
Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni: studio all'estero
KEYWORDS
Gentilissimi,
uno studente iscritto per l'a.s. 2020_21 al quarto anno di un Istituto tecnico, ha frequentato l'anno di studio all'estero.
I genitori hanno comunicato formalmente che lo studente è intenzionato a frequentare anche l'ultimo anno e a diplomarsi all'estero. Gli stessi hanno inoltre manifestato l'impossibilità che lo studente svolga gli esami di idoneità nelle date programmate sulla base delle deliberazioni del Collegio Docenti, poichè nel periodo prefissato lo studente dovrebbe già essere all'estero.
Si chiede:
1) se sia possibile che lo studente frequenti l'ultimo anno all'estero, conseguendo un diploma valido anche in Italia;
2) se sia possibile sottrarsi agli esami di idoneità.
In base a quanto previsto dalla nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013, la riammissione nella scuola italiana dopo un anno di studio all’estero non è soggetta ad un vero e proprio esame di idoneità ma ad una verifica comparativa dei due percorsi di studio, alla predisposizione e allo svolgimento di prove di verifica sulle discipline non previste all’estero e perciò non affrontate, all’elaborazione di un piano di reinserimento per il recupero di competenze eventualmente non maturate.
Nel caso in oggetto, sarebbe opportuno che lo studente si sottoponesse alla procedura sopra indicata, perché, in caso contrario, viene vanificata la possibilità di ottenere, dal punto di vista giuridico, l’ammissione alla classe quinta, in particolare per il mancato svolgimento delle prove di verifica.
Se non fosse possibile svolgere la procedura, lo studente conserverà solo l’ammissione alla frequenza della quarta classe.
Esercitando l’autonomia organizzativa della scuola, e non trattandosi “strictu sensu” di esami di idoneità, potrebbe essere comunque concordato con la famiglia e con lo studente un diverso calendario di concerto con il consiglio di classe interessato.
In ogni caso, se lo studente conseguirà il titolo di studio all’estero, tale diploma non avrà automatica validità in Italia, ma dovrà essere attivata, a richiesta dell’interessato da presentare all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, la procedura di riconoscimento dell’equipollenza ai sensi dell’art. 379 del testo unico.
I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.

Sentenza 09/04/2024 n° 3250
Area: Giurisprudenza

L’istituto degli esami integrativi previsti in occasione di un passaggio orizzontale – istituto eccezionale nel panorama ordinamentale in quanto la Costituzione contempla la necessità di esami scolastici nei soli passaggi verticali– è definitivamente scomparso per effetto dell’abrogazione dell’ 192 d.lgs, 297/1994 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 226/2005, con il quale il legislatore ha previsto la possibilità di passaggi di studenti tra classi corrispondenti dei diversi corsi di studio, senza espressamente prevedere la necessità di appositi esami, nella considerazione che ogni scuola è dotata di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e può perciò valutare quali siano le modalità con le quali uno studente può passare da un orientamento scolastico ad un altro. E’ dunque illegittimo il decreto ministeriale impugnato che impropriamente ha fatto rivivere un istituto coperto da riserva di legge ed abrogato per espressa previsione di legge, così contraddicendo una chiara volontà del legislatore, per di più in una materia nella quale va garantita la libertà di insegnamento, sotto il profilo della tutela dell’autonomia didattica dei singoli istituti scolastici, pubblici o privati che siano. Va, inoltre, osservato che con la scelta adottata il legislatore ha inteso promuovere la dinamicità e duttilità dell’ordinamento scolastico, nell’intento di evitare la cristallizzazione delle scelte fatte dallo studente al chiaro scopo di consentire la rimeditazione di una preferenza indicata in una fase – quella adolescenziale - nella quale è altamente verosimile che egli non abbia ancora raggiunto piena maturità ed adeguata consapevolezza culturale, assegnando alla scuola originariamente scelta il compito di orientare lo studente ed accompagnarlo nella fase di passaggio. (Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado del TAR Lazio n. 5847/2022##2719L ed accoglie il ricorso di una società gestrice di istituti paritari di secondo grado, osservando che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la tesi accolta non è smentita nemmeno dalla previsione dell’art. 12 comma 5 d.lgs. 62/2017 che, disciplinando il controllo ispettivo ministeriale sugli istituti parificati, lo estende testualmente, oltre che all’esame di idoneità, anche a quelli “integrativi”. Infatti, rimane l’esigenza che il potere ispettivo ministeriale possa essere esercitato anche in occasione dei suddetti passaggi di istituto, a sua volta dovuta alla necessità di assicurare, anche in questo frangente, la coerenza sistematica dell’ordinamento dell’istruzione, in ossequio al comma 3 dell’art. 33 della Costituzione. Tuttavia essa può essere adeguatamente salvaguardata leggendo nella suddetta previsione, nella parte in cui prevede un controllo sugli esami integrativi, un rinvio dinamico, e non statico né letterale, a quegli strumenti che il singolo istituto deve approntare onde verificare e, allo stesso tempo, orientare le scelte dello studente che abbia manifestato l’intenzione di transitare in una scuola di orientamento diverso.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 25/07/2025 n° 6630
Area: Giurisprudenza

E’ legittima la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria in quanto, a fronte dell’accertamento di una serie di irregolarità e carenze, tra cui l’insufficienza delle aule e il superamento della capienza massima consentita delle aule (comunque non essendo risolutiva la suddivisione in turni), l’indebito uso dei laboratori come aule, l’elevato tasso di assenteismo degli studenti, la mancata compilazione del registro elettronico in più classi e le irregolarità negli esami di idoneità e integrativi, l’istituto scolastico nel contraddittorio procedimentale non ha fornito adeguati riscontri, essendosi limitato a smentire i fatti accertati dagli ispettori o a controdedurre in modo generico gli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento e che l’adozione del provvedimento di revoca costituiva atto dovuto in relazione alla sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla carenza dei requisiti per ottenere la parità.
KEYWORDS
#parità scolastica
Sentenza 09/05/2025 n° 45
Area: Giurisprudenza

La vicenda in esame trae origine da un procedimento penale relativo a numerosi soggetti risultati in possesso di falsi diplomi, di differente grado e natura, emessi da un Istituto campano e utilizzati dagli indagati per l’ammissione o per l’avanzamento nelle graduatorie scolastiche per il personale docente o ATA. Il convenuto nel presente giudizio, in particolare, avrebbe ottenuto numerose supplenze presso istituti scolastici piemontesi accedendo alle graduatorie del personale ausiliario sulla base di un diploma professionale di “Operatore servizi di ristorazione-Settore sala/bar” conseguito presso l’istituto formativo sopra menzionato nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell’agosto 2013. Nel corso delle indagini del procedimento penale, tuttavia, emergeva che il codice identificativo della pergamena del diploma conseguito dal convenuto era falso, essendo tale pergamena già in precedenza legittimamente assegnata dall’Ufficio scolastico della Campania ad altro istituto. L’elemento soggettivo ritenuto sussistente è ovviamente quello del dolo, dal momento che le indagini avevano provato che la sessione straordinaria dell’agosto 2013, nella quale erano stati emessi tutti i diplomi risultati falsi, non si era invero tenuta, tanto che il Presidente e i docenti della commissione d’esame disconoscevano tutti le proprie sottoscrizioni sui verbali delle sedute, presentando denuncia-querela per falso. Il convenuto, del resto, in giudizio rimaneva contumace e in sede istruttoria non era stato in grado di fornire alcuna prova circa la regolarità del titolo. Tutto ciò dimostra la piena consapevolezza della falsità del diploma in capo al convenuto, con conseguente configurazione del dolo. Risultando provato che il convenuto non è mai stato in possesso di nessuno dei diplomi, richiesti ex art. 2, comma 5, lett. g) del D.M. n. 640/2017 (“Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionali, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”), la Corte dei Conti ha chiarito che la condotta posta in essere ha determinato causalmente l’indebito collocamento del convenuto in graduatoria e il conseguente illecito vantaggio economico derivante dalle illegittime assunzioni dallo stesso conseguite. In relazione alla quantificazione del danno, il convenuto ha percepito retribuzioni pari a euro 40.000 circa, ma la Corte dei Conti ha ritenuto di dover adattare al caso concreto il principio giurisprudenziale in base al quale, in tema di falsità del titolo di accesso, “la violazione delle norme imperative o di ordine pubblico espressione di precetti costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento dell’attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt. 97, 33, co. 5, e 36 Cost.) è suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o dell’oggetto (art. 1418 c.c.) che non consente di riconoscere nessuna utilitas derivante dalla prestazione resa in assenza di idoneo titolo di studio” (Corte Conti, II Sezione Centrale di Appello, n. 159/2024). Precisamente la Corte ha affermato che tale orientamento può trovare piena applicazione soltanto nei casi in cui si tratti di prestazioni altamente qualificate, dal momento che “quando l'amministrazione esige una prestazione professionale particolarmente qualificata per l'effettuazione della quale richiede il possesso di un particolare titolo di specializzazione, l'attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre l'utilità che l'amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro” (Corte dei conti, Sez. II App., n. 7/2022). Invece, nei casi come quello in esame, nei quali si è in presenza di mansioni che non possiedano tale grado di qualificazione e competenza (nello specifico, proprie di un collaboratore scolastico e, dunque, limitate alla sorveglianza e pulizia degli spazi dell’istituto scolastico e alla vigilanza sugli alunni e sui locali, in collaborazione con i docenti), il principio generale deve necessariamente essere declinato diversamente, verificando se sussista in concreto una qualche utilità pubblica nella prestazione resa, pur in difetto di diploma. La Corte ha così riconosciuto sussistente una utilità, tenuto conto della natura non particolarmente elevata delle mansioni svolte, che non consente di azzerarne il valore, stimando un danno da minor qualità della prestazione resa, rispetto a quella attesa e rispetto a quella fornibile dai candidati legittimamente qualificati, pari al 75% della retribuzione percepita, e quindi corrispondente a una quantificazione del danno pari a circa euro 30.000.
KEYWORDS
#responsabilità amministrativa
Sentenza 09/12/2025 n° 189
Area: Giurisprudenza

Il soggetto convenuto in giudizio avanti alla Corte dei Conti aveva ottenuto numerosi incarichi di supplenze presso diversi istituti scolastici, dichiarando di possedere una laurea Specialistica in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”, preceduta da laurea triennale in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”. Le supplenze venivano ottenute a volte presentando dichiarazioni sostitutive di atto notorio indicanti il possesso della laurea, oppure indicando di essere laureando in “Ingegneria delle automazioni”. Gli incarichi ricevuti consistevano nella docenza di Matematica e Fisica o di Scienze e tecnologie Informatiche presso un Liceo Scientifico e presso un Istituto Superiore, oltre a posti di “sostegno psicofisico” presso Istituti comprensivi, fino a Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche presso un Istituto superiore. Dai controlli effettuati, era dunque emerso che i titoli dichiarati dal convenuto non erano veritieri, né era mai stato “laureando” nel corso di laurea in Ingegneria delle automazioni, al quale non risultava neppure iscritto, in quanto lo stesso era in realtà munito del solo diploma di “perito in elettrotecnica e automazione”. Il convenuto si è difeso sostenendo di non aver agito con un intento fraudolento, ma per la necessità di trovare un’occupazione e con la convinzione di poter comunque svolgere con competenza e dedizione le mansioni richieste, aggiungendo di aver svolto le proprie mansioni con la massima dedizione, professionalità e passione, senza mai ricevere alcuna nota di demerito o lamentela da parte di dirigenti, colleghi, studenti o famiglie. La Corte dei Conti ha, in primo luogo, ritenuto pacifica la condotta, essendo stata ammessa dallo stesso convenuto e comunque chiaramente accertata dalle indagini svolte, così come ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta e il danno, e il rapporto di servizio (presupposto indefettibile perché possa sussistere la responsabilità erariale), essendosi esso instaurato di fatto, alla luce dell’illegittimità della costituzione del rapporto. Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto trattarsi di dolo, non essendo ragionevolmente possibile interpretare la condotta del convenuto se non come mossa dal chiaro intento di ingannare l’amministrazione al fine di ottenere incarichi di insegnamento in assenza del titolo abilitante. Per quanto concerne il danno, la giurisprudenza ritiene che una prestazione lavorativa resa da un soggetto privo del titolo di studio abilitante è, in linea di principio, priva di utilità per l’amministrazione, salvo che si tratti di attività meramente esecutive, nelle quali il contenuto professionalmente qualificato della prestazione attesa non è coinvolto, sicché si ammette una limitata utilità del lavoro svolto. Ciò non riguarda tuttavia il caso in esame, poiché l’attività di insegnamento è caratterizzata esclusivamente da un contenuto professionale elevato, tanto più pregnante per quei casi in cui l’ordinamento prevede, quale titolo di accesso, la laurea. In casi siffatti non può ragionarsi di un’utilità della prestazione, in quanto resa, appunto, da un soggetto radicalmente privo della professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico. L’affermazione resta valida anche per quegli incarichi relativi alle classi di concorso A40 e A41, per i quali la difesa sostiene che il convenuto fosse comunque in possesso effettivo di un titolo di studio abilitante diverso da quelli falsamente dichiarati. La tesi è però palesemente contraddetta dalla semplice constatazione che il diploma posseduto sarebbe stato titolo abilitante per una classe di concorso (B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, profilo di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) diversa da quelle alle quali il convenuto ha avuto accesso illecito, in cui, viceversa, il titolo richiesto era il diploma di laurea. Sull’importo del danno, la Corte ha osservato che, di regola, la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati; tuttavia nel caso in esame ha deciso di discostarsi da tale orientamento, ritenendo che le ritenute fiscali subite dal dipendente costituiscano comunque un vantaggio per l’Amministrazione, da considerare nella quantificazione del danno complessivo.
KEYWORDS
#responsabilità amministrativa
Sentenza 26/10/2025 n° 651
Area: Giurisprudenza

La invocata continuità didattica non individua e non costituisce alcun diritto nella disponibilità dei docenti e, pertanto, la sua eventuale limitazione o non corretta applicazione non può dare origine ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dei docenti che non sono titolari rispetto alla attuazione di tale principio di alcun interesse processualmente e giuridicamente tutelabile. Le scelte organizzative dei DS nell’assegnazione dei docenti alle classi devono essere finalizzate a garantire agli allievi i medesimi docenti che li hanno seguiti nelle classi precedenti al fine di assicurare loro un apprendimento uniformato a criteri di omogeneità ed un percorso formativo di crescita che rappresenti un “continuum” . Il mutamento di insegnante da un anno all’altro è infatti circostanza in ipotesi dannosa per gli studenti ma indifferente per il docente. (Nel caso di specie la Corte di Appello, oltre a confermare la sentenza di rigetto emessa dal Giudice di primo grado in forza del principio contenuto nella massima ritenuto assorbente, si esprime anche sull’infondatezza delle numerose eccezioni di parte ricorrente quali ad esempio: la non rilevanza, in termini di importanza, della diversa materia di insegnamento rientrante nella medesima classe di concorso; l’assenza dell’ asserita compromissione della possibilità di partecipare agli esami di maturità; l’assenza di prove circa i pregiudizi che il docente avrebbe subito).
KEYWORDS
#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione#personale dipendente: trasferimento#personale docente
Sentenza 14/05/2025 n° 4150
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell’o.m. 92/2007, confermata dalla nota ministeriale di chiarimento n. 7883 del 10/07/2008, la composizione del Consiglio di classe riunito per l’integrazione dello scrutinio di agosto può essere diversa da quella dello scrutinio di giugno, disponendo che “l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe” impone di procedere “alla nomina di altro docente della stessa disciplina”. La motivazione di non idoneità alla classe successiva abbraccia uno spettro ampio di valutazioni complessivamente riferite all’alunno e dunque prescinde dai risultati - comunque gravemente insufficienti – delle prove compensative. In ogni caso, il verbale dello scrutinio del Consiglio di classe rende atto dell’avvenuta adozione, da parte dell’Istituto scolastico, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal P.D.P., che prevedeva un adattamento quantitativo degli esercizi, ma non escludeva la possibilità di assegnare tempi aggiuntivi in linea con la previsione disgiunta ed alternativa delle due misure operata dalle Linee Guida allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011, né la predetta modalità è stata tempestivamente contestata dai familiari una volta informati dalla scuola. Il D.P.R. n.122/2009 non prevede affatto che per gli alunni con D.S.A. si debba usare una griglia di valutazione differenziata, limitandosi ad evidenziare che “la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni”, in linea con la necessità di una valutazione complessiva riferita a ogni singolo studente. La mancata attuazione delle misure previste dal P.D.P. durante l'anno scolastico da parte dell'Istituto non costituisce elemento idoneo a giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe, in particolare ove ampiamente motivato, così come nel caso in esame, da una complessiva storia scolastica attestante la mancanza dei necessari presupposti di diligenza, interesse e partecipazione da parte dello studente pur posto in condizione di svantaggio, in linea con il principio di libertà e quindi di responsabilità che informa un Ordinamento nel quale “i capaci e meritevoli”, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi secondo le previsioni dell’art. 34 della Costituzione, non potendo quindi il giudizio sulla “capacità”, anche qualora integrato per compensare situazioni particolari di svantaggio, operare disgiuntamente da un giudizio sulla “meritevolezza”.
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 13/09/2025 n° 683
Area: Giurisprudenza

1. In materia di procedure selettive, la presenza nell’avviso di selezione di un requisito a pena di esclusione (nel caso di specie, il possesso di una laurea magistrale) deve essere letto in combinato disposto con i titoli che costituisco presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività oggetto della selezione (nel caso di specie, i titoli idonei per l’erogazione dell’attività prevedevano “l’iscrizione ad albi professionali attinenti alla tematica”). Occorre dare una lettura sistematica della lex specialis per comprendere la natura escludente del mancato possesso di un requisito (i.e. l’iscrizione all’albo degli psicologi). 2. Gli “elementi di valutazione” sono parametri a cui è assegnato uno specifico punteggio, diversamente dai requisiti di ammissione, cui non è abbinato alcun punteggio. Nel caso di speice, tra le voci indicate tra i criteri di valutazione non figurava l’iscrizione all’albo degli psicologi, requisito di ammissione che non garantiva l’attribuzione di alcun punteggio, ma condizionava “l’erogazione dell’attività”, e quindi la partecipazione alla procedura. Gli incarichi posti a selezione dovevano essere necessariamente svolti da uno psicologo iscritto all’albo, quindi con specifica esperienza nella gestione di soggetti con problematiche, in grado di elaborare strategie personalizzate efficaci per contrastare la dispersione scolastica degli studenti più fragili). 3. Il provvedimento di esclusione disposto dal RUP non costituisce indebita ingerenza del medesimo nelle prerogative della Commissione esaminatrice, specie se la lex specialis opera una chiara distinzione tra le due figure ed i rispettivi compiti: nel caso di specie, la Dirigente scolastica svolgeva la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, che ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 241/90##1137T ha il potere di accertare “le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di un provvedimento”; la Commissione esaminatrice a norma della lex specialis esamina le domande di partecipazione utilmente pervenute e i relativi curricula, conformemente alle previsioni di cui all’Avviso in premessa. Trattasi quindi di organo tecnico composto di professionisti esperti delle materie oggetto di selezione, abilitate a comparare i profili dei candidati. Nel caso in esame la Commissione ha attribuito i punteggi di cui ai criteri valutativi e sulla base di essi ha redatto la graduatoria provvisoria, così esaurendo le sue funzioni, senza rilevare la mancanza in capo al ricorrente di un requisito di ammissione; a quel punto, la Dirigente Scolastica, avvedutasi della carenza in capo al candidato di un titolo di studio idoneo all’iscrizione all’albo degli psicologi, lo ha legittimamente escluso dalla procedura senza spendita di alcun potere discrezionale, dato che l’esclusione derivante dall’accertamento della mancanza di un requisito di carattere oggettivo (la presenza o meno dell’iscrizione all’albo dello psicologo, che discende automaticamente dalla carenza di un diploma di laurea in psicologia) ha carattere vincolato.
KEYWORDS
#accesso agli atti amministrativi#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#trasparenza amministrativa#appalti e contratti pubblici: requisiti soggettivi e selezione dei concorrenti#appalti e contratti pubblici: selezione delle offerte e questioni relative alla gara#accesso civico
Ordinanza 11/09/2025 n° 25038
Area: Giurisprudenza

I dipendenti possono usufruire dei permessi per motivi di studio soltanto per frequentare corsi in orari coincidenti con quelli di servizio e non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari. Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che ritenersi che il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa. Dunque, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente. In altri termini, il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore. ( Si ricorda che per il personale scolastico l'art. 37 comma 6 del CCNL 2024 prevede che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4).
KEYWORDS
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione (1)
Area: Normativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33,87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1 e 13;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;
Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
________________________________________
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione. (2) (3)
(2) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(3) Articolo sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione (5)
[1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.] (4)
(4) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(5) Articolo abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione (7)
[1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.] (6)
(6) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(7) Articolo abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 4. Valutazione degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria di secondo grado (8)
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora uno studente o una studentessa con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno studente e da ciascuna studentessa (9).
1-bis. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione (10).
2. La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio(9).
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica (11).
5. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dello studente e della studentessa e' riferita a ciascun anno scolastico (9).
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti e delle studentesse che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla studentessa o dallo studente e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico(9).
(8) Rubrica modificata dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(9) Comma modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(10) Comma inserito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(11) Comma sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 5. Assolvimento dell'obbligo di istruzione (12)
1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
(12) Articolo sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 6. Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione (13)
[1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.] (12)
(12) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
(13) Articolo abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 7. Valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse nelle scuole secondarie [di primo e] di secondo grado[, di cui all'articolo 2 del decreto-legge,] si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni(15).
1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studi (16).
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti (17).
2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato (16).
2-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva (16).
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale (15).
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti e delle studentesse, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli studenti e alle studentesse che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana (15). (14)
(14) Per effetto dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente articolo cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1° settembre 2017.
(15) Comma modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(16) Comma inserito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(17) Comma sostituito dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 8. Certificazione delle competenze (18)
1. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
(18) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 9. Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità(19)
1. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
(19) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 10. Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (20)
1. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.
(20) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 11. Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale (21)
1. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
(21) Articolo modificato dall'articolo 26, comma 7, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 12. Province di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
________________________________________
Art. 13. Scuole italiane all'estero
1. Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. (22)
(22) Comma modificato dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, con effetto a partire dal 1° settembre 2017 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
________________________________________
Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni
[1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.] (23) (24)
[2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.] (23) (24)
[3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.] (25) (24)
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.
5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(23) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017.
(24) Comma abrogato, a decorrere dal 10 ottobre 2025, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
(25) Per effetto dell'art. 26, comma 6, d.lgs. 62/2017##295L, le disposizione del presente comma cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° settembre 2018.
________________________________________
Art. 15. Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
________________________________________
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#dirittodovere #privatista #penultimo
Sentenza 20/03/2025 n° 5722
Area: Giurisprudenza

La consulenza tecnica di parte svolta sulle prove – scritte ed orale - dell’esame di Stato del ricorrente da parte di una docente, della quale non è stato fornito il curriculum e le credenziali, non può che essere considerata una mera opinione sfornita di valenza probatoria. Infatti, nella medesima consulenza di parte la prima prova scritta del ricorrente non viene in alcun modo illustrata e spiegata, giungendosi direttamente a conclusioni diverse da quelle della Commissione d’esame senza che sia stata svolta alcuna previa attività di inquadramento, approfondimento e analisi dell’elaborato, né si comprende perché dal percorso scolastico del ricorrente si debba ricavare la necessità di una qualche indulgenza nei suoi confronti in quanto impegnato in uno sport, seppure senza raggiungere i requisiti per essere considerato uno studente-atleta. La consulente di parte, inoltre, esprime giudizi e valutazioni sulla prova orale, ma non si comprende in che modo la stessa abbia assunto le notizie necessarie per svolgere una valutazione in merito ed addirittura asserire che un membro della Commissione sarebbe stato maldisposto nei confronti del ricorrente e lo avrebbe messo in difficoltà. Peraltro la circostanza che la Commissione avesse espresso una netta divisione al proprio interno nell’assegnare i voti non ha alcun pregio, in quanto radicali differenze di vedute in ambito scientifico, artistico, educativo, economico ma anche sportivo, e pure in relazione a scienze esatte o semi esatte (medicina, biologia, psicologia) sono di per sé fisiologiche. (Nel caso di specie, il ricorrente, ammesso con provvedimento cautelare a sostenere l’esame di Stato, riportava valutazioni negative nelle prove ed impugnava l’esito delle stesse per una presunta disparità di trattamento e per un asserito pregiudizio da parte dei docenti interni, maturato dopo la sua decisione di sostenere l’esame da privatista. Il GA, nel ricordare che si verte in un ambito di esercizio di un’ampia discrezionalità – anche tecnica – ha osservato che le divergenze di vedute tra commissari sono “di per sé fisiologiche” e che comunque le valutazioni negative di alcuni commissari in sede di prova orale sono coerenti con le votazioni negative espresse all’unanimità nella seconda prova scritta. Il GA ha inoltre riconosciuto priva di valenza probatoria la consulenza tecnica di parte evidenziandone i gravi difetti metodologici e sostanziali.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/05/2018 n° 2982
Area: Giurisprudenza

In caso di periodo di studi svolto all’estero durante il IV anno di scuola superiore, la disciplina in materia, non solo non stabilisce alcun espresso automatismo fra periodo di studio all’estero ed ammissione alla classe successiva, ma contempla esplicitamente la necessità di sottoporre l’alunno, al suo rientro, ad una verifica in ordine alla conoscenza delle materie previste dal programma del corso scolastico non svolto in Italia, oltretutto precisando che la valutazione espressa dalla scuola estera è un mero elemento da ponderare nell’ambito della “valutazione globale” circa l’ammissione o meno alla classe successiva. Infatti, la circolare n. 181 del 17.3.1997 stabilisce che “le esperienze di studio compiute all’estero … sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani” e prescrive che “al termine del periodo di studi all’estero … il Consiglio di classe, visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di un’eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione”. La successiva circolare n. 236 dell’8.10.1999, peraltro volta semplicemente ad “adeguare” la fattispecie disciplinata dalla predetta circolare n. 181 (che non viene, dunque, abrogata), “alle previsioni in materia di credito scolastico introdotte dalla nuova disciplina sugli esami di Stato”, ribadisce che “il Consiglio di classe sottopone gli alunni … ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell’esito delle prove suddette, il Consiglio di classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti”. Da ciò si deduce che il periodo trascorso all’estero è sì valido “ai fini degli scrutini”, ma non sostituisce gli stessi né, tanto meno, ne predetermina l’esito, conclusione che contrasterebbe con i principi dettati dalla sovraordinata disciplina primaria e, in particolare, dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1994, a tenore del quale “… il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano”. La decisione del Consiglio di Stato ha così confermato la sentenza di primo grado con la quale il T.A.R. Toscana aveva ritenuto legittimo il giudizio del Consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe successiva per l’esito negativo della prova integrativa, che aveva evidenziato “conoscenze e competenze decisamente inadeguate”. Il Consiglio di Stato, infine, ha sottolineato che i criteri di giudizio adottati dall’Amministrazione attengono al merito amministrativo e sono, pertanto, insindacabili dal Giudice e sottratti alle censure in ordine all’opportunità di adozione delle diverse modalità di effettuazione delle prove e di valutazione dei relativi risultati.
KEYWORDS
#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/06/2025 n° 558
Area: Giurisprudenza

L’Ente, accreditato dalla Regione, che si occupa della formazione nell’ambito dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) istituiti dalla Regione, non può annoverarsi né tra le scuole statali e neppure tra le scuole paritarie. Ne segue che va dichiara la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito non controvertendosi di provvedimenti ad esso riconducibili ed essendo esso del tutto estraneo alla vicenda. Per gli alunni affetti da D.S.A./BES è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro. La bocciatura – che si atteggia solo come una conseguenza di tale mancato profitto – integra una forma di parziale mitigazione del danno formativo verificatosi, in quanto consente all’alunno, nell’anno successivo, di (provare a) rimediare al percorso insufficientemente compiuto nell’anno scolastico precedente: invero, sarebbe la promozione di coloro che siano rimasti privi delle prescritte competenze a integrare un pregiudizio ancora maggiore, perché essa precluderebbe loro definitivamente ogni possibilità di conseguire ciò che (ancora) non hanno appreso, così vanificando il fine dell’istruzione, che è l’apprendimento secondo i programmi. (Nel caso di specie, lo studente, frequentante un corso per operatore informatico, già destinatario di un PDP, veniva ammesso alla prova di esame finale, ma risultava gravemente insufficiente e non idoneo al conseguimento del relativo titolo. Il Consiglio di classe aveva deliberato che gli studenti BES e DSA in sede di prova di esame avrebbero beneficiato di un tempo aggiuntivo per lo svolgimento della stessa – misura non contemplata dal PDP del ricorrente – senza che fosse somministrata una prova equipollente. Il TAR osserva che la mancata attivazione delle misure compensative può rilevare sotto il profilo meramente risarcitorio, ma non incide sulla legittimità dell’esito dell’esame. Inoltre, in disparte la possibilità di predisporre prove equipollenti in sede di esame per studenti con BES, il GA osserva che il ragazzo presentava già alcune insufficienze gravi ed è quindi difficile attribuire il mancato superamento dell’esame alle modalità con cui lo stesso è stato svolto, essendo piuttosto riconducibile alle lacune formative e conoscitive dello studente.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 03/04/2020 n° 7668
Area: Giurisprudenza

Se, nell’interesse del minore, è possibile la trascrizione di atti di nascita formati all’estero che indicano come genitori del bambino due persone dello stesso sesso, lo stesso non può dirsi per i casi in cui il percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) sia avvenuto all’estero ma il minore sia nato in Italia e quindi il suo certificato di nascita sia italiano. L’ufficiale di stato civile non ha il potere-dovere di adeguare le formule ministeriali previste per la redazione dell’atto di nascita, inserendovi le annotazioni necessarie in relazione alle circostanze della fattispecie concreto. Ciò anche in relazione al fatto che la legge n. 40/2004 in materia di PMA è chiara nel limitare l’accesso a tale pratica alle coppie eterosessuali sterili e nel voler garantire che la struttura del nucleo familiare riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre. Il riconoscimento giuridico del legame familiare con il genitore d’intenzione può avvenire pertanto, in questi casi, solo tramite l’adozione. (In questo caso, la Corte di cassazione ha confermato una sentenza che rigettava la domanda di rettifica di un atto di nascita finalizzata ad indicarvi due genitori di sesso femminile. In questo caso, il minore era nato in Italia a seguito di un percorso di procreazione medicalmente assistita seguito all’estero e risultava biologicamente legato soltanto ad una delle due madri.)
KEYWORDS
#genitori: adozione, separazione, divorzio#genitori: responsabilità genitoriale
Sentenza 29/05/2025 n° 930
Area: Giurisprudenza

Premesso che le valutazioni del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale relativamente alla promozione di un alunno costituiscono espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica, non censurabile dal G.A. se non nei limiti del difetto di motivazione, carenza di istruttoria e illogicità manifesta, nel caso di specie il provvedimento di non ammissione all’esame di Stato impugnato non è affetto da manifesta illogicità considerato il numero delle insufficienze riportate, la gravità delle stesse e la centralità delle materie nelle quali questo giudizio è stato attribuito. Inoltre, il Consiglio di classe non è tenuto, nel giudizio di non ammissione all’esame di maturità, a dare conto di circostanze ulteriori rispetto a quelle che sostanziano l’idoneità o la non idoneità dello studente. Il Consiglio di classe non era tenuto nemmeno a motivare in ordine all’impatto della DAD durante l’emergenza pandemica, considerato che la normativa emergenziale ha previsto una regolamentazione eccezionale in ordine alla valutazione di ammissione all’esame di Stato per l’a.s. 2021/2022 con esclusivo riferimento a requisiti di frequenza delle lezioni e relativi ad attività e competenze non esperibili/acquisibili a distanza, mentre nessuna deroga è stata introdotta rispetto alla votazione minima richiesta. (Fattispecie nella quale l’alunna aveva riportato il voto di 4/10 in Filosofia, Italiano, Storia e Scienze umane. Il TAR ricorda che la non ammissione, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative e che il Consiglio di classe non era tenuto ad indicare le cause alla base del calo del rendimento scolastico rispetto all’anno precedente, considerato peraltro che, come risulta agli atti, tale calo del rendimento scolastico è stato opportunamente reso noto ai genitori della discente, prima dell’adozione del giudizio impugnato.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 17/11/2025 n° 20426
Area: Giurisprudenza

E’ improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto da uno studente di scuola secondaria di secondo grado avverso la bocciatura, allorchè in virtù del provvedimento cautelare di ammissione con riserva alla classe successiva abbia regolarmente frequentato l’ultimo anno superando con esito positivo l’esame di Stato ed iscrivendosi all’Università. (Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente circa il venire meno di ogni interesse concreto e attuale alla decisione e in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo ha conseguentemente dichiarato l’improcedibilità. La questione attiene al c.d. “assorbimento” dell’esito negativo del giudizio di ammissione alla classe successiva in ragione dell’esito del successivo percorso scolastico, al quale lo studente sia stato ammesso con riserva in forza dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo. Come già affermato in giurisprudenza la promozione conseguita dall’alunno ammesso con riserva assorbe il giudizio negativo in precedenza espresso dal consiglio di classe.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 24/11/2025 n° 20939
Area: Giurisprudenza

La valutazione di un alunno con DSA, al quale sono state applicate le misure compensative e/o dispensative previste dal PDP, non è dissimile da quella dello studente che non necessita di misure di sostegno, dovendo l’istituto scolastico verificare, in entrambi i casi, se siano stati raggiunti gli obiettivi generali. Il Consiglio di Classe, pertanto, nel caso di specie non era tenuto a valutare se il mancato superamento dell’esame di riparazione fosse o meno riconducibile al particolare disturbo specifico dell’apprendimento dell’alunna che, va ricordato, non è una patologia. Al contrario, un’eventuale promozione dell’alunna, motivata in ragione del disturbo di cui è portatrice, sarebbe stata irragionevole e per certi versi dannosa per la medesima interessata, che in tal modo verrebbe “premiata” pur non avendo raggiunto quell’adeguata preparazione che dovrebbe rappresentare l’obiettivo primario del percorso scolastico anche in caso di applicazione di un PDP. (Il TAR Lazio rigetta il ricorso proposto da una studentessa di scuola secondaria di secondo grado, affetta da DSA e destinataria di un PDP, avverso la non ammissione alla classe successiva a seguito del mancato superamento dell’esame di riparazione sostenuto in Latino, Greco e Scienze naturali-biology, giudizio ritenuto illegittimo per la mancata applicazione in sede di esame delle misure previste dal PDP. Il Collegio, nel ricordare che il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile da GA solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti, ha osservato che l’eventuale inadempimento a talune prestazioni previste dal PDP non vizia il giudizio, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso a fronte dei quali l’ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo. L’operato della scuola è risultato inoltre legittimo sia con riguardo alla tempestiva adozione del PDP, avvenuta entro il primo trimestre come previsto dalle Linee guida ministeriali, e alla sua condivisione con la famiglia, sia quanto alla sua applicazione in sede di esame come emerso dai verbali.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 06/02/2020 n° 1593
Area: Giurisprudenza

Qualora l'autorità di uno Stato membro Ue abbia dichiarato che la formazione sancita nel titolo di studio conseguito all’estero non sia sufficiente ad ottenere la qualifica di docente all’interno del proprio ordinamento, l'autorità italiana è vincolata all'accertamento compiuto dall'amministrazione di provenienza. Parimenti, ove venga attestato dall’autorità estera il riconoscimento dell’idoneità del percorso di studi all’insegnamento e la specializzazione nel paese estero, deve riconoscersi il diritto ad insegnare in Italia. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva conseguito i titoli di abilitazione all’insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno all’esito di percorsi abilitanti seguiti presso le Università rumene ed il cui percorso era stato ritenuto valido – dall’autorità competente rumena - per l’esercizio della professione di docente in Romania. Vistosi escluso dalla Graduatoria di merito per la classe di concorso A045 e Sostegno, nonché delle relative graduatorie, il ricorrente agiva in giudizio per sentire dichiarare il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell’Unione Europea e conseguentemente ad essere riammesso alla procedura concorsuale. Il TAR accoglie il ricorso osservando come, diversamente opinando, si arriverebbe ad una discriminazione in quanto un cittadino rumeno che consegue titolo di studio e specializzazione in Romania avrebbe diritto a insegnare in Italia, mentre un soggetto che ha conseguito il titolo di studio in Italia, con riconoscimento della idoneità del percorso di studi all’insegnamento attestato dall’autorità rumena, e la specializzazione in Romania, non potrebbe farlo.)
KEYWORDS
#concorso a pubblico impiego e procedure selettive del personale#personale docente
Sentenza 17/04/2025 n° 3380
Area: Giurisprudenza

Va annullato il provvedimento di mancata ammissione all’esame di terza media di un alunno affetto da DSA, in quanto non è revocabile in dubbio che l’istituto scolastico – pur avendo genericamente affermato con il verbale impugnato che “il voto finale assegnato allo studente esprime il suo rendimento scolastico in relazione agli strumenti compensativi e dispensativi che ogni singolo insegnane ha opportunamente segnato nel Piano di Studio Personalizzato” – cionondimeno non ha dimostrato (a fronte delle specifiche contestazioni della parte ricorrente) né il Piano di studio personalizzato, né le misure compensative e dispensative concretamente adottate, né l’adeguatezza di tali misure rispetto agli specifici problemi sofferti dal minore in questione. Manca in atti, quindi, la prova del fatto che l’istituto scolastico abbia effettivamente valutato (in sede di adozione del provvedimento impugnato) la specifica situazione soggettiva dell’alunno. (Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso per la supposta negligenza probatoria dei ricorrenti. Il Consiglio di Stato non ritiene condivisibile l’assunto del primo giudice secondo cui dovrebbero ricadere sugli odierni appellanti le conseguenze negative della mancata dimostrazione dell’incidenza causale - sull’esito negativo dell’anno scolastico - dell’omessa adozione delle misure compensative. Va infatti rilevato, in senso contrario, che gli odierni appellanti hanno posto in essere tutte le iniziative processuali necessarie per dimostrare il thema probandum del presente giudizio, avendo puntualmente dedotto che l’istituto non aveva mai adottato in relazione a talune materie alcuna misura compensativa/dispensativa, avendo evidenziato che laddove dette misure erano state applicate lo studente aveva raggiunto la sufficienza e avendo avanzato specifica istanza istruttoria reiterata poi anche in appello.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 21/11/2025 n° 20822
Area: Giurisprudenza

La motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione in sede di esame di Stato risulta idoneamente esplicitata attraverso le griglie adottate – conformi ai modelli Ministeriali - le quali, mediante indicatori e descrittori riferiti a specifici livelli di competenza, offrono una chiara rappresentazione del giudizio attribuito. In assenza di allegazioni specifiche in ordine a travisamenti o incoerenze nella compilazione, il punteggio numerico espresso all’esito della valutazione sintetizza in modo legittimo e sufficiente il giudizio tecnico discrezionale della Commissione. Né la mancata verbalizzazione dettagliata del dibattito interno equivale a difetto di collegialità della deliberazione. Parimenti, quanto al colloquio orale e alla presunta omissione delle competenze maturante nei PCTO e in educazione civica, l’assenza di una verbalizzazione separata delle singole componenti non equivale, di per sé, a omessa trattazione, nè parte ricorrente ha allegato elementi oggettivi idonei a provare che i temi indicati non siano stati affrontati. Infondata è altresì la doglianza sulla presunta brevità del tempo dedicato alla correzione delle prove scritte posto che non è prevista una durata minima o predeterminata, ma è rimessa alla sottocommissione la determinazione del tempo ritenuto congruo e il ricorrente non ha offerto elementi idonei a dimostrare una carenza nell’iter valutativo. Infine, l’eventuale scostamento tra il rendimento scolastico annuale e l’esito finale dell’esame di Stato non integra, di per sé, vizio del procedimento, poiché l’esame di Stato ha natura autonoma rispetto alla valutazione periodica, avendo finalità certificative e non solo confermative e i voti riportati nel corso dell’anno non vincolano la valutazione delle prove d’esame, ma concorrono esclusivamente alla determinazione del credito scolastico. (Il Tar Lazio ricorda che le valutazioni espresse in sede di esame di Stato rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica qualificata, affidata in via esclusiva alla competenza della Commissione esaminatrice, e, pur se soggette al rispetto delle regole procedimentali, sono insindacabili nel merito salvo che nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore di fatto, del travisamento o dell’evidente violazione delle norme regolatrici del procedimento. Nel caso di specie, valutate tutte le censure mosse, il giudizio finale appare il risultato coerente di un processo valutativo conforme ai criteri normativi e amministrativi vigenti, correttamente documentato e privo di elementi sintomatici di irregolarità sostanziale.)
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 10/06/2025 n° 1064
Area: Giurisprudenza

Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi: il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dallo studente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale, di modo che la presenza di comprensibili difficoltà correlate allo stato di salute dello studente non può di per sé giustificare il passaggio alla classe successiva in presenza di un rendimento scolastico insufficiente e dell'insuccesso delle prove di recupero. La mancata promozione alla classe scolastica successiva non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento. Siffatte valutazioni sono connotate da un'ampia discrezionalità tecnica insindacabili in sede giurisdizionale, con l'ovvia eccezione dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste, vizi non ravvisabili nel caso di specie. Parimenti non ravvisabile è l’invocata disparità di trattamento rispetto agli altri alunni sottoposti ad esami di riparazione, difettando l’identità delle situazioni, né risulta sproporzionato o eccessivamente ridotto il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove. L’eventuale mancata attivazione di misure idonee a far fronte al precario stato di salute dello studente non vizia il giudizio di non ammissione che, come rammentato, si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l'ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo. L'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente. Il che ben si comprende, ove si consideri che, costituisce interesse prevalente dell’alunno raggiungere obiettivi di apprendimento ed istruzione che non lo collochino, poi, in una situazione di disparità e di inferiorità nella società che si troverà ad affrontare in futuro. Da guisa che le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che lo scrutinio è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi. (Fattispecie nella quale una studentessa di scuola secondaria di secondo grado non veniva ammessa alla classe quinta avendo riportato due insufficienze non gravi - voto 5 - in matematica ed educazione civica, mentre in sei materie – storia, filosofia, fisica, scienze umane, scienze naturali e religione – riportava “non classificato” a causa delle numerose assenze dovute alla patologia invalidante da cui era affetta. Inizialmente il TAR, con ordinanza cautelare, ordinava al Consiglio di classe di rivalutare l’alunna ritenendo che una bocciatura basata sul solo numero di assenze potesse ingiustificatamente compromettere il suo sviluppo personale ed educativo, ma anche dopo il nuovo scrutinio la decisione rimaneva immutata. Con una seconda ordinanza cautelare il TAR concedeva alla ricorrente la possibilità di sostenere – all’esito di corsi di recupero organizzati dalla scuola in modalità online per venire incontro alle condizioni di salute dell’alunna - esami di recupero nelle materie insufficienti. All’esito delle prove, scritte e orali, la studentessa riportava la sufficienza solo in storia, mentre riportava il voto 4 in scienze umane, filosofia, fisica, scienze naturali e religione.)
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
n° 192
Area: Normativa

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
5. È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
(2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto
n° 1
Area: Normativa

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;
b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
c) all'articolo 17:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;
3) al comma 9:
3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;
d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».
4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».
5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.
KEYWORDS

17/02/2025 n° 33102
Area: Prassi, Circolari, Note

I permessi retribuiti di cui all’art. 37 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, le c.d. 150 ore per frequentare corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale possono essere fruiti per la frequenza dei corsi di una università telematica, con lezioni erogate in modalità asincrona?
Il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, all’art.37, disciplina il diritto allo studio per il personale scolastico, sancendo al comma 6 che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale. L’art. 37 richiamato, stabilisce, tra l’altro, la quantificazione dei permessi straordinari, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, la limitazione numerica dei beneficiari pari al 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno. Il comma 2, in particolare, dispone che i permessi in parola “sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, …”. Inoltre, il successivo comma 5 prevede che “il personale che fruisce dei permessi di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.”
Tanto premesso, con riguardo all’utilizzo delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, questa Agenzia non può che confermare l’orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice di legittimità, Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella successiva sentenza n. 17128/2013 secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. La Corte afferma che “i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari …”.
A conferma di ciò, si porta a conoscenza la circolare n. 12 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che condividersi quanto affermato dalla Corte dei Conti Sicilia con la sentenza n. 171/2015 che, sull’argomento, evidenzia come il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi “solo nel caso in cui” provi “alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui” è “tenuto a svolgere la propria attività lavorativa”.
KEYWORDS
#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi
23/01/2025 n° 31
Area: Prassi, Circolari, Note

Parere su istanza di accesso civico - 23 gennaio 2025
Registro dei provvedimenti n. 31 del 23 gennaio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d.lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di “Sapienza Università di Roma” (di seguito “Ateneo”), presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di accesso civico.
Dalla documentazione agli atti risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico al predetto Ateneo – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto copia del Diploma/Certificato di Laurea conseguito [da soggetto identificato in atti].
L’Ateneo ha negato l’accesso civico, richiamando il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 inerente all’esistenza di un pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali. Ciò anche considerando – come riportato nella richiesta di parere a questa Autorità dal RPCT – che il soggetto controinteressato si è opposto «all’ostensione dei dati richiesti […] nell’ambito del procedimento di accesso documentale ex art. 22 e ss. della L. 241/90 attivato [dal medesimo soggetto istante]».
Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha pertanto presentato richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ateneo, insistendo nella propria richiesta. Al riguardo, a sostegno del proprio diritto di ricevere la copia del diploma è stato rappresentato che il MIUR tramite l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS) «sta procedendo alla pubblicazione dei titoli di studio accademici, in quanto certificazioni professionali di natura legale, che saranno a disposizione presso la già istituita banca dati, accessibile con Spid. Pertanto il titolo di studio rientra già tra i documenti soggetti alla pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni»,
OSSERVA
1. Introduzione
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).
La medesima normativa sancisce che l’accesso civico generalizzato è “escluso” nei previsti dall’art. 5-bis, comma 3,) ed è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).
Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono) tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).
In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).
2. Osservazioni sul caso sottoposto all’attenzione del Garante
Con particolare riferimento al caso in esame, risulta che l’istanza di accesso civico ha a oggetto la copia di un Diploma/Certificato di Laurea. Si tratta di un documento che contiene informazioni e dati personali, fra cui non solo di dati anagrafici (es.: nominativo e data di nascita), ma anche ulteriori notizie riguardanti il corso di studi effettuato, l’anno del conseguimento del diploma universitario e le indicazioni sulla valutazione ottenuta, che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti terzi estranei. In tal senso, dagli atti risulta che anche il soggetto controinteressato, nell’ambito di un diverso procedimento di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 attivato dallo stesso soggetto istante sul medesimo documento, si è opposto all’ostensione dei dati.
La questione dell’accesso civico generalizzato alla copia di certificati universitari e titoli di studio (es.: diploma di laurea) è già stata esaminata dal Garante in precedenti pareri, peraltro proprio nei confronti di “Sapienza Università di Roma”, in cui si è concordato con il rifiuto opposto dall’Ateneo (cfr. parere n. 37 del 4/2/2022, in www.gpdp.it, doc. web n. 9746944 e provvedimenti ivi citati. Cfr. anche provv. n. 278 del 9/5/2018, ivi, doc. web n. 9099910).
In tale quadro – conformemente ai precedenti orientamenti di questa Autorità – si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, l’Ateneo abbia correttamente respinto l’accesso civico al Diploma di laurea richiesto.
Come infatti ricordato nel citato provvedimento del Garante n. 521/2016, contenente l’«Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», (cfr. anche provv. n. 241 del 24/4/2024, in www.gpdp.it, doc. web n. 10018263; n. 37 del 29/1/2023, ivi, doc. web n. 9870805; n. 35 del 29/1/2023, ivi, doc. web n. 9867327; n. 15 del 18/1/2018, ivi, doc. web n. 7689066; provv. n. 360 del 10/8/2017, ivi, doc. web n. 6969290; provv n. 506 del 30/11/2017, ivi, doc. web n. 7316508), in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 10 della Cedu non conferisce, in via generale, all’individuo il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche, né obbliga tali autorità a conferire allo stesso le medesime informazioni. Un tale diritto, o un tale obbligo, può essere, infatti, ricondotto alla più ampia libertà di espressione tutelata dall’art. 10 della Cedu, soltanto in situazioni particolari e a specifiche condizioni. Tra queste, assume particolare rilievo la circostanza che le informazioni oggetto di accesso attengano a questioni di interesse pubblico e pertanto, l’accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche possa ritenersi strumentale all’esercizio della libertà del richiedente di ricevere e di diffondere al pubblico le medesime informazioni, tale per cui il diniego dell’accesso costituirebbe una lesione di questa libertà (cfr. sul punto il caso M. H. B. v. Ungheria, 8 Novembre 2016, parr. 156 e 160-163).
Inoltre, come indicato anche nelle Linee guida dell’ANAC sull’accesso civico, l’accesso “generalizzato” è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) (cfr. par. 8.1). Di conseguenza, quando l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l’ente destinatario della richiesta, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato (ivi).
Nel caso in esame, dagli atti non emergono con evidente chiarezza elementi che possano consentire di ritenere che la conoscenza generalizzata del Certificato di laurea del soggetto controinteressato possa essere strumentale a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico», facendo supporre al più l’esistenza di un interesse meramente privato alla relativa ostensione. Ciò comporta che sulla base della tipologia, della natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nel diploma di laurea oggetto dell’istanza di accesso civico, la relativa conoscenza a soggetti terzi estranei – tenuto conto del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD), arrecando a quest’ultimo un possibile pregiudizio alla tutela dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).
Peraltro, anche in relazione a quanto riportato dal soggetto istante, in ordine alla circostanza che il MIUR tramite l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS) starebbe «procedendo alla pubblicazione dei titoli di studio accademici, in quanto certificazioni professionali di natura legale, che saranno a disposizione presso la già istituita banca dati, accessibile con Spid», si rappresenta che tale richiamo non risulta utile per supportare la richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell’accesso civico.
L’ANIS, infatti, contiene i dati previsti dall’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca del 30/9/2022, fra cui anche i titoli di studio. Tuttavia, tali dati non sono oggetto di pubblicazione e accessibili a chiunque – come sostenuto dal soggetto istante in maniera non conforme alla disciplina di settore – in quanto il citato decreto ministeriale prevede che tali informazioni sono accessibili secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 5, nonché in particolare ai cittadini secondo le modalità di autenticazione ivi previste, unicamente in relazione ai «propri dati».
Ciò significa che per i titoli di studio contenuti nell’ANIS sussiste uno specifico regime di accessibilità disciplinato dalla normativa di settore, che non può essere superato dalla disciplina in materia di accesso civico. Ciò anche ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013 laddove è previsto che l’accesso civico «è escluso nei casi […] in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti […]» (cfr. anche Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, par. 6.3).
Resta, in ogni caso, salva la possibilità di accedere al documento richiesto, laddove – utilizzando il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990 – sia dimostrata l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di “Sapienza Università di Roma”, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 23 gennaio 2025
KEYWORDS
#accesso agli atti amministrativi#trasparenza amministrativa#valutazione del sistema scolastico e di formazione#accesso civico
23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
23/10/2025 n° 1
Area: Prassi, Circolari, Note

Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
obbligatorio.
Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
In particolare, i genitori devono dichiarare:
- “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
“d’accordo con tale attività”;
- “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
persone con disabilità.
Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
dell’alunno con disabilità.
La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
raccomandazione:
- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il Collegio
Maurizio Borgo
Francesco Vaia
Antonio Pelagatti
KEYWORDS
#studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute
n° 14
Area: Normativa

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (1)
4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.
(1) Ai sensi dell'art. 6 commi 3-septies e 3-octies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019."
KEYWORDS
#diploma #scrutinare #distribuire #trentacinque #decimo #tecnico #punteggio #alternanza
n° 200
Area: Normativa

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
KEYWORDS
#imposte, tasse e tributi#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#arrotondamento
21/05/2001 n° 90
Area: Prassi, Circolari, Note

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852,contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;
Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni suglialunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137;
Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;
Visto il R.D.11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati fissatigli orari ed i programmi dei conservatori musicali;
Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;
Visto il D.P.R. 12/2/1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;
Vista la legge 24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;
Visto il D.M. 9.2.1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;
Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione;
Vista la legge 8.8.1995, n. 352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;
Vista la legge 10.12.1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato Regolamento;
Visto il D.P.R. 24.6.1998, n. 249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;
Visto il D.P.R. 9.8.1999, n. 323, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto il D.M. 13 marzo 2000, n. 70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Vista l'O.M. 2 maggio 2000, n. 134 concernente il calendario scolastico per l'anno 2000-2001;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lvo 25.7.1998, n. 286;
Vista l'O.M. 13 febbraio 2000, n. 29, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 2000-2001.
Vista la lettera circolare n. 2357 del 20 aprile 2001 concernente gli esami di idoneità e di licenza elementare nelle scuole elementari paritarie;
Ordina
1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi.
2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.
3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico.
4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236 e dalla circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996, la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con il documento di valutazione.
5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo articolo 6.
6. I docenti di classe, ivi compreso il docente di sostegno, il docente di religione, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art. 145 - comma 2 - del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 297, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.
A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.
7. Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione modulare di cui all'art. 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le operazioni di scrutinio previste dal commi precedenti vengono svolte dall'insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.
1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.
2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall'art. 128 del D.L.vo n. 297/1994 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.
Le due prove riguardano, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logicomatematica. Il colloquio, che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico ed è inteso ad accertare il livello di maturità raggiunto.
3. L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui alla circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996.
1. Le commissioni degli esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole riconosciute paritarie sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.
2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte interessate.
3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.
4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico della scuola statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. Della commissione fanno parte anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno e quello di lingua straniera, ove tale insegnamento sia incluso nelle discipline impartite nella scuola elementare parificata.
5. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.
6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 395, lettera e), del D.L.vo 297/1994.
1. Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.
Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.
2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria del circolo didattico nell'ambito del quale si trova la scuola privata.
3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale o paritaria.
4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre insegnanti della scuola statale e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola paritaria, nominati dai rispettivi dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.
Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
5. Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.
6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d'istituto delle scuole statali o paritarie competenti per zona entro la data indicata dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni.
7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal programma dell'attività svolta.
8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l'iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado dell'istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età.
1. La direzione della scuola privata autorizzata che presenti agli esami di idoneità e/o licenza non meno di 50 alunni complessivi può chiedere al dirigente scolastico competente che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata.
In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o licenza, che si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria, partecipa anche l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processò educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.
2. Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti, da parte delle scuole private, unicamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti disposizioni.
1. Agli alunni, che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.
2. I commissari d'esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.
3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi 1°, 2°, 3° e 4° per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio finale.
Tali prove sono sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati.
È da tenere presente, anche in questa sede, l'eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.
1. Il giudizio finale riportato sull'apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline, esso non va motivato e consiste nella indicazione "ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe successiva" o b) "al successivo grado dell'istruzione obbligatoria".
2. Il giudizio degli esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.
1. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media i docenti del corso, costituiti con il dirigente scolastico in Consiglio di classe, procedono alle operazioni di scrutinio degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza.
2. La sessione degli esami di idoneità alla seconda e alla terza classe di scuola media è unica.
3. Gli esami di idoneità hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
4. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
5. L'esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell'art.3 della legge 16 giugno 1977, n. 348.
6. Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità.
7. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline "storia" ed "educazione civica".
8. Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d'età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
9. I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda.
10. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro vicino. 11. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma.
12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.
13. Per i candidati agli esami di idoneità che sono stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
14. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura, oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
15. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.
16. Le disposizioni di cui al successivo art. 18, comma 6, si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media.
1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali, paritarie e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19.1.1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
2. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.
3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.
4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del Consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.
5. I candidati privatisti, che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro i termini previsti dalla C.M. sulle iscrizioni, al dirigente scolastico della scuola media statale, paritaria o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.
6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale, paritaria o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino.
7. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma 12 del presente articolo.
8. Nelle città sedi di più scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua.
9. Per quanto riguarda le domande di ammissione all'esame, controfirmate dall'esercente la potestà parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n. 349 del 7-8-1998, in materia di autocertificazione.
10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovano applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento degli esami di licenza.
11. I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il 14o anno di età e che abbiano seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo dei documenti previsti di cui dalla precedente lettera b), una attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.
12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al sesto comma. Il Provveditore agli Studi, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati.
13. In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell'art. 7 delle legge 4 agosto 1977. Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del Provveditore agli Studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:
a) dirigenti scolastici di scuola media statale o pareggiata e dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media;
b) professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.
14. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto D.M. 6 agosto 1999, la commissione d'esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale.
15. I dirigenti scolastici e i docenti incaricati della presidenza devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.
16. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il Provveditore agli Studi sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, 3° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.
17. Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile, sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
18. I dirigenti scolastici, prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione di esame di idoneità, i dirigenti scolastici potranno concordare con il presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai dirigenti scolastici medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.
19. I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.
20. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media l'ammissione o la non ammissione agli esami viene deliberata - con le modalità previste dai precedenti commi 2, 3 e 4 - dai docenti del corso, costituiti con il Preside in Consiglio di classe.
21. I candidati provenienti dai predetti corsi sostengono l'esame di licenza media nella sede ove gli stessi si sono svolti; i docenti del relativo corso fanno parte della commissione d'esame della scuola di aggregazione e ne costituiscono apposita sottocommissione.
22. Gli esami di licenza hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:
- italiano
- lingua straniera
- matematica.
24. I Provveditori agli Studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma. L'eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74 dovrà svolgersi in giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle prove relative alle materie di cui al precedente comma.
25. Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione.
26. La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.
27. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.
28. Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.
29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al Decreto Ministeriale 26.8.1981.
30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 85 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.
31. È data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.
32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma 34 è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.
33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione di "non licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.
34. La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini della iscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.
35. La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.
36. Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.
37. A coloro i quali conseguono la licenza media deve essere rilasciato, a firma del presidente della commissione, il diploma di licenza. 38. Nel diploma viene scritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 33.
39. Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore agli Studi l'elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.
40. Ciascun presidente di commissione deve redigere, in duplice copia, al termine della sessione, la scheda informativa di cui alla C.M. 20 maggio 1999, n. 127. Tale scheda informativa deve essere inviata entro il 15 luglio alle Direzioni generali regionali, che faranno pervenire entro il 30 novembre un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli ispettori regionali al Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione - Direzione Generale degli ordinamenti scolastici.
La seconda copia della scheda deve essere trasmessa al Provveditorato secondo tempi e modalità che ogni Provveditore fisserà autonomamente.
41. Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.
42. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della circolare ministeriale n. 304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati in collaborazione con soggetti esterni, per l'insegnamento di una seconda lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 335 del 28 maggio 1997.
1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico è rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20-1-1999, n. 9 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale. n. 70 del 13 marzo 2000.
1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del 3.12.1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".
2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.
3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.
4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.
5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.
6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.
7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.
8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.
9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicate avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.
10. I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119
11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
12. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.
13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.
2. le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal D.M. 9.2.1979.
3. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica, derivanti dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31.12.1962, n. 1859, per la composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, quanto stabilito dall'O.M. n. 201 del 19 giugno 1993, confermata con C.M. n. 163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni che ne determinarono l'emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento degli esami si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II della presente ordinanza.
1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art. 4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.
2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.
3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.
4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art. 78 e dell'art. 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R. n. 249/1998, citato nel preambolo.
5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);
b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.
6. Nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.
7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sè preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.
8. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate.
9. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l'anno scolastico 2000-2001, il credito scolastico viene attribuito agli allievi sulla base della tabella A, allegata al Regolamento e delle note in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.
4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.
5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest'ultima deve essere, altresì, indicata l'eventuale promozione con debito formativo.
6. Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 323 del 23.7.98.
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13.
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art. 316 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art. 312 e seguenti del D.Lvo n. 297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo ai rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, dell'O.M. n. 29/2001.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 318 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste ai comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 29/2001.
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 318 del D.Lvo n. 297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art. 317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94.
1. A norma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").
3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.
4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
1. Relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto.
2. A ciascun allievo che è prosciolto dall'obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, è rilasciata certificazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n.70 del 13 marzo 2000.
1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.
2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.
3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il dirigente scolastico dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro grave motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita, i documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al dirigente scolastico della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata agli atti la domanda di trasferimento.
5. Qualora per comprovate necessità il candidato esterno sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
6. Qualora ricorrano gravi ed ecccezionali motivi, connessi procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.
7. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti.
8. Ferma restando l'unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
4. Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 21.
5. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.
6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.
9. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
1. In relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, è consentito sostenere esami di idoneità ed integrativi anche alle classi IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con sezione aeronautica. Le relative prove - scritte, orali e pratiche - come definite dalla presente ordinanza, sono tese, in particolare, ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle specifiche conoscenze, competenze e capacità necessarie per la prosecuzione degli studi nel particolare percorso formativo.
2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal Capo dell'Istituto che, in caso di superamento dell'esame e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle attività di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi inerenti dette attività, la cui valutazione, a tal fine, è rimessa alla commissione d'esame. La certificazione rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale eventuale limitazione. L'ammissione alle attività di volo resta, comunque, subordinata all'esito positivo delle prove selettive di cui all'art. 2 del menzionato decreto ministeriale.
3. Gli esami di idoneità alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell'indirizzo programmatori, vertono unicamente sui programmi dell'indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di promozione o idoneità relative agli indirizzi del precedente ordinamento "amministrativo", "mercantile", "commercio con l'estero" e "amministrazione industriale" non sostengono esami integrativi per l'accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell'autonomia loro propria, definiscono e adottano criteri e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da attività di autoformazione, da realizzare, nel corso dell'anno scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano di fattibilità adottato dal consiglio d'istituto.
4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneità, dei candidati in possesso di promozione od idoneità relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi.
1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.
2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18o anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri, delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.
3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell' istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presenta ordinanza.
5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98.
1. Per l'ammissione agli esami di idoneità alla quinta classe dell'istituto d'Arte, corso di ordinamento, è richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d'Arte della sezione per la quale si richiede l'ammissione agli esami.
1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art. 198, comma 1, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica debba far parte un docente già designato quale commissario interno in una commissione di esami di Stato e i tempi di svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili con quelli di effettuazione degli esami di Stato, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:
a) con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;
c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
3. Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i dirigenti scolastici per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami, si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.
1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. A norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.
5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.
6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.
1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentito il Collegio dei docenti.
2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di ammissione agli esami, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa d'esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.
3. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, ai sensi dell'art. 2 della legge 10.12.1997, n. 425.
1. Le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.
2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.
3. In caso di impedimento del dirigente scolastico, la commissione è presieduta da un docente designato dal dirigente scolastico e facente parte della commissione medesima.
4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il dirigente scolastico deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.
5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del dirigente scolastico, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.
6. Alla nomina dell'esperto provvede il dirigente scolastico, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell' istituto, con l'avvertenza che l'esperto può essere nominato anche per più di una commissione.
7. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.
1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.
A - Prove strutturate e scrutinio.
2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singola discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica. Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove.
3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.
4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.
5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. È altresì oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.
6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.
7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie, ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.
B - Prove d'esame.
1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.
2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.
3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico" che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.
4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.
5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.
6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei candidati al fine di:
a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e profitto;
b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.
7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.
8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che può modificare, in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica.
9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per cento.
10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove:
11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 28, che non sono tenuti a svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell'ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell'ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti.
C. Certificazioni
1. Su richiesta del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di scrutinio nelle singole discipline.
2. L'attività svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del diploma.
3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.
1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. Per comprovare l'attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dal successivo comma 5.
2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione.
3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.
4. Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo.
5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studio. In alternativa i candidati privatisti devono dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti dell'attività lavorativa indicata.
6. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo Istituto.
7. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
8. La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove. 9. La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
10. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato, paritari o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 362, comma 3, del D.Lvo 16.4.1994, n. 267, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si osservano le seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi surrogatori.
2. Bienni terminali integrati.
Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la valutazione della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalità acquisita è di competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la regione non abbia provveduto alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in questione avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.
3. Corsi surrogatori.
a) Soggetti preposti alla valutazione.
Posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di indirizzo.
b) Modalità della valutazione - Attestazione.
Per l'area di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo, deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati all'inserimento nei vari ambiti di attività professionale e all'apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.
Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.
In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima parte dell'anno con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al comportamento dimostrati. In sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno, la valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di apprendimento della abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai moduli realizzati nel corso dell'anno.
La valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non si esprime in un voto.
Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell'intervento formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al termine del quarto anno la riprovazione.
Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli elementi di valutazione per l'attribuzione del credito scolastico.
Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di Stato, poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del diploma.
In tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.
L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del percorso formativo.
c) Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle categorie produttive.
1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti.
2. I candidati esterni che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.
3. Le domande di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte debbono essere state presentate dai candidati esterni entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni ad un solo istituto.
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 276 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, con le seguenti modifiche e integrazioni.
2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.
3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.
4. È consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento.
5. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi d'insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale.
6. Non è consentito sostenere esami di idoneità nei corsi sperimentali di progetto Sirio dell'ordine tecnico, salvo che trattisi di studenti che abbiano frequentato, nel corrente anno scolastico, tali corsi e che abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per effetto di scrutinio finale. Gli studenti in possesso di ammissione a classi precedenti l'ultima di corsi del citato progetto, in posizione diversa da quella menzionata, sostengono l'esame di idoneità per i rispettivi corsi di ordinamento corrispondenti, con esonero da prove integrative e facoltà di successiva iscrizione a corsi Sirio.
1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente Consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.
2. Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.
4. Le relative domande devono essere inoltrate al dirigente scolastico dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere del consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.
5. La determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del curriculum di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già studiate dagli interessati.
6. L'iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.
7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.
1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.
2. Parimenti, è consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.
3. Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20.
1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 24.
1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.
2. Gli alunni dichiarati non promossi agli esami di Stato nei corsi sperimentali i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono essere iscritti:
a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con un titolo di studio corrispondente a quello non conseguito nell'anno precedente;
b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.
3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.
4. I candidati esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati corrispondenti alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento, e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:
a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;
b) a classi di liceo linguistico presso istituti paritari e legalmente riconosciuti.
Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera a), l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.
Nel caso in cui i suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 20.
1. Per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si fa rinvio all'O.M. n. 29 del 13-2-2001, richiamata in premessa.
1. Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
2. Per tutti gli esami disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione preliminare delle commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendono sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario sono ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. È data facoltà alle commissioni di deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.
3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 e, relativamente agli esami di idoneità, le disposizioni dell'art. 7 della legge 10.12.1997, n. 425.
4. Le domande di ammissione agli esami dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia. In tali casi il Provveditore agli Studi può prendere in considerazione anche domande pervenute oltre i termini previsti per i diversi tipi di esame. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.
5. Il Provveditore agli Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.
6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami.
7. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 394/1999, citato nelle premesse, il consiglio di classe procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado.
1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice a) rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.
4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.
2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi.
3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, nè trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n. 5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria del 25-11-1996.
4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi con rimborso del costo della produzione: £. 500 da 1 a 2 copie, £. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datano a cura dell'istituto.
5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.
6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.
7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.
La presente ordinanza è inviata alla Code dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
KEYWORDS
#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#esami di stato#esame #classe #prova #candidato #scuola #licenza #idoneità #alunno #corso #scrutinio
n° 13
Area: Normativa

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; (1)
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; (2)
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. (3)
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
(1) Ai sensi dell'art. 6 comma 3-septies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019."
(2) Ai sensi dell'art. 6 comma 3-octies d.l. 91/2018 convertito con modificazioni dalla l. 108/2018, "nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al l° settembre 2019."
(3) Lettera così modificata dalla l. 150/2024 in vigore dal 31 ottobre 2024.
KEYWORDS
#decimo #religione #penultimo #scuolalavoro #insegnamento #alternanza #alunna #quarto #incorrere #personalizzare
n° 636
Area: Normativa

[1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'art. 625, comma 3, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;
c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;
d) scuole materne e nidi di infanzia;
e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli di studio.
2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.] (1)
(1) Articolo abrogato per effetto dell'art. 38 del D.lgs. 64/2017 a decorrere dal 31 maggio 2017.
KEYWORDS
#congiunto #scuola #lavoratore #corso #immigrazione #assistenza #iniziativa #paese #attività #refezione
30/11/2022 n° 33071
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024
Premessa
Le iscrizioni costituiscono, com’è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
Nell’ambito di tale attività assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare o trasformare le istituzioni scolastiche, arricchiscono l’offerta formativa, attivando o sopprimendo indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.
Nel quadro di questo procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici Scolastici Regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, pongono la massima attenzione a che tale processo si svolga nei tempi prescritti, fornendo il proprio contributo alla realizzazione sul territorio di un’offerta formativa equilibrata, al fine di tutelare il diritto allo
studio di alunni e studenti.
In coerenza con la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. 23940 del 19 settembre 2022, stante la funzione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) di comunicazione tra scuola e famiglie, in particolare nella fase delle iscrizioni, il termine ultimo per la l’aggiornamento e la pubblicazione del PTOF per il triennio 2022/2025 è l’8 gennaio 2023, giorno antecedente alla data di apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2023/2024.
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.
Grazie a quest’applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal portale “Scuola in Chiaro”) è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di confrontare alcuni dati conoscitivi con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole.
Le istituzioni scolastiche possono rendere disponibili, tramite il QR Code, materiali informativi di presentazione dell’offerta formativa.
Ambito di applicazione
La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2023/2024, le iscrizioni:
− alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
− alle prime classi delle scuole di ogni grado;
− al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto cenno nel successivo paragrafo 11, si rinvia a una ulteriore Nota con istruzioni di dettaglio.
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.
1 - Iscrizioni on line
1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio "Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale
prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024.
1.2 - Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
− alle sezioni della scuola dell’infanzia;
− alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
− alla terza classe dei percorsi dell’istruzione tecnica - indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE);
− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
− ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
− agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate si fa riferimento alle indicazioni generali contenute nei corrispondenti paragrafi della presente Nota.
2 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”.
Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”.
In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
È possibile consultare sul portale SIDI la nota riassuntiva della procedura e l’aggiornamento della pagina dedicata alle iscrizioni.
Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. A tal fine, la collaborazione tra scuole ed Enti locali consente di definire in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, con le variazioni che di anno in
anno possono rendersi necessarie. Gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. A tal fine, ciascun Ufficio di ambito territoriale avrà cura di individuare un referente per le iscrizioni e di trasmettere, entro il 29 dicembre 2022, i relativi riferimenti all’indirizzo e-mail dgosv.ufficio2@istruzione.it, per l’efficace coordinamento tra amministrazione centrale e periferica.
2.1 - Adempimenti vaccinali
Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l ’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2023, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
2.2 - Contributi volontari e tasse scolastiche
I contributi scolastici delle famiglie sono volontari (1) e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero previsti dall’art. 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le famiglie devono essere preventivamente informate circa le attività - coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa - finanziate con i contributi
volontari medesimi. Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito Internet dell’istituzione scolastica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990, gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
− tassa di iscrizione: € 6,04;
− tassa di frequenza: € 15,13;
− tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09;
− tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a €
20.000,00. Per approfondimenti, anche in merito agli ulteriori casi di esonero, si rinvia alla Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 14 giugno 2019, prot. n. 13053.
2.3 - Iscrizioni in eccedenza
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola.
Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L’estrazione a sorte costituisce l’extrema ratio.
Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità nell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di istituto che fissano i criteri di precedenza.
La scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti dalla presente Nota. L’ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione, qualora sia impossibilitata ad accoglierla in quanto eccedente rispetto ai posti rimasti disponibili, è tenuta ad affiancare la famiglia nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad accertarsi che il procedimento si concluda con l’effettiva iscrizione dell’alunno/studente. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale forniranno ai dirigenti delle scuole il necessario supporto in questo processo, interessandosi direttamente di eventuali casi particolari in relazione alla collocazione territoriale delle scuole (soprattutto per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione) e/o di specifici indirizzi di studio per quanto riguarda il secondo ciclo.
Tale responsabilità ricade in capo alle scuole e agli Uffici di ambito territoriale anche in caso di impossibilità di accoglimento, per mancata disponibilità di posti, di domande di iscrizione in corso d’anno.
Tenuto conto della frequenza con la quale si verifica la necessità di trattare domande di iscrizione pervenute in corso d’anno in relazione a trasferimenti della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno
scolastico e l’altro, pare opportuno che il Consiglio di istituto prenda in considerazione anche questa casistica e deliberi i criteri di precedenza nell’accoglimento delle stesse, tenendo in particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi e che
non devono causare l’interruzione per gli alunni/studenti del diritto/dovere all’istruzione.
2.4 - Raccolta dei dati personali
Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per offrire ad alunni e a studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano
triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.
In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell’iscrizione scolastica e che tale finalità possa essere validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola.
A tale proposito, si richiama la Nota della scrivente Direzione generale del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.
Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione o per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori.
Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo, secondo le seguenti modalità:
− per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l’accettazione per le scuole paritarie e i centri di formazione professionale regionale;
− per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.
Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.
3 - Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app), anche tramite il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
− accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) per abilitarsi al servizio di
Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023;
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;
− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater (2) del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
4 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo
ciclo di istruzione
4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
Ai sensi dell’articolo 2 (3) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 dicembre 2023).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2024.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:
− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
Devono essere attivate, da parte degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza e idonea motivazione, l’eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire
l’opzione verso altra scuola.
4.2 - Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
− iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023;
− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024,
è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via
del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14 dicembre 2014 nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai finidell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.
Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 per la classe quarta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno che le scuole, nel corso delle assemblee che precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, informino i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di
iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto del competente Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento.
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo
straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
4.3 - Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla presenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri
pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine
all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Si rammenta che dal 1° settembre 2023 entrerà in vigore il decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 176 con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. L’attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di
alunni di differenti sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale, è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici scolastici regionali e all’assegnazione alla scuola del relativo organico, pertanto in sede di iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale. Si invitano pertanto i dirigenti scolastici ad attivare per tempo le opportune interlocuzioni con l’Ufficio scolastico regionale e a fornire una corretta informazione ai genitori in merito alle realistiche possibilità di attivazione dei percorsi.
Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione online. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti, di norma, entro il 30 gennaio 2023, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Si ricorda alle scuole la necessità di definire il regolamento per l’organizzazione dei percorsi ai sensi dell’articolo 6 del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176. L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo da seguire in corso d’anno. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai
sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità comunicare prontamente l’esito dell’esame, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
5 - Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento
L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
− frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
− sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
− istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale
degli studenti.
Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
6 - Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
6.1 - Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto
ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda saranno inoltre disponibili anche sull’APP IO. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale
n. 292 del 30 settembre 2021.
6.2 - Disposizioni relative a specifici indirizzi
6.2.1 - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 30 gennaio 2023 e comunque non oltre i quindici giorni
dopo tale data.
Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto
ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi.
Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei repertori.
6.2.2 - Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle
scuole statali autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.
Sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2023/2024, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
6.2.3 - Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali
Con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344 è stata promosso, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, il rinnovo e l’ampliamento del Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, destinato alle classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, delle istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione professionale I percorsi quadriennali afferenti al Piano nazionale di innovazione ordinamentale, valutati secondo le procedure regionali di cui al decreto dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451 e
autorizzati con decreti dei Direttori generali e dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, possono essere attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per ciascuna istituzione scolastica. In caso di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri definiti dal Consiglio di istituto, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. b) dell’Avviso del Ministero dell’istruzione n. 2451/2021.
È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2023, purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21 gennaio 2019.
6.2.4 - Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici
Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2023/2024, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Deve essere presentata apposita domanda per:
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.5 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2023/2024 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni alle terze classi di studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda di un indirizzo che non si sviluppi in articolazioni e/o opzioni (es. Turismo) che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:
− prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a
quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.5.1 - Iscrizioni alla terza classe dell’indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE)
Con decreto ministeriale 31 agosto 2021, n. 269 è stata prevista l’attivazione, dall’anno scolastico 2021/2022, della sperimentazione nazionale, dalle classi terze, del percorso integrato Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica - indirizzo Trasporti e logistica. Con successivi decreti direttoriali, rispettivamente del 10 settembre 2021, n. 1594 per l’anno scolastico 2021/2022 e del 16 dicembre 2021, n. 2587 per l’anno scolastico 2022/2023, sono state autorizzate all’attivazione del predetto percorso n. 26 istituzioni scolastiche.
Le scuole presso le quali, a seguito delle iscrizioni dei precedenti anni, è stato effettivamente attivato il percorso sperimentale e che intendano proseguire nella sperimentazione devono proporre nella propria offerta formativa il percorso sperimentale integrato ai fini dell’attivazione di classi terze anche per l’anno scolastico 2023/2024.
Per l’anno scolastico 2023/2024 saranno inoltre autorizzate all’attivazione del percorso CAIM/CAIE, in tempo utile per consentire gli adempimenti di cui al paragrafo 2 della presente Nota, ulteriori cinque scuole. Le scuole destinatarie del decreto di autorizzazione provvederanno ad aggiornare la propria offerta formativa, al fine di consentire la scelta da parte degli studenti, secondo le modalità indicate nell’Avviso sopra citato.
Anche le iscrizioni degli studenti al percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE sono escluse dalla procedura on line.
6.2.6 - Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali
Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie devono fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
Con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO.
Il citato decreto interministeriale può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi, ma anche le innovazioni metodologiche, didattiche ed organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali.
6.2.7 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali - Scelta del percorso formativo in base alla declinazione degli indirizzi adottata dalla scuola
Possono iscriversi al terzo anno dei nuovi istituti professionali gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla classe successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2023/2024, ovvero gli studenti esterni che abbianogià conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Le innovazioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 61/2017 e al successivo Regolamento 92/2018, descritte nel paragrafo precedente, hanno ridefinito la struttura dei curricoli dell’istruzione professionale abolendo le articolazioni e le opzioni a favore di una declinazione dei percorsi, dal terzo anno, da definirsi a cura delle singole scuole in relazione ai fabbisogni specifici dei territori coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.
La prosecuzione del percorso di studi dello studente, pertanto, può essere effettuata in relazione alle possibili declinazioni dei percorsi che la scuola avrà attivato. Le predette iscrizioni saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in base all’effettiva offerta formativa da questa erogata, in ragione delle specifiche richieste del territorio e della programmazione regionale.
Qualora gli studenti frequentanti il secondo anno di uno degli undici indirizzi dell’istruzione professionale vogliano orientare la propria scelta nella prosecuzione del percorso, del medesimo indirizzo, in una specifica declinazione offerta da un istituto diverso da quello frequentato, dovranno farne richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse previa acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di provenienza. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di appartenenza è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione. Si rammenta l’importanza, in questi casi, del Progetto Formativo Individuale quale strumento di evidenza dei saperi e delle competenze acquisite dallo studente.
Tali scelte sono in ogni caso escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.8 - Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.
È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuoleove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà
determinata in considerazione dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 30 gennaio 2023, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
7 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2023/2024 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e del decreto interministeriale 17 maggio 2018 (“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di
istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”), gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, ad uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. Nelle Regioni che hanno adottato il Repertorio nazionale previsto dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (recepito con decreto interministeriale 7 luglio 2020, n. 56) gli studenti potranno iscriversi ai percorsi afferenti alle qualifiche triennali e ai diplomi quadriennali del nuovo Repertorio. Nelle altre Regioni gli studenti potranno iscriversi ai percorsi collegati alle qualifiche e ai diplomi del precedente Repertorio.
8 - Trasferimento di iscrizione
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2023, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione (4).
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.
Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.
9 - Accoglienza e inclusione
9.1 - Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2023/2024, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).
9.2 - Alunni/studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
9.3 - Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe. Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del marzo 2022.
10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B
allegata alla presente Nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
− attività didattiche e formative;
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando ilmodello di cui alla scheda C.
11 - Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263, in:
− percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età;
− percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263 possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno;
− percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.
Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.
Dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti seguono con successiva Nota.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
(firmato digitalmente)
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
Ai Presidenti delle Regioni
Ai Presidenti delle Province
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di
AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di
TRENTO
e, p.c., Al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
al Gabinetto del Ministro
all’Ufficio legislativo
all'Ufficio Stampa
SEDE
al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni
Via Parigi
ROMA
(1) Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per l’istruzione n. 312 del 20 marzo 2012 e n. 593 del 7 marzo 2013.
(2) Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337-ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quarter, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
(3) La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
(4) In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#iscrizione #line #scuola #istruzione #percorso #domanda #classe #esercente #alunno #anno
n° 252
Area: Normativa

1. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di diploma.
2. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio.
3. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione, e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneità.
4. L'esame di diploma è sostenuto al compimento dei corsi di studio.
5. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico.
6. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
7. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame è ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno.
8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. (1)
(1) Ai sensi dell’art. 14 comma 1 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 il presente articolo perde efficacia a decorrere dalla emanazione del regolamento didattico di cui all’art. 10 dello stesso DPR 212/2005.
KEYWORDS
#istruzione secondaria di secondo grado#accademia #danza
26/11/2024 n° 47577
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026
Premessa
Le iscrizioni costituiscono, com’è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
Nell’ambito di tale attività assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare o trasformare le istituzioni scolastiche, arricchiscono l’offerta formativa, attivando o sopprimendo indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.
Nel quadro di questo procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici Scolastici Regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, pongono la massima attenzione al fatto che tale processo si svolga nei tempi prescritti, fornendo il proprio contributo alla realizzazione sul territorio di un’offerta formativa equilibrata, al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti.
In coerenza con la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. 39343 del 27 settembre 2024 avente ad oggetto “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa)”, tenuto conto della funzione di comunicazione tra scuola e famiglie, in particolare nella fase delle iscrizioni, del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), si fissa il termine ultimo per l’eventuale aggiornamento annuale del PTOF al 7 gennaio 2025, giorno antecedente alla data di avvio delle iscrizioni per l'anno scolastico 2025/2026.
L’accesso al sistema di iscrizioni on line
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it) (1), punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.
All’interno della Piattaforma Unica è presente il punto di accesso alle iscrizioni on line, con tutte le informazioni utili per la procedura, raggiungibile a partire dalla voce di menu “Iscrizioni” posta all’interno della sezione “Orientamento”.
Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“Il tuo percorso”) in relazione alle competenze e aspirazioni (“E-Portfolio” e “Docente tutor”), nonché all’offerta formativa (“Guida alla scelta”) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (“Statistiche su istruzione e lavoro”).
Ambito di applicazione e termine delle iscrizioni
La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2025/2026, le iscrizioni:
− alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
− alle prime classi delle scuole di ogni grado;
− al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema di iscrizioni on line e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati tali percorsi in regime di sussidiarietà;
− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio, né quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto cenno nel successivo paragrafo 11, si rinvia a una ulteriore Nota con istruzioni di dettaglio.
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2025/2026 possono essere presentate dall’8 al 31 gennaio 2025.
1 - Iscrizioni on line
1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica. Le scuole paritarie che non utilizzano la procedura on line dovranno inserire tempestivamente le domande ricevute in modalità cartacea sul portale SIDI nell’area “Gestione alunni - Gestione Iscrizioni” tramite la funzione “Iscrizione diretta”.
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del giorno 31 gennaio 2025.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento” (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.
Si ricorda che il sistema di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti.
Successivamente, in fase della finalizzazione delle iscrizioni, nel caso in cui la scuola di destinazione abbia messo a disposizione, nell’area “ComUnica” della Piattaforma Unica, i documenti relativi al patto di corresponsabilità, alle autorizzazioni all’uscita anticipata e/o alle deleghe al ritiro all’uscita, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno trasmettere le informazioni richieste dalla scuola direttamente in piattaforma, accedendo con il
proprio profilo.
1.2 - Esclusioni dal sistema di iscrizioni on line
Sono escluse dalla modalità telematica e, pertanto, le relative domande vanno presentate in modalità cartacea direttamente all’istituzione scolastica, le iscrizioni relative:
− alle sezioni della scuola dell’infanzia;
− alle scuole della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo/articolazione/opzione, anche sperimentale;
− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
− ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
− agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate si fa riferimento alle indicazioni generali contenute nei corrispondenti paragrafi della presente Nota.
2 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”.
Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”.
In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
È possibile consultare sul portale SIDI la nota riassuntiva della procedura e l’aggiornamento della pagina dedicata alle iscrizioni.
Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso la pagina dedicata al sistema di iscrizioni on line sulla Piattaforma Unica
(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).
Le domande di iscrizione alle classi prime sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. A tal fine, la collaborazione tra scuole ed Enti locali consente di definire in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, con le variazioni che di anno in anno possono rendersi necessarie. Gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. Ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale avrà cura di individuare un referente per le iscrizioni per l’efficace coordinamento tra amministrazione centrale e periferica.
2.1 - Adempimenti vaccinali
Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2025, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
2.2 - Contributi volontari e tasse scolastiche
I contributi scolastici delle famiglie sono volontari (2) e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero previsti dall’art. 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le famiglie devono essere preventivamente informate circa le attività - coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa - finanziate con i contributi volontari medesimi. Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito Internet dell’istituzione scolastica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il programma annuale (3), comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990, gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
− tassa di iscrizione: € 6,04;
− tassa di frequenza: € 15,13;
− tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09;
− tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per approfondimenti, anche sugli ulteriori casi di esonero (es. per merito), si rinvia alla Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 14 giugno 2019, prot. n. 13053.
2.3 - Iscrizioni in eccedenza
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola.
Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L’estrazione a sorte costituisce l’extrema ratio.
Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità nell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di istituto che fissano i criteri di precedenza.
La scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti dalla presente Nota.
L’ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione, qualora sia impossibilitata ad accoglierla in quanto eccedente rispetto ai posti rimasti disponibili, è tenuta ad affiancare la famiglia nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad accertarsi che il procedimento si concluda con l’effettiva iscrizione dell’alunno/studente. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale forniranno ai dirigenti delle scuole il necessario supporto in questo processo, interessandosi direttamente di eventuali casi particolari in relazione alla collocazione territoriale delle scuole (soprattutto per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione) e/o di specifici indirizzi di studio per quanto riguarda il secondo ciclo.
Questo supporto alla famiglia nell’individuazione di una scuola in grado di accogliere l’iscrizione assume un rilievo ancora maggiore per gli alunni/studenti in età dell’obbligo alla luce dell’art. 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente il rafforzamento delle misure relative al rispetto dell’obbligo di istruzione.
Tale responsabilità ricade in capo alle scuole e agli Uffici di ambito territoriale anche in caso di impossibilità di accoglimento, per mancata disponibilità di posti, di domande di iscrizione in corso d’anno.
Tenuto conto della frequenza con la quale si verifica la necessità di trattare domande di iscrizione pervenute in corso d’anno in relazione a trasferimenti della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro, pare opportuno che il Consiglio di istituto prenda in considerazione anche questa casistica e deliberi i criteri di precedenza nell’accoglimento delle stesse, tenendo in
particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi e che non devono causare l’interruzione della frequenza per gli alunni/studenti.
2.4 - Raccolta dei dati personali
Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per offrire ad alunni e a studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.
In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati richiesti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell’iscrizione scolastica.
A tale proposito, si richiama la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati come eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.
Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione o per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori.
Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo, secondo le seguenti modalità:
− per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l’accettazione per le scuole paritarie e i centri di formazione professionale regionale;
− per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.
Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.
3 - Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− individuano la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
− accedono all’area riservata della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025;
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2025;
− dopo la conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione procedono, prima dell’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, all’inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola, anche per il tramite della sezione di gestione documentale “ComUnica” presente all’interno della Piattaforma Unica, se utilizzata dalla scuola;
− tra il 26 maggio e il 30 giugno 2025 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 11.
Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronica.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337- quater (4) del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano. Fondamentale sarà il ruolo che potranno svolgere gli Uffici Scolastici Regionali, in raccordo
con le scuole e gli Enti locali, nell’informare le famiglie circa tali nuove disposizioni.
4 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo
ciclo di istruzione
4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Per l’anno scolastico 2025/2026 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare in modalità cartacea all’istituzione scolastica prescelta dall’8 al 31 gennaio 2025, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1, specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
Ai sensi dell’articolo 2 (5) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2025/2026 entro il 31 dicembre 2025).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2026. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2026.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2025, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:
− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Devono essere attivate, da parte degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle
richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza e idonea motivazione, l’eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
4.2 - Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano, dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025, attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
− iscrivono alla prima classe della scuola primaria, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione, i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2025;
− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 aprile 2026. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2026.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.
Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto per le classi quarta e quinta della scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno che le scuole, nel corso delle assemblee che precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, informino i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio interesse. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto del competente Ufficio di ambito territoriale, affiancare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 31
gennaio 2025 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell’anno scolastico di riferimento.
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli studenti inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
4.3 - Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025.
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie
pomeridiane.
Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla presenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il
necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Si rammenta che dal 1° settembre 2023 è entrato in vigore il decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. L’attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di alunni di differenti sezioni o di una intera sezione a indirizzo musicale, è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali e all’assegnazione alla scuola del relativo organico. Pertanto, in sede di iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale. Di conseguenza, si invitano i dirigenti scolastici ad attivare per tempo le opportune interlocuzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale e a fornire una corretta informazione ai genitori in merito alle realistiche possibilità di attivazione dei percorsi.
Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Come previsto dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto interministeriale 176/2022, le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti, di norma, entro il 31 gennaio 2025 o, al massimo, entro i quindici giorni successivi, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Si ricorda alle scuole la necessità di definire il regolamento per l’organizzazione dei percorsi ai sensi dell’articolo 6 del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176. L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 31 gennaio 2025 e alla stessa è allegato il progetto
didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima da seguire in corso d’anno.
L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli studenti inserendone l’esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
5 - Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento
L’obbligo decennale di istruzione, di cui all’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
− frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
− sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
− istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia il percorso di studi di interesse, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno. Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.
Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.
6 - Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 sono effettuate attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno dei percorsi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 e legge 27 dicembre 2023, n. 206), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che tale consiglio va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. In attuazione dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR e valorizzare il “consiglio di
orientamento” rilasciato dalle istituzioni scolastiche, è stato adottato, con il decreto ministeriale 14 novembre 2024, n. 229, il modello nazionale di “consiglio di orientamento”, che è integrato e messo a disposizione delle famiglie all’interno dell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, accessibile nell’area riservata della Piattaforma Unica. Si precisa che, trattandosi di “consiglio”, lo stesso si configura quale strumento idoneo a orientare la scelta dello studente e non può essere utilizzato dalla scuola come elemento preclusivo all’accoglimento di una domanda di iscrizione.
6.1 - Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema di iscrizioni on line comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda sono inoltre disponibili anche sull’app IO.
Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in considerazione il percorso prescelto.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021.
6.2 - Disposizioni relative a specifici indirizzi
6.2.1 - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2025 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei repertori.
6.2.2 - Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.
Sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2025/2026, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
6.2.3 - Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali
Con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344 è stato promosso, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, il rinnovo e l’ampliamento del Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, destinato alle classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, delle istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione professionale Si ricorda che tali percorsi quadriennali possono essere attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato per ciascuna istituzione scolastica. In caso di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri definiti dal Consiglio di istituto, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. b) dell’Avviso del Ministero dell’istruzione n. 2451/2021.
È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2025, purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21 gennaio 2019.
Per una corretta informazione dei genitori deve essere ricordato, nel corso delle attività di orientamento, che i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano al termine del quarto anno, con il superamento dell’esame di stato, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’accesso agli ITS Academy e ai percorsi universitari e AFAM.
6.2.4 - Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali nell’ambito della
sperimentazione nazionale della filiera tecnologico-professionale Si rappresenta che, nelle more dell’attuazione della legge 8 agosto 2024, n. 121 relativa alla istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, le scuole già autorizzate, ai sensi del decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023 e dell’avviso prot. 2608 di pari data,
all’attivazione di classi prime dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera per l’anno scolastico 2024/2025 sono automaticamente autorizzate ad acquisire iscrizioni alle classi prime dei percorsi sperimentali quadriennali anche per l’anno scolastico 2025/2026 esclusivamente per l’indirizzo/articolazione/opzione già autorizzato/a.
Per l’anno scolastico 2025/2026 è inoltre in fase di emanazione un nuovo decreto ministeriale con relativo Avviso pubblico per la proposizione di candidature finalizzate all’attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali della filiera tecnologico professionale. A conclusione della procedura di valutazione delle candidature, in tempo utile per le iscrizioni on line, con decreto direttoriale saranno autorizzati i nuovi percorsi sperimentali quadriennali.
6.2.5 - Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici
Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dall’8 al 31 gennaio 2025, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2025/2026, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Deve essere presentata apposita domanda per:
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 9.
Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.6 - Iscrizioni alla prima classe del liceo del made in Italy
Com’è noto, l’art. 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 ha introdotto il percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell’articolazione del sistema dei licei di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Tale percorso mira a promuovere, in vista dell’allineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, conoscenze, abilità e competenze specifiche nelle scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione dei settori produttivi del made in Italy, competenze
comunicative in due lingue straniere moderne, nonché l’acquisizione della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy. Vengono inoltre rafforzati i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e la laboratorialità. Relativamente a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, della citata legge 206/2023, si precisa che, nell’ambito della programmazione regionale, l’attivazione di classi prime del liceo del made in Italy comporterà la contestuale riduzione, di pari numero, di classi prime afferenti all’opzione economico-sociale presente all’interno del percorso del liceo delle scienze umane. Infine, si precisa che il decreto del Presidente della Repubblica di adozione del regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy di cui all’art. 18, comma 2, della legge 206/2023 è in corso di emanazione.
6.2.7 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dall’8 al 31 gennaio 2025, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2025/2026 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni anche sperimentali.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni alle terze classi di studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda di un indirizzo che non si sviluppi in articolazioni e/o opzioni (es. Turismo) che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:
− prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.7.1 - Iscrizioni alla terza classe dell’indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE)
Con decreto ministeriale 31 agosto 2021, n. 269 è stata prevista l’attivazione, dall’anno scolastico 2021/2022, della sperimentazione nazionale, dalle classi terze, del percorso integrato Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica - indirizzo Trasporti e logistica. Con successivi decreti direttoriali, rispettivamente del 10 settembre 2021, n. 1594 per l’anno scolastico 2021/2022, del 16 dicembre 2021, n. 2587 per l’anno scolastico 2022/2023 e del 10 gennaio 2023, n. 13 per l’anno scolastico 2023/2024, sono state autorizzate all’attivazione di tale percorso n. 29 istituzioni scolastiche.
Come per l’anno scolastico 2024/2025, anche per l’anno scolastico 2025/2026 è prorogata la sperimentazione in esame e le scuole già autorizzate all’attivazione del percorso sperimentale che intendano proseguire nella sperimentazione devono proporre nella propria offerta formativa il percorso sperimentale integrato ai fini dell’attivazione di classi terze.
6.2.8 - Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali
Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie devono fare riferimento agli indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO.
Il citato decreto interministeriale può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi, ma anche le innovazioni metodologiche, didattiche ed organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali.
6.2.9 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali - Scelta del percorso formativo in base alla declinazione degli indirizzi adottata dalla scuola
Possono iscriversi al terzo anno dei nuovi istituti professionali gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla classe successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2025/2026, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Le innovazioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 61/2017 e al successivo Regolamento 92/2018 hanno ridefinito la struttura dei curricoli dell’istruzione professionale abolendo le articolazioni e le opzioni a favore di una declinazione dei percorsi, dal terzo anno, da definirsi a cura delle singole scuole in relazione ai fabbisogni specifici dei territori coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.
La prosecuzione del percorso di studi dello studente, pertanto, può essere effettuata in relazione alle possibili declinazioni dei percorsi che la scuola avrà attivato. Le iscrizioni saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in base all’effettiva offerta formativa da questa erogata, in ragione delle specifiche richieste del territorio e della programmazione regionale.
Qualora gli studenti frequentanti il secondo anno di uno degli undici indirizzi dell’istruzione professionale vogliano orientare la propria scelta nella prosecuzione del percorso, del medesimo indirizzo, in una specifica declinazione offerta da un istituto diverso da quello frequentato, dovranno farne richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse previa acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di provenienza. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di appartenenza è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione. Si rammenta l’importanza, in questi casi, del Progetto Formativo Individuale quale strumento di evidenza dei saperi e delle competenze acquisite dallo studente. Tali scelte sono in ogni caso escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.10 - Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.
È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio 2025, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
7 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema di iscrizioni on line su base volontaria.
Si sottolinea che l’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e del decreto interministeriale 17 maggio 2018 (“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”), gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, ad uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale previsto dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (recepito con decreto interministeriale 7 luglio 2020, n. 56) gli studenti potranno iscriversi ai percorsi afferenti alle qualifiche triennali e ai diplomi quadriennali del nuovo Repertorio.
8 - Trasferimento di iscrizione
Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio, ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione (6). Per ulteriori indicazioni si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.
Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.
9- Accoglienza e inclusione
9.1 - Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero, qualora non disponibile, il profilo dinamico funzionale, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all’autonomia e alla comunicazione a carico della Regione o dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2025/2026, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).
9.2 - Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
9.3 - Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Al riguardo, rinviando alle previsioni di cui alla nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 e all’art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si evidenzia la necessità di prestare particolare cura alla programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire un’equa distribuzione della popolazione scolastica e di prevenire anomale e non giustificate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del marzo 2022.
9.4 - Alunni/studenti che sono stati adottati
La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati.
In caso di adozione internazionale, qualora l’iscrizione avvenga in una fase in cui l’iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l’adozione avvenuta all’Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).
In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l’iscrizione (7).
10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 26 maggio al 30 giugno 2025
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
− attività didattiche e formative;
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati utilizzando il modello di cui alla scheda C.
11 - Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:
− percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti
dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età;
− percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno;
− percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.
Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.
Dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti seguono con successiva Nota.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
(firmato digitalmente)
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
Ai Presidenti delle Regioni
Ai Presidenti delle Province
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di
AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di
TRENTO
e, p.c., Al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
al Gabinetto del Ministro
all’Ufficio legislativo
all'Ufficio Stampa
SEDE
al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni
Via Parigi
ROMA
*****
(1) Per maggiori dettagli sulla Piattaforma Unica e sui suoi servizi si rimanda alle note prot. 2790 dell’11 ottobre 2023, prot. 5432 del 21 dicembre 2023, prot. 1731 del 26 marzo 2024, prot. 3317 del 10 giugno 2024, prot. 3601 del 1° luglio 2024, prot. 3813 dell’11 luglio 2024, prot. 4121 del 2 agosto 2024, prot. 4710 del 12 settembre 2024.
(2) Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per l’istruzione n. 312 del 20 marzo 2012 e n. 593 del 7 marzo 2013.
(3) Il programma annuale, salvo proroghe, viene predisposto entro il 30 novembre e approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno.
(4) Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337- quarter, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
(5) La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
(6) In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
(7) Si vedano in proposito le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati, nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati nota prot. n. 7443 del 18.12.2014).
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni
12/11/2020 n° 20651
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.
Premessa
Le iscrizioni costituiscono, com’è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
Nell’ambito di tale attività, assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare e/o trasformare le istituzioni scolastiche, provvedono ad arricchire l’offerta formativa, attivando nuovi indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.
Nel quadro di tale procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici Scolastici Regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, vorranno porre la massima attenzione a che tale processo si svolga nei tempi normativamente previsti, fornendo il proprio qualificato contributo alla distribuzione sul territorio di un’offerta formativa equilibrata al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle istituzioni scolastiche sulla fase di aggiornamento e successiva pubblicazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 che, oltre ad essere un documento di progettualità scolastica, rappresenta uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia, soprattutto nella fase delle iscrizioni. Per offrire alle scuole tempi più distesi si comunica che, come già anticipato nella Nota DGOSV prot. 17377 del 28 settembre 2020, il termine utile per l’eventuale aggiornamento del PTOF 2019/2022 viene a coincidere con la data di apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022 (4 gennaio 2021).
Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole. Le istituzioni scolastiche potranno valorizzare il QR Code con i materiali informativi di presentazione dell’offerta formativa.
Ambito di applicazione
La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2021/2022, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni grado;
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto cenno nel paragrafo 11, si rinvia a una successiva Nota nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni.
1 - Iscrizioni on line
1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica. Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022.
1.2 - Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
1. alle sezioni della scuola dell’infanzia;
2. alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
3. alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
4. al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
5. ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
6. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate, si fa riferimento alle indicazioni generali contenute nei corrispondenti paragrafi della presente Nota.
2 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni”.
Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
È possibile consultare sul portale SIDI la nota riassuntiva del processo stesso e l’aggiornamento della pagina dedicata alle iscrizioni. Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia (senza considerare, dunque, l’organico Covid), al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. A tal fine, un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali consente di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.
Gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali vigileranno affinché sia garantita in ogni caso, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. A tal fine, avranno cura di individuare un referente per le iscrizioni e di trasmettere i relativi riferimenti alla scrivente Direzione (dgosv.ufficio2@istruzione.it) per realizzare una più efficace sinergia tra amministrazione centrale e periferica.
2.1 - Adempimenti vaccinali
Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
2.2 - Contributi volontari e tasse scolastiche
Si rammenta che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari (1) e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica, sezione Amministrazione trasparente, il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
In merito alle tasse scolastiche si specifica che le stesse sono dovute per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
- tassa di iscrizione: € 6,04;
- tassa di frequenza: € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per ulteriori approfondimenti, anche in merito agli ulteriori casi di esonero, si rinvia alla Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 13053 del 14.6.2019.
2.3 - Iscrizioni in eccedenza
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
Si rammenta in proposito che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse.
Si ritiene, inoltre, sia da evitare il criterio di precedenza consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione.
In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema ratio. Resta inteso che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di istituto che fissano i criteri di precedenza.
È opportuno chiarire che la scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà comunque trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti dalla presente Nota.
2.4 - Raccolta dei dati personali
Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per fornire ad alunni e a studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa e alle risorse disponibili.
In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate, valutando che i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell’iscrizione scolastica e se tale finalità possa essere validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola.
A tale proposito, si richiama la Nota della scrivente Direzione generale del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti. Pertanto, le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione, o per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa, dovranno essere definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori. Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le seguenti modalità:
1. per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l’accettazione per le scuole paritarie o i centri di formazione professionale regionale;
2. per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.
Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati e solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.
3 - Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021;
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater (29 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R.
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
4 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione
4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, si conferma che per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.
Ai sensi dell’articolo 2 (3) del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 89/2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Devono essere attivate, da parte degli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. 89/2009 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza, l’eventuale mancato accoglimento delle domande, debitamente motivato, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
4.2 - Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati di cui alla Nota prot. n. 7443 del 14/12/2014, nonché all’articolo 114, comma 5, del d. lgs. 297/1994.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del d.PR 89/2009, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe, con un numero minimo di 15 alunni. Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno.
Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. Ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 62/2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
4.3 - Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del d.P.R. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze che devono essere portate a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 25 gennaio 2021 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno.
Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 62/2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni sostengono, in qualità di candidati privatisti, l’esame di idoneità, presso una scuola statale o paritaria, nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria nonché l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
5 - Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento
L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà”;
-sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
6 - Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (d.P.R. 89/2010 e d.P.R. 52/2013), degli istituti tecnici (d.P.R. 88/2010) e degli istituti professionali (d.lgs. 61/2017), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
6.1 - Procedure di iscrizione La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
6.2 - Disposizioni relative a specifici indirizzi
6.2.1 - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 89/2010 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 382/2018, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 25 gennaio 2021 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato DM 382/2018 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei repertori.
6.2.2 - Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici
Il d.P.R. 52/2013, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risultano autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2021/2022, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.
6.2.3 - Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali
Con DM 567/2017 è stata prevista l’attuazione, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale a carattere sperimentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato alle classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.
I percorsi quadriennali afferenti al piano nazionale di innovazione ordinamentale possono riguardare anche le classi prime dell’anno scolastico 2021/2022 delle scuole statali e paritarie di cui ai decreti direttoriali 1568/2017 e 103/2018, fermo restando il limite dell’attivazione di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per ciascuna istituzione scolastica.
Si ribadisce la possibilità di iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, nati tra il 1°gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2021, purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21.1.2019.
6.2.4 - Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici
Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Deve essere presentata apposita domanda per:
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8. Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.5 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Sono disposte d’ufficio, a titolo esemplificativo, le iscrizioni di studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda dell’indirizzo “Turismo” che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo. Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:
− prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Si ribadisce che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.6 - Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali
Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del d.lgs. 61/2017.
Con decreto interministeriale 92/2018 sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO.
Il citato decreto interministeriale può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi ma, anche, le innovazioni metodologiche, didattiche ed organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali.
6.2.7 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali – scelta del percorso formativo in base alla declinazione degli indirizzi adottata dalla scuola
Com’è noto dall’anno scolastico 2020/2021 è attivo il terzo anno dei nuovi istituti professionali di cui al d.lgs. 61/2017 e al citato decreto interministeriale 92/2018.
Con il nuovo ordinamento il triennio degli istituti professionali non è più organizzato con le articolazioni e le opzioni come nel precedente ordinamento.
Possono iscriversi al terzo anno dei nuovi istituti professionali gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
L’articolo 3, comma 5, del d.lgs. 61/2017 consente alle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale di declinare gli undici indirizzi di studio in percorsi formativi specifici richiesti dal territorio e coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.
La prosecuzione del percorso di studi dello studente, pertanto, potrà essere effettuata in relazione alle possibili declinazioni dei percorsi che la scuola avrà attivato.
Le scelte operate dagli studenti, in relazione alle possibili declinazioni adottate dalla scuola sulla base di opportune attività di orientamento, saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in base all’effettiva offerta formativa da questa erogata, in ragione delle specifiche richieste del territorio e della programmazione regionale. Tali scelte sono in ogni caso escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.8 - Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
L’articolo 8, comma 1, del d.P.R. 88/2010 ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.
È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 25 gennaio 2021, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
7 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema “Iscrizioni on line” su base volontaria.
Si sottolinea che l’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 61/2017 e del decreto interministeriale 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale), gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, ad uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.
Nelle Regioni che hanno adottato il Repertorio nazionale previsto dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (recepito con decreto interministeriale 7 luglio 2020, n. 56) gli studenti potranno iscriversi ai percorsi afferenti alle qualifiche triennali e i diplomi quadriennali del nuovo Repertorio. Nelle altre Regioni gli studenti potranno iscriversi ai percorsi collegati alle qualifiche e ai diplomi del precedente Repertorio.
8 - Trasferimento di iscrizione
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2021, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione (4).
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota prot. n. 1376 del 5 agosto 2020, gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.
Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, potranno richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.
9 - Accoglienza e inclusione
9.1 - Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L..
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62/2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 104/92.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2021/2022, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).
9.2 - Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del d.lgs. 62/2017, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
9.3 - Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.
Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 251/2007 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Nei casi in cui i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.
Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvederanno a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse dal MIUR con Nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.
10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello di cui alla scheda C.
11 - Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. 263/2012, in:
- Percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al D.M. 139/ 2007.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
- Percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, del d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto d.P.R. 263/2012 possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto d.P.R. 263/2012, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.
Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.
Con successiva Nota saranno fornite dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
(FIRMATO DIGITALMENTE)
(1) Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione n. 312 del 20/3/2012 e n. 593 del 7/3/2013.
(2) Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337 ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337 quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.
(3) Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 3Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009.
(4) In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
KEYWORDS
#istruzione dell’infanzia#istruzione primaria#istruzione secondaria di primo grado#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#iscrizione #line #scuola #istruzione #percorso #domanda #classe #esercente #alunno #istituto
n° 68
Area: Normativa

1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media.
3. L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 69.
4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di qualifica professionale; 2) gli esami di idoneità per l'ammissione al terzo corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.
KEYWORDS
#ambulatorio
n° 194
Area: Normativa

1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami. (1)
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente, però, il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami. (1)
(1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente, però, il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#computisteria #puericultura
16/05/2020 n° 10
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine egrado”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l’articolo 12;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante “Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione” e in particolare l’articolo 7, comma 2;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”; VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, concernente le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, col quale sono state adottate le “Linee guida” per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP;
VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno”;
VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95 recante “Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)”;
VISTA la nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952, concernente il “Supplemento Europass al certificato”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, recante “Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto «Esabac Techno» (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell’Esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalaureat tecnologico”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
VISTA la nota direttoriale 28 ottobre 2019, n 22110 avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2019/2020 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 marzo 2020, n. 197, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”;
VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
VISTO l’estratto del verbale n. 59 del Comitato tecnico scientifico del 24 e 25 aprile, concernente l’istanza del Ministero dell’istruzione sul tema dello “svolgimento dell’esame orale di maturità in presenza”, nel quale in CTS “esprime parere favorevole allo svolgimento degli esami di maturità conclusivi del secondo ciclo di istruzione come esame orale in presenza con la modalità in “unico colloquio” purché sia possibile garantire, in idonei ambienti, il distanziamento fisico tra tutti gli attori (membri della commissione, studente), siano rispettate le misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché relativamente alla sanificazione degli ambienti e alla tipologia di pulizia facendo riferimento alle figure dell’ambito;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, e in particolare l’articolo 2, comma 11, il quale prevede che le Regioni monitorino, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica nei territori di competenza. Ove dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione proporrà l’adozione delle misure restrittive necessarie e urgenti per le aree del territorio regionale interessate dall’aggravamento;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”;
VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:
a.di non accogliere le proposte di modifica all’articolo 17, in quanto la presentazione di un elaborato, relativamente alle discipline di indirizzo, consente al candidato di dimostrare maggiormente e in maniera più strutturata il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PECUP, in coerenza con le finalità dell’esame di Stato. Si è comunque meglio specificata la definizione degli eventuali argomenti da assegnare, ai fini della “valorizzazione delle discipline di indirizzo”, con riferimento alla loro diversa natura. Per quanto concerne la strutturazione della prova per i licei musicali e coreutici, la stessa è stata redatta recependo le istanze della cabina nazionale di regia e appare congrua la differenziazione delle situazioni, in ragione delle specifiche pratiche performative, che nel caso delle discipline coreutiche non possono non tenere conto delle condizioni di sicurezza e delle condizioni fisiche dei candidati. Per quanto riguarda la scansione delle parti dell’orale concernenti il PCTO e Cittadinanza e Costituzione, la stessa è specificamente prevista dal d.lgs 62/2017 (articolo 17, commi 9 e 10). Si ritiene che l’indicazione del tempo di svolgimento sia congruo con la strutturazione della prova orale. Quanto alla griglia di valutazione, la stessa si ritiene essenziale per garantire l’omogeneità dei criteri di valutazione, tenuto conto della natura dell’esame di Stato. La griglia, peraltro, adotta indicatori e descrittori di natura trasversale, atti per l’appunto a rendere l’attività valutativa delle commissioni “coerente alla situazione descritta” nel documento del consiglio di classe. In assenza delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, le commissioni sarebbero, in mancanza della griglia di valutazione dell’orale, del tutto prive di criteri oggettivi nazionali, rischiando in tal modo di snaturare le caratteristiche peculiari dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo;
b.di non accogliere, conseguentemente, le modifiche dell’articolo 19, comma 6 (ora comma 5 a seguito della rinumerazione) e dell’articolo 20 comma 3.
ORDINA
Articolo 1
(Finalità e definizioni)
1.La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
2.Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
a)Ministro: Ministro dell’istruzione;
b)Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c)Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
d)Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
e)Decreto legislativo secondo ciclo: decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
f)Regolamento sull’autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
g)Statuto delle studentesse e degli studenti: decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
h)Decreto materie: decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28;
i)Decreto EsaBac: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95;
j)Decreto EsaBac Techno: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614;
k)Ordinanza commissioni: ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 aprile 2020, n. 197;
l)USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
m)PCTO: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
n)IeFP: Istruzione e Formazione professionale.
Articolo 2
(Inizio della sessione d’esame)
1.La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.
Articolo 3
(Candidati interni)
1.Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
a)ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
b)a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;
c)ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo,
i.nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Decreto legislativo secondo ciclo e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato articolo 15, coerente con il percorso seguito. Il Direttore generale dell’USR, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come “articolata”;
ii.nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo secondo ciclo, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e presentano domanda di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale. 2.In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
3.Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4.Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti,
a)nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell’istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame;
b)nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.
Articolo 4
(Candidati esterni)
1.Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato Decreto legislativo, sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza.
2.La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalla presente ordinanza.
3.Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo, sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che
a)compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b)sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c)sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo;
d)hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020.
4.Gli studenti delle classi antecedenti all’ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 3, lettere a) o b) e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2020.
5.Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Decreto legge l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Decreto legislativo.
6.I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: a)nell’ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 non ancora regolamentati; b)nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno;c)nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Decreto legislativo secondo ciclo, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette Province autonome.
7.Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.
Articolo 5
(Sedi dell’esame)
1.Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo sono sedi dell’esame per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l’esame di Stato.
2.Per i candidati esterni, sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari ai quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l’esame in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
3.Il procedimento di assegnazione dei candidati esterni alle sedi d’esame segue le modalità di cui all’articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo e al paragrafo 3 della nota direttoriale 28 ottobre 2019, n. 22110.
Articolo 6
(Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)
1.Il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame verifica le domande e i relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente all’USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
2.Dopo il perfezionamento della procedura di assegnazione di cui all’art. 5 comma 3, il dirigente scolastico assegna i candidati esterni, assegnati all’istituto statale o paritario dall’USR, tra le diverse sottocommissioni dell’istituto. A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente assegnati più di trentacinque candidati.
3.Negli indirizzi di studio nei quali, ai sensi del Decreto materie, la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.
4.Negli indirizzi di studio nei quali sono stati individuati commissari della classe di concorso generica “A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, i candidati esterni vanno assegnati a sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui vengono abbinati.
Articolo 7
(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)
1.I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
2.La modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzata anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
Articolo 8
(Presentazione delle domande)
1.I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all’esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota del MIUR 28 ottobre 2019, n. 22110.
Articolo 9
(Documento del consiglio di classe)
1.Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre:
a)le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;
b)i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1;
c)per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2.Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3.Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
4.Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.
5.Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.
6.Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.
Articolo 10
(Credito scolastico)
1.Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2.Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.
3.I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.
4.I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
5.Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
6.Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.
7.Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a)nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza;
b)nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti;
c)per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di Stato;
d)agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta;
e)in Regione Lombardia, l’attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub i., ammessi all’esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, è attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta in base al punteggio del titolo di Diploma professionale, per la classe quinta in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4 e sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso;
f)nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii. secondo le modalità di cui al Protocollo d’intesa tra il MIUR e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella D di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. Il consiglio di classe dell’istituzione formativa delibera in merito all’ammissione degli studenti all’esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell’esame di qualifica professionale, dei risultati dell’esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. In particolare, ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:
i.ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella D di cui all’Allegato A alla presente ordinanza, relativa ai criteri per l’attribuzione del credito scolastico;
ii.i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell’esame di qualifica;
iii.i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;
iv.i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l’esame di Stato.
8.Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,
a)in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.
b)il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti.
c)il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti;
9.Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 7, lettera c) e d). In particolare:
a)per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare:
i.sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
ii.nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;
iii.nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.
b)per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.
Articolo 11
(Commissioni d’esame)
1.Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza commissioni, le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
2.I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell’articolo 5 dell’Ordinanza commissioni.
3.Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la commissione si avvale, ove già non presenti in commissione, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all’albo dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti.
4.Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite dall’USR, su segnalazione del dirigente scolastico, commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura, eventualmente integrate con docenti dell’istituzione scolastica di iscrizione.
5.Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub i., i docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari designati dal consiglio di classe di associazione dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
6.Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii. sono nominate dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel protocollo di intesa.
Articolo 12
(Sostituzione dei componenti delle commissioni)
1.La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
2.Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
3.Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti.
4.Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020.
5.In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità:
a)individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
b)individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
c)individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
d)individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
e)nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
i.docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
ii.docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;
iii.docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato.
6.Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
7.In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
8.Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
9.L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.
Articolo 13
(Riunione territoriale di coordinamento)
1.Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il dirigente preposto all’USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull’esame di Stato. La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi in modalità telematica in relazione all’evolversi della presente situazione epidemiologica – costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.
Articolo 14
(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)
1.Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.
2.Il presidente o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti all’USR, se l’assenza riguarda il presidente, ovvero al dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.
3.Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.
4.Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari interni che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti.
5.Nelle sottocommissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d’istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse.
6.Al termine della riunione plenaria, mediante affissione all’albo dell’istituto sede d’esame il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.
Articolo 15
(Riunione preliminare della sottocommissione)
1.Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.
2.Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.
3.Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni:
a)se nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
b)se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile.
4.Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente comunica le situazioni al dirigente scolastico il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri di cui all’articolo 13, comma 4, e le trasmette all’USR. L’USR provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3 lettera b). Le sostituzioni sono disposte immediatamente nei casi concernenti i candidati interni; prima della sessione straordinaria nei casi concernenti i candidati esterni ammessi all’esame.
5.I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare l’incarico rilasciano le dichiarazioni di cui al comma 3.
6.Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni. In particolare esamina:
a)l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
b)le domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell’abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l’attestazione in cui si indichi l’assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
c)la copia dei verbali delle operazioni di cui all’articolo 10, relative all’attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
d)il documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;
e)il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 19, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Decreto legislativo;
f)l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l’esame con le prove differenziate ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Decreto legislativo;
g)per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.
7.Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
a)qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d’esame con riserva;
b)qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituto sede d’esame, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;
c)qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
8.In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:
a)le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17;
b)i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;
c)i criteri per l’attribuzione della lode.
9.Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.
Articolo 16
(Prova d’esame)
1.Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
2.Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a)di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b)di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c)di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.
3.La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida
Articolo 17
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
1.L’esame è così articolato e scandito:
a)discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;
b)discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;
c)analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;
d)esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e)accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
2.Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.
3.La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.
4.Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
a)i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
b)per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno.
5.Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto.
6.La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B.
Articolo 18
(Progetto Esabac e Esabac-techno. Percorsi a opzione internazionale )
1.Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
2.Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove di cui al decreto EsaBac Techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
3.Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del colloquio.
4.Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac o EsaBac Techno risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.
5.Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.
6.L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac o EsaBac Techno, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dicitura esito negativo nel caso di mancato superamento.
7.I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.
8.La prova di cui al comma 7 accerta le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di Lingua e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera.
9.Della valutazione della prova orale di cui al comma 7 si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del colloquio.
10.Ai fini dell’espletamento delle prove di cui ai commi 3 e 7, ogni sottocommissione può assegnare ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all’articolo 17, comma 3, ove necessario.
11.Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale consente l’accesso agli istituti di istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.
Articolo 19
(Esame dei candidati con disabilità)
1.Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
2.Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7,qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
3.La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.
4.Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.
5.Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
6.Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.
7.Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
8.Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Articolo 20
(Esame dei candidati con DSA)
1.Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2.La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3.Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.
4.I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
5.I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Articolo 21
(Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)
1.Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
2.Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.
3.La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
4.Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei comma 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 22
(Verbalizzazione)
1.La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame, nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2.La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.
3.Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l’applicativo “Commissione web”, salvo motivata impossibilità.
Articolo 23
(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
1.Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione.
2.Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.
3.Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.
4.Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 15, comma 8, lettera b).
5.La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: a)abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b)abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
6.I presidenti di commissione possono trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.
7.Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti dai Dirigenti tecnici che hanno svolto l’attività di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull’andamento generale dell’esame di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competente USR, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.
8.I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dei diplomi; nel caso in cui gli stessi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna dei diplomi stessi.
9.I certificati rilasciati dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati - a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Tale dicitura non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.
10.Per i candidati che hanno superato l’esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.
11.Al termine dell’esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame. Per l’esame EsaBac ed EsaBac techno, il diploma di Baccalauréat è consegnato in tempi successivi.
Articolo 24
(Supplemento Europass al certificato)
1.Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma, il Supplemento Europass al certificato.
2.I Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell’apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali.
3.Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati dell’istituzione scolastica, del diplomato e con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Le istituzioni scolastiche non apportano modifiche al certificato e lo consegnano allo studente diplomato, come da nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952.
4.Il Supplemento Europass al certificato tiene luogo, per il corrente anno scolastico, del curriculum dello studente di cui all’articolo 21, comma 2, del Decreto legislativo.
Articolo 25
(Pubblicazione dei risultati)
1.L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
2.Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.
3.L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac ed EsaBac techno, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti...” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.
4.Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.
Articolo 26
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)
1.Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,
a)nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;
b)qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
c)nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
2.Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.
Articolo 27
(Versamento tassa erariale e contributo)
1.Il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto dell’iscrizione all’esame.
2.Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Articolo 28
(Accesso ai documenti scolastici e trasparenza)
1.Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al dirigente scolastico o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.
Articolo 29
(Termini)
1.I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.
Articolo 30
(Esame nella Regione autonoma Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano)
1.Per la Regione autonoma Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché le disposizioni normative regionali.
2.Per la Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché le disposizioni normative provinciali.
3.Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza. La parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) è relativa alla lingua slovena. Una parte del colloquio è riservata all’accertamento della padronanza dell’italiano – seconda lingua.
Articolo 31
(Disposizioni organizzative)
1.Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i Dirigenti preposti agli USR valutano l’opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli USR o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
2.Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e condivise con le OO.SS.
3.I Dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, sulla base dei monitoraggi svolti dalle Regioni e dalle Province autonome e dei correlati provvedimenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e dal decreto del Ministro della sanità, 30 aprile 2020.
Il Ministro dell’Istruzione
On. dott.ssa Lucia Azzolina
KEYWORDS
#esami di stato#istruzione secondaria di secondo grado#esame #candidato #classe #commissione #credito #articolo #prova #istruzione #colloquio #decreto
n° 1 COMMA 181
Area: Normativa

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;
2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;
4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie; (2)
c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (3)
d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio; (4)
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:
1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; (1)
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;(5)
f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico; (6)
g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;
6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;(7)
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;(8)
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89. (9)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre-21 dicembre 2016, n. 284 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 52 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente numero.
(2) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 59/2017##286L e il D.lgs. 62/2017##295L.
(3) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 66/2017##285L.
(4) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 61/2017##293L.
(5) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 65/2017##283L.
(6) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 63/2017##296L.
(7) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 60/2017##291L.
(8) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 64/2017##282L.
(9) In attuazione del disposto della presente lettera si veda il D.lgs. 62/2017##295L.
KEYWORDS
#codificazione #ciclo #coreutica #afferenza #talento #coreutici #sinergia #arto #curricolo #nomenclatore
n° 4
Area: Normativa

1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis. (1)
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. (2)
1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo. (2)
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. (2)
1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. (2)
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. (2)
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. (2) (3)
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (2)
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (2)
(1) Comma modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 e successivamente così modificato dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 e così modificato dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019.
(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il D.M. 17 ottobre 2018.
(4) Rubrica così sostituita dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019.
KEYWORDS
#titolo #posto #graduatoria #docente #concorso #comma #quater #sostegno #lettera #conseguire
Pagina: 2
O.M. 26 marzo 2026, n. 54
KEYWORDS

Pagina: 34
Nota 25 marzo 2026, n. 90455
KEYWORDS

Pagina: 171
Indennità di missione (Legge n. 836 del 18 dicembre 1973, DPR 395/88 e successivi aggiornamenti, ...
KEYWORDS

Pagina: 1137
Tasse scolastiche Le tasse scolastiche sono previste unicamente per gli istituti di istruzione s...
KEYWORDS

Pagina: 684
Valutazione dei servizi ai fini pensionistici Nel richiamare quanto già esposto in pre...
KEYWORDS

Pagina: 1173
Infortuni Gestione degli infortuni negli Istituti scolastici L‘art. 2-ter del...
KEYWORDS

Pagina: 194
Indennità di esami (D.I. n. 41/1999 - C.M. n. 104/99 - D.M. n. 6/2007 - C.M. n. 29/2014) La part...
KEYWORDS

Pagina: 69
O.M. 12 marzo 2026, n. 44
KEYWORDS

Pagina: 84
KEYWORDS

Pagina: 325
Permessi e aspettative del personale a tempo indeterminato (CCNL Scuola 29/11/2007; CCNL 18/0...
KEYWORDS

Pagina: 547
Congedo straordinario retribuito di due anni Il D.Lgs. 30/06/2022, n. 105, ...
KEYWORDS

Pagina: 34
O.M. 12 marzo 2026, n. 43
KEYWORDS

Pagina: 1100
IVA e imposta di bollo (DPR 26/10/1972, n. 633 - DPR 26/10/72, n. 642 - Legge n. 662/96 - D.L. n...
KEYWORDS

Pagina: 192
Gite scolastiche e viaggi di istruzione (C.M. n. 214 del 13/07/1982 - D.M. 21/4/1984 - C.M. n. 24...
KEYWORDS

Pagina: 231
Dirigenti Scolastici (D.Lgs. 06/03/1998, n. 59 - D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 - Legge n. 448 del 28/...
KEYWORDS

Pagina: 96
Competenze accessorie Personale a tempo indeterminato e a tempo determinato Ore eccedenti(...
KEYWORDS

Pagina: 51
Trattamento economico insegnanti di religione (Art. 66, comma 7, CCNL 04/08/95, confermato dall&ls...
KEYWORDS

Pagina: 649
Disposizioni in caso di sciopero La Legge n. 146/90 prevede che in caso di sciopero nei...
KEYWORDS

Pagina: 1041
Contratti e appalti pubblici Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell‘U...
KEYWORDS

Pagina: 59
Nota 26 marzo 2026 n. 7766
KEYWORDS

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
Argomenti:
Alunni: studio all'estero
KEYWORDS
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella COOKIE POLICY.
Gentile utente, se vede questo messaggio è possibile che ci sia un problema con l'account che sta utilizzando per accedere a Italiascuola.it.
Per verificare che il suo utente sia abilitato, selezioni l'icona del profilo in alto a destra. L'account sul quale cliccare presenterà l'icona "ITLS" sulla sinistra.
Se l'icona "ITLS" non è presente, significa che il suo utente non è abilitato. Se desidera abbonarsi oppure richiedere il nostro supporto, visiti la sezione "Abbonamenti e Contatti" presente sul sito. Grazie!

