
Area Tematica: Dirigenti scolastici
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Dirigente scolastico: compensi
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Spett.le Staff,
si richiede se, relativamente ai finanziamenti di cui al DL 41/2021, art. 31, comma 6, e finanziamenti di cui al DM 48/2021, si possa prevedere il pagamento alla sottoscritta per attività di direzione e coordinamento dei progetti che partiranno relativamente al piano scuola estate.
Cordiali Saluti
In premessa, si osserva che l’incarico di direzione e di coordinamento che il dirigente scolastico può assumere riguarda specifiche attività di formazione rivolte al personale della scuola (ad esempio quelle previste nell’ambito del Piano nazionale per la formazione dei docenti, che presuppongono risorse gestite dalle cosiddette scuole polo per la formazione) o iniziative per le quali una fonte normativa preveda espressamente la remunerazione di tale tipologia di incarico. Nel merito del quesito l’art. 31 c. 6 del D.L. 41/2021 dispone: “al fine di supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali”. Come si vede, non si tratta di attività di formazione del personale che potrebbero legittimare il ruolo di direzione e di coordinamento da parte del dirigente scolastico, bensì di attività didattico-formative rivolte agli studenti e programmate dall’istituzione scolastica nell’esercizio della propria autonomia didattica. A tal proposito la nota del Ministero dell’Istruzione del 14 maggio 2021, n. 11653 precisa che “si rimette inoltre alla discrezionalità della singola scuola, la possibilità di utilizzare le risorse in esame per liquidare compensi accessori al personale scolastico (sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella progettazione e realizzazione delle iniziative. A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. c) del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, i criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale, devono essere oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Resta inteso che al personale interno andranno corrisposti tali compensi accessori solo qualora le attività da realizzare non siano ricomprese tra quelle di natura ordinaria previste nei CCNL. In merito ai criteri di individuazione del personale da coinvolgere, si rimette alla valutazione della singola scuola l’individuazione del personale ritenuto più idoneo, sulla base della tipologia delle iniziative che si intende attivare”. Si ritiene, quindi, che le risorse in questione, come anche quelle di cui al D.M. 48/2021 (che riguarda Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), qualora utilizzate per remunerare le attività aggiuntive del personale scolastico, siano finalizzate per la corresponsione del salario accessorio del personale docente e del personale ATA eventualmente coinvolto nelle iniziative programmate e non possano, pertanto, essere corrisposte al dirigente scolastico a titolo di riconoscimento di attività di direzione e di coordinamento.
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Sentenza 20/02/2024 n° 72
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 14/01/2025 n° 1025
Area: Giurisprudenza

L’art. 4 ter2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, introdotto dall’art. 8 comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha previsto in maniera chiara una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone ai dirigenti scolastici di utilizzare il docente inadempiente all’obbligo vaccinale in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore. La legge di conversione 19 maggio 2022 n. 52 ha inoltre aggiunto al predetto art. 4 ter2 la seguente disposizione interpretativa “Il quinto periodo [cioè l’utilizzo del docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica] si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni”. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa ha efficacia retroattiva. Il dirigente scolastico, applicando la normativa vigente, in ossequio all’art. 4 ter, co. 3, d.l. n. 44/2021, ha disposto la cessazione del provvedimento di sospensione e la contestuale ripresa dell’attività lavorativa da parte della docente con la specificazione che, continuando a persistere l’assenza dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la stessa non avrebbe ripreso l’attività didattica a contatto con gli studenti ma avrebbe svolto attività propria del personale ATA per 36 ore settimanali. Considerato poi che il personale ATA di regola svolge attività lavorativa anche durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, non sussisteva alcun obbligo in capo alla dirigente di comunicare alla docente il dovere di prestare attività lavorativa anche durante la sospensione delle attività didattiche. Non può parlarsi di raddoppio dell’orario di lavoro, da 18 a 36 ore settimanali, in quanto l’orario di lavoro dei docenti, oltre alle 18 ore settimanali di svolgimento dell’attività di insegnamento (art. 28 CCNL), comprende ulteriori ore per le restanti attività relative allo specifico profilo professionale ossia, le cd. attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL). Assodata la legittimità dei provvedimenti della dirigenza scolastica, del tutto pacifica è l’assenza ingiustificata nei giorni lavorativi da parte della docente. In ogni caso, anche ove fosse stato illegittimo l’incremento dell’orario di lavoro settimanale disposto dal dirigente scolastico, la docente non poteva rifiutarsi, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestale, essendo ella tenuta ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dal datore di lavoro, e potendo ella invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o di inadempimento di quest’ultimo tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore (cfr. Cass. n. 12696/2012). Nel caso in esame non vi è stato alcun inadempimento da parte del Ministero né tantomeno un inadempimento tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della lavoratrice.
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#personale ata#personale dipendente: mansioni#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 28/04/2025 n° 52
Area: Giurisprudenza

A fronte delle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, con le quali la Corte costituzionale ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge emanate durante l’emergenza COVID, non vi è spazio per l’emersione di ulteriori dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che hanno introdotto l’obbligo vaccinale del personale scolastico e regolamentato sia l’attività di accertamento dell’adempimento da parte dei soggetti tenuti al controllo che le misure da adottare per il caso di trasgressione. Non è sindacabile la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro solo a decorrere una certa epoca e non dall'inizio, avendo il legislatore esercitato la discrezionalità che gli compete in maniera certamente razionale, modulando nel tempo le conseguenze dell'inadempimento all'obbligo vaccinale in relazione all'evoluzione della pandemia. Inoltre, agli appellanti legittimamente sospesi dal servizio durante il periodo pandemico, non è consentito il pagamento di alcun emolumento in favore del lavoratore, neanche di natura alimentare. Ciò in conformità con il significato delle parole “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato” utilizzate dall’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, la finalità perseguita dal legislatore, nonché in osservanza dell'autorevole decisione della Corte costituzionale che sul punto così si è espressa: “L'effetto stabilito dalle norme censurate secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti nel periodo di sospensione la retribuzione né altro compenso monumento comunque denominati…. giustifica ….anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare….. considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta in ogni momento rivedibile (sentenza n. 15 del 2023 §14).
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass
Sentenza 06/06/2024 n° 228
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 17/04/2024 n° 366
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 16/11/2023 n° 303
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 03/02/2025 n° 1146
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 02/05/2023 n° 242
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta. L’adempimento dell’obbligo vaccinale non è esigibile nei confronti del lavoratore in stato di malattia. Infatti, se il termine per procedere alla vaccinazione o alla richiesta di vaccinazione (e alla trasmissione della relativa documentazione) ricade interamente nel periodo di malattia, non può esigersi l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte della docente. Inoltre, in tale situazione non è neppure configurabile una temporanea impossibilità di esecuzione del rapporto in ragione del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (rispetto al quale la vaccinazione costituisce idonea misura di sicurezza), essendo tale rischio escluso in radice per il fatto di essere la lavoratrice assente dal lavoro ad altro titolo. La sospensione in tal caso deve essere, pertanto, dichiarata illegittima con la conseguenza che spetta la retribuzione.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Ordinanza 18/01/2026 n° 1005
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Ordinanza 18/01/2026 n° 1006
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Ordinanza 07/12/2025 n° 31903
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 29/09/2025 n° 16802
Area: Giurisprudenza

È legittima l’imposizione dell’obbligo vaccinale anti-Covid-19 al personale scolastico, nonché la conseguente sospensione dal servizio e dalla retribuzione per l’inadempimento, trattandosi di misure fondate sul principio di solidarietà, coerenti con le evidenze scientifiche disponibili e proporzionate alla tutela della salute pubblica. Legittime le censure sollevate in merito alla questione della non debenza della retribuzione o di altri compensi o emolumenti comunque denominati anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 del 2023. Sono altresì legittimi i controlli sullo stato vaccinale tramite il SIDI, poiché previsti da norma primaria e frutto di un corretto bilanciamento operato tra tutela della riservatezza di alcuni singoli e tutela della salute generale. Inammissibile infine l’azione sindacale quando volta a tutelare interessi non omogenei all’interno della categoria in quanto l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19#green pass
Ordinanza 03/05/2025 n° 11614
Area: Giurisprudenza

L'art. 2049 c.c. stabilisce la responsabilità del datore di lavoro per danni commessi dai suoi dipendenti nel corso dell’attività lavorativa. La norma configura una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Affinchè insorga tale forma di responsabilità deve esistere il nesso di occasionalità necessaria; il nesso sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. La responsabilità ex art. 2049 cc è subordinata, però, alla condizione che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze. Nel caso di molestie verificatesi a scuola a danno di un alunno, per verificare se sussista una responsabilità della scuola (datore di lavoro), occorre allora domandarsi se rientrasse nell'ambito dell'attività di quest’ultima (e, per essa, del MIUR, ora MIM) l'affidamento al personale scolastico della cura e della vigilanza sui minori e se, ragionevolmente, non fosse imprevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguate misure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio. Occorre premettere che alla scuola - e, quindi, al personale scolastico del Ministero - spetta l'obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Il "contratto scolastico" comprende, infatti, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito. A carico della scuola (id est, del Ministero) si configura, perciò, un vero e proprio affidamento che impone la predisposizione, da parte del personale scolastico (in primis, della dirigenza, ma tale dovere incombe su tutti gli addetti, docenti e non), di ogni accorgimento necessario (da valutare in base alle concrete circostanze, tra le quali, in primo luogo, l'età anagrafica degli allievi) a prevenire potenziali pericoli derivanti da cose o da persone nel corso delle attività. Per quanto riguarda le molestie sui minori, dalla normativa (nazionale e sovranazionale) si evince che la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina; questa, difatti, esplicitamente si incentra sulle situazioni normalmente esistenti tra i minorenni e le persone che svolgono le predette funzioni come occasioni di un potenziale e pregiudizievole abuso del rapporto di fiducia che consente loro di controllare, punire o ricompensare i minori a livello emotivo, economico o persino fisico. Sotto il profilo statistico, poi, non è infrequente che a rivolgere a minorenni morbose attenzioni (e pure atti) di natura sessuale siano le persone alle quali è affidata la loro cura, proprio perché l'assunzione di compiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia dei minori crea una situazione maggiormente favorevole ai predatori sessuali. Pertanto, le molestie perpetrate in danno di alunni minori, pur costituendo condotte opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall'ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un'anomalia imprevedibile - e, cioè, un comportamento completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste - tale da esentare la Pubblica Amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa. Ricorre allora il nesso di occasionalità necessaria e, quindi, la responsabilità della scuola per le molestie attuate dal dipendente nei confronti dell’alunno ogni qual volta la condotta del primo non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi.
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#reato#responsabilità civile
Ordinanza 12/05/2025 n° 12533
Area: Giurisprudenza

La disposizione di cui all'art. 53, comma 7,del D.Lgs. n. 165 del 2001 in compiuta applicazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, mira a rafforzare la garanzia che il lavoro dei pubblici dipendenti a favore di terzi non si riverberi negativamente sul servizio d'istituto e, quanto alla libertà di iniziativa economica, la stessa prevede limiti in ragione dell'interesse generale. La suddetta disposizione assume tratti sanzionatori, nel senso genericissimo per cui essa regola gli effetti della violazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione rispetto all'attività svolta al di fuori della P.A. di appartenenza e dell'avere il lavoratore introitato le somme spettanti ex lege in tal caso al datore di lavoro pubblico; ciò deriva dal fatto che tale normativa è volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale il legislatore Costituente, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività. ( La Cassazione ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 gg. lavorativi comminata ad una dipendente che aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Fondazione senza aver richiesto l'autorizzazione necessaria ex art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 alla Dirigente scolastica).
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità
Sentenza 24/08/2025 n° 826
Area: Giurisprudenza

Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare da applicare al caso concreto è un criterio fondamentale per garantire equità e correttezza nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente, esso richiede che la misura adottata sia adeguata alla gravità dell’infrazione commessa dal lavoratore, considerando sia gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi. Il Giudice di merito, nella sentenza in commento, ha ravvisato la proporzionalità della sanzione adottata in considerazione della gravità dei fatti oggetto di contestazione e della condotta complessiva tenuta dal dipendente tenuto conto, anche, dell’età degli studenti e dell’esposizione dell’istituto scolastico al rischio di danno all’immagine. Porre in essere, in più occasioni, comportamenti estranei agli scopi didattici, non utilizzare la diligenza e la prudenza richiesta dal ruolo rivestito nello svolgimento dell’attività di docenza, non svolgere l’attività didattica nei modi e nelle forme idonee a garantire il corretto dispiegarsi del rapporto insegnante/alunno, sia per quel che concerne la trattazione delle materie di competenza che la vigilanza offerta durante l’orario scolastico, costituiscono comportamenti gravi che giustificano la sanzione espulsiva prevista dall'art. 498 D.Lgs. n. 297/1994 lett.a) - destituzione per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione. Per il Giudice la correttezza del procedimento disciplinare non è stata scalfita dalle varie eccezioni procedurali sollevate dalla parte ricorrente così come non è stata scalfita la gravità delle condotte contestate dalla circostanza, sempre addotta da parte ricorrente, che il Dirigente Scolastico avesse concesso al dipendente una proroga della supplenza, sia perché tale proroga è stata concessa prima dell’avvio del procedimento disciplinare, sia, soprattutto, perché il rapporto di lavoro oggetto di causa, seppure veicolato per il tramite dell’Istituto Scolastico, è intercorso tra il MIM e l’odierno ricorrente e la volontà della parte datoriale non può essere desunta dalla sola iniziativa intrapresa dal Dirigente scolastico; iniziativa alla quale peraltro non è attribuibile un valore univoco. Per completezza si rammenta che la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui nonché le gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, è anche sanzionata con il licenziamento dall'art. 55 quater comma 1 lett. e) e f-bis) D.Lgs. n. 165/2001. (Nel caso di specie è stato ritenuto legittimo e proporzionato il provvedimento sanzionatorio della destituzione di un docente con contratto a tempo determinato che ha posto in essere una condotta complessiva non idonea al ruolo svolto: durante la ricreazione, mentre tre alunni si alternavano a massaggiargli il collo, ometteva di vigilare sugli altri studenti che nel frattempo venivano alle mani riportando, uno di essi, la lesione del labbro; ha condotto in cortile i ragazzi dove ha fumato una sigaretta e ha affrontato con alcuni di essi argomenti riguardanti la sua vita privata ed intima; allo stesso inoltre era stato contestato il mancato svolgimento del programma; l’aver colpito un alunno con la bacchetta del monitor interattivo; l’omessa vigilanza sugli alunni e la difficoltà a gestire la classe)
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#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 29/05/2025 n° 930
Area: Giurisprudenza

Premesso che le valutazioni del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di un alunno costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica, non censurabile dal G.A. se non nei limiti del difetto di motivazione, carenza di istruttoria e illogicità manifesta, nel caso di specie il provvedimento di non ammissione all’esame di Stato impugnato non è affetto da manifesta illogicità considerato il numero delle insufficienze riportate, la gravità delle stesse e la centralità delle materie nelle quali questo giudizio è stato attribuito. Inoltre, il Consiglio di classe non è tenuto, nel giudizio di non ammissione all’esame di maturità, a dare conto di circostanze ulteriori rispetto a quelle che sostanziano l’idoneità o la non idoneità dello studente. Il Consiglio di classe non era tenuto nemmeno a motivare in ordine all’impatto della DAD durante l’emergenza pandemica, considerato che la normativa emergenziale ha previsto una regolamentazione eccezionale in ordine alla valutazione di ammissione all’esame di Stato per l’a.s. 2021/2022 con esclusivo riferimento a requisiti di frequenza delle lezioni e relativi ad attività e competenze non esperibili/acquisibili a distanza, mentre nessuna deroga è stata introdotta rispetto alla votazione minima richiesta. (Fattispecie nella quale l’alunna aveva riportato il voto di 4/10 in Filosofia, Italiano, Storia e Scienze umane. Il TAR ricorda che la non ammissione, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative e che il Consiglio di classe non era tenuto ad indicare le cause alla base del calo del rendimento scolastico rispetto all’anno precedente, considerato peraltro che, come risulta agli atti, tale calo del rendimento scolastico è stato opportunamente reso noto ai genitori della discente, prima dell’adozione del giudizio impugnato.)
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#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 20/10/2025 n° 5108
Area: Giurisprudenza

La fattispecie in esame riguarda la lesione subita da un’allieva minorenne la quale, terminato il doposcuola, mentre usciva dall’edificio scolastico autonomamente, senza essere accompagnata da insegnanti o personale scolastico, dirigendosi verso la madre, che era appena sopraggiunta sul piazzale antistante la scuola, sbatteva violentemente su uno dei muretti antistanti l’uscita dall’istituto, urtando violentemente il viso e svenendo a seguito del trauma facciale riportato. Il Tribunale ha ribadito l’orientamento prevalente della giurisprudenza civile, in base al quale qualora un alunno subisca delle lesioni nel corso dell’attività scolastica o nei locali dell’istituto, la scuola, laddove ne sussistano i presupposti, risponde, sia in via contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., che extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2048 c.c. per culpa in vigilando; risponde altresì ex art. 2051 c.c. quale custode dei luoghi e ex art. 2043 c.c. per omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia. Ebbene, ferma restando la diversa intensità dell’onere probatorio gravante sull’alunno – minore nell’ipotesi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., maggiore nel caso di responsabilità extracontrattuale – l’accertamento della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni riportati dall’alunno all’interno dell’istituto presuppone, innanzitutto, la prova del fatto, ovvero del verificarsi dell’evento dannoso nel tempo in cui lo stesso era sottoposto alle cure ed alla vigilanza del personale scolastico. Come è noto, tale obbligo inizia con l’ingresso degli studenti a scuola e termina solo con l’uscita effettiva, indipendentemente dagli orari delle lezioni, e perdura fino al momento della consegna dell’alunno ai genitori su cui ritornano a gravare gli obblighi di vigilanza. In secondo luogo, è indispensabile che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra l’omissione da parte della scuola e l’evento-danno cagionatosi. Nel caso in esame, in realtà, la fase istruttoria del giudizio ha dimostrato che l’infortunio non è avvenuto mentre la minore usciva dall’istituto da sola e si muoveva in direzione del piazzale ove la madre la stava attendendo, bensì soltanto dopo che la minore era già stata riconsegnata alla madre ossia allorquando la stessa era già sotto la vigilanza dell’esercente la responsabilità genitoriale. Né i genitori dell’alunna hanno fornito alcun elemento probatorio circa la dinamica dei fatti e l’efficienza causale della cosa (muretto) che, in quanto tale, essendo un oggetto statico e inerte, privo di un dinamismo interno, richiede che l’agire umano si unisca alla cosa per cagionare l’evento. Senonché, appunto, è mancata qualsiasi allegazione e dimostrazione sia circa la pericolosità obiettiva del muretto, sia circa la dinamica dell’interazione della minore con tale muretto (ben noto alla stessa, che frequentava i luoghi da anni). Il Tribunale ha pertanto rigettato la pretesa di risarcimento del danno.
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#infortunio scolastico#responsabilità civile
Sentenza 23/06/2025 n° 755
Area: Giurisprudenza

1. In materia di accesso civico, l’Amministrazione non deve effettuare una verifica circa l’assenza, in capo all’istante, di un interesse che lo abiliterebbe ad avanzare una richiesta di accesso documentale. Ciò ingenererebbe un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio dell’istituto. 2. L'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione (Ad. plen. n. 10/2022; Sezione III, 10 giugno 2022, n. 4735; Sezione V, 11 aprile 2022, n. 2670##2700L; 3 agosto 2021, n. 5714; 6 aprile 2020, n. 2309; 2 agosto 2019, n. 5502); non richiede la titolarità in capo all'istante di un interesse specifico (Sez. III, 28 luglio 2022, n. 6639); si tratta, quindi, di una tipologia di accesso che non incontra il limite connaturale all'accesso documentale di cui alla L. n. 241 del 1990, il quale non può essere preordinato a un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni, restando strumentale alla protezione di un interesse individuale, laddove l’accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa; sicché si tratta di un interesse individuale alla conoscenza che è protetto in sé e per sé, purché non sussistano le contrarie ragioni di interesse pubblico o privato e le esclusioni previste dallo stesso art. 5 bis, comma 3 (Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849##3063L; Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60; Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 542). 3. La giurisprudenza ha individuato due categorie di eccezioni all’accesso civico: quelle di cui all’art. 5-bis, co. 3 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ##1187T sono considerate assolute in quanto si tratta di preclusioni delineate direttamente dal legislatore; quelle indicate ai primi due commi sono relative e richiedono una attività valutativa dell’amministrazione, che deve verificare se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore. Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33##1186T, al Dirigente Scolastico richiedendo copia conforme all’originale del proprio elaborato scritto della prima prova dell’esame di maturità. L’Amministrazione scolastica ha negato l’accesso e il TAR ha annullato tale decisione in quanto non era stata prospettata nessuna delle fattispecie ostative da parte della scuola.
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#accesso agli atti amministrativi#trasparenza amministrativa#valutazione delle istituzioni scolastiche#accesso civico
Sentenza 22/11/2021 n° 276
Area: Giurisprudenza

Entrano a far parte del computo sia il trattamento fondamentale che quello accessorio (il riferimento è al CCNL Scuola 2006-2009). A tale regola di omnicomprensività fanno eccezione: il TFR, gli incentivi all’esodo, le indennità di risarcimento di danni, le erogazioni delle casse assistenziali e previdenziali, i premi di produttività, i contributi del datore di lavoro per la previdenza complementare, gli assegni familiari (meglio precisati nell’art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153). Pertanto, è stato riconosciuto che i compensi accessori percepiti per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati rientrano tra i normali compiti d'istituto affidatigli i quali, peraltro, sono anche assoggettati alle ritenute fiscali e contributive. Nel caso sottoposto alla Corte dei Conti, il ricorrente, ha sostenuto che le poste retributive [1) Miglioramento offerta formativa; 2) Prestazioni soggiuntive personale ATA; 3) Funzioni valorizzazione personale ATA; 4) Indennità amministrazione parte fissa; 5) Indennità amministrazione parte variabile; 6) Indennità amministrazione parte variabile (8/12) 2011 Ced.U; 7) Indennità amministrazione parte variabile (4/12) 2011 Ced.U] rientrerebbero nel novero di quelle previste dall'articolo 43 del DPR numero 1092 del 1973 (e dalla legge n. 335/1995, secondo cui ““tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro e in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro va considerata ai fini pensionistici”), essendo compensi legati alle funzioni di direttore amministrativo di Istituto scolastico, erogati con continuità nel tempo. Lo stesso, inoltre, avendo maturato un servizio utile superiore ai 18 anni alla data del 31/12/1995, aveva diritto ad un trattamento previdenziale computato con il sistema retributivo (art. 1, comma 13, della legge n. 335/1992). Anche per i pensionati in possesso dei suddetti requisiti di servizio utile, il legislatore è successivamente intervenuto prevedendo (art. 24, comma 2, del decreto – legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011) che “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”. L’art. 12 della legge n. 335/1995, allo scopo di armonizzare i di- versi ordinamenti pensionistici, ha introdotto una differente ac- cezione del concetto di compenso pensionabile (di diretta deri- vazione dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria ge- stito dall'INPS), prevedendo che dall’1.1.1996 tutti gli emolu- menti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativa- mente indicati nell'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, sia che attengano al c.d. trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e quindi, correlativamente, quella pensionabile. Alla luce di tale norma, la Corte dei Conti ha riconosciuto al ricorrente, un DSGA, il computo dei servizi accessori rivendicati, anche con riguardo a quelli derivanti da POR e PON, anch’essi facenti parte del trattamento accessorio dei DSGA. Riguardo alle voci da includere nel trattamento pensionabile, l’art. 89 del CCNL Scuola 2006-2009 espressamente prevede che ai Direttori dei servizi generali e amministrativo possano esser corrisposti (oltre a corrispettivi per lavoro straordinario) compensi accessori “per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati”. Inoltre, lo stesso Ministero dell’Economia, con nota prot. 136657 del 15 dicembre 2008, in relazione alla posizione del personale ATA, ha precisato che il dipendente “incaricato di espletare attività connesse al Programma Operativo Nazionale presso la stessa istituzione scolastica in cui presta servizio fornisca una prestazione di lavoro del tutto analoga a quella svolta abitualmente ed esegua una attività che è comunque connessa ai normali compiti d'istituto affidatigli. Il relativo compenso è erogato dall'istituzione scolastica di appartenenza, la quale, nel caso in esame, non può essere considerata un "soggetto terzo" e, pertanto, i predetti compensi percepiti a fronte delle prestazioni rese in relazione al PON sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e, dunque, vanno assoggettati alle ritenute fiscali e contributive”. Sulla base di quanto affermato dal MEF, lo stesso Miur (Prot. n: AOODGAI – 3761 del 30 Luglio 2009) ha precisato, per i DSGA, che “le attività svolte da detto personale rientrano tra i compiti previsti per la categoria a norma del CCNL del 29/11/2007 e "Sequenza contrattuale del 25/07/2008" e quindi "connesse ai normali compiti d'istituto affidatigli". Pertanto, al DSGA ricorrente deve riconoscersi il computo dei servizi rivendicati, sia in quota retributiva che in quella contributiva. In conclusione, la Corte dei Conti ha accertato il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con inclusione delle poste, già non computate, inerenti alla rivendicata retribuzione accessoria, con conseguente condanna dell’Inps a corrispondere il dovuto, compresi gli arretrati costi- tuiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli già concretamente percepiti, con interessi e rivalutazione monetaria.
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#personale dipendente: cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza
Sentenza 14/08/2025 n° 99
Area: Giurisprudenza

L’azione di responsabilità ha ad oggetto il caso di un docente di scuola superiore, già colpito per i medesimi fatti dalla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un mese, il quale ha esercitato attività imprenditoriale incompatibile con l’insegnamento, essendo risultato amministratore delegato e amministratore unico di tre distinte società di capitali (due delle quali in ambito della formazione e dei corsi di istruzione). Lo stesso era risultato altresì essere socio di tali società e aver ceduto alcune quote di una scuola paritaria alla propria compagna convivente, conservando tuttavia la gestione di fatto della scuola, facendosi parte attiva nella selezione dei docenti, nella stipula dei contratti e nella cura dei rapporti durante l’anno scolastico. La Guardia di Finanza, inoltre, nel corso delle indagini aveva accertato anche gravi irregolarità nel versamento dei contributi (con assunzioni c.d. “in nero” o “in grigio”) e fiscali. D’altro canto, era altresì emerso che il docente non aveva percepito alcun compenso per lo svolgimento di tali attività extraistituzionali. e che lo stesso aveva annualmente chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista. La Corte dei Conti ha ritenuto l’insegnante responsabile per danno erariale, per aver esercitato attività incompatibile con il servizio pubblico alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. La giurisprudenza ha sinora distinto tra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa del pubblico dipendente allo svolgimento di attività esterne di tipo privatistico, e il caso in esame rientra nella prima ipotesi, di assoluta incompatibilità, in quanto essa è sancita a monte, senza alcuna possibilità di una valutazione in concreto della fattispecie da parte dell’amministrazione. Infatti, l’esercizio da parte del docente di attività di impresa, nella forma dell’amministrazione di varie società, costituisce attività non autorizzabile in senso assoluto, a nulla rilevando che annualmente lo stesso abbia chiesto e ottenuto dal Dirigente scolastico l’autorizzazione all’esercizio della libera professione di commercialista (generale divieto originariamente previsto all’art. 60, del d.P.R. n. 3/1957, Testo unico impiegati civili dello Stato, è confermato dal menzionato art. 53 del d. lgs. n. 165/2001##15L e ulteriormente rimarcato, per il personale scolastico, dall’art. 508, del d. lgs. n. 297/94). Nel merito, la Corte dei Conti della Toscana, andando di contrario avviso rispetto alla pronuncia n. 1/2025 del 25.1.2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ha ritenuto che in entrambe le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa indistintamente, debbano riconoscersi sussistenti, cumulativamente, sia il danno da mancata entrata per omesso riversamento alle casse dell’amministrazione di appartenenza dei proventi dell’attività vietata (ex art. 53, comma 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 165/2001##15L), sia il danno da violazione del sinallagma contrattuale per violazione dell’obbligo di esclusiva del pubblico dipendente. Quanto al primo obbligo, a nulla rileva il titolo formalmente gratuito dell’attività di amministratore di società svolta dal docente, in quanto il dipendente è sempre tenuto a tale riversamento, dal momento che alcune attività, pur formalmente gratuite, determinano in modo indiretto la percezione di un lucro, quali sono quelle gestionali di società in cui si sia, al contempo, soci e, in quanto tali, percettori degli utili che si è contribuito a produrre con il proprio impegno lavorativo nell’amministrazione; ciò in quanto i proventi della società vengono prodotti proprio grazie all’attività di amministrazione posta in essere dal socio amministratore. Analogo discorso vale per la scuola paritaria le cui quote di partecipazione il docente aveva ceduto alla propria convivente, rimanendo comunque amministratore di fatto e co-gestore, poiché le situazioni di incompatibilità non possono essere superate dalla cessione delle quote sociali al coniuge o al convivente more uxorio, rimanendo ferma la presunzione di “comunità di intenti” tra i conviventi che fa presumere, appunto, che simili operazioni siano fittizie e volte all’elusione dei divieti normativi. Quanto al danno da violazione del sinallagma contrattuale, si osserva che il principio di esclusiva non si fonda unicamente sull’esigenza di garantire che le energie fisiche ed intellettuali del dipendente pubblico siano dedicate appieno al pubblico servizio (art. 98, comma 1, Cost.); ma anche che la prestazione di lavoro pubblico avvenga senza i condizionamenti che potrebbero derivare dall’esercizio di altre attività incompatibili, in modo da evitare ogni possibile contiguità dell’interesse privato incompatibile del dipendente con quelli pubblici di buon andamento della pubblica amministrazione. Ne discende che, accanto al danno da ridotto rendimento del dipendente, sarebbe configurabile anche un diverso e ulteriore danno, da violazione dell’obbligo della “fedeltà”, fondato, peraltro, su un principio di fonte costituzionale (art. 98 Cost.), che, con l’assunzione, va a costituire una delle obbligazioni che il dipendente assume nei confronti dell’amministrazione – datore di lavoro. In altri termini – nell’ambito del sinallagma contrattuale - la remunerazione riconosciuta al dipendente pubblico si pone come corrispettivo non solo della prestazione pattuita, corrispondente al ruolo e all’inquadramento e alle conseguenti funzioni da svolgere, ma anche della “fedeltà”, intesa come strumento necessario al perseguimento dei fini della neutralità e dell’indipendenza dell’azione amministrativa e quindi di quel buon andamento della PA, cui i pubblici dipendenti concorrono con il proprio lavoro (artt. 97, comma 2, e 98 Cost.). Ritenuto esistente il nesso causale, quanto all’elemento psicologico, è stato ritenuto sussistente nella forma del dolo desumibile sia dalla qualifica professionale del convenuto, professore di economia aziendale e commercialista libero professionista, rispetto alla quale non può ragionevolmente sostenersi una ignoranza del divieto del doppio lavoro e, nello specifico, dello svolgimento dell’attività di impresa; sia dall’avere questi evitato di farsi corrispondere una retribuzione in chiaro per l’esercizio della funzione di amministratore delegato nelle diverse società; sia dall’avere questi ceduto le quote sociali dell’istituto parificato alla compagna convivente, con modalità elusive, poco prima dell’assunzione nel pubblico impiego. Del resto, non è neppure ipotizzabile che il docente fosse stato indotto in errore in ordine alla possibilità o meno di svolgere l’attività di impresa contestatagli dalla procura erariale, dato che era addirittura sopravvenuta una circolare del dirigente scolastico diretta a tutto il personale docente, volta a dissipare incertezze applicative della disciplina, senza che il professore citato avesse ritenuto di dare esito, anche solo sollevando dubbi o quesiti al riguardo. Nella decisione, la Corte dei Conti ha condannato il docente a risarcire la somma di circa euro 42.000,00, soltanto per il mancato riversamento ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del T.U.P.I., in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo la Procura chiesto soltanto il danno da mancato riversamento dei proventi da attività incompatibile, e non anche il danno da violazione dell’obbligo di fedeltà. Nel concreto i giudici sono ricorsi alla valutazione equitativa, considerando il reddito d’impresa parametrato alla quota di partecipazione sociale del docente nelle varie società, tenuto conto che la partecipazione come socio agli utili di impresa costituisce un arricchimento conseguente all’impegno profuso nell’esercizio dell’attività di amministrazione e gestione incompatibili con il pubblico impiego e, quindi, una forma di ritorno economico validamente configurabile alla stregua di una retribuzione.
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#personale dipendente: cumulo di impieghi e incompatibilità#responsabilità amministrativa
n° 3
Area: Normativa

1. Tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024 sono, altresì, destinate le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.
3. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
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01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare
n° 4
Area: Normativa

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;
c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;
f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.
4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.
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n° 1
Area: Normativa

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del predetto comune, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso (1).
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle [relative] misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4 (1).
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo (1).
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della società Sport e Salute Spa, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma (1).
4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023(2).
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio(2).
5. Il Commissario straordinario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (1).
6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione Campania. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo (1).
7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.
7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare “Legalità” 2014-2020(2).
8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale (1).
9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale(2).
10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici(2).
10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM(2).
10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234(2).
10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente(2).
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.
(2) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.
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04/04/2025 n° 2773
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali e Paritarie
Ai Direttori generali/Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell’istruzione e del merito
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di Trento
Oggetto: Indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alle modalità di gestione del registro elettronico
Con la presente nota, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (a seguire, anche «Ministero») intende fornire alle Istituzioni scolastiche ed educative statali (a seguire, anche «Istituzioni Scolastiche» o «Istituzioni») indicazioni operative (a seguire, anche «Indicazioni Operative» o «Indicazioni») in merito alle modalità di gestione dei registri scolastici online di cui all’art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012 (a seguire, anche «Registro/i») e degli eventuali rapporti di fornitura con operatori economici (a seguire, anche «Fornitori»).
In via preliminare, si evidenzia che il Registro presenta particolari profili di delicatezza, essendo strettamente connesso all’espletamento di funzioni pubbliche essenziali proprie delle Istituzioni Scolastiche, con conseguente coinvolgimento di molteplici dati personali di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico, come anche precisato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali all’interno del Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023 (1). I Registri in questione, pertanto, devono essere esclusivamente orientati al soddisfacimento delle finalità di organizzazione e gestione delle attività educative nel pieno rispetto della normativa vigente.
Ferma restando l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, si riportano a seguire alcuni aspetti di particolare rilevanza, previsti dalla normativa e dalle buone prassi di settore, dei quali se ne raccomanda la puntuale adozione.
L’utilizzo del Registro è previsto dal citato art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico».
In particolare, il Registro consente:
(i) la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (i.e., assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
(ii) la presa visione dell’attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (i.e., compiti, lezioni, assenze, voti);
(iii) la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, anche alla luce della Nota MIM n. 788 del 31 gennaio 2025.
Il Registro non deve, pertanto, contenere servizi o attività non aderenti rispetto alla finalità di cui sopra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) svolgimento di iniziative commerciali o di marketing, (ii) trasferimento di dati a soggetti terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (i.e., servizi cloud), (iii) messa a disposizione di contenuti non essenziali (i.e., mini-games, oroscopo, chat), (iv) esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (i.e. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.).
Si coglie questa occasione per fornire nuovamente alcune importanti istruzioni e indicazioni, di pronta consultazione, in merito alle modalità di identificazione e di autenticazione, di integrazione, di interoperabilità, di data-protection, di sicurezza dei dati e di trasferibilità dei dati contenuti nel Registro (Allegato 1).
Le indicazioni operative fornite potranno essere periodicamente aggiornate dal Ministero alla luce delle evoluzioni normative e tecnologiche rilevanti per le questioni trattate.
Con riferimento all’uso del Registro, si ricorda, infine, la nota 11 luglio 2024, prot. n. 5274, avente ad oggetto “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione”, e le raccomandazioni in merito alla necessità “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali”, in modo tale che “ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all’utilizzo del registro elettronico”.
In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo al supporto «Help Desk Amministrativo Contabile» (HDAC), accedendo al seguente link: istruzione.it/hdac.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
(Firmato digitalmente da Carmela Palumbo)
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE
(Firmato digitalmente da Nando Minnella)
(1) Il Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023, è reperibile al seguente link Scuola - Garante Privacy. Con riferimento al trattamento dei dati personali nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, si riporta a seguire il link delle FAQ elaborate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy.
*****
ALLEGATO 1
VADEMECUM REGISTRO ELETTRONICO
1) Procedura di identificazione e autenticazione
In coerenza con quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dall’art. 64 del CAD, l’accesso al Registro deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di identità digitali (i.e., SPID, CIE, eIDAS).
Tali modalità di accesso, infatti, consentono di garantire un adeguato livello di sicurezza, impedendo o limitando l’accesso al Registro medesimo a soggetti non autorizzati. A tal fine è importante che, progressivamente, l’identità digitale diventi la preponderante modalità di accesso al registro.
Si ricorda inoltre che, al fine di semplificare gli adempimenti tecnico-amministrativi, il Ministero ha messo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche e dei Fornitori che implementano pacchetti software una piattaforma di autenticazione c.d. «Gateway delle identità» o «eID Gateway», che agevola l’integrazione con i sistemi «Entra con SPID», «Entra con CIE» e «Login with eIDAS», facilitando l’accesso alle applicazioni con cui le Istituzioni medesime erogano servizi a studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico.
Ai fini di cui sopra, il suddetto «Gateway delle identità» supporta anche l’utilizzo dello SPID Minori, consentendo agli alunni e agli studenti minorenni di poter utilizzare i servizi sia tramite SPID che CIE.
2) Interoperabilità e integrazione con gli ulteriori servizi resi disponibili dal Ministero
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e 64-bis del CAD, il Registro deve essere interoperabile con le applicazioni digitali del Ministero, al fine di assicurare la qualità, la continuità e la condivisione dei servizi offerti dal Ministero medesimo nei confronti di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico.
In particolare, il Registro deve consentire l’interoperabilità con il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), utilizzato per monitorare, gestire e fornire servizi legati al mondo della scuola e con le principali applicazioni in uso quali ad esempio, l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), la Piattaforma Unica, il servizio Pago In Rete.
3) Accessibilità
Il Registro deve garantire il rispetto delle previsioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili per le persone con disabilità, al fine di erogare Servizi fruibili, senza discriminazioni, nei confronti dell’intera platea di utenti (i.e., Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»; D.Lgs. n. 106/2018, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;
Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, da ultimo aggiornate il 29 maggio 2023, che definiscono i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili).
4) Data Protection
Le Istituzioni Scolastiche, in relazione ai trattamenti effettuati per il tramite del Registro, ricoprono la funzione di Titolari del trattamento dei dati personali, in quanto, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7, del GDPR, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Per tale motivo, devono garantire che i Servizi affidati siano rispettosi dei principi in materia di protezione dei dati personali come riportati all’interno dell’art. 5 del GDPR ossia:
(i) liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali dell’interessato, (ii) limitazione della finalità;
(iii) minimizzazione dei dati, (iv) esattezza dei dati, (v) limitazione della conservazione, (vi) integrità e riservatezza nel trattamento dei dati e (vii) responsabilizzazione.
Tra i principali adempimenti che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, sono tenute ad eseguire in qualità di Titolari, si segnalano i seguenti:
(i) esecuzione di una valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali (DPIA), al fine di individuare i rischi connessi al trattamento eseguito (artt. 35 e ss. del GDPR);
(ii) rilascio agli interessati di un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
(iii) nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (art. 29 del GDPR e art. 2–quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003).
Per adempiere a tali attività, le Istituzioni Scolastiche possono opportunamente coinvolgere anche i rispettivi «Data Protection Officer».
Le Istituzioni Scolastiche nominano, inoltre, all’interno di uno specifico contratto o altro atto giuridico, i Fornitori quali Responsabili del trattamento dei dati, che ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a titolo esemplificativo, provvedono
a:
(a) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
(b) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto: (i) si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti a un obbligo legale appropriato di segretezza, (ii) ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali e (iii) trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare;
(c) informare il Titolare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach), ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.
5) Sicurezza dei dati trattati
Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, gli atti con i quali si procede all’affidamento del Registro devono prevedere che l’operatore economico adotti, in qualità di Responsabile, tutte le opportune misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del GDPR) quali, ad esempio:
(a) misure di «Business continuity», che hanno lo scopo di mantenere la continuità delle operazioni essenziali, qualora si verifichino situazioni di crisi o incidenti di sicurezza che causino l’indisponibilità dei sistemi per un certo lasso di tempo;
(b) misure di «Disaster Recovery», che garantiscono la capacità di ripristinare i sistemi compromessi nel modo più rapido e sicuro possibile;
(c) adozione di soluzioni cloud rispondenti alla specifica normativa di settore, ivi compresa la disciplina contenuta all’interno del «Regolamento per le Infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 211», adottato con Decreto Direttoriale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale n. 21007 del 27 giugno 2024.
6) Trasferibilità dei dati contenuti nel Registro
I dati contenuti nel Registro devono essere pienamente e facilmente trasferibili ad altri Registri e/o applicazioni rispetto a specifiche esigenze delle Istituzioni scolastiche.
KEYWORDS
#amministrazione digitale#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa
23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
12/12/2024 n° 767
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10099052]
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 767 del 12 dicembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con segnalazione presentata all’Autorità, la sig.ra XX, ha lamentato che l’Istituto Comprensivo Statale Calenzano (di seguito, l’Istituto) avrebbe inviato in più occasioni, e precisamente, in data 3 novembre 2021, 4 aprile 2022 e 8 maggio 2023 al proprio indirizzo e-mail (…) i “Programmi educativi individualizzati” riguardanti i ragazzi con disabilità (PEI) riferiti a taluni alunni della scuola, pur non avendo con l’Istituto alcun tipo di rapporto o collaborazione. Tali e-mail recherebbero in chiaro gli indirizzi e-mail dei destinatari, compreso quello della segnalante e i nominativi degli alunni interessati. La segnalante ha, inoltre, rappresentato che l’Istituto avrebbe fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata, rappresentando che l’invio della predetta documentazione era dovuto ad un caso di omonimia con una docente.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del 31 maggio 2023 (prot. n. 86406) fornendo riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
“il trattamento dei dati personali, anche sanitari o particolari, necessari alla Scuola per perfezionare un percorso di personalizzazione individuale a favore degli alunni disabili denominato PEI (Piano Educativo Individualizzato) ovvero PDP (Piano Didattico Personalizzato) avviene in base alla L. 104/92, DPR 24/2/94, L. 170/10. Il trattamento è effettuato quindi sulla base di una norma di legge, ovvero è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”;
“le comunicazioni via email oggetto di erroneo invio erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
“l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
“il mittente delle email (…) risulta Autorizzato al Trattamento ed opportunamente formato sul trattamento dei dati e sulle corrette procedure da adottare”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del 6 novembre 2023 (prot. n. 149693), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del 6 dicembre 2023, rappresentando, in particolare, che:
- “L’Assistente Amministrativa, incaricata del trattamento dei dati personali per l’area Didattica, inviava erroneamente ad altro destinatario, comunicazione di convocazione del PEI di un alunno”;
- “le comunicazioni via email, oggetto di erroneo invio, erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
- “quanto descritto è un errore di carattere soggettivo commesso da persona comunque formata. L’informazione trasmessa al destinatario errato non riporta il tipo di difficoltà dell’alunno, ma se ne deduce solo che presenta necessità individuali nel piano di studi”;
- “l’Assistente Amministrativa ha riferito che l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
- “dal client di posta elettronica è stata disattivata la funzione di autocompletamento e sono state impartite specifiche istruzioni agli autorizzati per tutte gli invii, da effettuare in Ccn”;
- “nel corpo di tutte le mail inviate è presente l’avviso "Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente”;
- “ciascuna unità di personale, relativamente alle proprie funzioni, è assegnato formale incarico del trattamento dei dati”;
- “il personale ha ricevuto apposita formazione nell’ultimo triennio”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data 15 novembre 2024, l’Istituto scolastico ha altresì dichiarato:
- “si è trattato di un errore di una comunicazione ad un indirizzo mail di un destinatario diverso dal corretto destinatario per un errore dovuto all’auto completamento del sistema gestionale utilizzato all’epoca dei fatti, di cui la scrivente non era a conoscenza in quanto all’epoca dei fatti la posta era affidata al DSGA e quindi ad un assistente amministrativo; non ero a conoscenza nemmeno del reclamo”;
- “dopo la notifica della violazione ho cercato insieme al DPO di allora e al DPO di recente nomina di mettere in atto misure per evitare violazioni simili e consolidare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”;
- “insieme al DPO stiamo cercando di gestire alcune comunicazioni mediante registro elettronico ed inviare comunicazioni cifrate con password oltre ad un’attività di formazione per i docenti ed i collaboratori scolastici anche nell’ambito del PNRR; abbiamo aggiornato la modulistica in materia di protezione dei dati personali rinvenibile anche sul sito e abbiamo aggiornato le informative, è prevista un’attività di formazione per il prossimo 6 dicembre p.v. per gli assistenti amministrativi proprio per evitare che il ricambio del personale comporti maggiori rischi per la privacy; abbiamo inviato il Vademecum del garante in ambito scolastico al personale e alle famiglie”;
- “sono rammaricata per la violazione verificata”;
- “stiamo facendo tutto il possibile per portare il rischio di violazione vicino allo zero %”;
- “al momento stiamo trasmettendo e acquisendo solo in modalità cartacea alcuni documenti contenenti dati particolarmente delicati fino a quando non saranno definite le modalità di trasmissione cifrata”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato alla segnalante, in data 3 novembre 2021, una e-mail contenente un file denominato “XX”, in data 4 aprile 2022 una e-mail contenente il riferimento ad una “proposta di data per il Pei” riferito all’alunna XX e in data 8 maggio 2023 una e-mail contenente un file denominato “XX”.
Tali comunicazioni sono state inviate alla segnalante a causa di un erroneo invio dovuto “probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quello (della segnalante)”.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che il riferimento al PEI, ossia al documento recante il “Programma educativo individualizzato” riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno al quale tale documento viene riferito.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Risulta inoltre accertato che le richiamate e-mail, inviate dall’Istituto, recavano in chiaro gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari, compreso quello della segnalante.
Al riguardo si evidenzia che il Garante, anche se con riferimento all’utilizzo di liste per l’invio di più e-mail o sms per finalità promozionali, ha avuto modo di chiarire che l’invio di messaggi di posta elettronica “con mailing list in chiaro costituisce di fatto una comunicazione di dati personali (quelli relativi agli altri indirizzi di posta) a terzi, ossia ai molteplici destinatari” della e-mail. Risulta necessario pertanto mantenere riservati, magari utilizzando la funzione "ccn" (ossia l'inoltro per conoscenza in "copia conoscenza nascosta"), gli indirizzi di posta utilizzati per l'invio” di e-mail (Cfr. punto 5 delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013, consultabili sul sito internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2542348).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto scolastico, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti dati personali relativi alla salute degli alunni ivi riportati e l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari delle note stesse e della segnalante, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali e di categorie particolari di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dall’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle (altre) misure (correttive) di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio (del Garante) adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che la comunicazione di dati ha riguardato un numero ristretto di alunni (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con specifico riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta per un errore di autocompletamento degli indirizzi e-mail, essendo stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Alla luce di tale specifica circostanza, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze attenuanti:
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale di autocompletamento dell’indirizzo e-mail, in quanto è stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.
Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la comunicazione alle famiglie degli interessati, il corpo docente e alcuni professionisti sanitari di informazioni relative allo stato di salute di molteplici alunni.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Comprensivo Statale Calenzano nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano con sede in via P. Mascagni, 15 - 50041 Calenzano (FI), Codice fiscale 94081300488, di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano di Calenzano (FI):
- di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 12 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#studenti: integrazione e disabilità
25/09/2025 n° 529
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10184924]
Provvedimento del 25 settembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 529 del 25 settembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;
- “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;
- “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;
- “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.
Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”
Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).
Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.
Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.
Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;
- la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
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#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali
n° 1
Area: Normativa

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;
b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
c) all'articolo 17:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;
3) al comma 9:
3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;
d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».
4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».
5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.
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n° 399
Area: Normativa

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)
3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)
3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concors (3).
3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. (3)
(1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(3) Comma aggiunto dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
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#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#personale docente#graduatoria #reintegrare #attingere #liceo
n° 1
Area: Normativa

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.
2. All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 5, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento «Indicazioni nazionali e nuovi scenari», con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
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17/02/2025 n° 33094
Area: Prassi, Circolari, Note

Può essere indetta una assemblea sindacale in orario diverso da quello previsto dalla norma contrattuale, al fine di consentire la partecipazione al personale scolastico con servizio articolato in turni?
In merito si osserva che il comma 4 dell’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone: “Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea….”. Inoltre, il successivo comma 6 afferma che “ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. …”.
Sotto tale ultimo profilo occorre ricordare che l’individuazione della durata massima dell’assemblea e la sua collocazione all’inizio o alla fine delle attività didattiche è finalizzata ad evitare che l’assemblea stessa possa comportare un’eccessiva interruzione del servizio scolastico con ripercussioni sulle famiglie, sugli alunni e l’organizzazione didattica. Ne consegue che i soggetti legittimati potranno indire nella stessa giornata una sola assemblea – della durata massima di due ore – che potrà tenersi nella fascia oraria iniziale o finale delle attività didattiche giornaliere. Resta fermo che all’assemblea potranno partecipare anche i dipendenti che durante la fascia oraria in cui la stessa si tiene non sono tenuti a svolgere attività lavorativa (ad esempio in quanto il proprio turno di lavoro inizia successivamente). Tale personale, per le ore di assemblea non coincidenti con il proprio orario di lavoro, non dovranno richiedere alcun permesso ex art. 31, comma 1, CCNL 18.01.2024.
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#contrattazione collettiva
27/03/2025 n° 169
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10136982]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 169 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dal proprio legale, la sig.ra XX, madre di un alunno frequentante l’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della Ludum s.r.l. (di seguito la società o l’Istituto), ha lamentato di aver ricevuto, in data XX attraverso la piattaforma SeeSaw, da una docente, una comunicazione “con la quale veniva avvertita che era stato lasciato un questionario compilato presso la reception della scuola e che l’insegnante aveva bisogno di parlare con lei” per alcuni aggiornamenti delicati riguardanti il figlio. Tale messaggio sarebbe stato inviato “in modalità pubblica” a tutti i genitori della classe e con la medesima modalità sarebbe stato inviato un ulteriore messaggio “a contenuto particolarmente riservato” di risposta alla richiesta di chiarimenti della reclamante.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX, rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità in data XX (prot. n. XX) il DPO della società, ha rappresentato, in particolare, che:
- “la reclamante contestava l’uploading di due messaggi privati, a quest’ultima indirizzati, nell’area pubblica di SeeSaw, fornendo così la possibilità di visionarne il contenuto ad ulteriori soggetti non direttamente interessati (genitori, insegnanti e personale amministrativo della Scuola)”;
- “l’Insegnante non agiva in mala fede, anzi, mossa da uno spirito di palpabile preoccupazione per l’alunno (…) procedeva ad utilizzare erroneamente SeeSaw e a condividere il messaggio nell’area pubblica”;
- “la buona fede della (… docente) è avvalorata anche dalla prontezza che dimostrava nella cancellazione del contenuto, a seguito dell’individuazione dell’erronea pubblicazione, per la precisione (…): il primo messaggio pubblicato mercoledì XX alle ore 14.35 veniva dalla stessa rimosso alle ore 14.53; il secondo messaggio pubblicato mercoledì XX alle ore 14.48 veniva dalla stessa rimosso tempestivamente alle ore 14.49”;
- “in virtù di quanto verificatosi, la Scuola programmava la formazione annuale in ambito privacy sulla tematica dei data breach (…) evento indirizzato a tutto il personale scolastico”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione, sulla SeeSaw Elementary Learning Experience Platform, dei messaggi contenenti informazioni personali relativi all’alunno, seppure avvenuta in un’area accessibile solo a genitori, docenti e personale amministrativo e non, quindi accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX il DPO della società ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- la docente ha immediatamente rimosso i messaggi riguardanti il figlio della reclamante dall’area pubblica della piattaforma citata a seguito della ricezione della richiesta della ricorrente di ricevere le comunicazioni su una e-mail privata;
- “La prima comunicazione è rimasta (…) online per 18 minuti mentre la seconda (…) per appena 1 minuto” (… per cui) si ritiene che il danno - eventualmente causato – non può che essere esiguo”;
peraltro, i messaggi sono stati pubblicati in “una sezione pubblica (…) della piattaforma (…) accessibile unicamente (…) dai genitori (… dei minori frequentanti) la medesima classe, oltre al personale scolastico e amministrativo per un totale massimo di all'incirca 20 persone”;
- pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento “(… stante il considerando n. 148 del Regolamento e “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679” – adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018)–, è ben possibile qualificare la violazione oggetto della contestazione in termini di “violazione minore”. Considerazioni di tal tenore nascono da precedenti pronunce del Garante per la Protezione dei Dati Personali; in merito, si richiamano: le Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679, il Provvedimento del 7 marzo 2024 [10008526], il Provvedimento del 13 aprile 2023 [9902516], il Provvedimento del 6 luglio 2023 [9920274]. Nello specifico, questi ultimi due precedenti riguardano un caso similare a quello in esame: riguardano, difatti, un istituto scolastico con non molti iscritti, il quale aveva reso pubblici erroneamente dati personali dei propri alunni, avendo successivamente posto rimedio a tale violazione in tempi brevi tramite la cancellazione di detti dati”.
Nelle medesime memorie, la società ha illustrato con ancora maggiore dettaglio le misure organizzative adottate per rafforzare la protezione dei dati personali degli interessati.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il quadro normativo in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento, che non prevede un diverso regime applicabile ai soggetti pubblici e a quelli privati ma tiene conto del solo profilo funzionale nel trattamento dei dati, si ritiene che, stante il perseguimento di un medesimo interesse pubblico, da parte degli istituti scolastici pubblici e privati, i relativi trattamenti di dati personali siano leciti se necessari “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), paragrafi 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice; si veda, al riguardo, provv. 16 settembre 2021, n. 317, doc. web. 9703988).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, nell’area pubblica della piattaforma SeeSaw, accessibile a genitori, insegnanti e personale amministrativo della scuola, due messaggi indirizzati alla reclamante, contenenti informazioni personali relative al figlio di quest’ultima, il primo per un totale di 18 minuti, il secondo per un minuto, in quanto l’insegnate ha provveduto tempestivamente a cancellarli.
In particolare, sebbene la pubblicazione dei messaggi oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il minore (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; si veda, altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052).
A tal riguardo, si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento) specie qualora i trattamenti afferiscano alla “valutazione di aspetti personali in particolare mediante la previsione di aspetti riguardanti il rendimento (scolastico) e professionale” (cfr. cons. 75 del Regolamento).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il figlio della reclamante.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato in quanto la docente riteneva, per un mero errore materiale, di aver inserito i messaggi nella sezione privata della piattaforma;
- i messaggi sono stati visibili nella piattaforma, il primo per un totale di 18 minuti, il secondo per un solo minuto in quanto l’insegnate ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- i soggetti ai quali i messaggi sarebbero stati resi accessibili ammontano ad un totale massimo di circa 20 persone;
- la docente ha provveduto a scusarsi con la famiglia;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dalla Ludum s.r.l., per il trattamento effettuato dall’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della società, con sede in Viale Ortles n. 46 - 20139 - Codice Fiscale: 06691820960, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, la Ludum s.r.l. quale titolare del trattamento in questione, per il trattamento effettuato dall’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della società, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
Il SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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#privacy e trattamento dei dati personali
23/10/2014 n° 474
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 3674404]
Provvedimento del 23 ottobre 2014
Registro dei provvedimenti
n. 474 del 23 ottobre 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTA l´istanza avanzata in data 20 marzo 2014, ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), nei confronti di XY, Dirigente Scolastico presso il Liceo Statale "KW", con cui XX, in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di seguito DSGA) del medesimo istituto scolastico, si è opposta all´ulteriore trattamento dei dati che la riguardano contenuti in una comunicazione, indirizzata alla medesima e relativa ad un procedimento disciplinare a suo carico, in quanto transitata attraverso il Protocollo ordinario con il titolario "FP", come tale visibile a tutti i soggetti addetti all´unità di cui l´interessata è responsabile, e contestando altresì l´avvenuta trasmissione all´Ufficio scolastico territorialmente competente (U.S.T. di Vicenza) ad istruire il predetto procedimento, seppure attraverso un protocollo riservato, del registro firme personale "nel quale sono presenti (…) una lunga serie di dati personali e sensibili" della medesima; l´interessata ha inoltre chiesto di documentare il consenso eventualmente manifestato in relazione al predetto trattamento, nonché di conoscere le modalità di conservazione e custodia di tale comunicazione ed il nominativo dei soggetti incaricati del relativo trattamento;
VISTA la nota del 9 aprile 2014 con cui il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste avanzate con il previo interpello, ha rappresentato che le comunicazioni cui si riferisce l´interessata, ovvero quella diretta all´U.S.T. di Vicenza e quella diretta alla medesima, rispondono a finalità diverse in quanto la prima "concerne gli atti e la documentazione indispensabili al Dirigente dell´U.S.T. per opportuna e completa valutazione dei fatti al fine di istruire il procedimento (o, eventualmente, archiviarlo)", mentre "la seconda è una mera comunicazione all´interessata dell´avvenuta detta trasmissione"; il Dirigente dell´istituto scolastico ha inoltre evidenziato che il Protocollo Informatico della scuola è unico e che "la collocazione "RIS" o "FP" o altre risponde alla finalità di classificazione (e conservazione) della corrispondenza che transita attraverso il protocollo", precisando che "il titolario "RIS"" è utilizzato per indicare una particolare modalità di conservazione della documentazione contenente dati sensibili o supersensibili o informazioni che, come nel caso di specie, "prudenza e opportunità valutano come riservati e meritevoli di conservazione separata", mentre "il titolario "FP" si riferisce ad atti conservati nel fascicolo personale del dipendente, in custodia presso la segreteria amministrativa, accessibile, oltre che alla DSGA, al solo personale amministrativo che è tenuto al trattamento dei dati (…) per i soli fini relativi ai procedimenti amministrativi di cui sono incaricati, come individuato nel mansionario di lavoro"; il titolare del trattamento ha infine rilevato di aver provveduto a consegnare personalmente alla ricorrente la comunicazione che la riguardava, "formulata in modo generico e non contenente alcun dato sensibile", e che la medesima, in qualità di responsabile della gestione del protocollo, avrebbe comunque potuto adottare o proporre "modalità di conservazione particolari"; con riferimento alla contestata trasmissione del registro firme dell´interessata all´U.S.T. di Vicenza, il dirigente scolastico ha precisato che tale registro, "nel corso del procedimento disciplinare (…), costituisce documento essenziale per la valutazione del merito dei fatti" da parte dell´organo che, in base alla legge, è titolare del relativo procedimento e al quale deve essere necessariamente inviato a prescindere dal consenso dell´interessata, eccependo che il predetto registro "contiene una mera registrazione di date, orari e descrizione dei motivi di assenza che mai eccedono le usuali denominazioni e forme normalmente presenti negli atti ordinari presso la segreteria della scuola e usualmente utilizzate da tutti i dipendenti";
VISTO il ricorso al Garante presentato in data 4 giugno 2014 nei confronti di XY, nella sua qualità di Dirigente Scolastico presso il Liceo Statale "KW", con cui XX, rappresentata e difesa dall´avv. Gilberto Oliboni, nel contestare l´esaustività del riscontro ottenuto, ha ribadito quanto già rappresentato nell´interpello preventivo invocando la cessazione del contestato trattamento ed eccependo altresì di non aver ancora ricevuto la comunicazione dei nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell´istituto scolastico, conservati presso la segreteria amministrativa e protocollati con la dicitura "FP", né l´esibizione dei "documenti attestanti i relativi formali incarichi"; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 9 settembre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota trasmessa in data 19 giugno 2014 con cui il prof. XY, nel ribadire quanto già dichiarato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha rappresentato di aver preso servizio presso il Liceo Statale "KW" in data 1° settembre 2012 e di aver comunque richiesto alla ricorrente, in qualità di Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, di produrre "tutta la documentazione già agli atti della scuola a far data dall´entrata in vigore del Codice Privacy, concernente gli incarichi di Responsabile o Incaricato del trattamento dei dati e/o il Documento Programmatico della Sicurezza a suo tempo obbligatoriamente adottato secondo quanto previsto dalle norme allora in vigore, al fine di verificare se tali incarichi, e in particolare quello di responsabile del trattamento, siano stati regolarmente conferiti"; il titolare del trattamento ha inoltre dichiarato di aver comunque provveduto, in via cautelativa, "a conferire (o ad aggiornare, se tale incarico era già esistente) l´incarico di responsabile del trattamento (…) alla sig.ra XX, tra i cui compiti figura anche quello di individuare profili funzionali e mansioni delle varie unità di personale ATA", confermando che la comunicazione trasmessa all´interessata mediante registrazione con titolario "FP" non contiene dati relativi a contestazioni di comportamenti, né di addebiti, ma è una mera nota di informazione;
VISTA la nota del 20 giugno 2014 con cui la ricorrente, nell´eccepire la tardività dell´intervenuto decreto di nomina quale responsabile del trattamento dei dati, nonché l´avvenuto conferimento di tale incarico in assenza di preventivo consenso, ha ribadito le richieste originariamente avanzate con l´atto di ricorso;
VISTA la nota del 20 settembre 2014 cui il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Elisa Maria Arena, ha ribadito la legittimità della condotta del Dirigente Scolastico tenuto conto del fatto che la trasmissione all´U.S.T. dei documenti relativi al procedimento disciplinare, trasmissione peraltro doverosa in quanto corrispondente ad un preciso obbligo di legge, è avvenuta attraverso un protocollo riservato con conservazione del relativo fascicolo "in apposito cassetto chiuso a chiave" nell´ufficio del medesimo, mentre il titolario "FP", utilizzato per la protocollazione della comunicazione indirizzata alla ricorrente, "si riferisce ad atti conservati nel fascicolo personale del dipendente in custodia presso la segreteria amministrativa accessibile, oltre che alla DSGA, al solo personale amministrativo secondo i ruoli individuati (…) dall´odierna ricorrente nel mansionario di lavoro", prodotto in copia, "personale che è stato dotato di apposita password individuale per accedere al protocollo"; il resistente ha altresì rilevato come dall´esame del predetto mansionario risulti che la sig.ra XX, in ragione dei suoi doveri di DSGA, "abbia designato la Segreteria Didattica, nelle persone di (…) quale organo competente, tra le altre attività, al "Protocollo/Archiviazione"" e che quindi, per effetto di quanto previsto dall´art. 30, secondo comma, del Codice "la designazione dell´incaricato al trattamento effettuata per iscritto è equiparata a quella risultante dalla "documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l´ambito del trattamento consentito agli addetti dell´unità medesima""; il titolare del trattamento ha inoltre rappresentato che, da alcuni atti rinvenuti nel corso del procedimento, è emerso che la nomina della ricorrente come responsabile del trattamento risalga al Dirigente Scolastico precedente quello attuale e che pertanto il relativo incarico sarebbe stato solo rinnovato dal decreto di nomina adottato dal prof. XY nel corso del procedimento; il titolare del trattamento ha infine richiamato il Documento programmatico sulla sicurezza, adottato dall´istituto scolastico nel 2005, da cui risulta "l´elencazione dei dati personali effettuati e vi è la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell´ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati", tra cui appunto il protocollo "la cui struttura di rifermento è anche il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ossia la signora XX" la quale, come risultante dal mansionario prodotto dalla medesima, aveva già provveduto all´assegnazione dei diversi incarichi all´interno della struttura di cui era responsabile;
RILEVATO che la ricorrente con il previo interpello, nonché con il successivo atto di ricorso ha lamentato l´avvenuta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con specifico riferimento alle modalità adottate per la protocollazione di una comunicazione diretta alla medesima e riferita all´avvenuta trasmissione all´Ufficio scolastico territorialmente competente di documenti necessari al fine di valutare la condotta dell´interessata nell´ambito di un procedimento disciplinare avviato a suo carico che, ad oggi, risulta peraltro archiviato; rilevato altresì che in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, nello specifico l´art. 55 bis, terzo comma, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nel caso in cui la condotta contestata al dipendente comporti l´applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, la relativa valutazione compete ad un apposito ufficio che ciascuna amministrazione ha l´obbligo di individuare e al quale deve essere necessariamente trasmessa la documentazione utile alla definizione del procedimento disciplinare, a prescindere dunque dal consenso del soggetto interessato; rilevato inoltre che, alla luce della documentazione in atti, le modalità osservate dal Dirigente Scolastico per il trattamento dei dati in questione non risultano in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto del fatto che il medesimo ha utilizzato un protocollo riservato con riguardo agli atti contenenti dati personali della ricorrente, come il registro presenze personale, trasmessi all´Ufficio territorialmente competente alla valutazione delle condotte contestate all´interessata (l´U.S.T. di Vicenza), utilizzando invece il protocollo ordinario per registrare la comunicazione di avvenuta trasmissione indirizzata a quest´ultima che, come tale, secondo una valutazione effettuata a monte dal titolare del trattamento, non richiedeva l´utilizzo di particolari accorgimenti; rilevato inoltre, con riguardo alla diversa richiesta di conoscere il nominativo dei soggetti incaricati del trattamento dei dati indicati nel ricorso, che il titolare del trattamento, precisando quanto già comunicato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha allegato il mansionario, fornito peraltro dalla stessa ricorrente nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, da cui risulta l´individuazione delle persone che in quanto addette al Servizio cui fanno capo le attività di archiviazione e protocollo possono avere accesso ai documenti che transitano attraverso il protocollo ordinario;
RITENUTO pertanto, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondata l´opposizione al trattamento dei dati indicati nel ricorso attraverso le modalità descritte dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che le suddette, a suo tempo adottate per la trasmissione e la conservazione dei relativi atti, non contrastano con la normativa in materia di protezione dei dati personali;
RITENUTO altresì di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 secondo comma del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili, avendo il titolare del trattamento esplicitato maggiormente nel corso del procedimento quanto già comunicato anteriormente alla proposizione dell´atto introduttivo del presente procedimento;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1) dichiara il ricorso infondato in merito all´opposizione al trattamento manifestato dalla ricorrente;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai restanti profili;
3) dichiara compensate far le parti le spese del procedimento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
Roma, 23 ottobre 2014
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
KEYWORDS
#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari#privacy e trattamento dei dati personali
27/03/2025 n° 167
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10138981]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 167 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l'avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, i Sig.ri XX, XX e XX hanno lamentato, per il tramite del proprio difensore, una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riguardo all’impiego, presso le sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea, di un sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente amministrativo che, richiedendo l’utilizzo delle impronte digitali dei lavoratori, implicherebbe il trattamento dei relativi dati biometrici al fine di identificarli in modo univoco.
2. L’attività istruttoria.
Al riguardo, nell’ambito dell’istruttoria, con nota del XX, l’Istituto ha dichiarato, in particolare, che:
“nelle diverse sedi dell’IIS di Tropea il personale ATA attesta la propria presenza in servizio per mezzo di rilevatore con badge acquisito nell’anno scolastico XX […] Nel corso del tempo, tuttavia, [… l’Istituto] ha rilevato situazioni che hanno generato il dubbio sul corretto utilizzo del badge e sulla effettiva presenza in servizio di titolari del badge, oltre ad episodi di manomissioni, danneggiamenti e atti vandalici. Per fare fronte alle azioni suddette e accertarsi della effettiva presenza in servizio dei dipendenti nelle ore previste, la Dirigenza della Scuola ha proposto al personale, a sua esclusiva tutela, l’integrazione del sistema di rilevazione con l’utilizzo dell’impronta digitale in abbinamento al badge, accolto con favore dallo stesso”;
“il sistema adottato è stato scelto sulla base della garanzia in ordine alla correttezza del trattamento dati ed alla conformità al GDPR rilasciate dall’azienda fornitrice”;
“non si è pensato di dover informare e coinvolgere il DPO, ritenendo sufficienti le indicazioni tecniche e le garanzie fornite dall’azienda oltre al consenso prestato dal personale ATA coinvolto ed anzi alla sollecitazione, da parte dello stesso, circa l’adozione di tale sistema a garanzia di tutti”;
“al personale coinvolto, per consentire di esprimere un consenso libero, è stata garantita la possibilità di usare alternativamente il sistema di rilevazione delle presenze con badge senza associazione dell’impronta. […] Tranne i due Signori [… tra i reclamanti], tutto il personale ATA (34 unità), in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea, ha prestato il consenso all’integrazione del sistema di rilevazione delle presenze […] Agli atti della scuola sono conservati i consensi sottoscritti dal personale ATA interessato”;
“a seguito della ricezione del reclamo [ossia in data XX, giorno in cui l’Autorità ha trasmesso all’Istituto una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 Codice], [… l’Istituto] ha nell’immediatezza sospeso la rilevazione delle presenze con badge abbinato all’impronta digitale. Ad oggi, nonostante le richieste di tutto il personale ATA (tranne le due unità che hanno presentato reclamo) di riattivazione del sistema badge con impronta, sollevate e sollecitate dallo stesso durante le riunioni di avvio anno XX, con la disponibilità di tutto il personale suddetto a prestare richiesta scritta e ulteriore consenso alla riattivazione del sistema, la rilevazione delle presenze in servizio è attestata con il SOLO uso del badge SENZA impronta”.
Quanto, più nello specifico, al funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze precedentemente in uso presso l’Istituto, dalla documentazione tecnica trasmessa in allegato alla predetta nota del XX si evince, in particolare, che:
“il funzionamento del lettore di impronte digitali, quale strumento di verifica biometrica comprende 2 fasi principali: A. Registrazione (enrolment): le caratteristiche dell'impronta digitale sono acquisite tramite il lettore del terminale, digitalizzate, elaborate e compresse mediante un algoritmo matematica irreversibile (da non confondersi con il processo di criptografia o crittografia) fino ad ottenerne un modello matematico (template) che, associato al codice identificativo della persona, diviene la base dei successivi confronti o verifiche; B. Verifica (matching): le caratteristiche dell'impronta digitale sono acquisite, digitalizzate, elaborate e compresse in modo identico a quello della fase di registrazione fino ad ottenere un analogo modello matematico. Il confronto tra il modello (template) archiviato relativo al codice di riferimento ed il risultato della lettura determina, in base allo scostamento, il risultato della verifica”;
“nel [predetto] modello […] vengono memorizzati solo dei numeri di riferimento […] e non la caratteristica biometrica vera e propria. Questo rende impossibile risalire dal template all'impronta stessa, rendendo così sicura, in materia di privacy, l'identità dei soggetti registrati”;
“il [predetto] template può essere memorizzato direttamente nella memoria del lettore oppure può essere memorizzato su un badge in dotazione all'utente, in entrambi i casi sono archiviati solo i seguenti dati: codice utente; è un puro codice di riferimento, assimilabile al numero di matricola; modello (template) è un puro numero, assimilabile al codice presente in una banda magnetica di un badge […;] elenco eventi: data/ora, codice utente, indirizzo del terminale ed eventuale codice causale (giustificativo) sono gli unici risultati memorizzati dopo le verifiche operate dal lettore biometrico, dati equivalenti ai dati "classici" di un terminale di gestione presenze”;
“nel lettore biometrico del terminale […] non sono quindi presenti: dati anagrafici dell'utente; immagine dell'impronta digitale dell'utente; dati fisici diretti o deducibili dell'impronta digitale”.
Con nota del XX, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato all’Istituto, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per aver trattato i dati personali biometrici dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.) al fine di identificarli in modo univoco per rilevarne la presenza in servizio, in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.
Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota del XX, l’Istituto, che non ha richiesto di essere audito, ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:
- “il sistema di rilevazione delle presenze tramite badge abbinato all’impronta digitale, è stato avviato [… dall’Istituto] nel XX”
- “contestualmente [alla sospensione dell’impiego del predetto sistema nel XX], sono state effettuate le operazioni di cancellazione di tutti i dati biometrici acquisiti dal sistema e impostato lo stesso per il funzionamento con il solo badge senza associazione dell’impronta”.
- “ad oggi […] la rilevazione delle presenze in servizio è attestata con il solo uso del badge senza impronta”.
3. Il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.
Con riferimento alla questione prospettata nel reclamo si evidenzia, in via preliminare, che i dati biometrici sono definiti dal Regolamento come “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici” (art. 4, punto 14), del Regolamento) e, laddove intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, sono ricompresi tra le categorie “particolari” di dati personali (art. 9 del Regolamento) in ragione della loro delicatezza, derivante dalla stretta e stabile relazione con l’individuo e la sua identità.
Il trattamento di dati biometrici, di regola vietato per effetto del disposto di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento, è consentito esclusivamente al ricorrere di una delle condizioni indicate dell’art. 9, par. 2 del Regolamento e, in ambito lavorativo, solo quando sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento; v. pure, art. 88, par. 1 e cons. 51-53 del Regolamento).
Il quadro normativo vigente prevede inoltre che il trattamento di dati biometrici, per poter essere lecitamente posto in essere, avvenga nel rispetto di “ulteriori condizioni, comprese limitazioni” (cfr. art. 9, par. 4, del Regolamento); a tale disposizione è stata data attuazione, nell’ordinamento nazionale, con l’art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute) del Codice (come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento). La norma prevede che è lecito il trattamento di tali categorie di dati al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2, del Regolamento “ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante”, in relazione a ciascuna categoria dei dati.
Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi di protezione dei dati personali, tra cui in particolare quelli di “liceità, correttezza e trasparenza”, “minimizzazione” e protezione dei dati “fin dalla progettazione” e “per impostazione predefinita” (artt. 5 e 25 del Regolamento).
4. Esito dell’attività istruttoria.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi all’esito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni dell’Autorità, risulta accertato che, a partire dal XX e sino alla data del XX, l’Istituto ha fatto uso, presso le proprie sedi, di un sistema di rilevazione delle presenze del personale A.T.A. che richiedeva l’utilizzo delle impronte digitali dei lavoratori che avessero rilasciato il proprio consenso, con ciò dando luogo ad un trattamento dei relativi dati biometrici inteso ad identificare in modo univoco i singoli dipendenti al fine di rilevarne la presenza in servizio nonché nell’ottica di prevenire “episodi di manomissioni, danneggiamenti e atti vandalici” (cfr. nota del XX).
In particolare, è stato accertato che il predetto sistema, elaborando le caratteristiche dell'impronta digitale acquisita, permette di creare un modello matematico che, venendo associato al codice identificativo del singolo interessato, costituisce il termine di raffronto delle successive verifiche all’atto della timbratura dei dipendenti.
Ancorché lo stesso non mantenga traccia dei dati anagrafici dei dipendenti, dell’immagine o di “dati fisici diretti o deducibili” delle relative impronte digitali e, per altro verso, “la "ricostruzione dell'impronta digitale" partendo dal modello non [… sia] possibile, nemmeno conoscendo l'algoritmo di elaborazione” (cfr. nota del XX), si osserva quanto segue.
Le informazioni trattate per il tramite di tale sistema risultano comunque riconducibili ad un codice direttamente identificativo del singolo dipendente, ne consentono o confermano l’identificazione univoca e costituiscono pertanto dati personali biometrici (cfr. art. 4, nn. 1) e 14), del Regolamento).
Ciò premesso, si fa presente che la finalità di rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti, funzionale all’attestazione dell’osservanza dell’orario di lavoro alla sua contabilizzazione, che, in generale, nell’ambito del pubblico impiego, è prevista da un quadro normativo stratificatosi nel tempo (v. ad esempio, art. 22, comma 3 della l. 23.12.1994, n. 724; art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244; art. 7 del d.P.R. 1.02.1986, n. 13), è riconducibile nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 par. 2, lett. b) del Regolamento poiché implica un trattamento “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro […]” (v. pure art. 88, par. 1, Regolamento). Tuttavia, l’impiego di sistemi di rilevazione delle presenze che comportano anche il trattamento di dati biometrici richiede, nel sistema del Regolamento e del Codice, un’espressa previsione normativa e specifiche garanzie per i diritti degli interessati (il trattamento è infatti consentito “nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri […] in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”, art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento e cons. 51-53, e “nel rispetto delle misure di garanzia” individuate dal Garante ai sensi dell’art. 9, par. 4, del Regolamento e dell’art. 2-septies del Codice).
Nel contesto lavorativo il trattamento avente a oggetto dati biometrici può essere lecitamente posto in essere solo ove lo stesso trovi il proprio fondamento in una disposizione normativa che possa essere ritenuta base giuridica del trattamento “idonea” anche alla luce dell’assetto delle fonti dell’“ordinamento costituzionale” dello Stato membro (v. considerando 41 del Regolamento e v. anche Corte Cost. sent. n. 271/2005, in base alla quale la disciplina di protezione dei dati personali rientra fra la materia di competenza esclusiva statale riferita all’“ordinamento civile”). Tale disposizione deve, infatti, avere le caratteristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati e soddisfare specifici requisiti, sia in termini di qualità della fonte, contenuti necessari e misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, sia in termini di proporzionalità dell’intervento regolatorio rispetto alle finalità che si intendono perseguire (art. 6, parr. 2 e 3, lett. b), del Regolamento). Ciò in quanto, la base giuridica del trattamento, per poter essere considerata una valida condizione di liceità del trattamento, deve, tra l’altro, “persegu[ire] un obiettivo di interesse pubblico ed [essere] proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito” (art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento).
Al riguardo, si fa presente inoltre che l’art. 2 della l. 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, aveva previsto una generalizzata sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze con sistemi di rilevazione di dati biometrici unitamente all’impiego di sistemi di videosorveglianza prevedendo che, “ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro”, le amministrazioni pubbliche - individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ad esclusione del “personale in regime di diritto pubblico” (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - “introducono sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso” ma prevede anche che le “modalità attuative” della norma – nel rispetto dell’art. 9 del Regolamento e delle misure di garanzia definite dal Garante ai sensi dell’art. 2-septies del Codice – siano individuate con d.P.C.M., su proposta del Ministro della funzione pubblica, previa intesa con la conferenza unificata (stato regioni e autonomie locali) e “previo parere del Garante ai sensi dell’art. 154 del Codice sulle modalità del trattamento dei dati biometrici”.
Nell’esercizio dei propri poteri consultivi sugli atti normativi (artt. 36, par. 4 e 58, par. 3 del Regolamento nonché art. 154 del Codice), il Garante aveva, a suo tempo, segnalato al legislatore nazionale le criticità della norma evidenziando, in particolare, “l’eccedenza rispetto alle finalità che si intendono perseguire, anche sotto il profilo della gradualità delle misure limitative che possono essere adottate nei confronti dei lavoratori” (cfr. provv. 11 ottobre 2018, n. 464, doc. web n. 9051774) e - confermando quanto già rilevato nel corso delle audizioni dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti (audizioni presso le Commissioni riunite I e XI, Affari Costituzionali e Lavoro, della Camera dei Deputati il 6 febbraio 2019, doc. web n. 9080870) -, ha ribadito, anche in relazione allo schema di regolamento di attuazione, peraltro mai adottato, che “non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità- come declinato dalla giurisprudenza europea e interna– l’ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo sul punto, a motivo dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato” (provv. 19 settembre 2019, n. 167, doc. web n. 9147290).
Le disposizioni che prevedevano l’introduzione di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ambito pubblico, contenute nei commi da 1 a 4 dell’art. 2 della l. 19 giugno 2019, n. 56, sono state da ultimo abrogate dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 958).
Per tali ragioni, si evidenzia che, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano il trattamento dei dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze e delle relative garanzie, il relativo trattamento non può essere lecitamente effettuato, non sussistendo base giuridica.
In tale quadro, il Garante in numerosi casi ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per la finalità di rilevazione delle presenze posto in essere da soggetti pubblici e privati in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, adottando i conseguenti provvedimenti correttivi e sanzionatori (provv. 15 dicembre 2022, n. 422, doc. web n. 9852776; provv. 15 dicembre 2022, n. 423, doc. web n. 9852800; provv. 14 gennaio 2021, n. 16, doc. web n. 9542071; per analoghe considerazioni in ambito privato, cfr. provv. 22 febbraio 2024, n. 105, 106, 107, 108 e 109, doc. web nn. 9995680, 9995701, 9995741, 9995762, 9995785; provv. 10 novembre 2022, n. 369, doc. web n. 9832838).
Nei menzionati provvedimenti, il Garante ha altresì avuto modo di chiarire come il difetto di base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non possa essere colmato neppure dal consenso dei dipendenti, che l’Istituto ha dichiarato di aver acquisito nel caso di specie, assicurando altresì ai dipendenti che non lo avessero rilasciato la possibilità di attestare la propria presenza in servizio senza conferire a tal fine dati biometrici. Ciò in quanto, alla luce della asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro e la conseguente, eventuale, necessità di accertare, di volta in volta e in concreto, l’effettiva libertà della manifestazione di volontà del dipendente, il consenso non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro (cons. n. 43; art. 4, punto 11), e art. 7, par. 3 e 4, del Regolamento; v., l’orientamento consolidato in sede europea, Gruppo di lavoro "Articolo 29", Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro, WP 249, p. 7 e 26 e Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679- WP 259- del 4 maggio 2020).
Per le ragioni che precedono, deve concludersi che il trattamento dei dati personali biometrici dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.), effettuato dall’Istituto al fine di identificarli in modo univoco per rilevarne la presenza in servizio, è stato posto in essere in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento
5. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, per aver effettuato il predetto trattamento in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti - atteso che l’Istituto ha dichiarato di aver sospeso l’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica delle presenze dei dipendenti A.T.A. nel XX nonché di aver cancellato i dati biometrici precedentemente raccolti - non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
6. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto, in particolare, che:
il trattamento, che ha riguardato unicamente i dipendenti A.T.A. (34 persone), ai quali era comunque riconosciuta la possibilità di registrare la propria presenza in servizio attraverso modalità tradizionali che non comportavano il trattamento di dati biometrici (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
il titolare, nel fare affidamento sulle informazioni rese dalla società fornitrice del sistema, ha ritenuto di non consultare il proprio responsabile della protezione dei dati, iniziativa che avrebbe invece consentito allo stesso di avvedersi degli specifici ed elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti e di orientare le proprie scelte al riguardo in maniera maggiormente consapevole e, se del caso, diversa (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
il trattamento ha avuto ad oggetto dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco gli interessati di cui agli artt. 4, n. 14), del Regolamento, dati che, analogamente a quelli sulla salute e genetici, sono tutelati in maniera particolarmente stringente dal Regolamento e dal Codice (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia alto (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel tenere presente che, comunque, il titolare è costituito da un istituto scolastico, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze attenuanti:
il titolare ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria, avendo, peraltro, fornito tempestiva comunicazione delle iniziative intraprese per porre rimedio alla violazione (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dall’Istituto (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione della particolare natura dei dati personali oggetto di trattamento e dei connessi rischi per gli interessati nel contesto lavorativo.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea per violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
all’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in viale Coniugi Crigna snc - 89861 Tropea (VV), C.F. 96012510796, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
al predetto Istituto, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
13/03/2025 n° 134
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10127792]
Provvedimento del 13 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 134 del 13 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dalla sig.ra XX è stato lamentato che l’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) (di seguito, “l’Istituto”), avrebbe “pubblicato su YouTube [… un video] riguardante gli auguri di Natale del plesso dove figurava anche la classe” del figlio della reclamante, senza che quest’ultima avesse fornito alcun consenso affinché il figlio comparisse su una piattaforma digitale, e senza che le fosse “stata fatta firmare alcuna richiesta di autorizzazione in merito alla pubblicazione del video in questione (XX)”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “preliminarmente, si rappresenta che la scrivente nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto in intestazione, ha tempestivamente provveduto a far rimuovere il video dal canale youtube della scuola”;
- “il benessere degli alunni è, senza ombra di dubbio, un fattore che influenza non solo il modo di approcciarsi allo studio ma anche l’entusiasmo per i risultati ottenuti; proprio all’interno della classe che ha frequentato il figlio dell’odierna reclamante (frequenza conclusasi in data XX a seguito di richiesta di nulla osta), il clima creatosi tra gli alunni era caratterizzato da profonde tensioni, alimentate anche dal comportamento dell’alunno”;
- “sono state attivate azioni correttive e costruttive, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, esortandoli a manifestare il loro pensiero in ordine alle dinamiche del gruppo-classe, così da favorire oltre che la comprensione anche il riconoscimento delle emozioni positive e/o negative dagli stessi vissute”;
- “appare doveroso evidenziare che, per quanto concerne le doglianze manifestate dalla [… reclamante], in occasione della foto che ritrae il di lei figlio insieme ad un nutrito gruppo di alunni della classe alla quale apparteneva, la docente che si è occupata di tale attività, dopo aver notiziato i ragazzi in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo, che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere il foglio sul volto; è d’uopo evidenziare che la docente, nella scelta degli alunni, ha preferito la presenza di ragazzi che avevano già compiuto i quattordici anni (tanto al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016)”;
- “in tale circostanza, il figlio della [… reclamante] ebbe a riferire alla professoressa di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “a quel punto l’insegnante, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito ai ragazzi tutte le informazioni necessarie, anche quella relativa alla successiva pubblicazione del video oltre che dell'identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno”;
- “l’alunno […] ribadì la volontà di prendere parte al video e di acconsentire alla successiva pubblicazione dello stesso”;
- “a conferma di quanto innanzi detto e, contrariamente a quanto riferito dalla [… reclamante], dalla visione del video si evince in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà dell’alunno, a differenza degli altri compagni di classe, di voler mostrare il suo volto confermando così, fattivamente, la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dall’insegnate in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso”;
- “v’è che, solo a seguito della comunicazione di cui all’oggetto, è emerso che l’alunno, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, allorquando è stato effettuato il video, non aveva ancora compiuto quattordici anni anche se, per amor del vero, ciò è avvenuto a distanza di qualche giorno”;
- “tutto ciò non ha potuto in alcun modo ledere l’immagine e/o il decoro di nessuno dei partecipanti e, meno che mai, esporli a rischi di sorta, il tutto nel pieno rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5 e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “trattasi, nella fattispecie, di dati personali comuni, limitatamente all’immagine e non particolari o giudiziari, considerato che la clip video in discussione, della durata complessiva di soli 8 secondi su una durata totale del video in questione di 11 minuti e 25 secondi, non recava alcuna ulteriore indicazione relativa a nominativo, età, classe frequentata, sede o altro ancora”;
- “l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha provveduto con immediatezza alla rimozione del video in questione dal canale YouTube della scuola, non appena ricevuta la notifica del reclamo della [… reclamante] da parte del GPDP interpretandolo come volontà di diniego all’utilizzo dei dati personali del proprio figlio”;
- “le immagini dell’alunno […] figlio della ricorrente, sono state trattate esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali della scuola, quali orientamento, inclusione, istruzione e formazione degli alunni. Sul punto si richiama l’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e degli esercenti la responsabilità genitoriale, pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale e disponibile ai links riportati in appendice”;
- “nello specifico, il video in questione vede il figlio della ricorrente, insieme ad un nutrito gruppo della sua classe, mai in primo piano o con inquadratura esclusiva, impegnato in momenti «positivi» legati alle attività istituzionali della scuola, con lo scopo di documentare, testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro effettuato e, dunque, per scopi esclusivamente didattici, formativi, culturali e di crescita personale.”;
- “la docente referente dell’attività didattica di produzione del video in questione dopo aver notiziato gli alunni del gruppo classe in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere un foglio sul volto per la dovuta anonimizzazione”;
- “inoltre, nella scelta degli alunni che dovevano comporre il gruppo classe interessato dall’attività didattica di produzione del video in questione, la docente ha individuato alunni che avevano già compiuto i quattordici anni, al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati, così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016”;
- “in tale circostanza, il figlio della ricorrente ebbe a riferire alla docente referente di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “selezionato il gruppo classe partecipante all’attività didattica di produzione del video in questione, nel quale era incluso l’alunno […] figlio della ricorrente, la docente referente, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito agli alunni interessati tutte le informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla successiva pubblicazione del video oltre che dell’identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno e chiedendo conferma del consenso, consenso ribadito dall’alunno […] a conferma della volontà della susseguente pubblicazione del video in produzione”;
- “appare rilevante che, durante le riprese del video in questione, l’alunno […] evidenzi la chiara volontà di mostrare il suo volto, durante gli otto secondi in cui è interessato dalle riprese, abbassando il foglio e confermando in tal modo fattivamente la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dalla docente referente in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso, contrariamente a quanto fatto da tutto il resto dei compagni di classe”;
- “solo a seguito della comunicazione del GPDP del reclamo […] è emerso che l’alunno […] figlio della ricorrente, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato in presenza della docente referente dell’attività didattica di produzione del video e dei suoi stessi compagni di classe in occasione delle riprese avvenute in data XX (video pubblicato in data XX), non aveva ancora compiuto quattordici anni. Invero, l’alunno […] avrebbe compiuto i 14 anni a distanza di soli undici giorni, ovvero il XX”;
- “inoltre, a partire fin dalla prima comunicazione del GPDP, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si è adoperato per aggiornare e rendere più efficaci le proprie misure tecniche e organizzative a garanzia della sicurezza e della compliance del trattamento alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018”;
- “Per quanto attiene il grado di cooperazione con l’Autorità, appare doveroso evidenziare in premessa che non sussistono altre precedenti violazioni in capo all’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo che, peraltro, ha manifestato sin dall’inizio ampia disponibilità a cooperare, oltre ad un atteggiamento proattivo al fine di impedire la permanenza delle immagini in questione ed evitarne l’ulteriore diffusione”;
- “si rileva, inoltre, che dopo aver rimosso il video nell’immediatezza dell’avvenuta conoscenza del reclamo al GDPD, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, prodotto dalla signora M.T., l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha successivamente oscurato il canale YouTube. Per questi motivi non è possibile fornire il dato certo relativamente alle visualizzazioni ottenute dal video in questione, anche se, valutata la serie storica delle visualizzazioni dei video pubblicati sul proprio canale YouTube, è possibile ipotizzare ragionevolmente un dato inferiore a 100 visualizzazioni. Tale indicatore è stato ricavato effettuando il rapporto tra i video cancellati ed il numero totale delle visualizzazioni di tali video”;
- “qualora la ricorrente […] avesse richiesto l’oscuramento delle immagini del proprio figlio, ritirato il consenso, esercitato i propri diritti, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si sarebbe immediatamente adoperato nel rimuovere le immagini, come ha poi prontamente fatto nell’immediatezza della notifica del reclamo in questione da parte del GPDP. Invece, la ricorrente […] ha atteso che si concludessero le procedure di trasferimento ad altra scuola del proprio figlio per poi proporre capziosamente reclamo”;
- “tutte le informazioni necessarie e preventive sono state fornite agli interessati mediante il link alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo. L’informativa, in particolare, è stata redatta con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e contiene, tra l’altro, gli elementi essenziali del trattamento, le finalità perseguite, con l’evidenza che le stesse perseguono esclusivamente le funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’erogazione dell’attività didattica”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre una delle condizioni elencate nell’art. 6 del Regolamento.
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta che l’Istituto ha pubblicato, sul canale YouTube della scuola, un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto, tra cui il figlio della reclamante (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Come ricordato in precedenza, inoltre, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter, c. 1, del Codice.
In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, o di regolamento o di atti amministrativi generali che legittimino la diffusione dei dati personali degli interessati.
Al riguardo si rappresenta che l’Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la diffusione, sul canale YouTube della scuola, delle immagini dei minori ripresi nel video (v. art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Per quanto concerne l’asserito consenso (art. 7 del Regolamento) espresso dal figlio della reclamante e dalla reclamante stessa, considerato da codesto Istituto, in buona fede, quale valido fondamento del trattamento in esame - pur non ritenendo applicabile tale requisito di legittimità ai sensi dell’art. 7 del Regolamento quale base giuridica - si manifestano le seguenti osservazioni, anche al fine di valutare la condotta tenuta da codesto Istituto nel suo complesso.
In primo luogo si rappresenta che il consenso, in linea generale, deve essere espresso da un alunno maggiorenne o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un alunno minorenne; per tale ragione la convinzione, da parte dell’Istituto che l’alunno avesse compiuto quattordici anni è irrilevante.
Si osserva, altresì, che è inconferente anche il richiamo all’art. 2-quinquies del Codice che riguarda la possibilità, per i soggetti che hanno compiuto quattordici anni, di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
Ancora, in merito alla manifestazione di volontà espressa dalla madre dell’alunno ripreso nel video, si rileva che nella richiamata informativa fornita alla reclamante nel modulo di iscrizione del figlio all’Istituto, nella sezione “Autorizzazione trattamento dell’immagine”, viene espressamente indicato che “il genitore/tutore si impegna a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio-video, effettuate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Link istituzionale: […]”. Il trattamento descritto dunque, sembra ricondursi alla pubblicazione eventuale di foto o video sul sito istituzionale dell’Istituto mentre non risulta menzionato il trattamento riguardante la pubblicazione su YouTube che si è verificato nel caso in esame.
Altresì, si osserva che in tale modulo non sembra essere presente un campo/flag attraverso il quale esprimere esplicitamente il consenso al trattamento di immagini e/o video, difformemente da quanto previsto dall’art. 7, par. 2 del Regolamento. Al riguardo, anche le “Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”, adottate il 4 maggio 2020, prevedono che “il titolare del trattamento deve evitare ambiguità e garantire che l’azione con cui viene espresso il consenso possa essere distinta da altre azioni” (par. 84) e che “se spetta al genitore prestare il consenso, può essere necessario fornire un insieme di informazioni che consentano agli adulti di prendere una decisione informata” (par. 126).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la pubblicazione, sul canale YouTube della scuola, di un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto tra cui il figlio della reclamante ha dato luogo ad una diffusione dei dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, non rientrando tale trattamento tra le finalità di interesse pubblico attribuite all’Istituto e non sussistendo alcuna altra condizione di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b)del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Si prende, comunque, favorevolmente atto dell’adozione, da parte dell’Istituto, di adeguate misure quali la cancellazione del video ritraente gli alunni, dal canale YouTube una volta avviata l’istruttoria.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto l’Istituto ha provveduto tempestivamente a rimuovere il video in cui è stato ripreso il figlio della reclamante, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60), tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che diffusione online di dati personali ha riguardato interessati minori di età (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con particolare riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta nell’erroneo convincimento, da parte dell’Istituto di aver acquisito il consenso degli interessati (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati non sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze:
- ha provveduto a cancellare tempestivamente il video riguardante gli alunni una volta venuto a conoscenza del reclamo presentato (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’elevata accessibilità e visibilità dello strumento utilizzato per la descritta diffusione, atteso che il canale YouTube è accessibile anche da chi non conosce e non frequenta l’Istituto e, pertanto, si presta maggiormente al rischio di perdita di controllo dei dati personali degli interessati (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la pubblicazione di un video riguardante gli minori di età sul canale YouTube in assenza di una condizione di liceità.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano, con sede legale in via Chiesa n. 49, 74026, Pulsano (TA), CF: 90264330730, di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA):
- di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
13/11/2025 n° 667
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10209462]
Provvedimento del 13 novembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 667 del 13 novembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità dalla sig.ra XX è stato rappresentato che, in data XX, la figlia, frequentante la Scuola Secondaria di I grado “Martiri della Libertà” dell’Istituto "A. Brofferio" di Asti (AT) – ora denominato Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT) - (di seguito, l’Istituto), avrebbe partecipato, durante l’orario scolastico, al progetto “Obiettivo Orientamento”, indetto dalla Regione Piemonte “per lo sviluppo di competenze orientative e per aiutare adolescenti e giovani a scegliere il proprio percorso nei vari cicli di studio e nelle prime fasi della vita professionale”.
In base a quanto rappresentato il citato Istituto avrebbe fornito a soggetti esterni alla scuola “nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi, codici fiscali e numeri di telefono di ogni ragazzo” e personale esterno all’Istituto, avrebbe somministrato ai ragazzi, nel corso del primo incontro di formazione, un questionario individuale, recante l’indicazione del nome e del cognome di ciascun alunno e contenente talune domande “volte a identificare nonché a profilare […] specifiche caratteristiche mentali, emotive e personali dei ragazzi”. Ciò senza che le famiglie fossero state “opportunamente e preventivamente” informate in merito alla somministrazione del questionario e avessero ricevuto “l’informativa specifica per il progetto Obiettivo Orientamento”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) e del XX(prot. n. XX), rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “La Sig.ra XX, soggetto che ha presentato reclamo a codesta Autorità Garante, aveva già sottoposto via email allo scrivente istituto, in data XX, richiesta di chiarimenti circa il progetto "Obiettivo Orientamento", lamentando, in particolare, la mancanza di informativa rispetto al trattamento dei dati e, soprattutto, la mancata richiesta di preventivo consenso da parte dei genitori al trattamento dei dati personali […]”;
- “l'Istituto, sentito il proprio DPO, rispondeva […] evidenziando, in particolare, i seguenti punti: il Titolare del trattamento, relativamente ai dati personali raccolti tramite questionario somministrato agli alunni, è la Regione Piemonte; la base giuridica del trattamento non è il consenso dell'interessato come indicato dalla
Sig.ra XX bensì l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Piemonte che ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di orientamento degli studenti; la scuola, tramite pubblicazione sul proprio sito, alla pagina [...] ha messo a disposizione degli interessati l'informativa prodotta dalla Regione Piemonte circa il trattamento in esame”;
- “il ruolo svolto dallo scrivente Istituto è stato quello, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali educative e formative, di comunicare le informazioni richieste dalla Regione Piemonte, limitatamente ai dati indispensabili per l'erogazione del servizio, ad un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'informativa circa il trattamento in esame è stata pubblicata sul sito istituzionale della Scuola […] Si evidenzia, inoltre, che la scuola, sempre sul proprio sito istituzionale, alla pagina genitori/tutori nella quale, in particolare, si evidenziano tra i possibili destinatari dei dati acquisiti dalla scuola, anche soggetti pubblici o privati finalità di orientamento”.
- “Il ruolo svolto dallo scrivente Istituto nell'ambito del progetto “Obiettivo Orientamento” è quello di Titolare del Trattamento esclusivamente con riferimento al trattamento dati consistente nella comunicazione dei dati ad altro titolare del Trattamento (la Regione Piemonte) ai sensi di quanto disposto dall’art. 2-ter, comma 2, del d.lgs 196 del 2003 (Codice Privacy) e nel limite dei dati indispensabili per l'erogazione del servizio, da parte di un soggetto pubblico (La Regione Piemonte), per le attività di orientamento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2006 n. 305 schede 4 e 5”;
- “l'articolo 2-ter Codice Privacy regolamenta la comunicazione di dati comuni fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie e di quelli relativi a condanne penali e reati, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e la ammette se prevista da una legge o di regolamento o da atti amministrativi generali; inoltre, anche se manca una precisa norma a monte, la comunicazione può avvenire se necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “la scuola non ha alcun ruolo nelle attività di trattamento di dati connesse alle finalità del progetto di orientamento (ad es. raccolta, consultazione, archiviazione, etc.)”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett a) e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “il decreto del Ministero della Pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 “nella scheda n° 5 allegata al decreto, indica tra le operazioni sui dati eseguibili “la comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: … b) agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D. Lgsl. 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio””;
- “si indicano, inoltre, quali riferimenti normativi l'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990, che detta le regole della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici e l’art. 50 del CAD che afferma che: "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,”;
- “si evidenzia, inoltre, che l'articolo 2-ter del d.lgs 196 del 2003 (codice privacy) al commi 1-bis e 2 ammette la comunicazione dei dati tra titolari, anche se non previsto da una specifica legge o regolamento o da atti amministrativi generali, qualora lo stesso sia necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse”;
- “in tale ottica, si precisa che la Regione, in tema di orientamento, svolge un ruolo fondamentale in quanto ha come proprio compito l'attivazione di servizi di orientamento rientranti nelle finalità istituzionali e pertanto è legittimata al trattamento dei dati degli alunni finalizzato alla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico”;
- la “attività di orientamento [svolta dalla Regione] può essere […] considerata come di supporto all'attività didattica secondo le disposizioni delle leggi regionali e pertanto la scuola sarebbe legittimata a comunicare tali dati alla regione”;
- “in particolare, la legge regionale del Piemonte 24 novembre 2023, n. 32 “, all’art. 1, comma 1, afferma infatti che “La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e nel quadro della programmazione europea e statale, definisce e disciplina il sistema integrato delle politiche relative allo sviluppo delle competenze, all’occupazione e all’inclusione sociale e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
- “diversamente opinando, gli Istituti scolastici non potrebbero, in alcun modo, comunicare alla Regione i dati degli alunni destinatari dei sevizi di orientamento promossi dalla Regione stessa, non potendosi applicare, quale base giuridica, il consenso degli interessati, per la sua evidente ed intrinseca inadeguatezza nell'ambito della pubblica amministrazione”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
Deve essere, in ogni caso, garantito il rispetto dei principi di base in materia di protezione dei dati, tra cui, in particolare, i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Con riguardo al trattamento dei dati personali dei minori, si evidenzia inoltre, che, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, gli stessi meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento nonché sulla base delle dichiarazioni effettuate da codesto Istituto nel corso dell’istruttoria, della cui veridicità il titolare risponde ai sensi 168 del Codice, risulta che codesto Istituto ha comunicato alla regione Piemonte - ferme restando le valutazioni in ordine alla liceità del trattamento svolto da quest’ultima, che saranno oggetto di un autonomo procedimento - taluni dati personali degli studenti in modo non conforme al Regolamento e al Codice.
Al riguardo, come sopra ricordato, si rappresenta che il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del “Codice”).
La disciplina nazionale ha previsto che le operazioni di trattamento di dati personali sono ammesse solo se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).
La comunicazione tra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del richiamato comma 1 dell’art. 2-ter del Codice (ovvero se previste da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali) o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.
Al riguardo si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 2-ter, comma 1-bis del Codice sono esercitate nel rispetto dell’art. 6 del Regolamento, che prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati personali deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.
Il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) e par. 3 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice, impone quindi una base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei titolari del trattamento che agiscono nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Al riguardo, si osserva che codesto Istituto, allo stato degli atti, non ha fornito al Garante alcuna base giuridica, contenente i requisiti di cui al richiamato art. 6 del Regolamento, idonea, per rango e qualità, a legittimare la comunicazione dei dati personali degli alunni alla Regione Piemonte.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- l’Istituto ha agito nella convinzione che la comunicazione dei dati degli alunni alla Regione citata in esame fosse legittimata dalla finalità di interesse pubblico perseguita dalla Regione;
- l’Istituto non ha effettuato ulteriori trattamenti nell’ambito della somministrazione e raccolta dei questionari in esame;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), con sede in Corso XXV Aprile, 2 - 14100 Asti (AT) - Codice Fiscale: 92082070050, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo 4 di Asti (AT), quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e 3 del Regolamento e 2-terdel Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
27/02/2025 n° 117
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10118264]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 117 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
L’Autorità ha ricevuto una segnalazione con la quale la segnalante ha lamentato di aver ricevuto in più di un’occasione, e precisamente, in data XX e in data XX al proprio indirizzo e-mail la convocazione relativa ad una riunione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO) organizzato dall’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” di Roma (di seguito, l’Istituto), pur non “essendone interessata né come personale dell’Istituzione scolastica, né come parte del Gruppo Lavoro né per qualsiasi altra motivazione”. La richiamata convocazione sarebbe infatti dovuta, secondo quanto segnalato ad un caso di “omonimia con un componente del gruppo di lavoro”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), l’Istituto ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, rappresentando, in particolare, che:
- “la segnalante è soggetto aspirante personale ATA che può ritenersi soggetto affidabile in base a quanto previsto da European Data Protection Board che, nelle sue linee guida sul data breach, afferma: Il fatto che il titolare del trattamento sappia o meno che i dati personali sono nelle mani di persone le cui intenzioni sono sconosciute o potenzialmente dannose può incidere sul livello di rischio potenziale. Prendiamo una violazione della riservatezza nel cui ambito i dati personali vengono comunicati a un terzo di cui all’articolo 4, punto 10, o ad altri destinatari per errore. Una tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui i dati personali vengano inviati accidentalmente all’ufficio sbagliato di un’organizzazione o a un’organizzazione fornitrice utilizzata frequentemente. Il titolare del trattamento può chiedere al destinatario di restituire o distruggere in maniera sicura i dati ricevuti. In entrambi i casi, dato che il titolare del trattamento ha una relazione continuativa con tali soggetti e potrebbe essere a conoscenza delle loro procedure, della loro storia e di altri dettagli pertinenti, il destinatario può essere considerato “affidabile”. In altre parole, il titolare del trattamento può ritenere che il destinatario goda di una certa affidabilità e può ragionevolmente aspettarsi che non leggerà o accederà ai dati inviati per errore e che rispetterà le istruzioni di restituirli. Anche se i dati fossero stati consultati, il titolare del trattamento potrebbe comunque confidare nel fatto che il destinatario non intraprenderà ulteriori azioni in merito agli stessi e restituirà tempestivamente i dati al titolare del trattamento e coopererà per garantirne il recupero. In tali casi, questo aspetto può essere preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata dal titolare del trattamento in seguito alla violazione; il fatto che il destinatario sia affidabile può neutralizzare la gravità delle conseguenze della violazione, anche se questo non significa che non si sia verificata una violazione. Nel caso in esame, è evidente che il soggetto che, per mero errore ha ricevuto i dati è soggetto affidabile risultando pressoché azzerato il livello di rischio”;
- “come emerge in modo evidente dagli allegati uniti alla segnalazione, nessun dato sensibile/particolare è stato diffuso. Si tratta solo di informazioni che possono portare ad assunzioni di carattere molto generico, ma nessuna informazione di dettaglio. Sono difatti presenti i nomi dei docenti, dei terapisti e dell’alunno, ma nulla sulla tipologia di disturbi dello stesso. A tal riguardo, vale la pena di ricordare che, secondo le linee guida di ENISA dal titolo “Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches”, il livello di rischio in simili situazioni è quasi azzerato, proprio per via del fatto che nessun dato personale è presente ma solo assunzioni generali. Nel caso in esame, è chiaro che nessun dato di dettaglio è stato comunicato e, comunque, anche qualora vi fossero dati di dettaglio, il soggetto ricevente ricordiamo essere soggetto “affidabile”, circostanza questa che assieme a quanto appena evidenziato, rende nullo il rischio”;
- “si evidenzia come l’invio sia stato fatto per mero errore materiale da soggetto autorizzato e regolarmente formato. E’ solo per errore che è stata inviata la comunicazione al segnalante. Non di certo per volontà o per iscrizione ad una newsletter. Un errore materiale, purtroppo sempre possibile, ma reso meno grave alla luce delle circostanze sopra evidenziate”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con note del XX (prot. n. XX) e del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “La segnalante ha lamentato di aver ricevuto SOLTANTO n. 2 mail di convocazione al GLO, a lei dalla scuola erroneamente destinate. E’ sin troppo evidente che anche ove tutto ciò venisse accertato, si tratterebbe di un mero errore materiale. Si precisa poi che le convocazioni al GLO non contengono riferimento a dati sensibili ma solo quelle che ENISA ed EDPB chiamano “general assumption”;
- “NESSUN DATO SENSIBILE è presente nelle convocazioni. Vi è solo il riferimento alla convocazione GLO, senza dettaglio alcuno. Pertanto è evidente che la casistica rientra a pieno titolo nella categoria delle “general assumption” indicate come sopra da ENISA”;
- “rispetto all’Art. 83. Par. 2 Lett. b), occorre rilevare come in segreteria il numero di persone in organico di diritto ammonti a cinque unità dal XX ma che le procedure amministrative afferenti alla gestione degli alunni disabili siano diventate più complesse, in particolare negli ultimi tre anni, ciò dovuto tanto all’aumento esponenziale dei casi di alunni con disabilità certificata, quanto all’ammontare di operatori coinvolti e di momenti di confronto necessari a garantire la massima inclusione dei più fragili. Ciononostante, l’asserito errore in esame ha riguardato, si ribadisce, SOLO 2 invii di mail, le quali contenevano NON dati sensibili inerenti la salute, ma “general assumption” così come definite da ENISA”;
- “rispetto all’art. 83, par. 2, lett. c) e d), le misure intraprese da questa istituzione scolastica per attenuare le conseguenze della violazione e le misure tecniche e organizzative specifiche messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32: Indicazione dei soggetti interessati, con particolare riferimento agli alunni con disabilità, mediante le sole iniziali di nome e cognome; Assoluta mancanza di riferimento a codici sanitari in grado di identificare la tipologia di disabilità degli studenti disabili, ma esclusivamente classe e sezione frequentata; Controllo sistematico e periodico della rubrica di riferimento della posta elettronica in uso all’istituzione al fine di azzerare margini di errore dovuti a omonimia; Formazione, informazione e aggiornamento continuativo e periodico del personale e di tutti gli stakeholder dell’istituzione, anche mediante il coinvolgimento del DPO sia digitalmente che in presenza; Controllo dell’uso dei dati presenti su materiale cartaceo riprodotto mediante macchina fotocopiatrice in uso all’istituzione, per una corretta gestione del materiale; La dicitura in calce ad ogni corrispondenza in uscita per come segue: “Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi eventuali allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi GDPR (Regolamento UE 679/16). Se questo messaggio vi è stato inviato per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo (…) o per e- mail: (…)”;
- “rispetto all’art. 83, par. 2 lett. f), l’istituto, nella persona del Titolare del Trattamento dei Dati, garantisce una piena e tempestiva cooperazione con l’Autorità per porre rimedio alla violazione al fine di attenuarne i possibili effetti negativi”;
- “la presenza di dati sanitari non può che ricondurre all’alveo dell’art 9 GDPR. Tuttavia, si ribadisce che la convocazione al GLO non contiene indicazioni di dettaglio, bensì solo dati che indirettamente lasciano presagire che lo studente potrebbe avere un bisogno specifico. Non viene però detto nulla su quali difficoltà egli abbia o su decisioni riguardanti esso”;
- “rispetto all’Art. 83, par. 2, lett. i), si evidenzia come non sia mai intercorsa la necessità di attuare prescrizioni, limitazioni o divieti disposti dal Garante, non essendo stata ad oggi rilevata alcuna violazione del Regolamento; ciò in quanto la scrivente Dirigente Scolastica, dall’a.s. XX, e dapprima la DSGA in servizio fino al XX e i due DSGA in servizio dal XX ad oggi, hanno sempre posto particolare attenzione dapprima alle procedure utili e necessarie a garantire la precisa osservanza delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 196/2003 e successivamente dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e norme attuative correlate, seppur con le esigue risorse umane e finanziarie disponibili, nonostante l’estensione del numero e del tipo di dati ritenuti meritevoli di protezione da parte dell’ordinamento, l’aumento delle competenze delle istituzioni scolastiche in merito tanto agli alunni quanto al personale e dei rapporti tra quelle e gli altri soggetti istituzionali ed operatori privati con cui si garantiscono esperienze formative, lavorative e umane mediante rapporti e collaborazioni sempre più complessi”;
- “sul punto si ricorda che il soggetto segnalante, è da ritenersi “soggetto affidabile”. Tale circostanza è chiaramente determinante nell’identificare il livello di rischio per i dati dei minori presenti nelle DUE convocazioni giunte erroneamente alla segnalante. Sull’importanza dell’affidablità del destinatario nella determinazione del rischio, si riporta EDPB (già WP28) in Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data XX, l’Istituto ha altresì dichiarato:
- “ad integrazione di quanto già in atti, (… si) descrive la presenza di elementi che giocano a favore della riduzione della gravità della comunicazione in esame. Nell’invio della comunicazione dei GLO non sono presenti elementi sensibili, ovvero i motivi per cui la persona è stata inserita in un GLO, vi è solo la convocazione dello stesso. La violazione c’è stata ma la convocazione del GLO è molto generica (patologie possibili, ad es. diabete o schizofrenia) anche sulla base di quanto contenuto nelle linee guida ENISA”;
- “le Linee guida EDPB sostengono che quando il destinatario dell’illecita comunicazione è affidabile, tale affidabilità può neutralizzare le conseguenze della violazione”;
- “nei documenti allegati dalla segnalante, in particolare, nelle mail ricevute (condivise durante la seduta ZOOM), c’erano dei destinatari in CCN, questo testimonia un livello alto di attenzione da parte dell’Istituto. Il personale dell’Istituto è formato e sensibilizzato in materia di protezione dei dati personali”;
- “si è trattato di un errore materiale ma l’Istituto ha fatto tutto ciò che poteva fare in termini di formazione e sensibilizzazione del personale”;
- “l’istituto aveva pensato di minimizzare le comunicazioni in relazioni al GLO (es. iniziali di nome e cognome dell’alunno, ma il numero degli alunni con disabilità e i casi di omonimia avrebbero reso questa misura comunque non risolutiva)”;
- “la Parte (…) aggiunge che l’Istituto ha una media del 10% di alunni con disabilità che necessitano di GLO, questo comporta un lavoro aggiuntivo. Vi è stato, negli ultimi anni, un aumento di casi di disabilità e di procedure più complesse per la gestione delle stesse”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato, in due diverse occasioni, e in particolare in data XX e in data XX all’indirizzo e-mail della segnalante la convocazione relativa ad una riunione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO) contenente l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale il GLO è stato organizzato, pur non essendo la segnalante una docente della classe o uno dei componenti del GLO.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che la convocazione di una riunione del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica, prevista dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno per il quale viene convocata.
Le informazioni relative alla convocazione del richiamato gruppo di lavoro, recanti in chiaro il nominativo dell’alunno per il quale sono state organizzate, possono essere comunicate solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. art. 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale il GLO era stato organizzato, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali anche relativi alla salute, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’istituto versa in difficili condizioni in quanto può disporre di un ristretto numero di personale di segreteria in organico a fronte di procedure riguardanti la gestione degli alunni disabili sempre più complesse e di un notevole aumento dei casi di alunni con disabilità certificata;
- la comunicazione di dati ha riguardato solo un numero ristretto di alunni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale verificatosi al momento dell’invio delle e-mail;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018”.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli”, con sede in via Melizzano 94, 00132 Roma, Codice fiscale 97198130581, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo “Maria Grazia Cutuli” quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
10/11/2025 n° 85811
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali
LORO SEDI
E. p.c. All’ Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito
SEDE
All’Ufficio di Gabinetto del Ministero del Turismo
SEDE
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Oggetto: Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026 - chiarimenti
In data 24 settembre u.s., il Ministero dell’istruzione e del merito ha inviato alle Istituzioni scolastiche e educative statali e, p.c., agli Uffici Scolastici Regionali, la nota - prot. n. 7254, avente ad oggetto “Viaggi d’istruzione - Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026”, con la quale sono state fornite utili informazioni e indicazioni operative in relazione ad alcune novità introdotte dal D. lgs. 36 del 2023, come integrato e corretto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 in materia di progettazione e affidamento delle procedure superiori alle soglie previste dall’articolo 62, comma 1, per gli appalti di servizi e forniture.
Sulla medesima questione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota del 7 ottobre u.s., ha fornito, su richiesta della Federazione Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo (Fiavet), chiarimenti circa l’interpretazione dell’art 14, commi 1 e 6 del D.lgs. 36/2023, inerente alle “Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti”, con riferimento agli appalti del turismo scolastico.
Tanto premesso, tenuto conto di quanto rappresentato da ANAC, si ritiene opportuno fornire alle Istituzioni Scolastiche ulteriori indicazioni operative, condivise con il Ministero del Turismo, finalizzate ad assicurare uniformità di comportamento e piena aderenza alla normativa recata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 36/2023, e successive integrazioni
introdotte dal D.lgs. 209/2024.
Si rammenta che, a partire dal 1° luglio 2023, è divenuto operativo l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione e all’affidamento degli appalti, qualora l’importo dell’intervento superi le soglie di cui all’art. 62, comma 1, del citato D.lgs. 36/2023, pari a € 140.000 per servizi e forniture e pari a € 500.000 per appalti di lavori.
Tale obbligo, come previsto dal D.lgs. 209/2024, è stato esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Al riguardo, si rappresenta, anzitutto, che le Istituzioni scolastiche possono procedere - previa “decisione di contrarre” ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 - con affidamento diretto del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione per importi inferiori alla soglia di 140 mila euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ciò “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.
In proposito, si rammenta che è buona prassi acquisire più preventivi in ossequio ai principi di concorrenza e trasparenza.
Inoltre, in considerazione della specificità delle istituzioni scolastiche, inquadrate nel parere dell’ANAC “come amministrazioni sub-centrali”, e della loro missione educativa, si evidenzia che l’art. 62, comma 6, del D.lgs. 36/2023, consente agli “enti non qualificati ai sensi del comma 2 dell’art. 63”, quali possono essere considerate le Istituzioni Scolastiche che non abbiano conseguito una qualificazione superiore, di procedere all’affidamento - mediante utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate - attraverso una procedura negoziata senza bando:
• di servizi e forniture, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), attualmente pari a 221 mila euro (in virtù della recente modifica delle soglie ad opera dei Regolamenti UE (1),
• di servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE, nel cui ambito rientrano i corsi di lingua organizzati dalle istituzioni scolastiche, per importi tra i 140 mila euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma
1, lett. d), pari a 750 mila euro.
Per le soglie superiori a 221 mila euro (per i viaggi di istruzione) e a 750 mila euro (per i soggiorni linguistici) si procede all’affidamento con gara aperta.
Si precisa, in definitiva, che le Istituzioni scolastiche, in quanto enti non qualificati, possono procedere in autonomia soltanto in relazione agli affidamenti diretti, mentre sono tenute ad avvalersi di una centrale di committenza qualificata per la gestione delle altre procedure sopra indicate.
Ciò chiarito, con riferimento alla connessa questione della possibilità di ricorrere - per l’affidamento del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione - a procedure autonome distinte tra loro ovvero ad una gara unica articolata in lotti, l’ANAC ha precisato che la suddivisione in gare autonome è ammissibile - non integrando quindi un artificioso frazionamento - qualora “i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse”, indicando al riguardo, a titolo esemplificativo, le seguenti distinte categorie di viaggi di istruzione: “corsi di lingua; viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo; (…)”.
Ebbene, in coerenza con il richiamato parere dell’ANAC, appare opportuno chiarire ulteriormente che, non trattandosi di un elenco tassativo – oltre alle predette categorie – può configurarsi quale lotto funzionale autonomo ciascun viaggio d’istruzione “a carattere culturale” che presenti natura e finalità intrinsecamente diverse rispetto agli altri viaggi programmati dall’istituto scolastico.
Nell’ambito dei viaggi d’istruzione, possono essere ricompresi, tra i viaggi con “natura e finalità intrinsecamente diverse”, ad esempio, quelli finalizzati:
• all’attività didattica e educativa;
• quelli con finalità di orientamento, rientranti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
In considerazione della natura eterogena dei viaggi d’istruzione, resta, in ogni caso, rimessa lla discrezionalità delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, la facoltà di individuare ulteriori finalità, nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023 e successive integrazioni introdotte dal D.lgs. 209/2024, che consentano l’indizione di procedure autonome e distinte, in luogo dell’accorpamento in un’unica procedura di gara suddivisa in lotti.
Si invita, pertanto, ciascuna Istituzione scolastica a: effettuare un’attenta ricognizione dei fabbisogni e dei relativi importi; valutare con accuratezza la natura e le finalità dei servizi da affidare;
operare, ove necessario, mediante le piattaforme telematiche delle centrali di committenza qualificate; documentare adeguatamente le scelte adottate in sede di programmazione e affidamento.
Si ribadisce, inoltre, che nella richiamata nota del 24 settembre u.s. cui si fa seguito è stato comunicato che gli Uffici Scolastici Regionali hanno provveduto a individuare le stazioni appaltanti qualificate alle quali le Istituzioni scolastiche, in caso di necessità, potranno rivolgersi e delegare lo svolgimento delle procedure di affidamento, nei limiti e secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Infine, si segnala che, in data 29 settembre u.s., CONSIP Spa ha bandito una gara per fornire alle scuole un nuovo modello di procurement digitale, che consentirà, a partire dal 2026, di acquistare servizi “chiavi in mano” sopra soglia, direttamente da imprese qualificate, senza dover bandire gare autonome, con significativi risparmi di tempo e semplificazione delle procedure. Si rimanda al link www.consip.it/bandi/aq-viaggi-di-istruzione-id-2919 e ai “chiarimenti”, presenti all’interno della sezione “Documenti di gara”, per eventuali approfondimenti.
Con l’auspicio che le presenti indicazioni possano aiutare l’operato delle Istituzioni scolastiche in un’ottica di corretta applicazione delle norme e di valorizzazione dell’autonomia scolastica, il Ministero, attraverso i propri Uffici Scolastici Regionali, garantirà tutto il supporto necessario.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Nando Minnella
(firmato digitalmente)
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#appalti e contratti pubblici (in generale)#viaggi di istruzione
n° 3
Area: Normativa

1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, delle istituzioni scolastiche nonché delle università, degli enti accreditati per la formazione, delle scuole superiori di mediazione linguistica e dei consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali.
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O.M. 12 marzo 2026, n. 43
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O.M. 12 marzo 2026, n. 44
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Pagina: 84
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Comunicazione del MIM relativa alla continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
Il MIM, con la Circolare prot. n. 7766 del 26 marzo 2026, ha fornito le indicazioni in merito alla continuità didattica sui posti di sostegno per l’A.S. 2026/2027.
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Parere 17 febbraio 2026, n. 752
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TRASPARENZA E GESTIONE SITO WEB Il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, pubblicato in G.U. dell’8 giu...
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Trattamento accessorio personale docente (CCNL 26/5/1999 - CIN 31/8/1999 - CCNL 15/3/2001 - CCN...
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Fondo d'Istituto (CCNL 18/1/2024) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMAT...
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Dirigenti Scolastici (D.Lgs. 6/3/1998, n. 59 - D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 - Legge n. 448 del 2...
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Nota 26 febbraio gennaio 2026, n. 21133
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Impianto contabile e gestione finanziaria Premesse Sulla G.U. Serie Gen...
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C.M. 19 marzo 2026 n. 1397
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Nota 2 marzo 2026, n. 5023
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Nota 27 febbraio 2026, n. 2129
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Nota 18 febbraio 2026, n. 1115
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Assicurazioni sociali obbligatorie (INPS) (Legge 3/5/1975, n. 160 - D.L. 6/7/1978, n. 352 -...
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Trattamento accessorio personale ATA (CCNL 29/11/2007 - CCNL 19/4/2018 ? CCNL 6/12/2022 ? CCNL ...
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Area Tematica: Dirigenti scolastici
Argomenti:
Dirigente scolastico: compensi
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