Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 08/07/2021
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  • Dispositivi ceduti in comodato d'uso alle famiglie: che fare in caso di mancata restituzione?
  • Area Tematica: Forniture
    Argomenti: Acquisti/forniture/contratti: comodato d'uso

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    #pbb #comodato #restituzione #famiglia #restituire #dispositivo #danneggiamento #uso #cedere #bene #rubricare

    Domanda

    Nel corrente anno scolastico, la scuola che dirigo ha ceduto alle famiglie, in comodato d'uso gratuito, i dispositivi elettronici finalizzati a garantire agli studenti la fruizione delle attività didattiche in modalità DDI. L'assegnazione è stata operata attraverso la sottoscrizione di un regolare contratto, in cui, all'art. 4 rubricato "Durata" è previsto quanto segue: "la durata del presente comodato è convenuta fino al termine del periodo di sospensione delle lezioni in presenza determinata dall'emergenza sanitaria". Nonostante la prima Circolare ufficiale, in cui, terminate le attività didattiche, si invitavano le famiglie alla restituzione dei tablet, un significativo numeri di famiglie si rifiuta di restituire i dispositivi, mentre un ulteriore gruppo intende restituirli con evidenti danneggiamenti. Si chiede consulenza circa la procedura che la scuola dovrebbe adottare in caso di mancata restituzione.

    Risposta

    Preliminarmente si evidenzia che ciò che fa fede è il contratto sottoscritto con le famiglie e/o un regolamento interno che disciplini il comodato d’uso dei computer concessi agli studenti.

    Anche senza aver avuto visione dell’intero contratto sottoscritto da Codesto istituto con le famiglie, si ipotizza che vi siano ulteriori clausole contrattuali oltre a quella citata in quesito sulla durata del comodato.
    In particolare, si immagina che sia stato inserito un articolo relativo all’obbligo contrattuale delle famiglie dell’alunno assegnatario di conservare diligentemente il bene concesso in comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso.
    La responsabilità per danneggiamenti volontari o dovuti a negligenza deve essere imputata all’utilizzatore.

    E’ auspicabile che nel contratto sia altresì stata prevista una clausola di esenzione da responsabilità da parte dell’Istituto per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso di mancata restituzione del bene.

    In conclusione, per rispondere al quesito, in caso di mancata restituzione si dovrà procedere con formale diffida alla restituzione o, in alternativa, alla corresponsione del corrispondente valore del bene. Il valore corrispondente potrà essere valutato dal consegnatario al netto degli ammortamenti.
    In difetto di restituzione, l’Avvocatura di Stato, opportunamente allertata, procederà coattivamente: si segnala che alcune Avvocature locali richiedono un passaggio intermedio dall’USR prima di essere attivate.

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    Approfondimenti

    Ordinanza 09/05/2025 n° 12293
    Area: Giurisprudenza

  • La scuola non è tenuta ad avvertire il dipendente che sta per superare il periodo di comporto - Corte di Cassazione - Lavoro
  • Il superamento del periodo di comporto costituisce un'autonoma fattispecie di recesso, regolata dall'art. 2110, secondo comma, cod. civ., che conferisce all'imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro "a norma dell'art. 2118 c.c." quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo ( cfr per il personale scolastico l’art. 17 del CCNL 2007) o dagli usi. Tale previsione prevale, quale disposizione speciale, sulla generale disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro (legge n. 604 del 1966) nonché sulla disciplina in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1256 e 1464 cod. civ.) e persegue la ratio di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione). In assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva ( e nulla prevede sul punto il CCNL Scuola del 2007), il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa; invero, non rileva, in tali casi, la mancata conoscenza, da parte del lavoratore, del limite c.d. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, posto che tali principi operano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata.

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    #personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi

    Sentenza 02/07/2025 n° 841
    Area: Giurisprudenza

  • La mancata consegna nei termini dei beni mobili ordinati tale da comportare la perdita del finanziamento ministeriale concesso, costituisce inadempimento e obbliga al risarcimento del danno - Tribunale PERUGIA
  • Con avviso pubblico il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuoveva “La realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali mediante interventi finanziati con i fondi resi disponibili dal Reg. UE 23.12.20 n. 2020/2221 nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (art. 1) per un massimo di € 75.000. Un Istituto scolastico della provincia di Perugia presentava un progetto, che veniva ammesso al finanziamento per l’importo di € 75.000 e di conseguenza, con provvedimento in data 10.01.23, determinava l’affidamento diretto ad una società per la fornitura di beni mobili, attingendo al predetto finanziamento, per un importo totale di € 34.750,03 IVA inclusa; veniva concluso il contratto di acquisto con la detta società, inoltrando l’ordine attraverso la piattaforma informatica “acquistinretepa” (il MEPA) con tempo di consegna di 45 giorni lavorativi e scadenza, quindi, il 24.2.23. Gli organi centrali dell’amministrazione indicavano il termine per la chiusura dei progetti al 31.07.23, successivamente prorogato, infine, al 20.10.23. A giugno 2023 la società faceva presente che non sarebbe riuscita a consegnare la merce ordinata entro il termine di chiusura del PON INFANZIA, fissato per il 31.7.2023. La scuola rispondeva segnalando che la mancata esecuzione del contratto entro il termine di chiusura del PON avrebbe determinato la perdita del finanziamento e si riservava la risoluzione del contratto, ma il termine veniva ulteriormente prorogato e il contratto non veniva risolto; tuttavia, perdurando l’inadempimento, dopo ulteriori contatti telefonici, a ottobre 2023 l’Istituzione scolastica sollecitava nuovamente la consegna di quanto pattuito, rappresentando il nuovo termine ultimo di chiusura del PON, senza riuscire comunque ad ottenere la consegna dei beni promessi. A quel punto, la società proponeva una consegna parziale della fornitura con montaggio successivo ad ottobre ma, poiché era necessaria la rendicontazione entro il 20.10.2023, la scuola comunicava alla società la risoluzione del contratto in danno per il mancato rispetto del termine di consegna e montaggio più volte spostato, ma non prorogabile oltre la data del 13.10.2023 e l’escussione della polizza fideiussoria, cui provvedeva in data 19.10.23 per € 1.424,18. L’Istituto scolastico, dunque, promuoveva un giudizio civile chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della società fornitrice, e il risarcimento del danno, causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (cioè € 34.750,03, detratto l’importo della fideiussione escussa di € 1.424,18). Precisamente, la scuola lamentava di aver subito un rilevante danno economico poiché, non ricevendo la fornitura ordinata e non potendola rendicontare, non aveva potuto riscuotere i finanziamenti ai quali era stata ammessa per €. 34.750,03 e non aveva potuto acquisire i beni che aveva ordinato e che avrebbe pagato con tali somme, perdendo definitivamente il finanziamento pubblico concesso. La società resistente in giudizio sosteneva di aver agito correttamente e secondo buona fede, e di aver adottato tutte le misure per soddisfare i tantissimi ordini di fornitura di arredi scolastici, ma si era vista impotente dinanzi al rifiuto dei fornitori di consegnare il materiale, con largo anticipo ordinato, dovuto all’embargo su materiali provenienti dai paesi dell’Est Europa per la crisi Russia/Ucraina, difficoltà a reperire betulla e compensati, materiali usati al 50% per la produzione di arredi per le scuole dell’infanzia. Pertanto la società sosteneva l’infondatezza della domanda attorea con conseguente domanda di restituzione della fideiussione escussa e, in subordine, che il contratto doveva intendersi risolto per impossibilità della propria prestazione per causa a sé non imputabile, sempre con richiesta di restituzione della somma suddetta. Il Tribunale ha innanzitutto evidenziato che la società soltanto nel presente giudizio ha addotto, ma non dimostrato con argomentazioni e fatti concreti, che il suo inadempimento era conseguente a problematiche riferibili alla situazione internazionale di mancata fornitura di materiali da Paesi dell’Est Europa. L’offerta di una fornitura parziale non costituisce prestazione parziale rifiutata dal creditore, bensì un vero inadempimento, e la mancanza di prova dell’incidenza delle sopra citate circostanze sull’adempimento di parte resistente, che era precipuo onere della stessa fornire, non costituisce impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il Giudice ha pertanto dichiarato la società inadempiente, con risoluzione del contratto di fornitura e conseguente condanna della società al risarcimento del danno causato dalla perdita del finanziamento di 34.750,03, in misura pari a € 33.325,85 (€. 34.750,03, detratto l’importo della fideiussione escussa di € 1.424,18).

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    #responsabilità civile

    n° 71
    Area: Normativa

  • Locali utilizzati - Decreto legislativo 03/07/2017 n° 117
  • 1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attivita' istituzionali, purche' non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

    2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile.

    3. I beni culturali immobili di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attivita' indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso e' finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonche' l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

    4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalita' di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parita' con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

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    #ente #canone #restauro #concessionario #intervento #concessione #bene #destinazione #uso #locale

    n° 72
    Area: Normativa

  • Tipologie dei servizi e degli interventi - Legge provinciale 07/08/2006 n° 5
  • 1. Il diritto allo studio nell'ambito del sistema educativo provinciale si realizza attraverso i seguenti servizi e interventi:

    a) servizio di mensa per gli studenti che frequentino attività didattiche pomeridiane e in alternativa al trasporto per il rientro nel pomeriggio;

    b) fornitura di libri di testo in comodato d'uso o in proprietà, a cura delle istituzioni scolastiche e formative, nei limiti di quanto stabilito dal comma 2;

    c) riconoscimento delle spese di convitto e alloggio con riferimento alla frequenza di istituzioni scolastiche o formative non presenti nell'ambito territoriale di residenza;

    d) copertura assicurativa per gli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo nonché per i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;

    e) assegni di studio per gli studenti meritevoli, per far fronte alle spese di convitto e alloggio, alle spese per la mensa, per le spese di trasporto, per l'acquisto di libri di testo per gli studenti frequentanti scuole fuori provincia e per le spese per tasse d'iscrizione e rette di frequenza non comprese in altri interventi di sostegno provinciali;

    f) borse di studio;

    g) servizio di trasporto e facilitazioni di viaggio;

    h) altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti che ricorrono a tali servizi in comuni diversi da quello di residenza.

    2. Il regolamento di attuazione di questo capo prevede in particolare:

    a) la definizione dei requisiti di merito e di capacità economica della famiglia sull'intero territorio provinciale secondo criteri di omogeneità da individuare ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

    b) la fornitura da parte delle istituzioni scolastiche dei libri di testo agli studenti del primo ciclo in proprietà o in comodato.

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    #comodato #trasporto #alloggio #residenza #pomeriggio #retta #facilitazione #tassa #borsa #assegno
    SCOPRILI TUTTI
    Iscrizioni on line anno scolastico 2026/2027: attività propedeutiche per le scuole

    Comunicazione del MIM relativa alle iscrizioni on line per l'anno scolastico 2026/2027
    Il MIM, con la Nota n. 8069 del 18-12-2025, ha comunicato che a partire dal 19 dicembre 2025 saranno aperte le funzioni sul portale SIDI per personalizzare e pubblicare i modelli di iscrizione on line per l'anno scolastico 2026/2027.

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    Pagina: 10

    Nuovo servizio AscoltaMI: le indicazioni per i professionisti psicologi in merito all’erogazione del servizio e alla liquidazione delle prestazioni

    Nota 1° giugno 2026, n. 5762

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    Data di pubblicazione: 08/07/2021
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    #pbb #comodato #restituzione #famiglia #restituire #dispositivo #danneggiamento #uso #cedere #bene #rubricare

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