1 dichiarino formalmente all’Aran – che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui
servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed
integrazioni e di aderire ai relativi accordi.
4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni
rilasciate dall’Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la
dichiarazione di cui al comma 3.
5. Non possono presentare proprie liste:
a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo
soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto
e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe
ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;
c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
d) i dipendenti attraverso proprie liste;
e) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.
6. Al fine di semplificare e accelerare l’acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che
nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il pre-
inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse
devono depositare all’ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali
comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia
autenticata dell’atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti
ove necessarie e non ancora rese. Ove l’atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente
trasmessi all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno
subito modificazioni.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista
l’Aran valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le
singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito
all’ammissione della lista stessa.
8. L’Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l’elenco delle
organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.
Art. 18
Procedura per la presentazione delle liste
1. Le organizzazioni sindacali di cui all’art. 17 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali)
acquisiscono le candidature mediante l’utilizzo dell’apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere
allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione
elettorale.
3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato
risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all’art. 19 (Commissione
elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
all’affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine
assegnato, per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione elettorale.
4. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all’organizzazione sindacale nelle
cui liste è presentato.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei
componenti la RSU da eleggere.
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori
dipendenti titolari di elettorato attivo nell’amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme
necessario per la validità della lista viene così determinato:
a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
b) nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più l’1% del numero di dipendenti
che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.
7. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell’amministrazione sede di elezione RSU può anche
essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
9. Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale,
nazionale) dell’organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla
stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all’ufficio dell’amministrazione
che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre,
possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.
11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal
presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista
apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della
struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo
il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull’autenticità delle firme di cui al
comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.
12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di
cui al comma 1, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
dell’amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel
caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC,
l’invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato
alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.
13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma
digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l’autenticità
nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall’amministrazione alla Commissione
elettorale all’indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
14. L’orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l’orario di chiusura degli
uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta
elettronica certificata.
Art. 19
Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole
amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni
organizzazione sindacale di cui all’art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste
elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell’amministrazione che
all’atto dell’accettazione dichiarerà di non volersi candidare.
2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della
lista, all’ufficio dell’amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti
designati l’avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l’indicazione del locale ove la
stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all’art. 16, comma 3 lett. g) (Modalità per indire
le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione.
3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle
organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della
Commissione stessa.
4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all’amministrazione siano meno di tre, l’amministrazione
tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro 7
giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.
5. A seguito della costituzione, l’amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione
elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di
servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l’orario di lavoro.
Il tempo necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al
servizio prestato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui all’art. 19 è composta di minimo tre
componenti. Tuttavia, laddove sia presentata un’unica lista o nell’ipotesi in cui, malgrado i tentativi
di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre, al fine di consentire in ogni caso
l’esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i
componenti designati.
Art. 20
Compiti della Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine
cronologico:
a) elezione del presidente;
b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori
(titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
e) esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
i) nomina dei presidenti di sezione;
j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all’art. 23 (Scrutatori);
k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
m) compilazione dei verbali;
n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista;
o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
p) trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la
trasmissione telematica all’ARAN.
2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione
elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell’intranet
dell’amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 21
Modalità della votazione
1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con
l’Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
2. Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno
essere stabilite più sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle
operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante
affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell’intranet
dell’amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 22
Composizione della sezione elettorale
1. La sezione è composta da almeno due scrutatori di cui all’art. 23 (Scrutatori) e da un presidente,
nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni la Commissione
elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell’elettorato
attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l’incarico.
Art. 23
Scrutatori
1. E’ facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale,
scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l’inizio
delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo
interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia
sufficiente, la Commissione nomina, d’ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra
il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.
5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l’orario di servizio
e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla
votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l’orario di lavoro. Il tempo
necessario per l’espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio
prestato.
Art. 24
Attrezzatura della sezione elettorale
1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale,
idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio
dello scrutinio.
2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell’elenco completo degli elettori aventi diritto al voto
presso di esso di cui all’art. 20 (Compiti della Commissione elettorale), comma 1, lett. h).
Art. 25
Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di
presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e
la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un
altro componente la sezione elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi
segni di individuazione.
Art. 26
Preferenze
1. L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di
amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto di preferenza sarà espresso dall’elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito
nell’apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le
liste dovranno essere affisse all’entrata della sezione. L’indicazione di più preferenze date a candidati
della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto
della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti
a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera
valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Art. 27
Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento
personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
Art. 28
Certificazione della votazione
1. Nell’elenco di cui all’art. 24, comma 2 (Attrezzatura della sezione elettorale), a fianco del nome
dell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.
Art. 29
Segretezza del voto
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta
persona.
Art. 30
Quoziente necessario per la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto
al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio
e le sole elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura dovrà essere
riattivata ex novo e conclusa entro i successivi 90 giorni.
Art. 31
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni
elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal protocollo di cui
all’art. 16, comma 1, (Modalità per indire le elezioni).
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della
Commissione elettorale sul “verbale finale” redatto in conformità del fac - simile di cui all’art. 36 del
presente accordo (Adempimenti dell’Aran) – modello 3 (allegato 3) – e sottoscritto dalla
Commissione elettorale.
3. Nel caso di pluralità di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto
in conformità al modello 4 (allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato
da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla
Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in
apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.
4. Il “verbale finale” (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o
pubblicato nell’intranet dell’amministrazione per almeno 5 giorni.
5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del “verbale finale” senza che siano stati presentati ricorsi
da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne
dà atto nel “verbale delle operazioni elettorali”.
6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, provvederà a sigillare
in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico sigillato, dopo
la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e
l’Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi
pendenti, fino alla conclusione degli stessi.
7. Successivamente il plico di cui al comma 6 sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla
RSU e dalla amministrazione.
Art. 32
Attribuzione dei seggi
1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti
dalle singole liste concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il
quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e
successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi
previsti.
3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere
meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.
4. Nell’ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli
candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine all’interno della lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa
la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei
componenti della RSU di cui all’art. 9, comma 5, (Durata e sostituzione), fermo restando l’invio dei
risultati elettorali all’Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l’intera procedura
che dovrà concludersi entro 90 giorni.
Art. 33
Ricorsi alla Commissione elettorale
1. Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione del “verbale finale” vengano presentati ricorsi, la
Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel “verbale delle operazioni elettorali”
la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il “verbale finale” che viene
nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell’intranet
dell’amministrazione.
2. Copia del “verbale finale”, del “verbale delle operazioni elettorali” e, in caso di più sezioni, dei
“verbali di sezione” dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali
che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente nonché all’amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. p) (Compiti della
Commissione elettorale).
Art. 34
Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, è
ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza
di un funzionario dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in
quanto le stesse si contendono uno o più seggi.
3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato,
costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o da
un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario
dell’amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall’organizzazione
sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della
Commissione elettorale sia espressione dell’organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà
sostituito da un altro membro della Commissione stessa.
4. Il Comitato si insedia presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine
perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 34 sono quelle assunte dalla
Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.
Art. 35
Trasmissione del verbale elettorale all’Aran
1. Copia del “verbale finale” (modello 3 – allegato 3) sarà trasmesso a cura della Commissione
elettorale all’amministrazione per l’inoltro - ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari
all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.
n. 165/2001 - all'ARAN.
2. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all’ARAN il “verbale finale” (modello 3 –
allegato 3) entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica
con le modalità indicate dall’Agenzia.
Art. 36
Adempimenti dell’ARAN
1. In occasione delle elezioni generali di tutti (o di alcuni) comparti di contrattazione, l’ARAN fornirà
alle pubbliche amministrazioni idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste
(locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile
il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Per consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all’ARAN per l’accertamento
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, nonché per ottenere una
omogenea documentazione, sono allegati al presente accordo i fac-simile del “verbale finale”
(modello 3) e del “verbale delle singole sezioni” (modello 4) nei quali vengono riassunti i dati relativi
alle votazioni.
TITOLO II
Art. 37
Disapplicazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ, sono abrogati:
a) ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale,
sottoscritto il 7 agosto 1998;
b) Accordo d’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 3 – parte seconda dell’ACQ per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il
7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
c) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 8 della parte prima dell’ACQ del 7 agosto 1998
per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto
il 6 aprile 2004;
d) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2 della parte prima dell’ACQ del 7
agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, sottoscritto l’11 giugno 2007;
e) ACQ d’integrazione dell’art. 3 della parte seconda dell’ACQ per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 24
settembre 2007;
f) Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 1 dell’ACQ del 24 settembre 2007, sottoscritto
il 27 marzo 2012;
g) Accordo su integrazione e modificazioni dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto scuola,
sottoscritto il 13 marzo 2013;
h) CCNQ per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.
2. Laddove vengano attivate le procedure di cui all’art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione
delle RSU), fino alla definizione dei relativi CCNL restano in vigore gli accordi integrativi stipulati
ai sensi dell’art. 2, Parte I, ACQ 7 agosto 1998, ovvero:
a) Sanità - Accordo del 16 ottobre 1998;
b) Regioni ed autonomie locali - l’Accordo del 22 ottobre 1998;
c) Enti pubblici non economici – Accordo del 3 novembre 1998;
d) Ministeri, Agenzie fiscali, PCM – Accordo 3 novembre 1998.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Considerato che la sottoscrizione del presente Accordo interviene successivamente alla data di
annuncio della procedura elettorale relativa alla tornata generale Aprile 2022, le parti si danno atto che
il regolamento elettorale nello stesso contenuto avrà effetto a partire dai successivi rinnovi delle RSU.
Si applicano, pertanto, le procedure previgenti anche nell’ipotesi di cui all’art. 2, parte II, ACQ
7/8/1998
KEYWORDS
#contrattazione collettiva#relazioni sindacali
07/08/1998
Area: Contratti e Accordi

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998,
dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi
dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, modificato
ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto
legislativo n. 80/1998, sul testo dell'Accordo collettivo quadro
relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per
la definizione del relativo regolamento elettorale nonche' della
certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi
quantificati per il medesimo C.C.N.L. - Quadro e sulla loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 7 agosto 1998, alle ore 9 ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), ed i rappresentanti delle seguenti
confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB,
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALE
ART. 1
OBIETTIVI E FINALITA'
1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione
all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 - recante
norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di
rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo e' strutturato in due parti: la
prima diretta a regolare le modalita' di costituzione e funzionamento
dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti" usata per indicare i
luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze
sindacali unitarie, dopo l'art. 1 sara' sostituita dal termine
"amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime
individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli
decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art. 1
con la dizione "strutture amministrative interessate". Le
"associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993" sono indicate come "associazioni
sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del
decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, essi sono quelli
modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396
e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993
e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Pertanto
la dizione "d.lgs. 29/1993" e' riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate
come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione
degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali
stipulato contestualmente il ....., nel testo e' indicato come "CCNL
quadro del ......
PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
ART. 2
AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto
o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere
la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle
Amministrazioni che occupino piu' di 15 dipendenti. Nel caso di
amministrazioni con pluralita' di sedi o strutture periferiche, i
predetti organismi possono, altresi', essere promossi dalle stesse
associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi
collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono
presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni
sindacali, purche' costituite in associazione con proprio statuto e
aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve
essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle
Associazioni sindacali dei comuni precedenti, entro il 30/9/1998, la
presentazione delle liste deve avvenire entro il 20/10/1998 e la
commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i
successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel
regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire
contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel
calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che
particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento
delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima
applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle
associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle
confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed
e' comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le
associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il
presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al
comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni
sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti
fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo
all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione
per conoscenza all'ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso
aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le
altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono
chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per
regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e
modifiche sugli aspetti indicati nel comma 5 al fine di facilitare la
costituzione del RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia
autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia
Giulia, il presente accordo puo' essere integrato con un accordo
stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai
sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli
accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che
assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza
sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica
rappresentanza per i dipendenti di diverse unita', nel caso di
amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le
RSU;
c) le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza negli
organismi alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche
mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali;
d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto
della quantita' dei rappresentanti nonche' delle sedi ove eleggere le
RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.
626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla
legge 300/1970.
ART. 3
COSTITUZIONE DELLE RSU
1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a
suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale
tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguira' una adeguata
rappresentanza di genere nonche' una puntuale applicazione delle
norme antidiscriminatorie.
ART. 4
NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti le RSU non potra' essere inferiore a:
a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200
dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle
amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200
e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui al precedente lett. a),
calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle
amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui
alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti
eccedente i 3000.
ART. 5
COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali
esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarita'
dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle
competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs.
29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalita' con le
quali la RSU puo' esercitare in via esclusiva i diritti di
informazione e partecipazione alle rappresentanze sindacali dall'art.
10 del d.lgs. 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del relativo CCNL di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i
seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL
quadro del ......;
c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 6
DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive
intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il
contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1,
lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni
sindacali ed alle RSU ed e' tra di loro ripartito, a decorrere dal 1
gennaio 1999, ai sensi dell'art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e
permessi stipulato il ......
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono,
pertanto, fatti salvi, complessivamente i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro
del ......;
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro;
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7
DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente con esclusione della
prorogabilita'.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sara'
sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non
possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la
decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo, secondo le modalita' previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU
e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del
personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai
lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni
intercorse con le medesime.
ART. 8
DECISIONI
1. Le decisioni relative all'attivita' della RSU sono assunte a
maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attivita' negoziale sono assunte dalla
RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del
relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti
collettivi nazionali di comparto.
ART. 9
INCOMPATIBILITA'
1. La carica di componente della RSU e' incompatibile con qualsiasi
altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti
e/o movimenti politici. Per altre incompatibilita' valgono quelle
previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il
verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilita'
determina la decadenza della carica di componente della RSU.
ART. 10
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si
impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando
formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19
della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare
o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di
cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I
componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle
associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei
dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito
al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali
ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro
ART. 11
NORMA TRANSITORIA
1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano
comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.
ART. 12
ADEMPIMENTI DELL'ARAN
1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN
fornira' alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee
istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste
(locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le
elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento
delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali
necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentativita' a
livello nazionale delle associazioni sindacali, nonche' per ottenere
una omogenea documentazione e' allegato al presente accordo il fac
simile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovra' essere
compilato in modo da soddisfare le esigenze informatiche della
rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il
verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal
ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con
nota scritta.
ART. 13
NORMA FINALE
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla
materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo
alle nuove disposizioni.
PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU
ART. 1
MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni
sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono
l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando
con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito
calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione
al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo
dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione.
Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione
della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al
comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste e'
coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla
ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su
iniziative delle associazioni sindacali rappresentative nei termini
concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in
carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.
ART. 2
QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
regolamento nonche' le pubbliche amministrazioni favoriranno la piu'
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu'
della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato
raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute
entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle
seconde elezioni, l'intera procedura sara' attivabile nei successivi
90 giorni.
ART. 3
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla
data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre
amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e
fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare
i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.
2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui
all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato sia tempo pieno che parziale.
ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali
presentate dalle:
a) associazioni sindacali rappresentative indicate nelle tabelle
allegate dal n. 2 al n. 9 al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma 7
che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio
statuto ed atto costitutivo, purche' abbiano aderito al presente
accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui
alle legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma
1 e' richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti
nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti
nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% o comunque
non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni
lavoratore, puo' firmare una sola lista a pena di nullita' della
firma apposta.
3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali
affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lettera a). Non
possono essere, altresi', presentate liste congiunte da parte di piu'
organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo
il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo
costituito un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista
ne' i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun candidato puo' presentarsi in una sola lista. Ove,
nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in piu' di
una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di
procedere all'affissione delle stesse, invitera' il lavoratore
interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della
competizione elettorale.
6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non puo' superare di
oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate
dal responsabile della gestione del personale della struttura
amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono
sull'autenticita' delle firme ivi apposte dai lavoratori.
ART. 5
COMMISSIONE ELETTORALE
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene
costituita una commissione elettorale entro dieci giorni
dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui
all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un
lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto
dell'accettazione dichiarera' di non volersi candidare. I componenti
sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente
tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un
numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2
designano un componente aggiuntivo.
ART. 6
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti
adempimenti indicati in ordine cronologico:
- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco
generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione
circa l'ammissibilita' delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilita' di liste e
candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle
elezioni;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per
ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo
dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e
alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la
debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione
nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data
fissata per le elezioni.
ART. 7
SCRUTATORI
1. E' in facolta' dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori
elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatoti deve essere effettuata non oltre
le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle
operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla
votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, e' equiparata
a tutti gli effetti al servizio prestato.
ART. 8
SEGRETEZZA DEL VOTO
1. Nelle elezioni il voto e' segreto e diretto e non puo' essere
espresso per lettera ne' per interposta persona.
ART. 9
SCHEDE ELETTORALI
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte
le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa
2. In caso di contemporaneita' della presentazione, l'ordine di
precedenza sara' estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del
seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono
avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio
5. Il voto di lista sara' espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
6. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
ART. 10
PREFERENZE
1. L'elettore puo' manifestare la preferenza solo per un candidato
della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con piu' di 200
dipendenti, e' consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sara' espresso dall'elettore scrivendo il
nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per
le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un
numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse
all'entrata del seggio. L'indicazione di piu' preferenze date a
candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della
lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto
apposto a piu' di una lista, o l'indicazione di piu' preferenze di
candidati appartenenti a liste differenti, rende nella la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di
lista e nulli i voti di preferenza.
ART. 11
MODALITA' DELLA VOTAZIONE
1. Il luogo della votazione sara' stabilito dalla Commissione
elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo
tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti
lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti piu' luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo,
di norma la contestualita' delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di
cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni
prima del giorno fissato per le votazioni.
ART. 12
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
1. Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un
presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui
sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede
d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
ART. 13
ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sara' munito di
una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e
sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio
dello scrutinio.
2. IL seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo
degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
ART. 14
RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento
personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel
verbale concernente le operazioni elettorali.
ART. 15
CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
1. Nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, a fianco del nome
dell'elettore, sara' apposta la firma dell'elettore stesso a conferma
della partecipazione al voto.
ART. 16
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio
dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un
giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art.
1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio
consegnera' il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovra'
essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al
residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che,
in caso di piu' seggi, procedera' alle operazioni riepilogative di
calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e
controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al
comma 2, provvedera' a sigillare in un unico plico tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sara' conservato secondo accordi tra
la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne
la integrita' per almeno tre mesi. Il verbale finale dovra' essere
redatto in conformita' del fac-simile di cui all'art. 12 - parte I
del presente accordo.
4. Successivamente sara' distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I
verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.
ART. 17
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
1. Il numero dei seggi sara' ripartito secondo il criterio
proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi
saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai
singoli candidati. In caso di parita' di voti di preferenza vale
l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale,
prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il
numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente
fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla
concorrenza dei seggi previsti.
ART. 18
RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale
sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i
componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli
scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei
soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi
e la Commissione ne da atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la
Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel
verbale la conclusione alla quale e' pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovra'
essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni
sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal
compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonche'
all'amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimo punto.
ART. 19
COMITATO DEI GARANTI
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale e' ammesso
ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato e' composto, a livello provinciale, da un componente
designato da ciascuna della associazioni presentatrici di liste
interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove
si e' svolta la votazione ed e' presieduto dal Direttore dell'ULPMO o
da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncera' entro il termine perentorio di 10
ART. 20
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente
sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due
scrutatori, sara' trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai
fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento
della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs 29/1993.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei
voti per l'accertamento della rappresentativita' nel caso in cui le
associazioni sindacali rappresentative siano costituite da
federazioni di piu' sigle, la lista deve essere intestata unicamente
alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la
KEYWORDS
#relazioni sindacali#lista #rsu #seggio #voto #accordo #associazione #votazione #amministrazione #elezione
n° 33
Area: Normativa

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
g) la proclamazione degli eletti;
h) la convocazione dell'organo;
i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#organi collegiali#scrutatore
n° 29
Area: Normativa

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
KEYWORDS
#accompagnatore #elettore #handicappato #impossibilitare #cabina
n° 62
Area: Normativa

1. È istituita presso il Ministero dell'interno l’ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , secondo le modalita' definite con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. (3)
2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (4)
2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (6)
3. L'ANPR assicura ai [singoli] comuni la disponibilita' dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni , anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. L’ANPR consente [esclusivamente] ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e' assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarita' dei dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). (7)
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari, o garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati, integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3, con le anagrafiche contenute nell' ANPR. (1)
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. (2)
6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. (5)
(1) Comma modificato dal D.Lgs. n. 217/2017, a decorrere dal 27 gennaio 2018, e successivamente dal D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021 e dal D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024.
(2) Lettera così modificata per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018.
(3) Comma così modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 con effetto a decorrere dal 31 luglio 2021, e da ultimo modificato dal D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022.
(4) Comma inserito dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 con effetto a decorrere dal 31 luglio 2021.
(5) Comma inserito dal D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e così modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 con effetto a decorrere dal 31 luglio 2021.
(6) Comma inserito dal D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024.
(7) Comma modificato per effetto del d.lgs. 217/2017 a decorrere dal 27 gennaio 2018 e da ultimo così ulteriormente modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 con effetto a decorrere dal 31 luglio 2021 e, da ultimo, ulteriormente modificato dal D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 233/2021, e dalla Legge n. 234/2021.
KEYWORDS
#anpr #dato #anagrafe #comune #popolazione #decreto #articolo #modalità #ministro #comma
n° 31
Area: Normativa

1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione.
[4. (1)]
[5. (1)]
6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello ne può presentarne alcuna.
7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
9. Il voto è personale, libero e segreto.
(1) I commi 4 d 5 del presente articolo sono confluiti nella riscrittura del comma 3 del presente articolo avvenuta per effetto dell’art. 2 comma 3-bis DL 28 agosto 1995 n. 361 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995 n. 437.
KEYWORDS
#genitori: organi collegiali#organi collegiali#elettore #riscrittura
03/03/2021 n° 50
Area: Prassi, Circolari, Note

IL MINISTRO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo allaprotezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunitàtra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile2012, n. 35, ed in particolare l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
VISTO il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. “GDPR”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”;
VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 1999, recante la disciplina del “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, con particolare riferimento all’articolo 4 e all’articolo 6;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 concernente il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO in particolare, l'articolo 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia a un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
VISTO altresì, l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 717, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istitutodi terza fascia relative al triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 716, con il quale sono state apportate integrazioni e aggiornamenti alla tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 agosto 2017, n. 640, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° dicembre 2017, n. 947;
VISTA la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica -riguardante le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi;
VISTO il CCNL –Comparto Scuola –del 29 novembre 2007, ed in particolare la Tabella A -Profili di area del personale ATA e la Tabella B -Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA;
VISTA la sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, ed in particolare le modifiche apportate alla citata Tabella B -requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;
VISTO il CCNL –Comparto istruzione e ricerca –triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
CONSIDERATA la necessità di informatizzare l'intera procedura,ivi compresa la fase di presentazione delle istanze di partecipazione, in considerazione dell'elevato numero di potenziali partecipanti;
VISTI i pareri della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero, richiamati nelle Tabelle allegate al presente decreto, espressi in riferimento alle certificazioni informatiche rilasciate da Mediaform E.Q.I.A. e IDCERT;
CONSIDERATO che è necessario impartire nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terzafascia e aggiornare i titoli di valutazione, in seguito alla scadenza di validità temporale delle citate graduatorie;
ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso nella seduta plenaria n. 53 del 16 febbraio 2021 e trasmessocon nota del 17 febbraio 2021, prot. n. 3358;
CONSIDERATO che, in relazione al predetto parere, le proposte contenute nelle osservazioni con riferimento all’art. 1, comma 7, all’art. 2, comma 3eall’art. 4, comma 1,sono state parzialmente accolte;
CONSIDERATO che le osservazioni formulate in relazione all’art. 2, commi 5, 9 e 12, all’art. 5, comma 13, all’art. 7, comma 1, lett. b e all’Allegato A/1, n. 4) sono state recepite;
CONSIDERATO che le osservazioni relative all’art.2, comma 3, all’art. 3, comma 1, lett. b, all’art. 5, comma 9, lett. c, all’art.6, comma 11, alla rubrica dell’art. 7, all’art. 8, commi 1 e 7, all’Allegato A/1, n. 3) e all’Allegato A/5 non appaiono conformi con le disposizioni normative vigenti;
RITENUTO di non poter accogliere la richiesta di prevedereall’articolo 4, comma 1, il termine di 45 giorni per la presentazione della domanda in quanto comporterebbe una sovrapposizione con altre attività relative al personale ATA connesse all’avvio dell’anno scolastico;
INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca;
DECRETA
Articolo 1 (Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fasciaTriennio di validità)
1.Nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istitutodi terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.
2.Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento.
3.Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.
4.Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.
Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolasticoprecedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.
Il servizio prestato nellescuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato, purché svoltonel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi dell’Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli. E', altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col Ministero dell’istruzione, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto,anche se i progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione.
5.L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardidelle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
6.Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.
7.Le predette graduatorie vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli articoli1 e6 del Regolamento stesso. Agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni scolastiche delle Province di Trieste, Gorizia e Udine, per la nomina su posti disponibili nelle scuole con lingua di insegnamento in linguaslovena e bilingue sloveno-italiano, è richiesta un’adeguata conoscenza, attiva e passiva, della lingua slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena oppure accertata con apposito colloquio.
8.La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.
Articolo 2 (Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia)
1.Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico, gli aspiranti presentano istanza unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica e secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2.Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento dicollaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali di diversa provincia.
3.L'aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fasciadi altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.
Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al comma l, nel caso in cui intenda cambiarela provincia, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (articolo 4, comma 1, lettereb e c del presente decreto).
Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposita richiesta di depennamento nelle modalità indicate nell'art. 5, e segnalare, altresì, nella domanda di inserimento nelle graduatorie dicircolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.
L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione obbligatoria, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presente procedura, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provincialiad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiestoil depennamento.
La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.
4.Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
5.I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10 e tenuto conto del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del DPR 15 marzo2010, n. 88 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'articolo 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall’articolo62 del CCNL 29 novembre 2007 del comparto scuola, sottoscritta in data 25 luglio 2008, e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:
A) -Assistente Amministrativo:
1 -Diploma di maturità.
B) -Assistente Tecnico:
1 -Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli -laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
C) -Cuoco:
1 -Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
D) -Infermiere:
1 -Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.
E) -Guardarobiere:
1 -Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
F) -Addetto alle aziende agrarie:Diploma di qualifica professionale di:
1-operatore agrituristico;
2-operatore agro industriale;
3-operatore agro ambientale.
G) -Collaboratore Scolastico:
1 -Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
6.Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per ilmedesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
7.Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvoquanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e al D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.
8.Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
9.Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25.7.2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.
Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati edagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativadel criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004, n. 91.
Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.
10.Ai fini di cui al comma 9 sono validi i titoli distudio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.
11.Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lettera B, ovvero il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 dellalegge 21 dicembre del 1978, n. 845, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
12.I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanzadi riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.
13.I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1.
Articolo 3 (Requisiti generali di ammissione)
1.Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici di cui all’articolo 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2021;
c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d.posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
2.Non possono partecipare alla procedura di inserimento:
a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
f. i dipendenti dello Stato odi enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Articolo 4 (Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento e della domanda di depennamento.)
1.Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile.
L'avviso di pubblicazione e il presente decreto saranno tempestivamente pubblicati sui siti internet del Ministero dell’Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali, nonché in quelli degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia e delle istituzioni scolastiche.
Le domande di inserimento, di conferma o di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia devono essere prodotte, per la stessa ed unica provincia individuata come segue:
a. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia;
b. nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempoindeterminato di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;
c. nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;
d. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di depennamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
e. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depennamento;
f. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale;
g. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali adesaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia;
h. a scelta dell’aspirante nel caso in cui sia già inserito esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia vigenti per il periodo del triennio precedente per la conferma nelle suddette graduatorie per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i.
2.In tutti i casi di cui alcomma precedente, la domanda di inserimento o la domanda di conferma/aggiornamento devono essere inoltrate con le modalità di cui all’articolo 5.
Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)
1.Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico sono prodotte unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS,previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al sistema POLIS e al servizio specifico “Istanze on line” sono rinvenibili all’indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
2.La domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti.
3.La domanda è indirizzata all'istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza. Non possono essere individuate come istituzioni destinatarie della domanda quelle delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
4.Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente trienniodivalidità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento.
5.Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie diistituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.
6.Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico.
7.In ogni caso, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 devono essere necessariamente riformulate dagli aspiranti che presentino la domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
8.Nella domanda di inserimento l'aspirante deve dichiarare:
a. di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico,nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/o i profili richiesti in alcuna provincia;
b. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;
c. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;
d. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
e. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
f. oppure, di esseregià inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;
g. oppure, di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.
9.Nella domanda di conferma l'aspirante deve dichiarare:
a. di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;
b. di mantenere per il triennio 2021/23, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;
c.di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessitàdi compilare una nuova domanda di inserimento.
10.Nella domanda l'aspirante deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia.
11.L'aspirante deve specificare, nella domanda di inserimento, i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e del riconoscimento delle preferenze. Limitatamente agli assistenti tecnici la valutazione è effettuata anche ai fini della individuazione della corrispondenza tra titolied aree di laboratori.
12.Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio “conduzione e manutenzione autoveicoli”, devono indicare nella domanda anche il possesso della patente D, nonché della relativa abilitazione professionale “CQC persone”. Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare in quelle relative ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici" e “termotecnica e macchine a fluido", devono indicare nella domanda anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
13.Nella domanda l’aspirante indica, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, sino a un massimo di 30 istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo.
Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante deve includere l'istituzione scolastica destinataria dell’istanza.
In mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, verrà automaticamente attribuita come istituzione scolastica scelta ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, la sola istituzione scolastica destinataria della domanda.
Trattandosi di graduatorie triennali, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di cui al presente decreto, l’indicazione delle 30 istituzioni scolastiche è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fasciadel precedente triennio di validità e che, pertanto, presentano la sola domanda di conferma o di aggiornamento.
Articolo 6 (Dati contenuti nel modulo di domanda -Validità -Controlli)
1.Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall’aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L’aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l’utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l’esibizione di un atto contenentedati non più rispondenti a verità sono punitiai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2.È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3.Nell’istanza di partecipazione, l’aspirante dichiara:
a. il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 3;
b. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie delprofilo cui si aspira;
c. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anchese negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d. l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonchè, facoltativamente, il numero telefonico. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
e. i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione delladomanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto;
g. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga ladirettiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
4.Gli aspiranti dichiaranonella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.
5.Il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.
6.Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
7.Non è valutata la domanda presentata fuori termine e/o in modalità difformi da quelle indicate nel presente decreto.
8.L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
9.Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall’aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ailaboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l’attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l’applicazione telematica resa disponibile dall’Amministrazione.
10.Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
11.L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contrattodi lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
12.All’esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
13.In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l’esclusione di cui all’articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
14.Il positivo accertamento dei titoli di servizio edi cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.
15.Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.
Articolo 7 (Nullità della domanda-Esclusione dellaprocedura)
1.L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.
2.La presentazione di domande per più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.
3.Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagliartt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
4.Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.
Articolo 8 (Ricorsi)
1.Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
2.Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.
3.Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali,l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
4.Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
5.La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
6.Per eventuali contestazioni relative all'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
7.Gli aspiranti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e in possesso di provvedimento giurisdizionale non definitivo favorevole sono iscritti con riserva nella graduatoria.
8.Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.
Articolo 9 (Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti)
1.Le istituzioni scolastiche debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di convocazione che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpelloe convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a. se totalmente inoccupati;
b. se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 4 del Regolamento;
c. anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento.
2.Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna istituzione scolastica, all'atto della stipula del contratto con il supplente e della presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di acquisire a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
3.L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
4.La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
Articolo 10 (Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti)
1.Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui all’articolo 9, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, tramite posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEO).
2.L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
3.La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
- i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, tale comunicazione deve inoltre contenere:
- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gliaspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
4.L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda l'indirizzo di posta elettronica (PEOo PEC).
5.Nei casi in cui, per qualunque motivo, l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 9 del DM 26 giugno 2008, n. 9, ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
Articolo 11 (Norme finali e di rinvio)
1.Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale ATA (DPR 7 marzo 1985, n. 588) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (DPR 31 maggio1974, n. 420), è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.
2.Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto; esaurita tale fascia, si passa agli aspiranti inseriti nella corrispondente seconda fascia e, infine, agli aspiranti inclusi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda.
3.Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, agli aspiranti che risultino forniti dei titolispecifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine.
4.Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro –Comparto istruzione e ricerca –triennio 2016-2018 -del 19 aprile 2018.
5.Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.
6.Con il presente decreto è approvata la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all'Allegato A.
7.Il presente decreto sarà pubblicato sui siti internet del Ministero dell’Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali, nonché in quelli degli Ambiti Territoriali e delle istituzioni scolastiche.
8.Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il precedente decreto 30 agosto 2017, n. 640.
IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#personale ata#personale dipendente: assunzione e periodo di prova#vistoil #graduatoria #circolo #recare #fascia #decreto #istituto #regolamento #istruzione #profilo
n° 35
Area: Normativa

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
[e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1);]
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento (2) .
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando (3) .
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche (4) .
[3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalita' di conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai fini del concorso.] (5)
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. [Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 , l'autorizzazione di cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto] (6).
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 (7) .
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione:
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;
b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;
e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma (8) .
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125 (9) .
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute (10) .
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi (11) .
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo (12) .
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri , il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazionie ed intergrazioni. (13)
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
(1) Lettera inserita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017 e successivamente abrogata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
(2) Lettera inserita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017, e successivamente modificata dal D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, sostituita dall'articolo 3, comma 8, lettera a), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 e da ultimo modificata dall'articolo 14, comma 6-octies, lettere a) e b), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.
(3) Comma inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
(4) Comma inserito dall' articolo 1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(5) Comma inserito dal D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12 e successivamente abrogato dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113.
(6) Comma modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, poi modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e da ultimo ulteriormente modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.
(7) Comma inserito dall'articolo 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
(8) Comma sostituito dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e successivamente modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.
(9) Comma inserito dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2017.
(10) Comma inserito dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e successivamente modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
(11) Comma inserito dall'articolo 1, comma 230 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(12) Comma inserito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successivamente modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, poi modificato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e da ultimo ulteriormente modificato dal D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.
(13) Comma modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#formez #chiamata #decedere #bandito #preselezione #terrorismo #avviamento #dottore #decentramento #vincitore
n° 4
Area: Normativa

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (1) .
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. (2)
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. (3)
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico (1).
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall’ articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno-20 luglio 2016, n. 187 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
(2) Comma così modificato dal DL 126/2019, converitto con modificazioni dalla legge 159/2019 con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019.
(3) Comma inserito dal DL 126/2019, converitto con modificazioni dalla legge 159/2019 con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019.
KEYWORDS
#supplenza #insegnamento #cattedra #ata #lingua #snellimento #conservatorio #supplemento #aspirante #circolo
n° 38
Area: Normativa

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione. (1)
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148. (2)
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego. (2)
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
(1) Comma così modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020 e successivamente sostituito dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.
(2) Comma inserito dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#soggiorno #status #soggiornante #rifugiato #equivalenza #equiparazione
n° 62-quater
Area: Normativa

1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.
(1) Articolo inserito dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 con effetto a decorrere dal 31 luglio 2021.
KEYWORDS
#anist #dato #anagrafe #istruzione #decretolegge #convertire #articolo #anpr #modificazione #banca
12/12/2019
Area: Prassi, Circolari, Note

Scuola e privacy
Domande più frequenti
1) La scuola deve rendere l’informativa?
Sì. Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto - attraverso un’adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online - quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.
2) È possibile accedere ai propri dati personali detenuti dagli istituti scolastici?
Sì. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erronee o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento). Se la scuola non risponde o il riscontro non è adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.
3) È possibile accedere alla documentazione relativa ad alunni e studenti in possesso della scuola?
Sì. È possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla scuola ai sensi dalla legge n. 241 del 1990 (artt. 22 ss.)
4) In caso di delega per prelevare il proprio figlio a scuola, è necessario fornire copia della carta d’identità del delegante e del delegato?
Sulla base del principio generale di accountability, è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.
5) Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?
Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
6) Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali?
Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (es. dati sulle convinzioni religiose, dati sulla salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari. In ogni caso non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.
7) Nelle comunicazioni scuola-famiglia possono essere inseriti dati personali degli alunni?
No, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).
8) Chi può trattare i dati degli allievi disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)?
La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (L. n. 104/92, L. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 66/2017).
9) L’utilizzo degli smartphone all’interno delle scuole è consentito?
Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.
10) Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?
No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
11) È possibile registrare la lezione da parte dell’alunno?
Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.
12) Gli allievi con DSA possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche di registrare (c.d. "strumenti compensativi e aumentativi")?
Sì. La specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.
13) Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?
Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.
14) Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici?
Sì, ma l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. [Progetti di revisione della disciplina sull’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici sono attualmente all’attenzione del Parlamento.]
15) Le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali?
Sì, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all’iniziativa.
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#scuola #dato #studente #alunno #dsa #utilizzo #istituto #coinvolgere #privacy #telecamera
15/05/2014 n° 243
Area: Prassi, Circolari, Note

"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)
Registro dei provvedimenti
n. 243 del 15 maggio 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
CONSIDERATO il "Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a." del 7 febbraio 2013 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2243168);
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80);
VISTE le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" del 2 marzo 2011 (in G.U. 19 marzo 2011, n. 64, p. 32; in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203);
ESAMINATE le segnalazioni e i quesiti pervenuti in ordine al trattamento dei dati personali derivante dagli obblighi di pubblicazione di atti e informazioni nel web contenuti nel citato d. lgs. n. 33/2013;
RITENUTA l'opportunità di individuare un quadro organico e unitario di garanzie finalizzato a indicare apposite cautele in relazione alle ipotesi di diffusione di dati personali mediante la pubblicazione sui siti web da parte di organismi pubblici e in particolare di quelli chiamati a dare attuazione al d. lgs. n. 33/2013 attraverso l'adozione di nuove "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
CONSIDERATO che tali nuove Linee guida sono state elaborate come opportuno supporto fornito a tutti i soggetti pubblici e altri enti obbligati per favorire l'implementazione, sotto il profilo della protezione dei dati personali, delle numerose e complesse disposizioni normative che si sono succedute negli ultimi anni in materia di pubblicazione e di diffusione dei dati, specie con riguardo al conseguimento della finalità di trasparenza;
RILEVATO che il quadro legislativo e regolamentare incidente su tale materia andrà soggetto a ulteriori modificazioni, segnatamente in relazione alla necessità di recepire nell'ordinamento nazionale la nuova direttiva 2013/37/UE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, e che pertanto potranno essere adottate altre linee guida e provvedimenti anche sulla base di una leale collaborazione con le altre autorità competenti;
TENUTO CONTO delle osservazioni e dei riscontri ricevuti dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (già CIVIT e ora ANAC) e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
DELIBERA
1) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" contenute nel documento allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;
2) che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2014
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
______________________________________________
"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
(Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014)
SOMMARIO
INTRODUZIONE
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
PARTE PRIMA
PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA
1. Principi e oggetto del "decreto trasparenza" (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013)
2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)
3. Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)
4. Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013)
5. Modalità di pubblicazione online dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013)
6. Limiti al "riutilizzo" di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013)
7. Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013)
7.a. Le sezioni di "archivio" dei siti web istituzionali (art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013)
8. Indicizzazione tramite motori di ricerca (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013)
9. Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione
9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)
9.b. Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013)
9.c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013)
9.d. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (es. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 del d. lgs. n. 33/2013)
9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)
9.e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118)
PARTE SECONDA
PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A.
1. Limiti alla diffusione di dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul web per finalità diverse dalla trasparenza
2. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
2.a. Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti
2.b. Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel web
2.c. Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
2.d. Dati personali esatti e aggiornati
3. Fattispecie esemplificative
3.a. Albo pretorio online degli enti locali
3.b. Graduatorie
INTRODUZIONE
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
Le recenti modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione (cfr. da ultimo il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33) hanno reso necessario un intervento del Garante diretto ad assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web previsti dalle disposizioni di riferimento.
Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo di definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti parimenti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. Pertanto, il presente provvedimento sostituisce le precedenti "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" del 2 marzo 2011 (doc. web n. 1793203).
In via preliminare, vanno distinte, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (es.: pubblicità legale).
In particolare, gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di "trasparenza" sono quelli indicati nel d. lgs. n. 33/2013 e nella normativa vigente in materia avente a oggetto le "informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". A tali obblighi si applicano le indicazioni contenute nella parte prima delle presenti Linee guida.
Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a. – contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle approvate in materia di trasparenza – come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia). Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato, alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online degli enti locali (oppure su analoghi albi di altri enti, come ad esempio le Asl), alle pubblicazioni matrimoniali, alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome, alla pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili, ai casi di pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica, alla pubblicazione dell'elenco dei giudici popolari di corte d'assise, etc. A tali obblighi si riferiscono le indicazioni contenute nella parte seconda delle presenti Linee guida.
In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice).
In tale quadro, è opportuno evidenziare che le decisioni, assunte dalle amministrazioni pubbliche o dagli altri soggetti onerati, in ordine all'attuazione degli obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali di informazioni, atti e documenti contenenti dati personali sono oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi in materia di protezione dei dati personali.
Si fa presente, altresì, che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici effettuato in mancanza di idonei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli artt. 162, comma 2-bis, e 167 del Codice.
Inoltre, l'interessato che ritenga di aver subito un danno – anche non patrimoniale – in particolare per effetto della diffusione di dati personali, può far valere le proprie pretese risarcitorie, ove ne ricorrano i presupposti, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice).
PARTE PRIMA
PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI TRASPARENZA
1. Principi e oggetto del "decreto trasparenza" (artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013)
Con il d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 intitolato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il legislatore – in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (art. 1, commi 35 e 36) – ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati.
A tal fine, nel capo I dedicato ai "principi generali", la trasparenza è definita come "l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1, comma 1).
Nel medesimo capo I è precisato che "oggetto del decreto" è l'individuazione degli obblighi di trasparenza "concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" e che "tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7" (art. 2, comma 1, e art. 3).
Si evidenzia, in proposito, che lo stesso legislatore, ai soli fini del campo di applicazione del decreto, definisce la "pubblicazione" come l'inserimento nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche previste nell'allegato al decreto stesso, dei documenti, delle informazioni e dei dati "concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" (art. 2, comma 2).
Da ciò si deduce che tutte le volte in cui nel decreto legislativo n. 33/2013 è utilizzata la locuzione "pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente" – cfr. artt. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 43, 45, 46 e 48 – il riferimento è limitato agli "obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni" contenuti oltre che nel d. lgs. n. 33/2013 anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse.
La tipologia dei predetti obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni è schematicamente riassunta nell'allegato al d. lgs. n. 33/2013 che individua la "struttura delle informazioni sui siti istituzionali"(1) e che precisa come la sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto (art. 48 e allegato al d. lgs.).
Uno schema più particolareggiato degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente per finalità di trasparenza sopra descritti è contenuto poi nell'allegato n. 1 della delibera della CIVIT n. 50/2013 recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016") cui si rimanda.(2)
Per tale motivo, come si è detto, devono ritenersi estranei all'oggetto del citato decreto legislativo tutti gli obblighi di pubblicazione previsti da altre disposizioni per finalità diverse da quelle di trasparenza, quali gli obblighi di pubblicazione a fini di pubblicità legale(3), pubblicità integrativa dell'efficacia, pubblicità dichiarativa o notizia (già illustrati in forma esemplificativa nell'"Introduzione" (pag. 4) e presi in considerazione nella parte seconda delle presenti Linee guida.
Si pensi, ad esempio – tra i diversi casi indicati – alle pubblicazioni matrimoniali, la cui affissione alla porta della casa comunale (e oggi sui siti web istituzionali dei comuni) è prevista per otto giorni (cfr. art. 55 del d.P.R. n. 396 del 3/11/2000). La pubblicazione dei dati personali dei nubendi assolve a una funzione che evidentemente esula dalle finalità di trasparenza previste dal d. lgs. n. 33/2013 e che è pienamente assolta con la semplice pubblicazione per la durata temporale prevista. Infatti, sarebbe irragionevole applicare a essi il regime di conoscibilità previsto dalla normativa sulla trasparenza (limiti temporali di permanenza sul web, indicizzazione, accesso civico, riutilizzo etc.)
Di conseguenza, tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di trasparenza (cfr. gli esempi forniti nell'"Introduzione" alle presenti Linee guida), qualora comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall'oggetto del d. lgs. n. 33/2013 e dall'ambito di applicazione delle relative previsioni fra cui, in particolare, quelle relative all'accesso civico (art. 5), all'indicizzazione (art. 4 e 9), al riutilizzo (art. 7), alla durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8) e alla trasposizione dei dati in archivio (art. 9).
2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)
I principi e la disciplina di protezione dei dati personali – come peraltro previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013 (v. altresì art. 8, comma 3) – devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.
In merito, si rappresenta che "dato personale" è "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice).
Inoltre, la "diffusione" di dati personali – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m) – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3). Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice).
Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.
I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi(4) ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere […] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).
È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.
È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8, del Codice) e "la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).
In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici(5) (art. 22, comma 8, del Codice).
Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili online deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ("dati sensibili"), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("dati giudiziari") (art. 4, comma 1, lett. d ed e, del Codice).
I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, del Codice).
Pertanto, come rappresentato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013 (doc. web 2243168), gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili. In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere citato).
Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare "la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo" (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7, del d. lgs. n. 33/2013, nonché le precisazioni fornite infra nei parr. 6 e 8 delle presente parte ai quali si rimanda).
Per esigenze di chiarezza espositiva, i limiti alla trasparenza sopradescritti sono sinteticamente rappresentati nello schema 1 sotto riportato.
VEDI PDF ALLEGATO
3. Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)
Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere "dati personali" ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice).
L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti" (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).
In proposito, si evidenzia che la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).
In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad esempio, per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione online anche solo di alcuni dati – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc.– è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.
Per rendere effettivamente "anonimi"(6) i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori (7)
4. Qualità delle informazioni (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 6 del d. lgs. n. 33/2013 sancisce che "Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7" e che "L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".
Tale previsione deve essere interpretata anche alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, per cui le pubbliche amministrazioni sono, altresì, tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art. 11, comma 1, lett. c, del Codice).
Le pubbliche amministrazioni titolari del trattamento devono, quindi, non solo controllare l'attualità delle informazioni pubblicate, ma anche modificarle o aggiornarle opportunamente, quando sia necessario all'esito di tale controllo e ogni volta che l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia interesse, l'integrazione (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice).
5. Modalità di pubblicazione online dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 prevede che "I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".
La disposizione citata persegue, peraltro, lo scopo di non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per la fruizione – e, quindi, per la visualizzazione – dei file contenenti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Infatti, il "formato di tipo aperto" è "un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi" (art. 68, comma 3, lett. a, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale-CAD) .(8)
Con riferimento ai dati personali (dal novero dei quali sono esclusi i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni non riconosciute, nonché i dati anonimi o aggregati; cfr. la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b, del Codice), si rappresenta, quindi, che l'obbligo di pubblicazione in "formato di tipo aperto" non comporta che tali dati, pubblicati sui siti web istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche "dati di tipo aperto" nei termini definiti dal CAD .(9)
Occorre, infatti, tenere distinto il concetto di "formato di tipo aperto" avente il significato sopra descritto, da quello di "dato di tipo aperto" che attiene, invece, più propriamente alla disponibilità unita alla riutilizzabilità del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato (art. 52, comma 2, e art. 68, comma 3, lett. b, del CAD).
Da ciò consegue che i dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria non sono liberamente riutilizzabili da chiunque per qualsiasi ulteriore finalità, come meglio specificato nel paragrafo seguente.
6. Limiti al "riutilizzo" di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013)
Gli artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013 stabiliscono che il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del d. lgs. del 24 gennaio 2006 n. 36 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico(10). Tale direttiva è stata oggetto di recente revisione (v. direttiva 2013/37/UE entrata in vigore dopo l'approvazione del decreto legislativo sulla trasparenza(11)).
Con la modifica della predetta direttiva, l'Unione europea conferma il principio, da ritenersi ormai consolidato in ambito europeo(12), in base al quale il riutilizzo di tali documenti non deve pregiudicare il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissato dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia(13). In particolare, le nuove disposizioni della direttiva introducono specifiche eccezioni al riutilizzo fondate sui principi di protezione dei dati, prevedendo che una serie di documenti del settore pubblico contenenti tale tipologia di informazioni siano sottratti al riuso anche qualora siano liberamente accessibili online.(14)
Ciò significa che il principio generale del libero riutilizzo di docu-menti contenenti dati pubblici(15), stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi(16) .
In altri termini, il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di determinare – qualora intenda rendere i dati riutilizzabili – se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del "principio di finalità" e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali.(17)
In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del Codice, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque sulla base delle previsioni del d. lgs. n. 33/2013 non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, art. 6, comma 1, lett. b, direttiva 95/46/CE; art. 11, comma 1, lett. b, del Codice).(18)
Pertanto, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, è quindi in primo luogo opportuno che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti chiamati a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. n. 33/2013 inseriscano nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" dei propri siti web istituzionali un Alert generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali".
Al riguardo, si rappresenta che una volta effettuata la pubblicazione online dei dati personali prevista dalla normativa in materia di trasparenza, il soggetto pubblico può rendere riutilizzabili tali dati o accogliere eventuali richieste di riutilizzo degli stessi da parte di terzi, solamente dopo avere effettuato una rigorosa valutazione d'impatto in materia di protezione dei dati, al fine di ridurre il rischio di perdere il controllo sulle medesime informazioni o di dover far fronte a richieste di risarcimento del danno da parte degli interessati(19). Tale valutazione deve essere volta a:
a) stabilire se è lecito, alla luce dell'esistenza di un presupposto normativo idoneo, che i dati personali pubblicamente accessibili sui siti web istituzionali possano essere riutilizzati da terzi e per scopi ulteriori (art. 11, comma 1, lett. a e b del Codice)(20) ;
b) in caso di valutazione positiva, occorre poi verificare se l'utilizzo ulteriore di questi dati possa essere consentito:
- limitatamente ai dati rielaborati in forma anonima e aggregata, individuando il livello appropriato di aggregazione e la specifica tecnica di anonimizzazione da utilizzare sulla base di una ponderata valutazione del rischio di re-identificazione degli interessati oppure rispetto a tutti o soltanto ad alcuni dei dati personali resi pubblici (cfr. artt. 3 e 11, lett. d, del Codice)(21);
- per qualsiasi scopo ulteriore o solo per taluni scopi determinati (art. 11, comma 1, lett. b, del Codice)(22);
- secondo modalità di messa a disposizione online conformi ai principi di necessità, proporzionalità e pertinenza (artt. 3 e 11 del Codice)(23);
- a condizione che gli utilizzatori adottino modalità tecniche e ri-spettino specifici vincoli giuridici definiti in apposite licenze predisposte al fine di individuare idonee cautele per tutelare i diritti degli interessati nei successivi trattamenti di dati a fini di riutilizzo(24).
All'interno del quadro generale delineato, è illecito, ad esempio, riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale della p.a. oggetto di pubblicazione obbligatoria, in quanto tale ulteriore trattamento deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati sono resi pubblicamente disponibili. Lo scopo perseguito dalle disposizioni che impongono la pubblicazione dei dati del personale, infatti, seppure non espressamente indicato, è quello di aiutare i consociati a individuare i soggetti e i recapiti da contattare per presentare istanze o ottenere informazioni relative a procedimenti di competenza delle pubbliche amministrazioni (es. art. 35, d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, il personale interessato, tenuto conto del contesto in cui i dati che lo riguardano sono stati raccolti, non potrebbe ragionevolmente prevedere che questi possano essere utilizzati per scopi non collegati alle proprie attività lavorative(25).
In ogni caso, nella valutazione d'impatto sopra delineata, è necessario tener conto che, anche alla luce di un'intepretazione sistematica delle disposizioni del decreto sulla trasparenza, i dati personali sensibili e giudiziari sono espressamente esclusi dal riutilizzo (art. 4, comma 1, e art. 7 del d. lgs. n. 33/2013).
Va tenuto presente, inoltre, che non è ammesso l'incondizionato riutilizzo di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sulla base di mere licenze aperte che non pongano alcuna limitazione all'ulteriore trattamento dei dati(26). Laddove, infatti, il soggetto che ha assolto gli obblighi di pubblicazione dei dati personali online voglia rendere gli stessi – dopo avere effettuato la predetta valutazione d'impatto privacy – anche riutilizzabili, è invece indispensabile che lo stesso predisponga sul proprio sito istituzionale licenze standard(27), in formato elettronico e rese facilmente conoscibili ai potenziali utilizzatori, le quali stabiliscano chiaramente le modalità di carattere giuridico e tecnico che presiedono al corretto riutilizzo di tali dati(28).
In proposito, per garantire il rispetto dei diritti degli interessati da parte degli utilizzatori, i termini delle licenze per il riutilizzo dovrebbero contenere una clausola di protezione dei dati sia quando il riuso riguardi dati personali, sia quando riguardi dati anonimi derivati da dati personali(29). Nel primo caso, le condizioni di licenza dovrebbero indicare chiaramente le finalità e le modalità degli ulteriori trattamenti consentiti. Nel secondo caso tali condizioni dovrebbero, invece, vietare ai titolari delle licenze di re-identificare gli interessati e di assumere qualsiasi decisione o provvedimento che possa riguardarli individualmente sulla base dei dati personali così ottenuti, nonché prevedere in capo ai medesimi titolari l'obbligo di informare l'organismo pubblico nel caso in cui venisse rilevato che gli individui interessati possano essere o siano stati re-identificati.(30)
Infine, dal punto vista tecnico, è importante considerare con attenzione quali accorgimenti tecnologici possono essere messi in atto per ridurre i rischi di usi impropri dei dati personali resi disponibili online e delle conseguenze negative che possono derivarne agli interessati. In questo quadro devono essere privilegiate modalità tecniche di messa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo che consentano di controllare gli accessi a tali dati da parte degli utilizzatori e che impediscano la possibilità di scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili, nonché l'indiscriminato utilizzo di software o programmi automatici(31).
7. Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 88/2013 prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione "sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4".
Ai sensi di tale disposizione, dunque, il periodo di mantenimento di dati, informazioni e documenti sul web coincide in linea di massima con il termine di cinque anni.
Sono tuttavia espressamente previste deroghe alla predetta durata temporale quinquennale:
a) nel caso in cui gli atti producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, con la conseguenza che gli stessi devono rimanere pubblicati fino alla cessazione della produzione degli effetti;
b) per alcuni dati e informazioni riguardanti i "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale" (art. 14, comma 2) e i "titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza" che devono rimanere pubblicati online per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico (art. 15, comma 4);
c) nel caso in cui siano previsti "diversi termini" dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. In merito, si evidenzia come il Codice – che non prevede termini espliciti (come già evidenziato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013(32)), – richiede espressamente che i dati personali devono essere "conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati" e che l'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali "di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati" (artt. 11, comma 1, lett. e, e 7, comma 3, lett. b, del Codice). Tali articoli recepiscono, peraltro, le identiche disposizioni contenute nella direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali(33) le quali, in quanto tali, non possono essere derogate dalla disciplina nazionale in virtù del primato del diritto europeo. Da tale principio, inoltre, discende l'obbligo di interpretare il diritto nazionale in maniera conforme al diritto europeo(34)e, nello specifico, alle disposizioni direttamente applicabili che impongono il rispetto dei principi di pertinenza, necessità e proporzionalità, in base alle quali la pubblicazione di dati personali è consentita soltanto quando è al contempo necessaria e appropriata rispetto all'obiettivo perseguito e, in particolare, quando l'obiettivo perseguito non può essere realizzato in modo ugualmente efficace con modalità meno pregiudizievoli per la riservatezza degli interessati.(35)
Per tale motivo, il Garante ritiene che laddove atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di cinque anni, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti.
7.a. Le sezioni di "archivio" dei siti web istituzionali (art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 prevede che "Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3".
La disposizione richiamata richiede ai soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione di conservare e mettere a disposizione i documenti, le informazioni e i dati all'interno della sezione di archivio dei siti web, eventualmente anche prima che sia terminato il periodo di pubblicazione.
Con riferimento alla documentazione contenente dati personali, si precisa che la predetta ipotesi di "messa a disposizione" della documentazione nella sezione di archivio non comporta l'accesso e la conoscenza indiscriminata degli stessi una volta scaduti i diversi periodi di pubblicazione previsti dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013. Ciò perché, in caso contrario, si determinerebbe una diffusione sine die di dati personali online in violazione dei principi contenuti nella normativa europea come quello di proporzionalità descritto nel paragrafo precedente(36). Inoltre, sempre ragionando a contrario, la formazione della sezione archivio si trasformerebbe in un mero trasferimento di documenti, informazioni e dati da una parte all'altra dello stesso sito web e all'interno, peraltro, della stessa sezione "Amministrazione trasparente".
Di conseguenza, per attuare le esigenze sottese alla prevista ipotesi di consultabilità di atti e documenti contenuti nella sezione archivio, non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l'accesso online libero e incondizionato alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile, senza applicare criteri selettivi.
In tale quadro, bisogna, quindi, rendere disponibile la documentazione contenuta nelle sezioni di archivio secondo le regole sull'accessibilità degli "archivi"(37), individuando le condizioni di accesso e selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei singoli atti e documenti, le informazioni da rendere consultabili. In tale prospettiva, si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti possano essere reperibili nelle sezioni di archivio, mediante modalità che ne garantiscano tra l'altro la "semplicità di consultazione" e la "facile accessibilità" (art. 6 del d. lgs. n. 33/2013) (38), attraverso, ad esempio, l'attribuzione alle persone che ne hanno fatto richiesta, nel rispetto delle predette regole, di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal Codice dell'amministrazione digitale.
In alternativa, il Garante ritiene che è comunque possibile la libera consultazione da parte di chiunque della sezione di archivio a condizione che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza adottino opportune misure a tutela degli interessati avendo cura di rendere anonimi i dati personali contenuti nella documentazione inserita in archivio, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative sulla tenuta degli "archivi" sopra richiamate. Sulle misure e sugli accorgimenti necessari per l'anonimizzazione dei dati si rimanda alle indicazioni contenute supra in par. 3.
Per espressa previsione normativa, infine, i dati e le informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di cui al citato art. 14, non devono essere trasferiti nelle sezioni di archivio dei siti web istituzionali alla scadenza del termine di pubblicazione (art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013).
8. Indicizzazione tramite motori di ricerca (art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 9 del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce che "Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"".
Si evidenzia che l'obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza da collocarsi nella "sezione "Amministrazione trasparente"", con esclusione di altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di "trasparenza", come esposto nell'"Introduzione" e nella parte seconda delle presenti Linee guida.
Sono, fra l'altro, espressamente sottratti all'indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari (art. 4, comma 1, d. lgs. n. 33/2013). Pertanto, i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 devono provvedere alla relativa deindicizzazione tramite – ad esempio – l'inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste)(39).
9. Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione
9.a. Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali (es. art. 10, comma 8, lett. d, del d. lgs. n. 33/2013 et al.)
La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo (art. 10, comma 8, lett. d).
Le ipotesi previste riguardano, ad esempio, i curricula professionali dei titolari di incarichi di indirizzo politico (art. 14), dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, comma 1, lett. b), nonché delle posizioni dirigenziali attribuite a persone – anche esterne alle pubbliche amministrazioni – individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 15, comma 5), dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (art. 10, comma 8, lett. c), nonché dei dirigenti in ambito sanitario come individuati dall'art. 41, commi 2 e 3.
Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.
Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti, se del caso predisponendo modelli omogenei e impartendo opportune istruzioni agli interessati (che, in concreto, possono essere chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza). In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare invece oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.(40)
Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice evidenziando gli elementi oggetto di aggiornamento.(41)
9.b. Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 14 del d. lgs. n 33/2013 prevede la pubblicazione delle "dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano"(42).
Con riferimento all'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi, la predetta disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni dello stesso d. lgs. n. 33/2013 (art. 4, comma 4), con i principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché con le previsioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).
Pertanto, ai fini dell'adempimento del previsto obbligo di pubblicazione, risulta sufficiente pubblicare copia della dichiarazione dei redditi – dei componenti degli organi di indirizzo politico e, laddove vi acconsentano, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado – previo però oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile, come, fra l'altro, le indicazioni relative a:
- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;
- scelta per la destinazione dell'otto per mille;
- scelta per la destinazione del cinque per mille.
Si ricorda che non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013.
9.c. Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del d. lgs. n. 33/2013)
La disciplina in materia di trasparenza prevede che informazioni concernenti l'entità di corrispettivi e compensi percepiti da alcune tipologie di soggetti formino oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dal d. lgs. n. 33/2013. Tra questi ultimi sono annoverati, ad esempio, i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza (cfr. artt. 15 e 41, commi 2 e 3), nonché i dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o autorizzati incarichi (art. 18).
Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. Non appare, invece, giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore(43) come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).
Non risulta inoltre giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013).
9.d. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (ad es. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 23 del d. lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. In attuazione di tale disposizione, di questi provvedimenti devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi, indicati nel comma 2, quali il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale contenenti (anche in allegato), le graduatorie formate a conclusione del procedimento, né le informazioni comunque concernenti eventuali prove intermedie che preludono all'adozione dei provvedimenti finali (per i quali restano salve altre forme di conoscibilità previste dall'ordinamento: v. in merito, con riguardo alle forme di pubblicità delle graduatorie e degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera, le indicazioni contenute nel par. 3.b. della seconda parte delle presenti Linee guida).
9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)
L'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro". Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".
Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).
In tale quadro, lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.
Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:
a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario(44) ;
b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice);
c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).
Si ribadisce, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, che è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. supra par. 2). Si pensi, ad esempio, all'indicazione:
- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");
- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana")(45) ;
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria").
Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).
Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Si pensi, fra l'altro alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.). Alla luce delle considerazioni sopra espresse, spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione online contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione. Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte del Garante che assicura il rispetto dei predetti principi in materia di protezione dei dati personali.
In ogni modo, si evidenzia che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d. lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice), pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice).
Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.
Si evidenzia, inoltre, che il riutilizzo dei dati personali pubblicati ai sensi dei predetti artt. 26 e 27, non è libero, ma subordinato – come stabilito dallo stesso art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 – alle specifiche disposizioni di cui alla direttiva comunitaria 2003/98/CE e al d. lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006 di recepimento della stessa, che non pregiudicano in alcun modo il livello di tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (sul punto si rimanda alle indicazioni fornite supra nel par. 6).
9.e.i. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118)
L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).
Per tale motivo – alla luce di un'interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla recente novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione – deve ritenersi che l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni descritte nel paragrafo precedente, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118(46) .
Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni(47) parimenti tenuti alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi del d.P.R. n. 118/2000 devono comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27 descritte nel paragrafo precedente (es.: divieto di pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, di dati eccedenti o non pertinenti).
PARTE SECONDA
PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A.
1. Limiti alla diffusione di dati personali nella pubblicazione di atti e documenti sul web per finalità diverse dalla trasparenza
Come illustrato nell'"Introduzione" alle presenti Linee guida, esistono casi e obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della p.a., contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle previste in materia di trasparenza, come, fra l'altro, quelli volti a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli necessari a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia).
Per un'elencazione non esaustiva degli obblighi di pubblicità che ricadono in tale categoria si rinvia agli esempi già illustrati nell'"Introduzione" alle presenti Linee guida.
Anche per tali fattispecie occorre – come già indicato per gli obblighi di pubblicità di dati personali per finalità di "trasparenza" – che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo (art. 4, comma 1, lett. m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).
Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.
Ciò pure in considerazione del fatto che, anche in tale ipotesi, i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (art. 4, comma 1, lett c, del Codice), ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice).
Pertanto, anche in presenza di un obbligo di pubblicità è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto (c.d. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice).
Il procedimento di selezione dei dati personali suscettibili di essere resi diffusi deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, la vita sessuale ("dati sensibili"), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("dati giudiziari") (art. 4, comma 1, lett. d ed e, del Codice).
I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per svolgere l'attività istituzionale che non può essere adempiuta, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (artt. 22, in particolare commi 3, 5 e 11 e 68, comma 3, del Codice).
Resta, invece, del tutto vietata la diffusione di "dati idonei a rivelare lo stato di salute" (art. 22, comma 8, del Codice).
Ciò significa, di conseguenza, che è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (48).
A tale scopo, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non dovrebbero essere inseriti dati personali "eccedenti", "non pertinenti", "non indispensabili" (e, tantomeno, "vietati"). In caso contrario, occorre provvedere, comunque, al relativo oscuramento(49) .
Si pensi oltre al caso dei dati sensibili e giudiziari, a quelle informazioni delicate (come ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio). Specie in tali casi – come già evidenziato con riferimento alla trasparenza (nel par. 2 della parte prima delle presenti Linee guida) – può risultare utile menzionare i predetti dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure fare riferimento a delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici(50).
Per esigenze di chiarezza espositiva, i limiti alla diffusione di dati personali sopradescritti sono sinteticamente rappresentati nello schema 1 riportato in calce al par. 2 della parte prima delle presenti Linee guida.
2. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
A fronte della messa a disposizione online di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali per finalità di pubblicità dell'azione amministrativa, occorre assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni. A tal fine, è necessario impedire la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet e garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati, delimitando la durata della loro disponibilità online.
2.a. Evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti
Occorre evitare, ove possibile, la reperibilità dei dati personali da parte dei motori di ricerca esterni (es. Google), stante il pericolo di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni restituite dal motore di ricerca secondo una logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta, non conoscibile e non modificabile dall'utente.
Pertanto, è opportuno privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito web, poiché in tal modo si assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione, garantendo, al contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione(51) .
A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità online tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet.
Come già visto (cfr. parte prima, par. 8), si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all'inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste)(52) .
2.b. Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel web
I soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali, rendendoli accessibili sul proprio sito web solo per l'ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati (es.: art. 124, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardante la pubblicazione di deliberazioni sull'albo pretorio degli enti locali per quindici giorni consecutivi, su cui infra par. 3.a.).
Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati – a cura delle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento – congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli online(53) . Tale lasso di tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici(54).
Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati dalla normativa di settore o, in mancanza, dall'amministrazione, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal sito web oppure devono essere privati degli elementi identificativi degli interessati e delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione.
Resta salva la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite una rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, laddove esistano i presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241.
2.c. Evitare la duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, mediante l'utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti.
A tale scopo si può fare ricorso ad accorgimenti consistenti, ad esempio, nell'uso di strumenti tecnologici in grado di riconoscere accessi che risultino anomali per la loro frequenza o perché realizzati tramite l'azione di strumenti automatizzati e non da persone: si può ricorrere in tal caso a sistemi di verifica ‘captcha'(55).
Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, garantendo in particolare l'accessibilità alle informazioni riprodotte online anche alle persone disabili(56) .
2.d. Dati personali esatti e aggiornati
Per garantire la qualità dei dati personali trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere alla divulgazione online nei casi previsti dalla disciplina di settore di dati e informazioni, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti e aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c, del Codice).
A tale fine, occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite il proprio sito web istituzionale. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, nell'indicazione, tra i dati di contesto riportati all'interno del contenuto informativo dei documenti(57), delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento, anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con firma digitale(58) o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità.
Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale sono accessibili mediante l'utilizzo di motori di ricerca esterni, oppure sono reperibili attraverso la consultazione di siti web dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi.
Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell'albo).
3. Fattispecie esemplificative
3.a. Albo pretorio online degli enti locali
La disposizione di ordine generale sulla tenuta dell'albo pretorio negli enti locali è contenuta nel "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale sancisce che "Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge" e che "Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni" (art. 124, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 267/2000).
Va aggiunto che, accanto a tale regola, nel corso del tempo si sono susseguite molteplici disposizioni di natura statale, regionale e locale che sanciscono a carico degli enti locali ulteriori obblighi di pubblicazione di atti e documenti nella bacheca dell'albo pretorio per periodi di tempo differenziati, producendo una frammentazione della disciplina in materia(59).
A seguito dell'entrata in vigore della riforma contenuta nella l. 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", gli enti locali hanno provveduto all'istituzione dell'albo pretorio online al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità legale dei propri atti.
La disciplina appena richiamata, infatti, senza abrogare le precedenti disposizioni in materia di tenuta dell'albo pretorio, ha sancito espressamente che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" e che "a decorrere dal 1 gennaio 2011 […] le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale" (art. 32, commi 1 e 5). Dal 1° gennaio 2011, dunque, gli obblighi di pubblicità legale che gli enti locali assolvevano attraverso l'affissione all'albo pretorio sono sostituiti dalla pubblicazione della medesima documentazione nei rispettivi siti web istituzionali(60).
Pertanto, l'amministrazione locale che ha intenzione di pubblicare sull'albo pretorio online un atto contenente dati personali (cfr. la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b, del Codice) è tenuta a verificare, preliminarmente, per i dati comuni, l'esistenza di una norma di legge o di regolamento (ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice) oppure, per i dati sensibili e giudiziari, di una norma di legge (ai sensi degli artt. 20, 21 e art. 22, comma 11, del Codice) che le prescriva l'affissione di quell'atto all'albo pretorio.
Inoltre, anche alle pubblicazioni nell'albo pretorio online si applicano tutti i limiti previsti supra nel par. 1, della parte seconda, delle presenti Linee Guida (cfr. divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e cautele per gli altri dati sensibili e giudiziari; nonché divieto di diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti).
Con specifico riferimento, inoltre, ai dati sensibili e giudiziari, gli enti locali devono agire nel rispetto del proprio regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato in conformità agli schemi tipo Anci, Upi e Uncem su cui il Garante ha già espresso parere favorevole, rispettivamente, il 21 settembre 2005, il 7 settembre 2005 e il 19 ottobre 2005 (v. doc. web n. 1174532, doc. web n. 1175684, doc. web n. 1182195).
Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice). Ciò, salvo che gli stessi atti e documenti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza (cfr. parte prima delle presenti Linee guida).
A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice, laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione(61) .
Nell'ipotesi in cui, invece, la normativa di riferimento non indichi la durata temporale dell'affissione all'albo, l'amministrazione deve comunque individuare un congruo periodo di tempo – non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati stessi sono stati resi pubblici – entro il quale i dati personali devono rimanere disponibili. Per i motivi esposti nell'"Introduzione" e nel par. 1 della parte prima delle presenti Linee guida alle pubblicazioni nell'albo pretorio online non si applica l'arco temporale dei cinque anni previsto per la pubblicità di dati e informazioni sui siti web istituzionali per finalità di trasparenza di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 33/2013.
Pertanto – una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto dalle singole discipline di riferimento oppure, in mancanza, decorso il periodo di tempo individuato dalla stessa amministrazione – se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati.
Poiché, inoltre, la finalità perseguita mediante gli obblighi di pubblicazione nell'albo pretorio online riguarda atti e provvedimenti concernenti questioni rilevanti essenzialmente nell'ambito della collettività locale di riferimento, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità di pubblicità, consentire l'indiscriminata reperibilità in rete dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi tramite i comuni motori di ricerca generalisti (es. Google). Pertanto, si consiglia alle amministrazioni pubbliche responsabili dell'inserzione degli atti nell'albo pretorio online, di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti della documentazione contenente dati personali e pubblicata sull'albo pretorio online dei siti istituzionali degli enti locali (sulle tecniche per deindicizzare si rinvia alle indicazioni contenute supra nel par. 2.a. della presente parte seconda).
3.b. Graduatorie
Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione o, per gli enti locali, all'albo pretorio)(62). Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante(63), assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.
Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati(64). Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica(65) , il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici(66).
Come già rilevato in passato dal Garante(67), al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).
________________________________________
NOTE
1. Ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, l'allegato al decreto costituisce parte integrante dello stesso e può essere modificato solo con un d.P.C.M. sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT (art. 48, comma 2).
2. Documento reperibile in http://www.civit.it/?p=8953.
3. Nello stesso d. lgs. n. 33/2013 si fa riferimento più volte a ipotesi di pubblicità legale per finalità diverse da quelle di trasparenza (cfr. artt. 19, comma 1, e 37, comma 1).
4. Dati identificativi sono i "dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato" (cfr. art. 4, comma 1, lett. c, del Codice).
5. Sulla nozione di dato relativo alle condizioni di salute cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809, punto 6.3; nonché, ex pluribus, i provvedimenti del Garante 27 giugno 2013, doc. web n. 2576686; 4 aprile 2013, doc. web n. 2460997; 4 aprile 2013, doc. web n. 2473879; 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 3 febbraio 2009, doc. web 1597590; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 7 luglio 2004, doc. web nn. 1068839 e 1068917, 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639. Nella giurisprudenza di legittimità v. Cass. civ., sez. I, 8/8/2013, n. 18980.
6. Ai sensi del Codice "dato anonimo" è "il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile" (art. 4, comma 1, lett n).
7. In proposito, va considerato che ottenere dati effettivamente ‘anonimi' è sempre più difficile stante l'avanzare delle tecnologie informatiche e la crescente e diffusa mole di informazioni disponibili online e offline che aumenta progressivamente il rischio per gli interessati di essere re-identificati. Per un esame delle tecniche con cui anonimizzare i dati si rimanda al Parere del Gruppo Art. 29 n. 6/2013 su dati aperti e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, sez. VI (http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2133805/WP207). Sul tema v. anche il codice di condotta "Anonymisation: Managing data protection risk code of practice" pubblicato dall'Information Commissioner's Office del Regno Unito nel novembre 2012 (http://ico.org.uk/for_organisations/data_prot
ection/topic_guides/~/media/documents/library/Data_Protection/Practical_application/anonymisation-codev2.pdf) e le Linee guida "Gestion des risques vie privée" della Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) del giugno 2012 (in http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/
article/les-guides-de-gestion-des-risques-sur-la-vie-privee-sont-disponibles-en-anglais/?tx_ttnews%5Bb
ackPid%5D=91&cHash=fadc2817230d10784c18391f8fbc6082). La questione relativa alle diverse tecniche di anonimizzazione disponibili è peraltro ancora all'attenzione del Gruppo Art. 29 il quale è in procinto di fornire specifiche indicazioni al riguardo.
8. A mero titolo esemplificativo sono considerati file in formato aperto, fra gli altri, quelli dei file che nei sistemi personal computer sono usualmente registrati con estensione txt, pdf, xml. Sulla tipologia dei diversi "formati di tipo aperto" si rinvia alle citate "Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico", par. 6.2, pagg. 51 ss.
9. Ai sensi dell'art. 68, comma 3, lett b), del CAD sono "dati di tipo aperto" quei dati che presentano le seguenti tre caratteristiche:
"1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36".
10. Direttiva 17 novembre 2003, 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
11. Direttiva 26 giugno 2013, 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
12. Cfr., ad esempio, le indicazioni contenute nel documento "Open Data Handbook" dell'Open Knowledge Foundation (http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf), una fondazione non governativa che ha lo scopo di promuovere l'apertura dei contenuti e i dati aperti attraverso gruppi di lavoro internazionali (pag. 6).
13. Art. 1, par. 4, dir. 2003/98/CE, come modificato dall'art. 1, par. 1, lett. c), dir. 2013/37/UE; cfr. art. 4, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2006.
14. Art. 1, par. 2, lett. c-quater) dir. 2003/98/CE, come modificato dall'art. 1, par. 1, lett. a), punto iii), dir. 2013/37/UE. V. anche Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sez. V.
15. Per dati pubblici si intendono dati conoscibili da chiunque (art. 1, comma 1, lett. n, del CAD), ma come, peraltro, specificato anche nelle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dell'AgID, cit., par. 3.3, pag. 28 "Il concetto di dato pubblico esclude, in linea generale, i dati personali per i quali trovano applicazione le norme del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (i.e., D. lgs. n. 196/2003 e deliberazione del 88/2011 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). Laddove, in un contesto informativo, il dato pubblico contiene riferimenti o è collegato a dati personali trova applicazione il comma 5 dell'articolo 2 del CAD "Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato" o altre norme specifiche che consentono la pubblicazione di certe tipologie di informazioni, come ad esempio le norme sulla trasparenza come prima descritto (D. lgs. n. 33/2013)".
16. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sez. VI e Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico dell'AgID, cit., par. 3.3, pag. 28.
17. Cfr. Parere del Garante del 7 febbraio 2013, doc. web. n. 2243168, par. 6; v. anche considerando n. 21 dir. 2003/98/CE e considerando n. 11 e n. 34, dir. 2013/37/UE; Corte di Giustizia UE, 16/12/2008, C-73/07, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, punto. 48; Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. IV.
18. Per valutare se i dati personali pubblicamente disponibili online possono essere utilizzati per ulteriori scopi in termini compatibili con quelli originari, si vedano gli elementi condivisi in ambito europeo ed elaborati dal Gruppo Art. 29 nel Parere n. 3/2013 sul principio di limitazione della finalità (http://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2133805/WP203).
19. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. IV e VII.; v. anche i commenti del Garante europeo per la protezione dei dati in risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida riguardanti le licenze standard raccomandate, i set di dati e l'imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo, in attuazione del considerando n. 36 della dir. 2013/37/UE cit. (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2013/13-11- 22_Comments_public_sector_EN.pdf).
20. Al riguardo, il mero rinvio alla disciplina generale sul riutilizzo dei dati pubblici (d. lgs. n. 36/2006 e dir. 2003/98/CE) non può costituire una base giuridica idonea a consentire il riutilizzo dei dati personali contenuti nei documenti degli organismi pubblici, essendo, invece, necessario verificare non solo se esiste una norma di settore che preveda specificamente la diffusione al pubblico di tali informazioni, ma anche se e in quali termini in base a tale previsione sia consentito qualsiasi ulteriore trattamento (v. art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 e cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., specie sez. IV e par. 7.5, Parere n. 3/2013, cit., specie sez. III.2, e All. n. 2).
21. Come detto, il tema della difficoltà di ottenere dati personali effettivamente ‘anonimi' che impediscano la re-identificazione degli interessati è stato oggetto degli interventi di alcune autorità nazionali di protezione dei dati ed è attualmente all'attenzione del Gruppo ex Art. 29 (v. supra nota 7 e Parere del Gruppo Art. 29 n. 6/2013 cit., sez. VI).
22. Ad esempio, per fini commerciali e/o non commerciali.
23. Ciò sulla base di una rigorosa ponderazione dei rischi di utilizzi impropri e degli effetti negativi che possono derivare agli interessati, tenuto conto delle tipologie di informazioni oggetto di successivo trattamento, delle finalità per le quali esso può essere effettuato, delle categorie di potenziali utilizzatori e degli strumenti utilizzabili. Si fa riferimento in particolare all'adozione di accorgimenti tecnici e giuridici di messa a disposizione dei dati che garantiscano, fra l'altro, l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni rese disponibili, l'ulteriore utilizzo dei dati per finalità e con modalità compatibili con lo scopo iniziale della pubblicazione, la messa a disposizione dei dati per un periodo di tempo limitato e la loro tempestiva cancellazione una volta trascorso tale periodo, nonché l'esercizio dei diritti dell'interessato (compreso il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione) riguardo ai dati personali resi disponibili per il riutilizzo (art. 6 della direttiva 95/46/CE; artt. 3 e 11, del Codice. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. VII).
24. Le condizioni di riutilizzo cui si fa riferimento dovrebbero riguardare in particolare le questioni relative alle responsabilità in capo agli utilizzatori e alle modalità che garantiscono un uso corretto dei dati sotto il profilo del rispetto dei diritti delle persone cui questi si riferiscono. Cfr. art. 8, comma 2, d. lgs. n. 36/2006; v. anche art. 8 dir. 2003/98/CE così come modificato dall'art. 1, par. 8 della dir. 2013/37/UE e Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013 cit., sezz. VII e X.
25. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., par. 7.6.
26. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., par. 10.4.
27. Sulle licenze standard si rinvia agli artt. 2, comma 1, lett. h), 5, comma 1, e 8, comma 1, del d. lgs. n. 36/2006; v. anche art. 8, della dir. 2003/98/CE così come modificato dall'art. 1, par. 8, della dir. 2013/37/UE.
28. Tale esigenza è peraltro imprescindibile al fine di non ingenerare equivoci sulla legittimità del riutilizzo dei dati personali pubblicati online, stante la disposizione del Codice dell'amministrazione digitale in base alla quale, nel rispetto dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali (art. 2, comma 5, d. lgs. n. 82/2005), qualunque informazione o documento pubblicato dall'amministrazione con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intende rilasciato come "dato di tipo aperto", disponibile al riutilizzo gratuito da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, e in formato aperto e disaggregato (artt. 52, comma 2, e 68, comma 3, ivi).
29. Tali accorgimenti sono volti, nel primo caso, a evitare che i dati personali accessibili online siano riutilizzati in termini incompatibili con gli scopi originari e, nel secondo, a garantire che questi siano effettivamente utilizzati in forma anonima e aggregata.
30. Cfr. Gruppo Art. 29, Parere n. 6/2013, cit., sez. X. Cfr. anche i sopra citati commenti del Garante europeo per la protezione dei dati in risposta alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida previste dal considerando n. 36 della dir. 2013/37/UE.
31. A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di verifica ‘captcha' o interfacce personalizzate con funzionalità di accesso ai dati limitato (ad esempio, previa registrazione dell'utente oppure limitando le interrogazioni eseguibili sui data base accessibili online o la quantità e il tipo di dati ottenibili); oppure sistemi di web publishing e Cms (Content management systems) in grado di associare ai dati resi pubblici, anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (meta-dati), regole di accesso e di utilizzo dei dati che consentono di regolarne la permanenza all'interno del sito istituzionale, consentendone anche la loro agevole rimozione, anche in forma automatica, al verificarsi di determinati eventi quali intervalli temporali o soglie di accessi online. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza dei dati sul sito istituzionale, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni, da programmare con cadenza periodica o in seguito a un aggiornamento dell'informazioni.
32. Cfr. in particolare par. 7.
33. Cfr. art. 6, par. 1, lett. e), e art. 12, par. 1, lett. b), dir. 95/46/CE.
34. Cfr., in particolare, ex pluribus, le sentenze della Corte di Giustizia CE, 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, punto 26; 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing, punto 8; 16 dicembre 1993, causa C- 334/92, Wagner Miret, punto 20; 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari, punto 48; 5 ottobre 2004, C-397/01, Pfeiffer, punto 114; Corte di Giustizia CE, 29/1/2008, C-275/06, Productores de Música de España-Promusicae, punto 70.
35. Cfr. art. 6, par. 1, lett. c), e art. 7, par.1, lett. c) e d), dir. 95/46/CE; artt. 3 e 11 del Codice. V. inoltre, Corte di Giustizia CE, 20/5/2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01 e Corte Costituzionale austriaca 28 novembre 2003, KR 1/00-33 (in http://www.vfgh.at/cms/vfgh-site/attachments/3/8/6/CH0006/CMS1108403943433/kr1-33 -00.pdf). Si ricorda che i principi di deriva-zione comunitaria richiamati soddisfano i requisiti dell'immediata applicabilità (cfr. la già citata sentenza della Corte di Giustizia CE, 20/5/2003, punti 98-100), con la conseguenza di obbligare, come già ricordato, non solo i giudici nazionali ma anche gli organi amministrativi a disapplicare la legislazione nazionale contrastante con la normativa comunitaria senza doverne attendere la rimozione in sede legislativa o per il tramite di impugnazioni di incostituzionalità (Corte cost. 11/7/1989, n 389; cfr. anche Corte di Giustizia 9 marzo 1978 causa C-106/77).
36. Cfr. artt. 6, 7 e 12 dir. 95/46/CE cit. Sul punto, peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. 9/11/2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09) ha dichiarato l'invalidità di un regolamento comunitario nella parte in cui imponeva la pubblicazione di dati personali di beneficiari di finanziamenti di fondi strutturali senza prevedere, fra l'altro, un limite temporale per la durata della stessa, commisurato ai periodi nel corso dei quali gli interessati hanno percepito gli aiuti.
37. Cfr. artt. 124 ss., del d. lgs. 22/1/2004 n. 42. Al riguardo, vedi anche il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (all. A.2 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Provv. n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80).
38. Articolo espressamente richiamato dall'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013
39. Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, l'indirizzo web: http://www.robotstxt.org/.
40. V. Provv. del Garante del 16 luglio 2009 in materia di "Pubblica amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del personale" (doc. web n. 1639950), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2009.
41. Ivi.
42. In relazione all'ambito soggettivo di applicazione di tale articolo si rimanda alle indicazioni con-tenute nella Delibera CIVIT n. 65/2013 in tema di "Applicazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" del 31 luglio 2013, in http://www.civit.it/?p=9381.
43. V. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007.
44. Cfr. sul punto la Delibera CIVIT n. 59/2013 in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)" (in http://www.civit.it/?p=9059) che in proposito ha indicato: "L'art. 26, c. 2, del d. lgs. n. 33/20013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro. In base a quanto stabilito dalla norma, questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi ma che nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all'art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia".
45. C.d. scala Adl o di Katz.
46. Cfr. Delibera Civit n. 59/2013 in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)", cit.
47. Cfr. la definizione contenuta nell'art. 11 del d. lgs. n. 33/2013 che richiama l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.
48. Cfr. i provvedimenti del Garante citati supra in nota 5.
49. In tal senso v. già il parere del Garante del 26 ottobre 1998, doc. web n. 30951; Provv.ti 17 aprile 2003, doc. web n. 1054640; 12 gennaio 2004, doc. web n. 1053395; 25 gennaio 2007, doc. web n. 1386836; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1669620; 12 aprile 2012, doc. web n. 1896533; 1 agosto 2013, doc. web n. 2578588. Nella giurisprudenza di legittimità, in senso analogo, cfr. Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2012, n. 12726, che ha confermato il Provv. Garante 9 dicembre 2003, doc. web n. 1054649; sulla necessità dell'osservanza del principio di proporzionalità (in occasione alla diffusione sull'albo pretorio di dati riferiti alle condizioni di salute dell'interessato) v. altresì Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2013, n. 18980; Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2012, n. 2034.
50. Cfr. par. 2 del citato parere del Garante del 7 febbraio 2013, doc. web. n. 2243168.
51. V. Provvedimento riguardante "Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio"" del 10 novembre 2004 (doc. web n. 1116068).
52. Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, l'indirizzo web: http://www.robotstxt.org/.
53. A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di web publishing e Cms (Content management systems) in grado di attribuire, anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (meta-dati), un intervallo temporale di permanenza della documentazione all'interno del sito istituzionale, con-sentendone una sua agevole rimozione, anche in forma automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza della medesima documentazione, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare con cadenza periodica o in seguito a un aggiornamento dell'informazione. Cfr. anche le Linee guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione redatte dall'allora DigitPa (ora AgID) ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009 (in http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx).
54. Cfr. Provv. 6 dicembre 2012, n. 384, doc. web n. 2223278.
55. Sul punto, si rimanda alle precisazioni contenute supra in nota 31.
56. V., al riguardo, art. 53 del CAD; v. anche d.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 "Regolamento di attuazio-ne della l. 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e d.m. 30 aprile 2008 "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili".
57. V. la Delibera n. 105/2010 della CIVIT recante le "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)", in http://www.civit.it/wp- content/uploads/Delibera-n.105.20102.pdf.
58. Si rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale dettate da DigitPA (ora AgID) reperibili sul sito istituzionale dell'ente: http://www.digitpa.gov.it/.
59. Cfr., a titolo esemplificativo, ex pluribus, l'affissione nell'albo del comune dell'avviso di deposito dell'atto da notificare a persona irreperibile in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 60, comma 1, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); l'affissione all'albo comunale o provinciale della notizia dell'inadempienza alla diffida ad adempiere l'obbligo di pubblicità della situazione patrimoniale da parte degli amministratori locali (art. 14, comma 1, della legge 5 luglio 1982, n. 441); l'affissione nell'albo comunale da parte del segretario comunale dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione (art. 31, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); l'affissione dell'avviso del sindaco contenente l'invito ai cittadini a presentare eventualmente ricorso contro le decisioni della Commissione elettorale comunale relative l'iscrizione nelle liste elettorali e dell'avviso del deposito presso la segreteria del comune dell'elenco revisionato degli elettori iscritti alle liste elettorali (art. 18, comma 1, e art. 32, comma 6, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223); l'affissione all'albo pretorio del comune di una copia dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età redatta dalla commissione elettorale comunale (art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 223/1967 cit.); l'affissione all'albo pretorio del comune dell'elenco dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello (artt. 17 ss. della legge 10 aprile 1951, n. 287).
60. Per una specifica delle caratteristiche dell'albo pretorio si rimanda alle indicazioni contenute nel Vademecum elaborato da DigitPA (ora AgID) del luglio 2011 intitolato "Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online", in http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/VADEMECUM%202011_
Modalita_pubblicazione_documenti_Albo_online.pdf.
61. Cfr. Provv. del 23 febbraio 2012, doc. web n. 1876679.
62. V. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007, cit., punto 6.1. Cfr. art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare commi 5, 6 e 6 bis e, più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, art. 35, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
63. Cfr. parr. 6.B.1 e 6.B.2, delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, 2 marzo 2011 (già par. 6.1 delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, 14 giugno 2007 e par. 10.2 delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, doc. web n. 1407101).
64. Cfr. Provv. 6 dicembre 2012, n. 384, doc. web n. 2223278.
65. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, del 14 giugno 2007, cit., par. 6.1; Provv.ti 6 giugno 2013, n. 274, doc. web n. 2535862; del 6 giugno 2013, n. 275, doc. web n. 2536184; 6 giugno 2013, n. 276, doc. web n. 2536409.
66. Cfr. già Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011, e doc. web n. 1793203; v. altresì, per fattispecie individuali, Provv.ti del 6 giugno 2013, n. 277, doc. web n. 2554965; 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639.
67. Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, del 14 giugno 2007, cit., par. 6.1.
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Personale/ATA: graduatorie
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