Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 20/07/2021
Condividi
  • Diploma conseguito da uno studente all'estero ha automatica validità in Italia?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: studio all'estero

    KEYWORDS

    #pbb #studente #estero #idoneità #studio #diploma #prefissare #esame #diplomare #frequentare #anno

    Domanda

    Gentilissimi,
    uno studente iscritto per l'a.s. 2020_21 al quarto anno di un Istituto tecnico, ha frequentato l'anno di studio all'estero.

    I genitori hanno comunicato formalmente che lo studente è intenzionato a frequentare anche l'ultimo anno e a diplomarsi all'estero. Gli stessi hanno inoltre manifestato l'impossibilità che lo studente svolga gli esami di idoneità nelle date programmate sulla base delle deliberazioni del Collegio Docenti, poichè nel periodo prefissato lo studente dovrebbe già essere all'estero.

    Si chiede:
    1) se sia possibile che lo studente frequenti l'ultimo anno all'estero, conseguendo un diploma valido anche in Italia;
    2) se sia possibile sottrarsi agli esami di idoneità.

    Risposta

    In base a quanto previsto dalla nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013, la riammissione nella scuola italiana dopo un anno di studio all’estero non è soggetta ad un vero e proprio esame di idoneità ma ad una verifica comparativa dei due percorsi di studio, alla predisposizione e allo svolgimento di prove di verifica sulle discipline non previste all’estero e perciò non affrontate, all’elaborazione di un piano di reinserimento per il recupero di competenze eventualmente non maturate.
    Nel caso in oggetto, sarebbe opportuno che lo studente si sottoponesse alla procedura sopra indicata, perché, in caso contrario, viene vanificata la possibilità di ottenere, dal punto di vista giuridico, l’ammissione alla classe quinta, in particolare per il mancato svolgimento delle prove di verifica.
    Se non fosse possibile svolgere la procedura, lo studente conserverà solo l’ammissione alla frequenza della quarta classe.
    Esercitando l’autonomia organizzativa della scuola, e non trattandosi “strictu sensu” di esami di idoneità, potrebbe essere comunque concordato con la famiglia e con lo studente un diverso calendario di concerto con il consiglio di classe interessato.
    In ogni caso, se lo studente conseguirà il titolo di studio all’estero, tale diploma non avrà automatica validità in Italia, ma dovrà essere attivata, a richiesta dell’interessato da presentare all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, la procedura di riconoscimento dell’equipollenza ai sensi dell’art. 379 del testo unico.

    I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

    Approfondimenti

    Sentenza 21/03/2018 n° 1823
    Area: Giurisprudenza

  • Il passaggio orizzontale degli studenti a classi corrispondenti di altri istituti è legittimo e non richiede esami di promozione e di idoneità - Consiglio di Stato - Sezione Sesta
  • Il passaggio orizzontale degli studenti alla classe corrispondente di altro istituto scolastico, attraverso la previsione di “misure idonee” (consistenti in attività integrative, di sostegno, di affiancamento, di indirizzo), è facoltà contemplata dal vigente ordinamento fin dal DPR 275/1999 e ribadita dal d.lgs. 226/2005 e non risulta successivamente abrogata, in via espressa o tacita, dalla normativa sopravvenuta. Né può validamente affermarsi che i passaggi orizzontali fra diversi tipi ed indirizzi di studio implichino esami di promozione e di idoneità, richiesti, invece, per il passaggio da una classe inferiore ad una superiore, stante l’abrogazione in parte qua dell’art. 192 d.lgs. n. 297/1994 . (Con la presente pronuncia, in applicazione del principio sopra enunciato, il Consiglio di Stato conferma le conclusioni già raggiunte in primo grado, annullando i provvedimenti con i quali l’’Amministrazione aveva revocato la parità scolastica agli istituti scolastici ricorrenti)

    KEYWORDS

    #istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#passaggio #indirizzo #istituto #classe #amore #parità #liceo #revoca #tipo #promozione

    Sentenza 17/04/2018 n° 2316
    Area: Giurisprudenza

  • Il diploma linguistico delle sperimentazioni "Brocca" equivale al diploma magistrale - Consiglio di Stato - Sezione Sesta
  • Coloro che sono in possesso del diploma magistrale con indirizzo sperimentale linguistico, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (c.d. sperimentazioni “Brocca”) hanno titolo all’insegnamento per le classi di concorso infanzia e primaria, e possono essere inseriti nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di istituto. Il D.M. MIUR n. 374/17 consente a tutti i soggetti aventi i titoli abilitanti di essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto escludendo, espressamente, i titolari del diploma magistrale ad indirizzo sperimentale linguistico. Tuttavia, il D.L. 10 marzo 1997, all’art. 2 stabilisce che: «… i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi… sperimentali di scuola magistrale… comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare… ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del… decreto legislativo n. 297 del 1994…». L'art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosce «piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione». Sulla base di tali disposizioni normative, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che: “la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, «è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale (...)in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimenta-zione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie»; l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850). Pertanto, il diploma di maturità linguistica costituisce titolo di abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso infanzia e primaria e rappresenta titolo valido per l'ammissione alle seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. (La decisione in esame consolida l’orientamento del Consiglio di Stato, difforme rispetto all’orientamento di alcuni T.A.R. i quali hanno ritenuto invece che il diploma ad indirizzo linguistico sperimentale “Brocca” non equivalga al diploma magistrale).

    KEYWORDS

    #istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#personale docente#diploma #sperimentazione #brocca #insegnamento #circolo #conseguire #maturità #sez #assetto #lingua

    n° 14
    Area: Normativa

  • Ammissione dei candidati esterni - Decreto legislativo 13/04/2017 n° 62
  • 1.  Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

    a)  compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

    b)  siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

    c)  siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

    d)  abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

    2.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    3.  I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

    4.  I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

    KEYWORDS

    #diploma #scrutinare #distribuire #trentacinque #decimo #tecnico #punteggio #alternanza

    n° 200
    Area: Normativa

  • Tasse scolastiche e casi di dispensa - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
    a)  tassa di iscrizione;
    b)  tassa di frequenza;
    c)  tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
    d)  tassa di rilascio dei relativi diplomi.
    2.  Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
    3.  A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
    4.  Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
    5.  Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
      gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
      gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
    6.  Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
    7.  Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
    a)  orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
    b)  figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
    c)  ciechi civili.
    8.  Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
    9.  Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
    10.  Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
    11.  I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

    KEYWORDS

    #imposte, tasse e tributi#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#arrotondamento
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 66

    KEYWORDS

    #finalizzazione

    Pagina: 66

    Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università

    Legge 11 gennaio 2007, n. 1

    KEYWORDS

    #finalizzazione
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 20/07/2021
    Condividi
  • Diploma conseguito da uno studente all'estero ha automatica validità in Italia?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: studio all'estero

    KEYWORDS

    #pbb #studente #estero #idoneità #studio #diploma #prefissare #esame #diplomare #frequentare #anno

    Casi & Pareri correlati

    Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.

    Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.

    Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.

    Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!