Casi & Pareri

Data di pubblicazione: 20/07/2021
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  • Diploma conseguito da uno studente all'estero ha automatica validità in Italia?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: studio all'estero

    KEYWORDS

    #pbb #studente #estero #idoneità #studio #diploma #prefissare #esame #diplomare #frequentare #anno

    Domanda

    Gentilissimi,
    uno studente iscritto per l'a.s. 2020_21 al quarto anno di un Istituto tecnico, ha frequentato l'anno di studio all'estero.

    I genitori hanno comunicato formalmente che lo studente è intenzionato a frequentare anche l'ultimo anno e a diplomarsi all'estero. Gli stessi hanno inoltre manifestato l'impossibilità che lo studente svolga gli esami di idoneità nelle date programmate sulla base delle deliberazioni del Collegio Docenti, poichè nel periodo prefissato lo studente dovrebbe già essere all'estero.

    Si chiede:
    1) se sia possibile che lo studente frequenti l'ultimo anno all'estero, conseguendo un diploma valido anche in Italia;
    2) se sia possibile sottrarsi agli esami di idoneità.

    Risposta

    In base a quanto previsto dalla nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013, la riammissione nella scuola italiana dopo un anno di studio all’estero non è soggetta ad un vero e proprio esame di idoneità ma ad una verifica comparativa dei due percorsi di studio, alla predisposizione e allo svolgimento di prove di verifica sulle discipline non previste all’estero e perciò non affrontate, all’elaborazione di un piano di reinserimento per il recupero di competenze eventualmente non maturate.
    Nel caso in oggetto, sarebbe opportuno che lo studente si sottoponesse alla procedura sopra indicata, perché, in caso contrario, viene vanificata la possibilità di ottenere, dal punto di vista giuridico, l’ammissione alla classe quinta, in particolare per il mancato svolgimento delle prove di verifica.
    Se non fosse possibile svolgere la procedura, lo studente conserverà solo l’ammissione alla frequenza della quarta classe.
    Esercitando l’autonomia organizzativa della scuola, e non trattandosi “strictu sensu” di esami di idoneità, potrebbe essere comunque concordato con la famiglia e con lo studente un diverso calendario di concerto con il consiglio di classe interessato.
    In ogni caso, se lo studente conseguirà il titolo di studio all’estero, tale diploma non avrà automatica validità in Italia, ma dovrà essere attivata, a richiesta dell’interessato da presentare all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, la procedura di riconoscimento dell’equipollenza ai sensi dell’art. 379 del testo unico.

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    Approfondimenti

    Sentenza 21/03/2018 n° 1823
    Area: Giurisprudenza

  • Il passaggio orizzontale degli studenti a classi corrispondenti di altri istituti è legittimo e non richiede esami di promozione e di idoneità - Consiglio di Stato - Sezione Sesta
  • Il passaggio orizzontale degli studenti alla classe corrispondente di altro istituto scolastico, attraverso la previsione di “misure idonee” (consistenti in attività integrative, di sostegno, di affiancamento, di indirizzo), è facoltà contemplata dal vigente ordinamento fin dal DPR 275/1999 e ribadita dal d.lgs. 226/2005 e non risulta successivamente abrogata, in via espressa o tacita, dalla normativa sopravvenuta. Né può validamente affermarsi che i passaggi orizzontali fra diversi tipi ed indirizzi di studio implichino esami di promozione e di idoneità, richiesti, invece, per il passaggio da una classe inferiore ad una superiore, stante l’abrogazione in parte qua dell’art. 192 d.lgs. n. 297/1994 . (Con la presente pronuncia, in applicazione del principio sopra enunciato, il Consiglio di Stato conferma le conclusioni già raggiunte in primo grado, annullando i provvedimenti con i quali l’’Amministrazione aveva revocato la parità scolastica agli istituti scolastici ricorrenti)

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    #istruzione secondaria di secondo grado#parità scolastica#passaggio #indirizzo #istituto #classe #amore #parità #liceo #revoca #tipo #promozione

    Sentenza 02/08/2010 n° 3320
    Area: Giurisprudenza

  • T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - Sezione Terza
  • La nota ministeriale n. 3614 dell’11 maggio 2010, in materia di adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato conclusivo dell’A.S. 2009/2010, stabilisce il divieto assoluto per i candidati di portare con se, tra l’altro, telefoni cellulari di ogni tipo e sanziona con l’esclusione dalle prove d’esame “coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli”. Ne consegue che il provvedimento di allontanamento dalla sede degli esami e l’esclusione dagli esami stessi inflitto ad uno studente per aver trattenuto con se un telefono cellulare durante la prima prova scritta va annullato, in quanto il presupposto per l’applicazione della sanzione in questione, ai sensi della richiamata nota, è l’utilizzo dell’apparecchio per trasmettere all’esterno informazioni sulle prove o per ricevere dall’esterno aiuti per lo svolgimento delle prove stesse, presupposto che, però, non risulta integrato nel caso di specie. (In senso conforme anche Consiglio di Stato sez. VI, sentenza 19 marzo 2008 n. 1214. Tale pronuncia è stata riformata in sede di appello da Consiglio di Stato sez. VI sentenza 27 gennaio 2012 n. 391##217L)

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    #esami di stato#studenti: azione disciplinare#iis #coloro #apparecchiare #utilizzarli #telefonia #barca #maneggiare #cozzo #giordano #tabulato

    n° 382
    Area: Normativa

  • Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria superiore, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.
    2.  A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel comma 1 ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell'art. 366 rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.
    3.  La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al comma 2, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

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    #parità scolastica#risiedere

    n° 381
    Area: Normativa

  • Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione - Decreto legislativo 16/04/1994 n° 297
  • 1.  Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria superiore.
    2.  Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a cui inoltrano la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.
    3.  Le prove di cui all'art. 379, comma 1, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma con qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.

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    #parità scolastica#matrimonio #soggiorno
    SCOPRILI TUTTI

    Pagina: 66

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    #finalizzazione

    Pagina: 66

    Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università

    Legge 11 gennaio 2007, n. 1

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    #finalizzazione
    SCOPRILI TUTTI
    Data di pubblicazione: 20/07/2021
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  • Diploma conseguito da uno studente all'estero ha automatica validità in Italia?
  • Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità
    Argomenti: Alunni: studio all'estero

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    #pbb #studente #estero #idoneità #studio #diploma #prefissare #esame #diplomare #frequentare #anno

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