
Area Tematica: Personale docente
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Personale/docenti: incarichi
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Ho proceduto a pubblicare un avviso per ricerca di personale per le attività previste dal piano estate.
Hanno risposto solo dei docenti interni che però non coprono le intere attività previste.
Posso procedere ad attribuire gli incarichi laddove ho ricevuto le candidature ed a iniziare le attività? e semmai più avanti procederò a un nuovo avviso per reclutare il personale docente mancante? Grazie
Le modalità e le tempistiche di utilizzo delle risorse ex art. 31, c. 6, del D.L. 22/03/2021, n. 41 sono state dettagliate nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11653 del 14/05/2021. In relazione al quesito posto dall’Istituzione scolastica, si rappresenta, in sintesi, che detta nota contiene le seguenti indicazioni:
- […] La progettazione delle attività dovrà prevedere il coinvolgimento dei diversi organi collegiali competenti in materia […]
- […] In merito ai criteri di individuazione del personale da coinvolgere, si rimette alla valutazione della singola scuola l’individuazione del personale ritenuto più idoneo, sulla base della tipologia delle iniziative che si intende attivare. […]
- […] Per quanto concerne le specifiche procedure di affidamento […]si rimanda alle indicazioni fornite[…] nel Quaderno n. 3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”. […]
[…] Si ricorda che, l’articolazione del Piano Estate, così come definita nella nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, rappresenta un’indicazione di riferimento che potrà essere modulata in fase attuativa dalle singole istituzioni scolastiche, valorizzando le peculiarità del contesto in cui operano e gli ambiti di autonomia. Infatti, ai sensi del comma 6 della norma in esame, “[...] Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli
interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi [...]”.
Tanto premesso, entrando nel merito specifico della domanda avanzata dall’Istituto, è nostro avviso che, alla luce delle scelte e delle programmazioni operate dal collegio dei docenti - e dal consiglio di istituto - mediante le necessarie deliberazioni, sia pienamente legittimo, attraverso una nuova calendarizzazione delle attività, attribuire gli incarichi per le candidature ricevute - ed avviare i primi interventi - e, più avanti, procedere con un nuovo avviso per reclutare il personale docente mancante.
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Sentenza 09/12/2025 n° 189
Area: Giurisprudenza

Il soggetto convenuto in giudizio avanti alla Corte dei Conti aveva ottenuto numerosi incarichi di supplenze presso diversi istituti scolastici, dichiarando di possedere una laurea Specialistica in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”, preceduta da laurea triennale in “Ingegneria gestionale della logistica e della produzione”. Le supplenze venivano ottenute a volte presentando dichiarazioni sostitutive di atto notorio indicanti il possesso della laurea, oppure indicando di essere laureando in “Ingegneria delle automazioni”. Gli incarichi ricevuti consistevano nella docenza di Matematica e Fisica o di Scienze e tecnologie Informatiche presso un Liceo Scientifico e presso un Istituto Superiore, oltre a posti di “sostegno psicofisico” presso Istituti comprensivi, fino a Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche presso un Istituto superiore. Dai controlli effettuati, era dunque emerso che i titoli dichiarati dal convenuto non erano veritieri, né era mai stato “laureando” nel corso di laurea in Ingegneria delle automazioni, al quale non risultava neppure iscritto, in quanto lo stesso era in realtà munito del solo diploma di “perito in elettrotecnica e automazione”. Il convenuto si è difeso sostenendo di non aver agito con un intento fraudolento, ma per la necessità di trovare un’occupazione e con la convinzione di poter comunque svolgere con competenza e dedizione le mansioni richieste, aggiungendo di aver svolto le proprie mansioni con la massima dedizione, professionalità e passione, senza mai ricevere alcuna nota di demerito o lamentela da parte di dirigenti, colleghi, studenti o famiglie. La Corte dei Conti ha, in primo luogo, ritenuto pacifica la condotta, essendo stata ammessa dallo stesso convenuto e comunque chiaramente accertata dalle indagini svolte, così come ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta e il danno, e il rapporto di servizio (presupposto indefettibile perché possa sussistere la responsabilità erariale), essendosi esso instaurato di fatto, alla luce dell’illegittimità della costituzione del rapporto. Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto trattarsi di dolo, non essendo ragionevolmente possibile interpretare la condotta del convenuto se non come mossa dal chiaro intento di ingannare l’amministrazione al fine di ottenere incarichi di insegnamento in assenza del titolo abilitante. Per quanto concerne il danno, la giurisprudenza ritiene che una prestazione lavorativa resa da un soggetto privo del titolo di studio abilitante è, in linea di principio, priva di utilità per l’amministrazione, salvo che si tratti di attività meramente esecutive, nelle quali il contenuto professionalmente qualificato della prestazione attesa non è coinvolto, sicché si ammette una limitata utilità del lavoro svolto. Ciò non riguarda tuttavia il caso in esame, poiché l’attività di insegnamento è caratterizzata esclusivamente da un contenuto professionale elevato, tanto più pregnante per quei casi in cui l’ordinamento prevede, quale titolo di accesso, la laurea. In casi siffatti non può ragionarsi di un’utilità della prestazione, in quanto resa, appunto, da un soggetto radicalmente privo della professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico. L’affermazione resta valida anche per quegli incarichi relativi alle classi di concorso A40 e A41, per i quali la difesa sostiene che il convenuto fosse comunque in possesso effettivo di un titolo di studio abilitante diverso da quelli falsamente dichiarati. La tesi è però palesemente contraddetta dalla semplice constatazione che il diploma posseduto sarebbe stato titolo abilitante per una classe di concorso (B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, profilo di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) diversa da quelle alle quali il convenuto ha avuto accesso illecito, in cui, viceversa, il titolo richiesto era il diploma di laurea. Sull’importo del danno, la Corte ha osservato che, di regola, la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati; tuttavia nel caso in esame ha deciso di discostarsi da tale orientamento, ritenendo che le ritenute fiscali subite dal dipendente costituiscano comunque un vantaggio per l’Amministrazione, da considerare nella quantificazione del danno complessivo.
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#responsabilità amministrativa
Sentenza 14/10/2025 n° 2235
Area: Giurisprudenza

L’individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali è di competenza esclusiva del Consiglio di classe (o del team dei docenti nella scuole primarie), il quale rimane autonomo, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, nel decidere se formulare o meno un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Se, dunque, grava sul Consiglio di classe l’onere di individuare gli alunni con BES, gli alunni che presentano tali bisogni, però, non devono necessariamente essere promossi, ma possono esserlo qualora abbiano conseguito i risultati di apprendimento prefissati. La rilevata tardività e lacunosità degli interventi facilitatori posti in essere non può far diventare idoneo alla classe superiore uno studente che non ha raggiunto risultati accettabili sul piano del profitto. Sebbene sia possibile che, ove la scuola avesse adottato con maggiore tempestività le misure più idonee a favorire l’apprendimento del figlio del ricorrente, questo ultimo avrebbe potuto raggiungere la sufficienza in un numero accettabile di materie, ma nel momento in cui ciò non si è verificato la soluzione non può essere la sua promozione ope iudicis. (Il Giudice Amministrativo, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di alunni con DSA e BES, respinge il ricorso presentato dal genitore di un alunno della classe prima di un Liceo scientifico non ammesso alla classe successiva all’esito degli esami di riparazione. Il genitore, in particolare, lamentava la tardiva attivazione e l’inadeguatezza del PDP, predisposto per il figlio solo nel mese di marzo dopo una sua formale istanza, nonostante il ragazzo fin dall’inizio dell’a.s. avesse palesato difficoltà nell’apprendimento. Successivamente al ragazzo veniva diagnosticato e certificato un funzionamento cognitivo inferiore alla norma, ma nessuna modifica veniva apportata al Piano, e al termine dell’a.s., riportate tre gravi insufficienze, l’alunno veniva sottoposto agli esami di riparazione con esito negativo. In applicazione del principio sopra esposto il GA ha osservato che il ricorrente non può pretendere che il figlio acceda alla classe superiore in ragione dell’insufficiente supporto ricevuto dall’istituzione scolastica, anche perché l’alunno si troverebbe ad affrontare non solo le difficoltà che nascono dall’esistenza dei suoi bisogni educativi speciali, ma anche gli ovvi problemi derivanti dalla preparazione lacunosa dell’anno precedente.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 02/05/2023 n° 242
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta. L’adempimento dell’obbligo vaccinale non è esigibile nei confronti del lavoratore in stato di malattia. Infatti, se il termine per procedere alla vaccinazione o alla richiesta di vaccinazione (e alla trasmissione della relativa documentazione) ricade interamente nel periodo di malattia, non può esigersi l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte della docente. Inoltre, in tale situazione non è neppure configurabile una temporanea impossibilità di esecuzione del rapporto in ragione del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (rispetto al quale la vaccinazione costituisce idonea misura di sicurezza), essendo tale rischio escluso in radice per il fatto di essere la lavoratrice assente dal lavoro ad altro titolo. La sospensione in tal caso deve essere, pertanto, dichiarata illegittima con la conseguenza che spetta la retribuzione.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: questioni retributive#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 03/02/2025 n° 1146
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 20/02/2024 n° 72
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 06/06/2024 n° 228
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 17/04/2024 n° 366
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 16/11/2023 n° 303
Area: Giurisprudenza

L’art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest’ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, stabilendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l’art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l’art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che “l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. La Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ha respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate. L’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, l’amministrazione scolastica ha ottemperato al disposto dell’art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest’ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all’obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all’obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l’intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto. Va respinto anche il motivo relativo all’asserita violazione dell’obbligo di repêchage, perché infondato. Infatti, l’art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l’art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non ha efficacia retroattiva. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull’evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell’intervento normativo: l’art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all’evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l’obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall’obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che la adibizione a mansioni diverse costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell’organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. In ordine alle rivendicazioni retributive avanzate dagli appellanti (legittimamente sospesi dal servizio, per le ragioni precedentemente esposte), è dirimente osservare che l’art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento. La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall’art. 4 cit.: l’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è quindi dovuto il trattamento retributivo. Non spetta neppure l’assegno alimentare ex art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l’erogazione dell’assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale, in quanto la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. Ciò si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l’obbligazione retributiva sia comunque da quest’ultimo dovuta.
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Sentenza 14/01/2025 n° 1025
Area: Giurisprudenza

L’art. 4 ter2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, introdotto dall’art. 8 comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha previsto in maniera chiara una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone ai dirigenti scolastici di utilizzare il docente inadempiente all’obbligo vaccinale in attività di supporto all’istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore. La legge di conversione 19 maggio 2022 n. 52 ha inoltre aggiunto al predetto art. 4 ter2 la seguente disposizione interpretativa “Il quinto periodo [cioè l’utilizzo del docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica] si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni”. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa ha efficacia retroattiva. Il dirigente scolastico, applicando la normativa vigente, in ossequio all’art. 4 ter, co. 3, d.l. n. 44/2021, ha disposto la cessazione del provvedimento di sospensione e la contestuale ripresa dell’attività lavorativa da parte della docente con la specificazione che, continuando a persistere l’assenza dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, la stessa non avrebbe ripreso l’attività didattica a contatto con gli studenti ma avrebbe svolto attività propria del personale ATA per 36 ore settimanali. Considerato poi che il personale ATA di regola svolge attività lavorativa anche durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, non sussisteva alcun obbligo in capo alla dirigente di comunicare alla docente il dovere di prestare attività lavorativa anche durante la sospensione delle attività didattiche. Non può parlarsi di raddoppio dell’orario di lavoro, da 18 a 36 ore settimanali, in quanto l’orario di lavoro dei docenti, oltre alle 18 ore settimanali di svolgimento dell’attività di insegnamento (art. 28 CCNL), comprende ulteriori ore per le restanti attività relative allo specifico profilo professionale ossia, le cd. attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL). Assodata la legittimità dei provvedimenti della dirigenza scolastica, del tutto pacifica è l’assenza ingiustificata nei giorni lavorativi da parte della docente. In ogni caso, anche ove fosse stato illegittimo l’incremento dell’orario di lavoro settimanale disposto dal dirigente scolastico, la docente non poteva rifiutarsi, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione richiestale, essendo ella tenuta ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dal datore di lavoro, e potendo ella invocare l’art. 1460 c.c., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o di inadempimento di quest’ultimo tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore (cfr. Cass. n. 12696/2012). Nel caso in esame non vi è stato alcun inadempimento da parte del Ministero né tantomeno un inadempimento tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali della lavoratrice.
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#personale ata#personale dipendente: mansioni#personale dipendente: questioni retributive#personale docente#emergenza sanitaria covid-19
Sentenza 20/11/2025 n° 7502
Area: Giurisprudenza

Nella scuola secondaria di primo grado la non ammissione alla classe successiva necessita di un’adeguata motivazione che dia conto delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall’istituto scolastico una volta rilevate le carenze dell’alunno in una o più discipline, dell’esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall’istituto scolastico e dell’impossibilità di recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento organizzabili dall’istituto procedente anche successivamente alla valutazione negativa all’uopo espressa. Nel caso di specie la scuola ha dato conto, con completezza ed esaustività, delle ragioni della non ammissione della studentessa alla classe successiva, fondate non solo sulla insufficiente preparazione in 8 discipline su 13, ma anche sull’incompleta maturazione personale, espressa dalla discente con un atteggiamento superficiale di “apatia e disinteresse” generalizzati nei confronti dei doveri scolastici e delle attivate strategie di recupero. (Il TAR Campania dichiara l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravenuta carenza di interesse avendo la discente, a seguito dell’adozione dell’ordinanza cautelare, frequentato nuovamente il secondo anno della scuola media e successivamente il terzo conseguendo la licenza, ma valuta la legittimità del provvedimento ai fini della domanda risarcitoria. Nel ritenere legittimo il provvedimento alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene prive di pregio le ulteriori censure relative alla errata attribuzione della media in una materia, alla mancata somministrazione di verifiche nella parte finale dell’a.s. e ai tempi eccessivamente ridotti della valutazione – indicata dalla ricorrente in 3 minuti ad alunno.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 13/06/2025 n° 1122
Area: Giurisprudenza

Ove l’alunno riporti numerose assenze e non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità - e con aprioristici rigorismi - dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. (Nel caso di specie un alunno di una scuola secondaria di primo grado aveva riportato n. 272 ore di assenza – al netto delle deroghe – superiori al tetto massimo, pari a n. 248 ore, stabilito dal Collegio dei docenti in base al monte ore personalizzato. Sebbene tali assenze non avessero impedito al ragazzo di sottoporsi alle verifiche, scritte e orali, riportando sia nel primo che nel secondo quadrimestre giudizi positivi nelle singole materie, egli non veniva ammesso alla classe successiva. In sede cautelare il TAR ordinava alla scuola di riesaminare la posizione dell’alunno e, all’esito, quest’ultimo veniva ammesso alla classe successiva. Il GA, preso atto della definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse, rileva come il ricorso avrebbe comunque meritato accoglimento poiché, al di là del dato formale del numero di assenze – peraltro di poco superiore al limite stabilito dal Collegio dei docenti – l’Amministrazione non ha reso intellegibili le ragioni che, in concreto, impedivano di procedere alla valutazione di merito pur in presenza di giudizi positivi nelle singole materie sia nel primo che nel secondo quadrimestre.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Decreto 27/06/2019
Area: Giurisprudenza

La mancata pubblicazione nella c.d. bacheca on-line della scuola delle comunicazioni indicate dalla organizzazione sindacale, pubblicate solo nella bacheca fisica esistente nella sede principale del plesso scolastico, integra gli estremi della condotta antisindacale. Il contratto integrativo aziendale, infatti, contempla espressamente, quale forma di garanzia della comunicazione interna all’istituto, cumulativa e non alternativa alla bacheca fisica, il sito web istituzionale della scuola e sul punto non sussiste alcuna discrezionalità in capo al datore di lavoro in ordine alle modalità di affissione e pubblicazione e alla scelta del materiale da pubblicare. Anche la eventuale trasmissione via email a tutti i docenti del plesso delle comunicazioni in questione – circostanza peraltro non dimostrata – non può ritenersi modalità alternativa alla pubblicazione ed esaurire con ciò gli obblighi del datore di lavoro ex art. 25 St. lav. in quanto trattasi di trasmissione individuale, seppur cumulativa, e non di “pubblicazione”, la quale implica la possibilità di accesso e consultazione da parte della generalità degli interessati senza che questi debbano essere preventivamente individuati. Il Piano annuale delle attività dei docenti – che costituisce determinazione fondamentale per la disciplina degli obblighi di lavoro dei docenti – deve essere deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e non può essere né adottato né modificato unilateralmente dal Dirigente scolastico. Il mancato rispetto della procedura per la formazione del predetto Piano annuale non può essere sanzionata quale condotta antisindacale tramite il procedimento di cui all’art. 28 St. Lav., tenuto conto che, vista l’avvenuta informazione circa l’adozione ed il contenuto del piano annuale delle attività alle organizzazioni sindacali, prevista dalla norma quale adempimento successivo all’adozione del piano stesso, non possono ritenersi lese né le possibilità di azione dell’organizzazione sindacale né il suo prestigio.
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#comportamento antisindacale#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione
Sentenza 17/11/2025 n° 3704
Area: Giurisprudenza

E’ illegittima la mancata ammissione alla classe successiva di uno studente di scuola secondaria di secondo grado nei cui confronti la scuola, ricevuta la diagnosi di DSA nel mese di marzo, non abbia predisposto il doveroso PDP in violazione di quanto previsto dalla l. 170/2010 e dal D.M. 5669/2011. L’Amministrazione scolastica ha omesso di attivare il necessario percorso personalizzato, che avrebbe richiesto l’adozione di un PDP, e ha sottoposto l’alunno a una valutazione fondata su criteri ordinari, in violazione delle finalità normative del PDP che, tra l’altro, ricomprendono anche quella di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti” affetti da DSA. Al riguardo, non può costituire una esimente la circostanza che l’anno scolastico fosse già in fase avanzata, in quanto il piano avrebbe potuto essere predisposto anche per gli ultimi mesi dell’anno in questione. Detta omissione, accompagnata dalla mancata adozione, quantomeno, di forme di valutazione adeguate alle necessità formative dello studente, ha determinato, nello specifico caso concreto, una lesione diretta della posizione giuridica soggettiva pretensiva dell’alunno, incidendo sul suo grado di preparazione e compromettendo le sue concrete possibilità di raggiungimento degli obiettivi formativi. (Il GA ricorda che, per costante giurisprudenza, la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l’anno scolastico da parte dell'istituto, non costituiscono di per sé sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore. Tuttavia, precisa che detti principi non appaiono applicabili nel caso di specie che presenta la peculiarità della totale assenza del PDP. Invero, l’Amministrazione scolastica ha omesso di esercitare un potere che avrebbe dovuto costituire il presupposto logico e funzionale della valutazione dell’alunno, secondo criteri adeguati alla sua situazione soggettiva presa in considerazione dal legislatore proprio attribuendo il potere/dovere di adozione del PDP.)
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Ordinanza 18/01/2026 n° 1006
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Ordinanza 18/01/2026 n° 1005
Area: Giurisprudenza

L’interpretazione letterale, oltre che sistematica, dell’art. 50 del CCNL scuola del 29.11.2007, la cui rubrica è intitolata “Posizioni economiche del personale ATA”, successivamente incisa dal CCNL del 25.7.2008, rende evidente che è previsto l’accesso al corso di formazione di un numero di partecipanti superiore a quello delle posizioni disponibili, nello specifico pari al 105% (si vedano, rispettivamente, il comma 2 dell’art. 50 cit. nell’originaria formulazione e, quanto alla norma riformulata, il comma 6). Pertanto, il superamento del corso di formazione non può essere condizione necessaria e sufficiente all’erogazione del compenso preteso, in ragione del mero rilievo che il superamento del corso da parte di tutti i frequentanti comporterebbe inevitabilmente un’eccedenza degli aventi diritto rispetto alle posizioni disponibili. Del resto, l’assenza dell’automatismo tra superamento del corso di formazione e attribuzione del beneficio è confortata anche da altri indici presenti nell’art. 50 cit. (in entrambe le formulazioni). La norma, infatti, prevede l’attribuzione progressiva della progressione e del conseguente beneficio, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata tenendo conto della valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio e dei crediti professionali, che è diversa e successiva rispetto a quella formata dall’amministrazione ai fini dell’accesso al corso formativo. Infine, l’esame del tessuto contrattuale richiamato rende altresì evidente che – ai fini dell’erogazione dell’emolumento per cui è causa – occorre tener conto della disponibilità delle risorse economico-finanziarie, oltre che del rispetto della contrattazione collettiva integrativa cui fa rinvio l’art. 48 del CCNL. Per il riconoscimento del beneficio de quo occorre quindi verificare se nella fattispecie sussistano le ulteriori condizioni richieste, ossia la disponibilità delle risorse e il rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia. Conseguentemente, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola non è sufficiente il mero superamento del corso di formazione, occorrendo, invece, l’utile collocazione nella graduatoria, formulata in ossequio ai parametri indicati nell’art. 50 cit., oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal CCNL del 25.7.2008, espressamente rinvia. Non è pertanto sufficiente l’utile collocazione in graduatoria in ragione del mero superamento del corso.
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#personale ata#personale dipendente: questioni retributive
Sentenza 23/01/2023
Area: Giurisprudenza

La legge di stabilità per il 2013 (l. n. 228 del 2012), all’art. 1, detta disposizioni specifiche che consentono di ritenere superato il meccanismo di fruizione – nel periodo di svolgimento delle attività didattiche – delle ferie “convertibili” in permessi disciplinato dal contratto collettivo. Ed infatti: A) il comma 54 dell’art. 1 cit. stabilisce: «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli de-stinati agli scrutini, agli esami di Stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»; B) il successivo comma 56, a sua volta, prevede: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013». Orbene, tra le “clausole contrastanti” suscettibili di disapplicazione ex lege rientra indubbiamente quella contenuta nell’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, che consentiva al dipendente, per motivi familiari e personali documentati anche mediante una semplice autocertificazione, di usufruire (oltre che di tre giorni di permesso) fino a sei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, prescindendo dalle condizioni previste dall’art. 15 dello stesso contratto, ossia a indipendentemente dalla possibilità di sostituzione del docente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale interpretazione deve pervenirsi in aderenza al chiaro disposto normativo della citata legge di stabilità per il 2013, la quale non consente più la distinzione tra ferie per motivi personali e/o familiari e ferie in senso stretto ai fini della fruizione delle stesse durante il periodo dedicato alle attività didattiche, ma subordina in ogni caso (con espressa previsione di disapplicazione delle clausole contrattuali contrarie) la fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni, degli scrutini, degli esami di Stato e delle attività valutative, alla condizione che sia possibile sostituire il personale che se ne avvale e comunque senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Del resto, se così non fosse, la disciplina di cui ai commi 54 e 56 dell’art. 1 della l. n. 228 del 2012, intesa come riguardante la sola disposizione di cui all’art. 13, comma 9, del CCNL del 2007, non avrebbe avuto alcun senso, dato che già quest’ultima norma contrattuale – come visto – subordina la concessione dei sei giorni di ferie, al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata; tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura dei fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 c.c. alla fattispecie concreta.
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#personale dipendente: assenze, ferie, malattia, permessi#personale dipendente: procedimento e sanzioni disciplinari
Sentenza 14/05/2025 n° 4150
Area: Giurisprudenza

Ai sensi dell’o.m. 92/2007, confermata dalla nota ministeriale di chiarimento n. 7883 del 10/07/2008, la composizione del Consiglio di classe riunito per l’integrazione dello scrutinio di agosto può essere diversa da quella dello scrutinio di giugno, disponendo che “l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe” impone di procedere “alla nomina di altro docente della stessa disciplina”. La motivazione di non idoneità alla classe successiva abbraccia uno spettro ampio di valutazioni complessivamente riferite all’alunno e dunque prescinde dai risultati - comunque gravemente insufficienti – delle prove compensative. In ogni caso, il verbale dello scrutinio del Consiglio di classe rende atto dell’avvenuta adozione, da parte dell’Istituto scolastico, degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal P.D.P., che prevedeva un adattamento quantitativo degli esercizi, ma non escludeva la possibilità di assegnare tempi aggiuntivi in linea con la previsione disgiunta ed alternativa delle due misure operata dalle Linee Guida allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011, né la predetta modalità è stata tempestivamente contestata dai familiari una volta informati dalla scuola. Il D.P.R. n.122/2009 non prevede affatto che per gli alunni con D.S.A. si debba usare una griglia di valutazione differenziata, limitandosi ad evidenziare che “la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni”, in linea con la necessità di una valutazione complessiva riferita a ogni singolo studente. La mancata attuazione delle misure previste dal P.D.P. durante l'anno scolastico da parte dell'Istituto non costituisce elemento idoneo a giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe, in particolare ove ampiamente motivato, così come nel caso in esame, da una complessiva storia scolastica attestante la mancanza dei necessari presupposti di diligenza, interesse e partecipazione da parte dello studente pur posto in condizione di svantaggio, in linea con il principio di libertà e quindi di responsabilità che informa un Ordinamento nel quale “i capaci e meritevoli”, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi secondo le previsioni dell’art. 34 della Costituzione, non potendo quindi il giudizio sulla “capacità”, anche qualora integrato per compensare situazioni particolari di svantaggio, operare disgiuntamente da un giudizio sulla “meritevolezza”.
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#istruzione secondaria di secondo grado#studenti: integrazione e disabilità#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 03/03/2025 n° 735
Area: Giurisprudenza

La non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado rappresenta un’eccezione, per cui anche in presenza di un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento essa non è automatica, ma può essere deliberata con adeguata motivazione, anche rispetto alla possibilità di recupero in un più ampio periodo. Nel caso di specie il Consiglio di classe ha assolto l’onere della “motivazione dedicata” della decisione di fermare l’alunna, non limitandosi a richiamare le numerose insufficienze, ma valutando quale sia il percorso scolastico più adeguato per l’alunna e quindi ritenendo che la ripetenza della stessa classe rappresentasse una possibilità per consentire un reale potenziamento delle competenze e un innalzamento dei livelli di apprendimento non ancora acquisiti, così da garantire il successo formativo nel prosieguo del percorso scolastico. Si tratta, quindi, di un giudizio analitico, basato non solo sul dato oggettivo della non sufficiente preparazione dell'alunna, ma sulla constatazione del mancato raggiungimento di una soglia di apprendimento adeguato, sull’esame del rapporto tra le insufficienze e le capacità personali dimostrate, sulla valutazione circa la necessità di ripetere l'anno per raggiungere un livello di maturità metodica, espositiva e di apprendimento idonea rispetto al livello richiesto. Rispetto alla dedotta violazione delle norme in materia di BES, la predisposizione di un piano didattico personalizzato (P.D.P.) per un alunno con bisogni educativi speciali, non costituisce un obbligo per la scuola e in ogni caso, secondo l’orientamento consolidato, la mancata applicazione delle misure previste nei PEP non costituisce sufficiente elemento per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore, ma può comportare, eventualmente, una responsabilità della istituzione scolastica per le proprie omissioni, che nel caso in esame non è comunque raffigurabile. (Fattispecie nella quale una studentessa, portatrice di BES, non veniva ammessa alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento in sette materie, nonostante gli interventi di recupero e rinforzo. Il TAR reputa adeguata la motivazione della bocciatura addotta dal Consiglio di classe e rigetta tutte le altre censure mosse concernenti il tempo utilizzato per la valutazione – in quanto manca una predeterminazione, sia pure di massima, per legge o regolamento, dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni – la mancata motivazione rispetto ai voti delle singole materie – in quanto il voto nella singola materia è di per sé sufficiente ad esprimere il giudizio didattico – e la disparità di trattamento dal momento che siffatta censura è prospettabile solamente in presenza di situazioni identiche che difficilmente possono esistere nella valutazione della situazione dei singoli alunni. Il TAR rigetta anche le censure in ordine alla mancata o inappropriata predisposizione di attività di recupero da parte della scuola, sia perché risulta che tali attività erano state poste in essere sia perché, comunque, eventuali carenze non possono giustificare il passaggio alla classe successiva, in quanto lo scrutinio è preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi. La presente sentenza conferma gli esiti raggiunti nella fase cautelare da Consiglio di Stato ord. 4069/2023##3038L.)
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#istruzione secondaria di primo grado#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami
Sentenza 14/11/2025 n° 7425
Area: Giurisprudenza

Nell’ordinamento italiano, le persone con disabilità hanno diritto alle prestazioni stabilite in loro favore in relazione alle rispettive necessità di sostegno o sostegno intensivo. Quest’ultimo è determinato, ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, dalla compromissione “dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Tale condizione correlata a disabilità grave determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Tra le prestazioni stabilite in favore dei soggetti che versino in tali condizioni rientra l’insegnante di sostegno, la cui assistenza rappresenta un diritto che non può essere subordinato alle disponibilità finanziarie o organizzative della pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’istruzione scolastica, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) indica gli interventi necessari a realizzare il diritto all’educazione e all’integrazione dell’alunno disabile, tra cui l’assistenza di un docente di sostegno, secondo le indicazioni del Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.). Esso non può dunque contenere un numero di ore di sostegno a favore dello studente disabile inferiore a quelle previste dal G.L.O., e in ogni caso, qualora non dovesse coprire l’intero orario scolastico settimanale anche in caso di disabilità correlata a sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3 della l. 104/1992, occorre una motivazione individualizzata sulle ore di sostegno assegnate allo studente disabile. Se tale motivazione manca, non è possibile ridurre il monte ore di sostegno che il G.L.O. abbia individuato come necessario. Anche qualora la scuola dovesse avere carenze di organico a fronte delle esigenze degli alunni con disabilità iscritti, d’altro canto, è possibile richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale dei c.d. posti in deroga, per ottenere le risorse necessarie per la copertura delle ore di sostegno a favore degli studenti che ne abbiano necessità ai sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 66/2017. Nella prassi, tuttavia, solo gli alunni le cui famiglie abbiano fatto ricorso alla giustizia amministrativa risultano beneficiari di insegnanti di sostegno “in deroga”. Si tratta di una condotta che attiva il sostegno in deroga solo “ex post” e non prima dell’inizio dell’anno scolastico, e che quindi è contraria allo spirito del sistema normativo che intende assistere gli studenti disabili per garantire loro un pieno diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica (rispettivamente artt. 12 e 13 della l. 104/1992). Ciò comporta anche che la pubblica amministrazione sia tenuta a pagare le spese processuali e talvolta il risarcimento del danno a seguito della condanna da parte del giudice amministrativo per mancata richiesta tempestiva all’Ufficio Scolastico Regionale di posti in deroga da parte del Dirigente Scolastico. Pertanto, la redazione di un P.E.I. che non tenga conto della valutazione espressa dal G.L.O. a fronte di una giurisprudenza costante che censura tale prassi illegittima è viziata da eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 10 del d.lgs. 66/2017, nonché degli artt. 3, 12 e 13 della l. 104/1992. (Nel caso in esame, il TAR Campania ha dichiarato viziata da eccesso di potere la condotta dell’amministrazione scolastica che aveva redatto un P.E.I. che prevedeva un monte ore inferiore rispetto a quello indicato da G.L.O. in conseguenza alla mancata richiesta di attivazione di posti in deroga all’Ufficio Scolastico Regionale.)
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#studenti: integrazione e disabilità#dirigente scolastico: poteri direttivi e di gestione
Sentenza 22/07/2025 n° 121
Area: Giurisprudenza

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge n. 107 del 2015, così come interpretate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 29961 del 2023 - adita ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. - nella parte in cui, riconoscendo il diritto a ottenere la cosiddetta Carta docente anche ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999, non ne prevedono la relativa copertura finanziaria, in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo, Cost., e già oggetto dell'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 maggio 2022. Il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese è funzionale anche a preservare il principio dell’equilibrio di bilancio, in attuazione degli impegni euro-unitari. Copertura finanziaria delle spese ed equilibrio di bilancio sono, infatti, due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che a ogni intervento programmato corrispondano le relative risorse, quantificate in relazione all’intero arco temporale di riferimento: l’obbligo sostanziale dell’equilibrio di bilancio per il legislatore statale e regionale si considera rispettato allorché la copertura sia credibile e sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale. La norma sulla copertura finanziaria, dettata dall’art. 81 Cost., attiene all’estensione e alla natura della sovranità finanziaria, essendo, al contempo, fondamento e limite dell’iniziativa parlamentare di spesa. Ne consegue che il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale, e non il giudice. Le spese conseguenti alle decisioni dei giudici di merito di condanna del Ministero dell'istruzione e del merito ad attribuire ai docenti non di ruolo la Carta docente per gli anni di insegnamento effettivamente prestato, trovano copertura mediante la disciplina prevista dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, come convertito, ai sensi del quale «le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo [...]». È di tutta evidenza, quindi, che il principio dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale.
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#personale docente
n° 399
Area: Normativa

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (1)
3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. (2)
3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concors (3).
3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre. (3)
(1) Comma sostituito dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019, e da ultimo modificato dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(2) Comma aggiunto dal DL 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, con effetto a decorrere dal 29 dicembre 2019 e successivamente sostituito dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023.
(3) Comma aggiunto dal d.l. 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 79/2025.
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21/01/2026 n° 56
Area: Prassi, Circolari, Note

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
…..OMISSIS….. – contratti misti di concessione - art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 - richiesta di parere.
UPREC-CONS-0260-2025
FUNZ CONS 56/2025
In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 2 ottobre 2025 acquisita al prot. Aut. n. 128537, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 21 gennaio 2026, ha approvato le seguenti considerazioni.
Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente
parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
Con la nota sopra indicata l’Amministrazione regionale comunica di aver avviato, in data 5 settembre 2025, sulla piattaforma MePa di Consip Spa, una trattativa diretta ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del “Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti e di erogatori d’acqua presso le sedi del …..OMISSIS…..” per un importo complessivo inferiore a euro 140.000. La stessa rappresenta al riguardo che l’oggetto dell’affidamento si articola nelle seguenti prestazioni: (i) installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti e (ii) installazione e gestione di erogatori d’acqua, inclusa la fornitura di bombole di CO2. Specifica, inoltre, che il valore economico della parte relativa ai distributori automatici è pari ad euro 18.602,90 annui, mentre quella relativa
agli erogatori, è pari ad euro 1.470,00 annui.
Il suindicato servizio è stato qualificato dalla stazione appaltante come “contratto misto”, avendo ad oggetto sia elementi riferibili alla concessione (installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti), sia elementi riferibili all’appalto (installazione e gestione di erogatori d’acqua, comprensivo della fornitura di bombole di CO2). Pertanto, in
applicazione dell’articolo 180, comma 3, del Codice, ritenendo di dover qualificare l’affidamento come “appalto”, la stazione appaltante ha indetto una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023.
In data 25 settembre 2025, è pervenuta all’Amministrazione richiedente una comunicazione da parte di un operatore economico che, qualificato l’oggetto della procedura come concessione, ha contestato l’applicazione delle norme in materia di affidamento diretto, rappresentando la necessità di applicare, nella fattispecie, la procedura negoziata prevista dall’art. 187 del Codice.
Pertanto, la stazione appaltante ha sospeso la procedura di affidamento per i dovuti approfondimenti.
La richiedente ha quindi sottoposto all’attenzione dell’Autorità un quesito relativo alle disposizioni dell’art. 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023, al fine di chiarire se la norma, laddove stabilisce che “I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”, contenga una clausola di prevalenza quale metodo di individuazione del regime giuridico applicabile e se, dovendosi applicare la disciplina degli appalti, sia corretto ricorrere alla procedura di cui all’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023, in tutti i casi in cui il valore complessivo del contratto sia inferiore ad euro140.000.
Al fine di esprimere avviso in ordine al quesito posto, si richiama l’art. 180 (Contratti misti di concessione) del Codice, ai sensi del quale «1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l’oggetto principale delle concessioni stesse. 2. Nel caso di concessioni miste che consistono in
parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 3. I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti. 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 5. I contratti misti che contengono elementi delle concessioni
di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte».
La disposizione, dettata in recepimento dell’art. 20 della direttiva 2014/23/UE - con riguardo ai profili di interesse ai fini del parere - stabilisce al comma 3 che i contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell’appalto pubblico “sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti”.
La ratio di una tale previsione è indicata nella Relazione Illustrativa del Codice, secondo la quale «[…] la norma precisa, in via di principio, che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto (comma 1). L'articolo chiarisce quali disposizioni applicare nel caso
dei contratti misti, secondo metodologie analoghe a quelle previste nei contratti misti di appalto (comma 2). In dettaglio, si chiariscono due punti rilevanti. In primo luogo, si stabilisce – sempre in termini di principio - che nel caso di contratti misti contenenti elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici, il contratto misto è aggiudicato in conformità alla disciplina degli appalti (comma 3), al fine di garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme.
In secondo luogo, si stabilisce – analogamente in termini di principio – che se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione; nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (comma 4). La norma si fonda anche su quanto già emerso dai principi espressi in giurisprudenza sul vecchio testo, alla luce della disciplina europea di riferimento. In generale, la distinzione tra concessione e appalto di servizi si fonda sul criterio dell'assunzione del rischio operativo e delle modalità di remunerazione degli investimenti del contraente privato. La concessione di servizi instaura infatti un rapporto a titolo oneroso che prevede, quale corrispettivo per le prestazioni rese dal privato, il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Nel caso dell'appalto di servizi, invece, non vi è trasferimento del rischio operativo al contraente privato, che ottiene la remunerazione delle prestazioni rese mediante il corrispettivo versato dalla stazione appaltante. Inoltre, qualora l'affidamento contempli l'esecuzione dei lavori congiuntamente alla gestione di un servizio, la linea di demarcazione tra i
diversi istituti va individuata avendo di mira la direzione del nesso di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, nel senso che solo laddove la gestione del servizio sia servente rispetto alla costruzione delle opere è configurabile l'ipotesi della concessione di lavori pubblici; viceversa, l'inserimento dei lavori all'interno di un programma complesso rivolto alla gestione dei servizi volti a soddisfare esigenze primarie di rilievo sociale induce a ritenere che siano i lavori a porsi in termini obiettivamente accessori o secondari rispetto alla gestione delle strutture (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4186). Tali indicazioni di principio si muovono altresì nel perseguimento degli obiettivi indicati dalla lettera aa) della legge delega, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori
del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. […]». Sulla base delle indicazioni contenute nel documento sopra richiamato e ferma la distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi, nei termini ivi indicati, può quindi osservarsi che l’art. 180, comma 3, del Codice stabilisce l’applicazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici nel caso di contratto misto di concessione/appalto pubblico, perseguendo la finalità – secondo quanto evidenziato nella Relazione Illustrativa - di “garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio di queste ultime norme”.
L’art. 180 dispone, altresì, al comma 4, che ove le parti del contratto misto siano “oggettivamente non separabili”, il regime giuridico applicabile, sarà determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione, fermo restando quanto previsto ulteriormente dal comma 4 medesimo, secondo il quale «Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una
concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture».
L’art. 180, comma 3, del Codice – applicabile quindi quando le parti del contratto misto sono oggettivamente separabili (norma sulla quale verte il quesito in esame) - deve essere letta congiuntamente con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale «I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni
sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente».
La lettura congiunta e coordinata delle disposizioni dell’art. 14, comma 21, sopra riportato con quelle dell’art.180, comma 3 del Codice, porta a ritenere che in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia pari o
superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, quindi ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore alle soglie di riferimento, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023.
Una simile ricostruzione appare in linea con la ratio del citato art. 180, comma 3 che, come sottolineato nella Relazione Illustrativa, mira “a garantire l’applicazione derivante dal maggior dettaglio” delle norme in tema di appalti pubblici.
Appare evidente al riguardo che tale finalità può essere perseguita esclusivamente nel caso in cui trovi applicazione, per l’affidamento della concessione mista, la disciplina dettata per gli appalti pubblici di valore superiore alle soglie comunitarie, essendo quella dettata per gli appalti di valore inferiore a tali soglie, maggiormente semplificata e più snella rispetto alla prima,
consentendo (tra l’altro) l’affidamento diretto del contratto ai sensi dell’art. 50 del Codice.
Affidamento diretto che, invece, la disciplina dettata per i contratti di concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie, non contempla, avendo il legislatore dettato, per tali fattispecie, specifiche previsioni all’art. 187 (“Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea”) del d.lgs. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «1. Per l’affidamento dei contratti di
concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte».
Pertanto, secondo le disposizioni sopra richiamate, le concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie devono essere affidate con la procedura indicata dal citato art. 187 del Codice, con esclusione dell’affidamento diretto, previsto e disciplinato per gli appalti pubblici di valore inferiore a tali soglie, all’art. 50 del d.lgs. 36/2023.
Sembra utile richiamare al riguardo l’avviso espresso dal giudice amministrativo, secondo il quale «(…) la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043). (…) nella specie ricorre un rapporto di concessione di un servizio pubblico rispetto al quale non è possibile l’affidamento
diretto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220) neanche per importi inferiori alla soglia europea, mentre la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36» (TAR Sicilia, Palermo, n. 1165/2025).
La disposizione di cui all’art. 187 citato, infatti, «risponde, da un lato, alle stesse finalità di flessibilità e semplificazione cui è ispirato l’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (peraltro ulteriormente ribadite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); dall’altro sembra valorizzare in maniera più spiccatamente garantista le esigenze pro-concorrenziali, intendendo
coinvolgere il maggior numero possibile degli operatori economici (dieci), anche con evidenti asimmetrie rispetto a quanto previsto dall’art. 50 (…)» (TAR Emilia-Romagna, n. 155/2024).
Pertanto, anche sulla base dell’avviso giurisprudenziale richiamato, in risposta al quesito sollevato nell’istanza di parere, può osservarsi che ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 3, con l’art. 14, comma 21, del d.lgs. 36/2023, in un contratto misto di concessione e appalto pubblico, la disciplina dettata dal Codice per gli appalti nei settori ordinari, troverà applicazione esclusivamente nel caso in cui la parte relativa all’appalto pubblico sia di valore pari o superiore alla soglia pertinente indicata nell’art. 14 citato. In caso contrario, ove la parte relativa all’appalto pubblico sia di importo inferiore a tali soglie, il contratto misto di concessione resterà disciplinato dalle norme contenute per tale schema negoziale nel Libro IV, Parte II, del d.lgs. 36/2023, applicando quindi per il relativo affidamento – in caso di valore inferiore alle soglie – l’art. 187 del Codice, nei termini in precedenza indicati.
Per quanto sopra, si rimette all’Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale illustrato.
Avv. Giuseppe Busia
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)
n° 1
Area: Normativa

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del predetto comune, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso (1).
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle [relative] misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4 (1).
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo (1).
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della società Sport e Salute Spa, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque[,] nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma (1).
4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023(2).
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio(2).
5. Il Commissario straordinario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (1).
6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione Campania. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo (1).
7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.
7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare “Legalità” 2014-2020(2).
8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale (1).
9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale(2).
10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici(2).
10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM(2).
10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234(2).
10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente(2).
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.
(2) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge 159/2023 in vigore dal 15 novembre 2023.
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01/12/2025 n° 63113
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche di scuola
secondaria di primo e secondo grado
loro e-mail istituzionali
p.c. Ai Dirigenti UU.AA.TT. USR per la Lombardia
loro e-mail istituzionali
Ai Dirigenti Uffici I, II, V, XII USR per la
Lombardia
loro e-mail istituzionali
Oggetto: D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (GU n.223 del 25.9.2025) – chiarimenti e indicazioni.
Si fa seguito agli incontri informativi e formativi svoltisi il 16 e il 28 ottobre u.s. e, in considerazione dei vari quesiti posti all'attenzione di questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indicazioni circa le modalità applicative del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che ha novellato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrato in vigore dal 10 ottobre 2025.
In primo luogo, si rammenta che il D.P.R. 134 del 8 agosto 2025, in attuazione della L. 150 del 1° ottobre 2024, modifica solo in parte lo Statuto di cui al D.P.R. 249/98, peraltro già modificato con D.P.R. 235 del 21 novembre 200.
In particolare:
- resta immodificata la finalità dei provvedimenti disciplinari (art. 4, c. 2 inalterato) che resta ‘‘educativa’’, dovendo tendere al ‘‘rafforzamento del senso di responsabilità’’, al ‘‘ripristino di rapporti corretti all’interno delle comunità scolastica’’, al ‘‘recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica’’;
- non mutano le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, c. 5), che restano ‘‘temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità’’ e ‘‘della riparazione del danno’’, oltre che obbligate a ‘‘tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano’’;
- non cambiano le procedure e il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, ma è da tenere conto che il riferimento all’offerta obbligatoria di ‘‘conversione in attività a favore della comunità scolastica’’, precedentemente previsto all’articolo 4 comma 5, è ora soppresso in quanto superfluo;
- permane che le sanzioni disciplinari possano essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9-ter);
- resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11)
Si richiamano, in sintesi, le principali innovazioni normative, che includono la riformulazione delle misure disciplinari per renderle maggiormente riparative, e la centralità del voto di comportamento, su cui andranno ad incidere le infrazioni disciplinari.
Le modifiche sostanziali riguardano l’articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998.
▪ SANZIONI DISPIPLINARI
Si distingue tra "allontanamento dalle lezioni" fino a 15 giorni, di competenza del Consiglio di classe e "allontanamento dalla comunità scolastica" superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'istituto (art. 4, c. 6). Nello specifico:
- per allontanamenti dalle lezioni fino a due giorni, spetta al consiglio di classe in composizione allargata deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività sopra menzionate (art. 4, c. 8-bis);
- per allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), il consiglio di classe in composizione allargata delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l’allontanamento. Le suddette attività devono essere inserite all’interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall’Ufficio scolastico regionale. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività'
di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-quinquies);
- per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni, deliberati dal Consiglio di Istituto, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone,
nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
▪ ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE – MODALITÀ PROCEDURALI
In merito, è opportuno tener presente quanto segue:
- le attività di cittadinanza attiva e solidale, come sopra ribadito, devono essere svolte presso strutture esterne con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime (art. 4, c. 8-ter);
- le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento, tenendo anche conto che durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo
alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze (art. 4, c. 8-ter);
- le strutture devono essere individuate dalle scuole esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco su citato, che l’Ufficio scolastico regionale predispone a seguito di apposito avviso e con cui enti, associazioni e enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente nelle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale. L’avviso pubblico specificherà i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), ad oggi ancora non resi noti, in base ai quali individuare le strutture accoglienti (art. 4, c. 8-ter);
- è compito dell’Ufficio scolastico regionale effettuare attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati da parte delle strutture accoglienti accreditate, nonché procedere all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, aggiornando annualmente gli elenchi di cui sopra (art. 4, c. 8-ter);
- in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all’inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal MIM, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8-quater);
- nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, come sopra illustrato, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate solo ed unicamente a favore della comunità scolastica (art. 6, c. 3-bis), dal momento che - dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative - le predette strutture accoglienti devono possedere i requisiti e i relativi criteri individuati dal MIM.
Si fa presente, altresì, che per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (art. 4, c. 8-ter).
▪ REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 134/2025, ovvero entro lo scorso 10 novembre, sono state chiamate (art. 6, c. 1-bis) a adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, sopra riportate, anche previa consultazione degli studenti di scuola secondaria superiore e dei genitori degli allievi di scuola secondaria di primo grado (art. 6, c. 1).
In ragione di quanto sopra, si è reso necessario intervenire per adeguare e integrare il Patto educativo di corresponsabilità. Nel dettaglio:
- nel Patto va incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché
di altre forme di dipendenza (art. 5, c. 1-bis);
- è necessario che le istituzioni scolastiche abbiano integrato il Patto, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet (art. 5, c. 1-ter);
- si ribadisce la necessità, da parte delle scuole, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, di prevedere e realizzare iniziative idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e
del patto educativo di corresponsabilità (art. 5, c. 3).
Si invita le istituzioni scolastiche a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle novità normative riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base a quanto sopra richiamato, soprattutto tenendo conto che, come più volte ribadito, al momento le attività di cittadinanza attiva e solidale possono essere svolte solamente a favore delle comunità scolastiche (cfr. art. 6, c. 3-bis).
Si confida nello scrupoloso rispetto, da parte di tutte le scuole, di quanto previsto dal nuovo quadro normativo e si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA
(Firmato digitalmente)
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#studenti: azione disciplinare
12/12/2024 n° 767
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10099052]
Provvedimento del 12 dicembre 2024
Registro dei provvedimenti
n. 767 del 12 dicembre 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l’avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con segnalazione presentata all’Autorità, la sig.ra XX, ha lamentato che l’Istituto Comprensivo Statale Calenzano (di seguito, l’Istituto) avrebbe inviato in più occasioni, e precisamente, in data 3 novembre 2021, 4 aprile 2022 e 8 maggio 2023 al proprio indirizzo e-mail (…) i “Programmi educativi individualizzati” riguardanti i ragazzi con disabilità (PEI) riferiti a taluni alunni della scuola, pur non avendo con l’Istituto alcun tipo di rapporto o collaborazione. Tali e-mail recherebbero in chiaro gli indirizzi e-mail dei destinatari, compreso quello della segnalante e i nominativi degli alunni interessati. La segnalante ha, inoltre, rappresentato che l’Istituto avrebbe fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata, rappresentando che l’invio della predetta documentazione era dovuto ad un caso di omonimia con una docente.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del 31 maggio 2023 (prot. n. 86406) fornendo riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
“il trattamento dei dati personali, anche sanitari o particolari, necessari alla Scuola per perfezionare un percorso di personalizzazione individuale a favore degli alunni disabili denominato PEI (Piano Educativo Individualizzato) ovvero PDP (Piano Didattico Personalizzato) avviene in base alla L. 104/92, DPR 24/2/94, L. 170/10. Il trattamento è effettuato quindi sulla base di una norma di legge, ovvero è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”;
“le comunicazioni via email oggetto di erroneo invio erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
“l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
“il mittente delle email (…) risulta Autorizzato al Trattamento ed opportunamente formato sul trattamento dei dati e sulle corrette procedure da adottare”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del 6 novembre 2023 (prot. n. 149693), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del 6 dicembre 2023, rappresentando, in particolare, che:
- “L’Assistente Amministrativa, incaricata del trattamento dei dati personali per l’area Didattica, inviava erroneamente ad altro destinatario, comunicazione di convocazione del PEI di un alunno”;
- “le comunicazioni via email, oggetto di erroneo invio, erano necessarie per fissare gli appuntamenti con i genitori degli alunni interessati per illustrare i PEI. Dette comunicazioni riportavano i nomi degli alunni e le date degli incontri. Nessun contenuto riguardo allo stato di salute dell’interessato”;
- “quanto descritto è un errore di carattere soggettivo commesso da persona comunque formata. L’informazione trasmessa al destinatario errato non riporta il tipo di difficoltà dell’alunno, ma se ne deduce solo che presenta necessità individuali nel piano di studi”;
- “l’Assistente Amministrativa ha riferito che l’invio all’indirizzo errato è dovuto probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quella della esponente (XX)”;
- “dal client di posta elettronica è stata disattivata la funzione di autocompletamento e sono state impartite specifiche istruzioni agli autorizzati per tutte gli invii, da effettuare in Ccn”;
- “nel corpo di tutte le mail inviate è presente l’avviso "Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente”;
- “ciascuna unità di personale, relativamente alle proprie funzioni, è assegnato formale incarico del trattamento dei dati”;
- “il personale ha ricevuto apposita formazione nell’ultimo triennio”.
Nel corso dell’audizione, tenutasi in data 15 novembre 2024, l’Istituto scolastico ha altresì dichiarato:
- “si è trattato di un errore di una comunicazione ad un indirizzo mail di un destinatario diverso dal corretto destinatario per un errore dovuto all’auto completamento del sistema gestionale utilizzato all’epoca dei fatti, di cui la scrivente non era a conoscenza in quanto all’epoca dei fatti la posta era affidata al DSGA e quindi ad un assistente amministrativo; non ero a conoscenza nemmeno del reclamo”;
- “dopo la notifica della violazione ho cercato insieme al DPO di allora e al DPO di recente nomina di mettere in atto misure per evitare violazioni simili e consolidare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali”;
- “insieme al DPO stiamo cercando di gestire alcune comunicazioni mediante registro elettronico ed inviare comunicazioni cifrate con password oltre ad un’attività di formazione per i docenti ed i collaboratori scolastici anche nell’ambito del PNRR; abbiamo aggiornato la modulistica in materia di protezione dei dati personali rinvenibile anche sul sito e abbiamo aggiornato le informative, è prevista un’attività di formazione per il prossimo 6 dicembre p.v. per gli assistenti amministrativi proprio per evitare che il ricambio del personale comporti maggiori rischi per la privacy; abbiamo inviato il Vademecum del garante in ambito scolastico al personale e alle famiglie”;
- “sono rammaricata per la violazione verificata”;
- “stiamo facendo tutto il possibile per portare il rischio di violazione vicino allo zero %”;
- “al momento stiamo trasmettendo e acquisendo solo in modalità cartacea alcuni documenti contenenti dati particolarmente delicati fino a quando non saranno definite le modalità di trasmissione cifrata”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta accertato che l’Istituto ha inviato alla segnalante, in data 3 novembre 2021, una e-mail contenente un file denominato “XX”, in data 4 aprile 2022 una e-mail contenente il riferimento ad una “proposta di data per il Pei” riferito all’alunna XX e in data 8 maggio 2023 una e-mail contenente un file denominato “XX”.
Tali comunicazioni sono state inviate alla segnalante a causa di un erroneo invio dovuto “probabilmente ad un errore di autocompletamento degli indirizzi email sul programma di posta elettronica per cui, al posto di inserire quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (XX) è stato inserito quello (della segnalante)”.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che il riferimento al PEI, ossia al documento recante il “Programma educativo individualizzato” riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, rappresenti di per sé una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno al quale tale documento viene riferito.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
Risulta inoltre accertato che le richiamate e-mail, inviate dall’Istituto, recavano in chiaro gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari, compreso quello della segnalante.
Al riguardo si evidenzia che il Garante, anche se con riferimento all’utilizzo di liste per l’invio di più e-mail o sms per finalità promozionali, ha avuto modo di chiarire che l’invio di messaggi di posta elettronica “con mailing list in chiaro costituisce di fatto una comunicazione di dati personali (quelli relativi agli altri indirizzi di posta) a terzi, ossia ai molteplici destinatari” della e-mail. Risulta necessario pertanto mantenere riservati, magari utilizzando la funzione "ccn" (ossia l'inoltro per conoscenza in "copia conoscenza nascosta"), gli indirizzi di posta utilizzati per l'invio” di e-mail (Cfr. punto 5 delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013, consultabili sul sito internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2542348).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Istituto scolastico, inviando secondo le suddette modalità, le convocazioni delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione scolastica contenenti dati personali relativi alla salute degli alunni ivi riportati e l’indicazione in chiaro degli indirizzi di posta elettronica dei destinatari delle note stesse e della segnalante, ha dato luogo a una “comunicazione” di dati personali e di categorie particolari di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice).
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dall’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle (altre) misure (correttive) di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio (del Garante) adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che la comunicazione di dati ha riguardato un numero ristretto di alunni (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con specifico riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta per un errore di autocompletamento degli indirizzi e-mail, essendo stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per l’Inclusione (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Alla luce di tale specifica circostanza, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze attenuanti:
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale di autocompletamento dell’indirizzo e-mail, in quanto è stato inserito l’indirizzo e-mail della segnalante al posto di quello corretto della Responsabile della Funzione Strumentale per (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.
Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la comunicazione alle famiglie degli interessati, il corpo docente e alcuni professionisti sanitari di informazioni relative allo stato di salute di molteplici alunni.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Comprensivo Statale Calenzano nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano con sede in via P. Mascagni, 15 - 50041 Calenzano (FI), Codice fiscale 94081300488, di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Comprensivo Statale Calenzano di Calenzano (FI):
- di pagare la complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 12 dicembre 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi
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#privacy e trattamento dei dati personali#studenti: integrazione e disabilità
23/10/2025 n° 1
Area: Prassi, Circolari, Note

Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
OGGETTO: accesso alla classe da parte di professionisti sanitari - raccomandazione ai sensi dell’art. 4, comma1 lett. g) del d. lgs.n.20/2024.
Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 ha istituito, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 227/21, l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», con
l’obiettivo di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, con l’attribuzione di una serie complessa di attività e prerogative nell’ambito
dell’esercizio di vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalle disposizioni di carattere europeo e nazionale, di contrasto a qualsivoglia
fenomeno discriminatorio e di promozione dell’effettivo godimento di diritti e libertà fondamentali delle persone con disabilità.
Ciò premesso, si rappresenta che è pervenuta alla scrivente Autorità una segnalazione da parte della madre di un alunno, con disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, iscritto alla classe III di primo grado di un Istituto Comprensivo con sede in Roma.
La segnalante ha denunciato l’impossibilità, per l’anno scolastico in corso, di garantire la continuità terapeutica al proprio figlio in orario scolastico. In particolare, nel corso del mese di
settembre, il medico della ASL non ha potuto prestare la propria attività specialistica nelle due giornate tempestivamente comunicate all’istituzione scolastica, come da piano terapeutico
obbligatorio.
Detta interruzione -sino ad oggi- del progetto terapeutico, finanziato con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale, discenderebbe dalla mancata “autorizzazione” all’accesso del medico
da parte di tutti i genitori degli alunni della classe.
Al proposito, questa Autorità Garante ha accertato che la vicenda di cui alla segnalazione non costituirebbe un caso isolato; ed invero, in diverse istituzioni scolastiche accade che, come nella
fattispecie segnalata, i dirigenti scolastici procedano secondo il seguente iter nell’ipotesi di accesso alla classe da parte di esperti esterni:
- ricevuta la comunicazione delle date di ingresso da parte dell’esperto, viene consegnato ai genitori di tutti gli alunni della classe interessata il “modulo di consenso informato per l’accesso di
esperti esterni in classe”, nel quale i genitori sono tenuti a rilasciare una serie di dichiarazioni.
In particolare, i genitori devono dichiarare:
- “di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione” e di essere
“d’accordo con tale attività”;
- “di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente GDPR, non
diffondendo alcuna informazione relativa alle attività degli alunni presenti nella sezione/classe”.
Da ultimo, i genitori sono tenuti a dichiarare che “esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione”.
Nel caso, oggetto della segnalazione, il Regolamento d’istituto prevede che l’accesso ai suddetti soggetti esterni sia consentito previa “autorizzazione” del Dirigente Scolastico e, in
chiusura, riconosce che “per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa”.
Altri regolamenti d’istituto richiedono, oltre al consenso da parte di tutti i genitori, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da
parte del terapista e dello specialista sanitario. Richiesta, quest’ultima, che risulta del tutto priva di giustificazione in considerazione del rapporto organico/lavorativo del soggetto “esterno” con il
Sistema Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, che -a sua volta-deve aver già verificato che il proprio dipendente/collaboratore possieda tutti i requisiti di
professionalità. Tale prassi integra, peraltro, un immotivato aggravamento degli adempimenti in capo al personale specializzato, tenuto a svolgere l’incarico affidatogli.
Ciò premesso, si evidenzia che la richiesta del consenso da parte di tutti i genitori all’accesso di esperti esterni (nel caso oggetto di segnalazione, peraltro, finalizzata alla corretta e
completa attuazione di un progetto terapeutico), a favore di alunni con disabilità si pone in contrasto con i principi, anche sovranazionali, che sanciscono l’obbligo da parte degli ordinamenti nazionali e
di tutti i soggetti interessati, in particolare istituzionali, di “assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità in conformità a quanto previsto
dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione Europea e dalle norme nazionali”.
Il Garante, infatti, attraverso l’esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciute allo scrivente dal D. Lgs. 20/2024, ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai
principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 18/2009, e dagli altri trattati internazionali, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti in materia di diritti delle
persone con disabilità.
Per assicurare il pieno rispetto di tali principi, è necessario che gli ordinamenti nazionali garantiscano l’incondizionato ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone con disabilità, al pari degli altri cittadini, come il diritto allo studio e, contestualmente, il diritto alla salute degli alunni con disabilità, prevalenti anche rispetto ad altri interessi.
Come sottolineato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/famiglie/alunni_disabili.html), “il diritto allo
studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di
sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito
di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa:
predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la
partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”.
In applicazione della legge 104/92 e delle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto 2009, le Istituzioni devono riconoscere la tutela, la
partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali, come la scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza.
Il Piano Educativo Individualizzato, stilato in ambito scolastico, deve tener conto inevitabilmente del piano terapeutico che concorre a determinare il percorso formativo dell’alunno
con disabilità nel suo complesso, assicurando un intervento adeguato allo sviluppo delle potenzialità ed alla gestione e superamento di problematiche connesse con la specifica disabilità.
In tale contesto, per “professionisti sanitari esterni” si intendono i soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o
autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell’équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita
dell’alunno con disabilità.
La circostanza dell’accesso dello specialista per l’attuazione del piano terapeutico individuale è del tutto peculiare proprio in considerazione della necessità della presenza esterna
esclusivamente per l’alunno interessato, non richiedendo interazioni con il resto della classe e dovendo garantire la continuità terapeutica anche in contesto scolastico con i professionisti
incaricati. L’accesso dei suddetti soggetti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli (altri) studenti, anche minorenni, in quanto i piani terapeutici non prevedono che
gli specialisti (terapisti e operatori sanitari) interagiscano direttamente con gli (altri) alunni e -in ogni caso- sono tenuti a restare in classe sempre in contemporanea con il docente di riferimento.
Ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 5 febbraio 2024 n. 20 ed in particolare dall’art. 4, lett. a), b), c), g), l’Autorità Garante formula agli Uffici Scolastici Regionali la seguente
raccomandazione:
- nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi
professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell’alunno con disabilità), necessari per l’attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni
e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della
classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l’impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati
e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.
Alla luce di quanto sopra, si sollecita la modifica di qualsivoglia regolamento d’istituto che preveda una procedura differente rispetto alla suddetta raccomandazione, ivi compresa la richiesta
del consenso dei docenti e dei genitori degli altri studenti a permettere l’ingresso in classe del professionista esterno, non potendo tale ingresso essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato
ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.
Al fine di assicurare la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti di tutti gli studenti interessati ed uniformità di condotta su tutto il territorio nazionale, si chiede di assicurare la
massima diffusione della presente raccomandazione presso tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private.
Il Collegio
Maurizio Borgo
Francesco Vaia
Antonio Pelagatti
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#studenti: integrazione e disabilità#scuola e salute
10/07/2025 n° 387
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10167956]
Provvedimento del 10 luglio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 387 del 10 luglio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “RGPD”);
VISTO il d. lgs. 30/6/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);
VISTO il provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Introduzione
Questa Autorità ha aperto un’istruttoria nei confronti del Comune di Langhirano a seguito di una segnalazione in ordine a una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali derivante dalla diffusione di dati personali sul sito web istituzionale del predetto Comune.
Nello specifico, dalla verifica preliminare effettuata dall’Ufficio, è emerso che sul sito istituzionale del Comune di Langhirano, nella sezione «Amministrazione trasparente», nell’area «Altri contenuti»/«Accesso civico», era possibile accedere a una pagina web (https://...) in cui erano presenti i seguenti file intitolati:
1. «Esito accesso atti XX - XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 148 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
2. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 258 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
3. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 359 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https:...);
4. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 213 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
5. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 216 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
6. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 194 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...);
7. «Accessi anno XX», contenente il registro delle richieste accesso agli atti riferite a 67 istanze, con specifica indicazione dei seguenti dati: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito (url: https://...).
I citati documenti contenevano nel campo oggetto e mittente dati e informazioni personali, con specifica indicazione del nominativo del soggetto che ha effettuato la richiesta di accesso e della descrizione di quanto domandato con indicazione in molti casi dei dati personali dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti. Solo per fare alcuni esempi, al riguardo, è emerso che nel campo oggetto era riportato: «richiesta diritto di accesso ai documenti relativi all’immobile posto XX di proprietà XX»; «accesso pratiche edilizie: XX e nominativo dell’intestatario della pratica XX»; ecc.).
2. La normativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi della disciplina in materia, «dato personale» è «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD).
I soggetti pubblici, come il Comune, possono diffondere «dati personali» nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice) e – in ogni caso – del principio di «minimizzazione», in base al quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).
Quanto al registro degli accessi, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – nelle proprie Linee guida adottate d’intesa con il Garante – ha indicato la possibilità che venga istituito il predetto registro presso gli enti, specificando al contempo che il «registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale» (par. 9, Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 recante le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1. Del medesimo tenore anche il par. 8.2.b. della Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 2019, recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)», in http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_FOIA_n_1_2019.pdf).
Peraltro, occorre tenere in considerazione che la stessa disciplina statale in materia di trasparenza prevede espressamente che «Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti» (art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013).
3. Valutazioni preliminari dell’Ufficio sul trattamento di dati personali effettuato.
Dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, l’Ufficio con nota prot. n. XX del XX ha accertato che il Comune di Langhirano – diffondendo i dati e le informazioni personali prima descritti inseriti nei registri degli accessi pubblicati online – ha tenuto una condotta non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD. Pertanto, con la medesima nota sono state notificate al predetto Comune le violazioni effettuate (ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice), comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del RGPD e invitando l’amministrazione a far pervenire al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentita da questa Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
4. Memorie difensive.
Il Comune di Langhirano, con la nota prot. n. XX del XX, ha inviato al Garante i propri scritti difensivi in relazione alle violazioni notificate.
Al riguardo, si ricorda che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice, intitolato «Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante».
Nello specifico, quanto alla condotta tenuta, l’amministrazione ha evidenziato, fra l’altro che:
- «Lo schema del registro accessi è stato predisposto nel XX dall’Amministrazione Comunale in ottemperanza agli adempimenti normativi in materia. L’ente pertanto si considera in perfetta buona fede ritenendo che detta predisposizione rappresentasse un congruo bilanciamento di interessi tra esigenze di pubblicità e riservatezza»
- «Si evidenzia pertanto che la pubblicazione del dato sia esclusivamente frutto di un’interpretazione ampia del principio di trasparenza anche il relazione al dibattito politico-culturale sul tema di quegli anni»;
- «Si evidenzia inoltre che non sono comunque in generale presenti dati ulteriori quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo, data di nascita o comunque elementi che possano identificare la persona fisica in maniera certa ed incontrovertibile»;
- «i dati pubblicati nella sezione di amministrazione trasparente afferenti il registro degli accessi, sono stati immediatamente rimossi dal gestionale in attesa degli sviluppi del caso»;
- non «sono mai pervenute segnalazioni, reclami o doglianze in generale» e non «risulta che da parte degli interessati siano mai state esercitate azioni volte alla tutela dei loro diritti […]»;
- «tutti i dati sono da ritenersi comuni eccezion fatta per un solo accesso afferente l’anno XX protocollo n.XX nel quale sono presenti categorie particolari di dati anche se, stante la casella “oggetto” e “mittente” si può addivenire solo in via indiretta a desumere una condizione relativa allo stato di salute di un soggetto. Cionondimeno per tutti i dati inseriti nelle tabelle non sono comunque presenti dati ulteriori come codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo e data di nascita. Non c’è altresì in generale coincidenza tra mittente ed oggetto e la mera indicazione di nome e cognome, non pare di per sé sufficiente ad identificare in maniera univoca il soggetto».
5. Valutazioni del Garante
La questione oggetto del caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la diffusione di dati e informazioni personali, contenuti nei registri delle richieste accesso agli atti (anni XX) pubblicati online (di cui ai file identificati supra ai nn. 1-7 del par. 1).
I citati documenti contenevano nel campo oggetto e mittente dati e informazioni personali di centinaia di istanze con specifica indicazione di: data e numero di protocollo, oggetto, classificazione, mittente, destinatario, tipologia di accesso (documentale o civico), esito. In particolare, è stata lasciato in chiaro il nominativo del soggetto che ha effettuato la richiesta di accesso e la descrizione di quanto domandato con indicazione in molti casi dei dati personali dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti (es: «richiesta diritto di accesso ai documenti relativi all’immobile posto in XX di proprietà XX»; «accesso pratiche edilizie: XX e nominativo dell’intestatario della pratica XX»; ecc.).
Al riguardo, occorre evidenziare in via preliminare che la pubblicazione online nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (con conseguente indicizzazione nei motori di ricerca generalisti come Google) della circostanza di avere effettuato una richiesta di accesso presso un ente pubblico oppure quella riguardante il fatto che un soggetto abbia richiesto dati e informazioni riguardanti un terzo comporta la conoscenza generalizzata (tramite la diffusione) di informazioni di natura personale, che i soggetti interessati, per i motivi più vari, potrebbero non volere portare a conoscenza di soggetti estranei alla propria sfera personale e familiare, determinando una un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei relativi diritti e libertà.
Nell’ambito dell’istruttoria aperta al riguardo da questa Autorità, il Comune ha confermato, nelle proprie memorie difensive, l’avvenuta diffusione online dei dati personali descritti in assenza di una idonea base giuridica, riconducendo la propria condotta a «un’interpretazione ampia del principio di trasparenza anche il relazione al dibattito politico-culturale sul tema […]».
La ricostruzione offerta dall’ente chiarisce alcuni punti della questione ed è sicuramente utile ai fini della valutazione della condotta, ma non appare idonea a superare i rilievi critici mossi dall’Ufficio.
Si ricorda infatti che – per il rispetto del principio di trasparenza amministrativa delle pp.aa. di cui all’art. 1, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013 – nessuna norma di settore prevede un obbligo di pubblicazione dei dati personali di coloro che hanno effettuato accessi ad atti e documenti oppure dei soggetti cui si riferiscono gli atti richiesti. A ciò si aggiunge che l’istituzione presso ogni amministrazione del registro delle richieste di accesso, oltre a essere solo raccomandato nelle Linee guida di ANAC e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione prima citate (cfr. supra par. 2), non implica come necessaria e proporzionata anche l’operazione di diffusione online dei dati personali/nominativi di coloro che hanno effettuato le richieste di accesso e dei soggetti a cui i documenti si riferiscono. Nelle citate Linee guida di ANAC è, infatti, specificamente riportato che è sufficiente inserire «l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione», avendo cura – in sede di pubblicazione – di «oscura[re] i dati personali eventualmente presenti». Molto chiara, in tal senso, è anche la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, laddove – sempre con riferimento alla compilazione del registro degli accessi – è analogamente raccomandato che «ciascuna amministrazione indicherà gli estremi delle richieste ricevute e il relativo esito, omettendo la pubblicazione di dati personali eventualmente presenti» (par. 8.2.b).
L’ampia interpretazione del principio di trasparenza sostenuta dal Comune non può quindi giustificare la diffusione di dati personali online, in quanto non soddisfa nessuno dei presupposti di liceità previsti dall’art. 2-ter del Codice. La condotta posta in essere risulta peraltro in contrasto con quanto previsto dall’art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, che prevede effettivamente la possibilità che le pp.aa. possano pubblicare sul sito web istituzionale dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, ma sempre «procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti». La diffusione dei dati personali descritti e oggetto di contestazione non è, inoltre, conforme alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione, che indicano chiaramente la necessità di procedere all’oscuramento dei dati personali presenti nel Registro degli accessi, fra cui sono compresi anche i nominativi dei soggetti istanti e di coloro cui si riferiscono i documenti richiesti.
Analogamente, non può essere accolta l’eccezione sollevata dal Comune secondo la quale non vi sarebbe stata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in quanto – tenendo conto della circostanza che non sono stati diffusi accanto al nominativo dei soggetti interessati anche «dati ulteriori quali codice fiscale, indirizzo di residenza, numero civico, luogo, data di nascita» – non sarebbero stati diffusi «elementi che possano identificare la persona fisica in maniera certa ed incontrovertibile». Tale tesi è in contrasto con la disciplina europea in materia secondo la quale «dato personale» è, come detto, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come, fra l’altro, proprio il «nome» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD). Nel caso in esame, dall’istruttoria è emerso che il Comune ha pubblicato online proprio i nomi e cognomi dei soggetti interessati (soggetti che hanno effettuato l’accesso e talvolta anche soggetti a cui i documenti si riferiscono) contenuti nei registri degli accessi, ossia dati che identificano direttamente persone fisiche e rientrano, pertanto, sicuramente nella ricordata definizione di «dato personale» (indipendentemente dalla circostanza che siano accompagnati da ulteriori informazioni come codice fiscale, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita).
Per altro verso, si rileva che, per stessa ammissione del Comune in almeno un procedimento i dati personali diffusi erano idonei a rivelare indirettamente anche la condizione di salute del soggetto interessato (art. 9 del RGPD), come nel caso della richiesta di accesso anno XX protocollo n. XX, avente a oggetto lo «stato pratica devoluzione contributo per rimozione barriere architettoniche - domanda presentata dalla sig.ra XX», con la conseguente violazione anche del divieto di diffusione di dati relativi alla salute previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice.
6. Esito dell’istruttoria relativa al reclamo presentato
Le circostanze evidenziate negli scritti difensivi del Comune, esaminate nel loro complesso, anche se sicuramente meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta, non risultano sufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento. Ciò in quanto, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
In tale quadro, si confermano le valutazioni preliminari dell’Ufficio con la nota prot. n. XX del XX e si rileva – conformemente ai precedenti di questa Autorità in materia (provv. n. XX del XX, in www.gpdp.it, doc. web n. 9784482; n. 281 del 22/7/2021, ivi, doc. web n. 9696645) – che il trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Langhirano non è conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, in quanto la diffusione dei dati personali prima descritti contenuti nei registri delle richieste accesso agli atti (anni XX) pubblicati online (di cui ai file identificati supra ai nn. 1-7 del par. 1) è avvenuta in violazione:
1) delle disposizioni contenute dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice; dell’art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013; dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD; nonché delle indicazioni contenute al riguardo nelle Linee guida dell’ANAC e nella Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione (sopra richiamate al par. 2);
2) del principio di «minimizzazione» dei dati, che non sono risultati «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (ossia la trasparenza amministrativa), previsto dall’art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD;
3) del divieto di diffusione dei dati sulla salute dei soggetti interessati, previsto dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche l’art. 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD).
Considerato, tuttavia, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto il titolare del trattamento ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere i dati personali oggetto di contestazione dell’Ufficio dal sito web istituzionale, fermo restando quanto si dirà sull’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del RGPD.
7. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 58, par. 2, lett. i; 83 del RGPD)
Il Comune di Langhirano risulta aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4 del RGPD nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche artt. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).
Al riguardo, l’art. 83, par. 3, del RGPD, prevede che «Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave».
Nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, che si applica pertanto al caso in esame.
Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del RGPD, nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere correttivo di «infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso». In tale quadro, «il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice» (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare, tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del RGPD.
In tal senso, quanto all’illecita diffusione online di dati personali si tiene conto del fatto che la stessa ha avuto a oggetto la diffusione online di dati personali in un caso anche idonei a rivelare lo stato di salute (art. 9 del RGPD), riferiti a diverse centinaia di persone (soggetti che hanno effettuato l’accesso e talvolta anche soggetti a cui i documenti si riferiscono, contenuti nei registri nei registri degli accessi anni XX) mantenuti sul sito web istituzionale almeno fino data dell’invio delle memorie difensive del Comune (aprile XX). Tale condotta deriva in ogni caso – secondo quanto dichiarato dal Comune – da un’ampia interpretazione del principio di trasparenza e risulta quindi essere di natura evidentemente colposa.
Si ritiene pertanto che, nel caso di specie, il livello di gravità della condotta tenuta dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR” del 23/5/2023, punto 60).
Ciò premesso, oltre a tener conto della circostanza che il Comune di Langhirano è un ente di medie dimensioni (con poco più di 10.000 abitanti), si prendono in considerazione anche le seguenti circostanze attenuanti:
- il titolare del trattamento, a seguito della richiesta dell’Ufficio è intervenuto tempestivamente, collaborando con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento al fine di porre rimedio alle violazioni, attenuandone i possibili effetti negativi, dichiarando, a tal fine, che la condotta è cessata avendo provveduto a rimuovere i dati dal sito web istituzionale;
- il titolare del trattamento ha dichiarato di non aver in ogni caso ricevuto segnalazioni, reclami o richieste di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati;
- non risultano precedenti violazioni del RGPD pertinenti commesse dall’ente.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di dover determinare ai sensi dell’art. 83, parr. 2 e 3, del RGPD l’ammontare della sanzione pecuniarie, prevista dall’art. 83, par. 5, del RGPD, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4; del RGPD; nonché gli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice (cfr. anche artt. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013), quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva sensi dell’art. 83, par. 1, del medesimo RGPD.
In relazione alle specifiche circostanze del presente caso, riguardanti la diffusione di dati personali online, anche relativi alla salute, in assenza di una idonea base normativa (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice), si ritiene altresì che debba essere applicata la sanzione accessoria della pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet del Garante, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
rilevata l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Langhirano nei termini indicati in motivazione ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del RGPD, e dell’art. 144 del Codice, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b); 9, parr. 1, 2 e 4; del RGPD, nonché degli artt. 2-ter, commi 1 e 3; 2-septies, comma 8, del Codice;
ORDINA
al Comune di Langhirano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.zza Giacomo Ferrari, 1 - 43013 Langhirano (PR) – C.F. 00183800341 di pagare la somma di € 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo Comune di pagare la somma di euro € 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981.
Si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 dell’1/9/2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato (art. 166, comma 8, del Codice).
DISPONE
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019;
- l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate ai sensi dell’art. 58, par. 2, del RGPD con il presente provvedimento, come previsto dall’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Ai sensi dell’art. 78 del RGPD, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 10 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa#accesso civico
27/02/2025 n° 115
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10126123]
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Registro dei provvedimenti
n. 115 del 27 febbraio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità da un avvocato, in nome e per conto della sig.ra XX e del sig.XX, è stata lamentata la pubblicazione, ad opera di una docente della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio (di seguito, l’Istituto), sul registro elettronico, del Piano educativo individualizzato (PEI) del figlio dei reclamanti.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto, ha rappresentato, in particolare:
- “in data XX ricevo comunicazione da parte dell’avvocato […] di "segnalazione violazione regolamento privacy per illegittima diffusione dati sanitari del minore […]";
- “il legale afferma che “in data XX si è verificato un grave episodio di diffusione di dati sensibili giacché nella chat di classe, l’insegnante […] ha postato il Piano Educativo Individuale del figlio dei miei assistiti diffondendo dati sensibili che dovevano rimanere riservati in quanto afferenti allo stato di salute psicofisica del minore ed alle sue problematiche”;
- “venuta solo allora a conoscenza dell’episodio, avvio procedura interna di indagine con prot. ris. N. XX del XX, notando però che lo screenshot finito sulla chat ed allegato dall’Avvocato, è relativo alla pagina di accesso sul registro del genitore dell’alunno”;
- “alla richiesta di chiarimenti, la Docente prontamente produce relazione acquisita con prot. ris. n.XX del XX. Di seguito i fatti accertati. In data XX, durante l’incontro di programmazione settimanale, la […], docente di sostegno di […] della classe IIIE, inseriva all’interno del registro elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore (…). Dalla tendina richiamava la voce alunni e docenti, inseriva il nome dell’alunno interessato ed erroneamente anche la classe (…), di conseguenza il PEI, è risultato visibile a tutti i genitori della IIIE. Questo avveniva intorno alle ore 18.00. Subito dopo la docente incontra la collega di classe che aveva già ricevuto la telefonata della [… reclamante] e si rende conto di aver commesso un errore; pertanto, alle 18.22 corregge la visualizzazione (…). In quel lasso di tempo, il genitore di […] ha visionato il registro, avvisato la signora […] e postato lo screenshot della pagina sulla chat di classe. (…). Nessuno, compreso la docente, ha ritenuto opportuno avvisare la scrivente o i miei collaboratori”;
- “è accertato che la docente […] ha commesso l’errore nella gestione della visualizzazione del documento, la diffusione dei dati è avvenuta dentro il registro, nell’ambito della classe del minore, non sulla chat dove l’informazione è stata divulgata dal citato genitore della classe. Avendo avuto notizia dell’infrazione 90 giorni dopo l’evento, la richiesta del file delle visualizzazioni al gestore del Registro elettronico comportava un esborso consistente in quanto istanza proveniente dall’Istituto e non da Autorità preposta; pertanto, non è stato possibile verificare se il documento fosse stato scaricato da qualche genitore. I dati personali violati erano costituiti dai codici della disabilità riportati in una sezione del PEI”;
- “la condivisione del PEI, con il genitore avviene nell’ambito della normativa a tutela della disabilità in particolare del XX del XX. La scelta del registro, come strumento rapido di condivisione, è relativa al processo di digitalizzazione dell’Amministrazione, la visibilità dei singoli documenti, è riservata esclusivamente ai docenti e ai genitori degli alunni interessati. Al Gestore del Registro, in occasione del rinnovo del contratto, viene dato l’incarico del trattamento dati”;
- “nessuna certificazione relativa a dati sanitari è stata e viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei codici i format dei PEI e PDP e a vietare la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale”;
- “nel merito dell’illegittima diffusione dei dati avvenuta in data XX, è stato già coinvolto il Responsabile della Protezione dei dati designato dell’Istituto, […], con il quale sono state concordate le misure correttive”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione del PEI del figlio dei reclamanti e quello predisposto per un altro alunno, contenenti dati personali, anche relativi alla salute degli interessati, seppure avvenuta in un’area riservata del registro elettronico non accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX, (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “In data XX giunge reclamo da parte dell’Avvocato […] in merito alla diffusione di dati sensibili, il PEI, dell’alunno […] della classe IIIE primaria, nella chat di classe da parte dell’insegnante di sostegno […] avvenuta il giorno XX. Da indagini interne, avviate con prot. n. XX del XX, risulta che la diffusione dei dati da parte della docente non è avvenuta sulla chat di classe, ma all’interno del Registro in un’area riservata. La violazione contestata è durata un breve lasso di tempo, circa 22 minuti. Non si ha la prova che il documento sia stato scaricato in quanto lo screenshot allegato dall’Avvocato, prova soltanto la visibilità del documento nel Registro, ma non rivela il contenuto. Non è possibile, a distanza di così tanto tempo, ottenere il file log dal gestore del registro per verificare se e chi ha scaricato il PEI. Poiché il documento si trovava all’interno di un’area riservata del Registro, la visibilità era possibile solo ai genitori della classe IIIE, formata da 21 alunni. È impossibile determinare se in quei 22 minuti tutti abbiano fatto accesso al registro. Poiché non si ha prova riguardo l’apertura del documento da parte di soggetti terzi, la diffusione dei dati certa riguarda l’informazione che l’alunno […] ha un PEI, informazione nota a tutta la classe in quanto allo stesso era stata assegnata la docente di sostegno”;
- “la docente, per mero errore materiale, inserendo all’interno del Registro Elettronico, sezione Condivisione Documenti, il PEI per condividerlo con i genitori del minore […], fleggava non solo il nome dell’alunno interessato, ma anche la classe, di conseguenza il PEI, contrariamente alle intenzioni della docente, risultava visibile a tutti i genitori della IIIE. Dalla condotta della docente, supplente temporanea, non emerge nessuna intenzionalità di diffondere i dati del proprio alunno, ma solo un’imprudenza dovuta all’inesperienza e alla scarsa conoscenza del mezzo informatico. Supportata dai colleghi, ha immediatamente posto rimedio all’errore tanto che dopo solo 22 minuti la visualizzazione è stata corretta senza provocare nessun danno altrui”;
- è stata effettuata la “correzione immediata della visualizzazione sul Registro togliendo il flag alla classe. Contatto contestuale con la famiglia da parte della docente per scusarsi dell’accaduto. Disponibilità dell’Istituto ad incontrare la famiglia che ha sempre disdetto gli appuntamenti senza giustificare i motivi. Si osserva altresì che la discrasia è avvenuta il XX e, inspiegabilmente, la contestazione è stata effettuata il XX (oltre due mesi dopo l’accaduto). Appare evidente il carattere pretestuoso della richiesta che, a mente dell’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, avrebbe potuto comportare l’archiviazione del reclamo”;
- “Nessuna certificazione relativa a dati particolari viene inserita nel registro. A seguito dell’infrazione accertata dalla scrivente, si è provveduto ad epurare dei dati riconducibili alla salute i format dei PEI al fine di minimizzare l’uso dei dati particolari. Viene vietata la Condivisione di tali documenti attraverso il Registro o altro mezzo digitale. Il PEI viene consegnato brevi manu al genitore interessato. Essendoci all’Interno dell’Istituto un continuo movimento di personale temporaneo, si è programmato di reiterare la formazione sul trattamento dei dati personali”;
- “L’Istituto si è dotato, da tempo, del Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e del Registro dei trattamenti predisposti insieme al DPO”;
- “innanzi tutto ribadire quanto stabilito dall’art. 11, comma 1, lettera c del Regolamento n.1/2019 in riferimento all’evidente carattere pretestuoso del reclamo: infatti, la violazione lamentata è accaduta il XX, la segnalazione alla scuola viene effettuata il XX – dopo due mesi dall’accaduto! -, quando la discrasia lamentata era stata sanata immediatamente (dopo 22 minuti) senza che nessun danno fosse stato arrecato all’alunno titolare del PEI. Si deve, inoltre, evidenziare che la diffusione dei dati, (di cui oltretutto non si ha certezza!) sarebbe avvenuta interessando soltanto gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI che erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione. In secondo luogo, giova qui ricordare che l’art. 83 del Regolamento (UE) 2016/679 correlato con il Codice in materia di protezione dei dati personali vigente, al comma 2, detta le condizioni generali per infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie e così rappresenta la necessità che per ogni singolo caso si debba tener conto dei seguenti elementi:
a. “…Si osserva che vi è stata solo una presunta parte lesa ed il livello del danno subito è da ritenersi inesistente per l’immediato intervento da parte della docente che inopinatamente aveva creato il problema.
b. È evidente il carattere colposo della violazione, oltretutto commessa da una docente.
c. Come più volte detto, immediatamente sono state adottate misure che hanno reso inesistente qualsivoglia danno potesse derivare dalla discrasia commessa
d. Le misure tecniche e organizzative messe in atto da tempo fino ad ora hanno evitato il ripetersi di infrazioni equivalenti
e. Non si sono verificate precedenti violazioni commesse dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati
f. Non vi è stato bisogno di richiedere la cooperazione dell’Autorità di controllo in quanto, in modo autonomo, l’Istituzione aveva già posto rimedio alla discrasia (il problema è stato risolto dopo 22 minuti dall’accaduto e non si è più ripetuto)
h. Si presume che l’Autorità di controllo abbia preso conoscenza della violazione dai genitori dell’alunno interessato al Pei. Dalla Nota GPDP.Ufficio.Protocollo.XX, pervenuta all’istituzione ad XX, si evince che l’Autorità ha preso conoscenza mesi dopo di una violazione commessa diversi mesi prima.
i. Non sono stati mai disposti provvedimenti di cui all’art. 58 paragrafo 2 Regolamento del titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in quanto, non si sono mai in precedenza evidenziati violazioni di qualsivoglia tipo
j. L’Istituto è dotato di Compendio per le attività di trattamento dei dati personali e di Registro dei trattamenti”.
Nel corso dell’audizione tenutasi in data XX la dirigente scolastica dell’Istituto ha, altresì, dichiarato:
- “sono in servizio dal XX e ho condiviso con l’allora dirigente in servizio e il dpo gli elementi da fornire;
- l’evento si è verificato il XX, la dirigente è avvenuta a conoscenza dell’accaduto solo il XX quando ha ricevuto la nota del legale della famiglia dell’interessato, si è attivata subito consultando il dpo e verificando le conseguenze della pubblicazione; altresì ha sentito la docente interessata che ha relazione per iscritto le circostanze dell’evento verificatosi;
- Il documento è stato erroneamente pubblicato dalla docente che ha inserito la spunta di flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori;
- La visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo circa 20 minuti;
- L’unico genitore che ha letto la comunicazione ha condiviso uno screenshot dell’avviso di pubblicazione del documento a tutti gli altri genitori nella chat di classe senza tuttavia scaricarlo;
- In seguito un genitore dell’interessato ha avvisato le docenti dell’accaduto e pertanto la docente di sostegno ha provveduto subito a rimuovere l’avviso inserito;
- Ricevuta la nota del legale la dirigente ha invitato il legale e la famiglia ad incontrarsi per parlare delle conseguenze di tale comunicazione errata, ma tale incontro non è mai avvenuto perché la famiglia non ha mai aderito a tale invito;
- Insieme al dpo l’allora dirigente ha rivisto e modificato la modulistica e la modalità di condivisione del PEI con le famiglie coinvolte che non avviene più mediante RE ma esclusivamente in modalità cartacea;
- Nel mese di XX la dirigente è venuta a conoscenza che la famiglia dell’interessato ha proposto reclamo al Garante, dopo cioè circa 9 mesi dal verificarsi dell’evento;
- Non risulta che qualcuno abbia avuto modo di visualizzare o scaricare il documento, non è giunta nessuna segnalazione al riguardo;
- Era noto a tutta la classe che era stata nominata un’insegnate di sostegno per affiancare un alunno con disabilità”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” e “dati relativi alla salute”, “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice).
Più in generale, la normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (…)” (art. 6, paragrafo 2 del Regolamento).
La disciplina nazionale ha introdotto disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del Regolamento, determinando, con maggiore precisione, requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto (art. 6, par. 2 del Regolamento) e, in tale ambito, ha previsto che le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, del Codice).
Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano “previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).
Il titolare del trattamento è poi tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Da quanto emerge dal reclamo in oggetto, nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta che un’insegnante dell’Istituto ha reso disponibile, nella sezione del registro elettronico accessibile a tutti i genitori della classe 3, sez. F della scuola primaria dell’Istituto, il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità (PEI) elaborato per il figlio dei reclamanti.
Tale documento sarebbe stato visibile sul registro elettronico per circa ventidue minuti, in quanto successivamente l’insegnate avrebbe modificato le modalità di visualizzazione e avrebbe limitato la visibilità dello stesso ai soli genitori dell’alunno interessato.
L’immagine/screenshot dell’avviso di visibilità del Pei sul registro sarebbe stato, inoltre, pubblicata dal genitore di un alunno della 3 sez. F sulla chat di classe senza tuttavia scaricare e condividere il documento nella chat.
Con riguardo al profilo relativo alla messa a disposizione sulla chat di classe del richiamato documento, si evidenzia che la creazione, da parte di alunni, genitori o rappresentanti di classe, di chat di cui fanno parte i genitori degli studenti e l’utilizzo di tali strumenti come canali di comunicazione di notizie riguardanti i diversi aspetti della vita scolastica, non risulta riconducibile alle attività istituzionali o didattiche poste in essere dall’Istituto scolastico come titolare del trattamento. La creazione di chat di classe o gruppi whatsapp è infatti riconducibile ad autonomi comportamenti posti in essere da privati, dei quali la scuola non è tenuta a rispondere.
Con riguardo al diverso profilo relativo alla messa a disposizione dei due PEI sul registro elettronico da parte dell’insegnante si osserva quanto segue.
In via preliminare si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”.
Al riguardo si rappresenta che il PEI ossia il Programma educativo individualizzato riguardante i ragazzi con disabilità, previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità, “è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione” (cfr. art. 5, comma 1 d.p.r. 24 febbraio 1994) e comprende una pluralità di informazioni relative alla condizione di disabilità del ragazzo per il quale tale documento è predisposto tra cui una apposita sezione dedicata ai dati relativi alla Diagnosi funzionale.
Tale documento è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica e le informazioni relative alla stesura o verifica del PEI recanti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale tale documento viene stilato, possono essere fornite solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore, coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. artt. 7 e 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).
In particolare, si osserva che, sebbene la pubblicazione del PEI in questione sia avvenuta in un’area riservata del registro elettronico, non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali, la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato o determinabile di soggetti, essendo tale area riservata accessibile a tutti i genitori della classe di riferimento (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice), dando luogo ad una comunicazione di dati personali anche relativi alla salute degli interessati.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali, anche relativi alla salute, del figlio dei reclamanti. Né può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del titolare del trattamento quanto dichiarato in merito al fatto che “gli appartenenti alla classe frequentata dall’alunno titolare del PEI (…) erano già a conoscenza della condizione dell’alunno in questione”.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha posto in essere un trattamento di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Ciò premesso, tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato in quanto la docente per un mero errore materiale ha inserito la spunta di un flag che ha determinato la visibilità del documento a tutti i genitori della classe;
- la visibilità della comunicazione a tutti i genitori è stata disattivata dopo appena 22 minuti;
- i genitori della classe, mediante pubblicazione nella chat dello screenshot inerente alla pubblicazione del PEI, sono venuti a conoscenza della disponibilità del PEI sul registro elettronico ma non risulta invece comprovato che i genitori abbiano effettivamente preso visione del contenuto del PEI stesso, pertanto, la comunicazione dei dati riguarda l’informazione che il reclamante ha un PEI, senza conoscere il contenuto dello stesso;
- la dirigente scolastica ha invitato la famiglia ad incontrarsi per parlare di quanto accaduto ma la famiglia non ha mai aderito all’invito;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento;
le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019. con conseguente annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dell’Istituto comprensivo Statale Don Lorenzo Milani di Guidonia Montecelio, con sede in via Marco Aurelio, 2 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma) - Codice Fiscale: 86003270583, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, nonché dell’art. 2- ter e 2-sexies del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
23/07/2025 n° 2764
Area: Prassi, Circolari, Note

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Il Presidente
Fascicolo ANAC n. 2764/2025
Oggetto: Omissis - Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale (Rif. nota prot. ANAC n. omissis del omisssis) - Riscontro.
Con la nota in oggetto sono stati richiesti chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell’amministrazione.
In merito alla questione descritta, si rappresenta quanto segue.
L’Autorità ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicazione dei dati sugli incentivi alle funzioni tecniche con delibera Anac n. 1047/2020, ritenendo che le amministrazioni sono tenute ad assolvere a detto obbligo mediante pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 33/2013. I dati in questione dovranno essere pertanto pubblicati nella sotto-sezione “Personale - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” della sezione “Amministrazione trasparente”, mediante tabelle, con l'indicazione nell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di 1 oggetto, 1durata, compenso spettante per ogni incarico. L’Autorità ha altresì precisato che dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, in conformità a quanto chiarito anche dal MIT/Supporto giuridico con parere n. 3041. Ciò in considerazione del fatto che i dati contenuti nelle predette determine - da ricondurre all’art. 18 del d.lgs. 33/2013 - fanno riferimento a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.
Non può invocarsi, invece, l’applicazione dell’art. 18 per la pubblicazione delle determine dirigenziali, poiché esso non contiene alcun riferimento ad obblighi di pubblicazione di atti.
Dai predetti orientamenti non si è discostato il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale con parere del 10 marzo 2025 si è espresso su una istanza di accesso civico generalizzato riguardante provvedimenti di approvazione delle modalità di
ricognizione e schede degli incentivi di liquidazione delle quote spettanti per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche. Al riguardo, il Garante ha osservato come la documentazione in questione faccia riferimento a dettagli relativi alle attività lavorative svolte dai dipendenti nonché alla retribuzione da loro percepita. Ebbene, proprio con riferimento a tale aspetto è stato evidenziato come la diffusione o l’accesso indiscriminato a tali informazioni da parte di soggetti terzi al contesto lavorativo possa
comportare un’irragionevole e ingiustificata esposizione dei dati personali dei lavoratori, rendendo altresì conoscibile la loro situazione economico-patrimoniale. Per quanto di interesse nel caso in esame, occorre rilevare che il Garante, nel ribadire in generale che l’accesso civico generalizzato deve rispettare i limiti imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e RGPD), ha evidenziato che il rischio di pregiudizio concreto alla riservatezza dei dipendenti, viene in rilievo laddove questi ultimi non rientrino tra i soggetti obbligati alla trasparenza, come avviene ad esempio per gli organi di vertice, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 33/2013.
Pertanto, il Garante esclude l’obbligo di pubblicazione in assenza di una norma che lo preveda, citando, a titolo meramente esemplificativo gli articoli 14 e 15 D.lgs 33/2013, che, peraltro, non sono totalmente applicabili al caso di specie riguardante gli incentivi tecnici in quanto gli stessi non vengono elargiti agli organi politici (art. 14) né tantomeno ai consulenti o collaboratori. (art. 15).
Parimenti alle norme sopra citate, l’articolo 18 D.lgs 33/2013 costituisce la base normativa che prevede la pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni
incarico, ma non la pubblicazione di documentazione ulteriore, quali determine di liquidazione, determine di ripartizione, schede di incentivi, per i quali non sussiste alcun obbligo di pubblicazione.
Alla luce di quanto sopraesposto, si ritiene che:
- per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell’Amministrazione occorre far riferimento all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti
o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell’oggetto, della durata e relativo compenso (cfr. Delibere Anac n. 1047/2020 e n. 1310/2016 e relativo Allegato 1);
- la pubblicazione dei suddetti dati all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di I° livello “Personale”, sottosezione di II°livello “Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti” è obbligatoria e include anche il nominativo del dipendente (dirigente e non dirigente).
Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 23 luglio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni alle S.V.
Il Presidente
Avv. Giusseppe Busia
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#appalti e contratti pubblici (in generale)#trasparenza amministrativa
23/12/2025 n° 51745
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio, Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Al Coordinamento tecnico-ispettivo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Al sito internet a mezzo pubblicazione su
http://istruzioneer.gov.it
Oggetto: Aggiornamenti normativi in materia di valutazione e comportamento degli studenti. Attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150.
1. Aggiornamento del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e del DPR 21 novembre 2007, n. 235, con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.
Come noto, in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2025 il legislatore è intervenuto sul precedente Decreto n. 249/98 “Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria”, già integrato e modificato con Decreto n. 235/2007.
Con l’obiettivo di valorizzare la cultura del rispetto e ribadire l’opportunità di assumere comportamenti corretti all’interno delle comunità scolastiche, il recente Decreto ha introdotto modifiche in tema di sanzioni disciplinari, rafforzando la funzione educativa delle stesse e prevedendo nuove modalità di irrogazione delle sanzioni medesime. Nello specifico, in ottica di rafforzamento
della funzione educativa delle sanzioni disciplinari, per l’allontanamento dalle lezioni fino a due giorni è previsto lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti scorretti, presso l’istituzione scolastica, e per l’allontanamento di durata superiore ai due giorni si prevede lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale a favore della comunità scolastica, presso associazioni o enti del terzo settore inclusi in elenchi predisposti annualmente dagli Uffici Scolastici Regionali. In merito a quest’ultima fattispecie, è stato pubblicato, da parte di questo Ufficio, l’avviso per l’individuazione degli enti di cui sopra, secondo i requisiti e i criteri indicati nella nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione A00DPIT del 1 dicembre 2025, prot.6339. La stessa nota prevede che “nelle more della composizione degli elenchi regionali di cui trattasi le attività di cittadinanza attiva e solidale potranno essere svolte a favore della Comunità scolastica”.
Il D.P.R. n. 134 richiede pertanto l’aggiornamento da parte delle Istituzioni scolastiche dei propri Regolamenti disciplinari, prevedendo altresì che nei Patti educativi di corresponsabilità venga esplicitato l’impegno a consentire l’emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di abuso di alcool, sostanze, e altre forme di dipendenza, così come previsto negli articoli 5-bis e 6 del Decreto, di seguito riportati in stralcio:
- 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)... “1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.”
- 6 (Disposizioni transitorie e finali) : “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella
scuola ((secondaria di primo grado)). 1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle
previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.”.
2. Aggiornamento del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 con D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135.
Sempre in attuazione della Legge 1 ottobre 2024, n. 150, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2025 è stato novellato il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione”. Tale decreto mira a riaffermare il ruolo formativo della scuola non solo negli apprendimenti, ma anche nel
comportamento, sia periodico che finale, rafforzando la valenza educativa del voto comportamentale, stabilendo, tra le altre cose, che anch’esso sia espresso in decimi. Nello specifico, il predetto D.P.R. 22 giugno 2009 n.122- così come novellato- all’art.4 prevede che:
-co.2 “La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi”;
-co.5. “Sono ammessi alla classe successiva gli studenti e le studentesse che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento superiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dello studente e della studentessa è riferita a ciascun anno scolastico”.
Inoltre, l’art.7 del decreto in parola statuisce che:
-co.1-bis “Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti”;
-co.2 “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti
della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4
del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche
con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti”;
-co.2-bis “L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla
comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato”;
-co.2-ter “Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva”;
-co.3 “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.”
Infine, si evidenzia che in tema di Valutazione degli apprendimenti, l’art 4 comma 1-bis del novellato DPR 122/2009 prevede espressamente che anche la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli Istituti tecnici e gli istituti professionali sia espressa in decimi. Al riguardo, si evidenzia che la predetta innovazione regolamentare consolida e ribadisce l’interpretazione delle previgenti disposizioni normative concernenti la valutazione periodica e finale degli apprendimenti: il novellato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, infatti, riprende quanto già previsto dall’art.7, comma 2 lettera c) del d.lgs. 297/1994 ovvero che il collegio docenti possa deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi.
Alla luce di quanto sopra richiamato, eventuali mancate suddivisioni dell’anno scolastico in periodi, ovvero valutazioni periodiche non espresse in voti decimali non sarebbero conformi, ad avviso di questo Ufficio, al quadro normativo e regolamentare vigente.
Il Direttore Generale,
Bruno E. Di Palma
(Firmato digitalmente)
KEYWORDS
#studenti: azione disciplinare#studenti: bullismo e cyberbullismo#studenti: valutazione degli apprendimenti ed esami#studenti: valutazione del comportamento
21/02/2025 n° 44825
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli UUSSRR
e p.c. Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
LORO SEDI
Oggetto: Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici
Come noto, il CCNL per l’Area della dirigenza scolastica relativo al triennio 2019/21, sottoscritto il 07-08-2024, ha incluso i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile tra le materie oggetto di confronto a livello nazionale in sede MIM per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative [art. 5, comma 3, lettera h) e comma 4, lettera a)].
All’esito del previsto confronto sono stati, pertanto, individuati i criteri, come di seguito specificati.
Inquadramento del Lavoro Agile
Ai sensi dell’art. 11 del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019/2021, il lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità.
Il lavoro agile è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. I Dirigenti scolastici che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità né limitazione nella fruizione degli istituti giuridici previsti dai
contratti collettivi o dalle norme di legge.
Obiettivi da raggiungere
- miglioramento della qualità dei servizi della scuola e rinnovamento dell’organizzazione del lavoro, anche al fine di aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa garantendo comunque l’invarianza del livello precedentemente raggiunto;
- migliore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro al fine di ottimizzare le performance professionali incrementando il benessere organizzativo della scuola di servizio;
- sviluppo di modelli organizzativi centrati sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati connessi all’incarico;
- stabilità e continuità delle funzioni dirigenziali, per esempio in considerazione di sede di servizio lontana dalla residenza e della opportunità di promuovere la mobilità sostenibile;
- inclusione lavorativa di lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
Profili principali dell’accordo individuale di lavoro agile
I profili principali dell’accordo individuale di lavoro agile, così come delineati dall’art. 11 del CCNL di area, sono da rinvenirsi in:
- Destinatari e requisiti d’accesso
La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa, su base consensuale e volontaria (articolo 11, comma 4, del CCNL di Area istruzione e Ricerca 2019-2021), da coloro che hanno concluso il periodo di formazione e prova completando il primo anno di assunzione come dirigente scolastico.
L’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile è disciplinata da un accordo individuale stipulato tra il dirigente scolastico e il Direttore Generale dell’USR competente per territorio, secondo i criteri generali di attuazione definiti in sede di confronto nazionale (articolo 5, lettera h) CCNL IR 2019-2021).
Il dirigente scolastico ha l’obbligo di accertare la presenza delle condizioni che garantiscano la tutela e la sicurezza del luogo in cui svolge l’attività lavorativa in modalità agile nonché la piena operatività della dotazione informatica.
Il dirigente scolastico si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati trattati e sulle informazioni in possesso dell’amministrazione.
L’USR competente per territorio consegna al lavoratore una specifica informativa in materia di tutela della salute e sicurezza e in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 11, c. 2 del CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021.
Fermo restando quanto previsto in materia dalle richiamate disposizioni del CCNL Area istruzione e Ricerca 2019-2021, non sono previste indennità e/o altri emolumenti a copertura delle spese sostenute dal dirigente scolastico in modalità agile per consumi elettrici, di connessione alla rete internet e per le comunicazioni telefoniche con l’ufficio.
L’accesso al lavoro agile per i dirigenti scolastici non è regolato da criteri di priorità essendo il dirigente figura unica nell’istituzione scolastica.
- Attività che possono svolgersi da remoto
Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019-2021 possono essere effettuate in lavoro agile tutte le attività che non richiedano la presenza fisica del dirigente scolastico nella sede di lavoro.
A titolo meramente esemplificativo si elencano le seguenti attività, che possono essere integrate anche a seconda del contesto territoriale e delle specifiche condizioni organizzative della/delle scuola/scuole di servizio (di titolarità e/o di reggenza):
▪ attività che possono essere svolte al di fuori della sede di lavoro mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche e/o con accesso a piattaforme digitali;
▪ predisposizione di provvedimenti e atti amministrativi e datoriali;
▪ attività connesse alla partecipazione a riunioni a distanza degli organi collegiali della scuola che non abbiano carattere deliberativo nelle more della conclusione del confronto previsto dall'articolo 44, comma 6, del CCNL comparto IR 2019/2021;
▪ partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro organizzati a distanza;
▪ attività di studio, analisi e stesura di relazioni e progetti;
▪ attività di approfondimento normativo e di elaborazione dati;
▪ predisposizione di attività negoziale;
▪ ogni altra attività che non richieda la costante presenza fisica nella sede di lavoro.
Restano in ogni caso esclusi dallo svolgimento in modalità agile gli scrutini, gli esami conclusivi dei percorsi scolastici, i sopralluoghi ex D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che il dirigente scolastico nell’esercizio delle sue funzioni effettua in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Durata dell’accordo e modalità di svolgimento
Il primo accordo tra USR e dirigente scolastico è a termine, con durata corrispondente all’anno scolastico, indipendentemente dal momento della sottoscrizione che può avvenire sia ad inizio dell’anno scolastico sia nel corso dello stesso.
In ogni caso, l’eventuale mutamento di incarico in corso di anno scolastico determina la decadenza automatica dell’accordo, pertanto le parti procedono a sottoscriverne uno nuovo.
La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro in presenza, sia svolte presso la sede scolastica sia all’esterno, con giornate di lavoro in modalità agile. La programmazione delle giornate di lavoro in modalità agile può essere stabilita nell’accordo sia su base mensile sia su base plurimensile, fino ad un massimo di 4 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 4 settimane, e fino ad un massimo di 5 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 5 settimane, e comunque garantendo nel complesso alla scuola di titolarità ed alle eventuali sedi assegnate in reggenza, non meno di tre giorni a
settimana da svolgersi in presenza. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, invece, i giorni di lavoro in modalità agile possono essere fruiti continuativamente dal Dirigente scolastico con comunicazione al Direttore generale dell’USR con cui ha sottoscritto l’accordo.
In caso di specifica richiesta del dirigente scolastico, ritenuta accoglibile dal Direttore generale dell’USR competente per territorio, è possibile sottoscrivere l’accordo per un massimo di 7 giornate lavorative mensili. In caso di eventuali reggenze, l’articolazione delle giornate lavorative in presenza tra la sede di titolarità e le sedi in reggenza rientra nell’autonoma gestione organizzativa del Dirigente scolastico, nel limite delle giornate lavorative in modalità agile accordate. In caso di sopraggiunte esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi, resta ferma la possibilità da parte del dirigente scolastico di adeguare la calendarizzazione accordata, dandone tempestiva comunicazione al Direttore generale dell’USR con cui ha sottoscritto l’accordo.
Ferme restando le previsioni già contenute nella Direttiva 29 dicembre 2023 “Lavoro agile” del Ministro per la Pubblica Amministrazione, per la salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute, l’accordo individuale può derogare al limite delle giornate di lavoro agile stabilite mensilmente anche per i dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
- Fasce di contattabilità e tempi di riposo
Il dirigente scolastico è contattabile per la durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica di titolarità, fatta salva l’esigenza di contattabilità in casi di emergenza non preventivabili.
Modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo
Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo non subiscono variazioni nel caso di lavoro agile, dati i caratteri propri dell’attività lavorativa svolta dal dirigente scolastico.
Modalità di recesso e relative ipotesi di giustificato recesso
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 81/2017 il recesso può avvenire in caso di esigenze organizzative con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del Direttore generale dell’USR competente per territorio non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
******
Stante il carattere consensuale e volontario dell’adesione al lavoro agile, i Direttori generali e i Dirigenti titolari di ciascun Ufficio scolastico regionale procedono alla eventuale sottoscrizione degli accordi individuali con i dirigenti scolastici che ne facciano richiesta nel rispetto dei criteri trasmessi con la presente nota.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#dirigente scolastico: incarico
25/09/2025 n° 529
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10184924]
Provvedimento del 25 settembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 529 del 25 settembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, Segretario Generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione deidati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato all’Autorità, il sig. XX ha lamentato che un’insegnate avrebbe pubblicato sull’applicativo Classroom utilizzato nella classe della figlia, iscritta all’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese (TO) (di seguito “l’Istituto”), un “post” accessibile ad alunni e relativi genitori contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna relative, in particolare, alla separazione in corso tra i genitori della minore e al suo stato emotivo.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX), alla quale si rinvia integralmente, rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “in data XX alle ore XX la docente […] pubblicava su piattaforma Google workspace, su applicativo Classroom, visibile alle famiglie il post […] la piattaforma è abitualmente usata nella scuola, esistono due diverse “Classroom” per ogni classe, una aperta agli studenti, dove i docenti assegnano lavori e condividono materiali, una di comunicazione tra i docenti, che non prevede l’inserimento di dati particolari e/o giudiziari di alcun interessato”;
- “La professoressa […] è pienamente consapevole di tale differenza, la sua preparazione tecnica è indiscussa, […] L’errore, cioè aver utilizzato la “classroom” visibile alle XX famiglie componenti la classe XX, è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma piuttosto ad una situazione personale poco serena all’epoca dei fatti. L’intenzione della docente era quella di condividere con i docenti della classe, su sollecitazione da parte della madre che aveva colloquiato con lei, la situazione familiare poco serena dell’alunna, elemento che avrebbe potuto avere rilevanza nei processi di apprendimento”;
- “Alle XX del XX vengo a conoscenza, tramite PEC inviata dal sig. XX alle ore XX del XX all’indirizzo della scuola, dell’accaduto. Immediatamente contatto la docente e il post viene rimosso entro le XX”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la messa a disposizione, sulla piattaforma Classroom, della nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna ha dato luogo a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX (prot. n. XX) l’Istituto scolastico ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- “La docente […] non era autorizzata a comunicare i dati incriminati nel contesto del trattamento per la DDI (trattamento per il quale viene coinvolta la piattaforma Classroom) […]”;
- “L’errore […] è da considerarsi quindi puramente ‘materiale’ non dovuto a superficialità ma a distrazione, in quanto la docente gestisce numerose classroom”.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1.1 Normativa applicabile.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e paragrafo 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, il “Codice”).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, sull’applicativo Classroom, accessibile a tutti i genitori degli alunni della classe di appartenenza della figlia del reclamante, una nota contenente informazioni riguardanti le vicende personali e familiari del reclamante e dell’alunna riguardanti, in particolare, la separazione in corso tra i genitori dell’alunna e lo stato emotivo della stessa.
Le predette informazioni sono state visibili sulla citata piattaforma, dalle ore XX del XX alle ore XX del giorno successivo, orario in cui la nota è stata rimossa.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 7, il “titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”
Le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” dell’EDPB del 7 luglio 2021, prevedono che “è solitamente l’organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all’interno dell’organizzazione (come l’amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR” (par. 17).
Al riguardo, anche nella sentenza della Corte di Giustizia del caso C-741/21, dell’11 aprile 2024, si è affermato che “un dipendente del titolare del trattamento è effettivamente una persona fisica che agisce sotto l’autorità di tale titolare. Pertanto, spetta a detto titolare assicurarsi che le sue istruzioni siano correttamente applicate dai propri dipendenti. Di conseguenza, il titolare del trattamento non può sottrarsi alla propria responsabilità ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, del RGPD semplicemente invocando una negligenza o un inadempimento di una persona che agisce sotto la sua autorità”.
Pertanto, il titolare del trattamento è sempre la persona giuridica nel suo complesso, anche quando una violazione del Regolamento si sia verificata per negligenza o inadempimento di un autorizzato.
Si rappresenta inoltre che il Garante ha avuto modo di intervenire, in numerose occasioni, sul tema delle “comunicazioni scolastiche”. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che “Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad es., gli alunni coinvolti in casi di bullismo o destinatari di provvedimenti disciplinari o interessati in altre vicende particolarmente delicate” (vedi, da ultimo, La scuola a prova di privacy - Vademecum ed. 2023, disponibile sul sito web del Garante: www.garanteprivacy.it, doc web n. 9886884, vedi anche le FAQ “Scuola e privacy - Domande più frequenti”, consultabili all’indirizzo FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy, in part. FAQ n. 7).
Da ultimo si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento).
Ciò premesso, sebbene la messa a disposizione della nota oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e non tale, quindi da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il reclamante e l’alunna (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; v., altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052 vedi al riguardo, provv. 27 marzo 2025, n.169, doc. web n. 10136982).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il reclamante e la propria figlia.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato per un mero errore materiale, in quanto la docente intendeva condividere la nota solo con gli altri insegnanti, al fine di tutelare la minore, in quanto la situazione familiare di quest’ultima, avrebbe potuto influire nei processi di apprendimento con ricadute sul piano della valutazione della stessa;
- la nota è rimasta a disposizione nella piattaforma per meno di 24 ore, in quanto l’insegnate, su indicazione del dirigente scolastico ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- la visibilità delle informazioni è stata limitata ai genitori degli alunni della classe della minore;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, con sede in Corso Italia, 34, 10080 S. Benigno Canavese (TO) - Codice Fiscale: 92521270014, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce l’Istituto Comprensivo San Benigno Canavese, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza
KEYWORDS
#genitori: adozione, separazione, divorzio#privacy e trattamento dei dati personali
27/03/2025 n° 169
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10136982]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 169 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dal proprio legale, la sig.ra XX, madre di un alunno frequentante l’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della Ludum s.r.l. (di seguito la società o l’Istituto), ha lamentato di aver ricevuto, in data XX attraverso la piattaforma SeeSaw, da una docente, una comunicazione “con la quale veniva avvertita che era stato lasciato un questionario compilato presso la reception della scuola e che l’insegnante aveva bisogno di parlare con lei” per alcuni aggiornamenti delicati riguardanti il figlio. Tale messaggio sarebbe stato inviato “in modalità pubblica” a tutti i genitori della classe e con la medesima modalità sarebbe stato inviato un ulteriore messaggio “a contenuto particolarmente riservato” di risposta alla richiesta di chiarimenti della reclamante.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX, rispondendo alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità in data XX (prot. n. XX) il DPO della società, ha rappresentato, in particolare, che:
- “la reclamante contestava l’uploading di due messaggi privati, a quest’ultima indirizzati, nell’area pubblica di SeeSaw, fornendo così la possibilità di visionarne il contenuto ad ulteriori soggetti non direttamente interessati (genitori, insegnanti e personale amministrativo della Scuola)”;
- “l’Insegnante non agiva in mala fede, anzi, mossa da uno spirito di palpabile preoccupazione per l’alunno (…) procedeva ad utilizzare erroneamente SeeSaw e a condividere il messaggio nell’area pubblica”;
- “la buona fede della (… docente) è avvalorata anche dalla prontezza che dimostrava nella cancellazione del contenuto, a seguito dell’individuazione dell’erronea pubblicazione, per la precisione (…): il primo messaggio pubblicato mercoledì XX alle ore 14.35 veniva dalla stessa rimosso alle ore 14.53; il secondo messaggio pubblicato mercoledì XX alle ore 14.48 veniva dalla stessa rimosso tempestivamente alle ore 14.49”;
- “in virtù di quanto verificatosi, la Scuola programmava la formazione annuale in ambito privacy sulla tematica dei data breach (…) evento indirizzato a tutto il personale scolastico”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto la pubblicazione, sulla SeeSaw Elementary Learning Experience Platform, dei messaggi contenenti informazioni personali relativi all’alunno, seppure avvenuta in un’area accessibile solo a genitori, docenti e personale amministrativo e non, quindi accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.
Pertanto l’Ufficio ha invitato il predetto titolare a produrre scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).
Con nota del XX il DPO della società ha fatto pervenire le memorie difensive, alle quali si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:
- la docente ha immediatamente rimosso i messaggi riguardanti il figlio della reclamante dall’area pubblica della piattaforma citata a seguito della ricezione della richiesta della ricorrente di ricevere le comunicazioni su una e-mail privata;
- “La prima comunicazione è rimasta (…) online per 18 minuti mentre la seconda (…) per appena 1 minuto” (… per cui) si ritiene che il danno - eventualmente causato – non può che essere esiguo”;
peraltro, i messaggi sono stati pubblicati in “una sezione pubblica (…) della piattaforma (…) accessibile unicamente (…) dai genitori (… dei minori frequentanti) la medesima classe, oltre al personale scolastico e amministrativo per un totale massimo di all'incirca 20 persone”;
- pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento “(… stante il considerando n. 148 del Regolamento e “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679” – adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018)–, è ben possibile qualificare la violazione oggetto della contestazione in termini di “violazione minore”. Considerazioni di tal tenore nascono da precedenti pronunce del Garante per la Protezione dei Dati Personali; in merito, si richiamano: le Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679, il Provvedimento del 7 marzo 2024 [10008526], il Provvedimento del 13 aprile 2023 [9902516], il Provvedimento del 6 luglio 2023 [9920274]. Nello specifico, questi ultimi due precedenti riguardano un caso similare a quello in esame: riguardano, difatti, un istituto scolastico con non molti iscritti, il quale aveva reso pubblici erroneamente dati personali dei propri alunni, avendo successivamente posto rimedio a tale violazione in tempi brevi tramite la cancellazione di detti dati”.
Nelle medesime memorie, la società ha illustrato con ancora maggiore dettaglio le misure organizzative adottate per rafforzare la protezione dei dati personali degli interessati.
3. Esito dell’attività istruttoria.
3.1 Normativa applicabile.
Il quadro normativo in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento, che non prevede un diverso regime applicabile ai soggetti pubblici e a quelli privati ma tiene conto del solo profilo funzionale nel trattamento dei dati, si ritiene che, stante il perseguimento di un medesimo interesse pubblico, da parte degli istituti scolastici pubblici e privati, i relativi trattamenti di dati personali siano leciti se necessari “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), paragrafi 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice; si veda, al riguardo, provv. 16 settembre 2021, n. 317, doc. web. 9703988).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Esito dell’attività istruttoria.
Alla luce dell’attività istruttoria, risulta che una docente dell’Istituto ha reso disponibile, nell’area pubblica della piattaforma SeeSaw, accessibile a genitori, insegnanti e personale amministrativo della scuola, due messaggi indirizzati alla reclamante, contenenti informazioni personali relative al figlio di quest’ultima, il primo per un totale di 18 minuti, il secondo per un minuto, in quanto l’insegnate ha provveduto tempestivamente a cancellarli.
In particolare, sebbene la pubblicazione dei messaggi oggetto del reclamo sia avvenuta in un’area non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali, la comunicazione dei dati ivi contenuti è avvenuta, ancorché per un errore materiale, comunque in favore di un novero determinato di soggetti non legittimati alla conoscibilità delle informazioni riguardanti il minore (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice; si veda, altresì, provv. 27 novembre 2024, n. 728, doc. web n. 10097324; provv. 12 dicembre 2024, n. 767, doc. web n. 10099052).
A tal riguardo, si rammenta che i minori, in considerazione della loro particolare “vulnerabilità”, meritano una specifica protezione in relazione ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati (cfr. cons. 38 del Regolamento) specie qualora i trattamenti afferiscano alla “valutazione di aspetti personali in particolare mediante la previsione di aspetti riguardanti il rendimento (scolastico) e professionale” (cfr. cons. 75 del Regolamento).
Alla luce delle considerazioni che precedono l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato a soggetti terzi, dati personali riguardanti il figlio della reclamante.
Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione illecita di dati personali a terzi in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Ciò premesso, le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del cons. 148 del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.
Ciò tenuto conto che:
- il titolare del trattamento è un istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni;
- l’evento si è verificato in quanto la docente riteneva, per un mero errore materiale, di aver inserito i messaggi nella sezione privata della piattaforma;
- i messaggi sono stati visibili nella piattaforma, il primo per un totale di 18 minuti, il secondo per un solo minuto in quanto l’insegnate ha provveduto tempestivamente a cancellarli;
- i soggetti ai quali i messaggi sarebbero stati resi accessibili ammontano ad un totale massimo di circa 20 persone;
- la docente ha provveduto a scusarsi con la famiglia;
- il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.
Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, parr. 2 e 5, lett. a) del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
- ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dalla Ludum s.r.l., per il trattamento effettuato dall’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della società, con sede in Viale Ortles n. 46 - 20139 - Codice Fiscale: 06691820960, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
- ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, la Ludum s.r.l. quale titolare del trattamento in questione, per il trattamento effettuato dall’ICS Milan International School - ICS Symbiosis, facente parte della società, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
Il SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
13/03/2025 n° 134
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10127792]
Provvedimento del 13 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 134 del 13 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore il dott. Agostino Ghiglia;
PREMESSO
1. Il reclamo.
Con reclamo presentato dalla sig.ra XX è stato lamentato che l’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) (di seguito, “l’Istituto”), avrebbe “pubblicato su YouTube [… un video] riguardante gli auguri di Natale del plesso dove figurava anche la classe” del figlio della reclamante, senza che quest’ultima avesse fornito alcun consenso affinché il figlio comparisse su una piattaforma digitale, e senza che le fosse “stata fatta firmare alcuna richiesta di autorizzazione in merito alla pubblicazione del video in questione (XX)”.
2. L’attività istruttoria.
Con nota del XX (prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, la dirigente scolastica dell’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:
- “preliminarmente, si rappresenta che la scrivente nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto in intestazione, ha tempestivamente provveduto a far rimuovere il video dal canale youtube della scuola”;
- “il benessere degli alunni è, senza ombra di dubbio, un fattore che influenza non solo il modo di approcciarsi allo studio ma anche l’entusiasmo per i risultati ottenuti; proprio all’interno della classe che ha frequentato il figlio dell’odierna reclamante (frequenza conclusasi in data XX a seguito di richiesta di nulla osta), il clima creatosi tra gli alunni era caratterizzato da profonde tensioni, alimentate anche dal comportamento dell’alunno”;
- “sono state attivate azioni correttive e costruttive, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, esortandoli a manifestare il loro pensiero in ordine alle dinamiche del gruppo-classe, così da favorire oltre che la comprensione anche il riconoscimento delle emozioni positive e/o negative dagli stessi vissute”;
- “appare doveroso evidenziare che, per quanto concerne le doglianze manifestate dalla [… reclamante], in occasione della foto che ritrae il di lei figlio insieme ad un nutrito gruppo di alunni della classe alla quale apparteneva, la docente che si è occupata di tale attività, dopo aver notiziato i ragazzi in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo, che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere il foglio sul volto; è d’uopo evidenziare che la docente, nella scelta degli alunni, ha preferito la presenza di ragazzi che avevano già compiuto i quattordici anni (tanto al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016)”;
- “in tale circostanza, il figlio della [… reclamante] ebbe a riferire alla professoressa di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “a quel punto l’insegnante, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito ai ragazzi tutte le informazioni necessarie, anche quella relativa alla successiva pubblicazione del video oltre che dell'identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno”;
- “l’alunno […] ribadì la volontà di prendere parte al video e di acconsentire alla successiva pubblicazione dello stesso”;
- “a conferma di quanto innanzi detto e, contrariamente a quanto riferito dalla [… reclamante], dalla visione del video si evince in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà dell’alunno, a differenza degli altri compagni di classe, di voler mostrare il suo volto confermando così, fattivamente, la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dall’insegnate in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso”;
- “v’è che, solo a seguito della comunicazione di cui all’oggetto, è emerso che l’alunno, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, allorquando è stato effettuato il video, non aveva ancora compiuto quattordici anni anche se, per amor del vero, ciò è avvenuto a distanza di qualche giorno”;
- “tutto ciò non ha potuto in alcun modo ledere l’immagine e/o il decoro di nessuno dei partecipanti e, meno che mai, esporli a rischi di sorta, il tutto nel pieno rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali”.
Sulla base degli elementi acquisiti, l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5 e 6 del Regolamento e dell’art. 2-ter del Codice invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota con del XX (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:
- “trattasi, nella fattispecie, di dati personali comuni, limitatamente all’immagine e non particolari o giudiziari, considerato che la clip video in discussione, della durata complessiva di soli 8 secondi su una durata totale del video in questione di 11 minuti e 25 secondi, non recava alcuna ulteriore indicazione relativa a nominativo, età, classe frequentata, sede o altro ancora”;
- “l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha provveduto con immediatezza alla rimozione del video in questione dal canale YouTube della scuola, non appena ricevuta la notifica del reclamo della [… reclamante] da parte del GPDP interpretandolo come volontà di diniego all’utilizzo dei dati personali del proprio figlio”;
- “le immagini dell’alunno […] figlio della ricorrente, sono state trattate esclusivamente nel perseguimento delle finalità istituzionali della scuola, quali orientamento, inclusione, istruzione e formazione degli alunni. Sul punto si richiama l’informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e degli esercenti la responsabilità genitoriale, pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale e disponibile ai links riportati in appendice”;
- “nello specifico, il video in questione vede il figlio della ricorrente, insieme ad un nutrito gruppo della sua classe, mai in primo piano o con inquadratura esclusiva, impegnato in momenti «positivi» legati alle attività istituzionali della scuola, con lo scopo di documentare, testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro effettuato e, dunque, per scopi esclusivamente didattici, formativi, culturali e di crescita personale.”;
- “la docente referente dell’attività didattica di produzione del video in questione dopo aver notiziato gli alunni del gruppo classe in ordine alla natura ed allo scopo dell’attività, ha chiesto loro chi volesse parteciparvi, specificando al contempo che coloro i quali non avevano ancora compiuto i quattordici anni, avrebbero dovuto necessariamente tenere un foglio sul volto per la dovuta anonimizzazione”;
- “inoltre, nella scelta degli alunni che dovevano comporre il gruppo classe interessato dall’attività didattica di produzione del video in questione, la docente ha individuato alunni che avevano già compiuto i quattordici anni, al fine di poter acquisire il consenso direttamente dagli interessati, così come previsto dall’art. 2 quinquies del Codice della Privacy, attuativo dell’art. 8, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 679/2016”;
- “in tale circostanza, il figlio della ricorrente ebbe a riferire alla docente referente di aver già compiuto quattordici anni e, pertanto, di voler partecipare al video”;
- “selezionato il gruppo classe partecipante all’attività didattica di produzione del video in questione, nel quale era incluso l’alunno […] figlio della ricorrente, la docente referente, utilizzando un linguaggio particolarmente chiaro, semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, ha fornito agli alunni interessati tutte le informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla successiva pubblicazione del video oltre che dell’identità del titolare del trattamento, così da rendere significativo il consenso prestato da ciascun alunno e chiedendo conferma del consenso, consenso ribadito dall’alunno […] a conferma della volontà della susseguente pubblicazione del video in produzione”;
- “appare rilevante che, durante le riprese del video in questione, l’alunno […] evidenzi la chiara volontà di mostrare il suo volto, durante gli otto secondi in cui è interessato dalle riprese, abbassando il foglio e confermando in tal modo fattivamente la volontà di rendere visibile la propria immagine, non aderendo all’invito formulato dalla docente referente in ordine al fatto di tenere il foglio sul viso, contrariamente a quanto fatto da tutto il resto dei compagni di classe”;
- “solo a seguito della comunicazione del GPDP del reclamo […] è emerso che l’alunno […] figlio della ricorrente, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato in presenza della docente referente dell’attività didattica di produzione del video e dei suoi stessi compagni di classe in occasione delle riprese avvenute in data XX (video pubblicato in data XX), non aveva ancora compiuto quattordici anni. Invero, l’alunno […] avrebbe compiuto i 14 anni a distanza di soli undici giorni, ovvero il XX”;
- “inoltre, a partire fin dalla prima comunicazione del GPDP, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si è adoperato per aggiornare e rendere più efficaci le proprie misure tecniche e organizzative a garanzia della sicurezza e della compliance del trattamento alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018”;
- “Per quanto attiene il grado di cooperazione con l’Autorità, appare doveroso evidenziare in premessa che non sussistono altre precedenti violazioni in capo all’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo che, peraltro, ha manifestato sin dall’inizio ampia disponibilità a cooperare, oltre ad un atteggiamento proattivo al fine di impedire la permanenza delle immagini in questione ed evitarne l’ulteriore diffusione”;
- “si rileva, inoltre, che dopo aver rimosso il video nell’immediatezza dell’avvenuta conoscenza del reclamo al GDPD, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, prodotto dalla signora M.T., l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo ha successivamente oscurato il canale YouTube. Per questi motivi non è possibile fornire il dato certo relativamente alle visualizzazioni ottenute dal video in questione, anche se, valutata la serie storica delle visualizzazioni dei video pubblicati sul proprio canale YouTube, è possibile ipotizzare ragionevolmente un dato inferiore a 100 visualizzazioni. Tale indicatore è stato ricavato effettuando il rapporto tra i video cancellati ed il numero totale delle visualizzazioni di tali video”;
- “qualora la ricorrente […] avesse richiesto l’oscuramento delle immagini del proprio figlio, ritirato il consenso, esercitato i propri diritti, l’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo si sarebbe immediatamente adoperato nel rimuovere le immagini, come ha poi prontamente fatto nell’immediatezza della notifica del reclamo in questione da parte del GPDP. Invece, la ricorrente […] ha atteso che si concludessero le procedure di trasferimento ad altra scuola del proprio figlio per poi proporre capziosamente reclamo”;
- “tutte le informazioni necessarie e preventive sono state fornite agli interessati mediante il link alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’I.P.S.S.E.O.A. Mediterraneo. L’informativa, in particolare, è stata redatta con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e contiene, tra l’altro, gli elementi essenziali del trattamento, le finalità perseguite, con l’evidenza che le stesse perseguono esclusivamente le funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’erogazione dell’attività didattica”.
3. Normativa applicabile.
3.1 Il quadro normativo.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento”), definisce “dato personale”, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, punto 1 del Regolamento).
A norma del Regolamento il trattamento di dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre una delle condizioni elencate nell’art. 6 del Regolamento.
In particolare, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito quando è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) e par. 2 e 3 del Regolamento; art. 2-ter, comma 1 del Codice).
La base giuridica dei predetti trattamenti deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, che deve perseguire “un obiettivo di interesse pubblico [e deve essere] proporzionato all'obiettivo” (art. 6, par. 3, del Regolamento).
In tale contesto, è sancito che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento).
Il Codice ha stabilito che “la base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali” (art. 2-ter, comma 1).
In particolare, le operazioni di trattamento che consistono nella “diffusione” e “comunicazione” di dati personali sono ammesse solo quando previste da una norma di legge, regolamento o atti amministrativi generali (art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Il titolare del trattamento è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, tra cui quello di “liceità, correttezza e trasparenza” in base al quale i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.
Dall’accertamento compiuto, sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni del Dipartimento, risulta che l’Istituto ha pubblicato, sul canale YouTube della scuola, un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto, tra cui il figlio della reclamante (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).
Come ricordato in precedenza, inoltre, affinché uno specifico trattamento di dati personali possa essere lecitamente effettuato da parte di un soggetto pubblico, tale trattamento deve essere necessario per l’adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e deve trovare il proprio fondamento in una disposizione che abbia le caratteristiche di cui all’art. 2-ter, c. 1, del Codice.
In tale ambito l’amministrazione pubblica è tenuta a verificare, anche per i dati comuni, l’esistenza di una norma di legge, o di regolamento o di atti amministrativi generali che legittimino la diffusione dei dati personali degli interessati.
Al riguardo si rappresenta che l’Istituto scolastico non ha indicato alcuna specifica base giuridica idonea a legittimare la diffusione, sul canale YouTube della scuola, delle immagini dei minori ripresi nel video (v. art. 2-ter, comma 3 del Codice).
Per quanto concerne l’asserito consenso (art. 7 del Regolamento) espresso dal figlio della reclamante e dalla reclamante stessa, considerato da codesto Istituto, in buona fede, quale valido fondamento del trattamento in esame - pur non ritenendo applicabile tale requisito di legittimità ai sensi dell’art. 7 del Regolamento quale base giuridica - si manifestano le seguenti osservazioni, anche al fine di valutare la condotta tenuta da codesto Istituto nel suo complesso.
In primo luogo si rappresenta che il consenso, in linea generale, deve essere espresso da un alunno maggiorenne o da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un alunno minorenne; per tale ragione la convinzione, da parte dell’Istituto che l’alunno avesse compiuto quattordici anni è irrilevante.
Si osserva, altresì, che è inconferente anche il richiamo all’art. 2-quinquies del Codice che riguarda la possibilità, per i soggetti che hanno compiuto quattordici anni, di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
Ancora, in merito alla manifestazione di volontà espressa dalla madre dell’alunno ripreso nel video, si rileva che nella richiamata informativa fornita alla reclamante nel modulo di iscrizione del figlio all’Istituto, nella sezione “Autorizzazione trattamento dell’immagine”, viene espressamente indicato che “il genitore/tutore si impegna a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio-video, effettuate esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Link istituzionale: […]”. Il trattamento descritto dunque, sembra ricondursi alla pubblicazione eventuale di foto o video sul sito istituzionale dell’Istituto mentre non risulta menzionato il trattamento riguardante la pubblicazione su YouTube che si è verificato nel caso in esame.
Altresì, si osserva che in tale modulo non sembra essere presente un campo/flag attraverso il quale esprimere esplicitamente il consenso al trattamento di immagini e/o video, difformemente da quanto previsto dall’art. 7, par. 2 del Regolamento. Al riguardo, anche le “Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”, adottate il 4 maggio 2020, prevedono che “il titolare del trattamento deve evitare ambiguità e garantire che l’azione con cui viene espresso il consenso possa essere distinta da altre azioni” (par. 84) e che “se spetta al genitore prestare il consenso, può essere necessario fornire un insieme di informazioni che consentano agli adulti di prendere una decisione informata” (par. 126).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la pubblicazione, sul canale YouTube della scuola, di un video di auguri natalizi nel quale apparivano alcuni ragazzi della XX dell’Istituto tra cui il figlio della reclamante ha dato luogo ad una diffusione dei dati personali in assenza di un idoneo presupposto di liceità, non rientrando tale trattamento tra le finalità di interesse pubblico attribuite all’Istituto e non sussistendo alcuna altra condizione di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b)del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Si prende, comunque, favorevolmente atto dell’adozione, da parte dell’Istituto, di adeguate misure quali la cancellazione del video ritraente gli alunni, dal canale YouTube una volta avviata l’istruttoria.
4. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, avvenuto in assenza di condizioni di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto l’Istituto ha provveduto tempestivamente a rimuovere il video in cui è stato ripreso il figlio della reclamante, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art.
58, par. 2, del Regolamento.
5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte dell’Istituto ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta, trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate – artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice - sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall’art. 166, comma 2, del Codice, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000 (ventimilioni/00).
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia medio (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60), tenuto conto che:
- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che diffusione online di dati personali ha riguardato interessati minori di età (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
- con particolare riguardo al profilo soggettivo della violazione la stessa è avvenuta nell’erroneo convincimento, da parte dell’Istituto di aver acquisito il consenso degli interessati (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
- riguardo alle categorie di dati personali comunicati non sono comprese categorie particolari di dati (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).
Nel premettere che il titolare del trattamento è un Istituto scolastico e, pertanto, un soggetto di ridotte dimensioni si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze:
- ha provveduto a cancellare tempestivamente il video riguardante gli alunni una volta venuto a conoscenza del reclamo presentato (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);
- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);
- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);
- l’elevata accessibilità e visibilità dello strumento utilizzato per la descritta diffusione, atteso che il canale YouTube è accessibile anche da chi non conosce e non frequenta l’Istituto e, pertanto, si presta maggiormente al rischio di perdita di controllo dei dati personali degli interessati (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la pubblicazione di un video riguardante gli minori di età sul canale YouTube in assenza di una condizione di liceità.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA) nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. c) ed e), parr. 2 e par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice;
ORDINA
ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano, con sede legale in via Chiesa n. 49, 74026, Pulsano (TA), CF: 90264330730, di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano (TA):
- di pagare la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Ghiglia
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
29/09/2025 n° 1
Area: Prassi, Circolari, Note

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POTICHE SOCIALI
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Interpello n. 1/2025
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni “percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università”. Seduta della Commissione del 18 settembre 2025.
L’Università degli Studi di Udine ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai: “percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore (Accordi Stato Regioni 21.12.2011 G.U. Serie Generale n.8 del 11.01.2012 e 07.07.2016 – G.U. 193 del 19.08.2016)”.
In particolare, viene chiesto di chiarire se “il personale docente che svolge mansioni che non li espongano ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”.
Al riguardo, premesso che:
- L’articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 sancisce che “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
- l’accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, nelle “Disposizioni finali” ha previsto l’abrogazione dell’ accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR) e dell’accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR);
- il citato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1 “Corso per lavoratori” prevede che: “La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve (omissis) avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi
al I costituiscono oggetto della formazione” e che la durata minima fa riferimento “alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007)”;
- la suddetta tabella codici ATECO 2007 classifica il settore Istruzione (sezione P, codice 85) come attività a rischio medio, per il quale la formazione specifica è dunque della durata di almeno 8 ore;
- il menzionato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - prevede nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1.1 “Condizioni particolari” che “I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione (omissis). Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”;
- il citato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - prevede nella Parte IV, rubricata “Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi”, Punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto” che “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro, laddove necessario normalmente analizza e definisce (omissis)”;
- l’allegato A dell’accordo 25 luglio 2012 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012) prevedeva che: «L'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata "Condizioni particolari", il principio per il quale: "I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso". In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i
lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzi l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto")»;
- l’interpello n. 11 del 24 ottobre 2013 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel quale veniva esplicitato: «la formazione - che deve essere “sufficiente ed adeguata” - va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda» la Commissione ritiene che, in considerazione delle premesse sopra citate, il personale docente
che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci
(firmato digitalmente)
KEYWORDS
#sicurezza sul lavoro (in generale)#sicurezza sul lavoro: formazione
27/03/2025 n° 167
Area: Prassi, Circolari, Note

[doc. web n. 10138981]
Provvedimento del 27 marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 167 del 27 marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore l'avv. Guido Scorza;
PREMESSO
1. Introduzione.
Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, i Sig.ri XX, XX e XX hanno lamentato, per il tramite del proprio difensore, una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riguardo all’impiego, presso le sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea, di un sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente amministrativo che, richiedendo l’utilizzo delle impronte digitali dei lavoratori, implicherebbe il trattamento dei relativi dati biometrici al fine di identificarli in modo univoco.
2. L’attività istruttoria.
Al riguardo, nell’ambito dell’istruttoria, con nota del XX, l’Istituto ha dichiarato, in particolare, che:
“nelle diverse sedi dell’IIS di Tropea il personale ATA attesta la propria presenza in servizio per mezzo di rilevatore con badge acquisito nell’anno scolastico XX […] Nel corso del tempo, tuttavia, [… l’Istituto] ha rilevato situazioni che hanno generato il dubbio sul corretto utilizzo del badge e sulla effettiva presenza in servizio di titolari del badge, oltre ad episodi di manomissioni, danneggiamenti e atti vandalici. Per fare fronte alle azioni suddette e accertarsi della effettiva presenza in servizio dei dipendenti nelle ore previste, la Dirigenza della Scuola ha proposto al personale, a sua esclusiva tutela, l’integrazione del sistema di rilevazione con l’utilizzo dell’impronta digitale in abbinamento al badge, accolto con favore dallo stesso”;
“il sistema adottato è stato scelto sulla base della garanzia in ordine alla correttezza del trattamento dati ed alla conformità al GDPR rilasciate dall’azienda fornitrice”;
“non si è pensato di dover informare e coinvolgere il DPO, ritenendo sufficienti le indicazioni tecniche e le garanzie fornite dall’azienda oltre al consenso prestato dal personale ATA coinvolto ed anzi alla sollecitazione, da parte dello stesso, circa l’adozione di tale sistema a garanzia di tutti”;
“al personale coinvolto, per consentire di esprimere un consenso libero, è stata garantita la possibilità di usare alternativamente il sistema di rilevazione delle presenze con badge senza associazione dell’impronta. […] Tranne i due Signori [… tra i reclamanti], tutto il personale ATA (34 unità), in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea, ha prestato il consenso all’integrazione del sistema di rilevazione delle presenze […] Agli atti della scuola sono conservati i consensi sottoscritti dal personale ATA interessato”;
“a seguito della ricezione del reclamo [ossia in data XX, giorno in cui l’Autorità ha trasmesso all’Istituto una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 Codice], [… l’Istituto] ha nell’immediatezza sospeso la rilevazione delle presenze con badge abbinato all’impronta digitale. Ad oggi, nonostante le richieste di tutto il personale ATA (tranne le due unità che hanno presentato reclamo) di riattivazione del sistema badge con impronta, sollevate e sollecitate dallo stesso durante le riunioni di avvio anno XX, con la disponibilità di tutto il personale suddetto a prestare richiesta scritta e ulteriore consenso alla riattivazione del sistema, la rilevazione delle presenze in servizio è attestata con il SOLO uso del badge SENZA impronta”.
Quanto, più nello specifico, al funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze precedentemente in uso presso l’Istituto, dalla documentazione tecnica trasmessa in allegato alla predetta nota del XX si evince, in particolare, che:
“il funzionamento del lettore di impronte digitali, quale strumento di verifica biometrica comprende 2 fasi principali: A. Registrazione (enrolment): le caratteristiche dell'impronta digitale sono acquisite tramite il lettore del terminale, digitalizzate, elaborate e compresse mediante un algoritmo matematica irreversibile (da non confondersi con il processo di criptografia o crittografia) fino ad ottenerne un modello matematico (template) che, associato al codice identificativo della persona, diviene la base dei successivi confronti o verifiche; B. Verifica (matching): le caratteristiche dell'impronta digitale sono acquisite, digitalizzate, elaborate e compresse in modo identico a quello della fase di registrazione fino ad ottenere un analogo modello matematico. Il confronto tra il modello (template) archiviato relativo al codice di riferimento ed il risultato della lettura determina, in base allo scostamento, il risultato della verifica”;
“nel [predetto] modello […] vengono memorizzati solo dei numeri di riferimento […] e non la caratteristica biometrica vera e propria. Questo rende impossibile risalire dal template all'impronta stessa, rendendo così sicura, in materia di privacy, l'identità dei soggetti registrati”;
“il [predetto] template può essere memorizzato direttamente nella memoria del lettore oppure può essere memorizzato su un badge in dotazione all'utente, in entrambi i casi sono archiviati solo i seguenti dati: codice utente; è un puro codice di riferimento, assimilabile al numero di matricola; modello (template) è un puro numero, assimilabile al codice presente in una banda magnetica di un badge […;] elenco eventi: data/ora, codice utente, indirizzo del terminale ed eventuale codice causale (giustificativo) sono gli unici risultati memorizzati dopo le verifiche operate dal lettore biometrico, dati equivalenti ai dati "classici" di un terminale di gestione presenze”;
“nel lettore biometrico del terminale […] non sono quindi presenti: dati anagrafici dell'utente; immagine dell'impronta digitale dell'utente; dati fisici diretti o deducibili dell'impronta digitale”.
Con nota del XX, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato all’Istituto, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per aver trattato i dati personali biometrici dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.) al fine di identificarli in modo univoco per rilevarne la presenza in servizio, in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.
Con la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota del XX, l’Istituto, che non ha richiesto di essere audito, ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:
- “il sistema di rilevazione delle presenze tramite badge abbinato all’impronta digitale, è stato avviato [… dall’Istituto] nel XX”
- “contestualmente [alla sospensione dell’impiego del predetto sistema nel XX], sono state effettuate le operazioni di cancellazione di tutti i dati biometrici acquisiti dal sistema e impostato lo stesso per il funzionamento con il solo badge senza associazione dell’impronta”.
- “ad oggi […] la rilevazione delle presenze in servizio è attestata con il solo uso del badge senza impronta”.
3. Il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali.
Con riferimento alla questione prospettata nel reclamo si evidenzia, in via preliminare, che i dati biometrici sono definiti dal Regolamento come “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici” (art. 4, punto 14), del Regolamento) e, laddove intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, sono ricompresi tra le categorie “particolari” di dati personali (art. 9 del Regolamento) in ragione della loro delicatezza, derivante dalla stretta e stabile relazione con l’individuo e la sua identità.
Il trattamento di dati biometrici, di regola vietato per effetto del disposto di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento, è consentito esclusivamente al ricorrere di una delle condizioni indicate dell’art. 9, par. 2 del Regolamento e, in ambito lavorativo, solo quando sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento; v. pure, art. 88, par. 1 e cons. 51-53 del Regolamento).
Il quadro normativo vigente prevede inoltre che il trattamento di dati biometrici, per poter essere lecitamente posto in essere, avvenga nel rispetto di “ulteriori condizioni, comprese limitazioni” (cfr. art. 9, par. 4, del Regolamento); a tale disposizione è stata data attuazione, nell’ordinamento nazionale, con l’art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute) del Codice (come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento). La norma prevede che è lecito il trattamento di tali categorie di dati al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 9, par. 2, del Regolamento “ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante”, in relazione a ciascuna categoria dei dati.
Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi di protezione dei dati personali, tra cui in particolare quelli di “liceità, correttezza e trasparenza”, “minimizzazione” e protezione dei dati “fin dalla progettazione” e “per impostazione predefinita” (artt. 5 e 25 del Regolamento).
4. Esito dell’attività istruttoria.
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi all’esito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni dell’Autorità, risulta accertato che, a partire dal XX e sino alla data del XX, l’Istituto ha fatto uso, presso le proprie sedi, di un sistema di rilevazione delle presenze del personale A.T.A. che richiedeva l’utilizzo delle impronte digitali dei lavoratori che avessero rilasciato il proprio consenso, con ciò dando luogo ad un trattamento dei relativi dati biometrici inteso ad identificare in modo univoco i singoli dipendenti al fine di rilevarne la presenza in servizio nonché nell’ottica di prevenire “episodi di manomissioni, danneggiamenti e atti vandalici” (cfr. nota del XX).
In particolare, è stato accertato che il predetto sistema, elaborando le caratteristiche dell'impronta digitale acquisita, permette di creare un modello matematico che, venendo associato al codice identificativo del singolo interessato, costituisce il termine di raffronto delle successive verifiche all’atto della timbratura dei dipendenti.
Ancorché lo stesso non mantenga traccia dei dati anagrafici dei dipendenti, dell’immagine o di “dati fisici diretti o deducibili” delle relative impronte digitali e, per altro verso, “la "ricostruzione dell'impronta digitale" partendo dal modello non [… sia] possibile, nemmeno conoscendo l'algoritmo di elaborazione” (cfr. nota del XX), si osserva quanto segue.
Le informazioni trattate per il tramite di tale sistema risultano comunque riconducibili ad un codice direttamente identificativo del singolo dipendente, ne consentono o confermano l’identificazione univoca e costituiscono pertanto dati personali biometrici (cfr. art. 4, nn. 1) e 14), del Regolamento).
Ciò premesso, si fa presente che la finalità di rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti, funzionale all’attestazione dell’osservanza dell’orario di lavoro alla sua contabilizzazione, che, in generale, nell’ambito del pubblico impiego, è prevista da un quadro normativo stratificatosi nel tempo (v. ad esempio, art. 22, comma 3 della l. 23.12.1994, n. 724; art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244; art. 7 del d.P.R. 1.02.1986, n. 13), è riconducibile nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 par. 2, lett. b) del Regolamento poiché implica un trattamento “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro […]” (v. pure art. 88, par. 1, Regolamento). Tuttavia, l’impiego di sistemi di rilevazione delle presenze che comportano anche il trattamento di dati biometrici richiede, nel sistema del Regolamento e del Codice, un’espressa previsione normativa e specifiche garanzie per i diritti degli interessati (il trattamento è infatti consentito “nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri […] in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”, art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento e cons. 51-53, e “nel rispetto delle misure di garanzia” individuate dal Garante ai sensi dell’art. 9, par. 4, del Regolamento e dell’art. 2-septies del Codice).
Nel contesto lavorativo il trattamento avente a oggetto dati biometrici può essere lecitamente posto in essere solo ove lo stesso trovi il proprio fondamento in una disposizione normativa che possa essere ritenuta base giuridica del trattamento “idonea” anche alla luce dell’assetto delle fonti dell’“ordinamento costituzionale” dello Stato membro (v. considerando 41 del Regolamento e v. anche Corte Cost. sent. n. 271/2005, in base alla quale la disciplina di protezione dei dati personali rientra fra la materia di competenza esclusiva statale riferita all’“ordinamento civile”). Tale disposizione deve, infatti, avere le caratteristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati e soddisfare specifici requisiti, sia in termini di qualità della fonte, contenuti necessari e misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, sia in termini di proporzionalità dell’intervento regolatorio rispetto alle finalità che si intendono perseguire (art. 6, parr. 2 e 3, lett. b), del Regolamento). Ciò in quanto, la base giuridica del trattamento, per poter essere considerata una valida condizione di liceità del trattamento, deve, tra l’altro, “persegu[ire] un obiettivo di interesse pubblico ed [essere] proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito” (art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento).
Al riguardo, si fa presente inoltre che l’art. 2 della l. 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, aveva previsto una generalizzata sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze con sistemi di rilevazione di dati biometrici unitamente all’impiego di sistemi di videosorveglianza prevedendo che, “ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro”, le amministrazioni pubbliche - individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ad esclusione del “personale in regime di diritto pubblico” (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - “introducono sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso” ma prevede anche che le “modalità attuative” della norma – nel rispetto dell’art. 9 del Regolamento e delle misure di garanzia definite dal Garante ai sensi dell’art. 2-septies del Codice – siano individuate con d.P.C.M., su proposta del Ministro della funzione pubblica, previa intesa con la conferenza unificata (stato regioni e autonomie locali) e “previo parere del Garante ai sensi dell’art. 154 del Codice sulle modalità del trattamento dei dati biometrici”.
Nell’esercizio dei propri poteri consultivi sugli atti normativi (artt. 36, par. 4 e 58, par. 3 del Regolamento nonché art. 154 del Codice), il Garante aveva, a suo tempo, segnalato al legislatore nazionale le criticità della norma evidenziando, in particolare, “l’eccedenza rispetto alle finalità che si intendono perseguire, anche sotto il profilo della gradualità delle misure limitative che possono essere adottate nei confronti dei lavoratori” (cfr. provv. 11 ottobre 2018, n. 464, doc. web n. 9051774) e - confermando quanto già rilevato nel corso delle audizioni dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti (audizioni presso le Commissioni riunite I e XI, Affari Costituzionali e Lavoro, della Camera dei Deputati il 6 febbraio 2019, doc. web n. 9080870) -, ha ribadito, anche in relazione allo schema di regolamento di attuazione, peraltro mai adottato, che “non può ritenersi in alcun modo conforme al canone di proporzionalità- come declinato dalla giurisprudenza europea e interna– l’ipotizzata introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo sul punto, a motivo dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato” (provv. 19 settembre 2019, n. 167, doc. web n. 9147290).
Le disposizioni che prevedevano l’introduzione di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, in ambito pubblico, contenute nei commi da 1 a 4 dell’art. 2 della l. 19 giugno 2019, n. 56, sono state da ultimo abrogate dalla l. 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 958).
Per tali ragioni, si evidenzia che, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano il trattamento dei dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze e delle relative garanzie, il relativo trattamento non può essere lecitamente effettuato, non sussistendo base giuridica.
In tale quadro, il Garante in numerosi casi ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per la finalità di rilevazione delle presenze posto in essere da soggetti pubblici e privati in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, adottando i conseguenti provvedimenti correttivi e sanzionatori (provv. 15 dicembre 2022, n. 422, doc. web n. 9852776; provv. 15 dicembre 2022, n. 423, doc. web n. 9852800; provv. 14 gennaio 2021, n. 16, doc. web n. 9542071; per analoghe considerazioni in ambito privato, cfr. provv. 22 febbraio 2024, n. 105, 106, 107, 108 e 109, doc. web nn. 9995680, 9995701, 9995741, 9995762, 9995785; provv. 10 novembre 2022, n. 369, doc. web n. 9832838).
Nei menzionati provvedimenti, il Garante ha altresì avuto modo di chiarire come il difetto di base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non possa essere colmato neppure dal consenso dei dipendenti, che l’Istituto ha dichiarato di aver acquisito nel caso di specie, assicurando altresì ai dipendenti che non lo avessero rilasciato la possibilità di attestare la propria presenza in servizio senza conferire a tal fine dati biometrici. Ciò in quanto, alla luce della asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro e la conseguente, eventuale, necessità di accertare, di volta in volta e in concreto, l’effettiva libertà della manifestazione di volontà del dipendente, il consenso non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro (cons. n. 43; art. 4, punto 11), e art. 7, par. 3 e 4, del Regolamento; v., l’orientamento consolidato in sede europea, Gruppo di lavoro "Articolo 29", Parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro, WP 249, p. 7 e 26 e Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679- WP 259- del 4 maggio 2020).
Per le ragioni che precedono, deve concludersi che il trattamento dei dati personali biometrici dei dipendenti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.), effettuato dall’Istituto al fine di identificarli in modo univoco per rilevarne la presenza in servizio, è stato posto in essere in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento
5. Conclusioni.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, per aver effettuato il predetto trattamento in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento.
Tenuto conto che la violazione delle predette disposizioni ha avuto luogo in conseguenza di un’unica condotta (stesso trattamento o trattamenti tra loro collegati), trova applicazione l’art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l’importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, le violazioni sono soggette alla sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, l’importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 20.000.000.
In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti - atteso che l’Istituto ha dichiarato di aver sospeso l’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica delle presenze dei dipendenti A.T.A. nel XX nonché di aver cancellato i dati biometrici precedentemente raccolti - non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.
6. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).
Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.
La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.
Tenuto conto, in particolare, che:
il trattamento, che ha riguardato unicamente i dipendenti A.T.A. (34 persone), ai quali era comunque riconosciuta la possibilità di registrare la propria presenza in servizio attraverso modalità tradizionali che non comportavano il trattamento di dati biometrici (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);
il titolare, nel fare affidamento sulle informazioni rese dalla società fornitrice del sistema, ha ritenuto di non consultare il proprio responsabile della protezione dei dati, iniziativa che avrebbe invece consentito allo stesso di avvedersi degli specifici ed elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti e di orientare le proprie scelte al riguardo in maniera maggiormente consapevole e, se del caso, diversa (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);
il trattamento ha avuto ad oggetto dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco gli interessati di cui agli artt. 4, n. 14), del Regolamento, dati che, analogamente a quelli sulla salute e genetici, sono tutelati in maniera particolarmente stringente dal Regolamento e dal Codice (cfr. art. 83, par. 2, lett. g), del Regolamento),
si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità della violazione commessa dal titolare del trattamento sia alto (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, “Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR” del 24 maggio 2023, punto 60).
Ciò premesso, nel tenere presente che, comunque, il titolare è costituito da un istituto scolastico, si ritiene che, ai fini della quantificazione della sanzione, debbano essere prese in considerazione le seguenti circostanze attenuanti:
il titolare ha offerto una buona cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria, avendo, peraltro, fornito tempestiva comunicazione delle iniziative intraprese per porre rimedio alla violazione (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);
non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dall’Istituto (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) per la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Si ritiene, altresì, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante. Ciò in considerazione della particolare natura dei dati personali oggetto di trattamento e dei connessi rischi per gli interessati nel contesto lavorativo.
Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019.
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dall’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea per violazione degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;
ORDINA
all’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” Tropea in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in viale Coniugi Crigna snc - 89861 Tropea (VV), C.F. 96012510796, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;
INGIUNGE
al predetto Istituto, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;
DISPONE
- ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;
- ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.
Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Scorza
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
KEYWORDS
#privacy e trattamento dei dati personali
n° 1
Area: Normativa

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (1).
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (2);
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati (2).
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (1).
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (1).
5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non e' obbligatoria" (3).
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidita' per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (3).
(1) Comma così modificato in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.
(2) Lettera così modificata in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.
(3) Comma aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, con effetto a decorrere dal 15 settembre 2020.
KEYWORDS
#importo #appaltare #stazione #soglia #operatore #aggiudicazione #ingegneria #architettura #investimento #contratto
n° 4
Area: Normativa

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.
2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.
3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:
a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;
b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;
c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;
e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività;
f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.
4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.
5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.
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04/04/2025 n° 2773
Area: Prassi, Circolari, Note

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali e Paritarie
Ai Direttori generali/Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali
e p.c. All’Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell’istruzione e del merito
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico
della Provincia di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di Trento
Oggetto: Indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali in merito alle modalità di gestione del registro elettronico
Con la presente nota, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (a seguire, anche «Ministero») intende fornire alle Istituzioni scolastiche ed educative statali (a seguire, anche «Istituzioni Scolastiche» o «Istituzioni») indicazioni operative (a seguire, anche «Indicazioni Operative» o «Indicazioni») in merito alle modalità di gestione dei registri scolastici online di cui all’art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012 (a seguire, anche «Registro/i») e degli eventuali rapporti di fornitura con operatori economici (a seguire, anche «Fornitori»).
In via preliminare, si evidenzia che il Registro presenta particolari profili di delicatezza, essendo strettamente connesso all’espletamento di funzioni pubbliche essenziali proprie delle Istituzioni Scolastiche, con conseguente coinvolgimento di molteplici dati personali di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico, come anche precisato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali all’interno del Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023 (1). I Registri in questione, pertanto, devono essere esclusivamente orientati al soddisfacimento delle finalità di organizzazione e gestione delle attività educative nel pieno rispetto della normativa vigente.
Ferma restando l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, si riportano a seguire alcuni aspetti di particolare rilevanza, previsti dalla normativa e dalle buone prassi di settore, dei quali se ne raccomanda la puntuale adozione.
L’utilizzo del Registro è previsto dal citato art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico».
In particolare, il Registro consente:
(i) la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (i.e., assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
(ii) la presa visione dell’attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (i.e., compiti, lezioni, assenze, voti);
(iii) la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, anche alla luce della Nota MIM n. 788 del 31 gennaio 2025.
Il Registro non deve, pertanto, contenere servizi o attività non aderenti rispetto alla finalità di cui sopra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) svolgimento di iniziative commerciali o di marketing, (ii) trasferimento di dati a soggetti terzi, salvi i casi in cui ciò sia strettamente connesso al funzionamento del Registro (i.e., servizi cloud), (iii) messa a disposizione di contenuti non essenziali (i.e., mini-games, oroscopo, chat), (iv) esposizione di banner pubblicitari o rinvio a siti di terze parti contenenti proposte commerciali di qualunque categoria merceologica (i.e. acquisto di libri, di materiale scolastico, etc.).
Si coglie questa occasione per fornire nuovamente alcune importanti istruzioni e indicazioni, di pronta consultazione, in merito alle modalità di identificazione e di autenticazione, di integrazione, di interoperabilità, di data-protection, di sicurezza dei dati e di trasferibilità dei dati contenuti nel Registro (Allegato 1).
Le indicazioni operative fornite potranno essere periodicamente aggiornate dal Ministero alla luce delle evoluzioni normative e tecnologiche rilevanti per le questioni trattate.
Con riferimento all’uso del Registro, si ricorda, infine, la nota 11 luglio 2024, prot. n. 5274, avente ad oggetto “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione”, e le raccomandazioni in merito alla necessità “di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera sui diari/agende personali”, in modo tale che “ciascun alunno potrà acquisire una crescente autonomia nella gestione degli impegni scolastici, senza dover ricorrere necessariamente all’utilizzo del registro elettronico”.
In caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo al supporto «Help Desk Amministrativo Contabile» (HDAC), accedendo al seguente link: istruzione.it/hdac.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
(Firmato digitalmente da Carmela Palumbo)
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE
(Firmato digitalmente da Nando Minnella)
(1) Il Vademecum «La scuola a prova di privacy», Ed. 2023, è reperibile al seguente link Scuola - Garante Privacy. Con riferimento al trattamento dei dati personali nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, si riporta a seguire il link delle FAQ elaborate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali FAQ - Scuola e privacy - Garante Privacy.
*****
ALLEGATO 1
VADEMECUM REGISTRO ELETTRONICO
1) Procedura di identificazione e autenticazione
In coerenza con quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020 e dall’art. 64 del CAD, l’accesso al Registro deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di identità digitali (i.e., SPID, CIE, eIDAS).
Tali modalità di accesso, infatti, consentono di garantire un adeguato livello di sicurezza, impedendo o limitando l’accesso al Registro medesimo a soggetti non autorizzati. A tal fine è importante che, progressivamente, l’identità digitale diventi la preponderante modalità di accesso al registro.
Si ricorda inoltre che, al fine di semplificare gli adempimenti tecnico-amministrativi, il Ministero ha messo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche e dei Fornitori che implementano pacchetti software una piattaforma di autenticazione c.d. «Gateway delle identità» o «eID Gateway», che agevola l’integrazione con i sistemi «Entra con SPID», «Entra con CIE» e «Login with eIDAS», facilitando l’accesso alle applicazioni con cui le Istituzioni medesime erogano servizi a studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico.
Ai fini di cui sopra, il suddetto «Gateway delle identità» supporta anche l’utilizzo dello SPID Minori, consentendo agli alunni e agli studenti minorenni di poter utilizzare i servizi sia tramite SPID che CIE.
2) Interoperabilità e integrazione con gli ulteriori servizi resi disponibili dal Ministero
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 e 64-bis del CAD, il Registro deve essere interoperabile con le applicazioni digitali del Ministero, al fine di assicurare la qualità, la continuità e la condivisione dei servizi offerti dal Ministero medesimo nei confronti di studentesse e studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale scolastico.
In particolare, il Registro deve consentire l’interoperabilità con il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), utilizzato per monitorare, gestire e fornire servizi legati al mondo della scuola e con le principali applicazioni in uso quali ad esempio, l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), la Piattaforma Unica, il servizio Pago In Rete.
3) Accessibilità
Il Registro deve garantire il rispetto delle previsioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili per le persone con disabilità, al fine di erogare Servizi fruibili, senza discriminazioni, nei confronti dell’intera platea di utenti (i.e., Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»; D.Lgs. n. 106/2018, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;
Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, da ultimo aggiornate il 29 maggio 2023, che definiscono i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili).
4) Data Protection
Le Istituzioni Scolastiche, in relazione ai trattamenti effettuati per il tramite del Registro, ricoprono la funzione di Titolari del trattamento dei dati personali, in quanto, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7, del GDPR, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Per tale motivo, devono garantire che i Servizi affidati siano rispettosi dei principi in materia di protezione dei dati personali come riportati all’interno dell’art. 5 del GDPR ossia:
(i) liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali dell’interessato, (ii) limitazione della finalità;
(iii) minimizzazione dei dati, (iv) esattezza dei dati, (v) limitazione della conservazione, (vi) integrità e riservatezza nel trattamento dei dati e (vii) responsabilizzazione.
Tra i principali adempimenti che le Istituzioni Scolastiche, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, sono tenute ad eseguire in qualità di Titolari, si segnalano i seguenti:
(i) esecuzione di una valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali (DPIA), al fine di individuare i rischi connessi al trattamento eseguito (artt. 35 e ss. del GDPR);
(ii) rilascio agli interessati di un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
(iii) nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (art. 29 del GDPR e art. 2–quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003).
Per adempiere a tali attività, le Istituzioni Scolastiche possono opportunamente coinvolgere anche i rispettivi «Data Protection Officer».
Le Istituzioni Scolastiche nominano, inoltre, all’interno di uno specifico contratto o altro atto giuridico, i Fornitori quali Responsabili del trattamento dei dati, che ai sensi dell’art. 28 del GDPR, a titolo esemplificativo, provvedono
a:
(a) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
(b) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto: (i) si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti a un obbligo legale appropriato di segretezza, (ii) ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali e (iii) trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare;
(c) informare il Titolare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach), ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.
5) Sicurezza dei dati trattati
Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, gli atti con i quali si procede all’affidamento del Registro devono prevedere che l’operatore economico adotti, in qualità di Responsabile, tutte le opportune misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del GDPR) quali, ad esempio:
(a) misure di «Business continuity», che hanno lo scopo di mantenere la continuità delle operazioni essenziali, qualora si verifichino situazioni di crisi o incidenti di sicurezza che causino l’indisponibilità dei sistemi per un certo lasso di tempo;
(b) misure di «Disaster Recovery», che garantiscono la capacità di ripristinare i sistemi compromessi nel modo più rapido e sicuro possibile;
(c) adozione di soluzioni cloud rispondenti alla specifica normativa di settore, ivi compresa la disciplina contenuta all’interno del «Regolamento per le Infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 211», adottato con Decreto Direttoriale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale n. 21007 del 27 giugno 2024.
6) Trasferibilità dei dati contenuti nel Registro
I dati contenuti nel Registro devono essere pienamente e facilmente trasferibili ad altri Registri e/o applicazioni rispetto a specifiche esigenze delle Istituzioni scolastiche.
KEYWORDS
#amministrazione digitale#privacy e trattamento dei dati personali#trasparenza amministrativa
n° 1
Area: Normativa

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato «esame di maturità». L' esame di maturità verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturità assume altresì una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;
b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
c) all'articolo 17:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;
3) al comma 9:
3.1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.»;
d) all'articolo 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturità,»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità».
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».
4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) la restituzione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».
5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies è inserito il seguente:
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Ai relativi oneri si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.
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Parere 7 aprile 2025, n. 26633, pubblicato il 3 dicembre 2025
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Nota 17 dicembre 2025, n. 6640
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Orientamenti applicativi 10 dicembre 2025
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Circolare 3 febbraio 2026, n. 8
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Comunicazione del MIM relativa alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo
Definite le modalità di aggiornamento e rinnovo delle GPS e delle graduatorie di istituto per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, nonché i criteri per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo
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Circolare 9 luglio 2025, n. 157048
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Decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164
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Note 17 dicembre 2025, n. 100847 e 18 dicembre 2025, n. 8069
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Contratti di prestazione d'opera per la realizzazione dell'offerta formativa (D.Lgs. n. 165...
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Fondo d'Istituto (CCNL 18/1/2024) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMAT...
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Personale insegnante e ATA - Nomina - Orario di servizio (D.M. n. 417/74 - Legge n. 417/89 -...
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Vademecum giugno 2025
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Area Tematica: Personale docente
Argomenti:
Personale/docenti: incarichi
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