Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 20/07/2021
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  • Diploma conseguito da uno studente all'estero ha automatica validità in Italia?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: studio all'estero

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    #pbb #studente #estero #idoneità #studio #diploma #prefissare #esame #diplomare #frequentare #anno

    Domanda

    Gentilissimi,
    uno studente iscritto per l'a.s. 2020_21 al quarto anno di un Istituto tecnico, ha frequentato l'anno di studio all'estero.

    I genitori hanno comunicato formalmente che lo studente è intenzionato a frequentare anche l'ultimo anno e a diplomarsi all'estero. Gli stessi hanno inoltre manifestato l'impossibilità che lo studente svolga gli esami di idoneità nelle date programmate sulla base delle deliberazioni del Collegio Docenti, poichè nel periodo prefissato lo studente dovrebbe già essere all'estero.

    Si chiede:
    1) se sia possibile che lo studente frequenti l'ultimo anno all'estero, conseguendo un diploma valido anche in Italia;
    2) se sia possibile sottrarsi agli esami di idoneità.

    Risposta

    In base a quanto previsto dalla nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013, la riammissione nella scuola italiana dopo un anno di studio all’estero non è soggetta ad un vero e proprio esame di idoneità ma ad una verifica comparativa dei due percorsi di studio, alla predisposizione e allo svolgimento di prove di verifica sulle discipline non previste all’estero e perciò non affrontate, all’elaborazione di un piano di reinserimento per il recupero di competenze eventualmente non maturate.
    Nel caso in oggetto, sarebbe opportuno che lo studente si sottoponesse alla procedura sopra indicata, perché, in caso contrario, viene vanificata la possibilità di ottenere, dal punto di vista giuridico, l’ammissione alla classe quinta, in particolare per il mancato svolgimento delle prove di verifica.
    Se non fosse possibile svolgere la procedura, lo studente conserverà solo l’ammissione alla frequenza della quarta classe.
    Esercitando l’autonomia organizzativa della scuola, e non trattandosi “strictu sensu” di esami di idoneità, potrebbe essere comunque concordato con la famiglia e con lo studente un diverso calendario di concerto con il consiglio di classe interessato.
    In ogni caso, se lo studente conseguirà il titolo di studio all’estero, tale diploma non avrà automatica validità in Italia, ma dovrà essere attivata, a richiesta dell’interessato da presentare all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, la procedura di riconoscimento dell’equipollenza ai sensi dell’art. 379 del testo unico.

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    Approfondimenti

    Sentenza 09/04/2024 n° 3250
    Area: Giurisprudenza

  • Va annullato il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 5 dell’8 febbraio del 2021 nella parte in cui prevede l'obbligo di partecipare ad un esame integrativo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio c.d. orizzontale - Consiglio di Stato - Sezione Settima
  • L’istituto degli esami integrativi previsti in occasione di un passaggio orizzontale – istituto eccezionale nel panorama ordinamentale in quanto la Costituzione contempla la necessità di esami scolastici nei soli passaggi verticali– è definitivamente scomparso per effetto dell’abrogazione dell’ 192 d.lgs, 297/1994 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 226/2005, con il quale il legislatore ha previsto la possibilità di passaggi di studenti tra classi corrispondenti dei diversi corsi di studio, senza espressamente prevedere la necessità di appositi esami, nella considerazione che ogni scuola è dotata di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e può perciò valutare quali siano le modalità con le quali uno studente può passare da un orientamento scolastico ad un altro. E’ dunque illegittimo il decreto ministeriale impugnato che impropriamente ha fatto rivivere un istituto coperto da riserva di legge ed abrogato per espressa previsione di legge, così contraddicendo una chiara volontà del legislatore, per di più in una materia nella quale va garantita la libertà di insegnamento, sotto il profilo della tutela dell’autonomia didattica dei singoli istituti scolastici, pubblici o privati che siano. Va, inoltre, osservato che con la scelta adottata il legislatore ha inteso promuovere la dinamicità e duttilità dell’ordinamento scolastico, nell’intento di evitare la cristallizzazione delle scelte fatte dallo studente al chiaro scopo di consentire la rimeditazione di una preferenza indicata in una fase – quella adolescenziale - nella quale è altamente verosimile che egli non abbia ancora raggiunto piena maturità ed adeguata consapevolezza culturale, assegnando alla scuola originariamente scelta il compito di orientare lo studente ed accompagnarlo nella fase di passaggio. (Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado del TAR Lazio n. 5847/2022##2719L ed accoglie il ricorso di una società gestrice di istituti paritari di secondo grado, osservando che, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, la tesi accolta non è smentita nemmeno dalla previsione dell’art. 12 comma 5 d.lgs. 62/2017 che, disciplinando il controllo ispettivo ministeriale sugli istituti parificati, lo estende testualmente, oltre che all’esame di idoneità, anche a quelli “integrativi”. Infatti, rimane l’esigenza che il potere ispettivo ministeriale possa essere esercitato anche in occasione dei suddetti passaggi di istituto, a sua volta dovuta alla necessità di assicurare, anche in questo frangente, la coerenza sistematica dell’ordinamento dell’istruzione, in ossequio al comma 3 dell’art. 33 della Costituzione. Tuttavia essa può essere adeguatamente salvaguardata leggendo nella suddetta previsione, nella parte in cui prevede un controllo sugli esami integrativi, un rinvio dinamico, e non statico né letterale, a quegli strumenti che il singolo istituto deve approntare onde verificare e, allo stesso tempo, orientare le scelte dello studente che abbia manifestato l’intenzione di transitare in una scuola di orientamento diverso.)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami

    Sentenza 25/07/2025 n° 6630
    Area: Giurisprudenza

  • Legittima la revoca della parità scolastica quando a seguito di plurime irregolarità e carenze riscontrate l’istituto scolastico non abbia fornito adeguati riscontri - Consiglio di Stato - Sezione Settima
  • E’ legittima la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria in quanto, a fronte dell’accertamento di una serie di irregolarità e carenze, tra cui l’insufficienza delle aule e il superamento della capienza massima consentita delle aule (comunque non essendo risolutiva la suddivisione in turni), l’indebito uso dei laboratori come aule, l’elevato tasso di assenteismo degli studenti, la mancata compilazione del registro elettronico in più classi e le irregolarità negli esami di idoneità e integrativi, l’istituto scolastico nel contraddittorio procedimentale non ha fornito adeguati riscontri, essendosi limitato a smentire i fatti accertati dagli ispettori o a controdedurre in modo generico gli esiti dell’ispezione. Ne deriva che alcuna ulteriore attività di accertamento risultava necessaria ai fini della conclusione del procedimento e che l’adozione del provvedimento di revoca costituiva atto dovuto in relazione alla sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla carenza dei requisiti per ottenere la parità.

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    #parità scolastica

    n° 192
    Area: Normativa

  • Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità. (1)
    2.  Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica. (1)
    3.  Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
    4. 4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)
    5.  È consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame. (1)
    6.  L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore o quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno o nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. (1)
    7.  Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni. (1)
    8.  A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi. (1)
    9.  Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
    10.  I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
    11.  La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

    (1) Ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Successivamente il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare il predetto l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."  

    (2) Comma così modificato dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.

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    #istruzione secondaria di secondo grado#studenti: iscrizioni#prima #privatista #aspirare #quadrimestre #primo #profitto

    n° 1
    Area: Normativa

  • Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione - Decreto legge 09/09/2025 n° 127
  • 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 12:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;

    b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

    c) all'articolo 17:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;

    3) al comma 9:

    3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

    «A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;

    d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;

    e) all'articolo 21:

    1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».

    3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».

    4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

    «a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».

    5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

    «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».

    6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:

    «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».

    7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

    8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.

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    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 2

    Indicazioni sull’organizzazione e sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato di Maturità per l’A.S. 2025/2026

    O.M. 26 marzo 2026, n. 54

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    Pagina: 34

    Formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'A.S. 2025/2026: tutte gli adempimenti delle scuole

    Nota 25 marzo 2026, n. 90455

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    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 20/07/2021
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